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MAGGIO 2012 PARTE II FISCO In evidenza Documentazione 730/2010, più tempo per l'invio pag. 2 Modello 730, la bussola per sostituti, CAF e professionisti pag. 2 Dichiarazioni 2012, nuove modifiche ai modelli pag. 2 LAVORO In evidenza INAIL, disponibili “Invio telematico dichiarazione salari” e “AL.P.I. Online” pag. 4 Sisma Emilia Romagna, l'INPS si appresta a fronteggiare l'emergenza pag. 5 Ferie collettive, on line la domanda per differire gli adempimenti contributivi pag. 5 IMPRESA In evidenza L’impresa familiare preclude l'accesso al regime dei superminimi pag. 6 I debiti del socio non fermano il DURC pag. 6 Registro Imprese, nuova modulistica informatica dal 1° giugno 2012 pag. 7 ADEMPIMENTI Alla cassa per il diritto camerale annuale pag. 9 GUIDE OPERATIVE IMU, la circolare n. 3/DF in pillole pag. 13 Riforma del lavoro: le principali novità sui contratti a termine pag. 23 L'omessa dichiarazione non comporta la decadenza del credito d’imposta STUDIO BAFUNNO 1

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MAGGIO 2012 PARTE II

FISCO

In evidenza

Documentazione 730/2010, più tempo per l'invio pag. 2Modello 730, la bussola per sostituti, CAF e professionisti pag. 2Dichiarazioni 2012, nuove modifiche ai modelli pag. 2

LAVORO

In evidenza

INAIL, disponibili “Invio telematico dichiarazione salari” e “AL.P.I. Online” pag. 4Sisma Emilia Romagna, l'INPS si appresta a fronteggiare l'emergenza pag. 5Ferie collettive, on line la domanda per differire gli adempimenti contributivi pag. 5

IMPRESA

In evidenza

L’impresa familiare preclude l'accesso al regime dei superminimi pag. 6I debiti del socio non fermano il DURC pag. 6Registro Imprese, nuova modulistica informatica dal 1° giugno 2012 pag. 7

ADEMPIMENTI Alla cassa per il diritto camerale annuale pag. 9

GUIDE OPERATIVE IMU, la circolare n. 3/DF in pillole pag. 13Riforma del lavoro: le principali novità sui contratti a termine pag. 23L'omessa dichiarazione non comporta la decadenza del credito d’imposta IRPEF pag. 25Società professionali: il nodo della multiprofessionalità pag. 25

FOCUSAnalisi di bilancio: gli oneri diversi di gestione pag. 27

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FISCO

Documentazione 730/2010, più tempo per l'invioPiù tempo per il riscontro della documentazione del 730/2010: con una nota stampa diffusa ieri, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che - in considerazione delle difficoltà emerse per le richieste di documentazione relative al controllo del modello 730/2010 (anno d’imposta 2009), datate 19 aprile 2012 - i contribuenti hanno la possibilità di esibire quanto richiesto fino al 30 giugno 2012.Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 28/5/2012

F24 Semplificato dal 1° giugnoIl nuovo modello F24 Semplificato - più intuitivo e snello, ideato per agevolare i contribuenti che devono pagare e compensare le imposte erariali, regionali e degli enti locali, compresa l’IMU - è composto da un'unica pagina e si divide in due parti: quella superiore è la copia per chi effettua il versamento, quella inferiore è la copia per la banca, l’ufficio postale o l’agente della riscossione. Agenzia delle Entrate, provvedimento 25/5/2012, n. 2012/74461

Modello 730, la bussola per sostituti, CAF e professionistiCon la circolare n. 15/E/2012, l’Agenzia delle Entrate definisce gli adempimenti che devono porre in essere i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, dai CAF per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati.Agenzia delle Entrate, circolare 25/5/2012, n. 15/E

Avvisi bonari, i chiarimenti dell’AgenziaL’Agenzia delle Entrate conferma la propria adesione all’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, ribadito dalle sentenze a Sezioni Unite della Cassazione n. 16293 e n. 16428 del 2007, secondo cui è esclusa l’impugnabilità degli avvisi bonari, con i quali si invitano i contribuenti a fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni.Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 23/5/2012

Due volte punibile chi emette e registra fatture falseCon la interessante sentenza n. 19247 del 21 maggio 2012, la terza Sezione penale della Corte di Cassazione esamina il problema se, nel caso di fatture per operazioni inesistenti, il soggetto che sia amministratore sia della società emittente, sia della società ricevente, risponda di due delitti (emissione della fattura, art. 8, e dichiarazione fraudolenta, art. 2), ovvero di uno soloCassazione penale, sez. III, sentenza 21/5/2012, n. 19247

Dichiarazioni 2012, nuove modifiche ai modelliL’Agenzia delle Entrate ha provveduto a rettificare le istruzioni delle dichiarazioni di quest’anno. Sono interessati alla revisione tutti i modelli e precisamente il CUD 2012, i modelli 770/2012 Semplificato e Ordinario, il modello 730/2012, i modelli di dichiarazione UNICO 2012 Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone, Enti non commerciali e IRAP 2012. Agenzia delle Entrate, provvedimento 18/5/2012, n. 65721/2012

Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel nuovo modello AA9/11L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello AA9/11 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell’IVA delle persone fisiche. Il modello, modificato per adeguarlo al nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, deve essere utilizzato a partire dal 22 maggio 2012.Agenzia delle Entrate, provvedimento 18/5/2012, n. 2012/72479

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Per l'omesso invio sanatoria con retroattività limitataNon possono essere oggetto di regolarizzazione le comunicazioni preventive di inizio lavori che avrebbero dovuto essere effettuate, ai fini della fruizione della detrazione del 36% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nei periodi d’imposta 2010 e antecedenti, in relazione ai quali i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (il 30 settembre 2011 per il periodo di imposta 2010) sono scaduti prima del 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 16/2012 che ha disposto la sanatoria).Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 17/5/2012, n. 5-06863

Documenti doganali: duplicati e certificati rilasciati gratuitamenteNon si farà luogo a richiesta di pagamento a carico degli operatori per il rilascio di duplicati o certificati richiesti dall’applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali. Con la nota prot. n. 27434 del 17 maggio scorso, l'Agenzia delle Dogane ha fornito nuove istruzioni circa gli oneri e le spese relative al rilascio di duplicati e certificati di documenti doganali.Agenzia delle Dogane, nota 17/5/2012, n. 27434

Dichiarazioni dei redditi: contribuenti sotto la lente“Si tratta dei consueti controlli sugli oneri dedotti e sulle detrazioni di imposta che riguardano circa il 4% delle dichiarazioni delle persone fisiche”. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate con una nota stampa di oggi, in relazione alle notizie di stampa secondo cui l’Agenzia sta effettuando dei controlli massivi sulle dichiarazioni dei contribuenti.Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 16/5/2012

Avviso bonario impugnabileAnche gli avvisi bonari sono atti impugnabili: lo ha sostenuto la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7344/2012, smentendo, di fatto, quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate per cui gli avvisi bonari non sono atti impugnabili.Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 11/5/2012, n. 7344

Cognizione del giudice tributario ed applicazione del principio dell’abuso del dirittoCon la sentenza n. 7393 dell'11 maggio 2012, la Corte di Cassazione richiama la propria giurisprudenza in materia di abuso del diritto e precisa in quali termini i principi di diritto costituzionale e comunitario trovino attuazione nella fase dell’accertamento. Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 11/5/2012, n. 7393

LAVORO

Terremoto in Emilia: volontari, quali adempimenti per il datore di lavoro?A seguito del recente sisma che ha colpito le terre dell'Emilia Romagna, la Fondazione studi dei CDL ha ritenuto di dover indicare le principali norme che regolano l'attività di volontariato presso la protezione civile il soccorso alpino al fine di consentire ai datori di lavoro - che abbiano alle dipendenze soggetti impegnati in tali attività - di applicare il corretto trattamento sia economico che normativo.Fondazione studi consulenti lavoro, circolare 25/5/2012, n. 11

Settore agricolo, contributi obbligatori per l’anno 2012 L'INPS pubblica aliquote, importi e relative legende dei contributi in vigore nell’anno 2012 per le categorie del settore agricolo (coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali). La riscossione avverrà tramite l'invio agli interessati di comunicazione dell’importo da versare in quattro rate tramite modello F24 presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale. I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio, il 17 settembre, il 16 novembre 2012 e il 16 gennaio 2013.INPS, circolare 25/5/2012, n. 75

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INAIL, disponibili “Invio telematico dichiarazione salari” e “AL.P.I. Online” In relazione all'autoliquidazione 2011/2012 in scadenza al 18 giugno 2012, l’INAIL mette a disposizione sul proprio portale dal 25 maggio al 18 giugno 2012 i servizi telematici “Invio telematico dichiarazione salari” e “AL.P.I. Online” INAIL, nota 24/5/2012, n. 3341

