TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA ATTO DI CITAZIONE …...campagna di richiamo: 709.712 unità in totale,...

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TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA ATTO DI CITAZIONE Ai sensi dell’art. 140 bis, D.Lgs. n. 206 del 2005 Per l’Associazione ALTROCONSUMO, con sede in Milano, Via Valassina, 22, C.F. 97010850150, in persona del Segretario Generale e legale rappresentante Dr.ssa Luisa Crisigiovanni, in qualità di rappresentante processuale della Sig.ra Martina Marinari, nata il 4 ottobre 1984 a Domodossola e residente a Fano (PU) in Via dello Scalo n. 19/B, C.F. MRNMTN84R44D332A, giusta procura speciale dell’8 febbraio 2016 ai sensi dell’art. 140 bis, comma 1, D.Lgs. n. 206/2005 e della Sig.ra Letizia Benedetta Ghizzi Panizza, nata il 30 aprile 1957 a Milano e ivi residente in Via F. Reina n. 35, C.F. GHZLZB57D70F205I, giusta procura speciale del 9 febbraio 2016, ai sensi dell’art. 140 bis, comma 1, D.Lgs. n. 206/2005 (doc. 1), elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’Avv. Giorgio Battaglini, sito in Mestre – Venezia, Piazzetta Mons. Olivotti, 9, e rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Guido Scorza (C.F. SCRGDU73T08H501Y - PEC [email protected]) e Dario Reccia (C.F. RCCDRA80B14A662D - PEC [email protected]), entrambi appartenenti all’Associazione professionale E-Lex Belisario Scorza Riccio & Partners - Studio Legale (C.F. e P.I.: 11514241006), nonché dall’Avv. Maria Laura Salvati del Foro di Salerno (C.F. SLVMLR83M42A717U - PEC [email protected]) e dall’Avv. Paolo Martinello del Foro di Milano (C.F. MRTPLA54L26F205Z - PEC [email protected]), in virtù di delega in calce al presente atto CONTRO la VOLKSWAGEN AG, con sede in Berliner Ring 2, 38440 – Wolfsburg, Germania, VAT

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TRIBUNALECIVILEDIVENEZIA

ATTODICITAZIONE

Aisensidell’art.140bis,D.Lgs.n.206del2005

Per l’Associazione ALTROCONSUMO, con sede in Milano, Via Valassina, 22, C.F.

97010850150, in persona del Segretario Generale e legale rappresentante Dr.ssa Luisa

Crisigiovanni,inqualitàdirappresentanteprocessualedellaSig.raMartinaMarinari,nata

il4ottobre1984aDomodossolaeresidenteaFano(PU) inViadelloScalon.19/B,C.F.

MRNMTN84R44D332A,giustaprocuraspecialedell’8febbraio2016aisensidell’art.140

bis,comma1,D.Lgs.n.206/2005edellaSig.raLetiziaBenedettaGhizziPanizza,natail30

aprile1957aMilanoeiviresidenteinViaF.Reinan.35,C.F.GHZLZB57D70F205I,giusta

procura speciale del 9 febbraio 2016, ai sensi dell’art. 140 bis, comma 1, D.Lgs. n.

206/2005(doc.1),elettivamentedomiciliatapressoloStudiodell’Avv.GiorgioBattaglini,

sito in Mestre – Venezia, Piazzetta Mons. Olivotti, 9, e rappresentata e difesa, anche

disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Guido Scorza (C.F. SCRGDU73T08H501Y - PEC

[email protected]) e Dario Reccia (C.F. RCCDRA80B14A662D - PEC

[email protected]), entrambi appartenenti all’Associazione

professionale E-Lex Belisario Scorza Riccio & Partners - Studio Legale (C.F. e P.I.:

11514241006), nonché dall’Avv. Maria Laura Salvati del Foro di Salerno (C.F.

SLVMLR83M42A717U - PEC [email protected]) e dall’Avv. Paolo Martinello del

ForodiMilano (C.F.MRTPLA54L26F205Z [email protected]),

invirtùdidelegaincalcealpresenteatto

CONTRO

laVOLKSWAGENAG,consedeinBerlinerRing2,38440–Wolfsburg,Germania,VAT

2

DE115235681

e

laVOLKSWAGENGROUPITALIAS.p.A.,VialeG.R.Gumpert1,37137–Verona,Italia,

C.F.07649360158eP.IVA01779120235

PREMESSA

A partire dal 2009, le società convenute (di seguito, anche il Gruppo VW) hanno

distribuito in Italia autoveicoli con motorizzazione a gasolio (in particolare con

motorizzazione contrassegnata dalla sigla EA 189), omologati sulla base di prove di

laboratorio, i cui risultati ufficiali in tema di emissioni inquinanti sonomolto più bassi

rispettoaquellireali,alpuntochequestiultiminonrispettanoilimitiprevistidallalegge

perlaclassediemissioneincuièstatoomologatoilveicolo.

TalediscrepanzasispiegaconilfattocheilGruppoVWhaprogettatoedinstallato

sugliautoveicoliinquestioneunsofisticatosoftware(meglioconosciutotragliaddettiai

lavoricome“defeatdevice”),ingradodianalizzarelaposizionedellosterzo,levariazioni

della velocità ed altri parametri al fine di capire se l’automobile sia guidata su strada

ovverosuirullidiunlaboratorio;inquest’ultimocaso,ilsoftwareèingradodiintervenire

su alcuni parametri delmotore e della centralina di controllo del veicolo, limitando le

prestazioni del veicolo e le emissioni inquinanti di ossidi di azoto (NOx) al fine di farle

rientrare-insedediprovediomologazione-entroilimitiprevistidallalegge.

Nel normale uso dell’autovettura, invece, il software non si attiva, lasciando così

inalterate le prestazioni del veicolo le cui emissioni, di conseguenza, superano i limiti

previstidallalegge.

L’installazione del software in questione ha riguardato i veicoli del Gruppo

omologati in Germania, Inghilterra e Spagna da Volkswagen AG presso le competenti

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autoritànazionali(KBA,VehicleCertificationAgencyeMinisterodell’Industriaspagnolo)e

quindi distribuiti in Italia, attraverso la propria rete di concessionarie, da Volkswagen

GroupItaliaconimarchiVolkswagen,Audi,SkodaeSeat.

Ifattisopradescrittinonammettonoilcondizionaleinquanto,comemegliosidirà

nel prosieguo, sono stati già riconosciuti dalle società convenute e devono pertanto

ritenersipacificitraleparti.

Talicondotteintegranounapraticacommercialescorrettainviolazionedegliarticoli

20,21comma1,letterab),21,comma2,lett.b),22e23,comma1,letterad)delCodice

del Consumo, nella misura in cui, attraverso il proprio materiale informativo e le

campagne pubblicitarie, il Gruppo ha diffuso informazioni false e fuorvianti circa la

conformitàdeiveicoliaiparametridi leggeconcernenti leemissioninocivee la relativa

classe di omologazione del motore, distorcendo così il comportamento economico del

consumatore medio ed inducendolo a prendere una decisione commerciale che non

avrebbealtrimentipresoseconsapevoledellerealicaratteristichedelveicoloacquistato.

I consumatori colpiti da tale pratica hanno quindi acquistato in Italia veicoli del

Gruppo (quelli con motorizzazione diesel EA 189 su cui è stato installato il software

“defeat device”) con caratteristiche qualitative e classe di emissione inferiori ai valori

dichiarati, subendo di conseguenza un pregiudizio economico di cui oggi Altroconsumo

chiedel’integralerisarcimentoattraversolapresenteazionediclasseaisensidell’art.140

bisdelCodicedelConsumo.

INFATTO

A) LoscandalosulleemissioniinquinantichehacolpitoilGruppoVW

SenzavolerfarelacronacadeirecentiavvenimentichehannocolpitoilGruppoVW

a livello mondiale, nel prosieguo ci limiteremo a riportare solo i fatti rilevanti per la

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definizionedelpresentegiudizio.

Aseguitodiunaseriedi indaginiecontrollisvoltinegliStatiUniti, il18settembre

2015l’EPA–agenziaamericanaperl’ambienteaccusavaufficialmenteVolkswagendiaver

violatolenormedelCleanAirAct(CAA),installandovolontariamentesullecentralinedei

motori TDi delle auto prodotte tra il 2009 e il 2015 un software in grado di alterare i

risultatideitestsulleemissioni(doc.2).Secondol’accusadell’enteamericano,ilsoftware,

retto da un complicato algoritmo e progettato dalla stessa Volkswagen, una volta

riconosciutelecondizionitipichediuntestdilaboratorio,avrebbeattivatoidispositivipiù

efficienticontroleemissioni,alfinediabbatteredrasticamenteivaloridelleemissionidi

ossididiazoto,rendendoleinlineaconilimitiimpostidallaleggeamericana;ilsoftware,

invece,sarebberimastoinattivodurantel’utilizzosustradadelveicolo,determinandoun

aumentodelleemissioniinquinantida10a40volteoltreilimitidilegge.

Il 20 settembre 2015 l’allora amministratore delegato della Volkswagen, Martin

Winterkorn,dicendosidispiaciutoperaver tradito la fiduciadei clientidichiaravache la

societàavrebbecooperatopienamenteconleautoritàalfinedifarechiarezzasulcasodei

modelli equipaggiati con il motore diesel incriminato, mentre il 21 settembre 2015

MichaelHorn,CEOdiVolkswagen inNordAmerica,ammettevapubblicamente la frode

contestatadall’EPA(doc.3).

