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Corso di formazione Categoria C Tutela della sicurezza e salute dei lavoratori Il Decreto Legislativo 626/94 e il Decreto 363/98 Dott. ing. Stefania Usala Servizio di Prevenzione e Protezione Università degli Studi di Cagliari

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Corso di formazione Categoria C

Tutela della sicurezza e salute dei lavoratori

Il Decreto Legislativo 626/94 e il Decreto 363/98

Dott. ing. Stefania Usala

Servizio di Prevenzione e Protezione

Università degli Studi di Cagliari

Corso di formazione Categoria C

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Servizio Informativo Valutazione Impatto Ambientale - SIVIAServizio di Prevenzione e Protezione Università degli Studi di Cagliari

Sicurezza: condizione in sono evitate le interazioni tra persone, attrezzature e macchinari materiali e ambienti che possono causare danni a persone o al sistema o anche solo perdite di tempo o qualunquedeviazione dagli obiettivi dell’impresa

Situazione in cui i rischi sono stati eliminati o ridotti al minimo possibile per quanto permesso dallo stato dell’arte delle conoscenze tecniche e dall’applicazione delle migliori tecnologie, compatibilmente con le necessità delle attività da svolgere

Salute: nel suo significato più ampio si riferisce al mantenimento di unacondizione di benessere psichico, fisico e sociale della persona

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Servizio Informativo Valutazione Impatto Ambientale - SIVIAServizio di Prevenzione e Protezione Università degli Studi di Cagliari

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità

(per esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi o procedure di lavoro) avente il potenziale di causare danno

Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni d'impiego e/o d’esposizione, nonché dimensioni possibili dello

stesso

Misure di prevenzione

Misure di protezione

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Corso di formazione Categoria C

Con il D. Lgs. 626/94 sono state introdotte nel sistema italiano di prevenzione le norme della Direttiva

Quadro 391/89 dell’U.E. e di altre direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei

lavoratori.

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Servizio Informativo Valutazione Impatto Ambientale - SIVIAServizio di Prevenzione e Protezione Università degli Studi di Cagliari

TITOLO I - SICUREZZA E SALUTE DURANTE IL LAVOROCapo I Disposizioni generaliCapo II Servizio di prevenzione e protezioneCapo III Prevenzione incendi, pronto soccorso, ecc.Capo IV Sorveglianza sanitariaCapo V Consultazione e partecipazione dei lavoratoriCapo VI Informazione e formazione dei lavoratoriCapo VII Disposizioni concernenti la pubblica amministrazioneCapo VIII Statistiche infortuni e malattie professionali

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

TITOLO IV - USO DEI DPI

TITOLO V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

TITOLO VI - USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VDT

TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI

TITOLO VII bis - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI

TITOLO VIII bis - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

TITOLO IX - SANZIONI

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATI - DA I A XV quater

Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE e

99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

Il recepimento della Direttiva Quadro completa e aggiorna il sistema normativo italiano preesistente che

peraltro non era arretrato, infatti le principali normative precedenti in materia di sicurezza e salute sul

lavoro risalgono agli anni 1955-56. I decreti più importanti sono:

D.P.R. n. 547 del 27 Aprile 1955

Norme per la prevenzione degli infortuni

D.P.R. n. 303 del 19 Marzo 1956

Norme generali per l’igiene del lavoro

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Corso di formazione Categoria C

Prevenzione oggettiva

Netta distinzione tra

− aspetti tecnici

− preparazione lavoratori

− aspetti legali

Vecchia concezione: sufficiente il rispetto delle norme e l’adozione di particolari soluzioni tecniche

Prevenzione: rigido adempimento di norme e procedure tecniche

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Vecchio Approccio

Prevenzione soggettiva

Interazione tra:

− ambienti e strutture

− processi

− atteggiamenti e motivazioni

Nuova concezione: ricerca delle ottimali condizioni di lavoro nel campo progettuale organizzativo e gestionale della prevenzione

Prevenzione: complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi

dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno

Nuovo Approccio

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Prevenzione organizzata dal bassoe non più impostata dall’alto

