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1 OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS Sindacato Unitario Assistenti Sociali PRESENTAZIONE Il SUNAS è nato a Roma nel 1990, come associazione sindacale, su felice intuizione ed iniziativa di un gruppo di assistenti sociali che, unendosi a colleghi di varie realtà territoriali piuttosto amareggiati per gli insuccessi e delusi dalle vane promesse fatte dalle maggiori organizzazioni sindacali e dalle rappresentanze associative alle quali all’epoca aderivano, avevano deciso di fare una “scommessa”, con sé stessi e con il gruppo professionale: riuscire a cambiare la storia della professione (aggregando LE assistenti sociali E GLI ASSISTENTI SOCIALI di

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OSSERVATORIO LEGISLATIVO

SOCIO-SANITARIO SUNAS

Sindacato Unitario Assistenti SocialiPRESENTAZIONE

Il SUNAS è nato a Roma nel 1990, come associazione sindacale, su felice intuizione ed iniziativa di un gruppo di assistenti sociali che, unendosi a colleghi di varie realtà territoriali piuttosto amareggiati per gli insuccessi e delusi dalle vane promesse fatte dalle maggiori organizzazioni sindacali e dalle rappresentanze associative alle quali all’epoca aderivano, avevano deciso di fare una “scommessa”, con sé stessi e con il gruppo professionale: riuscire a cambiare la storia della professione (aggregando LE assistenti sociali E GLI ASSISTENTI SOCIALI di ogni settore), facendola riconoscere sul piano giuridico-contrattuale, valorizzandone e tutelandone in ogni modo e contesto il patrimonio ed il valore (con l’Ordine, presso le Università, le Istituzioni, la Società, ecc.), ed al tempo stesso intervenire, in modo diretto, in azioni di tutela sindacale e negoziazione, oltre che per collaborare allo sviluppo più equilibrato delle

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politiche sociali, sociosanitarie, di lotta all’esclusione e per l’inclusione delle fasce di popolazione più disagiate e quindi di sviluppo del sistema integratodi welfare nel ns. Paese.

NEL CORSO DI CIRCA TRENTA ANNI, NEL NOSTRO PAESE, SONO INTERVENUTE PROFONDE RIFORME COSTITUZIONALI LEGGE COSTITUZIONALE N. 3/2001) E ALTRETTANTE RIFORME che hanno mutato l’assetto istituzionale nel sistema della pubblica amministrazione, delle regioni, degli enti locali, nonché dell’intero sistema del welfare (assistenza, sanità. Previdenza), e del ruolo e della funzione della società civile, con il riconoscimento Del terzo settore.

PERTANTO IL SUNAS CON IL PRESENTE NUMERO CONTINUA LA PUBBLICAZIONE DI osservatorio legislativo socio-sanitario, che si propone di illustrate quanto sul piano legislativo, programmatico ed attuativo viene operato dallo stato e dalle regioni.

IN TALE CONTESTO ASSUME ESTREMA E FONDAMENTALE IMPORTANZA LA CONOSCENZA E LA ASSIMILAZIONE DELLE NORMATIVE E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI STATALI E REGIONALI IN ORDINE ALLO STESSO MODO DI DISPIEGARSI DELLE POLITICHE DI WELFARE.Pertanto IN OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIo-sanitario SUNAS sono illustrati e commentati (per gli atti più importanti e significativi):

- la legislazione e gli atti amministrativi statali - la legislazione e degli atti amministrativi delle Regioni.L’ articolazione di osservatorio legislativo socio-sanitario si sviluppa per aree tematiche riferite sia alla articolazione funzionale che si collega alle materie

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indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici approfondimenti di campi più “mirati” in rapporto alle realizzazione delle politiche sociali e di welfare.

OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIALE SUNAS SI RIVOLGE NON SOLO ALLE ASSISTENTI SOCIALI ED AGLI ASSISTENTI SOCIALI, MA A TUTTI GLI ALTRI OPERATORI SANITARI, SOCIO-SANITARI, EDUCATIVI, ACCOMUNATI DALL’OBIETTIVO DI COSTRUIRE IL SISTEMA DI WELFARE, RISPETTOSO DEI DIRITTI CIVILI E SOCIALI E PROMOTORE DI OPPORTUNITà E DI REALIZZAZIONE DELLE PERSONE, DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITà.

INFATTI TUTTI I PROFESSIONISTI DEL “sociale” rappresentano la testa, il cuore e gli arti per l’effettiva realizzazione degli interventi e dei servizi sociali.La fonte primaria per la redazione DI OSSERVATORIO LEGISLATIVO socio-sanitario SUNAS è data:

- dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, per ciò che concerne le leggi, i decreti-legge, i decreti legislativi. I decreti, gli accordi e le intese stato-regioni.

- dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di indirizzo e di ALTA amministrazione.

La cadenza di OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCio-sanitario SUNAS ha una frequenza MENSILE e viene edito di norma il PRIMO di ogni mese.

OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIo-sanitario è REDATTO, COMMENTATO ED IMPAGINATO DA LUIGI COLOMBINI*+ già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali presso l’università statale roma tre – corsi dissaife e massife

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ANTECEDENTEMENTE A “OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS” SI RICHIAMA L’ATTENZIONE CHE SUL SITO WWW.ISTISSS.IT E’ PRESENTE “PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS”, CURATO DA LUIGI COLOMBINI, CHE DAL 2007 AL 2018 E’ DISPONIBILE DAL N. 1 AL N. 260 DOVE SONO PUBBLICATI GLI ATTI NORMATIVI E AMNISTRATIVI SULLE POLITICHE SOCIALI STATALI E REGIONALINBLE LEGGI ED I PROVVEDIMENTI DI ALTA AMMINISTRAZIONE RIPORTTATI HANNO VALORE UNICAMENTE INFORMATIVO, E IN OGNI CASO SI RIMANDA ALLA FONTE UFFICIALE (gazzetta ufficiale dello stato e bollettini ufficiali regionali)

INDICE DI OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO

SUNAS N. 10UNO SGUARDO D’INSIEME

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NEL SETTORE DELLO STATO, SI E’ULTERIORMENTE DEFINITA LA MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA CARTA DI REDDITO DI CITTADINANZA.NELL’AMBITO DELLA PREVIDENZA, PROSEGUONO VARI PROVVEDIMENTI DELLE CASSE PREVIDENZALI CHE CONFERMANO LA PROGRESSIVA TENDENZA A ULTERORMENTE QUALFICARE IN EFFETTI INTERVENTI AGGIUNTIVI DI WELFARE.NELL’AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, E’ STATO EMANATO UN COMPLESSO PROVVEDIMENTO CON CUI VIENE ISTITUITO IL NUCLEO DELLE AZIONI CONCRETE DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA AMMINISTRATIVA, E, PER LA PARTE RELATIVA ALLE AZIONI DA EFFETTUARE NELLE REGIONI, NEGLI ENTI STRUMENTALI REGIONALI, NEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E NEGLI ENTI LOCALI, È APPROVATO IL PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI CONCRETE PER L’EFFICIENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. VENGONO ADOTTATE MISURE PER IL CONTRASTO ALL’ ASSENTEISMO, DISPOSIZIONI PER LA MOBILITÀ TRA IL SETTORE DEL LAVORO PUBBLICO E QUELLO PRIVATO .

SUL FRONTE DELLE REGIONI, LA REGIONE ABRUZZO HA ISTITUITO UNA COMMISSIONE SPECIALE PER L’ATTUAZIONE E LE MODIFICHE ALLO STATUTO, E PER LO STUDIO DEL REGIONALISMO DIFFERENZIATO.LA REGIONE VENETO, CHE PROSEGUE DA TEMPO LE AZIONI VOLTE A PROMUOVERE AZIONI DI SISTEMA PER L’EFFICIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE, HA APPROVATO IL PIANO DI FORMAZIONE 2019-2020 PER IL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE, A CUI PARTECIPANO ANCHE DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI.LA REGIONE LAZIO HA APPFROVATO UN ACCORDO QUADRO TRA REGIONE LAZIO E ANCI LAZIO PER LO SVILUPPO DI UNA COLLABORAZIONE OPERATIVA PER PROMUOVERE UN MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLE COMPETENZE DEI COMUNI SUL VERSANTE DELLA PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO LOCALE E ACCRESCERNE LA CONSAPEVOLEZZA DEL RUOLO NELL'ACCESSO AI FONDI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI, IN OTTICA DI SISTEMA.SI SEGNALA, NELL’AMBITO DELLE POLITICHE RIVOLTE ALLE PERSONE ANZIANE, L’INIZIATIVA DELLA REGIONE LAZIO VOLTA A DEFINIRE LINEE GUIDA PER I CENTRI SOCIALI ANZIANI, E IL FINANZAMENTO AL TERZO SETTORE PER INIZIATIVE RIVOLTE ALLE PERSONE ANZIANE.LA STESSA REGIONE HA EMANATO BANDI DI CONCORSO PER GLI ASSISTENTI SOCIALI –ASL RM1 E ASL VT.NEL CONTESTO DELL’ ASSISTENZA PENITENZIARIA Il GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA TOSCANA HA SVOLTO LA RELAZIONE ANNUALE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2018 PER LE DIPENDENZE, LA REGIONE LAZIO, PER L’ ATTUAZIONE PIANO BIENNALE REGIONALE SUL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, HA AFFIDATO L'INCARICO ALLA SOCIETA' LAZIOCREA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PORTALE INTERATTIVO REGIONALE ON LINE DENOMINATO: "OSSERVATORIO ON LINE PERMANENTE". LA PUGLLIA CON L.R. 17 GIUGNO 2019, N. 21 ACCENTUA INTERVENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO; LA SARDEGNA COSTITUISCE IL TAVOLO PERMANENTE PER LA PREVENZIONE DELLA FETOPATIA ALCOLICA E DEI PROBLEMI ALCOL CORRELATI, E L’UMBRIA HA APPROVATO IL PIANO REGIONALE 2019-2021 PER LA PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEL DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO.PER GLI INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE AZIONI PER IL DISAGIO ABITATIVO, SI SEGNALA L’ACCORDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI INNOVATIVI DI RIGENERAZIONE URBANA, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO E SOCIALE; LA REGIONE MOLISE HA RINVIATO LE PROCEDURE DI SFRATTO ESECUTIVO PER MOROSITA’, E LA REGIONE PIEMONTE CONFERMA NELL’AMBITO DI POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO LA PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA DELLA MISURA RIVOLTA ALL'INCREMENTO DEL PATRIMONIO DI ALLOGGI SOCIALI DESTINATI ALLA LOCAZIONE.IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI POLITICHE FAMILIARI, LA REGIONE LOMBARDIA SPECIFICA LE MODALITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO A REALIZZAZIONE DI UN MODELLO D’INTERVENTO PERSONALIZZATO, FLESSIBILE E INTEGRATO CON LE RISORSE DEL TERRITORIO, PER CONTRASTARE LE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE; LA REGIONE PUGLIA APPROVA LO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE PUGLIA E A.P.S. FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI; LA SICILIA DETTA NORME E CRITERI PER IL BONUS PER LA NASCITA DI UN

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FIGLIO; LA REGIONE VENETO DISPONE un PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ.PER LE POLITICHE MIGRATORIE, LA REGIONE PIEMONTE HA ULTERIORMENTE DEINITO LE STRUTTURE RESIDENZIALI PER L'AUTONOMIA PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI E GIOVANI ADULTI E DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI; LA REGIONE PUGLIA HA APPROVATO SPECIFICI INTERVENTI PER IMMIGRATI NELLA PROVINCIA DI FOGGIA E LA CONVENZIONE CON IL FAMI; IL VENETO HA DISPOSTO SPECIFICI INTERVENTI PER L’ASSISTENZA SANITARIA.PER I MINORI, LA REGIONE PUGLIA DISPONE IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA PIPPI, E LA REGIONE TOSCANA CON APPOSITA MOZIONE DA RAPPRESENTATO LA DRAMMATICITA’ DEI SERVIZI PER I MINORI. IMPEGNANDO LA GIUNTA A PROVVEDERE. PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, SI SEGNALANO SPECIFICI INTERVENTI PER LE PERSONE COLPITE DA SLA (REGIONE LAZIO), LA LOMBARDIA SPECIFICA ULTERIORI INTERVENTI CONNESSI AL FNA, LA REGIONE MOLISE UNO SPECIFICO PROGRAMMA EUROPEO PER IL SISTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ. PER LO SVOLGIMENTO DI POLITICHE PER LE PERSONE CON DISABILITA’, LA REGIONE BASILICATA CON IL PO FSE BASILICATA 2014-2020 SPECIFICA UN AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE BUONI SERVIZIO PER IL SOSTEGNO ALLA DISABILITÀ GRAVE; LA REGIONE CALABRIA SPECIFICA INTERVENTI PER L’ASSISTENZA A FAVORE DEI CIECHI PLURIMINORATI E PROVVIDENZE IN FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI E DEL LAVORO.LA REGIONE PIEMONTE HA APPROVATO NUOVE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE.PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, SI SEGNALANO INTERVENTI DELLA REGIONE LAZIO, PUGLIA; PER LE PERSONE AFFETTE DA SPETTRO AUTISTICO, LA REGIONE PIEMONTE HA DISPOSTO UN ARTICLATO PIANO DI INTERVENTI, E LA REGIONE LAZIO HA FINANZIATO SPECIFICI INTERVENTI.LA REGIONE TOSCANA HA DISPOSTO LINEE GUIDA LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DIRETTE A FAVORIRE LA MOBILITÀ INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, ED IL NUOVO REGOLAMENTO PER DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA NAZIONALE CANI GUIDA PER CIECHI.PER LA REALIZZAZIONE DI UN ADEGUATO PROGRAMMA PER LA MISURAZIONE DELL’IMPATTO SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLEPOLITICHE SOCIALI, LA REGIONE LAZIO HA EMANATO UNO SPECIFICO AVVISO DI MANIESTAZIONE DI INTERESSE A CANDIDARSI COME "SUPPORTO AI SOGGETTI ATTUATORI PER DEFINIRE E REALIZZARE LA VALUTAZIONE DI CUI ALLE LINEE GUIDA REGIONALI”.PER LO SVOLGIMENTO DI POLITICHE DI CONTRASTO E DI LOTTA ALLA POVERTA’ LA REGIONE MOLISE HA APPROVATO UNO SPECIFICO PROGRAMMA EUROPEO "POR-POC” PER STRATEGIE URBANE E AREE INTERNE; LA REGIONE LOMBARDIA HA ASSEGNATO AGLI AMBITI TERRITORIALI LA QUOTA PREMIALE PRIMO LIVELLO PER GLI ACCORDI DI PROGRAMMA; LA RGIONE PIEMONTE HA APPROVATO UN ATTO DI INDIRIZZO REGIONALE PER IL REDDITO DI CITTADINANZA.PER CIO’ CHE CONCERNE INTERVENTI CHE INTERESSANO IL TERZO SETTORE, LA REGIONE LAZIO HA APPROVATO AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE, OPERANTI NEL SETTORE DEL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E DELLA TUTELA DEI MINORI VITTIME DI ABUSO E MALTRATTAMENTO, INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL "CENTRO GIORGIO FREGOSI, DELLA DURATA DI 24 MESI.LA REGIONE UMBRIA HA DEFINITO I MACRO LIVELLI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.PER LE POLITICHE VOLTE ALLA TUTELA DEI DIRITTI, L’ OSSERVATORIO REGIONALE SULLA VIOLENZA DI GENERE HA PRSENTATO LA RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA; LA REGIONE LAZIO HA ISTITUITO ISTITUZIONE IL CONTRIBUTO DI LIBERTÀ'" PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA, FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL PERCORSO DI RIACQUISIZIONE DELL'AUTONOMIA PERSONALE.LA REGIONE PIEMONTE HA APPROVATO IL PROGRAMMA ANNUALE LOTTA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI, E HA DEFINITO I CRITERI ACCESSO AI FINANZIAMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA SVOLTI DA CENTRI ANTIVIOLENZA E DA CASE RIFUGIO NONCHÉ DEI CRITERI ACCESSO AI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI CENTRI ANTIVIOLENZA E NUOVI SPORTELLI E SOLUZIONI PER L'ACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA.

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STATOGAZZETTE UFFICIALI PERVENUTE AL 29 GIUGNO 2019

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 19 aprile 2019 - Modalità di utilizzo della Carta Reddito di Cittadinanza. (GU n. 148 del 26.6.19)

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO EE DELLE POLITICHE SOCIALI Approvazione della delibera n. 63/18 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 13 settembre 2018. (GU n. 146 del 24.6.19)

Approvazione della delibera n. 25165/19 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 12 aprile 2019. (GU n. 146 del 24.6.19)

Approvazione della delibera n. 25166/19 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 12 aprile 2019. (GU n. 146 del 24.6.19)

Approvazione della delibera n. 38/2019 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL) in data 28 marzo 2019. (GU n. 147 del 25.6.19)

Approvazione della delibera n. 127/2018 adottata dal consiglio di amministrazione della Fondazione Enasarco in data 18 dicembre 2018. (GU n. 147 del 25.6.19)

Approvazione della delibera n. 23/2019 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 13 febbraio 2019. (GU n. 147 del 25.6.19)

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) in data 20 dicembre 2018. (GU n. 148 del 26.6.19)

Approvazione della delibera n. 45 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 25 ottobre 2018. (GU n. 148 del 26.6.19)

Approvazione della delibera n. 843 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 25 ottobre 2018. (GU n. 148 del 26.6.19)

Approvazione della delibera n. 35/19/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 13 marzo 2019. (GU n. 149 del 27.6.19)

Approvazione della delibera n. 11/2018 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 13 dicembre 2018 . . (GU n. 149 del 27.6.19)

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Approvazione della delibera n. 7/2018 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 21 dicembre 2018 . (GU n. 149 del 27.6.19)

Approvazione della delibera n. 6/18 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), in data 6 ottobre 2018. (GU n. 150 del 28.6.19)

Approvazione della delibera n. 4/18 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), in data 6 ottobre 2018. (GU n. 150 del 28.6.19)

Approvazione della delibera n. 5/18 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), in data 6 ottobre 2018. (GU n. 150 del 28.6.19)

Approvazione della delibera n. 222 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 28 marzo 2019. (GU n. 151 del 29.6.19)

Approvazione della delibera n. 3 adottata dal comitato di indirizzo dell’Opera nazionale per l’assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) in data 14 aprile 2019. (GU n. 151 del 29.6.19)

Approvazione della delibera n. 4 adottata dal comitato di indirizzo dell’Opera nazionale per l’assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) in data 14 aprile 2019. (GU n. 151 del 29.6.19)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

LEGGE 19 giugno 2019 , n. 56 - Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo. (UR n. 145 del 22.6.19)

REGIONI BOLLETTINI UFFICIALI REGIONALI PERVENUTI AL 28 GIUGNO 2019, ARRETRATI COMPRESI

ABRUZZOAMMIISTRAZIONE REGIONALE

DCR 16.4.19, n. 3/3 Istituzione di una Commissione speciale per l’attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale e per lo studio del regionalismo differenziato. (BUR n. 21 del 29.5.19)

BASILICATAPERSONE CON DISABILITA’

DGR 29 maggio 2019, n.313 - REGIONE BASILICATA PO FSE Basilicata 2014-2020 - Asse prioritario 2 - Azione 9.3.6 - D.G.R. n. 263 del 4.04.2019 - Modifiche e differimento termini per la partecipazione all'Avviso Pubblico "Concessione buoni servizio per il sostegno alla disabilità grave". (BUR n. 21 del 16.6.19)

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SANITÀ

DGR 29 maggio 2019, n.315 - Direttiva Vincolante per le Aziende Sanitarie Locali di Potenza e di Matera in materia di Assistenza Protesica (BUR n. 21 del 16.6.19)

CALABRIAAMMINISTRAZIONE REGIONALE

DGR febbraio 2019, n. 51- Approvazione Piano della performance della Giunta Regionale 2019-2021 (BUR n. 66 del 18.6.19)

DIFESA DELLO STATO

L.R. 17 giugno 2019, n. 20, Modifiche alla denominazione e alle competenze della commissione contro la ‘ndrangheta di cui alla L.R. 50/2002. (BUR n.67 del 21.6.19)

L.R. 24 giugno 2019, n. 24 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza. (BUR n. 70 del 26.6.19)

PERSONE CON DISABILITA’

L.R. 3.6.19, n. 17 - Interventi per l’assistenza a favore dei ciechi pluriminorati (BUR n. 61 del 3.6.19)

L.R. 24 giugno 2019, n. 26 - Modifiche alla L.R. 14/1984 (Provvidenze In favore dei mutilati ed Invalidi civili e del lavoro) (BUR n. 70 del 26.6.19)

L.R. 24 giugno 2019, n. 27 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale n. 17/2019 (interventi per l’assistenza a favore dei ciechi pluriminorati. (BUR n. 70 del 26.6.19)

TUTELA DEI DIRITTI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIAOSSERVATORIO REGIONALE SULLA VIOLENZA DI GENERERELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’ OSSERVATORIO REGIONALE SULLA VIOLENZA DI GENERE(BUR n. 60 del

EMILIA ROMAGNAPARTECIPAZIONE

DAL 11 GIUGNO 2019, n. 204 - Approvazione del programma di iniziative per la partecipazione (art. 6, comma 5, LR 15/2018). (Delibera di Giunta n. 804 del 20 maggio 2019) (BUR n. 197 del 18.6.19)

PERSONE CON DISABILITA’

DGR 6.5.19, n. 666 - Fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 13/1989 - Riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2019. (BUR n. 166 del 29.5.19)

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POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

DGR 31.5.19, n. 861 - Legge Regionale n.14/2015: quantificazione delle risorse e avvio delle procedure per la programmazione 2019 delle misure a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità. (BUR n. 179 del 6.6.19)

PROFESSIONI

RISOLUZIONE - Oggetto n. 7593 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero competente affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del laureato in scienze motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al riconoscimento di tale figura professionale, attivandosi inoltre nei confronti del Governo affinché i costi sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e motoria adattata possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche. A firma dei Consiglieri: Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Lori, Boschini, Poli, Mumolo, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Tarasconi, Rontini, Ravaioli, Bagnari, Cardinali, Iotti, Zappa-terra, Zoffoli, Sabattini, Serri, Soncini, Mori. (BUR n. 188 del 12.6.19)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 8380 - Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché si possa giungere al più presto ad una piena attuazione della legge 3/2018 con il riconoscimento delle figure professionali di osteopata e chiropratico. A firma del Consigliere: Torri. (BUR n. 188 del 12.6.19)

SANITÀ

DGR 20 maggio 2019, n. 792 - Provvedimenti in ordine alla definizione dell'assetto della Rete di terapia del dolore della Regione Emilia-Romagna di cui alla propria deliberazione n. 1783 dell'11 novembre 2014. (BUR n. 188 del 12.6.19)

LAZIOANZIANI

Determinazione 7 giugno 2019, n. G07757 Costituzione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione di "Linee guida regionali in materia di centri anziani" (BUR n. 51 del 25.6.19)

Determinazione 20 giugno 2019, n. G08390 - Attuazione DGR n.295 del 21/05/2019. Approvazione dell'Avviso pubblico denominato "Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani". Impegno di spesa in favore di creditori diversi della somma complessiva di euro 500.000,00 sul capitolo H41925 esercizio finanziario 2019. (BUR n. 52 del 27.6.19)

ASSISTENTI SOCIALI

ASL ROMA 1 AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE EX ART. 20, CO. 1 D.LGS. 75/2017 DEL PERSONALE PRECARIO DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA PRESSO LA ASL ROMA 1 Numero 1 posti di Assistente Sociale. (BUR n. 45 del 4.6.19)

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI 12 MESI, EVENTUALMENTE PROROGABILI, DI COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE CAT. D (BUR n 47dell’11.6.19)

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DIPENDENZE

Determinazione 16 maggio 2019, n. G06569 Legge regionale 05 agosto 2013, n. 5 "Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)" (attuazione dell'art. 10 comma 1, lettera f). Attuazione Piano Biennale Regionale sul gioco d'azzardo patologico. Affidamento dell'incarico alla Societa' in house providing Laziocrea S.p.A., per la realizzazione di un Portale interattivo regionale on line denominato: "Osservatorio on line permanente". Approvazione dello studio di fattibilità'. (BUR n. 44 del 30.5.19)

ENTI LOCALI

DGR 28 maggio 2019, n. 325 - Accordo quadro tra Regione Lazio e Associazione Nazionale Comuni Italiani Lazio (ANCI Lazio) per lo sviluppo di una collaborazione operativa per promuovere un miglioramento continuo delle competenze dei Comuni sul versante della programmazione dello sviluppo locale e accrescerne la consapevolezza del ruolo nell'accesso ai fondi europei, nazionali e regionali, in ottica di sistema. (BUR n. 50 del 20.6.19)

IPAB

Decreto del Presidente della Regione Lazio 4 giugno 2019, n. T00141 - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Legato Tomassetti di Anagni (FR). Nomina del Commissario straordinario. (BUR n. 47 dell’ 11.6.19)

Decreto del Presidente della Regione Lazio 4 giugno 2019, n. T00143 Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Don Giuseppe Morotti di Cesano di Roma. Nomina del Commissario straordinario. (BUR n. 47 dell’ 11.6.19)

Decreto del Presidente della Regione Lazio 14 giugno 2019, n. T00153 Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Sarina Nathan di Roma. Nomina del Commissario straordinario. (BUR n. 49 del 18.6.19)

Decreto del Presidente della Regione Lazio 19 giugno 2019, n. T00154 Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituti di Santa Maria in Aquiro - ISMA. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. (BUR n. 50 del 20.6.19)

NON AUTOSUFFICIENTI

DGR 23.5.19, n. 304 - L.R. 13/2018, art. 4 - comma 12. Interventi socio assistenziali in favore di soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Finalizzazione di euro 1.000.000,00 sul capitolo H41903, esercizio finanziario 2019. (BUR n. 46 del 6.6.19, s.o. n. 1)

PERSONE CON DISABILITÀ

Determinazione 5 aprile 2019, n. G04216 Programma Operativo regionale FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione Sociale e lotta alla povertà - OT 9 Priorità di investimento 9 i: Programma di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità. Aggiornamento ai fini della rideterminazione o dell'importo UCS della "Nota metodologica per l'adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo. (BUR n. 50 del 20.6.19)

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Determinazione 10 giugno 2019, n. G07829 - Deliberazione di Giunta regionale del 23 novembre 2018, n. 717. Impegno e liquidazione in favore di Roma Capitale e dei Comuni/Enti capofila dei distretti socio-sanitari degli stanziamenti per l'anno 2019 relativi agli interventi a sostegno delle famiglie con minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, di cui all'art.74 della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n.7, per una somma complessiva di euro 1.000.000,00 sul capitolo H41903 dell'esercizio finanziario 2019.(BUR n. 52 del 27.6.19)

POLITICHE SOCIALI

Determinazione 13 giugno 2019, n. G08049 -D.G.R. n. 81 del 19 febbraio 2019, "Linee Guida Regionali per la misurazione dell'impatto sociale", approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse a candidarsi come "Supporto ai soggetti attuatori per definire e realizzare la valutazione di cui alle Linee Guida Regionali per la misurazione dell'impatto sociale". (BUR n. 51 del 25.6.19)

SANITÀ

DGR 23.5.19, n. 305 - Attuazione art. 4, commi 47 - 52 della legge regionale n. 13/2018 "Legge di stabilità regionale 2019" - Interventi a sostegno dei cittadini residenti nel Lazio affetti da patologie oncologiche e in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo.(BUR n. 46 del 6.6.19,s.o.n.1)

Decreto del Commissario ad Acta 3 giugno 2019, n. U00182 Recepimento Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "Tutela della fertilità nei pazienti oncologici per la definizione di un percorso diagnostico assistenziale (PDTA) per pazienti oncologici che desiderano preservare la fertilità" approvato in Conferenza Stato Regioni in data 21 febbraio 2019 Rep. Atti n. 27/CSR. Individuazione dei centri per la presa in carico integrata del paziente e per l'esecuzione del PDTA. (BUR n. 49 del 18.6.19)

SERVIZIO CIVILE

Determinazione 24 giugno 2019, n. G08558 Approvazione della graduatoria della Commissione per la Valutazione, di cui alla Det. n. G03495/2019 dei progetti di servizio civile nazionale, di competenza regionale, per l'anno 2019, di cui all'avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (BUR n. 52 del 27.6.19)

TERZO SETTORE

Determinazione 13 giugno 2019, n. G08022 Approvazione avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse diretto agli Enti del Terzo settore, operanti nel settore del sostegno alla famiglia e della tutela dei minori vittime di abuso e maltrattamento, interessati a partecipare alla successiva procedura per l'affidamento del servizio di gestione del "Centro Giorgio Fregosi per i bambini ed adolescenti vittime di abuso e maltrattamento" ubicato in Roma Via dei Sabelli n. 108, tramite procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.s. m.m. i.i., fuori dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - senza impegno di spesa. (BUR n. 49 del 18.6.19)

TUTELA DEI DIRITTI

DGR 4 giugno 2019, n. 339 - Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4. Istituzione del "Contributo di libertà'" per le donne vittime di violenza, finalizzato al sostegno del percorso di riacquisizione dell'autonomia personale. Modifica ed integrazione D.G.R. n. 684 del 20.11.2018. (BUR n. 51 del 25.6.19)

LIGURIA

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SANITÀ

DGR 17 maggio 201, n. 397 - Recepimento dell’Intesa Stato/Regioni del 21.2.2019 (rep. Atti n. 28/CSR) sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021, di cui all’articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (BUR n. 24 del 12.6.19)

LOMBARDIA

EDILIZIA

D.P.G.R. 7 giugno 2019, n. 312 - Approvazione ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, dell’accordo di programma finalizzato alla realizzazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale. (BUR n. 24 del 12.6.19)

FAMIGLIA

D.d.s. 5 giugno 2019 - n. 8061 Completamento e integrazioni al decreto n. 5154 del 11 aprile 2019 ad oggetto «Approvazione dell’avviso pubblico per la realizzazione di un modello d’intervento personalizzato, flessibile e integrato con le risorse del territorio, per contrastare le situazioni di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie».

IPAB

DGR 17 giugno 2019 - n. XI/1742 Nomina dei componenti della Commissione di Controllo delle Aziende di servizi alla persona. (BUR n. 25 del 20.6.19)

NON AUTOSUFFICIENTI

DGR 10 giugno 2019, n. XI/1735 - Ulteriori determinazioni In merito alla programmazione regionale FNA 2018 approvata con d.g.r. n. 1253/2019 (BUR n. 24 del 13.6.19)

POLITICHE SOCIALI

D.d.g. 11 giugno 2019, n. 8280 - Assegnazione agli ambiti territoriali della quota premiale primo livello in attuazione della d.g.r. 28 dicembre 2017 n. 7631. Accordi di programma presentati nel periodo 1° luglio 2018 – 7 giugno 2019 (BUR n. 24 del 13.6.19)

SANITÀ

DGR 3.6.19 - n. XI/1697 Aggiornamento flussi informativi connessi all’erogazione delle prestazioni sanitarie. (BUR n. 23 del 5.6.19)

D.c.r. 28 maggio 2019, n. XI/523 - Mozione concernente le ipotesi di chiusura di consultori in provincia di Mantova. (BUR n. 24 del 13.6.19)

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DGR 21 giugno 2019 - n. XI/1791 - Ulteriori determinazioni in merito alla gestione delle esenzioni dal ticket sanitario. (BUR n. 26 del 26.6.19)

TUTELA DEI DIRITTI

D.d.u.o. 14 giugno 2019 - n. 8614 - Validazione delle schede programmatiche definite dagli enti locali capifila delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza in attuazione del decreto n. 279 del 14 gennaio 2019 ai fini della prosecuzione degli accordi di collaborazione di cui alla d.g.r. n. 6714/2017 e alla d.g.r. n. 5879/2016 - periodo 1° luglio 2019 - 31 dicembre 2019 - e contestuale liquidazione prima quota. (BUR n. 25 del 21.6.19)

MOLISEDIFESA DELLO STATO

DCR 28 maggio 2019, n. 133 - Legge Regionale 10 dicembre 2018, n. 9 (Istituzione di una Commissione Consiliare Speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise). Costituzione Della Commissione. (OGG. N. 242). (BUR n. 23 del 15.6.19)

EDILIZIA

DGR 31 MAGGIO 2019, n. 195 – DGR n. 425/2018 "Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica degli II.AA.CC.PP. di Campobasso e di Isernia - Emergenza Abitativa - Provvedimenti" –Richiesta di rinvio procedure di sfratto esecutivo per morosità (BUR n. 23 del 15.6.19)

NON AUTOSUFFICIENTI

DGR 20.5.19, n. 165 - FNA 2018 - Programma Attuativo "FNA 2018 - Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e gravissima assistite a domicilio"- e Disciplinare per la realizzazione dell'intervento. Approvazione. (BUR n. 22 del 1.6.19)

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

DGR 20.5.19, n 168 - Approvazione POC MOLISE 2014-2020 e definizione coperture finanziarie "POR-POC" delle strategie urbane e delle aree interne SNAI di cui al POR FESR FSE MOLISE 2014-2020. (BUR n. 22 del 1.6.19)

PIEMONTEDIFESA DELLO STATO

DGR 16.5.19, n. 1-8910 Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte. (BUR n. 23 del 6.6.19)

EDILIZIA

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DGR 27 maggio 2019, n. 31-9080 - DGR n. 21-8447 del 22 febbraio 2019. Politiche di welfare abitativo. Programmazione attuativa della misura rivolta all'incremento del patrimonio di alloggi sociali destinati alla locazione, realizzati dalle Cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro Consorzi ai sensi dell'art. 4 ter della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28. (BUR n. 24 del 13.6.19)

IMMIGRATI

DGR 16 maggio 2019, n. 43-8952 - Strutture residenziali per l'autonomia per l'accoglienza di minori e giovani adulti e di minori stranieri non accompagnati. Modifiche e integrazioni alle DDGR n. 25-5079 del 18 Dicembre 2012, n. 41-642 del 24 novembre 2014 e n. 58-1707 del 6 luglio 2015. (BUR n. 24 del 13.6.19)

IPAB

DGR 16 maggio 2019, n. 58-8967 - L.R. 12/2017. I.P.A.B. Casa Benefica di Torino: trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. (SUR n. 24 del 13.6.19)

PERSONE CON DISABILITÀ

DGR 16 maggio 2019, n. 51-8960 - L.R. 3/2019. Approvazione di nuove Linee guida per la predisposizione dei progetti di Vita indipendente. Revoca D.G.R. n. 48-9266 del 21.07.2008. (BUR n. 24 del 13.6.19)

DGR 16 maggio 2019, n. 88-8997 - Approvazione delle "Linee di Indirizzo Operative per interventi programmatici relativi alle persone con Disturbo dello Spettro Autistico in età adulta in Piemonte" in conformità alle DD.GG.RR. n. 22-7178 del 3 marzo 2014 e 50-8203 del 20.12.2018. (BUR n. 25 del 20.6.19)

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

DGR 16 maggio 2019, n. 142-9049 - Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4. "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" convertito, con modificazioni, in legge n. 26 del 28 marzo 2019. Approvazione dell'Atto di indirizzo regionale. (BUR n. 25 del 20.6.19)

PROFESSIONI

DGR 16 maggio 2019, n. 128-9035 - Nuove indicazioni riguardanti il personale con funzioni di educatore professionale operante nei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali della regione Piemonte. (BUR n. 25 del 20.6.19)

SANITÀ

DGR 16 maggio 2019, n. 87-8996 - Presa d'atto dell'attivazione del "Centro Multidisciplinare per la Salute Sessuale della Citta' di Torino". Indirizzi per il funzionamento. Modifica parziale D.G.R. n. 63-5467 del 4 marzo 2002. (BUR n. 25 del 20.6.19)

DGR 16 maggio 2019, n. 91-9000- D.P.C.M 12 gennaio 2017 art. 22. Nuove procedure e modalita' organizzative delle Cure Domiciliari Riabilitative in Piemonte – Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 80-10902 del 3 febbraio 1987 e s.m.i.. (BUR n. 25 del 20.6.19)

DGR 16 maggio 2019, n. 110-9017 - Recepimento dell'Intesa [...] tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa per il triennio 2019-2021 [...]" e approvazione del "Programma regionale per il Governo dei Tempi di Attesa delle Prestazioni di

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Specialistica e di Ricovero per il triennio 2019-2021”, a parziale modifica della D.G.R. n. 17-4817 del 27.03.2017. (BUR n. 25 del 20.6.19)

TUTELA DEI DIRITTI

DGR 16.5.19, n. 41-8950 LR n. 5/2016. Approvazione Programma annuale lotta contro le discriminazioni, anno 2019, in conformità con il Piano triennale contro le discriminazioni anni 2018-2020, approvato con DGR n. 24-6870 del 18.05.2018. (BUR n 22 del 30.5.19)

DGR 16 maggio 2019, n. 125-9032 Definizione criteri accesso ai finanziamenti per interventi a favore delle donne vittime di violenza svolti da Centri Antiviolenza e da Case Rifugio nonché dei criteri accesso ai finanziamenti per la realizzazione di nuovi Centri Antiviolenza e nuovi sportelli e soluzioni per l'accoglienza delle donne vittime di violenza. Spesa di euro 1.331.791,13. (BUR n. 25 del 20.6.19)

PUGLIADIPENDENZE

L.R. 17 giugno 2019, n. 21 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP))”. (BUR n. 66 del 17.6.19)

FAMIGLIA

DGR 15 maggio 2019, n. 876 - Disposizioni in materia di interventi in favore di Minori, Famiglia e Pari Opportunità - Intesa Famiglia 2017. Approvazione schema di Convenzione tra Regione Puglia e A.P.S. Forum delle Associazioni familiari di Puglia. (BUR n. 64 dell’11.6.19)

IMMIGRATI

DGR 9.4.19, n. 672 Strumenti di attuazione operativa Protocollo sperimentale ‘cura-legalità-uscita dal ghetto’. Intervento a tutela della salute dei migranti braccianti agricoli stagionali nella provincia di Foggia. (BUR n. 57 del 28.5.19)

DGR 15 maggio 2019, n. 880 - FAMI 2014-2020 - OS 2–ON 2. Progetto: PROG_2532: “Puglia Integrante - Formazione, partecipazione e integrazione sociale”. Approvazione schema Convenzione di sovvenzione. (BUR n. 64 dell’11.6.19)

MINORI

DGR 2.5.19, n. 822 - Fondo Nazionale Politiche Sociali 2018. Programmazione interventi area infanzia e adolescenza e implementazione P.I.P.P.I. 8 “Programma Interventi Prevenzione Istituzionalizzazione” e individuazione degli Ambiti territoriali. (BUR n. 57 del 28.5.19)

PERSONE CON DISABILITA’

DGR 15 maggio 2019, n. 898 - Art.2 comma 1 lett. e) della l.r. n. 9 del 27/05/2016. Approvazione del riparto dei fondi 2019 tra le Province pugliesi e la Città Metropolitana per la gestione dei servizi di assistenza specialistica e per l’integrazione scolastica disabili per l’ a.s. 2019-2020. (BUR n. 67 del 18.6.19)

SANITÀ

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DGR 18.4.19, n. 735 Adozione del Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (Triennio 2019/2021) in attuazione delle disposizioni del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni del 21/02/2018 (Rep. Atti 28/CSR/2019). (BUR n. 57 del 28.5.19)

DGR 15.5.19, n. 846 - Approvazione Piano annuale dell’attività ispettiva sanitaria - anno 2019. (BUR n. 62 del 7.6.19)DGR 15 maggio 2019, n. 878 - Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici. Attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda pubblica del SSR per l’anno 2019 ai sensi dall’art. 9 ter del D.L. n.78/2015. (BUR n. 64 dell’11.6.19)

DGR 15 maggio 2019, n. 882 - Qualificazione del Percorso Nascita in attuazione dell’Accordo Stato - Regioni n. 137/CU del 16 dicembre 2010: “Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) della Regione Puglia di accompagnamento all’evento nascita e dell’Agenda della Gravidanza”. Modifica e integrazione della D.G.R. n. 678 del 9/5/2017. (BUR n. 64 dell’11.6.19)

SARDEGNADIPENDENZE

Decreto 12 giugno 2019, n. 13 - Costituzione del Tavolo Permanente per la prevenzione della fetopatia alcolica e dei problemi alcol correlati. (BUR n. 28 del 20.6.19)

SICILIAFAMIGLIA

DECRETO 23 maggio 2019 - Bonus figlio 2019 - Criteri e modalità di erogazione del bonus per la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5, legge regionale 31 luglio 2003, n. 10. (GURS n. 29 del 21.6.19)

SANITÀ

DECRETO 22 maggio 2019 - Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni concernente il Documento di indirizzo per la malattia renale cronica. (GURS n. 29 del 21.6.19)

DECRETO 23 maggio 2019 - Approvazione della relazione sui risultati raggiunti per la realizzazione dei progetti obiettivo di Piano sanitario nazionale anno 2016, di cui all’Accordo Stato-Regioni rep. atti n. 65/CSR del 14 aprile 2016. (GURS n. 29 del 21.6.19)

TOSCANAASSISTENZA PENITENZIARIA

RISOLUZIONE 11 giugno 2019, n. 249 - Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Relazione annuale sull’attività svolta nell’anno 2018. (BUR n. 26 del 26.6.19)

MINORI

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MOZIONE 12 giugno 2019, n. 1678 In merito ai servizi territoriali sanitari di salute mentale “Infanzia e adolescenza” in Regione Toscana. (BUR n. 26 del 26.6.19)

NON AUTOSUFFICIENTI

DGR 20.5,19, n. 670 - POR FSE 2014-2020 Asse B Attività PAD B.2.1.3.A) Approvazione degli elementi essenziali per l’adozione di un avviso pubblico finalizzato al sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell’autonomia. (BUR n. 22 del 29.5.19)

PARI OPPORTINITÀ

RISOLUZIONE 28 maggio 2019, n. 247 - Relazione attività 2018 della Commissione regionale per le pari opportunità. (BUR n. 24 del 12.6.19)

PERSONE CON DISABILITÀ

DGR 17 giugno 2019, n. 805 - Linee guida per l’attuazione delle misure dirette a favorire la mobilità individuale delle persone con disabilità. (BUR n. 26 del 26.6.19)

DPGR 20 giugno 2019, n. 35/R - Modifiche al DPGR 21 ottobre 2013, n. 58/R “Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell’articolo 55-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”. (BUR n. 30 del 26.6.19, s.o.)

SANITA’

L..R. 4 giugno 2019, n. 29 - Le case della salute. Modifiche alla l.r. 40/2005. (BUR n. 27 del 12.6.19)

UMBRIADIPENDENZE

DGR 28 maggio 2019, n. 712 - Piano regionale 2019-2021 per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo. (BUR n. 30 del 12.6.19, s.o.)

POLITICHE SOCIALI

DGR 28 maggio 2019, n. 708 - D.G.R. n. 1498 del 20 dicembre 2018 relativa all’atto di programmazione delle risorse del Fondo nazionale politiche Sociali, ex art. 20 della legge n. 328/2000 - anno 2018. Disposizioni. (BUR n. 30 del 12.6.19)

SANITA’

DGR 28 maggio 2019, n. 710 - D.G.R. n. 1170/2018 - Istituzione del Centro Unico di Formazione del Servizio sanitario regionale. . (BUR n. 30 del 12.6.19)

DGR 4 giugno 2019, n. 769 - Protocollo d’intesa Regione Umbria - INAIL Umbria per l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e convenzione attuativa: rinnovo. (BUR n. 31 del 19.6.19)

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TERZO SETTORE

DGR 28 maggio 2019, n. 705 - D.G.R. n. 462 del 18 aprile 2019 - Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale - macro criteri di valutazione. (BUR n. 30 del 12.6.19)

VALLE D’AOSTA

PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

DGR 21 gennaio 2019, n. 52 - Predisposizione del nuovo piano regionale per la salute e il benessere sociale (2020-2025). Approvazione della metodologia di elaborazione secondo un percorso di elaborazione partecipata di cui all’allegato (omesso) (BUR n. 28 del 25.6.19)

SANITÀ

DGR 25 gennaio 2019, n. 70 - Recepimento del piano nazionale della cronicità del 15 settembre 2016 e istituzione di un tavolo di lavoro per la predisposizione delle linee di indirzzo regionali. (BUR n. 28 del 25.6.19)

DGR 22 febbraio 2019, n. 209 - Recepimento delle “Linee guida per la revisione delle reti cliniche. Le reti tempo dipendenti” , di cui all’Accordo del 24 gennaio 2018 e istituzione di un “Coordinamento regionale della rete”. (BUR n. 28 del 25.6.19)

DGR 19 aprile 2019, n. 503 - Recepimento del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa 2019-2021. (BUR n. 28 del 25.6.19)

VENETOAMMNISTRAZIONE REGIONALE

DGR 28 maggio 2019, n. 674 - Approvazione del Piano di formazione 2019-2020 per il personale dirigente e dipendente della Regione del Veneto. (BUR n. 62 dell’11.6.19)

FAMIGLIA

DGR 28.5.19, n. 705 - Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto. Anno 2019. (BUR n. 58 del 31.5.19)

NON AUTOSUFFICIENTI

DGR 14.5. 19, n. 616 - Proroga del progetto sperimentale presso le Aziende ULSS del Veneto per l'attuazione della legge regionale 14 aprile 2017 n. 10 " Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli" approvato con DGR n. 337 del 21 marzo 2018. BUR n. 59 del 4.6.19)

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STATOGAZZETTE UFFICIALI PERVENUTE AL 31 MAGGIO 2019

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 19 aprile 2019 - Modalità di utilizzo della Carta Reddito di Cittadinanza. (GU n. 148 del 26.6.19) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l’art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare: il comma 29, che istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti; il comma 32, che dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all’acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato; il comma 35, lettera b) , che prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze individui il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all’attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici; Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modificazioni, che disciplina le modalità attuative del Programma Carta Acquisti; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni; Visto in particolare l’art. 5, comma 6, del citato decreto-legge n. 4 del 2019 che prevede: al primo periodo, che il beneficio economico del reddito di cittadinanza sia erogato attraverso la Carta Rdc; al secondo periodo, che, in sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l’emissione della Carta Rdc avvenga in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell’art. 81, comma 35, lettera b) , del decreto-legge n. 112 del 2008 relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l’erogazione del beneficio; al quarto periodo, che, oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, nonché, nei casi previsti, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell’intermediario che ha concesso il mutuo; al quinto periodo, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante; al sesto periodo, che, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l’insorgenza dei disturbi da gioco d’azzardo (DGA) è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

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a) «Carta Rdc»: la carta di cui all’art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019, attraverso la quale è erogato il beneficio economico del reddito di cittadinanza; b) «Carta acquisti»: la carta di cui all’art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, finalizzata all’acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas; c) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35, lettera b) , del decreto-legge n. 112 del 2008. Art. 2. Utilizzi della Carta Rdc 1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione sociale dei beneficiari del reddito di cittadinanza, fermo restando il possesso dei requisiti con riferimento al godimento di beni durevoli, di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) , del decreto-legge n. 4 del 2019 attraverso la Carta Rdc possono essere soddisfatte, oltre alle esigenze previste per la Carta acquisti, tutte le altre esigenze dei beneficiari medesimi, ad eccezione di quelle legate all’acquisto dei seguenti beni e servizi: a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità; b) acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali; c) armi; d) materiale pornografico e beni e servizi per adulti; e) servizi finanziari e creditizi; f) servizi di trasferimento di denaro; g) servizi assicurativi; h) articoli di gioielleria; i) articoli di pellicceria; l) acquisti presso gallerie d’arte e affini; m) acquisti in club privati. 2. È in ogni caso inibito, da parte del gestore del servizio, l’uso della Carta Rdc in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi di cui al comma 1. Con apposito atto aggiuntivo al contratto per la gestione del servizio integrato della Carta acquisti sono individuati i merchant category code (MCC) da disabilitare. 3. È altresì inibito, da parte del gestore del servizio, l’utilizzo della Carta Rdc all’estero e per gli acquisti online o mediante servizi di direct-marketing . 4. Restano fermi i limiti mensili di prelievo di contante e la possibilità di effettuare un bonifico mensile nella misura e secondo le modalità previste all’art. 5, comma 6 del decreto-legge n. 4 del 2019. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 19 aprile 2019 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali DI MAIOIl Ministro dell’economia e delle finanze TRIA Registrato alla corte dei conti il 15 maggio 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1-1161

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO EE DELLE POLITICHE SOCIALI Approvazione della delibera n. 63/18 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 13 settembre 2018. (GU n. 146 del 24.6.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006521/PSIC-L-94 del 10 maggio 2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 63/18 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP), in data 13 settembre 2018, concernente l’introduzione del nuovo capo X, denominato «Contributo in conto interessi mutui ipotecari», nel regolamento per le forme di assistenza.

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Approvazione della delibera n. 25165/19 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 12 aprile 2019. (GU n. 146 del 24.6.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007734/ING-L-178 del 5 giugno 2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 25165/19 adottata dal Consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 12 aprile 2019, concernente la determinazione del contributo di maternità per l’anno 2019, in misura pari a € 39.00 pro-capite.

Approvazione della delibera n. 25166/19 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 12 aprile 2019. (GU n. 146 del 24.6.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007733/ING-L-179 del 5 giugno 2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 25166/19 adottata dal Consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 12 aprile 2019, concernente la determinazione del contributo di paternità per l’anno 2019, in misura pari a € 0.00 pro-capite.

Approvazione della delibera n. 38/2019 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL) in data 28 marzo 2019. (GU n. 147 del 25.6.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007732/CONS-L-84 del 5 giugno 2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 38/2019 adottata dal consiglio di amministrazione dell’ENPACL in data 28 marzo 2019, concernente la rivalutazione degli importi dei trattamenti pensionistici erogati, dei contributi minimi, dei limiti di reddito per il calcolo delle pensioni nonché delle indennità di maternità minima e massima di cui al decreto legislativo n. 151/2001, per l’anno 2019.

Approvazione della delibera n. 127/2018 adottata dal consiglio di amministrazione della Fondazione Enasarco in data 18 dicembre 2018. (GU n. 147 del 25.6.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007695/RAP-L-61 del 4 giugno 2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 127/2018 adottata dal consiglio di amministrazione dell’ENASARCO in data 18 dicembre 2018, concernente l’aggiornamento della tabella dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo di cui all’art. 49 del regolamento delle attività istituzionali, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Approvazione della delibera n. 23/2019 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 13 febbraio 2019. (GU n. 147 del 25.6.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006519/GEO-L-154 del 10 maggio 2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 23/2019 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa geometri in data 13 febbraio 2019, concernente la rivalutazione dei redditi per la determinazione delle medie di riferimento dei trattamenti pensionistici con decorrenza 1° febbraio 2019, di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 18 del regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza ed assistenza.

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Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) in data 20 dicembre 2018. (GU n. 148 del 26.6.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006572/PLUR-L-33 del 13 maggio 2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell’EPAP in data 20 dicembre 2018, recante: «Modalità di attribuzione e beneficiari dell’extrarendimento».

Approvazione della delibera n. 45 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 25 ottobre 2018. (GU n. 148 del 26.6.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006567/PG-L-87 del 13 maggio 2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 45 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in data 25 ottobre 2018, di recepimento, nell’ordinamento previdenziale della categoria dei giornalisti dipendenti, delle disposizioni in materia di esonero contributivo recate dall’art. 1, comma 100 e seguenti, della legge n. 205/2017.

Approvazione della delibera n. 843 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 25 ottobre 2018. (GU n. 148 del 26.6.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007476/AVV-L-144 del 31 maggio 2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 843, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 25 ottobre 2018, inerente l’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo per le prestazioni determinate con il metodo contributivo, per età comprese successive ai settanta anni.

Approvazione della delibera n. 35/19/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 13 marzo 2019 . (GU n. 149 del 27.6.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007761/COM-L-166 del 5 giugno 2019, è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 35/19/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti in data 13 marzo 2019, concernente la determinazione del contributo di maternità per l’anno 2019, in misura pari ad euro 75,00 pro-capite. 19A04144

Approvazione della delibera n. 11/2018 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 13 dicembre 2018 . . (GU n. 149 del 27.6.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007486/GEO-L-156 del 31 maggio 2019, è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 11/2018 (di cui al rogito notarile del notaio Vittoria Beccia, rep. n. 2315, racc. n. 1269), adottata dal comitato dei delegati della Cassa geometri in data 13 dicembre 2018, concernente modifiche all’art. 1 del regolamento sulla contribuzione, in materia di aumento dell’aliquota contributiva soggettiva obbligatoria al 18% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF e di aggiornamento del massimale del reddito professionale, con decorrenza 2019 come da determina presidenziale n. 49 del 20 maggio 2019. 19A04145

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Approvazione della delibera n. 7/2018 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 21 dicembre 2018 . (GU n. 149 del 27.6.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007825/INF-L-76 del 6 giugno 2019, è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 7/2018 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’ENPAPI in data 21 dicembre 2018, concernente la determinazione del contributo di maternità per l’anno 2018, in misura pari ad euro 85,00 pro-capite.

Approvazione della delibera n. 6/18 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), in data 6 ottobre 2018. (GU n. 150 del 28.6.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006762/ INF-L-75 del 16 maggio 2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 6/18 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’ENPAPI in data 6 ottobre 2018, concernente modifiche all’art. 5 ed all’art. 43 del regolamento di previdenza.

Approvazione della delibera n. 4/18 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), in data 6 ottobre 2018. (GU n. 150 del 28.6.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006761/INF-L-73 del 16 maggio 2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 6/18 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’ENPAPI in data 6 ottobre 2018, concernente l’aggiornamento, con decorrenza 1° gennaio 2019, della tabella dei coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi allegata al regolamento di previdenza della gestione principale, e la contestuale estensione dei coefficienti di trasformazione per le età 72-80 anni.

Approvazione della delibera n. 5/18 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), in data 6 ottobre 2018. (GU n. 150 del 28.6.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007303/ INF-L-74 del 29 maggio 2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 5/18 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’ENPAPI in data 6 ottobre 2018, concernente la rivalutazione dei montanti contributivi, per l’anno 2017.

Approvazione della delibera n. 222 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 28 marzo 2019. (GU n. 151 del 29.6.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007213/AVV-L-152 del 27 maggio 2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 222, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 28 marzo 2019, concernente la determinazione del contributo di maternità per l’anno 2019, in misura pari a € 79.00 pro-capite.

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Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione del Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC) in data 18 marzo 2019. (GU n. 151 del 29.6.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007212/FASC-L-10 del 27 maggio 2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione del FASC in data 18 marzo 2019, concernente il nuovo testo del regolamento per la gestione dei conflitti di interesse.

Approvazione della delibera n. 3 adottata dal comitato di indirizzo dell’Opera nazionale per l’assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) in data 14 aprile 2019. (GU n. 151 del 29.6.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007306/OSI-L-103 del 29 maggio 2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 3 adottata dal comitato di indirizzo dell’ONAOSI in data 14 aprile 2019, concernente modifiche al regolamento elettorale.

Approvazione della delibera n. 4 adottata dal comitato di indirizzo dell’Opera nazionale per l’assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) in data 14 aprile 2019. (GU n. 151 del 29.6.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007307/OSI-L-104 del 29 maggio 2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 4 adottata dal comitato di indirizzo dell’Onaosi in data 14 aprile 2019, concernente modifiche al regolamento su prestazioni, servizi e organizzazione della Fondazione.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

LEGGE 19 giugno 2019 , n. 56 - Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo. (UR n. 145 del 22.6.19)Art. 1. Istituzione del Nucleo della Concretezza 1. Dopo l’articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti: «Art. 60 -bis (Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza) . — 1. Ferme le competenze dell’Ispettorato di cui all’articolo 60, comma 6, e dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui all’articolo 1, comma 22 -bis , del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell’efficienza amministrativa, denominato “Nucleo della Concretezza”. 2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, è approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Piano contiene: a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell’attività amministrativa ai princìpi di imparzialità e buon andamento; b) le azioni dirette a implementare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive; c) l’indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.

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3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano di cui al comma 2. A tal fine, in collaborazione con l’Ispettorato di cui all’articolo 60, comma 6, effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell’attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure correttive. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali realizzano le misure correttive entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel Piano di cui al comma 2. 4. Di ogni sopralluogo e visita è redatto processo verbale, sottoscritto dal rappresentante dell’amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonché le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale contiene anche l’indicazione delle eventuali misure correttive e, per le amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, del termine entro il quale le stesse devono essere attuate. L’amministrazione, nei tre giorni successivi, può formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti. 5. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi anche al prefetto territorialmente competente. 6. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla comunicazione al Nucleo della Concretezza dell’avvenuta attuazione delle misure correttive entro quindici giorni dall’attuazione medesima, fermo restando, per le pubbliche amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, il rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo. 7. L’inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3, per l’attuazione delle misure correttive rileva ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare e determina l’iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l’evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell’interno e alla Corte dei conti. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette tale relazione alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari. Art. 60 -ter (Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza) . — 1. Il prefetto può segnalare al Nucleo della Concretezza di cui all’articolo 60 -bis , comma 1, eventuali irregolarità dell’azione amministrativa degli enti locali e chiederne l’intervento. In tal caso può partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente. Art. 60 -quater (Personale del Nucleo della Concretezza) . — 1. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 60 -bis e 60 -ter , il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di cinquantatré unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, reclutate come segue: a) ventitré unità, ivi comprese quelle di livello dirigenziale in deroga alle percentuali di cui all’articolo 19, comma 5 -bis , individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l’articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall’articolo 9, comma 5 -ter , del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; b) trenta unità, di cui venti da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e dieci da inquadrare nel livello iniziale della categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, espletato ai sensi dell’articolo 35, comma 5. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 4.153.160 annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo

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Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 60 -quinquies (Applicazione alle istituzioni scolastiche ed educative) . — 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 60 -quater , le disposizioni degli articoli 60 -bis e 60 -ter si applicano, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell’autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.». Art. 2. Misure per il contrasto all’assenteismo 1. Ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione dei dipendenti di cui all’articolo 3 del medesimo decreto e fuori dei casi di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, introducono, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità sanciti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) , del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del principio di proporzionalità previsto dall’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalità di trattamento dei dati biometrici, sono individuate le modalità attuative del presente comma, nel rispetto dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell’articolo 2 -septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. 2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze dell’organizzazione e dell’incarico dirigenziale svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane. Per le finalità di cui al presente comma, ai medesimi dirigenti, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano i sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza di cui al comma 1. 3. Le pubbliche amministrazioni che per espressa previsione normativa sono tenute a utilizzare i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze provvedono all’attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema «NoiPA» del Ministero dell’economia e delle finanze. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono all’attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema «NoiPA» del Ministero dell’economia e delle finanze. 4. Il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è escluso dall’ambito di applicazione del presente articolo. I dirigenti dei medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell’accesso, secondo modalità stabilite, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto dell’articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell’articolo 2 -septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

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5. Per l’attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 4, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2019. L’utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 3. Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall’anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore. 2. Al fine di accrescere l’efficienza dell’organizzazione e dell’azione amministrativa, le amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6 -ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di: a) digitalizzazione; b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; c) qualità dei servizi pubblici; d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; e) contrattualistica pubblica; f) controllo di gestione e attività ispettiva; g) contabilità pubblica e gestione finanziaria. 3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6 -ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall’anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile. 4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell’articolo 4, commi 3 e 3 -bis , del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo: a) all’assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno; b) all’avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a) , secondo le modalità di cui all’articolo 4, commi 3 -quinquies e 3 -sexies , del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all’articolo 35,

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comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione. 5. Le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all’avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3. 6. Per le finalità del comma 4, nelle more dell’entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del presente comma, le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare: a) la nomina e la composizione della commissione d’esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta; b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo: 1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi; 2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l’ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi; 3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un’unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla; 4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime; 5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l’ausilio di sistemi informatici e telematici; 6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami; 7) l’attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile. 7. Per le finalità di cui al comma 4, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. All’attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 8. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. 9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 34: 1) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell’indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per due volte l’assegnazione disposta ai sensi dell’articolo 34 -bis nell’ambito della provincia dallo stesso indicata»; 2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dodici mesi,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all’articolo 110 del testo unico delle leggi sull’ordinamento

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degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 15 -septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,» e dopo le parole: «iscritto nell’apposito elenco» sono aggiunte le seguenti: «e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti»;b) all’articolo 34 -bis : 1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all’articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell’assegnazione da parte del dipendente in disponibilità»; 2) al comma 4, le parole: «decorsi due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi quarantacinque giorni»; c) all’articolo 39: 1) al comma 1, le parole: «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo e nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,»; 2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette». 10. Nell’ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera b) , le amministrazioni tengono conto degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti. 11. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e) , del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica la disciplina di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego, comunque determinata, è causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego. 12. Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell’autorizzazione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall’amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa. 13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all’aggiornamento, anche in deroga all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. I compensi stabiliti con il decreto di cui al precedente periodo sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 14. Fermo restando il limite di cui all’articolo 23 -ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per

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l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego. 15. Al fine di accelerare la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall’articolo 4, comma 3 -quinquies , del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, l’Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei. L’iscrizione all’Albo ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, fermo restando quanto previsto dai commi da 11 a 14 del presente articolo, i requisiti per l’iscrizione nell’Albo, le cause di incompatibilità e di inconferibilità dell’incarico nonché le modalità di gestione e di aggiornamento dell’Albo e sono individuate le sottosezioni in cui è articolato l’Albo medesimo. Fino all’adozione del decreto di cui al terzo periodo, le commissioni esaminatrici continuano ad essere costituite secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Albo di cui al comma 15 può essere utilizzato per la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego svolti secondo modalità diverse da quelle previste dall’articolo 4, comma 3 -quinquies , del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Art. 4. Disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato 1. All’articolo 23 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia» sono sostituite dalle seguenti: «i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia,»; b) al comma 4, dopo le parole: «non può superare i cinque anni» sono inserite le seguenti: «, è rinnovabile per una sola volta»; c) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due anni, non può essere destinatario di incarichi né essere impiegato nello svolgimento di attività che comportino l’esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5». 2. All’articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi» sono inserite le seguenti: «e rinnovabile per una sola volta». Art. 5. Disposizioni in materia di buoni pasto 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto ordini d’acquisto in attuazione delle convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto – edizione 7 e mediante buoni pasto elettronici – edizione 1, stipulate dalla Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte della Consip S.p.A., richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto di valore nominale corrispondente, acquistati con le modalità previste dalla normativa vigente. 2. Nell’ambito delle attività del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, la Consip S.p.A. è autorizzata a gestire centralmente il recupero dei crediti vantati dalle amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti oggetto di risoluzione, di cui al comma 1, attraverso l’escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche in via giudiziale. Nell’esercizio dell’azione di cui al precedente periodo, la Consip S.p.A. si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le somme recuperate sono versate dalla Consip S.p.A. all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all’importo complessivo dei crediti delle amministrazioni aderenti, la Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna

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amministrazione in proporzione all’entità del rispettivo credito. Le singole amministrazioni attivano ulteriori procedimenti per il recupero del credito non soddisfatto e dell’eventuale maggior danno.3. Fermo restando l’esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l’attuazione degli interventi previsti dal comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2019. L’utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate. 4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. All’articolo 144, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti accordi devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legislazione vigente, che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati». 6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Autorità nazionale anticorruzione, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, le modificazioni necessarie ad adeguarlo alla disposizione introdotta dal comma 5 del presente articolo. Con il medesimo decreto, sentite anche le imprese bancarie e le imprese assicurative o le loro associazioni rappresentative, sono adottati gli schemi tipo delle garanzie fideiussorie previste dall’articolo 144, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal comma 5 del presente articolo. Art. 6. Disposizioni finali e clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 recano norme di diretta attuazione dell’articolo 97 della Costituzione e costituiscono princìpi generali dell’ordinamento. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 2 attengono alla materia dell’ordinamento civile di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l) , della Costituzione. 3. Le disposizioni di cui all’articolo 5 costituiscono princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 4. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge. 5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 giugno 2019 MATTARELLA CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri BONGIORNO, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

REGIONI ABRUZZO

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AMMIISTRAZIONE REGIONALE

DCR 16.4.19, n. 3/3 Istituzione di una Commissione speciale per l’attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale e per lo studio del regionalismo differenziato. (BUR n. 21 del 29.5.19)NoteViene approvata l'istituzione di una Commissione speciale per l’attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale e per lo studio del regionalismo differenziato nel testo che di seguito si riporta: «IL CONSIGLIO REGIONALE VISTO l’art. 23 dello Statuto; VISTO l’art. 33 del Regolamento interno per i Lavori del Consiglio regionale; CONSIDERATO che si rende opportuno e necessario: procedere ad un’attenta revisione delle norme statutarie, nonché delle leggi regionali approvate in attuazione delle stesse, alla luce dell’esperienza maturata in questi anni di attuazione; procedere alla revisione della legge regionale per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, alla luce del mutato assetto politico a livello nazionale e regionale; avviare un percorso di approfondimento in merito alle potenzialità ed opportunità del regionalismo differenziato, tematica di stringente attualità, attraverso una specifica attività di studio e ricerca, nonché attraverso un percorso di largo confronto con enti locali, parti sociali, associazioni e rappresentanze del mondo del lavoro e delle imprese; RITENUTO pertanto, di poter istituire, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e dell'art. 33 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, una Commissione Speciale con il compito di esaminare ed elaborare proposte di modifica allo Statuto, delle leggi di attuazione dello stesso, di procedere alla revisione della legge elettorale ed allo studio del regionalismo differenziato, con eventuale formulazione delle relative proposte ISTITUISCE - ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e dell'art. 33 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, una Commissione Speciale per l’attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale e per lo studio del regionalismo differenziato, per lo svolgimento dei compiti di cui in premessa, per la durata di due anni prorogabili per altri due

BASILICATAPERSONE CON DISABILITA’

DGR 29 maggio 2019, n.313 - REGIONE BASILICATA PO FSE Basilicata 2014-2020 - Asse prioritario 2 - Azione 9.3.6 - D.G.R. n. 263 del 4.04.2019 - Modifiche e differimento termini per la partecipazione all'Avviso Pubblico "Concessione buoni servizio per il sostegno alla disabilità grave". (BUR n. 1 del 16.6.19)PREMESSA La regione Basilicata nel nuovo assetto di Welfare, come individuato nella road map di cui alla DGR n.714/2017, ha orientato le strategie di programmazione verso i bisogni delle presone in condizioni di svantaggio e di particolare vulnerabilità, con l'obiettivo di favorire percorsi di integrazione e di ridurre le diseguaglianze e le discriminazioni sociali. In tale contesto e nell'ambito di dette strategie di programmazione, ha approvato I' Avviso Pubblico "Concessione buoni servizio per il sostegno alla disabilità grave", al fine di contenere la limitazione individuale fisica o sensoriale o cognitiva o mentale in una dinamica positiva, migliorando i livelli di interazione tra l'individuo e l'ambiente, anche per le persone con limitazioni definite "gravi". L’ impegno finanziario è pari ad € 1.500.000,00 nell'annualità 2019 e per analogo Importo di € 1.500.000 nell'annualità 2020, a valere sulle risorse del PO FSE Basilicata 2014-2020- Asse Il, Priorità di investimento 91V "Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, compresi servizi sociali e cure sanitarie"- Obiettivo specifico 9.3.

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Nel corso di vigenza dell' Avviso sono emerse la necessità e l'urgenza di differire la scadenza temporale fissata e di modificare il tetto stabilito in relazione alla fragilità economica e parametrato sull'indice ISEE, per garantire a tutti gli interessati l'accessibilità ai servizi e alle cure previste, favorendo un ampliamento della platea dei beneficiari.LA DISPOSIZIONE Vengono approvate, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'intervento previsto, le modifiche dell'Avviso pubblico "Concessione buoni servizio per il sostegno alla disabilità grave", approvato con la DGR n.263/2019 come dettagliatamente riportato negli allegati n.1, n.2, n.3, n.4 e n.5 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. L’AVVISONBSI RIPORTANO GLI ELEMENTI RITENUTI ESSENZIALI, A SOLO TITOLO INFORMATIVO, RINVIANDO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTOCon il presente Avviso la Regione Basilicata concorre alla strategia UE 2010·2020 in materia di disabilità che punta a eliminare le barriere che ostacolano la piena integrazione delle persone disabili e che consenta a tali soggetti di esercitare i propri diritti In condizioni di parità rispetto agli altri cittadini. A tal fine la Regione Basilicata intende promuovere azioni e interventi nei seguenti ambiti: a. Accessibilità ai beni e ai servizi sanitari e non oltre che ai dispositivi di assistenza su una base di uguaglianza con gli altri cittadini; b. Partecipazione ed esercizio dei diritti fondamentali legati alla cittadinanza dell'Unione; c. Uguaglianza attraverso la piena applicazione della legislazione europea in materia di lotta contro le discriminazioni fondate sulla disabilità e, in particolare, della direttiva n. 2000/78/Ce a favore della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro; d. Occupazione attraverso l'elaborazione di politiche dell'occupazione e Il miglioramento dell'accessibilità ai luoghi di lavoro; e. Istruzione e formazione attraverso un sistema accessibile e programmi di apprendimento permanente; f. Protezione sociale in contrasto alle disparità di reddito, ai rischi di povertà ed esclusione sociale ai quali sono esposti i disabili e le persone non autosufficienti. La Regione Basilicata, quindi, attraverso la concessione di Buoni per il sostegno a persone con disabilità grave, intende migliorare la qualità della vita delle persone destinatarie del presente Avviso. LE RISORSE FINANZIARIE PER LA CONCESSIONE DEl BUONI SERVIZIO Per l'attuazione del presente bando la dotazione complessiva è pari Euro 3.000.000 (tre milioni), da ripartire tra le diverse valutazioni intermedie come esplicitato al successivo articolo 7, a valere sul PO FSE Basilicata, Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà", Obiettivo specifico 9.3 Miglioramento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio·educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia. La Regione si riserva la possibilità di destinare eventuali risorse residue e/o aggiuntive sulla scorta dell'andamento delle richieste. BUONI SERVIZIO l) l Buoni Servizio, oggetto del presente Avviso, rappresentano una misura di supporto alla persona con disabilità grave e alla sua famiglia, nella forma di trasferimenti monetari per l'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari. 2) l destinatari non potranno usufruire di altre forme di rimborso per lo stesso servizio e i Buoni non sono cedibili a persone diverse dal destinatario. 3) Il valore dei Buoni servizio consiste in un contributo economico calcolato in base alla situazione ISEE del nucleo familiare richiedente, il cui importo non potrà in nessun caso eccedere il costo che il destinatario è tenuto a corrispondere al soggetto che eroga il servizio di cura e assistenza domiciliare.l Servizi di cura e assistenza domiciliare prevedono il rimborso delle seguenti spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso: a) derivanti da un contratto di lavoro subordinato di assistenti familiari, purché non legati da vincoli di parentela;

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b) per l'acquisto di servizi di cure a assistenza domiciliare erogati da soggetti privati qualificati. per servizi resi nell'ambito di contratti già attivi o da attivarsi al più tardi successivamente alla ammissione a finanziamento dell'istanza di partecipazione. DESTINATARI DEI BUONI SERVIZI l) l destinatari del presente Avviso sono le persone con disabilità grave in condizione di svantaggio e di particolare vulnerabilità e fragilità sociale, purché non destinatari di altre misure di sostengo alla non autosufficienza e/o alla disabilità grave. 2) Tenuto conto della necessità di garantire la complementarietà e non sovrapposizione delle programmazioni e delle risorse disponibili, i destinatari sono le persone In condizione di disabilità grave residenti nella Regione Basilicata che si trovino al momento della presentazione della domanda in possesso dei seguenti requisiti: a. accertata disabilità grave ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 (terza colonna "Disabilità grave" del prospetto in All.3); b. condizione economica del nucleo familiare rilevata dalla certificazione I.S.E.E 2019 (redditi 2018), non superiore ai € 35.000,00. 3) Non sono inoltre destinatari di questa misura coloro che già beneficiano di altri programmi di sostegno alla disabilità quali, senza pretesa di esaustività: SLA, stato vegetativo, Assegno di cura, contributi per disabili gravissimi etc., etc. VALORE DEI BUONI SERVIZIO l) Il valore dei Buoni servizio consiste in un contributo economico calcolato in base alla situazione ISEE del nucleo familiare richiedente, il cui importo non potrà In nessun caso eccedere il costo che il destinatario ha sostenuto per l'acquisto del servizio. 2) l'entità dei Buoni servizio da corrispondere, a copertura dei costi sostenuti per l'acquisizione dei servizi di cui al presente Avviso, è determinata in base ai parametri e fino alla concorrenza della soglia massima ISEE riportata nella tabella seguente:REDDITO FAMILIARE ISEE QUOTA DJ COPERTURA CORRISPOSTA EURO FINO A 10.636,00 100% DEL COSTO DEl SERVIZIDA EURO 10.636,00 A EURO 25.000,00 90% DEL COSTO DEl SERVIZI Da EURO 25.001,00 A EURO 35.000,00 80% DEL COSTO DEl SERVIZI3) l'ammontare complessivo del Buono servizio non potrà in ogni caso superare la soglia massima di € 3.600,00 per nucleo familiare. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Lle istanze per accedere ai contributi di cui al presente Avviso devono essere presentate esclusivamente compilando il formulario di Domanda di candidatura on line (Allegato A), che sarà reso disponibile telematicamente nell'apposita sezione "Avvisi e bandi" del portale istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata L'istanza può essere presentata dalla persona interessata, che, in caso di impedimento, può essere supportata dall'azione dell'Assistente Sociale comunale o da un familiare della persona interessata. 3. Per compilare il formulario di domanda, di cui al comma precedente, è necessario essere in possesso di un valido indirizzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) rilasciato a nome del richiedente. Per richiedere l'attivazione di una casella di P.E.C., rilasciata gratuitamente dalla Regione Basilicata, occorre compilare il Modulo di Adesione, scaricabile dal sito della regione Basilicata www.regione.basilicata.it, allegare copia di un documento di identità in corso di validità e del Codice Fiscale, inoltrare la richiesta al Centro Servizi Basilicata al seguente indirizzo: [email protected] (per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al CSB, contact center, numero verde: 800292020). Sarà possibile compilare il modello di candidatura telematica tramite accesso al sito www.regione.basilicata.it a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Al modello di candidatura deve essere allegata a pena di inammissibilità la seguente documentazione: a. Certificato di Invalidità rilasciato dalle autorità competenti al sensi della L 18/1980; b. Certificazione I.S.E.E. 2019 (redditi 2018) del nucleo familiare della persona con grave disabilità; c. Stato di famiglia alla data di presentazione dell'istanza;

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d. Autocertificazione resa al sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'impegno di avvalersi, a titolo oneroso, dei servizi di cui all'articolo 3 comma 4 oppure autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativa al rapporto contrattuale in essere o alla fruizione di servizi domiciliari erogati da soggetti qualificati di cui all'articolo 3 comma 4; e. copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al punto a) e d). Sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di compilazione an line della domanda di partecipazione al presente Avviso, la Regione Basilicata potrà effettuare le verifiche e i controlli ritenuti necessari. Alle domande che risulteranno candidabili sulla base dei dati dichiarati sarà automaticamente assegnato un numero identificativo. L'invio telematica vale come presentazione all'Ufficio Protocollo del Dipartimento Politiche della Persona. In caso di inserimento definitivo in struttura residenziale, di trasferimento al di fuori del territorio regionale o di decesso del destinatario la Regione Basilicata procederà allo scorrimento delle graduatorie fino a concorrenza delle risorse disponibili. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La procedura di presentazione delle istanze è a sportello telematica che sarà aperto a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata secondo il seguente calendario articolato in due finestre di accesso:

Numero valutazione Dotazione/valutazione FINESTRE INIZIO

FINESTREFINE

1" valutazione 1.500.000 Data pubblicazione Avviso sul BUR

30/06/2019

2" valutazione 1.500.000 01/04/2020 31/05/2020

Farà fede il protocollo automatico della Centrale Bandi della Regione Basilicata.

