Trust e Fondo patrimoniale.ppt [modalità compatibilità] 17/10/2014 2 3 Profili fiscali del trust e...

75
17/10/2014 1 PROFILI FISCALI DEL TRUST E DEL FONDO PATRIMONIALE Viviana CAPOZZI Ricercatrice Area tributaria Fondazione Nazionale dei Commercialisti Dottore di ricerca in diritto tributario - Università La Sapienza di Roma Avvocato cassazionista Fondazione Nazionale dei Commercialisti IL TRUST Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Transcript of Trust e Fondo patrimoniale.ppt [modalità compatibilità] 17/10/2014 2 3 Profili fiscali del trust e...

17/10/2014

1

PROFILI FISCALI DEL TRUST E DEL FONDO PATRIMONIALE

Viviana CAPOZZIRicercatrice Area tributaria Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Dottore di ricerca in diritto tributario - Università La Sapienza di RomaAvvocato cassazionista

FondazioneNazionale dei Commercialisti

IL TRUST

FondazioneNazionale dei Commercialisti

17/10/2014

2

3Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 3

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Il trust è un tipico istituto giuridico nato e sviluppatosi neisistemi giuridici di common law (Inghilterra) già impiegatonel Medioevo con modalità simili a quelle utilizzate oggi.

Nell’ordinamento italiano non è prevista una norma di leggeche disciplina il trust, tuttavia, l’applicazione del trust inItalia è consentita a partire dal 1° gennaio 1992 a seguitodella ratifica della convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985,realizzata dalla Legge 16 ottobre 1989 n. 364.

La finanziaria per il 2007 ha introdotto alcune disposizioni dicarattere fiscale che individuano i criteri di tassazione deltrust.

LA DEFINIZIONE DI TRUST

4Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 4

FondazioneNazionale dei Commercialisti

L’impianto normativo, nel complesso piuttosto scarno, èstato oggetto di diversi interventi interpretativi da parte dellaprassi amministrativa, fra questi spiccano per importanzadue circolari dell’Agenzia dell’Entrate:

• circolare 6 agosto 2007, n. 48/E e

• circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E.

Nel corso degli ultimi anno sono stati presentati vari disegnidi legge finalizzati all’emanazione di una legge cheregolamentasse il trust in Italia. Ultimo in ordine di tempo èil dDL n. 2284 presentato dal Ministro della giustizia(Alfano) il 10 luglio 2010 nel corso della 16ª Legislatura.

LA DEFINIZIONE DI TRUST

17/10/2014

3

5Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 5

FondazioneNazionale dei Commercialisti

In base all’art. 2 della convenzione dell’Aja:

«per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da unapersona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa -qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di untrustee nell'interesse di un beneficiario o per un finespecifico».

In altri termini, per trust si intende l’affidamento riposto daun soggetto (il disponente o settlor) su di un altro soggetto(il trustee), al quale viene trasferito uno o più beni che sonosotto il suo controllo e da questi gestiti per il raggiungimentodelle finalità che il disponente gli ha prescritto di realizzare.

LA DEFINIZIONE DI TRUST

6Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 6

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Per trust si intende un rapporto giuridico mediante il quale:

• una persona fisica o giuridica, detta disponente (osettlor),

• pone dei beni o dei diritti (trust fund)

• sotto il controllo di un amministratore (trustee), a suavolta eventualmente controllato da un garante (protector)

• perché li gestisca nell'interesse di uno o più beneficiariovvero per una specifica finalità.

Tale definizione coglie gli elementi essenziali del trust chesi caratterizza per essere uno strumento estremamentemutevole nelle modalità applicative e nelle finalitàperseguibili.

LA DEFINIZIONE DI TRUST

17/10/2014

4

7Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 7

FondazioneNazionale dei Commercialisti

• Il disponente “progetta” l’operazione mediante unamanifestazione di volontà unilateale, ma poi “esce discena”.

• Il trustee amministra, ma secondo le indicazioni deldisponente (atto di trust e “letter of wishes”) enell’interesse di altri (i beneficiari).

• I beneficiari possono essere individuati nell’atto istitutivoo anche in seguito e non hanno poteri di influire sullagestione del fondo (possono esservi beneficiari delreddito e beneficiari finali del patrimonio).

• Possono essere istituiti dei guardiani (protectors) conpoteri di vigilanza sul trustee.

• È richiesta la presenza di uno scopo o di un finespecifico.

LA DEFINIZIONE DI TRUST

8Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 8

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Il beneficiario (o i beneficiari) del trust è il soggetto aventediritto ai vantaggi da parte del trust, oppure nel cuiinteresse può essere eseguita discrezionalmente ladistribuzione di beni in trust.

Un trust può essere istituito senza la designazione di alcunbeneficiario, prevedendo al suo interno meccanismi dinomina dei beneficiari (o di revoca) nel corso della duratadel trust.

Se il trust prevede dei beneficiari questi devono essereidentificati o identificabili come categoria o come persone.

LA DEFINIZIONE DI TRUST

17/10/2014

5

9Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 9

FondazioneNazionale dei Commercialisti

I diritti dei beneficiari possono essere relativi a:

• reddito prodotto dai beni in trust (beneficiari delreddito);

• al fondo in trust (beneficiari del capitale),

• sia al reddito che al fondo (vested beneficiary).

Le spettanze di ciascun beneficiario possono essere:

• quantitativamente determinante nell’atto costitutivo(fixed trust)

• rimesse alla discrezionalità del trustee (trustdiscrezionale).

LA DEFINIZIONE DI TRUST

10Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 10

FondazioneNazionale dei Commercialisti

In relazione al momento in cui il beneficiario ottiene ibenefici dal trust si distingue in:

• posizione beneficiaria assoluta se è esercitatoimmediatamente;

• posizione beneficiaria vitalizia se cessa con le mortedel beneficiario (di norma è legata al reddito);

• posizione beneficiaria residua se il beneficiario hadiritto alla parte di reddito che il trustee non hadistribuito ai beneficiari vitalizi.

LA DEFINIZIONE DI TRUST

17/10/2014

6

11Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 11

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Al guardiano è affidato il compito di vigilare sulla correttaesecuzione da parte del trustee della volontà deldisponente nonché, sempreché ciò sia espressamenteprevisto, di essere interpellato dal trustee prima delcompimento di determinanti atti individuati dal settlor.

Il guardiano è normalmente nominato dal disponentenell’atto istitutivo o con atto separato indirizzato al trustee.

Il guardiano può svolgere tre distinte tipologie di funzioni:

• esercitare direttamente poteri dispositivi e gestionali;

• prestare o meno il proprio consenso a decisioni deltrustee;

• impartire direttive o istruzioni al trustee circa ilcompimento di specifici atti.

LA DEFINIZIONE DI TRUST

12Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 12

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Le principali caratteristiche del trust sono:

• fiducia: i rapporti tra disponente e trustee sono improntatisu base fiduciaria,

• versatilità: le suddivisioni e le definizioni dei ruoli sonorimesse all’autonomia privata (un unico soggetto puòricoprire anche ruoli diversi, salvo l’opportunità di nonconfondere i ruoli del settlor e del trustee),

• autonomia patrimoniale: il patrimonio rimane “segregato”nel trust sino alla sua estinzione.

Con la segregazione i beni vengono sottratti alle vicendeche possono vedere coinvolto il loro proprietario, nonpossono essere assoggettati a procedure esecutive, sonosottratti all’eventuale regime di comunione legale e nonfanno parte dell’asse ereditario.

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

17/10/2014

7

13Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 13

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Nell’ambito della valutazione dell’opportunità di utilizzare iltrust (o un diverso strumento fra quelli di volta in volta offertidal nostro ordinamento) per il perseguimento di specifichefinalità dovranno essere valutati:

• le finalità perseguite,

• gli strumenti e gli istituti giuridici previsti dal nostroordinamento per il perseguimento di tali finalità,

• l’opportunità di utilizzare il trust per il perseguimento ditali finalità,

• un’analisi costi/benefici nell’utilizzo delle differentisoluzioni individuate.

LA SCELTA DELLO STRUMENTO

14Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 14

FondazioneNazionale dei Commercialisti

In particolare, nell’ambito dell’analisi costi/benefici, si dovràvalutare:

• appropriatezza dello strumento giuridico individuato,

• regime delle responsabilità patrimoniali dei soggetticoinvolti,

• adempimenti di natura contabile, normativa edamministrativa previsti dallo strumento,

• implicazioni di carattere fiscale derivanti dall’adozionedello strumento,

• costi connessi alle fase di costituzione, gestione econclusione/estinzione dello strumento,

• la scelta della legge straniera di riferimento in caso diutilizzo del trust.

LA SCELTA DELLO STRUMENTO

17/10/2014

8

15Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 15

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Il trust si basa su l’esistenza di un rapporto di fiducia tradisponente e trustee, se questo viene e violato, il trustee siespone ad azione risarcitoria nei confronti del trust.

I casi di violazione del trust (breach of trust) sonoindividuabili in:

• operazioni compiute dal trustee in conflitto di interessi,

• operazioni compiute da un trustee che riveste il ruolo ditrustee per entrambe le parti,

• operazioni compiute dal trustee che è anche beneficiariodel trust;

• operazioni compiute dal trustee che ha un interessepersonale, mediato o immediato nell’operazione (es.operazioni con se stesso).

BREACH OF TRUST

16Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 16

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Il trustee commette una violazione del trust ogni volta chenon agisce nell’interesse dei beneficiari o per ilraggiungimento dello scopo e se ha conseguito unbeneficio personale dal contratto.

In ipotesi di violazione della fiducia sono previste i seguentirimedi:

• se il fondo in trust ha subito una diminuzione, questo dovràessere ricostituito dal trustee;

• se si sono confusi il patrimonio personale del trustee e ilfondo del trust: per i beni fungibili è ipotizzabile un’azionerisarcitoria nei confronti del trustee e per i beni infungibiliun’azione volta ad ottenere un ordine giudizialeall’esecuzione di un’azione “di ripristino”;

BREACH OF TRUST

17/10/2014

9

17Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 17

FondazioneNazionale dei Commercialisti

• in caso di indebita alienazione di un bene del fondo intrust:

annullamento del negozio posto in essere inviolazione dello scopo del trust o in conflitto diinteressi,

azione di risarcimento nei confronti del terzoche con dolo o colpa grave abbia acquistato ibeni dal trustee,

azione revocatoria ordinaria nei confronti deltrustee o dei terzi acquirenti (salvo l’acquisto inbuona fede e a titolo oneroso).

BREACH OF TRUST

18Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 18

FondazioneNazionale dei Commercialisti

In funzione della presenza dei beneficiari si distinguono:•Trust con beneficiari: con beneficiari individuati oindividuabili;

•Trust di scopo: senza beneficiari ma per il perseguimento diuno scopo specifico.

Come si vedrà nel prosieguo, l’Amministrazione finanziaria(circolari n. 48/E del 2007 e 61/E del 2010) sempre conriferimento alla presenza di beneficiari ha distinto fra:

•Trust opaco: non prevede l’individuazione di beneficiariche siano destinatari dei flussi reddituali prodotti dal trust;

•Trust trasparente: se sono individuati beneficiari chehanno il diritto di ricevere periodicamente i redditi deltrust.

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI TRUST

17/10/2014

10

19Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 19

FondazioneNazionale dei Commercialisti

In ragione delle modalità di istituzione del trust:

• Trust auto-dichiarato: in cui il disponente ed il trusteecoincidono;

• Expressed trust: trust costituti mediante atto istitutivodel disponente con valenza quando il disponente è invita;

• Trust testamentario o mortis causa: trust istituitomediante disposizione testamentaria e che ha efficaciadopo la morte del disponente;

• Secret trust: trust che non è stato istituito con atto in formascritta;

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI TRUST

20Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 20

FondazioneNazionale dei Commercialisti

• Resulting trust: trust in cui il disponente mantieneun’aspettativa proprietaria sui beni in trust che nongli spetterebbe, e di cui non necessariamenteabbia cognizione o corrisponda al suointendimento;

• Statutory trust: trust che si genera in automaticoin ossequio alla legge (solo nei paesi di commonlaw);

• Constructive trust: in cui la costituzione del trustavviene per volontà giurisprudenziale (solo neipaesi di common law).

