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☑ SI ☐ NO

○○

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BPMVITA Strategia top brand

Contratto di assicurazione di tipo unit linked, a termine fisso

e a premio unico

(Tariffa 25KF)

I documenti sono stati redatti secondo le Linee Guida del tavolo tecnico “Contratti Semplici e Chiari”, per la semplificazione dei contratti assicurativi.

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2020

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PAGINA DI PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO BPMVITA Strategia top brand

BPMVITA Strategia top brand è un contratto di assicurazione di tipo unit-linked, a termine fisso che prevede prestazioni per il caso morte e prestazioni a scadenza, il cui valore è direttamente collegato all’andamento del Fondo Interno BPMVITA topbrand Strategy. Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

• Sezione I – Il prodotto BPMVITA Strategia top brand • Sezione II – Conclusione del Contratto, Durata e Riscatto

• Sezione III – Costi e rendimenti del prodotto

• Sezione IV – Obblighi dell’Impresa, del Contraente e dei Beneficiari • Sezione V – Legge applicabile e risoluzione delle controversie • Sezione VI – Regime fiscale

Per facilitare la lettura e la comprensione del Contratto, l’Impresa ha utilizzato un linguaggio il più possibile semplice e trasparente, corredando le Condizioni di Assicurazione di esempi e box esplicativi. In particolare: ✓ In questi box troverai esempi utili a comprendere il funzionamento del Contratto e delle prestazioni assicurative.

! Dovrai porre particolare attenzione al contenuto di questi box. Qui potrai trovare spiegazioni utili a comprendere il significato dei termini contrattuali e i limiti dei rischi assunti dall’Impresa.

Nelle Condizioni di Assicurazione troverai inoltre:

Termini contrattuali con Lettere Iniziali Maiuscole Che sono spiegati nel GLOSSARIO

Il termine Attenzione! In relazione alle parti del Contratto che dovrai leggere con particolare cura e attenzione

Riferimenti normativi

(→ art. 2952 c.c.) Relativi a norme di legge di particolare importanza

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Modello 25KF/A20 - TARIFFA 25KF

Sommario

Glossario 1 di 21

Condizioni di Assicurazione

Sezione I Il prodotto BPMVITA Strategia top brand

Articolo 1 Caratteristiche del Contratto 5 di 21

Articolo 2 Prestazioni Assicurate 6 di 21

Articolo 3 Esclusioni 7 di 21

Sezione II Conclusione del Contratto, Durata e Riscatto

Articolo 4 Premio 7 di 21

Articolo 5 Conclusione, perfezionamento e durata del Contratto 8 di 21

Articolo 6 Diritto di Recesso 9 di 21

Articolo 7 Riscatto 9 di 21

Sezione III Costi e rendimenti del prodotto

Articolo 8 Costi 10 di 21

Articolo 9 I rischi associati al Contratto 10 di 21

Sezione IV Obblighi dell’Impresa, del Contraente e dei Beneficiari

Articolo 10 Duplicato della Proposta/Polizza 11 di 21

Articolo 11 Cessione, Pegno e Vincolo 11 di 21

Articolo 12 Comunicazioni in corso di Contratto 11 di 21

Articolo 13 Erogazione della prestazione 11 di 21

Articolo 14 Prescrizione 11 di 21

Articolo 15 Impignorabilità e insequestrabilità 11 di 21

Articolo 16 Documentazione richiesta e pagamenti da parte dell’Impresa 12 di 21

Articolo 17 Beneficiari 12 di 21

Articolo 18 Valore unitario della quota di BPMVITA topbrand Strategy 13 di 21

Articolo 19 Determinazione del numero delle Quote alla Data di Decorrenza 13 di 21

Sezione V Legge applicabile e risoluzione delle controversie

Articolo 20 Reclami e risoluzione delle controversie 14 di 21

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Modello 25KF/A20 - TARIFFA 25KF

Articolo 21 Legge applicabile al Contratto e rinvio alle norme di legge 14 di 21

Sezione VI Regime fiscale

Articolo 22 Tasse e imposte 14 di 21

Regolamento del Fondo Interno BPMVITA topbrand Strategy 16 di 21

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BPMVITA Strategia top brand Glossario, Condizioni di Assicurazione e Regolamento di BPMVITA topbrand Strategy

Modello 25KF/A20 - TARIFFA 25KF 1 / 21

Glossario

A Assicurato Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

B Banca Distributrice

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

Beneficiario Persona fisica o giuridica designata dal Contraente che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

C

Caricamenti Parte dei Premi versati dal Contraente trattenuta dall’Impresa a copertura dei costi commerciali e amministrativi del Contratto.

Categoria Classe in cui viene collocato il fondo d’investimento a cui è collegato il Contratto. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che lo contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell’emittente o la proporzione della componente azionaria.

Cessione del contratto Il Contraente può sostituire a sé un soggetto terzo nei rapporti giuridici derivanti dal Contratto, trasferendogli interamente così i diritti di cui gode e gli obblighi cui soggiace.

Condizioni di Assicurazione Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Contraente Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e versa il Premio all’Impresa.

Contratto Il prodotto BPMVITA Strategia top brand

Costi Oneri a carico del Contraente gravanti sul Premio versato e/o, laddove previsto dal Contratto, sulle risorse finanziarie gestite dall’Impresa.

D

Data di Decesso Il giorno in cui avviene il decesso dell’Assicurato.

Data di Decorrenza La data del 24/08/2020, ore 24:00. Giorno da cui il Contratto inizia a produrre i propri effetti e decorrono le coperture, a condizione che il Contraente abbia pagato il premio pattuito.

Data di Scadenza La data del 24/08/2027, ore 24.00. Data in cui cessano gli effetti del Contratto.

Durata del contratto Periodo intercorrente tra le ore 24.00 del 24/08/2020e le ore 24.00 del 24/08/2027, durante il quale il Contratto è efficace.

E

Esclusioni Rischi esclusi dalla copertura assicurativa elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Età assicurativa Modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

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Modello 25KF/A20 - TARIFFA 25KF 2 / 21

F Fondo Interno Fondo d’investimento per la gestione di un portafoglio collettivo di attività finanziarie. Costituito all’interno dell’Impresa, gestito separatamente dalle altre attività dell’Impresa stessa, disciplinato da un proprio regolamento, è suddiviso in Quote tutte di eguale valore.

G Garanzia Copertura del rischio che viene individuato dal Contratto.

Giorno di Riferimento Giorno lavorativo in cui viene quantificato il valore unitario della quota di un fondo interno.

I Impresa Bipiemme Vita S.p.A. – via G. Lazzaroni 3 – 20124 Milano

L

Lettera di conferma di investimento del Premio

Lettera con cui l’Impresa comunica al Contraente l’ammontare del Premio versato e di quello investito, la Data di Decorrenza del Contratto, il numero di Quote attribuite e il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).

Liquidazione Pagamento agli aventi diritto delle somme dovute al verificarsi delle circostanze previste dal Contratto.

N NAV (Net Asset Value) Valore ottenuto sommando i valori delle attività finanziarie presenti nel fondo interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo i valori delle passività (spese, imposte, ecc.).

O

OICR Organismi di investimento collettivo del risparmio, ossia i fondi comuni di investimento o le SICAV. Gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e permettono di frazionare il rischio sui capitali investiti.

OICR Collegati OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio appartenente allo stesso gruppo dell’Impresa.

P

Pegno

Diritto reale costituito sulla prestazione assicurativa dovuta dall’Impresa e acquisito dal creditore del Contraente attraverso un apposito accordo con quest’ultimo affinché il creditore possa garantire il proprio credito attraverso la prestazione che potrebbe eventualmente percepire.

Penalità Somme variabili trattenute dall’Impresa alla liquidazione del Valore di Riscatto.

Perfezionamento del Contratto È il momento in cui, previa sottoscrizione della documentazione contrattuale, avviene il pagamento del premio pattuito.

Premio Importo da versare all’Impresa quale corrispettivo delle prestazioni previste dal Contratto.

Premio Investito L’ammontare dei premi versati dal Contraente che, al netto del costo della copertura per il caso di decesso, vengono conferiti nel Fondo Interno.

Premio Unico Importo lordo che il Contraente versa all’Impresa in unica soluzione al momento della conclusione del Contratto.