VALUTAZIONE DEll.f DOMANDE E GRADUATORIE 1. Le domande, presentate al sensi del presente Avviso, saranno sottoposte a verifica di ricevibllità e ammissibilità. 2. Le domande sono ritenute ammissibili se: a. pervenute alla Regione entro il termine di scadenza previsto dal precedente articolo 7; b. presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4;c. compilate sull'apposito formulario e inviate in modalità telematica; d. riferibili univocamente a un singolo destinatario; e. rese con firma elettronica ai sensi dell'art. 21 del codice amministrazione digitale o con altra modalità equivalente. Sono considerate inammissibili, e quindi escluse, le domande: a. non contenenti la documentazione da allegare indicata nel formulario di domanda; b. non compilate in tutte le loro parti; c. compilate in maniera difforme da quanto richiesto. L'assenza anche di una sola delle condizioni indicate ai commi 2 e 3, nonché il mancato invio telematico della domanda e della relativa documentazione costituisce motivo di esclusione della candidatura alla successiva fase di valutazione. Le istanze ritenute ammissibili saranno sottoposte a istruttoria e valutazione, assumendo i criteri e i punteggi di seguito illustrati e con esclusivo riferimento a quanto richiesto e dichiarato all'atto della domanda stessa. Il punteggio per stabilire il grado di fragilità economica e sociale dei destinatari sarà calcolato sulla base dei dati contenuti nelle istanze. Il grado di fragilità economica sarà calcolata In base alla dichiarazione ISEE resa ai sensi del DPCM 5/12/2013 n.159 e dimensionato in base alle classi di reddito riportate nella seguente tabella: REDDITO FAMIUARE ISEE PINTEGGIO

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FINO A 10.636,00 EURO 60DA EURO 10.636,00 A EURO 25.000,00 50 Da EURO 25.001,00 A EURO 35.000,00 40

Il grado di "fragilità sociale", utile all'attribuzione del punteggio per la formulazione delle graduatorie, riguarda:

INDICATORI PUNTEGGIO AVENTE DIRITTO CHE VIVE CON ALTRO COMPONENTE DISABILE/ANZIANO

2 PUNTI PER OGNI DISABILE/ANZIANO CONVIVENTEFINO A UN MASSIMO DI 10 PUNTI

AVENTE DIRITTO CHE VIVE SOLO CON Il CONIUGE 10 PUINTI AVENTE DIRITTO CHE VIVE DA SOLO 30 PUNTIAVENTE DIRITTO CON CONIUGE E ALTRI FIGLI (NON SOLO MINORI) 10 PUNTI AVENTE DIRITTO CON NUCLEO FAMILIARE CON MINORE 2 PUNTI PER OGNI MINORE

CONVIVENTE FINO A UN MASSIMO DI 10 PUNTI

NUCLEO MONOGENITORIALE (GENITORE NUBILE/CELIBE, OPPURE CON FIGUO NON PUNTI RICONOSCIUTO DALL'ALTRO GENITORE OPPURE LEGALMENTE SEPARATO)

10 PUNTI

PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI DISOCCUPAT 5 PUNTIPRESENZA 01 COMPONENTE IN CASSA INTEGRAZIONE O IN MOBILITÀ

5 PUNTI

In una logica di pari opportunità e non discriminazione nell'accesso ai servizi fondata sul mainstreaming, in caso di parità di punteggio, si seguiranno le seguenti priorità: a. percentuale di disabilità del richiedente più alta; b. famiglia con reddito ISEE più basso;c. famiglia monogenitoriale/ mononucleare; d. famiglia con presenza di altre persone disabili oltre il richiedente; l Buoni servizio, saranno assegnati ai nuclei familiari destinatari seguendo l'ordine utilmente occupato in graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le graduatorie saranno approvate entro 60 giorni dalla chiusura di ciascuna finestra, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) con valore di notifica, e rese disponibili sul sito ufficiale della Regione Basilicata all'indirizzo www.regione.basilicata.it. In ciascuna graduatoria saranno incluse: a. le domande ammesse e finanziabili; b. le domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse; c. le domande non ammesse. 13. Avverso i provvedimenti adottati dall'amministrazione, fermi restando gli strumenti per la tutela giurisdizionale prevista dalla legge, i diretti interessati possono proporre richiesta di riesame, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione, inoltrando l'istanza all'Ufficio Terzo Settore del Dipartimento Politiche della Persona. All'istruttoria delle suddette richieste di riesame, nonché alla valutazione finale delle stesse per l'eventuale accoglimento, provvede l'Ufficio Terzo Settore del Dipartimento Politiche della Persona. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BUONO SERVIZIO 1. Nel caso di rimborso delle spese sostenute connesse al contratto di lavoro subordinato l Buoni servizio sono riconosciuti soltanto se l destinatari o, in caso di impedimento il tutore, risultano datori di lavoro per uno o più assistenti familiari non legati da vincoli di parentela. Nel caso di rimborso delle spese sostenute connesse all'acquisto di servizi di cura e assistenza erogati da soggetti privati qualificati, i Buoni servizio

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saranno erogati se i destinatari, o In caso di impedimento il loro tutore, saranno titolari di un contratto di acquisto dei servizi stessi. 2. Il pagamento dei Buoni servizio avverrà con una modalità di erogazione diretta ovvero sarà corrisposto ai destinatari utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 8 a copertura dei costi sostenuti per l'acquisizione a titolo oneroso dei servizi di cui all'articolo 3 comma 4. 3. l costi imputabili alla stipula di contratto di lavoro a titolo oneroso con assistenti familiari non legati da vincoli di parentela o di contratto di acquisto di servizi di cura e assistenza erogati da soggetti qualificati, saranno riconosciuti dalla Regione Basilicata previa presentazione di apposita richiesta di rimborso da inoltrare esclusivamente per via telematica e nella quale dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, il nominativo della persona con disabilità grave; 4. Il Buono servizio sarà sospeso in causa di ricovero presso struttura residenziale per la durata del ricovero stesso; 5. Il Buono servizio non sarà riconosciuto nel caso di inserimento definitivo in struttura residenziale, di trasferimento al di fuori del territorio regionale, di decesso e del venir meno di una delle condizioni di ammissibilità per i costi rimborsabili. Al fine della cessazione del buono farà data il momento in cui dovesse concretizzarsi una delle precedenti cause; 6. Il beneficiario o chi per lui si impegna a comunicare in autocertificazione secondo le normative vigenti qualunque variazione intervenga nei rapporti contrattuali con assistenti familiari e/o soggetti qualificati. La comunicazione di tali eventi deve avvenire entro i 30 giorni successivi all'Ufficio Terzo Settore. Il formulario della Richiesta di rimborso sarà reso disponibile on-line (Allegato B), tramite accesso diretto con le credenziali utilizzate in fase di candidatura della propria istanza, nell'apposita sezione "Awisi e bandi - Accedi alle tue istanze" presente nel portale istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it. selezionare l'istanza presentata attraverso la voce "Rendicontazione" del menù. Il formulario della richiesta di rimborso sarà disponibile on line.Alla richiesta va allegata la seguente documentazione: a. fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; b. copia del contratto di lavoro a titolo oneroso o copia del contratto di acquisto dei servizi di cui alla lettera b dell'articolo 3 comma 4;c. copia conforme all'originale dei giustificativi di spesa e di pagamento, attestanti un costo sostenuto dalla famiglia per l'acquisizione di servizi tra quelli elencati all'articolo 3 (buste paga, bonifici, bollettini per liquidazioni contributi, fatture, etc.), almeno pari al valore dell'importo assegnato con la graduatoria. d. Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che, sulle spese rendicontate, non sono state percepite altre forme di sostegno e l'impegno a non richiedere ulteriori contributi pubblici che coprano i medesimi costi; A pena di inammissibilità, la richiesta di rimborso, unica e definitiva, potrà essere inoltrata entro e non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria. Sono considerate ammissibili le spese sostenute a far data dalla pubblicazione del presente Avviso. Il valore dei Buoni servizio non potrà in nessun caso eccedere il valore assegnato al destinatario utilmente collocato in graduatoria e gli ulteriori costi restano a completo carico dello stesso. La Regione, espletati i controlli di competenza, ivi inclusi quelli sulle dichiarazioni di copia conforme all'originale di cui al precedente punto 6, eroga al soggetto destinatario i Buoni servizio.La Regione Basilicata provvederà all'erogazione delle somme richieste, a copertura dei costi sostenuti dopo aver verificato il corrispondente valore del Buono servizio assegnato al destinatario utilmente collocato in graduatoria il cui valore è determinato in base ai parametri riportati nella tabella di cui al precedente art. 5 del presente Avviso. DECADENZA DAI BENEFICI 1. La Regione pronuncia la decadenza dai benefici, rilevata l'irregolarità, per uno o più dei seguenti motivi: a. accertata non veridicità di quanto dichiarato dai soggetti richiedenti; b. produzione di documenti falsi o uso di documenti falsi; c. utilizzo distorto o falso del Buono Servizio erogato.CONTROLLI 1. Per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese il competente Ufficio del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, così come previsto dalla normativa vigente, effettuerà idonei controlli

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sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, direttamente presso gli Uffici dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate per la verifica della situazione reddituale dichiarata e presso i Comuni per la verifica delle informazioni anagrafiche dichiarate. 2. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato comporta la decadenza del beneficio con revoca del provvedimento di concessione del beneficio, conseguente recupero delle eventuali somme percepite. 3. Gli Uffici regionali, in presenza di dichiarazioni non veritiere, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità giudiziaria i casi di irregolarità rilevata. Art.12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALISi fa rinvio alla lettura integrale del testo

SANITÀ

DGR 29 maggio 2019, n.315 - Direttiva Vincolante per le Aziende Sanitarie Locali di Potenza e di Matera in materia di Assistenza Protesica (BUR n. 21 del 16.6.19)NotePer garantire a tutti i Cittadini lucani l'omogeneo accesso alle prestazioni di Assistenza Protesica, viene attivato un modello di coordinamento tra le Aziende Sanitarie finalizzati ad un'efficace, efficiente, appropriata ed economica integrazione delle attività, attraverso la organizzazione di una direzione congiunta tra ASM di Matera e ASP di Potenza al fine di garantire la presa in carico uniforme dei Cittadini, avviando, altresì, azioni per nuovi modelli di presa in cri carico anche attraverso il coinvolgimento di altre figure operanti a livello territoriale.

CALABRIAAMMINISTRAZIONE REGIONALE

DGR febbraio 2019, n. 51- Approvazione Piano della performance della Giunta Regionale 2019-2021 (BUR n. 66 del 18.6.19)NoteCon il coinvolgimento delle diverse articolazioni amministrative chiamate a concorrere all’attuazione della strategia dell’Ente, sulla base dei macro obiettivi individuati con l'atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale e secondo le aree del programma di governo che sono poste all’apice dell’albero della performance articolandosi in obiettivi strategici ed obiettivi operativi, viene approvato e il Piano della performance 2019-2021 della Regione Calabria che si compone di:

i) Parte generale, concernente il processo di costruzione del sistema di misurazione della performance ai diversi livelli;

ii) ii) Allegato 1: piano degli Obiettivi Strategici, quale strumento di formalizzazione dell’attività di pianificazione strategica per il triennio 2019-2021;

iii) iii) Allegato 2: piano Operativo Annuale, che individua gli obiettivi operativi per l’anno 2019; iv) Allegato 3: piano degli obiettivi individuali dei Dirigenti Generali che individua gli obiettivi individuali dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti Generali degli enti strumentali per il medesimo anno.Viene demandata ai Dirigenti Generali l’assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti di Settore ai sensi dell’art. 11, comma 6 e dell’art. 19 comma 1 del regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1.

DIFESA DELLO STATO

L.R. 17 giugno 2019, n. 20, Modifiche alla denominazione e alle competenze della commissione contro la ‘ndrangheta di cui alla l.r. 50/2002. (BUR n.67 del 21.6.19)Art. 1 (Modifiche alla denominazione della Commissione contro la ‘ndrangheta di cui alla l.r.50/2002)

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1. Il titolo della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 50 (Istituzione di una Commissione Consiliare contro la ‘ndrangheta), come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2011, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2002, n. 50 “Istituzione di una Commissione consiliare contro il fenomeno della mafia in Calabria”), è sostituito dal seguente: “Istituzione della Commissione consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa”. 2. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 50/2002, come modificato dalla l.r. 6/2011, le parole “una Commissione contro la ‘ndrangheta” sono sostituite dalle seguenti: “la Commissione consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa”. Art. 2 (Modifiche articolo 2 della l.r. 50/2002) 1. All’articolo 2 della l.r. 50/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “L’Ufficio di Presidenza della Commissione è composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da un Consigliere segretario. Il Consiglio regionale elegge gli organi della Commissione ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento interno.”; b) all’inizio del comma 2, le parole “, ai due Vice Presidenti ed ai due Consiglieri segretari” sono soppresse. Art. 3 (Modifiche articolo 3 della l.r. 50/2002) 1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 50/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla fine della lettera a) la parola “similari;” è sostituita dalle seguenti: “similari, oltre che su potenziali fenomeni di corruzione;”; b) alla fine della lettera e) le parole “sopra citati;” sono sostituite dalle seguenti: “e corruttivi, nonché per rafforzare la cultura della legalità;”; c) alla lettera f) dopo la parola “antimafiosa” sono inserite le seguenti: “e della legalità”; d) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: “f bis) approfondire la conoscenza del fenomeno ‘ndranghetistico e di quello corruttivo adottando iniziative che ne stimolino la riprovazione sociale e rafforzino altresì la cultura della legalità e il rifiuto di ogni attività corruttiva.”. Art. 4 (Modifica articolo 4 della l.r. 50/2002) 1. Nella rubrica dell’articolo 4 della l.r. 50/2002, dopo la parola “autorità” è inserita la seguente: “regionali,”. 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 50/2002 è aggiunto il seguente: “2 bis. La Commissione, in ambito regionale ed extraregionale, in collegamento con la Commissione parlamentare antimafia di cui al comma 2, oltre che con le altre commissioni regionali competenti per materia, svolge, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, attività di monitoraggio e studio delle azioni di matrice ‘ndranghetista, specialmente di quelle connesse alla gestione dei rifiuti e al coinvolgimento delle cosiddette ecomafie e agromafie.”. Art. 5 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L.R. 24 giugno 2019, n. 24 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza. (BUR n. 70 del 26.6.19)Art. 1 (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 9/2018) 1. Dopo il comma 13 dell’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza), è aggiunto il seguente: “14. Sono esclusi dall’applicazione della disciplina prevista dal presente articolo gli apparecchi e i congegni per il gioco lecito di cui alla lettera c) del comma 7 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931.”.

PERSONE CON DISABILITA’

L.R. 3.6.19, n. 17 - Interventi per l’assistenza a favore dei ciechi pluriminorati (BUR n. 61 del 3.6.19) Art. 1 (Finalità e obiettivi) 1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 3, 6, 33, 34 e 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), nell’ambito delle finalità e

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dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in ottemperanza alla legge regionale 8 gennaio 2002, n. 6 (Disciplina di compiti associativi di rappresentanza e tutela dei disabili calabresi), promuove e finanzia progetti ed attività rivolte all'inclusione sociale ed alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società in generale dei ciechi pluriminorati. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Calabria si avvale dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) - Comitato Regionale Calabria e dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti (UICI) Consiglio Regionale Calabria - Onlus, in forza del protocollo d'intesa sottoscritto il 23 ottobre 2012 tra Regione Calabria dipartimento competente in materia di politiche sociali, IAPB Calabria e UICI Calabria. Art. 2 (Competenze e termini) 1. I progetti di cui all’articolo 1 sono presentati, ogni anno entro il 30 marzo, dall’assessorato competente in materia di politiche sociali, che provvede all’approvazione. 2. L’UICI Consiglio Regionale Calabria - Onlus e l’IAPB Comitato Regionale Calabria, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmettono all’assessorato regionale competente in materia di politiche sociali una relazione sull’attività svolta nell'esercizio dell’anno precedente.3. La Regione favorisce e sostiene, in particolare, tutti i progetti realizzati sul territorio regionale, rivolti a tutte le fasce di età, finalizzati alla prevenzione, la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati, attraverso progetti di informazione, prevenzione e riabilitazione visiva, nonché attraverso servizi specializzati rivolti ai ciechi pluriminorati, in grado di affrontare efficacemente eterogenee disabilità con interventi di trattamento e cura tali da favorire l’educazione, l’inserimento sociale, il riconoscimento e la tutela dei suoi diritti di pari opportunità nella scuola, nel lavoro e nella società. Art. 3 (Contributo) 1. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge è concesso annualmente, a partire dal 2019, all'UICI Onlus - Consiglio Regionale Calabria e all’IAPB Comitato Regionale Calabria un contributo di 300.000,00 euro da versare sul conto corrente intestato a IAPB Comitato Regionale Calabria. 2. L'erogazione del contributo relativo all'anno successivo è disposta previa presentazione della rendicontazione relativa all’anno precedente. Art. 4 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, determinati per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 nel limite annuale massimo di 300.000 euro, si provvede con le risorse disponibili al programma 20.03 – Altri Fondi – dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo. 2. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 con prelievo dal programma 20.03 e allocazione al programma U.12.08 in un capitolo di nuova istituzione.

L.R. 24 giugno 2019, n. 26 - Modifiche alla L.R. 14/1984 (Provvidenze In favore dei mutilati ed Invalidi civili e del lavoro) (BUR n. 70 del 26.6.19) Art. 1 1. L'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro) è sostituito dal seguente: "1. Allo scopo di favorire il potenziamento dell’attività socio-assistenziale in favore dei mutilati e invalidi civili e dei mutilati e invalidi del lavoro residenti nell’ambito della Regione Calabria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cinque sedi provinciali calabresi dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dei contributi finanziari, previa presentazione di un programma da realizzare per il perseguimento dei fini istituzionali.". Art. 2 1. Il primo comma dell’articolo 2 della l.r. 14/1984 è sostituito dal seguente: "1. La somma, annualmente stanziata in bilancio per la concessione dei contributi alle Associazioni dei disabili, di cui all’articolo 1, viene ripartita, con provvedimento della Giunta regionale, tra le cinque sedi provinciali calabresi dell'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro in rapporto al numero degli invalidi, dei quali, per legge, hanno la rappresentanza e la tutela, all’attività socio-

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assistenziale da svolgere, nel corso dell'esercizio finanziario, per il perseguimento dei fini istituzionali, e in proporzione al numero dei disabili iscritti alle associazioni di appartenenza sul territorio provinciale di pertinenza.". Art. 3 1. Dopo il comma 2, dell’articolo 2, della l.r. 14/1984 è aggiunto il seguente: “2 bis. Le associazioni di categoria titolari di un patronato, ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), emanazione diretta della propria organizzazione associativa, operante nello stesso territorio provinciale in cui svolge l’attività di assistenza l'Associazione, sono escluse dai benefici economici previsti dalla presente legge. A tale fine, ciascuna sede provinciale trasmette alla Regione Calabria, unitamente alla copia del rendiconto di cui al comma 2, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante che nella medesima provincia essa non operi anche con istituto di patronato, emanazione diretta della propria organizzazione associativa.”.

L.R. 24 giugno 2019, n. 27 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale n. 17/2019 (interventi per l’assistenza a favore dei ciechi pluriminorati. (BUR n. 70 del 26.6.19)Art. 1 (Modifica all'art. 2 della l.r. 17/2019) 1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2019, n.17 (Interventi per l’assistenza a favore dei ciechi pluriminorati) è sostituito dal seguente: “1. I progetti di cui all'articolo 1 sono presentati, ogni anno entro il 30 marzo, dall'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) - Comitato Regionale Calabria e dall'Unione italiana ciechi e ipovedenti (UICI) Consiglio Regionale Calabria - Onlus all'assessorato competente in materia di politiche sociali, che provvede all'approvazione.”.

TUTELA DEI DIRITTI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIAOSSERVATORIO REGIONALE SULLA VIOLENZA DI GENERERELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’ OSSERVATORIO REGIONALE SULLA VIOLENZA DI GENERE(BUR n. 60 del 28.5.19)

PREMESSA L’Osservatorio regionale sulla violenza di genere - istituito con legge regionale 23 novembre 2016, n. 38 – è stato costituito in tutte le sue componenti con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 28 marzo 2018. In data 9 maggio 2018, alla presenza del presidente del Consiglio regionale, si è tenuta la seduta di insediamento durante la quale è stato ricordato che l’organismo deve essere operativo e produrre risultati e, pur tenendo conto dei tempi di lavoro ristretti, individuare azioni prioritarie di intervento. Da qui, l’esigenza di realizzare un piano di lavoro entro la fine della legislatura regionale. Il metodo di lavoro prescelto è stato quello della collegialità e della valorizzazione delle competenze di tutti i componenti dell’Osservatorio anche attraverso l’adozione di un regolamento, approvato subito dopo l’avvio dei lavori, volto a disciplinare, ai sensi dell’art.2 c. 6 della legge regionale n. 38/2016, l’organizzazione interna e le modalità di funzionamento. A partire dal mese di maggio 2018 e sino ad oggi, l’organismo ha tenuto sedute con cadenza mensile e, considerata l’importanza delle tematiche trattate, ha ritenuto opportuno invitare a partecipare l’Assessore regionale al Lavoro e Welfare o un suo delegato. Ha quindi avviato un’attività di confronto sui temi relativi al mandato istituzionale, assumendo le prime iniziative utili alla concreta realizzazione. In particolare, nelle sedute del 4 e 25 luglio 2018, è stato approvato il programma di massima delle attività da realizzare nel secondo semestre 2018 e nell’anno 2019 con rappresentazione delle relative spese, programma che è stato presentato con una conferenza stampa dedicata nel mese di maggio. L’Ufficio di

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Presidenza, con deliberazione n. 59 del 23 ottobre 2018, ha previsto la copertura di alcune delle spese richiamate nel Piano di lavoro e quantificate in € 4.000,00 (euro quattromila/00). ANNO 20181. MONITORAGGIO. A mente di quanto previsto dall’art.3 c. 2 della legge regionale 38/2016, la raccolta dei dati sul fenomeno della violenza di genere costituisce una delle più importanti funzioni dell’Osservatorio poiché da un lato, consente di fare rete tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti nel contrasto del fenomeno; dall’altro permette di sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza creando una base metodologica omogenea di intervento. Il monitoraggio ha preso avvio a seguito di una serie di incontri istituzionali con le forze dell’ordine, i centri antiviolenza e le associazioni del settore attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro così composto: - ISTAT, che ha delegato un proprio funzionario; - l’Università della Calabria; - le Procure Generali di Reggio Calabria e Catanzaro; - i Tribunali per i minorenni di Reggio e Catanzaro; - il CADIC (Coordinamento regionale dei centri antiviolenza); - la rete DIRE (Donne in rete); - l’UDI di Catanzaro; - il Dipartimento salute della Regione Calabria; - Assessorato regionale al Lavoro e WelfareNB L’ANCI, prevista nel gruppo di monitoraggio, non ha preso parte ai lavori. Nel mese di gennaio 2019 sono state approvate definitivamente le schede di rilevazione predisposte dalla referente dell’UNICAL per la raccolta dei dati. Le stesse sono state inviate per competenza agli uffici preposti che dovrebbero restituirle entro la data del 15 aprile p.v. In questo modo si auspica che l’Osservatorio, entro la fine della legislatura, sia in grado di elaborare e presentare il primo rapporto sulla violenza di genere in Calabria che racchiuderà non solo i dati dei Centri antiviolenza, ma anche quelli che verranno forniti dalle Procure, dalle Questure, dai Tribunali per i Minorenni e dalle Aziende ospedaliere e sanitarie. 2. EVENTI FORMATIVI In ossequio a quanto previsto dalla legge istitutiva che tra gli interventi operativi dell’Osservatorio prevede, tra gli altri, un’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, la diffusione della cultura del rispetto reciproco tra i sessi nonché la più ampia conoscenza delle attività e delle problematiche legate alla violenza di genere e, anche sulla base di quanto previsto dal Regolamento interno che all’art. 13 demanda all’Osservatorio il compito di organizzare almeno un evento formativo annuale rivolto a tutti i soggetti operanti nell’ambito del contrasto alla violenza verso le donne, il 26 ottobre 2018 si è tenuta la “Prima conferenza regionale sul contrasto alla violenza di genere”. La conferenza è stata organizzata da quattro gruppi di lavoro istituti all’interno dell’organismo ai quali hanno partecipato oltre ai componenti dell’Osservatorio altri esperti esterni da essi indicati. Finalità dell’evento è stata quella di offrire una chiave di lettura aggiornata sul fenomeno della violenza di genere in Calabria; fare il punto sulle azioni di contrasto attivate a livello regionale e locale; raccogliere indicazioni e proposte per la elaborazione di un piano regionale di contrasto alla violenza di genere da proporre alla Giunta Regionale. Destinando l’intervento formativo a Centri antiviolenza, Comuni, Scuole, Aziende ospedaliere, Ordini professionali, Uffici giudiziari, Forze dell’ordine e Associazioni, l’Osservatorio ha voluto chiamare a raccolta tutte le varie espressioni delle istituzioni e della società calabrese per attivare una risposta comune ad una problematica che, secondo i dati più recenti, vede la nostra Regione ai primi posti tra quelle più colpite dal fenomeno, come viene peraltro confermato dai numerosi fatti di cronaca che documentano questa drammatica realtà. La conferenza, che ha visto la partecipazione di oltre 400 persone e il contributo di relatori esperti con alle spalle esperienze consolidate in questo settore, ha rappresentato un evento nuovo nel panorama regionale poiché, per la prima volta, è stato avviato un confronto a più voci tra tutti gli attori impegnati nel contrasto alla violenza di genere coinvolgendo anche la società calabrese chiamata a reagire attivamente di fronte ad un fenomeno grave e poco contrastato.

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Hanno dato il loro contributo rappresentanti della Magistratura, delle Forze dell’ordine, delle Università calabresi, degli Ordini professionali (avvocatura, Assistenti Sociali, Psicologi) che unanimamente hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa e per l’istituzione dell’Osservatorio. Un altro momento formativo, rivolto al mondo della scuola e in vista della giornata internazionale contro la violenza alle donne, si è svolto il 25 novembre 2018 e ha riguardato il tema della violenza assistita e Minori Lo stesso ha visto la partecipazione di esperti, donne vittime da minori di violenza, rappresentanti dei centri antiviolenza, dirigenti scolastici e ha potuto contare sul sostegno di Save The Children che, in quanto soggetto co-promotore, ha garantito gratuitamente la presenza di alcuni esperti nazionali del settore contribuendo ad arricchire il dibattito sul tema. Gli esiti degli eventi formativi sopra descritti sono stati raccolti in un quaderno distribuito a tutti gli interessati e pubblicato sulla pagina dedicata all’Osservatorio per il tramite di una sezione del portale del Consiglio regionale. 3. PROBLEMATICA ALLOGGI L’Osservatorio ha intrapreso un’azione di sensibilizzazione - mediante note stampa e interviste mirate - sulla tematica dell’assegnazione di alloggi alle donne vittime di violenza, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2007. Si è quindi aperto un tavolo di confronto con l’ANCI e con l’Assessorato regionale al Lavoro e Welfare, predisponendo uno specifico protocollo d’intesa che non è stato ancora sottoscritto. Nelle more della sottoscrizione, il Comune di Reggio Calabria ha adottato il primo provvedimento in materia assegnando ad una donna vittima di violenza un bene confiscato. 4. COMUNICAZIONE ESTERNA E RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI Sul portale del Consiglio regionale della Calabria è stata attivata una pagina dedicata alle attività dell’Osservatorio, dove vengono pubblicati i principali documenti, le iniziative, i lavori e gli eventi promossi e realizzati. Inoltre, al fine di tenere informate tutte le realtà interessate, è stata stampata una brochure che illustra le finalità dell’Osservatorio, dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio nonché il rinvio al numero Rosa 1552 e che racchiude i principali riferimenti e le indicazioni utili per attivare collaborazioni con l’Osservatorio. L’opuscolo è stato inviato a tutte le autorità, alle forze dell’ordine, alle associazioni, con una nota di presentazione dell’Osservatorio. Sul fronte esterno, sono stati instaurati anche scambi di documentazione con gli Osservatori di altre Regioni (Toscana, Campania e Puglia) e attivata una collaborazione operativa con Save The Children. Sul fronte regionale, è stata intrapresa un’attività di collaborazione con la rete dei Centri di Servizio al volontariato. Il coordinatore ed altri componenti dell’Osservatorio hanno partecipato a diversi eventi promossi da club service, istituti scolastici, aziende sanitarie, associazioni dislocati in tutto il territorio regionale. 5. RAPPORTI CON LE ARTICOLAZIONI INTERNE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA Durante la seduta n. 54 dell’11/12/2018, la III Commissione consiliare Sanità, Attività sociali, culturali e formative del Consiglio regionale ha audito l’Osservatorio in merito all’esame della proposta di legge regionale n.285/2017 recante “Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli”. Il contributo dell’Osservatorio è stato funzionale a valorizzare il lavoro dallo stesso svolto in ordine alla conoscenza del fenomeno e alla rilevazione delle criticità da affrontare. In particolare, è stato presentato il documento contenente le proposte emerse in occasione della prima Conferenza regionale sulla violenza alle donne e, oltre a quanto positivamente previsto dalla proposta di legge n.285/2017, si è suggerito il rafforzamento della rete dei centri antiviolenza attivandoli in tutti gli ambiti territoriali inter-comunali attraverso la garanzia dell’accreditamento e di finanziamenti stabili; l’aumento della case rifugio; l’irrobustimento delle misure per garantire con tempestività il sostegno alloggiativo ed economico alle donne che denunciano e a quelle che escono dalla case di accoglienza per dare loro autonomia; un’azione di monitoraggio congiunta tra Osservatorio, Regione, Istat ed Università calabresi; il coinvolgimento dell’Osservatorio in tutti i tavoli dove si programmano gli interventi su questo versante. Riguardo alla copertura economica della nuova legge, si è auspicato un incremento degli stanziamenti attraverso il Fondo regionale per le politiche sociali nonché la previsione di un capitolo di bilancio dove far confluire le risorse regionali e nazionali.

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È stata, inoltre, evidenziata la proposta emersa anche durante i lavori della Conferenza, di utilizzare efficacemente i fondi comunitari attraverso un piano regionale organico di prevenzione e di contrasto al fenomeno della violenza alle donne.ANNO 2019 1. MONITORAGGIO Nel corso dei primi mesi dell’anno 2019, è proseguita senza soluzione di continuità l’attività di monitoraggio indirizzata, in questa seconda fase, al tempestivo invio dei dati da parte dei soggetti istituzionali cui sono stati richiesti e in vista della data di scadenza fissata al 15 aprile p.v. 2. GRUPPI DI LAVORO Anche per il 2019 si è deciso di costituire due gruppi di lavoro, di cui uno sulla programmazione e sulla gestione dell’istituenda Stanza della memoria e dell’impegno per le vittime di femminicidio in Calabria, l’altro sulla formazione, attivato in collaborazione con Università calabresi e centri qualificati. Dei gruppi di lavoro entrano a far parte alcuni componenti dell’Osservatorio, i delegati dei CAV e delle associazioni che hanno partecipato agli eventi del 2018. 3. FORMAZIONE Nel mese di febbraio 2019 è stato organizzato un evento formativo con il presidente della Fondazione con il Sud Carlo Borgomeo sul “Ruolo del terzo settore nel contrasto alla violenza di genere”.È stato questo un importante momento per far conoscere a tutto il mondo del terzo settore calabrese le opportunità che la Fondazione con il sud offre attraverso i suoi bandi. L’iniziativa ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio, sempre presente agli eventi promossi dall’Osservatorio, dei centri antiviolenza, il presidente dei cinque Centri di servizio al volontariato, l’Assessore regionale al Welfare. Diverse le proposte di collaborazione e gli spazi di intervento che la Fondazione ha offerto all’Osservatorio e ai diversi attori sociali che hanno partecipato. 4. STANZA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO PER LE VITTIME DI FEMMINICIDIO Inaugurata il 28 marzo 2019 alla presenza di alcuni dei familiari delle vittime di femminicidio e delle massime autorità civili e religiose e intitolata alla memoria di Mary Cirillo uccisa nel 2014 a Monasterace, la stanza vuole diventare un punto di riferimento per la documentazione, la formazione, lo studio e la ricerca sulla violenza alle donne in Calabria. Tra le attività che saranno svolte, infatti, ci saranno quelle di raccolta e racconto delle storie delle vittime attraverso poster, mostre fotografiche, video. Ad oggi l'Osservatorio ne ha selezionate circa 50 attraverso poster e video fruibili nella stanza che servono a ricordare le vicende di ognuna di esse. L’Osservatorio di concerto con l’Ufficio Scolastico regionale, ha proposto a tutte le scuole calabresi di “adottare” una storia di femminicidio. Le scuole saranno invitate a manifestare il loro interesse ad intitolare un’aula del proprio istituto (aula magna, sala informatica, palestra, ecc..) ad una vittima di femminicidio calabrese, a dedicare ore curriculari o extracurriculari di formazione per docenti e studenti sul tema del contrasto alla violenza di genere. In seno all’Osservatorio è istituito un gruppo di formazione composto da alcuni componenti dell’Osservatorio ed attorno al quale ruotano una serie di professionisti esperti in tema di violenza di genere, che realizzeranno attività di formazione per gli insegnanti e gli studenti. Inoltre, saranno programmati a cura dell’Osservatorio in collaborazione con istituzioni, forze dell’ordine e associazioni interessate, incontri di formazione su temi specifici, presentazione di libri e di filmati sul tema.Lo spazio è stato messo a disposizione, su richiesta, dei centri antiviolenza e delle associazioni impegnate nel settore. Si terranno, in collaborazione con il Polo Culturale Mattia Preti, previa intesa con l’Ufficio di Presidenza, eventi rivolti alle scuole, alle università ed alle organizzazioni sociali interessate. La Gazzetta del Sud, inoltre, ha dato la disponibilità di una giornalista a raccontare alcune storie di donne calabresi vittime di femminicidio. Già dal mese di aprile 2019, le classi in visita al Consiglio regionale potranno da subito fare una sosta nella stanza della memoria, visitare la mostra, vedere i video dedicati alla problematica della violenza sulle donne, dialogare con i referenti dell’Osservatorio.

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Per la realizzazione del suddetto progetto decisivo è stato il sostegno economico del club service Rotary Nord di Reggio Calabria. 5. CONSIDERAZIONI FINALI E PROPOSTE L’Osservatorio ha espletato la sua attività e realizzato importanti iniziative pur con i vincoli che la legge regionale n. 38/2016 contiene riguardo agli aspetti finanziari (gratuità dell’incarico, mancata previsione rimborso spese viaggio per i componenti e di un budget per la copertura dei costi del programma di attività). Limitazioni che hanno condizionato il funzionamento dell’organismo e non hanno consentito di poter attuare pienamente le attività previste dall’Osservatorio per l’anno 2018. Importante è stato il supporto garantito da alcune figure professionali assegnate dal Segretariato generale del Consiglio regionale che nel 2018 sono state part-time, così come l’apporto degli uffici del Settore Provveditorato per l’allestimento della Stanza della memoria. Dal mese di marzo 2019 è stata assegnata all’Osservatorio una figura a tempo pieno ed un’altra a tempo parziale con compiti di raccordo con il Segretariato generale che stanno permettendo una maggiore funzionalità delle attività intestate all’Osservatorio. Altre proposte che potrebbero migliorare il lavoro dell’Osservatorio sono quelle relative alla necessità di avere a disposizione alcune strumentazioni tecnico-informatiche (per tenere video conferenze, per esempio) in modo da venire incontro alle necessità dei componenti dell’Osservatorio residenti in altre province; la creazione di un sito dedicato che dia maggiore visibilità alle iniziative intraprese e programmate dall’Osservatorio, migliorando la comunicazione verso l’esterno e rendendo fruibili le informazioni ad una più ampia platea di destinatari. Per quanto riguarda il piano di lavoro per il 2019 e la previsione delle spese da sostenere, lo stesso è stato presentato ai sensi della legge regionale n. 38/2016 nel mese di settembre 2018 e si è in attesa delle determinazioni dell’Ufficio di Presidenza. Si auspica, infine, che il Consiglio regionale possa approvare una modifica legislativa della legge regionale n. 38/2016 che preveda tra i componenti di diritto dell’Osservatorio l’Assessore regionale al Lavoro e Welfare o un suo delegato.

CAMPANIAMINORI

DGR n. 213 del 20 maggio 2019, n. 213 - POR 2014-2020 - Programmazione Risorse Obiettivo Specifico 9.3 - Aumento/Consolidamento/Qualificazione dei Servizi e delle Infrastrutture di cura Socio-Educativi rivolti ai Bambini. Azione 9.3.1 "Aumento/Consolidamento/Qualificazione dei Servizi e delle Infrastrutture di cura Socio-Educativi rivolti a Bambini"; Azione 9.3.2 "Aiuti per sostenere gli Investimenti nelle strutture di servizi Socio -Educativi per la prima Infanzia (Target Preferenziale: Imprese anche sociali e le Organizzazioni del Terzo Settore, di Piccole Dimensioni)". (BUR n. 34 del 17.6.19).PREMESSA a. con il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato le disposizioni relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; b. con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

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c. con Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea la Commissione Europea ha approvato la norme in materia di aiuti e in coerenza con la normativa in materia («de minimis»,); d. con il Regolamento (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014, la Commissione Europea ha sancito un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; e. con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884/2014 del 25 febbraio 2014, la Commissione ha approvato le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013; f. con il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 3 marzo 2014, la Commissione ha integrato il Regolamento (UE) n. 1303/2013; g. con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7 marzo 2014, la Commissione ha stabilito norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, h. con la Decisione del 29 ottobre 2014, la Commissione europea ha adottato l’Accordo di partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020;i. con la Decisione n. C (2015) 8578 del 1 dicembre 2015, la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Campania in Italia, e relativa Deliberazione di Giunta Regionale del 16 dicembre 2015, n. 720 di presa d’atto dello stesso; j. con DGR n. 731 del 13/11/2018 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione C (2018) 2283 final del 17/04/2018 di modifica della Decisione di esecuzione C (2015) 857

a. con la Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11, sono state approvate disposizioni in merito alla “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”; b. con la Deliberazione n. 210 del 06 febbraio 2009, la Giunta Regionale ha approvato il “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013. Provvedimenti”; c. con il Regolamento 7 aprile 2014 , n.4 è stata approvata l’attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale); d. con la Deliberazione n. 107 del 23 aprile 2014, la Giunta Regionale ha approvato il “Catalogo dei Servizi”; e. con la Deliberazione n. 372 del 07 agosto 2015, la Giunta Regionale ha approvato la “Determinazioni delle tariffe relative ai servizi residenziali e semiresidenziali”; f. con la Deliberazione n. 461 del 06 ottobre 2015, la Giunta Regionale ha approvato la “Programmazione dell'attività di ricognizione ed analisi dei fabbisogni in materia di servizi per la prima infanzia”; g. con la Deliberazione n. 866 del 17 dicembre 2018, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Sociale regionale 2019/2021;h. con la Deliberazione n. 790 del 28 dicembre 2016, la Giunta Regionale ha approvato il “Piano Obiettivi di Servizio Infanzia. Provvedimenti”;

RILEVATO che: il POR Campania FESR 2014/2020 prevede nell’ambito dell’Asse 8 Obiettivo Specifico 9.3 tra l’altro le seguenti azioni: a. 9.3.1 “Finanziamento Piani di investimento per comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelli esistenti conformi alle normative regionali di riferimento”; b. 9.3.2“Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia (target preferenziale: imprese anche sociali e le organizzazioni del terzo settore, di piccole dimensioni)”

CONSIDERATO che la Regione Campania ha individuato, tra le priorità della programmazione il potenziamento delle infrastrutture di cura socio-educative rivolta ai bambini, al fine di massimizzare la diffusione del numero di strutture per la prima infanzia sul territorio regionale;

RITENUTO: a. di dover integrare la dotazione finanziaria sull’ Azione 9.3.1 con ulteriori risorse pari a €.10.000.000,00, al fine di consentire alla Direzione Generale competente di incrementare il numero di strutture per la prima infanzia sul territorio regionale, raggiungimento gli obiettivi strategici stabiliti, anche in coerenza con il Piano degli Obiettivi di Servizio, sopra citato;

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b. di dover programmare la realizzazione, la riqualificazione o il potenziamento di asili nido e micro-nido aziendali attraverso la concessione di incentivi alle imprese e alle aziende pubbliche a valere sull’azione 9.3.2 del POR Campania FESR 2014/2020, per l’importo complessivo di € 5.000.000,00;

ACQUISITI il parere dell’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014/20 reso con nota prot.n. 316221 del 20/05/2019 ed il parere del Responsabile della Programmazione Unitaria reso con nota prot. n. 0012717/UDCP/GAB/VCG1 del 20/05/2019 U.

VISTA la normativa, nonché le deliberazioni indicate in premesso; propongono e, la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 1. di integrare la dotazione finanziaria sull’ Azione 9.3.1 con ulteriori risorse pari a €.10.000.000,00, al fine di consentire alla Direzione Generale competente di incrementare il numero di strutture per la prima infanzia sul territorio regionale, raggiungimento gli obiettivi strategici stabiliti, anche in coerenza con il Piano degli Obiettivi di Servizio, sopra citato; 2. di programmare la realizzazione, la riqualificazione o il potenziamento di asili nido e micro-nido aziendali attraverso la concessione di incentivi alle imprese e alle aziende pubbliche a valere sull’azione 9.3.2 del POR Campania FESR 2014/2020, per l’importo complessivo di € 5.000.000,00; 3. di dare mandato al Direttore Generale della DG per le Politiche Sociali e Socio Sanitarie in qualità di Responsabile dell’Obiettivo Specifico 9.3 del POR Campania FESR 2014/2020 di predisporre le azioni necessarie agli adempimenti consequenziali derivanti dall’esecuzione della presente deliberazione ivi compresa la predeterminazione di criteri e modalità ex art. 12 L. 7.8.1990 n. 241 al fine della adozione degli atti concessivi; 4. di inviare il presente atto all’Assessore alle Politiche Sociali, al Responsabile della Programmazione Regionale Unitaria, alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo fonte: http://burc.regione.campania.it n. 34 del 17 Giugno 2019 Europeo di Sviluppo Regionale, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (50 13 00), alla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio – Sanitarie, al BURC per la pubblicazione e all’Ufficio competente p

EMILIA ROMAGNA

PARTECIPAZIONE

DAL 11 GIUGNO 2019, n. 204 - Approvazione del programma di iniziative per la partecipazione (art. 6, comma 5, LR 15/2018). (Delibera di Giunta n. 804 del 20 maggio 2019) (BUR n. 197 del 18.6.19)NoteViene proposta all’Assemblea Legislativa la Relazione sulla partecipazione nel territorio della Regione Emilia-Romagna e il Programma di iniziative per la partecipazione della Giunta Regionale, contenuti nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto), al fine della sua approvazione ai sensi dell’art.6, comma 5 della l.r. n.15/2018.

PERSONE CON DISABILITA’

DGR 6.5.19, n. 666 - Fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 13/1989 - Riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2019. (BUR n. 166 del 29.5.19)Note

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Si procede alla concessione a favore dei Comuni e della Unione di Comuni di cui all'allegato A) delle somme specificate nel medesimo allegato (colonna “Risorse finanziarie trasferite”), per l'importo complessivo di Euro 6.525.606,53 a titolo di trasferimento;Viene altresì definito il fabbisogno per l’anno 2019, relativo alle domande di contributo per interventi edilizi per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge n. 13/1989, rilevato sulla base dei dati inseriti dai Comuni nel software regionale on line suddiviso per Comune, che è pari complessivamente a € 28.405.895,65 (indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, nella colonna “fabbisogno totale”).NB PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

DGR 31.5.19, n. 861 - Legge Regionale n.14/2015: quantificazione delle risorse e avvio delle procedure per la programmazione 2019 delle misure a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità. (BUR n. 179 del 6.6.19)RIFERIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI- il D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.;- la Legge 8/11/2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;- la Legge Regionale 12/5/1994, n.19 “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del D.lgs.vo 30/12/1992, n.502, modificato dal D.lgs.vo 7/12/1993, n.517” e ss. mm. e ii., ed in particolare l’art. 17, comma 1;- la Legge Regionale 12/3/2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss. mm. e ii. ed in particolare gli artt. 19,27 e 29;- la Legge Regionale 30/6/2003, n. 12 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii;- la Legge Regionale 23/12/2004, n. 29 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale”;- la Legge Regionale 1/8/2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza, e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii.;- la Legge Regionale 30/7/2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;- la Legge Regionale 30/7/2015, n. 14 “Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;- la Legge Regionale 19/12/2016, n. 24 “Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito”;- la Legge Regionale 4/3/2019, n. 1 “Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)”;

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- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm.ii.;- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm.ii;- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 120/2017 con la quale si è approvato il nuovo Piano sociale e sanitario 2017-2019;- la propria deliberazione n.1423/2017 “Attuazione del piano sociale e sanitario 2017-2019. Approvazione delle schede attuative d’intervento e di indirizzi per l’elaborazione dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale”;- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 163 del 25/6/2014 “Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559)”;- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12/12/2014 C(2014)9750 che approva il “Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;- la propria deliberazione n. 1 del 12/1/2015 “Presa d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo “Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 2/5/2018 C(2018)2737 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 9/11/2018 C(2018)7430 FINAL che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 75 del 21 giugno 2016 “Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)”;Deliberazioni:- n. 1646 del 2/11/2015 “Presa d’atto della sottoscrizione del Patto per il Lavoro da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello stesso”;- n. 1959/2016 “Approvazione della disciplina in materia di Accreditamento dei Servizi per il Lavoro e definizione dell’elenco delle prestazioni dei Servizi per il Lavoro Pubblici e Privati Accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1 agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii.”;- n. 411/2018 “DGR n. 1959/2016 ‘Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e definizione dell'elenco delle

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prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della l.r. 1 agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii’ proroga termini prima fase di attuazione”;- n. 191/2016 “Approvazione dell'indice di fragilità, strumento di valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità - art. 2, comma 2 della Legge Regionale 14 del 30 luglio 2015 e attuazione art. 3, comma 2 della Legge Regionale 12 del 17 luglio 2014”;- n. 1229/2016 “Linee di programmazione integrata ai sensi dell'art 3 della L. R. 30 luglio 2015 n. 14"Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;- n. 1230/2016 “Definizione ai sensi dell'art. 7 della L. R. 14/2015 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari." del nuovo ambito territoriale dei centri per l'impiego in coincidenza con il perimetro di competenza degli ambiti distrettuali”;- n. 1441/2016 “Promozione degli Accordi di programma per l'approvazione dei Piani integrati previsti dall'art. 4 della L.R.14/2015. Direttive per la redazione degli Accordi di Programma distrettuali e approvazione dello Schema di Accordo tipo”;- n. 73/2018 “Linee di programmazione integrata ai sensi dell’art. 3 della L.R. 30 luglio 2015 n. 14 Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;- n. 650/2018 “Approvazione delle proposte di accordi di programma e piani integrati territoriali presentate dagli ambiti distrettuali ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 del 30 luglio 2015”;Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 117 del 27/7/2018 “Approvazione degli Accordi di Programma e dei Piani integrati previsti dall'art. 4 della L.R. 14 del 2015”;Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:- n. 1258/2018 “Approvazione secondo Invito a presentare operazioni per l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità - L.R. 14/2015 - PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 - Priorità di investimento 9.1”;- n. 1770/2018 “Approvazione delle operazioni presentate a valere sull'Invito approvato con propria deliberazione n. 1258/2018. Inserimento al lavoro, inclusione sociale e autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità - L.R. 14/2015.IL QUADRO COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTOI Piani integrati territoriali, ai sensi dell’articolo 4 comma 5 della L.R. 14/2015, si articolano in Programmi di attuazione annuale;Vengono avviate le procedure necessarie al fine di rendere disponibili le misure attuative in esito ai Programmi di attuazione annuale 2019.Il citato Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna ha previsto che le risorse nell’ambito dell’OT.9 - Asse II "Inclusione sociale e lotta contro la povertà" siano utilizzate anche in coerenza con il progetto di legge regionale “Inclusione e Lavoro” in seguito adottato come L.R. 14/201.

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Le misure orientative, formative e per il lavoro del Programma personalizzato, definito, per ciascuna persona destinataria, dall’Equipe multiprofessionale, saranno finanziate con risorse del Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Regione Emilia-Romagna 2014/2020 nella misura di euro 20.000.000,00.IL RUOLO DEGLI AMBITI DISTRETTUALILa quantificazione delle risorse sopra indicate, per ciascun Ambito distrettuale, è definita, in continuità con quanto già previsto nell’anno 2018, in funzione dei seguenti criteri:- per il 50% in base alla popolazione residente in età attiva (15 - 64 anni);- per il 30% in base agli iscritti al Collocamento mirato;- per il 20% in base al numero dei disoccupati;e prevedendo una variazione massima per ciascun ambito rispetto all’attribuzione dell’anno 2018 pari al 5% di quanto attribuito nell’annualità 2018 come di seguito riportato:Ambiti distrettuali  Risorse

2019Azienda USL di Piacenza - Città di Piacenza  501.449,0

0Azienda USL di Piacenza – Levante  469.039,0

0Azienda USL di Piacenza – Ponente  338.822,0

0Azienda USL di Parma - Parma Città  1.144.545,

00Azienda USL di Parma – Fidenza  478.330,0

0Azienda USL di Parma - Valli Taro e Ceno  237.152,0

0Azienda USL di Parma - Sud Est Parma  340.108,0

0Azienda USL di Reggio Emilia - Reggio Emilia

 1.031.233,00

Azienda USL di Reggio Emilia - Montecchio Emilia

 273.458,00

Azienda USL di Reggio Emilia – Guastalla  299.829,00

Azienda USL di Reggio Emilia – Correggio  223.564,00

Azienda USL di Reggio Emilia – Scandiano  347.323,00

Azienda USL di Reggio Emilia - Castelnovo ne' Monti

 126.783,00

Azienda USL di Modena – Modena  847.305,00

Azienda USL di Modena – Carpi  480.252,00

Azienda USL di Modena – Mirandola  339.126,00

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Azienda USL di Modena – Sassuolo  518.621,00

Azienda USL di Modena - Pavullo nel Frignano

 162.815,00

Azienda USL di Modena – Vignola  359.377,00

Azienda USL di Modena - Castelfranco Emilia

 324.150,00

Azienda USL di Bologna - Città di Bologna  1.698.597,00

Azienda USL di Bologna - Reno, Lavino, Samoggia

 388.552,00

Azienda USL di Bologna - Appennino Bolognese

 222.141,00

Azienda USL di Bologna - San Lazzaro di Savena

 310.018,00

Azienda USL di BOLOGNA - Pianura Est  666.428,00

Azienda USL di BOLOGNA - Pianura Ovest  313.712,00

Azienda USL di IMOLA – Imola  557.717,00

Azienda USL di FERRARA – Ovest  317.358,00

Azienda USL di FERRARA - Centro-Nord  774.142,00

Azienda USL di FERRARA - Sud-Est  450.400,00

Azienda USL della ROMAGNA – Ravenna  946.575,00

Azienda USL della ROMAGNA – Lugo  411.742,00

Azienda USL della ROMAGNA – Faenza  358.921,00

Azienda USL della ROMAGNA – Forlì  904.672,00

Azienda USL della ROMAGNA - Cesena - Valle del Savio

 580.000,00

Azienda USL della ROMAGNA – Rubicone  467.007,00

Azienda USL della ROMAGNA – Rimini  1.176.830,00

Azienda USL della ROMAGNA – Riccione  611.907,00

Totale complessivo 20.000.000,00

Gli Ambiti distrettuali vengono invitati alla presentazione delle proposte di Programma di attuazione annuale – Anno 2019, precisando che:

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- la proposta dovrà essere redatta utilizzando il format già approvato con la più volte citata deliberazione n. 73/2018, che si riallega al presente atto quale Allegato 1), parte integrante e sostanziale;- la proposta dovrà essere inviata al “Servizio Programmazione delle politiche dell’istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza” via posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], entro il 15/7/2019.LA CONSULTAZIONE ED IL CONFRONTO CON LE OO.SS. E DATORIALI Ai sensi dell’articolo 4 comma 6 della L.R. 14/2015, le proposte saranno oggetto di consultazione e confronto preventivo con le organizzazioni sindacali e datoriali territoriali più rappresentative al livello regionale, individuate dai componenti della commissione regionale tripartita (CRT) di cui all’articolo 51 della L.R. 12/2003.IL RUOLO DELLA REGIONEL’Assessore regionale competente in materia di lavoro esprimerà, con proprio decreto, parere sulle proposte di Programma di attuazione annuale come previsto dalla propria citata deliberazione n. 73/2018.IL RUOLO DEL COMITATO DI DISTRETTO A seguito del decreto assessorile, il Programma di attuazione annuale – Anno 2019 dovrà essere approvato dal Comitato di Distretto e quindi inviato, entro il 16/9/2019, al “Servizio Programmazione delle politiche dell’istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza” via posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], che procederà, con determinazione dirigenziale, alla presa d’atto,L’APPROVAZIONE DELLE PROCEDURECon proprio successivo atto si procederà all’approvazione delle procedure di evidenza pubblica per rendere disponibili le misure orientative, formative e per il lavoro rivolte alle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, attuative dei 38 Programmi annuali – Anno 2019.;

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE ANNUALE -2019 Individuare, a partire da quanto definito nel Programma triennale, gli interventi che si intende realizzare nell’anno di riferimento. Compilare la tabella in base agli orientamenti e alle condizioni scelte compiute a livello distrettuale. TIPOLOGIA DI INTERVENTO INTERVENTO Indicare se l’intervento è previstoIndicare con X se è previsto l’uso di risorse dei Comuni Indicare con X se è previsto l’uso di risorse dell’Ausl Risorse FSE Indicare con X se è previsto l’uso di risorse FSE Se previsto l’uso, indicare la quota di risorse FSE assegnate FORMAZIONE Formazione progettata con riferimento al Sistema Regionale delle Qualifiche % Formazione permanente Indennità di frequenza ai percorsi formativi di cui al Sistema Regionale delle qualifiche Certificazione delle competenze - Sistema Regionale delle Qualifiche Certificazione delle competenze per l’acquisizione di una qualifica - Sistema Regionale delle Qualifiche Attività a supporto della partecipazione a percorsi formativi

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TIROCINI Tirocinio di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento rivolto a persone con disabilità e in condizione di svantaggio (C) % Tirocinio di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione (D) Erogazione dell’indennità di partecipazione a tirocini Servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio Rimborso delle spese di traporto pubblico e pasti nei casi in cui l’indennità di partecipazione non venga corrisposta o venga corrisposta in misura ridotta Attività a supporto dei processi di apprendimento nei contesti lavorativi LAVORO Orientamento specialistico % Accompagnamento al lavoro Attività di sostegno alle persone nei contesti lavorativi Certificazione delle competenze - Sistema Regionale delle Qualifiche Certificazione delle competenze per l’acquisizione di una qualifica - Sistema Regionale delle Qualifiche Interventi di supporto per il reperimento di alloggi Servizio di mediazione familiare Interventi di sostegno alla genitorialità SERVIZI E INTERVENTI DI NATURA SOCIALE Corsi di lingua italiana per immigrati Servizi di mediazione culturale Sostegno socio-educativo territoriale e domiciliare Assistenza domiciliare socioassistenzialeServizi di prossimità/buon vicinato/ gruppi di auto-aiuto Telesoccorso e teleassistenza Interventi a supporto della domiciliarità (pasti, lavanderia, ecc..) Accompagnamento sociale Distribuzione beni di prima necessità (pasti, medicinali, vestiario, emporio solidale, ecc.) Asili nido e servizi Integrativi prima infanzia Servizi estivi e conciliativi Soluzioni di accoglienza abitativa temporanea TRASFERIMENTI IN DENARO Contributi per servizi alla persona Contributi economici per cure o prestazioni sanitarie Contributi economici per servizio trasporto e mobilità Buoni spesa o buoni pasto Contributi economici per i servizi scolastici Contributi economici erogati a titolo di prestito Contributi economici per alloggio Contributi economici a integrazione del reddito familiare Referenti per l’attuazione del Programma di attuazione annuale Servizio Ente Ruolo Nome e Cognome Lavoro Sociale Sanitario

PROFESSIONI

RISOLUZIONE - Oggetto n. 7593 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero competente affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del laureato in

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scienze motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al riconoscimento di tale figura professionale, attivandosi inoltre nei confronti del Governo affinché i costi sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e motoria adattata possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche. A firma dei Consiglieri: Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Lori, Boschini, Poli, Mumolo, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Tarasconi, Rontini, Ravaioli, Bagnari, Cardinali, Iotti, Zappa-terra, Zoffoli, Sabattini, Serri, Soncini, Mori. (BUR n. 188 del 12.6.19)L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Premesso chein occasione dell’approvazione della legge regionale n. 8 del 2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive” veniva approvato l’ordine del giorno n. 8, a firma dei consiglieri Andrea Bertani, Paolo Calvano e Raffaella Sensoli, che si concludeva impegnando la Giunta e l’Assemblea, per quanto di competenza:“1. a richiedere al Governo ed al Parlamento l’inserimento della laurea magistrale, di durata quinquennale (classe L67) in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate fra i titoli necessari per l’esercizio della professione nelle équipe sanitarie;2. a porre all’attenzione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni il tema dell’esercizio della professione, attraverso un’intesa in Conferenza Stato-Regioni, da parte dei laureati in scienze motorie nelle équipe sanitarie.”;la Regione Emilia-Romagna è da tempo impegnata sul tema della prevenzione sanitaria, attraverso diversi atti ha infatti promosso puntuali interventi di contrasto dei fattori di rischio. La promozione, la prescrizione e la somministrazione dell’attività fisica sono oggi per la nostra Regione uno strumento fondamentale della prevenzione sanitaria;la Regione Emilia-Romagna attraverso il Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018 (PRP) ha promosso azioni mirate e puntuali in un regime di intersettorialità, interistituzionalità e interprofessionalità al fine di contrastare i fattori di rischio. In particolare, il “programma 6.7” del PRP prevede lo sviluppo di interventi per la promozione e la diffusione della pratica dell’esercizio fisico, anche attraverso la prescrizione, nelle persone con patologie croniche;con la D.G.R. n. 2127 del 5 dicembre 2016 la Regione ha fornito gli indirizzi sulla costruzione di percorsi per la promozione dell’attività fisica nelle persone affette da patologie croniche, attraverso l’integrazione e la realizzazione di programmi intersettoriali, che includono partnership tra sistema sanitario e soggetti pubblici e privati del territorio, azioni di comunicazione ai cittadini e agli operatori sanitari e la realizzazione di momenti di counselling individuale sull’esercizio fisico. L’attuazione di tale delibera prevede, a livello delle Aziende USL:- lo sviluppo di opportunità sul territorio, inclusa una rete di Palestre, non sanitarie, che si mantiene in costante contatto con il sistema sanitario, anche attraverso una formazione specifica sull’attività motoria adattata;- l’azione coordinata del Servizio Sanitario Regionale per la promozione dell’attività fisica per persone con patologie croniche, con uno sviluppo interaziendale nelle realtà in cui insistano più aziende sanitarie. Dal punto di vista organizzativo, ciò implica il coinvolgimento di una pluralità di attori e l’individuazione di punti di riferimento e coordinamento;- lo sviluppo della rete territoriale delle opportunità, l’organizzazione delle attività formative destinate ai soggetti del territorio, il processo di riconoscimento formale delle Palestre che Promuovono Salute e per l’Attività Motoria Adattata è coordinato dai Dipartimenti di Sanità Pubblica dell’Azienda USL territorialmente competente;- il coordinamento locale per l’attuazione degli indirizzi per la promozione dell’attività fisica nelle persone affette da patologie croniche.La DGR n. 2127/2016 prevede inoltre l’individuazione di specifiche patologie per le quali, al fine di conseguire maggiore aderenza, efficacia e sicurezza, siano adottati protocolli operativi, in base ai quali il personale sanitario possa effettuare una “prescrizione” dell’esercizio fisico.I protocolli operativi definiscono, anche, i criteri per l’invio del cittadino affetto da patologia cronica a un eventuale “secondo livello”, presso i Servizi di Medicina dello Sport e Promozione dell’Attività Fisica (protocolli di “Esercizio Fisico Adattato – E.F.A.”) o presso i Servizi di Medicina Fisica e Riabilitazione (protocolli di Attività Motoria Adattata - A.F.A.”). I protocolli operativi relativi Attività Fisica Adattata si

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riferiscono all’attività motoria adattata rivolta in particolare a persone affette da patologie muscolo-scheletriche e neuro-muscolari, spesso prescritta al termine di un percorso riabilitativo, ed è finalizzata al mantenimento delle funzionalità recuperate, è indicata per le persone in condizioni di relativa stabilità, che possono beneficiare degli effetti di una ginnastica preventiva e di mantenimento. L’A.F.A, viene prescritta dal medico di medicina generale o dallo specialista. I protocolli relativi all’Esercizio Fisico Adattato si riferiscono all’attività motoria adattata che si rivolge a persone con patologie croniche che beneficiano maggiormente di programmi finalizzati a stimolare soprattutto la risposta metabolica (centrale e periferica) all’esercizio fisico, come nel caso di patologie cardiovascolari, dismetaboliche, pneumologiche e oncologiche, in condizioni di stabilità clinica. L’E.F.A. può essere consigliato o prescritto dal medico di medicina generale, dallo specialista in medicina dello sport e dallo specialista competente.I protocolli inoltre prevedono che la somministrazione degli “esercizi suggeriti” avvenga da parte di laureati specialistici in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata. Tali attività si svolgono esclusivamente in strutture non sanitarie, riconosciute come “Palestre che promuovono la salute per l’Attività Motoria Adattata”, così come previsto dalla DGR 2127/2016.Considerato cheil DPCM 12 gennaio 2017 “Nuovi LEA” al punto F5 dell’allegato 1, ha introdotto “la promozione dell’attività fisica e tutela sanitaria dell’attività fisica” mirata alla promozione di percorsi di attività fisica strutturata in gruppi a rischio.Oltre alla Regione Emilia-Romagna altre Regioni si sono attivate in tal senso attraverso atti di Giunta o Leggi regionali.La figura preposta alla somministrazione dell’Attività fisica e motoria adattata è il Laureato in Scienze Motorie con Laurea Magistrale LM67.Preso atto cheil laureato in scienze motorie è la figura che, attraverso le sue specifiche competenze, è in grado di valorizzare gli effetti positivi dell’attività fisica per la salute, declinandola in modo adeguato ai diversi contesti e alle diverse caratteristiche degli individui, offrendo un importante supporto agli operatori medici e ad altri operatori sanitari, agli insegnanti e ai dirigenti scolastici, coinvolti nella promozione dell’attività fisica.Attualmente a livello nazionale non esiste il riconoscimento giuridico professionale dei Laureati in Scienze Motorie. Pertanto, tale figura resta sospesa tra l’ambito sanitario e quello sportivo senza però esserne riconosciuta, situazione che sta inevitabilmente creando importanti problematiche relative alla valorizzazione di questa figura professionale e ai suoi possibili sbocchi occupazionali.Le spese relative alla attività fisica e motoria adattata, finalizzata alla prevenzione sanitaria e al mantenimento delle condizioni di stabilità, svolte dai Laureati in Scienze motorie (LM67) non sono attualmente detraibili seppur prescritte dal medico di base o dallo specialista e quindi a carico totale dell’utente.Nel corso della scorsa Legislatura nazionale era stato aperto un tavolo di trattativa tra il Ministero della Salute e i rappresentanti dei Laureati in Scienze Motorie per il riconoscimento di tale profilo.Tutto ciò premesso e consideratoimpegna la Giuntaa proseguire il lavoro intrapreso di valorizzazione della figura del Laureato in Scienze Motorie, istituendo a tale scopo un tavolo tecnico che valuti la possibilità dell’inserimento di tale figura in ambito sanitario e scolastico al fine di supportare gli operatori di tali settori.Ad attivarsi nei confronti del Governo e Parlamento affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del Laureato in Scienze Motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al riconoscimento di tale figura professionale.Ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento affinché i costi sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e motoria adattata possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche.

RISOLUZIONE - Oggetto n. 8380 - Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché si possa giungere al più presto ad una piena attuazione della legge 3/2018 con il riconoscimento delle figure professionali di osteopata e chiropratico. A firma del Consigliere: Torri. (BUR n. 188 del 12.6.19)

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L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-RomagnaPremesso chela legge 3/2018 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute”, all’articolo 7 istituisce le professioni sanitarie dell’osteopata e del chiropratico;sempre all’articolo 7 di suddetta legge, comma 2, si dice che “con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati stabiliti l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell’osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti”;il medesimo comma 2 stabilisce inoltre che con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore della sanità, siano definiti l’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.Considerato chegli atti e i provvedimenti sopra richiamati non risulta siano stati adottati e, in risposta ad un’interrogazione in commissione parlamentare, il Governo ha fatto sapere che nel corso del 2018 il Ministero ha convocato diverse riunioni con le Associazioni professionali interessate, al fine di pervenire alla condivisione di uno schema di Accordo ma che nell’ultimo incontro tenutosi a dicembre 2018 “sono emerse divergenze di posizione tra le stesse Associazioni professionali coinvolte, con particolare riferimento agli aspetti formativi”;nella medesima risposta si sottolinea tuttavia che tali divergenze hanno riguardato in particolare il percorso di studio in chiropratica, mentre per quanto concerne la figura dell’osteopata “si potrà arrivare alla definizione di uno schema di Accordo, da inviare in Conferenza Stato-Regioni, previo parere del Consiglio superiore di sanità, già nell’ambito della prossima riunione utile”.Ritenuto chein presenza di una legge approvata sarebbe più che opportuno renderla pienamente operativa per rendere più chiare le prospettive professionali degli operatori dei settori coinvolti e perché un quadro normativo chiaro e operativo è di sicuro giovamento per i cittadini e gli eventuali pazienti.Considerato inoltre chead una interrogazione presentata dal sottoscritto nel mese di febbraio in merito alle tempistiche previste è stato risposto che le tempistiche sono condizionate dalla complessità dell’iter procedurale previsto dalla legge 3/2018 e che sino ad ora le Regioni non sono ancora state coinvolte.Tutto ciò premesso e consideratoimpegna la Giunta asollecitare il Governo affinché si possa giungere al più presto ad una piena attuazione della legge 3/2018 con il riconoscimento delle figure professionali di osteopata e chiropratico.

SANITÀ

DGR 20 maggio 2019, n. 792 - Provvedimenti in ordine alla definizione dell'assetto della Rete di terapia del dolore della Regione Emilia-Romagna di cui alla propria deliberazione n. 1783 dell'11 novembre 2014. . (BUR n. 188 del 12.6.19)NoteLa Regione Emilia-Romagna e la Fondazione Hospice MariaTeresa Chiantore Seràgnoli, con lettera di intenti P.G. 156953 del 26.6.2012, hanno dato atto che "la Fondazione Isabella Seràgnoli di Bologna che ha già realizzato importanti iniziative a supporto dell’assistenza, della formazione e della ricerca, ivi compresa quella specificamente relativa all’oncologia e alle cure palliative, si è dimostrata interessata assumendo un ruolo propositivo nella realizzazione del progetto di hospice pediatrico, dichiarandosi anche disponibile a sostenere il notevole impegno economico che deriva dalla realizzazione dell’hospice", e che "la Fondazione Isabella Seràgnoli intende, in particolare, realizzare un Hospice Pediatrico direttamente o attraverso gli enti

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ad essa afferenti e ha dato la disponibilità ad integrarlo nella rete regionale delle Cure Palliative Pediatriche secondo le linee guida regionali";Viene approvato il documento di definizione dell’assetto e delle funzioni della Rete Regionale delle Cure Palliative Pediatriche, di cui all’allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;Viene dato mandato alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare di costituire un Gruppo di lavoro regionale, afferente al Servizio Assistenza Ospedaliera, che preveda la partecipazione della Fondazione Hospice Mariateresa Chiantore Seragnoli Onlus e di una rappresentanza clinica, con le seguenti principali attribuzioni di supporto verso l’Amministrazione regionale:- governo della Rete di cui si tratta ed integrazione organizzativa e professionale di tutte le componenti e i professionisti coinvolti;- identificazione aree prioritarie di intervento per la definizione di PDTA, procedure e protocolli;- coordinamento gruppi multidisciplinari e multiprofessionali per la redazione di PDTA, procedure e protocolli regionali a garanzia di omogeneità ed equità di assistenza su tutto il territorio regionale, nonché monitoraggio degli stessi presso le Aziende Sanitarie;- verifica di coerenza delle organizzazioni locali dei nodi della rete con le linee di indirizzo dettate dal presente provvedimento, e supporto delle Aziende Sanitarie nella caratterizzazione dell’interfaccia con l’UCPD;- verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti dal presente provvedimento anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici;- redazione di una relazione annuale sul funzionamento della Rete sulla base degli esiti del monitoraggio della rete stessa;- individuazione delle esigenze formative della Rete, tenendo conto dei livelli di responsabilità e delle specifiche attività dei nodi della rete allo scopo di favorire l’integrazione tra i professionist.

LAZIOANZIANI

Determinazione 7 giugno 2019, n. G07757 Costituzione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione di "Linee guida regionali in materia di centri anziani" (BUR n. 51 del 25.6.19)PREMESSA L’ articolo 28 della L.R. n. 11/2016 prevede che: 1. il centro diurno è una struttura di tipo aperto che fornisce prestazioni socioeducative, di socializzazione, di aggregazione e di recupero, destinate ai soggetti in età evolutiva, alle persone con disabilità ed alle persone con disagio psichico, è collegato con le strutture ed i servizi del territorio e può offrire anche prestazioni di supporto all’assistenza domiciliare nonché servizi tesi a dare risposta ai bisogni degli anziani affetti da Alzheime. 2. il centro anziani, ispirato ai principi della partecipazione, dell’indipendenza, dell’autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani, è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, che ne promuove la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l’anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;3. gli utenti del centro anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del comune e in integrazione con i servizi territoriali; 4. il centro anziani, nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto dell’anziano, svolge, in particolare: a) attività ricreativo-culturali; b) promozione dell’attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico; c) attività ludico-motorie, anche attraverso l’organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi; d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;

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e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato; f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.CONSIDERAZIONI SULL’INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONEL’invecchiamento della popolazione rappresenta una delle più importanti trasformazioni sociali del nostro tempo e contribuisce a interrogare i sistemi di welfare nelle loro dimensioni distributive, finanziarie, organizzative e politiche.Progressivamente le persone adulte avranno una più lunga speranza di vita in una società fortemente invecchiata e, a seguito delle dinamiche demografiche, potranno contare su un limitato numero di “caregiver” potenziali in quanto molti anziani saranno senza figli o avranno un solo figlio.LA NECESSITÀ DI UNA REVISIONE DELLE POLITICHE DI WELFARE PER LE PERSONE ANZIANE ED ILRUOLO DELLA REGIONE Si rende necessario rivedere le politiche di welfare per le persone anziane attraverso un sistema che preveda una maggiore erogazione e diversificazione di interventi e servizi a loro supporto.A tale riguardo il l citato art. 28 della L.R. 11/2016 al comma 5 prevede che “I requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento del centro diurno e del centro anziani sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 41/2003”.Negli anni l’organizzazione dei centri anziani è andata diversificandosi, sia per scelte amministrative degli enti locali titolari, sia per l’esigenza operativa di rispondere a sempre nuovi bisogni degli utenti e frequentatori del centro.LE LINEE GUIDAViene pertanto ritenuto opportuno redigere ed adottare linee guida regionali, in grado di garantire omogeneità ed universalità all’offerta di servizi dei centri anziani su tutto il territorio regionaleIL GRUPPO DI LAVORO E I RELATIVI IMPEGNIViene costituto un gruppo di lavoro per l’elaborazione di Linee guida regionali in materia di centri anziani con i seguenti obiettivi: 1) effettuare una ricognizione della rete esistente, in termini di forma giuridica e modelli organizzativi dei centri; 2) dare indicazioni operative sulla forma statutaria e modelli di governance più adeguati alla realtà attuale; 3) dare indicazioni ai distretti sociosanitari sulle modalità autorizzative e di vigilanza.Al fine di garantirne la adeguata partecipazione, vengono coinvolti nel gruppo esponenti dei portatori di interesse più qualificati in materia.I componenti del gruppo di lavoro sono:- il Dott. Valentino Mantini, Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale, o un suo delegato, nella qualità di coordinatore del gruppo; - la Sig.ra. Maria Giovanna Di Biase, funzionaria in servizio presso l’Area Politiche per l’Inclusione; - un rappresentante del Comune di Roma Capitale; - un rappresentante di ANCI Lazio; - tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei pensionati; - un rappresentante dell’Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti (ANCESCAO) Lazio; - un rappresentante dell’Associazione per l’invecchiamento attivo AUSER Lazio; - un rappresentante dell’Associazione Diritti degli anziani ADA Lazio;- un rappresentante dell’Associazione Nazionale Tutte l’Età Per la Solidarietà ANTEAS Lazio; - un rappresentante della Federazione Anziani e Pensionati, FAP ACLI Lazio; Il gruppo può essere integrato, qualora si riscontri la necessità di avvalersi di ulteriori apporti professionali. Il gruppo terminerà il proprio mandato entro il 31 dicembre 2019Al termine del lavoro il gruppo è tenuto a consegnare i alla direzione un documento scritto, per le successive valutazioni e l’eventuale adozione con apposito atto amministrativo.La partecipazione al gruppo di lavoro è a titolo gratuito e, pertanto, non presenta oneri aggiuntivi per la Regione Lazio.

