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PROVINCIA DI MATERA DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FINANZA DI PROGETTO AVENTE AD OGGETTO, PREVIA PRESENTAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI GARA, LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA,L’ESECUZIONE DEI LAVORI, LA FORNITURA DEI BENI E L’ESECUZIONE DEI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE ENERGETICA DI SCUOLE E EDIFICI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI MATERA E DELLA ASM– CUP H13G14000500003 CIG: 7580551494 ART. 1 –AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E DOCUMENTAZIONE DI GARA 1. L’Amministrazione aggiudicatrice è la Provincia di Matera, che agisce anche in nome e per conto della Azienda Sanitaria di Matera (ASM) (da ora in seguito, anche Affidante o Affidanti): Provincia di Matera Via Ridola, n. 60 – 75100 Matera Persona di contatto: dott. Giuseppe Tristano Tel.: 0835 306254 - Fax: 0835 312173 E-mail: [email protected] Pec: [email protected] Sito Internet: www.provincia.matera.it Codice NUTS: ITF52 2. La documentazione di gara, reperibile alla pagina web www.provincia.matera.it , sezione bandi e gare, si compone di: a. Bando di gara; b. Disciplinare di gara, con i modelli di dichiarazione allegati di cui all’art. 15, c. 1; c. Documento determinazione risparmi e canoni; 1

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PROVINCIA DI MATERA

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FINANZA DI PROGETTO AVENTE AD

OGGETTO, PREVIA PRESENTAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI GARA, LA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA,L’ESECUZIONE DEI LAVORI, LA FORNITURA DEI BENI E

L’ESECUZIONE DEI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE ENERGETICA

DI SCUOLE E EDIFICI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI MATERA E DELLA ASM– CUP

H13G14000500003 CIG: 7580551494

ART. 1 –AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E DOCUMENTAZIONE DI GARA

1. L’Amministrazione aggiudicatrice è la Provincia di Matera, che agisce anche in nome e per

conto della Azienda Sanitaria di Matera (ASM) (da ora in seguito, anche Affidante o Affidanti):

Provincia di Matera

Via Ridola, n. 60 – 75100 Matera

Persona di contatto: dott. Giuseppe Tristano

Tel.: 0835 306254 - Fax: 0835 312173

E-mail: [email protected]

Pec: [email protected]

Sito Internet: www.provincia.matera.it

Codice NUTS: ITF52

2. La documentazione di gara, reperibile alla pagina web www.provincia.matera.it, sezione bandi

e gare, si compone di:

a. Bando di gara;

b. Disciplinare di gara, con i modelli di dichiarazione allegati di cui all’art. 15, c. 1;

c. Documento determinazione risparmi e canoni;

d. Progetto di fattibilità, con i suoi allegati:

Schema di convenzione;

Capitolato tecnico e descrittivo;

Business plan;

e. Elenco edifici.

ART. 2 – OGGETTO E DURATA

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1. L’affidamento ha ad oggetto un contratto di rendimento energetico o di prestazione

energetica (EPC) ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. n) del d.lgs. 102/2014,attraverso

un’operazione di finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. 50/2016 (da ora in poi

anche “Codice”).

2. In particolare, il contratto ha ad oggetto, previa acquisizione della progettazione definitiva in

sede di gara, la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori oggetto della progettazione

esecutiva, l’esecuzione delle forniture e dei servizi accessori e connessi, la gestione, l’esercizio,

la conduzione e la manutenzione degli impianti di n. 8 scuole e di un edificio pubblico di

competenza della Provincia di Matera, tutti siti nella Città di Matera, e di una scuola di

competenza provinciale e dell’Ospedale (di proprietà della ASM) nella Città di Policoro.

Tali interventi sono descritti nel progetto di fattibilità posto a base di gara, elaborato

dall’Università della Basilicata, a cui si rinvia per una descrizione dettagliata.

3. Il progetto di fattibilità prevede la sostituzione degli impianti di produzione di energia termica

attualmente in opera presso il Nosocomio di Policoro con un impianto di trigenerazione

destinato a servire il nosocomio come anche l’immobile sede del Liceo Scientifico di Policoro,

di competenza della Provincia, nonché la sostituzione e manutenzione dei corpi illuminanti

(interni ed esterni) del Nosocomio. Il progetto prevede l’affidamento in capo all’Affidatario

delle prestazioni di governo, monitoraggio, conduzione e manutenzione, ordinaria come

straordinaria, del predetto impianto di trigenerazione, quale mezzo di efficientamento volto

ad ottenere il previsto risparmio energetico, conformemente alla struttura del contratto E.P.C.

per il quale l’Affidatario recupera l’investimento svolto attraverso una quota del risparmio

ottenuto e coerentemente al correlato interesse contrattuale alla gestione e manutenzione

diretta dell’impianto realizzato quale garanzia procedurale e di gestione del suo corretto

funzionamento ed esercizio, condizione diretta del previsto risparmio. Al momento della

pubblicazione del bando relativo alla presente procedura, è in corso di svolgimento altra

procedura ad evidenza pubblica, bandita dalla Stazione Unica Appaltante della Regione

Basilicata (SUA-RB), per “Affidamento dei servizi di governo, di conduzione e manutenzione a

canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici ed elevatori a servizio di

varie strutture sanitarie della Regione Basilicata”, per la durata di cinque anni, suddiviso in n. 7

lotti e che ha fra le strutture di riferimento (lotto n. 1) anche il Nosocomio di Policoro, sicché

sussiste una parziale interferenza tra le prestazioni oggetto della presente gara e quelle

oggetto della citata procedura bandita da SUA-RB, che è necessario regolare anche al fine di

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coordinare anche temporalmente, le prestazioni diversamente affidate.

4. In ragione di quanto supra, ASM Matera provvederà, secondo correttezza e buona fede, ad

assumere tutti gli atti e le condotte volte ad assicurare l’impegno del soggetto selezionato

sulla base della procedura gestita da SUA-RB a (i) prestare tutta la necessaria collaborazione ai

fini dell’installazione dell’impianto previsto, (ii) a svolgere le prestazioni di governo,

conduzione e manutenzione dello stesso impianto di trigenerazione anche al fine di

assicurare, nei limiti di quanto di competenza, il migliore efficientamento e risparmio

energetico conseguente all’installazione dell’impianto, riconoscendo altresì il correlato

interesse del Concessionario affidatario del Contratto E.P.C. e (iii) conseguentemente a

svolgere la propria attività, anche quale monitoraggio delle prestazioni energetiche, in pieno

coordinamento con il Concessionario medesimo e tenendo conto delle indicazioni tecniche ed

operative comunicate da quest’ultimo

5. ASM Matera dà atto che:

o successivamente alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi ragione o titolo,

dell’affidamento quinquennale della gara bandita da SUA-RB, che comunque non

potrà essere oggetto di alcuna proroga o rinnovo per quanto riferito agli impianti

installati in forza del contratto di EPC;

o ovvero comunque successivamente alla eventuale cessazione di efficacia, per

qualsiasi ragione o titolo, della procedura di bandita da SUA-RB,

le prestazioni di governo, conduzione e manutenzione dell’impianto di trigenerazione e di

manutenzione e/o mantenimento dei corpi illuminanti saranno affidate all’Affidatario,

conformemente alle relative previsioni di cui agli atti di gara della presente gara.

6. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 5, al fine dell’affidamento delle

prestazioni di manutenzione relative all’Ospedale di Policoro all’Affidatario della presente

procedura, è fissato fin d’ora come termine massimo stimato e convenzionale per

l’affidamento della manutenzione di cui ai punti precedenti quello del 1° gennaio del sesto

anno successivo a quello di stipulazione del contratto con l‘aggiudicatario della presente gara,

e comunque non prima della conclusione dei lavori e relativo collaudo.

7. Il concorrente dovrà predisporre il progetto definitivo, da presentare in sede di gara, nel

rispetto del progetto di fattibilità.

8. La presente gara non è stata divisa in lotti in ragione della natura del contratto affidato di EPC

e dei risultati dello studio preliminare di sostenibilità economico finanziaria, che hanno

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concluso per la necessaria unitarietà della prestazione ai fini della sua sostenibilità.

9. La durata della concessione è fissata in massimo 240 mesi a decorrere dalla data di

approvazione della progettazione esecutiva.

10. CPV principale :

CPV 71314000-2 - servizi energetici e affini

CPV secondari:

45259000-7 Riparazione e manutenzione di impianti

45321000-3 Lavori di isolamento termico

45331000-6 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione

45251220-9 Lavori di costruzione di impianti di cogenerazione

50711000-2 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici

50720000-8 Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali

65320000-2 Gestione di impianti elettrici

71314200-4 Servizi di gestione energia

71315000-9 Impianti tecnici di edifici

ART. 3 – VALORE

1. L’importo totale stimato della gara è pari ad euro 15.220.137,00

(quindicimilioniduecentoventimilacentotrentasette/00) ai sensi dell’art. 167 del Codice, quale

somma dei canoni annuali presunti di manutenzione (per anni 20 per gli immobili provinciali e

anni 15 per l’Ospedale) e dei canoni presunti di efficientamento energetico (“canone”; per 19

anni).

2. Il corrispettivo a favore dell’affidatario sarà costituito da:

a. un canone(corrisposto a cadenza mensile)pari alla percentuale di risparmio

conseguito a seguito dell’efficientamento energetico offerta in sede di gara(che

dovrà essere complessivamente pari o superiore ad euro 740.113,00, indicato quale

risparmio energetico garantito monetario (“REGM”)) e calcolato sulla base dei

criteri indicati nel documento allegato allo schema di contratto

denominato“determinazione risparmi e canoni”, a partire dalla data di collaudo

positivo di ciascun intervento previsto, fermo restando quanto previsto dall’art.

10.2 dello Schema di contratto nonché ai sensi degli artt. 27 e 28 dello Schema di

contratto stesso. Il contributo sarà a carico pro quota della Provincia di Matera e

della ASM, in base ai risparmi conseguiti sugli edifici di rispettiva competenza, e

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liquidato dalla Provincia.In ipotesi di mancato risparmio rispetto alla soglia minima

di riferimento, nulla di più sarà dovuto da parte degli Affidanti, ma sarà applicata la

penale di under performance prevista dall’art. 27 dello Schema di contratto;

b. un canone annuo, posto a base di gara, soggetto a ribasso d’asta, pagato con

cadenza bimestrale, per le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria

prevedibile e programmata, pari ad euro 24.814,00

(ventiquattromilaottocentoquattordici/00) e ad euro 44.114,00

(quarantaquattromilacentoquattordici/00) rispettivamente per gli immobili di

competenza della Provincia e dell’ASM, per l’intera durata della concessione a

partire dalla Consegna degli edifici, come definita all’art. 3 dello Schema di

contratto, nei rispettivi termini previsti per gli immobili di competenza provinciale e

l’Ospedale di Policoro.

c. i corrispettivi eventuali per manutenzione extracanone, di cui all’art. 17-bis dello

schema di contratto.

