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REGIONE ABRUZZO GIUNTA REGIONALE _____________________________________________________________________ AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ALLE IMPRESE DI AIUTI « A FAVORE DELLA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE » «Interventi a favore dei progetti di ricerca e sviluppo, per gli investimenti in infrastrutture, per i poli d’innovazione, per l’innovazione a favore delle PMI e per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione» Base giuridica «Art. 25 - 29 del Reg. (UE) n. 651/2014» (Allegato alla DGR n. xx del xx mese 2017) ___________________________________________ Attuazione PO FESR Abruzzo 2014-2020 Asse I Priorità d’investimento Azione Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione Linee di azioni 1.1.1. e 1.1.4 Dipartimento Sviluppo Economico, politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della ricerca e dell’Università Servizio Ricerca e Innovazione industriale Unione Europea Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

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REGIONE ABRUZZOGIUNTA REGIONALE

_____________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ALLE IMPRESE DI AIUTI

« A FAVORE DELLA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE »«Interventi a favore dei progetti di ricerca e sviluppo, per gli investimenti in

infrastrutture, per i poli d’innovazione, per l’innovazione a favore delle PMI e per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione»

Base giuridica «Art. 25 - 29 del Reg. (UE) n. 651/2014»

(Allegato alla DGR n. xx del xx mese 2017)

___________________________________________

Attuazione PO FESR Abruzzo 2014-2020Asse I Priorità d’investimento Azione

Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione Linee di azioni 1.1.1. e 1.1.4

Dipartimento Sviluppo Economico, politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della ricerca e dell’Università

Servizio Ricerca e Innovazione industriale

Anno 2016

Unione Europea Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

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INDICEPremesse programmatiche ................................................................................................ 1. Disposizioni generali ...................................................................................................... Art. 1 - Riferimenti normativi e programmatici ....................................................................... Art. 2 - Categorie d’aiuto previste dalla misura .......................................................................Art. 3 – Durata .........................................................................................................................Art. 4 - Dotazione finanziaria ...................................................................................................Art. 5 – Definizioni ...................................................................................................................Art. 6 - Disposizioni per l’ottemperanza della condizionalità ex ante aiuti di Stato.................Art. 7 - Autorità responsabile e Soggetto concedente .............................................................Art. 8 - Campo d’applicazione .................................................................................................. Art. 9 – Imprese escluse dal regime di aiuti ............................................................................Art. 10 – tipologie di finanziamento escluse ............................................................................Art. 11 - Soggetti beneficiari ...................................................................................................Art. 12 – Soglie di notifica ....................................................................................................... Art. 13 - Trasparenza dell’aiuto ...............................................................................................Art. 14 – Effetto di incentivazione ............................................................................................Art. 15 – Intensità e costi ammissibili ...................................................................................... Art. 16 - Condizioni per il cumulo ............................................................................................Art. 17 - Obblighi di pubblicazione, comunicazione e relazione annuale.................................Art. 18 – Obblighi di controllo ................................................................................................. Art. 19 - Modifiche alla misura d’aiuto ....................................................................................Art. 20 - Revoca delle concessioni ...........................................................................................

2. Disposizioni specifiche per le categorie d’aiuto ..........................................................Art. 21 – Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (art. 25) Art. 22 - I costi ammissibili .....................................................................................................Art. 23 – Intensità massime di aiuto concedibili ......................................................................Art. 24 – Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca (art. 26 ) ..............................Art. 25 - I costi ammissibili .....................................................................................................Art. 26 - Intensità massime di aiuto concedibili ....................................................................... Art. 27 – Controlli e meccanismo di recupero ......................................................................... Art. 28 - Aiuti ai poli d’innovazione (art. 27) ..........................................................................Art. 29 - I costi i ammissibili .................................................................................................... Art. 30 - Intensità massime di aiuto concedibili ....................................................................... Art. 31 - Aiuti all’innovazione a favore delle PMI (art. 28): i costi ammissibili ....................... Art. 32 - Intensità massime di aiuto concedibili ....................................................................... Art. 33 – Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione (art. 29) ........................ Art. 34 – I costi ammissibili ..................................................................................................... Art. 35 - Intensità massime di aiuto concedibili .......................................................................

3. Disposizioni specifiche per il procedimento di concessione degli aiuti .................

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Art. 36 - Requisiti specifici dei soggetti beneficiari ................................................................. Art. 37- Modalità di presentazione della domanda e documentazione..................................... Art. 38 - Criteri formali di ammissione alla concessione degli aiuti ........................................ Art. 39 - Criteri di merito per la concessione degli aiuti ......................................................... Art. 40 - Importo dell’aiuto....................................................................................................... Art. 41 - Modalità di concessione dell’aiuto.............................................................................. Art. 42 - Modalità di liquidazione e pagamento degli aiuti ...................................................... Art. 43 - Obblighi del beneficiario............................................................................................ Art. 44 – Obblighi di controllo e monitoraggio (derivanti dalla normativa Fondi SIE) ............ Art. 45 - Informazione e Pubblicità........................................................................................... Art. 46 - Tutela della privacy.................................................................................................... Art. 47 - Norme transitorie e finali........................................................................................... Art. 48 - Foro competente.........................................................................................................

