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Dottorando: dott.ssa Laura Fracassa Tutor. Prof. E. Chiti Titolo tesi: I poteri di regolazione delle autorità amministrative indipendenti. Poteri impliciti e autonomia privata III anno di corso L’autore analizza il concetto di fiducia ed evidenzia che oggi è diventata fondamentale di fronte alla crisi economica e alla diffidenza riposta nei mercati. La fiducia è da sempre un punto di riferimento perché si chiede, si arricchisce, si costruisce, si revoca: si dà e si ha fiducia. Storicamente, il valore della moneta ha rappresentato il metro della fiducia che in essa si ripone: è stata la fiducia a dar forza alla moneta ed è la sua forza a ingenerare fiducia. Detta fiducia riposta nella moneta è la stessa che si trova alla base di ogni scambio e transazione sino all’affermazione del vincolo contrattuale. Il vincolo contrattuale è sorto da un complesso di gratuità e di elargizioni in cui entrambi i paciscenti confidavano. Mauss, nell’opera “Un’antica forma di contratto presso i Traci ”, parlando di un’ipotetica economia naturale, descrive il carattere dei contratti presso i Traci confermando che non si potevano fare transazioni senza fare regali. La gratuità era una

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Dottorando: dott.ssa Laura Fracassa

Tutor. Prof. E. Chiti

Titolo tesi: I poteri di regolazione delle autorità amministrative indipendenti. Poteri impliciti e

autonomia privata

III anno di corso

L’autore analizza il concetto di fiducia ed evidenzia che oggi è diventata fondamentale di fronte alla

crisi economica e alla diffidenza riposta nei mercati. La fiducia è da sempre un punto di riferimento

perché si chiede, si arricchisce, si costruisce, si revoca: si dà e si ha fiducia.

Storicamente, il valore della moneta ha rappresentato il metro della fiducia che in essa si ripone: è

stata la fiducia a dar forza alla moneta ed è la sua forza a ingenerare fiducia. Detta fiducia riposta

nella moneta è la stessa che si trova alla base di ogni scambio e transazione sino all’affermazione

del vincolo contrattuale. Il vincolo contrattuale è sorto da un complesso di gratuità e di elargizioni

in cui entrambi i paciscenti confidavano. Mauss, nell’opera “Un’antica forma di contratto presso i

Traci”, parlando di un’ipotetica economia naturale, descrive il carattere dei contratti presso i Traci

confermando che non si potevano fare transazioni senza fare regali. La gratuità era una sorta di

apertura alla negoziazione. Beinveniste lo spiega attraverso la corrispondenza tra la famiglia

linguistica della fides e il verbo pèithomai che sta ad indicare il legame, l’obbedienza e il vincolo

da cui derivano i termini peithò (persuasione) e pìstis (fede), che indica l’impegnare con una

promessa e obbligare alla fedeltà. L’osservazione di Benveniste conduce verso la comprensione del

passaggio dal fenomeno della fiducia a quello del diritto. Il carattere relazionale della fiducia

rappresenta uno schema giuridico: la fiducia di uno verso l’altro e di uno nell’altro. La fiducia

genera automaticamente nel contraente l’aspettativa della restituzione.

Diverso il percorso svolto da Nietzsche: la fiducia continua ad essere collegata all’idea di potere,

ma l’asimmetria dell’investimento fiduciario diventa simmetria tra signori, tra coloro che non

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possono che essere investiti di potere fiduciario e coloro che non possono aspettarsi altro che

protezione.

Diverse ancora le riflessioni di George Simmel che si pone il dubbio se sia peggio essere infedeli

che essere ingrati. L’autore appartiene già ad un’epoca diversa, più avanzata. La fedeltà genera

fiducia all’interno del rapporto, mentre genera sfiducia all’esterno. Continua, nella fedeltà, lo

scambio fiducia/protezione, ma viene meno il carattere universalistico che ne garantisce la tenuta

sociale. Si è sempre dentro logiche di scambio, ma cambia il gioco della reciprocità e della

simmetria. Riconoscenza, diversa da riconoscimento è conoscenza ulteriore: il riconoscimento è

semplice certificazione di qualcosa che esiste, mentre si è grati per ciò che non potrà mai essere

restituito. Il vero destinatario della gratitudine è chi non può ricambiare.

La fiducia che si ha nei rapporti di amicizia può fare a meno della giustizia. Secondo il discorso

aristotelico, tra amicizia e giustizia c’è un rapporto di inclusività poiché la giustizia è superflua

quando l’amicizia è vera, ovvero disinteressata. È quando la fiducia viene meno o si indebolisce che

è il diritto ad offrire un rimedio.

Lo schema fiducia/diritto già dal diritto romano appare emblematico: il creditor viene descritto

come colui che investe le sue aspettative sulla base della fiducia accordata a qualcuno. Dunque il

credito è legato all’aspettativa e solo successivamente diventa un puro meccanismo di solvibilità.

Oggi la buona fede che sorregge il rapporto obbligatorio sembra riprendere il concetto di fiducia. In

realtà, la correttezza, il rispetto delle regole, non sono quelle dell’amicizia vera e propria, ma quelle

della legge. Ci dobbiamo fidare della fiducia che riponiamo senza sapere perché la buona fede è

riposta verso un preciso debitore. Il concetto di buona fede sintetizza il concetto originario di

fiducia. Alla buona fede è poi stato accostato il concetto di fiducia che è finalizzata a riequilibrare

la corretta nei rapporti ed è affidata al giudice,.

Nelle tradizione romanistica la buona fede è regola di conformità a un comportamento che assicuri

a chi ha affidato ad altri un bene di poterlo riottenere. La conformità va ribadita normativamente e

smette di essere fiducia nel momento in cui la regola viene positivizzata.

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La fiducia rimane comunque una sonda efficace per l’osservazione del diritto. Nel caso del rapporto

obbligatorio e della responsabilità da inadempimento, il creditore e il debitore sono attori che

orientano il proprio comportamento e le proprie aspettative sulla base della normativa. Il creditore

in forza del titolo contrattuale s aspetta di poter essere soddisfatto dal debitore e se, nonostante la

norma, la sua soddisfazione non arriva, chiederà il risarcimento in via giudiziale. Solo la sentenza

potrà in tal caso offrire gratificazione alle sue aspettative. Pertanto anche se il rapporto è normato, la

soddisfazione non può derivare direttamente dalla norma, ma deve essere cognitivamente verificata

nel giudizio.

Vi sono molte regole nell’ordinamento giuridico che impongono la solidarietà. Il contratto deve

essere eseguito secondo buona fede da individui che investono nella fiducia reciproca.

La buona fede involge il concetto di fiducia.

Oggi l’identità della buona fede ex art.1175 c.c. è data per acquisita come precipitato della

solidarietà ex art.2 Cost. In materia contrattuale la buona fede trova importanti applicazioni in

relazione alle trattative, all’interpretazione, all’esecuzione. Si concorda nel ritenere che il dovere di

buona fede sia bilaterale e gravi su entrambi i contraenti. La giurisprudenza ha inizialmente avuto

un atteggiamento di chiusura rispetto all’applicazione del criterio in quanto lo stesso mal si coniuga

con il principio di certezza del diritto. Attualmente si può sostenere che l’art.1175 c.c. sia diventato

vero e proprio obbligo adempitivo e fulcro della disciplina dei contratti.