MAGGIORE LIBERTA' ED AUTONOMIA

MAGGIORE LIBERTA' ED AUTONOMIA

STATO IMPRENDITORE

COLLABORATORE DELL'IMPRENDITORE

COLLABORATORE DELL'IMPRENDITORE

FERREO SISTEMA PUNITIVO

FERREO SISTEMA PUNITIVO “CHI SBAGLIA PAGA”“CHI SBAGLIA PAGA”

ciò significa

per contro

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Punti chiave innovativiProgrammazione della prevenzione

Coinvolgimento di tutti i soggetti sia nella fase ideativa, sia in quella attuativadelle misure

Circolazione e diffusione delle conoscenze attraverso l’informazione e la formazione, a tutti i livelli

Creazione di nuovi organismi (Servizio di Prevenzione e Protezione) e nuove figure (responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

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Procedimento per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori

Analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Individuazione delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protezioneindividuale

Programmazione delle misure per migliorare la sicurezza nel tempo

Attivazione quando necessario della sorveglianza sanitaria

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Principali misure di tutela

Valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Eliminare i rischi, e ove non sia possibile ridurli al minimo

Ridurre i rischi alla fonte

Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso

Attuare prima le misure collettive di protezione e poi quelle individuali

Informare e formare i lavoratori

Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono contenute nell’articolo 3 del D.Lgs. 626/94

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Corso di formazione Categoria C

Data la peculiarità dell’attività universitaria, in quanto realtà nella quale si svolgono attività di ricerca, di

didattica, di assistenza e di servizio è stato emanato il Decreto Interministeriale 363/98.

A livello locale è stato emanato il “Regolamento dell’Università degli Studi di Cagliari per la Sicurezza e

la Salute sul luogo di lavoro” per definire le modalità di applicazione del 626/94 alle strutture

dell’Università di Cagliari.

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Il decreto interministeriale 363/98 e il regolamento universitario

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D.I. n. 363 del 5 Agosto 1998

Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolariesigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai

fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modiche ed integrazioni

Regolamento dell’Università degli Studi di Cagliari per la Sicurezza e la Salute sul Luogo di Lavoro

Approvato con D.R. n. 462 del 7 Gennaio 2000

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Corso di formazione Categoria C

I NUOVI PROTAGONISTI

Il Decreto Legislativo 626/94 individua in modo preciso i protagonisti della sua attuazione. Essi sono: il datore di lavoro, i lavoratori, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tutti questi soggetti, ciascuno nell’ambito del proprio ruolo, concorrono al raggiungimento degli obiettivi della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Ad ognuna di queste figure il decreto assegna obblighi, responsabilità e diritti. L’interazione di questi ruoli e funzioni costituisce un sistema aziendale di sicurezza.

Datore di lavoro

Lavoratori

Medico competente

Servizio di prevenzione e protezione

Rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza

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Addetti alla gestione delle emergenze

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za Datore di lavoro

è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o chi ha la responsabilità dell’impresa o unità produttiva

Valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Individuare le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione individuale

Programmare le misure per migliorare la sicurezza nel tempo

Istituire il Servizio di prevenzione e protezione, nominandone il responsabile

Nominare il medico compente

Informare e formare i lavoratori sui rischi e sulle corrispondenti misure di prevenzione

Deve:

Il decreto interministeriale 363/98 e il regolamento universitario

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Datore di lavoro

è il Rettore o il soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, identificabile come unità produttiva, dotata di poteri di spesa e di gestione

In ambito universitario

è il RettoreDatore di lavoro

Nell’Università degli Studi di Cagliari

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zainsieme di persone, sistemi e mezzi impegnatinell’attività di prevenzione e protezione dai rischiprofessionali nell'azienda ovvero nell'unità produttiva

Può essere un Servizio interno o esterno (nelle aziende con più di 200 addetti è obbligatorio che sia un servizio interno)

È costituito da un responsabile e da uno o più addetti

Gli addetti e il responsabile devono essere in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria e devono avere frequentato dei corsi di formazione specifici in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Il Servizio di Prevenzione e Protezione risponde direttamente al datore di lavoro delle attribuzioni e/o

competenze assegnate.

Il datore di lavoro deve fornire al servizio informazioni sulla natura dei rischi, sull’organizzazione del

lavoro, sugli impianti e processi produttivi, sulla programmazione ed attuazione delle misure di

prevenzione e protezione, sugli infortuni e malattie professionali, sulle prescrizioni degli organi di

vigilanza.

