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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2047 PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato ZACCAGNINI Disposizioni in materia di consumo del suolo e di tutela e valorizzazione dell’agricoltura Presentata il 4 febbraio 2014 ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel nostro or- dinamento non è mai stata data attuazione in modo organico alla finalità costituzio- nale del razionale sfruttamento del suolo (articolo 44 della Costituzione), che oggi deve considerarsi come una risorsa sem- pre più scarsa, il cui consumo, inteso come irreversibile impoverimento, riduzione o perdita delle caratteristiche naturali che sottendono alla capacità, reale o poten- ziale, di assicurare il funzionamento dei cicli eco-biologici, determina non solo pe- santi ripercussioni sull’economia agricola e turistica, ma, soprattutto, pregiudica la conservazione di un fondamentale bene comune necessario per la vita delle future generazioni umane. Infatti, autorevoli indagini compiute dimostrano che dal 1970 al 2010 si è registrato in Italia un calo del 28 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU), ossia pari a circa 5 milioni di ettari (la superficie di Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna messe insieme), men- tre, a fronte di un aumento della popo- lazione del 28 per cento dal 1950 ad oggi la cementificazione ha avuto un trend di crescita pari al 166 per cento e tuttora i processi di impermeabilizzazione dei suoli nazionali proseguono al ritmo di 100 ettari al giorno (fonti INEA, ISPRA, ISTAT). Tali numeri, se rapportati agli altri indicatori riguardanti la capacità di auto approvvigionamento di beni agro-alimen- tari in rapida decrescita e attualmente pari solo all’80/85 per cento del fabbiso- gno nazionale (in altre parole, la produ- zione nazionale copre i consumi di solo tre italiani su quattro), evidenziano la straor- dinaria rilevanza e portata del problema « consumo di suolo », e dunque la necessità Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2047—

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ZACCAGNINI

Disposizioni in materia di consumo del suolo e di tutelae valorizzazione dell’agricoltura

Presentata il 4 febbraio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel nostro or-dinamento non è mai stata data attuazionein modo organico alla finalità costituzio-nale del razionale sfruttamento del suolo(articolo 44 della Costituzione), che oggideve considerarsi come una risorsa sem-pre più scarsa, il cui consumo, inteso comeirreversibile impoverimento, riduzione operdita delle caratteristiche naturali chesottendono alla capacità, reale o poten-ziale, di assicurare il funzionamento deicicli eco-biologici, determina non solo pe-santi ripercussioni sull’economia agricola eturistica, ma, soprattutto, pregiudica laconservazione di un fondamentale benecomune necessario per la vita delle futuregenerazioni umane.

Infatti, autorevoli indagini compiutedimostrano che dal 1970 al 2010 si èregistrato in Italia un calo del 28 percento della superficie agricola utilizzata

(SAU), ossia pari a circa 5 milioni diettari (la superficie di Lombardia, Liguriaed Emilia Romagna messe insieme), men-tre, a fronte di un aumento della popo-lazione del 28 per cento dal 1950 ad oggila cementificazione ha avuto un trend dicrescita pari al 166 per cento e tuttorai processi di impermeabilizzazione deisuoli nazionali proseguono al ritmo di100 ettari al giorno (fonti INEA, ISPRA,ISTAT).

Tali numeri, se rapportati agli altriindicatori riguardanti la capacità di autoapprovvigionamento di beni agro-alimen-tari in rapida decrescita e attualmentepari solo all’80/85 per cento del fabbiso-gno nazionale (in altre parole, la produ-zione nazionale copre i consumi di solo treitaliani su quattro), evidenziano la straor-dinaria rilevanza e portata del problema« consumo di suolo », e dunque la necessità

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e l’urgenza di fronteggiarlo con la mag-giore efficacia possibile.

Ciò a maggior ragione tenendo contodelle previsioni di incremento demograficosu scala globale, della crescita del poteredi acquisto di Paesi estremamente popo-losi, quali la Cina, l’India e il Brasile, e delpassaggio da una economia basata suicombustibili fossili ad altre forme energe-tiche che eserciteranno una pressionesempre maggiore sui terreni agricoli. Sistima, infatti, che nel 2050 la domanda diprodotti agricoli crescerà del 70 per centomettendo sotto pressione i sistemi ambien-tali e agro-alimentari e incrementando ilpericolo della scarsità (dati della Commis-sione europea rilevati nel 2012).

Ma il problema dell’indipendenza ali-mentare non è il solo a pesare sul tema« consumo di suolo ».

Oggi, infatti, quando la globalizzazionesta riproducendo per ciclicità storica fe-nomeni già vissuti al tempo dell’urbane-simo, la progressiva erosione della risorsasuolo sta incidendo, alimentandoli, anchesui grandi cambiamenti ambientali e so-ciali che possono misurarsi ormai ad oc-chio nudo osservando i nostri territori: ildissesto idrogeologico e conseguente au-mento dei rischi di franosità derivantidall’abbandono delle montagne; la deva-stazione dei paesaggi agrari per effettodell’espansione delle aree urbanizzate edella trasformazione caotica degli spazirurali di frontiera periurbana e metropo-litana; i processi migratori e di ricoloniz-zazione disordinata e sparsa generati dallospostamento e dal riversamento specienelle pianure e nelle gronde di fondovalledi milioni di persone in fuga dalle città edalle lande più povere e desolate dell’Italiae del mondo intero.

Sicché la questione « consumo disuolo » non attiene soltanto alla regola-zione degli aspetti quantitativi e qualitatividelle trasformazioni, ma riguarda anche lemetamorfosi sociali e i potenti fenomeni diesclusione che si stanno verificando comeeffetto dei processi di globalizzazione,tanto nelle città quanto negli spazi rurali.

Se è dunque inderogabile affrontare ilproblema del « consumo di suolo » sul

doppio fronte della preservazione dei ter-reni agricoli e della limitazione dei pro-cessi di cementificazione, non meno im-portante è la capacità di intraprenderenuovi percorsi di sviluppo sostenibile inmodo integrato e senza artificiose distin-zioni tra città e campagna; soprattutto,interpretandoli anche in funzione di nuovecostruzioni sociali.

Sul fronte della preservazione dei ter-reni agricoli è proprio l’articolo 44 dellaCostituzione che illumina i nuovi percorsidi sviluppo sostenibile da perseguire perfronteggiare l’erosione della risorsa suoloanche in chiave di riforma sociale.

