Utilizzo delle acque e normative sui...

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Informazione&Zootecnia Progetto realizzato da Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria con il finanziamento del Piano di sviluppo rurale per l’Umbria 2007-2013, Misura 111 Azione A. UNIONE EUROPEA INFORMAZIONE&ZOOTECNIA Utilizzo delle acque e normative sui pozzi Utilizzo delle acque e normative sui pozzi In campo agricolo e zootecnico si fa largo uso di acqua che è utilizzata per l’irrigazione dei campi, per l’abbeveraggio degli animali e il lavaggio di stalle e attrezzature, per le esigenze delle produzioni di aziende agroalimentari. Siccome le acque sono pubbliche, cioè di proprietà dello stato, il loro attingimento è regolato da leggi che prevedono l’acquisizione di diritti previa richiesta e pagamento di canoni. Nelle pagine seguenti sono descritti gli obblighi normativi in tale materia. A.R.A. Umbria Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria SEDE LEGALE ED OPERATIVA di Perugia: Via O.P. Baldeschi, 59 06073 Taverne di Corciano (PG) Tel.: (+39) 075 6979217 Fax: (+39) 075 6979221 E-mail: [email protected] PI: 00561490541 SEDE OPERATIVA di Terni: Viale D. Bramante 3/A 05100 Terni Tel.: (+39) 0744 300998 Fax: (+39) 0744 304870 E-mail: [email protected]

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Informazione&Zootecnia Progetto realizzato da Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria con il finanziamento del Piano di sviluppo rurale per l’Umbria 2007-2013, Misura 111 Azione A.

UNIONE EUROPEA

INFORM

AZIONE&ZOOTECNIA

Utilizz

o delle a

cque

e

norm

ative

sui p

ozzi

Utilizzo delle acque e normative

sui pozzi

In campo agricolo e zootecnico si fa largo uso di acqua che è

utilizzata per l’irrigazione dei campi, per l’abbeveraggio degli

animali e il lavaggio di stalle e attrezzature, per le esigenze delle

produzioni di aziende agroalimentari.

Siccome le acque sono pubbliche, cioè di proprietà dello stato, il

loro attingimento è regolato da leggi che prevedono

l’acquisizione di diritti previa richiesta e pagamento di canoni.

Nelle pagine seguenti sono descritti gli obblighi normativi in tale

materia.

A.R.A. Umbria Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria

SEDE LEGALE ED OPERATIVA di Perugia: Via O.P. Baldeschi, 59 06073 Taverne di Corciano (PG) Tel.: (+39) 075 6979217 Fax: (+39) 075 6979221 E-mail: [email protected] PI: 00561490541 SEDE OPERATIVA di Terni: Viale D. Bramante 3/A 05100 Terni Tel.: (+39) 0744 300998 Fax: (+39) 0744 304870 E-mail: [email protected]

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Premessa

Uno degli obiettivi fondamentali delle

politiche ambientali della nostra regione è

la tutela della acque. Tale obiettivo origina dal

rispetto del principio che tutte le acque sono

pubbliche e costituiscono una risorsa che deve

essere salvaguardata ed utilizzata secondo

criteri che garantiscono la fruizione e la

gestione del patrimonio idrico per gli usi di

razionale sviluppo economico e sociale.

Qualsiasi uso delle acque, quindi, deve essere

effettuato salvaguardando le aspettative ed i

diritti delle generazioni future a fruire di un

integro patrimonio ambientale, indirizzandosi

verso il risparmio ed il rinnovo delle risorse

per non pregiudicare il patrimonio idrico e la

vivibilità dell’ambiente. Dunque, chiunque voglia utilizzare le acque

sotterranee deve richiedere alla pubblica

amministrazione il rilascio di una

concessione, nelle modalità definite dalla

normativa in vigore.

Che cosa vuol dire? Appartengono allo Stato e fanno parte del

demanio pubblico (cioè sono “acque pubbliche”) tutte le acque sotterranee e le

acque superficiali, anche raccolte in invasi o

cisterne e CHIUNQUE voglia utilizzarle deve

richiederne alla Autorità Competente la

concessione.

