Tribunale di Avellino · Web viewCon determina n. 1449 del 30.4.2012 il dirigente servizio finanze...
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A) Il procedimento.
I. Con determina n. 1449 del 30.4.2012 il dirigente servizio
finanze e personale del Comune di Avellino approvò il
bando di gara, il disciplinare e il capitolato per
l’affidamento in concessione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per la durata di 5 anni
del servizio di gestione, accertamento e riscossione
ordinaria e coattiva dell’imposta sulla pubblicità, della
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dei
diritti sulle pubbliche affissioni, riscossione fitti alloggi
comunali, prevedendosi quale corrispettivo che “le società
partecipanti dovranno indicare nell’offerta economica gli
aggi spettanti per ciascun tipo di attività. Il Concessionario
in considerazione degli importi accertati e incassati, a
lordo dell’aggio, riferiti all’anno 2010 pari a € 887.000,00
per la T.O.S.A.P., di € 550.000,00 per l’imposta comunale
sulla pubblicità, di € 115.000,00 per diritti sulle pubbliche
affissioni e di 797.333 per riscossione fitti alloggi
comunali, per un totale di € 2.349.330,00 è tenuto a
riconoscere al Comune, per ogni anno di concessione e per
tutta la durata della gestione, un importo minimo garantito
annuo al netto dell’aggio stabilito in € 1.527.064,50 pari al
65% dell’importo (aggio a base d’asta del 35%) in quattro
rate costanti anticipate al netto dei riversamenti decadali
già operati per il periodo di riferimento”.
II. Espletata la procedura e aggiudicata in via definitiva con
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determina n. 170 del 31.5.2013 la gara alla società
Assoservizi s.r.l., in data 19.7.2013 venne stipulato tra il
Comune di Avellino e la società Assoservizi s.r.l. il
contratto rep. 5244 “per la concessione per la durata di 5
anni del servizio di gestione, accertamento e riscossione
ordinaria e coattiva dell’imposta sulla pubblicità, della
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dei
diritti sulle pubbliche affissioni, riscossione fitti alloggi
comunali” prevedendosi puntualmente al patto 5 rubricato
“corrispettivo” che “il concessionario è tenuto a
riconoscere al Comune, per ogni anno di concessione e per
tutta la durata della gestione, un importo annuo, al netto
degli aggi spettanti per ciascun tipo di attività che
risultano dall’offerta proposta dal concessionario in sede di
gara ed espressi nell’offerta economica che si allega al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
… Il concessionario, in considerazione degli importi
accertati ed incassati, a lordo dell’aggio, riferiti all’anno
2010 pari a 887.000,00 per la T.O.S.A.P., di 550.000,00 per
l’imposta comunale sulla pubblicità, di 115.000,00 per
diritti sulle pubbliche affissioni e di 797.333 per
riscossione fitti alloggi comunali, per un totale di
2.349.330,00 è tenuto a riconoscere al Comune per ogni
anno di concessione e per tutta la durata della gestione
un importo minimo garantito annuo al netto dell’aggio
stabilito in € 1.527064,50 pari al 65% dell’importo (aggio
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a base d’asta del 35%)”.
III. Con la delibera n. 83 del 13.3.2014 avente ad oggetto
“implementazione attività di accertamento e di riscossione
dei tributi locali di front office per i contribuenti” la Giunta
del Comune di Avellino “premesso che il funzionario
responsabile dell’Ufficio Tributi, dott.ssa Amalia Leo, con
nota prot. 9610 del 21/2/2014, ha segnalato in una
relazione di servizio una serie di problematicità che
conseguono alla gestione delle entrate tributarie dell'Ente,
in conseguenza del maggiore carico di lavoro connesso alle
recenti modifiche legislative che hanno sancito
l'introduzione della Tassa sui Rifiuti e Servizi (TARES) in
luogo della tassa sui RSU (TARSU) e dell'Imposta
Municipale Unica (IMU) in luogo della Imposta Comunale
sugli Immobili (ICI); nonché successivamente, a partire dal
1° gennaio 2014 del nuovo tributo Imposta Unica
Comunale con le sue due componenti TA.RI. e TA.SI. ….