L’obiettivo per lo sviluppo dell’agricol-tura è la bonifica delle terre, la trasfor-mazione del latifondo, la ricostituzionedelle unità produttive, l’aiuto alla media epiccola proprietà e il sostegno delle areemontane; ma il più alto fine su cui poggial’articolo 44 è però il razionale utilizzo delsuolo non disgiunto dal conseguimento diequi rapporti sociali; ed è proprio inqueste due grandi finalità – tra lorointerconnesse – che è racchiuso il sensostesso dell’agricoltura, che produce da die-cimila anni una pluralità di valori: cibo,tutela delle risorse naturali, beni relazio-nali, legami comunitari e inclusione so-ciale.

In questa logica, dunque, oltre cheassicurare la produzione agro-alimentare,la funzione principale delle aree agricoleurbane e periurbane è quella di produrrebeni relazionali in contesti di forte esclu-sione sociale; mentre la funzione princi-pale delle aree agricole montane e colli-nari è quella di mantenere una presenzaumana diffusa per poter presidiare lerisorse naturali dai rischi idrogeologici incontesti territoriali difficili.

A questi principi e dettami costituzio-nali questa proposta di legge si conformaintegralmente.

Sul fronte della limitazione dei processidi cementificazione l’obiettivo principale èinterrompere l’espansione o la densifica-zione degli spazi urbanizzati a scapito disuoli liberi anche solo potenzialmente uti-lizzabili per fini agricoli, puntando al riusodell’esistente anche attraverso l’incentiva-

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zione di sistematiche e diffuse operazionidi trasformazione per conseguire il mi-glioramento delle condizioni ambientali emicroclimatiche locali, dei sistemi di mo-bilità ciclabili e pedonali, dei servizi e dellereti di protezione sociale.

In armonia con le linee guida dellaCommissione europea (Guidelines on be-stpractic to limit, mitigate or compensatesoil sealing), occorre infatti impedire eprevenire la conversione di aree verdi inaree edificate, promuovere l’utilizzo dimateriali permeabili, costruire infrastrut-ture « verdi », implementare i sistemi na-turali di reggimentazione delle acque, pro-cedere ovunque possibile alla deimper-meabilizzazione del suolo.

Il fine principale delle operazioni chela presente proposta di legge intendepromuovere è una compenetrazione eco-logica tra città e campagna, sfruttando i

« corridoi » dei fiumi, dei parchi, deigiardini, degli orti urbani, per riconqui-stare la continuità eco-biologica perdutatra gli spazi aperti, i frammenti di cam-pagna nelle periferie, fino ai centri piùantichi.

Il faro e il lievito che guidano e con-formano il senso complessivo e l’articolatodi questa proposta di legge sono i princìpifondamentali dell’articolo 3 della Costitu-zione, finalizzati a rimuovere gli ostacolidi ordine economico e sociale che impe-discano il pieno sviluppo della personaumana e l’effettiva partecipazione di tuttii lavoratori all’organizzazione politica,economica e sociale del Paese, e quellidell’articolo 9 della Costituzione, per latutela, il recupero, la riqualificazione e lavalorizzazione dell’immenso patrimoniopaesaggistico italiano, frutto di millenariintrecci tra natura e storia.

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PROPOSTA DI LEGGE__

ART. 1.

(Tutela e valorizzazione dell’agricoltura edegli ambiti rurali e misure per il conte-

nimento del consumo del suolo).

1. La presente legge stabilisce i princìpifondamentali per la tutela del paesaggio,per il razionale sfruttamento del suolononché per la conservazione e la valoriz-zazione dei terreni agricoli, al fine dipromuovere l’attività agricola e forestale,di prevenire il dissesto idrogeologico delterritorio e di promuovere, nel pieno ri-spetto dei princìpi stabiliti dall’articolo 3,secondo comma, della Costituzione, unrapporto equilibrato tra sviluppo dellearee urbanizzate e delle aree rurali me-diante il riconoscimento e la valorizza-zione degli habitat rurali, il sostegno alleattività agrarie e silvopastorali e gli aiutialla piccola e media proprietà e alle ini-ziative di cooperazione, in attuazione degliarticoli 9, secondo comma, e 44 dellaCostituzione, nonché della Convenzioneeuropea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20ottobre 2000, ratificata e resa esecutivadalla legge 9 gennaio 2006, n. 14, al finedi contrastare l’uso irrazionale delle ri-sorse naturali, i processi di spopolamentoumano nelle aree montane, la dismissionedelle attività agricole e il contenimento delconsumo di suolo libero dovuto a processidi espansione o densificazione degli ambitiurbani.

2. Le politiche di programmazione epianificazione di sviluppo territoriale at-tuate dallo Stato e dalle regioni devonoprevedere, in forma integrata, l’attuazionedei princìpi stabiliti al comma 1 perse-guendo i seguenti obiettivi primari:

a) fronteggiare l’abbandono dellamontagna e della collina, causa principaledel dissesto idrogeologico, mediante la

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programmazione integrata di interventivolti a garantire e ripristinare la presenzaumana, anche attraverso la gestione delleterre di proprietà demaniale e collettivanonché dei diritti di uso civico con lefinalità di cui agli articoli 12 e 13 dellalegge 16 giugno 1927, n. 1766, al fine diripristinare l’insediamento produttivo eoccupazionale nelle aree agricole;

b) interrompere e invertire il pro-cesso di dismissione delle attività delleaziende agricole e della pesca, mediante laprogrammazione integrata di misure disostegno alle attività produttive finalizzateall’incentivazione delle filiere corte nonchéper l’implementazione della multifunzio-nalità aziendale per la fornitura di servizi(agriasili, fattorie didattiche, turismo ru-rale, terapie occupazionali, inserimento la-vorativo di disoccupati e persone a bassacontrattualità, inclusione sociale, immigra-zione, povertà, social housing, co-housing,sport, tempo libero, vivaismo), promozionedi tecniche di coltivazione agro ecologicaper la messa in sicurezza del territorio daldissesto idrogeologico in armonia conquanto disposto dall’articolo 7, comma 3,della legge 5 marzo 2001, n. 57;

c) azzerare tutte le previsioni diespansione edificatoria urbana, compresi icosiddetti « ambiti di riserva » o similari, ascapito di terreni agricoli o liberi in am-bito periurbano e metropolitano;

d) impedire ogni tipo di densifica-zione urbana che preveda l’utilizzo di areelibere o impegnate da strutture attive odismesse (caserme, depositi, opifici) in as-senza di possibilità alternative, prioritariee tassative, di riutilizzazione del patrimo-nio pubblico o privato esistente;

e) avviare, principalmente negli spaziperiurbani e di frontiera urbano-rurale emediante la programmazione integrata dispecifiche misure di sostegno alle attivitàagricole, la riqualificazione del welfarelocale, da conseguire con il potenziamentodella dotazione strutturale del territorio

