VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PER QUANTO ATTIENE … · ALLEGATO I — FESR/FC E FSE — NUMERO DI...

80
ISSN 1831-0869 CORTE DEI CONTI EUROPEA 2013 IT Relazione speciale n. 16 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PER QUANTO ATTIENE ALL’«AUDIT UNICO» ( SINGLE AUDIT) E ALL’UTILIZZO, DA PARTE DELLA COMMISSIONE, DEL LAVORO SVOLTO DALLE AUTORITÀ DI AUDIT NAZIONALI NEL SETTORE DELLA COESIONE

Transcript of VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PER QUANTO ATTIENE … · ALLEGATO I — FESR/FC E FSE — NUMERO DI...

ISSN

183

1-08

69

CORTE DEI CONTIEUROPEA

2013

IT

Rela

zion

e sp

ecia

le n

. 16

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PER QUANTO ATTIENE ALL’«AUDIT UNICO» (SINGLE AUDIT) E ALL’UTILIZZO, DA PARTE DELLA COMMISSIONE, DEL LAVORO SVOLTO DALLE AUTORITÀ DI AUDIT NAZIONALI NEL SETTORE DELLA COESIONE

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PER QUANTO ATTIENE ALL’«AUDIT UNICO» (SINGLE AUDIT) E ALL’UTILIZZO, DA PARTE DELLA COMMISSIONE, DEL LAVORO SVOLTO DALLE AUTORITÀ DI AUDIT NAZIONALI NEL SETTORE DELLA COESIONE

Relazione speciale n. 16 2013

(presentata in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma del TFUE)

CORTE DEI CONTI EUROPEA

CORTE DEI CONTI EUROPEA12, rue Alcide De Gasperi1615 LuxembourgLUSSEMBURGO

Tel. +352 4398-1Fax +352 4398-46410E-mail: [email protected]: http://eca.europa.eu

Relazione speciale n. 16 2013

Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet

consultando il portale Europa (http://europa.eu).

Una scheda catalografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2014

ISBN 978-92-9241-550-1

doi:10.2865/10060

© Unione europea, 2014

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Luxembourg

INDICE

Paragrafi

GLOSSARIO

ABBREVIAZIONI

I-VII SINTESI

1-19 INTRODUZIONE

1-4 CONDIVISIONE DELLE RESPONSABILITÀ PER IL CONTROLLO INTERNO NEL SETTORE DELLA COESIONE

5-8 RUOLO E RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ DI AUDIT

9-11 CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ DI AUDIT AL PROCESSO DI GARANZIA DELL’AFFIDABILITÀ DA PARTE DELLA COMMISSIONE

12-19 IL PRINCIPIO DELL’«AUDIT UNICO» (SINGLE AUDIT) QUALE DEFINITO DALL’ARTICOLO 73

20-24 ESTENSIONE E APPROCCIO DELL’AUDIT

25-78 OSSERVAZIONI

25-56 LA COMMISSIONE HA UTILIZZATO IN MANIERA ADEGUATA LE INFORMAZIONI FORNITE DALLE AUTORITÀ DI AUDIT NAZIONALI AI FINI DELLA PROPRIA GARANZIA DI AFFIDABILITÀ E NEL CONCEDERE AI PO LO STATUS DI CUI ALL’ARTICOLO 73?

26-28 LA COMMISSIONE SI È BASATA SULLE INFORMAZIONI FORNITE DALLE AUTORITÀ DI AUDIT PER QUASI TRE QUARTI DEI PO NEL 2012

29-40 RISCHI CONNESSI ALL’USO, DA PARTE DELLA COMMISSIONE, DELLE INFORMAZIONI FORNITE DALLE AUTORITÀ NAZIONALI: TASSI DI ERRORE E RETTIFICHE FINANZIARIE

41-48 RICORSO LIMITATO ALL’OPZIONE DI APPLICARE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’«AUDIT UNICO», RITARDI NELLA CONCESSIONE DELLO STATUS DI CUI ALL’ARTICOLO 73 E PRESENZA NON SISTEMATICA DELLE CONDIZIONI MINIME

49-56 I DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO PER I PO CUI SI APPLICA L’ARTICOLO 73 DEVONO ESSERE RAFFORZATI E LO STATUS DI «AUDIT UNICO» DEVE ESSERE REVOCATO QUALORA NON SUSSISTANO PIÙ I REQUISITI MINIMI

3

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

57-72 LA COMMISSIONE HA GARANTITO, TRAMITE GLI ORIENTAMENTI E IL SUPPORTO FORNITO ALLE AUTORITÀ DI AUDIT, L’APPLICAZIONE DI UN APPROCCIO DI AUDIT UNIFORME PER TUTTI I PO?

58-67 DALL’INIZIO DEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE, L’ORIENTAMENTO METODOLOGICO FORNITO DALLA COMMISSIONE ALLE AUTORITÀ DI AUDIT È MIGLIORATO

68-69 SCAMBIO DI BUONE PRATICHE CON E FRA LE AUTORITÀ DI AUDIT PROMOSSO DALLA COMMISSIONE

70-72 LA COMMISSIONE FORNISCE SOSTEGNO ALLE AUTORITÀ DI AUDIT ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIFICHE

73-78 A QUANTO AMMONTANO I COSTI DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUDIT INTRODOTTE NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013?

79-89 CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

ALLEGATO I — FESR/FC E FSE — NUMERO DI PO E DOTAZIONE TOTALE (FONDI UE E FINANZIAMENTI NAZIONALI, PUBBLICI E PRIVATI) PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013

ALLEGATO II — RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ DI AUDIT IN BASE AI REGOLAMENTI

ALLEGATO III — RISERVE ESPRESSE DALLE DIREZIONI GENERALI POLITICA REGIONALE E URBANA E OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE NELLE RELAZIONI ANNUALI DI ATTIVITÀ CONCERNENTI L’ESERCIZIO 2012

ALLEGATO IV — PRINCÌPI GENERALI SANCITI NEL PARERE N. 2/2004 SUL MODELLO DI AUDIT UNICO (SINGLE AUDIT) DELLA COMMISSIONE (E PROPOSTA CONCERNENTE UN QUADRO DI CONTROLLO INTERNO COMUNITARIO)

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

4

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

Articolo 73 : in base all’articolo 73 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, la Commissione può fare affidamento sul lavoro svolto da un’autorità di audit nazionale, e ridurre pertanto gli audit e i controlli esple-tati per proprio conto, una volta accettate la «valutazione della conformità» nazionale e la strategia di audit dell’autorità di audit e ottenute garanzie ragionevoli circa l’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo del programma operativo.

Contratti di fiducia : i contratti di fiducia erano accordi amministrativi bilaterali stipulati dalla Commissione con le autorità nazionali durante il periodo di programmazione 2000-2006, una volta acquisita la ragionevole certezza che i sistemi di controllo e di gestione finanziaria relativi a uno o più fondi erano conformi al disposto del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione e che le autorità nazionali avevano elaborato una stra-tegia di audit soddisfacente. Lo Stato membro si impegnava inoltre a presentare alla Commissione relazioni sulle proprie attività di audit. Quando firmava un «contratto di fiducia», la Commissione acconsentiva in linea di massima a non espletare più audit nello Stato membro/regione interessato/a. Tra il 2005 e il 2009 sono stati firmati «contratti di fiducia» con l’Austria, Cipro, la Danimarca, l’Estonia, il Portogallo, la Lituania, il Regno Unito (Inghilterra e Galles) e la Slovenia per 55 programmi operativi.

Controllo interno: per controllo interno si intende un processo volto a fornire una ragionevole garanzia circa il conseguimento degli obiettivi di un’organizzazione in termini di efficacia ed efficienza delle operazioni, di affidabilità dell’informativa finanziaria e di conformità alla normativa.

Princìpi di revisione riconosciuti a livello internazionale (IAAS): nello svolgere il proprio lavoro, le auto-rità di audit devono tener conto dei princìpi di revisione riconosciuti a livello internazionale. Gli IAAS compren-dono princìpi di revisione emanati da diversi organismi normativi pubblici e professionali, quali gli «Interna-tional Standards on Auditing» (ISA), gli «International auditing standards of Supreme Audit Institutions» nonché le linee guida attuative emanate dall’Intosai e le note orientative pubblicate dall’Institute of Internal Auditors.

Programma operativo (PO): la spesa a  carico del FESR, dell’FC e dell’FSE è ripartita attraverso programmi operativi pluriennali, i quali stabiliscono una strategia di sviluppo con priorità specifiche da realizzare con il contributo di un fondo o, nel caso dell’obiettivo «Convergenza», con il contributo sia del Fondo di coesione che del FESR. I documenti di programmazione sono presentati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione.

Regolamenti: ai fini della presente relazione, il termine «regolamenti» designa i due regolamenti che discipli-nano il FESR, l’FSE e l’FC per il periodo di programmazione 2007-2013: regolamento (CE) n. 1083/2006 e rego-lamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione (modificato).

Rettifiche finanziarie: le rettifiche finanziarie hanno lo scopo di tutelare il bilancio dell’UE dall’onere deri-vante da spese errate e irregolari. Per le spese soggette a gestione concorrente, spetta in primo luogo agli Stati membri recuperare gli importi indebitamente versati. Le rettifiche finanziarie possono essere operate stralciando le spese irregolari dalle dichiarazioni di spesa degli Stati membri o recuperando i relativi importi presso i beneficiari. Le rettifiche finanziarie possono anche essere imposte dalla Commissione.

Soglia di rilevanza : gli auditor esprimono un giudizio in cui indicano se i rendiconti finanziari siano stati elaborati, in tutti gli aspetti rilevanti, conformemente a determinate norme. La determinazione del limite oltre il quale un elemento è ritenuto rilevante è soggetta al giudizio professionale del revisore. La soglia di rilevanza applicata dalla Commissione, pari al 2 %, riguarda il tasso di spese errate o irregolari nella spesa dell’UE control-lata. Nel settore della coesione, la Commissione applica tale soglia sia per il tasso di errore estrapolato annuale sia per il tasso di errore residuo pluriennale a livello di ciascun PO.

Strategie di audit (nazionali): le strategie di audit delle autorità di audit indicano per ciascun PO (o gruppo di PO) i sistemi e gli organismi che saranno esaminati, gli approcci e  la metodologia di audit da applicare, i metodi di campionamento per gli audit delle operazioni e il calendario indicativo degli audit in questione. Le strategie di audit nazionali sono approvate dalla Commissione.

GLOSSARIO

5

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

Tasso di errore estrapolato : stima elaborata da un’autorità di audit della parte di spesa annuale relativa a ciascun PO (o gruppo di PO) che non è  legittima né regolare. Questo tasso dovrebbe essere calcolato in base a un metodo di campionamento statistico. I tassi di errore estrapolati devono essere rappresentativi della spesa sostenuta per il PO (o gruppo di PO). Ciò vale anche per i tassi di errore calcolati sulla base di metodi di campionamento non statistico (in particolare per popolazioni ridotte), a condizione che siano rappresentativi dell’insieme della popolazione.

Tasso di errore residuo : stima elaborata dalla Commissione della parte di spesa erogata durante l ’intero periodo di programmazione per ciascun PO (o gruppo di PO) che non è legittima né regolare. I tassi di errore residuo sono calcolati dalla Commissione sulla base dei tassi di errore estrapolati annuali rappresentativi cal-colati dalle autorità di audit e convalidati dalla Commissione. Questi tassi annuali sono poi applicati alla spesa erogata nel periodo di programmazione e tutte le rettifiche finanziarie operate dall’inizio del periodo di pro-grammazione a livello nazionale (tramite stralci e recuperi) e dell’UE (mediante decisioni formali della Commis-sione) vengono dedotte. Tale calcolo dà luogo all’importo residuo globale a rischio. Il tasso di errore residuo esprime il tasso di questo importo a rischio nell’ambito della spesa totale erogata a partire dal 2007.

Valutazione della conformità : la «valutazione della conformità» è il processo in cui un organismo di audit indipendente (che può essere l’autorità di audit nazionale) valuta la concezione dei sistemi di gestione e di controllo per un programma operativo (o un gruppo di PO) («relazione di valutazione della conformità») e for-mula un parere sulla loro conformità alla normativa applicabile («parere basato sulla valutazione della confor-mità»). La «valutazione della conformità» deve essere accettata dalla Commissione prima che la spesa soste-nuta nell’ambito del programma operativo possa essere rimborsata tramite il bilancio UE.

6

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

ABBREVIAZIONI

CE: Comunità europea

COCOF: Comitato di coordinamento dei fondi

FC: Fondo di coesione

FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale

FSE: Fondo sociale europeo

IAAS: Princìpi di revisione riconosciuti a livello internazionale

ISA: Princìpi di revisione internazionali

PO: Programma operativo

UE: Unione europea

7

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

I.Attraverso l ’audit , la Corte ha analizzato in quale misura la Commissione possa fare affidamento, nel settore della coesione, sul lavoro svolto dalle auto-rità di audit nazionali, e ha valutato l’attuazione, da parte della Commissione, del modello di «audit unico» (single audit, come specificato all’articolo 73 del rego-lamento n. 1083/2006). La relazione copre il periodo compreso fra il 2010 e la fine del 2012.

II.Nell’ambito della gestione concorrente, la Commis-sione deve poter fare affidamento sugli Stati membri nell’esercitare la supervisione sul bilancio dell’Unione. La Corte ha constatato che gli Stati membri e la Com-missione hanno compiuto sforzi significativi per porre in atto un sistema più idoneo per il controllo della spesa in materia di coesione per il periodo di pro-grammazione 2007-2013.

III.Tale impegno ha comportato tuttavia dei costi. La Corte stima che, per quanto riguarda le autorità di audit, lo specifico «costo del controllo» annuale si situi tra i 110 e i 130 milioni di euro. Ciò corrisponde a circa lo 0,2 % della dotazione totale (in termini di fondi UE e di finanziamenti nazionali pubblici e privati) di tutti i programmi operativi (PO) a titolo del FESR/FC e dell’FSE. La Corte osserva, al riguardo, che i sistemi di controllo interno presuppongono un giusto equili-brio tra il costo del controllo di un particolare settore di bilancio e i benefici che ne risultano in termini di contenimento, entro un livello accettabile, del rischio di perdite e d’irregolarità.

IV.Sin dall’inizio del periodo di programmazione, la Com-missione ha compiuto notevoli progressi nella messa a punto di un sistema che le consenta di ottenere una garanzia della legittimità e regolarità della spesa a carico del FESR/FC e dell’FSE dal lavoro delle autorità di audit nazionali, nonché nella messa a disposizione di materiale orientativo che contribuisca a conferire maggiore uniformità agli approcci e  ai metodi di lavoro delle autorità suddette.

SINTESI

8

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

V.La Corte individua tuttavia una serie di rischi nell’uti-lizzo, da parte della Commissione, dei tassi di errore comunicati dalle autorità di audit e delle informazioni sulle rettifiche finanziarie provenienti dagli Stati mem-bri. La Commissione, nel riferire al Parlamento europeo e al Consiglio, potrebbe infatti sottostimare i problemi e valutare in maniera non corretta ciò che occorre per ottenere un giudizio di audit senza rilievi nel settore della coesione.

VI.La Corte osserva che l’«audit unico», quale descritto all’articolo 73 per il settore della coesione, dovrebbe costituire la regola anziché l’eccezione. La Corte ha tuttavia constatato che la Commissione deve far fronte a sfide considerevoli per applicare, in maniera effi-cace, le disposizioni relative all’«audit unico». Come nel periodo di programmazione precedente, alla fine del 2012 solo un numero limitato di PO relativi al FESR/FC e all’FSE soddisfaceva le condizioni necessa-rie per ottenere lo status di «audit unico».

VII.Nella presente relazione, la Corte formula una serie di raccomandazioni sull’utilizzo, da parte della Com-missione, del lavoro delle autorità di audit nazionali in materia di coesione. La Commissione dovrebbe in particolare:

— rafforzare le verifiche sull’accuratezza e l’affidabi-lità dei tassi di errore comunicati dalle autorità di audit nazionali e delle informazioni fornite dagli Stati membri sulle rettifiche finanziarie prima di utilizzare tali elementi nell ’ambito della propria procedura di garanzia dell’affidabilità;

— applicare sistematicamente criteri solidi, uniformi e trasparenti nel concedere ai programmi opera-tivi lo status di «audit unico»;

— nel monitoraggio dei PO cui si applica l’articolo 73 (e delle corrispondenti autorità di audit), applicare i requisiti indicati nei principi di revisione inter-nazionali r iguardo all ’util izzo del lavoro di altri auditor;

— introdurre un sistema di rettifiche finanziarie net-te per i PO riguardo ai quali le autorità di audit r ipetutamente non segnalano i  problemi nella loro interezza e gravità, basato sulle disposizioni applicabili dei regolamenti per il periodo di pro-grammazione 2014-2020.

— adottare provvedimenti appropriati in modo che le autorità di audit possano avvalersi di un quadro metodologico stabile e vincolante e 

— proporre modalità di condivisione dei costi, fra Stati membri e Commissione, per quanto attiene ai «costi del controllo nel settore della coesione», sulla base di una valutazione più recente dei costi realmente sostenuti dagli Stati membri.

9

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

CONDIVISIONE DELLE RESPONSABILITÀ PER IL CONTROLLO INTERNO NEL SETTORE DELLA COESIONE

1. Nel settore della coesione, il sostegno finanziario dell ’UE è concesso attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC). Per l’insieme dei tre fondi, la dotazione totale (fondi UE e finanziamenti nazionali, pubblici e priva-ti) ammonta a 491 miliardi di euro per il periodo di programmazione 2007-2013 (cfr. allegato I).

2. L’attuazione della politica di coesione è gestita in maniera concorrente dagli Stati membri e dalla Commissione. La Commissione approva, sulla base delle proposte degli Stati membri, i PO pluriennali. In totale, per il periodo di programmazione 2007-2013 erano stati approvati, alla fine del 2012, 434 PO (317 a titolo del FESR/FC e 117 per l’FSE). I criteri di am-missibilità, salvo eccezioni contemplate nei regolamenti propri a ciascun fondo, sono statibiliti dalle autorità nazionali per ognuno di questi PO.

3. Per ciascun PO, la Commissione deve accertarsi che gli Stati membri abbiano predisposto controlli interni solidi e che questi sistemi funzio-nino in maniera efficace1. In altri termini, i controlli interni degli Stati membri devono fornire una ragionevole garanzia circa la prevenzione, o  l ’individuazione e rettifica degli errori nelle operazioni alla base dei conti prima della certificazione della spesa alla Commissione2.

4. A livello nazionale, il controllo interno dei PO è di competenza di un’au-torità di gestione, di un’autorità di certificazione (cfr. riquadro 1) e di un’autorità di audit. L’insieme di questi organismi deve garantire la legit-timità e la regolarità delle operazioni cofinanziate, sotto la supervisione e la responsabilità finale della Commissione3.

1 Articolo 72 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento  (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

2 Articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1) (Regolamento finanziario).

3 Articolo 317 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

INTRODUZIONE

RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ DI GESTIONE E DI CERTIFICAZIONE

Spetta alle autorità di gestione (spesso ministeri o autorità regionali responsabili di un determinato settore di intervento) selezionare i singoli progetti da includere nei vari PO, in base a criteri precedentemente convenu-ti. Esse svolgono anche controlli di primo livello sulle operazioni in causa e sulle spese dichiarate, prima che queste ultime siano certificate come legittime e regolari dall’autorità competente. Le autorità di certificazione fanno capo, di norma, al ministero delle Finanze o ad organi di controllo interno sotto l’autorità di quest’ultimo.

RIQUADRO 1

10

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

INTRODUZIONE

RUOLO E RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ DI AUDIT

5. Le autorità di audit forniscono alla Commissione una garanzia sull’effi-cacia del funzionamento dei sistemi di gestione e dei controlli interni per un dato PO (e, di conseguenza, sulla legittimità e la regolarità della spesa certificata) (cfr. allegato II). Nell’esercizio delle loro funzioni, esse devono essere indipendenti dagli organismi che gestiscono i fondi.

6. Nell’ambito dei 27 Stati membri, per i 434 PO approvati alla fine del 2012 per il periodo di programmazione 2007-2013 sono state istituite 112 autorità di audit (cfr. figura 1)4. Nella maggior parte dei casi, le autorità di audit sono servizi a sé stanti delle cancellerie di Stato, dei ministeri delle Finanze (o di organi di controllo interno dipendenti da questi ulti-mi), di altri ministeri o delle istituzioni superiori di controllo. I loro ruoli e responsabilità sono stati rafforzati rispetto a quelli delle autorità di con-trollo ex post del precedente periodo di programmazione 2000-20065.

4 63 di queste 112 autorità di audit sono responsabili del controllo dei PO relativi al FESR/FC e all’FSE nell’ambito del rispettivo Stato membro o regione. Queste autorità di audit «plurifondo» controllano 344 PO (compresi i programmi di cooperazione territoriale europea, CTE), corrispondenti all’89 % del bilancio totale (finanziamenti UE e nazionali, pubblici e privati). Per il Fondo europeo per la pesca (FEP) sono state istituite autorità di audit supplementari.

5 Articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento  (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali (GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21).

11

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

NUMERO E TIPO DI AUTORITÀ DI AUDIT PER STATO MEMBRO (2012)

1 Comprese le autorità di audit aventi competenza esclusiva per i programmi CTE (Cooperazione territoriale europea).

Fonte: Corte dei conti europea, indagine 2012.

3 AA multifondoUK 2 AA FESR

1 AA FSE

22 AA multifondoIT 3 AA FESR

1 AA FSE

DE 8 AA1 FESR110 AA multifondo

7 AA FSE

1 AA FESR/FCIE 1 AA FSE

1 AA multifondoES 19 AA FSE

3 AA multifondoBE 2 AA FSE

1 AA multifondoNL 1 AA1 FESR

1 AA multifondo FI 1 AA FSE

1 AA multifondo EE 1 AA1 FESR

1 AA FESR DK 1 AA FSE

PT 1 AA multifondo

SE 1 AA multifondo

PL 1 AA multifondo

FR 1 AA multifondo

CZ 1 AA multifondo

SK 1 AA multifondo

HU 1 AA multifondo

LU 1 AA multifondo

SI 1 AA multifondo

RO 1 AA multifondo

BG 1 AA multifondo

GR 1 AA multifondo

CY 1 AA multifondo

MT 1 AA multifondo

1 AA multifondo1 AA1 FESRLT

1 AA FESRAT 1 AA FSE

1 AA multifondoLV 1 AA1 FESR

FIGURA 1

12

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

7. L’autorità di audit riferisce alle autorità di gestione e certificazione dei PO interessati in merito alle risultanze dei propri audit dei sistemi e delle operazioni (cfr. figura 2 e allegato II). Le relazioni sugli audit dei siste-mi sono trasmesse anche alla Commissione. L’autorità di gestione deve decidere se a seguito degli audit debbano essere applicate rettifiche finanziarie e/o se debbano essere intraprese azioni correttive alternative. Se l’autorità di audit ritiene che l’autorità di gestione non abbia adotta-to un’azione correttiva appropriata, deve richiamare l’attenzione della Commissione sulla questione.

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO PER I PO

Fonte: Commissione europea.

FIGURA 2

Commissione europea

Relazione di esecuzione

Dichiarazione di spesa certificata

Relazione sulle rettifiche finanziarie

Rapporto di controllo annuale

e giudizio di audit

Relazioni sugli audit

dei sistemi

Autorità di certificazione

Certificazione della spesa a livello dei PO

Relazione sulle rettifichefinanziarie operate a livello dei PO

Autorità di audit

Relazionisugli audit dei

sistemi

Relazionisugli audit dei

sistemi

Audit dei sistemi

Autorità di gestione

Beneficiari

Audit delleoperazioni

Relazioni sugli audit delle operazioni

Dichiarazione di spesa a livello dei PO

Dichiarazione di spesa a livello di progetto

Verif. delladichiarazione di spesa della AG

Verifica delle spese dichiaratedai beneficiari

13

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

8. Se la Commissione, attraverso il proprio lavoro o  le informazioni co-municate dalle autorità di audit, scopre che uno Stato membro non ha ovviato a gravi lacune dei sistemi di gestione e di controllo e/o non ha rettificato spese irregolari che erano state dichiarate e certificate, può interrompere o sospendere i pagamenti6. Se lo Stato membro non pone rimedio a eventuali disfunzioni r ilevate nel sistema o non stralcia le spese irregolari (che possono essere sostituite con spese ammissibili), la Commissione stessa può operare rettifiche finanziarie, determinando una riduzione netta del finanziamento UE a favore del PO7.

