Trattamento ai fini IVA · Circolare n. 55/E del 12 ottobre 2007 Circolare n. 51/E del 17 settembre...

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23 febbraio 2011 1 Settore Diritto d’Impresa e Fisco Armando Priolo AUTO AZIENDALI Trattamento ai fini IVA Incontro del 23 febbraio 2011

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AUTO AZIENDALI

Trattamento ai fini IVA

Incontro del 23 febbraio 2011

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Riferimenti normativi

Art. 19 – bis1, DPR 633/72

Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 settembre 2006

Art. 1, comma 2-bis, D.L. 15 settembre 2006, n. 258

Provvedimento Dir. Ag. Entrate 22 febbraio 2007

Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 18 giugno 2007 pubblicata in GU dell’Unione Europea il 27 giugno 2007

Art. 1, comma 261, L. 24 dicembre 2007, n. 244

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Prassi di riferimento

Risoluzione N. 6 DPF del 20 febbraio 2008

Circolare n. 55/E del 12 ottobre 2007

Circolare n. 51/E del 17 settembre 2007

Circolare n. 28/E del 16 maggio 2007

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La storia sulla detraibilità dell’Iva sulle autovetture

Dal 1979 al 1983 50%

Dal 1983 al 2000 0%

Dal 2001 al 2005 10%

Dal 1/1/2006 al 13/9/2006 15%

Dal 14/9/2006 al 27/6/2007 Principio di inerenza

Dal 28/6/2007 Nuove regole

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Le regole dal 2001 al 13-9-2006

Vecchio art. 19 – bis1

“ c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazi one di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell' articolo 54 , lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi ne ll'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attiv ità propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazio ni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, cust odia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa i n detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio; d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazio ne di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, nav i e imbarcazioni da diporto èammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'i mposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contra tti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, ae romobili e natanti; “

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Le regole dal 2001 al 13-9-2006

Art. 54 del Codice della strada:“Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) ……………………………………..c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva

a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente ………..”

Veicoli della Tabella B:“autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2500 centimetri cubici “

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Le regole dal 2001 al 13-9-2006

L. 23 dicembre 2000 n. 388 art. 30

Regole valide dal 1°gennaio 2001 al 31 dicembre 200 1

Detraibile il 10% (50% per i veicoli con propulsori non a combustione interna) dell’iva pagata per l’acquisto, importazione, noleggio e leasing dei veicoli di cui alle lett. a) e c) dell’art. 54 del Codice della strada

Rimane indetraibile l’iva relativa alle spese di manutenzione, riparazione e custodia dei veicoli, nonché quella su carburanti e lubrificanti (Circ. 3 gennaio 2001, n. 1/E)

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Le regole dal 2001 al 13-9-2006

In caso di rivendita dell’autovettura:

Auto acquistata con iva Auto acquistata con ivaTotalmente indetraibile detraibile al 10%

Operazione esente Operazione soggetta a ivaArt. 10, n. 27-quinquies sul 10% del corrispettivo

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Le regole dal 2001 al 13-9-2006

Esempio di fattura per rivendita autovettura con iva detratta al 10% all’atto dell’acquisto:

Corrispettivo pattuito: 1000 + iva

Importo soggetto a iva 100Iva 20Importo escluso 900ex art. 13 DPR 633/72

Totale documento 1.020

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Le regole dal 2001 al 13-9-2006

Le proroghe

Art. 9, comma 4, L. 28 dicembre 2001, n. 448 per il 2002

Art. 2, comma 13, L. 27 dicembre 2002, n. 289 per il 2003

Art. 2, comma 17, L. 24 dicembre 2003, n. 350 per il 2004

Art. 1, comma 503, L. 30 dicembre 2004, n. 311 per il 2005

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Le regole dal 2001 al 13-9-2006

Anno 2006

Art. 1, comma 125, L. 23 dicembre 2005, n. 266

• Proroga al 31 dicembre 2006 del regime di parziale detraibilità dell’iva sugli acquisti di autovetture;• Innalzamento della % di detraibilità che passa dal 10 al 15%

