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ALLEGATO A
Decisione C(2007)3986 del 17/08/2007
CCI 2007IT162PO007
MODALITA’ ATTUATTIVE
PROGRAMMA OPERATIVO
M . A . P . O .
DOCUMENTO DI ATTUAZIONE DEL POR FESR 2007-2013
VOLUME 1
2
INDICE
1. INTRODUZIONE ................................................................................. 6
2. IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO ............................................... 8 2.1. Descrizione del Sistema di gestione e di controllo................................. 8 2.2. Competenze delle strutture dell’amministrazione regionale coinvolte nella gestione del Programma ............................................................................ 9 2.3. Ulteriori competenze attribuite alla Posizione di Funzione “Politiche Comunitarie” nell’ambito della programamzione comunitaria ......................... 13 2.4. Procedura per la conformità dei bandi .............................................. 14 2.5 Procedura per la notifica alla commissione europea dellE proposte di legge, di atto amministrativo e di bandi che prevedono la concessione di aiuti di stato ... 15 2.6. Esenzioni ..................................................................................... 17
3. Il sistema di monitoraggio, la valutazione e l’informatizzazione della gestione.......................................................................................... 18
3.1. Il Monitoraggio ............................................................................. 18 3.2. La valutazione .............................................................................. 19
Meccanismi per l’individuazione di cosa valutare e delle domande valutative. 20 Le modalità di diffusione delle valutazioni ................................................ 20 Modalità di coordinamento con il Programma di valutazione unitario............ 21
3.3. Il gestionale informatico ................................................................. 21
4. Disposizioni relative al finanziamento del programma ............................ 24 4.1. Gestione delle risorse finanziarie ..................................................... 24 4.2. Riparto delle risorse per quote di cofinanziamento.............................. 24 4.3. Quota a carico del Beneficiario ........................................................ 26 4.4. Ripartizione per anno delle risorse e applicazione delle norme sul disimpegno automatico ............................................................................ 26 4.5. Meccanismi di early warning ........................................................... 27 4.6. Modifica del Piano finanziario .......................................................... 28
a) Iniziativa per la modifica del piano finanziario ...................................... 28 b) Procedure per la modifica al piano finanziario....................................... 29
4.7. Procedure per l’autorizzazione all’utilizzo delle risorse del POR ............. 30 4.8. Informazioni necessarie per la predisposizione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale e delle eventuali Variazioni......................................... 31
5. Modalità DI demarcazione e di coordinamento tra fondi comunitari .......... 32 5.1. Modalità di demarcazioni tra FESR e FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale). .................................................................................... 32 5.2. Modalità di demarcazioni tra FESR e FEP (Fondo Europeo per la Pesca) . 32
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5.3. Modalità di demarcazioni tra FESR e FSE (Fondo Sociale Europeo)........ 33 5.4. Sinergie con altri fondi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali 34
6. progetTazione integrata Asse 5 “VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI” ........ 36 6.1. Le modalità di attuazione ............................................................... 36 6.2. La ripartizione delle risorse Asse 5 “Valorizzazione dei territori” tra Province ................................................................................................ 37
7. Le modalità di selezione degli interventi ............................................... 38 7.1. Note metodologiche e procedurali per la selezione degli interventi ........ 38 7.2. Pesi attribuiti ai macro-criteri .......................................................... 40
ALLEGATO A) - Tipologie procedure di attuazione............................................ 46
ALLEGATO B) – Linee guida per la ricerca e l’innovazione ................................. 53 B.1 - Ricerca e sviluppo, innovazione: elementi per una definizione............. 53 B. 2 - Elementi chiave della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. ................................................ 55
ALLEGATO C) - Prodotti dell’allegato 1 (elenco previsto dall'articolo 32 del trattato)..................................................................................................... 59
ALLEGATO D) - Linee guida per la progettazione integrata................................ 62
LINEE GUIDA RELATIVA ALL’INTERVENTO “CONTRIBUTO ALLA BONIFICA DI AREE E SITI INQUINATI RILEVANTI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO” ................................................................................. 63
Introduzione.............................................................................................. 65
1. Priorità individuate nell’ambito della programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013 ...................................................................................... 65
2. Situazione regionale nell’ambito/tematica di riferimento......................... 67
3. Strategia regionale, normativa e pianificazione di riferimento.................. 67 La normativa generale di riferimento.......................................................... 67 Pianificazione di riferimento ...................................................................... 67
4. Priorità individuate a livello provinciale ................................................ 69
5. Procedure di attuazione dell’asse 5 “Valorizzazione dei territori” - progettazione integrata ..................................................................... 70
LINEE GUIDA INTERVENTO RELATIVO: “MIGLIORAMENTO NELLA GESTIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI ATTRAVERSO INTERVENTI DI PREVENZIONE”.......................................................................... 71
Introduzione.............................................................................................. 73
4
1. Priorità individuate nell’ambito della programmazione comunitaria........... 73
2. Situazione regionale nell’ambito/tematica di riferimento......................... 74
3. Strategia regionale, normativa e pianificazione di riferimento.................. 78
4. Priorità individuate a livello Provinciale ................................................ 86
5. Procedure di attuazione dell’Asse 5 progettazione integrata .................... 90
LINEE GUIDA INTERVENTO RELATIVO A: “PREVENZIONE DEI RISCHI TECNOLOGICI IN AMBITO URBANO ED INDUSTRIALE”................... 91
Introduzione.............................................................................................. 93
1. Priorità individuate nell’ambito della programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013 ...................................................................................... 93
2. Situazione regionale nell’ambito/tematica di riferimento......................... 93
3. Strategia regionale, normativa e pianificazione di riferimento.................. 96 Normativa UE ......................................................................................... 96 Normativa statale.................................................................................... 96 Normativa e atti regionali ......................................................................... 97 Competenze ........................................................................................... 98
4. Priorità individuate a livello provinciale per la nuova programmazione .....100
5. Procedure di attuazione dell’Asse 5 “Valorizzazione dei territori” - progettazione integrata ....................................................................101
LINEE GUIDA INTERVENTI RELATIVI A: 1) SOSTEGNO AL RECUPERO E ALL’ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL’EREDITÀ STORICO-CULTURALE. 2) RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE (E COMPLESSI) DI PREGIO STORICO-ARCHITETTONICO. 3) RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE NATURALI DI ................................................................................................. 102
PREGIO................................................................................................... 102
Introduzione.............................................................................................104
1. Priorità individuate nell’ambito della programmazione comunitaria FESR 2007-2013 .....................................................................................104
2. Situazione regionale nell’ambito/tematica di riferimento........................106
3. Strategia regionale, normativa e pianificazione di riferimento.................111 Obiettivi, approccio e strategie.................................................................111 Approccio..............................................................................................111 Strategie d’intervento .............................................................................112
5
Livelli di responsabilità e competenza territoriale ........................................112
4. Priorità individuate a livello provinciale ...............................................118
5. Procedure di attuazione dell’Asse V “Valorizzazione dei territori” e relative schede tecniche...............................................................................119
LINEE GUIDA INTERVENTI RELATIVI A: “LA RIQUALIFICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE ANCHE ATTRAVERSO INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000” ............................................................................. 120
Introduzione.............................................................................................122
1. Priorità individuate nell’ambito della programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013. ....................................................................................122
2. Situazione regionale nell’ambito/ tematica di riferimento.......................123 Il sistema delle aree protette nelle Marche.................................................123 Denominazione ......................................................................................123 Superficie (ha).......................................................................................123 La Rete Natura 2000 ..............................................................................126
3. Strategia regionale, normativa e pianificazione di riferimento.................129 Il sistema delle Aree protette ...................................................................129 Siti “Natura 2000” ..................................................................................130 Aree e siti di pregio ambientale (fuori dal sistema aree protette e Natura 2000)...........................................................................................................131
4. Priorità individuate a livello provinciale ...............................................132
5. Procedure di attuazione dell’Asse 5 “Valorizzazione dei territori” - progettazione integrata ....................................................................133
ALLEGATO E) - Indicatori per la ripartizione delle risorse Asse 5 “Valorizzazione dei territori” tra le Province ....................................................................134
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1. INTRODUZIONE
Con la decisione C(2007)3986 del 17/08/2007 la Commissione europea ha
approvato il POR.
La nuova programmazione comunitaria prevede che il Programma Operativo (POR)
assuma un ruolo di indirizzo programmatico e indichi gli obiettivi da raggiungere
nell’ambito del nuovo periodo di programmazione 2007-2013; spetta invece a
specifiche disposizioni regionali definire le metodologie attuative del Programma
Operativo.
Perciò, con il presente documento (MAPO) si vuole procedere in maniera dettagliata
a stabilire i meccanismi che governeranno la nuova programmazione 2007-2013 e
che devono essere indirizzati all’efficiente ed efficace gestione degli interventi
finanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).
Al fine di una migliore gestione del documento si è voluto dividere il MAPO in due
tomi: nel primo trovano posto le varie procedure che saranno alla base della
gestione del POR mentre nel secondo sono state raccolte le schede attuative delle
attività definite nel POR, il piano finanziario e gli indicatori di programma.
In questo primo volume del MAPO la prima parte contiene le indicazioni utili alle
strutture chiamate ad attuare gli interventi, in particolare quelle relative a:
- Modalità di gestione e controllo (capitolo 1);
- Sistema di monitoraggio, valutazione e d’informatizzazione della gestione
(capitolo 2);
- Disposizioni relative al finanziamento del programma (capitolo 3);
- Modalità di demarcazione e coordinamento tra i fondi (capitolo 4);
- Progettazione integrata – Asse 5 (capitolo 5);
- Modalità previste per la selezione degli interventi (capitolo 6).
Il capitolo 1 fornisce una descrizione sintetica del sistema di gestione e controllo
adottato e precisa le competenze attribuite alle strutture regionali nell’ambito della
gestione del POR. Sono inoltre forniti elementi descrittivi importanti relativi alle
procedure adottate per la definizione da parte dell’AdG del parere di conformità ai
bandi nonché relativamente alle modalità di notifica alla commissione degli aiuti alle
imprese.
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Il capitolo 2 procede alla presentazione dei principi che presiedono al monitoraggio
e all’informatizzazione della gestione. Sono anche riportate le modalità relative allo
svolgimento dell’attività di valutazione. Tali aspetti assumono un ruolo centrale nel
nuovo periodo di programmazione in quanto si vuole assumere un approccio pro-
attivo nella sorveglianza, nel controllo e nella valutazione degli interventi finanziati
dal POR.
Nel capitolo 3 sono specificati le intensità d’aiuto applicate agli interventi i cui
beneficiari sono soggetti pubblici, nonché le modalità adottate per la revisione del
piano finanziario.
Il capitolo 4 indica le modalità operative adottate per il coordinamento e la
demarcazioni tra i fondi FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), FEASR
(Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), FSE (Fondo Sociale Europeo) e
FEP (Fondo Europeo per la Pesca).
Nel capitolo 5, sono descritte le procedure relative alla progettazione integrata
(asse 5 del POR), nonché la ripartizione delle risorse tra province.
Il capitolo 6 fissa gli aspetti metodologici e procedurali relativi alla selezione degli
interventi. In particolare vengono fissati i pesi attribuiti ai macro-criteri per la
valutazione dei progetti.
Nella parte seconda sono raccolti gli allegati che contengono tutti gli elementi utili
per esplicitare quanto definito nella prima parte:
- Allegato 1.A – Tipologie di procedure di attuazione;
- Allegato 1.B – Ricerca e sviluppo, innovazione: elementi per una definizione;
- Allegato 1.C – Prodotti Allegato 1 del trattato di Roma;
- Allegato 1.D – Linee guida per la progettazione integrata;
- Allegato 1.E – Indicatori per la ripartizione dei fondi tra province Asse 5;
Al fine di facilitare e fornire elementi di coerenza e omogeneità del lavoro
amministrativo, l’AdG potrà emanare ulteriori linee guida di natura tecnica relative
in particolare alle modalità di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli
interventi che saranno oggetto di specifiche delibere.
8
2. IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO
3.
3.1. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E DI CONTROLLO
L’Amministrazione regionale provvede alla gestione delle risorse finanziarie
assegnate al Programma Operativo sulla base della normativa amministrativa e
contabile comunitaria, nazionale e regionale e dei criteri di buona gestione
finanziaria.
Il sistema di gestione è strutturato come segue: l’Autorità di Gestione, individuata
nella P.F. Politiche Comunitarie, garantisce la realizzazione delle funzioni di cui al
paragrafo 1.2 del MAPO, in stretta collaborazione con le altre strutture regionali
responsabili dell’attuazione delle specifiche attività. Attraverso il sistema
informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna
operazione, di cui al paragrafo 2.5 del MAPO, viene assicurata la rintracciabilità e la
disponibilità dei dati e delle informazioni relative all'attuazione, necessarie per la
gestione finanziaria, la sorveglianza e il controllo del Programma operativo.
Il sistema di controllo è strutturato come segue: l’Autorità di Gestione è tenuta a
verificare la fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, l’effettiva esecuzione
delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la
conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali. Le verifiche effettuate
dall’Autorità di Gestione e dalle altre strutture regionali responsabili dell’attuazione
degli interventi riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari,
tecnici e fisici delle operazioni e sono volte ad accertare principalmente i seguenti
elementi:
- che le spese dichiarate siano reali;
- che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente alla decisione di
approvazione;
- che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette;
- che le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali.
Le procedure previste comprendono verifiche amministrative di tutte le domande di
rimborso presentate dai beneficiari. Possono essere effettuate inoltre verifiche in
loco di singole operazioni su base campionaria. L’Autorità di Gestione garantisce,
peraltro, che l’Autorità di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in
9
merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della
certificazione.
L’Autorità di Gestione stabilisce altresì procedure per far sì che tutti i documenti
giustificativi relativi alle spese e alle verifiche del POR siano conservati secondo
quanto disposto dall’art. 90 del Reg. (CE) 1083/2006.
Al fine di accertare l’efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo,
l’Autorità di Audit, ai sensi dell’art. 62, § 1 lett. b) del Reg. 1083/2006., deve
garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato
per la verifica delle spese dichiarate. Gli audit sono effettuati in loco sulla base della
documentazione e dei dati conservati dai beneficiari. Nell’ambito degli stessi viene
verificato il rispetto delle seguenti condizioni:
1. il rispetto dei criteri di selezione e della decisione di approvazione;
2. la corrispondenza della spesa dichiarata ai documenti contabili e ai
documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
3. la conformità della spesa dichiarata alle norme comunitarie e nazionali;
4. l’erogazione del contributo pubblico al beneficiario in conformità all’art. 80
del Reg.1083/2006.
Nell’obiettivo di assicurare una base tipologica comune utile al fine della gestione e
dei controlli, e in coerenza con le linee guida IGRUE1, nell’allegato 1 vengono
riportate le modalità di attuazione seguite per ogni intervento MAPO.
3.2. COMPETENZE DELLE STRUTTURE DELL’AMMINISTRAZIONE
REGIONALE COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA
L’Autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del Programma
Operativo conformemente al principio di buona e sana gestione amministrativa e
finanziaria. Inoltre, secondo quanto stabilito dal Regolamento CE 1083/06 svolge i
seguenti compiti:
1 IGRUE “Linee guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2007-2013”,
aprile 2007.
10
1. garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano
selezionate in conformità ai criteri applicabili al Programma Operativo e
rispettino la vigente normativa comunitaria e nazionale per l’intero periodo di
attuazione;
2. accertarsi, se del caso, anche mediante verifiche in loco su base campionaria,
dell'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, dell'esecuzione
delle spese dichiarate dai beneficiari, della conformità delle stesse alle norme
comunitarie e nazionali;
3. garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e
conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione attuata
nell'ambito del Programma Operativo, e assicurare la raccolta dei dati relativi
all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le
verifiche, gli audit e la valutazione;
4. garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle
operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione
contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme
restando le norme contabili nazionali;
5. garantire che le valutazioni del Programma Operativo siano svolte
conformemente all’art. 47 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;
6. stabilire procedure tali che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit
necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati, sotto
forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall’art. 90
del Regolamento 1083/06, per i tre anni successivi alla chiusura del
programma operativo o, qualora si tratti di operazioni soggette a chiusura
parziale, per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura
parziale;
7. garantire che l’Autorità di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie
in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della
certificazione;
8. guidare i lavori del Comitato di Sorveglianza e trasmettergli i documenti per
consentire una sorveglianza qualitativa dell'attuazione del Programma
Operativo;
9. elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del Comitato di
Sorveglianza, i Rapporti annuali e finale di esecuzione, nei termini previsti e in
accordo con le richieste della Commissione;
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10. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità
previsti all'articolo 69 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;
11. trasmettere alla Commissione le informazioni che le consentano di valutare i
grandi progetti;
nel quadro dell’iniziativa “Regions for economic change” 2:
i) prevedere, i necessari dispositivi per integrare nel processo di
programmazione i progetti innovativi derivanti dai risultati delle reti nelle
quali la Regione è coinvolta;
ii) consentire la presenza, nel Comitato di Sorveglianza, di un rappresentante
(in qualità di osservatore) di tali reti per riferire sullo stato delle attività della
rete;
iii) prevedere almeno una volta l’anno un paragrafo all’OdG del Comitato di
Sorveglianza nel quale si illustrino le attività della rete e si discutano i
suggerimenti pertinenti per il Programma;
iv) fornire informazioni nella Relazione annuale sull’attuazione delle azioni
regionali incluse nell’iniziativa “Regions for economic change”.
L'Autorità di Gestione adotterà sia un'adeguata pista di controllo che le procedure di
informazione e di sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi
indebitamente versati.
L’Autorità di Gestione, per esercitare le proprie funzioni di gestione e attuazione del
Programma Operativo compreso il coordinamento delle attività delle strutture
implicate nell’attuazione, si avvale del supporto dell'assistenza tecnica e di
adeguate risorse umane e materiali.
Nello svolgere le competenze fissate dal regolamento 1083/06 essa si avvale della
collaborazione delle altre strutture dell’Amministrazione regionale coinvolte
nell’attuazione del Programma Operativo e individuate nelle schede di cui al volume
2 del MAPO.
Queste, nel rispetto delle procedure stabilite dall’Autorità di Gestione e per gli
interventi di propria competenza, svolgono le seguenti funzioni:
‐ garantiscono, in base alle specifiche determinazioni del Comitato di
Sorveglianza, che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano
selezionate in conformità ai criteri applicabili al Programma operativo e
2 Reti di cooperazione internazionale promosse dai programmi di cooperazione interregionale finanziati in
attuazione dell’art. 6, par. 3, lett. a) e b) del regolamento n. 1080/2006
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rispettino la vigente normativa comunitaria e nazionale per l’intero periodo di
attuazione;
‐ accertano l'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati,
dell'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari, della conformità delle
stesse alle norme comunitarie e nazionali;
‐ forniscono le informazioni al sistema informatizzato di registrazione e
conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione attuata
nell'ambito del Programma Operativo, e assicurano la raccolta dei dati relativi
all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche,
gli audit e la valutazione;
‐ garantiscono che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle
operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione
contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme
restando le norme contabili nazionali;
‐ forniscono all’Autorità di Gestione le informazioni utili alle valutazioni del
Programma Operativo;
‐ applicano le procedure stabilite dall’Autorità di Gestione ai fini della
conservazione dei documenti relativi alle spese e agli audit necessari per
garantire una pista di controllo adeguata;
‐ provvedono, sulla base degli orientamenti dell’AdG, al rispetto degli obblighi in
materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69 del Regolamento (CE)
del Consiglio n. 1083/2006;
‐ applicano le procedure stabilite dall’Autorità di Gestione in caso di irregolarità e
di recupero degli importi indebitamente versati;
‐ trasmettono all’Autorità di Gestione le informazioni da inoltrare alla
Commissione europea per la valutazione dei grandi progetti;
‐ forniscono all’Autorità di Gestione tutte le informazioni necessarie in merito:
a. alle procedure e alle verifiche eseguite in relazione alle spese, anche ai fini
della successiva trasmissione all’Autorità di Certificazione;
b. all’organizzazione del Comitato di Sorveglianza e alla predisposizione della
relativa documentazione;
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c. alla elaborazione e presentazione alla Commissione, previa approvazione del
Comitato di Sorveglianza, dei Rapporti annuali e finale di esecuzione, nei
termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione.
Inoltre, a supporto della struttura di gestione e sulla base delle disposizioni previste
al paragrafo 5.1.4 del POR FESR 2007-2013, l’Autorità Ambientale assolve la
funzione di garantire l’integrazione ambientale e di rafforzare l’orientamento allo
sviluppo sostenibile.
3.3. ULTERIORI COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA POSIZIONE DI
FUNZIONE “POLITICHE COMUNITARIE” NELL’AMBITO DELLA
PROGRAMAMZIONE COMUNITARIA
Al fine di una più efficiente gestione del POR la PF “Politiche Comunitarie” nella sua
qualità di Autorità di gestione curerà:
- L’autorizzazione all’utilizzo delle risorse POR;
- la formulazione di raccomandazioni alle Posizioni di Funzione e ad agli altri
soggetti gestori dei vari interventi per una tempestiva ed efficace utilizzazione
dei fondi comunitari;
- la predisposizione di ulteriori indicatori di impegno di spesa e di stato di
avanzamento dei vari interventi del POR FESR;
- la preparazione di linee guida nelle attività interessate nel POR FESR a cui
dovranno attenersi le Posizioni di Funzione e gli altri altri soggetti gestori;
- l’adozione del parere di conformità dei bandi al POR secondo quanto previsto nel
paragrafo 2.4 del presente Capitolo;
- la notifica alla Commissione europea delle proposte di legge, di atto
amministrativo e di bandi che prevedono la concessione di aiuti di stato secondo
quanto previsto nel paragrafo 2.5 del presente Capitolo.
Inoltre, nell’ambito delle sue competenze (DGR n. 160/2007) la PF “Politiche
Comunitarie”:
1. provvederà al coordinamento tra i fondi europei per il rispetto delle procedure
relative alla strategia di Lisbona;
2. concorrerà all’attuazione della programmazione regionale unitaria ai sensi del
Quadro Strategico Nazionale e della relativa delibera CIPE;
3. curerà i rapporti per l’Amministrazione regionale con le Direzioni generali della
Commissione europea “Politica regionale” e “Concorrenza”.
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E’ compito della PF “Politiche Comunitarie” sottoporre al Comitato di direzione e alla
Giunta Regionale l’eventuale adozione di atti al fine di superare particolari
problematiche che di volta in volta si potranno presentare nell’attuazione del POR
FESR.
3.4. PROCEDURA PER LA CONFORMITÀ DEI BANDI
Per il parere di conformità la procedura è la seguente:
1. la PF interessata elabora il bando cha a livello di bozza viene inviato alla PF
“Politiche Comunitarie” nella sua qualità di Autorità di Gestione;
2. l’AdG trasmette la bozza di bando all’Autorità Ambientale e alla PF “Pari
Opportunità” per l’acquisizione del prescritto parere obbligatorio ma non
vincolante che deve essere dato nei cinque giorni lavorativi successivi al
ricevimento della richiesta di parere. Se entro tale termine non viene espressa
nessuna osservazione il suddetto parere viene dato per acquisito;
3. l’AdG trasmette all’Osservatorio regionale sugli appalti la bozza del bando che
entro cinque giorni lavorativi deve formulare le sue osservazioni. Se entro tale
termine non viene espressa nessuna osservazione il suddetto parere viene dato
per acquisito;
4. di norma entro i quindici giorni lavorativi successivi al ricevimento della bozza di
bando l’AdG formulerà il parere, dopo aver acquisito il parere dell’Osservatorio
regionale sugli appalti;
5. i quindici giorni lavorativi previsti per esprimere il parere saranno sospesi se
l’AdG formulerà eventuali osservazioni interlocutorie. Dal ricevimento delle
risposte della PF interessata decorreranno altri quindici giorni lavorativi in cui
potrà formulare il parere di conformità oppure richiedere ulteriori informazioni.
Per quanto riguarda l’Autorità Ambientale il parere di conformità verrà fornito sulla
base degli elementi presenti nella Valutazione Ambientale Strategica del POR FESR
- CRO adottato e sulla base di quanto previsto al punto 5.1.4 del POR.
