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Pag. 1 COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO Provincia di Mantova Via Gonzaga, 39 Centr: 0376/99101 – Fax 0376/99102 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA Delibera N° 25 del 25/02/2017 OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - APPROVAZIONE RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 221/2012 CONCERNENTE LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA. L'anno 2017, addì venticinque del mese di Febbraio alle ore 08:45, presso la sala Consiliare - Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. Intervengono i signori: Cognome e Nome Qualifica Presenza GALLI MASSIMILIANO Sindaco SI CONSIGLIO MELANIA Consigliere NO FEDERICI GABRIELE Consigliere NO GORLA MARIELLA Consigliere SI GORNI GIOVANNI Consigliere SI ORLANDI GIROLAMO Consigliere SI PAROLI GIANFRANCO Consigliere SI SOANA MARCO Consigliere SI MILANI RAFFAELE Consigliere NO FAVAGROSSA SAURO Consigliere SI MOLTENI ANDREA Consigliere SI Presenti: 8 Assenti: 3 E’ presente l’Assessore esterno Arch. Enrico Guarneri. Partecipa all’adunanza, ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Avv. Salvina Venezia. il Sindaco, Massimiliano Galli, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento.

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COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO Provincia di Mantova

Via Gonzaga, 39 Centr: 0376/99101 – Fax 0376/99102

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA Delibera N° 25 del 25/02/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - APPROVAZIONE RELAZIONE AI

SENSI DELL'ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 221/2012

CONCERNENTE LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA

ECONOMICA.

L'anno 2017, addì venticinque del mese di Febbraio alle ore 08:45, presso la sala

Consiliare - Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla

Legge e dallo Statuto, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

GALLI MASSIMILIANO Sindaco SI

CONSIGLIO MELANIA Consigliere NO

FEDERICI GABRIELE Consigliere NO

GORLA MARIELLA Consigliere SI

GORNI GIOVANNI Consigliere SI

ORLANDI GIROLAMO Consigliere SI

PAROLI GIANFRANCO Consigliere SI

SOANA MARCO Consigliere SI

MILANI RAFFAELE Consigliere NO

FAVAGROSSA SAURO Consigliere SI

MOLTENI ANDREA Consigliere SI

Presenti: 8 Assenti: 3

E’ presente l’Assessore esterno Arch. Enrico Guarneri.

Partecipa all’adunanza, ed è incaricato della redazione del presente verbale Il

Segretario Comunale Avv. Salvina Venezia.

il Sindaco, Massimiliano Galli, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la

seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento.

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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - APPROVAZIONE

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 221/2012 CONCERNENTE LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA.

Il Consigliere Molteni chiede di spostare alla seduta successiva i punti all’ordine del

giorno n. 15-16-17-18 perché il materiale è arrivato oltre le 24 ore prima della seduta:

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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - APPROVAZIONE RELAZIONE AI SENSI

DELL'ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 221/2012 CONCERNENTE

LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA.

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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - APPROVAZIONE RELAZIONE AI

SENSI DELL'ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 221/2012

CONCERNENTE LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA

ECONOMICA.

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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE RELAZIONE AI

SENSI DELL'ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 221/2012

CONCERNENTE LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA

ECONOMICA.

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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE RELAZIONE AI

SENSI DELL'ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 221/2012

CONCERNENTE LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA

ECONOMICA.

Il Sindaco spiega che questi punti all’ordine del giorno riguardano servizi già

esternalizzati dall’Unione Foedus: si tratta di effettuare una ricognizione e di scegliere la

forma di affidamento. Trattasi pertanto di delibere propedeutiche agli affidamenti dei

pubblici servizi in scadenza al 28.02.2017.

I Consiglieri di Minoranza (Favagrossa e Molteni) acconsentono per quanto sopra di

esaminare gli argomenti ai punti n. 15-16-17-18 all’ordine del giorno anticipando però la

loro astensione in quanto non hanno visionato la documentazione.

Il Sindaco dunque prosegue con la lettura della proposta di delibera in oggetto,

ricordando che trattasi di servizio già esternalizzato e che è necessario il passaggio in

Consiglio Comunale in quanto l’organizzazione dei servizi pubblici rientra tra le

competenze consiliari ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. e) del Testo Unico degli Enti

Locali (D. Lgs 267/2000 e smi).

***

Premesso:

- Questo Ente sino al 31.12.2016 ha aderito all’Unione di Comuni Lombarda Foedus, cui

sono state gradualmente trasferite tutte le relative funzioni ed il personale dipendente;

- che tra le altre, venivano traferite all’Unione le “funzioni di progettazione e gestione

del tema dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”,

comprendente tra le altre la funzione “servizi cimiteriali”;

- con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 2 del 3/2/2015 si è stabilita

l’esternalizzazione dei servizi cimiteriali e dei servizi connessi, con conseguente

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affidamento della gestione degli stessi, anche quanto al Comune di Rivarolo

Mantovano, in appalto alla ditta Gusberti srl, per il periodo dal 1.03.2015 al 28.02.2017;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23.05.2016 codesta

amministrazione ha deliberato il recesso dall'Unione e pertanto con decorrenza

dall’1/1/2017 tutte le funzioni e i servizi, tra cui quelli cimiteriali, sono rientrati

nuovamente nella piena titolarità gestionale del Comune di Rivarolo Mantovano;

- in particolare, i servizi cimiteriali, limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione

delle salme, rientrano fra i servizi pubblici essenziali ai sensi della normativa vigente e

conseguentemente sono compresi nell’Accordo Collettivo Nazionale in materia di

garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto

Regioni – Autonomie Locali del 19.09.2002;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale, non disponendo delle adeguate risorse

umane e strumentali per poter gestire direttamente un servizio così peculiare,

eterogeneo e complesso (si ricorda che c’è un solo operaio alle dipendenze del

Comune), intende proseguire nella gestione di tali servizi mediante affidamento

esterno, individuando nell'appalto la forma di gestione più idonea per l'esecuzione

delle operazioni cimiteriali, conservando in gestione diretta le attività di controllo e

verifica delle operazioni appaltate, nonché le attività amministrative relative al rilascio

delle concessioni cimiteriali, alla tenuta dei registri delle attività e alla riscossione dei

servizi a pagamento;

Richiamata la delibera di G.C. n. 27 del 16.02.2017 avente ad oggetto “Indirizzi al

responsabile per avvio indagine di mercato preliminare all' affidamento servizi

cimiteriali, educativo, trasporto scolastico e refezione scolastica in scadenza al

28.02.2017”;

Considerato che ai sensi dell’art. 34, comma 20, D.L 179/2012, convertito in L. 221/2012,

“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della

disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di

garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del

servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet

dell’Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti

dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i

contenuti specifici degli obblighi di servizio e servizio universale, indicando le

compensazioni economiche, se previste”;

- l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per gli

atti di organizzazione e concessione dei servizi pubblici (conferendo il significato più

ampio del termine all’accezione “concessione”);

- in virtù delle suddette competenze, l’Organo consiliare è chiamato a decidere sulle

modalità di gestione dei servizi a rilevanza economica, così come indicato dall’art. 34

del decreto-legge 179/2012, nei commi da 20 a 27, ovvero: 1. esternalizzazione a terzi

con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in

materia di appalti e concessioni di servizi; 2. società mista, la cui selezione del socio

privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione

delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico-Privato; 3. gestione cosiddetta “in

house”, purché sussistano i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario: (a) totale

partecipazione pubblica; (b) controllo sulla società affidataria analogo a quello che

l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; (c) realizzazione, da parte della

società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti

che la controllano;

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Considerata pertanto, vista l’imminente scadenza dell’attuale affidamento

(28/02/2017), la necessità di definire le modalità di svolgimento del servizio in parola a

far data dal 1° marzo 2017;

Atteso che in ottemperanza al comma 20 dell’art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con

modificazioni dalla Legge n.221/2012, è stata predisposta dal Responsabile dell’Area

Amministrativa Affari Generali Personale, la relazione ivi prescritta con riferimento

all’affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dei cimiteriali comunali, in

quanto servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di dar conto delle ragioni e

della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di

affidamento prescelta e per definire inoltre i contenuti specifici degli obblighi di servizio

pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

Considerato che le modalità di organizzazione del servizio, sulla base della forma

prescelta dal Consiglio, sono valutate dal Responsabile del Servizio, il quale adotta la

soluzione maggiormente idonea e conveniente per l’Amministrazione e per il cittadino

nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamenti;

Ritenuto che dall’esame dei dati contenuti nella relazione approvanda redatta ai sensi

dell’art. 34 comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17

dicembre 2012, n. 221, emerge la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento per

la forma di affidamento prescelta e per l’economicità della gestione dei servizi in

questione, mediante affidamento a ditta esterna (esternalizzazione a terzi), per mezzo

di appalto di servizi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che occorre garantire un’adeguata informazione ai cittadini del Comune

di Rivarolo Mantovano in merito alle caratteristiche ed alla gestione dei servizi in

questione secondo quanto previsto dal citato art. 34, comma 20 e 21, del D.L.