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La sentenza della Corte di giustizia UE

14 settembre 2006 Causa C-228/05 Stradasfalti

Incompatibilità con la normativa comunitaria

Principio di inerenza

Valenza retroattiva

Possibilità di recuperare l’iva non detratta in passato

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Effetti della sentenza

Art. 1, comma 2-bis, D.L. 15 settembre 2006, n. 258

• Divieto di detrazione o compensazione dell’iva assolta dal 2003 al 13-9-2006

• Unica modalità di recupero : Rimborso

• Detrazione limitata dal momento dell’autorizzazione dell’UE

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Istanza di rimborso

Provvedimento Dir. Ag. Entrate 22 febbraio 2007

Periodo rimborsabile:

Operazioni effettuate tra il 1°gennaio 2003 e il 13 settembre 2006

Vale l’art. 6 del DPR 633/72

-Cessioni di beni e prestazioni di servizi vale la data della fattura-Fatturazione differita vale la data del DDT-Carta carburante vale la data di annotazione sulla carta

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Istanza di rimborso

Provvedimento Dir. Ag. Entrate 22 febbraio 2007

Cosa si poteva richiedere:

- Iva relativa all’acquisto (anche attraverso noleggio e leasing) di autovetture e motoveicoli (art. 54 lett. a) e c) del Codice della Strada)-Iva relativa alle spese accessorie (impiego, custodia, manutenzione, riparazione, carburanti e lubrificanti)

MENO- l’iva già detratta- le imposte dirette (Ires, Irap) non pagate sull’Iva indetraibile

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Istanza di rimborso

Provvedimento Dir. Ag. Entrate 22 febbraio 2007

Modalità:

RIMBORSO

Rimborso forfetario Rimborso analitico

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Istanza di rimborso

Rimborso forfetario

Termini: • 15 aprile 2007 Provv. 22 febbraio 2007• 20 settembre 2007 1°proroga DPCM 5 aprile 2007• 20 ottobre 2007 2°proroga DPCM 18 settembre 2007

Modalità di richiesta:Istanza di rimborso presentata telematicamente su apposito modello

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Istanza di rimborso

Rimborso forfetario

Determinazione:

Iva su acquisti di autovetture 35% settore agricoltura, pesca, caccia , silvicoltura ecc.

+ X 40% altri settori

Iva su acquisti di spese accessorie 50% veicoli con propulsori non a combustione interna

MENO

� iva detratta� imposte dirette (Ires, Irpef, Irap) non pagate avendo dedotto come costo l’iva indetraibile� eventuale maggior iva applicabile in caso di rivendita del veicolo

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Istanza di rimborso

Rimborso forfetarioEsempio- Acquisto nel 2004 autovettura per euro 10.000+2.000 (iva) iva detratta 200 (10%)- Acquisto di carburante nel 2004 2.000+400 (iva) iva indetraibile- Spese manutenzione 2004 1.000+200 (iva) iva indetraibile- Rivendita auto nel 2005 per euro 5.000+100 (iva sul 10% dell’imponibile)

Calcolo iva rimborsabile:Totale iva pagata 2.600 (2.000+400+200) x 40% = 1.040

meno- Iva detratta = 200- Ires e Irap non pagate su iva indetraibile = Ires e Irap dedotte – Ires e Irap deducibili (detraendo il 40%)

(2.400 x 37,25%) - (1.560 x 37,25%) = 894 - 581,10 = 312,9- Iva sulla rivendita non versata = (5.000x40%)x20% - 100 = 300

Iva richiesta a rimborso = 1.040 – 200 – 312,9 – 300 = 227,1

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Istanza di rimborso

Rimborso forfetario

Controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate

Circolari 28/E del 16 maggio 2007 e 55/E del 12 ottobre 2007

-Semplificazione nella compilazione del modello con dati aggregati sulle imposte dirette dovute e abbattimenti dell’iva dovuta sulla rivendita direttamente dall’iva chiesta a rimborso-Verifica sui soggetti che hanno indicato maggiori imposte dirette in misura inferiore al 10% della maggior iva detraibile e maggiore iva per rivendita in misura inferiore all’1% della maggior iva detraibile

