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V Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 22 febbraio 2013 - Centro Congressi Roma Eventi - Piazza di Spagna - Roma
“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
Le metodologie di indagine sul modello di gestione: la
circolare n. 83607/2012 della Guardia di Finanza
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“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
Articolazione intervento
Criminalità economica, illegalità d’impresa e ruolo della Guardia di Finanza
Procedure operative per l’accertamento della responsabilità amministrativa degli enti
Analisi del modello di gestione
Approfondimenti giurisprudenziali
Esperienze investigative e risultati conseguiti
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“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
CRIMINALITÀ ECONOMICA - ANNO 2011
FATTURATO140 mld di euro
UTILE100 mld di euro
LIQUIDITÀ65 mld di euro
Fonte XIII Rapporto SOS impresa per anno 2011
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“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
CRIMINALITÀ ECONOMICA - ANNO 2011
PRINCIPALI FONTI DI GUADAGNO
TRAFFICO DI DROGA
65 mld di euro
ECOMAFIE13,50 mld di
euro
USURA16 mld di euro
CONTRAFFAZIONE6,50 mld di euro
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“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
a livello mondiale, il FMI ha stimato che il riciclaggio rappresenti il 5% del PIL (pari a circa 2.800 miliardi di dollari);
a livello interno, le stime indicano dimensioni mediamente superiori al 10% del PIL (ossia circa 150 miliardi di euro).
* Dati citati dal Vice Direttore della Banca d’Italia, Dott. Anna Maria Tarantola nel corso del convegno del 10 maggio 2011 presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
CRIMINALITÀ ECONOMICAFLUSSI DI RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI
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“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
CRIMINALITÀ ECONOMICA
RUOLO GUARDIA DI FINANZA
POLIZIA ECONOMICA E FINANZIARIA A COMPETENZA GENERALE
MISSION ISTITUZIONALESANCITA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 68/2001
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“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
AZIONE INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
OBIETTIVO: CONTRASTO CRIMINALITA’ ECONOMICA/FINANZIARIA
PREVENIRE E REPRIMERE QUALSIASI VIOLAZIONE PENALE/AMMINISTRATIVA A CONTENUTO
ECONOMICO/FINANZIARIO
TUTELA DELLE
ENTRATE
TUTELA DEL BILANCIO
STATOE UNIONE EUROPEA
TUTELA MERCATO DEI
CAPITALI
TUTELA MERCATO DEI
BENI E SERVIZI
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“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
CRIMINALITÀ ECONOMICA
AZIONE INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
COLPIRE I PROFITTI ILLECITAMENTE ACCUMULATI DA SODALIZI CRIMINALI
CONTRASTOILLEGALITÀ
“INDIVIDUALE”
CONTRASTOILLEGALITÀD’IMPRESA
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“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
ACCERTAMENTO RESPONSABILITÀ PENALE
INDAGATO
ACCERTAMENTO RESPONSABILITÀ ENTE/SOCIETÀ
ACQUISIZIONE DI ELEMENTI REITÀ IN ORDINE A REATI EX D. LGS. N. 231/2001
RESPONSABILITA’ DELL’ENTEATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
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“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
RESPONSABILITA’ DELL’ENTEATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
D’INIZIATIVA, con apposita notizia di illecito amministrativo trasmessa alla Procura della Repubblica, dopo la constatazione della commissione di uno dei reati presupposto ed il riscontro della sussistenza degli altri requisiti che configurano la responsabilità dell’ente;
SU DELEGA dell’Autorità Giudiziaria, finalizzata all’esecuzione di ulteriori accertamenti volti ad acquisire tutti gli elementi necessari a configurare la sussistenza della fattispecie
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
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“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
RESPONSABILITA’ DELL’ENTEATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
Nell’ambito dell’attività investigativa, la polizia giudiziaria, per effetto delle previsioni di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 231/2001, può avvalersi dei poteri e degli strumenti d’indagine disciplinati dalle disposizioni contenute nel codice di procedura penale e nelle disposizioni di attuazione del c.p.p., in quanto compatibili.