Il 22 settembre 2015 numerosi Paesi, tra cui Italia, Francia, Spagna e Germania,

annunciavanol’avviodiindaginiperverificareseanalogafrodeavesseriguardatoiveicoli

commercializzati al loro interno con imarchi del gruppo Volkswagen; in particolare, in

Italia ilMinisterodelle InfrastruttureedeiTrasporti interpellavasull’accadutosia ilKBA

(l’autorità tedesca responsabile dell’omologazione dei veicoli contraddistinti daimarchi

VW e Audi; le autovetture SEAT e Skoda sono state invece omologate rispettivamente

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pressol’autoritàspagnolaequellainglese)sialastessaVolkswagenAGperconoscerese

la frode accertata negli Stati Uniti investisse anche le autovetture omologate e

commercializzatenelterritoriodell’Unione(cfr.doc.4).

Non era tuttavia necessario attendere l’esito di tali indagini in quanto con

comunicatostampadel22settembre2015eralastessaVolkswagenAGariconoscereche

il ricorso allo strumento fraudolento del “defeat device” per ottenere l’omologazione

delleemissioniinquinantianormadilegge,andavabenaldilàdeiconfinidegliStatiUniti,

interessando circa 11 milioni di veicoli con motorizzazione diesel EA 189 prodotti e

distribuiti in tutto il mondo: “Volkswagen sta lavorando a pieno ritmo per chiarire le

irregolaritàriguardantiunparticolaresoftwareutilizzatoneimotoridiesel.Discrepanzesi

riferisconoaveicolicontipoEA189motori,checoinvolgecircaundicimilionidiveicoliin

tutto ilmondo.Unadeviazioneevidente tra i risultatidei testpanchinae l’usoeffettivo

stradaèstatastabilitaconl’unicodiquestotipodimotore”(doc.5).

Con letteradel26 settembre2015 indirizzataallapropria retedi vendita in Italia,

VolkswagenGroupItaliachiedevaaconcessionarierivenditoridisospenderelaconsegna

deiveicoliequipaggiaticonilmotoreturbodieselEuro5 indentificatodallasiglaEA189,

non essendo quest’ultimo in regola con le prescrizioni normative in tema di emissioni

nociveperl’ambiente.

Il 29 settembre 2015 Volkswagen annunciava un piano di richiamo avente ad

oggetto tutti i veicoli interessati dalla frode, per far sì che gli stessi, dopo

l’implementazione di una serie di misure tecniche presso le officine autorizzate del

Gruppo, tornassero in regola, rispettando gli standard sulle emissioni imposti dalla

normativacomunitaria(doc.6).

Successivamente, Volkswagen Group Italia rendeva nota l’attivazione di un

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appositoservizioattraversoilqualeerapossibileverificareseilproprioveicoloamarchio

VW,Seat,AudioSkodafosseomenointeressatodalpianodirichiamodelGruppoVW;

(doc.7);sempreVolkswagenGroupItalia,concomunicatodel22ottobre2015,fornivai

numeri definitivi per il mercato italiano dei veicoli diesel, tipo EA 189 su cui è stato

installato il software “defeat device” e che per questo sarebbero stati interessati dalla

campagna di richiamo: 709.712 unità in totale, di cui 385.694 a marchio Volkswagen,

231.729amarchioAudi,35.343amarchioSeat,39.598amarchioSkodae17.348veicoli

commercialiVolkswagen(doc.8).

Il16dicembre2015ilGruppoVWrendevanotodiaverottenutodalKBAlapretesa

ratificadellemisuretecnichepercorreggerelecaratteristichedelleemissionidiossididi

azotodeimotoriTDiEA189,nonchédiavergiàinformato,medianteun’appositalettera,

tutti iconsumatori interessatiall’azionedirichiamo;semprestandoaquantoriferitoda

VW, il piano dovrebbe essere implementato nel corso del 2016 con un calendario

differenziato a seconda della cilindrata del motore (per i motori con cilindrata 2.0,

l’intervento era previsto nel primo trimestre 2016, mentre per i veicoli con

motorizzazione1.2e1.6lacampagnadirichiamodovrebbeavereiniziorispettivamente

nelsecondoenelterzotrimestre2016)(doc.9).

Nell’ambito della propria comunicazione, peraltro, il Gruppo VW descriveva in

modogenericosia i terminie lecondizionidellapretesa ratificaottenutadaKBAsiagli

interventi tecnici che saranno implementati, ponendo invece l’accento sul fatto che gli

stessi dovrebbero essere in grado di riportare le emissioni nocive entro i parametri di

legge senza tuttavia garantire la loro idoneità a non pregiudicare i veicoli interessati

riguardo a prestazioni e consumi. Il Gruppo VW affermava, infatti, che a seguito

dell’interventoleautovetture“rispetterannoglistandarddelleemissionivigenti”,mentre

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silimitavaadindicaresolocome“obiettivodaraggiungere”–e,pertanto,comesemplice

aspirazioneoambizione–lacircostanzacheimedesimiinterventinonproducanoeffetti,

evidentementepregiudizievoli,“suprestazioni,consumieperformance”.

Abenvedere,poi,laKBAnonhamaicertificatooverificatonél’efficaciarisolutiva

dellasoluzionetecnicaprogettatadaVWAGrispettoaunoopiùveicolidiprovasucui

talesoluzionesiastataconcretamenteimplementata,nétantomenochelasoluzionein

questionesiaprivadieffettinegativisualtreprestazionidelveicolo,comeperesempiola

potenzadelmotoreovveroiconsumi.

Occorre infine dare atto che non si conosce quale sia il giudizio formulato su tali

misure dalla Vehicle Certification Agency e dal Ministero dell’industria spagnolo,

responsabilirispettivamenteperl’omologazionedeiveicoliamarchioSkodaeSeat.

B) Il procedimento per pratica commerciale scorretta avviato dall’AGCM e le

indaginipenaliincorso

Con comunicazione protocollata il 2 ottobre 2015, l’Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato ha avviato nei confronti delle attuali convenute un

procedimentoperpraticacommercialescorretta,aisensidell’art.27,comma3delCodice

delConsumo,perglistessifattioggettodelpresentegiudizio.

Nella comunicazione di avvio, l’AGCM ipotizza l’esistenza di una pratica

commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), 22 e 23,

comma1, letterad) del Codicedel Consumo, sulla basedella seguentemotivazione: “I

profili di possibile scorrettezza della pratica posta in essere da VW AG e VW Italia

riguardanolacommercializzazionediautoveicoliconcaratteristichequalitativeeclassedi

emissioneinquinantenellarealtàinferioriaivaloridichiarati.Inparticolare,iprofessionisti

avrebbero fornitonel corsodel tempoai consumatori indicazioni circa laconformitàdei

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propriveicoliaiparametriconcernentileemissioniinquinantielaclassediomologazione

attraverso campagne pubblicitarie e dépliant informativi distribuiti dai concessionari e

rivenditori.Tali indicazionipotrebberorisultareidoneeadindurreinerroreiconsumatori

sullecaratteristichequalitativedeiveicolioggettodelpresenteprocedimento.Lacondotta

in esame appare contraria alla diligenza professionale e idonea a distorcere il

comportamento economico dei consumatori, inducendoli ad assumere una scelta di

consumo che non avrebbero altrimenti preso qualora consapevoli delle reali

caratteristichedeiveicoliacquistati”(doc.10).

Il procedimento, identificato con numero di riferimento PS10211, pende

attualmentedinanziall’AGCM–DirezioneGeneraleperlatuteladelconsumatoreedovrà

concludersientro210giornidalladatadiprotocollodellacomunicazionediavvio.

Secondo notizie apprese dalla stampa, inoltre, i fatti all’origine del presente

procedimentohannoindottoleprocurediTorinoeVeronaadavviareduedistintifilonidi

indagine per i reati di tuffa, frode in commercio e disastro ambientale, ordinando una

seriediperquisizionipressolasedediVeronadellaVolkswagenGroupItalia.Leindagini

sonoancoraincorso(doc.11).

C) LadenunciadiAltroconsumo

Altroconsumo,associazioneiscrittanell’elencodelleassociazionideiconsumatorie

degliutentirappresentativealivellonazionaledicuiall’art.137,D.Lgs.n.206/2005(doc.

12), nonché membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti presso il

Ministero dello Sviluppo Economico, istituito dall’art. 136, D.Lgs. n. 206/2005, è

impegnatadaoltrevent’anninelcampodellaverificadellecaratteristichediaffidabilità,

sicurezza e consumo delle autovetture, anche attraverso l’esecuzione di numerosi test

comparativisucentinaiadiveicoliognianno.

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Nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, una volta emerso lo scandalo

internazionalesulleemissioninocivedeiveicoliprodottiedistribuitidalleattualisocietà

convenute,conletteraraccomandatadel25settembre2015Altroconsumohadiffidato,

ai sensi dell’art. 140, comma 5 del D.Lgs. n. 206/2005, il Gruppo VW a cessare

immediatamentelapropriapraticacommercialescorrettaconsistentenellaproduzionee

vendita di autovetture con caratteristiche qualitative e classe di emissione inquinante

inferioriaivaloridichiarati,nonchéaporreinessereunaseriedimisureriparatoriedegli

effetti negativi della propria condotta illecita, tra cui il riconoscimento di un ristoro

economicoinfavoredeiconsumatoridanneggiati(doc.13).

VolkswagenGroupItaliahariscontratotalediffidaconsuccessivaletteradelprimo

ottobre2015,nellaquale la società convenuta, senzaprendereposizione sugli addebiti

rivoltile,harespintoognirichiestadiAltrocosumo,invitandolaa“consentirechel’azione

degliorganiamministrativifacciailsuocorso”(doc.14).

Altroconsumohaasuavoltareplicatoatalecomunicazionemedianteletteradel6

ottobre 2015, insistendo affinché fossero adottate in favore dei consumatori adeguate

misureriparatorieerisarcitorie(doc.15).

