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VEICOLI FUORI USO, BATTERIE ED OLI USATI

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI

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SOMMARIO: 1.1 Quadro normativo generale; 1.2 Introduzione; 1.3 Violazioni e sanzioni 1.1 Quadro normativo generale La materia è attualmente disciplinata dalle seguenti disposizioni normative:

D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada;

D.M. 29 ottobre 1999, n. 460 – Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a

motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli artt. 929-929 del codice

civile;

D. L.vo 24 giugno 2003, n. 209 - Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

L. 24 novembre 2003, n. 326 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni

urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale.

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1.2 Introduzione

La legislazione italiana, tramite la parte IV del D.L.vo n. 152/2006, ha disciplinato la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli oli usati,

delle batterie esauste, dei rifiuti di imballaggio, delle discariche, degli inceneritori, dei rifiuti elettrici ed elettronici, dei rifiuti portuali, dei veicoli

fuori uso, dei rifiuti sanitari e dei rifiuti contenenti amianto, “(…) fatte salve le disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai

principi di cui alla parte quarta del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate

categorie di rifiuti”: i veicoli fuori uso costituiscono una di queste determinate categorie di rifiuto disciplinate, specificamente, dal D.L.vo n.

209/2003 – che recepisce la direttiva 2000/53/CE – il quale è espressamente richiamato e novellato dal D.L.vo 152/2006.

Occorre pertanto delimitare l’ambito di applicazione delle due normative:

• l’art. 3, comma 1° del D.L.vo 24 giugno 2003, n. 209 definisce:

a) "veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE1 [sono i

veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e veicoli destinati al trasporto

di merci, aventi peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate], ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE

[ossia i veicoli la cui cilindrata è inferiore od uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è

inferiore od uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore od

uguale a 4 kW per i motori elettrici], con esclusione dei tricicli a motore [ossia veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con

cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h];

b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche.

1 La direttiva è stata abrogata dall'art. 49 della direttiva 05 settembre 2007, n. 46 (G.U.U.E. 09 ottobre 2007, n. L 263) a decorrere dal 29 aprile 2009; quest’ultima comunque ricalca il contenuto della direttiva 70/156;

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• l’art. 231 del D.L.vo. n. 152/2006, invecem richiama esclusivamente i veicoli a motore o i rimorchi “con esclusione di quelli disciplinati

dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209”: pertanto, esso troverà applicazione con esclusivo riferimento a veicoli a motore non

appartenenti alle categorie M1 od N1.

Entrambi i decreti contengono un apparato sanzinatorio di condotte che vengono poste in essere dai proprietari dei veicoli fuori uso (es.

abbandono del veicolo stesso su suolo pubblico), nonché dai soggetti deputati alla gestione degli stessi in quanto rifiuti (es. gestori di impianti

di smaltimento rifiuti, che omettono di osservare le prescritte procedure).

In concreto, tuttavia, risulta arduo stabilire quando un veicolo possa effettivamente considerarsi “fuori uso”, in quanto manca una norma che

ne individui le caratteristiche: soccorre quindi, come spesso accade, la giurisprudenza, secondo la quale “deve essere considerato veicolo fuori

uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle

targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di

abbandono, anche se giacente su area privata” (Cass. pen., sez. III, 8 giugno 2009, n. 23701). Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato, con

sentenza del 9 luglio 2008, n. 27990, che “Il mero versamento delle targhe non esime il proprietario del veicolo dall’obbligo di disporre dello

stesso in maniera conforme alla legge. Il proprietario di un veicolo non può dunque ritenersi esonerato dagli obblighi che gli competono in

tale qualità nei confronti della pubblica amministrazione, limitandosi a versare le targhe e cedendo formalmente la vettura a terzi, senza

controllare l’adempimento, da parte di costoro, della normativa in materia di rottamazione”. Deve trattarsi, in definitiva, di “mezzi non più

usabili come tali, anche se ancora non privi di valore economico,; è, cioè, sufficiente che si tratti di oggetti abbandonati o destinati

all’abbandono, non nel senso di “re nullius”, bensì in quello traslato – funzionale – di cosa (o parte di cosa) non più idonea allo scopo per

la quale era stata originariamente costruita” (Cass. Pen., sez. III, 15 maggio 2009, n. 20424). Inoltre, i veicoli fuori uso costituiscono rifiuti

speciali: la Corte di Cassazione ha infatti rimarcato che “i veicoli fuori uso rientrano nel novero dei rifiuti speciali (ai sensi del D.Lgs. n.

