Verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese ......Una mera verifica documentale è...

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  • NOVARA – 23 ottobre 2014

    Verifica dell’idoneità tecnico

    professionale delle imprese

    Esempi di coinvolgimento del

    committente

    Walter Lazzarotto SPRESAL - ASL NO

  • Idoneità tecnico-professionale

    Possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità

    di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in

    riferimento ai lavori da realizzare

    Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di

    progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle

    misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del d.lgs

    81/2008…

    … anche nel caso di affidamento dei lavori ad

    un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo

    verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese

    affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori

    autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da

    affidare.

  • Possiamo distinguere due tipologie di committenti

    Committenti ‘privati’

    Committenti ‘professionali’ (datori di lavoro) Applicazione anche dell’ Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti

    d’appalto o d’opera o di somministrazione

    « il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini

    dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch’egli delle

    conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi »

  • 19/10/09

    Sentenza n.3563 del 30 gennaio 2012, la sezione IV penale di Cassazione

    Afferma che nei contratti di appalto o di prestazione

    d'opera il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al

    datore di lavoro, anche al committente con

    conseguente possibilità, in caso di infortunio, di un suo

    coinvolgimento.

    Tale principio però non può essere applicato automaticamente, non

    potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e

    capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori.

    Devono essere presi in esame diversi aspetti:

    • la specificità dei lavori da eseguire (diverso è il caso in cui il committente

    dia in appalto lavori relativi ad un complesso aziendale di cui sia titolare,

    da quello di lavori su un immobile in semplice proprietà);

    • i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore

    • l'eventuale ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori

    • la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di

    eventuali situazioni di pericolo.

  • Una mera verifica documentale è insufficiente, una

    verifica limitata alle modalità documentali non

    esonera il committente dalla responsabilità di aver

    scelto in modo negligente l'appaltatore che si

    dimostri professionalmente inadeguato e

    incompetente.

    “in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in

    appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di

    diligenza e prudenza:

    scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare

    l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non

    soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge [formali],

    ma anche della capacità tecnica e professionale [sostanziale],

    proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete

    modalità di espletamento della stessa (...)”

    Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081

  • 19/10/09

    Nel periodo 2002-2008 il Sistema di sorveglianza del Piemonte ha raccolto e ricostruito 355

    infortuni mortali, 122 sono relativi al comparto

    costruzioni. La metà conseguente a cadute

    dall’alto.

  • 19/10/09

    Cassazione Penale, Sez. 4, 21 settembre 2009, n. 36581 -

    Responsabilità del committente

    Responsabilità del reato dell'art. 589 c.p. del proprietario

    di uno stabile che aveva commissionato i lavori di

    rifacimento di un tetto eseguiti a circa 15 metri di altezza

    ad un lavoratore dipendente in mobilità di altra impresa

    senza adottare alcuna precauzione.

  • 19/10/09

    D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

    Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

    1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui

    all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano

    altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare

    investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti

    a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

    Articolo 2 – Definizioni

    comma 1:

    b) «datore di lavoro»

    d) «dirigente»

    e) «preposto»

  • 19/10/09

    Violazione all’art. 90 comma 9 lett. a) del D.lgs 81/08

    ….. è stato accertato che erano in corso lavori di pulizia

    del sottotetto dell’immobile con asportazione di alcune

    lastre e frammenti di lastre in cemento amianto……

    ……sprovvisto delle necessarie attrezzature e dei

    dispositivi di protezione individuale per rimuovere lastre

    in cemento amianto in condizioni di tutela per sé e per

    l’ambiente.

    Riscontri in vigilanza

  • 19/10/09

    …. erano in corso lavori di rimozione del rivestimento

    esterno in piastrelle che, per la mancanza di idonea

    delimitazione del cantiere, venivano a cadere

    direttamente sulla strada. Inoltre era in fase

    demolizione il muro del balcone del primo piano

    senza l’allestimento di alcuna opera provvisionale

    atta a eliminare il pericolo di caduta ….

  • 19/10/09

    Accusa di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle

    norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per aver

    cagionato la morte di un operaio, in conseguenza di sinistro

    verificatosi nel corso delle operazioni per la posa in opera di una

    trave in c.a.p., a causa di un'errata esecuzione della manovra di

    spostamento della trave medesima, tramite una autogru.

    … legale rappresentante della società proprietaria del

    cantiere e committente dei lavori, pur essendo stato

    informato dal coordinatore che i non venivano eseguiti

    in modo corretto, ometteva di sospendere i lavori.

    Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 29276 del 4 luglio 2014

  • 19/10/09

    Lavori di smontaggio di un portone di un capannone in ristrutturazione,

    effettuati da due artigiani.

    Uno dei due viene colpito da un particolare del sistema a molla e poi

    cade dalla scala su cui lavorava.

    Trauma cranio-facciale , trauma toracico - 60 gg di infortunio

    Responsabilità anche del committente

    Per non aver verificato l'idoneità tecnico-professionale dell’impresa

    affidataria, con le modalità di cui all'All. XVII, in particolare, pur avendo

    acquisito dalla ditta appaltatrice la relativa documentazione, per non

    aver valutato il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di

    forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da

    realizzare, come definito all'art. 89, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 81/08.

    A seguito di infortunio

  • Sostituzione di alcune lastre in cemento amianto posizionate sopra la

    copertura di un capannone

    Violazione dell’art. 26, comma 3 del D.

    Lgs. 81/08 segnalare la presenza dei

    lucernari non portanti e quindi la

    necessità di provvedere ad un sistema

    di protezione contro lo sfondamento.