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Istanza di rimborso

Rimborso analitico

Termini:

Entro 2 anni dal 15 novembre 2006 (data di conversione in legge del DL 258)

Modalità:

Istanza in carta libera corredata da documenti che indichino la misura dell’effettivo utilizzo dell’autovettura

-Documenti di contabilità aziendale da cui si desuma la percorrenza del veicolo in relazione all’esercizio dell’attività d’impresa;-Documentazione amministrativo-contabile nella quale siano indicati gli elementi idonei ad attestare che il veicolo è stato utilizzato in orari e su percorsi coerenti con l’ordinario svolgimento dell’attività

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Istanza di rimborso

Rimborso analitico

Determinazione:

Iva su acquisti di autovetture + X % di utilizzo per l’attività d’impresa

Iva su acquisti di spese accessorieMENO

� iva detratta� imposte dirette (Ires, Irpef, Irap) non pagate avendo dedotto come costo l’iva indetraibile� eventuale maggior iva applicabile in caso di rivendita del veicolo

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Le regole dal 14-9-2006 al 27-6-2007

Principio di inerenza

• Non ci sono criteri forfetari prestabiliti

• Applicazione di una % di detraibilità iva da 0 al 100% in funzione dell’utilizzo dell’autovettura eventuale rettifica della detrazione per cambio destinazione

• Possibilità di applicare il 40% (per tutte le attività), considerata % adeguata dall’Ag. Delle Entrate (Circ. 55/E del 12-10-2007)

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Le regole dal 28-6-2007

Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 18 giugno 2007 in GUUE del 27 giugno 2007, Serie L 165

Autorizzazione a limitare la detrazione dell’iva sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali

Valida per acquisto, importazione, leasing, noleggio, modificazione, riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti

Detraibilità 40% definitiva

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Le regole dal 28-6-2007

Art. 1, comma 261, L. 24-12-2007 n. 244

Adeguamento dell’art. 19 bis-1 DPR 633/72

Motocicli“ b) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazio ne dei beni elencati nell’allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei rela tivi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell’ attività propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; “

Sono i motocicli di cilindrata superiore a 350 CC

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23 febbraio 2011 26Settore Diritto d’Impresa e FiscoArmando Priolo

Le regole dal 28-6-2007

Adeguamento dell’art. 19 bis-1 DPR 633/72

AUTOVETTURE

“c) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazi one di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e d ei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali ve icoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della prof essione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto del l’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli s tradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superio re a otto; “

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Le regole dal 28-6-2007

Quali veicoli?• Nessuna distinzione in base all’immatricolazione

• Veicoli stradali a motore

• Diversi dai trattori agricoli o forestali e dai ciclomotori di cilindrata superiore a 350 CC

• Adibiti normalmente al trasporto di persone e beni

•Di massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg

• Con un numero di posti a sedere, escluso il conducente, non superiore a 8

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23 febbraio 2011 28Settore Diritto d’Impresa e FiscoArmando Priolo

Le regole dal 28-6-2007

Regola generale

Detraibilità 40%

Acquisto, importazione, leasing e noleggio

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Le regole dal 28-6-2007

Eccezioni

� Veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio de ll’impresa, arte o professione � Veicoli che formano oggetto dell’attività propria de ll’impresa

� taxi� autovetture delle autoscuole� autovetture delle società di noleggio e leasing� autovetture degli agenti e rappresentanti� autovetture che sono oggetto di commercializzazione da parte dell’impresa, cosiddetti “beni merce” (concessionari e di vendita auto)� autovetture date in uso promiscuo al dipendente e f atturate allo stesso

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Le regole dal 28-6-2007

Eccezioni

Per tutte questi veicoli la detraibilità dell’iva è

Il 100%

In caso di detrazione totale dell’iva il successivo utilizzo personale o familiare di tali beni è da assoggettare a Iva sulla base del valore normale

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Le regole dal 28-6-2007

Le spese relative agli autoveicoli

“d) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazio ne di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veico li stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il tr ansito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore; “