verificato che in particolare l'art. 11 del capitolato di gara,
ripreso dall' art. 5 del contratto di concessione nel sancire
«... il concessionario, in considerazione degli importi
accertati ed incassati, a lordo dell'aggio, riferiti all'anno
2010 pari a € 887.000,00 per la T.O.S.A.P., di € 550.000,00
per l’Imposta comunale sulla pubblicità, di € 115.000,00
per diritti sulle pubbliche affissioni e di € 797.333 per
riscossione fitti alloggi comunali, per un totale di €
2.349.330,00 è tenuto a riconoscere al Comune, per ogni
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anno di concessione e per tutta la durata della gestione, un
importo minimo garantito annuo al netto dell'aggio
stabilito in € 1.527.064,50 pari al 65% dell'importo (aggio
a base d'asta del 35%) ....» ha indicato, per un errore
materiale di compilazione, non i dati degli importi accertati
e riscossi nell' anno di competenza, ma gli importi
accertati comprensivi quindi dei residui non riscossi e non
affidati all'attuale concessionario perchè relativi agli anni
precedenti; che l’ammontare corretto degli importi
accertati e riscossi per l’anno 2010 ammonta
complessivamente ad € 880.299,00 in luogo dell’importo di
€ 2.349.330,00 indicato erroneamente negli atti
contrattuali; che quindi il minimo garantito
correttamente calcolato ammonta ad € 572.194,00
pari al 65% dell’importo accertato e riscosso per
l’anno 2010 in relazione alle entrate affidate in
concessione, e che l’importo contrattuale complessivo,
correttamente calcolato, ammonta ad € 1.201.324,47,
in luogo dell’importo erroneamente indicato in contratto di
€ 2.715.927,67” deliberò di “1) Di prendere atto della
proposta tecnico-economica per la gestione delle residue
attività correlate ai tributi ICI/IMU e TARSU/TARES e per
il potenziamento della fase di front-office TARSU/TARES
presentata dalla società Assoservizi con nota 12307 del
07/03/2014 integrata con nota 12963 del 11/0312014, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
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atto e che sono qui allegati e richiamati integralmente. 2)
Di affidare alla soc. Assoservizi - società a supporto della
pubblica amministrazione S.r.l. ai patti e condizioni
riportate nell’offerta citata, per la durata di anni tre
prorogabili e comunque fino al termine di aggiudicazione
della gara: il servizio di accertamento per omessa,
incompleta o infedele dichiarazione - nonché per omesso,
incompleto o tardivo versamento dei tributi relativi allo
smaltimento dei rifiuti vigenti in ciascun periodo di
imposta (Tariffa di Igiene Ambientale, Tassa RSU, Tributo
Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, e dall'anno corrente la
Componente TA.RI.), il servizio di accertamento per
omessa, incompleta o infedele dichiarazione - nonché per
omesso, incompleto o tardivo versamento dei tributi sulla
proprietà immobiliare vigenti in ciascun periodo di imposta
(Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta Municipale
Unica e, dall'anno corrente, la Componente T A.SI.), il
servizio di riscossione volontaria e coattiva degli importi
definitivamente accertati ed inoltre il Servizio di supporto
a potenziamento delle funzioni di front-office TARES/TARI
dell'Ufficio Tributi ai patti e condizioni qui rappresentati e
comunicati al Comune di Avellino con nota prot. n. 12307
del 07/03/2014 ed integrata con nota prot. 12963 del
11/03/2014. 3) Di autorizzare il Dirigente del Settore
Finanze e Tributi a modificare il contratto sottoscritto in
data 19/07/2013, registrato con rep. 5244, a seguito di
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gara di appalto di evidenza pubblica indetta a seguito della
Deliberazione G.C. n. 444 del 27/12/2011, relativo al
servizio di accertamento e riscossione delle entrate
comunali Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
(TOSAP), Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritto sulle
Pubbliche Affissioni, Canoni di locazione delle unità
immobiliari E.R.P., nella parte in cui è previsto l'impegno
della società al pagamento di un importo minimo garantito
annuo ad € 572.194,00, in applicazione dei corretti
parametri di riscossione dell'anno 2010…”.
IV. Con delibera n. 90 del 21.3.2014 venne modificata la
delibera di Giunta Comunale n. 83 del 13.3.2014,
riducendo da tre ad un anno la durata
dell’affidamento alla Assoservizi dei servizi di
accertamento dei tributi relativi allo smaltimento dei rifiuti
vigenti in ciascun periodo di imposta, di accertamento dei
tributi sulla proprietà immobiliare vigenti in ciascun
periodo di imposta, di riscossione volontaria e coattiva
degli importi definitivamente accertati e di supporto a
potenziamento delle funzioni di front-office TARES/TARI
dell'Ufficio Tributi.
