Una questione, pur importantissima e di grande rilevanza ... · Una questione, pur importantissima...
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IN 14 CITTÀ ITALIANE- Requisiti di genuinità dei contratti di lavoro- Sopravvenuta inidoneità alla mansione: tutela del lavoratore e recesso del datore di lavoro- Licenziamenti disciplinari e per giusta causa: motivazioni e casi di tipizzazione nei contratti collettivi
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CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA E TRASFERIMENTI
DI AZIENDA NELLE IMPRESE IN CONCORDATO PREVENTIVO
Prospettive di continuità dell'attività aziendale e
gestione dei rapporti di lavoro
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Parte I. Le riformate disposizioni in materia di diritto fallimentare con particolare riguardo alle nuove
soluzioni concordatarie ..................................................................................................................................... 3
Parte II. Il sistema delle tutele e delle garanzie dei rapporti di lavoro nelle procedure concorsuali
concordatarie .................................................................................................................................................... 5
Il concordato preventivo e le tutele sociali e occupazionali ......................................................................... 5
C.I.G.S. Concorsuale: elementi caratterizzanti .............................................................................................. 5
Prospettive di continuazione .................................................................................................................... 6
Aziende ammesse ..................................................................................................................................... 6
Automaticità dell’intervento .................................................................................................................... 7
Durata massima. Termini di presentazione ed autorizzazione ................................................................. 7
Contribuzione obbligatoria. Trattamento di fine rapporto ...................................................................... 8
Pagamento diretto. Mancata concessione del trattamento .................................................................... 8
Obbligo di consultazione sindacale........................................................................................................... 8
Abrogazione della C.I.G.S. concorsuale .................................................................................................. 10
Trasferimento dell’azienda in crisi soggetta a procedura concorsuale ...................................................... 10
Il sistema delle tutele ex art. 2112 c.c. ................................................................................................... 10
Deroghe .................................................................................................................................................. 11
Requisiti per l’operatività delle deroghe ................................................................................................ 11
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Parte I. Le riformate disposizioni in materia di diritto fallimentare
con particolare riguardo alle nuove soluzioni concordatarie
Una questione, pur importantissima e di grande rilevanza sociale, che è sempre stata poco all’attenzione
del legislatore, è quella della necessità di garantire, nella gestione delle procedure concorsuali e
nell’assunzione delle decisioni ad esse connesse, oltreché i diritti economici dei creditori, anche la tutela dei
livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori dipendenti (o ex dipendenti) delle aziende in crisi
assoggettate a procedure concorsuali.
In effetti, come noto, il Diritto Fallimentare, che ha trovato la sua formulazione originaria negli anni
quaranta (R.D. n. 267 del 26 maggio 1942 “Legge Fallimentare”) ha sempre privilegiato la tutela e la
soddisfazione dei creditori, sul patrimonio del debitore, con lo scopo di emarginare (o, addirittura, di
eliminare) dal mercato gli attori “anomali” e gli elementi “patologici”.
Ciò, con pressoché totale disattenzione per la conservazione dell’impresa, per il mantenimento anche
parziale dei livelli occupazionali e per i diritti, normativi ed economici, dei lavoratori da essa dipendenti o ex
dipendenti.
Le ragioni di questa originaria (ed in buona parte ancora attuale) situazione normativa risiedevano nelle
caratteristiche di un contesto economico che, nella prima metà del XX secolo, era basato principalmente su
grandi concentrazioni industriali a struttura verticistica accentrata, poco condizionate dagli andamenti del
mercato. Inoltre, in tale contesto, non sussistevano particolari difficoltà per la ricerca di nuovi posti di
lavoro in caso di perdita della precedente occupazione.
Nella situazione attuale, invece, il mercato e le condizioni sociali dei lavoratori sono radicalmente mutati,
nel senso che le strutture di impresa si sono polverizzate, decentrando la maggior parte delle attività non
core, il mercato ha sempre di più condizionato i comportamenti delle aziende e la situazione generalizzata
della crisi globale non ha di certo favorito l’assorbimento presso altre aziende o settori di attività della
manodopera fuoriuscita dai contesti produttivi in crisi.
A fronte di uno scenario così profondamente mutato ed a così alto rischio di precarietà e di instabilità sono
venuti formandosi, in questi ultimi anni, scenari normativi che, da una parte (Legge Fallimentare), pur nella
inalterata logica della primaria esigenza di garanzia economica dei creditori, prevedono anche condizioni di
salvaguardia dell’integrità (anche parziale) degli asset aziendali e, dall’altra (Diritto del lavoro)
predispongono tutta una serie di strumenti di ammortizzazione sociale e di procedure sindacali a tutela,
normativa ed economica, dei lavoratori forzatamente espulsi da nuclei produttivi in crisi irreversibile.