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23 febbraio 2011 32Settore Diritto d’Impresa e FiscoArmando Priolo

Le regole dal 28-6-2007

Le spese relative agli autoveicoli

• Acquisto o importazione di carburanti• Acquisto o importazione di lubrificanti • Spese di manutenzione • Spese di riparazione• Spese di custodia• Spese di impiego• Pedaggi stradali

% di detrazione dell’iva del veicolo a cui si riferiscono

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23 febbraio 2011 33Settore Diritto d’Impresa e FiscoArmando Priolo

La rivendita del veicolo

Sul 100% del corrispettivo100%

Sul 40% del corrispettivo40%

Sul 40% del corrispettivo in caso di istanza di rimborso, 15% senza

15%

Sul 40% del corrispettivo in caso di istanza di rimborso, 10% senza

10%

Esente art. 10 n. 27 quinquiesindetraibile

Iva in fase di rivendita% iva detratta all’acquisto

Sulle rivendite effettuate dal 28 giugno 2007 non si applica più il regime del margine

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23 febbraio 2011 34Settore Diritto d’Impresa e FiscoArmando Priolo

Veicolo dato in uso promiscuo ai dipendenti

Nessun addebito al dipendente

Detraibilità 40%

Con addebito al dipendente

Detraibilità 100%

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23 febbraio 2011 35Settore Diritto d’Impresa e FiscoArmando Priolo

Veicolo dato in uso promiscuo ai dipendenti

Con addebito al dipendente(anche della sola differenza di “classe” dell’autovettura)

Dal 1°marzo 2008

Importo addebitato Importo addebitato> <

del fringe benefit del fringe benefit

Nessun problema Base imponibilepari al fringe benefit

al netto dell’ivacompresa in detto importo

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23 febbraio 2011 36Settore Diritto d’Impresa e FiscoArmando Priolo

Veicolo dato in uso promiscuo ai dipendenti

Attuali artt. 13 e 14 DPR 633/72

Art. 13“d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terr estre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di la voro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valor e normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore. “

Art. 14“Per le operazioni indicate nell’articolo 13, comma 3, lettera d), con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti apposi ti criteri per l’individuazione del valore normale. “

In attesa del Decreto continua ad applicarsi il fri nge benefit

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23 febbraio 2011 37Settore Diritto d’Impresa e FiscoArmando Priolo

Veicolo dato in uso promiscuo ai dipendenti

Esempio di fattura per addebito al dipendente dell’uso dell’autovettura

Benefit auto = 1.200Importo da trattenere al dipendente in base ad accordo = 600

B.I. uso autovettura accordo……. 500Iva 100B.I. figurativa ex art. 13 DPR 633/72 500Iva su B.I. figurativa 100

Totale documento 1.200

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23 febbraio 2011 38Settore Diritto d’Impresa e FiscoArmando Priolo

Veicolo dato in uso promiscuo ai dipendenti

Cosa succede in contabilità

__________________ _________________

Credito vs dipendente

Ricavo uso auto

100

200

500

600

Iva indeducibile

Iva debito

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23 febbraio 2011 39Settore Diritto d’Impresa e FiscoArmando Priolo

Acquisti intracomunitari di autovetture

Art. 38 DL 331/93

• Acquisti a titolo oneroso

• di mezzi di trasporto nuovi

• trasportati o spediti in Italia da altro Stato membro

• anche se il cedente è privato

• anche se non effettuati nell’esercizio d’impresa arte o professione

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23 febbraio 2011 40Settore Diritto d’Impresa e FiscoArmando Priolo

Acquisti intracomunitari di autovetture

Definizione di “mezzi di trasporto nuovi”

• Veicoli a motore di cilindrata superore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 Kw• destinati al trasporto di persone o cose• che non abbiano percorso più di 6.000 km• non immatricolati o iscritti in pubblici registri da più di 6 mesi

Tutte le condizioni devono sussistere

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23 febbraio 2011 41Settore Diritto d’Impresa e FiscoArmando Priolo

