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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Roma ATTO DI CITAZIONE La Signora Rossi Mario, C.F.:YERHEHDHDHY5467, residente in (50060) FIRENZE (FI), Via Ponte Vecchio 21, rappresentata e difesa dall’Avv. Pierantonio GIACOMINI (C.F.: GCMPNT68M06M089F) giusto mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Roma, Viale A. Guidoni 91 PREMESSO CHE 1) Il giorno 16.03.2012 alle ore 16,30 circa in Bagno a Ripoli (FI), il veicolo Fiat Punto tg.AB224CD di proprietà del Signor PACIOCCIO Antonio e condotto dalla Signora Rossi Mario, assicurato Unipol Assicurazioni s.p.a, percorreva incolonnata Via di Rosano con direzione Roma, quando poco dopo aver oltrepassato l'incrocio con Via di Villamagna e prima dell'intersezione con Via della Massa (regolata da impianto semaforico), era costretta a frenare a causa dell'attraversamento improvviso della sede stradale da parte di un animale, allorchè veniva tamponato dall'autovettura Volkswagen Golf tg.DB561JX di proprietà e condotta dalla Signora fantoni Maria Sole, assicurata Aviva Assicurazioni s.p.a.. A seguito del verificarsi di tale tamponamento, giungeva da tergo il veicolo Opel Insigna tg.AA981BB, di proprietà della LITI Italia s.p.a. e condotto dal Signor Pianchini Marco, assicurato Chartis Europe Limited, che andava a collidere contro il veicolo che lo precedeva Volkswagen Golf (tamponamento multiplo) (doc.1); 2) La conducente del veicolo Volkswagen Golf tg.SA561RD, Signora fantoni Maria Sole, creava, pertanto, una situazione di pericolo tenendo una condotta colposa in pieno dispregio dell’art.140 del C.d.S. il quale prevede che gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per Avv. Pierantonio GIACOMINI Viale A. Guidoni, 91 50127 FIRENZE Tel. e fax 055-476952 Cell. 333-7312362 Email:[email protected] [email protected] .it Originale

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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Roma

ATTO DI CITAZIONE

La Signora Rossi Mario, C.F.:YERHEHDHDHY5467, residente in (50060)

FIRENZE (FI), Via Ponte Vecchio 21, rappresentata e difesa dall’Avv. Pierantonio

GIACOMINI (C.F.: GCMPNT68M06M089F) giusto mandato in calce al presente

atto, ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Roma, Viale A. Guidoni

91

PREMESSO CHE

1) Il giorno 16.03.2012 alle ore 16,30 circa in Bagno a Ripoli (FI), il veicolo Fiat

Punto tg.AB224CD di proprietà del Signor PACIOCCIO Antonio e condotto dalla

Signora Rossi Mario, assicurato Unipol Assicurazioni s.p.a, percorreva incolonnata

Via di Rosano con direzione Roma, quando poco dopo aver oltrepassato l'incrocio

con Via di Villamagna e prima dell'intersezione con Via della Massa (regolata da

impianto semaforico), era costretta a frenare a causa dell'attraversamento

improvviso della sede stradale da parte di un animale, allorchè veniva tamponato

dall'autovettura Volkswagen Golf tg.DB561JX di proprietà e condotta dalla

Signora fantoni Maria Sole, assicurata Aviva Assicurazioni s.p.a.. A seguito del

verificarsi di tale tamponamento, giungeva da tergo il veicolo Opel Insigna

tg.AA981BB, di proprietà della LITI Italia s.p.a. e condotto dal Signor Pianchini

Marco, assicurato Chartis Europe Limited, che andava a collidere contro il veicolo

che lo precedeva Volkswagen Golf (tamponamento multiplo) (doc.1);

2) La conducente del veicolo Volkswagen Golf tg.SA561RD, Signora fantoni

Maria Sole, creava, pertanto, una situazione di pericolo tenendo una condotta

colposa in pieno dispregio dell’art.140 del C.d.S. il quale prevede che gli utenti

della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per

Avv. Pierantonio GIACOMINIViale A. Guidoni, 91

50127 FIRENZETel. e fax 055-476952

Cell. 333-7312362Email:[email protected]

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la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale

nonché dell’art.149, comma 1 del C.d.S. a mente del quale “durante la marcia i

veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza

tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni

con i veicoli che precedono”.