POTESTA’
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“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
RESPONSABILITA’ DELL’ENTEATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
POTESTA’ INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
Parte della dottrina esclude che questi strumenti d’indagine possano essere utilizzati per l’accertamento dell’illecito amministrativo, in considerazioni del fatto che le intercettazioni vengono autorizzate dal giudice solo in presenza di uno dei reati previsti dall’art. 266 c.p.p., tra i quali non sono ricompresi gli illeciti amministrativi, anche se possono essere originati da uno dei predetti reati.
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“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
RESPONSABILITA’ DELL’ENTEATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
esame della documentazione contabile ed extracontabile, acquisita alle indagini
altri elementi informativi, anche di natura testimoniale
L’ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO AMMINISTRATIVO
SI SVILUPPAESSENZIALMENTE MEDIANTE
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“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
RESPONSABILITA’ DELL’ENTEATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
Ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 231/2001, la polizia giudiziaria dovrà fare espressa menzione all’Autorità Giudiziaria:
dei dati identificativi dell’ente
delle generalità del suo rappresentante legale
del reato da cui dipende l’illecito
NOTIZIA DELL’ILLECITO AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DA REATO
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RESPONSABILITÀ DELL’ENTEATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
Ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n. 231/2001, l’accertamento dell’illecito amministrativo deve avvenire negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relativi al reato da cui dipende l’illecito stesso.
TERMINE PER L’ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO AMMINISTRATIVO NELLE INDAGINI PRELIMINARI
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RESPONSABILITÀ DELL’ENTEATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
Ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 231/2001, l'ente puòessere considerato responsabile anche quando l'illecito è rimasto
al solo stadio di tentativo, possono quindi essere applicate misure anche in via cautelare.
Sentenza Cass. n. 7718 del 20 febbraio 2009 IL TENTATIVO
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“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
RESPONSABILITA’ DELL’ENTEATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
LA POLIZIA GIUDIZIARIA INVESTIGA CONTEMPORANEAMENTE SU INDAGATO ED ENTE, IN QUANTO FATTISPECIE STRETTAMENTE COLLEGATE
ALLE VICENDE DEL REATO PRESUPPOSTO
VENGONO PROSEGUITI GLI ACCERTAMENTI INVESTIGATIVI SU RESPONSABILITA’ ENTE QUANDO AUTORE DEL REATO NON E’
STATO IDENTIFICATO O NON E’ IMPUTABILE, OVVERO IL REATO SI ESTINGUE PER UNA CAUSA DIVERSA DALL’AMNISTIA
ECCEZIONI
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“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
RESPONSABILITA’ DELL’ENTEATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
MANCATA IDENTIFICAZIONE DELL’AUTORE DEL REATO
NEI CASI IN CUI, PER LA COMPLESSITÀ DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO INTERNO, NON SIA POSSIBILE ASCRIVERE LA RESPONSABILITÀ PENALE IN CAPO AD UN SOGGETTO SPECIFICO
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RESPONSABILITA’ DELL’ENTEATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
MANCATA IDENTIFICAZIONE DELL’AUTORE DEL REATO
appartenga ad una delle due categorie di
soggetti (apicali o sottoposti)
La polizia giudiziaria deve acquisire, comunque, elementi probatori per dimostrare che l’autore non
identificato del reato:
abbia agito nell’interesse o
vantaggio dell’ente
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CAUSE ESTINTIVE DEL REATO CHE NON INCIDONO SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE
RESPONSABILITA’ DELL’ENTEATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
decorso del termine di sospensione precauzionale della pena (art. 163 c.p.)
morte del reo prima della condanna (art. 150 c.p.)
remissione della querela (art. 152 c.p.)
prescrizione (art. 157 c.p.)
perdono giudiziale per i minori di anni diciotto (art. 169 c.p.)
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“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
RESPONSABILITA’ DELL’ENTEATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
REATO PRESUPPOSTO PRESCRITTO EX ART. 60 D. LGS. N. 231/2001
LA POLIZIA GIUDIZIARIA SI ASTIENE DAL COMPIERE ULTERIORI ATTIVITÀ D’INDAGINE RIMETTENDO AL P.M.