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Servizio di prevenzione e protezione

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zaCompiti del Servizio

Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità negli ambienti di lavoro

Elaborare misure di prevenzione e protezione e i relativi sistemi di controllo

Elaborare procedure di sicurezza per tutte le attività aziendali

Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori

Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza

Fornire a tutti i lavoratori le informazioni in materia di sicurezza

Servizio di prevenzione e protezione

Servizio di Prevenzione e Protezione Università degli Studi di Cagliari

Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il Prof. Ing. Giorgio Massacci

Attualmente il Servizio è costituito da uncoordinatore e da tre addetti

La sede del Servizio è in Viale Diaz

Il Servizio è interno all’Università

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itario In ambito universitario

Servizio di prevenzione e protezione

Nell’Università degli Studi di Cagliari

Il decreto interministeriale 363/98 e il regolamento universitario

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Corso di formazione Categoria C

Dirigenti e preposti

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zaPossono essergli assegnati alcuni degli obblighi del datore di lavoro

Affidare ai collaboratori compiti di lavoro tenendo conto delle condizioni e delle capacità dei lavoratori in relazione alla sicurezza

Fornire i dispositivi di protezione individuale

Informare e formare i lavoratori sui rischi e sulle corrispondenti misure di prevenzione

Richiedere ai lavoratori di osservare le disposizioni in materia di salute e sicurezza

Ad esempio devono:

Servizio di Prevenzione e Protezione Università degli Studi di Cagliari

I dirigenti sono stati individuati nei responsabili delle Strutture in cui si articola l’Università di Cagliari

Rivestono la carica di dirigenti pertanto: il Direttore amministrativo, i Direttori di Dipartimento, i Direttori di Istituto (sino alla disattivazione), i Direttori o Responsabili di Biblioteca, i Direttori dei Centri ed i Presidi di Facoltà

Sono qualificati dirigenti anche i Responsabili delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio

Dirigenti e preposti sono individuati nell’ambito dell’organizzazione universitaria

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itario In ambito universitario

Nell’Università degli Studi di Cagliari

Dirigenti e preposti

Dirigenti e preposti

Il decreto interministeriale 363/98 e il regolamento universitario

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Nell’Università degli Studi di Cagliari

Dirigenti e preposti

I preposti sono stati identificati nei responsabili di articolazioni nelle quali si ritenga opportuno suddividere determinate Strutture

Il preposto è individuato tra tutti i lavoratori che, all’occorrenza, sono incaricati formalmente di sovrintendere ovvero di esercitare una funzione di coordinamento sul personale

Al preposto compete la vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività sulla attuazione delle misure di prevenzione e protezione

Il decreto interministeriale 363/98 e il regolamento universitario

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Altre figure cui competono obblighi particolari definiti nel Decreto Interministeriale 363/98 sono: il

Rettore e i Responsabili dell’attività didattica e di ricerca in laboratorio.

Il decreto interministeriale 363/98 e il regolamento universitario

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Rettore Deve:

• Coordinare l’attività dei Servizi di Prevenzione e Protezione e organizzare la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

• Presentare il al consiglio di Amministrazione il piano di realizzazione degli adeguamenti

In ambito universitario

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Dirigenti e preposti

Responsabile dell’attività didattica e di ricerca in

laboratorio

I responsabili di attività sono stati individuati:

nel titolare dell’insegnamento che utilizzi laboratori

nel soggetto che effettua individualmente attività di ricerca ovvero che coordina operatori in gruppi di ricerca nell’ambito delle attività universitarie

nel responsabile dell’attività di assistenza o di servizio

È assimilato il relatore della tesi ovvero il correlatore responsabile se lo studente opera presso una struttura esterna

Nell’Università degli Studi di Cagliari

Il decreto interministeriale 363/98 e il regolamento universitario

Soggetto che individualmente o comecoordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio

In ambito universitario

Dirigenti e preposti

Responsabile dell’attività didattica e di ricerca in

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Il decreto interministeriale 363/98 e il regolamento universitario

Dirigenti e preposti

Responsabile dell’attività didattica e di ricerca in

laboratorioObblighi e attribuzioni

Collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con le altre figure

Identificare i soggetti esposti a rischio, all’inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti nell’organizzazione della didattica e della ricerca

Attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi

Adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere

Attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione

Frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte

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Medico competente

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zaMedico in possesso di uno dei titoli seguenti:

1. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica

2. docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro

3. autorizzazione rilasciata dall’Assessorato Regionale alla Sanità ai laureati in medicina e chirurgia che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 277/199, abbiano svolto l’attività di medico del lavoro per almeno quattro anni

Medico competente

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Effettuare gli accertamenti sanitari preventivi e periodici

Esprimere i giudizi di idoneità alla mansione

Fornire i dispositivi di protezione individuale

Informare i lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari

Visitare i luoghi di lavoro una o due volte l’anno

Deve:

Deve essere nominato quando sussiste anche per un solo dipendente l’obbligo di sorveglianza sanitaria

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a) che utilizzano videoterminali per venti ore settimanali (dedotte le pause previste dall’art. 54 D. Lgs. 626/94) (art. 55 D. Lgs. 626/94)

b) addetti alla movimentazione manuale dei carichi (art. 48 D. Lgs. 626/94)

c) esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni per i quali la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio per la salute

d) esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute il cui livello di rischio sia considerato non moderato oppure il rischio sia moderato ma le misure adottate per la sua riduzione siano insufficienti

e) esposti al rischio derivante da agenti biologici

f) esposti al rischio rumore il cui LEP,d sia maggiore di 85 dBA

g) esposti al rischio amianto

h) addetti alle lavorazioni riportate nella tabella dell’allegato del D.P.R. 303/56 (così come modificato da D. Lgs. 25/02)

i) esposti alle radiazioni ionizzanti categoria A

La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.È obbligatoria per i lavoratori:

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taria La sorveglianza sanitaria

Gli accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente

La sorveglianza è effettuata dal medico competente e comprende:

accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica

accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica

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Il decreto interministeriale 363/98 e il regolamento universitario

Il medico competente è individuato nell’ambito dell’organizzazione universitaria

In ambito universitario

Medico competente

Medico competente

Nell’Università degli Studi di Cagliari

Il Medico Competente è il

Prof. Dott. Francesco Sanna Randaccio

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za Rappresentante dei lavoratori per

la sicurezza

Persona o persone eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Fino a 15 dipendenti il RLS può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del comparto produttivo.

Oltre i 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:

1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti

3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti

6 rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive

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Ruolo degli RLS:Rappresentanti dei lavoratori per la

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accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni

sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine allavalutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva

sono consultati sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori

sono consultati in merito all’organizzazione della formazione

ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative

ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza

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ricevono una formazione adeguata

promuovono l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori

formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti

partecipano alla riunione periodica

fanno proposte in merito all’attività di prevenzione

avvertono il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della loro attività

possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

Ruolo degli RLS:Rappresentanti dei lavoratori per la

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Il decreto interministeriale 363/98 e il regolamento universitario

Sono individuati tra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata

In ambito universitario

Rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza

Nell’Università degli Studi di Cagliari

Rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza

Gli RLS sono seiPossono essere eletti tutti i lavoratori

Durata dell’incarico 3 anni

Ad ogni RLS spettano appositi permessi retribuiti pari a 100 ore annue più altre 50 ore autorizzabili dal Rettore

Gli RLS hanno diritto ad una formazione specifica (programma formativo certificato di 40 ore)

Gli RLS non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione, pressione a causa dello svolgimento della propria attività

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I lavoratori non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo

Devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità produttiva

Addetti alla gestione delle emergenze

Lavoratori, designati dal datore di lavoro, incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza

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Il decreto interministeriale 363/98 e il regolamento universitario

In ambito universitario

Addetti alla gestione delle emergenze

Gli addetti devono essere individuati nell’ambito dell’organizzazione universitaria

Nell’Università degli Studi di Cagliari

Addetti alla gestione delle emergenze

Sono individuati nell’ambito delle differenti Strutture in cui si articola l’Ateneo

Seguiranno dei corsi di formazione specifici inerenti il ruolo che devono svolgere

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Corso di formazione Categoria C

Servizio di Prevenzione e Protezione Università degli Studi di Cagliari

Il decreto legislativo 626/94 e s.m.i.

