(Trasporti, poste e telecomunicazioni)...5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testo riformulato....

21
IX COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti, poste e telecomunicazioni) SOMMARIO SEDE REFERENTE: Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38 (Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1234 Crosetto e delle petizioni nn. 13, 58, 64, 81, 107, 117, 137, 180, 188, 197, 204, 270, 309 e 344) ......... 87 ALLEGATO (Emendamenti approvati) ........................................................ 96 Modifica all’articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l’esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli (Seguito dell’esame e conclusione) .................................................................. 93 Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38 (Seguito dell’esame e rinvio) ............................................................... 94 COMITATO DEI NOVE: Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico. C. 1822-A Fogliani ............................................................. 95 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ........... 95 SEDE REFERENTE Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. – Inter- viene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Michele DEL- L’ORCO. La seduta comincia alle 10.45. Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38. (Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1234 Crosetto e delle petizioni nn. 13, 58, 64, 81, 107, 117, 137, 180, 188, 197, 204, 270, 309 e 344). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2019. Martedì 9 luglio 2019 87 Commissione IX

Transcript of (Trasporti, poste e telecomunicazioni)...5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testo riformulato....

Page 1: (Trasporti, poste e telecomunicazioni)...5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testo riformulato. Si riserva di esprimere il parere sull’emendamento Mulè 5.31, si riserva di presentare

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C.1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1234 Crosetto e dellepetizioni nn. 13, 58, 64, 81, 107, 117, 137, 180, 188, 197, 204, 270, 309 e 344) . . . . . . . . . 87

ALLEGATO (Emendamenti approvati) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Modifica all’articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, concernente l’esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioniin materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione deiparcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli (Seguitodell’esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C.1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38(Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamentoacquatico. C. 1822-A Fogliani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 95

SEDE REFERENTE

Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza delpresidente Alessandro MORELLI. – Inter-viene il sottosegretario di Stato per leinfrastrutture e i trasporti Michele DEL-L’ORCO.

La seduta comincia alle 10.45.

Modifiche al codice della strada.

Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C.

193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C.

264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777

Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C.

1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C.

1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C.

1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601

Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38.

(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamentodella proposta di legge C. 1234 Crosetto edelle petizioni nn. 13, 58, 64, 81, 107, 117,137, 180, 188, 197, 204, 270, 309 e 344).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato, da ultimo, nellaseduta del 4 luglio 2019.

Martedì 9 luglio 2019 — 87 — Commissione IX

Page 2: (Trasporti, poste e telecomunicazioni)...5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testo riformulato. Si riserva di esprimere il parere sull’emendamento Mulè 5.31, si riserva di presentare

Alessandro MORELLI, presidente, av-verte che in data 5 luglio è stata assegnataalla Commissione la proposta di legge C.1234 a firma Crosetto, recante « Modificheall’articolo 142 del codice della strada, dicui al decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, in materia di limiti di velocità », dicui dispone l’abbinamento alle proposte dilegge in esame, in quanto vertente suidentica materia.

Dispone altresì l’abbinamento delle pe-tizioni n. 13, n. 58, n. 64, n. 81, n. 107,n. 117, n. 137, n. 180, n. 188, n. 197,n. 204, n. 270, n. 309 e n. 344.

Avverte quindi che i relatori hannoritirato l’emendamento 3.100.

Ricorda che restano da esaminare gliemendamenti accantonati nel corso delleprecedenti sedute, sui quali invita i rela-tori ad esprimere il parere.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) ritira, inqualità di cofirmatario, l’emendamentoSerritella 1.8.

Elena MACCANTI (Lega) ritira gliemendamenti a sua prima firma 3.9 e6.22.

Diego DE LORENZIS (M5S), relatore,anche a nome del relatore Donina, conriferimento agli emendamenti accantonatiall’articolo 1, esprime parere favorevolesull’emendamento Termini 1.1, nel testoriformulato, sull’emendamento Mulè 1.10e si riserva di presentare una nuova pro-posta di riformulazione degli emenda-menti Spessotto 1.12, Brambilla 1.28 ePrestipino 1.27; esprime altresì parere fa-vorevole sull’emendamento Bergamini 1.16nel testo riformulato, sull’emendamentoBergamini 1.3 e sull’emendamento Zanella1.22, nel testo riformulato.

Con riferimento agli emendamenti ac-cantonati all’articolo 2, esprime parerefavorevole, a condizione che sia riformu-lato nei termini riportati in allegato, sul-l’emendamento Schullian 2.1 (vedi alle-gato) e sull’emendamento 2.3, nel testoriformulato, mentre esprime parere con-trario sull’emendamento Gebhard 2.7.Esprime quindi parere favorevole sull’e-

mendamento Mulè 2.39, nonché sugliemendamenti Bergamini 2.13 e Rotta 2.31nel testo riformulato. Esprime parere con-trario sugli emendamenti Sozzani 2.14 eGebhard 2.15, mentre esprime parere fa-vorevole sull’emendamento Scagliusi 2.17,nel testo riformulato; esprime parere con-trario sugli emendamenti Gebhard 2.16 eBergamini 2.18.

Con riferimento agli emendamenti ac-cantonati all’articolo 3, esprime parerefavorevole sull’emendamento Rotta 3.42,nel testo riformulato, mentre esprime pa-rere contrario sugli emendamenti Berga-mini 3.45, Scagliusi 3.24 e Mulè 3.25.Esprime dunque parere favorevole sull’e-mendamento Bergamini 3.51, a condizioneche sia riformulato nei termini riportati inallegato (vedi allegato), assorbendo il con-tenuto del successivo emendamento Ber-gamini 3.31, mentre esprime parere con-trario sugli emendamenti Bergamini 3.53 e3.54. Esprime parere favorevole sull’emen-damento Maccanti 3.41, nel testo riformu-lato.

Con riferimento agli emendamenti ac-cantonati all’articolo 4, esprime parerefavorevole sull’emendamento Scagliusi 4.1,nel testo riformulato, e sull’emendamentoPaita 4.3, nel testo riformulato, mentreesprime parere contrario sugli emenda-menti Rosso 4.2 e 4.5; esprime parerefavorevole sull’emendamento Rosso 4.9 esull’emendamento Rosso 4.10, nel testoriformulato. Esprime quindi parere favo-revole sull’emendamento Bergamini 4.11,che risulta comunque assorbito nella pro-posta di riformulazione dell’emendamentoRosso 4.10, mentre esprime parere con-trario sugli emendamenti Rosso 4.12 e4.13, Fidanza 4.14 e Rosso 4.15, 4.16 e4.17. Esprime parere favorevole sugliemendamenti Sozzani 4.21 e Gariglio 4.22,nel testo riformulato, nonché sugli emen-damenti Rosso 4.27 e Bergamini 4.28, neltesto riformulato; si riserva di presentareuna nuova proposta di riformulazione del-l’emendamento Rosso 4.32, mentreesprime parere contrario sugli emenda-menti Fidanza 4.45, Rosso 4.46 e Berga-mini 4.47.

Martedì 9 luglio 2019 — 88 — Commissione IX

Page 3: (Trasporti, poste e telecomunicazioni)...5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testo riformulato. Si riserva di esprimere il parere sull’emendamento Mulè 5.31, si riserva di presentare

Con riferimento agli emendamenti ac-cantonati all’articolo 5, esprime parerefavorevole sull’emendamento Schullian5.11, nel testo riformulato, sull’emenda-mento Schullian 5.15, sugli identici emen-damenti Pentangelo 5.18 e Fidanza 5.19,nel testo riformulato, sull’emendamentoSpessotto 5.23, nel testo riformulato, non-ché sugli identici emendamenti Pentangelo5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testoriformulato. Si riserva di esprimere ilparere sull’emendamento Mulè 5.31, siriserva di presentare una nuova propostadi riformulazione degli emendamenti Bal-delli 5.34 e Fidanza 5.35, da riferirsi ancheall’emendamento Baldelli 5.33. Esprimedunque parere favorevole anche sull’e-mendamento Maccanti 5.41, nel testo ri-formulato.

Con riferimento agli emendamenti ac-cantonati all’articolo 6, Si riserva di espri-mere il parere sull’emendamento Berga-mini 6.2, raccomandando invece l’appro-vazione degli emendamenti dei relatori6.100 e 6.101; esprime parere contrariosull’emendamento Scagliusi 6.15 e Squeri6.16, in quanto verrà assorbito dall’emen-damento 6.101 dei relatori, e raccomandal’approvazione dell’emendamento dei rela-tori 6.102. Invita quindi al ritiro degliemendamenti Fidanza 6.24 e Grippa 6.23,in quanto saranno assorbiti a seguito del-l’approvazione dell’emendamento dei rela-tori 6.102, ed esprime parere favorevolesull’emendamento Schullian 6.28, nel testoriformulato.

Con riferimento agli emendamenti ac-cantonati all’articolo 7, raccomanda l’ap-provazione dell’emendamento 7.100 deirelatori, con riferimento al quale presentauna nuova formulazione che reca unamodifica di mero coordinamento tecnico(vedi allegato).

Con riferimento agli emendamenti ac-cantonati all’articolo 8, si riserva di pre-sentare una nuova proposta di riformula-zione sull’articolo aggiuntivo Gariglio 8.02.

Con riferimento agli emendamenti ac-cantonati all’articolo 9, esprime parerefavorevole sull’emendamento Termini 9.1.

