Trattamento Fiscale Dei Contratti Di Assicurazione LTC

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Trattamento fiscale dei contratti di assicurazione Long Term Care Università Cattolica del S. Cuore Milano, 23 maggio 2011 Pianificazione Fiscale di Gruppo – Werther Montanari

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Trattamento fiscale dei contratti di assicurazione Long Term Care

Università Cattolica del S. Cuore

Milano, 23 maggio 2011

Pianificazione Fiscale di Gruppo – Werther Montanari

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Nuova produzione delle imprese Italiane ed extra UE del 2011

Articolo de “Il Sole 24”del 15 maggio 2011 (pag. 27)

“Scatta l’ora della trasparenza”

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Riforma della disciplina fiscale dei contratti assicurativi sulla vita e sulla capitalizzazione: DLgs 47/2000.

La precedente riforma del ’97 non aveva disciplinato le forme di previdenza collettive, individuali di carattere complementare ed il TFR, nonché i contratti assicurativi.

Principio guida della legge delega: definizione di regime tributario differenziato in ragione caratteristiche e natura contratti, anche per evitare ingiustificate differenze con trattamento riservato ad altri strumenti previdenziali e finanziari già esistenti.

Distinzione ai fini fiscali dei contratti assicurativi in 3 categorie : assicurazioni con finalità previdenziali (trattamento altre forme previdenza integrativa); assicurazioni con carattere finanziario (trattamento altre forme di gestione finanziaria di portafoglio: imposta sostitutiva); assicurazioni con oggetto rischio morte o invalidità permanente “qualificata” nonché rischio di non autosufficienza .

La riforma della disciplina fiscale dei contratti a ssicurativi sulla vita e di capitalizzazione (DLgs 47/2000)

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Novità: inserimento assicurazione LTC tra assicurazioni di “puro rischio”. Il legislatore ha fornito nuove “basi legali” in difetto di disciplina positiva (natura cd. “ibrida” del LTC).

Il DM Fin. 22 dicembre 2000.

La riforma della disciplina fiscale dei contratti a ssicurativi sulla vita e di capitalizzazione (DLgs 47/2000) - continua

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Soluzione tecnica proposta dal legislatore delegante: estensione del regime allora in vigore per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. In seguito alla riforma, il regime fu limitato ai contratti con oggetto rischio morte o invalidità permanente “qualificata”. Ammissione al beneficio della detrazione d’imposta.

Coerenza logico-sistematica: profonda differenza tra LTC e assicurazioni finanziarie per il diverso grado di “meritevolezza sociale” . Potenziale violazione del “principio di ragionevolezza” (artt. 3 e 53 Cost.).

La scelta tra inquadramento tra “oneri deducibili” (assicurazioni con finalità previdenziali) e “detrazione di imposta”: scelta di quest’ultima.

La deducibilità è funzionale all’attuazione del connesso “principio di correlazione”, secondo cui non dovrebbe concorrere alla formazione del reddito complessivo un importo che darà luogo ad una prestazione tassata.

La detrazione appare più coerente con la finalità sociale assegnata a tali contratti assicurativi.

Il regime tributario dei premi versati

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Il regime tributario dei premi versati - continua

La tipologia del prelievo fiscale scelta potrebbe configurare un’agevolazione fiscale in senso tecnico rispetto al regime vigente per le altre forme di previdenza integrativa e contratti con pari finalità?

Il ricorso all’istituto della detrazione appare finalizzato (stante l’interesse collettivo e socialmente rilevante sotteso) a favorire ed incentivare l’impiego delle risorse in tale direzione (interesse degli individui in ambito di tutela di interessi costituzionalmente garantiti, art. 38 Cost.).

In realtà deduzioni e detrazioni sono mere espressioni del “principio della personalità”del prelievo.

In verità l’assenza di prelievo all’atto della erogazione della prestazione al beneficiario non costituisce deroga la regime “ordinario”, ma confermano il principio generale dell’IRPEF circa l’estraneità al concetto di reddito dei risarcimenti danni non costituenti perdita di ricchezza imponibile.

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È consentita la detrazione d’imposta nella misura del 19% dell’ammontare dei premi versati, per importo di premi computabili non superiore a € 1291,14 (limite dei premi agevolabili).

Il risparmio d’imposta , pertanto, non potrà essere superiore a € 245,32.

L’agevolazione compete anche per le polizze stipulate per familiari fiscalmente a carico .

Nel “limite dei premi agevolabili” si devono considerare i premi versati, oltre alla LTC, anche quelli riferiti a copertura rischio morte o invalidità permanente “qualificata”. Nel computo vanno calcolati anche i premi eventualmente versati dal datore di lavoro.

Limiti alla detrazione

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I diversi regimi di computo per contratti ante 1°ge nnaio 2001: computo incluso per i contratti di ass. sulla vita diversi da LTC. Computo escluso per contributi volontari a forma pensionistica obbligatoria in quanto ora deducibili come “oneri”.