Al momento dell’invio della bozza di bando alla PF “Politiche Comunitarie”, a
completamento delle procedure di garanzia, il Dirigente della PF competente per le
singole attività previste nel POR, fornirà all’AdG :
a. una dichiarazione attestante il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e
regionale vigente per il settore interessato;
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b. un’indicazione delle prospettive di spesa e di rendicontazione.
In coerenza con quanto previsto del regolamento 1083/06 art. 60 comma 1 lett. A),
l’AdG concederà il proprio parere sulla base:
1. della valutazione del materiale inviato dalla PF interessata;
2. della conformità del bando con le attività previste nei vari Assi del POR;
3. della corrispondenza di tutte le operazioni selezionate con i criteri di selezione
approvati;
4. delle prospettive di spesa e di rendicontazione in relazione al piano finanziario.
Alla PF “Politiche Comunitarie” spetterà anche l’invio dei bandi alla Presidenza della
Commissione Consiliare competente per le politiche comunitarie in attuazione di
quanto predisposto dalla legge regionale 14/06 all’articolo 9 comma 2 lettera b).
2.5 PROCEDURA PER LA NOTIFICA ALLA COMMISSIONE EUROPEA DELLE
PROPOSTE DI LEGGE, DI ATTO AMMINISTRATIVO E DI BANDI CHE
PREVEDONO LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO
Per la notifica alla Commissione europea delle proposte di legge, di atto
amministrativo e di bandi che prevedono la concessione di aiuti di stato o
l’esenzione la procedura è la seguente:
a. aiuti di stato
1. la PF interessata elabora l’atto oggetto della notifica che, a livello di bozza,
viene trasmesso alla PF “Politiche Comunitarie”; nel caso in cui l’atto sia già
stato adottato esso deve contenere la clausola di sospensione ai sensi dell’art.3
del regolamento (CE) n. 659/99
2. la PF “Politiche Comunitarie” verifica se l’atto in questione è soggetto all’obbligo
di notifica e, nell’ipotesi affermativa, procede alla notifica elettronica attraverso
il sistema SANI entro 30 giorni.
3. è cura della PF “Politiche Comunitarie” tenere informato la PF interessata
dell’andamento della pratica presso la DG competente della Commissione
Europea.
4. le eventuali osservazioni della Commissione vengono trasmesse, dalla PF
“Politiche Comunitarie” alla PF interessata; in tal caso i chiarimenti richiesti e le
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eventuali modifiche al testo vengono concordate con la PF proponente e
successivamente trasmesse, per il tramite della PF “Politiche Comunitarie” alla
Commissione.
5. la procedura di cui ai pt. 1-4 si applica anche ai casi di modifica di un regime di
aiuto esistente ai sensi dell’art 4, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.
794/2004.
6. la PF interessata cura che il numero attribuito all’aiuto e i riferimenti della
decisione di autorizzazione della Commissione siano riportati nell’atto notificato
e, eventualmente, nei successivi atti di attuazione (in particolare nei decreti di
concessione dei contributi).
b. esenzione
1. la PF interessata trasmette (in formato cartaceo e in formato elettronico) entro
cinque giorni dall’adozione dell’atto con cui si concedono gli aiuti, il testo
definitivo e il formulario compilato (allegato al regolamento di esenzione e
reperibile presso il sito della Commissione europea).
2. la PF “Politiche Comunitarie” entro cinque giorni lavorativi trasmette la
documentazione di cui sopra alla Commissione europea per il tramite della
Rappresentanza Permanente.
3. la PF “Politiche Comunitarie” comunica alla PF interessata il numero assegnato
all’aiuto di stato, che dovrà essere riportato nei successivi atti di attuazione (in
particolare nei decreti di concessione dei contributi).
Le procedure previste nei punti precedenti si applicano anche alle notifiche per gli
aiuti concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/06 “relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del
regolamento (CE) n. 70/2001”.
c. censimento degli aiuti
Le PF responsabili dell’attuazione degli aiuti di stato di cui ai punti “a” e “b” sono
tenute annualmente a compilare le relazioni annuali contenti le informazioni relative
ai regimi suddetti conformemente a quanto stabilito nei regolamenti e nelle
discipline applicabili e trasmetterle alla PF “Politiche Comunitarie” che ne cura l’invio
alla Commissione europea.
17
d. modalità di notifica
Le notifiche sono inviate elettronicamente per mezzo dell’applicazione web SANI
(Sistema interattivo di notifica degli aiuti di stato). L’atto da notificare è inserito nel
sistema dalla PF “Politiche Comunitarie” che provvede ad inviarlo elettronicamente
alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea. Successivamente
la notifica è inviata alla Commissione mediante convalida elettronica da parte della
Rappresentanza Permanente.
2.6 DEROGHE
Le norme contenute nella LR 20/2003 “Testo unico delle norme in materia
industriale, artigiana e dei servizi alla produzione” non sono applicabili agli
interventi finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
18
4. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO, LA VALUTAZIONE E L’INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE.
4.1. IL MONITORAGGIO
L’Autorità di Gestione è incaricata dell’attivazione e del corretto funzionamento del
sistema informatizzato di monitoraggio.
In linea con quanto riportato al paragrafo 5.3.2 del POR, il sistema prevede:
- la corretta e puntuale identificazione dei progetti del Programma Operativo;
- un esauriente corredo informativo, per le varie classi di dati (finanziario, fisico e
procedurale), secondo i sistemi di classificazione previsti nei regolamenti
comunitari e gli standard definiti nel Quadro Strategico Nazionale;
- la verifica della qualità e della esaustività dei dati ai differenti livelli di dettaglio.
Il corredo informativo relativo ad ogni singola operazione (progetto/intervento) è
trasmesso dall’AdG, con cadenza bimestrale, al Sistema Nazionale di Monitoraggio
che provvede a rendere disponibili i dati per i cittadini, la Commissione europea e
gli altri soggetti istituzionali, nei format e standard di rappresentazione idonei a
garantire una omogenea e trasparente informazione, entro 30 giorni dalla data di
riferimento.
I report periodici saranno pubblicati nel sito istituzionale dell’Autorità di Gestione.
L’Amministrazione regionale:
- garantisce, nei modi e nelle forme che riterrà più opportune, che il monitoraggio
dei Fondi strutturali sia effettuato in maniera integrata all’interno del
monitoraggio di tutte le politiche regionali e nazionali, tenendo sempre conto,
per la componente comunitaria, delle esigenze imposte dai pertinenti
regolamenti;
- recepisce le regole comuni di monitoraggio stabilite a livello nazionale tese a
consentire l’osservazione delle decisioni e delle azioni dirette al raggiungimento
degli “obiettivi specifici” del QSN, per quanto di propria competenza;
- fornirà inoltre informazioni sull’eventuale ricorso operato per asse alla flessibilità
tra i Fondi strutturali.
L’Autorità di Gestione potrà adottare, successivamente, specifiche linee guida per
l’attuazione del monitoraggio.
19
4.2. LA VALUTAZIONE
All’Autorità di Gestione spetta svolgere il ruolo di coordinamento delle valutazioni
del POR FESR “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 e in particolare:
- assicura che i dati di monitoraggio siano raccolti e resi disponibili per le attività
di valutazione;
- decide, dopo averne informato il Comitato di Sorveglianza, di lanciare le
valutazioni e di garantirne la copertura finanziaria con risorse a valere sull’Asse
dedicato all’assistenza tecnica;
- garantisce che gli obiettivi di valutazione ed i criteri di qualità siano rispettati;
- presenta i risultati della valutazione al Comitato di Sorveglianza e alla
Commissione europea;
- partecipa ai momenti di confronto e alle attività di approfondimento sulla
valutazione promosse dal Sistema Nazionale di Valutazione.
Allo scopo di facilitare tale attività di coordinamento, l’Autorità di Gestione del POR
FESR “Competitività regionale e occupazione” ha redatto un proprio Piano di
valutazione che è stato presentato al Comitato di Sorveglianza del 17-18 dicembre
2007.
A supporto dell’attività di coordinamento delle valutazioni in itinere svolta
dall’Autorità di Gestione è stato istituito uno “Steering Group” del Piano con le
seguenti competenze:
a. verificare l’attuazione del Piano di valutazione del POR FESR “Competitività
regionale e occupazione” e il rispetto della tempistica;
b. modificare la Parte I del Piano qualora ritenuto necessario dall’AdG e aggiornare
annualmente la Parte II;
c. assicurare il dialogo ed il coordinamento con i responsabili delle valutazioni degli
altri Fondi europei;
d. assicurare il rispetto degli interessi dei partner sociali e istituzionali e dei
cittadini in generale;
e. individuare e selezionare cosa valutare e le domande di valutazione;
f. controllare l’utilizzo dei risultati e delle raccomandazioni fornite nella policy;
20
g. proporre all’Adg eventuali progetti di valutazione.
Le valutazioni in itinere sono effettuate da esperti o organismi – interni o esterni
all’Amministrazione – funzionalmente indipendenti dalle Autorità di Gestione,
Certificazione e di Audit che saranno individuati di volta in volta o attraverso
incarichi diretti, se organismi interni all’Amministrazione, o tramite le procedure di
selezione previste dall’ordinamento nazionale e regionale.
Meccanismi per l’individuazione di cosa valutare e delle domande
valutative
Le attività di valutazione saranno realizzate:
- relativamente alle valutazioni operative nei casi previsti dall’art. 48, comma 3,
del Reg. (CE) 1083/20063;
- relativamente alle valutazioni strategiche sulle tematiche innovative del POR, sia
in termini di strumenti, che di aree o di settori, con particolare riferimento
all’Asse 1 “Innovazione ed economia della conoscenza”, all’Asse 2 “Società
dell’informazione”, all’Asse 3 “Efficienza energetica e promozione delle energie
rinnovabili”, all’Asse 5 “Valorizzazione dei territori”, gli aspetti ambientali
trasversali (in riferimento a quanto contenuto a proposito nella Valutazione
Ambientale Strategica realizzata en fase ex ante).
Nel caso in cui l’Autorità di Gestione decide, su proposta dello Steering Group e
dopo averne data informazione al Comitato di Sorveglianza, di attivare delle attività
di valutazione dovrà tenere in debita considerazione anche i seguenti criteri:
- eventuale presenza di forti disparità nell’attuazione/effetti di uno stesso
intervento sui diversi territori;
- qualora l’esperienza o la conoscenza pregressa segnalino l’esistenza di un
problema;
- questioni, azioni o modalità attuative oggetto di problematiche negoziali in fase
di predisposizione del POR.
Le modalità di diffusione delle valutazioni
3 L’art. 48, comma 3, del Reg. (CE) 1083/2006 stabilisce che: nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri
effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si
allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati o laddove siano presentate proposte per la
revisione dei programmi operativi di cui all’art. 33.
21
Il Piano di valutazione ed i risultati delle valutazioni stesse sono presentati al
Comitato di Sorveglianza e, successivamente, saranno trasmessi alla Commissione
europea e pubblicati sul sito web delle politiche comunitarie della Regione. In
particolare si procederà alla pubblicazione sul sito web dei singoli Rapporti che
derivano dalle valutazioni, i quali saranno inviati sia al Sistema Nazionale di
Valutazione che al Consiglio regionale.
Modalità di coordinamento con il Programma di valutazione unitario
Al fine di contribuire a rafforzare la programmazione unitaria e ferma restando le
competenze previste dal MAPO l’Autorità di Gestione e lo Steering Group del POR
FESR “Competitività regionale e occupazione” collaboreranno, nelle modalità da
definire successivamente, con gli Steering Group eventualmente istituiti nell’ambito
di altri Programmi comunitari 2007-2013 regionali e, più in generale, con le
Strutture responsabili dell’attività di valutazione di tali Programmi.
4.3. IL GESTIONALE INFORMATICO
La gestione della nuova programmazione comunitaria sarà caratterizzata
dall’utilizzo di un sistema centrale in rete, comune all’intera organizzazione
dell’Autorità di Gestione stessa, dell’Autorità di Certificazione e dell’Autorità di
Audit.
Il nuovo sistema informatizzato sarà accessibile a tutti i soggetti coinvolti
nell’attuazione del Programma (con password e profili dedicati per i diversi ruoli,
quali Autorità di Gestione, Autorità di Audit, Autorità di Certificazione, eventuali
Organismi Intermedi, strutture regionali competenti per l’attuazione delle
operazioni, Beneficiari, etc) e prevedrà funzionalità in grado di accompagnare i
suddetti soggetti nelle diverse attività di gestione e controllo cui sono preposti.
Il sistema informatizzato conterrà le informazioni dettagliate relative alle singole
Operazioni finanziate nell’ambito del Programma Operativo necessarie a garantire
l’espletamento delle seguenti funzioni:
- gestione finanziaria;
- base per le certificazioni di spesa;
- sorveglianza;
- valutazione;
- verifica e audit.
22
Il sistema informatico gestionale accompagnerà le varie fasi del processo di
attuazione del programma quali :
1. presentazione delle domande di finanziamento da parte dei Beneficiari;
2. selezione delle Operazioni (con particolare riferimento, laddove possibile in
relazione alle procedure di attuazione, alla definizione delle graduatorie);
3. presentazione delle domande di rimborso da parte dei Beneficiari, compresa la
registrazione e la memorizzazione dei documenti contabili relativi alle singole
Operazioni;
4. registrazione delle informazioni previste dalla Pista di Controllo, nonché
dell’identità e dell’ubicazione degli organismi (struttura regionale competente
per le operazioni, Organismo Intermedio -ove presente-, Beneficiario o altri) che
conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit sulle
operazioni finanziate;
5. controllo documentale di I livello;
6. base per i campionamenti dei controlli in loco di I livello, degli audit di II livello,
delle attività di controllo dell’Autorità di Certificazione;
7. registrazione degli esiti dei controlli;
8. erogazione dei contributi;
9. gestione delle irregolarità e dei recuperi;
10. conservazione della documentazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19
§ 6 del Reg. (CE) 1828/2006;
I dati relativi alle Operazioni devono essere inseriti, per quanto di competenza, dai
Beneficiari stessi e di seguito vagliati e validati da tutti i soggetti della filiera di
attuazione, che a loro volta inseriscono sul sistema quanto di propria specifica
competenza.
Il sistema informatizzato, peraltro, provvederà ad una serie di check automatici
predefiniti finalizzati a verificare e controllare i dati via via inseriti di modo da
garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza delle informazioni contenute
nel database. Il sistema informatizzato sarà utilizzato da parte dell’AdG per le
comunicazioni con le Amministrazioni centrali e la Commissione europea. Come
previsto dall’art. 14 del Reg. (CE) 1828/2006, l’Autorità di Certificazione e l’Autorità
di Audit hanno accesso alle informazioni contenute nel database.
23
Spetterà all’AdG:
a. garantire la funzionalità del suddetto sistema;
b. assegnare le password ai soggetti interessati;
c. assicurare il rispetto degli standard normativi nazionali in materia di sicurezza e
di tutela dei dati personali.
Il sistema informatizzato darà le idonee garanzie per la separazione delle funzioni,
ad esempio l’Autorità di Audit e di Certificazione devono poter operare in piena
autonomia estraendo dal sistema informatizzato tutte le informazioni contabili e
relative alle verifiche effettuate necessarie ai propri controlli.
24
5. DISPOSIZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA
5.1. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Il MAPO definisce, per ogni Intervento, il totale del contributo pubblico disponibile a
valere sul POR FESR “Competitività ed occupazione” 2007-2013. La PF responsabile
dell’intervento è compente per la gestione delle suddette risorse con particolare
riferimento:
a. all’applicazione del meccanismo sul disimpegno automatico;
b. alla rendicontazione alla Commissione europea;
c. alle informazioni utili alla predisposizione del bilancio annuale di previsione e di
eventuali variazioni;
d. alla predisposizione degli atti di impegno, liquidazione, economia, revoca,
recupero, etc., e relativo seguito.
5.2. RIPARTO DELLE RISORSE PER QUOTE DI COFINANZIAMENTO
Ai sensi dell’art. 53 § 1 lett. b), l’Amministrazione regionale ha predisposto il Piano
finanziario del POR solo in termini di contributo pubblico. Il Piano finanziario di cui
al capitolo 6 del POR comprende quindi:
a. quota FESR;
b. controparte nazionale, a sua volta suddivisa in:
c. quota Fondo di Rotazione ex Lege 183/87 (contributo Stato);
d. quota Regione.
La successiva Tabella n. 1 “Piano finanziario del POR – dettaglio controparte
nazionale” riporta i dati presenti al capitolo 6 del POR, suddivisi tra quota ex Lege
183/87 e quota Regione, nonché i tassi di cofinanziamento di ogni quota,
arrotondati al secondo decimale.
Nel bilancio di previsione annuale, gli stanziamenti corrispondenti alle tre fonti
finanziarie sono iscritti nello stato previsionale della spesa, in un unico capitolo,
come previsto dall’art. 2 bis della L.R. 40/97.
25
Tabella n. 1 – Piano finanziario del POR – dettaglio controparte nazionale
Controparte nazionale Tasso di cofinanziamento
FESR Finanziamento
nazionale pubblico L. 183/87 Regione
Finanziamento
totale FESR L. 183/87 Regione
(a) (b) = (c) + (d) (c) (d) (e) = (a) + (b)
(f) = (a)
/ (e)
(g) = (c)
/ (e)
(h) = (d)
/ (e)
Asse prioritario 1 46.803.988,00 72.914.902,00 56.570.693,21 16.344.208,79 119.718.890,00 39,09% 47,25% 13,65%
Asse prioritario 2 13.098.553,00 20.405.947,00 15.831.860,71 4.574.086,29 33.504.500,00 39,09% 47,25% 13,65%
Asse prioritario 3 14.703.375,00 22.906.065,00 17.771.565,47 5.134.499,53 37.609.440,00 39,09% 47,25% 13,65%
Asse prioritario 4 15.889.526,00 24.753.944,00 19.205.233,80 5.548.710,20 40.643.470,00 39,09% 47,25% 13,65%
Asse prioritario 5 17.974.055,00 28.001.385,00 21.724.746,29 6.276.638,71 45.975.440,00 39,09% 47,25% 13,65%
Asse prioritario 6 4.437.231,00 6.912.663,26 5.363.158,52 1.549.504,74 11.349.894,26 39,09% 47,25% 13,65%
Totale 112.906.728,00 175.894.906,26 136.467.258,00 39.427.648,26 288.801.634,26 39,09% 47,25% 13,65%
In sede di predisposizione delle domande di pagamento alla Commissione europea, la partecipazione delle tre fonti finanziarie -limitatamente al contributo pubblico corrispondente ad ogni spesa- è calcolata in base al tasso di cofinanziamento previsto dal Piano finanziario per l’Asse di riferimento. Conformemente all’art. 77 del Reg. (CE) 1083/06 e all’Allegato XVI.2 del Reg. (CE) 1828/2006, il tasso preciso da utilizzare è un fattore e non la percentuale arrotondata riportata in tabella, pertanto: 1) il tasso da utilizzare per il computo della quota FESR è il fattore (f) riferito all’Asse, dato dal rapporto tra la quota FESR complessiva (a) e il finanziamento
totale (e). In sostanza: (f) = (a) / (e); 2) per analogia, il computo della quota ex L. 183/87 è effettuato in base al fattore (g) riferito all’Asse, dato dal rapporto tra la quota ex L. 183/87 complessiva
(c) e il finanziamento totale (e). In sostanza: (g) = (c) / (e); 3) la quota Regione, invece, è residuale rispetto alle altre due quote ed è quindi calcolata per differenza.
26
5.3. QUOTA A CARICO DEL BENEFICIARIO
Gli atti attuativi del POR, in conformità con le disposizioni vigenti, indicano il tasso
di contribuzione pubblica, prevedendo, eventualmente, una quota a carico del
Beneficiario, secondo i seguenti parametri:
A. per gli interventi il cui Beneficiario è l’Amministrazione regionale, il tasso di
contribuzione pubblica del POR è pari al 100% del costo totale ammissibile;
B. per gli interventi che prevedono aiuti di stato: i limiti massimi di contribuzione
pubblica sono stabiliti nella normativa di volta in volta applicabile o nella
decisione della Commissione europea riguardante l’aiuto;
C. per gli interventi che ricadono negli Assi 2, 3 e 4, non rientranti nelle due
tipologie precedenti: il tasso di contribuzione pubblica del POR è pari o fino
all’80% del costo totale ammissibile; il restante 20% è a carico del
Beneficiario;
D. per gli interventi che ricadono nell’Asse 5, non rientranti nelle tipologie A e B: il
tasso di contribuzione pubblica del POR è pari o fino all’80% del costo totale
ammissibile; il restante 20% è a carico del Beneficiario; per tali interventi è
inoltre previsto un meccanismo di premialità (cfr successivo paragrafo 6.1), in
base al quale si prevede, nelle forme e nei modi previsti successivamente,
l’aumento del tasso di contribuzione pubblica fino all’85% del costo totale
ammissibile e la parallela diminuzione della quota a carico del Beneficiario fino
al 15% del costo totale ammissibile.
La rendicontazione della spesa alla Commissione europea viene effettuata sull’intero
costo totale ammissibile, comprensivo della quota a carico del Beneficiario secondo
quanto previsto dall’art. 78 del Reg. (CE) 1083/2006.
5.4. RIPARTIZIONE PER ANNO DELLE RISORSE E APPLICAZIONE DELLE
NORME SUL DISIMPEGNO AUTOMATICO
Il contributo pubblico disponibile per ciascun Intervento è ripartito per ogni anno di
programmazione, dal 2007 al 2013, tenendo conto della nota della Commissione
europea prot. D(2006) 1027 del 07/08/2006 e di quanto fissato dalla Delibera CIPE
di approvazione del QSN (cfr. Tabella n.1 – vol. 2, d’ora in avanti “Piano finanziario
del MAPO”).
27
Per ogni intervento, al 31/12 dell’anno N+2 devono essere rendicontate alla
Commissione europea spese corrispondenti al contributo pubblico cumulato previsto
in ciascun anno del Piano finanziario del MAPO fino all’annualità N, fermo restando
quanto previsto dagli artt. 94, 95 e 96 lettera c) del Reg. (CE) 1083/2006.
Solo le spese oggetto di una domanda di pagamento da parte dell’Autorità di
certificazione, pervenuta alla Commissione europea per il tramite del Dipartimento
per le politiche di sviluppo, entro il 31/12 dell’anno N+2 concorrono ad evitare il
disimpegno automatico.
Per essere incluse nella domanda di pagamento alla Commissione europea, tali
spese devono:
a. essere sostenute dai Beneficiari e giustificate da fatture quietanzate o
documenti contabili di valore probatorio equivalente;
b. essere oggetto di una domanda di rimborso da parte dei Beneficiari;
c. avere superato i controlli documentali di I livello da parte dell’Amministrazione
regionale o di un Organismo Intermedio (OI);
d. essere incluse nell’universo da cui estrarre il campione per i controlli in loco di I
livello;
e. per gli Aiuti di Stato, essere oggetto del pagamento del corrispondente
contributo pubblico;
f. essere trasmesse all’Autorità di Certificazione e da questa certificate e inserite
nella domanda di pagamento
Nel caso di disimpegno automatico delle risorse da parte della Commissione
europea, l’Autorità di Gestione, nel predisporre la proposta di modifica del Piano
finanziario del POR, terrà conto, per la riduzione delle risorse, delle performance di
spesa dei singoli Interventi in relazione agli obiettivi imposti dal Piano finanziario
del MAPO.
5.5. MECCANISMI DI EARLY WARNING
Trimestralmente (entro il 31/01; 30/04, 31/07 e 31/10 di ogni anno), l’Autorità di
Gestione trasmette alle PF responsabili dell’intervento, un report sullo stato di
attuazione dell’intervento di competenza in relazione agli obiettivi di spesa fissati
dal Piano finanziario del MAPO, che evidenzia gli eventuali rischi di incorrere nella
clausola del disimpegno automatico.
28
Nei casi in cui l’Autorità di Gestione evidenzia un rischio può richiedere alla
struttura regionale di individuare ed adottare le eventuali disposizioni correttive.
In assenza dei suddette disposizioni correttive, l’Autorità di Gestione, tenendo conto
anche degli esiti raggiunti dalla valutazione operativa di cui al paragrafo 3.2, può
adottare misure di propria iniziativa, ivi compresa la proposta di modifica del Piano
finanziario.
