Tutela donne e_gravidanza

34
Tutela delle lavoratrici e della gravidanza nel decreto legislativo 81/08 e nelle altre norme vigenti

Transcript of Tutela donne e_gravidanza

Page 1: Tutela donne e_gravidanza

Tutela delle lavoratrici e della gravidanza nel decreto legislativo 81/08 e nelle altre norme vigenti

Page 2: Tutela donne e_gravidanza

L’articolo 28 del decreto 81/08 innova in maniera radicale l’approccio alla valutazione dei rischi legati alle differenze di genere.

La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato (…), e quelli riguardanti:1) le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;Nonché quelli connessi:2) alle differenze di genere; 2) all’età; 3) alla provenienza da altri Paesi;4) alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione da lavoro.

Page 3: Tutela donne e_gravidanza

La Valutazione dei Rischideve essere condotta rispetto a:Tutti i rischiStress lavoro correlatoEtàProvenienza da altri paesiTipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione da lavoro.

Differenze di G

enere

Lavoratrici in gravidanza

D. Lgs 151/01

Allegato A) Allegato B)Allegato C)

(Lavori vietati)

Valutazione dei rischi

Riduzione – Eliminazione dei rischi

Tutele aggiuntive

Cambio mansione/

Interdizione dal lavoro

Page 4: Tutela donne e_gravidanza

Valutazione dei rischi rispetto alla differenza di genere

DONNA UOMOValutazione di tutti rischi: chimici,

fisici, biologici, organizzativi

DONNA UOMOValutazione dello stress lavoro correlato

DONNA

DONNA

DONNA

Valutazione dei rischi rispetto all’età

Valutazione dei rischi rispetto alla provenienza da altri paesi

Valutazione dei rischi rispetto alla tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione da lavoro

UOMO

UOMO

UOMO

DONNA Gravidanza Applicazione decreto 151/01

Interdizione lavoro/cambio

mansione

Valutazione dei rischi relativi al sistema riproduttivo

DONNA UOMO

Page 5: Tutela donne e_gravidanza

Art. 6.Tutela della sicurezza e della salute.Comma 1. Il presente capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8.

Art. 8. Esposizione a radiazioni ionizzanti.Comma 2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

Page 6: Tutela donne e_gravidanza

L’informazione è lo strumento principale attraverso il quale la lavoratrice in gravidanza può esercitare i propri diritti, quali ad esempio richiedere il cambio di mansione o l’interdizione.

L’art. 11 del D. Lgs 151/01 al co. 2, prevede che le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza siano informati (secondo quanto previsto dall’art. 36 D. Lgs 81/08) sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate, relativamente ai rischi specifici per la gestante ed il nascituro.

Page 7: Tutela donne e_gravidanza

La tutela della maternità è un principio fondamentale sancito dall’art. 37 della Costituzione Italiana che ha previsto la parità normativa e retributiva tra lavoratori e lavoratrici.

Alla donna lavoratrice devono essere garantite condizioni di lavoro che le consentano l’adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurino alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

Page 8: Tutela donne e_gravidanza

La gravidanza è un valore sociale ed un aspetto della vita quotidiana che va tutelato in maniera pregnante.

Il legislatore ha posto il divieto di far lavorare le donne nei due mesi precedenti la data presunta del parto ( astensione obbligatoria ante partum) e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto ( astensione obbligatoria post partum).

Page 9: Tutela donne e_gravidanza

Tuttavia particolari condizioni determinano l’anticipazione del divieto fino a ricomprendere

tutto il periodo di gravidanza sino all’età di sette mesi dell’infante.

In altri casi è permesso il lavoro fino all’8° mese di gravidanza

Page 10: Tutela donne e_gravidanza

La lavoratrice,dipendente, socia di società cooperativa o iscritta alla gestione separata ai sensi della L.n. 335/1995, al fine di attivare le misure di tutela conseguenti ed ottenere i diritti previsti dalla legge, può presentare o inoltrare istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro al fine di ottenere l'astensione dal lavoro: sia nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza, sia per condizioni lavorative o ambientali pregiudizievoli alla sua salute e a quella del nascituro o per l’impossibilità di spostamento della lavoratrice stessa ad altre mansioni quando svolge un’attività faticosa o insalubre o che la espone ad un rischio per la sicurezza e la salute.