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI TRUST

17/10/2014

11

21Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 21

FondazioneNazionale dei Commercialisti

In funzione della provenienza dei beni in trust:• Trust liberali: nei quali si dispone di beni familiari e non;

• Trust commerciali: per disporre la segregazionepatrimoniale di asset aziendali per il perseguimento difinalità inerenti l’attività di impresa.

In ragione delle modalità di determinazione del beneficiopercepito dai beneficiari:

• Trust fisso: in cui il disponente individua i beneficiari conl’atto istitutivo e predetermina la ripartizione tra gli stessi delpatrimonio e del reddito del trust;

• Trust discrezionale: in cui il disponente si riserva la facoltàdi nominare successivamente i beneficiari o rimette altrustee o al guardiano l’individuazione dei beneficiari, deiloro benefici e delle modalità di soddisfacimento;

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI TRUST

22Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 22

FondazioneNazionale dei Commercialisti

• Trust protettivi: quando è impedito ai beneficiari didisporre dei propri interessi e ai creditori deibeneficiari di compiere atti esecutivi su taliinteressi.

In ragione della residenza del trust

• Trust interno: trust in cui gli elementi essenzialidel trust (beni, trustee, beneficiari, disponente)sono in prevalenza residenti o esistenti in Italia;

• Trust estero o internazionale: trust i cui elementiessenziali sono in prevalenza residenti o esistenzain Paesi stranieri.

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI TRUST

17/10/2014

12

23Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 23

FondazioneNazionale dei Commercialisti

In funzione di specifiche finalità perseguite:

• Trust di garanzia: istituito al fine di garantire ilverificarsi di un determinato evento;

• Trust liquidatorio: finalizzato alla liquidazione di beniper il pagamento di creditori;

• Voting trust: accordo tra soci che trasferiscono leproprie azioni ad un trustee allo scopo di attribuire aquesti l’esercizio del diritto di voto in assemblea;

• Housing trust: trust nel quale al trustee è attribuito ilcompito di gestire il patrimonio immobiliare perrealizzare il progetto di social housing; incassare egestire i canoni dai beneficiari delle opere di ediliziasociale e di incassare e gestire i contributi derivanti dasponsor pubblici e privati.

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI TRUST

24Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 24

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Altre tipologie e caratteristiche dei trust:• Trust nudo o bare trust: quando il trustee non ha il potere

di amminisitrare il patrimonio in trust che è affidato ad unterzo, di norma il beneficiario può revocare il trust inqualunque momento;

• Grantor trust: è il trust revocabile da parte del disponente;

• Blind trust: trust utilizzato per gestire i casi di conflitti diinteresse dei soggetti che rivestono cariche governative epubbliche;

• Unit trust: trust costituito per gestire fondi comuni diinvestimento mobiliare o immobiliare;

• Charitable trust: trust che persegue finalità meritevoli diattenzione e filantropiche;

• Sham trust: trust solo apparente che non presenta nellasostanza le caratteristiche di un trust.

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI TRUST

17/10/2014

13

25Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 25

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Il trust è uno strumento particolarmente adatto nell’ipotesi diassistenza di soggetti diversamente abili,tossicodipendenti, incapaci di provvedere al propriomantenimento o alla gestione del patrimonio familiare (laris. 4 ottobre 2007, n. 278/E ai fini fiscali ha consideratoquesti trust come dei trust “di scopo”, privi di beneficiari delreddito).

Il trust si caratterizza per una maggiore riservatezza,velocità, flessibilità ed adeguatezza rispetto alle altreprocedure (disposizioni testamentarie, interdizioneinabilitazione e nomina di un tutore; amministrazione disostegno) previste dall’ordinamento per garantireassistenza a soggetti incapaci di provvedere a se stessi o diamministrare il proprio patrimonio.

LE FINALITÀ FAMILIARI PERSEGUIBILI

26Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 26

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Il Trust consente, a differenza degli altri istituti, diprovvedere, in via preventiva, alle esigenze che potrebberoverificarsi in futuro a seguito di inabilità subentrate con lavecchiaia.

Con il trust si può prevedere anche la destinazione finaledel patrimonio, dopo che questo non sia più necessario asoddisfare le esigenze della persona a favore della quale èstato istituito.

Il trust consente la gestione più semplice in quelle ipotesi incui i genitori vogliano assicurarsi le cure di un figlio disabilee nel contempo tutelate gli interessi successori degli altrifigli.

LE FINALITÀ FAMILIARI PERSEGUIBILI

17/10/2014

14

27Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 27

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Infatti, il trust in relazione:

• al testamento consente l’individuazione di un soggetto,il trustee, in grado di provvedere all’esigenze delbeneficiario e di gestire professionalmente il patrimonio,consentendo al contempo la possibilità di individuareun guardiano più attento alle esigenze del beneficiario;

• all’interdizione o inabilitazione rappresenta unaprocedura più rapida e meno burocratica;

• all’amministratore di sostegno rappresenta unaprocedura più elastica e caratterizzata da maggioreriservatezza in quanto non richiede il ricorso al giudice(consentendo, inoltre, l’individuazione del trustee in unasocietà professionale più adeguata a seguire leesigenze del soggetto incapace).

LE FINALITÀ FAMILIARI PERSEGUIBILI

28Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 28

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Il trust può essere realizzato anche con la finalità di gestireil passaggio generazionale nell’impresa di famiglia (inluogo di testamento, donazione, usufrutto di partecipazioni,patti parasociali, holding, patti di famiglia).

I vantaggi dell’utilizzo del trust nella gestione del passaggiogenerazionale dell’impresa di famiglia sono rappresentatida:

• non richiede che vi sia accordo da parte degli eredisulle modalità di disposizione da parte dell’imprenditoreo del socio;

• risolve i problemi derivanti dalla difficoltà di reperirerisorse necessarie a liquidare la quota agli altri eredi;

LE FINALITÀ FAMILIARI PERSEGUIBILI

17/10/2014

15

29Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 29

FondazioneNazionale dei Commercialisti

• consente al disponente di dare indicazioni sullamodalità di conduzione dell’impresa al trustee;

• si neutralizza l’effetto di divisione del patrimonioaziendale proprio della successione, in quanto pereffetto della segregazione patrimoniale il patrimonio intrust è distinto dal patrimonio del disponente edinsensibile alle sue vicende personali e patrimoniali;

Il trust dovrà comunque tenere in giusta considerazionela tutela degli interessi successori di altri soggettilegittimati i quali, in caso di estromissione, potrannoesperire l’azione di riduzione.

LE FINALITÀ FAMILIARI PERSEGUIBILI

30Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 30

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Il trust può essere inoltre utilizzato:

• per segregare il patrimonio familiare da quellopersonale dei genitori;

• per la costituzione di garanzie con finalità similiall’ipoteca o al pegno;

• per l’ottenimento di certificazioni necessarie almantenimento o ottenimento di contratti con lapubblica amministrazione (c.d. trust antimafia);

• per la realizzazione di operazioni di finanza innovativaquali project financing, obbligazioni internazionali ocartolarizzazioni;

• per la ripartizione dell’importo complessivo delrisarcimento del danno in ipotesi di azione collettivarisarcitoria class action, etc.

LE FINALITÀ PERSEGUITE

17/10/2014

16

LA FISCALITÀ DEL TRUST

32Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 32

FondazioneNazionale dei Commercialisti

IMPOSTE DIRETTE:

• L’art. 1, commi da 74 a 76, della legge n. 296 del 2006,(legge finanziaria 2007) ha introdotto, per la prima voltanell’ordinamento tributario italiano, disposizioni in materiadi tassazione diretta dei trust.

• L’art 73, co. 1, lett. b), del Tuir include i trust fra i soggettipassivi IRES; il co. 2 del medesimo articolo dispone che,in presenza di “beneficiari individuati” il redditoconseguito dal trust deve essere loro imputato, inproporzione alla propria quota di partecipazione,individuata in base all’atto costitutivo oppure ad altridocumenti a questo successivi, ovvero, in mancanza, inparti uguali (il c.d. “trust trasparente”).

INQUADRAMENTO SISTEMATICO

17/10/2014

17

33Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 33

FondazioneNazionale dei Commercialisti

IMPOSTE INDIRETTE

• L’art. 6 del D.L. n. 262 del 2006 aveva previstol’applicazione dell’imposta di registro sulla costituzione divincoli di destinazione su beni e diritti; la legge diconversione n. 286 del 2006, tuttavia, non ha confermatotale ultima previsione e ha, invece, previstol’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioniper gli atti di costituzione di vincoli di destinazione.

• Successivamente, la finanziaria 2007 ha ridisciplinato, invia generale, il regime di franchigie ed esenzionidell’imposta sulle successioni e donazioni.

INQUADRAMENTO SISTEMATICO

34Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 34

FondazioneNazionale dei Commercialisti

IMPOSTE DIRETTE

17/10/2014

18

35Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 35

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Per essere riconosciuto ai fini fiscali il trust deveessere titolare esclusivo della ricchezza prodotta daibeni che ha in dotazione patrimoniale, a tal fine:

si richiede che sia irrevocabile (nei rapporti con ilsettlor) e discrezionale per quanto riguarda l’operatodel trustee (risoluzione n. 8/E del 17/01/2003),

maggiore è il potere di gestione attribuito al trustee,maggiore è la possibilità di qualificare il trust comesoggetto autonomo nei confronti del Fisco.

In mancanza la tassazione avviene in capo al settlor.

RICONOSCIMENTO DEL TRUST AI FINI FISCALI

36Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 36

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Con riferimento alle ipotesi trust revocabile (grantor trust),la circolare n. 48/E del 2007, ha evidenziato come:

• in questa ipotesi non si verifica un trasferimentoirreversibile dei diritti;

• il disponente non subisce una permanentediminuzione patrimoniale;

• conseguentemente, non si verifica la soggettivitàpassiva del trust ai fini delle imposte sui redditi chesono tassati in capo al settlor.

Contra: CTP Brescia n. 339/10/14, secondo la quale anche inipotesi di trust revocabile (e nel caso anche autodichiarato) perpoter imputare la tassazione in capo alla persona fisica ènecessario che sia intervenuta la revoca (negoziale ogiudiziaria) del trust.

RICONOSCIMENTO DEL TRUST AI FINI FISCALI

17/10/2014

19

37Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 37

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Come ricordato dalla circolare 61/E del 2010,affinché vengano riconosciuti effetti giuridici inItalia ad un trust, questo deve presentare glielementi fondamentali individuati dallaConvenzione dell'Aja.

Di conseguenza “i beni facenti parte del patrimoniodel trust non possono continuare ad essere adisposizione del disponente né questi puòbeneficiare del relativo reddito”

RICONOSCIMENTO DEL TRUST AI FINI FISCALI

38Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 38

FondazioneNazionale dei Commercialisti

“Non possono essere considerati validamenteoperanti sotto il profilo fiscale i trust che sonoistituiti e gestiti per realizzare una merainterposizione nel possesso dei beni e dei redditi.

E' il caso, ad esempio, dei trust nei quali l'attivitàdel trustee risulti eterodiretta dalle istruzionivincolanti riconducibili al disponente o aibeneficiari”.