Prescrizione

Estinzione del diritto al pagamento delle prestazioni assicurate per mancato esercizio del diritto stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal momento in cui può essere richiesta la prestazione.

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Modello 25KF/A20 - TARIFFA 25KF 3 / 21

Prestazioni Assicurate Impegni assunti dall’Impresa nei confronti del Contraente. Nel Contratto qui descritto le Prestazioni Assicurate sono espresse in numero di Quote del fondo interno BPMVITA topbrand Strategy.

Profilo di rischio Indica la rischiosità finanziaria del portafoglio finanziario del Fondo Interno a cui il Contratto è collegato.

Proposta/Polizza Documento, sottoscritto dalle parti che, a condizione che sia stato corrisposto il premio, fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.

Q Quota Ciascuna delle parti di uguale valore in cui il Fondo Interno è suddiviso.

Quote assicurate Il numero di Quote del Fondo interno assegnate al Contratto.

R

Recesso

o Ripensamento Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento del Fondo Interno

L’insieme delle norme che disciplinano il Fondo Interno. Include informazioni sull’attività di gestione, la politica d’investimento, la denominazione, la durata, i criteri di ripartizione degli investimenti, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte relative agli impieghi finanziari e altre caratteristiche quali ad esempio: la categoria, il benchmark (se previsto) o la volatilità attesa.

Rendiconto del Fondo Interno

Riepilogo annuale dei dati relativi al risultato finanziario conseguito dal Fondo. Il documento è pubblicato sul sito internet dell’Impresa.

Revoca Facoltà del Contraente di impedire che il Contratto acquisti efficacia. La Revoca può essere esercitata fino alla Data di Decorrenza.

Ricorrenza Annuale

L’anniversario della Data di Decorrenza del Contratto.

Riscatto Diritto di richiedere la liquidazione del Valore del Contratto prima della Data di Scadenza.

S

Set informativo L’insieme dei documenti contrattuali e precontrattuali predisposti da Bipiemme Vita S.p.A. e consegnati unitariamente al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. I documenti sono pubblicati nel sito internet dell’Impresa.

SGR o Società di gestione del risparmio

Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

Sinistro Decesso dell’Assicurato.

Società di revisione Società diversa dall’impresa di assicurazione che controlla e certifica i risultati conseguiti dal Fondo Interno.

Somma Aggiuntiva Caso Morte Somma che, insieme al Valore del Contratto, costituisce la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato.

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V

Valore del Contratto Valore ottenuto moltiplicando il numero di Quote Assicurate detenute dal Contraente per il valore della singola quota del Fondo Interno.

Valore complessivo netto del Fondo Interno

Vedi “NAV”.

Valore Unitario della Quota o Valore della Quota

Valore della singola quota del Fondo Interno, ottenuto dividendo il NAV del Fondo Interno nel giorno di valorizzazione, per il numero delle Quote in cui il Fondo è ripartito, alla stessa data. Il Valore della Quota è pubblicato sul sito internet dell’Impresa.

Valore di Riscatto Importo in Euro liquidabile in caso di Riscatto.

Valuta di denominazione Valuta o moneta in cui è espresso il valore di uno strumento finanziario. Nel Contratto qui descritto il Controvalore delle Quote, il NAV del Fondo Interno e il relativo Valore della Quota sono denominati in Euro.

Vincolo Limitazione della facoltà del Contraente di esigere la prestazione assicurativa, quando sia dovuta dall’Impresa.

Volatilità Misura della variazione percentuale del prezzo di uno strumento finanziario nel corso del tempo.

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Condizioni di Assicurazione Sezione I – Il prodotto BPMVITA Strategia top brand

Che tipo di contratto è BPMVITA Strategia top brand e quali sono le prestazioni? Che cosa è assicurato e che cosa non è assicurato? Ci sono limiti di copertura?

Articolo 1 – Caratteristiche del Contratto BPMVITA Strategia top brand è un Contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked, a termine fisso e a Premio Unico. BPMVITA Strategia top brand prevede prestazioni in caso di vita e prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato. Le prestazioni sono collegate al Fondo Interno BPMVITA topbrand Strategy, istituito e gestito dall’Impresa. ! I contratti di tipo unit-linked sono contratti di assicurazione le cui prestazioni sono collegate al valore di quote di fondi interni o esterni e che possono prevedere una prestazione aggiuntiva in caso di decesso dell’Assicurato. Le prestazioni del Contratto sono quindi legate all’andamento dei mercati finanziari. I contratti unit-linked rientrano nella categoria dei “prodotti di investimento assicurativo”. ! I Contratti assicurativi a termine fisso prevedono il pagamento delle prestazioni assicurative (sia in caso di vita sia in caso di decesso dell’Assicurato) alla scadenza del Contratto. Il Contratto può essere sottoscritto da una persona fisica o da una persona giuridica che soddisfi i seguenti requisiti obbligatori:

✓ la persona fisica che sia capace di agire;

✓ la persona fisica che abbia in Italia la residenza, intesa come luogo in cui ha dimora abituale o, se diverso, il domicilio abituale, inteso come sede principale dei propri affari;

✓ la persona giuridica che abbia sede legale in Italia;

✓ la persona fisica o la persona giuridica che intrattenga un rapporto di conto corrente con la Banca Distributrice.

È assicurabile la persona fisica che:

✓ sia capace di agire;

✓ alla decorrenza del contratto abbia un’età anagrafica non inferiore a 18 anni e non superiore a 88 anni e sei mesi meno un giorno.

Non è assicurabile:

✓ la persona fisica minorenne o che abbia un’età anagrafica eguale o superiore a 88 anni e sei mesi.

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! La capacità di agire è l’idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici e contratti. È capace di agire il soggetto maggiorenne, che non sia interdetto, inabilitato, sottoposto ad amministrazione di sostegno o ad altre misure che limitino la capacità di stipulare contratti.

Articolo 2 – Prestazioni assicurate La prestazione assicurativa consiste nel pagamento di un capitale corrispondente al Valore del Contratto alla Data di Scadenza, incrementato di una Somma Aggiuntiva in Caso di Morte dell’Assicurato prima della Data di Scadenza. Le Prestazioni Assicurate sono espresse in numero di Quote del Fondo Interno BPMVITA topbrand Strategy. La Somma Aggiuntiva Caso Morte è calcolata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso. La copertura del rischio di morte è operante senza limiti territoriali.

Età dell’Assicurato al momento del decesso (x).

Percentuale da applicare al Controvalore delle Quote per determinare l’importo aggiuntivo in caso di decesso.

18 anni ≤ x < 64 anni e sei mesi 1,00%

64 anni e sei mesi ≤ x < 74 anni e sei mesi 0,75%

74 anni e sei mesi ≤ x < 79 anni e sei mesi 0,50%

x ≥79 anni e sei mesi 0,25%

! Il Contratto prevede IL PAGAMENTO DEL VALORE DELLE QUOTE ASSICURATE ALLA DATA DI SCADENZA, sia in caso di vita dell’Assicurato sia in caso di suo decesso prima della Data di Scadenza stessa. Attenzione! In entrambi i casi, il pagamento della prestazione viene effettuato alla scadenza del Contratto, fatta salva, in caso di decesso dell’Assicurato, la facoltà per i Beneficiari di richiedere il Riscatto per ottenere il versamento della prestazione prima della Data di Scadenza. ✓ Prestazione in caso di vita dell’Assicurato = Valore del Contratto * * In cui il Valore del Contratto = Numero di Quote Assicurate x Valore Unitario della Quota

Numero di Quote Assicurate: 1.512,265

Valore Unitario della Quota alla Data di Scadenza: € 6,84

1.512,265 x € 6,84 = € 10.343,89 I valori indicati sono meramente esemplificativi.

✓ Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato entro la Data di Scadenza = Valore del Contratto* + Somma Aggiuntiva caso morte * In cui il Valore del Contratto = Numero di Quote Assicurate x Valore Unitario della Quota Numero di Quote Assicurate: 1.512,265

Valore Unitario della Quota alla Data di Scadenza: € 6,84

Età dell’Assicurato alla Data di Decesso: 70 anni → maggiorazione applicabile 0,75%

(1.512,265 x € 6,84) + 0,75% x (€ 10.343,89) = € 10.343,89 + 77,58 = € 10.421,47 I valori indicati sono meramente esemplificativi.

