UNIVERSITÀ DEGLI STUDI C A G L I A R I - unica.it 2011/10_05... · risposta all’Avviso pubblico...
Transcript of UNIVERSITÀ DEGLI STUDI C A G L I A R I - unica.it 2011/10_05... · risposta all’Avviso pubblico...
1
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
C A G L I A R I
PROGETTO ORIENTAMENTO UNICA
CUP E23G10000100006 CODICE LOCALE: 110201IVH51OR100001
Convenzione tra l’Università degli Studi di Cagliari e il Consorzio Interuniversitario Unitelsardegna per la realizzazione delle azioni di orientamento e di sostegno al raccordo tra Università e Scuola secondaria superiore nell’ambito della programmazione Regionale cofinanziata dal F.S.E. 2007/2013
2
L’anno duemilaundici, il giorno X del mese Y, presso la sede del Rettorato, sito in Cagliari
nella via Università 40, individuate quali parti della Convenzione in epigrafe:
l’Università degli Studi di Cagliari, con sede in Cagliari nella via Università 40, Codice
Fiscale 80019600925 Partita IVA 00443370929, rappresentata dal Magnifico Rettore prof.
Giovanni Melis nato a Cagliari il 12.12.1945 e domiciliato ai fini della presente
Convenzione presso la citata sede dell’Università degli Studi di Cagliari, il quale agisce in
quest’atto nella sua veste di rappresentante legale
E
il Consorzio Unitelsardegna in seguito denominato Partner, con sede legale in Cagliari
nella via Università 40, Codice Fiscale 02980730929 Iscrizione REA 239397, in persona del
prof. ing. Gianni Fenu nato a Cagliari il 09.12.1960, e domiciliato ai fini della presente
Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in quest’atto nella sua qualità di
Direttore del Consorzio Unitelsardegna
PREMESSO CHE
- l’Università degli Studi di Cagliari ha predisposto il “Progetto Orientamento Unica” in
risposta all’Avviso pubblico RAS – Servizio Istruzione (prot. n. 6644 del 10.9.10) –
Chiamata di progetti per le azioni di orientamento e sostegno al raccordo
Università/Scuola superiore, e finanziato con i fondi POR/FSE 2007-2013, Obiettivo
Competitività Regionale e Occupazione, ASSE IV, Capitale Umano – Linea di Attività h.5.1
– Creazione di Reti per facilitare l’incontro tra il sistema dell’Istruzione superiore e le
Università;
- il “Progetto Orientamento Unica” e il relativo Piano finanziario è stato approvato da
apposita Commissione RAS (Det. Dirig. Servizio Istruzione RAS n. 772 del 08.11.10) per un
importo pari a 2,6 milioni di Euro;
- con delibera n. 145/10C del 15.12.10 il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli
Studi di Cagliari ha approvato il “Progetto Orientamento Unica” e il relativo Piano
finanziario secondo quanto contenuto nei documenti approvati dalla RAS e dato mandato
al Rettore per la stipula della Convenzione;
3
- la Convenzione attuativa del “Progetto Orientamento Unica”, sottoscritta in data
04.02.2011 tra la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica
Istruzione - Servizio Istruzione e l’Università degli Studi di Cagliari, per la realizzazione di
azioni di orientamento e sostegno al raccordo tra Università e Scuola secondaria superiore,
definisce le modalità e i tempi di attuazione del medesimo Progetto e di erogazione del
finanziamento di 2,6 milioni di Euro;
- nel Progetto e nel relativo Piano finanziario è prevista la Linea di intervento C - Strumenti
di accompagnamento e sostegno per gli studenti del 1° anno di corso – Attività 1 - Corsi di
riallineamento dopo i test d’ingresso (in aula e/o e-learning), dove sono stati previsti corsi di
riallineamento online con modalità di apprendimento in modalità e-learning;
- l’Università degli Studi di Cagliari e l’Università degli Studi di Sassari hanno costituito il
19.04.05 con atto notarile (repertorio n. 1861 raccolta n. 921) il Consorzio Interuniversitario