Determinazione 20 giugno 2019, n. G08390 - Attuazione DGR n.295 del 21/05/2019. Approvazione dell'Avviso pubblico denominato "Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani". Impegno di

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spesa in favore di creditori diversi della somma complessiva di euro 500.000,00 sul capitolo H41925 esercizio finanziario 2019. (BUR n. 52 del 27.6.19)PREMESSAL’art. 13 della L.R. 10 agosto 2016, n. 11 stabilisce che il sistema integrato regionale degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio sostiene la tutela e la valorizzazione delle persone anziane, sia come soggetti attivi sia come soggetti beneficiari di prestazioni sociali e che le politiche in favore delle persone anziane sono perseguite attraverso attività, interventi e servizi riguardanti: o la socializzazione e la semplificazione nell‟accesso ai servizi culturali, ricreativi, sportivi, per la mobilità e il miglioramento del rapporto dell‟anziano con l‟ambiente sociale anche al fine di favorire i rapporti intergenerazionali; o la partecipazione degli anziani alla comunità locale in un‟ottica di solidarietà fra generazioni; o la promozione di attività socialmente utili volontarie che sostengano l‟invecchiamento attivo nonché la partecipazione alla vita delle comunità locali; o la promozione del contrasto all‟isolamento sociale anche attraverso forme di intervento proattivoLA RISOLUZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELL’ONULa Risoluzione adottata dall‟Assemblea Generale dell‟ONU il 25 settembre 2015: n. 70/1, “Trasformare il nostro mondo: Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, indica tra i fini da perseguire con l’Obiettivo 3 “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età e con l’Obiettivo 11: “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili…in particolare per donne, bambini, anziani e disabili”.IL RUOLO DEL TERZO SETTOREIl decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 adotta il Codice del terzo Settore ha definito gli enti del terzo settore e le attività di interesse generale, ed ha introdotto gli obiettivi e le aree prioritarie di intervento tra cui: “contrastare le solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato”.IL RUOLO E GLI IMPEGNI DELLA REGIONE PER IL WELFARE COMUNITARIOLa Regione Lazio con l‟approvazione del Piamo Sociale e l‟attuazione di nuovi modelli di governance tra amministrazioni pubbliche e Terzo settore, si è dotata di nuove modalità tecnico-amministrative per migliorare l‟efficienza e l‟efficacia delle azioni in campo del welfare comunitario.Il Piano Sociale Regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune", in coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei, per fare del Lazio una “regione che si prende cura e protegge” persegue i seguenti obiettivi● rimuovere gli ostacoli relazionali, sociali ed economici che limitano la libertà e l‟uguaglianza dei cittadini e delle cittadine e il pieno sviluppo della persona; ● contrastare la solitudine, la povertà, l‟esclusione e le disuguaglianze di genere e sociali; ● ampliare le protezioni fornite dal sistema dei servizi e degli interventi sociali e sociosanitari per renderlo più adeguato ed efficace rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell‟accesso alle prestazioni; ● attivare nuovi strumenti per leggere, analizzare ed interpretare i nuovi bisogni inespressi di salute, in modo da permettere un intervento di tipo predittivo e preventivo basato sui primi segnali di disagio ed esclusione, intercettandoli prima che degenerino in povertà, fragilità e discriminazione; ● coinvolgere attivamente e proattivamente il cittadino in modo da metterlo al centro dei servizi stessi, personalizzati e costruiti intorno ai suoi bisogni assistenziali; ● verificare la qualità delle prestazioni e dei servizi in modo da garantire una presa in carico completa, continuativa e integrata. LA SPECIFICITA’ OPERATIVE DEL PIANO SOCIALEIl Piano Sociale si propone in particolare di raggiungere degli “obiettivi di servizio” per razionalizzare, consolidare e migliorare il sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali e sociosanitari in tutto il territorio regionale, in favore delle persone, delle famiglie e dei gruppi a maggior rischio di esclusione sociale, e in particolare: - superare la soglia della povertà Prevenire i rischi di impoverimento e ridurre le conseguenze e la cronicizzazione delle povertà, con particolare riferimento alle povertà estreme, alle famiglie con figli di minore età e alle persone con disabilità che necessitano di sostegni intensivi, mediante misure di sostegno

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al reddito integrate con interventi personalizzati di accompagnamento ed empowerment. Introdurre reddito di dignità. - non lasciare nessuno solo -Ridurre l‟isolamento e la solitudine delle persone a maggior rischio di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone anziane e con disabilità che necessitano di sostegni intensivi, mediante il potenziamento dei servizi e degli interventi di prossimità e il sostegno alle famiglie, ai caregiver e alle reti di solidarietà locali. - assicurare servizi di qualità in tutti i territori -Garantire il diritto alle prestazioni sociali e sociosanitarie, attraverso uno sviluppo bilanciato e sostenibile di tutto il territorio regionale e una regolamentazione di un sistema di welfare locale caratterizzato da una solida infrastrutturazione sociale e da una distribuzione razionale ed equa dei servizi e degli interventi essenziali, anche attraverso i sette livelli essenziali delle prestazioni social (LEPS), in modo omogeneo in tutto il territorio laziale, nel rispetto delle peculiarità locali, con personale adeguato e qualificato. - generare autonomia-Aumentare l‟appropriatezza, la qualità e l‟efficacia degli interventi domiciliari, in una logica di welfare generativo e distributivo che tiene conto non solo dei bisogni, ma anche delle risorse (attuali e potenziali) dei beneficiari, mediante l‟adozione di misure che favoriscono l‟autonomia personale, evitando ogni forma di dipendenza assistenzialistica. - offrire servizi adeguati ai bisogni delle persone -Migliorare l‟efficienza del sistema, mediante l‟adozione di un rigoroso metodo di lettura dei bisogni espressi ed inespressi di salute e di successiva programmazione, valutazione e monitoraggio, con una gestione dei servizi coerente con i bisogni locali odierni e soprattutto con le tendenze future e le caratteristiche istituzionali e socio-demografiche che caratterizzano i diversi territori della Regione, nel rispetto del CCL’INVECCHIAMENTO ATTIVO Nel contesto della Legge regionale 11/2016 è prevista la valorizzazione delle politiche per la promozione del benessere e dell‟invecchiamento attivo delle persone anziane. IL FINANZIAMENTO PREVISTO E L’AVVISO Il fianziamento è pari ad euro 500.000,00 per l‟Approvazione di un Avviso pubblico: “Valorizzazione delle politiche per la promozione del benessere e dell‟invecchiamento attivo delle persone anziane”.il presente Avviso è rivolto: - alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. n. 29/1993; - alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. n. 22/1999. - Coop. di tipo sociali di tipo A e/o B iscritte al registro regionale della Regione Lazio delle organizzazioni di volontariato o al registro regionale della Regione Lazio delle associazioni di promozione sociale.LE SPECIFICITA’ DELL’AVVISOIn base a quanto disposto dalla DGR n. 295/19 (a cui si fa rinvio), particolare rilievo assume in tale contesto:- promuovere la salute e il benessere psicofisico sia attraverso progetti di invecchiamento attivo ed anche attraverso attività di formazione ed informazione; - promuovere l‟attività fisica praticata dagli anziani; - contrastare la solitudine, l‟isolamento e l‟esclusione sociale che costituiscono importanti fattori di rischio per la salute ed il benessere delle persone anziane; - individuare ed offrire soluzioni innovative e praticabili per migliorare la salute ed il benessere delle persone anziane. - favorire politiche di invecchiamento attivo che rinforzino la politica dell‟inclusione sociale nel territorio della Regione Lazio; - realizzare progetti ed iniziative rivolte alle persone anziane allo scopo di contrastare la marginalità e l‟esclusione sociale, per promuovere la salute e il benessere delle persone anziane; - potenziare l‟offerta proveniente da organizzazioni di volontariato (OdV), di cui alla L.R, 29/1993 e successive modifiche e/o associazioni di promozione sociale (APS) di cui alla L.R. 22/99 e Coop. di tipo sociali di tipo A e/o B, iscritte ai registri regionali della Regione LazioI PROGETTI DEL TERZO SETTORE

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I progetti presentati dal Terzo Settore, per questo specifico ambito devono essere finalizzati all‟attuazione di una o più delle seguenti tematiche: o recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l‟autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita; o adozione di misure e interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, anche in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio; o promozione della salute e il benessere psicofisico attraverso progetti di invecchiamento attivo, attività di formazione ed informazione; o promozione dell‟attività fisica praticata dagli anziani; o contrasto alla solitudine, all‟isolamento e all‟esclusione sociale; o individuazione ed offerta di soluzioni innovative e praticabili per migliorare la salute ed il benessere delle persone anziane.L’ITER BUROCRATICOI soggetti aventi diritto a partecipare alla procedura in argomento possono presentare domanda secondo i criteri e le modalità stabiliti nell’Avviso Allegato 1 alla presente determinazione attraverso l‟apposita modulistica predisposta quale parte integrante e sostanziale del presente atto.La scadenza del bando è fissata al 27 luglio 2019.Al fine di consentire il riscontro di un numero maggiore di richieste di accesso ai contributi regionali,viene stabilito che: o l‟importo massimo del contributo regionale per ciascuno dei possibili soggetti beneficiari, sia di € 10.000,00 (diecimila/00); o gli stessi soggetti beneficiari, non possano presentare più di una richiesta di accesso ai contributi regionali,

AVVISO PUBBLICO Attuazione DGR n.295 del 21/05/2019. “Avviso pubblico denominato “Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani”. NBSI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

ASSISTENTI SOCIALI

ASL ROMA 1 AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE EX ART. 20, CO. 1 D.LGS. 75/2017 DEL PERSONALE PRECARIO DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA PRESSO LA ASL ROMA 1 Numero 1 posti di Assistente Sociale. (BUR n. 45 del 4.6.19)NBSI RIPORTA L’AVVISO A SOLO TITOLO INFORMATIVO, RINVIANDO AL BOLLETTINO UFFICALE N. 45 DEL 4.6.19.

Il presente avviso è emesso in esecuzione della Deliberazione n. 321 del 4/04/2019 ed in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 25/05/2017 n. 75, art. 20 comma 1 per l’eventuale copertura a tempo indeterminato nel triennio 2018/2020 dei seguenti profili presso l’Azienda ASL Roma 1: Personale del Comparto Profilo professionale Numero posti a bando Assistente Sociale 1 L’Azienda si riserva di valutare variazioni rispetto ai posti e/o profili, sulla base di specifiche ulteriori necessità e nel rispetto del Piano dei fabbisogni, entro il 31/12/2020, termine di conclusione del processo di stabilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e nel rispetto della vigente normativa, nonché dei vincoli economico-finanziari vigenti. Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a bando è quello previsto dai vigenti CCNL e dalla normativa contrattuale vigente. 1.REQUISITI DI AMMISSIONE REQUISITI GENERALI:

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Per la partecipazione all’avviso in questione i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali di ammissione: a) possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle vigenti leggi, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Ai sensi della L. n. 97/2013 sono ammessi a partecipare anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (in tal caso dichiarare il possesso dei requisiti di regolarità per il soggiorno in Italia). I cittadini di uno Stato straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana; godere dei diritti civili e politici egli Stati di appartenenza/provenienza; essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, ad eccezione della titolarità della cittadinanza italiana; b) idoneità fisica alla mansione della posizione funzionale a concorso; la visita medica preassuntiva, in applicazione dell’art. 41 del D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008, sarà effettuata a cura di questa Azienda prima dell’immissione in servizio. L’assunzione, pertanto, è subordinata all’accertamento della predetta idoneità a cura del medico competente; c) godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; d) Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; e) Essere in possesso di diploma essere in possesso di Laurea triennale in Servizio Sociale, ovvero Laurea in Scienze di Servizio Sociale (classe 6 S), ovvero Diploma Universitario in Servizio Sociale, ovvero possesso di diploma di Assistente Sociale rilasciato ai sensi del D.P.R. 15.01.1987, n. 14, ovvero Laurea specialistica tab. 57/S, o ad essa equiparata, in quanto conseguita ai sensi del previgente ordinamento f) Iscrizione all’albo professionale di cui alla L. n. 84/1993, come integrato dal D.P.R. n. 328/2001. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio; g) Consenso al trattamento dei dati personali secondo la vigente normativa. REQUISITI SPECIFICI: Per la partecipazione all’avviso in questione i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: a) risulti in servizio successivamente alla data del 28/08/2015 con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della presente procedura di stabilizzazione, presso la ASL ROMA 1; b) essere stato assunto a tempo determinato attingendo da una valida graduatoria a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale per esami e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge; c) aver maturato, alla data del 31/12/2017, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesimo profilo di cui al punto a); Il requisito di cui al punto c) può essere stato maturato, oltre che presso la ASL Roma 1, anche presso diverse Amministrazioni del SSN esclusivamente per il personale adibito allo svolgimento di attività e funzione di rilevanza e connessione diretta ai fini dell’erogazione dei LEA (come previsto dalla Circolare Regione Lazio prot. n. 802730 del 14/12/2018 e dall’ivi richiamato Documento n. 18/21/CR5/C1-C7 del 15/02/2018 della Conferenza delle regioni e delle Province Autonome). Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto flessibile (co.co.co e libero professionali), purché relative ad attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a) dei requisiti specifici. d) Essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’assunzione nello specifico profilo. Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione. Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che hanno fatto valere nell’anzianità di carriera prescritta periodi lavorativi maturati con contratti di somministrazione o alle dipendenze di soggetti giuridici che

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forniscono servizi in appalto all’Azienda che bandisce la procedura, ovvero periodi di servizio prestati con incarico nell’ambito delle convenzioni regolate da ACN con il SSN.Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere anche al momento dell’assunzione. Ai sensi dell’art. 7, 1°comma D.lgs.165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. I posti messi a bando sono definiti ed individuati dalle Aziende secondo le necessità effettive, tenuto conto che la copertura e sostenibilità economico-finanziaria del presente provvedimento, la spesa derivante dall’assunzione a tempo indeterminato dei soggetti interessati – individuati all’esito della procedura finalizzata alla stabilizzazione di che trattasi, rientra nel limite finanziario delle risorse disponibili, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente per il triennio 2018/2020. Inoltre, si precisa che il numero di posti messi a bando, così come la tipologia di personale, potranno essere oggetto di variazioni, modificazioni e integrazioni in considerazione delle valutazioni da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei LEA, delle risultanze dell’attività di sviluppo della metodologia di valutazione dei piani del fabbisogno di personale, di mutate esigenze della programmazione sanitaria regionale, della rete dell’assistenza, di novelle legislative in materia, di disposizioni da parte delle competenti strutture regionali in merito alle modalità di attuazione delle norme al D.Lgs. 75/2017.Il numero dei posti messi a bando, così come la tipologia di personale, potranno essere oggetto di variazioni, modificazioni e integrazioni in considerazione della predisposizione della programmazione del fabbisogno per il triennio 2019-2021, sempre nel rispetto dei vincoli economico-finanziari del SSR e delle disposizioni statali, regionali e commissariali vigenti in materia di programmazione, organizzazione e assistenza sanitaria. L’Azienda si riserva la facoltà di aumentare il numero dei posti messi a bando. 2.PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice, in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000, secondo lo schema esemplificativo allegato (mod. A), debitamente firmata in originale a pena di esclusione dell’avviso medesimo, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale ASL Roma 1 Borgo S. Spirito 3 -00193 Roma, e dovrà pervenire entro il termine perentorio del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con le seguenti modalità: Direttamente all’ufficio protocollo aziendale – Borgo S. Spirito n. 3 00193 Roma, avente il seguente orario: dalle ore 8,45 alle ore 13,00 e dalle 14,30 alle 17,00 dei giorni feriali (sabato escluso) Mediante invio tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata P.E.C. entro la data di scadenza dell’avviso, all’indirizzo [email protected] Nel caso in cui il termine per l’invio delle domande dovesse scadere in un giorno festivo, lo stesso sarà prorogato al giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetti. Non saranno esaminate le domande pervenute prima della pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il mancato rispetto dei termini stabiliti per l’invio delle domande determina l’esclusione dalla procedura. La domanda dovrà essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata e inviata unitamente alla documentazione alla stessa allegata in unico file in formato PDF. Il messaggio dovrà avere per oggetto: “AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE EX ART. 20, CO. 1 D.LGS. 75/2017 DEL PERSONALE PRECARIO DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA PRESSO LA ASL ROMA 1” L’utilizzo della P.E.C. è consentito solo da indirizzo di posta elettronica certificata personale. La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico formato PDF. Non sarà ritenuto valido l’invio di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla P.E.C. aziendale o inviata da P.E.C. non personale.

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La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. L’invio della domanda in altro formato comporterà l’irricevibilità della domanda stessa e la conseguente esclusione dall’avviso. Non si considerano valide: Le domande inviate da casella di posta semplice/ordinaria del candidato o di altra persona; Domande inviate da casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata ad altra personale che non sia il candidato;E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:-Il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza, il codice fiscale; -il possesso della cittadinanza italiana ovvero di un paese dell’Unione Europea, salve le equiparazioni stabilite dalle vigenti leggi; -il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; -le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali a proprio carico in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali; -Il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso; -i servizi prestati presso altre Aziende/Enti del SSN, la durata di tali servizi ed il profilo di inquadramento; -di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; -l’indirizzo di posta elettronica presso il quale deve essere fatta al candidato, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; a tal fine è richiesta anche l’indicazione di un indirizzo e-mail presso il quale effettuare validamente ogni comunicazione relativa all’espletamento dell’avviso; -l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003; i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento della procedura e saranno trattati presso una banca-dati, sia automatizzata che cartacea, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate. Il candidato, nella domanda, deve esprimere il proprio assenso all’utilizzo dei dati personali forniti per le finalità inerenti alla gestione dell’avviso pubblico con la seguente formula: “Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), i dati personali acquisiti saranno raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento della procedura e saranno trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo ai sensi dell’art. 112 del citato Codice”. La domanda deve essere datata e firmata. Ai sensi dell’art.39, comma 1 del DPR 25.12.2000 n.445 non è richiesta l’autentica di tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l’esclusione dall’avviso pubblico. 3.DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare: -autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione; -un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice e in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000, datato e firmato, ove siano espressamente indicate le attività professionali svolte, precisando la tipologia dell’Amministrazione presso la quale il candidato ha svolto la sua attività, nonché il profilo professionale di inquadramento, le attività prestate, la natura del rapporto di lavoro e la durata del servizio (data di inizio e fine di ciascun rapporto) e tutto quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. - elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti presentati;

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- fotocopia semplice di un proprio documento di identità personale in corso di validità. Ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica Amministrazione, riguardanti stati di qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000. Il candidato deve produrre, in luogo del titolo: dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i. relativa ad esempio a: titolo di studio, appartenenza ad ordini professionali, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46 corredata di fotocopia di un documento di identità; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 17 del DPR 445/2000 e s.m.i., da utilizzare in particolare, per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc., corredata di fotocopia di un valido documento di identità. Nelle autocertificazioni relative ai servizi devono essere indicate l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, le qualifiche rivestite, le discipline nelle quali sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di inizio e fine dei relativi periodi di attività, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare etc.) e quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazioni di periodi di attività svolte in qualità di borsista, di incarico libero/professionale, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione. L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione quest’ultima procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art.76 DPR 445/2000; in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art.55-quater del D.lgs.165/2001; l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art.75 DPR 445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera. 4.AMMISSIONE DEI CANDIDATI Scaduti i termini previsti, la UOC Stato Giuridico del Personale valuterà le domande pervenute e verificherà il possesso di tutti i requisiti di ammissione. Esaminate le domande pervenute, l’Amministrazione con apposito successivo provvedimento disporrà la stabilizzazione dei candidati risultati in possesso dei requisiti. L’esclusione è determinata dal mancato possesso di tutti i requisiti generali e specifici, dal mancato rispetto delle clausole del bando, delle disposizioni di legge in materia, sia a livello generale che speciale. L’Azienda, a seguito della verifica sulle autocertificazioni prodotte, si riserva il diritto di escludere i candidati in qualsiasi momento dalla procedura di stabilizzazione. 5.CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO L’Azienda non predispone criteri per la formazione della graduatoria di merito, né procederà alla valutazione dei titoli, poiché, per il presente Avviso, il numero dei posti messi a bando corrisponde con il numero dei dipendenti precari aventi titolo alla stabilizzazione, in virtù della ricognizione interna effettuata dalla stessa Azienda nel corso degli iter procedimentali svolti per la predisposizione della Delibera n. 774 del 06/08/2018 in attuazione delle indicazioni trasmesse dalla Regione Lazio con la Circolare n. 0322059 del 31/05/2018, tenuto conto che la copertura e sostenibilità economico finanziaria del presente provvedimento, nonché la spesa derivante dall’assunzione a tempo indeterminato dei soggetti aventi titolo alla procedura di stabilizzazione, rientra nel limite finanziario delle risorse disponibili, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente per il triennio 2018/2020. Qualora all’esito della pubblicazione del presente Avviso sul BUR Lazio e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dovesse pervenire un numero di domande superiore rispetto ai posti messi a bando da questa Azienda, avranno priorità all’assunzione: - i soggetti in servizio alla data del 22/06/2017; - coloro i quali hanno maturato una maggiore anzianità di servizio presso la ASL Roma 1; - coloro i quali siano in servizio presso la ASL Roma 1 alla scadenza del presente Bando. L’elenco dei vincitori sarà approvato con apposita delibera del Direttore Generale, pubblicato sul sito aziendale e sarà trasmesso alla Regione Lazio per la pubblicazione sul BUR. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge relativamente alla collocazione nella graduatoria dei vincitori. La stabilizzazione dei vincitori avverrà con separata delibera del Direttore Generale.

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6.INFORMATIVA DATI PERSONALI “PRIVACY” Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, è finalizzato unicamente all’espletamento della stessa ed avverrà presso uffici dell’Unità Operativa Complessa Stato Giuridico del Personale, Borgo S. Spirito n. 3 C.A.P 00193 Roma, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità nonché, in caso di esito positivo, trattati, presso una banca dati sia automatizzata sia cartacea, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso, ai sensi dell’art. 112 del citato Codice. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all’ASL Roma 1 (Titolare del trattamento), Borgo Santo Spirito n. 3, 00196 Roma o, anche, al Responsabile del trattamento dei dati personali che, per quanto di competenza, è il Direttore della succitata Unita operativa. 7.DISPOSIZIONI FINALI L’ASL ROMA 1 si riserva la facoltà di disporre la proroga dei termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale. Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni normative in materia. La presente procedura selettiva sarà conclusa nel termine massimo di mesi sei da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.E’ possibile elevare il termine di conclusione della procedura qualora ricorrano ragioni oggettive che comportino l’esigenza. Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono richiamate le norme di legge vigenti in materia. Per eventuali ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi agli uffici della UOC Stato Giuridico del Personale ASL ROMA 1, Borgo S. Spirito n.3 00193 Roma - tel. 066835/7114 mail: [email protected] o consultare il sito internet: www.aslroma1.it sezione concorsi. IL DIRETTORE GENERALE Dott. Angelo Tanese NBIL MODULO DI DOMANDA SI RIPORTA IN FAC-SIMILE, RINVIANDO COMUNQUE PER TUTTO L’AVVISO AL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

(MOD. A) Al Direttore Generale ASL ROMA 1 Borgo S.Spirito n.3 00193 Roma Il sottoscritto COGNOME ___________________________ NOME _____________________________ CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’ AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE EX ART. 20, CO. 1 D.LGS. 75/2017 DEL PERSONALE PRECARIO DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA PRESSO LA ASL ROMA 1 NEL PROFILO DI __________________________________________ A tal fine, consapevole delle pene previste dagli artt.75 e 76 del DPR 445/2000 per dichiarazioni mendaci e falsità in atti dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto D.P.R. 1) di essere nat_ a _____________________________prov ___________il _____________________; 2) di essere residente in _______________________________________________________ Via/Piazza __________________________________________ n. ________, CAP ____________; Codice Fiscale __________________________________________________, recapito tel. ____________________; 3) di essere in possesso della cittadinanza __________________________________________________ 4) di essere iscritt… nelle liste elettorali del comune di ________________________________________ 5) di non essere stat… escluso dall’elettorato politico attivo; 6) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario________________________________________________________________________ 7) di

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possedere l’idoneità fisica specifica all’impiego nella posizione prevista dall’Avviso; 8) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________________ conseguito in data __________________ presso ___________________________________________; 9) di essere in possesso della seguente specializzazione ________________________________________; 10) di essere iscritt….. all’Albo professionale/Ordine (ove esistente) ______________________________ di __________________________________dal__________________________________________; 11) di essere stato in servizio, anche per un solo giorno, successivamente al 28.08.2015, con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso la ASL Roma 1; 12) di essere stato reclutato attraverso una procedura concorsuale, ovvero in esito ad una valutazione comparativa delle esperienze professionali e dei requisiti specificatamente richiesti per il profilo da coprire, conclusa con una graduatoria finale di merito; 13) di aver maturato nel periodo 01/01/2010 – 31/12/2017, presso un’Azienda od Ente del Servizio Sanitario Nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, e con diverse tipologie di contratti flessibili, nel profilo di ______________________________________, o svolgendo attività corrispondente a quella del profilo di _______________________________________, così come segue: - tipologia contrattuale_______________________________________________________________; - denominazione datore di lavoro _______________________________________________________; - data inizio __________________; - data fine ___________________; - profilo attività ____________________________________________________________________; - tipologia contrattuale_______________________________________________________________; - denominazione datore di lavoro _______________________________________________________; - data inizio __________________; - data fine ___________________; - profilo attività ____________________________________________________________________. - tipologia contrattuale_______________________________________________________________; - denominazione datore di lavoro _______________________________________________________; - data inizio __________________; - data fine ___________________; - profilo attività ____________________________________________________________________. 14) di non essere inquadrato a tempo indeterminato presso un’Amministrazione Pubblica in un profilo uguale o superiore a quello messo a bando; 15) OVVERO di essere inquadrato a tempo indeterminato presso un’Amministrazione Pubblica nel profilo di ________________________________________________; 16) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute nell’Avviso; 17) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, nonché ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati di cui al Regolamento UE n. 2016/679, il trattamento dei dati per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e di essere informato che tali dati saranno trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo ai sensi dell’art. 112 del citato Codice. 18) di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso presso il seguente indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________________; 19) di essere consapevole che ogni necessaria comunicazione sarà effettuata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicato. Data ______________ Firma _____________ (a pena di esclusione)

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI 12 MESI, EVENTUALMENTE PROROGABILI, DI COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE CAT. D (BUR n 47dell’11.6.19) NB

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SI RIPORTA IL BANDO A SOLO TITOLO INFORMATIVO, RINVIANDO AL BUR LAZIO EDIZIONE LEGALE

In esecuzione della deliberazione n. 653 del 17/04/2019 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Collaboratore Professionale Assistente Sociale Cat. D, per le esigenze dell’ASL di Viterbo, nel rispetto dei limiti del piano di fabbisogno di personale autorizzato dalla Regione Lazio con determinazione n. G14180 del 8.11.2018. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE Per l’accesso all’Avviso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di ammissione: a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea o Paesi terzi ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea o Paesi Terzi devono comunque essere in possesso dei seguenti requisiti: - godimento di diritti civili e politici anche negli stati d’appartenenza o di provenienza; - possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; - adeguata conoscenza della lingua italiana. b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell’ASL con riferimento alla qualifica da ricoprire prima dell’immissione in servizio. È richiesta la sussistenza dell’incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche; c) non essere stato licenziato da pubbliche amministrazioni ovvero dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, né di essere stato interdetto da pubblici uffici ai sensi della normativa in materia; d) non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato condanne penali, specificandone la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 1) - Laurea in Scienze del Servizio Sociale classe 6 ai sensi del DM 509/99 o Laurea in Servizio Sociale classe L-39 ai sensi del DM 270/04. - Oppure Laurea Magistrale/Specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali Classe 57/S ai sensi del DM 509/99 o Servizio Sociale e Politiche Sociali classe LM 87 ai sensi del DM 270/04. - Oppure Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2 della legge 341/90. - Oppure Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi de DPR n.14/87 come modificato dal DPR n. 280/89. - Oppure altro titolo abilitante alla specifica professione previsto dalla legislazione vigente. 2) Iscrizione al corrispondente albo professionale con dichiarazione sostitutiva contenente tutti gli elementi identificativi (sede dell’ordine, numero di iscrizione e decorrenza). L’iscrizione all’albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. I requisiti d’ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando del presente avviso per la presentazione della domanda d’ammissione. Il difetto di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura. Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L. 127/97 la partecipazione al suddetto concorso non è più soggetta a limiti d’età, fermo restando i limiti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d’ufficio. Ai sensi della Legge n. 125/91 e s.m.i. l’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La domanda e la documentazione ad essa allegata, a pena di esclusione, deve essere inoltrata, al Direttore Generale della ASL di Viterbo dal 1° al 20° giorno di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio tramite posta elettronica PEC del candidato al seguente indirizzo: [email protected]. La domanda con i relativi allegati deve essere trasmessa in un unico file in formato PDF unitamente ad una copia del documento di identità valido entro il termine perentorio delle ore 23,59 del giorno di scadenza del termine del presente bando. Il messaggio dovrà necessariamente avere per oggetto “Avviso pubblico per incarichi di Collaboratore Professionale Assistente Sociale”. L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di apertura del file. Il canale della posta elettronica certificata potrà essere utilizzato a condizione che i documenti siano in formato previsto

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dalla normativa vigente (PDF unico file) e firmato digitalmente, oppure con firma autografa e scansione della documentazione compreso fronte/retro di un valido documento di identità. Al fine di garantire il corretto funzionamento della PEC aziendale in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso inoltrare allegati a ciascuna trasmissione via PEC nel limite dimensionale di 30 MB. Il mancato rispetto di tale limite esonera l’Azienda da ogni responsabilità circa la mancata ricezione entro il termine della documentazione inviata.La validità di trasmissione e ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, fornite dal gestore di Posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del DPR 11/02/2005 n. 268. I termini per la presentazione della domanda sono perentori. La presentazione anticipata o posticipata della domanda e la riserva di invio successivo della domanda stessa rispetto ai termini sopra indicati comporteranno l’esclusione dall’avviso. La riserva di invio successivo al termine di scadenza di documenti e titoli è priva di effetti e i documenti e i titoli inviati successivamente alla scadenza del termine non saranno presi in considerazione. FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE La domanda di ammissione all’avviso, redatta su carta semplice, utilizzando lo schema allegato A), debitamente sottoscritta e datata, pena esclusione dalla procedura, deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. Nella domanda di partecipazione (che deve contenere l’indicazione esatta dell’avviso cui si riferisce) gli aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti: a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; d) le eventuali condanne penali o di non averne riportate; e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando. L’interessato dichiarandone il possesso può evitare di allegare alla domanda la relativa documentazione descrivendo analiticamente e con chiarezza tutti gli elementi per identificare i requisiti stessi, compreso l’Ente che rilascia il relativo documento per eventuale controllo; f) documenti probatori relativi a preferenza o precedenza; g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; h) il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679); i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni o le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; j) di possedere l’idoneità fisica all’impiego; k) il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. È obbligo dei candidati comunicare i cambiamenti di indirizzo. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA Alla domanda di partecipazione all’avviso i candidati devono allegare: 1. Curriculum formativo e professionale, datato e firmato e formalmente redatto in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (il curriculum deve contenere tutte le informazioni necessarie previste dalla certificazione sostitutiva per poter effettuare una corretta valutazione); 2. Elenco in carta libera, datato e firmato, dei documenti presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo; 3. Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità; AMMISSIONE DEI CANDIDATI

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La U.O.C. Politiche e Gestione delle Risorse Umane dell’ASL provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando in capo alle domande di partecipazione prodotte entro i termini di scadenza. L’elenco dei candidati ammessi alla procedura sarà pubblicato esclusivamente nel sito internet aziendale www.asl.vt.it. nella sezione “Concorsi e Selezioni”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, riguardante, stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il candidato, deve produrre in luogo del titolo: - dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, e s.m.i., secondo l’allegato B relative ad esempio: titolo di studio, appartenenza ordini professionali, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46, corredato di fotocopia di un valido documento di identità. - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo l’allegato C da utilizzare, in particolare, per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc. corredate di fotocopia di un valido documento di identità. Nelle autocertificazioni relative ai servizi devono essere indicate l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, i profili professionali rivestiti, le qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di inizio e finale dei relativi periodi di attività, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazioni di periodi di attività svolte in qualità di borsista, di incarico libero/professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione. Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola, o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verranno tenute in conto delle dichiarazioni rese. Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’ASL procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta. Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti concorsi o comunque esistenti agli atti dell’ASL Viterbo. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI La data e la sede di svolgimento del colloquio sarà pubblicata nel sito www.asl.vt.it nella sezione “Concorsi e Selezioni”, non meno di venti giorni prima dell’inizio della prova medesima. La suddetta convocazione, con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo, costituisce a tutti gli effetti, formale notifica nei confronti dei candidati ammessi alla procedura. All’atto della presentazione per sostenere il colloquio, i candidati dovranno esibire un documento d’identità valido. I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decaduti dalla partecipazione all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla loro volontà. EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA L’ASL Viterbo, al fine di garantire una gestione rapida del concorso, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con l’eventuale, se ritenuto opportuno, ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale. La data, la sede, l’orario e le modalità di svolgimento dell’eventuale preselezione saranno pubblicati, unitamente all’elenco dei partecipanti, sul sito aziendale www.asl.vt.it nella sezione “Concorsi e Selezioni”, almeno quindici giorni prima dell’inizio della stessa. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

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La prova di preselezione è intesa ad accertare il grado di professionalità posseduto in relazione a quello richiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale messo a concorso. La preselezione, che non è prova d’esame, consisterà nella risoluzione di appositi quiz a risposta multipla e/o alla soluzione di domande a risposta sintetica, vertenti sulle materie previste per il colloquio. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essenziale di ammissione all’avviso. L’ASL si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la preselezione in una sede diversa da quella assegnata. Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti. L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati con le stesse modalità della convocazione. MODALITA’ DI SELEZIONE La selezione sarà effettuata da apposita Commissione esaminatrice nominata con provvedimento del Direttore Generale. La commissione formulerà la graduatoria di candidati idonei sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio, disponendo complessivamente di 100 punti dei quali - 40 riservati ai titoli; - 60 al colloquio; Il punteggio per la valutazione dei titoli risulta così ripartito: a) Titoli di carriera punti 20 b) Titoli accademici e studio punti 6 c) Pubblicazioni e titoli scientifici punti 6 d) Curriculum formativo e professionale punti 8 La valutazione dei titoli avviene con riferimento a tutte le attività professionali, di studio, ricerca, formazione e relative pubblicazioni, specificatamente idonee ad evidenziare le conoscenze e competenze nelle attività oggetto del contratto. Il superamento del colloquio, che determina l’idoneità alla selezione, è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a 42/60. GRADUATORIA La graduatoria finale di merito dei candidati idonei sarà formulata dalla Commissione esaminatrice ed approvata con atto deliberativo. La stessa sarà pubblicata nel sito aziendale www.asl.vt.it nella sezione “Concorsi e Selezioni” nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La graduatoria sarà utilizzata per il conferimento di ulteriori incarichi che si renderanno necessari nel corso di validità della stessa. CONFERIMENTO INCARICHI I candidati vincitori, ovvero nominati a seguito di eventuali utilizzi della graduatoria del presente avviso sono tenuti a comunicare a questa Azienda nel termine di 5 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di nomina, presso l’indirizzo di posta elettronica PEC indicato nella domanda, la propria accettazione, ovvero la eventuale rinuncia all’assunzione a tempo determinato. In caso di accettazione, l’assunzione in servizio dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni dall’accettazione. Decorsi inutilmente i predetti termini, senza riscontro in merito il candidato sarà considerato rinunciatario. L’immissione in servizio resta subordinata all’esito della visita di idoneità specifica alla mansione da effettuarsi a cura del Medico Competente di questa Azienda. Gli assunti in servizio stipuleranno con l’Amministrazione un contratto di lavoro a tempo determinato secondo quanto previsto dal vigente CCNL del Comparto del S.S.N. AI candidati assunti in servizio verrà attribuito il trattamento economico previsto per il corrispondente profilo professionale, dal CCNL del Comparto del S.S.N. di TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati n. 679 del 2016, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Unità Organizzativa Complessa Politiche e Gestione delle Risorse Umane della ASL Viterbo per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico- economica del candidato.

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NORME FINALI L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale che dovessero successivamente intervenire. Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso la U.O.C. Politiche e Gestione delle Risorse Umane – Ufficio Concorsi tel. 0761/236786 - 0761/237331 dal lunedì al venerdì. IL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA DANIELA DONETTI Allegato A SCHEMA DI DOMANDA Il sottoscritto ………………………….…………… nato a …………..……………. il ……..……………… residente a …………………. via………………………………………………... Tel………. ..chiede di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico per titoli, e colloquio per ……………………………….. A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii 1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero di essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea (in tal caso dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 2) di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 3) di essere in possesso della laurea in ……………………………………………………… conseguita in data ……………….…. presso l’università ………………………………………..……..……; 4) di essere iscritto all’albo ……………….……..……., provincia di …………..……; 5) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ……….……………..; (motivo di non iscrizione o cancellazione); 6) di aver/non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 7) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione ………………………………....; 8) di aver/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 9) di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario specificare i motivi ……………………………………………………………………………………..………); 10) di autorizzare la ASL di Viterbo, ai sensi del Regolamento Europeo n. 697/2016, al trattamento dei propri dati personali per le finalità di gestione del concorso; l’indirizzo per ogni comunicazione:…………………………………………tel.…………………………...; Data ……………………………. Firma ……………………………………

DIPENDENZE

Determinazione 16 maggio 2019, n. G06569 Legge regionale 05 agosto 2013, n. 5 "Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)" (attuazione dell'art. 10 comma 1, lettera f). Attuazione Piano Biennale Regionale sul gioco d'azzardo patologico. Affidamento dell'incarico alla Societa' in house providing Laziocrea S.p.A., per la realizzazione di un Portale interattivo regionale on line denominato: "Osservatorio on line permanente". Approvazione dello studio di fattibilità'. (BUR n. 44 del 30.5.19)RIFERIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI Legge regionale del 05 agosto 2013 n. 5, concernente: “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)”; DGR 19 dicembre 2017, n. 904, recante: “Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 946. D.M. Sanità 6.10.2016. Prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d’azzardo patologico, approvazione del “Piano biennale regionale 2017-2018 gioco d’azzardo patologico”; Il Piano biennale regionale prevede, tra gli altri obiettivi generali di „Rafforzamento del Sistema‟, due obiettivi specifici importanti: - la realizzazione di un Portale interattivo regionale on line “Osservatorio on line permanente” per realizzare una rilevazione sistematica e completa per la

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raccolta dei dati sui Servizi sociosanitari presenti sul territorio regionale per la prevenzione, la cura ed il trattamento delle patologie da gioco d’azzardo, per la cui realizzazione è stata prevista la somma di euro € 250.000; - la realizzazione di una mappatura completa ed aggiornata degli esercizi commerciali dedicati al gioco d’azzardo, per il monitoraggio e la verifica della distanza dai luoghi sensibili, per la cui realizzazione è stata prevista la somma di euro € 150.000.Viene ravvivata la necessità di: - mettere in campo con urgenza le attività di progettazione e implementazione di tale Portale interattivo, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, adottando ogni misura finalizzata al contenimento della spesa pubblica, e all’ottimizzazione dei processi interni; - dare completa esecuzione alle disposizioni previste dal Piano biennale regionale, in particolare dei due specifici obiettivi del „Rafforzamento del Sistema‟ sopra citati.IL RUOLO DI LAZIOCREALa competente Area Politiche per l’Inclusione ha provveduto, con nota prot. n. 175135 del 5 marzo 2019 a richiedere uno studio di fattibilità, con relativo preventivo per la realizzazione del suddetto Portale e delle attività di gestione ad esso connesse, alla Società in house providing LazioCrea S.p.A., che è dotata delle competenze specifiche e tecniche adeguate allo sviluppo e alla realizzazione di quanto richiesto; Laziocrea S.p.A., Società con capitale interamente regionale, opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell’in house providing e pertanto, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico operativo e di controllo della Regione analogamente a quelli che quest’ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia della Società stessa nella gestione dell’‟attività imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento dei propri fini statutari.IL PIANO DI LAZIOCREA PER L’INCLUSIONE SOCIALECon deliberazione di Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 840 è stato approvato il Piano Operativo Annuale della Società Laziocrea S.p.A. per l’anno 2019; nell’Allegato A della D.G.R. n. 840/2018, sopra richiamata, „Piano operativo Laziocrea S.p.A. 2019‟, nell’ambito del Servizio 20.1, Supporto alla Programmazione - Progetti Macroarea, “Inclusione Sociale” la Società Laziocrea S.p.A.: “fornirà assistenza tecnica alla Direzione Regionale Inclusione Sociale, in merito ai soggetti deboli nell’ambito delle azioni previste dal Piano biennale regionale per contrastare e prevenire la povertà, l’abbandono, l’emarginazione e il fenomeno della dipendenza (gioco d’azzardo, ecc.)”;LE ATTTIVITA’ PROGRAMMATE A) Tipo attività: supporto tecnico progettazione e intervento, rilevazione e analisi dati ed elementi settoriali e/o tipologici; raccolta dati, atti a favorire analisi e studio dei processi e dei fenomeni legati alle dipendenze su territorio regionale (ad esempio, numero di utenti che si rivolgono alle Strutture e/o Organizzazioni, per tipologia di dipendenza, ecc.); fornitura software gestionale B) Tipo attività: attività di alimentazione e gestione database (excel), e nello specifico:

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aggiornamento su database di tutti i progetti attivi nella Regione LazioLO STUDIO DI FATTIBILITA’Con apposita nota trasmessa la Società in house providing LazioCrea S.p.A. ha trasmesso uno Studio di fattibilità volto alla realizzazione del Portale interattivo, inviando la propria offerta economica, nella quale, in dettaglio, vengono illustrate le attività propedeutiche allo svolgimento dell’incarico di realizzazione di un portale interattivo “Osservatorio on line permanente”. Il costo complessivo previsto per la realizzazione delle attività necessarie allo sviluppo del progetto, pari a euro 307.982,90 inclusa IVA al 22%, si riferisce agli specifici obiettivi del progetto, articolati come segue: o Obiettivo specifico 1 divulgazione efficace di informazioni scientifiche sulle tematiche del gioco d’azzardo, servizi per supporto e cura: euro 40.900,50 inclusa IVA al 22%; o Obiettivo specifico 2 censimento e georeferenziazione: euro 22.088,10 inclusa IVA al 22%; o Obiettivo specifico 3 realizzazione mappa del rischio sui luoghi sensibili: euro 16.433,40 inclusa IVA al 22%; o Obiettivo specifico 4 raccolta e indicizzazione di materiale divulgativo: euro 49.715,00 inclusa IVA al 22%; o Obiettivo specifico 5 progettazione e realizzazione di strumenti fruibili in mobilità (APP): euro 41.711,80 inclusa IVA al 22%; o Obiettivo specifico 6 iniziative comunicazione: euro 46.360,00 inclusa IVA al 22%; o Manutenzione del Portale: euro 90.774,10 inclusa IVA al 22%; LA DISPOSIZIONE Viene approvato lo studio di fattibilità, per la realizzazione di un Portale interattivo regionale on line denominato: “Osservatorio on line permanente”, allegato al presente atto (All.1), Viene fissato in diciotto mesi, decorrenti dalla data di esecutività del presente atto, il termine per l‘espletamento dell’‟incarico stesso alla società LAZIOcrea S.P.A., eventuali proroghe per un massimo di ulteriori sei mesi, potranno essere concesse su motivata richiesta da parte della società LAZIOcrea S.P.A. e con assenso esplicito da parte di questa Direzione regionale; L’assegnazione delle risorse è pari ad euro 324.465,10

ENTI LOCALI

DGR 28 maggio 2019, n. 325 - Accordo quadro tra Regione Lazio e Associazione Nazionale Comuni Italiani Lazio (ANCI Lazio) per lo sviluppo di una collaborazione operativa per promuovere un miglioramento continuo delle competenze dei Comuni sul versante della programmazione dello sviluppo locale e accrescerne la consapevolezza del ruolo nell'accesso ai fondi europei, nazionali e regionali, in ottica di sistema. (BUR n. 50 del 20.6.19)RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI Con la DGR 9 novembre 2018, n. 656 “Proposta di Deliberazione concernente: approvazione del “Documento Strategico di programmazione 2018 - Anni 2018-2023, è stata indicata l’azione programmatica individuata con il codice 8.01.01.01 – Incremento dei servizi per l’accesso alle opportunità europee.Con gli atti di organizzazione G10079/2018 e G00978/2019 si è provveduto alla Riorganizzazione delle strutture organizzative denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione regionale "Programmazione Economica", istituendo, tra l’altro, l’Area Affari Europei e Ufficio Europa.Nell’ambito delle funzioni assegnate alla predetta struttura e in particolare al Servizio Ufficio Europa, rientrano:

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l'istruzione, la predisposizione e la redazione di atti concernenti gli aspetti amministrativi e di formazione del personale, connessi con l’attività dell’Ufficio Europa e dei punti territoriali di accesso ai servizi regionali di informazione e assistenza sulle opportunità di finanziamento offerte dai Fondi SIE e dai Fondi europei a gestione diretta (Sportelli Europa); il coordinamento e l’organizzazione delle attività di animazione e verifica dei risultati degli Sportelli Europa in raccordo con le società in house e gli enti regionali coinvolti; lo sviluppo delle azioni necessarie ad assicurare un confronto costante con le rappresentanze istituzionali del territorio e il partenariato economico e sociale al fine di garantire accesso unitario e coordinato alle opportunità offerte, direttamente e indirettamente per il tramite della Regione, dai Fondi UE; il coordinamento delle attività di animazione nonché di produzione di contenuti e servizi offerti tramite il canale telematico dedicato alle opportunità di finanziamento europee e regionali “Lazio Europa”; le attività necessarie a garantire informazioni e prima assistenza ai diversi soggetti interessati alle opportunità di finanziamento europeo e regionale così da migliorarne la conoscenza e favorirne l’accesso; Per il perseguimento delle finalità viene prevista: l’attivazione di un modello organico di relazioni tra Servizi regionali competenti per la programmazione europea, o che attivano progetti europei a gestione diretta, e Anci Lazio, con lo scopo di studiare, implementare e coordinare le proprie iniziative al servizio del sistema degli enti locali; la definizione a livello regionale di una rete di servizi – Punti Europa – con funzione di animazione, formazione, accompagnamento e supporto, con l’obiettivo di migliorare e implementare l’accesso dei comuni e dei territori ai fondi previsti nella programmazione europea; IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALINell’ambito della programmazione comunitaria, particolare ruolo assumono le amministrazioni locali nelle attività di progettazione e di programmazione finalizzate all’accesso ai programmi comunitari e della difficoltà delle stesse, soprattutto se di media e piccola dimensione, di rivedere e adattare le proprie strategie di azione in coerenza con i cambiamenti delle necessità del proprio territorio, delle opportunità comunitarie e delle modifiche della legislazione italiana ed europea.L’ACCORDO QUADRO Viene approvato l’Accordo Quadro tra la Regione Lazio e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani Lazio (ANCI Lazio) per lo sviluppo di una collaborazione operativa per promuovere un miglioramento continuo delle competenze dei Comuni sul versante della programmazione dello sviluppo locale e accrescerne la consapevolezza del ruolo nell’accesso ai fondi europei, nazionali e regionali, in ottica di sistema, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Accordo quadro tra La Regione Lazio E La Associazione Nazionale Comuni Italiani Lazio La Regione LazioPremesso che - lo scenario globale in cui la Regione Lazio e Anci Lazio si muovono per le loro attività istituzionali sta subendo profondi e rapidi mutamenti nelle competenze e nelle modalità operative per effetto della legislazione nazionale e delle disposizioni di livello europeo: ciò comporta una revisione delle strategie di azione per garantire un maggiore protagonismo del territorio regionale rispetto alla programmazione europea; - l’accesso ai programmi comunitari si caratterizza, in questo scenario in mutamento, in maniera sempre più definita, verso progetti di alta qualità tecnica e di notevole spessore concettuale, comportanti inoltre iniziative di adeguata massa critica; - in tale contesto, la Commissione europea intende coinvolgere più decisamente gli attori locali, come chiaramente definito nella programmazione 2014/2020, obiettivo tematico 11; - è di fondamentale importanza che il sistema delle autonomie locali del Lazio prenda parte in modo strutturato e partecipato alla dimensione politica degli investimenti comunitari: ogni bando europeo, a gestione diretta o per il tramite di autorità di gestione nazionale e/o regionale, costituisce l’atto ultimo di un lungo ma ben definito processo politico-amministrativo, frutto di un confronto democratico svolto a più livelli dalla Commissione europea, ma anche dalle diverse autorità, con tempi e modalità ben individuate,

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che è necessario seguire fin dall’inizio e in tutte le sue fasi per poter affermare le proprie necessità e conseguire risultati utili; - le Autonomie Locali, per essere soggetti sociali e istituzionali consapevoli e partecipi dei processi europei di sviluppo in corso, hanno la necessità di acquisire la dimensione europea, non solo nella progettazione, quanto nella loro attività di programmazione, nei modi di agire, di organizzarsi e di pianificare le loro attività; - il territorio laziale è caratterizzato da un’altissima percentuale di Comuni al di sotto dei 5000 abitanti, i quali, per le non sufficienti risorse umane ed economiche a disposizione, non sono in grado di prendere parte autonomamente a questi processi; questo impedisce alla gran parte del territorio regionale di fruire delle risorse comunitarie e di allargare gli orizzonti della propria vita amministrativa, socioeconomica e culturale; - un’azione sinergica basata sui bisogni diretti espressi dal territorio, da un lato, e il supporto politico-amministrativo della Regione, dall’altro, unitamente agli indirizzi della Commissione, che guarda ai Comuni quali organizzazioni centrali per lo sviluppo delle politiche europee, può costituire la chiave di volta per l’avvio di un percorso virtuoso. Considerato che la Regione: x Ha costituito la “Cabina di Regia per la programmazione e l’attuazione unitaria delle politiche regionali per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale finanziate dai fondi SIE e dalle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive” con il compito di coordinare nel suo complesso gli interventi e gli investimenti attivabili per il tramite dei programmi operativi regionali in una visione integrata della programmazione regionale; x Ha in corso di attuazione la fase di programmazione 2014/2020 per i vari programmi regionali dei fondi SIE: POR-FESR, POR-FSE, PSR- FEASR; x Partecipa ad una serie di programmi europei la cui gestione è affidata ad Autorità di livello nazionale; x Dispone di una diffusa rete di promozione d’impresa sul territorio attraverso la rete degli “Spazi attivi”, gestiti dalla società in house Lazioinnova; x Dispone di un Ufficio di rappresentanza presso le Istituzioni europee a Bruxelles; Considerato che Anci Lazio - è impegnata nella diffusione della cultura della programmazione e progettazione europea presso i comuni con attività di animazione territoriale e di formazione; - partecipa attivamente a programmi europei a gestione diretta della Commissione Europea con ruoli di coordinamento e di partenariato, spesso in collaborazione con la Regione Lazio; - è impegnata nella creazione di un Sistema di aree omogenee per tematica o per territorio – Sistema Territoriale Europa nel Lazio – STEL -, con le quali promuovere e gestire una programmazione e progettazione, comunale e territoriale, adeguata alle crescenti esigenze competitive dei territori laziali mediante l’utilizzo delle risorse della programmazione europea (mettere in premessa); - ha costituito nel 2018 un Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione e Progettazione Europea (CTS Europa) con lo scopo: o affiancare gli Organi dell’Associazione nel rapporto con la Regione nelle fasi di preparazione, redazione e gestione dei programmi operativi regionali – POR - dei fondi strutturali europei di sviluppo; o affiancare gli Organi dell’Associazione per assicurare un servizio di informazione, formazione e assistenza di base ai comuni associati per le iniziative progettuali, singole o associate, che essi stessi intendano promuovere in ambito regionale, o a livello di territori specificatamente individuati. - A tale riguardo il suddetto Comitato ha redatto il documento tecnico denominato «Position Paper per la stesura di un protocollo d’intesa tra Regione Lazio e Anci Lazio», inviato il 30 ottobre 2018, con il quale Anci Lazio ha offerto un quadro d’insieme ed una visione fattiva sulla collaborazione con la Regione Lazio, indicando, nel contempo, proposte operative finalizzate ad amplificare ed implementare le opportunità e gli strumenti regionali rivolti ai comuni. Considerato che il Consiglio regionale del Lazio: x ha recentemente introdotto la L.R. n. 3/2019 (modifica alla L.R. 1/2015) che rafforza il ruolo delle Istituzioni consiliari nell’ambito della fase ascendente e discendente del processo di formazione degli atti dell’UE e per quello che concerne la promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea; x intende raccogliere e mappare le esigenze del territorio regionale attraverso l’azione della Segreteria Tecnica Europa della Presidenza del Consiglio regionale, al fine di avviare processi di europeizzazione del tessuto socio-economico locale (delibera UdP n.46 del 14/05/2015);

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x sostiene altresì, come da delibera sopra indicata, la partecipazione attiva degli Enti Locali al processo decisionale europeo e ai programmi europei a gestione diretta, mediante il supporto della Segreteria Tecnica Europa. Considerato che Regione Lazio e Anci Lazio - ritengono obiettivo comune innalzare il livello di consapevolezza delle comunità locali su quali siano le opportunità di finanziamento messe a disposizione dall’Unione Europea, promuovendo sinergie e complementarietà tra le risorse pubbliche e con la programmazione delle politiche locali, per un miglioramento continuo delle competenze delle amministrazioni locali nel rispetto all’OT 11 (rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un’amministrazione pubblica efficiente); - considerano fondamentale accrescere e perfezionare le competenze specialisticooperative del personale degli enti locali sulla programmazione e sulla progettazione europea, valorizzando le conoscenze e l’esperienza già presenti (politiche e strumenti finanziari della programmazione europea: POR, PON, Programmi a Gestione Diretta dell’UE); - intendono attivare strategie di cooperazione e collaborazione amministrativa ispirate al modello sussidiario della “rete” (rete di servizi locali per la programmazione europea); - si prefiggono di promuovere la costituzione sul territorio regionale di un modello organizzativo volto a favorire la creazione di partnership comunali, e/o miste, di carattere territoriale e/o tematico, quale strumento di supporto alla programmazione delle policies locali e alla strategia di sviluppo locale, sia rispetto all’attuale programmazione che nella previsione del prossimo ciclo 2021-2017. Si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 (Premesse) Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione. Art. 2 (Oggetto) Oggetto del presente accordo quadro è lo sviluppo di una collaborazione operativa tra la Regione Lazio e Anci Lazio per promuovere un miglioramento continuo delle competenze dei Comuni sul versante della programmazione dello sviluppo locale e accrescerne la consapevolezza del ruolo nell’accesso ai fondi europei, nazionali e regionali, in ottica di sistema. Art. 3 (Attività) Le attività oggetto del presente accordo quadro sono le seguenti: x attivazione di un modello organico di relazioni tra Servizi regionali competenti per la programmazione europea, o che attivano progetti europei a gestione diretta, e Anci Lazio, con lo scopo di studiare, implementare e coordinare le proprie iniziative al servizio del sistema degli enti locali; x definizione a livello regionale di una rete di servizi – Punti Europa – con funzione di animazione, formazione, accompagnamento e supporto, con l’obiettivo di migliorare e implementare l’accesso dei comuni e dei territori ai fondi previsti nella programmazione europea; x avvio di un programma di capacitazione della pubblica amministrazione locale (comuni, unioni di comuni, comunità montane, aree vaste ed altri enti e soggetti aggregativi dei comuni), come previsto nell’O.T. 11, anche in accordo con le altre associazioni di rappresentanza degli enti locali, per il miglioramento della qualità della programmazione comunale e d’area e delle relative proposte progettuali, con lo scopo di rendere più efficaci i percorsi di partecipazione alla programmazione europea e di accesso ai relativi bandi di finanziamento, sviluppando iniziative, quali: a) supporto di Anci Lazio alle varie strutture regionali nella attività di animazione presso i comuni sull’accesso ai bandi emanati dalla Regione; b) promozione di attività per favorire la partecipazione a tutte le fasi della programmazione tramite campagne informative e attività diretta sui comuni; c) attività d’informazione e assistenza ai comuni nelle procedure di presentazione delle proposte progettuali; d) supporto alla raccolta d’informazioni e alla loro diffusione nei confronti dei potenziali beneficiari e dei partner dei progetti finanziati; e) sostegno ai capofila/partner dei progetti finanziati all’interno del territorio laziale per la buona gestione degli stessi, con attenzione particolare per il rispetto dei regolamenti comunitari; f) supporto ai diversi territori per attivare i processi di programmazione territoriale, attraverso metodi partenariali dinamici e avanzati; g) collaborazione nelle attività di comunicazione, informazione e visibilità; h) attività di accompagnamento e di raccordo tra Anci Lazio e Regione Lazio per il sostegno alla progettazione relativa ai programmi di gestione diretta della Commissione UE o di Autorità di gestione di

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livello nazionale; i) attività di formazione specifica per amministratori locali e dirigenti e funzionari dei comuni e degli altri enti del sistema delle autonomie. Art. 4 (Strumenti e modalità di attuazione) La realizzazione delle singole attività previste nell’art. 3 si attua direttamente mediante azioni di carattere operativo definite tra Direzione Regionale Programmazione economica e Segreteria generale Anci Lazio e, dove necessario, viene demandata ad accordi operativi con gli Assessorati e/o le Direzioni Regionali competenti nelle specifiche materie, individuando di volta in volta iniziative, attività e risorse occorrenti. Per favorire la maggiore funzionalità del presente accordo quadro e per definire gli aspetti operativi dello stesso, la Regione Lazio e Anci Lazio costituiscono un “Tavolo di coordinamento delle politiche europee” presso la Direzione regionale Programmazione economica, cui partecipano il responsabile della Segreteria tecnica Europa della Presidenza del Consiglio regionale, le Direzioni regionali e gli Assessorati di volta in volta interessati e, per Anci Lazio, il Presidente o suo delegato, la Segreteria generale e il Comitato tecnico scientifico per la programmazione europea.Art. 5 (Risorse) La Regione mette a disposizione gli strumenti per dare concretamente seguito alle attività previste dall’art. 3, in particolare con riferimento alle risorse previste nell’ambito del POR FSE 2014-2020, Asse IV, Obiettivo tematico 11, “Piano di Formazione PRA II FASE: pianificazione nuove attività formative volte a rafforzare/migliorare le competenze del personale regionale oltre che degli enti in house regionali, degli altri soggetti pubblici (ad es. Comuni, scuole) e del partenariato coinvolti nell’attuazione dei Fondi FSE”. Anci Lazio si impegna a mettere a disposizione del presente accordo quadro i professionisti del Comitato tecnico scientifico e il personale tecnico e amministrativo necessario a dare seguito ai contenuti del presente accordo quadro; si impegna altresì a rendere disponibile, nell’ottica del presente accordo quadro, il Fondo Rotativo di euro 150.000,00 previsto nel bilancio 2019, finalizzato a sostenere i comuni nell’attività di progettazione per l’accesso alla programmazione europea, prevedendone l’utilizzazione mediante apposito disciplinare ispirato a criteri di trasparenza e di qualità delle richieste di assistenza tecnica, anche nel quadro delle sinergie Regione lazio – Anci Lazio, che si attivano con il presente accordo quadro. Art. 6 (Durata) La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione al 31/12/2023. Essa potrà essere rinnovata. Art. 7 (Controversie) La Convenzione è retta e regolata dalla legge italiana. In caso di controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente convenzione le parti si impegnano a ricercare congiuntamente una definizione concordata. In caso il tentativo di definizione bonaria non riesca è competente il Foro di Roma.

IPAB

Decreto del Presidente della Regione Lazio 4 giugno 2019, n. T00141 - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Legato Tomassetti di Anagni (FR). Nomina del Commissario straordinario. (BUR n. 47 dell’ 11.6.19)Note Viene nominato il Sig. Luigi Vecchi, soggetto esterno all’amministrazione regionale, Commissario straordinario dell’IPAB Opera Pia Legato Tomassetti di Anagni (FR) al fine di: procedere alla ricognizione dello stato patrimoniale, istituzionale e finanziario dell’Ente; garantire, laddove necessario, l’ordinaria e straordinaria amministrazione. Al Commissario straordinario spetta, dalla data di insediamento, un compenso lordo mensile di euro 1.000,00 oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l’espletamento dell’incarico.

Decreto del Presidente della Regione Lazio 4 giugno 2019, n. T00143 Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Don Giuseppe Morotti di Cesano di Roma. Nomina del Commissario straordinario. (BUR n. 47 dell’ 11.6.19)NoteViene nominato il Sig. Cristiano Sollazzo, soggetto esterno all’amministrazione regionale, Commissario straordinario dell’IPAB Opera Pia Don Giuseppe Morotti di Cesano di Roma al fine di: procedere alla ricognizione dello stato patrimoniale, istituzionale e finanziario dell’Ente;

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garantire, laddove necessario, l’ordinaria e straordinaria amministrazione. Al Commissario straordinario spetta, dalla data di insediamento, un compenso lordo mensile di euro 1.000,00 oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l’espletamento dell’incarico. Il Commissario straordinario, entro 10 giorni dal termine del mandato, dovrà trasmettere una dettagliata relazione sulle attività svolte indicando eventuali criticità, corredata della documentazione attestante le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Decreto del Presidente della Regione Lazio 14 giugno 2019, n. T00153 Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Sarina Nathan di Roma. Nomina del Commissario straordinario. (BUR n. 49 del 18.6.19)NoteViene nominato il Sig. Marco Mercante, soggetto esterno all’amministrazione regionale, Commissario straordinario dell’IPAB Opera Pia Sarina Nathan di Roma al fine di: procedere alla ricognizione dello stato patrimoniale, istituzionale e finanziario dell’Ente; concludere il procedimento di estinzione dell’Ente; garantire, laddove necessario, l’ordinaria e straordinaria amministrazione. Al Commissario straordinario spetta, conformemente alle previsioni di cui alla DGR 711/2008, dalla data di insediamento, un compenso lordo mensile di euro 1.000,00 oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l’espletamento dell’incaricoIl Commissario straordinario, entro 10 giorni dal termine del mandato, dovrà trasmettere una dettagliata relazione sulle attività svolte indicando eventuali criticità, corredata della documentazione attestante le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Decreto del Presidente della Regione Lazio 19 giugno 2019, n. T00154 Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituti di Santa Maria in Aquiro - ISMA. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. (BUR n. 50 del 20.6.19)NoteViene nominato quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ipab Istituti di Santa Maria in Aquiro - ISMA il dott. Enrico Gasbarra, in sostituzione del dott. Massimo Pompili dimissionario.Il Consiglio di Amministrazione è composto, pertanto, da: Enrico Gasbarra – Presidente Flavio Conti – Vicepresidente Nicolò Critti – consigliere.

NON AUTOSUFFICIENTI

DGR 23.5.19, n. 304 - L.R. 13/2018, art. 4 - comma 12. Interventi socio assistenziali in favore di soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Finalizzazione di euro 1.000.000,00 sul capitolo H41903, esercizio finanziario 2019. (BUR n. 46 del 6.6.19, s.o. n. 1)GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICIGli obiettivi programmatici ai sensi del’‟art. 4 della L.R. 11/2016, il sistema integrato regionale degli interventi e dei servizi socio assistenziali devono perseguire: - centralità della persona nel modello di welfare regionale, - promozione di un’organizzazione territoriale dei servizi tesa a migliorare qualità, quantità ed appropriatezza delle risposte assistenziali in favore delle persone non autosufficienti, - implementazione di percorsi assistenziali che realizzino la domiciliarità, - continuità assistenziale, - integrazione sociosanitaria.LA SPECIFICITÀ DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE

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L’ assistenza in ambito domiciliare consente alla persona affetta da SLA un maggior controllo sul proprio status sociale, il mantenimento delle relazioni e, soprattutto, una migliore gestione delle inevitabili ricadute di natura psicologica connesse all’evoluzione stessa della malattia; La scelta del percorso domiciliare implica, di contro, un carico assistenziale crescente per i caregiver familiari a causa delle graduali e rilevanti compromissioni dell’autonomia primaria del paziente affetto da SLA.Con la deliberazione della Giunta regionale del 3 maggio 2016, n. 223, come successivamente modificata ed integrata dalla D.G.R. 88/2017, la Regione Lazio ha introdotto una disciplina sistematica ed omogenea dei servizi e degli interventi sociali di assistenza alla persona ulteriori rispetto a quelli di tipo residenziale e semiresidenziale e, in particolare, l’Allegato alla stessa, punti B.1 e C.2, disciplinanti le diverse modalità di organizzazione ed erogazione.Con la deliberazione della Giunta regionale del 7 marzo 2017, n. 104 ha definito le Linee guida regionali agli ambiti territoriali per l’erogazione delle prestazioni assistenziali in ambito domiciliare in favore degli utenti in condizione di disabilità gravissimaLA DISPOSZIONE Viene destinato l’importo previsto dalla L.R. 13/2018, art. 4 comma 12, per l’anno 2019, e pari ad euro 1.000.000,00, a supporto della domiciliarità, integrando i servizi già previsti nel Piano individuale di assistenza dell’utente SLA, in modo da favorire una migliore copertura assistenziale ed un’organizzazione più efficace del sistema di caregiving.L’importo sarà ripartito tra i distretti socio sanitari in base al criterio degli utenti affetti da SLA in carico ai rispettivi servizi territoriali, come da ultima comunicazione.L’importo dovrà essere impiegato dai distretti socio sanitari, per quanto attiene gli utenti affetti da SLA rientranti nella condizione di disabilità gravissima, di cui al decreto interministeriale 26 settembre 2016 (Misura 3.2 del Piano Sociale di Zona), per: a) implementare, per un importo ulteriore massimo di euro 300,00, la spesa già sostenuta dal distretto socio sanitario per l’erogazione del servizio diretto di assistenza domiciliare, secondo le modalità di cui al punto B.1 dell’Allegato alla D.G.R. 223/2016, e, comunque, fino a concorrenza del contributo regionale massimo ad utente previsto di euro 1.500,00 mensili; b) implementare, per un importo ulteriore massimo di euro 300,00, l’entità dell’assegno di cura, riconosciuto all’utente, ai sensi della D.G.R. 104/2017, per l’acquisizione di prestazioni assistenziali, mediante regolare contratto di lavoro, rese da un operatore in possesso dei requisiti professionali indicati dalla D.G.R. 223/2016 – punto C.2 dell’Allegato. L’implementazione è, comunque, possibile fino a concorrenza dell’importo massimo di contributo regionale riconosciuto ad utente di euro 1.500,00; c) implementare, per un importo ulteriore massimo di euro 300,00, l’entità del contributo di cura riconosciuto all’utente, ai sensi della D.G.R. 104/2017, in caso di assistenza prestata dal familiare caregiver e, comunque, fino a concorrenza dell’importo massimo di contributo regionale riconosciuto ad utente di euro 1.000,00. L’importo dovrà essere altresì impiegato, per quanto attiene gli utenti affetti da SLA con compromissioni funzionali tali da rientrare nella condizione generale di non autosufficienza, ai sensi della L.R. 20/2006, e, pertanto, oggetto della

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programmazione territoriale dei servizi di cui alla Misura 3.1 del Piano Sociale di Zona, o alla Misura 1, concernente i servizi essenziali, per: a) implementare la spesa già sostenuta dal distretto socio sanitario per l’erogazione del servizio diretto di assistenza domiciliare, secondo le modalità prescritte al punto B.1 dell’Allegato alla D.G.R. 223/2016, di un importo mensile massimo di euro 400,00; b) implementare l’entità dell’assegno di cura riconosciuto all’utente dell’‟importo massimo mensile di euro 400,00; tale contributo è destinato ad acquisire prestazioni assistenziali, mediante regolare contratto di lavoro, rese da un operatore in possesso dei requisiti professionali indicati dalla D.G.R. 223/2016 – punto C.2 dell‟Allegato; c) erogare un contributo di cura mensile di massimo euro 300,00 all’utente, in caso l‟assistenza sia prestata dal familiare caregiver, modalità assistenziale richiamata, esplicitamente, dal decreto interministeriale 11 novembre 2011; L’implementazione oggetto di finalizzazione con il presente atto non è cumulabile con l’incremento dell’assegno di cura e/o del contributo di cura, ai sensi della D.G.R. 717/2018, eventualmente riconosciuto agli utenti affetti da SLA in condizione di particolare complessità e fragilità sociale.

PERSONE CON DISABILITÀ

Determinazione 5 aprile 2019, n. G04216 Programma Operativo regionale FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione Sociale e lotta alla poverta' - OT 9 Priorita' di investimento 9 i: Programma di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilita'. Aggiornamento ai fini della rideterminazione o dell'importo UCS della "Nota metodologica per l'adozione di UCS (Unita' di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 67.1 (b) regolamento UE 1303/2013" approvata con la D.D n G11177 03/10/2016 e sua integrazione e rettifica di cui alla D.D. G03978 del 28/03/2018. (BUR n. 50 del 20.6.19)NoteIl POR FSE LAZIO 2014-2020 prevede, tra i propri obiettivi strategici, in particolare nell’ambito dell’obiettivo tematico 9, la programmazione e la realizzazione di azioni di inclusione educativa, sociale e occupazionale delle persone svantaggiate. Il finanziamento di interventi di supporto specialistico dell’utenza con disabilità ai fini della loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’Istruzione Superiore di secondo grado è finalizzata al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione. La costruzione del Programma di interventi a carico del contributo del Fondo sociale europeo in questo ambito è stata preceduta da un’intensa fase di confronto partenariale con gli attori pubblici e privati interessati alla progettazione ed attuazione degli interventi di supporto specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità, al fine di calibrare adeguatamente le attività e le risorse necessarie; A seguito della presa d’atto di quanto stabilito con Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), previa verifica nell’ambito dei tavoli tecnici regionali degli effetti dell’applicazione delle citata normativa sui costi effettivamente sostenuti dagli operatori coinvolti per la realizzazione delle attività ai medesimi standard qualitativi delle annualità precedenti, l’AdG ha ritenuto necessario giungere alla rideterminazione per le future annualità scolastiche dell’Unità di Costo Standard per l’assistenza specialistica agli alunni con disabilità, da attuare nell’ambito del POR FSE Lazio 2014-2020. Viene approvato l’aggiornamento della nota Metodologica ai fini della rideterminazione per le prossime annualità scolastiche dell’Unità di Costo Standard come da l’allegato documento (ALL. 1), a cui si fa rinvio.

Determinazione 10 giugno 2019, n. G07829 - Deliberazione di Giunta regionale del 23 novembre 2018, n. 717. Impegno e liquidazione in favore di Roma Capitale e dei Comuni/Enti capofila dei distretti socio-sanitari degli stanziamenti per l'anno 2019 relativi agli interventi a sostegno delle famiglie con minori in eta'

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evolutiva prescolare nello spettro autistico, di cui all'art.74 della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n.7, per una somma complessiva di euro 1.000.000,00 sul capitolo H41903 dell'esercizio finanziario 2019.(BUR n. 52 del 27.6.19)NoteSi procede alla liquidazione delle somme assegnate ad esecutività del presente atto, facendo salve le tempistiche previste nell’allegato 1 “Modalità attuative della misura di sostegno alle famiglie con minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, ai sensi del Regolamento regionale 15 gennaio 2019” in particolare la presentazione del modello “Programmazione per la misura di sostegno ASD” e del “Rendiconto e prospetto riepilogativo della misura di sostegno alle famiglie con minori in età prescolare nello spettro autistico”.

POLITICHE SOCIALI

Determinazione 13 giugno 2019, n. G08049 -D.G.R. n. 81 del 19 febbraio 2019, "Linee Guida Regionali per la misurazione dell'impatto sociale", approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse a candidarsi come "Supporto ai soggetti attuatori per definire e realizzare la valutazione di cui alle Linee Guida Regionali per la misurazione dell'impatto sociale". (BUR n. 51 del 25.6.19)PREMESSA L’art 33 Comma 2, lettera a) della L.R. 10 agosto 2016, n. 11 prevede “…una specifica valutazione di impatto della programmazione stessa”.l’Art 48 Comma 2, lettera i), della L.R. 10 Agosto 2016, n. 11 relativamente al Piano di Zona stabilisce che questo debba essere definito in coerenza con: “i criteri per la valutazione di impatto della programmazione effettuata a livello locale”.Con la deliberazione di Giunta Regionale 14 febbraio 2017, n. 57 si è recepito e fatto proprio lo schema del Piano Sociale Regionale, denominato “Prendersi cura, un bene comune”, approvato dal Consiglio fregioale con Deliberazione n. del 24 gennaio 2019.Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 81 del 19 febbraio 2019 sono state approvate "Linee Guida Regionali per la misurazione dell'impatto sociale".La Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” considera la valutazione dell’impatto sociale un punto di riferimento ineludibile per i rapporti tra Terzo Settore e Pubblica Amministrazione.L’Art. 4 comma 1 lettera o) legge 6 giugno 2016, n. 106 esprime la necessità di stabilire : “…criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni“; - l’Art. 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106 fornisce una definizione di valutazione di impatto sociale quale “valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato”, dalla quale emerge con chiarezza come l’attività di misurazione e valutazione dell’impatto sociale dovrà essere rivolta alle attività e non all’intera organizzazione, affinché possa essere compiuta una valutazione di impatto ottimale; L’Art. 14 “Bilancio Sociale”, comma 1 del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 prevede che gli enti con bilancio superiore al milione di euro debbano obbligatoriamente redigere il bilancio sociale anche ai fini della valutazione d’impatto sociale delle attività svolte.L’Art. 41 “Reti Associative” comma 3 del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 che riporta: “Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività: a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale…”.LE CONSIDERAZIONI CONSEGUENTI Viene considerato necessario: - ricercare nuovi modelli e strumenti per la valutazione delle performance organizzative nel settore dei servizi alla persona, al fine di ottimizzare l’offerta di beni e servizi da parte del settore pubblico a fronte di una domanda sempre crescente; - garantire il rispetto dell’identità dell’impresa sociale e valorizzare gli elementi e i percorsi di innovazione di cui le imprese si fanno portatrici nei fini del loro agire;

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- misurare gli effetti e l’impatto sulle comunità determinati da specifiche attività di un’impresa sociale, in quanto obiettivo della misurazione dell’impatto sociale (M.I.S) in linea con la normativa europea; - garantire obiettività e trasparenza, elementi principali attraverso i quali vengono stabiliti i criteri e le modalità per la valutazione dei risultati ottenuti attraverso la M.I.S;- la misurazione dell’impatto sociale avviene secondo modalità differenti (modelli logici, Cost-effectiveness Analysis - CEA, Cost-Benefit Analysis - CBA) e approcci diversi e che la frammentazione dell’offerta di metodi e strumenti di valutazione costituisce una delle principali cause della scarsa diffusione del loro utilizzo; - è sempre più evidente la necessità di valutare le politiche e i programmi regionali, per migliorarne la programmazione e la gestione, monitorando nel periodo successivo alla stesura delle linee guida, l’attuazione e verificando gli esiti attraverso indicatori e processi per la valutazione quali-quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti sulle comunità, delle politiche e dei programmi. - le linee guida regionali sopracitate, all’Art. 6 delineano il percorso di attuazione con le fasi e le azioni che compongono la governance ed in particolare prevedono la fase 1.2 “Selezione degli Enti valutatori”; - la Regione Lazio, attraverso l’approvazione della DGR 81 del 19/02/2019 “Linee Guida per la misurazione dell’impatto sociale”, ha avviato un processo attraverso il quale orientare le politiche e i programmi pubblici grazie alla misurazione degli effetti che questi hanno prodotto e che producono direttamente ed indirettamente sulle comunità e sul sistema regionale nel suo complesso; - la Regione Lazio, vuole completare il percorso previsto, compilando un elenco di enti idonei e competenti alla valutazione dell’impatto sociale, costituendo, attraverso il presente avviso, una community di valutatori con comprovata esperienza nel settore.GLI ATTI CONSEGUENTICon la D.G.R 442/2018 sono stata adottate le schede relative ai vari obiettivi inerenti le Direzioni Regionali; - l’obiettivo organizzativo della Direzione Inclusione Sociale denominato “Valutazione dell’impatto sociale”, prevede l’adozione di un modello di valutazione di impatto delle politiche e dei programmi in ambito sociale messi in campo attraverso indicatori e processi per la valutazione quali-quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo degli effetti sulle comunità delle politiche e dei programmi; Con Atto di Organizzazione n. G13366 del 23/10/2018 avente ad oggetto: “Costituzione di un gruppo di lavoro per elaborare le linee guida regionali per la misurazione dell’impatto sociale” è stato costituito un gruppo di lavoro, coordinato dal dott. Valentino Mantini, Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione sociale presso la Giunta Regionale del Lazio; Il gruppo si è riunito dal 23/10/2018 fino al 18 dicembre 2018 predisponendo le "Linee Guida Regionali per la misurazione dell'impatto sociale" approvate con la suddetta DGR 81/19; Le predette Linee Guida prevedono all’art.6 la “selezione degli enti valutatori”, e sono state ritenute dal gruppo di lavoro costituito con il suindicato atto, strumento coerente ed idoneo per avviare un processo innovativo per la misurazione dell’impatto sociale.L’AVVISO PUBBLICO Viene approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse a candidarsi come: “Supporto ai soggetti attuatori per definire e realizzare la valutazione di cui alle Linee Guida Regionali per la misurazione dell'impatto sociale.

