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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Verbale n. 6/2011 Il giorno 20 settembre 2011, alle ore 9,50 presso la sede universitaria di Via dei Caniana n. 2, si è riunito - previa regolare convocazione prot. n. 16529/I/011 del 30.8.2011 e prot. n. 17345/I/011 del 12.9.2011 - il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell’Università degli Studi di Bergamo per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione verbale seduta del 5.7.2011 pag. 208 2. Comunicazioni del Rettore pag. 208 3. Approvazione Convenzione tra le Università Lombarde per l’istituzione e l’attivazione dei Corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado pag. 210 4. Proroga del mandato del Nucleo di valutazione di Ateneo pag. 211 5. Proroga del mandato del Direttore del Centro per le tecnologie didattiche e la comunicazione pag. 212 6. Proroga del mandato del Direttore del Centro linguistico pag. 212 7. Proroga del mandato del Direttore del Centro per la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento pag. 213 8. Modalità attuative dell’evento Unibergamorete anni 2012 e 2013 pag. 213 9. Approvazione in linea tecnica dell’intervento per i lavori di rifacimento copertura edificio di Via dei Caniana e installazione di pannelli fotovoltaici pag. 214 10. Adozione schema di Programma Triennale delle opere pubbliche 2012/2014 ed elenco annuale 2012 pag. 215 11. Determinazione fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo per l’anno 2011 previa ridefinizione del fondo 2010 ai fini dell’applicazione del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 pag. 217 12. Spin off accademico “E-Shock s.r.l.”: proroga della permanenza della sede operativa presso l’Ateneo fino al 31.12.2012 pag. 219 13. Approvazione Convenzione Quadro con l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA pag. 220 14. Approvazione Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Bergamo – Centro per la Qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento (CQIA) e CONFSALFORM e CONFSAL-SNALS pag. 220 15. Conferma della partecipazione al Centro “EconomEtica, Centro Interuniversitario per l’Etica Economica e la responsabilità sociale d’impresa e approvazione nuovo schema di convenzione pag. 221 16. Approvazione Accordi di Collaborazione con Enti vari: pag. 222 a) Fondazione Benedetto Ravasio b) Federazione dei Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani – FEDERBIM c) Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (GAMeC) 17. Approvazione Convenzione per l’istituzione del “Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabilità – CALD” pag. 223 18. Approvazione convenzione per l’istituzione del Centro Interateneo di Ricerca e Alta Formazione sul Federalismo pag. 223 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONEVerbale n. 6/2011

Il giorno 20 settembre 2011, alle ore 9,50 presso la sede universitaria di Via dei Caniana n. 2, si è riunito - previa regolare convocazione prot. n. 16529/I/011 del 30.8.2011 e prot. n. 17345/I/011 del 12.9.2011 - il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell’Università degli Studi di Bergamo per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta del 5.7.2011 pag. 208 2. Comunicazioni del Rettore pag. 208 3. Approvazione Convenzione tra le Università Lombarde per l’istituzione e

l’attivazione dei Corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado pag. 210

4. Proroga del mandato del Nucleo di valutazione di Ateneo pag. 211 5. Proroga del mandato del Direttore del Centro per le tecnologie didattiche e la

comunicazione pag. 212 6. Proroga del mandato del Direttore del Centro linguistico pag. 212 7. Proroga del mandato del Direttore del Centro per la qualità dell’insegnamento

e dell’apprendimento pag. 213 8. Modalità attuative dell’evento Unibergamorete anni 2012 e 2013 pag. 213 9. Approvazione in linea tecnica dell’intervento per i lavori di rifacimento copertura

edificio di Via dei Caniana e installazione di pannelli fotovoltaici pag. 214 10. Adozione schema di Programma Triennale delle opere pubbliche 2012/2014

ed elenco annuale 2012 pag. 215 11. Determinazione fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico

amministrativo per l’anno 2011 previa ridefinizione del fondo 2010 ai fini dell’applicazione del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 pag. 217

12. Spin off accademico “E-Shock s.r.l.”: proroga della permanenza della sede operativa presso l’Ateneo fino al 31.12.2012 pag. 219

13. Approvazione Convenzione Quadro con l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA pag. 220

14. Approvazione Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Bergamo – Centro per la Qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento (CQIA) e CONFSALFORM e CONFSAL-SNALS pag. 220

15. Conferma della partecipazione al Centro “EconomEtica, Centro Interuniversitario per l’Etica Economica e la responsabilità sociale d’impresa e approvazione nuovo schema di convenzione pag. 221

16. Approvazione Accordi di Collaborazione con Enti vari: pag. 222 a) Fondazione Benedetto Ravasio b) Federazione dei Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani – FEDERBIM c) Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (GAMeC)17. Approvazione Convenzione per l’istituzione del “Coordinamento degli Atenei

Lombardi per la Disabilità – CALD” pag. 223 18. Approvazione convenzione per l’istituzione del Centro Interateneo di Ricerca e

Alta Formazione sul Federalismo pag. 223

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19. Approvazione di un nuovo Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Bergamo ed il Comune di Bergamo/Agenzia per la Casa per la definizione di modalità operative volte a favorire la stipula di contratti di locazione per studenti universitari pag. 223

20. Approvazione Accordo quadro (Framework agreement) e di confidenzialità (Confidentality agreement) con Alenia Aermacchi S.p.A. pag. 224

21. Rilascio certificazione di “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota” nell’ambito dell’insegnamento sicurezza nei cantieri pag. 226

22. Ratifica decreto rettorale relativo alla quota premiale di cofinanziamento per progetti di ricerca di interesse nazionale – Prin2009, approvati dal MIUR pag. 226

23. Ratifica decreto rettorale di approvazione del bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio universitario, contributi per la mobilità internazionale e premi di laurea agli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Bergamo nell’a.a. 2011/2012 pag. 228

24. Ratifica decreto rettorale di approvazione del bando di concorso per l’ammissione al servizio alloggio degli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Bergamo nell’a.a. 2010/2011 pag. 231

25. Ratifica decreto rettorale per autorizzazione alla presentazione della domanda di qualificazione per il Progetto di formazione manageriale con Eupolis Lombardia per l'anno formativo 2012 pag. 232

26. Ratifica decreto rettorale per la presentazione Progetto di Ateneo sul bando MIUR 2011 per la Cooperazione interuniversitaria internazionale pag. 234

27. Ratifica decreto rettorale di approvazione rinnovo Contratto di Collaborazione tra il Russian Language Head Testing Center for Non Nativa Speakers del Ministero dell’Istruzione della Federazione Russa e l’Università degli Studi di Bergamo pag. 235

28. Ratifica decreti rettorali per la presentazione di progetti di ricerca nazionali e internazionali pag. 237

29. Varie ed eventuali pag. 248

Sono presenti all’inizio: - Prof. Stefano Paleari - Dott. Giuseppe Petralia - Prof. Lucio Cassia - Prof. Valerio Re - Prof.ssa Dorothee Heller - Prof. aggr. Silvana Signori - Prof. aggr. Silvio Vismara - Dott.ssa Alda Ndoci - Dott.ssa Giovanna Gusmaroli - Dott.ssa Raffaella Filisetti - Dott.ssa Silvana Carminati - Dott. Giuseppe Giovanelli

Assenti giustificati: Prof. Valeria Ugazio, Sig. Romolo Lombardini, Sig. Giovanni Paolo Malvestiti. Sono assenti all’inizio la Dott.ssa Silvia Lanzani e il Prof. Remo Morzenti Pellegrini. Presiede la riunione il Prof. Stefano Paleari; funge da Segretario il Dott. Giuseppe Giovanelli, coadiuvato dalla Dott.ssa Antonella Aponte.

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1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 5.7.2011 Il C.A. delibera di approvare il verbale n. 5 del 5.7.2011. Astenuto il dott. Giuseppe Petralia

(Entra la Dott.ssa Silvia Lanzani) (Entra il Prof. Remo Morzenti Pellegrini)

2. COMUNICAZIONI DEL RETTORE

O m i s s i s

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3. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LE UNIVERSITÀ LOMBARDE PER L’ISTITUZIONE E L’ATTIVAZIONE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE PER L’INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO Con nota n. 81 del 5.8.2011 il Miur ha disposto l’istituzione, e l’attivazione a partire dall’anno accademico 2011/2012, dei percorsi per la formazione iniziale degli insegnanti, nel quadro del DM 10 settembre 2010, n. 249 “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado”. In relazione al modesto fabbisogno complessivo, previsto almeno in fase iniziale, di personale docente nelle scuole ed al fine di evitare la proliferazione dei corsi di studio, il Ministro con DM 139/2011 ha stabilito che i corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado possano essere istituiti e attivati nel numero massimo di uno per Regione, oppure di uno per gruppo di Regioni, relativamente a ciascuna classe di abilitazione, determinando i criteri in base ai quali i Comitati regionali di coordinamento competenti per territorio devono individuare l’Università sede di ciascun corso. Per quanto riguarda le lauree magistrali a ciclo unico, il DM 139/2011, all’art. 2, prevede che i corsi di studio relativi possono essere istituiti e attivati presso le Università sedi dei corsi di laurea in Scienze della Formazione primaria (quadriennali) ex lege 341/2010. Per quanto riguarda invece i corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, la scadenza per la presentazione delle proposte di istituzione è stata fissata dal Ministero al 20 settembre 2011. Tenuto conto della particolare situazione della Regione Lombardia e dell’articolazione del suo sistema universitario, che comprende Atenei pubblici e privati ugualmente interessati alla formazione degli insegnanti, nonché dei bisogni e delle esigenze del suo sistema scolastico, il Comitato Regionale di Coordinamento dei Rettori della Lombardia ha promosso un accordo per l’istituzione e l’attivazione congiunta tra più Atenei dei corsi di laurea magistrale. Ferma restando l’unicità di ciascun corso di laurea magistrale, il relativo programma didattico potrà essere interamente iterato da ciascuna Università presso la quale il corso è istituito, a condizione che il numero di studenti che scelgono tale sede universitaria per svolgere i loro studi non sia inferiore al numero minimo stabilito ogni anno dal Comitato universitario lombardo di coordinamento a tale scopo.

Con riferimento ai requisiti di docenza, in deroga a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del DM n. 17/2010, i docenti già utilizzati ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari di docenza per gli altri corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere nuovamente conteggiati ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari per i corsi di laurea magistrale per l’insegnamento. Verificate le Classi dei corsi di laurea magistrale attivate, il nostro Ateneo potrà concorrere all’attivazione dei seguenti Corsi di laurea per l’insegnamento: - corso di laurea magistrale nella classe LM-14 (Filologia moderna) per l’abilitazione

nella classe A043 - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado; - corso di laurea magistrale nella classe LM-37 (Lingue e letterature moderne europee

e americane) per l’abilitazione nella classe A045 - Lingua inglese e seconda lingua straniera.

Tutto ciò premesso, VISTO il testo della convenzione riportato in allegato; RITENUTO di condividerne i contenuti; VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19.9.2011.

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Il C.A. delibera all'unanimità di: 1) approvare lo schema di convenzione tra le Università Lombarde per l’istituzione e

l’attivazione dei corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado allegato alla presente deliberazione;

2) autorizzare il Rettore ed i Presìdi delle Facoltà interessate ad adottare i provvedimenti necessari al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla convenzione.

4. PROROGA DEL MANDATO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

CONSIDERATO che il 30.9.2011 scadrà il mandato del Nucleo di Valutazione di Ateneo che è così composto:

- Presidente: Tullio Caronna già professore ordinario della Facoltà di Ingegneria dell’Univer- sità degli Studi di Bergamo;

- Componenti: Silvia Biffignandi professore ordinario della Facoltà di Economia dell’Università Stefania Servalli professore associato della Facoltà di Economia dell’Università

degli Studi di Bergamo Elio Borgonovi professore ordinario della Facoltà di Economia dell’Università Commerciale L. Bocconi di Milano Davide Maggi professore associato della Facoltà di Economia dell’Università

degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”

CONSIDERATO che l’Università di Bergamo ha approvato il nuovo Statuto, ai sensi della Legge 240/2010 ed è in attesa del parere del Miur, che deve esprimersi entro la fine del mese di novembre; CONSIDERATO che il nuovo Statuto prevede una composizione e una modalità di costituzione del Nucleo di Valutazione diverse da quanto previsto dallo Statuto in vigore e precisamente l’art. 29 dispone: ”Il Nucleo di Valutazione è composto da 7 membri, di cui uno eletto dagli studenti con le modalità previste dal Regolamento degli Studenti. Gli altri componenti, compreso il Coordinatore, sono nominati dal Rettore previo parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, tra soggetti di elevata qualificazione professionale ed in prevalenza esterni all’Ateneo. … Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione può essere individuato tra i professori di ruolo dell’Ateneo”; CONSIDERATO che entro 30 giorni dalla pubblicazione dello Statuto in Gazzetta Ufficiale vanno avviate le procedure per istituire i nuovi organi statutari; RICHIAMATO il comma 9, dell’art. 2, della Legge 240/2010 che dispone che “gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1, restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo Statuto; RITENUTO quindi, nelle more dell’approvazione da parte del MIUR del nuovo Statuto e della sua entrata in vigore, di provvedere alla proroga del mandato dell’attuale Nucleo di Valutazione di Ateneo fino alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione, nei termini previsti dal nuovo Statuto

Tutto ciò premesso e condiviso il C.A. delibera all'unanimità di prorogare il mandato del Nucleo di Valutazione fino alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione, nei termini previsti dal nuovo Statuto.

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5. PROROGA DEL MANDATO DEL DIRETTORE DEL CENTRO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE E LA COMUNICAZIONE

CONSIDERATO che il 30.9.2011 scadrà il mandato del Direttore del Centro per le tecnologie didattiche e la comunicazione Prof. Enrico Nicola Cavalli; VISTO il Regolamento dei Centri di ricerca e di servizio, modificato con decreto rettorale prot. n. 10772/I/003 del 27.5.2010 che prevede all’art. 4 che il Direttore dei Centri di Ateneo sia nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico; CONSIDERATO che l’Università di Bergamo ha approvato il nuovo Statuto, ai sensi della Legge 240/2010 ed è in attesa del parere del Miur, che deve esprimersi entro la fine del mese di novembre; CONSIDERATO che entro 30 giorni dalla pubblicazione dello Statuto in Gazzetta Ufficiale vanno avviate le procedure per istituire i nuovi organi statutari; SENTITA la proposta del Rettore che ritiene opportuno, nelle more della costituzione dei nuovi organi statutari e della riorganizzazione interna dell’Università, prorogare il mandato del Direttore del Centro per le tecnologie didattiche e la comunicazione; RITENUTO di condividere la proposta del Rettore; VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19.9.2011.

Il C.A. delibera all'unanimità di prorogare il mandato del Direttore del Centro per le tecnologie didattiche e la comunicazione, Prof. Enrico Nicola Cavalli, fino al 30.6.2012.

6. PROROGA DEL MANDATO DEL DIRETTORE DEL CENTRO LINGUISTICO

CONSIDERATO che il 30.9.2012 scadrà il mandato del Direttore del Centro Linguistico Prof. Maurizio Gotti; VISTO il Regolamento dei Centri di ricerca e di servizio, modificato con decreto rettorale prot. n. 10772/I/003 del 27.5.2010 che prevede all’art. 4 che il Direttore dei Centri di Ateneo sia nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico; CONSIDERATO che l’Università di Bergamo ha approvato il nuovo Statuto, ai sensi della Legge 240/2010 ed è in attesa del parere del Miur, che deve esprimersi entro la fine del mese di novembre; CONSIDERATO che entro 30 giorni dalla pubblicazione dello Statuto in Gazzetta Ufficiale vanno avviate le procedure per istituire i nuovi organi statutari; SENTITA la proposta del Rettore che ritiene opportuno, nelle more della costtiuzione dei nuovi organi statutari e della riorganizzazione interna dell’Università, prorogare il mandato del Direttore del Centro Linguistico; RITENUTO di condividere la proposta del Rettore; VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19.9.2011.

Il C.A. delibera all'unanimità di prorogare il mandato del Direttore del Centro Linguistico Prof. Maurizio Gotti fino al 30.6.2012.

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7. PROROGA DEL MANDATO DEL DIRETTORE DEL CENTRO PER LA QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO E DELL’APPRENDIMENTO

CONSIDERATO che il 30.9.2011 scadrà il mandato del Direttore del Centro per la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento Prof. Giuseppe Bertagna; VISTO il Regolamento dei Centri di ricerca e di servizio, modificato con decreto rettorale prot. n. 10772/I/003 del 27.5.2010 che prevede all’art. 4 che il Direttore dei Centri di Ateneo sia nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico; CONSIDERATO che l’Università di Bergamo ha approvato il nuovo Statuto, ai sensi della Legge 240/2010 ed è in attesa del parere del Miur, che deve esprimersi entro la fine del mese di novembre; CONSIDERATO che entro 30 giorni dalla pubblicazione dello Statuto in Gazzetta Ufficiale vanno avviate le procedure per istituire i nuovi organi statutari; SENTITA la proposta del Rettore che ritiene opportuno, nelle more della costituzione dei nuovi organi statutari e della riorganizzazione interna dell’Università, prorogare il mandato del Direttore del Centro per la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento; RITENUTO di condividere la proposta del Rettore; VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19.9.2011.

Il C.A. delibera all'unanimità di prorogare il mandato del Direttore del Centro per la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento Prof. Giuseppe Bertagna fino al 30.6.2012.

8. MODALITÀ ATTUATIVE DELL’EVENTO UNIBERGAMORETE ANNI 2012 E 2013

RICHIAMATA la deliberazione del Senato accademico del 25.1.2011 e quella del Consiglio di Amministrazione del 15.2.2011 con le quali è stato approvato il piano triennale per le attività di orientamento che prevede tra gli obiettivi l’organizzazione per il triennio 2011/2013 dell’evento UNIBERGamoRETE (prima edizione svoltasi dal 1° al 10 maggio 2011) per rafforzare il ruolo di centralità dell’Università degli studi di Bergamo nei processi di innovazione culturale e socio-economica del territorio; PRESO ATTO che la prima edizione dell’evento ha avuto riscontri positivi e che, a seguito di verifiche condotte dal Delegato del Rettore all’Orientamento e dallo staff del Servizio Orientamento, Stage e Placement, si conferma l’opportunità di proseguire nell’organizzazione dell’iniziativa per il prossimo biennio; CONSIDERATO che la seconda edizione di UNIBERGamoRETE è prevista nel periodo dal 16 aprile al 1° maggio 2012 e che quindi si rende necessario avviare tempestivamente le procedure connesse all’organizzazione dell’iniziativa, nell’intesa che il programma delle singole iniziative verrà approvato con Decreto del Rettore sulla base delle diverse proposte che verranno raccolte; VISTO che la realizzazione dell’iniziativa richiede una serie di attività che non possono essere svolte dal personale del Servizio Orientamento, Stage e Placement o da altre risorse dell’Università di Bergamo, anche in relazione alle competenze richieste; VALUTATA la necessità di promuovere in modo efficace le edizioni dell’evento previste nel biennio 2012/2013 con un piano di comunicazione, inteso come servizio da affidare con procedura ristretta per un importo stimato in 45.000,00 € (IVA inclusa) per i due anni, a soggetti che dovranno curare l’organizzazione e gestione delle attività di comunicazione e l’organizzazione degli eventi (Allegato 1);

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VALUTATO inoltre che per l’organizzazione delle iniziative relative all’informazione sull’offerta formativa (Open Day) e di quelle relative alle opportunità di inserimento lavorativo e professionale (Career Day) è possibile procedere con la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione (Allegato 2) a seguito della manifestazione di disponibilità biennale avanzata dalla Società Support s.r.l. con sede in Treviolo – Bergamo, e quindi senza oneri a carico dell’Ateneo; PRESO ATTO che il coordinamento complessivo dell’iniziativa sarà garantito dal Delegato del Rettore per l’orientamento universitario, sia per i rapporti con i soggetti del territorio coinvolti che per il monitoraggio delle attività affidate.

Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all'unanimità di: 1) approvare lo svolgimento della manifestazione Unibergamorete nei termini già

previsti dalla programmazione triennale 2011/2013 (come già previsto nella delibera del C.A. 15/2/2011) anche per gli anni 2012 e 2013;

2) autorizzare l’affidamento del servizio per le attività di comunicazione e organizzazione degli eventi programmati per il biennio 2012/2013, demandando al responsabile del procedimento per tutti gli atti successivi finalizzati all’espletamento della procedura come previsto dal vigente Regolamento per l’acquisto di beni, servizi e lavori in economia di Ateneo;

3) autorizzare la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione (Allegato 2) per l’organizzazione delle giornate dedicate all’informazione sull’offerta formativa dell’Università e alle opportunità di inserimento lavorativo e professionale, per il biennio 2012/2013;

4) imputare la spesa di € 22.500 (IVA inclusa) relativa all’anno 2012 al Cap. 111 “Spese per Servizio Orientamento, Stage & Placement” del bilancio 2012 e la medesima somma di € 22.500 relativa all’anno 2013 al medesimo capitolo del bilancio 2013, che presenteranno le necessarie disponibilità.

9. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO DI VIA DEI CANIANA E INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI

PREMESSO che è intenzione di questa Amministrazione procedere al rifacimento della copertura dell’immobile di via dei Caniana, 2 in Bergamo, attualmente realizzata in lastre di cemento amianto, provvedendo anche alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in grado di produrre energia elettrica in quantità tale da incidere significativamente sul consumo annuale dell’immobile nei termini riportati nella scheda allegata; DATO ATTO che in questo contesto, dovendo previamente addivenire alla formulazione del progetto mediante affidamento ad un progettista dell’incarico di attività inerenti lo sviluppo progettuale e il calcolo del quadro economico, si stimano in linea di massima i seguenti costi:

A) Per lavori smaltimento cemento amianto e nuova copertura € 330.000,00 installazione pannelli fotovoltaici € 270.000,00 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 18.000,00 Totale Lavori € 618.000,00

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B) Somme a disposizione lavori in economia, spese tecniche per progettazione e D.L. e coord. della sicurezza: € 39.900,00 I.V.A. sui lavori e sulle spese tecniche € 70.000,00

C) Imprevisti e arrotondamenti € 72.100,00

Totale Generale € 800.000,00

DATO ATTO che si valuteranno con il progettista eventuali riduzioni di costo attraverso l’assunzione di iniziative volte ad ottenere contributi e sgravi fiscali per la realizzazione dell’intervento; RICHIAMATO l’art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione all’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale dei lavori pubblici ed in particolare il comma 9 del citato articolo che prevede che “Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione …. omissis”; DATO ATTO che per il finanziamento della presente opera si provvederà in sede di variazione di bilancio nella prossima seduta del Consiglio d’Amministrazione; ATTESO che questo intervento che viene calato temporalmente nel 2011 interesserà la variazione dell’elenco annuale del Programma triennale 2011/2013 e sarà comunque inserito nel Programma triennale 2012/2014; VISTA l’allegata relazione; RICHIAMATI il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Tutto ciò premesso e considerato il C.A. delibera all'unanimità di: 1) approvare in linea tecnica per quanto espresso in premessa, l’intervento dei lavori

di rifacimento copertura edificio di via dei Caniana e installazione di pannelli fotovoltaici, per l’importo complessivo di € 800.000,00;

2) dare atto che il finanziamento della spesa complessiva di € 800.000,00 sarà disposta in sede di variazione di bilancio nella prossima seduta di ottobre del Consiglio d’Amministrazione;

3) autorizzare, stante l’urgenza, l’avvio della procedura rivolta alla selezione del professionista da incaricare della progettazione e attività accessorie secondo le modalità previste dal vigente regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia.

10. ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014 ED ELENCO ANNUALE 2012

PREMESSO CHE: - l’art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 dispone che per la realizzazione di lavori pubblici gli

enti pubblici sono tenuti a predisporre e ad approvare un Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed un Elenco Annuale dei lavori da realizzare nel primo anno di riferimento del Programma;

- secondo il disposto dell’art. 2, comma 3 del citato decreto il Consiglio deve deliberare l’approvazione del documento anzidetto, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del programma stesso, con il bilancio di previsione di cui costituiscono parte integrante, ai sensi dell’art. 128, comma 9 del D. Lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 13, del D.P.R. n. 207/2010;

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- con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione del 1 dicembre 2009 è stato approvato il programma triennale 2010/2012 e l'elenco annuale 2010 delle opere nel quale è stato inserito l’intervento al “Complesso immobiliare denominato Ex Collegio Baroni - realizzazione di nuovo edificio lato sud fabbricato principale” per un importo complessivo dell’intervento pari ad € 13.700.000,00 e che

PRESO ATTO CHE nel Consiglio d’Amministrazione del 30 novembre 2010 è stato approvato il programma triennale 2011/2013 e l'elenco annuale 2011 nel quale l’intervento in parola è stato posticipato al fine di permettere l’affidamento dell’incarico di Direzione lavori in relazione alla dichiarata indisponibilità dei tecnici della Provincia a garantire tale direzione; CONSIDERATO che i lavori, affidati e consegnati, sono attualmente sospesi per motivi di carattere burocratico in relazione all’ottenimento di permessi da parte degli enti preposti; RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione nella presente seduta di approvazione in linea tecnica dell’intervento dei lavori di rifacimento copertura edificio di via dei Caniana e installazione di pannelli fotovoltaici; DATO ATTO che in relazione alla necessità di procedere all’adeguamento del programma di che trattasi, è stato redatto lo schema di Programma Triennale delle opere ed elenco annuale 2012 che tiene conto della rimodulazione delle tempistiche dell’intervento relativo ai lavori dell’Ex Collegio Baroni e dell’intervento di rifacimento della copertura dell’edificio di via dei Caniana; VISTO l’allegato schema del Programma Triennale dei LL.PP. 2012/2014, costituito dalle seguenti schede:

Scheda 1 – Quadro delle risorse disponibili Scheda 2 – Articolazione copertura finanziaria Scheda 3 – Elenco annuale 2012

DATO ATTO che non si è proceduto alla compilazione della quarta scheda-tipo del Programma Triennale in quanto non vi sono immobili da trasferire ex art. 53, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006; il presente schema sarà esposto all’Albo d’Ateneo e sul sito dell’Ateneo prima dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 29 novembre 2011; RICHIAMATO l’art. 128 del D. Lgs. n. 163/06 e l’art. 13 del D.P.R. 207/2010.

Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all'unanimità di: 1) approvare il contenuto del nuovo schema di Programma triennale delle opere

pubbliche 2012/2014 e l’elenco annuale 2012 che tiene conto della rimodulazione delle tempistiche dell’intervento relativo al Complesso immobiliare denominato Ex Collegio Baroni - realizzazione di nuovo edificio lato sud fabbricato principale e l’inserimento dell’intervento relativo al rifacimento della copertura edificio di via dei Caniana e installazione di pannelli fotovoltaici;

2) dare atto che lo schema di Programma triennale 2012/2014 e l'elenco annuale delle opere così come aggiornati con la presente deliberazione, risultano riepilogati nelle schede n. 1, 2, e 3, conformi ai modelli ministeriali;

3) dare atto che le schede anzidette che costituiscono lo schema di Programma triennale 2012/2014 e dell'elenco annuale 2012, saranno pubblicate sul sito internet dell’Università per almeno sessanta giorni prima che il Programma venga dal Consiglio d’Amministrazione approvato unitamente al Bilancio preventivo ai sensi dell’art. 128, comma 9 del D. Lgs. n. 163/06.

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11. DETERMINAZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO PER L’ANNO 2011 PREVIA RIDEFINIZIONE DEL FONDO 2010 AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL D.L. 78/2010 CONVERTITO IN L. 122/2010

A) RIDEFINIZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO ANNO 2010 Si deve preliminarmente osservare che la determinazione del fondo per il triennio 2011-2013 deve avvenire nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, ai sensi del quale “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.” Come specificato nella Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero per l’Economia e le Finanze, in applicazione di quanto sopra il fondo costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l’anno 2010, va ricondotto a tale importo. Il riferimento al fondo 2010 stabilito dal legislatore quale limite massimo dei fondi di contrattazione integrativa è stata accompagnata da precisazioni, fornite via via in modo sempre più puntuale da parte dei soggetti istituzionali (Ministero dell’Economia, Dipartimento della Ragioneria dello Stato) preposti al controllo, talché si è accresciuto il livello di attenzione verso le modalità di quantificazione delle voci costitutive del fondo stesso. Nel corso degli ultimi mesi due elementi nuovi hanno condotto ad un riesame complessivo e sistematico delle voci costitutive del fondo già certificato relativo al 2010: da una parte il rapporto relativo alla verifica amministrativo-contabile eseguita nel corso del 2010, dall’altra l’esigenza di conformare analiticamente il fondo secondo le prescrizioni del quadro riepilogativo adottato dal Ministero nell’ambito della modulistica del conto annuale del personale, ai fini del controllo previsto dal Titolo V del D.Lgs. 165/2001. Si è quindi reso necessario compiere un riesame complessivo degli importi e delle dinamiche costitutive, rese talvolta più complicate dal succedersi di norme contrattuali dall’andamento non univoco, rettificando eventuali inesattezze ai fini della più fedele applicazione delle norme. Gli interventi di rettifica sono giustificati dalle seguenti esigenze: 1) Detrazione a valere sul carico storico delle progressioni della quota rilevata a

seguito della “Relazione sulla verifica amministrativo-contabile eseguita dall’11.03.2010 al 31.05.2010” notificata in data 16.06.2011 dall’Ispettorato Generale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tale relazione ha rilevato un’incongruenza nella detrazione operata a titolo di progressioni economiche orizzontali per gli anni dal 2004 al 2008, che comporta l’obbligo di rettifica a decorrere dall’anno 2010 (per un importo pari a 2.254,67 Euro).

2) Detrazione del carico storico delle PEO del personale di categoria EP per il biennio 2006-2007 pari a 6.863,50 Euro che inizialmente, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del CCNL 16.08.2008 BE 2006/07, erano state imputate al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 90 del medesimo CCNL e che, ai sensi dell’art. 6 del CCNL 12.03.2009 BE 2008/2009, vanno invece ricondotte al fondo per il finanziamento del trattamento accessorio del personale di categoria B-C-D. Posto che le progressioni per la categoria EP sono nuovamente finanziate con le risorse del fondo di cui all’art. 87 CCNL

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16.10.2008, vanno correttamente detratti anche gli importi relativi al finanziamento delle PEO del personale di categoria EP per l’anno 2008 per un importo pari a 1.761,92 Euro. Per effetto di tale disposizione contrattuale, deve essere operata la riconduzione al fondo per il finanziamento del trattamento accessorio (v. dichiarazione congiunta n. 3 CCNL 12.3.2009) dei risparmi relativi alla RIA (pari a 4.008,63 Euro) e al differenziale tra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria del personale cessato definitivamente dal servizio appartenente alla categoria EP (pari a 3.068,27 Euro).

3) Imputazione dei differenziali dei passaggi di categoria (PEV) che non sono stati ricompresi nelle risorse stabili del fondo nella fase di stipula dei CCI a decorrere dall’anno 2006, e che per effetto della L. 266/2005 (legge finanziaria 2006) e del CCNL 16.10.2008 2006/2009 (art. 87, c. 1, lett. e) sono riassegnati ai fondi medesimi. Nella prassi amministrativa si è proceduto, come evidenziato nella relazione tecnico-illustrativa allegata al CCI 2010, alla determinazione di tali risorse che per l’anno 2010 ammontavano a 12.899,02 Euro.

A seguito delle operazioni di cui sopra, l’ammontare del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio del personale di categoria B-C-D per l’anno 2010 risulta pari a 381.651,03 Euro (come da prospetto Allegato A), al lordo delle detrazioni per il pagamento delle progressioni economiche all’interno della categoria pari a 189.032,74 Euro.

B) DETERMINAZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO PER L’ANNO 2011 Ai sensi delle specifiche norme in materia di contenimento dei fondi per il finanziamento del trattamento accessorio, per la costituzione del fondo del personale tecnico amministrativo di categoria B-C-D per l’anno 2011 si deve tener conto delle seguenti disposizioni: riduzione del 10% delle risorse certificate per l’anno 2004 (art. 1 comma 189 L. 266/2005 come modificato dall’art. 67 comma 5 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008);

riconduzione del fondo per il triennio 2011-2013 al fondo dell’anno 2010 (art. 9 comma 2 bis D.L.78/2010 convertito in L. 122/2010, cfr. punto 3 Circolare RGS-MEF n. 12/2011);

riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 (art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010). Come specificato nella Circolare RGS-MEF n. 12/2011, il fondo è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010. La misura della riduzione può essere definita solo a consuntivo sulla base delle cessazioni dal servizio registrate nell’anno 2011.

Si aggiunga inoltre che eventuali incrementi derivanti da CCNL sono sospesi a seguito del blocco dei rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 disposti dall’art. 9 comma 17 D.L.78/2010 convertito in L. 122/2010. In questo contesto normativo e in attesa della formulazione di apposite istruzioni da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si soprassiede al calcolo di eventuali voci integrative del fondo, ivi inclusa la RIA del personale cessato (cfr. Circolare MEF-RGS n. 40/2010). Facendo invece specifico riferimento alla quantificazione delle risorse da detrarre per l’anno 2011, oltre alla sopra citata riduzione da operare per le cessazioni dal servizio ex D.L. 78/2010, sono da computare, ai sensi dell’art. 88

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comma 4 del CCNL 16.10.2008, le detrazioni risultanti dalla quota trasferita al capitolo stipendi del personale tecnico amministrativo dell’Ateneo per il pagamento delle progressioni economiche all’interno della categoria per gli anni dal 2004 a tutto il 2011. Pertanto la detrazione complessiva a tale titolo è pari a 239.032,74 Euro. In conclusione, l’ammontare del fondo per il finanziamento accessorio del personale di categoria B-C-D per l’anno 2011 risulta pari a 142.618,29 Euro come da prospetto allegato. Tale ammontare non include le eventuali risorse sopra citate che saranno accertate a consuntivo nella fase di distribuzione del fondo accessorio.

