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Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Legale Direttore: Prof. R. Lagalla LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLA ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI

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Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Legale Direttore: Prof. R. Lagalla. LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLA ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI. SPETTRO DELLE RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE. - PowerPoint PPT Presentation

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Università degli Studi di PalermoDipartimento di Biotecnologie Mediche

e Medicina Legale

Direttore: Prof. R. Lagalla

LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLA ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI

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UVUV XX gIRIRMWMWRFRF

101022 11 1010-2-2 1010-4-4 1010-6-6 1010-8-8 1010-10-10 1010-12-12 1010-14-14

10101010 10101212 10101414 10101616 10101818 10102020 10102222

Frequenza Frequenza (Hz) E = h (Hz) E = h

Lunghezza d’onda Lunghezza d’onda (metri) (metri)

SPETTRO DELLE RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE

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danno chimicodanno chimico diretto da diretto da

ionizzazioneionizzazioneeccitazioneeccitazione

Raggi x e Raggi x e

Luce visibile e IRLuce visibile e IR

MW e RF di alta frequenzaMW e RF di alta frequenza

RF di bassa frequenza e campi staticiRF di bassa frequenza e campi statici

induzione diinduzione dicorrenti ecorrenti e

riscaldamentoriscaldamento

rara induzionerara induzionedi correntidi correnti

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Le Le radiazioni ionizzantiradiazioni ionizzanti (raggi X, gamma, elettroni, (raggi X, gamma, elettroni,

protoni, etc.), a differenza della luce visibile, degli protoni, etc.), a differenza della luce visibile, degli

infrarossi e degli ultravioletti, sono in grado di infrarossi e degli ultravioletti, sono in grado di

produrre produrre alterazioni della struttura elettronica della alterazioni della struttura elettronica della

materiamateria che attraversano. Ciò porta negli organismi che attraversano. Ciò porta negli organismi

viventi alla viventi alla possibilità di comparsa di danni possibilità di comparsa di danni

biologicibiologici (somatici e genetici). (somatici e genetici).

Da qui la necessità di prevenire il determinarsi di Da qui la necessità di prevenire il determinarsi di

questi danni questi danni ( RADIOPROTEZIONE )( RADIOPROTEZIONE )

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IRRADIAZIONE ESTERNA, IRRADIAZIONE INTERNA

IRRADIAZIONE ESTERNA, IRRADIAZIONE INTERNA

la sorgente di radiazioni resta all'esterno del corpo umano.

la sorgente di radiazioni resta all'esterno del corpo umano.

la sorgente viene invece introdotta nell'organismo (contaminazione interna). La contaminazione interna può verificarsi tutte le volte che si manipolano sorgenti non sigillate, sorgenti cioè prive di un involucro inerte o, se presente, non tale da prevenire, in condizioni normali di impiego, la dispersione delle materie radioattive.

la sorgente viene invece introdotta nell'organismo (contaminazione interna). La contaminazione interna può verificarsi tutte le volte che si manipolano sorgenti non sigillate, sorgenti cioè prive di un involucro inerte o, se presente, non tale da prevenire, in condizioni normali di impiego, la dispersione delle materie radioattive.

Irradiazione esterna

Irradiazione esterna

Irradiazione interna

Irradiazione interna

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Mentre per i Mentre per i danni somatici immediatidanni somatici immediati (secondari a cambiamenti (secondari a cambiamenti

delle cellule somatiche) delle cellule somatiche) è stata dimostrata una è stata dimostrata una dose sogliadose soglia ((danni danni

non stocasticinon stocastici) , per i ) , per i danni somatici tardivi e per i danni geneticidanni somatici tardivi e per i danni genetici

(indotti da cambiamenti delle cellule germinali), pur essendo (indotti da cambiamenti delle cellule germinali), pur essendo

ipotizzabile un rapporto di linearità tra dose effetto, ipotizzabile un rapporto di linearità tra dose effetto, una dose soglia una dose soglia

non è dimostrabilenon è dimostrabile ( (effetti stocasticieffetti stocastici).).

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Scopo primario della Radioprotezione è la Scopo primario della Radioprotezione è la “prevenzione totale degli effetti dannosi non stocastici “prevenzione totale degli effetti dannosi non stocastici

e la limitazione a livelli considerati accettabili della e la limitazione a livelli considerati accettabili della probabilità di accadimento degli effetti stocastici” probabilità di accadimento degli effetti stocastici”

(ICRP 26-1977) (ICRP 26-1977)

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ETA’ MEDIA DI MORTE DEI RADIOLOGI E DELLA POPOLAZIONE IN GENERALE NEGLI U.S.A. TRA IL

1945 E IL 1960

POPOLAZIONE RADIOLOGI

1930 1940 1950 196055

60

65

70

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Evoluzione storica della Evoluzione storica della RadioprotezioneRadioprotezione

18951895 Scoperta dei Scoperta dei Raggi XRaggi X (Roentgen) e della (Roentgen) e della radiattività naturaleradiattività naturale (Becquerel) (Becquerel)

18971897 Comparsa delle Comparsa delle prime lesioni da radiazioni ionizzantiprime lesioni da radiazioni ionizzanti

Anni ventiAnni venti : definizione di : definizione di dose di tolleranzadose di tolleranza per i lavoratori (50 R/anno) per i lavoratori (50 R/anno)

19351935 Promulgazione del testo unico delle leggi sanitarie : viene disciplinato Promulgazione del testo unico delle leggi sanitarie : viene disciplinato

l’esercizio della radiologial’esercizio della radiologia

19561956 L’ICRP definisce la L’ICRP definisce la Dose Massima AmmissibileDose Massima Ammissibile al corpo intero per i al corpo intero per i

lavoratori (5 rem/anno) e per gli individui della popolazione (0,5 rem/anno) e lavoratori (5 rem/anno) e per gli individui della popolazione (0,5 rem/anno) e

la dose genetica per la popolazione nel suo insieme (5 rem/30 anni) e la dose genetica per la popolazione nel suo insieme (5 rem/30 anni) e

promulga la lotta ad ogni rischio indebito.promulga la lotta ad ogni rischio indebito.

1964 1964 L’Italia ha la sua L’Italia ha la sua prima legge di Radioprotezione (il DPR 185)prima legge di Radioprotezione (il DPR 185)

19951995 L’Italia ha una nuova legge di radioprotezione (D.Lgs 230) L’Italia ha una nuova legge di radioprotezione (D.Lgs 230)

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Riferimenti legislativi italiani in radioprotezione (dal 1995 in poi )

Decreto Legislativo del Governo Decreto Legislativo del Governo 17 marzo 1995 n° 23017 marzo 1995 n° 230 poi integrato e modificato :poi integrato e modificato :

• dal dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 187D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 187, ,

• dal dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241

• e dal e dal D. Lgs. 9 maggio 2001 n. 257D. Lgs. 9 maggio 2001 n. 257

"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in

materia di radiazioni ionizzanti."materia di radiazioni ionizzanti."

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RADIOBIOLOGIA

RADIOECOLOGIA

RADIOPROTEZIONE

RADIOPATOLOGIA

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2

0,02 0,4

0,1

SORGENTI DI RADIAZIONIValori in milliSievert

Naturale

Energia nucleareAppl. Mediche

Fall-out

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RAGGI COSMICI

20.000 metri 13 mSv

12.000 metri 5 mSv

4.000 metri 0.2 mSv

2.000 metri 0.1 mSv

Livello del mare 0.03 mSv

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CONTRIBUTO DELLE DIVERSE SORGENTI DI RADON IN UNA CASA

gas

acqua

aria esterna

materiale costruzionie sottosuolo

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0

2

4

6

8

EVOLUZIONE CRONOLOGICA DELLA DOSE RADIANTE IN MAMMOGRAFIA

1960 1969 1987 1999

Dose alla cute

Dose alla ghiandola

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Rischio oncogeno in mammografia

DOSE IN cGYNº di Mammografie necessarie per un incremento pari all’1%

1 0,5 0,3 0,04

132639300

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L’INTERESSE SOCIALE DELLA MATERIA DERIVA DA

Impiego massimale della diagnostica radiologica e consapevolezza di possibili correlati rischi Impatto emozionale dei rischi da energia nucleare Amplificazione del problema da parte dei mass-media Accresciuta coscienza ecologica nella società

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SALUTE

ENERGIE RADIATIVE

AMBIENTE

UOMO

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I SOGGETTI DELLA RADIOPROTEZIONE AI SENSI DELLA NUOVA NORMATIVA

LAPOPOLAZIONE

LAPOPOLAZIONE

I LAVORATORIESPOSTI

I LAVORATORIESPOSTI

LA TUTELA DEL PAZIENTE

LA TUTELA DEL PAZIENTE

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RX TC

US

RM

UOMOTRASPARENTE

J Lamarque, Montpellier

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DATI ENEA, 1998ITALIA

ESAMI RADIOLOGICI PER ABITANTE PER ANNO: 0.7ESAMI RADIOLOGICI PER ANNO: oltre 40 milioni

Si tratta di valori in calo rispetto al passato in relazione al perfezionamento dei sistemi di radioprotezione ed al crescente impiego di NIR.

