Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA Medicina...
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Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – PescaraFACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
Medicina Legale Direttore: Prof. Aldo CarnevaleCorso di Laurea in TSRM per Immagini e Radioterapia
Dott. A. Di PietroA.A. 2009/2010
MEDICINA LEGALE
Il danno alla persona da responsabilità civile
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Responsabilità civile
Obbligo di sopportare le conseguenze di legge per comportamento
illecito che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto.
Responsabile è giuridicamente colui che è tenuto a rifondere i danni
ingiustamente recati a terzi da una condotta illecita, dolosa o
colposa.
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Responsabilità civile
Art. 2043 c.c. “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”RESPONSABILITA’ EXTRA – CONTRATTUALE O AQUILIANAPRINCIPIO DEL NEMINEM LEDERE – RESP. DA FATTO ILLECITOPRESCRIZIONE 5 ANNISI RISPONDE DI OGNI DANNO PER QUALSIASI GRADO DI COLPA
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Responsabilità civile
Art. 1218 c.c. “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”RESPONSABILITA’ CONTRATTUALERESPONSABILITA’ PER INADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONEPRESCRIZIONE 10 ANNISI RISPONDE SOLO PER COLPA GRAVE O DI MEDIA ENTITA’
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Responsabilità civile
Onus probandi – onere della prova
Per la resp. extra – contrattuale la prova del danno subito e della colpa altrui spetta al danneggiato (art. 2697 c.c.), l’onere della prova spetta a chi vuol far valere un diritto in giudizio dimostrandone il fondamento
Per la resp. contrattuale esiste una presunzione di colpa nei confronti del debitore, è lui che deve dimostrare che l’inadempimento deriva da causa a lui non imputabile
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Responsabilità civile
Tipi di responsabilità
DIRETTA, per responsabilità contrattuali ed extracontrattuali
INDIRETTA, quando c’è l’obbligo di rispondere ad un danno provocato da altri (è il caso dei genitori, dei tutori ec..)
DA CIRCOLAZIONE STRADALE
PROFESSIONALE
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Evoluzione storica del concetto di danno
Diritto Romano
Nel diritto romano classico la lesione della salute di un uomo libero costituiva iniuria. L’autore del danno, a seguito di istanza della persona offesa, veniva citato in giudizio con l’actio iniuriarum e, una volta accertato con precisione l’atto illecito da parte di un collegio di recuperatores, veniva punito con una obligatio juris civilis di cui era destinatario l’offeso e soggetto passivo l’offensore.
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Scuola Giusnaturalista
Verso la metà del secolo XVII, la scuola giusnaturalista per la prima volta introdusse il concetto secondo cui ogni atto illecito (costituisca o meno un delictum) causato da colpa comporti di fatto l’obbligo per l’autore di risarcire il danno; secondo tale scuola di pensiero costituirebbe “danno” qualsiasi lesione del corpo, dell’onore o del patrimonio.
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L’opera di Melchiorre Gioia
Nella prima metà del XIX secolo, Melchiorre Gioia per primo nella sua opera “Dell’ingiuria, dei danni, del soddisfacimento e relative basi di stima avanti i Tribunali civili”, attribuì al danno valenza di soppressione o deterioramento di un bene non materiale e teorizzò criteri – guida per la riparazione del danno alla persona introducendo la cosiddetta “regola del calzolaio”.
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La Regola del Calzolaio di Melchiorre Gioia
“…Un calzolaio, per esempio, eseguisce due scarpe e un quarto al giorno; voi avete indebolito la sua mano in modo che non riesce più a fare che una scarpa. Voi gli dovete allora il valore della fattura di una scarpa e un quarto, moltiplicato per il numero di giorni che gli restano di vita, meno i giorni festivi. Il numero di giorni che restano ad un individuo allorché è nota di lui l’età, risulta dalle tavole di mortalità che ormai tutti conoscono…Dunque il valore del soddisfacimento dovuto a titolo di industria paralizzata deve in tutti i casi variare in ragione di: età del ferito…e sua professione…”
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La Regola del Calzolaio di Melchiorre Gioia
Mano del calzolaio : vale solo perché produce o anche perché c’è? Nel bambino? Si parla di reddito figurato, potenziale, comune per tutti.
Piede del calzolaio : non usato per lavorare. Si parla di capacità lavorativa generica.