22/1997, art. 7, comma 3°, lett. l), ora D.Lgs. n. 152/2006,, art. 184, comma 3°, lett l)) fino al momento in cui vengono dismessi; pertanto,

tutte le relative attività di smaltimento e recupero necessitano dell’autorizzazione da parte della competente autorità2”; tuttavia, il carattere

2 Cass. Pen., sez. III, 15 gennaio 2008, n. 7455;

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della pericolosità non discende automaticamente dalla qualificazione del veicolo in termini di rifiuto: infatti, “sebbene i citati autoveicoli

debbano qualificarsi rifiuti, agli stessi non può essere attribuita natura pericolosa, in assenza di un puntuale accertamento circa la presenza

di oli e liquidi che determinano l’appartenenza alla categoria dei rifiuti pericolosi” (Cass. Pen., sez. III, 19 dicembre 2007, n. 5803).

Non rientrano fra i veicoli fuori uso:

• i veicoli d'epoca e i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati a musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso

ovvero in pezzi smontati (art. 3, comma 3 D.Lgs. n. 209/2003);

• i motoveicoli e gli autoveicoli sottoposti a sequestro giudiziario od amministrativo, in quanto essi“sono vincolati in maniera reale

alla disponibilità dell'autorità giudiziaria o amministrativa e non possono formare oggetto di alcuna attività da parte dei custodi diretta

alla loro distruzione o dispersione. Naturalmente, qualora i veicoli vengano conservati in modo tale da essere resi inutilizzabili, sarebbe

astrattamente possibile ritenere che essi siano diventati rifiuti, ma in tal caso la violazione dei doveri attinenti la custodia andrebbe

preventivamente contestata ed accertata” (Trib. di Torre del Greco, sez. pen., 25 novembre 2004, n. 434).

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1.3 Violazioni e sanzioni

VIOLAZIONE CONDOTTA ILLECITA SANZIONE PREVISTA NOTE

Art. 213, commi 2 bis e 2 ter Codice della Strada (cfr. art. 38 legge 326/2003)

In quanto proprietario del veicolo sottoposto alla sanzione accessoria della confisca amministrativa si rifiutava di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1605,00 a 6.420,00 €.

Oblazione ammessa ex art. 16 legge 689/1981. Sanzione accessoria della sospensione patente da 1 a 3 mesi.

Art. 213, comma 8 Codice della Strada (cfr. art. 38 legge 326/2003)

Durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circolava abusivamente con il veicolo stesso.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.842,00 a 7.369,00 €.

Oblazione ammessa ex art. 16 legge 689/1981. Sanzione accessoria della sospensione patente da 1 a 3 mesi.

Art. 214, comma 1 Codice della Strada

In quanto proprietario del veicolo sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo si rifiutava di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 680,00 a 2.723,00 €.

Oblazione ammessa ex art. 16 legge 689/1981. Sanzione accessoria della sospensione patente da 1 a 3 mesi. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.

Art. 214, comma 8 Codice della Strada

Circolava con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 714,00 a 2.859,00 €.

Oblazione ammessa ex art. 16 legge 689/1981. confisca del veicolo

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VIOLAZIONE CONDOTTA ILLECITA SANZIONE PREVISTA NOTE

Art. 1 D.M. 460/99 In quanto proprietario, abbandonava un veicolo a motore su aree ad uso pubblico privo di targa, contrassegno di identificazione ovvero di parti essenziali per l’uso e la conservazione in condizioni di far presumere lo stato di abbandono.