Lavoratori stagionali extraUe, l'INPS spiega le procedure di ingressoRiepilogato dall'INPS l'iter procedurale prescritto dal nostro ordinamento per consentire l'ingresso e l'assunzione di personale straniero per lavoro stagionale, anche alla luce delle recenti novità contenute nella legge n. 35/2012.INPS, messaggio 23/5/2012, n. 8854

Il parere di conformità non è vincolante per l'apprendistatoLa Fondazione Studi CDL torna sul tema dell'apprendistato. In particolare sul rilascio del parere di conformità previsto dai ccnl di settore fa presente che, seppure legittimo sul piano contrattuale associativo, non può ritenersi vincolante per le aziende ai fini della legittima costituzione del rapporto di apprendistato. Un inadempimento del datore di lavoro nella richiesta del parere di conformità, non potrà mai dare luogo alla sanzione prevista dall’articolo 7, comma 2 del Testo unico. Nella GUIDA al nuovo apprendistato tutti gli accordi siglati e gli approfondimenti sul nuovo apprendistato.Fondazione studi consulenti del lavoro, circolare 22/5/2012, n. 10

Sisma Emilia Romagna, l'INPS si appresta a fronteggiare l'emergenza L'INPS si impegna ad assicurare il pagamento di pensioni e prestazioni di sostegno al reddito ai soggetti residenti nel territorio emiliano. INPS, messaggio 22/5/2012, n. 8802

INPS, come procedere all'accredito dei periodi fuori dal rapporto di lavoro?L'INPS ha interessato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di chiarire i limiti della tutela in Italia di periodi al di fuori del rapporto di lavoro - corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale - che risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti previdenziali dei Paesi comunitari ed extracomunitari convenzionati.INPS, circolare 22/5/2012, n. 71

Comunicazioni obbligatorie, quali i dati rettificabili senza sanzioni? Dal prossimo 16 giugno 2012 la rettifica dei dati essenziali potrà essere effettuata esclusivamente entro 5 giorni dalla comunicazione senza incorrere in sanzioni e per questo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha elencato quelli che vanno considerati “dati essenziali” Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, nota 21/5/2012, n. 7191

INAIL: al via il nuovo servizio "Flussi incassi C.A." Al fine di migliorare i servizi telematici per le Associazioni di categoria convenzionate per il servizio di riscossione dei contributi associativi, l’INAIL ha realizzato un nuovo servizio denominato "Flussi incassi C.A.". INAIL, nota 21/5/2012, prot. 3226

Sgravi alle cooperative e loro consorzi solo se autorizzatiL'INPS evidenzia come ai fini del corretto riconoscimento dei benefici contributivi alle cooperative e ai loro consorzi di trasformazione occorra una esplicita autorizzazione da parte delle sedi Inps competenti, anche relativamente alla misura degli stessi, a fronte di formale richiesta di sgravio contributivo e/o di rimborso presentata dall’azienda interessata. Questo è necessario anche laddove le giornate oggetto dei benefici siano esposte direttamente nel modello di dichiarazione trimestrale della manodopera occupata. INPS, messaggio 18/5/2012, n. 8594

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Ferie collettive, on line la domanda per differire gli adempimenti contributivi I datori di lavoro che intendono chiedere l'autorizzazione al versamento dei contributi entro un termine piu' ampio a causa della fruizione della ferie collettive, devono procedere con la relativa richiesta all'INPS entro il 31 maggio 2012.INPS, messaggio 18/5/2012, n. 8609

Ammortizzatori in deroga, 20 milioni di euro alla regione LiguriaCon decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sono stati assegnati 20 milioni di euro alla regione Liguria per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga.Decreto 18/4/2012 (G.U. 17/5/2012, n. 114)

Lavoro estero senza autorizzazione: si applica la legge n. 398? Il caso di lavoratori inviati all'estero senza la prescritta autorizzazione non pregiudica l'applicazione della legge n. 398/87 in materia di assicurazioni sociali.INPS, messaggio 17/5/2012, n. 8540

INPS, contribuzione volontaria per il 2012L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2010 -dicembre 2010 ed il periodo gennaio 2011- dicembre 2011 è risultata pari al 2,70%. Sulla base di questo dato, l'INPS illustra gli elementi per il calcolo della contribuzione volontaria per l'anno in corso. INPS, circolare 17/5/2012, n. 69

ANF erogati dal Comune, ambito ristrettoL'INPS fornisce chiarimenti in ordine all'obbligo di erogazione, da parte dei Comuni, dell'assegno per il nucleo familiare ai nuclei famigliari di cittadini extracomunitari. L'INPS prosegue nella applicazione della norma in vigore, che prevede espressamente tra i destinatari solo i cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio italiano.INPS, messaggio 16/5/2012, n. 8468

Nodi critici sulla prescrizione contributiva ancora da risolvere Sono pervenute da diverse Sedi richieste di chiarimenti in ordine alla circolare n. 31 del 2 marzo 2012 avente ad oggetto la prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali in caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti” alle quali ora l'INPS intende fornire alcune precisazioni.INPS, messaggio 16/5/2012, n. 8447

Stop ai certificati di malattia emessi senza visitare il paziente Per la Cassazione sussiste il reato di falsa attestazione per il medico che proroga un certificato medico senza visitare nuovamente il paziente, ed il reato di uso di atto falso da parte del paziente che usa quel certificato di malattia.Cassazione, V Sez. Penale, sentenza 15/5/2012, n.18687

E’ legittima l’installazione del dispositivo Black Box sugli autoveicoli Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha affermato che il dispositivo Black Box può essere installato sugli autoveicoli perché non ha finalità di controllo sull’attività dei lavoratori ma previo accordo con le RSA o autorizzazione della DTL territorialmente competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 7/5/2012, prot. n. 8537

Praticantato CDL: quale normativa applicare?L'Ordine dei Consulenti del lavoro ha avvertito la necessità, alla luce delle recenti modifiche legislative alla disciplina del praticantato, di "sistemizzare" il quadro normativo al fine di dare uniformità di applicazione alla materia del praticantato.

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Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, circolare 2/5/2012, n. 1081

Collaborazione a progetto e subordinazione, decisivo l'esercizio del potere direttivoPer la Cassazione, l’effettuazione di controlli può avvenire sia da parte del datore di lavoro nei rapporti di lavoro subordinato che da parte del committente nei contratti di collaborazione a progetto. Per la qualificazione della subordinazione ciò che importa è che i suddetti controlli siano finalizzati ad esercitare il potere direttivo e disciplinare. Cassazione, sentenza 2/5/2012, n. 6643

IMPRESA

L’impresa familiare preclude l'accesso al regime dei superminimi L’accesso al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e il lavoratori in mobilità, introdotto (con decorrenza dal 1° gennaio 2012) dal D.L. n. 98/2011, è precluso al collaboratore familiare che, conclusa la propria “esperienza” nell’impresa di famiglia, intende aprire una propria partita IVA e intraprendere un'attività in forma individuale, sia pure completamente diversa da quella svolta dall’impresa familiare.Fondazione studi consulenti lavoro, parere 28/5/2012, n. 18

Aiuti “de minimis” e servizi di interesse economico generaleIl nuovo Regolamento sugli aiuti “de minimis” innalza la soglia degli aiuti di importanza minore ad € 500.000,00 per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.Circolare Assonime 23/5/2012, n. 13

Rating, per l'azione risarcitoria la giurisdizione competente è nel paese di acquisto dei titoliLa giurisdizione competente per la richiesta di risarcimento dei danni cagionati da una non tempestiva valutazione operata da una società di rating deve essere individuata con riguardo al luogo di acquisto dei titoli che formano oggetto della vertenza, indipendentemente da dove è localizzata l’agenzia di rating oppure dal luogo dove sono depositati i titoli.Cassazione civile, sentenza 22/5/2012, n. 8076

Antiriciclaggio: novità in materia di giochi e scommesse È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Interno del 27 aprile, che modifica il decreto 17 febbraio 2011 per la “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari”.Ministero Interno, D.M. 27/4/2012 (G.U. 19/5/2012, n. 116)

I debiti del socio non fermano il DURCAd una S.r.l. unipersonale con dipendenti non può essere negato il rilascio del DURC per via dei debiti pregressi del socio, che ha avuto in passato un'attività con dipendenti come ditta individuale. Lo ha chiarito la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro nel parere n. 17 del 2012.Fondazione studi consulenti del lavoro, parere 17/5/2012, n. 17

Liquidazione ed estinzione della società: quali conseguenze?Con la sentenza n. 7679 del 16 maggio scorso, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema delicato dell’estinzione del soggetto giuridico-società e delle eventuali conseguenze in capo ai soci e al liquidatore.Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 16/5/2012, n. 7679

Controlli antiriciclaggio nel settore assicurativoProsegue la lotta al riciclaggio e al terrorismo da parte delle Autorità finanziarie. L’ISVAP ha emanato un nuovo regolamento in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo in campo