5.6. MODIFICA DEL PIANO FINANZIARIO
a) Iniziativa per la modifica del piano finanziario
Nei casi previsti dall’art. 33 del Regolamento (CE) 1083/2006, l’AdG può procedere
nei modi e nelle forme successivamente previste alle modifiche del piano
finanziario.
Le modifiche al piano finanziario possono avvenire o su diretta iniziativa dell’AdG o
su richiesta delle PF responsabili degli interventi.
L’AdG, a seguito della procedura di cui al precedente paragrafo 4.5, può proporre
modifiche nei seguenti casi:
A. ritardo nell’avvio delle procedure di attivazione dei finanziamenti: per ogni
intervento, al 31/12 dell’anno N+1 devono essere impegnate sul bilancio
regionale risorse corrispondenti al contributo pubblico cumulato previsto in
ciascun anno del Piano finanziario del MAPO fino all’annualità N, almeno
attraverso l’approvazione di una procedura di attivazione dei finanziamenti (es.
bando). La parte di risorse non impegnata al 31/12 dell’anno N+1 viene detratta
dall’intervento in questione a favore di altri Interventi, che hanno la possibilità
di impegnare e rendicontare le suddette risorse in tempi utili ad evitare la
clausola sul disimpegno automatico;
B. mancato raggiungimento degli obiettivi annuali di spesa: in caso di mancato
raggiungimento dell’obiettivo ottimale di spesa al 31/12 dell’anno N+2 (cfr
precedente paragrafo 4.4) da parte di uno o più interventi, a fronte del buon
andamento complessivo del POR, la parte di risorse corrispondente al mancato
raggiungimento dell’obiettivo viene detratta dall’intervento in questione a favore
di altri interventi, che hanno contribuito in modo più che proporzionale al
raggiungimento dell’obiettivo complessivo di spesa del POR e che hanno la
possibilità di impegnare e rendicontare le suddette risorse in tempi utili ad
evitare la clausola sul disimpegno automatico.
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Nel caso in cui le proposte di modifica del piano finanziario siano d’iniziativa delle PF
responsabili degli interventi tali proposte devono contenere i seguenti elementi per
ogni Intervento interessato:
- ammontare delle risorse di cui si propone la riduzione o l’aumento, suddivise per
annualità in relazione al Piano finanziario del MAPO vigente;
- motivazione, comprensiva di un’analisi dettagliata sulle prospettive di impegno
e rendicontazione delle risorse alla luce degli obiettivi ottimali di spesa annuali.
L’Autorità di Gestione verifica che le proposte delle strutture regionali competenti
per l’attuazione degli interventi, siano compatibili con la propria analisi
sull’andamento del POR e degli interventi (crf. precedente paragrafo 4.5), e
ammissibili in relazione alle risorse disponibili.
L’Autorità di Gestione nel predisporre le proposte di modifica del Piano finanziario
tiene conto di norma delle performance di spesa positive dei singoli interventi e
delle possibilità di immediato impegno delle eventuali risorse aggiuntive, come per
esempio la preesistenza di graduatorie con fabbisogno insoddisfatto, e delle relative
prospettive di rendicontazione in relazione agli obiettivi annuali di spesa.
b) Procedure per la modifica al Piano Finanziario
Le modifiche al Piano finanziario, a seconda dei casi, sono adottate o tramite
delibera di Giunta e con decisione della Commissione europea.
Sono adottate con delibera di Giunta le modifiche al Piano finanziario quando non
comportino una variazione degli importi stanziati per gli Assi, così come definiti al
capitolo 6 del POR. L’Autorità di Gestione è comunque tenuta ad informare il
Comitato di Sorveglianza nel caso in cui le suddette modifiche comportassero
variazioni delle risorse destinate ai diversi Temi Prioritari, così come definiti nel
paragrafo 3.2.2 del POR.
Sono adottate con Decisione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 33 § 2
del Reg. (CE) 1083/2006, previo esame ed approvazione del Comitato di
Sorveglianza, ai sensi dell’art. 65 lett. g) del Reg. (CE) 1083/2006, le modifiche al
Piano finanziario, quando comportano una variazione degli importi stanziati per gli
Assi, così come definiti al capitolo 6 del POR. A tale tipologia di modifica del Piano
finanziario si applica quanto previsto dall’art. 7 della L.R. 14/2006.
30
Nel caso in cui le modifiche comportino una variazione in diminuzione della
percentuale di earmarking l’AdG provvederà alle opportune procedure di confronto
con la Commissione europea.
Nelle more dell’iter di approvazione delle modifiche del POR, la Giunta regionale può
autorizzare l’Autorità di Gestione e, su proposta di quest’ultima, le PF responsabili
degli interventi ad adottare gli atti utili ad evitare l’applicazione delle disposizioni sul
disimpegno automatico .
5.7. PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE
DEL POR
I capitoli di spesa relativi al POR sono assegnati all’AdG, per cui l’assunzione degli
impegni di spesa da parte delle altre strutture regionali è subordinata al rilascio di
un’apposita autorizzazione da parte dell’AdG.
La suddetta autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei seguenti limiti:
a. ammontare complessivo delle risorse attribuite a ciascun Intervento;
b. ammontare delle risorse stanziate su ciascun capitolo del bilancio di previsione
regionale per ogni esercizio finanziario.
Nel rilasciare l’autorizzazione l’Autorità di Gestione terrà conto della distribuzione
annuale delle risorse di ciascun intervento secondo il Piano finanziario annuale,
nonché dell’opportunità del completo utilizzo delle risorse disponibili negli esercizi
finanziari approvati. Eventuali obbligazioni assunte a carico di esercizi finanziari non
ancora approvati, saranno autorizzate nei limiti della distribuzione annuale delle
risorse prevista dal piano finanziario del MAPO per ciascun intervento.
L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
a. ottenimento, laddove necessario, del parere di conformità con il POR;
b. espletamento della procedura informatica per la verifica della disponibilità delle
risorse;
c. trasmissione dell’atto completo in ogni sua parte, recante l’indicazione del
codice Intervento, l’impronta di Attiweb e la firma del responsabile di
procedimento.
L’AdG concederà l’autorizzazione, di norma, entro dieci giorni lavorativi dalla data di
arrivo dell’atto. I dieci giorni lavorativi previsti per esprimere il parere saranno
31
sospesi se l’AdG formulerà eventuali osservazioni interlocutorie. Dal ricevimento
delle risposte della Struttura interessata decorreranno altri dieci giorni lavorativi.
Nell’ambito del software informativo che verrà utilizzato per la gestione del
programma, è prevista un’apposita procedura per i funzionari delle PF responsabili
degli interventi per la verifica della disponibilità delle risorse preliminare alla
richiesta di autorizzazione all’utilizzo delle risorse stanziate sui capitoli POR.
Infine, le Strutture regionali possono chiedere per iscritto di utilizzare le risorse
dell’Assistenza Tecnica del POR, dando una dettagliata spiegazione dell’intervento
che propongono di finanziare. L’AdG, dopo aver valutato la fattibilità dell’intervento
e la rispondenza degli obiettivi rispetto a quelli del POR, autorizza o meno tale
utilizzo. In caso positivo, restano comunque ferme le disposizioni relative al parere
di conformità con le politiche comunitarie e di autorizzazione all’utilizzo dei capitoli
assegnati all’AdG.
5.8. INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE E DELLE
EVENTUALI VARIAZIONI
Al fine della predisposizione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, le PF
responsabili degli interventi sono tenute a comunicare all’AdG, entro il 30/09 di ogni
anno, il codice SIOPE corrispondente all’intervento di competenza. Laddove ad un
intervento corrisponda più di un codice SIOPE, la PF responsabile dell’intervento è
tenuta a comunicare, sempre entro la suddetta data, la ripartizione annuale delle
risorse per codice SIOPE utilizzati.
I bilanci di previsione 2007 e 2008 sono stati predisposti nelle more
dell’approvazione del MAPO, sulla base delle stime fornite dalle PF responsabili degli
interventi. L’AdG provvederà ad istruire gli eventuali aggiustamenti che si
rendessero necessari, dietro formale richiesta da parte delle suddette strutture
regionali competenti.
Analogamente, le comunicazioni annuali relative al codice SIOPE saranno occasione
di verifica degli stanziamenti di bilancio.
Laddove, nel corso dell’attuazione, si verificasse l’esigenza di proporre una
variazione di bilancio, la PF responsabile dell’intervento interessata è tenuta a
inoltrare formale richiesta all’AdG, fornendo tutte le informazioni utili per sottoporre
l’apposita istanza al Servizio Programmazione, Bilancio e Politiche Comunitarie.
32
6. MODALITÀ DI DEMARCAZIONE E DI COORDINAMENTO TRA FONDI COMUNITARI
7.
7.1. MODALITÀ DI DEMARCAZIONI TRA FESR E FEASR (FONDO EUROPEO
AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE).
Le modalità operative di coordinamento e le demarcazioni tra FESR e FEARS sono di
seguito riportate :
a. Il FESR non finanzia interventi presentati da imprese del settore agricoltura o da
imprese di familiari collocati all’interno dell’impresa agricola;
b. nell’ambito degli aiuti concessi al sistema delle imprese del settore agro-
industriale per gli interventi relativi all’innovazione e il trasferimento
tecnologico, non potranno essere finanziate dal FESR le attività economiche che
prevedono in entrata e in uscita prodotti che rientrano nell’Allegato I del
Trattato (allegato C),
c. Il FESR finanzia i progetti di Ricerco e Sviluppo sperimentale presentati da
imprese del settore agro-industriale;
d. più specificamente legato alle fonti energetiche da Biomassa, va sottolineato
che la demarcazione, tra Fondi FESR e FEASR, prevede nel quadro di progetti
presentati da soggetti pubblici che:
i. il FESR andrà a finanziare i progetti relativi ad impianti di biomassa di
potenza superiore a 0.50 MWt;
ii. il FEASR finanzierà quelli uguali o inferiori al 0.50 MWt;
e. Per quanto riguarda le modalità d’integrazione tra fondi nell’ambito della
valorizzazione della filiera biomassa, va specificato che gli accordi presi tra
fornitori e clienti beneficiari dei fondi FESR asse 3, dovranno rispettare le
condizioni fissate nel PSR 2007-2013, in particolare nell’ambito della misura
3.1.1, onde garantire una priorità per le produzioni d’origine regionale.
7.2. MODALITÀ DI DEMARCAZIONI TRA FESR E FEP (FONDO EUROPEO
PER LA PESCA)
Le modalità operative di coordinamento e le demarcazioni tra FESR e FEP sono di
seguito riportate :
33
a. Il FESR non finanzia interventi presentati da imprese del settore pesca
(all’esclusione delle operazioni previste al paragrafo c successivo);
b. Gli investimenti produttivi in acquicoltura sono di esclusiva competenza del FEP;
c. Sono ammissibili a finanziamenti FESR i progetti relativi all’innovazione ed il
trasferimento tecnologico; di esclusiva competenza FEP sono invece gli
interventi di Ricerca e Sviluppo (compresi i progetti sperimentali);
d. nell’ambito degli aiuti concessi al sistema delle imprese del settore agro-
industriale per l’innovazione e il trasferimento tecnologico, non potranno essere
finanziate dal FESR le attività economiche che prevedono in entrata e in uscita
prodotti che rientrano nell’Allegato I del Trattato (allegato C).
7.3. MODALITÀ DI DEMARCAZIONI TRA FESR E FSE (FONDO SOCIALE
EUROPEO)
I Programmi Operativi regionali FESR e FSE presentano, nell’ambito delle rispettive
strategie, rilevanti ambiti di integrazione. In fase di avvio dei rispettivi POR sono
stati individuati i seguenti ambiti :
Applicazione di quanto previsto all’art. 34, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1083/2006
(c.d. principio di flessibilità) in relazione a quanto stabilito dal POR FESR 2007-2013
e dal POR FSE 2007-2013. In particolare il POR FSE prevede di utilizzare la
flessibilità come indicato nel seguente schema di riferimento :
a. finanziare interventi a sostegno degli spin off aziendali, del ricambio
generazionale, dell’erogazione di servizi;
b. finanziare interventi a sostegno della creazione di impresa, dell’erogazione di
servizi di conciliazione e del potenziamento dei CPI;
c. finanziare interventi a sostegno della creazione di impresa e della qualificazione
delle strutture del Terzo Settore;
d. Interventi complementari tra FESR ed FSE in relazione alla sperimentazione del
progetto “mediatori della conoscenza”;
Ulteriori attività la cui efficacia richiede interventi congiunti e sinergici tra i Fondi (a
titolo indicativo: aiuti agli investimenti e formazione per il sistema delle imprese,
attività di comunicazione e informazione, fondo Jeremie).
E’ necessario, pertanto, armonizzare gli interventi che derivano da ciascun
Programma Operativo attraverso specifiche modalità operative di coordinamento.
34
Lo strumento previsto a tale fine è il “Tavolo di coordinamento permanente FESR-
FSE” tra le Autorità di Gestione regionali FESR ed FSE, integrato dai rappresentanti
delle Province per il FSE ed il FESR.
Il coordinamento nei casi che riterrà opportuno potrà avvalersi della collaborazione
dei Servizi e delle P.F. regionali interessate e delle altre AdG. (FEASR, FEP, FAS,
FESR-cooperazione).
L’organismo svolge la propria attività all’interno del più generale “Coordinamento
per la Politica Regionale Unitaria” le cui attività sono state individuate con
deliberazione di Giunta n. 166 del 11.02.2008, e si avvale delle consolidate
modalità di partenariato tra Regione e Province – e per il tramite di queste con
l’insieme degli Enti locali – attivate in merito all’attuazione dell’Asse 5
“Valorizzazione dei territori” del POR FESR CRO e del confronto per l’utilizzo delle
risorse FAS.
La funzione di indirizzo, verifica e controllo sul totale delle azioni che si attivano è
posta in capo alle due AdG.
Negli ambiti di coordinamento individuati il Tavolo svolge le seguenti funzioni:
- Collabora alla produzione di linee guida, documenti di indirizzo e quanto altro
necessario ad armonizzare le attività oggetto di integrazione
- Svolge l’esame preventivo degli atti con cui si da attuazione agli interventi.
7.4. SINERGIE CON ALTRI FONDI DI FINANZIAMENTO COMUNITARI,
NAZIONALI E REGIONALI
L’attuazione di quanto previsto nel POR e nei criteri di selezione relativamente alle
sinergie con le altre fonti di finanziamento si realizza tenendo conto che nei bandi
POR FESR – CRO debbono essere previsti punteggi di valutazione aggiuntivi nei
seguenti casi:
- nei progetti che intendono avvalersi o dimostrano di aver già utilizzato figure
professionali di supporto specializzate nel trasferimento tecnologico e
nell’innovazione, fortemente orientate alla domanda di innovazione o figure
professionali di interfaccia e mediazione tra sistema di ricerca e imprese. A tale
riguardo si fa presente che nell’ambito del coordinamento regionale FESR-FSE si
sono avviati progetti che favoriranno la sinergia e la complementarietà tra i due
fondi, come ad esempio la formazione di figure specialistiche esperte in
“mediazione della conoscenza”;
35
- nei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che, all’interno di una
filiera produttiva, dimostrano di essere potenzialmente in grado di sviluppare
ulteriori progetti di innovazione sostenuti dal Piano di Sviluppo Rurale;
- nei progetti che prevedono investimenti aziendali nel campo delle ICT volti, in
particolare, al controllo del prodotto lungo tutta la "supply chain” che, all’interno
di una filiera produttiva, dimostrano di essere potenzialmente in grado di
sviluppare ulteriori investimenti innovativi sostenuti dal Piano di Sviluppo
Rurale;
- nei progetti che prevedono la realizzazione di impianti di mini-eolico o altre fonti
rinnovabili nei porti a completamento di interventi infrastrutturali finanziati dal
FEP.
Ulteriori specifiche sull’argomento vengono demandate al coordinamento tra le
Autorità di gestione FESR, FSE, FEASR e FEP.
36
8. PROGETTAZIONE INTEGRATA ASSE 5 “VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI”
9.
9.1. LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE
L’Asse 5 “Valorizzazione dei territori” contiene le attività da implementare
attraverso modalità di progettazione integrata secondo quanto previsto al paragrafo
5.4.7 del POR FESR - CRO. Tali modalità prevedono in particolare la realizzazione
delle seguenti fasi:
- la definizione dei criteri di attribuzione dei fondi a scala provinciale nell’ambito di
tavoli tematici di concertazione, appositamente organizzati tra la Regione e le
Autonomie locali portatori di proposte progettuali;
- i Servizi regionali provvedono, sulla base della programmazione di settore ed in
riferimento al POR, alla redazione di linee guida per la programmazione
integrata;
- le Province promuovono un’azione di sensibilizzazione del territorio sui temi
dell’asse 5 “Valorizzazione dei territori” per stimolare la progettualità, attraverso
incontri con le autonomie locali e divulgano le linee guida predisposte dai Servizi
regionali;
- la PF “Politiche comunitarie” predispone il bando per la presentazione delle
proposte progettuali da parte delle autonomie locali (Province, Comuni e loro
aggregazioni);
- la PF “Politiche comunitarie” riceve le proposte progettuali e verifica
l’ammissibilità delle stesse in collaborazione se necessaria con i servizi regionali
competenti;
- il NUVVIP (Nucleo di Valutazione e di Verifica degli Investimenti Pubblici)
procede alla valutazione delle proposte progettuali sulla base delle disposizioni,
criteri, previsti nel POR ed in conformità con le modalità attuative in esso
definite;
- il dirigente della PF “Politiche comunitarie” sottoscrive le singole convenzioni con
i soggetti capofila dei progetti integrati selezionati.
37
Le Linee guida elaborate dai Servizi sono allegate al presente documento (Allegato
D), nonché la griglia per la valutazione delle operazioni elaborata dal Nucleo di
Valutazione regionale.
Inoltre, al fine di favorire una tempestiva ed efficace utilizzazione dei fondi
comunitari da parte degli enti locali, si prevede per quei progetti più virtuosi
l’attribuzione di una premialità di circa il 5% dell’investimento ammissibile.
L’AdG adotterà specifiche linee guida per l’individuazione dei criteri di premialità e
la definizione delle modalità di attribuzione delle riserva di premialità.
9.2. LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ASSE 5 “VALORIZZAZIONE DEI
TERRITORI” TRA PROVINCE
La cifra totale assegnata all’Asse V dal piano finanziario (Capitolo 5) è stata
suddivisa tra le province seguendo il seguente criterio:
- 20% in modo equivalente tra le 5 province,
- 20% proporzionalmente alla popolazione provinciale
- 60% sulla base di indicatori relativi alla difesa del territorio, la valorizzazione
ambientale e la valorizzazione culturale,
Si è inoltre operato un aggiustamento addizionale (detto “special allocation”) pari
allo 0,33% della cifra totale allocata all’Asse 5 “Valorizzazione dei territori”, per
arrivare al successivo Piano finanziario definitivo a livello provinciale:
Province €
PESARO 8.630.351
ASCOLI PICENO 5.885.040
FERMO 5.193.140
ANCONA 13.105.854
MACERATA 8.933.148
TOTALE 41.747.533
38
10. LE MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI
11.
11.1. NOTE METODOLOGICHE E PROCEDURALI PER LA SELEZIONE DEGLI
INTERVENTI
Per l'elaborazione e l’utilizzo dei criteri di selezione degli interventi approvati con
procedura scritta, vanno adottati i principi di seguito riportati (a,b,c):
a) La definizione di due tipologie di macro-criteri ai quali ricondurre i criteri base
di valutazione e ai quali vengono attribuiti particolari pesi a seconda
dell’attività considerata (riportati nel paragrafo 6.2). I macro criteri fanno
riferimento a
- la qualità delle proposte progettuali
- la loro efficacia trasversale.
La valutazione della qualità delle proposte si svolgerà sulla base di criteri in
grado di evidenziare la bontà della proposta presentata relativamente alla
qualità intrinseca e alla capacità di perseguire gli obiettivi complessivi di
programma; la valutazione dell’efficacia trasversale si realizzerà facendo
riferimento a criteri in grado di evidenziare il contributo potenziale dei
progetti al raggiungimento degli obiettivi trasversali del POR FESR - CRO,
ovvero alcuni degli obiettivi definiti al paragrafo 3.2.1 del POR FESR - CRO
relativi all’occupazione, le pari opportunità, l’innovazione, l’ambiente e lo
sviluppo sostenibile, nonché l’integrazione del piano finanziario degli
interventi con gli altri fondi e/o strumenti finanziari;
b) L’utilizzo di procedure valutative basate su una metodologia multicriterio che
prevede la realizzazione delle seguenti fasi:
- individuazione, per ciascun criterio di valutazione, delle modalità di
assegnazione dei punteggi;
- assegnazione dei punteggi relativi ai singoli criteri per tutti i progetti
ammessi a valutazione;
- ponderazione dei punteggi in base ai macro-pesi definiti nell'ambito
dell'attività di riferimento;
- somma dei punteggi ponderati che ciascun progetto ha totalizzato sui
singoli criteri di valutazione e macro-criterio di riferimento;
39
e. eventuale scelta dei progetti, sulla base dei criteri di priorità, che hanno
raggiunto pari-punteggio in sede di valutazione tecnica.
c) La definizione dei criteri di valutazione e priorità relativi ai progetti
integrati dell’Asse 5 “Valorizzazione dei territori” tiene conto delle
disposizioni previste nell’ambito del POR relativamente alla progettazione
integrata (paragrafo 5.4.7). Tali disposizioni prevedono che, nel caso di
progetti integrati, la valutazione venga effettuata sulla base di specifiche
linee guida e in riferimento alla griglia elaborata dal Nucleo di
Valutazione e di Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVVIP).
Vanno inoltre sottolineati i tre punti seguenti:
a. fermo restando la lista dei criteri di selezione approvati con procedura scritta la
scelta dei punteggi e pesi attribuiti ai singoli criteri di valutazione è affidata alla
PF competente per la gestione dell’intervento;
b. i criteri che saranno utilizzati per la selezione dei progetti da ammettere al
finanziamento, i relativi pesi e punteggi, nonché le modalità previste per
l’assegnazione dei punteggi saranno esplicitamente indicati nei bandi o
richiamati negli stessi citando l’atto amministrativo con cui sono stati
determinati.
c. prima della pubblicazione del bando, e comunque prima dell’avvio di qualsiasi
procedura di selezione degli interventi, l’Autorità di Gestione, nei modi e nelle
forme individuate nel paragrafo 2.4 del MAPO, emette un parere di conformità
relativamente ai criteri di selezione utilizzati dalla PF responsabile
dell’intervento.
40
11.2. PESI ATTRIBUITI AI MACRO-CRITERI
Di seguito vanno riportati i pesi attribuiti ai macro-criteri per la valutazione dei
progetti.