V. Di poi il contratto rep. 5318 stipulato l’8.5.2014 tra il
Comune di Avellino e la Assoservizi S.r.l. avente ad oggetto
“implementazione servizio di accertamento e di riscossione
dei tributi locali e affidamento del servizio di
potenziamento delle funzioni di front office per i tributi
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TARES/TARI - Rettifica al contratto di appalto rep. 5244
del 19 luglio 2013”.
B) Ipotesi di conseguente danno erariale e ipotesi di
violazione di legge.
Dalla descrizione della vicenda che precede, a parere dello
scrivente, sono di palmare evidenza le plurime violazioni di
legge perpetrate dall’Amministrazione Comunale che,
infrangendo i più elementari principi informatori del codice dei
contratti pubblici e delle procedure evidenziali, ha inferto ripetuti
e gravosissimi danni alle già scarse risorse dell’Ente.
In proposito è sufficiente osservare che la lex specialis imponeva
all’aggiudicatario di riconoscere al Comune l’importo minimo
garantito annuo di € 1.527.064,50 pari al 65% dell’importo dei
tributi accertati e incassati nel 2010, importo indicato in €
2.349.330,00. Ai sensi dei documenti di gara dunque l’importo
complessivo minimo che l’aggiudicatario avrebbe dovuto
versare al Comune per tutta la durata della gestione del servizio
avrebbe dovuto essere di € 7.635.320,00 (€ 1.527.064,50 x 5
anni), importo di consistenza tale da ridurre in misura
significativa il numero dei concorrenti (esistono dei parametri
per la iscrizione all’albo dei riscossori) con idonei requisiti di
partecipazione alla procedura per l’affidamento della concessione
e da scoraggiare pure gli operatori economici più accreditati.
La stazione appaltante, resasi poi conto dell’errore
dell’indicazione nel bando dell’importo dei tributi accertati
e incassati nel 2010 pari in realtà ad € 880.299,00 in luogo 7
dell’importo di € 2.349.330,00, in nome di un malinteso senso
di rispetto della correttezza contrattuale, piuttosto che limitarsi
ad annullare e rinnovare la intera procedura così da consentire la
partecipazione a gara di tutti gli operatori interessati alle nuove
condizioni e a liberare la contraente dal rispetto delle
gravosissime obbligazioni volontariamente assunte, con delibera
di G.C. n. 83 del 13.3.2014 ha rettificato l’importo del
corrispettivo annuo che la affidataria Assoservizi s.r.l. avrebbe
dovuto versare al Comune ai sensi del contratto rep. n. 5244 del
19.7.2013 da € 1.527.064,50 ad € 572.194,00
conseguentemente riducendo l’importo complessivo del
corrispettivo per tutta la durata della gestione da €
7.635.320,00 ad € 2.860.970,00.
La violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza e
par condicio, comportando una drastica riduzione del numero dei
concorrenti interessati alla selezione, ha implicato che l’azione
del Comune nell’affidamento della concessione e nell’esecuzione
del servizio lungi dall’essere ispirata ai criteri di trasparenza,
pubblicità, economicità ed efficienza non ha adeguatamente
perseguito la migliore qualità della prestazione alle condizioni
economiche più vantaggiose per l’Ente.
A riprova di ciò è sufficiente osservare che il Comune aveva
riconosciuto al precedente affidatario del servizio un aggio
pari al 17% dei tributi accertati e riscossi nell’anno.
Ma la violazione delle norme del codice dei contratti
pubblici e dei principi ad esse sottese ed il conseguente
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danno alle casse dell’Ente assume aspetti addirittura singolari,
considerato l’illegittimo affidamento con procedura negoziata
senza bando del servizio di accertamento e di riscossione della
TARES, dell’IMU e successivamente della IUC (TASI e TARI) alla
Assoservizi s.r.l., servizio di valore notevolmente superiore a €
10.000.000,00, (infatti sembra che da importo di bilancio si
superano i 20.000.000,00).
