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Università di Pisa Laboratorio di Cultura costituzionale 24.3.2017 Gli istituti di garanzia Prof. Giuseppe Campanelli Università del Salento-Università di Pisa

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Università di Pisa

Laboratorio di Cultura costituzionale 24.3.2017

Gli istituti di garanzia

Prof. Giuseppe Campanelli Università del Salento-Università di Pisa

In via preliminare: cosa intendiamo per garanzia e dove pensiamo di collocare questi istituti.

• Per GARANZIA: possiamo intendere tutte quelle forme di tutela e di protezione che l’ordinamento appresta ad un soggetto (cittadino/utente) rispetto a situazioni giuridicamente rilevanti e genericamente intese (violazioni di legge, danni subiti, reati subiti etc.).

• In questo caso immaginiamo, però, di collocare gli istituti di garanzia sostanzialmente nelle disposizioni dei codici o in quelle normative che fissano regole e conseguenti sanzioni in caso di loro inosservanza.

Perché questa definizione di Garanzia è da considerare limitata anche se appare al cittadino la

più congrua?

1) Perché si limita ad una prospettiva eccessivamente tarata sulla posizione personale e particolare e molto poco calibrata su una prospettiva più generale;

2) Piace perché fa emergere il senso dell’immediatezza e dell’efficacia della garanzia e della tutela secondo un comprensibile interesse del singolo utente;

3) Molto dipende anche dalla collocazione nelle fonti del diritto delle regole in tema di garanzie.

Quali sono allora le giuste coordinate per identificare una definizione maggiormente onnicomprensiva di

GARANZIA?

• a) prescindere dall’interesse particolare;

• b) privilegiare il fatto che le garanzie sono costituzionali e quindi trovano un livello “supremo” di riconoscimento;

• c) ragionare sulla ratio, sui fini connessi all’esistenza degli istituti di garanzia, su quello che viene definito come il

• CIRCUITO DELLE GARANZIE

Qual è il presupposto per l’esistenza di un circuito delle garanzie?

• Il presupposto è dato dal fatto che il potere di decisione politica è per forza di cose limitato.

• In tal senso la Costituzione ha scelto di sottrarre una serie di valutazioni e di conseguenti decisioni alle maggioranze politiche del momento per affidarne la gestione e la tutela al CIRCUITO DELLE GARANZIE.

Definizione di circuito delle garanzie

• Il circuito delle garanzie è costituito dall’insieme degli ORGANI

- POSTI IN POSIZIONE DI INDIPENDENZA DAL POTERE POLITICO;

- A CUI NON E’ ATTRIBUITA UNA LEGITTIMAZIONE DEMOCRATICA;

- E CHE ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SULLA BASE DI UNA LEGITTIMAZIONE, IN CONCRETO, TECNICO-GIURIDICA

Alcune specificazioni. Come agiscono questi organi?

• 1. non agiscono sulla base di valutazioni di opportunità politica o di obiettivi politici;

• 2. agiscono esclusivamente applicando, in senso oggettivo norme/regole giuridiche che, a livello istituzionale, rappresentano i parametri di riferimento per l’esercizio delle loro competenze (l’importanza della motivazione).

Questi organi del circuito delle garanzie dove trovano fondamento per l’esercizio delle loro

funzioni? • Sicuramente e soprattutto nella Costituzione;

• Anche in fonti di livello diverso dalla Costituzione (leggi, decreti legge, decreti legislativi delegati etc)

• In fonti secondarie.

Ovviamente l’effettività della garanzia e della tutela si spiega e trova ragione giustificativa soprattutto con riguardo al fondamento costituzionale.

A chi sono rivolte le regole costituzionali relative al circuito delle garanzie?

• A) agli organi costituzionali legittimati e competenti a garantire le diverse forme di tutela, ovvero agli attori costituzionali del circuito delle garanzie;

• B) ai soggetti che operano all’interno di tali organi;

• C) ai destinatari dei “provvedimenti” provenienti da tali organi: i cittadini!

Quali sono i principali organi di garanzia?

1. LA MAGISTRATURA

2. LA CORTE COSTITUZIONALE

E PER CERTI VERSI:

3. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

4. LE AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

UNA PICCOLA PARENTESI

• Lasceremo sullo sfondo:

• Le autorità amministrative indipendenti: che sono organi di garanzia di “nuova generazione”, introdotti nel nostro ordinamento negli ultimi decenni, attraverso la legislazione ordinaria, quindi in assenza di uno specifico riconoscimento e/o fondamento di livello costituzionale, per proteggere alcune tipologie di diritti o provvedere alla regolamentazione di alcuni particolari settori.

• Il Presidente della Repubblica quale garante dell’ordine costituzionale (v. forma di governo)

LA MAGISTRATURA COME AFFRONTARNE L’ESAME?

