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CAMERA DEI DEPUTATI N. 406 PROPOSTA DI LEGGE diniziativa del deputato CONTENTO Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine Presentata il 29 aprile 2008 ONOREVOLI COLLEGHI ! — Mai come negli ultimi tempi l’opinione pubblica si è in- terrogata circa l’abuso che da più parti si riscontra in materia di intercettazioni te- lefoniche e ambientali, assistendo addirit- tura a dei veri e propri casi di raccolta illecita di dati riservati, nonché alla divul- gazione di massa di atti giudiziari ancora prima che l’indagato o il suo difensore ne possano aver avuto conoscenza. Non si tratta, quindi, di inasprire semplicemente le pene o di applicare misure draconiane, bensì di adeguare l’intero ordinamento giuridico, che su questo specifico fronte spesso difetta e presenta lacune ormai inaccettabili. La presente proposta di legge si prefigura proprio questo fine, andando a intervenire su quelle norme del codice penale, del codice di procedura penale e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, che prestano il fianco a eventuali elusioni o trasgressioni più o meno diffuse. Preliminarmente, si rappresenta come il testo ora in esame sia il frutto di un primo lavoro di discussione e di confronto da parte della Camera dei deputati nel corso della XV legislatura (atto Senato n. 1512). L’articolo 1 della presente proposta di legge reca modifiche all’articolo 114 del codice di procedura penale, vietando qual- siasi forma di pubblicazione degli atti di indagine e delle investigazioni difensive, anche se non coperti da segreto, fino alla fine delle indagini preliminari o fino alla conclusione dell’udienza preliminare. Lo stesso divieto è esteso alle conversazioni, anche telefoniche, ai flussi di comunica- Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 406—

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CONTENTO

Disposizioni in materia di intercettazioni telefonichee ambientali e di pubblicità degli atti di indagine

Presentata il 29 aprile 2008

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Mai come negliultimi tempi l’opinione pubblica si è in-terrogata circa l’abuso che da più parti siriscontra in materia di intercettazioni te-lefoniche e ambientali, assistendo addirit-tura a dei veri e propri casi di raccoltaillecita di dati riservati, nonché alla divul-gazione di massa di atti giudiziari ancoraprima che l’indagato o il suo difensore nepossano aver avuto conoscenza. Non sitratta, quindi, di inasprire semplicementele pene o di applicare misure draconiane,bensì di adeguare l’intero ordinamentogiuridico, che su questo specifico frontespesso difetta e presenta lacune ormaiinaccettabili. La presente proposta di leggesi prefigura proprio questo fine, andandoa intervenire su quelle norme del codicepenale, del codice di procedura penale edel codice in materia di protezione dei

dati personali, di cui al decreto legislativon. 196 del 2003, che prestano il fianco aeventuali elusioni o trasgressioni più omeno diffuse.

Preliminarmente, si rappresenta comeil testo ora in esame sia il frutto di unprimo lavoro di discussione e di confrontoda parte della Camera dei deputati nelcorso della XV legislatura (atto Senaton. 1512).

L’articolo 1 della presente proposta dilegge reca modifiche all’articolo 114 delcodice di procedura penale, vietando qual-siasi forma di pubblicazione degli atti diindagine e delle investigazioni difensive,anche se non coperti da segreto, fino allafine delle indagini preliminari o fino allaconclusione dell’udienza preliminare. Lostesso divieto è esteso alle conversazioni,anche telefoniche, ai flussi di comunica-

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zioni informatiche o telematiche ovvero aidati riguardanti il traffico telefonico, in-formatico o telematico. Analogo divieto è,infine, applicato anche al testo o al con-tenuto delle richieste e delle ordinanze dimisure cautelari fino a che l’indagato o ilsuo difensore non abbiano avuto cono-scenza della relativa ordinanza, eccezionefatta per le parti che riguardano le citatecomunicazioni. È, altresì, specificato che,se si procede a dibattimento, ad eccezionedegli atti usati per le contestazioni e diquelli dei quali è data lettura in pubblicaudienza, non possono essere divulgati attidel fascicolo del pubblico ministero se nondopo la pronuncia della sentenza emessain grado di appello.

L’articolo 2 della presente proposta dilegge si ricollega al successivo articolo 3,che introduce nel codice di procedurapenale gli articoli 240-bis e 240-ter. Infatti,l’articolo 2 mira a regolare le attivitàperitali sui documenti di cui all’articolo240-bis del codice di procedura penale, ecioè documenti che contengono dati ine-renti a conversazioni o comunicazioni te-lefoniche, informatiche o telematiche ille-citamente raccolti o acquisiti e documentiredatti attraverso un’illecita attività di rac-colta. L’articolo 240-bis del codice di pro-cedura penale, introdotto, come già rile-vato, dall’articolo 3 della presente propo-sta di legge, vieta qualsiasi utilizzo di talidocumenti ai fini del procedimento, se nonlimitatamente a un loro uso quale corpodel reato. Sono, poi, stabilite le proceduresecondo le quali annualmente il procura-tore della Repubblica provvede alla mate-riale distruzione dei citati documenti de-corsi cinque anni dalla loro ricezione daparte dell’autorità giudiziaria. L’articolo240-ter del codice di procedura penale,anch’esso introdotto dall’articolo 3 dellapresente proposta di legge, prevede unospecifico iter volto alla redazione da partedel giudice (in camera di consiglio e conparticolari cautele per la richiesta di copiee per la tutela dei diritti della difesa) delverbale di consistenza: si tratta di unverbale che accerta la natura, i presuppo-sti e il contenuto dei documenti di cuiall’articolo 240-bis del codice di procedura

penale e dei quali è chiesta l’acquisizioneal procedimento come corpo del reato.Sono definite anche speciali forme di con-servazione del materiale raccolto.

L’articolo 4 della presente proposta dilegge reca una modifica all’articolo 266 delcodice di procedura penale, cambiando laparola « telecomunicazione » in « comuni-cazione » al fine di evitare pericolose re-strizioni interpretative dell’ambito di ap-plicazione della norma.

L’articolo 5 della presente proposta dilegge reca una modifica all’articolo 266-bisdel codice di procedura penale per am-pliare e per coordinare il concetto gene-rale di intercettazioni di conversazioni ocomunicazioni telefoniche.

L’articolo 6 della presente proposta dilegge introduce nel codice di procedurapenale l’articolo 266-ter per le intercetta-zioni di corrispondenza postale che noninterrompono il corso della spedizione, el’articolo 266-quater del medesimo codiceper le riprese visive a contenuto captativoo meno di conversazioni, che si svolgononei luoghi di privato domicilio di cuiall’articolo 614 del codice penale. Le ri-prese visive che si svolgono al di fuori diluoghi pubblici possono essere effettuatesolo dal pubblico ministero con decretomotivato, mentre quelle esperite in luoghipubblici possono essere eseguite di propriainiziativa anche dalla polizia giudiziaria.

