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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1825 PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato NACCARATO Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale Presentata il 19 novembre 2013 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro- posta di legge si fonda sul lavoro svolto nel corso degli ultimi anni dal Parlamento in materia di politiche integrate per la sicu- rezza e di polizia locale. La sicurezza ordinaria delle città, spesso indicata come « sicurezza urbana », dalla metà degli anni novanta si è imposta all’attenzione del- l’opinione pubblica ed è stata avvertita soprattutto dalle categorie più deboli come una vera priorità, anche a seguito dei rilevanti cambiamenti intervenuti nella composizione sociale delle comunità, delle trasformazioni economiche e del costume e dell’impatto della multiculturalità. Da anni la materia è sempre ai primi posti nelle preoccupazioni dei cittadini, che individuano nei sindaci gli interlocu- tori principali per le loro domande di sicurezza, anche se nella quotidianità le risposte auspicate possono realizzarsi solo come riflesso del concorso e della colla- borazione tra tutte le istituzioni compe- tenti per la tutela dell’ordine pubblico e per il contrasto della criminalità operanti nel territorio. È opportuno, dunque, pro- cedere al riordino della materia con la consapevolezza che la questi « sicurezza urbana » può trovare spazio solo nella considerazione di questi fattori. Su questa materia nella scorsa legislatura è stato portato avanti un complesso lavoro di coordinamento e di concertazione che ha condotto all’elaborazione di un testo di legge che coordinava le norme vigenti (atto Senato n. 272 e abb, XVI legislatura, nuovo testo dei relatori). La presente proposta di legge prende le mosse proprio da questo testo, che racco- glieva coerentemente gli esiti più recenti dell’ampio confronto avviatosi per inizia- tiva del Forum italiano per la sicurezza urbana dal 2001, poi proseguito con il coinvolgimento dell’Associazione nazionale Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1825—

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato NACCARATO

Disposizioni per il coordinamento in materiadi politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale

Presentata il 19 novembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-posta di legge si fonda sul lavoro svolto nelcorso degli ultimi anni dal Parlamento inmateria di politiche integrate per la sicu-rezza e di polizia locale. La sicurezzaordinaria delle città, spesso indicata come« sicurezza urbana », dalla metà degli anninovanta si è imposta all’attenzione del-l’opinione pubblica ed è stata avvertitasoprattutto dalle categorie più deboli comeuna vera priorità, anche a seguito deirilevanti cambiamenti intervenuti nellacomposizione sociale delle comunità, delletrasformazioni economiche e del costumee dell’impatto della multiculturalità.

Da anni la materia è sempre ai primiposti nelle preoccupazioni dei cittadini,che individuano nei sindaci gli interlocu-tori principali per le loro domande disicurezza, anche se nella quotidianità lerisposte auspicate possono realizzarsi solocome riflesso del concorso e della colla-

borazione tra tutte le istituzioni compe-tenti per la tutela dell’ordine pubblico eper il contrasto della criminalità operantinel territorio. È opportuno, dunque, pro-cedere al riordino della materia con laconsapevolezza che la questi « sicurezzaurbana » può trovare spazio solo nellaconsiderazione di questi fattori. Su questamateria nella scorsa legislatura è statoportato avanti un complesso lavoro dicoordinamento e di concertazione che hacondotto all’elaborazione di un testo dilegge che coordinava le norme vigenti (attoSenato n. 272 e abb, XVI legislatura,nuovo testo dei relatori).

La presente proposta di legge prende lemosse proprio da questo testo, che racco-glieva coerentemente gli esiti più recentidell’ampio confronto avviatosi per inizia-tiva del Forum italiano per la sicurezzaurbana dal 2001, poi proseguito con ilcoinvolgimento dell’Associazione nazionale

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dei comuni italiani (ANCI), dell’Unionedelle province d’Italia (UPI), delle regioni,delle organizzazioni sindacali e professio-nali della polizia locale e dello stessoMinistero dell’interno.

La presente proposta di legge, attuativadell’articolo 118 della Costituzione, in-tende dare risposta a due esigenze. Quelladi definire formalmente ed efficacementele modalità di collaborazione tra Stato,regioni enti locali in materia di sicurezzae quella di definire gli elementi essenzialidella funzione di polizia locale e del suoesercizio ai fini del coordinamento traPolizia locale e Forze di polizia delloStato.

Come avvenne nella scorsa legislatura,anche oggi il testo viene presentato inentrambe le Camere al fine di raccoglierei frutti del lavoro svolto e di accelerarel’approvazione di una normativa chegiunga a dare compiuta definizione allamateria.

Il percorso di confronto richiamatoinizia nel 2007 e se ne richiamano iprincipali passaggi per sottolineare ilgrado di approfondimento e di concerta-zione del provvedimento:

a) l’inserimento all’ordine del giornodel 10 maggio 2007 della Conferenza deipresidenti delle regioni e delle provinceautonome del tema della sicurezza pub-blica con cui si confermava il disegno dilegge elaborato nel 2003 insieme all’ANCIe All’UPI, recante « Disposizioni per ilcoordinamento in materia di sicurezzapubblica e polizia amministrativa locale, eper la sicurezza di politiche integrate perla sicurezza » aggiornandolo, d’intesa con irappresentanti di comuni e province, inalcuni punti;

b) l’avvio della discussione in Com-missione affari costituzionali del Senatodella Repubblica (1o agosto 2007) dei di-segni di legge in materia di sicurezza e dipolizia locale aventi come relatori i sena-tori Barbolini e Saia;

c) l’istituzione, con decreto del Mini-stro dell’interno 10 settembre 2007, di unGruppo di lavoro tra Ministero e regioni,

poi integrato con la partecipazione dirappresentanti dell’ANCI e dell’UPI, aventeil compito di elaborare un testo condiviso« in attuazione dell’articolo 118, terzocomma, della Costituzione in materia diordine pubblico, sicurezza e funzioni dipolizia locale » a partire dal testo adottatodalla Conferenza dei Presidenti delle re-gioni e delle province autonome. Taleattività si concludeva con la fine della XVlegislatura dopo aver predisposto un testotecnico condiviso di 13 articoli formal-mente trasmesso dal Ministero dell’internoal Presidente della Conferenza delle re-gioni e delle province autonome in data 25marzo 2008 e avente per oggetto la primaparte del disegno di legge delle regioni,ovvero le norme di collaborazione traStato, regioni ed enti locali, nonché ladefinizione della funzione di polizia locale;

d) l’adozione, per iniziativa del Fo-rum italiano per la sicurezza urbana, diuna dichiarazione congiunta « La polizialocale oggi » approvata il 5 ottobre 2007 daoltre seicento delegati in rappresentanzadi tutte le associazioni sindacali (Cgil, Cisl,Uil, Sulpm) e professionali (Anvu, Ancum,Circolo dei 13, Marcopolo) della polizialocale, a cui hanno « successivamente datola loro adesione anche And, UPI e Regioni.Una dichiarazione che ha permesso per laprima volta di arrivare ad una definizionecondivisa del ruolo della polizia locale neltesto attuale;

e) Dal 2008 al 2012 il testo è statoanalizzato nell’ambito della citata Com-missione Affari costituzionali per giungereil 25 luglio 2012 alla definizione di untesto che rappresenta la sintesi da cuinasce la presente proposta di legge.