Alessandro MORELLI, presidente, so-spende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.05, è ripresaalle 11.35.

Diego DE LORENZIS (M5S), relatore,anche a nome del relatore Donina, pre-senta una nuova proposta di formulazionedegli emendamenti Spessotto 1.12, Bram-billa 1.28 e Prestipino 1.27, una nuovaproposta di formulazione dell’emenda-mento Rosso 4.32, una nuova proposta diformulazione degli emendamenti Baldelli5.33, 5.34 e Fidanza 5.35 e una nuovaproposta di formulazione dell’articolo ag-giuntivo Gariglio 8.02, sulle quali esprimeparere favorevole (vedi allegato). Esprimeinvece parere contrario sugli emendamentiMulè 5.31 e Bergamini 6.2.

Il sottosegretario Michele DELL’ORCOesprime parere conforme a quello espressodai relatori.

Raffaella PAITA (PD) dichiara di sot-toscrivere l’emendamento Prestipino 1.27.

Alessandro MORELLI, presidente, av-verte che le riformulazioni proposte dairelatori agli emendamenti Termini 1.1,Spessotto 1.12, Brambilla 1.28 e Prestipino1.27, Bergamini 1.16, Zanella 1.22, nonchéagli emendamenti Schullian 2.1 e 2.3,Bergamini 2.13 e Rotta 2.31 e Scagliusi2.17 sono state accolte dai presentatori eche l’emendamento Gebhard 2.7 è statoritirato.

La Commissione, con distinte votazioni,approva gli emendamenti Termini 1.1(nuova formulazione) e Mulè 1.10, gli iden-tici emendamenti Spessotto 1.12 (nuovaformulazione), Brambilla 1.28 (nuova for-mulazione) e Prestipino 1.27 (nuova for-mulazione), gli emendamenti Bergamini1.16 (nuova formulazione), Bergamini 1.3,Zanella 1.22 (nuova formulazione), Schul-lian 2.1 (nuova formulazione) e 2.3 (nuovaformulazione), Mulè 2.39, gli identiciemendamenti Bergamini 2.13 (nuova for-mulazione) e Rotta 2.31 (nuova formula-zione). Respinge l’emendamento Sozzani

Martedì 9 luglio 2019 — 89 — Commissione IX

Page 4: (Trasporti, poste e telecomunicazioni)...5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testo riformulato. Si riserva di esprimere il parere sull’emendamento Mulè 5.31, si riserva di presentare

2.14, e approva l’emendamento Scagliusi2.17 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Alessandro MORELLI, presidente, av-verte che gli emendamenti Gebhard 2.15 e2.16, nonché l’emendamento Bergamini2.18 devono ritenersi preclusi dall’appro-vazione dell’emendamento Scagliusi 2.17(nuova formulazione).

Raffaella PAITA (PD), in qualità dicofirmataria, dichiara di accettare la ri-formulazione dell’emendamento Rotta3.42.

La Commissione, con distinte votazioni,approva l’emendamento Rotta 3.42 (nuovaformulazione) (vedi allegato) e respingel’emendamento Bergamini 3.45.

Alessandro MORELLI, presidente, av-verte che gli emendamenti Scagliusi 3.24 eMulè 3.25 sono stati ritirati.

Comunica altresì che le riformulazioniproposte dai relatori agli emendamentiBergamini 3.51, Maccanti 3.41, Scagliusi4.1 e Paita 4.3, sono state accettate daipresentatori.

La Commissione approva l’emenda-mento Bergamini 3.51 (nuova formula-zione) (vedi allegato).

Alessandro MORELLI, presidente, av-verte che l’emendamento Bergamini 3.31deve intendersi assorbito dall’approva-zione dell’emendamento Bergamini 3.51.

La Commissione, con distinte votazioni,respinge gli emendamenti Bergamini 3.53e 3.54, approva gli emendamenti Maccanti3.41 (nuova formulazione), Scagliusi 4.1(nuova formulazione), Paita 4.3 (nuovaformulazione) e Rosso 4.9 (vedi allegato).

Alessandro MORELLI, presidente, av-verte che gli emendamenti Rosso 4.2 e 4.5sono da ritenersi preclusi a seguito del-l’approvazione dell’emendamento Scagliusi4.1 (nuova formulazione).

Roberto ROSSO (FI) dichiara di nonaccettare la riformulazione proposta alsuo emendamento 4.10.

Diego DE LORENZIS (M5S), relatore,anche a nome del relatore Donina,esprime parere contrario sull’emenda-mento Rosso 4.10, non essendo stata ac-colta la riformulazione proposta.

La Commissione respinge l’emenda-mento Rosso 4.10 e approva l’emenda-mento Bergamini 4.11 (vedi allegato).

Mauro ROTELLI (FdI) chiede un chia-rimento sull’approvazione dell’emenda-mento Bergamini 4.11 e sui successiviemendamenti che recano una modificadella distanza di sicurezza in materia disorpasso.

Diego DE LORENZIS (M5S), relatore,chiarisce che mentre l’emendamento ap-provato Bergamini 4.11 apporta una cor-rezione meramente formale, i successiviemendamenti fino all’emendamento Rosso4.17, recano una modifica sostanziale. Di-chiara l’intenzione di recuperare nel pro-sieguo dell’iter del provvedimento il testodella proposta di riformulazione dell’e-mendamento Rosso 4.9.

Elena MACCANTI (Lega), sottolineandol’importanza di prevedere le necessariederoghe alla distanza di sicurezza per ilsorpasso di una bicicletta laddove non siapossibile garantire il rispetto della misuraprevista, propone ai relatori di far propriala riformulazione proposta dell’emenda-mento Rosso 4.10, presentandola comenuovo emendamento, chiedendo al con-tempo la disponibilità dei capigruppo arinunciare alla presentazione di subemen-damenti.

Roberto ROSSO (FI) rileva come loscopo del suo Gruppo sia di prevedereidonee alternative al fine di consentireall’automobilista il sorpasso di una bici-cletta in condizioni di sicurezza. Ribadiscepertanto di non poter accogliere la rifor-

Martedì 9 luglio 2019 — 90 — Commissione IX

Page 5: (Trasporti, poste e telecomunicazioni)...5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testo riformulato. Si riserva di esprimere il parere sull’emendamento Mulè 5.31, si riserva di presentare

mulazione proposta dai relatori dell’emen-damento Rosso 4.10.

Diego DE LORENZIS (M5S), relatore,anche a nome del relatore Donina, di-chiara quindi di far propria la riformu-lazione precedentemente proposta dell’e-mendamento Rosso 4.10, che presentacome nuovo emendamento dei relatori,che assume il numero 4.100 e includeanche l’emendamento Bergamini 4.11 testèapprovato.

Alessandro MORELLI, presidente,prende atto della rinuncia dei Gruppi allafissazione del termine per la presentazionedei subemendamenti all’emendamento deirelatori 4.100.

La Commissione approva l’emenda-mento 4.100 dei relatori (vedi allegato).

Alessandro MORELLI, presidente, av-verte che gli emendamenti Rosso 4.12 e4.13, Fidanza 4.14 e Rosso 4.15, 4.16 e4.17 devono ritenersi preclusi dall’appro-vazione dell’emendamento 4.100 dei rela-tori.

Avverte altresì che le proposte di ri-formulazione riferite agli emendamentiSozzani 4.21 e Gariglio 4.22, Rosso 4.27 eBergamini 4.28 e Rosso 4.32 sono stateaccolte dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni,approva gli identici emendamenti Sozzani4.21 (nuova formulazione) e Gariglio 4.22(nuova formulazione), gli identici emenda-menti Rosso 4.27 (nuova formulazione) eBergamini 4.28 (nuova formulazione), eRosso 4.32 (nuova formulazione) (vedi al-legato).

Alessandro MORELLI, presidente, av-verte che gli emendamenti Fidanza 4.45,Rosso 4.46, Bergamini 4.47 devono rite-nersi preclusi dall’approvazione dell’emen-damento Scagliusi 4.1 (nuova formula-zione).

Avverte altresì che le riformulazioniproposte dai relatori agli emendamentiSchullian 5.11, agli identici emendamenti

Pentangelo 5.18 e Fidanza 5.19, all’emen-damento Spessotto 5.23 e agli identiciPentangelo 5.27, Porchietto 5.28 e Paita5.29 sono state accolte dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni,approva gli emendamenti Schullian5.11(nuova formulazione) e Schullian 5.15,gli identici emendamenti Pentangelo 5.18(nuova formulazione) e Fidanza 5.19(nuova formulazione), l’emendamentoSpessotto 5.23 (nuova formulazione), gliidentici emendamenti Pentangelo 5.27(nuova formulazione), Porchietto 5.28(nuova formulazione) e Paita 5.29 (nuovaformulazione) e respinge l’emendamentoMulè 5.31 (vedi allegato).

Simone BALDELLI (FI), nell’accoglierela riformulazione proposta dai relatoridegli emendamenti a sua prima firma 5.33e 5.34, ritiene che il riferimento esplicitoai veicoli dotati di parabrezza possa de-terminare un’incertezza relativa all’obbligodi notifica qualora la violazione riguardiun veicolo a due ruote.

Davide GARIGLIO (PD) ritiene oppor-tuno che i relatori chiariscano le modifi-che apportate alla disciplina dell’articolo201 del codice della strada a seguito delleriformulazioni proposte.