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assicurativo, che dà attuazione a un precedente decreto legislativo disciplinante la materia nel più ampio settore finanziario nonché i connessi rapporti di collaborazione tra Autorità. Le imprese sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni del nuovo regolamento entro il 1° agosto 2012.ISVAP, regolamento 15/5/2012, n. 41

Risarcimento diretto in sede penale anche nei confronti delle societàLe conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia Europea presentate il 15 maggio 2012 nella causa C-79/11 chiariscono che contrastano con il diritto comunitario le norme nazionali che escludono la possibilità di avanzare una richiesta di risarcimento nell’ambito di un procedimento penale anche nei confronti delle persone giuridiche. Avvocato generale Conclusioni 15/5/2012, C-79/11

DTA: la disciplina fiscale non cambia la classificazione contabileIl documento n. 5 del “Tavolo di coordinamento fra Banca d’Italia, CONSOB ed ISVAP in materia di applicazione degli IAS/IFRS” fornisce precisazioni sulle modalità di rilevazione delle imposte anticipate nei bilanci delle imprese IAS adopter, alla luce delle modifiche recate dall'art. 9 della legge n. 214/2011 alla disciplina fiscale applicabile alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti, al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali (DTA).Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, Documento 15/5/2012, n. 5

Il CDA può revocare l’amministratore anche senza inadempimento L’amministratore di una società di capitali può essere rimosso anche se non è venuto meno ad un suo adempimento: con la sentenza n. 7425 del 14 maggio scorso, la Corte di Cassazione ha sostanzialmente affermato che - in tema di revoca dell’amministratore di società - la giusta causa può essere sia soggettiva, sia oggettiva, purché si tratti di circostanze o fatti sopravvenuti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto. Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 14/5/2012, n. 7425

Registro Imprese, nuova modulistica informatica dal 1° giugno 2012 Slitta al 1° giugno 2012 l’utilizzo della nuova modulistica informatica per il deposito degli atti nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA). Il termine, inizialmente fissato al 9 maggio scorso, è stato posticipato per ragioni organizzative: moltissimi utenti - imprese, professionisti, associazioni - non hanno ancora provveduto all’aggiornamento dei programmi informatici ovvero hanno un alto numero di pratiche informatiche in corso di conclusione redatte con i formati in precedenza vigenti.Unioncamere, nota 11/5/2012, prot. 0008997

Società estinta: chi risponde per le imposte non pagate? Nella sentenza n. 7327 del 2012, la Corte di Cassazione traccia i confini della responsabilità di liquidatore, amministratore e socio per il pagamento delle imposte sui redditi qualora la società sia stata cancellata dal registro delle imprese. Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 11/5/2012, n. 7327

Sede legale e sede effettiva: vale la presunzione di coincidenzaAl fine di individuare il tribunale competente in relazione ad un’istanza di fallimento, l'ubicazione della attività produttiva in luogo diverso dalla sede legale non è elemento idoneo a superare la presunzione di coincidenza della sede legale con quella effettiva.Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 7/5/2012, n. 6886

Spese di sponsorizzazione: deducibili anche per le imprese distributrici non proprietarie del marchio La deducibilità dei costi di sponsorizzazione non è subordinata all'incremento dei ricavi, bastando la correlazione in senso ampio all'attività di impresa. L'onere di provare l'inerenza dei costi incombe sul contribuente quando vi siano dubbi sulla loro riconducibilità alla produzione del reddito o alla sfera

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imprenditoriale; in mancanza di tali dubbi, l'onere ricade sull’Amministrazione, tenuta a provare anche che il contribuente ha conseguito maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati. Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 27/4/2012, n. 6548

Approvate le quote per il contributo ambientale 2012Il Ministero dell’Ambiente ha approvato le quote per il contributo ambientale, per l’anno 2012, per la gestione degli pneumatici fuori uso “PFU”.Ministero dell’Ambiente, decreto 26/4/2012, n. 3271

Acquisto di azioni: procedimento di accertamento induttivoLa Corte di Cassazione è intervenuta sull’accertamento sintetico del reddito d’impresa con le pronunce n. 6220 e n. 6222 del 20 aprile scorso, stabilendo che, nel caso di incrementi patrimoniali non giustificati come nel caso di quote sociali, l’ufficio può procedere con metodo induttivo, utilizzando anche presunzioni semplici prive dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge. Corte di Cassazione, sez.trib., sentenza 20/4/2012, n. 6220

Fuori dalla gara chi non versa il contributo all’Autorità di vigilanzaL'estensione dei compiti di vigilanza attribuiti all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ha comportato anche l'ampliamento del novero dei soggetti tenuti al pagamento del contributo in suo favore, nel settore dei servizi e delle forniture, perché sottoposti comunque alla vigilanza dell'organo di controllo, concernendo quindi anche i contratti in tutto o in parte esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti, in quanto soggetti al potere di vigilanza dell'Autorità.TAR Valle d'Aosta, Sez. Unica, sentenza 19/4/2012, n. 46

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ADEMPIMENTI

Lunedì 18 giugnoALLA CASSA PER IL DIRITTO CAMERALE ANNUALEMaurizio Villani e Idalisa Lamorgese

Si avvicina una scadenza importante: il 18 giugno 2012 (la scadenza slitta di 2 giorni perché il 16 giugno è sabato) per tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese delle Camere di Commercio scade il termine per il pagamento del diritto camerale annuale.

Cosa è

Il diritto camerale annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di commercio da ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel (REA) Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (a norma dell'art. 18, comma 4, della legge n. 580/1993 come modificato dall'art. 1, comma 19, D.Lgs. n. 23/2010) per le finalità previste dall'articolo 18 della stessa legge n. 580/1993 e successive modifiche.

Chi deve pagare

Il diritto annuale è dovuto per ciascun anno solare d’iscrizione nel Registro delle Imprese o nel REA; pertanto, i soggetti che si cancellano dal Registro delle imprese e dal REA nel corso dell’anno sono, comunque, tenuti a versare l’intero importo dovuto, senza possibilità di frazionare lo stesso in relazione ai mesi di effettiva iscrizione nel Registro delle Imprese o nel REA.

Sono tenute al pagamento del diritto annuale le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e, a partire dal 1° gennaio 2011, anche i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) .

Per le imprese che al 1° gennaio successivo alla scadenza annuale del diritto, non hanno versato il diritto annuale dovuto, è prevista l'inibizione al rilascio della certificazione da parte dell’ufficio Registro delle Imprese.

Soggetti obbligati al pagamento del diritto

- imprese individuali

- società di persone e di capitali

- società fra professionisti (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001)

- consorzi

- imprenditori agricoli e coltivatori diretti

- unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero;

- soggetti iscritti nel REA

Soggetti non obbligati al pagamento del diritto (art. 4, D.M. n. 359/2001)

- imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre 2011, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa

- imprese individuali cessate entro il 31 dicembre 2011, a condizione che la relativa domanda di

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cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2012

- società ed altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre 2011, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2012

- società di persone con atto di scioglimento senza messa in liquidazione effettuato entro il 31 dicembre 2011, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2012, anche nel caso in cui si tratti di cancellazione operata d’ufficio ai sensi del D.P.R. n. 247/2004

- società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio (art. 2544 c.c.; art. 2545-septiesdecies c.c. dal 1° gennaio 2004) entro il 31 dicembre 2011

Quando pagare

Tutte le imprese (e unità locali) iscritte al 31 dicembre 2011 devono versare il diritto annuale in unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte.

Tale termine, fissato al 16 giugno 2012 (con slittamento al 18 giugno) per la maggior parte dei soggetti, giusto quanto stabilito dall’art. 17, D.P.R. n. 435/2001 viene ulteriormente dettagliato per le varie tipologie di soggetti secondo la tabella sotto riportata.

È possibile procedere al versamento del diritto annuale nei 30 giorni successivi al termine ordinario maggiorando l’importo del diritto dovuto – che si ricorda è sempre espresso in unità di euro - dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento matematico al centesimo di euro in base al terzo decimale). L’importo così determinato deve essere indicato sullo stesso codice tributo 3850 e deve sempre essere versato – pena l’impossibilità di beneficiare del differimento del termine – anche in presenza di pagamento eseguito integralmente in compensazione.

Termini di versamento

- 16 giugno per le imprese individuali e le società di persone

- entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per le persone giuridiche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il cui termine di approvazione del bilancio è fissato entro i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, e per i medesimi soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. esercizi a cavallo) che analogamente siano tenuti ad approvare il bilancio entro lo stesso termine;

- entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio per i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvino il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve essere comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (circolare MAP n. 3587 del 2005, circolari Agenzia delle Entrate n. 28/E/2006 e n. 51/E/2002).

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Nota bene

Le scadenze possono subire variazioni qualora siano disposti slittamenti dei termini con Decreto dal Ministero competente o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per alcune categorie di soggetti.