La concessione è lo strumento amministrativo

che consente a chi l’ha richiesta di poter

utilizzare l’acqua nei tempi e nei modi indicati nella concessioni.

Tale disposizione non si applica a tutte le

acque piovane non ancora convogliate in un

corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi

o cisterne.

I principali scopi della autorizzazione alla

derivazione di acque sotterranee e superficiali

sono:

Protezione delle acque superficiali e

sotterranee

Protezione della flora e fauna

Corretta gestione delle risorse idriche

Bilancio idrogeologico

Tutela della risorse idriche

Tutela della flora e fauna

Riferimenti normativi La materia delle concessioni di acque

pubbliche è disciplinata dal Regio Decreto

n.1775/33 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”, che nel corso degli anni è stato più volte modificato

ed integrato. Tale Testo si basa sul principio

che tutte le acque sono pubbliche, concetto

ampliato poi dalla cosiddetta Legge Galli

(L.36/1994), inserita successivamente nel

D.lgs. 152/2006 “Testo Unico Ambientale”. Il Regio Decreto ha operato una distinzione

fondamentale da una parte

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fra grandi e piccole derivazioni, in base

all’entità del consumo idrico (quantità di acqua utilizzata in un anno) e dall’altra fra uso domestico (quello riferito alla

conduzione della propria famiglia,

comprensivo dell’irrigazione dell’orto familiare, dell’abbeveraggio del bestiame

allevato ad uso e consumo familiare) e non

domestico (qualsiasi uso dell’acqua connesso con una attività remunerativa industriale,

agricola, zootecnica etc.). Chiunque voglia

sfruttare acque pubbliche per usi diversi dal

domestico deve presentare un’istanza alla pubblica amministrazione.

Con il D.Lgs. 112/1998: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato

alle regioni ed agli enti locali, in attuazione

del capo I della legge 15 marzo 1997, n.

59”, le competenze in materia di concessione

di acque pubbliche sono passate dallo Stato

alle Regioni. La Regione Umbria ha trasferito

tali competenze alle Provincie; in particolare

per la provincia di Perugia la concessione va

richiesta all’Area Ambiente e Territorio -

Servizio Difesa e Gestione Idraulica.

Quindi, In funzione dell’uso attuato e delle modalità con cui ne viene consentito l’utilizzo si individuano queste categorie di UTENZE

DI ACQUE PUBBLICHE :

1. Derivazioni ad "uso domestico" soggette

a comunicazione: l'estrazione e

utilizzazione da parte del proprietario del

fondo di acque sotterranee, ivi comprese

le sorgenti, destinate all'uso domestico.

Per uso domestico si intende

l'utilizzazione di acqua destinata all'uso

igienico e potabile, all'innaffiamento di

orti e giardini, all'abbeveraggio del

bestiame, purchè tali usi siano destinati al

nucleo familiare e non configurino

un'attività economico-produttiva o con

finalità di lucro.

2. Derivazioni ad “usi extradomestici”

soggetti a concessione: l'utilizzazione di

acqua per gli usi non ricompresi al punto

precedente (ES. uso zootecnico per

abbeveraggio animali)

La raccolta di acque piovane in invasi e

cisterne al servizio di fondi agricoli o di

singoli edifici (fermo restando che la

realizzazione dei relativi manufatti è regolata

dalle leggi in materia di edilizia, di

costruzione nelle zone sismiche, di dighe e

sbarramenti e delle altre leggi speciali) ed

anche l'utilizzazione di acque superficiali

scolanti su suoli o in fossi o in canali di

proprietà privata (art.23, comma 9 ter,

D.Lgs.152/99) non sono soggetti a

concessione in quanto che tali risorse non

costituiscono “acque pubbliche”. Di seguito il quadro normativo di riferimento:

Regio Decreto 1775 del 1933;

Decreto Legislativo 152/2006

Decreto Legislativo 275 del 1993;

Legge 36 del 1994 (Legge Galli);

Legge Regionale 39 del 1980;

Legge Regionale 20 del 1984;

Legge Regionale 44 del 1998;

Decreto Presidente della Repubblica 18

febbraio 1999, n° 238.