Diego DE LORENZIS (M5S), relatore,conferma che l’intento dei relatori è diincludere tutti i veicoli nel citato obbligodi preavviso della violazione. Tale obbligodi preavviso è limitato alla violazione deldivieto di sosta al fine di consentire ilpagamento della sanzione in misura ri-dotta, senza dover corrispondere anche glioneri di notifica.

Elena MACCANTI (Lega) preannunciail voto favorevole della Lega sulle rifor-mulazioni in esame in quanto l’introdu-zione dell’obbligo di preavviso è volto afavorire i contribuenti ai quali viene con-sentita la possibilità di procedere al pa-gamento della sanzione senza le spese dinotifica. Non sarà dunque più possibile ladeprecabile pratica delle multe « a stra-

Martedì 9 luglio 2019 — 91 — Commissione IX

Page 6: (Trasporti, poste e telecomunicazioni)...5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testo riformulato. Si riserva di esprimere il parere sull’emendamento Mulè 5.31, si riserva di presentare

scico », garantendo una piena trasparenza.Al riguardo richiama infatti il comporta-mento scorretto di alcuni comuni che avolte stabiliscono gli importi relativi allespese di notifica in una misura non tra-scurabile.

Simone BALDELLI (FI) ringrazia i re-latori per il chiarimento e sottopone allaloro valutazione l’opportunità di prevedereun’ulteriore riformulazione volta a chia-rire l’ambito di applicazione nelle ipotesidi due violazioni da parte dello stessosoggetto, al fine di evitare che sia applicatauna sanzione aumentata del triplo.

Davide GARIGLIO (PD) sottolinea comela riformulazione proposta dai relatoridegli emendamenti Baldelli 5.33 e 5.34,nonché Fidanza 5.35, non chiarisce inmodo univoco quale sia l’ammontare dellasanzione nelle distinte ipotesi di violazionedella stessa norma, chiedendo se una plu-ralità di attraversamenti con il rosso pos-sano essere puniti con un’unica sanzione.

Diego DE LORENZIS (M5S), relatore,chiarisce al collega Gariglio che se leviolazioni sono distinte – come nel caso diattraversamento con il rosso, fattispecieper la quale non è configurabile l’unicitàdell’azione – si applicano distinte san-zioni.

Davide GARIGLIO (PD) ricorda che laprevisione dell’obbligo di preavviso dellamulta ricorre solo per la fattispecie deldivieto di sosta.

Diego DE LORENZIS (M5S), relatore,nel confermare che la riformulazione pro-posta riguarda gli emendamenti Baldelli5.33 e 5.34, nonché Fidanza 5.35, sottoli-nea come essa sia volta a favorire ilcittadino che inconsapevolmente compiepiù violazioni con un’unica azione, comepuò capitare nel caso di accesso alle zonea traffico limitato.

Simone BALDELLI (FI), auspicandoun’ulteriore riformulazione da parte dei

relatori, chiede l’accantonamento dell’e-mendamento in esame.

Alessandro MORELLI, presidente, av-verte che gli emendamenti Baldelli 5.33 e5.34 e Fidanza 5.35, devono ritenersi peril momento accantonati.

Elena MACCANTI (Lega) accoglie lariformulazione dell’emendamento 5.41 asua prima firma, proposta dai relatori.

La Commissione, con distinte votazioni,approva gli emendamenti Maccanti 5.41(nuova formulazione), respinge l’emenda-mento Bergamini 6.2 e approva gli emen-damenti 6.100 e 6.101 e 6.102 dei relatori(vedi allegato).

Alessandro MORELLI, presidente, av-verte che gli emendamenti Scagliusi 6.15 eSqueri 6.16 devono ritenersi preclusi dal-l’approvazione dell’emendamento 6.101dei relatori, mentre gli emendamenti Fi-danza 6.24 e Grippa 6.23 devono ritenersiassorbiti dall’emendamento 6.102 dei re-latori.

Alessandro MORELLI, presidente, av-verte che la riformulazione proposta dairelatori all’emendamento Schullian 6.28 èstata accolta dai presentatori.

La Commissione approva, con distintevotazioni, gli emendamenti Schullian 6.28(nuova formulazione) e 7.100 dei relatori(nuova formulazione) (vedi allegato).

Alessandro MORELLI, presidente, comeconvenuto dall’Ufficio di presidenza, inte-grato dai rappresentanti dei Gruppi, so-spende l’esame del provvedimento per pas-sare all’esame della proposta di legge C.680 Baldelli.

Avverte che l’esame delle proposte dilegge recanti modifiche al codice dellastrada sarà ripreso al termine della pro-posta di legge C. 680.

Martedì 9 luglio 2019 — 92 — Commissione IX

Page 7: (Trasporti, poste e telecomunicazioni)...5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testo riformulato. Si riserva di esprimere il parere sull’emendamento Mulè 5.31, si riserva di presentare

Modifica all’articolo 12 del codice della strada, di cuial decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concer-nente l’esercizio di funzioni di prevenzione e accer-tamento delle violazioni in materia di sosta da partedei dipendenti delle società concessionarie dellagestione dei parcheggi e delle aziende esercenti iltrasporto pubblico di persone.C. 680 Baldelli.

(Seguito dell’esame e conclusione).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato, da ultimo, nellaseduta del 14 novembre 2018.

Alessandro MORELLI, presidente, av-verte che non sono stati presentati emen-damenti e che pertanto la Commissioneprocederà direttamente alla votazione delmandato al relatore.

Diego DE LORENZIS (M5S) desiderasvolgere alcune considerazioni sull’iter del-l’esame del provvedimento a prima firmaBaldelli, sottolineando che mai il suogruppo ha dato rassicurazioni sull’even-tuale approvazione della proposta di leggemanifestando, al contrario, notevoli per-plessità sul suo contenuto. Più in generale,sottolinea che la riformulazione dell’arti-colo aggiunto Gariglio 8.02, presentato alleproposte di legge recanti modifiche alcodice della strada, deve essere letta nelcontesto del testo unificato contenentediverse proposte di modifica al codicedella strada. In particolare, ricorda che airelatori è stata sempre chiara l’esigenza dirisolvere la questione relativa alle funzioniattribuite al personale ausiliario in unquadro non univoco della giurisprudenzaformatasi sulla materia. Sottolinea inoltrel’estrema difficoltà di individuare tutte lefattispecie che esauriscono le funzionisvolte dal citato personale ausiliario.

Elena MACCANTI (Lega) ringrazia sen-titamente il collega Baldelli sia sul pianodel metodo da lui proposto per affrontarela delicata questione in esame, sia sulpiano del merito per aver voluto richia-mare l’attenzione della Commissione su untema vero e molto sentito che riguarda la

correttezza dei rapporti tra i cittadini e lapubblica amministrazione, in particolarecon gli enti locali.

Segnala che sulla tematica in oggettosono state introdotte numerose modifichenell’ambito del testo unificato del codicedella strada, modifiche tutte volte a ga-rantire maggiore trasparenza e maggioricontrolli sull’utilizzo dei proventi dellesanzioni. Ricorda inoltre che è stata pre-vista la riduzione delle sanzioni nelle ipo-tesi di ricorso al giudice di pace nonchél’introduzione dell’obbligo di preavvisonell’ipotesi di violazione del divieto disosta.

Nel ricordare l’importanza della riso-luzione approvata dalla Commissione sultema dell’utilizzo dei proventi delle san-zioni, ricorda che la proposta di riformu-lazione dell’articolo aggiuntivo Gariglio8.02 individua con precisione i limiti deipoteri degli ausiliari della sosta, ritenendoche nell’ambito delle modifiche al codicedella strada la Commissione abbia svoltoun ottimo lavoro. Nell’auspicare che irappresentanti della polizia locale possanoessere utilmente chiamati a svolgere anchefunzioni di tutela della sicurezza, prean-nuncia il voto contrario del suo Grupposulla proposta di legge Baldelli in esame.

Diego SOZZANI (FI) ripercorre breve-mente l’iter di esame della proposta dilegge Baldelli, sottolineando come il suoGruppo abbia avuto un atteggiamento as-sai costruttivo e che il relatore Baldelli hasvolto il suo ruolo con particolare pa-zienza e attenzione. Al riguardo sottolineacome dai gruppi di maggioranza, nono-stante la dichiarata volontà di addiveniread una soluzione condivisa, non sia maigiunta una reale proposta di mediazionesulla proposta di legge in esame.

Simone BALDELLI (FI), relatore,esprime un forte rammarico per l’anda-mento dei lavori della Commissione sullaproposta di legge a sua prima firma. Inproposito ricorda come nella scorsa legi-slatura tale proposta sia stata approvataall’unanimità e condivisa anche dal Movi-mento 5 Stelle e dalla Lega. Come sotto-lineato dal collega Sozzani, ribadisce che

Martedì 9 luglio 2019 — 93 — Commissione IX

Page 8: (Trasporti, poste e telecomunicazioni)...5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testo riformulato. Si riserva di esprimere il parere sull’emendamento Mulè 5.31, si riserva di presentare

durante questi ultimi sei mesi in cui si èsvolto l’esame della proposta di legge a suafirma, non ha ricevuto nessun segnale orichiesta di mediazione da parte deigruppi di maggioranza che, con l’articoloaggiuntivo Gariglio 8.02 presentato nel-l’ambito dell’esame delle proposte di leggedi modifica al codice della strada, hannodi fatto stravolto la ratio della sua pro-posta di legge, trasformando tra l’altrodipendenti privati in pubblici ufficiali.