Asse 1 “Innovazione ed economia della conoscenza”
Attività 1.1.1 “Promozione di progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 80
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: 20
Attività 1.2.1 “Promozione dell’innovazione diffusa per le imprese favorendo
il trasferimento tecnologico”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 80
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: 20
Attività 1.2.2 “Sostegno agli investimenti delle PMI finalizzati alle tecnologie
pulite e la protezione dell’ambiente”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 80
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: 20
Attività 1.3.1 “Promozione di una nuova imprenditorialità attraverso il
sostegno allo spin off”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 80
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: 20
Attività 1.4.1 “Attivazione e potenziamento di strumenti innovativi per
facilitare l’accesso al credito e ai capitali da parte delle PMI”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 80
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: 20
Attività 1.4.2 “Rafforzamento del sistema regionale delle garanzie
finanziarie a favore degli investimenti nelle PMI”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 100
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: non pertinente
41
Asse 2 “Società dell’Informazione”
Attività 2.1.1 “Sviluppo e diffusione delle telecomunicazioni a banda larga di
tipo wired e wireless a servizio delle PMI”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 80
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: 20
Attività 2.1.2 “Rinnovo dell’organizzazione della pubblica amministrazione,
mediante una reingegnerizzazione dei processi di interfaccia con l’utente”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 80
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: 20
Attività 2.2.1 “Diffusione di modelli di innovazione aziendale attraverso
l’utilizzo delle tecnologie ICT”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 80
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: 20
42
Asse 3 “Efficienza energetica e promozione delle energie rinnovabili”
Attività 3.1.1 “Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 80
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: 20
Attività 3.1.2 “Promozione di azioni relative al miglioramento dell’efficienza
energetica mediante la cogenerazione”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 80
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: 20
Attività 3.1.3 “Iniziative di promozione del risparmio energetico in contesti
urbani ed industriali”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 80
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: 20
Attività 3.2.1 “Sostegno agli investimenti delle imprese finalizzati al
risparmio energetico e all’utilizzo delle fonti rinnovabili”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 80
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: 20
43
Asse 4 “Accessibilità ai servizi di trasporto”
Attività 4.1.2 “Attivazione dell’Interporto di Jesi e le piattaforme logistiche
distrettuali e potenziamento dei collegamenti alle reti di trasporto nazionali”
(Relativa all’intervento “Piattaforme logistiche distrettuali”)
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 80
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: 20
Attività 4.2.1 “Aumento dell’offerta di un servizio di trasporto integrato
mediante il potenziamento dell’interscambio, il miglioramento
dell’accessibilità agli ambiti produttivi ed alle principali conurbazioni, in
un’ottica di sostenibilità ambientale”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 80
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: 20
Attività 4.2.2 “Razionalizzazione e informatizzazione del sistema di trasporto
dei passeggeri ferro/gomma sulla rete regionale”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 80
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: 20
44
Asse 5 “Valorizzazione dei territori”
Attività 5.1.1 “Contributo alla bonifica di aree e siti inquinanti rilevanti per lo
sviluppo del territorio”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 100
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: non pertinente
Attività 5.1.2 “Miglioramento della gestione dei rischi idrogeologici
attraverso interventi di prevenzione”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 100
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: non pertinente
Attività 5.1.3 “Prevenzione dei rischi tecnologici in ambito urbano ed
industriale”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 100
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: non pertinente
Attività 5.2.1 “Sostegno al recupero e all’adeguamento strutturale e
funzionale dei beni storico-culturali”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 100
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: non pertinente
Attività 5.2.2 “Riqualificazione e valorizzazione delle aree ( e complessi) di
pregio storico-architettonico”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 100
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: non pertinente
Attività 5.2.3 “Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio naturale
anche attraverso investimenti infrastrutturali nei siti natura 2000”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 100
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: non pertinente
Attività 5.3.1 “Attivazione di iniziative di marketing e promozione del
territorio”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 80
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: 20
45
Asse 6 “Assistenza tecnica”
Attività 6.1.1 “Sostegno alla preparazione, sorveglianza e controllo del
programma”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 100
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: non
pertinente
Attività 6.1.2 “Potenziamento di un sistema di monitoraggio unificato
interfondi, anche attraverso il completamento del sistema di monitoraggio
del programma.”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 100
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: non
pertinente
Attività 6.2.1 “Progettazione e realizzazione di un piano di comunicazione
pluriennale, che operi in stretto coordinamento con gli analoghi piani degli
altri Fondi comunitari”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 100
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: non
pertinente
Attività 6.2.2 “Valutazione del programma, progettazione e realizzazione di
studi e ricerche sulle tematiche più innovative del POR”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 100
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: non
pertinente
Attività 6.3.1 “Supporto al sistema delle autonomie locali nelle loro attività
gestionali strettamente collegate all’attuazione degli interventi POR”
Criteri di valutazione Pesi
Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: 100
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale: non
pertinente
46
12. ALLEGATO A) - TIPOLOGIE PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Le procedure di attuazione si articolano in :
- titolarità dell’intervento;
- tipologia delle operazioni;.
- procedimento per la selezione del beneficiario.
La titolarità dell’intervento prevede sia la modalità a titolarità regionale (quando
la Regione è beneficiario ovvero, in caso di Aiuti di Stato, quando la Regione è il
soggetto che concede l’aiuto) o a regia regionale (quando il beneficiario è terzo
rispetto alla Regione, ovvero, in caso di Aiuti di Stato, quando l’aiuto è concesso
tramite un organismo terzo rispetto alla Regione, quale ad esempio un Organismo
Intermedio). Sono tre le tipologie di operazioni possibili: aiuti (alle imprese),
opere pubbliche (e/o di pubblica utilità) e beni e servizi (acquisizione). La tipologia
di procedimento per l’individuazione del beneficiario prevede anche tre casi:
l’individuazione diretta del soggetto beneficiario dai documenti di programmazione
(senza attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario), la
procedura valutativa (con bando) e la procedura negoziale (per gli interventi di
settore individuati con accordo di programma).
47
Tipologia delle operazioni
Titolarità dell'intervento
Procedimento per l'individuazione del Beneficiario
1.1.1.01.01 Favorire lo sviluppo di poli tecnologici In corso di definizione In corso di definizione In corso di definizione
1.1.1.04.01 Promozione della ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle PMI Aiuti alle imprese Regia regionale Procedura valutativa
1.1.1.04.02Promozione della ricerca e dello sviluppo in filiere tecnologico-produttive
Aiuti alle imprese Titolarità regionale Procedura valutativa
1.1.1.04.03Supporto al trasferimento tecnologico attraverso la promozione di nuove conoscenze e competenze
Aiuti alle imprese Titolarità regionale Procedura valutativa
1.1.1.05.01Vouchers tecnologici per la promozione della progettualità e della proprietà intellettuale negli interventi di R&S
Aiuti alle imprese Titolarità regionale Procedura valutativa
1.2.1.03.01Supporto alla trasformazione delle conoscenze scientifiche in applicazioni industriali
Aiuti alle imprese Titolarità regionale Procedura valutativa
1.2.1.05.01 Promozione dell'innovazione dei processi aziendali Aiuti alle imprese Regia regionale Procedura valutativa
1.2.1.05.02 Politiche distrettuali Aiuti alle imprese Titolarità regionale Procedura valutativa
1.2.1.05.03Incentivi all'innovazione volti al miglioramento della competitività e dell'occupazione per le PMI del settore Turismo
Aiuti alle imprese Titolarità regionale Procedura valutativa
1.2.1.05.04Incentivi all'innovazione volti al miglioramento della competitività e dell'occupazione per le PMI del settore Commercio
Aiuti alle imprese Titolarità regionale Procedura valutativa
1.2.1.05.05Incentivi all'innovazione volti al miglioramento della competitività e dell'occupazione per le PMI del settore Cultura
Aiuti alle imprese Titolarità regionale Procedura valutativa
1.2.1.07.01 Sostegno agli investimenti tecnologici nelle PMI Aiuti alle imprese Titolarità regionale Procedura valutativa
1.2.2.06.01 Sostegno agli investimenti eco-innovativi nelle PMI Aiuti alle imprese Titolarità regionale Procedura valutativa
1.2.2.06.02Incentivi all’innovazione volti al miglioramento dell’impatto ambientale per le PMI del settore TURISMO
Aiuti alle imprese Titolarità regionale Procedura valutativa
1.2.2.06.03Incentivi all’innovazione volti al miglioramento dell’impatto ambientale per le PMI del settore Commercio
Aiuti alle imprese Titolarità regionale Procedura valutativa
1.3.1.07.01 Sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese innovative Aiuti alle imprese Titolarità regionale Procedura valutativa
1.4.1.09.01Strumenti innovativi per facilitare l'accesso al credito e ai capitali da parte delle PMI
Aiuti alle imprese Regia regionale Procedura valutativa
1.4.2.09.01Accompagnamento al processo di riaggregazione degli organismi di garanzia
Aiuti alle imprese Titolarità regionale Procedura valutativa
GRANDI TIPOLOGIE PER LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE ASSE 1
Interventi
48
Tipologia delle operazioni
Titolarità dell'intervento
Procedimento per l'individuazione del
Beneficiario
2.1.1.10.01 Creazione di una dorsale regionale a banda larga Opere pubbliche Titolarità regionale Beneficiario Regione Marche
2.1.1.10.02Realizzazione di un sistema di accesso wireless di proprietà pubblica
Opere pubbliche Regia regionale Procedura valutativa
2.1.2.11.01Flussi documentali e applicativi tra impresa digitale, sportelli alle imprese ed enti terzi coinvolti nei procedimenti
Beni e servizi Regia regionale Procedura valutativa
2.1.2.11.02 Sistema di conservazione documentale Beni e servizi Titolarità regionale Beneficiario Regione Marche
2.1.2.11.03Flussi documentali e applicativi tra impresa digitale, sportelli alle imprese ed enti terzi coinvolti nei procedimenti
Beni e servizi Titolarità regionale Beneficiario Regione Marche
2.1.2.14.01Politiche distrettuali: sviluppo dell’ICT nel sistema delle imprese, nelle aree di specializzazione produttiva e nelle filiere
Aiuti Titolarità regionale Procedura valutativa
2.2.1.14.02Incentivi alla diffusione e all’utilizzo dell’ICT nelle PMI del settore Turismo
Aiuti Titolarità regionale Procedura valutativa
2.2.1.14.03Incentivi alla diffusione e all’utilizzo dell’ICT nelle PMI del settore Commercio
Aiuti Titolarità regionale Procedura valutativa
2.2.1.14.04Incentivi alla diffusione e all’utilizzo dell’ICT nelle PMI del settore Cultura
Aiuti Titolarità regionale Procedura valutativa
GRANDI TIPOLOGIE PER LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE ASSE 2
Interventi
49
Tipologia delle operazioni
Titolarità dell'intervento
Procedimento per l'individuazione del Beneficiario
3.1.1.39.01 Produzione di energia rinnovabile: eolica Opere pubbliche Regia regionaleProcedura valutativa o negoziale se
previsto l'accordo di programma
3.1.1.40.01 Produzione di energia rinnovabile : solare Opere pubbliche Regia regionaleProcedura valutativa o negoziale se
previsto l'accordo di programma
3.1.1.41.01 Promozione energia rinnovabile: biomasse Opere pubbliche Regia regionaleProcedura valutativa o negoziale se
previsto l'accordo di programma
3.1.1.42.01Promozione energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre
Opere pubbliche Regia regionaleProcedura valutativa o negoziale se
previsto l'accordo di programma
3.1.2.43.01 Promozione dell'efficienza energetica: cogenerazione Opere pubbliche Regia regionaleProcedura valutativa o negoziale se
previsto l'accordo di programma
3.1.3.43.01Promozione efficienza energetica negli enti pubblici territoriali
Opere pubbliche Regia regionaleProcedura valutativa o negoziale se
previsto l'accordo di programma
3.1.3.43.02Promozione efficienza energetica nell'ente Regione Marche
Opere pubbliche Titolarità regionale Beneficiario Regione Marche
3.2.1.43.01Favorire il risparmio energetico ed incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Aiuti Titolaritàregionale Procedura valutativa
3.2.1.43.02Investimenti per il risparmio energetico e l’utilizzo di energie rinnovabili nelle PMI del settore Turismo
Aiuti Titolarità regionale Procedura valutativa
3.2.1.43.03Investimenti per il risparmio energetico e l’utilizzo di energie rinnovabili nelle PMI del settore Commercio
Aiuti Titolarità regionale Procedura valutativa
3.2.1.43.04Investimenti per il risparmio energetico e l’utilizzo di energie rinnovabili nelle PMI del settore Cultura
Aiuti Titolarità regionale Procedura valutativa
GRANDI TIPOLOGIE PER LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE ASSE 3
Interventi
50
Tipologia delle operazioni
Titolarità dell'intervento
Procedimento per l'individuazione del
Beneficiario
4.1.1.30.01 Intermodalità in ambito portuale Opere pubbliche Regia regionale Individuazione diretta
4.1.2.26.01 Accessibilità dell'Interporto Opere pubbliche Regia regionale Individuazione diretta
4.1.2.26.02 Accessibilità alle piattaforme logistiche distr Opere pubbliche Regia regionale Procedura valutativa
4.1.3.29.01 Stazione Aeroporto Raffaello Sanzio Opere pubbliche Regia regionale Individuazione diretta
4.1.4.29.01 Nuova area air-cargo Aiuti Titolarità regionale Individuazione diretta
4.2.1.52.01 Servizi di trasporto integrato per il TPL Opere pubbliche Regia regionale Procedura valutativa
4.2.1.52.02 Parcheggi di scambio Opere pubbliche Regia regionale Procedura valutativa
4.2.1.52.03 Nuove fermate ferroviarie Opere pubbliche Regia regionale Procedura valutativa
4.2.2.28.01 Sistemi di trasporto intelligenti Aiuti Titolarità regionale Procedura valutativa
GRANDI TIPOLOGIE PER LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE ASSE 4
Interventi
51
Tipologia delle operazioni
Titolarità dell'intervento
Procedimento per l'individuazione del
Beneficiario
5.1.1.50.01Contributo alla bonifica di aree e di siti inquinati rilevanti per lo sviluppo del territorio
Opere pubbliche Regia regionale Procedura valutativa
5.1.2.53.01Miglioramento della gestione dei rischi idrogeologici attraverso interventi di prevenzione
Opere pubbliche Regia regionale Procedura valutativa
5.1.3.53.01Prevenzione dei rischi tecnologici in ambito urbano ed industriali
Opere pubbliche Regia regionale Procedura valutativa
5.2.1.58.01Sostegno al recupero e all’adeguamento strutturale e funzionale dei beni storico-culturali
Opere pubbliche Regia regionale Procedura valutativa
5.2.2.58.014Riqualificazione e valorizzazione delle aree (e complessi) di pregio storico-architettonico
Opere pubbliche Regia regionale Procedura valutativa
5.2.3.51.01Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio attraverso investimenti infrastrutturali nei siti Natura
Opere pubbliche Regia regionale Procedura valutativa
5.2.3.56.01Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio naturale anche nelle aree protette
Opere pubbliche Regia regionale Procedura valutativa
5.3.1.60.01Promuovere attività di marketing e di promozione del territorio
Beni e servizi Titolarità regionale Beneficiario Regione Marche
Interventi
GRANDI TIPOLOGIE PER LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE ASSE 5
52
Tipologia delle operazioni
Titolarità dell'intervento
Procedimento per l'individuazione del
Beneficiario 6.1.1.85.01 Sorveglianza e controllo del Programma Beni e servizi Titolarità regionale Beneficiario Regione Marche
6.1.2.85.01 Monitoraggio del Programma Beni e servizi Titolarità regionale Beneficiario Regione Marche
6.2.1.86.01 Piano di informazione e comunicazione Beni e servizi Titolarità regionale Beneficiario Regione Marche
6.2.2.86.01 Studi e valutazione del Programma Beni e servizi Titolarità regionale Beneficiario Regione Marche
6.3.1.81.01 Assistenza tecnica a soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma Beni e servizi Titolarità regionale Beneficiario Regione Marche
Interventi
GRANDI TIPOLOGIE PER LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE ASSE 6
53
13. ALLEGATO B) – LINEE GUIDA PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE
B.1 - Ricerca e sviluppo, innovazione: elementi per una definizione.
Il primo paragrafo del presente allegato propone una definizione unificata dei
concetti di innovazione, che l’AdG suggerisce di utilizzare in modo trasversale nel
quadro dell’attuazione del POR FESR - CRO, con particolare riguardo alla fase di
predisposizione dei bandi di selezione. Per quanto riguarda gli interventi che
prevedono di attivare regimi di aiuti notificati alla Commissioni, dovranno
comunque essere rispettate la terminologia e le prescrizioni definite dalla Disciplina
comunitaria in materia (in particolare la “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di
stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - COM 2006/C 323/01”).
Elementi per una definizione generale dell’innovazione nell’ambito del POR
In linea con quanto riportato nel Manuale di OSLO (Guides Lines for Collecting and
Interpreting Innovation Data, terza edizione, OCSE, 2005), nel POR Fesr 2007-2013
si propone di distinguere 4 tipologie di innovazioni a livello dell’impresa, del settore
o in riferimento al mercato globale, con le seguenti due caratteristiche comuni
(tabella 1):
- le modifiche nei processi/prodotti o metodi di organizzazione e marketing
debbono essere significative rispetto a quanto fatto finora dal soggetto che
introduce l’innovazione;
- il cambiamento introdotto deve arrecare vantaggi in termini di competitività
all’impresa che l’introduce (misurati con indicatori specifici quali: l’aumento del
fatturato e/o del valore aggiunto; la riduzione dei costi o altri indicatori
significativi).
54
- Tabella 1: Le quattro tipologie di innovazioni
Innovazione di prodotto Introduzione sul mercato di un prodotto nuovo (bene o
servizio) o modificato in modo sostanziale rispetto alle
proprie caratteristiche fondamentali, le relative
specificazioni tecniche, i software incorporati o altra
componente materiale o immateriale incorporata.
Innovazione di processo Introduzione nell’impresa di un processo di produzione, d’un
metodo di fornitura dei servizi o di consegna dei prodotti,
nuovi o nettamente modificati. Il risultato deve essere
significativo per quanto riguarda il livello di produzione, la
qualità dei prodotti o i costi di produzione
Innovazione di
organizzazione
Innovazione che riguarda la struttura dell’impresa,
l’organizzazione del lavoro, la gestione della conoscenza o
delle relazioni esterne dell’impresa
Innovazione
commerciale o di
marketing
Applicazione di concetti o metodi di vendita nuovi o
modificati in modo significativo, affinché sia migliorata
l’attrattività del prodotto e/o la qualità delle prestazioni
svolte per entrare su nuovi mercati
Non possono di fatto essere considerate innovazioni i cambiamenti o miglioramenti
minori; l’aggiunta di servizi o materiali molto simili a quelli già in uso; la mera
sostituzione o estinzione dell’impianto; le modifiche stagionali e le modifiche cicliche
o ancora la commercializzazione di prodotti nuovi o migliorati.
Le attività relative al processo di innovazione comprendono sia le attività (a monte)
di Ricerca e Sviluppo, sia le attività (a valle) di trasferimento tecnologico al fine di
produrre le innovazioni operative per il sistema produttivo (tabella 2).
Tabella 2: Principali attività legate all’innovazione
Ricerca industriale o
applicata
Attività mirante ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare
per mettere a paragrafo nuovi prodotti, processi o servizi o
permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi
o servizi esistenti.
Sviluppo sperimentale
Attività volte alla concretizzazione dei risultati della ricerca
industriale in un piano, un progetto o un disegno, compresa
la creazione di un primo prototipo.
Trasferimento
tecnologico ed altre
attività legate
all’innovazione
Studi di fattibilità tecnica preliminari all’attività di
innovazione; acquisizione di attrezzature innovative o a
supporto dell’innovazione, acquisizione di servizi qualificati;
acquisizione di diritti di proprietà o per il loro uso (brevetti,
licenze, marchi) ed altre attività direttamente legate
all’introduzione dell’innovazione ed dalla sua valorizzazione.
55
Si propone quindi di considerare progetti innovativi, ai sensi del POR FESR
“Competitività regionale ed occupazione” 2007-2013, gli interventi che prevedono
almeno una delle attività di cui alla tabella 2 svolta nell’obiettivo di produrre o
sostenere la produzione di almeno una delle quattro tipologie di innovazioni
specificate nella tabella 1.
Queste definizioni sono da considerare come elementi indicativi. In sede di
elaborazione dei bandi, e sulla base di quanto definito nel POR e nel presente
documento di attuazione, ulteriori criteri di ammissibilità e di priorità possono
rafforzare e/o precisare le precedenti definizioni.
B. 2 - Elementi chiave della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di
stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
La nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore della ricerca,
sviluppo e innovazione4 (successivamente detta Disciplina) espande le precedenti
possibilità di aiuto per la ricerca e lo sviluppo a nuove azioni a sostegno
dell'innovazione. Il concetto di innovazione è legato a un processo che consente di
combinare conoscenza e tecnologia con lo sfruttamento delle opportunità offerte dal
mercato per prodotti, servizi e processi commerciali nuovi o più avanzati rispetto a
quelli già disponibili sul mercato comune, e comporta un certo grado di rischio.
(Paragrafo 1.2 Disciplina)
1. Per azioni di “innovazione tecnologica5” si intendono quegli interventi volti
a sviluppare nuovi prodotti, servizi o processi aziendali attraverso l’utilizzo o lo
sviluppo di una nuova tecnologia. Per «nuova» tecnologia si intende una tecnologia
innovativa rispetto allo stato dell’arte. L’innovazione tecnologica, pertanto, può
riguardare sia le società che vogliono sviluppare prodotti o servizi tecnologici
innovativi (tipo società di software, telecomunicazioni, automazione industriale,
ecc), sia le società di settori tradizionali che intendono innovare i propri processi
produttivi attraverso lo sviluppo/utilizzo di nuovi macchinari/tecnologie di
produzione.
L’innovazione tecnologica si può raggiungere attraverso attività di:
a. Ricerca industriale: ossia quelle attività mirate ad acquisire nuove conoscenze
per la messa a paragrafo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per
4 Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - COM 2006/C 323/01 5 L’Innovazione tecnologica rappresenta la tipologia di innovazione direttamente collegata al trasferimento tecnologico
56
conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi
esistenti.
b. Sviluppo sperimentale: ossia quelle attività volte alla concretizzazione dei
risultati della Ricerca Industriale in un piano, un progetto o un disegno,
compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali.
2. Per “innovazione del processo” si intende l'applicazione di un metodo di
produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti
significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono
innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di
produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi
logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di
un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti
derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione
personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la
commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. (Paragrafo 2.2
lett. i Disciplina).
3. Per “innovazione organizzativa” si intende l'applicazione di un nuovo
metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione
del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. (Paragrafo 2.2 lett. j
Disciplina).
4. Gli aiuti per l'innovazione dell'organizzazione e dei processi nei servizi.
L'innovazione nelle attività di servizio spesso deriva dall'interazione con i clienti e
dal confronto con il mercato anziché dallo sfruttamento e dall'utilizzazione di
conoscenze scientifiche, tecnologiche e commerciali esistenti. Nel settore dei
servizi, l'innovazione tende a basarsi su processi e modi di organizzazione nuovi,
anziché sullo sviluppo tecnologico. Condizioni da soddisfare :
a) l’innovazione dell’organizzazione deve sempre essere legata all’uso e allo
sfruttamento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) con
l’obiettivo di cambiare l’organizzazione;
b) l’innovazione va formulata nel quadro di un progetto, dotato di un responsabile
identificato e qualificato e con costi identificati;
c) il progetto beneficiario dell’aiuto deve portare alla elaborazione di una norma, di
un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa
riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;
d) l’innovazione dei processi o dell’organizzazione comporta una novità o un
sensibile miglioramento rispetto alla situazione del settore. La novità può essere
57
dimostrata dagli Stati Membri ad esempio sulla base di una descrizione
dettagliata dell’innovazione, messa a confronto con le altre tecniche dei processi
o dell’organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso
settore;
e) il progetto di innovazione dei processi e dell’organizzazione deve prevedere una
evidente componente di rischio, che può essere dimostrata sulla base dei
seguenti fattori: i costi del progetto rispetto al fatturato dell’impresa, il tempo
necessario per sviluppare il nuovo processo, i guadagni attesi dall’innovazione
del processo rispetto ai costi del progetto, le probabilità di insuccesso.
5. Gli aiuti ai servizi di consulenza e aiuti ai servizi di supporto
all’innovazione
Gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto
all'innovazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, se sono rispettate le seguenti condizioni:
1) il beneficiario è una PMI;
2) l'aiuto non supera l'importo massimo di 200 000 euro per beneficiario su un
periodo di tre anni;
3) il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea. In caso
contrario l'aiuto non può coprire più del 75 % dei costi ammissibili;
4) il beneficiario deve utilizzare l'aiuto di Stato per acquistare i servizi al prezzo di
mercato (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che
ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).
Saranno ammissibili i seguenti costi:
- per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione:
consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di
tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e
commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;
consulenza sull'uso delle norme;
- per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione i seguenti costi: locali
per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione
di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione.
6. Nuove imprese innovatrici
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Secondo la Disciplina per nuova impresa innovatrice si intende una piccola impresa
esistente da meno di cinque anni al momento della concessione dell’aiuto e il
beneficiario è una impresa innovativa sul presupposto che:
1) lo Stato membro possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un
esperto esterno, in particolare sulla base di un piano d'impresa, che il
beneficiario in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi
tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel
settore interessato nella Comunità, e che comportano un rischio di insuccesso
tecnologico o industriale; oppure
2) le spese di R&S rappresentino almeno il 15 % del totale delle sue spese
operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure,
nel caso di una «start-up» senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del
suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno;
Inoltre l’aiuto non può superare l’importo di 1 Meuro.