• A) RICHIAMARE LE PRINCIPALI NORME COSTITUZIONALI CHE TUTELANO IL CITTADINO CHE SI PONE IN CONTATTO CON LA MAGISTRATURA O COME ATTORE O COME CONVENUTO/INDAGATO/IMPUTATO;

• B) RICHIAMARE LE PRINCIPALI NORME COSTITUZIONALI CHE TUTELANO LA MAGISTRATURA E QUINDI GLI ORGANI CHE ESERCITANO FUNZIONI GIURISDIZIONALI;

• C) RICHIAMARE LE DIVERSE GIURISDIZIONI E GLI ORGANI CHE NE TUTELANO L’AUTONOMIA E L’INDIPENDENZA;

• D) SPIEGARE COME FUNZIONA IL REGIME DI RESPONSABILITA’.

A) LE PRINCIPALI NORME COSTITUZIONALI CHE TUTELANO IL CITTADINO

• ART. 3 PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA FORMALE;

• ART. 13 LIBERTA’ PERSONALE (Cosa vale di più, a livello di garanzie, la libertà personale o la sicurezza sociale?);

• ART. 24 DIRITTO DI DIFESA (diritto inviolabile in ogni stato e grado del giudizio e riconosce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi. Diritto garantito anche ai non abbienti);

A) LE PRINCIPALI NORME COSTITUZIONALI CHE TUTELANO IL CITTADINO - segue

• Art. 25 PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE PER LEGGE (nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge- il ruolo del sistema tabellare).

• Norma costituzionale a doppia valenza:

• 1) per i cittadini: il giudice che è competente a risolvere una controversia deve essere determinato prima che sia avvenuto il fatto dal quale essa ha avuto origine;

• 2) per gli stessi giudici: garanzia di imparzialità.

• ART. 27 RESPONSABILITA’ PENALE PERSONALE- PRESUNZIONE DI INNOCENZA – FINALISMO RIEDUCATIVO DELLA PENA;

• ART. 111 IL GIUSTO PROCESSO: (modifica nel 1999 dopo condanne Corte EDU)

Si basa su alcuni principali profili:

a) Contraddittorio tra le parti, dinanzi a giudice terzo e imparziale;

b) Obbligo di motivazione;

c) Ricorribilità delle decisioni fino alla Corte di cassazione.

A) LE PRINCIPALI NORME COSTITUZIONALI CHE TUTELANO IL CITTADINO - segue

B) Principali norme costituzionali che tutelano la magistratura e gli organi che esercitano le

funzioni giurisdizionali • Art. 101 Giustizia amministrata in nome del

popolo e soggezione del giudice solo alla legge; • Art. 104 AUTONOMIA E INDIPENDENZA In particolare: - Indipendenza esterna (rispetto agli altri poteri

dello Stato) - Indipendenza interna (no all’organizzazione

gerarchica – diversità solo per funzioni art. 107, potere diffuso- pubblico ministero)

- Altre garanzie: inamovibilità, concorso pubblico.

C) LE DIVERSE GIURISDIZIONI E GLI ORGANI DI GARANZIA DELL’AUTONOMIA E DELL’INDIPENDENZA DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

• GIURISDIZIONE ORDINARIA

• GIURISDIZIONI SPECIALI

• GIURISDIZIONE ORDINARIA: (settore civile e settore penale: giudici onorari, Tribunali, Corti d’appello, Corti d’Assise, Corti d’Assise d’Appello, Corte di Cassazione)

• - GIURISDIZIONI SPECIALI:

• - AMMINISTRATIVA (TAR – Consiglio di Stato)

• - CONTABILE (Corte dei Conti)

• - MILITARE (Tribunali militari, Corte militare d’appello, Tribunale militare di sorveglianza)

• - TRIBUTARIA (commissione tributarie)

C) LE DIVERSE GIURISDIZIONI E GLI ORGANI DI GARANZIA DELL’AUTONOMIA E DELL’INDIPENDENZA DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI segue

• Con riguardo alla garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza degli organi della giurisdizione ordinaria:

• Art. 104- 105 Cost. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (COMPOSIZIONE E FUNZIONI)

C) LE DIVERSE GIURISDIZIONI E GLI ORGANI DI GARANZIA DELL’AUTONOMIA E DELL’INDIPENDENZA DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI segue

D) Il regime di responsabilità

• RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE

• RESPONSABILITA’ CIVILE

• RESPONSABILITA’ PENALE

• RESPONSABILITA’ CONTABILE

IN CONCLUSIONE

• SIGNIFICATIVA EVOLUZIONE DEL RUOLO DEI MAGISTRATI

• MAGISTRATI QUALI CUSTODI DEI DIRITTI

• VALORIZZAZIONE DEL GIUDICE

• MAGGIORE RESPONSABILITA’

• MODIFICA DEL MODELLO DI RIFERIMENTO DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (anche in ragione dei contatti con il diritto sovranazionale)

LA CORTE COSTITUZIONALE

• A) LE ORIGINI E I MODELLI

• B) IL MODELLO ITALIANO

• C) LA COMPOSIZIONE E LE FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

• D) IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE QUALE PRINCIPALE STRUMENTO DI APPARTENENZA DELLA CORTE AL CIRCUITO DELLE GARANZIE

A) LE ORIGINI E I MODELLI

• PERCHE’ INCLUDIAMO LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE NEL CIRCUITO DELLE GARANZIE?