Per i premi afferenti le polizze “combinate” e/o che prevedono il “riscatto”, tipologie nell’ambito delle quali può essere stipulata una LTC, la polizza deve prevedere l’indicazione dell’importo del premio di ciascun rischio coperto. Ciascuna quota dipremio seguirà il suo regime fiscale “naturale”.

Altrettanto vale per la quota parte LTC in caso sia prevista la clausola del “riscatto” .

Limiti alla detrazione – continua

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Le assicurazioni LTC si connotano per l’assenza di disposizioni espresse sotto il profilo giuridico che ne disciplinino il regime (mancanza di definizione del rischio “non autosufficienza”, mancata individuazione del ramo assicurativo di gestione del rischio).

Il legislatore fiscale vi ha posto in qualche modo rimedio fornendo una nozione di“non autosufficienza” nella prospettiva dell’ammissione al beneficio della detrazione dei premi.

Essa consiste nella sostanziale impossibilità dell’assicurato di svolgere in modo autonomo uno o più atti della vita quotidiana quale conseguenza di una causa ovvero derivante dalla perdita di funzionalità derivante dalla senescenza.

I predetti rischi sono coperti da una gamma ampia di fattispecie assicurative.

La delimitazione analitica è definita nel DM Fin. 22 dicembre 2000 , che contiene un’elencazione di attività puntuali, e quindi stringenti, accanto ad una descrizione piuttosto generica.

La definizione di “non autosufficienza” delineata po sitivamente dalla norma fiscale

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Inoltre le condizioni specifiche che il contratto LTC deve soddisfare assumono diversa connotazione in funzione della ricomprensione tra i contratti assicurativi sulla vita (copertura della durata dell’intera vita dell’assicurato ) ovvero assicurazioni sulla malattia (durata non inferiore a dieci anni , rinnovabili obbligatoriamente).

Tuttavia vi deve essere garanzia di recesso per l’assicurato o di riduzione della prestazione assicurata.

L’impresa assicurazione ha facoltà di modificare l’importo dei premi in relazione alla variazione statistica della collettività ogni 5 anni.

Storicamente le caratteristiche illustrate nonché i contenuti del rischio in esame inserivano i contratti LTC nel ramo IV, che operava un rinvio alla normativa comunitaria , la quale, a propria volta, si richiamava al ramo permanent healthinsurance diffuso in Gran Bretagna ed Irlanda e rivolto alla “non autosufficienza”derivante da senescenza (infermity).

La definizione di “non autosufficienza” delineata po sitivamente dalla norma fiscale -continua

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Nella fase di accumulo, i redditi dei capitali investiti non subiscono , nella sostanza, alcun prelievo fiscale .

I proventi derivanti dalla gestione sono accantonati nelle riserve matematiche e le ritenute subite all’atto della percezione sono scomputate dall’IRES dovuta dalla impresa assicuratrice.

La fiscalità durante la “fase di accumulo”

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Al verificarsi della condizione oggetto del rischio assicurato, l’impresa deve erogare la “prestazione” dedotta in contratto. In tale frangente rileva la stipula nell’ambito di un’assicurazione sulla vita o di un’assicurazione malattia.

In caso di assicurazioni sulla vita : la prestazione può consistere in rendita “vitalizia”o rendita “temporanea” con facoltà di commutare parte della rendita in “prestazione di capitale” che non ecceda il 30% del valore attuale della rendita stessa.

Esso deve prevedere obbligatoriamente anche a favore dell’assicurato di chiedere la liquidazione in forma di “capitale” dell’intero importo maturato in caso di rendita di “modesta entità”.

Per “modesta entità” di intende il 50% dell’assegni sociale INPS, da confrontare con l’”importo annuo della rendita”.

Intassabilità delle “prestazioni” erogate in caso di “non autosufficienza”

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In caso invece di assicurazione malattia , la prestazione si configura come “risarcimento del costo dell’assistenza” oppure “prestazione in natura” .

Non esiste un apposito regime tributario per le prestazioni dei contratti LTC. L’AF ha optato per la “non imponibilità” della prestazione avendo, questa, carattere risarcitorio (art. 6, c. 2, TUIR).

In realtà il cd. “principio di sostituzione” che regge il predetto art. 6 TUIR non comprende i contratti LTC.

Tuttavia nella distinzione “danno emergente/lucro cessante” nel caso di LTC la prestazione erogata a fronte di uno stato di “non autosufficienza” non sostituisce un reddito imponibile perduto, quanto piuttosto una perdita patrimoniale sofferta: il venire meno della funzionalità fisica della persona.

Intassabilità delle “prestazioni” erogate in caso di “non autosufficienza” – continua

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In attuazione della delega, il DLgs 47/2000 ha introdotto un “regime di esenzione”dall’imposta sulle assicurazioni per i premi relativi ai contratti sulla vita e di capitalizzazione stipulati o rinnovati a decorrere dal 1°gennaio 2001.

Le predette tipologie di contratto sono state espunte dall’allegato A della tariffa (fattispecie imponibili) ed inserite nell’allegato C (fattispecie contrattuali esenti ) della L. n. 1216/1961.

Regime di esenzione dall’imposta sulle assicurazion i