Unitelsardegna e definito il relativo Statuto modificato e integrato con atto n. 29190 del
10.12.10;
- nell’art. 3 del suddetto Statuto sono definite le attività del Consorzio Unitelsardegna in
merito alle attività di didattica online e in e-learning;
- con nota prot. n. 10512 del 19.05.11 l’Università degli Studi di Cagliari ha richiesto alla
RAS – Servizio Istruzione, l’inserimento del Consorzio Interuniversitario Unitelsardegna
come partner progettuale del “Progetto Orientamento Unica” del POR FSE 2007/2013;
- con nota prot. n. 3526 del 28.06.11 il Dirigente della RAS – Servizio Istruzione, ha
autorizzato l’inserimento del Consorzio Unitelsardegna come soggetto partner ai fini della
realizzazione delle azioni di orientamento online e con modalità di apprendimento in e-
learning contenute nella Linea di intervento C del Progetto suddetto;
- con la medesima nota è stato sottolineato che il Consorzio Unitelsardegna, in quanto
Partner, dovrà operare come indicato nel Vademecum per l’operatore 2.0 Aprile 2010,
rendicontando le spese sui costi sostenuti, fermo restando che l’Università degli Studi di
Cagliari rimane l’unico interlocutore responsabile della realizzazione delle attività
progettuali. Pertanto l’Università degli studi di Cagliari procederà al controllo sulla
completezza e correttezza del rendiconto ai sensi del Vademecum sopracitato;
4
- con nota prot. n. 15504 del 29.07.11 l’Università degli Studi di Cagliari ha richiesto la
modifica del cronoprogramma del “Progetto Orientamento Unica” con conseguente
richiesta di autorizzazione dello slittamento dei termini di conclusione del Progetto dal
31.10.12 al 30.06.13.
Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione
TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto della Convenzione
1. La presente Convenzione disciplina le modalità cui il Partner deve attenersi per la
realizzazione di trentatré corsi di riallineamento online e/o insegnamenti critici nell’ambito
dell’attuazione della Linea di intervento C, Attività 1, Corsi di riallineamento online,
previsti nel “Progetto Orientamento Unica” finanziato dalla Regione Autonoma della
Sardegna a favore dell’Università degli Studi di Cagliari, sul Programma Operativo F.S.E.
2007/2013 Asse IV (Capitale Umano) linea di attività h.5.1 “creazione di reti per facilitare
l’incontro tra il sistema dell’Istruzione superiore e le Università”.
2. L’attività che il Partner deve realizzare è contenuta nell’Allegato tecnico che costituisce
parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2 - Durata
1. La presente Convenzione ha decorrenza a far data dalla sua sottoscrizione e rimane
valida e vigente per tutta la durata del Progetto e fino all’approvazione della
rendicontazione finale del Progetto da parte della Regione Sardegna.
2. Ai sensi della Convenzione riportata in premessa l’Università degli Studi di Cagliari
deve concludere l’attività nel rispetto del cronoprogramma del Progetto. Il Partner deve
garantire la realizzazione dell’attività di sua competenza, così come riportato nell’Allegato
tecnico della presente Convenzione. Solo in casi eccezionali e debitamente motivati, il
Partner potrà richiedere proroghe all’Università degli Studi di Cagliari, la quale deciderà,
previa consultazione con gli Uffici Regionali competenti, di accogliere o meno l’istanza, e
comunque non oltre la data di scadenza naturale del Progetto Orientamento Unica,
approvato dalla RAS.
5
Art. 3 - Divieto di cessione e di sub ingresso
1. La presente Convenzione, il suo oggetto, i rapporti dalla medesima disciplinati non
potranno costituire oggetto di cessione né di sub ingresso parziale e/o totale a favore di
terzi diversi dal Partner, a pena di risoluzione della stessa e revoca del finanziamento.