La presente proposta di legge si fondae trae la legittimità da quattro princìpicostituzionali:

1) la competenza dello Stato in ma-teria di ordine e sicurezza pubblica (arti-colo 117 della Costituzione);

2) la competenza legislativa delle re-gioni in materia di polizia amministrativa(articolo 117 della Costituzione);

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3) la previsione di una legge nazio-nale di coordinamento tra le due materie(articolo 118 della Costituzione);

4) la disciplina statale delle funzioniessenziali dei comuni, nelle quali è com-presa la funzione di polizia locale (articolo117 della Costituzione).

In particolare, per quanto riguardal’articolo 118, terzo comma, della Costitu-zione, la proposta di legge si configuracome attuativa. La prima parte di essa,infatti, riguarda fondamentalmente i rap-porti tra comuni, regioni e Stato con lafinalità di realizzare un’efficace collabo-razione in materia di sicurezza ordinariadelle città e del territorio, mentre la se-conda riguarda il coordinamento tra Forzedi polizia dello Stato e polizia locale,ovvero il tema più specifico del coordina-mento tra sicurezza pubblica e poliziaamministrativa.

Gli elementi caratterizzanti la propostadi legge sono: la definizione delle politichenazionali della sicurezza, delle politichelocali per la sicurezza e delle politicheintegrate (articolo 2); l’individuazione degliaccordi tra Stato, regioni e autonomielocali come strumento specifico della coo-perazione interistituzionale (articolo 5);l’oggetto, le modalità di stipulazione e diattuazione degli accordi (articoli 6, 7 e 8);le modalità ordinarie di cooperazione traStato, comuni e province (articolo 10); lequalifiche del personale di polizia locale(articolo 11); l’esercizio delle funzioni di

polizia locale anche in forma associata(articoli 12, 13, 14 e 15); altre norme peril funzionamento della polizia locale (ar-ticoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21); il numero ditelefono unico nazionale (articolo 21); di-sposizioni in materia di contrattazione, ditutela e assicurative (articoli 22 e 23);infine, norme transitorie e abrogazioni(articoli 24 e 25).

Il nucleo più innovativo della propostadi legge riguarda la funzione di polizialocale e la collaborazione tra polizialocale e Forze di polizia dello Stato. Sitratta cioè di quelle norme essenziali cherendono possibile, in maniera omogeneanell’intero territorio nazionale, il coordi-namento tra sicurezza pubblica e polizialocale, come previsto dall’articolo 118,terzo comma, della Costituzione. Si trattadi un Impianto che definisce finalmentein maniera diretta e unitaria ruolo, qua-lifica specifica e dipendenza istituzionaledegli operatori di polizia locale, supe-rando una volta per tutte la possibiledicotomia tra funzioni di polizia locali efunzioni di polizia amministrativa locale.Inoltre vengono affrontati altri temi disicura rilevanza per le amministrazionilocali e per le polizie locali quali: lefunzioni ausiliarie di polizia amministra-tiva locale rese da altri dipendenti pub-blici; la cooperazione tra polizia locale eForze di polizia dello Stato; la disciplinadell’armamento e delle uniformi; l’accessoalle banche dati, comprese quelle delMinistero dell’interno.

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PROPOSTA DI LEGGE__

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge disciplina, ai sensidell’articolo 118, terzo comma, della Co-stituzione, le forme di coordinamento tralo Stato e le regioni nelle materie di cuiall’articolo 117, secondo comma, lettera h),della Costituzione.

2. La presente legge reca altresì dispo-sizioni per la polizia locale, ai sensi del-l’articolo 117, secondo comma, lettera p),della Costituzione.

3. I comuni, le province, le città me-tropolitane, le regioni e lo Stato, nell’am-bito delle rispettive competenze e sullabase degli accordi di cui all’articolo 6,concorrono a realizzare politiche integrateper la sicurezza delle persone e dellecomunità.

4. La presente legge si applica alleregioni a statuto speciale e alle provinceautonome di Trento e di Bolzano, inconformità con gli statuti speciali e lerelative norme di attuazione, nonché conl’articolo 10 della legge costituzionale 18ottobre 2001, n. 3.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si inten-dono:

a) per « sicurezza urbana » il com-plesso dei beni giuridici, economici e so-ciali sui quali si fondano nell’ambito dellecomunità locali, la convivenza civile e lacoesione sociale delle rispettive popola-

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zioni e la salvaguardia degli interessi e deivalori connessi;

b) per « politiche locali per la sicu-rezza » le azioni finalizzate a promuoverela sicurezza urbana e la vivibilità neicentri urbani e nel territorio regionale,esercitate attraverso le competenze pro-prie dei comuni, delle province, delle cittàmetropolitane e delle regioni;

c) per « politiche integrate per lasicurezza » le azioni volte a integrare lepolitiche locali per la sicurezza poste inessere dagli enti locali e dalle regioni conla responsabilità e con la competenzaesclusive dello Stato in materia di ordinepubblico e sicurezza.

ART. 3.

(Provvedimenti del sindaco).

1. All’articolo 54 del testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali, dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. Il sindaco, quale ufficiale del Go-verno, adotta, con atto motivato e nel ri-spetto dei princìpi generali dell’ordina-mento giuridico, provvedimenti contingibilie urgenti al fine di prevenire e di contra-stare gravi pericoli che minacciano la sicu-rezza urbana e l’incolumità pubblica intesaquale integrità fisica della popolazione. Taliprovvedimenti sono preventivamente co-municati al prefetto anche ai fini della pre-disposizione degli strumenti ritenuti neces-sari alla loro attuazione »;

b) il comma 4-bis è sostituito daiseguenti:

« 4-bis. Ai sensi di quanto disposto dalcomma 4, il sindaco interviene per preve-nire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado odi isolamento che favoriscono l’insorgeredi fenomeni criminosi, quali lo spaccio di

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stupefacenti, lo sfruttamento della prosti-tuzione, l’accattonaggio con impiego diminori e disabili e i fenomeni di violenzalegati anche all’abuso di alcool;

b) le situazioni che possono compor-tare un danneggiamento al patrimoniopubblico o privato ovvero che possonoimpedirne la fruibilità e determinare unoscadimento della qualità urbana;

c) l’incuria, il degrado e l’occupazioneabusiva di immobili idonei a favorire lesituazioni indicate alle lettere a) e b);

d) le situazioni che costituiscono in-tralcio alla pubblica mobilità o che alte-rano il decoro urbano, in particolarequelle di abusivismo commerciale e diillecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che, per le mo-dalità con cui si manifestano, turbanogravemente il libero utilizzo degli spazipubblici o la finalità cui sono destinatiovvero che rendono difficoltoso o perico-loso l’accesso ad essi, quali la prostitu-zione su strada o l’accattonaggio molesto.