ALLEGATO 1: AVVISO 1. OGGETTO E FINALITA’ La Regione Lazio, attraverso l’approvazione della DGR n. 81 del 19/02/2019 “Linee Guida per la misurazione dell’impatto sociale”, ha avviato un processo attraverso il quale orientare le politiche e i programmi pubblici grazie alla misurazione degli effetti che questi hanno prodotto e che producono direttamente ed indirettamente sulle comunità e sul sistema regionale nel suo complesso. In attuazione delle Linee Guida, in particolare dell’Art. 6 comma 1.2, che prevede la selezione di Enti Valutatori, la Regione Lazio, ritiene necessario dare attuazione alle previsioni approvando un Avviso di manifestazione d’interesse al fine di definire un elenco di enti idonei alla realizzazione della valutazione di impatto al quale i soggetti partecipanti ai successivi Avvisi, potranno far riferimento. L’obiettivo di questa azione è la creazione di una community per la valutazione dell’impatto sociale all’interno della Regione

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2. QUADRO DI RIFERIMENTO La programmazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali nel Lazio si inserisce nel contesto normativo che regola il settore a livello regionale e nazionale, tenendo conto del quadro programmatico europeo ed internazionale (Sustainable Developement Goals, definiti nel quadro della Agenda 2030 for Sustainable Developement operativa dal 2016). La recente riforma del Terzo Settore si è espressa in materia di impatto sociale e il comma 3, dell’Art. 7, della Legge n. 106 del 6 giugno 2016, fornisce una definizione di valutazione di impatto sociale quale “valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato”. Nel Decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 infatti, all’art. 14 comma 1, viene precisato il campo di applicazione della valutazione d’impatto sociale: “Gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo Settore”. La Regione Lazio con Deliberazione 19 febbraio 2019, n. 81 ha approvato le “"Linee Guida Regionali per la misurazione dell'impatto sociale" che rappresentano un passo in avanti verso l’attuazione dei principi introdotti dalla Riforma e forniscono all’Amministrazione regionale uno strumento operativo per la verifica dei risultati delle politiche di sua competenza. 3. SOGGETTI PARTECIPANTI, TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 1. Possono presentare Manifestazione di interesse, sia in forma singola che associata, i gruppi di ricerca, appartenenti a dipartimenti universitari, gli enti e gli istituti di ricerca, pubblici o privati, specializzati nelle discipline sociali, economiche e statistiche con comprovata esperienza nel settore che abbiano realizzato almeno un piano di valutazione degli impatti generati negli ultimi tre anni. 2. La domanda di partecipazione deve essere presentata alla Regione Lazio - Direzione Regionale per l’inclusione sociale tramite PEC inviata all’indirizzo: [email protected] entro 60 gg dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. L’istanza deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno previsto dalla pubblicazione. 3. La domanda ed i relativi allegati previsti dall’Avviso, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente, devono essere compilati in tutte le loro parti in conformità con le indicazioni dell’avviso e inviati via PEC anche in formato PDF. 4. La presentazione della proposta progettuale con modalità diverse da quelle sopra indicate, come pure la presentazione della stessa oltre il termine previsto, costituiscono causa di esclusione dalla procedura. 5. La documentazione da inviare è la seguente: a) domanda di candidatura come da Allegato 2; b) consenso al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, come da Allegato 3; c) copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante del soggetto proponente; d) una descrizione delle precedenti esperienze dell’ente nel campo della valutazione d’impatto delle politiche sociali, con indicazione della metodologia valutativa adottata (massimo 5 pagine); e) il cv (massimo 3 pagine ciascuno) di massimo 5 componenti del gruppo di ricerca; f) indicazione del referente della candidatura (email, telefono e ruolo nell’organizzazione); g) gli enti di ricerca privati, dovranno inviare il proprio statuto e gli ultimi due bilanci approvati. 4. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE La Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale provvederà alla redazione di un elenco di enti valutatori, previa verifica della sussistenza dei requisiti da parte del funzionario che ha curato l’istruttoria. 5. AGGIORNAMENTO, MONITORAGGIO E CONSERVAZIONE DOCUMENTI 1. La Regione effettua controlli ad accertare la regolarità delle domande presentate. 2. L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di provvedere all’aggiornamento dell’elenco. 3. I documenti pervenuti verranno conservati, nel rispetto della normativa vigente, sotto forma di originali o di copie autenticate.

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SANITÀ

DGR 23.5.19, n. 305 - Attuazione art. 4, commi 47 - 52 della legge regionale n. 13/2018 "Legge di stabilita' regionale 2019" - Interventi a sostegno dei cittadini residenti nel Lazio affetti da patologie oncologiche e in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo. (BUR n. 46 del 6.6.19, s.o. n. 1)NoteVengono approvate le disposizioni contenute nell’allegato A, parte integrante della presente deliberazione, recante “Modalità attuative dell’art. 4, commi 47 – 52 della legge regionale n. 13/2018 - Interventi a sostegno dei cittadini residenti nel Lazio affetti da patologie oncologiche e in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo”.L’importo è pari a € 100.000,00.

Decreto del Commissario ad Acta 3 giugno 2019, n. U00182 Recepimento Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "Tutela della fertilità nei pazienti oncologici per la definizione di un percorso diagnostico assistenziale (PDTA) per pazienti oncologici che desiderano preservare la fertilità" approvato in Conferenza Stato Regioni in data 21 febbraio 2019 Rep. Atti n. 27/CSR. Individuazione dei centri per la presa in carico integrata del paziente e per l'esecuzione del PDTA. (BUR n. 49 del 18.6.19)NoteViene recepito l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento “Tutela della fertilità nei pazienti oncologici per la definizione di un percorso diagnostico assistenziale (PDTA) per pazienti oncologici che desiderano preservare la fertilità” approvato in Conferenza Stato Regioni in data 21 febbraio 2019 Rep.Atti n. 27/CSR, ed approvato il percorso diagnostico assistenziale (PDTA) per pazienti oncologici che desiderano preservare la fertilità contenuto nel documento allegato (a cui si fa rinvio).

Determinazione 6 giugno 2019, n. G07729 Proroga dei Comitati Etici e della loro composizione, operanti nella Regione Lazio. (BUR n. 51 del 5.6.19)NoteLa durata del mandato dei componenti dei Comitati Etici, compreso il Presidente, è di tre anni rinnovabili consecutivamente una sola volta per un totale di sei anni.I Comitati Etici della Regione Lazio sono pertanto in scadenza essendo trascorsi sei anni dalla loro istituzione; Vengono prorogati i Comitati Etici operanti nella Regione Lazio, così come composti fino al 31 dicembre 2019.

SERVIZIO CIVILE

Determinazione 24 giugno 2019, n. G08558 Approvazione della graduatoria della Commissione per la Valutazione, di cui alla Det. n. G03495/2019 dei progetti di servizio civile nazionale, di competenza regionale, per l'anno 2019, di cui all'avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri.BUR n. 52 del 27.6.19)NoteViene preso atto ed approvate le risultanze della commissione che si allegano come parte integrante del presente atto: - della graduatoria dei progetti valutati e i relativi punteggi e eventuali limitazioni (Allegato 1, composto da 13 pagine), parte integrante della suddetta determina;- l’elenco dei progetti non ammessi a valutazione o esclusi, con relativa motivazione (Allegato 2, composto da 2 pagine).Si trasmette il presente atto, con successiva nota formale all’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale, al fine dell’acquisizione del nulla osta, come disposto dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (art. 6, comma 5.

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Si provvederà con un nuovo atto, successivamente al rilascio del nulla osta dell’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale, qualora dovessero riscontrarsi progetti in esubero da quelli finanziabili, a stilare una nuova graduatoria relativa ai progetti ammessi finanziati ed ai progetti ammessi ma non finanziati.

TERZO SETTORE

Determinazione 13 giugno 2019, n. G08022- Approvazione avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse diretto agli Enti del Terzo settore, operanti nel settore del sostegno alla famiglia e della tutela dei minori vittime di abuso e maltrattamento, interessati a partecipare alla successiva procedura per l'affidamento del servizio di gestione del "Centro Giorgio Fregosi per i bambini ed adolescenti vittime di abuso e maltrattamento" ubicato in Roma Via dei Sabelli n. 108, tramite procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.s. m.m. i.i., fuori dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - senza impegno di spesa. (BUR n. 49 del 18.6.19)RIFERIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI La legge regionale 10 agosto 2016, n. 11“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare l’art.10 (Politiche in favore delle famiglie e dei minori), comma 2 prevede “Le politiche in favore della famiglia anche in coerenza con gli obiettivi di cui all’articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia) sono perseguite, in particolare, attraverso interventi e servizi riguardanti: e) il sostegno nei casi di abusi fisici e psicologici all’interno o all’esterno dell’ambito familiare e/o scolastico, nei fenomeni di bullismo o cyber bullismo, negli abusi sui minori attraverso internet, nonché alla prevenzione di tutti quei rischi derivanti da un uso improprio di internet da parte dei minori che determina la visione inappropriata di contenuti, contatti o discriminazioni che generano uno squilibrio psichico o sociale nella crescita o nei rapporti interpersonali fra minori”.IL TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DI FUNZIONI E COMPITI NELLA’AREA MINORI A seguito dell’emanazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” sono state trasferite dalla Città metropolitana di Roma Capitale alla Regione Lazio le funzioni e compiti concernenti l’area relativa ai minori; che tra le funzioni trasferite rientra la gestione del “Centro Giorgio Fregosi per i bambini ed adolescenti vittime di abuso e maltrattamento” ubicato in Roma Via dei Sabelli n. 108.Con la nota del Dirigente del Dipartimento 2 Servizio 1 della Città metropolitana di Roma Capitale “Beni Immobili, Assistenza tecnica agli EE. LL. del territorio metropolitano”, ns. prot n 282747 del 5 giugno 2017, avente ad oggetto: “Trasferimento delle funzioni in materia di assistenza alle famiglie ed ai minori (servizi sociali) alla Regione Lazio – Aspetti patrimoniali”, sono stati concessi a titolo non oneroso i locali sopra descritti e per le finalità riportate nelle premesse.IL CENTRO GIORGIO FREGOSI Il “Centro Giorgio Fregosi” è un servizio consolidato ed operativo dal 1999 e rappresenta una struttura specialistica di eccellenza, in grado di gestire situazioni di particolare gravità e complessità; che negli anni il “Centro Giorgio Fregosi” si è fatto carico di un elevato numero di richieste di collaborazione da parte dei servizi sociali e sanitari di Roma e provincia, del Tribunale per i Minorenni e Tribunale Civile, nonché delle Forze dell’Ordine, relativamente ad interventi di valutazioni e trattamenti clinici di minori vittime di abuso e maltrattamenti, comprendendo una molteplicità di interventi che coinvolgono l’intero sistema familiare, quali valutazioni delle competenze genitoriali, osservazioni e colloqui per l’approfondimento psicodiagnostico dei genitori e delle figure di accudimento.L’IMPEGNO DELLA REGIONELa Regione Lazio ha inteso avviare un percorso di miglioramento e mantenimento della qualità delle prestazioni e dell’uso delle risorse, nonché di omogeneizzazione di standard qualitativi, per quanto riguarda gli interventi di prevenzione e contrasto al maltrattamento e all’abuso all’infanzia e all’adolescenza, promuovendo e sostenendo azioni in tale ambito al fine di garantire alla popolazione minorile del territorio regionale risposte qualificate nelle situazioni di rischio psico-fisico, conseguenti alla mancata tutela e protezione.

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In quest’ottica con la determinazione dirigenziale n. G14006 del 6 novembre 2018, avente ad oggetto: “Determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2016, n. G16104 - Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione del Programma Rete di centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti. Approvazione graduatoria definitiva e impegno di spesa per complessivi euro 200.000,00 sul capitolo H41900, Missione 12, Programma 01, Aggregato 1.04.01.02.000 E.F. 2018” sono stati attivati nel territorio regionale n. 6 Centri.Il “Centro Giorgio Fregosi”, in considerazione della pluriennale esperienza e dell’elevata e consolidata professionalità come struttura specialistica di eccellenza nella valutazione e trattamento clinico di minori vittime di abuso e maltrattamenti, è stato individuato quale Centro di eccellenza per il coordinamento della Rete regionale con lo scopo di promuovere e sostenere interventi per la prevenzione e il contrasto al maltrattamento e all’abuso all’infanzia e all’adolescenza, attraverso una sinergia tra i Servizi socio-sanitari territoriali e gli organismi giudiziari (Tribunale per i Minorenni/Tribunali Ordinari), che favorisca la condivisione progettuale, decisionale, metodologica ed operativa a beneficio dei minori sottoposti a situazioni interpersonali potenzialmente traumatiche.L’AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA COSPEXACon determinazione dirigenziale n. G15317 del 3 novembre 2017 è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi del “Centro Giorgio Fregosi per i bambini ed adolescenti vittime di abuso e maltrattamento” con sede in Roma - Via dei Sabelli n. 108.Al termine della suddetta procedura, con determinazione dirigenziale n. G05621 del 3 aprile 2018 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio per la gestione del “Centro Giorgio Fregosi per i bambini ed adolescenti vittime di abuso e maltrattamento” alla COSPEXA Società Cooperativa Sociale con sede legale in via delle Avocette 15 - 00169 Roma, per la durata di 14 mesi a decorrere dal 2 maggio 2018, data in cui è stata comunicata da COSPEXA l’avvio delle attività.L’INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO AFFIDATARIO Viene ritenuto necessario, pertanto, avviare la procedura per l’individuazione del nuovo affidatario del servizio in oggetto.Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.s. m.m. i.i. reca “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti, di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” entrato in vigore il 19 aprile 2016, in particolare: - l’art. 35 comma 1 lettera d) che definisce la soglia di euro 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali; - l’art. 36 comma 2 che recita “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) omissis b) per affidamenti d’importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti…omissis…L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”; Con la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC relativa alle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii., recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, specificatamente al punto 4.1.2 recita: “ L’ indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati “.

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L’importo da porre a base di gara è stato quantificato in euro 540.000,00 oltre IVA al 5% pari ad euro 27.000,00 per un importo complessivo di euro 567.000,00 assicurando la funzionalità e l’erogazione dei servizi del “Centro Giorgio Fregosi” dalla data di esecuzione del contratto e per la durata di 24 mesi.Per le motivazioni sopra esposte, sussistono le condizioni per procedere alla procedura negoziata senza bando di gara previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii., fuori dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.IL TERZO SETTORE E LA PROCEDURA NEGOZIATALa natura del servizio e la delicatezza degli ambiti trattati rendono opportuno che il gestore sia un soggetto del terzo settore che abbia nel proprio Statuto i temi del contrasto alla violenza sui minori, presa in carico, sostegno e supporto per bambini e adolescenti vittime di abusi e maltrattamenti.Si procede all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di gestione del “Centro Giorgio Fregosi per i bambini ed adolescenti vittime di abuso e maltrattamento”, ubicato in Roma Via dei Sabelli n. 108, attraverso l’emanazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse diretto agli Enti del Terzo settore operanti nel settore del sostegno della famiglia e della tutela di minori vittime di abuso e maltrattamenti. Alla procedura negoziata saranno invitati gli Organismi in possesso dei requisiti di gara che avranno prodotto la manifestazione di interesse entro il termine perentorio previsto dall’avvisoViene preso atto della disponibilità per effetto della nota 73345 del 18.05.2017 della Città Metropolitana di Roma Capitale a titolo non oneroso per l’utilizzo dei locali siti in Roma, via dei Sabelli 108, all’interno del Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria della Sapienza di Roma, al fine di consentire la prosecuzione delle attività e degli interventi.L’AVVISO PUBBLICO E LA DURATA DELL’AFFIDAMENTO:24 MESIViene approvato l’Avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione del “Centro Giorgio Fregosi”, allegato alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato “A”.Viene approvato lo schema relativo alla dichiarazione di manifestazione di interesse che dovrà essere presentato dagli operatori interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata, allegato alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato “B)Si procede all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di gestione del “Centro Giorgio Fregosi per i bambini ed adolescenti vittime di abuso e maltrattamento”, ubicato in Roma Via dei Sabelli n. 108, attraverso l’emanazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse diretto agli Enti del Terzo settore operanti nel settore del sostegno della famiglia e della tutela di minori vittime di abuso e maltrattamento.Alla procedura negoziata saranno invitati gli Organismi in possesso dei requisiti di gara che avranno prodotto la manifestazione di interesse entro il termine perentorio previsto dall’avviso

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CENTRO GIORGIO FREGOSI PER I BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSO E MALTRATTAMENTO”.

La Direzione regionale Inclusione sociale – Area Politiche per l’Inclusione della Regione Lazio intende acquisire, in conformità alle Linee guida n. 4 dell’A.N.A.C. di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, una manifestazione di interesse finalizzata ad individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del citato D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di gestione del “Centro Giorgio Fregosi per i bambini e adolescenti vittime di abuso e maltrattamento”.Nel Centro di cui sopra si realizzano attività ad alto contenuto specialistico in favore dei bambini ed adolescenti a rischio di maltrattamento e abuso. Il Centro in Roma, con sede in Via dei Sabelli n.108, all’interno dei locali del Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria della Sapienza di Roma, dispone di n. 7 vani più servizi. Il presente avviso pubblico non costituisce avvio di procedura negoziata e non è vincolante per la Regione Lazio. Breve descrizione dei servizi del Centro Giorgio Fregosi

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Il “Centro Regionale Giorgio Fregosi per i bambini ed adolescenti vittime di abuso e maltrattamento” si caratterizza come servizio specialistico a dimensione regionale ed ha come destinatari minori, famiglie e operatori dei servizi pubblici e del privato sociale. Le prestazioni offerte sono gratuite. Il Centro si articola nelle seguenti aree: - Consulenza psico-sociale e Orientamento: su segnalazione e invio da parte dei servizi sociali e sanitari territoriali, accoglie gli operatori per fornire un primo orientamento sulle situazioni di abuso e maltrattamento sui minori; offre un contesto di ascolto, di decodifica della domanda e formulazione del progetto psicosociale sul caso in stretta collaborazione con i Servizi territoriali, intervenendo in un’ottica di prevenzione nelle situazioni a rischio di abuso e violenza a danno dei minori; - Affiancamento/Supporto agli operatori dei Servizi territoriali nella fase di valutazione psicosociale del minore, del suo contesto familiare e relazionale, nell’elaborazione del progetto d’intervento e nella fase del trattamento; - Diagnosi: attiva procedure di valutazione e psico-diagnosi rivolte a bambini/adolescenti e al nucleo familiare, segnalati dai Servizi socio-sanitari del territorio e/o dagli Organi dell’Autorità Giudiziaria Minorile, di valutazione delle competenze di accudimento e di valutazione della genitorialità e co-genitorialità. Svolge consulenze e percorsi terapeutici individuali, per adulti e minori, di coppia e familiari, nonché interventi di sostegno agli adulti nell’esercizio delle funzioni genitoriali e nelle relazioni tra i genitori. - Spazio Neutro: accoglienza, su mandato dell’Autorità Giudiziaria e del Servizio sociale inviante, per le famiglie in cui è a rischio la continuità delle relazioni tra un genitore e i figli e nei casi in cui è indispensabile disporre di un setting di incontri protetti, da realizzarsi nel rispetto delle procedure previste in materia. Obiettivo è l’osservazione delle relazioni genitoriali, la tutela del minore, il sostegno alla genitorialità e il riavvicinamento emotivo e relazionale tra genitori e figli; - Consulenza giuridico/sociale: svolge attività di consulenza, in un'ottica integrata ed interdisciplinare, agli operatori dei servizi territoriali, pubblici e del privato sociale presenti sul territorio regionale, nonché al mondo della scuola, sulle problematiche giuridiche inerenti l’abuso e il maltrattamento a danno dei minori; svolge consulenza e supporto tecnico-giuridico alle aree interne al Centro, al fine di garantire un corretto intervento nella valutazione tecnico - giuridica del caso. - Intervento di mediazione linguistica e/o culturale, ove necessario per garantire la piena fruibilità dei servizi anche ai cittadini stranieri. - Informazione/Formazione: promuove incontri di informazione, formazione e supervisione, a carattere interdisciplinare, sul tema dell’abuso e maltrattamento, della violazione dei diritti e della sicurezza dei minori, nonché della conflittualità nell’ambito delle relazioni familiari, rivolti agli operatori socio-sanitari dei Servizi territoriali, del terzo settore e del sistema della giustizia. - Attività di coordinamento, quale Centro capofila di eccellenza nel settore, al fine di dare piena attuazione al Programma “Rete di centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti”, di cui all’Avviso pubblico regionale per l’iscrizione all’Elenco dei Centri regionali per il contrasto degli abusi e maltrattamenti” (Determinazione Dirigenziale n. G16104 del 23.12.2016) svolge attività di coordinamento al fine di elevare la qualità degli interventi a tutela dei bambini e ragazzi e delle loro famiglie in tutto il territorio laziale. Importo del servizio presunto a base di gara L’eventuale contratto di appalto a seguito della procedura negoziata viene quantificato in un importo pari a € 540.000,00 oltre l’IVA al 5% pari ad € 27.000,00, per un importo complessivo pari ad € 567.000,00 Durata del servizio L’affidamento dei servizi avrà una durata di 24 mesi dalla data di esecuzione del contratto. Modalità di espletamento della procedura La scelta dell’operatore economico avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 7, del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità. Requisiti di partecipazione di carattere generale e di idoneità professionale: Sono ammessi a partecipare alla procedura enti del terzo settore operanti nel settore del sostegno alla famiglia e tutela dei minori, di cui all’ art. 39 comma 2 della Legge Regionale del 10 agosto 2016 n. 11, in possesso dei seguenti requisiti: - insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

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- essere iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o essere iscritte all’Anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle entrate; - avere nel loro Statuto i temi del sostegno alla famiglia e tutela dei minori, quali finalità esclusive o prioritarie, e dimostrare una consolidata e comprovata esperienza, almeno quinquennale, nell’ambito della tematica del sostegno ai minori vittime dell’abuso e maltrattamento; - aver maturato tre anni di esperienza e competenze specifiche in materia di abuso e maltrattamento a danno dei minori nell’ultimo quinquennio, applicando un modello di lavoro di rete, in un’ottica di integrazione e supporto ai servizi socio-sanitari territoriali, nonché di scambio sinergico e condivisione progettuale, decisionale, metodologica ed operativa, con personale specificatamente formato nel settore della protezione e tutela dei minori sottoposti a situazioni interpersonali potenzialmente traumatiche. La proposta può essere presentata anche in ATS, costituita o costituenda, anche con Università o centri di ricerca, fermo restando il possesso dei requisiti sopra indicati in capo al soggetto capofila. In tutti i casi di presentazione di Proposte da parte di Associazioni Temporanee di Impresa ovvero di Scopo, i Soggetti componenti dell’Associazione dovranno dichiarare l’intenzione di costituirsi in ATI o ATS (dichiarazione di intenti) indicando specificamente i ruoli, le competenze, dei singoli soggetti nell’ambito della realizzazione dell’intervento proposto. Il soggetto capofila è l’unico responsabile del progetto nei confronti dell’Amministrazione Regionale e, pertanto, risponde in via diretta della realizzazione dello stesso in tutte le sue fasi ed è individuato quale unico responsabile della tenuta dei rapporti formali con la Regione Lazio in relazione agli obblighi di cui al presente Avviso. Modalità di presentazione delle candidature Gli enti del Terzo settore, in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire la propria candidatura, redatta in conformità all’allegato modello “B”, timbrata e firmata anche digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’ente, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo [email protected], entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 5 luglio 2019 riportando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione interesse partecipazione procedura di affidamento del servizio Centro Giorgio Fregosi per i bambini e adolescenti vittime di abuso e maltrattamento” . Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine, oppure pervenute ad indirizzi diversi da quello indicato, oppure non inviate da un indirizzo PEC. Tra le candidature pervenute saranno successivamente individuati gli enti del Terzo settore in possesso dei suddetti requisiti, necessari a partecipare alla procedura, ai quali verrà inoltrata apposita lettera di invito. Trattamento dei dati Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dalla Regione Lazio nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento.Titolare del trattamento è la Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7 - 00145 Roma. Ulteriori informazioni Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà libero di non procedere all’espletamento della procedura negoziata e avviare altre procedure e/o trattative senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso è pubblicato, nella versione integrale, unitamente alla modulistica utile a consentire la presentazione della candidatura, sul sito www.socialelazio.it e sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it - sezione piattaforma telematica della Direzione regionale Centrale Acquisti. Informazioni Per ogni necessità è possibile contattare i seguenti recapiti: Mail: [email protected] - tel. 06/51686883 Selezione delle manifestazioni di interesse Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine previsto saranno esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti, che provvederà alla redazione di un elenco degli operatori economici ammessi. L’elenco degli operatori economici ammessi sarà pubblicato sul profilo del committente Regione Lazio e sulla Piattaforma telematica. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per gli effetti di cui agli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella candidatura e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. Responsabile del Procedimento Il Responsabile

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Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Federica Borelli Il presente avviso è consultabile sul sito www.regione.lazio.it e sul sito www.socialelazio.it

ALLEGATO B DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA b), DELD.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.S. M.M. I.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CENTRO GIORGIO FREGOSI PER I BAMBINI E ADOLESCENTIVITTIME DI ABUSO E MALTRATTAMENTO”

La gara ha per oggetto l’affidamento del servizio nel “Centro Giorgio Fregosi” - ubicato in Roma, Via dei Sabelli, 108, Il Centro in Roma, con sede in Via dei Sabelli n.108, all’interno dei locali del Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria della Sapienza di Roma, Nel Centro di cui sopra si realizzano attività ad alto contenuto specialistico in favore dei bambini ed adolescenti a rischio di maltrattamento e abuso. Regione Lazio –Direzione Regionale Inclusione Sociale Trasmessa esclusivamente con PEC: [email protected] Il sottoscritto/a_______________________________________________________________ In qualità di titolare/legale rappresentante dell’ ______________________________________ ___________________________________________________________________________ con sede legale a _____________________________________________________________ e sede operativa a ____________________________________________________________ C.F. _______________________________________________________________________ e partita IVA ________________________________________________________________ e-mail _____________________________________________________________________ pec (obbligatoria) __________________________________________________________________________ consapevole di quanto disposto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 nonché delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, ai fini della manifestazione di interesse in oggetto, DICHIARA a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cuiall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.s. m.m. i.i. b1) che l’Associazione è iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale con n. .....................................OPPURE b2) che l’Organizzazione è iscritta nel Registro regionale delle organizzazioni del volontariato al n. …………………………. b3) che la Cooperativa è iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociali con n. …………………………. OPPURE b4) che l’Associazione è regolarmente all’Anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle entrate c) avere nel proprio Statuto i temi del contrasto alla violenza sui minori, presa in carico, sostegno e supporto per bambini e adolescenti vittime di abusi e maltrattamenti. Dichiara di produrre la presente manifestazione di interesse per la fornitura del servizio nel “Centro Giorgio Fregosi” - ubicato in Roma, Via dei Sabelli, 108, all’interno dei locali del Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria della Sapienza di Roma. Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti dalla Regione Lazio saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento. La presente dichiarazione viene inviata esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo: [email protected], entro e non oltre il termine perentorio fissato alle ore 12 del giorno 5 luglio 2019 e dovrà riportare il medesimo oggetto sotto indicato: DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA b), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 ES.S. M.M I.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CENTRO GIORGIO FREGOSI PER I BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSO E MALTRATTAMENTO”. Data………………………………………………… Timbro e firma del Rappresentante legale ( ammessa firma digitale)

TUTELA DEI DIRITTI

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DGR 4 giugno 2019, n. 339 - Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4. Istituzione del "Contributo di liberta'" per le donne vittime di violenza, finalizzato al sostegno del percorso di riacquisizione dell'autonomia personale. Modifica ed integrazione D.G.R. n. 684 del 20.11.2018. (BUR n. 51 del 25.6.19)RIFERIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, nella quale si riconosce che la violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, è una grave violazione dei diritti umani, dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona; Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013, n.119; Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2015; Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e della differenza tra uomo e donna”; Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” ed in particolare l'articolo 33 comma 2 (come modificato con legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17) lettera u bis) che stabilisce che la Regione “promuove iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, programma la rete degli interventi, realizza, finanzia e coordina i servizi preposti alla tutela e alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato e i Comuni, in conformità alla legge regionale 79 marzo 2014, n. 4”;DPCM 25 novembre 2016 recante “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» previste dal paragrafo 4 del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93” è stato assegnato alla Regione Lazio l’importo di euro 1.118.000,00 per la realizzazione delle linee d’azione ivi previste; Deliberazione di Giunta regionale del 20 novembre 2018, n. 684, con la quale è stata approvata la programmazione regionale delle suddette risorse finanziarie e, in particolare, il punto 1, lettera B, del dispositivo nel quale è previsto, con riferimento all’azione “Interventi finalizzati all’autonomia abitativa per le donne vittime di violenza” la realizzazione dell’intervento relativo a “attivazione di percorsi e progetti per l’emissione di benefici economici attribuiti alle vittime di violenza al fine di permettere l’autonomia abitativa”, finalizzando a tale scopo l’importo complessivo di euro 583.000,00.LA CASA DI SEMIAUTONOMIA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA A supporto di tale intervento, è stata prevista l’istituzione di una casa di semi-autonomia per donne, vittime di violenza, che, a seguito di un percorso di fuoriuscita dalla violenza, necessitano di sostegno a livello abitativo e servizi di supporto e accompagnamento all’autonomia personale e all’inclusione sociale e lavorativa, finalizzando a tal fine l’importo di euro 190.000,00.LE INDICAZIONI DELLA CONVENZIONE DI INSTANBUL L’art. 20, comma 1 della Convenzione di Istanbul recita: “Le Parti adottano le misure legislative, o di altro tipo, necessarie a garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali consulenze legali e un sostegno psicologico, un’assistenza finanziaria, alloggio, istruzione formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro”.L’IMPEGNO DELLA REGIONE: IL CONTRIBUTO DI LIBERTÀLa Regione Lazio, ai sensi della l.r. n. 4/2014, promuove azioni e interventi per sostenere le donne vittime di violenza nel percorso di riacquisizione dell’autostima, del valore personale e dell’autonomia al fine di una partecipazione attiva alla vita sociale.Viene ampliato il campo dell’intervento relativamente all’azione denominata “Interventi finalizzati all’autonomia abitativa per le donne vittime di violenza” prevedendo un incremento della misura finanziaria allo stesso dedicata e l’istituzione di un contributo, denominato “Contributo di libertà”, stabilito nella misura massima di euro 5.000,00 pro capite, destinato - fino alla concorrenza della somma stanziata - a donne, vittime di violenza, che abbiano compiuto e/o stiano compiendo un percorso di fuoriuscita dalla

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violenza, segnalate dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio finanziate dalla Regione Lazio e operanti sul territorio della regione e finalizzato a sostenere le seguenti spese: - spese relative all’autonomia abitativa e alla riacquisizione dell’autonomia personale; - spese relative al percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori.

LIGURIA

SANITÀ

DGR 17 maggio 201, n. 397 - Recepimento dell’Intesa Stato/Regioni del 21.2.2019 (rep. Atti n. 28/CSR) sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021, di cui all’articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (BUR n. 24 del 12.6.19)NoteViene recepita nell’ordinamento regionale l’ Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancita in data 21/2/2019 (rep. Atti 28/CSR) sui sottoelencati documenti: − “Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il periodo 2019-2021; − “Linee guida relative alle modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi informativi per il monitoraggio dei tempi di attesa”; − “Procedura gestionale per l’applicazione dei RAO”; − “Glossario in materia di Liste di Attesa”.Viene demandata in base alla l.r. 17/2016 all’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) : − La predisposizione, nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa 2019-2021, del Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) al fine, in particolare, di garantire, sviluppare e dare attuazione alle linee di intervento declinate al paragrafo 2 del Piano Nazionale; − L’adozione di indirizzi alle Aziende , Istituti ed Enti del S.S.R. per il governo delle liste di attesa volti a promuovere l’appropriatezza, nelle sue dimensioni clinica, organizzativa e prescrittiva, e a garantire l’equità di accesso alle prestazioni.

LOMBARDIAEDILIZIA

D.P.G.R. 7 giugno 2019, n. 312 - Approvazione ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, dell’accordo di programma finalizzato alla realizzazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale. (BUR n. 24 del 12.6.19)NoteViene approvato, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 l’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale tra Regione Lombardia e Ministero delle Infrastrutturee dei Trasporti.Le finalità generali del presente Accordo di Programma sono il recupero, la riqualificazione e l’incremento dello stock di patrimonio abitativo pubblico e sociale destinato a soddisfare il fabbisogno abitativo primario di nuclei familiari in stato di disagio economico, familiare ed abitativo, ovvero, di nuclei familiari aventi una capacità economica che non consente loro né di sostenere un canone di locazione o un mutuo sul mercato abitativo privato né di accedere ad un servizio abitativo pubblico.

FAMIGLIA

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D.d.s. 5 giugno 2019 - n. 8061 Completamento e integrazioni al decreto n. 5154 del 11 aprile 2019 ad oggetto «Approvazione dell’avviso pubblico per la realizzazione di un modello d’intervento personalizzato, flessibile e integrato con le risorse del territorio, per contrastare le situazioni di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie» (BUR n. 24 dell’ 11.6.19) NoteSi procede alle modifiche e integrazioni derivanti dal confronto con le ATS e AssT e contemporaneamente declinare, al fine della definizione complessiva del processo di presa in carico dell’adolescente in condizione di disagio, gli ulteriori allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimentoGli allegati integrati e modificagi sono:Allegati di cui al decreto n. 5154/2019 integrati e modificati: • Avviso – Allegato 1; • Procedure per la definizione elenco E.E. – Allegato 2; • Progetto individualizzato (PI) – Allegato 3; Altri allegati: • Linee guida per la gestione e per la rendicontazione degli interventi – Allegato 4 • Diario Ente segnalante – Allegato 5; • Piano di Intervento (PDI) – Allegato 6; • Format rinuncia – Allegato 7; • Diario Ente erogatore/Asst – Allegato 8; • Relazione finale – Allegato 9; • Richiesta di anticipazione – Allegato 10; • Richiesta di liquidazione acconto - Allegato 11; • Richiesta di liquidazione saldo – Allegato 12; • Check list ATS PI – Allegato 13; • Check list ATS PI integrazione PDI – Allegato 14; • Check list ATS conclusione percorso – Allegato 15;

Allegato 1 IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI TERRITORIALI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO D’INTERVENTO FLESSIBILE E INTEGRATO CON LE RISORSE DEL TERRITORIO, IN RISPOSTA ALLE DIFFICOLTÀ E ALLE PROBLEMATICHE DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - DGR X/7602 del 20/12/2017 Modifiche all’Avviso di cui al decreto n. 5154/2019 Integrazione al paragrafo B.2.3 “Valutazione multidisciplinare e definizione del PI” dell’Avviso pubblico “Implementazione di percorsi territoriali attraverso la realizzazione di un modello d’intervento flessibile e integrato con le risorse del territorio, in risposta alle difficoltà e alle problematiche di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie - DGR X/7602 del 20/12/2017” - Azione 9.3.3 del POR FSE 2014-2020, approvato con DDS n. 5154 del 11 aprile 2019 L’équipe multidisciplinare (AssT) prende in carico la segnalazione, avvia il processo di valutazione e, in caso positivo, procede alla stesura del PI e individua il Case Manager, utilizzando il format di cui all’Allegato 1d “Progetto individualizzato”. L’équipe multidisciplinare può prevedere la compresenza di diverse figure professionali, come definito nel “Quadro delle prestazioni”, allegato alla Metodologia di calcolo del costo standard (Allegato A al DDS 5139 del 11 aprile 2019), in corrispondenza dell’Area di intervento 2 “Valutazione multidimensionale e definizione del Progetto Individualizzato (PI)”: assistente sociale, educatore professionale, psicologo e integrata eventualmente da medico specialista, infermiere professionale, psicoterapeuta. La composizione dell’équipe dipende dalla condizione di difficoltà e dallo specifico bisogno del destinatario. Pertanto, la composizione dell’équipe è definita da ogni AssT con operatori provenienti dai diversi servizi presenti all’interno della AssT stessa. Modifica e integrazione al paragrafo C.1 “Presentazione delle domande” dell’Avviso pubblico “Implementazione di percorsi territoriali attraverso la realizzazione di un modello d’intervento flessibile e integrato con le risorse del territorio, in risposta alle difficoltà e alle problematiche di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie - DGR X/7602 del 20/12/2017” - Azione 9.3.3 del POR FSE 2014-2020, approvato con DDS n. 5154 del 11 aprile 2019 Una volta avviate le procedure di diffusione previste dall'Avviso, l’ATS:

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promuove la manifestazione di interesse (vedi Allegato 4 “Procedure per la definizione dell’elenco degli enti erogatori”) per la definizione degli elenchi degli Enti erogatori idonei ad erogare le prestazioni di cui ai PI, entro e non oltre 20 giorni dalla data di emanazione del decreto; pubblica sul proprio sito l’elenco degli enti erogatori, entro e non oltre il 21 giugno 2019; assicura l’avvio delle attività funzionali all’attuazione (come indicato al paragrafo B.2 del presente Avviso) mediante la presentazione dell’Atto di Adesione in Bandi Online. È facoltà dell’ATS aggiornare l’elenco degli Enti erogatori, con cadenza annuale a partire dal 21/06/2019, con le medesime modalità previste nel provvedimento adottato per la manifestazione di interesse promulgata a seguito di approvazione dell’Avviso di cui al DDS 5154/2019. Modifica al paragrafo C.4.a “Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione” dell’Avviso pubblico “Implementazione di percorsi territoriali attraverso la realizzazione di un modello d’intervento flessibile e integrato con le risorse del territorio, in risposta alle difficoltà e alle problematiche di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie - DGR X/7602 del 20/12/2017” - Azione 9.3.3 del POR FSE 2014-2020, approvato con DDS n. 5154 del 11 aprile 2019Il contributo sarà erogato da Regione Lombardia alle ATS secondo la seguente modalità: una quota, a titolo di anticipazione pari al 50% del budget previsionale, sarà erogata all’ATS successivamente alla sottoscrizione dell’Atto di Adesione ed all’inserimento del primo destinatario del beneficio; entro aprile 2020 Regione Lombardia potrà erogare un ulteriore pagamento a titolo di acconto, pari al 40% del valore del budget previsionale a ciascun ATS, a fronte della rendicontazione intermedia (prevista nelle “Linee guida per la gestione e per la rendicontazione degli interventi”) dei progetti e a condizione che il valore rendicontato ammonti a un importo almeno pari alla prima tranche erogata; una quota a saldo, calcolata in base al valore dei percorsi realizzati, al netto dell’anticipazione e dell’acconto, previa presentazione di regolare documentazione a comprova della effettiva realizzazione degli output, secondo le modalità precisate nelle “Linee guida per la gestione e per la rendicontazione degli interventi”.

Allegato 2 IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI TERRITORIALI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO D’INTERVENTO FLESSIBILE E INTEGRATO CON LE RISORSE DEL TERRITORIO, IN RISPOSTA ALLE DIFFICOLTÀ E ALLE PROBLEMATICHE DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - DGR 7602/2017 PROCEDURE PER LA DEFINIZIONE DELL’ELENCO DEGLI ENTI EROGATORI Al fine di poter garantire servizi, interventi e prestazioni idonee a soddisfare quanto previsto nell’Avviso, in particolare rispetto alle fasi di osservazione, definizione e attuazione del Piano di intervento (PDI) - come previsto al punto B.2 dell’Avviso - è necessario che gli Enti erogatori che si propongono di garantire i servizi previsti nelle fasi sopracitate, posseggano i requisiti di partecipazione di cui al presente documento. Tali requisiti vengono dichiarati attraverso la presentazione di manifestazione di interesse all’ATS. Verificato il rispetto dei requisiti per tutti gli Enti erogatori che hanno presentato la propria adesione, ogni ATS pubblica l’elenco degli Enti Erogatori che sono abilitati a concorrere all’attuazione di quanto previsto nell’Avviso. Gli Enti Erogatori inseriti negli elenchi devono rispettare quanto definito sia dall’Avviso che dalle Linee guida per la gestione e per la rendicontazione. REQUISITI DEGLI ENTI EROGATORI 1. Requisiti di base definiti dal POR: a. Comune singolo o Associato ovvero altri Enti Pubblici operanti a livello territoriale; b. Organizzazioni del Terzo Settore iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali; c. Enti gestori accreditati per la gestione di UdO socio-sanitarie; d. Enti gestori accreditati a livello territoriale per la gestione di UdO sociali; e. Enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi o intese. 2. Requisiti soggettivi di cui alla DGR 2569/2014 (Allegato 1 – punto 2.1): 3. Caratteristiche gestionali e organizzative coerenti con quanto definito nelle aree di intervento previste dall’Avviso.

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FORMAT - “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” DA PARTE DEGLI ENTI EROGATORI (su carta intestata dell’Ente) All’ATS…….………………………… CANDIDATURA ATTUAZIONE AVVISO “IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI TERRITORIALI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO D’INTERVENTO FLESSIBILE E INTEGRATO CON LE RISORSE DEL TERRITORIO, IN RISPOSTA ALLE DIFFICOLTÀ E ALLE PROBLEMATICHE DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - DGR 7602/2017” (Azione 9.3.3 – Asse II Inclusione e lotta alla povertà – POR FSE 2014/2020) Il/La sottoscritto/a ________________________________________nato/a a_____________________________ Il____/____/________, e residente nel Comune di__________________________________________________ Via/Piazza ______________________________________________________________________________ n. ____ Codice Fiscale___________________________________________________, quale Legale Rappresentante dell’Ente______________________________________________________________________________, con sede legale in _____________________________________________________________________________, Codice Fiscale e/o Partita Iva___________________________________________________________________ COMUNICA LA DISPONIBILITÀ E L’INTERESSE ad erogare gli interventi/servizi/prestazioni di cui all’Avviso “Implementazione di percorsi territoriali attraverso la realizzazione di un modello d’intervento flessibile e integrato con le risorse del territorio, in risposta alle difficoltà e alle problematiche di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie - DGR 7602/2017”, in particolare nelle sotto indicate aree di intervento (spuntare quelle di interesse, in aggiunta alla fase dell’Osservazione e definizione del Piano di Intervento): Osservazione e definizione del Piano di Intervento (PDI); Interventi di supporto di competenze individuali mediante il potenziamento della funzione educativa e scolastico-formativa; Interventi di sostegno alla rete delle relazioni sociali prossimali mediante supporti mirati educativi e/o psicologici ai componenti della famiglia; Interventi di supporto e accompagnamento dell’adolescente nell’accesso alla rete dei servizi per l’attivazione di percorsi formativi e/o lavorati Interventi di supporto a carattere psico/socio/educativo in presenza di fattori di vulnerabilità o manifeste problematiche anche connesse all’uso/abuso di sostanze. Il/la sottoscritto/a, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 DICHIARA Di essere Comune singolo o associato ovvero altro Ente Pubblico operante a livello territoriale; Di essere iscritto nel registro regionale____________________________, n°______________________; Di essere accreditato con il sistema sociosanitario per Udo_________________________________; Di essere accreditato con il Comune/Comuni per l’UdO Sociale____________________________; Di essere riconosciuto dalle confessioni religiose __________________________________, con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi o intese, quali__________________________________. DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO 1. dei requisiti soggettivi previsti dalla DGR 2569 del 31 ottobre 2014 (Allegato 1 – punto 2.1 - Il legale rappresentante dell’Ente gestore dell’unità d’offerta sociosanitaria, nonché gli altri soggetti di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136, devono dichiarare l’insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In caso di variazione dei soggetti di cui sopra, le relative comunicazioni devono pervenire alla ATS competente entro trenta giorni dalla variazione. I legali rappresentanti di enti locali e di ATS che gestiscono direttamente unità d’offerta sociosanitarie, non devono produrre il certificato di cui sopra, in quanto soggetti a specifica normativa di riferimento). 2. delle caratteristiche gestionali e organizzative coerenti con quanto definito nelle aree di intervento sopra indicate, con particolare riferimento a: procedure di osservazione e presa in carico (specificare - max 500 caratteri); un sistema di gestione documentale del PDI e di tracciabilità degli interventi (specificare - max 500 caratteri); accordi operativi documentati con i diversi servizi del territorio (servizi sociali, centri di aggregazione giovanile, scuola, ecc. - allegare la relativa documentazione); figure professionali adeguate

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(con contratti di lavoro regolamentati dalle normative vigenti) (specificare max 500 caratteri); procedure di rendicontazione (specificare max 500 caratteri DICHIARA L’IMPEGNO nel caso in cui la presente candidatura sia positivamente accolta, di aderire alle modalità e regole previste dall’Avviso, in particolare: ad operare nei territori afferenti all’ATS lombarda______________________________________________ al fine di integrare la propria azione all’interno della rete sociale territoriale; a definire il PDI, coerentemente con quanto previsto dal Progetto Individualizzato (PI), in accordo con la persona/famiglia, e trasmetterlo per la verifica all’ATS, nei termini previsti dall’Avviso; ad attivare i servizi/interventi/prestazioni indicati nel PDI; a trasmettere all’ATS tutta la documentazione attestante l’effettiva erogazione dei servizi definiti nel PI/PDI. Data_______________________ _______________________ Legale Rappresentante Allegare copia del Documento di Identità del Legale Rappresentante e la documentazione attestata. NBPER GLI ALTRI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

IPAB

DGR 17 giugno 2019 - n. XI/1742 Nomina dei componenti della Commissione di Controllo delle Aziende di servizi alla persona. (BUR n. 25 del 20.6.19) NoteLa Commissione di Controllo delle ASP è composta da cinque componenti nominati dalla Giunta regionale come segue: • tre componenti scelti tra i dirigenti della Giunta regionale o degli enti del sistema regionale allargato di cui alla legge 30 agosto 2008, n. 1 «Legge regionale statutaria»; • un componente scelto da Associazione Nazionale Comuni Italiani di seguito A.N.C.I LOMBARDIA; • un componente scelto da Unione Province Lombarde di seguito U.P.L..Pertanto vengono nominati quali componenti della Commissione di controllo delle Aziende di Servizi alla Persona, in ragione degli elementi curriculari rilevati, i signori: • Paolo formigoni - Dirigente Giunta Regione Lombardia; • Riccardo Perini - Dirigente Giunta Regione Lombardia; • Gianpaola Danelli - Dirigente Giunta Regione Lombardia; • Marco Sordelli - ANCI Lombardia; • Erminia Zoppè - UPL;La Commissione di Controllo delle ASP rimane in carica per tre anni, a decorrere dalla data di insediamento. La Commissione di Controllo delle ASP deve rassegnare alla Direzione Generale Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità una relazione puntuale sull’attività svolta annualmente.

NON AUTOSUFFICIENTI

DGR 10 giugno 2019, n. XI/1735 - Ulteriori determinazioni In merito alla programmazione regionale FNA 2018 approvata con d.g.r. n. 1253/2019 (BUR n. 24 del 13.6.19) NoteIl monitoraggio regionale dell’attuazione della d.g.r. n. 1253/2019, in particolare della Misura B1 per le persone in condizione di gravissima disabilità, ha messo in luce casistiche e situazioni di particolare complessità per le quali si rende necessario fornire ulteriori determinazioni e precisazioni in ordine al Programma operativo regionale di cui all’allegato B della d.g.r. n. 1253/2019; Viene attributa tutta la quota di ulteriori risorse al Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2018 pari ad euro 2.142.450,00 alle persone in condizione di disabilità gravissima, modificando il Piano attuativo regionale, aggiungendo al 65% delle risorse FNA 2018 pari ad euro 46.130.916,00 tutto l’ammontare di queste ulteriori risorse, ferme restando le risorse regionali complessive pari ad euro 12.600.00,00 già previste.

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ALLEGATO A AGGIORNAMENTO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FNA 2018 EX DGR N. 1253/2019 Premessa Il Fondo per le non autosufficienze (FNA) è costituito da risorse provenienti dallo Stato/Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, da quando è stato riattivato nel 2013, è stato implementato da Regione Lombardia con cospicue risorse proprie. L’obiettivo fondamentale di questo Fondo è quello di offrire un sostegno per le persone non autosufficienti assistite al domicilio dai loro famigliari oppure da personale di assistenza assunto, eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui siano condizionati all’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di famigliari e vicinato. Sono prevedibili anche interventi complementari all’assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri temporanei o di sollievo ed altri sostegni effettivamente complementari al percorso domiciliare, ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea. Le prime tre annualità del FNA indicavano le persone in dipendenza vitale come unica tipologia di disabilità gravissima, in quanto necessitano di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore delle condizioni di salute. Con l’annualità 2016, il Decreto ministeriale FNA ha ampliato la platea delle persone in condizioni di disabilità gravissima, mantenendo inalterati gli obiettivi sopra dettagliati. Da subito Regione è stata consapevole che l’introduzione di ulteriori diverse tipologie di «gravissima disabilità», mantenendo inalterati gli obiettivi di questo Fondo (declinati all'art. 2 del Decreto ministeriale FNA 2016) di sostegno prioritario, se non esclusivo, della domiciliarità, avrebbe aperto evidenti criticità nell'area dei minori, che spesso frequentano servizi scolastici con adeguati sostegni personali, e nell’area di persone la cui “intensità del bisogno” trova risposte non esclusivamente domiciliari, in quanto inserite in percorsi di riabilitazione/abilitazione o in servizi di natura semiresidenziale. A differenza di altre tipologie di persone con disabilità gravissima -es. anziani con gravissime demenze e adulti in dipendenza vitale- nell’area dei minori, ed ancor più nell’area dei disturbi dello spettro autistico, ma anche del ritardo mentale, il vero tema è di contemperare in modo appropriato interventi volti a sostenere la domiciliarità con la realizzazione di percorsi di inclusione sociale e di superamento dei rischi di emarginazione nei normali contesti di vita. L’approfondita analisi dei dati di questi anni ha anche messo in evidenza una significativa differenza tra persone che, in ragione della loro gravità, non possono accedere a servizi extradomiciliari e persone che, invece, hanno tale opportunità. Tenendo conto di questo, la Giunta regionale con la DGR n. 1253/2019 per l’annualità FNA 2018 ha articolato la Misura B1 per la disabilità gravissima modulandola in ragione di questa sostanziale diversificazione con: - l’individuazione di criteri specifici in ragione dell’intensità della risposta domiciliare, - il rinforzo dell’intervento e favore dei primi e la modulazione della Misura per i secondi. A differenza di altre Regioni, Regione Lombardia, tenuto conto dell’offerta complessiva dei servizi, ha incluso i minori ed i giovani adulti -con attenzione in particolare a quelli con disturbi dello spettro autistico- tra i beneficiari della Misura B1 dedicata alle gravissime disabilità, nella consapevolezza di strutturare gli interventi in un percorso condizionato dai seguenti vincoli: da un lato, la condizione di “fragilità” delle persone che, considerando le loro caratteristiche, postula un progetto di vita che rinvia a sostegni volti a sviluppare la loro autonomia -con percorsi riabilitativi/abilitativi innanzitutto nell’ambito della rete di servizi sanitari e sociosanitari oltre che percorsi di inclusione sociale- ed emancipazione dal contesto familiare, dall’altro, le norme che pongono al centro degli interventi previsti dal FNA il concetto di domiciliarità e i sostegni volti a supportare il compito di cura del caregiver familiare, se non addirittura il riconoscimento del suo compito di cura. Il dialogo con le Associazioni delle famiglie e delle persone con disabilità e il confronto con le Agenzie di Tutela della Salute per monitorare costantemente e puntualmente l’attuazione della Misura dedicata alla “gravissima disabilità” hanno portato all’attenzione della Regione elementi di criticità. In particolare nell’area dei minori, è emersa con forza la contraddizione tra la finalità di questa Misura di natura sociale (volta a sostenere la persona disabile gravissima assistita al domicilio dalla famiglia, eventualmente aiutata da una persona assunta) e i bisogni di persone disabili minori/giovani adulti per le

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quali è fondamentale rispondere con interventi appropriati, tra i quali rientrano gli interventi specialistici di carattere riabilitativo/abilitativo di natura sociosanitaria. In tale contesto è emersa la necessità di intervenire ponendo in essere aggiustamenti della Misura B1, così come deliberata con DGR n. 1253/2019, che sono stati condivisi con le ATS proprio per essere aderenti il più possibile al quadro di realtà emerso. La “certificazione medica di invarianza delle condizioni cliniche” richiesta alle persone in continuità non è da intendersi quale conferma della condizione di disabilità già certificata dallo Specialista medico, ma come un aggiornamento del quadro clinico, necessario a cogliere modifiche dello stato di salute per le quali attivare, oltre al Buono Misura B1, servizi ed interventi di natura sanitaria e/o sociosanitaria utili per una migliore presa in carico, in funzione dell’aggiornamento del Progetto individuale più rispondente ai bisogni della persona con disabilità. In questo senso, è stata data indicazione affinché questa certificazione potesse essere fatta propria nel contesto dell’équipe pluriprofessionale dell’ASST che annualmente verifica ed autorizza il Progetto individuale. Altre integrazioni e precisazioni hanno riguardato anche l’ulteriore modulazione del Voucher sperimentale per l’acquisto di prestazioni di natura non solo tutelare, ma anche infermieristica ed educativa che nelle specifiche condizioni di disabilità gravissima, già individuate con la DGR n. 1253/2019 (ventilazione assistita per almeno 16 ore giornaliere o alimentazione parenterale) possono essere di particolare rilevanza ai fini della realizzazione del Progetto individuale, in un’ottica di sostegno al caregiver familiare e di benessere complessivo della persona disabile. Con il presente atto si introduce inoltre un Voucher sperimentale erogato dalle ASST per garantire prestazioni specialistiche alle persone ventiloassistite o con tracheotomia, oppure che sono nutrite tramite sondino naso-gastrico (SNG) o tramite gastrostomia (PEG) o la nutrizione è solo parenterale attraverso catetere venoso centrale (CVC). Tali interventi specialistici, laddove possibili al domicilio, evitano alle persone di dover essere spostate da casa per essere traportate in ambulanza in ospedale per la verifica e cambio degli ausili specifici applicati. Le ulteriori indicazioni fornite, in accordo con la DG Welfare, per la valutazione da parte degli Specialisti medici delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e di quelle con ritardo mentale sono importanti per poter avere un quadro clinico funzionale più preciso e puntuale delle persone in queste condizioni di disabilità. Tali aggiustamenti ed interpretazioni che sono stati forniti sotto forma di indicazioni alle ATS in via anticipata trovano la loro formalizzazione con il presente atto. Regione proseguirà nel suo percorso di confronto con le Associazioni e di monitoraggio costante della Misura per le disabilità gravissime, in stretto raccordo con le ATS, affinché eventuali ulteriori elementi di criticità possano essere valutati al fine di trovare l’appropriato percorso di soluzione. In tale contesto, le ulteriori risorse del Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2018, derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall’INPS pari ad € 2.142.450,00 implementano le risorse che la DGR n. 1253/2019 ha stabilito di destinare all’erogazione del Buono mensile, pertanto le risorse totali disponibili sono pari ad € 54.873.366 così articolate: - € 46.130.916,00 pari al 65% delle risorse FNA 2018 - € 2.142.450,00 ulteriori risorse al Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2018, derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall’INPS- € 6.600.000,00 risorse del bilancio regionale aggiuntive a quelle del FNA 2018 Si riconfermano le risorse pari a € 6.000.000 del Fondo Sanitario Regionale, bilancio 2019, a complemento delle risorse FNA, per l’erogazione dei Voucher. Ad integrazione e per ulteriori precisazioni di quanto già normato con DGR n. 1253/2019, si forniscono le seguenti indicazioni. ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLA MISURA B1 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIMA REQUISITI D’ACCESSO 1. Indennità di frequenza L’indennità di frequenza implica un minore significativo grado del livello di disabilità, non equiparabile a quello valutato per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, pertanto queste persone non sono ammissibili alla Misura B1.

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2. Indennizzo riconosciuto dall’INAIL Ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n. 159/2013, gli invalidi per lavoro con benefici INAIL sono assimilabili agli invalidi civili con indennità di accompagnamento, qualora beneficino dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66), oppure siano riconosciuti invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4; pertanto sono ammissibili alla Misura B1. 3. Residenza in Lombardia da almeno 2 anni Il requisito della residenza di almeno 2 anni in Lombardia vale per le persone di nuovo accesso, con le seguenti specifiche: - minore disabile con età inferiore ai 2 anni nato in Italia: in questo caso si considera se almeno uno dei genitori ha una residenza in Lombardia di almeno 2 anni; - in caso di ricongiungimento familiare di minore il requisito della residenzialità (2 anni) deve essere posseduto dal minore stesso. 4. ISEE ordinario La certificazione ISEE ordinario è necessaria per ordinare gli elenchi articolati dalle ATS per minori, adulti e anziani. Al fine di accelerare il percorso istruttorio delle istanze presentate dalle persone in continuità (già prese in carico con la precedente annualità FNA 2017) Regione ha dato indicazione circa la possibilità di presentare la vecchia certificazione ISEE già esibita per MISURA B1 FNA 2017, con riserva di produrre la nuova certificazione ISEE. Anche la copia della ricevuta di richiesta al CAF è stata considerata documento sufficiente per la definizione dell’istruttoria. Al fine di agevolare le persone, il Buono è stato comunque erogato dalle ATS, secondo i nuovi criteri fissati dalla DGR n. 1253/2019, per i mesi di febbraio e di marzo, subordinando tale erogazione all’acquisizione della certificazione ISEE ordinario.Nel caso in cui la certificazione non venisse consegnata alle ASST, l’erogazione del Buono mensile viene temporaneamente sospesa. Potrà essere riattivata non appena la certificazione stessa venga presentata: di ciò viene data comunicazione formale all’interessato da parte delle ATS. Il Buono mensile viene in ogni caso erogato dal mese in cui è stato sospeso. 5. Persone in carico ad altri servizi, interventi e Misure In caso di persone che possiedono i requisiti d’acceso alla Misura B1 ma sono in carico ad altri servizi, interventi e Misure definite incompatibili con la Misura B1 (es. RSA aperta, frequenza CDI, CDD, ecc) e che decidano di optare per la presa in carico con questa Misura FNA, si avvia la procedura di dimissione dal servizio nel trimestre: il Buono è riconosciuto dal primo giorno del mese successivo al trimestre di dimissione dal servizio. VALUTAZIONE DELLE PERSONE Certificazione specialistica della condizione di disabilità gravissima Per le condizioni di disabilità gravissima di cui alle lettere g) ed h) riferite ai destinatari DGR n. 1253/2019, ai fini della la valutazione occorre tenere conto dell’età. Pertanto si ritiene necessario, ad integrazione di quanto definito dal Ministero competente, fornire le seguenti indicazioni affinché la certificazione dello Specialista medico possa fondarsi su una valutazione più coerente e tecnicamente corretta: - g) Gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM 5 devono contemporaneamente presentare: gravi deficit nella comunicazione sociale (verbale e non verbale) che causano una grave difficoltà nel funzionamento, con iniziativa molto limitata nell'interazione sociale e minima risposta all'iniziativa altrui; preoccupazioni, rituali fissi e/o comportamenti ripetitivi o gravemente problematici, che interferiscono marcatamente con il funzionamento in tutte le sfere, con stress marcato quando i rituali o le routine sono interrotti e rilevante difficoltà a distogliere il soggetto dal suo focus di interesse - h) Ritardo mentale grave o profondo: la valutazione di questa condizione in età evolutiva dovrà essere effettuata con strumenti di valutazione appropriati all’età e che non siano influenzati dalle difficoltà di linguaggio e comunicazione o dalle difficoltà motorie, come la scala Leiter-R che consente di ottenere un QI non verbale utilizzabile. La valutazione dovrà sempre includere la valutazione del comportamento adattivo tramite le scale Vineland-II alla quale dovrà essere presente un quoziente adattivo basso inferiore a 70, considerabile analogo a una LAPMER < = a 8. Per i minori nelle condizioni di cui alle lettere g) e h) la certificazione degli Specialisti dei Servizi della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e della Psichiatria e della Riabilitazione ex art 26, al primo accesso alla Misura B1, deve evidenziare se la stessa è rilasciata nel quadro di una specifica presa in carico o se, invece, viene rilasciata a seguito di un’analisi clinica di tipo ambulatoriale. Lo Specialista medico che

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rilascia la certificazione relativa alla condizione di disabilità della persona, così come stabilito con DGR n. 1253/2019, può essere anche di Struttura di Cure intermedie; ciò per facilitare il percorso complessivo di presa in carico della persona, molto spesso anziana che viene ricoverata in Cure intermedie a seguito di dimissioni ospedaliere oppure proveniente dal domicilio. Lo Specialista medico rilascia la certificazione necessaria all’accesso alla Misura B1 evidenziando, laddove possibile, la presa in carico sanitaria/sociosanitaria della persona. Così come indicato dalla DG Welfare, in via del tutto eccezionale, è possibile che la certificazione possa essere rilasciata da Specialista medico in regime di libera professione intramoenia, solo in caso di presenza di liste d’attesa per l’accesso alla visita specialistica in regime di SSR con tempo superiore a quanto previsto dalla normativa vigente (30 gg): ciò deve essere dichiarato nella certificazione stessa. Questa indicazione al fine di agevolare la presa in carico con la Misura B1. STRUMENTI E COMPATIBILITÀ BUONO MISURA B1 Si riconferma quanto stabilito dalla DGR n. 1253/2019 per il Buono mensile che è erogato in base: - alla permanenza a domicilio della persona disabile gravissima all’assunzione regolare di personale di assistenza Per personale di assistenza regolarmente assunto si intende quello assunto direttamente dalla persona disabile/famiglia con regolare contratto oppure quello fornito da Ente terzo (es. cooperativa) o da operatore a prestazione professionale. A seguire le diverse tipologie di personale: Badante Assistente familiare ex lr n. 15/2015 ASA/OSS Colf Baby sitter Educatore 1. Definizione dell’entità del Buono Si evidenziano le seguenti casistiche: A. La persona disabile gravissima è a casa e non frequenta né la scuola, né è in carico in maniera strutturata e continuativa a Unità d’offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie, sociali (es.regime semiresidenziale di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, riabilitazione in diurno continuo, CDD, CDI, Progetto sperimentale riabilitazione minori disabili). Valore mensile del Buono: fino a massimo € 1.100 articolato in: - € 900 per il caregiver familiare - € 200 per personale assistenza regolarmente assunto. La quota di Buono per personale di assistenza regolarmente assunto rappresenta il contributo riconoscibile per un costo omnicomprensivo minimo mensile di assunzione di personale di assistenza. Il minore disabile gravissimo inserito al nido, così come la persona disabile che frequenta l’Università o corsi parauniversitari rientrano in questa casistica. Alla persona disabile che vive sola al domicilio, senza caregiver familiare e con personale di assistenza assunto viene riconosciuto il Buono fino ad € 1.100. In genere si tratta di persona anziana oppure disabile con progetto di vita indipendente, con personale di assistenza assunto. La persona disabile con progetto di vita indipendente oltre al Buono Misura B1 può beneficiare anche del Buono Misura B2 da parte dell’Ambito territoriale/Comune competente. B. La persona disabile adulta o anziana gravissima frequenta un servizio diurno (CSE, CDD, CDI) per massimo 14 ore settimanali certificate dall’erogatore del servizio. Valore mensile del Buono: € 600 per il caregiver familiare. C. Minori disabili gravissimi frequentanti scuola e/o servizi diurni. Per la frequenza scolastica -a tempo pieno o no- si assume in ogni caso un valore convenzionale di 25 ore settimanali (5 ore die per 5 gg settimanali). In linea generale: Minori che frequentano la scuola senza riduzione di orario: - Minori che frequentano la scuola senza alcuna riduzione dell’orario scolastico (25 h/sett) dovuta alle loro condizioni: Buono mensile di € 600 - Minori che frequentano la scuola senza alcuna riduzione dell’orario scolastico (25 h/sett) + frequenza uguale o inferiore 10 h/sett servizio diurno (CDD, CSE, semiresidenziale NPIA, diurno continuo Riabilitazione ex art. 26, Sperimentazione riabilitazione diurna): Buono mensile di € 600 Minori che, in ragione della loro particolare condizione di "gravità", frequentano la scuola a tempo ridotto -numero inferiore di ore al giorno o frequenza per solo alcuni giorni settimanalicon un monte ore scolastico inferiore alle 25 h/sett- e frequentano anche servizi diurni (CDD, CSE, semiresidenziale NPIA, diurno continuo Riabilitazione ex art. 26, Sperimentazione riabilitativa diurna) che rivestano un ruolo integrativo o complementare alla frequenza scolastica: - Buono mensile di € 600: qualora la somma delle ore di frequenza scuola + le eventuali ore di frequenza di servizio diurno non sia superiore a 35 h/sett con l’avvertenza che, in ogni caso, la frequenza del servizio diurno non deve essere superiore a 14 h/sett; - Buono mensile di € 900 + eventuale € 200 per assunzione personale assistenza nel caso in cui: sola

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frequenza scolastica non superiore alle 14 h/sett; la somma della frequenza scolastica + frequenza di servizio diurno non è superiore a 14 h/sett. Resta inteso che per quanto riguarda la frequenza scolastica a tempo ridotto, le ore di frequenza devono essere verificate dall’ATS/ASST e devono essere certificate dalla scuola. In caso di riconoscimento di Buono mensile di € 600 a disabile gravissimo che frequenta la scuola, si riconosce il Buono mensile di € 900 per 2 mensilità – luglio e agosto - a compensazione del maggior onere assistenziale per il caregiver familiare dovuto al periodo di chiusura della scuola. D. Giovani/adulti con «frequenza» scolastica Per eventuali situazioni di «frequenza» scolastica di poche ore settimanali, è possibile applicare quanto stabilito per i minori al punto C. Importante che questa «frequenza» scolastica rientri nel Progetto individuale. E. Persone disabili gravissime con attivi programmi di inclusione socio-lavorativa La valutazione multidimensionale e la predisposizione del Progetto individuale definiscono l’ammissibilità alla Misura B1 della persona disabile gravissima che: - ha attivo un progetto di tirocinio formativo e di orientamento ex DGR 25 ottobre 2018, n. 825: se minore è riconoscibile il Buono mensile di € 600 se adulto è riconoscibile il Buono mensile di € 600 a condizione che le ore di tirocinio non superino le 14 ore settimanali - ha un progetto di tirocinio d’inclusione sociale ex DGR 25 luglio 2016, n. 5451: indipendentemente dal numero di ore, è riconoscibile il Buono mensile di € 900 + eventuale € 200 per assunzione personale assistenza. In questi casi, non si eroga il Voucher minori o adulti Misura B1. F. Presenza nello stesso nucleo familiare di 2 o più persone disabili gravissime In queste specifiche situazioni si precisa che: - il Buono mensile al caregiver familiare spettante viene interamente riconosciuto ad ognuna delle persone disabili: es. Buono mensile di € 900 di cui al punto 1 è riconosciuto interamente ad ognuna delle persona disabili; - in caso di personale di assistenza assunto la quota di Buono mensile di € 200 di cui al punto 1 è riconosciuta in misura doppia con l’avvertenza che il costo mensile del personale di assistenza assunto sia almeno di € 400 mensili. 2. Compatibilità Il Buono Misura B1 è compatibile con i due sostegni Home Care Premium: il contributo mensile (c.d. prestazione prevalente) e le prestazioni integrative. La presa in carico di minori disabili gravissimi con la sperimentazione Case management ex DGR n. 392/2013 è compatibile con la Misura B1, anche in quei casi in cui il servizio sperimentale eroghi prestazioni non solo di Case management ma anche riabilitative in regime ambulatoriale. 3. Sospensione del Buono per assenza di 90 giorni L’assenza è da intendersi per 90 giorni continuativi, valutate le specifiche situazioni. 4. Progetti di sostegno presso servizi diurni o residenziali Per le seguenti tipologie di Progetti: - progetti di intervento a sostegno della famiglia, anche in ottica di sollievo, che offrono alla persona disabile l’occasione di poter trascorrere fuori di casa alcune ore per attività di socializzazione e svago realizzate presso ad es. CDD, RSD, ecc oppure organizzate da Enti del Terzo Settore in raccordo con i Comuni/Ambiti, senza configurarsi in termini di una presenza più organizzata quantificata dalla DGR n. 1253/2019 fino a 14 ore settimanali, - progetti ex l. 328/2000 a favore di minori disabili sostenuti dai Comuni con loro risorse e che hanno la medesima finalità dei progetti di sollievo di cui sopra, è riconoscibile il Buono mensile di € 900 + € 200 in caso di assunzione di personale di assistenza. VOUCHER MISURA B1 In ragione dei principi evidenziati in premessa, relativi all’esigenza di contemperare gli interventi di sostegno alla domiciliarità con quelli volti ad assicurare percorsi di inclusione sociale, Regione ha inteso ampliare l’erogazione dei Voucher al fine di consentire il realizzarsi di percorsi individuali più coerenti e appropriati. In tale prospettiva, le prestazioni riabilitative quali ad esempio di fisioterapia, psicomotricità, logopedia, ecc non possono essere erogate con i Voucher minori e adulti Misura B1, perché costituiscono prestazioni sanitarie con finalità diversa. Al fine di puntualizzare un corretto utilizzo dei Voucher relativi alla Misura B1, si specifica quanto segue: - per quanto riguarda i minori disabili, rispetto al Voucher fino ad un massimo di € 500 mensili stabilito dalla DGR n. 1253/2019, è ammessa la possibilità di acquistare prestazioni di tipo educativo per «interventi di supporto socioeducativo a complemento degli interventi di abilitazione e riabilitazione» basati ad esempio su principi comportamentali (es. TEACH, ABA, ecc); - per quanto riguarda gli adulti disabili, rispetto al Voucher fino ad un massimo di € 360 mensili stabilito dalla DGR n. 1253/2019, è ammessa la possibilità di acquistare prestazioni erogate da Operatori addetti all’assistenza tutelare e/o infermieristica. Si ribadisce che, in ogni caso, stante le finalità dell’intervento lo stesso è da considerare integrativo e non sostitutivo delle prestazioni di natura sociosanitaria assicurate nell’ambito degli interventi assicurati dall’ADI; - con riferimento ad alcune

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specifiche condizioni di disabilità gravissima -ventilazione assistita per almeno 16 ore giornaliere o alimentazione parenterale- la DGR n. 1253/2019 prevede la possibilità per la persona disabile e la famiglia di optare per una specifica iniziativa di Sperimentazione con la quale poter usufruire, oltre ad un Buono mensile di € 500 anche di un Voucher mensile fino ad € 1.400 per l’acquisto “di un massimo di 20 ore di assistenza tutelare a completamento di quanto assicurato dai servizi di Assistenza Domiciliare”. In fase di prima applicazione, gli Enti, che hanno dato la loro disponibilità all’erogazione del Voucher sperimentale, devono assicurare la presenza di personale formato e si impegnano a garantire la continuità degli stessi operatori presso il domicilio della persona disabile, istruendo il caregiver familiare/professionale per monitorare le condizioni di salute della persona. In particolare: a. tipologia prestazioni: in considerazione delle particolari condizioni cliniche della persona disabile e in base al Progetto individuale possono essere erogati Voucher che prevedono prestazioni solo di Infermiere o di Educatore, oppure Voucher misti nei quali oltre alla figura dell’OSS può essere prevista anche la presenza dell’Infermiere e/o Educatore, fermo restando il valore mensile massimo del Voucher; b. remunerazione tariffaria prestazioni erogate con i Voucher: si indica che le tariffe orarie applicabili per i Voucher minori, adulti e sperimentale devono prendere a riferimento le tabelle ministeriali sul costo del lavoro relative al CCNL Cooperative Sociali; c. definizione valore del Voucher sperimentale: il valore del Voucher sperimentale per assistenza tutelare, aggiuntivo al Buono mensile per il caregiver familiare di € 500, stabilito dalla DGR n. 1253/2019 fino ad € 1.400, è ridefinito fino ad € 1.650 in corrispondenza a 20 ore settimanali di OSS. Il valore massimo mensile fino ad € 1.650 è stabilito anche per i Voucher misti oppure per Voucher con solo Infermiere o solo Educatore con eventuale ridefinizione del tetto di ore settimanali. In una logica di massimo sostegno alle persone disabili gravissime e alle loro famiglie, al fine di evitare il trasporto in ambulanza in ospedale per la verifica e cambio degli ausili specifici, per prestazioni specialistiche domiciliari si introduce in via sperimentale un Voucher erogato dalle ASST volto a permettere l’erogazione delle prestazioni specialistiche alle persone ventiloassistite o con tracheostoma o che sono nutrite tramite sondino naso-gastrico (SNG) oppure tramite gastrostomia (PEG) o con la nutrizione parenterale attraverso catetere venoso centrale (CVC). In fase di prima applicazione l’entità di tale Voucher, nel contesto del Progetto individuale, deve essere definita dalle ATS con le ASST che aderiranno a tale sperimentazione e deve essere concordata con la DG Politiche sociali, abitative e disabilità. ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLA MISURA B2 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PROGETTI VITA INDIPENDENTE Alle persone disabili gravi e gravissime che hanno beneficiato del Buono a sostegno del progetto di vita indipendente con FNA 2017 viene garantita continuità anche con la presente annualità FNA 2018. La continuità viene garantita anche a coloro che hanno superato i 64 anni. Si specifica che il cluster d’età 18/64 anni indicato nelle delibere regionali precedenti e riconfermato nella DGR n. 1253/2019 è da considerare per le persone di nuovo accesso. DECORRENZA MISURA Nella DGR n. 1253/2019 si prevede la decorrenza del riconoscimento della Misura B2 “dalla data di presentazione dell’istanza da parte della persona”. Tale principio non si applica nel caso sia di Progetti di Vita Indipendente, già in atto e finanziati con la precedente annualità, sia di altri progetti in atto e finanziati con la precedente annualità e che necessitano, sulla base del progetto individuale per l’annualità FNA 2018, di continuità. In tali casi, ed in deroga a quanto previsto nella DGR n. 1253/2019, in relazione ad alcuni specifici casi, la decorrenza della Misura B2 FNA 2018 può essere riconosciuta antecedentemente alla data di presentazione dell’istanza da parte della persona.VOUCHER DISABILI DGR N. 7487/2017 E DECRETO N. 19486/2018 In caso di persone disabili gravi in lista d’attesa della Misura B2, che potrebbe prodursi per esaurimento delle risorse FNA 2018, è possibile riconoscere Voucher disabili ex DGR n. 7487/2017.