179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221;

Vista la bozza di capitolato per l’affidamento del servizio allegata (sub B) al presente

atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e del

Revisore del Conto, allegati al presente atto,

Aperta e chiusa la discussione per mancanza di interventi;

Con voti resi per alzata di mano:

favorevoli: n. 6

contrari: -

astenuti: Favagrossa, Molteni

su n. 8 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

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1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

e s’intende qui richiamata;

2. di approvare la relazione di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale

del presente atto, denominata “Affidamento dei servizi di gestione e

manutenzione dei cimiteriali comunali. - Relazione ai sensi dell’art. 34, comma 20,

D.L.. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 concernente le modalità di

affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica”, redatta dal

Responsabile dell’Area Amministrativa Affari Generali Personale;

3. di disporre, in virtù dell’art.42, D.Lgs.267/00, in materia di competenze del

Consiglio comunale relativamente ai servizi pubblici, ed in virtù dell’art. 34 del

decreto-legge 179/2012, nei commi da 20 a 27 in merito alle modalità di gestione

dei servizi a rilevanza economica, di proseguire, nella gestione dei servizi

cimiteriali mediante affidamento a ditta esterna (esternalizzazione a terzi), per

mezzo di appalto di servizi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, in quanto si ravvisano

specifiche ragioni connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli

obiettivi di interesse pubblico, meglio descritti nella relazione citata, per la

prosecuzione dell’affidamento ad un soggetto terzo dei servizi in questione, in

quanto ad oggi risulta essere la sola modalità di gestione perseguibile, visto che il

Comune non dispone delle adeguate risorse umane e strumentali per poter

gestire direttamente un servizio così peculiare, eterogeneo e complesso;

4. di approvare la bozza di capitolato speciale d’oneri allegato sub “B” alla

presente delibera quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

disciplinante le condizioni di erogazione del servizio richieste alla ditta

appaltatrice;

5. di dare atto che le modalità di organizzazione del servizio, sulla base della forma

prescelta dal Consiglio, saranno valutate dal Responsabile del Servizio, il quale

adotterà la soluzione maggiormente idonea e conveniente per l’Amministrazione

e per il cittadino nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamenti;

6. di garantire un’adeguata informazione ai cittadini del Comune di Rivarolo

Mantovano in merito alle caratteristiche ed alla gestione dei servizi in questione

secondo quanto previsto dal citato art. 34, comma 20 e 21, del D.L. 179/2012,

convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, mediante

pubblicazione della relazione in oggetto sul sito istituzionale dell’Ente;

7. In ottemperanza al Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, art. 13 comma 25-

bis, la relazione dovrà essere inviata all’Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali

istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico attraverso l’indirizzo di posta

elettronica certificata [email protected].

8. Al presente provvedimento si allega quale parte integrante il seguente

documento:

Allegato A: “Affidamento dei servizi cimiteriali comunali. - Relazione ai sensi

dell’art. 34, comma 20, D.L.. 179/2012 convertito in Legge 221/2012

concernente le modalità di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza

economica”.

Allegato B: “servizi cimiteriali capitolato d’oneri”.

INDI

Con voti resi per alzata di mano:

favorevoli: n. 6

contrari: -

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astenuti: Favagrossa, Molteni

su n. 8 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134,

comma 4 D.Lgs 267/2000.

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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - APPROVAZIONE

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 221/2012 CONCERNENTE LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico della proposta di

deliberazione in oggetto.

Rivarolo Mantovano,

25/02/2017

Il Responsabile Area Amm. Aff. Gen. Personale

F.to Avv. Salvina Venezia

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 5° del

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, attesta la regolarità contabile del presente all’intervento

indicato nel dispositivo.

Rivarolo Mantovano, 25/02/2017 Il Responsabile Area Econ. Fin. Entrate

F.to Dott.ssa Elisa Castelletti

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Pag. 8

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Massimiliano Galli

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Salvina Venezia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta: che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web

istituzionale – Albo Pretorio on line del comune il 30/03/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni

consecutivi.

Rivarolo Mantovano, 30/03/2017 Il Segretario Comunale

F.to Avv. Salvina Venezia

ESECUTIVITA'

La presenta deliberazione è divenuta esecutiva il 30/03/2017 ai sensi dell’art. 134,

comma 3°, del T.U. D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Salvina Venezia

___________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. Rivarolo Mantovano, 30/03/2017

Il Segretario Comunale Avv. Salvina Venezia

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Allegato alla delibera consiliare n. 25 del 25.02.2017 del Comune di Rivarolo Mantovano

OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER 24 MESI. RELAZIONE EX ART. 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012.

A) PREMESSA

I servizi pubblici locali sono quei servizi di interesse generale volti a soddisfare i bisogni di una comunità indifferenziata di cittadini, non solo in termini economici, ma anche in termini di promozione sociale.

In particolare, la nozione di servizio pubblico locale in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione Europea, deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all’ambito locale (Sentenza n. 272/2004 della Corte di Giustizia UE). I Servizi di Interesse Generale sono quei servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d’interesse generale dalle autorità pubbliche, diretti a soddisfare i bisogni della comunità o di parte di essa e soggetti pertanto a specifici obblighi di pubblico servizio, volti cioè a conformare l’espletamento delle attività a regole di continuità, regolarità, qualità, capacità-tecnico professionali.

In particolare il “Servizio” deve considerarsi “pubblico” quando a prescindere dalle modalità di gestione da parte della Pubblica Amministrazione o dei privati attribuisca un’utilità direttamente percepibile e quindi diretta e non mediata, ai singoli o all’utenza complessivamente considerata. Non è invece servizio pubblico l’attività alla quale non corrisponda una specifica pretesa degli utenti, come avviene per i c.c.d.d. “ servizi strumentali” prestati cioè in favore della Pubblica amministrazione che eventualmente utilizza tale prestazione ai fini dell’erogazione del servizio pubblico a vantaggio della collettività. “Possono definirsi strumentali … tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l’Ente di riferimento e con le quali lo stesso Ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali” (TAR LAZIO – Roma – Sez. III° n° 3109/2008). Ad esempio il servizio di potatura alberi o di pulizie è un servizio che un terzo presta a favore della Amministrazione, ancorché ne tragga vantaggio l’intera collettività.

Esistono due categorie di SPL:

- CON RILEVANZA ECONOMICA;

- SENZA RILEVANZA ECONOMICA;

E’ di rilevanza economica il servizio che s’innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato, benché siano previste forme d’intervento finanziario pubblico della relativa attività. Deve invece considerarsi privo di rilevanza economica il servizio che, per sua natura o per le modalità con cui viene svolta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza (cfr. T.A.R. Sardegna 2 agosto 2005, n. 1729; T.A.R. Liguria, Sez. II, 28 aprile 2005, n. 527; T.A.R. Campania 7novembre 2003, n. 13382; T.A.R. Umbria 24 ottobre 2003, n. 821). Secondo la Corte Costituzionale “coessenziale alla nozione di rilevanza economica del servizio è la copertura dei costi, non già la

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Allegato alla delibera consiliare n. 25 del 25.02.2017 del Comune di Rivarolo Mantovano

remunerazione del capitale” (sentenza n. 26/2011), per cui non parrebbe un elemento essenziale della nozione il carattere remunerativo della tariffa. È stata altresì attribuita “rilevanza economica” ai servizi pubblici connotati da margini significativi di redditività, anche solo potenziale: non rilevando l’esiguità dell’utile che in concreto un servizio produce (cfr. Consiglio di Stato, sez. V - sentenza n. 5409/2012, che assegna rilevanza economica al servizio di illuminazione votiva, in quanto astrattamente idoneo a produrre utili).

I servizi cimiteriali, con parere dell'A.G.C.M. (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato) n. AS883 del 12.10.2011 rilasciato al Comune di Sulmona, sono stati espressamente riconosciuti come servizi pubblici locali (si vedano, altresì, i seguenti ulteriori pareri dells A.G.C.M.: AS667, AS666, AS648, AS638, AS607, AS559,AS525,AS515,AS 514 E AS 504);

In particolare, i servizi cimiteriali, limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme, rientrano fra i servizi pubblici essenziali ai sensi della normativa vigente e conseguentemente sono compresi nell'Accordo Collettivo Nazionale del 19.09.2002 in materia di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni- Autonomle Locali;

B) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’art. 34 del D.L. n. 179 18.10.2012, convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012, nei commi da 20 a 27 detta previsioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Detta norma prevede in particolare quanto si servizi pubblici locali di rilevanza economica che al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

In particolare, la normativa comunitaria prevede che gli Enti Locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica secondo le tre seguenti modalità:

a) Ricorso al mercato secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;

b) mediante una società mista con selezione competitiva del socio privato operativo (cd. gara a doppio oggetto);

c) ricorrendo all’affidamento diretto secondo il modello organizzativo del cd. in house

providing, nei casi in cui si riscontrino le cumulative condizioni di legittimità così come definite dalla giurisprudenza europea e poi, da ultimo, recepite e codificate dalle nuove direttive sugli appalti pubblici.