Obblighi in sintesi

I pozzi sfruttati ad uso domestico sono

autorizzati dal Comune competente per

territorio;

I pozzi sfruttati ad uso extradomestico sono

autorizzati dalla Provincia di Perugia.

Quindi, chiunque voglia realizzare un nuovo

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pozzo o voglia sfruttare un'opera esistente per

usi NON DOMESTICI, dovrà presentare

agli uffici provinciali Istanza di concessione.

Nel caso di realizzazione di un nuovo pozzo,

si dovrà utilizzare il modello di domanda

“Domanda nuova escavazione e richiesta concessione” come predisposto dalla Provincia, nel caso di utilizzo di un pozzo

esistente, si dovrà compilare invece il modello

"Domanda concessione ordinaria da pozzo

esistente” e seguire le istruzioni riportate nelle note al modulo.

Obbligo di comunicazione dei

consumi idrici

Gli utenti che sfruttano acque pubbliche

hanno l’obbligo di registrare i consumi di acqua prelevati attraverso un contatore volumetrico installato e di comunicare alla

Provincia i consumi registrati.

Per tale comunicazione è stato predisposto un

modulo “Denuncia annuale dei consumi”, che

andrà compilato in ogni sua parte e dove

andrà indicato il numero della pratica a cui si riferisce.

Le comunicazioni dovranno pervenire entro

il 31 Gennaio dell’anno successivo a quello di rilevazione.

I canoni La concessione di derivazione d’acqua per

scopi non domestici è soggetta al pagamento

di un canone annuo, che varia a seconda

dell’uso o/e della quantità media annua di

acqua concessa. Gli usi principali sono

definiti sempre dal Regio Decreto e sono:

potabile, irriguo, industriale, zootecnico,

igienico-sanitario;

Infine esiste una ulteriore suddivisione

tra piccole e grandi derivazioni, come stabilito

nel R.D. 1775/33, sintetizzata nella tabella

sottostante:

Uso Piccole derivazioni

Grandi derivazioni

Irriguo inferiore a

1000l/sec di

portata o che

irriga una

superficie < 500

ha

superiore a 1000

l/s di portata o

che irriga una

superficie > 500

ha

Tutti gli

altri usi inferiore a 100

l/sec di portata

media

superiore a 100

l/sec di portata

media

Questa suddivisione tra grandi e piccole

derivazioni è importante per definire quale è

l’autorità concedente. Nella Regione Umbria le concessioni per piccole derivazioni sono in

capo agli enti locali come le province, mentre

per le grandi sono in capo agli uffici

regionali.

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il canone annuo viene incassato dalla Regione

Umbria. Lo stesso Ente provvede

all’aggiornamento annuale degli importi dovuti e determinati in base all’uso ed ai quantitativi utilizzati.

Qui di seguito è riportata la tabella degli

importi dovuti per l’anno 2015:

Uso dell'acqua

Unità di misura

Canone comprensivo di add. Reg.

(10%) Forza motrice

(kw) €/kw 15,60

Idroelettrico

(kw) €/kw 15,60

Igienico (mod)

(zootecnico

abbeveraggio

animali)

€/mod* 1.142,96

Industriale

(mod) €/mod 16.763,24

Irriguo (ha) €/ha 0,52

Irriguo (mod) €/mod 53,63

Ittiogenico

(mod) €/mod 380,98

Potabile (mod) €/mod 2.285,89

Canoni unitari 2015

Per modulo si intende la portata

minima di 100 l/ sec

Canoni minimi 2015

Uso dell'acqua Canone

comprensivo di add. Reg. (10%)

Forza motrice (kw) € 137,18

idroelettrico (kw) € 137,18

Igienico (zootecnico

abbeveraggio animali)

(mod) € 137,18

Industriale (mod) € 2.285,89

Irriguo (ha) € 22,99

Irriguo (mod)

Ittiogenico (mod) € 167,18

Potabile (mod) € 380,98

TIPOLOGIA DI CONCESSIONE

ACQUE SOTTERRANEE

Ordinarie con nuova escavazione L’istanza si presenta corredata dagli studi geologici, idrogeologici e tecnici necessari

alla individuazione dell’acquifero utile, delle sue caratteristiche, delle tecniche di scavo e di

completamento del pozzo, del piano di

utilizzo, ipotizzando che la risorsa rinvenuta

sia quantitativamente e qualitativamente atta a

soddisfare le esigenze del richiedente.