Quanto pagare

L’art. 18, commi 4 e 5, legge n. 580/1993 (come modificato dall’art. 1, comma 19, D.Lgs. n. 23/2010), stabilisce che il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, determina e, in caso di variazioni significative del fabbisogno, aggiorna, sentite l’Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all’art. 8 della stessa legge, ivi compresi gli importi minimi e massimi, quelli dovuti in misura fissa e quelli applicabili alle unità locali.

Il comma 4 dell’art. 18 stabilisce che il diritto annuale è determinato sulla base della seguente procedura:

a) individuazione del fabbisogno necessario per l’espletamento dei servizi che il sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

b) detrazione del fabbisogno, indicato in precedenza, di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell’espletamento delle funzioni amministrative, sentita l’Unioncamere;

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell’esercizio precedente, per gli altri soggetti.

Per l’anno 2012 il Ministero dello Sviluppo economico con nota n. 255658 del 27 dicembre 2011 (cfr. A.Sergiacomo, “Diritti camerali 2012”, il Quotidiano IPSOA del 16 gennaio 2012) ha confermato anche per il 2012 gli importi già stabiliti con D.M. 21 aprile 2011. Nessuna variazione, dunque, alle misure del diritto annuale 2011.

L’ammontare del diritto camerale dovuto da ciascuna impresa varia a seconda che si tratti di: imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese; imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese sono tenute a pagare il diritto annuale 2012 per un importo commisurato al fatturato dell’esercizio precedente, ad eccezione delle imprese individuali che versano un diritto fisso.

Hanno l'obbligo di iscrizione alla sezione ordinaria i seguenti soggetti: Imprenditore individuale che esercita una attività commerciale, (art. 2195 del Codice Civile) società in nome collettivo società in accomandita semplice società cooperativa società consortile consorzio gruppo europeo di interesse economico (GEIE) aziende speciali di enti locali e consorzi tra enti locali, previsti dalla legge n. 142/1990 enti pubblici economici società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.)

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Hanno l'obbligo di iscrizione alla sezione speciale i seguenti soggetti: imprenditore individuale che esercita una attività agricola, (art. 2135 c.c.) piccolo imprenditore individuale (art. 2083 c.c. - artigiano, piccolo commerciante) società semplice società semplice agricola società tra avvocati (D.Lgs. n. 196/2001).

Come pagare

Il versamento del diritto annuale va eseguito, in un’unica soluzione, tramite il modello di pagamento F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Non può essere oggetto di rateazione.

Il modello F24 è reperibile presso gli sportelli bancari, postali ed esattoriali.

Le nuove imprese che si iscrivono o si annotano nel Registro delle Imprese e i soggetti che si iscrivono nel REA nel corso dell’anno 2012 possono versare, oltre che con il modello F24 telematico, anche direttamente presso lo sportello camerale l’importo dovuto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.

Per compilare correttamente il modello F24 occorre indicare, nella sezione "Contribuente": il codice fiscale (non la partita IVA); i dati anagrafici; il domicilio fiscale dell'impresa.

Nella sezione "ICI e altri tributi locali": il codice ente = sigla provincia della Camera cui il versamento è destinato; il codice tributo = 3850; l'anno di riferimento = 2012

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GUIDE OPERATIVE

IMU, LA CIRCOLARE N. 3/DF IN PILLOLESaverio Cinieri

E’ stata infine emanata la circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze (circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012) con la quale sono state chiarite le modalità di applicazione dell’IMU. La circolare affronta in maniera organica, con molti esempi numerici, tutti gli aspetti della nuova imposta

Di seguito, in forma schematica, si riportano i più importanti chiarimenti contenuti nel documento.

Sostituzione, ad opera dell’IMU, dell’ICI e della componente immobiliare IRPEF e addizionali redditi fondiari beni non locati

La locuzione “beni non locati” comprende sia i fabbricati sia i terreni; per cui, detti immobili rientrano nell’oggetto dell’imposta non solo nel caso in cui non risultino locati ma anche in quello in cui non siano affittati.

Potere regolamentare dei Comuni - Rimando all’art. 53, D.Lgs. n. 446/1997

È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali ex art. 52, D.Lgs. n. 446/1997. Però, ai fini IMU il potere conferito dall’art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, deve essere coordinato con la disciplina del nuovo tributo che pone dei limiti stringenti alla potestà regolamentare, soprattutto in considerazione della previsione della riserva della quota erariale di cui all’art. 13, comma 11, D.L. n. 201/2011.

Terreni incolti I terreni incolti rientrano nel campo di applicazione della nuova imposta.

Area fabbricabile

Rientra nel concetto di area fabbricabile anche l’art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006), il quale stabilisce che un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Fabbricati gruppo D

Valgono le considerazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 3160 del 9 febbraio 2011 ((cfr. M.Villani, P.Rizzelli, “L’ICI per i fabbricati di gruppo D”, il Quotidiano IPSOA del 18 febbraio 2011)) secondo cui il momento che segna il passaggio dal criterio di determinazione della base imponibile fondato sui valori contabili al criterio catastale è quello della richiesta di attribuzione della rendita mediante l’esperimento della procedura di cui al D.M. n. 701/1994.

Obbligo del Comune di notificare al contribuente il passaggio da terreno agricola ad area edificabile

L’art. 31, comma 20, legge n. 289/2002 dispone che “i Comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del contribuente”. In sostanza, la norma ha il fine di fornire le garanzie procedimentali poste a tutela del contribuente assurte a principio generale dell’ordinamento tributario ad opera dell’art. 6, legge n. 212/2000, che ha

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stabilito in maniera generalizzata l’obbligo di informazione a carico del Comune, ogni qual volta ci si trovi di fronte ad ogni fatto o circostanza da cui possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione a carico del soggetto interessato.

In merito agli aspetti operativi, l’ente locale può disciplinare autonomamente la procedura adottando lo schema più confacente alla propria organizzazione. Bisogna, comunque, tener presente che, in caso di mancata comunicazione dell’intervenuta edificabilità dell’area, si applica l’art. 10, comma 2, legge n. 212/2000, il quale - a tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente - prevede che “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.

Possibilità, per i Comuni, di derogare alle aliquote base

Sia il limite minimo sia quello massimo di manovra concessa sulle aliquote costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del Comune il quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie.

Viene comunque sottolineato che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.

Abitazione principale - Definizione

L’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto.

In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita. Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni IMU per questa previste; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati.

Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario.

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Abitazione principale - Componenti del nucleo familiare con dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel Comune

La norma va intesa in senso restrittivo soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso Comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l’abitazione principale e per le relative pertinenze.

Se, ad esempio, nell’immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all’abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi - non legalmente separati - poiché l’altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso Comune, l’agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi. Nell’ipotesi in cui sia un figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso Comune, e, quindi, costituisce un nuovo nucleo familiare, il genitore perde solo l’eventuale maggiorazione della detrazione.

Abitazione principale - Possesso da parte dei coniugi di immobili in Comuni diversi

È possibile, per entrambi i coniugi, usufruire dell’agevolazione per l’abitazione principale per entrambi gli immobili in quanto il legislatore non ha stabilito la limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in Comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro Comune, ad esempio, per esigenze lavorative.

Pertinenze abitazione principale - Pertinenza iscritta in catasto unitamente all’abitazione

Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale. Entro tale limite, il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato.

Se, per esempio, possiede 3 pertinenze di cui una cantina accatastata come C/2 e due garages classificati come C/6, sarà lo stesso contribuente ad individuare fra questi ultimi la pertinenza da collegare all’abitazione principale. Se, però, la cantina risulta iscritta congiuntamente all’abitazione principale, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in quest’ultima rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente all’abitazione principale. Le eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all’aliquota ordinaria.

Nel caso in cui due pertinenze, di solito la soffitta e la cantina, siano accatastate unitamente all’unità ad uso abitativo, in base alle norme tecniche catastali, la rendita attribuita all’abitazione ricomprende anche la redditività di tali porzioni immobiliari non connesse. Pertanto, poiché dette pertinenze, se fossero accatastate separatamente, sarebbero classificate entrambe in categoria C/2, per rendere operante la disposizione in esame, il

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contribuente può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza classificata in categoria catastale C/6 o C/7.

Pertinenze abitazione principale - Potere regolamentare dei Comuni

I Comuni non possono intervenire con una disposizione regolamentare in ordine all’individuazione delle pertinenze. Tale affermazione è avvalorata dall’abrogazione ad opera dell’art. 13, comma 14, lettera b), D.L. n. 201/2011, dell’art. 59, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 446/1997, che consentiva agli enti locali, nell’esercizio della potestà regolamentare, di “considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto”.

Pertinenze abitazione principale - Individuazione

Viene richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 25127 del 30 novembre 2009 (cfr. “Pagano l’ICI le pertinenze del fabbricato industriale”, il Quotidiano IPSOA del 10 dicembre 2009), in cui è stato affermato che “ai sensi dell’art. 817 Codice civile, sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”.