In proposito non ricorre alcuna delle condizioni previste dal V
comma dell’art. 57 del D.Lvo n. 163/2006 atteso che per un verso
quanto alla lett. a) il servizio di accertamento e riscossione dei
nuovi tributi locali non può certo ritenersi necessario
all’espletamento dei servizi oggetto del contratto iniziale
(accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta
sulla pubblicità, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, dei diritti sulle pubbliche affissioni, riscossione fitti
alloggi comunali) e che il valore complessivo del contratto
aggiudicato per il servizio complementare ( ma sul punto si è
dell’opinione che non trattasi di servizio complementare perché
sono tributi diversi, infatti, i primi, quelli adesso citati, peraltro,
sono considerati minori) non solo supera il cinquanta per cento
ma è più che un multiplo dell'importo del contratto iniziale e per
un altro che quanto alla lett. b) i nuovi servizi, riferendosi all’
accertamento e riscossione di tributi locali di nuova istituzione,
dal punto di vista logico prima che giuridico non possono
considerarsi come “ripetizione di servizi analoghi” a quelli già
affidati alla Assoservizi s.r.l., né tanto meno essere prestati in
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conformità al progetto di base, oggetto del contratto rep. n. 5244
del il 19.7.2013.
Neppure può omettersi di precisare che la procedura negoziata
pur “semplificata” rispetto alle altre procedure, rimanendo
comunque assoggettata ai principi contemplati dall’art. 2 del
D.Lvo n. 163/2006, avrebbe richiesto ai sensi del comma 6
dell’articolo 57 del codice dei contratti un’adeguata indagine di
mercato e l’espletamento di un confronto concorrenziale tra gli
operatori economici consultati, tanto più tenuto conto del valore
molto superiore a € 10.000.000,00 dei servizi affidati.
Le descritte violazioni di legge sono tanto più gravi, a parere
dello scrivente, considerato che, costituendo il sistema di scelta
del contraente a mezzo di procedura negoziata senza
pubblicazione del bando di cui all'art 57 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 un'eccezione ai principi generali della pubblicità e
della massima concorrenzialità, i presupposti per la
ammissibilità della procedura vanno accertati e giustificati
con il massimo rigore e non sono suscettibili di
interpretazione estensiva.
L’affidamento alla Assoservizi s.r.l. del servizio di accertamento e
riscossione dei nuovi tributi locali con procedura negoziata al di
fuori degli strettissimi limiti di legittimità, violando
palesemente i principi di libera concorrenza, trasparenza,
pubblicità funge da moltiplicatore dell’inefficienza e del
danno erariale già cagionato con il mutamento nel corso
dell’esecuzione del contratto rep 5244 del il 19.7.2013 delle
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condizioni spuntate dal Comune all’esito della procedura
evidenziale.
Ma c’è di più. La stazione appaltante ha affidato la
concessione dei nuovi servizi e stipulato il contratto rep.
5318 dell’8.5.2014, senza aver svolto alcuna accertamento
sulla sussistenza dei requisiti generali, così incorrendo
nella violazione della lett. f) dell’art. 38 D.Lvo n. 163/2006
ai sensi del quale “1. Sono esclusi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di
lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di
subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
… f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante,
hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce
la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio
della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante”. In proposito la
stazione appaltante non ha acquisito né valutato l’incidenza
sull'affidabilità tecnico-professionale della affidataria della
declaratoria della decadenza per grave inadempimento
della Assoservizi s.r.l. dal contratto 6.12.2013 rep. 1304 di
affidamento in concessione dell’attività di riscossione
coattiva ICI e TARSU e di accertamento per infedele o
omessa dichiarazione della RSU/TRES, decadenza
pronunciata con delibera di G.C. di Genzano di Roma n. 58
del 26.2.2014 , pregiudicando ulteriormente la par condicio 11
competitorum.
In conclusione nella fattispecie, a parere dello scrivente, ricorre
senza dubbio il danno erariale conseguente agli affidamenti dei
servizi in violazione delle regole comunitarie e nazionali in
materia di par condicio e di favor partecipationis, dunque un
pregiudizio patrimoniale costituito dalla differenza tra le entrate
effettivamente conseguibili dall'Amministrazione e le minori
conseguite, per mancato assolvimento dell'obbligo della
procedura concorsuale, oltre ad una ipotesi di violazione delle
norma sugli appalti.