RICONOSCIMENTO DEL TRUST AI FINI FISCALI

17/10/2014

20

39Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 39

FondazioneNazionale dei Commercialisti

La circolare 43/E del 2009 ha offerto unadettagliata elencazione delle tipologie di trustche devono considerarsi “inesistenti” (ovvero,privi di soggettività passiva IRES):

• trust che il disponente o il beneficiario possono farcessare immediatamente, generalmente a propriovantaggio o a vantaggio di terzi;

• trust in cui il disponente ha il potere di designare sestesso come beneficiario in qualsiasi momento;

RICONOSCIMENTO DEL TRUST AI FINI FISCALI

40Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 40

FondazioneNazionale dei Commercialisti

• trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulta dotato dipoteri in forza dei quali il trustee non può esercitare lasua discrezionalità senza il consenso di questi;

• trust in cui il beneficiario “ha diritto di ricevere attribuzionidi patrimonio dal trustee” (prima dell'estinzione deltrust);

• trust in cui il disponente può, nel corso della vita deltrust, modificare i beneficiari;

• trust in cui sia comunque limitata la discrezionalitàgestionale del trustee.

RICONOSCIMENTO DEL TRUST AI FINI FISCALI

17/10/2014

21

41Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 41

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Il trust riconosciuto ai fini fiscali è soggetto passivo IRES,tuttavia, la soggettività passiva IRES viene meno conriferimento a taluni redditi di natura finanziaria, tassati omediante imposta sostitutiva o mediante ritenuta a titolod’imposta.

Si pensi all’ipotesi di un trust che non commerciale(altrimenti opererebbe il principio di attrazione) che possiedetitoli soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 239 del 1996:

saranno tassati con imposta sostitutiva gli interessi, ipremi e gli altri frutti relativi a detti titoli;

saranno, assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta iredditi delle obbligazioni e titoli similari indicati nell’art.26, co. 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 .

IL TRUST COME SOGGETTO PASSIVO IRES

42Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 42

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Sotto il profilo della territorialità, come si vedrà meglio nelprosieguo, sono soggetti passivi IRES:

I trust residenti nel territorio dello Stato che hannoper oggetto esclusivo o principale l'esercizio diattività commerciali

I trust residenti nel territorio dello Stato che nonhanno per oggetto esclusivo o principale l'eserciziodi attività commerciali

I trust non residenti, per i redditi prodotti nelterritorio dello Stato.

IL TRUST COME SOGGETTO PASSIVO IRES

17/10/2014

22

43Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 43

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Come anticipato, il regime impositivo dei redditi deltrust muta a seconda che l'atto istitutivo identifichi omeno i c.d. “beneficiari del reddito” (circolare 6 agosto2007 n. 48/E).

A tal fine, si individuano due tipologie di trust:

trust senza beneficiari individuati, i cui redditivengono tassati direttamente in capo al trust, chepossono essere definiti "trust opachi";

trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengonoimputati per trasparenza ai beneficiari stessi, chepossono essere definiti "trust trasparenti".

TASSAZIONE “PER TRASPARENZA”

44Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 44

FondazioneNazionale dei Commercialisti

È possibile (circolare 48/E del 2007 e circolare 61/E del2010) che un trust sia al contempo opaco e trasparente,come avviene nel caso in cui l'atto istitutivo preveda cheuna parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale el'altra parte sia attribuita ai beneficiari (c.d. "trust diaccumulo").

In tal caso: il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust (circ.

61/e del 2010);

il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano ipresupposti (vale a dire quando i beneficiari hannodiritto di acquisire detto reddito), sarà imputato aibeneficiari medesimi.

TRUST MISTO

17/10/2014

23

45Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 45

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Sotto il profilo operativo, il trustee:

procede alla determinazione del reddito complessivodel trust, in base alle regole applicabili alla tipologia ditrust di cui si tratti e, quindi, al tipo di attività svolta daltrust;

individua la parte di reddito accantonata al trust, sullaquale il trust stesso assolverà l’IRES;

Individua, separatamente, la parte di reddito imputataper trasparenza ai beneficiari, su cui questi ultimiassolveranno l’IRPEF.

TRUST MISTO

46Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 46

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Quindi, sia in ipotesi di trust trasparente che opaco, ènecessario:

in prima battuta, determinare il reddito del trust;

solo successivamente, procedere a verificare seesistano beneficiari individuati, ai quali sarà imputata pertrasparenza, la parte di reddito loro spettante.

Nella determinazione del reddito del trust trovanoapplicazione le norme previste per:

gli enti commerciali (se il trust svolge attivitàcommerciale);

gli enti non commerciali (se il trust non svolge in manieraprevalente attività commerciale);

gli enti non residenti (se è un trust non residente).

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO

17/10/2014

24

47Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 47

FondazioneNazionale dei Commercialisti

In base al dettato normativo dell’art. 73, comma 2,del Tuir, l’imputazione per trasparenza dei redditidel trust deve avvenire «nei casi in cui i beneficiaridel trust siano individuati».

La norma, quindi, non specifica se deve trattarsi dibeneficiari di reddito (che godono delle utilità deibeni in trust, in quanto titolari di una quota delreddito dello stesso) o di patrimonio (che godrannodei beni destinati al trust, che gli saranno devolutialla scadenza del trust medesimo).

TRUST TRASPARENTI

48Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 48

FondazioneNazionale dei Commercialisti

La cenata disposizione normativa, tuttavia, vainterpretata nel senso di essere riferita unicamenteai beneficiari di reddito:

la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del2007, in ordine al criterio di imputazione pertrasparenza del reddito del trust, parla espressamentedi “trust con beneficiari di reddito individuati”

i beneficiari di patrimonio non partecipano allaripartizione periodica pro-quota del reddito prodottodal trust, espressamente richiamata dal comma 2dell'art. 73 del Tuir.

Avv. Viviana Capozzi

TRUST TRASPARENTI

17/10/2014

25

49Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 49

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Qualora, in base alla documentazione relativa al trust, nonsia possibile individuare la quota di reddito imputabile alsingolo beneficiario, l’art. 73 dispone che detto reddito siaimputato in parti uguali ai singoli beneficiari.

Parte della dottrina aveva sollevato dei dubbi in merito allalegittimità costituzionale di tale articolo in caso di “trustdiscrezionali”.

Si definisce discrezionale il trust in cui la destinazione deiredditi é rimessa a scelte discrezionali del trustee.

TRUST TRASPARENTI

50Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 50

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Nelle ipotesi di trust discrezionali, l’imputazione pro quotadi cui all’art 73 del Tuir risulterebbe illegittima rispetto aquei beneficiari che potrebbero non percepire mai alcunreddito, ma vedersi comunque assoggettati a tassazione.

In questa ipotesi residuale, il presupposto in base al qualeil beneficiario sarebbe tassato non risiederebbe più nelfatto che è il destinatario del reddito, quanto nel fatto che,nell’atto costitutivo del trust, è stato indicato come possibiledestinatario (violazione art. 53 Cost.).

TRUST TRASPARENTI

17/10/2014

26

51Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 51

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Nella a circolare 48/E del 2007, sul punto si legge:“premesso che il presupposto di applicazione dell’impostaè il possesso di redditi, per “beneficiario individuato” è daintendersi il beneficiario di “reddito individuato”, vale a direil soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, unacapacità contributiva attuale”.

L’art. 73 del Tuir avrebbe esclusivamente la funzione diindividuare, nei casi di incertezza, la quota di redditosingolarmente imputabile a ciascun beneficiario nell’ambitodel valore “complessivamente ed effettivamente” attribuitodal trustee ai beneficiari del reddito.

TRUST TRASPARENTI

52Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 52

FondazioneNazionale dei Commercialisti

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del2007 ha chiarito che:

è beneficiario “individuato” colui che esprime rispettoal reddito una capacità contributiva attuale;

è necessario che il beneficiario abbia il diritto dipretendere dal trustee l’assegnazione di quella partedi reddito che gli viene imputata per trasparenza;

il beneficiario deve essere in condizione di esercitareun’azione nei confronti del trustee per rivendicare isuoi diritti.

TRUST TRASPARENTI

17/10/2014

27

53Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 53

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Pertanto, ai fini delle imposte dirette, per ritenere"individuato" il beneficiario del trust:

non è sufficiente che questo sia indicato nell'atto ditrust;

è necessario che esso sia effettivamente titolaredi un inequivoco ed attuale diritto a percepire iredditi conseguiti dal trust;

è necessario che, rispetto a quel reddito esprimauna capacità contributiva attuale (circolare n. 61/Edel 2010).

TRUST TRASPARENTI

54Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 54

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Con riferimento all'ipotesi di trust trasparenti, e, quindi, inpresenza dei richiamati presupposti, la circolare 61/E del2010 ha evidenziato che:

“se nell'atto costitutivo è fatta espressa menzionenominativa dei beneficiari del trust, quest'ultimo assumeai fini delle imposte sui redditi la qualifica di soggettotrasparente “per natura”: in tal caso infatti il trust configuraun soggetto trasparente ex se, non rendendosinecessaria alcuna opzione in proposito da parte dellostesso e dei relativi beneficiari.”

TRUST TRASPARENTI

17/10/2014

28

55Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 55

FondazioneNazionale dei Commercialisti

La manovra di finanza pubblica per il 2007 ha,altresì, disciplinato sotto il profilo fiscale i redditiconseguiti dal beneficiario del trust.

Ai sensi dell'art. 44, lett. g-sexies aggiunta al co. 1del Tuir, costituiscono redditi di capitale «i redditiimputati al beneficiario di trust ai sensi dell’art. 73,comma 2».

I redditi imputati ai beneficiari sono ricondotti allacategoria dei redditi di capitale anche nel caso incui il beneficiario sia un soggetto non residente.

LA QUALIFICAZIONE DEI REDDITI DEI BENEFICIARI

56Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 56

FondazioneNazionale dei Commercialisti

NB i redditi tassati in capo ai beneficiari del redditodel trust, qualificandoli come redditi di capitale,sono unicamente quei redditi imputati pertrasparenza ai beneficiari.

I redditi tassati in capo ad un trust opaco, qualoradopo aver scontato l'IRES vengano trasferiti albeneficiario finale del trust (insieme al resto delpatrimonio), non subiscono alcuna ulteriore formadi tassazione.

Tali redditi, infatti, integrano una forma di reddito“patrimonializzato” (circ. 48/E del 2007, par. 4).

LA QUALIFICAZIONE DEI REDDITI DEI BENEFICIARI

17/10/2014

29

57Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 57

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Qual è la ratio dell’art. 44, co. 1, lett. g-sexies) del Tuir?

non può avere la funzione di adeguare la tassazione deibeneficiari del trust ai criteri di tassazione dei redditi dicapitale, in quanto la circolare 48/E ha chiarito che ilreddito imputato ai beneficiari è tassato secondo il criteriodi competenza e non di cassa;

è altresì escluso che il legislatore abbia voluto introdurreuna deroga agli ordinari sistemi di qualificazione delreddito imputato, prevedendo un duplice procedimento:prima il reddito viene qualificato come se dovesse esseretassato in capo al trust, quindi viene imputato ai beneficiarie tassato come reddito di capitale.

LA QUALIFICAZIONE DEI REDDITI DEI BENEFICIARI

58Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 58

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Possibile soluzione interpretativa:

il legislatore ha voluto “isolare” il reddito imputatoai beneficiari, impedendo che eventuali perdite deibeni destinati al trust potessero concorrere, indiminuzione, alla determinazione del redditocomplessivo dei beneficiari;

la qualificazione come reddito di capitale, quindi,servirebbe ad indicare che il reddito tassato incapo ai beneficiari è un reddito “lordo” e non unreddito “netto”.