3. La gestione dei contratti e le spese per il pagamento dei costi di fornitura dei combustibili

rimangono a carico dell’Amministrazione.

4. L’importo complessivo dell’investimento è stimato in euro 9.359.958,50 (iva e CNPAIA

escluse), corrispondente al valore degli interventi, della progettazione definitiva ed esecutiva

e degli oneri per la sicurezza.

5. L’importo presunto per la progettazione definitiva ed esecutiva, a totale carico del

concorrente, ammonta ad euro 395.444,57 (iva e CNPAIA escluse).

6. L’importo dei lavori da realizzare ammonta ad euro 8.964.513,93 (iva esclusa), di cui euro

248.143,25 per oneri di sicurezza ed euro 2.556.771,62 stimati per costi della manodopera,

così suddiviso al netto degli oneri di sicurezza:

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Categoria Class. Tipo lavorazione

Qualifica-zione ob-bligatoria

(sì/no)

Importo (€) %

OG1 V Opere Edili Sì 4.687.503,32 53,78

OS28 IV bis Impianti Termici e di condizionamento Sì 2.927919,13 33,59

OS30 III bis Impianti interni elettrici Sì 1.100.948,23 12,63

7. L’importo stimato relativo ai propri costi della manodopera dovrà essere indicato dal

concorrente in sede di offerta, in modo tale da poter essere utilizzato dalla Stazione

appaltante ai fini di cui all’art. 95, comma 5, lett. d) del Codice.

ART. 4 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - FAQ

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è nominato di comune accordo tra Provincia di

Matera e ASM ed è individuato nella persona del Geom. Dario Carmentano i cui contatti sono:

TEL. 0835 306333E MAIL: [email protected]: [email protected]

Le richieste di chiarimenti sul bando di gara, sul disciplinare e sui documenti complementari

potranno essere inoltrate all’indirizzo pec [email protected] e saranno riscontrate entro

cinque giorni lavorativi. Le richieste di chiarimenti che perverranno oltre il settimo giorno

antecedente la scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte non verranno prese in

considerazione al fine di non violare la par condicio tra i concorrenti.

2. Tutte le richieste di informazioni, con le relative risposte, sono pubblicate, in forma anonima,

alla pagina web: www.provincia.matera.it, sezione bandi e gare.

3. Il RUP è responsabile altresì del trattamento dei dati personali, che saranno acquisiti e trattati

in conformità al regolamento 2016/679.

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

1. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, e

precisamente:

1.1. operatori economici di tipo individuale di cui all’art. 45, c. 2 del d.lgs. 50/2016, sotto le

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lettere:

a) imprenditori individuali (anche artigiani), società commerciali, società cooperative,

cooperative sociali di tipo A e C, liberi professionisti e loro associazioni;

b)consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane;

c) consorzi stabili (anche in forma di società consortili ex art. 2615-ter c.c.);

1.2. operatori economici di tipo plurisoggettivo di cui all’art. 45, c. 2 del d.lgs. 50/2016, sotto le

lettere:

d) raggruppamenti temporanei di concorrenti tra soggetti di cui alle lettere a), b) e c),

costituiti ovvero costituendi a norma dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016;

e) consorzi ordinari di concorrenti tra soggetti di cui alle lettere a), b) e c), costituiti (anche

in forma di società consortili ex art. 2615-ter c.c.) ovvero costituendi a norma dell’art. 48

del d.lgs. 50/2016;

f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;

g) GEIE;

1.3. operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, costituiti

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, alle condizioni di cui all’art. 45

del d.lgs. 50/2016;

1.4. enti, organismi o altri soggetti pubblici.

2. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;

b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/01 o che siano incorsi, ai

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica

amministrazione.

3. I partecipanti dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale,

qualificazione, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui agli

articoli successivi.

4. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black

list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena

l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del

Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

5. Ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara

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in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima

in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

6. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi

dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

ART. 6 – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di:

a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per un’attività coerente con quella

oggetto della concessione.

a. Alle imprese aventi sede in altro Stato membro è richiesta la prova dell'iscrizione,

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali

o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le

modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante

attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato

rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è

residenti.

b) certificazione UNI CEI 11352:2014, in corso di validità, ai sensi del decreto interministeriale

del Min. Sviluppo e del Min. Ambiente del 12 maggio 2015;

c) iscrizione all’albo professionale degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori,

ovvero all’Albo degli ingegneri per i soggetti incaricati dell’attività di progettazione oggetto

della gara.

Tale requisito deve essere posseduto solo dai progettisti partecipanti in raggruppamento

temporaneo di imprese con l’operatore affidatario (ed eventualmente con quello

esecutore dei lavori, se diverso).

2. In caso di concorrenti partecipanti nella forma di consorzio fra società cooperative di

produzione e lavoro, di consorzio tra imprese artigiane e di consorzio stabile, i requisiti di cui

ai punti a) e b) devono essere posseduti dal consorzio.

I consorziati esecutori devono essere in possesso di iscrizione alla camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato,

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per un’attività coerente con quella assunta in sede di gara.

3. In caso di concorrenti partecipanti in forma plurisoggettiva, i requisiti di cui alle lettere a) e b)

devono essere posseduti dalla mandataria o dalla capogruppo di r.t.i. o consorzio ordinario di

concorrenti, rete o GEIE.

Gli operatori economici raggruppati, consorziati ovvero associati alla rete o in GEIE, devono

essere in possesso di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o

nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per un’attività coerente con quella

assunta in sede di gara (fatti salvi gli eventuali soggetti assuntori della prestazione di

progettazione, associati o consorziati).

In caso di raggruppamento o consorzio di tipo orizzontale, il requisito sub b) deve essere

posseduto da tutti i concorrenti raggruppati o consorziati (fatti salvi i soggetti assuntori della

prestazione di progettazione, associati o consorziati). In caso di raggruppamento o consorzio

di tipo verticale il requisito sub b) deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo.

ART. 7 – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-

ORGANIZZATIVA

Art. 7.1 – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE AI FINI DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il concorrente dovrà possedere, ai fini dell’esecuzione dei lavori relativi agli interventi di

riqualificazione oggetto del progetto di fattibilità nonché del progetto definitivo da presentare

in sede di gara, attestazione S.O.A. per progettazione ed esecuzione, regolarmente

autorizzata ed in corso di validità nelle seguenti categorie e per le seguenti classifiche minime:

– OG1, classifica V, prevalente;

– OS28, classifica IV-bis,a qualificazione obbligatoria, scorporabile, interamente

subappaltabile;

– OS30, classifica III-bis, a qualificazione obbligatoria, scorporabile, subappaltabile nel

limite del 30%;

ovvero in alternativa:

– OG1, classifica V, prevalente;

– OG11, classifica V, qualificazione obbligatoria, scorporabile e subappaltabile nel limite

del 30%, a condizione che l’impresa sia qualificata ai sensi dell’art. 3, comma del d.m.

Ministero Infrastrutture del 10 novembre 2016, n. 248 per importi sufficienti in

riferimento a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate OS28 e OS30.

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2. Qualora il concorrente possegga le suddette attestazioni SOA in corso di validità

esclusivamente per attività di costruzione, dovrà dimostrare i requisiti richiesti per i soggetti

incaricati della progettazione come previsto all’art. 7.2.2.

3. Qualora il concorrente partecipi in forma di raggruppamento di imprese o di consorzio

ordinario di concorrenti, costituito o costituendo, di tipo orizzontale:

a. i partecipanti dovranno indicare le classi e le quote di prestazione assunte;

b. il requisito dovrà essere posseduto dall’eligenda mandataria/capogruppo nella

misura minima del 60% e dalle rimanenti partecipanti nella misura minima del 10%

ciascuna, fermo restando il perfezionamento del requisito nel suo complesso per

l’intero raggruppamento.

4. Qualora il concorrente partecipi in forma di raggruppamento di imprese o di consorzio

ordinario di concorrenti, costituito o costituendo, di tipo verticale:

a. i partecipanti dovranno indicare le classi e le quote di prestazione assunte;

b. il requisito dovrà essere posseduto dal o dai partecipanti assuntori della prestazione

di lavori, fra i quali almeno un assuntore della relativa quota per il 60% e gli altri per

la quota ciascuno di almeno il 10%, fermo restando l’assolvimento complessivo del

requisito; nel caso di sub raggruppamento di tipo verticale, i requisiti, sempre che

siano frazionabili, devono essere posseduti dal sub mandatario per i lavori della

categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun

mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori

che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

5. Ai concorrenti partecipanti in forma di reti di imprese o di GEIE, si applicano le disposizioni

relative ai RTI e ai consorzi ordinari di concorrenti, con la specificazione che almeno uno dei

soggetti partecipanti dovràassumere le qualificazioni e i requisiti richiesti per il concorrente

mandatario od eligendo mandatario/capogruppo, mentre gli altri partecipanti dovranno

possedere i requisiti nella misura prevista per i mandanti.

6. Ai concorrenti partecipanti in forma di consorzio stabile o di consorzi di cui alla lett. b),

comma 2, articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016, il requisito dovrà essere posseduto dal

consorzio.

7. Nel caso di consorzio stabile, per i primi cinque anni dalla costituzione, i requisiti posseduti

dalle singole imprese consorziate esecutrici vengono sommati in capo al consorzio.

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Art. 7.2– REQUISITI ATTINENTI LA PROGETTAZIONE

7.2.1. In caso di concorrente attestato per progettazione e costruzione

1. L’operatore economico in possesso di idonea attestazione di qualificazione per progettazione

e costruzione dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo precedente.

2. I requisiti possono essere posseduti:

a) dallo staff di progettazione, avente i requisiti di cui all’art. 79, co. 7 d.p.r. 207/2010,

ovvero

b) laddove non dimostrati ai sensi della lett. a), attraverso l’associazione in

raggruppamento o l’indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra:

- liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre

1939, n. 1815, e successive modificazioni (legge abrogata dall'art. 10, comma 11,

legge n. 183 del 2011);

- società di professionisti e/o società di ingegneria;

- prestatori di servizi di ingegneria ed architettura costituiti conformemente alla

legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in

forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel

settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non

inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto. E'

vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

7.2.2. In caso di affidatario/esecutore attestato per sola costruzione

1. Qualora l’impresa affidataria/esecutrice sia sprovvista della qualificazione per progettazione

ed esecuzione rilasciata dalla SOA potrà partecipare alla presente gara solo indicando in sede

di offerta, o associando in raggruppamento temporaneo/consorzio, un progettista scelto tra i

soggetti di cui alla lett. b) del comma precedente, che sia in possesso dei requisiti minimi di cui

al comma successivo.