Qualora l’iter istruttorio abbia esito positivo, sarà predisposta una determinazione

dirigenziale di autorizzazione alla

escavazione, contenente le condizioni e le

prescrizioni per la realizzazione dell’opera. Alla presentazione della relazione di fine

lavori si riaprono i termini procedurali che

porteranno, in caso di istruttoria positiva, alla

concessione per l’utilizzo della risorsa ed alla conseguente stipula e firma del contratto

d’uso.

a) Questo tipo di concessione comporta:

la possibilità di realizzare il pozzo solo in

seguito all’emanazione della Determinazione Dirigenziale provinciale,

l'obbligo di non utilizzo della risorsa fino

all’ottenimento del titolo della concessione.

Ordinarie da pozzo esistente

L’utente che vuole utilizzare un pozzo costruito successivamente al 10/08/1999 (data

di entrata in vigore del DPR 238/1999) o

anche antecedente a tale data ma per il quale

non si è presentata domanda di concessione in

via preferenziale entro i termini stabiliti dalla

legge (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – scadenza

presentazione istanze 31/12/2007), o non è

stato utilizzato in modo pressocchè continuo

dal 1999 ad oggi, deve ricorrere a tale tipo di

concessione.

Essa comporta il divieto di utilizzo della

risorsa fino all’ottenimento del titolo concessorio.

La domanda deve essere corredata, oltre che

degli allegati previsti nella modulistica

predisposta, anche del titolo abilitativo

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mediante il quale è stata realizzato il pozzo

Licenze di soccorso

Con L.R. 12/2007, la Regione ha previsto la

possibilità, per coloro che hanno presentato

richiesta di concessione ordinaria da pozzo

esistente, o hanno presentato la relazione di

fine lavori a seguito della realizzazione di un

nuovo pozzo, di utilizzare la risorsa idrica in

attesa della conclusione dell’iter della

concessione, mediante la presentazione di una

richiesta di licenza annuale. Anche in questo

caso è stato predisposto un modulo da

compilare e presentare per ottenere il

permesso di prelevare dal proprio pozzo

acqua da utilizzare per le attività

extradomestiche.

Non è prevista la presentazione di richiesta di

licenza su pozzi non oggetto di richiesta di

concessione.

ACQUE SUPERFICIALI - BACINI DI

ACQUA DA SBARRAMENTO DI

CORSO D’ACQUA SUPERFICIALE

Per le acque superficiali è prevista una licenza

di attingimento annuale che è una

autorizzazione relativa all’utilizzo provvisorio di acque pubbliche, ed è revocabile in

qualsiasi momento. Tali licenze sono

suddivise in due categorie principali:

Licenze per uso irriguo valevoli dal 01/05/al

30/09/ di ogni anno.

Licenze per uso diverso (Es. uso zootecnico)

dal 01/01/ al 31/12/ di ogni anno.

Le concessioni, che sono autorizzazioni per le

quali non è necessario il rinnovo, vengono

rilasciate dalla provincia solo se c’è una restituzione dell’acqua almeno dell’80%, altrimenti va richiesta la licenza sopra

indicata da rinnovare annualmente.

Le domande devono essere corredate da una

relazione tecnica sul tipo di insediamento, sul

consumo idrico previsto nell'arco dell'anno e

sull'uso delle acque, specificando dove

sussiste la relativa restituzione; nel caso di

attingimento per uso irriguo inoltre dovrà

ogni anno essere presentato il piano colturale

ai fini dell’utilizzo delle acque di cui si richiede la licenza.

SANZIONI I prelievi di acqua effettuati in mancanza di

concessione e di licenza di attingimento,

costituiscono prelievi abusivi, sanzionabili, ai

sensi dell'art. 17 del R.D. n. 1775/1933, con

una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 30.000, fermo restando il pagamento dei canoni non corrisposti

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UTILIZZO DELL’ACQUA IN CAMPO ZOOTECNICO:

ASPETTI IGIENICO SANITARI

Ora andremo ad analizzare le norme che

riguardano gli allevamenti per l’utilizzo dell’acqua, dal punto di vista igienico sanitario.

