Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 - federcoop.ra.it · Lavoratori Autonomi Cooperazione e...

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Relatore: Mara Roncuzzi 1 Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 come corretto dal D.Lgs 106/09 Cantieri temporanei o mobili Arch. Mara Roncuzzi NOVEMBRE 2009 Sede operativa e amministrativa: Via Circonvallazione Piazza d’Armi, 130 - Ravenna Tel: 0544-1882201, Fax: 0544-422417, www.servin-c.it, e-mail: [email protected]

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Relatore: Mara Roncuzzi 1

Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 come corretto dal D.Lgs 106/09

Cantieri temporanei o mobili

Arch. Mara RoncuzziNOVEMBRE 2009

Sede operativa e amministrativa: Via Circonvallazione Piazza d’Armi, 130 - RavennaTel: 0544-1882201, Fax: 0544-422417,

www.servin-c.it, e-mail: [email protected]

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LICANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

art. 89, Allegato X

LE TEMATICHE

1) Definizione di cantiere

2) Le figure principali per la gestione della sicurezza in

cantiere

3) Il committente e il responsabile dei lavori

4) L’impresa affidataria

5) La qualificazione delle imprese

6) La “Patente a punti”

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art. 89, Allegato X

DEFINIZIONE DI CANTIERE

E’ cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato "cantiere":qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la

trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali,

ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

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LICANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

art. 89, Allegato X

LA FIGURE PRINCIPALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE

Committente

Responsabile Lavori

CSP

CSE

Imprese

Lavoratori Autonomi

Cooperazione e coordinamento

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LE FIGURE PRINCIPALI PER LA SICUREZZA

Committente: il soggetto per conto del quale l'intera

opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali

frazionamenti della sua realizzazione.

Responsabile dei lavori: soggetto che può incaricato dal

committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal

presente decreto; nel campo di applicazione del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni, il responsabile dei lavori é il responsabile

del procedimento;

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 89, c.1, lett. b), c)

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LE FIGURE PRINCIPALI PER LA SICUREZZA

Coordinatore in fase di progettazione: soggetto

incaricato, dal committente, della progettazione

dell’opera in materia di sicurezza e di salute (redige PSC e

Fascicolo del fabbricato)

Coordinatore in fase d’esecuzione: soggetto incaricato,

dal committente, di seguire l’esecuzione dell’opera in

materia di sicurezza e di salute con sopralluoghi in

cantiere. Non può essere il DdL delle imprese affidatarie ed

esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di

prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le

incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso

di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 89, c.1, lett.e), f)

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LE FIGURE PRINCIPALI PER LA SICUREZZA

Impresa affidataria: si rimanda al capitolo specifico

Impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 89, c.1, lett. d), i), i-bis)

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IL COMMITTENTE E

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 93, art.101 c. 6-bis

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Compiti e responsabilità del committente o del responsabile dei lavori

1) NOMINA DEL COORDINATORE

Quando ci vuole il coordinatore?

● Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.

● La nomina va effettuata contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, per il coordinatore per la progettazione (CSP) e prima dell'affidamento dei lavori, per il coordinatore per l'esecuzione (CSE).

● Se si tratta di lavori privati non soggetti a permesso di costruire di importo inferiore ai 100.000 euro, ci sono delle piccole variazioni burocratiche, ma la sostanza rimane la stessa.

● N.B: Se all’inizio era prevista una sola impresa ma in seguito se ne aggiunge una seconda, si deve designare il CSE.

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 90, c.2-8; c.10-11

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Compiti e responsabilità del committente o del responsabile dei lavori

2) PROGETTAZIONE DELL'OPERA

● pianifica i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente tra loro.

● prevede la durata di realizzazione dei vari lavori o delle fasi di lavoro.

● prende in considerazione il PSC e il Fascicolo del Fabbricato. In mancanza di questi, del DURC o della Notifica Preliminare, il titolo abilitativo, cioè DIA o PdC, è sospeso.

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 90, c.1

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Compiti e responsabilità del committente o del responsabile dei lavori

2) ESECUZIONE DELL'OPERA

● Comunica alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e quello del CSE.

● Deve trasmettere la notifica preliminare compilata come da Allegato XII all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 90, c.2-8; c.10-11; art. 99

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Compiti e responsabilità del committente o del responsabile dei lavori

● Anche in caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o L.A. , quindi SEMPRE

a)verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomicon le modalità di cui all’allegato XVII.

b)richiede la dichiarazione dell'organico medio annuo.

Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui Allegato XI le modalità sono semplificate.

c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o DIA, copia della notifica preliminare, il DURC di imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 90, c.9

Relatore: Mara Roncuzzi 13

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Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori:

Il committente e' esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori da (agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)): Verifica che il CSP abbia redatto il PSC e il fascicolo del fabbricato Verifica che il CSE svolga tutti i suoi compiti, tranne la sospensione in

caso di pericolo grave e imminente.

Il committente o responsabile dei lavori assicura l'attuazione degli obblighi a carico del DdL dell'impresa affidataria previsti dall'articolo comma 3-bis e 3-ter.

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 93, art.101 c. 6-bis

Relatore: Mara Roncuzzi 14

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L'IMPRESA AFFIDATARIA

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 93, art.101 c. 6-bis

Relatore: Mara Roncuzzi 15

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LICANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

art. 89c.1, lett. i)

FIGURA INTRODOTTA CON IL D.LGS 81/08 E SPECIFICATA NEL CORRETTIVO 106/09:

DEFINIZIONE: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può

avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un CONSORZIO

tra imprese, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria

dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al

committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei

lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.

Relatore: Mara Roncuzzi 16

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ART. 97

Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC.

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneita' tecnico professionale si fa riferimento alle modalita' di cui all'allegato XVII.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 97 c.1,2,3

Relatore: Mara Roncuzzi 17

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ART. 97

Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e altra attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIArt.97, c.3-bis e 3-ter

Relatore: Mara Roncuzzi 18

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LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 93, art.101 c. 6-bis

Relatore: Mara Roncuzzi 19

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Allegato XVII – Idoneità tecnico professionale01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al

responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio

b) documento di valutazione dei rischi

c) DURC

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/08

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIAllegato XVII

Relatore: Mara Roncuzzi 20

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4.2) Allegato XVII – Idoneità tecnico professionale

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali

c) elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.lgs 81/08

e) DURC

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIAllegato XVII

Relatore: Mara Roncuzzi 21

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LA PATENTE A PUNTI

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 93, art.101 c. 6-bis

Relatore: Mara Roncuzzi 22

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La “patente a punti”

Con il correttivo si è introdotto il concetto, ma

l'applicazione viene rimandata ai decreti attuativi di

futura emanazione.

In sostanza l'impresa, come l'automobilista, ha a

disposizione una “patente” dotata di un punteggio

pieno iniziale per quanto riguarda la rispondenza alle

norme di sicurezza.

In caso di accertate violazioni alla normativa che

portino sino all'azzeramento dei punti non sarà più

possibile per l'impresa svolgere attività nel settore

edile.

