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Repertorio n. 14.050------------------------Raccolta n. 5.787 VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA IN SOCIETA' CONSORTILE REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaotto, il giorno otto del mese di luglio 8 luglio 2008 Alle ore diciotto. In Villafranca in Lunigiana, Via Baracchini n. 80. Innanzi a me Dr. Lucio Consoli, notaio in Aulla con studio in Piazza Roma n. 25 iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa per la sede di Aulla, si è costituito il signor: - FOLEGNANI AGOSTINO NINO nato a Fivizzano (MS) il 2 (due) novembre 1952 (millenovecentocinquantadue) ed ivi residente alla frazione Monzone, via della Costa n. 27, insegnante, codice fiscale: FLG GTN 52S02 D629P, il quale interviene al presente atto quale Presidente del consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante della società "SVILUPPO LUNIGIANA LEADER SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede a Villafranca in Lunigiana, Via Baracchini n. 80, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Massa-Carrara 00615300456, R.E.A. n. 95273. Detto comparente della cui identità personale, poteri e qualifica io notaio sono certo mi dichiara che in questi luogo, giorno ed ora è stata convocata in seconda convocazione l'assemblea della suddetta società per discutere e deliberare del seguente

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Repertorio n. 14.050------------------------Raccolta n. 5.787

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETA'

COOPERATIVA IN SOCIETA' CONSORTILE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno otto del mese di luglio

8 luglio 2008

Alle ore diciotto.

In Villafranca in Lunigiana, Via Baracchini n. 80.

Innanzi a me Dr. Lucio Consoli, notaio in Aulla con studio in Piazza Roma

n. 25 iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La

Spezia e Massa per la sede di Aulla, si è costituito il signor:

- FOLEGNANI AGOSTINO NINO nato a Fivizzano (MS) il 2 (due) novembre 1952

(millenovecentocinquantadue) ed ivi residente alla frazione Monzone, via

della Costa n. 27, insegnante,

codice fiscale: FLG GTN 52S02 D629P,

il quale interviene al presente atto quale Presidente del consiglio di

Amministrazione e come tale legale rappresentante della società "SVILUPPO

LUNIGIANA LEADER SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" con

sede a Villafranca in Lunigiana, Via Baracchini n. 80, codice fiscale e

numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Massa-Carrara

00615300456, R.E.A. n. 95273.

Detto comparente della cui identità personale, poteri e qualifica io

notaio sono certo mi dichiara che in questi luogo, giorno ed ora è stata

convocata in seconda convocazione l'assemblea della suddetta società per

discutere e deliberare del seguente

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ORDINE DEL GIORNO

1. proposta di trasformazione da società cooperativa in società

consortile e devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 2545-undecies

c.c. e mi chiede di redigerne il verbale. Aderendo alla richiesta io

notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza della assemblea, a norma dell'art.35 dello Statuto

sociale il comparente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di

Amministrazione, il quale constata e mi dichiara che:

- l'assemblea è stata convocata a norma di statuto:

- sono presenti di persona o per delega, conservata agli atti della

società, n. 15 soci di cui 9 (nove) soci aventi diritto di voto su di un

totale di n. dodici (12) soci aventi diritto di voto (quorum qualificati

dell'art. 2545-decies), come risulta dall'elenco dei presenti che il

Presidente mi consegna e che io notaio allego al presente atto sotto la

lettera "A", omessane la lettura per volontà del comparente;

- per l'organo amministrativo sono presenti:

- il Presidente come sopra identificato;

- Stefano Biondi, vice Presidente;

- Rosi Giovanni, Consigliere;

- Maurizio Garfagnini, Consigliere;

- per il Collegio Sindacale sono presenti:

- MAURO ZAVANI, Presidente.

Il Presidente dichiara quindi che l'assemblea è validamente costituita e

legittimata a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

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In ordine al primo argomento all'ordine del giorno il Presidente illustra

le ragioni che giustificano la proposta di trasformare la società

cooperativa adottando lo schema organizzativo del consorzio, ed a tal

fine si richiama in particolare alla relazione degli amministratori in

ordine alle motivazioni e agli effetti della trasformazione redatta ai

sensi dell'art. 2500-sexies.

Trattasi di trasformazione eterogenea ammessa espressamente per le

cooperative a mutualità non prevalente dell'art. 2545-decies.

A tal proposito il Presidente ricorda che la cooperativa non ha la

qualità di cooperativa a mutualità prevalente.

Si ricorda poi che nel corso dell'anno, e precisamente in data 7 luglio

2008 come risulta da Verbale di revisione la cooperativa è stata

sottoposta, per il biennio 2007/2008 a revisione da parte dell'autorità

di vigilanza.