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Allegato alla delibera consiliare n. 25 del 25.02.2017 del Comune di Rivarolo Mantovano

Si ricorda che ai fini della qualificazione del servizio pubblico locale è assolutamente irrilevante la distinzione tra concessione e appalto. Sul punto Consiglio di Stato, Sez. V, 3/5/2012 n. 2537 ha precisato che: “Il servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile non solo quando l'amministrazione adotti un atto di concessione, ma anche nel caso in cui, pone in essere un contratto di appalto, (rapporto bilaterale: versamento di un importo da parte dell'amministrazione) sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza - e non all'ente appaltante in funzione strumentale all'amministrazione - e l'utenza sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio.

L’art. 42 del D.Lgs 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per gli atti di organizzazione e concessione dei servizi pubblici (conferendo il significato più ampio all’accezione “concessione”). In virtù delle suddette competenze l’Organo consiliare è dunque chiamato a decidere soltanto sulle modalità di gestione dei servizi a rilevanza economica.

C) GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI RIVAROLO

MANTOVANO IN ESSERE FINO AL 28.02.2017

L’Amministrazione Comunale, non disponendo delle necessarie risorse umane e strumentali (si ricorda che in organico è presente un solo operaio) ha individuato, già a far data dall’anno 2015, quale modalità di gestione delle operazioni cimiteriali l’esternalizzazione a terzi secondo le disposizioni in materia di appalti di servizi, mantenendo in amministrazione diretta le attività di controllo e verifica delle operazioni appaltate. Attualmente le operazioni cimiteriali disciplinate dal DPR 285/90, quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ricognizioni, deposizione resti mortali, smaltimento dei rifiuti da esiti di esumazione ed estumulazione, ricevimento e consegna salme vengono infatti effettuate dalla ditta Gusberti srl, avente contratto in scadenza al 28/02/2017.

Tale modalità di affidamento ha dimostrato che l’esternalizzazione dei servizi cimiteriali ha garantito la maggiore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, nel rispetto di un servizio volto alla collettività e di particolare sensibilità. Trattandosi di affidamento di servizio pubblico locale di rilevanza economica posto in essere con un contratto di appalto nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs 50/2016 (rapporto bilaterale: amministrazione Comunale e appaltatore) le tariffe cimiteriali vengono riscosse direttamente dall’amministrazione, mentre all’appaltatore spetta un corrispettivo per lo svolgimento della prestazione. Conseguentemente non vi è luogo a compensazioni economiche in senso tecnico che presupporrebbero viceversa l’affidamento tramite concessione (rapporto trilaterale: concessionario, utente, amministrazione Comunale) e l’eventuale valutazione in ordine all’equilibrio economico finanziario.

L’illuminazione votiva, la stipula di concessioni per sepolture private in loculi, ossari, ecc.., così come le autorizzazioni per operazioni cimiteriali, vengono invece gestite direttamente dai competenti Uffici e Servizi comunali.

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Allegato alla delibera consiliare n. 25 del 25.02.2017 del Comune di Rivarolo Mantovano

D) FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Per quanto sopra, si ritiene sussistano i requisiti e le ragioni indicate dall’art. 34, comma 20 D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 per scegliere la forma di gestione dei servizi cimiteriali indicati in oggetto mediante appalto, nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs 50/2016, in quanto ad oggi risulta essere la sola modalità di gestione perseguibile, visto che il Comune non dispone di adeguate risorse umane e strumentali.

In particolare, al fine di consentire una selezione comparativa fra più operatori del settore oggetto del contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, nonchè vista l’imminente scadenza del servizio (28.02.2017) e la necessità di garantire la necessaria continuità del servizio, è stata avviata un’indagine di mercato tramite apposita richiesta di offerta ad almeno 5 operatori presenti sul mercato, servendosi della piattaforma SINTEL gestita da ARCA Lombardia, per poter disporre l’affidamento del servizio, ex art. 36 del D.Lgs 50/2016, a partire dal 1.03.2017 per il periodo di 24 mesi, in quanto l’affidamento per un periodo inferiore potrebbe non essere considerato sufficientemente remunerativo per le imprese. L’importo presunto del servizio da porre a base d’asta è di € 24.000,00. Con il Bando ed il Capitolato sono esplicitati dettagliatamente le modalità di affidamento ed i criteri di valutazione delle offerte, in modo da selezionare una Ditta affidabile in merito alla qualità dei servizi offerti.

E) OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE IMPOSTI ALL’AFFIDATARIA:

La gestione dei servizi cimiteriali dovrà prevedere gli obblighi di servizio pubblico locale (definizione dei requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di obiettivi di interesse pubblico).

Pertanto si definiscono di seguito gli obblighi a carico della ditta appaltatrice:

- Servizio di pronta reperibilità;

- erogazione del servizio in maniera continua, regolare e senza interruzioni;

- Garanzia di sepoltura in termini certi e nei modi rigorosamente stabiliti dalle normative igienico-sanitarie e nel rispetto dell’adottando Regolamento di Polizia mortuaria del Comune;

- scelta di modalità operative che garantiscano la sicurezza e la tutela della salute del cittadino.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Segretario Comunale – Avv. Salvina Venezia

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Comune di Rivarolo Mantovano 46017 Via Gonzaga n.39 - C.F. e P.IVA 00393230206

“SERVIZI CIMITERIALI DA EFFETTUARSI PRESSO ILCIMITERO CAPOLUOGO E FRAZIONE DI CIVIDALE - CODICE C.I.G.: Z571D6B387”

CAPITOLATO D’ONERI PARTE I –DISPOSIZIONI GENERALI Art.I/1 OGGETTO E NATURA DELLE CONTROPRESTAZIONI

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per l’esecuzione di operazioni cimiteriali, e precisamente: ricevimento salme, tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni, ricognizioni, raccolta , deposito e smaltimento materiali di risulta dalle operazioni e bare residuali da esumazioni o estumulazioni. Restano escluse dal presente appalto le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area cimiteriale nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corpi di fabbrica all’interno del cimitero comunale. Alla data dell’approvazione del presente capitolato sono operativi sul territorio comunale due cimiteri:

• Comune di Rivarolo Mantovano - Via Garibaldi • Frazione di Cividale - Strada Cividale

Le operazioni di natura straordinaria su richiesta dei privati sono esclusi dal presente appalto. E’ escluso inoltre dal presente appalto il servizio di illuminazione votiva, già affidato in gestione ad altro soggetto economico. L’appaltatore del servizio dovrà garantire a tale soggetto la collaborazione ed il coordinamento necessario e adeguato a consentire allo stesso di potere adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti del Comune e dell’utenza. Il presente capitolato regolamenta una parte delle prestazioni sinallagmatiche tra il Comune di Rivarolo Mantovano (d’ora in avanti “Comune”) e l’Impresa Appaltatrice (d’ora in avanti “Impresa”) risultata definitivamente aggiudicataria della procedura di diritto pubblico di cui all’oggetto. Il rapporto giuridico intercorrente tra l’Impresa e il Comune si configura come un contratto d’appalto di servizi così come definito dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, d’ora in avanti, per brevità, “Codice”.

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La classificazione CPV è la seguente: “ 98371110- 8 “Servizi cimiteriali”. Art. I/2 – SPECIFICI IMPEGNI E DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA CONNESSI ALLA NATURA DI APPALTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL PRESENTE CAPITOLATO Costituendo tale servizio un contratto di appalto, sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le attrezzature, i materiali/prodotti, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. L’Impresa è consapevole che nella formulazione del prezzo indicato in sede di offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità per l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto. L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto con appropriati mezzi meccanici e tecnici tali da assicurare la puntuale realizzazione a perfetta regola d’arte; le forniture dei materiali devono corrispondere alle specifiche tecniche e qualitative prescritte dalla apposita normativa legislativa e regolamentare vigente in materia . Per le modalità di esecuzione si rimanda al D.P.R. n. 285/90, al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in fase di approvazione i cui articoli s’intendono pertanto qui integralmente trascritti, nonché alle norme edilizie e alle altre norme vigenti e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. L’Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché di dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. L’Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche controlli sulle prestazioni contrattuali; è tenuta altresì a comunicare ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. L’Impresa ha effettuato, prima di presentare offerta, un sopralluogo prendendo visione e coscienza dei luoghi dove dovranno essere eseguite le operazioni cimiteriali. Art. I/3 - RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA - IL REFERENTE Prima dell’avvio del servizio l’Impresa deve nominare un Referente preposto alla direzione del servizio dotato di adeguate competenze professionali, di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, di piena conoscenza delle norme del settore in argomento nonché munito dei poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato. Il Referente dell’appalto dovrà essere reperibile tutti i giorni in cui vengono svolti i servizi, dalle ore 7.30 alle ore 18.00, ad un recapito telefonico fornito dall'Impresa. Le comunicazioni potranno anche essere effettuate mediante PEC, e-mail o fax.

