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A) Il procedimento. I. Con determina n. 1449 del 30.4.2012 il dirigente servizio finanze e personale del Comune di Avellino approvò il bando di gara, il disciplinare e il capitolato per l’affidamento in concessione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la durata di 5 anni del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta sulla pubblicità, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dei diritti sulle pubbliche affissioni, riscossione fitti alloggi comunali, prevedendosi quale corrispettivo che “le società partecipanti dovranno indicare nell’offerta economica gli aggi spettanti per ciascun tipo di attività. Il Concessionario in considerazione degli importi accertati e incassati, a lordo dell’aggio, riferiti all’anno 2010 pari a € 887.000,00 per la T.O.S.A.P., di € 550.000,00 per l’imposta comunale sulla pubblicità, di € 115.000,00 per diritti sulle pubbliche affissioni e di 797.333 per riscossione fitti alloggi comunali, per un totale di € 2.349.330,00 è tenuto a riconoscere al Comune, per ogni anno di concessione e per tutta la durata della gestione, un importo minimo garantito annuo al netto dell’aggio stabilito in € 1.527.064,50 pari 1

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A) Il procedimento.

I. Con determina n. 1449 del 30.4.2012 il dirigente servizio

finanze e personale del Comune di Avellino approvò il

bando di gara, il disciplinare e il capitolato per

l’affidamento in concessione con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa per la durata di 5 anni

del servizio di gestione, accertamento e riscossione

ordinaria e coattiva dell’imposta sulla pubblicità, della

tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dei

diritti sulle pubbliche affissioni, riscossione fitti alloggi

comunali, prevedendosi quale corrispettivo che “le società

partecipanti dovranno indicare nell’offerta economica gli

aggi spettanti per ciascun tipo di attività. Il Concessionario

in considerazione degli importi accertati e incassati, a

lordo dell’aggio, riferiti all’anno 2010 pari a € 887.000,00

per la T.O.S.A.P., di € 550.000,00 per l’imposta comunale

sulla pubblicità, di € 115.000,00 per diritti sulle pubbliche

affissioni e di 797.333 per riscossione fitti alloggi

comunali, per un totale di € 2.349.330,00 è tenuto a

riconoscere al Comune, per ogni anno di concessione e per

tutta la durata della gestione, un importo minimo garantito

annuo al netto dell’aggio stabilito in € 1.527.064,50 pari al

65% dell’importo (aggio a base d’asta del 35%) in quattro

rate costanti anticipate al netto dei riversamenti decadali

già operati per il periodo di riferimento”.

II. Espletata la procedura e aggiudicata in via definitiva con

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determina n. 170 del 31.5.2013 la gara alla società

Assoservizi s.r.l., in data 19.7.2013 venne stipulato tra il

Comune di Avellino e la società Assoservizi s.r.l. il

contratto rep. 5244 “per la concessione per la durata di 5

anni del servizio di gestione, accertamento e riscossione

ordinaria e coattiva dell’imposta sulla pubblicità, della

tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dei

diritti sulle pubbliche affissioni, riscossione fitti alloggi

comunali” prevedendosi puntualmente al patto 5 rubricato

“corrispettivo” che “il concessionario è tenuto a

riconoscere al Comune, per ogni anno di concessione e per

tutta la durata della gestione, un importo annuo, al netto

degli aggi spettanti per ciascun tipo di attività che

risultano dall’offerta proposta dal concessionario in sede di

gara ed espressi nell’offerta economica che si allega al

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale

… Il concessionario, in considerazione degli importi

accertati ed incassati, a lordo dell’aggio, riferiti all’anno

2010 pari a 887.000,00 per la T.O.S.A.P., di 550.000,00 per

l’imposta comunale sulla pubblicità, di 115.000,00 per

diritti sulle pubbliche affissioni e di 797.333 per

riscossione fitti alloggi comunali, per un totale di

2.349.330,00 è tenuto a riconoscere al Comune per ogni

anno di concessione e per tutta la durata della gestione

un importo minimo garantito annuo al netto dell’aggio

stabilito in € 1.527064,50 pari al 65% dell’importo (aggio

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a base d’asta del 35%)”.