Risultano pertanto ricorrenti le condizioni imposte dagli a artt. 2545-

decies et 2545-undecies per procedere validamente alla trasformazione in

consorzio.

Il Presidente fa poi presente che in vista della proposta di

trasformazione della società cooperativa è stato richiesto al Tribunale

di Massa Carrara, nel cui circondario ha sede la società, di designare

l'esperto per la determinazione del valore effettivo del patrimonio

sociale da devolvere ai fondi mutualistici, a norma del primo comma

dell'art. 2545-undecies.

Il Presidente del Tribunale di Massa Carrara, con provvedimento del 19

giugno 2008 n. 1941, ha nominato il dott. Roberto Ricci di Massa, quale

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esperto per la relazione giurata attestante il valore effettivo del

patrimonio dell'impresa ai fini della devoluzione in sede di

trasformazione a norma dell'art.2545-undecies.

Si produce la relazione dell'esperto dott. Roberto Ricci, che si allega

al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per volontà

del comparente, che attesta che il valore effettivo del patrimonio

sociale da devolvere, una volta che sia stato dedotto il capitale sociale

(aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale sociale,

i dividendi non distribuiti), è pari ad Euro 0 (zero).

Il presidente mi dichiara che detta relazione è stata allegata alla

proposta di deliberazione avanzata ai soci.

Il presidente dichiara inoltre che non sussistono situazioni

organizzative che possano impedire la trasformazione, in quanto la

società non ha mai emesso azioni di partecipazione cooperativa e non

presenta soci sovventori.

Si ricorda inoltre che, essendo la trasformazione in oggetto eterogenea,

la stessa deve ritenersi soggetta all'applicazione dell'art.2500-novies,

ragion per cui diverrà efficace decorsi sessanta giorni dall'iscrizione

della deliberazione presso il Registro delle Imprese competente.

Qualora sia accolta la proposta di trasformare la società, sarà

necessario altresì adottare un nuovo statuto, che regoli l'organizzazione

sociale in conformità del nuovo tipo prescelto.

Quindi il Presidente dà lettura dello Statuto che dovrà disciplinare

l'organizzazione sociale qualora venga deliberata la trasformazione in

società consortile.

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In particolare si evidenzia che il Fondo Consortile iniziale sarà di

Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) che spetterà ai

soci in proporzione alla percentuale complessiva di cui ciascun socio è

attualmente titolare.

Se la trasformazione sarà approvata, è necessario stabilire come sarà

disciplinata la società nella nuova forma organizzativa, e dà lettura

dello statuto che andrà a disciplinare il Consorzio.

Quindi il Presidente invita i presenti a votare su tale proposta. Si

procede a votazione per alzata di mano.

All'esito della votazione il Presidente dichiara che l'assemblea con il

voto favorevole di otto soci,

contrari nessuno

astenuti 1 (uno) - Comunità montana della Lunigiana

DELIBERA

1) di devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione la somma di Euro 0 (zero) quale risultante dalla

relazione di stima dell'esperto designato dal Tribunale di Massa Carrara

allegata al presente atto sotto la lettera "B";

2) di trasformare la società cooperativa in consorzio con attività

esterna con la denominazione " "Gruppo di Azione Locale Consorzio

SVILUPPO LUNIGIANA LEADER", consorzio con attività esterna a R.L. con

sigla "GAL Consorzio LUNIGIANA”, avente ad oggetto il compimento le

attività indicate all'art. 5 dell'allegato statuto.

3) di stabilire che il Fonfo Patrimoniale iniziale sia di Euro 55.000,00

(cinquantacinquemila virgola zero zero)

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così ripartito tra i soci:

- TERME DI EQUI S.P.A. per euro 1.500,00 (millecinquecento);

- CNA di Massa Carrara per euro 1.500,00 (millecinquecento);

- IAL CISL per euro 1.500,00 (millecinquecento);

- FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Massa Carrara per euro

1.500,00 (millecinquecento);

- UNIONE COOPERATIVE di Massa Carrara per euro 1.500,00

(millecinquecento);

- CONSORZIO LUNIGIANA TURISTICA per euro 1.500,00 (millecinquecento);

- COMUNITA' MONTANA DELLA LUNIGIANA per euro 10.000,00 (diecimila);

- COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA per euro 1.500,00

(millecinquecento);

- C.C.I.A.A. di Massa Carrara per euro 10.000,00 (diecimila);

- PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE, per euro 5.000,00 (cinquemila);

- CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA per euro 5000,00 (cinquemila virgola

zero zero);

- IPSAA "L. FANTONI" di Soliera Apuana per euro 1.500,00

(millecinquecento);

- CONFCOMMERCIO di Massa Carrara per euro 1.500,00 (millecinquecento);

- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Massa Carrara per euro 1.500,00

(millecinquecento);

- PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMILIANO per euro 5.000,00

(cinquemila);

- UIL di Massa Carrara per euro 1.500,00 (millecinquecento);

- A.P.S. Legambiente Lunigiana per euro 250,00 (duecentocinquanta);

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- SOCIETA' DELLA SALUTE per euro 3.000,00 (tremila);

- UNIONE PRO LOCO PROVINCIALE di Massa Carrara per euro 250,00

(duecentocinquanta);

4) di stabilire che la sede sociale sia in comune di Villafranca in

Lunigiana, attualmente in via Baracchini n. 80 e che la durata della

società sia fissata fino alla data del 31 dicembre 2050;

5) di stabilire che la società nella sua nuova forma di Consorzio con

attività esterna sarà organizzata in conformità dello Statuto sociale,

composto di n. 33 articoli, nella versione letta dal Presidente, che

sostituisce integralmente lo Statuto che disciplina la società in forma

di cooperativa;

6) di confermare l' attuale Consiglio di Amministrazione nelle persone

di:

- FOLEGNANI AGOSTINO NINO - Presidente;

- BIONDI STEFANO - Vice presidente;

- ROSI GIOVANNI - Consigliere;

- GARFAGNINI MAURIZIO - Consigliere;

- ANGIOLINI CINZIA - Consigliere;

- MARINI ACHILLE - Consigliere;

- GALASSI ROBERTO - Consigliere;

- SACCHETTI PIERO - Consigliere;

- OTTOLINI MICHELE - Consigliere.

fino a scadenza del mandato in essere.

7) di confermare quale Collegio Sindacale dei Revisori l'attuale Collegio

Sindacale nelle persone di:

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- ZAVANI MAURO - Presidente del Collegio Sindacale;

- BATTINI ETTORE - Sindaco Effettivo;

- PICCOLI FABIO - Sindaco Effettivo;

- CITTADINI GIOVANNI - Sindaco supplente;

- DELLA ZOPPA RICCARDO - Sindaco supplente,

fino a scadenza del mandato in essere.

Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Folegnani

Agostino Nino, come sopra meglio identificato, ad apportare al presente

verbale ed allegato statuto le eventuali modifiche ed integrazioni

richieste dalle autorità competenti al fine del deposito presso il

Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il

Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove.

Il Presidente mi consegna quindi lo Statuto che disciplinerà la società

nella forma di Consorzio con attività esterna per effetto delle delibere

sopra assunte, Statuto che io notaio allego al presente atto sotto la

lettera "C" e che sarà depositato al Registro imprese a norma di legge.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico del Consorzio.

Il comparente mi dispensa della lettura degli allegati.

Di quest' atto scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di

mia fiducia su tre fogli per nove facciate io Notaio ho dato lettura al

comparente che l'approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore venti.

F.TO AGOSTINO NINO FOLEGNANI F.TO LUCIO CONSOLI NOTAIO

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STATUTO

G.A.L. CONSORZIO LUNIGIANA

Articolo 1 - Costituzione

E' costituito un Consorzio senza scopi di lucro denominato "Gruppo di

Azione Locale Consorzio SVILUPPO LUNIGIANA LEADER", Consorzio con

attività esterna a R.L. con sigla "GAL Consorzio LUNIGIANA”

Articolo 2 - Sede

Il Consorzio ha sede nel comune di Villafranca in Lunigiana. L'Assemblea,

nei modi e nelle forme di legge, potrà istituire sedi secondarie,

succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 3 - Durata

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 Dicembre 2050, essa potrà

essere prorogata, con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 4 – Ambito operativo

Il Consorzio opera nell'ambito territoriale delle Comunità Montana della

Lunigiana , della Provincia di Massa-Carrara e di tutto territorio

nazionale e comunitario.

Articolo 5 – Scopo - oggetto

Il Consorzio si propone lo scopo di creare una struttura tecnica quale

agenzia per lo sviluppo rurale sostenibile, socio-economico e tecnologico

del territorio. In particolare, il Consorzio ha per oggetto:

1. la realizzazione degli interventi previsti dal P.I.C. "Leader Plus"

(CE 1260/99) e sue successive integrazioni e modificazioni e più

precisamente:

- diagnosi territoriale locale;

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- sensibilizzazione della popolazione all'iniziativa LEADER;

- animazione e supporto allo sviluppo rurale;

- formazione e assistenza tecnica per la costituzione di partnership

locali;

- formazione e assistenza tecnica per l'elaborazione di strategie locali

di sviluppo integrato.