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Nei periodi di ferie o altra assenza, il Referente deve indicare altra persona formalmente designata dall’Impresa in sua temporanea sostituzione. Il Comune si rivolgerà direttamente al Referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dal Comune come dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell’Impresa. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di Legge. In caso di sostituzione del Referente il nuovo nominativo deve essere comunicato al Comune entro 7 giorni, in mancanza della quale si applica una penale pari ad Euro 20,00 per ogni giorno di ritardo; ove il ritardo superi i 30 giorni il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile (d’ora in avanti C.C.). Il Servizio non può comunque prendere avvio senza che l’Impresa abbia comunicato il nominativo in questione. Comunicazioni ufficiali tra le parti In attuazione della previsione del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale -CAD), art. 5 bis, è disposto che tutte le comunicazioni tra la Pubblica amministrazione e le imprese (relative a presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avvengano esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione digitale. Le modalità di attuazione di tale disposto, sono state individuate dal DPCM 22 luglio 2011 che ha fissato il termine al 1 luglio 2013 a partire dal quale le Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare o effettuare le comunicazioni in forma cartacea nei rapporti con le imprese, e dal DPCM 13 novembre 2014. Peraltro, lo stesso provvedimento ha stabilito che, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, lo scambio di dati, informazioni e documenti, dovrà avvenire attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale trasmissione equivale alla notificazione per mezzo della posta. Qualora il servizio di PEC non dovesse essere momentaneamente attivo, le comunicazioni saranno sostituite con la Raccomandata A/R. PARTE II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE E LE MODALITA’ D’ESECUZIONE DEL SERVIZIO Art. II/1 - DURATA DEL CONTRATTO Il contratto avrà la durata di mesi 24 a partire presumibilmente dal 01/03/2017. Se allo scadere del termine del contratto il Comune non avrà provveduto a riaffidare l’appalto, l’Impresa sarà tenuta a prorogare i servizi cimiteriali per il periodo strettamente necessario per la conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. (Rif. art. 106, c. 11 del Codice). Alla data di stipula del presente contratto le parti prendono atto che NON è normativamente ammessa alcuna opzione di rinnovo e di ripetizione analoga dello stesso. Art. II/2 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO Il corrispettivo effettivo è quello offerto dall’Impresa in sede di offerta economica. I valori a base d’asta per ogni singola operazione, sono i seguenti:

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INUMAZIONE FERETRI IVA ESCLUSA

Eseguita mediante scavo a mano

219,00 Eseguita mediante scavo a macchina

118,50 TUMULAZIONE FERETRI

In loculo frontale, anche in manufatto privato

100,50 In loculo laterale, anche in manufatto privato

164,00

TUMULAZIONE RESTI MORTALI O CENERI

In celletta ossario, ossario comune, loculo vuoto

32,00 In loculo già occupato, frontale o laterale

73,00 ESUMAZIONI FERETRI

Da campo comune mediante scavo a mano e deposizione resti in celletta ossario, ossario comune o loculo vuoto 273,50 Da campo comune mediante scavo a mano e deposizione resti in loculo già occupato frontale o laterale 319,00 Da campo comune mediante scavo a macchina e deposizione resti in celletta ossario, ossario comune o loculo vuoto 182,00 Da campo comune mediante scavo a macchina e deposizione resti in loculo già occupato frontale o laterale 210,00

ESTUMULAZIONI - CONDIZIONAMENTO FERETRI

Da loculo frontale, anche in manufatto privato con destinazione dei resti in celletta ossario, ossario comune o loculo vuoto 146,00 Da loculo frontale, anche in manufatto privato 155,00

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con destinazione dei resti in loculo occupato

Da loculo frontale, anche in manufatto privato con destinazione della salma mummificata in campo comune 228,00 Da loculo laterale, anche in manufatto privato con destinazione dei resti in celletta ossario, ossario comune o loculo vuoto 187,00 Da loculo laterale, anche in manufatto privato con destinazione dei resti in loculo occupato 228,00 Da loculo laterale, anche in manufatto privato con destinazione della salma mummificata in campo comune 264,00 Chiusura loculo dopo esumazione 30,00 TRASLAZIONI FERETRI

Da loculo frontale a loculo frontale

228,00 Da loculo frontale a loculo laterale e viceversa

255,00 Da loculo laterale a loculo laterale

273,28 OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE

Verifica interna in loculo o manufatto privato

55,00 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI

Smaltimento rifiuti cimiteriali da esumazione da terreno 86,00 Smaltimento rifiuti cimiteriali da estumulazione da loculo 146,00 L’appalto è da intendersi a misura, pertanto il Comune pagherà il prezzo offerto in sede di gara per ogni singola prestazione effettivamente resa. Art. II/3 IMPORTO DELL’APPALTO Per l’intera durata contrattuale , l’appalto è stato stimato in presunti in € 24.000,00 oltre IVA di legge. Detto importo non è vincolante per la stazione appaltante, in quanto desunto da una verifica degli anni precedenti e quindi suscettibile di variazione in più od in meno a seguito dell’andamento della mortalità e/o operazioni cimiteriali autorizzate dal competente ufficio cimiteriale. Per le operazioni cimiteriali non previste nell’articolo precedente, saranno applicati i corrispettivi di volta in volta concordati tra le parti con apposito verbale .

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Art. II/4 OBBLIGHI DELL’IMPRESA L’Impresa si impegna ad adottare durante l’espletamento delle attività tutte le cautele necessarie in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; pertanto prima dell'inizio dell’affidamento, deve presentare il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori/operazioni cimiteriali, comprendente il documento di valutazione dei rischi di cui al D.L.gs 81/2008. L’impresa risponde dei danni arrecati per colpa sua o dei suoi dipendenti; a tal fine si impegna ad effettuare le riparazioni necessarie e in difetto al loro risarcimento. L'impresa deve garantire, in ogni momento, la piena collaborazione e coordinamento con il Comune e ad altri soggetti che lo stesso incaricherà per l’esecuzione di lavori e/o servizi presso i cimiteri comunali, conseguenti a contratti diversi dal presente. Analogo trattamento deve riservare ai soggetti che il Comune autorizza, per conto degli utenti del servizio e dei concessionari, a svolgere lavori all’interno dei cimiteri. Ingiustificati comportamenti che ostacolino l’esecuzione dei suddetti lavori e/o servizi sono oggetto di una penalità che può variare da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 contrattuale ai sensi del successivo articolo; 5. L'impresa è tenuta altresì a osservare tutte le disposizioni che il Comune può emanare relativamente ai servizi oggetto del presente capitolato. E’ quindi riservata la facoltà di stabilire l'esecuzione di un lavoro e/o servizio determinando termini perentori e modalità di esecuzione dello stesso nel modo che ritiene più conveniente senza che l'impresa possa rifiutarsi o fare oggetto di richiesta di ulteriori corrispettivi rispetto a quelli offerti in sede di gara; Art. II/5 SPESE E ONERI A CARICO DELL’IMPRESA Sono a carico dell’impresa, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune: a) presentazione del piano operativo della sicurezza; b) approntamento del cantiere di lavoro attrezzato, con l'osservanza delle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro; c) spese per l'adozione delle misure di sicurezza e protezione del personale addetto ai lavori e dei terzi, nonché per la prevenzione di danni a beni pubblici e privati. Ogni responsabilità per danni a persone e cose ricade pertanto sull'appaltatore, con pieno sollievo tanto del Comune di Rivarolo Mantovano quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; d) spese per risarcimento dei danni occorsi a terzi durante l'esecuzione dei lavori; e) consegna al Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Rivarolo Mantovano nei termini dallo stesso prefissati, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera. f) tutte le spese e gli oneri riguardanti l’assunzione, la formazione e amministrazione del personale impiegato nel servizio, nonché quelli connessi all’osservanza delle norme contrattuali, previdenziali e di sicurezza; g) gestire tutti i rifiuti derivanti dalle esecuzione delle operazioni cimiteriali nel rispetto delle leggi vigenti in materia

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h) tutte le spese e oneri relativi alla dotazione, gestione, deposito e manutenzione dei mezzi di proprietà; i) tutte le spese occorrenti per la fornitura di materiali necessari per la gestione e la garanzia delle generiche funzioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e ogni altra operazione prevista dalla normativa vigente e dal Regolamento di Polizia Mortuaria in fase di approvazione ; in genere tutte le spese e gli oneri, sebbene qui non espressamente previste, dipendenti dall’esecuzione dell’appalto, anche se di natura accessoria all’oggetto principale; l) Il responsabile, per ogni sepoltura di salma, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione al seppellimento e lo consegna la responsabile dell’ufficio cimiteriale. Art. II/6 OPERAZIONI CIMITERIALI Tutte le operazioni cimiteriali dovranno essere eseguite con appropriati mezzi meccanici e tecnici, di proprietà dell’impresa, tali da assicurare la puntuale realizzazione a perfetta regola d'arte; Le forniture devono corrispondere alle specifiche tecniche e qualitative prescritte dalla apposita normativa legislativa e regolamentare vigente in materia. Per le modalità di esecuzione si rimanda al D.P.R. n. 285/90, alla L.R. della Lombardia 18/11/2003, n. 22, al Regolamento regionale (Lombardia ) in materia di attività funebri e cimiteriali n. 6 del 09/11/2004 e ss.mm.ii., ai decreti attuativi , al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Rivarolo Mantovano in fase di approvazione , i cui articoli si intendono pertanto qui integralmente trascritti, nonché alle norme edilizie e alle altre norme vigenti . Le operazioni cimiteriali ordinarie sono previste di norma nella fascia oraria : 8:00 – 18:00 di ogni giorno settimanale compresi i festivi. Tali operazioni saranno richieste dal Comune mediante comunicazione PEC, e-mail o fax da parte del Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale almeno 24 ore prima dall’esecuzione delle operazioni. L'appaltatore, in determinati casi straordinari, anche al di fuori del normale orario di lavoro, dovrà garantire la presenza operativa di personale e mezzi necessari per soddisfare richieste urgenti ed indifferibili. Le date degli interventi straordinari sono sempre preventivamente autorizzati dal Comune. Per ogni mancato o ritardato intervento, all’Impresa sarà applicate una penale, come meglio indicato nell’articolo IV/8. Art. II/7 ATTREZZATURE Sono compresi sotto tale voce a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attrezzature materiali: - scale e ponteggi rispondenti alle norme antinfortunistiche necessari per l’effettuazione dei lavori in quota; - attrezzature, utensili, strumentazioni e macchinari idonei ed adeguati alle prestazioni da svolgere e quanto necessario per eseguire le operazioni cimiteriali a "regola d'arte"; tali