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PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA RADIOPROTEZIONE

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA RADIOPROTEZIONE

OTTIMIZZAZIONE OTTIMIZZAZIONE

GIUSTIFICAZIONE

GIUSTIFICAZIONE

LIMITAZIONE DELLE DOSI

LIMITAZIONE DELLE DOSI

i tipi di attività che comportano esposizione alle

radiazioni ionizzanti debbono essere

preventivamente giustificati e periodicamente

riconsiderati alla luce dei benefici che da essi derivano

i tipi di attività che comportano esposizione alle

radiazioni ionizzanti debbono essere

preventivamente giustificati e periodicamente

riconsiderati alla luce dei benefici che da essi derivano

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PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA RADIOPROTEZIONE

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA RADIOPROTEZIONE

OTTIMIZZAZIONE OTTIMIZZAZIONE

GIUSTIFICAZIONE GIUSTIFICAZIONE

LIMITAZIONE DELLE DOSI

LIMITAZIONE DELLE DOSI

le esposizioni alle radiazioni ionizzanti

debbono essere mantenute al livello più basso

ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori

economici e sociali

le esposizioni alle radiazioni ionizzanti

debbono essere mantenute al livello più basso

ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori

economici e sociali

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PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA RADIOPROTEZIONE

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA RADIOPROTEZIONE

OTTIMIZZAZIONE OTTIMIZZAZIONE

GIUSTIFICAZIONE GIUSTIFICAZIONE

LIMITAZIONE DELLE DOSI

LIMITAZIONE DELLE DOSI

la somma delle dosi ricevute e impegnate non deve

superare i limiti prescritti, in accordo con le

disposizioni normative e dei relativi provvedimenti

applicativi.

la somma delle dosi ricevute e impegnate non deve

superare i limiti prescritti, in accordo con le

disposizioni normative e dei relativi provvedimenti

applicativi.

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Sulla base di questi principi:Sulla base di questi principi:

nessuna attività umana che comporti esposizione alle radiazioni ionizzanti deve essere accolta a meno che la sua introduzione produca un beneficio certo e dimostrabile agli individui esposti o alla società (principio di giustificazione);

ogni esposizione alle radiazioni ionizzanti deve essere tenuta bassa quanto più ragionevolmente ottenibile (ALARA), tenendo conto di considerazioni economiche e sociali (principio di ottimizzazione);

la dose ai singoli individui (con esclusione relativa delle esposizioni mediche ) non deve superare determinati limiti verificati come sicuri, nel senso che i rischi indotti siano minimi e paragonabili a quelli associati ad altre attività lavorative non particolarmente rischiose (principio di limitazione delle dosi individuali).

nessuna attività umana che comporti esposizione alle radiazioni ionizzanti deve essere accolta a meno che la sua introduzione produca un beneficio certo e dimostrabile agli individui esposti o alla società (principio di giustificazione);

ogni esposizione alle radiazioni ionizzanti deve essere tenuta bassa quanto più ragionevolmente ottenibile (ALARA), tenendo conto di considerazioni economiche e sociali (principio di ottimizzazione);

la dose ai singoli individui (con esclusione relativa delle esposizioni mediche ) non deve superare determinati limiti verificati come sicuri, nel senso che i rischi indotti siano minimi e paragonabili a quelli associati ad altre attività lavorative non particolarmente rischiose (principio di limitazione delle dosi individuali).

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ALARAALARAL’obiettivo di questo principio è il raggiungimento del L’obiettivo di questo principio è il raggiungimento del

miglior compromesso tra il cosiddetto “rischio miglior compromesso tra il cosiddetto “rischio residuale”, quello che cioè può rimanere dopo l’adozione residuale”, quello che cioè può rimanere dopo l’adozione

di una procedura di radioprotezione, ed i criteri di una procedura di radioprotezione, ed i criteri economici e sociali.economici e sociali.

ALARAALARAObbligo di legge sia a livello Obbligo di legge sia a livello comunitario che nazionalecomunitario che nazionale

ICRP ICRP 26/7726/77

ICRP ICRP 60/9060/90

D.LgsD.Lgs230/95230/95

Euratom Euratom 26/9726/97

D.Lgs D.Lgs 187/00187/00

D.Lgs D.Lgs 241/00241/00

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Capo VIII Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratoriProtezione sanitaria dei lavoratoriOvveroOvvero

SORVEGLIANZA FISICA E MEDICA SORVEGLIANZA FISICA E MEDICA DELLA RADIOPORTEZIONEDELLA RADIOPORTEZIONE

DL 17.3.95 n° 230 DL 17.3.95 n° 230 integrato daintegrato da DL 26.5.00 n. 241

La sorveglianza fisica è l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall‘esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.

La La sorveglianza medicasorveglianza medica è l'insieme delle visite mediche, delle è l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal adottati dal medico autorizzato e dal medico competentemedico autorizzato e dal medico competente, al fine , al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti.di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti.

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STRUMENTI OPERATIVI DI RADIOPROTEZIONE STRUMENTI OPERATIVI DI RADIOPROTEZIONE

E’ obbligatorio che ciascun E’ obbligatorio che ciascun lavoratore sia reso edotto lavoratore sia reso edotto dei rischi associati alla sua dei rischi associati alla sua attività lavorativa, delle attività lavorativa, delle procedure operative di procedure operative di sicurezza e protezione, sicurezza e protezione, delle norme operative, dei delle norme operative, dei principi fisici su cui è principi fisici su cui è basata la sua attività, basata la sua attività, modalità di impiego delle modalità di impiego delle sorgenti e dei mezzi di sorgenti e dei mezzi di protezioneprotezione

E’ obbligatorio che ciascun E’ obbligatorio che ciascun lavoratore sia reso edotto lavoratore sia reso edotto dei rischi associati alla sua dei rischi associati alla sua attività lavorativa, delle attività lavorativa, delle procedure operative di procedure operative di sicurezza e protezione, sicurezza e protezione, delle norme operative, dei delle norme operative, dei principi fisici su cui è principi fisici su cui è basata la sua attività, basata la sua attività, modalità di impiego delle modalità di impiego delle sorgenti e dei mezzi di sorgenti e dei mezzi di protezioneprotezione

•classificazione delle aree con rischio da radiazioni ionizzanti;

•classificazione del personale ai fini della radioprotezione;

•predisposizione delle norme interne di radioprotezione;

•segnalazione mediante contrassegni delle sorgenti di radiazione;

•predisposizione di un programma di informazione e formazione, finalizzato alla radioprotezione, allo scopo di rendere il personale edotto dei rischi specifici a cui è esposto.

•classificazione delle aree con rischio da radiazioni ionizzanti;

•classificazione del personale ai fini della radioprotezione;

•predisposizione delle norme interne di radioprotezione;

•segnalazione mediante contrassegni delle sorgenti di radiazione;

•predisposizione di un programma di informazione e formazione, finalizzato alla radioprotezione, allo scopo di rendere il personale edotto dei rischi specifici a cui è esposto.

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Capo VIII Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratoriProtezione sanitaria dei lavoratori

Definizione di lavoratore subordinato (art.60)Definizione di lavoratore subordinato (art.60)

Per lavoratore subordinato si intendePer lavoratore subordinato si intende ogni persona che ogni persona che

presti il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di presti il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di

lavorolavoro..

Sono equiparati:Sono equiparati:

a)a) gli gli allievi degli istituti di istruzione e universitariallievi degli istituti di istruzione e universitari e i e i

partecipanti ai corsi di formazione professionale.partecipanti ai corsi di formazione professionale.

b)b) coloro i quali, a qualsiasi titolo, prestino presso terzi la coloro i quali, a qualsiasi titolo, prestino presso terzi la

propria opera professionale. propria opera professionale.

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Capo VIII Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratoriProtezione sanitaria dei lavoratori

. Art. 96 Limiti di esposizione.Art. 96 Limiti di esposizione.

Sono normativamente definiti:Sono normativamente definiti:

a)a) i i limiti di doselimiti di dose per : 1)lavoratori esposti; 2)apprendisti e per : 1)lavoratori esposti; 2)apprendisti e studenti; 3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi; 4)lavoratori non studenti; 3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi; 4)lavoratori non esposti;5) le persone del pubblico esposti;5) le persone del pubblico

c) le c) le specifiche grandezzespecifiche grandezze radioprotezionisticheradioprotezionistiche, come mezzo , come mezzo per garantire l'osservanza dei limiti di dose, con i relativi criteri di per garantire l'osservanza dei limiti di dose, con i relativi criteri di utilizzazione utilizzazione

N.B.:N.B.: I limiti ed i valori di dose nonché le specifiche grandezze I limiti ed i valori di dose nonché le specifiche grandezze debbono essere fissati e sottoposti ad debbono essere fissati e sottoposti ad aggiornamento nel rispetto aggiornamento nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione stabiliti dalle direttive dell'Unione degli obiettivi di radioprotezione stabiliti dalle direttive dell'Unione europeaeuropea. .

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ALLEGATO IVALLEGATO IV (DL 230 modificato dal DL 241)(DL 230 modificato dal DL 241)Determinazione, ai sensi dell'articolo 96, dei Determinazione, ai sensi dell'articolo 96, dei limiti di doselimiti di dose per i lavoratori, per per i lavoratori, per

gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione.gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione.

Limiti di dose x anno in mSvLimiti di dose x anno in mSvLavoratori esposti , Lavoratori esposti ,

apprendisti e studenti apprendisti e studenti =/> anni 18=/> anni 18

Apprendisti e studenti Apprendisti e studenti anni 16-18anni 16-18

Individui della Individui della popolazionepopolazione

Dose efficaceDose efficace

(corpo intero)(corpo intero) 2020(*)(*) 66 11

Dose equivalenteDose equivalente

al cristallinoal cristallino150150 5050 1515

Dose equivalenteDose equivalente

alla pelle ( 1 cmalla pelle ( 1 cm22))500500 150150 5050

Dose equivalenteDose equivalente

avambracci ,maniavambracci ,mani

piedi, cavigliepiedi, caviglie

500500 150150 5050

(*) Prima era 50 mSv . E’ da considerare dose media annuale, il cui (*) Prima era 50 mSv . E’ da considerare dose media annuale, il cui superamento in un anno deve essere compensato da una riduzione superamento in un anno deve essere compensato da una riduzione negli anni successivi.negli anni successivi.