3) A seguito dell’urto subito l’esponente riportava lesioni personali, tanto che il

giorno seguente si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Santa Maria

Annunziata di Roma, dove il sanitario di turno, Dott.ssa Lupatelli Valeria,

diagnosticava “distorsione del rachide cervicale”, con una prognosi iniziale di 5

giorni, salvo complicazioni e terapia farmacologica. In data 22.03.12 la Signora

PACIOCCIO si recava presso il proprio medico curante, Dott.ssa Clelia PROPOLI,

la quale, stante il trauma al rachide cervicale e lombosacrale, con limitazione

funzionale, cefalea e nausea, prolungava la prognosi di ulteriori 20 giorni. In data

04.04.12 l'attrice si sottoponeva a visita specialistica presso l'ortopedico, Dott. Mirco

PETROCCI, che, accertata la distorsione del rachide cervico-dorsale, le prescriveva

un ciclo di fisioterapia oltre a terapia medica, e prolungava la prognosi di altri 20

giorni. In data 24.04.12, la Dott.ssa PROPOLI prolungava la prognosi di altri 20

giorni ed infine il 15.05.12 lo stesso medico redigeva certificato di guarigione dalle

lesioni con postumi invalidanti da valutarsi in sede medico-legale (doc.2);

4) L’esponente, pertanto, a cagione del sinistro de quo riportava lesioni per

complessivi 60 giorni, di cui i primi 20 giorni di inabilità temporanea al 75%, altri

20 al 50% ed i rimanenti giorni a scalare, ed una invalidità permanente pari al 5-6%,

come risulta da perizia medico legale a firma del Dott. Mirco PETROCCI (doc.3);

5) L'attrice è stata, inoltre, costretta ad esborsi derivanti per spese mediche, quali

certificati medici, visita specialistica, cure fisiche e perizia medico legale (doc.4),

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pari ad €.961,31= oltre a spese per viaggi e varie sostenute a causa del sinistro da

liquidarsi, in via equitativa, in €.100,00;

6) L'attrice, a mezzo pec in data 15.06.12, avanzava richiesta di risarcimento del

danno nei confronti delle rispettive Assicuratrici dei due veicoli tamponanti, Aviva

Assicurazioni s.p.a. e Chartis Europe S.A., nonché per conoscenza anche alla Unipol

Assicurazioni s.p.a., quale propria Compagnia di Assicurazioni (doc.5);

7) Tale missiva veniva riscontrata con fax datato 29.06.12 dalla Unipol Assicurazioni

s.p.a., benchè non richiesta dei danni con il quale affermava che “trattasi di

tamponamento multiplo causato dal veicolo EJ981JT” e che le richieste dovevano

essere trasmesse al responsabile civile e alla di lui Compagnia (Opel Insigna

tg.AB921XT, condotto dal Signor Paratosso Mauro e assicurato Chartis Europe S.A.

(doc.6);

8) Sempre in pari data la Chartis Europe S.A., con raccomandata a.r., indicava invece

come veicolo responsabile del tamponamento, sulla base del verbale redatto dalle

Autorità intervenute, la Volkswagen Golf tg.AB561EX di proprietà e condotta dalla

Signora fantoni Maria Sole (seconda della fila) (doc.7);

9) La Compagnia Aviva Assicurazioni s.p.a., presso la quale è assicurato il veicolo di

parte convenuta fantoni, sebbene ritualmente richiesta e sollecitata ai sensi del

Codice delle Assicurazioni, non ha ancora provveduto a formulare alcuna offerta di

risarcimento del danno a favore dell'attrice (doc.8);

10) Per la fase stragiudiziale del contenzioso, l’esponente ha ulteriormente diritto al

rimborso delle spese per l’assistenza legale, ammontanti ad €.695,13= come da

documentazione di spese stragiudiziali che si allega (doc.9);

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E’ pertanto interesse dell’esponente adire l’intestata Giustizia per ottenere un titolo

giudiziale idoneo a tutelare le sue legittime pretese per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) SUL “QUANTUM DEBEATUR” IN VIA PRINCIPALE: SI CHIEDE CHE

IL GIUDICE VOGLIA APPLICARE LA TABELLA DEL FORO DI

COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO E NON L’ART.139 COD.