4-ter. L’inottemperanza a quanto dispo-sto dai provvedimenti di cui al comma 4è punita con una sanzione amministrativapecuniaria da 100 a 500 euro da applicareai sensi della legge 24 novembre 1981,n. 689 ».

ART. 4.

(Regolamenti comunali di polizia urbana).

1. I consigli comunali adottano, ai sensidell’articolo 7 del testo unico di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,e nel rispetto della legislazione statale eragionale i regolamenti di polizia urbanaquale uno degli strumenti per realizzare lepolitiche locali per la sicurezza, preve-dendo gli obblighi e i divieti necessari permigliorare le condizioni di vivibilità neicentri urbani, la convivenza civile e lacoesione sociale.

2. Ferma restando la competenza sta-tale in materia di ordine pubblico e disicurezza e fuori dei casi rientranti nei

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provvedimenti contingibili e urgenti adot-tati dai sindaci ai sensi dell’articolo 54,comma 4, del testo unico di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, come daultimo sostituto dall’articolo 3 della pre-sente legge, i regolamenti di polizia urbanasono finalizzati a prevenire e a contrastarei fenomeni di degrado urbano e possonoprevedere obblighi e divieti:

a) per assicurare l’uso e il manteni-mento del suolo pubblico, la piena frui-zione dello spazio pubblico, il decoro ur-bano, la tutela della quiete pubblica e latranquillità della vita delle persone;

b) per prevenire e per rimuovere lecondizioni ambientali e sociali che pos-sono favorire l’insorgere di fenomeni dan-nosi alle popolazioni locali sotto il profilodella criminalità e dell’emergenza igienico-sanitaria.

3. Fuori dei casi rientranti nei provve-dimenti contingibili e urgenti adottati daisindaci ai sensi dell’articolo 54, comma 4,del testo unico di cui al decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, come da ultimosostituto dall’articolo 3 della presentelegge, la violazione di obblighi o divietiprevisti dai regolamenti di polizia urbanao assunti con ordinanza del sindaco, aisensi dell’articolo 50 del citato testo unicodi cui al decreto legislativo n. 267 del2000, nell’ambito delle politiche locali perla sicurezza, è sanzionata ai sensi dell’ar-ticolo 7-bis del medesimo testo unico dicui al decreto legislativo n. 267 del 2000,e successive modificazioni.

CAPO II

POLITICHE INTEGRATEPER LA SICUREZZA

ART. 5.

(Promozione delle politiche integrateper la sicurezza).

1. Il sindaco, il presidente della pro-vincia e il presidente della città metropo-litana, nell’ambito delle rispettive attribu-

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zioni e ai fini della realizzazione dellepolitiche integrate per la sicurezza:

a) promuovono, d’intesa con il pre-fetto, gli accordi di cui all’articolo 6,commi 1 e 2;

b) concordano, su richiesta motivatadell’autorità provinciale di pubblica sicu-rezza, le modalità di collaborazione dellapolizia locale con le Forze di polizia stataliper specifiche operazioni o progetti inmateria di sicurezza urbana o a seguitodegli accordi di cui all’articolo 6, commi 1e 2.

2. Il Ministro dell’interno, d’intesa coni presidenti delle regioni interessate, ov-vero su richiesta degli stessi, può altresìpromuovere la conclusione di accordi qua-dro per il coordinamento, nei territoriregionali, delle politiche integrate per lasicurezza.

ART. 6.

(Accordi in materia di politiche integrateper la sicurezza).

1. I comuni, anche in forma associata,le province e le città metropolitane pos-sono stipulare accordi locali con il prefettodel capoluogo di provincia, nei seguentisettori di intervento:

a) scambio informativo e realizza-zioni di sistemi informativi integrati tra lapolizia locale e le Forze di polizia statalepresenti nel territorio;

b) interconnessione, a livello territo-riale, delle sale operative della polizialocale con le sale operative delle Forze dipolizia statale e regolamentazione perl’utilizzo in comune di sistemi di sicurezzatecnologica finalizzati al controllo dellearee e delle attività a rischio;

c) collaborazione tra le Forze di po-lizia statali e le polizie locali, secondo lerispettive competenze, ai fini del controllodel territorio anche mediante l’integra-zione degli interventi di emergenza e delleeventuali altre attività;

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d) collaborazione tra le Forze dipolizia statali e le polizie locali, ancheattraverso specifici piani di intervento, inordine alla prevenzione e al contrasto deifenomeni di cui al comma 4-bis dell’arti-colo 54 del testo unico decreto legislativo18 agosto 2000, n. 2, come da ultimosostituito dall’articolo 3 della presentelegge;

e) formazione e aggiornamento pro-fessionali integrati per operatori della po-lizia locale e delle Forze di polizia statalee per altri operatori che cooperano allosviluppo delle politiche di sicurezza ur-bana.

2. Gli accordi di cui al comma 1possono altresì riguardare i seguenti set-tori di intervento:

a) cooperazione per la partecipazionea iniziative e a progetti promossi dal-l’Unione europea;

b) cooperazione in ordine alla riqua-lificazione e al risanamento di edifici di-smessi o di aree urbane degradate;

c) comunicazione pubblica ai finidella promozione di una cultura del dia-logo e della legalità;

d) ogni altra attività ritenuta funzio-nale alla realizzazione delle politiche in-tegrate per la sicurezza.

3. Le regioni, nell’ambito delle propriecompetenze e nel rispetto dei princìpi disussidiarietà e di adeguatezza, possonostipulare accordi con il Ministero dell’in-terno nei settori di intervento di cui aicommi 1 e 2.

ART. 7.

(Raccordo istituzionale per l’attuazionedelle politiche integrate per la sicurezza).

1. I soggetti che hanno stipulato gliaccordi di cui all’articolo 6 della presentelegge procedono, con cadenza almeno se-mestrale, anche in sede di comitato pro-vinciale per l’ordine e la sicurezza pub-

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blica, nel rispetto dell’articolo 20 dellalegge 10 aprile 1981, n. 121, e successivemodificazioni, alla verifica dello stato diattuazione degli accordi stessi.

2. In relazione ai risultati riscontrati inseguito alla verifica di cui al comma 1, isoggetti che hanno stipulato gli accordiadottano le iniziative necessarie al fine diconseguire il raggiungimento degli obiettivifissati negli accordi stessi.

3. Alla verifica di cui al comma 1possono concorrere, previa intesa tra isottoscrittori degli accordi, anche altri sog-getti interessati ai singoli interventi indiscussione.