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agricolo di servizi alla persona, di alloggiper le categorie svantaggiate, di centri diaccoglienza e di integrazione intercultu-rale degli immigrati. Ciò in aderenza conle finalità di razionale utilizzo del suolo eil conseguimento di equi rapporti socialisu cui si fonda l’articolo 44 della Costitu-zione, ove il secondo fine va inteso comeinclusione sociale e lotta alla povertà.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge, si in-tende:

a) per « aree agricole »: le superficicostituite da suoli produttivi o comunquevegetati, coltivati, incolti o forestali, libereda edificazioni e infrastrutture;

b) per « attività agricole »: il com-plesso delle azioni umane finalizzate allacoltivazione del fondo, silvicoltura, alleva-mento di animali e attività connesse, ov-vero, ai sensi dell’articolo 2135 del codicecivile tutte le attività dirette alla cura eallo sviluppo di un ciclo biologico o di unafase necessaria del ciclo stesso, di carat-tere vegetale o animale, che utilizzano opossono utilizzare il fondo, il bosco o leacque dolci, salmastre o marine; alla ma-nipolazione, conservazione, trasforma-zione, commercializzazione e valorizza-zione che abbiano ad oggetto prodottiottenuti prevalentemente dalla coltiva-zione del fondo o del bosco o dall’alleva-mento di animali; alla fornitura di beni oservizi mediante l’utilizzazione prevalentedi attrezzature o risorse normalmente im-piegate nell’attività agricola esercitata, ivicomprese le attività di valorizzazione delterritorio e del patrimonio rurale e fore-stale, ovvero di ricezione ed ospitalitàcome definite dalla legge;

c) per « agricoltura biologica »: ilmetodo di coltivazione e di allevamentobasato sull’intero ecosistema agricolo e

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che ammette solo l’impiego di sostanzenaturali, secondo quanto stabilito dal re-golamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio,del 28 giugno 2007, e dal decreto delMinistro delle politiche agricole alimen-tari e forestali 27 novembre 2009,n. 18354;

d) per « agricoltura conservativa »:l’insieme delle pratiche agricole che mini-mizzano l’alterazione della composizione,della struttura e della naturale biodiversitàdel suolo salvaguardandolo dall’erosione edalla degradazione, in particolare attra-verso la copertura del suolo, le rotazionicolturali e la lotta alle erbe infestanti;

e) per « agricoltura sociale »: il mo-dello di impiego dei terreni agricoli e avocazione agricola, dei terreni forestali,della aziende agricole e dei fabbricatirurali di tipo multifunzionale, compren-dente un insieme di attività volte all’inse-rimento nel mondo del lavoro, all’inclu-sione sociale e allo svolgimento di attivitàdi tipo rieducativo, terapeutico e pedago-gico, attraverso l’impiego di risorse agri-cole, sia vegetali che animali, ispirato aiprincìpi dell’agricoltura sostenibile;

f) per « agroecologia »: una forma diagricoltura biologica e conservativa, cheattui le migliori pratiche agricole, nel ri-spetto della sicurezza alimentare, del-l’equilibrio sociale nel territorio, della con-servazione del paesaggio e dell’ambiente,nonché della garanzia dell’approvvigiona-mento alimentare, che non sia indirizzataalla monocultura delle specie annuali eprivilegi specie autoctone in difesa dellabiodiversità, che utilizzi biofermentati or-ganici e preveda il mantenimento dell’au-tofertilità del suolo ed escluda coltivazionifinalizzate all’agrocombustibile o con pre-senza di organismi geneticamente modifi-cati e sui cui terreni non vi siano impiantifotovoltaici a terra;

g) per « spazio rurale »: tutte le partidel territorio non comprese negli spaziurbani-industriali, nelle quali le attività

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agricole costituiscono la componente do-minante e non esclusiva, ove si svolge esi sviluppa un complesso eterogeneo diusi, relazioni umane, funzioni di produ-zione, di scambio e di servizio anche dinatura extra agricola. Gli spazi ruralisono per definizione molteplici e corri-spondenti alle varietà dei contesti locali,differenziandosi in funzione delle diversecaratteristiche geomorfologiche, di tessutoo trama storico-insediativa, di cultura etradizioni locali. La loro varietà è clas-sificabile in funzione di parametri inte-grati di carattere demografico, ambien-tale, economico e sociologico, quali: per-centuali di superfici agro-silvo-pastoraliutilizzate; tipologie colturali e dell’im-prenditoria locale; densità insediativa; ca-ratteristiche storico-insediative e dei pae-saggi locali; prodotto interno lordozonale; reddito medio pro capite; frazio-namento fondiario; livelli di infrastruttu-razione e dei servizi alla popolazione;

h) per « spazio urbano-industriale »:le aree nelle quali il rapporto tra super-ficie impermeabilizzata e superficie totalesia superiore al 50 per cento, general-mente individuate dagli strumenti urbani-stici vigenti come zone territoriali omoge-nee di cui alle lettere a), b), d) e f)dell’articolo 2 del decreto del Ministro deilavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

i) per « consumo di suolo »: ogni usonon razionale della risorsa suolo che necomporti irreversibile impoverimento, ri-duzione o perdita delle caratteristiche na-turali che sottendono alla capacità, reale opotenziale, di assicurare il funzionamentodei cicli eco-biologici, e tale perciò dapregiudicarne la conservazione quale fon-damentale bene comune per la vita dellefuture generazioni umane;

l) per « impermeabilizzazione delsuolo »: la copertura permanente di partedel terreno e del relativo suolo con ma-teriale messo in opera dall’uomo che neimpedisca normali livelli di evapotraspira-zione e scolo naturale delle acque;

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m) per « lavoratore svantaggiato »:qualsiasi persona appartenente a una ca-tegoria che abbia difficoltà a entrare,senza assistenza, nel mercato del lavoro aisensi dell’articolo 2, lettera f), del regola-mento (CE) n. 2204/2002 della Commis-sione, del 12 dicembre 2002, nonché aisensi dell’articolo 4, comma 1, della legge8 novembre 1991, n. 381.

ART. 3.

(Adeguamenti normativie classificazione del territorio rurale).

1. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, le regioniprovvedono ad adeguare i propri ordina-menti alle finalità, agli obiettivi, alle defi-nizioni e ai criteri della programmazionee pianificazione socio-economica e terri-toriale in forma integrata ai sensi diquanto disposto dalla presente legge.

2. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, leregioni, facendo ricorso al patrimonioconoscitivo disponibile e sulla base dellescansioni geografiche, geomorfologiche estorico-insediative della pianificazionepaesistica vigente, ovvero in applicazionedei criteri indicati dalla Convenzione eu-ropea sul Paesaggio, fatta a Firenze il 20ottobre 2000, ratificata e resa esecutiva aisensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14,provvedono alla classificazione anche car-tografica degli spazi rurali come definitiall’articolo 2, comma 1, lettera g), dellapresente legge, in funzione di caratteri-stiche riconosciute tendenzialmente omo-genee.

3. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, leregioni provvedono a definire e codificarenei propri ordinamenti i criteri funzio-nali, economici e prestazionali per ilrazionale sfruttamento del suolo, in coe-renza con la classificazione degli spazirurali di cui al comma 2, disciplinando,secondo la tipologia di ciascun ambitoindividuato, i rapporti e le dimensioniammissibili in funzione delle varie attività

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agricole come definite all’articolo 2comma 1, lettera b), della presente legge.Detti criteri dovranno altresì fissare ca-ratteristiche e contenuti di piani di svi-luppo aziendale, zonale o di migliora-mento ambientale, intesi con valore dipiano di dettaglio preventivo e con fun-zione di collegamento tra edificazionenecessaria per la conduzione delle attivitàagricole e relativi investimenti, a cui su-bordinare le trasformazioni urbanistichenel territorio rurale.

4. La definizione dei criteri di cui alcomma 3 costituisce sottoarticolazionedelle zone territoriali omogenee comedefinite all’articolo 2 del decreto del Mi-nistro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,n. 1444.

ART. 4.

(Strumenti di programmazionee pianificazione e di uso razionale

delle risorse finanziarie).

1. Anche in relazione agli obiettividella strategia Europa 2020 contenutinella comunicazione della commissioneeuropea COM(2010)2020, del 3 marzo2010, almeno il 50 per cento dei fondistanziati dalla programmazione operativanazionale (PON 2013-2020) e regionale(POR 2013-2020), finalizzata al rafforza-mento della base produttiva e della com-petitività territoriale, accessibilità, attrat-tività, salvaguardia ambientale, preven-zione dei rischi, ricerca, innovazione eofferta occupazionale, nonché i fondistanziati dai programmi di sviluppo ru-rale nazionale e regionali 2013-2020,devono essere orientati agli obiettivi dicui al comma 2 dell’articolo 1 dellapresente legge.

2. L’asse prioritario del piano si svi-luppo rurale nazionale, da selezionareobbligatoriamente tra gli obiettivi indicatidall’Unione europea per il periodo diprogrammazione 2013-2020, è quello con-cernente l’attivazione di misure di so-stegno, riservate in via prioritaria ai gio-vani agricoltori e localizzate priorita-

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riamente nelle grandi aree metropolitane,finalizzate alla moltiplicazione delleforme produttive, all’associazione e assi-milazione delle attività afferenti il turi-smo rurale, l’agriturismo, l’artigianato, lapiccola industria, la fornitura di beni eservizi alle attività e funzioni propriedell’agricoltura, all’incentivazione di pra-tiche collaborative e cooperative, alla ri-qualificazione del paesaggio e delle qua-lità ambientali degli ambiti di periferiaurbana e periurbani, al potenziamentodelle filiere corte (vendita diretta egruppi di acquisto solidale, mercati rio-nali) nonché per la riqualificazione e ilrafforzamento del welfare locale mediantepotenziamento della dotazione strutturaledel territorio agricolo di servizi alla per-sona, di alloggi per le categorie svantag-giate, di centri di accoglienza e di inte-grazione interculturale degli immigrati.La suddetta programmazione di inter-venti di sostegno dovrà essere concepitaed attuata con logica di sistema in fun-zione della costituzione di distretti ruralie agroalimentari di qualità.

3. La definizione dei programmi in-dicati nei commi 1 e 2, al fine di evitarela dispersione delle risorse europee, siavvale della pianificazione strategicacome strumento aperto, da utilizzare inchiave partecipativa e partenariale al finedi consentire l’individuazione e la pro-mozione, con logiche di sistema e nelmedio-lungo periodo, di strategie di svi-luppo locale. L’accesso diretto alle risorsefinanziarie disponibili è regolato da pro-cedure di progettazione integrata territo-riale, ovvero a seguito della costituzionedi partenariati locali sanciti dalla sotto-scrizione di formali accordi, rappresen-tativi dei soggetti istituzionali e dellediverse componenti economiche e socialidei territorio, che pianifichino le rela-zioni e i rapporti intercorrenti tra lapluralità delle iniziative imprenditoriali inmodo da ricondurle sistematicamente,moltiplicandone gli effetti, al persegui-mento di uno o più obiettivi della pro-grammazione dei fondi dell’Unione euro-pea coerenti con i fabbisogni delle diversetipologie territoriali.

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ART. 5.

(Trasformazione dei terreni di proprietàpubblica in proprietà collettiva).

1. I terreni utilizzabili per la coltiva-zione agraria o come bosco o comepascolo permanente appartenenti a entipubblici sono trasformati in demani civicie costituiscono proprietà collettive dellageneralità dei cittadini abitanti nel ter-ritorio comunale o frazionale in cui ibeni sono situati. Tali beni sono indivi-sibili, inalienabili, inusucapibili, inespro-priabili.

2. I terreni di cui al comma 1 sonoamministrati separatamente dagli altribeni pubblici da organismi eletti ai sensidella legge 17 aprile 1957, n. 278, e sonodenominati « amministrazioni separate dibeni di uso civico ».

3. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, le regioniprovvedono a individuare su cartografie subase catastale i terreni interessati da usocivico, provvedendo a distinguerli tra « ter-reni convenientemente utilizzabili comebosco o come pascolo permanente » e« terreni convenientemente utilizzabili perla coltura agraria », in conformità aquanto stabilito all’articolo 11 della legge16 gennaio 1927, n. 1766.