Art. 4 - Obblighi e responsabilità del Partner
1. Il Partner si obbliga:
a) a realizzare l’attività riportata nell’Allegato tecnico di cui alla presente Convenzione. La
difformità totale o parziale dell’attività rispetto a quella contenuta nel suddetto allegato,
fermo restando le variazioni consentite, comporta la revoca del finanziamento;
b) ad operare come indicato nel Vademecum per l’operatore (versione 2.0 Aprile 2010),
rendicontando le spese sui costi sostenuti. L’Università degli Studi di Cagliari rimane
l’unico interlocutore responsabile della realizzazione delle attività progettuali, che restano
invariate rispetto al Progetto approvato;
c) a garantire il rispetto delle vigenti norme di legge, regolamenti nonché dei contratti
collettivi di categoria in materia di personale dipendente nonché di prestatori d’opera
professionale, con particolare riguardo al trattamento economico, contributivo,
previdenziale e fiscale;
d) a stipulare le assicurazioni obbligatorie, come espressamente previsto dal punto 3.3.3.12
del Vademecum per l’operatore 2.0 Aprile 2010, in esecuzione della vigente normativa,
esonerando espressamente l’Università degli Studi di Cagliari da ogni chiamata in causa
e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni
medesime;
e) a conservare presso la propria sede operativa, sita in Cagliari via San Giorgio 12, la
documentazione originale probatoria relativa alle predette assicurazioni obbligatorie;
f) a conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita alle
attività progettuali, presso la citata sede operativa, per un periodo di tre anni dalla
chiusura del Programma Operativo FSE Sardegna 2007-2013, coincidente con il
pagamento, da parte della Commissione Europea, del saldo del P.O.R. alla Regione, salvo
periodi più lunghi richiesti dalla vigente normativa (cfr. art. 2220 del Codice Civile). Il
6
Partner ha l’obbligo di mettere a disposizione dell’Università degli Studi di Cagliari
ovvero dei soggetti preposti a livello di certificazione delle spese, la suddetta
documentazione al fine di esercitare le relative attività di controllo;
g) a consegnare la documentazione prevista per la gestione, la verifica e il monitoraggio
delle attività nei termini indicati nel Vademecum per l’operatore 2.0 Aprile 2010;
h) a inserire le spese sostenute quietanziate nel sistema informativo regionale di
rendicontazione e a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal Vademecum per
l’operatore 2.0 Aprile 2010 necessari per la certificazione della spesa da parte della degli
Organismi di controllo.
2. Il Partner è responsabile per i contratti a qualunque titolo conclusi con terzi in relazione
alla presente Convenzione e per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi
nell’interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra.
3. Il Partner è responsabile verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di
antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di
lavoro, prevenzione incendi, compresa l’attuazione delle prescrizioni tecniche,
antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli
interventi.
Art. 5 - Esibizione di documenti e verifiche ispettive
1. Il Partner si obbliga a produrre, a semplice richiesta dell’Università degli Studi di
Cagliari ovvero dei soggetti preposti, ogni atto e documento concernente l’attività, nonché
a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta. I suddetti atti e documenti saranno
mantenuti presso la sede di svolgimento delle attività del Partner.
2. Il Partner si obbliga, altresì, a consentire l’accesso ai propri locali, ai fini ispettivi e di
controllo della corretta realizzazione delle attività, nonché dei correlati aspetti
amministrativi e gestionali.
7
Art. 6 - Aspetti finanziari
1. Per la realizzazione tecnica dei trentatré corsi di riallineamento online e/o insegnamenti
critici del primo anno di Corso di studio, l’Università degli Studi di Cagliari si impegna a
erogare al Partner la somma di euro 231.000 (duecentotrentunmila), così come
preventivato nell’Allegato tecnico, con le seguenti modalità:
- il 30% di anticipo entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione ;
- il 30% entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione e alla effettiva
realizzazione di n. 15 corsi, dietro presentazione della relativa richiesta da parte del
Partner all’Università degli Studi di Cagliari, previo inserimento delle spese sostenute
quietanziate nel sistema informativo regionale di rendicontazione ( SIFSE);
- il 30% entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione e al completamento
del 33° corso), dietro presentazione della relativa richiesta da parte del Partner
all’Università degli Studi di Cagliari, previo inserimento delle spese sostenute quietanziate
nel sistema informativo regionale di rendicontazione ( SIFSE);
- il 10% a saldo previa emissione da parte dell’ Ente Finanziatore (RAS) del decreto di
chiusura sulle spese effettivamente riconosciute.
Art. 7 – Revoca del finanziamento
1. L'accertamento di inosservanze delle disposizioni contenute nella presente Convenzione
determina il mancato riconoscimento delle spese sostenute dal Partner. Più precisamente
l’Università degli Studi di Cagliari non procederà all’erogazione del finanziamento
concesso qualora il Partner:
a) non adempia a quanto previsto nell’Allegato tecnico;
b) apporti modifiche non autorizzate formalmente dall’Università degli Studi di Cagliari;
c) violi la normativa inerente la gestione di una o più attività oggetto della presente
Convenzione;
d) ostacoli o non consenta l’espletamento delle opportune attività di controllo da parte dei
soggetti preposti;
8
e) in caso di mancata certificazione della spesa da parte degli Organismi di controllo;
f) violi le disposizioni contenute nel Vademecum per l’operatore 2.0 Aprile 2010.