ASSICURAZIONI.

Molteplici sono le ragioni di tale richiesta che di seguito si elencano:

1a) l’art.139 del d.lvo n. 209/2005 viola l’art. 76 della Costituzione per

l’introduzione di un limite per la liquidazione del danno alla persona non

previsto dalla legge delega 23/7/2003 n. 229;

1b) Violazione dell’articolo 2 della Costituzione per la fissazione di un limite al

risarcimento del danno alla persona senza un adeguato contemperamento degli

interessi in gioco.

Appare evidente, infatti, che l’art.139 del codice delle assicurazioni violi l’art. 2 della

Costituzione per la seguente ragione: è previsto un tetto risarcitorio senza dall’altra

parte che ci sia un equo contemperamento degli interessi in gioco. In effetti se da una

parte è previsto per il danneggiato una rigida limitazione risarcitoria dall’altra parte

questi non ottiene alcun vantaggio diretto od indiretto nei confronti del responsabile

o del suo assicuratore, né si può ragionevolmente sostenere che l’interesse

all’esercizio dell’attività assicurativa possa essere ritenuto preminente su quello

all’integrale risarcimento del danno alla persona.

Di conseguenza, si può rilevare che dall’esistenza di un equo contemperamento tra i

contrapposti interessi, quale presupposto della legittimità costituzionale di qualsiasi

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norma limitativa del diritto al risarcimento, derivi il contrasto dell’art.139 cod. assic.

con il richiamato articolo 2 della Costituzione.

A conclusioni similari, sia pur esaminando il problema da diversa angolatura, è

pervenuta la giurisprudenza di merito laddove venne precisato: “Da più parti ci si è

interrogati, tenuto conto della valenza costituzionale del risarcimento del danno alla

persona, alla luce del secondo comma dell’art.3 Cost. e del principio della

necessaria integralità del risarcimento, circa il rischio di illegittimità costituzionale

dell’introduzione di limitazioni massime al risarcimento del danno alla persona, che

non appaiono ragionevolmente giustificate da un interesse pubblico di rilievo

costituzionale (…..)”.

Il riconoscimento astratto dell’ammissibilità dell’introduzione di soglie-limite, di per

sé non contrastanti con la Costituzione non significa però che il legislatore non debba

rispettare parametri di ragionevolezza per introdurre le soglie.

E’ in tale scenario che matura il sospetto di incostituzionalità delle norme di cui agli

articoli 138 e 139 Codice delle Assicurazioni ove le stesse fossero reinterpretate alla

luce del <<nuovo>> art. 2059 c.c. così come concepito dalle Sezioni Unite.” (così in

motivazione Corte d’Appello di Torino 30/10/2009 n. 13).

1c) Violazione del combinato disposto degli articoli 3 e 32 Costituzione in

riferimento all'articolo 139 codice delle assicurazioni

In poche parole il diritto alla salute, diritto costituzionalmente garantito, è un bene

dell’individuo e tutti gli individui sono uguali tra loro.

Ne consegue che una stessa lesione debba essere risarcita in modo uguale sia che

derivi da fatto derivante da circolazione stradale che, ad esempio, da insidia stradale.

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Si chiede, pertanto, in via principale, che il giudice voglia applicare i criteri

risarcitori di cui alla tabella adottata dal Tribunale del presente foro (ossia la Tabella

del Tribunale di Roma del 2007).

In effetti risulta del tutto inammissibile trattare in maniera differente identiche

situazioni pena è la violazione dell’articolo 3 comma 1 della Cost.