Mano del calzolaio : reale incidenza sull’attività lavorativa. Si parla di capacità lavorativa specifica, non cumulabile con la generica.
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L’opera del Cazzaniga
Nei primi anni del XX secolo, il Cazzaniga ritenne risarcibile il cosiddetto danno potenziale o generico comprendente una serie di danni in grado eventualmente di incidere anche indirettamente sul reddito del leso, semmai integrato dal danno attuale o specifico.
In pratica, il Cazzaniga ritenne valorizzabili come danno alla capacità di produrre reddito, i danni alla capacità lavorativa generica, la ridotta efficienza estetica, il turbamento delle capacità relazionali e sessuali, in quanto qualità facenti parte della potenzialità economica dell’uomo, inteso come homo faber.
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Il 21 aprile 1942, nel Regno d’Italia veniva introdotto il nuovo codice civile sostanzialmente fondato su una bipartizione del danno alla persona:
Patrimoniale art. 1223 c.c.
Extrapatrimoniale art. 2059 c.c.
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Patrimoniale art. 1223 c.c.
incidente sugli interessi economici del leso ed ulteriormente suddivisibile in:
• danno emergente, caratterizzato da tutte le spese medico-chirurgiche prodotte dalla Parte lesa
• lucro cessante, ovverosia tutte le ripercussioni negative, temporanee e/o permanenti, della menomazione subita sul reddito del leso.
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Extrapatrimoniale art. 2059 c.c.
meglio definito dalla Corte Costituzionale come
“danno morale subiettivo che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso”.
Tale fattispecie di danno è, comunque, risarcibile in via equitativa solo se conseguenza di un reato (art. 185 c.p.).
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Art. 1223 c.c. “Risarcimento del danno”
“Il risarcimento del danno per l’inadempienza o per il ritardo deve
comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato
guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
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Art. 2059 c.c. “Danni non Patrimoniali “
“Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati
dalla legge”.
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Art. 185 c.p. “Restituzioni e risarcimento del danno”
“Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato,
che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al
risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili,
debbono rispondere per il fatto di lui”.
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L’introduzione nel codice civile dell’art. 2043 (responsabilità aquiliana da lex Aquilia) metteva le basi per la successiva estensione da parte della Giurisprudenza dell’area di tutela risarcitoria, a cominciare dal diritto alla salute.
Art. 2043 c.c. “Risarcimento per fatto illecito”Responsabilità extra – contrattualePrincipio del neminem ledere
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
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Condizione necessaria perché si presenti, comunque, l’obbligo al risarcimento ex art. 2043 c.c., è che il danno sia ingiusto (Cass. 174/1971).
Un danno ingiusto è:
•non iure, se arrecato senza averne il diritto, es. contratto – sciopero
•contra ius, se commesso in violazione di un precetto posto da una norma primaria, in pratica se lede un interesse tutelato dall’ordinamento giuridico, es. ladro investito
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La risarcibilità dei danni ingiusti è, quindi, disciplinata dall’Art. 2043 c.c. che, interpretando il principio del neminem laedere, formula la regola generale dell’obbligo al risarcimento da cui poi derivano le altre disposizioni codicistiche:
•art. 2048 c.c. (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte)
•art. 2049 c.c. (Responsabilità dei padroni e dei committenti)•art. 2050 c.c. (Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose)•art. 2051 c.c. (Danno cagionato da cosa in custodia)•art. 2052 c.c. (Danno cagionato da animali)•art. 2053 c.c. (Rovina di edificio)•art. 2054 c.c. (Circolazione di veicoli)
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L’opera di Cesare Gerin
Nella seconda metà del XX secolo, Cesare Gerin estese ancora di più il concetto di danno alla persona, affermando che il valore economico della persona non era soltanto funzione della sua capacità di produrre (capacità di lavoro e capacità di guadagno), ma soprattutto della sua integrità ed efficienza psico-fisica (validità).
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Correttivi del sistema tradizionale
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Correttivi del sistema tradizionale
Il danno alla persona, così come previsto nel codice civile del 1942, determinava grossi inconvenienti in numerose situazioni risarcitorie:
•Casi in cui l’illecito non integrasse gli estremi del reato, per cui non era possibile procedere a risarcimento del danno extrapatrimoniale (art. 2059 c.c.);
•Casi in cui la lesione della salute non comportasse contrazione del reddito del danneggiato.