- formazione e assistenza tecnica per il potenziamento delle competenze

della Pubblica Amministrazione;

- motivazione e sostegno in favore di iniziative imprenditoriali

giovanili;

- sensibilizzazione della popolazione, specialmente scolastica,

all'identità e alle prospettive del loro territorio e alla necessità di

innovare;

- formazione dei responsabili della gestione e dell'animazione del

progetto;

- formazione specifica e innovativa necessaria sia alla realizzazione di

altre azioni del progetto sia finalizzata ad iniziative sostenute con

fondi non riferibili al P.I.C. LEADER plus;

- alta formazione e formazione ai sensi della Legge n. 845 del 21/12/1978

;

2. programmi d'innovazione

- formazione e assistenza tecnica a favore dei promotori di progetti di

sviluppo (individuazione delle iniziative per la creazione e il rilancio

di imprese, anche agricole, nonché studi di fattibilità, consulenza

tecnica, controllo ecc.);

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- formazione e assistenza tecnica a favore delle PMI e delle altre

attività (agricoltori, artigiani, ecc.) già avviate (identificazione dei

mercati potenziali, accesso ai finanziamenti, gestione dell'innovazione

ecc.);

- formazione e assistenza tecnica per la creazione della cabina di regia

necessaria al consolidamento ed alla piena realizzazione del sistema

turistico territoriale:

· concezione e creazione di nuovi prodotti turistici e rurali (compreso

il turismo culturale e di scoperta dell'ambiente);

· azioni di marketing e promozione, studi di mercato e istituzione di

sistemi di prenotazione;

· consulenza ed affiancamento per la riqualificazione dell’offerta

turistica legata alle attività termale, anche mediante lo sviluppo

dell’acquacoltura e della pesca sportiva a vocazione non commerciale;

· promozione dei prodotti di qualità in relazione con il territorio;

· promozione e partecipazione ad investimenti per la produzione e la

valorizzazione di specialità locali in relazione all'agricoltura, alla

silvicoltura e alla pesca;

· inventario, promozione e partecipazione ad azioni di restauro e

valorizzazione di edifici storici e di siti rurali d'interesse

turistico;

- associazione delle strutture didattiche e di formazione al processo di

sviluppo;

- accesso delle piccole imprese e dell'artigianato (in particolare agro-

alimentari, comprese le imprese di trasformazione dei prodotti della

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pesca) ai servizi (consulenza, studio di mercato, trasferimento di

tecnologie, innovazione, formazione professionale);

- creazione (aiuti all'avviamento) di servizi zonali là dove essi mancano

anche in un contesto di pluriattività degli agricoltori (informazione,

sportelli unici, trasporti su richiesta, ecc.);

- aiuto agli investimenti innovativi nell'artigianato e nelle piccole

imprese, soprattutto al fine di valorizzare le risorse territoriali;

- studi di mercato locali e regionali e analisi di distribuzione;

- sviluppo dell'ingegneria finanziaria;

- trasferimento di tecnologie;

- promozione e partecipazione ad azioni di commercializzazione (strutture

di vendita, partecipazione a fiere, contatti con le reti di vendita per

corrispondenza e i servizi acquisti delle grandi catene di distribuzione,

telemarketing);

- diversificazione delle produzioni agricole e delle attività degli

agricoltori;

- promozione e partecipazione ad azioni di produzione di energia

alternativa e rinnovabile (in particolare energia solare e valorizzazione

della biomassa e dei rifiuti dell'industria del legno, ecc.);

- promozione e partecipazione ad azioni di eliminazione e riciclaggio dei

rifiuti, compresa la loro valorizzazione energetica;

- promozione e partecipazione ad azioni di restauro e potenziamento dei

villaggi e del patrimonio edilizio esistente;

- aiuti per la creazione e la diffusione culturale connesse allo sviluppo

rurale;

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- promozione e partecipazione ad azioni di protezione, recupero e

valorizzazione delle risorse naturali (fauna, flora, piccoli corsi

d'acqua ecc.) e dei passaggi;

- partecipazione alle attività della rete europea dello sviluppo rurale

(identificazione di partner potenziali, elaborazione di progetti di

cooperazione).