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Criteri e modalità per la classificazione dei lavoratori, Criteri e modalità per la classificazione dei lavoratori, degli apprendisti, degli studenti e delle aree di lavoro.degli apprendisti, degli studenti e delle aree di lavoro.

1. 1. Lavoratori esposti.Lavoratori esposti. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attività lavorativa, sono ragione della attività lavorativa, sono suscettibili di superare in un anno suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valorisolare uno o più dei seguenti valori::

a.a.        1 mSv di dose efficace;1 mSv di dose efficace;

b.b.      15 mSv di dose equivalente per il cristallino; 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;

c.c.      50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cmcm22 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta; qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;

d. 50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi, d. 50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi, caviglie.caviglie.

2. 2. Apprendisti e studentiApprendisti e studenti i cui studi implicano necessariamente i cui studi implicano necessariamente l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzantil'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti vengono distinti in base vengono distinti in base all’età in 2 categorie (età non inferiore a 18 anni , età compresa tra 16 e 18 all’età in 2 categorie (età non inferiore a 18 anni , età compresa tra 16 e 18 anni ).anni ).

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3. Classificazione dei lavoratori esposti, degli apprendisti e degli studenti

3.1. Sono classificati in Categoria A e B i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato, sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori di dose in mSv:

Cat B Cat A

Dose efficace o equivalente > 1 > 6

Cristallino >15 > 45

Cute, avambracci, piedi, caviglie >50 >150

N.B.N.B.I lavoratori ed il personale delle squadre specialiI lavoratori ed il personale delle squadre speciali di intervento che di intervento che siano suscettibili di incorrere in esposizioni professionali di emergenza, siano suscettibili di incorrere in esposizioni professionali di emergenza, comportanti il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i comportanti il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, lavoratori esposti, sono soggetti classificati in categoria A. (dall’all.VI)sono soggetti classificati in categoria A. (dall’all.VI)

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4. Classificazione e delimitazione delle aree di lavoro4. Classificazione e delimitazione delle aree di lavoro

1. 1. Ogni area di lavoro in cui sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di Ogni area di lavoro in cui sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di

superamento di uno dei limiti di dose fissati per le persone del pubblico è superamento di uno dei limiti di dose fissati per le persone del pubblico è

classificataclassificata Zona SorvegliataZona Sorvegliata (1 mSv di dose efficace ).(1 mSv di dose efficace ).

2. 2. Ogni area di lavoro in cui sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di Ogni area di lavoro in cui sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di

superamento della dose fissata per la classificazione dei lavoratori in categoria A superamento della dose fissata per la classificazione dei lavoratori in categoria A

è classificataè classificata Zona ControllataZona Controllata ( 6 mSv di dose efficace).( 6 mSv di dose efficace).

ALLEGATO III

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Capo VIII Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratoriProtezione sanitaria dei lavoratori

Art. 83 Sorveglianza medicaArt. 83 Sorveglianza medica (obblighi del datore di lavoro) (obblighi del datore di lavoro)

1.Il 1.Il datore di lavorodatore di lavoro deve assicurare la sorveglianza medica dei lavoratori deve assicurare la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, degli apprendisti e studenti , tramite esposti, degli apprendisti e studenti , tramite medici autorizzatimedici autorizzati per gli per gli esposti di categoria A, e tramite esposti di categoria A, e tramite medici competentimedici competenti e medici autorizzati e medici autorizzati per gli esposti di categoria B.per gli esposti di categoria B.

2 .2 .  Il Il datore di lavorodatore di lavoro deve deve assicurare ai mediciassicurare ai medici di cui al comma 1 di cui al comma 1 le le condizioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiticondizioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, consentendo , consentendo l'accesso a qualunque informazione o documentazione per valutare lo l'accesso a qualunque informazione o documentazione per valutare lo stato di salute dei lavoratori esposti, e le condizioni di lavoro incidenti sul stato di salute dei lavoratori esposti, e le condizioni di lavoro incidenti sul giudizio di idoneità dei lavoratorigiudizio di idoneità dei lavoratori

3. 3. Il Il datore di lavorodatore di lavoro non può assegnare le persone ad alcuna non può assegnare le persone ad alcuna attività a rischio di radiazioni ionizzanti qualora le conclusioni attività a rischio di radiazioni ionizzanti qualora le conclusioni mediche vi si oppongano. mediche vi si oppongano.

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Art. 84 (visita medica preventiva) Fa una anamnesi completa della quale risultino anche le

eventuali esposizioni precedenti, un esame clinico generale completato da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio.

Esprime il giudizio di:

Comunica per iscritto al datore di lavoro il giudizio di idoneità ed i limiti di validità del medesimo.

Illustra al lavoratore il significato delle dosi, delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici e gli comunica i risultati dei giudizi di idoneità che lo riguardano.

Art. 84 (visita medica preventiva) Fa una anamnesi completa della quale risultino anche le

eventuali esposizioni precedenti, un esame clinico generale completato da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio.

Esprime il giudizio di:

Comunica per iscritto al datore di lavoro il giudizio di idoneità ed i limiti di validità del medesimo.

Illustra al lavoratore il significato delle dosi, delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici e gli comunica i risultati dei giudizi di idoneità che lo riguardano.

Medico Medico Autorizzato/Competente Autorizzato/Competente

Medico Medico Autorizzato/Competente Autorizzato/Competente

a. idoneità;b. idoneità a determinate condizioni;c. non idonei

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Art. 85 (visita medica periodica) Sottopone a visita medica periodica almeno Sottopone a visita medica periodica almeno una volta all’announa volta all’anno e, comunque ogni e, comunque ogni

qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale destinazione i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di tale destinazione i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di categoria categoria BB. Sottopone a visita medica periodica . Sottopone a visita medica periodica ogni sei mesiogni sei mesi i lavoratori di i lavoratori di categoria categoria AA e gli apprendisti e studenti ad essi equiparati. e gli apprendisti e studenti ad essi equiparati.

Le visite mediche, ove necessario, sono integrate da adeguate indagini Le visite mediche, ove necessario, sono integrate da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio.specialistiche e di laboratorio.

Esprime il giudizio di idoneità (o non idoneità o idoneità condizionata).Esprime il giudizio di idoneità (o non idoneità o idoneità condizionata). Giudica per quanto tempo è opportuno proseguire la sorveglianza medica nei Giudica per quanto tempo è opportuno proseguire la sorveglianza medica nei

confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perché non idonei o trasferiti ad confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perché non idonei o trasferiti ad attività che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.attività che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Formula il giudizio di idoneità anche per tali lavoratori.Formula il giudizio di idoneità anche per tali lavoratori. Prima della cessazione del rapporto di lavoro, sottopone a visita medica il Prima della cessazione del rapporto di lavoro, sottopone a visita medica il

lavoratore. Nell’occasione gli fornisce le eventuali indicazioni relative alle lavoratore. Nell’occasione gli fornisce le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.prescrizioni mediche da osservare.

Medico Medico Autorizzato/Competente Autorizzato/Competente

Medico Medico Autorizzato/Competente Autorizzato/Competente

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Art. 86 Richiede l’allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e

propone il reinserimento di essi quando accerti la cessazione dello stato di non idoneità.

Art. 89 Analizza i rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e

alle mansioni. Istituisce e aggiorna i documenti sanitari personali………

Fornisce consulenza al datore di lavoro inerente la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee per la sorveglianza medica dei lavoratori esposti.

Art. 86 Richiede l’allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e

propone il reinserimento di essi quando accerti la cessazione dello stato di non idoneità.

Art. 89 Analizza i rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e

alle mansioni. Istituisce e aggiorna i documenti sanitari personali………

Fornisce consulenza al datore di lavoro inerente la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee per la sorveglianza medica dei lavoratori esposti.

Medico Medico Autorizzato/Competente Autorizzato/Competente

Medico Medico Autorizzato/Competente Autorizzato/Competente

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Art. 90 Per ogni lavoratore esposto istituisce, aggiorna e conserva il documento

sanitario personale in cui sono compresi:- i dati raccolti nelle diverse visite mediche;- la destinazione lavorativa;- le dosi ricevute dal lavoratore.Provvede, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del

lavoratore o dell’attività dell’impresa, a trasmettere il documento sanitario, unitamente alle schede dosimetriche e alle relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza, all’ISPESL, che provvederà a conservarli secondo le modalità previste.

I lavoratori hanno diritto di accesso ai dati contenuti nel documento sanitario, di ricevere copia dal medico della documentazione su loro richiesta e del documento sanitario personale alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 90 Per ogni lavoratore esposto istituisce, aggiorna e conserva il documento

sanitario personale in cui sono compresi:- i dati raccolti nelle diverse visite mediche;- la destinazione lavorativa;- le dosi ricevute dal lavoratore.Provvede, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del

lavoratore o dell’attività dell’impresa, a trasmettere il documento sanitario, unitamente alle schede dosimetriche e alle relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza, all’ISPESL, che provvederà a conservarli secondo le modalità previste.

I lavoratori hanno diritto di accesso ai dati contenuti nel documento sanitario, di ricevere copia dal medico della documentazione su loro richiesta e del documento sanitario personale alla cessazione del rapporto di lavoro.

Medico Medico Autorizzato/Competente Autorizzato/Competente

Medico Medico Autorizzato/Competente Autorizzato/Competente

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Art. 91 Sottopone a visita medica eccezionale i lavoratori che abbiano subito un

superamento di dose rispetto ai valori stabiliti e provvede a tutto ciò che può essere necessario (esami specialistici, trattamenti terapeutici, ecc.). Può decidere l’allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato.

Art. 92 Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi

comunica all’Ispettorato Provinciale del Lavoro e agli organi del S.S.N. competenti per territorio i casi di malattia professionale, trasmette la documentazione inerente casi di neoplasie ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti all’ISPESL.