Tutto ciò premesso, acquisito in data 15.9.2011 il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il C.A. delibera all'unanimità: 1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la ridefinizione del fondo per

il trattamento accessorio dell’anno 2010 di cui all’allegato A; 2. di approvare la determinazione del fondo per il trattamento accessorio del

personale tecnico amministrativo per l’anno 2011 di cui all’allegato B; 3. di imputare la spesa al capitolo 8 “Retribuzione accessoria al personale tecnico

amministrativo” del bilancio di previsione esercizio 2011.

(Esce la dott.ssa Alda Ndoci)

12. SPIN OFF ACCADEMICO “E-SHOCK S.R.L.”: PROROGA DELLA PERMANENZA DELLA SEDE OPERATIVA PRESSO L’ATENEO FINO AL 31.12.2012

RICHIAMATI: - la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27.5.2008 con la quale è stata

autorizzata la costituzione della Società spin-off accademico denominata “E-Shock s.r.l.” che non prevede la partecipazione nel capitale sociale dell’Università degli Studi di Bergamo

- l’atto costitutivo della Società stipulato in data 30.6.2008; PRESO ATTO che l’art. 7, commi 5 e 6 del vigente Regolamento di Ateneo per la creazione di spin-off prevedono che: - la permanenza di tali Società all’interno delle strutture universitarie non possa

eccedere di norma i tre anni, salvo proroga motivata da particolari ragioni di convenienza ed opportunità

- alla scadenza di tale periodo il personale interno all’Università sia assoggettato alla norma ordinaria in relazione alla possibilità di svolgere attività extra-lavorative;

CONSIDERATO che il Prof. Aggr. Cristiano Spelta, Amministratore Delegato di “E-Shock s.r.l.”, ha richiesto la proroga della permanenza dello spin-off presso l’Ateneo fino al 31.12.2012 per le seguenti motivazioni: “E-Shock s.r.l.” è stata costituita con lo scopo di industrializzare e commercializzare un sistema di sospensioni elettroniche per motociclette protetto da un brevetto in cui l’Ateneo è titolare e lo spin-off è licenziatario. Lo sviluppo della tecnologia delle sospensioni elettroniche su cui si basa il prodotto protetto da brevetto ha subito nel triennio 2008-2011 un rallentamento dovuto principalmente all’introduzione di norme restrittive all’utilizzo di tale tecnologia nelle corse. Tale sviluppo ha però subito un’accelerazione negli ultimi sei mesi che porterà alla presentazione di alcune soluzioni industriali di tale tecnologia durante l’anno 2012”; RITENUTO di accogliere la richiesta presentata dal Prof. Aggr. Cristiano Spelta al fine di dare alla Società la possibilità di industrializzare, nel corso del 2012, il brevetto di cui l’Ateneo è titolare.

Il C.A. delibera all'unanimità: 1. di prorogare la permanenza della sede operativa della Società “E-Shock s.r.l.”

presso la Facoltà di Ingegneria in Dalmine, Viale Marconi n. 5 fino al 31.12.2012;

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2. di autorizzare il Prof. Aggr. Cristiano Spelta a ricoprire la carica di Amministratore Delegato della Società fino al 31.12.2012.

(Rientra la Dott.ssa Alda Ndoci)

13. APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO CON L’AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE – ENEA

PREMESSO che l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo attribuisce all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali; PREMESSO che l’ENEA di Roma e l’Università degli Studi di Bergamo sono interessate a: - promuovere iniziative di ricerca e innovazione nei settori dell’energia e dello

sviluppo economico sostenibile; - ottimizzare le risorse di personale e di attrezzature dei due Enti avvalendosi

dell’attività condivisa di personale afferente ai due Enti firmatari e della condivisione di materiali, strumentazioni e strutture in dotazione ai rispettivi laboratori;

VISTA l’allegata bozza di Convenzione Quadro e ritenuto di condividerne i contenuti; VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19.9.2011.

Il C.A. delibera all'unanimità di approvare la sottoscrizione della Convenzione Quadro con l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile – ENEA, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione.

14. APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO – CENTRO PER LA QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO E DELL’APPRENDIMENTO (CQIA) E CONFSALFORM E CONFSAL-SNALS

PREMESSO CHE: - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31.5.2011 è stata approvata

la programmazione dei Master e Corsi di Perfezionamento offerti dall’Ateneo per l’a.a. 2011/12;

- all’interno di tale programmazione figurano diversi Corsi (Master e Corsi di perfezionamento) proposti dal CQIA;

- il CQIA è impegnato nell’attivazione di seminari a carattere nazionale e internazionale, concordati anche con l’Ufficio scolastico regionale e alcune associazioni professionali, volti a potenziare l’innovazione all’interno della didattica disciplinare e, più in generale, a sostenere i processi di innovazione educativa in atto;

CONSIDERATO che Confsal-Snals, organizzazione sindacale operante nell’ambito della Scuola ed il relativo Consorzio di formazione Confsalform, hanno manifestato interesse ad avviare un rapporto di collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo e, nello specifico con il CQIA, a sostegno della dimensione formativa dei propri associati;

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VALUTATA l’opportunità di formalizzare tale rapporto di collaborazione al fine di: - favorire la promozione dei Corsi proposti dal CQIA attraverso la rete nazionale di

Confsal-Snals- acquisire le competenze e le opportunità organizzative che tale Associazione,

operante nel mondo della Scuola, può offrire nell’ambito dell’attività del CQIA - favorire la partecipazione ai Corsi post lauream e in generale alle attività di

formazione proposte dal CQIA degli associati di Confsal-Snals, anche attraverso una quota di iscrizione agevolata;

VISTO il testo dell’Accordo allegato che è stato condiviso e valutato rispondente agli interessi reciproci.

Il C.A. delibera all'unanimità: 1) di approvare l’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bergamo –

Centro per la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento e Confsalform–Confsal-Snals nei termini riportati nell’allegato alla presente deliberazione;

2) di dare mandato al CQIA e ad SDM, ciascuno per le proprie competenze, per l’attuazione dell’Accordo.

15. APPROVAZIONE CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE AL CENTRO “ECONOMETICA, CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER L’ETICA ECONOMICA E LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA” E APPROVAZIONE NUOVOSCHEMA DI CONVENZIONE

PREMESSO che l’art. 6 comma 5 del vigente Statuto dell’Università degli studi di Bergamo prevede che l’Università, anche su proposta dei singoli Consigli di Facoltà o delle altre strutture didattiche scientifiche interessate, può stipulare con Enti pubblici e privati convenzioni per attività di orientamento e formazione e per ogni altra attività didattica, scientifica e di ricerca volte allo sviluppo e formazione del territorio; RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 29.11.2004 con la quale veniva approvata, su proposta del Consiglio della Facoltà di Economia del 16.11.2004, la Convenzione per l’Istituzione del Centro Interuniversitario per l’Etica economica e la responsabilità sociale d’impresa tra l’Università degli Studi di Milano Bicocca, la stessa Facoltà di Economia e altre Università interessate; CONSIDERATO che la Convenzione di cui sopra è scaduta in data 24.11.2010; VISTA la deliberazione del Consiglio di Facoltà di Economia del 15.9.2011 con la quale è stato proposto il rinnovo, per la durata di 6 anni, della partecipazione dell’Università al suddetto Centro mediante sottoscrizione dell’allegata bozza di Convenzione; CONSIDERATO l’interesse che detta convenzione riveste per l’Ateneo con particolare riferimento alle iniziative della facoltà di Economia, che potranno riguardare tra l’altro: didattica universitaria, sviluppo di ricerca innovativa e diffusione dei relativi risultati, indagine sui rapporti interdisciplinari tra etica filosofica e scienze economico-sociali e manageriali; RILEVATO che il Centro opera mediante finanziamenti provenienti dalle università convenzionate e loro dipartimenti, compatibilmente con le rispettive disponibilità e regolamentazioni ed ha sede amministrativa e operativa presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca; VISTA la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne il contenuto; VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19.9.2011.

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Il C.A. delibera all'unanimità di: 1. confermare la partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo al Centro

“EconomEtica, Centro Interuniversitario per l’Etica Economica e la responsabilità sociale d’impresa;

2. approvare la sottoscrizione del nuovo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione.

16. APPROVAZIONE ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ENTI VARI:A) FONDAZIONE BENEDETTO RAVASIOB) FEDERAZIONE DEI CONSORZI DEI BACINI IMBRIFERI MONTANI - FEDERBIMC) GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA (GAMEC)

RICHIAMATO l’art. 6 dello Statuto dell’Università che prevede la possibilità di promuovere, organizzare e gestire attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi; PRESO ATTO dell’esigenza di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione con le Istituzioni pubbliche e alcuni Enti di rilievo del territorio; RILEVATA la necessità di adottare atti convenzionali al fine di rendere più agevoli e ordinate, all’interno di un quadro istituzionalmente definito, le attività di studio, ricerca e consulenza condotte dall’Università a favore degli Enti e Istituzioni territoriali; VISTE le proposte di collaborazione avanzate da: a) Fondazione Benedetto Ravasio b) Federazione dei Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani (Federbim) c) Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (Gamec) TENUTO CONTO che i predetti accordi di collaborazione hanno la finalità di favorire e conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e la realtà della Città e del territorio, attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche, formazione, didattica e consulenze di carattere scientifico su problemi particolari, di volta in volta esplicitate dai contraenti; RITENUTO utile l’avvio di collaborazioni tra l’Università e gli Enti sopra indicati per le finalità indicate; PRESO ATTO delle allegate bozze di Accordo di Collaborazione e ritenuto di condividerne i contenuti; VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19.9.2011.

Il C.A. delibera all'unanimità di: 1. approvare la sottoscrizione degli Accordi di Collaborazione tra l’Università degli

Studi di Bergamo e gli Enti riportati in oggetto, secondo gli schemi allegati alla presente deliberazione;

2. nominare i rispettivi referenti responsabili come di seguito indicati: a) FONDAZIONE BENEDETTO RAVASIO

- Prof.ssa Anna Maria Testaverde, Direttore Centro Studi sul Territorio

b) FEDERAZIONE DEI CONSORZI DEI BACINI IMBRIFERI MONTANI (Federbim)- Prof. Remo Morzenti Pellegrini, Delegato del Rettore ai Rapporti con Enti e

Istutuzioni Pubbliche del Territorio

c) GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA (GAMEC) - Prof.ssa Roberta Garibaldi, indicata quale Referente dalla Facoltà di Lingue e

Letterature Straniere

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17. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL “COORDINAMENTO DEGLI ATENEI LOMBARDI PER LA DISABILITÀ – CALD” Al fine di promuovere azioni di rete nel campo della disabilità a livello regionale, gli Atenei lombardi, per mezzo dei propri delegati alla Disabilità, hanno promosso l’istituzione di un Coordinamento di seguito denominato “CALD”. Il CALD, anche in base alle linee guida elaborate dalla CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità), si propone di: - svolgere attività di sensibilizzazione, riflessione, analisi e ricerca sulle esigenze

specifiche del territorio lombardo in merito alle condizioni e alle difficoltà delle persone con disabilità connesse alla formazione universitaria;

- svolgere, anche in sede nazionale, attività di proposta di possibili soluzioni ai problemi rilevati negli Atenei del sistema universitario lombardo;

- intervenire e gestire specifici progetti legati alle esigenze degli Atenei Lombardi al fine di realizzare sinergie tra gli stessi.

Il Prof. Walter Fornasa, Prorettore delegato per la Responsabilità sociale del nostro Ateneo, ha partecipato al gruppo di lavoro per la stesura della Convenzione per istituzione del CALD che è stata inviata a tutti gli Atenei per l’approvazione.

Tutto ciò premesso, VISTO il testo della convenzione riportato in allegato; RITENUTO di condividerne i contenuti; VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19.9.2011.

Il C.A. delibera all'unanimità di approvare lo schema di convenzione tra le Università Lombarde per l’istituzione del “Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabilità” (CALD).

18. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERATENEO DI RICERCA E ALTA FORMAZIONE SUL FEDERALISMO Il Rettore rinvia l’argomento.

(Esce il Dott. Giuseppe Petralia)

19. APPROVAZIONE DI UN NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO ED IL COMUNE DI BERGAMO/AGENZIA PER LA CASA PER LA DEFINIZIONE DI MODALITÀ OPERATIVE VOLTE A FAVORIRE LA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI

RICHIAMATO il Protocollo d’intesa tra Università degli Studi di Bergamo e Comune di Bergamo per favorire la stipula di contratti di locazione per studenti universitari, approvato da questo Consiglio in data 7.4.2009 - punto 13, volto ad incentivare la locazione di appartamenti privati in affitto a studenti universitari meritevoli, capaci e privi di mezzi, residenti fuori sede; CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Bergamo ha attivato per l’anno accademico 2011/2012 diversi corsi di laurea magistrale in lingua inglese, a cui potranno accedere anche studenti universitari di nazionalità straniera;

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PRESO ATTO che il Protocollo in essere tra l’Università ed il Comune di Bergamo non prevede né l’accesso al servizio per gli studenti iscritti nell’ambito dei Programmi comunitari Erasmus, Mundus e Leonardo, né la stipula di contratti di locazione aventi durata inferiore all’anno; VISTO il positivo esito dei contatti intervenuti con il Comune di Bergamo/Agenzia per la Casa al fine di estendere l’accesso agli appartamenti posti nella disponibilità dell’Agenzia stessa alle categorie di studenti sopra individuate; VISTA la nuova bozza di Protocollo d’intesa allegata, approvata dalla Giunta Municipale nella seduta del 31 agosto 2011 al n. 300 R G.C., con la quale vengono definiti gli interventi di rispettiva competenza; VISTA la Legge n. 390/91 “Norme sul Diritto agli Studi Universitari”;

VISTO il D.P.C.M. 30 aprile 1997 e il D.P.C.M. 9 aprile 2001, aventi per oggetto “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”; VISTA la L.R. 33/04 “Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario”; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo ed in particolare gli artt. 3 “Diritto allo Studio” e 20 “Consiglio degli studenti”; VISTA la Legge 9 dicembre 1998 n. 431, che all’art. 2 comma 3 introduce il contratto a canone convenzionato.

Tutto ciò premesso e condiviso, il C.A. delibera all'unanimità di: 1) approvare il nuovo Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bergamo e

l’Assessorato all'Edilizia privata, Politiche della Casa e Patrimonio del Comune di Bergamo, nel testo allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, volto ad incentivare la locazione di appartamenti privati in affitto a studenti universitari residenti fuori sede ed ai partecipanti ai programmi comunitari Erasmus, Mundus e Leonardo;

2) individuare, così come previsto nell’intesa, i seguenti Referenti operativi del’Università:

Per il Servizio per il diritto allo studio il Signor Vittorio Mores; Per l’Accomodation Service dell’Università degli Studi di Bergamo: il Dottor

Giuseppe Pezzoli, referente della Cooperativa Campus Italia; Per il Consiglio degli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo: il

Rappresentante pro-tempore nel Comitato Regionale per il diritto allo studio universitario;

3) dare mandato al Rettore per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa in argomento.

20. APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO (FRAMEWORK AGREEMENT) E DI CONFIDENZIALITÀ (CONFIDENTALITY AGREEMENT) CON ALENIA AERMACCHI S.P.A. Con nota del 12.9.2011 il Prof. Marco Marengo, professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria industriale, ha richiesto al proprio Consiglio di Dipartimento ed al Consiglio di Amministrazione l’approvazione di uno schema di Accordo quadro e di confidenzialità con Alenia Aermacchi S.p.A. nei termini riportati negli Allegati 1) e 2). Lo scopo dell’Accordo è quello di investigare le applicazioni delle superfici superidrofobiche e le tecnologie per l’attenuazione dei fenomeni di formazione di ghiaccio in campo aeronautico e di testare la loro efficacia in un ambiente idoneo simulando condizioni operative. Tali Accordi sono propedeutici alla definizione di un rapporto contrattuale conto terzi ed è necessario provvedere ad una loro specifica approvazione da parte degli Organi in relazione ad alcune clausole che differiscono dagli ordinari schemi contrattuali in uso presso l’Ateneo.

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Tali clausole sono di seguito evidenziate: 1. L’art. 6 dell’Accordo, impegna il Dipartimento a richiedere il consenso scritto di

Alenia Aermacchi S.p.A. nel caso di commesse provenienti da altre industrie aeronautiche riguardanti l’attenuazione dei fenomeni di formazione di ghiaccio su qualsiasi parte di un aereo/oggetto volante per mezzo di tecnologie basate sul controllo delle caratteristiche di bagnabilità delle superfici (icing mitigation), per ridurre i consumi energetici. Per le altre attività previste dall’Accordo, diverse da quella precedentemente indicata, il Dipartimento si limiterà ad informare Alenia Aermacchi S.p.A. Il Prof. Marengo ritiene che tale norma possa essere accettata stante la specificità dell’ambito scientifico cui viene applicata che, allo stato attuale, lo vede come unico docente interessato all’interno del Dipartimento.

2. L’art. 7 dell’Accordo prevede che tutti i diritti di proprietà industriale, creati come diretta conseguenza dell’attuazione di uno specifico Accordo di Collaborazione siano in capo ad Alenia Aermacchi S.p.A. senza la corresponsione di alcun premio inventivo all’Università in caso di ritrovato brevettabile. Solo nel caso in cui l’Università sia già titolare di diritti su un ritrovato e questo venga ulteriormente sviluppato durante la ricerca, alla stessa Università verrà riconosciuto un “congruo premio”. Il Prof. Marengo ritiene che tale previsione possa essere accolta in relazione all’opportunità che può essere offerta di lavorare su tematiche ed attività di grande attualità e particolarmente stimolanti per l’Università. Nondimeno, l’autorevolezza della ditta in questione, società di fama internazionale nella progettazione produzione e assistenza nel campo degli addestratori militari, rende ancor più interessante ed opportuna la stipula dell’Accordo quadro.

Tutto ciò premesso, VISTI gli schemi di Accordo quadro e di confidenzialità, Allegati 1) e 2). RICHIAMATO l’articolo 7 comma 6 del vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni, ai sensi del quale, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, possono essere riconosciuti in capo al committente i diritti di proprietà sui risultati inventivi derivanti dalla ricerca, brevettabili o meno; PRESO ATTO: - delle considerazioni espresse dal Prof. Marengo in merito alla mancata

corresponsione di un premio inventivo nel caso stabilito dal paragrafo 7.1 dell’Accordo nonché all’estrema delimitazione dell’area interessata dall’obbligo del “consenso scritto” da parte di Alenia Aermacchi S.p.A.;

- del parere favorevole in ordine all’approvazione degli Accordi in questione espresso dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale nella seduta del 16.9.2011.

Il C.A. delibera all'unanimità: 1. di approvare gli schemi di Accordo quadro di confidenzialità con Alenia Aermacchi

S.p.A. nei termini riportati negli Allegati 1) e 2); 2. di autorizzare il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria industriale ad approvare gli

eventuali contratti di collaborazione conto terzi con Alenia Aermacchi S.p.A. sulla base del contenuto degli Accordi quadro e di confidenzialità, Allegati 1) e 2) alla presente deliberazione.

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21. RILASCIO CERTIFICAZIONE DI “COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI E NEI LAVORI IN QUOTA” NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO SICUREZZA NEI CANTIERI La Facoltà di Ingegneria, nell’ambito del corso di laurea di primo livello in Ingegneria Edile, ha attivato l’insegnamento di Sicurezza nei cantieri 9 cfu.

L’art. 98 del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81, che ha attuato l’art. 1 della legge 3/8/2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede che per poter svolgere le mansioni di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione di lavori nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota, oltre alla laurea in una delle classi previste, i soggetti siano in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, di un corso i cui contenuti, modalità e durata devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegato XIV del D.Lsg. medesimo.

La numerosità massima degli studenti prevista da tale D. Lgs. 81/2008 (allegato XIV) è pari a 60 per la parte teorica e a 30 per la parte pratica.

Per tale motivo il Consiglio di Facoltà di Ingegneria, con deliberazione del 7/9/2011 verbale n. 7/2011, ha ritenuto opportuno sdoppiare l’insegnamento di Sicurezza nei cantieri 9 cfu, qualora si superi la numerosità prevista dalla citata norma nell’allegato XIV del D.lgs. 81/08, al fine di permettere agli studenti iscritti di conseguire, oltre ai crediti previsti dall’ordinamento del Corso di laurea, anche la certificazione di “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione di lavori nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota”.

La Facoltà propone, dato l’incremento di didattica erogata legato al rilascio del certificato suddetto, che venga istituito un contributo economico da parte dei frequentanti l’insegnamento di Sicurezza nei cantieri 9 cfu che desiderano ottenere il certificato di “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione di lavori nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota”, nei seguenti termini:

euro 120,00 per gli studenti della Facoltà di Ingegneria iscritti al corso di laurea in Ingegneria Edile;

euro 375,00 per gli esterni all’Università, in aggiunta al contributo d’iscrizione all’insegnamento di Sicurezza nei cantieri 9 cfu deliberata nel C.A. del 5/4/2011 e pari a euro 25 per ogni credito formativo relativo all’insegnamento che lo studente intende frequentare.

Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all'unanimità di: 1. approvare la proposta avanzata dalla Facoltà di Ingegneria in ordine alle modalità di

rilascio della certificazione di “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota” nei termini riportati in premessa;

2. approvare i contributi a carico degli studenti iscritti sugli importi riportati in premessa.

(Rientra il Dott. Giuseppe Petralia)

22. RATIFICA DECRETO RETTORALE RELATIVO ALLA QUOTA PREMIALE DI COFINANZIAMENTO PER PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE –PRIN2009, APPROVATI DAL MIUR

CONSIDERATO che la scadenza per la rimodulazione del finanziamento a cura del Responsabile Scientifico dei progetti PRIN 2009 era fissata dal MIUR in data 16 settembre 2011, antecedente a quella stabilita per la convocazione della seduta del Consiglio di Amministrazione, è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore:

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Decreto prot. n. 15969/II/013

Oggetto: Quota premiale di cofinanziamento per Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale – PRIN 2009, approvati dal MIUR.

IL RETTORE

VISTO il bando Prin 2009 pubblicato con Decreto Ministeriale 19 marzo 2010 Prot. n. 51/Ric/2008; VISTO il Decreto Ministeriale 14 luglio 2011 prot. nr. 404/ric/2011 di Approvazione dei programmi di ricerca cofinanziati 2009 che ha visto ammessi al finanziamento n. 8 progetti dell’Ateneo di Bergamo, di cui nr. 2 in qualità di Coordinatore Nazionale; VISTA la nota Prot. n. 1341/ric./v del 21 luglio 2011 con la quale il Ministero ha comunicato che entro il 9 settembre 2011 il Coordinatore di progetto dovrà ripartire il finanziamento ministeriale ed entro il 16 settembre 2011 il Responsabile di Unità locale dovrà provvedere alla compilazione della Rimodulazione delle voci di spesa del proprio progetto; CONSIDERATO che i progetti Prin 2009 sono co-finanziati con la valorizzazione dell’impegno temporale del personale strutturato coinvolto nel progetto di ricerca per la copertura del 30% richiesto dal Ministero; RICHIAMATA la nota del 11 maggio 2010 del Pro Rettore Prof. Giampiero Cossali relativa alla erogazione di una quota premiale a cofinanziamento di progetti finanziati dal Miur e finalizzata a favorire la partecipazione ai Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale – PRIN, riconoscendo un incentivo, proporzionato al numero di Docenti e Ricercatori dell’Ateneo di Bergamo coinvolti , di 2500€ per il secondo docente e ricercatore UNIBG coinvolto oltre al Responsabile e di 3500€ per ogni docente e ricercatore UNIBG coinvolto oltre il secondo; RITENUTO di adottare tale modalità al fine di erogare la quota premiale ai coordinatori di unità locale dei progetti Prin 2009 approvati, che contribuiscono a migliorare gli indicatori di performance della ricerca valutati dal Miur; VERIFICATA la numerosità dei docenti e dei ricercatori coinvolti su ciascuna unità di ricerca nei progetti PRIN 2009 finanziati; RILEVATA la necessità e l’urgenza, considerato che la scadenza per la Rimodulazione del finanziamento a cura del Responsabile Scientifico è fissata dal Ministero per il16 settembre 2011; VISTO l’art. 16, comma 2, lettera l) dello Statuto che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte del Rettore;

DECRETA

1. di assegnare la quota premiale, per un importo complessivo di € 32.500,00, a ciascun Responsabile di Unità locale del Prin 2009 come da tabella di seguito riportata:

PRIN 2009

COORDINATORI DI UNITA’

NR.DOCENTI/RICERCATORI

DELL’UNITA’ DI BERGAMO (oltre il Responsabile

Scientifico)

QUOTA PREMIALE

Bernini Giuliano 2 € 6.000,00Marengo Marco 0 € 0,00Martignon Fabio 1 € 2.500,00Negri Ilia 0 € 0,00

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Pasquali Francesca 1 € 2.500,00Re Valerio 2 € 6.000,00Righettini Paolo 2 € 6.000,00Villa Marco 3 € 9.500,00

TOTALE € 32.500,00

2. di imputare la spesa al cap. 366. “Cofinanziamento di Ateneo per progetti di ricerca” del bilancio 2011 gestione competenza 2011;

3. di disporre che la quota premiale venga rendicontata nell’ambito del budget complessivo del progetto Prin 2009, alla voce di costo Spese Generali, anche se non dovrà essere certificata al Ministero.

Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. l) dello Statuto vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

IL RETTORE F.to Prof. Stefano Paleari

Bergamo, 17 agosto 2011

Tutto quanto sopra considerato, il C.A. delibera all'unanimità la ratifica del decreto sopra riportato.

23. RATIFICA DECRETO RETTORALE DI APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIO, CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE E PREMI DI LAUREA AGLI STUDENTI ISCRITTI PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO NELL’A.A. 2011/2012 Per garantire l’espletamento della procedura concorsuale in oggetto, consentendo la tempestiva pubblicizzazione dell’iniziativa presso gli studenti e la conseguente attivazione della procedura informatica on-line per l’acquisizione delle domande, è stato emanato il decreto rettorale in argomento in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 maggio 2011 – punto 12. La Regione Lombardia ha infatti provveduto alla assunzione della D.G.R. IX/1876 del 15 giugno 2011 “Determinazioni in merito alle modalità di assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario a.a. 2011/12” nella quale sono stati individuati i seguenti elementi: a) importi borse di studio anno accademico 2011/12 (servizi e tassa regionale

compresi)b) limite massimo dell’Indicatore della condizione economica equivalente c) limite massimo dell’Indicatore della condizione patrimoniale equivalente d) limite di reddito per l’inserimento nelle fasce A) – B) - C) e) limite di reddito minimo per studenti indipendenti dal nucleo familiare f) quota di borsa convertita in Servizio abitativo per i borsisti assegnatari di un posto

alloggig) numero minimo degli interventi banditi in relazione all’importo minimo garantito di €

2.094.414,24;

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“Decreto n. 12598/IV/003 SP/vm

Oggetto: approvazione del “Bando di concorso per l’Assegnazione di Borse di Studio universitario, Contributi per la Mobilità Internazionale e Premi di Laurea agli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Bergamo nell’A.A. 2011/2012”.

IL RETTORE

VISTO l’art. 16 l) dello Statuto che norma la facoltà di decretazione del Rettore in casi straordinari di necessità e di urgenza; VISTA la Legge n° 390/91 “Norme sul Diritto agli Studi Universitari”; VISTO il D.P.C.M. 30 aprile 1997 e il D.P.C.M. 9 aprile 2001, aventi per oggetto “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”; VISTO il DPR n°394/99 ed in particolare l’art. 46 comma 5, relativo alle norme sugli studenti stranieri; VISTA la L.R. 33/04 “Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario”; VISTA la deliberazione consigliare N° 12 in data 31 maggio 2011, con la quale si approvava lo “Schema di Bando di concorso per l’assegnazione di Borse di Studio universitario, contributi per la Mobilità Internazionale e premi di Laurea agli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Bergamo nell’A.A. 2011/2012” e si dava mandato al Rettore al fine di procedere all’approvazione definitiva successivamente all’assunzione, da parte della Regione Lombardia, della D.G.R. relativa al piano degli interventi per l’a.a. 2011/12; CONSIDERATO che in data 15 giugno 2011 la Regione Lombardia ha assunto la D.G.R. IX/1876 “Determinazioni in merito alle modalità di assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario a.a. 2011/12” riportante tra l’altro l’importo minimo garantito per borse di studio, contributi per la mobilità internazionale, premi di laurea e le condizioni di partecipazione per l’assegnazione da parte di questo Ateneo dei servizi a concorso per il diritto allo studio universitario nell’a.a. 2011/12; VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ 1 dicembre 2009 con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli ee.ff. 2010/12; VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30.11.2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2011; RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 326/VII/002 del 10.1.2011 con il quale è stato approvato il budget di gestione per l'anno 2011; VERIFICATA la necessità e l’urgenza di pubblicare il bando di concorso in oggetto, al fine di consentire sia la tempestiva pubblicizzazione dello stesso che l’apertura della procedura di richiesta on-line secondo l’applicativo informatico predisposto;

DECRETA

E’ approvato il “Bando di concorso per l’Assegnazione di Borse di Studio universitario, contributi per la mobilità internazionale e premi di laurea agli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Bergamo nell’A.A. 2011/2012”, agli atti del Servizio per il Diritto allo Studio, con le seguenti integrazioni allo Schema approvato dal Consiglio di Amministrazione: a) importi borse di studio anno accademico 2011/12 (servizi e tassa regionale

compresi):

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FASCIA A) B) C)In Sede € 2.568,00 € 2.129,00 € 1.822,00

Pendolari € 2.737,00 € 2.302,00 € 1.995,00 Fuori sede € 4.880,00 € 4.348,00 € 3.836,00

b) limite massimo dell’Indicatore della condizione economica equivalente pari ad € 19.595,63;

c) limite massimo dell’Indicatore della condizione patrimoniale equivalente pari ad € 33.067,63;

d) limite di reddito per l’inserimento nella fascia A) = € 13.457,00 – B) = € 16.526,33 - C) = € 19.595,63 ;

e) limite minimo di reddito per considerare lo studente indipendente dal nucleo familiare di origine: € 7.562,00;

f) quota di borsa convertita in Servizio abitativo, per i borsisti assegnatari di un posto alloggio, pari ad € 2.250,00;

g) numero minimo degli interventi banditi: Matricole: n. 177 borse (compresi i primi anni di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e della Scuola di specializzazione); Anni successivi: n. 423 borse per gli iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi attivati e ripartite come segue tra le Facoltà:

Lingue e letterature straniere n. 97Scienze della formazione n. 92Scienze umanistiche n. 30Economia n. 88Giurisprudenza n. 48Ingegneria n. 62

Dottorati di ricerca (anni successivi al primo) n. 6 Integrazioni mobilità internazionale n. 30

Le somme necessarie al pagamento dei benefici in denaro e servizi, per un importo di € 2.049.414,24 saranno impegnate al Cap. 60 – e.f. 2012 - del Bilancio pluriennale per gli ee.ff. 2010/12.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell’Ateneo e sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Bergamo, 22 giugno 2011

IL RETTORE F.to Prof. Stefano Paleari)”

Tutto quanto sopra considerato il C.A. delibera all'unanimità la ratifica del decreto sopra riportato.

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24. RATIFICA DECRETO RETTORALE DI APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIO ALLOGGIO DEGLI STUDENTI ISCRITTI PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO NELL’A.A. 2010/2011 Per garantire l’espletamento della procedura concorsuale in oggetto, consentendo la tempestiva pubblicizzazione dell’iniziativa presso gli studenti e la conseguente attivazione della procedura informatica on-line per l’acquisizione delle domande, è stato emanato il decreto rettorale in argomento, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 maggio 2011 - punto 13. La Regione Lombardia ha infatti provveduto alla assunzione della D.G.R. IX/1876 del 15 giugno 2011 “Determinazioni in merito alle modalità di assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario a.a. 2011/12” nella quale sono stati individuati i seguenti elementi: a) limiti massimi dell’Indicatore della condizione economica equivalente e

dell’Indicatore della condizione patrimoniale equivalente b) limiti di reddito per l’inserimento nelle fasce A) – B) e C) dei richiedenti c) limite di reddito minimo per studenti indipendenti dal nucleo familiare c) quota di borsa convertita in Servizio abitativo per i borsisti assegnatari di un posto

alloggio.

“Decreto n. 12599/IV/003 SP/vm

Oggetto: Approvazione del “Bando di concorso per l’ammissione al Servizio alloggio degli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Bergamo nell’a.a. 2011/2012”.