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart.27

CORRETTIVO AL T.U. SICUREZZA: DELEGHE E SISTEMA

SANZIONATORIO

Ravenna, 6 novembre 2009

Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi

Le deleghe in materia di sicurezza(art. 16 T.U.)

Il datore di lavoro può sgravarsi di responsabilità mediante espressa delega di funzioni

fatta eccezione per gli obblighi indicati dall’art. 17 T.U.:

“Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del

documento previsto dall’articolo 28; la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e

protezione dai rischi”

Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi

Limiti e condizioni per una delega efficace

n La delega deve risultare da atto scritto recante data certa

n il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate

n La delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate

n La delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa

necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate

n La delega deve essere accettata dal delegato per iscritto

Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi

Pubblicità

Alla delega ….. deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità

Chiarimento del Dipartimento per la regolazione del mercato Ministero dello sviluppo economico del 07/10/2008

“E’ sufficiente che dell’avvenuta delega di funzioni sia data notizia con mezzi che soddisfino una forma di pubblicità interna al luogo di lavoro. In tal modo, l’informazione risulta più efficace, in quanto di

apprendimento più facile e immediato”(es. circolare interna, affissione in luogo accessibile a tutti)

Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi

Obbligo di vigilanza

La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del

delegato delle funzioni trasferite.L’obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di adozione ed

efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4.

•Il modello di organizzazione e di gestione della sicurezza deve

prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle

condizioni di idoneità delle misure adottate …

Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi

Obbligo di vigilanza

Prima del correttivo al T.U.: “La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”

Dopo il correttivo al T.U.: “L’obbligo … (di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento, da parte del delegato, delle

funzioni trasferite) si intende assolto …•

Presunzione legale relativa:Si presume, salvo prova contraria, assolto l’obbligo di vigilanza da

parte del datore di lavoro, che abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro contenente un idoneo sistema di

controllo

Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi

Sub-delega

Inserito nuovo comma 3-bis all’art. 16 T.U.•

“Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e

sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude

l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata

trasferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate”

Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi

Sub-delega1. Necessaria autorizzazione del datore di lavoro alla sub-delega

(direttamente nella delega primaria opp. in un successivo atto separato)

2. Rispetto degli stessi requisiti di forma e di sostanza richiesti per la delega primaria (atto scritto recante data certa; requisiti di

professionalità ed esperienza; trasferimento di poteri organizzativi, gestionali e di controllo; autonomia di spesa;

accettazione scritta; adeguata e tempestiva pubblicità interna)

3. Obbligo di vigilanza del sub-delegante sul corretto espletamento delle funzioni trasferite al sub-delegato • il datore di lavoro dovràvigilare sul delegato, controllando che il delegato medesimo vigili,

a sua volta, sul sub-delegato

4. Divieto di ulteriori livelli di delega oltre quello della sub-delega

Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi

Sub-delega

Il delegato può, a sua volta, delegare “specifiche funzioni …” , conseguentemente:

la seconda delega non può consistere nel trasferimento al sub-delegato di tutte le funzioni attribuite al delegato con la prima delega

Entro quali limiti le funzioni del delegato sono sub-delegabili?Si ritiene che sia valida la sub-delega anche della quasi totalità delle funzioni

delegate, purché al delegato principale resti il potere di coordinamento, di indirizzo e di organizzazione, oltre che di controllo del sub-delegato

Inoltre, in caso di sub-delega, tutte le comunicazioni e le richieste del sub-delegato (compresa la richiesta di integrazione del budget) vanno rivolte al

primo delegato e non al datore di lavoro

Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi

Prescrizione obbligatoria(artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/94)

In caso di reato in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda

(contravvenzioni)

Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata,l’organo di vigilanza impartisce al contravventore una prescrizione,

fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario

l’organo di vigilanza può anche imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori

L’organo di vigilanza deve, comunque, riferire al PM la notizia di reato inerente la contravvenzione

Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi

Prescrizione obbligatoria:verifica dell’adempimento

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata

secondo modi e termini fissati nella prescrizione•

In caso di adempimento alla prescrizione:il contravventore è ammesso a pagare in sede amministrativa, nel

termine di 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa

La contravvenzione si estingue

Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi

Prescrizione obbligatoria:quando è applicabile?

Con il correttivo al T.U.:

n art. 301 T.U. • anche per violazioni punite con la sola ammenda, oltre che con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda

n art. 301-bis T.U. • istituto analogo alla prescrizione obbligatoria per gli illeciti amministrativi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa(“In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa, il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo”)

•puntare alla effettività della reazione punitiva, mediante il ripristino delle

condizioni di legalità

Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi

Provvedimento di sospensione(art. 14 T.U.)

Il provvedimento di sospensione è adottato quando in sede di verifica ispettiva:

n è riscontrato l’impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro

n siano riscontrate gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che saranno individuate con decreto del Ministero del lavoro •in attesa del decreto, le violazioni sono quelle dell’Allegato 1 al T.U.

N.B.: con riguardo al lavoro irregolare, la sospensione non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare sia l’unico occupato dell’impresa

Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi

Provvedimento di sospensione

Con il correttivo al T.U. è stato chiarito che il provvedimento di sospensione è adottato “in relazione alla parte di attività

imprenditoriale interessata dalle violazioni …”•

È possibile, quindi, ritenere che la sospensione non riguardi l’intera attività dell’impresa, ma solo l’unità produttiva o il cantiere (o

servizio) in cui sono state riscontrate le violazioni

Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi

Provvedimento di sospensione: organi competenti

n Organi di vigilanza del Ministero del lavoro

n Comando provinciale dei vigili del fuoco, relativamente all’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi

n Organi di vigilanza delle ASL, con riguardo all’accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

N.B.: è stato precisato che si ha reiterazione quando nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di

vigilanza ottemperata dal trasgressore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole (violazioni della stessa disposizione e quelle di disposizioni diverse

individuate nell’All. 1, in attesa di decreto)

Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi

Interdizione alla contrattazione con le P.A. …

Il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità per laVigilanza sui contratti pubblici ed

al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti•

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti adotta un provvedimento interdittivo alla contrattazione con la P.A. e alla

partecipazione a gare pubbliche (durata minima: la stessa del provvedimento di sospensione disposto dagli organi ispettivi; durata

massima: due anni)

Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi

Revoca del provvedimento di sospensione

Il provvedimento di sospensione può essere revocato, dallo stesso organo che lo ha adottato, alle seguenti condizioni:

per le sospensioni adottate dagli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro

•1. regolarizzazione dei lavoratori 2. accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi

di gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza3. pagamento di una somma (aggiuntiva) pari a euro 1.500 in caso di

sospensione per lavoro irregolare e pari ad euro 2.500 in caso di sospensione per gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza

per le sospensioni adottate dagli organi di vigilanza delle ASl•

1. accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza

2. pagamento di una somma (aggiuntiva) unica pari ad euro 2.500

Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi

Pena del solo arresto

Art. 14, comma 10, T.U.