2. In caso di violazioni comportanti la revoca del finanziamento, secondo quanto previsto
dalla presente Convenzione e dalla vigente normativa, l’Università degli Studi di Cagliari
farà pervenire contestazione al Partner ai sensi della L. 241/90 entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni dall’accertamento della violazione.
Art. 8 - Restituzione del finanziamento
1. In caso di mancata approvazione del rendiconto finale imputabile a Unitelsardegna,
l’Università degli Studi di Cagliari chiederà al Partner la restituzione delle somme non
riconosciute ammissibili.
Art. 9 - Diritti di proprietà
1. I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale costituiti nell’ambito della realizzazione
dei prodotti, di cui all’art. 1 della presente Convenzione, sono di proprietà della Regione
Autonoma della Sardegna e non possono essere utilizzati per fini diversi dal Progetto, né
commercializzati salvo esplicita autorizzazione. L’Università degli Studi di Cagliari si
riserva la possibilità, senza necessità di specifica autorizzazione, di utilizzo, elaborazione,
modifica e riproduzione dei suddetti prodotti, esclusivamente nell’ambito dei propri fini
istituzionali.
2. Il Partner si obbliga a consegnare all’Università degli Studi di Cagliari, i trentatré corsi
di riallineamento/insegnamenti critici del primo anno in modalità online, oggetto della
presente Convenzione, su supporti idonei quali CD-ROM e/o DVD.
Art. 10 - Monitoraggio e valutazione
1. Il Partner si impegna a comunicare tutte le informazioni e i dati richiesti dall’Università
degli Studi di Cagliari ovvero dai soggetti preposti per la valutazione e il monitoraggio
fisico e finanziario delle attività in oggetto della presente Convenzione.
Art. 11 - Esenzione tasse
9
1. Le parti danno atto che la presente Convenzione è esente da qualsiasi tassa o imposta ai
sensi dell’art. 5 della L. 845/78.
Art. 12 - Informativa e tutela della Privacy
1. Tutti i dati personali di cui il Partner venga in possesso in occasione dell’espletamento
delle attività della presente Convenzione verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Art. 13 - Elezione di domicilio
1. Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente Convenzione e che
comunque si rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede
amministrativa che in sede contenziosa, il Partner elegge il seguente domicilio:
Unitelsardegna c/o ex clinica Aresu, Via San Giorgio 12 Cagliari.
Art. 14 - Indicazione del foro competente
1. Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente
quello di Cagliari.
Art. 15 - Allegati
1. Costituisce parte integrante della presente Convenzione l’Allegato tecnico.
Art. 16 – Rinvio
1. Le disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di
riferimento, nonché l’avviso pubblico, il Vademecum per l’operatore 2.0 Aprile 2010, la
Convenzione sottoscritta dall’Università degli Studi di Cagliari e dalla Regione Autonoma
della Sardegna, Assessorato Pubblica Istruzione, Servizio Istruzione, seppur non
materialmente allegate, costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Il Rettore
dell’Università degli Studi di Cagliari
Il Direttore
di Unitelsardegna
(Prof. Giovanni Melis) (Prof. Ing. Gianni Fenu)
1
1. OGGETTO DELL’ATTIVITÀ UNITELSARDEGNA E SPECIFICHE TECNICHE
1. L’oggetto dell’attività di Unitelsardegna consiste nella produzione tecnica di 33 Corsi e-
learning realizzati in collaborazione con gli autori individuati dall’Università degli Studi
di Cagliari.
2. Per “Corso e-learning” si intende un pacchetto multimediale in formato SCORM-AICC
che abbia una durata equivalente di 30 ore in presenza per ogni Corso, per un totale di 990
ore, che sia compatibile con piattaforma Open Source basata su sistemi operativi LINUX,
fruibile su piattaforma MOODLE vers. 1.9.5 e accessibile da qualunque tipo di browser.
3. La durata equivalente è definita, ai fini della Convenzione, come il tempo necessario a
trasferire tramite lezioni in presenza i contenuti realizzati nelle modalità e-learning
indicate al successivo comma 4. L’equivalenza è stabilita, in considerazione della
peculiarità delle singole discipline, in accordo tra gli autori e Unitelsardegna nella fase
della “micro-progettazione” di cui all’art. 4, comma 1, lettera b).