Allegati:

1) schema di domanda (Application form)

2) schema di dichiarazione da Allegato I per la dimensione d’impresa

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Premesse programmatiche Il presente regime d’aiuto prende in considerazione, in particolare, gli interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui alla programmazione del POR FESR 2014 - 2020, inserite nella seguente:

Priorità d’investimento: La promozione degli investimenti delle imprese in R&S, sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore, in particolare gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l’innovazione sociale, l’ eco-innovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l’innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazioni avanzate e la prima produzione soprattutto di tecnologie chiave abilitanti e la diffusione di tecnologie con finalità generali.

I finanziamenti saranno indirizzati agli interventi previsti dall’ Obiettivo specifico 1.1: Incremento delle attività di innovazione delle imprese.

A) Azione 1.1.1. «Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse»;Gli interventi riguarderanno le imprese che realizzano progetti per investimenti di trasferimento tecnologico, compreso lo sfruttamento industriale dei risultati derivanti da un precedente programma qualificato di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, realizzato anche in collaborazione con organismi di ricerca. Le grandi imprese, sono ammesse al finanziamento esclusivamente per progetti di effettiva ricerca e innovazione industriale e per la sperimentazione dell’industrializzazione dei risultati da essi derivanti. Non sarà invece ammesso a finanziamento lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca per la produzione di prodotti standardizzati (prodotti di massa), attraverso l'utilizzo di tecnologie esistenti, da parte delle grandi imprese.

B) Azioni 1.1.4. «Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi.»Gli interventi riguarderanno la continuazione del precedente sostegno ai poli d’innovazione che dimostrino una reale capacità aggregativa e una maggiore propensione allo sviluppo di nuove tecnologie e/o di nuovi prodotti e/o di nuovi processi organizzativi.

1)Disposizioni generali Art. 1.Riferimenti normativi e programmaticiIl presente regime d’aiuto è attuato nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti.

A tal proposito si richiamano i principali riferimenti normativi e programmatici:- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo

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agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347, 20/12/2013);

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347, 20/12/2013;

- Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347, 20/12/2013, p. 259–280)

- Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347, 20/12/2013, p. 281–288);

- (inserire altri Reg. Europei che nello specifico regolano i Fondi SIE, o le Deliberazioni CIPE in caso di Programmi nazionali)

- Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2014) 8021 del 29.10.2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia 204 - 2020; - Decisione C(2015) 5818 del 13/08/2015 che ha approvato il Programma

Operativo Regionale dell’Abruzzo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale relativo al periodo 2014-2020;

- Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L. 187);

- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013);

- Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei);

- DGR n. 538 del 26.08.2014 (Istituzione di un sistema interno di raccolta, trasmissione e gestione delle informazioni riguardanti gli aiuti in de minimis (Registro regionale de minimis), attraverso l'utilizzo del Sistema della Banca Dati Anagrafica (BDA) del Ministero dello Sviluppo Economico. L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013) - Artt. 35 -37);

- (Inserire tutta la normativa nazionale e regionale che investe le attività previste dagli aiuti).

- (inserire gli atti amministrativi regionali di approvazione del POR FESR e tutte le altre DGR che hanno pertinenza e incidono sulla materia)

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Art. 2.Categorie d’aiuto previste dalla misuraLa Regione Abruzzo attraverso il presente regime intende concedere aiuti alle imprese presenti sul territorio abruzzese per le seguenti categorie previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014:

Sezione 4 «aiuti a favore della ricerca, sviluppo e innovazione» - aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (art. 25); - aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca (art. 26);- aiuti ai poli d’innovazione (art. 27);- aiuti all’innovazione a favore delle PMI (art. 28);- aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione (Art. 29).

Le procedure per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti previsti dal presente regime assicurano il rispetto delle condizioni generali di cui ai Capi I e II del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché il rispetto delle condizioni specifiche previste dal Capo III, Sezione 4, per gli aiuti di cui agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29.

Art. 3.Durata Le concessioni a valere sul presente regime possono decorrere dalla data del ………………….. sino alla data termine di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014) di cui al Capo IV – Disposizioni finali, artt. 58.4 e 59 prevista per il 31 dicembre 2020 più sei mesi di periodo transitorio. (n.b. tale limite è quello massimo applicabile);Dopo il termine finale del 30 giugno 2021 (fine del periodo transitorio) il Soggetto concedente potrà procedere ai soli pagamenti degli aiuti, già concessi nei termini, anche tenuto conto di eventuali scorrimenti delle graduatorie ai fini del recupero delle eventuali economie.

