Trasporto prodotti vitivinicoli, vademecum per gli operatori 4 2013... · documenti che...

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Fotolia servatorio legislativo Os 24 APRILE 2013 Trasporto prodotti vitivinicoli, vademecum per gli operatori Gli adempimenti previsti dal regolamento comunitario n. 436/2009 rappresentano un ulteriore aggravio per un settore già tartassato dalla burocrazia. TATIANA TOMASETTA I l regolamento n. 436 del 2009 dell’Unione europea ha riscritto le norme sulla circolazione dei prodotti vitivinicoli in Italia e all’estero e sulle indicazioni che i docu- menti di accompagnamento e/o di trasporto dovranno riporta- re obbligatoriamente. Queste norme vanno a completare il quadro legislativo delineato da altri due regolamenti comuni- tari: il n. 606/2009 sulle prati- che enologiche e il 607/2009 sull’etichettatura. Tutte misure che non semplificano il lavoro degli operatori della filiera viti- vinicola, anzi rappresentano un ulteriore aggravio per un settore che è già tra più tartassati come carico burocratico. Per appro- fondire questi aspetti la società ConsulenzaAgricola.it, con sede a Forlì, ha organizzato un ap- posito convegno, che si è svolto il 13 marzo a Forlì. Il team di ConsulenzaAgricola.it ha invita- to per l’occasione come relatore Franco Leonardi , dell’Ispet- torato centrale tutela qualità e repressione frodi prodotti agro- alimentari (Icqrf) del Mipaaf. L’esperto ha trattato, davanti ad un folto pubblico, tutte le novità operative e legislative inerenti ai documenti che accompagnano il trasporto e la vendita dei vini, dalle registrazioni obbligatorie agli adempimenti necessari per la gestione della cantina. Il documento di accompagnamento Leonardi è partito da un appro-

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liaservatorio legislativoOs

24 aprile 2013

Trasporto prodotti vitivinicoli,vademecum per gli operatori

Gli adempimenti previsti dal regolamento comunitario n. 436/2009 rappresentano un ulteriore aggravio per un settore già tartassato dalla burocrazia.

TATIANA TOMASETTA

Il regolamento n. 436 del 2009 dell’Unione europea ha riscritto le norme sulla circolazione dei prodotti

vitivinicoli in Italia e all’estero e sulle indicazioni che i docu-menti di accompagnamento e/o di trasporto dovranno riporta-re obbligatoriamente. Queste norme vanno a completare il quadro legislativo delineato da altri due regolamenti comuni-tari: il n. 606/2009 sulle prati-che enologiche e il 607/2009 sull’etichettatura. Tutte misure

che non semplificano il lavoro degli operatori della filiera viti-vinicola, anzi rappresentano un ulteriore aggravio per un settore che è già tra più tartassati come carico burocratico. Per appro-fondire questi aspetti la società ConsulenzaAgricola.it, con sede a Forlì, ha organizzato un ap-posito convegno, che si è svolto il 13 marzo a Forlì. Il team di ConsulenzaAgricola.it ha invita-to per l’occasione come relatore Franco Leonardi, dell’Ispet-torato centrale tutela qualità e

repressione frodi prodotti agro-alimentari (Icqrf) del Mipaaf. L’esperto ha trattato, davanti ad un folto pubblico, tutte le novità operative e legislative inerenti ai documenti che accompagnano il trasporto e la vendita dei vini, dalle registrazioni obbligatorie agli adempimenti necessari per la gestione della cantina.