Difatti non ci è dato di capire le ragioni per cui un soggetto responsabile, ad esempio,

a sensi dell’art.2051 c.c. per danno cagionato da cose in custodia od a sensi

dell’art.2052 c.c. per danni cagionati da animale, possa essere convenuto in giudizio

per rispondere di danni a persona quantificati non con i criteri di cui all’art.139

codice delle assicurazioni bensì con i criteri di cui alla tabella del Tribunale

competente (Tribunale di Roma del 2007).

2c) In via subordinata si chiede che il giudice in denegata ipotesi di non

applicazione delle tabelle del Tribunale del foro nei confronti della compagnia

applichi le tabelle del foro nei confronti del danneggiante ex art.2043 c.c. e 2054

c.c.

Nulla impedisce, comunque, al giudicante, in denegata ipotesi di non applicazione

delle tabelle del foro del giudice adito nei confronti della compagnia assicuratrice

(obbligato, sempre e comunque, ad un risarcimento calcolato con i criteri di cui alla

tabella ministeriale), di applicare, invece, tali tabelle nei confronti del danneggiante

tenuto a sensi dell’art. 2043 e seguenti c.c.

D'altra parte, anche, nell'ipotesi di applicazione di cui all'art.149 cod. ass., la stessa

Corte Costituzionale con la sentenza 19/6/2009 n. 180 ha stabilito che la procedura di

risarcimento prevista dall’art.149 cod. assic. si affianca, senza sostituirla

obbligatoriamente, a quella ordinaria, nel senso che al danneggiato è consentito agire

sia contro la propria assicuratrice che contro il responsabile del danno.

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Nel caso de quo parte attrice non intende, comunque, avvalersi, nei confronti del

danneggiante né della procedura ex art 149 cod. né ex art.139 ass.ni, bensì ex

art.2043 e segg.

Pertanto il Giudicante è tenuto nei confronti del danneggiante all'applicazione dei

valori tabellari in uso presso il foro del Giudice.

Da quanto sin qui precisato resta, sempre e comunque, confermata l’irragionevolezza

della scelta legislativa con evidente violazione della norma costituzionale ed in

particolare dell’art. 3 comma 1, anche se, comunque, il danneggiante – assicurato

ben potrà, comunque, rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione per essere

manlevato dalle richieste di parte attrice, ai sensi dell’art. 1917 c.c.

B) SUL “QUANTUM DEBEATUR”: DANNO NON PATRIMONIALE

Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento del danno c.d. morale, il diritto al

risarcimento di tale posta non solo non è escluso dalla sentenza della Corte di

Cassazione SS. UU. 11.11.2008 n.26972, nomen juris che le sia attribuito, infatti,

derivando dalla lesione di un diritto costituzionalmente garantito e tutelato come il

diritto alla salute, alla luce anche della giurisprudenza di merito successiva alle

succitata Sezioni Unite, che ben hanno interpretato le argomentazioni della Corte,

fugando da subito quel primo filone di commento che riconosceva nella pronuncia

degli Ermellini intento “abolizionista” della categoria di danno in questione (Cfr. ex

pluribus Tribunale di Torino, 4° sez. civ. sent. 27.11.2008 n. 7866). L'indicazione

separata e specifica della presente voce di danno non pretende di classificarla

precisamente e puntualmente in una specifica categoria giuridica, ma semplicemente

di agevolare l'individuazione delle singole componenti dell'ammontare complessivo

della richiesta risarcitoria. Nel segno della già citata sentenza delle SS.UU. n.

26972/2008, in cui la Cassazione ha ritenuto di dover abbandonare le categorie dei

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danni non patrimoniali (danno biologico, morale, esistenziale), a favore di una sola

nomenclatura, volta a comprendere i singoli pregiudizi non patrimoniali,

l'individuazione separata dell'ammontare del danno c.d. morale vuole evidenziare

appieno il pregiudizio subito dal ricorrente, meritevole di risarcimento all'interno

della categoria del danno non patrimoniale.