7.2.3. Requisiti minimi per i progettisti

1. Il progettista dello staff/indicato/associato deve aver svolto servizi attinenti all’architettura e

all’ingegneria, da indicare mediante redazione di una “scheda referenze professionali” (avente

il contenuto dell’allegato O del d.P.R. 207/2010), in cui andrà indicato il soggetto che ha svolto

il servizio e la natura delle prestazioni effettuate, per un importo minimo pari all'importo dei

lavori, appartenenti alle classi e categorie di lavori sotto riportati individuate sulla base delle

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elencazioni contenute nelle tariffe professionali (Legge n. 143 del 02/03/1949):

Classe Categoria Euro (impianti progettati)

E.08 Edilizia: Sanità, Istruzione, Ricerca € 4.687.503,32

IA.02 Impianti meccanici a fluido € 2.927.919,13

IA.03 Impianti elettrici e speciali € 1.100.948,23

2. Il progettista deve presentare un curriculum vitae, da redigersi preferibilmente secondo

l’allegato N del d.P.R. 207/2010.

3. I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di

pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per

il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione

dei lavori ad essa relativi.

4. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati

di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore

economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione

attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro

per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture

relative alla prestazione medesima.

5. I progettisti indicati devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs.

50/2016 e delle altre condizioni di partecipazione di cui all’art. 5 del presente disciplinare.

Art. 7.3 – REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA

1. Al fine di essere ammesso a partecipare alla gara, l’operatore economico deve essere in

possesso, a pena di esclusione immediata, dei seguenti requisiti di capacità economica e

finanziaria e tecnico-organizzativi:

a) possedere un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto

per l’intervento, e precisamente euro 467.997,93;

b) aver stipulato o avere in corso di regolare esercizio, nell’ultimo triennio, inteso quale il

triennio solare antecedente l’anno di pubblicazione del presente avviso, quale

contraente principale (ad es.: capogruppo/mandataria), contratti EPC come definiti

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dall’articolo 2, comma 2, lett. m), D.Lgs n. 102/2014 ovvero in alternativa contratti di

contenuto analogo, per un valore di investimento complessivo IVA esclusa pari ad

almeno il 100% del valore di investimento oggetto di gara (€ 9.359.958,50);

c) aver stipulato o avere in corso di regolare esercizio, nell’ultimo triennio, inteso quale il

triennio solare antecedente l’anno di pubblicazione del presente avviso, quale

contraente principale (ad es.: capogruppo/mandataria),almeno un singolocontratto

EPCcome definito dall’articolo 2, comma 2, lett. m), D.Lgs n. 102/2014ovvero in

alternativa un contratto analogo,per un valore di investimento complessivo IVA esclusa

pari ad almeno il 40% del valore di investimento oggetto di gara (€ 3.743.983,40);

d) essere in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione della qualifica di “terzo

responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” ai sensi degli

artt. 1, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. e dell’art. 6, comma 8, del D.P.R

n. 74/2013 e s.m.i.

2. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lett. b) e c) si considera “analogo” un

contratto che preveda l’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica, per un importo

almeno pari agli importi minimi di investimento previsti rispettivamente alle suddette lettere

b) e c), unitariamente alla gestione (comprensiva di controllo e monitoraggio della gestione

energetica) e/oalla manutenzione degli stessi interventi, anche se il corrispettivo non sia

condizionato da un risultato minimo di efficientamento.

3. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di

soggetti, da un consorzio ordinario, da un’aggregazione di imprese di rete o da un GEIE, i

requisiti ulteriori di cui alle lett. a) e b) devono essere posseduti complessivamente, fermo

restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non

inferiore al dieci percento del requisito di cui alla lettera a). L’Impresa mandataria/capogruppo

in ogni caso dovrà possedere i requisiti di cui alle lettere a), b) in misura maggioritaria, nonché

i requisiti di cui alle lettere c) e d).

4. Nel caso di professionisti singoli o associati autonomamente incaricati dell’attività di

progettazione, il possesso del 10% del requisito di cui alla lettera a), ferma la sua

dimostrazione integrale da parte del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE, potrà essere

sostituito dalla dimostrazione di un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi

cinque anni non inferiori all’1% dell’investimento previsto.

ART. 8 – MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

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1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed

economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass (art. 216, co. 13 del

Codice).

2. Nel caso in cui l’operatore economico non risultasse registrato in AVCpass, la Stazione

appaltante lo inviterà a provvedervi in un termine congruo rispetto all’avvio dell’attività di

verifica e, in difetto di adempimento, provvederà all’esclusione dalla gara non potendo

operare con altri strumenti la verifica dei requisiti.

ART. 9 – GARANZIE

1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del

Codicepari al 2% del valore complessivo a base di gara di cui all’art. 3.1 e precisamente ad

euro 304.402,74.

2. L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali sia stata

rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000

e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle

norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

3. L’importo della garanzia è ridotto del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui al comma

precedente, anche nei confronti delle microimprese, delle piccole e medie imprese e dei

raggruppamenti di operatori economici e dei consorzi ordinari costituito esclusivamente da

microimprese, piccole e medie imprese.

4. L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al

comma precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema

comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli

operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

5. L’importo della garanzia è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai

commi precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che

costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso,

del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento

(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

6. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche

cumulabile con la riduzione di cui ai periodo primo, secondo, terzo e quarto dell’art. 93,

comma 7 del Codice, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto

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serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di

prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

7. Per fruire delle riduzioni alla garanzia provvisoria, l'operatore economico deve segnalare, in

sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e documentarlo nei modi prescritti dalle norme

vigenti.

8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non

cumulabile con le riduzioni di cui ai commi precedenti, per gli operatori economici in possesso

del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi

del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di

certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di

certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di

gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di

ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori

economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della

sicurezza delle informazioni.

9. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che

risulta dalla riduzione precedente.

10. L'offerta è altresì corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha

rilasciato la garanzia provvisoria ex art. 93 del Codice, a rilasciare (ai fini di cui all’art. 103 del

Codice) le garanzie definitive previste dagli artt. 29.1 e 29.3 dello schema di contratto qualora

l’offerente risultasse affidatario. L’impegno non è dovuto da parte delle microimprese, piccole

e medie imprese, dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi costituiti esclusivamente da

microimprese, piccole e medie imprese.

11. In aggiunta alla cauzione provvisoria, l’offerta dovrà essere corredata anche da un’ulteriore

cauzione, da costituirsi nelle forme previste dal presente articolo, ex art. 183, co. 13 del

Codice, pari al 2,5% del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità, e

precisamente euro 233.998,97.

12. Le cauzioni potranno essere costituite, a scelta dell'offerente, mediante:

a) bonifico bancario (Intestatario: Provincia di Matera - cod. IBAN: IT 53 S 01030 16101

000007014549 IT 29B01 0000 3245 4403 000 60780 - cod. BIC (per bonifici dall'estero)

PASCITM1MT1) o versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo

Stato al corso del giorno del deposito presso la Tesoreria della Provincia di Matera

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(Monte dei Paschi di Siena con sede in Matera), richiamando nella causale l'oggetto

della selezione e producendo la ricevuta del caso;

b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti

nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva

o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile

da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità

richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

c) assegno circolare non trasferibile intestato alla Provincia di Matera.

13. In caso di prestazione della cauzione sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto

garantito;

- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che

attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti

dell’Affidante; in alternativa, la garanzia dovrà essere corredata da autentica notarile

circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con

assolvimento dell’imposta di bollo;

- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Affidante, la

garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia

ancora intervenuta l’aggiudicazione;

- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o

consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora

costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il

raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare

obbligata in solido con il debitore;

- prevedere espressamente la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui

all’art. 1957 del codice civile;

- prevedere espressamente la operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta

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scritta della Affidante;

14. In caso di partecipazione in RTI (orizzontale o misto) o consorzio ordinario di concorrenti, il

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese

che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario sono in possesso della predetta

certificazione.

15. In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che

costituiscono il raggruppamento verticale sono in possesso della certificazione, il

raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle

prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella

ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento.

16. In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 1 del Codice, il

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta

certificazione sia posseduta dal consorzio.

17. Le caratteristiche della cauzione indicate ai commi precedenti costituiscono requisiti essenziali

dell’offerta; le eventuali irregolarità non saranno sanabili nel solo caso in cui la cauzione non

fosse stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta ovvero non decorra da tale

data.

18. Le cauzioni provvisorie verranno svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento

della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni

dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

19. All’atto della stipulazione del contratto e/o in corso di esecuzione, l’aggiudicatario dovrà

presentare tutte le cauzioni previste dall’art. 29 dello schema di contratto e per le quali si è

impegnato alla costituzione in sede di domanda di partecipazione.

20. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte dell’affidatario è dovuta una cauzione a

garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi

contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del

costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103 del Codice; la

mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

21. Il concorrente dovrà inoltre impegnarsi, in sede di domanda di partecipazione, a prestare, le

assicurazioni di cui all’art. 32 dello Schema di contratto, a cui si rinvia.

ART. 10 – SUBAPPALTO

1. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto che intendono

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subappaltare a terzi, individuabili sia con riferimento all’articolazione territoriale degli edifici

oggetto di intervento sia alla natura delle prestazioni, come individuata al comma 4.Non si

considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la

concessione né le imprese ad esse collegate.

2. Il subappalto non potrà superare complessivamente il 50% del valore della concessione come

indicato all’art. 3.1.

3. Il subappalto dei lavori di riqualificazione previsti dal progetto di fattibilità e dal progetto

definitivo (e cioè con esclusione degli interventi di manutenzione in corso di gestione) non

potrà superare il 30% dell’importo degli stessi.

4. In sede di istanza di partecipazione, gli operatori economici – qualora non siano qualificabili

come microimprese o piccole o medie imprese – devono indicare terne di nominativi di

subappaltatori per ciascuna delle seguenti componenti della prestazione oggetto di

affidamento che intendono subappaltare:

a. Esecuzione dei lavori di cui al progetto definitivo, ivi compresa la fornitura in sede di

esecuzione, aventi un importo stimato di € 8.964.513,93;

b. Manutenzione (art. 17 e 17-bis dello Schema di contratto) e fornitura di beni in sede

di esecuzione degli interventi (art. 7.5 dello Schema di contratto) e di gestione (art.

13 dello Schema di contratto), aventi un importo stimato di € 1.157.990,00;

c. Esecuzione dei servizi (parte III dello Schema di contratto: monitoraggio, controllo,

sistemi BEMS, pronto intervento, etc.), valutati convenzionalmente ai fini del

presente articolo in € 351.553,70.