POLITICHE SOCIALI

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D.d.g. 11 giugno 2019, n. 8280 - Assegnazione agli ambiti territoriali della quota premiale primo livello in attuazione della d.g.r. 28 dicembre 2017 n. 7631. Accordi di programma presentati nel periodo 1° luglio 2018 – 7 giugno 2019 (BUR n. 24 del 13.6.19)RIFERIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI Legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» e in particolare l’art. 20 riguardante le disposizioni per la determinazione e il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (successivamente indicato come FNPS); Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 novembre 2017, pubblicato in G.U. il 3 gennaio 2018, con il quale sono state assegnate per l’anno 2017 a Regione Lombardia le risorse per un ammontare complessivo pari a €. 39.855.009,80 di cui €. 9.348.209,80 a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) ed €. 30.506.800,00 sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (Fondo Povertà); L.R. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» così come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, con particolare riferimento all’art. 11, lett. l) secondo il quale Regione Lombardia disciplina il riparto e l’impiego delle risorse finanziarie di cui al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali; L.R. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;LO SVILUPPO DELLA RETE DI OFFERTA SOCIALI E IL SISTEMA PREMIALE Con la D.c.r. 10 luglio 2018, n. 64 «Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura» (PRS) – Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - è previsto lo sviluppo della rete delle unità di offerta sociali al fine di: • adottare una lettura del bisogno più efficace, in un’ottica preventiva, di differenziazione, di integrazione tra i settori sanitario e sociosanitario e di personalizzazione degli interventi; • realizzare la semplificazione dell’accesso ai servizi promuovendo attività di informazione, orientamento e accompagnamento della persona; • garantire una presa in carico che tenga conto dei bisogni complessivi della persona; • rafforzare gli interventi e i servizi per la famiglia e l’infanzia; • potenziare gli interventi domiciliari a favore delle persone anziane e delle persone con disabilità;Con la D.g.r. 28 dicembre 2017, n. 7631 «Approvazione del documento: Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020» in cui Regione Lombardia vengoo stabiliti: • le indicazioni, gli obiettivi per la nuova triennalità di programmazione e i ruoli dei diversi attori; • l’avvio graduale, nel rispetto delle specificità e autonomie del territorio, del percorso evolutivo verso i nuovi Ambiti distrettuali secondo l’articolazione prevista nei Piani di Organizzazione Strategici delle ATS, anche attraverso l’attuazione di un sistema premiale che valorizzi e incentivi la nuova programmazione locale; • le modalità e i tempi di attuazione del sistema premiale.LA SPECIFICITA’ DEL SISTEMA PREMIALE In particolare il sistema premiale presenta la seguente articolazione: • Primo livello: sviluppo dell’aggregazione dei Comuni in una programmazione zonale secondo una dimensione di Ambito distrettuale così come previsto dall’articolo 7 bis della l.r. n. 23/2015 e dai Piani di Organizzazione Strategici delle Agenzie di Tutela della Salute territorialmente competenti. • Secondo livello: sviluppo nella nuova programmazione zonale di almeno un obiettivo strategico di interesse per il nuovo Ambito territoriale di riferimento, scelto tra quelli indicati nelle Linee di indirizzo: definizione di requisiti di accesso/compartecipazione a livello di Ambito, definizione di requisiti e indicatori comuni per la valutazione della qualità e dell’appropriatezza della strutture e dei servizi, realizzazione di progetti di innovazione sociale (nuovi servizi, modalità innovative di risposta al bisogno, percorsi innovativi di presa in carico, ecc.).IL FINANZIAMENTO Per l’attuazione del sistema premiale, la d.g.r. n. 7631/2017 prevede un ammontare di risorse pari a € 3.660.000,00 a valere sul FNPS da stanziare con le successive deliberazioni di assegnazione e riparto.LA DISPOSIZIONE

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Viene preso atto che nel periodo 1° luglio 2018 – 7 giugno 2019, sono pervenuti alla D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità complessivamente 13 Accordi di Programma per l’attuazione dei Piani di Zona 2018-2020, come evidenziato nell’Allegato 1 «Elenco Ambiti territoriali che hanno sottoscritto l’Accordo di Programma 2018-2020 nel periodo 1° luglio 2018 – 7 giugno 2019». Viene approvato l’Allegato 2 «Assegnazione quote criterio premiale primo livello - d.g.r. n. 7631/2017», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale alla tabella A sono elencati i 13 Ambiti che hanno raggiunto il primo livello del sistema premiale con l’indicazione della quota spettante a ciascun Ambito, per un importo complessivo pari a € 230.000,00, attribuito come segue: • € 20.000,00 a ciascuno dei 10 Ambiti territoriali con riferimento al periodo 1° luglio – 7 giugno 2018; • € 10.000,00 a ciascuno dei 3 Ambiti territoriali con riferimento al periodo 1° gennaio – 7 giugno 2019; Vengono autorizzate le ATS – come stabilito dalla d.g.r. 17 gennaio 2018, n. 7775 – a procedere all’erogazione relativamente alla quota di € 230,000,00 agli Ambiti territoriali afferenti che hanno raggiunto il primo livello del sistema premiale, indicati nell’Allegato 2.Le ATS devono dare comunicazione alla D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità dell’avvenuta liquidazione agli Ambiti territoriali delle risorse assegnate per il primo livello del sistema premiale di cui all’Allegato 2.

SANITÀ

D.c.r. 28 maggio 2019, n. XI/523 - Mozione concernente le ipotesi di chiusura di consultori in provincia di Mantova. (BUR n. 24 del 13.6.19) IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA premesso che − da interlocuzioni intercorse con la direzione strategica dell’ASST di Mantova, è emersa la necessità di chiudere per le sole ferie estive due consultori per rimodulazione dell’attività che, nello specifico, coinvolgerebbe già a partire dal 1 giugno i consultori di Roncoferraro e dal 1 luglio quelli di San Benedetto Po; − oggi l’attività dei consultori mantovani e degli operatori che vi lavorano con spirito di dedizione consente, tra le altre cose, di seguire più del cinquanta per cento delle mamme che partoriscono negli ospedali della provincia e di effettuare 20.000 pap test l’anno, screening fondamentale per la prevenzione oncologica; considerato che − i consultori sono una unità di offerta ad alta integrazione socio-sanitaria rivolta ai bisogni della persona, della coppia e della famiglia e che sono in grado sia di farsi carico di situazioni di difficoltà transitoria sia di situazioni ad alto rischio sociale, con finalità di prevenzione e promozione del benessere psicofisico della donna e dell’intero nucleo familiare, ma abbiamo assistito in questi anni a un progressivo depauperamento della rete pubblica, sia in riferimento al numero degli operatori e alle professionalità necessarie sia alle risorse economiche dedicate; − l’evoluzione del sistema d’offerta consultoriale in Lombardia ha visto un forte incremento e potenziamento delle strutture private a discapito di quelle pubbliche (da una totalità di offerta pubblica infatti si è passati, negli ultimi venti anni, ad avere sul territorio regionale 132 consultori pubblici e 91 privati); visto che la legge 34/96 impone - come numero ottimale per poter realizzare a pieno le attività e gli obiettivi di sostegno alla donna, alla famiglia e alla coppia - la presenza di 1 consultorio familiare ogni 20.000 abitanti, mentre in Lombardia il rapporto attuale risulta essere di 0,3 consultori ogni 20.000 abitanti, conseguenza delle politiche di depauperamento di questo servizio attuate negli anni dalla regione (si è passati infatti, dal 1997 ad oggi, da 335 a 223 consultori); impegna la Giunta regionale − a convocare immediatamente il tavolo di coordinamento dei sindaci del mantovano, così da rendere conto ai rappresentanti degli enti locali relativamente ai progetti di eventuale chiusura e/o rimodulazione dell’attività consultoriale sul territorio, e a concertare le eventuali decisioni da intraprendere con la comunità locale;

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− a implementare e valorizzare la rete dei consultori, in rispetto della legge 34/96, assicurando la multidisciplinarietà degli interventi anche attraverso la presenza di tutte le figure professionali previste dalla normativa vigente.».

DGR 21 giugno 2019 - n. XI/1791 - Ulteriori determinazioni in merito alla gestione delle esenzioni dal ticket sanitario. (BUR n. 26 del 26.6.19)NoteCon riferimento alle esenzioni E02, E12, E13, E30 e E40, viene prorogato, solo per quest’anno, il termine di scadenza previsto dalla d.g.r. n. 1461/2019 al 30 settembre 2019, ferma restando la sussistenza del diritto all’esenzione, al fine di evitare problemi di sovraffollamento agli sportelli e disagi ai cittadini.

TUTELA DEI DIRITTI

D.d.u.o. 14 giugno 2019 - n. 8614 - Validazione delle schede programmatiche definite dagli enti locali capifila delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza in attuazione del decreto n. 279 del 14 gennaio 2019 ai fini della prosecuzione degli accordi di collaborazione di cui alla d.g.r. n. 6714/2017 e alla d.g.r. n. 5879/2016 - periodo 1° luglio 2019 - 31 dicembre 2019 - e contestuale liquidazione prima quota. (BUR n. 25 del 21.6.19)NoteVengono validate tutte le schede programmatiche pervenute alla Regione Lombardia.

MOLISEDIFESA DELLO STATO

DCR 28 maggio 2019, n. 133 - Legge Regionale 10 dicembre 2018, n. 9 (Istituzione di una Commissione Consiliare Speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise). Costituzione Della Commissione. (OGG. N. 242). (BUR n. 23 del 15.6.19)

EDILIZIA

DGR 31 MAGGIO 2019, n. 195 – DGR n. 425/2018 "Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica degli II.AA.CC.PP. di Campobasso e di Isernia - Emergenza Abitativa - Provvedimenti" –Richiesta di rinvio procedure di sfratto esecutivo per morosità (BUR n. 23 del 15.6.19) Note Viene disposto un rinvio degli accessi degli Ufficiali giudiziari già programmati nell’ambito delle procedure di sfratto esecutivo per morosità attivati dagli Istituti Autonomi Case Popolari di Campobasso e di Isernia nei confronti degli assegnatari appartenenti alla Fascia A - Fascia Protetta Socialmente del Regolamento regionale 10 ottobre 2008, n. 5 sui canoni di locazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica fino al 30/11/2019.

NON AUTOSUFFICIENTI

DGR 20.5.19, n. 165 - FNA 2018 - Programma Attuativo "FNA 2018 - Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e gravissima assistite a domicilio"- e Disciplinare per la realizzazione dell'intervento. Approvazione. (BUR n. 22 del 1.6.19)NoteViene approvato il Programma Attuativo “FNA 2018 - Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e gravissima assistite a domicilio” (All. A), finanziato con risorse rinvenienti dallo Stato, € 3.086.690,00 e dal Bilancio regionale 2019, € 400.000,00, per un importo complessivo pari ad euro 3.486.690,00.

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Viene approvato altresì il Disciplinare per la realizzazione del Programma Attuativo “FNA 2018 - Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e gravissima assistite a domicilio” ( All. B).

Allegato A PROGRAMMA ATTUATIVO “FNA 2018 - Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e gravissima assistite a domicilio” PREMESSA La programmazione del FNA 2018 ripropone gli interventi garantiti nel passato e la scelta di destinare la quasi totalità delle risorse economiche disponibili (circa l’ 87%) al finanziamento delle azioni e dei servizi rivolti alle persone con disabilità gravissima. Alle famiglie che assistono i propri congiunti in condizione di estrema fragilità deve essere assicurato il sostegno necessario per migliorare la qualità della vita dei malati, con un’organizzazione degli interventi improntata alla flessibilità nell’erogazione delle prestazioni ed alla massima semplificazione nella gestione delle procedure. I beneficiari degli interventi potranno, sulla base delle loro esigenze, fruire di servizi assistenziali domiciliari, di contributi economici per i caregiver, dei ricoveri di sollievo, di azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato. Inoltre i minori avranno l’opportunità di beneficiare di contributi economici per la frequenza di corsi finalizzati all’apprendimento di competenze per le autonomie personali e/o sociali, orientamento e mobilità e delle capacità necessarie a favorire l’autonomia comunicativa relazionale. Con il restante 10% delle risorse economiche disponibili saranno finanziate sperimentazioni di nuove attività attraverso la realizzazione di progetti svolti a cura dei Centri Socio Educativi Diurni, strutture che accolgono soggetti in condizione di disabilità di età maggiore dei diciotto anni che hanno terminato il percorso scolastico. L’obiettivo è implementare l’offerta assistenziale al fine di favorire l’inclusione sociale e l’apprendimento di nuove competenze e di evitare fenomeni di burn out, con l’insorgenza di apatia e disinteresse nei pazienti altrimenti impegnati nelle sole attività ordinarie. Tutti gli interventi previsti nel presente Programma sono finalizzati ad assicurare il maggior livello possibile di qualità della vita del paziente e dei suoi familiari, limitando il costo economico, sociale e psichico legato ad un affaticamento aggiuntivo e/o alla perdita nella qualità della vita. Si rende indispensabile superare le difficoltà relative ai tempi impiegati per la valutazione dei pazienti che comporta un sostanziale ritardo nella realizzazione degli interventi di assistenza domiciliare. FINALITÀ Il presente programma attuativo è finalizzato ad assicurare nella regione Molise un sistema assistenziale alle persone, assistite a domicilio, adulti e minori, in condizione di disabilità gravissime, con interventi assistenziali domiciliari, contributi in favore di minori per la frequenza di corsi volti all’acquisizione di maggiori livelli di autonomia e contributi per l’inserimento presso i Centri SocioEducativi Diurni in attività finalizzate a favorire l’inclusione sociale e l’apprendimento di nuove competenze, previste da progetti innovativi. Le risorse impiegate per la sua attuazione sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando i seguenti obiettivi ed aree prioritarie di intervento: a. il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente ed alla sua famiglia attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare, anche in termini di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni all’evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari; b. la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente, in condizione di disabilità gravissima, ed alla sua famiglia, con trasferimenti monetari destinati all’acquisto di servizi di cura ed assistenza domiciliare sulla base del piano personalizzato ed opportunamente monitorati svolti da cooperative o soggetti accreditati ed al riconoscimento del lavoro di cura del familiare-caregiver, in sostituzione di altre figure professionali (quindi remunerato); c. interventi complementari all’assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l’onere della quota sociale ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea per un periodo continuativo nel corso dell’anno di 15 giorni; azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato(es. trasporto);

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d. contributi per la partecipazione a progetti rivolti a minori con grave disabilità per la frequenza di corsi finalizzati all’acquisizione di maggiori livelli di autonomia personale e/o sociale, per l’ orientamento e mobilità e per l’apprendimento delle capacità necessarie a favorire l’autonomia comunicativa relazionale; e. contributi economici per la realizzazione a cura dei Centri Socio Educativi Diurni di attività sperimentali finalizzate al mantenimento delle capacità residue ed all’acquisizione di maggiori livelli di autonomia rivolti a soggetti con grave disabilità che hanno terminato il percorso scolastico e che frequentano la struttura. Contributi economici agli ATS di Agnone e Venafro per il trasporto di persone con disabilità grave costrette a frequentare i CSE di Isernia, per l’assenza nel territorio di riferimento di CSE. DURATA Il presente Programma Attuativo ha una durata di dodici mesi, decorrenti dall’approvazione delle graduatorie dei beneficiari di cui alle lett. A) e B) e C). Sono fatti salvi eventuali effetti retroattivi, a decorrere dall’01/06/2019, data di attivazione del Programma ministeriale, in relazione ai tempi tecnici della procedura. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA La gestione dei pazienti in condizione di dipendenza vitale da assistenza continua e vigile richiede un lavoro integrato, dove l’apporto delle diverse professionalità chiamate ad intervenire consente un approccio multidisciplinare che supera la limitatezza e la parzialità delle singole competenze professionali. Il sistema di gestione dei servizi socio-sanitari deve essere improntato a principi di: - efficacia; - sicurezza; - umanizzazione e sostegno psicologico; - consenso; - appropriatezza; - sostenibilità economica. Con il presente Programma, la Regione si impegna, in conformità con quanto previsto all’art.4 del decreto interministeriale 26 settembre 2016 e dalle Linee Guida per l’accesso alla rete integrata di servizi socio sanitari e socio-assistenziali: gli strumenti operativi PUA, UVM e PAI, di cui alla DGR 28 novembre 2017, n. 447, a consolidare le modalità e le procedure per l’integrazione socio-sanitaria sulla base di quanto indicato di seguito: a. massima semplificazione degli aspetti procedurali mediante punti unici di accesso alle prestazioni ed ai servizi sociosanitari localizzati negli Ambiti Territoriali Sociali, presso l’Azienda Sanitaria Regionale ed i Comuni, il trattamento univoco, l’integrazione nella gestione del caso e la garanzia per l’utente di un tempo certo per la presa in carico; b. il rafforzamento delle modalità di presa in carico della persona in condizioni di non autosufficienza attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle assicurate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione ed il mantenimento di condizioni di autonomia anche attraverso l’uso di nuove tecnologie. In particolare, la presa in carico della persona in condizione di disabilità gravissima avviene attraverso la formulazione di piani personalizzati di assistenza, redatti dal Servizio Sociale degli Ambiti Territoriali Sociali e dalle UVM distrettuali, comprensivi degli interventi e delle prestazioni, sanitarie e sociali, in un contesto di massima flessibilità delle risposte, rispettose anche delle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente; c. l’implementazione delle modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multi professionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già adoperate dai servizi territoriali (SVAMA) e, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psicosociale, nella prospettiva della classificazione ICF, delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci ed inoltre le scale previste per la valutazione delle diverse condizioni elencate all’art. 3 del decreto interministeriale del 26 settembre 2016; d. il rafforzamento delle procedure e modalità per la programmazione integrata in ambito sociale e sanitario nonostante l’attuale mancata coincidenza numerica che sarà sanata con l’approvazione del nuovo PSR e la riorganizzazione degli Ambiti Territoriali Sociali. I distretti sanitari, in numero di 3, servono : Isernia gli ATS di Agnone, Isernia e Venafro; Campobasso gli ATS di Riccia/Boiano e Campobasso; Termoli gli ATS di Larino e Termoli;

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e. definizione di indirizzi, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in contesto di massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente. DESTINATARI I destinatari del presente Programma sono: A. Persone, adulti e minori residenti nella regione Molise, in condizioni di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere sociosanitario nelle 24 ore, 7 giorni su 7, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche. Sono identificate in tali condizioni le persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11.02.1980, n. 18, per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)≤10; b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); c) persone con grave o gravissimo stato di demenza ivi incluse quelle affette dal morbo di Alzheimer con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)≥4 ; d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B; e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod e persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA); f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore; g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5; h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI≤34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤8; i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche. B. Minori con gravissima disabilità, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92, residenti nella regione Molise, per la frequenza di corsi finalizzati all’acquisizione di competenze per l’autonomia personale e/o sociale, per l’orientamento e mobilità e per l’apprendimento delle capacità necessarie a favorire l’autonomia comunicativa relazionale; C. Centri Socio Educativi Diurni, presenti sul territorio regionale, regolarmente autorizzati/accreditati, per la realizzazione di attività sperimentali finalizzate al mantenimento delle capacità residue ed all’acquisizione di maggiori livelli di autonomia rivolte a soggetti con grave disabilità che hanno terminato il percorso scolastico e che frequentano la struttura. DESTINATARI LETT. A AZIONI DI SUPPORTO ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ SEVERA ED ALLA SUA FAMIGLIA Il beneficiario e/o i suoi familiari esprimono la loro preferenza riguardo all’intervento che ritengono possa rispondere in modo migliore alle loro esigenze. Gli interventi previsti sono i seguenti:1. un sostegno economico, dell’importo da quantificare sulla base dell’impegno assistenziale correlato alla severità delle condizioni patologiche, garantito attraverso trasferimenti monetari per l’acquisto da cooperative o soggetti accreditati di servizi di cura ed assistenza domiciliare sulla base del piano personalizzato. (La soglia minima di ore garantite per gli interventi sociali è di n. 8 ore e la massima di n. 14, per n. 52 settimane. Concorrono al raggiungimento del numero delle ore assicurate le prestazioni rese nell’ambito dei Servizi di Assistenza Domiciliare Comunale, non concorrono le ore assicurate dall’Home Care Premium); 2. contributo per il caregiver, con la corresponsione di un sostegno economico, dell’importo mensile di €. 400,00 ad integrazione dell’assegno di accompagnamento, necessario per incrementare le risorse economiche destinate ad assicurare la continuità dell’assistenza;

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3. contributo per il caregiver attraverso la corresponsione di un sostegno economico da quantificare sulla base dell’impegno assistenziale correlato alla severità delle condizioni patologiche, per le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica secondo le modalità stabilite nel corso della realizzazione del precedente programma di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del 9 gennaio 2012, n. 7; (Per i pazienti di cui ai nn. 1, 2 e 3, in caso di ricovero in struttura ospedaliera, extraospedaliera o struttura socio sanitaria, assistenziale o riabilitativa, per un periodo continuativo superiore a trenta giornate, l’erogazione del contributo deve essere interrotta); 4. ricoveri di sollievo in strutture regionali sociosanitarie o assistenziali, attrezzate per garantire le cure necessarie, individuate dai familiari, con l’onere della quota sociale fino ad un massimo di € 38,00 al giorno, a carico della Regione per un periodo continuativo nel corso dell’anno di n. 15 giorni o azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato, il cui costo preventivamente autorizzato, può essere rimborsato fino ad un massimo di € 3.000,00, comprensivo di IVA. In caso di costo superiore il beneficiario deve farsi carico della spesa non coperta dal contributo. DESTINATARI LETT. B MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITÀ PER INTERVENTI FUNZIONALI ALL’ACQUISIZIONE DI AUTONOMIE Sostegno economico in favore di minori con gravissima disabilità per la frequenza di corsi funzionali all’acquisizione di autonomie: in particolare, percorsi per all’apprendimento di competenze personali e/o sociali, orientamento e mobilità e di capacità necessarie a favorire l'autonomia comunicativa-relazionale. I pazienti devono essere in possesso di certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, di documentazione clinica specialistica, del programma e del preventivo del corso che intendono frequentare. Il PAI che deve prevedere sia gli interventi sociali e sanitari, redatto congiuntamente dall’assistente sociale dell’ATS e dal personale sanitario del distretto sanitario competente, è formulato per i minori disabili sulla base delle valutazioni dei genitori, degli insegnanti, del pediatra o del medico di medicina generale e degli specialisti che li hanno in cura. Il piano assistenziale deve indicare chiaramente il corso che il minore dovrà frequentare, la durata, il costo, i benefici che si intendono raggiungere ed inoltre deve contemplare azioni utili alla fruizione delle risorse istituzionali, delle occasioni di svago, studio e socialità presenti sul territorio allo scopo di agevolarne l'integrazione scolastica e sociale e scongiurare fenomeni di esclusione e isolamento.I corsi, preventivamente autorizzati, sono rimborsati fino all’importo massimo di € 8.000,00, comprensivo di IVA. In caso di costo superiore, il beneficiario deve farsi carico della parte di spesa non riconosciuta. DESTINATARI LETT. C CENTRI SOCIO EDUCATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SPERIMENTALI RIVOLTE AGLI UTENTI Sostegno economico destinato alla realizzazione di progetti sperimentali svolti a cura dei Centri SocioEducativi Diurni, autorizzati ai sensi della normativa vigente, per gli utenti di età maggiore dei 18 anni, con disabilità grave che hanno terminato il percorso scolastico finalizzato al mantenimento delle capacità residue ed all’acquisizione di maggiori livelli di autonomia. I progetti devono contemplare attività di osservazione e orientamento mirate: - all’educazione dell’autonomia personale (cura di sé; abilità domestiche; gestione del denaro; gestione del tempo, ecc.); - al mantenimento delle capacità residue ( psichiche, sensoriali, motorie e manuali); - allo sviluppo di competenze linguistiche, logico operative, motorie, manuali; - all’inserimento nel contesto territoriale; - all’apprendimento di competenze circa la fruizione di strutture e servizi presenti sul territorio; - all’inserimento degli utenti in iniziative a carattere culturale, sportivo di tempo libero organizzate nel contesto sociale del territorio; e prevedere: - la formulazione di programmi individualizzati con obiettivi a breve, medio e lungo termine in collaborazione con i servizi territoriali competenti; - il coinvolgimento delle famiglie nella formulazione dei programmi individualizzati e nella verifica dei risultati. Poiché i Centri Socio Educativi Diurni di Isernia accolgono anche utenti residenti nei Comuni compresi negli ATS di Agnone e Venafro per l’assenza sul loro territorio di analoghe strutture è previsto un contributo

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economico per facilitare il trasporto degli utenti previsto per l’ATS di Agnone di €. 2.000,00 e Venafro €. 10.000,00. PROCEDURE La Regione Molise individua gli Ambiti Territoriali Sociali quali soggetti attuatori di tutte le azioni e degli interventi previsti dal presente Programma, ad eccezione dell’intervento dedicato alle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica che gestisce direttamente. Le risorse finanziarie assegnate sono ripartite sulla base del numero dei residenti al 31.12.2013 (rilevazione ISTAT). L’80% dell’importo dovuto a titolo di anticipazione ed il restante 20% a seguito di formale rendicontazione della somma già trasferita e dell’acquisizione di una dettagliata relazione sullo stato si realizzazione degli interventi. Le linee di indirizzo per la definizione delle modalità e delle procedure, omogenee su tutto il territorio regionale saranno oggetto di specifico provvedimento dell’Esecutivo regionale. VERIFICA DI QUALITÀ Gli interventi per la verifica della qualità nel corso della realizzazione del programma sono a cura del Servizio regionale in collaborazione con gli Ambiti Territoriali Sociali e l’Azienda Sanitaria Regionale. L’utilizzo delle risorse è monitorato, con cadenza semestrale, in relazione all’avanzamento amministrativo e contabile con l’acquisizione della documentazione probante relativa alle attività svolte ed alle spese sostenute. Gli ATS sono tenuti ad alimentare il sistema degli indicatori di qualità, come individuati dal PSR 2015/18, nonché il sistema informativo socio-sanitario regionale denominato ASTER. I dati raccolti saranno inoltre, al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, inseriti nel Sistema Informativo Unico Servizi Sociali SIUSS. RISORSE FINANZIARIE E QUADRO ECONOMICO RISORSE FINANZIARIE € 3.086.690,00 Finanziamento attribuito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali € 400.000,00 Risorse del bilancio regionale 2019 € 3.486.690,00 Risorse finanziarie totali QUADRO ECONOMICO Disabilità gravissime (art. 3 decreto 26 settembre 2016) circa il 87% delle risorse disponibili Sostegno economico dell’importo da quantificare sulla base dell’impegno assistenziale correlato alla severità delle condizioni patologiche garantito attraverso trasferimenti monetari per l’acquisto da cooperative o soggetti accreditati di servizi di cura ed assistenza domiciliare sulla base del piano personalizzato. Contributo per il caregiver, con la corresponsione di un sostegno economico dell’importo mensile di euro 400,00 ad integrazione dell’assegno di accompagnamento necessario per incrementare le risorse economiche destinate ad assicurare la continuità dell’assistenza. Per le persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica il contributo viene quantificato sulla base dell’impegno assistenziale correlato alla severità delle condizioni patologiche. € 2.736.963,00 di cui € 300.000,00 riservati alle persone affette da SLA (l’intervento è gestito direttamente dalla Regione Molise) Corresponsione della quota sociale fino ad un massimo di euro 38,00 al giorno a carico della Regione per un periodo continuativo nel corso dell’anno di 15 giorni per il ricovero di sollievo in strutture regionali sociosanitarie o assistenziali, individuate dai familiari, attrezzate per garantire le cure necessarie Azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato. € 40.192,00 Sostegno economico per la frequenza di corsi finalizzati all’apprendimento di competenze per le autonomie personali e /o sociali, orientamento e mobilità e delle capacità necessarie a favorire l’autonomia comunicativa relazionale rivolti a minori con gravissima disabilità già impegnati in percorsi di studio e formativi. € 250.000,00 Disabilità grave 13% delle risorse economiche disponibili Sostegno economico destinato alla realizzazioni di progetti sperimentali svolti a cura dei Centri Socio Educativi Diurni per gli utenti con disabilità grave che hanno terminato il percorso scolastico finalizzato al mantenimento delle capacità residue ed all’acquisizione di maggiori livelli di autonomia. Contributo agli Ambiti Territoriali Sociali di Agnone e Venafro per il trasporto delle persone con disabilità grave residenti

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nei Comuni di competenza presso i CSE siti in Isernia. € 459.535,00 (di cui € 10.000,00 all’ATS di Venafro ed € 2.000,00 all’ATS di Agnone per il trasporto)TOTALE € 3.486.690,00 Le prestazioni sanitarie sono rese dai servizi dell’A.S.Re.M. con risorse del F.S.R. e l’apporto professionale degli assistenti sociali è assicurato dagli ATS/Comuni con oneri a carico del Fondo Sociale Regionale. Gli importi indicati nelle singole voci del quadro economico potranno subire variazioni sulla base delle richieste delle persone non autosufficienti che avranno la possibilità, sulla base delle esigenze espresse, di optare per le diverse azioni previste dal Programma. Non sarà in alcun modo ridotta la quota destinata ai disabili gravissimi.

Allegato B Disciplinare per la realizzazione del Programma Attuativo “FNA 2018 - Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e gravissima assistite a domicilio”

PREMESSA Per la realizzazione del Programma attuativo “FNA 2018 - Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e gravissima assistite a domicilio” finanziato con risorse economiche rivenienti dal F.N.A. 2018, euro 3.086.690,00 e dal Bilancio regionale 2019 € 400.000,00, è necessario integrare le procedure indicate al fine di stabilire i criteri per la semplificazione dei sistemi di accesso e una gestione dell’intervento uniforme su tutto il territorio regionale. Il Programma, realizzato dagli Ambiti Territoriali Sociali, si integra con le azioni a carattere sociale e sociosanitarie previste dalla programmazione regionale al fine di consentire la globale presa in carico della persona che nello specifico necessita di particolare protezione in quanto portatrice di bisogni complessi. Lo scopo è sostenere e migliorare l’integrazione funzionale, professionale e gestionale tra gli Ambiti Territoriali Sociali e l’Azienda Sanitaria Regionale per garantire l’appropriatezza degli interventi di competenza, evitare sovrapposizioni e utilizzare le risorse finanziarie in modo adeguato e razionale. DESTINATARI lettera A: Persone, adulti e minori, residenti nella regione Molise, in condizioni di dipendenza vitale che necessitano a domicilio (presso la propria abitazione o di un familiare) di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere sociosanitario nelle 24 ore, 7 giorni su 7, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche, nelle situazioni specificate al paragrafo “DESTINATARI” del Programma “FNA 2018 - Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e gravissima assistite a domicilio dalla lettera a) alla lettera i). Sono escluse le persone assistite presso strutture sanitarie, sociosanitarie ed assistenziali. lettera B: Minori con gravissima disabilità, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92, residenti nella regione Molise per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di maggiori livelli di autonomia. L’intervento rivolto esclusivamente all’acquisizione di autonomie personali e/o sociali, orientamento e mobilità ed all’apprendimento delle capacità necessarie a favorire l'autonomia comunicativa-relazionale dei minori con gravissima disabilità non comprende attività progettuali orientate all’acquisizione di competenze diverse (corsi di nuoto, sci, ippoterapia, pet-therapy, musicoterapia, ecc.). L’intervento previsto nel progetto non deve essere già assicurato dal Servizio sanitario regionale o dall’Ambito Territoriale Sociale. Lettera C: Centri Socio Educativi Diurni, presenti sul territorio regionale, regolarmente autorizzati/accreditati, per il finanziamento e la realizzazione di progetti innovativi che prevedano la partecipazione delle persone con grave disabilità che frequentano la struttura ad attività diverse da quelle svolte ordinariamente, tese al mantenimento delle capacità residue ed all’acquisizione di maggiori livelli di autonomia. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Al fine di garantire uniformità di trattamento per l’utenza dei servizi sociali sul territorio gli Ambiti Territoriali Sociali nella predisposizione degli Avvisi pubblici per la presentazione delle istanze di ammissione al Programma devono prevedere che: l’istanza di ammissione deve essere redatta utilizzando esclusivamente i modelli rispettivamente per la lettera A (ad eccezione della SLA) e per la lettera B allegati all’Avviso Pubblico emanato dall’ATS avendo cura di produrre unitamente la certificazione sanitaria prevista per una delle condizioni contemplate dalla lettera a) alla lettera i) al paragrafo “DESTINATARI” del

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Programma. I modelli per la domanda dovranno essere resi disponibili presso gli Uffici di Cittadinanza degli Ambiti Territoriali Sociali e sul sito istituzionale del Comune capofila di ogni ATS. La domanda dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata A/R all’ATS (non farà fede il timbro postale, ma la data di ricevimento); consegnata a mano; trasmessa a mezzo PEC. Le date di pubblicazione e di scadenza degli Avvisi pubblici dovranno essere le stesse per tutti gli ATS della regione. Alla domanda dovranno essere allegati per i pazienti di cui alla lett. A): - copia dei documento d’identità in corso di validità del paziente e del suo care giver; - copia del verbale della Commissione medica di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 dell’11/02/1980; - scala di valutazione per coloro che rientrano in una delle patologie di cui alle lettere: a), c), d) e) ed h), tutte debitamente firmate e datate (la cui data non potrà essere antecedente a mesi 6 dalla pubblicazione dell’avviso) e con l’apposizione del timbro del medico certificatore. Dette scale, i cui modelli sono allegati all’Avviso, devono essere compilate dal Medico di Medicina Generale sulla base della documentazione specialistica in possesso del paziente ovvero dal Medico specialista del SSN (operante presso struttura pubblica o accreditata); - certificazione per coloro che rientrano in una delle patologie di cui alle lettere: b), f), g) ed i) attestante la gravità della patologia di appartenenza. Per la patologia di cui alla lett. i) la valutazione dovrà tenere conto dei Domini indicati nell’allegato 2 al Decreto interministeriale del 26 settembre 2016; dette certificazioni dovranno essere effettuate dal MMG con specifica attestazione di aver preso visione di tutta la documentazione sanitaria specialistica in possesso del paziente. E’ possibile inoltrare richiesta per un solo intervento previsto per i destinatari lettera A del Programma Attuativo, valutando l’esigenza prevalente e scegliendo l’azione più adeguata alle necessità del paziente. Le istanze che hanno vizi formali ad eccezione di quelle che presentano carenze di carattere sanitario (certificazioni mediche, scale di valutazione, punteggi, ecc.) devono essere trattate sulla base delle regole del soccorso istruttorio. Alla domanda dovranno essere allegati per i pazienti di cui alla lett. B): - copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente; - copia del certificato di disabilità gravissima, art. 3 comma 3 della L. 104/’92; - progetto datato e sottoscritto dalla cooperativa o dal professionista che ha redatto il progetto per l’acquisizione dell’autonomia. I genitori del minore, o in assenza chi ne esercita la tutela, può fare richiesta per un solo intervento valutando l’esigenza prevalente e scegliendo l’azione più adeguata alle necessità del minore. Non sarà possibile inoltrare domanda in caso di mancata presentazione della certificazione attestante la spesa relativamente alle pregresse annualità (ad eccezione dei progetti realizzati con il programma di cui al FNA 2017). Le istanze che hanno vizi formali ad eccezione di quelle che presentano carenze di carattere sanitario devono essere trattate sulla base delle regole del soccorso istruttorio. PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE Lett. A Al termine delle verifiche di irricevibilità e inammissibilità delle domande pervenute, l’Ambito Territoriale Sociale convoca la Commissione di riferimento di cui al successivo paragrafo affinché prenda atto dell’istruttoria compiuta dagli uffici dell’ATS. Non deve essere effettuata nuovamente la valutazione dei pazienti richiedenti l’inserimento nel Programma, in condizione di gravità estrema non suscettibile di miglioramento che hanno conseguito il massimo punteggio nelle precedenti valutazioni. L’ASReM procederà nella valutazione degli altri pazienti utilizzando la documentazione sanitaria di cui è in possesso quando presente (la cui data non potrà essere antecedente a mesi 6 dalla pubblicazione dell’avviso). Trattasi infatti in prevalenza di persone già in cura presso le strutture sanitarie dell’Azienda e assistite nelle cure domiciliari. Solo per i pazienti per i quali non è stato possibile reperire presso l’ASReM la documentazione medica necessaria si provvederà ad effettuare la visita domiciliare. Le valutazioni circa il possesso delle condizioni di gravità che consentono l’ammissione al Programma e le priorità per l’inserimento stabilite sulla base del grado di severità, devono essere effettuate di concerto con le strutture dell’A.S.Re.M. competenti, utilizzando strumenti di indagine in uso presso i distretti sanitari o i servizi specialistici interessati. In particolare, i pazienti devono essere valutati dalle UVM distrettuali dell’Azienda Sanitaria Regionale, utilizzando le scale già adoperate dai servizi territoriali (SVAMA e SVAMA semplificata) e, ai fini della valutazione biopsico-sociale, nella prospettiva della classificazione ICF, delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci. L’ATS attiva l’Unità di Valutazione Multidisciplinare competente per territorio, sulla base di quanto disciplinato con deliberazione di Giunta Regionale del 28 novembre 2017, n. 447 le “Linee Guida per l’accesso alla rete integrata di servizi socio sanitari e socio-assistenziali: gli strumenti operativi PUA, UVM e PAI” la quale, sulla

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base delle rilevazioni cliniche e sociali contenute nella SVAMA provvede a compilare la SVAMA SEMPLIFICATA. L’ammissione al Programma è consentita ai soli pazienti che conseguono un punteggio compreso tra 11 e 18. A parità di punteggio della SVAMA SEMPLIFICATA, avranno accesso ai benefici previsti dal Programma prioritariamente i pazienti “disabili gravissimi” il cui nucleo familiare risulta in condizione di maggiore fragilità sulla base delle valutazioni espresse dall’assistente sociale mediante la compilazione della scheda allegata al presente Disciplinare che, per assicurare uniformità di trattamento dei pazienti su tutto il territorio regionale, è stata condivisa con gli ATS. In caso di ulteriore parità verrà ammesso il paziente con valore ISEE inferiore. La valutazione mediante le scale indicate all’art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, che sancisce le condizioni che determinano il diritto a fruire dei benefici previsti e che pertanto deve essere prodotta in sede di presentazione della domanda sono di esclusiva competenza dei medici del SSN (UVM; MMG; specialisti quando necessario). Sarà predisposto un piano personalizzato di intervento (PAI) sulla base degli schemi utilizzati con il Programma relativo al FNA 2015. Nella formulazione del PAI deve essere assicurata una collaborazione sinergica con le diverse professionalità mediche, specialistiche e sociali, volta a garantire la possibilità di interventi ad alto livello di complessità, eventualmente richiesti dal caso, ed a procedere ad una valutazione globale dei principali parametri della malattia. Gli interventi e le prestazioni da assicurare devono essere garantiti con la massima flessibilità in funzione anche delle esigenze del nucleo familiare della persona con disabilità gravissimeLett. B Al termine delle verifiche di irricevibilità e inammissibilità delle domande pervenute, l’Ambito Territoriale Sociale convoca la Commissione di riferimento di cui al successivo paragrafo affinché proceda alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati: strutturazione del percorso di realizzazione; integrazione con le attività già svolte dal minore; valutazione specialistica del metodo utilizzato nel progetto ed appropriatezza riguardo alle problematiche del minore; coinvolgimento dei genitori, degli insegnanti, dei pediatri e/o medici specialisti; professionalità certificata del formatore nella specifica attività; corrispondenza tra il costo, l’attività prevista ed i professionisti impegnati; continuità con percorsi formativi già frequentati dal minore. Il punteggio per ogni voce è compreso tra 0 e 5: 0 inadeguato; 1 scarso; 2 sufficiente; 3 discreto; 4 buono; 5 ottimo. I Criteri di valutazione dovranno essere indicati nell’Avviso Pubblico da predisporre a cura dell’ATS. Lett. C La Commissione per la valutazione dei progetti di cui alla lett. C) dovrà attenersi ai seguenti criteri: strutturazione del percorso di realizzazione; utilizzo di un metodo per l’acquisizione di competenze necessarie all’educazione all’autonomia personale e per il consolidamento delle capacità già possedute dai pazienti; utilizzo di metodologie per lo sviluppo di competenze linguistiche, logico operative, motorie, manuali; previsione di attività utili all’inserimento nel contesto territoriale, all’apprendimento di competenze per la fruizione di strutture e servizi, all’inserimento degli utenti in iniziative a carattere culturale, sportivo di tempo libero organizzate nel territorio; formulazione di programmi individualizzati predisposti in collaborazione con i servizi territoriali competenti con obiettivi a breve, medio e lungo termine per ognuno dei pazienti inseriti nel gruppo impegnato nella realizzazione del progetto; coinvolgimento delle famiglie nella formulazione dei programmi individualizzati e nella verifica dei risultati progettuali. Il punteggio per ogni voce è compreso tra 0 e 5: 0 inadeguato; 1 scarso; 2 sufficiente; 3 discreto; 4 buono; 5 ottimo. I Criteri di valutazione dovranno essere indicati nell’Avviso Pubblico da predisporre a cura dell’ATS. COMMISSIONE DI RIFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Presso ogni ATS viene costituita, con atto formale, una Commissione di riferimento per la realizzazione del Programma composta: dal Coordinatore ATS, da un’Assistente Sociale dell’ATS, dal Direttore del Distretto Sanitario, da un medico dell’UVM distrettuale. La Commissione si esprime riguardo i pazienti da inserire e il numero dei beneficiari ammessi per ogni tipologia di intervento (A, B, C). Compie valutazioni circa le ricadute che l’intervento regionale produce sulla popolazione servita; evidenzia eventuali aspetti qualificanti e/o di criticità sia nel corso di realizzazione al fine di porre in essere, previo parere della Regione, i correttivi necessari, anche motivato degli importi previsti per le diverse azioni, che nella fase conclusiva del Programma. I verbali delle riunioni delle Commissioni devono essere trasmessi alla Regione. Gli Ambiti Territoriali Sociali devono inviare, con congruo anticipo, le comunicazioni relative alle convocazioni delle riunioni della Commissione al Servizio regionale competente che si riserva la possibilità di partecipare agli incontri. Compiti specifici della Commissione di riferimento

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Per le domande rientranti nella lett. A, la Commissione: prende atto del numero di istanze pervenute; prende atto delle istanze irricevibili e di quelle inammissibili; al termine delle valutazioni, all’uopo effettuate dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare, da espletarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di richiesta di attivazione dell’UVM, redige la graduatoria e ripartisce le risorse assegnate dalla Regione sulle relative voci di costo. Per le domande rientranti nella lett. B, la Commissione: prende atto del numero di istanze pervenute; verifica le istanze irricevibili e quelle inammissibili; valuta i progetti allegati alla domanda sulla base dei criteri fissati dal presente Disciplinare; redige la graduatoria e ripartisce le risorse assegnate dalla Regione su tale voce di costo. Per le domande rientranti nella lett. C, la Commissione: prende atto del numero di istanze pervenute; verifica le istanze irricevibili e quelle inammissibili; valuta i progetti allegati alla domanda sulla base dei criteri fissati dal presente Disciplinare; redige la graduatoria e ripartisce le risorse assegnate dalla Regione su tale voce di costo. PROCEDURE PER L’EROGAZIONE DEI BENEFICILett. A In caso di erogazione del sostegno economico, garantito attraverso trasferimenti monetari per l’acquisto da cooperative sociali o soggetti accreditati di servizi di cura ed assistenza domiciliare sulla base delle modalità previste dal Programma e descritte nel piano personalizzato, l’intervento viene concesso per un numero di ore assicurate settimanalmente il cui costo orario è stabilito come da contratto collettivo della cooperazione sociale (Tab. Ministeriale), massimo € 16,72 all’ora. Nella formulazione del PAI, le prestazioni sanitarie e sociali devono essere elencate con l’indicazione delle ore di assistenza domiciliare. Qualora gli interventi già assicurati mediante i servizi SAD e Voucher di conciliazione ( POR 2014/20 – Obiettivo Tematico 8 - Azione 6.3.1) non raggiungano il monte delle 8 ore settimanali, stabilito quale soglia minima, le ore mancanti devono essere garantite a valere sul F.N.A. 2018. Sulla base di valutazioni ben motivate nel verbale redatto dall’UVM, relative alla condizione di dipendenza vitale da assistenza continuativa e vigile e da condizioni socio ambientali e familiari del paziente particolarmente problematiche, l’assistenza domiciliare può essere assicurata fino ad un monte ore massimo di 14 settimanali per 52 settimane. L’ATS, con cadenza trimestrale, liquida alla cooperativa individuata dal beneficiario, di concerto con i servizi sociali dell’ATS, la somma dovuta previa acquisizione della documentazione comprovante le prestazioni rese ed il relativo costo. Il sostegno economico, garantito per il care giver, quantificato in € 400,00 mensili viene liquidato accertata la permanenza dei requisiti (esistenza in vita e permanenza presso il proprio domicilio) con cadenza trimestrale. In caso di ricovero del paziente in struttura ospedaliera, extraospedaliera o struttura socio sanitaria, assistenziale o riabilitativa, per un periodo continuativo superiore a trenta giornate l’erogazione del contributo dovrà essere interrotta. Gli interventi di cui alla lettera A sono compatibili con la frequenza dei CSE diurni. L’ATS corrisponde per il ricovero di sollievo presso una struttura individuata dai familiari, attrezzata per garantire le cure necessarie, la quota sociale fino ad un importo massimo di € 38,00 al giorno, a carico del FNA 2018 per un periodo continuativo di 15 giorni (€ 570,00 complessive). L’80% dell’importo riconosciuto è concesso a titolo di anticipazione ed il 20% a saldo, previa acquisizione della documentazione comprovante la spesa sostenuta. Le azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato, autorizzate preventivamente dall’ATS, il cui costo può essere rimborsato fino ad un massimo di euro 3.000,00 comprensivo di IVA, devono essere liquidate a saldo previa acquisizione della documentazione comprovante la spesa sostenuta, ad eccezione del trasporto per il quale si riconosce il contributo con cadenza trimestrale. Nel caso di spesa superiore all’importo massimo concedibile, il beneficiario deve farsi carico della somma non coperta dal contributo. Lett. B I corsi preventivamente autorizzati possono essere rimborsati fino all’importo massimo di € 8.000,00 comprensivo di IVA. Lo stesso importo può essere concesso, quale contributo, anche nel caso di costi superiori di cui i beneficiari intendono farsi carico. L’ATS liquida alla famiglia beneficiaria, ed a seguito dell’approvazione dell’intervento, a titolo di anticipazione, l’ 80% del costo del corso; eroga il 20% a saldo a seguito dell’acquisizione della documentazione economica probante della spesa sostenuta per l’intero corso ed una dettagliata relazione sull’attività svolta ed i benefici raggiunti. Lett. C Esaminati i progetti, la congruità della spesa, la validità delle azioni che si intendono porre in essere anche in relazione ai pazienti coinvolti, gli ATS ammettono i progetti a finanziamento, apportando qualora necessario le opportune modifiche. I progetti vengono approvati con atto formale e finanziati liquidando il 80% a titolo di anticipazione, a seguito della comunicazione della data di inizio della sperimentazione, ed il 20% a saldo, acquisita documentazione economica probante della spesa sostenuta per l’intero progetto ed una dettagliata relazione sull’attività svolta. Agli ATS di Agnone e Venafro in considerazione dell’assenza di CSE

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nel territorio di competenza e della necessità di garantire pari opportunità alle persone con disabilità viene riconosciuto un contributo economico per il trasporto degli interessati presso i Centri LAI e AFASEV di Isernia. Le somme sono liquidate nella misura dell’80% a titolo di anticipazione ed il 20% a saldo previa acquisizione di un atto formale di rendicontazione della spesa e dell’indicazione del numero dei beneficiari. PROCEDURE PER LE PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA) La gestione dell’intervento in favore dei pazienti affetti da SLA sarà assicurata direttamente dalla Regione. I pazienti dovranno essere assistiti presso la propria abitazione o in quella di un familiare, sono escluse le persone assistite presso strutture sanitarie, sociosanitarie ed assistenziali. Verrà loro garantita l’assistenza domiciliare mediante il sostegno economico al care giver, qualora richiesta, con le modalità stabilite nel corso dell’esecuzione del precedente Programma loro dedicato di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 9 gennaio 2012, n. 7, oppure la concessione di uno degli altri benefici previsti per i pazienti di cui alla lettera A) del Programma in parola, sulla base della preferenza espressa. E’ garantita la continuità assistenziale quando già inseriti nei precedenti Programmi, nonché la presa in carico delle nuove istanze. La domanda di ammissione al Programma a firma del richiedente il beneficio, o se impossibilitato da chi ne cura gli interessi, può essere in qualsiasi momento di realizzazione del programma presentata all’Ambito Territoriale Sociale competente per territorio. Nella domanda si attesta il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità e si descrivono le caratteristiche essenziali relative alla situazione individuale, la situazione familiare, la documentazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica specialistica nella quale sia chiaramente accertata la diagnosi. Il servizio sociale professionale dell’ATS redige uno specifico PAI per una presa in carico del paziente integrata con i servizi competenti dell’Azienda Sanitaria Regionale. Il PAI deve considerare la fragilità della condizione legata alla situazione clinica ed altre variabili a carattere sociale, economico e psicologico al fine di facilitare il carico assistenziale. L’istanza, corredata dalla documentazione sanitaria e dal PAI viene trasmessa al competente Servizio regionale che riunisce la Commissione regionale costituita allo scopo e composta: dal direttore del Servizio Programmazione delle Politiche sociali, dal Responsabile dell’Ufficio Coordinamento degli Accordi Interministeriali e per l’implementazione delle Politiche Sociali, da un assistente sociale dell’ATS e da un medico dell’UVM competenti per territorio, un rappresentante dell’Associazione dei familiari. Il beneficio quando concesso decorre dal giorno di presentazione della domanda. Per il contributo economico al care giver sono vigenti le modalità di quantificazione dell’importo spettante stabilite dal precedente programma dedicato ai malati di SLA (€ 300,00/€ 500/€ 700 sulla base del carico assistenziale). La Regione liquida agli aventi diritto, accertata la permanenza dei requisiti (esistenza in vita e permanenza presso il proprio domicilio) trimestralmente le spettanze dovute per il tramite dell’ATS di riferimento. L’ATS comunica alla Regione affinché sia interrotta la concessione del contributo in caso di ricovero del paziente in struttura ospedaliera, extraospedaliera (socio sanitaria, assistenziale o riabilitativa) per un periodo continuativo superiore a trenta giornate. Qualora vengano preferiti gli altri interventi previsti dal Programma per i pazienti di cui alla lettera A) verranno seguite le modalità in esso previste. Deve inoltre essere considerato il carico assistenziale sostenuto dalla famiglia affinché possa essere assicurato il necessario sostegno in tutto il percorso di cura. Gli operatori degli ATS e/o dell’ASReM che sono chiamati ad intervenire hanno il compito di mantenere con il paziente ed i suoi familiari un stabile rapporto affinché gli stessi possano essere informati ed orientati nel sistema delle cure, siano facilitati nelle decisioni da prendere e possano più agevolmente fronteggiare i momenti critici. La malattia impone all’intero nucleo familiare una riorganizzazione ed un riadattamento per vicariare le funzioni non più sostenibili per il paziente, causa difficoltà organizzative e logistiche ma anche psicologiche, emotive e relazionali ed ai caregiver viene richiesto un notevole impegno fisico al quale si aggiunge un coinvolgimento emotivo ed il bisogno di conoscenza riguardo a tutto ciò che concerne la malattia e l’adeguatezza dei loro compiti assistenziali. ULTERIORI ADEMPIMENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI Gli Ambiti Territoriali Sociali, prioritariamente alla definizione dei soggetti da ammettere ai diversi interventi, svolgono un’indagine allo scopo di conoscere i bisogni della popolazione con grave e gravissima disabilità residente sul territorio di competenza. Espletate le procedure per l’individuazione dei pazienti da inserire nel Programma, gli ATS assumono i provvedimenti formali di ammissione, liquidando le competenze riconosciute ai beneficiari, a far data dal 1° giugno 2019 e per 12 mesi.

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Gli ATS devono fornire alla Regione informazioni riguardo il possesso dei requisiti di accesso al Programma (esistenza in vita e permanenza presso il domicilio) dei pazienti inseriti nel Programma. Trasmettono al Servizio regionale competente la scheda, dallo stesso predisposta allo scopo, già in uso nel corso del precedente Programma debitamente compilata con i dati relativi ai pazienti ammessi. Gli Ambiti sono inoltre tenuti ad alimentare il sistema degli indicatori di qualità, come individuati dal PSR 2015/18, nonché il sistema informativo socio-sanitario regionale denominato ASTER. ESERCIZIO POTERI SOSTITUTIVI La Regione, nella tutela del cittadino, esercita il potere sostitutivo ex lege in caso di inerzia e/o qualora gli adempimenti assunti contrastino palesemente con le finalità della programmazione regionale. La fase istruttoria condotta dalla Regione prevede l’accertamento dell’omissione quale presupposto sostanziale che legittima l’eventuale misura sostitutiva. A tal fine la Regione avrà cura di relazionarsi con l’ATS inadempiente che potrà produrre le proprie controdeduzioni a riguardo. Esaurita questa fase senza che emergano valide motivazioni di giustificazioni dell’inerzia o senza che sia stata fornita una risposta nei tempi previsti, verrà avviata la procedura di sostituzione mediante la diffida ad adempiere a cui seguirà, in caso di persistente inerzia, l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell’ATS inadempiente. La diffida prevederà un congruo termine per l’adempimento, nell’arco del quale, nel rispetto del principio di leale collaborazione, l’ATS avrà sempre il diritto di manifestare le proprie ragioni ed eventualmente di adempiere. Esaurito il periodo indicato nella diffida, la Regione metterà in essere tutte le azioni surrogatorie previste, dandone notizia all’ATS. L’adempimento tardivo si potrà verificare anche dopo l’inizio del procedimento di sostituzione, ma prima che la Regione abbia posto in essere una significativa attività strumentale. In caso di adempimento difforme dagli indirizzi regionali la Regione si avvale del potere correttivo su atti precedentemente posti in essere dall’ATS. QUADRO ECONOMICO La Regione trasferisce agli Ambiti Territoriali Sociali, soggetti attuatori di tutte le azioni e degli interventi previsti dal Programma, gli importi assegnati sulla base del numero dei residenti al 31.12.2013 (rilevazione ISTAT); a titolo di anticipazione il 80% della somma assegnata e il 20% a saldo, a seguito di formale rendicontazione della somma già trasferita e dell’acquisizione di una dettagliata relazione sullo stato di realizzazione degli interventi. Ambito Territoriale Sociale Abitanti al 31.12.2013 Voucher per l’assistenza domiciliare garantita da cooperative o soggetti accreditati oppure da caregiver Ricoveri di sollievo- altri interventi previsti nei PAI Interventi in favore di minori con gravissima disabilità impegnati in percorsi di studio per interventi funzionali all’acquisizione di autonomie Agnone 12.190 € 94.389,00 € 1.556,72 € 9.683,06 Campobasso 83.114 € 643.564,20 € 10.614,08 € 66.021,13Isernia 46.090 € 356.881,80 € 5.885,93 € 36.611,33 Larino 29.025 € 224.744,94 € 3.706,65 € 23.055,84 Riccia-Boiano 42.112 € 326.079,55 € 5.377,92 € 33.451,42 Termoli 73.231 € 567.038,65 € 9.351,98 € 58.170,62 Venafro 28.963 € 224.264,86 € 3.698,72 € 23.006,60. Costo per sostegno economico per la frequenza di attività progettuali svolte a cura dei CSE diurni Ambito Territoriale Sociale CSE Risorse assegnate Agnone Rimborso spese di trasporto per la frequenza di max 4 pz. presso CSE Lai e AFASEV di Isernia € 2.000,00 Campobasso CSE presenti sul territorio n. 4 € 149.178,32 Isernia CSE presenti sul territorio n. 2 € 74.589,17 Larino CSE presenti sul territorio n. 3 € 111.883,75 Riccia-Boiano CSE presente sul territorio n.1 € 37.294,59 Termoli CSE presente sul territorio n.2 € 74.589,17 Venafro Rimborso spese di trasporto per la frequenza di max 12 pz. presso CSE Lai e AFASEV di Isernia €. 10.000,00 Totale n. 12 € 459.535,00 Assegnazione complessiva delle risorse per ATS Ambito Territoriale Sociale Abitanti al 31.12.2013 Assegnazione totale Anticipazione 80% Saldo 20%

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Agnone 12.190 € 107.628,78 € 86.103,02 € 21.525,76 Campobasso 83.114 € 869.377,73 € 695.502,18 € 173.875,55 Isernia 46.090 € 473.968,23 € 379.174,58 € 94.793,65 Larino 29.025 € 363.391,18 € 290.712,94 € 72.678,24 Riccia-Boiano 42.112 € 402.203,48 € 321.762,78 € 80.440,70 Termoli 73.231 € 709.150,42 € 567.320,34 € 141.830,08 Venafro 28.963 € 260.970,18 € 208.776,14 € 52.194,04 Totale 314.725 € 3.186.690,00 € 2.549.352,00 € 637.338,00 Qualora gli interventi previsti per i pazienti gravissimi di cui alle lettere A) e B) non siano richiesti dai beneficiari oppure la somma indicata risulti eccedente può, previa autorizzazione del Servizio regionale competente, essere destinata alle altre azioni. La somma di €. 300.000,00 rimane nella disponibilità della Regione a cui compete la gestione degli interventi in favore delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica. Alla Regione compete il monitoraggio ed il controllo delle azioni realizzate e della spesa. L’utilizzo delle risorse viene monitorato, con cadenza semestrale in relazione all’avanzamento amministrativo e contabile con l’acquisizione della documentazione probante delle attività svolte con i relativi costi sostenuti

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

DGR 20.5.19, n 168 - Approvazione POC MOLISE 2014-2020 e definizione coperture finanziarie "POR-POC" delle strategie urbane e delle aree interne SNAI di cui al POR FESR FSE MOLISE 2014-2020.NoteViene approvata la proposta del Programma Operativo Complementare (POC) Molise 2014-2020, allegata al presente Provvedimento quale parte integrante e sostanziale, elaborata secondo le seguenti motivazioni programmatiche, per la gran parte obbligate nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili:

DOTAZIONE FINANZIARIA PER ASSI TEMATICI E IMPOSTAZIONE STRATEGICA Le risorse destinate al POC Molise 2014-2020 derivano, come anticipato, dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale sul POR FESR FSE Molise 2014-2020 per un importo pari a 24.577.191,00 euro così ripartite secondo la previsione della delibera CIPE 10/2015: - euro (70%) a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183; - euro (30%) a valere sul bilancio regionale. Il Piano finanziario del POC è così articolato2 . Obiettivo Tematico Asse POR Dotazione POC 2014-2020 di cui quota Stato - Fondo di rotazione (70%) di cui quota regionale (30%) OT 2 Asse 2 937.548,28 656.283,80 281.264,48 OT 3 Asse 3 8.139.902,69 5.697.931,88 2.441.970,81 OT 4 Asse 4 4.424.623,02 3.097.236,11 1.327.386,91 OT 6 Asse 5 3.442.084,01 2.409.458,81 1.032.625,20Totale Parte FESR 16.944.158,00 11.860.910,60 5.083.247,40 OT 8 Asse 6 5.181.991,00 3.627.393,70 1.554.597,30 OT 9 Asse 7 784.375,33 549.062,73 235.312,60 OT 10 Asse 8 1.583.333,34 1.108.333,34 475.000,00 OT 11 Asse 9 83.333,33 58.333,33 25.000,00 TTotale parte FSE 7.633.033,00 5.343.123,10 2.289.909,90 Totale POC 24.577.191,00 17.204.033,70 7.373.157,30

ASSE 7 “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA” Azione 7.1.1 (Azione 9.1.3 AdP) - Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività.

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RA 9.1 - Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale. L’azione si inserisce nella prospettiva di contrasto e riduzione della povertà e del rischio di esclusione sociale ad essa connesso. L’obiettivo è quello di supportare i soggetti ed in particolare i nuclei familiari in condizione di temporanea difficoltà economica, causata dalla perdita del lavoro, nella prospettiva di promuovere strumenti concreti di sviluppo sociale e lavorativo e soprattutto di lotta alla povertà o al rischio di povertà. La Regione Molise intende finanziare, quindi, misure di sostegno all’inclusione sociale e di attivazione lavorativa, ad es. attraverso la sperimentazione di progetti che vedano coinvolti i soggetti appartenenti a nuclei familiari a rischio povertà e, in generale, i soggetti in condizione temporanea difficoltà economica. Le misure di contrasto alla povertà, qui previste, rientrano in un più ampio quadro di interventi che si realizzano attraverso la mobilitazione di un insieme ampio e diversificato di strumenti dalle caratteristiche innovative. Tipologie indicative di beneficiari Imprese sociali, Enti locali, cooperative sociali, organismi del terzo settore, organismi formativi e di ricerca, imprese, istituzioni formative Tipologie indicative di destinatari Nuclei familiari problematici; persone che vivono in condizione di povertà o a rischio povertà; lavoratori svantaggiati; lavoratori molto svantaggiati; Soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/91 (ad es. detenuti e ex detenuti, disabili, migranti, nomadi, persone appartenenti a minoranze etniche, persone affette da dipendenze da alcol e/o droghe, ex alcolisti e/o tossicodipendenti, donne oggetto di abusi e violenze, persone senza fissa dimora o in condizioni di povertà estrema); personale dei Servizi Sociali e delle imprese non profit.

Azione 7.3.1 (Azione 9.7.5 AdP) - Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell’economia sociale. RA 9.7 - Rafforzamento dell'economia sociale L’azione si inserisce nel contesto complessivo di strumenti a favore dell’inclusione sociale e della lotta alla povertà, in un quadro di innovazione sociale nell’erogazione dei servizi socio-assistenziali regionali, prevedendo un ruolo particolarmente rilevante da parte del settore dell’economia sociale in generale ed all’impresa sociale in particolare. L’intento è di dare un contributo peculiare al sistema di welfare territoriale della Regione Molise, anche in complemetarietà con l’OT8 PI 8.iv relativamente ai servizi di cura e socio educativi per l’infanzia e i servizi per le persone non autosufficienti. La mobilitazione dei soggetti del terzo settore impegnati nell’area della coesione sociale consente tra l’altro di valorizzarne la capacità innovativa. L’Azione mira anche a sviluppare e rafforzare il settore dell’economia sociale e le imprese sociali, in particolare attraverso attività di formazione e consulenza gestionale e organizzativa, nonché di affiancamento tecnico operativo per lo start up delle imprese nel mondo cooperativo. Tipologie indicative di beneficiari Imprese sociali, Enti locali, cooperative sociali, organismi del terzo settore, organismi formativi e di ricerca, imprese, istituzioni formative Tipologie indicative di destinatari Nuclei familiari problematici; persone che vivono in condizione di povertà o a rischio povertà; lavoratori svantaggiati; lavoratori molto svantaggiati; Soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/91 (ad es. detenuti e ex detenuti, disabili, migranti, nomadi, persone appartenenti a minoranze etniche, persone affette da dipendenze da alcol e/o droghe, ex alcolisti e/o tossicodipendenti, donne oggetto di abusi e violenze, persone senza fissa dimora o in condizioni di povertà estrema); personale dei Servizi Sociali e delle imprese non profit.

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PIEMONTEDIFESA DELLO STATO

DGR 16.5.19, n. 1-8910 Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte. (BUR n. 23 del 6.6.19)NoteViene approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte, che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (a cui si fa rinvio)

EDILIZIA

DGR 27 maggio 2019, n. 31-9080 - DGR n. 21-8447 del 22 febbraio 2019. Politiche di welfare abitativo. Programmazione attuativa della misura rivolta all'incremento del patrimonio di alloggi sociali destinati alla locazione, realizzati dalle Cooperative edilizie a proprieta' indivisa e loro Consorzi ai sensi dell'art. 4 ter della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28. (BUR n. 24 del 13.6.19)Note La Giunta regionale con deliberazione n. 21-8447 del 22 febbraio 2019: - ha definito i criteri e gli indirizzi per le misure di welfare abitativo, individuando i principi ai quali ancorare lo sviluppo degli interventi di settore, in coerenza con l’inserimento della casa nell’ambito delle politiche di coesione sociale; - ha previsto che l’orientamento delle misure e delle risorse sul territorio avvenisse attraverso la classificazione dei Comuni del Piemonte per grado di disagio abitativo (alto, medio, basso) e l’individuazione di trenta ambiti territoriali, in coerenza con i distretti della coesione sociale; - ha stabilito che gli interventi di welfare abitativo, adottati sulla base dei criteri e degli indirizzi approvati, siano attivati attraverso una programmazione attuativa deliberata dalla Giunta regionale con cadenza periodica, definita in relazione alla misura di intervento e alle risorse disponibili.Viene approvato il Disciplinare allegato alla presente deliberazione per farne integrante e sostanziale, relativo ai criteri, ai tempi e alle modalità per la realizzazione di alloggi sociali da destinare all’affitto da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro Consorzi (Allegato A).

IMMIGRATI

DGR 16 maggio 2019, n. 43-8952 - Strutture residenziali per l'autonomia per l'accoglienza di minori e giovani adulti e di minori stranieri non accompagnati. Modifiche e integrazioni alle DDGR n. 25-5079 del 18 Dicembre 2012, n. 41-642 del 24 novembre 2014 e n. 58-1707 del 6 luglio 2015. (BUR n. 24 del 13.6.19)NoteVengono individuate le Accoglienze Comunitarie (A.C.) e i Gruppi Appartamento per adolescenti e giovani (G.A.) quali uniche tipologie idonee ad ospitare minori stranieri non accompagnati di età compresa tra i 16-21 anni.Vengono approvati, a modifica ed integrazione delle DDGR n. 25-5079/12, n. 41-642/14 e n. 58- 1707/15, i requisiti strutturali, di accesso e organizzativi che devono possedere le strutture “Gruppo Appartamento per adolescenti e giovani” e “Accoglienza Comunitaria”, ospitanti o meno MSNA anche in via non prevalente e rientranti o meno nella rete SIPROIMI, così come definiti nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IPAB

DGR 16 maggio 2019, n. 58-8967 - L.R. 12/2017. I.P.A.B. Casa Benefica di Torino: trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. (SUR n. 24 del 13.6.19)

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NoteL’I.P.A.B. denominata Casa Benefica, a norma del combinato disposto dell’art.4, comma 3, e dell’art.8, comma 2, della legge regionale 12/2017, viene trasformata in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata Casa Benefica, con sede nella Città di Torino, sulla base dello statuto proposto, che si approva e si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

PERSONE CON DISABILITÀ

DGR 16 maggio 2019, n. 51-8960 - L.R. 3/2019. Approvazione di nuove Linee guida per la predisposizione dei progetti di Vita indipendente. Revoca D.G.R. n. 48-9266 del 21.07.2008. (BUR n. 24 del 13.6.19).sulla base della nuova normativa nazionale e regionale l’Assessore alle Politiche sociali della famiglia e della casa ha avviato un percorso di programmazione partecipata con le Associazioni regionali che operano a favore delle persone con disabilità, rappresentate da un Coordinamento delle più significative, mirato all’aggiornamento delle attuali Linee guida regionali per la predisposizione dei progetti di Vita indipendente. Al tavolo di confronto istituzionale hanno partecipato anche i rappresentanti degli enti gestori delle funzioni socio assistenziali individuati dal Coordinamento regionale degli enti gestori, che sono gli attuatori degli interventi. Il confronto si è concluso con la definizione di nuove Linee guida per la predisposizione di progetti di Vita indipendente, specificate nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono le precedenti approvate con la D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008; Sono approvate le “Nuove Linee guida per la predisposizione dei progetti di Vita indipendente”, contenute nell’allegato A), Allegato A NUOVE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI “VITA INDIPENDENTE” PREMESSA Il primo riconoscimento nazionale alla vita indipendente trova fondamento nella legge 162/98 avente per oggetto “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave” che, all’art. 39 comma 2 – lett. L - ter, prevede, tra i compiti delle Regioni quello di “disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia”. In ottemperanza al suddetto disposto normativo, la Regione Piemonte aveva avviato a partire dal 2003 una sperimentazione di progetti di Vita indipendente, conclusasi con l’adozione delle “Linee guida” approvate dalla Giunta Regionale con la DGR n. 48 – 9266 del 21.7.2008. Tali linee guida regionali hanno permesso agli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali di gestire direttamente e con uniformità i progetti di Vita indipendente, riconoscendo l’assistenza personale quale una delle possibili risposte alla grave disabilità motoria. L’articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n.18, sancisce “il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci e adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società”. Inoltre gli Stati devono garantire che “le persone con disabilità abbiano accesso a una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione.” I primi elementi di cui occorre tener conto sono quelli relativi alla centralità della persona: in particolare, uno degli elementi fondamentali e necessari ai fini della più ampia inclusione sociale, costituendone requisito essenziale, è “l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte”, come recita la Convenzione ONU (Preambolo, lettera n). Il tema della Vita indipendente è stato considerato una delle priorità del primo

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Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, predisposto dall’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013. Tale tema è stato ripreso nel secondo Programma d’Azione biennale approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2017. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato, a partire dall’anno 2013, sulla base di specifiche Linee Guida annuali (le più recenti emanate con Decreto Direttoriale n. 669 del 28.12.2018) la sperimentazione di progetti di Vita indipendente finalizzata alla definizione di linee di indirizzo nazionali, che fissino i criteri guida per la concessione di contributi, per la programmazione degli interventi e servizi e la redazione dei progetti individualizzati. In particolare, le Linee Guida ministeriali hanno individuato tra i beneficiari degli interventi le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, per le quali devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte. L’attivazione di progetti di Vita indipendente di cui siano beneficiarie persone con disabilità intellettiva o relazionale grave va assunta come impegno da parte dell’Amministrazione regionale. La recente legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”, all’art. 6, comma 3, promuove progetti di Vita indipendente sulla base di progetti personalizzati, affinché le persone con disabilità possano programmare e realizzare il proprio progetto di vita all’interno o all’esterno della famiglia e dell’abitazione di origine, nonché servizi per l’abitare basati su progetti personali che garantiscono il protagonismo della persona con disabilità, o di chi la rappresenta, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio. DESTINATARI DEL PROGETTO I progetti per la Vita Indipendente possono essere richiesti e, se approvati, gestiti da persone con disabilità o da chi le rappresenta, di ogni eziologia e natura, vale a dire di tutte le tipologie o limitazioni fisiche e/o sensoriali e/o intellettive/relazionali, definite gravi ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92. Gli interventi devono essere dedicati a persone con disabilità maggiorenni per realizzare il proprio progetto di vita adulta, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. Elemento essenziale è la presenza del progetto personalizzato secondo quanto previsto dalla Legge n. 328/2000 art. 14 che trova attuazione nella DGR n. 47-5478 del 3 agosto 2017 “D.G.R. n. 28-4949 del 2 maggio 2017 - Legge 22 giugno 2016, n. 112. Disposizioni in materia di assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare”. Vanno inoltre ricordati il DPR 12/10/2017 (Secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità – Linea di intervento n. 2) ed il già citato Decreto Direttoriale – Ministero del Lavoro - n. 669 del 28.12.2018 “Linee Guida per la sperimentazione di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità” che esplicitamente prevedono (Caratteristiche dei progetti - Punto 1) l’utilizzo di modalità di valutazione multidimensionale finalizzate all’elaborazione di progetti personalizzati. Le persone con disabilità di età superiore ai 65 anni già fruitrici di un progetto di Vita indipendente possono permanere nel progetto, ferma la volontà del titolare della progettualità espressa in sede di una verifica e/o rivalutazione sulla permanenza dei requisiti indicati dalle presenti Linee guida regionali. FINALITÀ’ E OBIETTIVI Per “Vita indipendente” si intende la possibilità per una persona con disabilità grave o con l’aiuto di chi la rappresenta di autodeterminarsi e di poter vivere come qualunque persona avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta. Uno degli obiettivi dei progetti di Vita indipendente è attuare processi di deistituzionalizzazione e di contrasto alla segregazione e all’isolamento delle persone con disabilità. Elemento fondante nel quale inserire il progetto di Vita indipendente deve essere il progetto personalizzato redatto secondo quanto previsto dalla succitata normativa nazionale e regionale ed in particolare dalla DGR n. 47-5478 del 3 agosto 2017. La valutazione multidimensionale da parte dell’Unita Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (UMVD), così come previsto nella DGR n. 26-13680 del 29 marzo 2010, è finalizzata alla definizione di un progetto personalizzato che individui gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità ha bisogno, in coerenza con la valutazione multidimensionale medesima ed individuando le risorse necessarie, in funzione

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del miglioramento della qualità di vita e più in generale della realizzazione del suo progetto di vita nonché della corretta allocazione delle risorse.Il progetto personalizzato deve contenere il “budget di progetto” che comprende tutte le risorse umane, economiche e strumentali necessarie per la sua attuazione comprese le risorse finalizzate al finanziamento dei progetti di Vita indipendente.La persona interessata o chi la rappresenta viene coinvolta nella definizione del progetto e nel successivo monitoraggio. Nella predisposizione del progetto personalizzato viene individuato il responsabile del progetto (case manager) che eserciterà il ruolo di riferimento per la persona con disabilità nella realizzazione e nel monitoraggio del progetto stesso; garantisce il coordinamento tra le figure professionali che concorrono all’attuazione degli interventi e la coerenza degli interventi stessi con il progetto definito dall’UMVD.I progetti di Vita indipendente sono caratterizzati dall’assunzione di assistenti personali adeguati alle esigenze della persona che consentono alle persone con disabilità di raggiungere la piena autonomia. Non devono infatti essere interpretati come interventi di sostegno al nucleo familiare, né come interventi sostitutivi dell’attività di assistenza tutelare, né come interventi di carattere sanitario di competenza infermieristica e/o riabilitativa. I progetti di Vita indipendente, trattandosi di interventi economici a sostegno della domiciliarità, pur essendo di norma alternativi all’erogazione di altri interventi di natura economica e di interventi di aiuto domestico da parte degli enti gestori, possono essere parte di un progetto più articolato che prevede un mix di interventi complementari concordati in sede di UMVDNella progettualità, oltre alla figura dell’assistente personale adeguato alle esigenze della persona, occorre promuovere le reti formali ed informali di supporto, che concorrono in modo determinante alla realizzazione del progetto stesso (associazionismo, volontariato, gruppi dei pari, ecc.).In particolare, per le persone con disabilità intellettiva va considerata la necessaria valutazione ed interpretazione della volontà della persona con disabilità. TIPOLOGIA DI INTERVENTI L’assunzione di assistenti personali adeguati alle esigenze della persona è finalizzata a garantire il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi definiti nel progetto personalizzato volti alla piena inclusione sociale, alla garanzia delle pari opportunità, all’indipendenza ed alla partecipazione attiva alla vita della collettività. La libera scelta dell’assistente personale va sempre garantita al beneficiario, fatte salve le eventuali indicazioni rappresentate in sede di UMVD e riportate nel progetto personalizzato. Devono essere previsti interventi anche della durata di 24 ore, compresi i festivi e le sostituzioni dell’assistenza personaleI progetti devono descrivere le prospettive di miglioramento della qualità della vita del richiedente, prevedendo, ad esempio, l’inserimento in contesti lavorativi o formativi o socializzanti o con riferimento all’esercizio delle responsabilità genitoriali nei confronti di figli minori o percorsi di autonomia. Si individuano due principali modalità di conduzione del progetto di Vita indipendente per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie ed il rapporto professionale con gli assistenti personali adeguati alle esigenze della persona coinvolti nell’attuazione del progetto: 1) gestione diretta da parte del richiedente; 2) gestione indiretta con prestazioni fornite dall’ente gestore delle funzioni socio assistenziali. 1) La persona con disabilità o chi la rappresenta predispone un progetto personalizzato che presenta all’Ente Gestore di riferimento da sottoporre alla valutazione dell’UMVD che ne concerta con l’interessato il contenuto, la fattibilità e l’impegno economico. La persona con disabilità o chi la rappresenta sceglie autonomamente il proprio assistente personale ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente. La titolarità e la responsabilità nella scelta, nella formazione e nella gestione del rapporto di lavoro dell’assistente personale è esclusivamente del richiedente (persona con disabilità o chi la rappresenta), anche nei casi in cui siano stati istituiti Albi o Registri per questa categoria di lavoratori. L’informazione e l’addestramento specifico dell’assistente personale finalizzati all’espletamento delle particolari esigenze della persona è attività prevista nel piano personalizzato approvato in sede di UMVD.