Gli interventi più significativi in tale direzione possono essere individuati, quanto alla Legge Fallimentare,
oltre che nella prima radicale Riforma introdotta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.5 (e succ. mod.), nelle novità
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recate dal D.L. Sviluppo 22 giugno 2012, n. 83 convertito con L.7 agosto 2012, n. 134 e dal D.L. Crescita 2.0
18 ottobre 2012, n.179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n.221 (e succ. mod.).
Tali novità, nell’ambito della tutela dei diritti dei lavoratori, attengono principalmente alla introduzione di
ulteriori fattispecie di procedure quali il concordato in bianco (prenotativo), il concordato con continuità
aziendale, gli accordi di ristrutturazione del debito e i piani attestati di risanamento. Queste nuove
fattispecie, seppur per alcuni versi accostabili alle procedure concorsuali vere e proprie in quanto soggette
in qualche modo ad azioni di “controllo” da parte del Tribunale, risultano tuttavia prive di organi giudiziari
di gestione in funzione di responsabili della procedura.
In questo e-book riserveremo una particolare attenzione alla già cit. novità del concordato con continuità
aziendale, proprio per le opportunità che vengono attribuite al commissario giudiziale di valutare la
salvaguardia dei patrimoni aziendali e occupazionali, delle professionalità in essi occupate e delle risorse
produttive createsi nel tempo. In questo senso la revisionata Legge Fallimentare ha voluto favorire la
continuità aziendale, ove possibile e prevedibile, attraverso una diversa disciplina degli strumenti negoziali
di superamento della crisi aziendale.
Quanto al Diritto del Lavoro, le esigenze derivanti dall’evoluzione sociale e industriale vengono considerate
soprattutto dalle disposizioni recate in materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria concorsuale
dalla L. 23 luglio 1991, n.223 e, in materia di trasferimenti d’azienda, dal novellato art. 47 della L. 29
dicembre 1990, n.428 che, in particolare, ha creato una serie di possibilità di deroga ai tassativi diritti
garantiti ai lavoratori interessati dalle operazioni di trasferimenti societari.
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Parte II. Il sistema delle tutele e delle garanzie dei rapporti di lavoro nelle
procedure concorsuali concordatarie
Il concordato preventivo e le tutele sociali e occupazionali
Come noto, le procedure concorsuali sono le seguenti:
il fallimento
il concordato preventivo (liquidatorio o con prosecuzione dell’attività aziendale)
la liquidazione coatta amministrativa
l’amministrazione straordinaria (anche speciale)
Ulteriori procedure, che non possono essere definite propriamente “concorsuali”, sono:
l’accordo di ristrutturazione del debito
il piano attestato di risanamento.
Va sottolineato che a queste due ultime fattispecie di procedure non sono applicabili le disposizioni in
materia di C.I.G.S. e trasferimenti d’azienda (analizzati in questa sede), in quanto esclusivamente riferibili
alle procedure concorsuali propriamente dette.
C.I.G.S. Concorsuale: elementi caratterizzanti
La L. n.223/1991 (artt. 1 e 3) riserva una particolare attenzione alla causale “crisi aziendale” ed alla
concessione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria nelle procedure concorsuali.
In effetti si può evidenziare, in premessa, come si assista ad una evoluzione da una finalità prettamente
assistenziale della C.I.G.S. (e che riguarda i dipendenti di aziende, cioè, ormai decotte o sull’orlo della
definitiva cessazione), a concessioni del trattamento subordinate e vincolate a condizioni in cui vi sia la
concreta possibilità di prosecuzione, anche parziale, dell’attività e la previsione di risanamento
dell’impresa.
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Prospettive di continuazione
L’art. 3 c. 1 della L. 223/1991 dispone infatti la concessione della C.I.G.S. c.d. concorsuale solamente nel
caso in cui, in presenza di azienda assoggettata a procedura di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa o amministrazione straordinaria, sussistano prospettive di continuazione o di ripresa, anche
parziale, dei livelli di occupazione, da valutarsi in base a parametri oggettivi definiti con decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tali condizioni (prospettive di continuazione e parametri
oggettivi), tuttavia, non sono previste nel caso della procedura concorsuale di concordato preventivo.
Va ancora sottolineato che, pur in presenza delle gravi condizioni di una azienda sottoposta a procedura
concorsuale, in caso di tali procedure non sono richiesti né gli indicatori economici finanziari, né il piano di
risanamento (come invece richiesto per le aziende in bonis). Ricorre, tuttavia, anche in questo caso (come
si vedrà più avanti), l’obbligo della consultazione sindacale (cfr. tabella 1).
