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DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E CIRCOLARI INERENTI LA MODIFICA DI ARTICOLI DEL CODICE DELLA STRADA Legge 17.12.2018 n. 136 di conversione decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119: disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Articolo 23-bis modifica art. 193 e art. 126-bis Codice della strada. Entrata in vigore il 19/12/2018. CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato Prot. n. 300/A/9742/18/149/2018/07 Roma, 24 dicembre 2018 OGGETTO: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Modifica art. 193 Codice della Strada. Modifica art. 126-bis Codice della strada. Legge 1.12.2018 n. 132 di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 in vigore dal 4 dicembre. Articoli del codice interessati dalle modifiche. Sostituito comma 15-bis articolo 7 – sostituiti artt. 213 e 214 – all’articolo 214-bis commi 1 e 2 sostituito comma 2-quater con comma 5; dopo l’articolo 215 inserito l’articolo 215-bis; modificati artt. 93 e 132; articolo 196 comma 1 sostituito ultimo periodo CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato Prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 Roma, 10 gennaio 2019 Prime indicazioni operative per l'uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale. CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

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DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E CIRCOLARI INERENTI LA MODIFICA DI ARTICOLI DEL CODICE DELLA STRADA

Legge 17.12.2018 n. 136 di conversione decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119:disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Articolo 23-bis modifica art. 193   e art. 126-bis Codice della strada. Entrata in vigore il 19/12/2018.

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZADirezione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della

Polizia di Stato Prot. n. 300/A/9742/18/149/2018/07 Roma, 24 dicembre 2018 OGGETTO: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Modifica art. 193 Codice della Strada. Modifica art. 126-bis Codice della strada.

Legge 1.12.2018 n. 132 di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 in vigore dal 4 dicembre. Articoli del codice interessati dalle modifiche.

Sostituito comma 15-bis articolo 7 – sostituiti artt. 213 e 214 – all’articolo 214-bis commi 1 e 2 sostituito comma 2-quater con comma 5; dopo l’articolo 215 inserito l’articolo 215-bis; modificati artt. 93 e 132; articolo 196 comma 1 sostituito ultimo periodo

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZADirezione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,

delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di StatoProt. n. 300/A/245/19/149/2018/06 Roma, 10 gennaio 2019Prime indicazioni operative per l'uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione

stradale.

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Prot. n. 300/A/559/19/101/20/21/4 Roma, 21 gennaio 2019 OGGETTO: Articoli 213, 214, 214-bis e 215-bis Codice della Strada. Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.

CIRCOLARE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 24 gennaio 2019Art. 29-bis, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132.Chiarimenti applicativi.

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALIDirezione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

 Prot. n. 1582 Roma, 25 gennaio 2019 OGGETTO: Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (art. 213 - 214)

Affidamento veicoli custode acquirente – DPR 571 dove non esiste custode.

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ARTICOLI INTERESSATI DALLE MODIFICHE

Articolo 7, sostituito comma 15 bis.

Comma 15-bis: Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771,00 ad euro 3.101,00.(pagamento entro 60 gg. 771,00 entro 5 gg. 539,70) Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000,00 a 7.000,00 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II.

Modificato quindi il comma 15-bis dell’articolo 7 con sostituzione della sanzione amministrativa e con l’introduzione dell’arresto nel caso in cui nell’attività siano impiegati minori o se il soggetto sia già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo.Non si sanziona più l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore, ma l'esercizio senza autorizzazione di tale attività;La seconda violazione non viene qualificata come reiterazione, ma solo ripetizione materiale dell’illecito, anche se commesso a qualsiasi distanza di tempo dalla prima violazione. Per aversi ripetizione e quindi l’attivazione di un procedimento penale, la prima violazione deve essere definita con pagamento ovvero che siano trascorsi i termini per la proposizione del ricorso e, in caso di ricorso, che questo sia stato respinto.Nel caso in cui la prima violazione fosse di natura penale, il relativo procedimento deve essere definito con condanna passata in giudicato.

La pena dell’arresto, è congiunta all’ammenda e di conseguenza impedisce l’oblazione. (162bis c.p.)In entrambe le ipotesi resta la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite.Non è ammessa la perquisizione personale per la ricerca delle somme da sottoporre a confisca.

Articolo 213 Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della

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legge 1°aprile 1981,n.121(polizia di Stato, arma dei Carabinieri,corpo della guardia di Finanza), le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.

4 .È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

NORME CHE RIGUARDANO CICLOMOTORI E MOTOCICLI NON PIU’ PRESENTI NELLE NUOVE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 213

Nel nuovo articolo 213 non compare più il comma 2 quinquies che obbligava il ricovero dei ciclomotori e motocicli presso la depositeria per 30 gg. in caso di sequestro; ora detti veicoli sono equiparati a tutti gli altri e seguono le stesse regole.Nel nuovo art. 213 non compare altresì il comma 2 sexies che prevedeva la confisca per i ciclomotori e motoveicoli adoperati per commettere un reato. In base a tale disposizione nei confronti dei conducenti di ciclomotori e motoveicoli non potrà più essere applicata la confisca del veicolo per la violazione di cui all’articolo 186 comma 2 lettera b) (0,8 – 1,5) e quindi seguiranno le disposizioni previste per tutti gli altri veicoli.

PRIMAArt. 186 c.2 lett. b) tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 g/l – Trattasi di Reato- P.M.R. non consentito - Punti da decurtare 10.Sospensione della patente di guida (o Cig per coloro che ne sono ancora in possesso) con ritiro del documento da inviare alla prefettura entro 10 gg. In caso di conducenti minorenni non si ritirano i documenti di guida ne si decurtano i punti, ma si segnala la violazione alla prefettura e al dipartimento dei trasporti terrestri per la revisione della patente giusto il disposto dell’articolo 219-bis comma 3 che rimanda all’art. 128 comma 1 quater. ( revisione patente)(In caso di velocipedi nessun provvedimento su patente o CIG eventualmente posseduti).

Sanzioni accessorie:NESSUN PROVVEDIMENTO A CARICO DI AUTOVEICOLI, MACCHINE AGRICOLE, OPERATRICI E VELOCIPEDI che potranno essere affidati a persona prontamente reperibile o altra indicata dal conducente. Se ciò non fosse possibile dovranno essere ricoverati mediante carro attrezzi nel luogo indicato dal conducente. Le spese sono a carico del trasgressore. IN CASO DI MOTOVEICOLI E QUINDI: CICLOMOTORI (cat. L1e – L2e); QUADRICICLI LEGGERI (cat. L6e), MOTOCICLI (cat. L3e e L4e), TRICICLI (cat. L5e) E QUADRICICLI (cat. L7e), QUANDO IL CONDUCENTE SIA ANCHE PROPRIETARIO DEL VEICOLO E, SOLO IN QUESTO CASO, TROVA APPLICAZIONE L’ART. 213 COMMA 2 SEXIES CHE PREVEDE LA CONFISCA IN QUANTO UTILIZZATI PER COMMETTERE UN REATO. Sequestro del veicolo finalizzato alla confisca art. 213 c. 2 sexies da applicarsi solamente nel caso in cui il conducente sia anche proprietario del mezzo. L’Agente accertatore procede al ritiro del documento di circolazione e dispone il sequestro del veicolo come previsto dall’Art. 213 c.2-quinquies e sexies, che, se ciclomotore o motociclo, dovrà essere obbligatoriamente condotto in depositeria per 30 gg. ed affidato ai soggetti di cui all’Art. 214-bis (custode –acquirente-SIVES). Successivamente il proprietario in attesa della confisca, potrà chiederne l’affidamento in custodia. In caso di tricicli (cat. L5e) e quadricicli (cat. L7e) il veicolo potrà essere affidato a persona prontamente reperibile che lo custodirà in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio in attesa della confisca.

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ATTUALMENTEArt. 186 c.2 lett. b) tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 g/l – Trattasi di Reato- P.M.R. non consentito - Punti da decurtare 10.Sospensione della patente di guida (o Cig per coloro che ne sono ancora in possesso) con ritiro del documento da inviare alla prefettura entro 10 gg. In caso di conducenti minorenni non si ritirano i documenti di guida ne si decurtano i punti, ma si segnala la violazione alla prefettura e al dipartimento dei trasporti terrestri per la revisione della patente giusto il disposto dell’articolo 219-bis comma 3 che rimanda all’art. 128 comma 1 quater. (In caso di velocipedi nessun provvedimento su patente o CIG eventualmente posseduti).Sanzioni accessorie:NESSUN PROVVEDIMENTO A CARICO DEI VEICOLI, che potranno essere affidati a persona prontamente reperibile o altra indicata dal conducente. In caso di violazione commessa da minori il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata.

5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818,00 a euro 7.276,00, (pagamento in misura ridotta del 30% non consentito) nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Se il conducente è minorenne, il veicolo deve essere sempre affidato a un genitore o a chi ne fa le veci, se presente o prontamente reperibile. Qualora il genitore o chi ne fa le veci non possa intervenire subito, ma confermi la volontà di farsi carico della custodia del veicolo, è ammessa la possibilità, da parte di questi, di delegare un terzo soggetto disponibile ad assumere la custodia.Occorre sottolineare che l'irreperibilità di uno degli aventi titolo, non presente al momento del sequestro o del fermo del veicolo, deve dar luogo comunque ad una loro scrupolosa ricerca, allo scopo di affidarlo a questi in tutti i casi in cui ciò sia possibile.Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis.(custode acquirente) Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto.

In caso di rifiuto della custodia, si procederà alla contestazione della violazione nei confronti del conducente, proprietario o altro obbligato: da euro 1.818,00 a euro 7.276,00, (pagamento in misura ridotta del 30% non consentito) con trasporto del veicolo presso la depositeria, custode acquirente.In caso di impossibilità di affidamento il veicolo, (perché in sosta) lo stesso viene comunque rimosso e portato in depositeria, In questo caso non si applica la sanzione relativa al rifiuto.

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Sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con ritiro del documento da inviarsi alla prefettura entro 5 gg..Notiziare la Prefettura del rifiuto di custodia allegando relativi verbali di sequestro finalizzato alla confisca e del deposito del veicolo presso la depositeria. Decorsi 5 giorni dalla comunicazione del deposito del veicolo, pubblicata sul sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente, senza che l’avente diritto non ne abbia assunto la custodia pagando i relativi oneri di trasporto e custodia, il veicolo è trasferito in proprietà al custode acquirente.

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.(viene ripetuto in pratica quello precedentemente stabilito dal vecchio comma 2)

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988,00 a euro 7.953,00 . (pagamento in misura ridotta del 30% non consentito) Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario.

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.

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Articolo 214 Fermo amministrativo del veicolo

1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776,00 a euro 3.111,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia. In caso di accertamento della violazione che prevede il fermo amministrativo, il conducente è nominato custode o, in sua assenza il conducente o altro obbligato fa cessare la circolazione e provvede a ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia di cui ne abbia la disponibilità.L’agente accertatore provvederà ad apporre ben visibile sul veicolo un sigillo in conformità alle disposizioni di cui al d.m. 30 marzo 2004. Provvederà altresì al ritiro della carta di circolazione da trattenersi presso il corpo di polizia procedente, con menzione nel verbale di contestazione.In caso di rifiuto di assumere la custodia nei confronti dell’autore della violazione o degli altri soggetti solidali, si contesterà la sanzione di euro 776,00 a euro 3.111,00, (pagamento in misura ridotta del 30% non consentito).In caso di rifiuto è altresì prevista la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, con ritiro del documento da inviarsi alla prefettura entro 5 gg.L’agente dispone la rimozione del mezzo ed il suo trasporto presso la depositeria custode acquirente seguendo le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 213.Si provvederà a notiziare la Prefettura del rifiuto di custodia allegando relativi verbali di fermo e del deposito del veicolo presso la depositeria.Decorsi 5 giorni dalla comunicazione del deposito del veicolo, pubblicata sul sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente, senza che l’avente diritto non ne abbia assunto la custodia pagando i relativi oneri di trasporto e custodia, Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

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Nell’articolo 214 non compare più il comma 1 ter che prevedeva in caso di fermo di ciclomotori e motocicli il ricovero del veicolo presso la depositeria Si.Ve. S. per 30 giorni. Con le nuove disposizioni ciclomotori e motocicli sono affidati al proprietario o in caso di impedimento al conducente o persona delegata. In caso di minori il veicolo viene affidato ai genitori o a persona maggiorenne delegata

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.

5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso. (opposizione all’ordinanza)

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988,00 a euro 7.953,00 (pagamento in misura ridotta non consentito per confisca). Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.l'erario.

IL FERMO NON SI APPLICA SE IL VEICOLO APPARTIENE A PERSONA ESTRANEA ALLA VIOLAZIONE.