TUTTI GLI ELEMENTI ACQUISITI FINO A QUEL MOMENTO
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“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
1. Commissione da parte di persona fisica di uno dei reati presupposto
1. Verifica tipologia di ente e società coinvolta
1. Verifica appartenenza soggetto autore reato a categoria dei soggetti ‘‘in posizione apicale’’ o ‘‘sottoposti’’
STEP DI CONTROLLO
RESPONSABILITA’ DELL’ENTEATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
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“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
4. Accertamento dell’effettività dell’ ‘‘interesse’’ e/o ‘‘vantaggio’’ per l’ente o società’; esclusivo o concorsuale
4. Valutazione degli elementi a discolpa dell’ente ed in particolare in ordine alla rispondenza del modello organizzativo ai requisiti di idoneità ed efficacia
4. Sussistenza eventuale fraudolenza nella condotta dell’autore dell’illecito e proposta di applicazione misure cautelari (interdittive o reali)
… continua
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1. REATI PRESUPPOSTO
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
REATI DI ABUSO DI MERCATO
RICICLAGGIO/REIMPIEGO/
CONTRAFFAZIONE
REATI SOCIETARI
REATI PRESUPPOSTO PIÙ SIGNIFICATIVI PER ATTIVITÀ GUARDIA DI FINANZA
REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
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2. VERIFICA ENTE/SOCIETA’ RESPONSABILI
ENTI FORNITI DI PERSONALITÀ GIURIDICA E
ALLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA
(art. 1, comma 2, D. Lgs. 231/2001)
DITTE INDIVIDUALI
(sent. Corte di Cassazione n. 15657 depositata il 21 aprile 2011)
ESTENSIONE CAMPO D’AZIONE
DELLAPOLIZIA
GIUDIZIARIA
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3. AUTORI DEL REATO
SOGGETTI ‘‘APICALI’’ SOGGETTI “SOTTOPOSTI”
RILEVANO ANCHE GLI AMMINISTRATORI DI
FATTO
ACCERTARE LA SUSSISTENZA DI POTERI
AMMINISTRATIVI‘‘DI FATTO’’
TUTTI I SOGGETTI CHE NON GODONO DI
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA ED ORGANIZZATIVA, MA RISPONDONO ALLA
DIREZIONE O VIGILANZA DI ALTRI
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Ai fini dell’accertamento dell’appartenenza dei soggetti alla categoria degli ‘‘apicali’’ o dei ‘‘sottoposti’’, l’attività investigativa della polizia giudiziaria comporta l’acquisizione di varia documentazione, tra cui:
libro unico sul lavoro; contratti per i dirigenti; libro delle assemblee, dal cui esame possono rinvenirsi le delibere assembleari con le quali vengano ratificano i poteri attribuiti ai dirigenti ovvero ad alcuni sottoposti;
carte/mappe organizzative, da cui già visivamente sarà possibile acquisire informazioni sulla ‘‘posizione’’ occupata da un determinato soggetto all’interno della struttura societaria;
documentazione non ufficiale (es. agende, appunti manoscritti, e-mail, etc.)
3. AUTORI DEL REATO
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4. VERIFICA INTERESSE E/O VANTAGGIO
RISCONTRO FONDAMENTALE PER L’ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ
DELL’ENTE
è sufficiente solo l’interesse
dell’autore del reato di procurare
un vantaggio alla persona
giuridica.
INTERESSE:
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4. VERIFICA INTERESSE E/O VANTAGGIO
Il requisito del vantaggio è ancorato all’accertamento
del risultato che l’ente ha tratto, direttamente o
indirettamente, dalla commissione dell’illecito, a
prescindere anche dal fatto che chi l’ha commesso
non abbia agito nel suo interesse.