Ricorda che nel corso del lungo iter delprovvedimento in esame, non è mai statopresentato alcun emendamento da partedei gruppi parlamentari, ad eccezione diun emendamento soppressivo del collegaGariglio nella fase iniziale, e che le unicheperplessità sollevate dal Governo durantel’esame in Assemblea riguardavano l’inse-rimento della disposizione nel codice dellastrada. Si è trattato dunque di una presain giro per i milioni di elettori rappresen-tati dal centrodestra e per tutti i cittadinicostretti a subire gli atteggiamenti vessa-tori degli enti locali, che non hanno esitatoa fare cassa con le sanzioni irrogate dagliausiliari della sosta al di fuori dei limitifissati dalla legge.

Preannuncia infine che qualora la pro-posta di legge venga bocciata, intendedimettersi da relatore, non potendo con-tinuare a svolgere, per una questione didignità personale, tale ruolo dal momentoche la medesima proposta di legge è statagià esaminata in Assemblea con mandatofavorevole.

Alessandro MORELLI, presidente, av-verte che, in caso di reiezione del mandatoal relatore, si intenderà conferito il man-dato a riferire in senso contrario.

La Commissione delibera di conferire ilmandato al relatore a riferire in sensocontrario all’Assemblea sul provvedimentoin esame. Delibera altresì di chiedere l’au-torizzazione a riferire oralmente.

Alessandro MORELLI, presidente, co-munica di avere designato come nuovarelatrice per l’Aula sulla proposta di leggein esame la deputata Barbuto.

Si riserva infine di designare i compo-nenti del Comitato dei nove sulla basedelle indicazioni dei Gruppi.

Modifiche al codice della strada.

Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C.

193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C.

264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777

Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C.

1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C.

1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C.

1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601

Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione riprende l’esame deltesto unificato delle proposte di legge C. 24ed abbinate.

Davide GARIGLIO (PD) dichiara di ac-cogliere la riformulazione dell’articolo ag-giuntivo a sua firma 8.02, sottolineandocome in tale riformulazione non sianostati valutati ulteriori aspetti da lui stessosegnalati e come avrebbe preferito chefosse approvata la formulazione origina-ria. Sottolinea che, trattandosi di unamediazione, dichiara in questa fase diaccogliere tale proposta.

Più in generale, evidenzia l’opportunitàdi non drammatizzare il confronto fin quisvoltosi in seno alla Commissione riguardoalla proposta di legge Baldelli C. 680, nonritenendo che la riformulazione propostadel suo articolo aggiuntivo vada in sensototalmente opposto, essendo anch’essavolta a definire i poteri degli ausiliari dellasosta e del traffico e riprendendo in largaparte la normativa già vigente. Con par-ticolare riguardo all’attribuzione dellaqualifica di pubblico ufficiale, ricordacome tale riconoscimento sia stato giàoperato dalla prevalente giurisprudenza inmateria. Per quanto riguarda i poteri diriscossione, si attribuisce tale facoltà allesocietà private così come era già statoprevisto dalla legge Bassanini. Chiarisceinfine che in base alla riformulazioneproposta le società private potranno in-tervenire solo in caso di evasione tariffariae anzi viene esclusa la possibilità che gliausiliari del traffico possano sanzionare lamera fermata.

Martedì 9 luglio 2019 — 94 — Commissione IX

Page 9: (Trasporti, poste e telecomunicazioni)...5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testo riformulato. Si riserva di esprimere il parere sull’emendamento Mulè 5.31, si riserva di presentare

Diego DE LORENZIS (M5S), relatore,illustra le finalità della riformulazioneproposta dell’articolo aggiuntivo Gariglio8.02, chiarendo che si tratta di un inter-vento di perfezionamento relativo ai poteridegli ausiliari del traffico nell’ambito dellearee di sosta con la previsione di limitatipoteri di intervento per le aziende privateaffidatarie.

Simone BALDELLI (FI) ribadisce comea suo giudizio la riformulazione propostadall’articolo aggiuntivo Gariglio 8.02 pre-vede un intervento normativo di modificadel codice della strada totalmente in con-trasto con le finalità della proposta dilegge a sua prima firma. In particolare,giudica del tutto inappropriato l’esplicitoriconoscimento della funzione di pubblicoufficiale che viene estesa agli ausiliari deltraffico che sono in realtà dipendenti pri-vati, il cui rapporto di lavoro è con tuttaevidenza di natura meramente privatistica.Evidenzia altresì come sarà di difficilerealizzazione l’obiettivo dichiarato di limi-tare l’esercizio delle funzioni solo nellearee di sosta a pagamento. Osserva quindiche per tutelare la sosta nelle aree riser-vate ai disabili sarebbe stato sufficienteche la maggioranza presentasse un emen-damento specifico e stigmatizza i poteriattribuiti alle società private in materia dievasione e mancato pagamento, attribu-zione che si aggiunge a quella già ricono-sciuta agli attuali pubblici ufficiali respon-sabili del rispetto del codice della strada.Ritiene quindi che le modifiche descritterappresenteranno per i comuni un’ulte-riore occasione per quanti di essi vorrannofare cassa a scapito dei cittadini, incre-mentando il business delle multe, chegiudica del tutto illegale. Richiama quindil’attenzione della Commissione sul feno-meno dei cosiddetti gilet gialli in Francia,dove le multe sono state aumentate, in unanno, del 130 per cento. Ritiene quindiche con le modifiche in esame si costitui-sca il partito delle multe guidato dalPartito democratico, a cui si sono uniti igruppi di maggioranza, che concorde-mente consentono la nascita di un esercito

di « multatori » che potrà perseguitare icittadini con inutili vessazioni.

La Commissione approva, con distintevotazioni, l’articolo aggiuntivo Gariglio8.02 (nuova formulazione) e l’emenda-mento Termini 9.1 (vedi allegato).

Diego DE LORENZIS (M5S), relatore,con riferimento alla riformulazione pro-posta degli emendamenti Baldelli 5.33 e5.34 e Fidanza 5.35, chiarisce che in casodi due violazioni non sarebbe possibileapplicare una sanzione aumentata del tri-plo, che risulterebbe del tutto sproporzio-nata e facilmente censurabile in sede giu-risdizionale.

Simone BALDELLI (FI) ringrazia il re-latore per gli ulteriori chiarimenti in me-rito alle finalità sottese alla proposta diriformulazione che dichiara di condivi-dere.

La Commissione approva gli identiciemendamenti Baldelli 5.33 (nuova formu-lazione) e 5.34 (nuova formulazione) el’emendamento Fidanza 5.35 (nuova for-mulazione) (vedi allegato).

Alessandro MORELLI, presidente, av-verte che si è così esaurito l’esame degliemendamenti presentati e che il testorisultante dagli emendamenti approvatisarà trasmesso alle Commissioni compe-tenti in sede consultiva ai fini dell’espres-sione del parere.

Rinvia il seguito dell’esame ad altraseduta.

La seduta termina alle 13.10.

COMITATO DEI NOVE

Modifiche di termini in materia di obbligo di patente

nautica e di formazione al salvamento acquatico.

C. 1822-A Fogliani.

Il Comitato si è riunito dalle 13.10 alle13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle16.30 alle 16.40.

Martedì 9 luglio 2019 — 95 — Commissione IX

Page 10: (Trasporti, poste e telecomunicazioni)...5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testo riformulato. Si riserva di esprimere il parere sull’emendamento Mulè 5.31, si riserva di presentare

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada. (Testo unificato C. 24 Brambilla, C.192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C.264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C.1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè,C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti,C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613

Zanella e petizione n. 38)

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al fine di dare piena attuazione aiprincipi di cui agli articoli 1, 3, 9, 18, dellaConvenzione delle Nazioni Unite sui dirittidelle persone con disabilità, con Protocolloopzionale, fatta a New York il 13 dicembre2006 e ratificata ai sensi della legge 3marzo 2009, n. 18, e per assicurare l’uni-formità terminologica, al nuovo codicedella strada di cui decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, di seguito denominato« codice della strada », le parole: « inva-lidi », « persone invalide », « disabili » e« persone disabili », ovunque ricorrano,sono sostituite dalle seguenti: « personecon disabilità » e le parole: « persona in-valida » sono sostituite dalle seguenti:« persona con disabilità ».

Conseguentemente, al medesimo comma1, alla lettera o), numero 3), capoverso, ealla lettera p) sostituire la parola: invalidecon le seguenti: con disabilità.

Conseguentemente, dopo il comma 1,aggiungere i seguenti:

1-bis. Il Governo, entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, provvede ad adeguare il regolamento

di esecuzione e di attuazione del codicedella strada a quanto previsto dal comma01.

1-ter. Al fine di garantire una pienatutela del diritto alla mobilità delle per-sone con disabilità:

a) il collaudo di cui all’articolo 327,comma 4, del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 16dicembre 1992, n. 495, deve essere effet-tuato entro venti giorni dalla data dipresentazione della relativa domanda;

b) il rappresentante dell’associazionedi persone con disabilità di cui all’articolo330, comma 5, del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 16dicembre 1992, n. 495, è designato dalleassociazioni nazionali per il diritto allamobilità delle persone con disabilità, com-parativamente più rappresentative, anzi-ché dal soggetto sottoposto ad accerta-mento sanitario.