Inoltre, il consorzio potrà:

- compiere tutte le operazioni finanziarie e bancarie anche presso la

Cassa Depositi e Prestiti o gli Istituti di Credito Fondiario e

Finanziario;

- accettare elargizioni e sovvenzioni da enti e privati sotto qualsiasi

forma che venga ritenuta vantaggiosa;

- stipulare mutui ipotecari con lo Stato, con gli Istituti di Credito,

con gli altri enti autorizzati e con società e ditte private, nonchè

utilizzare tutte le provvidenze, i finanziamenti, i contributi e

conseguire tutte le agevolazioni disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla

Regione, da Enti Locali, da Enti e organismi pubblici, da Istituti

assicurativi e privati;

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre

cooperative, imprese e società che svolgono attività analoghe e comunque

accessorie all'attività sociale;

- aderire e partecipare ad enti, organismi economici, consortili e

fideiussori, diretti a consolidare e a sviluppare la cooperazione;

- promuovere e aderire con collaborazione diretta ad iniziative e

progetti comuni ad altri G.A.L. o ad organismi similari con sede nel

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territorio della Comunità Europea o in paesi che intendono aderire ad

essa;

- accettare eventuali donazioni e atti di liberalità che permettono di

meglio raggiungere gli scopi sociali;

- acquistare o assumere in affitto locali per la sede del Consorzio e per

lo sviluppo delle attività sopraelencate;

- raccogliere ai fini del conseguimento degli scopi sociali, conferimenti

in denaro o prestiti dai soci, predisponendo apposito regolamento;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione

o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di

programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento

aziendale, ai sensi della Legge 31/01/1992 n°59.

- promozione e gestione di programmi di cooperazione transnazionale.

- svolgere attività editoriale.

Articolo 6 Soci – Condizioni soggettive

Possono aderire al Consorzio:

Associazioni di produttori agricoli, zootecnici e forestali riconosciuti

e no dalla U.E, cooperative agricole e della pesca, altri tipi di

cooperative singoli produttori agricoli, zootecnici e forestali, società

industriali, del turismo e artigianali, di trasformazione sia singole che

cooperative e loro consorzi, società di servizi, Istituti ed Aziende di

credito, Fondazioni,assicurazioni, Enti Locali (Comuni, Comunità Montane

, Province,Camere di Commercio,), Enti Pubblici e/o Statali, Associazioni

di categoria ,Ordini professionali,Parchi,scuole,associazioni di

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volontariato,Sindacati,associazioni e società in genere che si propongono

scopi affini compatibili con quelle del presente statuto.

I produttori agricoli, singoli e associati, devono operare all'interno

del territorio definito dall'art. 4 del presente statuto.

Articolo 7 – Quote di partecipazione

Le quote di partecipazione dei soci fondatori sono così stabilite:

- TERME DI EQUI S.P.A. euro 1.500,00 (millecinquecento);

- CNA di Massa Carrara euro 1.500,00 (millecinquecento);

- IAL CISL euro 1.500,00 (millecinquecento);

- FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Massa Carrara

euro 1.500,00 (millecinquecento);

- UNIONE COOPERATIVE di Massa Carrara

euro 1.500,00 (millecinquecento);

- CONSORZIO LUNIGIANA TURISTICA euro 1.500,00 (millecinquecento);

- COMUNITA' MONTANA DELLA LUNIGIANA euro 10.000,00 (diecimila);

- COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA euro 1.500,00 (millecinquecento);

- C.C.I.A.A. di Massa Carrara euro 10.000,00 (diecimila);

- PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE euro 5.000,00 (cinquemila);

- CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA euro 5.000,00 (cinquemila);

- IPSAA "L. FANTONI" di Soliera Apuana euro 1.500,00 (millecinquecento);

- CONFCOMMERCIO di Massa Carrara euro 1.500,00 (millecinquecento);

- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Massa Carrara

euro 1.500,00 (millecinquecento);

- PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMILIANO

euro 5.000,00 (cinquemila);

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- UIL di Massa Carrara euro 1.500,00 (millecinquecento);

- A.P.S. Legambiente Lunigiana euro 250,00 (duecentocinquanta);

- SOCIETA' DELLA SALUTE euro 3.000,00 (tremila);

- UNIONE PRO LOCO PROVINCIALE di Massa Carrara

euro 250,00 (duecentocinquanta);

Le quote di partecipazione dei soci che aderiranno al Consorzio

successivamente alla sua costituzione saranno pari a:

a) euro 10.000: comunità montane, provincie, Camere di Commercio, banche,

Fondazioni;

b) euro 5.000: Consorzi, parchi Regionali e Nazionali,assicurazioni;

c) euro 3.000: comuni e associazioni sanitarie e di tutela della salute;

d) euro 1.500: associazioni di categoria e aziende;

e) euro 1.000: cooperative, scuole;

f) euro 250: per APS e associazioni di volontariato;

maggiorate di una quota di ammissione che sarà fissata, di volta in

volta, dal Consiglio di Amministrazione in relazione ai costi

d’esercizio di cui al successivo art. 33.

L'ingresso e l'esclusione di soci non comporta modifiche statutarie.

Articolo 8 – Ammissione soci

La società, l'Ente, l'organismo associativo o il soggetto che fa

richiesta di adesione al Consorzio deve inoltrare istanza al Consiglio di

Amministrazione.