In caso di subappalto dell’intera prestazione EPC per uno o più complessi, non sarà necessaria

l’indicazione di terna di subappaltatori in applicazione dell’art. 174, comma 2, lett. a) del d.lgs.

50/2016.

5. In mancanza di tali indicazioni, il successivo subappalto è vietato.

6. Con riferimento alla progettazione esecutiva è vietato il subaffidamento.

7. L’affidatario resta responsabile in via esclusiva nei confronti dell’affidante.

8. L'esecuzione delle prestazioni subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9. Con riferimento ai pagamenti in favore dei subappaltatori, si precisa che la natura del

contratto non consente il pagamento diretto in ragione della natura eventuale di una

componente del corrispettivo e comunque delle modalità di commisurazione dello stesso.

ART. 11 – AVVALIMENTO

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1. Il concorrente, singolo o in raggruppamento, può soddisfare i requisiti di carattere economico,

finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice,e,

in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei

requisiti di qualificazione, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al

raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica e dei suoi legami con questi ultimi.

2. Non è ammesso avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 11 del Codice, con riferimento alle

categorie OG11 e OS30.

3. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui

all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori

economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi

eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

4. Il concorrente che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale

attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il

possesso da parte dell’ausiliaria dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

5. L'operatore economico dimostra che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di

una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

6. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12

del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il concorrente e

escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o

copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la

durata dell'appalto.

7. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Affidante in

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

8. È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna

categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.

9. Non è consentito, a pena di esclusione immediata, che della stessa impresa ausiliaria si

avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che

si avvale dei requisiti.

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ART. 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura

di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e

ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale

del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il

candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica,

sottoscritta, di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche

in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso,

alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa

procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,

singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle

eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere

prodotta in copia ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Tutta la documentazione deve essere in lingua italiana.

4. Le dichiarazioni generali e personali del concorrente potranno essere redatte sui modelli

disponibili all’indirizzo internet indicato e allegati al bando ovvero presentate tramite modello

DGUE.

5. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte

della Stazione Appaltante nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 83, co. 9 del Codice.

6. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ad eccezione di quelle di cui al

successivo comma 7, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli

elementi della domanda e del DGUE, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso

di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

7. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non

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consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Non sono

altresì sanabili mancanze, incompletezze o irregolarità dell’offerta tecnica e dell’offerta

economica.

ART. 13 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Il plico contenente la documentazione di gara deve pervenire, a pena di esclusione immediata,

presso la sede della Provincia di Matera, in Matera, via Ridola, n. 60, all’Ufficio protocollo

dell’Ente, entro le ore 12:00 del giorno 30 ottobre 2018 15 ottobre 2018 27 settembre 2018

11 settembre 2018.

2. Il tempestivo recapito della documentazione a mezzo postale, corriere oppure a mano rimane

ad esclusivo rischio del mittente.

3. Il plico deve essere sigillato, controfirmato sul lembo di chiusura e recante all’esterno

l’indicazione del nominativo e della sede dell’operatore economico e la seguente dicitura:

“FINANZA DI PROGETTO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE ED EDIFICI DELLA

PROVINCIA DI MATERA E DELLA ASM– NON APRIRE”.

4. Il plico deve contenere al suo interno le seguenti buste, a loro volta chiuse, controfirmate sui

lembi di chiusura, recanti – oltre all’indicazione del nominativo e della sede dell’operatore

economico e alla dicitura di cui al comma 3 del presente articolo – le diciture “A–

Documentazione amministrativa”, “B-Offerta tecnica”, “C–Offerta economica” e “D–

Documentazione a corredo dell’offerta economica”.

ART. 14 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’ANAC

1. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore

dell’Autorità, per un importo pari ad € 200,00 (euro duecento/00).

2. La mancata produzione della prova dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione

dalla procedura di gara.

3. La mancata produzione della ricevuta di pagamento non è sanabile quando il pagamento non

sia avvenuto precedentemente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

4. Il pagamento può essere effettuato, in alternativa, con le seguenti modalità:

a) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express;

a riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da

stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di

iscrizione;

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b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso

tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e

bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere allegato in originale

all’offerta;

c) per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite

bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso

il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:

PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del

versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato

nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che

identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico estero

deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

5. Per eseguire il pagamento con le modalità indicate sub a) e b) è necessario iscriversi on line,

anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di riscossione”

raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it a partire dal 1 maggio 2010.

6. Il CIG che identifica la procedura è: 7580551494

ART. 15 – CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

1. Il plico contenete la documentazione amministrativa deve contenere al suo interno i seguenti

istanze, dichiarazioni e documenti, a pena di esclusione previa possibilità di soccorso

istruttorio (salvi i casi di cui al comma 7 dell’art. 12).

2. Istanza di partecipazione : in bollo da Euro 16,00, sottoscritta dal legale rappresentante del

concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in

tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.

Nell’istanza è contenuta altresì l’indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale, della

partita IVA, dell’indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui

utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara.

Si precisa che:

- nel caso di consorzio stabile, consorzio tra cooperative e consorzio tra imprese

artigiane, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale

rappresentante del consorzio;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,

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la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che

costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti e di GEIE,

la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante

del soggetto mandatario o del Consorzio o del GEIE;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10

febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,

n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di

esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo

comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma

èpriva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10

febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a

pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune

nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che

partecipano alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza

o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è

privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di

mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena

di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle

forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti

al contratto di rete che partecipano alla gara.

Si consiglia l’utilizzo dell’Allegato 1 – Istanza di partecipazione

3. Dichiarazioni requisiti generalie speciali e altre dichiarazioni di legge : dichiarazione

sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.

oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo

la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta l’insussistenza

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dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e fornisce le altre dichiarazioni richieste

dalla legge e dal disciplinare. Il concorrente è tenuto ad integrare ciascuna dichiarazione con

l’indicazione di circostanze potenzialmente incidenti sul possesso del requisito o attinenti la

dichiarazione resa, come desumibile dai moduli di dichiarazione allegati.

4. Il concorrente, fatta salva la possibilità la dichiarazione in base alle sue specifiche esigenze e

situazioni, dovrà pertanto attestare di essere in possesso delle condizioni di partecipazione di

cui all’art. 5 del presente disciplinare ed in particolare dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs.

50/2016, dichiarando a tal fine:

a) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del

decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro

2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché

all’articolo 2635 del codice civile;

- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi

finanziari delle Comunità europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale,

e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività

terroristiche;

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo

1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

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- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la

pubblica amministrazione;

b) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati diversi da quelli di cui alla lettera

a), la cui eventuale rilevanza verrà valutata in concreto dalla S.A. anche ai fini di cui al

comma 5, lett. c) dell’art. 80;

c) di non trovarsi in una delle situazioni di decadenza, sospensione o divieto previste

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo

quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e

alle informazioni antimafia;

d) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni

quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di

cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle

contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al

rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti

previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;

e) di non trovarsi in presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia

di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del

presente codice;

f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o di non avere in corso un

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procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

g) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua

integrità o affidabilità. Tra questi rientrano, in via esemplificativa e non esaustiva: le

significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,

ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il

processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini

di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero

l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di

selezione;

h) che la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse

ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;

i) che non ricorre una distorsione della concorrenza derivante dal precedente

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura che non

possa essere risolta con misure meno intrusive ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. e) del

Codice;

j) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera

c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto

di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

k) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli

affidamenti di subappalti;

l) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio

dell'attestazione di qualificazione;

m) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19

marzo 1990, n. 55;

n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi

dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

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o) nel caso sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di aver denunciato i fatti

all'autorità giudiziaria;

p) di nontrovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,

in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte

sono imputabili ad un unico centro decisionale.

q) che non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

r) che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/01 o che

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la

pubblica amministrazione;

La dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta secondo le seguenti modalità:

- concorrente partecipante in forma individuale:

impresa individuale – società di persone o di capitali – cooperativa: dal legale

rappresentante dell’impresa individuale, della società o della cooperativa;

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro – consorzio fra imprese

artigiane: dal legale rappresentante del consorzio nonché dai legali rappresentanti

dei soggetti individuati come esecutori dal consorzio;

consorzio stabile: dal legale rappresentante del consorzio nonché dai legali

rappresentanti dei soggetti individuati come esecutori dal consorzio;

associazione professionale: dal socio avente legale rappresentanza o da tutti i soci in

caso di rappresentanza congiunta:

- concorrente partecipante in forma plurisoggettiva:

r.t.i. costituito e non ancora costituito: dal legale rappresentante dell’operatore

economico mandante e dai legali rappresentati di tutte gli operatori economici

mandanti;

consorzio ordinario costituito: dal legale rappresentante del consorzio e dai legali

rappresentanti di tutte gli operatori economici consorziati;

consorzio ordinario non ancora costituito: dai legali rappresentanti di tutte le

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società che costituiranno il consorzio;

aggregazione di imprese di rete, in ogni sua forma: dal legale rappresentante

dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune (se già

costituito) e dai legali rappresentanti di tutti i soggetti individuati come partecipanti

alla procedura di gara;

GEIE: dal legale rappresentante del GEIE e dai legali rappresentanti di tutte le

imprese partecipanti.

Si precisa che:

- costituisce sempre causa di esclusione il fatto che l’operatore economico presenti

nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere;

- l'esclusione per il difetto dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1, comma 2 e comma

5, lett. l)del Codice va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei

confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di

un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci

accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita

semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la

legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli

organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In

ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati

dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,

qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione

della condotta penalmente sanzionata. In ogni caso l’esclusione va disposta anche

nel caso in cui il requisito sia mancante nei confronti dei soggetti testé individuati

che abbiano ricoperto cariche o ruolio siano stati soci di operatori economici che

siano stati fusi, affittati, ceduti, acquistati o si siano scissi dall’operatore economico

partecipante alla gara. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica

quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione

ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di

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revoca della condanna medesima;

- un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di

cui all’art. 80, comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza

definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia

riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole

fattispecie di reato, o al comma 5 (limitatamente alle lettere g), j) e n) precedenti), è

ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque

danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di

carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori

reati o illeciti.Se l’Affidante ritiene che le misure adottate siano sufficienti, allora

l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa

dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico;

- se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della

incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia

intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena

principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena

principale e atre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi

di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna;

- le cause di esclusione previste dall’art. 80 non si applicano alle aziende o società

sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8

giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356

o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate

ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle

riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Si consiglia l’utilizzo dell’Allegato 2 – Dichiarazione requisiti generali e speciali e altre dichiarazioni di legge

5. Dichiarazioni personali: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, da

ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3 del Codice nonché dai soggetti ad essi

equiparati, facenti parte dell’operatore economico partecipante o degli operatori economici

raggruppati o consorziati, con cui rendono le dichiarazioni di cui alle lett. a), b), c), n)

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precedenti.

La dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti:

ogni titolare / direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

ogni socio, se si tratta di associazione professionale;

ogni socio / direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

ogni socio accomandatario / direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita

semplice;

ogni membro del Consiglio di amministrazione munito di poteri di rappresentanza legale /

ogni membro di organi con poteri di direzione o di vigilanza / soggetto munito dei poteri di

rappresentanza, direzione o controllo / direttore tecnico / socio unico persona fisica / socio

di maggioranza (persona fisica o persona giuridica; in tal caso la dichiarazione va resa dai

legali rappresentanti del socio) in caso di società con meno di quattro soci / institore /

procuratore generale o speciale “munito di poteri decisionali di particolare ampiezza e

riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi,

se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori” (Cons.

Stato, ad. plen. 23/2013), se si tratta di altro tipo di società ovvero di consorzio;

tutti i soggetti di cui agli alinea che precedono cessati dalla carica nell’anno antecedente la

data di pubblicazione del bando di gara. Qualora il soggetto cessato dalla carica risulti

irreperibile o indisponibile a rendere la dichiarazione, il legale rappresentante in carica

dell’operatore economico dovrà, a pena di esclusione, dichiarare la

indisponibilità/irreperibilità del cessato dalla carica ed allegare al proprio modello una

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000, con cui si dichiarano:

o i dati anagrafici del soggetto cessato indisponibile/irreperibile;

o che “per quanto a propria conoscenza” nei confronti del soggetto cessato non è

stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i

reati di cui alle lettere a) e b) del comma 4 del presente articolo ovvero con cui si

indicano i reati della cui commissione il legale rappresentante è a conoscenza.

Il concorrente, fermo l’obbligo di produrre le suddette dichiarazioni, può allegare idonea

documentazione volta a comprovare misure di dissociazione completa ed effettiva rispetto

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alla condotta penalmente sanzionata del cessato dalla carica eventualmente adottate, la

cui idoneità verrà valutata dalla Stazione appaltante;

tutti coloro che, secondo le rispettive tipologie di operatore economico, rivestono o hanno

rivestito nell’anno antecedente la pubblicazione del bando le posizioni di cui agli alinea

precedenti in operatori economici che si sono fusi o scissi con e dal concorrente

partecipante alla procedura ovvero che abbiano ceduto o affittato ad esso un’azienda o un

ramo d’azienda (Consiglio di Stato, ad. plen. 10/2012).

A ciascuna dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di

un documento di identità del sottoscrittore.

Sono tenute alla dichiarazione tutte le persone fisiche in possesso delle qualità sopra elencate che

svolgano o abbiano svolto la propria attività presso:

- l’operatore economico concorrente in forma individuale;

- il consorzio stabile o il consorzio tra cooperative di produzione e lavoro o il consorzio fra

imprese artigiane nonché presso gli operatori economici individuati come esecutori;

- il consorzio ordinario costituito o il GEIE;

- ciascuno degli operatori economici partecipanti in raggruppamento temporaneo (costituito

o costituendo), in consorzio ordinario (costituito o costituendo), in GEIE o nelle imprese

partecipanti alla rete individuate come organo comune ovvero in qualità di retisti

partecipanti alla procedura;

- all’operatore economico partecipante alla gara in qualità di ditta ausiliaria (solo in caso di

ricorso all’avvalimento);

- all’operatore economico partecipante alla gara in qualità di potenziale subappaltatore

indicato nella terna (solo in caso di ricorso al subappalto con obbligo di terza);

- il progettista indicato, quando avente natura di persona giuridica o associazione

professionale;

È fatta salva la possibilità per l’operatore economico di valersi della possibilità riconosciuta

dall’art. 80, comma 7 del Codice.

Si consiglia l’utilizzo dell’Allegato 3 – Dichiarazioni sui requisiti personali

6. Dichiarazioni requisiti di idoneità professionale, qualificazione e di capacità economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47

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del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in

Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di

appartenenza, con la quale il concorrente:

- attesta il possesso dei requisiti di idoneità professionale, qualificazione e di capacità

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al presente disciplinare;

- indica il nominativo (laddove necessario) dei professionisti incaricati per la

progettazione e l’albo professionale ove risultano iscritti.

La dichiarazione deve essere resa dai soggetti indicati al n. 3.

Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di

qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai

sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea

equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il

concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i

requisiti d’ordine speciale come specificati dal presente disciplinare.

L’operatore economico, in alternativa alla dichiarazione circa il possesso della attestazione

SOA, può allegare l’attestazione SOA in originale o copia fotostaticasottoscritta.

Si consiglia l’utilizzo dell’Allegato 2 – Dichiarazioni sui requisiti e altre dichiarazioni di legge, con riferimento all’apposita sezione

7. Allegati a comprova dei requisiti del progettista: il concorrente deve allegare alla

documentazione amministrativa i documenti a comprova del possesso dei requisiti in capo

allo staff di progettazione ovvero al progettista indicato ovvero al progettista associato in r.t.i.,

tramite allegazione di:

- “scheda referenze professionali”, avente il contenuto dell’allegato O del d.P.R.

207/2010;

- curriculum vitae del professionista, da redigersi preferibilmente secondo l’allegato

N del d.P.R. 207/2010.

8. Dichiarazioni circa l’avvalimento : in caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente

deve compilare la sezione avvalimento del modulo dichiarazioni generali con cui rende

dichiarazione sostitutiva (con cuiindica specificatamente i requisiti di partecipazione di

carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria) e

allegare alla documentazione il modulo “dichiarazione impresa ausiliaria”, attraverso cui

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l’impresa ausiliaria rende le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria,

relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme

dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria, se pertinente;

- dichiarazione circa il possesso degli ulteriori requisiti di idoneità professionali,

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa posseduti dall’impresa

ausiliaria;

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa

ausiliaria, con la quale:

- attesta l’inesistenza, in capo all’impresa ausiliaria, dei motivi di esclusione di

cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza

o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso

dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- si obbliga, verso il concorrente e verso l’Affidante , a mettere a disposizione,

per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il

concorrente;

- attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o

consorziata,

e allega altresì a pena di esclusione

- il modello “dichiarazioni requisiti personali” compilato e sottoscritto dai soggetti

individuati al n. 4 in carica e cessati presso l’ausiliaria;

- originale o copia del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la

durata della concessione, le risorse necessarie e i requisiti forniti, che devono essere

dettagliatamente descritte e specificamente indicate; dal contratto e discendono, ai

sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i

medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Si consiglia:

- per il concorrente, l’utilizzo dell’Allegato 2 – Dichiarazioni sui requisiti e altre dichiarazioni di legge, con riferimento alla sezione avvalimento;- per l’ausiliaria, l’utilizzo dell’Allegato 5–Dichiarazioni impresa ausiliaria, congiuntamente all’Allegato 3 –Dichiarazioni sui requisiti personali

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9. Altre dichiarazioni : dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con

la quale il concorrente attesta:

- di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli

elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-

estimativo, ove redatto;

- di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;

- di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

- di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione

previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di

tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei

prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;

- di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi

nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, anche alla luce

del CCNL obbligatorio applicabile ai sensi dell’art. 30, comma 4 del Codice;

- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e

alla tipologia e categoria dei lavori in concessione;

- di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e di tutte le circostanze

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano influire

sull’espletamento del servizio, sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento 2016/679/UE, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

- i titoli in forza dei quali si domanda la riduzione della cauzione.

Si consiglia l’utilizzo dell’Allegato 2 – Dichiarazioni sui requisiti generali e speciali e altre dichiarazioni di legge

10. Dichiarazioni del progettista indicato: nel caso in cui il concorrente abbia indicato nella

dichiarazione di cui al punto 6 del presente articolo del disciplinare che intende affidare la

progettazione ad un progettista “indicato”, quest’ultimo sarà tenuto a rendere le dichiarazioni

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di cui ai punti 4 e 5 del presente articolo del disciplinare a comprova del possesso dei requisiti

generali.

Resta ferma la dimostrazione circa il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per i

progettisti a norma del punto 7 del presente articolo del disciplinare.

Si consiglia l’utilizzo dell’Allegato 2 – Dichiarazioni sui requisiti generali e speciali e altre dichiarazioni di legge e dell’Allegato 3 –Dichiarazioni sui requisiti personali

11. Dichiarazioni subappalto : indica le lavorazioni cheil concorrente intende eventualmente

subappaltare.

L’operatore economico che intende avvalersi del subappalto dovrà:

1) compilare le dichiarazioni relative al subappalto contenute nell’apposita sezione del

modello “dichiarazioni generali del concorrente”, secondo quanto indicato all’art. 14 del

presente disciplinare;

2)nel caso in cui sia tenuto alla indicazione di una terna di subappaltatori, inserire nella busta

contenente documentazione amministrativa i modelli “dichiarazioni del subappaltatore”

(recante dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) compilati e sottoscritti da ciascuno

degli operatori economici indicati nella terna di potenziali subappaltatori; il sottoscrittore è

tenuto ad allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità in corso di

validità.

Attraverso il modello “dichiarazioni del subappaltatore” l’operatore economico inserito nella

terna dei subappaltatori redige, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016:

dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80;

dichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, c. 3;

3)nel caso in cui sia tenuto alla indicazione di una terna di subappaltatori, inserire nella busta

contenente la documentazione amministrativa il modello “dichiarazioni personali”

debitamente compilato e sottoscritto dai soggetti indicati all’art. 7.3 appartenenti agli

operatori economici inseriti nella terna dei subappaltatori.

Si consiglia:- per il concorrente, l’utilizzo dell’Allegato 2 – Dichiarazioni sui requisiti e altre dichiarazioni di legge, con riferimento alla sezione subappalto;- per i subappaltatori, l’utilizzo dell’Allegato 5 – Dichiarazioni impresa subappaltatrice, congiuntamente all’Allegato 3 –dichiarazioni sui requisiti personali

12. Garanzie :il concorrente produce i documentiche attestano la costituzione della cauzione

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provvisoria di cui all’art. 93 e della ulteriore cauzione di cui all’art. 183, comma 13, primo

periodo, nonché la dichiarazionedello stesso o diverso fideiussore concernente l’impegno a

costituirele cauzioni definitive di cui agli artt. 29.1 e 29.3 dello schema di contratto, secondo le

modalità stabilite dal presente disciplinare (non richiesta per le microimprese, piccole e medie

imprese e raggruppamenti o consorzi da esse costituiti).