mancato rispetto del provvedimento di sospensione disposto per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della

sicurezza sul lavoro•

Pena dell’arresto fino a 6 mesi

Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi

Pena del solo arresto

Art. 55, comma 2, T.U. omessa valutazione del rischio (e, quindi, mancata elaborazione del

documento):1. nelle aziende a rischio incidente rilevante ed in quelle ove i lavoratori sono esposti a rischi biologici, cancerogeni, da esposizione all’amianto o atmosfere esplosive 2. nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori3. nei cantieri temporanei e mobili caratterizzati dalla compresenza di più imprese ed entità presunta di lavoro non inferiore a 200uomini-giorno

•Pena dell’arresto da 4 a 8 mesi

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TESTO UNICO DELLA SICUREZZA

D.Lgs. 81/08 corretto e modificato dal D.Lgs.106/09: PARTE GENERALE

Dott. Massimo Stanghellini

Novembre 2009

Sede operativa e amministrativa: Via Circonvallazione Piazza Armi, 130 Ravenna (RA)Tel: 0544-1882201, Fax: 0544-422417, www.servin-c.it, e-mail: [email protected]

RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI

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PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE

DAL TESTO UNICO (D.Lgs.81/08)

INTEGRAZIONI E MODIFICHE

PREVISTE DAL D.Lgs.106/09 (Correttivo)

D.Lgs.81/08 – NOVITA’ E MODIFICHE

RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI

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Normativa base di riferimento

L. 3 agosto 2007, n. 123. (su G.U. n. 185 del 10 agosto 2007) “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”; in vigore dal 25 agosto 2007 (Delega per elaborazione nuovo TU, tesserino, DUVRI, disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare).

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. (su S.O. alla G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro”; in vigore dal 15 maggio 2008.

D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. (su S.O. alla G.U. n. 141/L del 5 agosto 2009) “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; in vigore dal 20 agosto 2009.

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Entro 6 mesi dall’entrata in

vigore del DM sul SINP

D.Lgs. 81/08Art. 18, c.1, lett. r)

Circolare Ministero del Lavoro n. 17 del

12/05/2009

Obbligo per il datore di lavoro di comunicare all’INAIL (o IPSEMA per il settore marittimo) dei dati relativi agli infortuni sul lavoro:

• che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, a fini statistici e informativi;

• che comportino un’assenza superiore ai tre giorni, a fini assicurativi.

18 mesi dalle Linee guida di

cui art.630/06/2012

D.Lgs. 81/08Art. 29, c.5

Eliminazione della facoltà, per il datore di lavoro che occupa fino a 10 lavoratori, di autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi

30/04/2012D.Lgs. 81/08

Titolo VIII Capo IV

Disposizioni in materia di protezione da campi elettromagnetici (C.E.M.)

15/05/2010D.Lgs. 81/08Art. 3, c.2

Emanazione dei decreti attuativi per alcuni settori pubblici e particolari

26/04/2010D.Lgs. 81/08

Titolo VIII Capo V

Disposizioni in materia di protezione da radiazioni ottiche artificiali

20/08/2009D.Lgs. 81/08Art. 18, c.1, lett. aa)

Comunicazione annuale all’INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

ELIMINATOD.Lgs. 81/08Art. 41, c.3, lett. a)

Divieto delle visite mediche preassuntive

AGGIUNTA DATA ATTESTATA

D.Lgs. 81/08Art. 28, c.2

Apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi

Elab. Proc. Art.601/08/2010

D.Lgs. 81/08Art. 28, c.1-bis

Valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato

TermineRiferimento normativo

Oggetto

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PREMESSA E FINALITA’ DEL TU

STATOSTATO

LEGISLAZIONE NAZIONALE TRIPARTITICA

LEGISLAZIONE NAZIONALE TRIPARTITICA

REGIONI

PARTI SOCIALI (Assoc. Datoriali, Sindacati)

PROBLEMA: Oggi Stato e Regioni non si parlano, per cui vi è un rallentamento nell’iter approvativo dei vari decreti a cui rimanda il D.Lgs.81/08

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PREMESSA E FINALITA’ DEL TU

I 3 STEP DELLA SICUREZZAI 3 STEP DELLA SICUREZZA

ORGANIGRAMMA E DEFINIZIONE CHIARA DEI RUOLI AZIENDALI

VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI CONDIVISA CON MC, RSPP e RLS

INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI

LAVORATORI

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TITOLO I: PRINCIPI GENERALIAvere a disposizione un Unico testo sulla sicurezza, con una più efficace e

coerente applicabilità del regime sanzionatorio.

Aver semplificato alcuni adempimenti, es. non più necessaria la nomina del

RSPP tramite raccomandata e relative sanzioni.

Aver introdotto il concetto di Salute stato di completo benessere fisico, mentale

e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità.

L’introduzione per via normativa della delega di funzione (art.16) da parte del

DL, evitando il ricorso alla giurisprudenza per definire tale aspetto. E’ ora

prevista la sub-delega da parte del soggetto delegato. Delega va sempre in

forma scritta e in DATA CERTA (idem per subdelega)

Aver normato la funzione dei preposti (art.19), prevedendo per questa figura

apposito percorso formativo.

Norme premianti specifiche generiche nel D.Lgs.81/08; ora all’art.11 comma 3-

bis, si prevede un incentivo per la riduzione del premio INAIL per l’adozione di

buone prassi e soluzioni tecnologiche avanzate in materia di Sicurezza ed Igiene

del Lavoro.

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TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Costituzione della Commissione consultiva permanente (art.6), con compiti di indirizzo, procedure semplificate per modelli organizzativi e gestionali, procedure standardizzate per DUVRI, linee guida per stress lavoro correlato, criteri di qualificazione della figura del formatore,..

Costituzione del Comitato Regionale di coordinamento (art.7) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 per un maggiore coordinamento dell’attività di Vigilanza e Controllo.

Introduzione della Commissione per l’Interpello (art.12), le cui indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri vincolanti per l’esercizio delle attività di vigilanza.

Eliminazione del registro infortuni e del libro matricola, attraverso l’istituzione del SINP (Sistema informativo Nazionale per la Prevenzione), così come definito all’art.8. Comunicazione INAIL dei dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno 1, dovranno essere caricati sul SINP 6 mesi dopo istituzione sistema informativo.

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TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Una più estesa definizione di “Lavoratore”, che ricomprende anche nuove figure

previste dalla recente contrattualistica e si estende fino al concetto di

Tirocinante formativo e Volontario. Il CORRETTIVO restringe le definizione di

Volontario a quelli della Croce Rossa, mentre agli altri (Def. Legge 1° agosto

1991, n. 266) compresi quelli che prestano servizio civile, si applica l’art.21 dei

lavoratori autonomi + Accordo fra Volontario e Associazione di Volontariato.

Aver preso in considerazione i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari

(art.21), e in ambito alla formazione, aver considerato anche i lavoratori più

deboli (art.37) (lavoratori stranieri).

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TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione

sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1,

lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive

modificazioni e integrazioni (art.37, c.14). Il contenuto del libretto formativo è

considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e

di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di

cui al presente decreto. Le annotazioni sul libretto verranno effettuate se è

concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti

disposizioni.

Vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di

qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. L’INAIL effettua, anche

mediante accordi di collaborazione, le verifiche atte ad accertare il rispetto dei

criteri e dei requisiti di cui ai commi precedenti e provvede al rilascio della

relativa attestazione alle aziende qualificate.