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Attenzione! Le prestazioni assicurative sono legate all’andamento del Fondo Interno. Il Contratto NON prevede alcuna garanzia di restituzione del capitale inizialmente versato. Le prestazioni assicurative ottenute alla scadenza del Contratto potrebbero pertanto essere INFERIORI rispetto alle somme inizialmente versate.

Articolo 3 - Esclusioni La Somma Aggiuntiva Caso Morte NON verrà corrisposta qualora il decesso sia provocato direttamente o indirettamente da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi compiuti o tentati; atti di pura temerarietà dell’Assicurato; atti contro la persona dell’Assicurato, suicidio od omicidio dell’Assicurato consenziente, se avvenuto nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie; partecipazione dell’Assicurato, attiva e non, ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulto popolare, missioni di pace o a qualsiasi operazione militare in qualità, o meno, di appartenente alle Forze Armate dello Stato; movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esondazioni, tracimazioni e straripamenti, frane, smottamenti, slavine e valanghe; guida di veicoli o natanti per i quali l’Assicurato non possegga regolare titolo di guida. È tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi. In ogni caso il rischio non è coperto qualora il decesso fosse causato dall’uso e/o guida di: mezzi subacquei e moto d’acqua; pratica dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di roccia o ghiacciai, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e parapendio, bungee e base jumping, salto con gli sci o idrosci, partecipazione a gare competitive e relativi allenamenti con l’utilizzo di mezzi a motore; uso e/o guida di velivoli ultraleggeri e sport aerei in genere. Sezione II – Conclusione del Contratto, Durata e Riscatto

Quando e come devo pagare e come viene investito il Premio? Quando comincia la copertura e quando finisce? Come posso revocare la proposta o recedere dal Contratto? È previsto il Riscatto?

Articolo 4 – Premio Il Contratto prevede il versamento di un Premio Unico di importo minimo pari a € 5.000,00. Il Premio Unico viene corrisposto alla Data di Decorrenza mediante addebito sul conto corrente che il Contraente intrattiene presso la Banca Distributrice. Il Contratto NON prevede la possibilità di versamento di premi aggiuntivi. Il Premio Investito, pari al Premio Unico al netto della trattenuta per la copertura caso decesso, confluisce nel Fondo Interno BPMVITA topbrand Strategy. La trattenuta per la copertura decesso è una percentuale variabile del Premio Unico determinata in funzione dell’età dell’Assicurato alla Data di Decorrenza. L’importo di tale trattenuta è riportato nella Proposta/Polizza.

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✓ L’importo della trattenuta per la copertura decesso è indicato nella Proposta/Polizza nel seguente riquadro*:

P R E M I O

TERMINE PAGAMENTO PREMI 24/08/2020 CADENZA RATE PREMIO UNICO

PREMIO AL PERFEZIONAMENTO

PREMIO NETTO AL PERFEZIONAMENTO € DI CUI PER IL CASO MORTE € SPESE € TOTALE PREMIO AL PERFEZIONAMENTO €

10.000,00 9,69 0,00 10.000,00

*I valori indicati sono meramente esemplificativi.

! Per comprendere quali costi siano applicati al prodotto vai all’Articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione. È importante prendere visione e comprendere l’ammontare, la tipologia e la modalità di applicazione dei costi perché questi incidono sulla prestazione assicurativa che tu o i Beneficiari da te designati riceverete al momento della scadenza del Contratto.

Le modalità di gestione del Premio Investito, nonché di determinazione del valore delle Quote, sono disciplinate dal Regolamento del Fondo Interno BPMVITA topbrand Strategy, allegato alle Condizioni di Assicurazione. Articolo 5 – Conclusione, perfezionamento e durata del contratto Il Contratto è concluso nel giorno della sottoscrizione della Proposta/Polizza da parte del Contraente e, se diverso da questo, da parte dell’Assicurato. Il Contratto si perfeziona il giorno in cui viene versato il Premio. La sottoscrizione può avvenire mediante:

• firma autografa su documento cartaceo; • firma elettronica avanzata (firma realizzata su tablet), previo specifico consenso del Contraente e

dell’Assicurato. Il Contratto ha una durata fissa pari a sette anni. La Data di Decorrenza del Contratto e delle coperture è il giorno 24/08/2020, ore ventiquattro. Nulla è dovuto da parte dell’Impresa in caso di decesso dell’Assicurato tra la data di sottoscrizione della Proposta/Polizza e la Data di Decorrenza. La Data di Scadenza del Contratto è il giorno 24/08/2027, ore ventiquattro. Attenzione! Il Contraente può revocare la Proposta/Polizza fino alla Data di Decorrenza. La Revoca può essere esercitata tramite una comunicazione scritta da cui emerga con chiarezza la volontà di revocare la Proposta/Polizza, corredata da una copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente e inviata con:

• raccomandata A/R indirizzata a: Bipiemme Vita S.p.A. – Gestione Portafoglio – Via G. Lazzaroni, 3 -20124 Milano;

• pec (SOLO se il Contraente possiede un indirizzo di posta elettronica certificata) indirizzata a: [email protected]

La Revoca può essere esercitata anche recandosi presso la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto e sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca Distributrice stessa.

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Entro trenta giorni dalla comunicazione di Revoca, l’Impresa rimborsa al Contraente il Premio versato. Articolo 6 – Diritto di Recesso Il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla Data di Decorrenza. Il Recesso può essere esercitato tramite una comunicazione scritta da cui emerga con chiarezza la volontà di recedere dalla Proposta/Polizza, corredata da una copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente e inviata con:

• raccomandata A/R indirizzata a: Bipiemme Vita S.p.A. – Gestione Portafoglio – Via G. Lazzaroni, 3 -20124 Milano;

• pec (SOLO se il Contraente possiede un indirizzo di posta elettronica certificata) indirizzata a: [email protected]

Il Recesso può essere esercitato anche recandosi presso la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto e sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca Distributrice stessa. In tutti i casi sopraindicati, il Recesso ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della comunicazione.

! RESTA A ESCLUSIVO CARICO DEL CONTRAENTE IL RISCHIO DI VARIAZIONE DI VALORE DELLE QUOTE TRA LA DATA DI DECORRENZA E QUELLA DI EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI INDICATE NELLA COMUNICAZIONE DI RECESSO. IL CONTRAENTE POTREBBE INCORRERE IN PERDITE, PARZIALI O TOTALI, DELLE SOMME INVESTITE.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, l’Impresa rimborserà al Contraente il Premio Unico o, se il Premio è stato già investito al momento della comunicazione di Recesso, il Valore del Contratto al momento del Recesso aumentato della trattenuta per la copertura caso decesso al netto della parte relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto. Il Valore del Contratto è determinato in base al Valore della Quota disponibile il primo Giorno di Riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di Recesso completa di tutta la documentazione prevista. Per le richieste pervenute da venerdì al giovedì seguente, il primo Giorno di Riferimento utile è il secondo mercoledì successivo a detto giovedì. Nel caso in cui il Contratto sia stato dato in Pegno o comunque Vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, le operazioni di Recesso richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario. Articolo 7 – Riscatto Trascorsi almeno trenta giorni dalla Data di Decorrenza, è possibile riscattare totalmente il contratto. Il Riscatto può inoltre essere esercitato dai Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato prima della Data di Scadenza. ! NON sono consentiti Riscatti parziali. Il Riscatto può essere esercitato tramite una comunicazione scritta corredata da una copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente e inviata con:

• raccomandata A/R indirizzata a: Bipiemme Vita S.p.A. – Gestione Portafoglio – Via G. Lazzaroni, 3 -20124 Milano;

• pec (SOLO se il Contraente possiede un indirizzo di posta elettronica certificata) indirizzata a: [email protected]

Il Riscatto può essere esercitato anche recandosi presso la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto e sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca Distributrice. Il Valore di Riscatto sarà pari al Valore del Contratto determinato in base al Valore della Quota disponibile il primo Giorno di Riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di Riscatto completa di tutta la documentazione prevista. Per le richieste pervenute da venerdì al giovedì seguente, il primo Giorno di Riferimento utile è il secondo mercoledì successivo a detto giovedì.