Il concorrente dovrà altresì impegnarsi a costituire le cauzioni di cui all’art. 29.2 e 29.4 dello

schema di contratto e le polizze di assicurazione di cui all’art. 32 dello schema di contratto.

13. Sopralluogo : il concorrente deve allegare alla documentazione di gara, a pena di esclusione,

attestato di avvenuto sopralluogo su tutti gli edifici oggetto di intervento, che verrà

sottoscritto dal personale della Provincia ovvero dell’ASM ad esito di sopralluogo obbligatorio

sul sito oggetto della prestazione del servizio. L’attestato dovrà essere presentato dal

concorrente al momento del sopralluogo in due copie, che verranno sottoscritte dalle parti e

l’una restituita al concorrente e l’altra trattenuta agli atti dell’Affidante.

L’’Ente, per quanto di sua competenza, opererà in modo da garantire l’anonimato di ciascun

rappresentante dei concorrenti nei confronti degli altri.

Il concorrente è tenuto a inviare (via pec, email, fax o lettera raccomandata) apposita richiesta

scritta di sopralluogo al RUP ai contatti indicati all’art. 4 del presente disciplinare.

La omessa presa visione dei luoghi ovvero la omessa presentazione dell’attestato (a seguito di

soccorso istruttorio) costituisce causa di esclusione dalla procedura.

Il sopralluogo deve essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico del

concorrente partecipante in forma individuale ovvero da dipendente munito di apposita

delega; in caso di consorzi, il sopralluogo può essere effettuato anche da uno degli operatori

economici individuati come esecutori.

In caso di concorrente partecipante in forma plurisoggettiva, anche non costituito, il

sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico ovvero

da dipendente addetto al settore della (eligenda) mandataria/capogruppo o dell’azienda

competente per i lavori in questione munito di apposita delega (da cui risulti la predetta

situazione).

La persona fisica incaricata dell’effettuazione del sopralluogo non può rappresentare più di un

operatore economico; qualora ciò si verifichi, i sopralluoghi effettuati non saranno ritenuti

validi.

Si consiglia l’utilizzazione dell’Allegato 6 – Sopralluogo

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14. Contributo Anac : il concorrente produce attestante l’avvenuto pagamento del Contributo a

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

15. Passoe di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 20

dicembre 2012, n. 111 rilasciato a nome dell’operatore economico concorrente e del suo

eventuale ausiliario.

*

ULTERIORI PRODUZIONI DOCUMENTALI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA E

PER I CONSORZI STABILI, TRA COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE:

Per i consorzi stabili, consorzi tra cooperative e di imprese artigiane:

- a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese

consorziate;

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per cui il consorzio concorre alla gara; qualora il

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso

esclusivamente partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto

designato quale mandatario;

- dichiarazione in cui siindica la natura orizzontale/verticale/mista del r.t.i., quali imprese sono

associate in senso verticale e quali in senso orizzontale, nonchéle categorie di lavori o le parti

di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del

soggetto designato quale capogruppo.

- dichiarazione in cui siindica la natura orizzontale/verticale/mista del consorzio e le categorie

di lavori o le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti:

- a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente contenente:

a. in caso di r.t.i., l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,

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nominativamente indicata e qualificata come Capogruppo. Nella dichiarazione di cui al

presente punto dovranno altresì indicarsi il tipo di raggruppamento prescelto

(orizzontale, verticale o misto) e quali sono le imprese mandanti associate in senso

orizzontale e/o quali quelle associate in senso verticale, nonché le categorie di lavori o

le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici;

b. in caso di Consorzio, l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,

nominativamente indicata e qualificata come Capogruppo e costituiranno tramite

apposito contratto un consorzio, un consorzio con attività esterna o una società

consortile. Nella dichiarazione di cui al presente punto dovranno altresì indicarsi il tipo

di consorzio prescelto (orizzontale, verticale o misto) e quali sono le imprese

mandanti associate in senso orizzontale e/o quali quelle associate in senso verticale,

con indicazione delle categorie di lavori o le parti di servizio che saranno eseguite dai

singoli operatori economici.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-

quater , del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- a pena di esclusione, copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente dell’amministrazione digitale (di seguito,

CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo

comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera

il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

- a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di

imprese che partecipa alla gara e le quote o parti di esecuzione che verranno assunte dalle

singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3,

comma 4- quater , del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- a pena di esclusione, copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con

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l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della

fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24

del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi

dell’art. 25 del CAD.

- a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di

imprese che partecipa alla gara e le quote o parti di esecuzione che verranno assunte dalle

singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,

se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- a pena di esclusione,copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione

all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno

assunte dalle singole imprese di rete.

- (o, in alternativa) a pena di esclusione,copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del

CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai

sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da

ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia

con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le

quote e parti di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

ART. 16 – CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”

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Art. 16. 1 – CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA

1. All’interno della busta “B – Offerta tecnica”, il concorrente dovrà inserire il modulo

denominato “offerta tecnica” fornito dall’amministrazione – debitamente compilato e

sottoscritto – attraverso cui il concorrente elenca nel dettaglio gli elaborati presenti

nell’offerta.

2. L’Offerta tecnica, oltre che su supporto cartaceo, deve essere presentata, per quanto

attiene ai documenti di cui al punto a. del successivo comma 3, anche su supporto

informatico, su DVD, in formato PDF/A protetto da scrittura ma non protetto da lettura e

stampa, da includere nella medesima busta. Il concorrente dovrà corredare la suddetta

documentazione progettuale con dichiarazione di conformità fra i documenti inseriti nel

suddetto DVD, e quelli presentati in formato cartaceo; tuttavia, in caso di difformità tra i

diversi supporti prevale la versione cartacea.

3. Specificamente, l’Offerta Tecnica si compone dei seguenti documenti o gruppi di

documenti:

a. Progetto definitivo , nelle sue diverse parti, redatto in conformità a quanto previsto

dall’art. 23 del d.lgs. 50/2016 e dalla Parte II – Titolo II – Capo I – Sezione III

delD.P.R. 207/2010, in coerenza e diretto sviluppo del progetto di fattibilità e

tenendo conto delle indicazioni contenute nello schema di contratto e nel

capitolato tecnico e descrittivo. Non sono ammesse, a pena di esclusione, varianti

rispetto al progetto di fattibilità posto a base di gara. Il progetto definitivo deve

comunque garantire, a pena di esclusione (trattandosi di requisito di sufficienza

tecnica), i risultati minimi di efficientamento previsti complessivamente e per

ciascun edificio, quale risparmio garantito, dal progetto di fattibilità e dai suoi

allegati;

b. Executive Summary , a corredo degli elaborati progettuali del progetto definitivo,

costituito da una relazione sintetica di non più di 20 (venti) cartelle di testo in

formato A4 (esclusi indice e copertina), cui allegare un prospetto sinottico di

riepilogo in formato maggiore, nella quale dovranno evidenziarsi punti di forza delle

soluzioni progettuali adottate in sede di redazione del progetto definitivo in

sviluppo di quanto previsto nel progetto di fattibilità posto a base di gara, avendo

cura di far risaltare gli aspetti che il concorrente ritenga particolarmente

qualificantidella propria soluzione progettuale;

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c. Relazione illustrativa contenete la specificazione delle caratteristiche dei servizi e

della gestione proposti, in coerenza con lo schema di contratto e il capitolato

tecnico e descrittivo, che descriva:

i. i principi generali dell’architettura del servizio e della gestione;

ii. le eventuali modalità innovative nell’esecuzione delle prestazioni

disciplinate dallo schema di contratto e dal capitolato tecnico e descrittivo;

iii. proposte relative alla diffusione delle pratiche di efficientamento

energetico, del modello di PPP ed alla promozione della specifica esperienza

correlata all’esecuzione del contratto oggetto di gara.

d. Bozza di convenzione corrispondente allo schema di contratto posto a base di gara.

L’operatore economico sarà tenuto a compilare lo schema di contratto precisando e

offrendo, in questa sede, ai fini dell’art. 20 del presente disciplinare, i seguenti

elementi essenziali:

i. art. 4.1. durata della convenzione . Il termine massimo ammesso, a pena di

esclusione (trattandosi di requisito di sufficienza tecnica), è di 240 mesi (20

anni) dalla data di approvazione della progettazione esecutiva;

ii. art. 7.2.1. durata dei tempi di redazione della progettazione esecutiva . Il

termine massimo ammesso, a pena di esclusione (trattandosi di requisito di

sufficienza tecnica), è di giorni 90 (novanta) non riducibile in misura

superiore al 20%.

La bozza di convenzione così redatta deve essere necessariamente integrata, a pena

di esclusione (trattandosi di requisito di sufficienza tecnica), dai seguenti documenti

dalla stessa richiamati a farne parte integrante ed essenziale:

i. bozza del piano o programma di manutenzione di cui all’art. 7.2.1. dello

schema di contratto che verrà sviluppato in sede di progetto esecutivo,

comprensiva dell’elencazione e dell’indicazione dei materiali oggetto delle

forniture, con esplicazione dei relativi standards tecnici e di qualità,

coerentemente con il contenuto del progetto definitivo proposto;

ii. piano o programma disciplinante la reperibilità e il pronto intervento ai

sensi dell’art. 20 dello schema di contratto;

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iii. documento, a contenuto progettuale, portante la descrizione dei sistemi

di gestione informatica e telematica avanzata, anche sotto la definizione

BEMS, di cui all’art. 19 dello schema di contratto;

iv. piano di monitoraggio e verifica delle prestazioni , rispondente ai criteri e

alle indicazioni dell’art. 22 dello schema di contratto, da redigere ai sensi

della parte II del documento “determinazione risparmi e canone” allegato

allo schema di contratto, che comprende anche le modalità dei test di

performances. Tali previsioni hanno ad oggetto, in particolare, le modalità

di misurazione delle prestazioni ai fini della verifica del risparmio

programmato rispetto al risparmio effettivo, quale elemento

fondamentale per la corresponsione del canone.