Abitazione principale e pertinenze - Ripartizione detrazione base

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione base di 200 euro spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

Abitazione principale e pertinenze - Spettanza detrazione aggiuntiva

Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento. L’importo di tale ulteriore beneficio, costituendo una maggiorazione della detrazione, si calcola con le stesse regole di quest’ultima e, quindi, in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa.

A questo proposito, viene chiarito che, in caso di nascita di un figlio, per computare un mese occorre che la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni. Ad esempio, se la nascita avviene il 15 marzo, allora, il mese di marzo deve essere computato nel calcolo della maggiorazione. Se, invece, il figlio nasce, ad esempio, il 17 marzo, non si potrà tenere conto di tale mese.

Se si prende in considerazione il caso del compimento del 26° anno di età, per potere computare il mese nel calcolo della maggiorazione occorre che l’evento si verifichi dal 15° giorno in poi. Per cui se il figlio compie i 26 anni il 14 marzo, allora la maggiorazione non spetterà per quel mese e per il calcolo della stessa si potranno prendere in considerazione esclusivamente i mesi di gennaio e di febbraio, periodo durante il quale si è protratto il requisito richiesto dalla norma. Nell’ipotesi in cui, invece, l’evento si verifichi il 15 marzo, allora la maggiorazione spetterà anche per il mese in questione.

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Abitazione principale e pertinenze - Detrazione aggiuntiva: casi pratici

• coniugi proprietari ciascuno al 50% dell’abitazione principale in cui risiedono anagraficamente e dimorano anche i due figli di entrambi, di età non superiore a 26 anni: a ciascun coniuge spetta la maggiorazione di 50 euro;

• proprietario al 25% dell’abitazione principale in cui risiede anagraficamente e dimora abitualmente insieme alla moglie, non proprietaria, e al figlio di entrambi di età non superiore a 26 anni: al proprietario spetta la maggiorazione di 50 euro, a prescindere dal fatto che il proprietario sia tale solo al 25%;

• proprietario al 100% dell’abitazione principale, in cui è residente anagraficamente e dimora anche abitualmente il figlio della convivente: la maggiorazione non spetta;

• conviventi proprietari al 50% dell’abitazione principale, in cui è residente anagraficamente e dimora abitualmente anche il figlio della convivente di età non superiore a 26 anni: la maggiorazione di 50 euro spetta, ovviamente, solo alla madre proprietaria dell’immobile;

• proprietario al 100% dell’abitazione principale in cui sono residenti anagraficamente e dimorano abitualmente anche la convivente e due figli di cui, però, solo uno di entrambi i soggetti menzionati e l’altro della sola convivente: in questo caso la maggiorazione di 50 euro spetta al proprietario, limitatamente al figlio di entrambi, purché di età non superiore a 26 anni;

• conviventi proprietari al 50% dell’abitazione principale, in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente anche due figli di età non superiore a 26 anni di cui, però, solo uno di entrambi i soggetti menzionati e l’altro della sola convivente: in questo caso ad entrambi i comproprietari spetta la maggiorazione di euro 25 ciascuno per il figlio di entrambi, mentre alla convivente spetta anche la maggiorazione di 50 euro per il proprio figlio, per un importo complessivo di euro 75;

• proprietaria al 100% dell’abitazione principale, in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente anche la figlia di anni 23 e la figlia di quest’ultima: in tale fattispecie, alla proprietaria spetta la sola maggiorazione di 50 euro per la figlia di età inferiore ai 26 anni;

• proprietaria al 75% dell’abitazione principale, in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente anche la figlia di anni 23, proprietaria al 25% della stessa abitazione e la figlia di quest’ultima di 2 anni: in tale ipotesi, ad entrambe le proprietarie spetta la maggiorazione di 50 euro, ciascuna per la propria figlia;

• proprietario al 100% dell’abitazione principale in cui sono

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residenti anagraficamente e dimorano abitualmente anche la convivente e tre figli di età non superiore a 26 anni di cui, però, solo uno di entrambi i soggetti menzionati e gli altri due rispettivamente dei singoli soggetti: in tale ipotesi il proprietario ha diritto a due maggiorazioni di 50 euro di cui una per il figlio di entrambi ed una per il proprio figlio, per un importo complessivo di 100 euro;

• proprietario al 75% dell’abitazione principale in cui sono residenti anagraficamente e dimorano abitualmente anche la convivente proprietaria al 25% della stessa abitazione principale e tre figli di età non superiore a 26 anni di cui, però, solo uno di entrambi i soggetti menzionati e gli altri due rispettivamente dei singoli soggetti: in tale ipotesi ad entrambi i proprietari spettano due maggiorazioni di cui però una di 50 euro per il proprio figlio e una di 25 euro per il figlio di entrambi, per un importo complessivo di euro 75 per ciascuno;

• proprietaria al 50% dell’abitazione principale in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente anche il figlio di 38 anni, proprietario al 50% della stessa abitazione principale, la moglie di quest’ultimo e il figlio di entrambi di 4 anni: in questo caso, alla proprietaria non spetta alcuna maggiorazione essendo il figlio di età superiore ai 26 anni; mentre a quest’ultimo spetta la maggiorazione di 50 euro per il proprio figlio. I Comuni non possono variare l’importo della maggiorazione prevista per i figli.

Abitazione principale e pertinenze - Ex coniuge assegnatario

La disposizione contenuta nell’art. 4, comma 12-quinquies, D.L. n. 16/2012 (che prevede l’applicazione delle agevolazioni per abitazione principale in capo al coniuge assegnatario dell’immobile), essendo intervenuta successivamente a quella disposta dall’ultimo periodo del dell’art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011 (in virtù del quale, invece, il coniuge non assegnatario poteva usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale assegnata all’ex coniuge, purché non titolare di altro immobile nello stesso Comune), ha tacitamente abrogata quest’ultima norma. Pertanto, il nuovo assetto normativo comporta che le agevolazioni per l’abitazione principale sono riconosciute al coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione.

Abitazione principale e pertinenze - Anziani e disabili ricoverati in istituti di ricovero

La maggiorazione di 50 euro prevista per i figli di età non superiore a 26 anni, si applica solo nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’immobile.

Abitazione principale e pertinenze - Immobile dato in uso gratuito a parenti

Non è possibile applicare le agevolazioni per l’abitazione principale per gli immobili concessi in uso gratuito ad altri familiari.

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Abitazione principale e pertinenze - Immobili di cooperative edilizie e IACP

Spetta solo la detrazione base e non anche l’aliquota agevolata e la detrazione aggiuntiva di 50 euro per i figli conviventi. Tuttavia, i Comuni potrebbero ridurre l’aliquota fino allo 0,4% in quanto trattasi di immobili posseduti da soggetti passivi IRES.

Terreni agricoli - Agevolazioni per IAP

Non è possibile limitare la nozione di IAP alle sole persone fisiche.

Terreni agricoli - Terreni non coltivati di coltivatori diretti e IAP

La locuzione “nonché per quelli non coltivati” ha la finalità di rendere applicabile il moltiplicatore di 110 anche nel caso in cui il terreno deve essere lasciato a riposo (ed è quindi non coltivato) in applicazione delle tecniche agricole (c.d. set aside).

Terreni agricoli - Terreni di CD o IAP utilizzati per attività agro-silvo-pastorale

Se il terreno è posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo che ha i requisiti, l’agevolazione di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 504/1992 si applica a tutti i comproprietari.

Terreni agricoli - Agevolazioni per terreni condotti da CD o IAP

Le agevolazioni non si applicano per i terreni, di coltivatori diretti o IAP, concessi in affitto.

Fabbricati rurali

La classificazione dell’immobile nella categoria catastale D/10 non è condizione unica per il riconoscimento dell’agevolazione previste per i fabbricati rurali strumentali. Comunque, anche nel caso in cui detti immobili siano accatastati in una delle categorie dei gruppi ordinari e non in D/10 è possibile riconoscere la ruralità e conseguentemente l’applicazione del regime di favore ai fini IMU.

Agevolazioni ICI Le agevolazioni ICI non sono più applicabili all’IMU a meno che non siano espressamente richiamate dalle nuove disposizioni.

Esenzioni - Camere di Commercio

Le Camere di commercio non sono più ricomprese tra i soggetti pubblici che godono dell’esenzione ai fini dell’imposta.

Esenzioni - Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina

Sino all’emanazione del decreto che dovrà individuare i Comuni nei quali si applica l’esenzione, si fa riferimento all’elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

Esenzioni - Casi particolari L’esenzione di cui all’art. 21, D.Lgs. n. 460/1997, in virtù del quale “i Comuni, le Province, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti” si applica anche all’IMU in virtù del richiamo generale ai tributi locali contenuto nella norma. Tuttavia, l’esenzione non può operare nei confronti della quota di imposta riservata allo Stato.

Le stesse considerazioni valgono con riferimento alle seguenti agevolazioni previste:

• dall’art. 1, comma 86, legge n. 549/1995, secondo cui “i

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Comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi”;

• dall’art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 207/2001, in base al quale “i Comuni, le Province, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza”.