59
14. ALLEGATO C) - PRODOTTI DELL’ALLEGATO 1 (ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 32 DEL TRATTATO)
I numeri fanno riferimento alla nomenclatura di Bruxelles
---------------------------------------------------------------------------------------------
Capitolo 1 Animali vivi
Capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili
Capitolo 3 Pesci, crostacei e molluschi
Capitolo 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
Capitolo 5
05.04 Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli
di pesci
05.15 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali
morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
Capitolo 6 Piante vive e prodotti della floricoltura
Capitolo 7 Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Capitolo 8 Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
Capitolo 9 Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 0903)
Capitolo 10 Cereali
Capitolo 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
Capitolo 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e
medicinali; paglie e foraggi
Capitolo 13 ex13.03 Pectina
Capitolo 15
15.01 Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili
pressato o fuso
15.02 Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i
sevi detti "primo sugo"
15.03 Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non
emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04 Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07 Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12 Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non
preparati
15.13 Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17 Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle
cere animali o vegetali
60
Capitolo 16 Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
Capitolo 17
17.01 Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02 Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele
naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03 Melassi, anche decolorati
17.05(1) Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo
zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di
frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
Capitolo 18
18.01 Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02 Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Capitolo 20 Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante
o parti di Piante
Capitolo 22
22.04 Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi
diversi dall'aggiunta di alcole
22.05 Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole
(mistelle)
22.07 Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex22.08(1) ex22.09(1): Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi
gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi
nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre
bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti
concentrati) per la fabbricazione di bevande.
ex22.10(1): Aceti commestibili e loro succedanei commestibili.
Capitolo 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli
animali
Capitolo 24
24.01 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
Capitolo 45
45.01 Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato,
granulato o polverizzato
Capitolo 54
54.01 Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma
non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
Capitolo 57
61
57.01 Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o
altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli
sfilacciati)
(1) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica
europea del 18 dicembre 1959 (G U 7 del 30.1.1961, pag. 71/61).
62
15. ALLEGATO D) - LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE INTEGRATA
Le Linee guida per la progettazione sono rappresentate dai 5 documenti di seguito
riportati:
d. “Contributo alla bonifica di aree e siti inquinati rilevanti per lo sviluppo
del territorio”;
e. “Prevenzione dei rischi tecnologici in ambito urbano ed industriale”;
f. “Miglioramento nella gestione dei rischi idrogeologici attraverso interventi
di prevenzione”;
g. “Sostegno al recupero e all’adeguamento strutturale e funzionale
dell’eredità storico-culturale; Riqualificazione e valorizzazione delle aree
(e complessi) di pregio storico-architettonico; Riqualificazione e
valorizzazione delle aree naturali di pregio”;
h. “La riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio naturale anche
attraverso investimenti infrastrutturali nelle aree della Rete Natura
2000”.
63
Servizio Ambiente e Territorio
Linee guida per la progettazione integrata
asse 5 del POR FESR
Linee guida relativa all’intervento “Contributo alla bonifica di aree e siti
inquinati rilevanti per lo sviluppo del territorio”
Intervento: 5.1.1.50.01
64
Indice
Introduzione
1 - Priorità individuate nell’ambito della programmazione comunitaria POR
FESR 2007-2013.
2 - Situazione regionale nell’ambito/ tematica di riferimento.
3 - Strategia regionale, normativa e pianificazione di riferimento.
4 - Priorità individuate a livello provinciale.
5 – Procedure di attuazione dell’Asse 5 “Valorizzazione dei territori” -
progettazione integrata.
65
16. INTRODUZIONE
Le linee guida sono divise in 5 sezioni distinte. La prima riporta le disposizioni
chiave previste nell’ambito del POR Asse V per la gestione dei siti inquinati; la
seconda propone un’analisi della situazione regionale nella tematica di riferimento
bonifica di aree e siti inquinati; la terza riporta il quadro strategico e definisce
l’approccio perseguito dal servizio per raggiungere gli obiettivi di settore a livello
regionale; la quarta indica le priorità che il servizio intende perseguire nell’ambito
della progettazione e realizzazione dei PIT a livello provinciale; mentre la quinta
sezione precisa, coerentemente con il paragrafo 5.4.7 del POR, le modalità
dettagliate di attuazione e le procedure ritenute sia per la programmazione, che la
selezione e l’attuazione degli interventi.
Le proposte progettuali delle autonomie locali dovranno dimostrare la loro coerenza
con le presente linee guida.
17. PRIORITÀ INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA POR FESR 2007-2013
Per quanto riguarda la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, si intende produrre
impatti sullo sviluppo socio-economico delle aree interessate intervenendo sui siti
da bonificare, con particolare riferimento all’inquinamento dei suoli e sottosuoli, e
prevenendo i rischi naturali e tecnologici nel rispetto della regola “Chi inquina
paga”. Riguardo a questi ultimi, anche se l’analisi SWOT individua una situazione di
rischio diffuso su tutto il territorio, sia nell’ambito idrogeologico che sismico,
risultano però particolarmente vulnerabili quegli ambiti territoriali che presentano
una maggior concentrazione delle attività produttive e/o degli insediamenti umani.
Gli interventi saranno attuati sulla base della programmazione di settore e
contribuiranno a ridurre le situazioni più critiche individuate a livello territoriale,
cercando adeguate ed articolate risposte sia da un paragrafo di vista quantitativo
che qualitativo.
Gli interventi previsti nell’ambito di queste linee guida concorrono più
particolarmente al raggiungimento dell’obiettivo specifico “Migliorare la sicurezza
del territorio attraverso il recupero dei Siti inquinati e/o degradati e la prevenzione
e la riduzione dei rischi” e in modo più diretto a l’obiettivo operativo “Procedere alla
bonifica di aree e siti inquinati”.
66
L’attività che corrisponde a questo obiettivo operativo fornirà “un supporto alla
bonifica dei siti inquinati, privilegiando la bonifica in situ, con particolare riguardo
alla messa in sicurezza permanente e la bonifica delle matrici ambientali: suolo,
sottosuolo, acque sotterranee e superficiali. Tale linea interessa in particolar modo i
siti per cui è previsto un successivo recupero e riconversione per usi produttivi
dell’area bonificata. Si potrà intervenire solo nelle aree di proprietà pubblica,
dichiarate di pubblica utilità o sottoposte a procedimenti espropriativi finalizzati a
provvedimenti di recupero di qualità ambientale secondo quanto previsto nel QSN.
Inoltre, sarà dato priorità ai siti pubblici facendo parte del Piano Nazionale /
Regionale delle Bonifiche”.
67
18. SITUAZIONE REGIONALE NELL’AMBITO/TEMATICA DI RIFERIMENTO
Per quanto concerne la situazione regionale con la DGR n° 44 del 21 gennaio 2008
“Aggiornamento elenco dei siti da bonificare” si è provveduto ad aggiornare l’elenco
dei siti da bonificare che risultano essere 392, di cui 10 sono di proprietà pubblica.
19. STRATEGIA REGIONALE, NORMATIVA E PIANIFICAZIONE DI RIFERIMENTO
LA NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO
Per questa linea di attività e costituita da:
o D. M. n° 471 del 25 ottobre 1999 “Regolamento recante criteri, procedure e
modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti
inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni e integrazioni”;
o Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;
o Legge n° 179 del 31 luglio 2002, “Disposizioni in materia ambientale”
individuazione tra i Siti di Interesse Nazionale di quello di Falconara Marittima
(provincia di Ancona) (art. 14);
o D. M. n° 468 del 18 settembre 2001 “Programma nazionale di bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati” individuazione tra i Siti di Interesse
Nazionale di quello del Basso Bacino del Fiume Chienti (provincia di Macerata e
di Fermo);
o D. M. del 26 febbraio 2003 “Perimetrazione del sito di interesse nazionale del
Basso Bacino del fiume Chienti”;
o D. M. del 26 febbraio 2003 “Perimetrazione del sito di interesse nazionale di
Falconara Marittima”.
PIANIFICAZIONE DI RIFERIMENTO
L’anagrafe di siti contaminati, redatta tramite la DGR n° 44 del 21 gennaio 2008,
costituisce il riferimento su cui approntare l’aggiornamento dell’attuale Piano
Regionale delle Bonifiche approvato con delibera amministrativa del Consiglio
Regionale n 284 del 15/12/1999.
L’aggiornamento avrà anche la finalità di adeguare la strumentazione regionale alle
novità introdotte dalla normativa nazionale nel frattempo entrata in vigore.
68
Nel frattempo occorre considerare che le principali priorità del territorio regionale
sono state individuate tramite atti di livello nazionale che hanno stabilito l’interesse
nazionale dei siti contaminati di Falconara Marittima e del Basso Bacino del fiume
Chienti.
Per la bonifica di questi siti è in corso con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare la predisposizione di appositi Accordi di Programma che
prevedono, tra l’altro, il concorso, in termini di contributi finanziari,
dell’Amministrazione Regionale e di altri enti per la realizzazione della bonifica per
la parte pubblica.
Ovviamente, per l’utilizzo dei fondi dell’asse 5, occorre sempre tener presente che il
riferimento generale sono le aree del patrimonio pubblico o da acquisire allo stesso
a seguito del procedimento di bonifica.
In particolare il sito nazionale SIN di Falconara Marittima è costituito da 12 aree la
cui titolarità è in parte pubblica e in parte privata, mentre il SIN del Basso Bacino
del Chienti è costituito da un’area demaniale limitrofa al corso d’acqua, sulla quale
si sta già intervenendo con operazioni affidate ad ARPAM, e da numerose aree di
proprietà privata per le quali si rileva un diverso livello di progettualità e di
avanzamento delle attività di bonifica.
Competenze
In riferimento alla disciplina degli interventi di bonifica, alla definizione delle
procedure, dei criteri e delle modalità di svolgimento delle operazioni necessarie per
l’eliminazione delle sorgenti di inquinamento dai siti inquinati, occorre riferirsi a
quanto stabilito dal Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia
ambientale”.
Infatti l’art. 252 del D.Lgs. 152/06 prevede che, per i siti di interesse nazionale
(SIN), la competenza sia in capo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, mentre, l’art. 242 dello stesso decreto stabilisce che la
Regione abbia la competenza in materia di bonifica degli altri siti.
La Regione Marche ha provveduto, con Legge Regionale n° 13 del 2 agosto 2006
“Assestamento del Bilancio 2006”, al trasferimento delle proprie funzioni
amministrative inerenti gli interventi di bonifica ai Comuni competenti, mentendo in
capo esclusivamente le procedure relative alle bonifiche di siti che ricadono nel
territorio di più Comuni.
69
La provincia, secondo l’art. 244 del D.Lgs. 152/06, svolge le indagini per identificare
il responsabile dell’inquinamento e, uno volta individuato, lo diffida a provvedere a
bonificare il sito.
Inoltre la provincia, secondo l’art. 248 del D.Lgs. 152/06, provvede all’effettuazione
dei relativi controllo di conformità e al rilascio dell’apposita certificazione di
avvenuta bonifica.
20. PRIORITÀ INDIVIDUATE A LIVELLO PROVINCIALE
Saranno privilegiati gli interventi per la bonifica dei siti inquinati che ricadono nelle
seguenti tipologie:
i. interventi compresi nelle perimetrazioni dei Siti di interesse nazionale;
j. interventi oggetto di accordi e di intese;
k. interventi che costituiscono completamento di operazioni già avviate;
l. interventi ricadenti in area Aerca;
m. Integrazione con altri Assi e/o altri programmi (FAS, FEASR ecc….).
70
21. PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELL’ASSE 5 “VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI” - PROGETTAZIONE INTEGRATA
Le modalità di attuazione, simili per tutti gli interventi dell’asse 5 che ricadono
nell’ambito della progettazione integrata, prevedono la realizzazione delle seguenti
fasi:
n. la definizione dei criteri di attribuzione dei fondi a scala provinciale
nell’ambito di tavoli tematici di concertazione, appositamente organizzati
tra la Regione e le Autonomie locali portatori di proposte progettuali;
o. i Servizi regionali provvedono, sulla base della programmazione di
settore ed in riferimento al POR, alla redazione di linee guida per la
programmazione integrata;
p. le Province promuovono un’azione di sensibilizzazione del territorio sui
temi dell’asse 5 per stimolare la progettualità, attraverso incontri con le
autonomie locali e divulgano le linee guida predisposte dai Servizi
regionali;
q. la PF Politiche comunitarie predispone il bando per la presentazione delle
proposte progettuali da parte delle autonomie locali (Province, Comuni e
loro aggregazioni);
r. la PF Politiche comunitarie riceve le proposte progettuali e verifica
l’ammissibilità delle stesse in collaborazione se necessaria con i servizi
regionali competenti;
s. il NUVVIP procede alla valutazione delle proposte progettuali sulla base
delle disposizioni, criteri, previsti nel POR ed in conformità con le
modalità attuative in esso definite;
t. la PF Politiche comunitarie predispone le singole convenzioni da stipularsi
con i soggetti capofila dei progetti integrati selezionati.
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P.F. Difesa del suolo
Linee guida per la progettazione integrata sull’asse 5
“Valorizzazione dei territori” del POR FESR
Linee guida intervento relativo: “Miglioramento nella gestione dei rischi
idrogeologici attraverso interventi di prevenzione”
Intervento: 5.1.2.53.01
72
Indice
Introduzione
1 - Priorità individuate nell’ambito della programmazione comunitaria POR
FESR 2007-2013.
2 - Situazione regionale nell’ambito/ tematica di riferimento.
3 - Strategia regionale, normativa e pianificazione di riferimento.
4 - Priorità individuate a livello provinciale.
5 – Procedure di attuazione dell’Asse 5 “Valorizzazione dei territori” -
progettazione integrata.
73
22. INTRODUZIONE
Le linee guida sono divise in 5 sezioni distinte. La prima riporta le disposizioni
chiave previste nell’ambito del POR Asse V per la gestione dei rischi idrogeologici; la
seconda propone un’analisi della situazione regionale nella tematica di riferimento;
la terza riporta il quadro strategico e definisce l’approccio perseguito dal servizio
per raggiungere gli obiettivi di settore a livello regionale; la quarta indica le priorità
che il servizio intende perseguire nell’ambito della progettazione e realizzazione dei
PIT a livello provinciale; mentre la quinta sezione precisa, coerentemente con il
paragrafo 5.4.7 del POR, le modalità dettagliate di attuazione e le procedure
ritenute sia per la programmazione, che la selezione e l’attuazione degli interventi.
Le proposte progettuali delle autonomie locali dovranno dimostrare la loro coerenza
con le presente linee guida.
23. PRIORITÀ INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
Gli interventi previsti nell’ambito del POR FESR 2007-2013 saranno attuati sulla
base della programmazione di settore (PAI, Piano Regionale di bonifica ed altre
tipologie di strumenti di pianificazione vigenti) e contribuiranno a ridurre le
situazioni più critiche individuate a livello territoriale, cercando adeguate ed
articolate risposte sia da un paragrafo di vista quantitativo che qualitativo: si
interverrà in quelle situazioni, individuate dalla programmazione di settore, che
presentano i livelli maggiori di rischio (livelli 3 e 4 del PAI relativamente al rischio
idrogeologico).
Va ricordato che l’analisi SWOT, realizzata nell’ambito del POR FESR 2007-2013,
individua una situazione di rischio diffuso su tutto il territorio, sia nell’ambito
idrogeologico che sismico, risultano però particolarmente vulnerabili quegli ambiti
territoriali che presentano una maggior concentrazione delle attività produttive e/o
degli insediamenti umani
In riferimento al recupero delle situazione di crisi ambientali e di prevenzione e
gestione dei rischi, l’approccio adottato mira ad integrare gli interventi laddove si
registrano maggiori situazioni di crisi ambientali, ad esempio nelle aree FUAs (Aree
urbane Funzionali) e laddove si può prevedere un maggior impatto degli interventi
sullo sviluppo del territorio, con particolare riferimento alle aree produttive o nelle
aree di maggior pregio a livello culturale ed architettonico.
74
Per quanto riguarda l’attività di riferimetno, il POR prevede che abbia come
scopo quello di “migliorare il sistema di previsione e di prevenzione delle calamità
naturali, nonché di potenziare il sistema di risposta in caso di emergenza, ritenuto
imprescindibile considerata l’aumentata frequenza di eventi meteorici che hanno
interessato la regione. Specifici interventi sono dedicati alla prevenzione e alla
mitigazione dei rischi di esondazione, che interessano in modo prioritario i
fondovalle e i tratti delle aste fluviali dove è prevalente l’edificazione produttiva e
la densità abitativa. Saranno privilegiati gli interventi che utilizzano tecniche di
ingegneria naturalistica”.
24. SITUAZIONE REGIONALE NELL’AMBITO/TEMATICA DI RIFERIMENTO
Il “Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale
(PAI)” (Suppl. n. 5 al B.U.R. n.15 del 13 febbraio 2004, di seguito PAI), è lo
strumento di programmazione approvato dal Consiglio Regionale in tema di rischio
idrogeologico.
In particolare l’ALL. “C” alla Relazione, tratta del “Quadro di sintesi delle aree a
rischio idrogeologico” attraverso tabelle che, organizzate per bacino, riportano
valori assoluti (Ha) e percentuali relative ai territori riconosciuti a rischio
esondazione.
Tale documento permette, anche attraverso nuove elaborazioni, una immediata
lettura del territorio in termini di rischi più elevati.
75
Rischio R3 ed R4 per Esondazione nei principali bacini di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale
Fonte: PAI Marche Anno 2004
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Principali Bacini e Gradi di Rischio R3 - R4
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R3R4Totale
Parte integrante del PAI è anche rappresentato dal “Quadro preliminare del
fabbisogno economico per gli interventi”, nel quale vengono prima individuate per
singolo bacino le aree a rischio R3 ed R4 e successivamente vengono applicati dei
costi parametrici per la quantificazione degli interventi a rischio R4, per quelli a
rischio R3 e per la manutenzione sulle aste fluviali.
Si riportano di seguito tabelle riassuntive e corrispondenti diagrammi per ogni
Provincia, associando alle superfici (in Ha) delle aree relative ai rischi R3 ed R4, sia
i costi inerenti gli “Interventi” quantificati nel PAI (R3 e R4), sia il “Totale
Fabbisogno Stimato” comprendente, oltre gli “Interventi” in senso stretto, anche
ulteriori tipologie o misure per la riduzione e/o mitigazione del rischio idraulico:
76
77
Alle cifre sopra riportate andrebbero aggiunti i costi per la quota parte regionale dei
bacini interregionali (Marecchia-Conca e Tronto) e nazionale Tevere.
78
25. STRATEGIA REGIONALE, NORMATIVA E PIANIFICAZIONE DI RIFERIMENTO
Come già accennato, il PAI di cui al paragrafo precedente è lo strumento di
programmazione regionale.
La strategia regionale, sia riferita alla tematica di riferimento, sia in relazione alla
normativa vigente, è rappresentata dalla programmazione di interventi sulle
principali aste fluviali marchigiane; a tal proposito, come premessa, vanno
dapprima elencati i seguenti elementi rappresentativi delle cause che hanno spesso
determinato una riduzione delle sezioni utili di deflusso e della funzionalità delle
opere presenti:
u. la presenza di numerose opere idrauliche (dighe, ponti, traverse, ecc.) in
alveo e la conseguente progressiva riduzione delle portate, correlata
comunque ad un incremento dell’impiego della risorsa idrica per scopi
sociali ed economici,
v. la non sempre corretta gestione delle pratiche colturali,
w. la progressiva riduzione nel tempo di una custodia spontanea (frontisti)
dell’ambiente fluviale,
x. la riduzione delle disponibilità economiche necessarie per rispondere ad
una richiesta di manutenzione anche ordinaria lungo i fiumi marchigiani,
Pertanto, la stima del fabbisogno economico lungo le principali aste fluviali
marchigiane è funzionale alla determinazione delle azioni possibili di prevenzione e
riduzione del rischio.
Per quanto attiene la progettazione si ritiene che la stessa debba permettere di
sviluppare una “programmazione della progettazione” indispensabile alla
realizzazione dei successivi interventi.
Gli interventi che interessano la difesa del suolo ed in particolare la riqualificazione
e valorizzazione dei contesti fluviali ad elevato rischio idrogeologico previsto nei PAI
dei bacini marchigiani dovranno prendere in considerazione i seguenti requisiti
preferenziali rappresentativi e qualificanti ai fini di una omogenea valutazione degli
stessi:
Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI).
y. è richiesto il riferimento al PAI come prerequisito per l’attuazione degli
interventi di settore.
79
Rischio idraulico R4/R3.
z. è richiesta una concentrazione dei benefici nelle aree a maggior rischio
(prime due classi di rischio previste – R4 e R3) lungo le aste principali.
Demanio.
aa. sono richiesti interventi che preferibilmente interessano aree demaniali.
Ottica di bacino.
bb. è richiesta la progettazione degli interventi in modo prevalente sulle aste
fluviali principali a livello di bacino (da valle verso monte), evitando
interventi a tratti (non risolutivi) ma favorendo – almeno a livello di
analisi - la continuità, l’integrazione e l’efficacia delle azioni
programmate; sono elementi preferenziali la valutazione delle lunghezze
(km) e/o superfici (mq) e/o volumi di invasamento temporaneo (mc)
degli interventi.
Conformità obiettivi PAI.
cc. è richiesta una progettazione che dimostri sia il recupero della
funzionalità di sistemi fluviali con riduzione degli effetti
dell’antropizzazione, sia il riacquisto e mantenimento di condizioni
ecosistemiche di tipo autoctono, (tali azioni sono conformi agli obiettivi
descritti al capitolo 2 dell’allegato A alle Norme di Attuazione del PAI -
concernente “Indirizzi d’uso del territorio per la salvaguardia dai
fenomeni di esondazione” – approvato con Del. Amm.va del Consiglio
Reg.le n. 116 del 21.01.2004 e pubblicato sul Suppl. n. 5 al BUR n. 15
del 13.02.2004 – pagg. 211-235).
Piano di manutenzione.
dd. è richiesto un piano di manutenzione ordinaria (ad es. per 5 anni),
complementare al progetto esecutivo, con la programmazione delle
relative risorse.
Cofinanziamenti.
ee. è elemento preferenziale l’attivazione di eventuali cofinanziamenti
(EE.LL., privati, ecc.) con conseguente aumento del budget ed
ottimizzazione delle risorse.
80
Competenze
L.R. 17 maggio 1999, n. 10 Riordino delle funzioni amministrative della Regione e
degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del
territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché
dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa.
Regione:
Articolo 7
(Funzioni della Regione)
1. Nelle materie e nei settori considerati spettano alla Regione le funzioni ad essa
espressamente riservate dalla presente legge, nonché le funzioni che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale.
2. Nelle materie e nei settori predetti spettano in ogni caso alla Regione:
a) le funzioni di programmazione per il perseguimento degli obiettivi e delle
esigenze unitarie su scala regionale mediante il programma regionale di
sviluppo, il piano pluriennale di attività e di spesa e i piani regionali di settore;
b) le funzioni di raccolta, gestione, elaborazione, analisi e diffusione delle
informazioni statistiche previste nelle indagini del programma statistico
nazionale e regionale e relative allo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali.
3. Relativamente alle funzioni conferite agli enti locali, la Giunta regionale adotta
atti di indirizzo, sentito il Consiglio delle autonomie locali.
4. La Giunta regionale provvede inoltre, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 46/1992,
alla verifica della compatibilità con gli atti regionali di programmazione di cui al
comma 2, lettera a), degli atti di programmazione dei Comuni, delle Province e
delle Comunità montane rilevanti ai fini dell'attuazione della programmazione
regionale.
5. La Giunta regionale, previa diffida, può adottare, sentito il Consiglio delle
autonomie locali, i necessari atti sostitutivi al fine di assicurare la conformità
agli atti regionali di programmazione e di indirizzo e l'adempimento degli
obblighi stabiliti dalle disposizioni comunitarie.
Nota relativa all'Articolo 7:
Così modificato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.
81
CAPO III Difesa del suolo
Articolo 51
(Funzioni della Regione)
1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la programmazione, la pianificazione e la gestione integrata degli interventi di
difesa delle coste e degli abitati costieri;
b) la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;
c) ...........................................................................................
d) la concessione di grandi derivazioni d'acqua di cui all'articolo 6 del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775.
Nota relativa all'Articolo 51:
Così modificato dall'art. 7, l.r. 6 novembre 2002, n. 23.