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In particolare, le prestazioni di competenza infermieristica specificamente richieste dalla persona con disabilità all’assistente personale possono essere effettuate nel contesto di un progetto che veda responsabilizzate le figure del medico di base della persona titolare del progetto e dell’infermiere di territorio. La persona con disabilità o chi la rappresenta deve intendersi titolare di tale attività, con il supporto, se necessario, dei servizi sanitari e sociali di riferimento territoriale della persona. 2) Il progetto personalizzato è il risultato della progettazione elaborata congiuntamente dai servizi sociali e dalla persona con disabilità e/o da chi la rappresenta e validato dall’UMVD. Le risorse (professionali, economiche, tecniche) necessarie per la realizzazione del progetto sono gestite direttamente dall’ente gestore che mantiene nel tempo la regia del progetto, di concerto con la persona con disabilità e/o con chi la rappresenta. La titolarità della progettualità rimane in capo alle competenti Unità Multidisciplinari di Valutazione della Disabilità. Allegato A 6 La persona con disabilità o chi la rappresenta è personalmente coinvolta nell’individuazione dell’assistente personale adeguato alle proprie esigenze per l’attuazione del progetto personalizzato approvato in sede di UMVD. L'assistenza personale consiste nella disponibilità di personale adeguato alle proprie esigenze assunto con regolare contratto di lavoro di categoria, direttamente gestito dal singolo utente o da chi lo rappresenta, con finanziamenti a ciò specificamente destinati per aiutare la persona con disabilità a compiere tutti quegli atti necessari allo sviluppo della persona e per rispondere a tutte quelle esigenze che la stessa non può soddisfare da sola. In particolare l'assistenza personale autogestita a seguito dell’assunzione di assistenti personali adeguati alle proprie esigenze risponde a necessità non sanitarie, ma di cura, accompagnamento e sostegno della persona nell’espletamento delle specifiche esigenze quotidiane e va distinta da quella infermieristica. Con riferimento alla figura dell’assistente personale adeguato alle proprie esigenze va inteso che la persona con disabilità o chi la rappresenta ha la possibilità di avere il massimo controllo possibile sul proprio assistente e nello specifico la scelta del proprio assistente in piena libertà e senza l’obbligo di limitarsi a elenchi definiti, assumendosi il ruolo di datore di lavoro con tutti i diritti e doveri che ne conseguono nel rispetto della normativa contrattuale vigente. Per le persone con disabilità cognitiva e di relazione la scelta dell’assistente personale adeguato alle proprie esigenze avviene tramite chi lo rappresenta nel contesto della definizione del progetto di vita personalizzato. CONTRIBUTOI progetti personalizzati e co-progettati vengono sottoposti dagli Enti Gestori alla valutazione delle UMVD che concertano assieme agli interessati (persona con disabilità o chi la rappresenta e/o da un rappresentante di un’associazione di/per persone con disabilità) il contenuto, la fattibilità e l’impegno economico da garantire. L’entità del contributo per l’attuazione del progetto di Vita Indipendente è commisurato agli obiettivi definiti nel medesimo progetto e può variare nel tempo coerentemente con gli obiettivi raggiunti e con la necessità di mantenimento dei risultati conseguiti. Il percorso di accompagnamento alla Vita Indipendente, in particolare per una persona con disabilità intellettiva, può richiedere nella fase iniziale del progetto un impiego di risorse che possono ridursi successivamente a seguito di una rivalutazione orientata ad un intervento “a regime” di minore entità e di conseguenza commisurate all’effettiva necessità di supportare la persona nella gestione di alcuni aspetti della quotidianità.Il contributo per la Vita indipendente rientra nelle prestazioni sociali agevolate per le quali è prevista l’applicazione dell’ISEE, come stabilito all’art 1, lettera e) del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e meglio specificato nel D.M. n. 206 del 16 dicembre 2014, Tabella “Elenco delle prestazioni sociali”, codice A1.1. Fatte salve le norme esistenti e nelle more dell’approvazione di un provvedimento deliberativo relativo all’applicazione uniforme dell’ISEE nell’ambito del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali, l’ISEE di riferimento è quello ordinario. VALUTAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI Gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali recepiscono i progetti personalizzati presentati e li sottopongono all’esame dell’UMVD territorialmente competente che effettuerà la valutazione multidimensionale così come previsto nella D.G.R. n. 26-13680 del 29 marzo 2010. L’interessato o chi lo rappresenta ha la possibilità di partecipare all’attività di valutazione, ed in particolare avrà la facoltà di

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partecipare alla seduta dell’UMVD nel corso della quale si valuta il suo progetto, coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. sopraindicata. Nell’ambito della valutazione multidimensionale, l’UMVD utilizzerà la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) ai fini della descrizione delle caratteristiche biopsicosociali della persona interessata. In particolare, terrà conto dei seguenti criteri nella definizione del valore del contributo concesso: - limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana e di tutte quelle azioni che la persona con disabilità non può svolgere direttamente, con riferimento particolare sia alle ADL che alle IADL, ed includendo in tale ambito anche quelle limitazioni che, pur non essendo riconducibili direttamente a deficit di natura fisica o sensoriale, richiedono comunque sostegni nell’espletamento di dette funzioni; - tipologia degli obiettivi dello specifico progetto personalizzato di Vita indipendente: previsione/attuazione di percorsi di studio e/o lavorativi, e/o presenza di carichi familiari e/o effettuazione di attività di rilevanza sociale, esercizio delle funzioni di genitore, percorsi di autonomia; - condizione personale, familiare, abitativa ed ambientale; - valutazione economica, utilizzando lo strumento dell’ISEE, ai fini della compartecipazione alla spesa. Nelle more dell’approvazione di un provvedimento deliberativo relativo all’applicazione uniforme dell’ISEE, vengono utilizzate le modalità fino ad ora adottate dai singoli Enti gestori. In ogni caso deve essere garantita alla persona con disabilità la disponibilità di utilizzo delle risorse economiche necessarie ad assicurare la realizzazione del percorso di Vita indipendente. Tutti i progetti di Vita indipendente attivati, ai quali deve essere garantita la continuità, devono essere sottoposti a verifica dell’andamento del progetto e delle spese sostenute, sulla base di una relazione annuale che la persona beneficiaria e/o chi la rappresenta è tenuta a produrre all’ente gestore. Il beneficiario o chi lo rappresenta partecipa alle fasi di monitoraggio e di verifica dell’efficacia e dell’efficienza del progetto, anche in collaborazione con le Agenzie per la vita indipendente. TRASFERIMENTI Qualora il beneficiario di un progetto di Vita Indipendente trasferisca la residenza in un Comune rientrante nell’ambito territoriale di un altro Ente gestore piemontese dovranno attivarsi meccanismi di supporto al mantenimento del progetto stesso. A tal proposito l’UMVD territorialmente competente procederà alla rivalutazione del piano progettuale verificando i supporti necessari ed il loro finanziamento in coerenza con le risorse disponibili. SOSPENSIONE / REVOCA DEL PROGETTO E DEL FINANZIAMENTO La sospensione o la revoca definitiva del progetto da parte degli Enti Gestori e del finanziamento del progetto può essere determinata da:- volontà dell’interessato di sospendere il progetto di Vita Indipendente; - destinazione, effettuata dal titolare del progetto o da chi lo rappresenta, delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti in sede di approvazione dello stesso da parte dell’UMVD; - inadempienze agli obblighi assunti con l’ente gestore delle funzioni socio assistenziali; - mancato rispetto della normativa riguardante il regolare inquadramento contrattuale dell’assistente personale; - determinarsi di particolari condizioni sanitarie e/o sociali che rendono il titolare del progetto in condizioni di impossibilità a continuarne l’attuazione.

DGR 16 maggio 2019, n. 88-8997 - Approvazione delle "Linee di Indirizzo Operative per interventi programmatici relativi alle persone con Disturbo dello Spettro Autistico in eta' adulta in Piemonte" in conformita' alle DD.GG.RR. n. 22-7178 del 3 marzo 2014 e 50-8203 del 20.12.2018. (BUR n. 25 del 20.6.19)PREMESSACon la D.G.R. n. 22-7178 del 3 marzo 2014 è stato recepito l’Accordo Stato Regioni del 22 novembre 2012 “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS) con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico”, che indica specificamente la creazione di una rete coordinata di intervento, che si snoda lungo il percorso esistenziale della persona con autismo e che garantisce un approccio multiprofessionale, interdisciplinare ed età specifico, quale strumento indispensabile per poter affrontare la complessità ed eterogeneità delle sindromi autistiche.

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Al fine di realizzare l’organizzazione di una rete coordinata di intervento capace di intervenire nel percorso esistenziale, la D.G.R. citata ha sottolineato la necessità di garantire la continuità del percorso sanitario-assistenziale della persona nel passaggio dall’età evolutiva all’età adulta ed ha previsto un coinvolgimento nel percorso di tutti i servizi sanitari e non deputati alla presa in carico della persona con DPS. In particolare, è stato istituito un Centro Pilota regionale per l’età adulta presso l’ASL Città di Torino, quale primo riferimento per il raggiungimento della piena continuità di presa in carico tra l’età evolutiva e l’età adulta. Inoltre, i Dipartimenti di Salute Mentale, in collaborazione con gli Enti Gestori dei Servizi socio-assistenziali, sono stati coinvolti direttamente ed incaricati di formulare i Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) a livello locale, atti a definire il percorso valutativo e di intervento per i disturbi dello spettro autistico in età adulta. E’ stato, inoltre, ridefinita la composizione del Coordinamento regionale per l’Autismo in età evolutiva ed è stato istituito il Coordinamento regionale per i Disturbi dello Spettro Autistico in età adulta: tali Coordinamenti regionali sono formati in modo da assicurare la rappresentanza dei diversi ambiti di vita (sanità, sociale, istruzione, formazione, lavoro) e la partecipazione delle associazioni delle famiglie considerate come interlocutori attivi all’interno dei vari percorsi.Il Coordinamento regionale in età adulta, istituito con D.D. n. 438 del 25.07.2016 “Costituzione del Coordinamento regionale per i Disturbi dello Spettro Autistico in età adulta”, ha il compito di: elaborare le raccomandazioni regionali per realizzare un percorso condiviso per la presa in carico integrata (sanitaria, socio-educativa, scolastica, formativa) delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico in età adulta collaborare alla valutazione dei percorsi di presa in carico da parte dei DSM e degli Enti Gestori per le funzioni socio assistenziali proporre azioni per valutare il monitoraggio per l’attuazione delle recenti normative nel campo dei Disturbi dello Spettro Autistico promuovere la realizzazione di percorsi formativi per gli operatori. Le raccomandazioni regionali per realizzare un percorso condiviso per la presa in carico integrata (sanitaria, socio-educativa, scolastica, formativa) delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico in età adulta predisposte dal Coordinamento regionale, costituiscono un documento condiviso relativo alla presa in carico sanitaria e non delle persone con disturbo dello spettro autistico. Il documento suddetto, denominato “Linee di Indirizzo operative per interventi programmatici relativi alle persone con Disturbo dello Spettro Autistico in eta’ adulta in Piemonte”, si configura in linea con le indicazioni contenute nell’Intesa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 134, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali recante “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico” del 10 maggio 2018, recepita con la D.G.R. n. 50-8203 del 20.12.2018. LA DISPOSIZIONE Vengono approvate le “Linee di Indirizzo operative per interventi programmatici relativi alle persone con Disturbo dello Spettro Autistico in eta’ adulta in Piemonte” (Allegato A).Viene modificata l’attuale denominazione del Centro Pilota regionale istituito presso l’ASL Città di Torino, con la denominazione “Centro regionale esperto per l’autismo in età adulta”.Le attività sanitarie previste nel documento di cui all’Allegato A, sono garantite dai Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria di cui al DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al all’art. 1, comma 7, del D.Lvo 360 dicembre 1992, n. 502”, finanziati annualmente dal riparto del Fondo Sanitario Nazionale ALLEGATO A) LINEE DI INDIRIZZO OPERATIVE PER INTERVENTI PROGRAMMATICI RELATIVI ALLE PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO IN ETA’ ADULTA IN REGIONE PIEMONTE . II presente documento, elaborato e discusso con il Coordinamento Regionale per l’Autismo in età adulta, istituito presso l’Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza e edilizia sanitaria della Regione Piemonte, costituisce il documento di indicazioni regionali che definisce il percorso di transizione e di presa in carico socio-sanitaria delle persone con disturbo dello spettro autistico in età adulta.

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Il percorso, dettagliato in punti, si configura in linea con le indicazioni contenute nell’Intesa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 134, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico”. 1) ORGANIZZAZIONE DELLA PRESA IN CARICO SOCIO-SANITARIA DELL’AUTISMO IN ETÀ ADULTA. Il percorso di presa in carico delle persone che necessitano di interventi sanitari e socio sanitari è garantito dai Servizi sanitario e sociale di riferimento. Il sistema socio-sanitario deve garantire la continuità del percorso di presa in carico della persona anche nel passaggio dall’età evolutiva all’età adulta. Considerato che i disturbi dello spettro autistico (ASD) necessitano di una presa in carico lifetime è necessario che il progetto di presa in carico sia definito in stretta collaborazione tra i competenti servizi sanitari, servizi sociali, scolastici, formativi, e del lavoro valorizzando le competenze specifiche dei singoli servizi correlati alle diverse fasce d’età. Per uniformità con il percorso autismo in età evolutiva in questo documento si userà anche il termine disturbi pervasivi dello sviluppo (da DSM IV TR) per indicare i disturbi dello spettro autistico (da DSM-5). In ogni ASL deve essere definito il nucleo funzionale specialistico di riferimento per i disturbi dello spettro autistico in età adulta (nuclei DPSA). I nuclei funzionali DPSA sono costituiti con delibera del Direttore generale della ASL e costituiscono una equipe multidisciplinare formata da medico psichiatra, psicologo clinico, educatore/terapista della riabilitazione psichiatrica, infermiere, eventualmente integrata con altre figure (es operatori socio-sanitario, assistente sociale della ASL). I nuclei funzionali DPSA sono organizzati all’interno del DSM e solo eccezionalmente possono essere collocati altrove con specifica motivazione riportata nella Delibera del Direttore Generale dell’ASL.All’interno dei DSM delle ASL sono stati individuati i referenti dell’autismo adulti che hanno il compito di coordinare i nuclei funzionali DPSA del proprio territorio. Compiti del DPSA sono di: - garantire la presa in carico socio-sanitaria della persona con autismo in continuità funzionale con i nuclei DPS dell’età evolutiva e in collaborazione con gli Enti Gestori dei Servizi socio-assistenziali; - assicurare la continuità life-time dell’intervento: per la fase di transizione assicurare, in accordo con i nuclei DPS minori, la continuità per le persone già in carico ai nuclei DPS minori, attraverso almeno un incontro per la condivisione della conoscenza della persona e del progetto in atto, tra i referenti dell’età evolutiva e i referenti dell’età adulta, insieme con la famiglia, da effettuarsi almeno un anno precedente l’effettivo passaggio, che di norma avviene all’età di 18 anni; - gestire la continuità del progetto individualizzato anche con una prosecuzione della referenza del progetto da parte dei nuclei DPS minori oltre i 18 anni fino alla conclusione del progetto in corso (es. percorso scolastico) in collaborazione con il nucleo DPSA. Analogamente in situazione specifiche e motivate il nucleo DPS minori può richiedere consulenze al nucleo DPSA anticipatamente rispetto ai 18 anni già in adolescenza fermo restando la titolarità del progetto da parte della NPI sino ai 18 anni; - organizzare la procedura di passaggio in modo che sia sostanziale e non solo formale e rappresenti il momento di incontro e restituzione tra i diversi servizi e la famiglia, anche con una relazione scritta del percorso effettuato in età evolutiva, con descrizione delle rivalutazioni periodiche cognitive e funzionali, in riferimento al programma di valutazione definito in età evolutiva (DGR 2-4286 del 29 novembre 2016); - effettuare al momento della presa in carico da parte dei nuclei DPSA una rivalutazione funzionale e cognitiva (di cui all’allegato 1); - organizzare la valutazione diagnostica per le persone che non hanno avuto ancora una valutazione diagnostica per autismo in età evolutiva: l’invio al DPSA deve essere effettuato da parte dei DSM dopo una prima valutazione di screening ed in presenza di un sospetto diagnostico. I DPSA effettueranno una valutazione clinica, anche con la testistica specifica di cui allegato 1; - in caso di comorbidità psicopatologica o gravi disturbi del comportamento, collaborare con il Centro di salute mentale (CSM) competente per residenza che gestirà questo aspetto. L’urgenza comportamentale è di competenza del CSM /DEA, e dovrà tenere conto delle specificità comunicative degli ASD poiché spesso sono presenti nella disabilità intellettiva e nei disturbi dello spettro autistico comportamenti che

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costituiscono funzioni comunicative. Spesso l’ espressione di malattie organiche o sintomatologie dolorose vengono espresse dalle persone con autismo attraverso comportamenti problematici. Inoltre gli operatori del DEA/CSM devono tenere conto della diversa espressione della psicopatologia nella disabilità intellettiva e nelle persone con autismo della peculiare risposta farmacologica in ASD; - impostare e completare la diagnosi con metodologie e strumenti appropriati, rivedendola a seconda dei cambiamenti che intercorrono nella condizione clinica, funzionale e personale della Persona con autismo (PcA) e dei suoi contesti di vita lungo le diverse fasi del ciclo di vita; - completare il profilo diagnostico con la valutazione delle aspettative, desideri, preferenze e valori della persona o della sua figura di sostegno. Definire l’assetto dei bisogni di sostegno e un profilo di indicatori di esito della qualità di vita; - coinvolgere la PcA e la sua famiglia in ognuno di questi passaggi, così come il tutore legale dove presente; - definisce un progetto individualizzato che coinvolge, in base alle specifiche necessità della persona, i servizi sociali, il Centro di salute mentale quando necessario, i referenti scolastici, i referenti dei percorsi formativi e lavorativi; la presa in carico da parte della sanità avviene ad opera del nucleo DPSA che a sua volta coinvolgerà in modo funzionale alla singola PcA gli altri servizi. I nuclei DPSA presenti nelle singole ASL costituiscono una rete regionale ed i referenti aziendali fanno parte del coordinamento regionale rete sanitaria autismo adulti coordinato dal Centro regionale esperto per l’autismo in età adulta con un modello a rete tipo Hub and Spoke.Il Centro regionale esperto per l’autismo in età adulta fornisce, dove richiesto, anche attività di supervisione ai nuclei DPSA con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della rete territoriale regionale e lo svolgimento dei percorsi abilitativi a livello locale, in particolare in presenza di ASD con maggiore compromissione funzionale. Il Centro regionale esperto per l’autismo in età adulta si occupa di attivare programmi di formazione, ricerca e raccolta dati, in accordo con il Coordinamento regionale autismo adulti e la rete sanitaria specifica della Regione Piemonte, promossi da altri enti istituzionali (Ministero della Salute, Istituto superiore di Sanità, Università etc). 2) IL PERCORSO DI PRESA IN CARICO Le fasi del percorso di presa in carico vengono di seguito sintetizzate: 1) la fase del passaggio: - nel caso di un utente già seguito dalla NPI, a partire dal 17esimo anno avviene un percorso di compresenza tra NPI e nuclei DPSA, con conoscenza della PcA e della sua famiglia, fermo restando la titolarità dell’utente da parte della NPI sino al 18esmo anno.- nel caso di utente adulto non seguito dalla NPI, avviene un accesso ai nuclei DPSA, previa valutazione da parte del Centro di Salute Mentale che definirà anche la priorità di visita - il nuclei DPSA rappresenta, quindi, in età adulta il referente sanitario per la PcA e la sua famiglia- il servizio di NPI può richiedere in situazione selezionate di proseguire la titolarità del progetto sulla PcA oltre la maggiore età ad esempio in relazione alla necessità di concludere progetti specifici come ad esempio il percorso scolastico, così come può richiedere una consulenza al nucleo DPSA pur in presenza di una PcA in età evolutiva. 2) la rivalutazione/valutazione: - la valutazione diagnostico/funzionale viene eseguita dal nucleo DPSA; prima del passaggio all’età adulta, il nucleo DPS età evolutiva provvede a una rivalutazione funzionale e alla preparazione di una relazione clinica per le persone conosciute. 3) il progetto individuale: - il nucleo DPSA, in stretta collaborazione con i Servizi sociali/Consorzi socio assistenziali e gli altri servizi del territorio (es. scuola, formazione, ecc.), predispone il progetto individuale o aggiorna il percorso già in atto da parte della NPI, che viene presentato in commissione UMVD. 3) DEFINIZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE PER LA PERSONA CON AUTISMO Il nucleo DPSA, attraverso i suoi operatori, ha la funzione di regia del progetto individuale e valuterà, quindi, il percorso che verrà definito per ogni singola persona. Il modello di intervento in età adulta, come in età evolutiva, è un modello di rete clinicoassistenziale socio-sanitaria, che integra l’intervento delle ASL (con il nucleo DPSA e tutti i suoi servizi), dei Comuni/Enti gestori dei servizi socio-assistenziali, della scuola, degli enti destinati alla formazione e all’inserimento lavorativo.

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Il progetto individuale di vita deve essere accuratamente definito sulle caratteristiche della persona con autismo e costruito insieme con l’interessato, se e come possibile, e dalla famiglia, che va sostenuta in questo percorso. I Dipartimenti di Salute Mentale, attraverso i nuclei DPSA , in collaborazione con gli Enti Gestori dei Servizi socio assistenziali, con un modello di rete integrata, e in riferimento alle linee di indirizzo fornite dal Coordinamento Autismo della Regione Piemonte e alle Linee Guida presenti a livello nazionale e internazionale, formuleranno i Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) a livello locale. Questi PDTA sono atti a definire il percorso valutativo e di intervento per i disturbi dello spettro autistico in età adulta, e nella formulazione degli stessi si terrà conto dei documenti regionali in corso di realizzazione.A titolo di esempio di percorsi abilitativi: • per persone con ASD di livello 1 del DSM 5 , come nel caso della sindrome di Asperger, può essere possibile l’attivazione di percorsi abilitativi con il solo coinvolgimento diretto del nucleo DPSA. • Viceversa, in presenza di ASD con bisogni di sostegno significativo o molto significativo (livello 2 e 3 del DSM 5) viene attivato il percorso socio-sanitario tramite Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità - UMVD, con coinvolgimento degli Enti gestori dei servizi socio assistenziale. • In presenza di comorbidità psicopatologiche di rilievo o di disturbi gravi del comportamento, viene coinvolto il Centro di Salute Mentale territoriale, che opererà in condivisione con il nucleo DPSA per la gestione della condizione clinica. L’UMVD, assicura l’integrazione tra i servizi sanitari e assistenziali delle persone disabili, così come definito nella D.G.R. n. 26-13680 del 29.03. 2010. Il Progetto di vita individuale della PcA, secondo i principi della Convenzione ONU, del DCPM del 12-1-2017 (LEA), delle nuove Linee di indirizzo per l’Autismo, e della DGR 51/2003, è lo strumento principale di programmazione, attuazione e verifica dei sostegni utili a migliorare la qualità di vita della persona con autismo e va pensato come il documento programmatico dei diritti di cittadinanza della persona con disabilità. Per questo motivo il progetto di vita dovrà prevedere un’analisi e/o un’azione di sostegno per ognuno di seguenti punti: • Assessment delle preferenze; • Assessment delle aspettative della PcA e della sua famiglia; • Assessment del funzionamento e bisogno di sostegno; l’assessment dei bisogni di sostegno, intesi come il debito di funzionamenti specifici della persona e dei suoi ambienti di vita che, da un punto di vista concettuale rappresentano il quoziente di discriminazione che la stessa persona soffre rispetto alle persone a sviluppo tipico e che, sul piano operazionale rappresentano una variabile ecologica fondamentale per pianificare i sostegni necessari per migliorare la propria qualità di vita, in relazione alla proprie capabilities e alle risorse ambientali disponibili e da mobilitare come servizi formali e informali; • Assessment dei contesti in cui la persona vive e intende vivere in funzione della definizione del profilo delle risorse disponibili/necessarie perché il contesto attuale e quello desiderato, es. vita indipendente, corrispondano ai repertori di abilità di cui la persona dispone; • Assessment dei bisogni di salute; • Assessment delle problematiche psicopatologiche e dei comportamenti disadattivi; • Definizione delle mete di vita (progetto di vita); • Definizione annuale del programma dei sostegni: finalità degli obiettivi, caratteristica degli obiettivi (Clinici, Funzionali e Personali) metodologia di definizione in linea con i costrutti di qualità di vita e procedura per la stesura e la loro misurazione; • Identificazione delle metodologie, strategie e procedure d’intervento di tipo psichiatrico, psicologico, pedagogico-educativo, sociale, ovvero di modifica dei contesti, e psicoterapeutico basate su prove di efficacia; • Identificazione delle terapie farmacologiche o dei trattamenti sanitari specifici per PcA, con attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio; • Strumenti e procedure per la misura degli esiti; Percorsi di formazione e sostegno ai familiari, alla rete di sostegno per favorire la vita indipendente della PcA, preservando la massima autodeterminazione possibile della PcA. Si sottolinea, inoltre, la necessità, per una parte delle PcA adulte, di possedere uno strumento efficace di comunicazione aumentativa in ogni sua forma (immagini, segni, parole scritte, fotografie, dispositivi per sintesi vocale). 4) INTERVENTI PER LE PERSONE CON AUTISMO

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Gli interventi a favore delle persone con autismo e delle loro famiglie, hanno come finalità generale lo sviluppo e/o il mantenimento dei maggiori livelli di autonomie possibili e indipendenza per garantire la migliore qualità di vita. Pertanto, il progetto individuale socio-sanitario definisce il percorso personalizzato per la PcA. Sono possibili interventi di diversa tipologia per la stessa persona, quali ad esempio: - interventi specifici evidence based (interventi di tipo cognitivo-comportamentale individuali e di gruppo). - Affidi diurni a terzi. Intervento di sostegno alla famiglia di tipo non professionale con la finalità di miglioramento della autonomia della persona e della qualità di vita, con il coinvolgimento della famiglia nella scelta della persona. - Percorsi di abilitazione educativa socio-sanitaria (es. interventi socio-educativi territoriali con 6 finalità abilitative – SSER, con intervento professionale di educatori inseriti all’interno di un progetto individualizzato. Etc). - PASS (percorsi di attivazione sociale sostenibile - inserimenti protetti in ambienti occupazionali non finalizzati alla assunzione nel mondo del lavoro). - Interventi di sostegno alla famiglia (es. gruppi di auto-mutuo aiuto guidato, affido diurno a terzi in età adulta, assegno di cura, sostegni psicologici individuali, coinvolgimento dei fratelli, percorsi di “sollievo”, parent training, percorsi formativi-informativi per i famigliari, etc). - Interventi di inserimento eterofamiliare (percorsi informativi-formativi, gruppi di sostegno).Sonoinoltre indicati interventi diurni: - Percorsi di inclusione sociale, aggregativo, ludico, culturale e sportivo. - Laboratori finalizzati ad un possibile inserimento lavorativo. - Centro addestramento disabili adulti, che può essere organizzato con laboratori occupazionali di attività diurne finalizzate anche alla produttività sociale oppure con attività di tipo occupazionale non finalizzate direttamente all’inserimento lavorativo. - Centri Diurni, con finalità abilitative e riabilitative, con rispetto delle modalità funzionali e comunicative proprie della persona con autismo. Nell’evoluzione della persona con autismo in età adulta può evidenziarsi l’opportunità di un intervento a livello residenziale o semiresidenziale. Questo può avvenire nello sviluppo fisiologico dell’autonomia dalla famiglia di origine o nel caso in cui non sia possibile il mantenimento della PcA al proprio domicilio, o il progetto individualizzato preveda come appropriato un intervento residenziale o eterofamiliare. In questo caso è necessario che il progetto/la struttura garantiscano uno stile di vita attiva e con maggiore aderenza possibile alla modalità della vita delle persone neurotipiche. In attuazione della L. 112/2016, cosiddetta Dopo di noi, con la D.G.R. n. 47-5478 del 3 agosto 2017 sono state approvate le “Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi del D.M. 23.11.2016”. La suddetta D.G.R. 47/2017 individua una serie di interventi finalizzati ad evitare l’istituzionalizzazione e favorire percorsi di autonomia delle persone con disabilità. Si tratta di una gamma di risposte flessibili che rispondono anche ai bisogni delle persone con autismo adulte. Pertanto, le strutture semiresidenziali e residenziali non devono rappresentare luoghi chiusi e isolati ma punti di partenza per l’inserimento sociale nel mondo reale. Nelle strutture che ospitano persone con autismo, inclusi i Centri diurni, è preferibile siano presenti spazi all’esterno, ma soprattutto sia garantito l’accesso ai servizi aperti alla cittadinanza, presenti sul territorio, per consentire attività motorie, ricreative e comunque socializzanti. La strutturazione degli spazi interni deve essere adeguata alle PcA, con particolare attenzione alla loro specifica sensorialità, mantenendo comunque il più possibile l’ambiente conforme a quello della vita quotidiana. Ciò al fine di consentire alla persona con autismo di poter generalizzare in altri ambienti di vita le abilità acquisite. Gli inserimenti in programmi residenziali e semiresidenziali, dopo l’approvazione del progetto da parte della commissione UMVD, prevedono la stipula di uno specifico progetto educativo condiviso, tra la parte che eroga il servizio da un lato e la famiglia-persona con autismo-tutore dall’altro, che chiarisca le modalità di erogazione del servizio e di partecipazione della famiglia/persona con autismo allo stesso, con la supervisione del nucleo per autismo (DPSA), che lo inserisca nel progetto di vita individuale. Qualora le

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strutture residenziali e semiresidenziali, così come previsto dall’attuale normativa 7 regionale, ospitino persone adulte con autismo è opportuno prevedano figure professionali formate sull’autismo e con competenze specifiche per l’autismo in accordo con le Linee guida, con le Linee di indirizzo, ad esempio di tipo cognitivo-comportamentale. E’ necessario che in fase di accreditamento e di mantenimento dello stesso, l’ente gestore, pubblico o privato, della struttura che si occupa di Pca, dimostri la formazione specifica permanente del proprio personale o presenti il piano formativo. Le attuali strutture residenziali e semiresidenziali per disabili, così come previsto dalla DGR. 51/2003, sono articolate in fasce assistenziali (alta, media e bassa) in base all’intensità delle prestazioni erogate. In sede di accreditamento potranno essere valutati e approvati specifici progetti di servizio nel limite di un incremento del +15% o +30% del minutaggio previsto del livello base afferente alla fascia di intensità individuata, in riferimento alle attività proposte. L’intensità delle prestazioni deve essere individuata e valutata dall’UMVD attraverso la definizione del progetto individualizzato che tenga presente i punti di forza a livello cognitivo e le singole abilità personali. Questo soprattutto ove si ponga un’alta intensità assistenziale e anche presenza di gravi comportamenti problema. Il progetto individualizzato deve tener conto dei bisogni e delle priorità dell’interessato e dei familiari, in riferimento alle abilità presenti e emergenti, oltre che dei fattori personali, ambientali e familiari.Il progetto individualizzato è finalizzato ad individuare i percorsi di trattamento personalizzato e deve contenere obiettivi, strategie di trattamento e abilitazione, modalità, sede e livello di intensità degli interventi. Inoltre devono contenere la valutazione della qualità della vita, nonché il monitoraggio e la verifica degli stessi, così come previsto dalla DGR 26-13680 del 29.03.2010. E’ pertanto necessario che il progetto di servizio della struttura dia attuazione a quanto indicato nei singoli progetti individualizzati degli ospiti ed, al fine di garantire reali percorsi di inclusione sociale, prevedere lo svolgimento di attività esterne di tipo sportivo, occupazionale, culturale e ricreative, che tengano conto delle attitudini e abilità personali. Per garantire quanto sopra è necessario che le strutture che ospitano persone con autismo promuovano forme di collaborazione con le associazioni di tutela, culturali, sportive e di promozione del territorio per garantire una concreta partecipazione alla vita della comunità. In base all’autonomia degli ospiti, l’attività giornaliera deve essere effettuata al di fuori della struttura residenziale e semiresidenziale, favorendo in particolare percorsi di inclusione sociale attraverso la promozione di progetti di inserimento lavorativo, di formazione professionale, laboratori dedicati all’abilitazione alle attività lavorative, o di progetti di agricoltura sociale attraverso una rete integrata di servizi . A tal fine con la D.G.R. n. 18-6836 del 11.5.2018 è stata individuata la nuova tipologia “Gruppo appartamento per disabili” che prevede un modello gestionale flessibile sia in termini di qualifica delle figure professionali sia dei minutaggi dedicati, articolato in tre fasce assistenziali alta, media, bassa, che consente interventi calibrati sui bisogni delle persone. Ciò premesso, l’attuazione della rete integrata di servizi richiede sicuramente un processo di cambiamento culturale da parte di tutti gli operatori coinvolti e delle persone disabili stesse. Pertanto, per dare avvio a questo processo potrà essere prevista una sperimentazione nell’ambito delle strutture presenti a livello regionale, individuando almeno tre strutture in cui vengano monitorati i progetti che possano essere modello di riferimento per dare attuazione alla concreta partecipazione delle persone con autismo alla vita della comunità, con il supporto del coordinamento regionale autismo adulti. Il superamento dei 65 anni non costituisce presupposto di rivalutazione se non nei casi in cui vengano rilevati bisogni assimilabili alle necessità assistenziali/sanitarie rispondenti a una 8 Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani, questo poiché rappresenterebbe la perdita di molte abilità raggiunte precedentemente ed anche l’allontanamento da quella che ormai può essere considerata la casa propria della PcA. La PcA adulta deve poter accedere ad una vita indipendente dalla famiglia di provenienza, qualunque sia il suo bisogno di sostegno.

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Per il raggiungimento di questo obiettivo per le PcA, è necessario predisporre programmi educativi e abilitativi che si svolgeranno il più possibile in ambiente “naturale” con adeguata/qualificata mediazione anche dei familiari. Tali programmi riguarderanno l'educazione domestica, la mobilità (uso dei mezzi pubblici, treni, aerei e dove possibile di auto/moto), l’educazione al lavoro possibilmente in contesti non protetti, la gestione del denaro, l’educazione alla convivenza (anche in coppia). Per queste persone adulte va dedicato anche l'intervento rivolto a stimolare la consapevolezza e l'autorappresentanza (self-advocacy). 5) LA PRESA IN CARICO GLOBALE DELLA PERSONA CON AUTISMO La presenza di eventuali comorbidità mediche richiede il coinvolgimento delle unità specialistiche specifiche e del medico di medicina generale. Deve essere effettuato, quando necessario, un percorso medico di valutazione secondo le linee guida scientifiche, (metabolica, neurologica, gastroenterologica, etc), che consenta di avere una visione globale. Questo aspetto deve essere tenuto presente sia per definire quali approfondimenti clinici prevedere sia per definire le strategie di cura. La valutazione medica sarà definita in modo individuale rispetto alle esigenze della persona. Per la cura della salute generale, considerando anche la maggiore presenza di comorbidità mediche rispetto alla popolazione generale, vi deve essere il coinvolgimento del medico di medicina generale (MMG) che valuta la comorbidità somatica correlata agli ASD : a tal fine è consigliato avvalersi di strumenti facilitanti (es. percorso con immagini visive) validati dalla letteratura scientifica rispetto a tutte le specialità. Il nucleo DPSA costituisce il riferimento per ogni eventuale problematica che il MMG possa riscontrare nella cura di una PcA e, in accordo con il Distretto può definire i percorsi formativi per i MMG. In attesa della creazione di una cartella clinica lifetime per ASD unica dall’età evolutiva all’età adulta, che rappresenti un modo per la trasmissione della continuità delle informazioni sociosanitarie, si provvederà ad adeguare il sistema informatico attualmente in uso in modo da renderlo maggiormente funzionale. Il nucleo DPSA, verifica che gli interventi effettuati nonché la formazione e le competenze del personale che si occupa di PcA in ambito pubblico o privato sociale o privato accreditato siano in accordo con le conoscenze scientifiche a livello internazionale, le Linee Guida e le normative nazionali e regionali. Saranno successivamente definiti degli indicatori per la valutazione dell’offerta pubblica e del privato accreditato finalizzati a verificare l’applicazione di interventi psico-educativi raccomandati dalle normative nazionali e regionali e dalle Linee Guida, e un sistema di monitoraggio delle attività e degli esiti attesi e raggiunti. E’ in valutazione anche la sospensione sino alla eventuale successiva revoca dell’accreditamento delle strutture che non siano in grado di soddisfare le indicazioni suddette : l’accreditamento del privato sociale e il mantenimento dello stesso accreditamento deve essere sottoposto a verifica anche funzionale, per garantire interventi in linea con le conoscenze scientifiche attuali e personale con formazione adeguata e specifica sull’autismo. 6) LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI OPERATORI La formazione e l’aggiornamento degli operatori sono un punto chiave ed indispensabile per l’erogazione di prestazioni appropriate. Pertanto, a chi lavora con i Disturbi dello Spettro Autistico viene richiesta una formazione specifica o l’inserimento in un programma formativo. La formazione continua, in particolare nelle ASL, sarà focalizzata sulle pratiche evidence based sul piano clinico, abilitativo, riabilitativo ed educativo, sociale, ma anche sul piano organizzativo. I nuclei DPSA e, in particolare il Centro regionale esperto per l’autismo in età adulta, hanno anche la funzione di promuovere e verificare i processi formativi a livello territoriale, integrandosi con le offerte formative istituzionali da parte delle Università e degli Uffici Scolastici Regionali del MIUR. Sarebbe auspicabile che i MIUR e le Università inseriscano il tema relativo ai disturbi dello spettro autistico e le raccomandazioni delle Linee Guida, nei programmi di formazione degli studenti di Medicina e Chirurgia, di Scienze dell’Educazione, di Psicologia, delle Scienze Umane, Scienze della Formazione, e in particolare dei relativi corsi post-laurea (corsi per MMG, scuole di specializzazione, Master e corsi di aggiornamento). Vengono promosse anche formazioni, anche a distanza tramite FAD, che raggiungano tutti gli operatori socio-sanitari e assistenziali. 7) I COMPORTAMENTI DISADATTIVI

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Nei casi in cui si evidenzino comportamenti disadattivi, in chiave ecologica e con attento monitoraggio della evoluzione nel tempo degli stessi, risultano raccomandabili:- la descrizione operazionale ed ecologicamente correlata (contingente) di ciascun comportamento, - la definizione del valore funzionale del comportamento problema e la rilevazione in chiave epidemiologica dei dati di incidenza e prevalenza degli stessi comportamenti disadattivi, ai fini sia di programmazione dei presidi di sicurezza e allocazione di risorse professionali in grado di gestire gli agiti comportamentali, sia di definire, implementare e verificare gli interventi sugli antecedenti e sulle conseguenze dei comportamenti problema e dei comportamenti adattivi isofunzionali al comportamento problema stesso.Le persone con disturbi dello spettro autistico in età adulta e le persone con disabilità intellettiva possono mostrare in età adulta gravi disturbi del comportamento che possono configurare situazioni di urgenza e emergenza comportamentale. La gestione attuale delle situazioni di emergenza comportamentale avviene attraverso il 118 (numero unico di chiamata 112), nei DEA e all’interno dei reparti di psichiatria (SPDC). Anche le urgenze comportamentali possono esitare nel ricovero in SPDC: questo tipo di strutture spesso non si rilevano come idonee, in quanto la persona con autismo / disabilità intellettiva si trova ad essere inserita in un contesto troppo stimolante e talora iatrogeno, insieme con persone con altri gravi disturbi psicopatologici, disturbi di personalità, uso di sostanze, etc, creando un contesto relazionale inadatto agli uni e agli altri. Questo porta spesso a un eccessivo utilizzo di psicofarmaci a scopo contenitivo quando non anche all’uso di contenzioni meccaniche. Viceversa, è documentato dalla letteratura scientifica, come siano possibili interventi specifici di tipo educativo / psicologico, in particolare comportamentali / di strutturazione ambientale, che permettono di gestire con maggiore adeguatezza questi periodi di acuzie. Infatti, la strutturazione adeguata degli ambienti, l’utilizzo di comunicazione di tipo aumentativo alternativo, la misurazione su basi scientifiche dei comportamenti disadattivi e l’impiego di interventi psicoeducativi mirati aiuta a decodificare, comprendere e migliorare i disturbi del comportamento. Questo ha un effetto indiretto anche sulla diminuzione di uso di farmaci. E’ importante pertanto che venga avviato un progetto formativo per il personale del 118, del DEA e degli SPDC che possono risultare i primi operatori sanitari che hanno un contatto con la persona con autismo e disabilità nello stato di acuzie. All’interno dei DEA viene attivato all’occorrenza un percorso protetto che consenta di tenere conto degli specifici che caratterizzano le persone con autismo (es. sensorialità, difficoltà a gestire l’attesa, intolleranza alla confusione, etc.). In particolare, andranno inoltre esclusi gli aspetti organici che possono motivare una espressione comportamentale soprattutto in presenza di deficit di competenze comunicative. Potranno, inoltre, essere individuati uno o più SPDC maggiormente dedicati per la prima accoglienza delle persone con disabilità intellettiva / autismo in stato di emergenza comportamentale, in cui ricoverare preferibilmente in un primo momento le persone in stato di acuzie non differibili in altre sedi. E’ in studio la possibilità di prevedere l’ individuazione di posti letto appositamente dedicati alle urgenze comportamentali (ipotizzabili ad es. attraverso la riconversione di posti letto di case di cura neuropsichiatriche) anche attraverso l’individuazione di una struttura dedicata alla gestione dei ricoveri relativi alle urgenze comportamentali con un numero di posti letto della struttura quantificato in 6-8 posti letto circa per il Piemonte. Dal punto di vista organizzativo la struttura dovrebbe essere configurata con stanze singole con servizi interni e avere del personale appositamente formato nella valutazione e gestione, anche con tecniche non farmacologiche dei problemi di comportamento nella disabilità intellettiva e autismo. La struttura dovrebbe anche avere spazi esterni sicuri in cui permettere una adeguata mobilità fisica della persona e garantire modalità comunicative visive idonee a essere comprese dalla persona con disabilità intellettiva e autismo. Vi dovrà essere un monitoraggio con valutazione pre-post intervento degli interventi stessi e l’utilizzo di farmaci andrà anch’esso appositamente monitorato. La struttura è dedicata in fase di acuzie comportamentale. In questo periodo verrà anche definito il percorso per il proseguimento nel post-acuzie (rientro a domicilio, in comunità socio-sanitaria, gruppo appartamento, ecc.) con titolarità in capo ai servizi sanitari e sociali per la presa in carico congiunta nonchè l'erogazione delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziale concordate con la famiglia e/o amministratore di sostegno o tutore.

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L’equipe dovrà essere di tipo multidisciplinare (medico psichiatra, psicologo clinico con formazione specifica sull’analisi di comportamento, educatore / terapista della riabilitazione psichiatrica con formazione specifica sull’analisi di comportamento, infermieri, OSS, medico internista, etc; tutti con competenza specifica sulla disabilità intellettiva e autismo). Al Centro regionale esperto per l’autismo in età adulta spetta il coordinamento dei progetti formativi nonché la supervisione sulla formazione del personale della struttura e monitoraggio dei progetti degli inserimenti di ricovero nella struttura; al Centro regionale esperto verranno comunicati gli inserimenti delle persone nella struttura dedicata; i nuclei DPSA delle ASL cui afferisce la persona con autismo / disabilità restano insieme ai CSM di residenza i referenti clinici della persona con autismo ricoverata e ne autorizzeranno i ricoveri. Inoltre i nuclei DPSA daranno il supporto specialistico per fornire indicazioni anche per la gestione dei problemi comportamentali durante i ricoveri ospedalieri, non solo di tipo psichiatrico. I servizi territoriali Socio-sanitari, anche attraverso i gestori accreditati, garantiscono in accordo con la struttura ospedaliera eventuali ore di assistenza per coadiuvare la gestione ospedaliera. Verranno attivati specifici programmi formativi, sotto la regia del Centro regionale esperto per l’autismo in età adulta, atti a migliorare la conoscenza della gestione dei comportamenti disadattivi con interventi non farmacologici rispettosi della persona e al miglioramento della conoscenza dell’utilizzo dei farmaci. Questi programmi formativi verranno prioritariamente indirizzati agli operatori dei Dipartimenti di salute mentale, dei DEA, delle Forze dell’Ordine, dei Servizi socio-assistenziali. 8) PROMOZIONE DI PROGETTI DI PERCORSI SOCIO-OCCUPAZIONALI E DI INSERIMENTO LAVORATIVO Il Programma Operativo Regionale 2014-20 finanziato dal Fondo Sociale Europeo riconosce al “lavoro” la funzione primaria di “politica attiva” per la promozione della persona in un contesto socio-economico caratterizzato per la generalità della popolazione da elevati livelli di disoccupazione, con fasce di marginalità sempre più ampie e una rallentata ripresa del sistema produttivo locale. Con riferimento al tema dell’inclusione sociale, la Regione Piemonte ha inteso promuovere iniziative di integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei soggetti maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale e delle persone in condizioni di particolare marginalità. Tali iniziative si concentrano sulle categorie necessitanti una presa in carico di tipo multidimensionale che integri i servizi al lavoro dedicati con le altre misure, quali quelle formative e di quelle in ambito socio-assistenziale a valere sull’intero sistema delle politiche finanziate. La Regione si riserva anche di attivare meccanismi premianti la responsabilità sociale delle imprese che realizzano buone prassi di inserimento e mantenimento sul posto di lavoro in particolare di persone maggiormente vulnerabili e a bassa occupabilità. I progetti di inserimento lavorativo per le persone con autismo, potrebbero essere promossi nei confronti degli imprenditori, anche attraverso la mediazione delle loro associazioni. Gli inserimenti lavorativi devono essere individualizzati e non segreganti, anche in riferimento all’art 14 della legge 68 del 1999 e successivi aggiornamenti. Le PcA devono essere seguite con modalità tali da renderle sempre più autonome. Tra gli strumenti di accompagnamento ai percorsi socio-occupazionali e di inserimento lavorativo di cui anche le persone con autismo possono beneficiare si possono sintetizzare i seguenti: “PASS” Forniscono strumenti “ponte” tra formazione e attività lavorativa. Consistono in interventi di natura educativa con valenza socio-assistenziale/sanitaria, volti all’inserimento sociale di soggetti fragili o in stato di bisogno. Questo inserimento sociale avviene attraverso la promozione dell’autonomia personale e la valorizzazione delle capacità dell’individuo (anche se residue). Tale intervento viene realizzato dagli Enti istituzionali titolari delle funzioni socioassistenziali/sanitarie a livello territoriale ed è finalizzato all’inclusione sociale. Soggetti destinatari: i destinatari dell’intervento sono i soggetti di cui alla DGR 26/2018 SUSSIDIOLa finalità dell’inclusione sociale viene perseguita attraverso i benefici socializzanti, abilitativi e riabilitativi derivanti dall’inserimento della PcA presso i soggetti ospitanti. Lo svolgimento delle attività, con le modalità descritte nel progetto individuale, può essere motivo di un sussidio economico.

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La quantificazione del sussidio è stabilita nell’ambito del progetto individuale ed è indipendente dall’impegno orario di frequenza delle attività proposte. L’incentivo economico mantiene la sua natura di sussidio corrisposto da Ente pubblico a titolo socio-assistenziale /sanitario. Trattandosi di sussidio corrisposto da Ente pubblico non si applicano l’imposta I.R.A.P. e le norme sulla contribuzione lavorativa. Il sussidio deve essere contabilizzato attraverso gli strumenti amministrativi utilizzati per le altre prestazioni assistenziali, senza la predisposizione di buste paga, cedolini e CUD (DPR 601/73). Durata del Progetto: è possibile riproporre negli anni del medesimo progetto senza limiti temporali.Questo in considerazione del fatto che molti dei percorsi di attivazione sociale sostenibile rappresentano l’unica forma di inserimento dei beneficiari nell’arco della loro intera vita. Al fine di raggiungere la massima integrazione possibile per il soggetto nel contesto lavorativo, oltre ad acquisire le competenze preprofessionali utili alla autonoma gestione di mansioni, vengono definiti e autorizzati in UMVD percorsi di intervento educativo-sociosanitario. Tali interventi compartecipati sono finalizzati alla realizzazione di attività di apprendimento/consolidamento di specifiche mansioni funzionali all’ambiente lavorativo compatibili con il soggetto. “Buoni Servizio Lavoro per persone con disabilità” Si configurano come titolo di spesa, con importo massimo predeterminato pro-capite, figurativamente assegnato alla persona e finanziariamente riconosciuto ai soggetti attuatori secondo i criteri definiti dai costi standard attualmente in vigore. Soggetti destinatari: Sono destinatari degli interventi previsti nell’ambito del Buono Servizi Lavoro per persone con disabilità, le persone disabili che, al momento della presa in carico presso i servizi di collocamento mirato dei Centri per l’Impiego della Regione Piemonte, possiedono i seguenti requisiti: 1) sono iscritte alle liste del collocamento mirato dei Centri per l’impiego della Regione Piemonte e sono disoccupate ai sensi dell’art. 19, c.1, del D.lgs. 150/2015 e delle eventuali modifiche intercorse; 2) sono domiciliate in Regione Piemonte; 3) non sono inserite in altre iniziative attivate nell’ambito della programmazione regionale a sostegno del lavoro, fatta eccezione per il percorso REI (Reddito di inclusione). Misure: l “ Buono servizi “ presentano la seguente articolazione in termini di misure: - servizi di orientamento, di base e specialistico, azioni di ricerca attiva del lavoro e accompagnamento al lavoro, anche in raccordo con i servizi socio-assistenziali che hanno in carico la persona;- servizi di tutoraggio in impresa per tirocinio o contratti di lavoro brevi e lunghi; - servizio di incontro domanda/offerta In caso di avviamento in tirocinio, è previsto un contributo a copertura dell’indennità corrisposta dall’impresa;I suddetti servizi possono essere erogati dagli Operatori Accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della DGR n.30-4008 dell’11 giugno 2012 ss.mm.ii. Progetti Speciali (di prossima programmazione) Con Deliberazione della Giunta Regionale 14 marzo 2016, n. 20-3037 è stata prevista anche la possibilità di attivare, attraverso un processo guidato dai principi di trasparenza e uniformità di giudizio, la “chiamata di progetti”, vale a dire l’individuazione di misure di accompagnamento al lavoro e di soggetti erogatori di tali misure, attraverso una modalità più flessibile e maggiormente rispondente a specifici bisogni e a specifici target di utenza, integrativa rispetto alla natura universale del buono servizi lavoro. Questi progetti potranno essere finanziati con il fondo regionale disabili (L 68/99). Gli strumenti sopraindicati, previsti attualmente, sono oggetto di periodici aggiornamenti e si rimanda alla evoluzione della normativa di settore. Si ribadisce la necessità di un supporto educativo / psicologico nell’inserimento lavorativo, che sia specifico per l’autismo, che la abilitazione specifica delle abilità sociali preceda l’inserimento nel mondo del lavoro e che il supporto educativo/psicologico sostenga la persona anche durante l’inserimento nel mondo del lavoro, in base al progetto individuale approvato dalle commissioni UMVD. D’altra parte è necessario che il personale deputato agli inserimenti lavorativi rispetto alle persone con autismo conosca i funzionamenti specifici delle persone e dell’autismo stesso.

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I progetti sovra descritti entrano a far parte dei progetti socio-sanitari, anche volti ad ampliare la rete di interazione sociale della PcA. FORMAZIONE PROFESSIONALE per Pca Adulte La Regione Piemonte programma corsi di formazione professionale finalizzati all’orientamento professionale, alla valutazione dell’occupabilità e alla professionalizzazione delle persone con disabilità e quindi anche per la PcA,per favorire un loro proficuo inserimento. Sono fondamentali per un corretto e proficuo agire formativo e favorire un inserimento lavorativo mirato: un adeguato percorso di orientamento della PcA rispetto alle possibilità offerte dal territorio; • un coinvolgimento delle famiglie e delle PcA nelle scelte (ed in seguito nei percorsi formativi), con attività di sostegno alle famiglie perché possano svolgere positivamente il loro ruolo (per questo obiettivo può essere importante l’azione svolta dalle associazioni); • la maggior e migliore integrazione possibile (in classe, nel Centro Formazione Professionale o Agenzia Formativa (CFP), nel territorio, ecc.); da questo punto di vista riveste una particolare importanza lo stage. • Utilizzo, nei CFP, di aule, attrezzature, materiali didattici ecc. idonei • l’impiego di docenti motivati e preparati (predisponendo adeguati e continui percorsi di formazione specialistica e di aggiornamento) • un’azione di supervisione specialistica all’agire formativo, sul modello di quanto sperimentato ad es. in questi anni dal progetto Superiamoci; • una progettazione formativa individualizzata realmente centrata sul progetto di vita della PcA, che preveda quindi anche progetti di continuità per il “dopo” (il tutto valorizzando al massimo le potenzialità, anche minime, esistenti nella PcA, puntando quindi il più possibile a percorsi di integrazione sociale e lavorativa); • costruzione di una rete operativa vera intorno e con la PcA, rete che coinvolga tutti gli attori formali e informali che possono/devono contribuire alla costruzione/realizzazione del suo progetto di vita.Per quanto riguarda gli allievi con disabilità in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado la programmazione regionale attuale (DD 988 dell’ottobre 2017) prevede attività formative differenziate per coloro che non hanno acquisito il diploma di maturità. Si tratta di corsi specifici, rivolti esclusivamente a persone con disabilità finalizzati, per quanto possibile, all’inserimento nel mondo del lavoro. Vi sono due tipologie di corsi specifici: corsi prelavorativi per allievi di almeno 16 anni, rivolti prioritariamente a persone con disabilità medio, medio-grave, preferibilmente in uscita dalla Scuola Secondaria di II° grado (cioè con obbligo scolastico assolto). Si tratta di corsi biennali (600 + 600 ore, comprensive di laboratori e stage in ambiente di lavoro), senza indirizzo, con compiti di orientamento professionale e prima valutazione delle capacità lavorative residue. Si realizzano, come tutti i corsi specifici, all’interno dei normali CFP (Centri di Formazione Professionale) dove si svolgono anche attività integrative con tutti gli altri allievi. Dedicato esclusivamente alle PcA ad alto funzionamento è stato attivato un corso biennale, di tipo prelavorativo. Corsi FAL (Formazione al lavoro) per disabili ultradiciottenni collocabili al lavoro ai sensi della L.68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Si tratta di corsi con indirizzo professionale (ad es. aiutante di segreteria, aiutante magazziniere, aiutante giardiniere, aiutante alla vendita grande distribuzione, aiutante meccanico, ecc.) e con stage in azienda pari al 30-50% delle ore corso. Vi sono due tipi di FAL legati alla durata del corso: FAL breve (150-300 ore) e FAL (301-600 ore). Sono finalizzati a far acquisire agli allievi competenze lavorative specifiche spendibili sul mercato del lavoro. I corsi FAL vengono realizzati in raccordo con i Centri per l’Impiego (CPI) e con i Servizi al Lavoro accreditati (SAL) con cui gli Enti di FP individuano, per quanto possibile: 1. l’indirizzo corsuale in base alle richieste delle imprese del territorio di riferimento 2. gli allievi tra i disabili iscritti al Collocamento Mirato 3. le aziende sede degli stage tra quelle soggette agli obblighi di assunzione previsti dalla L. 68/99 (per favorire la finalizzazione occupazionale) I corsi FAL e Prelavorativi rilasciano un “Attestato delle competenze acquisite” che esplica effetti ai sensi dell’art.17 L.104/92 ai fini del collocamento obbligatorio.

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I gruppi classe sono mediamente di 8 allievi. I percorsi di formazione dedicati alle PcA necessitano di formatori adeguatamente preparati rispetto all’autismo. Si ribadisce che gli inserimenti delle PcA all’interno dei corsi di formazione professionale vanno coordinati con i progetti individualizzati socio-sanitari dei servizi territoriali. 9) INCLUSIONE SCOLASTICA Nel rispetto della filosofia dell’inclusione, le scuole riconoscono ed esplicitano le metodologie relative alla specificità dell’autismo; questa specificità richiede, inoltre, una continuità nella figura di riferimento di sostegno, che quindi, dal punto di vista sostanziale, dovrebbe essere individuata in una-due persone e non disperdersi in diversi insegnanti di sostegno che si alternano.In tal senso, laddove possibile, bisogna cercare di mantenere la stabilità dell’insegnante di sostegno, valorizzando l’autonomia e la flessibilità didattica-organizzativa di ciascuna istituzione scolastica e delle reti scolastiche e territoriali. In ogni caso, qualsiasi siano la composizione e la stabilità del Consiglio di classe, devono essere assicurate continuità e uniformità di tipo educativo-didattico per quanto concerne la presa in carico educativa da parte di tutti gli insegnanti del Consiglio di classe, come ribadito dal recente Decreto Legislativo n. 66/2017, all’ Art. 14 (Continuità del progetto educativo e didattico) nel quale si precisa che “la continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione (PAI) e dal PEI”. Si ricorda che nei documenti istituzionali della scuola (legge 107/2015 e Decreto attuativo sulla disabilità n. 62/2017) viene riconosciuta la necessità che gli insegnanti siano formati sull’autismo in modo specifico in presenza di una PcA, avendo cura delle scelte delle priorità formative in funzione dei bisogni individuali. Ulteriori figure educative esterne specializzate nel sostegno scolastico, possono essere inserite per sostenere la specificità di intervento, come previsto nella DGR 15/2013. Inoltre risulta opportuno creare dei “progetti-ponte” strutturati, al fine di favorire il passaggio “al di fuori della scuola e dopo la scuola” attraverso una continuità degli interventi.In tal senso possono utilizzati efficacemente gli strumenti per la progettazione educativa e didattica già in uso presso le scuole (PEI, PDP), elaborati secondo la prospettiva longlife del progetto di vita. Si auspica altresì l’attivazione di percorsi – anche sperimentali - che identifichino e valorizzino la rete integrata e permanente per l’accompagnamento della persona con ASD, in riferimento ai principi dell’autoderminazione e della qualità di vita. Al riguardo, risultano di particolare significatività le esperienze di alternanza scuola-lavoro e le attività laboratoriali extrascolastiche che la scuola può attivare nell’ambito della progettazione curriculare di istituto e di classe, in accordo con gli interessi e con le capacità di ciascun studente. Il riferimento primo alla normativa sull’alternanza scuola-lavoro (introdotta dalla legge 107/2015), e più in generale all’apertura all’extrascuola, in raccordo costante con il territorio nel quale la scuola è inserita, può utilmente essere letto alla luce della vigente normativa sull’autonomia scolastica (fondata su principi dell’autonomia e della flessibilità organizzativa e didattica) e della Legge 53/2003 sulla personalizzazione didattica, anche nella prospettiva della costruzione di un portfolio delle competenze degli allievi in un’ottica allargata ed etica di promozione del benessere degli stessi. La sopracitata Legge, all’art. 2 recita che “è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europee”.Si ricorda l’opportunità per la scuola di riferirsi ai servizi e ai professionisti che offrono supporto e accompagnamento ai docenti, nell’ambito del progetto regionale USR-CTS “Sportelli diffusi per gli autismi”, ai referenti per l’inclusione degli Ambiti Territoriali e dell’USR per il Piemonte. Il nucleo DPSA promuove la continuità tra il percorso scolastico e il percorso educativo abilitativo dopo la scuola. Allegato 1 Strumenti utili e fasi indicate per la rivalutazione al momento della presa in carico da parte di Nucleo DPSA. In caso che la persona sia già stata seguita in NPI non sarà necessario risomministrare le valutazioni diagnostiche specifiche :

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- raccolta anamnestica della storia individuale e degli interventi effettuati, comprensiva degli esiti di interventi farmacologici, esami, etc. - rivalutazione della situazione attuale di vita individuale e famigliare - rivalutazione medica e delle condizioni generali di salute oltre che delle problematiche specifiche (es. epilessie, malattie gastrointestinali) - valutazione del profilo cognitivo (es. WAIS IV, Leiter R, Matrici di Raven, CPM, valutazione neuropsicologica,etc) - valutazione del funzionamento (SRS-2, TTAP, ABAS-2, Vineland-2,etc) - per la valutazione della psicopatologia nella disabilità si useranno i manuali specifici di riferimento per la disabilità intellettiva e psicopatologia (quali ad es. il Diagnostic Manual – Intellectual Disability DM-ID2; 2016) e non i manuali per la psicopatologia tout court (DSM 5). - per la valutazione psicopatologica: MMPI, SCID, SPAID, etc. - il manuale di riferimento per la diagnosi di ASD è il DSM 5, in parallelo con ICD 11 - dove non già effettuata, verrà inoltre considerata la valutazione genetica medica e metabolica/ormonale in base alle situazioni cliniche individuali e a protocolli orientativi definiti in consensus conference regionali, PDTAE, e linee guida nazionali. Allegato 2 Accertamenti medici NBSI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

DGR 16 maggio 2019, n. 142-9049 - Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4. "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" convertito, con modificazioni, in legge n. 26 del 28 marzo 2019. Approvazionene dell'Atto di indirizzo regionale. (BUR n. 25 del 20.6.19)I RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALIL’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2015) che, al comma 387, stabiliva per l’anno 2016 l’avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà (SIA - Sostegno per l’Inclusione Attiva) intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione già avviata nel 2015 in alcune grandi città.Il Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 ha dato "Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale”.Il Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta', istitutivo del Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale il quale, all’art. 5 comma 2, prevedeva che "i nuclei familiari accedono al beneficio previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti". Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” convertito con legge n. 26 del 28 marzo 2019, ha previsto all’art. 4, comma 11, che "il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017" e, al comma 12, che "nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l’inclusione sociale e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l’impiego e ai Servizi Sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza".LA RICADUTA SULLA REGIONE La Regione Piemonte, dal momento iniziale dell'attivazione SIA e, successivamente, con l'entrata in vigore del REI, ha consolidato sul territorio piemontese una prassi di lavoro integrata che ha comportato:

- in primo luogo la promozione e la creazione dei 30 Ambiti territoriali di cui alla D.G.R. 9 Maggio 2016, n. 29-3257, scaturiti dall'accorpamento dei diversi Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali presenti in Regione Piemonte in una dimensione omogenea ai distretti sanitari piemontesi, e, successivamente,

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- la promozione di una presa in carico congiunta dei nuclei familiari beneficiari delle due misure, attraverso la creazione di équipes multiprofessionali strutturate anche grazie alla stipula di appositi Protocolli operativi tra Servizi sociali, Centri per l'impiego, servizi sanitari e laddove possibile con Enti del Terzo Settore

La Legge n. 26 del 28 marzo 2019 prevede due percorsi differenziati di presa in carico dei beneficiari del reddito di cittadinanza, a seconda dei bisogni del nucleo famigliare e dei suoi componenti, individuati sulla base di determinati criteri. Considerata l’esperienza maturata in questi anni e i percorsi di collaborazione già sperimentati, nonché la numerosità dei nuclei familiari coinvolti e la complessità delle situazioni individuali della popolazione target, viene ritenuto opportuno favorire una presa in carico unitaria e multiprofessionale dei nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, quale buona prassi e modello piemontese in continuità con la gestione delle misure nazionali precedenti. LA DISPOSIZIONEViene approvato l’Atto di indirizzo "Reddito di cittadinanza. Piano regionale per l'attivazione e la gestione della misura", quale primo atto di indirizzo generale a livello sperimentale per la gestione a livello regionale delle fasi di accoglienza e presa in carico dei beneficiari della misura, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.Viene rinviata a successivi protocolli operativi con gli enti interessati la definizione delle modalità organizzative e procedurali necessarie.

Allegato 1 REDDITO DI CITTADINANZA PIANO REGIONALE PER L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELLA MISURA

1. ANALISI DI CONTESTO: VARIABILI DEMOGRAFICHE, OCCUPAZIONALI E DI REDDITO DELLE FAMIGLIE 1.1. Caratteristiche demografiche dei potenziali beneficiari Rdc Il paragrafo fornisce alcune elaborazioni relative agli aspetti demografici di maggiore interesse ai fini della stima della platea potenziale del reddito di cittadinanza in Piemonte a partire dai requisiti previsti dalla norma e dalle prime indicazioni relative alle caratteristiche dei nuclei e individui che hanno presentato richiesta di accesso al beneficio nella prima fase di avvio della misura (marzo 2019).Il Piemonte è la quinta regione italiana per numero di residenti stranieri1 e al settimo posto per incidenza percentuale sulla popolazione regionale (9,67%). Si può ragionevolmente prevedere che, vista la consistente numerosità di stranieri lungo soggiornanti, il Piemonte possa classificarsi tra le regioni italiane con il maggior numero di beneficiari di RdC stranieri (cittadini stranieri UE ed extra UE).‐ Il 57,9% degli stranieri residenti in Piemonte proviene da un paese dell’Europa; il 24,2% dall’Africa e il 7,1% dall’Asia. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 35,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (12,7%) e dall'Albania (9,7%).A differenza della popolazione di cittadinanza italiana, per gli stranieri residenti in Piemonte si assiste ad un oncentrazione prevalente nella fascia di età dai 25 a 44 anni. Rilevante anche la presenza di minori da 0 a 4 anni. Nella fascia di età 25-44 anni, troviamo il 42,30% della popolazione (pari a 179.411 individui),mentre i minori fino a 4 anni rappresentano il 7,0% straniera (pari a 29.706 individui).I nuovi nati rappresentano, in Piemonte, il 19,5% del totale, leggermente al di sotto della media del Nord‐ Ovest (21% e al di sopra della media nazionale 14,8%. Il numero dei nuovi nati da entrambi i genitori stranieri in Piemonte si è mantenuto pressochè stabile dal 2008 al 2017 con una lieve diminuzione a partire dal 2012. A dicembre 2017 erano 5.998 i bambini stranieri, il 19,5% dei nuovi nati. Negli ultimi 10 anni sono nati in Piemonte da entrambi i genitori stranieri 67.923 bambini.Complessivamente i minori stranieri in Piemonte a fine 2017 risultano essere 90.060.

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In Piemonte i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno sono 258.463, di questi il 61,7% ha un permesso di soggiorno di lunga durata: 23.153 hanno una carta di soggiorno per famigliari di cittadini UE e 136.357 un permesso di soggiorno UE di lungo periodo . Nella classifica per province della popolazione straniera residente, la provincia di Asti presenta la percentuale più alta (11,31%). Seguono le province di Novara (10,29%), Alessandria (10,88%), Cuneo (10,26%), Torino (9,71%).Si tratta, pertanto, di una popolazione che potrebbe diventare di cittadinanza italiana (e, verosimilmente, ad oggi già in possesso dei requisiti per l’accesso al Reddito di cittadinanza). I principali permessi a termine nella nostra regione sono: per motivi di famiglia (per il 42,8%) lavoro (per il 30,6%) e asilo/umanitari (per il 19,2%). 1.2 Condizione lavorativa dei potenziali beneficiari del RdC Nei dati di media annua 2018 il numero di occupati stimati dall’ISTAT attraverso la rilevazione continua sulle forze di lavoro aumenta di 12.000 unità, concentrati tra i maschi, nell’industria manifatturiera, nel lavoro autonomo, e tra i rapporti a tempo pieno. Mostra una lieve flessione l’occupazione femminile ( 5.000 lavoratrici), penalizzata dalla performance‐ negativa delle attività terziarie. La disoccupazione diminuisce nella nostra regione del 10%, con una maggiore accentuazione fra le donne, secondo una tendenza diffusa anche sul territorio nazionaleLa flessione registrata in Piemonte si ripartisce equamente tra le varie componenti professionali (disoccupati in senso stretto, in cerca di prima occupazione, ex inattivi), ma va rimarcata una evidente distinzione di genere: fra gli uomini si assiste ad un aumento della partecipazione al lavoro, con una flessione dell’area di inattività, specie delle forze di lavoro potenziali, che indica un’emersione sul mercato di soggetti precedentemente inattivi che ha trovato uno sbocco occupazionale, in una fase più favorevole alla componente maschile per le tendenze settoriali prima analizzate. Fra le donne si verifica piuttosto il fenomeno opposto: si riduce la partecipazione al lavoro (diminuiscono sia le occupate che le disoccupate, ma anche le forze di lavoro potenziali), per cui il tasso di attività scende dal 65,6 al 64,8%, tornando sui livelli del 2016, e aumenta per conseguenza la quota di donne inattive che si dichiarano non disponibili al lavoro. Emerge quindi una relativa criticità della condizione femminile, che tende ad accentuare le disparità di genere di ordine strutturale, ben note. Benché i tassi di disoccupazione abbiano registrato, per tutte le fasce di età, una leggera flessione dal 2017 al 2018, permangono particolarmente alti nelle fasce 15 24 (30% circa 34.000 individui) e 25 34 (10,9%‐ ‐ circa 38.000 individui). Per la fascia 35 e oltre a fronte di un tasso di disoccupazione relativamente basso (6%) si evidenzia che si trovano in tale condizione circa 91.000 lavoratori. Altro elemento che si ritiene necessario sottolineare è relativo al consistente numero di disoccupati in possesso di un basso livello di istruzione: ammontano a circa 7.000 i lavoratori con la sola licenza elementare o senza alcun titolo e a circa 68.000 quelli con la sola Licenza media (complessivamente circa 75.000 lavoratori con basso livello di istruzione). Si può ragionevolmente supporre che buona parte dei disoccupati che diventerà beneficiario del Reddito di cittadinanza, appartenga a questa categoria di lavoratori e che sia di difficile ri collocazione nel mondo di‐ lavoro tanto più in contestuale presenza di un’età avanzata (dai 45/50 anni in su). Tale condizione potrebbe richiedere la sottoscrizione di Patti per il lavoro che prevedono percorsi mirati al rinforzo di competenze di base e professionali e, presumibilmente, la fruizione del beneficio economico per periodi medio lunghi.‐ Sul territorio, infine, si osserva un notevole miglioramento della situazione nelle province di Novara e di Vercelli, dove aumentano gli occupati, e il tasso relativo sale di quasi 3 punti percentuali, e si riduce contestualmente in misura analoga la disoccupazione, con un tasso che per Novara scende dai livelli critici del 2017 quando aveva raggiunto l’11,2%, all’8,5%, poco sopra la media regionale. Viene confermata, e perfino rafforzata sul lato della disoccupazione, la posizione di eccellenza di Cuneo, mentre gli unici elementi critici di rilievo riguardano la flessione dell’occupazione nell’Astigiano ( 3.000‐ unità) e il lieve aumento della disoccupazione maschile (+3.000 persone) nella Città Metropolitana.