Art. 4.Dotazione finanziariaIl presente regime d’aiuto prevede una dotazione finanziaria complessiva per il quinquennio 2016/2020 pari ad € …………. ;Per l’anno 201X, gli oneri derivanti dall’attuazione del regime sono pari ad € …………., e trovano la necessaria copertura finanziaria nel corrente esercizio del bilancio regionale come di seguito specificate:

Risorse POR FESR 2014 – 2020: - quota Regione per €. ……………… (impegno da assumere con successivo atto

dirigenziale a valere sul Capitolo di spesa …………. – U.P.B. ……………….);- Quota cofinanziamento UE – FSE per €. ……………… (impegno da assumere

con successivo atto dirigenziale a valere sul Capitolo di spesa …………. – U.P.B. ……………….);

Per le annualità successive gli oneri derivanti dall’attuazione del regime sono stimati in €. ……………. per i quali si provvederà mediante lo stanziamento a copertura delle necessarie risorse nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e con successivi atti d’impegno sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.

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Art. 5.Definizioni Ferme restando le definizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 651/2014, che qui si intendono tutte richiamate, ai fini della corretta attuazione del presente regime si riportano di seguito le definizioni specifiche necessarie ad esplicitare i concetti utilizzati per le categorie degli «aiuti a favore della ricerca, sviluppo e innovazione» :

1) «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

2) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

3) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

4) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

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Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

5) «studio di fattibilità»: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;

6) «spese di personale»: le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati;

7) «alle normali condizioni di mercato»: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;

8) «collaborazione effettiva»:la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

9) «infrastruttura di ricerca»:gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC);

10) «poli di innovazione»:strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici) volti a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla

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creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo;

11) «personale altamente qualificato»:membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;

12) «servizi di consulenza in materia di innovazione»:consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;

13) «servizi di sostegno all'innovazione»:la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti;

14) «innovazione dell'organizzazione»:l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

15) «innovazione di processo»:l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

16) «distacco»:impiego temporaneo, da parte di un beneficiario, di personale avente diritto di ritornare presso il precedente datore di lavoro;

17) «impresa in difficoltà» un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale

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sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato

superiore a 7,5;2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi)

sia stato inferiore a 1,0;

Per l’esplicitazione del concetto di «impresa unica», necessario all’individuazione della dimensione d’impresa si fa rinvio alle definizioni contenute nell’Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014.

Per esplicitare al meglio i concetti utilizzati per le categorie di cui alla Sezione 4 del reg. (UE) n. 651/2014: «aiuti a favore della ricerca, sviluppo e innovazione» sono altresì riprese dalla normativa nazionale le seguenti definizioni:(n.b. - riportare la legge o ogni altro atto che fissa le definizioni)

1) per «………………………..» si intende ………………………….;

2) per «………………………..» si intende ………………………….;

3) per «………………………..» si intende ………………………….;

Per la corretta attuazione del presente regime sono altresì stabilite le seguenti definizioni:

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1) per «………………………..» si intende ………………………….;

2) per «Ricercatori» si intendono: i soggetti impegnati nella concezione o nella creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi nuovi e nella gestione dei progetti interessati. Più specificatamente, le persone che svolgono attività nella R&S, in qualsiasi fase della carriera e indipendentemente dalla loro classificazione. Ciò comprende qualsiasi attività nel campo della ricerca di base, strategica, applicata, dello sviluppo sperimentale e del trasferimento delle conoscenze, ivi comprese l’innovazione e le attività di consulenza, supervisione e insegnamento, la gestione delle conoscenze e dei diritti di proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca;

3) per «Personale altamente qualificato» si intendono: imembri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un’esperienza professionale pertinente di almeno cinque anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato.

Art. 6.Disposizioni per l’ottemperanza della condizionalità ex ante aiuti di Stato

Il presente regime, ai fini dell’ottemperanza della Condizionalità ex ante aiuti di Stato, di cui all’ Accordo di Partenariato Italia 2014 – 2020:

1) prevede la concessione di aiuti che complessivamente sono inferiori alla “macro soglia” di dotazione annuale media statale, pari a €. 150 Ml, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 651/2014;

2) non comporta aiuti per “attività connesse all’esportazione” verso paesi terzi o Stati membri dell’Unione europea;

3) non subordina la concessione dei finanziamenti all’utilizzo di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione;

4) non riguarda la concessione di aiuti a settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014 come specificati dall’articolo 1, paragrafo 3, lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso regolamento;

5) prevede che se l’impresa richiedente fosse operante contemporaneamente in settori inclusi e in settori esclusi di cui alla lettere a), b) e c) del paragrafo 3, dell’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 per la concessione degli aiuti di cui al presente regime deve essere assicurata, dalla stessa impresa, la separazione delle attività o alternativamente la distinzione dei costi fra le diverse attività esercitate dal beneficiario degli aiuti;

6) esclude esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti (come da lettera a) paragrafo 4, dell’articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014) per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato interno a meno che l’impresa destinataria dell’ingiunzione di recupero non abbia rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero, ovvero non abbia depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato; In ogni caso la liquidazione degli aiuti è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della

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Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. (clausola Deggendorf);

7) esclude l’ammissibilità delle “imprese in difficoltà” come definite dal punto (18) paragrafo 1, dell’articolo 2, del Reg. (UE) n. 651/2014.