Provincia:
Articolo 52
(Funzioni delle Province)
1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) l'organizzazione e il funzionamento del servizio di polizia delle acque, di piena e
di pronto intervento idraulico;
b) la gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di
acque pubbliche, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee,
nonché alla tutela del sistema idrico sotterraneo ad eccezione di quanto previsto
all'articolo 51, comma 1, lettera d);
c) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche;
d) la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più
utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua
sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, terzo comma,
del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora
il corso d'acqua riguardi il territorio di più Regioni la nomina dovrà avvenire
d'intesa tra queste ultime;
e) le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
f) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo
8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37
82
Comune:
Articolo 53
(Funzioni dei Comuni)
1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) ............................................................................................
b) l'esecuzione delle piccole manutenzioni nel settore della difesa del suolo e la
pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua;
c) i provvedimenti relativi agli abitati da consolidare, ivi compresa l'approvazione
dei progetti generali di consolidamento.
Nota relativa all'Articolo 53:
Così modificato dall'art. 2, l.r. 6 novembre 2002, n. 23.
• L.R. 25 maggio 1999, n. 13 Disciplina regionale della difesa del suolo.
Regione:
Articolo 14
(Funzioni esercitate dalla Regione)
1. La Regione, in materia di difesa del suolo, esercita, oltre alle funzioni legislative e
regolamentari, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello
regionale ed in particolare quelle concernenti:
a) l'approvazione di strumenti pianificatori e programmatori di dimensione o
rilevanza regionale di cui all'articolo 10, comma 2, e la verifica di compatibilità
degli atti di programmazione delle Province di cui all'articolo 15 della l.r.
46/1992;
b) l'attività di indirizzo e coordinamento, le attività di direttiva, di vigilanza e di
sostituzione nei confronti degli enti destinatari di conferimento di funzioni
amministrative;
c) l'approvazione dei piani di bacino interregionali ai sensi dell'articolo 19 della
legge 183/1989;
d) l'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale;
e) la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi a difesa
delle coste e degli abitati costieri;
f) ............................................................................................
g) il monitoraggio degli usi delle acque pubbliche;
h) le concessioni di grandi derivazioni di acqua di cui all'articolo 6 del t.u.
1775/1933;
83
i) la programmazione delle attività conoscitive di cui al d.p.r. 7 gennaio 1992.
Nota relativa all'Articolo 14:
Così modificato dall'art. 7, l.r. 6 novembre 2002, n. 23.
Provincia:
Articolo 15
(Competenze delle Province)
1. Le Province collaborano con le Autorità di bacino interregionale e regionale per
l'elaborazione dei piani di bacino e dei programmi triennali di intervento.
2. Le Province, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici comunali,
verificano la compatibilità degli stessi con i contenuti dei piani di bacino
interregionali e regionali, anche ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge
183/1989.
Articolo 16
(Conferimento di funzioni e compiti alle Province)
1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative di competenza regionale
concernenti:
a) la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche, la polizia
idraulica, il pronto intervento idraulico, la polizia delle acque, il servizio
idrometrico e di piena, la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti
e la conservazione dei beni interessanti la difesa del suolo, ivi compresa
l'imposizione di limitazione e divieti dell'esecuzione di qualsiasi opera o
intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica qualora questi siano in
grado di influire anche indirettamente sul corso d'acqua;
b) il vincolo idrogeologico;
c) le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di trasporto, trasformazione o
distribuzione di energia elettrica comunque prodotta, avente tensione fino a 150
mila volt;
d) la realizzazione di opere di consolidamento dei versanti di cui al d.lgs. 30 giugno
1918, n. 1019;
e) le opere di pronto intervento di cui al d.lgs. 12 aprile 1948, n. 1010;
f) le autorizzazioni per opere di difesa e regimazione idraulica richieste da terzi;
g) le concessioni di spiagge lacuali, superficiali e pertinenze per i laghi;
h) le autorizzazioni o concessioni di attraversamento di corsi d'acqua;
84
i) le concessioni di piccole derivazioni, compresa la delimitazione delle aree di
rispetto delle captazioni potabili e le concessioni trentennali per pozzi di uso
irriguo;
l) le licenze per l'attingimento di acqua pubblica, nonché le ricerche, l'estrazione e
l'utilizzazione delle acque sotterranee;
m) le autorizzazioni per coperture o sistemazioni di sponde con sistemazione degli
alvei;
n) le autorizzazioni per la costruzione di argini e le opere di cui all'articolo 60,
commi 1 e 2, del r.d. 523/1904;
o) i provvedimenti di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64;
p) la denuncia di opere di conglomerato cementizio armato, normale o
precompresso o a struttura metallica di cui agli articoli 4 e 7 della legge 5
novembre 1971, n. 1086 e successive modificazioni ed integrazioni;
q) la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più
utenti debba farsi luogo alle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base
dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso
d'acqua riguardi il territorio di più Province la nomina dovrà avvenire d'intesa tra
queste ultime;
q bis) la realizzazione delle dighe non ricomprese nell'articolo 91, comma 1, del
d.lgs.112/1998.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno la Provincia inoltra alla Regione una relazione
tecnica riferita all'anno precedente sulle funzioni amministrative conferite con la
presente legge.
Nota relativa all'Articolo 16:
Così modificato dagli artt. 7 e 8, l.r. 6 novembre 2002, n. 23.
Comune:
Articolo 17
(Funzioni conferite ai Comuni)
1. Sono conferite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti
relativi agli abitati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, ivi
compresa l'approvazione dei progetti generali di consolidamento.
2. Ai fini della difesa dei centri abitati i Comuni provvedono alla pulizia dei tratti
degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua interni ai centri stessi,
nonché alla manutenzione dei muri ad argine, dei parapetti e delle altre opere,
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predisposte a difesa dei centri abitati medesimi, qualora detti tratti ed opere
non risultino classificati ai sensi del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 ad esclusione
delle opere a carico dei proprietari e possessori di cui all'articolo 12, comma 3,
dello stesso r.d. 523/1904. L'esecuzione delle opere e dei servizi può avvenire
secondo quanto disposto dalla l.r. 20 giugno 1997, n. 35.
3. I Comuni possono esercitare le funzioni di cui alla presente legge in forma
associata; l'esercizio associato di tali funzioni, per i Comuni ricadenti nel
territorio montano, spetta alle Comunità montane.
86
26. PRIORITÀ INDIVIDUATE A LIVELLO PROVINCIALE
Attraverso le elaborazioni di cui al capitolo 2 e considerando i bacini di competenza
dell’AdB regionale (ad eccezione dei bacini-litorali e di quelli privi di aree a rischio
R3 ed R4), si propone l’utilizzo di un criterio di priorità che consenta di correlare sia
la massima criticità (R4+R3) che i costi necessari per la messa in sicurezza.
Tale criterio è basato su una valutazione dell’efficacia che lega:
ff. i costi degli interventi (R3+R4),
gg. il totale del fabbisogno stimato,
hh. alle superfici (Ha) a rischio R4+R3 per esondazione presenti nel bacino.
In pratica si vuol analizzare il parametro costo/beneficio a livello provinciale:
EFFICACIA = COSTO INTERVENTO [M€] / BENEFICIO [Ha]
dove
Costo = spesa presunta sulle aree a rischio R4+R3 previste dal PAI
Beneficio = superficie aree a rischio esondazione R4+R3
Poiché il rapporto esprime il costo riferito alle aree a rischio R4+R3, valori bassi del
rapporto danno alta efficacia all’intervento (a parità di costo, l’intervento più
efficace è quello nell’asta che contiene più ettari di zone a rischio R4+R3).
Sulla base di questa considerazione si ottiene il seguente scenario (le priorità sono
evidenziate):
87
88
89
N.B.: La metodica sopra riportata rappresenta comunque soltanto un criterio per
rappresentare i reali fabbisogni del territorio di competenza dell’Autorità di Bacino
Regionale (ad esclusione dei bacini minori).
90
27. PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELL’ASSE 5 PROGETTAZIONE INTEGRATA
Le modalità di attuazione, simili per tutti gli interventi dell’asse 5 ricadenti
nell’ambito della progettazione integrata, prevedono la realizzazione delle seguenti
fasi:
ii. la definizione dei criteri di attribuzione dei fondi a scala provinciale
nell’ambito di tavoli tematici di concertazione, appositamente organizzati
tra la Regione e le Autonomie locali portatori di proposte progettuali;
jj. i Servizi regionali provvedono, sulla base della programmazione di
settore ed in riferimento al POR, alla redazione di linee guida per la
programmazione integrata;
kk. le Province promuovono un’azione di sensibilizzazione del territorio sui
temi dell’asse 5 per stimolare la progettualità, attraverso incontri con le
autonomie locali e divulgano le linee guida predisposte dai Servizi
regionali;
ll. la PF Politiche comunitarie predispone il bando per la presentazione delle
proposte progettuali da parte delle autonomie locali (Province, Comuni e
loro aggregazioni);
mm. la PF Politiche comunitarie riceve le proposte progettuali e verifica
l’ammissibilità delle stesse in collaborazione se necessaria con i servizi
regionali competenti;
nn. il NUVVIP procede alla valutazione delle proposte progettuali sulla base
delle disposizioni, criteri, previsti nel POR ed in conformità con le
modalità attuative in esso definite;
oo. la PF Politiche comunitarie predispone le singole convenzioni da stipularsi
con i soggetti capofila dei progetti integrati selezionati.
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Servizio Ambiente e Paesaggio
Linee guida per la progettazione integrata asse 5
“Valorizzazione dei territori” del POR FESR
Linee guida intervento relativo a: “Prevenzione dei rischi tecnologici in
ambito urbano ed industriale”
Intervento: 5.1.3.53.01
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Indice
Introduzione
1 - Priorità individuate nell’ambito della programmazione comunitaria POR
FESR 2007-2013.
2 - Situazione regionale nell’ambito/ tematica di riferimento.
3 - Strategia regionale, normativa e pianificazione di riferimento.
4 - Priorità individuate a livello provinciale.
5 – Procedure di attuazione dell’Asse 5 “Valorizzazione dei territori” -
progettazione integrata.
93
28. INTRODUZIONE
Le linee guida sono divise in 5 sezioni distinte. La prima riporta le disposizioni
chiave previste nell’ambito del POR Asse V per la gestione dei rischi; la seconda
propone un’analisi della situazione regionale nella tematica di riferimento rischi
tecnologici; la terza riporta il quadro strategico e definisce l’approccio perseguito
dal servizio per raggiungere gli obiettivi di settore a livello regionale; la quarta
indica le priorità che il servizio intende perseguire nell’ambito della progettazione e
realizzazione dei PIT a livello provinciale; mentre la quinta sezione precisa,
coerentemente con il paragrafo 5.4.7 del POR, le modalità dettagliate di attuazione
e le procedure ritenute sia per la programmazione, che la selezione e l’attuazione
degli interventi.
Le proposte progettuali delle autonomie locali dovranno dimostrare la loro coerenza
con le presente linee guida.
29. PRIORITÀ INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA POR FESR 2007-2013
L’asse 5 del POR persegue in particolare l’obiettivo di tutelare e valorizzare le
risorse del territorio promuovendo la salvaguardia dell’ambiente attraverso
interventi di recupero di situazioni di crisi ambientali e di prevenzione dei rischi.
L’obiettivo operativo che mira ad “prevenire i rischi tecnologici in ambito urbano ed
industriale” concorre in modo particolare al raggiungimento di questo obiettivo.
L’attività POR relativa ai rischi tecnologici prevede “la realizzazione di operazioni
volte a prevenire i rischi tecnologici (ad esempio incendi, esplosioni, inquinamento
dell’aria o delle altri matrici ambientali) laddove si verifica una maggior criticità,
caratterizzata dall’alta presenza di insediamenti industriali e di una forte
concentrazione demografica”.
30. SITUAZIONE REGIONALE NELL’AMBITO/TEMATICA DI RIFERIMENTO
La strategia regionale in materia di Prevenzione dei rischi tecnologici in ambito
urbano ed industriale è sostanzialmente delineata dalla Legge Regionale n° 18
del 04/10/2004.
In quest’ambito la Regione ha il compito di redigere l’elenco delle industrie soggette
alle disposizioni del D.Lgs 334/99 e ss.mm.ii e l’ultimo aggiornamento è costituito
dalle seguenti tabelle:
94
Elenco degli stabilimenti della Regione Marche soggetti a sola
Notifica ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 334/99
Provincia Comune Denominazione Industria Settore
1. BUNGE Italia S.p.A Lavorazione semi
oleosi
Ancona
2. SOL S.p.A
Produzione e
imbombolamento
acetilene,
ossigeno
Castelfidardo 3. SILGA S.p.a Galvanica
Monterado 4. SOCIETA' ITALIANA GAS
LIQUIDI Deposito GPL
Ancona
Senigallia 5. Goldengas S.p.A. Deposito GPL
Appignano del
Tronto 6. ALESSI FIREWORKS Srl
Deposito fuochi
d'artificio
Ascoli Piceno 7. ALESSI FIREWORKS Srl Deposito fuochi
d'artificio
Castignano 8. Alesi Mario s.a.s Deposito esplosivi
Castorano 9. Pirotecnica Santa Chiara di
Maurizio Di Pietro
Fabbrica e
Deposito esplosivi
Ascoli
Piceno
Comunanza 10. D.E.C. s.r.l. Deposito esplosivi
Pesaro Novafeltria 11. MARIG s.r.l. Deposito esplosivi
Elenco degli stabilimenti della Regione Marche soggetti a Rapporto
di Sicurezza ai sensi
Provincia Comune Denominazione
Industria
Settore
Falconara M.ma 12. API S.p.A Raffineria
(anche RS)
Jesi 13. Goldengas S.p.A. Deposito GPL Ancona
Montemarciano 14. Montemarciano Gas
S.r.l. Deposito GPL
Ascoli Piceno Ascoli Piceno 15. DEATECH s.r.l. Produzione
smalti isolanti
per cavi
95
Provincia Comune Denominazione
Industria
Settore
elettrici
Fermo 16. EDISON s.p.a. Deposito oli
minerali
Affida 17. BONFIGLI s.r.l.
Deposito
prodotti
fitofarmaci
Porto San Giorgio 18. PEGAS S.r.l Deposito GPL
Pesaro Pesaro 19. FOX Petroli S.p.A
Deposito
costiero oli
minerali
Di seguito si riporta la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante ai sensi del D.lgs. 334/99 nella Regione Marche.
96
31. STRATEGIA REGIONALE, NORMATIVA E PIANIFICAZIONE DI RIFERIMENTO
NORMATIVA UE
- Direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio del 16
dicembre 2003 che modifica la direttiva 96/82/CE,sul controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose” (pubblicata in G.U.C.E. n. L 345 del 31 dicembre 2003).
- Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose (pubblicata in G.U.C.E. n. L 10 del 14 gennaio 1997);
- Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento (pubblicata in Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n°
L257 del 10/10/1996);
NORMATIVA STATALE
- DPCM 16 febbraio 2007 - Linee Guida per l’informazione alla
popolazione sul rischio industriale (pubblicato sul supplemento ordinario
alla G.U. n. 53 del 5 marzo 2007);
- Comunicato 3 maggio 2006 - Indicazioni per il coordinamento
operativo di emergenze dovute ad incidenti stradali, ferroviari, aerei e di
mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con presenza di
sostanze pericolose (pubblicato sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 2006);
- D.Lgs n. 238 del 21 settembre 2005 - Attuazione della direttiva
2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose (pubblicato sulla G.U. n. 271 del 21 novembre 2005);
- DPCM 25 febbraio 2005 - Linee Guida per la predisposizione del piano
d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (pubblicato sul supplemento alla G.U.
n. 62 del 16 marzo 2005);
- D.M. n. 293 del 16 maggio 2001 (Decreto porti) - Regolamento di
attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
(pubblicato sulla G.U. n. 165 del 18 luglio 2001);
97
- D.M. del 09/05/2001 (Decreto urbanizzazione) - Requisiti minimi di
sicurezza in materia di pianificazione urbanistica territoriale per le zone
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (pubblicato nel
S.O. alla G.U. n. 138 del 16/06/2001);
- D.Lgs n. 334 del 17/08/1999 (Testo coordinato con il D.Lgs
n.238/05) - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
(pubblicato nel S.O. della G.U. n.228 del 28/09/1999);
NORMATIVA E ATTI REGIONALI
- Legge Regionale n° 18 del 04/10/2004 - Norme relative al controllo
del pericolo di incidenti rilevanti (pubblicata in Bollettino Ufficiale
Regione Marche n° 109 del 14/10/2004) la cui efficacia a decorre dalla
stipulazione dell’accordo di programma tra Stato e Regione Marche di
cui all'articolo 72, comma 3, del D.Lgs n. 112/1998, fermo restando
quanto disposto dall’art. 7 della stessa, relativamente al Sistema
Informativo Regionale Ambientale – SIRA - (ex art. 17, LR 18/2004).
- DGR n. 2691 del 11/12/2000 – D.Lgs. n. 334/1999 - "Attuazione
della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose". Istituzione di un
gruppo di lavoro per gli adempimenti connessi all'attuazione del decreto.
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Marche n°3 del 4 gennaio
2001);
- DGR n. 620 del 20/03/2001 - D.Lgs. n. 334/1999 - "Attuazione della
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericolosi di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose" - pubblicazione elenco
delle industrie a rischio d'incidente rilevante presenti sul territorio
regionale (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Marche n°44 del 9
aprile 2001);
- DGR n. 1170 del 29/05/2001 - D.Lgs. n. 334/1999 "Attuazione della
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose". Disposizioni relative
all'attuazione delle attività amministrative già attribuite alle Regioni
(pubblicata nel B.U.R Marche 12 giugno 2001, n. 65);
98
- DGR n. 3049 del 19/12/2001 – Decreto Legislativo 17 agosto 1999,
n.334. “Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose”. Aggiornamento elenco delle industrie a rischio d’incidente
rilevante presenti sul territorio regionale nell’anno 2001 (pubblicata sul
B.U.R.M. n. 8 del 15/01/2002);
- DGR n. 437 del 04/03/2002 - Rischio industriale - Decreto legislativo
n. 334/1999, art. 25: "Programma regionale di controllo delle industrie a
rischio di incidente rilevante - anno 2002" (Pubblicata nel B.U.R. Marche
26 marzo 2002, n. 42);
- DGR n. 2258 del 23/12/2002 - Rischio industriale - Approvazione
delle attività concernenti gli interventi a sostegno dell'attuazione del
D.Lgs. 334/99 (pubblicata sul B.U.R.M. n.6 del 20/01/2003);
COMPETENZE
Il D.Lgs n. 334 del 17 agosto 1999 e ss.mm.ii. definisce gli adempimenti di
competenza del gestore degli impianti a rischio di incidente rilevante, in funzione
della tipologia degli stessi, e gli adempimenti di Stato, Regioni, Province, Comuni e
Prefetture in materia di gestione di tali rischi.
Mentre le Prefetture sono i soggetti a cui compete la redazione dei piani di
emergenza esterni allo stabilimento, ai sensi dell’art. 20 del sopra citato decreto,
agli enti locali (Province e Comuni) spetta, ove necessario, apportare e approvare le
varianti ai piani territoriali di coordinamento provinciali e agli strumenti urbanistici
comunali (ex art. 14 D.Lgs 334/99).
Più precisamente ai sensi del D.M. 9 maggio 2001 le province devono individuare,
nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale con il concorso dei
comuni interessati, le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti
soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334,
acquisendo, ove disponibili, le informazioni contenute nell’elaborato tecnico RIR
(Rischi di incidenti rilevanti) elaborato dai Comuni.
Il piano territoriale di coordinamento, nell'ambito della determinazione degli assetti
generali del territorio disciplina, tra l'altro, la relazione degli stabilimenti con gli
elementi territoriali e ambientali vulnerabili, con le reti e i nodi infrastrutturali, di
trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti, tenendo conto delle aree di
99
criticità relativamente alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nel piano di
protezione civile.
Gli strumenti urbanistici comunali individuano e disciplinano, anche in relazione ai
contenuti del Piano territoriale di coordinamento provinciale, le aree da sottoporre a
specifica regolamentazione, tenuto conto anche di tutte le problematiche territoriali
e infrastrutturali relative all'area vasta.
A tal fine, gli strumenti urbanistici devono comprendere un Elaborato Tecnico
"Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" relativo al controllo dell'urbanizzazione.
L'Elaborato Tecnico, che individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica
regolamentazione, è predisposto secondo quanto stabilito dal D.M. 9 maggio 2001.
Le informazioni contenute nell'Elaborato Tecnico devono essere trasmesse agli altri
enti locali territoriali eventualmente interessati dagli scenari incidentali perché
possano a loro volta attivare le procedure di adeguamento degli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale di loro competenza.
In sede di formazione degli strumenti urbanistici nonché di rilascio delle concessioni
e autorizzazioni edilizie si deve in ogni caso tenere conto, secondo principi di
cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli
previsti.
Nei casi previsti dal presente decreto, gli enti territoriali competenti possono
promuovere, anche su richiesta del gestore, un programma integrato di intervento,
o altro strumento equivalente, per definire un insieme coordinato di interventi
concordati tra il gestore ed i soggetti pubblici e privati coinvolti, finalizzato al
conseguimento di migliori livelli di sicurezza.
Al fine di verificare lo stato di attuazione in tema di pianificazione urbanistica ai
sensi del D.M. 9 maggio 2001 (urbanizzazione) e del D.M. del 16 maggio 2001 n.
293 (porti industriali, petroliferi e commerciali), la Regione ha richiesto ai soggetti
interessato di comunicare le proprie informazioni in merito. Sono alcuni enti
territoriali ed autorità marittime e portuali hanno risposto a tale richiesta e dai dati
in nostro possesso si può affermare quanto segue:
ad oggi nessuna delle quattro Province risulta avere verificato la compatibilità ed
eventualmente adeguato il proprio PTC ai sensi del D.M. 9 maggio 2001, mentre
solo qualche Comune dei 15 interessati dalla presenza sul territorio di industrie a
rischio di incidente rilevante ha redatto l’elaborato tecnico RIR verificando la
compatibilità del proprio strumento urbanistico (Comuni di Falconara e Ancona).
100
L’Autorità marittima di Pesaro sta elaborando il proprio Rapporto integrato di
Sicurezza Portuale (RISP) mentre l’Autorità Portuale di Ancona ha comunicato di
non dover redigere il RISP ritenendo l’ambito portuale di Ancona non ricadente nei
limiti imposti dal cosiddetto D.M. porti.
Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 334/99 il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare comunica alla Commissione europea il nome e la ragione
sociale del gestore, l’indirizzo degli stabilimenti soggetti all’articolo 2, comma 1,
nonché informazioni sulle attività dei suddetti stabilimenti, e predispone e aggiorna,
l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti sulla base
delle informazioni fornite dalle Regioni.
L’elenco delle industrie a rischio di incidente rilevante, aggiornato a novembre
2007, presenti sul territorio regionale è di seguito riportato. In tale elenco le
industrie a rischio sono suddivise tra quelle soggette a presentare la sola notifica e
la scheda informativa di cui all’allegato V ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 334/99
vigente e quelle soggette anche a presentare il Rapporto di Sicurezza ai sensi
dell’art. 8 del medesimo decreto legislativo.
32. PRIORITÀ INDIVIDUATE A LIVELLO PROVINCIALE PER LA NUOVA PROGRAMMAZIONE
Gli interventi prioritari individuati a livello provinciale fanno riferimento alle
seguenti tipologie:
- interventi relativi ad aree in cui si verificano le maggiori criticità in
rapporto all’alta presenza di insediamenti industriali, alla concentrazione
demografica e ad altri fattori di rischio;
- interventi che oltre a superare il fattore di rischio industriale
contribuiscano alla riqualificazione;
- interventi di completamento di attività già intraprese;
- interventi integrati con programmi di Informazione ai cittadini sul rischio
e sui comportamenti da adottare.