LA QUALIFICAZIONE DEI REDDITI DEI BENEFICIARI

17/10/2014

30

59Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 59

FondazioneNazionale dei Commercialisti

L'imputazione del reddito “di capitale” ai beneficiari deveavvenire anche nei confronti del beneficiario non residente,sul punto la circolare n. 48/E ha chiarito che:

il trust residente imputa, per trasparenza, i propriredditi sia ai beneficiari residenti che a quelli nonresidenti;

il reddito attribuito al beneficiario non residente vienetassato in Italia, in quanto reddito di capitalecorrisposto da soggetto residente (art. 23, co. 1, lett.b), del Tuir);

il trust non residente imputa per trasparenza i propriredditi ai soli beneficiari residenti, tassandoli comeredditi di capitale.

LA QUALIFICAZIONE DEI REDDITI DEI BENEFICIARI

60Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 60

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Se la dotazione patrimoniale del trust avviene attraverso lacostituzione di un vincolo di destinazione su beni relativiall’impresa, la costituzione del vincolo integra un’ipotesi didestinazione a finalità estranee all’impresa (circolare48/E del 2007);

Se viene destinata ad un trust un'azienda, il trasferimentoavverrà in piena neutralità fiscale, secondo le modalitàdettate dal co. 1 dell’art. 58 del Tuir, che deve ritenersioperante nei confronti della fattispecie in esame.

LA DESTINAZIONE AL TRUST DI BENI RELATIVI ALL’IMPRESA

17/10/2014

31

61Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 61

FondazioneNazionale dei Commercialisti

LA RESIDENZA DEL TRUST

62Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 62

FondazioneNazionale dei Commercialisti

La circolare n. 48/E del 2007, precisa che la residenza deltrust viene individuata utilizzando i criteri generali dicollegamento al territorio, dettati per i soggetti IRES.

Sono necessari alcuni adattamenti, a causa dellaparticolare natura dell’istituto (art. 73, co. 3, del T.U.I.R.).

In linea di principio si considerano residenti in Italia i trustche, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno nelterritorio dello Stato:

• la sede legale, o

• la sede amministrativa, ovvero

• l’oggetto principale.

LA RESIDENZA DEL TRUST

17/10/2014

32

63Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 63

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Considerando le peculiari caratteristiche del trust, i criterimaggiormente utilizzati sono quelli della sededell’amministrazione e dell’oggetto principale

La sede dell’amministrazione del trust coinciderà con:

la sede della struttura organizzativa (dipendenti,locali, etc.) della quale eventualmente si avvalga,ovvero,

in mancanza, tenderà a coincidere con il domicilio deltrustee.

LA RESIDENZA DEL TRUST

64Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 64

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Il criterio dell’oggetto principale è strettamente legato allatipologia di trust:

se il patrimonio del trust è interamente costituito dibeni immobili situati in Italia, l’individuazione dellaresidenza del trust è agevole;

se il patrimonio del trust è costituito da beni immobilisituati in diversi Stati, occorrerà fare riferimento alcriterio di prevalenza (circ. 48/E del 2007);

se il trust ha un patrimonio mobiliare o misto,l’oggetto dovrà essere individuato facendoriferimento all’effettiva e concreta attività esercitata.

LA RESIDENZA DEL TRUST

17/10/2014

33

65Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 65

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Qualora si verifichino problematiche di tassazionetransfrontaliera (con possibili fenomeni di doppiaimposizione), si dovrà fare riferimento ai modelliconvenzionali (Modello OCSE e Convenzioni contro ledoppie imposizioni sul reddito).

Ai fini convenzionali il trust, essendo soggetto passivoIRES, va considerato “persona diversa da una personafisica” (art. 4, comma 3, del Modello OCSE), questo anchequando il trust non viene espressamente considerato dallesingole convenzioni (come viceversa accade, per es. inquella con gli Stati Uniti).

LA RESIDENZA DEL TRUST

66Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 66

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Ai criteri generali di collegamento con il territorio, se neaggiungono altri dettati specificamente per il trust, confunzione anti-elusiva (art. 73, co. 3, del T.U.I.R.).

A. si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i trustistituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni,quando almeno uno dei settlor ed almeno uno dei beneficiarisiano qui fiscalmente residenti

La residenza del settlor rileva all'atto della dotazionepatrimoniale del trust, mentre la residenza del beneficiarioattrae in Italia la residenza del trust, anche se si verifica inun momento successivo, a nulla rilevando l’avvenutaerogazione del reddito a favore del beneficiario nellospecifico periodo d’imposta (circolare 48/E del 2007).

LA RESIDENZA DEL TRUST

17/10/2014

34

67Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 67

FondazioneNazionale dei Commercialisti

B. si considerano residenti nel territorio dello Stato i trustistituiti in uno Stato che non consente lo scambio diinformazioni quando, successivamente alla costituzione, unsoggetto residente trasferisca a favore del trust la proprietà oaltro diritto reale su di un bene immobile situato in Italia,ovvero costituisca, a favore del trust, dei vincoli didestinazione sugli stessi beni e diritti

La norma vuole colpire disegni elusivi perseguiti attraverso lacollocazione fittizia di “trust interni” in Paesi che non consentonolo scambio di informazioni (non è chiaro se anche in questo casoper gli immobili si debba adottare il criterio di prevalenza).

Si considerano “trust interni” i trust con settlor, beneficiario ebeni in trust, nel territorio dello Stato.

LA RESIDENZA DEL TRUST

68Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 68

FondazioneNazionale dei Commercialisti

GLI ADEMPIMENTI CUI È TENUTO IL TRUST

17/10/2014

35

69Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 69

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Quale soggetto passivo d'imposta, il trust, sia essotrasparente o "opaco", è tenuto ad adempiere gli specificiobblighi previsti per i soggetti IRES.

Pertanto, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nellacircolare 48/E del 2007, il trust deve:

• presentare annualmente la dichiarazione dei redditi;

• dotarsi di un proprio codice fiscale e, qualora esercitiattività commerciale, di partita IVA;

• adempiere agli obblighi di tenuta delle scritturecontabili.

Come precisato nella circolare 48/E del 2007, tutti gliadempimenti tributari gravanti sul trust sono assolti daltrustee.

GLI ADEMPIMENTI

70Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 70

FondazioneNazionale dei Commercialisti

La Circolare 38/E del 28 dicembre 2013 dell’Agenzia delleEntrate (a seguito delle modifiche apportate alla disciplinasul monitoraggio fiscale, di cui al D.Lgs n. 167 del 1990),ha specificato gli adempimenti che devono essere tenutidal trust o dal “titolare effettivo” (beneficial owner) qualoranel fondo del trust vi siano attività estere.

In particolare per i trust (enti non commerciali) residenti:

• non ci sono obblighi per i trust residenti con attivitàestere, se i beneficiari residenti sono tutti “titolarieffettivi” (in tal caso, i beneficiari devono indicarenel quadro RW il valore delle attività estere del trust,secondo l’approccio del look through, e lapercentuale della loro partecipazione al trust);

GLI ADEMPIMENTI

17/10/2014

36

71Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 71

FondazioneNazionale dei Commercialisti

• se i beneficiari residenti non sono tutti titolarieffettivi per il trust con investimenti esterisussiste l’obbligo di compilare il quadro RW, oveindicherà il valore delle attività estere e la quotadel patrimonio non attribuibile ai titolari effettivi.

Inoltre, il beneficiario residente di un trust estero saràcomunque tenuto alla compilazione del quadro RW:

• se è “titolare effettivo” applicherà l’approcciodel look through;

• se non è “titolare effettivo” deve indicare ilvalore della quota di patrimonio del trust a luiriferibile.

GLI ADEMPIMENTI

72Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 72

FondazioneNazionale dei Commercialisti

La nozione di “titolare effettivo” è stata ripresa dallanormativa antiriciclaggio e la sua applicazione in ipotesi ditrust è stata “chiarita” (seppure permangono margini diincertezza) nell’ambito della circolare n. 38/E del 2013

In particolare, in caso di trust:

• se «i futuri beneficiari» sono stati già «individuati», lapersona fisica o le persone fisiche che “beneficiano” del25% o più del patrimonio del trust;

• la persona fisica o le persone fisiche che «esercitano ilcontrollo sul 25% o più del patrimonio del trust»;

• la categoria di persone nel cui interesse principale èistituita o agisce l’entità giuridica (su questa ultimacategoria di soggetti la circolare in realtà si contraddice,ma in sostanza sembra escluderne l’applicabilità al trust).

GLI ADEMPIMENTI

17/10/2014

37

73Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 73

FondazioneNazionale dei Commercialisti

L'Agenzia delle entrate, con la richiamata circolare n. 38/Edel 2013, ha previsto, in capo al trustee (che non può maiessere considerato «beneficiario effettivo», un obbligo (nonnormativamente disciplinato) di individuare gli eventualititolari effettivi delle attività estere detenute dal trust e dicomunicare agli stessi i dati utili per la compilazione delquadro RW.

In tutti i casi in cui il trust deve essere considerato una merainterposizione (secondo i criteri già individuati dalla prassi),inopponibile all’Amministrazione finanziaria, l’approccio delc.d. look through deve essere applicato dal soggetto che hal’effettiva disponibilità del patrimonio del trust, anche inmancanza dei richiamati presupposti per considerare ibeneficiari del trust dei «beneficiari effettivi».

GLI ADEMPIMENTI

74Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 74

FondazioneNazionale dei Commercialisti

IMPOSTE INDIRETTE

17/10/2014

38

75Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 75

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Sotto il profilo delle imposte indirette, i momenti“potenzialmente rilevanti” nella vita di un trustsono:

• la stipula dell’atto istitutivo di trust (con o senzadotazione patrimoniale)

• atto di dotazione patrimoniale del trust da partedel disponente (settlor)

• trasferimento dei beni in trust ai beneficiari finalidello stesso, da parte del trustee.

TRUST E IMPOSIZIONE INDIRETTA

76Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 76

FondazioneNazionale dei Commercialisti

L'ATTO COSTITUTIVO DI TRUST

17/10/2014

39

77Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 77

FondazioneNazionale dei Commercialisti

L’atto con cui si costituisce il Trust deve essereformato per iscritto (art. 3 convenzione dell’Aja) epuò essere utilizzata sia la forma dell'atto pubblicoche quella della scrittura privata autenticata.

In entrambe le ipotesi, sarà possibile procederealla trascrizione dell'atto di trust ai sensi e per glieffetti di quanto disposto dall'art. 2657 del C.c.

LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO

78Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 78

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Quando l'atto costitutivo non contiene anche ladotazione patrimoniale del trust, non realizza alcuntrasferimento di tipo patrimoniale, né costituiscevincoli di destinazione.

“L'istituzione del trust, senza che si realizzi alcuntrasferimento di elementi patrimoniali costituisceun programma di attribuzioni, anche patrimoniali,non ancora realizzato” (Parere n. 19972/2003 del24 luglio 2003 - Agenzia delle Entrate - Direzioneregionale della Liguria - Ufficio fiscalità).

LA TASSAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO

17/10/2014

40

79Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 79

FondazioneNazionale dei Commercialisti

La circolare 48/E del 2007 sul punto ha infattievidenziato che l'atto costitutivo del trust, che noncontenga al suo interno anche la dotazionepatrimoniale dello stesso:

• va assoggetto ad imposta di registro e non adimposta di successione e donazione (non implicala costituzione di alcun vincolo di destinazione);

• l’imposta di registro deve essere applicata inmisura fissa ex art. 11 della Tariffa parte primaallegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (altri atti nonaventi contenuto patrimoniale).

LA TASSAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO

80Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 80

FondazioneNazionale dei Commercialisti

L'ATTO DI DOTAZIONE PATRIMONIALE DEL TRUST

17/10/2014

41

81Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 81

FondazioneNazionale dei Commercialisti

L'atto con il quale viene costituito il patrimoniodel trust, viceversa, è quell’atto di “dotazione”,ovvero “segregazione”.

Con l’atto di dotazione il disponente (settlor)destina i beni al fondo del trust (trust fund) e liaffida all'amministrazione del trustee.