IL RETTORE

VISTO l’art. 16 l) dello Statuto che norma la facoltà di decretazione del Rettore in casi straordinari di necessità e di urgenza; VISTA la Legge n° 390/91 “Norme sul Diritto agli Studi Universitari”; VISTO il D.P.C.M. 30 aprile 1997 e il D.P.C.M. 9 aprile 2001, aventi per oggetto “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”; VISTO il DPR n°394/99 ed in particolare l’art. 46 comma 5, relativo alle norme sugli studenti stranieri; VISTA la L.R. 33/04 “Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario”; VISTA la deliberazione consigliare N° 13 in data 31 maggio 2011, con la quale si approvava lo “Schema di Bando di concorso per l’ammissione al Servizio alloggio degli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Bergamo nell’A.A. 2011/2012” e si dava mandato al Rettore al fine di procedere all’approvazione definitiva successivamente all’assunzione, da parte della Regione Lombardia, della D.G.R. relativa al piano degli interventi per l’a.a. 2011/12; CONSIDERATO che in data 15 giugno 2011 la Regione Lombardia ha assunto la D.G.R. IX/1876 “Determinazioni in merito alle modalità di assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario a.a. 2011/12” riportante tra l’altro le condizioni di partecipazione per l’assegnazione da parte di questo Ateneo dei servizi a concorso per il diritto allo studio universitario nell’a.a. 2011/12; VERIFICATA la necessità e l’urgenza di pubblicare il bando di concorso in oggetto, al fine di consentire sia la tempestiva pubblicizzazione dello stesso che l’apertura della procedura di richiesta on-line secondo l’applicativo informatico predisposto;

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DECRETA

E’ approvato il “Bando di concorso per l’ammissione al Servizio alloggio degli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Bergamo nell’a.a. 2011/12”, agli atti del Servizio per il Diritto allo Studio, con le seguenti integrazioni allo Schema approvato dal Consiglio di Amministrazione: a) limite massimo dell’Indicatore della condizione economica equivalente pari ad €

19.595,63;b) limite massimo dell’Indicatore della condizione patrimoniale equivalente pari ad €

33.067,63;c) limite di reddito per l’inserimento nelle fasce: A) € 13.457,00 – B) € 16.526,33 - C) €

19.595,63;d) limite minimo di reddito per considerare lo studente indipendente dal nucleo

familiare di origine: € 7.562,00; e) quota di borsa convertita in Servizio abitativo, per i borsisti assegnatari di un posto

alloggio, € 2.250,00.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell’Ateneo e sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Bergamo, 22 giugno 2011 IL RETTORE

F.to Prof. Stefano Paleari”

Tutto quanto sopra considerato il C.A. delibera all'unanimità la ratifica del decreto sopra riportato.

25. RATIFICA DECRETO RETTORALE PER AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE PER IL PROGETTO DI FORMAZIONE MANAGERIALE CON EUPOLIS LOMBARDIA PER L'ANNO FORMATIVO 2012

CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione della domanda di qualificazione per il progetto di formazione manageriale destinato ai Direttori di struttura complessa di Aziende Sanitarie da presentare a Éupolis Lombardia (ex I.Re.F.) era fissata in data antecedente a quella stabilita per la convocazione della seduta del Consiglio di Amministrazione e quindi non era possibile attendere tale riunione, è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore:

“Decreto prot. n. 14600/II/014

Oggetto: Autorizzazione alla presentazione della domanda di qualificazione dei progetti di formazione manageriale per l’anno 2012.

IL RETTORE

RICHIAMATO l’art. 2 dello Statuto dell’Università che prevede la possibilità di istituire ed organizzare attività culturali, di formazione e di aggiornamento destinate anche a soggetti esterni alla propria comunità; VISTO l’avviso della Scuola di Direzione in Sanità di Éupolis Lombardia (ex I.Re.F.) relativo alla Procedura per la Qualificazione dei Progetti di Formazione Manageriale per l’Anno Formativo 2012;

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PRESO ATTO dell’interesse che riveste tale tematica per il nostro Ateneo e in particolare per le attività del Centro di Ateneo SdM - School of Management; VISTO che, analogamente a quanto avvenuto l'anno scorso, il Centro di Ateneo SdM School of Management intende proporre due progetti di Formazione Manageriale destinati ai Dirigenti di Struttura Complessa che potranno essere attivati solo se la domanda di qualificazione presso Éupolis Lombardia avrà esito positivo; RILEVATA la necessità e l’urgenza di sottoscrivere la domanda di qualificazione per i progetti di formazione manageriale destinati ai Dirigenti di Struttura Complessa di Aziende Sanitarie che deve essere presentata a Éupolis Lombardia entro il 22/07/2011; VISTO che, nel caso di accoglimento della domanda di qualificazione da parte di Éupolis Lombardia, non è previsto alcun versamento di quote per l’accreditamento dei corsi; PRESO ATTO che Éupolis Lombardia per ogni iscritto verserà al Centro SdM una quota fissa pari a Euro 1.950,00; VISTO l’art. 16, comma 2, lettera l) dello Statuto che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte del Rettore;

DECRETA

1. di approvare la sottoscrizione della domanda di qualificazione per i Progetti di Formazione Manageriale destinati ai Dirigenti di struttura complessa di Aziende Sanitarie;

2. di autorizzare il Centro di Ateneo SdM a organizzare i corsi di seguito sintetizzati approvando i relativi budget che dovranno completamente coprire i costi dell’iniziativa:

Titolo dei corsi:- "Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa – Area

Ospedaliera”- ”Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Servizi Socio-Sanitari” Responsabili scientifici del progetto: - Prof. Mara Bergamaschi – Dipartimento di Economia Aziendale - Prof. Fabio Dovigo – Dipartimento di Scienze della Persona Soggetto proponente: Centro SdM School of Management Area tematica: Organizzazione e gestione dei servizi sanitari, Gestione delle risorse umane, Indicatori di qualità dei servizi – Sanità pubblica Destinatari: Dirigenti di Struttura Complessa di Aziende Sanitarie e Servizi Socio-SanitariDurata del corso: Numero ore 144, numero giornate formative 18 Numero edizioni previste: 1Date edizioni Corsi:- 7 marzo 2012; - 6 marzo 2012 Numero di partecipanti: minimo 14, massimo 30

Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. l) dello Statuto vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

Bergamo, 20 luglio 2011 PER DELEGA DEL RETTORE

F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini”

Tutto quanto sopra considerato il C.A. delibera all'unanimità la ratifica del decreto sopra riportato.

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26. RATIFICA DECRETO RETTORALE PER LA PRESENTAZIONE PROGETTO DI ATENEO SUL BANDO MIUR 2011 PER LA COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA INTERNAZIONALE

CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione della certificazione dei progetti nell’ambito del Bando MIUR 2011 per la cooperazione interuniversitaria internazionale era fissata in data antecedente a quella stabilita per la convocazione della seduta del Consiglio di Amministrazione e quindi non era possibile attendere tale riunione, è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore:

“Decreto prot. n. 16743/IV/013

Oggetto: presentazione progetto di Ateneo sul bando MIUR 2011 per la cooperazione interuniversitaria internazionale.

IL RETTORE

RICHIAMATO l’art. 2, commi 1 e 2, dello Statuto in vigore dal 12.11.2010, che prevede che l’Università, nell’ambito delle proprie finalità, svolga attività didattiche e rilasci i relativi titoli di studio; VISTO il bando del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la cooperazione interuniversitaria internazionale A.F. 2011 che mette a disposizione fondi, destinati a sostenere le sole spese di mobilità, per l’attuazione di collaborazioni in ambito didattico tra Atenei italiani e Atenei di determinati Paesi esteri; VISTA la proposta pervenuta dal prof. Giuliano Bernini di seguito sintetizzata (documentazione completa agli atti presso l’Ufficio Internazionalizzazione): • Titolo progetto: “Cooperazione interuniversitaria Italia-Cina: studiare a Bergamo e a

Dalian”• Soggetto Promotore: Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di Lingue e

Letterature Straniere • Partner: Dalian University of Foreign Languages (CINA) • Responsabile del progetto: prof. Giuliano Bernini • Budget complessivo del progetto: € 33.000,00 • Finanziamento richiesto al MIUR: 27.000,00 • Cofinanziamento dell’Università degli Studi di Bergamo: € 6.000,00 RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere alla certificazione delle domande di finanziamento entro il 16 settembre 2011;

DECRETA

- è approvata la presentazione del progetto “Cooperazione interuniversitaria Italia-Cina: studiare a Bergamo e a Dalian” sul bando MIUR 2011 per la cooperazione interuniversitaria internazionale da parte dell’Università degli Studi di Bergamo;

- a seguito dell’approvazione del progetto da parte del MIUR si autorizza il Preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere a espletare tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione delle iniziative progettuali.

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Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. l) dello Statuto vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute immediatamente successive.

Bergamo, 1 settembre 2011 IL RETTORE F.to Prof. Stefano Paleari”

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19.9.2011.

Tutto quanto sopra considerato, il C.A. delibera all'unanimità la ratifica del decreto sopra riportato.

27. RATIFICA DECRETO RETTORALE DI APPROVAZIONE RINNOVO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL RUSSIAN LANGUAGE HEAD TESTING CENTER FOR NON NATIVA SPEAKERS DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELLA FEDERAZIONE RUSSA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

CONSIDERATO che il Seminario di Lingua e cultura russa 2011 tenutosi nello scorso mese di agosto prevedeva la possibilità di sostenere l’esame per il rilascio delle certificazioni sulla competenza della lingua russa; RILEVATA la necessità e l’urgenza, a tal fine, di procedere con l’approvazione del rinnovo del Contratto di Collaborazione tra il Russian Language Head Testing Center for Non Native Speakers del Ministero dell’Istruzione della Federazione Russa e l’Università degli Studi di Bergamo; TENUTO CONTO che la prima seduta del Consiglio di Amministrazione era prevista nel mese di settembre e quindi in data successiva al termine del Seminario di Lingua e cultura russa 2011.

Si è reso necessario emanare il seguente Decreto d’urgenza del Rettore:

“Decreto Prot. n. 16242/II/015

Oggetto: Approvazione rinnovo del Contratto di Collaborazione tra il Russian Language Head Testing Center for Non Native Speakers del Ministero dell'Istruzione della Federazione Russa e l'Università degli Studi di Bergamo.

IL RETTORE

RICHIAMATI: - la delibera del Senato Accademico in data 13 settembre 2004 relativa al rinnovo

dell’Accordo con Russian Language Head Testing Center for Non Native Speakers (contratto n. 323) a seguito di modifiche ed integrazioni ed al relativo supplemento all’Accordo che disciplina le modalità attuative del medesimo;

- l’Accordo di proroga del Contratto n. 323 del 17 ottobre 2005 con scadenza 31.10.2010;

PRESO ATTO CHE: - la certificazione internazionale -TORFL (denominata anche TRKI) verifica il

livello di competenza del russo come lingua straniera. Il sistema è stato deliberato ed elaborato dal Ministero dell'Istruzione della Federazione Russa all’interno del

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programma Lingua russa, ed è omologato e riconosciuto dall'ALTE, Association of Language Testers of Europe e dal Consiglio d'Europa;

- l’organo esecutivo principale per la certificazione TRKI è il Russian Language Head Testing Center for Non-Native Speakers del Ministero dell’Istruzione (decreto del Ministero dell’Istruzione Russo n.87 del 19.01.1998);

- dal 7 ottobre 2000 l'Università degli studi di Bergamo è stata ufficialmente delegata dal Russian Language Head Testing Center for Non-Native Speakers istituito presso il Ministero dell'Istruzione e della Scienza della Federazione Russa, a rappresentare gli interessi del Russian State Testing System in the Russian Language for non native speakers sul territorio italiano, con il diritto a verificare il livello di padronanza della lingua russa come lingua straniera e a rilasciare i corrispondenti certificati internazionali della lingua russa TRKI-TORFL (Test of Russian as a Foreign Language);

CONSIDERATO che a seguito di riorganizzazione del Russian Language Head Testing Center for Non Native Speakers, il medesimo Ente sottopone per la continuazione della collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo la stipula di un nuovo testo dell’Accordo per l’organizzazione e la conduzione degli esami di certificazione del russo come lingua straniera (TRKI/TORFL) che contempla Allegato n. 1 ‘Istruzioni per la conduzione degli esami statali di certificazione della lingua russa per cittadini di Paesi esteri (non russi)’, Accordo supplementare sull’attività congiunta riguardo l’organizzazione e la conduzione degli esami di certificazione del russo come lingua straniera (TRKI/TORFL) e ulteriore documento denominato “Prestazione di servizi formativi riguardo la conduzione degli esami di certificazione del russo come lingua straniera; RILEVATA la necessita e l’urgenza in considerazione della non validità dell’Accordo precedente in prossimità del termine del Seminario di Lingua e cultura russa -2011 che prevede la possibilità di sostenere l’esame per il rilascio delle certificazioni sulla competenza della lingua russa; VISTO il Decreto del Preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, prot. n. 15611/IV/013 del 2.8.2011 relativo al parere favorevole al rinnovo del Contratto di Collaborazione tra il Russian Language Head Testing Center for Non Native Speakers del Ministero dell'Istruzione della Federazione Russa e l'Università degli Studi di Bergamo; VALUTATA in modo positivo la collaborazione pregressa con il Russian Language Head Testing Center for Non Native Speakers e considerato il mantenimento dell’interesse dell’Università di Bergamo, in particolare della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere alla continuazione di tale collaborazione che valorizza il Seminario internazionale di Lingua e cultura russa e più in generale offre agli studenti dei propri corsi che scelgono la lingua russa la possibilità, in sede, di certificare le proprie competenze; RITENUTO di condividere e approvare i contenuti sia dell’Accordo che dei documenti sopracitati; RICHIAMATO l’art. 16 dello Statuto vigente;

DECRETA

- di approvare la sottoscrizione dei seguenti documenti relativi alla continuazione della collaborazione con il Russian Language Head Testing Center for Non Native Speakers del Ministero dell'Istruzione della Federazione Russa ai fini del rilascio delle certificazioni inerenti il livello di competenza della lingua russa;

Accordo di collaborazione per l’organizzazione e la conduzione degli esami di certificazione del russo come lingua straniere (Accordo n. 2119-14)

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Accordo supplementare all’Accordo n. 2119-14 sull’attività congiunta riguardo l’organizzazione e la conduzione degli esami di certificazione del russo come lingua straniera (TRKI/TORFL)

Prestazione di servizi formativi riguardo la conduzione degli esami di certificazione del russo come lingua straniera (TRKI/TORFL)

Allegato n. 1 dell’Accordo n. 2119-14 di collaborazione per l’organizzazione e la conduzione degli esami statali di certificazione della lingua russa per cittadini di Paesi esteri.

Il presente provvedimento, emanato ai sensi dell'art. 16 dello Statuto vigente, per motivi di necessità ed urgenza, sarà sottoposto a ratifica dell’organo competente.

Bergamo, 23 agosto 2011

IL RETTORE F.to Prof. Stefano Paleari

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19.9.2011.

Tutto quanto sopra considerato, il C.A. delibera all'unanimità la ratifica del decreto sopra riportato.

28. RATIFICA DECRETI RETTORALI PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI

CONSIDERATO che le scadenze per la presentazione di progetti di ricerca nazionali ed internazionali, nell’ambito dei seguenti programmi: 1) Bando della Regione Lombardia per la presentazione di progetti per le attività di

valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle vestigia e delle memorie risorgimentali presenti nel territorio regionale – Anno finanziario 2011 – L.R. 7 marzo 2011 n. 5

2) Call for proposals IEA–RETD - Renewable Energy Technology Deployment: “Securing the supply chain for renewable energy” – RE-SUPPLY e VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo della Commissione Europea PEOPLE – Marie Curie Mobility Actions – Intra-European Fellowships for Career Development (call identifier: FP7-PEOPLE-2011-IEF)

3) Programma EuropeAID – call 130-999/C/ACT/RAL-1 Alfa III 4) Bando “Progetto di Innovazione Industriale – Nuove Tecnologie per il Made in Italy”

– MISE 5) Progetto di ricerca “Turning the Vicious Circle around: New Frontiers in the Fight

against the Mafia” finanziato dallo Swedish Research Council 6) Bando del Ministero degli Affari Esteri nell’ambito del Programma Esecutivo di

collaborazione scientifica e tecnologica tra Italia e India 2012 -2014

erano fissate in date antecedenti a quella stabilita per la convocazione della seduta del Consiglio di Amministrazione e quindi non era possibile attendere tale riunione, è stato necessario emanare i seguenti decreti d’urgenza del Rettore:

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1) “Decreto prot. n. 16491/II/013

Oggetto: Presentazione alla Regione Lombardia del progetto «Tempi e luoghi del Risorgimento lombardo. Testi, documenti e figure» nell’ambito del Bando per la presentazione di progetti per le attività di valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle vestigia e delle memorie risorgimentali presenti nel territorio regionale – Anno finanziario 2011 – L.R. 7 marzo 2011, n. 5.

IL RETTORE

VISTO l’art. 2, comma 5 dello Statuto, che prevede che l’Università svolga attività di ricerca scientifica e tecnologica ed operi nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché nell’autonomia di ricerca delle strutture scientifiche sia per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi; VISTO il Bando della Regione Lombardia per la presentazione di progetti per le attività di valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle vestigia e delle memorie risorgimentali presenti nel territorio regionale – Anno finanziario 2011 – L.R. 7 marzo 2011, n. 5 in scadenza il 30 agosto 2011; VISTA la proposta pervenuta dalla Prof.ssa Matilde Dillon del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Comparate e dalla Prof.ssa Anna Maria Testaverde, direttrice del Centro Studi sul Territorio, di seguito sintetizzata (documentazione completa agli atti presso l’Ufficio Ricerca e Internazionalizzazione):

Titolo del progetto: “Tempi e luoghi del Risorgimento lombardo. Testi, documenti e figure” Responsabile scientifico: Prof.ssa Matilde Dillon Enti che hanno concesso il patrocinio: gruppi di ricerca delle Sezioni di Italianistica dell’ Università di Genova e dell’Università di Roma La Sapienza Durata della ricerca: dal 15/09/2011 al 30/12/2011Budget complessivo del progetto: € 50.000 Finanziamento richiesto alla Regione: € 25.000Cofinanziamento Università degli Studi di Bergamo: € 25.000 (contributo dell’Ateneo pari a € 9.000,00; contributo del CST pari a € 4.000,00; contributo Banca Popolare di Bergamo pari a € 5.000,00; € 7.000 in mesi uomo del personale strutturato) Obiettivi: la valorizzazione dello studio sulle fonti risorgimentali presenti nella Regione Lombardia attraverso la pubblicazione di testi inediti, l’esposizione al pubblico di documenti rari e preziosi, la riscrittura drammaturgica a partire di materiali epistolari conservati in modo particolare nei fondi e negli archivi della Civica Biblioteca Angelo Mai di Bergamo.

l’approfondimento della ricerca sul periodo risorgimentale attraverso l’esplorazione e l’analisi della sua ricezione in Italia e all’estero;

il coinvolgimento non solo di studiosi, docenti e studenti universitari, ma anche di cultori del Risorgimento o della storia e della letteratura italiane e comunque di una fascia più ampia possibile di pubblico non specialista e tuttavia animato da una particolare attenzione e da un vivo interesse nei confronti di questo tema.

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Comparate, espresso con decreto n. 16286/XII/016 del 24.8.2011; RILEVATA la necessità e l’urgenza, considerato che la scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per il 30 agosto 2011; VISTO l’art. 16, comma 2, lettera l) dello Statuto che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte del Rettore;

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DECRETA

- di approvare la presentazione del progetto «Tempi e luoghi del Risorgimento lombardo. Testi, documenti e figure» – Responsabile scientifico Prof.ssa Matilde Dillon del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Comparate;

- di autorizzare, a seguito dell’approvazione del progetto, l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione dell’iniziativa.

Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. l) dello Statuto vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

Bergamo, 29 agosto 2011 IL RETTORE

F.to Prof. Stefano Paleari”

2) “Decreto prot. n. 15883/II/013

Oggetto: Partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo ai seguenti bandi internazionali: 1) Call for proposals IEA–RETD - Renewable Energy Technology Deployment:

“Securing the supply chain for renewable energy” – RE-SUPPLY 2) VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo della Commissione Europea PEOPLE

– Marie Curie Mobility Actions – Intra-European Fellowships for Career Development (call identifier: FP7-PEOPLE-2011-IEF)

IL RETTORE

VISTO l’art. 2, comma 5 dello Statuto, che prevede che l’Università svolga attività di ricerca scientifica e tecnologica ed operi nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché nell’autonomia di ricerca delle strutture scientifiche sia per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi; VISTI i bandi IEA–RETD “Securing the supply chain for renewable energy” – RE-SUPPLY e PEOPLE - Marie Curie Mobility Actions – Intra-European Fellowships for Career Development (FP7-PEOPLE-2011-IEF); VISTE la proposte pervenute dal prof. Ruggero Golini - Dipartimento di Ingegneria Gestionale e dal Prof. Gianpietro Elvio Cossali – Dipartimento di Ingegneria Industriale di partecipazione ai progetti di seguito sintetizzati (documentazione completa agli atti presso il Servizio Ricerca e Internazionalizzazione):

1)- Titolo del Progetto : “Securing the supply chain for renewable energy” – RE-

SUPPLY- Descrizione del Progetto: Il progetto ha l’obiettivo di analizzare le filiere a livello

globale di tecnologie per le energie rinnovabili quali il solare e l’eolico. In particolare, lo scopo dell’analisi è di individuare ed analizzare punti critici sia di natura economica che tecnologica all’interno di queste filiere e proporre misure di gestione di tali criticità.

- Soggetto promotore/Coordinatore: KWANTIS Snc - Partners:

Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Ingegneria Gestionale Center on Globalization Governance &Competitiveness – Duke University (USA) Habits

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- Responsabile scientifico del Progetto: Prof. Ruggero Golini - Dipartimento di Ingegneria Gestionale

- Durata del Tender: 9 mesi (Settembre 2011- Giugno 2012) - Budget complessivo: € 109.260,00 - Budget per UNIBG: € 42.960,00 (personale) oltre al rimborso delle spese di viaggio

2)- Programma: Programma PEOPLE – Marie Curie Mobility Actions – Intra-European

Fellowships for Career Development (call identifier: FP7-PEOPLE-2011-IEF) nell’ambito del VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo della Commissione Europea

- Titolo del Progetto: “Droplet Impingement on Non Smooth Surfaces ” - Acronimo: DINOSS - Soggetto promotore: Università degli Studi di Bergamo - Responsabile scientifico del progetto: Prof. Gianpietro Elvio Cossali- Ricercatore (Borsista): Prof. Andreas Theodorakakos- Durata della ricerca: 24 mesi - Budget e finanziamento: Budget e finanziamento verranno determinati dalla UE

previo superamento della prima fase di valutazione - Obiettivi: Il Progetto DINOSS presentato dal Dr Andreas Theodorakakos in

collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli studi di Bergamo, sotto la supervisione del Prof. G.E. Cossali in collaborazione con i Proff. F. Bassi e M. Santini, si prefigge di studiare la dinamica dell’impatto di gocce su superfici porose (con strutture micro e nanometriche) e di sviluppare e validare un modello numerico in grado di predire i fenomeni termo-fluidodinamici connessi a tale processo. L’originalità del Progetto risiede nella sistematica validazione dello strumento computazionale che verrà sviluppato e che fornirà indicazioni utili per la progettazione e realizzazione di superfici di cui si potranno conoscere con maggior dettaglio l’efficacia di scambio termico e la fluidodinamica dell’impatto di gocce, superando le limitazioni intrinseche di una campagna di misure sperimentali. Il background professionale del proponente, la cui esperienza nel campo della fluidodinamica numerica di processi multi-fase è ben documentata da una vasta produzione scientifica, supportato dall’esperienza del team di supervisori dell’Università di Bergamo, garantisce l’elevata qualità tecnico-scientifica del Progetto

PRESO ATTO dei pareri favorevoli del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale espresso con decreto prot. n. 15873/XIV/017 del 05/08/2011 e del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale espresso con decreto prot. n. 15847/XIII/017 del 05/08/2011; RILEVATA la necessità e l’urgenza considerato che la scadenza per la presentazione delle proposte era rispettivamente fissata per il 12 agosto 2011 e per l’11 agosto 2011; VISTO l’art. 16, comma 2, lettera l) dello Statuto che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte del Rettore;

DECRETA

- di approvare la partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Ingegnria Gestionale al progetto “Securing the supply chain for renewable energy” - RE-SUPPLY

- di approvare la partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo - Dipartimento di Ingegneria Industriale al progetto: “Droplet Impingement on Non Smooth Surfaces”

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- di autorizzare a seguito dell’approvazione dei progetti la stipulazione e sottoscrizione dei contratti e l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione delle iniziative.

Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. l) dello Statuto vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

Bergamo, 05/08/2011

IL RETTORE Prof. Stefano Paleari Per delega del Rettore

F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini”

3) “Decreto prot. n. 14392/II/013

Oggetto: Partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo al Programma EuropeAID – call 130-999/C/ACT/RAL-1 Alfa III.

IL RETTORE

VISTO l’art. 2, comma 5 dello Statuto, che prevede che l’Università svolga attività di ricerca scientifica e tecnologica ed operi nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché nell’autonomia di ricerca delle strutture scientifiche sia per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi; VISTO il bando EuropeAID – call 130-999/C/ACT/RAL-1 Alfa III; VISTA la proposta di partecipazione pervenuta dal prof. Fabio Dovigo – Dipartimento di Scienze della Persona al progetto di seguito sintetizzato (documentazione completa agli atti presso Ufficio Ricerca Scientifica):

Titolo del progetto: “El acceso y el éxito académico de colectivos vulnerables en entornos de riesgo en Latinoamérica”Soggetto promotore: Universidad Autonoma de Barcelona (Spagna)Partners:

Università degli Studi di Bergamo Universidad Catolica de Argentina Universidad Catolica de Bolivia

Universidaad de Talca Universidad Cienfuegos “Carlos Rafael Rodriguez” Universidad Catolica de Paraguay Universidad Catolica del Perù Universidad ORT – Paraguay Universidad de los Andes Universidad autonoma de Tabasco Universidad especializasa de las Americas ESC rennes School of Business

Responsabile scientifico del progetto: Prof. Aleix Barrera Corominas Responsabile per l’Università degli studi di Bergamo: Prof. Fabio Dovigo –Dipartimento di Scienze della PersonaDurata della ricerca: 36 mesiBudget complessivo del Progetto: € 1.123.826,97Finanziamento richiesto per l’Università degli Studi di Bergamo: € 60.373,68

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Cofinanziamento richiesto all’Università degli Studi di Bergamo: € 12.074,73 (in termini di costi di personale dipendente e spese generali)Obiettivi:Finalità del progetto è migliorare il livello di successo accademico dei giovani che fanno parte di gruppi particolarmente vulnerabili o che risultano esclusi dai percorsi di educazione superiore in America Latina. A tale scopo sono stati formulati tre obiettivi operativi che si sviluppano in modo trasversale nell’ambito del progetto: - favorire l’accesso e la permanenza dei gruppi meno favoriti all’interno delle

organizzazioni che si occupano di educazione superiore; - contribuire allo sviluppo organizzativo delle istituzioni coinvolte nell’educazione

superiore al fine di promuovere l’accesso e l’eccellenza accademica di tali gruppi; - promuovere delle reti di buone pratiche tra differenti organizzazioni si occupano di

educazione superiore nei paesi latino-americani.

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Scienze della Persona espresso con decreto prot. n. 14370/XV/024 del 18/07/2011 al progetto presentato dal Prof Fabio Dovigo; RILEVATA la necessità e l’urgenza considerato che la scadenza per la presentazione del progetto è fissata per il 25 luglio 2011; VISTO l’art. 16, comma 2, lettera l) dello Statuto che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte del Rettore;

DECRETA

- è approvata la partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo - Dipartimento di Scienze della Persona al progetto: “El acceso y el éxito académico de colectivos vulnerables en entornos de riesgo en Latinoamérica”

- a seguito dell’approvazione del progetto è autorizzata la stipulazione del contratto e l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della iniziativa.

Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. l) dello Statuto vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

Bergamo, 18 luglio 2011 IL RETTORE Prof. Stefano Paleari Per delega del Rettore

F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini”

4) “Decreto prot. n. 16634/II/013

Oggetto: Bando “Progetto di Innovazione Industriale – Nuove Tecnologie per il Made in Italy” –rimodulazione del progetto BodyScan.

IL RETTORE

VISTO il Bando del Ministero dello Sviluppo Economico “Progetto di Innovazione Industriale – Nuove Tecnologie per il Made in Italy” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2008 (S.O. n. 207) in attuazione dell’Azione Strategica di Innovazione Industriale, come definita nel decreto di adozione del Progetto di

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Innovazione Industriale relativo all’area tecnologica “Nuove Tecnologie per il Made in Italy”; RICHIAMATO il decreto rettorale prot. n. 26623/II/013 del 25.11.2008 – ratificato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17.02.2009 (verbale n. 1/2009) – con il quale si è approvata la presentazione di n. 3 proposte progettuali di massima che prevedono la partecipazione dell’Università in qualità di partner – tra cui il progetto BodyScan (referente: prof.ssa Caterina Rizzi) – e di n. 5 proposte progettuali di massima che prevedono la partecipazione dell’Università per lo svolgimento di attività di ricerca contrattuale nell’ambito del predetto Bando; RICHIAMATO il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2009, recante “Elenco delle domande ammesse alla presentazione dei programmi definitivi di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 luglio 2008, concernente il bando per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito del progetto di innovazione industriale Nuove Tecnologie per il Made in Italy” – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2009 – che ammette alla presentazione dei programmi definitivi anche il progetto BodyScan; RICHIAMATO il decreto rettorale prot. n. 24868/II/013 del 20.11.2009 – ratificato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 01.12.2009 (verbale n. 7/2009) – con il quale si è autorizzata la presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei programmi definitivi dei progetti approvati, tra i quali BodyScan (primo proponente e coordinatore: M31 S.p.A.); RICHIAMATA la graduatoria dei programmi ammissibili approvata con decreto del 28 maggio 2010 del Direttore Generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2010; VISTA la lettera prot. n. 0021875 del 26 luglio 2010 pervenuta al capofila M31 S.p.A. con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica comunicava l’avvenuta approvazione della proposta progettuale definitiva presentata, collocatasi in posizione n. 26, utile per la concessione delle agevolazioni, invitando inoltre il partenariato ad espletare gli adempimenti di rito per consentire al MiSE di poter procedere all’adozione degli atti di propria competenza; RICHIAMATA l’Associazione Temporanea di Impresa (ATI) sottoscritta in data 20 ottobre 2010 per la realizzazione del progetto BodyScan; RICHIAMATO il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2010 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2011 – concernente una nuova graduatoria che sostituisce la precedente confermando la 26a

posizione del progetto BodyScan con l’assegnazione di un contributo inferiore; PRESO ATTO della lettera del 28 luglio 2011 con la quale M31 S.p.A. informa i membri del partenariato e il Ministero dello Sviluppo Economico circa la volontà di uscire dal progetto, facendo nel contempo presente di avere identificato in Sat Survey s.r.l. con sede a Mestre-Venezia (VE) un potenziale soggetto pronto ad assumere il ruolo di coordinatore/primo proponente (documento agli atti presso l’Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico); PRESO ATTO che i partner hanno accettato la sostituzione di M31 S.p.A. con Sat Survey srl nel ruolo di coordinatore/primo proponente; PRESO ATTO che l’Associazione Temporanea di Impresa (ATI) sottoscritta non ha più alcuna validità in quanto M31 S.p.A. ha rinunciato alla partecipazione al progetto BodyScan; RILEVATA la necessità e l’urgenza di presentare al Ministero dello Sviluppo Economico la rimodulazione del progetto BodyScan con un nuovo coordinatore/primo proponente e un budget riparametrato come di seguito sintetizzato (progetto complessivo rimodulato agli atti presso l’Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico):

Titolo del progetto: BodyScan

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Soggetto Promotore: Sat Survey srl Partners:- Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Ingegneria industriale - Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria meccanica - Università degli Studi di Padova - Studio Confezioni Laura s.n.c. di Fraccaro Laura & C. - F.G. di Gambato Franco - BTS S.p.A. - Plissé S.p.A. Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: prof.ssa Caterina Rizzi – Dipartimento di Ingegneria industriale Durata della ricerca: 36 mesi Budget complessivo del progetto: € 4.557.070,00 Finanziamento complessivo concesso: € 1.888.847,62 Budget dell’Università degli Studi di Bergamo: € 303.598,79 Finanziamento concesso per l’Università degli Studi di Bergamo: € 154.922,14 Cofinanziamento dell’Università degli Studi di Bergamo: € 148.676,65 (in termini di mesi uomo)

VISTO l’art. 16, comma 2, lettera l) dello Statuto che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte del Rettore;

DECRETA

- di autorizzare l’adesione dell’Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Ingegneria industriale al progetto rimodulato BodyScan (documentazione agli atti presso l’Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico);

- di autorizzare la sottoscrizione dell’atto di scioglimento dell’Associazione Temporanea di Impresa (ATI) sottoscritta in data 20 ottobre 2010;

- di autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione e dell’Accordo relativo alla gestione ed utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale riferiti al nuovo progetto BodyScan;

- di autorizzare, a seguito dell’approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del progetto rimodulato BodyScan, l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione del progetto nei termini riportati nel testo agli atti presso l’Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico.

Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. l) dello Statuto vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

Bergamo, 31 agosto 2011

IL RETTORE F.to Prof. Stefano Paleari”

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5) “Decreto prot. n. 14647/II/013

Oggetto: Contratto di cooperazione per il progetto di ricerca “Turning the Vicious Circle around: New Frontiers in the Fight against the Mafia” finanziato dallo Swedish Research Council. Adesione dell’Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della comunicazione e degli studi culturali.