101
33. PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELL’ASSE 5 “VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI” - PROGETTAZIONE INTEGRATA
Le modalità di attuazione, simili per tutti gli interventi dell’asse 5 interessati,
prevedono la realizzazione delle seguenti fasi:
pp. la definizione dei criteri di attribuzione dei fondi a scala provinciale
nell’ambito di tavoli tematici di concertazione, appositamente organizzati
tra la Regione e le Autonomie locali portatori di proposte progettuali;
qq. i Servizi regionali provvedono, sulla base della programmazione di
settore ed in riferimento al POR, alla redazione di linee guida per la
programmazione integrata;
rr. le Province promuovono un’azione di sensibilizzazione del territorio sui
temi dell’asse 5 per stimolare la progettualità, attraverso incontri con le
autonomie locali e divulgano le linee guida predisposte dai Servizi
regionali;
ss. la PF Politiche comunitarie predispone il bando per la presentazione delle
proposte progettuali da parte delle autonomie locali (Comuni, Province e
loro aggregazioni);
tt. la PF Politiche comunitarie riceve le proposte progettuali e verifica
l’ammissibilità delle stesse in collaborazione se necessaria con i servizi
regionali competenti;
uu. il NUVVIP procede alla valutazione delle proposte progettuali sulla base
delle disposizioni, criteri, previsti nel POR ed in conformità con le
modalità attuative in esso definite;
vv. la PF Politiche comunitarie predispone le singole convenzioni da stipularsi
con i soggetti capofila dei progetti integrati selezionati.
102
Servizio Cultura, Turismo e Commercio
Linee guida per la progettazione integrata sull’asse 5 del
POR FESR
Linee guida interventi relativi a: 1) Sostegno al recupero e
all’adeguamento strutturale e funzionale dell’eredità storico-culturale. 2)
Riqualificazione e valorizzazione delle aree (e complessi) di pregio storico-
architettonico. 3) Riqualificazione e valorizzazione delle aree naturali di
pregio.
Interventi: 5.2.1.58.01, 5.2.2.58.01, 5.2.3.56.01
103
Indice
Introduzione
1 - Priorità individuate nell’ambito della programmazione comunitaria POR
FESR 2007-2013.
2 - Situazione regionale nell’ambito/ tematica di riferimento.
3 - Strategia regionale, normativa e pianificazione di riferimento.
4 - Priorità individuate a livello provinciale.
5 – Procedure di attuazione dell’Asse 5 “Valorizzazione dei territori” -
progettazione integrata.
104
34. INTRODUZIONE
Le linee guida sono divise in 5 sezioni distinte. La prima riporta le disposizioni
chiave previste nell’ambito del POR Asse V per la gestione del patrimonio storico-
culturale; la seconda propone un’analisi della situazione regionale nelle tematiche
di riferimento storico culturale e storico architettonico; la terza riporta il quadro
strategico e definisce l’approccio perseguito dal servizio per raggiungere gli obiettivi
di settore a livello regionale; la quarta indica le priorità che il servizio intende
perseguire nell’ambito della progettazione e realizzazione dei PIT a livello
provinciale; mentre la quinta sezione precisa, coerentemente con il paragrafo 5.4.7
del POR, le modalità dettagliate di attuazione e le procedure ritenute sia per la
programmazione, che la selezione e l’attuazione degli interventi.
Le proposte progettuali delle autonomie locali dovranno dimostrare la loro coerenza
con le presente linee guida.
35. PRIORITÀ INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FESR 2007-2013
Riguardo alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, gli elementi che
maggiormente contribuiscono al conseguimento dell’obiettivo del POR FESR sono
rappresentati dal miglioramento dell’accesso e della fruibilità dei beni e aree di
pregio, sia attraverso la loro ristrutturazione, che mediante il potenziamento dei
servizi e il miglioramento delle forme gestionali dei beni; questo ricorrendo anche
alle tecnologie informatiche.
Gli interventi programmati, come evidenziato dall’analisi SWOT, contribuiranno
positivamente alla diversificazione delle attività, in particolare turistiche,
prioritariamente nelle aree rurali interne, al fine di concorrere ad una maggiore
destagionalizzazione e diversificazione dei flussi turistici ancora caratterizzati da
una eccessiva concentrazione estiva e costiera, favorendo una crescita legata ai
nuovi mercati nazionali ed internazionali su cui il segmento ambiente, cultura e
turismo andrebbe ad incidere e a costituire un’opportunità di occupazione e di
reddito offerta dalla valorizzazione del patrimonio culturale e dal miglioramento
della accessibilità turistica, in stretto connubio con i processi di promozione delle
risorse ambientali naturali.
Per quanto riguarda le attività previste nell’ambito del POR, riportiamo le seguenti
indicazioni:
105
- Sostegno al recupero e all’adeguamento strutturale e funzionale dei beni storico
– culturali: gli interventi previsti riguardano in particolare il recupero e la
valorizzazione del patrimonio storico – culturale mediante azioni di
adeguamento strutturale e funzionale di beni ed istituti culturali come
biblioteche, musei, archivi e teatri nonché altre tipologie di beni la cui
valorizzazione fornisce un forte contributo allo sviluppo dell’area d’interesse.
Priorità sarà data agli interventi di ristrutturazione che utilizzato tecniche di bio-
edilizia;
- Riqualificazione e valorizzazione delle aree (e complessi) di pregio storico-
architettonico: gli interventi previsti riguarderanno il recupero, la valorizzazione
e la riqualificazione del patrimonio storico – architettonico con particolare
riferimento a castelli, fortezze, aree archeologiche e centri storici dotati di una
valenza storico – culturale e architettonica di interesse pubblico;
- Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio naturale: si tratta
principalmente di interventi infrastrutturali al supporto del recupero e dello
sviluppo socio-economico nelle aree e siti di particolare pregio.
106
36. SITUAZIONE REGIONALE NELL’AMBITO/TEMATICA DI RIFERIMENTO
Statistiche (indicatori) a supporto
Tabella Principali risultati
1 – movimento turistico nelle
Marche 2005-06 Incremento del 3,9% delle presenze, particolarmente
per gli stranieri negli esercizi extralberghieri e per gli
italiani negli esercizi alberghieri
2 – indici di stagionalità 2005
nelle Marche L’indice medio, pari a 3, assume valori
particolarmente elevati nella provincia di Ascoli Piceno
(6,4) e negli esercizi complementari (turismo
balneare); molto minore il fenomeno nelle altre
province
3 – indici di stagionalità 2006
nelle Marche L’indice denota una leggera attenuazione rispetto
all’anno precedente (2,97 contro 3,09), ma
permangono le differenze territoriali, con la spiccata
stagionalità della provincia di Ascoli Piceno (5,57)
4 – indici di concentrazione 2006
nelle Marche L’indice complessivamente appare elevato (2,6), con
particolare riferimento alle presenze degli italiani e
degli stranieri negli esercizi alberghieri
(rispettivamente 3,5 e 3,7); molto meno concentrato
appare il flusso negli esercizi extralberghieri (valori
intorno a 2, inferiori alla media regionale); l’indice ha
valore pari a 10,8 in provincia di Ascoli Piceno ed a 4
in provincia di Ancona.
5 – indici di sviluppo di Internet
nel turismo L’utilizzo di Internet è in grande sviluppo nel turismo,
così come il volume d’affari ad esso associato ed il
numero di internauti che progettano, prenotano ed
acquistano prodotti turistici via Internet; il mercato
potenziale è pari ad oltre 3 volte il mercato attuale.
107
Tabella Principali risultati
6 – indici di sviluppo del
“turismo verde” Il turismo legato alla natura, all’ambiente è uno dei
segmenti con maggiore tasso di crescita e
rappresenta ormai oltre il 10% del giro d’affari del
turismo nazionale; le Marche denotano una buona
quota di mercato
7 – indici di sviluppo nel settore
dei beni culturali e del turismo
culturale
Il settore dei beni culturali non ha ancora esplicitato le
sue potenzialità di sviluppo in campo economico ed
occupazionale; il turismo culturale è uno dei segmenti
con maggiore tasso di crescita, anche se squilibrato e
particolarmente accentuato nelle città d’arte e nei siti
di particolare potere attrattivo; bassa ancora la quota
di mercato delle Marche
8,9,10 – indici di sviluppo nel
settore dei beni culturali e del
turismo culturale nelle Marche e
per provincia
Il livello di sviluppo dei servizi aggiuntivi e dell’offerta
dei beni culturali appare molto inferiore nelle Marche
rispetto alla media nazionale, con differenze notevoli
tra province ed indici migliori per Ancona e Pesaro
Urbino.
Punti di forza, debolezza, minacce ed opportunità (analisi S.W.O.T.)
AMBIENTE, TERRITORIO E TURISMO
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA
Presenza di aree protette e di aree rurali
interne, caratterizzate da elevati livelli di
qualità ambientale
Buona quota di mercato nel segmento
“turismo naturalistico-ambientale” (Tabella
6)
Presenza di un patrimonio naturale che
costituisce un’importante risorsa economica
Turismo prevalentemente stagionale e
concentrato lungo la costa (Tabella 4)
Offerta frammentata con limitata
integrazione e connessione funzionale
Livello di sviluppo complessivo dell’offerta
(ricettività+servizi aggiuntivi+infrastrutture
di supporto) da migliorare
108
AMBIENTE, TERRITORIO E TURISMO
OPPORTUNITA’ MINACCE
Elevate potenzialità dei territori interni per
lo sviluppo di un turismo sostenibile
Presenza nel territorio di servizi di
accoglienza turistica di elevata qualità
Trend favorevole del turismo verde ed
attenzione crescente da parte dei Tour
Operator
Crescita della sensibilità verso (e della
“domanda” di) ambiente, natura, cultura,
tradizioni, eno-gastronomia, ecc.
Crescente importanza delle motivazioni
“cultural-ambientali” nella scelta della
destinazione del turista
Spesa media rilevante del “turista verde”
Sviluppo di Internet e delle sue applicazioni
(Tabella 5)
Competizione crescente di alcune regioni
italiane e di alcuni paesi esteri emergenti a
livello turistico, anche se meno aggressiva
rispetto ai prodotti turistici classici (mare,
monti)
Depauperamento delle risorse naturali ed
ambientali per un utilizzo non responsabile
e/o per mancata realizzazione di interventi di
prevenzione, tutela, ecc.
BENI CULTURALI E TURISMO CULTURALE
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA
Buona quota di mercato nel segmento
“turismo culturale” (Tabella 7)
Elevato numero di presenze turistiche
Presenza di un patrimonio diffuso, che
costituisce una importante risorsa
economica
Turismo concentrato in alcune località
Offerta frammentata con limitata
integrazione e connessione funzionale, che
limita il potere attrattivo e lo sviluppo di
forme gestionali innovative (Tabella 7)
Livello di sviluppo complessivo dell’offerta
ancora limitato, soprattutto nell’offerta di
servizi aggiuntivi e nell’organizzazione e
gestione dei beni e delle attività culturali
(Tabella 8)
109
BENI CULTURALI E TURISMO CULTURALE
OPPORTUNITA’ MINACCE
Integrazione del prodotto turistico con
enogastronomia, benessere, cultura,
artigianato, industria, affari, ecc. (i “nuovi
turismi”)
Trend favorevole del turismo culturale ed
attenzione crescente da parte dei Tour
Operator
Crescente importanza delle motivazioni
“cultural-ambientali” nella scelta della
destinazione del turista
Crescente peso dei consumi culturali e
legati al tempo libero
Spesa media maggiore del turista culturale
Nuove disposizioni per la gestione dei
servizi museali (Codice dei beni culturali ed
ambientali)
Ri-scoperta delle Marche nei circuiti turistici
internazionali;
Presenza nelle Marche di attrazioni a livello
religioso (Loreto), culturale (Urbino,
Recanati, ecc.) e di “giacimenti”
enogastronomici da valorizzare;
Disponibilità di strumenti finanziari
alternativi alle risorse pubbliche (sponsor,
project financing, servizi aggiuntivi) di
supporto a progetti di valorizzazione dei
beni culturali
Nuove figure professionali che possono
contribuire allo sviluppo qualitativo ed
all’innovazione complessiva del sistema (ad
es. addetti al marketing turistico e culturale
territoriale, progettisti per fund raising,
ecc.)
Sviluppo di Internet e delle sue applicazioni
Competizione crescente di regioni emergenti
a livello turistico, anche se meno aggressiva
rispetto ai prodotti turistici classici (mare,
monti)
Riduzione delle spese e degli investimenti
pubblici diretti nel settore culturale
Crisi dei consumi e riduzione del reddito
disponibile delle famiglie
110
BENI CULTURALI E TURISMO CULTURALE
OPPORTUNITA’ MINACCE
(Tabella 5)
111
37. STRATEGIA REGIONALE, NORMATIVA E PIANIFICAZIONE DI RIFERIMENTO
OBIETTIVI, APPROCCIO E STRATEGIE
Macro-Obiettivi
- Promuovere la valorizzazione del territorio rafforzando “l’identità Marche” in
direzione di un turismo di qualità e nel contempo sostenibile;
- Promuovere uno sviluppo equilibrato del territorio (costa/entroterra,
grandi/piccoli centri)
- Promuovere l’indirizzo programmatico le “Marche tutto l’anno” favorendo la
destagionalizzazione dei flussi turistici
- Recuperare, valorizzare e qualificare il patrimonio “culturale” in termini generali;
- Integrare maggiormente l’offerta culturale nel “prodotto” Marche
APPROCCIO
Favorire progetti e azioni che possono incoraggiare la promozione o la realizzazione
di “POLI di ECCELLENZA” nell’ambito del sistema culturale, turistico e
commerciale, ove:
- per “POLO” s’intende l’aggregazione ed integrazione delle potenzialità espresse
dal territorio in termini di risorse, progettualità, competenze ed attività in
direzione degli interventi contemplati dal POR e/o da altri strumenti
programmatici;
- per “Eccellenza” s’intende il fondare i processi di aggregazione ed integrazione (i
poli) su elementi innovativi e qualitativi rispondenti a standard qualitativi
previsti da norme cogenti o volontari ed alle esigenze del fruitore del
territorio marchigiano (turista, visitatore, ecc.);
al fine di implementare l’efficacia degli interventi cofinanziati con i Fondi
Comunitari, favorendo l’integrazione pubblico-privato, la crescita armonica del
contesto socio-economico e innescando processi di riequilibrio ed autocontrollo volti
a ridisegnare sul territorio le linee del Sistema Culturale, Turistico, Ambientale della
Regione Marche, in direzione di un trend fortemente innovativo e nel contempo
sostenibile.
112
STRATEGIE D’INTERVENTO
- azioni tese a favorire sistemi effettivamente integrati tra tutte le componenti
territoriali (turismo, cultura, natura-ambiente, enogastronomia, artigianato,
ecc.) per rafforzare l’offerta del sistema regionale.
- sviluppo di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale, con la
partecipazione attiva dei diversi attori territoriali, anche attraverso forme di
gestione innovativa.
- istituzione e valorizzazione di itinerari turistico – culturali, distretti mono-
pluritematici, attivazione di reti territoriali di offerta, ecc.
- incentivazione di attività di rete tra contenitori e istituti culturali (musei,
biblioteche, teatri, archivi, ecc.) finalizzate alla riqualificazione delle strutture ed
al miglioramento dell’offerta qualitativa di servizi culturali ai cittadini;
- differenziazione e tipicizzazione dell’offerta integrata territoriale, mirata ai
“segmenti” con maggiori potenzialità di crescita .
- concorso allo sviluppo del progetto strategico “Museo diffuso”, quale leva di
valorizzazione del sistema dei beni culturali e del turismo culturale nelle Marche.
- sviluppo del sistema bibliotecario ed archivistico in un ottica di innovazione e di
adeguamento tecnologico (ITC), rispetto al nuovo contesto ed alle mutate
esigenze del territorio.
LIVELLI DI RESPONSABILITÀ E COMPETENZA TERRITORIALE
Legge 135/2001 "Riforma della legislazione nazionale del turismo" – art.2
Regione Legifera e regolamenta in materia di turismo e di industria
alberghiera e svolge compiti di programmazione e controllo ai sensi
della L.15.3.97 N.59 e concorre alla definizione delle politiche
nazionali di settore
Province Attuano le politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla
qualificazione dell’offerta turistica
Comuni Attuano le politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla
qualificazione dell’offerta turistica
Altri
soggetti I privati concorrono alla promozione ed allo sviluppo dell’offerta
turistica
113
Legge regionale n.9 dell’11.7.2006 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”- artt.2-9
Regione
Le funzioni esercitate sono (art.2):
la programmazione ed il monitoraggio delle attività regionali relative agli interventi finanziati dallo Stato e dall'Unione europea
per la gestione del patrimonio culturale e turistico;
l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza relativamente alle funzioni conferite agli enti locali;
la promozione in Italia e all'estero dell'immagine complessiva dell'offerta turistica regionale nelle sue diverse componenti
territoriali, imprenditoriali e culturali;
l'organizzazione e il coordinamento delle attività delle imprese che partecipano in Italia e all'estero ad eventi e manifestazioni;
la programmazione, il coordinamento ed il sostegno di progetti promozionali finalizzati alla valorizzazione del complesso delle
risorse locali, delle strutture ricettive e delle attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica;
l'attuazione di regolamenti, direttive, decisioni e comunicazioni dell'Unione europea riferiti ai settori di competenza;
la programmazione e la regolamentazione delle attività che insistono sul demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;
l'incentivazione alla riqualificazione delle strutture e dei servizi turistici gestiti dai soggetti pubblici e dalle imprese;
la promozione della formazione e aggiornamento per gli operatori del settore turistico;
la promozione e la valorizzazione del sistema informativo e delle attività di ricerca, mediante l'organizzazione e il
funzionamento dell'Osservatorio Regionale del Turismo;
il riconoscimento e il coordinamento dei sistemi turistici locali.
Province
Le Province concorrono alla valorizzazione del proprio territorio; in particolare (art.5):
promuovono e coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell'ambito del territorio di riferimento, in collaborazione con i
Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni, i sistemi turistici locali e le associazioni di settore;
• provvedono al coordinamento e alla gestione dei punti di informazione ed accoglienza turistica, di cui all'articolo 75,
114
comma 10, garantendo l'espletamento da parte degli stessi delle attività di rilevazione statistica e comunicazione alla
Regione di dati e informazioni con le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
• assicurano il coordinamento nell'ambito del territorio provinciale dei punti di informazione ed accoglienza turistica (IAT),
garantendo l'informazione dell'intero territorio regionale.
Possono altresì assumere iniziative atte a favorire la gestione associata delle funzioni comunali in materia e di accoglienza a
carattere interprovinciale che riguardano eventi di interesse comune.
Comuni
I Comuni (art.6) esercitano le funzioni amministrative in materia di turismo ed attività ricettiva non espressamente conferite
ad altri enti dalla presente legge.
I Comuni concorrono alla valorizzazione turistica del proprio territorio, singolarmente o in forma associata o attraverso i
sistemi turistici locali e le Comunità montane, mediante l'attuazione di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema
dell'offerta locale e dei servizi turistici di base volti all'informazione, all'accoglienza turistica, all'intrattenimento degli ospiti e
alla realizzazione di eventi e iniziative, assicurando la tutela del turista consumatore.
I Comuni in particolare:
a) assicurano l'informazione, l'assistenza e l'accoglienza turistica a livello locale mediante l'istituzione dei punti di
informazione e accoglienza turistica (IAT);
b) possono elaborare i progetti nell’ambito del programma annuale di promozione turistica (PPT).
Altri
soggetti
I sistemi turistici locali (art.8) costituiscono articolazione fondamentale dell'organizzazione turistica regionale e rappresentano
lo strumento per l'attuazione della collaborazione tra pubblico e privato nella gestione dell'attività di formazione del prodotto
turistico.
I sistemi turistici locali in particolare:
a) individuano, anche ai fini della loro commercializzazione, i prodotti turistici riconducibili al territorio di riferimento,
valorizzando in modo integrato le risorse locali con particolare attenzione alle specificità delle zone interne, montane e
costiere;
b) organizzano l'attività di accoglienza, armonizzandola ed integrandola con le altre attività presenti nel territorio di
riferimento.
115
Le associazioni pro loco (art. 9) assumono iniziative per incentivare il movimento turistico e migliorare la qualità
dell'accoglienza nella località di riferimento e in particolare:
favoriscono la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche e dei beni ambientali e culturali di riferimento, ferme
restando le competenze delle professioni turistiche di cui all'articolo 46;
promuovono ed organizzano, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni di richiamo per i turisti, volte a
rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;
sviluppano l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;
curano l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici di informazione.
Legge regionale 29 dicembre 1997, n. 75 “Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi
finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali” - artt. 3-6
Regione
La Regione predispone ed approva il Piano regionale per i beni e le attività culturali, tenendo conto delle osservazioni e dei
pareri espressi dalle conferenze provinciali delle autonomie ed effettua il riparto delle risorse destinate dal bilancio di
previsione su base provinciale.
Provvede all’attuazione dei progetti di interesse regionale (art. 6)
Province Coordinano le conferenze provinciali delle autonomie, che esprimono pareri, osservazioni alla proposta regionale di piano.
Comuni In sede di conferenze provinciali delle autonomie esprimono pareri, osservazioni alla proposta regionale di piano.
Altri
soggetti
Le associazioni ed istituzioni culturali di rilevanza almeno provinciale concorrono alla formulazione dei pareri e delle
osservazioni alla proposta regionale di piano
116
L.R. 24 marzo 1998, n. 6 “Nuove norme in materia di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio culturale delle Marche e di
organizzazione in sistema del museo diffuso” - artt. 4-6
Regione
a) Opera d'intesa con gli enti locali e con altri soggetti pubblici e privati titolari di musei e raccolte locali ricompresi
nell'organizzazione in sistema del museo diffuso;
b) riconosce particolare importanza alle forme associative fra enti pubblici e privati per la gestione congiunta degli istituti e
servizi museali e ne favorisce la costituzione e il funzionamento;
c) favorisce il ricorso a privati per le attività non strettamente connesse all'esercizio di pubbliche funzioni.
Province Le Province stabiliscono, d'intesa con la Regione, eventuali livelli minimi qualitativamente e quantitativamente superiori
rispetto a quelli stabiliti dal piano triennale (art.6).
Comuni I Comuni stabiliscono, d'intesa con la Regione, eventuali livelli minimi qualitativamente e quantitativamente superiori rispetto
a quelli stabiliti dal piano triennale (art.6).
Altri
soggetti
Gli altri soggetti titolari di musei e raccolte locali inseriti nel sistema del museo diffuso stabiliscono, d'intesa con la Regione,
eventuali livelli minimi qualitativamente e quantitativamente superiori rispetto a quelli stabiliti dal piano triennale.
Legge costituzionale 18.ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al Titolo V della Costituzione”
Stato Art.117 , comma 2
Lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali
Regione
Art.117 , comma 3
Tra le materie di legislazione concorrente rientra la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la promozione ed
organizzazione di attività culturali
117
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137” - artt. 4-5
Stato /Regione/Province/Comuni/Altri soggetti
Art. 102, comma 1: Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni
presenti negli istituti e nei luoghi della cultura, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
Art. 111, comma 1: Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture reti,
ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al fine di
promuovere lo sviluppo della cultura(…) . A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
Art. 112, comma 1: Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la valorizzazione dei
beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
Art. 112, comma 2: Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1 , la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione
dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato (…)
Art. 112, comma 4: Lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di
valorizzazione (…)
118
38. PRIORITÀ INDIVIDUATE A LIVELLO PROVINCIALE
L’analisi condotta in precedenza (indicatori statistici del paragrafo 2) e la
programmazione di settore evidenzia:
una spiccata stagionalità/concentrazione del turismo balneare, soprattutto nella
provincia di Ascoli Piceno, con indici nettamente superiori alle altre province
la presenza di mete di particolare potere attrattivo (Loreto, Recanati, Urbino) a
livello di turismo religioso, culturale e di turismo naturalistico (Parco Sibillini)
un potere attrattivo maggiore ed una capacità di attivazione di risorse finanziarie
(introiti) maggiore per le strutture museali, monumentali in provincia di Pesaro-
Urbino ed Ancona, rispetto alle altre province.
Tipologie d’intervento promosse dal servizio.