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TITOLO I (art.3): CAMPO DI APPLICAZIONE

Per il personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate,

compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo

dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal

territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi

(15/05/2010) dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con

decreti emanati dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro,

della salute e delle politiche sociali.

Art. 3, comma 3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8

novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione

civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale

soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei Vigili del fuoco, le disposizioni

del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari

modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre

2010 con decreto del Ministero del lavoro.

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TITOLO I (art.3): CAMPO DI APPLICAZIONE

12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei

volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai

lavoratori autonomi di cui all’articolo 21. Con accordi tra il volontario e

l’associazione di volontariato o l’amministrazione del servizio civile possono

essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente

periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito

dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario

dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è

chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in

relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad

eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze

tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della

medesima organizzazione. Rimangono esclusi dal campo di applicazione i

Volontari delle associazioni culturali e sportive (già esclusi prima sia dal

D.Lgs.81/08 e dal D.Lgs.626/94)

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TITOLO I (art.3): CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai Lavoratori a domicilio, si ribadisce “fermo restando quanto previsto dalla

legge 18 dicembre 1973, n. 877”, ad esempio il DIVIETO di utilizzo di sostanze

pericolose per la salute.

Ai piccoli imprenditori (iscritti in una sezione particolare del registro delle

imprese) si applica tutto il TU e non solo l’art.21, come specificato invece per i

componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, dei

coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti

Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di

somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo

restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato

decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione

di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore.

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TITOLO I (art.3): CAMPO DI APPLICAZIONE

Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n.) 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

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TITOLO I (art.4): COMPUTO LAVORATORI

Nel Computo dei lavoratori non sono considerati i lavoratori in prova.

Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel

settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come

individuate sulla base della normativa comunitaria.

Nel computo dei lavoratori non sono considerati i soggetti beneficiari delle

iniziative di tirocini formativi e di orientamento (ma devono essere tutelati come

soggetti equiparati)

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TITOLO I: DVR

Il D.Lgs.81/08 aveva tolto i 90 giorni dall’inizio attività per la redazione del DVR per una Impresa di nuova costituzione. Sono stati ripristinati dal CORRETTIVO; in questo modo Azienda ha reale possibilità di sviluppare DVR più approfondito e calato nella realtà produttiva. Più correttamente, l’art.28, comma 3-bis, afferma che occorre una immediata valutazione (anche ai fini della sorveglianza sanitaria), mentre il DVR può essere redatto entro i 90 giorni.

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TITOLO I: DATA CERTA SU DVR

Data certa del DVR (Notaio, Timbro postale, firma digitale), con tutta una serie di incongruenze fra dinamicità del documento e rigidità formale della stessa.

Viene modificata dal CORRETTIVO. Si parla di DVR con ”Data Certa” o di Data Attestata, ovvero DVR sottoscritto dal DL, dall’RSPP, dal RSL o RLST e dal MC.(Note: Data certa SI’ sul DVR, No sull’autocertificazione. POS redatto ai sensi del Titolo IV, ad oggi non è chiaro, ma la DPL lo chiede, quindi in attesa di chiarimenti occorre DATA CERTA o DATA ATTESTATA (Firme). Sul DVR firmano i soggetti presenti. Se c’è RLST, si invia DVR (o schede riassuntive) all’OPTA; se non c’è RLST ed è presente solo DL, meglio fare DATA CERTA, per essere certi della controprova. Meglio Firma digitale rispetto a PEC, in quanto quest’ultima non ben definita dal Codice Civile e dal Garante (anche se utilizzata da molti)

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TITOLO I: DVR

Maggiore interazione fra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione e il Medico Competente.

Aver allargato la valutazione dei rischi a tutti i rischi compresi quelli legati allo stress da lavoro-correlato (art.28), alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi.

Fra i rischi, da considerare anche quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale (es. atipici, TD, occasionali…)

La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione

Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi

di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi.

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TITOLO I: DVR

Individuazione del programma delle misure ritenute opportune per garantire

il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare,

nonchè dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a

cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate

competenze e poteri.

Individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a

rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale,

specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il DVR deve contenere una valutazione sullo stress lavoro-correlato, secondo i

contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004... e nel rispetto delle

indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente. Valutazione

Stress lavoro correlato prorogata al 1° agosto 2010

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TITOLO I: DVR

Eliminazione dell’autocertificazione per le aziende sotto i 10 Lavoratori entro il 2012 (limite massimo), verranno emanate nel frattempo procedure standardizzate. Questo non si applica alle attività in cui RSPP èobbligatoriamente una figura interna.

Art. 29, comma 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Il DVR deve, in questi casi, essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

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TITOLO I: RLS

Ci sarà sempre il RLS (art.47) e se non sarà eletto internamente dai Lavoratori,

sarà designato Territorialmente e l’azienda dovrà contribuire a finanziare un

fondo dell’INAIL; è stata definito il calcolo per quota da versare al fondo INAIL

L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è

incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione

e protezione (art.50, comma 7).

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avrà maggior spessore

(Consegna DVR, Consegna DUVRI, Formazione periodica).

La comunicazione annuale (art. 18) dei nominativi degli RLS all’INAIL entro il 31

marzo dell’anno successivo. CORRETTIVO afferma solo la prima volta e in caso

di nuova designazione e/o elezione. Per Aziende dove c’è Rappresentante

Territoriale comunicazione all’INAIL la farà OPTA e Scuola Edile.

RLST: fino a nuovi accordi interconfederali vige quello nazionale del 3 settembre

1996 ed i relativi accordi regionali

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TITOLO I: INFORM., FORMAZ. e ADDESTR.

Aver preso in considerazione i lavoratori più deboli (art.37), anche dal punto di

vista formativo (lavoratori stranieri).

Aver rafforzato la formazione dei lavoratori (art.37), dei Dirigenti e Preposti

(art.37), dei Datori di Lavoro (art.34) che svolgono la funzione di RSPP, degli

RLS (art.37).

La formazione dei Dirigenti e Preposti può essere effettuata anche presso gli

organismi paritetici o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni

sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Aver previsto, tramite specifico decreto attuattivo la necessità di prevedere un

aggiornamento per i corsi antincendio.

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TITOLO I: INFORM., FORMAZ. e ADDESTR.• Introduzione del concetto di addestramento come parte integrativa del processo

formativo-informativo del lavoratore.

Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità

produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente

i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di

evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del

servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità

produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone

preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in

collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel

territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro

e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

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TITOLO I: INFORM., FORMAZ. e ADDESTR.

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i

lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la

informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della

comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti

mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa

consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di

entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai

rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.