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IL RISCATTO PREVEDE I COSTI ELENCATI ALL’ARTICOLO 8 CHE SEGUE. ! Per effetto dei rischi finanziari connessi agli strumenti in cui il Fondo Interno investe e dei costi applicabili al Contratto, I CONTRAENTI POTREBBERO INCORRERE IN PERDITE, PARZIALI O TOTALI, DELLE SOMME INVESTITE.

La richiesta di Riscatto deve essere corredata da:

• modulistica FATCA/CRS compilata e sottoscritta; • modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela compilato e sottoscritto.

Nel caso in cui il Contratto sia stato dato in Pegno o comunque Vincolato oppure quando il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, le operazioni di Riscatto richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario. Sezione III – Costi e rendimenti del prodotto

Quali costi devo sostenere? Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Articolo 8 – Costi I costi e le spese associati al Contratto sono disciplinati nelle tabelle di seguito. Il Contratto non prevede Costi di Caricamento né Costi di emissione. Il Contratto prevede una commissione annua per la gestione del Fondo Interno pari all’1,50% Il Contratto prevede inoltre i seguenti Costi in caso di Riscatto:

Data di ricezione della richiesta di Riscatto da parte dell’impresa Costo

trascorsi oltre 30 giorni dalla Data di Decorrenza ed entro la prima Ricorrenza Annuale 2,60%

dopo la prima Ricorrenza Annuale ed entro la seconda 2,40%

dopo la seconda Ricorrenza Annuale ed entro la terza 2,00%

dopo la terza Ricorrenza Annuale ed entro la quarta 1,70%

dopo la quarta Ricorrenza Annuale ed entro la quinta 1,40%

dopo la quinta Ricorrenza Annuale ed entro la sesta 1,10%

dopo la sesta Ricorrenza Annuale e prima della Data di Scadenza 0,80% Articolo 9 – I rischi associati al Contratto Il Contratto è un prodotto di investimento assicurativo di tipo unit-linked. Il Valore del Contratto è strettamente legato all’andamento del Fondo Interno BPMVITA topbrand Strategy. Il Contratto comporta i seguenti rischi finanziari a carico del Contraente:

• rischio connesso alla variazione del prezzo: collegato alla variazione del valore degli strumenti finanziari del Fondo Interno che può subire oscillazioni gravi causando la riduzione del capitale o l’intera perdita di valore del capitale investito mediante il versamento del Premio;

• rischio emittente: connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale;

• rischio connesso alla liquidità: collegato alla difficoltà di convertire in denaro l’investimento di alcune categorie di titoli, specialmente quelli non quotati o quotati in mercati non regolamentati;

• rischio di cambio: collegato alla valuta in cui è denominato l’investimento. Per l’investimento in strumenti espressi in una valuta diversa rispetto a quella di denominazione del Contratto, il Contraente si assume il rischio legato alla variabilità del rapporto di cambio tra valute;

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• rischio di controparte: connesso all’eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale;

• altri fattori di rischio: collegato a operazioni sui mercati emergenti che potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Sezione IV – Obblighi dell’Impresa, dei Contraenti e dei Beneficiari Posso vincolare il Contratto? Che obblighi ho in caso di richiesta di pagamenti all’Impresa? Chi sono i Beneficiari?

Articolo 10 – Duplicato della Proposta/Polizza In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’originale della Proposta/Polizza, se emesso in forma cartacea, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità, presentando all’Impresa copia della relativa denuncia effettuata presso la competente autorità. Articolo 11 – Cessione, Pegno e Vincolo Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in Pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci nei confronti dell’Impresa, soltanto quando quest’ultima, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di Polizza o su appendice. L’Impresa può opporre al cessionario e al creditore pignoratizio tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto che erano opponibili al Contraente originario, secondo quanto previsto dal codice civile. Nel caso di Pegno o Vincolo, il Recesso, le operazioni di Riscatto e di liquidazione richiedono l’assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. In nessun caso nel corso della Durata del Contratto, la Banca Distributrice, ovvero qualsiasi società ad essa collegata tramite rapporti partecipativi, potrà essere indicata come Beneficiaria o vincolataria delle prestazioni assicurative. Articolo 12 – Comunicazioni in corso di Contratto L’Impresa invia al Contraente, entro il 31 maggio di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa, che contiene almeno le seguenti informazioni: - dettaglio del Premio Unico versato, del Premio Investito, del numero e del controvalore delle Quote

del Fondo Interno possedute dal Contraente alla fine dell’anno di riferimento e al 31 dicembre dell’anno precedente;

- importo dei Costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico del Contraente nell’anno di riferimento.

Articolo 13 – Erogazione della prestazione L’Impresa effettua il pagamento della somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione elencata all’articolo 16. L’Impresa effettua il pagamento della somma dovuta mediante bonifico bancario. Per tale motivo è richiesta l’indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento. Articolo 14 – Prescrizione I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 10 anni dal giorno in cui può essere richiesta la prestazione assicurativa (→ art. 2952 c.c.). In caso di mancata richiesta della prestazione assicurativa entro il termine di prescrizione di 10 anni, l’Impresa è obbligata a versare gli importi corrispondenti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (→ L. 262/2005 e D. Lgs. 116/2007). Articolo 15 – Impignorabilità e insequestrabilità Le somme dovute dall’Impresa al Contraente o al Beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate (→ art. 1923 c.c.).

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Articolo 16 – Documentazione richiesta e pagamenti da parte dell’Impresa Per il pagamento delle prestazioni da parte dell’Impresa devono essere consegnati i documenti di seguito elencati (fatta eccezione per quelli già presentati e ancora in corso di validità), necessari a verificare l’esistenza effettiva dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto: ➢ in caso di vita dell’Assicurato:

- richiesta scritta di pagamento indirizzata all’Impresa. La richiesta deve essere firmata e deve essere corredata da copia di documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale;

- indicazione del codice IBAN verso cui effettuare il pagamento della prestazione assicurativa; - modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela compilato e sottoscritto; - modulistica FATCA/CRS compilata e sottoscritta.

➢ in caso di decesso dell’Assicurato:

- comunicazione di decesso dell’Assicurato contenente la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari. I Beneficiari potranno richiedere il pagamento della prestazione all’Impresa anche disgiuntamente tra loro. La richiesta dovrà essere corredata da copia del documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;

- indicazione del codice IBAN verso cui effettuare il pagamento della prestazione assicurativa; - certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; - ! per Beneficiari minori o incapaci: copia autentica del provvedimento del Giudice Tutelare; - ! dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti:

i. per quanto a conoscenza del Beneficiario, che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e quali sono gli eredi legittimi e il loro grado di parentela;

oppure ii. per quanto a conoscenza del Beneficiario, che il testamento comunicato

all’Impresa sia l’ultimo testamento valido e non impugnato nonché quali sono gli eredi testamentari e, in mancanza quelli legittimi, e il loro grado di parentela con l’Assicurato.

- ! copia autentica dell’ultimo testamento valido (se esistente); - modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela compilato e sottoscritto; - modulistica FATCA/CRS compilata e sottoscritta.

In presenza di situazioni che rendono necessaria un’indagine più approfondita, l’Impresa potrà richiedere documenti ulteriori prima di procedere al pagamento. Articolo 17 – Beneficiari Il Contraente indica i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La modifica e la revoca del Beneficiario possono essere effettuate tramite comunicazione scritta all’Impresa o per testamento. In tale ultimo caso, per essere efficaci, la relativa clausola testamentaria deve fare espresso riferimento al Contratto. Attenzione! Se la designazione dei Beneficiari non avviene in forma nominativa, l’Impresa potrà incontrare, al decesso dell’Assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari medesimi. La designazione dei Beneficiari NON può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;

- dopo il decesso del Contraente; - dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all’Impresa di

volersi avvalere del beneficio. Nel caso in cui i Beneficiari risultino di numero superiore ad uno, l’ammontare della liquidazione verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.

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Nell’ipotesi di designazione a Beneficiari per il caso di morte degli eredi (legittimi o testamentari), ai fini del Contratto, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano, al momento della morte dell’Assicurato la qualità di chiamati all’eredità dell’Assicurato stesso. Qualora, per qualsiasi ragione, risulti mancante la designazione del Beneficiario per il caso di morte, si intenderanno come tali l’erede o gli eredi testamentari o, in assenza, gli eredi legittimi (in entrambi i casi, in parti uguali). ! Diritto proprio dei Beneficiari I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio nei confronti dell’assicurazione (→ art. 1920 del Codice civile) che è INDIPENDENTE dalle vicende successorie dell’Assicurato e NON RIENTRA nell’asse ereditario dell’Assicurato.