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4. VERIFICA INTERESSE E/O VANTAGGIO
Verifica più difficoltosa nei Gruppi societari
Accertare eventuale sussistenza di un “interesse/vantaggio di gruppo”, e non
esclusivamente di una singola società controllata
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“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
SOGGETTI ‘‘APICALI’’ (ART. 6 D. LGS. N. 231/2001)
5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPA
L’ENTE NON RISPONDE SE PROVA:
di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
di aver affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
l'elusione fraudolenta dei modelli di organizzazione e di gestione da parte delle persone che hanno commesso il reato;
l'insussistenza di una omessa o insufficiente vigilanza da parte del citato organismo di controllo.
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“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA A CARICO DEGLI STESSI SOGGETTI COINVOLTI CHE DOVRANNO SUPERARE LA
PRESUNZIONE DI COLPEVOLEZZA
SOGGETTI ‘‘APICALI’’
5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPA
FACILITA ATTIVITA’ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA: OCCORRE VALUTARE LA VALIDITA’ DEGLI ELEMENTI ADDOTTI DALL’ENTE
A PROPRIA DIFESA, ACCERTANDO O MENO L’ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI NORMATIVI, MISURANDONE L’EFFETTIVA PORTATA
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SOGGETTI ‘‘SOTTOPOSTI’’ (ART. 7 D. LGS. N. 231/2007)
5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPA
LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE E’ ESCLUSA A FRONTE DI UN’EFFICACE ATTIVITA’ DI DIREZIONE O VIGILANZA E, IN OGNI CASO, PER LA PREVENTIVA
ADOZIONE ED EFFICACE ATTUAZIONE DI UN IDONEO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
L’ENTE DEVE DOTARSI DI DIVERSI MODELLI ORGANIZZATI IN RELAZIONE AL RISCHIO REATO DA PREVENIRE
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5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPAModelli di organizzazione e di gestione
Il modello di organizzazione di gestione deve (art. 6 co. 2 D. Lgs. n. 231/01):
individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello organizzativo;
introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.
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5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPAObiettivo del modello organizzativo
Giuridico
Gestionale
Marketing
esonero da responsabilità penale ex D. Lgs. 231/2001
perfezionamento organizzativo e del sistema di controllo; consolidamento cultura integrità aziendale
miglioramento immagine aziendale
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5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPAObiettivo del modello organizzativo
Alla base c’è l’elaborazione di un codice etico, che disciplina:
la missione, la visione e i valori su cui si fonda la cultura
dell’azienda i principi e gli standard di comportamento che traducono in impegni i valori dell’azienda verso ciascun gruppo di stakeholder
la mappa degli stakeholders di riferimento dell’azienda
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5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPAEsonero dalla responsabilità amministrativa
L’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello è stato affidato a un organismo autonomo dell’ente dotato di poteri di iniziativa e di controllo.
Le persone hanno commesso il reato in violazione dei suddetti modelli di organizzazione e gestione.
Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo al quale è stato affidato questo compito.
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5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPAFunzioni dell’Organismo di Vigilanza e Controllo
autonomia ed indipendenza (rispetto ai vertici esecutivi)
L’Organismo deve essere interno all’ente e deve essere caratterizzato dai seguenti requisiti:
professionalità continuità di azione
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5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPAFunzioni dell’Organismo di Vigilanza e Controllo
L’organismo di controllo deve
assolvere i seguenti compiti:
vigilare sull’adeguatezza del modello alla realtà aziendale e sulla sua capacità di prevenire la commissione di reati (controllo della potenziale efficacia rispetto agli obiettivi)
vigilare sull’effettività del modello (rispetto delle sue regole nella realtà operativa)
provvedere all’aggiornamento del modello: attraverso la presentazione all’interno
dell’ente di proposte di adeguamento; mediante la verifica dell’attuazione e della
funzionalità delle soluzioni proposte
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5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPACassazione, Sez. VI, Penale – sentenza n. 36083/09
LA MANCATA ADOZIONE DI TALI MODELLI COMPORTAMENTALI, IN PRESENZA DI PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI SOPRA INDICATI, È SUFFICIENTE A COSTITUIRE QUELLA “RIMPROVERABILITÀ” DI CUI È FATTO CENNO NELLA RELAZIONE MINISTERIALE AL D. LGS. N. 231/2001, PRECISANDO CHE “IN TALE CONCETTO DI RIMPROVERABILITÀ È IMPLICATA UNA FORMA NUOVA, NORMATIVA, DI COLPEVOLEZZA PER OMISSIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE”.
esistenza di un legame tra “colpa in organizzazione” e modelli organizzativi
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“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPAAttenzione: modello di organizzazione diverso da modello di gestione!