A rendere più raccapricciante la situazione e l’uso della nota
dell’ufficio tributi prot. 9610 del 21/2/2014 con la quale si
esternava la preoccupazione dell’adempimento di un servizio in
virtù delle nuove tasse, interpretata, invece, per giustificare la
carenza di personale, che pure è indicato, ma che non poteva
essere causa di esternalizzazione attesi gli improvvidi
trasferimenti fatti.
Infatti, a seguito degli inopportuni trasferimenti effettuati
dall’amministrazione, sui quali si tornerà in altra commissione, è
stato svuotato, non so se volontariamente, di altre unità l’ufficio
tributi, non mettendolo nella condizione di poter operare. Forse
una persona normale penserebbe che questi trasferimenti,
servivano a giustificare l’esternalizzazione del servizio.
L’aspetto che lascia ancora più perplesso che nel bilancio sono
iscritte tutte le spese al lordo della riscossione senza alcuna
riduzione delle correlativa entrate, perché la gestione finanziaria
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è unica, ciò in base al principio della integrità annualità e
veridicità del bilancio.
La relativa delibera di estensione non prevede una previsione di
introito che serve a determinare il famoso 50% previsto dal
legislatore per la procedura negoziata, né conseguentemente una
previsione di spesa in violazione delle norme sopra citate, dando
per scontato una complementarietà di servizi che scontato non è.
Infatti, il legislatore prevede la procedura negoziata, ma deve
trattarsi di servizi complementari a quelli del contratto
originario, ma così non è, e che non superino il 50% del
contratto affidato con regolare gara. Nel caso di specie
sono stati affidati servizi diversi a quelli posti a gara, enon
sono una estensione degli stessi.
Sempre nella stessa delibera si afferma che il concessionario
verrà pagato con parte delle somme incassate dagli accertamenti
tributari dei cinque anni precedenti. Siccome ciò non significa
che non vi sia spesa, e le norme di contabilità finanziaria non
contemplano la possibilità di prevedere le entrate al netto degli
aggi, per cui la delibera deve essere oggetto di sanzione sia da
parte de collegio dei revisori che della Corte dei Conti.
C) MANCANZA DI TRASPARENZA E PUBBLICITA’.
RISERVATEZZA.
1) Allo stato sul sito del Comune è pubblicato un 13
regolamento TARSU difforme da quello vigente e
quindi inidoneo a garantire il cittadino, in violazione
delle norme sulla trasparenza, anche in considerazione
della circostanza che la pubblicazione sul sito internet
dell’ente, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente,
ha valore di pubblicità legale. Il regolamento attualmente
in vigore è quello del 1994, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n° 76 del 12/7/1994, successivamente
modificata sole per le distanze dai punti di raccolta, per cui
quello pubblicato sul sito non garantisce il cittadino sia
sulle modalità e criteri di determinazione del tributo sia
sulla modalità del ricorso.
Ai fini della riservatezza, per combattere l’evasione, il
Comune ha accesso a molte banche dati attraverso
l’uso di una password. Ci chiediamo se persone
diverse dal dirigente comunale stiano usando la
password di accesso alle banche dati, attesa la
dubbia intepretazione che si nutre dalla lettura degli
avvisi.
CAUSE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE.
1) Ai fini contrattuali, come previsto al punto 1.1.2
dell’allegato “A” al contratto n° rep 5318 occorreva
procedere ad una completa analisi delle disposizioni
regolamentari del comune in relazione alle vigenti
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disposizioni normative, al fine di redigere un manuale
operativo contenente, tra l’altro, tariffe e criteri di
misurazione delle superfici imponibili. Alla data
odierna non risulta essere stato approvato dal
Comune alcun manuale operativo, operazione
propedeutica alla successiva attività da svolgersi da parte
della concessionaria.
La mancata approvazione del suddetto manuale operativo
è stata tra l’altro una delle cause di risoluzione del
contratto (formalizzata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 58 del 26.02.2014) che la predetta società
aveva con il Comune di Genzano di Roma.
2) Nomina funzionario responsabile ai sensi dell’art. 74
d.lgs. n. 507/1993, comma 2 e dell’art 11 comma 4
del D. lgs n° 504/1992.