La dotazione patrimoniale del trust può essereeffettuata dal settlor o con atto inter vivosoppure con atto testamentario (mortis causa).

NATURA DELL'ATTO

82Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 82

FondazioneNazionale dei Commercialisti

L'atto di dotazione avente ad oggetto beni immobiliè soggetto a trascrizione.

La Convenzione dell’Aja prevede all’art. 12 lafacoltà del trustee di richiedere che dettatrascrizione avvenga, alternativamente:

• a proprio nome (nella sua qualità ditrustee),

• “o in qualsiasi modo che riveli l’esistenzadel trust”.

LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI DOTAZIONE

17/10/2014

42

83Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 83

FondazioneNazionale dei Commercialisti

L’importante è che sia pubblicizzato il“trasferimento” dei beni dal settlor all’entità trust ilquale, essendo un contratto, potrebbe essererappresentato nell’atto di trascrizione anche dalsuo “gestore” (il trustee).

Con la complicazione che in questo caso si dovràprocedere ad una nuova trascrizione ogni qualvolta si sostituisce il trustee (compresi i casi dimorte) e tale sostituzione dovrebbe avveniresempre per atto pubblico o scrittura privataautenticata.

LA TRASCRIZIONE DELL' ATTO DI DOTAZIONE

84Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 84

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Similmente, se la trascrizione avviene a favore deltrust per i terzi diviene difficile stabilire quale sia ilsoggetto autorizzato a disporre del bene, perindividuare il trustee, infatti, si deve fare riferimentoall'atto istitutivo del trust e alle sue successivemodificazioni.

Così, se non si sono pubblicizzate le successiveeventuali sostituzioni del trustee il terzo cheacquista dal precedente trustee verserebbe in unaposizione soggettiva di buona fede, non potendoevincere in alcun modo dalle trascrizioni (in caso ditrascrizione a favore del trust) la modifica delsoggetto cui sono attribuite le funzioni di trustee.

LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI DOTAZIONE

17/10/2014

43

85Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 85

FondazioneNazionale dei Commercialisti

La trascrizione dei trasferimenti a favore del trustnon va confusa con quella che tipicamentecaratterizza i vincoli di destinazione ex art. 2645-ter del C.c. che richiede che “Gli atti siano redattiin forma pubblica”.

La previsione “in forma pubblica” dovrebbecondurre ad escludere, in deroga all’art. 2657 c.c.,la trascrivibilità di atti di destinazione redatti con laforma della scrittura privata autenticata (così circ.5/T del 7 agosto 2006, Agenzia del Territorio).

Tale limitazione, si precisa, non vale per il trust.

LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI DOTAZIONE

86Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 86

FondazioneNazionale dei Commercialisti

A fronte dell'eventuale diniego da parte dell’ufficiodi trascrivere il trasferimento dei beni a favore deltrust, è possibile presentare opposizione mediantericorso al tribunale nella cui circoscrizione èstabilita la conservatoria:

il ricorso va proposto entro 30 giorni dal momento incui viene reso l'atto di diniego motivato (art. 113-terdelle disposizioni di attuazione al codice civile);

entro lo stesso termine il ricorso viene notificato alconservatore a pena di improcedibilità;

il giudice decide in camera di consiglio con decretoimmediatamente esecutivo.

LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI DOTAZIONE

17/10/2014

44

87Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 87

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Prima di intraprendere un'attenta analisi dei modelliimpositivi applicabili al trust ai fini delle imposte indirette, èappena il caso di specificare che:

• i profili di imposizione indiretta vengono inquestione unicamente per i trasferimenti diimmobili al trust e per i successivi ri-trasferimenti aibeneficiari, ovvero in tutti gli altri casi in cui lospostamento patrimoniale dal disponente al trusteeviene effettuato tramite atti solenni;

• è prassi separare l’atto costitutivo del trust dalledotazioni finanziarie, da effettuare in modo nonformale.

LA TASSAZIONE DELL'ATTO DI DOTAZIONE

88Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 88

FondazioneNazionale dei Commercialisti

L’art. 6 del D. L. n. 262 del 2006 ha introdotto unaspecifica disciplina volta ad assoggettare ad imposta diregistro la “costituzione di vincoli di destinazione”.

Tale regime fiscale è stato successivamente modificatodalla legge di conversione n. 286 del 2006, la quale,ripristinando l’imposta sulle successioni e donazioni(D.Lgs. n. 346 del 1990), non ha convertito il richiamatoart. 6 ed ha disposto l’applicazione dell’imposta didonazione e successione anche alla “costituzione deivincoli di destinazione”.

LA TASSAZIONE DELL'ATTO DI DOTAZIONE

17/10/2014

45

89Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 89

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titologratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli didestinazione di beni l'imposta è determinatadall'applicazione delle seguenti aliquote

a)a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valorecomplessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario,1.000.000 di euro: 4%;

a)a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degliaffini in linea retta, nonché degli affini in linea collateralefino al terzo grado: 6%;

a)a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivonetto eccedente , per ciascun beneficiario, 100 milaeuro; 6%;

a)a favore di altri soggetti: 8%.

ALIQUOTE E FRANCHIGIE

90Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 90

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Sono previsti alcuni regimi agevolati, fra cui:

•l’art. 2, co. 49-bis, del DL n. 262 del 2006 prevede che se ilbeneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice dihandicap riconosciuto grave, l'imposta si applicaesclusivamente sulla parte del valore della quota o del legatoche supera l'ammontare di 1.500.000 euro;

•l’art. 3 , co. 4-ter, del D.Lgs n. 346 del 1990 prevede che nonsiano assoggettati ad imposta di donazione e successione itrasferimenti, effettuati (anche tramite i patti di famiglia) afavore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami diesse, di quote sociali e di azioni.

L’esenzione di cui al comma 4-ter dell’art. 3 del D.Lgs n.346 del 1990 compete al verificarsi di alcune condizioni,diverse a seconda se si tratti di trasferimenti di aziende opartecipazioni sociali.

ALIQUOTE E FRANCHIGIE

17/10/2014

46

91Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 91

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Il trasferimento di azienda o di rami d’aziendabeneficia della non applicazione del’imposta qualora:

• il soggetto destinatario dell’atto liberale (il cd.“avente causa”) subentri nella conduzionedell’impresa e ne prosegua l’attività per almeno 5anni dalla data in cui si è giuridicamenteperfezionato il contratto di trasferimento dell’aziendao del ramo d’azienda;

• l’avente causa, al momento della stipula dell’attodi trasferimento, deve rilasciare un’appositadichiarazione in cui attesti la sua volontà aproseguire, per almeno un quinquennio, l’attivitàd’impresa oggetto dell’azienda.

ALIQUOTE E FRANCHIGIE

92Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 92

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Qualora si trasferiscano quote sociali o azioni disocietà di capitali, l’imposta non si applica se:

• le quote sociali o le azioni trasferite devonoconsentire al soggetto destinatario dell’atto liberaledi acquisire o integrare il controllo della società,come definito dall’art. 2359, primo comma, punto 1),del c.c. (maggioranza dei diritti di voto esercitabilinell’assemblea ordinaria);

• il controllo deve essere mantenuto per 5 anni;

•l’avente causa deve rilasciare, all’atto deltrasferimento una dichiarazione in tal senso.

ALIQUOTE E FRANCHIGIE

17/10/2014

47

93Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 93

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Alla luce della novella normativa del 2006, cheassoggettato ad imposta di donazione e successioneanche le costituzioni di vincoli di destinazione, occorre farechiarezza sui seguenti punti

1.se la attribuzione dei beni al trust costituisce unadonazione,

2.se la dotazione patrimoniale del trust può esserequalificata tra gli atti a titolo gratuito,

3.se ed in che limiti il trust rientra nella definizionenormativa di “vincolo di destinazione”,

4.se al fine di individuare i vincoli di parentela richiestidalla norma per l'applicazione di aliquote efranchigie occorra tenere conto dei rapporti delsettlor con il trustee oppure con i beneficiari,

5.se, in quest’ultimo caso, la franchigia può essere, omeno, calcolata tenendo conto del numero deibeneficiari finali.

LA TASSAZIONE DELL'ATTO DI DOTAZIONE

94Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 94

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Prima della riforma del 2006 si discuteva in meritoall'applicabilità alla dotazione patrimoniale del trustdell'imposta di donazione ovvero di quella di registro.

In quest'ottica, andava verificato se: (i) si trattasse di attiaventi contenuto patrimoniale, (ii) era riscontrabile unanimus donandi, (iii) la dotazione patrimoniale del trustproduceva o meno un arricchimento nel patrimonio deltrustee.

In aggiunta oggi è necessario verificare anche se il trust siao meno un atto che costituisce vincoli di destinazione.

DUBBI INTERPRETATIVI VECCHI E NUOVI

17/10/2014

48

95Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 95

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Da principio, l’Amministrazione Finanziaria (nota del28.9.2004) aveva evidenziato che “l'atto di conferimentodell'immobile, da parte del disponente nei confronti deltrustee, non evidenzia alcun animus donandi,considerato che la costituzione del trust rispondeall'esigenza del disponente di assicurare l'inalienabilità,unitarietà, la valorizzazione del complesso immobiliare”

Concludeva quindi per l’applicazione dell'art. 9 della Tariffa(allegata al d.P.R. n. 131 del 1986) "atti diversi da quellialtrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenutopatrimoniale”.

DUBBI INTERPRETATIVI VECCHI E NUOVI

96Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 96

FondazioneNazionale dei Commercialisti

In tal modo si applicava l'imposta di registro “residuale” del3% (art. 9 tariffa) sia ai passaggi disponente-trust che aipassaggi trust-beneficiari

Una soluzione di questo tipo, tuttavia, appariva pocosoddisfacente considerando che il trustee, all'atto delladotazione patrimoniale del trust, non si arricchiva, nonincrementa il proprio patrimonio.

Pertanto, anche laddove si fosse ritenuto che il disponenteera mosso da animus donandi, per l'applicazionedell'imposta sulle donazioni sarebbe comunque mancato ilfondamentale requisito dell'arricchimento patrimoniale deltrustee.

DUBBI INTERPRETATIVI VECCHI E NUOVI

17/10/2014

49

97Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 97

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha rilevato l’assenza diun animus donandi da parte del disponente a favore deltrustee.

Ciò che muove il primo al trasferimento dei beni è solol’esigenza di affidare ad una persona di fiducial’amministrazione dei beni “Vi è una totale inettitudine deltrustee a manifestare una capacità contributiva propria conriferimento ai beni affidatigli fiduciariamente”.

La “titolarità” dei beni da parte del trustee “ha un contenutoeconomico-giuridico non corrispondente al diritto diproprietà” (in senso analogo: Tribunale Bologna 18 aprile2000).

DUBBI INTERPRETATIVI VECCHI E NUOVI

98Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 98

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Il negozio istitutivo di trust non è assimilabile alladonazione (769 c.c.), neppure considerando il fattoche lo stesso comporta un depauperamento delpatrimonio del disponente.

Questo effetto non è necessariamente collegatosoltanto ad un contratto donativo, ma ben puòverificarsi anche in atti a titolo gratuito non donativi.

Nella fattispecie in esame, non si verifica uncorrispondente arricchimento del patrimonio deltrustee ed egli non è il destinatario finale dei beni,ma la persona obbligata a trasferirli ai beneficiari.

DUBBI INTERPRETATIVI VECCHI E NUOVI

17/10/2014

50

99Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 99

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Contrariamente agli indirizzi interpretativimanifestati dalla prassi amministrativa, già primadella riforma del 2006, la dottrina e lagiurisprudenza prevalente ritenevano applicabileall'atto di dotazione patrimoniale del trustunicamente l’imposta di registro in misura fissa (exart. 11 della Tariffa di Registro - “atto non avente adoggetto prestazioni di carattere patrimoniale”).