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A chi deve essere affidata la custodia del veicolo

Al proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 cds, a cui deve essere affidata la custodia del veicolo sequestrato o fermato. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni, gli altri obbligati in solido a cui deve essere affidato in custodia il veicolo sono: il proprietario del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, il locatario ai sensi dell'articolo 84 cds, il comodatario, l'erede utilizzatore, il custode giudiziario, il tutore dell'incapace di agire, che, ai sensi dell'art 94, comma 4-bis, cds. hanno l'utilizzo temporaneo del veicolo. Per i veicoli immatricolati all'estero, nei casi indicati all'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all'articolo 132 cds, è la persona residente in Italia che a qualunque titolo, ha la disponibilità del veicolo. Per le persone soggette all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore quando la violazione da cui dipende l'applicazione del sequestro o del fermo è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze.Al custode - acquirente , che ha stipulato un'apposita convenzione con il Ministero dell'Interno e con l'Agenzia del Demanio a cui è consegnato il veicolo nel caso in cui non possa essere affidato all'avente diritto alla custodia.(art - 207 – 202/2 quater violazioni degli

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articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, commesse da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, che non provvede al pagamento immediato della violazione e non versa la cauzione)Nel deposito autorizzato dal Prefetto, che, ai sensi dell'art.8 del DPR 571/1982 è autorizzato dal Prefetto alla custodia dei veicoli sequestrati o fermati negli ambiti territoriali in cui non è istituto un custode-acquirente. Il deposito è inserito in appositi elenchi aggiornati annualmente dal Prefetto.Sistema SIVeS, l'applicativo per la gestione dei veicoli confiscati, realizzato dall'Agenzia del Demanio per gestire con il Ministero dell'Interno la cessione dei veicoli confiscati ai custodi acquirenti, secondo quanto previsto dall'art. 214-bis cds. Con la nuova formulazione degli artt. 213 e 214 CdS ad opera del DL 113/2018 è stato rafforzato il principio generale secondo cui l'obbligo di affidamento immediato del veicolo in capo all'avente diritto alla custodia rappresenta la regola generale che, salvo il caso di espresso rifiuto o di concreta e documentata situazione di impossibilità di affidarlo perché la persona non ha i requisiti morali o personali per assumere la custodia, deve essere assolutamente rispettata. L'operatore di polizia, in occasione dell'applicazione delle misure del fermo o del sequestro amministrativo, dovrà fare concretamente tutto il possibile per affidare il veicolo all'avente diritto alla custodia, restando l'affidamento al custode-acquirente o al deposito autorizzato dal Prefetto, un'ipotesi assolutamente residuale nei casi di effettiva e documentata impossibilità di affidare il veicolo ad uno soggetti indicati.

Con le nuove disposizioni degli artt. 213 e 214 cds, tutti i veicoli, compresi i ciclomotori e motocicli sottoposti a sequestro amministrativo ovvero a fermo amministrativo, devono essere affidati in custodia al proprietario. Se non presente a bordo del veicolo deve essere comunque prontamente contattato e invitato ad assumere la custodia del veicolo.Quando il proprietario non è presente al momento dell'accertamento o non è prontamente reperibile o, comunque, non vuole o non può assumere la custodia del mezzo, il veicolo, deve essere affidato, nell'ordine, al conducente o, in mancanza, ovvero in caso di impossibilità o rifiuto, ad altri soggetti obbligati in solido presenti (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime di leasing, ecc.).Tutti i soggetti indicati, possono delegare altre persone ad assumere, in loro vece, la custodia a condizione che le stesse accettino l'incarico, siano prontamente reperibili e abbiano i requisiti richiesti per assumere la custodia. La possibilità di delega era stata prevista nella circolare n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1/8/2014.Se il conducente è minorenne, il veicolo deve essere sempre affidato a un genitore o a chi ne fa le veci, se presente o prontamente reperibile. Qualora il genitore o chi ne fa le veci non possa intervenire subito, ma confermi la volontà di farsi carico della custodia del veicolo, è ammessa la possibilità, da parte di questi, di delegare un terzo soggetto disponibile ad assumere la custodia.

Luogo della custodia.Il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo deve essere depositato in un luogo di cui il custode abbia la disponibilità anche non esclusiva, ovvero in un altro luogo anche non di sua proprietà esclusiva, purché non soggetto a pubblico passaggio. Il luogo di custodia deve trovarsi nel territorio dello Stato in modo che l'organo di polizia procedente abbia sempre la possibilità di controllare l'esatto adempimento degli obblighi assunti dal custode.

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Qualora non immediatamente noto all'interessato, il luogo di custodia potrà essere comunicato anche successivamente, entro tre giorni, con intimazione ai sensi dell'art. 180, comma 8, del cds, nel verbale di contestazione o di sequestro/fermo. Nei medesimi atti, inoltre, dovrà essere riprodotta l'avvertenza che non solo la circolazione ma anche la sola sosta in luogo pubblico o privato ad uso pubblico costituirà violazione dell'art. 213, comma 8, cds, nel caso di sequestro, e dell'art. 214, comma 8, cds, nel caso di fermo amministrativo.L’omessa comunicazione del luogo dove custodire il veicolo nel termine stabilito dei 3 giorni e l’impossibilità di rintracciare l’affidatario, integra il reato di sottrazione del bene sottoposto a sequestro di cui all’articolo 334 c.p.

Conduzione o trasporto del veicolo fino al luogo di custodia.Il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo può essere condotto nel luogo di custodia, che il privato ha formalmente indicato o che si è riservato di dichiarare, direttamente dalla persona alla quale è stato affidato. Salvo che ostino motivi di sicurezza ovvero che la circolazione non sia comunque consentita per mancanza dei requisiti (quali, a titolo esemplificativo, la mancanza di copertura assicurativa, della prescritta immatricolazione, delle targhe, ecc.), In questo caso il veicolo sarà trasportato nel luogo di custodia con qualsiasi mezzo idoneo. Non deve essere necessariamente il custode acquirente. L'organo di polizia procedente, una volta affidato il veicolo al custode, non ha obbligo di scortare il veicolo né di attende il completamento delle operazioni di rimozione e trasporto per verificare che siano svolte secondo le indicazioni fornite. Fermo amministrativo relativo all’articolo 171 cds (uso del casco). Anche in questo caso si dovranno adottare le procedure di affidamento previste per tutti i veicoli. L'affidamento non dovrà essere fatto solo nei confronti del proprietario come indicato nel comma 3 bensì ove questo non sia presente o disponibile, anche nei confronti del conducente o di altro obbligato in solido.

Fermo amministrativo in caso di sospensione della carta di circolazioneL'art. 214, comma 7, cds deve essere coordinato con le disposizioni dell'art. 217 cds. Perciò, l'organo di polizia stradale che accerta una violazione dalla quale consegue la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, ritira tale documento per trasmetterlo, entro 5 gg. al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e, contestualmente provvede alla redazione del verbale di contestazione e a disporre il fermo amministrativo del veicolo affidandolo in custodia secondo la disciplina dell'art. 214, comma 1, cds. La custodia permane per il periodo di tempo che sarà successivamente indicato dal provvedimento di sospensione del documento di circolazione emesso dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ai sensi dell'art. 217, comma 2. Al termine del periodo di fermo amministrativo, il documento di circolazione deve essere restituito all'avente diritto secondo le procedure indicate nell'art. 217, comma 3.

Casi in cui il veicolo dovrà essere affidato al custode acquirente

- Trasgressore minorenne con impossibilità di affidamento a un genitore o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata da questi;

- Avente diritto alla custodia che rifiuta di assumere la custodia del veicolo a proprie spese;- Avente diritto alla custodia che, pur dichiarandosi disponibile a custodire il veicolo

sottoposto a sequestro, rifiuta o non si adopera a trasportare nell'immediatezza il veicolo in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite degli agenti accertatori;

- Fermo amministrativo effettuato ai sensi dell'art. 207 cds e dell'art. 202/2 quater cds;

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- Fermo amministrativo effettuato ai sensi dell'art. 46-bis e dell'art. 46-ter, legge 298/74;-Trasgressore palesemente affetto da infermità di mente ovvero in stato di manifesta

ubriachezza o stato di manifesta intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope;- Assenza del trasgressore e obiettiva impossibilità di rintraccio del proprietario o di altro

soggetto obbligato in solido;- Trasgressore sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a misura di prevenzione;- Circolazione con veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo.

Nei casi sopra esposti, gli organi di polizia stradale che procedono all'applicazione delle misure di cui agli artt. 213 o 214 devono consegnare il veicolo sequestrato o fermato al custode-acquirente convenzionato competente per la provincia in cui è avvenuto l'accertamento.Nelle province in cui non sono ancora individuati i custodi-acquirenti, quando il veicolo non può essere affidato all'avente diritto alla custodia, restano in vigore le disposizioni del DPR 571/1982, che disciplinano le modalità di individuazione dei soggetti ai quali affidare il veicolo sequestrato o fermato e che stabiliscono l'obbligo di deposito presso un soggetto autorizzato inserito nell'elenco annuale formato dalle Prefetture.

Verbale di sequestro.Della nomina del custode e dell'affidamento a questo del veicolo sequestrato deve essere redatto apposito verbale (distinto da quello di contestazione della violazione) in cui devono essere sempre indicati:• descrizione sommaria della cosa e dei dati che la identificano,• stato d'uso della cosa al momento in cui è consegnata al custode,• luogo in cui la cosa sarà custodita,• menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode relativi agli obblighi assunti e alla responsabilità in caso di inadempimento,• apposizione di sigilli, qualora necessari per evitare dispersione o cattiva conservazione della cosa.Il verbale deve essere sottoscritto dall'accertatore e dal custode; una copia deve sempre essere consegnata al custode e alla persona nei cui confronti viene effettuato il sequestro. ( proprietario del veicolo o conducente)   Nel caso in cui il veicolo non sia stato affidato all'avente diritto alla custodia nell'immediatezza dell'accertamento dell'illecito, questi soggetti hanno comunque obbligo di provvedere ad assumerne la custodia anche successivamente. Per questo motivo, nel verbale di sequestro, sebbene non espressamente previsto dalla normativa vigente, deve essere inserito un avviso di ritiro diretto agli aventi diritto, con l'indicazione delle conseguenze correlate al mancato ritiro nei tempi previsti.Se il veicolo sequestrato è stato affidato ad un custode-acquirente, nel verbale di sequestro deve essere dato avviso specifico al trasgressore che egli deve provvedere, comunque, al ritiro immediato ed assumere la custodia del veicolo stesso e che, in mancanza, decorsi 5 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura, il veicolo sarà trasferito in proprietà al custode-acquirente;

Nel caso in cui, invece, il veicolo non affidato all'avente diritto alla custodia sia consegnato ad un deposito autorizzato dal Prefetto, nelle province in cui non opera il custode-acquirente, nel relativo verbale deve essere dato avviso specifico al trasgressore che egli deve provvedere, comunque, al ritiro immediato ed assumere la custodia del veicolo stesso e che, in mancanza, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura della ricognizione dei veicoli giacenti in depositeria, di cui all'art. 215-bis cds, il veicolo sarà alienato.

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Notifica dei verbaliIl verbale di sequestro, unitamente al verbale di contestazione, deve essere sempre notificato, con le modalità fissate dall'art. 201 cds, al proprietario del veicolo risultante dai pubblici registri, anche quando, secondo le disposizioni dell'art. 196 cds, questi non può essere ritenuto responsabile in solido con il trasgressore (es. in caso di usufrutto, patto di riservato dominio, leasing, ecc.). Ciò in quanto il proprietario del veicolo subisce comunque gli effetti dell'applicazione della misura cautelare del sequestro e deve essere messo in condizione di assumere la custodia del veicolo se non già trasferito in proprietà al custode-acquirente ovvero alienato ai sensi dell'art. 215-bis cds, e, se la custodia è stata assunta dal conducente, di rivendicarne il trasferimento nella propria disponibilità. La notifica, tuttavia, in caso di inerzia nell'assunzione della custodia da parte del conducente o di altri aventi diritto non condiziona l'efficacia del trasferimento in proprietà al custode-acquirente o l'alienazione ai sensi dell'art. 215-bis cds, che possono essere disposte anche se la notifica indicata non è stata ancora perfezionata.

Conservazione dei documenti ritirati La carta di circolazione o il certificato di circolazione del ciclomotore devono essere ritirati dall'organo accertatore al momento in cui è stato disposto il sequestro e conservati presso l’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore sino alla dichiarazione di trasferimento in proprietà al custode-acquirente stesso da parte della prefettura competente; dopo l'emissione della predetta dichiarazione, devono essere trasmessi al custode-acquirente a cui è stata ceduta la proprietà del veicolo, secondo le indicazioni localmente fornite dalla stessa prefettura;Se il veicolo sequestrato è stato affidato al proprietario, conducente ovvero obbligato in solido ovvero ad un deposito autorizzato dal Prefetto, in mancanza di custode-acquirente i documenti devono essere conservati presso l'ufficio o il Comando da cui dipende l'organo accertatore in attesa della confisca definitiva; completate le procedure di confisca e di alienazione, previa comunicazione dell'Agenzia del demanio che ne autorizza la consegna, sono trasmessi al deposito autorizzato o ad altro soggetto a cui è stato alienato il veicolo.