    Violazione all’art. 26 comma 1 lett. a) del D.lgs 81/08 per non aver

    verificato l’idoneità tecnico professionale della ditta prima di affidargli il

    lavoro. Infatti la stessa non era da considerarsi adatta a svolgere tale

    incarico se pur di piccola entità, in quanto priva delle attrezzature minime

    per svolgere il lavoro (ad esempio piattaforma auto sollevante utilizzata

    per accedere alla copertura) e non abilitata alla rimozione di lastre

    contenenti amianto presenti sulla copertura

    Mentre i lavoratori transitavano sulla

    copertura, per eseguire il lavoro, uno di

    essi cadeva da un’altezza di circa 8 metri

    da terra, a causa dello sfondamento di

    una lastra ondolux.

  • Costruzione di nuovo capannone prefabbricato, con

    all’interno delle camere di maturazione per il formaggio

    Per controllare alcune tubazioni di un

    impianto che era stato installato e verificarne la corrispondenza con le

    specifiche del progetto, un lavoratore è

    salito sulla copertura delle camere.

    Uno dei lucernari era stato coperto con

    dei fogli di polipropilene, il lavoratore non accorgendosi del pericolo ci è

    passato sopra precipitando a terra.

    Frattura del gomito destro e fratture costali

    lato destro con pneumotorace.

  • I lavori di realizzazione delle camere di maturazione e

    degli impianti sono stati eseguiti per lotti in modo da

    permettere la continuazione dell’attività in azienda e

    di utilizzare subito le camere che man mano venivano

    terminate, con il coinvolgimento del committente in

    tutte le decisioni di cantiere e di sviluppo e

    realizzazione dei lavori.

    Nel caso specifico il Datore di Lavoro Committente

    ha permesso l’accesso ad una zona pericolosa della

    sua azienda, non adottando misure di prevenzione e

    protezione e non promuovendo il coordinamento

    per l’attuazione delle misure di prevenzione e

    protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività

    lavorativa oggetto dell’appalto.

  • Legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del

    suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia.

    Art. 86. (Modifiche alla L.R.14 luglio 2009, n. 20)

    "Art. 15. (Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura)

    1. Al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità di chi accede alla copertura in

    fase di

    manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto in tempi successivi alla

    ultimazione dello stesso, compresa l’attività di ispezione, in particolare con

    riferimento alla prevenzione delle cadute all’alto, è fatto obbligo di prevedere

    specifiche misure di sicurezza per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori

    in copertura, ai sensi del comma 2, per gli interventi di cui al comma 4. Sono

    fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di

    sicurezza e di tutela e valorizzazione del paesaggio.

  • 2. Per specifiche misure di sicurezza si intendono la predisposizione di:

    a) idoneo accesso agevole e sicuro alle coperture, prioritariamente da uno

    spazio interno comune, salvo motivata ragione tecnica;

    b) dispositivi di protezione collettivi permanenti o di sistemi di ancoraggio

    permanenti, da realizzare contestualmente o in alternativa a seconda della

    soluzione progettuale prescelta.

    3. Per interventi in copertura si intendono quelli che interessano tetti a falda

    inclinata o piani, sia pubblici che privati, con altezza della linea di gronda

    superiore a 3 metri rispetto ad un suolo naturale o artificiale sottostante.

    4. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 devono essere predisposte per gli

    interventi di nuova costruzione che prevedono la tipologia di copertura di

    cui al comma 3, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria,

    restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi

    dell’articolo 3 del d.p.r. 380/2001, che interessano la tipologia di copertura di

    cui al comma 3 mediante interventi strutturali.

    5. La previsione delle misure di sicurezza di cui al comma 2 per le opere

    pubbliche è dimostrata dal progetto approvato e l’installazione e il rispetto

    dei requisiti di sicurezza sono attestati dal direttore dei lavori con la

    comunicazione di ultimazione lavori.

  • 6. La previsione delle misure di sicurezza di cui al comma 2 per le opere

    private è dimostrata dal progetto allegato al titolo abilitativo e l’installazione

    e il rispetto dei requisiti di sicurezza sono attestati dal direttore dei lavori con

    la comunicazione di ultimazione lavori.

    7. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento i requisiti tecnici

    operativi ritenuti necessari e la documentazione da allegare al progetto,

    nonché alla dichiarazione di ultimazione lavori o di corretta installazione a

    garanzia dell’idoneità dell’opera. Il regolamento prevede, altresì, misure

    preventive e protettive per garantire la sicurezza e l’incolumità di chi

    accede alla copertura da realizzare in caso di interventi di manutenzione

    ordinaria che riguardano la copertura stessa,

    quali sostituzione anche parziale del manto o manutenzione degli impianti

    tecnologici esistenti o di installazione di impianti solari termici o impianti per

    la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili integrati nella struttura

    stessa.

    8. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 entrano in vigore dal sessantesimo

    giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione del

    regolamento di cui al comma 7.".

    Art. 87. (Disposizioni attuative)

    1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la

    Giunta regionale provvede all'adozione o alla revisione dei regolamenti e

    degli atti amministrativi di attuazione delle disposizioni della l.r. 56/1977,

    come modificata dalla presente legge.

  • Campo di

    applicazione

    Obblighi

    Finalità

    Vincoli sul

    titolo abilitativo

    Regolamento tecnico

    con requisiti

    Definizioni

  • Criteri di Progettazione

    Il corretto approccio alla

    progettazione

    di una copertura sicura è finalizzato

    all’eliminazione e/o riduzione del

    rischio di caduta

    1. Percorso

    2. Accesso

    3. Transito

    VERSO L’ESTERNO

    VERSO L’ INTERNO

    SFONDAMENTO

    SCIVOLAMENTO

    /DISLIVELLI

  • Charles Ebbets durante la realizzazione delle foto

    Grazie per l’attenzione!