• Perché la giustizia costituzionale è “una forma di garanzia giurisdizionale della rigidità della costituzione, ovvero della sua supremazia su tutti gli atti e i comportamenti dei poteri pubblici, compresa la legge del Parlamento”;

• In questo senso garanzia giurisdizionale vuol dire che questa competenza è esercitata da un soggetto che non entra nel contesto politico, che esercita le proprie funzioni nell’ambito del processo, attenendosi alle dinamiche tipiche del potere giudiziario

• Perché la Corte costituzionale, in questa logica, tutela e protegge i principi costituzionali fondamentali e soprattutto i diritti che trovano formale riscontro nella Costituzione o che, nel corso del tempo, hanno trovato formale riscontro nella Costituzione (es. diritti nuovi). È un sistema indiretto di tutela, ma è l’unico che il nostro ordinamento tiene ancorato alla garanzia costituzionale dei diritti fondamentali.

A) LE ORIGINI E I MODELLI segue

• Le origini si fanno risalire all’esperienza costituzionale nord americana contraddistinta da due elementi essenziali:

• 1. una matrice giusnaturalistica;

• 2. il principio di separazione tra i poteri dello Stato

• Con l’effetto che la giustizia costituzionale doveva, appunto, garantire il controllo sulle funzioni pubbliche più elevate, ivi compresa la funzione legislativa.

A) LE ORIGINI E I MODELLI segue

• In ragione di questo contesto originario si sviluppano due principali modelli:

• A) modello statunitense (1803 Marbury vs. Madison);

• B) modello austriaco.

A) LE ORIGINI E I MODELLI segue

• L’ibridazione dei modelli conduce, come nel caso del nostro ordinamento, all’affermazione di un modello misto:

• MODELLO ACCENTRATO AD INIZIATIVA DIFFUSA

B) IL MODELLO ITALIANO

• Collocazione importante

• Titolo VI (artt. 134-137) LE GARANZIE COSTITUZIONALI

• OLTRE A:

• L. cost. 1/1948 (norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale);

• L. cost. 1/1953 (norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale)

• L. 87/1953 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale)

C) LA CORTE COSTITUZIONALE

• LA COMPOSIZIONE (ART. 135)

C) LA CORTE COSTITUZIONALE segue

• LE FUNZIONI (ART. 134) Oltre a: - art. 1 l. cost. 1/1948 e l. 87/1953 sulle modalità del giudizio sulle

controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, che si sarebbe potuto svolgere secondo due vie (incidentale e principale);

- L. cost. 1/1953 che ha aggiunto alle competenze della Corte il giudizio sull’ammissibilità del referendum abrogativo ex art. 75 Cost.;

- L. cost. 1/1989 che ha sottratto alla Corte la competenza a giudicare sulle accuse promosse nei confronti dei Ministri;

- L. cost. 1/1999 che ha aggiunto alle competenze della Corte quella relativa al controllo, in via principale, della legittimità costituzionale degli statuti delle Regioni ordinarie ex art. 123 Cost.

C) LA CORTE COSTITUZIONALE segue

• LE FUNZIONI: • 1. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE IN VIA

INCIDENTALE: controlla, su richiesta di qualsiasi giudice che opera nel sistema, che le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni siano conformi alla Costituzione;

• 2. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ IN VIA PRINCIPALE: a) controlla, su ricorso dello Stato o di una Regione, che leggi e gli atti avente forza di legge dello Stato e delle Regioni siano conformi a Costituzione; b) controlla che gli statuti delle Regioni ordinarie siano conformi a Costituzione;

C) LA CORTE COSTITUZIONALE Le Funzioni segue

• 3. CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO

STATO: controlla, su ricorso di un potere dello Stato, che un altro potere dello Stato non ne usurpi le attribuzioni o non interferisca illegittimamente nella sua sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite;

• 4. CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI E TRA REGIONI: controlla, su ricorso dello Stato o di una Regione, che un atto (non legislativo) di una Regione o dello Stato non ne usurpi le attribuzioni o non interferisca illegittimamente nella sua sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite;

C) LA CORTE COSTITUZIONALE Le Funzioni segue

• 5. GIUDIZIO SULLE ACCUSE PROMOSSE CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: giudica il Presidente della Repubblica nel caso in cui sia stato messo in stato d’accusa da parte del Parlamento in seduta comune per alto tradimento o per attentato alla Costituzione;

• 6. GIUDIZI DI AMMISSIBILITA’ DEL REFERENDUM ABROGATIVO: giudica se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell’art. 75 Cost. siano ammissibili

C) LA CORTE COSTITUZIONALE Le Funzioni segue

• IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE E LA SUA SPECIFICA COLLOCAZIONE NEL CIRCUITO DELLE GARANZIE.

D) IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE

FINE DELLA PRESENTAZIONE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE CONCESSA