Difatti, è pur sempre diritto dell'esponente ricevere il ristoro del c.d. danno morale

patito per le sofferenze legate al periodo d'inabilità e per la percentuale residua di

invalidità derivanti dal sinistro de quo.

In altre parole quello che la Corte di Cassazione sembra voler esprimere con la

sentenza emessa a sezioni unite, sia piuttosto evitare che al soggetto danneggiato

vengano riconosciuti diritti risarcitori “assolutamente privi di qualunque

fondamento, svincolati da ogni previsione legislativa o sganciati dalla valutazione

della gravità dell'offesa subita che non assuma il rango di interesse giuridicamente

rilevante o protetto dalla Carta Costituzionale, attribuendo al giudice del merito il

compito di valutare caso per caso in quale misura e con quale intensità si sia

verificato un certo danno, di valutare in concreto la gravità dell'offesa, escludendo

dalla tutela risarcitoria unicamente i pregiudizi futili od irrilevanti.

Tra l'altro anche recenti orientamenti assunti dalla Corte di Giustizia e dalla Corte

Europea dei Diritti dell'Uomo, e non da ultimo dalla convenzione di Lisbona,

ratificata dall'Italia, che affermano che il risarcimento del pregiudizio alla persona

deve essere integrale e ristorare tutti i pregiudizi negativi subiti dal valore

dell'uomo, non essendo ammissibile un sistema liquidativo limitativo di tali danni e

dovendo il giudice applicare al riguardo, la normativa comunitaria disapplicando

quella nazionale contrastante, tenendo sempre presente il principio dell'integrale

risarcimento del danno non patrimoniale, riconosciuto espressamente dalle stesse

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pronunce delle sezioni unite. Anche la Costituzione Europea colloca il danno morale

sotto il valore universale della dignità umana (art.11-61) dotata di inviolabilità e

garanzia giurisdizionale e risarcitoria piena (art.6 II-107)”.

Degna di pregio la recente sentenza n.5320/12 del 02.04.12 della Corte di

Cassazione, sezione lavoro, a mente della quale si ha duplicazione di risarcimento

solo quando il medesimo pregiudizio sia stato liquidato due volte, sebbene con nomi

diversi, arrivando a concludere che il giudice di primo grado, ben avrebbe potuto

liquidare anche il danno morale, ma avrebbe dovuto specificamente motivare in

ordine ad ulteriori profili di danno non coperti da quello già liquidato a titolo di

danno biologico ed operare un'autonoma valutazione degli stessi.

In effetti “non è ragionevole sostenere che in presenza di un danno fisico non vi sia

una sofferenza del danneggiato” (Giudice di Pace di Roma, Dott. Postiglioni,

sentenza n.361/11).

Da ultimo devono segnalarsi alcuni recenti interventi del legislatore a conferma della

determinazione percentuale del danno morale (DM) quale vera propria categoria

autonoma e distinta dal danno biologico, definita quale “sofferenza e del turbamento

dello stato d'animo”, in relazione al quale viene evidenziata la necessità di

rapportarlo alla situazione effettiva e liquidabile fino ad un massimo di due terzi del

danno biologico.

E, difatti, il legislatore è intervenuto con il D.P.R. 37/2009 a sancire che il danno

biologico è diverso da quello morale, così che quest’ultimo non può rientrare negli

angusti limiti di cui agli artt.138-139 del codice delle assicurazioni. Il danno morale,

pertanto, non può ritenersi interamente assorbito in quello biologico c.d.

omnicomprensivo, tanto più che quest’ultimo riguarderebbe la salute (nel senso di

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malattia nel corpo e/o nella mente), ex art.32 Cost., mentre il primo la dignità umana,

ex artt.2-3 Cost.

In ogni caso “è congruo e corretto riconoscere un’ulteriore componente del danno

non patrimoniale, distinto dal danno non patrimoniale ed integrativa di quello

quantificato a titolo di danno biologico, in considerazione del cambiamento delle

abitudini di vita, subite dal danneggiato in considerazione del danno subito: in

armonia con il principio della “integralità” del danno alla persona” (cfr. sentenza

n.8871/11 Giudice di Pace di Roma, Dott.Virzì).