8) non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare “violazioni indissociabili del diritto dell’Unione europea”, come indicate dal paragrafo 5, dell’articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014, riguardo alla sede dell’impresa, all’obbligo di utilizzo di prodotti nazionali, o limitazioni alle possibilità di sfruttamento dei risultati della RSI;

9) assicura il rispetto delle “soglie di notifica” specifiche per categoria previste dall’articolo 4 paragrafo 1 lett. i), j), k), l) e m) del Reg. (UE) n. 651/2014 per le categorie di aiuti di cui agli artt. 25, 26, 27, 28 e 29 fermo restando il rispetto dell’intensità di aiuto prevista per ognuna delle tipologie di aiuto concedibile.

10) assicura il rispetto della “trasparenza degli aiuti” di cui all’articolo 5 del Reg. (UE) n. 651/2014, in quanto gli aiuti individuali sono concessi esclusivamente sotto forma di "sovvenzione".

11) assicura il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6 del Reg. (UE) n. 651/2014 in relazione al c.d. “effetto incentivazione” in quanto i lavori correlati alle concessioni saranno avviati solo successivamente alla presentazione della “domanda di finanziamento” e la stessa domanda rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo (per le categorie di cui agli artt. 31 e 35);

12) assicura che ai fini del calcolo delle “intensità degli aiuti” concedibili e della determinazione dei “costi ammissibili” gli importi utilizzati nei provvedimenti di concessione e di liquidazione degli aiuti sono al lordo di ogni altro onere o imposta, ad eccezione dell’IVA qualora l’imposta sia recuperabile;

13) gli importi utilizzati nei provvedimenti di concessione e di liquidazione degli aiuti, purché ricadenti nella tipologia dei costi ammissibili per ognuna delle categorie di aiuti attivati, possono essere computati anche in base ad una delle c.d. “opzioni semplificate” ai sensi degli articoli 67 e 68 del Reg. (UE) n. 1303/2013, dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 4 del Reg. (UE) n. 1304/2013 e dell’articolo 19 del Reg. (UE) n. 1299/2013.

14) assicura che, in caso dell’eventuale possibilità di cumulo (nel rispetto dei criteri e delle limitazioni fissate all’articolo 8 del Reg. (UE) n. 651/2014), prima delle concessioni, saranno attivati i necessari controlli per verificarne le condizioni specifiche, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12 del Reg. (UE) n. 651/2014;

15) prevede il rispetto degli obblighi di registrazione delle “misure d’aiuto”, nonché degli “aiuti individuali” nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della L.234/2012, nonché i controlli specifici per le verifiche sui cumuli dei costi, nonché per la gestione della c.d. “Lista Deggendorf” per gli aiuti illegali già oggetto di decisioni di recupero;

Nel rispetto delle condizioni generali di cui al Capo I e II del Reg. (UE) n. 651/2014 ed ai fini dell’ottemperanza della Condizionalità ex ante aiuti di Stato di cui all’ Accordo di Partenariato Italia 2014 – 2020, nonché degli obblighi di cui al DPR …….

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del …… istitutivo del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della L.234/2012, con il presente regime si stabilisce che nel procedimento di concessione:

a) il Servizio regionale competente in materia di aiuti di Stato assicuri: - il rispetto degli obblighi di pubblicazione su sito web (nazionale o

regionale) delle informazioni sintetiche e del testo integrale della misura d’aiuto, come previsto dalle lettere a) e b), del paragrafo 1, dell'articolo 9 del Regolamento UE n.651/2014;

- il rispetto degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea del presente Regime Quadro, entro venti giorni lavorativi dall’adozione dell’atto di approvazione, attraverso il sistema SANI2 in base alle disposizioni di cui all’articolo 11 del Regolamento UE n.651/2014;

- il rispetto degli obblighi di relazione annuale, attraverso il sistema SARI, di cui al reg. (CE) n. 794/2004 previsti dall’articolo 11 del Regolamento UE n.651/2014.

b) il Dipartimento competente in materia di attuazione del (POR FESR 2014 – 2020) assicuri: - il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sui beneficiari

degli aiuti individuali ai sensi dalla lettera c) paragrafo 1, dell'articolo 9 del Regolamento UE n.651/2014 per gli aiuti individuali superiori a €. 500.000;

- nonché, in osservanza della DGR n. 538 del 26 agosto 2014, assicuri gli adempimenti per registrare tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del regolamento europeo nella banca dati esistente del MISE: BDA – Banca Dati Anagrafica, ai sensi del DPR n. …… del ………. Istitutivo del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato a far data dal 1 gennaio 2017, come da articolo 52 della L. 234/2012.

- il rispetto dell’obbligo per l’amministrazione concedente di conservare le informazioni ed i documenti, ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento n. 651/2014, in maniera da consentire alla Commissione europea la possibilità di effettuare propri controlli sulla corretta applicazione del Regolamento europeo agli aiuti concessi.