Adempimenti obbligatori. Gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, allorchè rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del codice della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d’uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto,

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VIOLAZIONE CONDOTTA ILLECITA SANZIONE PREVISTA NOTE

lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell’articolo 923 del codice civile. Decorso tale termine il centro di raccolta di cui al precedente comma 1 procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.)., ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione e’ corredata dell’attestazione dell’organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonchè di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi

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VIOLAZIONE CONDOTTA ILLECITA SANZIONE PREVISTA NOTE

del comma 2. L’onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei centri di raccolta, e’ limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli organi di polizia. Resta fermo l’obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso.

Art. 2 D.M. 460/99 In quanto proprietario, abbandonava un veicolo a motore in divieto di sosta per oltre 60 giorni, su area ad uso pubblico, anche se targato.

Adempimenti obbligatori Gli organi di polizia allorchè accertino, attraverso apposita verbalizzazione, il protrarsi per oltre sessanta giorni della sosta di un veicolo a motore o di un rimorchio su un’area ad uso pubblico in cui ne e’ fatto divieto ai sensi degli articoli 6, 7, 157, 158 e 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, ne dispongono, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 159 e 215 dello stesso decreto, il conferimento, per la temporanea custodia, ad uno dei

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VIOLAZIONE CONDOTTA ILLECITA SANZIONE PREVISTA NOTE

centri di raccolta, dopo aver verificato che nei riguardi del veicolo non risulta presentata denuncia di furto. Delle circostanze del ritrovamento e dell’avvenuto conferimento, l’organo di polizia riferisce al sindaco ai sensi e’ per gli effetti di cui all’articolo 927 e seguenti del codice civile. Il sindaco, oltre alla pubblicazione di cui all’articolo 928 del codice civile, dispone, ove il proprietario del veicolo a del rimorchio, quale risulta dai pubblici registri, sia identificabile, la notificazione allo stesso dell’invito a ritirarlo nel termine indicato nell’articolo 929 dello stesso codice, con l’esplicita avvertenza della perdita della proprietà in caso di omissione. La restituzione e’ subordinata al pagamento delle spese di prelievo, di custodia e del procedimento. Trascorso il termine indicato nell’articolo 929 del codice civile senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo previo versamento delle spese, il centro di raccolta procede alla rottamazione, salvo che il comune, in relazione alle

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VIOLAZIONE CONDOTTA ILLECITA SANZIONE PREVISTA NOTE

condizioni d’uso del veicolo, non ne disponga la vendita. La cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e’ curata dal centro di raccolta con le modalità di cui al comma 3 dell’art. 1.

Le disposizioni del presente articolosi applicano anche ai veicoli a motore o ai rimorchi rinvenuti su aree pubbliche destinate al parcheggio a pagamento, nel caso di sosta protratta per un periodo di sessanta giorni continuativi senza l’effettuazione del pagamento delle somme dovute in conformita’ alle tariffe.

Art. 13, comma 1 D. L.vo 209/2003

In quanto gestore o produttore, gestiva veicoli senza rispettare le norme fissate per il trattamento (art. 6, comma 2 D. L.vo 209/2003).

Arresto da 6 mesi a 2 anni ed ammenda da 3.000,00 a 30.000,00 € (art. 256, comma 1 lett. b) D. L.vo 152/2006).

Oblazione non ammessa. In particolare, il gestore o produttore ometteva di: - effettuare le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo; - rimuovere, durante la demolizione, i componenti ed i materiali etichettati o resi identificabili,; – rimuovere e separare i componenti pericolosi; – eseguire operazioni di

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VIOLAZIONE CONDOTTA ILLECITA SANZIONE PREVISTA NOTE

smontaggio e deposito in modo conforme all’attività di recupero.

Art. 13, comma 2 D. L.vo 209/2003

In quanto proprietario, non consegnava il veicolo destinato alla demolizione ad un centro di raccolta autorizzato, ovvero al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato (art. 5, comma 1 D. L.vo 209/2003).

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 €.