In senso conforme anche le sentenze della Corte Suprema del 17.09.2010 n.19816 e

19.01.2010 n 720 e recepite con sent.n.38/2011 del Giudice di Pace di Roma,

Dott.ssa Cassi, secondo cui considerato che nei valori monetari di cui all'art.139

cod. ass.ni, il legislatore non ha tenuto conto delle sofferenze psichiche garantite

dalla vittima si deve, pertanto, “garantire l'integrale risarcimento del danno alla

salute comprensivo anche delle sofferenze morali subite”, nonché la sentenza della

Suprema Corte n.11048/09 del 13.05.2009 a mente della quale le tabelle

micropermanenti non sono vincolanti ed il risarcimento va sempre personalizzato.

Ne consegue che le tabelle sulle micropermanenti, come previsto dal Codice delle

Assicurazioni, che parla solo di danno biologico, non possono più essere considerate

satisfattive dell’effettivo pregiudizio subito dal leso (sul punto si veda la sentenza

n.8910/11 del Giudice di Pace di Roma, Dott. Lonardo, che riconosce la

personalizzazione del risarcimento nella misura del 25%).

Parimenti la sentenza n.8600/11 del Giudice di Pace di Roma, Dott. Castelluzzo,

riconosce una sofferenza interiore diversa da quella inerente al pregiudizio proprio

dell'integrità psicofisica tale da incidere sulle attività quotidiane e sugli aspetti

dinamico-relazionali della vita, tanto che ad avviso del Giudicante si tratta di

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“sofferenza che, per quanto è dato evincere dalla sentenza n.26972/08 della Corte di

Cassazione a Sezioni Unite e da quelle che poi l'hanno seguita, una volta individuata

e ritenuta presente dal giudicante, non va affatto ignorata, ma debitamente

liquidata; a prescindere dalla configurabilità o meno di un'autonoma categoria del

danno morale; effetto che ben può essere raggiunto con una personalizzazione del

danno biologico, opportunamente aumentato”.

c) Riepilogo della richiesta risarcitoria:

Quanto alla quantificazione del danno non patrimoniale in via principale si chiede

che l’Ill.mo Giudice Voglia applicare, almeno nei confronti del danneggiante, le

Tabelle del foro di competenza del giudice adito (ossia le Tabelle del Tribunale di

Roma del 2007).

In via principale si chiede, l’applicazione della seguente richiesta risarcitoria

formulata sulla base dell’applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma.

Inoltre parte attrice, anche ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 91 c.p.c. novellato,

nella ben augurata ipotesi di applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma,

dichiara di ridurre la propria domanda ad €.3.400,00= per danno non patrimoniale,

oltre a:

Spese mediche €.961,31

Altre spese €.100,00

Spese assistenza legale €.695,13

TOTALE €.5.156,44

In via subordinata parte attrice, chiede, l'applicazione delle tabelle ministeriali e

anche ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 91 c.p.c. novellato, dichiara di ridurre la

propria domanda risarcitoria ad €.2.400,00= per danno non patrimoniale, oltre a:

Spese mediche €. 961,31

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Altre spese €. 100,00

Spese di assistenza legale €. 695,13

Totale dovuto €.4.156,44

La Signora Rossi Mario, tuttavia, si dichiara fin da ora disponibile a transigere.

*** *** ***

Si evidenzia come in merito al risarcimento per lesioni “va tenuto conto che si tratta

di una obbligazione risarcitoria in cui l'ammontare del danno non è facilmente

determinabile da parte del danneggiato, che nel formulare la richiesta opera sulla

base delle valutazioni medico legali di parte” (sent.n.1062/2010, Giudice di Pace di

Prato, Dott. Calabrese).

d) Quanto alle spese legali

L’odierna esponente si vedeva costretta a pagare di tasca propria il corrispettivo

dell’assistenza legale ricevuta, pari ad €.695,13=.