4. La Conferenza unificata, di cui al-l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, e successive modificazioni, diseguito denominata « Conferenza unifi-cata », svolge un’azione complessiva di mo-nitoraggio degli accordi attraverso un co-mitato tecnico paritetico composto da trerappresentanti designati dal Ministero del-l’interno e da tre rappresentati designati,rispettivamente, uno dalle regioni, unodalle province e uno dai comuni designatidalla stessa Conferenza unificata.

ART. 8.

(Attività di informazionea livello territoriale).

1. Ai fini dell’attuazione delle politicheintegrate per la sicurezza, i comuni, leprovince, le città metropolitane, le regionie lo Stato, anche al di fuori degli accordidi cui all’articolo 6, si scambiano recipro-che informazioni sui principali aspettidelle attività di propria competenza e, inparticolare, sulle caratteristiche degli ille-citi e dei fenomeni che generano degradoe insicurezza.

ART. 9.

(Conferenza regionale).

1. In ogni regione si svolge, con cadenzaalmeno annuale, una conferenza regionalein materia di politiche integrate per lasicurezza.

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2. La conferenza regionale, presiedutadal Ministro dell’interno quale autoritànazionale di pubblica sicurezza o da unsuo delegato, è convocata dallo stessoMinistro, previa intesa con il presidentedella regione interessata in merito alladefinizione dell’ordine del giorno. Il Mi-nistro dell’interno e il presidente dellaregione individuano i soggetti che parte-cipano alla conferenza regionale.

CAPO III

NORME PER IL COORDINAMENTO TRALE FORZE DI POLIZIA STATALI E LA

POLIZIA LOCALE

ART. 10.

(Funzioni di polizia locale).

1. Al fine di tutelare la sicurezza ur-bana e la qualità della vita locale, lefunzioni di polizia locale comprendonol’insieme delle attività di prevenzione e dicontrasto delle situazioni e dei comporta-menti che violano le leggi statali o regio-nali, ovvero i regolamenti locali.

2. Il personale che svolge servizio dipolizia locale, nell’ambito del territorio diappartenenza, ovvero di quello degli entiassociati o convenzionati, esercita le se-guenti funzioni:

a) di polizia amministrativa locale;

b) di polizia edilizia diretta al con-trollo del rispetto delle norme in materiaurbanistico-edilizia al fine di garantire latutela della qualità urbana e rurale;

c) di polizia commerciale e tutela delconsumatore;

d) di polizia ambientale e ittico-ve-natoria;

e) di polizia stradale ai sensi dell’ar-ticolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), delcodice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f) di polizia giudiziaria, secondoquanto previsto dalla normativa vigente;

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g) ausiliarie di pubblica sicurezza,secondo quanto previsto all’articolo 5,comma 1, lettera b);

h) vigilanza sull’osservanza dei rego-lamenti, delle ordinanze e dei provvedi-menti amministrativi;

i) vigilanza sull’integrità e sulla con-servazione del patrimonio pubblico;

l) di polizia tributaria limitatamentealle attività ispettive di vigilanza relative aitributi locali;

m) gestione di servizi d’ordine, divigilanza, d’onore e degli altri servizi ne-cessari per l’espletamento delle attivitàistituzionali del comune, della provincia odella città metropolitana;

n) cooperazione nel soccorso in casodi pubbliche calamità e di privati infor-tuni;

o) supporto alle attività di controllospettanti agli organi preposti alla vigilanzain materia di lavoro e sicurezza nei luoghidi lavoro;

p) segnalazione alle autorità compe-tenti di disfunzioni e di carenze dei servizipubblici;

q) informazione, accertamento, mo-nitoraggio e rilevazione dei dati connessialle funzioni istituzionali o comunque ri-chiesti da autorità competenti;

r) predisposizione di servizi, nonchécollaborazione alle operazioni di prote-zione civile di competenza dei comuni,delle province e delle città metropolitane.

3. Le funzioni di polizia locale spettanoai comuni, alle province e alle città me-tropolitane in conformità all’articolo 118,primo comma, della Costituzione. Lo Statoe le regioni, secondo le rispettive compe-tenze, provvedono con legge a conferire lefunzioni necessarie all’attuazione del ci-tato articolo 118, secondo comma, dellaCostituzione. Sono comunque fatte salve,fino all’adozione di una diversa disciplina,le disposizioni vigenti relative all’attribu-

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zione di specifiche funzioni di poliziaamministrativa locale.

4. Le funzioni di polizia amministrativalocale consistenti in attività di accerta-mento di illeciti amministrativi e di irro-gazione delle relative sanzioni competonoai comuni, alle province e alle città me-tropolitane.

ART. 11.

(Qualifiche dei personaledella polizia locale).

1. Le qualifiche del personale dellapolizia locale si articolano in agenti, sot-tufficiali addetti al controllo o sovrinten-denti, ufficiali addetti al coordinamento econtrollo o ispettori, ufficiali responsabilidi area o commissari e comandanti deicorpi di polizia locale.

2. Le qualifiche di cui al comma 1 sonoconferite dal sindaco o dal presidente dellaprovincia o della città metropolitana al-l’atto dell’assunzione in ruolo o dei suc-cessivi avanzamenti di carriera.

3. Le qualifiche di cui al comma 1 sonocomprensive della qualità di:

a) agente di polizia giudiziaria, rife-rita agli agenti di polizia locale ai sensidell’articolo 57, comma 2, lettera b), delcodice di procedura penale, o di ufficialedi polizia giudiziaria riferita ai coman-danti, ai responsabili di area, agli addettial coordinamento e controllo e agli addettial controllo ai sensi del citato articolo 57,comma 1, lettera b-bis), del medesimocodice, introdotta dall’articolo 25, comma2, della presente legge;

b) agente di pubblica sicurezza, se-condo la procedura di cui al comma 4,limitatamente all’ambito territoriale del-l’ente di appartenenza nonché, quandonecessario per l’espletamento del servizio,anche fuori da tale ambito;

c) agente di polizia tributaria, limi-tatamente alle attività di vigilanza relativeai tributi locali.

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4. Il prefetto conferisce al personaledella polizia locale, su indicazione delsindaco, del presidente della provincia odel presidente della città metropolitana, laqualità di agente di pubblica sicurezzaentro sessanta giorni dalla relativa comu-nicazione dopo aver accertato che il de-stinatario del provvedimento:

a) goda dei diritti civili e politici;

b) non sia stato condannato a penadetentiva per delitto non colposo;

c) non sia stato sottoposto a misuredi prevenzione;

d) non abbia reso dichiarazione diobiezione di coscienza ovvero abbia revo-cato la stessa con le modalità previstedalla normativa vigente;

e) non sia stato espulso dalle Forzearmate o dai Corpi militarmente organiz-zati ovvero destituito o licenziato per giu-sta causa o per giustificato motivo sogget-tivo da uffici pubblici.