L’articolo 7 della presente proposta dilegge reca modifiche all’articolo 267 delcodice di procedura penale volte a rego-lamentare la delicata materia delle inter-cettazioni disposte dal pubblico ministero.Sono stabilite delle regole da seguirequando il ritardo può compromettere ilbuon esito delle indagini ma, allo stessotempo, si statuisce che l’autorità giudizia-ria può ricorrere a tale strumento soloquando ciò è assolutamente indispensabileper la prosecuzione delle investigazioni. Laproroga delle intercettazioni oltre i limiticontenuti nella suddetta disposizione puòessere concessa solo qualora siano emersinuovi elementi investigativi e, comunque,deve essere sempre individuato un uffi-ciale di polizia giudiziaria responsabile delcorretto adempimento delle operazioni.

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Sono definiti anche i termini e le modalitàper l’esecuzione delle cosiddette « intercet-tazioni ambientali » nei luoghi di privatodomicilio, nonché le procedure di conser-vazione del materiale così raccolto.

L’articolo 8 della presente proposta dilegge introduce l’articolo 267-bis del co-dice di procedura penale per regolare irapporti tra l’autorità procedente e il for-nitore del servizio telefonico al quale èrichiesta specifica informativa sull’inda-gato.

L’articolo 9 della presente proposta dilegge reca modifiche all’articolo 268 delcodice di procedura penale, per indivi-duare le concrete modalità di effettua-zione delle intercettazioni, della conserva-zione del materiale così ottenuto e del-l’omologazione tecnica delle apparecchia-ture impiegate all’uopo.

L’articolo 10 della presente propostadi legge introduce nel codice di proce-dura penale l’articolo 268-bis (modalitàdi deposito e di acquisizione dei verbalidelle operazioni di intercettazione e delleregistrazioni), l’articolo 268-ter (trascri-zione delle registrazioni), l’articolo 268-quater (regolamentazione dell’utilizzodelle intercettazioni nel corso delle in-dagini preliminari), l’articolo 268-quin-quies (ascolto e acquisizione di conver-sazioni disposti dal giudice dopo la con-clusione delle indagini preliminari) e l’ar-ticolo 268-sexies (avviso da dare allepersone non indagate: si tratta della no-tizia che nei loro confronti si è procedutoa intercettazioni e che le stesse hannofacoltà di chiedere la distruzione antici-pata del materiale raccolto). In tuttequeste disposizioni, dal contenuto ampioe variegato, sono presi a fondamentodell’intero sistema i princìpi della garan-zia dei diritti dell’indagato e dei terzi,nonché di un necessario e costante rap-porto tra pubblico ministero e giudice.

È, altresì, vietata in modo categoricoogni pubblicazione delle conversazioni in-tercettate in corso di procedimento.

L’articolo 11 della presente propostadi legge prevede delle modifiche all’arti-colo 269 del codice di procedura penalesulle modalità di conservazione dei ver-

bali e dei supporti contenenti le regi-strazioni, creando un archivio a ciò ri-servato. Le registrazioni sono conservatein tale sito fino a sentenza non piùsoggetta ad impugnazione o, nei casi diarchiviazione, fino alla maturata prescri-zione dei reati per i quali si è proceduto.Decorsi tali termini, il materiale conte-nuto in archivio è distrutto su ordine delgiudice. Si prevede anche una forma didistruzione anticipata a richiesta dell’in-teressato qualora la documentazione nonappaia rilevante ai fini del procedimento.La distruzione anticipata deve comunqueessere disposta solo in presenza del con-senso delle parti. Il successivo articolo 19della presente proposta di legge disciplinaa livello regolamentare la gestione di talearchivio, introducendo l’articolo 89-bisdelle norme di attuazione, di coordina-mento e transitorie del codice di proce-dura penale, di cui al decreto legislativon. 271 del 1989.

Gli articoli 12, 13, 14, 16 e 17 dellapresente proposta di legge recano dellemodificazioni rispettivamente agli articoli270, 293, 295, 380 e 431 del codice diprocedura penale, volte nello specifico araccordare le nuove norme contemplatenella medesima proposta di legge conquelle già vigenti.

L’articolo 15 della presente proposta dilegge introduce, invece, l’articolo 329-bisdel codice di procedura penale, per im-porre un generale vincolo di segreto inmerito ai verbali, alle registrazioni e aisupporti contenuti nell’archivio di cui al-l’articolo 269 del medesimo codice, comemodificato dall’articolo 11 della presenteproposta di legge, prevedendo che i docu-menti illecitamente formati o acquisitisiano sempre coperti da segreto.

L’articolo 18 della presente proposta dilegge modifica l’articolo 89 delle citatenorme di attuazione, di coordinamento etransitorie del codice di procedura penaleper un loro adattamento alle novità ori-ginate dall’applicazione delle norme intro-dotte dalla medesima proposta di legge. Siprevede specificamente secondo quali cri-teri il Ministero competente affronterà i

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costi per gli oneri delle operazioni diintercettazione.

L’articolo 19 della presente proposta dilegge introduce gli articoli 89-bis e 89-terdelle citate norme di attuazione, di coor-dinamento e transitorie del codice di pro-cedura penale, che, rispettivamente, si oc-cupano di disciplinare l’archivio riservatodelle intercettazioni e di regolamentare lespese di gestione e di amministrazione delsettore delle intercettazioni, statuendo an-che una speciale competenza di vigilanzada parte della Corte dei conti.

L’articolo 20 della presente proposta dilegge sostituisce l’articolo 379-bis del co-dice penale (rivelazione illecita di segretiinerenti a un procedimento penale) e in-troduce nel medesimo codice l’articolo617-septies per l’istituzione del reato diaccesso abusivo alla cognizione di atti delprocedimento penale, l’articolo 617-octiesper sanzionare la detenzione di documentiillecitamente formati o acquisiti e l’arti-colo 617-novies per punire la condotta dichi, venuto a conoscenza del contenuto di

documenti redatti attraverso la raccoltaillecita di informazioni, lo divulga in qual-siasi modo.

L’articolo 21 della presente proposta dilegge reca modifiche al citato codice inmateria di protezione dei dati personali, dicui al decreto legislativo n. 196 del 2003,sostituendo, in particolare, l’articolo 132sulle modalità di conservazione di dati ditraffico ai fini della repressione di reati. Èanche introdotto l’articolo 164-bis per tu-telare il diritto alla riservatezza da illeciticompiuti per finalità giornalistiche.

Gli articoli 22, 23, 24 e 25 della pre-sente proposta di legge recano, infine,modifiche all’articolo 4 del decreto-leggen. 259 del 2006, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 281 del 2006, la mo-dificazione di norme incompatibili conquelle di cui alla presente proposta dilegge, l’istituzione di un regime transitorioe la previsione di una congrua coperturafinanziaria per l’attuazione delle nuovedisposizioni.