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attrezzature debbono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e secondo le disposizioni di legge; Prima dell’avvio del servizio, l’Impresa ha dichiarato la tipologia ed il numero delle macchine utilizzate nell’esecuzione dei servizi cimiteriali. Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà avvenire nell’osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica. Le attrezzature suddette sono a totale carico dell'Impresa e dovranno essere contrassegnate con un elemento di riconoscimento indicante il nominativo dell’Impresa. L’Impresa è responsabile della custodia delle attrezzature utilizzate. Il Comune non sarà responsabile in caso di danni o furti. L’Impresa dovrà curare che le attrezzature siano impiegate nel modo più razionale e tecnicamente adeguato alla natura delle operazioni da eseguire, tenuto conto del luogo e nelle circostanze in cui devono essere utilizzate Devono inoltre essere tecnicamente efficienti, mantenute in perfetto stato di funzionamento e dotate di accessori per proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni. L’Impresa è pertanto responsabile dell’osservanza da parte del proprio personale delle norme di legge, nonché delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio. Nei limiti dell’occorrente all’esecuzione del servizio, resta a carico del Comune la fornitura di acqua, energia elettrica. Son altresì a totale carico dell’Impresa tutti i materiali necessari per le operazioni cimiteriali. Il Comune potrà proibire l’utilizzo di materiali ed attrezzature ritenuti non idonei. Art. II/8 SERVIZI CIMITERIALI RICHIESTI Norme Generali L’Appaltatore, tramite i propri dipendenti, provvede a ricevere le salme presso l’ingresso del Cimitero in, trasportandole sino al luogo della sepoltura con apposito carrello, accertandosi della loro esatta destinazione e di conseguenza svolgendo tutte le operazioni previste e di seguito elencate. Il personale dipendente dell’Impresa che svolge attività all’interno del cimitero dovrà essere munito di abbigliamento decoroso ed idoneo. Le operazioni cimiteriali oggetto del presente appalto sono:

- ricevimento e consegna salme; - tumulazioni; - inumazioni; - estumulazioni; - esumazioni; - ricognizioni; - estumulazioni-condizionamenti; - traslazioni; - deposizione resti mortali; - smaltimento dei rifiuti da esiti di esumazione ed estumulazione.

Le operazioni di ricevimento e consegna salme consistono in: Ricevimento o consegna delle salme presso i due cimiteri comunali. Le operazioni di tumulazione (deposito della salma o resti mortali nel loculo) consistono in:

- asportazione della lapide

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- apertura del loculo o della tomba di famiglia; - trasporto del feretro dall’ingresso del Cimitero al posto di tumulazione, con mezzo idoneo e

riservato esclusivamente per detto servizio; - tumulazione; - chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa intonacata nella parte esterna;

riposizionamento nelle tombe di famiglia, a giardino e cappelle delle piastre marmoree e non dopo la tumulazione dei feretri o deposizione dei resti mortali;

- pulizia dell’area circostante con raccolta, trasporto e deposito nei luoghi stabiliti del materiale di risulta

Le operazioni di inumazione (deposito della salma a terra) consistono in:

• Escavazione di fossa, a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee, che abbiano le seguenti misure:

1. per i cadaveri di persone di oltre 10 anni di età, profondità ml. 2,00, lunghezza ml. 2,20 e larghezza ml. 0,80;

2. per i cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni, profondità ml. 2,00, lunghezza ml. 1,50 e larghezza ml. 0,50.

• Raccolta, trasporto e deposito dei materiali funebri di risulta in muratura, marmorei o lignei; • Raccolta di eventuali resti mortali rinvenuti in occasione dello scavo delle fosse; • Trasporto del feretro dall’ingresso del cimitero al posto di inumazione, con mezzo idoneo e

riservato esclusivamente per detto servizio; • Esecuzione (solo per le salme provenienti da fuori Comune) di opportune aperture sulla parte

zincata della bara per accelerare la mineralizzazione; • Chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo; • Trasporto del terreno eccedente a deposito nell’ambito del cimitero in luogo stabilito; • Pulizia dell’area circostante il posto di inumazione; • Successiva aggiunta di terreno fino al completo livellamento.

Le operazioni di estumulazione (estrazione del feretro dal loculo o da tomba di famiglia per essere traslato in altro cimitero ) consistono in:

• Asportazione della lapide; • Apertura della tomba (loculo e/o tomba di famiglia) con demolizione del muro; • Eventuale deposizione della bara in involucro di zinco (non fornito dalla Ditta), munito di

targhetta metallica di identificazione del defunto, nel caso in cui le condizioni del feretro stesso non rispondessero a quanto previsto dall’art. 88 del DPR 285/90;

• Trasporto del feretro all’autofunebre incaricata per il trasporto; • Chiusura loculo come previsto; • Apposizione e fissaggio della lapide, se disponibile; • Pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e deposito nei luoghi idonei del materiale di

risulta. Le operazioni di esumazione (estrazione resti mortali inumati) consistono in:

• Escavazione della fossa, a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee, fino a giungere

al livello del feretro; • Raccolta, trasporto e deposito nei luoghi idonei di eventuali segni funebri in muratura, marmorei

o lignei; • Apertura del coperchio con raccolta dei resti mortali, che saranno deposti in apposita cassetta di

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zinco (non fornita dalla Ditta) munita di targhetta metallica di identificazione del defunto; • Tumulazione della cassetta ossario seguendo le stesse operazioni per la tumulazione, oppure

deposito dei resti mortali nell’ossario comunale; • Trasporto dei materiali di risulta del feretro presso idoneo contenitore (fornito dalla ditta) con

caratteristiche stabilite dal DPR 254/2003; • Chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni e

depositata nell’ambito del cimitero; • Pulizia della zona circostante la fossa; • Successiva aggiunta di terreno fino al completo livellamento.

Le operazioni di ricognizione (verifica interna di un loculo o di tomba di famiglia) consistono in:

• Asportazione della lapide o rimozione della piastra marmorea e non, per le tombe di famiglia; • Abbattimento del muro fino a praticare un’apertura di cm. 30 X 30 o tale da poter verificare la

situazione interna del loculo o, per le tombe di famiglia l’esatta capienza disponibile; • Chiusura del foro praticato con muratura di mattoni ed intonaco nella parte esterna;

Operazioni di estumulazione – condizionamento (estrazione del feretro nei casi consentiti dal DPR 285/90) consistono in:

• Asportazione della lapide; • Apertura del loculo con demolizione del muro; • Estrazione del feretro; • Apertura del feretro con la massima attenzione e raccolta dei resti mortali con le seguenti

modalità: 1. Raccolta dei resti mortali se mineralizzati, in apposita cassetta ossario (non fornita dalla ditta)

e tumulazione della stessa eseguendo le stesse operazioni previste per la tumulazione; 2. Raccolta dei resti mortali, se mummificati, in una nuova cassa di legno e zinco (se necessaria

non fornita dalla ditta) e tumulazione, della stessa, nello stesso loculo o in altro loculo eseguendo le stesse operazioni previste per la tumulazione;

3. Inumazione dei resti mortali, se mummificati, dopo aver praticato nella cassa metallica un’opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, eseguendo le stesse operazioni previste per le inumazioni;

• Trasporto dei materiali di risulta del feretro presso idoneo contenitore (fornito dalla ditta) con caratteristiche dal DPR n. 254 del 15/07/2003;

• Pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e deposito del materiale di risulta;

Le operazioni previste ai precedenti punti 1 - 2 – 3, sono alternative e verrà eseguita l’una o l’altra secondo la volontà espressa dai familiari.

Le operazioni di traslazione (spostamento del feretro da un loculo o da una tomba privata ad un altro loculo o altra tomba privata nei casi consentiti dalla legge) consistono in:

• Asportazione della lapide; • Apertura del loculo con demolizione del muro; • Estrazione del feretro, eventuale deposizione dello stesso in involucro di zinco (non fornito

dalla ditta), saldatura dell’involucro (non a carico della ditta); • Trasporto del feretro nel loculo di nuova tumulazione ed effettuazione delle stesse operazioni

riferite alla tumulazione;

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• Chiusura del nuovo loculo come previsto; • Pulizia delle zone circostanti i due loculi con raccolta, trasporto e deposizione del materiale di

risulta.