IL RETTORE

VISTO l’art. 2, comma 5 dello Statuto, che prevede che l’Università svolga attività di ricerca scientifica e tecnologica ed operi nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché nell’autonomia di ricerca delle strutture scientifiche sia per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi; VISTO il contributo concesso dallo Swedish Research Council (Svezia) all’Università di Uppsala (Svezia) per il progetto “Turning the Vicious Circle around: New Frontiers in the Fight against the Mafia” presentato dalle prof Carina Gunnarson e Francesca Forno; VISTA la proposta di adesione al contratto di cooperazione per la realizzazione della proposta progettuale qui di seguito sintetizzata (documentazione agli atti presso l’Ufficio ricerca e trasferimento tecnologico) pervenuta dall’Università di Uppsala (Svezia) alla prof.ssa Francesca Forno – Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della comunicazione e degli studi culturali: - Titolo Progetto:

“Turning the Vicious Circle around: New Frontiers in the Fight against the Mafia” - Soggetto Promotore:

Università di Uppsala (Svezia) - Partner(s):

Università di Bergamo- Responsabile Scientifico del Progetto:

Prof.ssa Carina Gunnarson - Responsabile per l’Università degli Studi di Bergamo:

Prof.ssa Francesca Forno - Durata della ricerca: dalla sottoscrizione

Durata: 42 mesi - Budget complessivo del Progetto

2.139.000 Corone svedesi (pari a circa €. 232.568,25) - Finanziamento concesso all’Università degli Studi di Bergamo:

177.500 Corone svedesi (pari a circa €. 19.299,14) - Obiettivi (sintesi max 20 righe):

La ricerca studierà con tecniche miste (inclusa la network analysis) come si è diffusa la partecipazione alle iniziative di Addiopizzo, una associazione nata nel 2004 a Palermo per promuovere il consumo critico in supporto ai commercianti che decidevano di opporsi al racket delle estorsioni. Ad oggi, Addiopizzo è riuscita a mobilitare più di 400 commercianti nella città di Palermo usando una strategia mai utilizzata prima dal movimento antimafia: il "buycotting", la forma positiva di consumo critico diventata oggi lo strumento principale utilizzato dai movimenti che rientrano nell’area della cosiddetta "altra economia" o “economia solidale”. Il progetto coniuga le teorie sul consumo politico con la teoria del capitale sociale e contribuirà a studiare empiricamente come si possa creare la “fiducia generalizzata”, nonché l’importanza del cosiddetto “bridging social capital” e dei legami deboli nel processo di mobilitazione politica.

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La ricerca utilizzerà diverse tecniche di raccolta e analisi dei dati: sondaggio, analisi di rete e interviste in profondità con un campione di commercianti che hanno aderito alla campagna “contro il pizzo cambia i consumi”. Il progetto prevede anche l'analisi di più ampi cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni nella struttura delle opportunità politiche, culturali ed economiche, cambiamenti che possono aver favorito (o ostacolato) la diffusione della mobilitazione. I risultati che la ricerca produrrà saranno di utilità sia per l’avanzamento della teoria sul capitale sociale, sia per lo sviluppo di politiche pubbliche volte a trasformare, in zone controllate dalla criminalità organizzata, il “circolo vizioso della non-collaborazione in cooperazione.

PRESO ATTO del parere favorevole all’adesione al contratto di cooperazione per la realizzazione della suddetta proposta progettuale espresso dal Direttore del Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della comunicazione e degli studi culturali in data 24.6.2011 con decreto n° 12759/XII/024; RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere alla sottoscrizione del contratto di cooperazione; VISTO l’art. 16, comma 2, lettera l) dello Statuto che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte del Rettore;

DECRETA

- di approvare la partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo - Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della comunicazione e degli studi culturali al progetto di ricerca dal titolo “Turning the Vicious Circle around: New Frontiers in the Fight against the Mafia”;- di autorizzare la sottoscrizione da parte del Direttore del Dipartimento di Scienze dei

linguaggi, della comunicazione e degli studi culturali del contratto di cooperazione con l’Università di Uppsala (Svezia) per la realizzazione del progetto di ricerca nel testo agli atti presso il Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della comunicazione e degli studi culturali;

- di autorizzare il Direttore del Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della comunicazione e degli studi culturali ad espletare tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione delle attività in capo all’Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della comunicazione e degli studi culturali legate all’iniziativa progettuale.

Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. l) dello Statuto vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

Bergamo, 20 luglio 2011 IL RETTORE

(Prof. Stefano Paleari) Per delega del Rettore

F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini”

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6) “Decreto Prot. n. 15277/II/013

Oggetto: Partecipazione da parte dell’Università degli Studi di Bergamo al bando del Ministero degli Affari Esteri nell’ambito del Programma Esecutivo di collaborazione scientifica e tecnologica tra Italia e India 2012 -2014.

IL RETTORE

VISTO il Bando del Ministero degli Affari Esteri nell’ambito del Programma Esecutivo di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e India per il triennio 2012 - 2014; VISTA la proposta pervenuta dal Prof. Marco Marengo del Dipartimento di Ingegneria Industriale di seguito sintetizzata (documentazione completa agli atti presso Ufficio Ricerca Scientifica):

Titolo del progetto: Flow Boiling Heat Transfer in the context of Pulsating Heat Pipes: Modeling and Experiments Soggetto promotore e responsabile scientifico: Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Ingegneria Industriale – Prof. Marco Marengo Partner indiano e responsabile scientifico: Indian Institute of Technology Kanpur –Prof. Sameer Khandekar Durata della ricerca:

triennale Obiettivi:L’università di Bergamo e quella di Kanpur sono attualmente impegnate in propri progetti riguardanti la modellizzazione di Pulsating Heat Pipe (di seguito denominati PHP) e lo studio sperimentale della scambio termico in condizione di ebollizione forzata. Durante il 2011 uno studente di dottorato italiano si è recato in India, presso l’università di Kanpur, per fare esperimenti con i PHP e validare così la modellizzazione creata. Si è così deciso di creare questo progetto, condiviso tra l’università di Bergamo e quella di Kanpur, per rendere possibile la permanenza in India, per un periodo di massimo 30 giorni, di un Ph. D/Post Doc italiano e quella in Italia, per un periodo di massimo 30 giorni, di almeno un Ph.D/Post Doc indiano. Sarà così possibile, da parte degli studenti, usare gli apparati sperimentali necessari a fare misure di scambio termico nei PHP e nei flussi bifase e confrontare i risultati sperimentali ottenuti, discutendo anche sulle modellizzazioni utilizzate nelle simulazioni numeriche.

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso con decreto del Direttore di Dipartimento di Ingegneria Industriale prot. n. 15211/XIV/017 del 28/07/2011 al progetto presentato dal Prof. Marco Marengo;

RILEVATA la necessità e l’urgenza considerato che la scadenza per la presentazione del progetto è fissata per il 31 luglio 2011; VISTO l’art. 16, comma 2, lettera l) dello Statuto che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte del Rettore;

DECRETA

- è approvata la partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo al progetto di ricerca: Flow Boiling Heat Transfer in the context of Pulsating Heat Pipes: Modeling and Experiments – Dipartimento di Ingegneria Industriale - Prof. Marco Marengo; - a seguito dell’approvazione del progetto si autorizza il Prof. Marco Marengo ad espletare tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della iniziativa.

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Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. l) dello Statuto vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

Bergamo, 28 luglio 2011 IL RETTORE

(Prof. Stefano Paleari) Per delega del Rettore

Prof. Remo Morzenti Pellegrini”

Tutto quanto sopra considerato, il C.A. delibera all'unanimità la ratifica dei decreti sopra riportati.

29. VARIE ED EVENTUALI

O m i s s i s

La seduta è tolta alle ore 11,40.

IL PRESIDENTE (F.to Prof. Stefano Paleari)

IL SEGRETARIO (F.to Dott. Giuseppe Giovanelli)

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ALLEGATO AL PUNTO N. 3

CONVENZIONE TRA LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO, MILANO, MILANO-BICOCCA E PAVIA, L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE E IL POLITECNICO DI MILANO PER L’ISTITUZIONE E L’ATTIVAZIONE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE PER L’INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

VISTI:- il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (d’ora in avanti MIUR) 22 ottobre 2004, n. 270, con cui sono state apportate modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3 novembre 1999, n. 509; - il decreto del MIUR 22 settembre 2010, n. 17, concernente la definizione dei requisiti necessari per l’attivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico nelle classi di cui ai DD.MM 16 marzo 2007, 8 gennaio 2009 e al DI (Istruzione, Università e Ricerca - Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009; - il decreto del MIUR 10 settembre 2010, n. 249 e allegate tabelle, con il quale, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, collegato all’emanazione del regolamento di cui all’art. 64 - comma 4, lettera a) - del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono stati disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado; - il decreto del MIUR 4 aprile 2011, n. 139, con il quale in attuazione del DM 249/2010 è stato dato avvio alle procedure per l’istituzione e l’attivazione dei corsi di studio per la formazione iniziale degli insegnanti, a partire dall’anno accademico 2011/2012; CONSIDERATO: - che dato il prevedibile non elevato fabbisogno complessivo, almeno in fase iniziale, di personale docente nelle scuole e al fine di evitare la proliferazione dei corsi di studio, il DM 139/2011 ha stabilito che i corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado possono essere istituiti e attivati nel numero massimo di uno per Regione, oppure di uno per gruppo di Regioni, relativamente a ciascuna classe di abilitazione, determinando i criteri in base ai quali i Comitati regionali di coordinamento competenti per territorio devono individuare l’Università sede di ciascun corso; - che, conformemente a quanto prescritto dal comma 2 dell’art. 4 del DM 249/2010, in prima applicazione, per la realizzazione dei corsi di studio per la formazione iniziale degli insegnanti, con esclusione dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo disciplinati dall’art. 10 dello stesso DM 249/2010, si farà riferimento ai requisiti di cui al richiamato DM 17/2010, opportunamente derogati; - che l’art. 3, comma 10, del DM 270/2004 prevede che le università possano rilasciare titoli di studio anche congiuntamente con altri atenei, italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni; - che, ai sensi del terzo comma dell’art. 3 del DM 249/2010, i corsi di laurea magistrale anzidetti possono essere istituiti anche con il concorso di facoltà di più atenei nel quadro di specifiche convenzioni, recanti l’indicazione della sede amministrativa degli stessi, nonché l’apporto di personale docente, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie messi a disposizione da ciascun ateneo per il funzionamento dei corsi; TENUTO CONTO della particolare situazione della Regione Lombardia e dell’articolazione del suo sistema universitario, che comprende Atenei pubblici e privati ugualmente interessati alla formazione degli insegnanti, nonché dei bisogni e delle esigenze del suo sistema scolastico; VALUTATO il fabbisogno di personale docente nelle scuole statali secondarie di I grado, come da rilevazioni effettuate dalla Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR; EVIDENZIATA l’intesa raggiunta a livello regionale, che prevede la partecipazione equilibrata di tutte le sedi universitarie interessate ai percorsi di formazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, ricorrendo alla istituzione e attivazione congiunta tra più Atenei dei corsi di laurea magistrale, a norma delle disposizioni dettate dal DM 270/2004, art. 3, comma 10, e del DM 249/2010, art. 3, comma 3; VISTI:- lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo, emanato con DR ---- e s.m.i.; - lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano, emanato con DR 28 maggio 1996, registrato al n. 168206, e s.m.i.; - lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con DR ---- e s.m.i.; - lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia, emanato con DR ---- e s.m.i.; - lo statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con DR ----e s.m.i.; - lo Statuto del Politecnico di Milano, emanato con DR ---- e s.m.i.; - il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Bergamo, emanato con DR --- e s.m.i.;

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- il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Milano, emanato con DR 12 giugno 2008, registrato al n. 255373, e s.m.i.; - il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con DR --- e s.m.i.; - il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Pavia, emanato con DR --- e s.m.i.; - il Regolamento didattico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con DR --- e s.m.i.; - il Regolamento didattico del Politecnico di Milano, emanato con DR--- e s.m.i.;

TUTTO CIO’ PREMESSO

TRA

- l’Università degli Studi di Bergamo, rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Stefano Paleari, autorizzato alla stipula del presente atto dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, con delibere rispettivamente in data --- e in data ----; - l’Università degli Studi di Milano , rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Enrico Decleva, autorizzato alla stipula del presente atto dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, con delibere rispettivamente in data --- e in data ----; - l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Marcello Fontanesi, autorizzato alla stipula del presente atto dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, con delibere rispettivamente in data --- e in data ----; - l’Università degli Studi di Pavia, rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Angiolino Stella, autorizzato alla stipula del presente atto dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, con delibere rispettivamente in data --- e in data ----; - l’Università Cattolica del Sacro Cuore, rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Lorenzo Ornaghi, autorizzato alla stipula del presente atto dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, con delibere rispettivamente in data --- e in data ----; - il Politecnico di Milano, rappresentato dal Rettore pro tempore, prof. Giovanni Azzone, autorizzato alla stipula del presente atto dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, con delibere rispettivamente in data --- e in data ----;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (Finalità della convenzione)

Le Università degli Studi di Bergamo, Milano, Milano-Bicocca e Pavia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il Politecnico di Milano intendono instaurare un rapporto di collaborazione volto a realizzare nell’ambito regionale i percorsi di formazione iniziale per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, attraverso la condivisione e l’integrazione delle rispettive competenze e specificità, nel rispetto delle disposizioni dettate dal DM 139 del 4 aprile 2011, art. 2.

Art. 3 (Corsi di laurea magistrale interateneo)

Per il conseguimento della finalità indicata al precedente articolo, le Parti convengono di procedere alla istituzione e attivazione congiunta nell’ambito di ciascuna classe di abilitazione di un corso di laurea magistrale a numero programmato, con il concorso di due o più Università come descritto nel comma seguente, sulla base di Ordinamenti e Regolamenti didattici definiti di comune accordo, nel quadro di quanto contemplato dall’art. 3, comma 3, del DM 249/2010. I corsi di laurea magistrale che le Parti intendono istituire e attivare sono: a) il corso di laurea magistrale in ----- (da definire), nella classe LM-14 (Filologia moderna), per l’abilitazione nella classe A043 - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado -, tra le Università degli Studi di Bergamo, Milano e Pavia e l’Università Cattolica del Sacro Cuore; b) il corso di laurea magistrale in ----- (da definire), nella classe LM-37 (Lingue e letterature moderne europee e americane), per l’abilitazione nella classe A045 - Lingua inglese e seconda lingua straniera -, tra le Università degli Studi di Bergamo, Milano e Pavia e l’Università Cattolica del Sacro Cuore; c) il corso di laurea magistrale in ----- (da definire), nella classe LM-45 (Musicologia e beni musicali), per l’abilitazione nella classe A032 - Musica -, tra le Università degli Studi di Milano e di Pavia;

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d) il corso di laurea magistrale in ----- (da definire), nella classe LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate), per l’abilitazione nella classe A030 - Scienze motorie e sportive -, tra le Università degli Studi di Pavia e di Milano e l’Università Cattolica del sacro Cuore e) il corso di laurea in ----- (da definire), nella classe LM-95, per l’abilitazione nella classe A059 - Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado -, tra le Università degli Studi di Milano, Milano-Bicocca e Pavia e l’Università Cattolica del Sacro Cuore; f) il corso di laurea magistrale in ----- (da definire), nella classe LM-96, per l’abilitazione nella classe A033 - Tecnologia -, tra il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Ciascuna Università definisce nel proprio Regolamento didattico gli Ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale interateneo ai quali risulta interessata e approva, secondo le regole interne, i rispettivi Regolamenti didattici. In coerenza con le norme stabilite dal DM 249/2010 e dalle allegate tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e 7, le Parti si impegnano ad articolare i corsi di laurea magistrale sopra elencati in modo da far acquisire agli studenti, in relazione a ciascuna classe di abilitazione, le competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, comprese le competenze per lo sviluppo e il sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, necessarie per accedere al Tirocinio Formativo Attivo di cui all’art. 7 del DM 249/2010, della durata di un anno, a conclusione del quale gli studenti conseguono l’abilitazione all’insegnamento.Le Parti si impegnano, altresì, a predisporre durante il biennio di laurea magistrale attività formative che consentano agli studenti di acquisire le competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2, le competenze digitali, attinenti in particolare alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali, le competenze didattiche atte a favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, nonché ad organizzare periodi di tirocini nelle istituzioni scolastiche.

Art. 4 (Titoli)

Ai sensi dell’art. 3, comma 10, del DM 22 ottobre 2004, n. 270, il diploma di laurea magistrale cui conduce ciascuno dei corsi di laurea magistrale riportati al precedente art. 3 é rilasciato congiuntamente dai due o più Atenei presso i quali il corso risulta istituito.

Art. 5 (Sede amministrativa e sedi didattiche)

Tenuto conto dei criteri definiti dall’art. 2 del DM 139/2011 e delle valutazioni svolte dal Comitato universitario lombardo di coordinamento, la sede amministrativa dei corsi di laurea magistrale di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell’art. 3 della presente convenzione è assunta dall’Università degli Studi di Milano. La sede amministrativa del corso di laurea magistrale indicato alla lettera f) è assunta da --------------------. Compete alla sede amministrativa curare gli aspetti organizzativi e amministrativi connessi al funzionamento dei predetti corsi di studio, anche con riferimento alle procedure di ammissione, provvedere agli adempimenti correlati all’iscrizione e alla carriera degli studenti, compresa la predisposizione del documento attestante il titolo finale congiunto, riscuotere le tasse universitarie e i contributi corrisposti dagli studenti, amministrare gli eventuali fondi erogati da soggetti esterni e provvedere alla ripartizione delle risorse tra le sedi universitarie. Ferma restando l’unicità di ciascun corso di laurea magistrale, che dà legittimazione al titolo di studio congiunto di cui al precedente art. 4, il relativo programma didattico è interamente iterato da ciascuna Università presso la quale il corso è istituito. Gli studenti sono quindi chiamati ad optare per una delle sedi universitarie presso cui il programma didattico del corso di studio cui sono iscritti è iterato, secondo le modalità stabilite nel relativo bando annuale di ammissione, e sono tenuti a seguire il percorso formativo offerto dalla sede prescelta. Ogni Università sede di edizioni dei corsi di laurea magistrale si impegna a predisporre le risorse strutturali, strumentali, di personale e finanziarie necessarie a supportarne le attività formative. Ciascuna Università attiva le edizioni dei corsi di laurea magistrale di propria spettanza ed organizza le relative attività didattiche, secondo la normativa e le modalità vigenti presso la stessa e in conformità alla programmazione didattica e ai criteri generali definiti dal Comitato interateneo di cui all’art. 10, al fine di garantire il necessario raccordo con le altre edizioni. Le Parti concordano nel mettere reciprocamente a disposizione le rispettive competenze disciplinari, qualora se ne ravvisi l’esigenza per la conduzione delle diverse edizioni, secondo condizioni che saranno di volta in volta definite, e si impegnano a dare il loro assenso ad eventuali richieste di mutuazioni dei propri corsi di insegnamento. Parimenti si impegnano, per quanto possibile, ad individuare i corsi di insegnamento che possano essere attivati congiuntamente, anche con modalità telematiche, a beneficio di tutti gli studenti delle diverse edizioni.

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In considerazione di quanto sopra, ciascuna Università garantisce l’accesso alle proprie strutture e l’utilizzo delle proprie attrezzature didattiche e scientifiche al personale docente delle altre Università e agli studenti che frequentano edizioni diverse dalla propria. Qualora, dato il numero di posti attribuito dal MIUR secondo quanto specificato al successivo art. 6, comma 2, non fosse possibile pervenire a un’equa ripartizione degli stessi tra le diverse sedi universitarie interessate ovvero le opzioni degli studenti per i diversi Atenei non fossero in numero congruo, i corsi di laurea magistrale in oggetto si svolgono secondo un percorso unitario. Tale percorso é organizzato in modo da garantire la più ampia partecipazione di tutte le sedi universitarie, che devono esprimere in maniera sinergica le proprie competenze didattiche e scientifiche e impiegare opportunamente le strutture logistiche, gli apparati strumentali, i laboratori, le biblioteche e quant’altro di cui sono dotate, offrendo le garanzie di cui al precedente comma. In questo caso, ogni Università provvede, sulla base della programmazione didattica elaborata dal Comitato interateneo, a conferire ai propri professori e ricercatori gli incarichi per i corsi di insegnamento che le competono, nonché ad espletare le procedure per l’attribuzione di affidamenti o contratti, secondo le modalità previste dalla stessa Università sostenendone gli oneri relativi. Gli incarichi di insegnamento sono considerati come rientranti negli impegni didattici istituzionali degli Atenei firmatari della presente convenzione.

Art. 6 (Ammissione ai corsi di laurea magistrale e determinazione del potenziale formativo annuale)

Per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale di cui alla presente convenzione è previsto il superamento di una prova, che si svolgerà sulla base delle modalità stabilite dall’apposito provvedimento del MIUR. L’ammissione avviene nei limiti dei posti che lo stesso MIUR assegna ogni anno per ciascuno dei corsi di studio indicati all’art. 3, nell’ambito della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, incrementato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell’intero sistema nazionale di istruzione, e tenuto conto dell’offerta formativa degli Atenei. A tal fine, il Consiglio di indirizzo formula ogni anno al Comitato universitario lombardo di coordinamento, per l’approvazione, la proposta inerente ai flussi delle iscrizioni a ciascun corso di laurea magistrale, e provvede alla distribuzione tra le Università interessate dei posti attribuiti dal MIUR per ogni corso di laurea magistrale, facendo riferimento a parametri omogenei, quali il numero di laureati di ogni Università nei settori di pertinenza dei corsi di laurea magistrale istituiti, il diverso grado di fabbisogno di laureati magistrali dei singoli bacini d’utenza, le risorse didattiche disponibili. Il bando per l’ammissione è emanato congiuntamente dai Rettori delle Università di riferimento di ciascun corso ed è pubblicizzato seguendo le modalità fissate di comune accordo tra le Parti. Le prove per l’accesso ai corsi di laurea magistrale si svolgono presso l’Università sede amministrativa dei corsi, che riceve le domande di pre iscrizione. Le Commissioni d’esame sono costituite con decreto emanato congiuntamente dai Rettori delle Università interessate, ovvero con decreto del Rettore dell’Università sede amministrativa su delega degli altri Rettori, e sono composte pariteticamente da docenti in rappresentanza di ogni sede universitaria coinvolta, in numero sufficiente a garantire il corretto svolgimento delle procedure La presidenza di ciascuna Commissione è assunta dal professore di I fascia con maggiore anzianità accademica.

Art. 7 (Gestione degli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale)

Gli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui alla presente convenzione, sebbene formalizzino la loro iscrizione presso l’Università sede amministrativa, che è tenuta a gestirne la carriera ai sensi di quanto previsto all’art. 5, sono da considerarsi studenti di tutti gli Atenei tra i quali i corsi sono istituiti e attivati. Le Parti si impegnano affinché il MIUR renda possibile la rappresentazione di tale situazione nella Banca dati “Anagrafe degli studenti”, eventualmente con l’assegnazione ad ogni sede del numero di studenti frequentati le edizioni dei corsi di laurea magistrale presso la stessa attivate. La stessa possibilità deve essere riconosciuta con riferimento ai laureati dei predetti corsi di studio. Gli studenti dei corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado corrispondono le tasse e i contributi, nonché ogni altra contribuzione a vario titolo dovuta, nella misura e con le modalità stabilite dall’Università sede amministrativa.

Art. 8 (Prova finale)

La prova finale nel corso della quale gli studenti discutono la tesi di laurea magistrale ha luogo nelle Università presso cui si sono svolte le edizioni dei corsi di laurea magistrale, alla presenza di una Commissione nominata dal Rettore di ogni Università con le modalità stabilite da ciascuna e composta da docenti di tutte le Università di riferimento dei diversi corsi di studio.

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Nel caso di corsi di laurea magistrale con percorsi unitari, la Commissione per l’esame finale è nominata dal Rettore dell’Università sede amministrativa in conformità alle regole presso la stessa in vigore, sentiti i Rettori degli altri Atenei.

Art. 9 (Rapporti con il Sistema scolastico regionale ed altri enti territoriali)

Ciascuna Parte provvede, per quanto di propria spettanza, ad individuare le istituzioni del sistema scolastico regionale accreditate ai sensi dell’art. 12 del DM 249/2010, presso cui devono svolgersi i periodi di tirocinio previsti durante il biennio di laurea magistrale, e a stipulare i relativi accordi, sulla base di un accordo-quadro sottoscritto preventivamente tra l’Ufficio Scolastico Regionale e gli Atenei firmatari della presente convenzione. Spetta comunque al Comitato interateneo svolgere la funzione di coordinamento per quanto concerne le attività di tirocinio.

Art. 10 (Organi)

Nell’ambito di ogni edizione dei corsi di laurea magistrale la responsabilità del coordinamento e dell’espletamento delle attività didattiche e formative, comprese le attività di tirocinio, finalizzate al conseguimento del titolo di studio e degli adempimenti necessari per i percorsi di carriera degli studenti è attribuita a un Collegio didattico Il Collegio è costituito ed è composto secondo le norme statutarie e regolamentari dell’Ateneo di riferimento dell’edizione, relative alla disciplina degli organi dei corsi di studio. Ne fa comunque parte una rappresentanza degli studenti che frequentano l’edizione. Ogni Collegio didattico elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un Presidente, che sovrintende e coordina le attività della rispettiva edizione. L’elezione avviene ai sensi delle norme vigenti presso ciascuna sede universitaria per la designazione dell’organo monocratico dei corsi di studio. Nel caso di corsi di laurea magistrale con percorsi unitari, è costituito per ogni corso, presso l’Università sede amministrativa, e sulla base delle regole statutarie e regolamentari presso la stessa vigenti, un Collegio didattico interateneo, composto da tutti i professori e i ricercatori responsabili di insegnamenti nel corso di studio di riferimento e da una rappresentanza degli studenti iscritti allo stesso corso. Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Collegio interateneo, senza diritto di voto, i professori a contratto. Per l’elezione del Presidente del Collegio didattico interateneo si applicano le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti nell’Università sede amministrativa. Per garantire il necessario coordinamento tra le diverse edizioni e ogni opportuno raccordo tra l’insieme delle attività didattiche e formative che fanno capo a ciascuna, le Parti convengono di costituire per ciascun corso di laurea magistrale un Comitato interateneo. Spetta in particolare al Comitato interateneo: a) provvedere, sulla base delle proposte formulate da ciascun Collegio didattico, alla programmazione

didattica di ogni corso di laurea magistrale, e fissare i criteri generali per l’organizzazione da parte di ogni Collegio delle attività didattiche e formative;

b) monitorare gli accordi con le istituzioni del sistema scolastico regionale per l’espletamento dei periodi di tirocini formativi nell’ambito dei corsi di studio, stipulati dalle Parti per quanto di rispettiva competenza;

c) coordinare e monitorare lo svolgimento dei periodi di tirocinio previsti durante il biennio di laurea magistrale;

d) assicurare l’armonizzazione dei programmi dei corsi di insegnamento tenuti presso le diverse Università; e) assicurare l’armonizzazione delle prove di valutazione del profitto e dell’esame finale per il

conseguimento del titolo; f) esercitare i compiti generali di vigilanza richiesti per il buon funzionamento delle diverse edizioni. Ciascun Comitato interateneo è composto da almeno un rappresentante per ognuno degli Atenei interessati al corso di studio di riferimento. Il Comitato elegge nel suo ambito un Presidente. Il Comitato si riunisce con periodicità almeno trimestrale e, comunque, ogni qualvolta sia necessario. Ferme restando le competenze del Comitato universitario lombardo di coordinamento, è costituito un Consiglio di indirizzo composto dai Rettori degli Atenei firmatari della presente convenzione o loro delegati. Sono compiti del Consiglio di indirizzo: a) proporre al Comitato universitario lombardo di coordinamento i flussi annuali delle iscrizioni ai diversi

corsi di laurea magistrale; b) provvedere, per ciascun corso di laurea magistrale, alla distribuzioni tra le sedi universitarie interessate

dei posti attribuiti annualmente dal MIUR; c) definire l’eventuale numero minimo di opzioni da raggiungere per poter attivare più edizioni per lo stesso

corso di laurea magistrale; d) definire l’ammontare delle tasse e dei contributi da richiede in pagamento agli iscritti;

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e) attivare le opportune iniziative con le competenti autorità regionali e con altri enti, pubblici e privati, al fine del reperimento di risorse aggiuntive da destinare ai corsi di laurea magistrale di cui alla presente convenzione, anche sotto forma di borse di studio a beneficio degli studenti;

f) stabilire i criteri per la ripartizione tra le Università firmatarie della presente convenzione delle risorse provenienti dalla contribuzione studentesca;

g) stabilire i criteri per la ripartizione tra le stesse Università delle risorse eventualmente acquisite dall’esterno, ai fini principalmente dell’attribuzione di borse di studio.

Art. 11 (Risorse)

Gli oneri di attivazione delle ordinarie attività dei corsi di laurea magistrale e quelli connessi all’organizzazione di iniziative correlate alle stesse attività sono coperti con le risorse derivanti dai contributi direttamente versati dagli iscritti ai corsi di studio, con finanziamenti eventualmente erogati da enti sostenitori, nonché con le ulteriori risorse assicurate dalle Università interessate, in relazione ai rispettivi impegni.

Art. 12 (Responsabilità delle parti)

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività oggetto della collaborazione presso le altre Parti. Ciascuna Parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale delle altre Parti durante la permanenza presso di essa, salvo i casi di dolo o di colpa grave. Ogni Parte esonera e comunque tiene indenne l’altra da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione ad opera del proprio personale. Ciascuna Parte, qualora dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti della persona coinvolta.

Art. 13 (Disposizioni in materia di sicurezza)

Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel reciproco rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del citato provvedimento, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Prima dell’accesso nelle sedi di espletamento delle attività delle altre Parti, il personale è tenuto ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall’art. 26 del d. lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale, in relazione a rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante.

Art. 14 (Controversie)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, per qualsiasi controversia o esecuzione di questa convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale del Comune dell’Università sede amministrativa dei corsi di laurea magistrale.

Art. 15 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione esclusivamente nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai rispettivi regolamenti emanati in attuazione del d. lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

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Art. 16 (Durata)

La presente convenzione ha la durata di quattro anni, a partire dall’anno accademico 2011/2012, e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti, entro tre mesi dalla data di scadenza, fermo restando che gli effetti della stessa cesseranno definitivamente solo al completamento dei cicli dei corsi di laurea magistrale attivati. La presente convenzione può essere disdetta anticipatamente, per giustificato motivo, comunicato con lettera raccomandata almeno sei mesi prima del termine di ciascun anno accademico. In tal caso le Parti si impegnano a condurre a termine i cicli delle lauree magistrali attivati all’atto della comunicazione del recesso.

Art. 17 (Registrazione e spese)

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del DPR 131/1986 e art. 4, tariffa parte seconda, allegata al medesimo decreto. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell’Università che chiede la registrazione.

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ALLEGATO N. 1 AL PUNTO 8

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Allegato 1 . Indicazioni per l’affidamento dei Servizi di Comunicazione per l’evento Unibergamorete

1. Oggetto del servizio

Oggetto del servizio è l’organizzazione e la gestione di attività di comunicazione ed organizzazione dieventi per la manifestazione denominata “UNIBERGamoRETE”, edizioni 2012 e 2013. Il servizio consistenelle seguenti prestazioni:

1. Ideazione immagine dell’evento (partendo dal visual 2011) e ideazione del materiale dipromozione e comunicazione;

2. Predisposizione del piano di comunicazione e di organizzazione dell’evento, coordinando lapropria attività con l’Ufficio Orientamento, Stage e Placement;

3. Coordinamento con l’operatore incaricato dall’Università degli Studi di Bergamo per larealizzazione degli strumenti di comunicazione ideati e approvati dall’Ufficio OrientamentoStage e Placement referente del progetto Unibergamorete. La parte di produzione delmateriale stampa e del materiale di comunicazione sarà a carico dell’Università degli Studi diBergamo;

4. Attività di consulenza alla pianificazione dell’evento (logistica e budgeting);5. Organizzazione dell’attività di Fund raising a sostengo della copertura economica degli eventi,

ivi inclusa la concessione di spazi e/o stand pubblicitari, su puntuale organizzazione e perconto dell’Università degli Studi di Bergamo.

2. Durata del servizio e decorrenza

La durata della prestazione è fissata in mesi 24 con decorrenza dalla data indicata nel contratto.

3. Importo stimato del servizio

L’importo stimato per il servizio sopra indicato è di € 45.000,00 IVA inclusa.Saranno escluse offerte in aumento rispetto all’importo stimato a base di gara e offerte parziali,condizionate o non conformi ai contenuti delle linee guida.Il corrispettivo del contratto definito a seguito della gara è integrato da un importo corrispondente allaquota pari al 35% delle somme introitate conseguenti all’attività di Fund raising di cui al punto 1.4.