Si deve premettere che ogni allevamento ha

sicuramente una casa per l’abitazione o comunque dei bagni di servizio per il

personale che vi lavora.

In base al Regio Decreto n. 1265 del 1934

“Approvazione del testo unico delle leggi

sanitarie” nel capitolo” Dell'igiene degli

abitati urbani e rurali e delle abitazioni” all’art. 218 è indicato che l'acqua potabile

nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture

deve essere garantita da inquinamento.

Norme molto più recenti indicano con

precisione come si possono ottenere le

caratteristiche di potabilità dell’acqua al servizio dell’abitazione o dei bagni

dell’azienda.

Certamente se l’acqua utilizzata per la casa o per i bagni proviene da una rete pubblica,

almeno fino al contatore, la responsabilità

sulle caratteristiche dell’acqua sono a carico del gestore della rete.

Se però l’acqua che si utilizza proviene da una

fonte diversa come ad esempio un pozzo, che

è il caso più frequente, una sorgente o altro

per avere le caratteristiche di potabilità si

deve far riferimento anche ad altre norme.

In particolare il Decreto Ministeriale 26

marzo 1991, recante “Norme tecniche

concernente la qualità delle acque destinate al

consumo umano”, individua nell’unità

sanitaria locale ed il presidio e servizio

multizonale di prevenzione l’organo di competenza per i controlli in tale materia.

Sono proprio tali organi competenti che

devono emettere il giudizio di qualità e di

idoneità d'uso sulle acque destinate al

consumo umano.

Tale giudizio di qualità si basa sull’esame

ispettivo che si basa su una ponderata

valutazione dell'insieme dei dati analitici

relativi ai parametri organolettici, fisici,

chimici, chimico-fisici e microbiologici

opportunamente integrati dalle risultanze

dell'esame ispettivo.

L’esame ispettivo consiste anche nella

verifica della documentazione prodotta dal

richiedente in base ad un’apposita modulistica e nella verifica analitica successiva di

parametri microbiologici e chimici del

campione di acqua effettuato secondo le

modalità indicate dal controllore che possono

essere standard o particolari in base alla sede

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del pozzo.

Nel controllo standard vengono determinati i

seguenti parametri:

PARAMETRI MICROBIOLOGICI:

- Batteri coliformi a 37°C;

- Escherichia Coli

- Enterococchi

PARAMETRI CHIMICI

- pH

- Conducibilità

- Durezza totale

- Nitrati

- Nitriti

- Azoto ammoniacale

- Fluoruri

- Cloruri

- Solfati

Successivamente il tecnico della Asl

competente, ai fini dell’idoneità, può dare

delle prescrizioni come ad esempio

l’istallazione di un potabilizzatore (cloratore) o di un impianto che riduca certi parametri

chimici come un denitrificatore.

Per quanto riguarda i pozzi si devono

osservare altre precauzioni per dare garanzie

igieniche di protezione delle falde come ad

esempio la chiusura della testata del pozzo.

Una adeguata attenzione va posta anche alle

condotte dell’acqua e agli eventuali serbatoi ad esempio ogni vasca deve essere dotata di

scarico di fondo e di scarico di superficie in

modo da agevolare l’ordinaria manutenzione

di lavaggio e di disinfezione periodiche.

Le coperture dei serbatoi devono essere

impermeabilizzate e dotate di sistemi di

smaltimento delle acque meteoriche.

Il materiale con cui è realizzato il serbatoio e

che è a contatto con l'acqua deve essere tale

da non modificare la qualità dell'acqua

immagazzinata.

L’altra norma di riferimento che può interessare gli allevamenti e le attività

correlate è il Decreto Legislativo 2 febbraio

2001, n. 31 "Attuazione della direttiva

98/83/CE relativa alla qualita' delle acque

destinate al consumo umano".

In base a tale decreto sono "acque destinate al

consumo umano" anche le acque utilizzate in

un'impresa alimentare per la fabbricazione, il

trattamento, la conservazione o l'immissione

sul mercato di prodotti o di sostanze destinate

al consumo umano.