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PROPOSTA DI LEGGE—

ART. 1.

(Modifiche all’articolo 114 del codicedi procedura penale).

1. All’articolo 114 del codice di proce-dura penale sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. È vietata la pubblicazione, ancheparziale o per riassunto, degli atti diindagine contenuti nel fascicolo del pub-blico ministero o delle investigazioni di-fensive, anche se non più coperti dalsegreto, fino alla conclusione delle indaginipreliminari ovvero fino al termine del-l’udienza preliminare »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti iseguenti:

« 2-bis. È vietata la pubblicazione, an-che parziale, per riassunto o nel conte-nuto, della documentazione e degli attirelativi a conversazioni, anche telefoniche,o a flussi di comunicazioni informatiche otelematiche ovvero ai dati riguardanti iltraffico telefonico, informatico o telema-tico, anche se non più coperti dal segreto,fino alla conclusione delle indagini preli-minari ovvero fino al termine dell’udienzapreliminare.

2-ter. È vietata la pubblicazione, ancheparziale, per riassunto o nel contenuto,delle richieste e delle ordinanze emesse inmateria di misure cautelari. Di tali atti ètuttavia consentita la pubblicazione nelcontenuto dopo che la persona sottopostaalle indagini ovvero il suo difensore ab-biano avuto conoscenza dell’ordinanza inmateria di misure cautelari, fatta ecce-zione per le parti che riproducono gli attidi cui al comma 2-bis »;

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c) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Se si procede al dibattimento, nonè consentita la pubblicazione, anche par-ziale, degli atti del fascicolo del pubblicoministero, se non dopo la pronuncia dellasentenza in grado di appello. È sempreconsentita la pubblicazione degli atti uti-lizzati per le contestazioni o dei quali siadata lettura in pubblica udienza »;

d) il comma 7 è sostituito dal se-guente:

« 7. Salvo quanto previsto dai commi 2,2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazionedel contenuto degli atti non coperti dalsegreto ».

ART. 2.

(Modifica all’articolo 220 del codicedi procedura penale).

1. All’articolo 220 del codice di proce-dura penale, dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. La perizia sui documenti di cuiall’articolo 240-bis è ammessa soltanto nelcaso in cui sia dedotta o comunque rile-vata l’incompletezza o la contraddittorietàdei dati che emergono dal relativo verbaledi consistenza, redatto ai sensi dell’articolo240-ter; le attività peritali devono in talecaso essere compiute esclusivamente suidocumenti il cui esame risulta necessarioper rispondere ai quesiti posti dal giu-dice ».

ART. 3.

(Introduzione degli articoli 240-bise 240-ter del codice di procedura penale).

1. Dopo l’articolo 240 del codice diprocedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 240-bis. – (Documenti relativi aintercettazioni e raccolte di dati illecite). –1. I documenti che contengono dati ine-

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renti a conversazioni o comunicazioni te-lefoniche, informatiche o telematiche, il-lecitamente formati o acquisiti e i docu-menti redatti attraverso la raccolta illecitadi informazioni non possono essere acqui-siti al procedimento né in alcun modoutilizzati, tranne che come corpo delreato. Essi sono custoditi nell’archivio ri-servato previsto dal comma 3-ter dell’ar-ticolo 268.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo240-ter, decorsi cinque anni dalla data incui i documenti sono pervenuti alla pro-cura della Repubblica, gli stessi sono di-strutti con provvedimento adottato an-nualmente dal procuratore della Repub-blica. Delle relative operazioni è redattoverbale.

ART. 240-ter. – (Udienza per la reda-zione del verbale di consistenza). – 1.Quando sono acquisiti al procedimento idocumenti costituenti corpo del reato dicui all’articolo 240-bis, il pubblico mini-stero richiede entro dieci giorni al giudiceper le indagini preliminari di procederealla redazione del verbale di consistenza dicui al comma 4. Entro il medesimo ter-mine il pubblico ministero trasmette an-che i documenti acquisiti; ove sugli stessidebbano essere effettuati accertamenti tec-nici in via preliminare, il giudice puòautorizzare il pubblico ministero a ritar-darne la trasmissione per non più dinovanta giorni.

2. Il giudice fissa l’udienza in camera diconsiglio, da tenere entro dieci giorni dalladata della trasmissione dei documenti dicui al comma 1, per accertare:

a) la tipologia dei documenti e deidati in essi raccolti;

b) i soggetti destinatari della capta-zione o della raccolta illecita di informa-zioni.

3. Il procedimento si svolge nelle formepreviste dall’articolo 127, commi 1, 2, 6 e10. L’avviso della data fissata per l’udienzaè comunicato, almeno tre giorni prima, alpubblico ministero; esso è notificato, entrolo stesso termine, all’indagato, al suo di-

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fensore e agli altri soggetti interessati. Ilpubblico ministero e i difensori sono sen-titi se compaiono. Fino al giorno del-l’udienza i documenti restano depositati incancelleria, con facoltà per i difensori diesaminarli. È in ogni caso vietato il rilasciodi copia degli stessi.

4. Delle operazioni effettuate è redattoapposito verbale, ma il contenuto dei do-cumenti non può in nessun caso costi-tuirne oggetto al di fuori dei limiti di cuial comma 2.

5. Il verbale di cui al comma 4 èinserito nel fascicolo del dibattimento aisensi dell’articolo 431, comma 1, letterah-bis).

6. All’esito delle operazioni, i docu-menti sono immediatamente restituiti alpubblico ministero e custoditi nell’archivioriservato previsto dal comma 3-ter dell’ar-ticolo 268. Si applicano le disposizionidell’articolo 269, comma 2 ».

ART. 4.

(Modifica all’articolo 266 del codicedi procedura penale).

1. All’articolo 266, comma 1, alinea, delcodice di procedura penale, la parola:« telecomunicazione » è sostituita dalla se-guente: « comunicazione ».

ART. 5.

(Modifica all’articolo 266-bis del codicedi procedura penale).

1. All’articolo 266-bis del codice diprocedura penale, dopo il comma 1 èaggiunto il seguente:

« 1-bis. Alle intercettazioni di cui alcomma 1 si applicano le disposizioni re-lative alle intercettazioni di conversazionio comunicazioni telefoniche ».

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ART. 6.

(Introduzione degli articoli 266-ter e 266-quater del codice di procedura penale).

1. Dopo l’articolo 266-bis del codice diprocedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 266-ter. – (Intercettazioni di cor-rispondenza postale). – 1. Le norme delpresente capo si applicano, in quantocompatibili, anche alle intercettazioni dicorrispondenza postale che non interrom-pono il corso della spedizione.