Oblazione ammessa ex art. 16 legge 689/1981. Obbligo di rimozione.

Art. 13, comma 3 D. L.vo 209/2003

In quanto gestore/produttore, esercitava l’attività di trattamento di veicoli fuori uso senza consegnare al proprietario la dichiarazione di presa di carico del veicolo, ovvero compilandola in modo inesatto.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 €.

Oblazione ammessa ex art. 16 legge 689/1981.

Art. 13, comma 3 D. L.vo 209/2003

In quanto gesture/produttore, ometteva di effettuare la cancellazione dal P.R.A., ovvero ometteva di esigere gli oneri di agenzia dal proprietario, ovvero mancava di consegnare le targhe ed i documenti relativi al veicoli (certificato di proprietà, carta di circolazione), ovvero mancava di annotare sugli appositi registri l’avvenuta consegna di questi ultimi al P.R.A.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 €.

Oblazione ammessa ex art. 16 legge 689/1981.

Art. 13, comma 5 D. L.vo 209/2003

Produceva od immetteva sul mercato materiali o componenti di veicoli in violazione del divieto di cui all'articolo 9*.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 a 100.000,00 €.

Oblazione ammessa ex art. 16 legge 689/1981. * Dal 1° luglio 2003 e' vietata la produzione o l'immissione sul

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VIOLAZIONE CONDOTTA ILLECITA SANZIONE PREVISTA NOTE

mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Tale divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previsti nell'allegato II.

Art. 13, comma 6 D. L.vo 209/2003

In quanto produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, non metteva a disposizione dei centri di raccolta le pertinenti informazioni* per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico; ovvero, in accordo con il produttore di materiali e di componenti, non utilizzava, per detti materiali e componenti, le norme di codifica previste dalla decisione 2003/138/CE.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 25.000,00 €.

Oblazione ammessa ex art. 16 legge 689/1981. *Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.

Art. 13, comma 7 D. L.vo 209/2003

Non effettuava la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 4*, o la effettua in modo incompleto o inesatto.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 18.000,00 €.

Oblazione ammessa ex art. 16 legge 689/1981. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con cadenza annuale, una relazione contenente i dati di cui ai commi 2 e 3**.

** Entro il 31 marzo di ogni anno e, per il 2003, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle

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VIOLAZIONE CONDOTTA ILLECITA SANZIONE PREVISTA NOTE

infrastrutture e dei trasporti trasmette all'APAT i dati relativi alle immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute nell'anno solare precedente, i dati pervenuti dai centri di raccolta relativi ai veicoli fuori uso ad essi consegnati, nonchè i dati relativi alle cancellazioni che pervengono dal PRA. I soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonchè i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, che, a tal fine, e' integrato da una specifica sezione da adottare, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2-bis, della citata legge n. 70 del 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

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VIOLAZIONE CONDOTTA ILLECITA SANZIONE PREVISTA NOTE

presente decreto.

Art. 255, comma 1 D. L.vo 152/2006

Abbandonava o effettuava attività di deposito incontrollato di veicoli o rimorchi fuori uso (art. 192, comma 1 D. L.vo 152/2006).

Sanzione amministrativa pecuniaria da 105,00 a 620,00 €.

Oblazione ammessa ex art. 16 legge 689/1981. La fattispecie si riferisce a veicoli diversi da quelli appartenenti alle categorie M1 od N1, nei confronti dei quali si applica invece il D. L.vo 209/2003. Obbligo di rimozione.

Art. 255, comma 1 D. L.vo 152/2006 (art. 256 se si tratti di un’impresa/ente).

Accatastava pneumatici fuori uso o batterie usate in area non consentita (cfr. art. 183, comma 1 lett. m) D. L.vo 152/2006).

Sanzione amministrativa pecuniaria da 105,00 a 620,00 €.

Oblazione ammessa ex art. 16 legge 689/1981. La fattispecie si riferisce a veicoli diversi da quelli appartenenti alle categorie M1 od N1, nei confronti dei quali si applica invece il D. L.vo 209/2003. Obbligo di rimozione.