Tutto ciò premesso, la Signora Rossi Mario, si vede costretta ad adire la via

giudiziaria e, pertanto, ut supra

CITA

1) la Compagnia AVIVA ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, con sede legale in (20161) Milano, Via Scarsellini 14;

2) la Signora fantoni MARIA SOLE, residente in (50125) Roma, Via Santa Maria

17;

a comparire dinanzi all’intestato Giudice di Pace, all'udienza che questi terrà il

giorno 13.05.2013 ore e locali di rito, con invito ai convenuti a costituirsi in giudizio

nei termini e modi di cui all'art.319 cpc, con avvertenza che non comparendo si

procederà in legittima contumacia e che, il difetto di costituzione nei termini sopra

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indicati, implicherà le decadenze di cui agli artt.167 e 38 cpc per ivi, in loro presenza

o dichiarata contumacia, sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice di Pace Adito, ogni contraria istanza, eccezione e

deduzione reietta, nel merito:

IN VIA PRINCIPALE: - dichiarare che il sinistro per cui è causa si verificò per

esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Volkswagen Golf tg.SA561RD,

Signora fantoni Maria Sole;

- per l'effetto condannare i convenuti, ciascuno per il loro titolo, per le ragioni di cui

in premessa, a risarcire i danni subiti da parte attrice nel sinistro di cui è causa

mediante il pagamento a suo favore della somma che parte attrice ha, anche ai sensi

e per gli effetti di cui all’art.91 novellato c.p.c., ridotto, in applicazione delle Tabelle

del Tribunale di Roma, a complessive €.4.461,31= per il risarcimento del danno

patrimoniale e non patrimoniale (o, in denegata ipotesi, del danno biologico

personalizzato nella misura del 25%), comprensivo del rimborso delle spese

mediche, e per certificazioni, viaggi e varie con rivalutazione monetaria ed interessi

compensativi per il ritardato pagamento e/o diversa quella somma, maggiore o

minore, che sarà ritenuta secondo diritto, giustizia e/o equità.

- condannare, altresì, i convenuti, ciascuno per il loro titolo a risarcire i danni subiti

dall’attrice nel sinistro di cui è causa mediante il pagamento in favore di parte

attrice della somma sostenuta da parte attrice per le spese legali stragiudiziali pari

ad €.695,13= come da notula depositata in atti che si intende qui trascritta e

riportata.

- Con vittoria delle spese di giudizio CTU e CTP comprese, nonché delle spese e

compensi di causa da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario”.

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IN VIA SUBORDINATA: “- dichiarare che il sinistro per cui è causa si verificò

per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Volkswagen Golf

tg.CC561UD, Signora fantoni Maria Sole;

- per l'effetto condannare i convenuti, ciascuno per il loro titolo, per le ragioni di cui

in premessa, a risarcire i danni subiti da parte attrice nel sinistro di cui è causa

mediante il pagamento a suo favore della somma che parte attrice, ai sensi

dell’art.91 novellato c.p.c. e, nella denegata ipotesi di non applicazione delle tabelle

in uso presso il presente foro del giudicante, ulteriormente, riduce, alla somma

complessiva di €.3.461,31= per il risarcimento del danno patrimoniale e non

patrimoniale (o, in denegata ipotesi, del danno biologico personalizzato nella

misura del 25%), comprensivo del rimborso delle spese mediche e per certificazioni,

cure fisiche, viaggi con rivalutazione monetaria ed interessi compensativi per il

ritardato pagamento e/o di diversa quella somma, maggiore o minore, che sarà

ritenuta secondo diritto, giustizia e/o equità.

- Condannare, altresì, i convenuti, ciascuno per il loro titolo, a risarcire i danni

subiti dall’attrice nel sinistro di cui è causa mediante il pagamento in favore di parte

attrice della somma sostenuta da parte attrice per le spese legali stragiudiziali pari

ad €.695,13= come da notula depositata in atti che si intende qui trascritta e

riportata e/o di quella diversa somma, anche minore, ritenuta di giustizia.