4. In base alla classificazione definita inattuazione del comma 3 e in funzione dipolitiche volte alla reintegrazione del de-manio pubblico, al recupero e alla colti-vazione di terre incolte o abbandonate,alla ricomposizione di continuità eco-bio-logiche interrotte, al riordinamento di tes-suti insediativi extra agricoli sparsi, leregioni procedono alla gestione delle pro-cedure di affrancazione e liquidazione diusi civici con le seguenti modalità:

a) nelle aree incolte o abbandonateove sono in atto, o si prevede possanoavvenire, fenomeni di spontaneo rimbo-schimento, la liquidazione di eventualidiritti di uso civico su beni di proprietà

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privata potrà essere effettuata soltantomediante cessione di una quota del ter-reno nelle dimensioni massime previstedall’articolo 5 della legge 16 gennaio 1927,n. 1766, ovvero pari alla metà dell’esten-sione del fondo;

b) nelle aree incolte o abbandonateche risultassero tra quelle concesse inenfiteusi e per le quali non si sia datoluogo a liquidazione di eventuali diritti diuso civico, detta liquidazione non dovràessere concessa, e gli organi competentidovranno provvedere alla devoluzione delterreno nella sua completa estensione infavore del comune ai sensi dell’articolo19 della legge 16 gennaio 1927, n. 1766;nelle aree investite da processi insediativi,o negli ambiti interessati da piani direcupero di cui alla legge 28 febbraio1985, n. 47, la liquidazione di eventualidiritti di uso civico su beni di proprietàprivata dovrà essere effettuata mediantecessione di una quota del terreno se-condo le dimensioni massime previstedall’articolo 5 della legge 16 gennaio1927, n. 1766. Le parti di terreno dacedere saranno quelle più funzionali alleprevisioni d’assetto urbanistico, piani par-ticolareggiati o di recupero, ovvero piùutili ai fini della localizzazione di in-frastrutture, reti e servizi di uso pub-blico nonché alla articolazione di cor-ridoi eco-biologici. Qualora la cessione intutto o in parte del terreno risulti im-possibile, la liquidazione dovrà essereeffettuata mediante corresponsione dicompenso in denaro, con valore da cal-colare al prezzo di mercato corrente diterreni edificabili nello spazio urbanocorrispondente o più vicino, come desu-mibili dall’osservatorio dei valori immo-biliari dell’Agenzia delle entrate. Lesomme in denaro derivanti dalla liqui-dazione degli usi civici devono esserevincolate per l’acquisizione dei terreninecessari all’attuazione delle previsioni diassetto dell’area, nonché per la realizza-zione di interventi di riqualificazione am-bientale, paesaggistica o della dotazionedi servizi pubblici.

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ART. 6.

(Utilizzazione delle terre incoltedi proprietà privata).

1. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, le regioniprovvedono esclusivamente con riferi-mento ai terreni di proprietà privata ov-vero non contemplati dall’articolo 5,comma 1, della presente legge, agli adem-pimenti di cui alla legge 4 agosto 1978,n. 440, ovvero determinandosi, medianteattivazione di procedure di evidenza pub-blica, all’assegnazione per la coltivazionedelle terre incolte, abbandonate o insuffi-cientemente coltivate, ai richiedenti che siobblighino a coltivarle in forma singola oassociata, dando priorità ai giovani agri-coltori al di sotto dei 40 anni di età, ailavoratori svantaggiati e alla cooperativecostituitesi da non più di due anni i cuisoci siano al 70 per cento lavoratori svan-taggiati o disoccupati.

2. Ai fini della presente legge, si con-siderano abbandonati o incolti i terreniagricoli non destinati ad uso produttivo daalmeno tre anni, ad esclusione dei terrenioggetto di impegni derivanti dalla norma-tiva europea.

3. Ai fini dell’inserimento occupazio-nale di lavoratori svantaggiati nel settoreagricolo, le regioni adottano misure spe-cifiche per favorire la creazione di coo-perative agricole sociali, in funzione del-l’assegnazione di terreni agricoli e a vo-cazione agricola secondo i criteri previstidalla presente legge.

ART. 7.

(Trasformazione dei beni non agricoli diproprietà pubblica in proprietà collettiva).

1. I beni non agricoli utilizzabili perfinalità sociali e culturali appartenenti aenti pubblici sono trasformati in demanicivici e costituiscono proprietà collettivedella generalità dei cittadini abitanti nelterritorio comunale o frazionale in cui ibeni sono situati. Tali beni sono indivisi-

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bili, inalienabili, inusucapibili, inespro-priabili.

2. I beni di cui al comma 1 sonoamministrati separatamente dagli altribeni pubblici da organismi eletti ai sensidella legge 17 aprile 1957 n. 278, deno-minati « amministrazioni separate di benicomuni ».

ART. 8.

(Trasformazione degli spazi urbani e pre-visione di nuove urbanizzazioni).

1. Le trasformazioni urbane sono am-messe esclusivamente nell’ambito deglispazi urbano-industriali come definiti al-l’articolo 2, comma 1, lettera h). Salvo ilrispetto dei parametri urbanistico-ediliziafferenti le strumentazioni vigenti per gliambiti interessati quando non in contrastocon i dispositivi di cui alla presente legge,le suddette trasformazioni, ai fini del mi-glioramento della resilienza ambientale,delle condizioni microclimatiche locali, deilivelli di efficienza energetica e di sicu-rezza antisismica, nonché delle reti dimobilità ecosostenibile, di welfare e discambio di beni e servizi a livello locale,dovranno conformarsi ai seguenti parame-tri ambientali e funzionali:

a) piantumazione di masse arboreedense o lineari (barriere) con funzione dimetabolizzazione delle sostanze inqui-nanti, produzione di ossigeno, minimiz-zazione delle cosiddette isole di calore,con sviluppo non inferiore al 20 percento della superficie complessiva, liberao edificata, del suolo dell’ambito interes-sato;

b) garantire o ripristinare la permea-bilità del suolo, al fine di attenuare gliimpatti sul microclima locale e garantireadeguati livelli di evapotraspirazione delterreno, assicurando, oltre quanto indicatoalla lettera a), una quota di terreno liberoo comunque impegnato da pavimentazionidi tipo discontinuo pari ad almeno il 45per cento della superficie complessiva, li-bera o edificata, del suolo dell’ambito

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interessato, di cui almeno un terzo dariservare all’allestimento di « orti urbani »autogestiti da tutti gli abitanti insediatinell’ambito;

c) rispetto, per le nuove costruzioni oper la ristrutturazione di quelle esistenti,dei parametri energetici corrispondentialla classe C come definita dalla classifi-cazione « Casaclima » della provincia diBolzano nonché ai parametri e criteriminimi di sostenibilità stabiliti dai proto-colli « Itaca »;

d) previsione di impianti e reti diraccolta e riuso della acque bianche egrigie nonché di impianti collettivi di com-postaggio, autogestiti da tutti gli abitantiinsediati nell’ambito;

e) realizzazione di percorsi ciclabili epedonali di collegamento tra tutte le unitàedilizie e tra ciascuna di queste e i servizipubblici o di uso pubblico comprese lestazioni o le fermate del trasporto collet-tivo di scala urbana o metropolitana, non-ché di connessione con le reti di mobilitàecosostenibile esistenti o previste negli am-biti urbani circostanti;

f) divieto per attività commerciali dimedia e grande distribuzione e obbligo diassicurare superfici utili lorde da destinarea commercio di vicinato in misura noninferiore ad 2 mq per ogni abitante inse-diato o di previsto insediamento.

2. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, le regioni,le province e i comuni provvedono conatti di propria competenza all’abroga-zione di tutte le previsioni di espansioneedificatoria urbana in zone non compresenella classificazione di cui all’articolo 2,comma 1, lettera h), o comunque a scapitodi terreni agricoli o liberi in ambitoperiurbano e metropolitano, nonché ri-ferite a zone in qualsiasi forma destinatea edificazione differita (« ambiti di ri-serva » o similari) o interessate da tra-sferimenti di cubatura in funzione dellecosiddette « compensazioni immobiliari ».Gli enti competenti in materia di piani-

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ficazione urbana, sulla base di specificheed effettive esigenze abitative o infra-strutturali e accertata l’assenza di alter-native di reimpiego e riorganizzazionedegli immobili e delle infrastrutture esi-stenti, possono individuare nuovi ambitidi insediamento, purché connotati dabassa densità territoriale (massimo 20AB/HA) e tassativamente collegati e su-bordinati all’avvio e all’attuazione deiprogrammi di cui all’articolo 1, comma 2,lettera e).

3. I provvedimenti di individuazione dinuove aree edificabili ai sensi del comma2 devono essere motivati sulla base diesigenze desunte da indicatori statisticirelativi alle dinamiche demografiche, eco-nomiche e occupazionali a livello regio-nale, elaborati dall’Istituto nazionale distatistica o da istituti di ricerca pubblici, enon possono superare il 60 per centodell’incremento registrato dai dati stati-stici. In ogni caso la possibilità di nuoveedificazioni ad usi abitativi dovrà esserepreventivamente accompagnata dalla rea-lizzazione dei servizi connessi alla vitaresidenziale, come previsto dal decreto delMinistro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,n. 1444.

4. I provvedimenti di individuazione dinuove aree edificabili ai sensi del comma2 devono altresì essere motivati specifi-camente con la dimostrazione dell’impos-sibilità di soddisfare le esigenze all’in-terno delle aree interessate da processi ditrasformazione di cui al comma 1 delpresente articolo o mediante il recuperoo il reimpiego di immobili esistenti inu-tilizzati, individuati con il censimentoprevisto dall’articolo 9. L’atto è trasmessoalla regione o alla provincia autonomacompetente, la quale verifica la congruitàdella motivazione di cui al presentecomma.

5. Le costruzioni nelle nuove aree edi-ficabili, individuate ai sensi del comma 2,sono soggette a un contributo addizionalerispetto agli obblighi di pagamento con-nessi con gli oneri di urbanizzazione e conil costo di costruzione, la cui misura èstabilita dai comuni ai sensi delle leggi

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statali e regionali vigenti e con le modalitàpreviste dal comma 6.

6. Il contributo di cui al comma 5 èdeterminato in un importo pari a cinquevolte il contributo relativo agli oneri diurbanizzazione e al costo di costruzione.Gli oneri di urbanizzazione e il costo dicostruzione non possono subire diminu-zioni rispetto agli anni precedenti.

7. Sono obbligati al pagamento delcontributo di cui al comma 5 i soggettitenuti al pagamento degli oneri relativi aicosti di urbanizzazione e al costo di co-struzione, secondo le stesse modalità enegli stessi termini.

8. I comuni destinano i proventi delcontributo di cui al comma 5 a un capitolodi bilancio vincolato per l’esecuzione deiseguenti interventi:

a) per non meno del 20 per cento,alla bonifica dei suoli, adottando preferi-bilmente le tecniche dell’ingegneria natu-ralistica;

b) per non meno del 20 per cento, alrecupero e alla riqualificazione del patri-monio edilizio pubblico esistente, conpriorità per gli interventi di messa insicurezza e risanamento conservativo degliedifici scolastici e per l’edilizia agevolata esovvenzionata da realizzarsi in aree giàedificate o in disuso:

c) per non meno del 20 per cento,alla riduzione del rischio idrogeologico, siamediante interventi di eliminazione dellecause o di riduzione del pericolo, adot-tando preferibilmente le tecniche dell’in-gegneria naturalistica, sia mediante inter-venti di delocalizzazione di edifici pubblicisituati in aree soggette ad elevato rischio;

d) per non meno del 20 per cento,all’acquisizione, alla realizzazione e allamanutenzione di aree verdi estese e per lademolizione e acquisizione di immobilirealizzati abusivamente.

9. L’utilizzazione degli importi versatinel capitolo vincolato e destinati agli in-terventi di cui al comma 8 è esclusa daivincoli del patto di stabilità interno.

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ART. 9.

(Orti urbani sociali).

1. I comuni, nell’ambito dei terreniricadenti nelle aree urbane e periurbane,con particolare riferimento a terreni agri-coli inutilizzati, aree industriali dismesse,terreni adibiti a verde pubblico e ognialtra superficie assimilabile, favoriscono illoro impiego per la creazione di ortiurbani sociali; a tale fine i comuni pre-dispongono un apposito censimento deiterreni disponibili per tale iniziativa epredispongono le necessarie attività di in-formazione e formazione relative alle pra-tiche agricole correlate alla gestione degliorti urbani sociali.

2. L’assegnazione dei terreni destinatialla realizzazione di orti sociali avvienetramite assegnazione diretta in favore deicittadini residenti nel comune che nefacciano richiesta, anche riuniti in asso-ciazione o cooperativa; l’assegnazione, incaso di eccesso di domande rispetto alledisponibilità, viene effettuata tenendoconto dell’Indicatore della situazione eco-nomica equivalente individuale dei sog-getti richiedenti.

3. Ai fini dell’assegnazione dei terreniper la realizzazione di orti urbani sociali,il comune adotta un regolamento, indi-cando in particolare i criteri di accessibi-lità e fruizione degli spazi, le misure peril corretto inserimento paesaggistico e am-bientale nel contesto urbano, le prescri-zioni rispetto all’uso delle risorse irrigue,allo smaltimento dei rifiuti e al monito-raggio ambientale delle produzioni, valo-rizzando le pratiche esenti da ricorso aipesticidi.

ART. 10.

(Destinazione dei proventi derivantidal rilascio di titoli abilitativi edilizi).

1. I comuni destinano i proventi deri-vanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi,compreso il contributo addizionale di cuiall’articolo 8, comma 5, nonché dall’appli-

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cazione delle sanzioni previste dal testounico delle disposizioni legislative e rego-lamentari in materia edilizia, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n. 380, alla realizzazionedelle opere di urbanizzazione primaria esecondaria, all’attuazione sistematica degliinterventi finalizzati al miglioramentodelle caratteristiche prestazionali e dicomfort ambientale per gli ambiti urbano-industriali non ancora interessati da pro-cessi di trasformazione, al risanamento dicomplessi edilizi compresi nei centri sto-rici, a interventi di recupero e riqualifi-cazione del patrimonio edilizio esistente,anche ai fini della messa in sicurezza dellearee esposte a rischio idrogeologico e si-smico, all’acquisizione e alla realizzazionedi aree verdi e a interventi di qualifica-zione dell’ambiente e del paesaggio.