La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal

legale rappresentante della società, Ente o Organismo associativo e dovrà

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attestare la conoscenza delle norme statutarie, del regolamento e

l'accettazione di ogni clausola in esse contenuta.

Sull'ammissione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, previo

esame della idoneità dell'istanza presentata, decide con voto a

maggioranza assoluta tenuto conto della compatibilità esistente tra

l'attività del richiedente e le finalità del Consorzio indicate

nell'oggetto sociale.

La decisione di ammissione al Consorzio di un nuovo socio dovrà essere

comunicata allo stesso entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni

dalla domanda di ammissione, unitamente all'indicazione dell'importo

della quota di partecipazione e della quota di ammissione, che dovranno

essere versate per essere ammessi a norma dell'articolo precedente.

Articolo 9 – Obblighi dei soci ammessi

Allo scopo di perfezionare la richiesta ad acquisire quindi qualifica di

socio effettivo entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione, i

soci ammessi si impegnano a:

a) sottoscrivere e versare la quota di partecipazione sociale;

b) versare la quota di ammissione;

c) trasmettere al Consiglio di Amministrazione copia della documentazione

amministrativa e nel caso, copia dell'ultimo bilancio approvato nonché

dell'atto costitutivo e statuto della società;

d) consentire al Consiglio di Amministrazione e/o funzionari delegati il

controllo per accertare l'esatto adempimento delle Obbligazioni assunte

nei confronti del Consorzio.

Articolo 10 – Recesso e decadenza

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Il socio può recedere dal Consorzio nei casi previsti dalla legge e

quando sussista una delle seguenti condizioni:

a) abbia perduto i requisiti di ammissione;

b) non si trovi in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi

sociali;

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare sulla decadenza delle

condizioni di socio, qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) non siano osservate le disposizioni contenute nel presente Statuto;

b) si procurino danni materiali e morali al Consorzio o si esercitino

attività in concorrenza.

Articolo 11 – Diritti Soci recedenti – decaduti, esclusi

Il socio recedente, dichiarato decaduto od escluso, avrà diritto al

rimborso del valore nominale della quota di partecipazione versata,

oppure alla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale

si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, e comunque mai

superiore al valore nominale della quota versata.

La domanda di rimborso deve essere presentata, entro 30 giorni, con

lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di tale

domanda, le somme spettanti al socio uscente sono devolute alla riserva

consortile.

Articolo 12 – Trasferimento quote sociali

Le quote sociali non sono trasferibili a terzi, siano essi soci o non

soci

Articolo 13 Organi sociali

Sono organi sociali del Consorzio:

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a) l'assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente e uno o due Vice Presidenti;

d) il Collegio dei Revisori.

Articolo 14 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal

Consiglio di Amministrazione ed hanno diritto ad intervenire e al voto

coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno trenta giorni,

purchè in regola con i pagamenti delle quote di partecipazione, le quote

di ammissione e le quote annuali.

Articolo 15 – Assemblea - convocazione

L'Assemblea ordinaria è convocata:

a) una volta all'anno entro due mesi (o quattro mesi se sussistono gravi

motivi) dalla chiusura dell'esercizio sociale;

b) ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo riterrà utile;

c) quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci aventi

diritto al voto;

d) dal Collegio dei Revisori, qualora in presenza di motivate necessità

non vi provveda il c.d.a.;

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta

a mezzo di lettera, o di fax, o di e-mail e con affissione all’albo della

società e dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo

dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

La convocazione deve essere inviata a ciascuno dei soci almeno cinque

giorni prima dall'adunanza e deve contenere la data di seconda

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convocazione che avrà luogo in data diversa da quella stabilita per la

prima.

Articolo 16 – Quorum costitutivo e deliberativo

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia

l’oggetto da trattare, in prima convocazione con la presenza della

maggioranza dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero

dei soci presenti.

L’Assemblea è altresì valida quando è costituita in forma totalitaria.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dai soci presenti e

rappresentati all'Assemblea.

I soci che non possono partecipare personalmente all'Assemblea, possono

delegare a rappresentarli una persona fisica o giuridica purchè socio, ma

non sono aè ammesse più di due deleghe per ciascun socio presente.

Articolo 17 - Competenze

L'Assemblea ordinaria è convocata per i seguenti motivi:

a) entro due mesi dalla conclusione dell'esercizio sociale per

l'approvazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. Nel caso

sussistano gravi motivi tale termine può essere spostato di due mesi;

b) nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori;

c) determinazione dell'eventuale compenso spettante ai componenti del

Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori;

d) trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione indicati

nell'ordine del giorno.