Entrambi i modelli vanno considerati e trattati funzionalmente interagenti ed interattivi, non potendo sussistere autonomamente.
Nell’ottica del legislatore del D. Lgs. n. 231/2001, l’organizzazione e la gestione rappresentano situazioni non scindibili.
riguardano le strutture organizzative dell’ente
Modelli di organizzazione
Modelli di gestione
regolano i momenti operativi che si realizzano per mezzo di coloro che
ricoprono determinate posizioni nell’ambito dell’ente
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“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPANon esiste il dovere legale di dotarsi di un modello di organizzazione
Sentenza Corte di Cassazione n. 32626/2006:Il provvedimento del giudice di merito che ha imposto all’impresa di dotarsi del modello organizzativo non è giustificato dal D. Lgs. n. 231/2001, che non “… prevede alcuna forma di imposizione coattiva dei modelli organizzativi, la cui adozione, invece, è sempre spontanea in quanto è proprio la scelta di dotarsi di uno strumento organizzativo in grado di eliminare o ridurre il rischio di commissione di illeciti da parte della società a determinare in alcuni casi la esclusione della responsabilità, in altri un sollievo sanzionatorio e che, nella fase cautelare, può portare alla sospensione o alla non applicazione delle misure interdittive…”
L’adozione di tali modelli è pertanto necessaria, obbligatoria nei fatti (“esimente” dalla responsabilità derivante dall’adozione di un valido modello organizzativo).Sentenza n. 1774/2008 del Tribunale di Milano.
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“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
L’ONORE PROBATORIO SI SPOSTERÀ A CARICO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
RUOLO PIÙ INCISIVO E PENETRANTE DELLA P.G., ADDENTRANDOSI NELLE PROCEDURE PREDISPOSTE DALL’ENTE CON L’OBIETTIVO DI PROVARE L’INEFFICIENZA DEI MODELLI ADOTTATI, OVVERO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI VIGILANZA DA PARTE DEI PREPOSTI
SI TRATTA DI UNA VALUTAZIONE ATTENTA E MIRATA, SVOLTA IN COLLABORAZIONE CON LA PARTE
SOGGETTI SOTTOPOSTI
5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPA
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6. APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI
Nel corso del procedimento è possibile infliggere misure cautelari,
INTERDITTIVE O REALI (art. 45 D. Lgs. n. 231/2001)
Pericolo di reiterazione dell’illecito
Gravi indizi di responsabilità
Importanza delle risultanze acquisite dalla P.G.
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6. APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI
MISURE INTERDITTIVE (revoca di licenza, interdizione dall’attività, divieto di contrattare con
la P.A, esclusione da finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni o servizi).
Oltre ai requisiti dell’art. 45, è necessaria la sussistenza di una delle due condizioni previste dall’art. 13 D. Lgs. n. 231/2001
Profitto di rilevante entità
Reiterazione dei reati
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funzionalità della misura a scongiurare il pericolo di
reiterazione
rapporto tra misura e fatto contestato
tra il fatto contestato e la sanzione applicabile
6. APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI
LE MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE
Il giudice deve tener conto, nella scelta della misura da applicare, dei seguenti criteri ex art. 46 D. Lgs. n. 231/2001
IDONEITA’
ADEGUATEZZA
PROPORZIONE
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possibilità di esclusione di beni appartenenti a terzi in buona fede o da restituire ai danneggiati
si osservano le disposizioni ex art. 321 c.p.p.
6. APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI
MISURE CAUTELARI REALI (artt. 53 e 54 D. Lgs. n. 231/2001)
SEQUESTRO PREVENTIVO
SEQUESTRO CONSERVATIVO
anticipazione degli effetti della sentenza (confisca): sequestro del
prezzo o del profitto del reato ovvero, quando è impossibile, di
somme o beni equivalenti.
fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie
per il pagamento della sanzione pecuniaria.
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VALUTAZIONI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
6. APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI
valutazione sia oggettiva del fatto (condotta + evento) che soggettiva (politica gestionale/sanzioni disciplinari/cambio dei
vertici/funzionamento dell’ODV/adozione dei correttivi)
pena graduata in relazione alla reiterazione dell’illecito/gravità della condotta/ entità del profitto
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RISULTATI G. di F. 2010-2012
SEQUESTRI(IN MLN. DI €)
346,42
INTERVENTIN. 6.353
SOGGETTIVERBALIZZAT
IN. 7.126
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RISULTATI G. di F. 2010-2012
VERBALIZZATIN. 3.549 di cui:
FRODI IN DANNO DEL BILANCIO
NAZIONALE E LOCALEN. 1.095
REATI CONTRO
INDUSTRIA E COMMERCIO
N. 1.460
REATI CONTRO LA P.A.N. 150
REATI DI RICICLAGG
IO E RICETTAZI
ONEN. 52
FRODI COMUNITARIE
N. 1.123
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L’ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀDELL’ENTE EX D. LGS. N. 231/2001
ATTIVITÀ D’INDAGINE
D’INIZIATIVA DELEGATA
Attività rivolte a:
- individuazione della sussistenza di un concreto vantaggio o interesse per l’ente;
- individuazione degli autori delle condotte illecite (persona fisica);
- verificare l’idoneità dei modelli di organizzazione di gestione adottati.
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Illecito amministrativo ex artt. 5 co. 1 lett. a), 6 e 24 D. Lgs. 231/01 in relazione al delitto previsto dall’art. 640 co. 2 n. 1 c.p.:
un’associazione volontaria di pubblica assistenza, con sede a Milano, svolgeva il servizio di 118, mettendo a disposizione le proprie ambulanze, percependo fondi pubblici facendo figurare l’associazione stessa come “onlus”, nonostante venisse gestita come una vera e propria impresa privata
MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE
OPERAZIONE “SAN CARLO”INDAGINE DEL NUCLEO PT MILANO
- ORDINANZA GIP TRIBUNALE MILANO
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Richiesta del PM di misure cautelari interdittive
Elementi di valutazione
Profitto di rilevante entità
Concreto pericolo di reiterazione
Gravi indizi di responsabilitàArt. 45
Art. 13
OPERAZIONE “SAN CARLO”- ORDINANZA GIP TRIBUNALE MILANO -
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Gravi indizi di responsabilità
appartenenza degli indagati alle categorie soggettive dell’art. 5
gravi indizi di colpevolezza per reati
loro ascritti
sussistenza condizioni ex art. 7, comma 1
OPERAZIONE “SAN CARLO”- ORDINANZA GIP TRIBUNALE MILANO -
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Cancellazione dell’organizzazione, che ha usufruito indebitamente di rimborsi per un valore complessivo di 1.435.050,57 euro, dalla Sez. Prov. Milano del Registro Generale Regionale del Volontariato e conseguente scioglimento
Confisca dei beni già sottoposti a sequestro (nr. 2 conti correnti, nr. 2 autovetture di grossa cilindrata, nr. 3 autoambulanze e n. 1 automedica, fino alla concorrenza di 242.472,98 euro).
Sanzione amministrativa pecuniaria di 26 mila euro.
OPERAZIONE “SAN CARLO- ORDINANZA GIP TRIBUNALE DI MILANO -
Custodia cautelare in carcere per rappresentante legale e presidente dell’Associazione, per i reati ex artt. 640 co. 2 n. 1 – 640 bis c.p. e misura interdittiva a poter contrattare con la Pubblica Amministrazione