Tuttavia,nonostantelereiteraterichiestediAltroconsumo,ilGruppoVWnonsiè,

sin qui, mostrato disponibile a riconoscere alcuna forma di risarcimento in favore dei

consumatoridanneggiatiacausadellasuapraticacommercialescorretta.

D) LecampagnepromozionaliedilcodiceeticodelGruppoVW

Il Gruppo Volkswagen ha costruito il proprio brand attraverso campagne di

comunicazione e marketing incentrate sui valori della tutela ambientale e della

responsabilitàecologica;iclaimutilizzatieilmaterialeinformativodiffusoinrelazioneai

veicoli per cui è causa mirano a convincere i consumatori, da un lato, che il Gruppo

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adotterebbelemiglioritecnologieperridurreleemissioninocivesenzacomprometterele

prestazionidelveicolo(“ConGolfBlueMotionconiugareilpiacerediguidaalrispettoper

l’ambiente diventa un gioco da ragazzi…L’economicità e l’elevata motricità di questo

innovativomotoreconsentonodiaffermarlogiàoggi:nell’ariac’èsoloilfuturo…eniente

più ”Golf2012,brochureedizione2012; “Grazieal sistemadieselad iniezionediretta i

motori TDI garantisconounapotenza elevata conun consumonotevolmente ridotto ed

emissioni a valori minimi” Polo – brochure edizione novembre 2012), e dall’altro, che

l’acquisto di un’autovettura prodotta dal Gruppo rappresenterebbe una scelta

responsabileinquantocontribuirebbeatutelarel’ambiente“duranteogniviaggio”.

LecampagnepromozionalidelGrupposispingonofinoaincorporaretalivalorinelle

autovetturechediventanolostrumentoattraversoilqualeconsumatoresarebbeingrado

di manifestare all’esterno la propria scelta responsabile in favore dell’ambiente: “La

scritta “BlueMotion” sulla parte posteriore della vettura e sulla griglia del radiatore

trasmetteunmessaggiomolto chiaro: l’automobilista chehaoptatoperquesta vettura

pensainmodoresponsabileedecologico(Golf–brochureedizionegiugno2012)”.

Il Gruppo ha inoltre creato specifici brand e campagne promozionali, come

BlueMotionoThinkBlue,chesibasanoproprio,sindalnome(ilrichiamoalcolorebluha

infatti lo scopo di evocare un ambiente pulito e incontaminato nell’immaginario dei

consumatori),sulpretesobassoimpattoambientaledelleautovettureequipaggiateconi

motoriEA189.

A titolo esemplificativo, inunadelle tantebrochure informative relative ai veicoli

equipaggiati con il motore diesel EA 189, è possibile leggere una sorta di manifesto

ambientalistacheoggi,allalucedelloscandalointernazionale,hailsaporediunaverae

propriabeffaaidannideiconsumatori:“Pernoilasostenibilitàèsempreuntemadigran

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attualità.Inqualitàdiunodeimaggioricostruttoridiautomobilièunaprerogativacheci

staparticolarmenteacuoreecherappresenta,piùcheunnobilescopo,unveroeproprio

obiettivo aziendale. Ci diamo da fare, con il nostro sistema Think Blue. Assieme a te

vogliamodareuncontributoconcreto:quellodiessere tuttipiù responsabilinella tutela

dell’ambiente, inogninostro viaggio.Con lenostre tecnologieBlueMotionTechnologies

diamoun segno tangibile; automobili che emettonomenoCO2 senza farti rinunciareal

comfort ed alla versatilità quotidiana, motori diesel o benzina a basso consumo di

carburanteedemissioniedotateditecnologiefinalizzatealrisparmioenergetico;finoai

modelliBlueMotionparticolarmenteefficienti:unpacchettoinnovativochetiaccompagna

verso una guida sempre più responsabile, dimaggiore risparmio di carburante emeno

emissionidisostanzenocive.(cfr.Passat–brochureedizionegiugno2012).

Il materiale promozionale ed informativo, inoltre, riporta sempre in evidenza la

classediemissionedeimotori,lacuiomologazionesarebbestataottenutadalGrupponel

rispettodelleprescrizionicontenutenelRegolamentocomunitarion.715/2007(“Ivalori

indicati relativi al consumo di carburante ed alle emissioni vengono rilevati secondo i

metodi di misurazione previsti dalle direttive [Euro 4: CE 80/1268, Euro 5: Dir. [CE]

715/2007] nelle versioni attualmente in vigore” cfr. Golf – brochure edizione giugno

2012).

Si producono sub doc. 16 gli spot pubblicitari, le pagine dei siti internet e le

brochure informative utilizzati dalle società convenute per la promozione dei veicoli

equipaggiati con ilmotore diesel EA 189, a conferma della centralità che le tematiche

relativeall’ecologiaeallatutelaambientalehannoassuntonelcorsodeglianniall’interno

dellacomunicazionecommercialedelGruppo.

D’altra parte, il preteso impegno del Gruppo verso il rispetto della legge e la

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salvaguardia dell’ambiente è ribadito all’interno del codice etico di Volkswagen reso

accessibile ai consumatori dal sito commerciale (http://it.volkswagen.com/it.html)

attraverso cui il Gruppo pubblicizza i propri veicoli in Italia; a norma di tale codice

Volkswagen Italia considera il rispetto delle leggi e dei regolamenti un valore primario

nell’esercizio di ciascuna attività della società e il Gruppo Volkswagen, allo scopo di

attuareunamobilitàecologicamenteesocialmentesostenibile,siimpegnaaprodurreea

commercializzareveicoliconsempreminore impattoambientale.Sempreall’internodel

medesimo codice, il Gruppo dà atto di essersi “impegnata nel garantire una

comunicazionecommercialeonesta,veritieraecorretta;atalescopo,haancheaderitoal

CodicediAutodisciplinadellaComunicazionePubblicitaria”(doc.17edoc.18).

E) LeProponenti

Sullabasedelle informazioniedeidatifornitidallesocietàconvenuteattraversoil

materiale promozionale messo a disposizione all’interno della propria rete vendita, su

internet e in televisione, le Sig.reMartinaMarinari e Letizia Benedetta Ghizzi Panizza,

agendoperscopipersonaliestraneiallapropriaattivitàlavorativaeprofessionaleequindi

inqualitàdiconsumatrici,sisonodeterminateadacquistareunaVolkswagenPolo,Euro5

conmotorizzazionedieselEA189;piùinparticolare,concontrattodel24maggio2011la

Sig.raMartinaMarinarihaacquistatopressolaconcessionariaInAutoS.r.l.diFano(PU)

unaPolo1.6TDI (doc. 19);a suavolta, concontrattodel3marzo2014 laSig.raLetizia

Benedetta Ghizzi Panizza ha acquistato dalla Saottini Auto S.p.A. di Brescia una

VolkswagenPolo1.2TDI(doc.20).

A seguito dello scandalo internazionale che ha investito il Gruppo Volkswagen,

entrambe le proponenti hanno ricevuto una lettera datata 11 novembre 2015 in cui la

Volkswagen Italia le informava che le emissioni di ossidi di azoto (NOx) delle loro

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autovetture,equipaggiateconmotoredieselEA189,eranostateomologateinviolazione

dellanormativaapplicabileattraversol’installazionediunsoftwaredigestionedeigasdi

scarico;sileggeinfattinellelettere:“Sièrilevatocheconseguentementeall’installazione

di un software di gestione dei gas di scarico, potrebbero esserci delle discrepanze nei

valori delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) tra le prove effettuate al banco – ai fini

dell’omologazione–eleprovesustrada.ConquestaletteradesideriamoinformarLache

anchelaSuavetturaèequipaggiataconunmotoreappartenenteadettafamigliaesarà

pertantonecessarioeffettuareunaggiornamentodelsoftware…Atitolopersonaleeda

nomedelGruppocherappresentiamoLeporgiamolepiùsentiteesincerescuseperogni

eventualedisagio.TutelarelafiduciadiclienticomeLeièpernoidimassimaimportanzae

Legarantiamochefaremotuttoilpossibileperriguadagnarla”(docc.21e22).

In tale contesto, entrambe le proponenti, convinte di acquistare un veicolo

correttamenteomologatoedall’avanguardiasottoilprofilodelletecnologieutilizzateper

la riduzione dell’impatto delle emissioni nocive, hanno invece scoperto di essere state

indotteinerroreinmodofraudolentodallesocietàconvenuteche,istallandounsoftware

vietato dalla legge ed omettendo qualsiasi informazione sugli espedienti utilizzati per

l’omologazione delle emissioni di ossidi di azoto, le hanno spinte ad assumere una

decisionecommercialechealtrimentinonavrebberopreso;leproponentisisonoquindi

rivolteadAltroconsumoperfaraccertareneiconfrontidellesocietàconvenute,anchein

rappresentanza dell’intera classe di consumatori interessati, la pratica commerciale

scorretta descritta nelle premesse ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni

subitipereffettodiessa.

Tuttociòpremesso,Altroconsumo,inqualitàdirappresentantedelleproponentiai

sensieperglieffettidicuiall’art.140bis,comma1delCodicedelConsumo,promuove

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neiconfrontidellesocietàconvenuteun’azionediclasseperilrisarcimentodeidannida

praticacommercialescorrettaperleseguentiragionidi

DIRITTO

I) Sulquadronormativointemadiomologazionedelleemissioniinquinanti

Alfinedimegliocomprenderel’illiceitàdellacondottapostainesseredallesocietà

convenute, in via preliminare appare opportuno fare un breve cenno al contesto

normativodiriferimentoinmateriadiomologazionedelleautovetture,avutoparticolare

riguardoailimitiprevistiperleemissioninocive.