ART. 266-quater. – (Riprese visive). – 1.Nei procedimenti relativi ai reati indicatinell’articolo 266, comma 1, si applicano ledisposizioni relative alle intercettazioni diconversazioni o comunicazioni telefoniche:

a) alle operazioni di ripresa visiva acontenuto captativo di conversazioni;

b) alle operazioni di ripresa visiva acontenuto non captativo di conversazioniche si svolgono nei luoghi di cui all’arti-colo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1,lettera a), le riprese visive che si svolgonoal di fuori di luoghi pubblici sono auto-rizzate dal pubblico ministero con decretomotivato.

3. Fuori dei casi di cui al comma 1,lettera a), le riprese visive che si svolgonoin luoghi pubblici possono essere eseguitedi propria iniziativa dalla polizia giudizia-ria ».

ART. 7.

(Modifiche all’articolo 267 del codicedi procedura penale).

1. All’articolo 267 del codice di proce-dura penale sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. Il pubblico ministero richiede algiudice per le indagini preliminari l’auto-

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rizzazione a disporre le operazioni previ-ste dall’articolo 266. L’autorizzazione èdata con decreto motivato che deve con-tenere, a pena di inutilizzabilità dei risul-tati dell’intercettazione ai sensi dell’arti-colo 271, comma 1, l’autonoma valuta-zione della sussistenza di gravi indizi direato e della circostanza che l’intercetta-zione sia assolutamente indispensabile perla prosecuzione delle indagini »;

b) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Nei casi di urgenza, quando vi èfondato motivo di ritenere che dal ritardopossa derivare grave pregiudizio alle in-dagini, il pubblico ministero dispone l’in-tercettazione con decreto motivato, chedeve essere comunicato immediatamente ecomunque non oltre le ventiquattro ore algiudice per le indagini preliminari. Lamotivazione del decreto deve specificare ilgrave pregiudizio che giustifica l’urgenzadell’intercettazione. Il giudice, entro qua-rantotto ore dal provvedimento, decidesulla convalida con decreto motivato aisensi del comma 1. Se il decreto delpubblico ministero non è convalidato neltermine stabilito, l’intercettazione non puòessere proseguita e i risultati di essa nonpossono essere utilizzati »;

c) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Il decreto del pubblico ministeroche dispone l’intercettazione indica le mo-dalità e la durata delle operazioni per unperiodo massimo di quindici giorni, pro-rogabile dal giudice con decreto motivatoin pari misura e per una durata comples-siva massima non superiore a tre mesiqualora permangano i presupposti indicatinel comma 1. Tale durata può esseresuperata solo qualora siano emersi nuovielementi investigativi in relazione ai pre-supposti indicati nel comma 1. Tali ele-menti devono essere specificamente indi-cati nel provvedimento di proroga unita-mente ai presupposti indicati nel comma1. Con il decreto, il pubblico ministeroindividua l’ufficiale di polizia giudiziaria

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responsabile del corretto adempimentodelle operazioni »;

d) dopo il comma 3 sono inseriti iseguenti:

« 3-bis. La durata dell’intercettazionedi comunicazioni tra presenti eseguite neiluoghi di cui all’articolo 614 del codicepenale non può essere prorogata più didue volte, salvo che siano emersi nuovielementi investigativi in relazione ai pre-supposti indicati nel comma 1. Tali ele-menti devono essere specificamente indi-cati nel provvedimento di proroga uni-tamente ai presupposti indicati nelcomma 1.

3-ter. Resta fermo quanto previsto dal-l’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio1991, n. 152, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, esuccessive modificazioni, e dall’articolo 3del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374,convertito, con modificazioni, dalla legge15 dicembre 2001, n. 438, e successivemodificazioni »;

e) il comma 5 è sostituito dal se-guente:

« 5. In apposito registro riservato tenutopresso ogni ufficio del pubblico ministerosono annotati, secondo l’ordine cronolo-gico, la data e l’ora di emissione e la datae l’ora di deposito in cancelleria o insegreteria dei decreti che dispongono, au-torizzano, convalidano o prorogano le in-tercettazioni e, per ciascuna intercetta-zione, l’inizio e il termine delle opera-zioni ».

ART. 8.

(Introduzione dell’articolo 267-bisdel codice di procedura penale).

1. Dopo l’articolo 267 del codice diprocedura penale è inserito il seguente:

« ART. 267-bis. – (Acquisizione di datirelativi al traffico telefonico). – 1. Nelcorso delle indagini preliminari, i datirelativi al traffico telefonico sono acquisitipresso il fornitore con decreto motivato

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del pubblico ministero anche su istanzadel difensore della persona sottoposta alleindagini o della persona offesa.

2. Nel corso delle indagini preliminari,il difensore della persona sottoposta alleindagini può richiedere direttamente alfornitore i dati relativi alle utenze intestateal proprio assistito con le modalità indi-cate dall’articolo 391-quater.

3. Dopo la chiusura delle indagini pre-liminari, i dati sono acquisiti presso ilfornitore con decreto motivato del giudicesu istanza del pubblico ministero o deldifensore dell’imputato, della persona sot-toposta alle indagini o della persona of-fesa ».

ART. 9.

(Modifiche all’articolo 268 del codicedi procedura penale).

1. All’articolo 268 del codice di proce-dura penale sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Le operazioni di registrazione sonocompiute per mezzo degli impianti instal-lati e custoditi nei centri di intercettazionetelefonica istituiti presso le procure gene-rali o presso le procure della Repubblicadella sede del distretto di corte di appello.Le operazioni di ascolto delle conversa-zioni intercettate sono compiute medianteimpianti installati nei punti di ascoltoistituiti presso la competente procura dellaRepubblica ovvero, previa autorizzazionedel pubblico ministero, presso i servizi dipolizia giudiziaria delegati per le inda-gini »;

b) dopo il comma 3-bis sono inseritii seguenti:

« 3-ter. I verbali e le registrazioni sonotrasmessi immediatamente, e comunquenon oltre la scadenza del termine diciascun periodo di intercettazione, al pub-blico ministero. Essi sono custoditi in unapposito archivio riservato.

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3-quater. Ai procuratori generali pressola corte di appello e ai procuratori dellaRepubblica territorialmente competentisono attribuiti i poteri di gestione, vigi-lanza, controllo e ispezione, rispettiva-mente, dei centri di intercettazione e deipunti di ascolto di cui al comma 3 »;

c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.

2. Al fine di garantire la concretarispondenza degli apparati di registrazionee di ascolto installati presso le procuredella Repubblica alle finalità e alle dispo-sizioni di cui alla presente legge, il Mini-stro della giustizia, entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della stessa legge,con proprio decreto, adottato di concertocon il Ministro delle comunicazioni, defi-nisce le procedure e le specifiche tecnichedegli apparati, indicando l’ente che deveprovvedere alla loro omologazione.

3. All’attuazione del comma 2 si prov-vede nei limiti delle risorse umane, stru-mentali e finanziarie già disponibili alegislazione vigente senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

ART. 10.

(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter,268-quater, 268-quinquies e 268-sexies del

codice di procedura penale).