5. In ogni caso la qualità di agente dipubblica sicurezza non può essere confe-rita qualora emergano concreti e rilevantielementi ostativi riferiti alla condotta delpersonale della polizia locale. Di tali ele-menti viene data comunicazione al sin-daco, al presidente della provincia o alpresidente della città metropolitana.

6. Il prefetto dichiara la perdita dellaqualità di agente di pubblica sicurezzaqualora accerti il venire meno di uno deirequisiti di cui al comma 4.

7. In caso di perdita della qualità diagente di pubblica sicurezza ai sensi delpresente articolo, il sindaco, il presidentedella provincia o il presidente della cittàmetropolitana dichiara la perdita dellaqualifica di operatore della polizia localedi cui al comma 1.

8. Il sindaco, il presidente della pro-vincia o il presidente della città metropo-litana, comunica tempestivamente al pre-fetto gli elenchi dei soggetti di cui alcomma 1, nonché le revoche di cui alcomma 7.

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9. Ai fini dell’uniforme formazione delpersonale della polizia locale le regioniprovvedono a istituire uno specifico corsodi formazione con superamento di provafinale, diversificato per le qualifiche di cuial comma 1, da tenere entro il termine delperiodo di prova, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

10. Il comandante del corpo di polizialocale è responsabile verso il sindaco, ilpresidente della provincia, il presidentedella città metropolitana o il presidentedell’ente in forma associativa fra enti lo-cali, della disciplina, dell’addestramento,della formazione e dell’impiego tecnicooperativo degli appartenenti alla polizialocale. Gli operatori della polizia localesono tenuti a eseguire le direttive impartitedai superiori gerarchici nei limiti del lorostato giuridico e delle leggi.

11. Al personale della polizia localecompetono esclusivamente le funzioni e icompiti previsti dalla presente legge, dallalegge regionale e dal regolamento delcorpo di polizia locale. I distacchi e icomandi possono essere consentiti solo edesclusivamente se rientrano nelle funzionidi polizia locale e purché la disciplinarimanga quella dell’organizzazione di ap-partenenza; la mobilità esterna tra entidiversi è consentita solo su richiesta delsoggetto interessato e previo nulla ostadelle amministrazioni interessate.

ART. 12.

(Esercizio delle funzioni di polizia locale).

1. Ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione, icomuni singoli o associati, le province e lecittà metropolitane sono titolari delle fun-zioni di polizia locale connesse alle com-petenze loro attribuite dalle regioni e dalloStato. A tale fine costituiscono corpi dipolizia locale, a carattere municipale, in-tercomunale o provinciale.

2. Il sindaco, il presidente della pro-vincia, il presidente della città metropoli-tana o il presidente dell’ente in formaassociativa fra enti locali, nell’esercizio

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delle funzioni di competenza, imparti-scono direttive e vigilano sul funziona-mento del servizio di polizia locale eadottano i provvedimenti previsti dalleleggi e dai regolamenti.

3. In materia di polizia amministrativalocale, fatto salvo quanto previsto ai sensidel comma 1, resta ferma la potestà legi-slativa regionale ai sensi dell’articolo 117,quarto comma, della Costituzione. Talecompetenza si esercita, altresì, in ordine airequisiti unitari per l’istituzione e perl’organizzazione, anche in forma associata,dei corpi di polizia locale.

4. L’autorità giudiziaria, anche in ot-temperanza ad appositi accordi con ilsindaco o il presidente della provincia o ilpresidente della città metropolitana, puòavvalersi del personale della polizia locale.In tal caso il personale della polizia localedipende operativamente dalla competenteautorità giudiziaria.

5. Qualora l’autorità giudiziaria, aisensi del comma 4, disponga, con proprioprovvedimento, che il personale della po-lizia locale svolga per determinate e spe-cifiche indagini attività al di fuori delterritorio di competenza, eventuali speseaggiuntive conseguenti alla missione stessasono poste immediatamente a carico delMinistero della giustizia, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Fermo restando quanto previsto dal-l’articolo 17, comma 1, della legge 26marzo 2001, n. 128, nell’esercizio delleattività derivanti dagli accordi di cui al-l’articolo 6, comma 1, lettera c), dellapresente legge, il personale della polizialocale dipende dalla competente autoritàdi pubblica sicurezza, nel rispetto delleintese intercorse e per il tramite del co-mandante del corpo di polizia locale.

7. Durante il servizio sono ammesseoperazioni esterne all’ambito territorialedi competenza, di iniziativa dei singoli,esclusivamente in caso di necessità dovutaalla flagranza dell’illecito commesso nelterritorio di appartenenza.

8. Ferma restando la disciplina regio-nale per le missioni del personale dellapolizia locale nel territorio regionale perl’esercizio delle funzioni di polizia ammi-

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati — 1825

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nistrativa locale, possono essere effettuatemissioni esterne al territorio regionaleesclusivamente:

a) per finalità di collegamento o dirappresentanza;

b) per soccorso in caso di calamità edisastri, d’intesa fra le amministrazioniinteressate e previa comunicazione al Pre-fetto competente nel territorio in cui siesercitano le funzioni;

c) in ausilio delle altre polizie locali,in particolari occasioni stagionali o ecce-zionali, previa stipula di appositi accordifra le amministrazioni interessate e previacomunicazione al prefetto competente nelterritorio in cui si esercitano le funzioni.

ART. 13.

(Regolamenti del servizio di polizia locale).

1. I comuni, le province e le cittàmetropolitane definiscono con proprio re-golamento l’organizzazione della polizialocale nel rispetto dei parametri indivi-duati dalle regioni.

2. I regolamenti degli enti locali di cuial comma 1 sono comunicati al Ministerodell’interno dal prefetto del capoluogo diprovincia.

ART. 14.

(Funzioni e compiti delle regioni).

1. Al fine di definire requisiti unitariper l’istituzione e per l’organizzazione deicorpi di polizia locale, nonché per laqualificazione del personale, le regioni,nell’ambito della propria potestà legisla-tiva in materia di polizia amministrativalocale, ai sensi dell’articolo 117, quartocomma, della Costituzione, disciplinano:

a) l’ordinamento della polizia locale;

b) le modalità e i tempi per l’istitu-zione dei corpi di polizia locale, indivi-duandone i requisiti, fra i quali anche ilnumero minimo di operatori necessari per

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la costituzione del corpo stesso, che nonpuò comunque essere inferiore a quindicioperatori, escluso il comandante;

c) le caratteristiche dei mezzi e deglistrumenti operativi, fatto salvo quantoprevisto dall’articolo 19;

d) le caratteristiche delle uniformi edei distintivi di grado per gli operatori dipolizia locale della stessa regione, nonchéI criteri generali concernenti l’obbligo e lemodalità d’uso. Le uniformi devono esseretali da escludere la stretta somiglianza conle uniformi delle Forze di polizia statali.Sulle uniformi deve essere riportata inmodo visibile l’indicazione dell’ambito ter-ritoriale di esercizio delle funzioni;

e) le caratteristiche dei distintivi diriconoscimento diversi dai distintivi digrado, compresi quelli derivanti dall’an-zianità di servizio, da meriti sportivi, daatti di eroismo, rilasciati da associazioniriconosciute o con atti di pubbliche am-ministrazioni;

f) la formazione e l’aggiornamentoprofessionali del personale neoassunto e diquello già in servizio, mediante la costi-tuzione di strutture formative regionali ointerregionali di polizia locale.