L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

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TITOLO I : SORVEGLIANZA SANITARIA e MC

Non aver confermato il divieto delle visite mediche in fase preassuntiva (art.41, c.3). CORRETTIVO: elimina divieto di visita preassuntiva. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del Datore di Lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. Ora si può fare. Prima il D.Lgs.626/94 parlava di visita “preventiva” e questa implicava comunque prima l’assunzione del Lavoratore e poi la visita medica. Visitandolo dopo l’assunzione, se si hanno dei problemi sanitari “veri”, si può comunque utilizzare il periodo di prova per un eventuale licenziamento. La Giurisprudenza inoltre si era espressa con alcune sentenze contrarie all’uso della visita preassuntiva, che andava contro a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori. Di fatto, se si visita prima il Lavoratore lo si tutela meglio dal punto di vista sanitario, anche se in alcuni casi ciò può essere discriminante. Può essere un problema per colui che non ha ancora un lavoro, mentre chi è giàoccupato, può comunque, a sua tutela, fare la preassuntiva per la nuova azienda, quando ancora è in essere il rapporto di lavoro con l’azienda precedente

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TITOLO I : SORVEGLIANZA SANITARIA e MC

Modalità di conservazione della cartella sanitaria del Lavoratore (art.25, c.1, lett.c). Tale cartella è conservata, con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.

Il Medico consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione (art.25, c.1, lett.e). CORRETTIVO: Copia della Cartella Sanitaria va data al lavoratore alla cessazione rapporto di lavoro, mentre l’originale va conservato in Azienda per almeno 10 anni.

Ora è il Datore di Lavoro che deve inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto (obbligo sanzionato al DL, art.18, comma g).

Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, è il DL che deve comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro (obbligo sanzionato al DL, art.18, comma g-bis).

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TITOLO I: SORVEGLIANZA SANITARIA e MC

Il Medico consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la

documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto

professionale (art.25, c.1, lett.d).

Aver uniformato la cartella sanitaria del lavoratore predisposta dal Medico

Sopralluogo agli ambienti di Lavoro (art.25, c.1, lett.l) almeno una volta

all’anno e non più congiuntamente con l’RSPP. La indicazione di una

periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai

fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al

comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica

(art.41, c.6):a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.

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TITOLO I: SORVEGLIANZA SANITARIA e MC

Possibilità da parte del Datore di lavoro (Dirigente) di nominare più Medici nei casi di più unità produttive e scegliere un Coordinatore fra questi.

Il datore di lavoro, in relazione ai giudizi di idoneità (scritti), attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza;

Il Medico effettua la sorveglianza sanitaria anche quindi:

• In fase preassuntiva

• Alla ripresa del lavoro dopo una malattia con assenza di durata superiore ai 60 giorni continuativi.

RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI

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TITOLO I: SORVEGLIANZA SANITARIA e MC

Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico

competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti

per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere,

relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a

sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato

previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le

modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e

delle politiche sociali, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i

contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni

di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle

informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del

decreto di cui al primo periodo.

RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI

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D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE

TITOLO I: SORVEGLIANZA SANITARIA e MC

Il Datore di Lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12

marzo 1999, n.68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le

misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano

un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a

mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento

corrispondente alle mansioni di provenienza

Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase

preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di

comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente

competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la

modifica o la revoca del giudizio stesso.

RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI

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TITOLO I: SANZIONI

Una revisione IMPORTANTE del sistema delle sanzioni per le figure interessate.

Con il CORRETTIVO vengono tendenzialmente diminuite rispetto al

D.Lgs.81/08, ma comunque incrementate rispetto al regime sanzionatorio del

D.Lgs.626/94. Es. con TU, la mancata valutazione dei rischi e la nomina

dell’RSPP sono ora puniti, per il DL e il Dirigente con l’arresto da 4 a 8 mesi o

con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro, mentre è previsto l’arresto da 3 a 6

mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Diminuiscono il numero di articoli in cui è previsto l’arresto e viene spesso

ridotto anche l’entità dello stesso. IMPORTANTE: Ora arresto è limitato alle

violazioni sostanziali e non formali.

Vi è una migliore definizione delle Responsabilità del Preposto, eliminando

quelle previste ai Titoli tecnici e limitandosi essenzialm. a quelle del TITOLO I.

Sono previste sanzioni a carico dei lavoratori autonomi e soggetti ad essi

equiparati.

RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI

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TITOLO I: SANZIONI

Sono incrementate le sanzioni a carico di alcune figure esterne all’azienda

(Installatore, Fabbricante,..)

Alcune sanzioni che prevedevano l’arresto o in alternativa l’ammenda sono

state trasformate in sanzioni amministrative pecuniarie, enfatizzando in questi

casi, non tanto l’azione repressiva e sanzionatoria ma, la messa in conformità

delle carenze riscontrate.

Art.18, comma 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a

vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22,

23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai

sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi

sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di

vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI

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TITOLO I: SANZIONI

Titolo XIII, Art. 306, comma 4-bis. Le ammende previste con riferimento alle

contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni

amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi

forza di legge vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall’entrata in

vigore del presente decreto in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al

consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al

decimale superiore.

RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI

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TITOLO I: SOSPENSIONE ATTIVITA’

Aver introdotto la possibilità, in caso di pericoli gravi ed imminenti, di

sospendere l’attività di impresa (art.14), l’auspicio e che si vada verso una

graduale selezione del mercato arginando sempre di più le imprese che

praticano il dumping imprenditoriale. E’ stato meglio dettagliato l’elenco delle

violazioni che comportano la sospensione (ALLEGATO I) e al comma 1 viene

definito il concetto di “reiterata violazione” e della “stessa indole”.

La sospensione interessa il singolo cantiere o unità produttiva e non l’impresa

nel suo complesso.

Alcune correzioni importanti all’ALLEGATO I: prima era “mancato utilizzo” del

dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto, ora è “mancata

fornitura”; sono stati meglio definiti le violazioni per lavori in prossimità di linee

elettriche; Sono state eliminate le responsabilità a carico del Committente e del

Preposto.

RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI

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TITOLO I: SOSPENSIONE ATTIVITA’

Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una

violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal

contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso

soggetto commette più violazioni della stessa indole.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e

quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di

cui al precedente periodo, nell’allegato I.

Limitatamente alla sospensione dell’attività di impresa, all’accertamento delle

violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all’allegato I, provvede il

comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli

organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili

violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al

competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.

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TITOLO I: SOSPENSIONE ATTIVITA’

Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica

nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa. In

ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della

sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo

successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può

essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o

di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi .

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TITOLO I: SOSPENSIONE ATTIVITA’

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, oltre all’eliminazione

dell’illecito, l’imprenditore deve versare una somma aggiuntiva pari a 1.500 euro

in caso di sospensione per lavoro irregolare, e 2.500 euro per sospensione nel

caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione, è punito

con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate

violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con

l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di

sospensione per lavoro irregolare.

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SOSPENSIONE ATTIVITA’ (ALLEGATO I)

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;

Mancata formazione ed addestramento;

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del

relativo responsabile;

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute

dall’alto;

Mancanza di protezioni verso il vuoto.

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SOSPENSIONE ATTIVITA’ (ALLEGATO I)

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni

desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d’amianto

Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

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TITOLO XII: DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste

dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le

quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena

della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed

estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19

dicembre 1994, n. 758.

In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria

amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è

ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla

legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine

assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.

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TITOLO XII: DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può, su richiesta

dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di

una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice

penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di

rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque

inferiore a euro 2.000.