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Ai lavoratori competono diritti e doveri

persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro

Lavoratori

Sono equiparati ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici

Collaborazione: ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro; si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; contribuiscono insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro

Rispetto delle disposizioni: i lavoratori osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale

Corretta utilizzazione: i lavoratori utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza

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Il decreto legislativo 626/94 e s.m.i.

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za Principali obblighiLavoratori

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Il decreto legislativo 626/94 e s.m.i.

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za Principali obblighiLavoratori

Segnalazione: segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza

Divieti: non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza

non compiono di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

Ricevere informazioni e formazione sui rischi e sulle misure di prevenzione

Ricevere informazioni sul significato degli accertamenti sanitari che li riguardano

Ottenere copia della cartella sanitaria e di rischio (alla risoluzione del rapporto di lavoro o a richiesta)

Essere rappresentati da un RLS

Essere consultati sulla valutazione dei rischi e sulla programmazione delle misure di prevenzione

Partecipare al miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza

Potersi allontanare ed essere protetti in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato

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Il decreto legislativo 626/94 e s.m.i.

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za DirittiLavoratori

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Il decreto interministeriale 363/98 e il regolamento universitario

In ambito universitario

Personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell’Università, anche quello non organicamente strutturato

Personale degli enti convenzionati sia pubblici che privati che svolge attività presso le strutture dell’università

Gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, specializzandi, i tirocinantii borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratorididattici, di ricerca o di servizio e in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione

Lavoratori

Nell’Università degli Studi di Cagliari

Valgono le definizioni in ambito universitario

Sono equiparati ai lavoratori anche ricercatori e docenti provenienti da altre sedi universitarie

In materia di sicurezza non esiste distinzione tra personale docente e personale tecnico amministrativo

Lavoratori

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Fabbricanti

Servizio di Prevenzione e Protezione Università degli Studi di Cagliari

Il decreto legislativo 626/94 e s.m.i.

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Progettisti

Il sistema di prevenzione si estende anche oltre i confini organizzativi coinvolgendo anche chi fornisce servizi o mezzi tecnici che possono influire sulle condizioni di salute e sicurezza

Installatori Fornitori

Prestatori d’opera in appalto

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Il decreto legislativo 626/94 e s.m.i.

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Installatori

Fabbricanti

Fornitori

Progettisti I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti

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Il decreto legislativo 626/94 e s.m.i.

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Installatori

Fabbricanti

Fornitori

Progettisti

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezzaChiunque concede in locazione finanziaria beniassoggettati a forme di certificazione

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omologazione

obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge

Servizio di Prevenzione e Protezione Università degli Studi di Cagliari

Il decreto legislativo 626/94 e s.m.i.

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Installatori

Fabbricanti

Fornitori

Progettisti

Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza

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Corso di formazione Categoria C

Servizio di Prevenzione e Protezione Università degli Studi di Cagliari

Il decreto legislativo 626/94 e s.m.i.Al

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Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva,

ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:

Prestatori d’opera in appalto

• verifica, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera

• fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specificiesistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività

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Corso di formazione Categoria C

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Il decreto legislativo 626/94 e s.m.i.

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Servizio Informativo Valutazione Impatto Ambientale - SIVIAServizio di Prevenzione e Protezione Università degli Studi di Cagliari

Sistema sanzionatorio

da 309 euro di sanzione amministrativa all’arresto sino a 6 mesi

Commercianti e installatori

da 258 euro di sanzione amministrativa all’arresto sino a 2 mesi

Medico competente

da 154 euro di sanzione amministrativa all’arresto sino a 2 mesi

Preposto

da 516 euro all’arresto da 3 a 6 mesiDatore di lavoro e Dirigente

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Servizio Informativo Valutazione Impatto Ambientale - SIVIAServizio di Prevenzione e Protezione Università degli Studi di Cagliari

Sistema sanzionatorio

Per il lavoratore sono previste sanzioni per:

inosservanza delle disposizioni fornite dal datore di lavoro

utilizzo non corretto delle attrezzature

rimozione o manomissione dei dispositivi di sicurezza

rifiuto di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria

rifiuto di partecipare ai programmi di formazione e addestramento

rifiuto di uso dei DPI (dispositivi di protezione individuale)

Possono variare da:

arresto fino a 15 giorni (o ammenda da 103 a 309 euro)

arresto fino a 1 mese (o ammenda da 206 a 619 euro)

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