Videosorveglianza, liceità, pertinenza e bilanciamento degli interessi: le regole del garante.

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1 1 Contrà Porti, 16 36100 VICENZA www.ipslab.it VIDEOSORVEGLIANZA, LICEITA’, PERTINENZA BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI: LE REGOLE DEL GARANTE D.Lgs. 196/2003 Provvedimento Generale del Garante della Privacy 8 Aprile 2010 sulla Videosorveglianza Fonte normativa: www.garanteprivacy.it Relatore: Paolo Rossi

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VIDEOSORVEGLIANZA, LICEITA’, PERTINENZA E BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI: LE REGOLE DEL GARANTE.Relatore dell’incontro sarà:Prof. Andrea BERETTA ZANONIOrdinario di Strategia e Politica Aziendale - Università degli Studi di Verona e Direttore del Polo Scientifico "Studi sull'Impresa" – Vicenza

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VIDEOSORVEGLIANZA, LICEITA’, PERTINENZA BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI:

LE REGOLE DEL GARANTE

D.Lgs. 196/2003Provvedimento Generale del Garante della Privacy

8 Aprile 2010 sulla Videosorveglianza

Fonte normativa: www.garanteprivacy.it

Relatore: Paolo Rossi

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VIDEOSORVEGLIANZA, LICEITA’, PERTINENZA E BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI:LE REGOLE DEL GARANTE.Durante l’incontro verranno trattati i seguenti argomenti:

dal Testo Unico sulla Privacy ai dati identificativi originati dalla videosorveglianza, come trattarli?

Il Provvedimento del Garante della Privacy del 8 Aprile 2010

le ispezioni del Garante

la videosorveglianza nei luoghi di lavoro e nei luoghi pubblici.

i sistemi integrati di videosorveglianza

gli incaricati al trattamento e gli amministratori di sistema

informativa e segnaletica, cosa prevede il Garante?

le procedure necessarie per gestire il "sistema videosorveglianza"

DPS

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Dal Testo Unico sulla Privacy ai dati identificativi originati dalla videosorveglianza,

come trattarli?

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GLI ARTICOLI + IMPORTANTI DEL CODICEART. 7 DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI.ART. 13 INFORMATIVAART. 15 DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTOART. 28 TITOLARE DEL TRATTAMENTOART. 30 INCARICATI DEL TRATTAMENTO

TITOLO V SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMIART. 33 MISURE MINIMEART. 34 TRATTAMENTI CON STRUMENTI ELETTRONICIART. 35 TRATTAMENTI SENZA AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICIART. 37 NOTIFICAZIONE

Conosciuti questi……è già sufficiente!!

Infatti si applicano tutti sul tema videosorveglianza

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PRINCIPI GENERALIPRINCIPI GENERALI

1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia

addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono

oggetto di protezione della riservatezza personale. (seconda sezione

cancellata l’8 novembre 2010 !!)

Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)

Art. 2 della COSTITUZIONELa Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

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PRINCIPI GENERALIPRINCIPI GENERALI

1. Il presente TESTO UNICO, di seguito denominato "codice", garantisce

che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e

delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con

particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto

alla protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato

livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei

principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità

previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per

l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

Art.2 (Finalità)

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Art.3 (Principio di necessità nel trattamento dei dati)

1. I SISTEMI INFORMATIVI E I PROGRAMMI INFORMATICI sono

configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati

identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità

perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante,

rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di

identificare l'interessato solo in caso di necessità.

SI APPLICA ANCHE PER I SISTEMI DI VIDEOREGISTRAZIONE ATTUANDO

LIVELLI DIFFERENZIATI DI ACCESSO UTENTE AL SISTEMA

INSTALLATO, GARANTENDO IL SALVATAGGIO DEI DATI PER

EVENTUALI RICORSI, ECC

PRINCIPI GENERALIPRINCIPI GENERALI

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Art.4 (Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,

effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, ANCHE se non registrati in una banca di dati;

b) “dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

PRINCIPI GENERALIPRINCIPI GENERALI

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E QUINDI PER LE IMMAGINI ???