Articolo 18 – Valore unitario della quota di BPMVITA topbrand Strategy Il Valore Unitario della Quota si ottiene dividendo il NAV del Fondo Interno per il numero complessivo di Quote in cui il Fondo Interno è ripartito, nel giorno di riferimento. Il Valore della Quota viene calcolato settimanalmente, ogni mercoledì. Nei giorni in cui la valorizzazione della quota non viene effettuata (ossia nei giorni festivi, di chiusura delle borse valori nazionali o estere o di chiusura dell’Impresa o, in ogni caso, qualora il gestore fosse impossibilitato), il Valore della Quota verrà calcolato il primo giorno lavorativo successivo. Il Valore della Quota, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell’Impresa. Articolo 19 – Determinazione del numero di Quote alla Data di Decorrenza L’investimento del Premio nel Fondo Interno è effettuato alla Data di Decorrenza (24/08/2020). Il numero di quote attribuite a ciascun Contratto si determina dividendo il Premio Investito per il Valore della Quota del Fondo Interno alla Data di Decorrenza (pari a € 5,00). Il risultato così ottenuto è arrotondato alla terza cifra decimale. ✓ Calcolo del numero delle quote attribuite al Contratto

Premio investito / valore della singola quota del Fondo Interno

Età dell’Assicurato alla Data di Decorrenza = 50 anni

Premio versato = € 10.000,00

Premio investito = (Premio versato – trattenuta copertura rischio morte) = 10.000,00 – 3,30 = 9.996,70

Valore Unitario della Quota alla Data di Decorrenza: € 5,00.

Numero di quote = 9.996,70 / € 5,00 = 1.999,340 Entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle Quote, l’Impresa conferma al Contraente l’avvenuto investimento del Premio, tramite apposita comunicazione contenente l’indicazione:

- dell’ammontare del premio lordo versato; - dell’ammontare del Premio Investito; - della Data di Decorrenza; - del numero delle Quote; - del valore unitario della Quota; - della data di valorizzazione.

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Sezione V – Legge applicabile e risoluzione delle controversie Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?

Articolo 20 – Reclami e risoluzione delle controversie Eventuali reclami inerenti al rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto a: • Bipiemme Vita S.p.A. – Gestione Reclami – Via G. Lazzaroni, 3 -20124 Milano oppure tramite: • e-mail: [email protected] • PEC: [email protected] L’Impresa provvede a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancato riscontro dall’Impresa nel termine di 45 giorni o in caso di esito non soddisfacente del reclamo, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ai seguenti recapiti: • IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma

o via PEC: • [email protected] I reclami indirizzati all’IVASS devono specificare: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; • copia del reclamo eventualmente presentato all’Impresa e del suo eventuale riscontro; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'IVASS, si rimanda al sito dell’Autorità, www.ivass.it Attenzione! Prima di ricorrere presso l’Autorità Giudiziaria è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali negoziazione assistita e mediazione. Attenzione! L’esperimento del tentativo di mediazione (D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.) è obbligatorio ed è CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ dell’eventuale giudizio. Ciò significa che, prima di intraprendere una causa giudiziale nei confronti dell’Impresa, dovrai rivolgerti, con l’assistenza di un avvocato, ad un Organismo di Mediazione nel luogo del Giudice competente per territorio. Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente, dell’Assicurato, del Beneficiario o degli aventi diritto. Articolo 21 – Legge applicabile al Contratto e rinvio alle norme di legge Il Contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione valgono le norme di legge. Sezione VI – Regime fiscale Qual è il regime fiscale applicabile al Contratto

Articolo 22 – Tasse e imposte Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

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Il trattamento fiscale applicabile al Contratto alla data di redazione del presente documento è il seguente: • regime fiscale dei premi:

- i premi dei contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni; - la parte di premio pagata per la copertura del rischio di decesso è detraibile in dichiarazione dei

redditi nel limite del 19% calcolata su un ammontare massimo pari a € 530,00 da intendersi complessivamente, anche in presenza di una pluralità di contratti (assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di morte, invalidità permanente in misura non inferiore al 5%).

• regime fiscale delle prestazioni corrisposte: - la differenza, se positiva, tra il capitale maturato ed i premi versati è soggetta a tassazione

mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%;

- il capitale erogato al decesso dell’assicurato è esente dall’imposta sulle successioni.

Per la parte investita in Quote di Fondi Interni è prevista un’imposta annua di bollo, determinata in base alla normativa vigente.

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Regolamento di BPMVITA topbrand Strategy

Articolo 1 - Costituzione e denominazione Bipiemme Vita S.p.A., al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti di Contraenti di prodotti di investimento assicurativi di tipo unit linked, ha istituito e gestisce – con le modalità stabilite dal presente Regolamento – un portafoglio di strumenti finanziari denominato “BPMVITA topbrand Strategy” (di seguito il Fondo Interno), cui sono collegate le prestazioni del Contratto. Articolo 2 - Obiettivi, caratteristiche e partecipanti Il Fondo Interno costituisce un PATRIMONIO DISTINTO dal patrimonio dell’Impresa e da ogni altro fondo gestito dalla stessa. Gli strumenti finanziari in cui il Fondo Interno investe sono di ESCLUSIVA proprietà dell’Impresa. Al Fondo Interno possono partecipare le persone fisiche e giuridiche mediante la sottoscrizione di specifici prodotti di investimento assicurativi con prestazioni espresse in Quote del Fondo Interno stesso. La partecipazione al Fondo Interno non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri diversi da quelli indicati nel presente Regolamento. Il Fondo Interno è suddiviso in Quote di eguale valore, denominate in Euro. Il Valore Unitario della Quota è il parametro univoco utilizzato per determinare l’ammontare in Euro delle Quote Assicurate. L’Impresa provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni di esse da attribuire ai Contratti, dividendo gli importi dei Contratti stessi conferiti al Fondo Interno, per il Valore unitario della Quota relativo al giorno di valorizzazione nel rispetto di quanto previsto all’articolo 7. Obiettivo del Fondo Interno è quello di realizzare l’incremento delle somme che vi confluiscono mediante una gestione professionale del patrimonio, nel rispetto delle politiche di investimento previste dal presente Regolamento. Articolo 3 - Profilo di rischio L’investimento nel Fondo Interno comporta rischi finanziari derivanti dalle oscillazioni del valore delle Quote in cui esso è ripartito. Dette oscillazioni sono riconducibili alle variazioni di valore delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio. Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Di conseguenza, NON È POSSIBILE identificare un parametro oggettivo di riferimento (Benchmark) rappresentativo della politica di investimento con cui confrontare il rendimento del Fondo Interno. Ai fini dell’individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno è stata individuata la volatilità media annua attesa, nella misura del 4,35%. La volatilità massima annua (intesa come indicatore sintetico del rischio che esprime la variabilità massima dei rendimenti del Fondo Interno ammissibile in un determinato periodo di tempo) è individuata nella misura del 7,5%. BPMVITA topbrand Strategy è caratterizzato da un profilo di rischio: basso.

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Di seguito sono riportati i rischi a carico del Fondo Interno: a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti: 1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sul rating delle società loro emittenti; 2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati; 3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa; b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale. Il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;

e) rischio di controparte: è il rischio connesso all’eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;

f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di Appartenenza degli emittenti. Articolo 4 - Criteri di selezione degli attivi, politica di investimento e stile gestionale La composizione del portafoglio del Fondo Interno è orientata principalmente1 verso quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni. Inoltre, gli attivi potranno essere investiti in: 1 In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti eguali o superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del Fondo Interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno

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Modello 25KF/A20 - TARIFFA 25KF 18 / 21

• quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e

integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - “TUF”) e delle relative disposizioni di attuazione, commercializzati nel territorio nazionale;

• quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e inte-grazioni, che abbiano ottenuto l’autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’art. 42 del TUF;

• strumenti monetari, emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE

ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;

• strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE

ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.