6 Articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1); articoli 91 e 92 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

7 Articolo 99 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

USO DEI TASSI DI ERRORE COMUNICATI DALLE AUTORITÀ DI AUDIT NAZIONALI AI FINI DEL PROCESSO DI GARANZIA DELLA COMMISSIONE

La direzione generale valuta per ciascun PO l’attendibilità dei tassi di errore comunicati dalle autorità di audit. Un tasso di errore attendibile deve essere rappresentativo del PO (o gruppo di PO)8. Se la Commissione consi-dera attendibile il tasso di errore dell’autorità di audit, significa che può accettarlo o ricalcolarlo sulla base di informazioni supplementari contenute nel rapporto di controllo annuale o acquisite in loco durante missioni di accertamento dei fatti. Nel caso di tassi di errore non attendibili, la Commissione applica un tasso di errore forfettario (fra il 2 % e il 25 %) in funzione dei risultati della propria valutazione del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo interno. Ciò porta a un «tasso di errore estrapolato» convalidato per ciascun PO.

I tassi di errore estrapolati convalidati vengono quindi utilizzati dalle direzioni generali Politica regionale e ur-bana e Occupazione, affari sociali e inclusione, per calcolare i tassi di errore medi per ciascuno Stato membro. Le due direzioni generali hanno pubblicato i tassi suddetti nelle proprie relazioni annuali di attività a partire, rispettivamente, dal 2011 e dal 2010.

La Commissione calcola inoltre un «tasso di errore residuo» per ciascun PO che tiene conto di tutte le rettifiche finanziarie operate a livello UE e nazionale dall’inizio del periodo di programmazione e che pertanto presenta un carattere pluriennale. Anche i tassi di errore residuo sono comunicati nelle relazioni annuali di attività9.

8 Dal 2010 al 2012, la Commissione ha disposto l’uso del campionamento statistico per le popolazioni costituite da almeno 800 elementi (cfr. Guidance on treatment of errors disclosed in the annual control reports, COCOF 11-0041-01-EN, 7.12.2011, pag. 11). A partire dal 2013, il campionamento statistico deve essere applicato a popolazioni costituite da almeno 150 elementi (cfr. Guidance on sampling methods for Audit Authorities, COCOF 08/0021/03, 4.4.2013). Tassi di errore rappresentativi possono essere ottenuti anche mediante determinati metodi di campionamento non statistico.

9 Mentre i tassi di errore estrapolati riguardano sempre le spese sostenute durante l’esercizio precedente, i tassi di errore residuo tengono conto anche delle rettifiche finanziarie operate durante l’esercizio coperto dalla relazione annuale di attività.

RIQUADRO 2

14

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ DI AUDIT AL PROCESSO DI GARANZIA DELL’AFFIDABILITÀ DA PARTE DELLA COMMISSIONE

9. Le informazioni fornite dalle autorità di audit nei rispettivi rapporti di controllo annuali, nei giudizi di audit e nelle relazioni di audit sui sistemi costituiscono una delle principali fonti di cui la Commissione si avvale per valutare la legittimità e la regolarità della spesa UE per ciascun PO. Nel redigere le relazioni annuali di attività, le direzioni generali svolgono una valutazione dettagliata del lavoro svolto dalle autorità di audit nazio-nali, e in particolare dei tassi di errore comunicati dall’autorità di audit per ciascun PO (o gruppo di PO). Tali informazioni vengono esaminate a fronte dei risultati degli audit svolti dalla stessa Commissione e di altre informazioni di cui dispongono le direzioni generali per ciascun PO10 (cfr. riquadro 2).

10. La Commissione può scegliere di formulare, nelle sue relazioni annuali di attività, una riserva totale (o parziale) per il PO. La Commissione valuta, innanzitutto, il funzionamento del sistema di gestione e di controllo, basandosi sul monitoraggio dell ’applicazione, da parte delle autorità nazionali, delle disposizioni normative e, se del caso, lo stato delle azioni correttive convenute con lo Stato membro per il PO in questione. In un secondo tempo, la Commissione valuta i PO per i quali non sono state espresse riserve a seguito dell’esame iniziale. Il tasso di errore estrapo-lato convalidato e il tasso di errore residuo calcolato dalla Commissione sono i principali indicatori usati a  tal fine (cfr. riquadro 2). Dal 2012, i PO danno luogo, in genere, alla formulazione di una riserva se il tasso di errore residuo supera la soglia di rilevanza del 2 % applicata dalla Commissione. Qualora tale tasso sia al disotto del 2 %, non viene emessa alcuna riserva, anche se il tasso di errore estrapolato supera il 5 % (cfr. paragrafo 40 e allegato III).

11. I tassi di errore comunicati dalle autorità di audit nell ’ambito della coesione (e valutati e consolidati dalla Commissione ai fini della propria garanzia dell’affidabilità) e quelli stimati dalla Corte nel contesto della sua dichiarazione di affidabilità annuale differiscono nei seguenti aspetti:

— i tassi di errore calcolati dalle autorità di audit devono essere rap-presentativi a livello di un PO (o di un gruppo di PO), mentre la Cor-te calcola i tassi di errore a livello di fondi per tutti gli Stati membri;

— il tasso di errore della Corte è basato su un campione statisticamen-te rappresentativo di operazioni a livello dell’UE. Le autorità di audit, invece, sebbene applichino, di norma, un metodo di campionamen-to statistico, possono selezionare gli audit delle operazioni anche in base a campioni non statistici (e persino non rappresentativi);

10 Commissione europea, Inter-service agreement on audit cooperation between DGs MARE, REGIO and EMPL for the programming period 2007-2013, 26.5.2011 (Accordo interservizi sulla cooperazione di audit fra le DG MARE, REGIO e EMPL per il periodo di programmazione 2007-2013).

15

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

— vi sono differenze metodologiche nelle modalità applicate per quantificare l’impatto delle risultanze di audit11;

— infine, i tassi di errore indicati dalle autorità di audit nazionali non riguardano lo stesso periodo di quelli pubblicati dalla Corte12.

Ne consegue che questi tassi di errore annuali non sono direttamente confrontabili. I tassi di errore residuo calcolati dalla Commissione hanno carattere pluriennale e tengono conto delle rettifiche finanziarie operate a livello nazionale e dell’UE.

IL PRINCIPIO DELL’«AUDIT UNICO» (SINGLE AUDIT) QUALE DEFINITO DALL’ARTICOLO 73

12. Nel contesto del bilancio dell’Unione europea, il termine «audit unico» designa un sistema di controllo interno e di audit interno basato sul concetto che ciascun livello di controllo si fonda sul precedente. L’«audit unico» mira ad evitare la duplicazione del lavoro di controllo e a ridurre il costo complessivo delle attività di controllo e di audit a  livello degli Stati membri e della Commissione. Esso si prefigge inoltre di ridurre l’onere amministrativo che grava sui soggetti controllati. La Commissione (responsabile in ultima istanza dell’esecuzione del bilancio dell’UE) è al vertice della piramide dell’«audit unico».

13. Nel parere n. 2/2004, la Corte ha stabilito una serie di principi generali affinché i sistemi di controllo interno funzionino secondo il modello di «audit unico» (cfr. allegato IV)13. La Corte, quale revisore esterno dell’UE, non fa parte del sistema di «audit unico» della Commissione.

14. Nel giugno 2005, la Commissione ha presentato alcune proposte relative a un «quadro di controllo integrato comunitario» ai fini di un controllo interno dei fondi dell’UE più efficace ed efficiente14. Nel 2006, la Com-missione ha ulteriormente sviluppato questo concetto nel suo Piano d’azione verso un quadro di controllo interno integrato15, il quale ha avuto un impatto significativo sulla concezione dei sistemi di controllo interno per il FESR/FC e l’FSE, come previsto dai regolamenti riguardo al periodo di programmazione 2007-2013. La Commissione proponeva, in particolare, di:

— ridurre il più possibile la duplicazione delle attività di controllo (e di massimizzare il livello di controllo che poteva essere conse-guito con un dato livello di risorse) attraverso la condivisione delle informazioni sul controllo, in modo che un determinato livello di controllo potesse basarsi sul livello precedente nella catena (prin-cipio dell’«audit unico»);

11 La quantificazione operata dalla Commissione (e dalle autorità di audit nazionali) avviene in funzione delle rettifiche finanziarie che devono essere apportate a fronte delle irregolarità riscontrate. Ciò vale, in particolare, per i casi di inosservanza delle direttive UE e della normativa nazionale in materia di appalti pubblici (cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 5.33 e l’allegato 1.1, paragrafi 9-11, della relazione annuale sull’esercizio 2012).

12 I tassi di errore comunicati dalle autorità di audit nei rispettivi rapporti di controllo annuali per l’anno n riguardano la spesa certificata alla Commissione nell’anno n-1. I tassi di errore della Corte per l’anno n si riferiscono alla spesa di tale anno.

13 Parere n. 2/2004 della Corte di conti sul modello di audit unico («single audit») (e proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario) (GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1).

14 COM(2005) 252 definitivo del 15 giugno 2005.

15 COM(2006) 9 definitivo del 17 gennaio 2006, cfr. in particolare azioni 5, 7, 9 e 13-16.

16

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

— introdurre rapporti di controllo nazionali per rafforzare l’obbligo di rendere conto e incentivare coloro che gestiscono i fondi comuni-tari a valutare e a migliorare i rispettivi sistemi di controllo interno;

— ottenere una garanzia da organismi di audit esterni indipendenti;

— utilizzare orientamenti comuni per settore di intervento e «proce-dure convenute» fra l’UE e l’amministrazione nazionale in modo da assicurare un livello uniforme di controllo interno.

15. Per il periodo di programmazione 2007-2013, le modalità di applicazione dell’«audit unico» nell’ambito della coesione sono stabilite all’articolo 73 del regolamento (CE) n. 1083/2006. In virtù di tale articolo, la Commissio-ne può ridurre i propri controlli qualora abbia ottenuto garanzie ragio-nevoli circa l’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo interno del PO (cfr. riquadro 3).

RIQUADRO 3

L’«AUDIT UNICO» NELL’AMBITO DELLA COESIONE, SECONDO IL DISPOSTO DELL’ARTICOLO 73

Articolo 73, paragrafo 2: «Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi ope-rativi per i quali il parere sulla conformità dei sistemi ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, non comporta riserve, o per i quali le riserve sono state sciolte a seguito dell’applicazione di misure correttive, posto che per essi la strategia dell’autorità di audit sia soddisfacente e siano state ottenute garanzie ragionevoli circa l’efficace fun-zionamento dei sistemi di gestione e di controllo in base ai risultati dei controlli realizzati dalla Commissione e dallo Stato membro.»

Articolo 73, paragrafo 3: «Per questi programmi la Commissione può concludere che può affidarsi principal -mente al parere [di audit dell’autorità di audit] [.. .] per quanto riguarda l’efficace funzionamento dei sistemi e che svolgerà per proprio conto controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze del sistema che interessano le spese certificate alla Commissione relative ad un anno per il quale è stato fornito [...] un parere [di audit] che non contiene riserve in relazione a tali carenze.

Allorché la Commissione giunge a tale conclusione, ne informa lo Stato membro interessato. Qualora vi siano prove che facciano presumere carenze, la Commissione può chiedere allo Stato membro di effettuare controlli [...] o può svolgere controlli per proprio conto [...].»

17

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

16. Per i PO ai quali è stato concesso lo status di cui all’articolo 73, la Com-missione può ricavare, in larga misura, la garanzia della legittimità e re-golarità della spesa UE dal lavoro svolto dalle autorità di audit (principio dell’«audit unico»). La concessione dello status di «audit unico» è quin-di la conseguenza dell’esistenza di un dispositivo di controllo interno efficace per un PO. Questa disposizione normativa trae ampiamente ispirazione dai «contratti di fiducia» sperimentati durante il periodo di programmazione 2000-200616. Ad ogni modo, nessun requisito supple-mentare, oltre a quelli già specificati nel regolamento finanziario e nei regolamenti settoriali, deve essere soddisfatto dai PO cui è stato con-cesso dalla Commissione lo status di «audit unico».

17. Se la Commissione ritiene che per un determinato PO sussistano tut-te le condizioni necessarie, decide di darne notifica allo Stato mem-bro interessato ai sensi dell ’articolo 73. Nel 2010, la Commissione ha stabilito come i suoi servizi dovevano interpretare i requisiti normativi per l ’applicazione dell ’articolo 73, paragrafo 2. Queste norme interne (la «roadmap relativa all’articolo 73»), sono state concordate in un do-cumento di lavoro dalle direzioni generali Politica regionale e urbana e Occupazione, affari sociali e inclusione17. Nel 2012, la roadmap è stata modificata e sono stati definiti ulteriori criteri per la concessione dello status di cui all’articolo 7318.

18. Nel caso dei PO che beneficiano dello status di cui all ’articolo 73, la Commissione fa affidamento sul giudizio di audit formulato dall’autorità di audit corrispondente. In particolare, la Commissione svolgerà per pro-prio conto controlli in loco solo qualora gli elementi probatori facciano presumere carenze del sistema che interessano la legittimità e la regola-rità delle spese certificate alla Commissione per l’esercizio in questione, a meno che l’autorità di audit non abbia affrontato in maniera adeguata tali questioni nel proprio giudizio di audit.

19. Alla luce dei risultati del proprio monitoraggio, la Commissione può decidere, in qualsiasi momento, di sospendere (o revocare) lo status di «audit unico» di un PO19. Se la Commissione decide di sospendere (anzi-ché revocare) l’applicazione dell’articolo 73, sarà necessario concordare con lo Stato membro un provvedimento correttivo supplementare.

16 SEC(2004) 632/2 del 18 maggio 2004.

17 Commissione europea, direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione, Roadmap for the implementation and for the monitoring of the correct implementation of the single audit principle (versione finale, concordata con la direzione generale Politica regionale e urbana), 13.10.2010.

18 Direzione generale Politica regionale e urbana Summary of the audit work carried out and the results under the enquiry planning memorandum — To obtain assurance on functioning of systems 2007-2013 through review of the work of audit authorities — Phase 1 and Phase 2, 5.12.2012, pag. 40).

19 Commissione europea, direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione, Roadmap for the implementation and for the monitoring of the correct implementation of the single audit principle (versione finale, concordata con la direzione generale Politica regionale e urbana), 13.10.2010.

18

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

QUESITI POSTI PER LO SVOLGIMENTO DELL’AUDIT

20. Nel periodo di programmazione 2007-2013, la Commissione si è valsa in misura crescente delle informazioni fornite dalle autorità di audit nazio-nali e ha posto in essere un sistema completo per ottenere la garanzia sulla legittimità e la regolarità della spesa a titolo del FESR/FC e dell’FSE.

21. Nel corso dell’audit, la Corte ha analizzato in quale misura la Commissio-ne possa fare affidamento, nel settore della Coesione, sul lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali ai fini della propria garanzia di affidabi-lità, e valutato l’attuazione, da parte della Commissione, del modello di «audit unico» (di cui all’articolo 73) alla fine del 2012.

22. La Corte ha esaminato, in particolare, se la Commissione:

— abbia utilizzato in maniera adeguata le informazioni fornite dalle autorità di audit nazionali ai fini della propria garanzia di affidabilità e nel concedere ai PO lo status di cui all’articolo 73;

— abbia garantito, mediante i propri orientamenti e il supporto for-nito alle autorità di audit, l ’applicazione di un approccio di audit uniforme nel settore della coesione.

La Corte ha analizzato anche i costi del dispositivo di audit rafforzato introdotto nel periodo di programmazione 2007-2013.

PERIODO COPERTO, METODI DI RACCOLTA DEGLI ELEMENTI PROBATORI E CRITERI DI AUDIT APPLICATI DALLA CORTE

23. L’audit ha esaminato il periodo 2010-2012 ed ha compreso, tra l’altro:

— una valutazione della supervisione e del monitoraggio, da parte della Commissione, delle autorità di audit nazionali nonché del modo in cui le informazioni da queste fornite sono state utilizzate dalla Commissione nella stesura delle relazioni annuali di attività;

— un esame delle informazioni pertinenti sul concetto di «audit uni-co», sulle autorità di audit e sulle procedure della Commissione per la concessione dello status di cui all’articolo 73;

ESTENSIONE E APPROCCIO DELL’AUDIT

19

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

— un’analisi dei progressi compiuti dalla Commissione nel concedere ai PO lo status di cui all’articolo 73 e del relativo impatto in termini di dotazione di bilancio;

— l ’esame di un campione di 19 autorità di audit, di 15 Stati membri, responsabili per il FESR/FC e/o l’FSE, al fine di valutarne la confor-mità alle principali disposizioni normative e l’efficacia;

— un esame della proposta legislativa della Commissione per il perio-do di programmazione 2014-2020 riguardo al ruolo e alle respon-sabilità delle autorità di audit nazionali;

— un sondaggio online presso le 112 autorità di audit responsabili per il FESR/FC e/o l’FSE, al fine di conoscerne le opinioni in merito all’orientamento, al supporto, alla supervisione e al monitoraggio della Commissione, all ’efficacia del sistema di controllo interno e alle proposte della Commissione per il periodo di programmazio-ne 2014-2020. Ha risposto al sondaggio il 97 % circa delle autorità di audit;

— la stima del «costo del controllo» delle attività di audit per il periodo di programmazione 2007-2013, basata sulle informazioni fornite da queste ultime nel sondaggio; e

— colloqui con i responsabili di 36 autorità di audit (o i loro rappresen-tanti) di 17 Stati membri, in seguito all’interesse da questi espresso in occasione del sondaggio.

24. Le risultanze sono state esaminate a fronte delle pertinenti disposizioni di regolamenti per il periodo di programmazione 2007-2013 nonché delle norme interne e degli orientamenti della Commissione inerenti alla con-cessione dello status di cui all’articolo 73. Si è tenuto conto, inoltre, dei princìpi generali applicabili a un quadro di controllo interno integrato, quale previsto dal parere della Corte n. 2/200420 e dal piano d’azione 2006 della Commissione21, nonché dei requisiti enunciati nei princìpi interna-zionali di revisione (ISA) e delle note di orientamento del Comitato di coordinamento dei fondi (COCOF) destinate alle autorità di audit.

20 GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.

21 COM(2006) 9 definitivo.

20

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

LA COMMISSIONE HA UTILIZZATO IN MANIERA ADEGUATA LE INFORMAZIONI FORNITE DALLE AUTORITÀ DI AUDIT NAZIONALI AI FINI DELLA PROPRIA GARANZIA DI AFFIDABILITÀ E NEL CONCEDERE AI PO LO STATUS DI CUI ALL’ARTICOLO 73?

25. Affinché la Commissione possa ottenere una garanzia sulla legittimità e regolarità della spesa a titolo del FESR/FC e dell’FSE dal lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali, le informazioni da queste fornite devono essere complete, affidabili ed esatte. È il caso, in particolare, dei PO che beneficiano dell’articolo 73, per i quali la Commissione potrebbe, in linea di massima, fare affidamento, ai fini della propria garanzia di affidabilità, sul giudizio di audit formulato dall’autorità di audit. La Corte:

— ha esaminato il modo in cui le informazioni fornite dalle autorità di audit sono state presentate nelle relazioni annuali di attività di entrambe le direzioni generali;

— ha valutato i rischi specifici associati alle modalità con cui i tassi di errore sono calcolati e comunicati dalle autorità di audit nazionali e al modo in cui sono contabilizzate le rettifiche finanziarie imposte a livello nazionale;

— ha verificato per quali PO la Commissione abbia deciso la conces-sione dello status di cui all’articolo 73, quando ne abbia dato noti-fica agli Stati membri e se siano state soddisfatte tutte le condizioni minime per farlo;

— inoltre ha valutato se la Commissione abbia posto in essere una valida strategia di monitoraggio per i PO cui era applicabile l’arti-colo 73.

LA COMMISSIONE SI È BASATA SULLE INFORMAZIONI FORNITE DALLE AUTORITÀ DI AUDIT PER QUASI TRE QUARTI DEI PO NEL 2012

26. Nel complesso, nel 2012, la Commissione ha ritenuto che 322 dei 434 PO (74 %) non dessero adito a  riserve22. Essi rappresentano circa 340 miliardi di euro (69 %) della dotazione totale stimata (in termini di fondi UE e di finanziamenti nazionali, pubblici e privati) a titolo del FESR/FC e dell’FSE. L’allegato III espone, in sintesi, come i 434 PO del FESR/FC e dell’FSE siano stati classificati dalla Commissione e dalle due direzioni generali per l’esercizio 2012.

22 232 dei 317 PO a titolo del FESR/FC (73 %) e 90 dei 117 PO a titolo dell’FSE (77 %).

OSSERVAZIONI

21

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

27. I l numero di PO che non sono stati oggetto di riserve è notevolmente aumentato rispetto al 2011, quando un totale di 264 PO (il 61 %, cor-rispondente a 260 miliardi di euro (53 %) della dotazione di bilancio totale) non aveva dato adito a riserve23. Tale incremento è dovuto, quasi interamente, a un numero maggiore di PO a titolo del FESR/FC per i quali la direzione generale Politica regionale e urbana non ha più espresso riserve nel 2012.

28. Nel 2012, per una parte significativa della dotazione di bilancio relativa alla coesione, la Commissione ha quindi ritenuto che i controlli interni del PO funzionassero in maniera efficace e che la spesa dell ’UE fosse legittima e regolare.

RISCHI CONNESSI ALL’USO, DA PARTE DELLA COMMISSIONE, DELLE INFORMAZIONI FORNITE DALLE AUTORITÀ NAZIONALI: TASSI DI ERRORE E RETTIFICHE FINANZIARIE

29. I l processo di garanzia della Commissione nell’ambito della coesione si basa su due indicatori principali: i tassi di errore estrapolati comunicati dalle autorità di audit nazionali (convalidati dalla Commissione) e il tasso di errore residuo calcolato dalla stessa Commissione (cfr. paragrafo 10 e riquadro 2). Ciò richiede che entrambi i tassi di errore comunicati dalle autorità di audit nazionali e le informazioni sulle rettifiche finanziarie ope-rate a livello nazionale siano esatti e attendibili. La Commissione, inoltre, deve fare un uso appropriato di queste informazioni, in modo che la sua valutazione rispecchi adeguatamente la situazione di ciascun PO.

PER MOLTE DELLE AUTORITÀ DI AUDIT ESAMINATE DALLA CORTE, L’ESATTEZZA E L’ATTENDIBILITÀ DEI TASSI DI ERRORE COMUNICATI NON SONO SUFFICIENTI

30. Le autorità di audit che non sono efficaci nel verificare la legittimità e la regolarità delle spese dell’UE costituiscono ovviamente un grosso ostacolo per l’attuazione del modello dell’«audit unico» nel campo della coesione. Gli esami delle autorità di audit svolti dalla Corte tra il 2010 e il 2012 hanno palesato, in alcuni casi, carenze nel calcolo (e nella co-municazione) dei tassi di errore (cfr. riquadro 4)24. Permangono pertanto dubbi circa l’esattezza e l’attendibilità dei tassi di errore comunicati da diverse autorità di audit. Il rischio che le autorità di audit possano non rilevare e/o segnalare nella loro interezza i problemi esistenti è stato riscontrato anche dal servizio di audit interno della Commissione in una relazione del 2013.

23 171 PO a titolo del FESR/FC (54 %) e 93 PO relativi all’FSE (79 %).

24 Capitolo 4, allegato 4.3 della relazione annuale sull’esercizio finanziario 2010 (GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1), capitolo 5, allegato 5.2, della relazione annuale sull’esercizio 2011 (GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1) e capitolo 5, allegato 5.2, della relazione annuale sull’esercizio 2012 (GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1).

22

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

31. La Corte osserva che la Commissione può interrompere o sospendere i pagamenti se le autorità di audit omettono di segnalare i problemi re-lativi ai PO o ne sminuiscono la gravità. I regolamenti non contengono tuttavia alcuna disposizione per il periodo di programmazione 2007-2013 che consenta alla Commissione di imporre rettifiche finanziarie nette mirate ai PO riguardo ai quali le autorità di audit reiterano tali omissioni.

RIQUADRO 4

ESAME DELLE AUTORITÀ DI AUDIT SVOLTO DALLA CORTE — PRINCIPALI RISULTANZE

Fra il 2010 e il 2012, la Corte ha esaminato 19 autorità di audit, evidenziando quanto segue:

— nel caso di sette autorità di audit, il metodo di campionamento adottato non era in linea con le disposizioni normative e/o gli orientamenti della Commissione, oppure il campione delle operazioni da sottoporre a audit era estratto in maniera non corretta;

— riguardo a 12 autorità di audit, la Corte ha riscontrato, per almeno uno degli audit delle operazioni riese -guiti dai propri auditor, irregolarità concernenti aspetti che o non erano stati controllati (spesso a causa di differenze nell’estensione o nell’approccio di audit) o alla cui importanza l’autorità di audit non aveva dato il giusto rilievo; e

— per cinque autorità di audit, la Corte ha rilevato casi in cui queste ultime avevano indebitamente omesso di includere degli errori nel calcolo del tasso di errore, o calcolato erroneamente il tasso. In questi casi, le differenze individuate dalla Corte erano significative (ossia aumentavano il tasso di errore estrapolato di oltre lo 0,5 %) e/o avrebbero inciso sul giudizio di audit.

