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Pagina 1 di 441 RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI 1990-1995 Approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione n 459 del 29.07.96

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RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI

1990-1995

Approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione n 459 del 29.07.96

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Pagina 2 di 441Presentazione

La raccolta ed il periodico aggiornamento degli “Usi” costituisce uno dei tradizionali adempimenti istituzionali delle Camere di Commercio che vi hanno sempre dedicato particolare attenzione.

Questa pubblicazione, rappresentando l’evolversi dei comportamenti di fatto registrati nei diversi settori della nostra economia, costituisce per gli operatori, gli studiosi e, in generale, per tutti gli interessati, un valido strumento dal quale potranno trarre concreti vantaggi per la loro attività.

L’edizione 1990-95 della “Raccolta Provinciale degli Usi” è il risultato di un lungo accurato lavoro compiuto dalla Commissione Provinciale coadiuvata dai competenti Comitati Tecnici, composti di esperti e operatori di vari settori economici.

Desidero, pertanto, esprimere il più vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito con il loro apporto di conoscenza ed esperienza alla stesura della “Raccolta”, e, in particolare, al Presidente della Commissione avv. Danilo Francescut.

Il Presidente dr. Marino Grimani

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Pagina 3 di 441RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI ANNO 1990-1995.

La Commissione Provinciale per la Revisione degli Usi designata dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 737 nella seduta del 12.12.1990 si è insediata il 19.4.1991 ed ha ultimato i suoi lavori dopo anni di attività nella seduta del 22 maggio 1996.

La Commissione ha operato attraverso numerosi Comitati Tecnici composti da esperti dei vari settori e comprendenti rappresentanti di ogni categoria interessata.

La revisione ha dovuto tenere conto delle modificazioni intercorse nel decennio che va dal 1985 al 1995.

Le modifiche recepite sono state rilevanti soprattutto in materia di trasporti aerei, navali, compravendite immobiliari e locazioni, nella lavorazione e nell’Industria del Legno.

Particolare rilievo è l’introduzione, nella raccolta, degli usi e consuetudini in materia pubblicitaria, fino ad oggi mancante.

Non occorre sottolineare l’importanza che ha rivestito e va rivestendo nella vita e nelle attività sociali del nostro tempo la pubblicità, che è diventata un veicolo essenziale e talora determinante di conoscenza in ogni campo: da quello commerciale ed industriale a quello sportivo e politico; perfino in quello religioso.

La Raccolta è un codice utile, indispensabile, per la conoscenza degli usi e consuetudini locali, dal nostro ordinamento richiamati in bianco nella disciplina contrattuale. È, quindi, una fonte sicura di ricerca e di norme per ogni cittadino ma particolarmente per operatori commerciali, industriali e professionisti.

Ringrazio tutti i componenti dei Comitati Tecnici per l’opera prestata che ha consentito che la Raccolta fosse la più completa possibile e attenta alle modificazioni verificatesi nei vari campi.

Ringrazio in particolare il Segretario Dr. Massimo Poli e la Dr.ssa Elisa Boato della Camera di Commercio di Venezia nella cui fattiva collaborazione di ordine organizzativo, la Commissione ha trovato un supporto indispensabile.

Nutro la speranza che il fine che ci siamo proposti e il compito che Il Ministero e la Camera ci hanno affidato siano stati raggiunti.

Il Presidente Avv. Danilo Francescut

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INDICEAPPROVATO DALLA GIUNTA CAMERALE CON DELIBERAZIONE N 459 DEL 29.07.96............................................................1PRESENTAZIONE....................................................................................................................................................2RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI ANNO 1990-1995.....................................................................................................................................3NOTE INFORMATIVE..................................................................................................................................10

TITOLO I .......................................................................................... 12

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE ............................................................... 12 CONTRATTAZIONI ..................................................................................................................................... 13 CLAUSOLE DI USO COMUNE ..................................................................................................................... 16 CONSEGNA E RICEVIMENTO .................................................................................................................... 20 PAGAMENTO*) ............................................................................................................................................ 23 SPESE E COMPETENZE VARIE ................................................................................................................. 25

TITOLO II ........................................................................................ 26

COMUNIONI TACITE FAMILIARI NELL’ESERCIZIO DELL’AGRICOLTURA 1) ........................... 26

TITOLO III ....................................................................................... 35

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ............................................................... 35 CAP. 1) COMPRAVENDITA .......................................................................................................................... 36 CAP. 2) LOCAZIONE ..................................................................................................................................... 37 CAP. 3) COMUNIONE E CONDOMINIO ....................................................................................................... 40

TITOLO IV ........................................................................................ 41

COMPRAVENDITA AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI ................................................. 41 CAP. 1) COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI ......................................................................................... 42 CAP. 2) AFFITTO DI FONDI RUSTICI I) ....................................................................................................... 45 CAP. 3) CONDUZIONE A MEZZADRIA ....................................................................................................... 50 CAP. 4) CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTECIPAZIONE (*) ..................................................................... 51 CAP. 5) CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA (*) ......................................................................... 52 CAP. 6) CONDUZIONE IN ENFITEUSI (*) .................................................................................................... 53 CAP. 7) ALTRE FORME DI CONDUZIONE *) .............................................................................................. 54

TITOLO V ......................................................................................... 55

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI *) ...................................................................................................... 55 CAP. 1) PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA .................................................................................................... 56 a) bovini da vita, da latte, da macello ..................................................................................................................... 56 BESTIAME DA LAVORO, DA ALLEVAMENTO, ............................................................................................ 56 DA RIPRODUZIONE E DA LATTE ..................................................................................................................... 56 BESTIAME DA MACELLO .................................................................................................................................. 64

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Pagina 5 di 441LATTE .................................................................................................................................................................... 66 APICOLTURA ........................................................................................................................................................ 68 LANE ...................................................................................................................................................................... 69 UOVA ..................................................................................................................................................................... 70 CAP. 2) PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA .................................................................................................. 72 a) frumento .............................................................................................................................................................. 72 b) granoturco ........................................................................................................................................................... 72 c) riso ....................................................................................................................................................................... 72 d) cereali minori (segale, orzo, avena, etc.) ........................................................................................................... 72 e) patate; **) ........................................................................................................................................................... 82 f) ortaggi. ................................................................................................................................................................. 82 FRUTTA, LEGUMI, ORTAGGI FRESCHI E AGRUMI. ..................................................................................... 82 g) uva e mosto ......................................................................................................................................................... 85 UVE DA VINO ....................................................................................................................................................... 85 h) Oliva (non sono stati accertati) .......................................................................................................................... 89 i) Agrumi - vedi art. 231/243. ................................................................................................................................ 89 l) Frutta fresca - vedi art. 231/243. ......................................................................................................................... 89 m) Frutta secca - vedi art. 231/243. ........................................................................................................................ 89 n) Erbe, sementi e foraggi ....................................................................................................................................... 89 FIENO ..................................................................................................................................................................... 89 FORAGGI VERDI .................................................................................................................................................. 90 STRAMAGLIE E PAGLIA .................................................................................................................................... 91 SEMENTI 1) ........................................................................................................................................................... 92 o) fiori e piante ornamentali *) ............................................................................................................................... 93 p) piante da vivaio e da trapianto ........................................................................................................................... 93 PIANTE D’ALTO FUSTO ..................................................................................................................................... 94 q) piante officinali e coloniali *) ............................................................................................................................ 95 r) droghe e spezie .................................................................................................................................................... 95 s) bozzolo di bachi da seta ...................................................................................................................................... 99 i - bozzoli freschi .................................................................................................................................................... 99 ii - bozzoli secchi .................................................................................................................................................. 100 iii - seme bachi ...................................................................................................................................................... 103 CAP. 3) PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA ............................................................................................. 104 a) legna da ardere (*) ............................................................................................................................................ 104 b) carbone vegetale (*) .......................................................................................................................................... 104 c) legname rozzo (*) ............................................................................................................................................. 104 d) sughero etc. *) .................................................................................................................................................. 104 CAP. 4) PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA ............................................................................ 105 a) pesce fresco e congelato *) ............................................................................................................................... 105 i - usi e consuetudini nella pesca in compartecipazione ...................................................................................... 105 ii - usi e consuetudini nelle valli da pesca ............................................................................................................ 107 b) cacciagione (*) .................................................................................................................................................. 108 c) pelli da pellicceria *) ........................................................................................................................................ 108 CAP. 5) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE ............................................................................. 109 a) minerali metalliferi ........................................................................................................................................... 109 MAGNESITI ......................................................................................................................................................... 109 magnesite .............................................................................................................................................................. 109 magnesite calcinata caustica *) ............................................................................................................................ 111 magnesite sinterizzata *) ...................................................................................................................................... 111 bauxite ................................................................................................................................................................... 112 b) minerali non metalliferi. ................................................................................................................................... 113 carboni ................................................................................................................................................................... 113 Sez. II .................................................................................................................................................................... 120 condizioni speciali per vendite fob e cif ............................................................................................................... 120

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Pagina 6 di 441CAP. 6) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI ............................................................................ 124 a) riso brillato *) ................................................................................................................................................... 124 b) farina - semola e sotto prodotti della macinazione *) ...................................................................................... 124 c) paste *) .............................................................................................................................................................. 124 d) prodotti della panetteria *) ............................................................................................................................... 124 e) zucchero e prodotti dolciari .............................................................................................................................. 124 i - zucchero ............................................................................................................................................................ 124 ii - prodotti dell’industria dolciaria ...................................................................................................................... 125 f) carni fresche, congelate, preparate e frattagliate (*) ....................................................................................... 126 g) pesci preparati (*) ............................................................................................................................................ 126 h) prodotti surgelati (*) ........................................................................................................................................ 126 i) conserve alimentari *) ...................................................................................................................................... 126 l) latte e derivati ................................................................................................................................................... 126 (latte pastorizzato, jogurt, formaggio, etc.) ...................................................................................................... 126 formaggi ................................................................................................................................................................ 126 m) olii commestibili ............................................................................................................................................. 128 n) grassi vegetali per usi alimentari e industriali ................................................................................................ 129 o) grassi animali per usi alimentari e industriali ................................................................................................ 129 grassi commestibili e salumi ................................................................................................................................. 129 p) pelli grezze e residui della macellazione ........................................................................................................ 130 pelli grezze e salamoiate ....................................................................................................................................... 131 pelli salamoiate ..................................................................................................................................................... 132 q) vini e vermut .................................................................................................................................................... 133 vini ........................................................................................................................................................................ 133 r) alcool e liquori .................................................................................................................................................. 135 s) birra *) .............................................................................................................................................................. 137 t) acque minerali, gassose e ghiaccio (*) ............................................................................................................. 137 CAP. 7) PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DEL TABACCO *) ....................................................................... 138 CAP. 8) PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DELLE PELLI. ............................................................................. 139 a) pelli conciate ..................................................................................................................................................... 139 b) lavori in pelle e cuoio. ..................................................................................................................................... 143 cuoi artistici lavorati ............................................................................................................................................. 143 CAP. 9) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI ...................................................................................... 145 a) filati di cotone, lana, seta, etc *) ....................................................................................................................... 145 b) tessuti ................................................................................................................................................................ 145 fibre tessili sintetiche ............................................................................................................................................ 146 c) maglieria (*) .................................................................................................................................................... 147 d) cordami *) ........................................................................................................................................................ 147 CAP. 10) PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DELL’ABBIGLIAMENTO E DELL’ARREDAMENTO ............. 148 a) cappelli (*) ....................................................................................................................................................... 148 b) vestiti e biancheria (*) ..................................................................................................................................... 148 c) calzature (*) ..................................................................................................................................................... 148 d) guanti, ombrelli e accessori *) ........................................................................................................................ 148 e) transazioni fra produttori e rivenditori ............................................................................................................ 148 f) transazioni fra rivenditori e consumatore finale ............................................................................................... 148 CAP. 11) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO ............................................................................. 150 a) legno comune ................................................................................................................................................... 150 b) compensati ........................................................................................................................................................ 164 c) mobili e infissi (*) ............................................................................................................................................ 168 d) carri da strada (*) ............................................................................................................................................ 168 e) lavori in sughero *) .......................................................................................................................................... 168 CAP. 12) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE .......................................................................................................... 169 carta e cartoni ........................................................................................................................................................ 169

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Pagina 7 di 441commercio della carta e del cartone ondulati e degli imballaggi di carta e cartone ondulati ............................. 173 prodotti tipografici ................................................................................................................................................ 176 materiale fotografico e cinematografico ............................................................................................................... 182 CAP. 13) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE .................................................................. 183 a) ghisa, ferri, acciai, ecc. .................................................................................................................................... 183 b) alluminio e le sue leghe ................................................................................................................................... 183 metalli ferrosi e non ferrosi .................................................................................................................................. 183 c) rame e sue leghe (*) ......................................................................................................................................... 186 d) argento, oro, platino ed altri metalli preziosi (*) ............................................................................................ 186 e) altri metalli (*) ................................................................................................................................................. 186 f) rottami di metalli vari (*) ................................................................................................................................. 186 CAP. 14) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE ......................................................................... 187 a) macchine ed apparecchi diversi *) .................................................................................................................. 187 a bis) costruzioni di carpenteria metallica e meccanica in genere ...................................................................... 187 b) mezzi di trasporto (velocipedi, motocicli, autoveicoli, trattori, aeromobili, natanti) *) ................................ 188 CAP. 15) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI ............................................................................................................................................ 189 a) perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche *) ................................................................................. 189 b) marmo, pietre ed alabastro lavorato (*) .......................................................................................................... 189 c) cementi, agglomerati cementizi, calci, gessi i) ............................................................................................... 189 d) materiali da costruzione .................................................................................................................................. 192 laterizi ................................................................................................................................................................... 192 e) porcellane, maioliche e terraglie *) ................................................................................................................. 193 f) lavori in vetro e cristallo .................................................................................................................................. 193 i) conterie e perle a lume ...................................................................................................................................... 193 ii - vetri artistici .................................................................................................................................................... 195 iii - vetri e cristalli ................................................................................................................................................ 196 CAP. 16) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE. .............................................................................. 203 fertilizzanti - anticrittogamici - insetticidi – diserbanti *) ................................................................................... 203 a) concimi ............................................................................................................................................................. 204 concimi fosfatici .................................................................................................................................................... 204 concimi azotati sintetici e naturali ........................................................................................................................ 206 concimi e sali potassici ......................................................................................................................................... 208 ammendati e correttivi di origine organica .......................................................................................................... 210 b) anticrittogamici ................................................................................................................................................ 211 c) saponi - glicerina - profumeria (*) .................................................................................................................. 218 d) prodotti farmaceutici (*) .................................................................................................................................. 218 e) colori e vernici (*) ........................................................................................................................................... 218 f) materie plastiche *) .......................................................................................................................................... 218 g) derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone ..................................................................................... 218 prodotti petroliferi ................................................................................................................................................. 218 h) gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole ................................................................................................. 223 gas di petrolio liquefatti gpl .................................................................................................................................. 224 CAP. 17) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA *) ............................................. 226

TITOLO VI ...................................................................................... 227

CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI .................................................................................... 227 CAP. 1) USI BANCARI *) ............................................................................................................................. 228 usi normativi ......................................................................................................................................................... 228 depositi bancari ..................................................................................................................................................... 228 apertura di credito bancario .................................................................................................................................. 229

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Pagina 8 di 441usi negoziali .......................................................................................................................................................... 230 CAP. 2) USI DELLE ASSICURAZIONI *) .................................................................................................... 233 CAP. 3) USI DELLA BORSA VALORI *) ..................................................................................................... 234 I - esecuzione di ordini ......................................................................................................................................... 234 II - modalità di contrattazione .............................................................................................................................. 237 iii - regolarità dei titoli .......................................................................................................................................... 240 iv - estrazioni ........................................................................................................................................................ 240 v - opzioni ............................................................................................................................................................. 241 vi - contratti a premio ........................................................................................................................................... 242 vii - riporti ............................................................................................................................................................. 243 viii - garanzie contrattuali .................................................................................................................................... 244 ix - sistemazione dei contratti ............................................................................................................................... 244 x - corrispondenza ................................................................................................................................................. 245 xi - conti di liquidazione ....................................................................................................................................... 246 xiii - insolvenze ..................................................................................................................................................... 246 CAP. 4) LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) MOBILIARE ................................................................. 248

TITOLO VII ALTRI USI .................................................................. 251

CAP. 1) PRESENTAZIONI VARIE D’OPERA E DI SERVIZI ..................................................................... 252 a) lavatura e pulitura a secco ed a umido ............................................................................................................ 252 tintura e pulitura di abiti ed indumenti .............................................................................................................. 252 lavatura di biancheria ........................................................................................................................................... 254 Sez. 2 ° - Materiali elettrici, idraulici e di riscaldamento. ................................................................................... 256 c) custodia e costruzione di imbarcazioni ........................................................................................................... 258 i - custodia di imbarcazioni .................................................................................................................................. 258 ii - costruzione di imbarcazioni ............................................................................................................................ 259 CAP. 2) USI MARITTIMI .............................................................................................................................. 260 i - trasporti marittimi ............................................................................................................................................ 260 a) sbarco e imbarco di merci ................................................................................................................................ 260 b) stallie e controstallie ........................................................................................................................................ 264 c) posti di ormeggio ............................................................................................................................................. 265 d) cali vedi d.m. 21/11/1974 ................................................................................................................................ 267 .............................................................................................................................................................................. 267 e) noli ................................................................................................................................................................... 267 ii - navigazione interna ......................................................................................................................................... 269 a) sbarco e imbarco di merci ................................................................................................................................ 269 b) stallie e controstallie ........................................................................................................................................ 270 c) noli ................................................................................................................................................................... 270 iii - spedizione e transito ....................................................................................................................................... 271 CAP. 3) USI NEI TRASPORTI TERRESTRI ................................................................................................. 274 trasporto merci in contenitori ............................................................................................................................... 275 CAP. 4) USI NEI TRASPORTI AEREI *) ...................................................................................................... 277 CAP. 5) USI NELLA CINEMATOGRAFIA *) .............................................................................................. 278 CAP. 6) INDUSTRIA ALBERGHIERA ........................................................................................................ 279 CAP. 7 - USI PUBBLICITARI ....................................................................................................................... 283 Capo i - Pubblicità ................................................................................................................................................ 283 Capo II - Contratti ................................................................................................................................................. 283 capo iii ................................................................................................................................................................... 286 Capo iv - Produzione di audiovisivi ..................................................................................................................... 286 Capo v - Generali .................................................................................................................................................. 287 CAP. 8) MERCI VENDUTE A PEZZO O A COLLO IN PROVINCIA DI VENEZIA *) ................................ 289

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Pagina 9 di 441APPENDICE A - TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROVVIGIONI PER MEDIAZIONE ............... 290 APPENDICE B - NOMI VOLGARI DI PESCI ALLEVATI NELLE VALLI DA PESCA DELLA LAGUNA VENETA. ................... 294 APPENDICE C - INCOTERMS-REGOLE INTERNAZIONALI PER LA INTERPRETAZIONE DEI TERMINI COMMERCIALI .......... 296 APPENDICE D – CONCILIAZIONE ED ARBITRATO .......................................................................... 308 REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE ......................... 370 APPENDICE E - NORME UNIFORMI RELATIVE AGLI INCASSI ............................................................................... 393 APPENDICE F - NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI ..................................................... 405

UN BREVE PROFILO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE ..................... 439

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Pagina 10 di 441NOTE INFORMATIVE

Dal Codice Civile

Capitolo I - Indicazioni delle fonti.

Art. I - Indicazioni delle fonti.Sono fonti del diritto:

1) le leggi2) i regolamenti3) le norme corporative4) gli usi [8, 9].

Art. 8 - Usi.Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, gli usi hanno efficacia

solo in quanto sono da essi richiamati.Il riferimento dell’applicazione degli usi è espressamente richiamato in 105

articoli del Codice Civile.

Art. 9 - Raccolte degli usi.Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò

autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.L’uso è la reiterazione plurisubbiettiva e prevalente di atti giuridici e unilaterali

assentiti e leciti.Tale principio di diritto oggettivo è riconosciuto ed applicato dal giudice,

spettando alla parte che ne chiede l’applicazione l’onere di fornire la prova dell’esistenza e del contenuto (Cass. Civ. 17 aprile 1968 n. 1131).

Il giudice può applicare l’uso accerato, anche non provato dalla parte, quando sia noto (Cass. Civ. 19.12.1968 n. 2962).

Il comportamento costante di un atto, ripetuto ed osservato da coloro che intrattengono rapporti contrattuali, forma una “opinio iuris” scaturendo da una volontà di rispetto della coscienza del popolo.

L’uso, quando la legge afferma espressamente la norma di comportamento, non può nè formarsi nè essere contrario al disposto della legge stessa, non può essere quindi “contra legem”.

Agli usi è possibile derogare sempre che i contraenti esprimano chiaramente, per iscritto o con altri mezzi validi, la loro volontà.

Gli usi possono essere “generali” quando sono osservati ed applicati su tutto il territorio dello Stato.

L’accertamento è stabilito dal T.U. 20.9.1934 n. 2011 e dalle disposizioni del D.L.c.ps. 27.1.1947 n. 152, modificato in parte dalla legge 13.3.1950 n. 115; tale decreto istituisce l’organo accertatore presso il Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato.

Gli usi possono essere “locali”, quando vengono rilevati in determinate

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Pagina 11 di 441provincie o zone di queste; l’accertamento è demandato ad una Commissione provinciale che si avvale di Comitati tecnici, presieduti da alti magistrati.

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TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

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Pagina 13 di 441 CONTRATTAZIONI

1. - Forma del contratto

La forma del contratto, quando non sia espressamente stabilita dagli usi speciali, può essere verbale oppure scritta.

2 - Contratto concluso mediante moduli.

Quando il venditore, a seguito di un contratto verbale o di una ordinazione pervenutagli, mandi al compratore moduli di contratto per lo scambio delle firme, questo è tenuto alla firma degli stessi moduli ed alla restituzione di uno o più di essi, sempreché i moduli stessi non contengano condizioni diverse da quelle verbalmente pattuite o proposte con l'ordinazione e purché, nel caso di ordinazione, l'accettazione di essa da parte del venditore non sia tardiva.

Il rifiuto ingiustificato della conferma scritta del contratto dà facoltà al venditore di pretendere ugualmente l'esecuzione ovvero di ritenerlo risoluto.3 - Determinazione del prezzo.

Il prezzo viene convenuto, salvo usi speciali, a peso o misura, esclusi gli eventuali gravami fiscali.

4 - Prezzo di listino.

Quando le vendite sono effettuate da una ditta in base ai suoi listini dei prezzi, l'ordinazione ad essa fatta o da essa accettata senza determinazione del prezzo costituisce rispettivamente accettazione e conferma del prezzo di listino.Quando la consegna della merce è fatta senza previa determinazione del prezzo, s'intende accettato quello segnato dal fornitore nella fattura, se, al ricevimento della stessa, il compratore non sollevi eccezioni.

5 - “Ribassando ribassare” e “rialzando rialzare”.

Quando la vendita viene stipulata con le clausole “ribassando ribassare” e “rialzando rialzare”, si intende che il prezzo convenuto viene diminuito o aumentato in corrispondenza rispettivamente delle diminuzioni o aumenti del prezzo di mercato eventualmente verificatisi dal giorno del contratto al giorno della consegna.Se il prezzo della merce è quotato nelle mercuriali, il ribasso o l'aumento da apportare è calcolato in base alla differenza verificatasi fra la quotazione corrispondente al giorno della spedizione del contratto e quella corrispondente al

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Pagina 14 di 441giorno della consegna.

6 - Caparra.

Nei contratti a consegna ripartita, la caparra eventualmente versata dal compratore viene conteggiata e scomputata all'ultima consegna.

7 - Modalità di contrattazione.

La contrattazione può avvenire su “denominazione” oppure su “campione tipo” oppure su “campione effettivo o reale”.

a) Nelle vendite effettuate su “denominazione” la merce deve essere conforme alla qualità e categoria espresse nella dicitura.

b) Nelle vendite effettuate su “campione tipo” o “qualità come da campione tipo” la merce può non corrispondere esattamente alla qualità del campione ed è ammessa una tolleranza stabilita per le varie merci dagli usi speciali.

c) Nelle vendite effettuate su “campione effettivo o reale”, la merce deve essere perfettamente conforme al campione.

8 - Mancata indicazione della qualità.La merce venduta senza indicazione di qualità deve essere di qualità buona

mercantile.

9 - Qualità superiore alla contrattata.

La merce non può essere rifiutata se di qualità superiore a quella contrattata, purché corrisponda nei suoi elementi essenziali a quanto convenuto contrattualmente.

10 - Avaria

Per avaria si intende qualunque danno di cui è affetta la merce, sia per vizio proprio che per altra causa.

Non si intende per avaria il deterioramento cui vanno normalmente soggette alcune merci durante il trasporto.

11 - Peso.

Salvo usi speciali, le merci vengono trattate a peso netto, cioé con deduzione della tara reale o consuetudinaria.

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12 - “Imballaggio per merce”.

Con la detta clausola si intende che l'imballaggio viene fatturato come merce al prezzo pattuito, restando poi di proprietà del compratore.

13 - “ Imballaggio da fatturarsi al costo”.

Con la detta clausola si intende che il venditore deve fatturare la merce a peso netto e l'imballaggio al prezzo di mercato.

14 - Pesatura.

Il compratore può esigere che la merce venga pesata in contraddittorio oppure da pubblico pesatore. In quest'ultimo caso le eventuali maggiori spese sono a carico della parte soccombente.

15 - Clausola “circa”.

Con la detta clausola, riferita alla quantità, è concessa al venditore la facoltà di consegnare una quantità di merce superiore o inferiore a quella contrattata, nella misura percentuale del 5 % salvo usi speciali.

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Pagina 16 di 441CLAUSOLE DI USO COMUNE

16 - “Previo visita” o “salvo visita”.

Con la detta clausola, la vendita è subordinata alla preventiva visita della merce da parte del compratore. Il venditore, a richiesta del compratore, deve permettere la visita della merce che intende consegnare.

Salvo usi speciali e salvo il caso di forza maggiore, la visita deve farsi, dietro avviso del venditore, entro il giorno non festivo susseguente a quello della stipulazione del contratto o dell'avvenuto arrivo della merce, altrimenti la merce stessa si considera accettata in qualità.

Entro 24 ore dalla visita se da magazzino, subito se da bordo, merce a mano, il compratore è obbligato a dichiarare se accetta o non accetta la merce come corrispondente ai termini del contratto.Nelle contrattazioni con la clausola anzidetta, il compratore, dopo il ricevimento della merce, non ha alcun diritto di reclamare sulla qualità della merce ricevuta.

17 - “Visitata e gradita” o “Visitata e piaciuta”.

Con la detta clausola si intende che il compratore ha visitato ed accettato la merce, onde è escluso ogni suo diritto a reclamo per differenza di qualità.

18 - “Visitata e gradita, salvo avaria”.

Con la detta clausola, il compratore ha diritto di rifiutare quella parte di merce, che risulta avariata.Se l'avaria si estende ad una parte della merce e questa è caricata alla rinfusa, il compratore è tenuto a ricevere la quantità risultante sana; nel caso di merce in colli, egli può rifiutare i colli anche soltanto in parte avariati, ma deve ricevere quelli risultanti completamente sani.

19 - “Salvo venduto”.

Nelle offerte fatte con la detta clausola, il venditore si riserva la facoltà di vendere la merce a terzi fino al ricevimento dell'accettazione.

20 - “Per quanto in tempo”.

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Pagina 17 di 441Nelle offerte fatte con la detta clausola, il venditore si riserva il diritto di

accettate o meno l'eventuale adesione del compratore.

21 - “Salvo approvazione della casa”.

Con la detta clausola, inserita nella commissione o nella proposta di vendita compilata da agenti, rappresentanti, piazzisti, ecc. il compratore rimane impegnato, mentre il venditore può non ratificare l'ordine; qualora il venditore intenda avvalersi di detta facoltà deve darne immediata comunicazione al compratore.

22 - “Franco magazzino del venditore”.

Con la clausola, si intende che la consegna della merce deve avere luogo nel magazzino del venditore.

23 - “Franco magazzino del compratore”.

Con la detta clausola si intende che il venditore deve provvedere a sue spese e con propri mezzi di trasporto a consegnare la merce al magazzino del compratore purché il detto magazzino sia accessibile ai normali mezzi di trasporto mentre il compratore deve provvedere allo scarico della merce stessa.

24 - “Franco stazione partenza” o “Franco ferrata”.

Con la detta clausola il venditore ha l'obbligo di trasportare la merce alla stazione, mentre le spese di caricazione sul vagone e le ulteriori sono a carico del compratore.

Se si tratta di merci in partenza dalla Stazione di Scomenzera (Venezia), sono a carico del venditore solo le spese f1no alla riva della stazione predetta; mentre se si tratta di merci in partenza dalla Stazione Marittima, il venditore sopporta le spese al vagone.

25 - “Franco banchina camion”.

Nelle vendite “franco banchina camions”, sono comprese le spese fino alla banchina adibita al servizio dei camions da e per Venezia-città.

26 - “Franco vagone partenza”, (F.o.r.) “franco camion”, “franco barca”.

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Con dette clausole si intende, rispettivamente, che la merce è resa, a spese del venditore, sul vagone della stazione convenuta, o su camion nel luogo designato dal venditore, o su barca accostata alla normale banchina di carico.

Il venditore deve curare il perfetto carico, nonché le operazioni inerenti alle spedizioni, mentre le spese di trasporto e le ulteriori sono sostenute dal compratore.

27 - “Franco stazione destino” o “Franco “destino”.

Con la detta clausola, si intende che il venditore deve consegnare la merce su vagone o altro mezzo, nella stazione o luogo fissati, mentre tutte le spese ulteriori, (scaricamento, ritiro, ecc.) sono a carico del compratore.

28 - “C.i.f.” e “C.&.f.”.

Con la clausola “C.i.f.” (Costo, assicurazione e nolo), si intende che la merce viene affrancata di ogni spesa di trasporto e di assicurazione fino al porto di sbarco.

Con la clausola “C.&.f.” (costo e nolo), si intende che la merce viene affrancata di ogni spesa di trasporto fino al porto di destinazione, mentre l'assicurazione resta a carico del compratore.

In entrambi i casi, la merce viaggia per conto e a rischio del compratore.

29 - Clausola “F.o.b.” e “F.a.s.”.

Con la clausola “F.o.b.” (franco a bordo) si intende che la merce viene consegnata franca di spese al capo di banda della nave, porto di caricazione.

Con la clausola “F.a.s.” (franco lungo bordo) il venditore deve consegnare a suo rischio e spese la merce lungo il bordo della nave ed entro il raggio di azione dei picchi di carico nel porto di caricazione.

Le spese per tasse portuali e diritti doganali che gravano le merci contrattate con la clausola “F.o.b. porto partenza”, sono a carico del venditore.

30 - “Atteso (o presunto) pronto a caricare”.

Con la detta clausola si intende che la nave designata, secondo le notizie conosciute al momento della vendita, è prevista arrivare nel porto di imbarco in

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Pagina 19 di 441tempo utile per essere pronta a caricare nell'epoca stabilita in contratto.

31 - “Merce sotto carico”

Con la detta clausola si intende che sono già iniziate le operazioni di carico nella nave che deve trasportare la merce.

32 - “Merce imbarcata”.

Con la detta clausola si intende che la merce trovasi a bordo della nave.

33 - “Merce viaggiante via mare”.

Con la detta clausola si intende che la nave, su cui la merce è imbarcata, ha lasciato gli ormeggi.

Nel caso di merce contrattata “viaggiante”, qualora la nave indicata nel contratto (o in altro modo) non arrivi a destinazione per causa di forza maggiore, se vi è la prova che la merce proviene da quella nave, il compratore è obbligato a riceverla anche se viene trasportata al luogo di destino da altra o da altre navi.

Qualora poi la nave si perdesse o la merce, sempre per causa di forza maggiore, non potesse nemmeno con trasbordi giungere al porto di destinazione, il compratore non può più pretendere dal venditore la consegna della merce contrattata o di altra corrispondente.

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Pagina 20 di 441CONSEGNA E RICEVIMENTO

34 - Termini di consegna da valere in difetto di usi speciali.

Per “Consegna immediata o prontissima” si intende che la merce deve essere consegnata nei tre giorni successivi a quello della stipulazione del contratto.

Per “Consegna pronta” si intende che la merce deve essere consegnata entro l'ottavo giorno successivo a quello della stipulazione del contratto.

Per “Consegna primi del mese” si intende che la merce deve essere consegnata entro la prima decade del mese stesso.

Per “Consegna entro un dato mese” si intende che la merce può essere consegnata a piacere del venditore in qualsiasi giorno del mese indicato.

Per “Consegna ripartita (o successiva)” si intende che la merce deve essere consegnata frazionalmente in partite successive, entro il periodo di tempo stabilito nel contratto.

Per “Consegna a richiesta del compratore entro...” si intende che il compratore ha la facoltà di fissare, a suo piacimento, il tempo della consegna, entro il termine indicato nel contratto.

35 - Omessa indicazione del termine di consegna.

In difetto della indicazione del termine di consegna, salvo usi speciali, la merce si intende contrattata per "consegna pronta".

36 - “Caricazione ad epoca determinata”

Con la detta clausola si intende che la caricazione della merce deve essere effettuata entro il termine indicato nel contratto di vendita della merce stessa servendo a prova di ciò la data della polizza di carico.37 - Spedizione della merce.

Quando dagli accordi intervenuti o dalle circostanze non risulti una diversa volontà delle parti, il venditore si intende incaricato della spedizione della merce per conto e a spese del compratore.

In mancanza di istruzioni sulle modalità della spedizione, questa deve essere effettuata scegliendo le modalità più opportune nel miglior interesse del compratore.

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38 - Merce da spedire a terzi.

Quando la merce é stata spedita a terzi secondo le disposizioni del compratore, il venditore deve comunicare al più presto al compratore la avvenuta spedizione indicando gli estremi della stessa. Il compratore è responsabile verso il venditore del regolare ritiro della merce.

39 - Termini di ricevimento.

Ai termini di consegna, di cui all'art. 34, equivalgono i termini di ricevimento.

40 - Accettazione della merce.

La merce si presume accettata, in peso e qualità, quando il compratore o un suo incaricato, l'abbia ricevuta in consegna senza avanzare reclami.

La merce pesata, misurata e visitata in qualità, con il concorso del compratore o di un suo incaricato, si considera consegnata dal venditore al compratore, subito dopo effettuata la pesatura o la misurazione.

41. - Ricevimento.

Il ricevimento dal bordo della nave e dalla banchina deve avvenire subito dopo che il venditore ha dichiarato al compratore che la merce e pronta alla consegna.

Nelle compravendite di merci da consegnarsi da magazzino alla riva, il venditore fornisce e paga la pesa o la misurazione delle merci stesse; il facchinaggio e tutte le altre spese per il ritiro della merce dalla pesa sono a carico del compratore.

Il compratore può esigere che la merce venga pesata dalla pesa pubblica tanto alla riva che nel magazzino; però, in quest'ultimo caso, le spese della pesatura sono a suo carico.

42 - Sostituzione della merce rifiutata.

Nei casi in cui il compratore abbia il diritto di rifiutare la merce consegnata, il venditore non può procedere alla sostituzione della merce stessa senza il suo consenso.

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Il compratore, da parte sua, non ha facoltà di rispedire la merce al venditore, prima che questo non ne abbia dato l'autorizzazione.

43 - Inadempienza nel contratto a consegna ripartita.

Nei contratti a consegna ripartita, il compratore, qualora sia in diritto di rifiutare qualcuna delle quote parti, può pretendere un risarcimento per l'inadempimento, ma non rifiutare le quote parti successive.

44 - Vendita di prodotti non pronti.

Quando in un contratto di compravendita di prodotti non ancora pronti, è previsto che il ritiro della merce debba essere effettuato dal compratore a merce appena pronta, il venditore è tenuto ad avvertire il compratore ed a portare la merce a sua disposizione appena essa sia pronta.

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Pagina 23 di 441PAGAMENTO(*)

45 - Luogo di pagamento.

Il pagamento delle merci deve essere effettuato al domicilio della ditta fornitrice.

46 -Pagamento del prezzo.

Il pagamento, salvo usi speciali, va effettuato per contanti, senza sconto.

47 - Pagamento a “pronta cassa” o “per contanti” o “a pronti”.

Con la detta clausola si intende che il compratore deve corrispondere il prezzo della merce alla consegna di questa.

48 - Pagamento contro accettazione cambiaria.

Se il pagamento è stabilito contro accettazione cambiaria, il termine di scadenza si computa dal giorno della consegna della merce e in caso di ritardo dovuto a fatto del compratore, dall'ultimo giorno in cui essa sarebbe dovuta avvenire.

Le spese di bollo per le cambiali sono a carico del compratore.

49 - Pagamento “contro documenti”.

Se viene convenuto il pagamento contro documenti, esso deve essere effettuato, a prima presentazione degli stessi anche se essi sono presentati prima dell'arrivo della merce.

50 - Pagamento nel contratto a consegna ripartita.

Nel contratto a consegna ripartita quando le parti hanno convenuto il pagamento pronta cassa netto alla consegna, il pagamento deve essere effettuato ad ogni singola consegna.

(*) vedi art. 1182 cod. civ.

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Pagina 25 di 441SPESE E COMPETENZE VARIE

51 - Diritti doganali.

Le conseguenze degli aumenti, delle diminuzioni e delle abolizioni dei diritti doganali sono a carico od a vantaggio del compratore.

52 - Spese per certificati d'origine.

Le spese per il certificato d'origine (un esemplare) sono a carico del venditore.

53 - Commissione.

La provvigione è dovuta al commissionario per le vendite da lui eseguite e andate a buon fine.

La provvigione a percentuale si calcola sul prezzo di vendita netto di sconto, senza alcun altro diffalco.

54 - Mediazione.

Il compenso è dovuto al mediatore soltanto quando il contratto è stato concluso ed è andato a buon fine.

Il mediatore è obbligato a svolgere la sua buona opera al fine di risolvere tutti i possibili contrasti che dovessero sorgere fra le parti nella esecuzione del contratto.

Quando nella contrattazione intervengono due mediatori (uno per parte) il compenso viene diviso fra essi in parti uguali.

Sono a carico del mediatore le spese da lui sopportate per condurre a buon fine l'affare.

Il compenso a percentuale viene calcolato sul prezzo della compravendita e, nel caso di permuta, sul valore del bene permutato di maggior costo.

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TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI NELL’ESERCIZIO DELL’AGRICOLTURA (1)

55 - Costituzione della comunione.

La comunione tacita familiare nell’esercizio dell’agricoltura si costituisce col fatto della conduzione in comune dell’azienda e della comunanza del lavoro, dei lucri e delle perdite.

Essa non dà luogo necessariamente ad una comproprietà sui beni comuni. Colui che non ne sia comproprietario acquista un diritto di credito corrispondente al valore della sua partecipazione.

56 - Elementi caratteristici della comunione.

Essi sono: un patrimonio indiviso (avuto in concessione o acquisto) tra persone legate da vincolo di coniuge, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado, viventi sotto lo stesso tetto e partecipanti alla stessa mensa; la partecipazione di tutti - sia pure diversamente articolata a un’attività di lavoro; la comunione di lucri e perdite.

Le consuetudini locali possono riguardare soprattutto la ripartizione del patrimonio e dei beni familiari.

La comunione può anche essere formata da una singola stirpe, ossia dall’ascendente con i propri discendenti, oppure da più stirpi.

La stirpe viene comunemente denominata “colonna” e l’ascendente, primo della stirpe, è denominato “capo colonna”.

57 - Beni della comunione.

I beni della comunione si distinguono in patrimonio e rendite della annata.

58 - Patrimonio della comunione.

(1) Si veda, ora, l’art. 230 bis del codice civile. L’art. 2140 c.c. è stato abrogato con legge 19 maggio 1975, n. 151, art. 89 con il quale è istituita l’impresa familiare.Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura “sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme”, ossia, appunto, con i primi cinque commi dell’art. 230 bis c.c.

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Pagina 27 di 441Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni impiegati ai fini dell’esercizio

dell’attività comune. Di esso fanno parte il fondo (nelle famiglie di proprietari coltivatori diretti), gli attrezzi rurali, le scorte vive e morte ivi compreso il denaro e gli arredi domestici di uso comune.

Il patrimonio a sua volta si distingue in patrimonio vecchio e patrimonio nuovo.

59 - Patrimonio vecchio e patrimonio nuovo.

Il patrimonio vecchio è quello iniziale, formato per lo più da beni pervenuti per eredità; patrimonio nuovo invece, è quello costituito nel corso della comunione con i guadagni comuni ed in particolare con ciò che delle rendite dell’annata rimane dopo aver sopperito alle necessità della famiglia.

Rientrano pure nel patrimonio nuovo i beni immobili acquistati con denaro comune nel corso della comunione.

60 - Godimento del patrimonio vecchio.

Nei confronti del patrimonio vecchio la comunione è limitata al godimento, restando i beni che lo costituiscono - siano essi mobili od immobili - in proprietà di chi li aveva inizialmente conseguiti per eredità od altro titolo.

61 - Beni esclusi dalla comunione.

Non rientrano nella comunione, e restano quindi in piena proprietà e godimento dei rispettivi proprietari:

a) i beni e gli oggetti di uso personale;b) le eredità o donazioni avute da estranei alla comunione;c) i beni, compreso il corredo, apportati dalle donne che vanno spose a

membri di famiglia. Se peraltro tali beni sono posti in comunione ovvero impiegati nell’interesse della comunione, questa corrisponde al proprietario un canone d’affitto stabilito di comune accordo (ove si tratti di beni immobili) od un equo interesse.

62 - Capofamiglia.

La comunione è retta da un capofamiglia.Nelle comunioni tra padre e figli le funzioni di capofamiglia sono normalmente

esercitate dal padre; in sua vece la madre o quello dei figli più idoneo ad esplicare.Nelle comunioni tra fratelli si ha di solito riguardo, più che all’età, ai requisiti di

attitudine agli affari e di prestigio nei confronti degli altri membri.

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Pagina 28 di 44163 - Funzioni del capofamiglia

Al capofamiglia spettano l’organizzazione e la direzione dei lavori ed insieme la rappresentanza della famiglia di fronte ai terzi.

64 - Consultazione con i capi colonna.

Il capofamiglia si vale ordinariamente della preventiva consultazione con i membri della famiglia stessa, specialmente quando si tratta di comunioni fra fratelli; il capofamiglia tiene informati gli altri capi colonna circa gli affari da concludere, o riferisce su quelli già conclusi.

Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi ed alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa.I familiari partecipanti alla impresa, che non hanno la piena capacità di agire, sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna é considerato equivalente a quello dell’uomo.

65 - Rendiconto del capofamiglia.

Il capofamiglia ha l’obbligo di fornire, quando richiesto, il rendiconto della gestione in sede di chiusura dell’annata agraria.

Il rendiconto deve essere dato dal capofamiglia, nel corso dell’annata agraria:

a) quando taluno dei partecipi receda dalla comunione - con il consenso degli altri partecipanti - al fine di potergli dare la parte spettantegli;

b) quando ne sia richiesto da uno dei capi colonna.

Di regola, tuttavia, il capofamiglia dà ogni anno un resoconto, sia pur sommario, dello stato di patrimonio.

66 - Partecipi alla comunione.

L’appartenenza alla comunione comporta l’obbligo di concorrere all’esercizio dell’attività comune secondo le proprie possibilità.

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Pagina 29 di 44167 - Divisione dei prodotti dell’annata.

I prodotti dell’ultima annata che rappresentano il fabbisogno della famiglia fino al prossimo raccolto vengono ripartiti in tante parti uguali quanti sono i membri della comunione ed a ciascuno si assegna una parte indipendente dell’età e dal sesso.68 - Salari e pensioni dei partecipi alla comunione.

I partecipi conferiscono alla comunione i salari percepiti per occupazioni fuori della famiglia nonché le pensioni godute nei limiti e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

La misura del conferimento delle pensioni e dei salari è rapportata alla capacità di lavoro del percipiente. Se pertanto l’apporto di lavoro permane normale, la pensione o il salario non vengono conferiti; se è ridotto, il conferimento può essere anche parziale purché valga a supplire la minore capacità lavorativa; se è nullo la pensione o il salario vengono conferiti per intero.

69 - Guadagni a titolo particolare.

I principi che regolano l’apporto delle pensioni valgono anche per i guadagni conseguiti a titolo particolare e sono conferiti fino ad un ammontare che compensi il mancato apporto di lavoro. Nulla é pertanto dovuto qualora l’assente provveda a sue spese a farsi sostituire da un salariato gradito dalla comunione.

70 - Malattia e invalidità.

Ogni partecipe della comunione ha diritto ad assistenza in caso di malattia od invalidità.

Le spese per medicinali e spedalità, non coperte dalla legge sanitaria, come pure quelle per il mantenimento dei membri inabili al lavoro sono sempre a carico della comunione, e non si fa luogo a conguagli al momento della divisione.

71 - Perdita o riduzione dei diritti del partecipe.

Il mancato conferimento di quanto percepito da lavoro fuori della famiglia comporta la riduzione dei diritti di credito inerenti alla appartenenza alla comunione, in proporzione al minor apporto di lavoro dato dal percipiente a causa dell’assenza.

72 - Corredo alle nubende.

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Pagina 30 di 441Alle ragazze che si sposano viene assegnato il corredo a spese della

comunione.

È uso, peraltro, che le ragazze che godono di un salario e proventi esterni, perdano il diritto al corredo nuziale in tutto o in parte secondo la durata dell’assenza, il lavoro prima prestato in famiglia, ed i guadagni da esse conseguiti.

Nella zona di Portogruaro, le ragazze mantengono il pieno diritto a tale corredo quando corrispondono metà salario.

73 - Consistenza del corredo.

La consistenza del corredo viene determinata in base a stima del valore dei singoli capi; più raramente in base alla numerazione dei capi di corredo.

74 - Corredo nuziale stimato.

Le ragazze che all’epoca del matrimonio avessero ricevuto un minor corredo non hanno alcun diritto a conguaglio a carico della comunione quando questa si scioglie e si addiviene alla divisione.

75 - Corredo nuziale numerato(*).

Dove vige l’uso definito in precedenza della “dote numerata”, tutte le nubende - anche se appartenenti a diverse colonne e qualunque sia la composizione delle varie stirpi in ordine al sesso - ricevono eguale numero di capi di corredo.

Nelle comunioni tra più colonne il principio dell’eguaglianza trova un limite soltanto in mutamenti della situazione economica della famiglia; se tale situazione è peggiorata, è giustificata l’assegnazione di un minor numero di capi di corredo.

Non è riconosciuto alla sposa un vero e proprio diritto a ricevere in sede di divisione i capi avuti in meno all’epoca del matrimonio. In alcune zone è, tuttavia, ammesso che le sperequazioni troppo forti siano attenuate in base a criteri d’equità.

76 - Assegnazioni ai maschi.

Nelle zone di S. Donà di Piave e Portogruaro, ai maschi che si sposano la comunione fornisce la camera matrimoniale, l’abito di nozze e le fedi nuziali.(*)Prima della soppressione della “dote”, in base all’art. 166 bis del codice civile, si distinguevano, a proposito dei capi a) e b) dell’art. 73 una ‘dote stimata” e una “dote numerata”. I successivi articoli 74 e 75 concernevano, rispettivamente, la prima e la seconda

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Pagina 31 di 441Nelle zone di Cavarzere e Mirano, la spesa per la camera matrimoniale é

divisa a metà fra le due famiglie. Nelle zone di Mestre e Dolo la famiglia dello sposo partecipa con un terzo.

La spesa per tali assegnazioni é condizionata alle possibilità della comunione all’epoca del matrimonio.

Eccetto che nella zona di Mestre e Mirano, l’uso esclude ogni possibilità di conguagli a singoli assegnatari, in sede di divisioni, per sanare eventuali differenze di valore tra assegnazione ed assegnazione.

77 - Spese inerenti al matrimonio.

Tutte le altre spese inerenti alla celebrazione del matrimonio sono divise a metà fra le famiglie degli sposi, comprese quelle del pranzo nuziale, che vengono conteggiate con eventuale correzione in riferimento al numero degli invitati delle parti.

Al momento della divisione non avvengono conguagli, né tra le colonne, né a favore di singoli interessati.

78 - Conguagli per assegnazioni alle nubende.

Per la sistemazione dei rapporti fra le varie colonne inerenti alle assegnazioni da fare alle donne in occasione di matrimonio, vigono gli usi seguenti :

a) nel caso di “dote stimata”, le doti già assegnate si considerano come un debito di colonna. Pertanto, o la colonna ne restituisce il valore al patrimonio indiviso, o da questo si operano le detrazioni necessarie in modo di ristabilire l’equilibrio fra le colonne.

b) nel caso di “dote numerata” si seguono criteri equitativi atti a temperare eccessive sperequazioni dovute alla differente proporzione nelle singole colonne fra ragazze fornite di dote e ragazze non fornite di dote.

Pure in base ad equità si provvede a perequare la posizione delle varie colonne in relazione agli eventuali accantonamenti di capi di corredo effettuati in previsione del matrimonio.

79 - Conguaglio per assegnazione ai maschi.

Per la sistemazione dei rapporti fra le varie colonne inerenti alle assegnazioni

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Pagina 32 di 441fatte ai maschi in occasione di matrimonio, di norma non si fa luogo ad alcun conguaglio; mentre di rado, nelle zone di Mestre e Mirano, le assegnazioni già fatte valgono come debito di colonna e, pertanto, o la colonna ne restituisce il valore al patrimonio indiviso, o da questo si operano le detrazioni necessarie in modo da ristabilire l’equilibrio fra le colonne.

Nelle zone di Portogruaro e San Donà di Piave, si detrae dalla massa indivisa l’occorrente per l’assegnazione matrimoniale ai maschi celibi che hanno compiuto i 24 anni. Nella zona di S. Donà di Piave tale età è ridotta agli anni 18 per il capo colonna.

80 - Scioglimento della comunione.

La comunione si scioglie:a) per divisione ereditaria;b) per trasferimento dell’azienda;c) per mutuo consenso;d) per sopravvenuta impossibilità di esercitare l’attività agricola;e) quando una o più colonne si staccano dalla famiglia. In tale ipotesi la

colonna o le colonne rimaste sul fondo, ove continuino l’attività comune, costituiscono una nuova comunione diversa da quella originaria. Pertanto il patrimonio ad esse assegnato in sede di liquidazione dei rapporti reciproci diventa patrimonio iniziale della nuova comunione e quindi, agli effetti di una futura divisione, patrimonio vecchio(*).

81 - Divisione del patrimonio.

Al momento dello scioglimento della comunione si procede alla divisione del patrimonio vecchio, del patrimonio nuovo e dei prodotti dell’ultima annata, che rappresentano il fabbisogno (vino, legna e bestiame da consumo) della famiglia fino al prossimo raccolto.

Pur non essendo stabilita alcuna fissa per le operazioni divisionali, ad esse si procede di solito nella stagione invernale a S. Martino od anche in epoca più avanzata.

Generalmente per le divisioni si ricorre all’opera di uno o più esperti o “pratici”.

82 - Divisione del patrimonio vecchio.

I beni costituenti il patrimonio vecchio rientrano nella piena disponibilità dei (*) Vedi in proposito l’art. 230 del codice civile.

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Pagina 33 di 441singoli proprietari o, se questi sono defunti, si dividono fra gli eredi in base alle norme di legge sulla successione ereditaria.

83 - Divisione del patrimonio nuovo.

Il patrimonio nuovo, compresi i mobili, le pentole, le tovaglie ed il bestiame da allevamento, si divide per colonna in parti eguali.

Al principio dell’eguaglianza delle quote si ammettono, tuttavia temperamenti ispirati a criteri di equità con riguardo alla composizione delle singole colonne nel tempo della formazione del patrimonio nuovo, sia come unità di consumo (bocche) sia come unità di lavoro (braccia), tenuto pure conto dell’apporto iniziale di capitale delle singole colonne e di ogni altro elemento influente sull’equità della divisione in corso.

Le stoviglie vanno divise per testa.

84 - Spese inerenti alla divisione.

Le spese inerenti alla divisione si ripartiscono fra le colonne in proporzione alle quote loro assegnate, fatta eccezione nella zona di Cavarzere dove vengono ripartite in patti eguali.

85 - Recesso di partecipi.

Il recesso di singoli membri può avvenire in qualunque momento dell’annata e non comporta lo scioglimento della comunione.