La Direttiva 2007/46/CE definisce in Europa un quadro giuridico comune per

l’omologazionedeiveicoliamotore.

Il sistemadiomologazionedell'UEsibasasuiprincipidiomologazionedapartedi

terziericonoscimentoreciprocoditaliomologazioni.

Inbaseal regimediomologazione,primadiessere immessosulmercato il tipodi

veicolo viene testato da un servizio tecnico nazionale e l'autorità di omologazione

competenterilascial'omologazionesullabaseditalitest.

ÈsufficientecheilveicolovengaomologatoinunPaesedell'UEperchétuttiiveicoli

delsuotipovenganoimmatricolatisenzaulterioricontrolliintuttal'UEsullabasedelloro

certificatodiconformità.Ilcertificatodiconformitàrappresentaladichiarazionedaparte

delproduttore(nelnostrocaso,VolkswagenAG)cheilveicoloèconformeairequisitidi

omologazionedell'UE.Ilproduttorehainoltrelaresponsabilitàdigarantirelaconformità

dellaproduzionealtipoomologato.

Glieffettivirequisititecnicisucuiiveicolidevonoesseretestatialfinediottenere

l’omologazione sono invece individuati in dettaglio all’interno di altri testi normativi

dell’UnioneEuropea.

15

In particolare, il Regolamento n. 715/2007 definisce i limiti massimi di emissioni

nocive(tracuiquellediossididiazotooNOx)cheiveicolidevonorispettareperessere

omologatidallacompetenteautorità,differenziandoli induefasisuccessiveneltempoa

cui corrispondono limiti progressivamente più bassi: la fase Euro 5 (l’immissione in

commercio di veicoli in linea con lo standard Euro 5 è divenuta obbligatoria dal primo

gennaio2011)equellaEuro6(tuttiiveicoliimmatricolatiafardatadalprimosettembre

2015devonorispettarelostandardEuro6).

L’art. 5 del Regolamento, rubricato “Requisiti e prove”, prevede che “1. Il

costruttore produce i veicoli in modo che progetto, costruzione e assemblaggio dei

componenti che influiscono sulle emissioni permettano che il veicolo, nell’uso normale,

soddisfiilpresenteregolamentoeirelativiprovvedimentid’attuazione.

2. L’usodi impiantidimanipolazionecheriducono l’efficaciadisistemidicontrollo

delleemissionièvietato.”

Intalecontesto,comericonosciutodallostessoKBA,ilsoftwaredigestionedeigas

di scarico utilizzato dal Gruppo VW rappresenta un impianto di manipolazione per la

riduzionedell’efficaciadeisistemidicontrollodelleemissioni,ilcuiusoèespressamente

vietatodalcomma2,art.5delRegolamenton.715/2007.

II) Sull’ingannevolezzaescorrettezzadellapraticacommercialepostainesseredal

GruppoVW

Fatta tale premessa, è ora possibile comprendere i profili di ingannevolezza e

scorrettezzadellapraticapostainesseredalGruppoVW.

È considerata ingannevole la pratica commerciale che è idonea a falsare il

comportamento commerciale del consumatore medio, attraverso la diffusione di

informazioni non rispondenti al vero o comunque in grado di indurre il medesimo

16

consumatore inerrorecirca lecaratteristicheprincipalidelprodotto, i risultatiottenibili

dal suo uso ovvero i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli

effettuatisulprodotto(cfr.art.21,comma1,lett.b)delCodicedelConsumo).Allostesso

modo, è considerata ingannevole la pratica che ometta informazioni rilevanti di cui il

consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura

commerciale(cfr.art.22,comma1delCodicedelConsumo).

L’art. 23, comma 1, lett. d) del Codice del Consumo stabilisce, infine, che sono

considerate in ogni caso ingannevoli le pratiche commerciali consistenti nell’asserire,

contrariamentealvero,cheunprodottodelprofessionistaèstatoautorizzato,accettato

o approvato da un organismo pubblico o privato ovvero che sono state rispettate le

condizionidell’autorizzazione,dell’accettazioneedell’approvazionericevuta.

È sufficiente partire da quest’ultima definizione per giungere, inmodo lineare ed

immediato, alla conclusione che la condotta del Gruppo VW integra gli estremi di una

praticacommerciale“inognicaso ingannevole”aisensieperglieffettidicuiall’art.23

delCodicedelConsumo.

Il Gruppo VW ha ottenuto dalle competenti autorità l’omologazione per i propri

veicoliequipaggiaticonlamotorizzazionedieselEA189,comunicandoepubblicizzandola

relativa classe di emissione (Euro 5 nellamaggior parte dei casi) all’interno di tutta la

documentazioneinformativaepromozionale,nonchénell’ambitodellediversecampagne

pubblicitarierivolteaiconsumatori.

Tuttavia,taleinformazionenoncorrispondealveronellamisuraincui,pereffetto

dell’installazione del software “defeat device”, i veicoli prodotti e commercializzati dal

Gruppo VW non rispettano le condizioni stabilite nell’omologazione ottenuta presso le

competentiautorità,superandoilimitiprevistiperlaclassediemissioneomologata.

17

Tale circostanza deve ritenersi pacifica in quanto già riconosciuta da controparte.

Nelpropriocomunicatostampadel16dicembre2015relativoallacampagnadirichiamo,

ilGruppoVWha infatti affermato che: “Unavoltaaggiornati, i veicoli rispetterannogli

standarddelleemissionivigenti”(cfr.doc.9);questosignificacheiveicolisucuièstato

installato il software “defeat device” non rispettano le condizioni stabilite

nell’omologazione.

Peraltro,ilrispettodellecondizionidell’omologazionepresuppone,aisensidell’art.

5, comma 2 del Regolamento n. 715/2007, che non vengano installati impianti di

manipolazione che riducono l’efficacia di sistemi di controllo delle emissioni,mentre il

software “defeat device” è stato qualificato dal KBA proprio come un impianto di

manipolazionevietato.

Laconformitàtralecondizionidell’omologazioneeiveicoliprodottidalcostruttore

rappresenta un requisito imposto dallo stesso Regolamento comunitario n. 715/2007,

secondo cui il costruttoreproduce i veicoli inmodo tale cheproduzione, costruzionee

assemblaggiodei componenti che influiscono sulle emissionipermettano che il veicolo,

nell’usonormale,soddisfilecondizionieilimitistabilitinellostessoRegolamento(cfr.art.

5, comma 1). Scopo del “defeat device” è invece proprio quello di fare inmodo che i

veicoli,nellorousonormale,producanoemissionidigranlungasuperioriailimitiimposti

perlegge.

La condotta del Gruppo VW rientra pertanto nell’ipotesi di pratica commerciale

“senz’altroingannevole”dicuiall’art.23,comma1,lett.d)delCodicedelConsumo.

Al riguardo, alla luce del considerando n. 17 della Direttiva 2005/29/CE, nonché

dell’univoco orientamento espresso in proposito dalla Corte di Giustizia dell’Unione

Europea,unapraticacommercialechepresentiglielementielecaratteristicheindividuati

18

in una delle previsioni contenute negli articoli 23 e 26 del Codice del Consumo, deve

essereconsideratascorrettaexse,aprescinderedallapossibilitàdiconsiderarlascorretta

ancheaisensidegliartt.20–25delCodicedelConsumo(cfr.CGUE23aprile2009,inC-

261/07;CGUE14gennaio2010, inC-304/08;CGUE18ottobre2012, inC-428/11;CGUE

13gennaio2013, inC-206/11). Inaltri termini,quindi,nelle ipotesiprevistedall’articolo

23delCodicedelConsumo,sussisteunapresunzioneassolutadiscorrettezzadellapratica

senza la necessità di verificare le ulteriori condizioni che normalmente integrano una

praticacommercialescorrettaindifettodipresunzione.

Per mero scrupolo difensivo rileviamo come la condotta del Gruppo VW sia

qualificabile come una pratica ingannevole e comunque scorretta anche ai sensi degli

articoli20,21e22delCodicedelConsumo.

LacondottapostainesseredalGruppoVWèinfatticonsistitainunveroeproprio

inganno su caratteristiche fondamentali dei veicoli, nonché sui risultati ottenibili

attraversoil loroutilizzointerminidiemissioni;daunlato,iveicolicommercializzatidal

Gruppononrispettanolostandarddiemissioniomologato(ingenereEuro5)e,dall’altro,

presentanocaratteristichequalitativeinferioriaquellepubblicizzate(cfr.art.21,comma

1,lett.b)delCodicedelConsumo).

Scopodeldefeatdeviceèinfattiquellodilasciareinattivi,nelcorsodelnormaleuso

delveicolo,determinatidispositivicontroleemissioniinmododanonavereunimpatto

negativosulleperformancedell’autovettura,avutoriguardoperesempioallapotenzadel

motoreeaiconsumi.

In altri termini, quindi, o il veicolo rispetta lo standard sulle emissioni e allora la

potenzadelmotoreedaltrecaratteristichedell’autononpossonocorrispondereaquanto

pubblicizzatodalGruppo(èquantoaccadeai finidell’omologazionenell’ambitodeitest

19

sulbancoa rulli),oppure ilveicolononcompromette leproprieperformance,ascapito

però delle emissioni inquinanti che in questomodo non rientrano più entro i limiti di

legge (e questo è quello che accade, per effetto del defeat device, nel normale uso

dell’autovettura).

Ne consegue che, nel complesso, il veicolo ha caratteristiche qualitative inferiori

rispettoaquantodichiaratodalGruppoVW.