In un’azienda zootecnica tale tipo di acqua,

che deve avere le caratteristiche di potabilità

sopra esposte, è quell’acqua che si utilizza ad esempio nei laboratori per la preparazione di

formaggi o nei laboratori di sezionamento

delle carni e delle macellerie aziendali.

Per quanto riguarda le acque di lavaggio degli

impianti di mungitura è opportuno che

l’acqua abbia le caratteristiche di potabilità. In campo zootecnico non esistono norme

specifiche relative alle caratteristiche

qualitative delle acque destinate

all’abbeverata degli animali. L'acqua destinata all'abbeverata deve

comunque essere di buona qualità, perché in

caso contrario acque non idonee possono

comportare problemi sanitari, riduzione delle

prestazioni produttive, alterazione della

qualità dei prodotti e danni alle attrezzature.

Per quanto riguarda l’acqua di bevanda in

zootecnia le normative sul benessere animale

prevedono che “tutti gli animali devono aver accesso ad un’appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare

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le loro esigenze di assorbimento di liquidi in

altri modi” (D Lvo n. 146 del 26 marzo

2001).

Indicazioni specifiche vengono poi riportate

nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

533, che stabilisce le norme minime per la

protezione dei vitelli, a partire dalla seconda

settimana di età, ogni vitello deve poter

disporre di acqua fresca adeguata in quantità

sufficiente; i vitelli malati e sottoposti a

condizioni atmosferiche di grande calore

devono poter disporre di acqua fresca in ogni

momento.

Nel decreto legislativo dal D.Lgs. 122/2011

recante “norme minime per la protezione dei

suini” è scritto che : “a partire dalla seconda

settimana di età, ogni suino deve poter

disporre in permanenza di acqua fresca

sufficiente”

Per quanto riguarda le norme a carattere

igienico sanitario in base al Regolamento (ce)

n. 183/2005, che stabilisce i requisiti di igiene

dei mangimi, l’acqua da bere deve essere di qualità adeguata agli animali allevati.

Quando vi è motivo di temere una

contaminazione di animali o di prodotti

animali derivante dall’acqua, devono essere adottate le misure necessarie a valutare e

ridurre al minimo i rischi.

Il Regolamento (ce) n. 852/2004 del 29 aprile

2004 sull’igiene dei prodotti alimentari per

quanto riguarda i requisiti in materia di igiene

dice che gli operatori del settore alimentare

che allevano, raccolgono o cacciano animali o

producono prodotti primari di origine animale

devono, se del caso, adottare misure adeguate

per utilizzare acqua potabile o acqua pulita,

ove necessario in modo da prevenire la

contaminazione.

L’indicazione è piuttosto generica ed è esplicitata successivamente solo dal capitolo

che riguarda i manuali di corretta prassi

igienica dove è detto che dovrebbero

contenere informazioni adeguate sui pericoli

che possono insorgere nella produzione

primaria e nelle operazioni associate e sulle

azioni di controllo dei pericoli, anche per

l’uso di acqua.

Il solo riferimento all’uso di acqua potabile è

quello che dice che va usata, ove necessario,

per garantire che i prodotti alimentari non

siano contaminati.

È quindi necessario che l’operatore del settore alimenti, quindi anche l’allevatore, si adoperi

per stabilire la necessità di utilizzo di acqua

potabile o meno.

Il Regolamento (ce) n. 853/2004 del 29 aprile

2004 che stabilisce norme specifiche in

materia di igiene per gli alimenti di origine

animale parlando delle aziende produttrici di

latte stabilisce i requisiti per i locali e le

attrezzature e per quanto riguarda le superfici

delle attrezzature destinate a venire a contatto

con il latte (utensili, contenitori, cisterne, ecc.,

utilizzati per la mungitura, la raccolta o il

trasporto del latte) dice che dopo l’impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se

necessario, disinfettate.

Non è indicato se l’acqua da utilizzare deve essere potabile, ma la qualità dell’acqua deve avere le caratteristiche per permettere

un’adeguata pulizia e disinfezione. Sempre negli allevamenti di bovine da latte le

persone addette alla mungitura devono curare

con grande attenzione la pulizia personale.

