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UNIBO 18 marzo 2015 LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE PROBLEMATICA DEI SESSI E DIRITTI UMANI Maria (Milli) Virgilio mariavirgilio.wordpress.com «Diritti umani» e violenza maschile contro le donne 1

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UNIBO 18 marzo 2015

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNEPROBLEMATICA DEI SESSI E DIRITTI UMANI

Maria (Milli) Virgiliomariavirgilio.wordpress.com

«Diritti umani» e violenza maschile contro le donne

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- Diritti umani delle donne

- Diritto delle donne all’autodeterminazione

 

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ONU 1948 Dichiarazione universale diritti umani1979 CEDAW1995 Piattaforma Pechino

COE2011 Convenzione Istanbul

UE 2012 Direttiva n. 292015 Risoluzione Tarabella

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1993 ICTY Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia1998 ICC Corte Penale Internazionale

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Diritti umani nelle fonti internazionali. A

Base :1948 UN Dichiarazione universale dei diritti umani.

7 testi generali:1966 UN • Il Patto Internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)1966 UN• Il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR)1965 UN • La Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (CERD)1979 UN • La Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW).1984 UN • La Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti (CAT)1989 UN • La Convenzione sui diritti dell'infanzia (CRC)1990 UN • Convenzione internazionale sulla tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei loro familiari (MWC - 1990). non ha ancora raggiunto il numero di ratifiche necessario alla sua entrata in vigore.

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Diritti umani nelle fonti internazionali. B

Convenzioni e protocolli specifici: per esempioConvenzione sulla nazionalità delle donne coniugate (1952), la Convenzione per la soppressione del traffico di persone e dello sfruttamento della prostituzione (1949), Protocollo di Palermo contro la tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini (2000).

Convenzioni che fanno parte di categorie organiche di diritti: per esempio• Le Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO/OIL) che definiscono i diritti fondamentali delle lavoratrici e dei lavoratori• Le Convenzioni di Ginevra, che definiscono i diritti fondamentali delle persone e dei popoli nelle situazioni di conflitto armato (il cosiddetto diritto umanitario)• La Convenzione sui rifugiati.

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Diritti umani nelle fonti regionali sovranazionali 

• European Court of Human Rights and European Committee of Social Rights

• Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights

• African Commission on Human and Peoples’ Rights and the African Court on Human and Peoples’ Rights

• ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights

• Arab Human Rights Committee (overseeing the Arab Charter on Human Rights)

 

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1998 ICCSTATUTO DI ROMA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALEPREAMBOLOGli Stati Parti del presente StatutoConsapevoli che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che le loro culture formano un patrimonio da tutti condiviso, un delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto,Memori che nel corso di questo secolo, milioni di bambini, donne e uomini sono stati vittime di atrocità inimmaginabili che turbano profondamente la coscienza dell'umanitàRiconoscendo che crimini di tale gravità minacciano la pace, la sicurezza ed il benessere del mondo,Affermando che i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale ed attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale,Determinati a porre termine all'impunità degli autori di tali crimini contribuendo in tal modo alla prevenzione di nuovi crimini,(…)Hanno convenuto quanto segue:

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ICC

Articolo 5 Crimini di competenza della Corte1. La competenza della Corte é limitata ai crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale. La Corte ha competenze, in forza del presente Statuto, per i crimini seguenti:a) crimine di genocidio;b) crimini contro l'umanità;c) crimini di guerra;d) crimine di aggressione. 

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ICCArticolo 7Crimini contro l'umanità1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:a) Omicidio;b) Sterminio;c) Riduzione in schiavitù;d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;f) Tortura;g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, inspirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;i) Sparizione forzata delle persone;j) Apartheid;k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

Risoluzione Assemblea gen. ONU 19/12/1993, n. 48/104, Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne:Articolo 1. Ai fini della presente Dichiarazione l’espressione “violenza contro le donne” sta a significare ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata.

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Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne:Art. 3. La violenza contro le donne riguarda principalmente:a) la violenza fisica, sessuale e psicologica che si produca nella famiglia, inclusi i maltrattamenti, gli abusi sessuali delle bambine in ambito familiare, le violenze legate alla dote, lo stupro coniugale, la mutilazione genitale femminile e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza perpetrata da altri membri della famiglia e la violenza legata allo sfruttamento;b) la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all’interno della comunità in generale, compreso lo stupro, l’abuso sessuale, le molestie e l’intimidazione sul posto di lavoro, nelle istituzioni educative e altrove, la tratta delle donne e la prostituzione forzata;c) la violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o tollerata dallo Stato, ovunque si manifesti.

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Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011 del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro

la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Art. 3a) con l’espressione “violenza contro le donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

b) l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

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Art. 3 (segue)c) con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;d) l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

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Direttiva 2012/29/UE Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione

delle vittime di reato

(17) Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore»…

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RER Deliberazione legislativa n. 91/2014 Legge Quadro per la Parità e contro le Discriminazioni di GenereTITOLO I - Disposizioni generali e norme di principioArt. 1 - Principi1. In attuazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) ratificata e resa esecutiva con la legge 14 marzo 1985, n. 132 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979), della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge 27 giugno 2013 n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Trattato sull'Unione europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, comma 7, della Costituzione, e dello Statuto regionale, laRegione Emilia-Romagna e gli Enti locali, aderendo ai principi della Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale promossa dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, nel rispetto delle competenze dello Stato, concorrono alla realizzazione dell’eguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, allo sviluppo di un sistema regionale ispirato ai principi della cittadinanza sociale responsabile, al rispetto per la cultura plurale delle diversità che compongono la Comunità regionale, e alle pari opportunità. 2. La Regione Emilia-Romagna favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene la soggettività e l’autodeterminazione femminile come elemento di cambiamento e progresso della società; contrasta ogni tipo di violenza e discriminazione di genere in quanto lesive dei diritti umani, della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona; promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, cura e benessere della persona anche in relazione al genere, dell’educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni;favorisce l’equilibrio tra l’attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e per uomini; promuove e coordina azioni e strumenti volti all’attuazione della presente legge nel rispetto di quanto disposto dalle norme internazionali, comunitarie e nazionali, e da leggi e programmi regionali.  

Libertà (1930)

Cod. Pen. Art. 525. Circostanze attenuanti. Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole, prima della condanna, senza avere commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà, riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa.

Articolo abrogato dall’Articolo 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.

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Libertà (2001)

Legge n. 154/2001 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.La condotta pregiudizievole Codice civile: art. 342-bis. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari).Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice (…) 

Legge n. 119/2013

1) la caratteristica di irrevocabilità attribuita (in taluni casi) alla querela per stalking;2) l’incremento dei poteri della polizia giudiziaria con l’attribuzione della nuova misura dell’allontanamento urgente nei casi di violenza domestica;3) l’estensione dell’ammonimento questorile, già previsto per lo stalking, alle condotte di violenza domestica.  

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Legge n. 119/2013

1) la caratteristica di irrevocabilità attribuita (in taluni casi) alla querela per stalkingArt. 612bis (…) Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. (…)

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Legge n. 119/20132) l’incremento dei poteri della polizia giudiziaria con l’attribuzione della nuova misura dell’allontanamento urgente nei casi di violenza domestica;Cod. proc. pen. “Art. 384 -bis (Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare)1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica , l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa. (…) 

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Legge n. 119/20133) l’estensione dell’ammonimento questorile, già previsto per lo stalking, alle condotte di violenza domestica. Art. 3 Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica1. Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale , nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. (…) 

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