- Con vittoria delle spese di giudizio CTU e CTP comprese, nonché delle spese e

compensi di causa da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario”.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: “- dichiarare che il sinistro per

cui è causa si verificò per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo

Volkswagen Golf tg.CC561UD, Signora fantoni Maria Sole;

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- per l'effetto condannare i convenuti, ciascuno per il loro titolo, per le ragioni di cui

in premessa, a risarcire i danni subiti da parte attrice nel sinistro di cui è causa

mediante il pagamento su favore della somma che risulterà dovuta in seguito

all’espletanda istruttoria e alla CTU medico legale, per il risarcimento delle diverse

voci di danno come esposte in parte narrativa in applicazione in via principale delle

Tabelle del Tribunale di Roma ed in via subordinata delle Tabelle ministeriali, oltre

il rimborso delle spese mediche e per certificazioni, cure fisiche, viaggi e varie o di

quella diversa che verrà accertata in corso di causa, e/o di quella diversa somma,

anche minore, ritenuta di giustizia, con rivalutazione delle diverse voci di danno

come esposte in parte narrativa in applicazione in via principale delle Tabelle del

Tribunale di Roma ed in via subordinata delle Tabelle ministeriali, oltre il rimborso

delle spese mediche e per certificazioni, cure fisiche, viaggi e varie o di quella

diversa che verrà accertata in corso di causa, e/o di quella diversa somma, anche

minore, ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi compensativi

per il ritardato pagamento. Fatte, comunque, salve le eventuali contestazioni in

merito all’espletanda CTU.

- Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi a favore del sottoscritto

difensore antistatario”:

Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione nonostante gravame.

Il sottoscritto legale dichiara ai sensi dell’art.16 L. 80/2005 di voler ricevere avviso

della comunicazione della sentenza ex art. 133 cpc o dell’ordinanza ex art. 134 cpc,

al numero di fax 055-476952 ed all’utilizzo di posta elettronica

[email protected] e/o [email protected].

Ai fini del c.V dell’art. 9 della Legge 23.12.1999 si dichiara espressamente che il

valore del presente procedimento è pari ad €.5.156,44=.

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Con ogni più ampia riserva sia istruttoria che di merito, si chiede, fin da ora termine

di cui agli artt.183 e 320, comma 3 c.p.c. per produrre documenti, richiedere mezzi di

prova diretta e indiretta e meglio precisare i fatti posti a base delle difese anche in

esito ad interrogatorio libero delle parti per il quale si fa espressa istanza al fine di

chiarire le circostanze esposte nel presente atto.

Si chiede fin da ora CTU medico-legale affinché lo stesso possa rispondere anche ai

quesiti che saranno formulati in sede istruttoria.

Si nomina fin d’ora CTP il Dott. Mirco PETROCCI.

Si chiede inoltre fin d’ora, ove occorrer possa, ammettersi interrogatorio formale

della Signora fantoni Maria Sole sui capitoli 1) e 2) di cui in narrativa da intendersi

qui integralmente trascritti e riportati.

Si allegano e si offrono in comunicazione:

1) Verbale della Polizia Municipale di Bagno a Ripoli (FI);

2) Documentazione medica;

3) Perizia medico-legale;

4) Documentazione di spese mediche e per perizia medico-legale;

5) Pec Avv. GIACOMINI/Chartis Europe Limited-Aviva Italia s.p.a.-Unipol

Assicurazioni s.p.a. del 15.06.12;

6) Fax Unipol Assicurazioni s.p.a. /Avv. GIACOMINI del 29.06.12;

7) Racc. a.r. Multi Serass per conto Chartis Europe S.A./Avv. GIACOMINI del

25.06.12;

8) Pec e racc. a.r. Avv. GIACOMINI/Chartis Europe Limited-Aviva Italia s.p.a.;

9) Documentazione di spese legali stragiudiziali.

Salvis Juribus.

Roma, 11.03.2013 Avv. Pierantonio GIACOMINI

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