Acquisti intracomunitari di autovetture

Trattamento ai fini Iva

Normale acquisto intracomunitario

Integrazione della fattura con iva

Obbligo di comunicazione entro 15 gg dall’acquisto al Dipartimento dei trasporti terrestri per l’immatricolazione

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23 febbraio 2011 42Settore Diritto d’Impresa e FiscoArmando Priolo

Acquisti intracomunitari di autovetture

Acquisti di “auto non nuove”

Il cedente ha applicato Il cedente non ha applicatoil regime del margine il regime del margine

Operazione non rilevante Normale acquistoai fini IVA intracomunitario

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23 febbraio 2011 43Settore Diritto d’Impresa e FiscoArmando Priolo

La scheda carburante

Normativa di riferimento

• Art. 2, L. 21 febbraio 1977, n. 31 • DM 7 giugno 1977

• DPR 10 novembre 1997, n. 444

Prassi di riferimento

• C.M. 12 agosto 1998, n. 205/E

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23 febbraio 2011 44Settore Diritto d’Impresa e FiscoArmando Priolo

La scheda carburante

Perché nasce

Dal divieto di emissione della fattura e dalla non obbligatorietà di emissione della ricevuta o dello scontrino per i distributori di carburante

Necessità di documentazione per la detrazione dell’iva e la deduzione dei costi per l’acquisto di carburanti

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23 febbraio 2011 45Settore Diritto d’Impresa e FiscoArmando Priolo

La scheda carburante

Ambito applicativo

• acquisti di carburanti per autotrazione

• effettuati presso impianti stradali di distribuzione

• da soggetti iva nell’esercizio d’impresa, arte o professione

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23 febbraio 2011 46Settore Diritto d’Impresa e FiscoArmando Priolo

La scheda carburante

Esclusioni

• acquisti di carburante non effettuati presso impianti stradali di distribuzione• acquisti di carburante non destinato all’autotrazione• rifornimenti durante l’orario di chiusura (self service)• netting• acquisti di carburante da parte dello Stato, enti pubblici territoriali, istituti universitari, enti ospedalieri di assistenza e beneficenza• acquisti di carburante per veicoli non abilitati alla circolazione stradale

In questi casi rimane l’obbligo di fattura su richiesta del cliente

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23 febbraio 2011 47Settore Diritto d’Impresa e FiscoArmando Priolo

La scheda carburante

Contenuto

• estremi identificativi del veicolo (marca, modello, targa o n. telaio)• estremi identificativi del soggetto che acquista il carburante (ditta, denominazione o ragione sociale, domicilio fiscale e partita iva)• estremi identificativi del distributore (timbro) e firma dello stesso• data del rifornimento• importo pagato• km risultanti sul contachilometri alla fine del mese o trimestre di riferimento

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23 febbraio 2011 48Settore Diritto d’Impresa e FiscoArmando Priolo

La scheda carburante

Registrazione

Obbligatoria solo se si vuole esercitare la detrazione dell’iva

Ogni scheda può essere mensile o trimestrale (libera scelta) e va annotata distintamente nel registro acquisti con numerazione progressiva del registro

Obbligo di indicazione:• mese o trimestre di riferimento• il veicolo cui si riferisce la scheda• numero progressivo attribuito• imponibile e iva scorporata se è possibile la detrazione

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23 febbraio 2011 49Settore Diritto d’Impresa e FiscoArmando Priolo

La scheda carburante

Il “netting”

Accordo tra società petrolifera e distributori per la somministrazione di carburante a soggetti terzi, attraverso l’utilizzo di carte elettroniche.

Il distributore emette fattura nei confronti della società petrolifera

La società petrolifera emette la fattura nei confronti del terzo titolare della carta

Chi utilizza l’auto dovrà compilare mensilmente un documento numerato e datato indicando numero di targa e km percorsi

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23 febbraio 2011 50Settore Diritto d’Impresa e FiscoArmando Priolo

I buoni benzina

Circ. n. 27 del 9 agosto 1976

Sono “titoli di legittimazione”

Fuori campo Iva art. 2, comma 3 lett. a) DPR 633/72

Cessione di denaro