Versamento - Arrotondamento e importo minimo

L’arrotondamento per difetto va effettuato anche nel caso in cui la frazione sia uguale a 49 centesimi, in linea, peraltro, con il meccanismo stabilito per i tributi erariali.

Inoltre, poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato, allo scopo di salvaguardare le esigenze di omogeneizzazione dell’automazione dei vari tributi.

Infine, l’importo minimo di 12 euro è da riferirsi all’imposta complessivamente dovuta.

Versamenti - Cittadini italiani non residenti

Non sono più applicabili le disposizioni di cui all’art. 1, comma 4-bis, D.L. n. 16/1993 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75/1993) in base al quale era prevista per tali soggetti la possibilità di versare l’ICI in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%.

Tali soggetti dovranno, pertanto, versare l’IMU seguendo le disposizioni generali valide per gli altri contribuenti, ferme restando le modalità di versamento già utilizzate per l’ICI, vale a dire il vaglia postale internazionale ordinario, il vaglia postale internazionale di versamento in c/c e il bonifico bancario.

Il versamento dell’imposta deve essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati sul territorio di più Comuni, e deve essere disposto in euro, per un importo pari all’imposta dovuta.

Versamenti - Acconto di giugno Anche nel caso in cui i Comuni abbiano deliberato le aliquote e le detrazioni dell’IMU prima della scadenza del termine di pagamento della prima rata del 18 giugno, queste non possono essere comunque considerate definitive.

Pertanto non è possibile versare l’imposta in unica soluzione (art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011). Infatti, non solo le aliquote e le detrazioni eventualmente deliberate dai Comuni possono essere rideliberate dagli stessi enti entro il 30

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settembre 2012, ma anche quelle stabilite dalla legge possono essere modificate successivamente con i decreti del presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare l’ammontare complessivo del gettito previsto per il 2012.

Versamenti - Codice tributo cooperative edilizie e IACP

Il codice tributo da utilizzare per il versamento con F24 per queste fattispecie è esclusivamente il 3918 denominato: “IMU - Imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune”, in quanto non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato.

Versamenti - Non applicazione di sanzioni e interessi per il primo acconto

Valgono le regole stabilite dalla legge n. 212/2000 nel caso in cui le novità recate dai criteri di calcolo e di versamento dell’IMU, per l’anno 2012, abbiano comportato errori del contribuente determinati da “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.

Ovviamente, al di fuori di detti casi, il mancato pagamento delle rate dell’imposta determina l’applicazione delle disposizioni in tema di sanzioni amministrative tributarie.

Versamenti - Rateazione imposta su immobili di cooperative edilizie e IACP

il versamento in tre rate non può essere effettuato per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati.

Fabbricati rurali non censitiIl pagamento in un’unica soluzione entro il 17 dicembre 2012 per i fabbricati non censiti riguarda non solo quelli ad uso strumentale ma anche quelli ad uso abitativo.

Dichiarazione Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, è previsto che la dichiarazione deve essere presentata entro il 1° ottobre 2012, poiché il 30 settembre 2012 cade di domenica. Ovviamente occorre, in ogni caso, garantire al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione. Pertanto, se l’obbligo dichiarativo è sorto, ad esempio, il 31 agosto il contribuente potrà presentare la dichiarazione IMU entro il 29 novembre 2012.

Inoltre, viene precisato che:

• la dichiarazione IMU per i fabbricati rurali non censiti in catasto, di cui all’art. 13, comma 14-ter, D.L. n. 201/2011, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data del 30 novembre 2012, termine ultimo previsto dalla stessa norma ed entro il quale deve essere presentata la dichiarazione di detti immobili nel catasto edilizio;

• è stato estremamente ridotto il nucleo delle ipotesi in cui è richiesta la presentazione della dichiarazione e al contempo sono salvi i principi su cui si basava la dichiarazione ICI;

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• per fruire dell’esenzione prevista per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, D.Lgs. n. 504/1992, è necessaria la presentazione di un’apposita dichiarazione relativa a detti immobili.

Rapporti tra IMU e imposte sui redditi

In caso di terreni non affittati, risultano dovute l’IRPEF e le relative addizionali sul reddito agrario, mentre l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali sul solo reddito dominicale.

In caso di abitazione principale “parzialmente locata” trattandosi al tempo stesso di un immobile non locato per la parte adibita ad abitazione principale e di un immobile locato per la rimanente parte, sulla falsariga delle scelte interpretative operate ai fini IRPEF fino al 31 dicembre 2011, deve applicarsi la sola IMU nel caso in cui l’importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca). Sono, invece, dovute sia l’IMU che l’IRPEF nel caso in cui l’importo del canone di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca) sia di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.

Sono assoggettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali gli immobili esenti da IMU.

Definizione agevolata

Le nuove misure sanzionatorie applicabili in caso di definizione agevolata (1/3 invece di 1/4) si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, vale a dire dal 6 dicembre 2011.

Nel caso in cui, ad esempio, il Comune abbia notificato avvisi di accertamento relativi all’ICI, per periodi, quindi, antecedenti all’entrata in vigore della norma in commento, all’eventuale definizione agevolata andranno applicate le sanzioni nella misura più favorevole di 1/4, proprio perché le violazioni sanzionate con gli atti impositivi in discorso sono state commesse precedentemente al 6 dicembre 2011.

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RIFORMA DEL LAVORO: LE PRINCIPALI NOVITÀ SUI CONTRATTI A TERMINE Nicola Petracca

In attesa del passaggio parlamentare e sulla base della bozza del disegno di legge diffusa lo scorso 5 aprile è stato formalmente avviato dal Governo il progetto di riforma del mercato del lavoro. Molte le disposizioni che interessano la materia e tra queste, significative, sono le novità ipotizzate con riferimento al contratto a tempo determinato.

In attesa di eventuali emendamenti in sede parlamentare, il Governo ha licenziato lo scorso 5 aprile il proprio disegno di legge composto di settanta articoli, con il precipuo scopo di voler riformare il mercato del lavoro, accogliendo così le istanze che, soprattutto in sede comunitaria, chiedono all’Italia una maggiore elasticità nella disciplina dei rapporti di lavoro.

Per ciò che attiene i contratti a tempo determinato, ferma la previsione che rende indispensabili le ragioni che giustificano l’apposizione del termine, è per la prima volta prevista la possibilità di stipulare detti contratti senza la necessità di specificare la causale, a condizione che si tratti del primo contratto a termine concluso tra lavoratore e datore di lavoro e che la durata non sia superiore a sei mesi (il regime così come descritto trova applicazione anche alle ipotesi di somministrazione di lavoro ex D.Lgs. 276/2003).

Al non dichiarato fine di disincentivare l’uso dei contratti a termine, è inoltre previsto un aumento del costo contributivo nella misura dell’1,4% (tale aumento non trova applicazione nel caso in cui ricorrano ragioni sostitutive o l’assunzione a termine si riferisca a lavoratori stagionali): il maggior gettito sarà destinato al finanziamento dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI).

Si segnala poi la definitiva codificazione del principio, già pienamente accolto dal diritto vivente, per il quale “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro”, relegando così il contratto di lavoro a termine a mera eccezione.

Il primo contratto a termine: il nuovo regime di a- causalità

La novità più significativa che emerge dal disegno di legge riguarda, dunque, la circostanza che la conclusione del primo contratto a termine è sottratta dall’obbligo di indicare e motivare la ragione che giustifica il ricorso all’assunzione a tempo determinato (in pratica, per il primo semestre è consentita l’assunzione in regime a-causale).

Nella disciplina attualmente in vigore non esiste viceversa alcuna differenza “cronologica” tra i contratti a termine stipulati con il medesimo lavoratore (nel senso che tanto il primo, quanto i successivi contratti devono contenere le ragioni specifiche che hanno indotto il datore di lavoro a ricorrere alla contrattazione a termine); con la nuova formulazione, ove il Parlamento non apportasse modifiche in parte qua al disegno di legge governativo, il datore di lavoro non avrà più la necessità di specificare la ragione di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo cui è vincolata l’apposizione del termine al (primo) contratto di lavoro subordinato.

A fronte di tale libertà nelle assunzioni a-causali, sono previsti una serie di contrappesi: la durata del rapporto di lavoro non deve eccedere i sei mesi; il contratto non è prorogabile (oltre al fatto, come già detto, che deve trattarsi del primo contratto di lavoro concluso tra datore di lavoro e lavoratore).

La proroga e la successione dei contratti

Per quanto riguarda l’istituto della proroga, fatta eccezione per l’ipotesi appena indicata relativa al primo contratto di durata non superiore a sei mesi, è lasciato immutato l’impianto di cui all’art. 4 del D.Lgs. 368/2001, per cui il contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, una sola volta a condizione che tanto sia richiesto da ragioni oggettive, si riferisca alla stessa attività

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lavorativa per la quale il contratto di lavoro è stato stipulato e la durata massima complessiva del rapporto prorogato non sia superiore a tre anni.