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In tali circostanze, per molti anni, anziché ammettere il risarcimento del danno alla salute quale fattispecie di danno a sé stante, scorporandola quindi da qualsiasi riflesso sulla capacità reddituale del leso, si utilizzarono vari espedienti, tra cui l’adozione dei seguenti concetti: •incapacità lavorativa generica
•danno estetico
•danno alla vita di relazione
•danno sessuale
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Diritto alla Salute
Art. 32 Cost.: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo ed interesse della collettività e garantisce cure
gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non
può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana”.
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Il Danno Biologico
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Il Danno Biologico
“Menomazione dell’integrità psicofisica della persona in sé e per sé
considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta
dimensione, e che comprende il danno alla vita di relazione, il danno
estetico, il danno alla sfera sessuale nonché il danno alla capacità
lavorativa generica e le invalidità micropermanenti”.
(Corte Costituzionale sentenza n. 184 del 14.07.1986)
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Il Danno Biologico
Con la sentenza n. 184/86, la Corte Costituzionale precisava che il danno biologico non era una mera lesione dell’affetto, ma un danno – evento, lesivo di una condizione giuridica tutelata dalla Costituzione. Il risarcimento del danno biologico non rientrava, pertanto, nella previsione di cui all’articolo 2059 c.c. (Danno extra – patrimoniale, danno morale, praetium doloris), ma veniva disciplinato dal combinato disposto degli articoli 32 Cost. (Salute) e 2043 c.c. (Responsabilità extra – contrattuale). Il danno biologico, dunque, in qualità di danno – evento costituito dalla lesione dell’integrità psico-fisica, deve essere sempre risarcito; mentre rappresentano danno – conseguenza del danno biologico, il danno patrimoniale ed il danno morale subiettivo (o extrapatrimoniale).
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Sentenza 233/2003 Corte CostituzionaleIl danno biologico va considerato non patrimoniale ma extrapatrimoniale
Non cambia molto, va comunque risarcito.
Il danno extrapatrimoniale va pagato sempre anche se non c’è reato
Categorie risarcitorie di “danno ingiusto”:
•Danno patrimoniale → valutato in base alla denuncia dei redditi
•Danno extrapatrimonialeDanno biologicoDanno moraleDanno esistenziale
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Danno extrapatrimoniale
Danno biologico → valutato dal medico come menomazione dell’integrità psico – fisica in percentuale 100%, trasformato in denaro dal giudice in denaro con valutazione equitativa
Danno morale → 1/3 – 1/4 del danno biologico, valutato dal giudice
Danno esistenziale → alterazione della sfera esistenziale, valutato dal giudice , possibile indicazione del medico
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Aspetto Statico del Danno Biologico
consiste nella violazione oggettiva dell’integrità psicofisica della persona
Aspetto Dinamico del Danno Biologico
determinato dalle manifestazioni del danno nella vita quotidiana del leso
Tali aspetti devono essere considerati in maniera unitaria ai fini risarcitori
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Recentemente, il danno biologico ha trovato il pieno riconoscimento del
legislatore nella Legge n° 57 del 5 marzo 2001:
“Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione
all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento
medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla
sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato …”.
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Valutazione del Danno Biologico
La valutazione del danno biologico prevede un:
Danno biologico temporaneo
Assoluto o Totale
Parziale
Danno biologico permanente
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Danno Morale
Il legislatore nell’articolo 2059 c.c. non ha definito il danno morale preferendo la dizione aspecifica: “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.
Con la sentenza 184/86, la Corte Costituzionale assegnò definitivamente al danno extrapatrimoniale, parimenti a quello patrimoniale, natura di danno-conseguenza del cosiddetto danno-evento, il danno biologico. Nella medesima sentenza, la Corte definì il danno morale subiettivo quale: “momentaneo, tendenzialmente transeunte turbamento psicologico della persona”.
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Il risarcimento del danno alla persona
La liquidazione del danno alla salute deve soddisfare quattro requisiti:
•espletarsi in via giudiziale con metodo equitativo (art. 1223 c.c.);
•evitare iniquità;
•evitare duplicazioni;
•evitare sperequazioni.