III. Con la delibera n. 83 del 13.3.2014 avente ad oggetto

“implementazione attività di accertamento e di riscossione

dei tributi locali di front office per i contribuenti” la Giunta

del Comune di Avellino “premesso che il funzionario

responsabile dell’Ufficio Tributi, dott.ssa Amalia Leo, con

nota prot. 9610 del 21/2/2014, ha segnalato in una

relazione di servizio una serie di problematicità che

conseguono alla gestione delle entrate tributarie dell'Ente,

in conseguenza del maggiore carico di lavoro connesso alle

recenti modifiche legislative che hanno sancito

l'introduzione della Tassa sui Rifiuti e Servizi (TARES) in

luogo della tassa sui RSU (TARSU) e dell'Imposta

Municipale Unica (IMU) in luogo della Imposta Comunale

sugli Immobili (ICI); nonché successivamente, a partire dal

1° gennaio 2014 del nuovo tributo Imposta Unica

Comunale con le sue due componenti TA.RI. e TA.SI. ….

verificato che in particolare l'art. 11 del capitolato di gara,

ripreso dall' art. 5 del contratto di concessione nel sancire

«... il concessionario, in considerazione degli importi

accertati ed incassati, a lordo dell'aggio, riferiti all'anno

2010 pari a € 887.000,00 per la T.O.S.A.P., di € 550.000,00

per l’Imposta comunale sulla pubblicità, di € 115.000,00

per diritti sulle pubbliche affissioni e di € 797.333 per

riscossione fitti alloggi comunali, per un totale di €

2.349.330,00 è tenuto a riconoscere al Comune, per ogni

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anno di concessione e per tutta la durata della gestione, un

importo minimo garantito annuo al netto dell'aggio

stabilito in € 1.527.064,50 pari al 65% dell'importo (aggio

a base d'asta del 35%) ....» ha indicato, per un errore

materiale di compilazione, non i dati degli importi accertati

e riscossi nell' anno di competenza, ma gli importi

accertati comprensivi quindi dei residui non riscossi e non

affidati all'attuale concessionario perchè relativi agli anni

precedenti; che l’ammontare corretto degli importi

accertati e riscossi per l’anno 2010 ammonta

complessivamente ad € 880.299,00 in luogo dell’importo di

€ 2.349.330,00 indicato erroneamente negli atti

contrattuali; che quindi il minimo garantito

correttamente calcolato ammonta ad € 572.194,00

pari al 65% dell’importo accertato e riscosso per

l’anno 2010 in relazione alle entrate affidate in

concessione, e che l’importo contrattuale complessivo,

correttamente calcolato, ammonta ad € 1.201.324,47,

in luogo dell’importo erroneamente indicato in contratto di

€ 2.715.927,67” deliberò di “1) Di prendere atto della

proposta tecnico-economica per la gestione delle residue

attività correlate ai tributi ICI/IMU e TARSU/TARES e per

il potenziamento della fase di front-office TARSU/TARES

presentata dalla società Assoservizi con nota 12307 del

07/03/2014 integrata con nota 12963 del 11/0312014, che

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

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atto e che sono qui allegati e richiamati integralmente. 2)

Di affidare alla soc. Assoservizi - società a supporto della

pubblica amministrazione S.r.l. ai patti e condizioni

riportate nell’offerta citata, per la durata di anni tre

prorogabili e comunque fino al termine di aggiudicazione

della gara: il servizio di accertamento per omessa,

incompleta o infedele dichiarazione - nonché per omesso,

incompleto o tardivo versamento dei tributi relativi allo

smaltimento dei rifiuti vigenti in ciascun periodo di

imposta (Tariffa di Igiene Ambientale, Tassa RSU, Tributo

Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, e dall'anno corrente la

Componente TA.RI.), il servizio di accertamento per

omessa, incompleta o infedele dichiarazione - nonché per

omesso, incompleto o tardivo versamento dei tributi sulla

proprietà immobiliare vigenti in ciascun periodo di imposta

(Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta Municipale

Unica e, dall'anno corrente, la Componente T A.SI.), il

servizio di riscossione volontaria e coattiva degli importi

definitivamente accertati ed inoltre il Servizio di supporto

a potenziamento delle funzioni di front-office TARES/TARI

dell'Ufficio Tributi ai patti e condizioni qui rappresentati e

comunicati al Comune di Avellino con nota prot. n. 12307

del 07/03/2014 ed integrata con nota prot. 12963 del

11/03/2014. 3) Di autorizzare il Dirigente del Settore

Finanze e Tributi a modificare il contratto sottoscritto in

data 19/07/2013, registrato con rep. 5244, a seguito di

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gara di appalto di evidenza pubblica indetta a seguito della

Deliberazione G.C. n. 444 del 27/12/2011, relativo al

servizio di accertamento e riscossione delle entrate

comunali Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

(TOSAP), Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritto sulle

Pubbliche Affissioni, Canoni di locazione delle unità

immobiliari E.R.P., nella parte in cui è previsto l'impegno

della società al pagamento di un importo minimo garantito

annuo ad € 572.194,00, in applicazione dei corretti

parametri di riscossione dell'anno 2010…”.