Art. 91 Sottopone a visita medica eccezionale i lavoratori che abbiano subito un

superamento di dose rispetto ai valori stabiliti e provvede a tutto ciò che può essere necessario (esami specialistici, trattamenti terapeutici, ecc.). Può decidere l’allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato.

Art. 92 Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi

comunica all’Ispettorato Provinciale del Lavoro e agli organi del S.S.N. competenti per territorio i casi di malattia professionale, trasmette la documentazione inerente casi di neoplasie ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti all’ISPESL.

Medico Medico Autorizzato/Competente Autorizzato/Competente

Medico Medico Autorizzato/Competente Autorizzato/Competente

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Art. 68….. Art. 69. non compiere operazioni o manovre che non sono di loro non compiere operazioni o manovre che non sono di loro

competenza o che possono compromettere la protezione e la competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza;sicurezza;

E' fatto obbligo alle E' fatto obbligo alle lavoratricilavoratrici di notificare al datore di lavoro il di notificare al datore di lavoro il proprio proprio stato di gestazionestato di gestazione non appena accertato. non appena accertato.

Le donne gestanti non possono svolgere attività in zone Le donne gestanti non possono svolgere attività in zone classificate, o comunque svolgere attività che possano esporre il classificate, o comunque svolgere attività che possano esporre il nascituro ad una dose che ecceda 1 mSv durante il periodo della nascituro ad una dose che ecceda 1 mSv durante il periodo della gravidanza.gravidanza.

E' vietato adibire donne che allattano ad attività comportanti un E' vietato adibire donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.rischio di contaminazione.

Art. 68….. Art. 69. non compiere operazioni o manovre che non sono di loro non compiere operazioni o manovre che non sono di loro

competenza o che possono compromettere la protezione e la competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza;sicurezza;

E' fatto obbligo alle E' fatto obbligo alle lavoratricilavoratrici di notificare al datore di lavoro il di notificare al datore di lavoro il proprio proprio stato di gestazionestato di gestazione non appena accertato. non appena accertato.

Le donne gestanti non possono svolgere attività in zone Le donne gestanti non possono svolgere attività in zone classificate, o comunque svolgere attività che possano esporre il classificate, o comunque svolgere attività che possano esporre il nascituro ad una dose che ecceda 1 mSv durante il periodo della nascituro ad una dose che ecceda 1 mSv durante il periodo della gravidanza.gravidanza.

E' vietato adibire donne che allattano ad attività comportanti un E' vietato adibire donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.rischio di contaminazione.

Sorveglianza medica: obblighi dei Sorveglianza medica: obblighi dei lavoratori lavoratori

Sorveglianza medica: obblighi dei Sorveglianza medica: obblighi dei lavoratori lavoratori

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Capo VIII Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratoriProtezione sanitaria dei lavoratori

Art. 74 Art. 74 Esposizioni accidentali o di emergenzaEsposizioni accidentali o di emergenza.. Definizione di esposizione d'emergenza (Capo 2) Definizione di esposizione d'emergenza (Capo 2) : : esposizione giustificata in esposizione giustificata in condizioni particolari per soccorrere individui in pericolo, prevenire l'esposizione condizioni particolari per soccorrere individui in pericolo, prevenire l'esposizione di un gran numero di persone o salvare un'installazione di valore e che può di un gran numero di persone o salvare un'installazione di valore e che può provocare il superamento di uno dei limiti di dose fissati per i lavoratori espostiprovocare il superamento di uno dei limiti di dose fissati per i lavoratori esposti .

1.1.      Dopo ogni esposizione accidentale o di emergenzaDopo ogni esposizione accidentale o di emergenza i datori di lavoro, i i datori di lavoro, i

dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze,

devono devono acquisire dall'esperto qualificato una apposita relazione tecnicaacquisire dall'esperto qualificato una apposita relazione tecnica, ,

sulle circostanze ed i motivi dell'esposizione stessa, nonché sulla sulle circostanze ed i motivi dell'esposizione stessa, nonché sulla

valutazione delle dosi relativamente ai lavoratori interessati. valutazione delle dosi relativamente ai lavoratori interessati.

2.2.  I lavoratoriI lavoratori e il personale di intervento previsto nei piani d’emergenza e il personale di intervento previsto nei piani d’emergenza

devono essere preventivamente resi edottidevono essere preventivamente resi edotti, oltre che dei rischi connessi , oltre che dei rischi connessi

all'esposizione, anche del fatto che, durante l'intervento possano essere all'esposizione, anche del fatto che, durante l'intervento possano essere

sottoposti ad esposizione di emergenza e, conseguentemente, dotati di sottoposti ad esposizione di emergenza e, conseguentemente, dotati di

adeguati mezzi di protezione in relazione alle circostanze in cui avviene adeguati mezzi di protezione in relazione alle circostanze in cui avviene

l'intervento medesimo. l'intervento medesimo.

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Determinazione delle modalità e dei livelli di esposizione professionale di emergenza (ai sensi dell’art.74)

1. Ai 1. Ai lavoratori ed il personale delle squadre specialilavoratori ed il personale delle squadre speciali di intervento che di intervento che siano suscettibili di incorrere in esposizioni professionali di emergenza, siano suscettibili di incorrere in esposizioni professionali di emergenza, comportanti il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i comportanti il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti non si applicano i limiti di dose efficace e di dose lavoratori esposti non si applicano i limiti di dose efficace e di dose equivalente stabiliti per i lavoratori esposti.equivalente stabiliti per i lavoratori esposti.

3. Nella pianificazione e nell'attuazione degli interventi di emergenza, 3. Nella pianificazione e nell'attuazione degli interventi di emergenza, vengono previste ed adottate le misure necessarie a contenere vengono previste ed adottate le misure necessarie a contenere l'esposizione dei soggetti di cui al paragrafo 1 entro i seguenti livelli l'esposizione dei soggetti di cui al paragrafo 1 entro i seguenti livelli operativi:operativi:

a) a) 100 mSv di dose efficace100 mSv di dose efficace; b) ; b) 300 mSv di dose equivalente al 300 mSv di dose equivalente al cristallinocristallino;;

c) c) 1 Sv di dose equivalente alla pelle1 Sv di dose equivalente alla pelle , alle mani, agli avambracci, ai , alle mani, agli avambracci, ai piedi ed alle caviglie;piedi ed alle caviglie;

4. 4. Un'esposizione al disopra dei livelli di cui al paragrafo 3 è Un'esposizione al disopra dei livelli di cui al paragrafo 3 è ammessaammessa, in via eccezionale, , in via eccezionale, soltanto allo scopo di salvare vite umanesoltanto allo scopo di salvare vite umane per volontari scelti tra le squadre specialiper volontari scelti tra le squadre speciali che siano, comunque, informati che siano, comunque, informati dei rischi connessi all'intervento specifico da effettuare.dei rischi connessi all'intervento specifico da effettuare.

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Capo VIII Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori Protezione sanitaria dei lavoratori

.

Art. 92 Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie Art. 92 Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali.professionali.

1.Il 1.Il datore di lavorodatore di lavoro ha l'obbligo di ha l'obbligo di comunicare entro tre giornicomunicare entro tre giorni, all'ANPA, , all'ANPA, all'Ispettorato provinciale del lavoro ed agli organi del S.S.N., competenti all'Ispettorato provinciale del lavoro ed agli organi del S.S.N., competenti per territorio, gli per territorio, gli incidenti incidenti verificatisi nelle attività previste dall'articolo 1, verificatisi nelle attività previste dall'articolo 1, nonché nonché le esposizionile esposizioni che abbiano comportato il superamento dei limiti di che abbiano comportato il superamento dei limiti di dose.dose.

2.2.  Il medicoIl medico entro tre giorni dalla diagnosi deve entro tre giorni dalla diagnosi deve comunicare all'Ispettorato comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro e agli organi del S.S.N. provinciale del lavoro e agli organi del S.S.N. competenti per territorio i competenti per territorio i casi di malattia professionalecasi di malattia professionale. .

33..  I casi di neoplasie ritenute causate da esposizione lavorativa alle I casi di neoplasie ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzantiradiazioni ionizzanti, devono essere trasmessi all'ISPESL con copia della , devono essere trasmessi all'ISPESL con copia della documentazione clinica ed anatomopatologica e quella inerente documentazione clinica ed anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa. l'anamnesi lavorativa.

L'ISPESL inserisce nell'archivio nominativo di cui all'articolo 71 del L'ISPESL inserisce nell'archivio nominativo di cui all'articolo 71 del D.Lgs.n° 626/94 i casi di neoplasia di cui al comma 3D.Lgs.n° 626/94 i casi di neoplasia di cui al comma 3.

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Capo VIII Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratoriProtezione sanitaria dei lavoratori

. Art. 91 Sorveglianza medica eccezionaleArt. 91 Sorveglianza medica eccezionale (obblighi del datore di lavoro) (obblighi del datore di lavoro)

1.Il 1.Il datore di lavorodatore di lavoro deve provvedere affinché i deve provvedere affinché i lavoratori che hanno subito lavoratori che hanno subito una contaminazioneuna contaminazione siano sottoposti a siano sottoposti a provvedimenti di provvedimenti di decontaminazionedecontaminazione. .

2.2.  Il Il datore di lavorodatore di lavoro deve inoltre provvedere a che deve inoltre provvedere a che i lavoratori, che i lavoratori, che abbiano subito il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'articolo 96abbiano subito il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'articolo 96 ,, siano sottoposti a siano sottoposti a visita medica eccezionalevisita medica eccezionale, e a , e a sorveglianza medica sorveglianza medica eccezionaleeccezionale, comprendente il , comprendente il controllo clinico e gli esamicontrollo clinico e gli esami ed i ed i trattamenti trattamenti terapeuticiterapeutici, che siano ritenuti necessari dal medico autorizzato. Le , che siano ritenuti necessari dal medico autorizzato. Le successive condizioni di esposizione devono essere subordinate successive condizioni di esposizione devono essere subordinate all'assenso del medico autorizzato. all'assenso del medico autorizzato.