Trasmissione del verbale di sequestro e fermo amministrativo.Nel caso in cui il veicolo oggetto di sequestro o di fermo amministrativo sia consegnato ad un custode-acquirente, il verbale relativo deve essere trasmesso immediatamente alla Prefettura competente affinché quell'ufficio possa dar corso alle procedure di alienazione, secondo le disposizioni dell'art. 213, comma 5, cds. Negli stessi termini devono essere trasmessi alla Prefettura i verbali di sequestro amministrativo nel caso in cui il veicolo sia stato consegnato ad un deposito autorizzato dal Prefetto, nelle province in cui non è stato nominato un custode-acquirente, affinché quell'ufficio proceda agli adempimenti di propria competenza, secondo le disposizioni dell'art. 215 bis cds.Quando, invece, il veicolo oggetto di sequestro sia stato affidato all'avente diritto alla custodia, il verbale di contestazione e il verbale di sequestro devono essere trasmessi alla Prefettura competente entro i 10 giorni successivi all'accertamento dell'illecito per l'attivazione delle procedure di confisca, secondo le disposizioni dell'art. 213 cds.Il veicolo oggetto di sequestro amministrativo è segnalato con l'apposizione sulla parte anteriore o sul parabrezza, a cura dell'organo di polizia che procede, di uno o più fogli adesivi recanti l'iscrizione "VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO".

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Applicazione dei sigilli in caso di fermo amministrativo.Sul veicolo sottoposto a fermo amministrativo devono essere collocati uno o più sigilli, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate dal decreto del Ministro dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 25 marzo 2004. Il sigillo di cui alla richiamata normativa coincide, in questo caso, con il pannello, conforme al modello allegato allo stesso decreto, recante l'iscrizione "VEICOLO SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO" e con i dispostivi che consentono di fissarlo, in modo inamovibile, al veicolo. Infatti, diversamente da quanto previsto in materia di sequestro amministrativo, tale pannello costituisce esso stesso il sigillo e, pertanto, deve essere assicurato al veicolo in modo inamovibile attraverso idonei strumenti che consentano di verificarne, in ogni momento, la sua integrità.

Avviso dell'obbligo di ritiro del veicolo.Nel caso in cui il veicolo non sia stato affidato in custodia all'avente diritto nell'immediatezza dell'accertamento dell'illecito, questi ha comunque obbligo di provvedere ad assumerne la custodia anche successivamente.Quando il veicolo non affidato all'avente diritto sia consegnato ad un custode-acquirente, nei verbali di sequestro o di fermo amministrativo deve essere dato avviso specifico al trasgressore che egli deve provvedere, comunque, al ritiro immediato ed assumere la custodia del veicolo stesso e che, in mancanza, decorsi 5 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura, il veicolo sarà trasferito in proprietà al custode-acquirente.Nel caso in cui, invece, il veicolo non affidato all'avente diritto alla custodia sia consegnato ad un deposito autorizzato dal Prefetto, nelle province in cui non opera il custode-acquirente, in caso di sequestro, nel relativo verbale deve essere dato avviso specifico al trasgressore che egli deve provvedere, comunque, al ritiro immediato ed assumere la custodia del veicolo stesso e che, in mancanza, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura della ricognizione dei veicoli giacenti in depositeria, di cui all'art. 215 bis cds, il veicolo sarà alienato;In caso di fermo, nel relativo verbale deve essere dato avviso specifico al trasgressore che egli deve provvedere, comunque, al ritiro immediato ed assumere la custodia del veicolo stesso e che, in mancanza il veicolo, dopo la scadenza del fermo, sarà alienato, decorsi 3 mesi dalla notifica dell'avviso al proprietario secondo le disposizioni del DPR 189/2001, ovvero, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura della ricognizione dei veicoli giacenti in depositeria, di cui all'art. 215 bis cds.

Particolare procedura per i veicoli fermati o sequestrati in assenza del trasgressore (veicoli in sosta) ovvero condotti da minori e obiettiva impossibilità di rintraccio del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido.Per i veicoli sottoposti alla misura del sequestro o fermo amministrativo nelle ipotesi in cui la misura sia stata applicata in assenza del trasgressore, e non sia stato contestualmente possibile rintracciare il proprietario o altro obbligato in solido, ed in cui si rende necessario l'affidamento al custode-acquirente ovvero ad un deposito autorizzato dal Prefetto, l'alienazione non segue le regole generali sopra indicate, che prevedono una procedura diretta senza preventiva notifica del sequestro al proprietario.In questi casi, poiché il provvedimento di sequestro o di fermo è stato adottato senza che il relativo verbale venisse notificato almeno al trasgressore, la comunicazione del sequestro o fermo amministrativo al proprietario del veicolo diventa atto propedeutico per poter attivare le procedure di alienazione previste dall'art. 213 o dall'art. 215-bis cds.L'organo di polizia stradale dal quale dipende l'agente accertatore, dovrà, perciò, provvedere tempestivamente, con le modalità fissate dall'art. 201 cds, alla notifica del

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verbale di contestazione unitamente al verbale di fermo o sequestro amministrativo contenenti l'avviso ad assumere la custodia entro i termini fissati dall'art. 213, comma 5 cds (dove è istituito il custode-acquirente), ovvero entro i termini fissati dall'art. 215-bis cds (dove non è istituito il custode-acquirente). Qualora la prima notifica sia risultata impossibile, per potersi perfezionare la procedura, si dovrà ricorrere al deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 CPC.Analogamente si dovrà procedere nel caso in cui il veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo sia condotto da minore e nell'immediatezza dell'accertamento della violazione non sia stato possibile rintracciare il genitore o il tutore per affidargli il veicolo in custodia. Della notifica e del perfezionamento della stessa si dovrà dare tempestivo avviso alla Prefettura per consentire a questa di avviare correttamente le procedure di alienazione.

Sanzioni per rifiuto di custodia ovvero omissione di trasporto di veicolo sequestrato.La violazione prevista dall'art. 213, comma 5 da parte di uno dei soggetti obbligati (aventi diritto alla custodia), si configura nell'ipotesi in cui questi rifiuti di custodire il veicolo. La nuova formulazione dell'art. 213, configura la citata violazione anche nella sola ipotesi di omissione del trasporto o della custodia del veicolo. Il veicolo quando possibile, deve essere sempre affidato al soggetto interessato, nelle ipotesi in cui questi rifiuti di assumere la custodia del veicolo a proprie spese ovvero, pur dichiarandosi disponibile ad assumere la custodia, non provveda al trasporto del veicolo in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni fornite dagli agenti accertatori, risponderà con la sanzione pecuniaria, e con la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi previste dall'art. 213, comma 5 cds. In tali casi, naturalmente, il veicolo deve essere affidato al custode-acquirente ovvero ad un deposito autorizzato dal Prefetto. Restano fermi gli adempimenti connessi alla trasmissione dei verbali di contestazione e di sequestro che valgono anche quale comunicazione alla Prefettura dell'avvenuto deposito del veicolo presso il custode-acquirente per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale. Applicazione delle sanzioni per rifiuto di custodia ovvero omissione di trasporto.La sanzione per chi si rifiuta di assumere la custodia ovvero di trasportare il veicolo sequestrato, trovano applicazione solo nelle ipotesi in cui i soggetti siano tenuti ad assumere la custodia e siano presenti al momento dell'accertamento dell'illecito. Se reperiti successivamente, viceversa, pur essendo comunque tenuti all'assumere la custodia, gli stessi non possono essere sottoposti alle sanzioni previste dall’articolo 213 comma 8 e 214 comma 8. Parimenti, vanno esenti da sanzioni i soggetti che non possono assumere la custodia o il trasporto perché non hanno i necessari requisiti di idoneità psico-fisica o morali.Il delegato indicato dagli aventi diritto non è mai responsabile dell'illecito in esame in quanto non incombe su di lui alcun onere di assumere la custodia del veicolo.E’ espressamente previsto che il minore non possa essere nominato custode e quindi non può essergli contestato il rifiuto di assumere la custodia. In tali casi, soggiacciono, invece, alla violazione per il rifiuto o, nel caso del sequestro, per omesso trasporto e custodia, il genitore o la persona che ne fa le veci. Qualora il genitore o chi ne fa le veci non possa intervenire subito ma, confermi la volontà di farsi carico della custodia del veicolo, è ammessa la possibilità, da parte di questi, di delegare un terzo soggetto disponibile ad assumere la custodia.

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Sanzioni per rifiuto di custodia di veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Per il fermo amministrativo, diversamente da quanto previsto per il sequestro, non è stato previsto che la violazione trovi applicazione anche nel caso di semplice omissione del trasporto o della custodia con la conseguenza che può essere punito con le sanzioni previste dall'art. 214, comma 1 cds, solo l'obbligato ad assumere la custodia che si sia rifiutato. Per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria e la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Anche in questo caso, il veicolo sarà affidato in custodia al custode-acquirente ovvero ad un deposito autorizzato dal Prefetto.

Sanzione amministrativa accessoria della confisca in conseguenza di ipotesi di reato previste dal cds.Il Codice della Strada prevede il sequestro finalizzato alla confisca amministrativa del veicolo, per una serie di violazioni di carattere penale. In tali casi l'avente diritto deve assumere la custodia del veicolo fino all'emanazione dei provvedimenti successivi. La procedura di applicazione di queste sanzioni è disciplinata dall'art. 224 ter che, per gli aspetti procedurali del sequestro amministrativo, rinvia alle disposizioni dell'art. 213 cds.

Sanzione amministrative accessorie del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato previste dal cds.Nelle ipotesi di reato previste dal Codice della Strada per le quali è, invece, prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, si applicano le disposizioni dell'art. 224 ter cds secondo le quali l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'art. 214 cds, quindi affidandolo all'avente diritto alla custodia.

Restituzione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo allo scadere del periodo di efficacia della sanzione accessoria ovvero in caso di dissequestro.Al termine del periodo di fermo amministrativo il veicolo torna nella completa disponibilità del proprietario o di altra persona che era stata nominata custode al momento dell'accertamento della violazione, senza alcuna formalità. Analoga situazione si determina nel caso in cui il veicolo oggetto di sequestro amministrativo sia stato dissequestrato, a far data, dall'emissione del provvedimento di dissequestro.

Veicolo affidato all'avente diritto alla custodiaAl termine del periodo di fermo ovvero dall'emissione del provvedimento di dissequestro, i sigilli possono essere rimossi senza ulteriori formalità direttamente da chi era stato nominato custode. I documenti di circolazione sono restituiti al proprietario o al soggetto che era stato nominato custode, anche attraverso l'invio, se richiesto, al loro domicilio con spese di spedizione a loro carico.

Veicolo affidato deposito autorizzato dal Prefetto (dove non esiste custode-acquirente)Al termine del periodo di fermo ovvero dall'emissione del provvedimento di dissequestro, la restituzione avviene presso il luogo in cui si trova depositato il veicolo, a cura del custode, che provvede alla contestuale rimozione dei sigilli, previa autorizzazione dell'organo di polizia stradale che aveva provveduto ad affidarlo in custodia. L'autorizzazione al custode per la restituzione del veicolo non richiede ulteriori provvedimenti o formalità ma deve sempre essere inviata al custode stesso con strumenti che diano prova della sua ricezione, ove possibile, ricorrendo alla posta elettronica

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certificata. I documenti di circolazione sono restituiti al proprietario o al soggetto che era stato nominato custode, anche attraverso l'invio, se richiesto, al loro domicilio con spese di spedizione a loro carico. Qualora il veicolo non sia ritirato dagli aventi diritto entro 30 giorni dall'autorizzazione alla riconsegna fornita al custode del deposito autorizzato dal Prefetto, questi deve comunicare tempestivamente tale circostanza affinché sia possibile attivare la procedura di alienazione di cui al DPR 189/2001 ovvero quella di cui all'art. 215-bis cds, se ne ricorrono le condizioni.

CIRCOLAZIONE CON VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO O A FERMO AMMINISTRATIVOLa circolazione con veicolo sottoposto a sequestro è sanzionata dall'art. 213, comma 8 cds, mentre la circolazione con veicolo sottoposto a fermo è sanzionata dall'art. 214, comma 8 cds. In entrambi i casi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, la revoca della patente e la confisca amministrativa del veicolo.La responsabilità per tali violazioni, diversamente dalla precedente formulazione è stata posta in capo al custode a cui il veicolo è stato affidato e non semplicemente a qualunque conducente. Pertanto, quest'ultimo soggetto, se diverso dal custode, non risponde di alcuna sanzione se circola con il veicolo sottoposto a fermo o a sequestro. In tali casi, il verbale di contestazione relativo sarà redatto e notificato al custode, risultante dai verbali di sequestro o di fermo amministrativo, al quale andrà applicata anche la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata confisca del veicolo, ma non la revoca della patente. Si ritiene, infatti, che la sanzione accessoria della revoca della patente, possa essere disposta solo nel caso in cui sia lo stesso custode a circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo. Infatti, se non c'è stata circolazione da parte di questi non si ravvisano gli estremi dell'abuso del titolo di guida che giustificano l'applicazione di una sanzione accessoria riguardante la patente di guida.La violazione dell'art. 214, c. 8 cds, non consente il pagamento in misura ridotta in quanto è prevista la confisca diretta.