IV. Con delibera n. 90 del 21.3.2014 venne modificata la

delibera di Giunta Comunale n. 83 del 13.3.2014,

riducendo da tre ad un anno la durata

dell’affidamento alla Assoservizi dei servizi di

accertamento dei tributi relativi allo smaltimento dei rifiuti

vigenti in ciascun periodo di imposta, di accertamento dei

tributi sulla proprietà immobiliare vigenti in ciascun

periodo di imposta, di riscossione volontaria e coattiva

degli importi definitivamente accertati e di supporto a

potenziamento delle funzioni di front-office TARES/TARI

dell'Ufficio Tributi.

V. Di poi il contratto rep. 5318 stipulato l’8.5.2014 tra il

Comune di Avellino e la Assoservizi S.r.l. avente ad oggetto

“implementazione servizio di accertamento e di riscossione

dei tributi locali e affidamento del servizio di

potenziamento delle funzioni di front office per i tributi

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TARES/TARI - Rettifica al contratto di appalto rep. 5244

del 19 luglio 2013”.

B) Ipotesi di conseguente danno erariale e ipotesi di

violazione di legge.

Dalla descrizione della vicenda che precede, a parere dello

scrivente, sono di palmare evidenza le plurime violazioni di

legge perpetrate dall’Amministrazione Comunale che,

infrangendo i più elementari principi informatori del codice dei

contratti pubblici e delle procedure evidenziali, ha inferto ripetuti

e gravosissimi danni alle già scarse risorse dell’Ente.

In proposito è sufficiente osservare che la lex specialis imponeva

all’aggiudicatario di riconoscere al Comune l’importo minimo

garantito annuo di € 1.527.064,50 pari al 65% dell’importo dei

tributi accertati e incassati nel 2010, importo indicato in €

2.349.330,00. Ai sensi dei documenti di gara dunque l’importo

complessivo minimo che l’aggiudicatario avrebbe dovuto

versare al Comune per tutta la durata della gestione del servizio

avrebbe dovuto essere di € 7.635.320,00 (€ 1.527.064,50 x 5

anni), importo di consistenza tale da ridurre in misura

significativa il numero dei concorrenti (esistono dei parametri

per la iscrizione all’albo dei riscossori) con idonei requisiti di

partecipazione alla procedura per l’affidamento della concessione

e da scoraggiare pure gli operatori economici più accreditati.

La stazione appaltante, resasi poi conto dell’errore

dell’indicazione nel bando dell’importo dei tributi accertati

e incassati nel 2010 pari in realtà ad € 880.299,00 in luogo 7

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dell’importo di € 2.349.330,00, in nome di un malinteso senso

di rispetto della correttezza contrattuale, piuttosto che limitarsi

ad annullare e rinnovare la intera procedura così da consentire la

partecipazione a gara di tutti gli operatori interessati alle nuove

condizioni e a liberare la contraente dal rispetto delle

gravosissime obbligazioni volontariamente assunte, con delibera

di G.C. n. 83 del 13.3.2014 ha rettificato l’importo del

corrispettivo annuo che la affidataria Assoservizi s.r.l. avrebbe

dovuto versare al Comune ai sensi del contratto rep. n. 5244 del

19.7.2013 da € 1.527.064,50 ad € 572.194,00

conseguentemente riducendo l’importo complessivo del

corrispettivo per tutta la durata della gestione da €

7.635.320,00 ad € 2.860.970,00.

La violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza e

par condicio, comportando una drastica riduzione del numero dei

concorrenti interessati alla selezione, ha implicato che l’azione

del Comune nell’affidamento della concessione e nell’esecuzione

del servizio lungi dall’essere ispirata ai criteri di trasparenza,

pubblicità, economicità ed efficienza non ha adeguatamente

perseguito la migliore qualità della prestazione alle condizioni

economiche più vantaggiose per l’Ente.

A riprova di ciò è sufficiente osservare che il Comune aveva

riconosciuto al precedente affidatario del servizio un aggio

pari al 17% dei tributi accertati e riscossi nell’anno.