Al termine dell’esame delle 19 autorità di audit svolto tra il 2010 e il 2012, la Corte concludeva che otto di esse erano, globalmente, «efficaci». Nove erano «parzialmente efficaci» e due «inefficaci»25.

Cinque delle 19 autorità di audit esaminate dalla Corte avevano comunicato, nei rispettivi rapporti di controllo annuali, tassi di errore per i PO nettamente inferiori a quelli reali. Ciò ha fatto sì che l’autorità di gestione e l’au-torità di certificazione imponessero rettifiche finanziarie insufficienti.

25 Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2010, capitolo 4, allegato 4.2; relazioni annuali sugli esercizi 2011 e 2012, capitolo 5, allegato 5.2.

23

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

IL CAMPO D’AZIONE DELLA COMMISSIONE NEL CONVALIDARE I TASSI DI ERRORE INDICATI NEI RAPPORTI DI CONTROLLO ANNUALI È LIMITATO

32. Ogni anno la Commissione svolge un esame documentale dei rapporti di controllo annuali che contengono una sintesi dei risultati degli audit dei sistemi e degli audit delle operazioni espletati dalle autorità di audit riguardo alla spesa certificata alla Commissione nel corso dell’esercizio precedente. Dagli audit della Corte è emerso che il campo d’azione della Commissione nel verificare il calcolo dei tassi di errore durante i controlli documentali e, se necessario, nell’apportare correzioni, è però limitato. Tale limitazione, già rilevata dalla Corte negli anni precedenti26, è dovuta al fatto che le autorità di audit non sono tenute a fornire alla Commis-sione informazioni dettagliate sugli audit delle operazioni da esse svolti (ad esempio relazioni di audit)27.

33. Le informazioni sintetiche fornite nei rapporti di controllo annuali non consentono di ricalcolare i tassi di errore o di verificare se il metodo di campionamento stabilito nella strategia di audit delle autorità compe-tenti sia stato effettivamente applicato. La Commissione effettuerebbe di norma solo controlli di plausibilità limitati dei tassi di errore indicati (cfr. paragrafo 65, primo e secondo trattino). La richiesta di informazioni supplementari, necessarie allo svolgimento di controlli più efficaci, non è sistematica, ma espressa unicamente caso per caso, qualora gli esami documentali rilevino questioni che necessitano di chiarimenti. Le veri-fiche della Corte hanno constatato che nei casi in cui la Commissione disponeva di tali informazioni la valutazione dei tassi di errore comuni-cati dalle autorità di audit era di norma efficace.

34. L’analisi svolta dalla Corte sulle relazioni annuali di attività 2012 delle direzioni generali Politica regionale e urbana e Occupazione, affari so-ciali e inclusione per 138 PO a titolo del FESR/FC e dell’FSE (basata sulle informazioni disponibili presso la Commissione e su dati supplementari richiesti alle autorità di audit) ha rivelato quanto segue28:

— per 51 dei 138 PO esaminati, la Commissione non disponeva di informazioni sufficienti per accettare (o ricalcolare) i tassi di errore indicati dalle autorità di audit. Tra questi casi ve n’erano alcuni in cui le spese controllate, indicate nel rapporto di controllo annuale, non corrispondevano pienamente alla spesa del PO per l’esercizio, o  in cui il tasso di errore non era stato accuratamente calcolato dall’autorità di audit; e

— per cinque dei 138 PO esaminati (compreso un PO cui si applica l’articolo 73), il tasso di errore residuo ricalcolato dalla Corte supe-rava la soglia di rilevanza del 2 % stabilita dalla Commissione. Ciò avrebbe dovuto dar luogo all’espressione, da parte della Commis-sione, di ulteriori riserve per i PO a titolo del FESR/FC interessati29.

26 Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2011, paragrafo 5.50; relazione annuale sull’esercizio finanziario 2012, paragrafo 5.52.

27 Allegato VI del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

28 Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2012, paragrafi 5.52 e 6.34.

29 Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2012, paragrafi 5.52 e 5.57.

24

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

L’AFFIDABILITÀ DEL CALCOLO DEL TASSO DI ERRORE RESIDUO DA PARTE DELLA COMMISSIONE È A RISCHIO

I TASSI DI ERRORE USATI DALLA COMMISSIONE PER CALCOLARE IL TASSO DI ERRORE RESIDUO NON SONO SUFFICIENTEMENTE AFFIDABILI

35. Nel calcolare il tasso di errore residuo per un PO (o gruppo di PO), la Commissione tiene conto dei tassi di errore estrapolati annuali per tutti gli anni in cui sono stati eseguiti pagamenti intermedi o  finali (cfr. i l riquadro 2). Nel 2010, la maggior parte delle autorità di audit ha comu-nicato, per la prima volta, i tassi di errore; un numero significativo di esse ha comunicato tassi di errore pari allo 0 % o molto bassi, oppure non ha indicato alcun tasso di errore (riguardo alla spesa del 2009). La Commis-sione ha inoltre rilevato importanti carenze nel modo in cui le autorità di audit hanno svolto gli audit delle operazioni (cfr. anche paragrafo 45). Di conseguenza, nel 2010 la direzione generale Politica regionale e urbana ha scelto di non fare affidamento su questi tassi e di utilizzare invece una serie di tassi forfettari per calcolare il rischio relativo ai pagamenti 2010. La Corte ha riscontrato che circa un terzo di questi tassi, considerati non affidabili nel 2010, sono stati successivamente utilizzati dalla direzione generale per calcolare i tassi di errore residuo pluriennali nel 2012. Quan-to ai restanti PO, la direzione generale ha convalidato i tassi modificati per il 2010 che erano stati comunicati dalle autorità di audit nel 2011 e nel 2012. In generale, questi tassi convalidati dalla Commissione nel 2012 non si scostavano in misura significativa da quelli indicati nel 2010. La Corte osserva tuttavia che la stima dei pagamenti a rischio nel 2010 elaborata dalla direzione generale avrebbe superato la soglia di rilevan-za del 2 % applicata dalla Commissione se fossero stati utilizzati i tassi di errore convalidati anziché i tassi forfettari (tali pagamenti sarebbero ammontati al 2,8 % anziché allo 0,8 % indicato nella relazione annuale di attività per il 2010)30.

36. Inoltre, solo per la metà circa dei PO a titolo del FESR/FC (ovvero il 46 % nel 2011 e il 55 % nel 2012) le autorità di audit avevano indicato tassi di errore statisticamente rappresentativi per l’insieme dei PO31. Tuttavia, anche per un PO con un tasso di errore non rappresentativo, la Commis-sione tiene conto di tutte le rettifiche finanziarie al momento di calcolare il tasso di errore residuo corrispondente. La Corte ritene che questa prassi non sia appropriata. Se il tasso di errore non è rappresentativo dell’insieme della popolazione, il tasso di errore residuo dovrebbe tener conto solo delle rettifiche finanziarie operate per il campione controllato (e alle quali si riferisce il tasso di errore).

30 Relazione annuale di attività 2010 della direzione generale Politica regionale e urbana, pag. 69.

31 Questi PO hanno rappresentato il 54 % della dotazione di bilancio complessiva nel 2011 e il 73 % nel 2012.

25

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

37. L’aff idabil ità del calcolo del tasso di errore residuo effettuato dalla Commissione dipende in larga misura dall ’esattezza delle informazio-ni fornite dagli Stati membri sulle rettifiche finanziarie operate a livel-lo nazionale nonché dall ’uso di tali informazioni da parte della Com-missione (cfr. paragrafo 29). Tener conto delle rettif iche finanziarie è però un compito complesso: esse vengono operate in fasi diverse dell’attuazione del programma e sono il frutto di numerose attività di controllo e di audit (espletate da organismi nazionali e dell ’UE). A  li-vello nazionale, le rettifiche finanziarie possono essere imposte dal-le autorità di gestione e di certificazione mediante stralci e  recuperi (cfr. riquadro 5).

RIQUADRO 5

RETTIFICHE FINANZIARIE A LIVELLO DI STATO MEMBRO NELL’AMBITO DELLA COESIONE

Le rettifiche finanziarie hanno lo scopo di tutelare il bilancio dell’UE dall’onere derivante da spese errate e irre-golari. In base al regolamento finanziario, gli importi indebitamente versati devono essere recuperati 32. Per le spese soggette a gestione concorrente, spetta in primo luogo agli Stati membri prevenire o individuare e cor-reggere gli importi indebitamente pagati33. Nel settore della coesione, i regolamenti prevedono inoltre che le autorità di certificazione comunichino ogni anno tutte le rettifiche finanziarie operate (ossia le operazioni di stralcio o recupero) nonché i recuperi pendenti e gli importi divenuti inesigibili34.

32 Articolo 78, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

33 Considerando 65, articoli 61 e 70 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

34 Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1828/2006 e Guidance note to Certifying Authorities on reporting on withdrawn amounts, recovered amounts, amounts to be recovered and amounts considered irrecoverable, applicable to programming period 2007-2013 and the remainder of the 2000-2006 programming period (Nota di orientamento destinata alle autorità di certificazione concernente la notifica degli importi stralciati, degli importi recuperati o da recuperare e degli importi ritenuti inesigibili, applicabile al periodo di programmazione 2007-2013 e alla parte restante del periodo di programmazione 2000-2006), COCOF 10/0002/02/EN, 17 marzo 2010.

26

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

38. Secondo la Corte, vi è anche il rischio che la Commissione sottostimi il tasso di errore residuo laddove disponga di una garanzia limitata circa l ’affidabilità e  l ’esattezza delle informazioni sulle rettifiche finanziarie provenienti dallo Stato membro. Ciò è dovuto principalmente ai seguenti aspetti:

— Tempistica: l ’autorità di certificazione comunica le rettifiche fi-nanziarie concernenti un dato esercizio prima della fine di marzo dell’esercizio successivo (n+1), in concomitanza con la data in cui le direzioni generali devono presentare le rispettive relazioni annuali di attività. Ne consegue che le autorità di certificazione sono tenute a comunicare informazioni provvisorie sulle rettifiche finanziarie. A parere della Corte, per calcolare il tasso di errore residuo si do-vrebbero invece utilizzare le informazioni contenute nella relazione (definitiva) precedente. In questo modo, il periodo relativamente al quale è calcolato il tasso di errore estrapolato coinciderebbe veramente con il periodo per il quale sono disponibili informazioni attendibili sulle rettifiche finanziarie (fine dell’anno n -1).

— Doppio computo: gli Stati membri comunicano le rettifiche finan-ziarie senza specificarne la fonte (vale a dire se siano basate su controlli svolti dalle stesse autorità di gestione e di certificazione o sugli audit espletati dalle autorità di audit). Le direzioni gene-rali non sono però in grado di individuare gli stralci e  i recuperi risultanti dal lavoro espletato dalle autorità di audit nazionali35. La Commissione non può quindi verificare se le autorità di audit ab-biano ridotto i propri tassi di errore estrapolati tenendo conto delle rettifiche finanziarie operate dopo la certificazione della spesa alla Commissione. La Corte ha rilevato diversi casi in cui la Commissio-ne, nel calcolare il tasso di errore residuo, ha tenuto conto delle rettifiche finanziarie (stralci) connesse a spese decertificate dallo Stato membro prima dell’estrazione del campione o in cui le spese irregolari del campione erano state indebitamente ridotte mediante rettifiche finanziarie.

— Inclusione dei recuperi pendenti: il calcolo della Commissione tiene conto dei recuperi pendenti segnalati dagli Stati membri. Queste informazioni sulle rettifiche finanziarie sono, per definizione, incer-te, dal momento che alla fine dell’anno n i recuperi in questione non sono stati ancora effettuati.

35 Articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1828/2006; allegato XI: la dichiarazione annuale specifica i tipi di rettifiche finanziarie (ad es. importi ritirati e recuperati, recuperi pendenti e importi divenuti inesigibili), ma non la loro origine.

27

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

— Aggiustamento dei tassi di errore negli anni successivi senza un ag-giustamento corrispondente delle rettifiche finanziarie: le autorità di audit possono correggere negli anni successivi le proprie stime dei tassi di errore. Ciò può verificarsi qualora, alla luce di informa-zioni aggiuntive ottenute dall’autorità di audit dopo la presenta-zione del rapporto di controllo annuale, un errore non venga più considerato tale (o venga valutato diversamente). La Commissione tiene conto di questo tasso modificato e il tasso di errore residuo viene di conseguenza ridotto. La Commissione non verifica tutta-via se le eventuali rettifiche finanziarie relative alle irregolarità in questione, che potrebbero essere già state comunicate dall’autorità di certificazione, vengano anch’esse successivamente modificate.

ELEMENTI DA CUI SI DEDUCE CHE IN DIVERSI CASI IL TASSO DI ERRORE RESIDUO POTREBBE ESSERE SOTTOSTIMATO

39. Per un numero significativo di PO, l’analisi della Corte indica che le retti-fiche finanziarie prese in considerazione per il calcolo del tasso di errore residuo potrebbero essere sovrastimate (oppure che il tasso di errore estrapolato è stato sottostimato): nel 2011, 33 PO a titolo del FESR/FC e 22 PO relativi all ’FSE (in 11 Stati membri) presentavano un tasso di errore residuo negativo. In altri termini, l’importo delle rettifiche finanzia-rie pluriennali prese in considerazione dalla Commissione per il calcolo del tasso di errore residuo di un PO era più elevato della spesa inficiata dall ’errore (risultante dall ’estrapolazione del tasso di errore statistica-mente rappresentativo indicato dall’autorità di audit). Nel 2012, ciò si è verificato per 53 PO a titolo del FESR/FC in 16 Stati membri36. Questo effetto interessa tutti i PO relativi al FESR/FC e all ’FSE, ma può essere dimostrato solo nel caso di PO con tassi di errore residuo negativi.

40. La Corte sottolinea che l ’attendibilità del tasso di errore residuo è un elemento importante del processo di garanzia di affidabilità della Com-missione. In diversi casi, la decisione della Commissione di non formulare una riserva per un dato PO è giustificata da un tasso di errore residuo inferiore alla soglia di rilevanza del 2 % (cfr. paragrafo 10). Nel 2012 ciò si è verificato per 67 PO a  titolo del FESR/FC e 29 PO relativi all ’FSE, per i quali non sono state espresse riserve nonostante il tasso di errore estrapolato convalidato fosse al disopra del 2 % (cfr. allegato III)37.

36 Nel 2012 la direzione generale Politica regionale e urbana non ha più comunicato i dati negativi per i tassi di errore residuo, ma ha fissato il valore a «0». Le cifre indicate nella presente relazione riguardano i PO per i quali il calcolo del tasso di errore residuo ha dato valori negativi in base ai dati presi in considerazione dalla direzione generale.

37 La valutazione riguarda quattro PO a titolo dell’FSE con tassi di errore estrapolati superiori al 5 % per i quali la Commissione si è astenuta dal formulare una riserva, senza fornire al riguardo alcuna spiegazione (cfr. relazione annuale sull’esercizio 2012, paragrafo 6.38).

28

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

RICORSO LIMITATO ALL’OPZIONE DI APPLICARE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’«AUDIT UNICO», RITARDI NELLA CONCESSIONE DELLO STATUS DI CUI ALL’ARTICOLO 73 E PRESENZA NON SISTEMATICA DELLE CONDIZIONI MINIME

RICORSO LIMITATO ALL’OPZIONE DI CONCEDERE LO STATUS DI CUI ALL’ARTICOLO 73 ALLA FINE DEL 2012

41. Al dicembre 2012, la Commissione aveva concesso lo status di cui all’ar-ticolo 73 a 61 dei 434 PO in 12 dei 27 Stati membri (cfr. tabella): 51 PO a titolo del FESR in dieci Stati membri e 10 PO relativi all’FSE in cinque Stati membri.

42. Ciò corrisponde a circa il 14 % dei 434 PO per il periodo di programmazio-ne 2007-2013, essendo la quota di PO cui è stato applicato l’articolo 73 più alta per i PO relativi al FESR/FC (16 %) rispetto a quelli dell’FSE (9 %). Alla fine del 2012, lo status di cui all’articolo 73 non era stato concesso a alcun PO a titolo della cooperazione territoriale transfrontaliera euro-pea (CTE).

43. I 61 PO che hanno beneficiato dell’articolo 73 rappresentano una do-tazione totale (finanziamenti UE e nazionali, pubblici e privati) stimata a 75 839 milioni di euro per il periodo di programmazione 2007-2013, corrispondente al 16 % circa della dotazione totale di 490 654 milioni di euro (cfr. tabella e allegato I). Tale quota è notevolmente inferiore a quella dei PO (69 % della dotazione totale) per i quali la Commissione non ha emesso riserve nel 2012 (cfr.paragrafo 26).

TABELLA

PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013: NUMERO DI PO CUI È STATO APPLICATO L’ARTICOLO 73 RELATIVI AL FESR/FC E ALL’FSE (AL 31 DICEMBRE 2012)

FESR/FC FSE Totale

Numero di PO 317 117 434

— PO che beneficiano dell’articolo 73 51 10 61

— in % 16 % 9 % 14 %

Dotazione totale (in milioni di euro) 374 444 116 210 490 654

— PO che beneficiano dell’articolo 73 69 545 6 294 75 839

— in % 19 % 5 % 16 %

29

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

LE PRIME DECISIONI DI CONCEDERE LO STATUS DI CUI ALL’ARTICOLO 73 SONO STATE ADOTTATE NEL MARZO 2012

44. La concessione a un programma operativo dello status di cui all’articolo 73 si ripercuoterà sulla supervisione esercitata dalla Commissione a partire dall ’esercizio successivo alla notifica, fino alla chiusura del periodo di programmazione. Pertanto, quanto prima viene concesso ai PO, nel pe-riodo di programmazione, lo status di «audit unico», tanto più l’impatto sarà incisivo.

45. Nella roadmap relativa all’articolo 73, la Commissione aveva inizialmente anticipato che le prime decisioni al riguardo avrebbero potuto essere adottate durante il 201138. Tale pianificazione si è rivelata però eccessi-vamente ambiziosa:

— per diversi PO, gli Stati membri hanno incontrato notevoli difficoltà, durante il 2009/2010, nel presentare valutazioni della conformità adeguate alla Commissione, la quale poi, di conseguenza, le ha accettate con ritardo39. Questo processo è stato ritenuto prioritario dagli Stati membri e dalla Commissione nei primi anni del periodo di programmazione 2007-2013.

— Inoltre, numerose autorità di audit non hanno espletato audit delle operazioni fino al 2009/2010, e i relativi risultati sono stati comu-nicati nei rapporti di controllo annuali 2010. Questi primi tassi di errore comunicati non sono stati però considerati sufficientemente attendibili dalla Commissione per valutare la possibilità di conce-dere o meno ai PO l’articolo 73 (cfr. paragrafo 35).

46. Lo status di cui all’articolo 73 è stato concesso ai PO, per la prima volta, nel marzo 2012, successivamente alla presentazione dei rapporti di con-trollo annuali 2011 da parte delle autorità di audit. Il modello di «audit unico» è stato quindi applicato per la prima volta solo nel sesto anno del periodo di programmazione 2007-2013. Ciò dimostra come sia difficile applicare in maniera efficace, secondo quanto prescritto dai regolamenti, l’articolo 73.

38 Commissione europea, direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione, Roadmap for the implementation and for the monitoring of the correct implementation of the single audit principle (versione finale, concordata con la direzione generale Politica regionale e urbana), 13.10.2010.

39 Capitolo 4, paragrafi 4.14 e 4.27 della relazione annuale sull’esercizio 2009 (GU C 303 del 9.11.2010 pag. 1); capitolo 4, paragrafo 4.42 della relazione annuale sull’esercizio 2010.

30

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

LA CORTE HA VERIFICATO IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 73

47. Basandosi sulle disposizioni dell’articolo 73 e tenendo conto delle prin-cipali condizioni specificate nel regolamento interno della Commissione nel 2010 e nel 2012 (cfr. paragrafi 15 e 17), la Corte ritene che, affinché un PO possa beneficiare dell’articolo 73, devono essere soddisfatti i se-guenti requisiti minimi:

— la strategia di audit e  la «valutazione della conformità» devono essere state accettate dalla Commissione;

— i controlli interni del PO devono funzionare in maniera efficace e, in particolare, il tasso di errore residuo pluriennale deve essere al di sotto della soglia di rilevanza fissata dalla Commissione al 2 %;

— i risultati degli audit della Corte dovrebbero essere presi in consi-derazione, specie laddove siano state riscontrate debolezze signi-ficative nei controlli interni del PO; e

— l ’autorità di audit deve esser stata giudicata «efficace».

48. In generale, le verifiche della Corte hanno palesato che, per 46 dei 61 PO cui è stato applicato l’articolo 73, tutti questi requisiti erano stati soddi-sfatti (cfr. riquadro 6). L’insieme di questi PO rappresenta circa tre quarti della dotazione totale di tutti i PO cui è stato applicato l’articolo 73.

31

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

RIQUADRO 6

RISULTATI DELLA VERIFICA SVOLTA DALLA CORTE DEI REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELL’ARTICOLO 73 (2012)

La Corte ha rilevato che la Commissione aveva accettato la strategia di audit delle autorità competenti, nonché i documenti relativi alla valutazione della conformità (relazione e giudizio), per tutti i 61 PO cui era stato applicato l’articolo 73, generalmente nel 2008 e nel 2009.

Per diversi PO, tuttavia, le verifiche hanno palesato che altre condizioni relative alla concessione dell’articolo 73 non erano pienamente soddisfatte:

a) non vi erano informazioni sufficienti circa il funzionamento adeguato dei controlli interni. In particolare, la Corte ha riscontrato quanto segue:

— per dieci PO del FESR e dell’FSE nel 2011 e 15 PO nel 2012, la Commissione ha convalidato un tasso di errore estrapolato superiore alla soglia di rilevanza del 2 %. In questi casi, lo status previsto all’articolo 73 avrebbe dovuto essere concesso solo se contemporaneamente il tasso di errore residuo per ciascun PO interessato fosse stato inferiore al 2 %40. Per sei PO a titolo del FESR, tale condizione è stata soddisfatta solo perché la Commissione, al momento di calcolare il tasso di errore residuo, li ha raggruppati. Lo status di cui all’artico-lo 73 dovrebbe però essere concesso a un determinato PO, non a un gruppo di PO. La Corte ritiene pertanto che la Commissione non possa usare in questo modo un tasso di errore residuo combinato;

— nel caso di un altro PO del FESR, la Commissione aveva emesso una riserva parziale nel marzo 2012. Nel novembre 2012, la Commissione ha valutato che era stata intrapresa un’azione correttiva affinché tale riserva fosse revocata. Contemporaneamente, lo status di cui all’articolo 73 è stato concesso al PO prima che ve-nissero espletate le relative verifiche del rapporto annuale di controllo 2012, presentato poco tempo dopo;

b) il tasso di errore comunicato dall’autorità di audit non era statisticamente rappresentativo, per cui la Commissio-ne non disponeva di una base sufficientemente solida per decidere se concedere lo status di cui all’articolo 73:

— in base al regolamento, le dimensioni del campione devono essere tali da consentire all’autorità di audit di trarre conclusioni valide sul funzionamento efficace del sistema. Per un PO a titolo del FESR e due dell’FSE, le autorità di audit hanno estratto un campione conforme all’orientamento della Commissione. Ciascun cam-pione era però troppo ridotto per estrapolare il livello di errore all’insieme della popolazione. Ne consegue che i tassi di errore comunicati dalle autorità di audit non possono essere considerati rappresentativi per i PO (o gruppo di PO) esaminati e, pertanto, non consentono di trarre conclusioni sull’efficacia del funzio-namento dei sistemi di gestione e di controllo dei PO;

— per due PO del FESR, la popolazione di campionamento per gli audit delle operazioni 2012, usata per il campionamento nel marzo 2012, non comprendeva progetti corrispondenti ad almeno un quarto della spesa certificata alla Commissione. Nel giugno 2012, al momento di concedere lo status di cui all’articolo 73, la Commissione non era al corrente che l’autorità di audit aveva optato per un metodo di campionamento non conforme al regolamento;

40 In teoria, entrambi i tassi dovrebbero essere al di sotto della soglia di rilevanza del 2 % fissata dalla Commissione (cfr. riquadro 2). Tale requisito, tuttavia, è più importante per il tasso di errore residuo, che tiene conto dei tassi di errore estrapolati e delle rettifiche finanziarie pluriennali sin dall’inizio del periodo di programmazione (cfr. paragrafi 35-40). Se il tasso supera la soglia del 2 %, è segno che i controlli interni non sono sufficientemente efficaci nell’individuare e correggere le irregolarità.