Smaltimento dei rifiuti da esiti di esumazione ed estumulazione consistono in:

• Raccolta di tutto il materiale di risulta, dopo aver eseguito le operazioni di esumazione dal terreno od estumulazione da loculo/cappella/tomba gentilizia e conseguente smaltimento degli stessi in osservanza delle normative vigenti

Art. II/9– NORME GENERALI SULLE PRESTAZIONI

La Ditta Appaltatrice provvederà anche di domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, a ricevere le salme presso il cimitero e garantire il servizio di inumazione e tumulazione, senza compenso aggiuntivo. Qualora un privato richieda alla Ditta Appaltatrice l’esecuzione di servizi particolari non compresi in questo capitolato, la Ditta deve farne richiesta scritta all’Amministrazione Comunale ed ottenerne specifica autorizzazione, il corrispettivo verrà definito tra la Ditta Appaltatrice e il privato richiedente e da quest’ultimo direttamente pagato. L’esecuzione delle opere dovrà essere comunque conforme alle norme vigenti in materia e in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Cimiteriale Comunale in fase di approvazione , e, quando necessita, soggetta ad autorizzazione edilizia.

Le esumazioni ed estumulazioni verranno eseguite nel rispetto delle norme sanitarie vigenti;

Il piano di esumazione ed estumulazione ordinaria dovrà essere comunicato alla Ditta Appaltatrice dai competenti uffici comunali con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Tutte le attività di certificazione e di verifica previste dalle vigenti leggi o dai regolamenti rimangono di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale.

Art. II/10 NORME SULLE OPERAZIONI PARTICOLARI E INTERVENTI NON PREVISTI

In caso di fuoriuscita di liquidi dai loculi, conseguente ad esplosione di gas putrefatti o

altro, la ditta appaltatrice dovrà provvedere, previa autorizzazione scritta da parte dell’Ufficio Servizi Cimiteriali, a:

a. estumulazione della salma;

b. eventuale sostituzione dei rivestimenti di zinco; c. pulizia e lavaggio con soluzioni disinfettanti di tutte le superfici

interessate, ritumulazione. Le spese di quanto sopra sono a carico dei relativi titolari della concessione.

Eventuali interventi della Ditta appaltatrice per operazioni non previste nel presente

capitolato dovranno avvenire su specifica richiesta scritta del Comune di Rivarolo Mantovano e saranno applicati i corrispettivi di volta in volta concordati tra le parti con apposito verbale

Art. II/11. – INTERRUZIONE PARZIALE/TOTALE DEL SERVIZIO PER EFFETTIVE CAUSA DI FORZA MAGGIORE

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I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto SERVIZI PUBBLICI e non potranno essere sospesi o abbandonati se non per forza maggiore, agli operatori verrà conferita la qualifica di incaricati di pubblico servizio (art. 358 C.P.).

L’Impresa garantisce la continuità del servizio; lo stesso non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore riconosciuti comunque dal Comune.

La ditta appaltatrice è sempre responsabile sia di fronte all’Amministrazione Comunale che ai terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti, i quali, per nessun motivo, salvo casi di forza maggiore, potranno subire interruzioni. Si specifica che: - non sono considerati causa di forza maggiore, a mero titolo di esempio, la mancata reperibilità/disponibilità del personale dell’Impresa che dipendesse da cause imputabili alla Ditta medesima e comunque per carenze organizzative in materia di sostituzione delle assenze. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori dal controllo dell’Impresa, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. Le interruzioni del servizio per causa di effettiva e oggettiva forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna. Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi dai suddetti, si applicheranno le penali previsti negli articoli seguenti; L’interruzione anche solo parziale del servizio senza giustificati motivo può costituire clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C .e comporta una penale che varia da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo Euro 1.000,00 per ogni inadempimento. Nel caso in cui, si ribadisce per circostanze non imputabili all’Impresa, questa si trovi nell'impossibilità parziale o totale di erogare il servizio, la stessa Impresa deve comunicarlo con la massima sollecitudine al Comune affinché lo stesso possa adottare le misure del caso. In ogni caso l'Impresa dovrà dimostrare di essersi effettivamente attivata con tutte le necessarie azioni organizzative per ridurre quanto più possibile i disagi. Nel ribadire che l’appalto è da considerarsi “a misura”, non saranno pagate le prestazioni non effettivamente rese. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la Ditta affidataria dovrà impegnarsi al rispetto delle norme vigenti per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, si farà carico della dovuta informazione al Comune nelle forme e nei modi adeguati ( PEC o e-mail o fax), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, comunicando i modi, i tempi e l’entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero nonché le misure per la loro riattivazione. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili nei termini previsti dal presente capitolato gli scioperi del personale o la mancata reperibilità che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Ditta affidataria. Art. II/12– RIDUZIONE O INCREMENTI DEGLI INTERVENTI CIMITERIALI

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Art. II/13 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA E CONSEGNA MATERIALE E INFORMAZIONI E' fatto divieto all’Impresa espletare interventi cimiteriali successivamente alla scadenza del presente servizio. Entro 5 giorni dalla scadenza contrattuale l’Impresa dovrà consegnare al Comune tutto il materiale e le informazioni necessarie per la prosecuzione del servizio. In caso contrario si applicherà una penale di Euro 30,00 giornalieri. PARTE III - PERSONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Art. III/1 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO L’individuazione e la nomina del personale e/o degli incaricati addetti all’espletamento delle prestazioni spettano esclusivamente all’Impresa. Il servizio sarà erogato con figure professionali adeguate alle attività richieste nonché munito delle eventuali necessarie abilitazioni sanitarie, con particolare riferimento alla D.LGS 81/2008. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra l’Impresa e gli addetti di cui sopra, che non possono avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune stesso se non prevista da disposizioni di legge vigenti. Prima dell’avvio del servizio l’Impresa comunica al Comune: - i nominativi dei soggetti impiegati - nominativo del preposto e vice preposto aziendale ai sensi del D. lgs. 81/08 e nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell’emergenza. Per ogni giorno di ritardo nella comunicazione dei nominativi e nel successivo eventuale aggiornamento di tutti i dati di cui sopra si applica una penale di euro 10,00; ove il ritardo superi i 20 giorni, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 C.C.. In caso di richiesta da parte del Comune l’Impresa dovrà produrre, in alternativa:

a) copia (controfirmata dagli stessi lavoratori) della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 (G.U. 12 giugno 1977, n. 135) sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente dovrà provvedervi per i nuovi inserimenti di lavoratori entro 30 giorni dal loro verificarsi;

b) la dichiarazione inviata alla Provincia di competenza della comunicazione di avvenuta sottoscrizione.

Nel caso in cui il Comune richiedesse tali dati e l’Impresa non vi provveda entro 10 giorni si applicherà una penale pari a € 20,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’invio. Ove il ritardo superi i 20 giorni, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 C.C.. Il Comune avrà la facoltà di chiedere l’avvicendamento delle persone non gradite sul piano del comportamentale con particolare riferimento ad accertati atteggiamenti continui e ripetuti scurrili e maleducati, nel caso in cui il personale addetto si presenti in stato alcolemico o alterato da sostanze stupefacenti, e qualora venga meno agli obblighi di riservatezza sia in merito al

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presente contratto sia in merito alla normativa sulla tutela della privacy così come specificata nell’apposito articolo di tale capitolato Il mancato avvicendamento potrà essere motivo di clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C.. Art. III/2 - TESSERINO DI RICONOSCIMENTO Tutto il personale impiegato nell’attività on site dovrà rispettare: - l’art. 18, comma 1, lett. u) del D.LGS 81/2008 il quale prescrive che “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, i lavoratori devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro” - l’art. 5 comma 1 L. 136/2010 “La tessera di riconoscimento di cui all’art. 18, comma 1, lettera u) del D. LGS 9 Aprile 2008, n. 81 deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera deve contenere anche l’indicazione del committente”. L’inutilizzo dei tesserini di riconoscimento durante le prestazioni on-site comporta l’applicazione di una penale di Euro 20,00 per ogni soggetto sprovvisto. Art. III/3 – CONTRATTO APPLICATO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO L’Impresa si obbliga ad attribuire al personale impiegato al servizio di cui trattasi adeguati posizioni giuridiche ed economiche, impegnandosi a rispettare le disposizioni di legge in merito al tipo di rapporto di lavoro intercorrente con i propri lavoratori e soci-lavoratori addetti al servizio e ad applicare agli stessi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti: - dal “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore”, sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione. E’ vietato pertanto l’applicazione di regolamenti o norme interne previste per i soci lavoratori che stabiliscono condizioni peggiorative rispetto al contratto collettivo nazionale applicato dalla Cooperativa; - dagli “eventuali accordi integrativi territoriali” relativi alla località in cui si svolge il servizio, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l'Impresa; - dalle intese specifiche di cui all’articolo 8 del D.L. 13/08/2011 N. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito con Legge 148/2011. In merito ai rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, l’Impresa si impegna a corrispondere i compensi previsti dalle leggi vigenti. Gli obblighi in merito alla quantificazione di salari e stipendi permangono anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi (c.d. “vacanza contrattuale”), fino alla loro sostituzione, impegnando l’Impresa al pagamento delle spettanze anche per periodi retroattivi, ed anche in caso di cessazione del servizio; a tal fine si rimanda all’articolo denominato “CAUZIONE DEFINITIVA” Qualora si accerti che l’Impresa:

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- si è avvalsa, per l'esecuzione del servizio, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui sopra, - abbia applicato ad un proprio collaboratore addetto al servizio una retribuzione difforme a quanto sopra, il Comune applicherà una penale di Euro 1.500,00 per ogni fattispecie accertata; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 C.C.; Comunque, le parti considerano il rispetto delle disposizioni sul contratto applicato agli incaricati al servizio condizione imprescindibile per la prosecuzione del contratto, per cui il mancato rispetto da parte dell’Impresa delle presenti prescrizioni potrà essere motivo di clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C.. Il Comune potrà richiedere in qualsiasi momento l’esibizione di tutti i documenti utili al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi del presente articolo. In particolare, l’Impresa si obbliga ad esibire entro 10 giorni dalla richiesta del Comune, in originale o copia autentica, la documentazione in materia di personale quale, a mero titolo di esempio il registro presenze, il libro paga, il registro infortuni, le ricevute dei versamenti mensili contributivi e associativi prescritti. Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra nei termini temporali sopra indicati, comporterà una penale, pari ad Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo; ove il ritardo superi i 10 giorni, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 C.C.. Le prescrizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai subcontraenti dell’Impresa. Art. III/4– SICUREZZA SUL LAVORO – RISCHI ED ONERI INTERFERENZIALI SICUREZZA SUL LAVORO L’Impresa si obbliga a provvedere a propria cura e carico, nonché sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire la completa sicurezza ed igiene durante l’esecuzione del servizio, nonché per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, provvedendo a tutte le opere provvisionali in ottemperanza della specifica normativa di riferimento ed in particolare del Decreto Legislativo del 19 aprile 2008 n. 81 e s.m.i, esonerando di conseguenza il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità. RISCHI INTERFERENZIALI E RELATIVI ONERI PER LA SICUREZZA Le parti hanno effettuato congiuntamente appositi sopralluoghi nei locali oggetto del servizio e prendono atto dell’esistenza di rischi interferenziali. Le parti hanno redatto pertanto il DUVRI (Allegato al presente capitolato) ai sensi dell’art.26 – comma 3, del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i.. In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti le modalità realizzative del servizio, il DUVRI dovrà essere integrato durante la gestione del servizio. L’Impresa si impegna a: - impartire al proprio personale impiegato nel servizio un’adeguata informazione e formazione anche in relazione ai rischi relativi al lavoro svolto presso le sedi oggetto del presente appalto, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

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- a dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta; - ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. Gli oneri per la sicurezza ammontano, per la durata del contratto, ad Euro 705,00 IVA esclusa, e sono pagati pro quota per ogni singolo anno di vigenza contrattuale, con specifica fattura emessa nell’anno di riferimento. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.n.123/2007 ed al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., nonché alla determinazione n.3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono considerati solo gli oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, escludendo pertanto quegli oneri connessi alla sicurezza del lavoratore, che non impattano direttamente sull’esecuzione del servizio (c.d. oneri non interferenziali) e che restano invece a carico dell’Impresa (es. spese per la sorveglianza sanitaria). Per inadempienze in materia di sicurezza di cui al presente articolo il Comune ha facoltà di applicare una penale da € 100,00 (cento) a seconda della gravità, riservandosi comunque la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa). Le prescrizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai subcontraenti dell’Impresa. PARTE IV - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA Art. IV/1 - FATTURAZIONE – PAGAMENTI – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI Il corrispettivo offerto in sede di gara si intende comprensivo di manodopera, materiale ed ogni altro onere comunque denominato così come specificato negli articoli precedenti, ma al netto di IVA, da applicarsi nelle aliquote di legge. La fatturazione avverrà mensilmente sulla base dei servizi resi a regola d’arte e nel preciso e puntuale rispetto delle disposizioni del presente capitolato. I pagamenti saranno disposti entro 30 giorni dall’accettazione della fattura elettronica da parte del Comune. Il “Codice Univoco Ufficio” del Comune di Rivarolo Mantovano di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013 e relativo alla gestione della Fattura Elettronica è UFA5HI. Ad oggi vige lo “split payment”. Pagamenti delle fatture e regolarità retributiva e contributiva. Il Comune considera elemento imprescindibile il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assistenziali sia propri dell’impresa che dell’eventuale sub appaltatore e sub contraente; pertanto, qualora l'Impresa non adempia, il Comune si riserverà di attivare lo strumento della diffida ad adempiere e della eventuale successiva risoluzione del contratto. L'Impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti. In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’appalto si applica il comma 6 dell’articolo 30 del Codice.

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Resta inteso che nessun interesse moratorio sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte al verificarsi delle fattispecie previste dalle normative di cui sopra. Pagamenti delle fatture e Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Impresa si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’Impresa o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento a tali obblighi sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Comune. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, venga assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Impresa si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserito, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. Resta inteso che il Comune, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione ai sensi di legge e di contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Art. IV/2 – IMMODIFICABILITA’ DEL CORRISPETTIVO Il corrispettivo di affidamento dei servizi è considerato fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale. Art. IV/3 – QUINTO D’OBBLIGO E VARIANTI Quinto d’obbligo Ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del Codice il Comune, “qualora in corso di esecuzione renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Impresa l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.” Varianti

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Le varianti sono ammesse previo ossequio rispetto delle restanti disposizioni contenute nell’art. 106 del Codice. Nel momento in cui le variazioni di cui al presente articolo non potessero essere, per loro intrinseca natura, valorizzate ai prezzi di aggiudicazione offerte in sede di gara, i prezzi delle variazioni saranno individuati previo confronto tra le parti utilizzando come parametro la stessa proporzione delle prestazioni sinallagmatiche dedotte dal presente capitolato e da quanto offerto in sede di gara. Art. IV/4 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CREDITO a) CESSIONE DEL CONTRATTO E’ fatto divieto all’Impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate dal Codice, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. La violazione di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa del contratto. b) SUBAPPALTO Il Subappalto è consentito se richiesto dalla Ditta in sede di gara ed espletato secondo le modalità dell’art. 105 del Codice. c) CESSIONE DEL CREDITO L’Impresa può cedere, previa autorizzazione preventiva e formale del Comune, i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 106 comma 13 del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Impresa mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Impresa medesimo, riportando il CIG dallo stesso comunicato. In caso di inosservanza da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto. Art. IV/5 - CAUZIONE DEFINITIVA A garanzia del corretto adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dal presente capitolato l’Impresa ha costituito una cauzione definitiva, secondo le specifiche dell’art. 103 del Codice; i dati specifici della cauzione sono rinvenibili nel contratto. Un accertamento, anche successivo, da parte del Comune che la cauzione definitiva non risulta conforme alla lettera d’invito/disciplinare di gara costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C..

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Il Comune ha facoltà di chiedere all’Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni; il mancato reintegro costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.. Tutte le somme vantate dal Comune e non recuperate tramite la cauzione in argomento saranno dallo stesso recuperate mediate le procedure esecutive previste dalla normativa vigente. Lo svincolo progressivo della cauzione segue anche le regole indicate nella Determinazione n. 1 del 29/07/2014 dell’ANAC “Problematiche in ordine all’uso della cauzione provvisoria e definitiva (art. 75 e 113 del Codice), Paragrafo 6”. Art. IV/6 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA L’Impresa, per fatto proprio o di un suo dipendente, é espressamente obbligata per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza della gestione del servizio oggetto del presente capitolato. A tale scopo l’Impresa, prima della stipula del contratto e comunque prima dell’avvio del servizio, dovrà dotarsi e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto una polizza assicurativa per la copertura di Responsabilità Civile verso Terzi per danni a persone e cose, ed una polizza di Responsabilità Civile verso i prestatori d’Opera (R.C.O.) dai seguenti massimali minimi: R.C.T. PER SINISTRO € 1.000.000,00 R.C.T. PER PERSONA € 1.000.000,00 R.C.T. PER DANNI A COSE € 1.000.000,00 R.C.O. PER SINISTRO € 500.000,00 R.C.O. PER PERSONA € 500.000,00 In particolare, la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa a qualsiasi modo, verso il Comune di Rivarolo Mantovano e/o i suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati. L’Impresa deve consegnare al Comune tanto i testi della polizza quanto le quietanze a comprova del pagamento. Il Comune si riserva di valutare in ogni momento sia la polizza che la compagnia assicurativa. Resta inteso che: - l’efficacia parziale della polizza assicurativa è da intendersi, ai sensi del 1455 del C.C., quale grave inadempimento degli obblighi contrattuali; - la mancanza assoluta della polizza assicurativa è considerata dalle parti clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del C.C.. Il Comune potrà, a proprio insindacabile giudizio, ed al solo fine di rendere operative le coperture assicurative in parola, adempiere alle obbligazioni che spettano all’Impresa con diritto di rivalsa mediante escussione della cauzione; è fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti conseguentemente agli inadempimenti in argomento. La stipulazione della polizza sopraccitata e/o l’efficacia parziale della stessa non solleva in ogni caso l'Impresa da ulteriori e maggiori responsabilità/danni che dovessero derivare dal servizio. Art. IV/7 - CONTROLLI E VERIFICHE