Articolo 18 - Funzionamento

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L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente,nel

caso siano due,dal più anziano e per ulteriore assenza, dalla persona

nominata dall'Assemblea..

Il Presidente provvede alla nomina del Segretario, che può essere anche

un non socio, che redige il verbale di Assemblea, con dichiarazione di

voto verbalizzato.

Articolo 19 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri.

I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il

consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, ed

uno o due Vice Presidenti, di cui il più anziano di età sostituisce il

presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Può inoltre nominare un amministratore delegato e/o un coordinatore

tecnico. L'intervento del Vice Presidente fa prova verso i terzi

dell'impedimento o assenza del Presidente.

Articolo 20 - Competenze

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

a) dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di

età;

b) quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri;

c) dal Collegio dei Revisori.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli

amministratori, sindaci effettivi, con qualsiasi mezzo idoneo ad

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assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, lettera, fax, e-mail,

almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un

giorno prima.

Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l' ora della riunione,

nonchè l' ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in

Italia. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide,

anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri

in carica ed i membri effettivi del Collegio dei revisori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche

mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si

darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'

identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,

constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed

alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno, nonchè

di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,

assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva

della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese

con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di

voti, prevale il voto del Presidente.

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Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal

Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel

libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto

all'articolo 17, possono essere adottate mediante consultazione scritta,

ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso

espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purchè sia

assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla

decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata

informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico

documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di

decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai

documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con

chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro 20 (venti) giorni dal suo inizio o

nel diverso termine indicato nel testo della decisione e le decisioni

sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori

in carica, non computandosi le astensioni, e assumono la data dell'

ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio

nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa

documentazione è conservata dalla società.

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Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni

del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale

in misura fissa.

Articolo 21 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di

ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio.

Tra gli altri compiti, il Consiglio di Amministrazione:

a) Elegge il Presidente e i Vice Presidenti del Consiglio, affidando ad

essi eventuali compiti specifici per la collaborazione e per la

sostituzione vicaria del Presidente in caso di sua assenza;

b) Nomina lo staff tecnico, consulenti e figure professionali di elevata

specializzazione ;

c) Stabilisce il valore della quota di ammissione di cui all'art. 7 del

presente statuto;

d) Delibera circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione

dei soci;

e) Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

f) Redige il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale;

g) Aderisce ad organismi del settore per un migliore raggiungimento delle

finalità sociali;

h) Conferisce procure, ferme le facoltà attribuite al Presidente dal

Consiglio dall'articolo seguente;

i) Delibera provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto nei

confronti dei soci;

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j) Provvede alla gestione del personale;

k) Nomina eventuali comitati tecnici, coordinatore e/o amministratore

delegato determinandone le mansioni;

l) Delibera sui programmi per stipulare atti e contratti con terzi

per lo svolgimento della ordinaria amministrazione che comunque rientrino

nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per

disposizioni della legge e dell'atto costitutivo, siano riservati

all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le

proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo e/o all’amministratore

delegato determinandone i limiti della delega.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute

consecutive, è considerato decaduto e mediante esplicita richiesta del

Consiglio di Amministrazione, verrà sostituito dall’Assemblea dei Soci

alla prima seduta utile.

Articolo 22 - Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione, ha la

rappresentanza e la firma sociale che egli eserciterà in esecuzione e nel

rispetto delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

In tale ambito egli potrà in particolare:

a) esigere importi a qualsiasi titolo dovuti sia da privati che da

enti Pubblici, rilasciandone apposita quietanza;

b) nominare avvocati e procuratori, in qualunque grado e stato di

giurisdizione;

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c) svolgere ogni altra attività nell'ambito dei poteri conferitigli dal

Consiglio di Amministrazione;

d) esercitare compiti e funzioni necessari, opportuni ed urgenti, per il

funzionamento del Consorzio anche senza preventivo mandato del Consiglio

di Amministrazione. Le relative operazioni o decisioni saranno poi

portate a ratifica del Consiglio di Amministrazione stesso;

e) delegare in tutto o in parte le funzioni sopraindicate ad uno o più

Consiglieri Delegati.

Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni

spettano al Vice Presidente eletto secondo quanto previsto per la nomina

del Presidente.

Articolo 23 – Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due membri

effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea anche fra non

soci,comunque iscritti al registro dei Revisori Contabili.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di Revisore può prevedere un gettone di presenza ,nel rispetto

della normativa vigente.

I Revisori che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o,

durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di

Amministrazione, decadono d'ufficio, la decadenza è di competenza

dell'assemblea all'uopo convocata dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione.