32

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

— per un PO dell’FSE, conformemente all’orientamento della Commissione per i PO di dimensioni molto ridotte, l’autorità di audit aveva estratto nel 2011 un campione composto da due sole operazioni41. Ancora una volta, il tasso di errore non può essere considerato rappresentativo.

c) tramite i propri audit delle operazioni, la Corte ha riscontrato debolezze nei controlli interni di un PO42. Si tratta di due PO cui è stato applicato l’articolo 73.

d) due delle cinque autorità di audit competenti per i PO che beneficiano dell’articolo 73 sono state giudicate «parzialmente efficaci» dalla Corte43.

41 Il cofinanziamento UE per questo PO ha superato del 40 % la spesa pubblica totale. Di conseguenza, la Commissione non ha potuto applicare l’articolo 74 del regolamento n. 1083/2006 del Consiglio sulla proporzionalità in materia di controllo che avrebbe consentito, per il PO in questione, di fare affidamento sul lavoro dell’autorità di audit (cfr. allegato IV).

42 Il campione di PO controllati dalla Corte ai fini della dichiarazione di affidabilità annuale a partire dal 2009 includeva 16 dei 51 PO «articolo 73» relativi al FESR e due dei 10 PO «articolo 73» relativi all’FSE.

43 Complessivamente, alla fine del 2012, 21 autorità di audit erano incaricate del controllo dei PO cui era stato applicato l’articolo 73, cinque dei quali erano stati esaminati anche dalla Corte fra il 2010 e il 2012: Belgio (Vallonia) — Cellule Audit de l’Inspection des finances pour les fonds européens (CAIF); Spagna — Intervención General de la Administración del Estado (IGAE); Malta — Internal Audit and Investigations Department (IAID); Polonia — Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej; Portogallo — Inspeção-Geral de Finanças (IGF).

RIQUADRO 6

33

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

I DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO PER I PO CUI SI APPLICA L’ARTICOLO 73 DEVONO ESSERE RAFFORZATI E LO STATUS DI «AUDIT UNICO» DEVE ESSERE REVOCATO QUALORA NON SUSSISTANO PIÙ I REQUISITI MINIMI

L’APPROCCIO DELLA COMMISSIONE IN MATERIA DI MONITORAGGIO È STATO DEFINITO PER LA PRIMA VOLTA NEL 2010

49. Per quanto riguarda i PO cui si è applicato l’articolo 73, la Commissione farebbe, in linea di massima, affidamento sul giudizio di audit formulato dall’autorità di audit. A tal fine, la Commissione deve dapprima accer-tarsi che il lavoro di controllo svolto dall’autorità di audit in questione corrisponda ancora al livello di qualità stabilito e che le informazioni relative al tasso di errore estrapolato del PO e alle rettifiche finanziarie siano affidabili.

50. Nel 2010, la Commissione ha stabilito nella «roadmap relativa all ’arti-colo 73»44 la propria strategia di monitoraggio delle autorità di audit. In questo documento di lavoro, le direzioni generali Politica regionale e urbana e Occupazione, affari sociali e inclusione hanno deciso di co-mune accordo di:

— intraprendere un controllo documentale dei rapporti di controllo annuali, del giudizio annuale e degli audit dei sistemi pervenuti per ciascun PO cui è stato applicato l’articolo 73 (nonché per qualsiasi altro PO); e

— mantenere stretti contatti bilaterali con ciascuna autorità di audit tramite riunioni e incarichi di audit congiunti (o la partecipazione di rappresentanti della Commissione, in qualità di osservatori, agli au-dit espletati sotto la responsabilità dell’autorità di audit nazionale).

51. In base alle norme ISA relative all ’utilizzo del lavoro di altri revisori, la Commissione dovrebbe esaminare i documenti di lavoro dell’autorità di audit prima di fare affidamento sul lavoro da questa svolto. Le norme ISA prevedono inoltre la riesecuzione di alcuni controlli45.

44 Commissione europea, direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione, Roadmap for the implementation and for the monitoring of the correct implementation of the single audit principle (versione finale, concordata con la direzione generale Politica regionale e urbana), 13.10.2010.

45 ISA 600 «Considerazioni specifiche — La revisione del bilancio del gruppo (incluso il lavoro dei revisori delle componenti)», ISA 315 «L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera», ISA 610 (rivista) «Utilizzo del lavoro dei revisori interni» (http://www.ifac.org).

34

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

46 Per i PO cui si applicava l’articolo 73, la Commissione non intendeva più procedere all’esame delle autorità nazionali di gestione e di certificazione, bensì avvalersi degli audit dei sistemi svolti dalle autorità di audit. Parimenti, la Commissione non effettuava più per proprio conto l’esame delle autorità di audit o controlli in loco delle operazioni.

47 Commissione europea Roadmap for the implementation and for the monitoring of the correct implementation of the ‘single audit’ principle, aggiornamento della versione del 13.10.2010, 26.09.2013.

48 Stando alla «Roadmap relativa all’articolo 73», la Commissione potrebbe imporre a un’autorità di audit dei piani d’azione; condurre audit dei sistemi per verificare il grado di non conformità dei sistemi e degli audit delle operazioni per misurare l’impatto delle carenze; interrompere o sospendere i pagamenti al PO o applicare rettifiche finanziarie.

52. Questi aspetti non erano però stati esaminati nella «roadmap relativa all ’articolo 73». L’esame dei documenti di lavoro e  le riesecuzioni do-vrebbero essere eseguiti solo laddove sorgano dubbi circa l’accuratezza delle informazioni fornite dalle autorità di audit nazionali46. Poiché i rap-porti di controllo annuali devono essere presentati alla fine dell’anno e la Commissione si prefigge di valutarne l’affidabilità entro due mesi, la Corte ritiene che il tempo a disposizione della Commissione non sia sufficiente per svolgere tale lavoro in maniera appropriata (cfr. paragrafi paragrafi 32-34). Secondo la Corte, inoltre, ciò limita la misura in cui la Commissione può trarre garanzie dalle informazioni comunicate dalle autorità di audit.

53. La Corte osserva che, nel settembre 2013, la Commissione ha adottato una roadmap aggiornata contenente disposizioni modificate sul moni-toraggio dei PO cui si applica l’articolo 7347.

LA COMMISSIONE HA AVVIATO AZIONI CORRETTIVE PER TRE AUTORITÀ DI AUDIT INCARICATE DI QUATTRO PO CUI SI APPLICA L’ARTICOLO 73

54. La Commissione può decidere, in qualsiasi momento, di sospendere o re-vocare lo status di «audit unico» concesso a un PO (cfr. paragrafo 19). Come stabilito nella roadmap relativa all ’articolo 73, ciò potrebbe ve-rificarsi in particolare nel caso in cui fossero individuate carenze signi-ficative nel lavoro dell’autorità di audit nazionale e/o se il tasso di er-rore residuo del PO superasse la soglia di rilevanza del 2 % fissata dalla Commissione.

55. Nel 2013, esaminando i rapporti di controllo annuali sull’esercizio 2012, la Commissione ha verificato per la prima volta se le condizioni per la concessione dello status di cui all’articolo 73 fossero ancora soddisfatte per i PO (e le relative autorità di audit) cui era stato concesso lo status di «audit unico» nel 2012. La Corte osserva che la Commissione ha av-viato azioni correttive per tre autorità di audit responsabili per quattro PO a titolo del FESR riguardo ai quali la Corte aveva segnalato che, alla fine del 2012, le condizioni relative all ’«audit unico» non erano state soddisfatte (cfr. paragrafo 48 e riquadro 6)48.

35

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

L’ARTICOLO 73 È PARTICOLARMENTE RILEVANTE AI FINI DELLA CHIUSURA DEL PROGRAMMA PREVISTA PER IL 2017

56. Il concetto di «audit unico» sarà rilevante anche per la chiusura del perio-do di programmazione 2007-2013. Le autorità di audit dovranno presen-tare un rapporto di controllo annuale entro la fine del 2015 e redigere, entro e non oltre il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura corro-borata da un rapporto di controllo finale (cfr. allegato II). Se a un PO sarà concesso lo status di cui all’articolo 73, la Commissione potrà ottenere la garanzia della legittimità e regolarità del pagamento finale dal lavoro svolto dall ’autorità di audit anziché dover espletare proprie verifiche approfondite. A parere della Corte, affinché la chiusura del programma sia efficace (il che dipende dalla qualità delle informazioni fornite dalle autorità di audit), la Commissione dovrà aver realizzato un monitoraggio sufficientemente rigoroso del lavoro svolto da queste ultime.

LA COMMISSIONE HA GARANTITO, TRAMITE I PROPRI ORIENTAMENTI E IL SUPPORTO FORNITO ALLE AUTORITÀ DI AUDIT, L’APPLICAZIONE DI UN APPROCCIO DI AUDIT UNIFORME PER TUTTI I PO?

57. Il modello di «audit unico» può essere attuato in maniera efficace solo se le autorità di audit applicano un approccio di audit uniforme che garan-tisca risultati di audit comparabili fra Stati membri, fondi, PO e periodi diversi. La Corte ha verificato se la Commissione abbia:

— fornito orientamenti metodologici appropriati alle autorità di audit per il loro lavoro, come prescritto dai regolamenti49;

— promosso lo scambio di «buone pratiche» con e fra le autorità di audit; e

— organizzato attività di formazione incentrate sulle esigenze speci-fiche delle autorità di audit.

In questo contesto, la Corte ha verificato inoltre come le autorità di audit percepiscano le attività della Commissione intese a rafforzare la capacità.

49 Articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

36

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

DALL’INIZIO DEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE, L’ORIENTAMENTO METODOLOGICO FORNITO DALLA COMMISSIONE ALLE AUTORITÀ DI AUDIT È MIGLIORATO

INCOERENZE NEL MODO IN CUI LA NORMATIVA STABILISCE LE DISPOSIZIONI METODOLOGICHE

58. Le autorità di audit dovrebbero tener conto dei princìpi di revisione riconosciuti a livello internazionale (IAAS)50. In particolare, i regolamen-ti fanno riferimento alle norme ISA, alle norme professionali emanate dall’Institute of Internal Auditors e ai principi di revisione dell’Intosai. La Corte osserva che queste norme e princìpi, benché presentino una certa similitudine, non sono identici. Inoltre, i regolamenti non dispongono formalmente che le autorità di audit applichino gli IAAS. Solo la metà (52 %) di coloro che hanno risposto al sondaggio della Corte considera appropriata la misura in cui i regolamenti contengono disposizioni me-todologiche per le autorità di audit.

ORIENTAMENTI FORNITI DALLA COMMISSIONE

59. La Commissione fornisce materiale di orientamento supplementare per coadiuvare le autorità di audit nel lavoro operativo. Ciò avviene, di nor-ma, tramite le note orientative COCOF (cfr. riquadro 7).

RIQUADRO 7

NOTE ORIENTATIVE APPROVATE DAL COMITATO DI COORDINAMENTO DEI FONDI (COCOF)

I l comitato di coordinamento dei fondi (COCOF) è  il comitato dei rappresentanti degli Stati membri istituito dall’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1083/2006 per fornire consulenza alla Commissione in merito all’at-tuazione del FESR, dell ’FSE e dell ’FC. La Commissione presiede le riunioni del COCOF e  fornisce i servizi di segretariato.

Il COCOF riveste un ruolo particolare in relazione all’attività di orientamento svolta dalla Commissione su tutti gli aspetti metodologici e tecnici sui quali i regolamenti non si pronunciano. La Commissione discute le versioni provvisorie con il COCOF, prima di finalizzare e presentare note orientative.

Le note orientative fungono da raccomandazioni corredate di esempi concreti e di informazioni, senza essere giuridicamente vincolanti o restrittive. Tutte le note orientative contengono al riguardo una clausola di esclu-sione della responsabilità giuridica.

50 Articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e allegato V del regolamento (CE) n. 1828/2006.

37

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

TRASMISSIONE TARDIVA ALLE AUTORITÀ DI AUDIT DI ALCUNI ORIENTAMENTI

60. La maggior parte di coloro che hanno risposto al sondaggio della Corte sostiene che almeno parte degli orientamenti non è stata fornita a tem-po debito. Gli orientamenti forniti sono stati giudicati generalmente tardivi dal 15 % delle autorità di audit, e parzialmente tardivi dal 58 %.

61. Dai risultati del sondaggio e dai colloqui svolti con i responsabili delle autorità di audit sono emersi ritardi in particolare per le questioni trattate dalle seguenti note orientative provenienti dal COCOF e da altre fonti: il modello di approccio di audit per gli strumenti di ingegneria finan-ziaria (luglio 2011) e il trattamento degli errori indicati nel rapporto di controllo annuale (dicembre 2011). La seconda nota orientativa è stata per giunta applicata retroattivamente dalla Commissione nel valutare il lavoro delle autorità di audit (cfr. riquadro 8).

62. La Corte ha inoltre rilevato esempi di buone pratiche in cui sono stati forniti orientamenti a tempo debito. È il caso, in particolare, dell’orienta-mento COCOF su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri, sulla strategia di audit e la valutazione della conformità51.

RIQUADRO 8

APPLICAZIONE RETROATTIVA DELLA NOTA ORIENTATIVA DEL COCOF DA PARTE DELLA COMMISSIONE

L’orientamento del COCOF sul trattamento degli errori riportati nel rapporto di controllo annuale, emanato nel dicembre 2011, è stato applicato retroattivamente ai rapporti di controllo annuali del 2011 presentati dalle autorità di audit nello stesso mese.

Gli aggiustamenti richiesti dalla Commissione alle autorità di audit affinché i rispettivi rapporti di controllo annuali fossero conformi alla nota orientativa hanno causato una duplicazione di lavoro e ulteriori ritardi nella presentazione delle versioni finali dei rapporti di controllo annuali.

51 Guidance document on a common methodology for the assessment of management and control systems in the Member States (periodo di programmazione 2007-2013), COCOF 08/0019/01, 6.6.2008; nota orientativa sulla strategia di audit (articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006), COCOF 07/0038/01, 6.8.2007; nota orientativa sull’attività di valutazione della conformità (articolo 71 del regolamento (CE) n. 1083/2006), COCOF 07/0039/01, 6.8.2007.

38

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

DALL’INIZIO DEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE SONO STATI COMPIUTI NOTEVOLI PROGRESSI NELLA PRESENTAZIONE DI MATERIALE ORIENTATIVO CHIARO ED ESAURIENTE

63. La Corte ha riscontrato che le note orientative COCOF coprono un’am-pia serie di questioni pertinenti al lavoro delle autorità di audit. Inoltre, la maggior parte di coloro che hanno risposto al sondaggio giudica esauriente l’insieme delle note orientative (75 %) e appropriato il livello dell’orientamento fornito dalla Commissione (60 %).

64. In genere le autorità di audit accettano gli orientamenti della Commissio-ne e ne tengono conto nello svolgimento del loro lavoro, sebbene questi non abbiano carattere vincolante. Nell’ambito del sondaggio svolto dalla Corte, oltre il 90 % delle autorità di audit hanno dichiarato di applicare le note orientative del COCOF nella loro interezza (o con alcune eccezioni), come confermato del resto dai relativi responsabili nel corso dei colloqui.

65. Nel complesso, la Corte ritiene che, dall’inizio del periodo di programma-zione, la Commissione abbia compiuto notevoli progressi nel fornire ma-teriale orientativo atto a conferire maggiore uniformità agli approcci e alle metodolgie adottati dalle autorità di audit. In particolare, nell’aprile 2013, sono stati emanati orientamenti sul campionamento statistico rivisti in modo sostanziale52. Tali orientamenti devono essere applicati dalle au-torità di audit a partire dal 2013 e dovrebbero consentire di ovviare alle lacune precedentemente riscontrate al riguardo (cfr. riquadro 4).

DEBOLEZZE SPECIFICHE CONSTATATE IN RELAZIONE ALL’ORIENTAMENTO DELLA COMMISSIONE SUI RAPPORTI DI CONTROLLO ANNUALI

66. Per quanto riguarda le disposizioni sui rapporti di controllo annuali e i giudizi di audit indicate nei regolamenti, la Corte ritiene che la Com-missione debba chiarire i propri orientamenti in modo che le informazioni fornite dalle autorità di audit possano essere verificate in maniera efficace (cfr. paragrafi 32-34)53. Ciò riguarda in particolare:

— le informazioni sul tipo di operazioni (ossia i progetti o le domande di pagamento e gli importi dichiarati) incluse nel campione con-trollato dall’autorità di audit. Ciò consentirebbe alla Commissione di comprendere su quale base sia stato calcolato il tasso di errore comunicato nel rapporto di controllo annuale;

52 Guidance on sampling methods for Audit Authorities, COCOF 08/0021/03, 4.4.2013.

53 Guidance note on Annual Control Reports and Opinions, COCOF 09/0004/01; cfr. anche allegato VI del regolamento (CE) n. 1828/2006.

39

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

— i dettagli relativi agli errori riscontrati (informazioni sulle operazioni contenenti errori e importo inficiato dagli errori). Servendosi di tali informazioni, la Commissione potrebbe verificare in maniera più efficace l’esattezza e l’attendibilità del tasso di errore indicato nel rapporto di controllo annuale;

— la presentazione della valutazione pluriennale svolta dall’autorità di audit sul funzionamento dei controlli interni al posto dell’attuale rapida panoramica degli audit espletati durante il periodo coperto dal rapporto di controllo annuale. Ciò potrebbe costituire una base più idonea per valutare se siano state intraprese azioni correttive appropriate e se la strategia di audit dell’autorità suddetta debba essere adattata; e

— le informazioni su eventi occorsi successivamente al periodo co-perto dal rapporto di controllo annuale (che potrebbero condurre a valutare diversamente l’efficacia dei controlli interni). La Commis-sione non ha ancora fornito orientamenti in merito a quali casi, su-scettibili di incidere sulla decisione dell’autorità di audit di emettere un giudizio con rilievi (o negativo), debbano essere segnalati nel rapporto di controllo annuale e con quali modalità. Attualmente, solo poche autorità di audit riferiscono in merito a tali questioni.

67. L’analisi della Corte ha inoltre palesato che diverse disposizioni contenute nei regolamenti (o nelle note orientative COCOF) riguardo al giudizio di audit differiscono da quanto specificato nelle ISA: ad esempio, la formu-lazione (e la tipologia) di giudizi di audit da usare, il periodo coperto dai questi ultimi, le discrepanze terminologiche fra la normativa e i princìpi dell’International Federation of Accountants (IFAC), gli errori non corretti e  il chiarimento delle responsabilità della direzione e del revisore nel giudizio di audit.

SCAMBIO DI BUONE PRATICHE CON E FRA LE AUTORITÀ DI AUDIT PROMOSSO DALLA COMMISSIONE

68. I regolamenti richiedono che la Commissione e  le autorità di audit si riuniscano periodicamente, e almeno una volta all’anno, per esaminare insieme il rapporto di controllo annuale e i giudizi di audit, nonché per uno scambio di opinioni su altre questioni relative alla gestione e al controllo dei PO54. La Commissione organizza anche riunioni tecniche ad hoc e l’incontro annuale del «gruppo degli omologhi»55.

54 Articolo 73, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

55 Il «gruppo degli omologhi» è un gruppo di lavoro informale composto dei rappresentanti delle autorità di audit nazionali e delle direzioni di audit delle direzioni generali Politica regionale e urbana, Occupazione, affari sociali e inclusione e Affari marittimi e pesca.

40

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

69. Le autorità di audit sono in genere soddisfatte delle attività di rafforza-mento della capacità e di supporto svolte dalla Commissione. I l 68 % dei rispondenti al sondaggio della Corte ritiene che la Commissione sostenga in maniera efficace le autorità di audit nel loro lavoro. Dal son-daggio e dai colloqui con i responsabili delle autorità suddette emerge tuttavia la necessità di un maggior sostegno da parte della Commissione in ambiti specifici. Ad esempio, vi sono solo informazioni limitate per condurre un’analisi comparativa delle autorità di audit sul piano dell’as-setto organizzativo, delle risorse da esse assegnate alle varie attività e delle buone pratiche instaurate da alcune di esse. Nel 2012, la direzione generale Politica regionale e urbana ha istituito uno speciale centro di competenze per il rafforzamento della capacità amministrativa56.

LA COMMISSIONE FORNISCE SOSTEGNO ALLE AUTORITÀ DI AUDIT ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIFICHE

70. La Commissione ha svolto attività di formazione per fornire ulteriori orientamenti alle autorità di audit nazionali e promuovere le buone pra-tiche. Queste attività di formazione, svoltesi per lo più durante la prima fase del periodo di programmazione, sono state imperniate su questioni specifiche (quali le modifiche apportate al quadro normativo, le valuta-zioni della conformità, gli appalti pubblici, i rapporti di controllo annuali e i giudizi di audit).

71. Nel complesso, per il periodo esaminato, la Corte stima che circa un quinto di tutto il personale delle autorità di audit abbia partecipato a formazioni di questo tipo. Sono stati registrati tassi di partecipazione elevati, in particolare in Bulgaria, Repubblica ceca, Polonia, Romania, Slovacchia e Spagna.

72. Nel sondaggio della Corte, le attività di formazione impartite dalla Com-missione (offerte in aggiunta alle misure formative organizzate a livello nazionale) hanno ricevuto una valutazione molto positiva. Inoltre, un terzo di coloro che hanno risposto al sondaggio ha espresso il deside-rio di fruire di ulteriori (e più frequenti) azioni di formazione da parte della Commissione. Ciò è stato confermato anche durante i colloqui con i rappresentanti delle autorità di audit.

56 Commissione europea, Direzione generale Politica regionale e urbana, procedura di discarico 2011 — risposte al questionario del PE al Commissario Hahn per l’udienza del 18 dicembre 2012, domanda 10, pag. 8.

41

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

A QUANTO AMMONTANO I COSTI DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUDIT INTRODOTTE NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013?

73. I l concetto di «audit unico» mira ad evitare la duplicazione del lavoro di controllo e a ridurre il costo complessivo delle attività di controllo e di audit a livello degli Stati membri e della Commissione, riducendo al contempo anche l’onere amministrativo che grava sui soggetti controllati (cfr. paragrafo 11).

74. In base alle informazioni presentate dalla Commissione nel 2011, il co-sto amministrativo globale per l’attuazione dei PO relativi al periodo di programmazione 2007-2013 equivale al 3,2 % della dotazione totale di bilancio57. In base a queste informazioni, il «costo del controllo» relativo alle attività di verifica, certificazione e audit svolte dalle autorità nazionali rappresenta lo 0,9 % del bilancio totale (ossia meno del 30 % del costo amministrativo totale). Circa un quinto del «costo del controllo» riguarda l’«audit del programma» (il lavoro delle autorità di audit nazionali).

75. Conformemente all’articolo 46 del regolamento n. 1083/2006, il bilan-cio dell’UE fornisce assistenza tecnica agli Stati membri (nella maggior parte dei casi fino al 4 % delle risorse totali dei Fondi assegnate ai PO). La Corte osserva che il «costo del controllo» è ammissibile nel quadro dell’assistenza tecnica.

76. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità di audit nel 2012 (e ri-confermate nel 2013), la Corte stima che il costo totale di funzionamento delle 112 autorità di audit è aumentato fra il 2010 e  il 2012, passando da circa 110 milioni a 130 milioni di euro l’anno. Per l’intero periodo di programmazione 2007-2013, il costo totale del controllo relativo alle autorità di audit ammonta a circa 860 milioni di euro. Tale importo cor-risponde allo 0,2 % della dotazione complessiva del FESR/FC e dell’FSE ed è ampiamente in linea con la stima della Commissione58.

57 SEC(2011) 1141 definitivo del 6 ottobre 2011: la valutazione d’impatto relativa alle proposte legislative della Commissione per il periodo di programmazione 2014-2020 conteneva una valutazione del costo globale del controllo per il periodo 2007-2013, basata su uno studio condotto nel 2010 sul carico di lavoro amministrativo e i costi di attuazione del FESR e dell’FC.

58 Nel 2011, il comitato di contatto delle istituzioni superiori di controllo (ISC) dell’UE ha presentato una relazione sul «costo globale del controllo» nell’ambito della politica di coesione, basata sull’audit parallelo di 12 ISC. La relazione analizzava i costi amministrativi e di controllo delle autorità di gestione, di certificazione e di audit per i primi anni dell’attuale periodo di programmazione (2007-2009) basandosi su un campione di 34 PO a titolo del FESR/FC e di 7 PO relativi all’FSE (cfr. http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/11370726.PDF).