Page 11: Tutela donne e_gravidanza

La lavoratrice, qualora presenti gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, indipendentemente dal lavoro svolto, ha diritto all'astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio.

La lavoratrice presenta o inoltra la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro della provincia di residenza o domicilio, allegando in originale la certificazione rilasciata da un medico ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale oppure quella rilasciata da un medico ginecologo privato, attestante le sue condizioni.In presenza di quest’ultima circostanza la lavoratrice sarà sottoposta ad accertamenti da parte dei medici del Servizio Sanitario Nazionale.

Page 12: Tutela donne e_gravidanza

La lavoratrice comunica al datore di lavoro il suo stato di gravidanza e consegna in copia il certificato medico di gravidanzacon la data presunta del parto.Il datore di lavoro valuta i rischi verificando se la mansionelavorativa assegnata alla dipendente è tra quelle a rischio per lagravidanza/allattamento. Qualora così fosse, la allontanaimmediatamente dalla situazione di rischio e provvede adassegnarla ad altra mansione compatibile con lo stato digravidanza, anche modificando temporaneamente le condizioni o

l'orario di lavoro, comunicando tale determinazione alla Direzione Provinciale del Lavoro del luogo ove viene svolta l’attività lavorativa.

La lavoratrice in gravidanza in condizioni La lavoratrice in gravidanza in condizioni lavorative o ambientali pregiudizievolilavorative o ambientali pregiudizievoli

Page 13: Tutela donne e_gravidanza

Qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non

fossero possibili per motivi organizzativi o altro, il datore di lavoro ne dà informazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro per l’emanazione del relativo provvedimento. La Direzione Provinciale del Lavoro, sulla base della dichiarazione del datore di lavoro, emana il provvedimento di competenza e richiede l’accertamento medico all’AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica- U.O. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro per le verifiche sanitarie.

Page 14: Tutela donne e_gravidanza

La lavoratrice, in previsione del rientro al lavoro, comunica al datore di lavoro la nascita del figlio e l'intenzione di riprendere il lavoro al termine dei 3 mesi di astensione obbligatoria post partum. Il datore di lavoro valuta i rischi per la lavoratrice in allattamento verificando se la mansione lavorativa assegnata alla dipendente è tra quelle a rischio per puerperio ed allattamento, qualora così fosse assegna la lavoratrice ad altra mansione compatibile con l'allattamento fino al compimento del settimo mese del bambino, anche modificando temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. Tale determinazione viene comunicata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente.Qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili per motivi organizzativi o altro, ne dà informazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro che emanerà il provvedimento di interdizione al lavoro sino a 7 mesi post partum.

Page 15: Tutela donne e_gravidanza

È responsabile della tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice ed ha l'obbligo di valutare preventivamente, con il concorso del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi , del medico competente e del rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, tenendo conto anche della possibilità della presenza di lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento.In esito alla valutazione dei rischi definisce le condizioni di lavoro non compatibili con lo stato di gravidanza-puerperio-allattamento e le misure di prevenzione e di protezione che intende adottare a tutela delle lavoratrici madri, informando le lavoratrici ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Page 16: Tutela donne e_gravidanza

Il datore di lavoro venuto a conoscenza dello stato di gravidanza della lavoratrice: -la allontana immediatamente dalla eventuale situazione di rischio;-provvede ad assegnarla ad altra mansione compatibile con lo stato di gravidanza, anche modificando temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro, informando la Direzione Provinciale del Lavoro della determinazione adottata ;-qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili per motivi organizzativi o altro, comunica tutto ciò in forma scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro al fine di avviare la procedura per l’emanazione del provvedimento autorizzatorio di interdizione dal lavoro.

Page 17: Tutela donne e_gravidanza

È l’organo che dispone, sulla base dell’accertamento medico ed avvalendosi dei competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale , l’interdizione dal lavoro della lavoratrice fino all’inizio del periodo di astensione obbligatoria oppure per tutto il maggior periodo di astensione concesso in ragione del divieto di adibizione a lavori faticosi ed insalubri, oppure per motivi organizzativi o produttivi .