“I beni non entrano a far parte del patrimonio deltrustee trattandosi di un'attribuzione meramentestrumentale al raggiungimento del fine ultimo deltrust” (così il CNN).

DUBBI INTERPRETATIVI VECCHI E NUOVI

100Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 100

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Anche un successivo studio del gruppo di lavoropresso la Direzione delle Entrate dell’Emilia Romagnaaveva riconosciuto che il trustee non ottiene alcunarricchimento sostanziale del suo patrimonio

Il trasferimento dei beni dal trustee al beneficiariofinale è “una sorta di liberalità indiretta che, quindi,costituisce il presupposto per l’applicazionedell’imposta di donazione nei confronti dei beneficiarifinali, ove ne ricorrano le condizioni. Occorrerà,pertanto, avere riguardo al rapporto intercorrente fra ibeneficiari e il disponente al fine di verificare sesussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13,comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383”.

DUBBI INTERPRETATIVI VECCHI E NUOVI

17/10/2014

51

101Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 101

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Come anticipato, la riforma del 2006, haassoggettato ad imposta di successione edonazione la “costituzione di vincoli didestinazione”, tale ultimo concetto è piuttostogenerico.

Finisce per coinvolgere istituti diversi tra loro:

il fondo patrimoniale; i vincoli di cui all’art. 2645-ter (dove la norma parla

espressamente di vincolo di destinazione);• i patti di famiglia;• il trust.

DUBBI INTERPRETATIVI VECCHI E NUOVI

102Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 102

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Sono atti neutri che non implicano alcun trasferimento dibeni e diritti, i quali dovrebbero però costituirepresupposto su cui misurare la capacità economica.

Il presupposto dell’imposta sulle donazioni è tassarel’incremento patrimoniale ottenuto senza sforzo.

Sotto questo profilo nella tassazione dei vincoli didestinazione sfuma la capacità economica a questicollegata (possibile contrasto con l’art. 53 della Cost.).

Si pensi all’art. 2645-ter del c.c. con cui un contribuentesegrega una parte del proprio patrimonio, oppure ad untrust “autodichiarato”.

VINCOLI DI DESTINAZIONE

17/10/2014

52

103Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 103

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Nel nostro sistema la tassazione dei vincoli didestinazione, a prescindere dal verificarsi di untrasferimento di ricchezza, potrebbe lasciare spazio adubbi in merito alla sua coerenza con i criteri su cui sifonda l’imposizione della capacità economica.

Focalizzando l’attenzione sul momento in cui simanifesta una ricchezza è possibile ritenere che unacapacità economica si manifesta nei vincoli didestinazione nel momento traslativo.

Per questo la ratio dell’imposta potrebbe essere salvatatassando non l’atto ma l’effetto finale

VINCOLI DI DESTINAZIONE

104Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 104

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Oltretutto, ragionando diversamente, non è chiaro comedovrebbe misurarsi la capacità economica, dal momentoche quest’ultima è data dalla apposizione del vincolo enon dal valore dei beni vincolati

Si pensi ad un vincolo che interessa un pattoparasociale: come si calcola il valore del vincolo?

Altra problematica riguarda l'applicazione delle aliquotee delle franchige che vengono misurate in base alrapporto di parentela tra disponente e beneficiario (ilquale potrebbe non essere individuato o individuabile almomento dell'apposizione del vincolo).

VINCOLI DI DESTINAZIONE

17/10/2014

53

105Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 105

FondazioneNazionale dei Commercialisti

La problematica è stata sottoposta all’Agenzia delleentrate in occasione del Telefisco 2007.

Domanda: L'imposta di donazione si applicaall'istituzione di qualsiasi vincolo di destinazione (adesempio: vincoli urbanistici; fondo patrimoniale;accettazione di eredità con beneficio di inventario)oppure solo quando con l'istituzione del vincolo sidetermini un incremento patrimoniale stabile in capo aun soggetto definibile come "beneficiario" deltrasferimento gratuito? Conseguentemente, qualeimposta è applicabile al vincolo che un soggettoistituisce con riguardo a un bene che rimane nel suopatrimonio?

POSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

106Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 106

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Risposta: La locuzione “…costituzione di vincoli didestinazione...” potrebbe essere genericamente riferita adogni negozio giuridico di destinazione di beni allarealizzazione di un fine, con effetti segregativi e limitativi delladisponibilità dei beni medesimi.

Tuttavia, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successionie donazioni, tale locuzione è da intendersi riferita all’ipotesi dicostituzione negoziale del vincolo che comporti ilcontestuale trasferimento di beni – anche temporaneo - incapo ad un soggetto diverso dal disponente.

Pertanto, tale imposta non è applicabile alla costituzione divincoli di destinazione che trovi fondamento in previsioni dilegge (beneficio d’inventario) o provvedimenti amministrativi(vincoli urbanistici).

LA POSIZIONE DELL’AGENZIA

17/10/2014

54

107Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 107

FondazioneNazionale dei Commercialisti

L’imposta sulle successioni e donazioni non èapplicabile nemmeno alla costituzione di vincoli didestinazione su beni che permangono nella titolaritàdel disponente (ad esempio, costituzione di unpatrimonio destinato ad uno specifico affare da parte diuna società di capitali, di cui all’articolo 2447-bis c.c.).

Per quest’ultimo tipo di costituzione di vincoli didestinazione è dovuta l’imposta di registro in misurafissa, ordinariamente prevista per gli atti privi dicontenuto patrimoniale (articolo 11 della Tariffa, Parteprima, allegata al Testo Unico dell’imposta di registro)ed, eventualmente, l’imposta ipotecaria in misura fissa.

LA POSIZIONE DELL’AGENZIA

108Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 108

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Con la successiva circolare 48/E del 2007 l'Agenziadelle Entrate ha espressamente affermato lariconducibilità dell'atto di dotazione patrimoniale deltrust al concetto di atti da cui deriva l'effetto della“costituzione di vincoli di destinazione”.

In tale occasione sono state fornite dettagliateindicazioni in merito alle modalità di applicazionedell'imposta sulle successioni e donazioni siaall'atto di dotazione patrimoniale del trust che alsuccessivo eventuale trasferimento dei beni aibeneficiari finali del trust.

LA POSIZIONE DELL’AGENZIA

17/10/2014

55

109Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 109

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Secondo l’Amministrazione finanziaria, il trust comportala segregazione dei beni del settlor in un patrimonioseparato, gestito dal trustee (ciò vale anche per il trustautodichiarato, in cui il trustee coincide col settlor).

Pertanto, il conferimento di beni nel trust (o il costituitovincolo di destinazione che ne è l'effetto) vaassoggettato all'imposta in misura proporzionale, siaesso per atto inter vivos che mortis causa.

L’imposta è applicabile anche se il trust è formalmenteprivo di effetti traslativi (circolare n. 3/E del 2008).

LA POSIZIONE DELL’AGENZIA

110Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 110

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Il trust si sostanzia in un rapporto giuridicocomplesso che ha un'unica causa fiduciaria.Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazionepatrimoniale, gestione, realizzazione dell'interessedel beneficiario, il raggiungimento dello scopo)sono collegate dalla medesima causa.

Ciò induce a ritenere che la costituzione delvincolo di destinazione avvenga sin dall'origine afavore del beneficiario finale (naturalmente neitrust con beneficiario) e sia espressione dell'unicodisegno volto a consentire la realizzazionedell'attribuzione liberale.

LA POSIZIONE DELL’AGENZIA

17/10/2014

56

111Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 111

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Quali sono le modalità di individuazionedell’aliquota e delle franchige d’imposta applicabilialle singole operazioni?

Nell’individuazione dell’aliquota dell’imposta sulledonazioni e successioni, non si deve fareriferimento al rapporto esistente fra settlor etrustee, bensì a quello tra settlor e beneficiario(questo nonostante l'imposta venga applicata almomento della dotazione patrimoniale e non almomento del trasferimento al beneficiario finale).

LA POSIZIONE DELL’AGENZIA

112Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 112

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Ai fini dell’applicazione sia delle aliquote ridotte siadelle franchigie, il beneficiario deve poter essereidentificato, in relazione al grado di parentela con ildisponente, al momento della costituzione del vincolo:

ad esempio, per poter applicare l'aliquota del 4%prevista tra parenti in linea retta, e' sufficiente sapereche il beneficiario di un trust familiare sarà il primonipote al conseguimento della maggiore età.

Nel trust di scopo, l’imposta sarà dovuta con l’aliquotadell’8%, prevista per i vincoli di destinazione a favoredi “altri soggetti”.

LA POSIZIONE DELL’AGENZIA

17/10/2014

57

113Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 113

FondazioneNazionale dei Commercialisti

La destinazione del bene al beneficiario finalecomporta una doppia imposizione?

In un primo momento i rappresentanti dell’Agenziadelle Entrate in occasione del Telefisco 2007evidenziavano una duplice imposizionenell’applicazione dell’imposta sia al momento dellacostituzione del vincolo effettuata con modalitàtraslative, che al successivo trasferimento di beniin favore dei beneficiari finali.

LA POSIZIONE DELL’AGENZIA

114Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 114

FondazioneNazionale dei Commercialisti

La circolare n. 48/E del 2007 risolve la questioneprecisando che la devoluzione ai beneficiari deibeni vincolati in trust non realizza, ai finidell’imposta sulle donazioni, un presuppostoimpositivo ulteriore:

I beni, infatti, hanno già scontato l’imposta sullacostituzione del vincolo di destinazione almomento della segregazione in trust e questatassazione ha come presupposto il trasferimentodi ricchezza ai beneficiari finali.

LA POSIZIONE DELL’AGENZIA

17/10/2014

58

115Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 115

FondazioneNazionale dei Commercialisti

I chiarimenti forniti dalla circolare n.48/E del 2007,in materia di imposte indirette, appaiono menoesaustivi di quelli forniti con riguardo alle impostedirette, oltre che, ancora una volta, in apertaviolazione del principio di capacità contributiva (art.35 della Cost.).

Di seguito, si segnalano gli aspetti che presentanomaggiori criticità.

CRITICITA' DELL'INTERPRETAZIONE DELL'AGENZIA

116Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 116

FondazioneNazionale dei Commercialisti

1. La prassi citata parla di beneficiario che “deve poteressere identificato in relazione al grado di parentela conil disponente, al momento della costituzione del vincolo”

• La norma, viceversa, si riferisce ai “vincoli e atti a titologratuito a favore di …” senza specificare se il beneficiariodeve essere individuato o semplicemente individuabile

• Evidentemente, l’Agenzia fa riferimento ai trust conbeneficiari finali individuati sin dall’atto istitutivo per chiarireche, in relazione a questi, risultano applicabili non soloeventuali aliquote agevolate ma anche, ricorrendone ipresupposti soggettivi ed oggettivi, le esenzioni di cui alcomma 4-ter dell’art. 3 del D.Lgs. n. 346 del 1990.

CRITICITÀ DELL'INTERPRETAZIONE DELL'AGENZIA

17/10/2014

59

117Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 117

FondazioneNazionale dei Commercialisti

La medesima prassi, tuttavia, non chiarisce cosa accadequando all'atto di dotazione i beneficiari risultano individuabilima non individuati nel numero o nel legame di parentela conil settlor?

Esempio:

Il disponente ha indicato come beneficiari finali del trust, perun valore di tre milioni di euro, i propri figli; al momento dellaistituzione del trust ne sono nati solo due, e, pertanto sui tremilioni si applica unicamente una franchigia di 2 milioni dieuro.

Alla nascita del terzo figlio (prima che sia avvenuto iltrasferimento dei beni) potrebbe sorgere il diritto al rimborsoper le somme versate a titolo d’imposta sul restante milionedi euro non coperto dalle franchigie al momento dellacostituzione del vincolo?