1. Dopo l’articolo 268 del codice diprocedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 268-bis. – (Deposito e acquisi-zione dei verbali e delle registrazioni). – 1.Entro cinque giorni dalla conclusione delleoperazioni, il pubblico ministero depositapresso la segreteria i verbali e le registra-zioni relativi alle conversazioni che ritienerilevanti ai fini delle indagini, indicando leragioni della rilevanza. Sono contestual-mente depositati anche i decreti che hannodisposto, autorizzato, convalidato o proro-gato l’intercettazione nonché le relativerichieste. Gli atti relativi a conversazionidi cui è vietata l’utilizzazione e a quelleprive di rilevanza, in quanto riguardantiesclusivamente fatti o circostanze estraneialle indagini, restano custoditi nell’archivio

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riservato previsto dal comma 3-ter dell’ar-ticolo 268.

2. Gli atti rimangono depositati per iltempo stabilito dal pubblico ministero,comunque non inferiore a cinque giorni,salvo che il giudice riconosca necessariauna proroga.

3. Il giudice può autorizzare il pubblicoministero a ritardare il deposito di cui alcomma 1, non oltre la chiusura delleindagini preliminari, qualora dal depositopossa derivare grave pregiudizio per leindagini.

4. Ai difensori delle parti è dato im-mediatamente avviso che, entro il terminedi cui al comma 2, hanno facoltà:

a) di esaminare gli atti depositati equelli custoditi nell’archivio riservato pre-visto dal comma 3-ter dell’articolo 268;

b) di ascoltare le registrazioni, ivicomprese quelle custodite nell’archivio ri-servato previsto dal comma 3-ter dell’ar-ticolo 268, ovvero di prendere cognizionedei flussi di comunicazioni informatiche otelematiche;

c) di indicare specificamente al giu-dice le conversazioni non depositate dellequali chiedono l’acquisizione, enunciandole ragioni della loro rilevanza;

d) di indicare specificamente al giu-dice le conversazioni depositate che riten-gono irrilevanti o di cui sia vietata l’uti-lizzazione.

5. Scaduto il termine di cui al comma2, il giudice, sentite le parti senza forma-lità, dispone con ordinanza l’acquisizionedelle conversazioni che ritiene rilevanti edi cui non è vietata l’utilizzazione. Ilgiudice può sempre esaminare, se lo ri-tiene necessario, gli atti custoditi nell’ar-chivio riservato previsto dal comma 3-terdell’articolo 268.

6. La documentazione depositata dellaquale il giudice non ha disposto l’acqui-sizione è immediatamente restituita alpubblico ministero e custodita nell’archi-vio riservato previsto dal comma 3-terdell’articolo 268.

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7. Le disposizioni di cui ai commi da 1a 6 si applicano, in quanto compatibili,anche ai dati relativi al traffico telefonico.

8. I difensori delle parti possonoestrarre copia delle conversazioni di cui èstata disposta l’acquisizione.

9. I difensori, fino a quando non siaavvenuta la distruzione della documenta-zione di cui al comma 1 dell’articolo 269,possono esaminare gli atti e ascoltare leregistrazioni custoditi nell’archivio riser-vato previsto dal comma 3-ter dell’articolo268, secondo le modalità di cui all’articolo89-bis delle norme di attuazione, di coor-dinamento e transitorie.

ART. 268-ter. – (Trascrizione delle regi-strazioni). – 1. Il giudice, compiute leformalità di cui all’articolo 268-bis, di-spone perizia per la trascrizione delleregistrazioni ovvero per la stampa informa intellegibile delle informazioni con-tenute nei flussi di comunicazioni infor-matiche o telematiche acquisite. Al ter-mine delle operazioni i verbali e le regi-strazioni utilizzati per lo svolgimento del-l’incarico sono immediatamente restituitial pubblico ministero e sono custoditinell’archivio riservato previsto dal comma3-ter dell’articolo 268. È vietata la trascri-zione delle parti di conversazioni riguar-danti esclusivamente fatti o circostanzeestranei alle indagini. Il giudice disponeche i nominativi o i riferimenti identifi-cativi di soggetti estranei alle indaginisiano espunti dalle trascrizioni delle con-versazioni.

2. Le trascrizioni delle registrazioni e lestampe sono inserite nel fascicolo deldibattimento a norma dell’articolo 431.

3. Delle trascrizioni e delle stampe idifensori possono estrarre copia, anche susupporto informatico.

ART. 268-quater. – (Utilizzo delle inter-cettazioni nel corso delle indagini prelimi-nari). – 1. Il pubblico ministero, ancheprima del deposito previsto dall’articolo268-bis, comma 1, al fine di presentare lesue richieste al giudice, può disporre latrascrizione delle conversazioni che ritienerilevanti, anche per riassunto, ad operadella polizia giudiziaria o del consulente

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tecnico nominato ai sensi degli articoli 359e 360. È vietata la trascrizione delle partidi conversazioni riguardanti esclusiva-mente fatti o circostanze estranei alleindagini. Il pubblico ministero dispone chei nominativi o i riferimenti identificativi disoggetti estranei alle indagini siano espuntidalle trascrizioni delle conversazioni, oveciò non rechi pregiudizio all’accertamentodei fatti per cui si procede.

2. Quando il giudice deve adottare unadecisione prima del deposito previsto dal-l’articolo 268-bis, comma 1, il pubblicoministero trasmette i verbali e le registra-zioni delle conversazioni che ritiene rile-vanti, anche in favore della persona sot-toposta alle indagini, e di cui non è vietatal’utilizzazione.

3. Il giudice dispone l’acquisizione delleconversazioni rilevanti per la decisione nelfascicolo degli atti di indagine e restituiscele altre al pubblico ministero. Esse sonocustodite nell’archivio riservato previstodal comma 3-ter dell’articolo 268. Dopoche la persona sottoposta alle indaginiovvero il suo difensore hanno avuto co-noscenza del provvedimento, si applicanole disposizioni di cui ai commi 4 e 8dell’articolo 268-bis.

4. Sono soggette ad autorizzazione delpubblico ministero le seguenti attività:

a) la stampa dei dati relativi alleintercettazioni, che deve essere in ognicaso corredata dall’annotazione del nu-mero delle pagine stampate;

b) la trasmissione dei dati relativi alleintercettazioni su supporti informatici ecartacei o per via telematica, che deveessere in ogni caso corredata dall’annota-zione degli estremi della destinazione, de-gli utenti, del giorno e dell’ora di trasmis-sione e di ricezione.

ART. 268-quinquies. – (Ascolto e acqui-sizione di conversazioni disposti dal giu-dice). – 1. Dopo la chiusura delle indaginipreliminari e nell’udienza preliminare ilgiudice, ai fini della decisione da adottare,può sempre disporre anche d’ufficiol’esame dei verbali e l’ascolto delle regi-strazioni custoditi nell’archivio riservato

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previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.All’esito può disporre con ordinanza l’ac-quisizione delle intercettazioni in prece-denza ritenute prive di rilevanza. Per latrascrizione si osservano le forme e legaranzie della perizia.