Si prevedono le seguenti tipologie di intervento:
ww. progetti di riqualificazione di aree, siti di particolare valore
paesaggistico, ambientale, naturale funzionali e finalizzati allo sviluppo di
un turismo ecocompatibile e sostenibile
xx. realizzazione di infrastrutture di servizio in siti di particolare pregio
paesaggistico, con particolare attenzione al mantenimento e al ripristino
delle condizioni originarie dell’ambiente circostante (es.: itinerari
botanico-vegetazionali)
Potenziamento della qualità dei servizi, della fruibilità e dell’accessibilità dei beni
culturali, al fine di valorizzare e promuovere la funzionalità degli interventi di
recupero già realizzati con altre risorse pubbliche anche in relazione all’offerta
turistica del territorio
⇒ recupero e restauro con miglioramento strutturale del patrimonio architettonico,
storico e monumentale per finalità pubbliche e di interesse pubblico (sedi
storiche di musei, biblioteche, archivi, ecc) inseriti in itinerari turistico-culturali
Recupero e valorizzazione di siti ed aree archeologiche
119
39. PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELL’ASSE V “VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI” E RELATIVE SCHEDE TECNICHE
Le modalità di attuazione, simili per tutti gli interventi dell’asse 5 ricadenti
nell’ambito della progettazione integrata, prevedono la realizzazione delle seguenti
fasi:
yy. la definizione dei criteri di attribuzione dei fondi a scala provinciale
nell’ambito di tavoli tematici di concertazione, appositamente organizzati
tra la Regione e le Autonomie locali portatori di proposte progettuali;
zz. i Servizi regionali provvedono, sulla base della programmazione di
settore ed in riferimento al POR, alla redazione di linee guida per la
programmazione integrata;
aaa. le Province promuovono un’azione di sensibilizzazione del territorio
sui temi dell’asse 5 per stimolare la progettualità, attraverso incontri con
le autonomie locali e divulgano le linee guida predisposte dai Servizi
regionali;
bbb. la PF Politiche comunitarie predispone il bando per la presentazione
delle proposte progettuali da parte delle autonomie locali (Province,
Comuni e loro aggregazioni);
ccc. la PF Politiche comunitarie riceve le proposte progettuali e verifica
l’ammissibilità delle stesse in collaborazione se necessaria con i servizi
regionali competenti;
ddd. il NUVVIP procede alla valutazione delle proposte progettuali sulla
base delle disposizioni, criteri, previsti nel POR ed in conformità con le
modalità attuative in esso definite;
eee. la PF Politiche comunitarie predispone le singole convenzioni da
stipularsi con i soggetti capofila dei progetti integrati selezionati.
120
Servizio Ambiente e Paesaggio
Linee guida per la progettazione integrata asse V del POR
FESR
Linee guida interventi relativi a: “la riqualificazione e la valorizzazione del
patrimonio naturale anche attraverso investimenti infrastrutturali nelle
aree della Rete Natura 2000”
Interventi: 5.2.3.56.01, 5.2.3.51.01
121
Indice
Introduzione
1 - Priorità individuate nell’ambito della programmazione comunitaria POR
FESR 2007-2013.
2 - Situazione regionale nell’ambito/ tematica di riferimento.
3 - Strategia regionale, normativa e pianificazione di riferimento.
4 - Priorità individuate a livello provinciale.
5 – Procedure di attuazione Asse 5 progettazione integrata.
122
40. INTRODUZIONE
Le linee guida sono divise in 5 sezioni distinte. La prima riporta le disposizioni
chiave previste nell’ambito del POR Asse V per la gestione del patrimonio
ambientale; la seconda propone un’analisi della situazione regionale nella tematica
di riferimento “aree protette” e “rete natura 2000”; la terza riporta il quadro
strategico e definisce l’approccio perseguito dal servizio per raggiungere gli obiettivi
di settore a livello regionale; la quarta indica le priorità che il servizio intende
perseguire nell’ambito della progettazione e realizzazione dei PIT a livello
provinciale; mentre la quinta sezione precisa, coerentemente con il paragrafo 5.4.7
del POR, le modalità dettagliate di attuazione e le procedure ritenute sia per la
programmazione, che la selezione e l’attuazione degli interventi.
Le proposte progettuali delle autonomie locali dovranno dimostrare la loro coerenza
con le presente linee guida.
41. PRIORITÀ INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA POR FESR 2007-2013.
Gli interventi relativi alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale
concorrono al raggiungimento del secondo obiettivo specifico dell’ Asse V del POR
“Recuperare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale ai fini di un
turismo sostenibile”.
Gli elementi che maggiormente contribuiscono al conseguimento di questo obiettivo
sono rappresentati dal rafforzamento dell’accesso e della fruibilità dei beni, sia
attraverso la loro ristrutturazione, sia in riferimento al potenziamento dei servizi
utili allo sviluppo delle aree a forte pregio ed il miglioramento delle forme gestionali
adottate (ricorrendo anche alle tecnologie informatiche).
Più particolarmente, per quanto riguarda il patrimonio naturale, si tratta a livello di
obiettivo operativo di “Riqualificare e valorizzare il patrimonio naturale anche nei
siti della rete Natura 2000”. A tale proposito, il POR prevede che le attività previste
nei siti Natura 2000 siano dedicate a “interventi infrastrutturali, quali ad esempio
l’allestimento di centri visita, la realizzazione di sentieristica e cartellonistica, la
realizzazione di accessi facilitati per i disabili o di altri interventi utili per lo sviluppo
di attività sostenibili nell’area considerata”.
123
42. SITUAZIONE REGIONALE NELL’AMBITO/ TEMATICA DI RIFERIMENTO
La protezione della natura rappresenta una delle quattro priorità del Sesto
Programma di azione comunitario per l’ambiente 2001-2010. Tra i principali
obiettivi del programma sono compresi la protezione ed il ripristino dei sistemi
naturali, l’arresto della perdita della biodiversità nell’UE e a livello mondiale, la
protezione dei terreni dall’erosione e dall’inquinamento. Il recupero e la
conservazione della natura vengono intese non solo come protezione diretta delle
singole specie animali e vegetali, ma anche come tutela degli agro ecosistemi di
pregio, ripristino degli elementi di connessione del territorio, riduzione della
frammentazione degli habitat e contenimento delle fonti di pressione.
IL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE NELLE MARCHE
Il sistema regionale dei parchi e delle riserve naturali copre una superficie
complessiva di circa 89.957,73 ettari, pari al 9,28% del territorio marchigiano, così
suddiviso6:
DENOMINAZIONE SUPERFICIE
(HA) Soggetto gestore
Parco nazionale dei Monti Sibillini 51.925 nelle
Marche Ente Parco naz.le
Parco nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga
9.923 nelle
Marche Ente Parco naz.le
Parco naturale regionale del Conero 5.994,61 Ente Parco reg.le
Parco naturale regionale del Monte San
Bartolo 1.584,04 Ente Parco reg.le
Parco naturale regionale del Sasso
Simone e Simoncello 4.791,04 Ente Parco reg.le
Parco naturale regionale della Gola
della Rossa e di Frasassi 9.169,56
Comunità Montana Esino
Frasassi
6 Dati del V aggiornamento dell’Elenco ufficiale delle aree naturali protette approvato dalla Conferenza
permanente Stato – Regioni con provvedimento del 24 luglio 2003 pubblicato nella G.U. n. 205 del 4
settembre 2003 – Suppl. ordinario n. 114
124
DENOMINAZIONE SUPERFICIE
(HA) Soggetto gestore
Riserva naturale statale Montagna di
Torricchio 325,33
Dip.to Scienze ambientali
Università di Camerino
Riserva naturale statale di Abbadia di
Fiastra 1.852,93
Fondazione Giustiniani
Bandini
Riserva naturale statale Gola del Furlo 3.907,00 Provincia di Pesaro e
Urbino
Riserva naturale regionale Ripa Bianca 310,89 WWF Italia
Riserva naturale regionale Sentina 174,33 Comune di San Benedetto
del Tronto
L’istituzione delle aree protette indicate in tabella è avvenuta ai sensi della norma
quadro nazionale (Legge 6 dicembre 1991, n. 394) e della legge regionale di
settore (L. R. 28 aprile 1994, n. 15).
Tra le finalità istitutive delle aree naturali protette le due leggi evidenziano in
particolare:
fff. la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali o
forestali, di singolarità geologiche, gli equilibri idraulici e idrogeologici, gli
equilibri ecologici, i processi naturali, ecc.
ggg. l’applicazione di metodi gestione o di restauro ambientale idonei a
garantire l’integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la
salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici
e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
hhh. valorizzare e sperimentare attività produttive compatibili con
l’esigenza di tutela dell’ambiente;
iii. la promozione di attività di educazione, di formazione, di ricerca
scientifica, nonché di attività ricreative compatibili.
125
Localizzazione delle Aree protette delle Marche. Fonte: Regione Marche
126
LA RETE NATURA 2000
Nel quadro delle norme comunitarie finalizzate alla conservazione della natura e
della biodiversità sono individuabili due capisaldi fondamentali: la Direttiva
92/43/CE “Habitat” e la Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, che adottano un
approccio conservazionistico innovativo, promuovendo azioni di protezione rivolte
alle singole specie animali o vegetali, ai rispettivi habitat di riferimento e agli
ecosistemi minacciati.
L’ Art. 3 della Direttiva Habitat postula che per tali finalità sia individuata una
rete europea di Siti (Siti di interesse comunitario e Zone di protezione Speciale,
indicati rispettivamente con gli acronimi “SIC” e “ZPS”), denominata “Natura
2000”, funzionale al mantenimento ovvero, al ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat elencati in appositi allegati.
Il DPR 357/97 e s.m. recepisce i contenuti delle suddette Direttive.
Ai sensi dell’art.3 del DPR 357/97 e s.m. che recepisce i contenuti di tali Direttive,
la Regione Marche ha individuato, rispettivamente con la DGR n. 1709/97 e
con la DGR n. 1701/00, 109 siti tra SIC e ZPS.
Come mostra la carta riportata nella Figura sono 11 i siti localizzati sulla costa, 17
quelli in ambito collinare mentre i rimanenti 81 ricadono nell’area montana. Nel
complesso i pSIC delle Marche occupano una superficie di 98.943 ha mentre le ZPS
sono estese per 130.894 ha.
127
Figura . Rete Natura 2000: localizzazione di pSIC e ZPS. Fonte: Regione
Marche
128
D.M. 3 Settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000”.
Con L. R. 6 del 12 giugno 2007 concernente “Modifiche ed integrazioni alle leggi
regionali 14 aprile 2004, n.7, 5 agosto 1994, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23
febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10, disposizioni in materia ambientale e
Rete Natura 2000”, capo III, la Regione ha individuato i soggetti gestori dei siti
Natura 2000.
Il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17
ottobre 2007 ha dettato i “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di
conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione
speciale(ZPS)”
Con la DGR 864/2007 “Approvazione di misure di conservazione generali per le
Zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva 79/409/CE per i Siti di Importanza
Comunitaria, di cui alla Direttiva 92/43/CE”: vengono adottate misure di
conservazione generali da applicare a tutti i SIC e ZPS. Questa nell’Allegato 5 detta
anche gli indirizzi per azioni da promuovere o da incentivare.
La legge regionale n.52/1974 “Provvedimenti per la tutela degli ambienti
naturali” istituisce le aree floristiche protette. Nella Regione esse sono 109 e
coprono una superficie di 32479,43 HA. Sono ambienti di particolare pregio
vegetazionale e spesso costituiscono habitat vegetali rari e in via di estinzione in
ambito regionale. Molte di esse si trovano in situazioni di forte fragilità anche
perché sottoposte a continue e crescenti pressioni antropiche, come in particolare
quelle costiere che si trovano spesso tra l’esigua fascia litoranea soggetta al turismo
balneare e le principali infrastrutture di trasporto litoraneo, le aree più interne, a
volte ricompresse in siti di interesse comunitario, costituiscono un importante
serbatoio di biodiversità
129
43. STRATEGIA REGIONALE, NORMATIVA E PIANIFICAZIONE DI RIFERIMENTO
IL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE
Nelle Marche la pianificazione di settore viene attuata tramite il Programma
Triennale Regionale per le Aree Protette (PTRAP) cui è demandato il compito di:
jjj. reperire le aree di interesse naturalistico potenzialmente destinate
all’istituzione di aree naturali protette;
kkk. indica le aree in cui istituire parchi o riserve naturali nel triennio di
vigenza del Programma;
lll. prevede le risorse finanziare destinate alle aree protette esistenti;
mmm. stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei contributi, le
priorità e le modalità di utilizzo.
Il PTRAP vigente nel triennio 2007/2009 stabilisce le linee guida per l’utilizzo dei
contributi finanziari regionali. Si riportano le parti di indirizzo che possono assumere
un carattere complementare con gli interventi che finanziabili con la presente Linea
di Attività:
- il risparmio energetico e lo sviluppo delle risorse energetiche a basso impatto
ambientale e paesaggistico (edilizia sostenibile);
- la tutela, il risparmio ed il recupero delle risorse naturali anche attraverso
l’eliminazione di situazioni di degrado e il ricorso a forme innovative di
manutenzione attiva del territorio;
- la conservazione della biodiversità, la conservazione e l’utilizzo compatibile del
paesaggio rurale tradizionale;
Il maggior ricorso alle fonti energetiche rinnovabili è una questione di grande
attualità verso cui le aree naturali protette sono chiamate a dare un contributo
significativo. I Soggetti gestori devono essere i motori di iniziative dirette verso le
proprie strutture (sede, foresterie, centri visita, musei ecc.), ma anche i promotori
di azioni di incentivazione verso gli altri soggetti pubblici e privati.
L’ambito programmatico di riferimento è il Piano energetico ambientale regionale
(PEAR), approvato con deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n.
175/05,.
130
Altro obiettivo di grande attualità è quello volto alla salvaguardia qualitativa e
quantitativa delle risorse naturali e del patrimonio paesaggistico e culturale,
soprattutto attraverso una visione sistemica della conservazione dell’ambiente che
tenga conto della centralità della conservazione della biodiversità nelle molteplici
implicazioni paesaggistiche ed ambientali. Alle azioni di conservazione è collegato il
monitoraggio attivo delle specie di maggiore interesse naturalistico, nonché degli
effetti delle attività realizzate.
I temi indicati sono correlati agli indirizzi e alle azioni promosse dal Sesto
programma di azione ambientale della Comunità europea “Ambiente 2010: il nostro
futuro”, che sono state recepiti nella Strategia Regionale d’Azione ambientale per la
Sostenibilità (STRAS) 2006/2010 (DACR n. 44/2007) sulla base del documento
sullo sviluppo sostenibile in Italia, adottato con Delibera CIPE n. 57/2002.
Nello specifico rivestono un importanza fondamentale gli ambiti tematici afferenti
all’area di intervento 2. Natura e biodiversità della STRAS: la conservazione degli
ecosistemi e il recupero delle aree degradate di rilevante interesse per la flora e la
fauna costituiscono per le AA.PP uno degli aspetti emergenti di cui farsi carico con
particolare riferimento ai Siti di importanza comunitaria ricadenti al loro interno.
SITI “NATURA 2000”
Dall'art. 6 della Direttiva Habitat e dall'art. 4 del DPR 120/2003 di recepimento,
deriva l’obiettivo di garantire la presenza in condizioni ottimali degli habitat e delle
specie individuando i Siti ove sono rappresentati (SIC/ZPS) e mettendo in atto
strategie di tutela e gestione che consentano, stante la presenza di attività umane,
senza comprimere le redditività aziendali, le attività storiche tradizionali e gli usi e
le consuetudini.
Tale normativa prevede che ogni Stato membro contribuisca alla tutela sul proprio
territorio dei tipi di habitat e di specie di interesse comunitario oltre che nell’ambito
dei Siti Natura 2000 specificatamente considerati anche attraverso lo sviluppo degli
elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora
selvatiche e individuano le connessioni ecologiche tra tali Siti.
L’ Articolo 10 Direttiva 92/43 Habitat stabilisce infatti che nell'ambito delle politiche
nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere
ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri promuovono la
gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna
e la flora selvatiche.
131
Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i
corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei
campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali
per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie
selvatiche.
La L. R. 6 del 12 giugno 2007 all’art. 23 prevede che la Regione aggiorni e
trasmetta periodicamente al Ministero competente i dati relativi ai Siti della Rete
Natura 2000, secondo quanto previsto dal DPR 357/1997, e adotti le linee guida per
l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite agli enti gestori di cui
all’art. 24 e per l’individuazione degli interventi esclusi dalla valutazione di
incidenza.
La legge regionale attribuisce alle Province, alle Comunità montane e agli Enti
gestori delle aree protette le funzioni inerenti la gestione dei Siti attraverso la
definizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione, nonché la
effettuazione della valutazione di incidenza di piani ed interventi, e l’esecuzione di
monitoraggi periodici (artt. 23-26)
AREE E SITI DI PREGIO AMBIENTALE (FUORI DAL SISTEMA AREE
PROTETTE E NATURA 2000)
Sono da prendere in considerazione in primo luogo le aree individuate dal PPAR,
riprese ed approfondite dai PTC (Piani Territoriali di Coordinamento provinciale),
nell’ambito delle categorie costitutive del paesaggio, con particolare riferimento a:
corsi d’acqua, crinali, litorali marini, aree floristiche, zone umide, elementi diffusi
del paesaggio agrario.
Il riferimento a tali aree può essere integrato dal programma sperimentale avviato
dalla Regione nel 2005, che ha consentito di predisporre uno schema metodologico
per la raccolta dei dati, la determinazione di misure di conservazione e la
progettazione di un sistema informativo per la Rete Ecologica Regionale,
sperimentati solo in alcuni siti pilota. Riguardo a questi sono stati raccolti dati utili
all’aggiornamento dei quadri conoscitivi. E’ stato creato anche un Sistema
Informativo Territoriale per la Rete Ecologica Regionale che raccoglie i dati sulla
vegetazione attuale e potenziale della regione Marche alla scala 1:50.000
132
44. PRIORITÀ INDIVIDUATE A LIVELLO PROVINCIALE
Di seguito vanno riportati gli interventi prioritari da attivare sia nelle aree Natura
2000 che nelle aree di particolare pregio ambientale.
Interventi nei Siti Natura 2000:
Interventi di infrastrutturazione ambientale:
a) sentieri devono essere realizzati su tracciati già esistenti;
b) centri visita: ammessi solamente recuperi di immobili esistenti;
c) salvaguardia od osservazione: ammesse solamente opere in legno o recupero
di edifici esistenti
Interventi di riqualificazione dei manufatti esistenti in funzione del recupero e
ricovero di animali di interesse conservazioni stico, feriti o traslocati dal loro habitat
naturale, con allestimento di percorsi didattici guidati;
Interventi in aree o siti di particolare pregio ambientale (diversi dai siti Natura
2000):
Interventi di recupero e valorizzazione ambientale nelle Aree Naturali Protette;
Tra gli interventi di cui sopra, saranno premiati quelli che in maniera
complementare prevedano anche azioni di risparmio energetico e lo sviluppo delle
risorse energetiche a basso impatto ambientale e paesaggistico
Tutti gli interventi infrastrutturali devono essere corredati da piani sia tecnici sia
economici che ne garantiscano la manutenzione, la gestione e la funzionalità nel
tempo.
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45. PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELL’ASSE 5 “VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI” - PROGETTAZIONE INTEGRATA
Le modalità di attuazione, simili per tutti gli interventi dell’asse 5 ricadenti
nell’ambito della progettazione integrata, prevedono la realizzazione delle seguenti
fasi:
nnn. la definizione dei criteri di attribuzione dei fondi a scala provinciale
nell’ambito di tavoli tematici di concertazione, appositamente organizzati
tra la Regione e le Autonomie locali portatori di proposte progettuali;
ooo. i Servizi regionali provvedono, sulla base della programmazione di
settore ed in riferimento al POR, alla redazione di linee guida per la
programmazione integrata;
ppp. le Province promuovono un’azione di sensibilizzazione del territorio
sui temi dell’asse 5 per stimolare la progettualità, attraverso incontri con
le autonomie locali e divulgano le linee guida predisposte dai Servizi
regionali;
qqq. la PF Politiche comunitarie predispone il bando per la presentazione
delle proposte progettuali da parte delle autonomie locali (Province,
Comuni e loro aggregazioni);
rrr. la PF Politiche comunitarie riceve le proposte progettuali e verifica
l’ammissibilità delle stesse in collaborazione se necessaria con i servizi
regionali competenti;
sss. il NUVVIP procede alla valutazione delle proposte progettuali sulla
base delle disposizioni, criteri, previsti nel POR ed in conformità con le
modalità attuative in esso definite;
ttt. la PF Politiche comunitarie predispone le singole convenzioni da stipularsi
con i soggetti capofila dei progetti integrati selezionati.
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46. ALLEGATO E) - INDICATORI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ASSE 5 “VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI” TRA LE PROVINCE
Modalità di calcolo delle ipotesi di riparto alle province
dei fondi dell’asse v progettazione integrata
Cifra totale da ripartire tra le cinque Province 41.747.533 suddivisa in:
o 24.020.000 per Ambiente di cui
- 12.020.000 per l’obiettivo “Procedere alla bonifica di aree e siti inquinati”
- 2.000.000 per l’obiettivo “Prevenire i rischi tecnologici in ambito urbano e
industriale;
- 10.000.000 per l’obiettivo “Migliorare la gestione dei rischi idrogeologici”
o 9.458.137 per Valorizzazione culturale;
o 8.269.396 per Valorizzazione ambientale.
L’ipotesi scelta prevede di ripartire una parte del fondo (20%) in modo
equivalente tra le 5 province, una parte del fondo (20%) proporzionalmente alla
popolazione provinciale e la restante parte (60%) sulla base degli indicatori di
seguito descritti (Ambiente, Valorizzazione culturale, Valorizzazione ambientale) .
AMBIENTE
Indicatori:
• per l’obiettivo “Procedere alla bonifica di aree e siti inquinati”
Quota percentuale proporzionale sulla base del Numero di siti inquinati
(Deliberazione della Giunta Regionale n.1167 del 10/10/2005 - D.M.
n.471/99 ART.17)
Tale quota è maggiorata di un 10% a favore delle province dove sono
presenti Siti di Interesse Nazionale [+10% per Ancona (Falconara DM
26/02/2003); +5% per Macerata e +5% per Fermo (Basso Bacino del
Chienti DM 26/02/2003)]. Per le province non interessate avviene una
compensazione (-10% per Pesaro e per Ascoli Piceno).
• per l’obiettivo “Prevenire i rischi tecnologici in ambito urbano e
industriali”
Quota percentuale proporzionale sulla base di Numero di industrie a rischio
di incidente rilevante (Direttiva Seveso - DLgs 17 agosto 1999 n. 334 e
successive modifiche e integrazioni)
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Quota percentuale proporzionale sulla base di Numero di impianti industriali
IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)- DLgs n.59 del 18
febbraio 2005 (imprese industriali autorizzate ad attività potenzialmente
inquinanti)
• per l’obiettivo “Migliorare la gestione dei rischi idrogeologici”
Quota percentuale proporzionale sulla base dell’Estensione delle aree a
rischio esondazioni elevato e molto elevato (Piano Assetto Idrogeologico -
Deliberazione della Giunta Regionale n.116 del 21/01/2004)
VALORIZZAZIONE CULTURALE
I seguenti indicatori contribuiscono con pesi variabili alla ripartizione della quota:
Quota percentuale inversamente proporzionale sulla base delle Presenze
turistiche (Istat)
Quota percentuale proporzionale sulla base del Numero di musei (Osservatorio
regionale per i beni e le attività culturali)
Quota percentuale proporzionale sulla base del Numero di biblioteche (Ministero
beni e attività culturali)
Quota percentuale proporzionale sulla base del Numero dei siti Unesco
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
I seguenti indicatori contribuiscono con pesi variabili alla ripartizione della quota:
Quota percentuale inversamente proporzionale sulla base delle Presenze
turistiche (Istat)
Quota percentuale proporzionale sulla base della Superficie territoriale
classificata come zona altimetrica di Montagna Interna (Istat)
Quota percentuale proporzionale sulla base della Superficie territoriale
interessata da aree protette SIC, ZPS (Regione Marche – P.F. Aree Protette)
Aggiustamento addizionale
Al fine di indicare giungere alla soluzione definitiva si è proceduto all’elaborazione di
una ipotesi per un aggiustamento addizionale (special allocation) che corrisponde pari a
circa lo 0.33 del totale dei fondi e che prevede che ogni Provincia la quale presenta una
differenza in positivo rispetto al valore medio, calcolato sulla totalità delle ipotesi,
rinuncia alla metà di tale differenza e il totale viene ripartito in modo proporzionale tra
le Province di Ancona e Macerata che avevano una differenza in negativo rispetto al
valore medio.