Nei confronti della persona che era stata nominata custode sorpresa a circolare con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 cds, trovano sempre applicazione le disposizioni dell'art. 213, comma 8, cds. Per la sola circolazione del veicolo la sanzione di cui trattasi, non concorre con quella dell'art. 334 CP in quanto la disposizione del Codice della Strada, essendo norma speciale, prevale su quella dello stesso art. 334 CP e ciò anche in ragione dell'assenza di una precisa clausola di riserva penale che non è presente nell'art. 213 cds.

Sanzioni penali per circolazione di veicolo sottoposto a sequestro o fermo.Ferma restando l'applicazione della sanzione sopraindicata, la circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo configura anche le ipotesi penali previste dagli artt. 334 e 335 CP, nei casi in cui la circolazione renda manifesta la volontà di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento del veicolo. In ogni caso, l'illegittima rimozione dei sigilli in caso di fermo, configura l'ipotesi penale prevista dall'art. 349 CP.

Circolazione con veicolo confiscato.La detenzione, ovvero la circolazione del veicolo confiscato, ma non riconsegnato secondo le modalità e nei tempi indicati nei paragrafi precedenti, non comportano l'applicazione delle sanzioni previste per la circolazione di veicolo sottoposto a sequestro o a fermo, bensì configurano il reato di appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 646 CP.

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Spese di custodia. Nell'ambito del procedimento di alienazione di cui al DPR 189/2001, fino al momento dell'avvio della procedura di alienazione stessa, le spese di custodia del veicolo non ritirato dal proprietario, che sono poste a carico dello stesso unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie, devono essere anticipate dall'Amministrazione da cui dipendono gli organi di polizia stradale che hanno proceduto al fermo amministrativo.

SEQUESTRO DI COSE DIVERSE DAL VEICOLOIl vecchio articolo 213, comma 2-quater disponeva che in caso di sequestro di cose diverse dal veicolo, in luogo della vendita era disposta la distruzione. La nuova versione non contiene più alcuna disposizione specifica in merito e quindi si ritiene che, il bene diverso dal veicolo oggetto di sequestro effettuato dall’agente,sia custodito presso il comando di appartenenza, ove si attenderà l’ordinanza di confisca della prefettura informata del sequestro che disporrà in merito alla destinazione finale dei beni sequestrati.

Dissequestro per estraneità dell'intestatario del veicolo Il dissequestro del veicolo può essere disposto direttamente dall'organo di polizia che vi aveva proceduto (o dal responsabile dell'ufficio da cui dipende chi lo aveva disposto) quando sia evidente che il proprietario, al momento dell'accertamento dell'illecito, è assolutamente estraneo perché l'illecito stesso è stato commesso da altra persona la cui condotta non può essere a lui in nessun modo collegata.Tuttavia, quando l'accertamento dei presupposti di fatto o di diritto che giustificano l'estraneità non possono essere immediatamente valutati dall'organo accertatore perché richiedono un esame più approfondito, non essendo evidente la condizione di estraneità, il veicolo non può essere dissequestrato dall'organo di polizia ma tale operazione deve essere compiuta da parte della Prefettura che, ove ne stabilisca la ricorrenza, emana provvedimento di dissequestro che è eseguito dall'organo accertatore.La prassi amministrativa, perciò, ritiene che, di norma, quando è accertato che ricorrano le condizioni per l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, l'organo accertatore della violazione da cui discende la misura, deve provvedere in ogni caso al sequestro del veicolo ed alla trasmissione del relativo verbale alla Prefettura per le eventuali valutazioni delle situazioni di estraneità eccepite dal proprietario del veicolo stesso.

LA CONFISCA NON SI APPLICA SE IL VEICOLO APPARTIENE A PERSONA ESTRANEA ALLA VIOLAZIONE.

Articolo 214-bisAlienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo,fermo e confisca

1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell’alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l’individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell’ambito dei soggetti che hanno

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stipulato apposita convenzione con il Ministero dell’interno e con l’Agenzia del demanio all’esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l’obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell’aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l’erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all’ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l’individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d’intesa, dal Ministero dell’interno e dalla Agenzia del demanio.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l’alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l’aggiornamento delle iscrizioni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all’alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.

3-bis Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello stato, da qualsiasi tributo ed emolumento.

Per adeguare le disposizioni all’articolo 213 le parole comma 2.quater sono state sostituite con “comma 5”

Articolo 215-bis.Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati.

1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell’applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all’articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell’elenco di cui al comma 1, con l’avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono

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da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l’annotazione nei propri registri. La prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell’inutile decorso dei predetti termini l’Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell’informativa di cui al periodo precedente.

3. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all’avente diritto.

4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo

Legge 1.12.2018 n. 132 di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, in vigore dal 4 dicembre 2018. Veicoli interessati dalle modifiche Art. 93 – 132 - 196

La riforma apportata dal DL 4.10.2018 n. 113, convertito nella legge 1.12.2018 n. 132, che è intervenuta sulla modifica agli art. 92 e 132 CDS, ha cercato di dare una risposta concreta per contrastare fenomeni illeciti di esterovestizione che avevano un significativo impatto economico e sociale nel nostro Paese. Infatti, la rilevante presenza nel territorio dello Stato di veicoli immatricolati all'estero ma utilizzati in modo esclusivo sul territorio italiano e che, spesso, di fatto, non lo avevano mai lasciato, richiedeva pertanto misure efficaci di contrasto contro i diversi profili di evasione tributaria, assicurativa e sanzionatoria. La circolazione di veicoli con targhe estere, utilizzati da persone residenti in Italia, nell'ultimo decennio, ha assunto dimensioni e manifestato profili preoccupanti. Infatti, prima della riforma del DL 4.10.2018 n. 113, convertito nella legge 1.12.2018 n. 132 si stimava che circa il 15% dei veicoli circolanti in Italia fosse straniero, ma, di fatto, stabilmente o comunque non occasionalmente circolante in Italia. In particolare, soprattutto in alcune aree del Paese, si evidenziava il fenomeno della circolazione di auto di grossa cilindrata con targhe di paesi comunitari soprattutto dell'Est Europa. I proprietari di tali veicoli, non sono soltanto turisti o stranieri soggiornanti temporaneamente per motivi di studio o di lavoro, ma sono spesso cittadini italiani che immatricolavano all'estero veicoli di grossa cilindrata o di lusso allo scopo di ottenere benefici di carattere economico e fiscale. Infatti, l'immatricolazione all'estero, soprattutto in paesi comunitari dell'Est Europa, dove i costi assicurativi e la pressione fiscale sono più ridotti, consente di nascondere al fisco italiano un veicolo di lusso, eludendo inoltre il costo della tassa di proprietà bollo, permettendo di risparmiare sul costo dell'assicurazione per la responsabilità civile, e, a causa della difficoltà di notifica all'estero, di evitare il pagamento delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada per le violazioni rilevate da remoto.

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Articolo 93 Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli motoveicoli e rimorchi

1 Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso la Direzione generale della M.C.T.C.. 1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero.Il divieto riguarda:•persona residente in Italia da più di 60 gg.• persona residente in Italia da più di 60 gg che lo guida perché ricevuto in uso da persona non residente in Italia (prestito a titolo di cortesia);• persona residente in Italia da più di 60 gg a cui è stato concesso in comodato se egli non è dipendente o collaboratore dell'intestatario straniero del veicolo;• prossimo congiunto o familiare residente in Italia da più di 60 gg. se il mezzo è intestato a persona non residente in Italia ovvero anch'egli residente in Italia che, tuttavia, a sua volta, non ha provveduto alla reimmatricolazione in tempo utile. • residente in Italia da più di 60 gg se il veicolo è affidato in locazione senza conducente, leasing o comodato a dipendente o collaboratore da parte di impresa intestataria straniera che, tuttavia, ha sede secondaria o un'altra sede effettiva in Italia.• guida del veicolo estero da parte di persona residente in Italia da più di 60 gg a cui è stato concesso in comodato o in affidamento di cortesia.• locatario di veicolo che ha ricevuto il veicolo non direttamente dall'impresa europea senza sede legale in Italia che ne risulta intestataria ma da altra impresa operante in Italia nel settore della locazione che, a sua volta, l'ha avuto in locazione o comodato dalla predetta impresa europea. L'operazione di sub-locazione infatti, anche se autorizzata dall'impresa straniera intestataria, viola le condizioni rigorose imposte per la locazione dall'art. 93, c. 1 ter.• Sono esclusi dal divieto i veicoli appartenenti a persone, enti o organizzazioni stranieri che sono muniti di targa CD, CC, EE e AFI Official. Tali veicoli, infatti, sono assimilati a tutti gli effetti ai veicoli italiani.Il presupposto per l'applicazione del divieto assoluto di conduzione in Italia è la residenza anagrafica del conducente, quale risulta dai documenti di identità. Si applica sempre a chi risiede in Italia da più di 60 giorni. Per i cittadini Europei, in alternativa alla residenza anagrafica, si può tenere conto anche della residenza normale .Per i cittadini italiani iscritti all'AIRE, non ricorre il divieto di circolazione perché essi sono considerati residenti all'estero. Ai fini dell'applicazione del divieto non è rilevante che il conducente residente in Italia abbia anche altra residenza in altro Paese (UE o extra UE). Ai fini della sussistenza del divieto e dell'applicazione delle sanzioni previste per la sua violazione, infatti, se la persone è iscritta da più di 60 gg nei registri anagrafici italiani, egli è residente in Italia a tutti gli effetti e solo tale iscrizione rileva ai fini della norma di cui si parla. La sanzione prevista, in tali casi, trova applicazione anche se circola con veicolo a lui stesso intestato all'estero, ottenuto beneficiando di altra residenza nel Paese di immatricolazione.Ai fini dell'applicazione di questa norma non ha importanza da quanto tempo il veicolo è presente in Italia, né è rilevante che il veicolo non sia stato portato in Italia dallo stesso conducente ma da altra persona, anche in regime di circolazione internazionale.

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7-bis. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712,00 a euro 2.848,00 (entro 5 gg. 498,40). L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213.Residente in Italia da più di 60 giorni circolava alla guida di un veicolo immatricolato all’estero. Sanzione da euro 712,00 a euro 2.848,00. (entro 5 gg.498,40) Pagamento immediato nelle mani dell’agente (207)L’agente accertatore provvede al ritiro documento di circolazione da inviarsi alla motorizzazione competente per territorio e ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo seguendo le disposizioni sul sequestro di cui all’articolo 213 comma 2. Il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l’obbligo di depositare e custodire il veicolo in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio di cui ne abbia la disponibilità, provvedendo al suo trasporto in condizioni di sicurezza. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213.Art. 213 comma 5. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire a proprie spese il veicolo viene applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818,00 a euro 7.276,00 (pagamento in misura ridotta del 30% non consentito) nonché la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Se la violazione è commessa da persona minorenne il veicolo è affidato ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona appositamente delegata.L’agente accertatore in caso di rifiuto dispone l’immediata rimozione del veicolo ed il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214bis custode acquirente, facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.Art. 213 comma 8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988,00 a euro 7.953,00.(pagamento in misura ridotta del 30% non consentito). Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.(non si ritira il documento art. 219, ma si segnala la violazione alla prefettura per il successivo ritiro.)La responsabilità per tale violazione, è stata posta in capo al custode a cui il veicolo è stato affidato e non semplicemente qualunque conducente. Pertanto, quest'ultimo soggetto, se diverso dal custode, non risponde di alcuna sanzione se circola con il veicolo sottoposto a fermo o a sequestro. In tali casi, il verbale di contestazione relativo sarà redatto e notificato al custode, risultante dai verbali di sequestro o di fermo amministrativo, al quale andrà applicata anche la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata confisca del veicolo, non sarà applicata nei suoi confronti la revoca della patente.