2. Le strutture formative di cui alcomma 1, lettera f), del presente articologarantiscono la formazione di cui all’arti-colo 11, comma 9, e all’articolo 16, comma3; organizzano inoltre corsi periodici dipreparazione ai concorsi per le assunzioninella polizia locale; i corsi possono essereanche interregionali.

3. Per il perseguimento delle finalità dicui al comma 1, possono essere definiti,altresì, accordi in sede di Conferenza deipresidenti delle regioni e delle provinceautonome.

ART. 15.

(Funzioni associate di polizia locale).

1. Al fine di favorire il raggiungimentodei requisiti organizzativi di cui all’articolo14, comma 1, lettera b), le regioni pro-

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muovono e disciplinano l’istituzione dicorpi di polizia locale intercomunale informa associata, fatto salvo quanto previ-sto dal comma 3 del presente articolo.

2. Qualora i comuni non ottemperinoalle disposizioni regionali di cui all’articolo14, comma 1, lettera b), le regioni disci-plinano le modalità di esercizio del servi-zio attraverso la costituzione di appositiservizi di polizia locale.

3. Le funzioni della polizia locale sonoobbligatoriamente esercitate in forma as-sociata da parte dei comuni con popola-zione fino a 5.000 abitanti.

ART. 16.

(Elenchi di evidenza pubblicadei comandanti).

1. Le regioni provvedono all’istituzionee all’aggiornamento degli elenchi regionalidi evidenza pubblica dei comandanti deicorpi di polizia locale e degli idonei allosvolgimento della funzione.

2. L’incarico di comandante, indivi-duato ai sensi della normativa vigente perl’accesso al pubblico impiego, può essereattribuito solo a personale di comprovateformazione ed esperienza con riferimentoai compiti specifici affidati, scelto tra co-loro che sono inseriti negli elenchi di cuial comma 1.

3. L’idoneità di cui al comma 1 delpresente articolo si consegue previo supe-ramento di uno specifico corso formativoorganizzato dalle regioni e disciplinato,entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, dalla Confe-renza unificata ai sensi dell’articolo 9,comma 2, lettera c), del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281.

4. In sede di prima attuazione dellapresente legge sono considerati idonei:

a) i comandanti dei corpi di poliziamunicipale di cui all’articolo 7, comma 1,della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) i dirigenti di polizia locale inqua-drati nella relativa pianta organica.

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5. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

ART. 17.

(Ausiliari del traffico e della sosta).

1. Il comma 133 dell’articolo 17 dellalegge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretanel senso che al personale ispettivo delleaziende esercenti il trasporto pubblico dipersone spettano le funzioni previste dalcomma 132 del medesimo articolo per idipendenti comunali, relativa alla preven-zione e all’accertamento delle violazioni inmateria di sosta e di fermata previste dagliarticoli 6, 7, 40, 157, 158 e 188 del codicedella strada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, e successive modifi-cazioni.

2. Al fine di migliorare la circolazionestradale nei centri abitati e di ottimizzare itempi di percorrenza del trasporto pub-blico locale, garantendo la libera disponibi-lità di vie e di corsie a esso riservate, ilpersonale di cui al comma 1 può altresìdisporre la sanzione accessoria della rimo-zione del veicolo del trasgressore ai sensidell’articolo 159 del codice della strada, dicui al decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, e successive modificazioni. Il mede-simo personale può altresì accertare e con-testare violazioni relative alla circolazionelungo le vie e le corsie riservate a determi-nate categorie di utenti, nonché alle fer-mate e alla sosta in aree riservate a partico-lari categorie di utenti, disciplinate dai re-golamenti comunali in materia di occupa-zione di spazi e aree pubbliche.

3. Il personale di cui al comma 132dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997,n. 127, appartenente a società di gestionedei parcheggi, procede all’accertamento ealla contestazione delle violazioni di cuiagli articoli 6, 7, 157 e 158 del codice dellastrada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, e successive modifi-cazioni, limitatamente alle aree oggetto diconcessione e alle parti di strada di im-mediata adiacenza delle aree in questione.

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati — 1825

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Ai fini dell’applicazione del medesimocomma 132 dell’articolo 17 della leggen. 127 del 1997, per aree oggetto di con-cessione si intendono le aree di circola-zione, comunque limitrofe a quelle desti-nate al parcheggio.

4. Il personale di cui al presente arti-colo provvede all’accertamento e alla con-testazione delle violazioni ivi previste me-diante la redazione e la sottoscrizione delverbale di accertamento, nelle forme e conle modalità previste dal codice dellastrada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, e con l’efficacia pro-batoria di cui agli articoli 2669 e 2700 delcodice civile.

5. Il personale di cui al presente arti-colo dipende operativamente dal coman-dante del corpo di polizia locale.

ART. 18.

(Disposizioni in materia di sussidiarietànelle funzioni di polizia stradale).

1. Al codice della strada, di cui aldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 11, comma 1, lettera d),sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:« dai quali sono derivate la morte o lesionipersonali, fatto salvo quanto previsto dal-l’articolo 12, comma 3-ter »;

b) all’articolo 12:

1) al comma 3-bis, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « Con gli stessilimiti e nell’ambito del percorso di garaautorizzato, le citate funzioni possono es-sere svolte dalle persone abilitate a svol-gere scorte a competizioni ciclistiche di cuiall’articolo 9, comma 6-quater. Le stessepersone possono svolgere servizi di viabi-lità e di scorta anche nell’ambito di ma-nifestazioni podistiche. I controlli sul ri-spetto delle disposizioni impartite sonoaffidate agli organi di polizia stradale »;

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2) dopo il comma 3-bis sono inse-riti i seguenti:

« 3-ter. La rilevazione degli incidentistradali diversi da quelli di cui all’articolo11, comma 1, lettera b), nonché i conse-guenti servizi diretti a regolare il trafficopossono essere effettuati da persone abili-tate di cui al comma 3-sexies del presentearticolo, che dipendono da imprese autoriz-zate dal prefetto. Tale intervento è disposto,su richiesta degli interessati, dagli organi dipolizia stradale a cui viene comunicato l’in-cidente. L’eventuale riscontro di violazionirelative alle dinamiche dell’incidente daparte del personale abilitato deve esserecomunicato all’organo di polizia stradaleche ha disposto l’intervento, che procedealle conseguenti contestazioni.