Ma la violazione delle norme del codice dei contratti

pubblici e dei principi ad esse sottese ed il conseguente

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danno alle casse dell’Ente assume aspetti addirittura singolari,

considerato l’illegittimo affidamento con procedura negoziata

senza bando del servizio di accertamento e di riscossione della

TARES, dell’IMU e successivamente della IUC (TASI e TARI) alla

Assoservizi s.r.l., servizio di valore notevolmente superiore a €

10.000.000,00, (infatti sembra che da importo di bilancio si

superano i 20.000.000,00).

In proposito non ricorre alcuna delle condizioni previste dal V

comma dell’art. 57 del D.Lvo n. 163/2006 atteso che per un verso

quanto alla lett. a) il servizio di accertamento e riscossione dei

nuovi tributi locali non può certo ritenersi necessario

all’espletamento dei servizi oggetto del contratto iniziale

(accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta

sulla pubblicità, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree

pubbliche, dei diritti sulle pubbliche affissioni, riscossione fitti

alloggi comunali) e che il valore complessivo del contratto

aggiudicato per il servizio complementare ( ma sul punto si è

dell’opinione che non trattasi di servizio complementare perché

sono tributi diversi, infatti, i primi, quelli adesso citati, peraltro,

sono considerati minori) non solo supera il cinquanta per cento

ma è più che un multiplo dell'importo del contratto iniziale e per

un altro che quanto alla lett. b) i nuovi servizi, riferendosi all’

accertamento e riscossione di tributi locali di nuova istituzione,

dal punto di vista logico prima che giuridico non possono

considerarsi come “ripetizione di servizi analoghi” a quelli già

affidati alla Assoservizi s.r.l., né tanto meno essere prestati in

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conformità al progetto di base, oggetto del contratto rep. n. 5244

del il 19.7.2013.

Neppure può omettersi di precisare che la procedura negoziata

pur “semplificata” rispetto alle altre procedure, rimanendo

comunque assoggettata ai principi contemplati dall’art. 2 del

D.Lvo n. 163/2006, avrebbe richiesto ai sensi del comma 6

dell’articolo 57 del codice dei contratti un’adeguata indagine di

mercato e l’espletamento di un confronto concorrenziale tra gli

operatori economici consultati, tanto più tenuto conto del valore

molto superiore a € 10.000.000,00 dei servizi affidati.

Le descritte violazioni di legge sono tanto più gravi, a parere

dello scrivente, considerato che, costituendo il sistema di scelta

del contraente a mezzo di procedura negoziata senza

pubblicazione del bando di cui all'art 57 del D.Lgs. 12 aprile

2006, n. 163 un'eccezione ai principi generali della pubblicità e

della massima concorrenzialità, i presupposti per la

ammissibilità della procedura vanno accertati e giustificati

con il massimo rigore e non sono suscettibili di

interpretazione estensiva.

L’affidamento alla Assoservizi s.r.l. del servizio di accertamento e

riscossione dei nuovi tributi locali con procedura negoziata al di

fuori degli strettissimi limiti di legittimità, violando

palesemente i principi di libera concorrenza, trasparenza,

pubblicità funge da moltiplicatore dell’inefficienza e del

danno erariale già cagionato con il mutamento nel corso

dell’esecuzione del contratto rep 5244 del il 19.7.2013 delle

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condizioni spuntate dal Comune all’esito della procedura

evidenziale.

Ma c’è di più. La stazione appaltante ha affidato la

concessione dei nuovi servizi e stipulato il contratto rep.

5318 dell’8.5.2014, senza aver svolto alcuna accertamento

sulla sussistenza dei requisiti generali, così incorrendo

nella violazione della lett. f) dell’art. 38 D.Lvo n. 163/2006

ai sensi del quale “1. Sono esclusi dalla partecipazione alle

procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di

lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di

subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

… f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante,

hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione

delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce

la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio

della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di

prova da parte della stazione appaltante”. In proposito la

stazione appaltante non ha acquisito né valutato l’incidenza

sull'affidabilità tecnico-professionale della affidataria della

declaratoria della decadenza per grave inadempimento

della Assoservizi s.r.l. dal contratto 6.12.2013 rep. 1304 di

affidamento in concessione dell’attività di riscossione

coattiva ICI e TARSU e di accertamento per infedele o

omessa dichiarazione della RSU/TRES, decadenza

pronunciata con delibera di G.C. di Genzano di Roma n. 58

del 26.2.2014 , pregiudicando ulteriormente la par condicio 11

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competitorum.