La sostituzione di cui al punto sopra non è consentita quando la violazione ha avuto

un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la

morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di attendere

alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.

Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha

operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l’imputato abbia commesso

ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui

all’articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale,

limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli

infortuni sul lavoro, il reato si estingue.

Gli obblighi dei lavoratori

I diritti dei lavoratori

Il socio lavoratore di cooperativa

Dott. Giancarlo Gardella

SICUREZZA SUL LAVOROLE MODIFICHE AL T.U. SULLA SICUREZZA –D. LGS. N. 106/09 – NOVITA’ E SOLUZIONI

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

ART. 20 T.U. (art. 5 D.Lgs. n. 626/94)1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e

sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

•n previsione di principio sprovvista di sanzioni penali,

di seguito specificata (“in particolare”)n dovere avente ad oggetto

un'attività positiva ("prendersi cura") di autotutela

Dott. Giancarlo Gardella

segue: ART. 20 T.U.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ……….;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, ………. i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezionemessi a loro disposizione;

Dott. Giancarlo Gardella

segue: ART. 20 T.U.e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente e al preposto le

deficienze dei mezzi e dei dispositivi ………. qualsiasi eventuale condizione di pericolo ………. adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità ………. per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezzag) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro

competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza proprie o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari ……….

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenete le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro ……….

Dott. Giancarlo Gardella

ART. 2087 CODICE CIVILE“L’imprenditore è obbligato ad adottare,

ai fini della tutela delle condizioni di lavoro, non solo le particolari misure

tassativamente imposte dalla leggein relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza,

ma anche tutte le altre misure che, in concreto, si rendano necessarie per la tutela della sicurezza

del lavoro in base all’esperienza e alla tecnica.“•

norma di chiusura • (interviene dove difetti una specifica misura)che non configura tuttavia un caso di responsabilità oggettiva,

dovendo comunque ricorrere sempreuna violazione degli obblighi imposti al datore

Dott. Giancarlo Gardella

LA COLPA DEL LAVORATORE

“irrilevanza della colpa del lavoratore”principio più volte affermato in giurisprudenza

•spetta comunque al datore di lavoro provare di aver fatto tutto il possibile

per evitare il danno•

non sufficienteun semplice concorso di colpa del lavoratore

ad interrompere il nesso di causalità intercorrente tra l’evento lesivo e il danno

Dott. Giancarlo Gardella

segue: LA COLPA RILEVANTE

un esonero da responsabilità per il datore di lavorosi potrà configurare quando

il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità e dell’assoluta inopinabilità,

dell’esorbitanzarispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute

•in tal caso, il comportamento colposo del lavoratore infortunato

potrà porsi quale causa esclusiva dell’evento•

Dott. Giancarlo Gardella

segue: ESONERO RESPONSABILITA’ del DATORE DI LAVORO

•alla condizione, però, che

tutte le norme e le cautele antinfortunistiche siano state osservate da parte del datore di lavoro

altri casi di esonero da responsabilità

del datore di lavoro:n caso fortuito, per i caratteri di imprevedibilità e di

inevitabilità dell’evento dannoso n caso di dolo del dipendente

Dott. Giancarlo Gardella

CRITICA DEL PRINCIPIO DOMINANTE DELLA “IRRILEVANZA”

SENTENZA CASSAZIONE PENALE SEZ. IV 14/10/08 N. 1763:

(ravvisata responsabilità anche del lavoratore x infortunio di altro lavoratore durante lavori di scavo di un pozzo, essendo accertati a suo carico profili di

colpa per avere iniziato e continuato i lavori senza applicare le armature necessarie ad evitare il franamento del terreno)

•ravvisata responsabilità anche

del lavoratore subordinatoper infortunio subito da altro lavoratore

qualora si accertino a suo carico profili di colpa •

Dott. Giancarlo Gardella

segue: CRITICA DEL PRINCIPIO DOMINANTEpresa di distanza

dall’orientamento giurisprudenziale dominante fondato sul principio della

irrilevanza della condotta colposa del lavoratore •

dovere del giudice di effettuare sempre un’analisi comparativa delle colpe concorrenti

Dott. Giancarlo Gardella

NUOVO RUOLO DEL LAVORATOREmutato il ruolo del lavoratore

•da

destinatario passivo delle misure protettivea

partecipe consapevoleattraverso l’adempimento da parte del datore di lavoro del

dovere di informarlo e soprattutto di formarlo •

da mero creditore a collaboratore di sicurezza

Dott. Giancarlo Gardella

SANZIONI

violazione degli obblighi sanzionata penalmente•

ART. 59 T.U.: n arresto fino a un mese o

n ammenda da 200 a 600 euro[art. 20, comma 2, lettere b), c), d) e), f), g) h) ed i)]n sanzione amministrativa pecuniaria

da 50 a 300 euro(art. 20, comma 3)

Dott. Giancarlo Gardella

segue: SANZIONIsanzioni disciplinari

nell’ambito dell’attività di controllo del datore sul comportamento e l’operato del lavoratore

[art. 18, comma 1, lettera f)]•

con riferimento anche almodello di organizzazione e gestione

adottato per assicurare un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi

in materia di sicurezza sul lavoro (art. 30, comma 3 T.U.)

Dott. Giancarlo Gardella

DIRITTI DEI LAVORATORI

obiettivodi tutelare il diritto del lavoratore alla salute,

(art. 32 Costituzione)perseguito dal legislatore

con la prescrizione di doveri al datore di lavoro (art. 2087 C.C. - art. 18 T.U.)

anziché con il riconoscimento di altrettanti diritti al lavoratore

Dott. Giancarlo Gardella

segue: DIRITTI DEI LAVORATORIil diritto (autonomo) in generale

alla salubrità dell’ambiente di lavoro è esercitato dai lavoratori, non singolarmente,

ma tramite il proprio rappresentante, che ne è titolare•

Art. 50 T.U.….. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ….

o) può fare ricorso alle autorità competentiqualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione

dai rischi adottate dal datore di lavoro ….. e i mezzi impiegati per attuarle

non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

Dott. Giancarlo Gardella

segue: DIRITTI DEI LAVORATORIcasi di auto-tutela del lavoratore:

n Art. 44 T.U. : “il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa”

•Raddoppio della “linea di difesa” del lavoratore

n Rifiuto di adempimento della prestazione nel caso di cui all’ art. 1460 C.C. • ciascun contraente può rifiutare di adempiere la sua obbligazione se l’altra non adempie contemporaneamente la propria

Dott. Giancarlo Gardella

IL SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA

prerogative del socio lavoratore(ART. 1, comma 2, L. n. 142/01):

I soci lavoratori di cooperativa: n concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla

formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

n partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

Dott. Giancarlo Gardella

segue: IL SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA

n contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alledecisioni sulla loro destinazione;

n mettono a disposizione le proprie capacità professionalianche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Dott. Giancarlo Gardella

segue: IL SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA•

conseguenze sul rapporto di lavoro•

relazione giuridica socio/cooperativa diversa dadatore di lavoro/lavoratore dipendente

•condizioni per la subordinazione

(sentenza Corte Cost. 12/02/96 n. 30):

n alienità del risultato, per il cui conseguimento la prestazione di lavoro è utilizzata;

n alienità dell’organizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce.