PRINCIPI GENERALIPRINCIPI GENERALI

Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza (IMMAGINI) non forma oggetto di legislazione specifica; al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali (quindi il TU Privacy).

La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

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Art.4 (Definizioni)

PRINCIPI GENERALIPRINCIPI GENERALI

c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;

d) “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

SOLO IN CASO DI SUCCESSIVO UTILIZZO DELLE IMMAGINI PER FINI

GIUDIZIARI

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“TITOLARE", la PERSONA FISICA, la PERSONA GIURIDICA, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle FINALITA’, alle MODALITA’ del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

"responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

“INCARICATO”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

“INTERESSATO", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

PRINCIPI GENERALIPRINCIPI GENERALI

Art.4 (Definizioni)

IL VIDEORIPRESO

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L’impianto delle Responsabilità

PRINCIPI GENERALIPRINCIPI GENERALI

LIVELLOFACOLTATIVO

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1313Contrà Porti, 16

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TITOLARE DELL’INFORMAZIONEPRESIDENTE

RESPONSABILE INTERNODEL TRATTAMENTO

Gestore dei Processi di Trattamento Dati

INCARICATO ALTRATTAMENTO

INCARICATO ALTRATTAMENTO

INCARICATO ALTRATTAMENTO

INCARICATO ALTRATTAMENTO

INCARICATO ALTRATTAMENTO

INCARICATO ALTRATTAMENTO

INCARICATO ALTRATTAMENTO

INCARICATO ALTRATTAMENTO

INCARICATO ALTRATTAMENTO

Risorse Umane

Amministrazione e Finanza

Sistemi Informatici

RESPONSABILE INTERNODEL TRATTAMENTOAmministratore RETI

competenza RETE, Voce, Dati

RESPONSABILE ESTERNO AL TRATTAMENTOcompetenza Fiscale/Amministrazione

RESPONSABILE ESTERNO AL TRATTAMENTOcompetenza

Amministratore RETI competenza RETE, Voce, Dati

AZIENDA S.p.A.

L’impianto delle Responsabilità PRIVACY TIPICO PER UNA AZIENDA

RESPONSABILE ESTERNO AL TRATTAMENTOcompetenza

“SERVICE EXT.”VIDEOSORVEGLIANZA

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TITOLARE DELL’INFORMAZIONEXXXXX

RESPONSABILE INTERNODEL TRATTAMENTO

CCCCCCGestore dei Processi di Trattamento Dati

INCARICATO ALTRATTAMENTO

INCARICATO ALTRATTAMENTO

INCARICATO ALTRATTAMENTO

INCARICATO ALTRATTAMENTO

INCARICATO ALTRATTAMENTO

INCARICATO ALTRATTAMENTO

INCARICATO ALTRATTAMENTO

INCARICATO ALTRATTAMENTO

INCARICATO ALTRATTAMENTO

Risorse Umane

Amministrazione e Finanza

Sistemi Informatici

RESPONSABILE INTERNODEL TRATTAMENTO

CCCCCCAmministratore RETI

competenza RETE, Voce, DatiVIDEOSORVEGLIANZA

RESPONSABILE ESTERNO AL TRATTAMENTOcompetenza

Amministratore RETI competenza RETE, Voce, Dati

VIDEOSORVEGLIANZA

AZIENDA S.p.A.