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Natura del risarcimento
Reintegrazione in forma specifica art. 2058 c.c. con restituzione, sostituzione o riparazione della cosa danneggiata, forma prioritaria ma non sempre applicabile, come è evidente per il danno fisico
Reintegrazione per equivalente art. 1223 – 2056 c.c. attraverso il denaro
Il risarcimento riguarda danno patrimoniale come danno emergente e lucro cessante. Il danno alla persona è di per sé non reintegrabile, il risarcimento in denaro è visto come un atto consolatorio, non sostitutivo del bene fisico perso
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Natura del risarcimento
Compensatio lucri : non si può trarre vantaggio dall’azione illecita altrui
Concorso di colpa : se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate
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La Responsabilità Professionale
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Responsabilità Professionale
I sanitari possono incorrere in diverse forme di responsabilità a causa della propria attività professionale:
• responsabilità civile
• responsabilità penale
• responsabilità amministrativa
• responsabilità disciplinare
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• responsabilità civile: presuppone una diminuzione patrimoniale da compensare mediante il risarcimento del danno
• responsabilità penale: di natura personale, consegue al compimento da parte del soggetto attivo di un reato cui l’ordinamento giuridico collega una sanzione
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• responsabilità amministrativa: deriva dalla lesione, da parte del sanitario, di interessi pubblici dello Stato o di altro Ente pubblico relativi al normale espletamento e al buon andamento dell’attività amministrativa
• responsabilità disciplinare: consegue alla violazione dei doveri imposti al sanitario quale pubblico dipendente, la cui inosservanza comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari da parte della pubblica amministrazione
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Responsabilità Giuridica ed Errore Professionale
L’esercente una professione sanitaria, come qualsiasi altra persona o
professionista, può sbagliare: si tratta perciò di discernere quello che è un
“errore scusabile” da quello che invece comporta una “colpa punibile”.
Affinché l’errore professionale, che può essere di diagnosi, prognosi,
terapia o di ricetta o di scienza, comporti una responsabilità giuridica
bisogna che determini un danno, con lesioni o morte del paziente.
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L’errore colpevole presuppone alcune condizioni:
1.la prestazione professionale deve essere viziata da errore inequivocabilmente apprezzabile, grave ed inescusabile: condotta professionale colposa o dolosa
2.deve sussistere una conseguenza dannosa per il paziente (danno fisico o funzionale, obiettivo ed obiettivabile, non preesistente o, se preesistente, aggravato) con la concretizzazione di una modificazione peggiorativa dello stato antecedente, evidenziabile e dimostrabile in modo non equivoco, in rapporto alla condotta colpevole del medico
3.deve sussistere il nesso causale tra l’errore del medico ed il danno subito dal paziente
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Errore Professionale
L’errore può basarsi su una condotta :•Commissiva (per commissione) o Attiva (per azione);•Omissiva (per omissione).
La responsabilità professionale non si può invocare in presenza di un danno cagionato da:•Caso fortuito;•Forza maggiore;•Imprevedibilità dell’evento;•Ricorrenza di uno stato di necessità.
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Medicina Legale Direttore: Prof. Aldo CarnevaleCorso di Laurea in TSRM per Immagini e Radioterapia
Dott. A. Di PietroA.A. 2009/2010
Cause di Responsabilità Professionale
•Attuazione di trattamenti terapeutici senza il consenso dell’avente diritto;•Scelta scorretta (anche secondaria ad errore diagnostico) di una terapia;•Esecuzione scorretta di un trattamento;•Omissione, insufficienza, ritardo o errore negli accertamenti diagnostici;•Impiego abnorme o improprio di mezzi diagnostici;•Mancato apprezzamento dei risultati diagnostici ottenuti;•Mancata previsione di complicanze;•Omissione o ritardo di cura e d’intervento;•L’intempestività o la discontinuità delle cure;•L’errore dipendente dall’azione od omissione di terzi;•Trasgressione di specifiche disposizioni normative o di regolamenti, ordini o discipline.