1. 1. (Nuova formulazione) Termini, DeGirolamo, Scagliusi, Barbuto, Barzotti,Luciano Cantone, Carinelli, Ficara,Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, PaoloNicolò Romano, Serritella, Spessotto.

Al comma 1, lettera c), capoverso d),numero 4), aggiungere, in fine, le seguentiparole: , a condizione che la riserva non

Martedì 9 luglio 2019 — 96 — Commissione IX

Page 11: (Trasporti, poste e telecomunicazioni)...5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testo riformulato. Si riserva di esprimere il parere sull’emendamento Mulè 5.31, si riserva di presentare

costituisca una limitazione dell’uso pub-blico a vantaggio dei privati.

1. 10. Mulè, Baldelli, Bergamini, Ger-manà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Za-nella.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiun-gere il seguente:

i-bis) l’articolo 70 è sostituito dal se-guente:

« ART. 70 – (Servizio di piazza con slittee trasporto a trazione animale nei parchi,nelle riserve naturali e manifestazioni pub-bliche). – 1. Esclusivamente nelle localitàe nei periodi di tempo in cui è consentitol’uso delle slitte possono essere destinateslitte al servizio di piazza. A tal fine icomuni sono autorizzati a rilasciare li-cenze per il servizio di piazza con slitte.Tale servizio si svolge nell’area comunale,ed i comuni possono determinare i tratti ele zone in cui tali servizi sono consentitiper interessi turistici e culturali. Le slittedestinate a servizi di piazza, oltre allatarga indicata nell’articolo 67, devono es-sere munite di altra targa con l’indicazione« servizio di piazza ». I comuni possonodestinare speciali aree, delimitate e segna-late, per lo stazionamento delle slitte peri servizi di piazza.

2. Il regolamento di esecuzione deter-mina:

a) i tipi di slitta con le quali puòessere esercitato il servizio di piazza;

b) le condizioni ed i requisiti perottenere la licenza per i servizi di piazzacon slitta;

c) le modalità per la revisione, chedeve essere eseguita di regola ogni cinqueanni;

d) le modalità per il rilascio dellelicenze di cui al comma 1.

3. Con le medesime modalità di cui alcomma 1, i comuni possono rilasciarelicenze per il servizio di trasporto a tra-zione animale con conducente svolto

esclusivamente all’interno di parchi urbanie riserve naturali a fini ludici, culturali eturistici, nonché in occasione e limitata-mente alla durata di manifestazioni pub-bliche a carattere religioso, culturale, rie-vocativo storico e della tradizione popo-lare).

4. Chiunque destina slitte a serviziopubblico o di piazza senza avere ottenutola relativa licenza è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di unasomma da euro 87 ad euro 345. Se lalicenza è stata ottenuta, ma non ne sonoosservate le condizioni, la sanzione è delpagamento di una somma da euro 42 adeuro 173. In tal caso consegue la sanzioneamministrativa accessoria del ritiro dellalicenza.

5. Dalla violazione prevista dal primoperiodo del comma 4 consegue la sanzioneaccessoria della confisca del veicolo, se-condo le norme di cui al capo I, sezioneII, del titolo VI.

Conseguentemente, dopo il comma 2,aggiungere i seguenti:

3. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « veicoli atrazione animale » sono sostituite dallaseguente: « slitte »;

b) alla lettera b), le parole: « veicoli atrazione animale » sono sostituite dallaseguente: « slitte ».

4. I regolamenti comunali vigenti alladata di entrata in vigore della presentelegge devono essere conformati alle dispo-sizioni di cui all’articolo 70 del codicedella strada, come modificato dal comma1 del presente articolo, entro dodici mesidalla medesima data di entrata in vigore,e possono prevedere la conversione dellelicenze già rilasciate in licenze per car-rozze a trazione elettrica, licenze taxi,licenze di servizio noleggio con conducenteper trasporto di persone e autorizzazioniper noleggio di auto d’epoca.

Martedì 9 luglio 2019 — 97 — Commissione IX

Page 12: (Trasporti, poste e telecomunicazioni)...5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testo riformulato. Si riserva di esprimere il parere sull’emendamento Mulè 5.31, si riserva di presentare

5. Con proprio decreto, da emanareentro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, il Ministrodella salute stabilisce i criteri per l’affida-mento degli animali, utilizzati per il tra-sporto di persone in servizi di piazza e inservizi pubblici non di linea, ad associa-zioni di protezione animale riconosciute.

* 1. 12. (Nuova formulazione) Spessotto,Scagliusi, Barbuto, Barzotti, LucianoCantone, Carinelli, De Girolamo, Fi-cara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa,Paolo Nicolò Romano, Serritella, Ter-mini.

* 1. 28. (Nuova formulazione) Brambilla,Zanella.

* 1. 27. (Nuova formulazione) Prestipino,Paita.

Al comma 1, lettera e), capoverso l-bis),aggiungere, in fine, le seguenti parole: edelle donne in stato di gravidanza o conun bambino di età non superiore a dueanni munite di permesso rosa.

1. 16. (Nuova formulazione) Bergamini,Sozzani, Mulè, Rosso, Baldelli, Ger-manà, Pentangelo, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiun-gere la seguente:

i-bis) all’articolo 56, il comma 1 èsostituito dal seguente: « 1. I rimorchi sonoveicoli destinati ad essere trainati daimotoveicoli di cui all’articolo 53, dagliautoveicoli di cui al comma 1 dell’articolo54, e dai filoveicoli di cui all’articolo 55,con esclusione degli autosnodati ».

1. 3. Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli,Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

Al comma 1, lettera m), numero 1),sostituire il capoverso g-bis) con il se-guente:

g-bis) negli spazi riservati alla sostadelle donne in stato di gravidanza o con

un bambino di età non superiore a dueanni munite di permesso rosa.

1. 22. (Nuova formulazione) Zanella, Ber-gamini, Sozzani, Baldelli, Germanà,Mulè, Pentangelo, Rosso.

ART. 2.

Al comma 1, alla lettera a) premetterela seguente:

0a) all’articolo 1, il comma 1 è so-stituito dal seguente:

« 1. La sicurezza e la tutela della salutedelle persone, nonché quella dell’ambiente,nella circolazione stradale, rientrano tra lefinalità primarie di ordine sociale ed eco-nomiche perseguite dallo Stato ».

2. 1. (Nuova formulazione) Schullian,Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiun-gere la seguente:

a-bis) all’articolo 45, comma 6, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,nonché le modalità di verifica periodicadella funzionalità e della taratura, ovenecessario. ».

2. 3. (Nuova formulazione) Schullian,Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 147, comma 5, leparole: « di una somma da euro 87 adeuro 345 » sono sostituite dalle seguenti:« di una somma da euro 167 ad euro 666 ».

2. 39. Mulè, Bergamini, Baldelli, Ger-manà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Za-nella.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) all’articolo 172, dopo il comma7, è inserito il seguente: « 7-bis. A decor-

Martedì 9 luglio 2019 — 98 — Commissione IX

Page 13: (Trasporti, poste e telecomunicazioni)...5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testo riformulato. Si riserva di esprimere il parere sull’emendamento Mulè 5.31, si riserva di presentare

rere dal 1o gennaio 2024 tutti i veicoli dicategoria M2 ed M3, immatricolati in Ita-lia, o immatricolati all’estero e condotti daresidenti in Italia, adibiti ad uso scuolabusdevono essere muniti di cinture di sicu-rezza. A decorrere dalla medesima datanon è più consentita la circolazione deipredetti veicoli che ne siano sprovvisti.

* 2. 13. (Nuova formulazione) Bergamini,Rosso, Baldelli, Sozzani, Germanà,Pentangelo, Zanella.

* 2. 31. (Nuova formulazione) Rotta,Paita.

Al comma 1, sostituire la lettera d) conla seguente:

d) all’articolo 172, comma 10, dopo ilprimo periodo è inserito il seguente:« Quando il mancato uso riguarda traspor-tati maggiorenni, la medesima sanzione siapplica anche al conducente nel caso diveicoli di cui al comma 1, fatto salvo ilcaso di conducente di veicolo adibito aservizio di piazza o di noleggio con con-ducente; in tal caso questi deve tenereinformati i passeggeri dell’obbligo di uti-lizzare le cinture di sicurezza, quandosono seduti ed il veicolo è in movimento,con le modalità di cui al comma 7 ».

2. 17. (Nuova formulazione) Scagliusi,Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone,Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa,Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Ro-mano, Serritella, Spessotto, Termini.

ART. 3.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 23:

1) dopo il comma 4, sono inseriti iseguenti:

« 4-bis. È vietata sulle strade e suiveicoli ogni forma pubblicitaria il cui con-

tenuto proponga messaggi sessisti, violentio stereotipi di genere offensivi o propongamessaggi lesivi del rispetto delle libertàindividuali, dei diritti civili e politici, delcredo religioso, di appartenenza etnicaoppure discriminatori con riferimento al-l’orientamento sessuale, all’identità di ge-nere, alle abilità fisiche e psichiche.