Il provvedimento di interdizione dal lavoro e’ un provvedimento di autorizzazione, suscettibile di revoca qualora non sussistano più le condizioni legittimanti e può essere impugnato.

Page 18: Tutela donne e_gravidanza

Divieti per donne in gravidanza• E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al

sollevamento di pesi, nonche' ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico

• 2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.

Page 19: Tutela donne e_gravidanza

• 3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e‘ previsto il divieto.

• 4. La lavoratrice e', altresi', spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

Page 20: Tutela donne e_gravidanza

Capo VIII LAVORO NOTTURNO

 Art. 53. Lavoro notturno(L. 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere

a) e b)

1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino.

2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o, in

alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di

un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni.3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9

dicembre 1977, n. 903, non sono altresi' obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Page 21: Tutela donne e_gravidanza

Allegato AELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E

INSALUBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 7• Il divieto di cui all'articolo 7, primo comma, del testo unico si

intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

• I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:– A) Quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345

e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;B) Quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;C) Quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

Page 22: Tutela donne e_gravidanza

Allegato AELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E

INSALUBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 7– D) I lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni

ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;E) I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;F) I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;G) I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;H) I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

Page 23: Tutela donne e_gravidanza

Allegato AELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E

INSALUBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 7– I) I lavori con macchine scuotenti o con utensili che

trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

– L) I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;M) I lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;N) I lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;O) I lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Page 24: Tutela donne e_gravidanza

Allegato BELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI

DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7A. Lavoratrici gestanti di cui all'articolo 6 del testo unico.1. Agenti:

a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;b) agenti biologici: toxoplasma;virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Page 25: Tutela donne e_gravidanza

Allegato BELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E

CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'articolo 6 del testo unico

1. Agenti:a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario

Page 26: Tutela donne e_gravidanza

Rischi per la gravidanza

 Per quanto riguarda il problema all’interno delle Aziende Sanitarie (AS), si può ritenere che vadano considerati incompatibili con lo stato di gravidanza i seguenti rischi: 1.      Movimentazione Manuale Carichi (MMC) di grado medio-elevato ed in particolare movimentazione manuale pazienti non autosufficienti :  2.      Lavori che comportano uno stazionamento in piedi per più di metà dell’orario di lavoro, che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante o ergonomicamente incongrua per lo stato di gravidanza; ad es. assistenza ai malati in tutti i reparti di degenza, attività di sala operatoria, posizione obbligata a sedere per tutto il turno di lavoro; 3.      Lavori con macchina mossa a pedale o comandata a pedale: es. lavanderia, guardaroba; 4.      Lavori di assistenza e di cura degli infermi nei reparti per malattie nervose e mentali: ad es. reparti di psichiatria, neuropsichiatria infantile e SERT;   7.      Rischi Fisici: •lavori in atmosfera a pressione superiore a quella naturale; es. camera iperbarica;•lavori che comportano l’esposizione diretta o riflessa alle radiazioni ionizzanti; ad es, radioterapie, medicine nucleari, attività interventistiche con apparecchiature a raggi X;•lavori che comportano l’esposizione diretta alle radiazioni non ionizzanti; ad es. fisioterapie con apparecchiature laser, marconiterapia, radarterapia, RMN;•lavori che comportino colpi o vibrazioni meccaniche;•lavori che comportino esposizione a rumore (valori di Lepd superiori a 85 dBA); ad es. nelle centrali termiche;•lavori che comportino esposizione ad elevate temperature e sbalzi termici: ad es. nelle cucine; 8.      E’ vietato il lavoro notturno e la reperibilità (dalle ore 24 alle 6), dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, mentre è facoltativo per la lavoratrice madre fino all’età di tre anni del bambino, ex art. 53 Dlgs. 151/2001; 9.      Lavori legati a stress: ad es. situazioni lavorative che espongono a fatica mentale e fisica elevate o ad elevato stress emotivo: es. il lavoro solitario, reparti di rianimazione, pronto soccorso, SERT, oncologie.  Condotta e altre mansioni a bordo di mezzi di trasporto (auto, pulmini, furgoni, elicotteri): ad esempio: servizio trasporto malati, servizio trasporto documenti e materiali.