42

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

77. Le autorità di audit nazionali contano circa 2 600 dipendenti a tempo pieno. L’analisi dei dati del sondaggio svolta dalla Corte mostra che il carico di lavoro è cresciuto nell’attuale periodo di programmazione: tra il 2010 e il 2012, gli effettivi sono aumentati del 10 % circa. In base a quanto appreso nel corso dei colloqui con i responsabili delle auto-rità di audit, tale incremento potrebbe essere dovuto, in particolare, al lavoro supplementare svolto da queste ultime, a partire dal 2010, per gli audit delle operazioni, e all’uso crescente di campioni statisticamente rappresentativi (e quindi più estesi).

78. Nel periodo di programmazione 2014-2020, verranno conferite alle auto-rità di audit ulteriori responsabilità nell’ambito del sistema di controllo interno di un PO59. In particolare, le autorità di audit saranno chiamate a:

— esaminare la dichiarazione di gestione annuale dell ’autorità di gestione (compresa una sintesi dei controlli e delle verifiche di quest ’ultima) e formulare un giudizio di audit sui conti preparati dall’autorità di gestione indicando se siano completi, esatti e ve -ritieri; e

— formulare un giudizio sulla sana gestione finanziaria di ciascun PO.

Queste responsabilità supplementari sono specificate anche nel rego-lamento finanziario relativamente al periodo che inizierà nel 2014 e au-menteranno ulteriormente il «costo del controllo». La Corte osserva, al riguardo, che i sistemi di controllo interno presuppongono un giusto equilibrio tra il costo dei controlli in un particolare settore di bilancio e i benefici che ne risultano in termini di contenimento, entro un livello accettabile, del rischio di perdite e d’irregolarità.

59 Commissione europea, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, COM(2011) 615 definitivo del 6 ottobre 2011 (modificato da COM(2012) 496 final dell’11 settembre 2012); cfr. inoltre parere n. 7/2011 della Corte dei conti europea (GU C 47 del 17.2.2012) e parere n. 9/2012 (GU C 13 del 16.1.2013, pag. 1).

43

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

79. Per il periodo di programmazione 2007-2013, gli Stati membri e la Com-missione hanno rafforzato i dispositivi di controllo interno nel settore della coesione mediante, fra l’altro, l’istituzione di autorità di audit nazio-nali quale ulteriore livello di controllo interno. Grazie a tali autorità di au-dit, la Commissione dispone di informazioni migliori e più complete sulla legittimità e la regolarità della spesa per ciascun PO (o gruppo di PO).

80. La Commissione ha posto in essere un sistema per ottenere garanzie sulla legittimità e regolarità della spesa a carico del FESR/FC e dell’FSE dal lavoro delle autorità di audit nazionali. La concezione del sistema è in generale conforme ai principi dell’«audit unico» stabiliti dalla Corte nel parere n. 2/2004. La Corte prende atto inoltre della stretta collaborazione tra la Commissione e le autorità di audit nazionali e dei miglioramenti apportati attraverso un livello più uniforme di controllo interno sui 434 PO a titolo del FESR/FC e dell’FSE nei 27 Stati membri.

81. I princìpi dell’«audit unico» (single audit) sanciti all’articolo 73 del rego-lamento (CE) n. 1083/2006 rappresentano una condizione indispensabile per una gestione concorrente efficace nel settore della coesione: le veri-fiche espletate dalle autorità di audit nazionali devono essere efficaci e, contemporaneamente, mostrare che i sistemi di gestione e di controllo interno funzionano in maniera adeguata. In altri termini, oltre all’autorità di audit, tutte le componenti del sistema di controllo interno di un PO devono funzionare in maniera efficace.

82. Le principali constatazioni della Corte sono le seguenti:

LA COMMISSIONE HA UTILIZZATO IN MANIERA ADEGUATA LE INFORMAZIONI FORNITE DALLE AUTORITÀ DI AUDIT NAZIONALI NEL CONCEDERE AI PO LO STATUS DI CUI ALL’ARTICOLO 73?

83. Alla fine del 2012, la Commissione riteneva di avere la ragionevole si-curezza che circa tre quarti (74 %) dei PO a titolo del FESR/FC e dell’FSE non presentassero un livello di errore rilevante; di conseguenza, non sono state formulate riserve per questi PO, che rappresentavano il 69 % della dotazione di bilancio totale nel settore della coesione. La Corte ha invece identificato una serie di rischi, da cui si evince che la valutazione della Commissione potrebbe non essere, in tutti i casi, sufficientemente fondata:

— innanzitutto, gli audit espletati dalla Corte negli ultimi tre anni hanno mostrato che alcune autorità di audit non segnalano i pro-blemi esistenti nella loro interezza e gravità e che i tassi di errore comunicati non sono sempre del tutto attendibili;

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

44

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

— inoltre, le autorità di audit non sono tenute a fornire alla Commis-sione informazioni dettagliate sugli audit delle operazioni svolti. Ciò limita il margine d’azione della Commissione nel convalidare i tassi di errore annuali comunicati dalle autorità di audit; e

— infine, la Commissione considera il tasso di errore residuo uno dei criteri per decidere se formulare o meno riserve riguardo a quest’ul-timo. Il tasso è calcolato sottraendo dai tassi di errore annuali delle autorità di audit (applicati ai pagamenti effettuati dall ’inizio del periodo di programmazione) le rettifiche finanziarie pluriennali imposte a livello nazionale e dell’UE. La Corte osserva tuttavia che i dati sulle rettifiche finanziarie comunicati dagli Stati membri po-trebbero non essere sempre affidabili o esatti e che, a causa del metodo di calcolo della Commissione, il tasso di errore residuo risulta sottostimato.

Di conseguenza, vi è il rischio che la Commissione, nel riferire al Parla-mento europeo e al Consiglio, possa sottovalutare i problemi e valutare in maniera non corretta ciò che occorre per ottenere un giudizio di audit senza rilievi.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

La Commissione dovrebbe assicurarsi che il suo calcolo del tasso di errore residuo non sottovaluti la misura in cui la spesa rimane inficiata da errore. In particolare, la Commissione dovrebbe rafforzare le proprie verif iche sull’esattezza e sull’affidabilità dei tassi di errore comunicati dalle autorità di audit e dei dati forniti dagli Stati membri sulle retti-f iche finanziarie, prima di utilizzare questi elementi ai f ini del proprio processo di garanzia dell’affidabilità.

RACCOMANDAZIONE 1

Per il periodo di programmazione 2014-2020, la Commissione dovrebbe introdurre un sistema di rettif iche finanziarie nette per i PO per i quali le autorità di audit competenti ripetutamente non segnalano i problemi nella loro interezza e gravità. Il sistema dovrebbe essere basato sulle disposizioni applicabili dei regolamenti.

RACCOMANDAZIONE 2

45

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

84. La Corte ha constatato un ricorso limitato alle opzioni previste dall’ar-ticolo 73, nonché ritardi nella concessione ai PO dello status di «audit unico». Alla fine del 2012, in 12 dei 27 Stati membri lo status di cui all’articolo 73 era stato concesso a 61 programmi operativi su 434. I PO suddetti rappresentano il 15 % della dotazione di bilancio complessiva nel settore della coesione. La Commissione è stata in grado di concedere lo status suddetto a una prima serie di PO solo a partire dal sesto anno del periodo di programmazione 2007-2013. Questa situazione (simile a quella dei contratti di fiducia nel precedente periodo di programma-zione) illustra le difficoltà incontrate dalla Commissione nell’applicare in maniera efficace l’articolo 73, secondo quanto prescritto dai regolamenti.

85. A parere della Corte, 46 dei 61 PO che hanno beneficiato dell’articolo 73 soddisfacevano i requisiti minimi per ottener lo status di «audit unico». I casi di non conformità riguardano soprattutto i PO a titolo del FESR, che hanno beneficiato in maggior misura dello status di cui all’articolo 73.

86. La Corte conclude inoltre che l’approccio della Commissione in materia di monitoraggio dei PO cui si applica l ’articolo 73 (e delle autorità di audit corrispondenti) deve essere ulteriormente sviluppato e chiarito. Questo aspetto riveste particolare importanza alla luce del ruolo delle autorità di audit nella chiusura dei PO prevista per il 2017.

Nel concedere lo status di «audit unico» ai programmi operativi, la Commissione dovrebbe applicare, in tutti i casi, criteri solidi, coerenti e trasparenti. In particolare, affinché lo status di cui all’articolo 73 ven-ga concesso a un PO, dovrebbero essere soddisfatti i seguenti requisiti minimi:

— la strategia di audit e la valutazione di conformità devono essere state approvate dalla Commissione;

— i controlli interni del PO devono funzionare in maniera ef f ica-ce (e in particolare il tasso di errore residuo pluriennale deve essere al di sotto della soglia di rilevanza del 2 % f issata dalla Commissione);

— dagli audit della Corte non dovrebbero essere emerse debolezze significative nei controlli interni del PO e

— l’autorità di audit deve essere stata giudicata «efficace».

RACCOMANDAZIONE 3

46

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

LA COMMISSIONE HA GARANTITO, TRAMITE I PROPRI ORIENTAMENTI E IL SUPPORTO FORNITO ALLE AUTORITÀ DI AUDIT, UN APPROCCIO DI AUDIT UNIFORME NEL SETTORE DELLA COESIONE?

87. La Corte ritiene che la Commissione abbia compiuto notevoli progressi dall ’inizio del periodo di programmazione nel mettere a disposizione delle autorità di audit materiale orientativo ai fini di una maggiore uni-formità metodologica e di approccio. In particolare, nell’aprile 2013, sono stati emanati orientamenti rivisti sul campionamento statistico e il calco-lo dei tassi di errore. Si tratta di un elemento fondamentale nel modello di «audit unico» della Commissione, che si fonda sui giudizi di audit delle autorità nazionali basati sulle verifiche condotte su un campione operativo di operazioni. La Corte osserva che le proposte legislative della Commissione per il periodo di programmazione 2014-2020 prevedono la possibilità, su tali questioni, di atti di diritto derivato.

Nel monitorare i PO cui si applica l ’articolo 73 (e le autorità di audit corrispondenti), la Commissione dovrebbe osservare le norme ISA ri-guardo all’utilizzo del lavoro di altri revisori. In particolare, la Commis-sione dovrebbe continuare a espletare un livello minimo di verif iche e controlli presso le autorità di audit nazionali in modo da attuare in maniera efficace il modello di «audit unico».

La Commissione dovrebbe adottare misure appropriate affinché le au-torità di audit possano avvalersi di un quadro metodologico stabile e vincolante che assicuri, in tutti gli Stati membri, un controllo della spesa UE secondo princìpi comuni e una precisa comunicazione dei risultati. Ulteriori miglioramenti sono necessari per quanto concerne la presentazione dell’informazione nei rapporti di controllo annuali, l ’estensione e il livello di dettaglio delle verif iche svolte per gli audit delle operazioni e il monitoraggio del seguito dato alle constatazioni di audit (comprese le rettifiche finanziarie da parte delle autorità degli Stati membri).

RACCOMANDAZIONE 4

RACCOMANDAZIONE 5

47

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

A QUANTO AMMONTANO I COSTI DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUDIT INTRODOTTE NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013?

88. In base alle informazioni fornite dalle autorità di audit, la Corte stima che per quanto riguarda specificamente queste ultime, il «costo del controllo» si situi tra i 110 e i 130 milioni di euro l’anno. Esso ammonta a 860 milioni di euro, ossia allo 0,2 % della dotazione totale (in termini di fondi UE e di finanziamenti nazionali, pubblici e privati) di tutti i PO a ti-tolo del FESR/FC e dell’FSE per l’insieme del periodo di programmazione 2007-2013. Tale stima è ampiamente in linea con la previsione elaborata dalla Commissione nel 2011.

89. È probabile che nel prossimo periodo di programmazione 2014-2020 il «costo del controllo» aumenti ulteriormente, in quanto le autorità di audit dovranno espletare audit e compiti di controllo supplementari. Come precisato nel parere della Corte n. 2/2004, spetta al Parlamento europeo e al Consiglio considerare se un livello di costo così elevato sia, alla luce dei risultati ottenuti, appropriato, e come tali costi debbano essere ripartiti fra gli Stati membri e l’UE.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione II, presieduta da Henri GRETHEN, Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 4 dicembre 2013.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRAPresidente

La Commissione dovrebbe proporre modalità di condivisione dei costi, fra Stati membri e Commissione, per quanto attiene al costo dei control-li nel settore della coesione, sulla base di una valutazione più recente dei costi realmente sostenuti dagli Stati membri.

RACCOMANDAZIONE 6

48

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

FESR/FC E FSE — NUMERO DI PO E DOTAZIONE TOTALE (FONDI UE E FINANZIAMENTI NAZIONALI PUBBLICI E PRIVATI) PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013

ALLEGATO I

Fondo (in

euro)

Numero di PO

Finanziamento (in euro)

UE Finanziamento pubblico nazionale Finanziamento privato Dotazione totale

Importo Quota Importo Quota Importo Quota Importo Quota

FESR e FC 317 270 082 228 706 72 % 89 061 973 572 24 % 15 299 962 682 4 % 374 444 164 960 100 %

FSE 117 76 633 843 842 66 % 35 847 172 433 31 % 3 728 924 055 3 % 116 209 940 330 100 %

Totale 434 346 716 072 548 71 % 124 909 146 005 25 % 19 028 886 737 4 % 490 654 105 290 100 %

49

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ DI AUDIT IN BASE AI REGOLAMENTI

ALLEGATO II

In base al regolamento (CE) n. 1083/20061, le autorità di audit hanno il compito di:

a) valutare la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo proposta per ciascun PO e formulare un parere sulla conformità alla normativa. La Commissione deve appro-vare questa valutazione di conformità prima di poter autorizzare il primo pagamento intermedio2;

b) definire una strategia di audit entro nove mesi dall’approvazione di un PO. La Commis-sione deve approvare la prima strategia di audit, la quale deve essere successivamente aggiornata ogni anno su richiesta della Commissione;

c) intraprendere audit ex post per accertare l’efficace funzionamento dei sistemi di gestio-ne e di controllo dei PO nonché audit delle operazioni per verificare le spese dichiarate (i progetti sono selezionati in base a un campione statistico appropriato al fine di otte-nere un quadro rappresentativo della legittimità e della regolarità della spesa dichiarata per un PO o un gruppo di PO);

d) presentare alla fine di ogni anno, dal 2008 al 2015, un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo di 12 mesi che termina il 30 giugno dell’anno in questione, nonché un parere in merito all’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo3;

e) stilare (entro il 31 marzo 2017) una dichiarazione di chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti la dichiarazione finale delle spese, accompagnata da un rapporto di con-trollo finale.

Ai PO con una spesa pubblica totale ammissibile inferiore a 750 milioni di euro e un livello di cofi-nanziamento comunitario non superiore al 40 % si applicano norme meno rigorose («proporzionalità in materia di controllo»)4.

1 In particolare gli articoli 59, 62 e 71.

2 Gli Stati membri possono tuttavia iniziare ad eseguire pagamenti ai beneficiari attraverso sistemi non approvati, in attesa di ricevere l’approvazione della valutazione della conformità da parte della Commissione.

3 Ciascuna autorità di audit può redigere uno o più rapporti di controllo annuali e formulare pareri di audit su un singolo PO o un gruppo di PO.

4 Articolo 74 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

50

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

ALLEGATO III

RISERVE ESPRESSE DALLE DIREZIONI GENERALI POLITICA REGIONALE E URBANA E OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE NELLE RELAZIONI ANNUALI DI ATTIVITÀ CONCERNENTI L’ESERCIZIO 2012

Direzione generale Politica regionale e urbana, relazione annuale di attività sull’esercizio 2012 — Riserve relative ai PO (fondi UE e finanziamenti nazionali, pubblici e privati per il periodo di programmazione 2007-2013, in milioni di euro)

Nota: I totali non corrispondono alla somma esatta dei singoli importi a causa dell’arrotondamento.

Tasso di errore residuo pluriennale(2007-2013)

≤ 2 % > 2 %

Tasso di errore

estrapolato convalidato

(2012)

≤ 2 %

181 PO 3 PO

160 senza riserva 196 738 2 senza riserva (sono indicate entrambe le eccezioni) 107

4 riserve parziali di ordine reputazionale 3 992

2 riserve totali di ordine reputazionale 773

10 riserve parziali 14 038

5 riserve totali 4 999 1 riserva totale 3 005

220 541 3 112

≤ 5 %

77 PO 27 PO

65 senza riserva 66 707 2 senza riserva (sono indicate entrambe le eccezioni) 1 004

3 riserve parziali di ordine reputazionale 3 753 5 riserve parziali di ordine reputazionale 1 458

1 riserva totale di ordine reputazionale 910

7 riserve parziali 9 564 5 riserve parziali 960

2 riserve totali 4 769 14 riserve totali 35 930

84 792 40 261

> 5 %

5 PO 24 PO

2 senza riserva (sono indicate entrambe le eccezioni) 2 205 1 senza riserva (eccezione indicata) 139

1 riserva parziale di ordine reputazionale 88

2 riserve totali di ordine reputazionale 3 600 6 riserve totali di ordine reputazionale 2 232

1 riserva parziale 3 039 3 riserve parziali 11 745

13 riserve totali 2 692

8 844 16 895

51

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

ALLEGATO III

Direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione, relazione annuale di attività sull’esercizio 2012 — Riserve relative ai PO (fondi UE e finanziamenti nazionali, pubblici e privati per il periodo di programmazione 2007-2013, in milioni di euro)

Tasso di errore residuo pluriennale(2007-2013)

≤ 2 % > 2 %

Tasso di errore

estrapolato convalidato

(2012)

≤ 2 %

65 PO 1 PO

60 senza riserva 50 601 1 senza riserva 826

5 riserve parziali 21 857

72 458 826

≤ 5 %

28 PO 3 PO

24 senza riserva 15 990

1 riserva totale di ordine reputazionale 1 368

2 riserve parziali 9 505

1 riserva totale 414 3 riserve totali 1 204

27 278 1 204

> 5 %

13 PO 7 PO

5 senza riserva (quattro eccezioni non sono indicate) 5 347

4 riserve totali di ordine reputazionale 523 1 riserva totale di ordine reputazionale 322

4 riserve parziali 1 117

6 riserve totali 7 134

6 986 7 457

Nota: I totali non corrispondono alla somma esatta dei singoli importi a causa dell’arrotondamento.

52

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

ALLEGATO IV

PRINCÌPI GENERALI SANCITI NEL PARERE N. 2/2004 SUL MODELLO DI AUDIT UNICO (SINGLE AUDIT) (E PROPOSTA CONCERNENTE UN QUADRO DI CONTROLLO INTERNO COMUNITARIO)

I. Al fine di assicurare un controllo interno efficace ed efficiente dei fondi dell ’UE, sarebbe opportuno sviluppare un quadro di controllo interno comunitario che contenga princìpi e norme comuni e che possa servire da base per creare nuovi sistemi di controllo o sviluppare quelli esistenti a tutti i livelli dell’amministrazione.

II. I controlli dovrebbero essere effettuati secondo norme comuni ed essere coordinati al fine di evitare duplicazioni superflue.

III. I controlli dovrebbero essere eseguiti, documentati e descritti in relazioni in modo aperto e trasparente, affinché tutte le parti in causa possano utilizzarne i risultati e basarsi su di essi.

IV. Affinché i controlli siano efficaci ed efficienti, la normativa alla base delle politiche e delle procedure applicabili dovrebbe essere chiara, priva di ambiguità ed evitare inutili complessità.

V. I sistemi di controllo interno dovrebbero basarsi su una sequenza di procedure di controllo, all’interno della quale ogni livello dovrebbe avere obiettivi ben specifici che tengano conto del lavoro svolto dagli altri. Le dichiarazioni di spese o di costi superiori a una certa soglia dovrebbero essere accompagnate da una certificazione e da una relazione da parte di un revisore indipendente, basate su norme comuni in materia di approccio e contenuti.

VI. La Commissione dovrebbe definire le condizioni minime relative ai sistemi di controllo inter-no tenendo conto al contempo delle caratteristiche specifiche dei diversi settori di bilancio. I sistemi posti in essere in ciascun settore dovrebbero essere associati ad un approccio in-formativo coordinato affinché i beneficiari siano perfettamente consapevoli degli obiettivi e delle possibili conseguenze del controllo.

53

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

ALLEGATO IV

VII. I sistemi di controllo interno dovrebbero includere meccanismi atti a garantire che le carenze dei sistemi siano identificate e corrette, così come eventuali errori e irregolarità nelle opera-zioni, e che, qualora sia necessario, siano recuperate le somme indebitamente percepite;

VIII. I sistemi di controllo interno presuppongono un giusto equilibrio tra il costo del controllo di un particolare settore di bilancio e i benefici che ne risultano in termini di contenimento, entro un livello accettabile, del rischio di perdita e d’irregolarità.

IX. La Commissione dovrebbe promuovere il miglioramento dei sistemi di controllo interno in compartecipazione con gli Stati membri. L’approvazione del rapporto costi/benefici per le diverse aree di bilancio dovrebbe incombere al Consiglio e al Parlamento;

X. La definizione di norme e obiettivi chiari per i sistemi di controllo interno consentirebbe alla Corte di disporre di una base obiettiva per valutare la concezione e il funzionamento di tali sistemi nel quadro dei suoi audit.

54

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

SINTESI

II.La Commissione condivide la conclusione della Cor te e ritiene che sia in atto un sistema più idoneo per il con-trollo della spesa nel settore della coesione inerente al periodo di programmazione 2007-2013. I l quadro norma-tivo rafforzato ha istituito un’autorità di audit incaricata di verificare la legittimità e la regolarità della spesa, mediante l’esecuzione di audit di sistema e controlli su campioni rap-presentativi di operazioni, e di riferire le sue conclusioni alla Commissione con un parere di audit e una relazione di controllo.

III.La Commissione sottolinea che, grazie al quadro norma-tivo per il periodo 2007-2013, il livello di affidabilità conse-guibile è sensibilmente aumentato, soprattutto grazie alla possibilità di valutare ogni anno l’attendibilità di ciascun programma operativo a partire dall’inizio della sua attua-zione. Pertanto il costo dei controlli deve essere valutato dal punto di vista dell’efficienza economica.

La Commissione osserva che le spese ammissibili per l’as-sistenza tecnica a disposizione degli Stati membri (arti-colo 46 del regolamento n. 1083/2006) includono audit e controlli oltre ai costi di gestione, sorveglianza e valu-tazione. I l limite del finanziamento disponibile per l ’assi-stenza tecnica è, nella maggior parte dei casi, pari al 4 % della dotazione totale per ciascun programma.

IV.La Commissione apprezza che vengano riconosciuti il suo lavoro e gli sforzi considerevoli che ha compiuto, in stretta collaborazione con le autorità di audit, al fine di garantire una maggiore uniformità negli approcci e nei metodi di lavoro attraverso material i or ientativi , una formazione mirata e una riesecuzione delle attività di audit per contri-buire al rafforzamento delle capacità.

55

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

V.La garanzia dell’affidabilità da parte della Commissione si fonda sulla valutazione di elementi chiave dei sistemi di gestione e di controllo, sulla base di tutti i  risultati degli audit disponibili.

La Commissione ha messo in atto un processo sol ido e  accurato per anal izzare i   tass i di er rore comunicat i dagli Stati membri. Nel caso in cui non possa convalidare né ricalcolare i  tassi di errore, la Commissione procede alla stima del livello di rischio utilizzando tassi for fettari (5-10-25-100 %) anziché tassi di errore inattendibili ai fini del suo processo di garanzia dell’affidabilità. Rispetto agli anni scorsi, l’impiego di altri strumenti come il rischio resi-duo cumulativo ha permesso ai servizi della Commissione di considerare l ’idea di esprimere ulteriori r iserve nelle relazioni annuali di attività.

La Commissione mira sempre a garantire che le relazioni presentate all ’autorità di discarico delineino un quadro equo e attendibile della stima del rischio per il bilancio dell ’UE relativamente ad ogni Stato membro, tenendo conto anche della capacità correttiva pluriennale. Nelle loro relazioni annuali di attività, i   servizi della Commis-sione forniscono tutte le informazioni disponibili in piena trasparenza.

VI.La Commissione può concedere a un programma operativo lo status di cui all’articolo 73 esclusivamente qualora una valutazione di tutti gli elementi del sistema di gestione e di controllo abbia dato esito positivo. Questa valutazione dell ’operato dell ’autorità di audit r ichiede che sia stato svolto un lavoro sufficiente di riesecuzione dei controlli in loco, in conformità ai principi di revisione internazionali. La Commissione ritiene di aver seguito fino ad ora un approc-cio concreto e prudente per concedere lo status di «audit unico» ad alcuni programmi.