3. 3. Il datore di lavoro,Il datore di lavoro, nel caso in cui, a seguito della visita medica nel caso in cui, a seguito della visita medica eccezionale, il medico autorizzato decida eccezionale, il medico autorizzato decida l'allontanamento di un lavoratore l'allontanamento di un lavoratore dal lavorodal lavoro cui era assegnato, deve cui era assegnato, deve darne notizia all'Ispettorato del lavorodarne notizia all'Ispettorato del lavoro e e agli organi del competenti del S.S.N. competenti per territorio.agli organi del competenti del S.S.N. competenti per territorio.

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Capo IX Capo IX Protezione sanitaria della popolazioneProtezione sanitaria della popolazione

. Art. 97 Attività disciplinate. Vigilanza.Art. 97 Attività disciplinate. Vigilanza.

1.1. La La tutela sanitariatutela sanitaria della popolazione spetta al della popolazione spetta al Ministero della Ministero della sanitàsanità che si avvale degli organi del che si avvale degli organi del Servizio Sanitario NazionaleServizio Sanitario Nazionale. .

2.2.  LaLa vigilanza per la tutela sanitaria della popolazionevigilanza per la tutela sanitaria della popolazione si esercita si esercita su tutte le sorgenti di radiazioni ionizzantisu tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine di prevenire al fine di prevenire esposizioniesposizioni della popolazione e della popolazione e contaminazionicontaminazioni delle matrici delle matrici ambientali, delle sostanze alimentari e delle bevandeambientali, delle sostanze alimentari e delle bevande, ad uso sia , ad uso sia umano che animale.umano che animale.

4.4.  La vigilanza è esercitata attraverso gli La vigilanza è esercitata attraverso gli organi del servizio S.S.Norgani del servizio S.S.N. . competenti per territorio e attraverso l'competenti per territorio e attraverso l'ANPAANPA, che riferisce , che riferisce direttamente ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e della direttamente ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e della protezione civile, per quanto di competenza.protezione civile, per quanto di competenza.

Ministero del Lavoro TUTELA DEI LAVORATORI

Ministero della Sanità TUTELA DELLA POPOLAZIONE

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Capo IX Capo IX Protezione sanitaria della popolazioneProtezione sanitaria della popolazione

. Art. 99 Norme generali di protezione - Limitazione delle Art. 99 Norme generali di protezione - Limitazione delle esposizioni.esposizioni.

1.1.              Chiunque pone in essere le attività disciplinate dal presente Chiunque pone in essere le attività disciplinate dal presente decreto deve attuare le misure necessarie al fine di decreto deve attuare le misure necessarie al fine di evitare evitare che le che le persone del pubblico siano esposte al rischio di ricevere o impegnarepersone del pubblico siano esposte al rischio di ricevere o impegnare dosi superiori a quelle fissatedosi superiori a quelle fissate con il decreto di cui all'articolo 96 (*) con il decreto di cui all'articolo 96 (*), , anche a seguito di contaminazione di matrici.anche a seguito di contaminazione di matrici.

2.2.              Chiunque pone in essere le attività disciplinate deve inoltre Chiunque pone in essere le attività disciplinate deve inoltre adottare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a adottare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre al ridurre al livello più basso ragionevolmente ottenibilelivello più basso ragionevolmente ottenibile, secondo le norme , secondo le norme specifiche di buona tecnica, specifiche di buona tecnica, i contributi alle dosi ricevutei contributi alle dosi ricevute o impegnate o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione, nonché a dai gruppi di riferimento della popolazione, nonché a realizzare e realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione dell'ambientemantenere un livello ottimizzato di protezione dell'ambiente..

(*) Dose efficace : 1 mSv ; dose equivalente al cristallino 15 mSv ; (*) Dose efficace : 1 mSv ; dose equivalente al cristallino 15 mSv ; dose alla pelle : 50 mSv ( Allegato IV)dose alla pelle : 50 mSv ( Allegato IV)

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Capo IX Capo IX Protezione sanitaria della popolazioneProtezione sanitaria della popolazione

. Art.100 Significativi incrementi del rischio di contaminazione Art.100 Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente e di esposizione delle persone.dell'ambiente e di esposizione delle persone.

1.1.    Qualora si verifichi, Qualora si verifichi, nelle aree all'internonelle aree all'interno del perimetro di una installazione del perimetro di una installazione o o nel corso di un'operazionenel corso di un'operazione di trasporto, una di trasporto, una contaminazione radioattivacontaminazione radioattiva non non prevista o, comunque, un prevista o, comunque, un evento accidentale che comporti un significativo evento accidentale che comporti un significativo incremento del rischio di esposizione delle personeincremento del rischio di esposizione delle persone, l'esercente, ovvero il vettore, , l'esercente, ovvero il vettore, richiedono, ove necessario, tramite il prefetto competente per territorio richiedono, ove necessario, tramite il prefetto competente per territorio l'ausilio dellel'ausilio delle strutture di protezione civilestrutture di protezione civile, al fine di prendere le misure idonee ad evitare , al fine di prendere le misure idonee ad evitare l'aggravamento del rischio. l'aggravamento del rischio.

2.2.  Ove l'evento di cui al comma 1 comporti il rischio di Ove l'evento di cui al comma 1 comporti il rischio di diffusione della diffusione della contaminazione o comunque di esposizione delle persone all'esternocontaminazione o comunque di esposizione delle persone all'esterno del del perimetro dell'installazione l'esercente deve darne immediata perimetro dell'installazione l'esercente deve darne immediata comunicazione al comunicazione al prefetto e agli organi del S.S.N. competentiprefetto e agli organi del S.S.N. competenti per territorio che, in relazione al livello per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno del rischio, ne danno comunicazione all'ANPAcomunicazione all'ANPA. .

Le disposizioni si applicano anche alle installazioni e alle operazioni di trasporto non Le disposizioni si applicano anche alle installazioni e alle operazioni di trasporto non soggette alle disposizioni del presente decreto, all'interno o nel corso delle quali soggette alle disposizioni del presente decreto, all'interno o nel corso delle quali l'esercente o il vettore venga a conoscenza di l'esercente o il vettore venga a conoscenza di eventi accidentali che coinvolgano eventi accidentali che coinvolgano materie radioattivematerie radioattive, e determinino le situazioni di cui agli stessi commi., e determinino le situazioni di cui agli stessi commi.

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Attuazione del piano di emergenza esterna

Direttore Direttore dell’impianto dell’impianto nuclearenucleare

• PrefettoPrefetto

• RegioneRegione

• Organi S.S.N.Organi S.S.N.

• ANPAANPA

• Comandante Comandante provinciale VV.FFprovinciale VV.FF

• Presidenza del Presidenza del ConsiglioConsiglio

• Presidenza Presidenza della Regionedella Regione

• Altri PrefettiAltri Prefetti

• Organi S.S.N.Organi S.S.N.

Attuazione del piano di emergenza esternaAttuazione del piano di emergenza esterna

ComunicazioneComunicazione

EsecuzioneEsecuzione

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Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187

"Attuazione della direttiva "Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro sanitaria delle persone contro i pericoli i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad delle radiazioni ionizzanti connesse ad

esposizioni medicheesposizioni mediche""

Art. 15. - Art. 15. - AbrogazioneAbrogazioneDalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 109 a 114 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230articoli da 109 a 114 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

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D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187, art.1

Art. 1. - Art. 1. - Campo d'applicazioneCampo d'applicazione

1. Il presente decreto legislativo definisce i principi generali della radioprote-1. Il presente decreto legislativo definisce i principi generali della radioprote-

zione delle persone per quanto riguarda le esposizioni di cui ai commi 2 e 3.zione delle persone per quanto riguarda le esposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Il presente decreto si applica alle seguenti 2. Il presente decreto si applica alle seguenti esposizioni medicheesposizioni mediche::

a) pazienti nell'ambito della rispettiva a) pazienti nell'ambito della rispettiva diagnosi o trattamento medicodiagnosi o trattamento medico;;

b) persone nell'ambito della b) persone nell'ambito della sorveglianza sanitaria professionalesorveglianza sanitaria professionale;;

c) persone nell'ambito di programmi di c) persone nell'ambito di programmi di screening sanitarioscreening sanitario;;

d) persone sane o pazienti che partecipano volontariamente a programmi di d) persone sane o pazienti che partecipano volontariamente a programmi di

ricerca medica o biomedicaricerca medica o biomedica, in campo diagnostico o terapeutico;, in campo diagnostico o terapeutico;

e) persone nell'ambito di e) persone nell'ambito di procedure medico-legaliprocedure medico-legali..

3. Il presente decreto legislativo si applica inoltre alle esposizioni di 3. Il presente decreto legislativo si applica inoltre alle esposizioni di persone persone

che coscientemente e volontariamenteche coscientemente e volontariamente, al di fuori della loro occupazione, , al di fuori della loro occupazione,

assistono e confortano persone sottoposte a esposizioni medicheassistono e confortano persone sottoposte a esposizioni mediche ..

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D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187, art.3Art. 3. - Art. 3. - Principio di giustificazionePrincipio di giustificazione

1. E' 1. E' vietata l'esposizione non giustificatavietata l'esposizione non giustificata..

2. 2. Le esposizioni mediche devono mostrare di essere Le esposizioni mediche devono mostrare di essere

sufficientemente efficacisufficientemente efficaci mediante la valutazione dei potenziali mediante la valutazione dei potenziali vantaggi vantaggi

diagnostici o terapeutici complessividiagnostici o terapeutici complessivi, tenendo conto dell'efficacia, dei , tenendo conto dell'efficacia, dei

vantaggi e dei rischi di vantaggi e dei rischi di tecniche alternative disponibilitecniche alternative disponibili, che non , che non

comportano un'esposizione, ovvero comportano una minore esposizione comportano un'esposizione, ovvero comportano una minore esposizione

alle radiazioni.alle radiazioni.