3-quater. I servizi diretti a regolare iltraffico di cui all’articolo 11, comma 1, let-tera c), in occasione di lavori, depositi, fiere,spettacoli o altre manifestazioni che deter-minano l’occupazione totale o parzialedella sede stradale, o che incidono sullacircolazione nella strada, possono essereeffettuati da persone abilitate di cui alcomma 3-sexies del presente articolo, chedipendono da imprese autorizzate dal pre-fetto. L’eventuale riscontro di violazioni re-lative alla circolazione da parte del perso-nale abilitato deve essere comunicato al-l’organo di polizia stradale dell’ente localeche ha autorizzato l’intervento. I controllisul rispetto delle disposizioni impartitesono affidate agli organi di polizia stradale.

3-quinquies. Nell’ambito delle auto-strade e delle relative pertinenze, i dipen-denti delle società concessionarie delleautostrade possono accertare le violazionirelative alla sosta o alla fermata di cui agliarticoli 6, 7, 157, 158, 175, 176 e 188, leviolazioni del titolo II relative alla tuteladelle strade, nonché quelle dell’articolo167. La gestione dei verbali di contesta-zione redatti dalle persone abilitate è af-fidata agli uffici della polizia stradale.

3-sexies. Le persone di cui ai commi3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies devonoessere abilitate dal Ministero dell’interno.Con disciplinare tecnico, approvato conprovvedimento dirigenziale del Ministerodell’interno, di concerto con il Ministero

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delle infrastrutture e dei trasporti, sonostabiliti i requisiti fisici e morali, i pro-grammi e le modalità di effettuazionedell’attività di formazione, le modalità diabilitazione e di esecuzione dei servizi,nonché le caratteristiche dei veicoli e delleattrezzature che devono essere utilizzatiper svolgere il loro servizio. Con lo stessodisciplinare può essere previsto che i sog-getti abilitati debbano indossare, durantel’effettuazione dei servizi di cui ai commi3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, capi divestiario uniformi e dispositivi di prote-zione individuale, le cui caratteristichesono determinate dallo stesso disciplinare.Con il medesimo disciplinare sono stabilitele modalità di autorizzazione delle im-prese da cui dipendono. Gli atti e i verbalidi accertamento redatti dalle persone au-torizzate di cui ai commi 3-bis, 3-ter,3-quater e 3-quinquies, nell’esercizio dellefunzioni ivi indicate, hanno l’efficacia pro-batoria di atto pubblico ai sensi degliarticoli 2699 e 2700 del codice civile. Glioneri economici relativi alla formazione,all’abilitazione e all’equipaggiamento deisoggetti di cui ai commi 3-bis, 3-ter, 3-qua-ter e 3-quinquies sono interamente a ca-rico degli interessati o delle imprese da cuidipendono. Gli oneri economici per gliinterventi effettuati dai soggetti di cui aicommi 3-bis, 3-ter e 3-quater sono inte-ramente a carico dei richiedenti.

3-septies. All’attuazione delle disposi-zioni dei commi da 3-bis a 3-sexies leamministrazioni competenti provvedononell’ambito delle risorse umane, strumen-tali e finanziarie disponibili a legislazionevigente e, comunque, senza nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica ».

ART. 19.

(Armamento del personaledella polizia locale).

1. Il personale della polizia locale, nel-l’espletamento del servizio, porta senzalicenza le armi di cui è dotato anche fuoridall’ambito territoriale dell’ente di appar-

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati — 1825

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tenenza, nonché per esigenze di difesapersonale.

2. Le modalità di porto dell’arma di cuial comma 1 del presente articolo sonostabilite con regolamento, adottato condecreto del Ministro dell’interno, ai sensidell’articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge.

3. Con il regolamento di cui al comma2 sono altresì stabiliti:

a) i requisiti soggettivi richiesti perl’affidamento delle armi;

b) i casi di revoca o di sospensionedell’affidamento stesso;

c) il numero e la tipologia delle armiin dotazione individuale e di reparto, com-presi gli strumenti di autodifesa, indivi-duati in relazione al tipo di servizio e concaratteristiche analoghe a quelle in usoalle Forze di polizia statale;

d) le modalità di tenuta e di custodiadelle armi;

e) i criteri per l’addestramento all’usodelle armi anche presso i poligoni auto-rizzati.

4. Le uniformi del personale della po-lizia locale, ai sensi di quanto disposto conlegge regionale, devono essere tali daescludere la stretta somiglianza con leuniformi delle Forze di polizia statale edelle Forze armate. Sulle uniformi delpersonale della polizia locale deve essereriportata in modo visibile l’indicazionedell’ambito territoriale di esercizio dellefunzioni.

ART. 20.

(Patente di servizio e veicolitargati polizia locale).

1. La patente di servizio è obbligatoriaper condurre i veicoli in dotazione allapolizia locale.

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2. Ai veicoli in dotazione alla polizialocale sono rilasciate speciali targhe diimmatricolazione, identificative dell’appar-tenenza alla polizia locale, che si possonocondurre solo con la patente di servizio.

ART. 21.

(Numero telefonico unico nazionale).

1. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, da emanare entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, è individuato, d’intesacon la Conferenza unificata, un numerounico nazionale a tre cifre per l’accessoalle sale operative dei corpi di polizialocale ed è disciplinato il suo utilizzo.Entro sei mesi dalla data di entrata invigore del decreto, le chiamate originatedalle reti telefoniche fisse o mobili verso ilnumero unico devono essere trasferite, acura dei singoli operatori telefonici, aicentralini dei comuni nel cui territoriohanno origine, per l’inoltro alle polizielocali competenti per territorio o a puntiequivalenti, individuati dalle regioni stesse,comprensive delle informazioni necessariealla successiva trasmissione alle sale ope-rative dei corpi di polizia locale.

ART. 22.

(Disposizioni in materia di contrattazione).

1. Il rapporto di lavoro del personale dipolizia locale è disciplinato dai contratticollettivi nazionali di lavoro ai sensi deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In sede di contrattazione sono adot-tate apposite misure in grado di valoriz-zare le specificità delle strutture di polizialocale e l’articolazione funzionale del re-lativo personale. Al fine di tenere contodella specificità delle professionalità pre-senti nelle strutture della polizia locale edelle attività dalle stesse svolte, nell’ambitodel comparto di riferimento sono costituiteapposite sezioni, una per il personale di-rigenziale e una per quello non dirigen-ziale, ai sensi dell’articolo 40, comma 2,

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del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni. A talisezioni sono destinate risorse finanziarieproprie. I criteri generali di rappresenta-tività di cui all’articolo 43 del citato de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esuccessive modificazioni, si applicano al-l’interno delle sezioni. Al personale dellapolizia locale è garantita un’adeguata pre-senza negli organismi di rappresentanzaunitaria del personale, anche mediantel’istituzione di specifici collegi elettorali, inconformità all’articolo 42, comma 10, delmedesimo decreto legislativo n. 165 del2001.