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La sanzione accessoria della revoca della patente, viene disposta solo nel caso in cui sia lo stesso custode a circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo. In questo caso l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. .Il veicolo verrà trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

Articolo 207 CDSPer le violazioni commesse alla guida di veicoli con targa estera l’articolo 207 prevede il pagamento immediato in misura ridotta delle sanzioni e anche la loro definizione in forma agevolata con lo sconto del 30% se il pagamento avviene entro i 5 giorni successivi alla contestazione.Ipotesi che si possono verificare:Il trasgressore non paga subito la sanzione amministrativa ne presta cauzione. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 cds e fatto trasportare e custodire presso un custode acquirente dove è trattenuto fino al pagamento ovvero, in mancanza, per i 60 giorni successivi. Sebbene il fermo concorra con il sequestro, è preferibile applicare esclusivamente la procedura prevista dall'art. 207 cds, affidando il veicolo in custodia alla depositeria. L'applicazione della procedura del sequestro, prevedendo l'affidamento all'interessato, determinerebbe l'impossibilità di redigere un verbale di sequestro. In tal caso, perciò, la procedura del fermo amministrativo ex art. 207 cds, prevale, momentaneamente, su quella del sequestro amministrativo che resta in sospeso fino al pagamento o fino alla scadenza del termine del fermo previsto dall'art. 207 cds. Questa momentanea sospensione dell'applicazione della procedura di sequestro ed il trascorrere di questo tempo, tuttavia, non determina la sospensione dei termini della procedura di confisca eventuale per mancata regolarizzazione che decorrono, come previsto dall'art. 93, c. 7 bis, (180 giorni) dal giorno dell'accertamento della violazione.

Il trasgressore, deve essere autorizzato, sin dal momento dell'accertamento, a prelevare dal veicolo sequestrato le targhe di immatricolazione per poter avviare le procedure della nazionalizzazione o di esportazione ex art. 99 cds, che la norma pone a suo carico. Il ritiro può avvenire presso il custode acquirente o deposito giudiziario.  

Se, al momento del pagamento della sanzione ai sensi dell'art. 207 cds, ovvero trascorsi i 60 gg. dall'accertamento, il veicolo è stato reimmatricolato, ovvero sono state attivate le procedure di esportazione ai sensi dell'art. 99 cds, il veicolo che si trova presso il custode acquirente o il deposito autorizzato deve essere recuperato dal conducente o da altro avente diritto.Se non è recuperato dall'avente diritto entro 5 giorni successivi alla pubblicazione della comunicazione di deposito, prevista dal comma 5 dell'art. 213 cds, il veicolo depositato presso il custode acquirente è alienato a vantaggio del custode acquirente stesso.Se il veicolo è recuperato dall'avente diritto entro 5 giorni successivi alla pubblicazione della comunicazione sopraindicata, può circolare liberamente. Non c'è necessità, infatti, di disporre il sequestro ai sensi dell'art. 93, comma 7 bis, cds, perché è stato reimmatricolato ovvero è stato autorizzato, per la via più breve e con le modalità imposte, a raggiungere il confine per fare rientro nel proprio paese di immatricolazione

Se al momento del pagamento ovvero trascorsi i 60 gg. di cui all'art. 207 cds, il veicolo non è stato ancora reimmatricolato ovvero non sono state attivate le procedure di esportazione   ai sensi dell'art. 99 cds, il veicolo che si trova presso il

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custode acquirente deve essere recuperato e preso in custodia dal conducente o da altro avente diritto previo pagamento delle spese dovute alla depositeria. Se non è recuperato dall'avente diritto entro 5 giorni successivi alla pubblicazione della comunicazione di deposito, prevista dal comma 5 dell'art. 213, è alienato a vantaggio del custode acquirente.Se il veicolo è recuperato dall'avente diritto entro 5 giorni successivi e preso sotto la propria custodia, l'organo di polizia procedente, prima di riconsegnarlo all'avente diritto, dispone il sequestro ai sensi dell'art. 93, comma 7 bis cds e lo affida a persona idonea ai sensi dell'art. 213 cds. Il sequestro resta operativo fino alla reimmatricolazione del veicolo, alla definitiva esportazione, ovvero, in mancanza, per 180 giorni successivi, termine oltre il quale interviene la confisca. Il trasgressore paga subito la sanzione al momento dell'accertamento ovvero presta cauzione.Il veicolo è sottoposto direttamente a sequestro amministrativo ed è affidato in custodia al conducente ovvero ad altro obbligato in solido reperibile ai sensi dell'art. 213 cds. Infatti, in tale caso, l'organo accertatore ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio di cui la persona nominata custode ha la disponibilità. Per il sequestro si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213 cds. Il sequestro dura al massimo 180 giorni dalla data della violazione

Trascorsi 180 giorni dalla data della violazione

Se il veicolo è stato reimmatricolato in Italia, con l'esibizione del nuovo documento di circolazione italiano all'organo accertatore, è disposto il suo dissequestro e rimossi i sigilli. Il veicolo è libero di circolare in Italia.

Se il veicolo non è reimmatricolato in Italia ma, viene attivata la procedura di esportazione di cui all'art. 99 cds riconsegnando le targhe alla MCTC, che ha già il documento di circolazione (trasmesso dagli organi di polizia), vengono rilasciati da questo Ufficio un documento di circolazione provvisorio (foglio di via) ed un numero di targa provvisorio secondo le disposizioni dell'art. 99 cds.. Il veicolo, rimossi i sigilli da parte dell'organo accertatore, è autorizzato a fare rientro, nei tempi, percorso e modi indicati dal documento provvisorio, nel proprio Paese ovvero, comunque, oltre il confine Italiano. Se circola in modo difforme o non lascia il territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'art. 99, commi 3, 4 e 5, cds.Se il veicolo non è reimmatricolato in Italia ne viene attivata la procedura di esportazione, l'organo di polizia procedente chiede alla Prefettura l’applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 cds. Dopo la notifica del provvedimento di confisca, il veicolo è recuperato ed alienato secondo le disposizioni dell’articolo 213. Durante la definizione del procedimento, la circolazione del veicolo è sanzionata dall’articolo 213 comma 8. In caso di mancanza del custode acquirente Se nel territorio in cui avviene l'accertamento della violazione non è stato ancora attivato il custode acquirente, il veicolo sottoposto a fermo ai sensi dell'art. 207 cds ovvero a successivo sequestro deve essere fatto ricoverare presso la depositeria autorizzata dal prefetto, ai sensi del DPR 571/82.

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Dopo la contestazione della violazione, se il conducente non paga immediatamente e non presta cauzione , ai sensi dell'art. 207 cds , il veicolo è affidato al deposito autorizzato ai sensi dell'art. 8 DPR 571/82.

Se al momento del pagamento ovvero trascorsi i 60 gg previsti dall'art. 207, il veicolo è stato già reimmatricolato ovvero se sono state attivate le procedure di esportazione   ai sensi dell'art. 99 cds. Il veicolo che si trova presso il deposito giudiziario, deve essere recuperato e preso in custodia dal conducente o da altro avente diritto, previo pagamento delle spese dovute alla depositeria, entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della Prefettura ai sensi dell'art. 215 bis cds.

Se interviene il pagamento prima dei 60 giorni previsti dall'art. 207, è l'interessato che si attiva per la restituzione del veicolo. In questo caso l'ufficio procederà alla restituzione redigendo il relativo verbale nel quale si farà menzione del fatto che, se l'interessato non provvederà al ritiro entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della Prefettura ai sensi dell'art. 215 bis cds, il veicolo sarà confiscato.

Se invece il veicolo è recuperato dall'avente diritto, può circolare liberamente. In tali casi, infatti, non è necessario disporre il sequestro ai sensi dell'art. 93, comma 7 bis cds., perché è stato reimmatricolato ovvero è stato autorizzato, per la via più breve e con le modalità imposte, a raggiungere il confine per fare rientro nel proprio paese di immatricolazione.

Se decorrono i 60 giorni previsti dall'art. 207 senza che l'interessato abbia provveduto al pagamento e a richiedere la restituzione del veicolo, entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della Prefettura ai sensi dell'art. 215 bis cds., il veicolo è confiscato.

Se al momento del pagamento ovvero trascorsi i 60 gg., il veicolo   non è stato ancora reimmatricolato ovvero non sono state attivate le procedure di esportazione

Se è stato effettuato il pagamento prima dei 60 giorni, generalmente è l'interessato che si attiva per la restituzione del veicolo. In questo caso, cessano gli effetti del fermo ma, l'ufficio di polizia procede con il sequestro ai sensi dell'art. 93, comma 7-bis affidando il veicolo all'interessato, facendo presente che, in caso di mancato ritiro entro 30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione di deposito della Prefettura, ai sensi dell'art. 215-bis, il veicolo è confiscato;

Se sono trascorsi 60 giorni senza che l'interessato abbia provveduto al pagamento della sanzione e a richiedere la restituzione del veicolo, lo stesso è confiscato decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione di deposito della Prefettura, ai sensi dell'art. 215-bis cds;

Se invece il veicolo è recuperato dall'avente diritto entro 30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione di deposito della Prefettura ai sensi dell'art. 215-bis, l'organo di polizia procedente dispone il sequestro ai sensi dell'art. 93, comma 7 bis, e lo affida a persona idonea ai sensi dell'art. 213 cds. Il sequestro resta operativo fino alla reimmatricolazione del veicolo, alla definitiva esportazione, ovvero, in mancanza, per 180 giorni successivi ai sensi dell'art. 93, comma 7-bis.

1-ter. Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell’ipotesi di veicolo concesso in

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comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

Il veicolo in leasing o in locazione senza conducente può essere concesso sia a persona fisica residente in Italia che a persona giuridica con sede in Italia e il veicolo può essere concesso nel rispetto delle regole relative all’uso e alla destinazione per soddisfare esigenze personali o di impresa. In questo caso la persona che materialmente lo conduce può essere anche una persona diversa da quella indicata nel documento che si trova a bordo del veicolo; perciò, può essere un familiare convivente se il veicolo è stato locato per esigenze familiari, oppure un dipendente o collaboratore del locatario, se il veicolo è stato locato ad un’impresa. In quest'ultimo caso, appare sempre necessario che la posizione della persona diversa da quella indicata nei documenti che legittimano il possesso del veicolo in Italia, sia adeguatamente documentata. Al momento del controllo, queste persone dovranno dimostrare il titolo in base al quale stanno conducendo il veicolo attraverso idonea documentazione redatta in lingua italiana che possa dimostrare all'agente il loro ruolo all'interno della persona giuridica o impresa a cui il veicolo è stato concesso in locazione o leasing. Nel caso in cui dal documento di leasing non sia possibile acquisire queste informazioni, pur non essendo previsto dalle norme il possesso a bordo di tali documenti, (*) può essere comunque richiesta la loro esibizione ai sensi dell'art. 180, comma 8, cds. Se i documenti non sono esibiti, si applica la sanzione per circolazione abusiva di cui all'art. 93, comma 7-bis.

Il veicolo in comodato, invece, può essere concesso solo a persona fisica residente (individuata nel documento che deve trovarsi a bordo) che ha rapporto di lavoro o di collaborazione con l'impresa intestataria straniera (UE o SEE). Non può essere, perciò, condotto dai suoi familiari o collaboratori. Infatti, secondo la norma dell'art. 93 comma 1-ter, non è sufficiente un qualsiasi atto di comodato ma occorre che si tratti di un comodato d'uso ben definito; infatti deve essere destinato a un lavoratore dipendente o un collaboratore dell'impresa straniera proprietaria del veicolo estero. Non costituiscono, perciò, ipotesi di deroga altri titoli di possesso o detenzione del veicolo estero diversi da quelli indicati.

Caratteristiche del documento da tenersi a bordo:È da considerare valido qualsiasi documento redatto in lingua italiana (compresa la

copia del contratto di leasing o locazione a lungo termine), sottoscritto dall'intestatario e recante data certa antecedente dal quale risulti il titolo del possesso (cioè locazione, leasing o comodato nei confronti di un soggetto individuato) e la durata della disponibilità del veicolo. Nel caso di veicolo in comodato a lavoratore o collaboratore residente in Italia, il documento da tenere a bordo è il relativo contratto di comodato intestato al lavoratore o collaboratore.Il documento che deve essere presente a bordo di un veicolo estero concesso in leasing o in locazione senza conducente ovvero utilizzato dal lavoratore dipendente o collaboratore di impresa comunitaria, conformemente alle le disposizioni dell'art. 93, c. 1 ter, cds, non ha un tipo o una forma predefinita. Può essere utilizzato qualsiasi documento redatto per

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qualunque finalità amministrativa, purché rispetti i contenuti richiesti dalla norma. In particolare, il documento deve avere:

L'espressa indicazione dell'identità del locatario autorizzato alla circolazione (sia esso persona fisica o giuridica) ovvero del comodatario residente in Italia (il comodato è ammesso, infatti, solo a persona fisica).

Il titolo in base al quale la persona può possedere il veicolo condiziona in modo rilevante la legittimazione alla guida. Se, perciò, sono imposti dal locatore o dal comodante divieti di utilizzo in determinati modi (es. divieto di sub-locazione o di cessione a terzi del comodato), chi lo conduce in violazione di questi divieti non ha più titolo. Il documento deve essere sempre tenuto a bordo durante la circolazione ed esibito a richiesta in occasione di ogni controllo stradale.