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Il Comune ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune e discrezionali verifiche volte ad accertare l’osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell’Impresa, sia mediante controlli in loco, sia attraverso la documentazione in possesso dell’Impresa che non potrà rifiutarsi di esibire. Art. IV/8 - PENALI IN CASO DI INADEMPIENZA Al verificarsi delle fattispecie specificatamente previste dagli obblighi contrattuali del presente capitolato si applicheranno le relative penali. Per il mancato rispetto di adempimenti non specificatamente sanzionati dal presente Capitolato, il Comune potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno di immagine provocato all’Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore: da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo Euro 1.000,00 per ogni inadempimento. In questa fattispecie rientrano, a mero titolo esemplificativo, gli interventi carenti di perizia. L’applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore maggior danno. Per il mancato rispetto di adempimenti non specificatamente sanzionati dal presente Capitolato, il Comune potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata, a sua discrezione, da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo Euro 500,00 per ogni inadempimento. In questa fattispecie rientrano, a mero titolo esemplificativo, gli interventi carenti di perizia. Art. IV/9 – RECESSO a) RECESSO UNILATERALE DA PARTE DEL COMUNE Vige l’articolo 109 del Codice.

b) RECESSO PER GIUSTA CAUSA In caso di pubblico interesse, di mutamenti di carattere organizzativo e normativo interessanti il Comune, che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 C.C.. c) CLAUSOLA CONSIP Come disposto dall’art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 il Comune si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’Impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

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d) FALLIMENTO DELL’IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Art. IV/10 - RISOLUZIONE a) PER INADEMPIMENTO Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) e 1455 (Importanza dell’inadempimento) del C.C. ed in particolare in caso deficienze, negligenze e/o imperizia nell’esecuzione delle prestazioni, quando le conseguenze delle azioni/omissioni abbiano recato ingenti danni patrimoniali e/o di immagine al Comune, anche in una sola occasione e comunque a causa di ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi delle Codice Civile stesso. Il Comune potrà in ogni caso intimare all’Impresa inadempiente di eseguire le prestazione dedotte dal presente capitolato, così come previsto dall’art. 1454 “Diffida ad adempiere” del C.C.; in caso di inosservanza della diffida il contratto sarà pertanto considerato risolto di diritto. Sono considerate clausole risolutive espresse, ai sensi dall’art. 1456 del C.C., oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente capitolato, il verificarsi dei seguenti eventi:

• per non avere iniziato il servizio alla data fissata;

• applicazione di TRE penalità;

• frode nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

• cessazione dell’attività;

• incapacità nell'esecuzione del servizio tale da comprometterne la qualità, la regolarità e la continuità;

• danno d’immagine al Comune; Si applica altresì ogni altra fattispecie (anche procedurale) espressamente prevista dalla normativa ed in particolare:

- dal Codice Civile, - dalla normativa sui contratti pubblici, e nello specifico l’ art. 108 comma 3 e seguenti.

L’inadempimento sarà comunicato dal Comune alla Autorità Nazionale Anticorruzzione (ANAC) per l’annotazione nel proprio Casellario Informatico. b) RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA TOTALE In ottemperanza all’art. 1463 del Codice Civile, vige la disposizione della risoluzione per impossibilità sopravvenuta totale allorché l’obbligazione a carico di una delle parti diventa impossibile per causa alla stessa non imputabile. c) PER EVENTI E FATTI SPECIFICI PREVISTI DALLA NORMATIVA SUI CONTRATTI PUBBLICI

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Si fa riferimento, in particolare, all’articolo 108, commi 1 e 2 del Codice, rubricato “Risoluzione”. d) ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA - IMPEGNO DELLE PARTI ALLA REVISIONE DEL CONTRATTO Al verificarsi delle fattispecie previste dall’art. 1467 del Codice Civile e dunque nel caso di avvenimenti straordinari ed imprevedibili tali da rendere il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso per una delle parti, queste si impegnano a rivedere le clausole contrattuali allo scopo di ristabilire l’equilibrio delle reciproche prestazioni; in mancanza di accordo e/o anche per impossibilità giuridica del Comune, il contratto si intende risolto. Art. IV/11 - PROCEDIMENTO INERENTE SANZIONI E RISOLUZIONE L’applicazione di penali e/o dell’istituto della risoluzione saranno preceduti da formale contestazione alla quale l’Impresa avrà la facoltà di presentare formali controdeduzioni entro il termine comunicato. Nell’ipotesi in cui dette deduzioni non siano accolte ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato o l’Impresa non abbia adito le competenti autorità nei termini di legge previsti, il provvedimento è considerato definitivo. L’Impresa dovrà rimuovere comunque le cause delle inadempienze segnalate. Pagamento degli addebiti. L’Impresa è tenuta:

- al pagamento delle penali irrogate; - alla refusione degli ulteriori ed eventuali maggiori danni causati; - al risarcimento degli importi scaturenti dall’attività sostitutiva di cui all’articolo

“Attività sostitutiva del Comune”; - al pagamento, in caso di risoluzione, di una sanzione corrispondente al valore residuo

della cauzione definitiva (“importo pieno della cauzione” detratto dal valore di tutti gli addebiti).

La refusione degli importi avviene: - rivalendosi su eventuali crediti vantati dall’Impresa derivanti dall’espletamento delle prestazioni contrattuali; - incamerando la cauzione definitiva; - mediante riscossione coattiva, nel caso in cui la cauzione definitiva non copra l’ammontare degli addebiti. Resta altresì inteso che rimarranno in ogni caso impregiudicate eventuali azioni legali che si rendessero necessarie. Dalla data di efficacia del recesso/risoluzione, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso/risoluzione del Comune, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto. Art. IV/12 – ATTIVITA’ SOSTITUTIVA DEL COMUNE Il Comune si riserva di eseguire o di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio

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qualora: - l’Impresa persista nell’inadempimento, anche dopo le contestazioni; - in caso di acclarata necessità ed urgenza conseguenti ad inadempienze dell’Impresa, dopo che la stessa non vi abbia provveduto prontamente secondo le disposizioni impartite. In tali casi, oltre all’applicazione delle penali, all’Impresa verranno addebitate integralmente le spese sostenute maggiorate del 15% per oneri di amministrazione. Art. IV/13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA TRATTAMENTO DATI PERSONALI Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. Eventuali comunicazioni che, nel corso dell’esecuzione del contratto, necessiteranno della forma scritta saranno trattate in tale modo. Il Comune tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del contratto l’Impresa acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati secondo quanto previsto dalla Legge, tramite il sito internet istituzionale del Comune e tramite i siti individuati dalla legge. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L’Impresa si obbliga a: - curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi -oltre al Codice privacy ed ai relativi allegati e s.m.i.- anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito “Garante”); - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti; - verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; - implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

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OBBLIGHI DI RISERVATEZZA L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune. L’obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, restando inteso altresì che il Comune procederà, su esplicita richiesta, all’emissione delle necessarie certificazioni di Legge. Art. IV/14 – PREVENZIONI DA INTERFERENZE ILLECITE - PATTO D’INTEGRITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI COLLABORATORI a) PREVENZIONI DA INTERFERENZE ILLECITE In ottemperanza delle “Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa” sottoscritte tra l’ANAC e il Ministero dell’Interno del 15/07/2014 sono inseriti nel presente capitolato le seguenti disposizioni. “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di Impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”. “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’Impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.” “Nei casi di cui sopra, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di

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quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed Impresa aggiudicataria, alle condizioni del decreto legge 90 del 24/06/2014." Art. IV/15 - CONTROVERSIE Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e l’Impresa durante l’esecuzione del contratto si possono, previo accordo delle parti, applicare gli istituti della transazione e dell’accordo bonario previsti dal Codice, subordinatamente all’ossequioso ottemperamento di quanto ivi previsto; in alternativa tali controversie sono devolute al giudice pro tempore vigente per materia e territorio. Le parti sono a conoscenza che è devoluta al Giudice ordinario anche la questione in merito alla risoluzione del presente rapporto qualora l’esecuzione sia avviata prima della stipula formale del contratto (TAR Campania sez. I 11/4/2016 n. 1772 - n. 05941/2014 REG.RIC) e (Cass. Sez. un., 14 giugno 2006 n.13690; Id., n.9100/2005; Id., n. 9391/2005). Art. V/16 - TASSA DI REGISTRO E SPESE CONTRATTUALI Il contratto sarà registrato solo in caso d’uso: in tale evenienza le spese inerenti bolli ed imposta di registro saranno a totale carico della parte che ne richiederà la registrazione. Ai fini fiscali il servizio oggetto del presente contratto è soggetto ad IVA. Art. IV/17 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE Per quanto non previsto e disposto dal presente capitolato, dall’offerta dell’Impresa e dal contratto, si applicano le disposizioni di legge pro tempore vigenti in materia, ed in particolare le norme del Codice Civile e quelle applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione.

***************************** Allegati: DUVRI

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