Il documento di accompagnamento

Leonardi è partito da un appro-

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fondimento sul regolamento n. 436/09 nella parte che riguarda i documenti e i registri vitivinico-li. Innanzitutto va ricordato che ogni persona fisica o giuridica e ogni associazione di persone, compresi gli intermediari, che effettui o faccia effettuare un trasporto di prodotti vitivinicoli deve compilare un documento di accompagnamento (Doco o altro tipo). Ma come avviene la circolazio-ne del vino in Italia? Per quello sfuso in recipienti con capienza superiore a 60 litri (cisterne) sia i piccoli che i grandi produttori sono tenuti a far vidimare e con-trollare i Doco dagli uffici com-petenti. Se il vino è trasportato in recipienti con capienza infe-riore a 60 litri sarà accompagna-to da documenti (per esempio Ddt o fattura) che riportano il nome dello speditore, del desti-natario, la designazione del pro-dotto, il numero identificativo di data e quantità. Nel caso di vino imbottigliato e confeziona-to in recipienti con capacità fino a 5 litri e per quantitativi totali fino a 100 litri non è invece pre-visto alcun documento, come pure per i trasporti privati fino a 30 litri.

Gli adempimenti per la circolazione dell’uva..

Molteplici gli adempimenti bu-rocratici nel caso di trasporto dell’uva: ci sono situazioni in cui è obbligatorio il Doco e altre in cui non è necessario. Nello spe-cifico se le uve vengono traspor-tate dal vigneto alla cantina del produttore o da cantina ad un’al-tra della stessa proprietà ad una distanza inferiore a 40 km non è necessaria la documentazione, che invece è prescritta in caso di distanze superiori ai 40 km. Il Doco è sempre obbligatorio quando la cantina dista oltre i 40 km e se il trasporto è effettuato

dalla cantina sociale; non è ob-bligatorio se il produttore porta la sua uva alla cantina sociale ubicata entro i 40 km di distan-za; tuttavia è meglio avere con sè la dichiarazione di esonero anche quando la cantina acquirente di-sta meno di 40 km e le uve sono trasportate dal produttore.

.. e di vino e mosti in cisterne

Per quanto riguarda la circola-zione di uva e mosti in cisterne, il Doco è sempre obbligatorio. Per le vinacce dirette in distille-ria si può usare il Doco ma sen-za convalida oppure xab fiscale, mentre per le vinacce dirette ad altri usi (combustibile, produ-zione formaggi, ecc.) è necessa-rio il Doco con copia trasmessa agli uffici competenti dell’Icqrf. Anche per le fecce è necessario il Doco senza convalida, ma oc-corre inviare la relativa copia alla sede dell’Icqrf competente per territorio.I dati del Doco devono essere leggibili e indelebili, senza erro-ri, e le indicazioni devono essere conformi alle norme comuni-tarie. Le indicazioni facoltative vanno inserite nel documento se sono presenti in etichetta (per esempio “Prodotto in Italia”,

“Contiene solfiti”, ecc.). Per i vini va inoltre indicato il grado ef-fettivo, per i Vnaif (Vino nuovo ancora in fermentazione) e i Mpf (Mosto parzialmente fermenta-to) il grado totale, per i mosti la massa volumica (g/cm3), per fec-ce e vinacce non è obbligatorio. Ancora: l’alcol effettivo e totale va espresso in % vol. e decimi di % vol., con una tolleranza in più o in meno di 0,2% vol.

Le indicazioni da riportare nel Doco

Quindi le indicazioni necessa-rie da riportare nel documen-to di accompagnamento sono: numero di riferimento; nome e indirizzo completi di spedito-re, destinatario e trasportatore; Icqrf competente; data o ora di partenza; luogo di consegna; de-signazione del prodotto; descri-zione dei colli (numero di iden-tificazione, numero dei colli, numero degli imballaggi dentro i colli). Per quanto riguarda le quantità, vanno indicate quella netta per lo sfuso, il numero dei pezzi e il volume nominale per il confezionato, i codici manipola-zioni (solo sfuso), la zona viticola (CI-CII-CIII), altre eventuali indicazioni prescritte dallo Stato membro (come Doc o Docg) e