4. Il Corso e-learning contiene e integra, in accordo con l’autore, una o più d’una delle
seguenti modalità:
a. Video-lezioni. Per video-lezione si intende una lezione registrata - negli studi TV
Unitelsardegna, presso la ex Clinica Aresu - e post-prodotta. La post-produzione consiste
nella possibilità di inserire all’interno delle registrazioni gli elementi didattici necessari
richiesti dagli autori, quali slide, fotografie, altri video.
b. Testi e-learning. I testi devono intendersi come normali testi alfanumerici, che
tecnicamente vengono poi resi Corso e-learning standard, integrati, in accordo con gli
autori, dagli elementi multimediali e interattivi propri dell’e-learning e specificamente:
b1) immagini illustrative, ad esempio l’immagine di un autore trattato nel Corso;
b2) immagini didattiche, ad esempio, a seconda delle discipline, un grafico, l’immagine di
un’opera d’arte, la rappresentazione di una cellula etc.;
b3) animazioni (contenuti interattivi), ossia contenuti online che costituiscono
rappresentazioni dinamiche (a differenza delle immagini che sono rappresentazioni
“statiche”) di ciò che si intende trasferire;
b4) audio, i testi possono essere “commentati” dall’autore e i file audio post-prodotti
inseriti nel Corso, nonché, se richiesto dagli autori nella fase di micro-progettazione di cui
all’art. 4, comma 1, lettera b), resi in forma di avatar con lettura automatica dei testi;
Inoltre, fanno parte dei testi:
2
b5) documenti, l’autore può scegliere di accludere al testo realizzato la messa a
disposizione di uno o più documenti come “allegati” al proprio testo;
b6) link, analogamente ai documenti, l’autore può scegliere di includere link all’interno
dei testi. I link potranno essere accessibili direttamente dal testo, in corrispondenza delle
parole indicate dall’autore;
b7) bibliografia/sitografia;
b8) obiettivi formativi del Corso e/o, in accordo con l’autore, delle singole Unità
didattiche o degli eventuali Moduli di cui all’art. 3.
c. Contenuti di auto-valutazione. Si prevedono, in particolare, questionari a risposta
chiusa di due tipi che, a loro volta, possono essere contenuti in uno stesso questionario:
c1) questionari con opzioni multiple;
c2) questionari con opzione vero/falso.
5. Ogni Corso e-learning, equivalente a 30 ore in presenza, è composto dall’integrazione
tra le modalità indicate alle lettere a), b) e c) del precedente comma 4 e contiene
orientativamente:
a) da un minino di 90 a un massimo di 360 minuti di Videolezioni;
b) da un minimo di 72 a un massimo di 288 schermate SCORM relativamente alle risorse
Testi e-learning e Contenuti di auto-valutazione.
In considerazione della specificità delle materie, la scelta della combinazione tra le
modalità indicate al comma 4, secondo le forbici di cui alle precedenti lettere a) e b), è
affidata alla valutazione discrezionale degli autori dei contenuti.
6. Adottando un valore medio tra quelli indicati alle lettere a) e b) del precedente comma
5, l’insieme dei 33 Corsi e-learning, equivalenti a 990 ore in presenza, è composto da:
a) 7.425 minuti di Videolezioni (da un minimo di 2.970 ad un massimo di 11.880 minuti);
b) 5.940 schermate SCORM relativamente alle risorse Testi e-learning e Contenuti di auto-
valutazione (da un minimo di 2.376 ad un massimo di 9.540 schermate SCORM).
2. ELEMENTI STANDARD
1. Tutti i Corsi devono essere suddivisi in Unità didattiche. Qualora più Unità didattiche
afferiscano ad uno stesso contenuto, queste possono essere organizzate in un Modulo
unitario, in accordo con l’autore secondo quanto stabilito nella fase di micro-progettazione
di cui all’art. 4, comma 1, lettera b).
2. Tutti i Corsi devono essere realizzati in base alla medesima immagine coordinata,
realizzata da Unitelsardegna, che includerà i loghi indicati dall’Università degli Studi di
Cagliari.