2. Il comma 8 dell’articolo 2 della legge24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

ART. 11.

(Ripristino delle regole ordinariein materia urbanistica).

1. Qualora la definizione e l’esecuzionedi interventi complessi, programmi di in-tervento, opere pubbliche o di interessepubblico che interessino gli spazi rurali ogli spazi urbano-industriali come definitiall’articolo 2, comma 1, lettera h), dellapresente legge, anche di iniziativa privata,richiedano l’azione integrata e coordinatadi comuni, province, regioni, amministra-zioni dello Stato e altri enti pubblici, siprocede alla stipulazione di accordo diprogramma secondo le disposizioni del-l’articolo 34 del testo unico delle leggisull’ordinamento degli enti locali, di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Fatti salvi casi particolari per i qualivenga fornita formale e documentata mo-tivazione, gli accordi di programma di cuial comma 1 devono contenere nel proprioarticolato specifiche procedure di proget-tazione integrata territoriale, da adottare apartire dalla fase di definizione dell’inter-vento, ovvero tali da garantire informa-

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zione e pubblicità dell’iniziativa assicu-rando il rispetto dei princìpi di traspa-renza dell’azione amministrativa e di con-correnza tra tutti i soggetti operanti sulterritorio di riferimento, favorendo e ga-rantendo la libera partecipazione di tutti ipotenziali interessati che ne facciano ri-chiesta e i cui interventi programmatisiano compatibili con le finalità e gliobiettivi del progetto.

3. Nei casi di cui al comma 2, leeventuali variazioni degli strumenti di pia-nificazione urbanistica, ove necessarie perla definizione e attuazione degli interventidi cui al comma 1, sono adottate, nelrispetto delle disposizioni dell’articolo 6,attraverso i procedimenti ordinari di va-riante urbanistica previsti dalle leggi re-gionali.

4. Gli strumenti di concertazione, ne-goziazione e semplificazione amministra-tiva, compresi gli accordi di programma dicui all’articolo 34 del testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali, dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, e la conferenza di servizi di cuiagli articoli 14 e seguenti della legge 7agosto 1990, n. 241, e successive modifi-cazioni, non possono derogare ai regola-menti e agli strumenti urbanistici adottatio approvati secondo la normativa vigente.La definizione e l’attuazione dei suddettistrumenti è comunque subordinata all’ap-plicazione senza deroghe alle procedure diprogettazione integrata territoriale di cuial comma 2.

5. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge il Ministrodelle politiche agricole alimentari e fore-stali, di concerto con il Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare e con il Ministro delle infrastrutturee dei trasporti provvede ad emanare unregolamento concernente le procedure diprogettazione integrata territoriale funzio-nali all’applicazione di quanto disposto nelpresente articolo, nonché alla predisposi-zione degli strumenti di programmazionee pianificazione e uso razionale delle ri-sorse finanziarie di cui all’articolo 4,comma 3.

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ART. 12.

(Censimento degli immobili inutilizzatinel territorio comunale).

1. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, i comunieseguono il censimento, nonché le rileva-zioni di cui alla legge 4 agosto 1978,n. 440, degli immobili di proprietà privatarisultanti sfitti, non utilizzati o abbando-nati esistenti nel proprio territorio, indi-viduandone le caratteristiche e le dimen-sioni.

2. Per ciascun immobile è acquisito ilcertificato catastale ed è indicata la desti-nazione d’uso, che sono iscritti con gli altridati in un archivio elettronico degli im-mobili inutilizzati.

ART. 13.

(Censimento degli immobilidi proprietà pubblica).

1. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, i comuni, leprovince, le regioni, le amministrazionidello Stato e gli altri enti pubblici di cuiall’articolo 1, comma 2, della legge 31dicembre 2009, n. 196, e successive mo-dificazioni, e le università agrarie, chesiano a qualsiasi titolo proprietari di im-mobili, redigono l’elenco degli immobili diloro proprietà, compresi i terreni destinatiad uso civico ricadenti nella proprietàpubblica, distinguendoli secondo quantostabilito all’articolo 5, comma 3, dellapresente legge, e i beni sequestrati e con-fiscati alla criminalità organizzata, suddi-visi in appositi elenchi sulla base dell’ef-fettiva assegnazione a soggetti terzi.

2. Per ciascun immobile è acquisito ilcertificato catastale ed è indicato l’uso alquale l’immobile è adibito, con specificadistinzione tra gli immobili utilizzati perfini istituzionali, gli immobili concessi inlocazione o in uso e gli immobili inuti-lizzati.

3. Per gli immobili concessi in loca-zione o in uso sono indicati il titolare delcontratto di locazione o del titolo di con-

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cessione e le condizioni economiche delcontratto medesimo.

4. L’elenco è trasmesso al Ministerodell’economia e delle finanze entro il ter-mine stabilito dal comma 1.

ART. 14.

(Censimento degli immobili di proprietàprivata utilizzati dalle amministrazioni

pubbliche).

1. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge i comuni, leprovince, le regioni, le amministrazionidello Stato e gli altri enti pubblici di cuiall’articolo 1, comma 2, della legge 31dicembre 2009, n. 196, e successive mo-dificazioni, nonché le università agrarie,redigono l’elenco degli immobili di pro-prietà privata da essi utilizzati sulla basedi contratto di locazione passiva, nonchédei terreni interessati da uso civico nonancora alienati o affrancati, distinguendolisecondo quanto stabilito all’articolo 5,comma 3, della presente legge.

2. Per ciascun immobile è acquisito ilcertificato catastale ed è indicato l’uso alquale l’immobile è adibito.

3. Per ciascun immobile sono indicatele condizioni economiche del contratto dilocazione.

4. L’elenco è trasmesso al Ministerodell’economia e delle finanze entro il ter-mine stabilito al comma 1.

ART. 15.

(Disposizioni concernenti l’utilizzazionedel patrimonio immobiliare pubblico edelle terre incolte di proprietà privata).

1. Le informazioni raccolte in attua-zione degli articoli 12, 13 e 14 sono resepubbliche mediante l’inserimento in unarchivio informatico consultabile attra-verso il sito internet del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali,della regione e del comune, ai sensi deldecreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32,

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e del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135.