A questo scopo devono essere disponibili

installazioni idonee attigue al locale di

mungitura per consentire agli addetti alla

mungitura e alla manipolazione del latte crudo

di lavarsi le mani e le braccia.

Anche se non esplicitamente indicato nei

regolamenti citati, come precedentemente

descritto, le norme nazionali ci danno

indicazione della necessità di avere acqua

potabile sia per il lavaggio degli impianti (non

della sala) di mungitura e per il lavaggio delle

mani e braccia dei mungitori.

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ACQUA DI ABBEVERAGGIO DEGLI

ANIMALI Anche se non esplicitamente normata di

seguito si daranno indicazioni utili ai fini

della valutazione dell’acqua destinata all’abbeveraggio degli animali esaminando le principali caratteristiche chimiche e

microbiologiche.

DUREZZA La durezza è una proprietà dell'acqua legata

prevalentemente al contenuto di sali, in

particolare carbonati, bicarbonati e solfati di

calcio e magnesio, espresso generalmente in

grammi di carbonato di calcio (gradi

francesi°F) o di ossido di calcio (gradi

tedeschi °D) contenuti in 100 litri di acqua.

Acque ricche di sali di calcio e magnesio

vengono definite “dure”, mentre acque povere o esenti sono dette “dolci”. L’acqua è considerata dolce a valori inferiori a 60 ppm (parti per milione) , dura tra 120 e

180 ppm e molto dura se supera 180 ppm.

Questo parametro, se mantenuto entro certi

limiti, non sembra avere alcun effetto su

salute, performance e consumo di acqua degli

animali.

Acque particolarmente dure possono essere

poco digeribili, provocare una diminuzione

dell’assorbimento intestinale degli oligoelementi presenti nelle razioni e favorire

la formazione di incrostazioni calcaree

all'interno delle tubazioni e negli orifizi degli

abbeveratoi , certi farmaci (es.

ossitetracicline) possono essere inattivati con

acque molto dure.

ACIDITÀ Il pH indica il grado di acidità o alcalinità di

una soluzione acquosa.

Normalmente nell’acqua il pH è compreso fra

6 e 9, intervallo che può essere considerato

adatto per l’acqua di bevanda.

CONTAMINANTI BIOLOGICI Il controllo microbiologico dell’acqua di bevanda in allevamento è importante per

evitare conseguenze patologiche a carico

degli animali, quali problemi gastroenterici,

digestivi, respiratori, urogenitali e

riproduttivi.

I più importanti indicatori di contaminazione

biologica dell’acqua sono i batteri e tra essi i

coliformi totali e fecali, gli streptococchi

fecali e i batteri totali.

In campo zootecnico un’acqua di bevanda non dovrebbe contenere più di 2 coliformi per ml

e più di 100 batteri totali per ml.

Un numero di batteri totali superiore può

indicare una scarsa qualità microbiologica e

se questo numero è superiore a 10.000 per ml

l'acqua non deve essere utilizzata per

l’abbeverata.

La presenza di E. Coli è l’indizio di contaminazione fecale e deve essere assente

in 100 ml d’acqua. Devono essere assenti anche gli streptococchi

fecali, il Clostridium Perfringens le

salmonelle e gli enterovirus.

PARAMETRI FISICI Includono odore, sapore e limpidezza; l’acqua dovrebbe essere limpida e inodore.

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CONTAMINANTI CHIMICI L’inquinamento chimico delle acque è dovuto principalmente allo scarico di rifiuti

industriali nei corsi d’acqua e nei terreni e all’utilizzo massiccio di fitofarmaci in agricoltura.

Si ritiene che attualmente siano alcuni milioni

le sostanze chimiche conosciute. Moltissime

sono tossiche e molte ritenute cancerogene

e/o sospette cancerogene.

I contaminanti chimici principali sono:

Nitriti e nitrati Indicano contaminazione delle falde dovute

alle concimazioni.