Non è richiesto che l'atto sia prodotto in originale. Può essere anche in copia, purché rispetti le condizioni richieste ed in particolare, la presenza di data certa. La prova della data certa deve essere in originale e non in copia.

L'atto può essere esibito anche in formato digitale, purché siano rispettate le regole del Codice per l'Amministrazione Digitale. L'atto deve, perciò, avere firma digitale e data certificata o certificabile digitalmente.Data certa riferita al giorno della sua sottoscrizione ovvero, comunque, al momento antecedente all'utilizzo effettivo del veicolo da parte del locatario o comodatario. Tale momento, ovviamente, potrebbe coincidere anche con la data di acquisizione dell'effettiva disponibilità del mezzo da parte dell'utilizzatore. La data certa è, infatti, uno strumento che permette di dimostrare giuridicamente che il contratto di locazione o comodato è stato con certezza firmato o comunque sussisteva a una determinata data. La data è sempre certa se il documento reca firma autenticata ovvero se è stato registrato (dalla data dell'autenticazione o della registrazione) ma esistono, comunque, modalità alternative ulteriori per dimostrare la certezza della data. Qualora l'atto non presenta nessuna prova legale della sua datazione, la prova della data certa può essere comunque fornita dall'interessato con qualsiasi altro mezzo. Tale prova, naturalmente, non avendo valore legale di presunzione di certezza può essere sempre liberamente valutata dall'organo di Polizia che visiona l'atto e riconosciuta o meno idonea a provare l'esistenza dell'atto prima della circolazione;

Se i documenti di circolazione del veicolo riportano i dati sopraindicati (cioè il titolo del possesso, le generalità del soggetto a cui è ceduto il veicolo e durata), essi sono certamente idonei a soddisfare le esigenze poste dalla norma e non occorre avere a bordo altro documento. La data certa, in tale caso, coincide con quella di rilascio del documento di circolazione del veicolo estero.

Il documento non avente gli elementi essenziali sopraindicati, si considera non utilizzabile a dimostrare l'uso legittimo del veicolo e determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 97, c. 7 ter, CDS (circolazione con documento mancante).

Le violazioni dell’articolo 93 non concorrono con l’articolo 94 comma 4-bis anche se il veicolo viene concesso per più di 30 giorni in quanto la norma si applica solo ai veicoli immatricolati in Italia

Circolazione in Italia dei ciclomotori esteri Nel CDS manca una specifica disposizione che consenta espressamente la circolazione in Italia dei ciclomotori esteri. L'art. 132 cds, infatti, è riferito solo agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero. Tuttavia, la Convenzione di Vienna del 1968 obbliga le parti contraenti ad ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio i ciclomotori il cui conducente abbia la propria residenza abituale sul territorio di un'altra

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Parte contraente. Anche l'art. 93, c. 1 bis, cds che prevede il divieto di circolazione per i veicoli esteri condotti da residenti in Italia non trova applicazione nei confronti dei ciclomotori, essendo la norma riferita solo ad autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Per la circolazione in Italia di ciclomotori esteri appartenenti e condotti da cittadini o stranieri non residenti in Italia il ciclomotore è ammesso a circolare in Italia, senza limiti temporali secondo le regole di immatricolazione del Paese d'origine, conformemente alle disposizioni riguardanti la circolazione internazionale. Pertanto, la targa del ciclomotore non è obbligatoria se nello Stato d'origine non è prevista. Infatti, la mancanza di targa su ciclomotore condotto da uno straniero non residente in Italia è da ritenersi lecita a tutti gli effetti se nel Paese d'origine il ciclomotore può circolare senza, pur occorrendo il documento del ciclomotore previsto nello Stato d'origine;Per stranieri o cittadini residenti in Italia, poiché sono consentite l'immatricolazione e il rilascio della targa la circolazione senza tali requisiti è punita con le sanzione di cui all’articolo 97.

Veicoli immatricolati in Stati extra UEPer i veicoli immatricolati in stati extra UE e che appartengono a cittadini residenti all'estero provvisoriamente in Italia per motivi di turismo, studio o lavoro ad essi è consentito circolare in regime di esenzione temporanea dai dazi doganali ma sono sottoposti a restrizioni particolari sia per la durata del diritto a circolare in regime di temporanea importazione (6 mesi nell’anno) sia soprattutto, per quanto concerne i soggetti che possono condurli. Possono essere, infatti, guidati solo da:• proprietario (intestatario della carta di circolazione),• congiunti prossimi del proprietario residenti anch'essi stabilmente all'estero,• persone autorizzate con atto pubblico (es. autisti di imprese estere). La guida da parte di persone diverse da quelle elencate, o per usi diversi da quelli suddetti, può configurare il reato di contrabbando di autoveicoli.

1-quater. Nell’ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.

7-ter. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00. Pagamento immediato nelle mani dell’agente entro 5 gg. euro 175,00

Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

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Circolava alla guida di un veicolo concesso in leasing o locazione senza conducente da parte di impresa costituita in altro stato membro dell’UE o aderente allo spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede senza essere in grado di esibire il documento sottoscritto dall’intestatario dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Sanzione da euro 250,00 a euro 1.000,00. Pagamento immediato entro 5 gg. 175,00 (art.207)Medesima sanzione si applica al conducente alla guida di un veicolo concesso in comodato d’uso a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o collaborazione con un’impresa costituita in altro stato membro dell’UE o aderente allo spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede. In presenza di un veicolo in locazione o in leasing ovvero di comodato a dipendente o collaboratore, in mancanza di documento attestante tali legittimi titoli di utilizzo a bordo del veicolo al momento del controllo di polizia, la disponibilità del veicolo si considera sempre in capo al conducente. Ciò significa che egli è comunque obbligato in solido delle violazioni e che, ove non potrà provare il legittimo titolo di possesso che lo abilita alla guida, sarà ritenuto responsabile dell'illecito di cui all'art. 93 comma 7 bis cds.

Al momento del contesto, il verbale è redatto indicando il conducente come trasgressore e come obbligato in solido. Infatti, ai sensi dell'art. 196 comma 1, ultimo periodo, dell'illecito risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo. Si dovrà, però, procedere ad eventuale aggiornamento successivo del nominativo dell'obbligato in solido nel verbale quando si avrà conoscenza, dalla lettura del documento, eventualmente esibito, chi sia il locatario o il soggetto utilizzatore in leasing, che a qualunque titolo ha la disponibilità del veicolo.

L’agente accertatore intima al conducente di esibire il documento mancante entro 30 giorni, facendone menzione nel verbale di contestazione. Non si applica, però, né l'art. 180, comma 7, cds. né il comma 8 dell'art. 180 stesso. Tuttavia nel verbale di contestazione è comunque sempre imposto l'obbligo di esibizione del documento con le modalità di esibizione previste dall'art. 180 cds.Provvederà altresì al ritiro della carta di circolazione da trattenersi presso l’organo di polizia.Il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo e riconsegnato al conducente o proprietario o persona delegata dopo l’esibizione della documentazione o comunque decorsi 60 giorni dall’accertamento della violazione.Trattandosi di veicolo immatricolato all'estero, al momento dell'accertamento e contestazione della violazione di cui all'art. 93 comma 7-ter cds, è sempre imposto il pagamento immediato della sanzione nelle mani dell'accertatore secondo le procedure di cui all'art. 207 cds.Questa violazione trova applicazione solo se, al momento del controllo di polizia, può essere verificato, anche in modo superficiale e salvo esami più approfonditi successivi, che ci si trova di fronte un veicolo verosimilmente concesso in locazione o in leasing, secondo le condizioni richieste dall'art. 93, c. 1 ter, cds, ovvero ad una persona che asserisce di essere destinataria del comodato potendo dimostrare di essere dipendente o collaboratore dell'imprenditore intestatario, ma si trova nella condizione di chi, a bordo del veicolo al momento del controllo di polizia, non ha un documento che può attestare il suo legittimo titolo di utilizzo. Se, invece, nonostante le dichiarazioni del conducente, non c'è alcun elemento o altro documento dal quale possa desumersi l'esistenza di una valida operazione di leasing, locazione o comodato a lavoratore dipendente o collaboratore

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secondo le condizioni richieste dall'art. 93, c. 1 ter, cds, si applica direttamente la sanzione per circolazione abusiva di cui all'art. 93, c. 7 bis, cds.Mancando il documento, la disponibilità del veicolo si considera sempre in capo al conducente. Ciò significa che egli è comunque anche obbligato in solido per le violazioni ai sensi dell'art. 196 e che, ove non potrà provare il legittimo titolo di possesso che lo abilita alla guida in Italia, sarà ritenuto responsabile dell'illecito di cui all'art. 93, c. 7 bis.

Se il trasgressore paga subito la sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 93 comma 7 ter o presta cauzione. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ed è affidato in custodia al conducente, al proprietario o ad altro obbligato in solido reperibile secondo le regole dell'art. 214 cds. Il fermo permane fino all'esibizione del documento che legittima il possesso, o comunque decorsi sessanta giorni.

Se il trasgressore non paga subito la sanzione amministrativa ne presta cauzione (mancanza documento al seguito) Il veicolo è sottoposto a fermo ai sensi dell'art. 207 cds. ed è perciò fatto trasportare e custodire presso un custode acquirente dove è trattenuto fino al pagamento ovvero, in mancanza, per i 60 giorni successivi.Se avviene il pagamento della sanzione entro 60 gg, il veicolo deve essere ritirato dall'avente diritto e preso in custodia da lui o da altro soggetto legittimato. Se non è ritirato entro 5 giorni successivi alla pubblicazione della comunicazione di deposito di cui all'art. 213, c. 5 CDS è alienato ai sensi dell'art. 213 c. 5 cds.Se non avviene il pagamento della sanzione entro 60 gg il veicolo deve essere ritirato dall'avente diritto e preso in custodia da lui o da altro soggetto legittimato. Decorso tale termine, se entro i 5 giorni dalla pubblicazione della comunicazione di deposito il veicolo non è preso in custodia dall'avente diritto, è alienato ai sensi dell'art. 213, c. 5. In ogni caso, la restituzione del veicolo all'avente diritto è subordinata al pagamento delle spese di trasporto e custodia.

Se il veicolo è ritirato ed affidato in custodia all'avente diritto entro 5 giorni dalla pubblicazione del deposito effettuata dopo il pagamento della sanzione o dopo 60 giorni, se viene esibita la documentazione dalla quale si evince che la circolazione era regolare (aveva sottoscrizione e data certa al momento dell'illecito), il veicolo è immediatamente riconsegnato, al conducente inteso come colui che all'epoca dell'illecito era stato sorpreso alla guida) oppure al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario ed è libero da vincoli;Se, dall'esame del documento si verifica che aveva data successiva a quella dell’accertamento, si applica nei confronti del conducente (inteso come colui che all'epoca dell'illecito era stato sorpreso alla guida) anche la sanzione per violazione del divieto di cui al nuovo art. 93 comma 1 bis cds, (con decorrenza del termine per la notifica del verbale dalla data di esibizione del documento). Il veicolo, tuttavia, in tali casi non viene sequestrato perché, al momento dell'esibizione, la circolazione in deroga al divieto è comunque legittima. Il veicolo, perciò, non passa dallo stato di fermo a quello di sequestro ma è riconsegnato, libero da vincoli, all'avente diritto.

Se il documento avente sottoscrizione e data certa non è esibito entro il termine di 60 giorni dalla contestazione il veicolo resta in stato di fermo amministrativo ma è affidato in custodia al conducente oppure al proprietario o ad altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 214 cds. Lo stato di fermo dura per 60 giorni dalla violazione. Al conducente si applica la sanzione di cui all'art. 94, comma 3 cds, (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558) con decorrenza dei termini per la notificazione del verbale dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

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Se il documento non è esibito entro 60 gg.Dopo 30 gg. dall'accertamento si applica la sanzione art. 94 c. 3 cds. Il veicolo resta

comunque in stato di fermo fino al 60° giorno. Solo dopo che è decorso questo termine, il veicolo è libero dal fermo. Se si trova ancora presso una depositeria, perché non è stato preso in custodia dal trasgressore al momento dell'accertamento o trascorso il termine indicato, l'organo di polizia procedente comunica alla Prefettura per la pubblicazione della comunicazione finalizzata all'alienazione del veicolo.

Se il documento è esibito oltre i 30 gg. ma prima di 60.Dopo 30 gg. si applica comunque la sanzione dell'art. 94 c. 3, ma il veicolo è libero

dal fermo amministrativo dal momento dell'esibizione. Se il veicolo è ancora in deposito (custode acquirente) perché non ritirato dopo l'esibizione del documento, l'organo di polizia procedente, valutato che sono trascorsi infruttuosamente i 60 giorni, comunica alla Prefettura per la pubblicazione finalizzata all'alienazione del veicolo.

Articolo 132 Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri

1 Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.