Resta comunque ferma per l’Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell’interesse dei partecipanti. Il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti al gruppo di cui l’Impresa fa parte. Inoltre, il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall’eventuale gestore delegato o da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti o affiliate al gruppo di cui il gestore stesso fa parte. La politica di investimento permette di investire il patrimonio del Fondo Interno senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui detto patrimonio viene investito. La gestione del Fondo Interno prevede investimenti sia in una componente a maggior rischio, rappresentata principalmente da OICR di tipo azionario e bilanciato, che mira ad incrementare le somme investite cercando di sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari, sia in una componente a rischio più contenuto, che mira a mitigare i possibili effetti negativi dell’andamento dei mercati, rappresentata principalmente da OICR di tipo obbligazionario/monetario. In caso di un andamento positivo dei mercati finanziari riferibili agli investimenti del Fondo Interno, la componente più rischiosa potrà costituire fino al 50% del patrimonio. Viceversa, in caso di andamento negativo dei mercati, la scelta degli asset sarà progressivamente indirizzata verso strumenti finanziari a rischio più contenuto (che potranno arrivare a costituire la totalità degli investimenti) al fine di cercare di preservare le somme investite. Inoltre, l’Impresa si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati nei limiti previsti dalla regolamentazione in vigore e, in ogni caso, in modo da non alterare il profilo di rischio del Fondo, con lo scopo di garantire un’efficace gestione del portafoglio e/o di preservare gli interessi di Contraenti e Beneficiari, riducendo la rischiosità del patrimonio. L’attività di gestione del Fondo compete in via esclusiva all’Impresa, che può avvalersi di consulenti o di società di gestione specializzati, anche appartenenti al medesimo gruppo. La valuta di denominazione del Fondo Interno è l’Euro. Tuttavia, gli investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall’Euro. In tale caso, il Fondo è esposto al rischio di cambio. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell’elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio.

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Modello 25KF/A20 - TARIFFA 25KF 19 / 21

L’Impresa ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione. Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno. Articolo 5 - Gestione del Fondo Interno La gestione del Fondo Interno e l’attuazione delle politiche di investimento competono all’Impresa, che vi provvede nell’interesse degli investitori. L’Impresa, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria e al fine di ridurre il rischio operativo, potrà affidare a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, la gestione del Fondo Interno o delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all’attività di gestione del Fondo medesimo. In ogni caso, l’affidamento/delega NON implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo. Tale affidamento NON comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell’Impresa, la quale eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati e risulta essere l’unica responsabile della gestione del Fondo Interno. Si precisa che in questa ipotesi i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dall’Impresa. Articolo 6 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto Il valore complessivo netto del Fondo o NAV è il risultato della valorizzazione delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio, al netto dei costi evidenziati all’articolo 8. Ai fini della determinazione del NAV saranno applicati i seguenti principi contabili: • le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi

contratti, anche se non regolati; • gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della

competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi; • gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto; • i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di valorizzazione. Nel caso

in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;

• gli OICR sono valutati in base all’ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;

• il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da Banca d’Italia;

• i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo; • la liquidità è computata al nominale.

Eventuali crediti d’imposta, per la quota di patrimonio investita in parti di OICR, non vengono riconosciuti al Fondo Interno. Articolo 7 - Calcolo del valore della quota Il Valore Unitario della Quota è determinato dall’Impresa il mercoledì di ogni settimana dividendo il NAV del Fondo Interno (determinato con le modalità di cui all’articolo 6 che precede) per il numero complessivo di quote che lo costituiscono entrambi relativi al medesimo giorno di valorizzazione. Qualora il mercoledì coincida con un giorno festivo o di chiusura dell’Impresa il Valore Unitario della Quota verrà determinato il primo giorno utile successivo. Il Valore Unitario della Quota, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell’Impresa.

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Modello 25KF/A20 - TARIFFA 25KF 20 / 21

Articolo 8 - Spese ed oneri Sono a carico del Fondo Interno i seguenti costi: a) commissione di gestione: trattenuta dall’Impresa per il servizio di asset allocation e per le spese di amministrazione dei contratti, pari ad una percentuale espressa su base annua, nella misura dell’1,50%. La commissione di gestione viene calcolata con frequenza settimanale sul valore patrimoniale del Fondo Interno al netto delle passività e delle spese riportate nel seguente punto b). La commissione di gestione è imputata al Fondo settimanalmente e prelevata mensilmente dalle sue disponibilità. L’Impresa si riserva di rivedere il costo massimo della commissione di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, l’Impresa ne darà PREVENTIVA comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni di Assicurazione, la possibilità di recedere dal Contratto senza penalità. b) altri costi gravanti direttamente sul Fondo Interno: - eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento; - spese inerenti all’attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo; - eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR; - le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo; - imposte e tasse previste dalle normative vigenti. c) costi gravanti indirettamente sul Fondo Interno: - sulla parte investita in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima su base annua non potrà essere superiore al 2,50% della parte investita in quote di OICR; - sulla parte investita in quote di OICR possono essere previste commissioni d’incentivo, la cui misura massima è pari al 20% della performance assoluta o della sovra-performance relativa calcolata rispetto ad un parametro di riferimento, comunque subordinata alla verifica del valore del NAV. Sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso dei cosiddetti OICR collegati ovvero di OICR promossi, istituiti o gestiti da società appartenenti allo stesso gruppo dell’Impresa. Le eventuali commissioni retrocesse all’Impresa in relazione alle quote di OICR iscritte nel Fondo Interno saranno versate al Fondo stesso. L’Impresa NON applica nessun tipo di costo tramite prelievo di quote dal Fondo Interno. In caso di investimento in OICR collegati NON verranno applicate commissioni di gestione fatta eccezione per la quota parte delle commissioni relative al servizio di asset allocation prestato dall’Impresa e per la amministrazione dei contratti. Gli OICR collegati sono OICR promossi, istituiti o gestiti da una SGR o SICAV appartenente allo stesso gruppo dell’Impresa. Articolo 9 - Rendiconto e revisione contabile Annualmente, sulla base di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile, l’Impresa redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno. Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto annualmente a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanza, la quale è chiamata ad esprimere, con un’apposita relazione, un giudizio circa la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio. L’impresa pubblica sul proprio sito internet e rende disponibile tramite la Banca Distributrice il rendiconto della gestione del Fondo Interno. Articolo 10 - Modifiche al Regolamento L’impresa si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria o secondaria di riferimento.

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Modello 25KF/A20 - TARIFFA 25KF 21 / 21

Il presente Regolamento potrà inoltre essere modificato in caso di mutamento dei criteri di gestione, a condizione che tale mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti. Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all’IVASS. Articolo 11 - Fusioni e altre operazioni straordinarie L’Impresa ha facoltà di procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo Interno in altri fondi interni aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari. La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che l’Impresa potrà realizzare per motivi particolari, inclusi la ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, l’accrescimento dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti all’eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno. Le operazioni di cui sopra non dovranno in ogni caso comportare alcun costo per i Contraenti. Le operazioni straordinarie dovranno essere comunicate ai Contraenti, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, almeno 60 giorni prima della data di effetto stabilita, fornendo i dettagli dell’operazione. A seguito dell’operazione straordinaria, gli interessati, mediante raccomandata A/R da inviare almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore della modifica, avranno la facoltà di chiedere all’Impresa: • lo switch ad un altro fondo interno senza alcun costo; • il riscatto totale senza applicazione delle commissioni o delle penali eventualmente previste. Articolo 12 - Liquidazione del Fondo Interno L’Impresa può liquidare il Fondo Interno nel caso in cui il valore del Fondo Interno diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo stesso. La liquidazione del Fondo Interno verrà prontamente comunicata per iscritto agli investitori. I Contraenti, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potranno, secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione, far pervenire all’Impresa una richiesta di: • trasferimento delle Quote attribuite al fondo interno in liquidazione ad un altro fondo dell’Impresa

previsto dal Contratto assicurativo, indicando il fondo prescelto; • riscatto totale senza applicazione di costi. Decorso tale termine senza che sia pervenuta all’Impresa alcuna comunicazione, essa provvederà a trasferire il Valore delle Quote del Fondo Interno in un altro Fondo Interno dell’Impresa con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

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Modello 25KF/A20 - TARIFFA 25KF