In conclusione nella fattispecie, a parere dello scrivente, ricorre

senza dubbio il danno erariale conseguente agli affidamenti dei

servizi in violazione delle regole comunitarie e nazionali in

materia di par condicio e di favor partecipationis, dunque un

pregiudizio patrimoniale costituito dalla differenza tra le entrate

effettivamente conseguibili dall'Amministrazione e le minori

conseguite, per mancato assolvimento dell'obbligo della

procedura concorsuale, oltre ad una ipotesi di violazione delle

norma sugli appalti.

A rendere più raccapricciante la situazione e l’uso della nota

dell’ufficio tributi prot. 9610 del 21/2/2014 con la quale si

esternava la preoccupazione dell’adempimento di un servizio in

virtù delle nuove tasse, interpretata, invece, per giustificare la

carenza di personale, che pure è indicato, ma che non poteva

essere causa di esternalizzazione attesi gli improvvidi

trasferimenti fatti.

Infatti, a seguito degli inopportuni trasferimenti effettuati

dall’amministrazione, sui quali si tornerà in altra commissione, è

stato svuotato, non so se volontariamente, di altre unità l’ufficio

tributi, non mettendolo nella condizione di poter operare. Forse

una persona normale penserebbe che questi trasferimenti,

servivano a giustificare l’esternalizzazione del servizio.

L’aspetto che lascia ancora più perplesso che nel bilancio sono

iscritte tutte le spese al lordo della riscossione senza alcuna

riduzione delle correlativa entrate, perché la gestione finanziaria

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è unica, ciò in base al principio della integrità annualità e

veridicità del bilancio.

La relativa delibera di estensione non prevede una previsione di

introito che serve a determinare il famoso 50% previsto dal

legislatore per la procedura negoziata, né conseguentemente una

previsione di spesa in violazione delle norme sopra citate, dando

per scontato una complementarietà di servizi che scontato non è.

Infatti, il legislatore prevede la procedura negoziata, ma deve

trattarsi di servizi complementari a quelli del contratto

originario, ma così non è, e che non superino il 50% del

contratto affidato con regolare gara. Nel caso di specie

sono stati affidati servizi diversi a quelli posti a gara, enon

sono una estensione degli stessi.

Sempre nella stessa delibera si afferma che il concessionario

verrà pagato con parte delle somme incassate dagli accertamenti

tributari dei cinque anni precedenti. Siccome ciò non significa

che non vi sia spesa, e le norme di contabilità finanziaria non

contemplano la possibilità di prevedere le entrate al netto degli

aggi, per cui la delibera deve essere oggetto di sanzione sia da

parte de collegio dei revisori che della Corte dei Conti.

C) MANCANZA DI TRASPARENZA E PUBBLICITA’.

RISERVATEZZA.

1) Allo stato sul sito del Comune è pubblicato un 13

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regolamento TARSU difforme da quello vigente e

quindi inidoneo a garantire il cittadino, in violazione

delle norme sulla trasparenza, anche in considerazione

della circostanza che la pubblicazione sul sito internet

dell’ente, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente,

ha valore di pubblicità legale. Il regolamento attualmente

in vigore è quello del 1994, approvato con delibera di

Consiglio Comunale n° 76 del 12/7/1994, successivamente

modificata sole per le distanze dai punti di raccolta, per cui

quello pubblicato sul sito non garantisce il cittadino sia

sulle modalità e criteri di determinazione del tributo sia

sulla modalità del ricorso.

Ai fini della riservatezza, per combattere l’evasione, il

Comune ha accesso a molte banche dati attraverso

l’uso di una password. Ci chiediamo se persone

diverse dal dirigente comunale stiano usando la

password di accesso alle banche dati, attesa la

dubbia intepretazione che si nutre dalla lettura degli

avvisi.

CAUSE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE.

1) Ai fini contrattuali, come previsto al punto 1.1.2

dell’allegato “A” al contratto n° rep 5318 occorreva

procedere ad una completa analisi delle disposizioni

regolamentari del comune in relazione alle vigenti

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disposizioni normative, al fine di redigere un manuale

operativo contenente, tra l’altro, tariffe e criteri di

misurazione delle superfici imponibili. Alla data

odierna non risulta essere stato approvato dal

Comune alcun manuale operativo, operazione

propedeutica alla successiva attività da svolgersi da parte

della concessionaria.

La mancata approvazione del suddetto manuale operativo

è stata tra l’altro una delle cause di risoluzione del

contratto (formalizzata con deliberazione di Giunta

Comunale n. 58 del 26.02.2014) che la predetta società

aveva con il Comune di Genzano di Roma.