Possono circolare:Veicoli di cittadini italiani residenti all'estero che rientrano definitivamente in Italia, prima dell'acquisizione della residenza;Veicolo di cittadino straniero che decida di acquisire la residenza in Italia fino al 60° giorno dalla data di acquisizione della residenza;Veicoli portati in Italia dai propri titolari per motivi di lavoro o turistici, senza acquisizione della residenza in Italia che vi stazionano per brevi periodi, anche intermittenti;

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.

5. Fuori dei casi indicati all'articolo 93, comma 1-ter,(documento sottoscritto da tenersi a bordo) chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712,00 a euro 2.848,00. (498,40 entro 5 gg.) Trattandosi di veicoli immatricolati all’estero, per le sanzioni pecuniarie si applica l’articolo 207, riscossione immediata.L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un

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foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.

Commi 1 e 5 Conducente di veicolo immatricolato all’estero circolava in Italia da oltre un anno senza aver provveduto alla nazionalizzazione del veicolo.Pagamento entro 60 gg. 712,00. (498,40 entro 5 gg.) Trattandosi di veicoli immatricolati all’estero, per le sanzioni pecuniarie si applica l’articolo 207, riscossione immediata. La violazione concorre con l’articolo 93 comma 7bis se il conducente risiede in Italia.

L’agente accertatore trasmette il documento di circolazione alla motorizzazione competente per territorio e ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo con affidamento in custodia al proprietario o in caso assenza, al conducente o altro delegato che ne assumono gli obblighi di custodia seguendo le disposizioni dell’articolo 213. cds.l veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo fino a quando non sia reimmatricolato o, in mancanza, fino al momento dell'esportazione definitiva (attivando la procedura di cui all'art. 99 cds). Se non reimmatricolato o esportato entro 180 giorni è sottoposto a confisca amministrativa.Art. 213 comma 5In caso di rifiuto della custodia, si procederà alla contestazione della violazione nei confronti del conducente, proprietario o altro obbligato: da euro 1.818,00 a euro 7.276,00 (riduzione del 30% non consentita). Con trasporto del veicolo presso la depositeria Si.Ve.S custode acquirente.Sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con ritiro del documento da inviarsi alla prefettura entro 5 gg..

ART. 213 COMMA 8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988,00 a euro 7.953,00. (riduzione del 30% non consentita). La responsabilità per tale violazione, è stata posta in capo al custode a cui il veicolo è stato affidato e non semplicemente qualunque conducente. Pertanto, quest'ultimo soggetto, se diverso dal custode, non risponde di alcuna sanzione se circola con il veicolo sottoposto a fermo o a sequestro. In tali casi, il verbale di contestazione relativo sarà redatto e notificato al custode, risultante dai verbali di sequestro o di fermo amministrativo, al quale andrà applicata anche la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata confisca del veicolo, non sarà applicata nei suoi confronti la revoca della patente.L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Si.Ve.S .Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

Al fine di stabilire la data di ingresso e di permanenza nel territorio nazionale, può essere utilizzata qualsiasi prova, come, ad esempio, un permesso di accesso a ZTL, un verbale di accertamento di una violazione, una lettera di autorizzazione all'uso di quel veicolo, ecc.. Purtroppo, anche con l'apprezzabile sforzo interpretativo fatto dalla prassi amministrativa, per i veicoli immatricolati in Stati membri dell'UE o SEE resta comunque molto difficile provare la permanenza in Italia per più di un anno senza significative interruzioni: infatti, non essendo prevista alcuna formalità doganale in ambito comunitario non è facile stabilire

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la data di avvenuta importazione del veicolo immatricolato all'estero che, solo in via presuntiva, si può ipotizzare coincidente con quella di acquisizione della residenza del proprietario del veicolo.

Articolo 196Principio di solidarietà

1 Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all'articolo 93, commi 1bis e 1-ter, e all'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontàViene integrato l’elenco di soggetti obbligati in solido con l’autore della violazione con l’inserimento della figura dell’intestatario temporaneo del veicolo, nel caso di cui all’articolo 94, comma 4-bis.Per i veicoli immatricolati all’estero, nei casi indicati all'articolo 93, comma 1-bis, 93 comma 1ter e 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.

Allegato 5 alla circolare 10.1.2019 prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 OGGETTO:verbale di fermo amministrativo e di affidamento in custodia operato ai sensi dell'art. 207 CDS a seguito della violazione dell'art.93/7-bis o 132/5° Cds In data ...../...../.......... alle ore .......... in località ................................................Comune di ................................. Provincia di ............................ noi sottoscrittiUff.li/Agenti ........................................................................................................appartenenti all'Ufficio di cui sopra, avendo proceduto al: Fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 Cds in quanto, a seguito della violazione ai sensi dell'art.: 93/7-bis Codice della Strada  132/5 Codice della Strada,il trasgressore non ha provveduto al pagamento della sanzione o non ha versato la cauzione.del veicolo tipo .................... targato ......................... telaio ............................. per accertata violazione suindicata contestata, con verbale odierno n. ............................. a carico di ............................. nato a ............................. il giorno ...../...../.......... telefono ......................... e di proprietà di ......................... nato a ......................... il giorno ...../...../.......... telefono ......................... per la quale non ha provveduto al pagamento della sanzione o della cauzione; si da dato atto che È STATO APPOSTO L'AVVISO DI FERMO E IL SIGILLO N. ....................; NON È STATO/STATI APPOSTI AVVISI/SIGILLI IN QUANTO ....................;affidiamo il veicolo di cui sopra nelle condizioni generali indicate nell'allegata scheda di descrizione che costituisce parte integrante del presente verbale al Custode - acquirente convenzionato ......................... con deposito temporaneo in Comune di ......................... via/piazza ......................... ed, entro le successive 24 ore, nel deposito definitivo in Comune di ......................... via/piazza ......................... Il documento di circolazione

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 VIENE RITIRATO E CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO NON VIENE RITIRATO IN QUANTO ......................................... AVVERTENZE• Il proprietario, il trasgressore o uno dei soggetti indicati dall'art. 196 Codice della Strada, è invitato a ritirare il veicolo dopo il pagamento della sanzione o della cauzione e delle somme dovute alla depositeria e comunque decorsi 60 giorni dalla data del presente verbale.• Il veicolo restituito sarà libero di circolare se vengono adempiute le formalità indicate dall'art. 93/7-bis o 132/5 CDS (reimmatricolazione o esportazione), in mancanza delle quali, il medesimo veicolo dovrà essere assunto in custodia dal proprietario ovvero dal trasgressore o da uno dei soggetti indicati dall'art. 196 CDS, in quanto sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 93/7-bis o 132/5 CDS.• L'interessato viene avvisato che, dopo il pagamento della sanzione o della cauzione, ovvero trascorsi 60 giorni dal presente verbale, qualora non abbia già provveduto al ritiro del veicolo dalla depositeria, entro 5 giorni successivi alla pubblicazione sul sito della prefettura dell'avvenuto deposito del veicolo, questo sarà trasferito in proprietà al custode acquirente convenzionato.• Fermo restando quanto sopra indicato, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di ......................................... o in alternativa entro 30 (trenta) giorni al Giudice di Pace di ......................................... Il CustodeIl Conducente/ProprietarioI Verbalizzanti....................................................................................  ....................... 

Allegato 6 alla circolare 10.1.2019 prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 OGGETTO:verbale di fermo amministrativo e di affidamento in custodia operato ai sensi dell'art. 207 CDS a seguito della violazione dell'art.93/7-bis o 132/5 CDS. In data ...../...../.......... alle ore ............................. in località .............................Comune di ............................. Provincia di ................................. noi sottoscrittiUff.li/Agenti .......................................................................................................appartenenti all'Ufficio di cui sopra, avendo proceduto al: Fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 Codice della Strada in quanto, a seguito della violazione ai sensi dell'art.: 93/7-bis Codice della Strada  132/5 Codice della Stradail trasgressore non ha provveduto al pagamento della sanzione o non ha versato la cauzione.del veicolo tipo .................... targato ......................... telaio ............................. per accertata violazione suindicata contestata, con verbale odierno n. ............................. a carico di ............................. nato a ............................. il giorno ...../...../.......... telefono ......................... e di proprietà di ......................... nato a ......................... il giorno ...../...../.......... telefono ......................... per la quale non ha provveduto al pagamento della sanzione o della cauzione; si da dato atto che È STATO APPOSTO L'AVVISO DI FERMO E IL SIGILLO N. .....................; NON È STATO/STATI APPOSTI AVVISI/SIGILLI IN QUANTO .....................;affidiamo il veicolo di cui sopra nelle condizioni generali indicate nell'allegata scheda di descrizione che costituisce parte integrante del presente verbale al Custode individuato ai sensi dell'art. 8 DPR 571/1982 ......................................con deposito nel Comune di .............................. via/piazza ............................... 

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Il documento di circolazione VIENE RITIRATO E CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO NON VIENE RITIRATO IN QUANTO AVVERTENZE• Il proprietario, il trasgressore o uno dei soggetti indicati dall'art. 196 Codice della Strada, è invitato a ritirare il veicolo dopo il pagamento della sanzione o della cauzione e delle somme dovute alla depositeria e comunque decorsi 60 giorni dalla data del presente verbale.• Il veicolo restituito sarà libero di circolare se vengono adempiute le formalità indicate dall'art. 93/7-bis o 132/5 CDS (reimmatricolazione o esportazione), in mancanza delle quali, il medesimo veicolo dovrà essere assunto in custodia dal proprietario ovvero dal trasgressore o da uno dei soggetti indicati dall'art. 196 CDS, in quanto sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 93/7-bis o 132/5 CDS.• L'interessato viene avvisato che, dopo il pagamento della sanzione o della cauzione, ovvero trascorsi 60 giorni dal presente verbale, qualora non abbia già provveduto al ritiro del veicolo dalla depositeria entro 30 giorni successivi alla pubblicazione sul sito della prefettura dell'avvenuto deposito del veicolo (giacente da oltre 6 mesi nella depositeria) questo sarà considerato abbandonato e così alienato a favore dell'Agenzia del demanio.• Fermo restando quanto sopra indicato, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di ......................................... o in alternativa entro 30 (trenta) giorni al Giudice di Pace di ......................................... Il CustodeIl Conducente/ProprietarioI Verbalizzanti....................................................................................  ...................... OGGETTO:Invito a dichiarare la propria residenza/domicilio/dimora attuale e la decorrenza della stessa. In data ...../...../.......... alle ore ............................. in località .............................Comune di .................................... Provincia di ................ davanti ai sottoscrittiUff.li/Agenti ................................................................................... appartenentiall'Ufficio di cui sopra, è presente ......................................................................nato a ..................................... il giorno ...../...../.......... telefono .........................identificato a mezzo di ........................................................................................conducente del veicolo immatricolato in ...........................................................con targa ................................., di proprietà di ..................................................nato a ......................... il ...../...../.......... residente in .........................................  Avendo i verbalizzanti la necessità di verificare l'eventuale divieto di circolare da parte di chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni con veicoli immatricolati all'estero, lo stesso viene invitato a: per i cittadini extracomunitari, dichiarare la propria residenza ovvero il domicilio o la dimora attuale ed il tempo dal quale essa è effettiva per i cittadini italiani, dell'Unione europea e cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, autocertificazione sulla propria residenza ovvero il domicilio o la dimora attuale ed il tempo dal quale essa è effettiva A tale scopo: dichiara/autocertifica di essere residente in .............................................................................................................................................................................. dichiara/autocertifica di non essere residente ma dimorante o domiciliato sul territorio italiano in ......................................................................................................................................... presso ................................................................... Lo stesso viene informato che, sulla base delle dichiarazioni di cui sopra, saranno compiuti degli accertamenti per verificarne la veridicità e che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previsto dal codice penale. Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dall'interessato e dai verbalizzanti.

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 Il Dichiarante/conducente del veicolo...........................................................

I Verbalizzanti....................................................................................................

Legge 17 dicembre 2018 n. 136 recante Modifiche all’articolo 193 e 126-bis codice della strada

In vigore dal 19 dicembre 2018

Articolo 193Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 849,00 a € 3.396,00. (Pagamento entro 5 gg. € 594,30). (punti da decurtare 5) (*) Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata, da € 1.736,00 a € 6.942,00 (in questo caso il pagamento in misura ridotta del 30% non è consentito) (*) periodo aggiunto dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con legge 17.12.2018 n. 136.

2-bis. (*) Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, (art. 214) secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.(*) Comma introdotto decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con legge 17.12.2018 n. 136.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta alla metà (*) (euro 434,00 entro 60 gg euro 303,80 entro 5 gg.), quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 é altresì ridotta alla metà (*) (euro 434,00 entro 60 gg euro 303,80 entro 5 gg.), quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo

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della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. (*) parole sostituite dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con legge 17.12.2018 n. 136

4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non e' stato proposto ricorso e non e' avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo 213.

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice. (in questo caso il pagamento in misura ridotta non è consentito)

    4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

         4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4- ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.

         4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

Aggiunti i c. 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dalla legge 12.11.2011 n. 183 in vigore dal 1.1.2012.