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TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

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Pagina 36 di 441Cap. 1) COMPRAVENDITA

86 - Caparra

Nella compravendita di immobili urbani, all’atto della sottoscrizione del preliminare il compratore corrisponde al venditore una caparra in misura non inferiore al 10 per cento del prezzo pattuito. L’eventuale maggior importo corrisposto va imputato quale inizio di pagamento.

COMPENSI DI MEDIAZIONE NEGLI AFFARIDI COMPRAVENDITA DI IMMOBILI

87 - Compravendita immobili, cessioni e permute.

Negli affari di compravendita di immobili (fabbricati e terreni), di cessioni e permute, conclusi con l’intervento di mediatore o mediatori, regolarmente iscritti nell’apposito Ruolo presso la Camera di Commercio, qualora non sia intervenuto diverso accordo tra le parti, vengono corrisposte le seguenti provvigioni:

a) compravendita di immobili: del 2% e, qualora si tratti di agenzia immobiliare del 3%, in entrambi i casi a carico di ciascuna delle parti contraenti;

b) cessioni di negozi, alberghi e trattorie: del 2% e, qualora si tratti di agenzia immobiliare del 3%, in entrambi i casi a carico di ciascuna delle parti contraenti; nel valore della cessione è escluso il prezzo delle merci;

c) nelle permute fra due immobili la provvigione è corrisposta sul bene di maggiore valore nella misura del 2% e, qualora si tratti di agenzia immobiliare del 3%, in entrambi i casi a carico di ciascuna delle parti.

88 - Intervento di più mediatori.

Quando alla conclusione di un affare intervengono più mediatori, che operano in base alla legge n. 39 del 3/2/1989, è dovuta da ciascuna delle parti una sola provvigione.

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Pagina 37 di 441Cap. 2) LOCAZIONE

89 - Locazione di case, appartamenti e negozi.

Nei contratti di locazione di case, appartamenti e negozi, a muri vuoti o ammobiliati, conclusi con l’intervento del mediatore, la provvigione viene corrisposta da ciascuna delle parti nella misura del 5% dell’ammontare del fitto pattuito per il primo anno e dell’1% per ogni anno successivo fino alla prima scadenza del contratto.

Nel caso di contratti di locazione di durata inferiore all’anno, anche se stagionali, la provvigione viene corrisposta da ciascuna delle parti nella misura del 5% dell’ammontare complessivo del fitto pattuito.

Quando alla conclusione di un affare intervengono più mediatori è dovuta da ciascuna delle parti una sola provvigione.LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

90 - Forma del contratto.

I contratti di locazione di immobili urbani vengono stipulati per iscritto, qualunque sia l’uso cui gli immobili sono adibiti.

91 - Locazione senza determinazione di durata.

Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione, questa si intende convenuta per la durata corrispondente all’unità di tempo alla quale è commisurato il pagamento del fitto. (*)

Quindi se il pagamento del fitto è convenuto a mese, a bimestre, a trimestre o a semestre, la durata si intende convenuta rispettivamente per un mese, per un bimestre, per un trimestre o per un semestre. (*)

92 - Rinnovazione della locazione.

La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, l’inquilino mantiene la detenzione dell’immobile senza opposizione da parte del locatore. La locazione si intende rinnovata alle stesse condizioni convenute precedentemente, ma la sua durata si intende in ogni caso determinata nell’unità di tempo alla quale è commisurato il pagamento del fitto. (*)

(*) Il presente uso è applicabile in quanto compatibile con la vigente legislazione in materia.

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Pagina 38 di 44193 - Termine di disdetta della locazione senza determinazione di durata o

rinnovata tacitamente.

La disdetta della locazione senza determinazione di durata o rinnovata tacitamente deve essere comunicata dall’una all’altra parte in un termine non inferiore all’unità di tempo alla quale è commisurato il pagamento del fitto. (*)

Nel comune di Mira la disdetta deve essere comunicata invece con un termine non inferiore a tre mesi. (*)

94 - Riparazioni di piccola manutenzione a carico dell’inquilino (art. 1609cod. civ.)

Le riparazioni di piccola manutenzione che, salvo patto diverso, sono a carico dell’inquilino, devono intendersi, oltre quelle indicate dall’art. 1609 cod. civ., tutte quelle rese necessarie dall’uso dei locali nonché degli impianti e degli apparecchi dei quali sia dotato l’immobile, e fra esse le seguenti:

1) periodica tinteggiatura interna dell’immobile locato;

2) periodica pulizia e ordinaria manutenzione dell’impianto autonomo di riscaldamento, e periodica pulizia delle relative tubazioni e canne fumarie;

3) sostituzione delle tubazioni fumarie deteriorate per il tratto corrente dall’apparecchio alle rispettive canne fumarie;

4) annuale pulizia e ordinaria manutenzione degli apparecchi ed impianti inerenti al riscaldamento dell’acqua, al bagno, e agli altri servizi domestici e sanitari;

5) riparazioni ed eventuale sostituzione delle apparecchiature igienico-sanitarie;

6) sgottamento degli scarichi ed espurgo pozzi neri;

7) manutenzione e riparazione degli impianti, dei campanelli elettrici e degli apriporta elettrici, citofoni e videocitofoni;

8) sostituzione degli interruttori elettrici guastati e delle prese di corrente;

9) stuccatura e periodica oliatura dei terrazzi alla veneziana;

10) periodico trattamento specifico per i pavimenti in legno (vernice o cera);

11) periodici controlli, tinteggiatura ed oliatura degli infissi interni ed esterni.95 - Obblighi al conduttore al momento della riconsegna.(*) Il presente uso è applicabile in quanto compatibile con la vigente legislazione in materia.

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Le unità immobiliari affittate che vengono consegnate nuove o con tinte rinnovate, debbono essere riconsegnate al termine della locazione nello stesso stato e ritinteggiate.

96 - Clausole d’uso (art. 1340 cod. civ.).

Nei contratti di locazione si intendono inserite, salvo espresso patto contrario, le seguenti clausole d’uso:

1) Il pagamento del fitto deve essere effettuato in via anticipata ed entro il termine massimo di tolleranza di cinque giorni successivi a quello di scadenza. (*)

2) L’inquilino deve consentire in qualunque momento la visita del locatore o di suoi incaricati, con debite forme previo avviso, a tutti gli effetti della gestione dell’immobile.

3) Nel caso di alienazione dell’immobile o di cessazione della locazione, l’inquilino deve consentire la visita degli interessati all’acquisto o alla locazione due volte la settimana con modalità da concordarsi.

4) Sono a carico dell’inquilino le spese di riscaldamento (ambiente e acqua), di luce e pulizia dell’ingresso e delle scale, e quelle di portierato e di ascensore. (*)

5) Sono a carico dell’inquilino le spese di bollo e di registrazione del contratto di locazione o della denuncia di contratto verbale, e delle rinnovazioni o proroghe dello stesso. (*)

(*)Il presente uso è applicabile in quanto compatibile con la vigente legislazione in materia.

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Pagina 40 di 441Cap. 3) COMUNIONE E CONDOMINIO

97 - Mansioni dell’amministratore (art. 1130-1131 c.c.)

L’amministratore di condominio svolge tutte le attività ed incombenze previste dagli. art. 1130 - 1131 c.c. ed inoltre:- redige il bilancio annuale con lo stato di ripartizione sia preventivo che consuntivo;- convoca l’assemblea annuale dei condomini per il loro esame ed approvazione;- cura la tenuta dell’archivio dei documenti condominiali;- cura l’osservanza del regolamento di condominio ove esistente.

L’amministratore è estraneo ai rapporti tra singoli condomini.In presenza di rapporti di locazione, nell’ambito del condominio amministrato, ripartisce le spese di pertinenza del condominio e quelle del locatario.

98 - Manutenzione degli immobili.

Nei centri storici di Venezia tutti gli elementi di decoro architettonico degli edifici sono intesi come parte integrante della facciata e le spese relative alla loro conservazione rientrano negli oneri a carico della proprietà generale.

La manutenzione del tetto, dei canali di gronda, delle colonne pluviali, degli androni e delle scale, è a carico dei condomini che usufruiscono del bene, in proporzione del valore della loro proprietà, o porzione servita.

La manutenzione delle “altane” è a carico delle proprietà usufruente in parti uguali.

Per l’isola di Burano tutte le manutenzioni relative al fronte dell’edificio prospiciente la via pubblica, pedonale od acquea, sono intese come individuali a carico della proprietà servita; ugualmente per il tetto, i canali di gronda, le colonne pluviali, gli androni e le scale.

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TITOLO IV

COMPRAVENDITA AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

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Pagina 42 di 441Cap. 1) COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

99 - Vendita a corpo e a misura.

La compravendita di fondi rustici avviene sia a corpo, con riferimento ai dati catastali, sia a misura.

100 - Modalità di contrattazione.

La compravendita viene generalmente effettuata in due tempi:

a) stipulazione di un preliminare o promessa di vendita nel quale vengono indicati i dati catastali, il prezzo convenuto, le modalità di pagamento e altri eventuali accordi convenuti fra le parti

b) stipulazione definitiva del contratto avanti al notaio.

101 - Vendita a “cancello aperto”

Quando si stipula la vendita a “cancello aperto”, nel prezzo del terreno sono generalmente comprese le scorte morte di uso: lettimi, stallatico, foraggi già raccolti occorrenti per l’anno agrario ed esistenti nel fondo al momento del contratto.

Nel prezzo è pure compreso l’armamento ed il sostegno delle viti.Nelle zone ove vige la piccola proprietà non sono comprese nel prezzo le

scorte quando si tratti di “cesure”(i).

102 - Vendita a “cancello chiuso”.

Quando si stipula la vendita a “cancello chiuso”, nel prezzo del terreno sono comprese tutte le scorte vive e morte; equini, bovini, macchine, attrezzi, frutti pendenti e quant’altro di pertinenza del venditore si trova nel fondo al momento della stipulazione del contratto.

I beni che passano di proprietà vengono di norma specificati in un inventario o più semplicemente in un elenco che fa fede fra le parti.

103 - Caparra.

All’atto della stipulazione del preliminare viene generalmente versata dal (i) “Cesure”: trattasi di podere di minime dimensioni, prevalente nelle zone della piccola proprietà.

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Pagina 43 di 441compratore una somma a titolo di caparra nella misura minima del 10% del prezzo di acquisto.

104 - Consegna del fondo.

La consegna del fondo, in difetto di patto espresso contrario, avviene con le seguenti modalità:

a) al 29 giugno (S. Pietro) si consegnano la stalla, la stanza del bovaio, i prati artificiali e naturali, le scorte ed il terreno a cereali vernini sgomberato dei prodotti;

b) via via che restino liberi dei relativi raccolti si consegnano gli altri terreni con culture iniziate prima del 29 giugno:

c) all’11 novembre (S. Martino) si consegna il resto del fondo.

105 - Scelta del notaio.

Generalmente la scelta del notaio viene fatta dal compratore, salvo il caso che le spese contrattuali siano poste a carico del venditore.

106 - Spese contrattuali.

Generalmente le spese di rogito notarile e conseguenti (registrazione, trascrizione e simili) sono a carico dell’acquirente.

107 - Spese di documentazione della proprietà e libertà del fondo.

Generalmente, le spese di documentazione della proprietà e libertà del fondo sono a carico del venditore.

108 - Imposte, tasse, premi di assicurazione.

Le imposte e le tasse sono a carico del compratore a far tempo dall’II novembre).

109 - Stime.

Per le stime divisionali di beni immobili, mobili, nonché attrezzi agricoli, bestiame, ecc., allo stimatore spetta, di regola, il compenso dell’1% del valore stimato a carico pro-quota di ciascuna delle parti contraenti.

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110 - Mediazione.

Generalmente le vendite avvengono con intervento di mediatore.

Il compenso spettante al mediatore da ciascuna delle parti contraenti è di regola dell’1%.

Il diritto alla provvigione matura quando sia stato raggiunto il perfetto accordo fra le parti contraenti; il relativo pagamento al mediatore ha luogo all’atto della stipulazione del contratto definitivo.

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Pagina 45 di 441Cap. 2) AFFITTO DI FONDI RUSTICI (I)

111 - Affitto a corpo e a misura.

L’affitto di fondi rustici avviene sia a corpo con riferimento ai dati catastali, sia a misura.

112 - Modalità di contrattazione.

Per le grandi affittanze, il contratto viene generalmente stipulato per scrittura privata o atto pubblico.

Per le piccole affittanze, il contratto è verbale o per scrittura privata.

113 - Canone di affitto.

Il canone di affitto viene pagato in due rate posticipate scadenti:

1) L’una il 29 giugno salvo le seguenti eccezioni:

a) il 13 giugno nel Comune di Vigonovo;b) il 15 luglio nei Comuni di Fiesso d’Artico e Pianiga;c) il 31 luglio nel Comune di Cavarzere;d) il 10 agosto nel Comune di Campagnalupia;e) il 15 agosto nei Comuni di Dolo, Marcon, Mira, Mirano, Spinea, Scorzé e

Venezia.

2) l’altra l’11 novembre.

Il canone di affitto viene corrisposto al locatore nella sua abitazione.114 - Consegna del fondo.

La consegna del fondo da parte dell’affittuario uscente avviene con le seguenti modalità:

a) al 29 giugno (S. Pietro) si consegnano la stalla, la stanza del bovaio, i prati artificiali e naturali, le scorte ed il terreno a cereali vernini, sgomberato dei prodotti;

b) via via che restino liberi dei relativi raccolti si consegnano gli altri terreni;c) all’11 novembre (S. Martino) si consegna il resto del fondo, ad eccezione

dei comuni di Chioggia, di Cavarzere, e Cona per i quali la consegna avviene al 29 giugno e al 10 novembre.(I) Salvo diversa disposizione di legge

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Nelle “cesure” la consegna avviene per casa e terreni alla data dell’11 novembre, ad eccezione del Comune di Chioggia, ove avviene alla data del 29 settembre (S. Michele).

L’affittuario uscente, al 29 giugno, ha l’obbligo di concedere al subentrante l’uso gratuito di una o due stanze e, nei mesi successivi, di facilitargli l’inizio regolare della sua gestione, di seminare le altre colture dopo la raccolta del grano e cedergli i prati stabili dopo avvenuto il primo sfalcio, i prati artificiali dopo il secondo sfalcio. A primavera, nel caso di grandi e medie fittanze, deve permettergli lo spargimento delle sementi da prato su coltivati a grano.

L’affittuario uscente ha altresì l’obbligo di lasciare sul fondo le paglie, le stoppie, i fieni e le altre scorte morte prodotte nell’ultimo anno di locazione.

L’affittuario entrante ha l’obbligo di prestare i mezzi necessari al trasporto fino al luogo di loro conservazione dei frutti pendenti di spettanza dell’affittuario uscente.

115 - Sistemi colturali.

È d’uso che i sistemi di coltivazione siano indicati nel contratto.

In assenza di tale indicazione, è d’uso che siano seguite rotazioni razionali per la zona in cui è sito il fondo, con esclusione o limitazione di talune colture depauperanti quale, ad es., la saggina.

È altresì d’uso che i prati artificiali, durante tutto il corso della affittanza, siano conservati in misura proporzionata alle condizioni del fondo e non inferiore a quella esistente al momento della consegna del fondo stesso all’affittuario.

116 - Lavori di manutenzione ordinaria.

I lavori di manutenzione a carattere ordinario sono a carico dell’affittuario.L’affittuario deve altresì conservare, nello stato e grado in cui si trovavano al

momento della sua entrata nel fondo, le strade poderali, i fossi e le scoline.Uguale obbligo, compete nei riguardi dei fabbricati e dei manufatti del fondo,

salvo il deperimento di dette opere dovuto a vetustà.

117 - Lavori di manutenzione straordinaria.

I lavori di manutenzione straordinaria sono a carico del locatore.L’affittuario, ove necessario, fornisce i carreggi di cui dispone e la mano

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Pagina 47 di 441d’opera per il carico e scarico dei materiali necessari a detti lavori.

Nelle affittanze di piccoli fondi (cesure) la partecipazione dell’affittuario all’esecuzione delle opere di spettanza del locatore comprende anche l’aiuto personale agli operai che eseguono le opere stesse.

118 - Allevamento del bestiame.

Generalmente il quantitativo di bestiame da mantenere sul fondo viene stabilito nei contratti di affittanza; ove, peraltro, tale indicazione manchi, si intende che il carico di bestiame deve essere adeguato all’ampiezza delle stalle e alla superficie e qualità del fondo.

L’affittuario non può asportare nè vendere il letame in quanto questo deve essere destinato a mantenere la fertilità del terreno del fondo.119 - Scalvo delle piante.

È d’uso il rispetto del turno triennale nello scalvo delle piante legnose.Per la zona di Chioggia, il turno è biennale.

120 - Abbattimento delle piante.

L’abbattimento delle piante vive non può avvenire da parte dell’affittuario che con il consenso del proprietario.

Il proprietario deve provvedere alla fornitura delle piantine destinate a sostituire le piante morte, mentre l’affittuario deve provvedere alla mano d’opera necessaria al piantamento.

121 - Nuove piantagioni di viti.

Nell’esecuzioni di nuove piantagioni di viti il proprietario provvede alla fornitura delle piantine; la mano d’opera necessaria all’esecuzione delle nuove piantagioni è invece a carico dell’affittuario.

Nelle zone di Portogruaro e San Donà di Piave, il proprietario provvede anche alla fornitura dei pali e del filo di ferro necessari, mentre in quello di Mestre, Dolo, Mirano e nel comune di Cona a tale fornitura provvede l’affittuario il quale poi verrà rimborsato dal proprietario all’atto dell’abbandono del fondo, in relazione alla consistenza e valore di uso in quel momento dei pali e filo di ferro predetti.

Nelle zone di San Donà di Piave, Portogruaro, Mestre, Dolo, Mirano e nel Comune di Cona è d’uso che, in caso di cessazione dell’affittanza prima che siano

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Pagina 48 di 441trascorsi cinque anni dall’avvenuta esecuzione della piantagione, il proprietario effettui nei riguardi dell’affittuario, sulle spese che questi sostenne per lo scasso, la potatura e i trattamenti antiparassitari via via eseguiti e relativi alla piantagione stessa, i seguenti rimborsi:

a) se la cessazione avviene dopo due anni dall’impianto, la totalità delle spese suddette;

b) se avviene dopo il primo raccolto, la metà delle spese suddette.c) se avviene dopo il secondo raccolto, un quarto delle spese suddette.

Nessun rimborso spetta, invece, all’affittuario se la cessazione avviene dopo il terzo raccolto.

I rimborsi anzidetti, nelle misure sopraindicate, spettano anche nel caso che l’affittuario provveda ad effettuare la rinnovazione di piantagioni di viti e poi abbandoni il fondo quando non sia trascorso il quinto anno.

122 - Migliorie.

Tutte quelle migliorie che derivino da una normale e razionale coltivazione del terreno senza che modifichino lo stato del fondo, delle piantagioni e dei canali, come sono descritti ed esistono di fatto al momento della consegna, non danno diritto a compenso per l’affittuario.

Tutti gli altri miglioramenti sono considerati straordinari e possono essere eseguiti dall’affittuario nel rispetto di quanto disposto dalla legge 203/82. Quando i lavori sono eseguiti a spese dell’affittuario, il proprietario concorda con quest’ultimo il compenso relativo.

123 - Spese contrattuali.

Le spese di contratto e conseguenti (registrazione, trascrizione, e simili) sono a carico comune del locatore e dell’affittuario, salvo diverso accordo fra le parti.

124 - Spese di consegna e riconsegna del fondo.

Le eventuali spese di consegna e di riconsegna del fondo sono divise a metà fra le parti.

125 - Mediazione.

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Pagina 49 di 441Nella stipulazione del contratto interviene generalmente il mediatore.La provvigione spettante al mediatore da ciascuna delle parti contraenti è

dell’1% sull’ammontare dell'affitto dovuto per l’intera durata del contratto.

La provvigione viene riconosciuta al mediatore quando le parti contraenti abbiano sottoscritto il contratto di affittanza.

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Pagina 50 di 441Cap. 3) CONDUZIONE A MEZZADRIA

126 - Superficie di terreni.

Quanto alla superficie dei terreni va rilevato che per campo trevigiano, prevalente nei mandamenti a nord della provincia, si intende un’area di mq. 5204, mentre nel sud della provincia prevalgono i campi padovani della superficie di mq. 3862.

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Pagina 51 di 441Cap. 4) Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione (*)

(*) Non sono stati accertati usi.

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Pagina 52 di 441Cap. 5) CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA (*)

(*) Non sono stati accertati usi.

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Pagina 53 di 441Cap. 6) CONDUZIONE IN ENFITEUSI (*)

(*) Non sono stati accertati usi.

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Pagina 54 di 441Cap. 7) ALTRE FORME DI CONDUZIONE (*)

(

(*) Non sono stati accertati usi.

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TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI (*)

(*) Il prezzo si intende al netto dell’IVA, che è a carico dell’acquirente a norma di legge.

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Pagina 56 di 441Cap. 1) PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

a) bovini da vita, da latte, da macello

BESTIAME DA LAVORO, DA ALLEVAMENTO,DA RIPRODUZIONE E DA LATTE

127 - Oggetto di contrattazione.

Il bestiame si contratta a peso e a vista.

128 - Formalità di contrattazione.

Di regola, le contrattazioni di bestiame avvengono verbalmente. Si fanno tuttavia per iscritto nel caso di grosse partite o di animali di lusso oppure quando si stipulano patti speciali. Bestiame di particolare qualità viene venduto con certificato genealogico e con certificati veterinari per quanto riguarda la tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il contratto si perfeziona con l’accettazione delle parti che avviene d’ordinario con la battuta di mano ed il segno fatto dal mediatore sul bestiame contrattato serve per individuare i capi venduti, con esclusione dei sistemi di segnatura che possano portare deterioramento alle pelli. Costituisce pure individuazione eventuale marchio auricolare aziendale dell’APA o dell’AIA.

129 - Caparra.

All’atto della stipulazione del contratto viene versata una caparra la cui misura è fissata caso per caso, d’accordo fra le parti.

130 - Pagamento.

Al momento della consegna viene versato un importo aggirantesi fra i due terzi e i tre quarti del prezzo convenuto, quale principio di pagamento.

Il pagamento del saldo viene fatto allo scadere dell'ottavo giorno susseguente a quello della consegna.

131 - Garanzie.

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Pagina 57 di 441I contratti vengono fatti: con garanzia generica ossia legale, con garanzia

convenzionale, con garanzia consuetudinaria e senza garanzia.

132 - Garanzia generica o legale.

Quando non si accenna a particolare garanzia, si intende che il contratto è stipulato con garanzie generiche, cioè con le garanzie stabilite dagli artt. 1476, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495 e 1496 del Codice Civile.

133 - Garanzia convenzionale.

La garanzia convenzionale o specifica si esprime indicando i particolari vizi o difetti dalla cui immunità soltanto si garantisce l’animale.

134 - Garanzia consuetudinaria.

Per la garanzia consuetudinaria valgono a completamento ed in mancanza delle disposizioni legali o particolari, gli usi che qui si riportano.

Con le parole “sano e da galantuomo” e “sano uso stalla” si intende che il venditore si fa garante di qualunque vizio, difetto ed infermità stabiliti dall’art. 138 delle presenti consuetudini, nonché di altri non conosciuti né facilmente rilevabili all’atto del contratto e che pregiudicano all’uso cui deve essere destinato l’animale o gli animali, uso che deve essere dichiarato dal compratore.

Anche i difetti e vizi facilmente rilevabili sono garantiti nel caso che il venditore usi le parole “vedi e non vedi”.

135 - Esclusione di garanzia.

L’esclusione di ogni garanzia deve essere espressamente convenuta. Essa viene normalmente affermata con le seguenti espressioni: “Non garantisco fuori della mia stalla”, “Vendo per la capezza o per la corda” e dà luogo al pagamento immediato.

136 - Garanzie per i vitelli.

Si intendono esclusi dalla garanzia, anche senza esplicita menzione, i vitelli al di sotto di un anno, salvo che nelle zone di Chioggia, Cavarzere e Mestre.

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Pagina 58 di 441Nelle zone di S. Donà di Piave e Portogruaro, invece, i vitelli vengono

garantiti limitatamente alle malattie dell’apparato respiratorio con la frase “sano da fiato”.137 - Durata della garanzia.

La durata della garanzia coincide con il tempo entro il quale deve essere segnalato il difetto o vizio corrispondente a norma dell’articolo 138.

138 - Difetti e vizi redibitori.

I seguenti difetti e vizi redibitori per i quali il venditore è garante sia tacitamente sia con le clausole “sano e da galantuomo”, “sano uso stalla”, devono essere segnalati nei termini sottoindicati, decorrenti dalla consegna del bestiame:

BOVINI

Lesioni croniche dell’apparato respiratorio……………………………………. …...

gg. 8

Lesioni croniche dell’apparato circolatorio…………………………………………. >> 8

” 8

Lesioni croniche dell’apparato urinario (nefrite, ematuria, ecc.)………………… >> 8Lesioni croniche dell’apparato gastro-enterico (mancata ruminazione, ecc.) … >> 8Claudicazioni croniche intermittenti Crampo rotuleo (biro) >> 8Agalassia (perdere il latte) ………………………………………………………… >> 8Lesioni croniche dell’apparato mammario……………………………………… >> 8Actinomicosi e actinobacillosi in forma cronica……………………………… >> 8Endometriti e vaginiti croniche……………………………………………………… >> 8Prolasso dell’utero e prolasso notevole della vagina……………………………… >> 15Prolasso del retto (emorroidi) …………………………………………………… >> 15Impotenza sessuale dei tori da riproduzione ……………………………… >> 8Brucellosi (aborto epizootico) ed altre forme infettive e diffusive dell’apparato genitale ………………………………………………………………

>> 40

Calcoli urinari……………………………………………………………… >> 40Ninfomania (vacca torizza)……………………………………………………… >> 8Epilessia e cerumosi cerebrale (vertigine, malcaduco, brutto male, capostorno cronico) ……………………………… ……………………………………………

>> 40

Vizio d’animo (dar di cozzo, assoluto rifiuto al lavoro,non lasciarsi mungere, lingua serpentina con ingenstione di aria, ticchio) ………………………………

>> 8

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Pagina 59 di 441EQUINI

Vizi d’animo (mordere, tirar calci, scappare, ombrare) …………………. …... gg. 8

Mania periodica (rustichezza, restio, ticchio o tiro nelle sue diverse forme) ……

” 8

Zoppicatura cronica intermittente …………………. …...…………………. …... ” 8

Criptorchidia ………………………………………….…………………. …... ” 8Mal del garrese, mal della talpa …………………. …...…………………. …... ” 8

Amaurosi (gotta serena), ambliopia, oftalmite periodica (luna) ………………. ” 40

” 8

Epilessia (malcaduco, vertigine) …………………. …...…………………. …... ” 40

Bolsaggine, corneggio, sibilo, rantolo ………………....………………...……… ” 40

” 8

Coliche ricorrenti…....………………...…………....…………………....…………… ” 40

OVINI - CAPRINI

Strogilosi bronchiali (bronchite verminosa) …………………. …... gg. 15Distomatosi (cachessia acquosa, marciume, verme del fegato)…………………. ” 15Piroplasmosi, itterizia ………………….…………………. …...…………………. … ” 15Vaiolo ovino (schiavina) ed altre forme infettive diffuse …………………………. ” 15Cenurosi cerebrale (capostorno) …………………. …...…………………. …... ” 15

SUINI

Cisticercosi (panicatura)…………………. …...…………………. …………… gg. 40Criptorchidia (maschio castrone) ………………….……………………………… ” 40Trichinosi ………………….…………………. …...…………………. …………… ” 40

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139 - Constatazione dei difetti e vizi redibitori.

La constatazione dei difetti e vizi redibitori avviene a mezzo del mediatore, di testimoni o del veterinario non appena viene scoperto dal compratore un vizio o un difetto dell’animale acquistato ed in ogni caso entro il termine di garanzia.

L’intervento del veterinario è particolarmente richiesto quando trattasi di vizi redibitori di forma morbosa, presumibilmente dovuti a forme infettive diffuse.140 - Denuncia dei difetti e vizi redibitori.

La denuncia dei difetti e vizi redibitori si propone per iscritto od a voce; nel primo caso la denuncia viene fatta dal compratore al venditore a mezzo lettera raccomandata, nel secondo caso per il tramite del mediatore oppure direttamente in presenza di testimoni.

Il compratore comunica al venditore anche il giudizio del veterinario, ove quest’ultimo sia stato chiamato a constatare il difetto od il vizio dell’animale.

141 - Fermo del deposito eventuale.

Nel caso in cui il compratore abbia depositato presso terzi parte del prezzo convenuto, equivale a denuncia il fermo del deposito, cioè la diffida fatta al depositario - entro il termine di garanzia - a non consegnare al venditore la somma ricevuta in custodia.

142 - Conservazione dell’animale.

Il compratore non ha diritto di far valere l’azione redibitoria se non ha conservato l’animale in buone condizioni indipendentemente dal vizio denunciato.

Non può, quindi, senza il permesso del venditore, fare eseguire sull’animale il taglio della coda, della criniera e dei ciuffi ai nodelli, nonché alterare la ferratura e praticare cure speciali se non consigliate da un medico veterinario.

143 - Mancato accertamento del vizio o difetto redibitorio da parte delvenditore.

Se il venditore non procede - entro il termine di garanzia e comunque non oltre 48 ore dalla scadenza dello stesso - all’accertamento del difetto o del vizio denunciato, si intende che ne ammette l’esistenza.

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Pagina 61 di 441Scaduti i suddetti termini senza che il venditore si sia presentato a verificare il

vizio o difetto regolarmente denunciati, il compratore - previo accertamento di un veterinario e previo regolare avviso al venditore - suole tenere l’animale sotto custodia nella propria stalla, oppure consegnarlo ove esista uno stallo pubblico.

144 - Assoggettamento dell’animale al lavoro.

Durante il tempo che intercorre fra la denuncia e la consegna ad uno stallo pubblico, non è permesso al compratore di assoggettare l’animale al lavoro.

Resta però pregiudicato, per il compratore, il diritto all’azione redibitoria se sottopone l’animale al lavoro prima della denuncia del difetto redibitorio.

145 - Riconsegna dell’animale.

Qualora il compratore intenda restituire l’animale affetto da vizi redibitori, ne informa il venditore e, se questi nulla dispone o non intervengono accordi, lo riconsegna nello stesso luogo della consegna, ove il venditore ha l’obbligo di ritirarlo, rimanendo a suo carico le spese inerenti e conseguenti a tale riconsegna.

Se però l’animale non può fare il viaggio o sussistano altre difficoltà fatte note dal compratore al venditore, l’animale resta nella stalla dell’acquirente o è consegnato in deposito a terzi.

Di regola il veterinario, in relazione alle condizioni fisiche dell’animale, dà le norme per la riconsegna o deposito dello stesso.

Quando il venditore rilevi che l’animale è dimagrito a causa di eccessivo lavoro, di maltrattamenti, di fatiche superiori alle sue forze o per impiego non conforme alla sua destinazione, può obbligare il compratore a rimettere la bestia nello stato preesistente ed anche rifiutarsi di riceverla.

Le parti contraenti possono anche, di comune accordo, procedere ad una stima dell’animale.146 - Malattia dell’animale durante il periodo di garanzia.

Nel caso in cui una o più bestie si ammalino durante il periodo di garanzia, il compratore è tenuto ad avvisare immediatamente il venditore sia mediante un documento di data certa che direttamente in presenza di testimoni.

Il compratore deve, inoltre, prestare alle bestie ammalate le più urgenti cure, conformandosi ai suggerimenti di un medico veterinario di sua fiducia.

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Pagina 62 di 441Il venditore assume ogni responsabilità per malattia, qualora abbia incaricato

delle cure un medico veterinario diverso da quello di fiducia del compratore.

Se il venditore non risponde all’avviso del compratore o non provvede in alcun modo, si intende che gli riconosce ed accetta quanto è stato disposto.

147 - Morte dell’animale durante il periodo di garanzia.

Se l’animale ammalato muore entro il periodo di garanzia in conseguenza di vizi o difetti garantiti, il danno è tutto a carico del venditore; quando sia invece provato che le cause della malattia non preesistevano alla vendita, allora il danno è del compratore.

Nel caso in cui non sia possibile stabilire a chi spetti la responsabilità della morte, di solito i contraenti convengono amichevolmente di dividere il danno fra loro.

148 - Garanzia nella vendita a coppia o pariglia.

Nelle vendite di animali bovini ed equini a coppia od a pariglia, l’eventuale difetto o vizio redibitorio, constatati in uno di essi, dà diritto alla risoluzione del contratto per la coppia o pariglia e non per il solo animale difettoso.

Non si considera coppia quella della madre con il giovane nato; però se il prezzo è complessivo, la risoluzione del contratto si estende ad ambedue gli animali.

149 - Garanzia nella vendita a gruppo.

Se con un solo contratto vengono venduti o permutati parecchi animali, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto stesso quando riscontra, anche soltanto in uno dei medesimi, una malattia di natura contagiosa o infettiva per la quale sia obbligatoria la denuncia a termine di legge e purché sia preesistente al contratto.

Nel caso di altre malattie o difetti, vengono restituiti i soli animali ammalati o difettosi, ed il loro prezzo, quando non sia già stato determinato, viene fissato dai periti.

150 - Garanzia nella vendita di vacca lattifera.

L’acquirente di una vacca garantita come lattifera ha diritto di restituirla al

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Pagina 63 di 441venditore se riscontra che non dà latte nella quantità stabilita: è ammessa però una congrua tolleranza.

Di regola, ove non si esperisca l’azione di risoluzione, i contraenti si accordano per una diminuzione di prezzo la quale varia a seconda della quantità del latte mancante, del relativo prezzo corrente e dell’epoca in cui è stato concluso il contratto.

Nel dubbio che la minore quantità dipenda da insufficiente o cattiva alimentazione, è ammessa la prova del cambio della stessa.

L’alimentazione deve essere quella normale e consuetudinaria della zona.

151 - Vacca garantita come gravida.

Se una vacca è stata garantita gravida e si consta che non è tale, l’acquirente ha diritto di scegliere tra la risoluzione del contratto, con la rifusione delle spese sostenute per il mantenimento dell’animale e la trattenuta del deposito per la gravidanza.

152 - Termine di gravidanza.

Se il venditore ha contrattualmente garantito un termine della gravidanza ed il parto avvenga invece con oltre un mese di ritardo rispetto a tale termine, viene corrisposto al compratore un compenso proporzionato al ritardo ed alla entità del prezzo di vendita.

153 - Aborto

Indipendentemente dalle denunce prescritte dalla legge, se una vacca o giovenca venduta gravida abortisce entro le 24 ore dalla consegna, il venditore è obbligato a ritirarla, sempreché non si tratti di aborto traumatico imputabile al compratore.

154 - Mediazione.

Il contratto ha luogo, di solito, alla presenza di un mediatore patentato. Nelle compravendite di bestiame concluse con l’intervento di un mediatore,

qualora non venga concordato un compenso a capo, vengono corrisposti i seguenti compensi, eventualmente arrotondati in meno o in più con riferimento al numero dei capi trattati:

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dal venditore dal compratoreBuoi 0.80% 0.50%Vacche e giovenche 0.80% 0.50%Sorane e sorani 0.80% 0.50%Vitelloni 0.80% 0.50%Vitelli da latte 0.80% 0.50%Capre e pecore 0.80% 0.50%Suini e lattonzoli 0.80% 0.50%Cavalli comuni 0.80% 0.50%Puledri sotto l’anno 0.80% 0.50%Muli Libertà di forfaitCavalli di lusso --------------------------- ---------------------------Asini --------------------------- ---------------------------

BESTIAME DA MACELLO

155 - Modalità di contrattazione.

Il bestiame da macello viene venduto a peso morto, a peso vivo e ad occhio. Per gli animali, tanto bovini che equini, venduti a peso vivo sul mercato, il peso viene rilevato all’atto del ritiro dell’animale.

156 - Vendita a peso morto.

Il peso netto del bestiame venduto a peso morto si determina:a) per bovini e per gli equini, pesando i soli quattro quarti senza la pelle, dopo

aver tolto la testa, i polmoni, il cuore e la porzione di zampa che va fino all’articolazione del ginocchio per gli arti anteriori e dello stinco per gli arti posteriori;

b) per i vitelli, pesandoli con la pelle e con i polmoni, cuore e fegato, ma senza piedi e senza testa;

c) per i suini, pesando le due metà esclusi solo gli intestini;d) per gli ovini e caprini, pesandoli scuoiati esclusi solo gli intestini.I capi macellati vengono di solito pesati a carni fredde dopo non più di tre o

quattro ore dalla macellazione.

157 - Vendita a peso vivo.

Se la vendita ha luogo a peso vivo, nel peso reale dell’animale viene praticato uno sconto convenuto fra le parti; se avviene alla stalla, le parti stesse si accordano sull’alimentazione da somministrare all’animale fino al ritiro dello stesso.

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158 - Vendita ad occhio.

Nella vendita ad occhio di bestiame da macello di qualità scadente, pagato a prezzo inferiore al normale, il compratore non può, una volta concluso il contratto, sollevare eccezioni di sorta nei riguardi del bestiame ricevuto.

159 - Vendita di animali ammalati.

Nelle contrattazioni di animali ammalati venduti come tali per macello, sempreché siano commerciabili nei riguardi delle norme di polizia veterinaria, il venditore non è responsabile del danno che deriva dalla distruzione di tutto l’animale macellato o di parte di esso.

160 - Spese di macellazione

Le spese di macellazione vengono pagate dal compratore.

161 - Caparra

All’atto della stipulazione del contratto, il compratore versa una caparra, riservandosi il pagamento del saldo all’atto della consegna.

162 - Consegna

La consegna del bestiame si effettua per lo più sul luogo di vendita, salvo patti speciali che la stabiliscono in altre località (macello, scalo ferroviario, stalla del compratore, mercato, ecc.).

163 - Garanzia.

In mancanza di diversa convenzione, il bestiame venduto da macello si intende garantito esente dalle malattie che ne rendono la carne incommestibile e da quelle che la fanno assegnare alla bassa macelleria. Gli animali venduti con le clausole “per la capezza” “per tutti i schei” e simili esonerano il venditore da qualunque garanzia.

Il venditore non è responsabile se il vitello venduto per macello non vi sia ammesso per deficienza di peso.

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Pagina 66 di 441164 - Mediazione.

Nelle compravendite di bestiame concluse con l’intervento di un mediatore, qualora non venga concordato un compenso a capo, vengono corrisposti i seguenti compensi, eventualmente arrotondati in meno o in più con riferimento al numero dei capi trattati:

dal venditore dal compratoreBuoi 0.80% 0.50%Vacche e giovenche 0.80% 0.50%Sorane e sorani 0.80% 0.50%Vitelloni 0.80% 0.50%Vitelli da latte 0.80% 0.50%Capre e pecore 0.80% 0.50%Suini adulti da macello 0.80% 0.50%Cavalli comuni 0.80% 0.50%Muli Libertà di forfaitCavalli di lusso --------------------------- ---------------------------Asini --------------------------- ---------------------------

LATTE

165 - Sistemi di utilizzazione e di vendita del prodotto.

Il latte può essere oggetto:

a) di rapporti di conferimento continuativo fra il produttore e appositi Enti che provvedono alla raccolta presso i produttori, al convogliamento del prodotto nei propri stabilimenti, al risanamento di quello destinato ad uso alimentare, alla immissione al consumo in appositi contenitori riconosciuti idonei, ed alla trasformazione industriale;

b) di rapporti di vendita fra produttore e raccoglitore;

c) di raccolta lavorazione e vendita in forma sociale da parte di Enti associativi (latterie, caseifici, turnari, latterie-caseifici sociali o cooperativi).In tale caso, i rapporti fra produttori soci dell’Ente sociale e l’Ente stesso sono regolati da appositi statuti;

d) conferimento alle Centrali del latte gestite da Consorzi fra produttori e da privati.

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166 - Formalità di contrattazione.

Ove il contratto venga stipulato verbalmente, la sua durata è a tempo indeterminato e scade per disdetta di uno dei contraenti con preavviso di mesi uno.

167 - Unità di misura.

L’unità di misura è il litro.

168 - Requisiti del latte

Il latte deve essere genuino e possedere i requisiti minimi fissati dalla legge e dai regolamenti d’igiene.

169 - Pagamento

Il pagamento del latte avviene mensilmente, salvo Enti e Cooperative che pagano acconti mensili e saldo a bilancio, tenuto conto della qualità del prodotto e della refrigerazione dello stesso.

170 - Consegna

La consegna del latte avviene sul luogo di produzione giornalmente ed anche a giorni alterni, conservato nei predisposti refrigeratori.

171 - Spese di trasporto

Le spese di trasporto sono a carico dell’acquirente.

172 - Verifica del latte.

Nei contratti fra produttori ed acquirenti e nei conferimenti fra produttori ed Enti associativi, la verifica della qualità del latte avviene alla consegna.

173 - Adulterazione del latte.

Qualora il latte risulti adulterato, gli acquirenti hanno diritto di chiedere il

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Pagina 68 di 441risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese come pure di sospendere il ritiro del latte per un dato periodo di tempo.

In ogni altro caso, l’acquirente può rifiutare il latte che risulti così difettoso da impedirne la vendita per il consumo diretto, o declassarlo in relazione alle deficienze riscontrate.

b) Equini vedi artt. 138, 148, 154, 155, 156, 164;

c) Suini vedi artt. 138, 154, 156, 164;

d) Ovini e caprini (**)

APICOLTURA

174 - Sciame d’api.

Lo sciame d’api che si sposta nella proprietà del vicino crea, in favore del proprietario dell’alveare d’origine, un diritto al recupero come previsto dall’art. 924 C.C.

Il modesto disturbo arrecato viene compensato talora con un dono in miele.

175 - Regina.

La regina viene commercializzata come “ritenuta feconda”. Nulla può rivendicare l’acquirente nel caso non lo fosse.

176 - Nuclei.

Se non diversamente pattuito, per “nucleo” si intende un alveare contenente una famiglia di api con regina feconda posizionata su cinque favi costruiti.

177 - Miele.

Il miele “maturo”, e tale lo si considera in relazione al grado di umidità, viene commercializzato, se non diversamente pattuito, con il rapporto Lire/Kg.

(**) Non sono stati accertati usi.

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Pagina 69 di 441178 - Nomadismo.

Lo spostamento stagionale, nomadismo, degli alveari verso aree in fioritura di proprietà di terzi avviene su accordi amichevoli tra le parti e dà luogo, talora, al dono all’ospitante di qualche confezione di miele, ragguagliata per lo più al numero dei bambini e degli anziani dell’ospitante stesso.In alcune zone della provincia c’è l’usanza, in epoca natalizia, di dono all’ospitante di mandorlato al miele, come a conferma di perdurante reciproco rapporto di futura ospitalità.

179 - Servizio di impollinazione.

Nel caso venga richiesta la presenza degli alveari per l’impollinazione delle colture, l’agricoltore deve garantire il rispetto delle api astenendosi da trattamenti chimici sulle colture in fiore e nei terreni adiacenti.

Il compenso per il servizio di impollinazione è a carico dell’agricoltore ed è rapportato al numero di alveari.

LANE

180 - Oggetto di contrattazione.

Formano oggetto di contrattazione lane delle seguenti specie: sucide, lavate, saltate e calcinate.

181 - Unità di base di contrattazione

Le lane vengono generalmente contrattate a kg.

182 - Modalità di contrattazione.

La merce viene contrattata a peso netto, anche nel caso di lane sucide.

183 - Imballaggio.

Nelle contrattazioni con l’estero l’imballaggio è gratuito, mentre viene restituito nelle vendite all’interno.

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Pagina 70 di 441184 - Condizionatura delle lane lavate.

Le spese di condizionatura delle lane lavate sono ripartite a metà fra le parti contraenti.

185 - Pagamento.

Il pagamento di partite rilevanti di merce viene generalmente effettuato a pronta cassa senza sconto. I pastori veneti, nella vendita di lane sucide, usano praticare uno sconto del 2% quale compenso per le impurità esistenti nelle lane (terriccio, sterco, ecc.).

Nei rapporti fra grossista e dettagliante o artigiano, per vendite di quantità minima di una balla il pagamento viene generalmente dilazionato.

186 - Mediazione

Al mediatore spetta una provvigione dell’1% corrisposta dal venditore.

e) animali da cortile (*)

UOVA

187 - Oggetto di contrattazione.

Formano oggetto di contrattazione le uova di gallina, anitra, tacchina, oca e faraona.

188 - Modalità di contrattazione.

Le uova vengono contrattate a numero (dozzina, centinaia, migliaia), ed a peso.

Nel commercio all’ingrosso di uova estere, queste vengono pure trattate a “cassa” equivalente a 30 dozzine.189 - Qualità.

Per “uova fresche” si intendono quelle prodotte non oltre quindici giorni precedenti all’acquisto, se di primavera o autunno, e non oltre otto giorni se d’estate, non conservate nè in calce nè in frigorifero.

(*)Non sono stati accertati usi.

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Per “uova congelate” e/o “liquido d’uovo” si intendono quelle conservate senza guscio in appositi recipienti. Detto prodotto viene contrattato a peso.

190 - Imballaggio.

Gli imballaggi per uova sono di cartone (scatoloni) o di materia sintetica di eguale misura ed in uso di tutti i paesi del mondo.

Lo scatolone ha capienza di 360 uova disposte su dodici contenitori sovrapponibili.

Ogni contenitore è capace di 30 uova.I contenitori vengono disposti sugli scatoloni, in due file da 6 pezzi

sovrapposti, ogni fila o vano pertanto contengono 180 uova.Gli “scatoloni” vengono di solito forniti dal raccoglitore o grossista.I “contenitori” o cartoni vengono forniti dall’allevatore e sono “a perdere”.

In caso di esportazione del prodotto, i cartoni sono “a perdere” cioè in conto prezzo uova.

191 - Pagamento.

Il pagamento è generalmente effettuato per contanti o a scadenze convenute.

192 - Reclami.

Il prodotto deve corrispondere alle caratteristiche indicate nel contratto. In caso contrario, il compratore può rifiutarlo previa perizia.

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Pagina 72 di 441Cap. 2) PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA

a) frumentob) granoturcoc) risod) cereali minori (segale, orzo, avena, etc.)

CEREALI, FARINE, CRUSCHE E FARINACEILEGUMI SECCHI, SEMI OLEOSI

193 - Applicazione della presente raccolta.

I contratti conclusi nella provincia di Venezia, anche a mezzo di mediatori di altre province, sono ritenuti, nel silenzio delle parti, stipulati secondo gli usi e consuetudini della provincia di Venezia.

Nelle contrattazioni del mais per uso zootecnico o per altri limitati impieghi le parti hanno riferimento al contratto nazionale “3 AGER BOLOGNA”; per i semi oleosi viene applicata la normativa C.E.E.

194 - Vendite dirette o a mezzo di mediatore.

La contrattazione avviene sia direttamente che a mezzo di mediatore.

Nel primo caso, le parti si scambiano un regolare contratto o lettera di conferma.

Nel caso, invece, che la stipulazione del contratto avvenga a mezzo di mediatore, questi rilascia od invia alle parti una conferma contenente tutti gli estremi dell’affare.

La conferma del mediatore fa fede dell’affare ed è vincolativa per le parti in mancanza di regolare contratto da esse firmato.

195 - Modalità di contrattazione.

La contrattazione avviene su denominazione, su campione tipo o su campione effettivo.

La merce si intende sempre venduta alle condizioni di “sana”, “leale”,

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Pagina 73 di 441“mercantile”, salvo altre condizioni espressamente descritte.

196 - Vendita su “denominazione”

Nelle vendite effettuate su “denominazione” la merce deve essere conforme alla qualità indicata nella dicitura, avuto riguardo (a seconda della provenienza della merce) alla buona media della annata ed al tempo e luogo di consegna.

Per le farine, le caratteristiche sono stabilite per legge, fatta eccezione per il contenuto di glutine.

197 - Vendita “su campioni tipo”.

Nelle vendite effettuate su “campione tipo” è tollerata una differenza che non deve superare lo 0.50% del valore della merce per il grano e granaglie nazionali, l’1% per il granone, le farine e cascami di grano, granone ecc., l’1% per i risi, i risoni, i legumi e i semi oleosi ed il 2% per le pule. Entro tali limiti, il compratore è tenuto a ricevere la merce senza diritto ad abbuono sul prezzo.

Quando la differenza superi i suddetti limiti di tolleranza, il compratore ha diritto ad un abbuono stabilito in sede di arbitraggio.

198 - Vendita “su campione effettivo o reale”.

Nelle vendite effettuate su “campione effettivo o reale”, la merce deve essere perfettamente conforme al campione prelevato.

Se la vendita è effettuata con intervento del mediatore il campione di vendita viene diviso in due parti, di cui una sta nelle mani del compratore e l’altra nelle mani del mediatore.

Nelle vendite dirette, invece, i campioni, a mani dei rispettivi contraenti, vengono suggellati in contraddittorio fra gli stessi.

199 - Merce “mercantile”.

La merce si intende “mercantile” quando corrisponde alla buona media del prodotto dell’annata, all’epoca della consegna in relazione alla provenienza della merce stessa.

200 - Merce “leale”.

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La merce si intende “leale” quando non ha subito manipolazioni atte ad occultarne, in tutto o in parte, vizi o difetti.

201 - Merce “sana”.

Per i cereali, semi e legumi, la merce si intende “sana” quando non abbia odori impropri al cereale contrattato, non sia riscaldata nè fermentata e non abbia grane cotte, ammuffite, germogliate, o carbonate.

Per le impurità si usa fare riferimento al contratto nazionale“3 AGER BOLOGNA”.

Per quanto riguarda le farine, la merce si intende “sana” quando non abbia odori impropri o accenni di muffa.

Della sanità delle merci provenienti dall’estero, fa fede la dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie del luogo ove la merce stessa viene sdoganata.

In caso di contestazione, le parti ricorrono ad analisi presso laboratori, con metedologia ufficiale, scelti di comune accordo. Le spese sono a carico della parte soccombente.202 - Classificazione del frumento.

Il frumento si contratta su queste caratteristiche di base “buono mercantile: 78 peso specifico, 14% umidità, 1.5% impurità”.

I frumenti fini e superfini sono così classificati, in base al contenuto di glutine ed alla migliore loro idoneità alla panificazione.

203 - Caratteri della merce.

a) “secco” è quel cereale, seme o legume, che è scorrevole alla mano, dà la risonanza tipica della propria specie ed è stato sottoposto a completa essicazione, con una umidità del 14% per il grano e del 15% per il granone.

Nel granone di stagione da essiccare, l’umidità di base alla quale ci si riferisce è il 25%; qualora l’umidità superi il 30% l’acquirente può rifiutare il ritiro;b) “a umidità di stagione” o “stagionato” quel cereale, seme o legume, che ha un grado di umidità non superiore a quanto lo comporti la stagione in cui si consegna, avuto riguardo alla buona media del raccolto dell’annata, fermo restando quanto detto al 2° periodo del punto a).

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Pagina 75 di 441Il grado di umidità è stabilito contrattualmente ed alla consegna vengono prelevati e sigillati i campioni in duplice esemplare. Essi verranno eventualmente analizzati presso il gabinetto di analisi designato di comune accordo per la determinazione dell’umidità effettiva e delle altre eventuali caratteristiche merceologiche. Le spese saranno divise fra le parti.

204 - Modalità di consegna

Il prodotto viene ordinariamente compravenduto alla rinfusa ed in alcuni casi a colli.

205 - Determinazione del peso.

Per la determinazione del peso e di altre caratteristiche sono ammessi tutti gli strumenti di misura riconosciuti dall’Ufficio Metrico e dalla Dogana.

206 - Clausola “circa”.

Quando la vendita viene stipulata con la clausola “circa” si intende che il venditore ha la facoltà di consegnare fino al 2% in più o in meno della quantità contrattata.

Agli effetti del peso consegnato in più o in meno, le quantità vendute per consegna ripartita vengono considerate separatamente per ogni consegna.

Quando la vendita non viene stipulata con la clausola “circa” deve essere consegnata la precisa quantità indicata nel contratto.

207 - Termini di consegna.

I termini di consegna della merce sono stabiliti all’atto della stipulazione del contratto; ai termini di consegna equivalgono i termini di ricevimento.