Dott. Giancarlo Gardella

1

TESTO UNICO DELLA SICUREZZA

D.Lgs. 81/08 corretto e modificato dal D.Lgs.106/09: RISCHI SPECIFICI

Ing Francesca Zuffi

Novembre 2009

Sede operativa e amministrativa: Via Circonvallazione Piazza Armi, 130 Ravenna (RA)Tel: 0544-1882201, Fax: 0544-422417, www.servin-c.it, e-mail: [email protected]

RELATORE: ZUFFI FRANCESCA

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LA GESTIONE DEGLI APPALTI

(ART.26 DEL D.LGS.81/08 così come modificato

dal D.Lgs. 106/09)

RELATORE: ZUFFI FRANCESCA

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Ampliamento del campo di applicazione anche ai servizi e alle

forniture

Conferimento al DUVRI di un aspetto dinamico

La contestualizzazione dei costi per la sicurezza al solo aspetto

interferenziale e non all’appalto nel suo complesso

Riduzione dell’obbligo di redazione del DUVRI in relazione alla

temporalità e alla assenza di rischi specifici;

Maggiore responsabilizzazione del Committente negli appalti.

PRINCIPALI NOVITA’

LA GESTIONE DEGLI APPALTI

RELATORE: ZUFFI FRANCESCA

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Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui sisvolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell‘ articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Art.26 – comma 1

LA GESTIONE DEGLI APPALTI

RELATORE: ZUFFI FRANCESCA

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La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è il documento con cui si possono dichiarare numerose situazioni che ci riguardano o che riguardano altre persone, in tutti quei casi in cui non possiamo ricorrere all’autocertificazione e che non sono in possesso delle amministrazioni pubbliche.

Può essere utilizzata esclusivamente nei rapporti con:- le Pubbliche Amministrazioni;- i gestori di Servizi Pubblici (Poste, Enel, Telecom, ACI, ecc.);- i Privati che lo consentono.

Può essere usata per:1)Attestare che la copia di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è CONFORME ALL'ORIGINALE.2) Dichiarare STATI (essere proprietario di un immobile, essere erede di una certa persona...), FATTI (avere subito danni a causa di una calamità naturale o aver condonato un certo abuso edilizio...), QUALITÀ PERSONALI (essere titolare d'impresa; non essere soggetto all'imposta sui redditi..) conosciuti direttamente dal cittadino e riferiti a se stesso o ad altri soggetti.

NON sono sostituibili con dichiarazione sostitutiva di atto notorio: i certificati medici, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti. Non si possono effettuare dichiarazioni sostitutive di atto notorio che contengano dichiarazioni di intenzioni o propositi per il futuro (ad es. rinunciare a un'eredità). Per questi atti è necessario rivolgersi ad un notaio.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’

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Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il

coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di

valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non

e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e'

allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione

dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni del presente

comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese

appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del

decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale

documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto

titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello

specifico appalto;

Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Art.26 – comma 2

Art.26 – comma 3

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3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui

al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere

forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata

non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi

derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere

esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.

Art.26 – comma 3 (segue…)

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3,

comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in

cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida

il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia

della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione

del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto,

prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo

ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato

l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore,

integra gli atti contrattuali.

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Art.26 – comma 8

Art.50 – comma 5

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3 (ovvero il DUVRI).

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I PIANI OPERATIVI DI SICUREZZAI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZAIl comma 2, art. 26 non parla di POS (come per i cantieri). Dice che i Datori di lavoro: • cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;• coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.Il comma 3 che parla del DUVRI, afferma che: Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.Tale affermazione, sembra a stare indicare che le informazioni che l’impresa appaltatrice fornisce al Committente relativamente ai rischi, sono quelle che possono generare interferenza, ovvero un rischio della propria mansione che non genera interferenza non va comunicato. In realtà spesso i Committenti chiedono i POS; in questi POS c’è spesso anche il rischio proprio dell’impresa, che per non essere confuso dovrebbe essere esplicitato che non è interferente (si agevola l’attività del Committente per DUVRI). Per Appaltatore con diversi cantieri/siti produttivi consolidati può essere comodo in realtà elaborare un documento ibrido che contiene tutti i rischi (propri ed interferenti) ed è simile ad DVR. In questo modo tale documento vale sia come POS che come DVR allegato per quel cantiere/sito, evitando un raddoppio di documenti.

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I COSTI DELLA SICUREZZAI COSTI DELLA SICUREZZA

Cosa inserire ?

D.Lgs.81/08 - Art 26, comma 5: nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, ….. omissis...…devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’art.1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui la precedente capoverso non sono soggetti a ribasso d’asta.

Esempi di costi interferenti:

A) Costi DPI che proteggono da rischi interferenti (Casco)

B) Costi informazione-formazione artt. 36, 37 e 73 (per rischi presenti c/o il

committente o ad esempio obbligatori per il D.Lgs. 334)

C) Costi per delimitare la propria area

D) Ecc.

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La valutazione deve essere fatta su base giornaliera o al più su base

settimanale. Nel caso in cui si manifesti un’estrema variabilità del livello

d’esposizione settimanale (variazione significativa tra una settimana e l’altra),

la valutazione deve essere fatta sulla base dell’esposizione settimanale massima

ricorrente.

Nel caso in cui la variabilità sia più ampia (differenza tra una giornata e l’altra e

tra una settimana e l’altra e soprattutto variabilità non prevedibile) ovvero in

caso d’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, è

possibile far ricorso ad una valutazione semplificata (art.191) che permette la

classificazione della mansione a livelli superiori al valore superiore di azione (e

la messe in opere delle relative misure di prevenzione e protezione: formazione,

sorveglianza sanitaria, assegnazione DPI) senza effettuare il calcolo del livello

d’esposizione giornaliera ma associando al lavoratore il livello di rumore

prodotto dalle attrezzature che l’operatore si può trovare ad utilizzare (verifica

adeguatezza DPI ed obbligo all’uso).

TITOLO VIII - IL RISCHIO RUMORE - OGGI

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Obbligo di utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori già a partire dal superamento

del valore superiore d’azione (85 dBA) e possibilità da parte del Datore di Lavoro

di introdurre strumenti gestionali per il controllo.

Analisi dell’adeguatezza dei dispositivi di protezione dell’udito già a partire da

livelli di emissione sonora superiori al valore inferiore di azione ovvero per LAeq

> 80 dB(A) o Ppeak > 135 dB(C), fermo restando l’obbligo della verifica del

rispetto del valore limite.

Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche ed

organizzative a partire dal superamento del valore superiore di azione, LEX,8h=

85 dBA o Ppeak = 137 dBC, fermo restando l’obbligo, sempre vigente, di

eliminare il rischio e ridurlo al minimo, a prescindere dall’entità dello stesso.

La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici (rumore,

vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche) é programmata ed

effettuata, con cadenza almeno quadriennale (a meno della presenza di

modifiche sostanziali che la rendessero superata o quando i risultati della

sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità).