4. Criterio di individuazione della migliore offerta

L’affidamento del servizio sarà effettuato da una commissione che terrà conto dei seguenti criteri generalidi valutazione delle offerte:

a. Prezzo offerto PUNTI 40b. Qualità del progetto sulla base delle linee guida PUNTI 60

In particolare, per il prezzo offerto farà fede l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Per quanto riguarda la valutazione del progetto verranno valutati:

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ALLEGATO N. 1 AL PUNTO 8

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1) qualità del concept e del progetto proposto, valutato in base ai criteri di coerenza con l’eventoUnibergamorete 2011 e, più in generale, con l’immagine dell’Università degli Studi di Bergamo

Punteggio massimo attribuito a questa sezione: 12 punti

2) modalità di realizzazione dell’evento valutato in termini di allestimento, supporto audio video,servizi tecnici

Punteggio massimo attribuito a questa sezione: 12 punti

3) piano di comunicazione e promozione dell’evento valutato in base ai criteri di creatività, sia sulpiano dei contenuti che sul piano dei mezzi di comunicazione scelti per i diversi target di utenti daraggiungere, e di compatibilità rispetto al contesto territoriale e alle finalità istituzionalidell’Università

Punteggio massimo attribuito a questa sezione: 12 punti

4) attività di consulenza alla pianificazione dell’evento (logistica, budgeting), valutato conriferimento alle caratteristiche della funzione di coordinamento con le strutture dell’Università

Punteggio massimo attribuito a questa sezione: 12 punti

5) attività di Found raising a sostegno della copertura economica degli eventi sulla base dellametodologia di approccio, riferimenti e capacità di attivazione partenariato

Punteggio massimo attribuito a questa sezione: 12 punti

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ALLEGATO N. 2 AL PUNTO 8

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO UNIVERSITA’INCONTRA NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE UNIBERGAMORETE

Tra l'Università degli Studi di Bergamo con sede in Bergamo, Via Salvecchio, 19, codice fiscale 80004350163 e P.I.01612800167 qui rappresentata da dott.ssa Elena Gotti, funzionario dell’ente, codice fiscale. ............................ nella sua qualità di Responsabile del Servizio Orientamento, Stage & Placement dell’Università degli Studi di Bergamo, munito del potere di rappresentanza esterna dell’Università ai sensi del vigente Regolamento per Amministrazione, Finanza e contabilità dell’Università, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università, di seguito denominata anche Università;

e

SUPPORT s.r.l. con sede a Treviolo (Bg), via ……….., …….., p.i.…….., qui rappresentata da ……………, codice fiscale ………., nella sua qualità di ………., di seguito denominata anche Sponsor;

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. FINALITÀ E OGGETTO DEL CONTRATTO L’Università e la società Support s.r.l., intendono continuare la collaborazione che li ha visti partner negli anni precedenti per l’organizzazione delle iniziative denominate Career Day ed in particolare nell’iniziativa L’UNIVERSITÀ INCONTRA, nell’ambito della manifestazione denominata UNIBERGamoRETE 2011. Per il biennio 2012/2013, l’Università e la società Support s.r.l., convengono di riproporre, all’interno di UNIIBERGAMORETE 2012 e 2013, un Open Day di Ateneo ed un Career Day di Ateneo; entrambe le iniziative saranno a carattere fieristico e si articoleranno su spazi espositivi, dedicati ad ospitare e promuovere rispettivamente: l’offerta formativa (corsi di laurea e relativi sbocchi professionali) e i servizi dell’Università degli Studi di

Bergamo (OPEN DAY) le aziende/enti che desiderano offrire opportunità di inserimento professionale a laureandi e laureati (CAREER

DAY)

Inoltre, l’Università e la società Support s.r.l. convengono sulla possibilità di organizzare eventi specifici per le singole facoltà, durante l’anno. L’Università riconosce a Support s.r.l. la qualifica di “sponsor” degli eventi suddetti, secondo le modalità di seguito descritte. Support s.r.l. a fronte del riconoscimento della qualifica di “sponsor” si occuperà dell’organizzazione dell’evento che comporterà la gestione dei rapporti con enti/aziende esterne all’università, la progettazione e la realizzazione dell’allestimento e arredamento degli stand, e relativo trasporto, montaggio, smontaggio, assistenza tecnica e realizzazione della grafica. Le iniziative di Open Day e Career day si realizzeranno in giornate consecutive; pertanto gli allestimenti dovranno essere riadattati dal primo al secondo evento, nel tempo massimo di due giornate.

2. DESCRIZIONE DI OPEN DAY E CAREER DAY I destinatari dell’evento sono: Studenti delle Scuole Medie Superiori - Studenti universitari, laureandi e laureati - Famiglie - Docenti delle scuole superiori - Docenti universitari - Aziende ospiti. Gli stand espositivi saranno ospitati nelle sedi dell’Università degli Studi di Bergamo, in base alle specifiche esigenze. Per l’orientamento in ingresso gli espositori saranno rappresentati dalle aree didattiche, scientifico disciplinari e dei servizi dell’ateneo e la loro partecipazione dovrà essere gratuita. Per l’orientamento in uscita gli espositori saranno rappresentati dalle aziende ed enti che desiderano offrire opportunità di inserimento professionale a laureandi e laureati; la loro partecipazione potrà essere a pagamento. Il programma prevede altresì una cerimonia a carattere istituzionale nella Sala conferenze dell’Università degli studi di Bergamo e corredata da conferenze tematiche organizzate congiuntamente dall’Ateneo e dallo Sponsor.

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3. DATE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO Periodo compreso tra il 16 aprile ed il 1 maggio 2012 e in particolare il 20 aprile per l’Orientamento in ingresso

e il 17 aprile per l’Orientamento in uscita. I Career Day specifici per le singole facoltà potranno essere organizzati durante l’anno, in periodi diversi da quelli sopracitati Il riallestimento degli stand sarà effettuato nei giorni successivi all’evento previsto per l’orientamento in uscita. (Per il 2013 da definirsi in analogia). Per l’orientamento in ingresso: apertura degli stand dei corsi di studio per 1 giorno in orario 8.30 – 16.00. Per l’orientamento in uscita: apertura degli stand di aziende/enti per 1 giorno dalle ore 9.30 alle 17.00. I tempi per l’allestimento saranno stabiliti nella settimana precedente al primo evento in calendario e il

disallestimento nei 2 giorni successivi al secondo evento in calendario.

4. OBBLIGHI DELLE PARTI

Referenti dell’iniziativa Il Referente di Ateneo per l’iniziativa è la Prof.ssa Piera Molinelli. Il Referente di Support s.r.l. per l’iniziativa è il signor Domenico Mistri. Potranno essere altresì individuati da entrambe le parti referenti per specifiche aree di competenza.

Impegni a carico dell’Università L’Università mette a disposizione lo spazio per l’allestimento della manifestazione nella sede di via dei Caniana. Ai fini di garantire la migliore utilizzazione degli spazi saranno fornite delle planimetrie degli spazi destinati all’iniziativa. La manifestazione verrà promossa attraverso una adeguata campagna pubblicitaria le cui modalità saranno concordate con la società affidataria. L’Ateneo si impegna, per l’orientamento in ingresso, a promuovere l’iniziativa presso gli Istituti Superiori del territorio bergamasco e di altre regioni e, per l’orientamento in uscita, ad inviare una comunicazione ai laureandi e laureati. L’Ateneo si farà carico dei costi di esercizio quali l’energia elettrica, la manutenzione e le pulizie degli spazi utilizzati. Relativamente agli allestimenti per la sezione orientamento in ingresso l’Ateneo si impegna a fornire materiale fotografico per la realizzazione della grafica. L’Università risponderà di eventuali danni a cose e/o a persone, che si dovessero verificare durante l’evento, rientranti nella responsabilità civile assunta dall’Ateneo, per la quale è dotato di un’apposita polizza. Resta inteso che lo Sponsor assume la responsabilità dei rischi connessi alla realizzazione e conduzione degli spazi attrezzati a stand.

Impegni a carico dello Sponsor Nell’organizzazione e alla gestione della manifestazione, edizioni 2012 e 2013 lo Sponsor dovrà attenersi alle seguenti condizioni: 1. nessun onere finanziario diretto dovrà essere a carico dell’Ateneo 2. lo Sponsor gestirà i contatti con enti/aziende esterne all’Ateneo che saranno ospitati all’interno della sezione orientamento in uscita, effettuerà direttamente gli ordini e gestirà il rapporto con i fornitori che concorreranno alla realizzazione dell’evento orientamento in ingresso ed in uscita verso i quali sarà responsabile a titolo individuale. 3. lo Sponsor si impegna inoltre ad erogare all’Università un contributo pari al 10% delle somme introitate dalle aziende partecipanti al Career Day. Tale contributo sarà finalizzato a promuovere e sviluppare i servizi di placement universitario e, pertanto, sarà escluso da Ires e Iva (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 79/e, 5/8/2010). 4. lo Sponsor effettuerà azioni di recall e follow up delle comunicazioni inviate dall’Università degli studi di Bergamo agli Istituti Superiori del territorio bergamasco e di altre regioni, ai laureati e laureandi ai fini di incrementare l’interesse e la partecipazione del pubblico. 5. gli spazi indicati dall’ Università degli studi di Bergamo e utilizzati dovranno essere lasciati nelle medesime condizioni in cui sono stati resi disponibili. 6. la realizzazione delle aree espositive dovrà rispettare i vincoli di spazi evidenziati nelle planimetrie fornite e secondo logiche di layout concordate con l’Università degli studi di Bergamo. Per quanto concerne la struttura degli stand e degli arredi dovrà esserne garantita la cura e la manutenzione fino al termine della manifestazione.

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Lo Sponsor assume la responsabilità dei rischi connessi alla realizzazione e conduzione degli spazi attrezzati a stand. 7. la tipologia di allestimenti e la loro qualità sarà definita sulla base di accordi successivi che tengano conto del numero di partecipanti paganti all’orientamento in uscita e comunque con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti al pubblico dell’intera manifestazione. 8. la personalizzazione degli spazi espositivi destinati all’orientamento in ingresso dovrà essere realizzata con immagini e scritte che rappresentino le aree di formazione (corsi di laurea). Lo studio della presentazione coordinata per l’intera manifestazione e la personalizzazione degli stand dei corsi dei studio, così come la sua realizzazione e messa in opera saranno interamente a carico dello Sponsor. 9. l’assistenza tecnica, la fornitura, il trasporto, la messa in posa e lo smontaggio degli arredi per gli stand (tenendo conto della necessità di esporre materiale informativo nonché manufatti o apparecchiature a carattere scientifico) sarà a totale carico dello Sponsor. 10. la realizzazione dei collegamenti all’impianto elettrico e di illuminazione degli stand di cui dovrà essere garantita la conformità alle norme in materia di sicurezza, la cura e la manutenzione fino al termine della manifestazione. 11. l’eventuale organizzazione del catering, per le aziende partecipanti all’evento, e i costi connessi saranno a carico dello Sponsor. 12. il reperimento e coordinamento del personale ausiliario: hostess, service, facchinaggio, fotografo, sarà interamente a carico dello Sponsor. 13. il rispetto della normativa in materia di sicurezza. Durante lo svolgimento dei lavori è vietato: – ingombrare, anche solo parzialmente, le uscite di sicurezza ed i dispositivi antincendio con materiali di qualsiasi genere; – fumare in tutte le aree dell’Università. 14. per tutta la durata del montaggio, dello smontaggio e della manifestazione entrambe le parti dovranno garantire la presenza del proprio responsabile o di un suo incaricato. 15. le procedure utilizzate dalla società affidataria dovranno essere rese note ed accessibili all’ateneo su richiesta in qualsiasi momento, anche al termine dell’evento. 16. il piano di comunicazione, concordato con i referenti di Ateneo, dovrà favorire l’incontro tra gli studenti delle scuole medie superiori e le aree di formazione e tra le aziende e i laureandi/laureati dell’Università degli studi di Bergamo. Il piano dovrà essere realizzato a partire dalla data di accettazione dell’incarico e dovrà prevedere la realizzazione di adeguata segnaletica da posizionare negli spazi concordati con l’Ateneo. 17. l’iniziativa dovrà essere presentata, nella campagna di comunicazione, esclusivamente come attività dell’Università degli studi di Bergamo in collaborazione con Support s.r.l. 18. la società affidataria si impegnerà a non effettuare direttamente o organizzare indirettamente altri eventi di orientamento in entrata e in uscita nella bergamasca nei 15 giorni precedenti e successivi alla manifestazione in oggetto. 19. al termine della manifestazione la società affidataria dovrà predisporre un report dettagliato sul numero di partecipanti (aziende, studenti e laureati).

5. SICUREZZA Lo Sponsor dovrà assicurare al proprio personale la tutela indicata dalle norme relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori dotando lo stesso, ove necessario, di mezzi di protezione idonei secondo il D. Lgs. 81/2008 ed attenersi alle indicazioni che saranno fornite dai tecnici dell’Ateneo. Sarà redatto un Unico Documento di Valutazione dei Rischi indicante le misure adottate per eliminare le interferenze predisposto dallo Sponsor e dai tecnici di Ateneo che sovraintenderanno ai lavori di installazione. Lo Sponsor ha l’obbligo di assumere presso il Responsabile della Sicurezza dell’Università tutte le informazioni necessarie ad evitare rischi per la salute e la sicurezza dei propri collaboratori in relazione all’attività da espletare, in conformità alla disciplina in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Allo scopo di acquisire alcune informazioni indispensabili in materia di sicurezza, allo Sponsor viene consegnata idonea nota informativa.

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6. CONTROVERSIE Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un’equa e ragionevole composizione dell’eventuale vertenza, prima di adire le vie legali. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, qualsiasi controversia o vertenza inerente l’esecuzione della presente lettera sarà decisa dal Foro di Bergamo.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali “, si informa che i dati forniti da Support s.r.l. trattati dalla Università degli Studi di Bergamo esclusivamente per le finalità connesse all’iniziativa oggetto della presente.

Bergamo, ……………………… prot. n. ……………….

Per l’Università degli Studi di Bergamo Per Support s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO …………………….......... ……………………………

(dott. ………………………….) (dott…………………)

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ALLEGATO AL PUNTO 9

INTERVENTO SULLA COPERTURA DI VIA DEI CANIANA, 2 A BERGAMO

La copertura a doppia falda dell’edificio dell’Università degli Studi di Bergamo in via dei

Caniana 2 a Bergamo, con uno sviluppo in pianta di circa 2.900 mq (pari a circa 3.400 mq. di

sviluppo reale in considerazione della pendenza della falda), è costituita da lastre ondulate con

spessore di 5-6 mm. a matrice amiantifera compatta.

La copertura in cemento amianto poggia su una struttura portante in muricci di laterizio

realizzata al di sopra della soletta del solaio; l'intradosso della copertura è accessibile solo

attraverso due botole dal piano della copertura. Non vi sono accessi dal piano inferiore (locali

operativi) e pertanto la copertura risulta confinata al di sopra della soletta del solaio.

Nell’agosto del 2005 è stato effettuato un intervento (notificato ed approvato dall’ASL di

Bergamo) di incapsulamento consistente nella stesura di due strati di resina elastoplastomerica.

Un eventuale intervento di rimozione e smaltimento della copertura in cemento amianto con

la realizzazione di una nuova copertura ha dei costi variabili in funzione soprattutto della tipologia

scelta per la nuova copertura e dello stato di conservazione delle strutture di sostegno, in relazione

anche ai differenti nuovi carichi (neve ed accidentali) previsti dalla recente entrata in vigore delle

nuove “Norme Tecniche delle Costruzioni”. Una stima di massima valutata considerando la

rimozione completa dell’attuale struttura di sostegno, il suo completo rifacimento, la posa di una

copertura di alluminio dello spessore di 0,7 mm (di media qualità) ed un costo di cantiere che

consideri le difficoltà logistiche connesse con le attività dell’istituto universitario si aggira

plausibilmente intorno ai 110 euro al mq per un totale complessivo dell’intervento di smaltimento

della copertura in amianto e realizzazione nuova copertura pari a circa 330.000 euro.

L’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura ha invece dei costi variabili

essenzialmente in funzione della quantità e tipologia di pannelli posati. Dalle indagini tecniche

effettuate risulterebbe che le falde meglio utilizzabili siano le due con esposizione a sud-ovest,

dalle quali è possibile ricavare una potenzialità pari a circa 110 kWp, con un costo stimato di

270.000 euro.

E’ possibile, anche se difficilmente valutabile a priori, ipotizzare l’utilizzo di altre parti della

copertura, il cui sfruttamento è tuttavia reso difficoltoso dalla non ideale esposizione oppure dalla

presenza di elementi di disturbo (parziale copertura della falda verso la via dei Caniana da parte

del condominio prospiciente). Con il medesimo quadro economico è altresì ipotizzabile valutare

soluzioni a “totale integrazione architettonica”, ovvero in cui i pannelli stessi costituiscono la nuova

copertura e/o l’utilizzo di tecnologie innovative (pannelli CIS ovvero pannelli che non utilizzano il

silicio come materiale sensibile alla luce solare) che, pur avendo una minore resa fotovoltaica,

funzionano anche in condizioni non ottimali di irraggiamento.

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Allegato A al punto 11

1 Fondo 2004 ex-art. 1, comma 189, Legge 266/2005 € 348.608,65

Adeguamento ex. art. 41 del CCNL 27.01.2005 BE 2004/05 a decorrere da 1.1.2003 € 10.622,90

Decurtazione del 10% ex art. 67 D.L. 112/2008 convertito in L.133/2008 € 35.923,16

TOTALE FONDO AL 2004 € 323.308,40

Adeguamento ex art. 5 del CCNL 28.03.2006 € 7.567,93

Adeguamento previsto dall'art. 87 comma 1 lett c) CCNL 16.10.2008 € 17.120,81

Addendi:

Accantonamento RIA dipendenti cessati (art. 87.1 lett. d) CCNL 16.10.2008 € 7.455,10

Differenziali fra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria dei dipendenticessati ex art. 87. c.1 lett. e) CCNL 16.10.2008

€ 13.299,77

Differenziali fra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria per PEV ex art. 87.c.1 lett. e) CCNL 16.10.2008

€ 12.899,02

TOTALE € 381.651,03

Detrazioni:Quota trasferita al capitolo stipendi del personale di Ateneo per il pagamento delle progressionieconomiche all'interno della categoria (art. 88 CCNL) per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e2010

€ 189.032,74

Importo del fondo per il 2010 € 192.618,29

2 Risorse destinate a finalizzare la progressione economica all’interno della categoria € 50.000,00

PEO 2004/2008 € 89.152,65

PEO EP 2006/2007 € 6.863,50

PEO EP 2008 € 1.761,92

PEO 2009 € 39.000,00

PEO 2010 € 50.000,00

Detrazione derivanti dalla Relazione Ispettiva 2010 € 2.254,67

TOTALE CARICO STORICO € 189.032,74

RIDEFINIZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2010

DETTAGLIO DETRAZIONE AL FONDO PER CARICO STORICO PEO (art. 1 comma 193 L. 266/2005 - Legge Finanziaria 2006)

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Allegato B al punto 11

1 Fondo 2004 ex-art. 1, comma 189, Legge 266/2005 € 348.608,65

Adeguamento ex. art. 41 del CCNL 27.01.2005 BE 2004/05 a decorrere da 1.1.2003 € 10.622,90

Decurtazione del 10% ex art. 67 D.L. 112/2008 convertito in L.133/2008 € 35.923,16

TOTALE FONDO AL 2004 € 323.308,40

Adeguamento ex art. 5 del CCNL 28.03.2006 € 7.567,93

Adeguamento previsto dall'art. 87 comma 1 lett c) CCNL 16.10.2008 € 17.120,81

Addendi:

Accantonamento RIA dipendenti cessati (art. 87.1 lett. d) CCNL 16.10.2008 € 7.455,10

Differenziali fra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria deidipendenti cessati ex art. 87. c.1 lett. e) CCNL 16.10.2008

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Differenziali fra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria per PEV exart. 87. c.1 lett. e) CCNL 16.10.2008

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TOTALE € 381.651,03

Detrazioni:

Quota trasferita al capitolo stipendi del personale di Ateneo per il pagamento delle progressionieconomiche all'interno della categoria (art. 88 CCNL) per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009, 2010 e 2011

€ 239.032,74

Detrazione fondo per cessazioni del personale nell'anno

TOTALE FONDO 2011 € 142.618,29

PEO 2004/2008 € 89.152,65

PEO EP 2006/2007 € 6.863,50

PEO EP 2008 € 1.761,92

PEO 2009 € 39.000,00

PEO 2010 € 50.000,00

PEO 2011 € 50.000,00

Detrazione derivanti dalla Relazione Ispettiva 2010 € 2.254,67

TOTALE CARICO STORICO € 239.032,74

Costituzione del fondo per la produttività collettiva e individuale - ANNO 2011

DETTAGLIO DETRAZIONE AL FONDO PER CARICO STORICO PEO (art. 1 comma 193 L. 266/2005 cd. Finanziaria 2006)

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ALLEGATO AL PUNTO 13

STANDARD DI CONVENZIONE QUADRO CON LE UNIVERSITA’

CONVENZIONE QUADRO

L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (nel seguito denominata “ENEA” o “Agenzia”), con Sede in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000) nella persona del legale rappresentante, Ing. Giovanni Lelli, domiciliato per la carica presso la Sede dell’Agenzia

E

l’Università degli Studi di Bergamo (nel seguito denominata “Università”), con sede in Bergamo, Via Salvecchio 19 (Codice Fiscale 80004350163 - Partita IVA 01612800167) rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Stefano Paleari, domiciliato per la carica in Bergamo, Via Salvecchio n. 19

PREMESSO CHE

l’insieme delle conoscenze e delle risorse strumentali scientifiche e tecnologiche detenute dall’ENEA costituisce patrimonio nazionale di riferimento per la ricerca e l’innovazione nei settori dell’energia e dello sviluppo economico sostenibile;

lo studio e la sperimentazione e il conseguente trasferimento dell’innovazione hanno quale loro presupposto la formazione e l’aggiornamento sia di ricercatori e tecnologi che di operatori del sistema delle imprese e della pubblica amministrazione;

l’Università è istituzionalmente preposta all’alta formazione attraverso la didattica e la ricerca; i singoli Atenei costituiscono territorialmente l’agglomerato culturale di maggior rilievo indispensabile

per uno sviluppo economico sostenibile e, pertanto, il rapporto sinergico tra le Università e l’ENEA deve perseguire, sulla base di un legame bilaterale, anche la promozione di accordi multilaterali con i principali attori del contesto produttivo locale;

le strutture ed il personale dell’Università degli Studi di …. e dell’Agenzia palesano esigenze di collaborazione per la valorizzazione e ottimizzazione delle rispettive attività;

il reciproco scambio di competenze e la mutua disponibilità dei rispettivi laboratori ed attrezzature tra Enti pubblici di ricerca e Atenei trovano tradizionalmente adeguata strutturazione nell’ambito di Accordi Quadro, appunto finalizzati alla promozione e alla regolamentazione di attività comuni;

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse) Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione e si considerano integralmente riportate in quest’articolo.

Art. 2 (Disciplina dei rapporti tra le Parti) Nel rispetto della vigente normativa, i rapporti tra le Parti sono soggetti all’osservanza delle previsioni contenute nella presente Convenzione e in tutti gli atti in conformità e in esecuzione della stessa derivanti. Le Parti concorderanno i necessari adeguamenti della presente Convenzione alle disposizioni normative di carattere innovativo o integrativo dei rispettivi ordinamenti e degli istituti didattici e formativi oggetto di cooperazione. Tali adeguamenti troveranno formalizzazione mediante atto aggiuntivo con le medesime procedure di perfezionamento della presente Convenzione.

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Art. 3 (Oggetto) La presente Convenzione ha a oggetto la definizione dell’ambito della collaborazione tra le Parti, con l’indicazione delle modalità per addivenire al perfezionamento di specifici accordi o contratti per lo svolgimento di attività congiunte di ricerca e di formazione, nonché per il mutuo utilizzo delle rispettive strutture tecnologiche ed attrezzature di ricerca. Tali atti negoziali saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive procedure interne. La cooperazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata attribuzione della titolarità dei risultati scaturiti. Per l’ottimale attuazione della cooperazione, le Parti concordano di sviluppare le attività congiunte attorno alle competenze di eccellenza comuni alle due Istituzioni.

Art. 4 (Collaborazione di ricerca) L’ENEA e l’Università potranno concordare di approfondire - con lo svolgimento di attività congiunte di studio, ricerca, sperimentazione e dimostrazione - temi, anche a profilo interdisciplinare. Le Parti si adopereranno per il cofinanziamento delle attività da svolgere a valere su programmi nazionali, comunitari e internazionali, promuovendo la massima integrazione delle imprese potenzialmente interessate nelle attività progettuali nonché perseguendo la massima internazionalizzazione delle proprie attività attraverso il più esteso partenariato con Atenei e operatori scientifici e tecnologici di altri Paesi e con organismi internazionali. I contratti o accordi per lo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione dovranno puntualmente indicare a titolo non esaustivo: i soggetti coinvolti, in qualità di contraenti o di subcontraenti; l’oggetto della specifica collaborazione; la ripartizione delle attività tra le Parti; le modalità di esecuzione e durata delle attività; l’ammontare dei costi, con indicazione della ripartizione tra le Parti e indicazione di eventuali contributi

finanziari di terzi (nazionali, comunitari, internazionali); le risorse di personale coinvolte; il regime della proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti, nonché

dei risultati conseguiti e la ripartizione delle relative royalties, tenendo in debito conto che la ripartizione tra le Parti della titolarità dei risultati ottenuti dovrà necessariamente ricollegarsi all’entità della compartecipazione alla spesa complessiva prevista per lo svolgimento del progetto congiunto in termini di rispettiva messa a disposizione di conoscenze, risorse umane, strumentali e finanziarie;

le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati; le disposizioni ed i principi contenuti nella presente convenzione in materia di regole

comportamentali da tenere presso le sedi dell’altra Parte, di responsabilità civile, di coperture assicurative e della riservatezza in generale;

i rispettivi responsabili di contratto.

Art. 5 (Formazione) L’offerta formativa ENEA si esplica mediante una serie di istituti tipicamente collegati all’attività istituzionale di formazione e orientamento propria dell’Università. 5.a Tesi di laurea L'ENEA mette a disposizione titoli di tesi di laurea, prevalentemente a carattere sperimentale, con riferimento ai quali è prevista l’ospitalità presso i Centri dell’Agenzia. L’ospitalità viene a configurarsi come percorso formativo su tematiche di interesse ENEA (da sei mesi ad un anno), non sovvenzionato, ma agevolato mediante la messa a disposizione di alcuni servizi alle stesse condizioni del personale e che offre agli studenti l’opportunità di utilizzare il patrimonio di cognizioni, laboratori e impianti dell’Agenzia, usufruendo di un qualificato tutoraggio di esperti e ricercatori ENEA.

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L'elenco dei temi per tesi di laurea, ciascuno con il tutor di riferimento, è continuamente aggiornato ed è consultabile sul sito http://www.enea.it. Gli studenti interessati, con un buon curriculum di studio e che prevedono di discutere la tesi entro un anno, se in regola con le procedure richieste dalle proprie facoltà per l'attribuzione della tesi, sentito il proprio relatore universitario e con il relativo consenso, potranno contattare, per le modalità operative, direttamente i tutor ENEA ai fini della verifica dei due summenzionati requisiti (secondo la vigente procedura interna) e della conseguente formalizzazione dell’ospitalità. Le versioni finali delle tesi riporteranno la menzione del supporto scientifico-tecnologico e didattico offerto dall’ENEA.

5.b Tirocini L’Università di …. quale “soggetto promotore” e l’ENEA quale “soggetto ospitante”, nel rispetto e con le modalità della vigente disciplina nazionale in materia di tirocini formativi e di orientamento (attualmente contenuta nella legge n. 196/1997 e nel Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142) e tenuto conto delle attività programmatiche e delle conseguenti disponibilità organizzative dell’Agenzia, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, s’impegnano all’attivazione di tirocini e stage a favore di studenti e laureati compresi coloro che frequentano corsi di laurea, laurea magistrale (ed equivalenti), corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, master di I e II livello. I tirocini da svolgere presso l’ENEA, di durata comunque non superiore a un anno, non rinnovabili, troveranno riferimento in programmi di tirocinio formativo e di orientamento concordati con l’Università, ricomprendenti una o più posizioni di stage, sottoscritti con le procedure dei rispettivi ordinamenti delle Parti.I tirocini in svolgimento presso l’Agenzia, considerata nel suo insieme, saranno costantemente monitorati, anche con riferimento alla loro numerosità in funzione dei limiti indicati al terzo comma dell’art. 1 del Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142. I tirocinanti - debitamente assicurati a cura e carico dell’Ateneo contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile - per accedere alle strutture ENEA dovranno dichiarare per iscritto:

di essere stati debitamente edotti che per legge il rapporto intrattenuto con il soggetto ospitante non costituisce e non può in alcun modo essere considerato un rapporto di lavoro e che il tirocinio non dà alcun diritto in ordine all’instaurazione di successivi rapporti di lavoro con l’Agenzia;

l’impegno a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché quelle comportamentali previste dalla regolamentazione interna del soggetto ospitante, a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisite nel corso del tirocinio.

5.c Dottorati di Ricerca Il Dottorato di Ricerca è titolo di formazione universitaria post laurea di eccellenza, internazionalmente riconosciuto (PhD) per le carriere accademiche e di ricerca, per quelle professionali, nonché per quelle nel mondo produttivo e nella pubblica amministrazione. I relativi Corsi trovano attuazione e svolgimento nell'ambito dell'autonomia dei singoli Atenei, nel rispetto di principi informatori dettati dalla normativa nazionale (attualmente: Legge 3 luglio 1998 n. 210, Decreto Ministeriale MURST - 30 aprile 1999 n. 224 e Decreto Ministeriale - MIUR -18 giugno 2008). Il Dottorato di Ricerca è un percorso di formazione tramite la ricerca (di durata non inferiore al triennio) che necessita, per quanto concerne i Corsi di Dottorato in discipline scientifiche e tecnologiche, della disponibilità di strutture e laboratori di elevata qualificazione a livello internazionale. L’ENEA, con le sue primarie e innovative competenze e strutture tecnologiche, costituisce, sul territorio nazionale, una risorsa di essenziale riferimento nell'ottimizzazione di quei percorsi di Dottorato aventi a oggetto la ricerca nell’innovazione al servizio dello sviluppo sostenibile. La vigente normativa consente l’attivazione di Corsi di Dottorato mediante convenzione degli Atenei con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei. Pertanto le Parti si impegnano ad approfondire la possibilità di attivazione di corsi con titolarità congiunta ed eventuale estensione della titolarità anche su scala

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internazionale, su specifici settori per i quali le stesse Parti rivestono un riconosciuto livello di eccellenza o un acquisito ruolo istituzionale. Ciò premesso la modalità più attuale per questo incontro tra l’Agenzia e l’Università è rappresentato dallo strumento del "posto aggiuntivo di dottorato di ricerca", consistente nell'opportunità per l’Ateneo titolare di un Corso di Dottorato di convenzionarsi con l'ENEA per incrementare la dotazione di posizioni concorsuali del corso stesso con posti aggiuntivi coperti da borsa di studio finanziata o cofinanziata dall'Agenzia e prevalente svolgimento del relativo percorso di formazione tramite la ricerca in attività progettuali eseguite presso i Centri di Ricerca ENEA, spesso in collegamento con il mondo delle imprese. L'attività svolta dai dottorandi, infatti, oltre a rivelarsi di grande utilità per i progetti dell'ENEA, in ragione dell'elevata qualità della selezione universitaria e per la forte motivazione degli stessi nel contatto con il sistema produttivo, ha rappresentato e costituisce un valido strumento di promozione e sviluppo delle relazioni tra le Parti per progettualità congiunte. Il posto aggiuntivo di dottorato di ricerca presso l'Agenzia è attivabile su iniziativa diretta dei ricercatori e tecnologi ENEA, ovvero su richiesta dei professori universitari, e trova formalizzazione in apposite Convenzioni sottoscritte dalle Parti secondo le rispettive procedure di autorizzazione, prima della pubblicazione dei bandi universitari di concorso. Nel rispetto del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, per la scelta del Corso di Dottorato di Ricerca destinatario del posto aggiuntivo ENEA di dottorato, è richiesta, tuttavia, da parte dei ricercatori e tecnologi dell’Agenzia interessati, la comprovata evidenziazione di aver posto in essere un’attività di selezione per l’individuazione, almeno su scala regionale (con riferimento all'ambito regionale in cui si colloca il Centro ENEA dove il dottorando dovrà in prevalenza svolgere la sua attività di ricerca) tra più Università per una contestuale verifica, tra più interlocutori, della maggiore corrispondenza delle rispettive attività di ricerca con quelle specifiche ENEA di settore, alle quali la borsa di studio è finalizzata e della loro rispettiva, eventuale disponibilità al cofinanziamento (universitario o di altro qualificato soggetto sovvenzionatore) del posto aggiuntivo ENEA. Poiché l’attività dei dottorandi fruitori di borsa ENEA trova obbligatorio, prevalente svolgimento presso laboratori e strutture dell’ Agenzia, con il diretto vantaggio che ne consegue per l'Agenzia stessa in termini di disponibilità di selezionate competenze esterne coinvolte in proprie attività progettuali, andrà comunque privilegiata - anche prescindendo dalla summenzionata attività di selezione - la disponibilità, per il forte interesse alle attività ENEA, per la copertura del 50% dell'importo complessivo della borsa di studio. La Convenzione per posto aggiuntivo ENEA di dottorato potrà altresì direttamente ricollegarsi a un vigente Accordo di collaborazione di ricerca con l’Università, ove ne sussista la previsione nel medesimo. In questo caso, il costo della borsa (parziale o totale) a carico dell'Agenzia costituirà parte della compartecipazione alla spesa complessiva prevista per lo svolgimento del progetto congiunto e troverà riscontro nell'ambito delle previsioni contrattuali di ripartizione tra le Parti della titolarità dei risultati ottenuti. La posizione con borsa di studio finanziata o cofinanziata dall'ENEA deve, per previsione ministeriale, sempre trovare espressa evidenza tra le posizioni universitarie con e senza borsa di studio presenti nel bando di concorso pubblico di Dottorato di Ricerca emesso dall’Ateneo. Tenuto conto delle esigenze organizzative degli Atenei e della tempistica necessaria all’inserimento delle posizioni aggiuntive ENEA nei bandi di concorso universitari, eventuali “Lettere di intenti” per posti aggiuntivi ENEA di dottorato di ricerca potranno essere inviate agli Atenei dai Responsabili delle Unità ENEA interessate, verificata la sussistenza della copertura finanziaria, esperita e comprovata l’attività di selezione secondo le modalità sopra evidenziate, ovvero accertata la sussistenza della disponibilità al cofinanziamento universitario o della specifica previsione nell’ambito di un vigente accordo di collaborazione. Le lettere d’intenti e conseguentemente le Convenzioni di formalizzazione dei posti aggiuntivi di dottorato di ricerca riporteranno necessariamente al loro interno tutto quanto segue: la denominazione del Corso di Dottorato di Ricerca, la sua durata ed il relativo Ciclo di riferimento; il tema di ricerca di interesse ENEA da affidare al dottorando a cui quest’ultimo è vincolato per

beneficiare della borsa di studio a totale o parziale finanziamento ENEA; il Centro e le strutture ENEA dove troverà prevalente svolgimento l’attività di ricerca del dottorando; i nominativi del tutor ENEA e del docente universitario di riferimento;

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l’impegno per il dottorando, per beneficiare della borsa di studio a totale o parziale finanziamento ENEA, di svolgere le attività connesse al dottorato prevalentemente presso Centri e strutture ENEA;

l’entità del finanziamento ENEA e quella dell’eventuale cofinanziamento universitario o di altro qualificato partner, con la specificazione delle voci di costo della posizione aggiuntiva e la relativa imputazione alle Parti (borsa di studio, maggiorazione per attività all’estero, eventuali spese di funzionamento, con la previsione dell’allineamento dei relativi importi agli adeguamenti stabiliti con Decreti del competente Ministero);

il versamento del contributo finanziario dell’ENEA ripartito per annualità; la previsione della restituzione all’Agenzia degli importi versati dall’ENEA per borse non attribuite in

ragione di posizione andata deserta o di rinuncia del vincitore ed anche degli importi versati dall’ENEA riferiti a mensilità successive all’abbandono del corso di dottorato da parte del dottorando o all’accertamento di intervenute variazioni del reddito del medesimo;

l’obbligo di menzionare il contributo ENEA nell’ambito delle pubblicazioni prodotte dal dottorando con riferimento alle attività svolte in ENEA;

il diritto dell’ENEA di partecipare allo sfruttamento industriale di risultati conseguiti dal dottorando con riferimento alle attività svolte in ENEA;

l’obbligo per il dottorando di attenersi alle regole comportamentali del Centro ENEA ospitante; l’obbligo del dottorando in merito alla riservatezza, su fatti, dati, e informazioni conosciuti in ENEA; l’impegno dell’Università a garantire che il dottorando usufruisca di un’assicurazione che copra tutti i

rischi che possano derivargli durante lo svolgimento delle attività di dottorato e di un’assicurazione per la responsabilità civile;

l’evidenza che il posto aggiuntivo ENEA di dottorato di ricerca non dà alcun diritto in ordine all’instaurazione di successivi rapporti di lavoro con l’Agenzia.