4-ter. Il Ministro delle infrastrutture edei trasporti, entro trenta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge, aisensi del comma 10 del presente articoloprovvede ad emanare apposita direttivaaffinché siano applicate, in sede di accer-tamento del contenuto delle forme pub-blicitarie di cui al comma 4-bis, le normedel Codice di autodisciplina della comu-nicazione commerciale, come previsto daiprotocolli siglati dall’Istituto di Autodisci-plina Pubblicitaria con il Dipartimentodelle pari opportunità presso la Presidenzadel Consiglio dei Ministri, con l’ANCI e conl’Autorità garante per l’infanzia e l’adole-scenza. In caso di mancata adozione delladirettiva, il termine di cui al presentecomma è prorogato di una sola volta perulteriori trenta giorni, decorsi i quali lenorme del Codice di autodisciplina dellacomunicazione commerciale sull’accerta-mento del contenuto delle forme pubbli-citarie sono immediatamente applicabili.

4-quater. L’osservanza delle prescri-zioni di cui al comma 4-bis è condizioneper il rilascio dell’autorizzazione di cui ilcomma 4; in caso di violazione, l’autoriz-zazione rilasciata è immediatamente revo-cata. »

2) al comma 13-bis, primo periodo, leparole: « dal comma 1 » sono sostituitedalle seguenti: « dai commi 1 e 4-bis ».

3. 42. (Nuova formulazione) Rotta, Paita,Madia, Moretto, Prestipino, Ascani,Fregolent, Mura, Gadda, Nardi, BrunoBossio.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiun-gere la seguente:

d-bis) all’articolo 100, comma 10,sono aggiunti infine i seguenti periodi: « I

Martedì 9 luglio 2019 — 99 — Commissione IX

Page 14: (Trasporti, poste e telecomunicazioni)...5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testo riformulato. Si riserva di esprimere il parere sull’emendamento Mulè 5.31, si riserva di presentare

veicoli a motore impegnati in competizionimotoristiche che si svolgono sulla strada esono autorizzate ai sensi dell’articolo 9,limitatamente ai giorni e ai percorsi digara, possono esporre, in luogo della targadi cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,una targa sostitutiva costituita da un pan-nello auto-costruito che riproduce il nu-mero di immatricolazione del veicolo. Talepannello deve avere fondo giallo, cifre elettere nere e caratteristiche dimensionaliidentiche alla targa che sostituisce e deveessere collocato garantendo la visibilità ela posizione richiesta dal regolamento perle targhe di immatricolazione A bordo delveicolo impiegato nelle competizioni o neitrasferimenti deve esserci adeguata docu-mentazione che attesti la partecipazionealle competizioni sportive o ai raduni,rilasciata da soggetti autorizzati dalle com-petenti federazioni sportive. Nel caso ditrasferimento stradale tale documenta-zione deve indicare il percorso o l’itine-rario consentito. In caso di impiego ocollocazione difforme dalle disposizioni dicui al presente comma, si applicano lesanzioni di cui ai commi 11, 12, 13,1 4 e15. Si applicano, altresì, le disposizioni dicui all’articolo 102, comma 7. ».

3. 51. (Nuova formulazione) Bergamini,Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo,Rosso, Sozzani, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 23:

1) dopo il comma 7, è inserito ilseguente:

« 7-bis. In deroga al comma 1, ultimoperiodo, al centro delle rotatorie nellequali vi sia un’area verde, la cui manu-tenzione è affidata a titolo gratuito asocietà private o ad altri enti, è consentital’installazione di un’insegna di eserciziodell’impresa o ente affidatario, fissata alsuolo. Per l’installazione dell’insegna di cuial presente comma si applicano in ognicaso le disposizioni di cui al comma 4. »

2) al comma 13-bis, dopo le parole:« dal comma 1 » sono aggiunte le seguenti:« o dal comma 7-bis ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, ilseguente comma:

2. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti è dettata ladisciplina applicativa delle disposizioni dicui all’articolo 23, comma 7-bis, del codicedella strada, introdotto dal comma 1 delpresente articolo, con particolare riguardoalle modalità di fissaggio al suolo ed allaproporzionalità delle insegne di esercizioivi previste in relazione alle dimensionidella rotatoria, nel rispetto dei principi disicurezza della circolazione stradale di cuial medesimo articolo 23.

3. 41. (Nuova formulazione) Maccanti,Capitanio, Cecchetti, Fogliani, Giaco-metti, Tombolato, Zordan.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b)e h).

4. 1. (Nuova formulazione) Scagliusi, Bar-buto, Barzotti, Luciano Cantone, Cari-nelli, De Girolamo, Ficara, Grippa,Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Ro-mano, Serritella, Spessotto.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-difiche:

a) dopo la lettera a) aggiungere laseguente:

a-bis) all’articolo 2, dopo il comma 4è inserito il seguente:

4-bis. È denominata: « strada ad altaintensità ciclistica » la strada a trafficopromiscuo utilizzata e frequentata da unnumero rilevante di ciclisti;

b) dopo la lettera b) aggiungere laseguente:

b-bis) all’articolo 3, comma 1:

Martedì 9 luglio 2019 — 100 — Commissione IX

Page 15: (Trasporti, poste e telecomunicazioni)...5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testo riformulato. Si riserva di esprimere il parere sull’emendamento Mulè 5.31, si riserva di presentare

1) dopo il n. 31 è inserito il seguente:

« 31-bis) itinerario cicloturistico: tuttele strade ad uso promiscuo ad alta inten-sità ciclistica e ad alta valenza turistica »;

2) dopo il n. 52, sono inseriti i se-guenti:

52-bis) « strada senza traffico »:strada con traffico motorizzato inferiorealla media di cinquanta veicoli al giornocalcolata su base annua;

52-ter) « strada a basso traffico »:strada con traffico motorizzato inferiorealla media di cinquecento veicoli al giornocalcolata su base annua senza punte su-periori a cinquanta veicoli all’ora;

52-quater) « strada 30 »: strada ur-bana o extraurbana sottoposta al limite divelocità di 30 chilometri orari o a unlimite inferiore, segnalata con le modalitàstabilite dall’articolo 135, comma 14, delregolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 16 dicembre 1992,n. 495; è considerata « strada 30 » anchela strada extraurbana con sezione dellacarreggiata non inferiore a tre metri ri-servata ai veicoli non a motore, eccettoquelli autorizzati, e sottoposta al limite divelocità di 30 chilometri orari;

4. 3. (Nuova formulazione) Paita.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4. 9. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè,Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis,primo periodo, sostituire la parola: auto-veicolo con la seguente: veicolo.

4. 11. Bergamini, Rosso, Baldelli, Mulè,Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e)con le seguenti:

d) all’articolo 148 sono apportate leseguenti modifiche:

1) dopo il comma 3, è aggiunto ilseguente:

« 3-bis. Il conducente di un veicolo cheeffettui il sorpasso di una bicicletta è

tenuto ad usare particolari cautele al finedi assicurare una maggiore distanza late-rale di sicurezza e valutare l’esistenzadelle condizioni per compiere la manovrain completa sicurezza per entrambi i vei-coli ai sensi dell’articolo 149, comma 1,rinviando la manovra di sorpasso qualoratali circostanze non possano essere garan-tite. »;

2) al comma 15, le parole: « commi 2,3 e 8 » sono sostituite dalle seguenti:« commi 2, 3, 3-bis e 8 »;

e) all’articolo 149, comma 1, sono ag-giunti, in fine, i seguenti periodi: « Durantela marcia i veicoli devono tenere anche unadistanza di sicurezza laterale, sia rispetto albordo laterale della strada che ad altri vei-coli presenti, da commisurarsi alle condi-zioni del traffico ed a quelle di visibilità inmodo tale da consentire, in caso di neces-sità, la manovra di arresto in condizioni disicurezza. Particolare attenzione deve es-sere prestata, inoltre, da tutti i conducentidei veicoli alla distanza laterale di sicurezzarispetto ai velocipedi, in ragione degli on-deggiamenti e delle oscillazioni proprie diquesto tipo di veicolo. Fuori dai centri ur-bani, purché ricorrano le necessarie condi-zioni di sicurezza e le condizioni della cir-colazione consentano il sorpasso dei veloci-pedi, i veicoli a motore deve compiere larelativa manovra lasciando una distanzalaterale di almeno 1,5 metri. Fermo re-stando quanto disposto dall’articolo 148,comma 3-bis, qualora, in ragione della ri-dotta ampiezza delle corsie o della strada,questa distanza laterale non possa essererispettata, il conducente del veicolo che siapprossima ad un velocipede deve rallen-tare, al fine di adeguare la propria velocitàa quella del velocipede, e sorpassarlo solo avelocità molto ridotta, tale da non costituirepericolo per il ciclista, anche in ragionedella particolare andatura di quest’ul-timo. »

4. 100. I Relatori.

Al comma 1, sostituire la lettera f) conla seguente:

f) all’articolo 164, comma 2-bis, sonoaggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il

Martedì 9 luglio 2019 — 101 — Commissione IX

Page 16: (Trasporti, poste e telecomunicazioni)...5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testo riformulato. Si riserva di esprimere il parere sull’emendamento Mulè 5.31, si riserva di presentare

passeggero è responsabile della sistema-zione della bicicletta sul mezzo; il condu-cente del mezzo è responsabile della ve-rifica della correttezza della predetta si-stemazione. Nel caso di trasporto pubblicourbano o suburbano, la sistemazione dellebiciclette sul mezzo è consentita solo nellefermate di capolinea ovvero nelle altreconcordate tra il comune e l’azienda chesvolge il relativo servizio.

* 4. 21. (Nuova formulazione) Sozzani,Bergamini, Baldelli, Mulè, Germanà,Pentangelo, Rosso, Zanella.