Bipiemme Vita S.p.A. Via G. Lazzaroni 3 20124 Milano Tel. (+39) 02/77002405 Fax. (+39) 02.77005107 Pec [email protected] www.bipiemmevita.it

Capitale Sociale € 179.125.000,00 int. vers., Rappresentante del Gruppo IVA “Gruppo assicurativo Bipiemme Vita” Partita IVA 10541960968, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10769290155, REA n. 1403170. Iscritta all’Albo Imprese presso l’IVASS al numero 1.00116

Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94 e con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 7/7/99 e n. 2023 del 24/1/02. Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita Iscritto all’albo dei Gruppi Assicurativi al n. 045. Direzione e coordinamento: Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle

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Modello unit unico no f.s. 20 Pag 1 di 4

Bipiemme Vita S.p.A. Via G. Lazzaroni 3 20124 Milano Tel. (+39) 02/77002405 Fax. (+39) 02.77005107 Pec [email protected] www.bipiemmevita.it

Capitale Sociale € 179.125.000,00 int. vers., Rappresentante del Gruppo IVA “Gruppo assicurativo Bipiemme Vita” Partita IVA 10541960968, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10769290155, REA n. 1403170. Iscritta all’Albo Imprese presso l’IVASS al numero 1.00116

Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94 e con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 7/7/99 e n. 2023 del 24/1/02. Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita Iscritto all’albo dei Gruppi Assicurativi al n. 045. Direzione e coordinamento: Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle

SERIE:

PROPOSTA/POLIZZA N. BANCA AGENZIA IBAN

CONTRAENTE (COGNOME E NOME) CODICE FISCALE DATA DI NASCITA SESSO ETÀ

INDIRIZZO CAP COMUNE DI RESIDENZA PROV.

N. DOCUMENTO DI IDENTITÀ TIPO DOCUMENTO * ENTE DI RILASCIO DATA DI RILASCIO

ASSICURATO (COGNOME E NOME) CODICE FISCALE DATA DI NASCITA SESSO ETÀ

CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA/POLIZZA IL CONTRAENTE INTENDE STIPULARE IL SEGUENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:

TARIFFA NOME COMMERCIALE DATA DI DECORRENZA DATA DI SCADENZA DURATA ANNI

AL CONTRATTO SI APPLICANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AL MODELLO

D E S C R I Z I O N E D E L C O N T R A T T O

P R E S T A Z I O N I

PRESTAZIONE INIZIALE €

P R E M I O

TERMINE PAGAMENTO PREMI CADENZA RATE PREMIO

PREMIO AL PERFEZIONAMENTO

PREMIO NETTO AL PERFEZIONAMENTO € DI CUI PER IL CASO MORTE € SPESE € TOTALE PREMIO AL PERFEZIONAMENTO €

(*) Legenda: 1 - carta d’identità; 2 - patente di guida; 3 - passaporto; 4 - porto d’armi; 5 - tessera postale; 6 - altro documento

INDIRIZZO A CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA (SE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA)

COD. FISCALE RAPPRESENTANTE LEGALE (PER CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA)

INDIRIZZO E-MAIL DEL CONTRAENTE NR TELEFONO CONTRAENTE

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Modello unit unico no f.s. 20 Pag 2 di 4

IL PAGAMENTO DEL PREMIO VIENE EFFETTUATO MEDIANTE ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE INTRATTENUTO DAL CONTRAENTE PRESSO LA BANCA DISTRIBUTRICE. LA VALUTA DI ADDEBITO È PREVISTA ALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO.

IL CONTRAENTE DESIGNA I SEGUENTI SOGGETTI QUALI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO:

COGNOME E NOME COD. FISC./PARTITA IVA INDIRIZZO CAP COMUNE DI RESIDENZA E-MAIL

IN CASO DI MANCATA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI SOPRA, L’IMPRESA POTRÀ INCONTRARE MAGGIORI DIFFICOLTÀ NELL’IDENTIFICAZIONE E NELLA RICERCA DEI BENEFICIARI. LA MODIFICA O LA REVOCA DEI BENEFICIARI DEVE ESSERE COMUNICATA ALL’IMPRESA.

IL CONTRAENTE DESIGNA QUALI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI SOPRAVVIVENZA DELL’ASSICURATO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO:

IL CONTRAENTE DESIGNA QUALI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO (DA COMPILARE QUALORA IL CONTRAENTE NON DESIDERASSE INDICARE I BENEFICIARI NOMINATIVAMENTE):

IL CONTRAENTE ESCLUDE, PRIMA DELL'EVENTO, L'INVIO DI COMUNICAZIONI AI BENEFICIARI SE INDICATI IN FORMA NOMINATIVA?

IN CASO DI SPECIFICHE ESIGENZE DI RISERVATEZZA, IL CONTRAENTE DESIGNA QUALE REFERENTE TERZO DIVERSO DAI BENEFICIARI:

COGNOME E NOME INDIRIZZO CAP COMUNE DI RESIDENZA

A CUI L’IMPRESA POTRÀ FARE RIFERIMENTO IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO.

IL PREMIO INVESTITO VERRÀ CONFERITO NEL FONDO INTERNO BPMVITA topbrand Strategy, CON LE MODALITÀ E NEI TEMPI PREVISTI DALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

PROPOSTA/POLIZZA EMESSA A IL

IL PRESENTE DOCUMENTO È EMESSO IN FORMA CARTACEA OVVERO, PREVIO SPECIFICO CONSENSO DEL CONTRAENTE RACCOLTO DAL DISTRIBUTORE, SOTTO FORMA DI DOCUMENTO INFORMATICO TALE DA SODDISFARE I REQUISITI DELLA FORMA SCRITTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE.

SI NO

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Modello unit unico no f.s. 20 Pag 3 di 4

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO La sottoscrizione della presente Proposta/Polizza può avvenire mediante firma autografa apposta dal Contraente e, ove persona diversa, dall’Assicurato sul documento cartaceo ovvero mediante firma elettronica avanzata, messa a disposizione dal Distributore, apposta su tablet. Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la presente Proposta/Polizza, l’importo del premio al perfezionamento viene corrisposto dal Contraente AUTORIZZAZIONE AD ADDEBITO SU CONTO CORRENTE Il Contraente con la presente sottoscrizione autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul conto corrente il cui codice IBAN è indicato a pagina 1 del presente modulo, l’importo del premio pattuito, senza necessità per la Banca stessa di inviare la relativa contabile di addebito. A tal fine dichiara di essere consapevole e di accettare inoltre che la Banca eseguirà l’addebito solo se il conto corrente avrà un saldo disponibile e sufficiente a coprire per l’addebito l’intero importo del premio e che, altrimenti, non verrà eseguito in parte. REVOCA DELLA PROPOSTA Ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, nella fase che precede il perfezionamento del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta. In tale ipotesi Bipiemme Vita S.p.A. è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE Ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di perfezionamento. In tal caso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, completa della documentazione indicata nelle Condizioni di Assicurazione, Bipiemme Vita S.p.A. rimborsa al Contraente un importo pari al Valore del Contratto, calcolato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di recesso, a cui verranno sommati: l’importo corrisposto per la copertura del rischio di morte, l’ammontare dei caricamenti, se previsti, e trattenendo le spese di emissione se indicate alla voce “Spese” in prima pagina.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Documento contenente le informazioni chiave, il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e del regolamento del Fondo Interno Il Contraente dichiara di aver compreso e di accettare le Condizioni di Assicurazione e, con il consenso dell’Assicurato (se persona diversa), di voler stipulare il presente contratto di assicurazione.

___________________________ Firma del Contraente

Il Contraente dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: articolo 2 “Prestazioni assicurate”, articolo 3, “Esclusioni”, articolo 4 “Premio”, articolo 5 “Conclusione, perfezionamento e durata del contratto”; articolo 6 “Diritto di recesso”, articolo 7 “Riscatto”, articolo 8 “Costi”, articolo 16 “Documentazione richiesta e pagamenti da parte dell’Impresa” e articolo 17 “Beneficiari”. ___________________________ Firma del Contraente DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO (se diverso dal Contraente) L’Assicurato (se persona diversa dal Contraente) in base al disposto dell’articolo 1919 del codice civile dà il consenso alla conclusione del presente contratto di assicurazione.