Art. 7.Autorità responsabile e Soggetto concedente Nel rispetto di quanto disposto dal DPR n…. del …… ……… l’ «Autorità responsabile» della misura d’aiuto è la Regione Abruzzo; il «soggetto concedente» responsabile delle procedure di concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 52 della Legge n. 234/2012 è il Servizio regionale competente in materia di ………………....

Art. 8.Campo d’applicazione Possono beneficiare degli aiuti concessi in base al presente regime:

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1. le imprese che operano nei seguenti settori economici identificati con i codici statistici NACE rev. 2 : (inserire i singoli codici specifici o indicare “tutti i settori”);

2. le imprese che, nel rispetto della principio stabilito nella giurisprudenza Deggendorf e di quanto stabilito dalla lettera a) del paragrafo 4, dell’articolo 1, del Regolamento (UE) n. 651/2014, seppur destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, dimostrino, prima della liquidazione, del contributo di avere regolarizzato la loro posizione nei confronti della predetta decisione di recupero, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 46 della L. 234/2012.

3. le imprese che, pur non avendo sedi o filiali nel territorio regionale al momento della domanda - nel rispetto di quanto stabilito dalla lettera a) del paragrafo 5, dell’articolo 1, del Regolamento (UE) n. 651/2014 – abbiano aperto una sede o filiale nel territorio regionale al momento del pagamento del contributo concesso, pena la revoca dello stesso. In tal caso, qualora all’atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia la sede legale o un’unità operativa sul territorio regionale, l’apertura della sede dovrà essere comunicata all’amministrazione regionale entro i tempi stabiliti nel presente regime;

Art. 9.Imprese escluse dal regime di aiuti Sono escluse dai benefici del presente regime:

1. le imprese che operano nei settori esclusi come esplicitati al paragrafo 3, dell’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 ;

2. le imprese in difficoltà ai sensi della lettera c) del paragrafo 4, dell’articolo 1, del Regolamento (UE) n. 651/2014 come definite dall’articolo 2, punto 18) dello stesso Regolamento europeo;

Art. 10. Tipologie di finanziamento escluseSono esclusi del presente regime i seguenti finanziamenti:

1. per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire finanziamenti direttamente connessi ai quantitativi esportati, o per la costituzione e gestione di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

2. subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione; 3. che limitano la possibilità di sfruttare i risultati ottenuti della ricerca, dello

sviluppo e dell'innovazione in altri Stati membri.

Art. 11. Soggetti beneficiari Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente regime:

1. le imprese grandi, medie e piccole (o le sole PMI) che operano nei settori economici di cui all’articolo 8. Ai fini della definizione delle imprese, piccole e medie, nel procedimento di concessione è previsto l’utilizzo dei modelli di

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dichiarazione che consento l’accertamento delle condizioni di cui all’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;

2. in caso di imprese che operano contemporaneamente in settori economici esclusi ed inclusi le stesse sono tenute ad assicurare la separazione delle attività o la distinzioni dei costi rispetto agli aiuti eventualmente concessi.

Art. 12. Soglie di notifica Il presente regime, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014, finanzia iniziative per:

a) Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (lett. i): - per i progetti di ricerca fondamentale fino a 40 milioni di euro

massimo per impresa, per progetto ([lett. i)];- per i progetti di ricerca industriale fino 20 milioni di euro per

impresa, per [lett. ii)];- per i progetti di sviluppo sperimentale fino a 15 milioni di euro per

impresa e per progetto [lett. iii)]; - per i progetti di sviluppo sperimentale fino a 15 milioni di euro per

impresa e per progetto [lett. iii)]; - se il progetto è un progetto Eureka o è attuato da una impresa comune

istituita ai sessi degli articoli 185 o 187 del trattato gli importi di cui ai punti precedenti sono raddoppiati;

- se i progetti sono finanziati sotto forma di anticipi rimborsabili gli importi di cui ai punti precedenti sono raddoppiati [lett. iv)];

- per gli studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca fino a 7,5 milioni di euro per studio [lett. v)];;

b) Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca fino a 20 milioni di euro per infrastruttura [lett. j)];

c) Aiuti ai Poli d’innovazione fino a 7,5 milioni per polo [lett. k)];;

d) Aiuti all’innovazione a favore delle PMI fino a 5 milioni di euro per impresa e per progetto [lett. l)];

e) Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione fino a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto [lett. m)];

Art. 13. Trasparenza dell’aiuto Gli aiuti concessi sulla base del presente regime assumono la forma di sovvenzioni e, come da lettera a) paragrafo 2 dell’articolo 5 del Reg. (UE) n. 651/2014, sono considerati aiuti “trasparenti”.

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Art. 14. Effetto di incentivazione Ai fini del rispetto del principio secondo cui gli aiuti siano «necessari e costituiscano un incentivo all’ulteriore sviluppo dell’attività» (c.d. effetto incentivazione), il presente regime prevede che, ai sensi del paragrafo 2, dell’articolo 6 del Reg. (UE) n. 651/2014, per poter beneficiare degli aiuti di cui all’articolo 2 del presente regime, l’impresa richiedente deve presentare domanda scritta di aiuto prima dell’avvio delle attività per le quali chiede l’aiuto.