* 4. 22. (Nuova formulazione) Gariglio,Paita.

Al comma 1, lettera g), numero 1),capoverso 9.1, aggiungere, in fine, le se-guenti parole: , purché non si tratti dicorsie con binari tramviari a raso delimi-tate su entrambi i lati da cordoli o altriarredi funzionali invalicabili dal ciclista.

** 4. 27. (Nuova formulazione) Rosso,Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè,Germanà, Pentangelo, Zanella.

** 4. 28. (Nuova formulazione) Bergamini,Rosso, Sozzani, Baldelli, Mulè, Ger-manà, Pentangelo, Zanella.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero1) aggiungere il seguente:

« 1-bis) al comma 9-bis, è premesso ilseguente periodo: « Durante la marcia alconducente di velocipede di età inferiore adodici anni è fatto obbligo di indossare etenere regolarmente allacciato un cascoprotettivo conforme alla norma tecnicaarmonizzata UNI EN 1078 o UNI EN 1080,in ragione delle esigenze del minore. »;

Conseguentemente, al medesimo comma1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungerei seguenti:

2-bis) al comma 10, primo periodo,sono aggiunte, in fine, le parole: « ; nei casidi cui al comma 9-bis, primo periodo, lasanzione è ridotta della metà ».

2-ter) dopo il comma 10 è aggiunto ilseguente:

« 10-bis. Chiunque importa o produceper la commercializzazione sul territorionazionale e chi commercializza caschiprotettivi per velocipedi di tipo non con-forme alla norma tecnica armonizzataUNI EN 1078 o UNI EN 1080 è soggettoalla sanzione amministrativa del paga-mento di una somma da euro 849 ad euro3.396. »

Conseguentemente, dopo il comma 1,aggiungere il seguente:

2. Le disposizioni dell’articolo 182 deldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,come modificato dal comma 1, lettera g),del presente articolo si applicano a decor-rere dal centoventesimo giorno successivoalla data di entrata in vigore della presentelegge.

4. 32. (Nuova formulazione) Rosso, Ber-gamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Ger-manà, Pentangelo, Zanella, Paita.

ART. 5.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) all’articolo 102, comma 4, ilsecondo periodo è sostituito dal seguente:« Quando per deterioramento tali dati nonsono più leggibili su una o su entrambe letarghe del veicolo, l’intestatario della cartadi circolazione richiede il duplicato dellatarga o delle targhe deteriorate presso unufficio periferico della motorizzazione, an-che per il tramite di una impresa diconsulenza automobilistica di cui allalegge 8 agosto 1991, n. 264, con conte-stuale restituzione della targa o delle tar-ghe deteriorate. »

Conseguentemente, dopo il comma 2,aggiungere il seguente:

3. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-

Martedì 9 luglio 2019 — 102 — Commissione IX

Page 17: (Trasporti, poste e telecomunicazioni)...5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testo riformulato. Si riserva di esprimere il parere sull’emendamento Mulè 5.31, si riserva di presentare

nanze, è determinato il costo della dupli-cazione della targa o delle targhe ai sensidell’articolo 102, comma 4, del codice dellastrada, come modificato dal comma 1 delpresente articolo.

5. 11. (Nuova formulazione) Schullian,Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) all’articolo 117, comma 2-bis,dopo il terzo periodo, è inserito il se-guente: « Non si applicano inoltre, se alfianco del conducente si trovi, in funzionedi istruttore, persona di età non superiorea sessantacinque anni, munita di patentevalida per la stessa categoria, conseguitada almeno dieci anni, ovvero valida per lacategoria superiore. »

5. 15. Schullian, Gebhard, Plangger,Emanuela Rossini.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiun-gere la seguente:

« d-bis) all’articolo 121, comma 11, se-condo periodo, le parole: « per una voltasoltanto » sono sostituite dalle seguenti:« per un massimo di due volte ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, ilseguente comma:

3. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sono determinati gli importi didiritti e tariffe da corrispondere per so-stenere l’eventuale terza prova pratica diguida di cui all’articolo 121, comma 11, delcodice della strada, come modificato dalcomma 1 del presente articolo.

* 5. 18. (Nuova formulazione) Pentangelo,Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè,Rosso, Sozzani, Zanella.

* 5. 19. (Nuova formulazione) Fidanza,Rotelli.

Al comma 1, lettera f), sostituire ilnumero 1) con il seguente:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « La comunicazione deidati del conducente non è dovuta se ilproprietario è persona fisica ed è il con-ducente responsabile della violazione e lacomunicazione è avvenuta tramite postaelettronica certificata o altro servizio elet-tronico di recapito certificato qualificato;in tal caso, quando la contestazione èdefinita, si procede alla decurtazione dipunteggio sulla patente del proprietariostesso. »

5. 23. (Nuova formulazione) Spessotto,Scagliusi, Barbuto, Barzotti, LucianoCantone, Carinelli, De Girolamo, Fi-cara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa,Paolo Nicolò Romano, Serritella, Ter-mini.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiun-gere la seguente:

g-bis) all’articolo 180, comma 1, dopola lettera a), è inserita la seguente:

« a-bis) quando sono in corso glieventi di cui all’articolo 94, comma 1,l’estratto dei documenti di cui alla letteraa) o la ricevuta degli stessi, previsti, ri-spettivamente, dai commi 1 e 2 dell’arti-colo 92. »

* 5. 27. (Nuova formulazione) Pentangelo,Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè,Rosso, Sozzani, Zanella.

* 5. 28. (Nuova formulazione) Porchietto,Sozzani, Bergamini, Baldelli, Germanà,Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.

* 5. 29. (Nuova formulazione) Paita,Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Pagani.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiun-gere la seguente:

i-bis) all’articolo 198, dopo il comma1, è aggiunto il seguente:

Martedì 9 luglio 2019 — 103 — Commissione IX

Page 18: (Trasporti, poste e telecomunicazioni)...5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testo riformulato. Si riserva di esprimere il parere sull’emendamento Mulè 5.31, si riserva di presentare

« 1-bis. In deroga a quanto disposto dalcomma 1, quando il trasgressore, con lastessa azione o omissione, viola più voltela medesima disposizione e tali violazioninon sono immediatamente contestate, ov-vero non vi è preavviso della contesta-zione, si applica la sanzione prevista per lasola prima violazione rilevata in ordine ditempo, aumentata fino al triplo. »;

Conseguentemente, al comma 1, letteral), al numero 1 premettere il seguente:

01) al comma 1-bis, lettera d), è ag-giunto, in fine il seguente periodo: « Neicasi di violazione di divieto di sosta valasciato sul parabrezza del veicolo unpreavviso di violazione che consenta altrasgressore di aderire al pagamento dellasanzione in misura ridotta senza spese dinotifica. Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministro dell’interno, sono definitele procedure atte a dare certezza legaledell’avvenuta apposizione del preavviso. »

** 5. 33. (Nuova formulazione) Baldelli,Mulè, Bergamini, Rosso, Sozzani, Ger-manà, Pentangelo, Zanella.

** 5. 34. (Nuova formulazione) Baldelli,Mulè, Bergamini, Rosso, Sozzani, Ger-manà, Pentangelo, Zanella.

** 5. 35. (Nuova formulazione) Fidanza,Rotelli.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiun-gere la seguente:

m-bis) all’articolo 204, comma 1, leparole: « nel limite non inferiore al doppiodel minimo edittale » sono sostituite dalleseguenti: « nel limite non inferiore al mi-nimo edittale aumentato del 50 percento ».

5. 41. (Nuova formulazione) Maccanti,Capitanio, Cecchetti, Fogliani, Giaco-metti, Tombolato, Zordan.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), numero 7),capoverso 21), primo periodo, sostituire le

parole: da euro 422 a euro 1.697 con leseguenti: da euro 431 ad euro 1.734.

6. 100. I Relatori.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6. 101. I Relatori.

Al comma 1, lettera d), sostituire ilnumero 1) con il seguente:

1) il comma 8 è sostituito dal se-guente:

« 8. Alle revisioni periodiche dei veicoliprovvedono:

a) per i veicoli a motore capaci dicontenere al massimo 16 persone, com-preso il conducente, o con massa com-plessiva a pieno carico fino a 3,5 t e i lororimorchi, gli uffici competenti del Dipar-timento per i trasporti terrestri e le offi-cine autorizzate ai sensi dell’articolo 105,comma 3, lettera d), del decreto legislativo31 marzo 1998, n. 112. Le officine auto-rizzate devono soddisfare i requisiti di cuial comma 9 e devono garantire che icontrolli tecnici siano eseguiti da un ispet-tore autorizzato per la categoria del vei-colo in revisione e in possesso dei requisitiprevisti dalla normativa nazionale di re-cepimento delle disposizioni dell’Unioneeuropea di settore, conformemente alcomma 2;

b) per i veicoli a motore con massacomplessiva a pieno carico superiore a 3,5t non destinati al trasporto di persone o dimerci pericolose e i loro rimorchi, gliuffici competenti del Dipartimento per itrasporti terrestri e le imprese operanti inregime di concessione quinquennale. Aifini della concessione, le imprese conces-sionarie devono soddisfare i requisiti dicui al comma 9-bis e devono garantire chei controlli tecnici siano eseguiti da unispettore autorizzato per la categoria delveicolo in revisione e in possesso deirequisiti previsti dalla normativa nazionale