CRITICITÀ DELL'INTERPRETAZIONE DELL'AGENZIA

118Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 118

FondazioneNazionale dei Commercialisti

2. Nel trust di scopo, secondo l'Agenzia, l’aliquota è dell’8%

• La capacità contributiva assoggettata a tassazione conl’imposta sulle donazioni e successioni, è stata rinvenutanell’incremento patrimoniale che si verifica in capo albeneficiario (così vengono determinate aliquote e franchige).

• Nei trust di scopo, in cui si crea un vincolo di destinazione sudei beni che non saranno devoluti a dei beneficiari finali, (oche, nel caso di trust autodichiarato resteranno addiritturanel patrimonio del settlor), è difficile ipotizzare una qualunquemanifestazione di capacità contributiva, nonché impossibiledeterminare il rapporto di parentela esistente tra il settlor e ilbeneficiario finale del trasferimento che è inesistente.

CRITICITÀ NELL'INTERPRETAZIONE DELL'AGENZIA

17/10/2014

60

119Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 119

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Una corretta ricostruzione del modello impositivo applicabilealla fattispecie, non può non tener conto del fatto che inmolte ipotesi l'atto di dotazione patrimoniale del trust èfacilmente riconducibile all'ipotesi di atto sottoposto acondizione sospensiva, di cui all'art. 58, co.2, del D.Lgs n.346 del 1990.

“Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano ledisposizioni relative all'imposta di registro”.

Vediamo alcune pronunce giurisprudenziali.

INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA

120Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 120

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Trust di famiglia con attribuzione in trust di beni immobili:

• Si esclude l’applicazione del tributo all'atto delladotazione patrimoniale del trust in quanto si evidenziauna condizione sospensiva che non integra i presuppostiper applicare l’imposta sulle donazioni (art. 58, co.2, delD.Lgs n. 346 del 1990).

• Il programma predisposto dal disponente si concludesolo con l’attribuzione dei beni ai beneficiari, momento incui si integrerà anche il presupposto impositivo (la normaparla di un atto a favore di qualcuno, pertanto dovràintegrarsi il presupposto impositivo solo al momentodell’effettivo arricchimento).

CTP Firenze 12.02.2009, n. 30 e CTP Milano 5.02.2014, n. 1208

17/10/2014

61

121Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 121

FondazioneNazionale dei Commercialisti

• Secondo i Giudici, solo quando il diritto divieneincontrovertibile è possibile fare luogo alla applicazionedel tributo e tale requisito non è rintracciabile almomento della costituzione del trust.

• All'atto di dotazione del trust dovrebbe quindi essereapplicata unicamente l'imposta di registro in misura fissa(atti non aventi contenuto patrimoniale).

• La funzione dell’atto attributivo di beni al trustee è quella,puramente strumentale, di consentirgli, attraverso ilcontrollo dei beni stessi, di attuare il programmapredisposto nell’atto istitutivo, che si realizza conl’avveramento della condizione (momento in cui torneràapplicabile l'imposta proporzionale).

CTP Firenze 12.02.2009, n. 30 e CTP Milano 5.02.2014, n. 1208

122Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 122

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Nel luglio 2010, i contribuenti avevano istituito un trust,trasferendovi la proprietà di una serie di immobili; il trustee,avrebbe dovuto amministrare i beni attribuendone i frutti, inbase a una sua valutazione discrezionale, ai beneficiari delreddito (la cui individuazione veniva rimandata ad un attosuccessivo).

Lo scopo dell’operazione veniva così individuata: “conservareed incrementare il valore dei beni in trust, assicurando ilgodimento dei frutti e dei beni capitali del trust fund aibeneficiari”.

Alla scadenza (fissata al 31.12.2050), i beni sarebberopassati al cosiddetto beneficiario finale (da individuarsi conatto successivo con discrezionalità del trustee).

CTR Firenze 22.09.2014, n. 1702

17/10/2014

62

123Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 123

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Le imposte di donazione, ipotecaria e catastale venivanoliquidate e versate in misura fissa.

A seguito dell’impugnazione dell’accertamento notificatodall’Amministrazione finanziaria: la CTR Toscana, decidendoin senso contrario alla giurisprudenza sin qui esaminata,ha ritenuto che al momento della dotazione patrimoniale deltrust sussistono i presupposti per l'applicazione dell'impostadi successione e donazione e che:

“nel caso di specie sussistono anche gli elementi dell'abusodi diritto in quanto i poteri attribuiti al trustee e l'assenza diqualsiasi controllo effettivo sul suo operato induce a ritenereche il trustee sia il reale beneficiario dell'operazione e laforma del trust sia stata scelta appunto allo scopo di sfuggirealle imposte sui trasferimenti”.

CTR Firenze 22.09.2014, n. 1702

124Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 124

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Vendita acquarelli:

• Il trust è stato istituito nel 2008 allo scopo di garantireche per la durata del trust e fino al 31.3.2008 (ovveroanticipatamente se venduti nel frattempo ad un prezzosuperiore a 3.000,00 euro) restassero segregati rispettoalle vicende personali del titolare degli acquarelli e delpromissario acquirente.

CTP Bologna 30.10.2009, n. 120

17/10/2014

63

125Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 125

FondazioneNazionale dei Commercialisti

• La commissione fa leva sulla funzione del trust che nonè quella di trasferire i beni al trustee, ma di sottoporli aduna garanzia nelle more del perfezionamento di unavendita.

• Solo quando il trustee cederà il bene allora si realizzeràil presupposto impositivo.

• È certamente possibile registrare asimmetrie o arbitraggifiscali (ad es. tra l’aliquota applicabile alla persona fisicae quella al trust-ente non commerciale), ma si tratta di uneffetto fisiologico che va accettato nei limiti in cui lacausa sottesa al trust si ritiene meritevole di tutela.

• Laddove si ritenesse senza causa il trust dovrebbeintendersi inesistente e fiscalmente non opponibile.

CTP Bologna 30.10.2009, n. 120

126Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 126

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Se la dotazione patrimoniale del trust ha ad oggettobeni immobili, troveranno applicazione anche le imposteipotecarie catastali.

Infatti, ai sensi dell’art. 1, co. 1, del D.Lgs n. 347 del1990 “Le formalità di trascrizione, iscrizione,rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registriimmobiliari sono soggette alla imposta ipotecariasecondo le disposizioni del presente testo-unico e dellaallegata tariffa”.

Rimane da verificare se dette imposte si debbanoapplicare all’atto della dotazione patrimoniale, almomento del trasferimento al beneficiario finale, o adentrambi i passaggi.

LE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

17/10/2014

64

127Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 127

FondazioneNazionale dei Commercialisti

In proposito, la circolare n. 48/E del 2007 ha chiaritoche, in mancanza di una specifica disciplina normativa,le ipo-catastali andranno applicate sia al momento delladotazione patrimoniale, che al momento deltrasferimento ai beneficiari finali.

In senso analogo si è posta anche la più recentegiurisprudenza di merito: le ipo-catastali si applicano inmisura proporzionale agli atti ad effetti traslativi; “effettoche nel caso di specie deve ritenersi essersi verificato,in quanto all’istituzione del trust si è accompagnata unaattribuzione patrimoniale che si concreta … neltrasferimento della titolarità dei beni, dovuti al trust fund,in capo al trustee” (CTP Napoli 16.12.2013, n. 367).

LE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

128Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 128

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Inoltre, è utile ricordare che non sono soggetti alleimposte ipotecarie e catastali le formalità relative aitrasferimenti di cui all’art. 3 del testo unicodell’imposta sulle successioni e donazioni (artt. 1,co. 2, e 10, co. 2, del D.Lgs. n. 347 del 1990).

Pertanto, se il trasferimento oggetto di tassazioneusufruisce, ai fini dell’imposta sulle donazioni esuccessioni di esenzioni d'imposta (come, peresempio, in presenza di alcune ipotesi ditrasferimenti di aziende e partecipazioni ai propridiscendenti), anche le imposte ipotecarie e catastalinon troveranno applicazione.

LE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

17/10/2014

65

IL FONDO PATRIMONIALE

130Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 130

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Il fondo patrimoniale può essere costituito su iniziativa di uno

dei coniugi o di entrambi con atto pubblico, ovvero o da un

terzo anche mediante testamento, e consiste nella

destinazione di determinati beni al soddisfacimento dei

bisogni della famiglia, al fine di garantire a questa ultima una

certa stabilità economica nel caso di dissesto dei singoli

patrimoni dei coniugi (art. 167 del C.c.).

Possono essere destinati al fondo patrimoniale: i beni

immobili, i mobili iscritti nei pubblici registri e i titoli di credito

(i quali, tuttavia, devono essere vincolati rendendoli

nominativi con annotazione del vincolo o “in altro modo

idoneo”).

LA DISCIPLINA CIVILISTICA DI RIFERIMENTO

17/10/2014

66

131Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 131

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Per quanto concerne la proprietà dei beni conferiti al

fondo, è opportuno ricordare che l’art. 168 del C.c.

stabilisce che la medesima spetta ad entrambi i coniugi

“salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di

costituzione”.

Tale locuzione sta a significare che il legislatore ha voluto

riconoscere al conferente la possibilità di disporre in merito

alla titolarità dei diritti reali sul bene: una di queste ipotesi è

quella in cui la costituzione del fondo avviene su iniziativa

di uno dei due coniugi o di un terzo, il quale, nel conferire il

bene opera un’espressa riserva di proprietà sul medesimo.

LA TITOLARITÀ DEI BENI IN FONDO

132Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 132

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Ai sensi dell’art. 168, co. 3, del C.c., per l’amministrazione

del fondo valgono le regole dettate per i beni in comunione

legale: l’ordinaria amministrazione spetta ai coniugi

disgiuntamente, mentre è necessaria un’azione congiunta

per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria

amministrazione.

Infine, per alienare, ipotecare, dare in pegno i beni del

fondo, è necessario il consenso di entrambi i coniugi, salvo

diverse pattuizioni; nel caso in cui vi siano figli minori, è

necessaria anche l’autorizzazione del giudice che emette

un provvedimento in camera di consiglio “nei soli casi di

necessità o utilità evidente”.

L’AMMINISTRAZIONE DEL FONDO

17/10/2014

67

133Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 133

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Ai sensi dell’art. 171 del C.c., il fondo si estingue in

tutte le ipotesi di annullamento, scioglimento e

cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tuttavia, permane in vita fino al raggiungimento della

maggiore età dei figli minori, ove ve ne siano, in modo

tale da garantire loro il soddisfacimento dei bisogni

esistenziali; mentre fra le cause di scioglimento del

fondo, non viene menzionata dal legislatore la volontà

espressa dei coniugi, ipotesi che, tuttavia, viene

ammessa, con talune limitazioni, dalla dottrina

prevalente.

L’ESTINZIONE DEL FONDO

134Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 134

FondazioneNazionale dei Commercialisti

In deroga all’art. 2740 del C.c., sussistono alcuni limiti allo

svolgimento dell’azione esecutiva dei terzi creditori dei coniugi:

l’esecuzione non potrà avere luogo sui beni del fondo e sui

loro frutti nell’ipotesi in cui il creditore sia a conoscenza del

fatto che il debito è stato contratto per scopi estranei al

fabbisogno familiare (CTP Brescia 410/03/14 ha sottolineato

che l’iscrizione ipotecaria è un atto di natura cautelare non

qualificabile come azione esecutiva).

L'amministrazione finanziaria, con una risalente nota, aveva

specificato che detti limiti allo svolgimento dell'azione

esecutiva non erano ad essa opponibili (nota 17 dicembre

1983, n. 15/10423).