3. 3. Le esposizioni mediche per la ricerca clinica e biomedica sono valutate Le esposizioni mediche per la ricerca clinica e biomedica sono valutate

dal comitato bio-etico istituito ai sensi della norme vigenti.dal comitato bio-etico istituito ai sensi della norme vigenti.

4. 4. Le esposizioni per motivi medico-legaliLe esposizioni per motivi medico-legali, che non presentano un , che non presentano un

beneficio diretto per la salute delle persone esposte, beneficio diretto per la salute delle persone esposte, devono essere devono essere

giustificategiustificate in modo particolare. in modo particolare.

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D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187, art.4D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187, art.4

Art. 4 - Principio di ottimizzazione1. 1. Tutte le dosiTutte le dosi dovute a esposizioni radiologichedovute a esposizioni radiologiche per scopi medici, per scopi medici, ad eccezione delle procedure radioterapeutiche, ad eccezione delle procedure radioterapeutiche, devono essere devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibilemantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile e e compatibile con il raggiungimento dell'informazione diagnostica compatibile con il raggiungimento dell'informazione diagnostica richiestarichiesta, , tenendo conto di fattori economici e socialitenendo conto di fattori economici e sociali ; il principio di ; il principio di ottimizzazione riguarda la ottimizzazione riguarda la scelta delle attrezzaturescelta delle attrezzature, la delega degli , la delega degli aspetti praticiaspetti pratici, nonche' i programmi per la garanzia di qualita', , nonche' i programmi per la garanzia di qualita', inclusi il inclusi il controllo della qualita'controllo della qualita', l'esame e la , l'esame e la valutazione delle dosi valutazione delle dosi o delle attivita' somministrate al pazienteo delle attivita' somministrate al paziente..3. Ai fini dell'ottimizzazione dell'esecuzione degli esami 3. Ai fini dell'ottimizzazione dell'esecuzione degli esami radiodiagnostici si deve tenere conto dei radiodiagnostici si deve tenere conto dei livelli diagnostici di livelli diagnostici di riferimento (LDR)riferimento (LDR) secondo le secondo le linee guidalinee guida emanate ogni due anni emanate ogni due anni

dal Ministero della sanità.dal Ministero della sanità.

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D.Lgs n. 187/2000 – Allegato IILivelli diagnostici di riferimento: linea guida

1. 1. I livelli diagnostici da usare come riferimento (LDR)I livelli diagnostici da usare come riferimento (LDR) nei programmi di nei programmi di assicurazione della qualità sono assicurazione della qualità sono strumenti di lavoro per ottimizzare le strumenti di lavoro per ottimizzare le prestazioniprestazioni, ovvero , ovvero grandezze facilmente misurabili e tipiche per ogni grandezze facilmente misurabili e tipiche per ogni procedura diagnosticaprocedura diagnostica. .

22 Compiti degli esercenti e dei dirigenti delle strutture di diagnostica Compiti degli esercenti e dei dirigenti delle strutture di diagnostica radiologica e medico-nucleareradiologica e medico-nucleare

2.1 2.1 Il Il responsabile dell’impiantoresponsabile dell’impianto radiologico radiologico è tenuto a : è tenuto a :a) a) promuovere, con periodicità biennale la verifica dei livelli diagnosticipromuovere, con periodicità biennale la verifica dei livelli diagnostici e ad e ad

effettuarne la registrazione, che deve essere resa disponibile, su effettuarne la registrazione, che deve essere resa disponibile, su richiesta, alle autorità sanitarie competenti per territorio.richiesta, alle autorità sanitarie competenti per territorio.

b) effettuare le verifiche avvalendosi del b) effettuare le verifiche avvalendosi del fisico specialistafisico specialista seguendo le seguendo le modalità indicate dai documenti della Commissione Europea.modalità indicate dai documenti della Commissione Europea.

c) promuovere le necessarie c) promuovere le necessarie azioni correttiveazioni correttive qualora constati che i valori di qualora constati che i valori di tali verifiche superanoi LDR tali verifiche superanoi LDR

2.2 2.2 L’esercenteL’esercente è tenuto, su segnalazione del responsabile delle è tenuto, su segnalazione del responsabile delle apparecchiature, a provvedere alle azioni correttiveapparecchiature, a provvedere alle azioni correttive non effettuabili dal non effettuabili dal responsabile stesso.responsabile stesso.

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Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187 – Allegato IILivelli diagnostici di riferimento: linea guida

Tabella ARADIODIAGNOSTICARADIODIAGNOSTICA TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATATOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA

ESAMI:ESAMI: DOSE D’INGRESSO DOSE D’INGRESSO (mGy)(mGy)

ESAMI:ESAMI: DOSE D’INGRESSO DOSE D’INGRESSO (mGy cm)(mGy cm)

Addome 10 Testa 1050

Urografia (1 rad)Urografia (1 rad) 10 Torace 650

Cranio AP 5 Addome 800

Torace PATorace PA 0.4 Pelvi 600

Rachide Rachide lombare APlombare AP

10    

MammografiaMammografia 10 (dose con griglia)

   

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D.Lgs 26 maggio 2000, n. 187, art.5D.Lgs 26 maggio 2000, n. 187, art.5Art. 5. Art. 5. Responsabilita'Responsabilita'1.1. Le esposizioni mediche sono effettuate su Le esposizioni mediche sono effettuate su richiesta motivata del richiesta motivata del

prescriventeprescrivente. . La scelta delle metodologieLa scelta delle metodologie e tecnichee tecniche idoneeidonee compete compete allo specialista, allo specialista, in modo da ottenere il maggior beneficio clinico con il in modo da ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo detrimento individuale, valutazione anche della possibilità di minimo detrimento individuale, valutazione anche della possibilità di utilizzare tecniche sostitutive non basate su radiazioni ionizzanti.utilizzare tecniche sostitutive non basate su radiazioni ionizzanti.

2. 2. Ogni esposizione medica e' effettuata sotto la responsabilità dello Ogni esposizione medica e' effettuata sotto la responsabilità dello specialista.specialista.

3. 3. Gli aspetti praticiGli aspetti pratici per l'esecuzione della procedura o di parte di essa per l'esecuzione della procedura o di parte di essa possono essere delegati dallo specialista al tecnicopossono essere delegati dallo specialista al tecnico sanitario di sanitario di radiologia medica o all'infermiere o all'infermiere pediatrico, ciascuno radiologia medica o all'infermiere o all'infermiere pediatrico, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze professionali.nell'ambito delle rispettive competenze professionali.

5.5. L'esercente ha L'esercente ha l'obbligo di identificare il responsabile dell'impianto l'obbligo di identificare il responsabile dell'impianto radiologico.radiologico.

6.6. Le Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientificaesposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica possono clinica possono essere effettuate soltanto con il essere effettuate soltanto con il consenso scritto delle personeconsenso scritto delle persone medesime, previa informazione sui rischi connessi con l'esposizione medesime, previa informazione sui rischi connessi con l'esposizione alle radiazioni ionizzanti.alle radiazioni ionizzanti.

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D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187, art.6

Art. 6. Art. 6. ProcedureProcedure

1. Il 1. Il Responsabile dell'impiantoResponsabile dell'impianto radiologico provvede a che, radiologico provvede a che, per per

ciascun tipo di pratica radiologica standardizzataciascun tipo di pratica radiologica standardizzata siano adottati siano adottati

protocolli scritti di riferimentoprotocolli scritti di riferimento per ciascuna attrezzatura per ciascuna attrezzatura..

2. 2. L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologicoL'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico , ,

nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono che nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono che nelle nelle

procedure inerenti la radioterapia lo specialista si avvalga di unprocedure inerenti la radioterapia lo specialista si avvalga di un

esperto in fisica medicaesperto in fisica medica e che e che nelle attivita' di medicina nucleare nelle attivita' di medicina nucleare

in vivo sia disponibile un esperto in fisica medicain vivo sia disponibile un esperto in fisica medica, per , per consulenza consulenza

sull'ottimizzazionesull'ottimizzazione, compresa la dosimetria dei pazienti e la , compresa la dosimetria dei pazienti e la

garanzia di qualita', compreso il controllo di qualita', nonche' per garanzia di qualita', compreso il controllo di qualita', nonche' per

consulenza su problemi connessi con la radioprotezione relativa consulenza su problemi connessi con la radioprotezione relativa

alle esposizioni mediche, alle esposizioni mediche, se richiestose richiesto..

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D.Lgs 26 maggio 2000, n. 187, art.7

Art. 7. Art. 7. FormazioneFormazione

l. l. Negli ordinamenti didatticiNegli ordinamenti didattici dei dei corsi di laureacorsi di laurea di medicina e chirurgia e di medicina e chirurgia e

di odontoiatria, dei di odontoiatria, dei diplomi di specializzazionediplomi di specializzazione in radiodiagnostica, in radiodiagnostica,

radioterapia, medicina nucleare, fisica sanitaria, e delle altre radioterapia, medicina nucleare, fisica sanitaria, e delle altre

specializzazioni mediche che possono comportare attivita' specializzazioni mediche che possono comportare attivita'

radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico, radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico, e' inseritae' inserita l'attivita' l'attivita'

didattica in materia di radioprotezione nell'esposizione medicadidattica in materia di radioprotezione nell'esposizione medica . .