D’altra parte, il fatto che la classe di omologazione e i relativi livelli di emissione

costituiscano una delle “caratteristiche principali del prodotto” è confermato dal

Regolamento comunitario n. 715/2007, che ne disciplina e impone l’utilizzo per

consentire ai consumatori una scelta informata con riferimento proprio a tali

caratteristiche.

L’ingannevolezzadellapraticaèpoirafforzatadal fattoche l’informazionerelativa

alla classe di emissione del veicolo viene riportata su tutto il materiale informativo e

pubblicitariocomeundato“ufficiale”omologatodallapubblicaautorità; ilconsumatore

medioèquindiportatoanondubitaredellaveridicitàditaleinformazione,stanteilsuo

caratterediufficialità.

L’ingannevolezza della pratica rispetto ai vantaggi ed ai risultati ottenibili dall’uso

del prodotto può inoltre essere apprezzata anche sotto il profilo delle caratteristiche

ecologiche evocate dal Gruppo VW nella pubblicità relativa ai propri veicoli e in

particolare a quelli equipaggiati con la tecnologia BlueMotion. Come si è dato

ampiamentecontonellapremessainfatto(cfr.doc.16), lacomunicazionecommerciale

del Gruppo è incentrata sulla promessa, non mantenuta, che i veicoli in questione

sarebbero dotati delle migliori tecnologie disponibili sul mercato per ridurre l’impatto

ambientale dovuto alle emissioni nocive delle auto: tuttavia, i risultati e i vantaggi in

20

terminidiridotteemissionicheilconsumatorelegittimamenteavrebbepotutoattendersi

sulla base della pratica commerciale del Gruppo sono ben distanti da quelli reali,

consideratal’installazionesuiveicolidiunappositosoftwareconloscopodiconsentirela

produzionediunlivellodiinquinamentosuperioreaquelloconsentitoperlegge.

Al profilo della falsità delle informazioni diffuse dal Gruppo VW, è strettamente

collegatoquelloattinenteall’omissioneingannevolesuun’informazionerilevanteperuna

decisioneconsapevoledinaturacommercialedapartedelconsumatore(cfr.art.22del

CodicedelConsumo).

IlGruppoVWha,infatti,taciutosull’installazionedelsoftwareesullaconseguente

circostanzache il livellodiemissioniomologatopermezzodel ricorsoataleespediente

fraudolento non era in realtà riproducibile nel normale utilizzo del veicolo, senza

pregiudicarne le prestazioni. In tale contesto, la scelta dei consumatori in ordine

all’acquistodiunveicolodelGruppononpuòdirsiconsapevole.

Un ulteriore profilo di ingannevolezza riguarda il “mancato rispetto da parte del

professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è

impegnatoarispettare”(cfr.art.21,comma2,lett.b)delCodicedelConsumo).Ladolosa

violazionedapartedelGruppodellanormativa in temadiomologazionedella classedi

emissione contravviene apertamente agli impegni assunti dalle società convenute nel

proprio codice etico; tra tali impegni, oltre al rispetto della legge e alla correttezza

professionale,figuraanchelagaranziadiunacomunicazione“onesta,veritieraecorretta”

(cfr.art.3.1,pag.10delcodiceetico,doc.17).Alriguardo,ilCodicediAutodisciplinadella

Comunicazione Pubblicitaria, a cui il Gruppo ha volontariamente aderito, prevede il

divieto “di ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i

consumatori,anchepermezzodiomissioni”(cfr.art.2delCodicediAutodisciplina,doc.

21

18),nonchél’obbligoperilprofessionistadiprovarelaveridicitàdeidatipubblicizzati(cfr.

art. 6 del Codice di Autodisciplina, doc. 18); con specifico riferimento alla tutela

ambientale, in considerazionedell’elevatapresachegli argomenti legati aquesto tema

possono avere sulle scelte di consumo, il Codice di Autodisciplina stabilisce

espressamente che “La comunicazione commerciale che dichiari o evochi benefici di

carattere ambientale o ecologico deve basarsi su dati veritieri, pertinenti e

scientificamenteverificabili”(cfr.art.12delCodicediAutodisciplina,doc.18).Nessunodi

taliimpegniapparerispettatonelcasodispecienellamisuraincuiivantaggieibenefici

ambientali connessi con la classe di emissione pubblicizzata si basano, per stessa

ammissionedicontroparte,sudatinonveritieriottenutiinviolazionedellanormativain

temadiomologazionedeiveicoliamotore.

Nonvièperaltrodubbioche lapratica incontestazioneabbiaavutocomeeffetto

quellodifalsareilcomportamentodelconsumatoremedio,inducendoloadassumereuna

decisionecommercialechealtrimentinonavrebbepreso.

Se i consumatori avessero saputo dell’installazione del defeat device e dei suoi

effetti, in tutta evidenza non si sarebbero determinati all’acquisto di un veicolo con

emissionisuperioriai limiticonsentitieconcaratteristichequalitative inferioriaquanto

dichiarato dal Gruppo VW. Ciò senza considerare che ai sensi del Regolamento n.

715/2007,tutti iveicoliprodottied immessi incommercioa fardatadalprimogennaio

2011 avrebbero dovuto rispettare i limiti Euro 5 e, di conseguenza, le autovetture in

questione non sarebbero state nemmeno commercializzabili qualora vi fosse stata

evidenzadellafrodeperpetrataaidannideiconsumatori;tantoèverocheilGruppoVW,

una volta ammessa la propria frode, non ha potuto far altro che bloccare la

commercializzazionedituttiiveicolisucuierastatoinstallatoilsoftware“defeatdevice”.

22

Peraltro,lapraticacommercialepostainesseredalGruppoVWèidoneaadincidere

sullalibertàdisceltadeiconsumatorianchesottoulterioriprofili.

Conilprogressivoemergerediunasemprepiùdiffusacoscienzaambientalista,non

vi è dubbio che oggi il rispetto e la tutela dell’ambiente rappresentino un valore

determinantenellasceltadell’autovetturadaacquistare.

Tanto è vero che le campagne promozionali dei produttori di auto sono spesso

incentrate proprio su tali aspetti, ponendo l’accento sulla capacità dei veicoli di offrire

unasoluzionedimobilitàrispettosadell’ambiente,anchenell’interessedellegenerazioni

future.

Èsenz’altroquestoilcasodelGruppoVW,icuiclaimpubblicitarirelativiaiveicolisu

cuivenivainstallatoildefeatdevice,enfatizzavanopropriol’adozioneditecnologievolte

ad abbassare il livello di emissioni e l’importanza di fare una scelta responsabile per

l’ambienteattraversol’acquistodiun’autovetturadelGruppo(cfr.doc.16).

Daun lato,quindi,attraverso lepropriecampagnepromozionali ilGruppoVWha

costruito ilbranddeisuoimarchiattraverso il costanteriferimentoaivaloridella tutela

ambientale,alimentandocosìlafiduciadeiconsumatorisulfattocheiveicolidelGruppo

fossero equipaggiati con le migliori tecnologie per ridurre le emissioni inquinanti;

dall’altro,ilmedesimoGruppohaingannatoipropriclienti,installandoaloroinsaputaed

inmodo fraudolentounsoftwarecon ildeliberatoscopodi consentire laproduzionedi

emissioniinquinantibenaldisopradeilimitidilegge,nonchédeivaloridichiaratiintutto

il materiale informativo attraverso il riferimento allo standard Euro 5 come classe di

emissionedeimotoridieselEA189.

Intuttaevidenza,talecondottaèidoneaafalsareilcomportamentoeconomicodei

consumatori, inducendoli ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non

23

avrebberopreso.

Aciòdeveaggiungersicheindeterminatecircostanzediluogoeditempo(sipensi,

per esempio, alle ordinanze comunali in materia di traffico), può essere vietata la

circolazione di veicoli che abbiano emissioni superiori allo standard Euro 5, con la

conseguenzacheperilconsumatoreèrilevantesapereseilveicoloacquistatorispettio

menoilimitiimpostipertaleclassediemissioni.

Daultimo,èappena il casodi rilevareche, fermoquantosoprasull’idoneitàdella

praticaafalsareilcomportamentocommercialedelconsumatoremedioacuièrivolta,la

stessadeve ritenersi in generale scorrettaancheai sensidell’articolo20delCodicedel

Consumoinquantocontrariaalladiligenzaprofessionalerichiestaalprofessionista.

Comenoto,perdiligenzaprofessionaledeveintendersiilnormalegradodispecifica

competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori si attendono da un

professionista rispetto ai principi generali di correttezza e buona fede nel settore di

attivitàdelprofessionista(cfr.art.18delCodicedelConsumo).

Al riguardo, è appena il caso di rilevare che l’installazione fraudolenta di un

softwareconl’obiettivodieluderelanormativacomunitaria inmateriadi limitimassimi

delleemissioniinquinantideiveicoliamotore,èuncomportamentochevabenaldilàdi

una pratica contraria alla diligenza professionale, integrando condotte rilevanti sotto il

profilo penale, come dimostrato dalle indagini in corso per i reati di truffa, frode in

commercioedisastroambientale.

III) Sul ruolo delle società convenute nella pratica commerciale

ingannevole/scorretta

Attraverso la presente azione di classe, Altroconsumo contesta alle società

convenute la pratica commerciale ingannevole/scorretta consistente nell’installazione

24

abusiva del software defeat device sulla centralina dei motori diesel EA 189 e nella

conseguente diffusione di informazioni false, incomplete ed ingannevoli sulle

caratteristichequalitativedeiveicoliesullarelativaclassediemissione.

In particolare, la Volkswagen AG è stata convenuta in giudizio in quanto società

produttrice delle autovetture per cui è causa e, di conseguenza, soggetto responsabile

tantodelprocedimentodiomologazionedeidatirelativialleemissioniinquinantiaisensi

delRegolamenton.715/2007quantodell’installazionedelsoftwarevietato(cfr.docc.19

e20).