TITOLO VIII - IL RISCHIO RUMORE - OGGI

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Introduzione di un nuovo parametro di riferimento sia per la valutazione del

sistema mano-braccio che per il sistema corpo intero: valore limite di

esposizione su breve periodo (pari a 20 m/s2 per il sistema mano-braccio e pari

a 1,5 m/s2 per il sistema corpo intero).

Abbassamento del valore limite di esposizione giornaliero per il sistema corpo

intero da 1,15 m/s2 a 1,00 m/s2.

Assegnazione dell’etichetta di “metodo di riferimento” alla valutazione condotta

con il supporto della misurazione (uso di Banche Dati passa in 2° piano).

Obbligatorietà di effettuare la valutazione sulla base del livello di esposizione

giornaliero massimo ricorrente nel caso in cui sia manifesta un’estrema

variabilità del livello d’esposizione giornaliero (variazione significativa tra un

giorno e l’altro) per l’attività svolta dalla mansione oggetto di studio.

TITOLO VIII - IL RISCHIO VIBRAZIONI - OGGI

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Gli obblighi di valutazione degli agenti fisici di cui al capo I del Titolo VIII (tra

cui i CEM) sono decorsi a partire dal 01 gennaio 2009, viceversa l’obbligo di

seguire l’approccio metodologico fornito dal Capo IV (confronto con valori

d’azione e rispetto del valore limite) decorreranno a partire dal 30 aprile 2012;

Per soddisfare gli obblighi da Capo I devo effettuare una valutazione

preliminare del rischio;

La valutazione preliminare può contenere:

Censimento delle sorgenti di emissioni di campi elettromagnetici

(campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300

GHz);

Confronto tra le sorgenti di emissione in ambito professionale con

quelle a cui è soggetta la popolazione normalmente esposta

(giustificazione di non esposizione);

TITOLO VIII - IL RISCHIO CEM - OGGI

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Recuperare le dichiarazioni di conformità delle macchine presenti

all’interno del proprio ambiente;

Confronto tra le sorgenti di emissione con la white – list della norma

CENELEC EN 50499 (giustificazione di non esposizione);

Confronto tra le sorgenti di emissione con la black – list della norma

CENELEC EN 50499 (procedere con valutazione di dettaglio);

Verificare la presenza tra i propri lavoratori di portatori di

attrezzature e dispositivi medici elettronici, il rischio propulsivo di

oggetti ferromagnetici, l’innesco di dispositivi elettro-esplosivi

(detonatori), incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali

infiammabili provocati da correnti di contatto;

TITOLO VIII - IL RISCHIO CEM - OGGI

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Gli obblighi di valutazione degli agenti fisici di cui al capo I del Titolo VIII (tra

cui le radiazioni ottiche) sono decorsi a partire dal 01 gennaio 2009, viceversa

l’obbligo di seguire l’approccio metodologico fornito dal Capo IV (confronto con

valori d’azione e rispetto del valore limite) decorreranno a partire dal 26 aprile

2010;

Per soddisfare gli obblighi da Capo I devo effettuare una valutazione

preliminare del rischio;

La valutazione preliminare può contenere:

Censimento delle sorgenti di emissioni delle radiazioni ottiche artificiali

tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda

compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si

suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni

infrarosse;

Confronto tra le sorgenti di emissione in ambito professionale con

quelle a cui è soggetta la popolazione normalmente esposta

(giustificazione di non esposizione);

TITOLO VIII – LE RADIAZIONI OTTICHE - OGGI

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La tutela non riguarda più solo le lesioni dorso-lombari, ma tutte le patologie da

sovraccarico biomeccanico (spalla, gomito, polso, arti inferiori), in particolare

dorso-lombari.

Le attività da valutare sono: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico

ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre,

spingere, tirare, portare o spostare un carico (rif. a caratteristiche e condizioni

ergonomiche sfavorevoli)

Vengono indicate le norme tecniche (tra cui quelle della serie ISO 11228-

parte1-2-3, citate nell’Allegato XXXIII), le buone prassi e le linee guida come

criteri di riferimento per la valutazione del rischio. Tale concetto è in linea con

l’impostazione legislativa europea di rinvio tali strumenti di valutazione sotto la

responsabilità del Datore di Lavoro.

Nella valutazione di dettaglio del rischio mmc si può tener conto anche della

norma EN 1005-2 per inserire l’elemento differenza di età;

TITOLO VI – LA MMC - OGGI

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Si passa dai 30 kg (uomo adulto) e 20 kg (donna adulta) che era lo standard del

NIOSH all’italiana (la versione originale prevedeva i 23 kg per entrambi i sessi)

ai 25 kg (uomo adulto) e 20 kg (donna adulta), mentre per età inferiori ai 18

anni e superiori ai 45 anni si prevedono 20 kg per gli uomini e 15 kg per le

donne.

Vengono definite 3 nuove classi di rischio (I < 0,85; 0.85<I<1.0; I > 1)

Diviene obbligatorio sia adottare misure organizzative che ricorrere a mezzi

appropriati (le due attività non sono più alternative).

Nell’Allegato, tra i fattori individuali del rischio viene introdotto il riferimento

alle differenze di genere e di età e tutela della maternità.

Obbligo di addestramento (art.169, co.2) in merito alle corrette manovre e

procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi (es. si pensi

alla movimentazione dei pazienti nelle strutture sanitarie).

Ricordarsi del D.M. 169/2008 sulle nuove tabelle delle malattie professionali,

riconoscendo fra queste anche quelle le patologie muscolo-scheletriche del

braccio, del ginocchio e della colonna , causate da lavorazioni che espongono

tali parti del corpo a sollecitazioni biomeccaniche.

TITOLO VI – LA MMC - OGGI

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La novità principale del D.Lgs 81/08 rispetto al precedente D.Lgs 25/02 è la classificazione del rischio che passa da Moderato o Superiore al Moderato aBasso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori o Non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute.

Con questa nuova classificazione del rischio, prevista dalla normativa si potrà effettuare una valutazione, inerente la salute del lavoratore, utilizzando gli algoritmi già in uso da tempo che basandosi sulla pericolosità per l’uomo e definendo le modalità di utilizzo delle varie sostanze chimiche, permetto di effettuare una stima del rischio prevalentemente sotto l’aspetto della salute dei lavoratori.

L’aspetto della sicurezza potrà essere invece considerato valutando ad esempio la pericolosità per il lavoratore di sostanze infiammabili a seguito di un incendio o per sostanze corrosive a seguito di uno sversamento accidentale. Tale valutazione porterà a definire misure ad esempio di prevenzione incendio o di procedure da attivare a seguito di eventi accidentali senza passare da un analisi mediante algoritmo. Esistono delle Linee Giuda Europee e una Linea Guida di Federchimica.

TITOLO IX – IL RISCHIO CHIMICO - OGGI

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Definizione di rischio BASSO per la Sicurezza e IRRILEVANTE per la Salute. Con

uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute,

d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro

quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i

parametri per l’individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per

la salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, sulla base di proposte

delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente

rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate

comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al

presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante

per la salute dei lavoratori è comunque effettuata dal Datore di Lavoro.

TITOLO IX – IL RISCHIO CHIMICO - OGGI