2) Nomina funzionario responsabile ai sensi dell’art. 74

d.lgs. n. 507/1993, comma 2 e dell’art 11 comma 4

del D. lgs n° 504/1992.

Il funzionario responsabile non è stato nominato, ma con

delibera n° 187/2014 la Giunta si è limitata a prendere

atto della designazione del funzionario responsabile del

servizio, indicato dall’Assoservizi, benchè il contratto

prevede espressamente la nomina formale. La cosa più

eclatante è che con la delibera 186/2014 viene nominato

funzionario responsabile ai fini dell’accertamento dei

Tributi la funzionaria dott.ssa Amalia Leo pure ai sensi

dell’art. 1 comma 692 legge 147/2014. La cosa ancora

peggiore che mentre il Comune di Genzano Romano

prevedeva nel contratto la presa d’atto del responsabile ed 15

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ha invece utilizzato, con delibera l’istituto della nomina

formale, cosa poi avvenuta, il nostro contratto prevede la

nomina formale e la Giunta con delibera si è limitata alla

presa d’atto di una nomina fatta dalla società non

procedendo alla nomina formale. Detta Nomina non puo

essere fatta ad un funzionario esterno all’amministrazione.

Il Comune di Genzano di Roma ha comunque risolto

il contratto e revocata la nomina annullando circa

3.000 cartelle di accertamento notificate

dall’Assoservizi s.r.l..

Va precisato che la circolare del MEF del 22/6/1994 n°

95/e riferendosi sempre al d.lgs 507/1993 al punto IX

precisa che…. In caso di necessità di una rilevazione

massiva in carenza di personale o per altro impedimento, è

previsto dall’art. 71, comma 4, il conferimento negoziale

dell’incarico di rilevazione della materia imponibilie ( non

della funzione di accertamento tributario) a soggetto

esterno in base ad uno schema contrattuale…. Prevedere

anche le modalità e i criteri di individuazione delle

superfici, .. della loro specifica destinazione. …. Per il

controllo delle denunce o delle rilevazioni materiali l’art.

73 attribuisce al Comune il potere di richiedere documenti

o la compilazione dei questionari.

La stessa Cassazione sezione tributi, con

giurisprudenza costante afferma che le funzioni di

accertamento tributario e rappresentanza

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processuale spettano al dirigente dell’Ufficio Tributi,

ovvero ad un funzionario che abbia posizione

organizzativa. L’accertamento è cosa diversa dalla

rilevazione e dalla misurazione, queste ultime (rilevazione

e misurazione) possono essere delegate a persone terze

all’amministrazione, previa autorizzazione del

sindaco. La stessa cosa, anche in materia di

rappresentanza processuale, questa, ad eccezione

della Cassazione spetta ai dipendenti comunali,

dirigenti o funzionari, ma non a terzi.

Nel nostro caso tutti gli avvisi di accertamento per le

ragioni innanzi indicate devono ritenersi nulli. Infatti

il Comune di Genzano di Roma, con delibera n° 58

del 26/2/2014 ha proceduto alla risoluzione del

contratto dichiarato decaduto il concessionario

ASSOSERVIZI s.r.l.

ALTRA CLAUSOLA DI RISOLUZIONE

CONTRATTUALE E LA VIOLAZIONE DEI REQUISITI

CONTENUTI NELL’ART. 38 DEL D. LGS 163/2006

LETTERA F.

3) L’art. 38 del D. Lgs 163/2006 lett. f) impone al

concorrente, a pena di esclusione, la dichiarazione di

pregresse risoluzioni contrattuali anche se relative

ad affidamenti effettuati da altre stazioni……. 17

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Il T.A.R. Campania, Napoli, Sez II, 10/12/2014 n° 6507 ha

condannato il Comune di Quartu e l’Assoservizi s.r.l.,

perché quest’ultima aveva omesso di comunicare che era

stata dichiarata decaduta con del di G. Com. 26/2/2014 n°

58 e conseguente determina dirigenziale per grave

inadempimento contrattuale (aveva emesso 2972 avvisi di

accertamento nulli perché sottoscritti da soggetto privo del

potere di firma).

Infatti tale “adempimento doveroso” non può essere sanato

attraverso il soccorso istruttorio.