Art. 16.2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

1. La produzione dell’offerta tecnica è prescritta a pena di immediata esclusione dalla gara.

2. A pena di esclusione, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta su ciascun elaborato (anche

con firma digitale per quel che attiene agli elaborati progettuali forniti in formato digitale di

cui al punto a. del comma 3 dell’art. 16.1), secondo le seguenti regole:

concorrente partecipante in forma individuale : dal legale rappresentante del concorrente;

concorrente partecipante in forma plurisoggettiva :

o r.t.i. costituiti : dal legale rappresentante della società mandataria;

o r.t.i. costituendo : dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il

raggruppamento;

o consorzio ordinario costituito : dal legale rappresentante del consorzio;

o consorzio ordinario costituendo : dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che

costituiranno il consorzio;

o aggregazione di imprese di rete con organo comune con poteri di rappresentanza e

soggettività giuridica: dal legale rappresentante dell’operatore economico che

riveste le funzioni di organo comune;

o aggregazione di imprese di rete con organo comune con poteri di rappresentanza,

ma privo soggettività giuridica: dai legali rappresentanti di tutti i soggetti aderenti al

contratto di rete partecipanti alla gara;

o aggregazione di imprese di rete priva di organo comune :

se è già stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad

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un’impresa retista (mandataria) autonomo rispetto al contratto di rete: dal

legale rappresentante della società mandataria;

se non è ancora stato conferito mandato collettivo speciale con

rappresentanza: dai legali rappresentanti di tutti i soggetti aderenti al

contratto di rete partecipanti alla gara;

o GEIE : dal legale rappresentante del GEIE.

3. Gli elaborati del progetto definitivo devono essere firmati anche dal/dai progettista/i

responsabili della redazione.

4. Ogni sottoscrittore deve, a pena di esclusione , allegare alla dichiarazione copia di un

proprio documento di identità in corso di validità.

ART. 17 – CONTENUTO DELLA BUSTA“C – OFFERTA ECONOMICA”

ART. 17.1 – OFFERTA ECONOMICA

1. All’interno della busta “C – Offerta economica” il concorrente dovrà inserire il modello

denominato “offerta economica” fornito dall’Amministrazione – debitamente compilato e

sottoscritto – attraverso cui il concorrente espone la propria offerta economica.

2. L’offerta economica dovrà essere sviluppata, obbligatoriamente e a pena di esclusione,

con riferimento a tutti i seguenti parametri:

CriterioUnità di misura per

la formulazione dell’offerta

Soglia di ammissibilità

1 Risparmio Energetico Riconosciuto agli Affidanti (“RER”) % => 0%

2

Extra Risparmio Annuo Riconosciuto agli Affidanti in caso di superamento del risparmio garantito annuo rispetto al minimo previsto (“ERR”)

% => 10%

3Ribasso offerto sulla Baseline Manutenzione per gli immobili di competenza della Provincia (“RBMPROV”)

%ribasso sul

valore a base d’asta

4Ribasso offerto sulla Baseline Manutenzione per gli immobili di competenza della ASM (“RBMASM”)

%ribasso sul

valore a base d’asta

5 Ribasso sul Listino della Manutenzione Extracanone (“RLMS”) % ribasso secco

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3. L’offerta deve, a pena di esclusione, essere elaborata in modo da garantire la quota minima

Risparmio Energetico Garantito Monetario (“REGM”) di € 740.113,00 di cui alla

“Determinazione risparmi e canone” e il valore di investimento minimo di € 9.359.958,50

come da appositi impegni che dovranno risultare dal PEF, e comunque nel rispetto dei

seguenti vincoli minimi:

1. con riferimento al parametro Risparmio Energetico Riconosciuto agli Affidanti

(“RER”), l’offerta deve essere non inferiore allo 0%;

2. con riferimento al parametro Extra Risparmio Annuo Riconosciuto agli Affidanti in

caso di superamento del risparmio garantito annuo rispetto al minimo previsto

(“ERR”), l’offerta deve essere non inferiore al 10%;

3. con riferimento al parametro Ribasso offerto sulla Baseline Manutenzione per gli

immobili di competenza della Provincia (“RBMPROV”), non sono ammesse offerte in

aumento rispetto all’importo di cui al progetto di fattibilità, ossia ad euro 24.814,00

annui;

4. con riferimento al parametro Ribasso offerto sulla Baseline Manutenzione per gli

immobili di competenza della ASM (“RBMASM”), non sono ammesse offerte in

aumento rispetto all’importo di cui al progetto di fattibilità, ossia ad euro 44.114

annui;

5. con riferimento al parametro Ribasso sul Listino della Manutenzione Extracanone

(“RLMS”), il riferimento è costituito dal prezziario DEI, ultima edizione. Non sono

ammesse offerte in aumento.

ART. 17.2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

1. La produzione dell’offerta economica è prescritta a pena di esclusione immediata dalla

gara.

2. Il concorrente dovrà indicare l’importo offerto e/o l’entità del ribasso praticato, in cifre ed

in lettere. In caso di discordanza prevale l’importo indicato in lettere.

3. L’operatore economico, a pena di esclusione, deve indicare i propri oneri aziendali

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro, nonché i propri costi della manodopera relativamente ai lavori di riqualificazione

energetica, ai fini di cui all’art. 97, comma 5, lett. d) del codice.

4. A pena di esclusione, il modulo recante l’offerta economica dovrà essere sottoscritto

secondo le regole indicate all’articolo 16.

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Deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di

identità in corso di validità di ogni sottoscrittore.

Si consiglia l’utilizzo dell’Allegato 7 – Offerta economica

ART. 18 – CONTENUTO DELLA BUSTA“D–DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA

ECONOMICA”

1. Nella busta “D–Documentazione a corredo dell’offerta economica” deve essere inserita, a

pena di esclusione:

a) elenco prezzi unitari e computo metrico-estimativo, relativi ai lavori proposti con il

progetto definitivo;

b) il piano economico-finanziario redatto ai sensi dell’art. 183 del Codice, asseverato da

un istituto di credito o da una società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso

ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106

del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi

dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Il piano economico-finanziario,

comprensivo degli indicatori di riequilibrio, deve prevedere, anche ai sensi dell’art.

183, comma 9 del Codice:

o il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità

posto a base di gara;

o l’indicazione dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte.

L'importo complessivo delle spese di cui agli alinea precedenti non può superare il

2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di

fattibilità posto a base di gara;

o l’impegno a garantire la quota minima Risparmio Energetico Garantito Monetario

(“REGM”) di € 740.113,00 di cui alla “Determinazione risparmi e canone”;

o l’impegno a garantire un valore minimo dell’investimento pari a € 9.359.958,50, da

stimare nel piano.

In calce al piano economico-finanziario dovrà essere redatta una specifica scheda

riassuntiva in cui sono evidenziati i parametri di cui all’offerta economica e i rispettivi

valori assunti ai fini della redazione del piano. Tali valori dovranno essere

necessariamente identici a quelli oggetto dell’offerta economica.

c) documentazione attestante il preliminare coinvolgimento di uno o più istituti

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finanziatori nel progetto ai sensi dell’art. 183, comma 9 del Codice.

2. Detta documentazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all’art. 16a pena di

esclusione. Dovrà essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità in corso di

validità di ogni sottoscrittore.

ART. 19 – PROCEDURA DI GARA

1. La prima seduta pubblica di gara si terrà il giorno 26 ottobre 2018 8.10.2018 25.09.2018 alle

ore 10:00 presso Sede della Provincia di Matera sita in 75100 Matera, Via Domenico Ridola n.

60; eventuale variazione sarà comunicata almeno tre giorni prima a mezzo PEC agli operatori

economici concorrenti; in tale seduta, dichiarata aperta la prima fase pubblica della gara, il

Seggio di gara, verificata l'integrità dei plichi pervenuti entro il termine fissato, procederà

all’apertura degli stessi secondo l'ordine di arrivo. In particolare, il Seggio procederà, per

ciascun concorrente, all'apertura della busta sigillata “A” contenente la documentazione

amministrativa ed all’esame di quanto in essa contenuto ai fini della verifica della rispondenza

alle prescrizioni di cui al presente disciplinare.

2. All’esito della seduta (o di una nuova seduta pubblica che si rendesse necessaria in ragione del

numero di offerte pervenute ovvero della necessità di ricorrere al soccorso istruttorio), il

Seggio redigerà un elenco provvisorio degli operatori economici ammessi ed esclusi dalla gara,

che verrà inviato al RUP per l’effettuazione delle verifiche formali previste all’art. 29, c.1 del

d.lgs. n. 50/2016, circa la documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui

all’art. 80 nonché la sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e

tecnico-professionali previsti dal presente disciplinare.

3. La Stazione appaltante adotterà quindi provvedimento con cui si determinano le ammissioni

ed esclusioni dalla procedura di gara, che verrà pubblicato entro due giorni sul profilo di

committente della Stazione Appaltante, ai fini del decorso del termine di impugnazione di cui

all’art. 120, c. 1 c.p.a.

4. Con il medesimo provvedimento verrà fissata nuova seduta pubblica in cui, in presenza anche

della Commissione giudicatrice, nel frattempo nominata, il Seggio di gara provvederà

all’apertura delle buste “B – offerta tecnica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara

e provvederà a siglare i documenti in esse contenuti, verificandone la regolarità formale,

senza effettuare alcuna valutazione dell’offerta tecnica. In caso di irregolarità insanabili, il

Seggio provvederà all’esclusione dei concorrenti.

5. In successiva seduta riservata, le offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi

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verranno esaminate e valutate da una Commissione giudicatrice all’uopo nominata dopo la

presentazione delle offerte, che procederà a verificare la sussistenza dei requisiti minimi

dell’offerta previsti dall’art. 16 del disciplinare e ad attribuire i punteggi secondo i criteri

previsti dal disciplinare, formando la graduatoria provvisoria.

6. In successiva seduta pubblica, di cui verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo fax o

pec, il Seggio di gara, coadiuvato dalla Commissione giudicatrice:

provvederà all’esclusione delle offerte mancanti dei requisiti minimi previsti all’art. 16;

comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche;

provvederà all’apertura delle buste C contenenti le offerte economiche e a dare lettura

delle offerte presentate per i singoli parametri, previa verifica della loro regolarità formale

e provvedendo all’adozione degli eventuali provvedimenti necessari, anche di esclusione;

attribuirà alle offerte economiche i punteggi corrispondenti;

provvederà, quindi, a redigere la graduatoria risultante dalla sommatoria dei punti

attribuiti all’offerta tecnica e di quelli assegnati all’offerta economica e a darne lettura;

provvederà all’apertura della busta “D-Documentazione a corredo dell’offerta economica”

ed in caso di assenza dei contenuti prescritti o di irregolarità ad escludere il concorrente

dalla gara;

verificherà la coerenza tra i valori alla base del piano economico-finanziario e i valori

dell’offerta economica presentata, in particolare tramite disamina della specifica scheda

riassuntiva di cui all’art. 18, comma 1, lett. b), ultimo periodo, provvedendo alla eventuale

esclusione del concorrente in caso di accertata incorerenza.

individuerà eventuali offerte anormalmente basse secondo la procedura di cui all’art. 97

del Codice, disporrà la chiusura della seduta pubblica e provvederà alla comunicazione di

quanto accertato al RUP per l’adozione degli atti necessari a norma dell’art. 97 del d.lgs. n.