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dal primo gennaio di quest’anno su Dop e Igp il codice dell’archi-vio on line dell’Ue (e-bacchus), la banca dati che comprende il registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni ge-ografiche protette. Per il trasporto di prodotti sfu-si occorre inviare una copia del Doco entro il primo giorno la-vorativo successivo alla partenza all’ufficio dell’Icqrf competente sul territorio, mentre per la nu-merazione si applica, per ora, il decreto ministeriale n. 768/94 e relative circolari. La nume-razione deve essere attribuita dall’organismo competente (pre-stampato) e convalidata dall’uf-ficio Icqrf competente o dal Comune. Infine vige l’obbligo di aggiungere l’ora di partenza al momento della consegna al tra-sportatore e di indicare la quan-tità in cifre e lettere. La verifica della regolarità del documento spetta allo speditore, al traspor-tatore oppure al destinatario che deve scaricare il prodotto e registrarlo solo dopo aver accer-tato la regolare compilazione del documento, la categoria merceo-

logica di appartenza e la descri-zione del prodotto.

I registri di carico e scarico

Per quanto riguarda i registri di carico e scarico le norme che interessano sono quelle conte-nute nell’articolo 36 e seguenti del regolamento Ue n. 436 del 2009. Sono obbligati a tener-li tutti coloro (persone fisiche e giuridiche) che possiedono un prodotto vitivinicolo nell’eserci-zio dell’attività professionale o ai fini commerciali. Non sono sog-getti all’obbligo i rivenditori di bevande da consumare sul posto e i rivenditori al minuto. I registri possono essere: cartacei (di due tipi, massimo 50 fissi o mobili oppure massimo 200 fogli a mo-dulo continuo, sempre numerati e vidimati) o informatizzati, cioè creati tramite un sistema infor-matico con modalità che saran-no stabilite dagli Stati membri. Sui registri si annota con conti separati ogni categoria di prodot-to e ogni vino (art. 39). Per ogni entrata e uscita sono da inserire

data e tipologia del prodotto, quantità, riferimenti al docu-mento (art. 40). Le operazioni da registrare sono: vendite, acquisti, tagli, imbottigliamento, arricchi-mento, acidificazione, disacidifi-cazione, uso pezzi di legno, cor-rezione titolo alcolico e pratiche sperimentali di acidificazione con scambiatori di cationi e di-sacidificazione con elettromem-brane (art. 41). Inoltre, a norma dell’articolo 45, le entrate devono essere registrate entro un giorno lavorativo, le uscite entro tre gior-ni lavorativi, le pratiche enologi-che entro un giorno, l’arricchi-mento il giorno stesso. Ancora: per i prodotti speciali l’ingresso e le uscite vanno annotati entro un giorno e l’utilizzo il giorno stesso. Se i registri sono informatizzati, registrazione e inserimento di tutti i movimenti sono da fare entro 30 giorni (art. 45).La legge prevede che sia i regi-stri, sia i Doco debbano essere conservati per 5 anni; il consi-glio è di tenerli almeno 10 anni, il tempo che impiega il Fisco in Italia per procedere con le veri-fiche.

LE PRINCIPALI SCADENZE PER IL SETTORE Dichiarazione di giacenza al 31 luglio. I detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al

minuto, dichiarano ogni anno, entro il 10 settembre, i quantitativi espressi in

ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio.

Bilancio annuo depositi fiscali entro il 15 agosto. Le imprese titolari di licenza di deposito fiscale (produzioni superiori a 1.000

ettolitri o attività di commercio vitivinicolo) devono presentare all’Agenzia

delle Dogane i seguenti documenti: inventario fisico delle materie prime,

prospetto riepilogativo delle produzioni e della movimentazione dei prodotti,

bilancio di materia e bilancio energetico.

Dichiarazione obbligatoria di vendemmia e produzione vino e/o mosto della campagna vitivinicola entro il 15 gennaio.I produttori di uve destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di

vino, dichiarano ogni anno i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi

ed in litri, dei prodotti dell’ultima campagna vendemmiale con riferimento alla

data del 30 novembre.