Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
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Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Responsabilità civile degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori Contabili anche alla luce della Direttiva
Comunitaria n. 2006/43 CE
Convegno Regionale Toscana Lucca, 28 novembre 2008
Prof. Avv. Francesco Barachini
La delega gestoria: poteri, doveri e responsabilità di organi delegati e consiglio
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Prof. Avv. Francesco Barachini La delega gestoria: poteri, doveri e
responsabilità
le ragioni di interesse verso il tema della delega
è il modulo tipico di governo della s.p.a.
si tratta di istituto “rivoluzionato” dalla riforma
UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILIResponsabilità civile di Amministratori, Sindaci e Revisori Contabili anche alla luce
della Direttiva n. 2006/43 CEConvegno Regionale Toscana -- Lucca, 28 novembre 2008
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Prof. Avv. Francesco Barachini La delega gestoria: poteri, doveri e
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gli obiettivi perseguiti dal legislatore della riforma
delimitazione dei ruoli di delegati e consiglio “alleggerimento” delle responsabilità dei deleganti ↓
istanza di fondo:valorizzazione funzionalità del
modelloUNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
Responsabilità civile di Amministratori, Sindaci e Revisori Contabili anche alla luce della Direttiva n. 2006/43 CE
Convegno Regionale Toscana -- Lucca, 28 novembre 2008
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Prof. Avv. Francesco Barachini La delega gestoria: poteri, doveri e
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il sistema previgente
le tre regole di fondo
- a) autorizzazione statuaria (o assembleare)- b) catalogo di materie “indelegabili”- c) attenuazione del regime di solidarietà
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Prof. Avv. Francesco Barachini La delega gestoria: poteri, doveri e
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il sistema previgente
i profili critici
- il ruolo degli amministratori non esecutivi
- il dovere di vigilanza come problema
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il sistema attuale
discontinuità nella continuità
- la conferma delle tre regole tradizionali- i profili di novità
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i profili di novità
riconoscimento delle deleghe “atipiche” delimitazione dei compiti di delegati e consiglio “eliminazione” del dovere di vigilanza
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aspetti operativi: (alcuni) nodi critici
le c.d. deleghe atipiche “di fatto”
le deleghe generiche e/o generali i piani strategici, industriali e finanziari
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i doveri di “controllo” di consiglio e/o non esecutivi
introduzione di un sistema di controllo
- tipizzato
- procedimentalizzato
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i due momenti del controllo
fase genetica
- controllo di tipo organizzativo
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i due momenti del controllo
fase funzionale
- controllo sui cc.dd. “flussi informativi”
↓regolarità, completezza, non
contraddittorietà
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il (possibile) punto di rottura
il dovere di agire in modo informato
- informazione transitiva
- informazione riflessiva
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il dovere di agire in modo informato
il corrispondente potere di informazione
↓prerogativa individuale o
collegiale ?
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il problema
i presupposti del potere-dovere di informazione
- affidamento sull’informazione resa dai delegati ?
- sussiste un costante potere-dovere di informazione ?
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il problema
la funzione del potere-dovere di informazione
- è diretto a colmare eventuali deficit informativi ?- serve a valutare l’attendibilità delle informazioni rese ?
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la giurisprudenza
un pericoloso ritorno al passato ?
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Cass. pen., 4 maggio-19 giugno2007, n. 23838
(…) la riforma ha indubbiamente alleggerito gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di deleghe, poiché l'art. 2392 c.c., 1° comma prescrive che questi sono responsabili verso la società nei limiti delle attribuzioni proprie, quali stabilite dalla disciplina normativa. È stato, dunque, rimosso il generale “obbligo di vi gilanza sul generale andamento della gestione”, sostituendolo con l'onere di “agire informato”, atteso il potere (ma, che si qualifica come doveroso nell'ottica dell'indicazione normativa sulla modalità di ge stione informata) di richiedere informazioni (senza che ciò assegni anche un autonomo potestà di indagine) (…).Altro discorso, ancora, attiene alla conoscibilità dell'evento e, quindi, per restare nell'area del fatto volontario, alla situazione desunta dalla percezione dei segnali di pericolo o di sintomi di patologia insiti nell'operazione coinvolgente la società, evincibile dagli atti sottoposti alla sua attenzione (…).Invero, l’affidamento ad esse [le informazioni rese dai delegati] non può ammettere cieca rinuncia delle personali facoltà critiche o del corredo di competenza professionale. Situazioni che possono - pertanto - mantenere rilievo penale nella prospettiva del dolo (oltre che, evidentemente, per la colpa) (…).Occorre (…) la dimostrazione della presenza di segnali perspicui e peculiari in relazione all'evento illecito, nonché l'accertamento del grado di anormalità di questi sintomi, non in linea assoluta, ma per l'amministratore non operativo (oltre … la prova della percezione degli stessi in capo agli imputati).
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C. App. Roma, 25 gennaio 2007, n. 58982I consiglieri di amministrazione, benché sprovvisti di deleghe per la gestione,
erano tenuti a vigilare sull'operato degli organi esecutivi e ad intervenire tempestivamente vigilare sull’operato degli organi esecutivi e ad intervenire tempestivamente, sia per accertarsi che fosse conforme agli indirizzi stabiliti dal consiglio in materia di orientamenti strategici e di politiche del rischio (…).In particolare, ai sensi dell’art. 2392, secondo comma, c.c. al ricorrente ed agli altri componenti del C.d.A. era attribuito l’obbligo di “fare quanto nelle loro possibilità per impedire il compimento o attenuare le conseguenze dannose di eventuali atti pregiudizievoli di cui essi (fossero) venuti a conoscenza”; inoltre poiché a tale organo era attribuito il potere di “impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega” oltre che di “valutare il generale andamento della gestione" (ai sensi dell'art. 2381 c.c.) gli amministratori deleganti avevano il dovere di vigilare sull’esercizio delle deleghe, anche chiedendo ai delegati ogni utile informazione sulla gestio ne, ai sensi dell'ultimo comma della norma sopra richiamata (…).In sostanza ai componenti del C.d.A. era attribuito un costante potere-dovere di controllo sugli organi delegati proprio perché questi operavano per l'organo collegiale e dovevano uniformarsi ad ogni sua direttiva.In relazione a tale rapporto era dovere dei componenti del C.d.A. attivarsi in ogni maniera, prendere ogni utile iniziativa per verificare le operazioni che si stavano compiendo e non mantenere un comportamento del tutto passivo quale mero destinatario delle informazioni fornite dagli organi delegati. Tale dovere di attivazione, peraltro, era ancor più necessario considerando la rilevanza della manovra all’origine delle violazioni e, in particolare, l’impatto dell’assunzione di partecipazioni rilevanti in altre banche e sulla situazione patrimoniale.
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due profili problematici
il ruolo dell’autorizzazione: una regola senza “sanzione” ?
la delega gestoria nella s.r.l.: identità o specialità ?
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