La Volkswagen AG ha infatti prodotto le autovetture equipaggiate con i motori

dieselEA189,curandonel’omologazionepressolecompetentiautorità.

Aisensidell’art.4,comma1delRegolamento,“Icostruttoridimostranochetutti i

veicolinuovivenduti,immatricolatiomessiinservizionellaComunitàsonostatiomologati

conformementeal presente regolamentoeai relativi provvedimenti d’attuazione ... Tali

obblighi comprendono il rispetto dei limiti delle emissioni di cui all’allegato I e dei

provvedimentid’attuazionedicuiall’articolo5”.

LaVolkswagenGroupItaliaèstata invececonvenuta inquantosocietàdelgruppo

Volkswagen incaricata dell’importazione e distribuzione in Italia delle autovetture a

marchioVW,Audi,SkodaeSeat,nonchéresponsabiledellerelativecampagnemarketing

e della diffusione presso il pubblico dei consumatori del materiale promozionale ed

informativo sulle caratteristiche dei veicoli equipaggiati con il motore diesel EA 189,

compreseleinformazionirelativeallaclassediemissione.Comeriferitonelsitointernet

dell’azienda: “VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. si pone come fine principale

l'importazionediauto, ricambieaccessoriVolkswagen,Škoda,Audi,SeateVolkswagen

Veicoli Commerciali, la commercializzazione ed assistenza dei prodotti delle marche

25

rappresentate,assicurandonelcontempounlivellodiservizitaledagarantireunelevato

gradodisoddisfazionedeiClientiedunadurevolesoliditàaziendalepropriaedeiPartners

contrattuali della ReteOrganizzativa” (cfr. http://www.volkswagengroup.it/mission.asp

nonchévisuracameralediVolkswagenItaliachesiproducesubdoc.23).

Volkswagen Italia è inoltre responsabile in Italia della campagnadi richiamo sulle

autovetture equipaggiate con il motore EA 189 ed il suo coinvolgimento diretto nella

pratica si evince anche dalle lettere inviate alle proponenti in cui la società convenuta

riconoscelapropriaresponsabilitàrispettoaifatticontestati(cfr.docc.21e22).

Permero scrupolodifensivo, al finedi prevenireeventuali eccezionidi carenzadi

legittimazione passiva, si rileva che il verificarsi di una pratica commerciale scorretta

prescinde dall’esistenza di un rapporto di natura contrattuale ovvero di un rapporto

direttotrailprofessionistaeilconsumatore.

Inbasealcombinatodispostodegliartt.18,lett.d)e19,primocommadelCodice

del Consumo, la nozionedi pratica commerciale deve intendersi in senso ampio sino a

ricomprenderequalsiasi azionee/oomissione relativa aunprodotto, a prescinderedal

momentoincuilacondottavengapostainessere,seanteriormente,contestualmenteo

successivamente all’operazione commerciale. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito

chelanozionedipraticacommerciale“èestremamenteampia,essendosufficientechela

condotta venga posta in essere nel quadro di un’attività di impresa finalizzata alla

promozionee/ocommercializzazionediunprodottoodiunservizio”(cfr.TARLazio,sent.

n. 30428/2010).

Inapplicazionedelladisciplinasullepratichecommercialiscorrette,poi,l’AGCMha

sempre riconosciuto lo status di professionista anche all’operatore intermedio, inteso

comeilsoggettochehauninteressedirettoallarealizzazionedellapraticacommerciale

26

inforzadelvantaggioeconomicochenericava(AGCMn.19573, inBoll.9/09;AGCMn.

19202,inBoll.45/08;AGCMn.19983,inBoll.25/09).L’orientamentodell’Autoritàèstato

confermatodallagiurisprudenzasecondocui ladefinizionediprofessionistanon implica

necessariamente l’esistenza di un rapporto diretto e/o di un contratto con il

consumatore, essendo sufficiente che la condotta venga posta in essere nel quadro di

un’attivitàdiimpresafinalizzataallapromozionee/ocommercializzazionediunprodotto

e/oservizio(cfr.TARLazio,sent.nn.645/2010;5920/2009;5628/2009).

Non vi è dubbio che i requisiti sopra evidenziati sussistano con riferimento ad

entrambe le società convenute nella misura in cui tanto Volkswagen AG quanto

Volkswagen Group Italia hanno tratto immediato vantaggio dalla pratica commerciale

contestatainterminidimaggiorivenditedeiveicolipercuiècausa.

IV) Sulrisarcimentodeldanno

ComericonosciutodirecentedallaCortediAppellodiMilano(sentenza26agosto

2013), le pratiche commerciali ingannevoli ledono la libera scelta dei consumatori in

ordine all’acquisto e all’uso di un prodotto, producendo un danno che può essere

quantificatoinviaequitativainterminidirestituzioneoriduzionedelprezzodiacquisto:

“Nell'ambito dell'azione di classe finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno

cagionatodaunapraticacommercialescorretta,postainessere,subspeciedipubblicità

decettiva, dall'impresa che distribuiva un test per la rilevazione dell'influenza, il giudice

non deve tener conto delle ragioni individuali che hanno determinato l'acquisto del

prodotto,madeveaccertarelaplurioffensivitàdellacondottadell'impresadistributricee

lanaturaomogeneadeidirittifattivalere.[…]Restadavalutare,aifinidelrisarcimento,…

laprovadeldanno ingiustosubito.Nonvièdubbioche ilmessaggio ingannevole leda il

diritto del consumatore alla libera determinazione intorno alla scelta e all’uso del

27

prodotto. Certamente, l’aver acquistato un prodotto che si presentava con determinate

caratteristiche, di cui invece esso era privo, rappresenta un danno patrimoniale

corrispondentesicuramenteallasommadidenarospesaperl’acquistodidettoprodotto,

…,sufficienteaprovareildannosubito,accertatochevièunnecessarionessodicausalità

tralapresentazioneingannevoledelprodottoeilsuoacquisto”.

Alriguardo,nonvièdubbiochelerealicaratteristichedelleautovettureacquistate

daiconsumatorilerendanodiqualitàinferioreediversarispettoaquantodichiaratodalle

società convenute; in tale contesto, il danno può essere rapportato al fatto che, ove

consapevoledellerealicaratteristichedelprodotto,ilconsumatoreavrebbeacquistatoun

beneequivalenteadunprezzoinferiore,equindialmaggiorprezzopagatoperiprodotti

inquestione,giustificatononsolodallaloropretesaconformitàallanormativainmateria

diemissioni,maanchedaipretesipregiecologicieambientalipresentatiaiconsumatori

come caratteristiche essenziali delle autovetture commercializzate in Italia; sul punto,

basti pensare che, come si avrà modo di provare nel corso del giudizio, per effetto

dell’installazionedeldefeatdeviceleautovetturedelGruppoVW,venduteaiconsumatori

come veicoli Euro 5, se correttamente omologate non sarebbero in grado di rispettare

nemmenoilimitidiemissioninociveprevistiperimotoriEuro4.

Comenoto, il legislatore,presoattodelledifficoltà intrinsecheallaquantificazione

deldannonell’ambitodelleazionidi classe,ha individuatonelladisposizionecontenuta

all’art. 1226 c.c. il criterio di base che il Giudice deve seguire nella liquidazione delle

sommedefinitive dovute ai consumatori che hanno aderito all’azione (cfr. art. 140-bis,

comma12delCodicedelConsumo).

Risponde certamente a tale criterio calcolare il danno come minore valore

dell’autovettura in termini percentuali rispetto al prezzo sostenuto per l’acquisto dal

28

consumatore;inviaequitativa,aifinidellaconcretaliquidazionedeldannoefattasalvala

produzione di ulteriori elementi a supporto del criterio proposto durante la fase

istruttoria,siindicalapercentualeperilcalcolodeldeprezzamentonelquindicipercento

(15%)ovveronellamaggioreominoremisurachesaràritenutaequadalGiudice.

Peraltro, la liquidazione del danno in favore degli appartenenti alla classe dovrà

tenerecontoanchedelleseguentiulterioricircostanze.

L’installazione del software vietato pone seri dubbi sull’idoneità dei veicoli a

circolareregolarmenteinquanto:i)lacartadicircolazioneriportaun’informazioneerrata

econtrariaalveroladdovecertificaleautovetturecomeveicoliEuro5;ii)adogginonè

dato conoscere quale sia l’effettivo livello di emissioni di cui si sa solo che è ben al di

sopradeilimitidilegge.

Solo per avere un dato al riguardo, è sufficiente pensare che secondo le stime

dell’EPA le autovetture su cui è stato installato il defeat device producono un

inquinamentoda10a40voltesuperioreallimitemassimostabilitoperlegge.

Quest’ultimacircostanzahaunulterioreeffettonegativosulvalorecommercialedei

veicolipercuiècausa;eciònellamisuraincuiiconsumatori,semprepiùattentiaivalori

dellatutelaambientale,hannounascarsapropensioneadacquistareautovetturedicuiè

ignotoillivellodiemissioni,essendosolocertochelostessoècomunquefuorilegge.

I fatti sopra descritti, frenando la domanda, determinano un inevitabile

deprezzamentodei veicoli nelmercatodell’usato, superiore aquello che sarebbe stato

normaleselesocietàconvenutenonavesseropostoinesserelapraticacontestata.