Sono stati, invece, allungati i termini entro i quali il rapporto di lavoro può proseguire senza che da ciò derivi la conversione a tempo indeterminato: l’attività lavorativa potrà proseguire al massimo fino a 30 giorni (oggi 10) dopo la scadenza del termine per i contratti fino a sei mesi e fino 50 giorni (oggi 30) nei contratti oltre sei mesi. In tali casi, però, viene introdotto per il datore di lavoro l’obbligo di comunicare, al Centro per l’Impiego competente, la durata della prestazione lavorativa oltre il termine inizialmente dedotto.

Il disegno di legge governativo, poi, con lo scopo di dissuadere il datore di lavoro a ricorrere a successive assunzioni a termine del medesimo lavoratore, ha aumentato l’intervallo temporale che deve sussistere in caso di nuova assunzione: 60 giorni (attualmente 10) per i contratti con durata inferiore a sei mesi, 90 giorni (attualmente 20) per quelli con durata oltre i sei mesi. In caso di violazione, permane la sanzione del riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal secondo contratto.

Resta ferma la norma che prevede che, nell’ipotesi che tra le parti siano stati stipulati contratti a termine per mansioni equivalenti e per un periodo superiore a 36 mesi, tra proroghe e rinnovi ed indipendentemente dai periodi di interruzione, il lavoro si considera a tempo indeterminato.

La novità consiste nel fatto che, nel computo dei trentasei mesi, si tiene conto anche dei periodi di lavoro somministrato, sempre per mansioni equivalenti: norma fortemente osteggiata dalle Associazioni datoriali.

Il termine illegittimo: conseguenze

Nel caso in cui venga accertata giudizialmente l’illegittimità/nullità del termine apposto al contratto di lavoro, continua a trovare applicazione la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato: la novità consiste nel fatto che, attraverso l’interpretazione autentica dell’art. 32 della L. 183/2010 (Collegato Lavoro), l’indennità risarcitoria ivi prevista (compresa tra le 2,5 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto) deve intendersi comprensiva di tutti i pregiudizi spettanti al lavoratore compresi tra la “scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il Giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”. Tale intervento è stato dettato dall’esigenza di superare i contrasti insorti in seno alla giurisprudenza di merito che, in tema di conseguenze risarcitorie, ha a più riprese allargato il novero delle voci di danno da liquidare al lavoratore oltre a quelle legalmente previste dal citato art. 32, in caso di conversione a tempo indeterminato.

Infine, si è deciso di armonizzare il regime delle impugnazioni dei contratti a termine, tenuto conto delle modifiche apportate dal disegno di legge governativo alla disciplina dei rinnovi di cui si è sopra detto: l’impugnativa stragiudiziale del contratto a termine dovrà essere proposta entro il termine di 120 giorni (e non più 60) decorrenti dalla scadenza del termine, mentre l’azione giudiziale dovrà essere attivata nei successivi 180 giorni (ora 270) dalla impugnativa.

La norma troverà applicazione solo per i contratti a termine cessati dopo il 1° gennaio 2013.

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L'OMESSA DICHIARAZIONE NON COMPORTA LA DECADENZA DEL CREDITO D’IMPOSTA IRPEFMatteo Camurri

Il mancato riporto del credito IRPEF nell’esercizio successivo in conseguenza all’omessa presentazione del modello UNICO non comporta, a carico del contribuente, il mancato riconoscimento del credito medesimo. Tale credito si può considerare estinto esclusivamente con l’intervenuta prescrizione dello stesso. È tuttavia prassi diffusa da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate ritenere che se il credito IRPEF maturato in un determinato esercizio e destinato all’utilizzo in compensazione non viene riportato nella dichiarazione riferita all’esercizio successivo, a fronte dell’omissione della stessa, diviene inutilizzabile. Si tratta tuttavia di un'opinione non condivisibile. La giurisprudenza formatasi in proposito, sebbene piuttosto limitata, smentisce chiaramente la posizione dell’Agenzia delle Entrate.

Nel nostro ordinamento la prescrizione ordinaria è normativamente prevista nell’art. 2946 c.c. il quale stabilisce che, salvo i casi in cui la legge non disponga diversamente, interviene decorso il termine di 10 anni dal giorno in cui tale diritto può essere fatto valere. Il Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986) nel Capo I all’art. 11, comma 4 non prevede alcuna prescrizione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche difforme rispetto a quella del dettato generale dell’art. 2946 c.c., pertanto, il termine previsto da quest’ultimo deve ritenersi valido ed efficace.

È tuttavia prassi diffusa da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate ritenere che se il credito IRPEF maturato in un determinato esercizio e destinato all’utilizzo in compensazione non viene riportato nella dichiarazione riferita all’esercizio successivo, a fronte dell’omissione della stessa, diviene inutilizzabile.

Come unica possibilità rimasta al contribuente, sempre secondo l’avviso dell’Agenzia, è la presentazione di un’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 602/1973 entro il termine di decadenza di 48 mesi previsto dalla stessa norma.

Si tratta tuttavia di un'opinione non condivisibile poiché la norma in oggetto fa riferimento esclusivo ai rimborsi diretti e come conseguenza, al decorso di tale termine, vi è l’impossibilità di ottenerne il rimborso, non sicuramente il venir meno del diritto all’utilizzo dello stesso in compensazione o al riporto in una dichiarazione successiva.

Un’accettazione in tal senso arriva dalla stessa Agenzia Entrate, la quale esegue ogni anno i cosiddetti controlli automatizzati sulle dichiarazioni fiscali presentate al fine di verificare che i dati in esse contenuti siano corretti e i versamenti effettuati esattamente e nei termini previsti.

Nel caso in cui dal suddetto controllo l’Agenzia delle Entrate evidenziasse, ad esempio, il mancato riporto del credito dell’esercizio precedente, lo porta a conoscenza del contribuente segnalando la presenza di un maggior credito.

La giurisprudenza formatasi in proposito, sebbene piuttosto limitata, smentisce chiaramente la posizione dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, la sentenza della Corte di Cassazione 18 gennaio 2002, n. 523, esaminando un caso analogo (differisce esclusivamente il tributo, nel caso di specie si tratta d’imposta sul valore aggiunto) ha espressamente ammesso che mancando il riporto di un’eccedenza nell’anno successivo a quello di formazione, non ne comporta la perdita proprio perché la legge non commina alcuna decadenza specifica a riguardo. Analoga posizione è ravvisata nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20778 del 26 ottobre 2005.

Tale ordinanza stabilisce che l'istituto della prescrizione decennale è applicabile a qualsivoglia diritto di obbligazione, ed opera - quale vera e propria clausola di chiusura - ove non siano previsti termini più brevi di prescrizione o termini di decadenza.

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Nel caso, ad esempio, in cui un contribuente abbia omesso la presentazione del modello UNICO 2007, l’eventuale credito IRPEF sorto nell’anno d’imposta 2005 ed esposto nella relativa dichiarazione annuale, potrà essere riportato nella prima dichiarazione utile finché non interviene, dopo dieci anni, la prescrizione dello stesso.

SOCIETÀ PROFESSIONALI: IL NODO DELLA MULTIPROFESSIONALITÀRiccardo Patimo

La possibilità di costituire società tra professionisti per lo svolgimento di più di un’attività professionale è espressamente ammessa dall’art. 10, comma 8, legge n. 183/2011. Nonostante ciò, non sono pochi i problemi che in tali eventualità possono porsi per via del potenziale conflitto tra i codici deontologici e i poteri disciplinari dei vari ordini cui la società sarebbe tenuta ad iscriversi.

Uno dei nodi da sciogliere, prima di poter dare avvio alla costituzione delle nuove società tra professionisti, è quello della disciplina dello svolgimento di più attività da parte della medesima STP. Stranamente, tale problematica non rientra tra quelle per le quali l’art. 10, comma 10, legge n. 183/2011, prevede l’emanazione di specifiche norme su base regolamentare.

Come è noto, requisito fondamentale per la costituzione di tali società è il fatto che il numero dei soci professionisti sia tale da assicurare ad essi una maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Inoltre, alle STP è fatto obbligo di iscriversi presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei propri soci.

Il notaio chiamato a redigere l’atto costitutivo di tali società dovrà quindi, preliminarmente, accertare a quale ordine professionale la società intende iscriversi e poi verificare che almeno i due terzi dei soci siano regolarmente iscritti allo stesso. Solo se vengono rispettate tali condizioni, la società, una volta costituita, potrà chiedere l’iscrizione all’ordine di riferimento. Ciò significa anche che, nel caso in cui l’ordine di riferimento dovesse rifiutare la predetta iscrizione, si verrebbe a concretizzare un’ipotesi di anticipato scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale.