TITOLARE DELL’INFORMAZIONECCCCCC

INCARICATO ALTRATTAMENTO

INCARICATO ALTRATTAMENTO

INCARICATO ALTRATTAMENTO

STORE

CALZEDONIA

CAROSELLO srl

INCARICATO ALTRATTAMENTO

L’impianto delle Responsabilità PRIVACY TIPICO PER UNA AZIENDA in SERVICE

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DIRETTORE GENERALE

RESPONSABILE INTERNODEL TRATTAMENTO

Gestore dei Processi di Trattamento Dati

INCARICATO ALTRATTAMENTOINCARICATO AL

TRATTAMENTO

INCARICATO ALTRATTAMENTOINCARICATO AL

TRATTAMENTO

INCARICATO ALTRATTAMENTOINCARICATO AL

TRATTAMENTO

Area Procedimento

Area Tecnica Area Amministrazione

RESPONSABILE ESTERNO AL TRATTAMENTO

competenza Fiscale/Amministrazione

RESPONSABILE ESTERNO AL

TRATTAMENTOcompetenza

Amministratore RETI competenza RETE, Voce,

Dati

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI VENEZIA TITOLARE DELL’INFORMAZIONE

PRESIDENTE/AMMINISTRATORE DELEGATO

Project Office Comunicazione

INCARICATO ALTRATTAMENTOINCARICATO AL

TRATTAMENTO

INCARICATO ALTRATTAMENTOINCARICATO AL

TRATTAMENTO

L’impianto delle Responsabilità PRIVACY TIPICO PER UNA SCARL o ENTE

RESPONSABILE ESTERNO AL

TRATTAMENTOcompetenza

VIDEOSORVEGLIANZA

LA VIGILE SAN MARCO

PARCHEGGI, LABORATORI, AREA RICERCA, AREA

SVILUPPO, SICUREZZA LAVORO,GRANDI RISCHI

SOLO INCARICATO A VEDERE IMMAGINI

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Art.4 (Definizioni)

l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagl i incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

PRINCIPI GENERALIPRINCIPI GENERALI

QUASI SEMPRE VIETATA

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n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

p) “banca di dati”, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti; QUINDI LA VIDEOREGISTRAZIONE COSTITUISCE UNA BANCA DATI

q) "Garante", l'autorità di cui all’articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

PRINCIPI GENERALIPRINCIPI GENERALI

Art.4 (Definizioni)

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1818Contrà Porti, 16

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………..omissish) “dati relativi al traffico”, qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su

una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; Esempio Tesserini RIFD, Telepass, SkiPASS

l) “servizio a valore aggiunto”, il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) “posta elettronica”, messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

PRINCIPI GENERALIPRINCIPI GENERALI

Art.4 (Definizioni)

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Titolo II DIRITTI DELL’INTERESSATO Art.7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di

dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con

l’ausilio di strumenti elettronici; 3. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del

rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;a) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali

possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

CARTELLO

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3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,

l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco

dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Titolo II DIRITTI DELL’INTERESSATO Art.7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

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4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolo II DIRITTI DELL’INTERESSATO Art.7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

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Art. 8 (Esercizio dei diritti)

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

2. I diritti di cui all'articolo 7 NON POSSONO ESSERE ESERCITATI CON RICHIESTA AL TITOLARE O AL RESPONSABILE O CON RICORSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 145, cioè se è già intervenuta l’autorità giudiziaria!!!

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Art. 9 (Modalità di esercizio)

1. La richiesta RIVOLTA AL TITOLARE o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente A CURA DELL’INCARICATO O DEL RESPONSABILE.

QUESTO E’ IL NORMALE CASO IN CUI SI TROVA IL GESTORE DELL’IMPIANTO DI VIDEOCONTROLLO PER “”GESTIRE”” IL CLIENTE

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Art. 10 (Riscontro all’interessato)

1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;

b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.

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4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un CONTRIBUTO SPESE non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

Art. 10 (Riscontro all’interessato)

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Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)

1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in

altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le

quali sono raccolti o successivamente trattati; (VIDEOSORVEGLIANZA)

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

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Art. 13 (Informativa)

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

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Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)

Art. 2050

(Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose)

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al

risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11 (dati trattati in modo illecito).