VII. Primo trattinoLa Commissione ha messo in atto un processo di verifica accurato, comprendente missioni conoscit ive in loco, al fine di garantire l ’esattezza e  l ’attendibilità dei tassi di errore comunicati dalle autorità di audit nazionali. In alter-nativa, nel caso in cui ritenga che i tassi di errore non siano attendibili, applica tassi di errore forfettari. Dal 2009 questo processo è accompagnato da un’indagine di audit appro-fondita della Commissione, grazie a cui, con 269 missioni di verifica, è stato possibile esaminare il lavoro svolto dalle autorità di audit (anche tramite la sua riesecuzione) su più del 90  % degli stanziamenti dei fondi. La Commissione svolge inoltre controlli orientati al rischio per verificare l’e-sattezza delle rettifiche finanziarie dichiarate.

VII. Secondo trattinoLa Commissione ritiene che lo status di audit unico sia stato concesso in base a criteri solidi, coerenti e trasparenti e che, inoltre, entro la fine del 2013 questi programmi sod-disferanno tutti i requisiti.

La Commissione continuerà ad adottare un approccio con-creto, divenuto ancora più trasparente con l ’attuazione della sua roadmap relativa all ’articolo 73, aggiornata nel settembre 2013.

VII. Terzo trattinoLa Commissione ritiene che questa raccomandazione sia stata attuata mediante la roadmap aggiornata e l’indagine di audit sul monitoraggio dell’applicazione dell’articolo 73, adottata nel settembre 2013.

In seguito all ’adozione, nella prima metà del 2012, del primo lotto di decisioni relative all ’applicazione dell’arti-colo 73 e sulla scorta delle missioni pilota, i servizi della Commissione hanno elaborato una metodologia di audit per svolgere le missioni di monitoraggio, che include la riesecuzione delle attività di audit e l’esame dei documenti di lavoro, in linea con i principi di revisione internazionali.

VII. Quarto trattinoNella sua proposta di regolamento recante disposizioni comuni per il 2014-2020, la Commissione ha introdotto, in accordo col legislatore, la possibilità di effettuare rettifi-che finanziarie nette nel caso in cui, dopo la presentazione dei conti annuali, vengano individuate gravi irregolarità che non siano state rilevate e/o segnalate in precedenza dall’autorità di audit.

La Commiss ione intende proporre nel la legis laz ione secondaria la possibilità di aumentare le rettifiche forfet-tarie relativamente a violazioni reiterate che comportino le stesse carenze, qualora lo Stato membro non abbia adottato misure corrett ive adeguate per la par te del sistema interessata e sottoposta in precedenza a un’azione correttiva.

56

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

VII. Quinto trattinoLa Commissione sta adottando misure per garantire un miglioramento della legislazione secondaria nonché orien-tamenti completi e  tempestivi nell ’ambito di un quadro metodologico stabile per il lavoro delle autorità di audit, consolidando l ’esperienza maturata nel periodo di pro-grammazione 2007-2013.

Entro la fine del 2013 la Commissione farà ulteriormente luce su alcuni aspetti degli orientamenti attuali con un chiarimento per iscritto.

Inoltre, in conformità al regolamento per il periodo di pro-grammazione 2014-2020, la Commissione ha la facoltà di adottare, tramite atti delegati e di esecuzione, modelli vin-colanti e/o requisiti per il lavoro di audit delle autorità, che dovrebbero consolidare l ’esperienza e  le buone pratiche del periodo di programmazione 2007-2013.

VII. Sesto trattinoLa Commissione ritiene che questa raccomandazione sia già stata attuata nella valutazione d’impatto del 2011 (cfr. nota 57). Inoltre fa presente che, nell’ambito della gestione concorrente e nel rispetto del principio di sussidiarietà, la decisione di ripartire l’assistenza tecnica in diverse catego-rie di spesa viene presa dagli Stati membri.

Oltretutto, nel regolamento per il periodo 2014-2020, la Commissione consolida il proprio approccio basato sull’ef-ficienza economica relativamente al settore della coesione. Di conseguenza gli accordi recentemente stabiliti per l’ap-plicazione dei finanziamenti, anche in relazione ai controlli, «(…) rispettano il principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato e tengono conto della finalità generale di ridurre l ’onere amministrativo per gli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei programmi».

INTRODUZIONE

7.Nel 2012, la DG Politica regionale e urbana e la DG Occu-pazione, affari sociali e  inclusione (di seguito «DG Occu-pazione») hanno ricevuto dalle autorità di audit r ispet-t ivamente 680 e  522 relazioni di audit di s istema. La Commissione analizza i  risultati di tutte queste relazioni e li utilizza durante l’anno, in qualità di supervisore e ai fini del suo processo di garanzia dell’affidabilità, avviando ove necessario procedure di interruzione/pre-sospensione.

9.Al fine di poter fare affidamento sui risultati degli audit e sui tassi di errore comunicati dalle autorità di audit, e in conformità con i principi di revisione internazionali, finora la DG Politica regionale e  urbana e  la DG Occupazione hanno svolto un esame esaustivo e una riesecuzione delle attività di audit effettuate dalle autorità. Tali verifiche costi-tuiscono e continuano a costituire l’indagine principale per la DG Politica regionale e urbana e la DG Occupazione.

Quando vengono rilevate delle carenze nel lavoro delle autorità di audit, vengono messi in atto piani di azione ad ampio raggio, a seconda dell’importanza delle miglio-r ie r ichieste, unitamente a  procedure di interruzione/sospensione qualora si rendano necessarie per correggere tali carenze e mettere a punto il lavoro di audit. Questa riesecuzione delle attività di audit svolte dalle autorità ha permesso inoltre di rafforzare considerevolmente le capa-cità tramite la condivisione di elenchi di controllo, la sen-sibilizzazione in merito alle aree di rischio e alle soluzioni per migliorare i l lavoro eseguito dalle autorità di audit nazionali.

La metodologia per il processo di garanzia e per la formu-lazione di riserve è descritta nell’allegato 4 delle relazioni annuali di attività della DG Politica regionale e  urbana e della DG Occupazione.

57

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Riquadro 2 L’analisi dei tassi di errore comunicati entro la fine dell’anno dall ’autorità di audit deve essere effettuata per tutti i 434 programmi del FESR/FC e del FSE in tempo utile per la rela-zione annuale di attività, una prima versione della quale deve essere pronta entro la fine di febbraio (e corretta entro il 31 marzo, data della sua firma). La Commissione sottolinea che l ’obiettivo dell ’analisi è effettuare una stima dei tassi di errore entro una fascia di valori statisticamente valida oppure, in caso di un campione non statistico previsto dal regolamento, fornire indicatori utili per valutare il r ischio relativo ai pagamenti destinati ai programmi nell’esercizio in esame.

La Commissione si serve inoltre di tassi forfettari per valu-tare tale rischio nel caso in cui ritenga che i tassi di errore comunicati non siano attendibili.

Nelle relazioni annuali di attività, la Commissione fa rife -rimento al tasso medio di rischio per tutti i programmi di ciascuno Stato membro, sulla base dei tassi di errore conva-lidati, per quantificare gli importi compresi nei pagamenti provvisori effettuati nell’anno in esame e soggetti a rischio. A causa dello sfasamento temporale previsto dal regola-mento per consentire alle autorità di svolgere i propri audit, questa stima del r ischio relativa ai pagamenti effettuati nell’anno n si basa sul tasso di errore convalidato comuni-cato per la spesa dichiarata nell’anno n-1, trattandosi della migliore stima disponibile al momento in cui viene firmata la relazione annuale di attività. Dal 2012 la DG Politica regio-nale e urbana e la DG Occupazione indicano anche il rischio residuo medio cumulativo (pluriennale) per Stato membro nella propria relazione annuale di attività, tenendo conto di tutte le rettifiche comunicate dagli Stati membri dedotte da tutte le richieste di pagamento fino alla fine dell’anno n.

10.In base alla metodologia per il processo di garanzia della Commissione, su un programma con un tasso di errore con-validato superiore al 5 % verrebbe espressa una riserva già durante la prima fase, a meno che la rettifica finanziaria e il piano d’azione necessari siano stati attuati prima della firma della relazione annuale di attività (cfr. anche il paragrafo 40).

11.La Commissione concorda che i processi messi in atto dalla Corte per determinare un tasso di errore complessivo e la valutazione di rischio effettuata dalla Commissione relati-vamente ai suoi pagamenti nel corso dell’esercizio differi-scono per i motivi menzionati dalla Corte e per la natura dei diversi ruoli istituzionali. Tuttavia, l’obiettivo di questo pro-cesso è fondamentalmente lo stesso, ossia valutare il rischio per il bilancio dell’UE in un determinato esercizio.

Nella propria valutazione la Commissione tiene conto di tutte queste differenze, in particolare di quelle in termini di tempistica per la quantificazione degli errori nel settore degli appalti pubblici. Ciò è provato dal fatto che, come si è verificato negli ultimi tre anni per la DG Politica regionale e  urbana, i l r isultato di questa valutazione è  in l inea con i tassi di errore calcolati dalla Corte.

La valutazione del la Commiss ione t iene inoltre conto, mediante il calcolo di un rischio residuo cumulativo, della natura pluriennale della politica di coesione e della capacità correttiva per ciascun programma.

Alcune delle differenze menzionate dalla Cor te saranno eliminate nel quadro normativo per il periodo di program-mazione 2014-2020, il che consentirà di applicare in modo ancora più completo il principio dell’audit unico.

13.La Commissione ha approvato i principi sanciti dal parere n.  2/2004 della Corte, che hanno costituito un elemento importante nello sviluppo dei regolamenti per il periodo 2007-2013 su l l ’ i s t i tuz ione d i s i s temi d i gest ione e   d i controllo.

15.La Commissione si compiace della conclusione della Corte e ha elaborato il proprio sistema in linea, nel complesso, con i principi dell ’audit unico stabiliti dalla Corte (cfr. anche il paragrafo 80).

L’applicazione dell ’ar ticolo 73 comporta, per la Commis-sione, il vantaggio principale di poter concentrare le proprie limitate risorse di audit su autorità e programmi a più alto rischio, anziché dover ridurre i controlli nel loro complesso. Inoltre l’audit unico prevede comunque il monitoraggio del lavoro svolto dall’autorità di audit e pertanto continua a rap-presentare una questione di cruciale importanza.

16.Le condizioni per la concessione dello status di cui all ’ar-t icolo 73 r iguardano sia l ’attendibil ità del lavoro svolto dall’autorità di audit, sia il buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. La Commissione deve pertanto condurre un lavoro di audit ampio e dettagliato, in confor-mità con i principi di revisione internazionali, prima di poter concedere lo status di cui all’articolo 73, il che spiega anche per quale motivo tale status possa essere accordato al pro-gramma esclusivamente dopo alcuni anni di attuazione del medesimo.

58

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Ciò significa anche che, qualora il sistema di gestione e di controllo di un programma, indipendentemente dall ’au-torità di audit, non sia ancora sufficientemente solido, non è possibile concedere al programma lo status di cui all ’articolo 73, anche nel caso in cui la Commissione sia soddisfatta, sulla base del proprio lavoro di revisione, del funzionamento dell’autorità di audit.

Risposta comune ai paragrafi 17, 18 e 19Ogni decisione con cui viene concesso lo status di cui al l ’ar t icolo 73 r iguarda specif icamente un programma sotto la responsabilità della rispettiva direzione generale della Commissione.

Le condizioni per la concessione dello status di audit unico a un programma sono state esposte in una «roadmap relativa all’articolo 73» che è stata discussa nel 2009 e nel 2010 con le autorità di audit e adottata il 13 ottobre 2010. Pertanto le autorità di audit sono state associate a pieno titolo e infor-mate in merito ai criteri e ai vantaggi che comporta, per un determinato programma, lo status di cui all’articolo 73.

La roadmap iniziale è  stata formalmente aggiornata nel settembre 2013, a seguito delle prime decisioni, emesse all’inizio del 2012, in merito alla concessione dello status di cui all’articolo 73. L’aggiornamento chiarisce le condizioni per la concessione dello status e  le misure correttive da adottare nel caso in cui una o più condizioni non siano (provvisoriamente) più rispettate. È stata inoltre elaborata congiuntamente una specifica indagine di verifica per sta-bilire la metodologia e le fasi di monitoraggio dell’applica-zione dell’articolo 73, indagine attualmente messa in atto da tutti i servizi della Commissione interessati ai sensi del loro accordo interservizi.

In base alla roadmap aggiornata e  a questa indagine di verifica, la Commissione adotterà la decisione di riprendere i propri controlli in loco qualora non sia più giustificato fare assegnamento sul lavoro svolto dall’autorità di audit in quanto quest’ultima non ha comunicato la presenza di carenze materiali , non ne ha tenuto conto nel parere di audit annuale per un determinato esercizio e non ha dato seguito in modo adeguato a una richiesta della Commis-sione di adottare piani di azione/misure correttive.

OSSERVAZIONI

27.Come indica la sintesi della relazione annuale di attività del 2012 della DG Politica regionale e urbana, il calo del numero di r iserve è  dovuto principalmente al le azioni correttive intraprese negli Stati membri e all ’attuazione di rettifiche finanziarie da parte della Commissione (cfr. la relazione annuale di attività del 2012 per la DG Poli-tica regionale e urbana, pagg. 46-49). La politica rigorosa seguita dalla DG Politica regionale e urbana in materia di segnalazioni, interruzioni, sospensioni e rettifiche finanzia-rie è servita da incentivo per gli Stati membri interessati affinché apportassero miglioramenti ai sistemi di gestione e di controllo deboli.

29.Oltre ai due indicatori menzionati dalla Corte, la garanzia dell ’affidabilità fornita dalla Commissione si basa su un processo approfondito e strutturato in varie fasi che tiene conto di molti altri r isultati e  informazioni in materia di audit, sia a livello nazionale che a livello di Unione.

L’esito di queto proceso e di questa analisi è descritto det-tagliatamente nelle rispettive relazioni annuali di attività della DG Politica regionale e urbana e della DG Occupa-zione (cfr. la pag. 35 e l’allegato 9 e la pag. 37 e l’allegato 8 delle rispettive relazioni annuali di attività della DG Politica regionale e urbana e della DG Occupazione).

59

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Risposta comune al paragrafo 30 e al riquadro 4La Commissione riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle autorità di audit e l’importanza di garantire l’esattezza e l’attendibilità delle informazioni comunicate nei rapporti di controllo annuale.

Per questo motivo la Commissione ha effettuato in questi anni un ampio lavoro di verifica, con 269 missioni di audit, al fine di valutare l’efficacia delle autorità relativamente al 96 % e al 99 % dei rispettivi stanziamenti del FESR/FC e del FSE.

Tra il 2009 e il 2013, il lavoro di riesecuzione delle attività di verifica delle autorità di audit effettuato dalla Commis-sione ha dimostrato che:

— su 47 autorità di audit sottoposte a verifica, la DG Politica re-gionale e urbana ha concluso che, in questa fase, 38 sono risultate attendibili;

— su 84 autorità di audit, la DG Occupazione ha concluso che 78 sono risultate attendibili.

Per tanto la Commissione reputa di aver ottenuto una garanzia ragionevole in merito alla conformità delle auto-rità di audit sul 90 % circa dei finanziamenti stanziati con l ’articolo 62 del regolamento (CE) e di poter fondare su basi affidabili la sua garanzia di attendibilità e  l ’applica-zione dell’audit unico.

Da tre anni questi risultati vengono integrati dagli esami svolti dalla Corte sulle autorità di audit.

In par ticolare, quando la Commissione nutre dubbi in merito all ’esattezza e  all ’attendibilità dei tassi di errore comunicati dalle autorità di audit nazionali, pubblica nella sua relazione i  tassi di errore comunicati , che vengano ricalcolati qualora siano disponibili informazioni sufficienti o vengono sostituiti, ove siano considerati inattendibili, da tassi forfettari.

Riquadro 4 — Primo trattinoLa Commissione osserva che in due casi l ’approccio di campionamento ha evidenziato alcune debolezze, ma ritiene che l’impatto non sia stato significativo.

In tre casi la Commissione aveva rilevato debolezze simili a quelle comunicate dalla Corte e ha adottato iniziative adeguate. È in corso il monitoraggio per uno dei casi riferiti dalla Corte nel 2013.

Riquadro 4 — Secondo trattinoIn sei casi, la Commissione reputa che le autorità di audit eseguano efficacemente i controlli sulle operazioni. Per quanto riguarda gli altri sei casi, la Commissione ha moni-torato le debolezze rilevate dalla Corte.

Riquadro 4 — Terzo trattinoIn due casi, la Commissione ammette che sono emerse alcune debolezze nelle procedure delle autorità di audit e  ne ha assicurato il monitoraggio. Comunque, la valu-tazione della Commissione in merito ai tassi di errore comunicati e ai rapporti di controllo annuali ha condotto a conclusioni appropriate, considerando anche il lavoro supplementare di verifica svolto dall ’autorità di audit su richiesta della Commissione, ove necessario.

Negli altri tre casi, la Commissione aveva rilevato debo-lezze simili a quelle comunicate dalla Corte e ha adottato iniziative adeguate, tra cui l ’interruzione dei pagamenti fino a quando l’autorità di audit interessata non ha appli-cato misure correttive.

In seguito alle iniziative adottate per rimediare alle debo-lezze individuate, attualmente la Commissione dispone di una garanzia sufficiente in merito all ’efficacia di tutte le autorità di audit (tranne una) esaminate dalla Corte responsabili del FESR/FC e del FSE. Per quanto riguarda l’al-tra autorità di audit ritenuta inefficace dalla Commissione e dalla Corte, sono ancora in corso misure correttive per alcuni programmi del FESR/FC e del FSE.

60

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Per quanto riguarda le cinque autorità di audit che hanno dichiarato tassi di errore inferiori a quelli effettivi per pro-grammi del FESR/FC durante il 2010, il 2011 o  il 2012, la situazione è la seguente:

— in un caso, il fatto che sia stato riferito un tasso inferiore a quel-lo effettivo non ha inciso sulla valutazione della Commissione, in quanto l’autorità di audit aveva espresso un parere con ri-serva, riserva che è stata formulata nella relazione di attività annuale del 2010;

— in un altro caso il rischio residuo cumulativo era inferiore al 2 %;

— in tre casi la Commissione ha considerato inattendibili i tassi di errore dichiarati e ha utilizzato i tassi forfettari ai fini del suo processo di garanzia; inoltre ha espresso riserve nelle rispettive relazioni di attività annuali e ha interrotto i pagamenti a favore dei programmi corrispondenti.

Inoltre, la Commissione sta lavorando in modo proattivo con queste autorità di audit per migliorare l ’attendibilità dei tassi di errore da loro riportati.

31.La Commissione interrompe i   pagamenti non appena disponga di elementi che dimostrino l ’esistenza di pro-blemi nel funzionamento di un’autorità di audit. Inoltre, quando un controllo della Commissione rileva l’esistenza di prove che attestino carenze nel funzionamento di un’au-torità di audit, ciò implica sempre l’avviamento di una pro-cedura di sospensione fino a quando gli Stati membri non abbiano adottato le misure correttive necessarie.

Le misure correttive sono ulteriormente consolidate nei progetti di regolamenti per il periodo di programmazione 2014-2020, che prevedono rettifiche finanziarie nette nel caso in cui, dopo la presentazione dei conti annuali, ven-gano individuate gravi irregolarità che non siano state rile-vate e/o segnalate in precedenza dall’autorità che effettua l’audit del programma.

Risposta comune ai paragrafi 32 e 33La Commissione ha elaborato una solida metodologia per verificare e convalidare i  tassi di errore comunicati dalle autorità di audit. Anche le conclusioni della Commissione per il controllo documentale riguardo all’esattezza e all’at-tendibilità dei tassi di errore comunicati nei rapporti di controllo annuali si basano sulla garanzia acquisita grazie all ’ampia indagine di verifica sull ’esame del lavoro delle autorità di audit (cfr. risposte al paragrafo 9).

Tramite questo processo di control lo documentale, la Commissione chiarisce tutti i dubbi che possano sorgere in merito al l ’esattezza e/o al l ’attendibi l i tà dei tassi di errore comunicati e, se necessario, ottiene risultati detta-gliati di audit utili al calcolo del tasso di errore per iscritto o durante le missioni conoscitive in loco.

Nel 2013 i   ser vizi del la Commissione hanno condotto 12 missioni conoscitive in loco riguardanti 64 programmi del FESR/FC in 11 Stati membri e 15 missioni riguardanti 23 programmi del FSE in 10 Stati membri. In base a tutte le informazioni raccolte, la Commissione ha corretto i tassi di errore comunicati per il 21 % dei programmi del FESR/FC e per il 15 % dei programmi del FSE, ritenendo inatten-dibile l ’11 % dei tassi di errore comunicati per tutti i pro-grammi e sostituendoli perciò con tassi forfettari.

Inoltre, per due PO del FSE su 51, la Commissione intende sottolineare che la Cor te, nel paragrafo 6.34 della sua relazione annuale 2012, afferma che le carenze nei tassi di errore comunicati dalle autorità «non mettono in que-stione il numero e  l ’impatto delle riserve formulate dalla DG EMPL nel 2012». Per quanto riguarda altri 44 programmi del FESR/FC, la Commissione osserva che le lievi discre -panze comunicate dalla Corte non hanno messo in discus-sione il numero e l’impatto delle riserve formulate nel 2012 dalla DG Politica regionale e urbana.

Cfr. anche le risposte ai paragrafi 34 e 35.

61

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

34.Secondo la Commissione, il fatto che da 3 anni consecu-tivi i l tasso di errore da essa stimato e pubblicato nella relazione di attività annuale della DG Occupazione sia in linea con il tasso di errore più probabile secondo la Corte conferma la validità e l’attendibilità dell’approccio adottato dalla Commissione.

Per i l 2011 e  i l 2012, le stime della DG Occupazione in merito ai tassi di errore pubblicati nella sua relazione di attività annuale oscillavano tra il 2,0 % e il 2,5 % (cfr. la rela-zione di attività annuale del 2011, pag. 43) e tra il 2,3 % e il 3,2 % (cfr. la relazione di attività annuale del 2012, pag. 37) rispettivamente. I  tassi di errore calcolati dalla Corte per quegli anni ammontavano al 2,2 % e al 3,2 % rispettiva-mente. Pertanto la Commissione ritiene che sia affidabile il tasso di errore util izzato dalla DG Occupazione per la sua relazione di attività annuale del 2010, tasso che corri-sponde ai risultati ottenuti nel quadro della dichiarazione di affidabilità della Corte.

Per quanto concerne i programmi del FESR/FC, anche la Corte, nella sua relazione annuale del 2012, conferma la stima calcolata dalla DG Politica regionale e urbana sugli importi a rischio per il 2012, basata su tassi di errore comu-nicati dalle autorità di audit in relazione alla spesa del 2011, e ciò è  in linea con la valutazione presentata dalla Corte (paragrafo 5.55 della relazione annuale del 2012 della Corte).

34. Primo trattinoLa Commissione osserva che i 51 programmi menzionati dalla Corte corrispondono al lavoro di nove autorità di audit su un totale di 112 autorità incaricate del controllo di programmi del FESR, del FSE e del Fondo di coesione. Inol-tre il problema tecnico segnalato nel caso di 31 programmi raggruppati in un unico campione non modifica le valuta-zioni dell’autorità di audit e della Commissione.

Per quanto concerne gli altri casi, la Commissione reputa di aver avuto a disposizione informazioni sufficienti per trarre conclusioni opportune in merito ai tassi di errore comuni-cati dalle autorità di audit.

Cfr. anche la risposta della Commissione al paragrafo 32.

34. Secondo trattinoLa Commissione si compiace che, in tutti i 138 casi esa-minati tranne cinque, la Corte sia giunta alle sue stesse conclusioni. In merito a quei cinque casi, che riguardano due autorità di audit, la Commissione conferma la propria valutazione, comunicata nella relazione di attività annuale del 2012 dopo un’analisi approfondita delle spiegazioni fornite dalle autorità di audit in questione, valutazione secondo la quale non c’era motivo di formulare una riserva. Per quattro di questi programmi, raggruppati in un cam-pione unico, l’errore è stato corretto nel 2012 e pertanto la Commissione ha ritenuto che non fosse necessario inclu-derlo nel calcolo del tasso di errore proiettato. Per quanto riguarda il quinto programma, la Commissione reputa che il fatto di considerare la parte della spesa rimasta esclusa dalla popolazione da sottoporre ad audit avrebbe inciso in misura assai limitata sul tasso di errore.

Cfr. anche la risposta della Commissione ai paragrafi 5.52, quarto trattino, e 5.57 della relazione annuale del 2012 della Corte.

La Commissione ritiene pertanto di avere svolto corretta-mente il suo ruolo di supervisione dei tassi di errore comu-nicati dalle autorità di audit.