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Responsabilità Professionale Penale
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Responsabilità Professionale Penale
consegue alla commissione di un reato e può essere:
•Dolosa
•Colposa
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Responsabilità Penale Dolosa
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La Responsabilità Penale Dolosa
Le trasgressioni volontarie e coscienti, tali da presupporre il dolo e collegate all’esercizio della professione, riguardano fatti di natura delittuosa, commissivi od omissivi, nonché contravvenzioni di varia natura. In ambito sanitario la problematica s’incentra essenzialmente sulle seguenti situazioni, a seconda che il trattamento sanitario sia realizzato nei confronti di un paziente:
• che ha espresso dissenso
• che non ha espresso alcun consenso (ovvero lo ha espresso in modo viziato)
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La Responsabilità Penale Dolosa
Casi che prevedono una Responsabilità penale dolosa:
• la rivelazione del segreto d’ufficio, • l’omissione di rapporto (o denuncia di reato), • l’omissione di soccorso,• il peculato, • la violenza privata, • l’uso illegittimo di cadavere, • il comparaggio, • l’ispezione o la perquisizione corporale arbitraria,• l’incapacità psichica procurata mediante violenza.
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Responsabilità Penale Colposa
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Responsabilità Penale Colposa
Il reato è colposo, recita l’art. 43 c.p.: “quando l’evento anche se
preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di
negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di
leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
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Responsabilità Penale Colposa
La colpa può essere:
• Specifica • Generica
negligenza imprudenza imperizia
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ColpaNegligenza → Non è negligente chi trascura alcune norme tecniche, ma chi trascura quelle norme che gli altri osservano, dimostrando scarsa attenzione, superficialità e leggerezza
Imprudenza → Non è imprudente chi usa tentativi terapeutici pericolosi, ma chi li usa senza necessità o senza averne la padronanza
Imperizia → Non è imperito chi non sa o non sa fare, ma chi non sa o non sa fare quello che un medico ordinario avrebbe dovuto sapere o fare in quel caso clinico
Inosservanza → Non è inosservante dei regolamenti chi ne prescinde, ma chi fa ciò nonostante dalla pratica degli altri medici risulti che quelle norme sono note e non sono cadute in disuso
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L’esercente una professione sanitaria risponde sia per colpa lieve sia
per colpa grave in caso di negligenza o imprudenza, mentre in caso di
imperizia in situazioni complesse o di speciale difficoltà (art. 2236
c.c.) risponde solo per dolo o colpa grave.
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In quest’ultimo caso infatti si valutano tre criteri:
•regola tecnica → valuta la correttezza dell’atto medico eseguito
•media preparazione → tiene conto di quanto mediamente avrebbe fatto ogni sanitario per quel paziente, in quella circostanza
•relatività soggettiva ed oggettiva → considera le circostanze specifiche in relazione alla personalità specifica del sanitario, alla sua età, esperienza e qualificazione professionale
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Responsabilità Professionale Civile
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Responsabilità Professionale Civile
La responsabilità civile può derivare:
•dall’inadempimento di obbligazioni assunte verso il paziente (responsabilità contrattuale)
•dalla violazione del principio del neminem laedere(responsabilità extracontrattuale)
Secondo la definizione dell’art. 2043 c.c., si considera illecito civile, fonte di responsabilità in capo all’autore, “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto”.
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Di normale applicazione per gli esercenti professioni sanitarie sarà,
dunque, il risarcimento del danno e cioè la riparazione in denaro.
Naturalmente la valutazione del danno presenta nella pratica evidenti
difficoltà, in quanto non si tratta di distruzione di un bene materiale, ma
della perdita o della diminuzione dell’integrità fisica.
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Responsabilità Contrattuale
La prestazione professionale del personale sanitario, sotto il profilo giuridico, viene concordemente definita come un contratto d’opera intellettuale (artt. 2229-2230 c.c.), caratterizzato dalla discrezionalità nell’esecuzione della prestazione stessa e dal compimento di una attività che prescinda dal risultato conseguito → obbligazione di mezzi.
Conseguentemente, con il contratto di cura, l’operatore sanitario assume nei confronti del paziente specifici obblighi, il cui inadempimento viene considerato fonte di responsabilità contrattuale.
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A sua volta l’art. 1176 c.c. (“Diligenza nell’adempimento”) sancisce
che “Nell’adempiere l’obbligazione, il debitore deve usare la diligenza
del buon padre di famiglia” e che questa, nell’esercizio di una attività
professionale, “deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività
esercitata”. La giurisprudenza ha poi modificato il concetto del “buon
padre di famiglia” in quello del “regolato ed accorto professionista”.
