UNO STRUMENTO DI GARANZIA: IL PEGNO IRREGOLARE

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Cendon / Book UNO STRUMENTO DI GARANZIA: IL PEGNO IRREGOLARE PROFILI GIURISPRUDENZIALI Giovanni Bausilio DIRITTO PRIVATO PROFESSIONAL

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UNO STRUMENTO

DI GARANZIA:

IL PEGNO IRREGOLARE

PROFILI GIURISPRUDENZIALI

Giovanni Bausilio Invio o canc per all ineare il logo key

DIRITTO PRIVATO PROFESSIONAL

Edizione MAGGIO 2015

Copyright © MMXIV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030 VICALVI (FR) P.I./C.F. 02613240601

ISBN 978-88-6959-231-7

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UNO STRUMENTO

DI GARANZIA:

IL PEGNO IRREGOLARE PROFILI GIURISPRUDENZIALI

Giovanni Bausilio

L'autore Giovanni Bausilio è avvocato, già Dirigente Superiore presso il Ministero dell’Economia, docente in materie giuridiche ed economiche. Ha svolto docenza presso l’Ispettorato Compartimentale Tasse in materia di Diritto successorio Tributario. Ha pubblicato: La Nuova imposta di Registro, (Sipiel 1975), Scienza delle Finanze, (Loffredo1981), Economia Politica, (Loffredo 1981). Procedura contenziosa tributaria, (Newprint 1989), Profilo di Diritto Penale tributario e Procedura Penale Tributaria (Microprint 1993), Contratti atipici I ed. (Cedam 2202), Contratti tipici (Cedam 2004), Contratti atipici II ed. (Cedam 2006), Contratti Bancari, (Giuffrè 2007), Contratti atipici III ed. (Cedam 2014), “Gli adolescenti” In Tratt. Nuovi Danni vol. III (Cedam 2011), “Il Bullismo” in Tratt. Nuovi Danni vol. VI (Cedam 2011), “Bullismo e Cyberbullismo” in Tratt. breve nuovi danni vol.III (Cedam 2014). La responsabilità nel contratto di forfaiting (Key ed. 2015), La responsabilità nel contratto di manutenzione (Key ed.2015), La responsabilità dei Dirigenti Pubblici (Key ed. 2015), Gli interessi in materia tributaria (Key ed.2015). L’Opera Tratta di una forma di garanzia che, per l’oggetto, si allontana da quelle che tradizionalmente offre il codice civile vigente. Per questa sua particolarità, tale figura è stata sottoposta a particolari approfondimenti, sia da parte della Dottrina, sia dalla Giurisprudenza. L’intento dell’autore è stato quello di cogliere nelle varie interpretazioni, non sempre univoche, gli aspetti più significativi di una figura giuridica ancora oggetto di studio.

INDICE

Capitolo Primo

L’ISTITUTO DEL PEGNO IN GENERALE

1.Il pegno: oggetto, genesi e natura. Figure affini come garanzie: il suppegno, il pegno di crediti, il pegno rotativo e ipotesi di pegno legale - 2. Il contratto di pegno. – 3. Aspetti soggettivi. – 4.La costituzione: lo spossessamento, la custodia, gli effetti - 5.Terzo datore di pegno e fidejussione. 6.Vicende del pegno: prescrizione, restituzione della cosa, estinzione. – 7. La vendita della cosa. - 8 Conflitti tra diritti reali di garanzia.

Capitolo Secondo

IL PEGNO IRREGOLARE E SUA OPERATIVITÀ

1. Denaro e titoli come beni fungibili. – 2.Il pegno irregolare: art. 1851 c.c n- 3. Restituzione di eccedenza di valore e patto commissorio. – 4 Effetto reale e garanzia.

Capitolo Terzo

II PEGNO IRREGOLARE E COMPATIBILITÀ

CON ALTRE FIGURE

1.Pegno irregolare e compensazione. – 2. Pegno irregolare nell’ambito del fallimento del debitore. – 3. Pegno irregolare e datio in solutum. .- 4.Lo scopo di garanzia del pegno irregolare.

Capitolo Quarto

L’ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE OBBLIGATORIA

1.L’interesse all’adempimento. – 2. Adempimento in denaro. 3. L’obbligo del creditore pignoratizio. – 4. Obbligo di restituzione e suo fondamento.

Capitolo Quinto

PEGNO IRREGOLARE: TITOLI DI STATO E PEGNO ROTATIVO

1.Ammissibilità del pegno irregolare e titoli di Stato. – 2. Il pegno rotativo. – 3. Considerazioni riassuntive e finali.

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Capitolo Primo

L’ISTITUTO DEL PEGNO IN GENERALE

SOMMARIO: 1. Il pegno: genesi e natura. Figure affini come garanzie: il

suppegno, il pegno di crediti, il pegno rotativo e ipotesi di pegno legale - 2.

Il contratto di pegno. – 3. Aspetti soggettivi. – 4. La costituzione: lo

spossessamento, la custodia, gli effetti - 5. Terzo datore di pegno e

fidejussione. 6. Vicende del pegno: prescrizione, restituzione della cosa,

estinzione. – 7. La vendita della cosa. – 8. Conflitti tra diritti reali di

garanzia.

1. Il pegno: oggetto, genesi e natura. Garanzie affini: Il

suppegno, il pegno di crediti, il pegno rotativo e ipotesi di

pegno legale.

“Pignus appellatur a pugno, quia res quae pignori dantur manu

traduntur.” Così dal Digesto de verborum significatione.

Già nel Diritto romano, come si evince dalla definizione sopra

riportata, la figura in parola era individuata in maniera semplice

senza ricorrere a inutili tecnicismi. Il nostro codice civile non

definisce il pegno ma ne indica la funzione di garanzia cui tale istituto

è finalizzato. A ogni buon conto:

“il pegno è il diritto reale che il debitore o un terzo concede al creditore su una

cosa mobile a garanzia di un credito”

(Torrente 1958, 365).

Oggetto di pegno possono essere beni mobili, universalità di mobili, i

crediti e altri diritti aventi a oggetto beni mobili nonché una cosa

fruttifera. Non possono essere oggetto di pegno i beni che sono

oggetto dì ipoteca. Le pertinenze immobiliari possono formare

oggetto di pegno solo quando cessi il rapporto pertinenziale. Sono

esclusi i beni fuori commercio o inalienabili. Gli stipendi, gli assegni,

i salari non possono essere oggetto di pegno volontario se non nella

misura in cui possono essere ceduti. Il pegno di cosa futura pare

possibile solo nel senso di patto preliminare di pegno di cosa futura,

in quanto presupposto di esso è lo spossessamento del datore. Il

pegno di cosa altrui, prescindendo dal caso dell’art.1153 c.c.

(possesso di buona fede) è valido come atto di concessione fra le

parti, ma prende efficacia dal momento dell’acquisto del bene da

parte del debitore.

Si tratta di un istituto, insieme all’ipoteca, espressione dell’ampio

settore dei Diritti reali di garanzia e costituisce una causa legittima di