35.In base al metodo util izzato per la relazione di attività annuale del 2010, i tassi di errore convalidati hanno costi-tuito uno degli elementi per la valutazione definitiva dei programmi da parte della DG Politica regionale e urbana. Questi tassi di errore non sono stati utilizzati ai fini della stima dei pagamenti minimi e  massimi a  r ischio, che si basava sulla metodologia impiegata negli anni precedenti. La DG Politica regionale e  urbana, come indica espres-samente nella sua relazione di attività annuale del 2010 (pag. 69), ha stimato l’importo a rischio dei suoi pagamenti del 2010 tra lo 0,8 % e l’1,7 % e ha ritenuto che «i tassi di errore comunicati dalle autorità di audit nazionali relativi alla spesa dichiarata per il 2009 debbano essere interpre-tati con cautela durante la valutazione del funzionamento dei sistemi nel 2010» (pag. 31). Tutti i tassi di errore comu-nicati sono stati valutati e  convalidati dalla DG Politica regionale e urbana, anche correggendoli verso l’alto o uti-lizzando tassi forfettari in più della metà dei casi, nel 2011 e negli anni seguenti. Nel 2011 e nel 2012, in alcuni casi, le autorità di audit hanno comunicato tassi di errore rivisti e attendibili.

62

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Dal 2011 in poi, la DG Politica regionale e urbana ha rivisto la propria metodologia in modo da poter effettuare una stima più precisa dell’importo a rischio, in base ai tassi di errore comunicati dalle autorità di audit e convalidati dai servizi della Commissione. Contemporaneamente, la DG Politica regionale e urbana ha introdotto il calcolo di un rischio residuo cumulativo, tenendo conto delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri. Per questo cal-colo la DG Politica regionale e urbana si avvale dunque di tassi di errore convalidati per tutti gli anni a partire dall’i-nizio del periodo di programmazione, compresi tassi di errore successivamente rivisti dalle autorità di audit, tassi di errore che la DG ha potuto ricalcolare e tassi forfettari. Pertanto le riserve espresse sui tassi di errore nel periodo in cui sono stati comunicati (2010) non incidono sul cal-colo del rischio residuo cumulativo effettuato dalla Com-missione nel 2012. La Corte ha confermato nella propria relazione annuale del 2012 che la stima della DG Politica regionale e urbana degli importi a rischio per il 2012 è in linea con la valutazione della Corte (paragrafo 5.55 della relazione annuale del 2012 della Corte).

In merito alla direzione generale per l ’Occupazione e gli affari sociali, la Commissione rimanda alla sua risposta al paragrafo 34.

36.La Commissione ha promosso attivamente l’uso del cam-pionamento stat ist ico nel 2012/2013 mediante i   suoi or ientamenti aggiornati in materia di campionamento dell ’aprile 2013, anche nel caso di popolazioni ridotte di operazioni, in modo da ottenere risultati rappresentativi in un numero crescente di programmi.

Occorre osservare inoltre che il tasso di errore può essere rappresentativo anche nel caso in cui venga impiegato un approccio formale a  un campionamento non statistico, o nel caso in cui il campione sottoposto ad audit garanti-sca un’elevata copertura della spesa.

Tuttavia, i campioni non statistici per popolazioni ridotte di operazioni sono conformi al regolamento e forniscono l’in-dicazione migliore disponibile sul rischio complessivo per i programmi in questione. In tali casi la Commissione tiene conto anche delle caratteristiche della popolazione e della portata dell’audit. Essa deve utilizzare questi indicatori ai fini del suo processo di garanzia e per calcolare il rischio residuo cumulativo.

I n ogni caso, qualora reput i inattendibi le i l tasso di errore comunicato, la Commissione ricorre all’uso di tassi forfettari.

37.La Commissione concorda con la Corte quando quest ’ul-tima afferma che tenere conto delle rettifiche finanziarie è un compito complesso, considerate le differenze in mate-ria di tempistica tra le scadenze per la comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri e per la relazione annuale di attività della Commissione e  tenendo conto delle diverse parti interessate coinvolte nell’applicazione di tali rettifiche. Affinché traspaia il carattere pluriennale dell’attuazione dei programmi e delle rettifiche finanziarie, la Commissione calcola un tasso di rischio residuo cumu-lativo che rappresenta un indicatore dello stato di avan-zamento, anno dopo anno, della capacità correttiva del programma. La Commissione mira a garantire un tasso di errore residuo inferiore alla soglia di rilevanza alla fine del periodo di programmazione, tenendo conto di tutte le ret-tifiche finanziarie verificatesi durante il ciclo di vita di un programma.

38.Ogni anno la Commissione deve lavorare sui dati forniti dagli Stati membri entro la fine di marzo nel rispetto dei requisiti normativi (dati disponibili ai fini della progetta-zione pluriennale della politica di coesione).

38. Primo trattinoNella relazione di attività annuale la Commissione deve calcolare il rischio residuo cumulativo alla fine dell’anno in esame. Il rischio residuo cumulativo rappresenta un indica-tore della capacità correttiva del programma nel corso di diversi anni, tenendo conto delle informazioni disponibili al momento in cui viene calcolato, sia in termini di rischio che in termini di rettifiche finanziarie effettuate.

Al momento della relazione annuale di attività, la Commis-sione dispone delle informazioni comunicate dallo Stato membro sulle rettifiche finanziarie presentate nell ’anno precedente e dei dati comunicati per l’anno in corso rela-tivi ad alcuni programmi. Tali informazioni possono essere esaminate dalla Commissione, dal momento che la mag-gior par te delle procedure di rettif ica viene avviata su richiesta della Commissione stessa.

Inoltre, negli ultimi 3 anni la Commissione ha condotto un lavoro di audit specifico basato sul rischio per 68 pro-grammi operativi , al f ine di garantire che le rett i f iche comunicate dagli Stati membri vengano applicate efficace-mente e, in caso di dubbi o qualora vi siano scarsi elementi probanti, deduce gli importi in questione dalle rettifiche finanziarie cumulative considerate ai fini del calcolo del tasso di errore residuo.

63

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

38. Secondo trattinoCome indicano gli orientamenti sul trattamento degli errori pubblicati nella relazione di controllo annuale (COCOF_11-0041-01-EN del 7 dicembre 2011) , le autor ità di audit devono eseguire una proiezione del tasso di errore sulla base di tutte le conclusioni dell’audit e, ai fini del calcolo dei tassi di errore proiettati, non devono tenere conto delle rettifiche finanziarie effettuate a seguito dei loro controlli. In sede di formulazione del loro parere di audit, possono prendere in considerazione gli sviluppi verificatisi a seguito delle rettifiche finanziarie effettuate a partire dalla fine dei loro audit. Se queste rettifiche sono sufficienti a ridurre il tasso di errore proiettato, l ’autorità di audit può decidere di comunicare un parere senza riserve, ma deve comunque comunicare il tasso di errore proiettato calcolato.

La Commissione ricorderà questa norma alle autorità di audit.

38. Terzo trattinoI recuperi pendenti si basano su ordini di recupero da ese-guire emanati dallo Stato membro. Sono richiesti dal rego-lamento ed è legittimo prendere in considerazione queste azioni correttive.

38. Quarto trattinoIn base al regolamento, gl i Stat i membri sono tenuti a comunicare tutti gli importi ritirati relativi a una richie-sta di pagamento dell ’anno precedente. Come spiega la nota orientativa1, gli importi ritirati sono definitivi e non possono essere reintrodotti in richieste di pagamento suc-cessive, tranne nel caso in cui importi irregolari siano stati successivamente riconosciuti come regolari ed ammissibili. In tali casi l’autorità certificante deve correggere la propria relazione. La Commissione rammenterà questa norma alle autorità certificanti.

39.Da quando sono state redatte le relazioni annuali di attività del 2011, pubblicate nel marzo 2012, in tutti i casi possibili in cui tasso di errore residuo risulti negativo quest’ultimo viene adeguato a un valore minimo di 0 punti nell’ambito delle procedure adottate dalla Commissione per evitare di sottostimare il rischio residuo cumulativo globale.

1 Rif. COCOF 10/0002/02 del 17.3.2010.

I l r ischio residuo cumulativo r if lette la capacità corret-tiva complessiva di un programma, considerando la stima migliore del r ischio, i l tasso di errore convalidato e  le informazioni su tutte le rettifiche effettuate, indipenden-temente dalla loro fonte (autorità di gestione, autorità certificante o di audit). Pertanto, in casi estremi, un rischio residuo cumulativo pari a zero dimostra che l’insieme delle rettifiche comunicate e  relative alla spesa che in prece-denza erano state incluse nelle richieste di pagamento alla Commissione erano superiori rispetto al rischio cumulativo stimato per il programma al momento del calcolo.

40.Le riserve si basano principalmente sulla valutazione del funzionamento del sistema di gestione e di controllo e sul tasso di errore proiettato. Il rischio residuo cumulativo è un secondo filtro per decidere in merito alla necessità di for-mulare ulteriori riserve. In particolare, ma non esclusiva-mente, nel caso di un tasso di errore convalidato compreso tra il 2 % e il 5 %, il rischio residuo cumulativo permette di decidere se occorra esprimere ulteriori riserve. Non è certo l’indice principale in base a cui queste ultime vengono for-mulate, bensì un indice complementare.

Questo approccio è  stato seguito per 65 programmi a  titolo del FESR/FC sui 67 menzionati dalla Corte. Per quanto concerne gli altri due programmi, come fa presente la Corte nell’allegato III della sua relazione, sono state fatte delle eccezioni, in linea con la metodologia della relazione annuale di attività, eccezioni che sono state rese note in questa pubblicazione dal momento che tutte le rettif i-che finanziarie necessarie erano state effettuate in tempo utile per il processo di garanzia (cfr. DG Politica regionale e urbana, relazione annuale di attività del 2012, pag. 35).

Per i 4 PO del FSE con «tassi di errore proiettati» superiori al 5 %, le rettifiche finanziarie necessarie erano state già effettuate quando è stata pubblicata la relazione annuale di attività del 2012 della DG Occupazione. Di conseguenza i  tassi di errore cumulativi calcolati per questi PO erano inferiori al 2 %. In base alle istruzioni di servizio della Com-missione per la stesura della relazione annuale di attività del 2012, una riserva quantificata è necessaria solo se il rischio finanziario cumulativo supera il 2 %. Oltretutto, nel caso dei 4 programmi in questione, erano in atto piani d’a-zione adeguati per impedire che si ripresentassero questi problemi.

64

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione osserva inoltre che nel paragrafo 6.34 della sua relazione annuale 2012, la Corte afferma che le carenze individuate nei tassi di errore comunicati dalle autorità di audit «non mettono in questione il numero e l’im-patto delle riserve formulate dalla DG EMPL nel 2012».

43.Ci sono due processi che dovrebbero essere chiaramente differenziati: da una parte l ’assegnamento formale fatto sul lavoro dell ’autorità di audit nelle condizioni stabilite dall ’ar ticolo 73 del regolamento, e dall ’altra il fatto che la Commissione possa, per quanto riguarda il processo di garanzia annuale, una volta effettuata la sua valutazione approfondita del rapporto di controllo annuale e tenuto conto del suo lavoro di riesecuzione delle attività di audit in loco, convalidare i risultati comunicati dell’audit e farvi quindi assegnamento.

Le ci fre r i fer ite dal la Cor te r i f lettono l ’approccio pru-dente seguito dal la Commissione, come spiegato nel paragrafo 47, e la doppia condizione che consiste nel fare assegnamento non solo sul lavoro dell ’autorità di audit e sui tassi di errore comunicati, ma anche sulla piena effi-cienza di tutti gli elementi del sistema di gestione e di con-trollo per il programma in questione (cfr. anche la risposta al paragrafo 16).

Inoltre, il rispetto delle condizioni non comporta automa-ticamente che la Commissione decida di concedere lo sta-tus di cui all ’articolo 73. La Commissione si basa su una valutazione professionale per soppesare tutti gli altri fattori pertinenti compresi, tra gli altri, la rilevanza e la criticità di ciascun PO per il Fondo nel suo complesso.

Risposta comune ai paragrafi 44-46La Commissione poteva applicare l ’ar ticolo 73 soltanto qualora fosse stato svolto un sufficiente lavoro di audit in conformità ai principi di revisione internazionali e l’autorità di audit avesse potuto esprimere una valutazione positiva.

Oltretutto, benché le decisioni di concedere lo status di cui all ’articolo 73 siano state adottate nel sesto anno del periodo 2007-2013, l ’attuazione dei programmi in loco dura fino al 2015 e la chiusura è prevista per il 2017. Inol-tre l ’applicazione del principio dell’audit unico può svol-gere un ruolo importante nella realizzazione dei sistemi di gestione e di controllo per il prossimo periodo di program-mazione. Il concetto di audit unico resterà in vigore e avrà un impatto positivo fino al 2023.

La roadmap del 2010 indicava prudentemente che «un pr imo gruppo di autor ità di audit potrebbe essere in condizione di beneficiare o può già beneficiare del prin-cipio dell ’audit unico per alcuni programmi/sistemi e  la Commissione farà affidamento principalmente sul parere dell ’autorità di audit». La Commissione non poteva dun-que anticipare una tempistica precisa prima di condurre il suo esame. Infatti, in base alle condizioni previste dal regolamento e ai principi di verifica, la Commissione deve ottenere risultati di audit affidabili, dopo una serie di pro-cedimenti in contraddittorio, prima di poter decidere di applicare l’articolo 73 ad un programma specifico. Questo era possibile solo dopo un lavoro approfondito di riese -cuzione delle attività di audit in loco da parte della Com-missione, nell’ambito della sua indagine di audit «Review of the work of audit authorities» ( Verifica del lavoro delle autorità di audit), effettuata dal 2009.

La Commissione ha pertanto adottato un approccio pru-dente dal momento che le prime concessioni dello status di cui all’articolo 73 erano avvenute dopo la ricezione dei rapporti di controllo annuali del 2010 e del 2011, i primi in cui sono stati comunicati i  tassi di errore. Nello stesso periodo, la Commissione aveva fornito orientamenti in merito all ’elaborazione di questi rapporti, al trattamento degli errori, al campionamento ecc. al fine di garantire l’at-tendibilità e l’uniformità delle informazioni ricevute.

Cfr. anche la risposta al paragrafo 30.

65

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

47.Tramite la valutazione di funzioni e requisiti chiave detta-gliati per ogni programma, la Commissione mira ad otte-nere «garanzie ragionevoli circa l’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e  di controllo». Tale valutazione si basa su una sintesi di tutti i   r isultati dell ’audit effet-tuati dalla Commissione e dallo Stato membro e va al di là dell’informazione fornita dal solo indicatore del rischio residuo cumulativo. La Commissione ha formalmente aggiornato la sua roadmap nel settembre 2013, chiarendo ulter iormente i   cr iter i cui s i att iene per l ’applicazione dell’articolo 73: accettazione della strategia di audit e valu-tazione di conformità; garanzie ragionevoli del fatto che il sistema di gestione e di controllo funzioni bene e consenta solo rischi limitati; garanzie ragionevoli sul buon funziona-mento dell’autorità di audit e sulla necessità di apportare solo pochi, marginali miglioramenti, tenendo conto dell’e-sperienza e delle conoscenze accumulate dalla Commis-sione in materia. Vengono presi in considerazione anche i risultati della verifica svolta dalla Corte.

48.La Commissione ritiene che, alla fine del 2013, i  requisiti siano stati rispettati per tutti i 61 programmi operativi e, nella sua valutazione, si basa sui risultati delle ampie inda-gini di audit avviate nel 2009 per verificare efficacemente l’attendibilità delle autorità di audit. Tiene oltretutto conto di tutte le disposizioni legislative, compreso l’utilizzo di un campionamento non statistico in alcuni casi come stima migliore del rischio e dell’efficacia del sistema di gestione e di controllo, nonché del «rischio residuo cumulativo» cal-colato per ogni programma o gruppo di programmi a par-tire dal 2012, come indicato sopra.

Inoltre, la Commissione osserva che i programmi ai quali la Corte si riferisce nel riquadro 6 rappresentano rispettiva-mente il 5 % e meno dell’1 % degli stanziamenti comples-sivi destinati al FESR/FC e al FSE.

Riquadro 6 a) — Primo trattinoQuando si raggruppano dei programmi nell’ambito di un sistema comune di gestione e di controllo a  fini di cam-pionamento statistico, come previsto dal regolamento, la Commissione non può calcolare il rischio residuo cumu-lativo per ciascun programma perché le autorità di audit comunicano un unico tasso di errore per tutti i programmi appartenenti allo stesso raggruppamento. Si adotta questo approccio in tutti i casi e per tutti gli Stati membri quando le autorità di audit raggruppano i programmi in un solo campione rappresentativo.

I sei programmi cui si r i fer isce la Corte fanno par te di un gruppo di otto programmi nel quadro di un sistema comune di gestione e di controllo. Il tasso di errore comu-nicato e convalidato per questo gruppo di programmi era pari al 2,64 % nel 2011. Il rischio residuo cumulativo corri-spondente per il gruppo di tutti gli otto programmi consi-derati nel loro complesso, dopo le rettifiche a cura dell’au-torità certificante interessata, era inferiore al 2 %. Pertanto la Commissione ha concluso che i sistemi erano efficaci per tutti gli otto programmi.

Riquadro 6 a) — Secondo trattinoTutte le condizioni per la concessione dello status di cui all ’articolo 73 a questo programma erano già soddisfatte all ’inizio del 2012. Tuttavia, la Commissione ha deciso di seguire un approccio prudente per far fronte al rischio di errori sistematici in una misura specifica del programma e ha perciò emesso una riserva parziale nella relazione di attività annuale per coprire tale rischio. Successivamente lo Stato membro ha confermato che l’intera spesa relativa alla misura suddetta era stata preventivamente ritirata già nel novembre 2011 e  che nel 2012 è  stato adottato un piano d’azione per garantire che non ci fosse più alcuna spesa effettivamente a rischio per quella misura. Alla luce di questa conclusione, la r iserva parziale è  stata sciolta nel novembre 2012. Dopo due missioni di audit in loco, è  stato conferito al programma lo status di cui al l ’ar ti-colo 73. I risultati positivi comunicati nel rapporto di con-trollo annuale per il 2012 hanno confermato la valutazione con un tasso di errore convalidato al di sotto del 2 % e la Commissione ha pubblicato un parere senza riserve nella relazione annuale di attività del 2012.

66

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Riquadro 6 b) — Primo trattino — Per i due programmi a titolo del FSE e del FESR citati dalla

Corte, la Commissione conferma che le autorità di audit in-teressate si sono attenute correttamente alla nota orientativa della Commissione sul campionamento, considerata la di-mensione esigua della popolazione, e osserva che l’utilizzo di tassi di errore basati su campioni non statistici è previsto dal regolamento nel caso di una popolazione ridotta di operazio-ni. Si tratta dei soli indicatori disponibili per stimare il rischio complessivo per i programmi in esame ed è per questo che la Commissione li impiega ai fini del processo di garanzia. In tali casi la Commissione tiene conto anche delle caratteristiche della popolazione e della portata dell’audit. In due programmi operativi a titolo del FSE, considerando l’esiguità della popo-lazione, è stato soddisfatto il requisito minimo di copertura (10 %). Per il programma del FESR restante, è risultato adegua-to l’impiego, nel 2011, di una selezione casuale che ha coperto voci ad alto valore nonché più del 10 % della spesa.

— Oltretutto, la Commissione ha basato la sua valutazione non solo sui tassi di errore comunicati nei rapporti di controllo annuali, ma anche su altri elementi acquisiti durante il suo lavoro di verifica, come la riesecuzione di alcuni controlli delle autorità di audit su talune operazioni e la conoscenza maturata sul funzionamento dei sistemi in questione.

— Poiché la valutazione di questi elementi è stata positiva, la Commissione ha concluso che disponeva di motivi suffi-cienti per concedere lo status di cui all’articolo 73 a quei tre programmi.

— Per quanto concerne il campione del 2013, entrambe le auto-rità di audit hanno optato per un metodo di campionamento statistico che tenesse conto dell’aumento delle dimensioni della popolazione e dell’abbassamento della soglia di rilevanza superata la quale si rende necessario l’uso del campionamento statistico previsto dagli orientamenti modificati in materia di campionamento, forniti dalla Commissione nell’aprile 2013.

Cfr. anche la risposta al paragrafo 36.

Riquadro 6 b) — Secondo trattinoLo status di cui all ’ar ticolo 73 è stato conferito a questi due programmi nel giugno 2012 in quanto tutte le con-dizioni stabilite nella roadmap della Commissione erano state rispettate. All’epoca la Commissione aveva esaminato la metodologia di campionamento utilizzata dall’autorità di audit in quattro rapporti di controllo annuali consecu-tivi (a partire dal 2008) e  l ’aveva giudicata conforme. Le informazioni sulla modifica del metodo di campionamento sono state fornite nel dicembre 2012 nel nuovo rapporto di controllo annuale, che è stato immediatamente sotto-posto a una valutazione: in base a quest ’ultima la Com-missione ha osservato che la scelta di escludere la spesa dalla popolazione da campionare non era in linea con le norme, ma ha concluso che la modifica della metodolo-gia non incideva sui tassi di errore comunicati ed era stata scelta dall’autorità di audit per ragioni di economicità, dal momento che i beneficiari interessati erano già stati sot-toposti a verifica senza che si fossero generati errori negli anni precedenti.

La Commissione osserva che la modifica della metodologia ha comportato un aumento della copertura dell’audit dal 5 % al 20 % rispetto agli anni precedenti.

Riquadro 6 b) — Terzo trattinoI l PO cui si riferisce la Corte è il quarto programma più pic-colo a titolo del FSE. La media dei pagamenti annuali nel periodo 2010/2012 è stata pari a 1,5 milioni di euro. Nono-stante l’estrema esiguità del programma, non è stato possi-bile applicare l’articolo 74 (che stabilisce disposizioni sulla proporzionalità in materia di controllo per PO piccoli) in quanto il livello di cofinanziamento per questo PO supera il 40 %.

Inoltre, la Commissione conferma di avere avuto motiva-zioni sufficienti per conferire a questo programma lo sta-tus di cui all’articolo 73, il cui impatto è analogo a quello dell’articolo 74, dal momento che l’autorità di audit del FSE si è correttamente attenuta alla nota orientativa della Com-missione in materia di campionamento, considerata l ’e-strema esiguità della popolazione, ampiamente al di sotto della soglia richiesta per il campionamento statistico di cui la Corte fa menzione nella nota 9 (meno di 20 progetti per il 2011 e 2012). Pertanto il campionamento statistico non era applicabile alla popolazione in questione. Tuttavia, è stato raggiunto il livello di copertura minima del 10 % richiesto dagli orientamenti sul campionamento.

Oltretutto, il sistema di gestione e di controllo per questo programma operativo è stato giudicato efficace e il tasso di errore comunicato dall ’autorità di gestione e convalidato dalla Commissione è  r imasto costantemente al di sotto del 2 %.

67

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Riquadro 6 c) La Commissione ritiene di aver concesso lo status di cui all’articolo 73 a questi due programmi in base a criteri con-creti, coerenti e trasparenti, tenendo conto delle conclu-sioni della Corte.

In uno dei due casi citati dalla Corte, il sistema di gestione e di controllo è stato giudicato efficace e i tassi di errore comunicati dall’autorità di audit e convalidati dalla Com-missione sono rimasti costantemente al di sotto del 2 % nel periodo 2010-2012.

Per quanto riguarda il secondo caso, le conclusioni della Corte non si riferivano al funzionamento dell ’autorità di audit, ma ad altre parti del sistema di gestione e di con-trollo, che attualmente sono sotto monitoraggio. La Com-missione ritiene che le carenze individuate nel 2013 nel sistema di gestione e di controllo non incidano necessaria-mente sull’affidamento da essa fatto sul lavoro dell’autorità di audit.

Riquadro 6 d) Lo status di cui all’articolo 73 è stato conferito alle due auto-rità di audit nel giugno e nel settembre 2012. L’osservazione della Corte si riferisce a conclusioni pubblicate nel 2013.

In ogni caso la Commissione conferma, dopo aver valu-tato esaustivamente le conclusioni della Corte, che que-ste autorità di audit soddisfano i requisiti previsti dall’arti-colo 73. La Commissione verifica accuratamente che questi requisiti continuino ad essere rispettati nell’ambito della sua recente indagine di verifica congiunta sul monitorag-gio relativo all’osservanza dell’articolo 73 (cfr. la risposta al paragrafo 54).

Risposta comune ai paragrafi 49 e 50Come previsto dalla roadmap aggiornata e dall ’indagine di verifica congiunta disposta nel settembre 2013, e come confermato dalla strategia di audit dei servizi della Com-missione, viene svolto un adeguato monitoraggio sull’os-servanza dell’articolo 73 mediante l’analisi delle relazioni sull’audit dei sistemi nazionali e dei rapporti di controllo annuali (anche tramite missioni conoscitive, ove necessa-rio), l ’esame dei documenti di lavoro in loco e la riesecu-zione di verifiche effettuate dall’autorità di audit, nonché riunioni di coordinamento bilaterale.