3. In sede di contratto collettivo nazio-nale di lavoro sono individuate le procedureper garantire agli operatori dei corpi inter-comunali di polizia locale uniformità di trat-tamento. Qualora sia istituito un corpo in-tercomunale, la contrattazione integrativaper la polizia locale si svolge a livello dellarelativa struttura intercomunale.

4. Al fine di garantire le specificitàdella polizia locale e della relativa artico-lazione funzionale, nel rispetto dei princìpidettati dal decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, la contrattazione integrativaper la polizia locale è basata su una quotadi salario accessorio definita dal contrattocollettivo nazionale di lavoro, anche uti-lizzando fonti di finanziamento aggiuntivederivanti da entrate a specifica destina-zione.

ART. 23.

(Norme di tutela e assicurative).

1. Al personale della polizia locale cuisono attribuite le qualifiche di cui all’ar-ticolo 11 della presente legge, nei proce-dimenti a carico dei medesimi soggetti perfatti compiuti in servizio e relativi all’usodelle armi o di un altro mezzo di coazionefisica, si applica l’articolo 32 della legge 22maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, ladisciplina vigente per le Forze di poliziastatali in materia di speciali elargizioni edi riconoscimenti per le vittime del doveree per i loro familiari.

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2. Ai sensi dell’articolo 40 del testounico delle disposizioni per l’assicurazioneobbligatoria contro gli infortuni sul lavoroe le malattie professionali, di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 30giugno 1965, n. 1124, il Ministro del la-voro e delle politiche sociali, entro tremesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, adotta un apposito decretoal fine di istituire una specifica classe dirischio per il personale della polizia localecui sono attribuite le qualifiche di cuiall’articolo 11 della presente legge, ade-guata ai compiti da esso svolti ed equiva-lente al trattamento previsto per gli ap-partenenti alle Forze di polizia statali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE,TRANSITORIE E FINALI

ART. 24.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, le regioniadeguano la propria normativa alle dispo-sizioni ivi contenute.

2. Il personale della polizia locale inservizio alla data di entrata in vigore dellapresente legge, in possesso dei requisiti dicui all’articolo 11, mantiene le funzioni ele qualifiche possedute, fermo restandoquanto previsto dal comma 3 del presentearticolo.

3. Il personale della polizia locale inservizio alla data di entrata in vigore dellapresente legge che ha esercitato il dirittodi obiezione di coscienza e che non in-tende revocarla, è trasferito a un altroservizio dell’ente di appartenenza, entroun anno dalla data di entrata in vigoredella presente legge, conservando la cate-goria e la posizione economica.

4. Al personale della polizia locale inservizio alla data di entrata in vigore dellapresente legge spetta la patente di serviziodi cui all’articolo 20, che è rilasciata entro

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sessanta giorni dalla predetta data ancheper il personale a tempo determinato.

5. In sede di prima attuazione dellapresente legge, la qualifica di addetti alcoordinamento e al controllo è attribuitaalle figure inquadrate nella categoria D delvigente contratto collettivo nazionale dilavoro, ai sensi della legge 7 marzo 1986,n. 65.

6. I comandanti dei corpi di poliziamunicipale che confluiscono in un corpointercomunale di polizia locale ai sensidell’articolo 12, comma 1, mantengono irispettivi distintivi di grado.

7. Le qualifiche di cui all’articolo 11,comma 3, della presente legge, nondanno luogo automaticamente al ricono-scimento di alcun emolumento o inden-nità aggiuntiva rispetto al trattamentoeconomico già stabilito, nell’ambito delcontratto collettivo nazionale di lavoro, aisensi degli articoli 5 e 10 della legge 7marzo 1986, n. 65, e successive modifi-cazioni, né all’equiparazione ai fini giu-ridici ed economici del personale appar-tenente ai corpi di polizia locale conquello di cui all’articolo 16 della legge 1o

aprile 1981, n. 121, e all’articolo 31,comma 2, della legge 7 gennaio 1929,n. 4, e successive modificazioni.

8. Al fine di assicurare l’attuazione deiprovvedimenti per la realizzazione di po-litiche integrate per la sicurezza, nell’am-bito delle risorse già destinate dalla con-trattazione collettiva al finanziamento deifondi per la contrattazione decentrata in-tegrativa e, in ogni caso, nel rispetto delledisposizioni vigenti in materia di conteni-mento della spesa di personale e senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, al personale della polizia localeche concorre a realizzare piani e pro-grammi operativi volti a dare attuazionealle politiche integrate per la sicurezzapuò essere attribuita, in sede di contrat-tazione integrativa, un’indennità diretta aremunerare gli specifici rischi e i disagicorrelati all’esercizio delle funzioni di cuiall’articolo 10 della presente legge, anchederivanti dall’attuazione dei provvedimentidi cui all’articolo 54 del testo unico di cuial decreto legislativo 18 agosto 2000,

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n. 267 come da ultimo sostituito dall’ar-ticolo 3 della presente legge. Detta inden-nità può essere corrisposta in aggiunta allespecifiche indennità già previste per ilpredetto personale. Sono fatti salvi i con-tratti integrativi già stipulati in conformitàalla presente disposizione.

ART. 25.

(Abrogazioni e modificazioni).

1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, èabrogata.

2. All’articolo 57 del codice di proce-dura penale sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) èinserita la seguente;

« b-bis) i comandanti, i responsabilidi area, gli addetti al coordinamento econtrollo e gli addetti al controllo appar-tenenti alla polizia locale »;

b) al comma 2, lettera b), le parole;« , nell’ambito territoriale dell’ente di ap-partenenza, le guardie delle province e deicomuni quando sono in servizio » sonosostituite dalle seguenti: « gli agenti dipolizia locale ».

3. All’articolo 636, comma 1, del codicedell’ordinamento militare, di cui al decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,nonché nei corpi di polizia locale ».

4. All’articolo 3, comma 2, primo pe-riodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, dopo le parole: « delle Forze armatee di Polizia » sono inserire le seguenti:« dello Stato e della polizia locale ».

5. All’articolo 24, comma 6, lettera c),della legge 7 agosto 1990, n. 241, e suc-cessive modificazioni, dopo le parole:« dell’ordine pubblico, » sono inserite leseguenti: « all’adozione e all’attuazionedelle ordinanze contingibili e urgenti dicui all’articolo 54, comma 4, del testounico di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, e successive modificazioni ».

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6. All’articolo 20, secondo comma, dellalegge 1o aprile 1981, n. 121, e successivemodificazioni, dopo le parole: « e delCorpo forestale dello Stato » sono inseritele seguenti: « e dal Comandante del corpodi polizia locale del comune capoluogo ».

Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati — 1825

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAGINA BIANCA

€ 2,00 *17PDL0017720**17PDL0017720*