Per avvio delle attività come da definizione ex punto (23) dell’articolo 2, del Reg. (UE) n. 651/2014 si intende: «la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito».

La domanda di finanziamento dell’impresa, in tal caso, deve riportare necessariamente, pena la non ammissione ai benefici, le seguenti informazioni:

a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto; d) elenco dei costi del progetto; e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione), e importo del finanziamento

pubblico necessario per il progetto.

Art. 15. Intensità e costi ammissibili Gli aiuti individuali concessi nell’ambito del presente regime, ai fini del calcolo dell’intensità massima, sono espressi con cifre intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Gli aiuti erogati in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

I costi ammissibili, per ognuna delle categorie d’aiuto previste nel presente regime, sono dettagliati negli articoli appositamente definiti nell’ambito delle successive Disposizioni specifiche per categoria e sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

Art. 16. Condizioni per il cumulo Gli aiuti individuali concessi nell’ambito del presente regime non sono cumulabili (oppure sono cumulabili) con altri aiuti ricevuti dalla stessa impresa, per i medesimi

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costi ammissibili, a valere su altri regimi d’aiuto sia in «de minimis» sia in regime di «esenzione da notifica» o «notificati».

La possibilità di cumulo con altri finanziamenti ricevuti dall’impresa per gli stessi costi ammissibili, ai fini del rispetto delle soglie nonché dell’intensità massima dell’aiuto – è soggetta al controllo preventivo, mediante l’utilizzo del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato da parte del soggetto concedente, del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’articolo 8 del Reg. (UE) 651/2014.

In tal senso il soggetto concedente, prima del provvedimento di concessione, assicura l’attivazione di adeguate forme di controllo sulle imprese richiedenti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12 del Reg. (UE) n. 651/2014;

Art. 17. Obblighi di pubblicazione, comunicazione e relazione annuale.

Il presente regime prevede che, nel corso dei procedimenti per la concessione degli aiuti saranno assicurati:

1. dal Servizio regionale competente in materia di aiuti di Stato: a. il rispetto degli obblighi di pubblicazione su sito web delle informazioni

sintetiche e del testo integrale della misura d’aiuto, come previsto dalle lettere a) e b), del paragrafo 1, dell'articolo 9 del Regolamento UE n.651/2014;

b. il rispetto degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea dello stesso istituendo regime, entro venti giorni lavorativi dall’adozione del presente atto, attraverso il sistema SANI2 in base alle disposizioni di cui all’articolo 11 del Regolamento UE n.651/2014;

c. il rispetto degli obblighi di relazione annuale, attraverso il sistema SARI, di cui al reg. (CE) n. 794/2004 dei dati finanziari che il Dipartimento competente in materia di attuazione del (POR FSE 2014 – 2020) deve fornire nel rispetto della tempistica che la Commissione europea annualmente stabilisce per il censimento.

2. dal Dipartimento competente in materia di attuazione del POR FESR 2014 – 2020: a. il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sui beneficiari

degli aiuti individuali ai sensi dalla lettera c) paragrafo 1, dell'articolo 9 del Regolamento UE n.651/2014 per gli aiuti individuali superiori a €. 500.000;

b. nonché, in osservanza del DPR n/….. istitutivo del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della DGR n. 538 del 26 agosto 2014, degli adempimenti per registrare tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del regolamento europeo nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato come previsto dall’articolo 52 della L. 234/2012;

Art. 18. Obblighi di controlloIl soggetto concedente ed i singoli beneficiari hanno l’obbligo di conservare per dieci anni a partire dalla data di concessione, le informazioni e i documenti

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giustificativi necessari a consentire alla Commissione Europea le verifiche del rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014.

In caso di richiesta di informazioni da parte della Commissione Europea il soggetto concedente e i singoli beneficiari degli aiuti a valere del presente regime, hanno l’obbligo di fornire alla Commissione stessa entro 20 giorni, o entro altro termine stabilito, tutte le informazioni e i documenti giustificativi necessari per controllare la regolare applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Nel rispetto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, i beneficiari degli aiuti di cui al presente regime, non possono riporre alcun legittimo affidamento sulla regolarità della concessione degli stessi, qualora questi siano attribuiti in violazione degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea, di cui al comma 1 dell’articolo 15; obblighi stabiliti ai fini della c.d. legalità degli aiuti, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 108 del TFUE.

Art. 19. Modifiche alla misura d’aiutoNel rispetto di quanto disciplinato all’articolo 11, del Regolamento (UE) n. 651/2014 ogni eventuale modifica ritenuta “sostanziale” al presente regime è comunicata alla Commissione Europea nelle stesse forme della prima comunicazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b) attraverso il sistema informatico SANI2.