Art. 255, comma 1 D. L.vo 152/2006

Non consegnava un veicolo o rimorchio destinati alla demolizione ad un centro di raccolta autorizzato, ovvero al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato (art. 231 commi 1 e 2).

Sanzione amministrativa pecuniaria da 105,00 a 620,00 €.

Oblazione ammessa ex art. 16 legge 689/1981. La fattispecie si riferisce a veicoli diversi da quelli appartenenti alle categorie M1 od N1, nei confronti dei quali si applica invece il D. L.vo 209/2003.

Art. 255, comma 2 D. L.vo 152/2006

Mancata cancellazione, da parte del centro di raccolta o gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, del veicolo dal P.R.A. (art. 231, comma 5 D. L.vo 152/2006).

Sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1.550,00 €.

Oblazione ammessa ex art. 16 legge 689/1981. La fattispecie si riferisce a veicoli diversi da quelli appartenenti alle categorie M1 od N1, nei confronti dei quali si applica invece il D. L.vo 209/2003.

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VIOLAZIONE CONDOTTA ILLECITA SANZIONE PREVISTA NOTE

Art. 255, comma 3 D. L.vo 152/2006

Inottemperava all’ordinanza del Sindaco che ordinava la rimozione del veicolo fuori uso per motivi di ordine pubblico, sanità pubblica o sicurezza pubblica.

Arresto fino ad 1 anno. La fattispecie si riferisce a veicoli diversi da quelli appartenenti alle categorie M1 od N1, nei confronti dei quali si applica invece il D. L.vo 209/2003.

Art. 256, comma 7 D. L.vo 152/2006

In quanto titolare del centro di raccolta o gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, senza aver prima trasmesso le targhe e i documenti al PRA, procedeva all’alienazione, smontaggio o distruzione e successiva rottamazione dei veicoli a motore o dei rimorchi (art. 231, comma 7 D. L.vo 152/2006).

Sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1.550,00 €.

Oblazione ammessa ex art. 16 legge 689/1981. La fattispecie si riferisce a veicoli diversi da quelli appartenenti alle categorie M1 od N1, nei confronti dei quali si applica invece il D. L.vo 209/2003.

Art. 256, comma 7 D. L.vo 152/2006

In quanto titolare del centro di raccolta o gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, non annotava sull’apposito registro di cui al D.lgs 285/92 gli estremi dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti di veicoli e rimorchi (art. 231, commi 7, 8 e 9 D. L.vo 152/2006), ai fini della cancellazione dal P.R.A.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1.550,00 €.

Oblazione ammessa ex art. 16 legge 689/1981. La fattispecie si riferisce a veicoli diversi da quelli appartenenti alle categorie M1 od N1, nei confronti dei quali si applica invece il D. L.vo 209/2003. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull’apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme dell’art. 264 del regolamento di esecuzione del codice della strada. Il registro

Page 17: VEICOLI FUORI USO, BATTERIE ED OLI USATI · PDF filedi merci, aventi peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate], ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE

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VIOLAZIONE CONDOTTA ILLECITA SANZIONE PREVISTA NOTE

deve essere vidimato dalla Questura.

Art. 256, comma 7 D. L.vo 152/2006

In quanto titolare del centro di raccolta o gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, senza aver riconsegnato le targhe ed i documenti al P.R.A., alienava, smontava, distruggeva o demoliva veicoli o rimorchi, o non registrava la riconsegna sull’apposito registro di cui al D.lgs 285/92 di veicoli rimossi ai sensi dell’art. 159 D.lgs 285/92, nei casi di demolizione ai sensi dell’art. 215 D.lgs 285/92.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1.550,00 €.

Oblazione ammessa ex art. 16 legge 689/1981. La fattispecie si riferisce a veicoli diversi da quelli appartenenti alle categorie M1 od N1, nei confronti dei quali si applica invece il D. L.vo 209/2003. La cancellazione al P.R.A. si attua secondo le procedure dell’art. 103 del Codice della Strada.