La consegna può essere convenuta:- immediata o prontissima;- pronta;- entro una data determinata;- entro un periodo di tempo determinato (consegna differita);- entro più periodi di tempo determinati (consegna ripartita).Ogni consegna deve considerarsi come contratto separato.

I termini e le disposizioni per la esecuzione del contratto devono intendersi

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Pagina 76 di 441riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione.

Se il termine per l’esecuzione del contratto scade in un giorno festivo o comunque dichiarato tale nella zona dove è depositata o dove deve essere consegnata la merce, ovvero il sabato, se non diversamente specificato nel contratto, tale consegna è spostata al primo giorno lavorativo successivo.208 - Consegna “immediata o prontissima”.

Per contratti stipulati alla condizione di consegna “immediata o prontissima” la merce si intende a disposizione del compratore dalla data di conclusione del contratto. Per il ritiro, il venditore accorda al compratore una franchigia di tre giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.

209 - Consegna “pronta / disponibile”.

Per contratti stipulati alla condizione di consegna “pronta / disponibile”, la merce si intende a disposizione del compratore dal giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del contratto.

Per il ritiro, il venditore accorda al compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.

210 - Clausola consegne “entro un determinato numero di giorni” o “en-tro una data fissa” o “entro uno o più periodi di tempo determinati”.

Quando la vendita viene stipulata con le clausole consegna “entro un determinato numero di giorni” o “entro uno o più periodi di tempo determinati”, si intende che la consegna deve essere effettuata nel termine pattuito computandosi nello stesso tutti i giorni intercorrenti anche se festivi o non lavorativi. Nelle vendite per consegna “entro un determinato numero di giorni” se il termine scade in giornata festiva o non lavorativa, la consegna è protratta al giorno immediatamente successivo non festivo e lavorativo.

211 - Clausola consegna “differita”.

Per contratti stipulati alla condizione di consegna “differita” in una o più epoche, il venditore accorderà al compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi per il ritiro della merce. Detta franchigia decorrerà dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione.

la messa a disposizione da parte del venditore, da effettuare entro il termine contrattuale, deve essere fatta a mezzo di telegramma o telex. Se effettuata l’ultimo

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Pagina 77 di 441giorno lavorativo del termine contrattuale, il telegramma o il telex deve essere presentato o trasmesso entro e non oltre le ore 12.00.

Al venditore è accordata la facoltà di mettere a disposizione la merce nei 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti il periodo previsto in contratto, qualora non siano anticipati i termini di franchigia, i quali decorrono in ogni caso dal primo giorno utile relativo all’epoca contrattuale.

212 - Clausola consegna “ripartita”.

Per contratti stipulati alla condizione di “ritiro ripartito”, indipendentemente dal fatto che la merce sia resa franco arrivo o partenza, la messa a disposizione dovrà essere effettuata in tempo utile affinché il ritiro possa avvenire suddiviso in quantità pressoché uguali nel periodo di consegna.

213 - Consegne periodiche decadale, quindicinale, mensile.

Per un periodo decadale s’intende quello che va dal 1° al 10, dall’11 al 20 e dal 21 alla fine del mese convenuto.

Per periodo quindicinnale si intende quello che va dal 1° al 15 e dal 16 alla fine del mese convenuto.

Per periodo mensile s’intende quello che va dal 1° alla fine di ogni mese convenuto.

214 - Consegna “primi del mese”.

Quando la vendita viene stipulata con la clausola “primi del mese” si intende che la consegna deve essere effettuata entro i primi cinque giorni del mese indicato.

215 - Consegna “alla rinfusa” e ‘franco riva forno”.

Per le vendite “alla rinfusa” il venditore è obbligato al carico ed alla pesatura.

Per le farine vendute ai panifici “franco riva forno”, la merce viene resa, a Venezia, sulla riva di scarico più vicina al panificio.

216 - Consegna “sotto paranco”.

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Pagina 78 di 441Nelle vendite di merce destinata all’imbarco, contratta con la clausola “sotto

paranco”, le spese di stivaggio sono a carico della nave.

217 - Consegna “franco bordo”.

Nelle vendite di merce destinata all’imbarco contrattata con la clausola “franco bordo”, se il natante non può ormeggiarsi alla riva del magazzino ove si trova la merce, restano a carico del venditore, oltre a quelle di stivaggio, le extra spese per la messa a bordo.

218 - Merce visitata e piaciuta.

Nelle vendite stipulate con la clausola “visitata e piaciuta”, qualora non sia stabilito a carico di chi debba stare la spesa di conservazione della merce dal momento della vendita fino a quello del ricevimento, si intende che tale spesa sta a carico del venditore.

219 - Ricerca del peso specifico.

Nel caso di cereali importati via mare, per i quali venga stabilito nel contratto un peso minimo all’ettolitro, tale peso si determina a terra al momento dello scarico della nave, in contraddittorio fra il rappresentante del caricatore o venditore ed il ricevitore o un suo rappresentante.

Lo scandaglio dei cereali per stabilire il peso per ettolitro, si fa per ogni partita del sacco o dai sacchi che rappresentano il tipo meglio della qualità della merce, in quanto il detto sacco o sacchi sono formati col prelevare una certa quantità di merce in varie riprese durante lo scarico.

Si possono fare anche più scandagli giornalieri. La media di tutti questi scandagli serve per stabilire il peso medio per ettolitro della merce.

Una parte dei campioni prelevati per gli scandagli viene suggellata in contraddittorio fra il caricatore o venditore ed il compratore, o fra i loro rappresentanti.

220 - Spazzature ed avariato.

Le spazzature e l’avariato nelle vendite “c.i.f.” vengono divisi pro rata tra i ricevitori delle varie partite.

221 - Imballaggio.

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Pagina 79 di 441La merce viene di norma venduta alla rinfusa.

222 - Obblighi del venditore che spedisce la merce.

Quando il venditore provvede anche alla spedizione della merce deve sfruttare la migliore capienza dei vagoni.

223 - Mancata osservanza dei termini di consegna o di ritiro.

La mancata osservanza dei termini di consegna o di ritro da parte di uno dei contraenti, anche in dipendenza di ritardata disposizione o di ritardato invio delle tele di cui all’art. 222 dà facoltà all’altro contraente di risolvere il contratto:

a) senza alcun preavviso nè messa in mora per le consegne “immediata” o “prontissima”;

b) con preavviso o messa in mora di 48 ore, per le consegne o i ritiri da eseguirsi entro un termine superiore.

Nel termine di preavviso o di messa in mora non sono da comprendere i giorni festivi o comunque non lavorativi successivi al ricevimento del preavviso o della messa in mora.

Il preavviso o la messa in mora sono dati con telegramma.

224 - Differenze qualitative e quantitative.

Nei casi di differenze di qualità fra la merce contrattata e quella ricevuta o di ammanco peso, il compratore ne dà comunicazione al venditore o al consegnatario non appena arrivata la merce a destino e comunque entro la giornata di arrivo della merce.

225 - Cautele per reclami.

Qualora il compratore ritenga di dovere imputare a fatto o a colpa del venditore gli eventuali ammanchi ed avarie della merce riscontrati all’arrivo, è tenuto a farli constatare dal vettore (ferrovia, camion, ecc.) con apposito verbale da esso diramato, nei modi voluti dai regolamenti o nelle altre forme stabilite dalla legge.

Il compratore è tenuto in ogni caso a prendere consegna della merce nell’interesse della stessa ed al fine di evitare slese di giacenza, previe le constatazioni di cui al primo comma e salvo diritto di reclamo o di rifiuto.

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226 - Deterioramento della merce.

Qualunque deterioramento riscontrato nella merce, dovuto sia a vizio proprio che ad altra causa, dà diritto al ricevitore di reclamare.

Tale diritto non sorge per l’inevitabile deterioramento cui vanno soggette alcune merci durante il trasporto.

227 - Calo peso farine.

Nelle vendite delle farine franco forno, sulla piazza di Venezia, è tollerato un calo peso dello 0.30%.228 - Modalità di pagamento.

Il pagamento, salvo patti speciali, viene effettuato a contanti, senza sconto e senza nessuna deduzione all’atto della consegna.

Il termine fissato per il pagamento è tassativo ed essenziale. In caso di ritardato pagamento, anche se riguardante altro contratto, il venditore - previa regolare diffida - può sospendere le spedizioni o differirle oppure chiedere il pagamento alla consegna sotto deduzione degli interessi commerciali.

229 - Caratteri peculiari del “pagamento”.

Il pagamento dovrà sempre ed in ogni caso essere effettuato al domicilio del venditore e/o spedizioniere o suo incaricato, per contanti e franco di pesa ad ogni singola consegna. L’emissione di tratte, di ricevute bancarie od equivalenti sul compratore, sia pure a seguito di espressa condizione contrattuale, non modifica, agli effetti della competenza, il patto del pagamento presso il domicilio del venditore.

Per pagamento “pronto” si intende un pagamento da effettuarsi non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della merce. Quando la merce è venduta alla generica condizione di consegna “franco valuta”, il pagamento si intende pattuito “pronto”.

Per pagamenti “differiti”, cioè oltre gli otto giorno di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno di consegna, ritiro o spedizione.

Nonostante sia pattuito il pagamento “pronto” o “differito”, il venditore può sempre chiedere il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo però al compratore:

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Pagina 81 di 441- in caso di pagamento pattuito “pronto” un congruo sconto sul prezzo

contrattato;- in caso di pagamento pattuito “differito”, oltre allo sconto soprarichiamato

una decurtazione dal prezzo di contratto dell’ammontare degli interessi - conteggiati in base al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 (quattro) punti - per il periodo intercorrente fra l’ottavo giorno dalla consegna o dal ritiro o dalla spedizione ed il termine previsto dal contratto.

In caso di rifiuto da parte del compratore, le parti riterranno risolto il contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base del prezzo originario di contratto.

In caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del contratto, il venditore avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni, se non liquidate, di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa. Anche per la merce che nel frattempo venisse messa a disposizione, il venditore ha facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli oneri derivanti da tale sospensione sono a carico dell’acquirente.

A titolo di compensazione di pagamenti scaduti e in tutto o in parte non onorati di altri contratti, il venditore avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne, e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni, se non liquidate di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo e con diritto di compensazione fra tali differenze e l’ammontare delle fatture scoperte.

230 - Mediazione.

Qualora nella compravendita intervenga un mediatore spettano a questo le seguenti provvigioni: (*)

a) cereali e cruscami di produzione nazionale, a L. 60 al ql. a carico del produttore / venditore, con possibili variazioni secondo l’entità delle partite o l’intervento del mediatore quanto a campionatura od altro; e L. 50 a carico del compratore;

b) cereali e cruscami di provenienza estera, L. 50 al ql. a carico del venditore;c) riso pilato e risone, semi oleosi, L. 200 al ql. a carico del venditore;d) farine, L. 50 al ql., salvo variazioni per quantità trattata, a carico di

ciascuna delle parti contraenti.Quando gli scambi di cereali avvengono tra commercianti o tra questi e

aziende trasformatrici, la mediazione a carico di ciascuna delle parti contraenti è di L. 50 il ql.

(*) Accertate in data 24/3/92

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e) patate; (**)

f) ortaggi.

FRUTTA, LEGUMI, ORTAGGI FRESCHI E AGRUMI.

231 - Modalità di contrattazione.

Le contrattazioni fra produttore ed acquirente avvengono:a) a quintale, merce consegnata;b) a stima, frutto sulle piante.I contratti “a stima, frutto sulle piante” restano validi per l’acquirente,

qualunque sia il danno eventualmente sofferto dal raccolto.

Nei mercati ortofrutticoli all’ingrosso le contrattazioni avvengono a mezzo di commissionari ad asta mediante incontro diretto fra le parti.

232 - Condizioni di vendita alla produzione.

La frutta venduta alla produzione è ceduta con la formula “vista, visitata, piaciuta e pesata”. La vendita viene effettuata a peso, a numero e a collo o a confezione completa, a norma dei regolamenti CEE e della legge it. 125 del 25/3/1959.

233 - Vendita di prodotti provenienti da fondi determinati o clausola“comunque tutta la produzione”

I prodotti provenienti da un fondo determinato vengono contrattati di solito con la stima approssimativa della produzione e con la clausola “comunque tutta la produzione”.

Tale clausola indica che il venditore deve consegnare ed il compratore ritirare tutto il prodotto proveniente dal fondo determinato e solo quello.

In caso di inadempimento da parte di uno dei contraenti, questi corrisponde alla controparte il doppio della caparra a titolo di penale.

Al raccolto la merce viene pagata secondo la quantità consegnata.

(**) Non sono stati accertati usi.

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Pagina 83 di 441234 - Unità base di contrattazione.

La merce si contratta a peso oppure a collo, fatta eccezione per i carciofi che si contrattano a numero.

235 - Ricevimento da bordo o da banchina

Il ricevimento da bordo della nave o da banchina deve avvenire subito dopo che il venditore o il suo rappresentante ha dichiarato al compratore che la merce è pronta alla consegna.

236 - Qualifiche di selezione.

Sono stabilite le seguenti qualifiche di selezione per la frutta:

a) “extra” per i prodotti di qualità superiore per forma, apparenza, colorazione, gusto e sviluppo propri della varietà, esenti da ogni difetto e di presentazione particolarmente accurata;

b) “prima” per i prodotti di buona qualità, commercialmente esenti da difetti e di presentazione accurata;

c) “mercantile” per i prodotti che possono presentare qualche difetto, purchè non nocivo alla qualifica intrinseca del prodotto, ed aventi i requisiti qualitativi minimi.

È tollerato in ciascun collo il 5% in numero di pezzi con requisiti qualitativi corrispondenti alla qualità di selezione immediatamente inferiore.

Per quanto riguarda gli ortaggi, le qualifiche sono prima e seconda qualità.237 - Calibratura.

I prodotti ortofrutticoli per i quali il calibro è elemento essenziale di valutazione, devono essere selezionati nello stesso collo in modo uniforme entro i limiti minimo e massimo indicato nell’imballaggio ai sensi del successivo art. 244 con una tolleranza in più o in meno del 5% rispetto ai calibro massimo o al calibro minimo, sempre che il numero dei pezzi con calibratura diversa da quella indicata sull’imballaggio non superi il 10% dei pezzi contenuti in ciascun collo.

238 - Impacco.

Ogni collo deve contenere prodotti della stessa varietà e qualità, impaccati a strati ordinati, di grandezza omogenea e, se esiste per esso la calibratura dello stesso calibro, con le tolleranze previste dall’art. 235. In nessun caso i prodotti degli strati sottostanti possono essere di qualità e calibro diversi da quelli dei prodotti visibili.

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239 - Calo naturale.

È ammesso che la merce, durante il trasporto subisca un calo naturale, nelle seguenti misure:

- frutta fresca e agrumi del 2 / 3%;- legumi ed erbaggi freschi dal 2 all’8% a seconda della provenienza e dalla

stagione;- frutta secca 1%;- funghi freschi 10%.

240 - Imballaggi.

Gli imballaggi possono essere di legno o di qualunque altro materiale idoneo. Essi debbono essere solidi, costruiti a regola d’arte, in modo da assicurare fino al consumo, la perfetta conservazione dei prodotti contenuti, puliti, asciutti e rispondenti alle esigenze igieniche. Per i prodotti di qualifica “extra” e “prima” l’imballaggio deve essere nuovo.

La merce viene imballata in sacchi, casse, cassette, ceste, plateaux accatastabili o gabbie regolarmente etichettate e sempre confezionate in conformità alle normative di mercato.

Il prodotto è venduto negli imballaggi con la formula “netto-tara”, “imballo gratis”.

Le frutta secche (prugne, pesche, mele, albicocche e pere), poste in casse superiori ai 30 kg., vengono vendute a peso netto d’origine, imballaggio gratis.

Gli imballaggi dei datteri provenienti dalla Tunisia, Algeria, Libia e Francia sono i seguenti:

a) casse originali da Kg. 30 a 35 circa, tara di Kg. 4 per cassa;b) cassette da Kg. 10-12, da Kg. 5-6 e da Kg. 3 circa, tara del 10% sul peso

lordo.

Per i datteri di Bassora e dell’Irak, vale la tara di origine. I datteri confezionati in scatole di cartone vengono venduti tara per merce.

I fichi secchi sono imballati:a) in controceste con 50-60 cestini da Kg. 1 oppure con 100-120 cestini da

Kg. 0.500 per ogni controcesta. La tara è di Kg. 4 per controcesta mentre i cestini sono venduti tara per merce, peso di origine.

b) in carta cellophane, a peso netto d’origine, imballo gratis;

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Pagina 85 di 441c) in cestini tipo Cosenza (rettangolari, quadri, rotondi, ecc.) da 5-20 Kg.

circa, tara per merce.

L’uva secca sultanina o Candia sbiancata proveniente dalla Grecia e dalla Turchia è venduta in casse di legno o cartoni da Kg. 12.5 peso netto.

241 - Ammanco di peso e vizi della merce.

Nei casi di contestazione per ammanco di peso o per vizi della merce, il compratore, quando intende ottenere una riduzione del prezzo, può trattenere dalla fattura soltanto l’importo corrispondente alla riduzione del prezzo, convalidato da apposita perizia, ed effettuare il saldo a controversia risolta.242 - Vendite per conto.

La provvigione spetta al commissionario ed è comprensiva di tutte le spese di mercato, fino alla consegna dei prodotti alla soglia del posteggio, nonchè dello star del credere.

Ai mandatari spetta una provvigione da concordare direttamente dal mandatario con la ditta mandante.

243 - Mediazione nella compravendita all’ingrosso di frutta e verdura.

Normalmente il mediatore che interviene nella compravendita di frutta e verdura fra l’agricoltore e il grossista riceve un compenso la cui misura ammonta all’1% a carico di ciascuna parte contraente e che matura al pagamento della merce che avviene d’ordinario, per contanti, alla consegna della stessa.

g) uva e mosto

UVE DA VINO

244 - Formalità di contrattazione.

Per le piccole partite di uve il contratto è generalmente verbale. Per le grandi partite viene stipulato per iscritto, con scambio di appositi “stabiliti”.

245 - Modalità di contrattazione.

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La contrattazione viene iniziata, di regola, sui pubblici mercati e si perfeziona con la visita del fondo da parte del compratore o di un incaricato, durante la quale vengono presi accordi sulle modalità della vendemmia.246 - Oggetto di contrattazione.

Salvo i casi in cui figurino esplicitamente particolari clausole come “vista e piaciuta” o altre analoghe, il contratto si intende stipulato per merce mercantile, sana asciutta e matura anche se di ciò non vi sia espressa menzione.

È mercantile l’uva corrispondente alle caratteristiche medie dell’annata, in rapporto alla zona di produzione ed alla varietà considerata.

È sana l’uva che non presenta alterazioni dovute a muffe, malattie, grandine o intemperie in genere, di entità tale da influire sulla qualità del vino che se ne deve ricavare.

247 - Prezzo.

Il prezzo viene stabilito a quintale, in base alla qualità ed alla quantità della partita in contrattazione.

248 - Caparra.

Generalmente, all’atto della stipulazione del contratto, viene versata dal compratore una somma a titolo di caparra in misura non inferiore al 10% dl prezzo convenuto.

249 - Pagamento.

Il pagamento ha luogo generalmente all’atto della consegna della merce.

250 - Vendemmia.

Nel contratto viene generalmente prevista la data d’inizio della vendemmia. In ogni caso il venditore è tenuto a comunicare in tempo utile all’acquirente la data d’inizio della vendemmia.

Quando il compratore chiede una dilazione della vendemmia, il rischio per eventuali avversità atmosferiche nel periodo di posticipazione della vendemmia è a carico del compratore.

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Pagina 87 di 441Quando la vendemmia sia iniziata, deve essere condotta a termine senza

interruzioni, salvo cause di forza maggiore.

L’uva deve essere raccolta asciutta.

Se il venditore senza giustificato motivo ritarda o sospende la vndemmia, il compratore ha diritto di essere rifuso dei danni eventualmente subiti.

Resta salva la possibilità di pretendere la risoluzione del contratto.

251 - Pesatura.

La pesatura avviene alla presenza delle parti contraenti o di loro incaricati e viene eseguita presso il luogo di produzione o su pesa pubblica.

Le spese di pesatura sono geralmente divise a metà.

252 - Vendita di uve provenienti da fondi determinati o clausola“comunque tutta la produzione”.

Le uve provenienti da un fondo determinato vengono contrattate di solito con la stima approssimativa della produzione da parte del venditore in accordo con il compratore e con la clausola “comunque tutta la produzione”.

La clausola suddetta indica che il venditore deve consegnare tutta l’uva proveniente dal fondo determinato e solo quella.

253 - Tolleranza sul peso da consegnarsi.

Se il contratto non si riferisce alla produzione di un determinato fondo, il venditore può consegnare fino al 5% in più o in meno della quantità pattuita.

Tale tolleranza è però esclusa quando nel contratto la quantità sia indicata con la clausola “precisi” o altra analoga.

254 - Consegna.

La consegna viene effettuata al luogo di produzione.

255 - Vendita “come che sta”.

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Quando l’uva viene contrattata con la clausola “come che sta”, il contratto si stipula per merce visitata prima della vendemmia e il compratore non ha diritto ad alcuna cernita se non espressamente pattuita.

256 - Danni da grandine.

I danni provocati dalla grandine ed in genere dalle intemperie prima dell’epoca stabilita per la consegna sono sempre a carico del produttore, salvo il disposto del 2 comma dell’art. 250.

Quando l’entità dei danni è tale per cui l’uva non è più da ritenersi mercantile a norma dell’art. 246, il compratore in mancanza di diverso accordo, può pretendere la sola soluzione del contratto esclusa ogni petizione di spese o di danni nei riguardi del produttore.

257 - Spese di trasporto.

Le spese di trasporto sono generalmente a carico del compratore.

Tuttavia, quando si tratti di convogliare piccole partite di merce sul luogo di raccolta del compratore, le spese di trasporto fino a tale luogo sono sostenute dai vari venditori.258 - Imballaggio.

L’uva viene consegnata ordinariamente in recipienti forniti dal compratore.

Qualora i recipienti siano forniti dal venditore, essi devono essere restituiti subito dopo effettuate le operazioni di scarico presso il luogo di raccolta del compratore.

259 - Mediazione. (*)

Nei contratti di compravendita di uve conclusi con l’intervento del mediatore, la provvigione a lui spettante varia da L. 450 a L. 600 per quintale in funzione della qualità del prodotto trattato, ed è per 2/3 a carico del venditore e per 1/3 a carico del compratore.

(*)Accertato il 29/5/1992

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Pagina 89 di 441h) Oliva (non sono stati accertati)i) Agrumi - vedi art. 231/243.l) Frutta fresca - vedi art. 231/243.m) Frutta secca - vedi art. 231/243.n) Erbe, sementi e foraggi

FIENO

260 - Oggetto di contrattazione.

Generalmente è oggetto di contrattazione il fieno di medica, di trifoglio e prato stabile e permamente, sia maggengo che agostano o terzuolo.

Oggetto di contrattazione può essere anche il trinciato di “mais ceroso”.261 - Formalità di contrattazione.

Il contratto è generalmente verbale su campione oppure dietro visita.Viene stipulato per iscritto solo per quantità rilevanti.

Nel caso di compravendita di mais trinciato per uso silos allo stato ceroso i termini di ritro vengono concordati fra le parti.

262 - Prezzo.

Il prezzo viene determinato in base alla qualità e alla stagionatura della merce.

263 - Caparra.

Generalmente, all’atto della stipulazione del contratto, viene versata una caparra del 10%.

264 - Pagamento.

Il pagamento si effettua, per intero, alla consegna della merce.

265 - Consegna.

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La consegna del fieno ha luogo presso il domicilio del venditore oppure, secondo gli accordi intercorsi, franco domicilio del compratore, franco stazione partenza, franco stazione arrivo o franco barca.

Nei casi di consegna differita, tutti i rischi sulla merce rimangono a carico del venditore, salvo diversi accordi.

266 - Pesatura.

Il fieno viene venduto a peso. Nel caso di biche all’aperto può essere venduto anche a blocco, scomputando peraltro le eventuali porzioni di merce deteriorata.

Le pesatura viene effettuata nella azienda o nella pesa pubblica.Talvolta, il peso viene determinato in base al volume accertato, specie

quando si tratti di prodotti in balle.

267 - Vizi della merce.

La verifica della merce viene fatta all’atto del ricevimento. Il compratore ha diritto ad una congrua diminuzione del prezzo ovvero alla risoluzione del contratto nei casi di eccesso di umidità, muffa, annerimento, marciume o presenza di equiseti o altre infeste in percentuale superiore a quella eventualmente convenuta nel contratto.

268 - Mediazione.

Qualora le vendite avvengano con l’intervento di un mediatore, la provvigione gli viene pagata ad affare concluso.

La provvigione spettante al mediatore da ciascuna delle parti contraenti è dell’1%.

FORAGGI VERDI

269 - Modalità di contrattazione

L’erba si vende a superficie o a peso, sia per i prati stabile che per i prati artificiali. Il contratto viene normalmente stipulato per iscritto.

Analoghe modalità si adottano per le transazioni relative a piante integrali di mais trinciato per uso silos allo stato ceroso.

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270 - Contratti di sfalcio e raccolta dei prodotti agricoli.

I contratti stagionali di raccolta dei prodotti agricoli e di sfalcio scadono nel termine contrattuale senza alcun preavviso.

271 - Prezzo.

Il compratore procede ad una visita del prato e stabilisce d’accordo con venditore il prezzo per l’intera annata (stabilendo eventualmente il termine finale per l’ultimo sfalcio) oppure per ogni singolo sfalcio.

272 - Pagamento.

Generalmente all’atto della stipulazione del contratto viene versato un anticipo di 1/3 del prezzo convenuto.

273 - Mediazione.

Al mediatore che interviene nella vendita spetta da ciascuna delle parti contraenti una provvigione dell’ 1%

STRAMAGLIE E PAGLIA

274 - Formalità di contrattazione.

Il contratto è generalmente verbale, su campione oppure dietro visita; prevalentemente scritto in caso di grandi partite.

275 - Unità di misura.

Le stramaglie e paglia sono contrattate a volume, se in biche; a quintale, se pressate.

La paglia, tuttavia, può essere venduta a quintale anche se sciolta.276 - Vizi della merce.

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Per non avere difetti, le stramaglie e le paglie non debbono essere nè ammuffite nè eccessivamente umide, nè inquinate da erbe verdi; nel caso in cui siano riscontrati tali difetti ed essi non siano stati menzionati nel contratto, il compratore può chiedere una diminuzione del prezzo o anche la risoluzione del contratto stesso.

277 - Pagamento.

Il pagamento generalmente avviene per contanti alla consegna della merce.

278 - Mediazione. (*)

Al mediatore che interviene nella vendita spetta da ciascuna delle parti contraenti una provvigione di L. 50 al quintale.

SEMENTI (1)

279 - Oggetto di contrattazione.

Formano oggetto di compravendita, le sementi da prato (erba medica, trifoglio violetto lorus cornicolatus, trifoglio incarnato, loietto, loglio italico, vigna sinensis, ecc.), i piselli, i fagioli, le sementi da orto e grano, granone, orzo, avena, colza, ravizzone, girasole, soia, ecc_

280 - Modalità di contrattazione.

Le sementi si contrattano su campione, oppure su denominazione, con garanzia di germinabilità e purezza ai sensi di legge e cartellinate E.N.S.E.281 - Garanzie del produttore al selezionatore.

Il produttore non garantisce al selezionatore nè la germinabilità del seme nè la immunità da cuscuta, ma solo che la merce sia corrispondente al campione di vendita. È cura del compratore accertare se la partita campionata possiede i requisiti di germinabilità previsti ai sensi di legge.

(*) Confermato in data 29/4/1992

(1) Vedi ora la legge 25.11.1971 n. 1069.

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Pagina 93 di 441282 - Garanzia del selezionatore al coltivatore acquirente.

Il selezionatore fornisce al coltivatore acquirente le garanzie previste dalla legge, sia per la purezza che per la germinabilità per le semenzine da foraggio medico e trifoglio, è d’obbligo l’assoluta immunità da cuscuta.

283 - Pagamento.

Il pagamento del prezzo avviene alla consegna della merce, salvo diversi accordi contrattuali.

284 - Consegna.

Il venditore consegna la merce sigillata e cartellinata a termini di legge. In caso di contestazione il compratore, non appena riscontri difformità rispetto al dichiarato, avvertirà per le vie brevi il venditore tenendo a disposizione, oltre alle confezioni disigillate, altre integre per l’eventuale sondaggio.

285 - Imballaggio.

Generalmente la merce viene fornita in tele del compratore quando il venditore è produttore.

Le sementi vengono consegnate dai selezionatori agli acquirenti in sacchi regolarmente timbrati, cartellinati e sigillati a termine di legge.286 - Mediazione.

Generalmente le vendite avvengono con l’intervento di un mediatore.La provvigione spettante al mediatore è pari all’1% da parte del venditore.

Secondo accordi, da parte del compratore.

o) fiori e piante ornamentali (*)

p) piante da vivaio e da trapianto

287 - Formalità di contrattazione.

Il contratto è generalmente verbale e si stipula sui pubblici mercati oppure presso i vivai o i produttori.

288 - Unità di misura.(*) Non sono stati accertati usi

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Le piante vengono contrattate a pezzo.

289 - Pagamento.

Il pagamento generalmente avviene alla consegna della merce oppure a trenta giorni dalla consegna stessa.

290 - Imballaggio.

L’imballaggio è in genere costituito da paglia di segala, da teli e vasi di plastica

Le spese di imballaggio sono generalmente comprese nel prezzo di vendita delle piante.

291 - Consegna.

La consegna avviene generalmente al vivaio o presso il produttore, su mezzo del compratore, per partite di modesta entità; per grandi partite la consegna avviene a destino a cura del venditore.292 - Mediazione.

Nelle contrattazioni di piante, generalmente non interviene il mediatore; qualora intervenga il mediatore, allo stesso spetta la provvigione dell’1% da parte del venditore e dello 0.50 da parte del compratore.

PIANTE D’ALTO FUSTO

293 - Oggetto di contrattazione.

Formano oggetto di contrattazione le seguenti specie di piante: rovere, pioppo, noce, robinia, quercia, ciliegio, olmo, platano, acero, tiglio, frassino ed altre ancora.

294 - Modalità di contrattazione.

Le piante vengono di solito contrattate già abbattute; il pioppo, generalmente, viene abbattuto, selezionato e caricato dal compratore.

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Pagina 95 di 441Il rovere, il noce, la quercia ed il ciliegio vengono anche venduti con la zucca.Il pioppo, la robinia e il platano vengono invece venduti sagomati.

295 - Unità di misura.

Le piante vengono generalmente vendute a peso (ql); molto raramente a cubatura.

296 - Caparra.

Generalmente, all’atto della stipulazione del contratto, viene versata una caparra nella misura del 10% del prezzo convenuto.

297 - Pagamento.

Il pagamento viene effettuato alla consegna della merce.

298 - Mediazione

Qualora le vendite avvengano con l’intervento di un mediatore, la provvigione che gli spetta da ciascuna delle parti si aggira sulle 50 lire al quintale.

q) piante officinali e coloniali (*)

r) droghe e spezie

299 - Sfera di applicazione.

Gli usi e le consuetudini del presente capo vengono osservati nelle cessioni di contratti di origine nelle vendite di merce per imbarco o viaggiante ovvero di merce esistente nei depositi doganali.

300 - Modalità di contrattazione.

I coloniali si contrattano su denominazione, su campione tipo o su campione effettivo.

301 - Clausola “consegna pronta” e “imbarco pronto”.(*) Non sono stati accertati usi

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Nelle vendite con la clausola “consegna pronta” si intende che la consegna deve essere effettuata entro 10 giorni da quello della stipulazione del contratto.

Per imbarco pronto si intende l’imbarco entro 30 giorni da quello successivo alla data della conclusione dell’affare.302 - Clausola “consegna allo sbarco”.

Nelle vendite con la clausola “consegna allo sbarco”, si intende che la consegna deve effettuarsi nel luogo stesso in cui la merce viene sbarcata e che il compratore ha l’obbligo di ritirarla entro 8 giorni da quello dello sbarco.

303 - Clausola “consegna in deposito franco”.

Nelle vendite con la clausola “consegna in deposito franco”, si intende che il compratore ha l’obbligo di ritirare la merce all’entrata della stessa nel deposito franco.

304 - Clausola “circa”.

Nelle vendite con la clausola “circa”, si intende che il venditore ha la facoltà di consegnare fino al 1% in più o in meno del quantitativo contrattato, semprechè egli dimostri di avere a sua volta ricevuto il medesimo trattamento dal proprio venditore estero, e si tratti, comunque, di merce per imbarco o viaggiante.

305 - Clausola “salva avaria” ed “esclusa avaria”.

Nelle vendite con la clausola “salvo avaria”, il compratore non ha diritto di rifiutare la merce se avariata ma di essere risarcito del danno in base alle condizioni indicate nel contratto di origine.

306 - Merce per imbarco viaggiante.

Nelle cessioni di contratti di origine e nelle vendite di merce per imbarco o viaggiante il compratore non può rifiutare la merce o mancante delle qualità convenute, ma ha diritto di chiedere all’atto di ricevimento che il danno venga determinato e risarcito secondo le condizioni stabilite nel contratto di origine.

307 - Calo naturale.

Il calo naturale (escluse le dispersioni, la percentuale delle quali varia a

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Pagina 97 di 441seconda della provenienza e dell’imballaggio), generalmente tollerato durante il viaggio dal porto di imbarco a quello di sbarco di destino é il seguente:

caffè massimo 1%cacao massimo 1%pepe nero e pimento dall’1 al 2%pepe bianco dal 2 al 3%noci moscati e fiori macis dall’1 al 2%chiodi garofano dal 2 al 3%tè massimo 0.50%

Il calo del caffè per essicamento normale della merce giacente nei magazzini del deposito franco oscilla dallo 0,50% all’1% in un anno, a seconda della qualità della merce e della ubicazione dei magazzini con un massimo del 5% per il limite massimo di 5 anni.

Per gli altri coloniali di calo naturale annuo nei magazzini di abituale deposito oscilla a seconda della qualità e della ubicazione.

308 - Imballaggio.

La merce in sacchi fardi, deve essere consegnata in imballo originale.

309 - Tare.

Le tare dei coloniali si calcolano come segue:_ per le provenienze dal Brasile:

Kg. 0,500 a sacco, se in tela semplice;Kg. 1, se in tela doppia;

_ per le altre provenienze: tara risultante dalla fattura d’origine.Quando sia convenuto il riscontro della tara reale per partite ad imballaggi

omogenei, esso si effettua facendo lo scandaglio col pesare cinque imballaggi.310 - Spese di bollo.

Nelle vendite su piazza l’imposta di bollo e le spese di tratta, sia nazionale che estere, sono a carico del compratore.

311 - Assicurazione.

Quando la vendita igiene stipulata con la clausola “c.i.f.” e le condizioni di assicurazione marittima non siano state specificate, si intende che il venditore deve assicurare la merce almeno per il prezzo di vendita maggiorato del 5%, compresa

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Pagina 98 di 441avaria particolare, con la franchigia del 3% sacco per sacco, oltre al calo naturale nella misura dell’1%.

Il venditore deve inoltre consegnare o la polizza di sicurtà o un corrispondente documento che comprovi l’avvenuta assicurazione.

312 - Tasse portuali e diritti doganali.

Quando la vendita viene stipulata con la clausula “f.o.b.” le spese per tasse portuali, diritti doganali e di imbarco nel porto di partenza, sono a carico del venditore.

313 - Documenti doganali.

Se necessario, il venditore è obbligato a fornire, a proprie spese, un documento doganale equivalente attestante la provenienza della merce, in mancanza del quale egli sarà tenuto a versare le derivanti maggiori spese.

314 - Spese di facchinaggio e pesatura.

Le spese di facchinaggio e pesatura sono generalmente a carico del venditore. Nel caso in cui il compratore richieda che la pesatura venga effettuata sacco per sacco oppure con l’intervento di un pubblico pesatore, le spese relative sono a suo carico.315 - Pagamento.

Nelle vendite su piazza, in mancanza di accordo fra le parti, il pagamento viene effettuato in contanti senza sconto, entro otto giorni dalla consegna della merce.

316 - Perizie per avarie.

La competenza per perizie di merce avariata è dello 0.500% del valore della merce avariata e peritata, considerara però sulla base del peso d’imbarco.

317 - Mediazione.

La provvigione per mediazioni nelle vendite su piazza è dell’1% del valore della merce, esclusi i diritti doganali, e deve corrispondersi da parte del venditore.

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Pagina 99 di 441s) bozzolo di bachi da seta

I - BOZZOLI FRESCHI

318 - Sistemi di utilizzazione e vendita del prodotto.

Il raccolto dei bozzoli ha luogo di regola nella prima e seconda decade di giugno ed il prodotto realizzato viene conferito agli ammassi volontari o essicatoi sociali.

I bozzoli freschi vengono consegnati presso i centri di raccolta (pese) istituiti dagli ammassatori.

319 - Oggetto di contrattazione.

I bozzoli freschi si denominano “reali” quando abbiano le seguenti caratteristiche: siano ben maturi al bosco, depurati di doppi, morti, macchinari, rugginosi, faloppe, forati e rosi; siano di normale stagionatura; non abbiano subito dopo la quarta muta fumigagioni di zolfo, cloro, formalina e altre ostanze disinfettanti; non siano affetti da calcino.

É ammessa qualche lieve tolleranza rispetto alle caratteristiche stesse.

320 - Trasporto.

Le spese di trasporto fino al centro di raccolta (pesa) sono a carico del conferente.

321 - Prezzo e pagamento.

Le consegne vengono effettuate a “prezzo chiuso”, determinato dalle organizzazioni di categoria.

Il pagamento viene effettuato per contanti all’atto della consegna dei bozzoli o a tempi determinati.

322 - Pesatura.

Il riconoscimento del peso di partite di bozzoli freschi è riferito al peso rilevato presso il centro di raccolta (pesa) ove avviene la consegna.

La pesatura viene sempre eseguita alla presenza del venditore in ora e modo

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Pagina 100 di 441a poter essere iniziata e completata in piena luce solare.

Se ciò non fosse possibile, è facoltà del compratore di sospendere o meno l’operazione al tramonto del sole.

323 - Abbuoni.

Nel caso in cui i bozzoli non avessero i requisiti di cui all’art. 313 si dà luogo ad un abbuono del prezzo proporzionato; il venditore provvede a proprie spese ad una cernita accurata della merce, tale che questa diventi conforme alla qualità richiesta. Il prodotto cosiddetto “di seconda” viene valutato a parte.324 - Gestione dei centri di raccolta privati.

Per la gestione dei centri di raccolta o ammassi privati (pese), i consorzi si avvalgono di loro rappresentanti i quali, ove non sia stabilito diversamente di caso in caso, debbono procedere al ritiro esclusivamente di bozzoli della zona ove sono dislocati i centri di raccolta predetti.

Tali incaricati rispondono delle quantità ritirate per il loro peso totale.Ove si verifichino dei cali naturali, è ammessa una tolleranza massima del 2%.

II - BOZZOLI SECCHI

325 - Oggetto di contrattazione

I bozzoli essicati con i normali essicatoi, od anche essicati naturalmente (come avviene talora per parte degli scarti), sono ritenuti secchi quando la crisalide è essicata in modo da permettere la buona conservazione dei bozzoli stessi.

I bozzoli secchi si classificano per qualità in reali, realini, doppio reali, o di bianco, morti, infilabile, scarti d’ammasso e faloppe.

_ si dicono “reali” i bozzoli normali che siano stati depurati di qualsiasi altro bozzolo elencato nelle categorie che seguono._ si dicono “realini” i bozzoli di poco incarto, mal conformati, fortemente segnati al bosco, con macchie profonde, a grana ruvida, bombagiati e con tendenza rugginosa, ma con ruggine pronunciata.- si dicono “morti” quei bozzoli la cui cristalide allo stato fresco si é rotta per intero o parzialmente, imbrattandosi internamente.

- si dice “infilabile” il bozzolo non atto alla filatura. Esso comprende le seguenti categorie di bozzoli: sfarfallati d’ammasso, tarmati, rosicchiati, con macchia verde, spuntati aperti, fortemente rugginosi, deformati, negronati, calcinati, (quando il calcino è aderente ed affiorante), le cartelle.

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- si dicono “scarti misti di ammasso” i bozzoli comprendenti i doppi, misti, rugginosi, le cartelle, la macchia verde.- si dicono “faloppe” i bozzoli incompleti, generalmente morti, macchiati di nero, di pochissimo incarto.

326 - Modalità di contrattazione.

I bozzoli essiccati si contrattano “a bollettario”, “a tali e quali” ed “a rendita”.

327 - Vendita “a bollettario”.

La vendita a bollettario avviene con riferimento al bollettario di ammasso a fresco del venditore, al cui operato il compratore si rimette in piena buona salute.

Il compratore rileva e riconosce il quantitativo risultante delle bollette di ricevimento rilasciate dal venditore corrispondendogli il prezzo minimo pattuito oppure rifondendogli il prezzo di acquisto aumentato o diminuito di una differenza convenuta. Tale prezzo, salvo diverso accordo fra le parti, si intende comprensivo delle spese di raccolta e di ammasso, essiccazione, eventuale cernita già effettuata, conservazione e consegna.

A richiesta del compratore, il venditore è tenuto ad esibire il bollettario.

328 - Vendita “tali e quali”.

La vendita “tali e quali” si ha quando i bozzoli vengono venduti come si trovano per merce vista e piaciuta, senza riferimenti.

329 - “Vendita a rendita”.

La vendita “a rendita” è una vendita con ragguaglio, intendendosi che quattro chilogrammi di bozzoli essiccati debbano corrispondere ad un chilogrammo di seta greggia a peso stagionato. Le prove per tale ragguaglio si fanno o in via amichevole, per accordi fra le parti, o in via ufficiale, per stagionatura, e soltanto in base ai risultati di esse viene pagato il prezzo definito.

L’estrazione del campione per la prova di rendita si fa contemporaneamente alla pesatura di ricevimento dei bozzoli essiccati.

330 - Pagamento.

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Il pagamento della merce, di solito, viene fatto per contanti alla consegna della merce stessa.

Nel caso di contratti “a rendita” qualora non si conoscano ancora i risultati della rendita stessa, il compratore paga al venditore alla consegna una somma eguale al valore approssimativo della partita consegnata; la differenza viene conguagliata dopo il risultato della prova.

331 - Consegna.

La consegna viene effettuata nel giorno convenuto, in ore e modo da poter essere iniziata e completata in piena luce solare.

La consegna ha luogo, presso il deposito del venditore.

332 - Trasporto.

Le eventuali spese di trasporto sono a carico dell’acquirente.

333 - Pesatura.

Le spese di pesatura, merce sul carro a piede magazzino, sono a carico del venditore.

334 - Abbuoni.

Sono ammessi abbuoni sul prezzo solo per eventuali deterioramenti dovuti a cattiva conservazione della merce.

Essi si commisurano in rapporto all’entità del danno.

335 - Mediazione.

Nei contratti di compravendita di bozzoli secchi interviene di regola il mediatore.

Al mediatore che interviene nella compravendita spetta la seguente provvigione:- per bozzoli reali secchi 0,50% a carico di ciascuna delle parti contraenti;- per bozzoli realini doppi scarti in genere 0,80% a carico di ciascuna delle parti contraenti.

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III - SEME BACHI

336 - Modalità di contrattazione.

Il seme bachi viene generalmente prenotato dagli allevatori di bozzoli e produttori, nel mese di marzo di ogni anno presso le camere di incubazione autorizzate, le quali di norma consegnano anche i bacolini nati.

337 - Unità di peso.

Per i bozzoli bianchi ibridi giapponesi (gli unici oggi allevati), o per eventuali altri, l’unità di misura del seme è il telaino che equivale a grammi 12.

338 - Garanzia.

Per legge, il telaino, il sacchetto o scatola in cui è contenuto il seme per la vendita devono essere chiusi in guisa da non poter essere manomessi e portare l’indicazione della razza e del peso nonchè il nome dello Stabilimento Bacologico che ha prodotto il seme. L’indicazione importa garanzia che la razza del seme e la provenienza sono quelle indicate sull’involucro.

339 - Consegna.

La consegna del seme o dei bacolini nati avviene al primo schiudersi delle foglie di gelso, generalmente verso la fine di aprile o primi di maggio.

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Pagina 104 di 441Cap. 3) PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

a) legna da ardere (*)b) carbone vegetale (*)c) legname rozzo (*)d) sughero etc. (*)

(*)Non sono stati accertati usi.

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Pagina 105 di 441Cap. 4) PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

a) pesce fresco e congelato (*)

I - USI E CONSUETUDINI NELLA PESCA IN COMPARTECIPAZIONE

340 - Forma di retribuzione.

In provincia di Venezia, per tutti i tipi di pesca marittima, costiera e lagunare, il sistema di retribuzione generalmente usato è quello della compartecipazione agli utili netti.

341 - Determinazione dell’utile da riportare.

Premesso che nella pesca marittima, costiera e lagunare, per “monte” s’intende il netto risultante dal foglio d’asta oppure dal conto vendita, l’utile da riportare è costituito dal monte, detratte le seguenti spese (chiamate “spese al monte”):- carburanti e lubrificanti;- viveri;- ghiaccio, cassettame, tele, bacinelle, lampadine e attrezzi da cucina;- le spese di riparazione delle reti quando essa non venga eseguita, come di regola, dall’equipaggio;- trasporto e facchinaggio del prodotto da banchina a luogo di vendita quando non appare sul foglio d’asta o sul conto vendita;- noleggio frigoriferi a terra;- carta sensibile per apparecchi elettronici scriventi;- contributo alle spese di manutenzione ordinaria di apparecchi elettronici: la misura di tale contributo e la indicazione delle apparecchiature relative possono variare da barca a barca;- eventuali oneri derivanti da infrazioni alle leggi o regolamenti sulla pesca, qualora la responsabilità non ricada direttamente sull’armatore.

342 - Determinazione della “parte”.

Nella pesca marittima, la distribuzione degli utili è regolata da norme consuetudinarie solo per quanto concerne la ripartizione della quota spettante ai membri dell’equipaggio.

Nella pesca a strascio o con attrezzi draganti, radenti, o flottanti le ripartizioni in uso sono:(*)Non sono stati accertati usi.

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Pagina 106 di 441- una parte più 1/4 di parte sia al capobarca che al motorista;- una parte ad ogni altro membro dell’equipaggio.

Il capobarca e il motorista percepiscono ciascuno una ulteriore quota, o frazione di parte, concordata con l’armatore ed a carico di questo ultimo.

Nel settore della piccola pesca lagunare e costiera la distribuzione degli utili avviene:- due parti “alla barca” e una per ogni membro dell’equipaggio.

Nella pesca da posta con reti ferme, le parti “alla barca” possono aumentare proporzionalmente alla quantità di reti impiegate.

343 - Spese a carico dell’armatore.

Per tutti i tipi di pesca, marittima, costiere e lagunare, le spese a carico dell’armatore sono tutte quelle necessarie per la messa in efficienza e la gestione del natante escluse quelle espressamente indicate a carico del “monte”.

344 - Companatico o mucina.

Per tutti i tipi di pesca, marittima, costiera e lagunare, vige la consuetudine di detrarre dal pescato, prima della vendita, un certo quantitativo, variabile in relazione alla quantità del prodotto pescato. Tale quantitativo viene poi diviso equali tra i membri dell’equipaggio, ed una parte equale alle altre spetta alla barca.

345 - Obblighi dell’equipaggio.

Nella pesca marittima, costiera e lagunare, rientrano fra i compiti dell’equipaggio.- la manutenzione ordinaria giornaliera della barca;- il lavoro di riparazione delle reti;- lo scarico del pescato da bordo a banchina.

Per la riparazione delle reti, nella pesca a strascico, se la riparazione viene fatta da persone estranee all’equipaggio, la spesa relativa va al “monte”.

346 - Ripartizioni “premio” recuperi.

Per tutti i tipi di pesca, qualora avvenga il recupero di un qualunque oggetto, l’eventuale ricompensa data dal proprietario di esso o il ricavo della vendita nel caso che tale proprietario non sia reperibile, vengono divisi in parti equali tra i membri dell’equipaggio detratte le eventuali spese sostenute dall’armatore per il recupero.

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347 - Durata dell’arruolamento.

Nella pesca marittima, costiera e lagunare, presso la marineria di Chioggia, la durata dell’arruolamento è a tempo indeterminato e cessa per il personale non qualificato, mediante preavviso di 8 giorni da darsi a seconda dei casi, da ambo le parti, oppure con il pagamento di una indennità corrispondente.

II - USI E CONSUETUDINI NELLE VALLI DA PESCA

forniture di pesce novello da semina

348 - Prezzo.

Salvo pattuizione contraria, il prezzo del pesce novello da semina si intende per merce franca alla “motta di valle” e riferito a 1000 “avannotti”.

349 - Determinazione della quantità.

La determinazione del numero di pesci da semina viene fatta a stima visiva.In caso di disaccordo tra venditore e compratore si procede alla “conta” che

avviene come segue:

- il quantitativo in questione viene suddiviso in quattro o sei recipienti (mastelle) da parte del compratore (o del venditore) il quale ultimata l’operazione dà al venditore (o compratore) la facoltà di scegliere uno di questi recipienti. Fatta la scelta gli “avannotti” contenuti negli altri tre o cinque recipienti vengono contati. Il risultato viene moltiplicato per 4 o per 6 a seconda che la divisione sia stata fatta in 4 o 6 recipienti.

Tale risultato diviene definitivo.Per i quantitativi successivi, la suddivisione procede quello dei due contraenti

che non l’ha fatta precedentemente ed altrettanto sarà per la scelta della “mastella” campione. Il procedimento della “conta” sarà attuato come in precedenza.

vendita delle anguille a vivo

350 - Determinazione dello “scacco”.

Per “scacco” si intende il numero di anguille in un chilogrammo. Lo scacco viene determinato circa a metà del quantitativo da consegnare. Per determinarlo si pesa un quantitativo di 20 o 30 kg. e si conta il numero di anguille; tale numero, diviso per i chilogrammi, dà lo “scacco”.

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351 - Consegna delle anguille a vivo in valle.

Nel caso di consegna di anguille vive alla “motta di valle” il prezzo si intende per merce franca in valle.

La pesatura viene fatta al momento del passaggio delle anguille dai recipienti al venditore a quelli del compratore ed essa sarà letta “a filo”.

La tara del recipiente che servirà per il passaggio da un recipiente all’altro è determinata eseguendo la media dei pesi del recipiente stesso prima di iniziare e dopo ultimata la consegna.

Viene accordato un abbuono sul peso di un chilogrammo oppure di mezzo chilo a seconda che le singole pesate siano rispettivamente di circa un quintale o di circa 50 chilogrammi.

352 - Vendita del pesce azzurro.

Nella provincia di Venezia le sardine e le acciughe sono vendute aventi circa le seguenti dimensioni: cm. 30 per 80 e di peso di 7 kg.

b) cacciagione (*)

c) pelli da pellicceria (*)

(*) Non sono stati accertati usi

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Pagina 109 di 441Cap. 5) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

a) minerali metalliferi

MAGNESITI

MAGNESITE

353 - Denominazione.

La denominazione di magnesite si riferisce ad un minerale di carbonato di magnesio con un minimo di carbonato di magnesio del 70%.

354 - Classificazione.

a) per magnesite senza particolari indicazioni si intende un minerale di carbonato di magnesio come esce dalla miniera.

b) il tenore di carbonato di magnesio distingue, di massima, la qualità del minerale come segue:

— magnesite di 1a qualità — oltre il 97% di carbonato di magnesio.

— magnesite di 2a qualità — dall’o 85% al 97% di carbonato di magnesio.

— magnesite di 3a qualità — 70% all’85% di carbonato di magnesio.

c) la magnesite è venduta con tolleranze diverse di pezzatura ed umidità.

355 - Tolleranze di minuto.

Per le provenienze via mare, le percentuali di minuto al di sotto di 5 mm. tollerate nella magnesite, ove non siano diversamente stabilite da norme contrattuali, sono:a) magnesite di 1a qualità: massimo 3%b) magnesite di 2a qualità: massimo 5%c) magnesite di 3a qualità: massimo 7%

356 - Tolleranze di umidità.

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Le percentuali massime di umidità tollerate sono:

a) magnesite di 1a qualità: 1%b) magnesite di 2a qualità: 2%c) magnesite di 3a qualità: 3%

Il peso contrattuale si intende determinato sul secco.