Per modifiche sostanziali del regime, si intendono: - ogni aumento della dotazione finanziaria per un importo superiore al

20% della dotazione iniziale, rispetto a quanto già comunicato prima dell’attuazione;

- ogni eventuale proroga del regime già comunicato, con o senza aumento della dotazione finanziaria, nel rispetto del termine finale di applicazione del Regolamento (UE) n.651/2014, in base a quanto stabilito dall’articolo 58 dello stesso regolamento.

Art. 20. Revoca delle concessioni La Regione Abruzzo, quale Autorità responsabile della misura d’aiuto, attraverso il Soggetto concedente, Servizio ………………………………. del Dipartimento ……………………… assicura, in fase ex post i controlli amministrativi, ed in loco, per la corretta attuazione del presente regime d’aiuto.

Nel caso in cui, successivamente ai provvedimenti di concessione, sia verificato che gli aiuti sono stati concessi in assenza dei requisiti previsti e necessari, fatta salva ogni ulteriore responsabilità penale prevista in caso di dichiarazioni mendaci, il Soggetto concedente procede alla revoca delle concessioni, previa preliminare diffida volta a regolarizzare, ove possibile, la posizione del beneficiario. In caso di accertamento definitivo della mancanza dei requisiti stabiliti dal presente regime o del mancato rispetto delle condizioni, generali e specifiche, poste dal Regolamento (UE) n.651/2014, la revoca comporta sempre il recupero delle somme già

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erogate, maggiorate di un tasso di interesse calcolato ai sensi dell’articolo 9 comma 4 del D. Lgs. 123/98.

Il Soggetto concedente procederà, altresì, alla revoca della concessione per decadenza dal beneficio, anche nel caso di mancata apertura di una propria sede legale o un’unità operativa sul territorio della regione Abruzzo nel rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 5, lettera a) dell’articolo 1 del Regolamento (UE) n.651/2014. Qualora l’impresa beneficiaria non abbia già la sede legale o una unità operativa sul territorio regionale al momento della domanda, l’apertura della sede o dell’unità operativa deve essere comunicata al soggetto concedente entro e non oltre il termine di …XX… giorni, e comunque prima del primo pagamento relativo al beneficio concesso.

Il Soggetto concedente procederà, altresì, alla revoca della concessione, qualora sia accertato il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui alla c.d. clausola Deggedorf imposti alle imprese già destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara illegali ed incompatibili gli aiuti ricevuti.

In tal senso si procederà alla revoca della concessione qualora l’impresa, entro il termine previsto per la prima erogazione dei benefici concessi, non abbia restituito o depositato in un conto corrente bloccato le somme corrispondenti agli aiuti che è tenuta a restituire. In tal caso, il beneficiario entro .. XX .. giorni dalla diffida ricevuta dal soggetto concedente è tenuto a regolarizzare la propria posizione e a darne comunicazione scritta allo stesso Soggetto. In caso di mancata comunicazione, dell’avvenuta regolarizzazione della posizione, nei termini predetti, il beneficiario decade dal diritto agli aiuti concessi, e il soggetto concedente procede alla revoca del provvedimento di concessione.

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2) Disposizioni specifiche per le categorie di aiuto. Art. 21. Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (art. 25)I finanziamenti concessi nell’ambito del presente regime devono far riferimento ad iniziative, anche più ampie, che includono parti di progetto che ricadono nelle seguenti categorie di ricerca:

a) ricerca fondamentale;b) ricerca industriale;c) sviluppo sperimentale; d) studi di fattibilità.

Art. 22. I costi ammissibili (art. 25)I costi ammissibili, da imputare in ogni caso su una singola categoria di ricerca, sono:

a. le spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b. costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c. costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e. spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto;

f. i costi per lo studio di fattibilità.

Gli importi utilizzati nei provvedimenti di concessione e di liquidazione degli aiuti previsti dal presente regime, purché ricadenti nella tipologia dei costi ammissibili possono essere computati anche in base ad una delle c.d. “opzioni semplificate” ai sensi degli articoli 67 e 68 del Reg. (UE) n. 1303/2013, dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 4 del Reg. (UE) n. 1304/2013 e dell’articolo 19 del Reg. (UE) n. 1299/2013.

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Art. 23. Intensità massime di aiuto concedibili (art. 25)Gli interventi previsti nel quadro delle presenti disposizioni possono beneficiare di aiuti nel rispetto delle intensità lorde massime, espresse in percentuale sui costi ammissibili, come da schema di seguito riportato:

categorie Intensità max (%) Addizionale medie imprese (%)

Addizionale piccole imprese

(%) Ricerca

fondamentale 100 - -

Ricerca industriale 50 10 20

Sviluppo sperimentale 25 10 20

Studi di fattibilità 50 10 20

Le intensità di cui alla tabella precedente sono maggiorate di ulteriori 15 punti percentuali qualora l’aiuto soddisfa una delle seguenti condizioni:

a. il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili,

b. il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

oppure se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito

Per il concetto di «intensità dell’aiuto» si rimanda alla definizione di cui all’articolo 2, punto (26) del Reg. (UE) n. 651/2014: «l’importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri».