2. Nel corso del dibattimento, il giudicepuò disporre, su richiesta specificamentemotivata delle parti, l’acquisizione delleintercettazioni in precedenza ritenuteprive di rilevanza. Per la trascrizione siapplicano le disposizioni di cui all’articolo268-ter.

ART. 268-sexies. – (Avviso a persone nonindagate). – 1. Dopo la chiusura delleindagini preliminari il pubblico ministerodà avviso in piego chiuso ai soggetti titolaridelle utenze in ordine alle quali è statadisposta intercettazione delle comunica-zioni telefoniche o dei flussi di comuni-cazioni informatiche o telematiche, diversida quelli nei confronti dei quali si procedee che non risultino indagati in procedi-menti connessi o collegati, dell’avvenutaintercettazione.

2. L’avviso contiene la mera notiziadell’avvenuta intercettazione, la durata e ilnumero dell’utenza intercettata, nonchél’indicazione della facoltà di chiedere ladistruzione anticipata delle registrazioni aisensi dell’articolo 269, comma 2.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e2 non si applicano:

a) nei casi in cui si procede per i reatiindicati agli articoli 51, commi 3-bis e3-quater, e 407, comma 2, lettera a), delpresente codice, nonché per i reati di cuiagli articoli 600-ter e 600-quinquies delcodice penale;

b) se dagli atti di indagine risulti chel’utenza è stata comunque utilizzata dapersone sottoposte ad indagine ovvero daindagati in procedimenti connessi o colle-gati;

c) se taluna delle conversazioni in-tercettate sulle utenze di cui al comma 1sia stata acquisita al procedimento ».

2. All’articolo 6, comma 2, della legge20 giugno 2003, n. 140, le parole: « di cui

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all’articolo 268, comma 6, » sono sostituitedalle seguenti: « di cui agli articoli 268-bise seguenti ».

ART. 11.

(Modifiche all’articolo 269 del codicedi procedura penale).

1. All’articolo 269 del codice di proce-dura penale sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. I verbali e i supporti contenenti leregistrazioni sono conservati integralmentenell’archivio riservato previsto dal comma3-ter dell’articolo 268 »;

b) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Salvo quanto previsto dall’articolo271, comma 3, le registrazioni sono con-servate fino alla sentenza non più soggettaa impugnazione o, nei procedimenti con-clusi con decreto di archiviazione, fino ache non sia decorso il termine di prescri-zione dei reati per i quali si era proceduto.Decorsi tali termini, il giudice dispone ladistruzione della documentazione di cui alcomma 1. Tuttavia, quando la documen-tazione non è rilevante per il procedi-mento, gli interessati possono chiederne ladistruzione anticipata al giudice che pro-cede, a tutela della riservatezza. Sul-l’istanza il giudice decide con decretomotivato. La distruzione anticipata nonpuò essere disposta senza il consenso delleparti ».

ART. 12.

(Modifica all’articolo 270 del codicedi procedura penale).

1. Il comma 2 dell’articolo 270 delcodice di procedura penale è sostituito dalseguente:

« 2. Ai fini dell’utilizzazione previstadal comma 1, i verbali e le registrazioni

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delle intercettazioni sono trasmessi all’au-torità competente per il diverso procedi-mento. Si applicano le disposizioni degliarticoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies ».

ART. 13.

(Modifica all’articolo 293 del codicedi procedura penale).

1. Dopo il primo periodo del comma 3dell’articolo 293 del codice di procedurapenale è inserito il seguente: « Sono de-positati soltanto i verbali e le autorizza-zioni relativi alle intercettazioni espressa-mente indicate nella richiesta del pubblicoministero ».

ART. 14.

(Modifica all’articolo 295 del codicedi procedura penale).

1. Il comma 3 dell’articolo 295 delcodice di procedura penale è sostituito dalseguente:

« 3. Al fine di agevolare le ricerche dellatitante, il giudice o il pubblico ministero,nei limiti e con le modalità previsti dagliarticoli 266 e 267, può disporre l’intercet-tazione di conversazioni o comunicazionitelefoniche e di altre forme di comunica-zione. Si applicano, in quanto compatibili,le disposizioni degli articoli 268, 268-bis,268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e270 ».

ART. 15.

(Introduzione dell’articolo 329-bisdel codice di procedura penale).

1. Alla parte II, libro V, titolo I delcodice di procedura penale, dopo l’articolo329 è aggiunto il seguente:

« ART. 329-bis. – (Obbligo del segreto perle intercettazioni). – 1. I verbali, le

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registrazioni e i supporti relativi alle con-versazioni o ai flussi di comunicazioniinformatiche o telematiche custoditi nel-l’archivio riservato previsto dal comma3-ter dell’articolo 268, non acquisiti aisensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la docu-mentazione comunque ad essi inerente,sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono datiinerenti a conversazioni o comunicazionitelefoniche, informatiche o telematiche,illecitamente formati o acquisiti e i docu-menti redatti attraverso la raccolta illecitadi informazioni, ove non acquisiti al pro-cedimento, sono sempre coperti dal se-greto; i medesimi documenti, se acquisitial procedimento come corpo del reato aisensi dell’articolo 240-bis, sono coperti dalsegreto fino alla chiusura delle indaginipreliminari ovvero fino al termine del-l’udienza preliminare ».

ART. 16.

(Modifica all’articolo 380 del codicedi procedura penale).

1. All’articolo 380, comma 2, del codicedi procedura penale, dopo la lettera f) èinserita la seguente:

« f-bis) delitti di riciclaggio previstidagli articoli 648-bis e 648-ter del codicepenale; ».

ART. 17.

(Modifica all’articolo 431 del codicedi procedura penale).

1. All’articolo 431, comma 1, del codicedi procedura penale, dopo la lettera h) èaggiunta la seguente:

« h-bis) il verbale di cui all’articolo240-ter, comma 4 ».

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ART. 18.

(Modifiche all’articolo 89 delle norme diattuazione, di coordinamento e transitoriedel codice di procedura penale e disposi-zioni sui costi sostenuti dagli operatori ditelecomunicazioni per le prestazioni a fini

di giustizia).

1. All’articolo 89 delle norme di attua-zione, di coordinamento e transitorie delcodice di procedura penale, di cui aldecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « e del responsabiledelle operazioni »;

b) al comma 2, le parole: « I nastricontenenti le registrazioni » sono sostituitedalle seguenti: « I supporti contenenti leregistrazioni e i flussi di comunicazioniinformatiche o telematiche »;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti iseguenti:

« 2-bis. Il procuratore della Repubblicadesigna un funzionario responsabile delservizio di intercettazione e della tenutadel registro riservato delle intercettazioni,di cui all’articolo 267, comma 5, del co-dice, e dell’archivio riservato, previsto dalcomma 3-ter dell’articolo 268 del codice,nel quale sono custoditi i verbali e isupporti.