Page 27: Tutela donne e_gravidanza

Allegato CELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E

CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11A Agenti

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;c) rumore;d) radiazioni ionizzanti;e) radiazioni non ionizzanti;f) sollecitazioni termiche;g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

Page 28: Tutela donne e_gravidanza

Allegato CELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI

E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11

2. Agenti biologici.Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.

Page 29: Tutela donne e_gravidanza

• 3. Agenti chimici.Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;c) mercurio e suoi derivati;d) medicamenti antimitotici;e) monossido di carbonio;f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

Allegato CELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI

E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11

Page 30: Tutela donne e_gravidanza

5.      Rischio Biologico: lavori con rischio medio o elevato di esposizione ad agenti biologici potenzialmente infettivi, nella misura in cui sia noto che tali agenti, o le terapie che essi rendono necessarie, mettono in pericolo la salute delle gestanti e/o del nascituro. (esempi indicativi sono: reparti di malattie infettive, pneumologia, laboratori di microbiologia, centri prelievi e centri trasfusionali, pronto soccorso, pediatria, neuropsichiatria infantile, anatomia patologica, reparti dialisi, sale operatorie e degenze chirurgiche)

Rischi per la gravidanza

Page 31: Tutela donne e_gravidanza

6.      Rischio Chimico: lavori con esposizione agli agenti chimici. Per l’estrema molteplicità e variabilità degli agenti chimici presenti nel comparto sanitario è necessario di volta in volta valutare la pericolosità per la gravidanza dell’esposizione ai singoli prodotti. Sono in particolare da considerare : -lavori con esposizione a sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+): -lavori con esposizione a sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi; - pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);-   - possibilità di effetti irreversibili (R40);-    -può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);-    -può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);-    -può provocare il cancro (R45)-    -può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);-    -pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);-    -può provocare il cancro per inalazione (R49);-    -può danneggiare i bambini non ancora nati (R61); - lavori con manipolazione di chemioterapici antiblastici o antivirali:  

Rischi per la gravidanza

Page 32: Tutela donne e_gravidanza

Rischi per la gravidanza

1.      Rischi Fisici: •lavori in atmosfera a pressione superiore a quella naturale; es. camera iperbarica;•lavori che comportano l’esposizione diretta o riflessa alle radiazioni ionizzanti; ad es, radioterapie, medicine nucleari, attività interventistiche con apparecchiature a raggi X;•lavori che comportano l’esposizione diretta alle radiazioni non ionizzanti; ad es. fisioterapie con apparecchiature laser, marconiterapia, radarterapia, RMN;•lavori che comportino colpi o vibrazioni meccaniche;•lavori che comportino esposizione a rumore (valori di Lepd superiori a 85 dBA); ad es. nelle centrali termiche;•lavori che comportino esposizione ad elevate temperature e sbalzi termici: ad es. nelle cucine;   

Page 33: Tutela donne e_gravidanza

Rischi per la gravidanza

E’ vietato il lavoro notturno e la reperibilità (dalle ore 24 alle 6), dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, mentre è facoltativo per la lavoratrice madre fino all’età di tre anni del bambino, ex art. 53 Dlgs. 151/2001; 3Lavori legati a stress: ad es. situazioni lavorative che espongono a fatica mentale e fisica elevate o ad elevato stress emotivo: es. il lavoro solitario, reparti di rianimazione, pronto soccorso, SERT, oncologie.  Condotta e altre mansioni a bordo di mezzi di trasporto (auto, pulmini, furgoni, elicotteri): ad esempio: servizio trasporto malati, servizio trasporto documenti e materiali.

Page 34: Tutela donne e_gravidanza

Rientro dalla Gravidanza

Nell’assegnazione del lavoro al rientro dalla gravidanza deve essere escluso il lavoro notturno e le reperibilità notturne fino al compimento di un anno del bambino. Fino all’età di tre anni del bambino, il lavoro notturno può essere svolto solo con il consenso della lavoratrice.L’orario di lavoro potrà essere ridotto nella misura prevista dall’art. 39 del Dlgs. 151/2001 (2 ore al giorno per orari uguali o superiori a 6 ore, 1 ora al giorno per orario inferiore a 6 ore), per la durata di un anno