Videoregistrazione non autorizzata SOVERATO Casa di cura

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1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono: a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili

agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;

d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

Art. 16 (Cessazione del trattamento)

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d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso)

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TITOLO V SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMICAPO I MISURE DI SICUREZZA

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 31 (Obblighi di sicurezza)

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3232Contrà Porti, 16

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1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Art. 33 (Misure minime)

TITOLO V SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMICAPO I MISURE DI SICUREZZA

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3333Contrà Porti, 16

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1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:

a) autenticazione informatica; b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di

autenticazione;c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del

trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)

TITOLO V SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI

CAPO I MISURE DI SICUREZZA

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3434Contrà Porti, 16

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1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

DPS

Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)

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3535Contrà Porti, 16

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1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.

Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)

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3636Contrà Porti, 16

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Art. 35 (Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici)

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:

a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.

ESEMPIO Linea Guida Classificazione dei Dati trattati in azienda LG Classificazione Informazioni

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3737Contrà Porti, 16

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Titolo VI ADEMPIMENTI

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:

a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;

b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;

c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;

Art. 37 (Notificazione del trattamento)

ESEMPIO NOTIFICANotifica F&M

IN LINEA GENERALE NON SI NOTIFICA LA VIDEOSORVEGLIANZA

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3838Contrà Porti, 16

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d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;

e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;

f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

Art. 37 (Notificazione del trattamento)

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3939Contrà Porti, 16

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Art. 39 (Obblighi di comunicazione)

1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:

a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;

b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all’articolo 110, comma 1, primo periodo.

2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest’ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.

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4040Contrà Porti, 16

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Il Provvedimento del Garante della Privacy in tema di videosorveglinza

8 Aprile 2010

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4141Contrà Porti, 16

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VIDEOSORVEGLIANZA:

LEGGI IL VADEMECUM

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4242Contrà Porti, 16

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• protezione e incolumità degli individui• sicurezza urbana• ordine e sicurezza pubblica• prevenzione, accertamento o repressione dei

reati svolti dai soggetti pubblici• sicurezza degli utenti, nel quadro delle

competenze ad essi attribuite dalla legge;• protezione della proprietà;• acquisizione di prove.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E VIDEOSORVEGLIANZA: PRINCIPI GENERALI

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4343Contrà Porti, 16

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• il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza sia fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per i soggetti pubblici e per soggetti privati ed enti pubblici economici

• ciascun sistema informativo ed il relativo programma informatico vengano conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili

• il principio di necessità, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice);

• l'attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E VIDEOSORVEGLIANZA: PRINCIPI GENERALI

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4444Contrà Porti, 16

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PRINCIPALI NOVITA’

Le principali novità riguardano la segnaletica da esporre che deve essere visibile anche di notte (se posta all’esterno) quindi rifrangente o illuminata direttamente nonché l’introduzione di un apposito cartello (allegato 2) qualora le immagini venissero veicolate alle Forze dell’Ordine.

Vi sono (erano) dei tempi di adeguamento fissati in :

entro dodici mesi, rendere l'informativa visibile anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno (punto 3.1);

entro sei mesi, sottoporre i trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, alla verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice (punto 3.2.1);

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4545Contrà Porti, 16

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PRINCIPALI NOVITA’

Vi sono dei tempi di adeguamento fissati in :

……

entro dodici mesi, adottare, le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza (punto 3.3);

entro sei mesi, adottare le misure necessarie per garantire il rispetto di quanto indicato nei punti 4.6 e 5.4, per quanto concerne i sistemi integrati di videosorveglianza; Ovvero adeguamento dei sistemi integrati e videoregistrazione dei Comuni (cartello, procedura ed informativa)

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4646Contrà Porti, 16

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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E VIDEOSORVEGLIANZA: INFORMATIVA (CARTELLO)

• Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona video sorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

• il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima“ del 2004 (provvedimento precedente)

• deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;

• deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;

• può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

• Il Garante auspica che il cartello rimandi ad una informativa + completa ad esempio su un sito WEB o cartello agli albi interno.