C.I.G.S. CONCORSUALE: CONDIZIONI RICORRENZA REQUISITO
Prospettive di continuazione o ripresa anche parziale dei livelli di
occupazione (no per concordato preventivo)
SI
Indicatori economici finanziari NO
Piano di risanamento NO
Consultazione sindacale SI
Tabella 1 : Riepilogo
Aziende ammesse
Il trattamento di C.I.G.S. è concesso alle:
imprese industriali ed artigiane che nel semestre antecedente abbiano occupato
mediamente più di 15 lavoratori
imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti
agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti
imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti
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imprese di trasporto aereo
imprese del sistema aereoportuale
Automaticità dell’intervento
Relativamente all’obbligo o meno del responsabile della procedura di richiedere la C.I.G.S., la dottrina
prevalente ha ritenuto il ricorso a tale strumento un intervento “automatico”, non richiedendosi valutazioni
discrezionali se non relativamente alle condizioni aziendali e alle prospettive di ripresa, alla durata massima
- 12 mesi - e al numero di lavoratori interessati dall’intervento, sempre fatti salvi gli obblighi di
consultazione sindacale.
Alle medesime valutazioni di ripresa è connessa la possibilità di richiedere la proroga di 6 mesi
dell’intervento straordinario di integrazione salariale.
In ogni caso, è fatto comunque salvo, anche qualora si sostenesse l’automaticità dell’intervento della
C.I.G.S. in procedura concorsuale, il potere discrezionale del Ministero in merito alla concessione del
trattamento (valutazione della valenza sostanziale dell’esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali e
relativamente al programma di risanamento dell’impresa).
Durata massima. Termini di presentazione ed autorizzazione
Il trattamento viene concesso su domanda del commissario, per un periodo non superiore a 12 mesi
(prorogabile, in caso ci sia previsione di continuità aziendale, di altri 6 mesi).
I termini di presentazione della richiesta di autorizzazione previsti per l’imprenditore in bonis (e che
scadono al 25° giorno del mese successivo a quello in cui termina la prima settimana di utilizzo della
C.I.G.S.) non sussistono per il responsabile della procedura concordataria.
Anche il limite di 36 mesi nell’arco di un quinquennio di durata massima dei trattamenti di C.I.G.S., può
essere superato nel caso di procedure concorsuali.
L’intervento della C.I.G.S. viene autorizzato anche nel periodo intercorrente tra la data di ammissione alla
procedura concordataria e la sua omologazione; resta scoperto il periodo precedente intercorrente tra la
richiesta di concordato preventivo e la domanda di ammissione.
Nel caso, poi, di mancata omologazione del concordato e, quindi, di fallimento aziendale, il periodo
precedente verrà computato nei 12 mesi di intervento della C.I.G.S. per procedura fallimentare.
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Contribuzione obbligatoria. Trattamento di fine rapporto
Il contributo addizionale obbligatorio, normalmente dovuto dall’impresa in bonis (3% ovvero 4,5%, a
seconda che l’azienda occupi fino a 50 dipendenti o più di 50 dipendenti), non è dovuto nel caso di azienda
sottoposta a procedura concorsuale.
Una ulteriore questione abbastanza particolare e non sempre di agevole soluzione è quella concernente il
trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore in C.I.G.S., che, in genere, per la parte maturata in tale
periodo, è in carico all’INPS (anche se, a tal riguardo, meriterebbero alcune considerazioni più approfondite
– non opportune in questa sede – le questioni relative al trasferimento della quota di TFR al fondo di
tesoreria INPS e quelle del finanziamento - tramite TFR - dei Fondi di previdenza complementare).
La quota di trattamento maturata precedentemente al momento dell’apertura della procedura
concordataria costituisce credito concorsuale coperto dal Fondo di Garanzia (ex L.n.297/1982).
Pagamento diretto. Mancata concessione del trattamento
Ricordiamo che è previsto, in caso di comprovata difficoltà finanziaria accertata dalla Direzione Regionale
del Lavoro, il pagamento diretto della C.I.G.S. da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Si ritiene che la mancata concessione del trattamento di C.I.G.S. possa configurare un giustificato motivo
oggettivo di licenziamento immediato (da sottoporre al preventivo esame della competente Direzione
Territoriale del Lavoro, giusto quanto disposto dalla Riforma Fornero del 2012).
Obbligo di consultazione sindacale
Rimane comunque obbligatorio, anche ove lo stato di crisi o di insolvenza sia stato giudizialmente accertato
(azienda assoggettata a procedura concorsuale) e anche in caso di cessazione dell’attività, sottostare alla
procedura sindacale di redazione di un articolato verbale di accordo per C.I.G.S. Accordo che trova invece
un suo indiscutibile fondamento per le imprese ancora in bonis, in cui rimane sicuramente la possibilità di
ripresa o comunque di tutta una serie di iniziative private riconducibili all’imprenditore stesso e non già agli
organi della procedura concorsuale.