Articolo 24 – CdR – Compiti e funzionamento

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Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione del

Consorzio, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo

ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la

corrispondenza del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale alle

risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Revisori devono anche:

a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con

l'osservanza delle norme di legge;

b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza

dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio ricevuti in pegno,

cauzione e custodia;

c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;

d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di

Amministrazione;

e) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano i Consiglieri;

f) convocare il Consiglio di Amministrazione qualora non vi provvedano

gli altri organi competenti.

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni tre mesi.

I Revisori infine hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla

legge.

Articolo 25 – Gestione del patrimonio

Per la gestione finanziaria il GAL si avvale di uno o più istituti di

credito nominati dal Consiglio di Amministrazione anche fra i soci.

Il pagamento delle spese dovrà essere effettuato esclusivamente in base

a regolari mandati firmati dal Presidente.

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Per il pagamento di spese aventi carattere di urgenza il Consiglio di

Amministrazione può istituire un servizio di economato gestito dal

Presidente e dal coordinatore del GAL,o dall’amministratore delegato

qualora nominati.

Articolo 26 Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

a) Fondo Consortile che è variabile ed è formato dalle quote di

partecipazione, quote di ammissione e quote annuali dei soci;

b) riserva consortile formata con:

-le quote eventualmente non rimborsate ai soci di cui all'art. 11;

-eventuali avanzi di gestione di cui all'art. 28 del presente statuto;

c) eventuali riserve straordinarie costituite dai beni e titoli pervenuti

al Consorzio;

d) ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di rischi

particolari o in previsioni di oneri futuri;

e) fondo alimentato da eventuali contributi di Enti Pubblici o Privati e

da donazioni, lasciti ed elargizioni anche da parte di soci sostenitori

Articolo 27 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione

provvede alla redazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale

previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata

prudenza, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea nei termini

indicati all'art 15 comma a) del presente statuto.

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Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati alla

riserva Consortile ai sensi dell'art. 27 del presente statuto.

Articolo 28 Disposizioni Finali

In qualunque caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea dei

Consorziati all'unanimità nomina uno o più liquidatori precisandone i

poteri.

I liquidatori provvederanno a liquidare il patrimonio del consorzio ed a

ripartire il ricavato tra i consorziati in proporzione alla quota di

partecipazione degli stessi al fondo consortile.

Articolo 29 - Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto il rapporto

consortile sarà regolato dalle disposizioni del C.C. e dalle altre leggi

in materia delle norme regolative della Regione Toscana in materia di

gestione dei FONDI LEADER e dal Regolamento interno.

Articolo 30

Fondo Patrimoniale e altre risorse finanziarie

Il Fondo Patrimoniale iniziale è fissato in euro 55.000,00.

Articolo 31 Obblighi dei soci.

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota di partecipazione sottoscritta con le

modalità e nei termini previsti dal precedente art. 7;

b) al versamento della quota di ammissione stabilita dal C.D.A;

c) al versamento della quota annuale di cui al successivo art. 33 del

presente statuto;

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d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle

deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali.

Articolo 32 Clausola conciliativa e arbitrale

Nelle controversie aventi ad oggetto diritti relativi al rapporto fra i

soci ,comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle

deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci,da o contro il

consorzio, da o contro gli amministratori, da o contro i revisori, da o

contro i liquidatori, è obbligatorio esperire preliminarmente alla

procedura arbitrale, il tentativo di conciliazione disciplinato dal

regolamento di conciliazione della Camera di commercio di Massa Carrara

che le parti dichiarano di conoscere e di accettare.

Nel caso in cui il tentativo fallisca, le medesime controversie saranno

risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera di

Commercio di Massa Carrara, che le parti dichiarano di conoscere e

accettare.

Il Tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico,nominato dal

consiglio della camera arbitrale. L’arbitrato sarà rituale e l’arbitro

deciderà secondo diritto

ART. 33 Fondo Costi di Esercizio – quota annuale

Il socio è obbligato ai versamenti, in conto esercizio, necessari al

funzionamento della società in misura proporzionale alla quota del

patrimonio sociale sottoscritta – c.d. quota annuale.

La quota annuale deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno; dopo

tale data decorrono gli interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato

di due punti.

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Annualmente l’Assemblea verifica i costi di funzionamento necessari,

deducendovi le spese previste ammissibili al contributo finanziario di

LEADER o di altri programmi di finanziamento e stabilisce - a seguito

di uno specifico piano di gestione, l'importo dei versamenti in conto

esercizio a carico dei soci, in proporzione alle quote di

partecipazione.

Il socio ha diritto di recesso, con le modalità di cui all’articolo 11,

entro trenta giorni dalla data in cui l’Assemblea ha deliberato il piano

di gestione.

F.TO AGOSTINO NINO FOLEGNANI F.TO LUCIO CONSOLI NOTAIO