Orbene la risoluzione del contratto per avvenuta

decadenza del concessionario è avvenuta con

delibera di Giunta Comunale n° 58 del 26/2/2014 del

Comune di Genzano di Roma. Il Comune di Avellino

con delibera di G.Com. n° 83 del 13/3/2014, poi

rettificata sulla sola durata del tempo dalla delibera

n° 90 della Giunta Comunale del 21/3/2014 ha esteso,

a parere dello scrivete, in modo illegittimo,

l’affidamento con procedura negoziata senza bando,

altra attività di accertamento e riscossione di altri e

nuovi tributi all’Assoservizi s.r.l., già dichiarata

decaduta in data 26/2/2014 da altro Comune.

Ancor più rilevante e grave assume la delibera di

Giunta Comunale del 13/6/2014 n° 187 allorché

prende atto della nomina del funzionario

responsabile indicato dall’Assoservizi, sia per il

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contrasto con le norme contrattuali (nomina formale

e non presa d’atto) sia perché è incorso nello stesso

errore del Comune di Genzano di Roma, oltre ad aver

sottaciuto la intervenuta decadenza. Cio è grave

anche per le ragioni innanzi indicate rispetto al

danno erariale perché è mancata ogni attività

adeguata di indagine di mercato, di paragone e

confronto concorrenziale. controllo e verifica come

prescrive il comma 6 dell’ art. 57 del Codice degli

appalti.

Se si fosse fatta una attività di controllo questa

estensione, peraltro a mio parere illegittima, non

poteva essere fatta. Infatti lo stesso T.A.R. ha

confermato ciò.

Anche a voler ammettere che il Comune non aveva

fatto un preventivo controllo, ma non credo perché il

contratto estensivo di Genzano e quello di Avellino

sono identici, chissà chi li ha scritti, errando,

nonostante ciò anche a voler ammettere la non

conoscenza della decadenza, l’amministrazione

adesso ne è a conoscenza, per cui deve provvedere a

dichiarare la decadenza e l’annullamento degli avvisi

inviati. Sul punto il T.A.R. Napoli si è pronunciato

con la accogliendo il ricorso contro la società

Assoservizi s.r.l. e contro il comune di Quartu.

La cosa che più intigna infine, è che manca la delibera di 19

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Giunta che approva gli schemi di contratto, che il

dirigente deve sottoscrivere, fatto gravissimo perché si

attribuisce ogni potere a quest’ultimo e non mi sembra che

ciò sia legittimo.

Infine corre l’obbligo segnalare che il contratto con

Assoservizi scade a Marzo 2015, non si riesce ad avere una

risposta se il Comune ha preparato e pubblicato la gara,

diversamente si attribuisce un ingiusto vantaggio

all’attuale gestore.

QUESTIONE SOTTOTETTI E ABITAZIONI, NONCHE’

PAGAMENTO DEI PARCHEGGI NEL CENTRO STORICO

PER I RESIDENTI

Nel regolamento manca ogni riferimento alla valutazione

dei sottotetti. Materia questa che dovrebbe far parte del

regolamento. Allo stato nulla si dice, e questo silenzio non

significa che i sottotetti vanno pagati. Sul punto lo

scrivente nella qualità ha fatto una richiesta al Dirigente

per avere certezza sul comportamento che i cittadini

devono avere ma vi risparmio la risposta sia del Dirigente

che dell’assessore, i quali hanno detto che se vi erano

divergenze davano mandato all’assoservizi di procedere ad

accertamenti

Sul punto va osservato che la risposta non è consona

alle disposizioni di legge e regolamentari. Il D.P.R.

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138/98, all’allegato C punto 2) prevede che le

superfici pertinenziali e accessori dei locali

principali aventi altezza utile inferiore a 1,50 mt non

entra nel computo delle superfici catastali. Ciò

significa che detta superficie non può essere

conteggiata ai fini tarsu, a differenza di come sta

avvenendo, per cui vi è una palese violazione delle

norme legislative.

Altrettanto importante è la violazione alle norme del

regolamento urbanistico edilizio comunale vigente

(RUEC), al cui art. 27 ( sottotetti abitabili) dice che

gli stessi sono considerati abitabili se hanno una

altezza minima di metri 2,oo fino a 2.70 mt., o

utilizzati per servizio se hanno un altezza da 2 metri

a 2,40 metri. Cio significa che i sottotetti ai fini tarsu

addirittura non pagano se hanno una altezza

inferiore a 2,40 metri. Infine, il regolamento precisa

che l’amministrazione può redigere un apposito

piano per la regolamentazione dei locali sottotetti.

Da ciò si evince che secondo le norme non possono

essere addebitate somme per misurazioni che violano

tali principi.

Inoltre vi è il problema delle abitazioni che devono

essere misurate al netto delle mura, tanto è che la

legge 311 del 30/12/2004 precisa che ai fini tarsu la

superficie da prendere in considerazione non può 21

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essere inferiore all’ 80% della superficie catastale.