Martedì 9 luglio 2019 — 104 — Commissione IX

User
Evidenziato
User
Evidenziato
User
Evidenziato
User
Evidenziato
Page 19: (Trasporti, poste e telecomunicazioni)...5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testo riformulato. Si riserva di esprimere il parere sull’emendamento Mulè 5.31, si riserva di presentare

di recepimento delle disposizioni dell’U-nione europea di settore, conformementeal comma 2. »;

Conseguentemente:

sopprimere il numero 2);

sostituire il numero 3) con il seguente:

3) il comma 9 è sostituito dal se-guente:

« 9. Le imprese di cui al comma 8,lettera a), devono essere in possesso direquisiti tecnici, di attrezzature e di localiidonei al corretto esercizio delle attività diverifica e controllo per le revisioni, pre-cisati nel regolamento; tali imprese devonoessere iscritte in tutte le sezioni del regi-stro delle imprese esercenti attività diautoriparazione di cui alla legge 5 febbraio1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti definisce con propriodecreto i requisiti di imparzialità, in ac-cordo alle pertinenti sezioni della norma-tiva internazionale ISO, le modalità tecni-che e amministrative per le revisioni ef-fettuate dalle imprese autorizzate, nonchéil termine di adeguamento. Tali requisitidevono sussistere durante tutto il periododell’autorizzazione. »;

al numero 4), sostituire il capoverso9-bis con il seguente:

9-bis. Le imprese di cui al comma 8,lettera b), devono essere in possesso direquisiti tecnici, di attrezzature e di localiidonei al corretto esercizio delle attività diverifica e controllo per le revisioni e negarantiscono l’imparzialità. Il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti defini-sce con proprio decreto le dotazioni mi-nime, i requisiti di imparzialità, in accordoalle pertinenti sezioni della normativa in-ternazionale ISO, nonché le modalità tec-niche e amministrative per le revisionieffettuate in regime di concessione. Talirequisiti devono sussistere durante tutto ilperiodo della concessione.;

al numero 5, capoverso 10, primoperiodo, sostituire le parole: di cui aicommi 8 e 8-bis con le seguenti: di cui alcomma 8;

al numero 6, capoverso 11, dopo leparole: le concessioni aggiungere le se-guenti: o le autorizzazioni;

sopprimere il numero 7);

al numero 8, sostituire il capoverso 13con il seguente:

13. Le imprese di cui al comma 8, altermine della revisione, rilasciano quantoprevisto dai decreti di attuazione del Mi-nistero delle infrastrutture e dei trasportie dall’autorità competente individuatadalla normativa nazionale di recepimentodelle disposizioni dell’Unione europea disettore, conformemente al comma 2.;

aggiungere, in fine, i seguenti numeri:

9) al comma 15, l’ultimo periodo èsostituito dal seguente: « Se nell’arco didue anni decorrenti dalla prima vengonoaccertate tre violazioni, le imprese sonosoggette alla sospensione o alla revocadelle autorizzazioni o delle concessionisecondo le modalità definite con decretodel Ministro delle infrastrutture e deitrasporti. »;

10) al comma 17 le parole: « produceagli organi competenti attestazione di re-visione falsa » sono sostituite dalle se-guenti: « alteri o falsifichi la documenta-zione di cui al comma 13. »

Conseguentemente, aggiungere, in fine, ilseguente comma:

2. Le disposizioni di cui all’articolo 80,comma 9, del codice della strada, comemodificato dal comma 1 del presente ar-ticolo, si applicano anche alle impreseautorizzate prima della data di entrata invigore della presente legge.

6. 102. I Relatori.

Martedì 9 luglio 2019 — 105 — Commissione IX

User
Evidenziato
User
Evidenziato
User
Evidenziato
User
Evidenziato
User
Evidenziato
User
Evidenziato
Page 20: (Trasporti, poste e telecomunicazioni)...5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testo riformulato. Si riserva di esprimere il parere sull’emendamento Mulè 5.31, si riserva di presentare

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiun-gere la seguente:

g-bis) all’articolo 110, dopo il comma2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Per lo sviluppo delle reti diimprese, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,con modificazioni, dalla legge 9 aprile2009, n. 33, e all’articolo 6-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 agosto2014, n. 116, alle reti costituite da im-prenditori agricoli, singoli o associati, dicui all’articolo 2135 del codice civile, fi-nalizzate anche all’acquisto di macchineagricole, è consentita l’immatricolazione aisensi del comma 2 a nome della rete diimpresa, identificata dal codice fiscale,richiesto dalle imprese partecipanti, e dalcontratto di rete, redatto e iscritto ai sensidel citato decreto-legge n. 5 del 2009, dacui risulti la sede della rete, la denomi-nazione, il programma comune di rete el’individuazione di una impresa quale in-caricata ad eseguire le funzioni ammini-strative attribuite dalla legge alla figura delproprietario del veicolo. »

6. 28. (Nuova formulazione) Schullian,Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 7.

Al comma 4, sostituire le parole: bilan-cio triennale 2018-2020 con le seguenti:bilancio triennale 2019-2021 e le parole:per l’anno 2018 con le seguenti: per l’anno2019.

Conseguentemente, all’articolo 8, comma4, ovunque ricorrano, sostituire le parole:per l’anno 2018 con le seguenti: per l’anno2019, sostituire le parole: a decorrere dal-l’anno 2019 con le seguenti: a decorreredall’anno 2020 e sostituire le parole: bilan-cio triennale 2018-2020 con le seguenti:bilancio triennale 2019-2021.

7. 100. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 8.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione eaccertamento delle violazioni in materia di

sosta).

1. Dopo l’articolo 12 del codice dellastrada, è inserito il seguente:

« Art. 12-bis.

(Prevenzione ed accertamento delle viola-zioni in materia di sosta).

1. I comuni possono, con provvedimentodel sindaco, conferire funzioni di preven-zione e accertamento di tutte le violazioniin materia di sosta, nell’ambito dell’area disosta regolamentata oggetto di affida-mento, aree verdi comprese, a dipendenticomunali o delle società private e/o pub-bliche esercenti la gestione della sosta disuperficie regolamentata a pagamento e/odei parcheggi.

2. Le funzioni di prevenzione e accer-tamento di tutte le violazioni in materia disosta sono svolte dal personale, nomina-tivamente designato in tale funzione con ilprovvedimento del Sindaco di cui alcomma 1, previo accertamento dell’as-senza di precedenti o pendenze penali econ l’effettuazione e il superamento diun’adeguata formazione. Il predetto per-sonale è qualificato durante lo svolgimentodelle proprie mansioni, come pubblicoufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1possono essere conferite anche al perso-nale ispettivo delle aziende esercenti iltrasporto pubblico locale. A tale personalesono inoltre conferite, con le stesse mo-dalità di cui al comma 1, le funzioni diprevenzione e accertamento in materia dicircolazione, fermata e sosta sulle corsie estrade ove transitano i veicoli adibiti alservizio di linea.

4. Al personale di cui al presente ar-ticolo è conferito il potere di contesta-

Martedì 9 luglio 2019 — 106 — Commissione IX

Page 21: (Trasporti, poste e telecomunicazioni)...5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testo riformulato. Si riserva di esprimere il parere sull’emendamento Mulè 5.31, si riserva di presentare

zione immediata delle violazioni in mate-ria di sosta, in ragione delle funzioniattribuibili ai sensi dei commi 1 e 2,nonché di disporre la rimozione dei veicoliai sensi dell’articolo 159, limitatamenteagli ambiti oggetto di affidamento di cui aicommi 1, 2 e 3. Al suddetto personale èaltresì conferito il potere di redazione esottoscrizione del verbale di accertamentocon l’efficacia di cui agli articoli 2699 e2700 del codice civile.

5. L’attività sanzionatoria di cui alpresente articolo, successiva all’emissionedell’obbligatorio preavviso o del verbale daparte del personale e l’organizzazione delrelativo servizio, sono di competenza dellepubbliche amministrazioni attraverso gliuffici o i comandi a ciò preposti, a cuicompete anche tutta l’attività autorizzativae di verifica sull’operato. I comuni possonoconferire alle società di cui ai commi 1, 2e 3 facoltà di esercitare tutte le azioninecessarie al recupero delle evasioni ta-riffarie e dei mancati pagamenti, ivi com-presi il rimborso delle spese, gli interessie le penali. Le modalità operative e gliimporti di tali azioni di recupero do-vranno essere oggetto di negoziazione trail soggetto concedente ed il concessionario.

6. Ai fini dell’accertamento nonché perla redazione della documentazione in or-dine alle violazioni di cui al presentearticolo è possibile ricorrere all’uso dellatecnologia digitale e a strumenti elettronicie fotografici.

7. All’articolo 17 della legge 15 maggio1997, n. 127, i commi 132 e 133 sonoabrogati.

8. L’articolo 68 della legge 23 dicembre1999, n. 488, è abrogato.

8. 02. (Nuova formulazione) Gariglio.

ART. 9.

Al comma 2, aggiungere, in fine, leseguenti parole: , anche in conformità allaprevisione di cui all’articolo 4, comma 3della Convenzione delle Nazioni Unite suidiritti delle persone con disabilità, conProtocollo opzionale, fatta a New York il13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi dellalegge 3 marzo 2009, n. 18.

9. 1. Termini, De Girolamo, Scagliusi,Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone,Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Ma-rino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Ser-ritella, Spessotto.

Martedì 9 luglio 2019 — 107 — Commissione IX