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4747Contrà Porti, 16

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Videosorveglianza effettuata per finalità di tutela dell'ordine e della Sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati

Videosorveglianza dei soggetti privati che effettuano collegamenti con le forze di polizia

Il Codice non prevede informativa preventiva

Il Codice prevede informativa preventiva con cartello conforme all’allegato 2.

In assenza si applica la sanzione dell’articolo 161 (6.000 a 36.000 euro)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E VIDEOSORVEGLIANZA: INFORMATIVA (CARTELLO)

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4848Contrà Porti, 16

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VERIFICA PRELIMINARE

Non sono concessi sistemi di registrazione che incrocino dati biometrici – fattezze, volto, resistenza dielettrica del tessuto corporeo, peso e massa del corpo, ecc.- con dati originati della videosorveglianza salvo parere preliminare richiesto al Garante

VANNO NOTIFICATI????In linea generale i dati originati da sistemi di videosorveglianza NON VANNO NOTIFICATI salvo le finalità siano diverse da quelle indicate nell’art.37 del Codice –esempio videoregistrazione per localizzare aree di rischio dei lavoratori – es. laboratori di ricerca farmaceutica, parchi divertimenti in aree oscure ecc.

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4949Contrà Porti, 16

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MISURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE

Le misure di sicurezza da adottare sono le stesse previste dal Codice:

Accessi selezionati, differenziati, autorizzati;

Salvataggio dei dati;

Incarichi formali (responsabili ed incaricati)

Chi visiona in maniera differita non deve poter cancellare le immagini

Durata della conservazione definita in origine (24 ore o 7 gg)

Criptazione dei dati se trasmessi in remoto (UMTS, GPRS, WI- FI ecc)

Garanzia del divieto di accesso dall’esterno al sistema

Estrazione dei dati da parte del manutentore solo in presenza del titolare

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5050Contrà Porti, 16

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DURATA DELLA CONSERVAZIONE

La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la settimana.

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5151Contrà Porti, 16

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DURATA DELLA CONSERVAZIONE

Per i comuni e nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato "ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione".

In tutto gli altri casi NON SI DEVE superare la settimana salvo PARERE del GARANTE (da richiedere e motivare)

Il sistema di videosorveglianza deve sovrascrivere le immagini se digitale o se a “nastro” il titolare dell’informazione deve prevedere il minor tempo possibile per la sovrascrittura o cancellazione con procedura. La mancata cancellazione comporta sanzione amministrativa da 30 mila a 180 mila euro (articolo 162 comma 2-ter)

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5252Contrà Porti, 16

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LE ISPEZIONI DEL GARANTE

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5353Contrà Porti, 16

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La legislazione prevede, qualora la norma venisse disattesa, sanzioni penali o amministrative (ammende).

Il sistema sanzionatorio descritto é conforme a quanto previsto dall'articolo 162 del Codice Penale e dal Decreto n. 758 del 1994.

E' importante schematizzare come funziona il sistema sanzionarlo:1. L'organo di vigilanza (G.d.F.,) rileva l'inadempienza delle norme, ordina le

necessarie bonifiche, fissa un termine entro cui bisogna regolarizzare la situazione rilevata (termine di prescrizione);

2. L’organo di vigilanza trasmette al pubblico Ministero la contravvenzione, la prescrizione imposta e il reato configurato;

3. Il Pubblico Ministero sospende il provvedimento penale fino alla scadenza del termine imposto;

4. L’organo di vigilanza, scaduto il termine, verifica l'adempimento della prescrizione;5. Se l'inadempienza persiste, l'organo di vigilanza lo comunica al Pubblico estero

che avvia il procedimento penale. Se la situazione anomala é stata regolarizzata, il reato viene estinto, evitando il procedimento penale e pagando la sola sanzione amministrativa.