5.d Master Sulla base del successo dei risultati di ricerche e attività formative congiunte e della verificata ottimale integrazione delle rispettive competenze, le Parti potranno pianificare master formativi con il più ampio coinvolgimento di altri Atenei attivi sul territorio di pertinenza di Sedi e Centri delle Parti stesse. Per tali iniziative l’Università e l’Agenzia collaboreranno per la programmazione formativa e la progettazione organizzativa, coordinando rispettivamente gli aspetti di istituzionalizzazione e logistici del master.

5.e Didattica La didattica di Corsi di formazione a titolarità congiunta delle Parti sarà prevalentemente affidata ad esperti e studiosi sia dell’Università che dell’Agenzia. Per tali situazioni ciascuna delle Parti sosterrà i costi del proprio personale coinvolto. Al di fuori di tale ipotesi, considerata la vigente normativa di legge (attualmente: art. 25 del DPR 382/1980, D.M. 21 maggio 1998 n. 242, D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, art. 10 Legge n. 230/2005; D.L. 10 novembre 2008 n. 180 convertito con modifiche dalla Legge n. 1/2009, D.M. 16 settembre 2009, art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, art. 23 Legge n. 240/2010), nel rispetto della vigente normativa del Contratto di Lavoro del personale dell’Agenzia e del principio di contenimento della spesa pubblica, l’Ateneo potrà attribuire ad esperti dell’Agenzia incarichi di insegnamento universitario gratuiti o retribuiti su tematiche afferenti le attività istituzionali dell’ENEA. La necessaria, preventiva autorizzazione ENEA per l’assunzione di tali incarichi da parte di personale in ruolo interverrà a condizione che lo stesso incarico non sia, per l’entità dell’impegno connesso, pregiudizievole per il regolare andamento delle attività cui il dipendente è preposto e purché non siano in conseguenza del medesimo previsti oneri aggiuntivi per l’Agenzia, inclusi gli eventuali rimborsi per le trasferte del dipendente ENEA presso le sedi universitarie. Pertanto la richiesta di autorizzazione, nell’indicare il corso d’insegnamento e le motivazioni della scelta del ricorso a competenze ENEA, specificherà l’impegno in ore previsto per lo svolgimento delle attività didattiche da parte del dipendente ENEA, la gratuità o meno dell’incarico, nonché il regime dei rimborsi per le trasferte. Tali incarichi troveranno formalizzazione nell’ambito di specifiche Convenzioni perfezionate secondo le rispettive procedure interne dalle Parti, che, nell’eventualità di retribuzione dell’attività didattica svolta dal

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dipendente ENEA durante l’orario di lavoro, dovranno prevedere per clausola espressa il versamento del compenso stesso all’ENEA.

Art. 6 (Impianti tecnologici e attrezzature di ricerca) Le Parti potranno concordare su base contrattuale il gratuito uso scambievole di rispettive risorse strumentali di ricerca, sperimentazione e misura, anche con il supporto dei tecnici alle stesse addetti e pure per programmi di ricerca e di formazione disgiuntamente condotti. La gratuità resterà comunque condizionata al valore economico pressoché corrispondente delle rispettive risorse messe contestualmente a disposizione. In assenza di tale scambio, ove non sussista un motivato pregiudizio alle attività programmatiche in corso, ciascuna Parte concederà l’uso di propri impianti tecnologici e attrezzature scientifiche a condizioni economiche particolari che tengano conto del carattere pubblico dell’attività di studio svolta da entrambe le Parti. Per contro l’uso di attrezzature dell’altra Parte per la prestazione di servizi tecnologici a terzi da questi ultimi retribuita, sarà concesso previo corrispettivo basato su criteri commerciali. In caso di trasporto di attrezzature dalla sede di una Parte a quella dell’altra, il contratto d’uso a favore di quest’ultima dovrà contenere debita indicazione della copertura assicurativa e delle modalità di trasporto con oneri a cura e carico della Parte cui il bene è temporaneamente ceduto.

Art. 7 (Comitato di Coordinamento e Responsabili della Convenzione) Il Comitato di Coordinamento della Convenzione Quadro ENEA – Università di …. è composto da tre esperti per Parte, che le stesse provvederanno a designare entro 60 giorni dalla stipula del presente atto. I membri del Comitato dovranno impegnarsi per il più ampio collegamento con tutti i diversi settori scientifici operanti nelle due Istituzioni e contribuiranno ad individuare i temi di ricerca e gli interventi di formazione su cui focalizzare la collaborazione. In seno al Comitato ciascuna Parte indicherà il proprio responsabile per il buon andamento della Convenzione. Nel corso della durata della Convenzione ciascuna Parte potrà modificare la propria rappresentanza in seno al Comitato di Coordinamento con comunicazione scritta inviata all’altra. Il Comitato sarà presieduto per il primo biennio dal responsabile della Convenzione per la Parte Università e per il successivo biennio di durata della Convenzione dal responsabile ENEA della Convenzione. La segreteria tecnica del Comitato viene assicurata dall’ENEA. Per i membri del Comitato di Coordinamento non è previsto alcun compenso.

Art. 9 (Regole comportamentali presso le sedi dell’altra Parte) Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dipendente e quello in formazione dell’altra operante nelle attività della presente Convenzione. Il personale dipendente o in formazione di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso le sedi dell’altra, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitari vigenti presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l’accesso anche con riguardo al D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno anche essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, l’impegno ad attenervisi.

Art. 10 (Responsabilità civile) Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l’evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall’altra Parte. In quest’ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 11 (Copertura assicurativa) Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione della presente Convenzione, le sedi dell’altra Parte.

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Art. 12 (Riservatezza) Le Parti s’impegnano a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri discenti la massima riservatezza sui dati, le informazioni e i risultati dell’attività svolta nell’ambito ed in conseguenza della presente Convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 13 (Trattamento dei dati) Le Parti s’impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs 196/2003.

Art. 14 (Durata e recesso) La presente Convenzione avrà una durata pari a quattro anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, e potrà essere prorogata per un ulteriore quadriennio con comunicazione scritta delle Parti, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività presentato dal Presidente del Comitato di Coordinamento di cui al precedente art. 7. Il recesso da tale Convenzione, consentito in qualsiasi momento, dovrà essere comunicato all’altra parte con preavviso scritto di almeno trenta giorni, fermo restando l’obbligo, salvo comune diverso avviso formalizzato per iscritto, di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi assunti nell’ambito della Convenzione medesima, impegni che troveranno, salvo diverso accordo sottoscritto dalle Parti, compimento nel rispetto del presente articolato, che per quelle specifiche attività conserverà piena efficacia.

Art. 15 (Modifiche) Le modifiche concordate dalle Parti alla presente Convenzione potranno essere apportate solo in forma scritta.

Art. 16 (Oneri finanziari) La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l’attivazione di futuri rapporti obbligatori tra le Parti e pertanto non comporta direttamente flussi finanziari tra le stesse.

Art. 17 (Foro competente) Per controversie, dirette o indirette, che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, le Parti stesse potranno adire il Foro competente territorialmente con riferimento alla Sede dell’Ateneo.

Art. 18 (Registrazione) La presente Convenzione sarà registrata in caso di uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

LETTA, APPROVATA E SOTTOSCRITTA. , / / .

Per l’ENEA Per l’Università IL RETTORE

(Prof. Stefano Paleari)

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ALLEGATO AL PUNTO 14

Accordo tra Università degli Studi di Bergamo - Centro per la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento

eCONFSAL-SNALS

e CONFSALFORM

Premesse

L’Università degli Studi di Bergamo, nello specifico il Centro per la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento (CQIA) con CONFSALFORM (Consorzio per la formazione e Organizzazione delle risorse umane), e CONFSAL-SNALS (Sindacato autonomi lavoratori della scuola) intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di studio e di ricerca condotte dall’Università possano integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le attività sviluppate da CONFSALFORM e CONFSAL - SNALS. Il D.P.R. n. 382/80, a riguardo, prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra università ed enti pubblici e privati, sia per la sperimentazione di nuove attività didattiche,sia al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. CONFSALFORM e CONFSAL - SNALS possono, peraltro, contribuire all’attività istituzionale dell’Università sia in termini di disponibilità dei propri iscritti a partecipare alle attività formative proposte dall’Università di Bergamo, sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, nonché di strutture ospitanti per tirocini e stage, per favorire attività didattiche integrative a compendio della formazione accademico-professionale, nonché a fornire loro l’opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro.Allo scopo di rendere disponibili al contesto lavorativo operatori particolarmente qualificati CONFSALFORM e CONFSAL-SNALS sono interessate a collaborare con l’Università degli Studi di Bergamo al fine di promuovere attività di studio e ricerca avanzata.

Tutto ciò premesso

l’Università degli Studi di Bergamo - codice fiscale 80004350163 - rappresentata dal Rettore Prof. Stefano Paleari, nato a ........... il .................... domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Università degli Studi di Bergamo, via Salvecchio n. 19, che per il presente accordo opera attraverso il proprio Centro per la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento (CQIA)

e

CONFSAL-SNALS - codice fiscale 97279170589 - rappresentata dal Segretario Generale, prof. Marco Paolo Nigi nato a ......... in data ................ domiciliato per il presente atto in via Leopoldo Serra 5, 00153, Roma, nel seguito indicata come CONFSAL- SNALS

e

CONFSALFORM (Consorzio per la formazione e Organizzazione delle risorse umane) codice fiscale 07989501007. in qualità di ente di formazione di CONFSAL, rappresentata dal legale rappresentante , prof. Marco Paolo Nigi nato a ....... in data ........... domiciliato per il presente atto in viale di Trastevere n. 60, 00153 Roma, nel seguito indicata come CONFSALFORM

convengono e stipulano quanto segue:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO SERVIZIO RETTORATO U. O. COORDINAMENTO DEI CENTRI DI ATENEO

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Articolo 1 –Oggetto dell’accordo e finalità della collaborazione 1. L’Università, tramite il CQIA, CONFSALFORM e CONFSAL - SNALS si propongono di attuare alcune forme di collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche di carattere scientifico, nonché svolgimento di attività formativa su temi riguardanti il mondo della Scuola aventi carattere ed estensione regionale, nazionale e con modalità di fruizione in e-learning . La collaborazione è finalizzata: - a favorire la partecipazione degli iscritti a CONFSAL –SNALS ai Corsi di formazione proposti dal CQIA e

da CONFSALFORM tramite “SdM - School of Management”; - ad incrementare le opportunità per lo svolgimento di esercitazioni, stage e tirocini da parte degli iscritti ai

predetti Corsi; - ad organizzare conferenze, dibattiti e seminari.

In particolare, le parti intendono collaborare nell’organizzazione di corsi: - per la preparazione alle prove selettive all’accesso al Tirocinio Formativo Attivo per la formazione degli

insegnamenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado; - per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; - per il conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria destinati ai

diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del D.M. 175 del 29.7.1997.

Per quanto non indicato nel presente accordo di collaborazione, le attività di ricerca, consulenza e didattica saranno disciplinate dai Regolamenti adottati dall’Università degli Studi di Bergamo. 2. Per quanto attiene alle attività di rilevanza territoriale, ovvero provinciale e regionale, relativi agli ambiti di collaborazione indicati nel presente accordo, vengono integrate di volta in volta, convenzioni attuative volte a formalizzare e avviare corsi di cui al precedente comma con le sedi Confsal-Snals competenti, nonché per definire gli afferenti piani finanziari e piani di comunicazione.

Articolo 2 – Impegni di CONFSALFORM e CONFSAL- SNALS 1. CONFSALFORM e CONFSAL- SNALS , in particolare, si impegnano a: a) favorire la partecipazione dei propri associati, nonché dei Quadri e Dirigenti sindacali ai master, corsi di

perfezionamento e corsi di aggiornamento proposti dal CQIA e CONFSALFORM e gestiti da “SDM” e da CONFSALFORM partecipati; in particolare, daranno notizia delle attività formative promosse dal CQIA e da CONFSALFORM nei loro siti e tramite newsletter;

b) fornire all’Università l’elenco nominativo dei propri associati che hanno perfezionato l’iscrizione ai corsi, previo consenso degli interessati e per mezzo di CONFSAL - SNALS;

c) a favorire lo svolgimento di stage e tirocini degli iscritti ai Corsi proposti dal CQIA e CONFSALFORM; 2. CONFSAL- SNALS, inoltre, si impegna ad affidare al CQIA e unitamente a CONFSALFORM, con separato contratto corredato di piano finanziario: - la preparazione alle prove selettive all’accesso al Tirocinio Formativo Attivo per la formazione degli

insegnamenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado; - per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; - il conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati

che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del D.M. 175 del 29.7.1997.

Articolo 3 – Impegni dell’Università e del Centro per la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento1. L’Università, in particolare, si impegna a: - concedere una riduzione pari al 30% sulla quota di iscrizione ai corsi proposti da CQIA e da

CONFSALFORM, di cui all’articolo 1 e per gli ulteriori corsi all’articolo 2 comma 2. - consentire agili associati e al personale di CONFSALFORM e CONFSAL- SNALS di accedere alle

biblioteche dell’Università degli Studi di Bergamo per consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili; - collaborare, tramite il CQIA, nell’ambito di uno specifico contratto che richiami il presente accordo, alla

definizione ed erogazione della didattica dei corsi di preparazione alle prove selettive per l’accesso ai Corsi per l’abilitazione all’insegnamento proposti ed organizzati da CONFSALFORM;

- di riconoscere come possibile credito formativo universitario le attività pregresse svolte dagli iscritti CONFSAL-SNALS in ambito professionale, nonché le attività formative possedute e da CONFSALFORM erogate e certificate nel rispetto della normativa vigente

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Articolo 4 – Referenti 1. Le forme di collaborazione di cui al precedente articolo 1, saranno di volta in volta attivate con singoli contratti redatti secondo gli schemi approvati dal Consiglio d’Amministrazione dell’Università degli Studi di Bergamo, che in ogni caso richiameranno il presente accordo di collaborazione. Per la definizione di tali contratti ciascuna delle parti designerà un proprio referente. 2. Per l’Università degli Studi di Bergamo il referente è il Direttore del CQIA, prof. Giuseppe Bertagna. 3. Per CONFSALFORM il referente è Carlo Maio, per CONFSAL-SNALS il referente è il prof. Salvatore Piroscia. 4. La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

Articolo 5 – Responsabilità delle parti 1. Il CQIA è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere agli iscritti a CONFSALFORM e CONFSAL- SNALS durante la permanenza presso l’Università, salvo i casi di dolo o di colpa grave. 2. CONFSALFORM e CONFSAL- SNALS sono sollevate da ogni responsabilità per qualunque evento dannoso di qualsiasi genere e natura possa accadere al personale e agli studenti dell’Università durante la permanenza nei locali dell’Azienda, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Articolo 6 – Uso dei risultati di studi o ricerche 1. CONFSALFORM e CONFSAL- SNALS e CQIA e si impegnano sin d’ora a mantenere la riservatezza delle informazioni scambiate nell’ambito di studi o ricerche così come dei relativi risultati, salvo diverso specifico accordo tra le parti.2. Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all’oggetto delle stesse attività, se non previa autorizzazione dell’altra parte.

Articolo 7 – Durata dell’accordo di collaborazione e procedura di rinnovo 1. Il presente accordo di collaborazione ha durata di tre anni a partire dalla data di stipulazione. Successivamente, l’accordo di collaborazione potrà essere rinnovata mediante apposito accordo sottoscritto tra le parti.

Articolo 8 – Privacy Il CQIA, CONFSALFORM e CONFSAL- SNALS si impegnano, in attuazione del d.lgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, a trattare i dati unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo di collaborazione.

Articolo 9 – Controversie 1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione ed esecuzione del presente accordo di collaborazione. Nel caso in cui la le parti non giungano a una composizione amichevole della controversia, sarà competente il tribunale di Brescia.

Art. 10 – Registrazione 1. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.1986. Tutte le spese relative sono a carico della parte che richiede la registrazione.

Bergamo, ______________

Per l’Università degli studi di Bergamo IL RETTORE Prof. Stefano Paleari

Per CONFSAL - SNALS Il Segretario Generale Prof. Marco Paolo Nigi

Per CONFSALFORM IL Legale Rappresentante Prof. Marco Paolo Nigi

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ALLEGATO AL PUNTO 15

CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER L’ETICA ECONOMICA E LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA

TRA

l’Università degli Studi di Milano - Bicocca, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, rappresentata dal Rettore, Prof. Marcello Fontanesi, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio del Dipartimento di_________________ del _________________ ;

E

L’Università Commerciale “Luigi Bocconi”, con sede legale in Milano, Via Sarfatti, 25, rappresentata dal Rettore, Prof. Guido Tabellini debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio del Dipartimento di_________________ del _________________ ;

E

L’Università degli Studi di Verona, con sede legale in Verona, Via dell’Artigliere, 8, rappresentata dal Rettore Prof. Alessandro Mazzucco debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio del Dipartimento di_________________ del _________________ ;

E

L’Università degli Studi di Trento, con sede legale in Trento, Via Belenzani, 12, rappresentata dal Rettore Prof. Davide Bassi, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio del Dipartimento di_________________ del _________________ ;

E

L’Università degli Studi di Bologna, con sede legale in Bologna, Via Zamboni, 33, rappresentata dal Rettore Prof. Ivano Dionigi, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio del Dipartimento di_________________ del ___________

E

L’Università degli Studi di Siena, con sede legale in Siena, Via Banchi di Sotto, 55, rappresentata dal Rettore Prof. Angelo Riccaboni, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio del Dipartimento di_________________ del _________________ ;

E

L'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza S. Marco n. 4, rappresentata dal Rettore, Prof. Alberto Tesi, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del __________;

E

L'Università Cà Foscari di Venezia, con sede in Venezia, Dorsoduro 3246, rappresentata dal Rettore, Prof. Carlo Carraro, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del __________;

E

L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con sede in Milano, Largo A. Gemelli n. 1, rappresentata dal Rettore, Prof. Lorenzo Ornaghi, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del __________;

E

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L'Università degli Studi dell'Insubria, con sede in Varese, Via Ravasi n. 2, rappresentata dal Rettore, Prof. Renzo Dionigi, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del Senato Accademico del 13.03.2006 e del Consiglio di Amministrazione del 16.03.2006;

E

L'Università degli Studi di Parma, con sede in Parma, Via Università n. 12, rappresentata dal Rettore, Prof. Gino Ferretti, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del __________;

E

L'Università degli Studi di Genova, con sede in Genova, Via Balbi n. 5, rappresentata dal Rettore, Prof. Giacomo Deferrari, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del __________;

E

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con sede legale in Vercelli, Via Duomo n. 6, rappresentata dal Rettore, Prof. Paolo Garbarino, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del __________;

E

L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con sede in Roma, Via Orazio Raimondo n. 18, rappresentata dal Rettore, Prof. Renato Lauro, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del __________;

E

L’Università degli Studi di Bergamo, con sede in Bergamo, Via Salvecchio n. 19, rappresentata dal Rettore, Prof. Stefano Paleari, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del __________;

E

L’Università “Carlo Cattaneo” – Liuc, con sede in Castellanza, Corso Matteotti n. 22, rappresentata dal Rettore, Prof. Andrea Taroni, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del ________ del ______;

E

L’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con sede in Napoli, Corso Umberto I, rappresentata dal Rettore, Prof. Massimo Marrelli, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _________del _______________;

E

L’Università degli Studi di Milano, con sede in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, rappresentata dal Rettore, Prof. Enrico Decleva, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del __________;

E

L’Università degli Studi di Torino, con sede in Torino, Via Verdi n. 8, rappresentata dal Rettore, Prof. Elio Pelizzetti, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del __________;

E

L’Università degli Studi di Catania, con sede in Catania, Piazza dell’Università n. 2, rappresentata dal Rettore, Prof. Antonio Recca, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del __________;

E

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L’Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova n. 65, rappresentata dal Rettore, Prof. Angiolino Stella, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del __________;

E

L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, con sede in Chieti, via dei Vestini n. 31, rappresentata dal Rettore, Prof. Franco Cuccurullo, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del __________;

E

L’Università Iuav di Venezia, con sede in Venezia, Santa Croce n. 191, rappresentata dal Rettore, Prof. Amerigo Restucci, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del __________;

E

L’Università LUISS Guido Carli, con sede in Roma, viale Pola n. 12, rappresentata dal Rettore, Prof. Massimo Egidi, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del __________;

E

L’Università degli Studi di Padova, con sede in Padova, Riviera Tito Livio n. 6, rappresentata dal Rettore, Prof. Giuseppe Zaccaria, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del __________;

E

La Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, con sede in Pisa, Piazza Martiri della Libertà n.33, rappresentata dal Direttore, Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, autorizzato alla firma del presente atto con D.D. n. 30 del 4.02.2005;

PREMESSO- che tra l’Università degli studi di Milano – Bicocca, l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”, l’Università degli Studi di Verona, l’Università degli Studi di Trento, l’Università degli Studi di Bologna, l’Università degli Studi di Siena, è stato costituito, in data 25 novembre 2004, ai sensi dell’art. 91 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, tramite convenzione tra le università sopra citate, il Centro “EconomEtica, Centro interuniversitario per l’etica economica e la responsabilità sociale di impresa” (d’ora in poi il Centro); - che hanno aderito successivamente, con atto aggiuntivo del 24.3.2010, l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Firenze, l'Università Cà Foscari di Venezia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,l’Università degli Studi dell'Insubria, l'Università degli Studi di Parma, l’Università degli Studi di Genova, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, l’Università degli Studi di Bergamo, l’Università “Carlo Cattaneo” – Liuc, l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, - che hanno manifestato l’intenzione di aderire ulteriormente: l’Università defli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi di Catania, l’Università degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, l’Università Iuav di Venezia, l’Università LUISS Guido Carli, l’Università degli Studi di Padova,, - che le risorse necessarie a garantire il funzionamento del Centro e allo svolgimento delle sue attività sono state assicurate per il primo periodo di attività 2005-2011 dalla Fondazione Italiana Accenture (FIA); - che le parti, conformemente a quanto stabilito all’art. 16.2 (Durata e recesso) della Convenzione istitutiva, (nel testo attuale art. 15.2) ritengono di rinnovare la Convenzione stessa alle medesime condizioni, - che le parti hanno comunque ritenuto di emendare il testo originario in alcuni punti con modifiche chiarificatrici dal punto di vista tecnico – procedurale e non sostanziale ovvero incidenti sul rapporto tra le stesse parti.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Tra le Università suddette viene rinnovato per la durata di ulteriori 6 anni a decorrere dalla stipula della presente Convenzione il centro “EconomEtica, Centro interuniversitario per l’etica economica e la

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responsabilità sociale di impresa” (d’ora in poi il Centro), regolato dai seguenti articoli da ritenersi nella loro interezza quale regolamento del Centro medesimo.

ART. 1 SCOPO DEL CENTRO 1. Il Centro si propone di: a) promuovere e realizzare, attraverso la cooperazione interuniversitaria a livello nazionale e internazionale, l’introduzione e l’istituzionalizzazione dell’insegnamento universitario dell’etica degli affari e delle professioni, dell’etica economica, nonché delle varie materie funzionali alla diffusione della responsabilità sociale di impresa; b) sviluppare la ricerca universitaria di base e applicata sull’etica economica e la responsabilità sociale delle imprese favorendo il contributo degli atenei italiani alla comunità scientifica internazionale attiva su questi temi;c) creare una sede di elaborazione e dialogo pubblico tra le Università, le imprese e i loro stakeholder, l’assieme delle associazioni e delle professioni interessate, le istituzioni pubbliche per favorire la riflessione e il confronto sui principi e i modelli organizzativi di CSR, nonché per incentivare l’adozione, l’attuazione e il monitoraggio degli strumenti di gestione per la CSR, in modo da accrescere la fiducia e la credibilità pubblica nei confronti delle forme di autoregolazione e di gestione socialmente responsabile delle imprese e delle organizzazioni economiche in generale.

ART. 2 SEDE DEL CENTRO 1. Il Centro ha sede, attualmente, ai fini amministrativi ed operativi, presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 2. La sede potrà essere variata su delibera del Consiglio Direttivo e previa approvazione delle Università aderenti con le modalità previste per il recesso/rinnovo ai sensi dell’art. 15.2 della convenzione, applicando un principio di rotazione e a condizione che vi sia da parte di un’Università aderente l’offerta di dare ospitalità al Centro.

ART. 3 ATTIVITÀ DEL CENTRO 1. Il Centro persegue i propri scopi svolgendo le seguenti attività: Didattica universitaria: definizione dei metodi e dei contenuti per l’insegnamento nei corsi universitari di vario livello (Laurea, Laurea specialistica, Master, Dottorati di Ricerca, Corsi post-esperienza) dell’etica economica, dell’etica degli affari e dell’etica applicata alle professioni nell’ambito dei corsi di studio universitari in materie economiche, sociali, giuridiche, ingegneristiche ecc, nonché per la didattica universitaria interdisciplinare sui temi della CSR . Sviluppo di ricerca innovativa e diffusione dei relativi risultati mediante gruppi di studio, workshop, seminari e convegni e pubblicazioni. La ricerca riguarderà principalmente i seguenti temi: Indagine sui rapporti interdisciplinari tra etica filosofica e scienze economico-sociali e manageriali, con particolare riferimento ai criteri di equità per le scelte collettive, alle motivazioni non auto-interessate degli agenti economici e alla funzione cognitiva delle norme etiche a supporto delle decisioni di agenti economici limitatamente razionali; Studio delle forme, delle potenzialità e dei limiti, dell’autoregolazione etica delle imprese, delle organizzazioni e dei corpi sociali intermedi in relazione a nuovi modelli di regolazione pubblica delle attività economiche e alle forme di autodisciplina dei mercati; Applicazione dei criteri dell’etica filosofica all’analisi e al disegno economico e giuridico delle forme di governance dell’impresa e in particolare alla definizione di sistemi di “governance allargata” in grado di incorporare le responsabilità sociali dell’impresa; Sviluppo di modelli esplicativi, teorici ed empirici, riguardanti la relazione tra autoregolazione etica da un lato e effetti di reputazione dall’altro; Analisi delle forme alternative di organizzazione dell’impresa (for-profit, nonprofit, cooperativa ecc) in relazione ai vantaggi comparati nella promozione della responsabilità sociale delle imprese. Attività di studio, discussione, formazione e servizio finalizzate a diffondere la responsabilità sociale delle imprese nelle seguenti modalità: (a) Laboratorio: per la raccolta, analisi, comparazione e valutazione degli standard e strumenti per la CSR: • Raccolta, studio, comparazione e valutazione delle iniziative (quali: Progetto Q-RES, GBS, CSR-SC, The Sigma Project, AccountAbility1000, VMS ecc.) volte all’elaborazione di standard di gestione per la CSR relativi ai vari strumenti quali il la missione/visione d’impresa, le carte dei valori, il codice etico, il training etico, la rendicontazione sociale, l’audit etico, la social balanced score card, i sistemi di motivazione del personale ecc. • Contributo allo sviluppo di un framework comune a livello europeo anche attraverso la partecipazione alle iniziative di ricerca promosse dall’Unione Europea e in particolare dalla Commissione. • Creazione di un Forum di dialogo multi-Stakeholder per la condivisone dei principi, delle metodologie, delle regole e degli standard di gestione per la CSR tra i diversi soggetti interessati (imprese e associazioni rappresentative degli stakeholder), e per la definizione di metodologie per il monitoraggio e valutazione volontaria dell’attuazione dei sistemi di gestione della CSR.

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(b) Osservatorio: finalizzato al monitoraggio delle esperienze di CSR nei diversi settori di attività. (c) Altre iniziative quali progettazione e realizzazione di iniziative di formazione e di assistenza all’introduzione di strategie d’impresa che includono la CSR: • Progettazione di programmi di formazione post-laurea (master) o formazione manageriale sulla CSR a sostegno dell’attuazione in azienda. • Assistenza, mediante progetti pilota sul campo, all’adozione di sistemi di gestione per la CSR da parte delle aziende interessate.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO 1. Allo scopo di dare attuazione alle finalità e alle attività previste dai precedenti articoli, il Centro dispone di una struttura operativa di ricerca operante presso la sede amministrativa dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca ed è inoltre organizzato in Unità di ricerca da costituirsi presso ciascun Ateneo aderente.2. Le Unità di Ricerca saranno costituite da docenti e ricercatori di ciascun Ateneo. 3. La Struttura operativa di ricerca del Centro operante presso la sede amministrativa è composta da una segreteria organizzativa, dal Direttore del Centro, dal Vice Direttore e da collaboratori del Centro, intestatari di contratti, borse di studio e assegni di ricerca. La struttura di ricerca è impegnata nella realizzazione dei programmi di attività secondo le finalità fissate agli art. 1 e 3, come specificate dai programmi annuali stabiliti dagli organi del Centro, definiti agli articoli seguenti. In particolare la struttura stabile di ricerca: a) coordina i programmi e i progetti approvati dal Comitato scientifico con i quali vengono attuate le finalità del Centro nell’ambito delle metodologie didattiche e della formazione post-laurea, della ricerca di base e applicata, nonché per le attività di disseminazione che prevedono l’intervento sul campo e l’organizzazione del dialogo tra mondo accademico e soggetti esterni, tra cui le imprese e le organizzazioni rappresentative degli interessi coinvolti nello sviluppo della CSR; b) cura la pubblicazione di una serie di working paper aventi ad oggetto i risultati dell’attività di ricerca del Centro e dei ricercatori che collaborano o afferiscono ad esso. c) garantisce il coordinamento e la cooperazione scientifica tra le varie Unità di Ricerca in cui si articola il Centro. In particolare Organizza seminari e convegni per la discussione in comune dei risultati delle varie unità di ricerca; Organizza tavoli di discussione comune per la messa a punto di indirizzi e metodologie di riferimento sulla

CSR (ad es. governance, accountability, dialogo multi-stakeholder, codici etici, sistemi organizzativi, audit, rendicontazione, certificazione ecc). 4. I compensi per gli eventuali collaboratori esterni alla struttura stabile di ricerca sono previsti dal budget del Centro e i loro costi sono coperti mediante fondi autonomamente acquisiti dal Centro medesimo.