3
3. TEMPISTICA DI CONSEGNA
1. Al fine di avviare la produzione dei Corsi e-learning l’Università degli Studi di Cagliari
si impegna a comunicare ad Unitelsardegna entro venti giorni dalla stipula della
Convenzione: a) i nominativi e i recapiti degli autori che dovranno realizzare i contenuti
dei Corsi stessi; b) i titoli dei relativi Corsi da produrre; c) l’ordine di produzione dei 33
Corsi. Il ritardo nella comunicazione da parte dell’Università comporta una
corrispondente proroga delle scadenze di cui al comma 2.
2. Sulla base delle informazioni trasferite dall’Università ad Unitelsardegna ai sensi del
precedente comma 1, Unitelsardegna procede alla produzione tecnica dei Corsi e-learning,
che, salvo quanto previsto all’art. 4, comma 1, lettera b), e salvo le ipotesi di proroga
richieste in base all’art. 2 della Convenzione, deve avvenire rispettando le seguenti
scadenze di consegna che decorrono a partire dalla comunicazione delle informazioni di
cui al comma 1:
a) per i primi 3 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione, 1 Corso ogni mese, per
un totale di 3 Corsi;
b) per i successivi 9 mesi, 10 Corsi ogni trimestre, per un totale di 30 Corsi.
4. SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI PRODUZIONE
1. Per ogni singolo Corso, la procedura di produzione prevede:
a) la macro-progettazione del Corso svolta da Unitelsardegna assieme agli autori. La
macro-progettazione consiste nella definizione di massima della struttura del Corso, nella
sua suddivisione in Unità didattica ed eventualmente in Moduli;
b) la micro-progettazione relativa alle singole Unità didattiche svolta da Unitelsardegna
assieme agli autori. La micro-progettazione consiste nella: b1) definizione delle modalità
di produzione da adottare per ogni singola Unità didattica; b2) definizione del calendario
delle registrazioni delle video-lezioni di cui all’art. 1, comma 3, lettera a); b3) definizione
dei tempi di consegna dei testi e-learning e dei contenuti di auto-valutazione di cui all’art.
1, comma 3, lettere b) e c). La micro-progettazione è rappresentata secondo quanto
previsto dall’art. 5;
c) la produzione tecnica della prima versione dei Corsi e-learning svolta da
Unitelsardegna a partire dai contenuti realizzati dagli autori secondo quanto previsto nella
micro-progettazione di cui alla lettera b);
d) la validazione finale dei Corsi e-learning svolta da Unitelsardegna assieme agli autori;
e) il collaudo da parte dell’Università. La fornitura di ogni Corso sarà collaudata
dall’Università entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa nella piattaforma e-learning
Unitelsardegna. Il mancato riscontro da parte dell’Università equivale, ai fini della
presente Convenzione, ad esito positivo del collaudo. Qualora l’Università, a seguito
dell’attività di collaudo, rilevasse la necessità di ulteriori attività tecniche di
4
Unitelsardegna, queste avranno luogo entro un termine congruo fissato dall’Università in
accordo con Unitelsardegna.
5. MODULO DI MICRO-PROGETTAZIONE
1. Unitelsardegna rappresenta la micro-progettazione realizzata in collaborazione con gli
autori all’interno di un sintetico Report che contenga gli elementi di cui all’art. 4, comma 1,
lettera b) e, in particolare, il calendario delle registrazioni e la definizione dei tempi di
consegna.
2. I Report di cui al comma 1, che devono essere sottoscritti da Unitelsadegna e dagli
autori, sono inviati da Unitelsardegna all’Università.
3. Il ritardo dell’autore rispetto ai tempi concordati e rappresentati nel Report comporta
una corrispondente proroga delle scadenze di consegna di Unitelsardegna indicate all’art.
3, comma 2 del presente Allegato tecnico.
4. Nel caso di ritardi dell’autore superiori a 10 giorni, Unitelsardegna comunica
formalmente all’Università detto ritardo, anche avvalendosi della posta elettronica.
L’Università, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di Unitelsardegna, adotta
i rimedi ritenuti opportuni e ne concorda l’attuazione con Unitelsardegna.
5. In generale i Report adottano il seguente formato:
- Nome Corso: - Nome/i Autore/i:
- Calendario video-lezioni:
1) …
2) …
- Scadenze di consegna testi e-learning e contenuti di auto-valutazione:
1) …
2) …
- Data prevista di conclusione della produzione tecnica:
DATA
FIRME
L’Autore / Gli Autori
Il Direttore di Unitelsardegna
NOTE