Il funzionario responsabile non è stato nominato, ma con
delibera n° 187/2014 la Giunta si è limitata a prendere
atto della designazione del funzionario responsabile del
servizio, indicato dall’Assoservizi, benchè il contratto
prevede espressamente la nomina formale. La cosa più
eclatante è che con la delibera 186/2014 viene nominato
funzionario responsabile ai fini dell’accertamento dei
Tributi la funzionaria dott.ssa Amalia Leo pure ai sensi
dell’art. 1 comma 692 legge 147/2014. La cosa ancora
peggiore che mentre il Comune di Genzano Romano
prevedeva nel contratto la presa d’atto del responsabile ed 15
ha invece utilizzato, con delibera l’istituto della nomina
formale, cosa poi avvenuta, il nostro contratto prevede la
nomina formale e la Giunta con delibera si è limitata alla
presa d’atto di una nomina fatta dalla società non
procedendo alla nomina formale. Detta Nomina non puo
essere fatta ad un funzionario esterno all’amministrazione.
Il Comune di Genzano di Roma ha comunque risolto
il contratto e revocata la nomina annullando circa
3.000 cartelle di accertamento notificate
dall’Assoservizi s.r.l..
Va precisato che la circolare del MEF del 22/6/1994 n°
95/e riferendosi sempre al d.lgs 507/1993 al punto IX
precisa che…. In caso di necessità di una rilevazione
massiva in carenza di personale o per altro impedimento, è
previsto dall’art. 71, comma 4, il conferimento negoziale
dell’incarico di rilevazione della materia imponibilie ( non
della funzione di accertamento tributario) a soggetto
esterno in base ad uno schema contrattuale…. Prevedere
anche le modalità e i criteri di individuazione delle
superfici, .. della loro specifica destinazione. …. Per il
controllo delle denunce o delle rilevazioni materiali l’art.
73 attribuisce al Comune il potere di richiedere documenti
o la compilazione dei questionari.
La stessa Cassazione sezione tributi, con
giurisprudenza costante afferma che le funzioni di
accertamento tributario e rappresentanza
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processuale spettano al dirigente dell’Ufficio Tributi,
ovvero ad un funzionario che abbia posizione
organizzativa. L’accertamento è cosa diversa dalla
rilevazione e dalla misurazione, queste ultime (rilevazione
e misurazione) possono essere delegate a persone terze
all’amministrazione, previa autorizzazione del
sindaco. La stessa cosa, anche in materia di
rappresentanza processuale, questa, ad eccezione
della Cassazione spetta ai dipendenti comunali,
dirigenti o funzionari, ma non a terzi.
Nel nostro caso tutti gli avvisi di accertamento per le
ragioni innanzi indicate devono ritenersi nulli. Infatti
il Comune di Genzano di Roma, con delibera n° 58
del 26/2/2014 ha proceduto alla risoluzione del
contratto dichiarato decaduto il concessionario
ASSOSERVIZI s.r.l.
ALTRA CLAUSOLA DI RISOLUZIONE
CONTRATTUALE E LA VIOLAZIONE DEI REQUISITI
CONTENUTI NELL’ART. 38 DEL D. LGS 163/2006
LETTERA F.
3) L’art. 38 del D. Lgs 163/2006 lett. f) impone al
concorrente, a pena di esclusione, la dichiarazione di
pregresse risoluzioni contrattuali anche se relative
ad affidamenti effettuati da altre stazioni……. 17
Il T.A.R. Campania, Napoli, Sez II, 10/12/2014 n° 6507 ha
condannato il Comune di Quartu e l’Assoservizi s.r.l.,
perché quest’ultima aveva omesso di comunicare che era
stata dichiarata decaduta con del di G. Com. 26/2/2014 n°
58 e conseguente determina dirigenziale per grave
inadempimento contrattuale (aveva emesso 2972 avvisi di
accertamento nulli perché sottoscritti da soggetto privo del
potere di firma).
Infatti tale “adempimento doveroso” non può essere sanato
attraverso il soccorso istruttorio.
Orbene la risoluzione del contratto per avvenuta
decadenza del concessionario è avvenuta con
delibera di Giunta Comunale n° 58 del 26/2/2014 del
Comune di Genzano di Roma. Il Comune di Avellino
con delibera di G.Com. n° 83 del 13/3/2014, poi
rettificata sulla sola durata del tempo dalla delibera
n° 90 della Giunta Comunale del 21/3/2014 ha esteso,
a parere dello scrivete, in modo illegittimo,
l’affidamento con procedura negoziata senza bando,
altra attività di accertamento e riscossione di altri e
nuovi tributi all’Assoservizi s.r.l., già dichiarata
decaduta in data 26/2/2014 da altro Comune.