ART. 5 PERSONALE AFFERENTE AL CENTRO 1. I docenti ed i ricercatori delle Università convenzionate che svolgono ricerca nei campi di competenza del Centro ed in campi affini, possono chiedere afferire al Centro interuniversitario per l’etica economica e la responsabilità sociale di impresa inoltrando domanda al Presidente, che è tenuto a sottoporre la richiesta al Consiglio Direttivo. La domanda di afferenza al Centro deve essere accompagnata dal parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di appartenenza dei richiedenti. Dell’accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai Rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti. 2. I professori e i ricercatori afferenti al Centro organizzano Unità di Ricerca presso le rispettive sedi e collaborano con le attività della struttura stabile di ricerca di cui all’articolo precedente su specifici progetti coerenti con le finalità del Centro, ne presentano i relativi risultati nelle riunioni scientifiche e nei convegni organizzati dal Centro e possono fare richiesta di sostegno economico per periodi di studio all’estero, ove il Centro abbia le disponibilità finanziarie adeguate.

ART. 6 ORGANI DEL CENTRO 1. Organi del Centro sono: a) il Presidente b) il Consiglio Direttivo c) il Comitato Scientifico d) il Direttore e il Vice-Direttore del Centro

ART. 7 IL PRESIDENTE 1. Il Presidente è nominato dal Rettore dell’Ateneo sede amministrativa del Centro tra i professori di Ia fascia dell’Ateneo stesso. 2. Il Presidente dura in carica tre anni e la sua carica è rinnovabile una sola volta consecutivamente. 3. Il Presidente svolge le seguenti funzioni: a) rappresenta il Centro; b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo; c) sovrintende al funzionamento generale del Centro, garantendo circa la coerenza tra le finalità istitutive e i singoli programmi e progetti realizzati dal Centro.

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d) garantisce la cooperazione tra le diverse Università aderenti al Centro, e) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore e la composizione del Comitato Scientifico; f) Affianca il Direttore nelle decisioni di richiesta e accettazione di contributi, finanziamenti e liberalità il cui ammontare non richieda preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti. g) garantisce la puntualità e correttezza della rendicontazione agli enti donatori in merito all’utilizzo delle liberalità ricevute dal Centro.

ART. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 1. Il Consiglio Direttivo del Centro è composto: - dal Presidente del Centro che lo presiede; - dal Direttore, membro di diritto; - dal Direttore del Dipartimento dell’Università ospitante, o un suo delegato; - da un rappresentante per ciascuno degli Atenei aderenti, nominato dal corrispondente Rettore e scelto tra i docenti di prima o seconda fascia aventi competenza riconosciuta nelle tematiche oggetto delle attività di ricerca del Centro. 2. Al Consiglio Direttivo partecipa con voto deliberativo anche un rappresentante di ciascun ente pubblico o privato che abbia sottoscritto, attraverso l’Università sede amministrativa, una convenzione con il Centro in forza della quale si impegna a finanziarne l’attività per un periodo pluriennale e per un ammontare non inferiore a quanto stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Il rappresentante di tali enti dovrà essere scelto tra esperti nelle materie oggetto dell’attività del Centro. 3. In ogni momento la composizione del Consiglio direttivo dovrà restare tale da assicurare alla componente universitaria la maggioranza qualificata (2/3) dei membri. A tale scopo il Consiglio delibera un aumento in misura proporzionale del numero dei rappresentanti delle Università secondo criteri e modelli fissati dallo stesso Consiglio. 4. Il Consiglio nella sua interezza dura in carica tre anni. Alla scadenza del triennio il Rettore di Ciascuna Università provvede a nominare il rappresentante del relativo Ateneo. 5. Il mandato di ciascun consigliere può essere rinnovato per una sola volta consecutivamente, salvo il caso in cui detto consigliere sia l’unico afferente per l’Università di riferimento. 6. Il Consiglio Direttivo: a) approva il budget annuale e la relazione consuntiva sull’impiego delle risorse messe a disposizione dagli Atenei aderenti e dagli Enti finanziatori esterni; b) svolge verifiche quadrimestrali sull’andamento della gestione del Centro in relazione al budget annuale e verifica le nuove opportunità di sviluppo, autorizzando le nuove iniziative di rilevante significato per il finanziamento del Centro che intervengano nel corso dell’anno; c) approva i contratti e le convenzioni; d) approva la relazione di rendicontazione sull’utilizzo dei fondi da inviare agli enti donatori/finanziatori; e) nomina il Comitato Scientifico; f) nomina il Direttore e il Vice-Direttore; g) esprime la propria approvazione sulle richieste di afferenza al Centro di docenti e ricercatori; esprime la propria approvazione sulle richieste di adesione al Centro da parte delle Università che ne fanno richiesta; h) valuta e approva la richiesta di adesione e la nomina di rappresentanti di enti finanziatori nel Consiglio Direttivo medesimo; i) decide a maggioranza sul mancato raggiungimento degli scopi del centro e sulla mancata realizzazione del programma scientifico; l) approva le spese su proposta del Direttore; m) decide le assunzioni di personale, su proposta del Direttore, verificata la copertura della spesa e nel rispetto dei regolamenti dell’Università sede del centro. 7. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti con voto deliberativo, detratti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti

ART. 9 COMITATO SCIENTIFICO 1. Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, è costituito dal Direttore del Centro, che lo presiede, dal Direttore (o suo delegato) del Dipartimento dell’Università in cui ha sede amministrativa il Centro, e da un rappresentante di ogni Università aderente, selezionato tra i professori di prima o seconda fascia o ricercatori afferenti al Centro, nonché da studiosi italiani e stranieri di conclamata competenza nelle varie aree di attività del Centro. Alle riunioni del Comitato Scientifico può partecipare con voto deliberativo il Presidente del Centro. 2. Il Comitato Scientifico: a) approva il programma di attività annuale del Centro e la relazione di consuntivo annuale sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, presentati dal Direttore; b) approva l’impostazione dei progetti di attività del Centro all’interno delle diverse aree in cui esso opera; c) svolge verifiche trimestrali sull’andamento della realizzazione dei progetti in corso d’opera;

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d) valuta, su iniziativa di ciascun membro, la possibilità di intraprendere iniziative innovative coerenti con le finalità del Centro di cui raccomanda l’approfondimento e le traduce in proposte operative al Comitato Direttivo tramite il Direttore del Centro. 3. All’interno del Comitato Scientifico è possibile che le attività siano articolate in commissioni che operano sulle aree principali di attività del Centro e che riferiscono al Comitato Scientifico in seduta plenaria. Ove il Comitato Scientifico sia coinvolto, come ora indicato, nella progettazione e realizzazione operativa dei programmi di attività del Centro, ad esso partecipano i ricercatori componenti la struttura stabile di ricerca di cui all’art.4. Il Comitato Scientifico è convocato dal Direttore o su iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti. Esso si riunisce almeno due volte l’anno. Per la validità delle deliberazioni del comitato scientifico è sufficiente la maggioranza dei presenti. La verbalizzazione delle riunioni è assicurata da un collaboratore della struttura stabile di ricerca del Centro designato all’uopo segretario del Comitato scientifico. 5. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rinominabili.

ART. 10 IL DIRETTORE E IL VICE DIRETTORE 1. Il Direttore del Centro è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Il suo mandato ha durata triennale ed è rinnovabile. 2. Il Direttore cura ed è responsabile dell’ideazione dei programmi e della loro attuazione. Gode di autonomia nella gestione del programma scientifico che sottopone annualmente all’approvazione del Comitato Scientifico e al quale rende conto mediante la relazione consuntiva annuale sulle attività svolte e con le relazioni trimestrali sulla realizzazione dei progetti. Egli inoltre raccoglie le proposte dei componenti del Comitato Scientifico traducendole, ove esse siano approvate, in progetti che vengono discussi nelle riunioni successive. 3. Il Direttore rende conto al Consiglio Direttivo, di cui è membro di diritto, dell’impiego delle risorse del Centro redigendo, d’intesa con il Presidente il budget annuale preventivo e consuntivo nonché le relazioni quadrimestrali sull’andamento della gestione del Centro. 4. Egli dirige le attività della struttura stabile di ricerca di cui all’art. 4. tramite la quale dà attuazione ai programmi scientifici del Centro 5. Egli è inoltre impegnato, mediante la predisposizione di progetti di ricerca e formazione e di offerte di collaborazione - avvalendosi a tali scopi del contributo dei partecipanti allo staff della struttura stabile di ricerca - a promuovere lo sviluppo del Centro, stabilendo, secondo le linee guida fissate dal Consiglio Direttivo e d’intesa con il Presidente, i contatti a ciò funzionali con enti e istituzioni nazionali e internazionali interessate a sostenere l’attività del Centro o ad avvalersi di sue competenze o a finanziarne particolari progetti. Di conseguenza egli redige le relazioni annuali mediante le quali il Centro rende conto agli enti donatori circa l’impiego delle liberalità ricevute. 6. Il Direttore ha autonomia di spesa nei limiti previsti dalla normativa dell’Ateneo sede amministrativa del Centro in materia di Strutture prive di autonomia contabile. 7. Il Vice-direttore, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente con mandato triennale rinnovabile collabora con il Direttore nell’adempimento di tutte le sue funzioni e ne assolve le funzioni in caso di assenza/impedimento.

ART. 11 FINANZIAMENTI 1. Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti: a) dalle Università convenzionate, compatibilmente con le rispettive disponibilità e regolamentazioni; b) dai Dipartimenti delle Università convenzionate, che potranno mettere a disposizione del Centro fondi di ricerca iscritti nei loro bilanci a qualsiasi titolo, per lo svolgimento di attività scientifiche che rientrano nelle competenze e finalità del Centro; c) da Enti di Ricerca o da Organi di carattere sovranazionale o comunitario mediante apposite convenzioni nazionali ed internazionali; d) da altri Enti pubblici o fondazioni operanti in settori di interesse del Centro; e) da contributi e convenzioni con soggetti pubblici e privati per il raggiungimento delle finalità del Centro; f) da contratti, prestazioni e convenzioni per conto terzi. 2. In ogni caso, le liberalità devolute da enti pubblici e privati ai fini di sostenere il raggiungimento delle finalità generali del Centro sono interamente utilizzate per finanziarne l’attività e il funzionamento come descritti nel presente regolamento. 3. I finanziamenti dovranno affluire all’Università dove ha sede amministrativa il Centro sul centro di costo intestato a EconomEtica, Centro interuniversitario per l’etica economica e la responsabilità sociale delle imprese, istituito presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

ART. 12 BENI MOBILI 1. I beni mobili acquistati con fondi assegnati al Centro sono inventariati presso la sede amministrativa del Centro e destinati alle singole Università convenzionate presso le quali i beni sono posti in funzione o in affidamento con apposita delibera del Consiglio Direttivo e secondo le procedure e gli atti previsti dai regolamenti interni e/o dalla legge.

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2. Allo scioglimento del Centro i beni saranno assegnati alle Università aderenti al Centro sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 13 GESTIONE DEL CENTRO La gestione amministrativa e contabile del Centro è effettuata secondo le norme vigenti presso l’Ateneo sede amministrativa del Centro in materia di Strutture prive di autonomia contabile.

ART. 14 SUCCESSIVE ADESIONI 1. Possono entrare a far parte del Centro altre Università a seguito di richiesta da inviare al Presidente del Centro.2. Le nuove adesioni sono approvate dal Consiglio Direttivo e sono formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione con le modalità previste all’art. 15.2. Le Università i cui rappresentanti esprimono voto negativo alle nuove adesioni ovvero non siano presenti alla relativa deliberazione hanno diritto di recesso con effetto immediato.

ART. 15 DURATA E RECESSO 1. La presente convenzione entra in vigore alla data di stipulazione e ha validità di sei anni. 2. Il rinnovo anche per una diversa durata, alle medesime condizioni, sarà oggetto di appositi accordi sottoscritti dai Rettori delle Università convenzionate, su richiesta del Presidente del Centro approvata dal Consiglio Direttivo, previa acquisizione delle delibere delle Strutture interessate delle Università stesse. 3. Il rinnovo a eventuali nuove condizioni sarà invece oggetto di apposito accordo da sottoscriversi tra i Rettori delle Università convenzionate e da sottoporre all’approvazione degli organi accademici delle stesse Università. 4. Ciascuna Università consociata può esercitare l’azione di disdetta o recesso, da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Centro che la sottopone al Consiglio Direttivo.

ART. 16 FORO COMPETENTE 1. Tutte le controversie tra le Università aderenti derivate dalla interpretazione o applicazione della presente convenzione, saranno devolute al Foro di Milano.

Letto approvato e sottoscritto.

Per Università degli Studi di Milano – Bicocca Il Rettore, Prof. Marcello Fontanesi _________________________ Per Università Commerciale “Luigi Bocconi” Il Rettore, Prof. Guido Tabellini _______________________ Per Università degli Studi di Verona Il Rettore, Prof. Alessandro Mazzucco_________________________ Per Università degli Studi di Trento Il Rettore, Prof. Davide Bassi_________________________ Per Università degli Studi di Bologna Il Rettore, Prof. Ivano Dionigi _________________________ Per Università degli Studi di Siena Il Rettore, Prof. Angelo Riccaboni ____________________ Per l’Università degli Studi di Firenze Il Rettore, Prof. Alberto Tesi _________________________ Per l'Università Cà Foscari di Venezia Il Rettore, Prof. Carlo Carraro _________________________ Per l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Il Rettore, Prof. Lorenzo Ornaghi _________________________ Per l'Università degli Studi dell'Insubria, Il Rettore, Prof. Renzo Dionigi _________________________ Per l’Università degli Studi di Parma Il Rettore, Prof. Gino Ferretti _________________________ Per l'Università degli Studi di Genova Il Rettore, Prof. Giacomo Deferrari _________________________ Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” Il Prof. Paolo Garbarino _________________________ Per l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata Il Rettore, Prof. Renato Lauro_________________________ Per l’Università degli Studi di Bergamo Il Rettore, Prof. Stefano Paleari_________________________ Per l’Università “Carlo Cattaneo” – Liuc

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Il Rettore, Prof. Andrea Taroni _________________________ Per l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” Il Rettore, Prof. Massimo Marrelli _________________________ Per l’Università degli Studi di Milano Il Rettore, Prof. Enrico Decleva _________________________ Per l’Università degli Studi di Torino Il Rettore, Prof. Elio Pelizzetti_________________________ Per l’Università degli Studi di Catania Il Rettore, Prof. Antonio Recca_________________________ Per l’Università degli Studi di Pavia Il Rettore, Prof. Angiolino Stella_________________________ Per l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara Il Rettore, Prof. Franco Cuccurullo_________________________ Per l’Università Iuav di Venezia il Rettore, Prof. Amerigo Restucci _________________________ Per l’Università LUISS Guido Carli, Il Rettore, Prof. Massimo Egidi_________________________ Per l’Università degli Studi di Padova Il Rettore, Prof. Giuseppe Zaccaria _________________________ Per la Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento Il Direttore, Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

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24129 Bergamo, via Salvecchio 19 Cod. Fiscale 80004350163 P.IVA 01612800167

ALLEGATO AL PUNTO 16 (a)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO

E

FONDAZIONE BENEDETTO RAVASIO

Premesse L’Università degli Studi di Bergamo e la Fondazione Benedetto Ravasio intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dall’Università possano integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dalla Fondazione Benedetto Ravasio. Il D.P.R. n. 382/80, a riguardo, prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra università ed enti pubblici e privati, sia per la sperimentazione di nuove attività didattiche (art. 92), sia al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27). La Fondazione Benedetto Ravasio può, peraltro, contribuire all’attività didattica dell’Università sia in termini di disponibilità dei propri dipendenti, sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, nonché di strutture per tirocini e stage, per favorire attività didattiche integrative a compendio della formazione accademico-professionale degli studenti, nonché a fornire loro l’opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro. Allo scopo di rendere disponibili al contesto produttivo operatori particolarmente qualificati, la Fondazione Benedetto Ravasio è interessata a collaborare con l’Università degli Studi di Bergamo al fine di promuovere percorsi accademici di studio.

Tutto ciò premesso,

tra l’Università degli Studi di Bergamo, CF 80004350163, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Stefano Paleari, .............. in data ..........., domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Università degli Studi di Bergamo, via Salvecchio n. 19, nel seguito indicata come “Università”,

e

la Fondazione Benedetto Ravasio, CF 02260260167, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante Arch. Sergio Ravasio, .................... in data ............, domiciliato per il presente atto presso la sede della Fondazione Benedetto Ravasio in Via Giacomo Trecourt, 4, Bergamo, nel seguito indicata come “Fondazione”,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Finalità dell’accordo di collaborazione L’Università e la Fondazione si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e le realtà del territorio, attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche, formazione, didattica e consulenze di carattere scientifico su problemi particolari, di volta in volta esplicitate dai contraenti. Le varie attività saranno definite mediante la stipula di appositi contratti, che in ogni caso richiameranno il presente accordo di collaborazione e che potranno anche coinvolgere altri enti o associazioni.

Resta inteso che le collaborazioni di cui ai successivi articoli 2 e 3 saranno concordate di volta in volta in relazione all’effettiva disponibilità delle parti per garantire la migliore attuazione delle stesse. Per quanto non indicato nel presente accordo di collaborazione, le attività di ricerca, consulenza e didattica saranno disciplinate dai Regolamenti adottati dall’Università degli Studi di Bergamo.

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2Articolo 2 – Oggetto della collaborazione per la didattica e la formazione

La Fondazione Benedetto Ravasio dichiara la propria disponibilità ad offrire, attraverso opportuni accordi, all’Università degli Studi di Bergamo il supporto per attività didattiche integrative quali: - lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea; - lo svolgimento di esercitazioni; - l’organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti; - l’organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari; - lo svolgimento di tirocini.

In particolare la Fondazione Benedetto Ravasio favorirà: - la collaborazione di propri tecnici specializzati e ricercatori qualificati, individuati dagli organi

competenti dell’Università per lo svolgimento di attività didattiche integrative, fatta salva la prerogativa esclusiva dell’Università circa l’affidamento contrattuale degli insegnamenti;

- la possibilità di accesso, al personale dell’Università e agli studenti, ai Centri di documentazione e di studio nonché alle biblioteche comuni e la possibilità di consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;

- la possibilità di accesso, al personale e agli studenti dell’Università ai servizi ed alle attività di formazione organizzate dalla Fondazione Benedetto Ravasio.

La Fondazione Benedetto Ravasio dichiara la propria disponibilità a collaborare alle attività di tirocinio degli studenti, ospitandoli nelle proprie strutture organizzative e negli enti ed associazioni aderenti. Obiettivo del tirocinio è realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro durante i percorsi di studio di I e II livello, e successivamente al conseguimento della laurea (I livello) e della laurea magistrale (II livello) per agevolare le scelte professionali attraverso esperienze a carattere professionalizzante nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 lettera d (D.M. 25 marzo 1998, n. 142) in termini di durata massima degli stessi. L’Università degli Studi di Bergamo, si impegna altresì a: - consentire al personale della Fondazione Benedetto Ravasio di accedere alle biblioteche dei

Dipartimenti/Facoltà dell’Università degli Studi di Bergamo e consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;

- sottoporre agli allievi interessati argomenti per monografie e tesi di laurea su temi d’interesse della Fondazione Benedetto Ravasio.

La Fondazione Benedetto Ravasio e l’Università degli Studi di Bergamo dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con terze parti nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative, sui seguenti temi: - realizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione per laureati nelle Facoltà dell’Ateneo; - sperimentazione di corsi e/o seminari realizzati con tecniche audiovisive e con l’utilizzo di una

didattica multimediale ed in generale di tecniche didattiche assistite da calcolatore e per via teledidattica;

- preparazione e svolgimento di corsi e/o seminari su tematiche di avanguardia tecnico-scientifica; - realizzazione di corsi di aggiornamento nell’ambito della formazione permanente del personale.

Articolo 3 – Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e consulenza. L’Università degli Studi di Bergamo e la Fondazione Benedetto Ravasio favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca nei settori di comune interesse; tali attività potranno svolgersi nelle forme sotto indicate: - collaborazione per studi e ricerche, per i quali si prevede una durata medio/lunga ed un elevato

impegno di risorse; - consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a problemi contingenti da

espletarsi in tempi brevi e con limitato impegno di risorse; - commesse di ricerca/consulenza affidate dalla Fondazione Benedetto Ravasio all’Università degli

Studi di Bergamo; - partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

Articolo 4 – Referenti Come indicato al precedente articolo 1, le forme di collaborazione sviluppate nell’ambito della convenzione saranno di volta in volta attivate tramite singoli contratti redatti secondo gli schemi approvati dal Consiglio d’Amministrazione dell’Università degli Studi di Bergamo, che in ogni caso richiameranno il presente accordo di collaborazione. Per la definizione di tali contratti saranno individuati da entrambe le parti i rispettivi referenti.

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3 La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

Articolo 5 – Responsabilità delle parti L’Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della Fondazione durante la permanenza presso l’Università, salvo i casi di dolo o di colpa grave.La Fondazione da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualunque evento dannoso di qualsiasi genere e natura che possa accadere al personale e agli studenti dell’Università durante la permanenza nei locali dell’Ente, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Articolo 6 – Uso dei risultati di studi o ricerche L’Università e la Fondazione concordano di stabilire a priori, per ogni progetto, un opportuno livello di “riservatezza” delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili con l’esplicita menzione di entrambi i partner. Viceversa, per studi o ricerche classificati come “riservati”, le parti si impegnano a non divulgare i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta. Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze ecc. quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all’oggetto delle stesse attività.

Articolo 7 – Durata dell’accordo di collaborazione e procedura di rinnovo Il presente accordo di collaborazione ha durata di quattro anni a partire dalla data di stipulazione. Successivamente l’accordo di collaborazione potrà essere rinnovato previa deliberazione di entrambe le parti.

Articolo 8 – Privacy L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali in attuazione del d.lgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La Fondazione si impegna a trattare i dati personali dell’Università unicamente per la finalità connesse all’esecuzione del presente accordo di collaborazione.

Articolo 9 – Controversie Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione.

Art. 10 – Registrazione Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.1986. Tutte le spese relative sono a carico della parte che richiede la registrazione.

Bergamo, ______________

Per l’Università degli Studi di Bergamo IL RETTORE

(Prof. Stefano Paleari)

Per la Fondazione Benedetto Ravasio IL PRESIDENTE

(Arch. Sergio Ravasio)

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24129 Bergamo, via Salvecchio 19 Cod. Fiscale 80004350163 P.IVA 01612800167

ALLEGATO AL PUNTO 16 (b)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO

E

LA FEDERAZIONE DEI CONSORZI DEI BACINI IMBRIFERI MONTANI – FEDERBIM

Premesse

L’Università degli Studi di Bergamo e la Federazione dei Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dall’Università possano integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dalla Federazione dei Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani. Il D.P.R. n. 382/80, a riguardo, prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra università ed enti pubblici e privati, sia per la sperimentazione di nuove attività didattiche (art. 92), sia al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27).

La Federazione dei Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani può, peraltro, contribuire all’attività didattica dell’Università sia in termini di disponibilità dei propri dipendenti, sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, nonché di strutture per tirocini e stage, per favorire attività didattiche integrative a compendio della formazione accademico-professionale degli studenti, nonché a fornire loro l’opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro. Allo scopo di rendere disponibili al contesto produttivo operatori particolarmente qualificati, la Federazione dei Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani è interessata a collaborare con l’Università degli Studi di Bergamo al fine di promuovere percorsi accademici di studio e ricerca avanzata.

Tutto ciò premesso,

tra l’Università degli Studi di Bergamo, CF 80004350163, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Stefano Paleari, nato a .............. in data .................., domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Università degli Studi di Bergamo, via Salvecchio n. 19, nel seguito indicata come “Università”,

e

il La Federazione dei Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani, CF 80154490587, rappresentata dal Presidente Rag. Carlo Personeni, ............... in data ................, domiciliato per il presente atto presso la sede della Federazione dei Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani, Viale Castro Pretorio n. 116 – 00185 Roma, nel seguito indicata come “FEDERBIM”,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Finalità dell’accordo di collaborazione L’Università e la FEDERBIM si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e le realtà del territorio, attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche, formazione, didattica e consulenze di carattere scientifico su problemi particolari, di volta in volta esplicitate dai contraenti. Le varie attività saranno definite mediante la stipula di appositi contratti, che in ogni caso richiameranno il presente accordo di collaborazione e che potranno anche coinvolgere altri enti o associazioni.

Resta inteso che le collaborazioni di cui ai successivi articoli 2 e 3 saranno concordate di volta in volta in relazione all’effettiva disponibilità delle parti per garantire la migliore attuazione delle stesse.

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2 Per quanto non indicato nel presente accordo di collaborazione, le attività di ricerca, consulenza e didattica saranno disciplinate dai Regolamenti adottati dall’Università degli Studi di Bergamo.

Articolo 2 – Oggetto della collaborazione per la didattica e la formazioneLa FEDERBIM dichiara la propria disponibilità ad offrire, attraverso opportuni accordi, all’Università degli Studi di Bergamo il supporto per attività didattiche integrative quali: - lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea; - lo svolgimento di esercitazioni; - l’organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti; - l’organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari; - lo svolgimento di tirocini.

In particolare la FEDERBIM favorirà: - la collaborazione di propri tecnici specializzati e ricercatori qualificati, individuati dagli organi

competenti dell’Università per lo svolgimento di attività didattiche integrative, fatta salva la prerogativa esclusiva dell’Università circa l’affidamento contrattuale degli insegnamenti;

- la possibilità di accesso, al personale dell’Università e agli studenti, ai Centri di documentazione e di studio nonché alle biblioteche comuni e la possibilità di consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;

- la possibilità di accesso, al personale e agli studenti dell’Università ai servizi ed alle attività di formazione organizzate dalla FEDERBIM.

La FEDERBIM dichiara la propria disponibilità a collaborare alle attività di tirocinio degli studenti, ospitandoli nelle proprie strutture organizzative e negli enti ed associazioni aderenti. Obiettivo del tirocinio è realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro durante i percorsi di studio di I e II livello, e successivamente al conseguimento della laurea (I livello) e della laurea magistrale (II livello) per agevolare le scelte professionali attraverso esperienze a carattere professionalizzante nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 lettera d (D.M. 25 marzo 1998, n. 142) in termini di durata massima degli stessi. L’Università degli Studi di Bergamo, si impegna altresì a: - consentire al personale della FEDERBIM di accedere alle biblioteche dei Dipartimenti/Facoltà

dell’Università degli Studi di Bergamo e consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili; - sottoporre agli allievi interessati argomenti per monografie e tesi di laurea su temi d’interesse della

FEDERBIM.

La FEDERBIM e l’Università degli Studi di Bergamo dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con terze parti nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative, sui seguenti temi: - realizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione per laureati nelle Facoltà dell’Ateneo; - sperimentazione di corsi e/o seminari realizzati con tecniche audiovisive e con l’utilizzo di una

didattica multimediale ed in generale di tecniche didattiche assistite da calcolatore e per via teledidattica;

- preparazione e svolgimento di corsi e/o seminari su tematiche di avanguardia tecnico-scientifica; - realizzazione di corsi di aggiornamento nell’ambito della formazione permanente del personale.

Articolo 3 – Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e consulenza. L’Università degli Studi di Bergamo e la FEDERBIM favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca nei settori di comune interesse; tali attività potranno svolgersi, attraverso opportuni accordi, nelle forme sotto indicate: - collaborazione per studi e ricerche, per i quali si prevede una durata medio/lunga ed un elevato

impegno di risorse; - consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a problemi contingenti da

espletarsi in tempi brevi e con limitato impegno di risorse; - commesse di ricerca/consulenza affidate dalla FEDERBIM all’Università degli Studi di Bergamo; - partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

Articolo 4 – Referenti Come indicato al precedente articolo 1, le forme di collaborazione sviluppate nell’ambito della convenzione saranno di volta in volta attivate tramite singoli contratti redatti secondo gli schemi approvati dal Consiglio d’Amministrazione dell’Università degli Studi di Bergamo, che in ogni caso

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3richiameranno il presente accordo di collaborazione. Per la definizione di tali contratti saranno individuati da entrambe le parti i rispettivi referenti. La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

Articolo 5 – Responsabilità delle parti L’Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della FEDERBIM durante la permanenza presso l’Università, salvo i casi di dolo o di colpa grave.La FEDERBIM da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualunque evento dannoso di qualsiasi genere e natura che possa accadere al personale e agli studenti dell’Università durante la permanenza nei locali dell’Ente, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Articolo 6 – Uso dei risultati di studi o ricerche L’Università e la FEDERBIM concordano di stabilire a priori, per ogni progetto, un opportuno livello di “riservatezza” delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili con l’esplicita menzione di entrambi i partner. Viceversa, per studi o ricerche classificati come “riservati”, le parti si impegnano a non divulgare i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta. Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze ecc. quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all’oggetto delle stesse attività.

Articolo 7 – Durata dell’accordo di collaborazione e procedura di rinnovo Il presente accordo di collaborazione ha durata di quattro anni a partire dalla data di stipulazione. Successivamente l’accordo di collaborazione potrà essere rinnovato previa deliberazione di entrambe le parti.

Articolo 8 – Privacy L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali in attuazione del d.lgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La FEDERBIM si impegna a trattare i dati personali dell’Università unicamente per la finalità connesse all’esecuzione del presente accordo di collaborazione.

Articolo 9 – Controversie Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione.

Art. 10 – Registrazione Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.1986. Tutte le spese relative sono a carico della parte che richiede la registrazione.

Bergamo, ______________

Per l’Università degli Studi di Bergamo IL RETTORE

(Prof. Stefano Paleari)

Per la FEDERBIM IL PRESIDENTE

(Rag. Carlo Personeni)

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ALLEGATO AL PUNTO 16 (c)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO

E

ASSOCIAZIONE PER LA GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI BERGAMO ONLUS (GAMeC)

Premesse

L’Università degli Studi di Bergamo e l’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo Onlus intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dall’Università possano integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dall’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo Onlus.

Il D.P.R. n. 382/80, a riguardo, prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra università ed enti pubblici e privati, sia per la sperimentazione di nuove attività didattiche (art. 92), sia al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27).

L’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo Onlus può, peraltro, contribuire all’attività istituzionale dell’Università sia in termini di disponibilità dei propri dipendenti, sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, nonché di strutture per tirocini e stage, per favorire attività didattiche integrative a compendio della formazione accademico-professionale degli studenti, nonché a fornire loro l’opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro.

Allo scopo di rendere disponibili al contesto produttivo operatori particolarmente qualificati l’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo Onlus è interessata a collaborare con l’Università degli Studi di Bergamo al fine di promuovere attività di studio e ricerca avanzata.

Tutto ciò premesso,

tra l’Università degli Studi di Bergamo, CF 80004350163, rappresentata dal Rettore protempore Prof. Stefano Paleari, nato a .............in data .................... domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Università degli Studi di Bergamo, via Salvecchio n. 19, nel seguito indicata come “Università”,

e

l’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo Onlus, CF e P.IVA 02711040168 rappresentata dal Presidente Ing. Mario Scaglia nato a .............. in data ............., domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo Onlus in Bergamo Via San Tomaso 53, nel seguito indicata come “GAMeC”,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Finalità dell’accordo di collaborazione L’Università e la GAMeC si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e le realtà del territorio, attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche, formazione, didattica e consulenze di carattere scientifico su problemi particolari, di volta in volta esplicitate dai contraenti. Le varie attività saranno definite mediante la stipula di appositi contratti, che in ogni caso richiameranno il presente accordo di collaborazione e che potranno anche coinvolgere altri enti o associazioni. Resta inteso che le collaborazioni di cui ai successivi articoli 2 e 3 saranno concordate di volta in volta in relazione all’effettiva disponibilità delle parti per garantire la migliore attuazione delle stesse. Per quanto non indicato nel presente accordo di collaborazione, le attività di ricerca, consulenza e didattica saranno disciplinate dai Regolamenti adottati dall’Università degli Studi di Bergamo.

Articolo 2 – Oggetto della collaborazione per la didattica e la formazione La GAMeC dichiara la propria disponibilità ad offrire, attraverso opportuni accordi, all’Università degli Studi di

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Bergamo il supporto per attività didattiche integrative quali: lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea; lo svolgimento di esercitazioni; l’organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti; l’ospitalità di conferenze, dibattiti, corsi e seminari organizzati dall’università; la possibilità di organizzare visite guidate alle esposizioni temporanee e/o alla collezione permanente ed

eventuale rinfresco/aperitivo, con il riaddebito dei soli costi vivi; la fruizione della sala conferenze “Spazio ParolaImmagine” per la presentazione di libri e pubblicazioni

didattiche; lo svolgimento di tirocini.

La GAMEC dichiara la propria disponibilità a collaborare alle attività di tirocinio degli studenti, ospitandoli nelle proprie strutture organizzative e negli enti ed associazioni aderenti. Obiettivo del tirocinio è realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro durante i percorsi di studio di I e II livello, e successivamente al conseguimento della laurea (I livello) e della laurea magistrale (II livello) per agevolare le scelte professionali attraverso esperienze a carattere professionalizzante nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 lettera d (D.M. 25 marzo 1998, n. 142) in termini di durata massima degli stessi. L’Università degli Studi di Bergamo si impegna altresì a:

consentire al personale della GAMEC di accedere alle biblioteche dei Dipartimenti/Facoltà dell’Università degli Studi di Bergamo e consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;

sottoporre agli allievi interessati argomenti per monografie e tesi di laurea su temi d’interesse della GAMEC.