Ad avviso di Altroconsumo, poi, il danno da liquidare in via equitativa ai

consumatori dovrà tenere conto del pregiudizio non patrimoniale subito dagli

appartenenti alla classe; da un lato, infatti, le condotte contestate ledono interessi di

29

rango costituzionale, avuto riguardo al diritto dei consumatori allo svolgimento

dell’attivitàeconomicaconmodalitàchenonrechinodannoallolorolibertàesicurezza,

nonchéallalorosaluteeall’ambiente(cfr.artt.2,32e41dellaCostituzione);dall’altro,i

fattiallabasedelpresentegiudiziointegranoinastrattogliestremideireatiditruffaex

art.640c.p.efrodeincommercioexart.515c.p.,dicuisichiedesind’oral’accertamento

inviaincidentaleaifinidelrisarcimentodeldannononpatrimoniale(dannomorale).

Uno degli aspetti più censurabili dell’intera vicenda è rappresentato proprio dal

fatto che ilGruppoVWha trasformato i consumatori inuna sortadimoderni “untori”,

facendo loro credere di acquistare autovetture dotate delle migliori tecnologie per la

tuteladell’ambienteemettendoliinvecenellacondizionedicostituireunaminacciatanto

perl’ambientequantoperlapropriacomeperl’altruisaluteattraversol’utilizzodiveicoli

conemissionifuoricontrollo.

Aciòdeveaggiungersicheancoraoggilapraticacommercialecontestatacontinua

adavereuneffettonegativosullavitadirelazionedeiconsumatori,sottoilprofilodella

loro libertà e capacità di autodeterminarsi in modo consapevole, nellamisura in cui il

GruppoVWnonsolononèstatoancoraingradodirisolvereilproblemadaunpuntodi

vista tecnico, ma non ha nemmeno fornito dati ed informazioni certi sull’effettivo

potenziale inquinante delle autovetture immesse in commercio; in tale contesto, i

consumatorisitrovanoquindicostrettiasceglieretralarinunciaall’utilizzodellapropria

autovetturaovvero ilsuo impiegonell’incertezzacirca lericadutechequestopuòavere

sullasaluteel’ambiente.

ÈpurecertocheattraversolapropriacondottaillecitailGruppoVWhaimmessoin

commercio beni con caratteristiche diverse da quelle pattuite, inducendo in errore i

consumatori attraverso un sofisticato raggiro (l’installazione fraudolenta del defeat

30

device)dacuièderivatouningiustificatoprofittoaidannideiconsumatorimedesimi.

Tali circostanze giustificano il riconoscimento del pregiudizio non patrimoniale in

favore dei consumatori che dovrà concorrere in via equitativa alla determinazione

complessivadeldannodaliquidarenellamisuradel15%ovveronellamaggioreominore

misurachesaràritenutadigiustizia.

Nel promuovere il presente giudizio, Altroconsumo non intende ignorare la

campagnadirichiamocheilGruppoVWhainprogrammadisvolgereperil2016.

Tuttavia,allostatoilGruppoVWhasoloaffermatochegliinterventiinprogramma

sarebbero in grado di riportare il livello di emissioni entro i valori di legge senza mai

provarelafondatezzadellepropriedichiarazioni;nétantomenorisultaadAltroconsumo

chelaKBAabbiamaiaccertatol’effettivaidoneitàdellesoluzionipropostedaVolkswagen

arisolvere inmododefinitivo ilproblemasenzaalcun impattosullealtrecaratteristiche

deiveicoli(consumi,potenzadelmotore,etc…);talicircostanzedovrannopertantoessere

verificateincorsodicausaeformareoggettodiunaspecificaprovatecnicadapartedelle

societàconvenute.

Qualorapoifosseprovatal’idoneitàdegliinterventitecniciacorreggereleemissioni

inquinanti,ciònonsarebbecomunquesufficienteadelidereildirittodeiconsumatorial

risarcimentodeidanni.

Come si è anticipato, nel proprio comunicato stampa del 16 dicembre 2015, il

Gruppo VW ha parlato di interventi risolutivi per quanto riguarda il problema delle

emissioni,senzagarantireilmantenimentodell’attualelivellodiconsumieprestazionidei

veicoliinteressatidallacampagnadirichiamo.

È evidente che la correzione delle emissioni a scapito di altre caratteristiche

qualitativedelveicolo(peresempio,consumi,potenzadelmotore,necessitàdirecarsiin

31

officina più spesso per l’assistenza, etc…) produrrebbe comunque un danno ai

consumatoriinterminidideprezzamentoeminorvaloredeiveicoliacquistatie,inipotesi,

dimaggioriconsumi.

Al riguardo, il rischio che gli interventi programmati dal Gruppo VW alterino le

prestazionidelleautovettureinteressateappareelevato;neipropricomunicati,ilGruppo

VW parla di semplici interventi da realizzarsi in officina mediante un banale

aggiornamentodelsoftwaredarealizzarsiinmenodimezz’ora(cfr.doc.9);setuttofosse

così semplice non si comprenderebbe allora per quale ragione il Gruppo VW avrebbe

messoa repentaglio lapropria reputazionecommerciale,ponendo inessereunaverae

propriafrodesuscalamondiale.

In talecontesto, lamisuradel risarcimentospettanteai consumatoripotràessere

variata in aumento o in diminuzione, una volta accertate le seguenti circostanze: i)

l’idoneitàdellasoluzionetecnicaarisolvereilproblemadelleemissioni; ii) l’impattoche

quest’ultima avrà sulle altre caratteristiche qualitative del veicolo; iii) gli effetti della

soluzionetecnicasulvalorecommercialedelveicolo;iv)ipregiudizisubitidaiconsumatori

inrelazionealleconcretemodalitàdieffettuazionedell’interventoedaidisagicomunque

connessi alla disponibilità di un’autovettura con classe di emissione sconosciuta sino al

momentodellaeffettivarisoluzionedelproblema.

V) Sulla ammissibilità dell’azione di classe ai sensi dell’art. 140 bis, comma 6,

D.Lgs.n.206/2005

Alla lucediquanto sopraesposto,nella fattispecie inesame sussisteun interesse

collettivosuscettibileditutelaaisensidell’articolo140bisdelDecretoLegislativon.206

del2005,consideratoche:i)ladomandaintroduttivadelpresentegiudiziotutelaidiritti

omogenei di una pluralità di consumatori che versano in una situazione analoga nei

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confrontideimedesimiprofessionisti;ii)diconseguenza,lacondottapostainesseredalle

convenutehacarattereplurioffensivoledendoidirittidiunapluralitàdiconsumatoriche

sitrovanoinunasituazioneomogenea.

È,infatti,indubitabilecheildirittoalrisarcimentodeidannidicuisidiscuterientri

pienamentenelgenusdeidirittiindividualiomogeneideiconsumatoriedegliutentiperi

quali il comma1dell’art. 140bisdelD.Lgs.n.206/05prevede la tutelabilitàattraverso

l’azionediclasse.

In particolare, si rientra nel caso di cui all’articolo 140 bis, comma 2, lettera c),

relativoa«dirittiomogeneial ristorodelpregiudizioderivanteagli stessi consumatori e

utentidapratichecommercialiscorretteodacomportamentianticoncorrenziali».

Si precisa, inoltre, che nella fattispecie per cui è causa la predetta omogeneità

sussiste tra i soggetti appartenenti alla classe dei consumatori che hanno acquistato in

Italia un’autovettura conmotorizzazione diesel EA 189, contraddistinta daimarchi VW,

Audi,SeateSkoda,sucuièstatoinstallatoilsoftwaredefeatdeviceoanalogosistemaper

alterare il livello di emissioni inquinanti; tali soggetti costituiscono quindi la classe

rappresentatadalleproponentiattraversoilmandatoconferitoadAltroconsumo.

Peraltro, laclassepotràessereagevolmente identificatacon iconsumatoriacuisi

rivolgeinItalialacampagnadirichiamodelGruppoVW(cfr.doc.9).

Secondolamiglioregiurisprudenza,alfinedideterminarel’omogeneitàdeidirittie,

diconseguenza, la lorotutelabilitàattraverso lostrumentodell’azionediclasse,occorre

guardarenonalpetitumdellesingolepreteserisarcitoriebensìallafontedelfattoillecito

(nelnostrocaso, lapraticacommercialescorretta)chehadeterminatola lesioneseriale

deidirittideiconsumatoriattraversouncomportamentosistematico,costanteereiterato

neltempo.

33

In questo senso l’ordinanza della Corte di Appello di Torino dell’11 gennaio 2012

nella causa 2246/2011 secondo cui “Occorre, invece, valutare la posizione vantata dal

consumatore/utente promotore dell’azione con riferimento alla situazione dedotta in

giudizio quale fonte dell’illecito (causa petendi), potendosi parlare di una posizione

contrattuale identica allorché il consumatore o utente abbia concluso contratti, che,

ancorchédistintiedautonomi,abbianouncontenutoomogeneonegliaspettiessenziali,

ovvero disciplinino diritti dello stesso tipo, oppure affermi la lesione seriale di diritti di

membri della classe provocata da un comportamento unitario, reiterato e costante nel

tempo da parte dell’impresa contraddittrice” (cfr. anche Corte di Appello di Milano,

ordinanza3maggio2011).

Nonvi èdubbio chealle società convenute siaascrivibileuna condottaunitariae

plurioffensiva consistente nella omologazione delle emissioni attraverso il ricorso ad

espedienti contrari alla legge e alla diligenza professionale e nella conseguente

sistematica diffusione, attraverso internet, gli spot televisivi e il materiale disponibile

presso le concessionarie, di informazioni false, incomplete e fuorvianti sulle

caratteristichequalitativedeiveicoliesullivellodiemissioni.

I consumatori, quindi, sono stati destinatari dellamedesima pratica commerciale

scorretta in grado di distorcerne la normale capacità di assumere una decisione

commerciale consapevolee vantanonei confronti delGruppoVWunanalogodirittoal

risarcimentodeidanni.