357 - Tolleranze sui quantitativi.

Nelle vendite di magnesite è facoltà del venditore di consegnare dal 5 al 10% in più o in meno del quantitativo contrattato, sia nel caso di carichi completi come di singole partite.

358 - Peso valido.

Nel Porto di Venezia il peso valido è quello ufficialmente determinato dalle autorità portuali e/o dall’autorità doganale.

359 - Prezzo.

Nelle vendite a condizioni italiane, il prezzo viene convenuto a peso in ragione di tonn. metrica (1000 kg.).

360 - Termine “vagonata” e “camionata”.

Nelle vendite con il termine “vagonata”, si intende una partita di merce per un quantitativo superiore alle 20 tonn.

Nelle vendite con il termine “camionata”, si intende il quantitativo normalmente trasportabile da un autocarro con rimorchio, ed in ogni caso, non inferiore alle 24 tonn.

361 - Clausola “consegna pronta”

Quando la vendita stipulata con la clausola “consegna pronta”, si intende che la consegna deve essere effettuata entro il termine massimo di dieci giorni dalla stipulazione del contratto, salvo casi di forza maggiore.

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Pagina 111 di 441MAGNESITE CALCINATA CAUSTICA (*)

362 - Denominazione.

La denominazione si riferisce ad un minerale di carbonato di magnesio cotto a temperatura sui 900° in modo da lasciare il castello cristallino svuotato del CO2.

Il tenore di MgO distingue di massima la qualità della magnesite caustica:— magnesite 1a qualità: oltre il 95% MgO— magnesite 2a qualità: dal 80 al 95% MgO— magnesite 3a qualità: inferiore al 80% MgO

363 - Tolleranza di minuto.

Per le provenienze via mare, le percentuali di minuto al di sotto di 5 mm. tollerate nella magnesite, ove non siano diversamente stabilite da norme contrattuali, sono:— magnesite di 1a qualità: massimo 3%— magnesite di 2a qualità: massimo 5%— magnesite di 3a qualità: massimo 7%.

364 - Tolleranza di umidità.

Le percentuali di massime di umidità tollerate sono:— magnesiti di 1a qualità: 1%— magnesiti di 2a qualità: 2%— magnesiti di 3a qualità: 3%

Il peso contrattuale si intende sul secco.365 - Tolleranza sui quantitativi.

Nelle vendite di magnesite è facoltà del venditore di consegnare il 10% in più o in meno del quantitativo contrattato, sia nel caso di carichi completi come di singole partite.

MAGNESITE SINTERIZZATA (*)

366 - Denominazione e classificazione.

La denominazione di magnesite sinterizzata si riferisce ad un minerale di carbonato di magnesio cotto ad una temperatura elevata tale da cambiare la struttura cristallina del minerale in periclasio; altrimenti viene chiamata anche

(*) Per il peso valido, prezzo, termini vagonata e camionata, clausola consegna pronta e termine di consegna valgono gli articoli dal 381 al 388.(*) Per il peso valido, prezzo, termini vagonata e camionata, clausola consegna pronta e termine di consegna valgono gli articoli dal 381 al 388.

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Pagina 112 di 441magnesite cotta a morte (dead burned).

La magnesite proveniente dal minerale di carbonato di magnesio è detta magnesite sinterizzata naturale.

La magnesite proveniente dall’acqua di mare viene denominata di provenienza acqua di mare.

Il tenore di MgO distingue la qualità:— magnesite di 1a qualità: MgO oltre il 95%— magnesite di 2a qualità: 90/95% MgO— magnesite di 3a qualità: inferiore al 90% MgO.

367 - Granulometria.

Viene stabilita secondo accordi tra le parti.La tolleranza di polvere può essere fino al 5%.

368 - Tolleranza sui quantitativi.

Nelle vendite di magnesite è facoltà del venditore di consegnare il 10% in più o in meno del quantitativo contratto, sia nel caso di carichi completi, come di singole partite.

BAUXITE

369 - Condizioni generali di vendita.

La bauxite generalmente venduta franco bordo stivata (free on board trimmed - stivata e paleggiata).

370 - Prezzo.

Il prezzo della bauxite è riferito alle diverse qualità della merce e si usa prevedere premi ovvero penalità, per la presenza di percentuali in più o in meno, nella partita contrattata, dei due principali elementi costituenti la bauxite, e cioè allumina (elemento positivo) e silice (elemento negativo).

371 - Peso valido.

Il peso valido per il pagamento della merce è quello di arrivo, effettuato

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Pagina 113 di 441mediante pesatura automatica.

Normalmente è valido il peso anidro e viene detratta l’umidità contenuta.

Una ditta specializzata viene generalmente incaricata da entrambe le parti per il controllo di tale peso e per l’emissione del bollettino ufficiale di peso.

Qualora per qualsiasi motivo, la pesatura della merce non sia possibile, è valida a tutti gli effetti la media fra il peso ottenuto mediante lettura del pescaggio della nave alla partenza e il peso ottenuto mediante lettura del pescaggio della nave all’arrivo.

b) minerali non metalliferi.

CARBONI

Sez. ICondizioni Generali

372 - Denominazione.

La denominazione generica di “carbone fossile” si riferisce solamente al litantrace ed alle antraciti.

373 - Classificazione.

a) Per il “carbone fossile” senza particolari indicazioni, si intende il carbone tale e quale esce dalla miniera, senza crivellatura di sorta.

b) Per il carbone fossile “grosso” oppure “nelle varie pezzature”, si intende il carbone fossile crivellato all maniera con la tolleranza di minuto dovuta alle varie manipolazioni.

c) Per il”coke di produzione nazionale” si intende, invece il coke crivellato all’atto del carico sul mezzo di trasporto, presso la cokeria produttrice.

e) Per “agglomerati” si intendono le “mattonelle” di litantrace e gli “ovuli” di antracite.

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Pagina 114 di 441374 - Tolleranza di minuto.

L’accertamento della percentuale di minimo nel carbone viene fatto mediante grigliatura, usando un agriglia con maniglia avente apertura di 12 mm. di lato, con inclinazione da 30 o 45 gradi, a seconda del grado di umidità del carbone.

Per le provenienze via mare, le percentuali di minuto tollerate nel carbone fossile per consegne dirette da piroscafo sono le seguenti: 1) carboni del Galles (Wales) 35%; 2) “carboni a fiamma lunga inglesi (Yorkshire, Eatmidland, Northumberland, Scotland) di pezzature calibrate e definite dai produttori all’origine, 20%; 3) carbone polacco Alta Slesia 15%; 4) “carbone americano” “gas producer” grigliato all’origine (colliery screenend) 15%; 5) carbone americano da vapore e da macchina 45%; 6) carbone americano da vapore e da macchina grigliato all’origine dal 20 al 25%; 7) carbone tedesco da vapore e da macchina 40%; 8) carbone tedesco da vapore e da macchina grigliato all’origine dal 15 al 20%; 9) carbone tedesco a fiamma lunga 30%;10) carbone nord Francia da vapore 35%;11) carbone Sarre/Lorena da vapore e da macchina 25%;12) carbone belga da vapore 35%;13) carbone russo energetico grigliato GK e PY dal 15 al 20%;14) carbone russo da gas tipo Wassenescky dal 35 al 40%;15) carbone russo Petchora da 0 a 40 mm. dal 50 al 60%;16) carbone sudafricano da vapore provenienze Durban e Transvall 40%;17) carbone belga lunga fiamma 25%;18) carbone Arsa rastrellato / arancio 30%;19) carbone Sulcis rastrellato / arancio 20%;20) Antracite russa del Donetz “AK 25/125 mm.” con tolleranza del 25% di pezzi inferiori ai 25 mm. e del 20% di pezzi oltre i 125 mm. “Ao 25/50 mm.” con tolleranza del 20% di pezzi inferiori ai 25 mm. e del 15% di pezzi oltre i 50 mm. “AM 13/25 mm.” con tolleranza del 15% di pezzi inferiori ai 13 mm. e del 15% di pezzi superiori a 25 mm. “AC 6/13 mm.” con tolleranza del 15% di pezzi inferiori ai 6 mm. e del 13% di pezzi superiori a 25 mm.;21) Antracite Sudafricana Durban arancio 40/60 mm. tolleranze dal 15 al 20%;22) Antracite Sudamericana Durban noce 20/40 mm. tolleranza dal 15 al 20%;23) Antracite Tonchinese Vietnam pezzature: 50/100 mm. e 25/50mm. e nocetta 13/25 mm. tolleranze, rispettivamente, dal 5 al 20%, del 15% e del 10%;24) Antracite Inglese del Galles - Gruppo a:

— cobbles 80/120 mm. tolleranza 15/20%— arancio 50/80 mm. tolleranza 15%;— noce 25/50 mm. tolleranza 10/15%,

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Pagina 115 di 441Antracite Inglese del Galles - Gruppo b:— cobbles 80/120 mm. tolleranza 25/30%;— arancio 50/80 mm. tolleranza 25%;— noce 25/50 mm. tolleranza 20/25%;

25) — I vari tipi di antracite di cui sopra, grigliati e lavorati a deposito nelle pezzature cobbles, arancio noce e piselli, 5%;26) — Coke metallurgico 5%:27) — agglomerati 5%.

375 - Tolleranze di umidità.

A - Le percentuali di massime umidità tollerate nei carboni fossili sono:a) per i carboni tout-venant e minuti non lavati, dal 6 al 10%b) per i carboni lavati:

minuto (0/10 mm.): 12-15%;noci e nocette: 10-12%.

B - Le percentuali di massime di umidità tollerate nei “cokes” di produzione nazionale sono le seguenti:

— coke metallurgico oltre 40 mm. 6%— coke metallurgico da 10/20, 20/40 mm. 10%— coke metallurgico minuto 0/10 mm. 14%

376 - Condizioni di pezzatura e di umidità.

Le condizioni di pezzatura di umidità devono considerarsi nel complesso delle consegne relative ad una partita, e non per ogni singolo vagone, barca o camion.

377 - Certificati di miniera.

I certificati di miniera o i certificati sostitutivi rilasciati dagli Enti o Uffici competenti del Paese esportatore, sono prova esclusiva per determinare la qualità e la pezzatura dei carboni o dei cokes.378 - Offerte ferme per risposta in giornata.

Se il venditore fa un’offerta ferma per risposta in giornata, il compratore deve far prevenire la sua conferma nel giorno stesso, non oltre le ore 17 (ora italiana).

379 - Vendita a mezzo agenti, rappresentanti ecc.

Le vendite effettuate da viaggiatori, piazzisti, agenti, rappresentanti ecc., sono subordinate all’approvazione della casa venditrice, la quale, se accetta, deve

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Pagina 116 di 441darne conferma a volta di corriere. In difetto di conferma, il compratore può ritenersi liberato.

La conferma del contratto da parte del venditore è fatta per iscritto con la precisazione delle condizioni di vendita.

380 - Stabiliti di vendita.

Quando il venditore, a seguito di una contrattazione verbale o di una ordinazione pervenutagli, mandi al compratore lo stabilito per lo scambio delle firme, questi è tenuto alla firma ed alla restituzione del duplo, semprechè esso non contenga condizioni diverse da quelle verbalmente pattuite o proposte con l’ordinazione e purchè, nel caso di ordinazione, l’accettazione di essa da parte del venditore non sia tardiva.

La mancata tempestiva restituzione del duplo diramato dà facoltà al venditore di pretendere l’esecuzione dell’impegno, ovvero di ritenerlo risolto.

381 - Tolleranze sul quantitativo.

Nelle vendite di carbone fossile o coke o di agglomerati è in facoltà del venditore in mancanza di determinazione di minimo o di massimo, di consegnare il 10% in più o in meno del quantitativo contratto, sia nel caso di carichi completi che di singole partite.

Le varie consegne riferite ad un contratto “a consegne ripartite”, sono fra loro indipendenti e le divergenze relative ad una o a parte di esse non pregiudicano il contratto rispetto alle altre.

Nelle vendite per consegna ripartita, il venditore che voglia avvalersi della predetta facoltà è tenuto a dichiarare per ogni singola consegna a quale aumento o diminuzione di quantitativo questa vada soggetta rispetto alla rata contrattata.

Tale dichiarazione deve essere fatta appena avuta notizia della partenza della nave e della quantità caricata. Nel caso che la contrattazione si riferisca a merce viaggiante o sbarcante, o da deposito, la dichiarazione deve essere fatta prima di iniziare la consegna.

382 - Peso valido.

Nel Porto di Venezia - Porto Marghera - eccezione fatta per gli stabilimenti di Porto Marghera fruenti di banchine e mezzi di scarico autonomi, il peso valido ad

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Pagina 117 di 441ogni effetto è quello ufficialmente determinato dalla Autorità portuale, anche nel caso di vendita “franco destino”.

383 - Prezzo.

Nelle vendite a condizioni italiane, il prezzo viene convenuto a peso in ragione di tonnellata metrica (Kg. 1.000).

384 - Termine “vagonata” e “camionata”.

Nelle vendite con il termine “vagonata”, si intende una partita di merce per un quantitativo di circa 20-25 tonn. per il fossile e circa 15-20 tonn. per il coke.

Nelle vendite con il termine “camionata” si intende il quantitativo trasportabile da un autocarro con rimorchio comunque non inferiore a 25 tonn.385 - Diritto di visita.

Il compratore ha diritto di assistere o far assistere persona di sua fiducia, al carico della merce.

La consegna fatta all’incaricato del compratore si intende definitiva e regolare.

386 - Clausola “previo visita” o “salvo visita”.

Nei contratti con la clausola “previo visita” o “salvo visita”, il venditore, a richiesta del compratore, deve permettere la visita della merce che intende consegnare.

Entro 24 ore dalla visita se da catasta, e subito se da bordo, il compratore è obbligato a dichiarare se accetta o non accetta la merce controllata.

Qualora il compratore non eserciti il diritto di visita entro i termini contrattuali, la merce si intende come visitata e accettata.

387 - Clausola “consegna pronta”.

Quando la vendita viene stipulata con la clausola “consegna pronta”, si intende che la consegna deve essere effettuata entro il termine massimo di dieci giorni dalla stipulazione del contratto, salvo casi di forza maggiore.

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388 - Termini di consegna.

Con la indicazione della nave attesa ad arrivare in tempo utile, il venditore resta esonerato da ogni responsabilità per il ritardo o per il mancato arrivo della nave, (della quale il compratore segue le sorti), dovuti a cause indipendenti dalla volontà del venditore.389 - Calo naturale tollerato durante il trasporto.

Sul coke di qualsiasi pezzatura spedito per camion o barca, è ammesso un calo tollerato dell’1%. Per le spedizioni eseguite a mezzo carri ferroviari, valgono le norme in vigore fissate dalle FF. SS.

390 - Clausola “franco vagone”, “franco barca”, “franco camion”.

Nelle consegne “franco vagone”, il venditore provvede a reperire e sostiene tutte le spese per la messa a vagone della merce.

Nelle consegne “franco barca”, il venditore sostiene tutte le spese di messa in barca della merce, ma il compratore deve provvedere le barche e sostenere le spese di paleggiatura e stivatura.

Nelle consegne “franco camio”, il compratore provvede a reperire gli automezzi e sostiene le spese per la taratura dei camions.

In caso di ritardo nella presentazione degli automezzi del compratore, il venditore ha facoltà: di prorogare la consegna; di spedire a mezzo di vagoni ferroviari o noleggiare al meglio le barche o gli automezzi necessari; di mettere a deposito la merce per conto, a rischio ed a spese del compratore. In ogni caso con diritto alla rifusione delle spese e dei danni.

Le spese di pesatura della merce consegnata, restano comunque a carico del venditore.

391 - Clausola “franco fondo stiva sdoganato”.

Nelle vendite stipulate con la clausola “franco fondo stiva sdoganato”, restano a carico del compratore, oltre al prezzo pattuito, le sole spese di sbarco. Inoltre il compratore concorre alla resa comune.

392 - Clausola “franco fondo stiva non sdoganato”.

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Pagina 119 di 441Nelle vendite stipulate con clausola “franco fondo stiva non sdoganato”

restano a carico del compratore, oltre al prezzo pattuito, le spese e le tasse di sdoganamento e le spese di sbarco.

Il compratore concorre altresì alla resa comune.

393 - Condizioni “pro rata scarico”.

Nella consegna da piroscafo, il compratore di una partita ha l’obbligo di presentarsi regolarmente al ritiro della merce “pro rata scarico”.

394 - Inosservanza termini ritiro.

Nel caso di inadempienza del compratore nel ritiro della merce “pro rata scarico”, il venditore ha facoltà di:

a) mettere la merce a deposito per conto, rischio e spese del compratore.

b) spedire direttamente la merce a mezzo vagone, anche se il contratto prevede la consegna su barca o su camion;

c) noleggiare al meglio, nell’interesse del compratore, le barche o gli automezzi che questi non avesse tempestivamente inviati;

d) risolvere la vendita oppure differirne l’esecuzione.

395 - Rischi del trasporto.

La merce viaggia sempre per conto e rischio del compratore, anche se venduta “franco destino”, e qualunque sia il mezzo di trasporto.

Per eventuali ammanchi è responsabile il vettore.

396 - Prestiti e restituzioni.

I prestiti e le restituzioni sono considerati e regolati temporaneamente come vendite vere e proprie, con tutti i relativi diritti ed oneri.397 - Manovra dei carri carichi.

I diritti spettanti all’Amministrazione Ferroviaria ed al Provveditorato al Porto per il movimento (manovra) dei carri carichi e per il riconoscimento del peso in partenza, sono a carico del compratore e vengono normalmente ripresi come spese anticipate sulla lettera di vettura.

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398 - Tasse portuali nelle vendite “franco natante”.

Nelle vendite “franco natante” a condizioni italiane, la eventuale tassa portuale per la spedizione è a carico del compratore.

SEZ. II

CONDIZIONI SPECIALI PER VENDITE FOB E CIF

399 - Offerte ferme senza limite di tempo.

Un’offerta ferma da trasmettersi per telegrafo o telefax all’origine, si intende valevole per 24 (ventiquattro) ore di giorni feriali per l’Europa e per 48 (quarantotto) ore di giorni feriali per i paesi extraeuropei.

400 - Obblighi del compratore C.I.F.

Il compratore cif segue, in ogni caso le sorti della nave nominata, anche per tutto quanto contemplato nel contratto di noleggio.

401 - Modalità di consegna della merce venduta C.I.F.

La consegna di una partita di carbone con la clausola “c.i.f.”, col patto di caricazione entro un dato termine, si intende debba essere eseguita, di regola, da una sola nave.402 - Carichi completi.

Il venditore di un carico completo non ha facoltà di caricare sulla stessa nave un quantitativo maggiore di quello stabilito nel contratto di vendita (tolleranza compresa), neppure se sia disposto a trattenere l’eccedenza per suo conto; nè di caricare una quantità di carbone inferiore a quella stabilita come minimo nel contratto di vendita, e caricare il completamento su altra nave.

403 - Tonnellata inglese.

La tonnellata inglese “long-tons” viene computata in Kg. 1016.

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404 - “Delivery orders”.

Nelle vendite di merce a condizione estere, il venditore può emettere “delivery orders”, i quali hanno valore di polizze di carico se sono regolarmente visitati dal raccomandatario della nave.

405 - Esame dei documenti di carico.

Gli acquirenti a condizioni c.i.f., hanno diritto di prendere cognizione presso il venditore o il suo rappresentante, dei documenti del carico e cioè:

a) contratto di noleggio;b) certificato di miniera o certificato sostitutivo rilasciato dagli enti od uffici

competenti del paese esportatore;c) polizza di assicurazione;d) diagramma della nave (limitatamente alla qualità contrattata).

406 - Direzione dello sbarco.

La direzione dello sbarco spetta al maggior ricevitore con diritto:

a) di decidere in quale punto deve ormeggiarsi la nave al suo arrivo in porto;b) di decidere sulla rata giornaliera di discarica;

c) di decidere se pagare il nolo sul peso reale di resa risultato allo sbarco oppure sul peso di polizza con normale abbuono del 2% (se il contratto di noleggio lo consente) ed in genere di decidere su tutto quanto contemplato nel contratto di noleggio;

407 - Obblighi e diritti dei compratori.

I compratori hanno l’obbligo di prestarsi regolarmente al ritiro della merce, pro rata scarico.

Non ottemperando a tale obbligo, essi sono responsabili di tutti i danni e conseguenze derivanti dalla loro inadempienza.

Ove uno o più ricevitori non si prestino tempestivamente al ritiro dei rispettivi quantitativi, il direttore dello sbarco ha la facoltà - salvo sempre i diritti del capitano- di provvedere allo sbarco e alla messa a deposito, per conto, rischio e spese di chi spetta.

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Nelle vendite con clausola c.i.f. il ricevitore deve ricevere il carbone proporzionalmente da tutte le stive nelle quali sia stata caricata la quantità contrattata.

408 - Resa comune.

Viene fatta resa comune quando il carico della nave è composto di più qualità di carbone fossile anche se vi siano possessori di polizze per stive separate.

Viene pure fatta resa comune nel caso che le diverse qualità siano fra loro separate da stuoie o da tavole ecc., anche se per ogni qualità vi sia una polizza distinta.

409 - Resa separata.

Viene fatta resa separata quando il carico è composto di carbone e/o mattonelle e/o antracite (in pezzatura superiore ai 30 mm, di origine) e/o coke e/o tipo similari, sempreché quest’ultime qualità siano caricate in stive separate oppure in corridoi, divisi con boccaporti dal rimanente della stiva. Questo, indipendentemente dal fatto che per le varie qualità vi siano distinte polizze di carico.

410 - Differenze riscontrate nei regolamenti di resa.

Le differenze risultanti dai regolamenti di resa sono fatturate al prezzo medio corrente sulla piazza di Venezia durante il periodo di scarico della nave.

I regolamenti di resa vengono fatti dal direttore di sbarco della nave.

411 - Oneri per controstallie.

Eventuali oneri per controstallie, che venissero incontrate per cause indipendenti da inadempienza dei singoli ricevitori “c.i.f.” vengono sostenute da tutti i ricevitori in proporzione al loro quantitativo di polizza.

Contribuisce pertanto al pagamento della quota di controstallie anche quel ricevitore “c.i.f.” che avesse ritirato la sua quantità di carbone nei termini di stallia della nave.

412. - Assicurazione.

L’assicurazione marittima di carichi completi o di singole partite di carbone

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Pagina 123 di 441fossile, deve coprire almeno di 10% in più dell’importo della relativa fattura “c.i.f.”.

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Pagina 124 di 441Cap. 6) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

a) riso brillato (*)

b) farina - semola e sotto prodotti della macinazione (*)

c) paste (*)

d) prodotti della panetteria (*)

e) zucchero e prodotti dolciari

I - ZUCCHERO

413 - Imposta di fabbricazione.

Nelle compravendite di zucchero il prezzo è comprensivo dell’imposta di fabbricazione vigente, eccezion fatta per le compravendite “schiavo imposta di fabbricazione”

414 - Variazioni del prezzo.

Le eventuali variazioni del vigente regime fiscale, per quanto riguarda l’imposta di fabbricazione od altri oneri fiscali consimili, non potranno mai agire come condizione risolutiva della vendita. Tali variazioni comporteranno un eguale aumento o diminuzione sul prezzo pattuito, anche per ordinazioni in corso di esecuzione non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento fiscale, salvo eventuali contrarie disposizioni delle autorità competenti.

415 - Modalità di consegna.

Il termine di consegna o di spedizione dallo zuccherificio è, salvo casi di forza maggiore, di otto giorni da quello in cui sia pervenuto al venditore regolare ordinativo.

La qualità della merce deve corrispondere a quella garantita dalla denominazione; la merce deve inoltre essere priva di indurimenti. Il numero dei colli ed il peso si intendono quelli risultanti dai documenti di trasporto, salvo la facoltà del compratore di accertare il peso in partenza, a sue spese.(*) Non sono stati accertati usi.(*) Non sono stati accertati usi.(*) Non sono stati accertati usi.(*) Non sono stati accertati usi.

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Per le consegne da depositi periferici, anziché direttamente da zuccherifici, è abitualmente corrisposta una maggiorazione a titolo di rimborso spese deposito.

II - PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DOLCIARIA

416 - Clausola “consegna pronta”.

Quando nel contratto è stipulata la clausola “consegna pronta”, si intende che la consegna della merce al vettore deve essere effettuata entro il 3° giorno susseguente a quello del contratto.

417 - Clausola “consegna prontissima”.

Se la consegna è stata pattuita “prontissima” o “urgente” si intende che essa deve essere effettuata con i mezzi più rapidi a disposizione del venditore.

418 - Imballaggio.

Gli imballaggi non fatturati, perché il loro costo è compreso nel prezzo del prodotto, non vengono accettati in restituzione.

Gli imballaggi fatturati a parte, con patto di resa, si accettano di ritorno soltanto se resi franchi destino ed in buono stato.

419 - Responsabilità del venditore.

Il venditore non risponde delle rotture, avarie, manomissioni, perdite o ritardi dopo consegnata la merce al vettore, salvo che ciò dipenda da causa a lui imputabile.

420 - Reclami.

Ogni reclamo deve essere presentato direttamente al venditore, nel termine di giorni cinque dal ricevimento della merce.

421 - Modalità di pagamento.

Le modalità di pagamento vengono stabilite di volta in volta fra le parti.Il pagamento va effettuato direttamente al venditore o a persona da lui

espressamente delegata.

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422 - Sconti.

Nel caso di pagamento in contanti, può essere riconosciuto al compratore uno sconto sul prezzo. Tale sconto è maggiorato se il pagamento viene anticipato.

423 - Diritti del venditore per tardato pagamento.

Il venditore ha la facoltà di stornare il premio e l(eventuale sconto pattuiti nel caso di inosservanza da parte del compratore dei termini di pagamento.

424 - Prezzo.

Il prezzo viene convenuto, di regola, per merce a peso o a numero.

425 - Spese di incasso.

Le spese di incasso ed eventuali susseguenti aggravi sono a carico del compratore.

f) carni fresche, congelate, preparate e frattagliate (*)

g) pesci preparati (*)

h) prodotti surgelati (*)

i) conserve alimentari (*)

l) latte e derivati (latte pastorizzato, jogurt, formaggio, etc.)

formaggi

426 - Forma della contrattazione.

Il contratto viene normalmente stipulato per iscritto.Le parti si scambiano uno stabilito di vendita in triplice copia, sottoscritto da

entrambe e dal mediatore, se questi è intervenuto nella vendita.

427 - Unità base di contrattazione.

(*) Non sono stati accertati usi.

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I formaggi vengono venduti a peso.

428 - Uso dell’ago e del martello.

Il compratore ha diritto all’uso del martello ed all’uso moderato dell’ago; l’uso della “sgubba” è subordinato al consenso del venditore.

429 - Caparra nei contratti a consegna ripartita.

Quando in un contratto a consegna e pagamento ripartiti, il compratore abbia versato una somma a titolo di caparra, questa viene trattenuta dal venditore a copertura dell’ultima o delle ultime consegne, a seconda della entità delle stesse.

430 - “Formaggio scelto”.

Con la denominazione “formaggio scelto”, si intende formaggio scevro da ogni difetto.

431 - Clausola “circa”.

Quando la vendita viene stipulata con la clausola “circa”, si intende che il venditore ha la facoltà di consegnare fino al 5% in più o in meno della quantità contrattata.

432 - Specificazione.

Subito dopo la stipulazione del contratto, si addiviene alla specificazione della merce che viene fatta mediante apposizione di marchi o di altri segni di riconoscimento sulle singole forme di formaggio costituenti la partita contrattata. In difetto di apposizione dei suddetti segni di riconoscimento, il compratore perde il diritto di contestare l’identità della merce.

433 - Luogo della consegna.

La consegna della merce viene generalmente eseguita franco magazzino del venditore, franco vagone, franco bordo oppure franco automezzo.

434 - Restituzione degli imballaggi.

Salvo diverse disposizioni contrattuali, i recipienti, gli involti e gli imballaggi non vengono restituiti.

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435 - Tare.

Tutte le merci vengono vendute a peso netto, fatta eccezione per alcuni determinati tipi di formaggio per i quali si richiede una speciale confezionatura (es.: carta per i formaggi molli, spaghi o corde per i provoloni o caciocavalli, ecc.)

436 - Svincolo e scarico della merce.

La effettuazione dello svincolo e dello scarico della merce non pregiudicano il diritto di avanzare reclami per la susseguente constatazione di difformità quantitative o qualitative tra la merce contrattata e quella ricevuta.

437 - Merce in deposito presso il venditore.

Salvo patto contrario, il compratore che lasci la merce acquistata presso il venditore o terzi depositari, assume ogni rischio, anche per quanto riguarda la manutenzione e la stagionatura della merce stessa.

438 - Pagamento.

Generalmente, le parti stabiliscono le modalità di pagamento.

Nel silenzio del contratto il pagamento della merce viene di norma effettuato a 30 giorni dalla consegna.

439 - Mediazione.

Qualora nella compravendita intervenga un mediatore, si usa corrispondere a questo una provvigione non superiore a L. 30 per kg. a seconda della qualità e del tipo di formaggio a carico di ciascuna delle parti.

m) olii commestibili

440 - Modalità di contrattazione.

Gli olii di oliva e gli olii di semi vengono contrattati su denominazione o in via eccezionale su campione reale.

Nelle vendite su campione, la merce deve essere conforme al campione prelevato e i campioni vengono sigillati in contradditorio fra i contraenti.

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441 - Unità di base della contrattazione.

Gli olii di oliva e gli olii di semi si contrattano in ragione di chilogrammo per confezioni superiori a 25 l. e al litro per confezioni inferiori a tale quantità.442 - Luogo della consegna.

Nel silenzio delle parti, la merce in confezioni e destinata al consumo si intende contrattata franco magazzino del compratore.

443 - Imballaggio.

I fusti di ferro contenuti olii di produzione nazionale e di capienza superiori ai 25 Kg., vengono dati “a rendere” cauzionati con l’obbligo di ritorno allo stabilimento produttore entro trenta giorni dalla data di spedizione.

444 - Tara.

Gli olii di semi e di oliva vengono contrattati a peso netto.

445 - Mediazione.

La provvigione dovuta al mediatore per la vendita da lui conclusa di olii in partite alla rinfusa da L. 1 a L. 2 al Kg. a carico di entrambe le parti per gli olii greggi e da L. 4 a L. 5 al Kg. a carico del solo venditore per gli olii raffinati.

n) grassi vegetali per usi alimentari e industrialio) grassi animali per usi alimentari e industriali

GRASSI COMMESTIBILI E SALUMI

446 - Unità di base di contrattazione.

I grassi commestibili (strutto, lardo e pancetta) e i salumi, vengono venduti a peso.447 - Modalità di consegna.

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Pagina 130 di 441La consegna viene generalmente effettuata “franco vagone” e “franco

camion”, in partenza o anche “franco domicilio”.

448 - Calo naturale.

È ammesso un calo naturale per i trasporti via terra, nella seguente misura:a) lardo e pancetta tsa l’1.50%b) salumi freschi, dal 3 al 5%c) salumi secchi, dal 3/4 all’1%.Per lo strutto non è generalmente ammesso calo.

449 - Tolleranza sul peso del lordo.

Nelle vendite all’ingrosso di lardo, non vengono concessi abbuoni sul peso per il sale impiegato per la conservazione della merce e che sia rimasto aderente alla stessa dopo leggero sbattimento.

450 - Imballaggio.

Lo strutto viene venduto in veschiche, in vasi di latta ed in pani. Se venduto a mezzene od a quarti, in tele, ceste o casse.

Il lardo viene venduto a mezzene od a quarti, in tele, ceste o casse.

La pancetta è venduta intera, arrotolata o tesa, in ceste o anche sciolta.I salumi vengono venduti in casse o ceste, arrotolati in carta impermeabile.

451 - Contenuto nelle confezioni di lardo.

Se nelle vendite di lardo in confezioni viene convenuto un numero determinato di pezzi, il compratore non è obbligato a ricevere la merce qualora le confeizoni contengano un numero di pezzi maggiore dello stabilito.

452 - Mediazione.

Quando nella vendita interviene un mediatore, questi viene compensato con una provvigione dell’1% sul prezzo convenuto, corrisposta dal venditore.

p) pelli grezze e residui della macellazione

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Pagina 131 di 441PELLI GREZZE E SALAMOIATE

453 - Pelli contrattate.

Vengono normalmente contrattate le pelli grezze dei seguenti animali:— vitelli;— scottone e bovetti, o vitellame in genere;— vacche;— buoi;— tori.

454 - Classificazione (peso) delle pelli.

Le pelli di animali bovini sonon contrattate a peso ed i prezzi vengono stabiliti secondo la seguente classificazione:

1) pelli di vitello del peso fino al kg. 3 (morticini ed immaturi esclusi). 2) pelli di vitello del peso da più di kg. 3, fino a kg. 6 3) pelli di vitello del peso da più di Kg. 6, fino al Kg. 8 4) pelli di vitello del peso da più di Kg.8, fino a Kg. 12 5) pelli di vitello del peso da più di kg. 12, fino a kg. 20 6) pelli di scottone del peso fino a kg. 30 7) pelli di scottone del peso da più di Kg. 30 8) pelli di bovine (vacche e buoi) del peso fino a Kg. 45 9) pelli bovine (vacche e buoi) del peso fino a Kg. 4510) pelli di toro pesanti fino a Kg. 4511) pelli di toro pesanti più di 45 fino a 70 Kg.12) pelli di toro pesanti più di 70 Kg.

455 - Consegna.

La consegna delle pelli è eseguita nei singoli negozi dei produttori o al macello pubblico all’incaricato del compratore.

456 - Qualità e abbuoni.

Il prezzo indicato nel contratto si intende per pelli sane mercantili, provenienti dalla normale macellazione.

Le pelli provenienti da mortalità per epidemie e da altri fatti accidentali, le pelli con difetto di scortico (buchi, tagli, rasure, ecc.) oppure sformate, piagate, marcate a

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Pagina 132 di 441fuoco, tarlate o comunque deteriorate, danno al compratore il diritto ad un abbuono corrispondente alla entità dell’imperfezione.

Nell’esecuzione di contratti che hanno per oggetto pelli di bestiame allevato o macellato nell’Italia settentrionale, il compratore, purchè preavvisato alla conclusione del contratto, è tenuto ad accettare anche pelli di animali provenienti da altre zone italiane od estere in proporzione non superiore al 0% del quantitativo contrattato, contro abbuono in relazione al minor valore delle pelli di provenienza diversa da quella oggetto del contratto.

Le pelli devono essere consegnate senza corna, senza unghie, senza unghioli, prive dell’osso di coda, senza nervature agli orecchi e in tale stato di pulitura da non contenere che il pelo e la pelle propriamente detta e devono provenire da animali macellati almeno 24 ore prima.

Le pelli di vitello sono consegnate “quadrate” ossia prive della testa, delle alette e con zampe tagliate al ginocchio.

Il compratore ha diritto ad un abbuono del 3% sul peso constatato per le pelli di più recente macellazione per il calo naturale conseguente al raffreddamento e per le pelli che siano state sul ghiaccio o in refrigerante o comunque bagnate.

Il compratore ha diritto di rifiutare le pelli che siano in stato di incipiente putrefazione o che, per i loro difetti sopra indicati non siano mercantili.

457 - Prezzo (pagamento).

In difetto di contrattazione il prezzo è determinato alla fine del mese in cui ha luogo la consegna, sulla base del mercuariale della Camera di Commercio.

Nei contratti plurimensili gli acquirenti corrispondono ai produttori uno o più acconti, in conto corrente, sull’importo delle pelli in corso di consegna.

I raccoglitori per conto terzi sono compensati da questi ultimi in proporzione al quantitativo di pelli consegnate.

PELLI SALAMOIATE

458 - Pelli salamoiate o salate fuori vasca.

Le pelli salamoiate o salate fuori vasca vengono contrattate da raccoglitori a conciatore a peso coda (peso frasco), oppure a peso reale salato.

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Pagina 133 di 441q) vini e vermut

VINI

459 - Unità di base di contrattazione.

La merce viene generalmente contrattata a peso o ad ettogrado.460 - Caparra.

Qualora si convenga che il compratore rilasci una somma di denaro a titolo di caparra, questa si aggira normalmente intorno al 10% del valore della merce contrattata.

461 - Gradazione.

Nel commercio dei mosti, anche parzialmente fermentati, è consuetudine determinare la gradazione accertando il contenuto zuccherino con il metodo Fehling in peso, rapportando lo zucchero non svolto con il coefficiente 0,6 ed aggiungendo l’eventuale alcool presente determinato per distillazione ed in peso.

La gradazione dei vini si determina con il metodo per distillazione; eccezionalmente all’ebulliometro Malligand a scala centesimale.

Per i vini non del tutto fermentati, qualora la gradazione venga contrattualmente stabilita con la formula “svolto e svolgere”, si intende che, alla gradazione alcoolica determinata col metodo per distillazione, va aggiunto il contenuto zuccherino indecomposto accertato con l’analisi secondo il metodo di Fehling in volume, rapportando lo zucchero da svolgere con il coefficiente 0,6, per rilevare l’alcool potenziale.

Per i vini dolci la gradazione viene definita aggiungendo al grado alcoolico determinato per distillazione il grado alcoolico ricavato dagli zuccheri presenti con il detto metodo Fehling, sempre moltiplicato con il coefficiente 0,6.

462 - Accertamento della gradazione.

La gradazione può venire accertata di comune accordo fra i contraenti, oppure, già nel contratto di compravendita, vengono indicati i laboratori ufficiali di fiducia delle parti cui affidare i campioni per le analisi.

In questo caso ciascun contraente invia al laboratorio prescelto il campione del vino prelevato in contraddittorio. Se i risultati delle analisi dei due laboratori non

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Pagina 134 di 441coincidono, viene considerato valido il grado ottenuto facendo la media dei risultati stessi.

La gradazione, infine, può venire accertata ricorrendo ad un unico laboratorio ufficiale, cui le parti inviano un campione del vino prelevato in contraddittorio.

463 - Modalità di consegna.

Salvo diversa pattuizione la consegna viene generalmente effettuata come segue:

- per i vini sfusi: franco autocisterna partenza in azienda, da specificare, comunque, nel contratto di vendita;

- per i vini in confezione (damigiane, bottiglie o altri recipienti): franco magazzino dell’acquirente.

I campioni d’uso vengono prelevati in contraddittorio al carico per essere utilizzati, se del caso, per l’accertamento della gradazione e per dirimere eventuali contestazioni sulla qualità del prodotto.

La merce acquistata franco arrivo prevede il prelevamento dei campioni in arrivo presso la cantina dell’acquirente.

464 - Ricevimento da bordo o da banchina.

Il ricevimento da bordo della nave o dalla banchina deve avvenire subito, e cioè non appena il venditore ha dichiarato al compratore che la merce è pronta per la consegna.

465 - Imballaggio.

I vini vengono consegnati in auto-cisterne per capacità di hl. 250/300, in damigiane, in bottiglie e altri contenitori.466 - Imballaggio a prestito.

Le damigiane si intendono date a prestito quando non vi sia l’espressa condizione di “damigiana gratis”.

Per le damigiane, i cestelli, i bottiglioni, le bottiglie ed i pallettes o bancali viene, di regola, chiesta una cauzione corrispondente al valore medio degli imballaggi. Detta cauzione viene indicata nella fattura e rimborsata all’atto della

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Pagina 135 di 441restituzione dei vuoti nel luogo della consegna del vino, semprechè i vuoti stessi risultino in buone condizioni.

467 - Tare.

Per le damigiane non si riconosce alcuna tolleranza sul peso lordo e sulle tare dichiarate dalla Casa venditrice.

468 - Rischi del trasporto.

Quando una partita di vino viene contrattata con la clausola consegna “franco bordo” o “franco vagone” o “serbatoio partenza” o “autocisterna partenza” i rischi del trasporto, dopo effettuato il carico, spettano al compratore.

Quando invece, viene stipulata la clausola consegna “franco destino” (arrivo), i rischi del trasporto sono a carico del venditore.

469 - Prezzo.

Il prezzo viene convenuto per ettogrado oppure per quintale, con riferimento al tenore zuccherino ed al grado alcoolico.

470 - Mediazione.

Nella compravendita di vini la provvigione al mediatore è corrisposta dal venditore.

Questa è nella misura dell’1,5% del prezzo convenuto per le partite di vino sfuso e corrente, mentre supera detta percentuale nelle compravendite di vini di pregio.

Per le compravendite di vino in damigiana o bottiglia, la provvigione viene corrisposta dal venditore in percentuale variabile a seconda della qualità e del pregio del vino.

Allorchè la provvigione venga corrisposta al mediatore anche da parte del compratore, la stessa si aggira sulle 150/200 lire al ql. (*)

r) alcool e liquori

(*)Accertato il 13/2/1992

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471 - Modalità di contrattazione.

Gli spiriti nazionali ed esteri si contrattano in ettanidro.

472 - Prezzo.

Il prezzo viene fissato per ettanidro.

473 - Qualità.

Qualora nel contratto non venga precisata la qualità, si intende contrattato spirito buongusto rettificato incolore, gradazione non inferiore ai 95 gradi alcoolici.

Lo spirito denaturato non dovrà avere gradazione inferiore ai 90 gradi nè superiore ai 95 gradi alcoolici.

Per i distillati valgono le gradazioni minime e massime e le caratteristiche disposte dalla legge.

474 - Gradazione.

La gradazione viene rilevata con l’alcoolometro ufficiale o di Tralles.

475 - Vendita in cisterne, fusti e botti.

Gli alcoli vengono venduti in cisterne, fusti di ferro e botti.

Per “botte di legno” si intende un volume di 600/700 litri, per “botte piccola” un volume di 200/300 litri, per “fusti di ferro” un volume di circa 200 litri.

Le botti di legno vengono impiegate solo per il trasporto di distillati; i fusti di ferro sono usati per il trasporto di spiriti a gradazione superiore ai 90 gradi.

476 - Capienza delle autocisterne.

Per autocisterna grande si intende un volume da 250/300 ettolitri in più; per autocisterna media un volume fino a 250 ettolitri; per motrice un volume da 80/120 ettolitri.

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Pagina 137 di 441477 - Consegna degli spiriti.

Gli spiriti in genere vengono consegnati, salvo diverso accordo fra le parti, franco destino. Le piccole partite di distillati vengono invece solitamente trasportate a destino a cura e spese dell’acquirente.

478 - Consegna dei liquori.

La consegna dei liquori al grossista avviene secondo gli accordi intervenuti fra le parti.

La consegna ai negozianti, esercenti, ecc., viene effettuata in cartoni a cura della ditta produttrice, franco arrivo.479 - Tare e imballaggio.

Gli spiriti nazionali ed esteri vengono contrattati a tara reale, botti di ritorno.Fanno eccezione, per gli spiriti esteri, quelli provenienti dall’Austria,

Ungheria, Jugoslavia e Germania, che vengono contrattati a tara scritta, botti gratis.

480 - Verifica delle tare e dei fusti.

La verifica dei fusti e delle tare viene effettuata entro 30 giorni dall’arrivo della merce, e quella dei serbatoi, cisterne, autobotti e rimorchi subito dopo lo scarico.

481 - Mediazione.

Nella compravendita dell’alcool la mediazione corrisposta dal venditore ammonta a L. 1.000 per ettanidro per quantità rilevanti riferite a cisterna; Lire 1.300 per ettanidro per quantità minori riferite a fusti.

La mediazione, sempre da parte del solo venditore, per distillato e grappa ammonta all’1% del valore della merce al netto di imposta di fabbricazione. Nel caso di partite minori, ad imposta assoluta, la mediazione può valutarsi all’1,50%. (i)

s) birra (*)

t) acque minerali, gassose e ghiaccio (*)

(i) Accertato il 29/5/1992(*)Non sono stati accertati usi

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Pagina 138 di 441Cap. 7) PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DEL TABACCO (*)

(*)Non sono stati accertati usi

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Pagina 139 di 441Cap. 8) PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DELLE PELLI.

a) pelli conciate

482 - Offerte non impegnative.

Ogni offerta si intende sempre “salvo il venduto” e “senza impegno” a meno che sia espressamente precisato che essa è vincolante.

In ogni caso non può essere vincolante una offerta che non contenga tutti gli elementi essenziali della proposta.

La mazzetta per la scelta dei colori viene fornita gratuitamente dal venditore. La campionatura del pellame viene pagata dal compratore.

Il contratto stagionale impegna il venditore ad effettuare le successive consegne nello stesso tipo di pelle semprechè il quantitativo ordinato rientri nei limiti delle caratteristiche produttive delle aziende.

483 - Offerte ferme.

L’offerta dichiarata ferma è impegnativa per il tempo specificato nella offerta stessa. La accettazione scritta dell’offerta deve pervenire al venditore entro l’orario d’ufficio dell’ultimo giorno utile. La mancata conferma in questo intervallo equivarrà ad un rifiuto.

Il prezzo pattuito si intende variabile al mutamento del cambio della moneta di contratto, per fluttuazioni eccedenti il 5%.

484 - Ordini a mezzo di agenti.

Gli ordini trasmessi a mezzo di agenti, viaggiatori, piazzisti, sono sempre sottoposti alla clausola “salvo approvazione della casa”. Gli stessi rilasciano nota di commissione al compratore, il quale resta impegnato in pendenza della conferma del venditore. La conferma del venditore si intende tacitamente data salvo immediata rinuncia della commissione da parte del venditore.

Se il venditore lo richiede, il compratore è tenuto a sottoscrivere il contratto definitivo.

485 - Descrizione della merce venduta.

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Pagina 140 di 441Ogni ordine dovrà riportare la natura e la scelta della merce, il numero, il

peso, la superficie e le misura convenzionali, il prezzo unitario in base al quale verrà emessa la fattura, nonché le condizioni modalità e termine di consegna e di pagamento e, in caso di consegna ripartita, le quantità previste per ogni consegna.

486 - Indicazioni per tipo di pelle.

La pelle conciata per suola viene definita cuoio.

Nei contratti si riportano come elementi, a seconda dei casi, la denominazione dell’articolo, gli spessori, gli estremi del peso, la scelta, il tipo di concia (al cromo, al vegetale, ecc.), il tipo di rifinitura (liscio, scamosciato, box, granito, ecc.), lo scacco di misure, cioè il piedaggio minimo e massimo entro i cui limiti può variare quello di ogni singola pelle oggetto del contratto, il tutto a meno che si faccia riferimento ad articoli con denominazione di uso comune o specificati in un listino espressamente richiamato.

Per i gropponi da suola si indica lo spessore base con stacco di mezzo millimetro nel tipo leggero (fino a 3 e mezzo - 4 mm) e di 1 mm. nei tipi più pesanti (4 mm. in poi).

La denominazione “macello” si intende sempre riferita a pelli conciate provenienti da macello nazionale od europeo.

487 - Unità base di contrattazione.

Le pelli conciate sono contrattate come segue:a) - il cuoio per suola o suoletta a peso in ragione di chilogrammo;b) - le pelli di vacchetta e di vitellone, bianche e cerate (concia vegetale) a misura;c) - le pelli per tomaia, comunque conciate, a piede quadrato inglese (uguale a mq. 0,0929) ed a quarto di piede arrotondato al quarto in più quando la misura tra un quarto e l’altro supera un ottavo di piede, arrotondato al quarto in meno quando la misura tra un quarto e l’altro è inferiore a un ottavo di piede;

d) - le pelli per fodere, a misura, a peso, ed anche a numero;

e) - le pelli di lucertola a cm. di larghezza, misurate al centro della pelle;

f) - le pelli di coccodrillo a cm. di larghezza eseguita al centro della pelle;

g) - le pelli di pitone a metro lineare; le altre pelli di serpente ad unità.

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Pagina 141 di 441488 - Specificazioni integrative per grossi ordinativi.

Le specificazioni integrative (ad esempio: colore) nel caso di contratti per grandi quantità nella stagione dovranno essere portate a conoscenza del venditore al più presto possibile e salvo accordo, almeno 45 giorni prima della data prevista per ogni singola consegna pattuita in contratto.

489 - Campioni di merce.

Per gli ordini superiori ai 5.000 pq. o ai 10.000 Kg. il venditore, se richiesto, dovrà inviare un campione ben identificato e sufficientemente indicativo; tale campione dovrà essere conservato dall’acquirente e servirà in via esclusiva quale confronto tra la merce oggetto del contratto e quella consegnata.

490 - Prezzi.

Il prezzo delle pelli si riferisce alle relative unità di misura. Per il cuoio venduto a peso si intende per Kg. netto dedotta la tara effettiva.

I prezzi stipulati in contratto si intendono al netto di imposte. Tutte le modificazioni al regime fiscale sul prezzo di vendita intervenute durante la esecuzione del contratto, sono a carico del compratore.

Per i contratti di approvvigionamento dall’estero, alla stipulazione del contratto, viene determinata la divisa del relativo pagamento.491- “Ricevimento” della merce.

Nel caso che il contratto preveda il preventivo “ricevimento” della merce (inteso nella sua eccezione d’uso), esso sarà fatto dall’acquirente o da un suo mandatario, nei magazzini del venditore ed a spese completamente a carico del compratore; in questo caso il venditore metterà a disposizione del compratore una quantità di merce sufficiente per permettere il “ricevimento”. Il compratore ha la facoltà di apporre un contrassegno sulle pelli di suo gradimento.

492 - Termine per effettuare il “ricevimento”.

Ove il compratore non provveda ad effettuare il “ricevimento” nel termine di 8 giorni dalla messa a disposizione della merce, esso potrà venire effettuato in sua vece, dal venditore previa diffida inviata al compratore a mezzo lettera raccomandata, assegnando ulteriore termine, non minore di giorni 15 della data di ricezione della stessa.

493 - Imballo e spedizione della merce.

L’imballo consistente solamente nella corda o spago è a carico del venditore,

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Pagina 142 di 441salvo patto contrario.

Gli imballaggi di altra natura, resi necessari in caso di trasporto o spedizione, vengono effettuati al puro costo salvo patto contrario. Le merci viaggiano a rischio e pericolo del destinatario con il mezzo di spedizione scelto dal compratore, salvo patto contrario: il porto è, salvo patto contrario, a carico del compratore.

494 - Reclami.

Nessun reclamo sarà ammesso relativamente alla qualità delle merci “ricevute” come indicato all’art. 475.

I reclami concernenti la merce consegnata devono essere portati a conoscenza del venditore entro e non oltre 8 giorni dalla consegna, anche telefonicamente.495 - Adempimenti dell’acquirente.

Il compratore, per il caso di merci non “ricevute”, è tenuto ad accertarsi che la merce fornitagli sia di qualità mercantile e rispondente all’uso cui intende destinarla prima di metterla in lavorazione comunque entro 8 giorni dalla consegna.

I difetti riconoscibili con ordinaria diligenza devono essere contestati al fornitore prima di tagliare le pelli ed il riconoscimento degli stessi da parte del venditore implica la risoluzione del contratto o la sosituzione della merce riconosciuta difettosa o la concessione di un abbuono adeguato, ma non il risarcimento dei danni.

Il compratore che reclama deve mettere a disposizione la merce ricevuta, per un esame in contraddittorio, nello stato in cui gli è pervenuta.

Per i casi di vizi occulti si applicheranno le disposizioni di legge.

496 - Reclamo per vendita su campione.

Nel caso che la vendita sia stata effettuata su campione, il reclamo relativo alla qualità deve essere accompagnato dall’offerta di esibizione del campione originario

497 - Contestazioni sulla misura e limiti di tolleranza.

In caso di contestazioni sulla misura le parti differiscono ad arbitrato la risoluzione delle contestazioni.

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Pagina 143 di 441I campioni o le partite da sottoporre al controllo dovranno essere prelevati

osservando le cautele che ne garantiscono il perfetto stato originario.

Nelle pelli vendute a misura è ammessa, sul totale della partita, una tolleranza del 2% per le pelli conciate in genere; per le pelli ovine e caprineconciate per guanteria, scamosciate o conciate col pelo (ed in genere per le pelli a cuoio morbido) la tolleranza è del 3%.

Sul peso dichiarato è ammessa una tolleranza dell’1% per il cuoio.

498 - Termine di consegna.

La consegna dovrà avvenire mediante spedizione o messa a disposizione dell’acquirente entro il termine indicato nell’ordine che, salvo diversa pattuizione, si presume perentorio.