Il sistema Sanzionatorio

Solo per dovere di cronaca: La sede del Garante è in Piazza Montecitorio 121; le sanzioni vengono canalizzate sul conto del Garante presso la Banca Popolare di Lodi al civico 111 Almeno il 50% dell’incassato viene reinvestito per la produzione di linee guida, documenti, pareri, il resto è destinato al funzionamento dell’Ufficio del Garante che si “mantiene” col principio di cassa…

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5454Contrà Porti, 16

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SCHEMA ITER PROCEDIMENTALE per ORGANI DI UPG

Visita ispettiva dell’Organo di Vigilanza

Comunicazione al P.M. della notizia di reato e sospensione del procedimento

Comunicazione del P.M. all’organo di vigilanza di una notizia di reato

Prescrizione al contravventore con termine per l’adempimento (posso richiedere una proroga motivandola!!)

Verifica della regolarizzazione entro es. 60 gg. dalla scadenza del termine

Adempimento totale della prescrizione

Pagamento di ¼ del massimo dell’ammenda

prevista per la contravvenzione

Comunicazione al P.M. dell’avvenuta

regolarizzazione

Estinzione del reato e provvedimento di

archiviazione

Adempimento difforme per tempi e metodi

Valutazione del Giudice(art. 162-bis c.p. e 430 c.p.p.)

Pagamento di ¼ del massimo dell’ammenda

prevista per la contravvenzione

Estinzione del reato

Mancato adempimento della prescrizione

Il procedimento penale riprende il suo corso

Processo penale

Processo penale

VERBALE GDF

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5555Contrà Porti, 16

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1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell’Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un’abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l’assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l’indifferibilità dell’accertamento.

Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile,all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire

documenti.

Art. 158 (Accertamenti)

CAPO III ACCERTAMENTI E CONTROLLI

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5656Contrà Porti, 16

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1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell’articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.

2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest’ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.

4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.

5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.

6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 159 (Modalità)

CAPO III ACCERTAMENTI E CONTROLLI

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5757Contrà Porti, 16

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1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.

2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell’articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti all’Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 156, comma 3, lettera a).

4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.

5. Nell’effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell’organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell’organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.

6. La validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.

Art. 160 (Particolari accertamenti)

CAPO III ACCERTAMENTI E CONTROLLI

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5858Contrà Porti, 16

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1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila.

Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all’interessato)

TITOLO III SANZIONI CAPO I VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

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5959Contrà Porti, 16

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Art. 162 (Altre fattispecie)

1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro

2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro .

2-bis. (2) In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.

2-ter. (2) In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.

TITOLO III SANZIONI CAPO I VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

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6060Contrà Porti, 16

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1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.

Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione)

Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante)

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila mila euro.

TITOLO III SANZIONI CAPO I VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

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6161Contrà Porti, 16

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1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.

Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante)

Art. 166 (Procedimento di applicazione)1. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui

al presente capo e all’articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.

ESEMPIO SANZIONE

Licenziamento Giusta CausaSANZIONE UNICREDIT

TITOLO III SANZIONI CAPO I VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

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6262Contrà Porti, 16

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Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 167 (Trattamento illecito di dati)

Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)

TITOLO III SANZIONI CAPO I VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

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6363Contrà Porti, 16

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Art. 169 (Misure di sicurezza)

CAPO II - ILLECITI PENALI

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni.

2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

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6464Contrà Porti, 16

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La Videosorveglianza nei luoghi di lavoro e nei luoghi pubblici

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6565Contrà Porti, 16

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ART. 3 - Personale di vigilanza.I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività

lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.

ART. 4 - Impianti audiovisivi.È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze

organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. ……….

L. 20.05.1970 N°. 300STATUTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI

RAPPORTI DI LAVORO

ISTANZA

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6666Contrà Porti, 16

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RAPPORTI DI LAVORO Chi riprende i lavoratori senza accordo con le RSU o con la

commissione interna o con il consenso di tutti i lavoratori è soggetto a sanzione ex. art.38 della L.300/70 fino a 7.500 euro circa, pubblicazione della condanna o arresto da 15 gg. ad un anno.