Ancor più rilevante e grave assume la delibera di
Giunta Comunale del 13/6/2014 n° 187 allorché
prende atto della nomina del funzionario
responsabile indicato dall’Assoservizi, sia per il
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contrasto con le norme contrattuali (nomina formale
e non presa d’atto) sia perché è incorso nello stesso
errore del Comune di Genzano di Roma, oltre ad aver
sottaciuto la intervenuta decadenza. Cio è grave
anche per le ragioni innanzi indicate rispetto al
danno erariale perché è mancata ogni attività
adeguata di indagine di mercato, di paragone e
confronto concorrenziale. controllo e verifica come
prescrive il comma 6 dell’ art. 57 del Codice degli
appalti.
Se si fosse fatta una attività di controllo questa
estensione, peraltro a mio parere illegittima, non
poteva essere fatta. Infatti lo stesso T.A.R. ha
confermato ciò.
Anche a voler ammettere che il Comune non aveva
fatto un preventivo controllo, ma non credo perché il
contratto estensivo di Genzano e quello di Avellino
sono identici, chissà chi li ha scritti, errando,
nonostante ciò anche a voler ammettere la non
conoscenza della decadenza, l’amministrazione
adesso ne è a conoscenza, per cui deve provvedere a
dichiarare la decadenza e l’annullamento degli avvisi
inviati. Sul punto il T.A.R. Napoli si è pronunciato
con la accogliendo il ricorso contro la società
Assoservizi s.r.l. e contro il comune di Quartu.
La cosa che più intigna infine, è che manca la delibera di 19
Giunta che approva gli schemi di contratto, che il
dirigente deve sottoscrivere, fatto gravissimo perché si
attribuisce ogni potere a quest’ultimo e non mi sembra che
ciò sia legittimo.
Infine corre l’obbligo segnalare che il contratto con
Assoservizi scade a Marzo 2015, non si riesce ad avere una
risposta se il Comune ha preparato e pubblicato la gara,
diversamente si attribuisce un ingiusto vantaggio
all’attuale gestore.
QUESTIONE SOTTOTETTI E ABITAZIONI, NONCHE’
PAGAMENTO DEI PARCHEGGI NEL CENTRO STORICO
PER I RESIDENTI
Nel regolamento manca ogni riferimento alla valutazione
dei sottotetti. Materia questa che dovrebbe far parte del
regolamento. Allo stato nulla si dice, e questo silenzio non
significa che i sottotetti vanno pagati. Sul punto lo
scrivente nella qualità ha fatto una richiesta al Dirigente
per avere certezza sul comportamento che i cittadini
devono avere ma vi risparmio la risposta sia del Dirigente
che dell’assessore, i quali hanno detto che se vi erano
divergenze davano mandato all’assoservizi di procedere ad
accertamenti
Sul punto va osservato che la risposta non è consona
alle disposizioni di legge e regolamentari. Il D.P.R.
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138/98, all’allegato C punto 2) prevede che le
superfici pertinenziali e accessori dei locali
principali aventi altezza utile inferiore a 1,50 mt non
entra nel computo delle superfici catastali. Ciò
significa che detta superficie non può essere
conteggiata ai fini tarsu, a differenza di come sta
avvenendo, per cui vi è una palese violazione delle
norme legislative.
Altrettanto importante è la violazione alle norme del
regolamento urbanistico edilizio comunale vigente
(RUEC), al cui art. 27 ( sottotetti abitabili) dice che
gli stessi sono considerati abitabili se hanno una
altezza minima di metri 2,oo fino a 2.70 mt., o
utilizzati per servizio se hanno un altezza da 2 metri
a 2,40 metri. Cio significa che i sottotetti ai fini tarsu
addirittura non pagano se hanno una altezza
inferiore a 2,40 metri. Infine, il regolamento precisa
che l’amministrazione può redigere un apposito
piano per la regolamentazione dei locali sottotetti.
Da ciò si evince che secondo le norme non possono
essere addebitate somme per misurazioni che violano
tali principi.
Inoltre vi è il problema delle abitazioni che devono
essere misurate al netto delle mura, tanto è che la
legge 311 del 30/12/2004 precisa che ai fini tarsu la
superficie da prendere in considerazione non può 21
essere inferiore all’ 80% della superficie catastale.