In caso di impossibilità del venditore di adempiere al termine pattuito, lo stesso deve darne preavviso al compratore 10/15 giorni prima, a seconda dell’importanza della fornitura.

Se il compratore ha interesse all’adempimento tardivo, deve darne avviso al venditore entro giorni 3, nel qual caso sarà concordato un nuovo termine di consegna.

In caso di inadempimento non preavvertito il venditore è tenuto al risarcimento del danno subito dal compratore.

499 - Pagamento.

Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine pattuito, il venditore avrà diritto al solo indenizzo pari al tasso di “prime rate” della Baca d’Italia, comprensivo degli interessi legali, dalla scadenza all’effettivo pagamento.

b) lavori in pelle e cuoio.

CUOI ARTISTICI LAVORATI

500 - Denominazione.

Per oggetti i n cuoio decorato veneziano si intendono quei prodotti di pelletterie dipinti e verniciati su cui sono impressi disegni in tinta oro.

Per cuoio decorato artistico si intende il prodotto realizzato con ogni metodo di lavorazione a sbalzo mediante pressa, bulino, dipinto, stampato in tinta oro o in

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Pagina 144 di 441materiale diverso.

501 - Modalità di contrattazione.

I prodotti si contrattano a pezzo e vengono venduti franco fabbrica. Per l’estero la vendita avviene a condizioni FOB.

502 - Pagamento.

Quando non siano pattuite condizioni diverse si intende rimessa diretta a 30 giorni. Qualora venga stabilita una scadenza, il termine decorre dalla data della fattura.

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Pagina 145 di 441Cap. 9) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

a) filati di cotone, lana, seta, etc (*)

b) tessuti

503 - Consegna e reclami.

Non può essere motivo di annullamento o contestazione il ritardo di consegna fino a 20 giorni oltre il termine massimo convenuto. Salvo accordi diversi risultanti dalle condizioni particolari di ciascun contratto, la consegna si effettua al domicilio del venditore (franco stabilimento) e la merce viaggia a rischio e carico del compratore; non sono addebitabili al venditore irregolarità di evasione della fornitura determinate da cause di forza maggiore.

I reclami di qualsiasi genere devono essere presentati entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

I “resi” devono essere autorizzati dal venditore.504 - Tolleranza.

Nelle consegne dei tessuti è consentita la tolleranza del 2% in più o in meno, entro cimossa, sull’altezza del tessuto dichiarata o stabilita in contratto.

505 - Bonifico per difetti di lavorazione.

Gli eventuali difetti di lavorazione vengono segnalati dal fabbricante con speciali contrassegni (“campanelli”) se interessano solo zone limitate del tessuto. Essi formano oggetto di bonifico sul metraggio totale della pezza.

Resta salvo il diritto alla sostituzione della pezza acquistata se i difetti risultano in numero maggiore, in media, di uno ogni 10 metri.

Nel caso di vizi occulti, il compratore informa il venditore o chi per esso, a mezzo di lettera raccomandata, descrivendo brevemente la natura delle imperfezioni.

506 - Colori.

(*) Non sono stati accertati usi

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Pagina 146 di 441Con l’impressione “colori solidi”, non integrata da altre specifiche indicazioni,

si intendono i colori che abbiano una notevole resistenza all’uso normale, cioè alla luce ed alla lavatura domestica, senza l’impiego di cloro o di altri agenti chimici.

L’espressione “colori solidissimi” significa trattasi di colori resistenti anche al cloro ed agli agenti chimici (colori al tino o trattamenti speciali).

FIBRE TESSILI SINTETICHE

507 - Fibre tessili sintetiche.

Per le fibre tessili sintetiche s’intendono le fibre sotto forma di nastri (tow), fiocchi, fili continui (tops), costituite da sostanze macromolecari ottenute mediante sintesi industriale.508 - Modalità di contrattazione.

Nel commercio delle fibre tessili sintetiche la contrattazione ha luogo sulla base di listini.

Si usa indicare, nella contrattazione di tipo, la lucentezza (lucido, semiopaco) e, per tinti, il colore ed inoltre, per nastri, il titolo bava unitaria e titolo totale del nastro, per fiocchi e tops, il titolo bava unitaria e la lunghezza nominale delle fibre e per fili continui, il titolo totale del filo e le torsioni.

509 - Unità di contrattazione.

Le fibre tessili sintetiche si contrattano a peso (kg.).

510 - Imballaggio.

Le fibre tessili sintetiche sono imballate in scatole o balle di cartone o in balle di tessuti di rafia polipropilenica.

Il materiale d’imballo e i supporti nel caso di fili continui, sono generalmente addebitati all’acquirente e compresi nel prezzo del prodotto salvo accordo contrario.

511 - Consegna.

I termini di consegna s’intendono con una tolleranza di ritardo di 30 giorni sulle date fissate nelle ordinazioni. Salvo accordi di contrari risultanti dalle condizioni particolari di ciascun contratto, la consegna si effettua al domicilio del venditore (franco stabilimento) e la merce viaggia a rischio e carico del compratore;

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Pagina 147 di 441non sono addebitabili al venditore irregolarità di evasione della fornitura determinate da cause di forza maggiore.

512 - Tolleranza di peso.

Per le scatole e/o balle di nastri (tw) e fiocchi di peso indicato è dato con la precisione di più o meno 0,250 Kg. ciascuna, mentre le scatole di fili continui sono pesate con la precisione di più o meno 0,050 ciascuna.

513 - Tolleranze di umidità.

La merce viene venduta tal quale. S’intende però che il tasso di umidità deve essere in ogni caso inferiore al 2% per nastri (tow) e fiocchi e tops acrilici e vinilici e per fili continui acrilici.

c) maglieria (*)

d) cordami (*)

(*)Non sono stati accertati usi

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Pagina 148 di 441Cap. 10) PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DELL’ABBIGLIAMENTO E

DELL’ARREDAMENTO

a) cappelli (*)

b) vestiti e biancheria (*)

c) calzature (*)

d) guanti, ombrelli e accessori (*)

e) transazioni fra produttori e rivenditori

514 - Consegna e reclami.

Non può essere motivo di annullamento o contestazione il ritardo di consegna fino a 20 giorni oltre il termine convenuto. Salvo accordi diversi risultanti dalle condizioni particolari di ciascun contratto, la consegna si effettua al domicilio del venditore (franco stabilimento) e la merce viaggia a rischio e carico del compratore; non sono addebitabili al venditore irregolarità di evasione della fornitura determinante da cause di forza maggiore.

I reclami di qualsiasi genere devono essere presentati entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

I “resi” devono essere autorizzati dal venditore.

515 - Difetti di lavorazione.

La merce consegnata può essere ricusata nel caso in cui essa non corrisponda al campione o a quanto dichiarato dal venditore, con contrassegni o marchi di origine.

f) transazioni fra rivenditori e consumatore finale

516 - Spesa per adattamento di articoli confezionati.

La spesa delle lavorazioni per adattamenti o riduzioni dei capi di abbigliamento in genere sono a carico del venditore, salvo il caso di vendite straordinarie o liquidazioni.

(*) Non sono stati accertati usi

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517 - Restituzione della merce.

La merce venduta, tessuti ed articoli di abbigliamento in genere e tessuti per arredamento non si cambia, salvo nei casi in cui la qualità del prodotto non corrisponda a quella dichiarata da contrassegni o marchi di origine e qualora i difetti non siano dovuti ad erroneo trattamento del prodotto da parte dell’acquirente.

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Pagina 150 di 441Cap. 11) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

a) legno comune

518 - Clausole “merce collaudata”, “merce da collaudare”.

Quando la vendita viene stipulata con le clausole “merce collaudata” o “merce da collaudare” si intende, rispettivamente, che la merce è stata accettata oppure è da accertarsi dal compratore, per quanto riguarda quantità, qualità e lavorazione.

519 - Collaudo.

Il collaudo della merce eseguito dal compratore determina l’aggradimento in quantità (non in misura) e qualità della merce stessa, e crea il rispettivo obbligo di consegnare e ricevere unicamente e interamente la merce collaudata.

I contraenti devono procedere nel termine convenuto.

In difetto, la parte inadempiente viene diffidata dall’altra a mezzo di raccomandata o di telegramma con assegnazione di un termine perentorio di 10 giorni lavorativi per procedere al collaudo.

Ove il diffidato non adempia al collaudo nel termine fissato, il contratto si intende risolto, ed egli è tenuto al risarcimento dei danni.

520 - Provenienza del legname.

Per provenienza del legname si intende la zona forestale da cui il tronco proviene.

Quando la provenienza non è menzionata, il legname contrattato può essere fornito da qualunque zona forestale. Quando è, invence, indicata la provenienza, il legname può essere fornito dal territorio della zona forestale indicata, come da qualsiasi altra località, purchè, in questo caso, sia originario della zona forestale indicata.

521 - Garanzia per l’uso.

La merce è venduta senza alcuna garanzia nè responsabilità relativa all’uso cui il compratore intenda destinarla, salvo che egli ne abbia fatto espressa dichiarazione.

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Pagina 151 di 441522 - Termine “vagonata”.

Con il termine “vagonata”, senza altra specificazione, si intende un quantitativo di merce non inferiore alle 12 tonn.

Quando si tratta di legname lungo, per il carico del quale siano indispensabili carri a quattro assi (doppione), o due vagoni accoppiati (bilico) con il termine “vagonata” si intende un quantitativo di merce che va dalle 20 alle 30 tonn. circa.

Comunque, ogni singolo carico non deve essere inferiore al peso minimo tassabile per le spedizioni a vagone completo, a sensi delle vigenti tariffe ferroviarie. In caso contrario la differenza di nolo è a carico del compratore, quando sia dimostrato che il venditore non abbia potuto predisporre una forma di spedizione più conveniente per il compratore stesso.

523 - Termini “autotreno” e “motrice”

Con il termine “autoreno” si intende il quantitativo medio di merce che può essere trasportato, a completo carico per peso e per volume, da un autoreno della portata da 24 a 28 tonnellate.

Con il termine “motrice” si intende il quantitativo medio di merce che può essere trasportato, a completo carico, da una motrice della portata di circa 100 quintali.

524 - Peso valido.

Per la merce venduta a peso, si intende per peso valido quello accertato dalle ferrovie in partenza. Nei trasporti a mezzo autocarro, si intende per peso valido quello accertato da una pesa pubblica in partenza, anche se venduto franco arrivo.

525 - Clausola “circa”.

Il quantitativo di legname che il venditore deve consegnare è quello pattuito.

Tuttavia, se nel contratto è inclusa la clausola “circa”, il quantitativo da consegnare può variare sino al 10% in più o in meno di quello contrattato.

La clausola “circa” non è compatibile con le ordinazioni su distinta di misura obbligata.

526 - Clausola “da _ a _”.

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Pagina 152 di 441Quando la vendita viene stipulata con la clausola “da _ a _”, riferita alla

quantità della merce, si intende che è facoltà del venditore fornire un quantitativo di merce compreso fra il minimo e il massimo indicati nella clausola stessa.

527 - Clausole “consegna pronta”, “spedizione pronta”.

Quando la vendita viene stipulata con le clausole “consegna pronta” o “spedizione pronta”, si intende che la merce deve essere spedita entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla stipulazione del contratto, salvo i casi di forza maggiore.

528 - Clausola “pronto imbarco”.

Quando la vendita viene stipulata con la clausola “pronto imbarco”, si intende che la spedizione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, salvo i casi di forza maggiore.

529 - Clausolaa “consegna o spedizione a richiesta entro _”.

Quando la vendita viene stipulata con la clausola “consegna o spedizione a richiesta entro _”, si intende che il venditore lascia facoltà al compratore di richiedere la merce in una o più volte, purchè per quantitativi minimi da concordare, con lettera o telegramma, entro il termine fissato contrattualmente.

Le singole consegne o spedizioni devono essere eseguite entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del compratore.

Questi, però, deve far pervenire la richiesta al più tardi 10 giorni lavorativi prima dello scadere del termine pattuito nel contratto.

Nelle vendite per consegna “a richiesta entro _”, salvi tutti gli altri diritti contrattuali o di legge, il venditore, nei casi di ritardo del compratore nel dare in tutto o in parte le disposizioni per la consegna della merce, ha facoltà:

a) di ritenere conformemente prolungata la durata del contratto

b) di invitare, con lettera raccomandata, il compratore a dare disposizioni per il ritiro della merce, avvertendo che, trascorsi 10 giorni lavorativi dall’invito senza ricevere precise istruzioni in merito, riterrà risoluto il contratto per la parte di merce non ancora spedita, riservandosi ogni diritto per eventuali risarcimenti di danni.

530 - Clausola “consegna o spedizione ripartita dal _ al _”.

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Pagina 153 di 441Quando la vendita viene stipulata con la clausola “consegna o spedizione

ripartita dal _ al _”, si intende che il venditore deve spedire la merce ad intervalli approssimativamente eguali.Il venditore, se il termine contrattuale supera il mese, non è obbligato ad iniziare le spedizioni prima di 10 giorni susseguenti alla stipulazione del contratto.

Le stesse regole si applicano a clausole redatte ai termini diversi che abbiano tuttavia senso analogo.

530 bis - Clausola “consegna programmata”.

L’acquirente indica al venditore i tempi approssimativi di consegna della partita di merce che venga frazionata in più spedizioni.531 - Termini di consegna e spedizione.

Per “consegna o spedizione”, si intende il carico e l’affidamento della merce al vettore.

Il venditore è tenuto a spedire la merce entro i termini contrattuali, esclusa ogni sua responsabilità circa l’epoca dell’arrivo.

Se il contratto non indica il termine di consegna, si intende che questa deve avvenire entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto.

Quando la vendita viene stipulata con la clausola “consegna franco deposito” oppure “a magazzino o stabilimento del venditore”, questo deve rendere disponibile la merce entro i termini sopraindicati.

532 - Svincolo a scarico.

Il compratore è tenuto a provvedere allo svincolo e allo scarico della merce, versando al vettore il relativo importo, sotto pena di rispondere delle spese di sosta e dei danni da questa derivanti.

Lo svincolo e lo scarico della merce non pregiudicano eventuali diritti di reclamo per il compratore. Nel caso che, prima dello svincolo e dello scarico, risulti evidente, sia dalla fattura, sia da altri elementi che venne spedita merce diversa dalla contrattata, il destinatario è tenuto a darne immediato avviso al mittente.

Il venditore, in tale caso, dovrà disporre immediatamente una destinazione diversa del vagone, o chiedere subito, al destinatario di provvedere allo svincolo, scarico e immagazzinamento della merce, assumendosi l’onere del rimborso di tutte le spese che il destinatario incontrerà per la esecuzione dei suoi ordini.

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533 - Ritardi nelle consegne.

Nelle caso di totale o parziale mancata consegna della merce nel termine contrattuale il compratore che sia in regola con i pagamenti e con gli altri suoi obblighi contrattuali, ha diritto alla risoluzione del contratto per la parte non eseguita in tempo, ed eventualmente alla rifusione dei danni, semprechè egli abbia con lettera raccomandata o telegramma costituito in mora il venditore, accordandogli un termine di almeno 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione per provvedere alla spedizione.

534 - Forza maggiore.

Il venditore non risponde del ritardo nella consegna dovuto a forza maggiore.

Il contraente colpito da forza maggiore deve darne avviso all’altro contraente; se questa perdura oltre 10 giorni lavorativi, l’altro ha la scelta tra la proroga dei termini per tutta la durata della forza maggiore o la risoluzione del contratto senza indennizzo.

535 - Porto assegnato.

Salvo patto contrario, le spedizioni per ferrovia od automezzo, vengono effettuate in porto assegnato.

536 - Rischi e reclami relativi al trasporto.

Se le spese di trasporto sono poste a carico del compratore, vanno a suo beneficio le somme che il vettore pagasse a titolo di risarcimento per ritardata consegna, o a titolo di rimborso per errata tassazione.

Se il rischio del trasporto è convenuto a carico del vednitore, il compratore è tenuto a fargli pervenire, a richiesta, oltre a tutti i documenti originali di trasporto, anche una dichiarazione di cessione di tutti i diritti verso il vettore, affinchè il venditore sia posto in condizioni di avanzare tempestivamente gli eventuali reclami.

Il compratore deve anche, occorrendo, presentare al luogo di destinazione finale il reclamo che il venditore gli abbia trasmesso in due copie restituendogliene una debitamente munita di visto di presentazione.

In difetto il compratore è responsabile di tutti i danni relativi.

Nel caso che i rischi del trasporto siano posti a carico del compratore, ma le

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Pagina 155 di 441spese di trasporto siano state pagate dal venditore, questi è tenuto a fornirgli i documenti necessari per l’esercizio dei suoi eventuali diritti.

537 - Consegne nella città di Venezia.

Nella città di Venezia per franco riva o franco laboratorio si intende merce franca su barca alla riva più vicina al laboratorio acquirente.

538 - Contestazioni.

Qualora all’arrivo della merce venga contestata una qualsiasi irregolarità nel carico, il compratore ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al vettore, all’atto dello scarico. Per Venezia insulare detto obbligo può essere differito all’arrivo della merce presso l’acquirente.

Egli non può sottrarsi al detto obbligo, neanche nel caso di ritardi o di accettazioni sulla qualità della merce. Qualora non vi adempia, il pagamento delle soste e tutti i danni sono a suo carico.

Se per convenzione contrattuale le spese di trasporto, confinali e oneri fiscali sono poste a carico del venditore, il compratore che ha svincolato la merce, ne deduce il relativo importo della fattura e spedisce al venditore con lettera raccomandata, entro 10 giorni lavorativi dallo svincolo, tutti i documenti originali di trasporto.

In difetto, egli risponde di tutti i danni derivanti dalla sua innosservanza.

539 - Modalità dei reclami.

I reclami relativi alla merce (numero dei pezzi, qualità, dimensioni, ecc.) devono essere denunciati al venditore o al suo legale rappresentante con lettera raccomandata o telegramma o telefax entro 8 giorni dallo svincolo, se la merce è stata spedita per ferrovia, o dall’arrivo se è stata trasportata con altro mezzo. In difetto di denuncia, la merce si intende accettata.

Il reclamo deve essere sempre motivato.

Il compratore che reclama non può fare alcun uso della merce ma deve custodirla da buon commerciante evitando che si deteriori e tenerla a disposizione del venditore a spese ed a rischio della parte che risulterà inadempiente. Quando si tratta di spedizione unica ma per più partite, il reclamo avverso una o più partite non consente al compratore di protestare l’intera spedizione.

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Pagina 156 di 441Il venditore è tenuto a rispondere al reclamo entro 8 giorni dal ricevimento

dello stesso. Se nel termine predetto il venditore non abbia risposto, le spese di giacenza successive restano in ogni caso a suo carico.

Quando la vendita si riferisce alla spedizione di un solo vagone o autotreno, e il compratore protesti una parte sola della merce ricevuta, egli può utilizzare il resto della partita solo nel caso in cui il venditore gliene dia il permesso.

540 - Pagamenti.

I termini di pagamento decorrono dalla data di fattura della merce.

Per pagamento per contanti si intende quello effettuato entro 15 giorni lavorativi dalla data della fattura.

Quando sia convenuto il pagamento in effetti cambiari (accettazioni, cessioni), gli effetti stessi, con le scadenze pattuite, dovranno essere rilasciati al venditore entro i 15 giorni dalla data della fattura o in tempo utile per la presentazione.

Le spese per l’incasso degli effetti e delle ricevute bancarie sono a carico del compratore.

In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai termini previsti, il venditore è autorizzato ad emettere tratta o ricevuta bancaria a vista. L’interesse di mora è previsto in ragione del tasso ufficiale di sconto, di tempo in tempo vigente nel periodo di mora.

I pagamenti fatti a mano di viaggiatori, agenti od a persone non espressamente autorizzate dal venditore, non sono liberatori.

541 - Pagamento in effetti cambiari.

Quando sia stato convenuto il pagamento in effetti cambiari (accettazioni, cessioni), gli effetti stessi, con le scadenze pattuite, dovranno essere rilasciati al venditore entro 15 giorni lavorativi dalla data della fattura.

In difetto, il venditore ha diritto di emettere egli stesso tratta o ricevuta bancaria per l’importo del suo avere e per le scadenze pattuite.

Tutti gli effetti (cambiali, assegni bancari) si intendono sempre dati al venditore salvo buon fine.

542 - Sconti

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Pagina 157 di 441Lo sconto contrattuale per pagamento a contanti va calcolato sull’importo di

fattura, dedotte le eventuali spese di trasporto, imballo, doganali, IVA.

543 - Variazioni nelle spese di trasporto.

La maggiore o minore spesa di trasporto, determinata da eventuali aumenti o diminuzioni delle tariffe, delle dogane e delle imposte e tasse, va a carico o a favore del compratore se le variazioni sono avvenute dopo la conclusione del contratto.

Tuttavia, qualora l’aumento delle spese colpisca merce spedita in ritardo dal venditore, salvo il caso di forza maggiore, l’aumento stesso è a suo carico.

544 - Prezzo.

Il prezzo viene convenuto di regola, per unità di misura (mq., mc., metri lineari, metri steri, o peso (tonn. o q.le).545 - Usi speciali.

Per le seguenti specie di legnami valgono, inoltre, gli usi di cui agli articoli seguenti.

546 - Legnami resinosi europei.

Il legname resinoso europeo appartiene comunemente alle seguenti specie: abete, larice, pino, cirmolo.

A seconda della lavorazione il legname resinoso si distingue in: rotondo, segato e squadrato. La misura base è il metro cubo.

a) - legname rotondo.

Il legname rotondo è solitamente scortecciato, senza residuo di rami sporgenti.

Viene diviso in assortimento trancia ed assortimento sega.

Se è venduto senza indicazione di qualità si ritiene che debba essere di qualità sana mercantile.

A seconda delle dimensioni il legname rotondo si distingue come segue:1) tronchi da sega in lunghezza da ml. 4 in sopra, diritti, con un diametro

minimo a metà lunghezza di cm. 20;

2) rotondo da travi e/o palafitte, della lunghezza da ml. 4 in sopra, col diametro inferiore in punta ai cm. 20 e con un minimo di cm. 8;

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3) bottoli della lunghezza inferiore ai ml. 4 e con un diametro a metà lunghezza di cm. 25.

La misurazione viene eseguita a cm. prendendo con tenaglia metrica due diametri in croce alla metà del tronco sotto corteccia, facendo la media aritmetica delle due misure.

b) - legname segato di resinosi europei.La lunghezza del legname è, normalmente, di m. 4.Altre lunghezze commerciali sono: ml. 4,50; ml. 5.

Per il cirmolo viene ammessa una tolleranza fino al 30% di bottolame da m. 2 a m. 3,50%.

Gli spessori nominali di uso comune sono:

Tavolame: 25 - 30 - 40 - 50 - 60 mm. e, saltuariamente, 20 - 70 - 80 - 100 mm.

- Listelli misure mm. 25x50 - 30x60 - 35x70

- Morali misure mm. 60x60 - 70x70 - 80x80 - 100x100 - 120x120

c) tavolame

Le tavole refilate sono normalmente parallele e commerciate in due categorie:

1) sottomisure da cm. 7 a 15 per gli spessori di mm. 20-25-30;2) tavole da cm. 16 in sopra, per tutti gli spessori.

Normalmente le larghezze medie per partita sono:

- per le sottomisure cm. 11 - 12- per le tavole come segue:- per gli spessori fino a 30 mm. cm. 19 - 21- per gli spessori da 40 a 60 mm. cm. 22 - 24

Negli spessori della merce segata e stagionata viene tollerata una deificienza di 2 mm., e senza dar diritto ad abbuoni.

Il tavolame di ml. 4, se conico, viene misurato a due quinti dalla lunghezza e cioè a ml. 1,60 da terra, colla tavola posta al suolo con la parte più larga. Per il tavolame di lunghezza superiore e inferiore viene conservata la stessa proporzione.

La misurazione viene fatta sia con la cordella metrica che con la stecca. In quest’ultimo caso la misurazione viene eseguita a mezzo centimetro pieno; così, per

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Pagina 159 di 441esempio il 22,5 cm. viene segnato 23 cm.; il 23,5 cm. 24 cm e viceversa; il 22,4 cm., e il 23,4 cm. vengono rispettivamente segnati 22 e 23 cm.

La merce segata va divisa nei seguenti assortimenti:

Classe ISana, di fibra non grossolana, praticamente esente da canastro.Tollerati nodi a spillo fino a cm. 0,8 e piccoli nodi sani e legati i cui diametri

più corti in totale non devono superare i cm. 2 nelle tavole larghe fino a cm. 22 ed i cm. 2.5 nelle tavole larghe fino a cm. 30 per ogni metro lineare. Nodi a baffo di piccola larghezza.

Ammesse su limitati pezzi piccole tasche di resina (massimo 2 per pezzo) e fenditure di testa diritte non più larghe della larghezza del pezzo.Cuore ammesso su una sola faccia.

Cipollature escluse e bluettature escluse.

Classe IISana, praticamente esente da canastro.

Tollerati nodi a spillo fino a cm. 1 e piccoli nodi sani e legati i cui diametri più corti in totale non devono superare i cm. 4 nelle tavole larghe fino a cm. 22 e i cm. 5 nelle tavole larghe fino a cm. 30 per ogni metro lineare. Ammesse tavole con tasche di resina per ogni metro lineare e cuore. Ammesse tracce di smusso e di rosato.

Classe IIISana, ammesse tracce di canastro, ammessi nodi sani i cui diametri più corti

in totale non devono superare i cm. 5 nelle tavole fino a cm. 22 e i cm. 6 nelle tavole fino a cm. 30 di larghezza per ogni metro lineare. Ammesse sacche di resina e fenditure della lunghezza doppia della larghezza della tavola. Tollerate decolorazioni e smusso. Tollerati piccoli nodi cadenti. Ammesso rosato duro sulla metà della partita.

Classi III e IVSana, con nodi sani i cui diametri più corti in totale non devono superare cm.

8 nelle tavole larghe fino a cm. 22 e i cm. 10 in tavole larghe fino a cm. 30 per ogni metro lineare. Nodi a baffo e nodi cadenti di media grandezza. Tollerate decolorazioni, smusso e rosato duro in notevole quantità. Tollerate tavole di canastro in notevole quantità.Classe V

Resistente al chiodo. Ammesse tavole di canastro, nodi, sacche di resina, fenditure, decolorazioni, cuore e smusso in notevole quantità.

Classe monteComprende tavole di qualità I - II - III.

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Pagina 160 di 441547 - Bottolame.

Per bottolame si intende il tavolame ricavato dai bottoli in qualità tonibante, escluso marcio, rotto e spaccato, da cm. 16 di larghezza in avanti, da ml. 2 lunghezza in avanti, variabili di 10 in 10 cm.

548 - Cortame.

Per cortame s’intende il legname segato in tavole escluso marcio e rotto, risultante dai fianchi dei tronchi nelle misure dal ml. 1 a 3.50 di lunghezza e da cm. 7 a 15 di larghezza, qualità tombante.

549 - Listelli.

Le sezioni normalmente commercializzate sono le seguenti: mm. 25/50, 30/60, 35/70, da ml. 4.

È ammessa una tolleranza fino a mm. 2 nelle suddette sezioni.

550 - Moralame.

Le sezioni normalmente commercializzate sono le seguenti: mm. 60/60, 70/70, 80/80, 100/100, 120/120, da ml. 4.

Il moralame viene classificato in assortimento:- mercantile (primo - terzo);- quarto - quinto.

Per mercantile si intende morale a 4 fili con leggere tolleranze di smusso in non più di un filo a “fuori cuore”.

Per quarto - quinto si intendono morali con smusso in proporzioni rilevanti con il cuore inserito, spaccatura e rosato; è ammessa una tolleranza di misura fino a 2 mm.

551 - Legname squadrato.

Il legname squadrato si suddivide, a seconda della lavorazione, in travi squadrate uso Trieste, travi uso Fiume, spigolati.

552 - Travi squadrate uso “Trieste”.

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Pagina 161 di 441La travatura squadrata uso “Trieste” viene prodotta a sezioni fisse in once

Vienna corrispondenti alle sezioni commerciali in uso, che vanno cubate per centimetri come segue:

3x3 corrispondenti a cm. 9x 93x4 “ “ “ 9x114x4 “ “ “ 11x114x5 “ “ “ 11x135x5 “ “ “ 13x135x6 “ “ “ 13x165x7 “ “ “ 13x196x7 “ “ “ 16x196x8 “ “ “ 16x217x8 “ “ “ 19x217x9 “ “ “ 19x248x9 “ “ “ 21x248x10 “ “ “ 21x279x10 “ “ “ 24x279x11 “ “ “ 24x29

Le predette dimensioni sono nominali. È ammessa una tolleranza di cm. 1 nelle due sezioni. Questa tolleranza è ammessa sin dall’origine ed è accettata nei successivi scambi.La misurazione viene fatta in testa dalla parte più grossa della trave, attenendosi per la cubatura alle sezioni sopradette.

È tollerata una scodatura fino a un massimo di cm. 1 per ogni metro lineare.

Le lunghezze vanno normalmente di metro in metro.

La travatura squadrata deve essere generalmente sana diritta, con tolleranze di cipollatura nel calcio, tali però da non intaccare la resistenza della trave.

Le travi vengono prodotte con smusso. La squadratura è superficiale e segue approssimativamente la conicità della pianta.

552 bis - Travi squadrate “uso Fiume”.

La travatura squadrata testa a testa, chiamata anche “uso Fiume”, si differenzia da quella “uso Trieste” nella sezione che è costante per tutta la lunghezza della trave.

553 - Spigolati

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Pagina 162 di 441Si intendono per spigolati le travi segate a spigolo vivo dette anche a 4 fili,

con dimensioni da cm. 13x16 in avanti, da ml. 4 in avanti, di metro in metro.

554 - Conifere americane.

I legnami di conifera americana sono normalmente il “Douglas Fir”, lo “Yellow Pine” e l’”Hemlock”; vengono prodotti in pollici USA corrispondenti ai seguenti spessori commerciali:mm. 27, 52, 65, 78, 104, 130, 156.

La lunghezza è normalmente da mtl. 1.80 e più.

Il “Douglas” viene sempre commerciato in tavolame refilato.

Lo “Yellow Pine” può essere commerciato refilato e non.555 - Conifere nord europee.

La conifera nord europea per eccellenza è il pino che, a seconda della zona di provenienza, si chiama “Pino di Svezia”, “Pino di Finlandia” e, “Pino russo”.

Viene trattato nelle qualità U/S quinta e sesta.La qualità più pregiata è l’U/S (assortimento primo/quarto) dove le tavole

presentano piccoli nodi ed in percentuale limitata nodi medi, qualche fenditura di cuore e presenza di midollo; nella qualità quinta e sesta le caratteristiche di cui sopra si presentano in maniera molto più accentuata: nella sesta, infine, sono tollerate macchie e bluettature.

Le tavole vengono trattate refilate nelle seguenti misure di lunghezza: cm. 240 in sopra fino ad un massimo di cm. 610 circa, con una tolleranza di cm. 1.80 in sopra. Gli spessori nominali di uso comune sono i seguenti: mm. 27 - 33 - 40 ed in proporzione maggiore mm. 52 - 65 e 78 e le larghezze commerciali sono cm. 13 - 15,5 - 18 - 20.5 e 23. Negli spessori e nella larghezza viene tollerata una deficienza media di mm. 2 senza dar diritto ad abbuoni. È normalmente essicato in origine.

556 - Latifoglie temperate.

I tronchi si acquistano a peso ed a misura; nel caso vengano pattuiti a misura il diametro deve essere calcolato sotto corteccia.

La lunghezza, salvo diversa pattuizione, è da m.l. 2.20 in avanti, con incrementi di cm. 10 in 10.

Nei tronchi il diametro deve essere preso a metà tronco sotto corteccia e la misurazione viene eseguita a centimetri, prendendo con la tenaglia metrica due diametri in croce, facendo la media aritmetica delle due misure.

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Le tavole sono normalmente poste in commercio nella qualità mercantile, refilate e non refilate, e si acquistano sia a peso che a misura a seconda delle contrattazioni.

Le spaccature naturali diritte sono tollerate.Non sono mercantili le tavole non passate alla sega sulle due facce per tutta

la lunghezza.

Le dimensioni delle tavole, ad eccezione del faggio, sono normalmente le seguenti:

a) larghezza da cm. 14 in sopra, misurata a metà smusso;

b) spessore da mm. 25 in sopra, con una progressione di 10 in 10 mm. a partire dai 30 mm.

È tollerata una deficienza di spessore fino a 2 mm.

La lunghezza si misura da ml. 2 in avanti, con progressione di cm. 10 in 10. Per le tavole non refilate la misurazione in larghezza si esegue a metà lunghezza, compensate le eventuali irregolarità, e a metà smusso.

La misurazione delle tavole refilate si esegue dalla parte del filo e sono ammessi dall’altra parte leggeri smussi.

Per la latifoglia trattata in “boulles” valgono condizioni particolari.

Il tavolame di faggio, sia evaporato che naturale, se refilato, viene commerciato nella qualità I/II mercantile e III nelle seguenti dimensioni:

- da m. 0,50 a m. 0,95 con misurazione da cm. 5 in 5, denominato super corto;

- da m. 1 a m. 1.70 con misurazione da cm. 10 in 10, denominato corto;

- da m. 1,80 in sopra con misurazione da cm. 10 in 10, denominato lungo.

Le larghezze, per tutte le dimensioni di cui sopra, vanno da cm 8 in avanti, nelle qualità III e mercantile e da cm 12 in avanti nelle qualità I/II.Se non refilato valgono le stesse condizioni del legname latifoglia in genere.

Non sono mercantili le tavole con cipollatura, tarlo, sobbollitura.557 - Latifoglie temperate di provenienza nord-americana.

Sono normalmente commerciate refilate ed essicate.

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Sono commercializzate nelle misure di lunghezza da cm. 185 e più negli spessori: da mm. 27-33-40-52-65.

Vengono normalmente commerciate 2 classi corrispondenti agli assortimenti americani: fas (la migliore) e common select.

558 - Latifoglie tropicali (esotici)

I legnami esotici sono quelli di provenienza africana, asiatica e sud-americana; vengono commerciati in tronchi ed in tavole; le tavole vengono trattate in boulles, semirefilate purgate nel cuore, refilate fuori cuore con le seguenti dimensioni: da m. 2 in avanti e da mm. 25 in avanti di spessore.

La larghezza per il materiale in boulles o semirefilato viene calcolata a metà lunghezza prendendo in considerazione il mezzo smusso.

559 - Legno Ramin.

Il Ramin viene commercializzato in tavolame refilato parallelo, stagionato all’aria come d’uso nei paesi d’origine, oppure, essicato artificialmente nei forni.

I segati di Ramin sono costituiti da tavole sane e refilate. Sono tollerate tracce di bluettatura e qualche lieve fenditura di testa, di lunghezza non superiore ad 1 volta e 1/2 la larghezza della tavola.

560 - Stagionatura ed essicazione.

Il tavolame viene commercializzato fresco, stagionato all’aria essicato.Per fresco si intende senza limite di tasso di umidità.Per stagionato si intende tavolame con tasso di umidità massimo variabile dal

18% al 22%, in funzione degli spessori (intendesi che a spessore maggiore corrisponde maggiore umidità).

Per essicato, se non altrimenti pattuito, si intende tavolame con umidità massima non superiore al 16%.

b) compensati

561 - Compensati e multistrati

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Pagina 165 di 441I scelta Il foglio finale non deve presentare difetti di lavorazione. È di colore bianco (se compensato o multistrato in pioppo)II scelta La faccia esterna deve essere ben lavorata.

Si possono tollerare delle screpolature massimo 20 cm. però stuccate e con pochi nodi chiusi.

III scelta La faccia esterna è composta di tutto quello che deriva dalla derullazione con nodi aperti e screpolature non stuccate.

I compensati hanno spessori da mm. 3 a mm. 6 e misure fino a cm. 250 per 182.

562 - Multistrati

I multistrati sono pannelli di varie essenze di legni con più strati sempre in numero dispari.

Gli spessori partono da mm. 8 in avanti fino a mm. 40.

Le misure più ricorrenti sono m. 2,50 per 1,82 / 2,00 per 3,05.

563 - Mutlistrati fenolici

Questi pannelli sono incollati con delle resine fenoliche.Spessori mm. 9-12-15-18-21-25-27.Misure da m. 2,44 per 1,22 a m. 3,10 per 1,85.564 - Compensati Marini

Sono compensati marini, di norma, quelli omologati dal R.I.N.A.; hanno una fitta stratificazione, incollaggio fenolico e devono essere composti con legno di mogano possibilmente delle varietà KHAYA IVORIENSIS, mentre le facce esterne possono essere di altre essenze pregiate (TEAK, IROKO, ecc.).

Si distinguono in derullati o tranciati a seconda che lo strato esterno sia “fiammato” o “rigato”.

La lavorazione deve essere perfettamente accurata e non devono esserci vuoti negli strati interni.

Gli spessori vanno da mm. 3 a mm. 30 e le dimensioni da m. 2.50 a m. 3.50 per m. 1.20 a 1.60.

565 - Listellari

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Pagina 166 di 441Sono costruiti con listelli interni in abete e pioppo e rivestiti esternamente con

sfogliati in pioppo, okoumé o truciolari su entrambe le facce a vista.

Spessori mm. 13-16-18-20-25-30.

Misure m. 3,75 per 1,86.

566 - Placcati.

I scelta I placcati devono essere di impiallacciatura giuntata a regola d’arte, in biglia con numero di fogli tutti uguali.

II scelta Per quanto riguarda la lavorazione deve essere conforme a quanto detto per la I scelta.

Possono essere accettati dei fogli con delle imperfezioni nella impiallacciatura, con stuccature e non in biglia.

567 - Truciolari

Sono pannelli composti da piccole scaglie di legno più grosse all’interno e con polvere di legno sottile all’esterno, sempre dello stesso legno, incollato e pressato.

Spessori da mm. 8 a mm. 30.

Misure m. 3,75 per 1,86 ed altre.

568 - Truciolari nobilitati.

Sono pannelli di truciolare prodotti con legno di buona qualità.Le facce esterne sono decorate con carta melaminica di vari colori e finiture.

Spessori da mm. 8 a mm. 30.

Misure m. 3,75 per 1,86 ed altre.

569 - Pannelli di fibra.

Materiale prodotto con un processo ad umido (legno-colla-resina).Spessori mm. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5.Misure m. 2,13 per 1,72 / 2,13 per 3,25

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Pagina 167 di 441570 - Pannello di fibra media densità. (Medium density fireboard / M.D.F)

Prodotto fabbricato con sistema ad alta frequenza (legno resina, energia elettrica).

Spessori da mm. 3 a mm. 50.Misure m. 2,13 per 1,72 / 3,75 per 1,86.

571 - Listellari.

I pannelli listellari sono normalmente in commercio nei seguenti spessori: 13 - 15 - 18 - 20 - 22 - 225 - 30 - 35 - 40.

I listelli costituenti l’interno sono normalmente in resinose o latifoglia.

Le due facce esterne di derulato sono entrambe levigate con essenze varie. Sono tollerati lievissimi difetti su una sola faccia.

572 - Tranciati.

I tranciati sono venduti a metro quadrato.

Gli spessori generalmente trattati sono di 5/10 - 6/10 - 10/10 - 20/10, più raramente 30/10 di mm.

La misurazione dei tranciati viene effettuata di 10 in 10 cm. per la lunghezza e di 1 cm. per la larghezza.

Per la lunghezza i centimetri intermedi e per la larghezza i millimetri intermedi vanno a beneficio del compratore.

Per i difetti riscontrati si concedono normalmente i seguenti abbuoni:

a) per la rottura in lunghezza, che di solito si verifica alla punta dei fogli si concede un bonifico di cm. 10 al collaudo;

b) per nodi caduti ed altri difetti, si concede un bonifico secondo il difetto stesso.

573 - Laminati plastici.

Materiali composti da fogli di carta pressata e resine sintetiche. I laminati sono venduti normalmente a metri quadri, e possono essere lucidi, opachi, cera o altre finiture.

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Gli spessori sono generalmente di 7/10 - 9/10 12/10 di mm.

I laminati di prima scelta si intendono privi di qualsiasi difetto.574 - Provvigioni.

La provvigione d’agenzia in vendite di legname in genere è del 2% ed è dovuta dal solo venditore sull’incasso effettivo dedotti il nolo e le altre imposte e tasse, essendo lo star del credere pari a tre volte l’ammontare della provvigione

c) mobili e infissi (*)

d) carri da strada (*)

e) lavori in sughero (*)

(*)Non sono stati accertati usi

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Pagina 169 di 441Cap. 12) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE

carta e cartoni

575 - Ordinazione.

Il committente deve specificare il proprio ordinativo con la maggiore esattezza possibile, indicando:

a) la quantità (col numero delle risme, oppure il peso complessivo);

b) la qualità (con riferimento ad un tipo, marca o campione);

c) il colore o tinta (con riferimento ad un tipo, marca o campione);

d) il peso (in kg. per risma, oppure per grammi per mq.);e) di formato (in centimetri, essendo la massima tolleranza ammessa di 3 mm.

in più o in meno sulle sue dimensioni);

f) il grado di lisciatura, di lucidatura e/o patinatura (ruvida, lisciata in macchina, lucida, lucidissima), noché il senso della fibra;

g) l’allestimento, l’impacco e l’imballaggio desiderati.

576 - Riserva di approvazione del fornitore.

Le commissioni ricevute, come pure i regolamenti di conti, eseguiti a mezzo degli agenti del fornitore, sono sempre soggetti alla riserva di approvazione da parte del fornitore stesso. Detta approvazione deve venire data entro 8 giorni dalla commissione. Il silenzio equivale ad approvazione.

577 - Unità base di contrattazione.

La carta si contratta a peso, oppure a risma e rotoli ed in alcuni casi anche a foglio, di peso nominale stabilito.

La risma di carte stese si intende composta di 500 fogli.

578 - Impasto.

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Salvo patto speciale, il fabbricante è libero di comporre il proprio impasto come meglio gli aggrada, sotto la condizione di riprodurre coscienziosamente le proprietà richieste dal tipo, marca o campione base.

Le convenzioni speciali all’impasto possono principalmente riguardare:

a) carta di puro straccio, intendendosi per tale la carta priva di surrogati e di cariche minerali;

b) carta senza pasta di legno, intendendosi per tale la carta che, pure composta di qualunque genere di fibre vegetali, non contenga pasta di legno meccanica. Su questa carta l’analisi può segnare tracce di sostanze legnose, pur non contenendo l’impasto pasta di legno meccanica;

c) carta a base di pasta di legno;

d) carta di riciclo.

579 - Grado di collatura.

Il grado di collatura deve essere sempre convenuto. In mancanza di pattuizione espressa, le carte per stampe si intendono fabbricate con mezza colla.

580 - Peso da fatturarsi.

Quando la carta è contrattata con prezzo a risma il peso da fatturarsi è quello nominale; è quello effettivo, quando il prezzo è determinato a peso.

Per differenze di peso, che restino nei limiti di tolleranza, non è ammesso alcun aumento o diminuzione del prezzo.

581 - Luogo di consegna.

La consegna della merce viene generalmente effettuata presso la fabbrica o il deposito della ditta fornitrice, anche nel caso di merce venduta franco domicilio del compratore.

582 - Tolleranza sulla qualità.

Leggere differenze di tinta, purezza e tenacità delle carte consegnate

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Pagina 171 di 441possono dar diritto a reclami o rifiuti da parte del committente, non essendo tollerate differenze, anche se piccole, fra le diverse parti oggetto di una medesima ordinazione.583 - Tolleranze sul peso.

Sul peso per metro quadrato della carta sono ammesse le seguenti tolleranze in più o in meno:

a) sino al 6% per carte inferiori a 20 gr. per mq.sino al 4% per carte da 20 a 300 gr. per mq.sino all’8% per tutte le carte a mano ed in genere per tutte le carte asciugate

ad aria (gelatinate);b) per tutta la carta in rotoli: sino al 5%;c) per tutta la carta da impacco e da imballo: sino al 6%d) per tutte le carte ondulate: sino all’8%.

L’accertamento della rispondenza della grammatura a quello contrattato non può essere fatto in base al peso di singoli fogli o di pezzi staccati.

584 - Tolleranze nelle vendite di carte speciali.

Le ordinazioni di carte speciali non devono essere minori di kg. 500 in carte bianche e kg. 1000 in colorate, per ogni qualità, tinte, formato e peso.

Il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali il fabbricato in più, fino al 10% per le commissioni di almeno kg. 1.000. Se la commissione è superiore ai kg. 1000, il limite di tolleranza è del 5%. Se la commissione è inferiore ai kg. 1000, il limite di tolleranza è del 15%.

Nei limiti dei quantitativi di cui al primo comma, il committente è obbligato ad accettare la seconda scelta sino al 15% di tolleranza. La seconda scelta importa una riduzione di prezzo del 10%.

585 - Scarti.

Nelle forniture di carte da giornali in rotoli non si accettano scarti di ritorno.I rotoli difettosi vengono tenuti a disposizione del fornitore. La liquidazione

delle fatture a resa, cioè ragguagliata al numero delle copie del giornale, non è ammessa.

586 - Imballaggio.

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Pagina 172 di 441Salvo patto contrario, l’imballaggio viene fatturato a parte.

587 - Tare (*)

Nel peso nominale della carta, indicato per risma, o pacchi, è compreso il peso della confezione della risma, dei pacchi, dei pacchetti, o dei rotoli, e precisamente, il peso della carta da involti, dei cartoncini di rinforzo, dei nastri dei cordoncini e di pallettes o bancali.

Nel peso della carta in rotoli è compresa anche la bobina.

Le bobine di cartone sono fatturate al compratore lordo per netto.

588 - Spedizione.

I termini di spedizione devono essere sempre stabiliti nell’ordinazione.

589 - Assicurazione.

La merce viene assicurata solo nel caso di espressa richiesta del committente.

590 - Reclami

I reclami per vizi facilmente riconoscibili devono essere fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Le contestazioni di carattere tecnico debbono essere avanzate entro otto settimane dal ricevimento della merce.

Nelle contestazioni per vertenze d’indole tecnica si ricorre agli esami alla Stazione Sperimentale per la Cellulosa, le Carte e Fibre tessili vegetali ed artificiali di Milano, oppure al Gabinetto di Assaggio per le carte, presso il Politecnico di Torino.

591 - Pagamento.

Quando non sono stabilite condizioni speciali di pagamento, si intende convenuto il pagamento per contanti a 30 giorni, sconto 2%.

(*) vedi in proposito L. 5/8/1981, n. 441 e D.M. 13/1/1984

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Pagina 173 di 441commercio della carta e del cartone ondulati e degli imballaggi di carta e cartone ondulati

592 - Ordinazione e contrattazione.

Tutte le ordinazioni sono soggette all’approvazione del produttore.Il committente deve specificare nell’ordinativo:

a) la quantitàb) la denominazione, la qualità e le caratteristiche tecniche;c) il formato dei fogli, l’altezza dei rotoli di carta ondulata e le misure degli imballaggi, espressi in millimetri, con le seguenti specificazioni:

1) per la carta e il cartone ondulati:lunghezza (senso perpendicolare all’ondulazione) e altezza (senso parallelo

all’ondulazione).2) per gli imballaggi di carta e di cartone ondulati:lunghezza, larghezza, altezza indicate nell’ordine, e riferite misure utili interne

intendono per lunghezza e larghezza la distanza tra le due opposte pareti, a cassa montata, e per altezza, la distanza, a cassa chiusa, tra le pareti interne che costituiscono il fondo ed il coperchio; qualora si faccia riferimento a dimensione esterne, tale particolarità dovrà essere sempre specificata;d) tutte le altre condizioni (disegni, campioni, senso della canna, ecc.) e condizioni necessarie per la conclusione del contratto.e) l’eventuale imballaggio speciale desiderato.

593 - Preventivi.

Le offerte scritte ed i preventivi esponenti il solo prezzo del lavoro da eseguirsi dalle fabbriche di cartone ondulato e imballaggi, sono gratuite ed a carico dell’azienda offerente purchè facciano parte della normale produzione dell’azienda.

I progetti del lavoro, i disegni, i campioni, i bozzetti, la prova ed altro eseguita su richiesta del cliente possono essere a carico dello stesso qualora non siano seguiti da ordinazione.

I prezzi segnati sui preventivi non impegnano l’azienda fornitrice che li ha rilasciati per più di quindici giorni.

594 - Conferma d’ordine.

La conferma d’ordine viene comunicata normalmente per iscritto al committente entro il termine di giorni 10 dalla data dell’assunzione dell’ordine da

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Pagina 174 di 441parte dell’agente del produttore oppure dalla data di ricevimento dell’ordine, se fatto direttamente.

Il committente, al ricevimento della conferma d’ordine, deve comunicare immediatamente, con mezzo idoneo, eventuali discordanze con l’ordine conferito.

595 - Unità di base di contrattazione.

La carta ed il cartone ondulati sono contrattati a fogli, a peso o a superficie, mentre gli imballaggi e le confezioni di carta e cartone ondulati sono contrattati a numero.

La grammatura della carta e del cartone ondulati è indicata in grammi per metro quadrato.596 - Imballaggio.

Ove sia richiesto un imballaggio speciale per la merce, questo viene fatturato a parte.

597 - Termini di consegna.

I termini di consegna sono prorogati per un periodo almeno pari a quello della durata della sopravvenuta forza maggiore (interruzione di forza motrice, guasto fortuito di macchine, astensioni del lavoro, ecc.) ed agli eventuali ritardi da parte di terzi, nei confronti del fornitore, nella consegna di materie prime di espressa fabbricazione.

Il produttore deve comunicare tempestivamente al committente l’insorgere dell’impedimento.

598 - Tolleranze.

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

a) sui formati:

1) per la carta ondulata non refilata è riconosciuta una tolleranza sull’altezza dell’1% in più o in meno e del 2% in in più o in meno sulla lunghezza eventualmente convenuta;2) per i cartoni ondulati non refilati in foglio è riconosciuta una tolleranza in più o in meno dell’1% nel senso dell’altezza e mm. 20 in più o mm. 10 in meno nel senso della lunghezza; 3) per gli imballaggi di cartone ondulato, quando le ordinazioni sono date dal

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Pagina 175 di 441committente con dimensioni interne specificate, anche mediante disegno, ovvero su campione, la tolleranza riconosciuta su ognuna delle dimensioni è di mm. 2 in meno o mm. 3 in più per gli imballaggi che totalizzano sino a mm. 1500, nelle loro tre dimensioni addizionate; per gli imballaggi superiori ai mm. 1500 la tolleranza è portata ad un massimo di mm. 5 in più o mm. 3 in meno per ciascuna dimensione;

b) sulla qualità:

sulla grammatura metro quadrato della carta e del cartone ondulati in fogli e degli imballaggi di carta e di cartone ondulati sono riconosciute tolleranze in più o in meno del 5%;

c) sulla quantità:

1) per la carta ed il cartone ondulati è riconosciuta una tolleranza in più o in meno sul quantitativo ordinato del 20% sino a 5 ql., 15% da 5 a 20 ql. oltre i 20 ql.

Quando la merce è ordinata a peso, è ammessa una tolleranza in più o in meno dell’1% per le variazioni dovute a cause fisiche ambientali tra il peso dichiarato in partenza ed il peso riscontrato all’arrivo;

2) per gli imballaggi e le confezioni di carta e di cartone ondulati è riconosciuta una tolleranza in più o in meno sul quantitativo ordinato del: 20% sino a n. 500 casse o pezzi; 15% da n. 501 a n. 2000 casse o pezzi; 10% oltre 2000 casse o pezzi;

d) nelle forniture di carta e di cartone ondulati è consentita la consegna di una “seconda scelta”, senza variazione di prezzo, sino ad un massimo del 3%.

È ammessa inoltre la consegna di un ulteriore 3% di “seconda scelta” con una riduzione, limitatamente a questo quantitativo del 10% sul prezzo pattuito.

599 - Spedizione.

La spesa del trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.

Se la merce è venduta con la clausola “franco destino”, il venditore ha la facoltà di scegliere il mezzo e la via di trasporto ritenuti più convenienti, spedendo la merce, se per ferrovia, a velocità ordinaria; ove il committente richieda la spedizione della merce per altra via o tramite un servizio accelerato, la maggiorazione del costo del trasporto è a suo carico.600 - Reclami.

Il termine per la denuncia dei vizi è di 10 giorni, decorrenti dal giorno del ricevimento, per il peso, la quantità e per i vizi di qualità apparenti.