3. 3. L'esercizio professionaleL'esercizio professionale specialistico della specialistico della radiodiagnosticaradiodiagnostica, della , della

radioterapiaradioterapia e della e della medicina nuclearemedicina nucleare e' consentito ai laureati in e' consentito ai laureati in

medicinamedicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale ed iscritti all'albo, e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale ed iscritti all'albo,

in possesso delloin possesso dello specifico diploma di specializzazione specifico diploma di specializzazione

4. Le 4. Le attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinicoattivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico

possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della

specializzazione nella disciplina in cui rientra l'intervento stesso o specializzazione nella disciplina in cui rientra l'intervento stesso o

dall'odontoiatra nell'ambito della propria attivita' professionale specifica.dall'odontoiatra nell'ambito della propria attivita' professionale specifica.

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D.Lgs 26 maggio 2000, n. 187, art.9

Art. 9. Pratiche specialil. L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico utilizzano attrezzature radiologiche e tecniche adeguate per le esposizioni mediche che riguardano:a) bambini;b) programmi di screening;c) procedure comportanti alte dosi per il paziente, quali la radiologia interventistica, la tomografia computerizzata o la radioterapia. A tal fine il responsabile dell'impianto radiologico provvede affinche' un esperto in fisica medica esegua periodiche valutazioni dosimetriche in base alle quali poter adottare misure correttive eventualmente necessarie e compatibili con le finalita' diagnostiche. 2. Nelle attivita' di radioterapia il responsabile dell'impianto radiologico avvalendosi dell'esperto di fisica medica predispone le procedure per la valutazione delle dosi somministrate ai pazienti durante i trattamenti di radioterapia e ne verifica la corretta applicazione.

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Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187, art.10

3. 3. Il responsabile dell'impianto radiologicoIl responsabile dell'impianto radiologico segnala all'esercente segnala all'esercente l’eventuale necessita' di adottare interventi correttivil’eventuale necessita' di adottare interventi correttivi ovvero per ovvero per ovviare agli inconvenienti, compreso quello di mettere fuori servizio ovviare agli inconvenienti, compreso quello di mettere fuori servizio le attrezzature.le attrezzature.4. E’ vietato l’uso della fluoroscopia senza intensificazione 4. E’ vietato l’uso della fluoroscopia senza intensificazione dell'immagine dell'immagine 5. Gli esami fluoroscopici senza dispositivo per controllare il rateo di 5. Gli esami fluoroscopici senza dispositivo per controllare il rateo di dose sono limitati a casi giustificati da esigenze diagnostiche o dose sono limitati a casi giustificati da esigenze diagnostiche o terapeutiche.terapeutiche.6. Nelle nuove installazioni è prescritto un dispositivo che informi lo 6. Nelle nuove installazioni è prescritto un dispositivo che informi lo specialista circa la quantita' di radiazioni ionizzanti prodotte specialista circa la quantita' di radiazioni ionizzanti prodotte dall'attrezzatura nel corso della procedura radiologica.dall'attrezzatura nel corso della procedura radiologica.7. I dati relativi ai programmi, ai controlli e alle prove sono registrati 7. I dati relativi ai programmi, ai controlli e alle prove sono registrati e conservati per almeno cinque anni, a cura del responsabile e conservati per almeno cinque anni, a cura del responsabile dell'impianto radiologico, anche su supporto informatico.dell'impianto radiologico, anche su supporto informatico. 

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D.Lgs 26 maggio 2000, n. 187, art.10

Art. 10. Art. 10. Protezione particolare durante la gravidanza e l'allattamentoProtezione particolare durante la gravidanza e l'allattamento1. 1. Il prescriventeIl prescrivente e lo specialistae lo specialista, che esegue l’indagine diagnostica o il , che esegue l’indagine diagnostica o il trattamento, devono effettuare un'accurata trattamento, devono effettuare un'accurata anamnesi allo scopo dianamnesi allo scopo di sapere se la sapere se la donna e' in stato di gravidanzadonna e' in stato di gravidanza, e, nel caso di somministrazione di radiofarmaci, , e, nel caso di somministrazione di radiofarmaci, se allatta al senose allatta al seno..2. 2. Lo specialistaLo specialista considera la dose che derivera' all'utero considera la dose che derivera' all'utero a seguito della a seguito della prestazione diagnostica o terapeutica nei casi in cui la gravidanza non possa prestazione diagnostica o terapeutica nei casi in cui la gravidanza non possa essere esclusa. essere esclusa. Se la dose prevista e' superiore a 1 mSvSe la dose prevista e' superiore a 1 mSv pone particolare pone particolare attenzione alla attenzione alla giustificazionegiustificazione, alla , alla necessita'necessita' o all' o all'urgenzaurgenza, considerando la , considerando la possibilita' di procrastinare l'indagine o il trattamentopossibilita' di procrastinare l'indagine o il trattamento . Nel caso in cui . Nel caso in cui l'indagine diagnostica o la terapia non possano essere procrastinate da l'indagine diagnostica o la terapia non possano essere procrastinate da informazioneinformazione alla donna o a chi per essa dei rischi derivanti all'eventuale alla donna o a chi per essa dei rischi derivanti all'eventuale nascituro. nascituro. 3. 3. Nei casi di somministrazione di radiofarmaciNei casi di somministrazione di radiofarmaci a donne che allattano al seno a donne che allattano al seno particolare attenzione e' rivolta alla giustificazione, potendo comportare anche la particolare attenzione e' rivolta alla giustificazione, potendo comportare anche la sospensione temporanea o definitiva dell'allattamentosospensione temporanea o definitiva dell'allattamento..5. 5. L'esercenteL'esercente delle strutture dove si svolgono indagini o trattamenti con radiazioni delle strutture dove si svolgono indagini o trattamenti con radiazioni ionizzanti deve assicurarsi che vengano esposti ionizzanti deve assicurarsi che vengano esposti avvisi atti a segnalare il potenziale avvisi atti a segnalare il potenziale pericolo per l'embrione, il feto o per il lattantepericolo per l'embrione, il feto o per il lattante, nel caso di somministrazione di , nel caso di somministrazione di radiofarmaci, ed a radiofarmaci, ed a invitare esplicitamente il paziente a comunicare allo specialista invitare esplicitamente il paziente a comunicare allo specialista lo stato di gravidanza, certa o presunta, o l'eventuale situazione di allattamentolo stato di gravidanza, certa o presunta, o l'eventuale situazione di allattamento..

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Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187, art.11Art. 11. Art. 11. Esposizioni potenzialiEsposizioni potenzialiDefinizione : Definizione : esposizione che, pur non essendo certa, ha una probabilità di verificarsi prevedibile in anticipo; Situazioni tipo :Situazioni tipo :- Incidente (ad es. incendio, terremoto, crollo, etc) che possa incidere Incidente (ad es. incendio, terremoto, crollo, etc) che possa incidere negativamente della integrità di una sorgente radiogenanegativamente della integrità di una sorgente radiogena- Disfunzione dell’apparecchiatura con perdita di controllo dei tempi e delle Disfunzione dell’apparecchiatura con perdita di controllo dei tempi e delle modalità di erogazione, o con blocco dei dispositivi mobili di protezione (ad modalità di erogazione, o con blocco dei dispositivi mobili di protezione (ad es. dell’otturatore di una bomba al cobalto.es. dell’otturatore di una bomba al cobalto.l. Il responsabile dell'impianto radiologico adotta tutte le l. Il responsabile dell'impianto radiologico adotta tutte le misure misure ragionevolmente attuabiliragionevolmente attuabili, tenendo conto dei fattori economici e sociali, , tenendo conto dei fattori economici e sociali, per ridurre la probabilita' e l'entita' di dosi, accidentali o non per ridurre la probabilita' e l'entita' di dosi, accidentali o non intenzionali, ai pazienti nel corso di pratiche radiologicheintenzionali, ai pazienti nel corso di pratiche radiologiche..2. Le istruzioni per il funzionamento e i protocolli scritti nonche' quanto 2. Le istruzioni per il funzionamento e i protocolli scritti nonche' quanto previsto dai programmi di garanzia della qualita' dovranno essere redatti, previsto dai programmi di garanzia della qualita' dovranno essere redatti, ai fini della prevenzione degli incidenti, tenendo conto dei rischi potenziali ai fini della prevenzione degli incidenti, tenendo conto dei rischi potenziali sulla base degli incidenti avvenuti in pratiche mediche aventi sulla base degli incidenti avvenuti in pratiche mediche aventi caratteristiche analoghe, nonche' delle raccomandazioni e delle caratteristiche analoghe, nonche' delle raccomandazioni e delle esperienze internazionali in materia.esperienze internazionali in materia.

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Capo IX Capo IX Protezione sanitaria della popolazioneProtezione sanitaria della popolazione

Art. 108 Ricerca scientifica clinica.Art. 108 Ricerca scientifica clinica.

1.1.  Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica possono essere Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica possono essere

effettuate effettuate soltanto con il consenso scritto delle persone medesimesoltanto con il consenso scritto delle persone medesime, previa , previa

informazione sui rischi connessi con l'esposizione alle radiazioni ionizzanti e informazione sui rischi connessi con l'esposizione alle radiazioni ionizzanti e solo solo

nell'ambito di programmi approvati dal Ministro della sanitànell'ambito di programmi approvati dal Ministro della sanità, che può stabilire, , che può stabilire,

in relazione ai programmi stessi, specifiche procedure e vincoli di dose per le in relazione ai programmi stessi, specifiche procedure e vincoli di dose per le

persone esposte.persone esposte.

2.In caso di minori o di soggetti con ridotta capacità di intendere e di volere, il 2.In caso di minori o di soggetti con ridotta capacità di intendere e di volere, il

consenso di cui al comma 1 deve essere espresso da coloro che ne hanno la consenso di cui al comma 1 deve essere espresso da coloro che ne hanno la

rappresentanza.rappresentanza.

