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La gestione delle bonifiche VIRGINIO BERGAMASCO A.A.S. n. 2 Monfalcone, 19 giugno 2017 – Seminario di formazione per gli Enti locali

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La gestione delle bonifiche

VIRGINIO BERGAMASCO

A.A.S. n. 2

Monfalcone, 19 giugno 2017 – Seminario di formazione per gli Enti locali

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A.A.S. 2 “Bassa Friulana – Isontina”T.d.P. BERGAMASCO VIRGINIO

Con l’entrata in vigore della legge 257/92 “Norme relative

alla cessazione dell’amianto” e la relativa messa al bando

dell’amianto, le tutela dai rischi amianto correlati si è ridotta

al solo amianto in opera (controllo attento dello stato di

conservazione dell’amianto in opera e rigida

regolamentazione delle fasi di rimozione e smaltimento).

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I principali decreti attuativi che normano le azioni previste sono:

DPR 08/08/94 - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni … per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento, e di bonifica dell’ambiente … (legge regionale 3 setembre 1996 nr. 39)

DM 06/09/94 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, c. 3, e dell’art. 12, c. 2, della L. 257/92, relativa alla cessazione dell’impiego di amianto

DM 20/08/99 - Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art.5, comma 1, lettera f) della legge 27/03/92, n.257, relativa alla cessazione dell’impiego di amianto (bonifica natanti – incapsulamento – scelta DPI per le vie respiratorie)

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DECRETO MINISTERIALE 06 settembre 1994Normative e metodologie tecniche di applicazione della L. 257 del 1992

Premessa

La presente normativa si applica a strutture edilizie

ad uso civile, commerciale o industriale aperte al

pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in

cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti

amianto dai quali può derivare una esposizione a

fibre aerodisperse.

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Questo Decreto prevede:

� Un programma di controllo e manutenzione degli edifici

contenenti amianto

� La valutazione del rischio di dispersione di fibre per

programmare eventuali bonifiche

� Misure di sicurezze e procedure operative per opere di

bonifica di amianto friabile e smontaggio coperture in

cemento-amianto (Eternit)

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Di conseguenza, il proprietario dell’edificio in cui è stata accertata la presenza di M.C.A. e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge all’interno dello stesso deve pertanto:

� individuare un responsabile con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione.

� Tenere la documentazione relativa alla collocazione dell’amianto nell’edificio e predisporre idonea segnaletica nel caso sia documentata la presenza di amianto

� Predisporre le idonee misure di sicurezza

� Fornire informazioni agli occupanti dell’edificio sulla presenza dell’amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare.

� Se i materiali in opera sono friabili, fare ispezionare l’edificio una volta l’anno da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali e redigere una dettagliata relazione sulla verifica eseguita da trasmettere all’A.A.S. competente per territorio.

� Valutare la necessità di un intervento di bonifica.

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CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Compatti: materiali duri chepossono essere sbriciolati oridotti in polvere solo conl'impiego di attrezzi meccanici(dischi abrasivi, frese, trapani,ecc.).

Friabili: materiali che possonoessere facilmente sbriciolati oridotti in polvere con la semplicepressione manuale;

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1) SOVRACOPERTURA – è un intervento di confinamentorealizzato installando una nuova copertura al di sopra diquella in amianto-cemento, che viene lasciata in sede.

2) INCAPSULAMENTO – Possono essere impiegati prodottiimpregnanti, che penetrano nel materiale legando le fibredi amianto tra loro e con la matrice cementizia, e prodottiricoprenti, che formano una spessa membrana sullasuperficie del manufatto.

3) RIMOZIONE – Le operazioni devono essere condottesalvaguardando l'integrità del materiale.

TECNICHE DI BONIFICA

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SOVRACOPERTURA

• E’ un intervento di confinamento mediante la sovrapposizione dilamiere grecate sulla copertura esistente.

• la copertura in cemento amianto non viene rimossa

• il costruttore o il committente dovrà verificare e certificare laportata delle strutture

• Per effettuarla non serve un piano di lavoro se non si prevede unarimozione anche parziale di lastre

• E’ necessario prevedere controlli periodici per verificare l’integritàe l’efficacia dell’intervento

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INCAPSULAMENTO

• La copertura in cemento amianto non vienerimossa

• Per effettuarla non serve presentare unpiano di lavoro se non si prevedonotrattamenti preliminari di pulizia

• E’ necessario prevedere controlli periodiciper verificare l’integrità e l’efficacia deitrattamenti (ultimi 2 strati di colorediverso)

• E’ un intervento di confinamento cheprevede il trattamento della coperturaesistente con uno strato di verniciricoprenti e incapsulanti regolamentatoda un apposito D.M. del 20.08.1999.