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Le merci riscontrate difettose, devono essere tenute a disposizione del produttore per 15 giorni dalla data dell’avvenuta contestazione.

Non danno luogo a reclami eventuali differenze di tonalità della tinta e di presentazione delle carte impiegate, nè la differenza di tonalità dei colori di stampa.

601 - Perizia.

in caso di contestazioni di carattere tecnico, le parti contraenti sono solite ricorrere all’accertamento del Laboratorio di cartotecnica speciale dell’Ente nazionale cellulosa e carta, di Locate Triulzi, o a quello della Stazione sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessilio vegetali ed artificiali, di Milano.

prodotti tipografici

602 - Ordinazioni.

L’ordinazione o commissione può essere fatta direttamente all’azienda grafica, oppure a mezzo dei suoi viaggiatori, agenti e rappresentanti; in entrambi i casi il contratto di vendita si intende pattuito presso la sede dell’azienda grafica venditrice. L’ordinazione o commissione fatta a mezzo agente o viaggiatore si intende subordinata all’approvazione della azienda grafica venditrice.

La vendita di norma, viene effettuata franco azienda grafica e, pertanto, le spese di trasporto e di imballaggio sono a carico del committente.

603 - Preventivi.

Le offerte scritte e i preventivi esponenti il solo prezzo del lavoro da eseguirsi dall’azienda grafica sono gratuiti.

I progetti del lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le prove od altro eseguiti su richiesta del cliente sono a carico dello stesso qualora non siano seguiti da ordinazione.

I prezzi segnati sui preventivi non impegnano l’azienda grafica che li ha rilasciati, per più di quindici giorni.

I prezzi si intendono fatti per:

a) lavorazioni eseguite in ore ordinarie di lavoro;b) originali di lavori editoriali dattiloscritti su una facciata del foglio, ben

distinti ed ordinati;c) originali di moduli commerciali, inserzioni pubblicitarie e lavori diversi,

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Pagina 177 di 441tracciati nelle loro proporzioni di testo e di spazio.

Non si intendono compreso nel prezzo del preventivo e vengono perciò fatturati a parte:

a) le bozze richieste in più;b) il maggior costo per le lavorazioni che per causa o ordine del cliente

devono essere eseguiti in ore straordinarie. La misura del sovraprezzo sarà fissata considerando le maggiorazioni stabilite dai contratti di lavoro;

c) le spese occorrenti a rendere adatte alla regolare lavorazione le fotografie, i disegni, gli scritti poco chiari e tutto il materiale destinato alla riproduzione;

I bozzetti esecutivi, progetti di composizione e stampa, l’esecuzione di copie di prova, i clichés, le pellicole, le selezioni, i punzoni, ecc., quando non siano dettagliatamente specificati nel preventivo devono essere conteggiati a parte.

Eventuali variazioni in più o in meno del costo della manodopera nel corso dell’esecuzione del lavoro, danno diritto ad una variazione del prezzo concordato, quantomeno correlata alla variazione di costo.

La consegna degli originali per l’esecuzione del lavoro comporta accettazione integrale delle condizioni del preventivo, anche se di questo non sia stato dato regolare benestare.

Il preventivo per la fornitura di volumi, dei quali sia impossibile calcolare precedentemente il numero della pagine, si fa un tanto al sedicesimo;

Le pagine bianche o solo parzialmente stampate vengono fatturate allo stesso prezzo delle pagine piene di testo.

604 - Esecuzione.

L’azienda grafica, per esigenze tecniche non può garantire l’esatta riproduzione delle tonalità degli originali a colori, nè variabilità dei colori per causa di agenti chimici ed atmosferici ma è tenuta ad ottenere la massima approssimazione possibile nell’esecuzione definitiva, compatibilmente con il numero dei colori e il sistema di stampa adottato.

Il committente ha diritto:per i lavori editoriali e commerciali al ritiro di una copia di bozza in colonna e ad una delle seconde bozze impaginate.

L’azienda non assume responsabilità per errori sfuggiti all’attenzione del committente nella correzione di bozze di stampa o delle prove.

Se il committente non restituisce le bozze corrette ed approvate o si limita a dare una semplice autorizzazione alla stampa, l’azienda grafica è esente da

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Pagina 178 di 441qualsiasi responsabilità per eventuali errori non segnalati.

Il committente è tenuto a rispondere delle spese per arresti di macchina dovuti ad attesa di sue deliberazioni, modifiche non comunicate con la restituzione delle bozze o, comunque, a sospensioni determinate da sua volontà o sua causa.

Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di consegna delle stesse. Quando detto termine non venga rispettato, l’azienda grafica ha diritto al pagamento del valore del materiale impegnato ed immobilizzato, più un ulteriore compenso del 5% calcolato sul valore del materiale stesso.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, l’azienda grafica, previa diffida al committente comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ha facoltà di procedere alla smobilitazione del materiale lavorato od immobilizzato, trascorsi 15 giorni dalla raccomandata. In tal caso, l’azienda grafica ha diritto al pagamento del lavoro eseguito, del valore del materiale impegnato ed immobilizzato, delle spese di impianto, nonchè del materiale e della carta destinati al lavoro commesso, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno e la messa a disposizione al cliente del materiale di sua spettanza.

Per i lavori grafici non comprendenti riproduzioni cromatiche da selezione, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione, dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il committente desidera avere l bozze tirate sulla carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative gli sono addebitate.

605 - Modificazioni di lavoro.

Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente, sono a carico di quest’ultimo.

Per ogni lavoro grafico a colori in quanto riproduzione fotografica di un bozzetto, disegno, dipinto ecc., precedentemente approvato, le bozze o prove di torchio si intendono presentate solo per l’approvazione della tonalità dei colori.

Per manifesti murali o affissi a colori la bozza o prova viene presentata in formato ridotto. Quando questa venga richiesta in formato normale sarà addebitata a parte.

Le comunicazioni o variazioni riflettenti i lavori devono essere date per iscritto, o sulle bozze o sulle prove o a parte.

Gli spostamenti, il rimaneggiamento o rifacimento parziale o totale, le correzioni, le composizioni non utilizzate, sono considerate come modifiche al lavoro e vengono fatturate a parte, così pure le bozze richieste in più dello stabilito.

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606 - Esecuzione di clichés, fotolito e pellicole di fotocomposizione.

I clichés e le fotolito sono eseguiti su disegni, fotografie, ecc. forniti dal committente; gli eventuali ritocchi ai disegni, fotografie, ecc. sono a suo carico.

I clichés e le fotolito sono fatturati a superficie. Per la fatturazione dei soli clichés, la superficie utile si ottiene moltiplicando la base per l’altezza, entrambe maggiorate di un centimetro.

Per la determinazione delle superfici dei vari tipi di fotolito valgono i prontuari emanati dai Consorzi Industriali Fotomeccanici Italiani.

I clichés, le fotolito, il tiponaggio e le pellicole di fotocomposizione, anche se fatturati a parte non si consegnano al committente, ma vengono conservati per gli eventuali ordini di ristampa per un periodo di tre anni. Su richiesta del committente potranno essere forniti dei tipons degli impianti stessi per eventuali esigenze pubblicitarie.

Trascorsi tre anni senza che il cliente abbia impartito ordini di ristampa, si può procedere senza preavviso alla loro distruzione senza che il cliente abbia diritto a reclami di sorta. Il suddetto termine è ridotto ad un anno per clichés.

607 - Proprietà artistica.

Il diritto di riproduzione di ogni modello di composizione grafica, di ogni disegno o bozzetto, di ogni confezione, ecc., da stamparsi in nero o a colori, resta riservato all’azienda grafica che lo ha creato e messo in atto e pertanto detti modelli non possono, per nessun motivo, essere riprodotti da altro stabilimento poligrafico e con altri sistemi.

Lo stampatore ha su di essi ogni e qualsiasi diritto di proprietà artistica. La eventuale consegna al committente degli originali del modello, disegno, bozzetto, confezione, ecc., con i relativi clichès, pellicole, ecc., non implica la cessione del diritto di usufruire per le sue esigenze o di trasmetterlo ad altri per la riproduzione e la stampa.

L’azienda grafica, a suo giudizio, può cedere al committente il diritto di riproduzione dietro equo compenso.

La consegna da parte del committente degli originali da riprodurre, comporta per itto di proprietà e di riproduzione degli originali stessi.608 - Carta, cartoni, tele, ecc. ecc.

La materia prima necessaria per l’esecuzione dell’ordine è fornita dall’azienda

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Pagina 180 di 441grafica. La carta, i cartoni, le tele, e qualsiasi altro materiale sono forniti e venduti con le medesime tolleranze e norme cui le cartiere e gli altri produttori usano subordinare le loro vendite ai grafici. Per la carta, i cartoni, le tele e qualsiasi altro materiale è ammessa la tolleranza d’uso.

La carta occorrente per il lavoro commesso, se fornita dal committente, dovrà avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche del sistema di stampa impiegato. L’azienda grafica non avrà alcuna responsabilità di eventuali deficienze nel risultato di stampa, qualora esse dipendano dalla qualità della carta fornitale e non da altre cause imputabili all’azienda.

Quando il committente fornisce la carta all’azienda grafica, nel rendiconto di questa, sarà ammesso uno scarto dal 5 al 10% a seconda della natura del lavoro. Le percentuali di scarto, sono calcolate in relazione alla tiratura, il numero dei passaggi ed alle difficoltà di stampa.

Per i tipi di carta che richiedono uno speciale fabbricazione, il committente è tenuto ad anticipare la metà del costo complessivo della carta.

Per i lavori, la cui durata, giustificata dalla mole, sia superiore a tre mesi, lo stampatore non è tenuto a mantenere costanti il tipo e il prezzo della carta, a meno che il committente non anticipi l’importo dell’intera fornitura.

Gli imballaggi della carta fornita dal cliente, i ritagli, i fogli guasti e qualsiasi altro materiale di confezione, rimangono di proprietà della azienda grafica.

609 - Quantitativi - Tolleranze.

I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza fino al dieci per cento in più o in meno a seconda della natura ed entità del lavoro. Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente ricevuta. Quando si tratta di opere costituite da più volumi, la percentuale di cui sopra dovrà essere espressamente pattuita.

Quando il materiale sia fornito dall’azienda grafica, per le forniture, le tolleranze qualitative e quantitative, valgono le norme a cui produttori delle materie prime usano subordinare le loro vendite.

610 - Stampa periodica.

Salvo espresse pattuizioni in deroga, i giornali, le riviste, i bollettini e tutte le pubblicazioni di carattere periodico si intendono assunte con reciproco impegno di regolare pubblicazione per tutta la durata di un anno, impegno che si intende rinnovato qualora una delle parti non ne abbia data disdetta due mesi prima della

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Pagina 181 di 441scadenza. La anticipata sospensione della pubblicazione da parte del committente dà diritto allo stampatore di essere rifuso di tutti i danni.

Nei giornali e nella stampa periodica, le testate, le rubriche, la pubblicità fissa - e come tale si considera quella costituita da stereotipie o da incisioni comprendenti la totalità delle singole inserzioni - sono stereotipate o incise a carico del committente.

Le composizioni inutilizzate, le tabelle, composizioni ed allineamento obbligato, l’uso di corpi più piccoli del normale, e tutte le varianti nel corpo del periodico che comportano una maggiore spesa della composizione corrente, sono conteggiate a parte. Anche gli estratti vengono addebitati a parte.

Il pagamento della stampa dei periodici viene effettuato alla consegna di ogni numero e prima dell’inizio della composizione del numero successivo.

611 - Termini di consegna.

I termini di consegna si intendono sempre indicativi, salvo particolari precisi accordi.

I termini di consegna, sono prorogati per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro provocate da casi di forza maggiore o gravi impedimenti di carattere tecnico (rottura di macchine, interruzione forza motrice, mancata consegna di materie prime di espressa fabbricazione, agitazioni sindacali, ecc.).

Se il cliente non provvede tempestivamente al ritiro della merce, l’azienda grafica ha facoltà di spedirla, per conto e a spese dello stesso. Qualora l’azienda grafica non si avvalga di tale facoltà ha diritto di chiedere un compenso per il magazzinaggio.

612 - Reclami.

I reclami da parte del committente debbono essere fatti per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

613 - Pagamenti.

Salvo pattuizioni diverse, il pagamento si intende convenuto in contanti a ricevimento della fattura.

I pagamenti devono essere fatti alla sede dell’azienda grafica fornitrice.

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Pagina 182 di 441Gli importi a carico del committente occorrenti per spese quali: spedizioni

postali, altre spedizioni, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, ecc. devono essere sempre corrisposti anticipatamente.

614 - Osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti.

La mancata osservanza o violazione da parte del committente, dell’autore o dell’editore delle leggi sulla stampa, sui diritti d’autore, o di quelle di P.S., oppure il rifiuto a modificare o ad omettere la pubblicazione di quanto, a motivato giudizio dell’azienda grafica, possa alle stesse essere contrario, dà diritto all’azienda grafica di recedere dal contratto in corso e di rivalersi verso il committente per tutti i danni ad essa derivanti.

Tutte le copie che, per disposizione di legge o di regolamenti, lo stampatore è tenuto a consegnare a enti e autorità, sono a carico del committente.

materiale fotografico e cinematografico

616 - Materiale dato in lavorazione per sviluppo, stampa, inversione _

I fotografi in genere, i commercianti e le case fabbricanti ricevono il materiale fotografico cinematografico impressionato dal cliente per effettuare lo sviluppo, la stampa, l’inversione, ecc., con la responsabilità limitata per danni e perdite alla sola sostituzione con eguale materiale vergine, senza alcuna ulteriore garanzia nè risarcimento.

Salvo pattuizione diversa, i negativi relativi a servizi fotografici rimangono di proprietà del fotografo.

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Pagina 183 di 441Cap. 13) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

a) ghisa, ferri, acciai, ecc.

b) alluminio e le sue leghe

metalli ferrosi e non ferrosi

616 - Oggetto di contrattazione.

I prodotti generalmente trattati nella provincia, ed ai quali i seguenti articoli si riferiscono, sono:

a) materiali ferrosi (rottami di ferro e ghisa, lingotti, bidoni, billette blumi e pani di ghisa, prodotti siderurgici laminati trafilati e derivati da vergella);

b) metalli non ferrosi, limitatamente ai seguenti, alluminio, antimonio, cadmio, nichel, rame, zinco, stagno, piombo e loro leghe (in rottami o pani);

c) getti di acciaio, getti di ghisa e getti non ferrosi.

617 - Modalità di contrattazione.

Le vendite vengono effettuate dagli stabilimenti di produzione direttamente al consumatore, con l’ausilio o meno di dettaglianti.

Possono inoltre venire effettuati dai magazzini dei dettaglianti o dai loro depositi o negozi.

618 - Forma di contrattazione.

Nelle vendite effettuate dagli stabilimenti di produzione, il contratto si ha per concluso dopo la regolare conferma, invece, può essere anche data verbalmente e con immediata bolla di consegna.

619 - Unità di contrattazione.

Nelle vendite da stabilimento di materiali ferrosi l’unità base di contrattazione costante, tuttavia normalmente viene adottato il chilogrammo.

620 - Classifiche.

a) I metalli ferrosi e non ferrosi, laminati, trafilati o estrusi debbono essere rispondenti alle norme UNI, le quali per ogni tipo descrivono la composizione della

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Pagina 184 di 441lega e le tolleranze dimensionali. In caso di contestazione, fanno testo le analisi di laboratori ufficialmente riconosciuti.

b) Per la classifica dei rottami si fa riferimento alle classifiche in categorie e alle denominazioni di uso corrente che appaiono anche nei listini ufficiali.

È generalmente valida la classifica della qualità eseguita in arrivo dall’acquirente, salvo il caso in cui il venditore non abbia chiesto e concordato l’accertamento in partenza della qualità stessa.

621 - Collaudo e certificati di qualità.

Il collaudo ed i certificati di qualità devono essere espressamente richiesti all’atto dell’ordinazione. La richiesta comporta accettazione del relativo sovraprezzo stabilito nei listini.

Il fornitore è responsabile della qualità dei materiali contrattati in relazione alle caratteristiche richieste dal committente.

622 - Peso valido.

a) Per i materiali contrattati vale il peso dichiarato dal produttore e dal commerciante; salvo contestazione da parte del ricevente se il peso non corrisponde.

b) Per quanto riguarda i rottami, ove non sia richiesta la pesatura in partenza da parte dell’acquirente, è valido il peso dichiarato dal venditore, salvo verifica da parte del ricevente. Degli eventuali ammanchi è tenuto responsabile il vettore, qualora abbia di persona verificato il peso caricato o la quantità numerica.

623 - Tolleranza sul peso.

Le tolleranze sul peso sono generalmente disciplinate dai listini.

624 - Modalità di consegna.

a) Le consegne di metalli vengono generalmente convenute franco vagone o camion o carro, o barca, presso il magazzino del venditore.

Nelle spedizioni per ferrovia, le spese di trasporto della merce alla stazione di partenza sono a carico del committente.

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Nella città di Venezia, le spese di trasporto a mezzo barca sono a carico del compratore.

b) Le consegne dei rottami ferrosi e non ferrosi, avvengono, invece, generalmente, franco destino.625 - Imballaggio.

Per quanto riguarda i semilavorati, se richiesto o necessario, l’imballaggio viene fatturato al prezzo di costo ed il venditore non è obbligato ad accettarne la restituzione, salvo accordi contrari.

Nel caso di rottami, invece, se la consegna viene effettuata alla rinfusa oppure su contenitori o ceste, queste debbono essere restituite a cura e spese del compratore.

626 - Determinazione del prezzo.

Il prezzo viene convenuto, di regola, per merce a peso in ragione di Kg., ql. o tonn. e per merce in misura in ragione di metro o mq.

627 - Prezzo base e prezzo effettivo.

Nella contrattazione viene osservato un prezzo base risultante dai listini nazionali o particolari, maggiorato da eventuali extra per determinate dimensioni, qualità, profili e quantità.

Per prezzo “effettivo” o “globale” o “finito” si intende il prezzo base maggiorato degli eventuali extra.

628 - Variazioni del prezzo.

I prezzi e le condizioni pattuiti restano invariati, salvo che esplicita clausola in contrario non figuri nel contratto.

629 - Pagamento.

Le modalità del pagamento vengono normalmente precisate nella offerta.

Il pagamento dei rottami non ferrosi viene effettuato normalmente al ricevimento della merce.

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Pagina 186 di 441Il pagamento dei rottami ferrosi, viene effettuato per l’80% dell’importo totale,

contro documenti ferroviari, e il saldo a classifica effettuata in ferreria ed a ricevimenti della fattura.

630 - Commissione.

La provvigione sulla merce data in commissione si calcola sul prezzo di fattura dedotti lo sconto, l’I.V.A., il nolo e l’imballo eventuali, senza alcun altro diffalco.

L’ammontare della provvigione dovuta al commissionario per le vendite da lui eseguite viene stabilita di volta in volta dalla ditta venditrice.

c) rame e sue leghe (*)

d) argento, oro, platino ed altri metalli preziosi (*)

e) altri metalli (*)

f) rottami di metalli vari (*)

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Pagina 187 di 441Cap. 14) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

a) macchine ed apparecchi diversi (*)

a bis) costruzioni di carpenteria metallica e meccanica in genere

631 - Oggetto di Contrattazione.

Manufatti di ogni tipo (edifici civili, industriali, ponti, tralicci, impianti chimici e meccanici, serbatoi ecc.) realizzati in carpenteria metallica e lavorazioni meccaniche in genere.632 - Unità di base di contrattazione.

È generalmente il Kg. per la carpenteria. Per le altre lavorazioni meccaniche l’unità base viene definita di volta in volta.

633 - Collaudi.

Possono essere richiesti dal cliente collaudi di ogni genere sui materiali e sulle condizioni statiche del manufatto, che devono essere richiesti in sede di offerta e il venditore ne potrà tenere conto nel prezzo di vendita.

634 - Prezzo.

Il prezzo è quello che risulta dal contratto.

In mancanza di pattuizione i pagamenti debbono di norma, essere effettuati nel termine di 60 giorni data fattura, con interessi di mora, al tasso bancario vigente al momento, oltre tale termine.

riparazioni navali

635 - Riparazioni navali.

Solo il Comandante di una nave ha i poteri di impegnare l’armatore e la nave stessa: nè agente nè ispettore, se non provvisti di mandato, possono contrarre debiti per lavori per conto dell’armatore.

(*) Non sono stati accertati usi

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Se non vi è stata una trattativa preventiva fra armatore e cantiere, che abbia stabilito i lavori ed i prezzi, gli ordini di lavoro debbono essere firmati dal Comandante della nave.

Per quanto possibile, agli ordini debbono seguire preventivi di costo e tempo, in modo di dare la possibilità agli organi tecnici dell’armatore di esaminare la convenienza del lavoro e la congruità dei prezzi.

La fattura deve essere presentata prima della partenza della nave e firmata dal Comandante o dal mandatario dell’armatore per l’accettazione.

In particolare per le navi estere il pagamento dei lavori deve essere effettuato prima della partenza della nave, oppure sostituito da un’idonea garanzia che il pagamento stesso sarà effettuato nei termini richiesti dal cantiere e comunque non oltre i 30 giorni dalla partenza della nave stessa.

b) mezzi di trasporto (velocipedi, motocicli, autoveicoli, trattori, aeromobili, natanti) (*)

(*) Non sono stati accertati usi

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Pagina 189 di 441Cap. 15) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE

DEI MINERALI NON METALLIFERI

a) perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche (*)

b) marmo, pietre ed alabastro lavorato (*)c) cementi, agglomerati cementizi, calci, gessi (i)

636 - Requisiti richiesti nelle calci.

Tutte le calci debbono avere un contenuto in carboni, carbonati, impurità globalmente non superiore al 6%.

Le calci grasse, spente o grasselli, oltre ai requisiti di cui sopra, debbono essere completamente idratate ed avere massimo 1% di calcinaroli (granziol).

Le calci grasse in zolle, oltre ai requisiti di cui sopra, debbono avere massimo 3% di umidità ed un rendimento in grassello di 2.5 mc. per tonn. (per quanto non specificato, vedasi il D.M. 31/8/72 in G.U. n. 287 del 6.2.72).

La calce idrata (fiore di calce) deve dare un residuo al vaglio da 4.900 maglie/cmq. - 5%.

La calce idrata da costruzioni deve dare un rsiduo al vaglio da 4.900 maglie/cmq. - 15%.

637 - Consegna

Salvo convenzione contraria, la consegna si intende pattuita per merce posta franca di spese su vagone ferroviario oppure su barca o autocarro o carro del compratore prezzo le officine o i depositi del fornitore.

La consegna franco destino si deve intendere per merce posta su barca, autocarro o carro nelle località fissate per il ricevimento.

638 - Tolleranze di peso.

Sul peso dichiarato, sia per la merce in sacchi che alla rinfusa, è ammessa la tolleranza in più o in meno dell’1%.

639 - Pagamento.

(*) Non sono stati accertati usi(i) Disciplinati con D.P.R. 3.6.1968 (in G.U. n. 180 del 18/7/1968) Legge 26.5.1965 n. 595(in G.U. n. 143 del 10.6.1965); D.M. 14.1.1966 (in G.U. n. 37 del 12.2.1966)

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Pagina 190 di 441Il pagamento viene effettuato generalmente a 30 giorni, salvo patti contrari.

640 - Malte preconfezionate.

Le malte preconfezionate umide vengono normalmente fornite in contenitori metallici o sacchi in plastica; le malte preconfezionate secche in sacchi di carta o plastica con l’indicazione dei componenti.

641 - Conglomerato cementizio preconfezionato (o calcestruzzo).

Il conglomerato cementizio preconfezionato viene fornito, sia franco partenza che franco destino, pronto l’uso.

642 - Tipi di calcestruzzo.

Il calcestruzzo preconfezionato si distingue in due tipi:a) quello a resistenza garantitab) quello a dosaggio.

643 - Calcestruzzo a resistenza garantita.

Il calcestruzzo preconfezionato a classe di resistenza garantita è quello definito dalle seguenti caratteristiche che debbono essere garantite dalla ditta fornitrice:— classe di resistenza caratteristica a 28 gg. di maturazione— consistenza— dimensione massima dell’inerte e composizione granulometrica— tipo e classe del cemento.

644 - Calcestruzzo a dosaggio.

Il calcestruzzo preconfezionato a dosaggio, è quello definito dalle seguenti caratteristiche, che debbono essere garantite dalla ditta fornitrice:

— dosaggio del cemento— tipo e classe del cemento— dimensione massima dell’inerte— peso granulometrico, se richiesto.

La prova di consistenza è determinata con la prova di abbassamento del cono

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Pagina 191 di 441ABRAMS sul prelievo di uno o più carichi a scelta dell’impresa acquirente.

Il valore deve essere contenuto nei seguenti limiti:

categoria consistenza abbassamento al conoABRAMS in cm.

UMIDA U 4 ± 2

PLASTICA P 7 ± 2

FLUIDA F > 13 ± 3

645 - Corrispondenza della fornitura.

All’atto della consegna l’impresa dovrà verificare la corrispondenza tra l’ordine e la bolla di consegna.

Con la firma della bolla di consegna si riconosce la rispondenza tra merce ordinata e merce fornita. Tale firma non implica l’accettazione della qualità del prodotto che, a richiesta dell’acquirente, verrà controllata secondo quanto previsto negli art. 643 e 644.

646 - Qualità della fornitura.

L’unità di misura per la fornitura è il m3 costipato a rifiuto. La quantità fornita si ottiene dividendo il peso totale del carico per la densità del calcestruzzo, rilevata come media di quattro provini cubici cpstipati a rifiuto.

Su ciascun carico è consentita una tolleranza del 3% in eccesso o in difetto. La quantità si valuta sulla tonalità della fornitura, e compensando la deficienza o eccedenza di ciascun carico.

647 - Prove sui calcestruzzi.

La ditta fornitrice concorda con l’impresa l’esecuzione di eventuali prove preliminari alla fornitura, che permettano all’impresa stessa di individuare i tipi di calcestruzzo più idonei, sulla base delle materie prime esistenti in centrale.

Le prove di controllo della qualità sono quelle eseguite in cantiere ed in contraddittorio nel corso della fornitura e servono ad accertare la regolarità della fornitura. (i)

Tali prove sono effettuate in un unico laboratorio scelto di comune accordo fra

(i) Vedasi ora la legge 25.11.1971, n. 1086.

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Pagina 192 di 441le parti e, in caso di esito negativo delle stesse gli oneri relativi saranno a carico della ditta fornitrice.

Le prove ufficiali sono quelle richieste dall’impresa o dal committente per soddisfare ad impegni contrattuali o di legge e sono a carico dell’impresa.

La frequenza dei prelievi è stabilita di comune accordo conformemente alle norme vigenti fra le parti, tenendo presente il tipo, l’entità della fornitura ed il numero delle prove necessarie al calcolo della resistenza caratteristica.

d) materiali da costruzione

laterizi

648 - Requisiti

I requisiti richiesti nei laterizi sono quelli previsti nel R.D. 16.II.39 n. 2233.

649 - Unità base della contrattazione.

I laterizi si contrattano normalmente ad unità.Il materiale forato da muro viene contrattato ad unità ed anche a mq. Quello

da sottotegole, da soffitto e da solaio, generalmente a mq.Il materiale da copertura (tegole piane e coppi) viene contrattato

esclusivamente ad unità.

650 - Tolleranza sulle dimensioni.

Rispetto alle dimensioni indicate in contratto o nei listini del venditore, sono tollerate soltanto quelle minime differenze dovute esclusivamente alla variabilità del calo dell’argilla per effetto della cottura e comunque previste dalle norme UNI.

651 - Clausola “circa” di quantità.

Quando la quantità venduta viene indicata con la clausola “circa”, si intende che il venditore ha la facoltà di consegnare il 5% in più o in meno della quantità contrattata, nei trasporti a mezzo barca, ed il 2% nei trasporti a mezzo camion o vagone.

652 - Ritiro della merce da bordo o da banchina.

Il ritiro della merce da bordo della nave o da banchina deve avvenire entro 4 giorni dopo che il venditore o il suo rappresentante ha dichiarato al compratore che

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Pagina 193 di 441la merce è pronta alla consegna.

653 - Luogo della consegna.

I laterizi vengono prevalentemente venduti franco automezzo destino o franco barca arrivo.

Per quanto riguarda i mattoni e bimattoni, trasportati con automezzi ribaltabili, questi si intendono scaricati franco cantiere.

654 - Carico e scarico.

Il venditore deve provvedere al carico della merce, qualunque sia il mezzo di trasporto, mentre allo scarico in arrivo deve provvedere il compratore, salvo pattuizione contraria.

655 - Oneri del compratore nei casi di contestazione sulla merce.

Nei casi di ammanchi o vizi palesi della merce, il compratore deve, entro 8 giorni dal ricevimento della merce stessa, far constatare l’ammanco o i vizi denunciandoli al venditore e, nel caso di vizi, concorderà unas equa riduzione di prezzo o la pronta sostituzione della merce. (i)

656 - Mediazione.

Le compravendite di laterizi vengono generalmente concluse senza l’intervento del mediatore.

e) porcellane, maioliche e terraglie (*)

f) lavori in vetro e cristallo

I) CONTERIE E PERLE A LUME

657 - Denominazione “conterie”.

Con la denominazione “conterie” si intendono le perle di vetro, fabbricate a Murano, ricavate da canna di vetro forata, tagliata con la stessa lunghezza del (i) Vedasi R.D. 2233 del 16.11.39(*) Non sono stati accertati usi.

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Pagina 194 di 441diametro ed arrotondate a caldo, di misura variante da 1 a 4 “mm” e, per speciali richieste, fino a 9 “mm”.

Dette perle vengono impiegate nella passamaneria, negli articoli di moda, quali collane, borsette, ecc., negli articoli da vestiario, come guarnizioni di abiti e confezioni in genere e, nella fabbricazione di apparecchi da illuminazione, per la guarnizione di abat--jours (frange).

658 - Denominazione “perle artistiche” o “fantasia”.

Con la denominazione “perla artistica”, generalmente conosciuta come “perla a lume” o “perla veneziana”, s’intende la perla di vetro fabbricata alla fiamma a gas(i)

da bacchetta di vetro massiccia.

Le perle artistiche vengono impiegate per la fabbricazione di collane, orecchini, bracciali ed altri articoli di ornamento.

659 - Modalità di contrattazione delle conterie.

Le conterie vengono vendute a peso, a seconda dell’impiego cui sono destinate, sfilate, oppure infilate su filo di cotone o di lino o di nylon (2).

Le conterie sfilate vengono generalmente confezionate in sacchetti di plastica del peso di una libbra, oppure di kg. 0,500 - 1 - 5 - 10 ciascuno.

Le conterie infilate su filo di cotone o di lino sono generalmente confezionate in mazzi di diversa lunghezza (generalmente 25 cm.) in sacchetti di plastica da 500 gr. o 1 kg.

660 - Modalità di contrattazione delle perle artistiche.

Le perle artistiche, o fantasia, comprendenti anche le rosette molate ed i bottoni per abbigliamento, vengono vendute sfuse od infilate in mazzi, generalmente da 100 o più pezzi.

La confezionatura è fatta in sacchetti di politilene.

661 - Libbra inglese.

(i) Originariamente erano fabbricate al “lume” a petrolio, da cui la denominazione “Lume”.(2) Fino a 40 anni fa si infilavano a macchina le conterie su filo di ferro per le corone funerarie usate in Francia. Usanza cessata

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Pagina 195 di 441Nelle vendite di conterie, la libbra inglese viene ragguagliata a gr. 450.

662 - Imballaggio.

Le conterie e le perle artistiche possono essere imballate in casse di legno dello spessore di 20 mm. circa, cerchiate con reggetta, oppure in solide scatole di cartone ondulato, o liscio con anima di rinforzo all’interno e reggette. Le conterie sfilate vengono imballate in sacchi di plastica.

663 - Spese di imballaggio.

Le spese di imballaggio, non addebitate in fattura, si intendono comprese nel prezzo di vendita.

Nel caso che il compratore o la natura del trasporto richiedano un imballaggio speciale della merce, si ha una maggiorazione del prezzo da convenirsi fra le parti.664 - Tara.

Quando le conterie sono vendute a peso, viene dedotta la tara reale dell’imballaggio esterno, mentre la carta in cui sono confezionati i mazzi di conterie, lo spago con cui sono legati i pacchi e le plastiche o le tele dei sacchetti contenenti la merce sfilata, vengono computati tara per merce.

665 - Contestazioni sulla qualità della merce ricevuta.

Nel caso che il compratore riscontri dei vizi della merce ricevuta, e questi vizi riguardino una sola parte della merce stessa, egli deve pagare l’importo della fattura corrispondente alla parte di merce risultante sana, e denunziare i vizi riscontrati al venditore entro i termini di legge.

II - VETRI ARTISTICI

666 - Oggetto di contrattazione.

Con la denominazione “vetri artistici di Murano”, vengono intesi quegli articoli, con caratteristiche ornamentali, prodotti a Murano, in vetro trasparente od opaco, lavorato a caldo, modellato e/o finito a mano libera.

Con la denominazione “vetri decorati di Murano”, vengono intesi quegli articoli in vetro, dipinti a smalto e/o oro, e/o graffiti su foglie d’oro, e

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Pagina 196 di 441successivamente immessi in muffola per la cottura.

Con la denominazione “cristallo”, a Murano si usa, per quanto impropriamente, indicare gli articoli in vetro trasparente incolore.

667 - Unità base di contrattazione.

La merce viene contrattata a pezzo.668 - Modalità di contrattazione dei lampadari ed affini.

I lampadari e gli articoli per illuminazione si intendono contrattati senza montaggio elettrico.

669 - Tolleranza.

Considerato il particolare procedimento di lavorazione, è sempre ammessa una certa tolleranza sulle fogge, le misure, il colore e le decorazioni richieste nel prodotto.

670 - Condizioni di vendita.

I prezzi dei prodotti venduti si intendono normalmente franco fabbrica.L’imballaggio viene abitualmente fatturato.

III - VETRI E CRISTALLI

671 - Vetro piano tirato: ultrasottile, sottile, normale, forte e spesso.

Con la denominazione “vetro piano tirato” si intendono le lastre piane ottenute per tirature meccanica della massa fusa e che non hanno subito sulle due facce, naturalmente lucide, alcuna lavorazione di superficie. Il vetro può essere incolore o colorato.

a) Vendite tra produttore e grossista. I vetri tirati di produzione nazionale vengono acquistati dai grossisti in varie misure ed imballati nel seguente modo:

– il vetro ultrasottile in casse da mq. 130 a mq. 200;– il vetro sottile in casse da mq. 100 a mq. 180;– il vetro normale in casse da mq. 160 a mq. 200 (larghezza di macchina);– il vetro forte in casse da mq. 120 a mq. 150 (larghezza di macchina);– il vetro spesso in casse da mq. 120 a mq. 140, e da mq. 75 a mq. 100 (larghezza

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Pagina 197 di 441di macchina), a seconda degli spessori.

Il prezzo viene calcolato a mq. e varia secondo le scelte e le diverse categorie.

Per “camionata” s’intende contrattato un quantitativo di almeno q.li 250.

Per il prodotto nazionale sono ammesse le seguenti tolleranze di spessore:– vetro ultrasottile da mm. 1,2 a mm. 1,4 di spessore– vetro ultrasottile da mm. 1,6 a mm. 1,8 di spessore– vetro sottile da mm. 1,8 a mm. 2,2 di spessore- vetro normale da mm. 2,8 a mm. 3,2 di spessore- vetro normale da mm. 3,8 a mm. 4,2 di spessore- vetro normale da mm. 4,5 a mm. 5,1 di spessore- vetro spesso da mm. 5,2 a mm. 5,8 di spessore- vetro spesso da mm. 6,2 a mm. 6,8 di spessore

Entro i limiti su elencati, sono tollerate differenze di spessore tra un punto e l’altro di una stessa lastra.

b) Vendite da grossista a rivenditore o privato.

Nelle vendite da grossista a rivenditore o privato, la merce viene consegnata in casse o in lastre sciolte.

Il prezzo viene calcolato a mq.

La merce viene, di regola, consegnata franco magazzino del cliente.

Il prodotto viene fornito nelle tolleranze di spessore più sopra indicate per le vendite tra produttore e grossista.

672 - Vetro piano tirato: ultraforte o ultraspesso.

a) Vendite tra produttore e grossista. I vetri ultraspessi vengono acquistati dai grossisti nei seguenti imballaggi:vetri da mm. 7,5 a mm. 8,5 di spessore in casse da mq. 80;vetri da mm. 9,4 a mm. 10,6 di spessore in casse da mq. 65;vetri da mm. 11,3 a mm. 12,7 di spessore in casse da mq. 50;vetri da mm. 14,0 a mm. 16,0 di spessore in casse da mq. 35 e 45;vetri da mm. 18,0 a mm. 20,0 di spessore in casse da mq. 25 e 35;vetri da mm. 23,0 a mm. 27,0 di spessore in casse da mq. 20 e 25;vetri da mm. 28,0 a mm. 32,0 di spessore in casse da mq. 20.

Il prezzo viene calcolato a mq.

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b) Vendite da grossista a rivenditore o privato. Nelle vendite da grossista a rivenditore o privato, il vetro ultraspesso viene consegnato in casse oppure in lastre sciolte.

Il prezzo viene generalmente calcolato a mq.

Il prodotto è fornito nelle tolleranze di spessore più sopra indicate per le vendite tra produttore e grossista.

Sono tollerate difformità di spessore in una stessa lastra.

673 - Vetro greggio.

Con la denominazione “Vetro greggio” si intende un vetro piano colato e laminato le cui facce non hanno subito alcuna lavorazione successiva e che porta su una o entrambe le facce impressi disegni o motivi ornamentali.

Comprende generalmente i vetri stampati incolori o colorati, i vetri retianti e quelli chiamati vetri cattedrale, giardiniera, martellati e rigati siano essi incolori i colorati.

a) Vendite fra produttore e grossista.

I prodotti greggi vengono acquistati in misure fisse o libere, e consegnati alla rinfusa oppure in gabbie.

Il quantitativo di merce contenuto in ogni gabbia varia secondo lo spessore e la qualità della merce stessa, e va da un minimo di 40 mq. per i cattedrali ed martellati di forte spessore, a un massimo di mq. 200 per gli stampati bianchi.

La merce viene consegnata franco destino, in camionata (carico) completa.Per camionata completa si intende un quantitativo di almeno 250 q.li.

Il prodotto nazionale viene consegnato nei seguenti spessori e relative tolleranze:

— vetro stampato incolore o colorato:spessore da mm. 3,3 a mm. 4,5;spessore da mm. 5,3 a mm. 6,5;

— vetro giardiniera incolore o colorato:spessore da mm. 3,3 a mm. 4,5;

— vetro retinato o armato:spessore da mm. 5,3 a mm. 6,5;

— vetro stampato per tempera:spessore da mm. 7,5 a mm. 8,5;

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Pagina 199 di 441spessore da mm. 9,5 a mm. 10,5.

Entro le tolleranze suelencate, sono ammesse difformità di spessore in una stessa lastra.

b) Vendite da grossista a rivenditore o privato.

I prodotti greggi vengono venduti dai grossisti ai rivenditori in gabbie oppure fogli a misure fisse; ai privati a misure fisse.

Il prezzo viene calcolato a mq.

La merce viene consegnata franco destino.

Il prodotto viene fornito nelle tolleranze di spessore più sopra indicate per le vendite fra produttore e grossista.Entro le tolleranze stesse sono ammesse difformità di spessore in una stessa lastra.

674 - Vetro pressato per l’edilizia (o pressato per vetricemento).

Con la denominazione “pressato per l’edilizia” si intendono quegli elementi geometrici pressati in vetro incolore o colorato con dimensioni e profili richiesti dall’impiego nelle strutture vetro-cementizie.

I prodotti pressati comprendono le piastrelle a punta di diamante, le tegole marsigliesi e i diffusori semplici o doppi (mattoni a camera d’aria) per pareti e per coperture.

a) Vendite tra produttore e grossista.

I prodotti pressati vengono contrattati a numero.

Il prezzo viene calcolato a pezzo.

La merce viene consegnata franco destino, a vagoni o camionate completi oppure unitamente al prodotto greggio.

L’imballaggio è costituito da scatole di cartone ed è fornito gratis.

b) Vendite da grossista a rivenditore o privato.

Nelle vendite da grossista a rivenditore o privato, i prodotti pressati si contrattano a numero ed anche il prezzo viene calcolato a pezzo.

A volte i pannelli di vetrocemento vengono contrattati a mq. con misurazione

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Pagina 200 di 441da bordo a bordo dei pannelli stessi;

La merce viene, di regola, consegnata franco magazzino del venditore.Quando necessario, l’imballaggio viene costituito da casse e fatturato al

costo.

675 - Cristallo “float”.

Con la denominazione “cristallo float” si intendono le lastre piane di vetro ottenute per colata su bagno metallico e con entrambe le facce aventi planimetria tale da assicurare una visione pressochè esente da distorsioni. Il vetro può essere incolore o colorato.

a) Vendite fra produttore e grossista.Il prezzo viene calcolato in base allo spessore.

Lo spessore dei “cristalli float” varia da mm. 4 a mm. 19 nelle seguenti tolleranze:— spessore mm. da 3,8 a 4,2— ” ” ” 4,8 a 5,2— ” ” ” 5,8 a 6,2— ” ” ” 7,7 a 8,3— ” ” ” 9,7 a 10,3— ” ” ” 11,7 a 12,3— ” ” ” 14,7 a 15,5— ” ” ” 18,5 a 19,5

L’acquirente tuttavia, non può pretendere lastre di uno spessore fisso al di fuori delle suelencate tolleranze.

La merce viene generalmente consegnata franco destino, in vagoni o camionate complete in lastre alla rinfusa (su cavalletti) o in casse.

b) Vendite da grossista a rivenditore o privato. I cristalli da vetrina vengono venduti dai grossisti a mq.

I cristalli da specchio vengono anch’essi venduti a mq., con prezzo variabile secondo le dimensioni e le varie lavorazioni, con particolare riferimento alla dagomatura e alle decorazioni.

La merce viene consegnata franco destino.

Il prodotto viene fornito nelle tolleranze di spessore più sopra indicate alla lettera a).

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Pagina 201 di 441676 - Opaline bianche e colorate.

Con la denominazione “opalina” si intende il cristallo colorato in pasta, essenzialmente opaco nei colori scuri, debolmente traslucido nel bianco e negli altri colori chiari.

a) Vendite fra produttore e grossista. - La merce viene acquistatat in volumi a misure libere o fisse.

Il prezzo viene calcolato a mq. e varia secondo la categoria di superficie lo spessore ed il colore.

La merce è consegnata alla rinfusa oppure imballata in casse da fatturarsi al costo.

La spedizione viene effettuata in vagoni completi o, nel caso di piccole partite, unitamente ai cristalli.

Per “vagone completo” si intende un minimo di carico di 60 q.li.

b) Vendite da grossista a rivenditore o privato. - Nelle vendite da grossista a rivenditore, le opaline vengono contrattate, di regola, in misure libere; nelle vendite fra grossista e privato, invece, le opaline vengono contrattate a misure fisse, con o senza lavorazioni.

Il prezzo viene calcolato a mq. qualche volta a pezzo, secondo le lavorazioni eseguite.

Le opaline sono contrattate con le seguenti tolleranze di spessore:opaline lustre su una faccia: spessori da mm. 5-7; 7-9; 9-11; 11-13;opaline gregge bianche-nere: spessori da mm. 7-9; 9-11; 11-13; 13-15;opaline colorate: spessori da mm. 8-10; 10-12; 12-14.

L’acquirente non può pretendere uno spessore fissato poichè la merce viene fornita nelle tolleranze suelencate

Ad eccezione del colore bianco o nero, non è garantita l’uniformità di tinta fra una lastra e l’altra.

677 - Condizioni generali di vendita tra grossisti e rivenditori o privati.

I rischi del trasporto sono a carico del fornitore anche nelle consegne “franco destino”.

La fatturazione viene sempre effettuata sulla base delle misure multiple di quattro per il tirato e il “float” e di tre per i prodotti greggi. In caso di misure non

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Pagina 202 di 441multipli di quattro o di tre, viene fatturato il multiplo superiore.

L’acquirente non ha il diritto di reclamare per la mancanza di planimetria nelle lastre di vetro ultra sottile, normale, forte, spesso e ultraforte o ultraspesso.

Non può, inoltre, reclamare per la presenza di eventuali poco accentuate striature o bollicine.

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Pagina 203 di 441Cap. 16) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE.

fertilizzanti - anticrittogamici - insetticidi – diserbanti (*)

678 - Certificato d’analisi.

Il compratore che intenda contestare il titolo della merce fornita e che abbia fatto denuncia di vizio entro 8 giorni, dovrà - entro 45 giorni dalla data di consegna della merce - presentare alla ditta venditrice per ogni singola partita un regolare certificato di analisi emesso da un laboratorio statale autorizzato.

Tale certificato deve portare tutte le indicazioni necessarie ad individuare la partita cui l’analisi si riferisce.

679 - Controllo del titolo dei concimi fosfatici.

Il compratore può controllare il titolo dei concimi fosfatici mediante analisi da farsi - a sue spese - in un Laboratorio statale autorizzato.

Se l’analisi dà per risultato un titolo inferiore al minimo tenuto conto delle tolleranze di legge, l’acquirente può contestarla al venditore con le modalità di cui all’articolo precedente. Ove il venditore non accetti il risultato dell’analisi presentatagli dall’acquirente procederà in contraddittorio con lo stesso, al campionamento sul 3% del numero dei sacchi, di ciascuna partita.

Quando la partita sia stata acquistata direttamente presso il produttore, essa dovrà essere conservata intatta a cura del compratore fino al campionamento. Se i sacchi non fossero stati conservati intatti o non si trovassero in perfette condizioni, la contestazione decade ed il titolo preso per la base nella determinazione del prezzo sarà considerato definitivo.

Il tal caso in cui la vendita della merce avvenga alla rinfusa non saranno validi altri campioni che non siano stati prelevati, su richiesta dal compratore, in contraddittorio con il venditore, dalla merce caricata, in partenza presso il venditore.

Il campionamento sarà eseguito come appresso: si prelevano tre campioni sigillati, di cui uno è trattenuto dal compratore e due dal venditore e su di essi ciascuna delle parti procede all’analisi presso un laboratorio statale di chimica agraria autorizzato, escluso quello di Milano. Si procederà allo scambio simultaneo di tali analisi e se i loro risultati non saranno inferiori al titolo minimo garantito, si considererà definitivo il titolo fatturato.(*) La produzione, il commercio e la vendita dei fertilizzanti (concimi ammendati e correttivi) sono disciplinate dalla legge 748/84.

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Se invece uno o entrambi i risultati fossero inferiori al minimo suddetto, sarà fatta esperire, in mancanza di soluzione amichevole, analisi arbitrale sul terzo campione di riserva presso il Laboratorio di Chimica dell’Istituto Sperimentale sulla Nutrizione delle Piante di Roma e sul risultato di tale analisi verrà emessa fattura definitiva.

Unicamente quando il pagamento sia convenuto ad analisi, per ferfosfato minerale, se la differenza di titolo fra le due analisi non supererà la mezza unità di anidride fosforica, la liquidazione sarà fatta sulla media dei risultati delle due analisi; quando la differenza superi la mezza unità, si ricorrerà, in mancanza di soluzione amichevole, all’ analisi arbitrale del Laboratorio di Chimica dell’Istituto Sperimentale sulla Nutrizione delle Piante di Roma sul terzo campione, il cui risultato farà stato ai fini della fatturazione definitiva.

Le spese occorrenti per le operazioni suddette sono sostenute dalla parte soccombente.

680 - Responsabilità del venditore.

Il venditore non assume responsabilità per il materiale che gli viene messo a disposizione delle ferrovie, tranvie o dalle imprese di trasporti terrestri, fluviali e marittimi, e non risponde di conseguenza dei danni che possono derivare da infiltrazioni di acqua, inquinamento, ecc.

681 - Assicurazioni.

L’assicurazione della merce verrà effettuata solo se richiesta dal compratore che ne sosterrà l’onere.

682 - Ritiro della merce.

Generalmente il ritiro della merce avviene con congruo preavviso.

a) concimiCONCIMI FOSFATICI

683 - Perfosfato semplice o minerale

Il perfosfato semplice o minerale (perfosfato, super) si fabbrica nel titolo 18-20% (e in altri più elevati) di anidride fosforica solubile in acqua e citrato ammonico, nei tipi pulverlento e granulare.

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Il prezzo comunque, viene sempre fissato secondo il titolo forfetario di cui al comma seguente.

Il prezzo viene riferito a forfait al titolo medio di anidride fosforica meno 3/10, franco su veicolo fabbrica, per merce insaccata o rinfusa. Nella vendita di merce alla rinfusa, per consegna “franco destino”, è ammesso un calo naturale fino all’1% della quantità spedita.

La merce può essere venduta:a) alla rinfusab) in sacchi della fabbricac) in sacchi del cliente

684 - Perfosfato super (trisuper)

Il perfosfato triplo (trisuper) è un fertilizzante fosfatico arricchito mediante attacco della fosforite con acido fosforico.

Viene venduto in sacchi di plastica da Kg. 50 netto, merce resa franco magazzino del distributore.

Il titolo minimo è il 38% valutato come per il perfosfato minerale.

685 - Scorie Thomas.

Le scorie Thomas di importazione via terra si acquistano base origine e transiti alpini, quelle di importazione via mare base porti. Sono contenute in sacchi di juta o di carta, lordo per netto.

Le scorie di Thomas nazionali vengono vendute “franco destino” oppure “partenza” e anch’esse contrattate lordo per netto.

Il titolo minimo è il 12% di P 205.

Il prezzo è riferito sempre al contenuto di anidride fosforica totale, di cui non meno del 75% solubile in acido citrico al 2% e ad un prodotto con finezza di macinazione superiore al 75% al setaccio a maglia di 0,160 mm. oppure 96% al setaccio a maglia di 0,160 mm. oppure 96% al setaccio a maglia di 0,630 mm.

Per le scorie estere il pagamento viene fatto contro documenti, su fara provvisoria, redatta al titolo medio venduto, salvo conguaglio in base al titolo definitvo accertato.

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Pagina 206 di 441CONCIMI AZOTATI SINTETICI E NATURALI

686 - Qualità.

Il prodotto è conforme al venduto quando alla analisi rilevi un contenuto non inferiore al titolo minimo contrattato, con le tolleranze di legge.687 - Prezzo.

Il prezzo viene stabilito in base al contenuto medio in azoto e può variare a seconda della qualità dell’imballaggio.

688 - Variazioni stagionali dei prezzi.

I prezzi dei concimi azotati sintetici, dall’inizio della campagna autunnale fino alla primaverile, sono soggetti, di regola ad una maggiorazione mensile.

689 - Solfato ammonico.

Il solfato ammonico è il prodotto cristallino semolato di colore variabile dal bianco al grigio o al giallo paglierino.

Il solfato ammonico può essere ottenuto da gasometro o cokeria e in questo caso è di colore variabile.

Si commercia in sacchi di carta, di juta, di plastica ed alla rinfusa.

690 - Nitrato ammonico diluito.

Il titolo minimo è il 20% di N nitrico ed ammoniacale.Ciascuna forma di N deve rappresentare circa la metà dell’azoto presente.

È generalmente granulare.

Si commercia alla rinfusa o in sacchi di plastica, carta o in sacchi di juta foderati di carta.

691 - Solfonitrato ammonico.

Il titolo minimo è il 25% N valutato come azoto ammoniacale e nitrico titolo minimo di azoto nitrico 5%.

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Pagina 207 di 441Si commercia in sacchi di plastica da Kg. 50.

692 - Nitrato di calcio.

Il titolo minimo è il 15% di N valutato come N totale o come N nitrico e N ammoniacale. Titolo massimo di N ammoniacale 1,5 N.

È un prodotto granulare, igroscopico, deliquiscente.

Si commercia in sacchi di carta o di juta, foderati di carta bitumata o in sacchi di plastica.

693 - Nitrato di soda.

Il titolo minimo è il 15% N valutato come N nitrico.

Si commercia o in sacchi di carta o di juta foderati di carta, o in sacchi di plastica.

694 - Nitrato di soda del Cile (sale).

Il nitrato di soda del Cile è posto in commercio nel tipo greggio e/o granulare.

Esso è di colore normalmente bianco il titolo è il 15% valutato come N nitrico.