OSPEDALI Deve essere garantito il rispetto della dignità del soggetto videoripreso

evitando la diffusione delle immagini (esempio monitor su corridoio ecc. che riprenda il degente…).

Scuole Deve essere garantito il DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEL

MINORE, è vietato la videosorveglianza durante attività extrascolastiche

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6767Contrà Porti, 16

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TRASPORTO PUBBLICO La ripresa su TAXI, treni, TRAM, BUS, pensiline (sosta ed allineamento

del mezzo) deve essere effettuata riducendo al minimo l’angolo visuale.

La segnaletica DEVE essere presente anche nei pressi dei tabelloni orari!!!

WEB CAM e TURISMOLe immagini non devono consentire l’identificazione dettagliata del

ripreso.

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6868Contrà Porti, 16

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SICUREZZA URBANANon spetta al Garante definire il concetto di sicurezza urbana

bensì al Sindaco.

In ogni caso deve essere assicurata la liceità, pertinenza, adeguatezza , finalità della videoregistrazione ed ovviamente l’informativa di chi tratta i dati ecc.

…, esempio area Mestre “Terraglio”….(strada videosorvegliata per motivi di “decoro” per divieto prestazioni a pagamento, ricorso accolto dal ricorrente dinnanzi al Giudice di pace per violazione della disposizione comunale) – motivo “accesso non autorizzato alle immagini da parte di dipendenti di cooperativa –lavoratori socialmente utili” addetti all’estrazione dei fotogrammi per la predisposizione di verbali di infrazione dell’ordinanza comunale”.

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6969Contrà Porti, 16

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DEPOSITO RIFIUTICon l’introduzione del SISTRI (riconoscimento targa e

geolocalizzazione mezzi presso aree di deposito e conferimento rifiuti) anche la videosorveglianza deve rispettare la dignità dell’operatore in quanto lavoratore pur garantendo il riconoscimento del mezzo senza entrare nella rilevazione dei tempi e metodi del lavoratore.

La videosorveglianza non deve eccedere la finalità attesa, non deve riprendere aree esterne alla discarica, può altresì essere utilizzata per individuare “chi getta la roba fuori dai cassonetti”.

È ammessa solo se altri mezzi si sono dimostrati inefficaci.In pratica la sanzione per abbandono rifiuti può essere elevata solo se

colti sul fatto e da soggetti “autorizzati” esempio Polizia Provinciale, NOE, NAS, CC, ecc ma non dopo aver raccolto la foto (come fosse un autovelox) e spedita a casa..

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7070Contrà Porti, 16

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Violazione codice della stradaNel nostro Paese si potrebbe scrivere un romanzo sui ricorsi…..

In sintesi:• Immagini sono utilizzabili SOLO se vi è preventiva informativa!!

• Immagini non devono essere inviate al domicilio specie se riprendono l’autista ed il compagno di viaggio..

• Immagini non devono essere manipolabili da personale non autorizzato o non coordinato al Comandante dei vigili (se in Comune) o PS;

• Immagini con evidenza ora, data, condizioni meteo ma non devono comprendere luoghi vicini o pedoni;

• Attestazione di avvenuta cancellazione delle immagini al termine della vicenda…!!!!.

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7171Contrà Porti, 16

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PRIVATIBenchè il Garante non entri nella definizione di vita privata…… tuttavia le

immagini devono rispettare il principio della liceità e pertinenza.

Possono essere riprese aree interne e perimetrali senza interferire con altri (pianerottoli, Scale, Garage comuni ecc.)

L’informativa è necessaria solo se si riprendono aree esterne alla proprietà.

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7272Contrà Porti, 16

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I sistemi integrati di Videosorveglianza

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7373Contrà Porti, 16

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SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA Sono quei sistemi che prevedono un’unica stazione di registrazione o

rilevazione per contenimento dei costi esempio edifici pubblici, aree comunali, parcheggi pubblici.