Quantoallacapacitàdell’attoredicurareadeguatamentel’interessedellaclasse,si

precisache l’AssociazioneAltroconsumo,oltreche inpossessodei requisitigià ricordati

nella premessa in fatto (iscrizione nell’elenco delle associazioni di consumatori

rappresentative a livello nazionale ex art. 137 D.Lgs. n. 206/2005 e appartenenza al

34

ConsiglioNazionaledeiConsumatorieUtentiexart.136delCodicedelConsumo),conta

più di 300.000 iscritti a livello nazionale, opera dal 1973, realizza un’intensa attività di

informazione,tutela,assistenzaerappresentanzadegliinteressideiconsumatorieutenti

alivellosianazionalecheinternazionale,ancheattraversoazionieprocedimentiavantile

competentiautoritàgiudiziarieeamministrativeedègiàstataritenutacapacedicurare

adeguatamentel’interessedialtreanalogheclassidiconsumatori.

Quanto,infine,aiprovvedimenticheilTribunaledovràadottareaifinidigarantire

adeguatapubblicitàallapresenteazioneincasodiammissione,sichiedesind’oracheil

GiudiceaditovogliaordinarealGruppoVWdi fornireadAltroconsumo la listadi tutti i

consumatori che sono stati informati della campagna di richiamo con i relativi recapiti

(cfr. doc. 9), autorizzando l’associazione ad informare i consumatori interessati, con le

modalità ritenutepiù idonee,dellapendenzadellapresenteazioneedellapossibilitàdi

aderirvi.

Ognialtraformadipubblicità“generale”,d’altraparte,risulterebbemenoefficace,

piùonerosae idoneaacompromettere l’immaginedellesocietàconvenute, imponendo

diprocedereattraversoimezzidicomunicazionedimassa.

VI) Sulla non manifesta infondatezza dell’azione e sulla pendenza del

procedimentodinanziall’AGCM

L’azionepropostadaAltroconsumoèmanifestamenteammissibile.

In base all’art. 140 bis, comma 6 del Codice del Consumo, alla prima udienza il

Giudice non deve procedere ad una vera e propria valutazione del fumus, ma più

semplicementeescludere l’avviodel procedimentoquandodagli atti la domanda risulti

iuctuoculimanifestamenteinfondata(cfr.App.Torino,27ottobre2010).

Abenvedere,dagliattiemergelamanifestafondatezzadell’azionenellamisurain

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cui,daunlato,lapraticacontestatasibasasufattiampiamentericonosciutidallesocietà

convenutealdifuoridelgiudizio,edall’altro,talepraticaappareastrattamenteidoneaa

determinare un pregiudizio economico in capo ai consumatori nel senso richiesto da

Altroconsumo,restando invece irrilevantiai finidelgiudiziodiammissibilità lequestioni

attinentiallaquantificazionedeldanno.

Peranaloghimotivisiritienesuperflua lasospensionedelgiudizioaisensidell’art.

140bis, comma6delCodicedelConsumo,qualora alladatadellaprimaudienza fosse

ancoraincorsolaproceduraamministrativadinanziall’AGCM–cosìnondovrebbeessere,

standoalterminediconclusionedelprocedimentoindicatonellacomunicazionediavvio.

Come già detto, i fatti alla base della pratica commerciale contestata devono

ritenersi ormaipacifici alla lucedelle ampie ammissioni delle società convenute, con la

conseguenza che appare inutile attendere, ai fini del loro accertamento, l’esito

dell’istruttoriadinanziall’AGCM,ponendosisolounproblemadiqualificazionegiuridicadi

talifattiinterminidipraticascorrettaedingannevoleaisensidelledisposizionicontenute

nelCodicedelConsumo.

****

Per le ragioni sopra esposte, l’Associazione Altroconsumo, nella sua qualità di

rappresentante delle consumatriciMartinaMarinari e Letizia Benedetta Ghizzi Panizza,

comesoprarappresentata,difesaedelettivamentedomiciliata

CITA

laVOLKSWAGENAG, inpersonadel legale rappresentantepro tempore, con sede

legale in Berliner Ring 2, 38440 –Wolfsburg,Germania, VATDE 115235681, nonché la

VOLKSWAGENGROUP ITALIA S.P.A., in personadel legale rappresentantepro tempore,

con sede in Viale G. R. Gumpert 1, 37137 – Verona, Italia, C.F. 07649360158 e P. IVA

36

01779120235, a comparire all’udienza del 3 novembre 2016, dinanzi al Tribunale di

Venezia,SezioneeGiudicidesignandi,conl’avvertenzachenoncostituendosineltermine

diventigiorniprimadidettaudienza,incorrerannonelledecadenzedicuiagliartt.38e

167c.p.c.,persentireaccogliereleseguenti

CONCLUSIONI:

“PiacciaalTribunaleIll.mo,disattesaogniistanzacontrariaediversacosìgiudicare:

- preliminarmente, emettere ordinanza di ammissibilità della presente

domandaai sensidell’art.140bis, comma6,D.Lgs.n.206/2005, fissando i terminie le

modalità della più opportuna pubblicità ai fini della tempestiva adesione degli

appartenenti alla classe;definendo,ai sensidell’art. 140bis, comma9, letteraa), che i

diritti individuali oggetto del presente giudizio sono quelli appartenenti ai consumatori

che hanno acquistato in Italia un’autovettura con motorizzazione diesel EA 189,

contraddistinta daimarchi VW, Audi, Seat e Skoda, su cui è stato installato il software

defeatdeviceoanalogosistemaperalterareillivellodiemissioniinquinanti;

- nel merito, accertare e dichiarare la pratica commerciale ingannevole e

comunquescorrettatenutadallesocietàconvenute–nonchéinviaincidentalegliilleciti

penalidescrittinelpresenteatto-consistentenell’omologazionedellaclassediemissioni

attraversoilricorsoadespedienticontrariallaleggeealladiligenzaprofessionaleenella

conseguente sistematica diffusione di informazioni false, incomplete e fuorvianti sulle

caratteristichequalitativedeiveicolidieselEA189esulrelativolivellodiemissioni,eper

l’effetto,condannaretalisocietà, insolidotra loro,alrisarcimento in favoredelleSig.re

Martina Marinari e Letizia Benedetta Ghizzi Panizza e degli altri consumatori che

aderirannoall’azione,deidanni,siapatrimonialichenonpatrimoniali,subitiacausadella

suddetta pratica, da quantificarsi nella misura risultante dall’applicazione del criterio

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equitativoomogeneoindividuatoinnarrativaovveronellamaggioreominoremisurache

saràritenutadigiustizia,inognicasomaggioratadiinteressilegalidalgiornodeldovuto

alsaldo;

- sempre,convittoriadispese,competenzeedonorari(oltreIVA,CPAerimborsi

forfetari).

Inviaistruttoria,siproduconoiseguentidocumenti:

1) procure speciali rilasciate da Martina Marinari e Letizia Benedetta Ghizzi

PanizzaadAltroconsumo,rispettivamenteindata8febbraio2016e9febbraio

2016;

2) “noticeofviolation”dell’EPAdel18settembre2015;

3) articolidistampa;

4) comunicato stampa delMinistero italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti

del22settembre2015;

5) comunicatostampadiVolkswagenAGdel22settembre2015;

6) comunicatostampadiVolkswagenAGdel29settembre2015;

7) comunicatostampadiVolkswagenGroupItaliadel1°ottobre2015;

8) ComunicatostampadiVolkswagenGroupItaliadel22ottobre2015;

9) comunicatostampadelGruppoVWdel16dicembre2015;

10) comunicazione di avvio del procedimento dinanzi all’AGCM, riferimento PS

10211;

11) articolidistampa;

12) iscrizione di Altroconsumo nell’elenco delle associazioni rappresentative a

livellonazionaleistituitoaisensidell’art.137delCodicedelConsumo

13) diffidadiAltroconsumoalGruppoVWdel25settembre2015aisensidell’art.

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140,comma5delCodicedelConsumo;

14) risposta di Volkswagen Group Italia del 1° ottobre 2015 alla diffida di

Altroconsumo;

15) letteradaAltroconsumoaVolkswagenGroupItaliadel6ottobre2015;

16) copiedeglispottelevisivi,dellepagineinternetedellebrochureinformativedel

GruppoVW(suDVD);

17) codiceeticoadottatodalGruppoVolkswagen;

18) codicediAutodisciplinadellaComunicazioneCommerciale;

19) contrattodiacquistodel24maggio2011traMartinaMarinarieilrivenditoreIn

AutoS.r.l.ecartadicircolazionedelveicoloacquistato;

20) contrattodiacquistodel3marzo2014traLetiziaBenedettaGhizziPanizzaeil

rivenditoreSaottiniAutoS.p.A.ecartadicircolazionedelveicoloacquistato;

21) lettera di richiamo dell’11 novembre 2015 da Volkswagen Italia alla Sig.ra

MartinaMarinari;

22) lettera di richiamo dell’11 novembre 2015 da Volkswagen Italia alla Sig.ra

LetiziaBenedettaGhizziPanizza;

23) visuracameralediVolkswagenGroupItaliaS.p.A.

Sempre in via istruttoria, si chiede sin d’ora che alle convenute sia ordinata

l’esibizione in giudizio ai sensi dell’art. 210 c.p.c.: i) della documentazione tecnica

integralerelativaalsoftwaredefeatdevice,allesuemodalitàdifunzionamentoedalsuo

impatto su emissioni, prestazioni e consumi dei veicoli interessati; ii) della

documentazione ufficiale contenente le valutazioni di KBA e delle altre competenti

autorità nazionali di omologazione inmerito allemisure tecniche proposte dal Gruppo

VW per la correzione delle emissioni; iii) della documentazione integrale relativa alle