Infine ultimo aspetto che l’amministrazione sta

omettendo di valutare è il parcheggio che i residenti

del centro storico pagano annualmente

Orbene con la chiusura della Piazza con la chiusura

di Via Nappi e altre strade del Centro Storico,

essendosi ridotta notevolmente la capacità di

parcheggio, l’amministrazione deve prendere una

decisione se non far pagare, come è giusto che sia, il

costo annuale dei parcheggi nel Centro storico.

RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI

Il regolamento nulla dice sulla rateizzazione degli

importi, tanto è che in modo apodittico la rateizzazione viene

demandata all’assoservizi. L’Amministrazione non ha previsto

le rate per il relativo pagamento ma ha previsto una

assurdità.

Infatti, laddove vengono fatte delle rateizzazioni, il primo

contratto prevede che le prime rate servono a pagare sull’

intero l’aggio all’assoservizi. Una volta riscosso l’aggio

sull’intera somma, le restanti somme vengono versate al

Comune. Mi chiedo, una volta che la società ha incassato il

suo aggio sull’intero, ha ancora interesse ad incassare le

restanti rate. Con l’infotrading, invece, l’aggio veniva

incassato sulle singole rate, ossia era rateizzato tutto.

Va anche ricordato che allo stato il rapporto con infotrading è

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ancora in corso. Il rapporto con la Maggioli per i software è

ancora in corso, e la stessa cosa dicasi con Equitalia.

TARES – PAGAMENTO TARSU ANNI PRECEDENTI

Rispetto alla Tares a Dicembre 2013 dovevano essere

pagate le relative maggiorazioni. Chi è preciso entro quella

data anche in assenza di cartella esattoriale pagò la

relativa quota di TARES compresa la maggiorazione.

Successivamente equitalia inviò in ritardo, a tutti le

cartelle esattoriali e sembra che molti cittadini hanno

pagato la maggiorazione due volte. E’ opportuno verificare

pre restituire eventuali pagamenti maggiorati.

L’Assessore alle Finanze nella seduta della III commissione

del 25/11/2014, nel verbale n° 25, ha dichiarato che il

gettito TARSU evidenzia una maggiore entrata. Siccome il

DL 195/2009 artt. 11 e 12 dice che i relativi costi devono

essere coperti integralmente dalla tassa, l’entrata

maggiore deve essere restituita ai cittadini. Infatti non può

essere utilizzato tale gettito per coprire costi pregressi

atteso che il comune redige bilanci per anno finanziario,

per cui va restituito.

CONCLUSIONISE

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Alla luce di quanto sopra evidenziato:

1) rispetto alla estensione del servizio e alla nomina del

funzionario responsabile dello stesso, considerata la

decadenza per risoluzione da parte del Comune di Genzano

Romano ed alla luce della sentenza del Tar che accoglieva

il ricorso contro il comune di Quartu e l’assoservizi s.r.l.,

per avere quest’ultima, ai sensi dell’art. 38 lett. f) cod.

appalti, omesso di dichiarare la decadenza avvenuta a

febbraio 2014, ossia molto prima della estensione del

contratto, e la mancata osservanza delle norme innanzi

richiamate sull’argomento, vista la delibera di estensione

del servizio relativa alle attività in essa contenute e al

relativo contratto, considerati gli avvisi di accertamento

notificati per il periodo 2009 – 2012 il Presidente invita la

commissione a esprimersi sull’argomento e

successivamente propone al Sindaco di porre in essere

tutti gli atti necessari, e tutte le azioni giudiziali e

stragiudiziali che si rendessero necessarie per arrivare al

ritiro degli atti fin qui emessi, e a dichiararne la nullità, ed

interrompere la notifica di ulteriori atti e accertamenti da

parte di Assoservizi, nonché di mettere in essere tutti gli

atti necessari negli interessi dell’amministrazione e dei

cittadini, ivi compreso l’annullamento in autotutela

dell’affidamento fatto all’assoservizi s.r.l.;

Di convocare immediatamente il Consiglio Comunale

sull’argomento al fine di ratificare il suo operato, nonché

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di regolamentare la materia dei sottotetti, della

rateizzazione, della restituzione delle maggiori somme

accertatate così come dichiarato dall’assessore

competente. Nonchè disporre verifica sui pagamenti della

maggiorazione TARES e assumere la decisione di evitare il

pagamento annuale dei parcheggi nel centro storico.

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