La gestione condivisa necessita di CHIARA IDENTIFICAZIONE dei livelli di autorizzazione all’accesso delle immagini sia per la visione sia per l’estrazione sia per il COORDINAMENTO nelle fasi estrazione delle immagini

Verifica semestrale dell’operato dei responsabili alla gestione delle immagini da parte del titolare del trattamento.

Separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

Mancato rispetto di quanto sopra espone al rischio sanzione amministrativa da 10 mila a 50 mila euro

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7474Contrà Porti, 16

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SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

TORRE A TORRE BRISTORANTE

SUPERMERCATO

BANCA POPOLARE

TITOLARE INFORMAZIONE

PROPRIO INCARICATO

GESTORE VDC e RESP. EXT.

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7575Contrà Porti, 16

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ENTI PUBBLICI E TERRITORIALI (aree industriali per esempio)

DEVE essere chiaro nelle aree di competenza degli Enti territoriali chi gestisce le immagini, chi le registra, la finalità attesa, il soggetto unico che gestisce le immagini (es. Istituto Vigilanza privata autorizzato da Prefetto o PS).

Tutta la gestione deve prevedere un PROTOCOLLO o Procedura per l’estrazione, consegna, manipolazione delle immagini.

Procedura PROVINCIABRINDISI

ZONA INDUSTRIALE

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7676Contrà Porti, 16

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Gli incaricati al trattamento e gli Amministratori di Sistema

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7777Contrà Porti, 16

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TITOLO IV SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO

Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l’entità nel suo complesso o l’unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Art. 28 (Titolare del trattamento)

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7878Contrà Porti, 16

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Art. 29 (Responsabile del trattamento)

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente. 2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza,

capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

ESEMPIO LETTERA DESIGNAZIONE RESPONSABILE INTERNO

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7979Contrà Porti, 16

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Art. 30 (Incaricati del trattamento)

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unità medesima.

ESEMPIO LETTERA AGLI INCARICATI

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8080Contrà Porti, 16

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AMMINISTRATORI DI SISTEMA:

"amministratore di sistema" si individua generalmente, in ambito informatico, come figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti.

La rilevanza, la specificità e la particolare criticità del ruolo dell'amministratore di sistema sono state considerate anche dal legislatore il quale ha individuato, con diversa denominazione, particolari funzioni tecniche che, se svolte da chi commette un determinato reato, integrano ad esempio una circostanza aggravante.

Ci si riferisce, in particolare, all'abuso della qualità di operatore di sistema prevista dal codice penale per le fattispecie di accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615 ter) e di frode informatica (art. 640 ter), nonché per le fattispecie di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (artt. 635 bis e ter) e di danneggiamento di sistemi informatici e telematici (artt. 635 quater e quinques) di recente modifica

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8181Contrà Porti, 16

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AMMINISTRATORI DI SISTEMA:

4.5 Registrazione degli accessiDevono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici

(autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste.

Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

4.4 Verifica delle attivitàL'operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza

almeno annuale, di un'attività di verifica da parte dei titolari o dei responsabili del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.

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Informativa e segnaletica cosa prevede il Garante?

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8383Contrà Porti, 16

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Esempio CARTELLO VIDEOSORVEGLIANZA

Esempio CARTELLO VIDEOSORVEGLIANZA VERSO FORZE POLIZIA

Esempio CARTELLO “MINIMAL”CARTELLO

VISIBILE ANCHE DI NOTTE

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8484Contrà Porti, 16

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Le Procedure necessarie per gestire la videosorveglianza

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VIDEOSORVEGLIANZA:

Esempio Procedura Videosorveglianza BRINDISI AREA INDUSTRIALE

Esempio Procedura Videosorveglianza

Esempio ACCORDO Datore di Lavoro e Rappresentanze dei lavoratori

Esempio PLANIMETRIE CON ANGOLO VISUALE

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8686Contrà Porti, 16

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Il DPS Documento Programmatico per la Sicurezza

dei Dati

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8787Contrà Porti, 16

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VIDEOSORVEGLIANZA:

ESEMPIO DI DPS

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