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Nell’insieme, i dati provinciali tendono a riallinearsi, specie in termini di tasso di occupazione. La disoccupazione resta elevata, pur se in discesa ad Alessandria (10%), e a Torino (9,2%), l’unico caso in cui i livelli restano praticamente invariati. Il quadro appare nel complesso positivo, pur se non esaltante, anche se va segnalato il rallentamento rilevato dall’ISTAT nel secondo semestre, che va forse associato, anche se le dinamiche non sono sempre così allineate, al rallentamento generale dell’economia, che ha fatto parlare di una situazione tendenzialmente recessiva, nonché la situazione congiunturale difficile che pare caratterizzare la condizione femminile, dopo che le donne avevano superato con danni limitati, almeno rispetto agli uomini, il periodo prolungato di crisi. Si vedrà nel prosieguo se queste tendenze troveranno conferma, ma appare difficile attendersi, nel breve periodo, una svolta significativa, è più probabile che si mantenga la performance attuale in attesa di tempi più favorevoli. Per quanto riguarda la popolazione straniera residente in Piemonte non sono, al momento, disponibili i dati di dettaglio sulla condizione occupazionale dell’anno 2018 pertanto si fa riferimento alla situazione rilevata a fine 2017. Gli stranieri a fine 2017 risultavano essere circa l’11 % degli occupati, dato inferiore a quello di altre regioni, ma superiore alla presenza di stranieri tra la popolazione piemontese (9,7%). Il numero di coloro che aveva un impiego ha conosciuto, tra il 2015 e il 2017 un progressivo aumento, passando dai 112.000 addetti stimati nel 2005 ai 202.000 del 2017 (+90.000 unità). Il peso dei cittadini stranieri sul totale degli occupati è quindi, in tale periodo, salito dal 6,2% all’11%, restando comunque largamente minoritario, in linea con l’incidenza dei residenti non italiani sul totale della popolazione. Nel 2017, inoltre, il 65% degli stranieri risulta occupato nel terziario (con una prevalenza del lavoro domestico), il 30% in quello secondario (il 10% in edilizia) e il 4% in agricoltura. Sempre nel 2017, il tasso di disoccupazione della popolazione straniera risulta pari al 17,4%, contro l’8% degli italiani. Gli stranieri rappresentano inoltre il 23% dei disoccupati e il 28% di coloro che, pur essendo occupati, sono in cerca di lavoro. Anche per i disoccupati stranieri valgono le stesse considerazioni fatte per quelli di cittadinanza italiana con l’aggravante che, nel caso degli immigrati, oltre il 57% dei disoccupati di nazionalità straniera (circa 24.000 individui su un totale di 42.000), è senza titolo o in possesso di sola Licenza elementare o Licenza media. 1.3. Il reddito delle famiglie 1.3.1 Il fenomeno della povertà in Piemonte L’ISTAT ha stimato per il 2017 in Italia, in 1.778.000 le famiglie residenti in povertà assoluta in cui vivono 5.058.000 individui.Per lo stesso anno la stima delle famiglie residenti in povertà relativa è pari a 3.171.000 famiglie per un totale di 9.368.000 individui. La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all’età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza.Una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario. Il valore monetario del paniere di povertà assoluta viene annualmente rivalutato alla luce della dinamica dei prezzi e confrontato con i livelli di spesa per consumi delle famiglie. (Es. la soglia di povertà assoluta nel 2017 per una famiglia residente in un comune fino a 50.000 abitanti composta da: 2 adulti di età tra i 18 e 59 anni; 1 minore di età tra 0 e 3 anni; 1 minore di età tra 11 e 17 anni, è di euro 1.459,42.La povertà relativa è un parametro che esprime le difficoltà economiche nella fruizione di beni e servizi, riferita a persone o ad aree geografiche, in rapporto al livello economico medio di vita dell'ambiente o della nazione. L’incidenza della povertà assoluta e relativa delle famiglie del Nord Ovest, sempre secondo l’ISTAT, si‐ attesta rispettivamente intorno 5,7 5,8% nel primo caso e al 6,10% nel secondo.‐ Nel 2017 sono presenti in Piemonte complessivamente 2.009.101 famiglie residenti. Sul totale possono essere stimatein 116.180 le famiglie in povertà assoluta e in 122.555 quelle in condizioni di povertà relativa5. Se consideriamo che alivello regionale il numero medio di componenti per famiglia è d

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i 2,16 unità, i cittadini in povertà assoluta residenti inPiemonte ammontano a 250.342 individui (di cui 23.940 stranieri) mentre quelli in povertà relativa si attestano in 267.910 (di cui 25.620 stranieri).1.3.2 Nuclei famigliari e ISEENel 2016 i nuclei famigliari che, in Piemonte, hanno richiesto l’ISEE ai fini della fruizione di una qualche prestazione sociale agevolata, rappresentano poco più del 20% del totale delle famiglie residentiAi fini della stima dei nuclei famigliari potenzialmente beneficiari del RdC in Piemonte, sono presi a riferimento quelli che presentano un ISEE fino a 9.000 euro (il D.L. 4/2019 come modificato dalla L. n.26 del 29/3/2019 individua come soglia ISEE massima per l’accesso al beneficio del RdC la somma di 9.360 euro). Il valore MEDIO per ISEE richiesto in Piemonte nel 2016 è pari a 12.161 euro (in Città di Torino 11.120). Il valore MEDIANO per ISEE richiesto in Piemonte nel 2016 è pari a 8.673 euro (in Città di Torino 8.177). 2. STIMA DEI POTENZIALI BENEFICIARI E MONITORAGGIO DOMANDA RDC 2.1Stime ISTAT su platea beneficiari RdC Con riferimento alla distribuzione dei benefici del RdC per le famiglie e gli individui, l’ISTAT stima che la misura possa interessare 1.308.000 famiglie e 2.708.000 individui (nell’ipotesi di un tasso di utilizzo7 del provvedimento pari all’85% delle famiglie beneficiarie). Il beneficio medio per famiglie previsto è di 5.045 euro, corrispondente al 66,7% del reddito familiare, per una spesa complessiva di 6,6 miliardi di euro su base annua. Tra le famiglie beneficiarie, 752 mila vivono nel Mezzogiorno, 333 mila al Nord e 222 mila al Centro. L’analisi della quota delle famiglie beneficiarie sul totale delle famiglie residenti evidenzia come la quota attesa di famiglie beneficiarie del RDC sia pari al 9,0% delle famiglie nel Mezzogiorno, 4,1% al Centro e 2,7% al Nord. Le diverse quote per ripartizione riflettono solo parzialmente, e con un’intensità diversa riconducibile in parte al disegno del provvedimento, quelle stimate per la povertà assoluta: nel 2017 l’incidenza della povertà assoluta tra le famiglie era pari al 10,3% nel Mezzogiorno, 5,4% al Nord e 5,1% al Centro. Data la diversa composizione delle famiglie beneficiare per area territoriale, il sussidio per famiglia beneficiaria, su base annua, nel Mezzogiorno è pari in media a 5.182 euro (68,6% del reddito familiare del nucleo richiedente). Nel Centro, il beneficio medio è pari a 4.919 euro (62,0% del reddito), mentre nel Nord è di 4.853 euro (66,3% del reddito). Le tipologie familiari maggiormente interessate dalla misura sono due: quelle con un solo componente, che per effetto della scala di equivalenza hanno una soglia di accesso al beneficio relativamente più alta, e quelle con redditi più bassi. I singoli costituiscono il 47,9% delle famiglie beneficiarie del RDC (626 mila) e riceveranno, in media, un sussidio di 4.485 euro l’anno (82,4% del reddito). Le coppie con figli minorenni sono circa 260 mila (il 19,6% delle famiglie beneficiarie) e percepiranno, in media, 6.470 euro, un sussidio inferiore a quello delle coppie con figli tutti adulti (7.041 euro), che hanno, a parità di numero di componenti, una scala di equivalenza più alta (e, quindi, sussidi più generosi a parità di reddito). Riceveranno il RdC il 12,1% dei monogenitori con figli minori, il 7,2% dei singoli, il 5,2% dei monogenitori con figli adulti e il 4,7% delle coppie con figli minori Fra i destinatari del RdC, i nuclei familiari composti da soli cittadini italiani sono un milione 56 mila, circa l’81% del totale delle famiglie beneficiarie, mentre quelli formati da soli stranieri, cittadini dell’UE ed extra‐comunitari, sono 150 mila (11,5%).Di queste ultime, quelle di soli cittadini extra comunitari sono 95 mila (7,3%). Le famiglie miste di italiani e‐ stranieri sono 102 mila (7,8%). Beneficeranno del RdC il 4,4% del totale di famiglie di soli italiani, l’11,3% di quelle formate da soli extra‐comunitari, il 12,9% di quelle di stranieri con almeno un cittadino dell’UE e, infine, il 9,3% di quelle miste di italiani e stranieri. Sempre secondo le stime del modello FaMiMod, beneficeranno del RDC due milioni e 706 mila individui. Di questi, l’87,6% (2 milioni 370 mila persone) sono italiani, mentre gli stranieri sono il 12,3% (333 mila, di cui 228 mila extra comunitari, che costituiscono l’8,4% dei beneficiari).‐

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Circa 900 mila beneficiari del RDC in età compresa tra i 18 e i 64 anni sono soggetti all’obbligo di sottoscrivere un patto per il lavoro. Di questi, la maggior parte (circa 600 mila) ha la licenza media o nessun titolo di studio. Si tratta, prevalentemente di disoccupati (492 mila) e casalinghe (373 mila) cui i Centri per l’Impiego dovranno trovare un’offerta di lavoro congrua. In gran parte, si tratta di cittadini italiani (circa 760 mila), mentre gli extracomunitari sono circa 100 mila.2.2 Stime INAPP su platea beneficiari RdC/PdC Le stime INAPP sulla platea potenziale dei beneficiari del RdC/PdC e della relativa spesa (presentate dal presidente dell’Istituto in occasione dell’Audizione in XI Commissione8 del 6 febbraio 2019 e riportate nel Policy brief n. 119 ), quantificano in 1.705.000 le famiglie beneficiarie (6,6 % del totale famiglie residenti in Italia) e in 4.032.000 gli individui aventi diritto (un numero molto vicino a quello degli individui in povertà assoluta nel 2017 secondo i dati ISTAT). Si tenga conto che, trattandosi di stime basate su fonte campionaria, la variabilità è contenuta in un intervallo di confidenza al 95% di + 85.000 famiglie. La tabella di seguito riportata mostra quali siano, per INAPP, gli importi annui mediamente percepiti dalle famiglie beneficiarie di RdC/PdC. Sotto l’assunzione che tutti i beneficiari (circa 1,7 milioni di famiglie) spendano interamente il beneficio economico percepito (5.553 euro in media) attraverso la carta di debito prevista, e quindi non si dia luogo ad alcuna restituzione di quanto non speso, la spesa annua del RdC/PdC è quindi stimata in 9,47 miliardi di euro nel caso di un take up al 100%.‐In relazione all’attivabilità dei beneficiari da parte dei Centri per l’impiego, INAPP stima, al netto dei beneficiari di Pensione di Cittadinanza (PdC), che: • Il 24,8% dei beneficiari del RdC sia attivabile direttamente dai CpI10; • Il 24,9% siano esenti da ogni obbligo; • Il 50,3% circa passano per il percorso dei servizi sociali. Pertanto, ipotizzando una platea di 1.705.000 famiglie beneficiarie, INAPP stima i beneficiari attivabili dai CpI come segue: Requisiti convocazione dal CpI FAMIGLIE % senza beneficiari rdc %No, perché beneficiari PdC 192.665 11,30% - No, perché tutti esenti da condizionalità 376.805 22,10% 24,9%No, perché indirizzato al percorso di inclusione sociale 760.430 44,60% 50,3%Si, convocabile da CpI 375.100 22% 24,8% TOTALE 1.705.000 100% 100%

Per quanto attiene la cittadinanza dei potenziali beneficiari, INAPP stima che l’83,1% sia in possesso di cittadinanza italiana; l’3,9% sia cittadino comunitario; il 13,0% sia cittadino extra UE.

Come rappresentato nel grafico, rispetto al REI aumenta di consistenza la platea dei potenziali beneficiari RdC con cittadinanza italiana (+ 8,2%), si riduce il numero di potenziali beneficiari comunitari ( 4,1%) e si‐ riducono anche, per effetto dell’introduzione di requisiti più stringenti, i nuclei familiari extra comunitari (‐ ‐4,1%). 2.3 Monitoraggio della domanda RdC nel primo bimestre di operatività 2.3.1 Prime rilevazioni sull’andamento delle domande RdC in Italia e in Piemonte al 30/4/2019Nel periodo che va dal 6 marzo al 30 aprile 2019, hanno presentato domanda per il RdC/PdC 1.016.977 nuclei familiari (numero di domande caricate su sistema INPS). Il 54,54% delle domande (554.700) sono state presentate da donne, mentre il 45,46% da uomini (462.277).Circa sei richiedenti su dieci hanno un’età compresa tra 40 e 67 anni (59,92% domande), seguiti da coloro che hanno un'età compresa tra i 25 e i 40 anni (22,35%). Il resto delle domande è distribuito tra gli ultra 67enni (pari al 14,53%) e poco più del 3% tra i minori di 25 anni.

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La Campania si conferma la regione con il più alto numero di domande presentate (172.175) seguita da Sicilia (161.383). Tre regioni si attestano intorno a 90.000 istanze: Lazio (93.048), Lombardia (90.296), Puglia (90.008). Il Piemonte risulta essere la 7° regione della classifica con 56.665 domande (preceduta dalla sola Calabria che si attesta a 70.300). Chiudono l’elenco Trentino A.A. e Valle d’Aosta rispettivamente con 3.695 e 1.333 domande. La Campania e la Sicilia al 30 aprile 2019 totalizzano, insieme, il 32,80% delle domande per venute all’INPS. Tale percentuale arriva al 48,56% se si sommano le domande presentate da Puglia e Calabria. Per quanto riguarda il Piemonte, la distribuzione delle domande per singola Provincia risulta essere stata nello stesso periodo preso in considerazione, la seguente:

Tabella 41: Distribuzione per Provincia, canale di presentazione e genere delle domande RdC/PdC presentate al 30/4/2019 (v.a.) Rispetto al canale scelto per presentare le domande, a livello nazionale si rileva che più del 73% dei cittadini ha scelto di recarsi ai Caf (748.742), il 3,5% si è rivolto ai Patronati (35.593), il 22,88% ha utilizzato il canale delle Poste Italiane (Poste SPID per il 2,27% e Uffici Postali per il 20,61%) per un totale di 232.642‐ domande. In Piemonte la scelta del canale di presentazione delle domande presenta alcune differenze rispetto al comportamento registrato nel resto d’Italia: il 58,22% dei cittadini ha scelto i CAF; il 1,92% i‐ ‐ Patronati; il 2,82% Poste –SPID; il 37,05% gli Uffici Postali. ‐ ‐Sulla base dei dati rilevati è possibile notare che il numero di domande presentate in aprile è calato in modo significativo rispetto al primo mese di avvio della misura (45.900 domande a marzo contro le 10.765 ad aprile).Occorrerà verificare nei prossimi mesi se la tendenza sarà confermata o se tale calo sia da collegarsi a particolari contingenze. Il numero medio settimanale di domande presentate in Piemonte in marzo risulta essere stato pari a 11.475 mentre in aprile tale numero si attesta su 2.691.

2.3.2 Domande RdC andate a buon fine: tasso di accettazione delle richieste da parte di INPS nel primo mese di avvio della misura Dato il quadro complessivo delle domande di RdC presentate sopra esposto, è utile evidenziare che l’INPS (cui spetta di verificare se le domande di RdC corrispondono ai requisiti di legge di cui il più importante è l’ISEE non superiore a € 9.360) ha fornito, in data 16 aprile 2019, i primi dati relativi alla percentuale di accettazione delle domande “lavorate” che risultavano essere 680.965 su 807.031 presentate (poco più dell’84%). La percentuale di “accoglimento” nel primo mese è stata del 72% (circa 490.000 su 680.965 domande lavorate). In data 16 aprile 2019 l’INPS ha provveduto, inoltre, ad inviare a Poste SpA le prime 487.667 pratiche accolte, con gli importi da caricare sulle carte elettroniche che gli stessi uffici postali cominceranno a distribuire alle famiglie beneficiarie (una card per nucleo famigliare). Lo stesso Istituto di Previdenza stima che i sussidi che dovrebbero essere pagati tra aprile e maggio 2019 (relativamente al primo mese di attivazione del RdC), siano poco più di 600 mila (cioè circa il 75% delle domande presentate). L’importo medio del beneficio economico è intorno a € 520 al mese (€ 6.240 su base annua). Per le prime domande accolte si può, pertanto, stimare in 2.808,0 milioni la spesa per i 9 mesi restanti del 2019. Ciò significa che il 47,54% delle risorse stanziate per il 2019 (5.906,8 milioni di euro), è già impegnata. Ovviamente va considerato che, nel corso dei prossimi mesi del 2019, le richieste di RdC continueranno ad arrivare ogni mese e, al momento, non è ancora possibile calcolare il livello di saturazione del budget di spesa previsto per l’anno in corso. Tuttavia INPS prevede che, sulla base delle proiezioni effettuate a partire dai dati del primo mese di attivazione del RdC, considerando che una parte dei beneficiari esca dalla misura perché ha trovato un lavoro o tenendo conto di un fisiologico tasso di revoche della prestazione sia per via dei controlli sia per il mancato rispetto degli obblighi previsti dai Patti (Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione), possa risultare a fine anno un risparmio sulle risorse non ancora impegnate.

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Con riferimento al quadro regionale si fa notare che, qualora sia confermato in Piemonte un tasso di accoglimento delle richieste registrato nel primo mese di attivazione del RdC (cfr. paragrafo successivo) che si attesta, a livello nazionale, intorno al 75% sulle domande presentate, avremmo nella nostra regione 34.425 sussidi erogati sulle card per i prossimi 9 mesi (pari ad una spesa di € 161.109.000 per il 2019 per i soli benefici riconosciuti nel primo mese di operatività del RdC, calcolati su un sussidio mensile medio di € 520). Ù3. MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DEL RDC L’immagine sottostante richiama gli elementi che caratterizzano il modello organizzativo adottato dalla Regione Piemonte. Figura 5 : Elementi caratterizzanti il modello organizzativo

A corredo e specificazione dei concetti ivi esposti, si evidenzia che tali elementi traggono origine dalle positive esperienze territoriali sviluppate nella gestione delle misure di lotta alla povertà operanti in Italia prima del reddito di cittadinanza (SIA/REI). In Piemonte, esse hanno infatti permesso di mettere a punto una serie di metodi (es. l’approccio integrato tra servizi sociali e per il lavoro), strumenti (es. quelli di profilazione dei partecipanti), tecniche (es. la valutazione multidimensionale) e, soprattutto, aspetti organizzativi (es. l’istituzione delle équipe multidisciplinare) che, nel loro insieme, hanno favorito la creazione di un patrimonio di competenze che si ritiene necessario sistematizzare e valorizzare per una gestione efficace della misura. Ciò anche in considerazione delle non poche similitudini osservabili tra SIA/REI e RdC. Quest’ultimo, ancorché disegnato con una spiccata focalizzazione sulla dimensione lavorativa, è infatti destinato a intercettare istanze che, come rappresentato nei precedenti capitoli del documento, hanno anche, probabilmente soprattutto, una connotazione sociale, le quali certamente possono trarre vantaggio da un’organizzazione dei servizi di attivazione di natura multidisciplinare. Essa, per quanto ‐ come meglio argomentato di seguito e contrariamente da quanto avveniva per il REI ‐ forma ordinaria e non esclusiva di presa in carico degli individui, tiene infatti conto della pluralità e differenziazione dei fabbisogni che plausibilmente connoteranno i relativi nuclei famigliari. La maggiore consuetudine dei servizi sociali territoriali a rapportarsi in via prioritaria con la natura plurale delle esigenze di un nucleo famigliare nel suo complesso, a fronte invece di più spiccato orientamento al fabbisogno individuale che caratterizza gli operatori delle istituzioni del mercato del lavoro costituisce un ulteriore fattore a sostegno dell’esigenza di una confermata e aumentata integrazione, in termini non soltanto di sinergia tra le competenze degli operatori, ma anche, nella misura del possibile, di messa in comune dei bacini di utenza, tra queste due fondamentali componenti di un contemporaneo sistema di welfare territoriale. In ragione dei fattori richiamati, è imprescindibile definire forme di coordinamento tra i soggetti titolati all’organizzazione ed erogazione dei servizi, forme che saranno precisate in corso d’opera in attuazione di un accordo di natura generale tra la Regione e i Comuni, da declinarsi attraverso appositi protocolli operativi. 3.1 Flusso generale di gestione del RdC Il flusso generale di gestione del Reddito di cittadinanza è raffigurato in basso per il tramite di due distinte rappresentazioni, la prima delle quali (parte sinistra) non ha implicazioni dirette per l’organizzazione territoriale dei servizi. Quest’ultima è invece indicata nella parte destra del diagramma, dedicata al processo di presa in carico dei beneficiari, la quale include le fasi appresso brevemente descritte (cfr. Figura 8). Figura 6 : Flusso generale e flusso presa in carico beneficiari RdC Accoglienza del beneficiario anche da parte degli ex punti di accoglienza REI e tanto di coloro che si‐ presentano spontaneamente quanto, subordinatamente all’effettiva disponibilità dei relativi dati a mezzo delle piattaforme digitali previste dalla norma ‐ di coloro che devono essere convocati nei termini di legge‐ e relativa analisi preliminare da parte del servizio competente, vale a dire: o il Centro per l’Impiego per coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 5, del Decreto Legge 29 gennaio 2019, n.4 (cfr. assenza di occupazione da non più di 2 anni, assegnazione di Naspi o altro ammortizzatore legato alla disoccupazione involontaria la cui fruizione sia terminata da non più di 1 anno, sottoscrizione di Patto di servizio ex art. 20 D.Lgs 150/2015 da non più di 2 anni, non sottoscrizione di un progetto personalizzato ex art. 6 D.Lgs 147/2017), ovvero il cui fabbisogno sia valutato di natura prevalentemente lavorativa;

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o i servizi sociali territoriali negli altri casi; valutazione del fabbisogno, se del caso a cura dell’équipe multidisciplinare, dell’assegnatario del RdC e del relativo nucleo famigliare secondo lo specifiche fornite nel paragrafo seguente; acquisizione della DID, definizione delle specifiche azioni di attivazione per ciascun assegnatario del RdC e sottoscrizione, in relazione agli esiti della valutazione del fabbisogno, del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale; erogazione delle azioni di attivazione previste dai Patti e presidio del rispetto delle relative obbligazioni, ivi compreso quanto previsto dall’Assegno di Ricollocazione (AdR) quale ridefinito dall’art. 9 del Decreto Legge per i sottoscrittori del Patto per il lavoro. Ai sensi dell’art. 4 (6) del Decreto Legge, nell’ambito della verifica delle condizioni per l’indirizzamento al percorso di attivazione più confacente alla caratteristiche individuali, il CpI è tenuto a valutare la sussistenza di condizioni per l’esonero dagli obblighi di cui all’art. 4, comma 2 della medesima norma: individui con carichi di cura, occupati in attività a bassa remunerazione, impegnati in attività formative, ricadenti nelle altre fattispecie che saranno individuate dalla Conferenza Unificata in applicazione dell’art. 4(3) del Decreto. 3.2 La valutazione del fabbisogno L’Analisi preliminare del fabbisogno dell’assegnatario del RdC viene effettuata, in prima istanza, dall’operatore del servizio competente, vale a dire il Centro per l’Impiego (CpI) per coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 5, del Decreto Legge 29 gennaio 2019, n.4 (DL) o in presenza di esigenze di natura prevalentemente lavorativa, ovvero il servizio sociale territoriale negli altri casi. Qualora l’analisi risulti coerente con l’identificazione del servizio competente effettuata sulla base delle informazioni presenti nelle piattaforme di cui all’art. 6 del DL e a esso rese disponibili, il predetto operatore provvede alla formalizzazione della presa in carico, nonché all’acquisizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (anche laddove già altrimenti resa) e della sottoscrizione, rispettivamente, di un Patto per il lavoro o di un Patto per l’inclusione sociale ex art. 4, commi 7 e 12 del summenzionato Decreto legge, nella riformulazione operata attraverso il testo coordinato con le modifiche apportate dalla Legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26. Nelle situazioni in cui il predetto operatore ravvisi invece l’opportunità di effettuare un approfondimento del fabbisogno del beneficiario e del relativo nucleo famigliare assegnatario del RdC, viene stabilito il rinvio a una valutazione multidimensionale, comunque necessario in caso di assenza dei requisiti per un immediato indirizzamento al lavoro, intesa a definire il percorso di attivazione più opportuno in relazione alla natura e alle caratteristiche di tale fabbisogno. Tale valutazione è posta in capo alle Equipe multi disciplinari istituite per la gestione del REI e la cui‐ operatività, nella loro composizione di base, che prevede la presenza di operatore CpI e assistente sociale, è confermata per il RdC.La valutazione multidimensionale si conclude, in ogni caso, con l’espressione di un parere motivato, formalizzato sull’apposita modulistica prevista dai servizi, in ordine al tipo di percorso di attivazione che appare maggiormente confacente alle esigenze dell’assegnatario del RdC e dei componenti il nucleo famigliare secondo le specifiche fornite nell’apposito paragrafo. Qualora in esito alla valutazione multidimensionale, la situazione di bisogno appaia unicamente connessa a problematiche lavorative, il beneficiario del RdC e gli altri componenti il nucleo famigliare che vi siano tenuti sulla base delle disposizioni vigenti (cfr. maggiorenni non già occupati e non iscritti a percorsi di istruzione), sono reindirizzati al CpI per la sottoscrizione del Patto per il lavoro, che assume le forme di Patto di servizio personalizzato ex art. 20 D.Lgs 150/2015. Qualora invece dalla predetta valutazione multidimensionale emergano bisogni complessi, il beneficiario del RdC, ed eventualmente gli altri componenti il nucleo famigliare che ne abbiano necessità, è indirizzato al servizio sociale territoriale per la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale, che assume le forme di Progetto Personalizzato ex art. 6 D.Lgs 147/2017. Sono fatte salve le condizioni di esclusione ed esonero dagli obblighi per la fruizione del RdC, ivi compresa la sottoscrizione della DID e l’adesione a un percorso di attivazione. Sulla base anche della natura prevalente del fabbisogno rilevato, contestualmente alla definizione del tipo di Patto viene stabilita la responsabilità, in quanto servizio competente, del percorso di attivazione (operatore CpI o assistente sociale). In ogni caso, i servizi coinvolti si coordinano al fine di contemplare,

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all’interno del tipo di patto sottoscritto, le diverse esigenze di cui il beneficiario e il nucleo famigliare fossero portatori, prevedendo, se del caso, il coinvolgimento di ulteriori servizi territoriali, a partire da quelli sanitari, anche di natura specialistica, di cui si ravvedesse l’opportunità. Il grafico che segue schematizza le casistiche contemplate, evidenziando che mentre il Patto per il lavoro può scaturire direttamente dall’analisi preliminare in capo al servizio competente, nel caso in cui l’assegnatario del RdC esprima un fabbisogno “Semplice”, ossia riconducibile a un percorso orientato, in via prevalente, al lavoro in coerenza con i parametri oggettivi previsti dalla norma, ovvero in esito a una valutazione multidimensionale, conseguente a un fabbisogno necessitante di approfondimento e realizzata in équipe tra l’operatore del CpI e l’assistente sociale, il Patto per l’inclusione sociale presuppone in ogni caso questo tipo di valutazione in relazione alla complessità delle situazioni di fabbisogno a cui fare fronte. Esso evidenzia altresì che l’innesco del flusso è costituito, per i percettori da convocare nei termini di legge, dal conferimento dei relativi dati da parte delle piattaforme digitali previste dalla norma. Figura 7 : Flusso definizione del percorso beneficiari RdC (DETTAGLIO ATTIVITA’ E ATTORI) 3.3 Il sistema di profilazioneLa valutazione del fabbisogno del beneficiario del RdC e del relativo nucleo famigliare, a maggior ragione nella misura in cui avviene nella forma multidimensionale sopra descritta, permette di indirizzare il percettore verso il lavoro o l’inclusione sociale. Una volta individuato il tipo di percorso più idoneo, è necessario che il servizio competente, se del caso tenendo conto delle indicazioni formulate dall’équipe multidisciplinare, definisca nel dettaglio natura e intensità dei servizi di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale da programmare nei confronti del singolo percettore del RdC.Saranno a tal fine impiegati gli strumenti a disposizione di CpI e servizi sociali territoriali, valorizzando le esperienze e sperimentazioni già realizzate, le quali fanno riferimento, in prima istanza, a: nell’ambito del Patto per il Lavoro, i sistemi di profilazione individuali dell’occupabilità adottati a livello nazionale e dai quali non si può prescindere per la modulazione dell’assegno di ricollocazione quale ridefinito dall’art. 9 del Decreto legge 4/2019, nel rispetto degli indirizzi generali e delle modalità operative che saranno decretate da ANPAL previa approvazione del Ministero del Lavoro nell’ambito del Patto per l’inclusione sociale, i “Profili di criticità” che la Regione Piemonte ha recentemente recepito in esito all’esperienza maturata nella gestione del REI. 3.4 Criteri per la definizione delle Equipe multi disciplinari ‐Il ricorso alle competenze dell’équipe multi disciplinare caratterizza il modello regionale di organizzazione‐ delle politiche di attivazione a beneficio dei percettori del reddito di cittadinanza e relativi nuclei famigliari. Esso costituisce pertanto la forma ordinaria di presa in carico dei beneficiari RdC, fatto salvo, al fine di assicurare fluidità al processo di individuazione dei fabbisogni, la possibilità di individuare nel CpI il solo servizio competente per soggetti che esprimono fabbisogni “semplici”, di tipo prevalentemente lavorativo. Le équipe multi disciplinari chiamate a farsi carico in una prospettiva multidimensionale di fabbisogni di‐ tipo complesso sono composte, come anticipato, da operatori del CpI e assistenti sociali. La loro numerosità sarà stabilita sulla base della popolazione potenziale del bacino di riferimento, nel rispetto di principi di sostenibilità e adeguatezza. Sarà in quest’ambito perseguita un’organizzazione territoriale che mira alla convergenza tra ambiti dei servizi socio assistenziali e per il lavoro, secondo una prospettiva di promozione di un’ulteriore‐ integrazione tra le due componenti principali coinvolte nelle politiche attive connesse al reddito di cittadinanza. 4. PLATEA POTENZIALE A LIVELLO DI REGIONE, PROVINCIA E BACINO/AMBITO TERRITORIALE 4.1. Beneficiari del RdC: consistenza della platea potenzialmente interessata alla misura per categoria e per provincia

Popolazione in povertà Come già anticipato al paragrafo 1.3.1, nel 2017 possono essere stimate in circa 116.000 le famiglie in povertà assoluta e in circa 122.500 quelle in condizioni di povertà relativa in Piemonte. Se consideriamo che a livello regionale il numero medio di componenti per famiglia è di 2,16 unità, i cittadini in povertà assoluta residenti nella regione ammontano a 250.342 individui (di cui 23.940 stranieri) mentre quelli in povertà relativa si attestano in 267.910 (di cui 25.620 stranieri).

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Nel 2016 i nuclei famigliari che, in Piemonte, hanno richiesto l’ISEE ai fini della fruizione di una qualche prestazione sociale agevolata, rappresenta poco più del 20% del totale delle famiglie residenti. La spesa annua prevista per il Reddito di cittadinanza si attesterebbe in 645,1 MLN € nel caso di take up del 100%; 548,3 MLN € se si candidasse l’85% della platea potenziale e in 387 MLN € nel caso di adesione alla misura per il 60% (spesa calcolata sulla stima delle domande PRESENTATE). La spesa è stata calcolata applicando il parametro medio di € 5.553 annui stimato da INAPP e il parametro medio di € 6.240 annui (€ 520/mese) rilevato da INPS sulla base delle domande accolte nel primo mese di avvio della misura RdC (periodo 6 ‐ 31 marzo 2019). La spesa annua prevista per il Reddito di cittadinanza si attesterebbe in 483,8 MLN € nel caso di take up del 100%;411,2 MLN € se si candidasse l’85% della platea potenziale e in 290,3 MLN € nel caso di adesione alla misura per il 60% (spesa calcolata sulla stima delle domande ACCOLTE). Il trend delle richieste di RdC sopra indicato potrebbe generare, per il 2019, la presa in carico di Nuclei famigliari e individui beneficiari da parte dei servizi competenti (Centri per l’impiego e Servizi Sociali territoriali), come rappresentato nelle Tabelle di seguito riportate (a cui si rinvia) Nelle due tabelle successive si dà evidenza del numero di individui annuo (stimati sul 75% delle DOMANDE ACCOLTE sul totale di domande presentate), indirizzati al percorso dei Servizi Sociali ) e il numero di individui attivabili direttamente dai Centri per l’impiego o esenti da obblighi. Il calcolo, come precisato nel titolo della tabella, è effettuato assumendo che l’85% dei beneficiari aventi diritto presentino la richiesta di RdC. Si ritiene, infatti, che tale percentuale di adesione dei beneficiari alla misura possa essere considerata quella più realistica. Nelle stime per Provincia riportate nel prosieguo del paragrafo sono, pertanto, evidenziati (con riquadro rosso) i dati relativi a questa percentuale di take up con riferimento alla stima sia delle DOMANDE PRESENTATE sia delle DOMANDE ACCOLTE (75% delle domande presentate). 4.2. Beneficiari RdC: consistenza della platea potenzialmente interessata dalla misura per categoria, bacino CPI, ambito SIA ed Ente Gestore Al fine di fornire un ordine di grandezza circa la numerosità per territorio della platea potenziale dei percettori di reddito di cittadinanza, si presentano a seguire le relative stime con dettaglio a livello di bacino per l’impiego (Patto per il lavoro e individui esenti) e ambito SIA/soggetto gestore dei servizi socioassistenziali (Patto per l’inclusione sociale). NBSI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

PROFESSIONI

DGR 16 maggio 2019, n. 128-9035 - Nuove indicazioni riguardanti il personale con funzioni di educatore professionale operante nei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali della regione Piemonte. (BUR n. 25 del 20.6.19)Con riferimento al quadro normativo esistente, le principali figure di operatori del settore dei servizi sociali sono le seguenti: a) assistenti sociali; b) educatori professionali; c) operatori socio-sanitari e assistenti domiciliari e dei servizi tutelari; d) animatori professionali socio-educativi-Viene stabilito chre:• nelle more del completamento della revisione nazionale della figura dell’Educatore professionale e alla luce della normativa nazionale citata e, in particolare, del comma 517 dell’art. 1 della L. 145/2018, che ha modificato il comma 594 della Legge 205/2017, al fine di assicurare la continuità di esercizio e il buon funzionamento delle funzioni socio educative svolte nell’ambito delle Strutture e Servizi socio-sanitari e della salute territoriali, gli Educatori Professionali sociopedagogici possano esercitare la loro professione, svolgendo in via esclusiva funzioni socioeducative, nell’ambito dei servizi socio-sanitari e della salute

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concorrendo agli standard organizzativi delle figure professionali previsti dalle delibere regionali inerenti le Strutture e i Servizi socio-sanitari e sanitari territoriali; • per garantire la piena continuità e funzionalità dei servizi sanitari, nelle more dell’emanazione del Decreto del Ministro della Salute di cui al comma 538 dell’art. 1 della L. n. 145/2018, concernente l’istituzione degli elenchi speciali in esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, gli Educatori Professionali che posseggono i requisiti di cui al comma 4 bis dell’art. 4 della L. 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537 dell’art. 1 della L. n. 145/2018, possano continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di E.P., purché si iscrivano ai suddetti elenchi speciali entro il 31 dicembre 2019. • la D.G.R. n. 94-13034 del 30 dicembre 2009 “Indicazioni in merito al personale con funzioni di educatore professionale operante nei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali della Regione Piemonte” sia revocata.

SANITÀ

DGR 16 maggio 2019, n. 87-8996 - Presa d'atto dell'attivazione del "Centro Multidisciplinare per la Salute Sessuale della Citta' di Torino". Indirizzi per il funzionamento. Modifica parziale D.G.R. n. 63-5467 del 4 marzo 2002. (BUR n. 25 del 20.6.19)Note Viene dato mandato all’ASL Città di Torino e all’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino di stipulare gli accordi necessari per il funzionamento del centro unico (Centro Multidisciplinare per la Salute Sessuale della Città di Torino), garantendo la messa a disposizione di tutte le risorse e assicurando la continuità delle attività svolte dai tre centri tra le quali rientrano le funzioni didattiche a favore della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino.

DGR 16 maggio 2019, n. 91-9000- D.P.C.M 12 gennaio 2017 art. 22. Nuove procedure e modalita' organizzative delle Cure Domiciliari Riabilitative in Piemonte – Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 80-10902 del 3 febbraio 1987 e s.m.i.. (BUR n. 25 del 20.6.19)NoteCon il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza, al punto 1.C “Area integrazione socio-sanitaria” è stata definita, quale macro livello, l’Assistenza territoriale ambulatoriale e a domicilio, specificandone le prestazioni, tra queste sono elencate le prestazioni riabilitative al domicilio. Vengono approvare le nuove procedure e modalità organizzative delle Cure Domiciliari Riabilitative così come descritto nell’Allegato A “Cure Domiciliari Riabilitative”-

DGR 16 maggio 2019, n. 110-9017 - Recepimento dell'Intesa [...] tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa per il triennio 2019-2021 [...]" e approvazione del "Programma regionale per il Governo dei Tempi di Attesa delle Prestazioni di Specialistica e di Ricovero per il triennio 2019-2021”, a parziale modifica della D.G.R. n. 17-4817 del 27.03.2017. (BUR n. 25 del 20.6.19)NoteViene recepita l’Intesa, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa per il triennio 2019-2021. Viene approvato il “Programma regionale per il Governo dei Tempi di Attesa delle Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale e di Ricovero per il triennio 2019-2021”. Viene confermata la costituzione, nell’ambito della Direzione Sanità, del Gruppo di Coordinamento del “Programma regionale per il Governo dei Tempi di Attesa delle Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale per il triennio 2017-2019.

TUTELA DEI DIRITTI

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DGR 16.5.19, n. 41-8950 LR n. 5/2016. Approvazione Programma annuale lotta contro le discriminazioni, anno 2019, in conformita' con il Piano triennale contro le discriminazioni anni 2018-2020, approvato con DGR n. 24-6870 del 18.05.2018. (BUR n 22 del 30.5.19)NoteSi procede alla approvazione del Programma annuale 2019 che consenta di completare le azioni previste dagli atti precedenti individuando le seguenti priorità con le relative risorse: Obiettivo 1 - Attivazione Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte Azione 5, Comunicazione e attivazione Rete e Nodi sia attraverso presentazioni ad hoc dei singoli Nodi che attraverso specifiche iniziative di comunicazione, anche utilizzando materiali e strumenti prodotto con Progetto FAMI.Obiettivo 2 - Attivazione Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni Azione 2, Conclusione dei corsi di formazione in diritto antidiscriminatorio su tutto il territorio regionale con la collaborazione degli Ordini degli Avvocati, Obiettivo 5 – Azioni positive e comunicazione e punto VII. Monitoraggio e Valutazione, della DGR n. 24-6870 del 18.05.2018 Piano triennale contro le discriminazioni 2018-2020 Azione 1, Realizzazione di uno studio sui fenomeni discriminatori ed attivazione di un sistema strutturale di monitoraggio degli stessi; Azione 6, Revisione e implementazione del sito web dedicato al tema: www.piemontecontrolediscriminazioni.org Euro 50.000,00 cap 179692 MS 1204, anno 2019 da ripartire tra le Azioni indicate.Azione 7, Individuazione. realizzazione e sostegno ad azioni positive da realizzare direttamente da parte della Regione Piemonte e/o su proposta e con il concorso di Enti e Organizzazioni presenti sul territorio, con particolare riferimento alle sei aree di potenziale discriminazione previste dagli art. 10 e 19 del Trattato per il funzionamento dell’Unione Europea (versione consolidata pubblicata su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 2010/C 83/01 - genere, orientamento sessuale, origine etnica e nazionalità, età, disabilità, religione). In particolare si ritengono le seguenti iniziative come azioni positive: a. la diffusione della conoscenza del principio di non discriminazione e di pari opportunità nelle scuole medie superiori (iniziative con UNITO – Cirsde); Euro 20.000,00 di cui 10.000,00 su cap 179692 anno 2019 e 10.000,00 anno 2020 – MS12 PR1204; b. la lotta contro l’omofobia e la transfobia (sostegno alle iniziative del Coordinamento Torino Pride glbti, sostegno alle azioni rivolte ai bambini ed alle bambine affette da Incongruenza nello sviluppo di Genere ed alle loro famiglie presso Ospedale Regina Margherita di Torino, sostegno alle persone lgbti con urgenza residenziale, vedasi anche Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte e ATC, DGR n. 21-8006 del 7.12.2018, Progetto “Quore”) Euro 25.000,00 su cap 188550 - MS12 PR1204 anno 2019 da ripartirsi tra le attività indicate al punto b. c. iniziative a sostegno Archivi delle donne (Convenzione firmata con Regione Piemonte in data 28.12.2018, DGR n. 41-7784 del 30.12.2018 e DD n. 666 del 07.12.2018 ), Euro 5.000,00 su cap 188550 - MS12 PR1204 anno 2019; In coerenza con le finalità e gli indirizzi di cui al Piano triennale contro le discriminazioni 2018-2020, approvato con DGR n. 24-6870 del 18.05.2018,

DGR 16 maggio 2019, n. 125-9032 Definizione criteri accesso ai finanziamenti per interventi a favore delldonne vittime di violenza svolti da Centri Antiviolenza e da Case Rifugio nonché dei criteri accesso ai finanziamenti per la realizzazione di nuovi Centri Antiviolenza e nuovi sportelli e soluzioni per l'accoglienza delle donne vittime di violenza. Spesa di euro 1.331.791,13. (BUR n. 25 del 20.6.19)PREMESSA Le attività oggetto di finanziamento, per quanto riguarda i Centri Antiviolenza e le case rifugio esistenti, hanno le seguenti finalità: -sostenere su tutto il territorio regionale le attività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, accoglienza, assistenza psicologica e legale, interventi e progetti personalizzati per la presa in carico, la protezione e l’accoglienza temporanea e l’avvio verso percorsi di autonomia, orientamento al lavoro e all’autonomia abitativa; -sostenere i Centri nell’ambito delle Reti socio-sanitarie territoriali, per assicurare su ciascun territorio provinciale e metropolitano tutte le funzioni previste (anche attraverso più sportelli e punti di ascolto) e di

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avere un collegamento stabile con gli altri servizi territoriali, con una o più case rifugio e con le altre strutture di accoglienza che possano fornire adeguate risposte per l’accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori; -sostenere l’attività delle Case Rifugio per assicurare, a titolo gratuito, protezione e ospitalità alle donne ed ai loro figli minori, salvaguardane l’incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti da percorso personalizzato individuale; -promuovere l’integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance del fenomeno, attraverso adeguate modalità di collaborazione e lavoro della rete locale fra Istituzioni, servizi pubblici ed associazioni, in particolare con l’implementazione o la stipula di nuovi protocolli che prevedano l’individuazione di uno o più Centri di riferimento a livello sovrazonale/provinciale, in grado di assicurare tutte le funzioni previste, anche attraverso il collegamento e la messa in rete con il centro capofila delle iniziative realizzate dagli altri sportelli e dalle organizzazioni presenti; -consolidare il collegamento di tutti i Centri Antiviolenza con la rete nazionale del numero di pubblica utilità “1522”, promossa dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. LA DISPOSIZIONESono approvati, ai fini della piena attuazione della Legge n. 119/2013, ed alla L.R n. 4 del 2016 in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, ed al fine di assicurare l’espletamento di tutte le procedure necessarie all’assegnazione delle risorse statali e regionali dedicate: - l’Allegato A) “Criteri per l’accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell’ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti, - l’Allegato B) “Criteri per l’accesso ai finanziamenti per la realizzazione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuovi sportelli collegati ai centri Antiviolenza esistenti-l’Allegato C) “Criteri per l’accesso ai finanziamenti per la realizzazione di ulteriori soluzioni per l’accoglienza di donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie.NBPER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

PUGLIADIPENDENZE

L.R. 17 giugno 2019, n. 21 - “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP))”. (BUR n. 66 del 17.6.19)Art. 1 Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 1. All’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto. Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.”; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Ai fini della presente legge per nuova autorizzazione si intende l’installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la sostituzione di apparecchi esistenti. L’ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della superficie esistente o il trasferimento dell’attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al presente comma, per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi di variazioni della titolarità di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale.”; c) il comma 3 è abrogato; d) dopo il comma 3, come in ultimo abrogato dalla presente legge, è inserito il seguente: “3 bis. A partire dal 1° gennaio 2020: a) non è consentita l’installazione e/o la presenza di apparecchi per il gioco di cui

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all’articolo 10, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al r.d. 773/1931, negli esercizi di dimensione inferiore ai 20 metri quadri di superficie calpestabile aventi attività principale diversa dalla gestione, commercializzazione e/o somministrazione di giochi, comunque denominati, che prevedano vincite in denaro; b) negli esercizi di cui alla precedente lettera a), con superficie calpestabile non inferiore ai 20 metri quadri e non superiore ai 50 metri quadri, non è consentita l’installazione di più di due apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931; negli esercizi di dimensione superiore a 50 metri quadri il numero degli apparecchi può aumentare di una unità per ogni 25 metri quadri ulteriori di superficie, fino a un massimo di sei apparecchi; c) in tutti gli esercizi commerciali di cui alla precedente lettera a), gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 5, del r.d. 773/1931, sono collocati in ambienti architettonicamente separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio, anche mediante pannelli amovibili, la superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale dell’esercizio; i comuni nell’ambito dei propri regolamenti o strumenti di pianificazione prevedono gli elementi architettonici necessari a rendere effettiva la separazione tra gli ambienti dedicati al gioco e quelli dedicati all’attività prevalente dell’esercizio; d) è consentito esporre al pubblico in bar, tabaccai, ristoranti e negli esercizi a questi assimilati, biglietti o tagliandi di lotterie nazionali a estrazione istantanea, comunque denominati, esclusivamente in appositi e delimitati spazi che non superino il 30 per cento della superficie espositiva totale. Con provvedimento della Giunta regionale sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di quanto stabilito nella presente lettera d).”; e) il comma 4 è abrogato; f) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. I gestori di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi operante, sono tenuti a frequentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente diposizione e successivamente con cadenza biennale, corsi di formazione organizzati, su base provinciale, dalle aziende sanitarie locali (ASL) o da altri soggetti individuati con apposito provvedimento di Giunta regionale, vertenti sulla normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla regolamentazione locale, sul riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal gioco patologico, sulla prevenzione e riduzione di questo rischio e sull’attivazione della rete di sostegno. Il mancato adempimento di questo obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i predetti corsi di formazione definendone i tempi, i soggetti attuatori, i costi a carico dei soggetti gestori e le modalità attuative.”; g) al comma 7, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “E’ altresì vietata, all’esterno dei locali che ospitano case da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche e/o qualunque altro genere di attività che offra giochi con vincite in denaro, comunque denominati, qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti e/o proiezioni video che pubblicizzino la possibilità di vincita ovvero vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo.”; h) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7 bis. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale finalizzati a limitare sui rispettivi mezzi la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza anche attraverso l’adozione di un apposito codice di autoregolamentazione.”; i) al comma 8 sono soppressi i numeri: “3, 4,”. Art. 2 Introduzione dell’articolo 8 bis. della l.r. 43/2013 1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 43/2013 è introdotto il seguente: “8 bis. (Accordo tra Regione Puglia e Forze dell’Ordine per verifiche e controlli) 1. La Giunta regionale promuove la stipula di apposita convenzione tra la Regione, le Forze dell’Ordine presenti sul territorio regionale, i concessionari di giochi e scommesse e le ASL pugliesi, finalizzata ad attivare uno specifico programma comune di azioni e di interventi nel campo della prevenzione, della vigilanza e del contrasto alle violazioni di norme regionali e nazionali in materia di gioco d’azzardo, anche allo scopo di determinare un effetto deterrente e dissuasivo rispetto all’assunzione di comportamenti illeciti da parte di gestori ed esercenti. Nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1 è istituito un capitolo di nuova istituzione, denominato: “Spese per la convenzione con le Forze dell’Ordine operanti sul territorio per lo svolgimento di attività aggiuntiva finalizzata al controllo, verifica e prevenzione di violazione delle norme regionali e nazionali in materia di gioco di azzardo”. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a euro 155 mila per ciascuno degli esercizi del bilancio pluriennale 2019-2021, si fa fronte mediante prelevamento, in termini di competenza e cassa, dal

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capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3, titolo 1.”. Art. 3 Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 43/2013 1. L’articolo 10 della l.r. 43/2013 è abrogato.

FAMIGLIA DGR 15 maggio 2019, n. 876 - Disposizioni in materia di interventi in favore di Minori, Famiglia e Pari Opportunità - Intesa Famiglia 2017. Approvazione schema di Convenzione tra Regione Puglia e A.P.S. Forum delle Associazioni familiari di Puglia. (BUR n. 64 dell’11.6.,19)NoteLa Regione ha approvato il Programma attuativo relativo all’Intesa Famiglia 2017, approvata in sede di Conferenza unificata 1 ottobre 2017, concernente l’utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo Politiche della Famiglia anno 2017. Il Programma finanzia interventi a carattere innovativo in favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali nonché in favore della nascita. La Linea Intervento 3 “Attività di sostegno alle responsabilità genitoriali da parte di associazioni familiari di II livello iscritte nel registro delle Aps della Regione Puglia” riguarda la sensibilizzazione sulla natalità e sulle responsabilità genitoriali organizzata da Associazioni familiari di secondo livello presenti in Puglia. Viene approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Puglia - Assessorato al Welfare e l’A.P.S. Forum delle Associazioni familiari di Puglia, allegato A parte integrante del presente provvedimento, per la realizzazione della Progettualità “Sostegno alle responsabilità genitoriali” secondo quanto descritto nei relativi Formulario di Progetto, cronoprogramma e Piano dei costi, agli atti del Servizio;

l CONVENZIONE TRA la Regione Puglia E La A.P.S. denominata Forum delle Associazioni familiari di Puglia PREMESSO CHE con D.G.R. n. 1878 del 17 novembre 2017 è stato approvato il Programma Attuativo relativo all'Intesa Famiglia 2017 concernente l'utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo Politiche della Famiglia anno 2017; Il Programma Attuativo finanzia interventi a carattere innovativo in favore delle famiglie, delle responsabilità genitoriali ed in favore della nascita; una linea di attività del Programma riguarda la sensibilizzazione sulla natalità e sulle responsabilità genitoriali organizzata da Associazioni familiari di secondo livello presenti in Puglia; con D.G.R. n. 862 del 22/05/2018 per la realizzazione di tali attività è stata allocata sul capitolo 781033 la somma di€ 100.000,00; con D.D. n. 939 del 30 ottobre 2018 si è provveduto ad approvare l'Avviso pubblico per manifestazione di interesse a realizzare attività di sostegno alle responsabilità genitoriali rivolto ad associazioni familiari di secondo livello iscritte nel registro delle APS della regione puglia", pubblicato sul BURP n. 143 dell'8 novembre 2018 , con scadenza 7 dicembre 2018; alla data di scadenza dell'Avviso è pervenuta alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere, nelle modalità e nei termini previsti dall'Avviso, una proposta progettuale inoltrata dall'Associazione Familiare di secondo livello APS Forum delle Associazioni Familiari di Puglia, con D.D. n. 1152 del 13 dicembre 2018 la Dirigente della Sezione ha preso atto delle risultanze della Commissione di valutazione, appositamente nominata con D.D. n. 1102/2018, ed ha approvato la graduatoria ammettendo a contributo l'istanza dell' AP5 Forum delle Associazioni Familiari di Puglia, impegnando in favore della stessa la somma di € 98.825,00; Tanto premesso, tra le parti sopra indicate SI CONCORDA QUANTO SEGUE ART.1 Oggetto La Regione Puglia e l'A.P.S promuovono sul territorio regionale un efficace coordinamento delle azioni/iniziative finalizzate a sostenere le responsabilità genitoriali e a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della natalità.

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La Regione Puglia e l'A.P.S realizzano sul territorio le attività indicate nel Formulario presentato dall' A.P.S, in sede di presentazione dell'istanza, nel rispetto della tempistica indicata nel relativo cronoprogramma. Il Formulario, con annesso cronoprogramma, è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. ART. 2 Durata della convenzione La presente Convenzione ha validità di 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Art. 3 Luogo di esecuzione Forum delle Associazioni Familiari di Puglia Le Attività/azioni di Sostegno alle Responsabilità genitoriali e di sensibilizzazione sulla natalità sono assicurate su tutto il territorio della Regione Puglia. Art. 4 Risorse finanziarie e trasferimento dei fondi La Regione Puglia trasferisce ali' APS la somma complessiva di€ 98.825,00 per l'intero periodo (18 mesi) di validità della Convenzione. La Regione provvede a trasferire ali' A.P.S i fondi previsti per la realizzazione degli interventi di cui alla Convenzione, secondo le seguent i modalità : a) una prima tran che di € 49.412,50, pari al 50% del contributo, entro 30 giorni dalla firma della Convenzione e previa indicazione formale della data di effettivo avvio delle attività e presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria d'importo pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione ; b) una seconda tranche di € 29.647,50, pari al 30% del contributo, entro 12 mesi dall'avvio dell'attività, a seguito di istanza corredata da relazione sull'attività svolta e da documentazione contabile comprovante le spese sostenute pari al totale dell'importo già erogato con la prima tranch e e presentazione della polizza fidejussor ia a copertura dell ' importo della Il anticipazione; c) il saldo di € 16. 765,00, pari al residuo 20% del contributo, a conclusione del progetto , entro 30 giorni dalla fine delle atti vità, a seguito di istanza di liquidazione corredata da relazione finale e rendicontazione con annessa documentazione contabile comprovante le spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle attività pari al totale dell'importo ammesso a contributo. Le risorse devono essere utilizzate esclusivamente per le attività oggetto della presente Convenzione. Sono ammesse a contributo le spese indicate nell'art .5 dell'Avviso Pubblico allegato alla D.D. n. 939/ 2018. Gli importi di cui al presente articolo includono ogni eventuale imposta, onere e spesa. Art. 5 Tracciabilità dei flussi finanziari Ll'A.P.S è obbligata alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art . 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Tutti i movimenti contabili sono effettuati su un conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che l'A.P.S deve comunicare alla Regione prima dell'avvio delle attività . ART. 6 Modalità di esecuzione L' APS si impegna a realizzare le Azioni indicate nel Formulario parte integrante della presente Convenzione. L' APS, al fine di favorire il monitoraggio dell'intervento a cura della Regione, trasmette : l'indirizzo del sito web dedicato relazioni trimestrali sull' attività svolta relazione finale nella quale verranno illustrate le attività svolte, i risultati conseguiti e le spese sostenute report di valutazione, materiali pubblicitari e didattici adoperati nell'attività di sensibilizzazione-pubblicizzazione e formazione, nonché tutta la documentazione prodotta in relazione alle attività sviluppate (es . documentario video) . Le parti indicano rispettivamente i referenti dell'intervento che sono: Regione Puglia- Assessorato al Welfare l'A.P.S Forum delle Associazioni familiari di Puglia

IMMIGRATI

DGR 9.4.19, n. 672 Strumenti di attuazione operativa Protocollo sperimentale ‘cura-legalità-uscita dal ghetto’. Intervento a tutela della salute dei migranti braccianti agricoli stagionali nella provincia di Foggia. (BUR n. 57 del 28.5.19)NoteLa Legge Regionale n. 32 dei 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia”, all’art. 9 prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale per l’immigrazione, approvato dalla Giunta Regionale che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settori oggetto della legge.

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Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018. la Giunta Regionale ha approvato il Piano Triennale dell’Immigrazione 2016/2018 - Programmazione 2016/2020, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi: • per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e l’integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati; • per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale; • per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita nei Paesi di origine dei flussi migratori; • per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie; • a valere su risorse proprie dell’Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi comunitari relativi al POR Puglia 2014/2020.IL PROTOCOLLO SPERIMENTALE CONTRO IL CAPORALATOIn data 27 maggio 2016 il Presidente della Giunta della Regione Puglia ha sottoscritto il Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura - legalità - uscita dal ghetto” promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. La Regione Puglia ha avviato presso le Prefetture di Foggia, Bari e Lecce, cosi come previsto dal citato Protocollo, l’implementazione di una serie di azioni aventi, tra gli obiettivi principali, quello del superamento dei “ghetti” da perseguire anche attraverso la realizzazione e/o predisposizione di una serie di interventi nell’ambito abitativo ispirati al principio della dignità e della tutela del diritti fondamentali dell’uomo.LA SPECIIFCITÀ DELLA PROVINCIA DI FOGGIA Nella Provincia di Foggia sono state individuate delle “zone franche” dove vivono in condizioni estremamente precarie braccianti, prostitute e caporali. In queste aree, si sono creati dei ghetti dove, in maniera spontanea, queste categorie di lavoratori si mescolano in comunità. I ghetti sono collocati nelle campagne, lontani dai centri abitati e dai servizi. Si riempiono di migranti durante la stagione della raccolta (Maggio-Ottobre), fino a raggiungere le 10.000 unità, poi si svuotano progressivamente lasciando sul posto poco meno di 1.000 persone. Tutti sono caratterizzati dalla mancanza o inadeguatezza di: servizi igienici, acqua corrente, elettricità, cibo sicuro, alloggi decenti. Gli insediamenti sono per lo più costituiti da baraccopoli con abitazioni precarie costruite con materiali di recupero (plastica, cartone e legno). Il servizio di raccolta dei rifiuti è sostanzialmente assente, l’assistenza sanitaria risulta inadeguata. L’ONG CUAMMGrazie ad una iniziativa della Fondazione Niccolò Damiani in collaborazione con il Gruppo Medici con l’Africa Cuamm Bari, è stata avviata una prima analisi sui territori allo scopo di identificare i bisogni della popolazione. Da settembre 2015 è stata garantita la presenza quindicinale di alcuni medici e infermieri, che hanno avviato i primi interventi di assistenza sanitaria primaria presso alcuni dei ghetti più densamente abitati. Dall’inizio del 2017 l’attività si è intensificata arrivando a garantire la presenza degli operatori sanitari per tre domeniche al mese e registrando, ad oggi, oltre 670 visite mediche.Complessivamente, dall’inizio dell’intervento, sono state assistite oltre 2.160 persone, tra cui donne con bambini. I beneficiari indiretti di questi interventi sono gli abitanti della provincia di Foggia che, giorno dopo giorno, sono a contatto con queste popolazioni con il rischio epidemico conseguente, E’ da considerare, inoltre, il beneficio che ne trae il Sistema Sanitario locale che, grazie alle attività di prevenzione sul campo svolte,, vede rafforzata la propria capacità di prevenire l’insorgere di emergenze epidemiche.Il duplice obiettivo è di fornire assistenza sanitaria di base ai braccianti agricoli migranti che popolano i ghetti e indirizzare gli stessi alle strutture di assistenza e accoglienza previste dalla Regione Puglia.

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La duplice funzione di assistenza sanitaria e indirizzamento è intesa a favorire l’integrazione di queste popolazioni nel contesto sociale del foggiano e quindi a sostenere fattivamente la progressiva dismissione dei ghetti prevista dalla programmazione regionale.La Giunta Regionale ha affidato In comodato d’uso il mezzo ad uso speciale “Ambulatorio Mobile” avente targa ES462MS, di proprietà regionale, alla ONG Medici con l’Africa CUAMM “Fondazione Opera San Francesco Saverio”, per attività finalizzate alla tutela della salute di migranti braccianti agricoli stagionali nella provincia di Foggia; LA DISPOSIZIONEViene approvato apposito schema di convenzione regolante I rapporti tra la Regione Puglia e la ONG Medici con l’Africa CUAMM “Fondazione Opera San Francesco Saverlo”, per la collaborazione nella attività di accoglienza temporanea e assistenza, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante, prevedendo per la realizzazione di tali azioni, un contributo di € 40.000,00

DGR 15 maggio 2019, n. 880 - FAMI 2014-2020 - OS 2–ON 2. Progetto: PROG_2532: “Puglia Integrante - Formazione, partecipazione e integrazione sociale”. Approvazione schema Convenzione di sovvenzione. (BUR n. 64 dell’11.6.19)NoteViene sottoscrtta la “Convenzione di Sovvenzione FAMI : “Puglia Integrante - Formazione, partecipazione e integrazione sociale”” Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo Nazionale: ON 2 - Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi” tra l’Autorità Delegata del Ministero dei lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione e la Regione Puglia, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

MINORI

DGR 2.5.19, n. 822 - Fondo Nazionale Politiche Sociali 2018. Programmazione interventi area infanzia e adolescenza e implementazione P.I.P.P.I. 8 “Programma Interventi Prevenzione Istituzionalizzazione” e individuazione degli Ambiti territoriali. (BUR n. 57 del 28.5.19)LE POLITICHE SOCIALI DELLA REGIONE ED IL COLLEGAMENTO CON LE DISPOSIZIONI STATALI L’art. 9 della L.R. n. 19 del 10 luglio 2006, prevede che la Regione approvi il Piano regionale delle politiche sociali su base triennale e con questo provveda al riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, per le relative annualità di competenza, al fine del finanziamento dei Piani Sociali di Zona di tutti gli ambiti territoriali pugliesi;Ai sensi dell’art. 67 della richiamata L.R. n.19/2006, per la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano regionale Politiche Sociali, da ultimo approvato con Del. G.R. n. 2324 del 28 dicembre 2017 per il periodo di programmazione 2017-2020, sono destinate le risorse assegnate alla Regione quale quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui alla legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni, annualmente attribuito alla Regione Puglia dai decreti di riparto del Governo, e le risorse del Fondo Globale per i servizi socio-assistenziali istituito con legge regionale 17 aprile 1990, n.11. Per l’annualità 2018 il decreto del Ministero del Lavoro e Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 26 novembre 2018, di adozione del Piano Nazionale sociale, per il periodo 2018 - 2020 e di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2018, è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 14 dicembre 2018 al n. 3492 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2019. LO SPECIFICO PROGRAMMA PER I MINORI L’art. 4 comma 1 del citato Decreto interministeriale 26 novembre 2018, prevede che a valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata alle regioni sono finanziate, per non meno di 4.000.000 di euro, azioni volte all’implementazione delle Linee di indirizzo sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.) di cui all’accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 dei 21 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali;

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− In data 7 marzo 2019 - Rep. Atti n. 21 - è stato sancito l’accordo in sede di Conferenza unificata per l’implementazione delle “Linee di indirizzo nazionali sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità ((P.I.P.P.I.) ; − L’art. 2 del suddetto accordo stabilisce la quota minima di risorse da destinare a livello di ambito territoriale e numero di Ambiti coinvolti; − Il numero di Ambiti territoriali coinvolti deve essere almeno pari a quanto indicato nel D.D. 22 dicembre 2017, con riferimento alla passata annualità del FNPS e che pertanto per la Regione Puglia il numero di Ambiti da coinvolgere è pari ad almeno quattro, per un totale di euro 250.000,00 comprensivi della quota di cofinanziamento (euro 62.500,00 per Ambito territoriale); − La Regione Puglia ha aderito al Programma P.I.P.P.I. per le annualità 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 e intende proseguire nell’implementazione del programma anche al fine di diffondere sul territorio regionale i modelli di lavoro già acquisiti in diversi ambiti territoriali, favorendo lo scambio di buone prassi e la diffusione dei risultati positivi ottenuti, portando altresì in livello avanzato di lavoro alcuni Ambiti territoriali che possono diventare punto di riferimento per gli Ambiti territoriali; − Le risorse finanziarie da destinare all’implementazione del programma P.I.P.P.I. 8 trovano naturale collocazione nell’ambito della riserva “Politiche familiari” quale finalizzazione del FNPS prevista dalla L.R. n. 19/2006 per gli interventi a regia regionale nell’area infanzia e adolescenza e responsabilità familiari, di competenza della Sezione promozione della salute e del benessere; − Il Piano Sociale Nazionale 2018-2020, con riferimento all’utilizzo del Fondo Politiche Sociali, stabilisce che almeno il 40% delle risorse sia destinato al rafforzamento degli interventi e dei servizi nell’area dell’infanzia e dell’adolescenza e non più del 60% per il finanziamento generale di sistema integrato degli interventi dei servizi nell’area infanzia e adolescenza.IL RUOLO DEGLI AMBITI TERRITORIALI In coerenza con quanto previsto dal Decreto Interministeriale 26 novembre 2018, gli Ambiti territoriali in fase di riprogrammazione della seconda annualità del Piano sociale di Zona 2018-2020, a valere sui fondi di competenza 2018, ivi compreso il FNPS 2018, dovranno: a) assicurare gli obiettivi di servizio indicati dalla programmazione sociale regionale; b) rispettare i vincoli di finalizzazione delle risorse indicati dal Piano nazionale 2018-2020, con particolare riferimento ad almeno il 40% delle risorse da destinare all’area infanzia, adolescenza e responsabilità familiari; Il 40% delle risorse assegnate e ripartite agli Ambiti Territoriali è pari ad euro 5.610.352,17 distribuite tra i diversi interventi secondo una stima di programmazione tiene conto dell’ultimo monitoraggio effettuato a valere sulla rendicontazione del FNPS annualità precedenti; Nell’ambito della riserva per “Politiche familiari”, pari ad euro 1.800.000,00 trovano allocazione le risorse per l’implementazione del programma P.I.P.P.I. 8 oltre agli interventi da prevedere nell’ambito del redigendo Piano regionale per le famiglie.La riserva per “Minori stranieri non accompagnati”, pari ad euro 1.062.072,46, è destinata al finanziamento straordinario di contributi per le città capoluogo e a maggiore concentrazione del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, in continuità con i contributi già erogati negli anni precedenti; Complessivamente la stima delle risorse programmate per l’area di intervento infanzia, adolescenza e responsabilità familiari è pari ad euro 8.472.425,00 con un’incidenza percentuale di c.ca il 45% sul totale del FNPS 2018 assegnato alla Regione Puglia , come si evince dal prospetto allegato che riporta la stima della quota percentuale allocata sulle macroaree di intervento di cui all’Allegato A bis del citato decreto. LA DISPOSIZIONE Vengono approvati gli Allegati 1 e 2 con riferimento alla programmazione del FNPS 2018 e nello specifico alla programmazione stimata degli interventi nell’area infanzia, adolescenza e responsabilità familiari, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; Vengono individuati gli Ambiti territoriali di Bari, Francavilla Fontana e Gelatina per l’implementazione del Livello avanzato e l’Ambito Territoriale di Trani per l’implementazione del Livello Base del programma P.I.P.P.I. 8 per la prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori.

PERSONE CON DISABILITA’

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DGR 15 maggio 2019, n. 898 - Art.2 comma 1 lett. e) della l.r. n. 9 del 27/05/2016. Approvazione del riparto dei fondi 2019 tra le Province pugliesi e la Città Metropolitana per la gestione dei servizi di assistenza specialistica e per l’integrazione scolastica disabili per l’ a.s. 2019-2020. (BUR n. 67 del 18.6.19)PREMESSA La l.n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” persegue l’obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle AA.PP. più rispondenti alle esigenze dei cittadini, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità e riduzione della spesa.Con la l.r. n. 31/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale” la Regione riordina le funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città Metropolitana.L’INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI NON FONDAMETALIAll’art. 3 della l.r. n. 31/2015 si dispone che la Regione “può attribuire le funzioni non fondamentali alle Province (...) e alla Città Metropolitana di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere nell’ambito dell’Osservatorio Regionale, (...)”, e che “l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 da parte delle Province e della Città Metropolitana di Bari è oggetto di apposita convenzione tra Regione e enti interessati, disciplinante l’assegnazione del personale regionale, le funzioni attribuite e le modalità di svolgimento delle stesse, il cui onere rimane a carico della Regione”.All’art. 2 della l.r. n. 9/2016 è previsto che: “1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, e dalla stessa esercitate, le seguenti funzioni aministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge: a) le funzioni di cui all’ articolo 4, comma 1, della l.r. 31/2015; b) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a); c) le funzioni di controllo e vigilanza ambientale e rurale di cui all’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia), nelle modalità disciplinate dalla legge medesima; d) le funzioni in materia di turismo; e) le funzioni relative al trasporto e all’assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché all’assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado; f) le funzioni in materia di formazione professionale. 2. (...) 3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b), d) e f) vengono esercitate dalla Regione anche mediante forme di avvalimento e convenzione alla Città metropolitana di Bari e alle province, (...)”L’ATTRIBUZIONE ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL’ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ FISICHE E SENSORIALIIl co. 947 dell’art. 1 della l.n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ha disposto che “ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all’articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l’attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche informa associata”.LA RICADUTA SULLA REGIONE: LA CONVENZIONE FRA REGIONE PUGLIA, CITTA’ METROPOLITANA E PROVINCECon Del. G.R. n. 996 del 12 giugno 2018 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare lo schema di convenzione tra Regione Puglia, Città Metropolitana e Province Pugliesi e ad approvare il riparto delle somme stanziate per l’esercizio finanziario 2018 e per l’anno scolastico 2018-19, approvando per la prima volta uno schema di convenzione di durata triennale, oltre all’aggiornamento dell’Allegato tecnico per l’attuazione degli interventi.L’ETEROGENEITÀ RISCNTRATA ED I RISPARMI

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La suddetta Deliberazione ha evidenziato la necessità di assicurare più rilevanti tratti di omogeneità tra le prestazioni erogate in tutti i territori provinciali e le modalità di erogazione degli stessi servizi, con specifico riferimento al divieto di assegnazione di risorse ad altre amministrazioni centrali o locali in particolare per l’assistenza specialistica, al fine di presidiare l’effettiva aggiuntività delle prestazioni erogate rispetto alle attività didattiche e di sostegno didattico e assistenza materiale, nonché al fine di coordinare al meglio la distribuzione complessiva delle risorse umane e delle ore erogabili rispetto alla dotazione finanziaria data, nonché con riferimento alla data di effettivo avvio delle attività, in ragione dell’elevata eterogeneità registrata ancora nell’a.s. 2018-2019.La suddetta Deliberazione ha inoltre rilevato l’opportunità di consolidare i risparmi realizzati dalle Amministrazioni provinciali e dalla Città Metropolitana, secondo quanto dalle stesse Amministrazioni certificato, sia a valere sulle risorse regionali che sulle risorse nazionali, con vincolo di destinazione alle medesime attività per l’a.s. 2018-2019, e lo stesso principio si pone per il nuovo anno scolastico, anche in relazione all’elevata difformità registrata nelle date di avvio delle attività tra le diverse Province pugliesi, con il più significativo ritardo registrato per le Province di Taranto e di Foggia.I CRITERI DI RIPARTOLa suddetta Deliberazione ha definito, ancora, che i criteri di riparto delle risorse stanziate dal Bilancio regionale di previsione per il 2018 siano i seguenti; I - per il 50% dimensione demografica della popolazione residente per ciascun territorio provinciale, II - per il 50% numero di studenti utenti dell’assistenza specialistica nell’a.s. precedente per ciascun territorio provinciale. GLI IMPEGNI SUCCESSIVIAlla data del 30 aprile 2019 la Città Metropolitana e tutte le Province pugliesi hanno provveduto ad espletare le gare per gli affidamenti dei servizi in questione e ad avviare l’erogazione degli stessi servizi per gli alunni con disabilità iscritti alle scuole medie di 2° grado nell’a.s. 2018-2019, ad eccezione della provincia di Taranto che non ha mai neppure inviato il prospetto di programmazione delle somme assegnate a valere sulla competenza 2018.LA DISPOSIZIONE Viene preso atto dello schema di convenzione tra Regione e Province e tra Regione e Città Metropolitana di Bari, come riportato in Allegato 1/A e 1/B alla Del. G.R. n. 996/2018 i cui effetti si sviluppano lungo un arco triennale di attività (a cui si fa rinvio). Viene approvato lo stanziamento e il riparto alle Province e alla Città Metropolitana di Euro 10.000.000,00

SANITA’

DGR 18.4.19, n. 735 Adozione del Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (Triennio 2019/2021) in attuazione delle disposizioni del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni del 21/02/2018 (Rep. Atti 28/CSR/2019). (BUR n. 57 del 28.5.19)NoteViene adottato il “Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019/2021”, allegato “A”

DGR 15.5.19, n. 846 - Approvazione Piano annuale dell’attività ispettiva sanitaria - anno 2019. (BUR n. 62 del 7.6.19)NoteViene approvato il Piano annuale dell’attività ispettiva sanitaria regionale per il 2019 (allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante) e la relativa tabella, allegato B, anch’essa parte integrante della presente deliberazione, con la quale sono già individuati i singoli ispettoriIn attuazione di quanto previsto dal comma 3 art. 2 RR n. 16/2017, il Piano integra il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Regione Puglia di cui alla DGR n. 143/2019

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DGR 15 maggio 2019, n. 878 - Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici. Attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda pubblica del SSR per l’anno 2019 ai sensi dall’art. 9 ter del D.L. n.78/2015. (BUR n. 64 dell’11.6.19)NoteVengono attribuiti, nelle more del riparto definitivo del fondo sanitario nazionale per l’anno 2019, i tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici alle Aziende pubbliche del SSR come da prospetto allegato “A” (a cui si fa rinvio), finalizzati al rispetto del tetto di spesa del 4,4% sul fondo sanitario regionale, previsto dall’art. 9 ter del d.l. n.78/2015. DGR 15 maggio 2019, n. 882 - Qualificazione del Percorso Nascita in attuazione dell’Accordo Stato - Regioni n. 137/CU del 16 dicembre 2010: “Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) della Regione Puglia di accompagnamento all’evento nascita e dell’Agenda della Gravidanza”. Modifica e integrazione della D.G.R. n. 678 del 9/5/2017. (BUR n. 64 dell’11.6.19)NoteViene approvato il documento “Percorso Diagnostico - Terapeutico e Assistenziale della Regione Puglia di Accompagnamento all’evento Nascita”, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento.Viene approvata l’Agenda della Gravidanza, e le Aziende Sanitarie Locali sono tenute a consegnare alle donne l’Agenda della Gravidanza prioritariamente per il tramite dei Consultori familiari e delle Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia.

SARDEGNADIPENDENZE

Decreto 12 giugno 2019, n. 13 - Costituzione del Tavolo Permanente per la prevenzione della fetopatia alcolica e dei problemi alcol correlati. (BUR n. 28 del 20.6.19)ART.1 Di costituire il Tavolo Permanente di monitoraggio per la prevenzione della fetopatia alcolica e dei problemi alcol correlati così composto:- Direttore del Servizio promozione della salute e osservatorio epidemiologico o suo delegato;- Direttore del Servizio Promozione e governo delle reti di cura o suo delegato;- Dr.ssa Graziella Boi, Direttore del Centro per il Trattamento dei Disturbi Psichiatrici Alcol-Correlati – ATS;- Dr.ssa Alessandra Aste, Responsabile Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche del Presidio Ospedaliero SS Trinità – ATS;- Prof.ssa Anna Maria Paoletti, Dipartimento Materno Infantile - AOU Cagliari;- Dr.ssa Chiara Mannazzu – TIN Sassari;- Dr. Gianfranco Pitzalis, Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze - ATS;- Dr. Guido Sanna, Medico di Assistenza Primaria;- Dr.ssa Margherita Serra, Ginecologa Consultoriale – ATS;- un Rappresentante Associazione regionale club alcologici territoriali (ARCAT);- un Rappresentante dell’Associazione Centro di accoglienza Don Vitto Sguotti;- un Rappresentante dell’Associazione amici della vita;- un Rappresentante dell’Associazione Alcolisti anonimi;- un Rappresentante dell’Associazione Cui Prodest Onlus. ART.2 Il Tavolo avrà in particolare il compito di elaborare campagne di prevenzione e sensibilizzazione nei vari settori della società e nelle scuole di ogni ordine e grado. ART.3 Nell’ambito dei propri compiti e per lo svolgimento di specifiche attività, potranno essere attivati sottogruppi di lavoro con il coinvolgimento di altri specialisti e/o altre professionalità esterne al Tavolo medesimo. ART.4

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Il Dirigente del Servizio competente per materia della Direzione Generale della Sanità, assicurerà le funzioni di supporto organizzativo e tecnico amministrativo, individuando idoneo personale. ART.5 I rappresentanti delle Associazioni, uno per ciascuna, saranno designati dalle medesime Associazioni. ART.6 Il provvedimento di nomina non comporta oneri a carico del bilancio regionale, i rimborsi per le spese di viaggio e missione, se dovuti, sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

SICILIAFAMIGLIA

DECRETO 23 maggio 2019 - Bonus figlio 2019 - Criteri e modalità di erogazione del bonus per la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5, legge regionale 31 luglio 2003, n. 10. (GURS n. 29 del 21.6.19) Art. 1 In applicazione dell’art. 6, comma 5, della legge regionale n. 10/2003 che prevede il Bonus di 1.000 euro per la nascita di un figlio, sono approvati nel documento allegato (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri e le procedure per la presentazione delle istanze ai comuni (Allegato B) e per l’erogazione del beneficio relativamente all’anno 2019, nei limiti dello stanziamento di bilancio regionale disponibile. Art. 2 Con successivo decreto del dirigente generale della famiglia e delle politiche sociali si provvederà al riparto e all’assegnazione ai comuni richiedenti dello stanziamento disponibile per l’attuazione dell’intervento, nonché all’impegno delle somme da erogare ai comuni medesimi, per la successiva attribuzione ai beneficiari.

SANITÀ

DECRETO 22 maggio 2019 - Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni concernente il Documento di indirizzo per la malattia renale cronica. (GURS n. 29 del 21.6.19) Art. 1 Recepimento Documento di indirizzo per la malattia renale cronica È recepito l’Accordo stipulato ai sensi degli artt. 2, comma 2, lett. b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, rep. Atti n. 101/CSR del 5 agosto 2014, con il quale è stato approvato il “Documento di indirizzo per la malattia renale cronica” che costituisce parte integrante dell’Accordo. Art. 2 Il Tavolo regionale per la nefrologia dialisi e trapianto di rene costituito presso l’Assessorato con D.A. n. 1410 del 30 luglio 2018 e s.m.i, che tra i propri compiti ha anche la programmazione regionale per l’assistenza ai pazienti nefropatici, procederà a dare attuazione a quanto previsto nel “Documento di indirizzo per la malattia renale cronica”, attraverso l’elaborazione di specifici percorsi diagnostico-terapeutici.

DECRETO 23 maggio 2019 - Approvazione della relazione sui risultati raggiunti per la realizzazione dei progetti obiettivo di Piano sanitario nazionale anno 2016, di cui all’Accordo Stato-Regioni rep. atti n. 65/CSR del 14 aprile 2016. (GURS n. 29 del 21.6.19)Art. 1 Per quanto sopra esposto, ad integrazione del D.A. n. 2708/2017 di adozione delle schede progettuali relative ai progetti di Piano sanitario nazionale per l’anno 2017, è approvata la relazione sui risultati raggiunti per la realizzazione dei progetti obiettivo di Piano sanitario nazionale per l’anno 2016 allegata e parte integrante del presente decreto. Art. 2 È disposta la trasmissione del presente provvedimento, unitamente all’allegata relazione, al Ministero della salute per la successiva approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’Accordo rep. atti

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n. 181/CSR del 26 ottobre 2017, ai fini dell’erogazione della quota residua del 30% delle risorse assegnate per la realizzazione dei progetti obiettivo di Piano sanitario nazionale anno 2017.