Infine ultimo aspetto che l’amministrazione sta
omettendo di valutare è il parcheggio che i residenti
del centro storico pagano annualmente
Orbene con la chiusura della Piazza con la chiusura
di Via Nappi e altre strade del Centro Storico,
essendosi ridotta notevolmente la capacità di
parcheggio, l’amministrazione deve prendere una
decisione se non far pagare, come è giusto che sia, il
costo annuale dei parcheggi nel Centro storico.
RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI
Il regolamento nulla dice sulla rateizzazione degli
importi, tanto è che in modo apodittico la rateizzazione viene
demandata all’assoservizi. L’Amministrazione non ha previsto
le rate per il relativo pagamento ma ha previsto una
assurdità.
Infatti, laddove vengono fatte delle rateizzazioni, il primo
contratto prevede che le prime rate servono a pagare sull’
intero l’aggio all’assoservizi. Una volta riscosso l’aggio
sull’intera somma, le restanti somme vengono versate al
Comune. Mi chiedo, una volta che la società ha incassato il
suo aggio sull’intero, ha ancora interesse ad incassare le
restanti rate. Con l’infotrading, invece, l’aggio veniva
incassato sulle singole rate, ossia era rateizzato tutto.
Va anche ricordato che allo stato il rapporto con infotrading è
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ancora in corso. Il rapporto con la Maggioli per i software è
ancora in corso, e la stessa cosa dicasi con Equitalia.
TARES – PAGAMENTO TARSU ANNI PRECEDENTI
Rispetto alla Tares a Dicembre 2013 dovevano essere
pagate le relative maggiorazioni. Chi è preciso entro quella
data anche in assenza di cartella esattoriale pagò la
relativa quota di TARES compresa la maggiorazione.
Successivamente equitalia inviò in ritardo, a tutti le
cartelle esattoriali e sembra che molti cittadini hanno
pagato la maggiorazione due volte. E’ opportuno verificare
pre restituire eventuali pagamenti maggiorati.
L’Assessore alle Finanze nella seduta della III commissione
del 25/11/2014, nel verbale n° 25, ha dichiarato che il
gettito TARSU evidenzia una maggiore entrata. Siccome il
DL 195/2009 artt. 11 e 12 dice che i relativi costi devono
essere coperti integralmente dalla tassa, l’entrata
maggiore deve essere restituita ai cittadini. Infatti non può
essere utilizzato tale gettito per coprire costi pregressi
atteso che il comune redige bilanci per anno finanziario,
per cui va restituito.
CONCLUSIONISE
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Alla luce di quanto sopra evidenziato:
1) rispetto alla estensione del servizio e alla nomina del
funzionario responsabile dello stesso, considerata la
decadenza per risoluzione da parte del Comune di Genzano
Romano ed alla luce della sentenza del Tar che accoglieva
il ricorso contro il comune di Quartu e l’assoservizi s.r.l.,
per avere quest’ultima, ai sensi dell’art. 38 lett. f) cod.
appalti, omesso di dichiarare la decadenza avvenuta a
febbraio 2014, ossia molto prima della estensione del
contratto, e la mancata osservanza delle norme innanzi
richiamate sull’argomento, vista la delibera di estensione
del servizio relativa alle attività in essa contenute e al
relativo contratto, considerati gli avvisi di accertamento
notificati per il periodo 2009 – 2012 il Presidente invita la
commissione a esprimersi sull’argomento e
successivamente propone al Sindaco di porre in essere
tutti gli atti necessari, e tutte le azioni giudiziali e
stragiudiziali che si rendessero necessarie per arrivare al
ritiro degli atti fin qui emessi, e a dichiararne la nullità, ed
interrompere la notifica di ulteriori atti e accertamenti da
parte di Assoservizi, nonché di mettere in essere tutti gli
atti necessari negli interessi dell’amministrazione e dei
cittadini, ivi compreso l’annullamento in autotutela
dell’affidamento fatto all’assoservizi s.r.l.;
Di convocare immediatamente il Consiglio Comunale
sull’argomento al fine di ratificare il suo operato, nonché
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di regolamentare la materia dei sottotetti, della
rateizzazione, della restituzione delle maggiori somme
accertatate così come dichiarato dall’assessore
competente. Nonchè disporre verifica sui pagamenti della
maggiorazione TARES e assumere la decisione di evitare il
pagamento annuale dei parcheggi nel centro storico.
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