50/2016;

indipendentemente dalla presenza di offerte anormalmente basse, il Seggio disporrà la

chiusura della seduta pubblica e invierà i documenti utili alla Commissione di gara perché,

in seduta riservata, effettui, nei confronti del primo graduato, la verifica di cui all’art. 95,

comma 10 con riferimento all’art. 97, comma 5, lett. d). Tale verifica, in caso di offerte

anormalmente basse, verrà effettuata nell’ambito della verifica dell’anomalia.

In successiva seduta pubblica, il Seggio di gara, coadiuvato dalla Commissione giudicatrice,

riferirà i risultati della verifica dell’anomalia e/o della verifica di cui all’art. 95, comma 10 e

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procederà alternativamente:

o in caso di esito positivo delle verifiche, alla redazione della proposta di nomina del

promotore;

o in caso di esito negativo, ad escludere il concorrente e ad avviare le verifiche sul

secondo graduato.

7. Qualora per il numero dei concorrenti sia necessaria più di una seduta pubblica, le successive

sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti verbalmente in seduta pubblica e

comunque tramite il sito internet della Stazione Appaltantee mediante comunicazione via pec.

8. La Stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione della gara in presenza di

una sola offerta valida, qualora risulti non congrua o conveniente.

9. È in ogni caso facoltà della Stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto,

nonché qualora l’offerta non soddisfi gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs. n.

50/2016.

ART. 20 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, individuata in base al miglior qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 95 e 183, co. 4 del

Codice.

2. La migliore offerta sarà individuata sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

Offerta tecnica (punti 85/100)

A. Criteri di valutazione attinenti la qualità tecnica del progetto definitivo Max

punti 25

A.

1

Aumento della quota di energia

rinnovabile rispetto ai valori previsti dal

progetto di fattibilità con riferimento ai

previsti impianti fotovoltaici e di solare

termico

Formula di cui al punto 4.c in

rialzo

Max

punti10

A.

2

Qualità nel dettaglio esecutivo degli

elaborati progettuali

Formula di cui al punto 4.a Max

punti 5

A.

3

Proposte migliorative attinenti l’aspetto

architettonico-estetico dei nuovi

interventi

Formula di cui al punto 4.a Max

punti10

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B. Criteri di valutazione attinenti alle proposte contrattuali oggetto della bozza

di convenzione

Max

punti 60

B.1 Durata della convenzione (fase 2 di

gestione), a partire dalla sottoscrizione

0,5 punti per mese in riduzione

rispetto al massimo di mesi

240

Max

punti 5

B.2 Tempi di redazione della progettazione

esecutiva (giorni in meno rispetto al

termine massimo di gg. 90 con riduzione

massima del 20%)

Formula di cui al punto 4.c in

ribasso

Max

punti 2

B.3 Qualità della bozza di piano o programma

di manutenzione (ad es.: frequenza e

periodicità dei controlli previsti;

miglioramento dei tempi previsti dal

contratto; qualità delle forniture per

standard tecnici proposti; frequenza degli

interventi di manutenzione programmata)

Formula di cui al punto 4.a Max

punti 12

B.4 Qualità del piano di monitoraggio e

verifica delle prestazioni (ad es.:

frequenza; qualità dei sistemi di

monitoraggio; accesso ai sistemi da parte

dell’Affidante; completezza e consistenza

dei criteri di verifica)

Formula di cui al punto 4.a Max

punti 15

B.5 Qualità del documento, a contenuto

progettuale, portante la descrizione dei

sistemi di gestione informatica e

telematica (ad es.: si vedano i parametri di

cui all’art. 19 dello schema di contratto)

Formula di cui al punto 4.a Max

punti 10

B.6 Qualità piano o programma disciplinante

la reperibilità e il pronto intervento (ad

es.: numero di addetti, tempi di

intervento, tempi e contenuti della

comunicazione agli Affidanti,

Formula di cui al punto 4.a Max

punti 10

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rendicontazione degli interventi,

procedure di reazione e prevenzione

rispetto agli eventi intervenuti)

B.7 Qualità della proposta contenuta nella

relazione illustrativa, con particolare

riferimento alle modalità di promozione

Formula di cui al punto 4.a Max

punti 6

Offerta economica (punti 15/100)

C.1 Risparmio Energetico Riconosciuto agli

Affidanti (“RER”) in base al Risparmio

energetico garantito monetario (“REGM”)

di euro 740.113 annui

Formula di cui al punto 4.c in

rialzo

Max

punti 5

C.2 Extra Risparmio Annuo Riconosciuto agli

Affidanti in caso di superamento del

risparmio garantito annuo offerto rispetto

al minimo previsto del 10% (“ERR”)

Formula di cui al punto 4.c in

rialzo

Max

punti 3

C.3 Ribasso offerto sulla Baseline

Manutenzione per gli immobili di

competenza della Provincia (“RBMPROV”)

Formula di cui al punto 4.c in

ribasso

Max

punti 2

C.4 Ribasso offerto sulla Baseline

Manutenzione per gli immobili di

competenza della ASM (“RBMASM”)

Formula di cui al punto 4.c in

ribasso

Max

punti 3

C.5 Ribasso sul Listino della Manutenzione

Extracanone (“RLMS”)

Formula di cui al punto 4.c in

ribasso

Max

punti 2

3. L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore attraverso l’utilizzo della seguente formula:

Ca=∑1

n

(β i×Pi )❑❑

incui:

Ca = Valutazione dell’offerta del Concorrente “a”

∑ = Sommatoria

n = Numero totale dei requisiti indicati al punto 2

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βi = Peso, o coefficiente di ponderazione dell’offerta del Concorrente rispetto al

criterio di valutazione “i”. Il valore del coefficiente è indicato nella colonna

destra della tabella di cui al punto 2.

Pi = Punteggio da attribuire al criterio di valutazione “i” di seguito specificato. Il

valore del punteggio è variabile tra 0 ed 1.

4. L’attribuzione del punteggio “Pi” avverrà:

a. Relativamente ai criteri qualitativi di cui ai punti A.2, A.3, B.3, B.4, B.5, B.6 e B.7

calcolando la media dei punteggi, variabili tra zero ed uno, attribuiti

discrezionalmente dai singoli commissari; una volta terminata la procedura di

attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei

coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti

definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media

massima le medie provvisorie prima calcolate;

b. relativamente al criterio B.1, attribuendo 0,5 punti per ogni mese di riduzione

rispetto al limite di mesi 240;

c. relativamente ai criteri quantitativi di cui ai punti A.1, B.2, C.1, C.2, C.3, C.4 e

C.5,ad ognuna delle offerte sarà attribuito il punteggio risultante dall’applicazione

della formula sottostante:

Pi = Ra/Rmax

dove:Pi = punteggio da attribuire al criterio di valutazione “i”

Ra = ribasso o rialzo offerto dal singolo concorrente

Rmax = ribasso o rialzo dell’offerta più conveniente

5. La graduatoria finale sarà stilata in relazione al punteggio finale risultante dalla sommatoria

dei punteggi dell’offerta economica e tecnica, conseguiti dai singoli concorrenti, moltiplicati

per i relativi fattori ponderali.

ART. 21 – COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e concorrenti

si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora rese all’indirizzo di posta

elettronica certificata-PEC indicati dai concorrenti ai sensi dell’art. 76 del Codice.

2. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di

comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente

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l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle

comunicazioni.

3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al

mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o

consorziati.

4. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a

tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 22 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E PAGAMENTI

1. Ai sensi dell’art. 165, comma 3 del Codice, la stipulazione del contratto con la Provincia di

Matera e la ASM ha luogo successivamente all’approvazione del progetto definitivo ed alla

presentazione di idonea documentazione attinente il finanziamento dell’opera.

2. Pertanto, a seguito della selezione del promotore, in vista dell’approvazione del progetto

definitivo, l’Amministrazione procedente si riserva, ai sensi dell’art. 183, comma 3 del Codice,

di richiedere al promotore prescelto di apportare al progetto definitivo, da questi presentato,

le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, e che la

concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di

quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del

piano economico-finanziario.

3. In caso di mancata accettazione, si procederà ai sensi della lettera b) del comma 3 dell’art.

183, applicandosi, ove il caso, quanto previsto dal comma 12.

4. La stipulazione del contratto interverrà entro sessanta giorni dall’approvazione del progetto

definitivo, in caso di esito delle verifiche di legge sui requisiti di partecipazione.

5. Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura del Segretario in

qualità di ufficiale rogante ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice.

6. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.

7. Ai sensi dell’art. 34, co. 35 del d.l. 179/12, l’aggiudicatario dovrà rimborsare agli Affidanti,

entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione del bando di

gara, stimate in euro 10.000,00.

ART. 23 – OBBLIGHI PREVISTI DALLA L. 136/2010

1. L’affidatario, i subaffidatari e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessati al presente servizio pubblico devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o

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postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche in via non

esclusiva alle commesse pubbliche.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio devono essere registrati sui conti correnti

dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario

o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni. A tal fine gli strumenti di pagamento devono riportare, in

relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità.

ART. 24 – ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO

1. Competente per la risoluzione delle eventuali controversie sarà il Tribunale Amministrativo

Regionale per la Basilicata, nei termini di legge.

2. Ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis del d.lgs. 104/10, il provvedimento che determina le

esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione

dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine

di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione

appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice.

L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi

atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. È altresì inammissibile

l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti

endoprocedimentali privi di immediata lesività.

ART. 25 – DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati

personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Provincia di Matera.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Matera, nella persona del Presidente pro-tempore,

contattabile ai recapiti di cui all’art. 1.

Finalità e Natura del trattamento

I dati personali conferiti saranno trattati unicamente ai fini dello svolgimento della presente

procedura di gara.

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La partecipazione alla procedura di gara comporta quindi espressione di consenso al

trattamento dei dati forniti.

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto delle misure di

sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, ai

sensi dell’art. 29 del GDPR 2016/679, ed il periodo di conservazione non sarà superiore a

quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Non è previsto un procedimento decisionale automatizzato.

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati raccolti saranno comunicati e diffusi ai sensi della legge.

Trasferimento dei dati personali

I dati personali non saranno trasferiti in Paesi esteri. I dati personali in formato elettronico

saranno trattati su server situati unicamente in Italia.

Diritti dell’interessato

L’interessato potrà esercitare in ogni momento, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il

diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati

ed il periodo di conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d) ottenere la limitazione del trattamento;

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro

titolare del trattamento senza impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento, fatto salvo il trattamento necessario per

adempiere ad un obbligo di legge a cui è tenuto il Titolare, per l’esecuzione di un compito di

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del

trattamento;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la

profilazione;

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h) proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante della Privacy).

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