TOSCANA

ASSISTENZA PENITENZIARIA

RISOLUZIONE 11 giugno 2019, n. 249 - Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Relazione annuale sull’attività svolta nell’anno 2018. (BUR n. 26 del 26.6.19)

IL CONSIGLIO REGIONALEEsaminata la relazione annuale 2019, sulle attività svolte e sui risultati raggiunti nell’anno 2018 che: - presenta le cifre del sistema penitenziario in Italia ed in Toscana, sottolineando, in particolare, come i numeri dell’incarcerazione siano nuovamente in ascesa: dall’alto numero delle presenze degli anni 2011-2013, che superavano ampiamente i 4000 detenuti, e dopo la discesa dovuta ai provvedimenti volti a ridurre il sovraffollamento, in ottemperanza alla sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti umani che aveva portato a 3260-3280 unità negli anni successivi, dal 2017 vi è stata una nuova ripresa, che ha portato alla presenza di 3420 detenuti al 31 marzo 2019; - descrive le sanzioni di comunità applicate in Toscana, fornendo il quadro delle misure alternative e della messa alla prova, evidenziando un aumento dei soggetti in carico al servizio sociale penitenziario, in totale 8.160 nell’anno 2018 (rispetto ai 5738 del 2015): in particolare, l’ampio utilizzo dello strumento della messa alla prova, introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), e passata dalle 1804 applicazioni al 31 dicembre 2015 alle 3359 al 31 dicembre 2018, spiega una buona parte di questo aumento; - analizza la corrispondenza intercorsa con i detenuti, uno dei canali principali attraverso i quali si svolge l’attività di tutela del Garante e le principali problematiche evidenziate, tra le qual spiccano le richieste di aiuto nelle istanze di trasferimento, le denunce di violazione dei diritti e di condizioni inaccettabili del carcere, le richieste di supporto per la presa in carico sanitaria, la richiesta di supporto per percorsi comunitari o per altre misure alternative alla detenzione; nonché le azioni intraprese, che spaziano dall’interlocuzione con la direzione del carcere, con l’area educativa, l’area sanitaria, alle segnalazioni e richieste al Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria ed al servizio sanitario regionale; - presenta il quadro delle presenze nelle REMS a livello nazionale ed un approfondimento sulla REMS di Volterra: in particolare, analizza i numeri e le caratteristiche dei pazienti che sono collocati nella REMS, la problematica della lista di attesa e la sua gestione, le presenze dei pazienti nelle strutture intermedie della Toscana ed i fl ussi in ingresso ed in uscita dalle strutture; dà conto, inoltre, del concorso di progettazione per la costruzione della nuova REMS di Volterra e dei progetti premiati; - illustra l’attività convegnistica, la partecipazione a seminari e convegni, le novità del sito internet del Garante; ed in particolare il Convegno “Carcere e Terzo settore” del 22 giugno 2018, il Convegno “Carcere e Giustizia, ripartire dalla Costituzione, rileggendo Alessandro Margara” dell’8-9 febbraio 2019, e il Seminario “Carcere, test antidroga e diritto alla privacy” del 12 marzo 2019, organizzati dal Garante medesimo;- presenta un quadro dei nuovi fronti d’impegno del Garante: il monitoraggio dei trattamenti sanitari obbligatori (TSO), che ha preso il via negli ultimi mesi del 2018 con la richiesta di dati all’assessorato alla sanità sui numeri delle degenze, sui giorni di ricovero per ogni TSO e sull’eventuale uso della contenzione e la sua annotazione in appositi registri (la Regione Toscana ha indicato la contenzione come pratica da non utilizzare nel Piano sanitario regionale 2008-2010, che proibisce l’uso della contenzione fisica e ordina il monitoraggio delle prescrizioni psicofarmacologiche che potrebbero assumere il signifi cato di contenzione); e il monitoraggio dell’uso e delle condizioni delle camere di sicurezza in dotazione alle questure e alle prefetture, della presenza sia del necessario per una permanenza dignitosa dell’arrestato sia delle informazioni finalizzate alla tutela dei suoi diritti;

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- indica gli obiettivi raggiunti, come il rifacimento dei bagni nel carcere di Pisa, che prima di quest’ultimo intervento erano ancora “a vista”, ed i prossimi obiettivi: la costruzione del Teatro stabile nel carcere di Volterra, la trasformazione dell’istituto a custodia attenuata “Mario Gozzini” di Firenze in istituto per le donne, il miglioramento della tutela del diritto alla salute in ambito penitenziario (con iniziative per la riduzione del danno, la somministrazione gratuita di farmaci di fascia C, l’introduzione di piastre elettriche al posto dei fornellini a gas utilizzati nelle celle, prestazioni odontoiatriche per tutti e comprendenti la fornitura di protesi), la ristrutturazione di cucine e mense, l’applicazione del Regolamento penitenziario, affrontare la “questione” San Gimignano, che assomma problemi strutturali, logistici e di mancanza di una direzione stabile. Visto il parere favorevole espresso dalla Terza Commissione consiliare permanente nella seduta del 4 giugno 2019; Su proposta della Prima Commissione consiliare permanente, ESPRIME APPREZZAMENTO per l’attività ed i risultati conseguiti dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Toscana, dottor Franco Corleone, nell’anno 2018, come emergono dalla relazione annuale 2019; RIBADISCE L’IMPEGNO assunto con la legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l’istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale), con la quale è stata istituita la figura del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, a contribuire attraverso tale organo ad assicurare la finalità rieducativa della pena ed il reinserimento sociale dei condannati e, più in generale, l’effettivo godimento dei diritti civili e sociali nonché la rimozione degli ostacoli al godimento di tali diritti all’interno delle strutture restrittive della libertà personale.

MINORI

MOZIONE 12 giugno 2019, n. 1678 In merito ai servizi territoriali sanitari di salute mentale “Infanzia e adolescenza” in Regione Toscana. (BUR n. 26 del 26.6.19)IL CONSIGLIO REGIONALE Premesso che:- nel 2016, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA) ha dato vita ad un gruppo di lavoro all’interno della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni sul tema della salute mentale dei minori e degli adolescenti, uno studio che si è concluso a marzo 2018; - dallo studio, emerge che la salute mentale nel periodo infanzia e adolescenza è uno stato di benessere emotivo e psicologico che riveste un ruolo “chiave” durante l’età evolutiva ragione per cui saper cogliere tempestivamente eventuali disturbi psichiatrici è importante affi nché il bambino e l’adolescente possa essere guarito o, comunque, possa essere trattato adeguatamente;Valutato che: - tra le principali patologie affrontate nel caso dei minori e degli adolescenti vi sono infatti le sindromi e i disturbi psichici, le malattie neurologiche e psichiatriche, le disfunzioni cognitive, linguistiche e motorie, i disturbi dell’area psicologica e relazionale, familiare e sociale, oltre le situazioni di disagio psicosociale a rischio psicopatologia; - dallo studio dell’AGIA ha evidenziato alcune criticità, in particolare, sul sistema di risposta e presa in carico dei minori con disturbi psichici tra cui la mancanza di integrazione e comunicazione tra i soggetti che operano nello stesso ambito territoriale (per esempio tra Asl, scuole, comunità di accoglienza, autorità giudiziaria, ecc.), la carenza di servizi e strutture dedicati e la carenza di personale con esperienza specifica; Dato che: - carenza strutturale di personale specializzato è ormai un dato strutturale nel servizio sanitario della salute mentale dei minori e degli adolescenti anche in Regione Toscana; - sulla base di queste considerazioni, l’AGIA ha formulato una serie di raccomandazioni rivolte al Governo, alle Regioni e ad altri interlocutori istituzionali: fra queste, garantire una congrua assegnazione di risorse all’ambito della salute mentale in adolescenza, valorizzare l’apporto di ciascuna professionalità, assicurare la continuità dei percorsi di presa in carico e avviare un sistema di monitoraggio. Ricordato che:

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- dal territorio toscano, emergono sempre più frequenti segnalazioni degli operatori specializzati che operano nel servizio USL di salute mentale “Infanzia e adolescenza” che evidenziano una carenza strutturale di personale specializzato; carenza che può avere delle ricadute negative su tutto il sistema organizzativo di diagnosi precoce, presa in carico e continuità terapeutica dei minori nonché sulla gestione delle emergenze; - purtroppo, la carenza di personale impedisce, infatti, di seguire i pazienti in maniera adeguata poiché spesso tra un appuntamento e l’altro passano oltre sei mesi o, addirittura un anno, rendendo meno effi cace il percorso terapeutico intrapreso; - gli operatori del territorio lamentano altresì una rilevante mancanza di strumentazione adeguata necessaria per effettuare le diagnosi dei piccoli pazienti; Preso atto che la tutela della salute mentale in età evolutiva mette al centro il bambino nel suo contesto ambientale e rappresenta, pertanto, una priorità che deve essere oggetto di un maggior investimento mirato della Regione; Tutto ciò premesso e considerato; IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE a garantire l’ottimizzazione delle risorse regionali per migliorare un settore, spesso trascurato, come quello della salute mentale dei minori e nell’adolescenza, al fine di assicurare al servizio esistente maggior personale medico specializzato che assicuri tempi più brevi nelle liste di attesa e, quindi, una maggior continuità nel percorso terapeutico, un’azione convergente sul piano sanitario e sociale in grado di integrare efficacemente la rete educativa e sociale con la rete specialistica dedicata; a migliorare il sistema di reclutamento e gestione del personale operante nel servizio USL di salute mentale “Infanzia e adolescenza” sul territorio toscano;a migliorare la comunicazione e il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti attraverso l’istituzione di periodici tavoli di interscambio e di confronto.

NON AUTOSUFFICIENTI

DGR 20.5,19, n. 670 - POR FSE 2014-2020 Asse B Attività PAD B.2.1.3.A) Approvazione degli elementi essenziali per l’adozione di un avviso pubblico finalizzato al sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell’autonomia. (BUR n. 22 del 29.5.19)NoteViene ravvisata la necessità di finanziare un intervento finalizzato a favorire la permanenza nel proprio domicilio delle persone non autosufficienti, attraverso l’accesso a servizi e percorsi innovativi di carattere socioassistenziale e all’ampliamento dei servizi assistenza familiare. Viene destinato all’attuazione degli interventi in oggetto, l’importo di euro 12.312.269,00.

PARI OPPORTINITÀ

RISOLUZIONE 28 maggio 2019, n. 247 - Relazione attività 2018 della Commissione regionale per le pari opportunità. (BURn. 24 del 12.6.19)1IL CONSIGLIO REGIONALE ESPRIME apprezzamento per l’attività svolta dalla Commissione regionale per le pari opportunità.

PERSONE CON DISABILITÀ

DGR 17 giugno 2019, n. 805 - Linee guida per l’attuazione delle misure dirette a favorire la mobilità individuale delle persone con disabilità. (BUR n. 26 del 26.6.19)NoteVengono approvate le “Linee guida per l’attuazione delle misure dirette a favorire la mobilità individuale delle persone con disabilità”, di cui all’Allegato A (a cui si fa rinvio).

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l’Azienda USL Toscana Centro provvederà a recepire le predette Linee guida e a pubblicare, entro 60 giorni dall’approvazione delle stesse da parte della Giunta regionale, un avviso pubblico articolato temporalmente in due finestre di apertura prefi ssate per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.Viene previsto il monitoraggio semestrale relativo alla presentazione delle domande e all’entità dei contributi erogati dall’Azienda USL Toscana Centro ai destinatari del fi nanziamento, oltre al rapporto finale valutativo degli interventi finanziati, diretto a consentire la verifi a di effi cacia delle misure di sostegno. Viene destinata a favore dell’Azienda USL Toscana Centro, la somma complessiva di € 400.000,00-

DPGR 20 giugno 2019, n. 35/R - Modifiche al DPGR 21 ottobre 2013, n. 58/R “Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell’articolo 55-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”. (BUR n. 30 del 26.6.19, s.o.)NoteViene ritenuto necessario intervenire sul precedente Refolamento, poiché lo svolgimento delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi ha evidenziato alcune criticità: occorre, dunque, da un lato, rendere il testo più conforme alla prassi comportamentale registrata negli ultimi anni, dall'altro lato aggiornare il contenuto alle nuove disposizioni nazionali e regionali, garantendo altresì una formulazione più chiara ed esaustiva.Seguono le modifiche ritenute opportune, per le quali si fa rinvio alla lettura integrale del testo.

SANITA’

L..R. 4 giugno 2019, n. 29 - Le case della salute. Modifiche alla l.r. 40/2005. (BUR n. 27 del 12.6.19)PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale). Considerato quanto segue: 1. L’articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”) ha previsto per il triennio 2007 - 2008 - 2009 l’istituzione di un fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del piano sanitario nazionale, al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali. La lettera a) del comma 806 dello stesso articolo 1 ha previsto specifiche risorse per la sperimentazione del modello assistenziale case della salute; 2. Col decreto del Ministro della salute 10 luglio 2007 (Progetti attuativi del Piano sanitario nazionale - Linee guida per l’accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano), sono state emanate linee guida rivolte per l’accesso al cofinanziamento ai fini della sperimentazione progettuale delle case della salute quali strutture polivalenti in grado di erogare prestazioni socio-sanitarie integrate ai cittadini in uno stesso spazio fisico; 3. A seguito della succitata normativa nazionale, la Regione Toscana ha presentato, per il triennio 2008 - 2010, progetti al Ministero della salute e adottato una serie di deliberazioni aventi ad oggetto la regolamentazione del modello assistenziale della casa della salute, sino a giungere alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 117, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo alle aziende sanitarie sulle case della salute; 4. Il servizio sanitario regionale si è posto, nel tempo, l’obiettivo di creare una rete integrata di servizi sanitari e sociali, anche attraverso nuove modalità organizzative, finalizzata a massimizzare il livello dell’integrazione socio-sanitaria, promuovere l’uso appropriato dei servizi, investire nelle risorse umane e nella qualità dei servizi erogati; 5. Nell’ambito delle cure primarie, il medico di medicina generale riveste un ruolo centrale in quanto, attraverso l’integrazione con altre professionalità del territorio quali il medico di continuità assistenziale e

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lo specialista ambulatoriale, concorre a determinare lo sviluppo di forme di assistenza primaria in grado di rispondere ai nuovi bisogni di salute dei cittadini; 6. Il piano sanitario e sociale integrato regionale 2012 - 2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2014, n. 91, prevede la riorganizzazione della rete delle cure primarie, garantendo capillarità, visibilità e capacità di presa in carico anche attraverso l’innovazione tecnologica, la multidisciplinarità e l’integrazione con la specialistica ospedaliera, anche attraverso l’ulteriore implementazione delle case della salute; 7. La casa della salute rappresenta un modello di sanità territoriale attraverso cui i cittadini possono disporre, nell’ambito della zona-distretto, di una struttura polivalente quale punto di riferimento certo per la presa in carico della domanda di salute e di cura, la continuità assistenziale e, attraverso la sinergia con le istituzioni locali e gli attori sociali del territorio, per una più efficace garanzia dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria; 8. All’interno della zona-distretto la casa della salute rappresenta già un nodo di una rete integrata e omogenea di servizi dove si stabiliscono interdipendenze, si sviluppano sinergie e si realizza la piena responsabilizzazione di tutti gli operatori. La casa della salute intende valorizzare la comunità locale facilitando i percorsi e i rapporti tra i servizi e i cittadini, per restituire alla popolazione una visione unitaria del problema salute come diritto di ogni cittadino ma anche quale interesse dell’intera collettività; un luogo dove i servizi sociali e sanitari si riorientano passando da una cultura dell’attesa a una della promozione e della proattività; 9. In questo senso, la casa della salute deve rappresentare un modello di assistenza integrata in cui far interagire le competenze del medico di famiglia, degli specialisti e delle altre figure sanitarie e sociali con il paziente, con l’obiettivo di costruire un livello elevato di responsabilità di quest’ultimo all’interno di una collaborazione condivisa; 10. È pertanto opportuno che la casa della salute, superata la fase di avvio, sia disciplinata a livello legislativo quale struttura polivalente, nell’ambito della zona-distretto, facente parte integrante dell’organizzazione del servizio sanitario regionale. Art. 1 Case della salute. Inserimento del capo III ter nel titolo V della l.r. 40/2005 1. Dopo il capo III bis del titolo V della legge regionale 24 febbraio 2005 n.40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), è inserito il seguente: “Capo III ter - Case della salute”. Art. 2 Casa della salute: definizione. Inserimento dell’articolo 71 vicies semel nella l.r. 40/2005 1. Nel capo III ter del titolo V dopo l’articolo 71 vicies della l.r. 40/2005, è inserito il seguente: “Art. 71 vicies semel Casa della salute: definizione 1. La casa della salute è una struttura polivalente che opera nell’ambito della zona-distretto, facente parte integrante dell’organizzazione del servizio sanitario regionale. 2. Le attività della casa della salute sono inserite, in linea con la programmazione aziendale e coerentemente con l’analisi dei bisogni, nella programmazione di zonadistretto.”. Art. 3 Finalità. Inserimento dell’articolo 71 vicies bis nella l.r. 40/2005 1. Dopo l’articolo 71 vicies semel della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “Art. 71 vicies bis Finalità 1. Le case della salute, nell’ambito della zonadistretto, assicurano un punto unitario di accesso alla rete integrata dei servizi garantendo una presa in carico complessiva della persona. 2. Le case della salute favoriscono, attraverso la contiguità spaziale dei servizi e la multidisciplinarietà degli interventi, l’integrazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali. 3. Le case della salute favoriscono altresì la valorizzazione del ruolo delle comunità locali ai fini della prevenzione e promozione della salute anche nell’ambito di specifiche progettualità.”. Art. 4 Obiettivi. Inserimento dell’articolo 71 vicies ter nella l.r. 40/2005 1. Dopo l’articolo 71 vicies bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “Art. 71 vicies ter Obiettivi 1. La casa della salute opera mediante programmi coerenti con la programmazione della zona-distretto e ha come obiettivi: a) l’equità nell’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari territoriali della popolazione attraverso la facilitazione e la semplificazione dei percorsi assistenziali;

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b) l’organizzazione e il coordinamento delle risposte da dare al cittadino nelle sedi più idonee privilegiando la domiciliarità e il contesto sociale delle persone e valorizzando la progettualità della comunità locale; c) l’integrazione istituzionale e professionale dei servizi e delle prestazioni di prevenzione, di servizio sociale, assistenza sanitaria e riabilitazione funzionale, educazione e promozione della salute; d) la valorizzazione dell’attività interdisciplinare tra medici di medicina generale, specialisti, infermieri, terapisti e l’integrazione operativa fra le prestazioni sanitarie e quelle sociali per la piena attuazione delle politiche sulla cronicità e di sanità di iniziativa; e) la partecipazione attiva degli operatori dell’assistenza sociale, dell’educazione sanitaria e della prevenzione, finalizzata ad integrare le attività sanitarie con quelle socio-assistenziali e di educazione ai corretti stili di vita, secondo le logiche insite nel modello regionale di prevenzione e gestione della cronicità.”. Art. 5 Forme della partecipazione. Inserimento dell’articolo 71 vicies quater nella l.r. 40/2005 1. Dopo l’articolo 71 vicies ter della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “Art. 71 vicies quater Forme della partecipazione 1. Nella casa della salute è assicurata la partecipazione dei cittadini alla valutazione dei bisogni, alla definizione delle progettualità, alla valutazione di impatto delle iniziative della casa della salute rispetto agli obiettivi individuati. 2. Le modalità attuative della partecipazione sono disciplinate dagli indirizzi di cui all’articolo 71 vicies quinques in conformità alle previsioni dell’articolo 14, comma 7, del d.lgs. 502/1192, garantendo, altresì, il coordinamento con le attività del comitato di partecipazione di zona-distretto.”. Art. 6 Indirizzi. Inserimento dell’articolo 71 vicies quinquies nella l.r. 40/2005 1. Dopo l’articolo 71 vicies quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “Art. 71 vicies quinquies Indirizzi 1. La Giunta regionale impartisce indirizzi alle aziende unità sanitarie locali sul funzionamento delle case della salute. 2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2019, n. 29 (Le case della salute. Modifiche alla l.r. 40/2005), la Giunta regionale procede alla revisione dei vigenti indirizzi sulle case della salute.”

UMBRIA

DIPENDENZE

DGR 28 maggio 2019, n. 712 - Piano regionale 2019-2021 per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo. (BUR n. 30 del 12.6.19, s.o.)DOCUMENTO ISTRUTTORIO Il gioco d’azzardo problematico ha visto negli ultimi anni in Italia un’espansione travolgente, trasversale a tutte le fasce d’età e condizioni socioeconomiche, legata a fattori molteplici tra cui la crescita dilagante di un’offerta estremamente differenziata di giochi legali, sostenuta da pervasive campagne pubblicitarie, che, partita da tipologie di gioco tradizionali, è giunta a ricomprendere tutti gli strumenti di comunicazione che l’attuale tecnologia mette a disposizione. In Italia si spende oggi nel gioco d’azzardo una somma complessiva di denaro nettamente superiore a quella relativa a paesi come la Germania, la Francia e l’Inghilterra; da noi vengono ad investire da tutto il mondo, il nostro è il mercato più promettente, dove la diversificazione è più ampia. Tutto ciò, come è ben noto, evolve in molti casi, secondo un trend che appare in notevole crescita, in forme rilevanti di disagio psichico, associate ad importanti ripercussioni finanziarie e sociali sugli stessi interessati e sulle loro famiglie. Il disturbo da gioco d’azzardo, considerato una vera e propria patologia, è incluso nella Classificazione internazionale delle malattie dell’OMS (ICD10, F63.0) e nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM 5).Il DSM 5, ovvero la versione più recente del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, che costituisce un riferimento riconosciuto a livello internazionale, elimina la distinzione operata nelle versioni

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precedenti tra il comportamento di abuso e la condizione di dipendenza ed adotta una definizione unica, quella di disturbo da uso di sostanze o da addiction senza sostanze (gioco d’azzardo), declinata secondo livelli crescenti di gravità e inquadrata attraverso una serie di criteri diagnostici definiti. Questa innovazione nosografica implica il riconoscimento di un continuum tra uso problematico/abuso/dipendenza e nella pratica clinica aiuta a superare inutili quanto artificiose differenziazioni. A livello statale, il legislatore è intervenuto in materia con la finalità di promuovere la prevenzione ed il contrasto al gioco d’azzardo patologico. Il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” (c.d. decreto Balduzzi), ha incluso norme volte alla tutela dei minori, una prima regolamentazione della pubblicità, la previsione dell’inserimento del disturbo da gioco d’azzardo (ludopatia) tra i Livelli Essenziali di Assistenza. Successivamente, con la legge 23 dicembre 2014, n. 1901, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, è stato disposto che, a decorrere dall’anno 2015, una quota delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari a 50 milioni di euro, è annualmente destinata alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo. La legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d’azzardo patologico (GAP), ha disposto l’istituzione presso il Ministero della Salute di un Fondo per il gioco d’azzardo patologico. Di conseguenza, con i decreti del Ministro della Salute 6 ottobre 2016 e del 7 dicembre 2017 sono stati definiti i criteri di ripartizione del Fondo tra le Regioni e PA (quota di accesso) e ne è stata vincolata l’erogazione alla presentazione di un Piano regionale da parte di ciascuna Regione, e alla sua approvazione da parte del Ministero stesso.Infine, con il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, c. 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, il disturbo da gioco d’azzardo è stato equiparato alle dipendenze da sostanze psicoattive verso le quali il Sistema Sanitario Nazionale deve garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione. La Regione Umbria, a sua volta, ha introdotto disposizioni specifiche volte a rispondere, sul piano preventivo e dell’offerta di trattamento, alla diffusione di forme problematiche di gioco d’azzardo. Inizialmente è stata impostata un’azione complessiva, di più vasta portata, con l’approvazione della legge regionale 21 novembre 2014 n. 21, “Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico”, che ha avuto degli aggiornamenti con le leggi regionali n. 7/2016 e n. 7/2017. È stato poi costituito, con la D.G.R. n. 608 dell’11 maggio 2015, un gruppo di lavoro regionale per l’attuazione coordinata degli adempimenti in materia di promozione, prevenzione, formazione, cura, sostegno economico, contrasto e controllo ed è stato approvato, con la D.G.R. n. 1246 del 29 ottobre 2015, il Piano operativo per la prevenzione, il contrasto e la cura del gioco d’azzardo patologico. La legge regionale ed il conseguente Piano operativo hanno stabilito in particolare: — l’attivazione di un numero verde regionale per favorire l’emersione della domanda di aiuto da parte dei giocatori problematici e dei loro familiari (n. 800.410.902),— la promozione di gruppi di auto aiuto, — la messa a disposizione di materiali informativi idonei all’esposizione obbligatoria nei locali da gioco, stabilita dalla legge, — la realizzazione di campagne di informazione, — l’istituzione del marchio NO SLOT, da attribuire agli esercizi che scelgono di non installare apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, — incentivi e disincentivi di natura fiscale (IRAP), in relazione alla disinstallazione o al possesso di apparecchi per il gioco d’azzardo, — limiti alla collocazione delle sale e degli apparecchi per il gioco lecito, determinando in 500 m. la distanza minima da istituti scolastici, strutture residenziali o semiresidenziali sociosanitarie, luoghi di culto, centri

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socio ricreativi e sportivi, centri di aggregazione giovanile o altre strutture frequentate principalmente da giovani e la possibilità per i Comuni di disporre limitazioni all’orario di apertura, — il divieto di pubblicità dell’apertura ed esercizio delle sale da gioco, — la realizzazione di iniziative di formazione per gli operatori, gli insegnanti, i volontari delle associazioni, — la formazione obbligatoria per gli addetti alle sale da gioco, — il sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, — la realizzazione di iniziative a carattere sperimentale da parte delle ASL. Successive deliberazioni della Giunta regionale hanno riguardato la formazione degli addetti alle sale da gioco, della quale sono state precisate le modalità di attuazione attraverso la D.G.R. n. 1159 del 10 ottobre 2016, e soprattutto la costruzione del sistema di intervento sociosanitario rivolto alla prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d’azzardo patologico. A seguito della definizione dei nuovi LEA con il DPCM 12 gennaio 2017, sono stati definiti in maniera dettagliata, con la D.G.R. n. 490 dell’8 maggio 2017, il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per le persone con disturbo da gioco d’azzardo e l’organizzazione dei servizi sociosanitari dedicati. La suddetta deliberazione ha stabilito che la costruzione di un sistema di intervento sociosanitario a carattere innovativo, modellato sulle esigenze imposte da una dipendenza comportamentale con caratteristiche ben diverse rispetto alle dipendenze da sostanze che hanno condizionato la strutturazione dei servizi attuali, venga attuata nella prospettiva di un successivo rinnovamento degli assetti organizzativi e degli approcci metodologici dell’intero sistema dei servizi per le dipendenze delle Aziende USL, affinché risulti maggiormente adeguata in relazione alla configurazione attuale dei fenomeni di addiction. Altre attività rivolte al gioco d’azzardo sono richiamate da leggi regionali rivolte ad obiettivi più generali, come la legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1, “Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della L.R. 16/2/2010 n. 14” (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)), o sono comprese nei Piani generali della programmazione regionale, tra i quali è di particolare rilievo il Piano regionale di prevenzione 2014-2018, che include programmi di promozione della salute rivolti alle scuole e ai contesti giovanili extra scolastici finalizzati a incentivare le competenze personali e a prevenire l’adozione di comportamenti a rischio, compreso il gioco d’azzardo. Tutte le azioni indicate dalla legge regionale e dagli atti successivi sono state riprese ed inserite in un Piano regionale, redatto secondo il format e i requisiti stabiliti dai decreti del Ministro della Salute sopra richiamati, e le ulteriori indicazioni fornite dalla Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute; attraverso il Piano si persegue l’obiettivo di dare ulteriore impulso all’iniziativa regionale, componendo i diversi interventi, già attivati o programmati in ambiti molteplici a livello sia regionale che locale, in un vero e proprio sistema regionale di intervento, coordinato ed integrato. Nell’elaborazione del documento, denominato “Piano regionale 2017-2018 per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo”, si è tenuto conto: — delle disposizioni del decreto ministeriale citato; — degli orientamenti più avanzati proposti dalla comunità scientifica di ambito nazionale, riportati;— dai formatori, esperti di riconosciuta competenza, coinvolti nel percorso di formazione “Umbria NO SLOT. Verso un sistema di intervento regionale per l’accoglienza e la presa in carico dei giocatori problematici e delle famiglie” attuato presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica da marzo a giugno 2016, e delle osservazioni avanzate dai partecipanti al corso; — delle proposte emerse in una serie di riunioni alle quali hanno partecipato referenti e operatori delle Aziende USL, referenti e operatori dei servizi dei Comuni, volontari delle associazioni di auto-mutuo-aiuto e di altre associazioni interessate al tema del gioco d’azzardo. Il Piano è stato sottoposto preliminarmente all’approvazione del Ministero della Salute, secondo quanto stabilito dal Ministero stesso. Con nota del Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione sanitaria del 5 maggio 2017, prot. n. 2214/C7SAN, è stato comunicato che i Piani regionali di attività per il contrasto al gioco d’azzardo sono stati valutati positivamente, ed approvati dall’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave nella riunione del 27 aprile 2017. Conseguentemente, la Giunta con deliberazione n. 764 del 3 luglio 2017 ha approvato il Piano regionale 2017-2018.

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Il Decreto del Ministero della Salute di riparto del Fondo per il Gioco d’Azzardo Patologico per le annualità 2018- 2019 del 26 ottobre 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 22 novembre 2018 ha confermato il criterio di ripartizione per quote di accesso e ha stabilito l’obbligo in capo alle Regioni di procedere entro marzo 2019, alla presentazione della Programmazione delle attività per il biennio 2018-2019, comprensiva dell’implementazione dei Piani relativi al biennio 2016-2017 e di nuove azioni di prevenzione. La Regione Umbria, considerata la scadenza prevista per la presentazione, ha coerentemente predisposto un Piano per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo con riferimento al periodo 2019-2021, in continuità con il Piano precedente, e lo ha formalmente trasmesso al Ministero della Salute con nota pec prot. n. 0055348 del 20 marzo 2019. Viene disposta l’approvazione della Programmazione 2019-2021 (a cui si fa rinvio).

POLITICHE SOCIALI

DGR 28 maggio 2019, n. 708 - D.G.R. n. 1498 del 20 dicembre 2018 relativa all’atto di programmazione delle risorse del Fondo nazionale politiche Sociali, ex art. 20 della legge n. 328/2000 - anno 2018. Disposizioni. (BUR n. 30 del 12.6.19)Note Viene approvato l’allegato di cui al presente atto 1b), in sostituzione dell’allegato 1b) di cui alla D.G.R. n. 1498/2018, al fine di adeguare l’ammontare delle risorse per l’area di intervento “Infanzia e adolescenza e responsabilità familiari” pari ad € 1.855.806,42 recante in oggetto “Adesione al livello base del Programma PIPPI.iI monitoraggio e la rendicontazione delle risorse interessate dal presente atto dovranno avvenire, nel rispetto di quanto imposto dal decreto del 26 novembre 2018, a cura del Comune capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno, entro il 30 giugno 2019, utilizzando l’apposita modulistica che sarà fornita dal Servizio competente.

SANITA’

DGR 28 maggio 2019, n. 710 - D.G.R. n. 1170/2018 - Istituzione del Centro Unico di Formazione del Servizio sanitario regionale. . (BUR n. 30 del 12.6.19)NoteIl Piano Sanitario regionale 2019-2021. Preadozione prevede, nell’allegato “P.R.O.G.E.T.T.O. per la salute”, tra gli obiettivi da perseguire ” un processo di riorganizzazione dell’attività formativa, in modo da accentrare in un unico centro di formazione le attività didattiche comuni. Viene approvata la proposta organizzativa “Centro Unico di Formazione del Servizio sanitario regionale” che si allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (a cui si fa rinvio).Viene costituito il Comitato direzionale del Centro Unico di Formazione regionale composto da: — direttori generali/legali rappresentanti delle Aziende sanitarie regionali, — amministratore del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica, — direttore regionale alla Salute, che restano in carica per tre anni e, comunque, per la durata dei rispettivi incarichi ricoperti.

DGR 4 giugno 2019, n. 769 - Protocollo d’intesa Regione Umbria - INAIL Umbria per l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e convenzione attuativa: rinnovo. (BUR n. 31 del 19.6.19)NoteViene rinnovato il Protocollo d’intesa fra l’INAIL Umbria e la Regione Umbria per l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’INAIL, sottoscritto il 25 maggio 2016 e viene approvata la nuova bozza di Protocollo di durata triennale. Viene preso atto dell’elenco delle strutture INAIL presenti nella Regione Umbria ad oggi autorizzate all’erogazione delle prestazioni sanitarie a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici.

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Viene confermato il tavolo tecnico di coordinamento al fine di monitorare l’attuazione del Protocollo d’intesa suddetto e di approfondire le tematiche oggetto delle convenzioni attuative previsto dai protocolli precedenti, composto da quattro rappresentanti per l’INAIL e da quattro rappresentanti per la Regione Umbria.

TERZO SETTORE

DGR 28 maggio 2019, n. 705 - D.G.R. n. 462 del 18 aprile 2019 - Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale - macro criteri di valutazione. (BUR n. 30 del 12.6.19)NoteA seguito della DGR 462/19 sI procede, dopo aver definito il piano operativo dettagliato, gli obiettivi generali delle aree di intervento, relativi all’utilizzo delle risorse finanziarie sopracitate, alla definizione di un avviso di evidenza pubblica per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale da parte delle organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale, da parte del Servizio competente; Si definsce un quadro di macro criteri di valutazione di riferimento per la redazione dell’avviso di evidenza pubblica per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale da parte delle organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale.Allegato A Griglia di Macro Criteri di valutazione A. Congruità dei costi complessivi alle azioni progettuali B. Complessità ed adeguatezza del partenariato di organizzazioni di volontariato e/o Associazioni di promozione sociale in relazione al progetto presentato e alla dimensione del territorio in cui il progetto insiste C. Eterogeneità della rete e inclusività verso Odv e APS di piccole dimensioni e/o costituite da giovani D. Complementarietà, integrazione e additività delle azioni progettuali con gli obiettivi e le aree prioritarie di intervento individuate con la programmazione territoriale E. Capacità del progetto di generare nuove risorse F. Sinergie e collaborazioni con soggetti pubblici e privati del territorio per la realizzazione ed integrazione delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi del progetto G. Livello di Integrazione e coerenza delle azioni progettuali con gli obiettivi e le aree specificate nellҋavviso pubblico H. Livello di esperienza degli Enti proponenti nella conduzione di iniziative e progetti in relazione agli obiettivi generali e le aree prioritarie di intervento Innovazione nelle metodologie e strumenti per il/ ͘ coinvolgimento dei beneficiari finali e della cittadinanza

VALLE D’AOSTA PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

DGR 21 gennaio 2019, n. 52 - Predisposizione del nuovo piano regionale per la salute e il benessere sociale (2020-2025). Approvazione della metodologia di elaborazione secondo un percorso di elaborazione partecipata (BUR n. 28 del 25.6.19) NoteViene approvata la Metodologia di elaborazione secondo un percorso di programmazione locale partecipataViene assegnato al Dipartimento salute il compito di garantire il processo di programmazione partecipata.

SANITÀ

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DGR 25 gennaio 2019, n. 70 - Recepimento del piano nazionale della cronicità del 15 settembre 2016 e istituzione di un tavolo di lavoro per la predisposizione delle linee di indirizzo regionali. (BUR n. 28 del 25.6.19) NoteViene recepito il piano nazionale e della cronicità e contestualmente vie istituito un apposito tavolo di lavoro integrato con i referenti dell’ Azienda USL per la definizione delle Linee di indirizzo per l’attuazione del Piano in Valle d’Aosta e per il successivo monitoraggio dello stesso.

DGR 22 Iebbraio 2019, n. 209 - Recepimento delle “Linee guida per la revisione delle reti cliniche. Le reti tempo dipendenti” , di cui all’Accordo del 24 gennaio 2018 e istituzione di un “Coordinamento regionale della rete”. (BUR n. 28 del 25.6.19) NoteViene recepito il documento “Linee guida per la revisione delle reti cliniche. Le reti tempo dipendenti”, ed istituito il “Coordinamento regionale della rete” quale organismo di governo a livello regionale rappresentativo delle componenti istituzionali, professionali e dei principali stakeolders, operante in integrazione funzionale con il Coordinamento regionale emergenza-urgenza e con il numero europeo 112.

DGR 19 aprile 2019, n. 503 - Recepimento del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa 2019-2021. (BUR n. 28 del 25.6.19) NoteViene approvato il Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa 2019-2021, e conseguente approvazione del Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa e dei relativi atti di indirizzo all’Azienda USL della Valle d’Aosta.

VENETOAMMNISTRAZIONE REGIONALE

DGR 28 maggio 2019, n. 674 - Approvazione del Piano di formazione 2019-2020 per il personale dirigente e dipendente della Regione del Veneto. (BUR n. 62 dell’11.6.19)PREMESSA L’aumentata domanda di professionalità, di efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi che proviene dalla società civile nei confronti della Pubblica Amministrazione pone in primo piano il tema della formazione del dipendente pubblico.Il rapido mutamento degli scenari nazionali e internazionali ha prodotto la richiesta pressante di nuove competenze e capacità professionali.La formazione deve quindi essere resa parte integrante della gestione ordinaria del personale delle Pubbliche Amministrazioni, nella convinzione che sia una leva strategica per la modernizzazione dell’azione amministrativa e per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi erogati alle imprese e ai cittadini.In tale contesto la formazione costituisce un elemento decisivo per lo sviluppo delle risorse umane e uno strumento idoneo a sostenere il cambiamento in atto, anche alla luce delle leggi di riforma del pubblico impiego che hanno visto nell’approvazione definitiva di tutti i Decreti previsti dalla Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, meglio conosciuta come Legge Madia di Riforma della PA, l’avvio di un periodo di riforma per la PA.Il provvedimento contiene 14 importanti deleghe legislative:

- pubblico impiego- riorganizzazione dell'amministrazione statale centrale e periferica- digitalizzazione della PA, semplificazione del procedimenti amministrativi- razionalizzazione e controllo delle società partecipate- anticorruzione e trasparenza

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Lo stesso necessita per la sua attuazione di essere accompagnato da incisivi interventi formativi che portino ad una sistematica trasformazione delle attività e del lavoro degli operatori della Pubblica amministrazione regionale.La modifica della legge regionale n. 54/2012 “per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 - Statuto del Veneto" che in coerenza con il Programma del Presidente della Giunta per la legislatura 2015-2020 prevede che l’intero apparato amministrativo dovrà essere ulteriormente riorganizzato e semplificato nell’organico e nei livelli dirigenziali al fine di garantire la massima velocità all’iter burocratico, passa inevitabilmente attraverso la ridefinizione dei percorsi di formazione di dirigenti e dipendenti chiamati a svolgere un ruolo decisivo nel processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione.La contestuale riduzione delle spese per la formazione del personale, a decorrere dall’anno 2011, al 50% di quelle sostenute nel 2009, così come previsto dall’art. 6, c. 13 della legge 122/2010, rende necessario riconsiderare i criteri di gestione complessiva della formazione.In questo contesto, la Regione del Veneto si propone di autorizzare l’eventuale convenzionamento con gli enti locali, prioritariamente con quelli con meno di 50 dipendenti, per l’estensione della formazione al relativo personale a titolo gratuito nonché per l’espletamento di attività di formazione mirata agli enti locali stessi in considerazione del ruolo di coordinamento e di collaborazione istituzionale che la Regione vuole esercitare e di cui è investita.LA DISPOSIZIONEViene approvato il Piano triennale di formazione 2019 - 2020 il cui obiettivo è trasmettere conoscenze ed esperienze, stimolare l’acquisizione di abilità e di capacità in modo da sviluppare le professionalità del personale regionale.Viene autorizzata la convenzione con gli enti locali del territorio regionale, prioritariamente con meno di 50 dipendenti, per la partecipazione gratuita agli eventi di formazione espletati dalla Regione per il proprio personale nonché per l’attuazione di interventi mirati.

PIANO DI FORMAZIONE 2019 – 2020 Introduzione Quando si parla di qualità di risorse umane, non si può prescindere dall’elemento fondamentale che le qualifica che è rappresentato dalla formazione permanente del personale, vero motore dei processi di cambiamento e innovazione della macchina regionale.La formazione deve essere una dimensione costante e fondamentale del lavoro e uno strumento essenziale nella gestione delle risorse umane. Le organizzazioni per gestire il cambiamento e garantire un elevata qualità dei prodotti e servizi, devono oggi fondarsi sulla conoscenza e sullo sviluppo delle competenze. I sistemi di formazione devono adattarsi ai bisogni individuali, rafforzare l’integrazione con l’organizzazione del lavoro, rendere trasparenti e mobili le qualifiche, migliorare il riconoscimento per il raggiungimento degli obiettivi, sviluppare percorsi formativi anche in considerazione di quelli che saranno i fabbisogni professionali dei prossimi anni. La valorizzazione delle risorse umane, partendo dal management pubblico fino al personale, è un elemento imprescindibile per la crescita complessiva, quantitativa e qualitativa, dei servizi erogati al cittadino. Per realizzare questo processo di valorizzazione la Direzione Organizzazione e Personale nel porre le politiche formative al centro del processo di sviluppo del personale, progetta, programma e definisce il nuovo piano biennale per la formazione dei dipendenti. Il nuovo piano di formazione vuole essere uno strumento di programmazione snello e concentrato sui progetti formativi. Al fine di assicurare una maggiore incisività delle azioni previste e di garantire una continuità, anche temporale con il precedente periodo formativo, le proposte sviluppate avranno come cardine la crescita delle competenze del personale.Le competenze del personale sono decisive per la capacità delle organizzazioni di acquisire conoscenza e di utilizzarla per innovare. L’innovazione esige oggi, più che mai, l’acquisizione di competenze trasversali. Le competenze manageriali devono diventare più comuni di quel che sono attualmente; altrettanto vale per la capacità di riuscire in situazioni di lavoro nuove e in evoluzione.

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La formazione in questo contesto svolge un ruolo centrale: la manutenzione di competenze esistenti, lo sviluppo di nuove figure professionali e la riqualificazione di quelle presenti è il cuore di una politica del personale orientata alla qualità del servizio.Il quadro di Riferimento Il Piano di formazione 2019-2020 s’innesta in una cornice che, da un lato, deve rispondere alle istanze dell’opinione pubblica volte ad evidenziare la necessità di aumentare l’efficienza e la produttività della Pubblica Amministrazione e, dall’altro, alle novità portate dalla nuova politica europea sulla formazione delle risorse umane“Europa 2020” che succede alla strategia di Lisbona. In ambito nazionale, è richiesta l’attuazione di un insieme coordinato di azioni formative di accompagnamento alla riforma del pubblico impiego e della pubblica amministrazione che si è delineata in questi anni e che andrà a svilupparsi in un prossimo futuro. La pubblica amministrazione si trova ad agire in un contesto delicato e complesso, dovendo far fronte: - ad una situazione economica nazionale a rischio recessione; - a forti spinte di riorganizzazione dell’intero settore pubblico che porteranno ad un aumento della complessità dell’azione amministrativa che dovrà misurarsi con le problematiche della globalizzazione da un lato e da un tessuto economico-sociale caratterizzato da problematiche nuove e spesso dirompenti dall’altro. Dal punto di vista europeo, le decisioni scaturite dalla nuova strategia “Europa 2020”, che succedono a quelle di Lisbona, hanno stabilito la necessità di costruire un modello di sviluppo europeo basato sulla “crescita intelligente”, attraverso lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione. Dove la competenza viene definita come la capacità di rispondere con successo ad esigenze complesse in un contesto particolare. La prestazione competente o l’azione efficace implica la mobilitazione di conoscenze, abilità cognitive e pratiche, nonché di componenti sociali come atteggiamenti, emozioni, valori e motivazioni. Il ruolo della Regione del Veneto a sostegno dello sviluppo delle competenze degli enti, istituzioni e organismi del territorio. In questi ultimi anni lo scenario politico, economico e sociale è radicalmente mutato rispetto alle prospettive del quinquennio trascorso. Il raggiungimento degli obiettivi di risanamento e di sviluppo socio-economici e le riforme in corso d’implementazione, richiedono nuove relazioni e nuovi assetti tra livelli di governo, che garantiscano una sempre maggiore interdipendenza e responsabilità comune per assicurare efficacia alle politiche pubbliche. La risposta ai bisogni dei cittadini deve essere la stella polare e la ragion d’essere delle politiche pubbliche. E’ nella centralità del cittadino e quindi nella capacità d’intercettarne i bisogni che risiede il senso delle Istituzioni. Si tratta di rivedere e riconcepire gli strumenti della conoscenza, informazione e formazione riorganizzandoli quali elementi essenziali per dare impulso allo sviluppo delle risorse del territorio. Il tema delle risorse e del loro uso efficiente è ancora più importante in ambito formativo, dove si preparano le risorse umane a concretizzare le azioni programmate a livello istituzionale, in questo ambito, il D.L. 78/2010 ha drasticamente ridotto le risorse finanziarie da utilizzare per la formazione, rendendo sempre più difficoltoso per le Pubbliche Amministrazioni accedere a percorsi qualificanti per il proprio personale. Tanto più negli Enti di minori dimensioni, che molte volte, negli ultimi tempi, hanno dovuto rinunciare anche solo ad implementare politiche di sviluppo delle risorse umane. L’idea d’implementare un sistema di sostegno e sviluppo delle competenze territoriali andrebbe da una parte a colmare una lacuna in ambito formativo, in quanto le ristrettezze finanziarie hanno drasticamente ridotto l’offerta formativa di molti enti, e dall’altra consentirebbe all’amministrazione la promozione e la diffusione di un sistema innovativo di conoscenze che sarà la base sui cui si poggeranno gli enti, istituzioni e organismi regionali per attuare vere politiche di sviluppo coordinate. La Regione andrebbe a configurarsi quindi come uno strumento di cooperazione tra livelli di governo per sostenere il processo di coesione nel nostro sistema amministrativo, accompagnando le istituzioni locali e regionali in un processo di ammodernamento ed innovazione per il conseguimento dei seguenti obiettivi strategici: • Innovazione Istituzionale

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- Sostenere le politiche d’innovazione che l’Amministrazione regionale intende promuovere sul territorio • Qualificazione delle strutture e delle risorse umane - Costituire un punto di riferimento per il territorio in materia di formazione e sviluppo del capitale umano. - Supportare gli Enti locali, anche in relazione ai tagli alle attività formative previste dal D.L. 78/2010, nello sviluppare percorsi formativi che migliorino l’erogazione di servizi all’utenza. - Creare economie di scala utili, in un periodo di scarsità di risorse, per garantire un adeguato sviluppo professionale per tutti gli operatori del territorio. • Governo del territorio - Omogeneizzare le competenze del personale pubblico che opera nel territorio. - Favorire la creazione di una rete tra gli Enti dove la Regione funga da catalizzatore. Piano 2019-2020 La programmazione biennale delle attività formative si inserisce in un contesto di crisi economicofinanziaria del sistema paese che ha indotto il Governo ad adottare politiche di bilancio rigorose attraverso l’adozione del decreto legge n.78/2010 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. Il provvedimento contiene misure di riduzione della spesa e aumento delle entrate, che, per quanto riguarda la formazione del personale, prevede, a partire dal 2011, una riduzione del 50% rispetto al 2009 delle risorse finanziarie destinate agli interventi formativi. La riduzione degli stanziamenti ha portato inevitabilmente ad una contrazione delle attività formative di sviluppo delle competenze del personale regionale. Per garantire comunque la crescita in termini di competenze delle risorse umane si procederà migliorando il processo di programmazione e gestione delle attività formative, garantendo da un lato l’efficacia e l’economicità nell’utilizzo delle risorse finanziarie e dall’altro puntando al mantenimento se non al miglioramento degli standard qualitativi delle attività formative che andranno a realizzarsi. Obiettivi La profonda riforma della pubblica Amministrazione ha posto l’esigenza di passare da un sistema formativo che non fosse una somma di corsi, che incidono principalmente sulle risorse finanziarie, ad un sistema d’interventi coordinati ed organici di sviluppo e potenziamento delle competenze del personale che incidano sui contesti organizzativi e siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi posti dall’amministrazione. Il programma di formazione si propone pertanto di: • preparare i neo-assunti e il personale già inserito a ricoprire adeguatamente le posizioni e i ruoli conseguiti di volta in volta lungo l’intero ciclo di attività nell’organizzazione regionale; • promuovere in tutti i dipendenti la consapevolezza del proprio ruolo in una P.A che cambia; • aggiornare costantemente le capacità operative e gestionali e adeguare le competenze esistenti alle competenze necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici dell’Ente; • sviluppare la capacità di agire professionalmente prestando attenzione alle istanze provenienti dal territorio; • favorire lo sviluppo organizzativo della Regione e l’attuazione dei progetti strategici predisponendo le professionalità richieste; • garantire un adeguato sfruttamento delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie in una logica di razionalizzazione dei processi e di miglioramento dei servizi resi ai cittadini; • migliorare le capacità del management nel raggiungimento degli obiettivi dell’Ente. La definizione delle attività formative sarà evidenziata all’interno dei singoli piani annuali. La Direzione Organizzazione e Personale, in collaborazione con le altre strutture regionali, si impegnerà ad ampliare la gamma delle iniziative formative, sviluppando direttamente ”in house” alcuni percorsi di aggiornamento professionale. Questo consentirà da un lato di valorizzare le competenze del personale regionale e dall’altro di assicurare una notevole riduzione dei costi. La rilevanza che si vuole riconoscere alla formazione esprime l’impegno dell’Amministrazione regionale, anche in materia di formazione del personale, a garantire le pari opportunità tra uomo e donna, e s’impegna anche con iniziative specifiche, da sviluppare con il Comitato Unico di Garanzia (CUG), al consolidamento di una cultura della diversità di genere e di pari opportunità. Il processo formativo La rilevazione dei fabbisogni formativi

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La costruzione di un Piano efficace prevede una serie di fasi che consentono di governare la formazione in maniera tale da renderla capace non solo di dare risposte convincenti ai bisogni di apprendimento ma anche di diventare effettiva leva di sviluppo personale e professionale delle persone. La prima di queste fasi, alle quali seguiranno la progettazione, la gestione e la valutazione dei percorsi formativi veri e propri, è quella della rilevazione e dell’analisi dei fabbisogni formativi. Tale fase è di cruciale importanza ai fini della corretta e puntuale programmazione delle attività formative. Essa rappresenta il momento in cui vanno fatte emergere le necessità formative del personale regionale in relazione agli obiettivi che ciascuna Struttura è chiamata a conseguire. Ed è proprio in questa fase che il Dirigente Responsabile di struttura viene ad assumere un ruolo centrale. La sua funzione è quella che meglio permette di individuare le reali competenze necessarie a raggiungere gli obiettivi di struttura e conseguentemente di suggerire le aree formative più idonee a supportare le competenze carenti o da potenziare. In questa fase i Dirigenti potranno avvalersi del contributo del referente della formazione della propria struttura. Aree di contenuto Tramite la rilevazione dei fabbisogni formativi si andrà ad intervenire in modo selettivo e puntuale sulle competenze, tramite la programmazione annuale di dettaglio, realizzando così dei percorsi formativi specifici strutturati in relazione alle esigenze organizzative e di sviluppo professionale di anno in anno individuate. Tutte le iniziative formative, indipendentemente dalla metodologia e dalla tipologia dei destinatari, sono raccolte per aree di contenuto che individuano i corsi in relazione alle competenze da sviluppare. NBSEGUONO ULTERIORI SPECIFICI APPROFONDIMENTI SECONDO LE AREE, PER I QUALI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

FAMIGLIA

DGR 28.5.19, n. 705 - Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto. Anno 2019. (BUR n. 58 del 31.5.19)NoteCon il presente provvedimento si definiscono le modalità di realizzazione del Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto per l’anno 2019 che interessa: a) le famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, in attuazione dell’art. 5 della Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29, nonché della DGR n. 485 del 23/4/2019; b) i nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, in attuazione dell’art. 59 della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30, novellato dalla Legge Regionale 29 marzo 2018, n. 14, c) le famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, di iniziativa della Giunta regionale.Viene approvata la realizzazione del Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto per l’anno 2019.Vengono altresì approvati:, l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, recante “Disposizioni Attuative e Criteri per l’istruttoriae la graduatoria regionale”; l’Allegato B, quale parte integrante del presente provvedimento, recante “Modulo di adesione al Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto. Anno 2019”; l’Allegato C, quale parte integrante del presente provvedimento recante lo Schema tipo di comunicazione delle adesioni.L’importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione dei Servizi Sociali, o suo delegato, entro il corrente esercizio, come segue:

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€ 600.000,00 a valere sul capitolo 101782 ad oggetto ““Fondo per il concorso al pagamento di canoni di affitto di famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (art.5, L.R. 10/08/2012, n. 29)” del Bilancio di previsione 2019-2021, che presenta sufficiente disponibilità;

€ 2.400.000,00 a valere sul capitolo n.103383 ad oggetto “Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Trasferimenti correnti (art. 20, L. 08/11/2000, n. 328 – art. 80, c.17, L. 23/12/2000, n. 388)” del bilancio di previsione 2019-2021, che presenta sufficiente disponibilità;

€ 800.000,00 a valere sul capitolo 103237 recante “Azioni regionali a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore – Trasferimenti correnti (art. 59, L.R. 30/12/2016, n. 30)” del bilancio di previsione 2019-2021, che presenta sufficiente disponibilità; Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto. Anno 2019 DISPOSIZIONI ATTUATIVE E CRITERI PER L’ISTRUTTORIA E LA GRADUATORIA REGIONALE La Regione del Veneto, con l’intento di agevolare i cittadini nella presentazione delle richieste ed i Comuni nella gestione delle istruttorie, presenta un programma unico di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto, nel quale rientra il supporto: alle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati per il pagamento del canone di locazione (linea di intervento n. 1) alle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (linea di intervento n. 2) alle famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro (linea di intervento n. 3). Sarà quindi possibile, ad esempio, per una mamma vedova, madre di quattro figli minori, che abita in affitto, accedere al sostegno regionale per tutte e tre le linee di intervento presentando una unica domanda. Il sostegno economico ottenibile dal programma è cumulabile con altre tipologie di finanziamento o contributo concesso nell’ambito delle politiche sociali di aiuto, supporto e sostegno alle famiglie e verrà erogato ai cittadini per il tramite delle amministrazioni comunali, in forma singola o associata. I requisiti previsti per accedere alle tre linee di intervento devono essere posseduti alla data della pubblicazione sul BUR del presente atto; solo la certificazione ISEE può avere data di rilascio successiva alla pubblicazione, non è ammessa la presentazione della DSU. LINEA DI INTERVENTO N. 1 Destinatari FAMIGLIE MONOPARENTALI E GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI (art. 5 della L.R. n. 29/2012), ossia nuclei familiari, come definiti all’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, cioè composti da un solo genitore detti monoparentali, oppure composti da un coniuge in caso di separazione legale effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in situazione di difficoltà e con figli minori con il fine di recuperare l’autonomia abitativa ed una esistenza dignitosa (art.1 L.R. 29/2012). Intervento E’ previsto un intervento di natura forfettaria di € 1.000,00 per ciascun nucleo, finalizzato a concorrere totalmente o parzialmente al pagamento dei canoni di locazione sostenuti e/o da sostenere nell’arco temporale 1 gennaio - 31 dicembre 2019. Il fondo destinato a questa linea di intervento è di € 600.000,00 e sarà erogato sino ad esaurimento. Requisiti di ammissione a) Il nucleo familiare, come definito all’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, è composto da un solo genitore e uno o più figli conviventi minori di età; b) Il nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto; c) Il genitore richiedente deve essere intestatario di un contratto di locazione per abitazioni non di lusso (abitazioni rientranti nelle categorie catastali A2, A3, A4 e A5 con esclusione dei fabbricati rurali) nell’arco temporale 1 gennaio - 31 dicembre 2019; d) L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non deve superare € 20.000,00; e) Il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti;

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f) I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace. (Per informazioni sui titoli di soggiorno rivolgersi alla Prefettura territorialmente competente). Criteri per l’assegnazione del punteggio In base a quanto dichiarato dal nucleo familiare verrà assegnato un punteggio così ripartito: Condizione economica fino ad un massimo di 40 punti criterio indicatore punteggio Fasce ISEE Da € 0,00 a € 5.000,00 40 Da € 5.001,00 a € 10.000,00 30 Da € 10.001,00 a € 15.000,00 25 Da € 15.001,00 a € 20.000,00 20 Condizione socio sanitaria fino ad un massimo di 50 punti Residenza in Veneto fino ad un massimo di 10 punti criterio indicatore punteggio Residenza in Veneto Inferiore a 2 anni 0Uguale o superiore a 2 anni, inferiore o uguale a 5 anni 5Superiore a 5 anni 10 Il punteggio massimo ottenibile è di 100 punti. La graduatoria regionale verrà redatta in base al punteggio ottenuto, quindi al valore ISEE più basso, da ultimo al maggior numero di figli minori. criterio indicatore punteggio Condizioni di salute di almeno un figlio minore Certificazione dell'handicap del minore ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3 15 Condizioni di salute di un componente del nucleo familiare Riconosciuto disagio certificato dal SSR intendendo per disagio una patologia riconosciuta cronica da cui derivi l’esenzione del pagamento della prestazione sanitaria 10 Condizione di salute della madre Madre in stato di gravidanza con figli minori (art. 2, comma 2, lett. b della L.R. n. 29/2012) 5 Numero dei figli minori Numero dei figli di età inferiore a 18 anni 4 punti per figlio fino ad un massimo di 20 punti LINEA DI INTERVENTO N. 2 Destinatari NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI (art. 59, LR n. 30/2016, novellato dalla LR 29, n. 14/2018), ossia nuclei familiari, come definiti all’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, in situazione di difficoltà economica e con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori. Intervento E’ previsto un intervento di € 1.000,00 per ciascun figlio minore. Il fondo destinato a questa linea di intervento è di € 1.300.000,00 e sarà erogato sino ad esaurimento. Requisiti di ammissione a) Il nucleo familiare, come definito dall’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, comprende almeno un minore di età rimasto orfano di uno o entrambi i genitori; b) Almeno un componente del nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto; c) L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) risultante in seguito al decesso di uno o di entrambi i genitori non deve superare i € 20.000,00; d) Il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti; e) I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace. (Per informazioni sui titoli di soggiorno rivolgersi alla Prefettura territorialmente competente). Criteri per l’assegnazione del punteggio In base a quanto dichiarato al nucleo familiare verrà assegnato un punteggio così ripartito Condizione economica fino ad un massimo di 40 punti criterio indicatore punteggio Fasce ISEE Da € 0,00 a € 5.000,00 40 Da € 5.001,00 a € 10.000,00 30 Da € 10.001,00 a € 15.000,00 25 Da € 15.001,00 a € 20.000,00 20 Condizione socio sanitaria fino ad un massimo di 50 punti; criterio indicatore punteggio Condizioni di salute di almeno un figlio minore Certificazione dell'handicap del minore ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3 15

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Figli minori orfani di vittima di femminicidio Sentenza / atto / provvedimento 15 Numero dei figli minori Numero dei figli di età inferiore a 18 anni 4 punti per figlio fino ad un massimo di 20 punti Residenza in Veneto fino ad un massimo di 10 punti criterio indicatore punteggio Residenza in Veneto Inferiore a 2 anni 0 Uguale o superiore a 2 anni, inferiore o uguale a 5 anni 5 Superiore a 5 anni 10 Il punteggio massimo ottenibile è di 100 punti. La graduatoria regionale verrà redatta in base al punteggio ottenuto, quindi al valore ISEE più basso, da ultimo al maggior numero di figli minori. LINEA DI INTERVENTO N. 3Destinatari FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI OPPURE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO, ossia nuclei familiari, come definiti all’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, nei quali sia avvenuto un parto trigemellare o il cui numero di figli sia pari o superiore a quattro, di età inferiore a 26 anni (27 non compiuti), conviventi e non, di cui almeno uno minorenne.Intervento Per le famiglie con parti trigemellari è previsto un intervento di natura forfettaria di € 900,00 per ciascun parto trigemellare; i tre figli nati da tale evento devono essere minori.Per le famiglie numerose con numero di figli pari o superiori a quattro è previsto un intervento di € 125,00 per ciascun figlio minore. Per ciascuna delle suddette tipologie di famiglia sarà predisposta una graduatoria distinta.Il fondo destinato a questa linea di intervento è di € 1.900.000,00 e sarà erogato sino ad esaurimento, a copertura di entrambe le graduatorie. Qualora dallo scorrimento di una delle due graduatorie avanzassero delle risorse, queste verranno utilizzate per lo scorrimento dell’altra graduatoria. Potrà essere presentata una sola adesione per ciascun nucleo familiare anche in caso di concomitanza di entrambe le situazioni, ad esempio famiglia con quattro figli di cui tre gemelli. Requisiti di ammissione a) Il nucleo familiare, come definito dall’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, comprende tre gemelli minorenni ovvero è composto da almeno quattro figli, conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 anni (27 anni non compiuti) di cui almeno uno minorenne; b) Il nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto; c) L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non deve superare € 20.000,00; d) Il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti; e) I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace. (Per informazioni sui titoli di soggiorno rivolgersi alla Prefettura territorialmente competente.). La graduatoria regionale verrà redatta in base all’ISEE, in caso di parità verrà data priorità alla presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi dell’art. 3, c. 3, della legge n. 104/1992, quindi al numero di figli. ALLEGATO A DGR nr. 705 del 28 maggio 2019 pag. 4 di 6 MODALITÀ DI ACCESSO AL PROGRAMMA DA PARTE DEL CITTADINO Il richiedente il cui nucleo familiare abbia i requisiti per accedere ad una o più linee di intervento: 1. compila il “Modulo di adesione al programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto. Anno 2019” (allegato B); 2. presenta al Comune di residenza, entro la scadenza stabilita dall’Amministrazione comunale con proprio atto, l’allegato B datato, firmato e completo dei documenti necessari. La comunicazione dei dati dei cittadini alla Regione del Veneto avverrà per via telematica esclusivamente per il tramite dell’amministrazione comunale. ADEMPIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI L’Amministrazione che ha ricevuto la richiesta di partecipazione anche ad una sola linea di intervento: 1. individua l’indirizzo di posta elettronica istituzionale ordinaria (non PEC) che verrà utilizzato dal referente dell’istruttoria oggetto del presente provvedimento; 2. richiede a [email protected], dall’indirizzo di posta elettronica istituzionale ordinaria (non PEC) individuato, le indicazioni per accedere all’area dedicata all’inserimento dei dati inviando una email ad oggetto: “Famiglie in difficoltà 2019 – Comune di …..” specificando Cognome e Nome del referente dell’istruttoria; Il link al modulo regionale e le istruzioni per la sua compilazione verranno inviati alla email

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dalla quale è partita la richiesta. N.B. Il sistema non risponderà ad email con oggetto diverso da quello indicato; 3. accede al modulo regionale e ne compila uno per ciascuna richiesta pervenuta all’Amministrazione; 4. riceve, al termine dell’inserimento di ciascun modulo, una email con allegata in formato pdf la conferma di inserimento nella graduatoria regionale; 5. controlla la conformità dei dati comunicati e riportati nella ricevuta con quanto risultante dalla propria istruttoria e la conserva agli atti unitamente alla richiesta del cittadino, consapevole che trascorsi 3 giorni lavorativi dal ricevimento della conferma, i dati comunicati e riassunti nella ricevuta si considereranno confermati e validati. Qualora invece riscontrasse delle difformità, le segnala immediatamente rispondendo all’email e chiede la cancellazione del modulo con i dati errati; attende la conferma della cancellazione del modulo errato e reinserisce i dati in modo corretto, riprendendo la procedura dal punto 3; 6. inserisce tutte le richieste nel portale regionale entro le ore 23:59 del 7 settembre 2019, termine entro il quale il link sarà disattivato e non sarà più possibile implementare la graduatoria regionale; 7. attende l’invio da parte della Regione del Veneto del riepilogo con tutti i dati inseriti;8. entro 10 giorni dal ricevimento del riepilogo, pena l’esclusione dalla graduatoria regionale, redige su propria carta intestata l’allegato C, lo compila con le informazioni relative alle linee di intervento che hanno ricevuto richieste da parte di cittadini, lo fa sottoscrivere digitalmente al legale rappresentante e vi allega il riepilogo ricevuto confermandone la conformità quindi invia l’allegato C ed il riepilogo all’indirizzo PEC [email protected] indicando nell’oggetto: “Comune di ………… – Programma di interventi economici a favore delle famiglie in difficoltà residenti nella Regione del Veneto. Anno 2019”, mettendo in copia conoscenza anche l’indirizzo [email protected] . La Regione: 1. recepisce con Decreto del Direttore Regionale della Direzione dei Servizi Sociali i dati comunicati dalle Amministrazioni comunali ed approva la graduatoria regionale; 2. pubblica il suddetto provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. INFORMAZIONI Le eventuali richieste di chiarimenti e informazioni andranno presentate in forma scritta all’indirizzo e-mail [email protected]. Domande e risposte che possano avere valore generale saranno pubblicate in apposita area FAQ nel sito http://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-serviziocivile.

NON AUTOSUFFICIENTI

DGR 14.5. 19, n. 616 - Proroga del progetto sperimentale presso le Aziende ULSS del Veneto per l'attuazione della legge regionale 14 aprile 2017 n. 10 " Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli" approvato con DGR n. 337 del 21 marzo 2018. BUR n. 59 del 4.6.19)Note:Con DGR n. 241 del 6.03.2018 avente per oggetto: “Approvazione del modello organizzativo per l’intero territorio regionale del sistema di interventi per l’attuazione della legge regionale 14 aprile 2017 n. 10 “ Norme per la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli”. la Giunta Regionale ha approvato il modello organizzativo per l’intero territorio regionale individuando i servizi adeguati e le iniziative a supporto dell’amministratore di sostegno nell’ambito della programmazione regionale e in raccordo con altri enti ed autorità coinvolti nell’attivazione e promozione dell’amministrazione di sostegno.Con DGR n. 337 del 21.03.2018 sono state approvate le linee guida in materia di formazione sull’amministratore di sostegno e contestualmente è stata avviata una sperimentazione a livello regionale, presso le Aziende ULSS del Veneto.Tale sperimentazione ha come obiettivo principale l’attuazione della legge regionale n. 10/2017, attivando la rete relazionale tra i diversi attori coinvolti nel sistema: Aziende ULSS, Enti Locali e Terzo Settore e per quanto possibile i Tribunali e Giudici Tutelari valorizzando tutte le risorse “pubbliche e private” nella prospettiva di un efficiente ed uniforme sistema di interventi.

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Viene concessa la proroga dei termini previsti nella DGR 337 del 21.03.2018 concedendo quale nuovo termine per la conclusione della sperimentazione e per la rendicontazione formale delle attività, il 30.10.2019.

IMMIGRATI

DGR 4 GIUGNO 2019, n. 753 - Linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all'Unione Europea e ai cittadini extracomunitari. (BUR n. 64 del 14.6.19)NoteLa Regione del Veneto, nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione italiana, tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, garantendo l’assistenza sanitaria con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.Preso atto che con riferimento all’assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all’Unione Europea e ai cittadini extracomunitari presenti in Italia, alla normativa comunitaria e nazionale si aggiungono le disposizioni applicative impartite dai Ministeri competenti, in primis dal Ministero della Salute, cui la Regione ha dato attuazione con propri atti amministrativi.L’assistenza sanitaria dei cittadini appartenenti all’Unione Europea è regolata sulla base di quanto disposto dai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché dal D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 attuativo della direttiva 2004/38/CE, concernente il diritto di circolazione e soggiorno nel territorio dello Stato dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, mentre per quanto riguarda l’assistenza sanitaria dei cittadini extracomunitari, essa è regolata dal D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, come da ultimo modificato dal D. L. 4 ottobre 2018, n. 113, cosiddetto “Decreto sicurezza” convertito dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132.La complessità delle numerose fonti che regolano la materia e le continue modifiche, anche dovute alla mutevole tipologia delle persone straniere presenti sul territorio e al motivo del loro soggiorno in Italia, si rende necessario effettuare una puntuale ricognizione delle stesse allo scopo di permetterne una corretta ed omogenea applicazione da parte delle Aziende sanitarie del territorio regionale.Vengono approvate le linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all’Unione Europea e ai cittadini extracomunitari allegate al presente atto (Allegato A), aggiornate a marzo 2019, accompagnandone l’applicazione attraverso un percorso formativo rivolto agli operatori dei Distretti. Detto percorso sarà organizzato dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica in accordo con l’Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA. L’attività formativa rientra come attività ordinaria di formazione annuale della Fondazione nell’Area n.2 - Competenze tecniche amministrative ed è finanziata con il contributo annuo assegnato alla stessa in base a quanto disposto dalla DGR n. 437/2014.

LINEE GUIDA IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA E AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI NBSI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

SANITÀ

DGR 4 giugno 2019, n. 756 - Determinazione degli indirizzi per l'attività e degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi di Azienda Zero per l'anno 2019. DGR n. 23/CR del 19/3/2019 (articolo 2, comma 9, L.R. 19/2016). (BUR n. 65 del 18.6.19)NoteViene recepito il parere espresso dalla Quinta Commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi del comma 9 dell’articolo 2 della L.R. 19/2016, in merito alla determinazione degli indirizzi per l’attività 2019 di

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Azienda Zero, e individuazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e dei relativi indicatori a valere per l'anno 2019 per Azienda Zero

INDIRIZZI PER L’ATTIVITÀ DI AZIENDA ZERO PER L’ANNO 2019 L.R. n. 19/2016, art. 2, c. 9 Gli indirizzi per l’attività di Azienda Zero derivano in primo luogo dalle funzioni assegnate dall’articolo 2 della L.R. n. 19/2016. Con la nomina del Direttore Generale, avvenuta con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 dell’8/10/2018, l’attività aziendale potrà ulteriormente strutturarsi e consolidarsi. Pertanto, nel definire le linee di indirizzo per l’anno 2019, si vuole dare continuità e compimento alle linee definite per il 2018 con la DGR 555 del 30/4/2018. Infine si è tenuto conto che, con L.R. n. 48 del 28/12/2018, il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il Piano Socio Sanitario regionale (PSSR) 2019 - 2023, che prevede importanti funzioni e compiti in capo ad Azienda Zero. Alla luce di quanto richiamato, gli indirizzi per le attività di Azienda Zero nell’anno 2019 sono: • centralizzazione gare e concorsi e supporto alla CRITE - Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia; • centralizzazione copertura sinistri e coordinamento della gestione del rischio clinico presso Aziende e Istituti del SSR; • attivazione Fascicolo Sanitario Elettronico e integrazione/omogeneizzazione dei sistemi informativi regionali; • gestione contabile, gestione finanziaria, sistema di auditing e controllo interno, con particolare riferimento all’analisi dei rischi di processo; • avvio a regime delle funzioni in area sanitaria (rischio clinico, governo clinico - assistenziale, ispezioni sanitarie e socio-sanitarie); • piena funzionalità delle sedi operative di Azienda Zero; • avvio, con un primo studio di fattibilità, della logistica centralizzata; • avvio delle attività di indirizzo e coordinamento degli Uffici Relazioni con il Pubblico in materia sanitaria e sociosanitaria. Dovranno inoltre essere garantite le attività di supporto, analisi dati e proposte su richiesta e in accordo con l’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, nonché la prosecuzione delle attività già prese in carico nel corso del biennio 2017 - 2018. Alla luce dei citati indirizzi vengono definiti gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi di Azienda Zero per l’anno 2019, anche ai sensi della L.R. 56/1994, art. 13, c. 8 quinquies.

OBIETTIVI DI SALUTE E DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI OBIETTIVO ctrl INDICATORE SOGLIA AZERO 80,0 ASSISTENZA OSPEDALIERA 11 T Assistenza Ospedaliera - obiettivi trasversali 11 O.T.7 Miglioramento dell'appropriatezza O.T.7.2 Definizione linee guida controlli NAC Entro il 31.12.2019 4 O.T.8 Rischio clinico: audit aziendali su eventi avversi O.T.8.1 Realizzazione di linee guida per la gestione degli audit aziendali su eventi avversi Entro il 31.03.2019 4 O.T.10 Sviluppo della Rete Oncologica Veneta O.T.10.2 Attivazione e configurazione del sistema informativo per la ROV nelle aziende coinvolte Entro il 31.12.2019 3 PROCESSI DI SUPPORTO 69 A Programmazione delle risorse 6,5 S.A.1.2 Riduzione dei costi del sistema grazie alla centralizzazione dei processi Relazione su costi cessanti 2 S.A.1.3 Costo del Personale ≤ soglia assegnata con provvedimento regionale 3 S.A.2.1 Rispetto dei tempi di pagamento programmati (Indicatore di tempestività dei pagamenti) ≤ 0 gg Manteni mento S.A.2.2 Incidenza % pagato oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 su totale pagato ≤ 0 (previsto raggiungimento parziale) 0,5 S.A.4.1 Esecuzione delle attività previste nel piano di audit e invio relazioni periodiche e di fine periodo Nei tempi previsti nel piano e/o indicati da Azienda Zero 0,5 S.A.4.2 Coordinamento attività previste nel piano di audit Secondo le modalità previste dal piano 0,5 B Informatizzazione 14 S.B.1 Realizzazione Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) S.B.1.5 Adempienza a quanto richiesto dall'adempimento AAD e superamento delle verifiche del Tavolo Adempimenti SI 10 S.B.2 Attività propedeutiche ad avvio SIO S.B.2.2 Completamento anagrafiche centralizzate Entro 31.12.2019 1 S.B.4.1 % domande informatizzate case di cura ≥ 25% 1 S.B.4.2 % domande informatizzate strutture intermedie ≥ 20% 1 S.B.4.3 % domande informatizzate strutture pubbliche SSR 100% 1 S.B.5 Rispetto della completezza e tempestività dei flussi informativi S.B.5.1 % indicatori di completezza e qualità dei flussi rispettati 100% Manteni mento C Percorso autorizzativo CRITE 8 S.C.1 Rispetto delle tempistiche nell'esecuzione degli investimenti strategici in edilizia ospedaliera S.C.1.1

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Attivazione uffici c/o ex "Casa Rossa" Entro 31.12.2019 1 S.C.4.1 % istruttorie svolte correttamente e tempestivamente 100% 5 S.C.4.2 Monitoraggio per singola azienda delle attività conseguenti alle autorizzazioni CRITE trimestrale 2 S.C.4 Supporto alla CRITE LEA S.B.4 Attivazione del sistema informativo per l'autorizzazione all'esercizio S.A.1 Rispetto della programmazione regionale sulle risorse S.A.2 Efficienza finanziaria S.A.4 Internal audit ALLEGATO B DGR nr. 756 del 04 giugno 2019 pag. 1 di 2 LEA OBIETTIVO ctrl INDICATORE SOGLIA AZERO D Centralizzazione dei processi di supporto 16 S.D.1.1 % di aggiudicazione delle gare regionali indette nell'anno 2018 (fatti salvi eventuali ricorsi) ≥ 80% 5 S.D.1.2 % gare approvate dalla CRITE / gare proposte 100% 5 S.D.2.1 Presa in carico da parte di Azienda Zero dei sinistri stragiudiziali "stadiati" pendenti presso le Aziende Entro il 28.02.2019 2 S.D.2.2 Approvazione procedura di presa in carico e gestione dei sinistri e rischio clinico collegata a nuova polizza RCT/O Entro il 28.02.2019 2 S.D.2.3 Presa in carico diretta da parte di Azienda Zero di sinistri di valore superiore a € 300.000 a partire dal 31.3.2019 Produzione relazione sull'attività svolta 2 E Trasparenza e anticorruzione 0,5 S.E.1 Soddisfazione degli obiettivi di trasparenza S.E.1.1 Soddisfazione degli obblighi relativi alla pubblicazione SI 0,5 F Rispetto delle direttive regionali 24 S.F.1.1 Recupero di eventuali impegni 2018 e puntuale espletamento di tutte le attività richieste dagli adempimenti 2019 SI Manteni mento S.F.1.2 Attività di supporto all'Area Sanità e Sociale SI 2 S.F.1.3 Prosecuzione delle sperimentazioni NSG e PDTA SI 2 S.F.2 Soddisfazione delle richieste provenienti dalla “Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza” (Art. 4 co.3 ter L.R. n. 21/2010) S.F.2.1 % richieste puntualmente soddisfatte 100% Manteni mento S.F.3 Rispetto delle Linee di Indirizzo approvate dalla Giunta Regionale S.F.3.1 % direttive rispettate 100% 10 S.F.4 Rispetto delle direttive comunicate tramite Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale S.F.4.1 % direttive rispettate 100% 10 Legenda S.F.1 Risoluzione delle criticità emergenti dalla Verifica degli adempimenti LEA 2018 e adempienza rispetto agli adempimenti 2019 S.D.1 Espletamento gare centralizzate S.D.2 Avvio sistema assicurativo con centralizzazione sinistri Gli obiettivi e gli indicatori sono classificati per il Livello Essenziale di Assistenza su cui incidono. Le modalità e i criteri di valutazione saranno ulteriormente specificati in un documento tecnico a cura dell'Area Sanità e Sociale. A ciascun indicatore è associato un peso, differenziato per la tipologia di azienda sanitaria. Gli obiettivi di mantenimento non danno punteggio ma, qualora non raggiunti, prevedono una penalizzazione come descritto in delibera. Il pareggio di bilancio è pre-requisito per la valutazione degli obiettivi.