Art. 24. Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca (art. 26)

Per gli investimenti che interessano un’infrastruttura di ricerca dove sono svolte sia attività economiche che non economiche i beneficiari sono tenuti alla contabilizzazione separata dei finanziamenti, dei costi, e delle entrate per ciascuna attività secondo i correnti principi contabili applicati, purché coerenti e giustificabili.

Il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.

L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a

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condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.

Se l'infrastruttura di ricerca riceve finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, il soggetto concedente nell’ambito istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l'intensità di aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un aumento della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti.

Art. 25. I costi ammissibili (art. 26)I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali ed immateriali.

Art. 26. Intensità massime di aiuto concedibili (art. 26)L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

Art. 27. Controlli e meccanismo di recupero (art. 26)La Regione Abruzzo, quale Autorità responsabile della misura d’aiuto, attraverso il Soggetto concedente, Servizio ………………………………. del Dipartimento ……………………… assicura, in fase ex post i controlli amministrativi, ed in loco, per il monitoraggio degli interventi e la corretta attuazione del presente regime d’aiuto.

Nel caso in cui, successivamente ai provvedimenti di concessione, sia accertato che sono state disattese le disposizioni di cui al paragrafo 2, dell’art. 26 sulla separazione delle attività mediante contabilizzazioni differenziate, fatta salva ogni ulteriore responsabilità penale prevista in caso di dichiarazioni mendaci, il Soggetto concedente procede alla revoca parziale delle concessioni ed al recupero delle somme eventuale erogate in eccesso rispetto all'intensità di aiuto applicabile correttamente alle sole attività economiche, tenuto conto della situazione prevista alla data di concessione del finanziamento.

Art. 28. Aiuti ai poli d’innovazione (art. 27)Gli aiuti ai Poli di innovazione sono concessi esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce il polo di innovazione (organizzazione del polo).

L'accesso ai locali e agli impianti, nonché la partecipazione alle attività del polo è aperta a più utenti e concessa in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento del Polo di innovazione possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.

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I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi.

Art. 29. I Costi ammissibili (art. 27)Il presente regime ha l’obiettivo di finanziare sia la creazione o l'ammodernamento di Poli di innovazione, sia la gestione dei poli mediante la concessione di aiuti agli investimenti e aiuti al funzionamento.

I costi ammissibili per gli aiuti agli investimenti sono tutti i costi per gli investimenti materiali e immateriali.

Per gli aiuti al funzionamento i costi ammissibili sono le spese di personale e amministrative (incluse le spese generali) riguardanti:

- Animazione del polo (attività per agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese);

- Marketing del Polo (attività volte a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilità del polo);

- Gestione delle infrastrutture (attività per l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, nonché per la messa in rete e la cooperazione transnazionale).

Per la gestione di Poli d’innovazione gli aiuti al funzionamento sono concessi per una durata pari a 10 anni (max).

Art. 30. Intensità massime di aiuto concedibili (art. 27)I Poli d’innovazione possono beneficiare di aiuti nel rispetto delle intensità lorde massime, espresse in percentuale sui costi ammissibili, come da schema di seguito riportato:

categorie Intensità max (%) Addizionale aree assistite 107.3.c

investimenti 50 5

funzionamento 50 -

Art. 31. Aiuti all’innovazione a favore delle PMI (art. 28) - I costi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti costi: a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi

immateriali; b) i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da

parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;

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c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.

Art. 32. Intensità massime di aiuto concedibili (art. 28)L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

Nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni.

Art. 33. Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione (art. 29)

La misura è finalizzata a sostenere le PMI per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione, principalmente in merito alle pratiche commerciali, all'organizzazione del luogo di lavoro e per migliorare le relazioni esterne.

Al fine di stimolare le Grandi Imprese a collaborare con le PMI in tali attività forme d'innovazione, la misura di aiuto è destinata a finanziare i costi sostenuti dalle Grandi Imprese per le collaborazioni.

Art. 34. Costi ammissibili (art. 29)Sono ammissibili i seguenti costi:

a) le spese di personale; b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella

misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti

acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Art. 35. Intensità massime di aiuto concedibili (art. 29)L'intensità di aiuto non supera il 15 % dei costi ammissibili per le Grandi Imprese, ed il 50 % per le PMI .

3) Disposizioni specifiche per il procedimento di concessione degli aiuti. Art. 36. Requisiti specifici dei soggetti beneficiari

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Art. 37. Modalità di presentazione della domanda e documentazione

Art. 38. Criteri formali di ammissione alla concessione degli aiuti

Art. 39. Criteri di merito per la concessione degli aiuti

Art. 40. Importo dell’aiuto

Art. 41. Modalità di concessione dell’aiuto

Art. 42. Modalità di liquidazione e pagamento degli aiuti

Art. 43. Obblighi del beneficiario

Art. 44. Obblighi di controllo e monitoraggio (derivanti da normativa Fondi SIE)

Art. 45. Informazione e Pubblicità

Art. 46. Tutela della privacy

Art. 47. Norme transitorie e finali

Art. 48. Foro competente

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