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RIMOZIONE

• Le operazioni devono essere condottesalvaguardando l'integrità del materiale

• È necessario rispettare una procedura perla rimozione atta a salvaguardare la salutedegli operatori addetti e della popolazioneresidente nelle immediate vicinanze

• Comporta la necessità di installare unanuova copertura in sostituzione delmateriale rimosso

Si rammenta che per quasi tutti i lavori edili è necessariovalutare l’applicazione del Titolo IV (cantieri temporanei omobili) del D.Lgs. 81/08 per l'eventuale redazione del piano disicurezza e coordinamento o per la redazione della notificapreliminare ai sensi dell’art. 99 del medesimo decreto.

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Art. 256, c. 1 del D.Lgs. 81/08:

I lavori di bonifica dell'amianto devono essere

effettuati solo da:

imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del D.Lgs.152/2006 che disciplina l’Albo Nazionale dei gestori ambientali edi relativi obblighi e modalità di iscrizione, anche per le attività dibonifica dell’amianto categoria 10 “Bonifica beni contenentiamianto” :� 10 A amianto compatto� 10 B amianto friabile

lavoratori adeguatamente formati

(a seguito partecipazione a corsi specifici strutturati su duelivelli: operativo 30h; gestionale 50h (DPR 8 agosto 1994) ed inpossesso di idoneità sanitaria alla mansione specifica

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Art. 256, c. 2-3 del D.Lgs 81/08:

I lavori di rimozione del M.C.A. devono esserepreceduti dalla predisposizione di unospecifico e dettagliato Piano di lavoro chedeve essere predisposto dal d.d.l. della dittadi bonifica e deve prevedere le misure

necessarie per garantire la sicurezza e la

salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e laprotezione dell'ambiente esterno e contenereuna descrizione dettagliata dei lavori da

eseguire

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Art. 256, c. 5 del D. Lgs 81/08:

Copia del Piano di lavoro deve essere inviataall'organo di vigilanza (S.P.S.A.L. dell’A.A.S.), almenotrenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro ilperiodo di cui al precedente capoverso l’organo divigilanza non formula motivata richiesta diintegrazione o modifica del piano di lavoro e nonrilascia prescrizioni operative, l’impresa può eseguirei lavori.L’obbligo del preavviso di trenta giorni primadell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza.In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deveessere fornita dal datore di lavoro indicazione

dell’orario di inizio delle attività.

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Considerato che per i soli lavori di demolizione erimozione dell’amianto il d.d.l. deve presentare unpiano di lavoro, ne consegue che gli interventi diseguito riportati siano soggetti alla sola notifica delle

attivita’:

�raccolta di materiale già a terra (o comunque non inopera in quanto non si tratta di rimozione odemolizione, per i quali è prevista la presentazione diun p.d.l., ma è considerato già rifiuto da trattaresecondo normativa e conferire a discarica tramiteditta autorizzata)

�Manutenzione (compresa la sovracopertura el’incapsulamento)

�smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti�bonifica delle aree interessate

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Dal primo gennaio di quest’anno è stato reso operativo, su piattaformaWEB (ossia visibile tramite internet) il Portale Regionale per l’amianto.L’applicativo ha la duplice funzione di consentire alle imprese di inviarealle AAS, per via telematica, come previsto dall’accordo Stato Regioni dd.20/01/2016, i dati relativi ai piani di lavoro e alle notifiche che riguardano lebonifiche dei materiali contenenti amianto, e di compilareautomaticamente la relazione annuale prevista dall’art. 9 della L. 257/92Per quanto riguarda i piani di lavoro, l’applicativo permette di comunicareper via telematica tutto quanto riguarda tali attività ossia:� La presentazione del piano di lavoro;� Le coordinate geografiche del luogo dell’intervento;� L’ottenimento del parere o delle prescrizioni/integrazioni;� La registrazione dell’attività svolta (lavoratori coinvolti e

materiali rimossi):� La registrazione dell’avvenuto conferimento in discarica o nei

siti di stoccaggio provvisorio;Il tutto in congiunzione con il nuovo applicativo appena messo a puntodalla Direzione Regionale Ambiente e dall’ARPA (ARAM archivio regionaleamianto), permetterà di registrare le mappature delle strutture contenentiamianto e verificare, con l’andar del tempo, i siti ove è avvenuta labonifica.

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A tutt’oggi non esiste l’obbligo di bonifica dei M.C.A., almeno

che non sia stata evidenziata una situazione di pericolosità

dovuta alla dispersione di fibre. L’unico obbligo di legge, a

carico del proprietario, rimane la valutazione dell’entità del

rischio specifico.

Pertanto la bonifica dei M.C.A. avviene a seguito di:

� scelta autonoma del proprietario;

� emanazione da parte del Sindaco, quale massima autorità

sanitaria, di un provvedimento contingibile ed urgente in

materia di igiene e sanità pubblica (ordinanza), sulla scorta

delle valutazioni tecnico/sanitarie fornite dalla A.A.S.

(S.I.S.P. se trattasi di civili abitazioni, S.P.S.A.L. se trattasi di

ambienti di lavoro)