La ricerca scientifica clinica non può essere condotta su donne sane in La ricerca scientifica clinica non può essere condotta su donne sane in

età fertile, in cui la gravidanza non possa essere sicuramente esclusaetà fertile, in cui la gravidanza non possa essere sicuramente esclusa..

N.B : gli artt. 109-114 (radioprotezione dei pazienti) sono stati abrogati dal art.15 N.B : gli artt. 109-114 (radioprotezione dei pazienti) sono stati abrogati dal art.15 del DL 187/2000, che ne ha riproposto i contenuti.del DL 187/2000, che ne ha riproposto i contenuti.

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Aplasie midollari

Radiazioniionizzanti

Invecchiamento

Cataratta

CANCRO

Sterilità

Malattieinfettive

Malattie autoimmuni

Deficitimmunologici

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Incidenza spontanea

Suscettibilità alla radioinduzione

Ca. mammella + + + + +

Leucemia + + + +

Ca. tiroide ± + + +

Altri tumori VariabileDa assente a

bassa

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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

ELETTROSMOG

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•non in grado di depositare pacchetti di energia > all’energia di legame chimico

NIRNON IONIZING RADIATIONS

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

1 eV = 1,6 x 10-19 J

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NIR

effetti biologici

materia vivente

interazione

danni biologici

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NIREffetti biologici

INTERAZIONE BIOLOGICAperturbazione di strutture biologiche elementari (molecolari)

EFFETTO BIOLOGICOmodificazioni morfologiche e funzionali reversibili in strutture superiori a quelle molecolari. E’ evidenziabile strumentalmente o clinicamente o percepibile soggettivamente. Cessa immediatamente dopo lo stimolo senza reliquati (es.: orripilazione, riscaldamento, scossa elettrica).DANNO BIOLOGICOsi verifica quando l’effetto biologico supera i limiti di efficacia dei meccanismi di compensazione e adattamento dell’organismo (omeostasi). Persiste per tempi lunghi o permanentemente dopo la cessazione dello stimolo e diviene clinicamente manifesto (es.: ustioni, tumori?)

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NIREffetti biologici

• termici

• atermici

• non termici

si verificano quando una sufficiente quantità di energia viene somministrata ad un sistema biologico determinandovi un significativo incremento di temperatura (>0,1°C)

accadono quando viene somministrata ad un sistema biologico una quantità di energia in grado di provocare un innalzamento della temperatura, che tuttavia non è apprezzabile per l’intervento di meccanismi endogeni o esogeni al sistema di regolazione della temperatura

si verificano quando la quantità di energia somministrata ad un sistema biologico è inferiore a quella in grado di determinare un incremento di temperatura

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NIREffetti biologici

• frequenza

• durata

• intensità

• contenuto in acqua e lipidi dei tessuti

• meccanismi di termoregolazione

• vascolarizzazione tissutale

• sensibilità tissutale (frequenza mitosi; differenziazione cellulare)

• hot spot

-Fattori condizionanti-

esposizione a NIR

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• in vitro

NIR

Effetti

su cellule o parti di esse, tessuti, organi escissi

su animali da laboratorio, sull’uomo Indaginiepidemiologiche

• in vivo

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DIFETTI CROMOSOMICI IN COLTURE CELLULARI DI TOPO TRATTATE CON MICROONDE

Dose stimata mW/g

Totale cellule esaminate per

coltura

Traslocazioni cromosomiche

Totale %

Gruppo controllo

(NON IRRADIATO)248 0 0

0.05 111 8 7.2

0.5 116 8 6.9

5 214 9 4.2

10 105 13 12.4

20 122 15 12.3E.J. Lamer 1994, modificata

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• acuti

• sanitari a lungo termine

NIREffetti “in vivo”

a bassa frequenza: imputabili alla corrente indottaad alta frequenza: imputabili al riscaldamento dei tessuti (densità di potenza assorbita, SAR)

sintomatologia soggettiva (affaticamento, irritabilità, difficoltà di concentrazione, diminuzione della libido, impotenza, cefalea, insonnia, etc.)sintomatologia oggettiva e grave (tumori, malattie degenerative)

immediati e oggettivi, accertabili sperimentalmente su volontari al di là di ogni possibile dubbio

in cui è difficile accertare il rapporto causale

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MINISTERO DELL’AMBIENTED.M. 10 Settembre 1998, n. 381

Limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici (art.3)

Frequenza fValore efficace di intensità di campi

elettrico E

Valore efficace di campo magnetico

H

Densità di potenza dell’onda piana

equivalente

(MHz) (V/m) (A/m) (W/m2)

0.1 – 0.3 60 0.2 -

> 3 – 3000 20 0.05 1

> 3000 – 300000 40 0.1 4

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I. EFFETTI SANITARI DELL’ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

I campi elettromagnetici interagiscono con i tessuti biologi L’interazione può determinare effetti biologici che non si traducono necessariamente in danni L’esposizione prolungata ai campi di elevata frequenza ed alta intensità produce danni in conseguenza del riscaldamento indotto nei tessuti (effetto termico)

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II. EFFETTI SANITARI DELL’ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Per esposizione a campi ad elevata frequenza e minore intensità sono stati riportati altri effetti (non termici) che si manifestano nel lungo periodo, quali astenia, impotenza, disturbi della memoria. Una sicura correlazione di tali disturbi con l’esposizione non è però mai stata dimostrata. La possibilità che l’esposizione a campi elettromagnetici possa indurre nell’uomo l’insorgenza di tumori è da tempo oggetto di numerosi studi, ma in atto non è stata confermata.

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Revisione critica della Revisione critica della letteratura scientificaletteratura scientificapregressapregressa

Linee guida sullaLinee guida sullaconduzione delleconduzione dellericerche sperimentaliricerche sperimentali

Promozione di progetti Promozione di progetti di ricercadi ricerca

Revisione critica della Revisione critica della letteratura scientificaletteratura scientificapregressapregressa

Linee guida sullaLinee guida sullaconduzione delleconduzione dellericerche sperimentaliricerche sperimentali

Promozione di progetti Promozione di progetti di ricercadi ricerca

EMFRAPIDEMFRAPIDElectric and Magnetic Fields Electric and Magnetic Fields

Research and Public Information Research and Public Information DisseminationDissemination

EMFRAPIDEMFRAPIDElectric and Magnetic Fields Electric and Magnetic Fields

Research and Public Information Research and Public Information DisseminationDissemination

NIEHSNIEHSNational Institute of National Institute of

Environmental Health SciencesEnvironmental Health Sciences

NIEHSNIEHSNational Institute of National Institute of

Environmental Health SciencesEnvironmental Health Sciences

60,000,000 60,000,000 $$60,000,000 60,000,000 $$

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NIREffetti biologici

• Tutti i dati sperimentali disponibili sull’argomento sono stati analizzati da un gruppo pluridisciplinare di scienziati (ingegneria, epidemiologia, biologia cellulare e molecolare, medicina, matematica, neurobiologia, patologia, fisica, statistica, tossicologia) in un Convegno tenutosi il 16-24 Giugno 1998, a Brooklyn Park, Minnesota, USA

• La relazione finale del Convegno e del EMFRAPID Program è disponibile anche su sito Internet: http://www.niehs.nih.gov/emfrapid/html/WGReport/WorkingGroup.html

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NIREffetti biologici

-Indagini epidemiologiche sull’uomo-

•riproduzione

•disordini neurovegetativi

•suicidio e depressione

•malattie cardiovascolari

Inadeguata evidenza sperimentale per esposizione occupazionale a c.e.m.

abortomalformazioni

Alzheimersclerosi laterale amiotrofica

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NIREffetti biologici

-Indagini sperimentali sull’uomo-

•SNC

•apparato cardiovascolare

•melatonina

debole evidenza sperimentale per disturbi del sonno

debole evidenza sperimentale per alterazioni della frequenza cardiaca

debole evidenza sperimentale per soppressione increzione

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NRPBNational Radiologic Protection BoardDespite the rather limited epidemiological and experimental data available, NPRB concludes that the totality of the evidence available does not suggest that the use of mobile phones have any detriemental effects on human health. Nevertheless, there does remain a need for further research.

June, 1999

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Art 1. (Finalità della legge) 1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

LEGGE 22 Febbraio 2001, n.36 GURI n. 55 del 07-03-2001

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Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

LEGGE 22 Febbraio 2001, n.36 GURI n. 55 del 07-03-2001

Art.4. (funzioni dello Stato):a. determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e

degli obiettivi di qualità;b. promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-

scientifica;c. istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;d. elaborazione dei piani di risanamento ambientale;e. misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico; f. attivazione di accordi di programma con i gestori delle sorgenti di

c.e.m.;g. definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a

150 kV; h. determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.

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DECRETO 10 settembre 1998, n. 381G.U.R.I. 257 3.11.98

L’art.4, comma 2, della legge 36/2001 prevede altresì limiti di esposizione differenti per la popolazione e i lavoratori esposti. Per questi ultimi viene, altresì, disciplinata la sorveglianza medica periodica che, in atto, salvo specifiche normative regionali, resta assorbita dalle competenze attribuite dalla L. 626/94 al medico competente.

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NIRBIOLOGIA

RADIOBIOLOGIA

GESTIONE IMMAGINI BIOMEDICHE

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CONCLUSIONI

L’unica certezza in atto ricavabile dall’esame delle ricerche effettuato è che bisogna continuare a studiare gli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici procedendo con metodologie d’indagine valide e riproducibili, con accurata selezione dei tipi di frequenze, delle popolazioni da esaminare, degli effetti da ricercare.La non dimostrabile esistenza di effetti sanitari non può comunque esimere la comunità scientifica internazionale dal raccomandare la massima cautela.

ALARA

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Si può affermare che la catastrofe naturale non è evitabile.Per contro, può essere evitata la catastrofe artificiale essendo il prodotto di un completo dominio della tecnologia.