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI
C.I.G.S. AZIENDA IN BONIS C.I.G.S. PER PROCEDURA
CONCORSUALE
DURATA
DELL’INTERVENTO
A seconda della causale (crisi,
ristrutturazione, riconversione,
riorganizzazione):
da 12 a 24 mesi, + eventuali
proroghe ove previste
12 + 6 mesi in caso di continuità
aziendale
LIMITE
TEMPORALE
MASSIMO
36 mesi nell’arco di un
quinquennio
Superabile
TERMINE DI
PRESENTAZIONE
DELLA RICHIESTA
Entro il 25° giorno del mese
successivo a quello in cui termina
la 1° settimana di C.I.G.S.
Non sussistente
CONTRIBUZIONE
ADDIZIONALE
OBBLIGATORIA
3% per aziende fino a 50
dipendenti
4,5% per aziende con più di 50
dipendenti
Non dovuta
TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO
Carico INPS Carico INPS
PAGAMENTO
DIRETTO
Previsto Previsto
Tabella 2 : Riepilogo
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Abrogazione della C.I.G.S. concorsuale
Per espressa previsione dell’art. 46-bis c. 1 lett. h), L. n. 134/2012 e, poco prima, dell’art. 2, c. 70, L. n.
92/2012, è stata disposta al 31 dicembre 2015 la definitiva abrogazione dell’istituto della C.I.G.S.
concorsuale.
La cancellazione dell’istituto risulta essere integrale, senza alcuna possibilità di deroga, neppure quando sia
attivata la procedura di cessione del complesso aziendale.
Trasferimento dell’azienda in crisi soggetta a procedura concorsuale
Ricorre l’ipotesi del trasferimento di azienda quando, in conseguenza di una vicenda traslativa (vendita,
affitto, comodato, usufrutto), muta la titolarità del complesso dei beni aziendali.
L’ordinamento giuslavoristico considera il trasferimento d’azienda in funzione dell’esigenza di apprestare
una particolare tutela ai lavoratori.
Il sistema delle tutele ex art. 2112 c.c.
Dispone l’art. 2112 c.c. che:
“In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva
tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce
esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare
le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma […]”.
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Deroghe
La logica di garantismo individuale recata dal cit. art. 2112 c.c. e finalizzata a tutelare la continuità del
rapporto di lavoro con il nuovo imprenditore trova, in occasione di crisi aziendale o di procedura
concorsuale, una inevitabile compressione a favore dell’interesse collettivo al mantenimento dei livelli
occupazionali (artt. 4 e 5 L. n. 428/1990).
L’intento del legislatore è quello di favorire la “commercializzazione” dell’azienda in crisi, tramite la
disapplicazione delle rigide tutele previste dall’art. 2112 c.c.
La riduzione parziale o totale del personale impiegato in azienda è quindi il prezzo da pagare al fine di
favorirne il trasferimento ad altro imprenditore e realizzare così la conservazione del bene impresa e dei
relativi livelli occupazionali.
A tal riguardo, l’art. 47, c. 5 della L. n. 428/1990 prevede che: “Qualora il trasferimento riguardi imprese
nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo
consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non
sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto
un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro
continua con l’acquirente non trova applicazione dell’art. 2112 codice civile, salvo che dall’accordo risultino
condizioni di miglior favore”.
Requisiti per l’operatività delle deroghe
Affinché le deroghe previste dal 5° comma dell’art. 47, L. n. 428/1990 possano legittimamente operare è
richiesta la coesistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo.
Requisito soggettivo: è necessario che l’azienda oggetto di trasferimento sia stata dichiarata in
stato di crisi aziendale a norma dell’art. 2, 5° comma, L. n. 675/1977, ovvero assoggettata a
fallimento, concordato preventivo consistente nella cessione dei beni ai creditori (in questo
caso, in funzione della mancata prosecuzione dell’attività), liquidazione coatta amministrativa o
amministrazione straordinaria;
Requisito oggettivo: è necessaria la stipulazione di un accordo collettivo che preveda la
conservazione almeno parziale dei posti di lavoro.
La realizzazione di questi due requisiti permette la disapplicazione delle tutele individuali come stabilite dal
5° comma dell’art. 47 della L. n. 428/1990.
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La deroga alla disciplina non è lasciata alla piena determinazione dell’imprenditore, ma è regolamentata
dalla contrattazione collettiva che riveste il ruolo di controllo sulla capacità del cedente e del cessionario di
condurre il trasferimento. È quindi rimessa di volta in volta all’autonomia collettiva la valutazione circa
l’opportunità e l’entità delle deroghe.
TRASFERIMENTO DI AZIENDA: TUTELE
AZIENDE IN BONIS AZIENDA SOTTOPOSTA A PROCEDURA
CONCORSUALE
Applicazione integrale delle tutele ex art. 2112 c.c. Disapplicazione art. 2112 c.c. (salvo che nell’accordo
risultino condizioni di miglior favore).
Tabella 3 : Riepilogo