2-ter. Il funzionario di cui al comma2-bis comunica al procuratore della Re-pubblica ogni due mesi l’elenco delle ope-razioni che si protraggono da oltre tremesi »;

d) alla rubrica, le parole: « e nastriregistrati delle intercettazioni » sono sosti-tuite dalle seguenti: « e supporti contenentile registrazioni e i flussi di comunicazioniinformatiche o telematiche ».

2. Il ristoro dei costi sostenuti daglioperatori per le prestazioni a fini di giu-stizia effettuate a fronte di richieste diintercettazioni ovvero di richieste di ac-quisizione di dati relativi al traffico tele-

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fonico da parte delle competenti autoritàgiudiziarie e le relative modalità di paga-mento sono disciplinati con decreto delMinistro della giustizia, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze econ il Ministro delle comunicazioni, informa di canone annuo. La determina-zione dei suddetti costi non può in nessuncaso comportare oneri aggiuntivi a caricodel bilancio dello Stato, rispetto a quelliderivanti dall’applicazione del listino dicui al comma 3.

3. Fino all’emanazione del decreto pre-visto dal comma 2 continua ad applicarsiil listino di cui al decreto del Ministrodelle comunicazioni 26 aprile 2001, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7maggio 2001.

ART. 19.

(Introduzione degli articoli 89-bis e 89-terdelle norme di attuazione, di coordinamentoe transitorie del codice di procedura penale).

1. Nel capo VI del titolo I delle normedi attuazione, di coordinamento e transi-torie del codice di procedura penale, di cuial decreto legislativo 28 luglio 1989,n. 271, dopo l’articolo 89 sono aggiunti iseguenti:

« ART. 89-bis. – (Archivio riservato delleintercettazioni). – 1. Presso la procuradella Repubblica è istituito l’archivio ri-servato previsto dal comma 3-ter dell’ar-ticolo 268 del codice.

2. L’archivio è tenuto sotto la respon-sabilità, direzione e sorveglianza del pro-curatore della Repubblica, ovvero di unsuo delegato, con modalità tali da assicu-rare la segretezza della documentazione inesso contenuta.

3. Oltre agli ausiliari autorizzati dalprocuratore della Repubblica, all’archiviopossono accedere, nei casi stabiliti dallalegge, il giudice e i difensori. Ogni accessoè annotato in apposito registro, con l’in-dicazione della data, dell’ora iniziale efinale dell’accesso e degli atti contenutinell’archivio di cui è stata presa cono-scenza.

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4. Nei casi previsti dalla legge, il difen-sore può ascoltare le registrazioni esclu-sivamente con apparecchi a disposizionedell’archivio.

ART. 89-ter. – (Spese di gestione e diamministrazione in materia di intercetta-zioni telefoniche e ambientali). – 1. Entroil 31 marzo di ogni anno, ciascun procu-ratore della Repubblica trasmette al Mi-nistro della giustizia una relazione sullespese di gestione e di amministrazioneavente ad oggetto le intercettazioni telefo-niche e ambientali effettuate nell’annoprecedente. Ai fini del controllo sulla ge-stione amministrativa di cui alla legge 14gennaio 1994, n. 20, e successive modifi-cazioni, la relazione è trasmessa dal Mi-nistro della giustizia al procuratore gene-rale della Corte dei conti ».

ART. 20.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate leseguenti modificazioni:

a) l’articolo 379-bis è sostituito dalseguente:

« ART. 379-bis. – (Rivelazione illecita disegreti inerenti a un procedimento penale).– Chiunque rivela indebitamente notizieinerenti ad atti del procedimento penalecoperti dal segreto dei quali è venuto aconoscenza in ragione del proprio ufficioo servizio svolti in un procedimento pe-nale, o ne agevola in qualsiasi modo laconoscenza, è punito con la reclusione dasei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovveromediante agevolazione colposa, la pena èdella reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo esecondo è commesso da un pubblico uf-ficiale o da un incaricato di un pubblicoservizio, la pena è della reclusione, rispet-tivamente, da uno a cinque anni e da seimesi a due anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichia-razioni nel corso delle indagini prelimi-

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nari, non osserva il divieto imposto dalpubblico ministero ai sensi dell’articolo391-quinquies del codice di procedura pe-nale è punito con la reclusione da uno atre anni »;

b) dopo l’articolo 617-sexies sono in-seriti i seguenti:

« ART. 617-septies. – (Accesso abusivo adatti del procedimento penale). – Chiunquemediante modalità o attività illecitaprende diretta cognizione di atti del pro-cedimento penale coperti dal segreto èpunito con la pena della reclusione da unoa tre anni.

ART. 617-octies. – (Detenzione di docu-menti illecitamente formati o acquisiti). –Fuori dei casi di concorso nei reati di cuiagli articoli 617 e 617-quater del presentecodice e all’articolo 167 del codice inmateria di protezione dei dati personali, dicui al decreto legislativo 30 giugno 2003,n. 196, chiunque, avendo consapevolezzadell’illecita formazione, acquisizione o rac-colta, illecitamente detiene documenti checontengono dati inerenti a conversazioni ecomunicazioni telefoniche, informatiche otelematiche, illecitamente formati o acqui-siti, ovvero documenti redatti attraverso laraccolta illecita di informazioni, è punitocon la reclusione da sei mesi a quattroanni.

ART. 617-novies. – (Rivelazione del con-tenuto di documenti redatti attraverso laraccolta illecita di informazioni). – Salvoche il fatto costituisca più grave reato,chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzodi informazione al pubblico, in tutto o inparte, il contenuto di documenti redattiattraverso la raccolta illecita di informa-zioni è punito con la reclusione da seimesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblicoufficiale o da un incaricato di un pubblicoservizio, la pena è della reclusione da unoa cinque anni »;

c) all’articolo 684:

1) le parole: « o a guisa d’informa-zione » sono sostituite dalle seguenti: « onel contenuto » e le parole da: « con l’am-menda » fino alla fine del comma sono

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sostituite dalle seguenti: « con l’ammendada euro 10.000 a euro 100.000 »;

2) è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« La condanna importa la pubblicazionedella sentenza a norma dell’articolo 36 ».

ART. 21.

(Modifiche al codice in materiadi protezione dei dati personali).