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In base alla prevedibilità dell’evento lesivo la colpa può essere:
•grave → l’evento dannoso si sarebbe potuto prevedere
•lieve → l’evento dannoso si sarebbe potuto prevedere soltanto con diligenza
•lievissima → l’evento dannoso si sarebbe potuto prevedere solo mediante diligenza straordinaria o non comune
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Responsabilità ContrattualeArt. 1218 c.c. (“Responsabilità del debitore”)
“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Da tale articolo si evince che, in caso di responsabilità contrattuale, il danneggiato abbia l’onere di provare “solo” i propri diritti ed i fatti di cui si ritiene vittima, mentre spetta al professionista sanitario provare che l’inadempimento (ovvero il ritardo nell’adempimento) della prestazione professionale sia dovuto a causa a lui non imputabile (onere della prova a carico del debitore).
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Responsabilità ExtracontrattualeArt. 2043 c.c. “Risarcimento per fatto illecito”
Principio del neminem ledereL’evento dannoso si realizza indipendentemente da ogni rapporto tra operatore sanitario e paziente. In tal caso, infatti, non vi potrà essere alcuna violazione degli obblighi assunti dal professionista verso il paziente, bensì la responsabilità per eventuali danni subiti discenderà direttamente dal fatto illecito. A questo proposito, l’Art. 2043 c.c. genericamente prescrive che qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno. In sostanza, laddove un comportamento illecito abbia determinato un danno ingiusto si origina responsabilità extracontrattuale o aquiliana, così chiamata perché risalente alla lex Aquilia del 287 a.C..
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Responsabilità Disciplinare
La responsabilità disciplinare è legata:
•agli obblighi derivanti dall’iscrizione al Collegio e dal rispetto del Codice Deontologico;•agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro che lo impegnano in quanto dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria .
Il mancato adempimento di tali doveri può comportare l’irrogazione delle sanzioni previste dal rapporto di lavoro; subentrano, inoltre, altre sanzioni od obblighi se il mancato adempimento abbia rilevanza anche nei riguardi della legge civile e penale.
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In relazione allo status del professionista la responsabilità disciplinare può essere:
amministrativa-disciplinare, per i professionisti dipendenti;
ordinistico-disciplinare, per i liberi professionisti.
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Responsabilità Amministrativa Disciplinare
I doveri del dipendente sono delineati dall’art. 28 del Contratto di lavoro del Comparto Sanità Pubblica:
• Dovere di contribuire alla gestione della casa pubblica con impegno, rispetto della legge e nell’interesse pubblico
• Comportamento improntato al perseguimento dell’efficienza dei servizi per le esigenze dei cittadini
• Collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto, rispettare il segreto d’ufficio, fornire informazioni al cittadino, non utilizzare ai fini privati le informazioni, rispettare l’orario di lavoro, attenersi alle proprie mansioni.
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Con l’approvazione del D.Lgs n. 29/93 e successive modifiche, sussistono nuove sanzioni comminabili in caso di violazione dei doveri disciplinari:
• Rimprovero verbale• Rimprovero scritto (censura)• Multa con importo non superiore a 4 ore di retribuzione • Sospensione del lavoro e della retribuzione fino a un massimo di 10
giorni• Licenziamento con preavviso• Licenziamento senza preavviso (in tronco)
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In caso di procedimento disciplinare o di procedimento penale a carico del dipendente, nel contratto di lavoro è prevista la sospensione cautelare.Entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della sentenza, l’amministrazione può:
•reintegrare il lavoratore nel vecchio incarico;•far permanere il lavoratore nel nuovo incarico;•non reintegrarlo.
In caso di condanna, si ha l’estinzione del rapporto di lavoro nel caso in cui la reclusione sia non inferiore ai 3 anni.
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Responsabilità Ordinistico Disciplinare
“I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del consiglio del collegio della provincia nel cui albo sono iscritti”.
Le sanzioni che il Consiglio può, attualmente, comminare sono:• Ammonimento • Censura• Sospensione dall’esercizio professionale da 1 a 6 mesi • Radiazione dall’albo
Altre fonti di responsabilità sono rappresentate:• dall’obbligo del segreto professionale• dal referto• dalla prestazione della propria opera in caso di calamità