2. Il Ministero dell’economia e dellefinanze, d’intesa con le amministrazioni ogli enti interessati, redige per ogni ammi-nistrazione o ente titolare di contratti dilocazione passiva di immobili un piano dirazionalizzazione e ricollocazione dellesedi per lo svolgimento delle attività isti-tuzionali mediante l’utilizzazione degli im-mobili di proprietà pubblica.

3. Le regioni, in base alle risultanze delcensimento e delle rilevazioni di cui al-l’articolo 12, provvedono a dare attuazioneai dispositivi di cui all’articolo 6 dellapresente legge.

ART. 16.

(Uso sociale e collettivo del patrimonioimmobiliare pubblico).

1. I comuni, le province, le regioni, leamministrazioni dello Stato e gli altri entipubblici proprietari di immobili non uti-lizzabili a fini istituzionali redigono ilpiano di utilizzazione dei medesimi im-mobili prevedendone la destinazione sullabase delle loro caratteristiche ad usi pro-duttivi o, nei casi di grave disagio abitativo,alla soddisfazione di fabbisogni residen-ziali, e procedono alla loro trasformazionein demanio civico ed all’attuazione diquanto disposto dall’articolo 7.

2. Gli enti e le amministrazioni di cuial comma 1 rendono noti al pubblico,nelle forme più efficaci per assicurarne laconoscenza, la disponibilità degli immobilie il piano di utilizzazione predisposto.

ART. 17.

(Tutela e riqualificazionedel territorio rurale).

1. Le regioni, adottati gli adempimentilegislativi, regolativi e di classificazione deiterritori rurali ai sensi dell’articolo 3,provvedono, entro i successivi dodici mesi,

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alla predisposizione o all’aggiornamentodei propri strumenti di programmazione epianificazione e uso razionale delle risorsefinanziarie indicati all’articolo 4, al fine didare attuazione agli obiettivi prioritari ditutela e valorizzazione del territorio ruralee no, elencati nel comma 2 dell’articolo 1.

2. Le leggi regionali dispongono che learee di proprietà pubblica trasformate indemanio civico ai sensi dell’articolo 16,comma 1, nonché gli ambiti di proprietàprivata interessati da uso civico iscrittinegli elenchi redatti ai sensi dell’articolo14, comma 1, siano destinate a specificasottozona agricola con vincolo di inalie-nabilità, inusucapibilità e di inedificabilitàdei manufatti non strettamente funzionaliall’esercizio delle attività agro-silvo-pasto-rali come definite all’articolo 2, comma 1,lettera b).

3. Le leggi regionali stabiliscono che gliinterventi ammessi dagli strumenti di pro-grammazione e di pianificazione di cui alcomma 1 siano assentiti previa sottoscri-zione di apposite convenzioni, nelle qualisono previsti la costituzione di un vincolodi inedificabilità, da trascrivere nei registridella proprietà immobiliare, fino a con-correnza della superficie fondiaria per laquale è assentita la trasformazione e l’im-pegno a non frazionare né alienare sepa-ratamente la parte del fondo corrispon-dente all’estensione richiesta per l’inter-vento assentito, nonché l’impegno a nonoperare mutamenti dell’uso degli edifici, odi parti di essi, con utilizzazioni nonstrettamente funzionali all’esercizio delleattività agro-silvo-pastorali come definiteall’articolo 2, comma 1, lettera b).

4. Le leggi regionali disciplinano altresìle trasformazioni ammissibili dei manu-fatti edilizi esistenti, aventi utilizzazioni inatto non strettamente funzionali all’eser-cizio delle attività agro-silvo-pastorali, li-mitandole agli interventi di manutenzione,di restauro e risanamento conservativoovvero di ristrutturazione edilizia, conesclusione di qualsiasi fattispecie di demo-lizione e ricostruzione.

5. Le leggi regionali e gli strumenti dipianificazione urbanistica e territoriale

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possono disporre ulteriori limitazioni al-l’uso del patrimonio edilizio esistente, inrelazione a condizioni di fragilità del ter-ritorio, ovvero per finalità di tutela delpaesaggio, dell’ambiente, dell’ecosistema,dei beni culturali e di interesse artistico,storico, archeologico, etnoantropologico opaesaggistico.

6. Gli strumenti regionali di pianifica-zione urbanistica e territoriale dovrannoregolamentare, nell’ambito degli adempi-menti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3,limiti e criteri di realizzazione negli spazirurali di impianti solari fotovoltaici conmoduli collocati a terra e delle opereconnesse.

ART. 18.

(Imposta municipale).

1. I terreni destinati ad uso agricolo ei manufatti che svolgono funzioni stru-mentali delle aziende agricole sono esentidal pagamento dell’imposta municipale.

2. Sono soggetti al pagamento dell’im-posta municipale i terreni improduttivi egli immobili ad uso agricolo a tale scopoinutilizzati.

3. I fabbricati costruiti e destinati dal-l’impresa costruttrice alla vendita sonoassoggettati all’aliquota ordinaria dalladata di ultimazione degli stessi.

ART. 19.

(Disposizioni sanzionatorie e finanziarie).

1. Il Ministro dell’economia e dellefinanze sospende l’erogazione delle risorsedel Fondo di solidarietà comunale di cui alcomma 380 dell’articolo 1 della legge 24dicembre 2012, n. 228, nei confronti deicomuni inadempienti rispetto alle disposi-zioni degli articoli 3, comma 1, 12, comma1, 13, comma 1, e 14 comma 1, dellapresente legge.

2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze sospende l’erogazione delle risorsedi cui al decreto legislativo 18 febbraio

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2000. n. 56, nei confronti delle regioniinadempienti rispetto alle disposizioni de-gli articoli 3, comma 2, 8, comma 4,secondo periodo, 13, comma 1, e 14,comma 1, della presente legge.

3. Dall’attuazione della presente leggenon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. Leamministrazioni interessate provvedonoagli adempimenti previsti nella presentelegge con le risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vi-gente.

ART. 20.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge e fino alla datadi entrata in vigore del regolamento con-cernente le procedure di progettazioneintegrata territoriale di cui all’articolo 11,comma 5, nonché degli strumenti regionalidi programmazione e pianificazione e usorazionale delle risorse finanziarie di cuiall’articolo 4, comma 3, resta possibile larealizzazione dei soli interventi previstidagli strumenti urbanistici ordinari, ap-provati e vigenti, ancorché provvisti dititolo abilitativo edilizio non decaduto néannullato alla data di entrata in vigoredella presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e leprovince autonome di Trento e di Bolzanoadeguano la propria legislazione ai prin-cìpi fondamentali stabiliti dalla presentelegge, secondo le disposizioni dei rispettivistatuti e delle relative norme di attuazione.

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€ 2,00 *17PDL0018190**17PDL0018190*