Quanto sopra appare abbastanza semplice da gestire finché la STP viene costituita per svolgere una sola attività professionale. Ma il comma 8 dell’articolo 10 in commento ammette espressamente che queste società possano essere costituite per l’esercizio di più attività professionali.

Nulla viene detto, però, su quali siano gli specifici requisiti che la società deve possedere in tali casi. Secondo Gian Carlo Laurini, presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, l’ iscrizione della STP a più ordini con differenti regole deontologiche non sarebbe addirittura ammissibile. Nel caso dei professionisti individuali, l’iscrizione a più di un ordine professionale e il conseguente svolgimento delle relative attività, non pone particolari problemi atteso che le stesse, pur svolte dal medesimo soggetto, mantengono una sostanziale autonomia le une dalle altre.

Per le società, invece, le regole potrebbero essere diverse. Per cominciare, il carattere “professionale” delle STP è attestato dall’obbligo di far partecipare ad esse un numero minimo di soci professionisti, tale da assicurare la predetta maggioranza dei due terzi. Il comma 4, lettera b), dell’articolo 10, dispone, però, che il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e che il consiglio dell’ordine o collegio professionale, presso il quale essa è iscritta, procede alla cancellazione della stessa dall’albo se, entro sei mesi, non si ristabilisce la prevalenza dei soci professionisti. La norma, così com’è, sembra pensata per le STP che svolgono una sola professione mentre, in caso di multiattività, diviene difficile ipotizzare quale potrebbe essere l’ordine di riferimento. Poiché la legge non distingue tra categorie di soci professionali in base alle diverse attività svolte, un’interpretazione prudenziale porterebbe a ritenere che,

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quando il numero dei soci professionisti scende sotto la soglia legale, l’organo amministrativo, oltre a dover accertare il verificarsi della causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., sia tenuto a darne comunicazione all’ordine o agli ordini presso i quali la società è iscritta i quali, decorsi i sei mesi canonici senza che tale causa sia stata rimossa, procederanno alla cancellazione della società dai rispettivi albi. Allo stato attuale, infatti, la costituzione di STP multiattività non è soggetta a regole specifiche che le impongano, per esempio, l’iscrizione di ciascuno dei soci professionisti a tutti gli albi presso i quali la società intende iscriversi. Né, tantomeno, esistono regole che condizionano l’iscrizione della STP ad un determinato albo alla presenza di un numero minimo di soci professionisti appartenenti allo stesso.

Tra le cause che possono condurre alla riduzione del numero minimo di soci professionisti vi è, poi, l’eventuale cancellazione di alcuni di essi dai relativi albi professionali che infatti, ai sensi del comma 4, lettera d), dell’art. 10, ne determina l’esclusione dalla società. L’esistenza di una simile norma impone agli ordini professionali di vigilare con particolare attenzione nei casi in cui il professionista che viene cancellato risulti anche socio di una STP, al fine di verificare se tale evento possa richiedere anche la cancellazione della società di appartenenza.

Il fatto che la società intenda svolgere più attività professionali potrebbe, forse, rendere opportuno l’inserimento nell’atto costitutivo di clausole che disciplinino l’eventuale prevalenza di un’attività rispetto alle altre disponendo, per esempio, che la riduzione dei soci professionisti al di sotto di un determinato numero, comporti una causa di scioglimento, anche se il numero complessivo dei soci professionisti superstiti rimane al di sopra delle soglie di legge.

Probabilmente, i maggiori ostacoli per la costituzione di STP multiprofessionali potrebbero derivare dall’eventuale contrasto tra i codici deontologici previsti dai rispettivi ordini o dai possibili conflitti per l’esercizio, da parte degli stessi, dei propri poteri disciplinari.

Bisogna tuttavia osservare che il rispetto dei codici deontologici è un obbligo che il comma 7 dell’art. 10 sembra imporre ai soli soci professionisti e non anche alla società. Il fatto che una STP si iscriva a più di un ordine professionale, non comporterebbe, pertanto, contrasti tra le differenti norme deontologiche, visto che i soci ne sarebbero obbligati a titolo individuale.

La stessa norma prevede, invece, l’assoggettamento della società tra professionisti al regime disciplinare dell’ordine al quale risulta iscritta. Nel caso in cui la STP si iscriva, per esempio, a due ordini separati, potrebbe accadere che la società venga cancellata da uno di essi per effetto di una sanzione disciplinare. È evidente che il mantenimento dell’iscrizione all’altro ordine non sarebbe, di per sé, condizione sufficiente per evitarne lo scioglimento. Infatti, i soci professionisti, appartenenti all’ordine dal quale la società è stata cancellata, si vedrebbero automaticamente declassati a soci di capitale, con conseguente impatto sul mantenimento della nota soglia dei due terzi.

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FOCUS

ANALISI DI BILANCIO: GLI ONERI DIVERSI DI GESTIONE Federico Gavioli

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti, all’interno del conto economico, nel raggruppamento contraddistinto dalla lettera “B – Costi della produzione”, alla voce 14). Secondo il documento OIC 12, dello schema di conto economico, la voce B.14), è una voce di natura residuale che comprende: a) i costi della gestione caratteristica iscrivibili nelle altre voci dell’aggregato B); b) i costi della gestione accessorie, diverse da quelle finanziaria, che non abbiano natura di costi straordinari; c) i costi di natura tributaria che non rappresentano oneri accessori di acquisto diversi dalle imposte dirette e dall’IRAP.

Da un analisi dettagliata del documento OIC n.12 la voce in commento accoglie le seguenti tipologie di componenti reddituali negativi:

1) costi derivanti dalla gestione accessorie: costi di gestione e manutenzione degli immobili civili non collocabili in altre voci; costi di riparazione e manutenzione dei macchinari e impianti concessi in locazione a terzi;

2) minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi così come evidenziato per la voce “A 5) Altri ricavi”, la sostituzione dei cespiti, tangibili o intangibili, prodotta dal logorio e dal deperimento tecnico-economico e connesso allo svolgimento della normale attività produttiva di impresa, rientrano nell’area ordinaria della gestione. La mancata verifica di tali condizioni comporta, infatti, l’iscrizione della minusvalenza tra i componenti straordinari di reddito, al punto “E.21 – oneri straordinari”, così come la minusvalenze relative all’alienazione di titoli, partecipazioni e altre attività finanziarie, affluiscono, se a carattere ordinario, alla voce “C-17 – interesse e altri oneri finanziari” del conto economico;

3) sopravvenienze e insussistenze di passivo connesse a valori stimati: tale componente è destinata ad accogliere le rettifiche incrementative di costi connesse al normale aggiornamento delle stime effettuate al termine dei precedenti periodi amministrativi, quali: insufficienza dei fondi per rischi e oneri, perdite su crediti non coperte da precedenti svalutazioni;

4) imposte indirette, tasse e contributi: si tratta di una serie di imposte e tasse che, a titolo puramente indicativo, possono essere così riassunte: imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, tasse e concessioni governative, imposta di bollo, ICI-IMU, imposta comunale sulla pubblicità, imposte di fabbricazione non ricomprese nel costo di acquisto di materia, semilavorati e merci, IVA indetraibile;

5) costi e oneri diversi di natura non finanziaria: si tratta di qualunque altro tipo di costo od onere, di natura non finanziaria e non straordinaria. Per esempio possono essere iscritti componenti negativi di reddito tra i quali: contributi ad associazioni sindacali di categoria, omaggi ed articoli promozionali, costi ed oneri di natura tecnica ed amministrativa, costo di acquisto dei giornali per l’abbonamento a quotidiani o riviste, oneri ad utilità sociale non iscrivibili al punto B 9) – costi per il personale.

Rilevazioni contabili

Vediamo di fare diversi esempi di rilevazione in contabilità relativi a costi iscrivibili alla voce B.14) del conto economico:

A) Rimborso delle spese legali: a seguito di una vicenda legale conclusasi in modo negativo l’impresa deve procedere al pagamento delle spese legali alla parte vincente per un importo di euro 6.000.

CE B 14) Oneri diversi di gestione 6.000

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SP C IV 1) Banche c/c 6.000

Pagamento delle spese legali

B) Incasso di un credito inferiore a quello iscritto in bilancio: la società Rossi spa incassa un credito per un ammontare inferiore a quello iscritto in bilancio che eccede anche l’importo del fondo precedentemente stanziato.

SP C II 1) Crediti verso clienti 8.000

CE B 14) Oneri diversi di gestione 1.000

SP C IV 1) Banche c/c 6.000

SP C II 1) Fondo svalutazione crediti 1.000

Incassato credito per un importo inferiore a quello previsto in contabilità

C) Pagamento tassa sulle concessioni governative: la società Bianchi spa paga l’importo annuale per la vidimazione annuale del libro giornale e del libro inventari; la registrazione in contabilità sarà la seguente:

CE B 14) Oneri diversi di gestione xxx

SP C IV 1) Banche c/c xxx

Pagamento tassa per vidimazione libro giornale e inventari

Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o ulteriori interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione.

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l’occasione è gradita per cordiali saluti.

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