Articolo 3 – Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e consulenza. L’Università degli Studi di Bergamo e la GAMEC favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca nei settori di comune interesse; tali attività potranno svolgersi, attraverso opportuni accordi, nelle forme sotto indicate:

collaborazione per studi e ricerche, per i quali si prevede una durata medio/lunga ed un elevato impegno di risorse;

consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a problemi contingenti da espletarsi in tempi brevi e con limitato impegno di risorse;

commesse di ricerca/consulenza affidate dalla GAMEC all’Università degli Studi di Bergamo; partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

Articolo 4 – Referenti Come indicato al precedente articolo 1, le forme di collaborazione sviluppate nell’ambito dell’accordo di collaborazione saranno di volta in volta attivate tramite singoli contratti redatti secondo gli schemi approvati dal Consiglio d’Amministrazione dell’Università degli Studi di Bergamo, che in ogni caso richiameranno il presente accordo di collaborazione. Per la definizione di tali contratti saranno individuati da entrambe le parti i rispettivi referenti. La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

Articolo 5 – Responsabilità delle parti L’Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della GAMeC durante la permanenza presso l’Università, salvo i casi di dolo o di colpa grave. La GAMeC da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualunque evento dannoso di qualsiasi genere e natura che possa accadere al personale e agli studenti dell’Università durante la permanenza nei locali dell’Azienda, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Articolo 6 – Uso dei risultati di studi o ricerche L’Università e la GAMeC concordano di stabilire a priori, per ogni progetto, un opportuno livello di “riservatezza” delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili con l’esplicita menzione di entrambi i partner. Viceversa, per studi o ricerche classificati come “riservati”, le parti si impegnano a non divulgare i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta. Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze ecc. quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all’oggetto delle stesse attività.

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Articolo 7 – Durata dell’accordo di collaborazione e procedura di rinnovo Il presente accordo di collaborazione ha durata di quattro anni a partire dalla data di stipulazione. Successivamente, l’accordo di collaborazione potrà essere rinnovata mediante deliberazione di entrambe le parti.

Articolo 8 – Privacy L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo di collaborazione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali in attuazione del d.lgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La GAMEC si impegna a trattare i dati personali dell’Università unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo di collaborazione.

Articolo 9 – Controversie Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione ed esecuzione del presente accordo di collaborazione.

Art. 10 – Registrazione Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.1986. Tutte le spese relative sono a carico della parte che richiede la registrazione.

Bergamo, ______________

Per l’Università Per la GAMEC S.p.A.

IL RETTORE IL PRESIDENTE (Prof. Stefano Paleari) (Ing. Mario Scaglia)

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ALLEGATO AL PUNTO 17

CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL “COORDINAMENTO DEGLI ATENEI LOMBARDI PER LA DISABILITÀ”

(CALD)

TRA- Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, con sede legale in via Carlo Bo 1, 20143 Milano,

rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Giovanni Puglisi; - Politecnico di Milano, con sede legale in Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano, rappresentato dal

Rettore pro tempore, prof. Giovanni Azzone;- Università dell’Insubria, con sede legale in via Ravasi 2, 21100 Varese, rappresentata dal Rettore pro

tempore, prof. Renzo Dionigi; - Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Largo Gemelli 1, 20123 Milano, rappresentata

dal Rettore pro tempore, prof. Lorenzo Ornaghi; - Università Commerciale "Luigi Bocconi", con sede legale in Via Sarfatti 25, 20136 Milano, rappresentata

dal Rettore pro tempore, prof. Guido Tambellini; - Università degli Studi di Bergamo, con sede legale in via Salvecchio 19, 24129 Bergamo, rappresentata

dal Rettore pro tempore, prof. Stefano Paleari;- Università degli Studi di Brescia, con sede legale in piazza mercato 15 25121 Brescia rappresentata dal

Rettore pro tempore, prof. Sergio Pecorelli;- Università degli Studi di Milano, con sede legale in via Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano

rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Enrico Decleva; - Università degli Studi di Milano–Bicocca, con sede legale in Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano,

rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Marcello Fontanesi; - Università degli Studi di Pavia, con sede legale in via Strada Nuova 65, 27100 Pavia, rappresentata dal

Rettore pro tempore, prof. Angiolino Stella;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto È costituito il Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabilità, denominato CALD.

Art. 2 - Principi e attività Il CALD, nel rispetto dell’autonomia dei singoli Atenei delineata dai rispettivi statuti, opera in base a principi condivisi e in attuazione delle norme costituzionali, nazionali, regionali e locali, nonché delle linee guida elaborate dalla CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità). Il CALD svolge attività di sensibilizzazione, riflessione, analisi e ricerca sulle esigenze specifiche del territorio lombardo in merito alle condizioni e alle difficoltà delle persone con disabilità connesse alla formazione universitaria. L’attività del CALD è altresì indirizzata a far emergere le problematiche comuni delle università lombarde con riferimento al tema della disabilità. A tal fine, il CALD può svolgere, anche in sede nazionale, attività di proposta di possibili soluzioni ai problemi rilevati negli Atenei del sistema universitario lombardo. Inoltre, il CALD può intervenire e gestire, secondo quanto meglio indicato di seguito nella presente convenzione, specifici progetti legati alle esigenze degli Atenei Lombardi al fine di realizzare sinergie tra gli stessi.

Art. 3 – Rappresentanza delle Università Sono membri del CALD le Università lombarde firmatarie della presente Convenzione. Le stesse sono rappresentate in Assemblea dai Delegati per la Disabilità nominati dai Rettori in ottemperanza alla Legge 28 gennaio 1999 n. 17.

Art. 4 – Coordinatore Le funzioni di segreteria organizzativa sono svolte da un Coordinatore, nominato dall’Assemblea. Il mandato del Coordinatore dura due anni e non è rinnovabile per più di una volta consecutiva.

Art. 5 – Funzionamento dell’Assemblea L’Assemblea del CALD si riunisce almeno due volte l’anno. Alle riunioni dell’Assemblea partecipano, con funzione consultiva, anche i referenti degli Uffici Disabili

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costituiti negli Atenei che fanno parte del CALD. L’Assemblea è convocata dal Coordinatore con avviso inviato agli aventi diritto almeno 20 giorni prima della data fissata. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Delegati. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Qualora siano impossibilitati ad intervenire di persona, i Delegati possono essere sostituiti, con diritto di voto, da un altro docente o ricercatore dell’Ateneo di appartenenza nominato con delega scritta del Rettore. In alternativa, possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea, senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del numero legale, persone di fiducia – competenti nel settore della disabilità – designate dai Delegati.Di ogni riunione dell’Assemblea deve essere redatto verbale sottoscritto o approvato dai presenti nella seduta successiva.

Art. 6 – Compiti dell’Assemblea L’Assemblea ha il compito di: - approvare le linee programmatiche del CALD; - presentare progetti, preferibilmente condivisi, e svolgere azione di sensibilizzazione e promozione di bandi

in coerenza con gli obiettivi del CALD privilegiando un’azione di rete che coinvolga il maggiore numero possibile delle Università aderenti al CALD;

- redigere proposte di accordi, da stipularsi con soggetti giuridici pubblici, privati, del privato sociale e delle associazioni, nel rispetto delle norme e delle procedure regolamentari in vigore presso ciascun Ateneo aderente e nel rispetto di esplicite preventive approvazioni degli Atenei coinvolti;

- organizzare e patrocinare iniziative che abbiano la finalità di promuovere la diffusione di una cultura dell’inclusione che si traduca in interventi effettivi con altri soggetti operanti sul territorio lombardo.

Art. 7 - Finanziamenti Eventuali finanziamenti erogati a seguito di iniziative del CALD e accreditati presso l’Ateneo capofila del singolo progetto verranno ripartiti sulla base dell’effettivo apporto di ciascuna Università partecipante e, comunque, sulla base di specifici accordi da definirsi di volta in volta anticipatamente rispetto alla presentazione del progetto/bando stesso.

Art. 8 – Obblighi di informazione Ciascuna Università aderente al CALD si impegna a informare, con le modalità stabilite dall’Assemblea, gli altri Atenei membri del CALD sulle proprie attività e sui progetti specifici intrapresi nel settore della disabilità.

Art. 9 – Modifiche alla convenzione Eventuali modifiche alla presente convenzione, proposte dall’Assemblea del CALD con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, devono essere approvate dagli organi accademici delle Università convenzionate. Esse dovranno poi essere formalizzate mediante apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Articolo 10 - Durata e Recesso La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha una validità di 5 anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi. Le Università contraenti possono comunque recedere dalla convenzione, dandone comunicazione alle altre Università aderenti tramite raccomandata con avviso di ricevimento con anticipo di almeno tre mesi.

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ALLEGATO AL PUNTO 19

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L’Università degli Studi di Bergamo, in persona del Magnifico Rettore Prof. Stefano Paleari, che agisce in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione………………

E

Il Comune di Bergamo, con sede in Piazza Matteotti n. 3, in persona del Sindaco dott. Franco Tentorio.

PREMESSO CHE

in data 30 aprile 2009 l’Università degli Studi di Bergamo e il Comune di Bergamo hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per incentivare la stipula di contratti di locazione a favore degli studenti universitari meritevoli, capaci e privi di mezzi, residenti fuori Bergamo.

A tal fine le parti hanno attivato una collaborazione concordata e congiunta volta a favorire quanto sopra, nell’ambito ognuna delle proprie competenze e mediante l’utilizzo delle proprie risorse umane, tecnologiche e finanziarie.

Nell’anno 2010, atteso il numero esiguo di studenti che hanno preso contatti con il Servizio Gestione Alloggi - Agenzia per la casa, il Comune di Bergamo ha modificato le modalità operative del servizio, con determinazione dirigenziale n. 911 del 27 aprile 2010, consentendo l’accesso anche agli studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Bergamo e in possesso, se iscritti ad anni successivi al primo, dei requisiti di merito applicati dal Servizio per il diritto allo studio dell’Università degli Studi di Bergamo per l’assegnazione degli alloggi nelle proprie residenze.

CONSIDERATO CHE

L’Università degli Studi di Bergamo ha attivato per l’anno accademico 2011/2012 diversi corsi di laurea internazionali della durata accademica di anni tre a cui potranno accedere anche studenti universitari di nazionalità straniera.

L’attivazione di tali corsi comporterà, secondo quanto stimato dall’Università, un sensibile aumento di studenti iscritti alla stessa, nonché l’aumento di studenti stranieri frequentanti i Programmi comunitari Erasmus, Mundus e Leonardo. I suddetti programmi di studi hanno una durata ricompresa da tre mesi e nove mesi. Secondo le modalità operative attualmente in vigore per l’Agenzia per la casa non è previsto né l’accesso al servizio per gli studenti iscritti nell’ambito dei Programmi comunitari Erasmus, Mundus e Leonardo, né la stipula di contratti di locazione aventi durata inferiore all’anno. Con riferimento al rapporto di collaborazione in essere tra l’Università degli studi di Bergamo e il Comune di Bergamo, si rende necessario pertanto modificare le modalità operative dell’Agenzia per la casa al fine di consentire l’accesso al servizio ai suddetti studenti, nonché per consentire la stipula si contratti di locazione aventi una durata inferiore ad un anno.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra indicate

DEFINISCONO

quanto segue al fine di implementare il rapporto di collaborazione già in essere:

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1. Il contenuto della premessa, in tutte le parti di cui si compone, forma parte integrante e vincolante del presente atto.

2. Il Comune di Bergamo attraverso il Servizio Gestione Alloggi - Agenzia per la casa si impegna a modificare le proprie modalità operative e di accesso al servizio consentendolo anche a studenti universitari stranieri iscritti all’Università degli Studi di Bergamo nell’ambito dei Programmi comunitari Erasmus, Mundus e Leonardo .

3. L’Università degli Studi di Bergamo, attraverso il Servizio per il diritto studio e il Servizio Accomodation Service, si impegna a pubblicizzare l’iniziativa presso gli studenti universitari che prenderanno iscrizione ai corsi curriculari ed a quelli che parteciperanno ai programmi di mobilità internazionale, anche mediante il proprio sito internet, provvedendo ad indirizzare all’Agenzia per la casa gli studenti in cerca un alloggio privato in locazione.

4. L’Agenzia per la casa si impegna ad assistere gli studenti universitari e gli studenti stranieri iscritti nel programmi comunitari suddetti, nella ricerca e nella stipula dei contratti di locazione.

5. I contratti di locazione verranno conclusi ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, a seconda delle necessità di volta in volta rammostrate dai locatori e dai conduttori, potranno essere intestati singolarmente a ciascun conduttore e avere una durata inferiore all’anno.

6. Le parti potranno aggiornare e/o modificare le modalità di collaborazione di cui ai punti precedenti secondo necessità, in accordo tra le stesse.

7. Per garantire il coordinamento delle attività e la loro corretta esecuzione vengono nominati quattro referenti operativi, che definiranno di comune accordo le modalità di esecuzione della collaborazione. I referenti operativi sono: a) Per il Comune di Bergamo: il responsabile della Servizio gestione alloggi Agenzia per la casa

sig. Tiziano Cipriani; b) Per il Servizio per il diritto allo studio dell’Università degli Studi di Bergamo: sig. Vittorio Mores; c) Per l’Accomodation Service dell’Università degli Studi di Bergamo: il referente della

Cooperativa Campus Italia, Sig. Giuseppe Pezzoli; d) Per il Consiglio degli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo: il Rappresentante pro-

tempore nel Comitato Regionale per il diritto allo studio universitario.

Bergamo, lì

Per il Comune di Bergamo, il Sindaco (Dott. Franco Tentorio)

___________________________

Per l’Università degli Studi di Bergamo, il Magnifico Rettore (Prof. Stefano Paleari)

___________________________

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ALLEGATO N. 1) AL PUNTO 20

FRAMEWORK AGREEMENT

N°……………………

between

ALENIA AERMACCHI S.P.A. (hereinafter referred to as “AAEM”) a company subject to management and coordination by Finmeccanica S.p.A. - with registered offices at Via Paolo Foresio 1, 21040 Venegono Superiore, (VA), Italy,

and

UNIVERSITA’ DI BERGAMO (hereinafter referred to as “UNIBG”) with registered offices at Via Salvecchio, 19, 24129 Bergamo, Italy, represented for the purpose of signing this Framework Agreement by the Rector Mr. Stefano Paleari, The University of Bergamo acts through the Department of Industrial Engineering for the purposes of the present Framework Agreement.

Hereafter referred to individually as “the Party” or collectively as “the Parties”.

Whereas:

- This Agreement is in no way intended to establish a partnership, joint venture or association of any kind between the Parties. This Agreement shall not confer any right to the Parties to undertake commitments of any kind in the name and/or on behalf of the other Party/Parties without the prior written consent of the latter.

- AAEM is a world leader in the market of military trainers and engine nacelle system, with relevant experience in the design of anti-icing subsystems and the relative components of the latest, permanently involved into the evaluation, the development and the test of new technologies related to the ice protection of aircraft and its subparts, such as wing leading edge and engine inlet;

- UNIBG is involved in the research regarding drop impact on a variety of surfaces, including Superhydrophobic Surfaces and in the past years it has accumulated the theoretical and experimental background to support the development of the relevant technology and its application. Marengo has access to the facilities necessary to sustain the basic research regarding drop impact and surface interaction which are necessary to conduct the tests and technology development in the field of engine inlet anti-icing;

- the Parties - recognising strong complementary assets between their facilities and their testing and simulation methodologies and awaring of the necessity to share the knowledge arising from scientific and technological expertise in the field of anti-icing - has established a mutually beneficial relationship ruled by a Memorandum of Understanding in 2007, terminated in 30th September 2010;

- the Parties, in accordance with this present Framework Agreement, will encourage joint and co-operative initiatives in the field of anti-icing;

- the Parties wish to exchange information on testing conditions, technology development and implementation routes, and innovative solutions for anti-icing systems for engine inlet.

IN LIGHT OF THE ABOVE, and constituting an integral and substantive part of this Agreement, the Parties hereby agree and stipulate the following:

Article 1 - Definitions‘Agreement’ shall mean this Framework Agreement. ‘Commencement Date’ shall mean the date from which this Agreement shall be in full force and effect. ‘Confidential Information’, shall mean any technical and/or commercial information, including, as a non exhaustive example, any document, drawing, draft or project, material, know-how, knowledge, sample, formula, technological demonstrator or prototype of a product or similar object or product in the care, custody or control of a Party which is disclosed to the Receiving Party and which, at the time of disclosure, is recognised as being of a confidential or private nature and which is notified to the Receiving Party. Any Confidential Information disclosed orally and/or visually shall be identified as confidential at the time of disclosure and, in any case, promptly (within thirty (30) days at the latest) confirmed in writing as Confidential Information of the Disclosing Party with all protection and restriction as to use and disclosure applying during such thirty (30) days period. ‘Institutional Research’ means the fundamental research activities have done among universities and/or research centers.‘IPR’ means Industrial Property Right and shall include all patents, design, copyrights and other category of intellectual property right capable of production under Italian law. ‘Party’ means a party of the present Agreement.‘Parties’ means more Parties of the present Agreement.

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Article 2 - Subject and Scope2.1 Subject of the present Agreement is any future specific collaborations between the Parties with the aim to

investigate the applications of Superhydrophobic Surfaces and icing mitigation technologies in the aeronautical field and to test its effectiveness in a relevant environment simulating operative conditions.

2.2 The Parties express their intention to hold meeting/s and tele/web-conferences for which the date, time and/or place will be decided by mutual agreement.

2.3 Aim of the collaboration is to co-ordinate, as far as possible, the research activities in the fields of common interest, as identifies hereafter, in order to avoid duplication and enhance efficiency and define an IPR guidelines for the future collaborations into this Agreement.

2.4 Discussions between the Parties have resulted in the identification of the following area of common interest: Icing mitigation technologies (i.e. coating strategies with various wettabilities in order to reduce energy consumption of de-icing systems, including the use of superhydrophobic surfaces and control of surface wetness) for aeronautical applications.

Should the Parties be commonly interested in carrying out other activities other than those mentioned above, this agreement can be extended to the new areas of interest, prior approval of the Department Council.

Article 3 - Modalities of co-operationThe modalities of co-operation can be the following:

- identification of specific fields of common interest; - exchange of information; - stimulation and establishment of a platform to promote, discuss and co-ordinate activities related to the field and

results thereof; - conducting joint tests, research, and system or subsystem development/prototyping.

In case the Parties decide, under this Agreement, to implement the activities in subject, they shall, prior starting work and on a case-to-case basis, conclude in advance, a relevant specific written Collaboration Agreement. This Collaboration Agreement will be settled between AAEM and the Department of Industrial Engineering and will cover technical, legal (including the responsibilities of each Party and intellectual property rights) and financial aspects as far as necessary. The Department of Industrial Engineering will carry on the activities under the scientific responsibility of Mr. Marco Marengo.

Article 4 - Costs4.1 Each Party shall bear its own costs and expenditures in connection with the implementation of this Agreement. 4.2 There will be no transfer of money between the Parties in connection with this Agreement. 4.3 All cooperative activities undertaken by the Parties are subject to the availability of appropriate funds. The Parties

are entering into this Agreement with the express understanding that the Agreement itself does not give rise to a claim for compensation for services for any one Party against any of the other Party.

Article 5 - ConfidentialityThe treatment of all Confidential Information concerning the activities of the Parties exchanged in connection with this Agreement is ruled by the Confidentiality Agreement signed on __________ 2011.

Article 6 - Obligations and CommitmentsNothing in this Agreement shall obligate AleniaAermacchi and the Department to enter into any contract/collaboration agreement. The written consent from AleniaAermacchi is required to enter any new collaboration which may be linked the themes specified in article 2.4 of this agreement . The term “collaboration” does not apply to Institutional Research, such as, but not limited to, PRIN (Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale), Regional or European Funding Programs, etc. The above written consent must be provided by AleniaAermacchi within 30 days from the date of receipt of the communication sent by the Department (letter with return receipt); should not any communication from AleniaAermacchi arrive within this term, the consent is automatically given. In any other case, should the Department, wish to enter a Research and Development Program/collaboration linked to the themes specified in article 2.4 of this agreement other than the aeronautical applications, it will duly inform Alenia Aermacchi of its intentions. If within a period of twelve (12) months from the Commencement Date a collaboration agreement is not reached, the Parties shall be free to pursue the ideas that each has brought to the fore individually, excluding the ideas of other Parties. Otherwise each Party agrees not to be involved in competitor/similar R&D programs specified in article 2.4 before the earlier of (i) the period of validity of this Framework Agreement; or (ii) 1 year from the termination by a Party, without the prior written consent of the other Party, which will not unreasonably denied. Confidentiality of any information produced under this Agreement will be anyhow regulated by Article 5, and authorization to participate in other programs will not automatically allow any disclosure.

Article 7 - Industrial Property Rights GuidelinesAny Industrial Property Rights arising from the activities in connection with this Agreement belongs to Alenia Aermacchi S.p.A. and will be regulated by a specific collaboration agreement in accordance with the following guidelines:

7.1 all IPR in any product, material or design or other work created as a direct consequence of the implementation of a specific Collaboration Agreement, shall vest solely in AAEM, except as specified in Conditions 7.2 and 7.3 below.

7.2 any IPR owned by a Party in any product, material, design or other work prior to the implementation of the Proposal shall not transfer to the other Party or Parties under any circumstances.

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7.3 Where any product, material, design or other work, the IPR of which is owned by UNIBG and/or AAEM, is further developed or materially altered as a consequence of the implementation of the activities of a specific Collaboration Agreement, then all IPR in that altered form shall vest in AAEM which shall agree a fair payment to UNIBG.

7.4 Should any IPR be created under Condition 7.1, then the Parties must be duly acknowledged as being a joint author/creator by the signatories of this agreement in a way to be determined by them jointly.

7.5 Should any IPR arise under Condition 7.1, then AAEM shall be solely liable as Owner for any cost, damage or action or loss, which might arise as a consequence of that ownership and shall indemnify the other Parties accordingly. The indemnity in this clause will not apply to the extent that the claim arises as a result of the Indemnified Party’s negligence, breach of confidentiality or deliberate breach of this agreement

Article 8 - Applicable lawThis contract is subject to Italian law. The parties agree to settle amicably whichever dispute that may arise from the interpretation of this contract. Otherwise, the Court of Bergamo will have the sole and exclusive jurisdiction over any disputes not amicably settled (Art.25 c.p.c.).

Article 9 - Duration and terminationThis Agreement shall come into force on the date set forth below and shall remain valid until termination upon the earlier of: (i) the 25th September 2014; or (ii) termination by either Party on 10 days prior written notice to the others. This Agreement can be prolonged or modify only by written amendment signed by the duly authorised representative of each Party. This Agreement constitutes the entire agreement of the Parties and shall supersede any previous agreement between the Parties relating to the subject matter of this Agreement, written or oral. Expiration and or termination of this Agreement releases each Party from any obligations to the other Party, expressed or implied herein, except as provided by Articles 5, 6, 7 and 8 above, which shall survive.

IN WITNESS WHEROF, the Parties hereto have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representatives.

AleniaAermacchi S.p.A. Prof. Stefano Paleari on Behalf of

University of Bergamo

____________________________ ____________________________ Signature Signature

___________________________ _____________________________ date date

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ALLEGATO N. 2 AL PUNTO 20

CONFIDENTIALITY AGREEMENT

This Agreement is entered into by:

ALENIA AERMACCHI S.P.A. a company subject to management and coordination by Finmeccanica S.p.A. - with registered offices at Via Paolo Foresio 1, 21040 Venegono Superiore, (VA), Italy,

And

UNIVERSITA’ DI BERGAMO Department of Industrial Engineering - Via Salvecchio, 19, 24129 Bergamo, Italy,

hereinafter referred to individually as the “Party” and jointly as the “Parties”.

Whereas: - To evaluate and define their potential collaboration in the field of anti-icing for aerospace

applications (hereinafter referred to as the “Scope”), the Parties hereby express their intention to exchange the Confidential Information as defined herein below, provided that such information and the use and protection of such information is subject to the terms and conditions of this Agreement.

- This Agreement is in no way intended to establish a collaboration agreement, joint venture or association of any kind between the Parties. This Agreement is not aimed at imposing any obligation on the Parties to enter into an additional contract. This Agreement shall not confer any right to any Party to undertake commitments of any kind in the name and/or on behalf of the other Parties without the prior written consent of the latter.

IN LIGHT OF THE ABOVE, and constituting an integral and substantive part of this Agreement, the Parties hereby agree and stipulate the following: Article 1 - Definitions ‘Agreement’ shall mean this Confidentiality Agreement. ‘Confidential Information’, shall mean any technical and/or commercial information, including, as a non exhaustive example, any document, drawing, draft or project, material, know-how, knowledge, sample, formula, technological demonstrator or prototype of a product or similar object or product in the care, custody or control of a Party which is disclosed to the Receiving Party and which, at the time of disclosure, is recognised as being of a confidential or private nature and which is notified to the Receiving Party. Any Confidential Information disclosed orally and/or visually shall be identified as confidential at the time of disclosure and, in any case, promptly (within thirty (30) days at the latest) confirmed in writing as Confidential Information of the Disclosing Party with all protection and restriction as to use and disclosure applying during such thirty (30) days period. ‘Disclosing Party’ shall mean the party that in any way, directly or indirectly, supplies or makes available the Confidential Information to the other Party(ies) under this Agreement. ‘Receiving Party’ shall mean the party(ies) that receives(receive) or obtains(obtain) Confidential Information, directly or indirectly, from the Disclosing Party in connection with this Agreement. ‘Party’ means a party of the present Agreement. The University of Bergamo acts through the Department of Industrial Engineering for the purposes of the present Confidentiality Agreement .Article 2 - Use of Confidential Information All Confidential Information made available by the Disclosing Party to the Receiving Party shall be considered private, and as such: it, and any copies of such Confidential Information, shall at all times remain the exclusive property of the Disclosing Party and shall be used by the Receiving Party exclusively for the purpose of the Scope; neither the execution of this Agreement, nor the disclosure of any of the Confidential Information, shall be construed as granting the Receiving Party a license (whether expressly, by implication or otherwise), or any right to ownership, with respect to

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such of the Confidential Information or any invention, patent application, patent, copyright, or other intellectual property right now or hereafter owned or controlled by the Disclosing Party; it shall not be made accessible and/or disclosed to third parties and/or published at any time without the express prior written authorisation of the Disclosing Party;

it shall be returned to the Disclosing Party by the Receiving Party, together with any documents (and no copy/sample shall be retained), or destroyed on request by the Disclosing Party, providing a written statement attesting to the destruction, at any time upon the written request of the Disclosing Party, and in any case, on the expiry date or date of termination of this Agreement for whatever reason.

For the purposes of this Agreement, Confidential Information shall not be considered to include information for which the Receiving Party is able to prove: (a) that such information was already in the public domain at the time of communication; (b) that such information will enter the public domain following publications authorised by the Disclosing Party or in any case for which it gives its written consent; (c) that such information is already in its possession based on definite and demonstrable proof at the time of its communication, provided that it was not acquired directly or indirectly from the Disclosing Party; (d) that the disclosure of such Confidential Information was imposed by law or by a measure of the legal authorities.

Article 3 - Obligations and Commitments The Receiving Party undertakes to hold and maintain Confidential Information in strictest confidence and use it exclusively for the Scope, applying the same degree of precaution and care as it applies to protect its own Confidential Information of like importance, but in no case, less than reasonable care. Any possible reverse engineering processes, including but not limited to, de-compilation or disassembly methodologies, chemical analysis and other such activities applicable to Confidential Information is prohibited. The Receiving Party undertakes not to communicate Confidential Information to third parties and/or its employees or the employees of its affiliated companies or subsidiaries, with the exception of those representatives, employees, collaborators and consultants of the Receiving Party and its affiliated companies or subsidiaries for whom it is absolutely necessary in order to realise the Scope. The Receiving Party undertakes to assume responsibility towards the Disclosing Party for any violations of this Agreement committed by these individuals for the duration of the Agreement itself. The obligations of the representatives, employees, collaborators and consultants of the Receiving Party and its affiliated companies or subsidiaries provided for by this Agreement shall be effective for the entire duration indicated in Article 4 below, even if these representatives and employees leave the Receiving Party or the collaborators and consultants cease to supply their services to the Receiving Party for any reason. In any event, each Receiving Party shall (i) require each individual and/or individuals referenced in this Article, other than employees, to be subject to a confidentiality agreement incorporating similar terms and conditions, and prior to any such disclosure by the Receiving Party, the Receiving Party will provide to the Disclosing Party any such confidentiality agreement, and (ii) acknowledge that, for the purposes of this Agreement, its employees are bound by the provisions contained herein. The Parties guarantee that the disclosure of their respective Confidential Information does not infringe any intellectual and/or industrial property rights (trademarks, designs and models) held by third parties.

Article 4 - Duration, expiry and termination of the Agreement before its expiry date This Agreement shall be in force from 20st September 2011This Agreement shall come into force as of of the date of the last signature and shall remain in force for three (3) years from that date, after which it shall automatically expire. The participation of any Party to this Agreement shall terminate:

(a) upon providing a thirty (30) days written notice by the terminating Party to the other Parties; or

(b) in the event any Party shall default in carrying out any of the terms, conditions, covenants or agreements herein contained, upon written notice, specifying the default, which has been given to such defaulting Party by the non defaulting Party(ies);

In the event referred to herein in (b), the non-terminating or non-defaulting Parties, as the case may be, have the option to either continue or terminate its participation to this Agreement. Expiration or termination of this Agreement for any reason shall not relieve any Party of any undertaking or obligation provided for by this Agreement, including, but not limited to, to

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preserve Confidential Information received prior to expiration or termination in confidence pursuant to Art. 4. This Agreement, in addition that which is stated herein above, shall automatically terminate upon the mutual written consent of all the Parties. Notwithstanding the restitution of Confidential Information, the Receiving Party, including its representatives, employees, collaborators and consultants and those of its affiliated companies or subsidiaries, shall continue to be bound by the confidentiality obligation and by any other obligation contained herein for a further three (3) years after the expiry date or date of termination of this Agreement for whatever reason.

Article 5 - Severability Should one of the Articles or a part of any of the Articles contained in this Agreement be, or at any time become, invalid, illegal or unenforceable for any reason, said Article or part of any such Article shall no longer be considered part of this Agreement, but the validity, lawfulness and enforceability of the rest of the Agreement’s Articles or part of any such Article shall not be affected and shall remain valid and effective to all legal effects, unless such Article or any part of such Article was essential for the Parties in their intent to enter into this Agreement and the Parties shall do their utmost in good faith to replace the invalid, illegal or inapplicable Article or any part of any such Articles with one that, where possible, is consistent with the Parties’ original intent.

Article 6 - Applicable law and Arbitration This contract is subject to Italian law. The parties agree to settle amicably whichever dispute that may arise from the interpretation of this contract. Otherwise, the Court of Bergamo will have the sole and exclusive jurisdiction over any disputes not amicably settled (Art.25 c.p.c.).

Article 7 - Modification No variation of this Agreement shall be effective unless it is in writing and signed by the Parties.

Article 8 – Miscellaneous The Parties acknowledge that the exchange of any and all Confidential Information hereunder may be subject to export laws and regulations of Italy and of any other country, if applicable, and any use and disclosure of the Confidential Information will be in compliance with all such laws and regulations. In any such event and in all circumstances the Receiving Party shall be responsible for ensuring that it complies in full and in all respects with any applicable export control legislation and any relevant export licence(s), guidelines, notices, codes of conduct, instructions and/or other communications in relation to any such export. The failure to exercise any right provided in this Agreement shall not be a waiver of prior or subsequent rights. Neither Party shall assign this Agreement or any of its rights or obligations under this Agreement without the prior written consent of the other Party.

Article 9 - Communication Any service or other communication made in compliance with this Agreement shall be made in writing and specifically addressed to the competent Party as follows:

Alenia Aermacchi S.p.A. Università di Bergamo ing. Paolo Foresio, 1 Dept. Industrial Engineering Via 21040 Venegono Superiore (VA), viale Marconi 5, 240044 Dalmine Italia Italia Attenzione: Emanuele Merlo Attenzione: Marco Marengo Telefono: +390331813071 Telefono: +39 0352052309 Facsimile: +390331869641 Facsimile: +39 0352052077 E- mail: [email protected] E- mail: [email protected]

Any communication shall be delivered by hand or sent by registered post with return receipt or fax to the address of the Party to which it is sent and shall be considered delivered when it is received by the Party to which it is addressed and delivered to the Part’s address as indicated above.

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This Agreement is signed in one (1) originals by Alenia Aermacchi S.p.A. an in one (1) original by each of the Parties’ authorized officers and representatives.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties by their duly authorized officers and representatives, have signed this Agreement in one (1) original counterparts and agreed that the effective date of this Agreement is on 20 September 2011 (which is the date of first exchange of information between them).

Alenia Aermacchi S.p.A. Prof. Stefano Paleari on Behalf of University of Bergamo

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For specific acceptance of the following clauses, to all legal effects, and particularly within the meaning and for the purposes of Italian Civil Code article 1341: Art. 4 - Duration, expiry and termination of the Agreement before its expiry date Art. 6 - Applicable law and Arbitration

Alenia Aermacchi S.p.A. Prof. Stefano Paleari on Behalf of University of Bergamo

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