________________________________________ Per Assicurati minorenni o incapaci

il Tutore o il Genitore esercente la Potestà

_________________________________ Firma dell’Assicurato

(se diverso dal Contraente)

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Modello unit unico no f.s. 20 Pag 4 di 4

___________________________________ Firma del Contraente

________________________________ Firma dell’Assicurato

(se persona diversa dal Contraente)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il Contraente e l’Assicurato dichiarano di aver ricevuto l’Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e di prendere atto che il trattamento dei dati personali, anche “particolari”, propri o di terzi, conferiti in sede di stipula del contratto è obbligatorio per l’adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali. Inoltre, con riferimento alle ulteriori finalità di cui all’Informativa, ed in particolare per le attività di marketing, per l’invio di comunicazioni commerciali e per lo svolgimento di iniziative promozionali relative a prodotti e/o servizi assicurativi offerti da Bipiemme Vita S.p.A. o da società appartenenti al Gruppo assicurativo Bipiemme Vita,

□ ACCONSENTONO □ NON ACCONSENTONO

al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefono cellulare.

Polizza emessa sulla base delle Condizioni di Assicurazione e delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e dall’Assicurato.

Bipiemme Vita S.p.A. L’Amministratore Delegato

SPAZIO RISERVATO AL DISTRIBUTORE Il sottoscritto incaricato della Banca: - attesta l’autenticità delle firme apposte sul presente modulo e la corretta identificazione del Contraente (anche ai sensi de lla normativa Antiriciclaggio); - attesta che, a fronte del pagamento del premio relativo al presente contratto, è stato disposto l’addebito sul conto corrente indicato in prima pagina.

Numero di matricola _________________________________________ e firma dell’Operatore _________________________________________________

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Bipiemme Vita S.p.A. Via G. Lazzaroni 3 20124 Milano Tel. (+39) 02/77002405; Fax. (+39) 02.77005107 Pec [email protected] www.bipiemmevita.it

Capitale Sociale € 179.125.000,00 int. vers., Rappresentante del Gruppo IVA “Gruppo assicurativo Bipiemme Vita” Partita IVA 10541960968, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10769290155, REA n. 1403170. Iscritta all’Albo Imprese presso l’IVASS al numero 1.00116

Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94 e con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 7/7/99 e n. 2023 del 24/1/02. Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita Iscritto all’albo dei Gruppi Assicurativi al n. 045. Direzione e coordinamento: Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016)

Gentile Cliente, desideriamo informarLa che Bipiemme Vita S.p.A. (di seguito “Impresa”) per l’instaurazione e l’esecuzione del rapporto assicurativo dovrà raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Nel rispetto della vigente normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”), Le rilasciamo pertanto le seguenti informazioni: A. NATURA DEI DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO I Suoi dati personali (anagrafici, fiscali, di natura economica, eventualmente anche relativi alla Sua salute, biometrici, genetici, giudiziari) comunicati direttamente da Lei o reperiti dall’Impresa da fonti pubbliche, siti web o da soggetti terzi, quali società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali, nonché gli eventuali dati personali riferiti a soggetti terzi da Lei comunicati (di seguito anche i “Dati Personali”) saranno raccolti e trattati dall’Impresa per le finalità di seguito riportate. Nel caso in cui Lei comunichi all’Impresa Dati Personali riferiti a soggetti terzi (come, ad esempio, nel caso di Beneficiari indicati in forma nominativa o di indicazione di un Referente Terzo) sarà Sua cura consegnare copia della presente informativa a tali soggetti.

A.1 FINALITÀ CONNESSE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ALLA GESTIONE ED ESECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO/CONTRATTUALE Il conferimento dei Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l’impossibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo. A titolo esemplificativo, rientra in tale tipologia il trattamento di Dati Personali effettuato per: - attività preliminari (quali la stesura di preventivi); - stipula di polizze assicurative, raccolta dei premi, gestione del rapporto assicurativo; - liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; - attività statistico-tariffarie e di profilazione della clientela. A.2 ADEMPIMENTO A PRESCRIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E COMUNITARIE Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso. Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell’autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale e la comunicazione dei dati agli intermediari al solo fine di perseguire le finalità connesse all’applicazione della disciplina antiriciclaggio; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell’adeguatezza del contratto offerto per l’intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell’alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).

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Bipiemme Vita S.p.A. Via G. Lazzaroni 3 20124 Milano Tel. (+39) 02/77002405; Fax. (+39) 02.77005107 Pec [email protected] www.bipiemmevita.it

Capitale Sociale € 179.125.000,00 int. vers., Rappresentante del Gruppo IVA “Gruppo assicurativo Bipiemme Vita” Partita IVA 10541960968, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10769290155, REA n. 1403170. Iscritta all’Albo Imprese presso l’IVASS al numero 1.00116

Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94 e con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 7/7/99 e n. 2023 del 24/1/02. Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita Iscritto all’albo dei Gruppi Assicurativi al n. 045. Direzione e coordinamento: Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle

A.3 LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE Il trattamento dei Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse dell’Impresa, ossia: - per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi assicurative; - per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori); - per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso l’Impresa potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso. A.4 FINALITÀ CONNESSE AD ATTIVITÀ PROMOZIONALI E/O DI MARKETING L’Impresa può chiedere il consenso al trattamento dei Suoi dati personali al fine conoscere il gradimento in ordine alla qualità dei servizi offerti, rilevare i Suoi fabbisogni assicurativi e tenerLa aggiornato sulle nuove proposte commerciali e/o attività promozionali promosse dall’Impresa o da società del gruppo di appartenenza della stessa, anche tramite questionari, posta ordinaria, telefono, messaggi del tipo sms o di altro tipo. Tali finalità sono connesse, ma non indispensabili, alle finalità di cui alla lettera A.1 della presente informativa. Il consenso ai trattamenti in questione è facoltativo e il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la possibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo. B. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I Dati Personali saranno trattati con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate al conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, attraverso idonee modalità e procedure che comportano anche l’utilizzo di strumenti informatici e telematici o comunque automatizzati nonché con l'impiego di algoritmi dedicati. All’interno dell’Impresa i dati saranno trattati da personale dipendente e/o collaboratore appositamente designato, nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, così da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Per talune attività l’Impresa potrà utilizzare soggetti terzi che, sempre secondo le istruzioni impartite e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, svolgeranno compiti di natura tecnica e organizzativa. I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali. C. COMUNICAZIONE DEI DATI A SOGGETTI TERZI I Dati Personali potranno essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza a soggetti terzi pubblici o privati, appartenenti al settore assicurativo o ad esso correlati che concorrono nella costituzione della c.d. “catena assicurativa”. L’elenco aggiornato dei soggetti costituenti la c.d. “catena assicurativa” potrà essere da Lei richiesto contattando il Responsabile della Protezione dei Dati, ai recapiti indicati alla lettera D della presente informativa. I Dati Personali, inoltre, potranno essere comunicati per finalità amministrative e contabili a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

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Bipiemme Vita S.p.A. Via G. Lazzaroni 3 20124 Milano Tel. (+39) 02/77002405; Fax. (+39) 02.77005107 Pec [email protected] www.bipiemmevita.it

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Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94 e con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 7/7/99 e n. 2023 del 24/1/02. Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita Iscritto all’albo dei Gruppi Assicurativi al n. 045. Direzione e coordinamento: Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle

Nell’ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, Le comunichiamo che i Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell'Unione Europea. D. DIRITTI DELL’INTERESSATO In qualsiasi momento, avrà il diritto di chiedere: - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro natura; - l'aggiornamento o la rettifica in caso di inesattezza; - le finalità e modalità del trattamento; - in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, la logica applicata al trattamento; - la cancellazione (“diritto all’oblio”), la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati; - la portabilità dei dati trattati, ossia ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali forniti. Sarà Suo diritto, inoltre, revocare in qualsiasi momento il conferimento al trattamento dei Suoi dati, nel rispetto degli obblighi di legge e secondo le modalità previste dal GDPR. Fermo restando il diritto a esporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per esercitare i Suoi diritti e richiedere maggiori informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali, ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati nonché ai Responsabili del trattamento, potrà contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente recapito: Bipiemme Vita S.p.A. - Responsabile della Protezione dei Dati, Via G. Lazzaroni, 3 – 20124 Milano – e-mail: [email protected]. E. TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A., Via G. Lazzaroni, 3 – 20124 Milano.