I LIMITI ALL'AZIONE ESECUTIVA

17/10/2014

68

135Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 135

FondazioneNazionale dei Commercialisti

La giurisprudenza di merito prevalente ritiene che il fondo

osti all'esecuzione del Fisco, poiché i debiti fiscali dei coniugi

non sono strumentali al soddisfacimento dei bisogni familiari

(C.T.R. Piemonte 11.2.2010, n. 18; C.T.R. Grosseto

30.11.2009, n. 280; C.T.P. Torino, 18.11.2009, n. 56; C.T.P.

Mantova, 10.6.2008, n. 71).

Tuttavia, è stato evidenziato che, nell’ipotesi di debiti fiscali,

l’estraneità degli stessi ai bisogni familiari non è in re ipsa: i

carichi fiscali contratti nello svolgimento della professione

devono intendersi contratti per soddisfare i bisogni familiari,

salvo prova contraria del contribuente (CTP Firenze

21.1.2014, n. 88, analogamente Cass. 5.3.2013, n. 5385).

I LIMITI ALL'AZIONE ESECUTIVA

136Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 136

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Ovviamente, la costituzione del fondo patrimoniale può

essere sottoposta ad azione revocatoria se effettuata al fine

di eludere il soddisfacimento dei creditori (Tribunale Padova

Este 11 .2.2014 ha dichiarato l’inefficacia nei confronti del

fallimento, del fondo nel quale l’imprenditore aveva fatto

confluire l’unico immobile).

La Cassazione penale, infine, ha frequentemente ravvisato il

reato di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000 nella

costituzione di un fondo, perché tale segregazione può

rappresentare un ostacolo all’azione esecutiva del fisco

(Cass. 31.5.2012, n. 21013; Cass. 15.6.2011, n. 23986;

Cass. 7.10.2009, n. 38925).

I LIMITI ALL'AZIONE ESECUTIVA

17/10/2014

69

137Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 137

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Affinché sia opponibile ai terzi l’appartenenza di taluni beni e

frutti al fondo patrimoniale, è necessario che la costituzione

di questo ultimo venga annotata a margine dell’atto di

matrimonio e, secondo parte della dottrina, che sia

adempiuto l’onere della trascrizione nei registri immobiliari ex

artt. 2647 e 2685 del C.c. relativamente ai beni immobili o

mobili registrati in esso conferiti.

Nell’ipotesi in cui la costituzione del fondo abbia comportato

un trasferimento dei diritti reali sul bene, oltre alla

costituzione del vincolo va trascritto anche tale acquisto ai

sensi di quanto disposto dagli artt. 2643 e 2684 del C.c.

PUBBLICITÀ E TRASCRIZIONE

138Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 138

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Il fondo patrimoniale non costituisce un’entità autonoma

dotata di una propria soggettività passiva e i redditi dei beni

appartenenti al fondo sono imputati per metà del loro netto

ammontare a ciascuno dei due coniugi (a prescindere dalla

titolarità del bene).

Nel caso in cui si verifichi la cessazione del fondo

patrimoniale in presenza di figli minori, invece, i redditi dei

beni che rimangono destinati al fondo sono imputati per

intero al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata

esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo

medesimo (art. 4, co. 1, del T.U.I.R).

PROFILI DI IMPOSIZIONE DIRETTA

17/10/2014

70

139Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 139

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Le plusvalenze di cui all’art. 67 e 68 del T.U.I.R., ove

derivanti dalla cessione di beni appartenenti al fondo

patrimoniale, devono essere imputate al 50% fra i coniugi,

secondo i criteri dell'art. 4 del T.U.I.R., o costituiscono

reddito esclusivo del soggetto titolare del bene?

ll criterio di imputazione dei redditi di cui all’art. 4 del T.U.I.R.

non attribuisce alcuna rilevanza alla titolarità della fonte

reddituale, pertanto anche le plusvalenze derivanti dalla

vendita di detti beni vanno imputate ad entrambi i coniugi.

PROFILI DI IMPOSIZIONE DIRETTA

140Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 140

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Tale principio di imputazione del reddito vale anche in sede di

applicazione della cedolare secca, “in considerazione del

comune presupposto impositivo e del carattere alternativo

della cedolare secca rispetto all’Irpef, risultando ciò

assorbente rispetto al requisito soggettivo previsto dall’art. 3,

comma 1, del D.Lgs n. 23 del 2011, concernente la proprietà

dell’immobile”.

Di conseguenza, anche il coniuge non titolare dell’immobile

destinato al fondo, può optare autonomamente per

l’applicazione della cedolare secca sui canoni di locazione lui

imputati al 50% per effetto dell’atto di destinazione

patrimoniale (risoluzione 4 giugno 2012, n. 20/E).

PROFILI DI IMPOSIZIONE DIRETTA

17/10/2014

71

141Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 141

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Infine, con riferimento alla destinazione al fondo di beni

relativi all'impresa, va sottolineato che la medesima integra

un'ipotesi di destinazione a finalità estranee.

A prescindere, infatti, dal fatto che la destinazione al fondo

sia avvenuta, o meno, con riserva di titolarità sul bene da

parte dell'imprenditore, una volta confluito nel fondo il bene

viene per legge destinato al soddisfacimento dei bisogni

familiari.

Di conseguenza, in capo all'imprenditore conferente tale

destinazione darà luogo a ricavi (in caso di “beni merce”) o

plusvalenze (in caso di “beni strumentali”).

PROFILI DI IMPOSIZIONE DIRETTA

142Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 142

FondazioneNazionale dei Commercialisti

La tassazione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale

varia in funzione del fatto che detta costituzione determini o

meno degli effetti traslativi dei beni destinati al fondo. Si

possono verificare, infatti, le seguenti ipotesi:

• fondo costituito con beni in comunione legale,

• fondo costituito con beni di proprietà di uno dei coniugi

(o di un terzo), con riserva di titolarità sul bene,

• fondo costituito con beni di proprietà di uno dei coniugi

(o di un terzo), senza riserva di titolarità sul bene.

Vediamo l'interpretazione offerta dalla prassi.

PROFILI DI IMPOSIZIONE INDIRETTA

17/10/2014

72

143Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 143

FondazioneNazionale dei Commercialisti

La circolare 30 novembre 2000, n. 221/E ha evidenziato che

nell’ipotesi in cui alla costituzione provveda uno dei coniugi

mediante il conferimento di beni di sua proprietà,

riservandosene la titolarità, non è rinvenibile alcun effetto

traslativo dell’atto.

Il mancato verificarsi di effetti traslativi, tuttavia, non induce

ad individuare una natura dichiarativa nell’atto de quo, bensì

ad inquadrare la fattispecie nell’ambito di operatività dell’art.

11 della Tariffa dell’imposta di registro e quindi ad

assoggettarlo ad imposta in misura fissa.

PROFILI DI IMPOSIZIONE INDIRETTA

144Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 144

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Tanto corretta ricostruzione interpretativa, giunge ad opposte

conclusioni nel caso – del tutto analogo al precedente – in

cui il fondo sia costituito con beni di proprietà di un terzo che

se ne riservava la titolarità, prevedendo in tal caso

l'assoggettamento ad imposta di donazione proporzionale.

“Infatti in questo caso, sebbene non si verifichi l'effetto

traslativo della piena proprietà dei beni conferiti, tuttavia,

dalla costituzione del fondo deriva per i coniugi il vantaggio,

di carattere economico, di utilizzare i frutti prodotti dai beni

che vi sono destinati.” (!!)

PROFILI DI IMPOSIZIONE INDIRETTA

17/10/2014

73

145Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 145

FondazioneNazionale dei Commercialisti

La giurisprudenza di Cassazione, modificando un risalente

orientamento, ha chiarito che nell'ipotesi di costituzione del

fondo con beni di proprietà di uno dei coniugi che se ne

riserva la titolarità, la mancanza di effetti traslativi, l’assenza

di alcuno spirito liberale, nonché la natura costitutiva di un

vincolo di destinazione e non dichiarativa dell’atto

medesimo, impongono di ricondurre la fattispecie all'imposta

fissa di registro.

In tal senso, fra le altre: Cass. 28 ottobre 2005, n. 21056;

Cass. 7 luglio 2003, n. 10666; Cass. 26 maggio 2003, n.

8289 e Cass. 6 giugno 2002, n. 8162.

PROFILI DI IMPOSIZIONE INDIRETTA

146Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 146

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Pertanto, alle soglie dell’emanazione del nuovo regime

impositivo delle costituzioni di vincoli di destinazione, era già

consolidata fra gli interpreti l’opinione che non tutte le

costituzioni di fondi patrimoniali comportassero degli effetti

traslativi in ordine ai beni destinati al fondo.

Tenendo presente tale affermazione, si tratta, quindi, di

verificare in che modo ed entro quali limiti la nuova

disciplina normativa dell'imposta sulle donazioni e

successioni si applica alla costituzione del fondo

patrimoniale.

PROFILI DI IMPOSIZIONE INDIRETTA

17/10/2014

74

147Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 147

FondazioneNazionale dei Commercialisti

La circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E ha chiarito che alla

nozione di “costituzione di vincoli di destinazione”, sono

riconducibili “i negozi giuridici mediante i quali determinati

beni sono destinati alla realizzazione di un interesse

meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, con effetti

segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi”,

riportando l’esempio della costituzione di un fondo

patrimoniale.

E ancora “le diverse modalità (traslativa e non) con cui

l’effetto segregativo viene conseguito rilevano ai fini

dell’applicazione delle imposte indirette, posto che l’imposta

va assolta solo in relazione a vincoli di destinazione costituiti

mediante trasferimento di beni”.

PROFILI DI IMPOSIZIONE INDIRETTA

148Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 148

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Con specifico riferimento alla costituzione del fondo

patrimoniale, la medesima circolare ha altresì chiarito che gli

“effetti traslativi” sono ravvisabili unicamente “nell’ipotesi in

cui quest’ultimo sia costituito con beni di un terzo o di

proprietà di uno solo dei coniugi che non se ne riserva la

proprietà, vale a dire quando la convenzione matrimoniale

comporti il trasferimento del diritto di proprietà dei beni

conferiti in capo a uno o entrambi i coniugi”.

Sul punto si richiama la circ. n. 221/E del 2000,

conseguentemente, si deve ritenere ribadita, da parte

dell’Amministrazione finanziaria, la discutibile soluzione

interpretativa già manifestata.

PROFILI DI IMPOSIZIONE INDIRETTA

17/10/2014

75

149Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 149

FondazioneNazionale dei Commercialisti

Qualora la costituzione del fondo patrimoniale comporti

degli effetti traslativi, l’aliquota dell’imposta di donazione e

successione applicabile andrà individuata in base al

rapporto di coniugio o parentela esistente fra il disponente e

il “destinatario dell’attribuzione”.

Non vengono chiarite le modalità con le quali si deve

individuare l’aliquota e le franchigie eventualmente operanti,

nel caso in cui il fondo sia stato costituito da un terzo, con

riserva di titolarità sui beni: chi è, in questo caso, il

“destinatario dell’attribuzione?”

PROFILI DI IMPOSIZIONE INDIRETTA

150Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 150

FondazioneNazionale dei Commercialisti

La costituzione di vincoli di destinazione senza effetti

traslativi (fondo patrimoniale costituito con beni di entrambi i

coniugi, ovvero di uno solo ma con riserva di titolarità) sconta

l’imposta di registro in misura fissa (art. 11, Tariffa, parte I, del

d.P.R. 131/1986).

Infine, le successive eventuali attribuzioni di beni,

conseguenti al venir meno del fondo patrimoniale (es:

scioglimento del matrimonio con attribuzione dei beni in

proprietà ai figli, per disposizione del giudice) scontano

autonoma imposizione, a prescindere dalle imposte già

assolte (circ. n. 3/E del 2008).

PROFILI DI IMPOSIZIONE INDIRETTA