Il nitrato di soda del Cile, si consegna base porti, vagone o barca, merce nazionalizzata, in sacchi da 100 o da 50 Kg.

Il pagamento è convenuto all’ordine senza sconto, su analisi di origine, peso in partenza.

695 - Calciocianamide.

Il titolo minimo è il 18% di N valutato con N totale di cui almeno il 75% sotto forma di N cianamidico.

La calciocianamide, contrattata sulla base del 15-16% di azoto amidico, viene di fatto consegnata dalle fabbriche nel titolo 20-21% ed in sacchi da Kg. 75 (juta foderata con carta bitumata) oppure da Kg. 37,5 (carta bitumata) o plastica.

Il prezzo di vendita si intende sempre riferito al peso di Kg. 100 titolo 15-16%

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Pagina 208 di 441oppure di Kg. 75, titolo 20-21 %.

696 - Urea-agricola.

Il titolo minimo è il 44% di N valutato come N totale, espresso con N ureico.

Si commercia in sacchi di plastica da Kg. 50.

CONCIMI E SALI POTASSICI

697 - Concimi potassici.

I concimi e sali potassici sono di composizione variabile e si valutano tutti in base al contenuto in ossido di potassio, differenziando quello proveniente da solfato, da quello proveniente da cloruro.(*)

I concimi potassici sono rapportati ai seguenti titoli:

Solfato di potassio 47% K20 solubile in acqua.Cloruro di potassio 37% K20 solubile in acqua.

I sali di provenienza estera sono accompagnati dal certificato di origine dello Stato da cui provengono e da certificati di analisi effettuate su campioni prelevati in partenza.

Le eventuali nuove analisi richieste dal compratore, devono essere fatte su campioni prelevati in partenza, secondo le condizioni di contratto.

I concimi potassici si vendono su denominazione e con garanzia di titolo in ossido di potassio.

Per i potassici di provenienza estera, i prezzi vengono stabiliti a quintale per merce nazionalizzata, franco stazione confine (minimo un vagone di 150-200 q.li), e/o vagone e/o camion ai porti di scarico per la merce importata via mare.

I concimi o sali potassici sono venduti alla rinfusa o in sacchi lordo per netto.

Sono a carico dell’acquirente le spese di trasporto dal confine o dal porto fino a destino.

Il pagamento è stabilito a pronti o con valuta a 30-60 giorni.

Per le vendite di merce importata via terra, il compratore perderà il diritto di (*) Titolo massimo in cloro = 3%

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Pagina 209 di 441reclamare sul titolo della merce, qualora non fornisca la bolletta di ripesatura in arrivo delle FF.SS. dalla quale possa dedursi l’eventuale aumento di peso della merce durante il viaggio per assorbimento di umidità, a scapito del titolo.

698 - Salino potassico.

La merce si presenta asciutta, polverulenta, grigia.Il salino potassico (sottoprodotto delle distillerie) contiene il 38-40% e 40-42%

in ossido di potassio, sotto forma di carbonato.Viene venduto franco stabilimento di produzione con garanzia di titolo medio,

in sacchi di carta del peso di 50 Kg. oppure alla rinfusa.

699 - Solfato potassico greggio.

Contiene dal 32-34 al 38-40% di ossido di potassio. Viene consegnato in sacchi.700 - Concimi composti

Si intendono composti i concimi che contengono due o più elementi chimici fra i tre principali (N - P - K) ottenuti mediante miscelazione di fertilizzanti semplici o chimicamente combinati con apposito processo di produzione.

Possono essere binari oppure ternari a seconda che contengano due o tutti e tre gli elementi fertilizzanti suddetti.

Nella etichetta che indica la composizione del concime devono risultare gli elementi fertilizzanti, la loro natura e i titoli minimi garantiti di ciascun elemento.

L’azoto contenuto può essere di natura ammoniacale, nitrica o ureica.

Il fosforo viene espresso in unità di anidride fosforica con le solubilità previste dalla legge.

Il potassio viene espresso in unità di ossido di potassio e solubile in acqua. L’indicazione “con basso titolo in cloro” è connessa ad un titolo pari o inferiore al 2% di CI.

I concimi complessi vengono fabbricati nel tipo granulare e sono posti in commercio in sacchi di carta o di plastica da Kg. 50, peso lordo per netto.

Qualora la merce venga consegnata in sacchi di plastica il venditore ha la facoltà di addebitare al compratore in aggiunta al prezzo la differenza tra il costo attribuito a tali sacchi e quello dei sacchi di carta nei limiti fissati dalle disposizione vigenti.

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701 - Concimi misti organici.

Si intendono concimi misti organici quelli ottenuti con miscela di concimi minerali con sostanze organiche.

Sono confezionati in sacchi di plastica da 25 e 50 Kg.

AMMENDATI E CORRETTIVI DI ORIGINE ORGANICA

702 - Letame di stalla.

La contrattazione viene fatta in base alle condizioni vista e gradita.

Il letame di stalla viene di regola venduto a volume (mc.) raramente a quintale.

703 - Pollina

La pollina essicata è un concime di azoto, con titolo minimo di: 2% N totale. 2% N totale.

2% P 205 Totale.

4% somma di N totale.

Non ha una composizione costante in quanto influisce decisamente il tipo di lettiera usata per il pollame (trucioli di legno, tutoli di mais, segatura ecc.) nonchè lo stato di maturazione e di invecchiamento della lettiera stessa.

Viene normalmente venduta franco partenza allevamento del venditore per merce alla rinfusa, pagamento pronta cassa.

La pollina essicata e macinata, viene venduta in sacco di carta da Kg. 50, per merce resa franco partenza stabilimento produttore o franco magazzino acquirente; pagamento con dilazioni di 30/60 giorni dalla data della consegna.

704 - Gesso fosfatico.

Il gesso fosfatico, residuo di fabbricazione dell’acido fosforico, contiene l’1 - 2% di anidride fosforica totale, titolo che si garantisce e che viene preso per base della contrattazione.

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Pagina 211 di 441La merce viene contrattata a quintale, tara per merce o alla rinfusa.b) anticrittogamici

705 - Solfato di rame.

Il solfato di rame di tipo tradizionale si presenta in cristalli di varia grandezza di colore azzurro.

La merce, in prevalenza nazionale, viene venduta con la garanzia di purezza del 98-99% nelle seguenti pezzature: normale, granitello, minuto, neve p micro cristallino e tout venant.

Le nuove produzioni sono invece in cristalli lenticolari.

Nel contratto vengono sempre specificati i gradi di purezza, la marca e i termini di consegna e la pezzatura.

Il pagamento della merce viene normalmente fatto all’ordine della merce stessa.

Il prodotto nazionale si contratta franco fabbrica produttrice, in confezioni di plastica del peso di 5 - 10 e 50 Kg.

706 - Poltiglia bordolese industriale.

È solfato di rame neutralizzato e pronto per l’uso.È formulato in polvere bagnabile al 13% di rame metallo nel tipo più in uso.

Il pagamento normalmente è all’ordine e la resa franco fabbrica.

Confezioni in plastica da Kg. 10 o Kg. 25.

707 - Solfato ferroso.

È un prodotto che si presenta in piccoli cristalli di colore verde-giallastro. La sua composizione è 85% min. di FeSO4 7H20.

Il pagamento è normalmente a 60 giorni e la resa è franco fabbrica.Confezioni da Kg. 50 in plastica e talvolta anche alla rinfusa.

708 - Ossicloruri di rame.

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Pagina 212 di 441Si trovano in commercio in diversi tipi. Tra i più diffusi quelli di rame e calcio

in polvere bagnabile al 50% ed al 16-25-32 e 40% di rame metallo e quelli di rame micronizzato al 45 - 50 - 57 - 58% di rame metallo.

Il pagamento è solitamente a 60 giorni e la resa franco fabbrica o deposito.Confezioni in plastica da Kg. 0,2 - 1 - 10 -25.

709 - Acuprici.

Sono anticrittogamici che non contengano rame.Tra i più impiegati sono:

— Zineb 70-80% principio attivo (ditiocarbammato);— Ziram 85% ” ” ”— Mancozeb 80% ” ” ”— Maneb 80% ” ” ”— Metiran 80% ” ” ”— Propineb 70% ” ” ”— Folpet 47% ” ” (tioftalimmide)— Captan 50% ” ” ”— Dodina 65% ” ” (acetato-dodecilguanidina)— Thiram 50% ” ” (tiuramsolfuro)— Dinocap 30% ” ” (nitrofenolo)— Trifenil-idrossido 18% principio attivo (stannorganico)ed altri tipi di più recente introduzione come:— Benalaxil 4 - 8% (analina) in coformulazione con altri anticrittogamici (Galben M 8 - 65;

Galben R4 - 30; Galben F8 - 50)— Metalaxil 8 - 10% (analina)

in conformulazione con altri principi attivi quali Folper, Mancoreb,Rame.icuri Folpet,

— Cymoxanil 4 - 8% (Acetammide)in coformulazione con altri principi attivi quali Mancoreb, RameFolpet.

— Fenarimol * (Pirimidina)— Bitertanol * (Triazolo)— Propiconazole (*) (Triazolo)

Si presentano in polveri bagnabili biancastre, ma talvolta anche colorate.Il pagamento è normalmente a 60 giorni e la rese franco deposito.

(*) in titoli e formulazioni diverse Benzimidazoli Benomyl - Carbendazim) Antobotritici specifici (Procymidone, vinclozolin, ecc.)

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Pagina 213 di 441Confezioni in plastica da Kg. 1 - 5 e 25.

710 - Acuprici del tipo “AS”.

Formulazioni in polvere caratterizzate da effetto antideriva, antievaporante, ecc. e come tali autorizzate dalle autorità sanitarie preposte specificatamente per trattamenti con mezzo aereo.

— Zineb AS 70% principio attivo— Mancozeb AS 70% — Maneb AS 70%

Il pagamento è normalmente a 60 giorni e la resa franco deposito.Confezioni in plastica da Kg. 25.

711 - Cuproorganici.

Trattasi di anticrittogamici nella cui formulazione entrano sia gli acuprici (specie Zineb e Mancoreb), sia composti di rame.

Vari i tipi in commercio; tra questi, quelli al 32% di zineb puro + 20% di rame metallo, quelli al 16% di zineb puro + 30% di rame metallo (das ossicloruro tecnico al 50%), quelli al 13,5 di zineb puro + 30% di rame metallo, ecc.

Si presentano come polveri bagnabili.Il pagamento è normalmente a 60 giorni e la resa è franco deposito.Confezioni in plastica da 1 - 5 - 10 - 25 Kg.

712 - Zolfi pulverulenti.

In commercio sia come zolfi semplici, sia come scorrevoli, sia come ramati.Normalmente si presentano come polveri giallstre, con le seguenti

caratteristiche:— Zolfo semplice doppio raffinato ventilato 100% di zolfo al 99/100% di purezza— Zolfo scorrevole doppio raffinato ventilato 95% di zolfo al 99/100% di purezza e 5% di coadiuvati - la finezza viene garantita agli effetti di legge da un minimo di 80-85 al tubo Chancel— Zolfo doppio raffinato ventilato ramato 97% di zolfo al 99/100% di purezza e 3% di solfato ramico idrato - la finezza viene garantita agli effetti di legge da un minimo di 75-80 al tubo Chancel.

Il pagamento è normalmente 30 giorni e la resa franco stabilimento produttore.

Confezioni in carta da Kg. 10 e 25.

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713 - Zolfi idrosospensibili.

I tipi in commercio si differenziano a seconda della purezza delle particelle e del procedimento di produzione (meccanico o chimico) e normalmente vengono così distinti:

— Zolfi micronizzati (80% di zolfo puro) meccanici;— Zolfi bagnabili (90% di zolfo puro) meccanici;— Zolfi colloidali (80% di zolfo puro) chimici.

Si presentano come polveri bagnabili in confezioni di carta da 1 - 5 e 25 Kg.

Sono in commercio anche zolfi bagnabili del tipo “AS”, cioè antideriva, antievaporante, ecc. autorizzati specificatamente dalle competenti autorità per trattamento con mezzo aereo.

Il pagamento normalmente è a 60 giorni e la resa franco deposito.

Confezioni in plastica da Kg. 25.

714 - Insetticidi ed acaricidi.

I più comunemente impiegati sono:

Principio attivo % p.a. tecnico

aspetto fisico(*)

confezioni da

FosforganiciFenitrothion 50 L Kg. 1Metilparathion 20 L ” 1-10Parathion 20 L ” 1-10” 20 (olio) L ” 1-10 flaconi Al” 10 GR ” 10Fentoato 5 (olio) L ” 1-10” 50 L ” 1-10 Dimetoato 20 L ” 0,5-1-10” 40 L ” 0,1-1-10 Mevinphos 12 L ” 1-5Azinphos-metile 30 PB ” 1Protoato 20 L ” 1Malathion 1 PS ” 0,2-1” 50 L ” 10 (*) Legenda “aspetto fisico”: L = liquido, GR = granuli, PS = polvere secca, PB = polvere bagnabile.

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Pagina 215 di 441Chlorpyrifos 12-40 PS ” 1Phorate 5 L ” 10Terbufos 2 GR ” 10Diazinon 10 GR ” 1Diazinon 5 L ” 10Carbammati GR ” Sevin o carbaryl 5 PS ” 1-5 in plastica” 50 PB ” 0,1-1-5Carbofuran 5 GR ” 25Methomyl 26,5 PB ” 1Pirimicarb 23,7 PB ” 0,15 - 1

ClororganiciEndosulfan 35 L ” 1 flaconi Al” 35 PB ” 1 plastica

Fosforganici + SolforganiciProtoato + Tetradifon

10 + 5 L Kg. 1 - 10 flaconi Al

Fenilparaffinici + SolforganiciDicofol + Tetradifon

16 + 6 L Kg. 1 flaconi Al

AzotorganiciAmitraz 20,5 L Kg. 1 flaconi 1

Fosforganici + ClororganiciDimetoato + Endosulfan

14 + 4 L Kg. 1 flaconi Al

StannorganiciCyhexatin 25 PB 1 flaconi 1

Oli minerali bianchi 80 L lt. 5-20-50-180 flaconi Al

Polisolfuri di bario 45/47 PB Kg. 25 flaconi Alzolfo attivo

Piretrine e Piretroidi di sintesi: comprendono una gamma di nuovi principi attivi in evoluzione, con formulazione e titoli diversi.

Nicotinici: il solfato di nicotina è un prodotto di monopolio dello Stato e viene venduto secondo le modalità stabilite dai regolamenti della azienda statale

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Pagina 216 di 441produttrice.

Esistono in commercio composti nicotinici aventi percentuali varie di nicotina pura, varianti dal 2,5 al 5%.

Vari altri tipi di principi attivi e miscele di altri principi attivi esistono in commercio.

Il pagamento, per tutti i tipi di insetticidi e acaricidi è normalmente di 60 giorni e la resa è franco deposito di zona o stabilimento di produzione.

715 - Erbicidi.

Fra i tanti tipi in commercio, alcuni dei più diffusi sono:

Principio attivo % p.a. tecnico Aspettofisico*

confezioni da

Atrazina 45 puro PB Kg. 1 plastica” 40 puro L ” 5Trifluralin 44,5 puro L ” 1 flacone Al2,4 D estere 31,5 acido eq. L ” 1-10MCPA sale 25 L ” 1-102,4 D sale 41,5 acido eq. PB ” 1-10 plasticaTiocarbazil 5 puro GR ” 25 plastica ” 70 puro L ” 5 flacone AlDalapon 74 acido eq. PB ” 1 plasticaPropanile 35 puro L ” 20.50.100 cont. AlSimazina 50 puro PB ” 1 plasticaLinuron 47,5 puro PB ” 1 plasticaParaquat 18 puro L ” 1-10 cont. AlDiquat 10 puro PB ” 1,5Clorato di sodio

80 puro PB ” 1-200 cont. metall.

Nonché erbicidi di più recente introduzione quali:

Alachlor 27-43% da solo o in miscela con AtrazinaMetolachlor 25 - 33% ” ” ” ”Butylate 85,5% puro ” ” ” ”Cycloate 72,7% puro da soloGlyphosate 41% puro da solo o in miscela con SimazinaSetossidim 20% puro da solo

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Pagina 217 di 441Fluazifop-butil 26% puro da solo

Esistono diversi altri principi attivi e miscele varie in commercio.

Il pagamento è normalmente a 60 giorni e la resa franco stabilimento di produzione o deposito di zona.

716 - Propantriolo 49%.

È un prodotto antideriva ed antievaporante della serie “AS”.

Come tale va impiegato con mezzi aerei in agricoltura in aggiunta all’antiparassitario specifico per la fitopatia da combattere.

Il pagamento è normalmente a 60 giorni e la resa è franco fabbrica.

Confezioni in plastica da Kg. 50 o sfuso.

717 - AATC 10%.

Acido acetiltriazolidimcarbossilico - vitamina per vegetazione.

È un biostimolante della produzione agricola.

Confezioni in vetro da 200 gr.

718 - Clorophancinone - Warfarin (Ossicumarina) - Bromadiolonetopicidi - ratticidi.

In veicolo appetibile (esche) sono indicati contro tutte le specie di ratti e topi.

Il pagamento è normalmente all’ordine e la resa franco deposito.

Confezioni da kg. 0,25 e kg. 1 in scatole di cartone.

719 - Ferormoni - trappola pronta all’uso.

Trattasi di sostanze di sintesi particolari che agendo nei confronti degli insetti come attrattivi sessuali, possono essere impiegati per la loro cattura e per il controllo quindi del loro sviluppo.

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Il pagamento è normalmente alla consegna e la resa è franco deposito.

720 - Metaldeide 5%.

È un prodotto in formulazione granulare per la lotta contro le lumache.Il pagamento è normalmente alla consegna e la resa franco deposito.Confezioni da 1 kg. in plastica.

Per quanto concerne la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei Fitofarmaci (anticrittogamici, insetticidi e acaricidi, erbicidi, ecc.) e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate si rimanda al regolamento approvato con D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

L’utilizzatore è tenuto a rispettare scrupolosamente le indicazioni riportate in etichetta circa le colture che si possono trattare, i dosaggi da impiegare e i tempi di carenza da rispettare al fine di evitare residui tossici sui prodotti destinati all’alimentazione al di sopra dei limiti massimi tollerati per legge (ordinanza Ministero 6 giugno 1983 e circolare 12.10.1985, n. 42).

L’acquirente è inoltre responsabile dell’uso “improprio” dei Presidi Sanitari, nonchè dell’impiego dei principi attivi scaduti o ritirati dal commercio.

Tra il Rivenditore e Utilizzatore finale esiste normalmente una trattativa per la definizione di prezzo e modalità di consegna e pagamento.

Nel caso non fosse altrimenti specificato la merce si intende franco magazzino e il ritardato pagamento comporterà l’applicazione degli interessi in uso.

In caso di contestazione il ritiro della merce è normalmente as carico del Rivenditore.

c) saponi - glicerina - profumeria (*)

d) prodotti farmaceutici (*)

e) colori e vernici (*)

f) materie plastiche (*)

g) derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone

PRODOTTI PETROLIFERI

721 - Forma di contrattazione.

(*) Non sono stati accertati usi.

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Pagina 219 di 441Per la vendita di prodotti petroliferi, compresi i bunkeraggi alle navi, è in uso

anche accettare ordinazioni verbali o a mezzo telefono, senza che sia necessaria la conferma scritta e/o il doppio di commissione.

722 - Modalità di contrattazione.

La vendita dei prodotti petroliferi avviene in base alla loro nomenclatura generica: “benzina”, “petrolio” ecc.

Le vendite avvengono nei seguenti modi:

a) per tipi e gradazione stabiliti dal venditore sulla base delle classificazioni fiscali e delle norme del Comitato Italiano (CIP);

b) a peso netto per tutte le vendite a mezzo vagoni cisterna ferroviari, autobotti o barche cisterna, nonchè per tutte le vendite in fusti, eccezione fatta per il bitume che viene venduto anche in cilindri di lamierino, tara per merce;

c) a volume per le benzine e il gasolio, consegnati in autobotte chilolitrica.Il compratore è tenuto ad avvertire il venditore se la merce richiesta è

destinata ad un aprticolare impiego ed è responsabile nei confronti degli uffici finanziari per le autorizzazioni ad immagazzinare la merce.723 - Unità di contrattazione.

L’unità base di contrattazione è la tonnellata, con la sola eccezione delle consegne a mezzo autobotti chilolitriche per le quali l’unità base è il metro cubo.

La merce può essere consegnata a mezzo:a) motrice, il rimorchio e/o l’autotreno completo;b) vagone cisterna ferroviario completo;c) chilolitro per le vendite a volume di benzina e di gasolio;d) bidone U.C. (uso costante) a corpo, comprese le spese di riempimento

unitarie;e) bettolina e oleodotto per le vendite a nudo. (*)

724 - Prezzo

I prezzi di fatturazione(**) non devono essere superiori a quelli del Listino Ufficiale in vigore il giorno della consegna o spedizione della merce.

I prezzi di fatturazione non devono essere superiori a quelli del Listino Ufficiale in vigore il giorno della consegna o spedizione della merce.

(*) Alcuni tipi di lubrificanti vengono consegnati in fusti.(**) Cip e/o Commissione Interprofessionale.

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Pagina 220 di 441725 - Imballaggio.

L’imballaggio può essere fornito dal venditore e/o dal compratore. In quest’ultimo caso, esso deve essere reso pronto ed idoneo per il riempimento, franco di ogni spesa, al posto di consegna della merce stabilito dal venditore.

L’imballaggio deve inoltre essere in condizioni di pulizia tali da non pregiudicare la qualità del prodotto.

L’imballaggio a rendere, con il quale viene spedita o consegnata la merce, si intende dato a prestito, rimanendo sempre di proprietà del venditore. Il compratore sarà tenuto al versamento di un deposito cauzionale, conteggiato a parte in fattura, che il venditore restituirà solo se gli imballaggi saranno resi, in buon stato di conservazione, franco posto al deposito che ha consegnato e spedito la merce, entro il termine di trenta giorni.

In caso di mancata restituzione dell’imballaggio entro il termine suddetto, il venditore ha la facoltà:

a) di provvedere direttamente al ritiro dei recipienti, restando il compratore obbligato a rifondere subito tutte le relative spese;

b) di addebitare al compratore un nolo ogni giorno di ritardo nella restituzione.

c) di emettere tratta a vista a carico del compratore per il valore effettivo corrente dell’imballaggio, detratta l’eventuale cauzione.

L’imballaggio di qualsiasi tipo dato in prestito s’intende affidato alla custodia del compratore che ne è responsabile e che non può, pertanto, alterarlo nè adibirlo ad altri usi.

In caso di restituzione di imballaggi, deteriorati, le eventuali spese di riparazione sono a carico del compratore.

Se i bitumi vengono venduti in fusti, questi si intendono a perdere.

726 - Consegna.

La consegna della merce da parte del venditore viene effettuata franco deposito domicilio del compratore, o franco deposito del venditore, o franco stazione o banchina di partenza, oppure franco stazione destino, utilizzando i mezzi di trasporto indicati nell’art. 711 e prelevandola dai serbatoi del venditore secondo le modalità stabilite dai vigenti regolamenti sulla movimentazione degli infiammabili.

Nelle consegne su autobotti franco deposito del venditore, il compratore è

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Pagina 221 di 441responsabile dell’invio di mezzi di trasporto idonei al tipo di prodotto richiesto, particolarmente allo scopo di evitare possibili inquinamenti.727 - Consegna pronta.

Quando non è precisata la data di consegna, per “consegna pronta”, si intende che la consegna deve essere effettuata entro il terzo giorno della stipulazione del contratto.

Per i lubrificanti la “consegna pronta” si intende entro i 10-15 giorni.

728 - Modalità delle consegne in autocisterne e/o vagoni cisterne.

Per le consegne convenute in autocisterne e/o vagoni-cisterna, i mezzi per il trasporto possono essere forniti dal venditore come dal compratore.

a) Per le consegne in autocisterne fornite dal venditore, il compratore è obbligato a curare il ricevimento e a provvedere allo scarico completo.

Questo dovrà avvenire immediatamente nel caso che l’autocisterna giunga a destino nelle ore lavorative del destinatario. Il ritardato scarico dovuto a causa del ricevitore, dà diritto al venditore al rimborso delle relative spese sostenute.

b) Qualora la merce venga venduta in vagoni-cisterna forniti dal venditore, il compratore dovrà curare il completo scarico entro i termini previsti dai regolamenti delle FF.SS. Trascorsi detti termini senza che lo scarico sia ultimato, il compratore è tenuto a pagare le tasse di sosta, che venissero applicate dalle FF.SS, ovvero corrispondere al venditore un nolo sosta giornaliero, secondo le relative tariffe delle FF.SS.

I vagoni-cisterna forniti dal venditore devono essere restituiti dal compratore vuoti.

Il compratore è tenuto, inoltre, a restituire gl attrezzi per lo scarico (chiavi, tubi, raccordi, ecc.) annessi alla cisterna. Egli, infine è tenuto dal rimborso degli eventuali danni e/o deterioramenti apportati ai vagoni-cisterna durante le operazioni di scarico e di sosta.

729 - Modalità delle consegne a navi.

Nelle vendite con la clausola “franco tubazione”, la nave riceve il prodotto dal deposito costiero a mezzo di tubazione. La spesa di pompaggio è a carico del venditore.

Per merce resa “franco bordo”, la nave viene rifornita da bettolina; le spese di trasporto del prodotto a mezzo bettolina e quelle di pompaggio sono a carico del venditore.

Nelle vendite “franco porto destino”, la merce si intende posta e pompata fuori

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Pagina 222 di 441bordo del natante nel porto di arrivo, con nolo e assicurazione pagati dal venditore. Le spese di scarico, facchinaggio ed eventuale pesatura della merce all’arrivo sono a carico dell’acquirente.

730 - Verifica della merce.

La verifica della merce sia per qualità che per la quantità deve essere eseguita all’atto del ritiro dal deposito del venditore se la consegna è fatta franco partenza e all’atto del ricevimento se la consegna è effettuata franco destino e, in ogni caso, per quanto concerne la qualità, prima del suo travaso dal recipiente impiegato per il trasporto.

731 - Campionamenti.

Normalmente non si effettuano vendite su campione nè su analisi.Queste ultime, se richieste, vengono fornite a semplice titolo informativo.Qualora vi sia richiesta di campionamento, questo va fatto in contraddittorio, fra le parti, mediante prelievo di tre campioni sigillati.

Il campionamento deve essere effettuato:a) per la merce venduta franco partenza, mediante prelievo dal serbatoio del

venditore;b) per la merce venduta franco destino, mediante prelievo dal serbatoio del

veicolo che ha effettuato il trasporto.Le modalità di prelievo sono quelle stabilite dalle leggi doganali in materia.

732 - Reclamo sulla qualità.

Il reclamo sulla qualità può essere fatto solo nel caso in cui il compratore sia in possesso del campione effettuato in contradditorio e prelevato con le modalità del precedente articolo.733 - Peso valido.

Se la spedizione della merce viene eseguita da un deposito doganale, fa fede il peso dichiarato dalla Dogana e dall’Ufficio tecnico Imposte di Fabbricazione.

In mancanza di detto accertamento il peso della merce spedita o consegnata al vettore è quello riscontrato e/o dichiarato alla partenza dal venditore.

Per le consegne franco destino, eventuali cali vengono riconosciuti entro i limiti di tolleranza stabiliti dalla normativa vigente.

734 - Clausola “circa”.

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Pagina 223 di 441Quando la vendita viene stipulata con la clausola “circa”, si intende che il

venditore ha la facoltà di consegnare fino al 10% in più o in meno della quantità contrattata.

Tale clausola è valida solo per i bunkeraggi.

735 - Importazione ed esportazione di fusti.

Per i fusti in temporanea importazione e per quelli nazionali in temporanea esportazione, e quindi muniti di piombi e di altri contrassegni di controllo della Dogana, necessari ad autenticare gli imballaggi all’atto della riesportazione e/o reimportazione, il compratore è responsabile verso in venditore di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’esportazione, rottura, manomissione dei suddetti contrassegni di controllo e, inoltre, della tempestiva restituzione degli imballaggi stessi i o degli eventuali documenti accompagnatori.

La merce viene ceduta all’importatore anche in recipienti a rendere di sua esclusiva proprietà, i quali non possono dal compratore essere impiegati per alcun uso.

Il compratore può essere tenuto a versare il deposito cauzionale stabilito dall’importatore a garanzia della restituzione in ottimo stato dei recipienti.736 - Danni ai vagoni - cisterna.

Eventuali danni sofferti dai vagoni cisterna durante il viaggio, devono essere tempestivamente denunciati dal destinatario, che curerà la richiesta della perizia da parte delle FF.SS., in nome proprio ma per conto del proprietario del vagone cisterna.

h) gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole

737 - Condizioni di vendita e consegna.

L’ossigeno, l’azoto, l’acetilene disciolto, l’idrogeno e gli altri gas utilizzati per le stesse applicazioni, sono venduti in bombole di proprietà dal venditore. Il prezzo di listino si intende franco fabbrica o franco distributore.

Il GPL può essere venduto anche sfuso.

738 - Misurazione e tolleranze.

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Pagina 224 di 441La misurazione dei gas tecnici è effettuata secondo leggi fisiche con una

tolleranza massima complessiva del 10%.

Per l’acetilene disciolto, qualora alla restituzione delle bombole sia riscontrata una deficienza superiore a gr. 70 (settanta) di acetone per metro cubo di acetilene, la differenza è addebitata.

739 - Cauzione e restituzione bombole.

Le bombole sono consegnate al compratore del gas a titolo di comodato. Il compratore deve versare una cauzione proporzionale alla quantità e al valore aggiornato delle bombole.

Il compratore deve restituire le bombole franco magazzino di provenienza non appena vuote e, comunque, entro 15 giorni dalla data della consegna. Trascorso tale termine di 15 giorni è tenuto a versare una penalità giornaliera da determinarsi in relazione al valore delle bombole.

Per le bombole di GPL non è prevista la cauzione. Per la loro restituzione non esiste un termine definitivo. Il consumatore può acquistare delle bombole che possono essere ricaricabili purchè collaudate.

740 - Responsabilità ed obblighi del compratore.

Trascorso un termine di tolleranza di giorni 60 (sessanta) dalla consegna al compratore, questi è responsabile dell’eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi legali; sempre che il venditore abbia comunicato per iscritto al compratore la data di scadenza di essi.

Il compratore è inoltre responsabile della conformità alle disposizioni di legge dei mezzi di trasporto da esso utilizzati.

Il compratore non può per alcun motivo far riempire le bombole avute in comodato presso fornitori diversi dal proprietario delle bombole stesse, nè può effettuarne neppure temporaneamente la cessione a terzi e deve renderle in perfette condizioni rispondendo di qualsiasi eventuale avaria.

Il compratore non è responsabile dei collaudi.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI GPL

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Pagina 225 di 441741 - Unità base di contrattazione.

L’unità base di contrattazione è:

— il peso per le consegne eseguite dalle raffinerie alle stazioni di imbottigliamento a mezzo autoferrocisterne e/o a mezzo oleodotti;— le bombole o i bidoni per le consegne agli utenti;— il peso o la quantità in litri per le consegne agli utenti di GPL sfuso a mezzo autobotti.742 - Forniture domestiche.

Le forniture domestiche avvengono con bombole di proprietà del venditore; le bombole sono consegnate al compratore a titolo di comodato senza il versamento di alcuna cauzione e senza alcun termine per la restituzione.

743 - Tolleranze.

Sul peso dichiarato delle bombole è ammessa una tolleranza di più o meno il 10%.

744 - Responsabilità del venditore.

Il venditore, proprietario delle bombole, è responsabile dell’ottemperanza alle norme vigenti sui collaudi delle bombole stesse.

745 - Responsabilità e obblighi del compratore.

Il compratore che utilizzi mezzi propri per il trasporto delle bombole è responsabile dell’ottemperanza alle disposizioni di legge relative alle norme di sicurezza da seguire per tali particolari tipi di trasporto.

Il compratore non può per alcun motivo far riempire le bombole avute in comodato da fornitori diversi dal proprietario delle bombole stesse, nè può effettuarne, neppure temporaneamente, la cessione a terzi; (*) esso inoltre deve restituire le bombole in perfette condizioni, rispondendo di qualsiasi eventuale avaria a lui imputabile.

(*) Infatti è vietato, da precisa disposizione di legge, alle ditte caricatrici riempire di gas liquido bidoni che non siano di loro proprietà.

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Pagina 226 di 441Cap. 17) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA

ELASTICA (*)

(*)Non sono stati accertati usi.

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TITOLO VICREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

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Pagina 228 di 441Cap. 1) USI BANCARI (*)

usi normativi

746 - Operazioni di credito documentario (art. 1527, 1530 C.C.).

Gli Istituti ed Aziende di credito , nelle operazioni di credito documentario , si attengono, a sensi degli art. 1527 e 1530 C.C. alle “norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari” accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.

747 - Pagamenti del prezzo nella vendita contro documenti (art. 1528 Cod. Civ.)

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati all’art. 1527 del Cod. Civ.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto o Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all’Istituto o Azienda di credito incaricato durante l’orario di apertura degli sportelli.748 - Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto apposito dagli Istituti o Aziende di Credito all’atto della presentazione dei documenti secondo le forme d’uso (art. 1530 Cod. Civ.).

Quando il rifiuto da parte di un Istituto o Azienda di credito del pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

depositi bancari

749 - Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione; (art. 1838 comma 2° Cod. Civ.).

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quotati nelle Borse Italiane a meno che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell' Istituto od Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l’esercizio di opzione, per

(*) Gli usi qui raccolti sono applicabili in quanto non in contrasto con la L. 154/92

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Pagina 229 di 441richiamo di decimi e per le conversioni dei titoli, nonchè di incassare i dividendi, i premi o rimborsi di titoli estratti. L’Istituto o l’Azienda di Credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

750 - Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso istituti o Aziende di credito (misura del compenso art. 1838 comma 3° Cod. Civ.)

a) misura del compenso

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione gli Istituti ed Aziende di credito percepiscono un compenso nella misura fissata nelle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari;

b) deposito e raggruppamento dei titoli al portatoreGli istituti e le Aziende di Credito hanno la facoltà di subdepositare, anche

senza darne avviso al depositante, i titoli al portatore presso organismi che ne esercitano la custodia e l’amministrazione accentrata. Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, gli Istituti e le Aziende di Credito possono procedere al raggruppamento di tali titoli, ovvero consentirne il raggruppamento da parte degli organismi di cui al comma precedente e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e quantità.

c) termine per l’esercizio del diritto d’opzione

Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il termine ultimo - entro il quale le istruzioni per l’esercizio del diritto d’opzione devono pervenire agli Istituti ed alle Aziende di Credito - è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione in borsa del diritto, onde consentire l’esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonchè ogni altra incombenza relativa.

apertura di credito bancario

751 - Termine usuale per il preavviso di resoconto del contratto con apertura di credito a tempo indeterminato.

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all’art. 1855 Cod. Civ., il recesso può essere esercitato anche di un solo giorno.

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usi negoziali

752 - Calcolo dell’interesse su conti e depositi.

Nelle operazioni bancarie l’interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato partendo in conto:

a) per i conti e depositi non vincolati, l’interesse semplice maturato annualmente;

b) per i conti e depositi vincolati, l’interesse semplice maturato in ragione d’anno;

c) per i conti correnti, anche saltuariamente debitori, l’interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre;

d) gli interessi decorrono anche sui saldi dei conti debitori della clientela chiusi per qualsiasi motivo e sono regolati trimestralmente producendo a loro volta interessi.

L’interesse così portato in conto produce a sua volta interessi nella stessa misura.

753 - Rinnovazione di precedente operazione cambiaria.

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli istituti ed aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e la estinzione dell’effetto in scadenza.

754 - Fondi (o somme) a disposizione - significato bancario.

Le espressioni “fondi a disposizione” o “somme a disposizione” stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli istituti o aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

755 - Accredito in conto “salvo buon fine”

L’importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l’Istituto o azienda di credito ne abbia effettuato l’incasso.

La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza

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Pagina 231 di 441degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.

È tuttavia facoltà dell’istituto o azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l’incasso. In caso di mancato incasso, all’istituto o azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all’art. 1829 del Cod. Civ.

La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti cambiari, o similari, accreditati salvo buon fine.

756 - Liquidazione interessi nei mutui ipotecari e nelle operazioni bancarie in genere.

Nel calcolo degli interessi di frazione di anno sui mutui ipotecari e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli istituti e aziende di credito computano i giorni secondo l’anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell’anno civile.

Nel caso di effetti, oggetto di sconto cambiario o finanziario non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari.

757 - Esecuzione di incarichi ricevuti dagli istituti ed aziende di credito (art. 1856 Cod. Civ.).

L’esecuzione di incarichi che gli istituto o aziende di credito operanti in Italia ricevano dall’estero sono regolati dalla legge italiana.

758 - Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia. (art. 1850 Cod. Civ.).

Se il valore dei beni dati a garanzia dell’anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti o Aziende di credito, anche ai fini dell’art. 1850 Cod. Civ., accordano per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale l’Istituto o Azienda di credito ha diritto di far vendere senz’altro avviso il pegno.

759 - Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti (art. 1283 Cod. Civ.).

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Pagina 232 di 441Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore

per capitale, interessi ed accessori, gli Istituti od Aziende di Credito percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.

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Pagina 233 di 441Cap. 2) USI DELLE ASSICURAZIONI (*)

(*) Non sono stati accertati usi.

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Pagina 234 di 441Cap. 3) USI DELLA BORSA VALORI (*)

I - esecuzione di ordini

760 - Forma degli ordini.

Gli ordini di borsa vengono conferiti, di norma verbalmente.

761 - Ordine “al meglio”.

L’ordine senza indicazione di prezzo, oppure “al meglio”, deve essere eseguito, salvo impossibilità parziale o totale, senza limite di prezzo alla chiamata del listino (quando non diversamente specificato) nella riunione di Borsa nella quale è pervenuto.

762 - Ordine “curando”.

L’esecuzione di un ordine dato “curando” deve aver luogo durante la riunione di Borsa per la quale è dato, nel momento e nei modi che l’esecutore ritiene più opportuni nell’interesse del committente.

L’esecuzione può avvenire anche parzialmente o non avvenire affatto.

763 - Ordine con limite di prezzo.

L’ordine conferito a “prezzo limitato” senza indicazioni se al netto o al lordo delle provvigioni, si esegue al lordo sia per i titoli azionari sia per i titoli a reddito fisso.

Sul limite di prezzo l’esecuzione può anche non avvenire o avvenire parzialmente purchè almeno nei quantitativi minimi stabiliti.

764 - Ordine “debordant”

Per ordine dato “debordant” un prezzo determinato, l’operazione può essere eseguita anche parzialmente e solo quando durante la riunione di Borsa il prezzo ha raggiunto quello indicato nell’ordine.

Sul prezzo di riferimento si applicano i criteri di cui al precedente articolo.

765 - Ordine “fine mese”

(*) Assoggettati a revisione in data 27/5/92

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Pagina 235 di 441L’ordine conferito per “fine mese” o per “liquidazione” è da riferirsi a contratto

da eseguire per la liquidazione del mese in corso se è dato entro il giorno dei riporti incluso e per la liquidazione del mese successivo se l’ordine è dato dal primo giorno dopo quello dei riporti.

Per i titoli che di regola non si trattano “a contanti”, l’ordine senza particolare indicazione si intende conferito per la liquidazione in corso, se è dato entro il giorno dei riporti incluso e per la liquidazione del mese successivo se è dato dopo il giorno dei riporti.

766 - Ordine di acquisto o vendita di titoli a reddito fissi.

L’ordine di acquisto o vendita di titoli a reddito fisso (titoli di stato e obbligazioni) si esegue all’unica chiamata giornaliera dei titoli stessi.

Gli ordini in obbligazioni convertibili, senza particolari indicazioni, si intendono per contanti.

767 - Ordine senza indicazione di validità

Gli ordini di acquisto o di vendita senza specifica indicazione di validità, si intendono validi per la sola riunione di Borsa in corso o per la prima successiva se ricevuti dopo la chiamata del titolo al listino.

768 - Ordine “a revoca”, “valido a revoca”, “valido esecuzione”, “valido sempre”.

L’ordine “a revoca” o”valido revoca” per operazioni a termine rimane sino al termine della riunione di Borsa antecedente al giorno fissato per i riporti; quello per operazioni “a contante”, sino all’ultima riunione del mese solare compresa; La revoca deve essere comunicata prima che l’esecuzione dell’ordine sia iniziata; in caso contrario la revoca si applica alla parte dell’ordine non ancora eseguita.

L’ordine “valido esecuzione” e “valido sempre” equivale all’ordine “a revoca” salvo istruzioni contrarie.

Se durante il periodo di validità dell’ordine “a revoca” e dell’ordine “valido esecuzione” o “valido sempre” si verifica lo stacco di una cedola o un riparto in contanti, il limite deve essere decurtato dell'importo lordo della cedola o del riparto.

Se si verifica lo stacco di un diritto di opzione o di una assegnazione gratuita gli ordini “a revoca” e “valido esecuzione” o “valido sempre” decadono.

769 -Ordine con risposta “immediata” o “sollecita”.

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L’ordine “risposta sollecita” o “urgenziando” è valido non più di un’ora.

L’ordine “urgenza immediata” o “volando” oppure “volissimo” o simili, ha la validità massima di 15 minuti.

I termini decorrono dal momento in cui l’ordine è ricevuto.

770 - Impegnativi.

Gli impegnativi per “risposta immediata” o “urgenziando” o simili, sono validi durante la riunione ufficiale di Borsa 15 minuti dalla ricezione; nelle ore di Borsa chiusa sono validi 30 minuti.

771 - Ordine in chiusura ed al listino.

L’ordine in chiusura e l’ordine “al listino” si equivalgono e devono essere seguiti durante la formazione del listino.

772 - Ordine “valido borsa”.

L’ordine “valido borsa” deve essere eseguito nel periodo di tempo compreso tra l’ora di inizio delle contrattazioni e la chiamata del titolo al listino chiusura. Se specificato può essere eseguito anche successivamente, sempre durante la riunione di Borsa.

773 - Ordine “circa”, “piccolo circa”,”largo circa”.

L’ordine di acquisto o di vendita ad un prezzo “circa” può essere eseguito a prezzo superiore o inferiore a quello dell’ordine entro i limiti pari all’ammontare della provvigione dovuta secondo la tariffa ufficiale.

Il “piccolo circa” corrisponde alla metà del “circa” il “largo circa” al doppio “circa”.

774 - Non accettazione di un ordine.

Colui che riceve un ordine e non intende eseguirlo deve darne subito avviso al committente senza obbligo di indicare il motivo del rifiuto; nell’impossibilità di avvisare il committente deve darne comunicazione al Consiglio di Borsa.

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Pagina 237 di 441775 - Esecuzione su altra piazza.

L’esecuzione di un ordine può essere anche parzialmente effettuata su altra piazza.

776 - Contestazioni.

Qualsiasi contestazione in merito all’esecuzione di ordini deve essere proposta prima dell’inizio della riunione di Borsa successiva al giorno in cui al committente è pervenuto l’avviso di esecuzione dell’ordine, o quello di mancata esecuzione.

777 - Decisioni del Consiglio Direttivo.

La decisione sui provvedimenti di carattere indilazionabile da adottarsi in caso di contestazioni relative alla interpretazione o alla esecuzione di ordini di Borsa conferiti ad agenti di cambio, spetta al Presidente Consiglio Direttivo.

II - modalità di contrattazione

778 - Sistema di quotazione

I titoli a reddito fisso vengono quotati in percentuale; i titoli azionari e i diritti di opzione a prezzo unitario.

I quantitativi minimi dei titoli da trattare alle grida, sia contanti che a termine, sono stabiliti dalla CONSOB sentito il Consiglio di Borsa, e le contrattazioni possono avere per oggetto solo una quantità pari o multipla del minimo stabilito.

779 -”Tal quale” - più interessi.

Le rendite di Stato, i prestiti redimibili ed i titoli azionari si quotano e si trattano “tal quale”, comprendendo cioè nel prezzo la cedola non ancora esigibile. I Buoni del Tesoro, e certificati di credito del Tesoro e le Obbligazioni si trattano e si quotano più interessi, salvo le deroghe indicate nel listino ufficiale di Borsa.

Il listino ufficiale indica l’importo cedola pagata e la data in cui il titolo inizia la quotazione ex cedola o ex assegnazione gratuita, ex opzioni, rimborsi, riparti, o altri diritti accessori.

Per i titoli non quotati ufficialmente, trattati a termine, valgono le norme fissate per i titoli quotati. Per titoli azionari non quotati ufficialmente, trattati a contante, si comprende nel prezzo la cedola fino al giorno precedente a quello del pagamento. Per i titoli obbligazionari non quotati ufficialmente, trattati “a contante” valgono le norme fissate per quelli quotati. I prezzi di compenso si intendono “tal quale” anche

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Pagina 238 di 441per i titoli trattati più interesse.

780 - Cedole-diritti accessori.

Nel contratto a termine spetta al compratore, ed è regolato secondo le indicazioni del Consiglio di Borsa l’importo delle cedole esigibili nel periodo che intercorre fra stipulazione e la liquidazione.

La decurtazione relativa ai dividendi o ai diritti accessori soggetti a ritenuta avviene di norma il primo giorno della liquidazione successiva a quella in cui il diritto è esigibile od esercitabile, salvo che la data di pagamento coincida con il primo giorno della liquidazione.

Per le cedole e i diritti accessori, espressi in moneta estera o in ECU, l’importo in lire è calcolato al cambio stabilito dal Consiglio di Borsa.

I diritti accessori (rimborsi, azioni gratuiti, opzioni, ecc) esigibili ed esercitabili nel periodo che intercorre tra la stipulazione e la liquidazione suddetta, sono liquidati secondo le norme emanate di volta in volta dal Consiglio di Borsa.

781 - Titoli non liberati.

Nei contratti di titoli non completamente liberati oltre il prezzo di contrattazione deve essere indicato l’importo del capitale versato e l’importo dell’eventuale sovrapprezzo di emissione.

I titoli non completamente liberati non sono trattati alle grida.

782 - Contratto a contante.

La liquidazione del contratto “a contante” ha luogo il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello della stipulazione.

Per i Buoni Ordinari del Tesoro, il secondo giorno.

783 - Contratto contante a giorni.

Nei contratti contante a giorni la liquidazione deve aver luogo nel termine massimo di dieci giorni di Borsa aperta successivi a quello della stipulazione del contratto. Entro il predetto termine, il compratore è tenuto anche al ritiro parziale, purchè nei quantitativi minimi stabiliti.

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784 - Calcolo degli interessi.

Gli interessi per i titoli “più interessi” decorrono a favore del venditore, sia nei contratti “ a contante” che nei contratti “ a contante a giorni” o “a termine”, sino al giorno della liquidazione del contratto incluso o comunque non oltre i termini di cui ai paragrafi precedenti. Gli interessi sono calcolati sulla base dell’anno commerciale, ossia computando tutti i mesi di trenta giorni, e l’ultimo giorno del mese come trentesimo.

785 - Titoli con cedole arretrate.

I titoli con cedole arretrate, il pagamento delle quali non è stato per qualsiasi ragione effettuato, si trattano e si quotano comprendendo nel prezzo tali cedole. Le stesse dovranno essere allegate al titolo, salvo che l’Ente emittente ne abbia dichiarato l’annullamento.

786 - Interinale.

L’interinale fa fede dell’avvenuta contrattazione.

La consegna dell'interinale deve essere fatta nel corso della riunione di Borsa nella quale avviene la conclusione del contratto. Le discordanze debbono essere denunciate alla controparte al più presto e in ogni caso almeno mezz’ora prima dell’apertura di Borsa successiva.

787 - Contraente non nominato.

L’adozione da parte degli Agenti di cambio, nei foglietti bollati relativi ai contratti di Borsa, delle formule “ ho venduto oggi V.S.””, “ho comprato oggi da V.S.”, e si deve sempre intendere come “ho venduto oggi, agendo per conto di terzi a V.S.” e “ho comprato oggi, per conto di terzi, da V.S.”; allorchè il terzo non viene nominato, si applica l’art. 1762 del cod. civ.

788 - Rinvio della chiamata del titolo.

Qualora il prezzo in chiamata di un titolo subisca una variazione di consistente entità rispetto a quello della precedente chiamata o all’ultimo fatto in Borsa, la chiamata medesima può essere rinviata con disposizione del Consiglio di Borsa e comunque compatibilmente con la normativa vigente.

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Se del caso, può essere invece disposta la non rilevazione del prezzo nella seduta in corso.

iii - regolarità dei titoli

789 - Irregolarità di Consegna.

I titoli vanno consegnati uniti al regolare foglio cedola, salvo quando le cedole siano esaurite, e non siano ancora in circolazione i titoli regolarizzati.

Chi procede alla consegna dei titoli rilascia, alla parte o alla Stanza di compensazione, una distinta indicante il numero e la data di godimento dei titoli stessi; tale distinta sarà munita di firma oppure semplice timbro.

I titoli non regolari devono essere sostituiti al più presto con altri regolari della stessa specie. Chi ha proceduto alla consegna è responsabile degli eventuali danni derivanti dalla irregolarità dei titoli.

Per titoli danneggiati o logori le decisioni contestazioni, ai soli fini della liquidazione di Borsa spettano al Consiglio di Borsa.

790 - Titoli o certificati provvisori.

I titoli o certificati provvisori di buona consegna, pareggiati in tutto (diritti ed oneri) ai titoli definitivi, devono essere accettati come quelli già in circolazione.

Chi in luogo di titoli di buona consegna, accetta ricevute o certificati provvisori la cui conversione in titoli definitivi implica spese ha diritto al rimborso delle spese stesse.

iv - estrazioni

791 - Premi e rimborsi.

Oneri e diritti relativi all’estrazione dei premi e rimborsi competono al venditore tanto per le contrattazioni a termine quanto per quelle a contante se il contratto è stato stipulato il giorno d’inizio di estrazione si intende quello indicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per i titoli emessi dal Credito Fondiario e dalle Sezioni annesse però gli oneri e i diritti medesimi competendo al venditore se il contratto è stato stipulato il giorno dal quale decorre la facoltà di eseguire o successivamente.

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Il venditore deve consegnare tempestivamente al compratore ai soli fini dell’estrazione, la distinta numerica dei titoli venduti.792 - Sostituzioni titoli estratti.

Il venditore deve sostituire con titoli non estratti quelli che risultassero estratti prima della consegna.

793 -Termine per la sostituzione.

Il compratore può esercitare, entro un anno dal giorno della consegna, il diritto di ottenere la sostituzione del titolo estratto. Trascorso tale termine, egli potrà chiedere il conguaglio in denaro, ove il credito inerente al titolo non sia prescritto.

Qualora la sostituzione sia richiesta solo il 90° giorno della consegna, l’eventuale perdita di interessi da questo giorno a quello della richiesta, resta a carico del compratore.

794 - Obblighi del compratore.

Quando i diritti e gli oneri relativi alla estrazione spettino al venditore, il compratore è tenuto ad annotarsi nome e indirizzo della persona alla quale abbia rivenduto il titolo, a conservare l’annotazione per un anno e a darne comunicazione a chi vi abbia interesse.

v - opzioni

795 - Istruzioni, stampiglie, decurtazioni, versamenti.

Il compratore che intende esercitare una opzione che si verifica nel corso di un contratto a termine o a contanti a giorni o di riporto per determinati titoli, deve avvertire il venditore almeno 5 giorni di Borsa prima dell’ultimo giorno utile per esercitare la opzione.

Il venditore deve aderire a tale richiesta consegnando in tempo utile al compratore le relative stampiglie di opzioni e questi deve pagargli l’ammontare della decurtazione stabilita dal Consiglio di Borsa, che sarà conteggiata a suo credito nella liquidazione del contratto.

Nel caso che il compratore dia incarico al venditore di sottoscrivere l’opzione per suo conto, dovrà fornirgli in tempo utile i fondi necessari unitamente all’importo

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Pagina 242 di 441dei diritti.

796 - Mancate istruzioni.

In difetto di tempestive istruzioni dell’avente diritto circa l’esercizio di un diritto d’opzione, chi dovrebbe provvedervi per suo conto dovrà vendere i diritti di opzione “al meglio” l’ultimo giorno utile, salvo impossibilità preferibilmente sulla piazza dove è avvenuta la contrattazione, se in tale piazza i diritti medesimi hanno mercato corrente.