Livelli moderati di nitrati sono in grado di

provocare diversi problemi, quali riduzione

della crescita, aumento di infertilità e aborti,

carenza di vitamina A e disturbi all'apparato

digestivo, ma la loro pericolosità aumenta

notevolmente se vengono trasformati in

nitriti, composti molto tossici in grado di

rendere impossibile il trasporto dell’ossigeno ai tessuti e di provocare disturbi

cardiovascolari e nervosi.

Per l'abbeverata dei bovini quando l'ac- qua

presenta un contenuto di nitrato (NO3)

superiore a 220 mg/l, non dovrebbe essere

utilizzata.

I suini sono relativamente tolleranti a questi

composti, anche se un livello di 300 mg/l di

nitrati può essere sufficiente a causare una

certa tossicità nell'organismo.

Solfati I solfati ad elevati livelli (in particolare quelli

di magnesio e di sodio) possono provocare

nell’organismo disturbi gastrointestinali, con un forte effetto lassativo (concentrazioni

superiori a 1.000 mg/l).

Inoltre, a concentrazioni superiori a 800 mg/l

possono provocare carenze di ferro,

manganese, rame, zinco e vitamina B, con

conseguente riduzione di crescita, fertilità e

risposta immunitaria.

Contaminanti organici vari Nel caso dei contaminanti organici si tratta di

sostanze, presenti in natura o prodotte

dall'attività umana, che contengo- no

carbonio; spesso sono sostanze non

degradabili o che impiegano tempi

lunghissimi per decomporsi.

Tra le principali categorie di contaminanti

organici ci sono la trielina, i tetracloroetilene,

idrocarburi vari ecc.

Cloruri La presenza di alte concentrazioni di cloruri

nell'acqua (dovute a problemi di non corretta

clorazione) è in grado alterarne il sapore e di

accelerare la corrosione dei metalli. Nei

bovini non si può escludere che

concentrazioni elevate possano interferire

sulle fermentazioni ruminali.

Metalli pesanti I metalli pesanti (cadmio, cromo, piombo,

arsenico, mercurio, nichel, ecc.), possono

essere presenti in natura o derivare da attività

umane.

Per la potabilità dell’acqua questi metalli, data

la loro tossicità, hanno una soglia di

concentrazione ammessa molto bassa,

generalmente dell'ordine dei microgrammi

(milionesimi di grammo) per litro.

Quindi anche per le acque destinate agli

animali non si devono tollerare anche livelli

minimi di tali metalli.

Elementi minerali Alcuni elementi minerali come ferro,

manganese, cloro, rame, zinco nonostante non

provochino particolari rischi sanitari, se

presenti in quantità elevate possono avere

un'attività fortemente corrosiva sulle

attrezzature e provocare inconvenienti e

problemi di varia natura e gravità sugli

animali.

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Per esempio, possono provocare una forte

riduzione del consumo idrico per sapori e

odori sgradevoli e per torbidità dell'acqua;

inoltre, la presenza di ferrobatteri è in grado

di produrre una "fastidiosa" melma rossastra,

che può provocare anche un eventuale

riduzione del flusso.

Sommario

Premessa ......................................................................................................................... 2 Che cosa vuol dire? .......................................................................................................... 2 Riferimenti normativi ....................................................................................................... 2 Obblighi in sintesi ........................................................................................................... 3 Obbligo di comunicazione dei consumi idrici ................................................................... 4 I canoni ........................................................................................................................... 4

TIPOLOGIA DI CONCESSIONE ACQUE SOTTERRANEE ........................................... 5 ACQUE SUPERFICIALI - BACINI DI ACQUA DA SBARRAMENTO DI CORSO D’ACQUA

SUPERFICIALE ................................................................................................................... 6 SANZIONI ........................................................................................................................ 6

UTILIZZO DELL’ACQUA IN CAMPO ZOOTECNICO: ASPETTI IGIENICO SANITARI ...... 7 ACQUA DI ABBEVERAGGIO DEGLI ANIMALI ..................................................................... 10

DUREZZA.................................................................................................................... 10 ACIDITÀ ..................................................................................................................... 10 CONTAMINANTI BIOLOGICI ......................................................................................... 10 PARAMETRI FISICI ....................................................................................................... 10 CONTAMINANTI CHIMICI ............................................................................................ 11