Ultimatum all'italia

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ULTIMATUM ALL’ITALIA

Vista l’assoluta prevalenza dello strumento internazionale “Trattato di Pace con l’Italia” del 1947 su qualsiasi legge nazionale e/o locale, e vista la conferma ricevuta recentemente da governo e magistratura italiani dell’ obbligo di rispettare immediatamente gli articoli dall 1 al 20 dell’Allegato VIII, poniamo come conditio sine qua non il rispetto dei seguenti 8 semplici punti: 1. Art.18.2 dell’Allegato VIII al Trattato di Pace con L’Italia: “Il Direttore non deve essere cittadino jugoslavo o italiano.“ Il direttore dovrà di conseguenza essere selezionato quanto prima previo bando internazionale super partes, inoltre dovrà godere di tutti i poteri conferiti dagli artt. 18,19,20. 2. Art.2.1: “Il Porto Libero è istituito ed amministrato come una corporazione di Stato del Territorio Libero, avente tutti gli attributi di persona giuridica” Dev’essere garantita quindi la completa autonomia dell’autorità amministrativa per il Porto di Trieste; 3. La sola forza di ordine pubblico consentita all’interno dei confini del Porto Libero potrà essere la polizia civile. 4. Art.2.2: “Tutte le proprietà statali e parastatali italiane nei limiti del Porto Libero,[…] saranno trasferite, senza pagamento, al Porto Libero.” Va dunque finalizzato il passaggio definitivo di tutte le proprietàentro i confini del Porto Libero allo stesso. 5. Art.17: I firmatari devono “garantire libertà di comunicazione postale, telegrafica e telefonica tra l’area del Porto Libero e tutti i paesi” Il Porto Libero dovrà disporre di un proprio sistema di poste e telecomunicazioni, del tutto indipendente e svincolato dai sistemi di comunicazione di qualsiasi Stato. 6. Art.7.1: “Il Direttore del Porto Libero può anche permettere l’elaborazione di merci“ Va data con urgenza l’autorizzazione ad avviare elaborazione di merci, attività manifatturiere e di emporialità senza alcun vincolo. In particolare, l’inutilizzato Magazzino 26 dovrebbe essere adibito in tempi brevissimi ad incubatore di start-up interno alla Free Zone. 7. Art.5.2: Le autorità non possono imporre “dazi doganali o pagamenti diversi da quelli imposti per servizi resi”. Dev’essere quindi predisposta l’eliminazione di qualunque pagamento alle autorità amministrative italiane, ad eccezione di quelli per servizi resi, anche abolendo la sopratassa discriminatoria di cui al art. 4 del DPR 107 del 28/5/2009. 8. Art.18.3: “In tutte le assunzioni di personale la preferenza deve essere data a cittadini del Territorio Libero.” Andranno infatti scelti con carattere preferenziale, a parità di competenze, cittadini di Trieste e Territorio.