1. Al codice in materia di protezionedei dati personali, di cui al decreto legi-slativo 30 giugno 2003, n. 196, e successivemodificazioni, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) l’articolo 132 è sostituito dal se-guente:

« ART. 132. – (Conservazione di dati ditraffico per altre finalità). – 1. Fermorestando quanto previsto dall’articolo 123,comma 2, i dati relativi al traffico telefo-nico, inclusi quelli concernenti le chiamatesenza risposta, sono conservati dal forni-tore per ventiquattro mesi, per finalità diaccertamento e di repressione dei reati;per le medesime finalità, i dati relativi altraffico telematico, esclusi comunque icontenuti delle comunicazioni, sono con-servati dal fornitore per sei mesi.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1,i dati relativi al traffico telefonico, inclusiquelli concernenti le chiamate senza ri-sposta, sono conservati dal fornitore perulteriori ventiquattro mesi e quelli relativial traffico telematico, esclusi comunque icontenuti delle comunicazioni, sono con-servati per ulteriori sei mesi per esclusivefinalità di accertamento e di repressionedei delitti di cui all’articolo 407, comma 2,lettera a), del codice di procedura penale,nonché dei delitti in danno di sistemiinformatici o telematici.

3. I dati sono acquisiti presso il forni-tore con le modalità di cui all’articolo267-bis del codice di procedura penale,ferme restando, nel caso previsto dal

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comma 2 del medesimo articolo, le con-dizioni di cui all’articolo 8, comma 2,lettera f), del presente codice per il trafficoentrante.

4. Il trattamento dei dati per le finalitàdi cui all’articolo 267-bis del codice diprocedura penale è effettuato nel rispettodelle misure e degli accorgimenti a garan-zia dell’interessato prescritti ai sensi del-l’articolo 17 del presente codice, volti an-che a:

a) prevedere in ogni caso specificisistemi di autenticazione informatica e diautorizzazione degli incaricati del tratta-mento di cui all’allegato B;

b) disciplinare le modalità di conser-vazione separata dei dati una volta decorsii termini di cui al comma 1;

c) individuare le modalità di tratta-mento dei dati da parte di specifici inca-ricati del trattamento in modo tale che,decorsi i termini di cui al comma 1,l’utilizzazione dei dati sia consentita solonei casi di cui al comma 2 e all’articolo 7;

d) indicare le modalità tecniche perla periodica distruzione dei dati, decorsi itermini di cui ai commi 1 e 2 »;

b) all’articolo 139, comma 5, dopo leparole: « codice di deontologia, » sono in-serite le seguenti: « ferma restando l’ap-plicazione delle sanzioni di cui all’articolo164-bis, »;

c) dopo l’articolo 164 è inserito ilseguente:

« ART. 164-bis. – (Illeciti per finalitàgiornalistiche). – 1. In caso di diffusione ocomunicazione di dati per le finalità di cuiall’articolo 136, in violazione delle dispo-sizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovverodel codice di deontologia adottato ai sensidell’articolo 139, comma 1, è applicata lasanzione amministrativa della pubblica-zione, per intero o per estratto, delladecisione che accerta la violazione, ovverodi una dichiarazione riassuntiva della me-desima violazione, nella testata attraversola quale è stata commessa la violazionenonché, ove ritenuto necessario, anche in

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altre testate. La pubblicazione è effettuata,secondo le modalità indicate dall’ordi-nanza, a spese dei responsabili.

2. Il Consiglio nazionale e il competenteconsiglio dell’ordine dei giornalisti, non-ché, ove lo ritengano, le associazioni rap-presentative di editori, possono far perve-nire documenti e la richiesta di esseresentiti ai sensi dell’articolo 18, primocomma, della legge 24 novembre 1981,n. 689.

3. Il Garante trasmette al Consiglionazionale dell’ordine dei giornalisti l’ordi-nanza di cui al comma 1 per l’applicazionedi eventuali sanzioni disciplinari »;

d) all’articolo 165, comma 1, le pa-role: « 162 e 164 » sono sostituite dalleseguenti: « 162, 164 e 164-bis ».

ART. 22.

(Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 22settembre 2006, n. 259, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 20 novembre 2006,

n. 281).

1. All’articolo 4 del decreto-legge 22settembre 2006, n. 259, convertito, conmodificazioni, dalla legge 20 novembre2006, n. 281, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopola parola: « pubblicazione » sono inseritele seguenti: « o della diffusione » e leparole: « degli atti o dei documenti di cuial comma 2 dell’articolo 240 del codicedi procedura penale » sono sostituitedalle seguenti: « dei documenti di cuiall’articolo 240-bis del codice di proce-dura penale »;

b) al comma 2, il terzo e il quartoperiodo sono sostituiti dai seguenti: « Aglieffetti della prova della corrispondenzadegli atti o dei documenti pubblicati conquelli di cui all’articolo 240-bis del codicedi procedura penale fa fede il verbale dicui all’articolo 240-ter, comma 4, dellostesso codice. Si applicano le norme pre-viste dagli articoli da 737 a 742 del codice

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati — 406

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di procedura civile. Non si applica l’arti-colo 40, terzo comma, dello stesso codice »;

c) al comma 4, le parole: « determi-nazione e » sono soppresse.

ART. 23.

(Modificazioni di norme).

1. All’articolo 240 del codice di proce-dura penale sono apportate le seguentimodificazioni:

a) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 sonoabrogati;

b) alla rubrica, le parole: « ed attirelativi ad intercettazioni illegali » sonosoppresse.

2. Il comma 1-bis dell’articolo 512 delcodice di procedura penale è abrogato.

3. L’articolo 9 della legge 8 aprile 1974,n. 98, e successive modificazioni, è abro-gato.

4. All’articolo 96 del codice delle co-municazioni elettroniche, di cui al decretolegislativo 1o agosto 2003, n. 259, e suc-cessive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo e il terzoperiodo sono soppressi;

b) il comma 4 è abrogato.

5. L’articolo 3 del decreto-legge 22settembre 2006, n. 259, convertito, conmodificazioni, dalla legge 20 novembre2006, n. 281, è abrogato.

ART. 24.

(Regime transitorio).

1. Le disposizioni di cui alla presentelegge non si applicano ai procedimentipendenti alla data della sua entrata invigore.

2. Le disposizioni di cui al comma 3dell’articolo 268 del codice di procedurapenale, come sostituito dall’articolo 9 della

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XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

presente legge, si applicano decorsi tremesi dalla data di pubblicazione di appo-sito decreto del Ministro della giustizia chedispone l’entrata in funzione dei centri diintercettazione telefonica di cui al mede-simo comma 3. Fino a tale data, conti-nuano a trovare applicazione le disposi-zioni del comma 3 dell’articolo 268 delcodice di procedura penale nel testo vi-gente prima della data di entrata in vigoredella presente legge.

ART. 25.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazionedell’articolo 268 del codice di procedurapenale, come modificato dall’articolo 9della presente legge, pari a 820.000 europer l’anno 2008, si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanzia-mento iscritto, ai fini del bilancio triennale2008-2010, nell’ambito del fondo specialein conto capitale dello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanzeper l’anno 2008, allo scopo parzialmenteutilizzando l’accantonamento relativo almedesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

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