Cfr. anche la risposta al paragrafo 32.

Risposta comune ai paragrafi 51-53La roadmap doveva servire da documento strategico (e non da documento metodologico) per stabilire le condi-zioni per il conferimento dello status di cui all’articolo 73 e verificarne l’osservanza. Dopo il primo lotto di decisioni riguardanti l’articolo 73 nella prima metà del 2012, è stata sviluppata la metodologia per lo svolgimento delle mis-sioni di monitoraggio e la nuova indagine è stata affinata in base all’esperienza maturata nelle 2 missioni pilota svol-tesi nel 2012, in cui sono state rieseguite alcune attività di audit e sono stati esaminati documenti di lavoro.

In base alla roadmap aggiornata, all ’indagine di verifica congiunta e alla strategia di audit, in linea di massima ogni due anni verrà effettuata una missione di monitoraggio per ogni autorità di audit che goda dello status previsto dall’articolo 73. Queste missioni comprendono la riesecu-zione di attività di audit ed esami dei documenti di lavoro, in linea con i principi di revisione internazionali.

Risposta comune ai paragrafi 54 e 55Nella sua relazione annuale di attività del 2012, la DG Poli-tica regionale e urbana ha fatto presente che, in base al suo monitoraggio dei programmi cui era stato conferito lo status di audit unico, le condizioni che giustificavano tale status erano ancora soddisfatte, dal momento che le auto-rità di audit avevano debitamente rilevato nuove carenze per alcuni di questi programmi. Perciò queste autorità di audit hanno continuato ad operare correttamente.

Nel settembre 2013 la Commissione ha formalmente aggiornato la sua roadmap iniziale e avviato un’indagine di audit che stabilisce la metodologia e  il processo per monitorare lo status dell ’«audit unico». L’allegato I della roadmap aggiornata cont iene una panoramica del le azioni/misure correttive nel caso in cui una o  più con-dizioni iniziali per ottenere l ’applicazione del principio dell’audit unico non siano più soddisfatte.

La Commissione monitora tutti i programmi in questione, anche tramite la riesecuzione delle attività di audit. Alla fine del 2013, il monitoraggio della Commissione riguarda diciannove PO con lo status di cui all ’articolo 73, per un totale di sette autorità di audit, in linea con la metodolo-gia di verifica della Commissione. È in corso l’adozione di misure correttive specifiche per quattro autorità di audit.

68

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Nella sua relazione annuale di attività del 2012, la DG Occupazione non ha individuato alcuna problematica che giustif ichi un r iesame dei programmi operativi ai quali nel 2012 è stato concesso lo status di cui all ’articolo 73. Pertanto non è stato necessario intraprendere azioni cor-rettive per ritirare o sospendere lo status dell’audit unico conferito nel 2012. Inoltre, negli ultimi mesi del 2013 la Commissione ha avviato delle missioni di monitoraggio per questi PO.

56.La chiusura del periodo di programmazione si baserà sul grande lavoro di verifica e monitoraggio svolto durante il periodo stesso, in particolare per quanto concerne la valu-tazione annuale del rischio residuo cumulativo, effettuata programma per programma. Si veda in proposito anche la r isposta ai paragrafi 49-53 sulla roadmap aggiornata e sull’indagine di verifica in merito al monitoraggio.

La Commissione r ichiama inoltre l ’attenzione sul fatto che l ’applicazione del principio dell ’audit unico prose -guirà nel periodo 2014-2020, come prevede l’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento recante disposizioni comuni2.

60.Nei primi anni di applicazione di tale principio, la Commis-sione ha pubblicato degli orientamenti fondamentali per il lavoro delle autorità di audit (per es. valutazione di confor-mità, strategia di audit, valutazione dei sistemi di gestione e di controllo, metodi di campionamento). Questi docu-menti orientativi sono stati pubblicati tempestivamente all’inizio del periodo di programmazione (cfr. paragrafo 62).

2 «Riguardo ai programmi operativi per i quali la Commissione conclude di potersi basare sul parere dell’autorità di audit, può concordare con la stessa di limitare gli audit in loco della Commissione alla verifica dell’operato dell’autorità di audit, salvo quando vi siano prove che facciano presumere carenze nell’operato dell’autorità di audit per un periodo contabile i cui bilanci sono stati accettati dalla Commissione».

Risposta comune al paragrafo 61 e al riquadro 8Orientamenti su questioni complesse come quelli citati dalla Corte si basano necessariamente sulle buone e cat-tive pratiche individuate durante i primi anni di attuazione. Un progetto di nota orientativa viene discussa in occasione di diverse riunioni tecniche con le autorità di audit prima di essere approvata nella riunione COCOF, com’è avvenuto, in particolare, per gli orientamenti sul trattamento degli errori, che sono stati ampiamente discussi con le autorità di audit prima di essere comunicati formalmente.

66. Primo trattinoLa Commissione concorda che queste informazioni obbli-gatorie potrebbero essere ulteriormente integrate con orientamenti supplementari per quanto riguarda gli esiti delle operazioni. La Commissione intende fornire alle auto-rità di audit ulteriori chiarimenti scritti a questo proposito entro la fine del 2013.

66. Secondo trattinoLa Commissione ottiene ulteriori informazioni sull ’esito degli audit di operazioni, sia in forma scritta che durante le miss ioni conoscit ive in loco, ove necessar io, sul la base della sua valutazione di r ischio (cfr. la r isposta al paragrafo 32).

La Commissione considererà la possibilità di pubblicare ulteriori chiarimenti per iscritto in proposito.

66. Terzo trattinoNella fase di chiusura le autorità di audit hanno già richie-sto di svolgere una valutazione pluriennale del funziona-mento dei sistemi di gestione e di controllo, nonché della capacità correttiva in quella stessa fase (cfr. gli orienta-menti sulla chiusura pubblicati nel 2013).

66. Quarto trattinoPer quanto riguarda l’impatto sul parere di audit di eventi occorsi successivamente, la questione è  già trattata in par te negli or ientamenti forniti nel dicembre 2011 sul trattamento degli errori per quanto r iguarda gli eventi «positivi».

La Commissione considererà la possibilità di pubblicare ulteriori chiarimenti per iscritto in proposito.

La Commissione ha proposto di trattare tutti gli aspetti precedenti negli atti delegati e di esecuzione per il periodo di programmazione 2014-2020 al fine di armonizzare ulte-riormente l’attuazione.

69

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

67.I l regolamento e, di conseguenza, gli orientamenti forniti dalla Commissione tengono conto dei principi di revisione internazionali, ma devono rispecchiare le specificità e  la terminologia utilizzati per la politica di coesione.

Risposta comune ai paragrafi 68-69Dal 2009 il vasto lavoro di verifica per esaminare l’operato delle autorità di audit comporta anche un ampio eserci-zio di rafforzamento delle capacità in cooperazione con le autorità medesime. Ciò ha permesso a  sua volta uno scambio di buone pratiche con tutte le autorità di audit mediante ulteriori orientamenti e riunioni tecniche.

72.La Commissione continua a fornire attività di formazione alle autorità di audit, in particolare sulle tecniche di cam-pionamento, sul lavoro di audit in vista della chiusura del periodo 2007-2013 e  sull ’audit per i l nuovo periodo di programmazione.

73.La Commissione osserva che il fatto di conferire lo sta-tus di cui all ’articolo 73 ad alcuni programmi non riduce il suo lavoro di controllo. I l vantaggio principale per la Commissione risiede nella possibilità di concentrare le sue limitate risorse di audit su autorità e programmi a più alto rischio, anziché dover ridurre i controlli nel loro complesso. Oltretutto, l’audit unico non implica l’assenza completa di verifiche. Le missioni di monitoraggio e di follow-up con-tinueranno ad essere necessarie per garantire la costante attendibilità del lavoro di audit delle autorità nazionali.

Risposta comune ai paragrafi 74-76La Commissione sottolinea che, grazie al quadro norma-tivo per il periodo 2007-2013, il livello di attendibilità otte-nibile è aumentato sensibilmente, soprattutto grazie alla possibilità di valutare ogni anno l ’attendibilità per ogni programma operativo a partire dall’inizio della sua attua-zione. Pertanto il costo dei controlli deve essere valutato dal punto di vista dell’efficienza economica anziché in ter-mini assoluti.

La Commissione osserva che i Fondi possono finanziarie le attività preparatorie, di gestione, di monitoraggio, di valutazione, di informazione e di controllo dei programmi tramite assistenza tecnica.

77.Dopo anni in cui sono stati riscontrati tassi di errore ele-vati nel periodo 2000-2006, la Commissione ha deciso di proporre un rafforzamento delle disposizioni in materia di gestione e di controllo, compreso il campionamento statistico, per i l periodo 2007-2013. Queste proposte si riflettono ampiamente nell ’attuale quadro legislativo. La Commissione osserva che nel periodo di programmazione attuale i tassi di errore sono considerevolmente più bassi.

78. La Commissione prevede che i   costi di controllo per i l periodo di programmazione 2014-2020 rimarranno stabili.

Con le varie semplificazioni previste dal regolamento, la riduzione degli oneri amministrativi (per esempio in virtù di una diminuzione degli obblighi di comunicazione e un maggior utilizzo delle opzioni di spesa semplificate) o l’im-piego di orientamenti aggiornati sul campionamento pos-sono condurre a progressi considerevoli in termini di atti-vità di audit.

Ciò compenserebbe con gli interessi gli sforzi supplemen-tari necessari per verificare i conti ed esaminare la dichia-razione di affidabilità della gestione.

70

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Risposta comune ai paragrafi 79 e 80La Commissione apprezza la conclusione del la Cor te e  r it iene inoltre di aver consolidato assieme agli Stati membri il quadro di controllo interno per i programmi del 2007-2013 rispetto ai periodi di programmazione prece-denti. La Commissione reputa che ciò contribuisca a garan-tire una capacità di audit concreta in tutta l’Unione.

83.Per quanto riguarda i rischi identificati dalla Corte, la posi-zione della Commissione è la seguente:

83. Primo trattinoDal 2009 la Commissione ha espletato audit approfon-diti in loco per valutare il lavoro delle autorità di audit, ha effettuato 269 missioni di audit e sottoposto a verifica rispettivamente 47 e 84 autorità di audit per il FESR e il FSE relativamente al 96 % e al 99 % degli stanziamenti locali. Queste verifiche hanno permesso alla Commissione di for-nire indicazioni, contribuire al rafforzamento delle capa-cità e ricalcolare i tassi o sostituirli, qualora fossero ritenuti inattendibili, con tassi forfettari.

Nel complesso, la Commissione dispone di un processo accurato per verif icare l ’attendibil ità dei tassi di errore comunicati dalle autorità di audit, tassi che, ove necessa-rio, vengono rivisti. I l fatto che i tassi di errore comunicati nelle relazioni annuali di attività della DG Occupazione e della DG Politica regionale e urbana siano in linea con il tasso di errore fissato dalla Corte conferma l’attendibilità del sistema di audit e di rendiconto.

83. Secondo trattinoLa Commissione ha messo in atto anche una solida meto-dologia per verificare e convalidare i tassi di errore comu-nicati dalle autorità di audit, metodologia che prevede, ove necessario, ulteriori richieste di informazioni e/o mis-sioni conoscitive in loco (nel 2013, 64 PO a titolo del FESR/Fondo di coesione in 11 Stati membri e 23 PO a titolo del FSE in 10 Stati membri).

Le buone conoscenze acquisite sul funzionamento di un gran numero di autorità di audit attraverso l’ampia inda-gine di verifica si sono dimostrate molto utili nella valu-tazione dei tassi di errore comunicati effettuata dal la Commissione.

83. Terzo trattinoLa Commissione reputa che il rischio residuo cumulativo, che tiene conto dei tassi di errore e delle rettifiche finan-ziarie durante il periodo di programmazione, sia un indi-catore della capacità correttiva globale dei programmi valutati ogni anno dalla Commissione nelle sue relazioni annuali di attività.

Il rischio residuo cumulativo si basa su tutti i dati comuni-cati disponibili relativi agli anni precedenti e sulla migliore stima dell’anno in esame.

Serve alla Commissione per affrontare, in particolare ma non esclusivamente, la situazione di programmi con tassi di errore convalidati compresi tra il 2 % e il 5 %.

Questi programmi, che in passato erano esenti da riserve, ora possono esservi soggetti e, di conseguenza, essere sot-toposti a procedure giudiziarie (interruzioni/sospensioni/rettifiche finanziarie).

Grazie all’utilizzo del rischio residuo cumulativo, altri pro-grammi vengono sottoposti a  riserva, il che permette di ridurre la possibilità, segnalata dalla Corte, che vengano sottostimati i rischi per questi programmi.

Oltretutto, la Commissione ha condotto un lavoro di audit specifico basato sul rischio per 68 PO al fine di garantire che le rettifiche comunicate dagli Stati membri siano appli-cate efficacemente e, in caso di dubbi o qualora vi siano scarsi elementi probanti, essa deduce gli importi in que-stione dalle rettifiche finanziarie cumulative considerate ai fini del calcolo del tasso di errore residuo.

71

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione mira sempre a garantire che le relazioni presentate all ’autorità di discarico delineino un quadro equo e attendibile della stima del rischio per il bilancio dell’UE relativamente a ciascuno Stato membro, tenendo conto anche della capacità correttiva pluriennale. Nelle loro relazioni annuali di attività, i   servizi della Commis-sione forniscono tutte le informazioni disponibili in piena trasparenza.

Ogni anno la Commissione valuta accuratamente i tassi di errore comunicati dalle autorità di audit. Questo processo di verifica, unitamente ai cospicui risultati delle sue inda-gini di audit, permette alla Commissione di pubblicare tassi di errore completi e attendibili nelle relazioni annuali di attività e di formulare riserve appropriate ove necessario.

A dimostrazione di ciò, la Commissione osserva che da tre anni consecutivi, nel caso della DG Occupazione, e da due anni consecutivi, nel caso della DG Politica regionale e  urbana, i l tasso di errore stimato dalla Commissione stessa e pubblicato nella relazione di attività annuale è in linea con i  tassi di errore della Corte, il che conferma la validità e l’attendibilità del suo approccio.

Raccomandazione 1Secondo la Commissione questa raccomandazione è già attuata.

La Commissione ha messo in atto un processo di verifica accurato, comprendente missioni conoscit ive in loco, al fine di garantire l ’esattezza e  l ’attendibilità dei tassi di errore comunicati dalle autorità di audit. In alternativa, nel caso in cui ritenga che i  tassi di errore non siano atten-dibil i , applica tassi di errore for fettari . Dal 2009 questo processo è accompagnato da un’indagine di audit appro-fondita della Commissione, grazie a cui, con 269 missioni di ver if ica, è  stato possibile esaminare i l lavoro svolto dalle autorità di audit (anche tramite la sua riesecuzione) relativamente al 90 % circa degli stanziamenti dei fondi. La Commissione conduce inoltre control l i or ientati al rischio per verificare l’esattezza delle rettifiche finanziarie dichiarate.

La Commissione continuerà a garantire una supervisione rigorosa dei tassi di errore comunicati, a monitorare ed esaminare il lavoro delle autorità di audit e ad espletare verifiche mirate sulla qualità dei processi delle autorità certificanti per la registrazione e  la comunicazione delle rettifiche finanziarie.

Raccomandazione 2Nella sua proposta di regolamento recante disposizioni comuni per il 2014-2020, la Commissione ha introdotto, in accordo con il legislatore, la possibilità di effettuare rettifi-che finanziarie nette nel caso in cui, dopo la presentazione dei conti annuali, vengano individuate gravi irregolarità che non siano state rilevate e/o segnalate in precedenza dall’autorità di audit.

La Commissione intende inoltre proporre nella legisla-zione secondaria la possibilità di aumentare le rettifiche for fettarie relativamente a violazioni reiterate che com-portino le stesse carenze, qualora lo Stato membro non abbia adottato misure correttive adeguate per la parte del sistema interessata e sottoposta in precedenza a un’azione correttiva.

84.Le cifre evidenziate dalla Corte sono frutto delle condi-zioni rigorose previste dal regolamento, che richiedono, da parte della Commissione e dello Stato membro, un ampio lavoro di verifica comprensivo della riesecuzione delle atti-vità di audit in conformità ai principi di revisione interna-zionali, prima che sia possibile valutare il funzionamento dell’intero sistema di gestione e di controllo. Inoltre, nella maggior parte dei casi, la Commissione ha dovuto atten-dere che i tassi di errore venissero forniti nel 2010 o addi-rittura nel 2011 poiché l’avvio dell’attuazione è stato lento. La Commissione ha dovuto verificare attentamente tali tassi e  i risultati della sua prima riesecuzione in loco del lavoro delle autorità di audit per valutare l’efficacia dell’ap-plicazione dei sistemi di gestione e di controllo.

85.In base alla sua stessa valutazione, la Commissione dis-sente nettamente per quanto riguarda tutti i 15 casi citati nel riquadro 6 e  ritiene che, alla fine del 2013, tutti i 61 programmi soddisfino i  requisiti . La valutazione si basa sui risultati delle ampie indagini di audit avviate nel 2009 per verificare efficacemente l ’attendibilità delle autorità di audit e  tiene oltretutto conto di tutte le disposizioni legislative, compreso l ’utilizzo, in alcuni casi, di un cam-pionamento non statistico quale stima migliore del rischio e dell’efficacia del sistema di gestione e di controllo, non-ché del «rischio residuo cumulativo» calcolato per ogni programma o  gruppo di programmi a  partire dal 2012, come indicato più sopra. Inoltre, le obiezioni sollevate sono del tutto fuori luogo per i PO piccoli.

72

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Oltretutto, la Commissione osserva che i  programmi ai quali la Corte si r ifer isce nel r iquadro 6 rappresentano rispettivamente il 5 % e meno dell’1 % degli stanziamenti complessivi destinati al FESR/FC e al FSE.

86.In seguito all ’audit della Corte, le direzioni generali della Commissione interessate hanno congiuntamente svilup-pato e approvato nel settembre 2013 un’indagine di veri-fica per monitorare le decisioni riguardanti la concessione dello status di cui all’articolo 73, emesse per la prima volta nel 2012, e nel settembre 2013 hanno adottato una deci-sione congiunta che aggiorna la roadmap relativa all’arti-colo 73 e i processi di monitoraggio.

Cfr. qui di seguito la risposta alla raccomandazione 4.

Raccomandazione 3La Commissione ritiene che lo status di audit unico sia stato concesso in base a criteri solidi, coerenti e  traspa-renti. Reputa inoltre che, entro la fine del 2013, questi pro-grammi soddisferanno tutti i requisiti.

La Commissione continuerà ad adottare un approccio solido, divenuto ancora più trasparente con l ’attuazione della sua roadmap relativa all ’articolo 73, aggiornata nel settembre 2013.

Raccomandazione 4La Commissione ritiene che questa raccomandazione sia stata attuata mediante la roadmap aggiornata e l’indagine di audit sul monitoraggio dell’applicazione dell’articolo 73, adottata nel settembre 2013.

In seguito all ’adozione, nella prima metà del 2012, del primo lotto di decisioni relative all ’applicazione dell’arti-colo 73 e sulla scorta delle missioni pilota, i servizi della Commissione hanno elaborato una metodologia di audit per svolgere le missioni di monitoraggio, che include la riesecuzione delle attività di audit e l’esame dei documenti di lavoro, in linea con i principi di revisione internazionali.

87.La Commissione si compiace della valutazione della Corte e  continua a  col laborare strettamente con le autor ità di audit al fine di migliorare costantemente i suoi orien-tamenti e  il suo supporto. La Commissione si sta impe-gnando attivamente a promuovere l’applicazione dei suoi orientamenti sul campionamento rivisti nel 2013 attraverso seminari di formazione in diversi Stati membri decentrati, in modo da garantire un’adeguata comunicazione delle informazioni a tutte le autorità di audit interessate di que-sti Stati membri.

La Commissione ha iniziato il dialogo con le autorità di audit per preparare adeguatamente l ’avvio del periodo 2014-2020 e  migliorare la legislazione secondaria sulle questioni riguardanti il lavoro delle autorità di audit.

Raccomandazione 5La Commissione è d’accordo con questa raccomandazione e sta adottando misure per garantire un miglioramento della legislazione secondaria, nonché orientamenti com-pleti e  tempestivi nell ’ambito di un quadro metodolo -gico stabile per il lavoro delle autorità di audit, basandosi sull ’esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013.

Entro la fine del 2013 la Commissione farà ulteriormente luce su alcuni aspetti degli attuali orientamenti con un chiarimento per iscritto.

Inoltre, in conformità al regolamento per il periodo di pro-grammazione 2014-2020, la Commissione ha la facoltà di adottare, tramite atti delegati e di esecuzione, modelli vin-colanti e/o requisiti per il lavoro di audit delle autorità, che dovrebbero consolidare l ’esperienza e  le buone pratiche del periodo di programmazione 2007-2013.

89.Le responsabilità sono chiaramente ripartite in base al trat-tato, al regolamento finanziario e ai regolamenti settoriali specifici. Nel contesto dei fondi strutturali e di coesione europei, gli Stati membri dispongono di una dotazione considerevole destinata all’assistenza tecnica e ora devono decidere come impiegarla.

Cfr. anche la risposta della Commissione alla raccomanda-zione 6.

73

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Raccomandazione 6La Commissione ritiene che questa raccomandazione sia già stata attuata nella valutazione d’impatto del 2011 (cfr. nota 57). Inoltre fa presente che, nell’ambito della gestione concorrente e nel rispetto del principio di sussidiarietà, la decisione di ripartire l’assistenza tecnica in diverse catego-rie di spesa viene presa dagli Stati membri.

Oltretutto, nel regolamento per il periodo 2014-2020 la Commissione consolida il proprio approccio basato sull’ef-f icienza economica relativamente al settore della coe-sione. Di conseguenza gli accordi recentemente stabiliti per l’applicazione dei finanziamenti, anche in relazione ai controlli, «(…) rispettano il principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato e tengono conto della finalità generale di ridurre l’onere amministrativo per gli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei programmi».

.

74

Relazione speciale n. 16/2013 – Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» («single audit») e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

Corte dei conti europea

Relazione speciale n. 16/2013Valutazione della situazione per quanto attiene all’«audit unico» (single audit) e all’utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea

2014 — 74 pagg. — 21 × 29,7 cm

ISBN 978-92-9241-550-1

doi:10.2865/10060

COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite:

• unasolacopia: tramite EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

• piùdiunacopiaoposter/cartegeografiche: presso le rappresentanze dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/represent_it.htm), presso le delegazioni dell’Unione europea nei paesi terzi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm), contattando uno dei centri Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_it.htm), chiamando il numero 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l’UE) (*).(*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite

(con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Pubblicazioni a pagamento:

• tramiteEUBookshop(http://bookshop.europa.eu).

Abbonamenti:

• tramiteidistributoricommercialidell’Ufficiodellepubblicazionidell’Unioneeuropea (http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm).

QJ-A

B-13

-016-IT

-C

CORTE DEI CONTI EUROPEA

LA CORTE RITIENE CHE LA COMMISSIONE ABBIA COMPIUTO NOTEVOLI PROGRESSI

NELLA MESSA A PUNTO DI UN SISTEMA, COSIDDET TO DI «AUDIT UNICO» (SINGLE

AUDIT) CHE LE CONSENTA DI OT TENERE UNA GARANZIA DELLA LEGIT TIMITÀ E RE-

GOLARITÀ DELLA SPESA A CARICO DEL FESR/FC E DELL’FSE DAL LAVORO DELLE

AUTORITÀ DI AUDIT NAZIONALI. SECONDO LA STIMA DELLA CORTE, IL COSTO DELLE

AUTORITÀ DI AUDIT AMMONTA, PER L’INTERO PERIODO DI PROGRAMMAZIONE

2007-2013, A CIRCA 860 MILIONI DI EURO (0,2 % DELLA DOTAZIONE COMPLESSIVA

DEL FESR/FC E DELL’FSE). LA CORTE HA RILEVATO CHE I TASSI DI ERRORE COMUNI-

CATI DALLE AUTORITÀ DI AUDIT E LE INFORMAZIONI SULLE RETTIFICHE FINANZIARIE

PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI NON SONO SUFFICIENTEMENTE AFFIDABILI DA

CONSENTIRE L’EFFICACE AT TUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’«AUDIT

UNICO» PER TUTTI I PROGRAMMI. VI È IL RISCHIO PERTANTO CHE LA COMMISSIONE,

NEL RIFERIRE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO, POSSA SOTTOVALUTARE

I PROBLEMI PRESENTI NEL SETTORE DELLA COESIONE.