Ipotesi di pagamento della sanzioneIl pagamento in misura ridotta è sempre ammesso a condizione che il trasgressore effettui il pagamento della sanzione in misura ridotta e corrisponda il premio di assicurazione per almeno 6 mesi.Se il pagamento della sanzione amministrativa avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta con sconto del 30%. Alla violazione consegue la decurtazione di 5 punti dalla patente della persona

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sorpresa a circolare alla guida del veicolo senza assicurazione ovvero con assicurazione falsa o contraffatta.Il conducente sottoposto a controllo nei 15 giorni dalla scadenza del contratto assicurativo, non è soggetto ad alcuna sanzione prevista dall'art. 193 cds, ma, eventualmente, a quella per il mancato possesso del certificato.Quando l'accertamento dell'illecito avviene tra il 16° e il 30° giorno dalla scadenza della copertura assicurativa, la sanzione prevista per la violazione è ridotta alla metà a condizione che l’assicurazione sia comunque resa operante entro 30 giorni dalla scadenza della copertura assicurativa stessa. Se il pagamento della sanzione amministrativa sopraindicata avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta con l'ulteriore sconto del 30%. In tale caso, tuttavia, la copertura assicurativa deve comunque essere riattivata entro il termine di 30 giorni dalla sua scadenza. Se entro tale termine non viene rispettato l'obbligo di riattivazione, il pagamento in misura ridotta alla metà ovvero quello ulteriormente ridotto con lo sconto del 30%, non ha effetto estintivo della violazione amministrativa e quanto pagato costituisce acconto rispetto alla somma da pagare, per la quale vengono attivate le procedure di riscossione coattiva.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la circolazione senza copertura assicurativa è ridotta altresì alla metà quando il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.Per poter beneficiare della riduzione della sanzione pecuniaria, il proprietario o l’affidatario del veicolo deve versare all'organo che ha accertato la violazione una cauzione di importo pari alla sanzione prevista per chi circola senza copertura assicurativa, importo che dopo la presentazione dell'attestazione dell'avvenuta radiazione del veicolo, sarà restituito, decurtato della somma dovuta a titolo di sanzione ridotta.

Se la richiesta di rottamazione con il versamento della relativa cauzione (pari al minimo edittale) è effettuata entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta con lo sconto del 30%. In tali casi, perciò, dopo la dimostrazione dell'avvenuta rottamazione del veicolo, viene restituita una somma corrispondente alla differenza tra quanto versato a titolo di cauzione ed una somma pari alla metà della sanzione, ridotta di un ulteriore 30%, per effetto del beneficio del pagamento agevolato.L'autorizzazione a procedere alla rottamazione del veicolo è fornita dall'organo di polizia stradale che ne aveva disposto il sequestro che fissa, altresì, le eventuali prescrizioni necessarie per consentire all'interessato di raggiungere il luogo in cui si trova il soggetto autorizzato alla demolizione. L’ operazione di demolizione deve compiersi entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.

 Recidiva nella violazione (intesa come ripetizione).Per potersi avere recidiva occorre che entrambe le violazioni siano state commesse dopo l’entrata in vigore della modifica, ossia dal 19 dicembre 2018.  Quando uno stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, nella violazione per mancanza di assicurazione o con assicurazione falsa o contraffatta per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue il raddoppio della sanzione amministrativa prevista per la circolazione senza assicurazione e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi. La patente di guida è ritirata immediatamente dall'agente accertatore solo se ha evidenza, al momento dell'accertamento del secondo illecito, dell'esistenza delle condizioni per la recidiva;

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Viene prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione.La recidiva si applica al conducente anche se le violazioni non sono state commesse con lo stesso veicolo e a condizione che la prima violazione sia stata definita, anche se il pagamento della sanzione è stato ridotto del 30% per riattivazione della polizza entro 30 gg. ovvero per rottamazione del veicolo. Ricorre anche nel caso in cui il veicolo sia stato confiscato.Il fermo amministrativo del veicolo non si applica subito al momento dell'accertamento della seconda violazione, anche se l'agente accertatore ha certezza della recidiva, ma è disposto solo dopo la restituzione del veicolo per avvenuto pagamento della sanzione e riattivazione della copertura assicurativa per almeno 6 mesi. Il fermo amministrativo non è disposto nel caso in cui il soggetto si avvalga della facoltà prevista dal comma 3 chiedendo ed attuando la rottamazione del veicolo. 

Sequestro del veicolo non assicurato Il veicolo sprovvisto di copertura assicurativa ovvero con assicurazione falsa o contraffatta deve essere sequestrato secondo le procedure stabilite dall'art. 213 cds. e deve essere, perciò, affidato in custodia al proprietario del veicolo ovvero, se questi è assente al momento dell'accertamento, al conducente o ad altro obbligato in solido che non possono rifiutarsi di assumerla né possono, comunque, omettere di trasportarlo o custodirlo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio. In caso di assenza di questi soggetti o in caso di rifiuto ad assumere la custodia, il veicolo è fatto trasportare presso un custode-acquirente che, decorsi 5 giorni successivi alla pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura della comunicazione dell'avviso di ritiro, senza che l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, può acquistarne la proprietà.Dove non sia istituto il custode-acquirente, il veicolo è fatto trasportare e custodire presso deposito autorizzato dal Prefetto ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 571/1982.  Il veicolo sprovvisto di assicurazione non può essere condotto dal conducente sino al luogo di custodia bensì deve essere ricoverato mediante carro attrezzi.La confisca viene disposta dal prefetto competente con ordinanza che, nel secondo caso, non ingiunge, tuttavia, anche il pagamento della sanzione in quanto, per questa operazione, l'organo di polizia stradale attiva la procedura di riscossione coattiva attraverso ruolo esattoriale. 

Articolo 126 bis

Legge 17 dicembre 2018 n. 136, ha modificato la tabella allegata all'art. 126-bis cds., inserendo la decurtazione di cinque punti dalla patente di guida nelle ipotesi di violazione dell'art. 193, comma 2 cds.. La decurtazione si applica per tutte le violazioni, anche al di fuori del campo di applicazione della recidiva. Pertanto, la decurtazione di punti è disposta anche quando il trasgressore si sia avvalso del pagamento in misura agevolata e più ridotta prevista dall'art. 193, comma 3, ovvero nel caso di circolazione con certificato di assicurazione falso o contraffatto. Naturalmente, la decurtazione di punteggio sarà possibile solo con riferimento alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della novella richiamata. Non si potrà applicare, invece, per le violazioni commesse in precedenza anche se sono definite in tempo successivo all'entrata in vigore.La presenza di decurtazione di punti per violazione all’articolo 193 comma 2 nell'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 cds, riferita ai due anni precedenti, può essere

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sicuro indice della presenza di una precedente violazione definita e consentire, solo sulla base di tale risultanza, l'applicazione delle conseguenze previste per la recidiva direttamente al momento dell'accertamento della seconda violazione.

MINISTERO DELL'INTERNODIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Servizio Polizia Stradale  Prot. n. 300/A/1223/19/105/2

Roma, 8 febbraio 2019 OGGETTO:Richiesta chiarimenti in tema di accertamento in forma postuma delle violazioni di cui agli articoli 80 e 193 Codice della Strada con l'ausilio di dispositivi automatici in commercio (targa system) attualmente non omologati.  Si fa riferimento alla lettera del 19 settembre 2018 concernente l'utilizzo della strumentazione targa system per la contestazione delle violazioni previste dagli articoli 80 e 193 del CdS. Nel merito si fornisce il seguente contributo. Preliminarmente occorre precisare che l'art. 200 CdS sancisce il principio generale che prevede l'obbligo di contestazione immediata in tutti i casi in cui è materialmente possibile compierla nel rispetto delle condizioni di sicurezza per la circolazione e per l'operatore di polizia stradale che vi provvede. Se la contestazione immediata della violazione non è stata materialmente possibile, si redigerà il relativo verbale notificandolo nei termini prescritti; in questi casi, nel verbale deve essere riportata in modo esaustivo e completo, congrua enunciazione dei motivi che l'hanno impedita. La motivazione non può essere limitata alla generica indicazione dell'impossibilità della contestazione immediata, ma deve essere adeguatamente circostanziata attraverso la documentazione esauriente delle situazioni concrete presenti al momento del fatto. Le motivazioni devono avere carattere di contingenza ed effettività caso per caso, evitando di utilizzare formule che hanno carattere di sistematicità, e precisando le concrete circostanze di fatto che hanno reso la contestazione immediata impossibile, pericolosa o irragionevole. La motivazione dell'omessa contestazione immediata assume un valore essenziale nel procedimento d'irrogazione delle sanzioni del CdS, infatti, la mancata contestazione immediata, quando invece possibile, produce effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria, anche ove sia successivamente effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento. La contestazione differita delle violazioni previste dagli artt. 80 e 193 del CdS, accertate con il dispositivo di cui sopra, non è mai possibile perché tale apparecchio non risulta aver ottenuto l'omologazione o l'approvazione specifica per il rilevamento delle violazioni sopra richiamate da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nei casi di impossibilità della contestazione immediata, l'utilizzo del dispositivo targa system, che è collegato con la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti serve solo per segnalare la presenza di un veicolo che potrebbe non essere in regola con la revisione o con l'assicurazione (in questo senso l'apparecchio non accerta la violazione), e quindi, il dispositivo costituisce un semplice "supporto per l'Operatore che avrà accertato direttamente il transito del veicolo cioè l'effettiva circolazione dello stesso, e che sarà altresì colui che dovrà accertare le violazioni in parola come di seguito indicato. In tale contesto, e fermo restando la necessità di essere in presenza di una situazione di fatto che ha reso la contestazione immediata non possibile, e le cui motivazioni devono essere dettagliatamente descritte nel verbale, l'organo di polizia stradale potrà attivarsi per la contestazione differita. Per la violazione prevista dall'art. 80, l'organo di polizia stradale dovrà esperire un accertamento successivo (attraverso la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 226 CdS), e in caso sia confermata la mancanza della revisione, procedere con la contestazione della violazione prevista, redigendo il verbale nel quale saranno indicati i motivi della mancata contestazione immediata. Si esprime l'avviso che non sia necessario attivare la procedura dell'invito ai sensi dell'art. 180, comma 8 CdS in quanto non

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espressamente prevista e in quanto la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può essere considerato strumento attendibile per tale scopo [1]. Analogamente, per la contestazione della violazione prevista dall'art. 193 , si osserva che la mancanza della copertura assicurativa segnalata dal targa system, non potendo essere utilizzata direttamente per la contestazione differita perché tale dispositivo non è omologato o approvato per l'accertamento di questa violazione, qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata verificando materialmente i documenti in possesso del conducente, per l'accertamento della violazione, si dovrà esperire un riscontro attraverso le banche dati delle compagnie assicuratrici, e quindi, procedere alla contestazione dell'illecito in parola. Nel caso in esame, si ritiene non necessario attivare la procedura dell'invito ad esibire il certificato di assicurazione ai sensi dell'art. 180, comma 8 CdS, trattandosi di una procedura espressamente prevista dall'art. 193, comma 4-quater CdS nei casi di utilizzo dei dispositivi di cui alle lettere e), f), e g) dell'art. 201, comma 1-bis CdS, tra i quali non ricade il targa system [2]. Riguardo alla conservazione dei fotogrammi, si richiamano i contenuti del Provvedimento del Garante della privacy dell'8 aprile 2010  relativo all'utilizzo dei dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni al Codice della Strada; del Provvedimento del Garante della privacy n. 408, del 13 dicembre 2012  relativo ai soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo, la Direttiva del Ministro dell'Interno n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009  (Direttiva Maroni), segnatamente sull'utilizzo degli apparecchi di rilevazione, delle relative immagini e conservazione di quest'ultime. Nel caso di contestazione differita di violazioni che prevedono la sanzione accessoria del sequestro o del fermo amministrativo queste devono essere comunque applicate con il conseguente iter burocratico che prevede il materiale affidamento del veicolo con la descrizione dello stato d'uso dello stesso, non potendosi realizzare con la mera notificazione ai sensi del Codice di Procedura Civile. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIOBusacca

___[1]Resta impregiudicata la possibilità che l'interessato, una volta ricevuto il verbale di contestazione, attraverso l'esibizione della carta di circolazione, dimostri che il veicolo al momento del transito registrato dal dispositivo era in regola con le revisione periodica. In questo caso potrà attivarsi la procedura per l'archiviazione del verbale di contestazione.[2]Anche in questo caso, come per la contestazione dell'art. 80 CdS, resta impregiudicata la possibilità che l'interessato, una volta ricevuto il verbale di contestazione, attraverso l'esibizione del certificato di assicurazione, dimostri che il veicolo al momento del transito registrato dal dispositivo era in regola con la copertura assicurativa. In questo caso potrà attivarsi la procedura per l'archiviazione del verbale di contestazione.

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