797 - Liquidazione delle opzioni.

Le modalità regolano le liquidazioni delle opzioni relative ad operazioni fra contropartite di borsa, sono determinate dal Consiglio di Borsa.

vi - contratti a premio

798 - Risposta.

La risposta nei contratti a premio deve essere data entro il giorno e l’ora stabiliti dal calendario di Borsa.

799 - Mancata risposta.

Nei contratti a premio colui che non riceve la risposta nel termine di cui al precedente articolo, deve regolarsi nel migliore interesse della sua controparte, dandone comunicazione immediata al Consiglio di Borsa.

800 - Risposta anticipata.

Il compratore a premio ha diritto di dichiarare il premio anche prima del giorno della “risposta premio”, trasformando in tale modo l’operazione in normale contratto a termine, mantenendo però ferma la scadenza originaria del contratto.

Il diritto di opzione spetta al compratore soltanto se la risposta anticipata è data prima del giorno iniziale per l’esercizio dell’opzione.

801 - Ritiri o consegne parziali.

Nei contratti a premio semplice, il compratore del premio, nel dare la risposta in tempo utile ha la facoltà di ritirare o consegnare anche in parte, purchè nei

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Pagina 243 di 441quantitativi d’uso, i titoli oggetto del contratto, restando obbligato al pagamento del premio per la differenza.

802 - Decurtazione per opzioni, cedole, ecc.

Nei contratti a premio per titoli sui quali prima della risposta del premio si verifichi l’esercizio di una opzione, il prezzo è decurtato dell’importo stabilito dal Consiglio di Borsa per i diritti di opzione, e la risposta e la liquidazione sono effettuate per i titoli optati.

Le stesse norme valgono per le cedole, assegnazioni, diritti di riparto, rimborsi per i quali il prezzo è decurtato del loro importo lordo.

Il premio rimane invariato.

803 - Regolamento dell’importo.

L’importo del premio sia semplice che a facoltà multiple è regolato in liquidazione del mese in cui il contratto viene a scadere.

vii - riporti

804 - Giorni di stipulazione.

L’operazione di riporto può essere conclusa in qualsiasi giorno del mese nonostante che il calendario di Borsa fissi per i riporti un giorno determinato per agevolare le operazioni di liquidazione.

805 - Istruzioni, accettazioni ordini, rinnovo tacito.

Nei contratti di riporto da fine a fine, gli ordini del committente devono pervenire entro il giorno che precede quello fissato dal calendario di Borsa. Chi riceve l’ordine di stipulare il riporto è libero di accettarlo; in caso di rifiuto deve darne comunicazione al committente immediatamente dopo il ricevimento dell’ordine.

Il contratto di riporto, salvo impossibilità parziale o totale, si intende tacitamente rinnovato per la fine del mese successivo qualora nessuno dei due contraenti abbia manifestato, almeno il giorno precedente alla riunione dei riporti, volontà contraria. Il rinnovo tacito è comunque escluso per i contratti di riporto stipulati con Aziende di credito. I contratti di riporto stipulati in giorno diverso da quello del calendario di Borsa si estinguono invece alla scadenza.

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806 - Benefici ed oneri - Deport.

Tutti i benefici e tutti gli oneri inerenti a titoli dati a riporto sono accreditati o addebitati al datore a riporto alla scadenza del contratto stesso.

Il deport è sempre pagato anticipatamente.

viii - garanzie contrattuali

807 - Garanzia semplice e a mantenersi. (*)

L’Agente di cambio o gli esercenti la commissione prima di eseguire qualsiasi operazione di Borsa, hanno diritto di chiedere al committente una garanzia, che rimane vincolata sino al buon fine di tutti i contratti in corso al momento della costituzione della garanzia o stipulati in seguito, e può essere utilizzata a copertura dei saldi dovuti e non pagati.

Nei contratti con garanzia “a mantenersi”, qualora la garanzia in rapporto agli impegni per cui è stata presentata venga ridotta della metà, l’agente di cambio e gli esercenti la commissione hanno diritto di domandarne la reintegrazione.

La reintegrazione deve essere chiesta per telegramma o per lettera raccomandata all’ultimo indirizzo reso noto al committente.

Nel caso che il committente richiesto della reintegrazione non provveda entro il terzo giorno non festivo dall’invito al versamento, l’agente di cambio e gli esercenti la commissione possono liquidare le operazioni in corso utilizzando eventualmente la garanzia.

808 - Star del Credere.

Allorchè sul retro dell’interinale e del fissato bollato, l’agente di cambio, conseziente il proprio committente indica il nome contropartite, rimane sollevato nei confronti del committente della responsabilità dello star del credere.

In tal caso, l’agente di cambio non può applicare la maggiorazione della provvigione.

ix - sistemazione dei contratti

(*) Compatibilmente con la norma vigente

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Pagina 245 di 441809 - Consegna titoli e contante.

Il contraente, non associato alla Stanza di Compensazione, deve consegnare i valori ed il contante dovuti in liquidazione in tempo utile per permettere all’associato l’adempimento dei suoi obblighi e comunque non più tardi dei due giorni che precedono la data fissata dal calendario di Borsa per la consegna alla Stanza.

La consegna dei valori e del contante, dovuti al contraente non associato, potrà avvenire anche il giorno seguente a quello della corrispondente “distribuzione” effettuata dalla Stanza di compensazione.

810 -Compensi e disposizioni.

L’ordine di consegnare i valori contro denaro o viceversa, o semplicemente titoli o denari (compensi o disposizioni), si intende sempre salvo buon fine dell’operazione ed è eseguito a tutto rischio del committente.

Questi è perciò responsabile delle disposizioni o compensi da lui dati per cui se l’assegnato rifiuta la consegna o il ritiro, sarà obbligo del disponente di consegnare o di ricevere egli stesso, non appena avrà ricevuto l’avviso del non eseguito adempimento delle disposizioni o compensi da lui dati.

Chi riceve disposizioni o compensi può rifiutarli senza indicarne il motivo.

In mancanza di disposizione del prezzo e della clausola “franco valuta”, i titoli ai quali si riferiscono il compenso o la disposizione si conteggiano al “prezzo di compenso”.

Tutte le disposizioni ed i compensi, dati o ricevuti da un contraente che in liquidazione si sia reso poi insolvente, sono nulli.

811 - Liquidazione.

La esecuzione di contratti di Borsa si esaurisce con la consegna dei titoli contro il pagamento del prezzo e normalmente senza scambio tra le parti di ricevuta, nè annotazione sul fissato bollato.

x - corrispondenza

812 - Corrispondenza.

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Pagina 246 di 441L’agente di cambio e gli esercenti la commissione non sono responsabili nei

confronti dei propri committenti per disguidi o ritardi nelle comunicazioni postali, telegrafiche o telefoniche, nè per errori ad essi non imputabili nella trasmissione dei telegrammi inerenti al contratto di Borsa.

xi - conti di liquidazione

813 - Approvazione.

I conti di liquidazione si intendono approvati quando il committente non reclami entro dieci giorni dalla data del loro invio.

xii - liquidazione posizionedi agente di cambio defunto.

814 - Decesso di agente di cambio

In caso di morte di un agente di cambio, il Consiglio di Borsa, previo accordo con gli eredi, in quanto possibile, dà le necessarie disposizioni per l’effettuazione della liquidazione in corso, ove occorra, delle successive, valendosi di tutte le facoltà che la legge e regolamenti accordano al Comitato stesso per le liquidazioni coattive.

xiii - insolvenze

815 - Insolvenze.

Le insolvenze vengono liquidate secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Borsa, modalità che valgono nei confronti di tutti gli interessati.

816 - Insolvenze del contraente.

I contratti di riporto non ancora perfezionati, non hanno corso in caso di insolvenza del contraente anche se sono stati scambiati i relativi foglietti bollati.

817 - Insolvenza notoria e formale.

Le insolvenze notorie o formalmente accertate della liquidazione mensile danno luogo a liquidazione immediata della posizione a cura del Consiglio di Borsa

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Pagina 247 di 441debitamente autorizzato dalla Deputazione di Borsa.

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Pagina 248 di 441Cap. 4) LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) MOBILIARE

818 - Definizione.

Per le operazioni di locazione finanziaria mobiliari, che normalmente si stipulano per scrittura privata, si intendono le operazioni di locazione di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, acquistati o fatti costruire dalla società di locazione finanziaria (concedente), su scelta ed indicazione dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest’ultimo di divenire proprietario dei beni stessi, al termine del rapporto, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

819 - Scelta del fornitore.

L’utilizzatore sceglie il fornitore del bene e concorda preventivamente con lui il tipo del bene, le relative caratteristiche tecniche e di funzionamento, il prezzo, nonchè i tempi e le modalità di consegna.

L’utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene e alla scelta del fornitore compresi anche quelli inerenti l’inadempimento (totale o parziale) o il ritardo del fornitore nella consegna del bene, l’esistenza di vizi o difetti palesi o occulti.

820 - Ordinazione del bene.

Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall’utilizzatore, secondo le indicazioni e modalità preventivamente approvate da quest’ultimo.

L’utilizzatore assume ogni rischio connesso con il bene, dal momento in cui il concedente ne diviene il proprietario.

821 - Consegna.

La consegna del bene, effettuata direttamente dal fornitore all’utilizzatore, risulta da apposita attestazione sottoscritta almeno dall'utilizzatore.

822 - Legittimazione attiva dell’utilizzatore.

Il concedente, nell’ordinare il bene, pattuisce con il fornitore che le garanzie, che gli spettano quale acquirente del bene ed anche in conseguenza della vendita, siano operanti anche a favore dell’utilizzatore che, pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.

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823 - Corrispettivo.

L’utilizzatore versa al concedente il corrispettivo, a scadenze periodiche.

Nel corso del rapporto il versamento del corrispettivo non può essere sospeso per nessun motivo, anche inerente contestazioni sul bene o il verificarsi di eventi concernenti lo stesso.

824 - Utilizzazione del bene.

L’utilizzatore, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria, salvo diversa previsione contrattuale:

- provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;- assume tutti i rischi di deterioramento e/o danneggiamento e/o perdita totale o parziale del bene;- è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione ed a proprie spese il diritto di proprietà del concedente sul bene;- non può cedere in uso il bene o farne oggetto di atti di disposizione di qualsiasi specie, nè può cedere il contratto di locazione finanziaria o i diritti anche parziali da esso derivanti;- provvede a propria cura e spese a tutti gli adempimenti relativi al bene ed al suo utilizzo;- è tenuto a non modificare l’utilizzazione e l’ubicazione del bene salvo il consenso del concedente.

825 - Identificazione del bene.

L’utilizzatore deve apporre e mantenere sul bene una targa attestante che il bene è di proprietà del concedente e che è utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria.

826 - Assicurazione.

Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell’utilizzatore, contro i rischi di responsabilità civile e di perimento totale o parziale del bene, derivante da qualsiasi evento assicurabile.

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Le relative polizze sono stipulate dal conducente o dall’utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite clausole di vincolo in favore del concedente.

827 - Perdita parziale o totale del bene.

In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l’utilizzatore provvede a propria cura e spese alla sua rimessa in efficienza.

In caso di perdita totale del bene, l’utilizzatore indennizza il conducente, indipendentemente dalla copertura assicurativa.

In entrambi i casi sono di competenza dell’utilizzatore le somme che eventualmente verranno versate dalla compagnia assicuratrice o da terzi a titolo di risarcimento.

828 - Risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore.

Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell’utilizzatore da facoltà al concedente, nei casi specificamente previsti nel contratto, di invocare la risoluzione del contratto medesimo.

L’utilizzatore, in tal caso, restituisce, a propria cura e spese, il bene al concedente, cui salvo la richiesta di eventuali danni, sono dovuti tuti i ratei di corrispettivi maturati e rimasti insoluti.

829 - Facoltà di scelta dell'utilizzatore al termine del rapporto.

Alla scadenza del contratto, ove non ve ne sia convenuto il rinnovo, l’utilizzatore ha la facoltà di:1) acquistare il bene previo versamento del prezzo prestabilito;2) restituire il bene al concedente, con preavviso al medesimo.

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TITOLO VII ALTRI USI

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Pagina 252 di 441Cap. 1) PRESENTAZIONI VARIE D’OPERA E DI SERVIZI

a) lavatura e pulitura a secco ed a umidotintura e pulitura di abiti ed indumenti

830 - Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione.

Il committente, all’atto della consegna della merce, può richiedere la verifica alla ditta e deve dare le esatte disposizioni per la lavorazione.

La ditta rilascia al committente una ricevuta, la quale costituisce documento indispensabile per il ritiro della merce lavorata.

831 - Responsabilità della ditta.

La ditta deve eseguire la lavorazione ad essa affissata a regola d’arte.Essa può recedere dal contratto se dall’ulteriore esame della merce, da

eseguirsi prima della messa in lavorazione accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon risultato.

La ditta qualora il cattivo risultato della lavorazione non sia accertabile mediante preventivo esame, non risponde dei raccorciamenti delle pieghe e delle deformazioni che si verifichino su stoffe tinte e lavate per la natura del tessuto o per difetto delle fibre o per vizi di confezione.

Non risponde altresì del cattivo risultato della lavorazione di oggetti deteriorati da sudore, da polvere, da fumo e da eccessivo uso; nè infine, del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci, delle asole e della gomma (per gli articoli gommati e simili).

La ditta non assume responsabilità circa l’identità della persona che si presenti per ritirare la merce, con la ricevuta suddetta, salvo che il committente comunichi tempestivamente di aver subito il furto o lo smarrimento della ricevuta.

832 - Riuscita della tintura.

Nelle commissioni di tintura secondo campione, la ditta è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente ma non a garantire la perfetta imitazione.

Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può

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Pagina 253 di 441richiederne una seconda tintura in colore più scuro e diverso da quello di prima ordinazione pagando una maggiorazione del 50% del prezzo originariamente pattuito.

833 - Termini di consegna.

Per la riconsegna della merce al committente è ammessa una tolleranza, a favore della ditta, di un periodo pari al doppio del termine originariamente indicato.

834 - Termini per il ritiro.

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di trenta giorni da quello indicato per la riconsegna, salvo l’applicazione della norma di cui all’articolo precedente.

Trascorso il termine di cui sopra, la ditta ha la facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento in ragione del 10% del prezzo pattuito per la lavorazione e per ogni mese trascorsi dalla scadenza del termine suddetto.

La ditta non risponde in nessun caso del deterioramento che può derivare dall’oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini, oltre il termine stabilito nella commissione, salvo colpa da parte sua nella conservazione o nella custodia.

835 - Smarrimento degli oggetti.

L’oggetto consegnato per la lavorazione se non è recepito alla scadenza del termine di riconsegna o prorogato, ai sensi dell’art. 838, non si considera smarrito prima del novantesimo giorno dalla richiesta presentata dall’interessato dopo la scadenza del termine stesso.

836 - Verifica degli oggetti.

Il committente deve verificare gli oggetti che ritira al momento della riconsegna. In ogni caso non sono ammessi reclami oltre le 48 ore successive alla riconsegna suddetta e il reclamo non esonera dal pagamento del lavoro.

837 - Risarcimento danni.

La ditta è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale degli oggetti, attribuiti a sua colpa.

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La ditta ha diritto di trattenere l’oggetto per il quale ha corrisposto l’indennizzo.

LAVATURA DI BIANCHERIA

838 - Ritiro e Consegna.

Gli indumenti da lavare sono ritirati dal domicilio del committente da parte dell’incaricato della lavanderia.

Il committente unisce al sacchetto la nota dei capi consegnati.

Per le consegne di una certa entità, effettuate da alberghi, convitti ecc. il committente può richiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia distinta, firmata in segno di ricevuta.

La riconsegna degli indumenti a domicilio del committente ha luogo settimanalmente.

839 - Reclami

I reclami da parte del committente devono essere fatti non oltre i sette giorni dalla riconsegna, ma se il committente esegue la verifica all’atto della riconsegna, il reclamo deve essere fatto immediatamente.

840 - Responsabilità e risarcimento danni.

Le lavanderie rispondono per tutti i deterioramenti non derivati dall’usura e per le perdite, in ragione del cento per cento del valore effettivo e attuale dei capi smarriti e deteriorati.

841 - Smarrimento degli oggetti.

Gli oggetti mancanti alla riconsegna smarriti dopo due turni di ritiro e riconsegna.

b) impianti e materiali elettrici idraulicie di riscaldamento

Sez. Ia - Impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento.

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842 - Preventivo.

Vengono generalmente escluse dal preventivo:a) le spese per tutti i lavori e le provviste da muratore, falegname, scalpellino,

verniciatore, pittore ecc., per la prestazione di scale, ponti di servizio, argani, ecc. e, in genere per qualunque opera edilizia inerente all’impianto.

b) le spese per la presentazione della manovalanza in aiuto ai montatori, salvo espresso patto contrario;

c) le spese per eventuale registrazione del contratto e delle fatture:

d) le spese per il combustibile occorrente per le prove e il collaudo degli impianti di riscaldamento.

Nei preventivi per installazioni di singole lampade, s’intendono escluse le lampadine e le vetrerie.

843 - Allacciamento e deposito degli impianti.

Nei lavori di acqua, gas, luce e forza, anche se il prezzo è pattuito a forfait e non venga fatta menzione delle spese di allacciamento e depositi dei singoli impianti, queste spettano al committente pure nel caso in cui siano anticipate dall’installatore.

844 - Obblighi del committente.

Il committente, di solito, fornisce all’esecutore dell’impianto un locale illuminato e chiudibile a chiave per uso di laboratorio deposito attrezzi e materiali.

845 - Distacco e riatacco di stufe e radiatori.

La spesa di distacco e successivo riatacco dei radiatori, dopo che sia stato eseguito il montaggio, è a carico del committente.

846 - Prove e collaudi.

Negli impianti di installazioni igieniche e sanitarie e di reti di tubazioni per distribuzione d’acqua calda e fredda, le prove vengono eseguite ad impianto finito

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Pagina 256 di 441ed il collaudo viene eseguito circa un mese dopo la ultimazione degli impianti stessi.

Negli impianti di riscaldamento le prove vengono eseguite ad impianto finito ed il collaudo può essere richiesto, se non fissato nel contratto, entro tre mesi dalla consegna dell’impianto provato, e comunque, non oltre il 28 febbraio successivo.

Il collaudo viene eseguito nelle ore antimeridiane, con porte e finestre chiuse.

Negli impianti di riscaldamento a termosifone ed a vapore la temperatura minima esterna tenuta per base nei calcoli è di -5°.

Al collaudo, per temperatura minima esterna viene considerata la minima letta a partire dalla mezzanotte del giorno precedente al collaudo stesso in un punto a nord dell’edificio, distante almeno tre metri dall’edificio medesimo. La temperatura interna viene letta nel centro dei locali all’altezza di metri 1,60 dal pavimento.

Se al collaudo la temperatura esterna non scende al minimo tenuto per base, si deve leggere nell’interno dei locali una temperatura di un grado superiore per ogni tre gradi di maggior temperatura esterna.

Nel caso di serramenti a deficiente tenuta d’aria viene ammessa una congrua tolleranza nella temperatura dei locali.

Il committente deve curare la fornitura dell’energia e del combustibile necessari per le prove.

847 - Pagamento.

Qualora non sia stabilito diversamente nel contratto, il committente trattiene a garanzia, fino all’avvenuto collaudo, il 10% dell’importo pattuito per la prestazione.

Sez. 2° - Materiali elettrici, idraulici e di riscaldamento.

848 - Modalità di contrattazione dei materiali elettrici.

I seguenti materiali vengono così contrattati:a) conduttori in rame isolato, a metro e millimetro quadrato per grado di

isolamento.b) conduttori in rame nudo a quintale e secondo sezione;c) tubo isolante in plastica, a metro e in ragione del diametro;d) tubo isolante in plastica, a metro e in ragione del diametro;e) tubo isolante in plastica, rinforzato tipo “Elios” a metro e in ragione del

diametro;

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Pagina 257 di 441f) tubo isolante in plastica, flessibile, in rotoli a metro e secondo il diametro;g) guaina flessibile in acciaio, isolata in plastica a metro;h) accessori per tubo isolante, a numero e tipo;i) materiale d’installazione, come interruttori, deviatori, commutatori, prese,

portalampade, ecc;, a numero e tipo;l) lampadine elettriche a numero, secondo la marca, voltaggio, intensità,

luminosità e tipo.

849 - Modalità di contrattazione dei materiali idraulici.

I seguenti materiali idraulici vengono così contrattati:a) tubi di piombo in genere e lastre di piombo, tubi di ferro zincato e tubi in

rame trafilato, a peso e metro, tubi in plastica speciale, a metro lineare;b) accessori per tubi, a peso o a numero, secondo la qualità e misura;c) accessori (rubinetti, valvole, gruppi cromati, ecc.), a numero, misura e

diametro;d) porcellana in genere, ghisa ed acciaio smaltato (lavandini, water, vasche

da bagno, vaschette, bidets, piatti doccia, lavelli), a numero ed in ragione della marca e della scelta delle dimensioni;

e) scaldabagni a gas, elettrici ed a legna, a numero ed in ragione del tipo, marca e capacità.

850 - Modalità di contrattazione dei materiali per impianti di riscaldamento e idraulici.

I seguenti materiali per impianti di riscaldamento vengono così contrattati:a) tubo in ferro e tubo in rame trafilato, a peso e a misura;b) tubo in acciaio leggero, a metro;c) tubazioni in plastica anche speciale per riscaldamento, idraulica e scarichi

in genere, secondo il diametro lineare;d) accessori per tubi a peso o a numero a seconda della qualità e misura;e) valvolame in genere in bronzo o in ghisa o in plastica, a numero e secondo

la misura, il tipo e il diametro;f) caldaia in ghisa o in acciaio a seconda della potenzialità e marca;g) pompe di circolazione, a numero secondo la portata e la pressione, tipo e

marca;h) radiatori in ghisa, in acciaio ed in alluminio a caloria, marca e tipo e

mensole di sostegno a numero;i) serbatoi di espansione, tipo aperto o chiuso a membrana, a numero e

capacità;l) tubi di isolamento (guaine) secondo il tipo, caratteristiche, spessore e

diametro, al metro lineare.Gli impianti elettrici inerenti alla istallazione delle pompe e gli impianti di

protezione delle stesse vengono considerati a parte.

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851 - Consegna.

Il materiale elettrico e idraulico si intende contrattato per consegna franco magazzino del venditore.

c) custodia e costruzione di imbarcazioni

I - CUSTODIA DI IMBARCAZIONI

852 - Obblighi del proprietario dell’imbarcazione.

Nel servizio di ricovero di imbarcazioni, gli obblighi del proprietario dell’imbarcazione sono i seguenti:

a) osservanza degli orari di servizio del cantiere;b) scrupolosa aderenza alle prescritte norme antincendio e a quelle

antinquinamento, ad ogni altra misura di sicurezza e di disciplina;c) non eseguire o far eseguire lavori da persone estranee al cantiere

medesimo;d) dotare lo scafo di particolari attrezzature idonee al suo rimessaggio suo

rimessaggio;e) dotare le imbarcazioni da custodire a secco di invasatura.

853 - Obblighi del ricoverante.

Gli addetti al ricovero dei assumono i seguenti obblighi:a) rispettare l’orario di servizio;b) adempiere all’obbligo di custodia;c) rispondere di eventuali danni;d) consegnare l’imbarcazione esclusivamente al proprietario od a persona dal

medesimo espressamente incaricata per iscritto al ritiro.

854 - Pagamento

Il pagamento del corrispettivo per la custodia di imbarcazioni avviene in via anticipata e per periodi di tempo di volta in volta convenuti tra le parti.

855 - Consegna dell’imbarcazione per il ricovero.

L’identificazione del momento in cui avviene il ricovero si ha allorquando il cliente consegna l’imbarcazione, previo assenso del ricoverante e previo controllo

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Pagina 259 di 441del contrassegno fornito all’atto del contratto ed in esso riportato.

Quanto contenuto nel presente articolo, s’intende riferito altresì al caso di consegna dell’imbarcazione per riparazione, verifiche, lavori di trasformazione, installazione di attrezzature, manutenzione ed altri.

Il cliente che consegna l’imbarcazione per lavori ha l’obbligo di fornire un elenco delle dotazioni di bordo fisse ed amovibili.

856 - Responsabilità del ricoverante.

Il ricoverante risponde degli eventuali danni dell’imbarcazione, ovvero dalla medesima provocati, fino al momento in cui la restituisce alla persona incaricata di riceverla; con esclusione di quelli causati da eventi non prevedibili.

857 - Provvigione di intermediazione nella compravendita di imbarcazioni da diporto.

In occasione della compravendita di imbarcazioni da diporto, con l’intervento di mediatore, regolarmente iscritto nell’apposito Ruolo presso la Camera Di Commercio, è dovuta, da entrambe le parti, una provvigione del 5%, salvo diverso accordo tra le parti stesse.

II - COSTRUZIONE DI IMBARCAZIONI

858 - Pagamento.

A Venezia il pagamento, di norma, avviene con versamenti a stati di avanzamento dell’opera, con inizio dalla stipulazione del contratto: il saldo ha luogo alla consegna dell’imbarcazione, a collaudo tecnico avvenuto, eseguito dal cantiere costruttore, assieme al committente o con persona designata esplicitamente, e conseguente accettazione da parte del committente stesso.

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Pagina 260 di 441Cap. 2) USI MARITTIMI

i - trasporti marittimi

a) sbarco e imbarco di merci

859 - Caricazione sottoparanco.

Da sottoparanco la caricazione delle merci in colli si effettua a spese e rischio della nave. Sono a spese e rischio del caricatore l’imbragatura delle merci stesse da terra o da barca e l’agganciamento all’uncino della gru o del verricello.

Per le merci alla rinfusa, le operazioni di carico sottoparanco sono a spese ed a rischio del caricatore fino al capo di banda; a spese e rischio della nave oltre il capo di banda.

860 - Discarica sottoparanco.

La discarica sottoparanco delle merci effettuata:a) per merci alla rinfusa ricevibili come tali: fino al capo banda a spese e

rischio della nave; dal capo di banda ad oltre a spese e rischio del ricevitore;b) per merci alla rinfusa da insaccarsi a bordo della nave: a spese e rischio

della nave, restando però a carico del ricevitore le spese di insaccatura e legatura dei sacchi; l’operazione dalla coperta a oltre è a spese e rischio del ricevitore;

c) per merci in colli: fino a sottoparanco a spese e rischio della nave; da sottoparanco ad oltre a spese e rischio del ricevitore.

I recipienti che servono per il trasporto delle merci alla rinfusa dal bordo della nave alle chiatte, ai carri ferroviari, agli autocarri ed alle banchine devono essere forniti dal ricevitore.

861 - Ricognizione di peso e contenuto.

Per la merce in colli, l’imbarco e lo sbarco avvengono secondo le marche ed i numeri, con libertà di riserva circa il peso ed il contenuto dei colli.

861 bis - Spese di pesatura e misurazione.

La pesatura del carico, se richiesta dal ricevitore, grava per intero sulla merce qualora stabilito dalle clausole di polizza carico e/o contratto di trasporto.

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Pagina 261 di 441862 - Impiego di gru di terra.

Quando la discarica delle merci in colli ricevibili sottoparanco viene effettuata, su richiesta del vettore, con gru di terra la spesa per l’impiego delle gru viene ripartita a metà tra la nave ed il ricevitore. (*)

Quando la caricazione delle merci in colli consegnabili sottoparanco viene effettuata, su richiesta del vettore, con la gru di terra, la spesa per l’impiego della gru fa carico interamente alla nave. (*)

863 - Impiego sussidiario dei mezzi di bordo.

Quando nella caricazione o discarica di merce sottoparanco, con i mezzi disponibili di banchina è impossibile raggiungere la rata d’imbarco o di sbarco concordata dal vettore con il caricatore o con il ricevitore, questi ultimi hanno la facoltà di chiedere l’impiego sussidiario dei mezzi di bordo.

La spesa relativa al funzionamento di tali mezzi è a carico della nave; quella relativa al personale di manovra è a carico di chi le ordina.

864 - Orario lavorativo e fuori orario per imbarco e sbarco di merci in colli.

Salvo quanto stabilito dalle condizioni “Liner” terms”, le operazioni d’imbarco e sbarco di merce in colli devono essere effettuate nei giorni lavorativi e secondo gli orari stabiliti dai regolamenti portuali.

Sono a carico del richiedente le spese relative alla caricazione o discarica della merce fuori orario.

865 - Apertura e chiusura dei boccaporti.

Per consegne sottoparanco, le operazioni di apertura e chiusura dei boccaporti sono a carico della nave.

Nel caso di clausola F.I.O. sono a carico della nave soltanto le operazioni di prima apertura e di ultima chiusura dei boccaporti. (**)

866 - “Rate medie d’imbarco e sbarco nel porto commerciale di Venezia”.

Ove non venga diversamente stabilito per contratto, i quantitativi medi di

(*) Se non diversamente previsto dai regolamenti portuali.(*) Se non diversamente previsto dai regolamenti portuali.(**) Uso contrattuale.

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Pagina 262 di 441merce da caricare o scaricare nel porto commerciale di Venezia sono i seguenti:

tonn. turno/squadraCarbon fossile 2800Cotone ed altre fibre vegetali in balle pressate 120Fosfati alla rinfusa (b. Veneto) 600Fertilizzanti

- alla rinfusa 600- in sacchi sciolti 90

Frumento granoturco- per discarica e banchina Piemonte 1000- per discarica silo Piemonte 400 per bocca di aspirazione

”TUBO”

Sfarinati derivati da semi e cereali (ponti CT) 600Altri cereali

- per discarica a banchina (ponti CT) 600- per discarica a silo Piemonte 500

Legname in tronchi 280Merci varie in sacchi sciolti 90Merci varie in balle 100Piriti alla rinfusa in pezzatura 600Sabbia silicea 600Sale marino e salgemma rinfusa 600Pesce congelato da peschereggio d’alto mare 40merci pallettizzate 400containers pieni 90 unitàcontainers vuoti 110 unitàtraillers 80 unità

867 - RATE DI IMBARCO-SBARCO AL PORTO DI CHIOGGIA.

navi con almeno 4 boccaporti

Legnami reggettati 800 tonn. 8 oreMerci varie gen. 500 ” ” ”Prodotti siderurgicitondini-lamierebillets ecc. 2.000 ” ” ”Coils brametubi di vario tipo 1.500 ” ” ”rinfusa ferraccio 800 ” ” ”

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Pagina 263 di 441Ghisa - panni vari 2.000 ” ” ”Prodotti alimentari 1.000 ” ” ”merce pallets 1.000 ” ” ”merce in slings 1.200 ” ” ”Rinfusa cereali 4.800 ” 6 ore 30 minutiCon aspiratori pneumaticirinfusa concimicon benne 2.400 ” 8 oreSaccheria 600 ” 6 ore 30 minuti

navi con almeno 2 boccaporti

Legnami regettati 500 tonn. 8 oreMerci varie in genere 300 ” ” ”prodotti siderurgici 1.000 ” ” ”tondino lamierebillets ecc.coils brameblumi ecc. 2.000tubi di vario tipo 800 ” ” ”misura ferraccio 500 tonn. 8 oreghisa in panni alla rinfusa 1.000 ” ” ”prodotti alimentari 500 ” ” ”merce in pallets 500 ” ” ”merce in slings 600 ” ” ”concimi rinfusa con benne 1.400 ” ” ”rinfusa cereali 4.800 ” 6 ore 30 minutisaccheria 300 ” ” ”

868 - Polizza di carico con indicazione del luogo di destino diverso dal porto marittimo.

L’indicazione di un luogo di destino diverso dal porto marittimo sulle polizze di carico comporta l’obbligo per il vettore di stivare le merci in modo separato per la loro regolare consegna sottoparanco nel porto; per il ricevitore d’essere pronto sotto bordo a riceverle appena la nave può consegnarle.

Le spese ed i rischi al trasporto dal porto al luogo di destino sono a carico della merce.

La responsabilità del vettore viene a cessare con la consegna della merce sottoparanco. (*)

(*) Uso contrattuale.

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Pagina 264 di 441b) stallie e controstallie

869 - Decorrenza delle stallie.

Nel silenzio del contratto o dei regolamenti portuali, le stallie cominciano a decorrere, sempre che la nave sia in libera pratica, dopo che il comandante ha dichiarato per iscritto al caricatore o al ricevitore in ore d’ufficio di essere per la caricazione e la discarica.

In particolare:a) Se l’avviso di prontezza viene dato prima delle ore 10, il giorno stesso

all’inizio del turno pomeridiano di lavoro, secondo l’orario stabilito dal Provveditorato al Porto.

b) Se l’avviso viene dato dopo le ore 10 e prima delle ore 15 al mattino del giorno successivo, all’ora di inizio del lavoro portuale.

c) Se l’avviso viene dato dopo le ore 15, alle ore 10 del giorno successivo.Nel caso di carico completo, se il possessore della polizza di carico è ignoto

al comandante e non si presenta a ricevere la merce, il comandante o chi per esso fa affiggere nell’Albo Pretorio della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia l’avviso di essere pronto alla discarica. Le stallie, in questo caso, incominciano a decorrere dal giorno successivo a quello dell’arrivo.

870 - Durata delle stallie.

Se nel contratto di noleggio o nella polizza di carico non sono fissate, le stallie per la caricazione o la discarica, le operazioni d’imbarco e sbarco debbono compiersi entro tanti giorni lavorativi quanti, secondo le rate medie previste dalla vigente raccolta, sono necessari per la consegna o il ricevimento del carico.

Il caricatore o il ricevitore hanno facoltà di effettuare le operazioni d’imbarco e sbarco oltre l’orario lavorativo portuale.

In tal caso sono a loro carico le maggiori spese ivi comprese quelle relative allo straordinario dovuto all’equipaggio.

871 - Sospensioni delle stallie.

Nel computo delle stallie non si calcolano le domeniche, e feste contemplate nel calendario ufficiale, i giorni e le ore nei quali, per quanto previsto dai regolamenti portuali, per causa di pioggia o di altri impedimenti atmosferici, ovvero per cause di forza maggiore riconosciute dall’autorità marittima, le operazioni di imbarco e di sbarco siano precluse, eccetto il caso in cui nella fissazione delle stallie venga usata la dizione “giorni correnti”

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Pagina 265 di 441Il tempo perduto dalla nave per l’osservanza del turno viene calcolato agli

effetti delle stallie.872 - Conteggio delle controstallie.

Le controstallie vengono conteggiate in giorni consecutivi e frazioni di giornata.

873 - Pagamento delle controstallie.

Il pagamento delle controstallie deve essere effettuato giorno per giorno.

Al pagamento del compenso delle controstallie al vettore o al suo agente sono tenuti in solido tutti i caricatori o tutti i ricevitori interessati in un unico contratto di noleggio.

L’onere delle controstallie si divide nei rapporti interni fra caricatori o ricevitori interessati, in proporzione dei singoli quantitativi da ciascuno imbarcati o sbarcati, salvo che l’obbligazione non sia sorta per colpa o nell’interesse di alcuni di essi.

c) posti di ormeggio

874 - Posti d’ormeggio.

Nel silenzio del contratto, la designazione del posto d’ormeggio, nei limiti delle disposizioni dell’autorità marittima, spetta al caricatore o al ricevitore nel trasporto di carico totale o parziale omogeneo; spetta al vettore nel trasporto di cose singole su navi di linea.

Nel caso di più caricatori o più ricevitori, la designazione spetta a quello o a quelli che abbiano la maggioranza del carico.

Se non si forma tale maggioranza, il vettore provvederà a scegliere l’ormeggio più opportuno, previa autorizzazione dell’autorità marittima.

875 - Movimento della nave nel porto.

Il caricatore o la maggioranza dei caricatori, il ricevitore o la maggioranza dei ricevittori cui spetti la designazione del posto d’ormeggio hanno la facoltà di richiedere il movimento per ulteriori ormeggi.

876 - Spese di ormeggio e di movimento.

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Le spese di primo ormeggio competono alla nave. Quelle per i movimenti ulteriori sono a carico di chi li richiede.

La nave sopporta le spese relative ai movimenti ordinati dall’autorità marittima per ragioni di sicurezza a seguito di calamità, o per la prevenzione di queste ultime, in occasione di pubbliche manifestazioni, per far posto alle navi della marina militare, o per altre ragioni di forza maggiore. I movimenti disposti nell’interesse di terzi sono a carico di questi ultimi.

Se il movimento della nave richiesto dal caricatore o dal ricevitore viene eseguito in ore lavorative, nessun compenso speciale spetta all’equipaggio. Il tempo impiegato per tale movimento viene conteggiato agli effetti delle stallie.

877 - Ormeggio di attesa o per alleggerimento.

Quando una nave con carico totale o parziale omogeneo non sia in grado di attraccare alla banchina designata per indisponibilità di quest’ultima e, dopo essersi ormeggiata altrove nell’ambito portuale (indicato nell’art. 1 del Regolamento per il servizio marittimo nel porto di Venezia), esegua il movimento per l’accosto appena la banchina designata si sia resa libera, le spese relative a tale movimento sono a carico del ricevitore.

Quando una nave con carico totale o parziale omogeneo, nell’impossibilità di raggiungere la banchina designata per ragioni di pescaggio, si ormeggi altrove nell’ambito portuale di cui sopra e, dopo essersi alleggerita di parte del carico esegua l’accosto a banchina le spese relative a tale movimento sono a carico del ricevitore.

Il tempo di sosta della nave all’ormeggio d'attesa, o impiegato per l’alleggerimento, viene calcolato agli effetti delle stallie.

878 - Ancoraggio in rada.

Quando una nave con carico totale o parziale omogeneo si ancora in rada per indisponibilità della banchina designata dal ricevitore o per mancanza o indisponibilità di banchina d’attesa o per insufficienza di fondali in quest’ultima, le stallie incominciano a decorrere dall’avvenuto ancoraggio in rada, salvo quanto disposto dall’art. 869.

Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di ormeggio designato dal ricevitore non viene calcolato agli effetti delle stallie.

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Pagina 267 di 441d) cali vedi d.m. 21/11/1974

e) noli

879 - Calcolo del nolo.

Se il nolo della merce è pagabile a Venezia, esso si calcola:a) per le merci in colli nei trasporti di linea, sul peso, sul volume indicato in

polizza o sul massimo ingombro;b) per i carboni, sul peso di polizza meno 2% per non pesare;c) per i fosfati, sul peso di polizza meno l’1,50% per non pesare;d) per le altre merci alla rinfusa, sul peso di sbarco;e) per i containers sul tipo e dimensione ed eventualmente per classe di

merceologia;f) per i rotabili (escluse le auto tassate generalmente a pezzo) per metro

lineare con addizionali per misure fuori sagoma, per merce pericolosa e per pesi eccezionali.

Il capitano ha la facoltà di procedere al controllo del peso, del volume della merce e del numero dei colli e pretendere il pagamento del nolo sulle differenze accertate. Non è tenuto ad accettare come base per il calcolo del nolo le risultanze del controllo doganale(*).880 - Senseria sui noli allo spedizioniere.

Il vettore, o chi per esso, nei trasporti di cose determinate con presentazione di ordini d’imbarco e rilascio di polizze di carico, corrisponde una senseria alla cassa di spedizioni, regolarmente iscritta all’apposito elenco presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che abbia concorso in maniera determinante alla acquisizione del carico. La stessa sarà liquidata su piazza.

Su tale senseria, da liquidarsi su piazza, la cui misura è normalmente del 4% sul nolo, il vettore, o chi per esso, trattiene un decimo.

881 - Diritti di agenzia.

L’armatore corrisponde all’agente raccomandatario, quale corrispettivo per le sue prestazioni, il compenso stabilito dalle tariffe ufficiali vigenti. L’agente marittimo raccomandatario corrisponde all’associazione di categoria cui appartiene i contributi suppletivi approdo nave (administration charges) previsti dalla tabella della stessa associazione. L’armatore corrisponde all’agente tali contributi.

(*) Uso contrattuale.

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Pagina 268 di 441882 - Penalità per cambio di agenzia.

Il comandante che per contratto è tenuto a valersi dell’agente raccomandatario del noleggiatore può rivolgersi ad altro agente, ma è obbligato a corrispondere al noleggiatore una penalità che in mancanza di diversa disciplina contrattuale, non può superare i diritti di agenzia.

883 - Compenso di mediazione nella compravendita di navi.

Il compenso di mediazione nella compravendita di navi è per metà a carico del compratore e per metà a carico del venditore.

884 - Spese per la misurazione delle merci varie.

Le spese relative alla misurazione delle merci varie sono a carico della nave nel solo caso che il nolo debba essere calcolato sulla base di tale misurazione.

885 - Compenso per spese di tiraggio, nelle merci di massa o alla rinfusa.

Il compenso per le operazioni di tiraggio, stabilito contrattualmente a favore del ricevitore, viene liquidato:

a) sul peso risultante, se il ricevitore ritira il carico in peso effettivo;b) sul peso di polizza, ridotto il 2%, o l’1,50%, se il ricevitore ritira il carico

basandosi sul peso di polizza con deduzione del 2%, o dell’ 1,50%.

886 - Compenso al vettore e agli agenti raccomandatari nello “sbarco per conto”.

Nello “sbarco per conto”, il ricevitore è tenuto a corrispondere agli agenti raccomandatari uno speciale compenso per le loro prestazioni, come stabilito dalle tariffe del Ministero della Marina Mercantile per gli agenti raccomandatari.

887 - Compenso per assistenza allo sbarco.

Il ricevitore è tenuto a corrispondere agli agenti raccomandatari un compenso per le merci alla rinfusa scaricate alle condizioni “sottoparanco”.

Nulla è dovuto per le merci alla rinfusa sbarcate a condizioni “free out” o nelle zone industriali del porto.

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Pagina 269 di 441888 - Adempimenti all’imbarco.

L’assistenza per gli adempimenti doganali connessi con il visto imbarcare della G. di F. sulle bollette doganali di esportazione è di competenza dell’Armatore per le merci accettate su base “terminal” e del caricatore per le merci accettate su base “palanco”. Gli adempimenti sono curati dagli spedizionieri doganali.

ii - navigazione interna

a) sbarco e imbarco di merci

889 - Caricazione.

La caricazione delle navi e dei galleggianti adibiti alla navigazione interna viene effettuata nel seguente modo:a) per merci in colli, il carico deve essere stivato dal caricatore, tanto da sotto bordo quanto da magazzino;b) per le merci alla rinfusa, il carico viene reso a bordo del caricatore a proprie spese e rischio ed è stivato o paleggiato a cura ed a spese del caricatore.c) per i containers, il carico viene reso a bordo del caricatore a proprie spese e rischio ed è stivato a cura del vettore ed a spese del caricatore.d) per i carichi eccezionali, il carico viene reso a bordo del caricatore a proprie spese e rischio ed è stivato a cura del vettore ed a spese del caricatore.

Tuttavia per il trasporto di merci alla rinfusa soggette a facile rottura di notevole peso specifico o di difficile paleggio, lo stivaggio ovvero la paleggiatura vengono effettuati a cura del caricatore; a questi spetta altresì la vuotatura dei recipienti usati per la caricazione delle mattonelle di carbone.

890 - Discarica.

La discarica viene effettuata a cura, spese e rischio del ricevitore che fornisce gli attrezzi a cura, esclusi gli scali facenti parte dell’attrezzatura di stiva.

891 - Campionamento.

Il prelevamento dei campioni di merce, eventualmente richiesto, viene effettuato in contraddittorio dal caricatore o ricevente dal vettore.

Ciascuna delle suddette parti riceve due campioni, suggellati in loro presenza

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Pagina 270 di 441e controfirmati da entrambe.

Ancorchè richiesto dal vettore, il campionamento della merce viene pagato dal caricatore.

b) stallie e controstallie

892 - Decorrenza delle stallie.

Nel silenzio del contratto, le stallie decorrono come segue:a) per la caricazione, dal momento in cui il vettore ha dato avviso di prontezza

in ore d’ufficio;b) per la scaricazione, dal momento in cui è stato dato avviso al ricevitore, in

ore d’ufficio, dell’effettivo arrivo della nave o del galleggiante.La nave o il galleggiante si intendono effettivamente arrivati anche se per

difficoltà di approdo al posto d’imbarco o sbarco stabiliti siano costretti ad ormeggiarsi alla riva più vicina.

893 - Durata delle stallie.

Tanto per le operazioni di carico quanto per quelle di scarico merci secche, le stallie vengono commisurate nel seguente modo:

a) per navi e galleggianti di portata fino a 400 tonn., giorni due;b) per navi e galleggianti di portata superiore a 400 tonn. e fino a 800 tonn.,

giorni tre;c) per navi e galleggianti di portata superiore a 800 tonn., giorni quattro.Le stallie si intendono reversibili e vengono calcolate per giorni lavorativi.

894 - Compenso di controstallia.

Il compenso di controstallia viene calcolato in ragione della portata della nave o del galleggiante.

Il vettore è obbligato a mantenere l’equipaggio al completo anche durante il decorso delle controstallie.

c) noli

895 - Calcolo del nolo.

Il nolo viene calcolato per quintale o tonnellata. Per il legname il calcolo avviene sulla base del metro stero, per la ghiaia e la sabbia su quello del metro

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Pagina 271 di 441cubo, per i laterizi in ragione di mille pezzi.

Il nolo viene pagato per contanti, nella misura di un terzo al momento della caricazione e per il resto alla regolare consegna del carico (*).

896 - Deposito merce su natanti.

Il compenso per deposito di merce su natanti viene corrisposto in ragione di un tanto al giorno sulla portata della nave o del galleggiante (*).

897 - Spese di trasferimento o rimorchio.

Sono a carico del richiedente le spese relative al trasferimento o al rimorchio di nave o galleggiante impiegati per servizio di deposito.

898 - Spese di pesatura e misurazione.

La pesatura e la misurazione del carico gravano per intero sulla merce.899 - Spese di insaccatura e legatura dei sacchi.

Le spese per eventuale insaccatura e legatura dei sacchi allo sbarco sono a carico del ricevitore.

900 - Compenso di mediazione nella compravendita di navi o galleggianti adibiti alla navigazione interna.

Il compenso di mediazione nella compravendita di navi o galleggianti adibiti alla navigazione interna è a carico per metà del compratore e per l’altra metà del venditore.

iii - spedizione e transito

901 - Responsabilità della casa di spedizione.

La casa di spedizione non risponde per ritardi, perdite, avarie ed altre conseguenze derivanti da casi provati di forza maggiore, da vizio inerente alla merce, da insufficiente o difettoso imballaggio, nè per rotture di fragili e spandimenti

(*) Uso contrattuale.(*) Uso contrattuale.

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Pagina 272 di 441di liquidi, salvo il caso di manifesta negligenza(*).

902 - Responsabilità per fatti altrui.

La casa di spedizione che sia impegnata a rispondere per fatti che riguardano le amministrazioni alle quali deve far capo per l’espletamento del mandato, assume soltanto la responsabilità cui le amministrazioni stesse sono tenute nei suoi confronti per legge, regolamenti e condizioni (*).

903 - Annotazioni sulle lettere di vettura e sulle polizze di carico.

La casa di spedizione è responsabile delle annotazioni dalla stessa accettate ed apposte dall’amministrazione ferroviaria sulle lettere di vettura di merce in partenza per ferrovia o dalle compagnie di navigazione sulle polizze di carico di merce imbarcata, soltanto nel caso che dette annotazioni siano dipendenti da fatti alla stessa imputabili. Non ne risponde quando le annotazioni dipendano da vizio proprio della merce, da insufficienza o difetto degli imballaggi o dall’effettuata apertura dei colli per verifiche doganali del contenuto (*).

904 - Consegna della merce al vettore.

Anche se la merce è dalla casa di spedizione affrancata fino al luogo di destinazione, la responsabilità dello stesso cessa con la regolare consegna della merce al vettore prescelto per il trasporto contro il ritiro della relativa ricevuta, o con la regolare consegna della merce a bordo della nave ed invio della polizza di carico al destinatario a mezzo lettera raccomandata.

905 - Trasporto per ferrovia.

Salvo diverse istruzioni del committente, il trasporto per ferrovia viene effettuato a piccola velocità, per la via diretta più economica ed a tariffa speciale.

906 - Pesatura.

Nell’ambito del porto di Venezia, la pesatura delle merci viene effettuata su bilici omologati.

Il ritiro per conto del mandante delle merci in arrivo con ferrovia o automezzo avviene senza pesatura se il loro imballaggio si presenta in normali condizioni.(*) Uso contrattuale.

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Quando la constatazione del peso non sia tassativamente prescritta, la caricazione delle merci in colli sulle navi o sui galleggianti si effettua senza pesatura.

907 - Avaria.

In caso di avaria alle merci, la casa di spedizione fa constatare il danno da competente perito e con intervento di un rappresentante della compagnia assicuratrice quando la merce è assicurata, ma non è responsabile della mancata constatazione dell’avaria se questa non è esternamente visibile.

Le spese relative alla constatazione dell’avaria sono a carico della merce. (*)

(*) Uso contrattuale.

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Pagina 274 di 441Cap. 3) USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

908 - Generalità e classificazioni - Ordine di trasporto

Quando non sia espressamente specificato, l’ordine di trasporto si intende conferito per il giorno lavorativo successivo a quello in cui perviene all’autotrasportatore.

La giornata di sabato è considerata lavorativa, salvo che il trasportatore non sia stato avvertito, prima dell’esecuzione del trasporto, della chiusura dell’impresa del mittente o del destinatario (vedi D.M. 18/9/92), compatibilmente con le restrizioni sulla circolazione imposte dal Min. dei LL.PP.

- Prezzo del trasporto e classi di peso.É normalmente calcolato sulla base delle normative previste dalla L. 6/6/74 e dal D.M. 18/9/82.

I trasporti si distinguono in:

- trasporto merce tradizionale- trasporto merce in containers.

909 - Carico e scarico dei veicoli.

Il trasportatore è tenuto a collocare gli autocarri in luogo al quale si possa accedere e dove si possano compiere le operazioni di carico/scarico eseguite dal mittente e dal destinatario. Gli autocarri rimangono a disposizione ma in consegna e sotto il controllo del vettore terrestre o suo rappresentante. Al vettore o al suo rappresentante è demandata la verifica della corretta caricazione del mezzo secondo le norme di sicurezza previste in materia e, comunque, atte a garantire la sicurezza del trasporto.

Le operazioni di carico e scarico di carichi completi sono effettuate rispettivamente dagli speditori e dai destinatari, salvo le speciali disposizioni che regolano i trasporti vincolati a dogana.

910 - Verifica della qualità e dei colli caricati.

Il trasportatore procede alla verifica della quantità e dei colli trasportati e ne rilascia la debita ricevuta.

911 - Obblighi del mittente nell’eseguire il carico.

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“Salvo quanto disposto dall’art. 1683 c.c. (indicazione documenti che devono essere forniti al vettore), o da altre norme vigenti, il mittente, qualora si tratti di trasporto di merci pericolose e nocive, deve darne comunicazione preventiva al vettore prima della richiesta dell’autocarro, indicando la particolarità della merce stessa.

Egli, infine, è tenuto a dichiarare il valore della merce per l’adozione delle precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto, nonchè per gli eventuali adeguamenti assicurativi”.

912 - Responsabilità del vettore.

“Qualora il vettore per merci provenienti o destinate a Porti commerciali/industriali non si presenti in tempo utile per le operazioni di carico e scarico, egli è responsabile di tutti i danni, oneri od altro conseguente, eccezion fatta per l’impossibilità di accedere alle aree portuali, per cause di forza maggiore non imputabili al vettore, conseguenti a scioperi o blocchi stradali non preannunicati”.

913 - Responsabilità del vettore - termine di consegna

Il vettore è responsabile dell’integrità della merce trasportata ed è obbligato a consegnarla al destino nello stato, condizioni e quantità analoghe a quelle riportate sulla bolla di accompagnamento (o lettera di vettura), salvo ed entro i limiti riportati da eventuali riserve aposte prima della partenza sul documento di trasporto firmate per presa visione dal mittente. Non è responsabile per vizi alla merce. Il trasporto, salvo comprovate e particolari cause di forza maggiore, dovrà essere eseguito entro i termini necessari per il normale completamento del percorso.

Eventuali danni, avarie od altro derivante da ingiustificata ritardata consegna, sono a carico del vettore.

trasporto merci in contenitori

914 - Contenuto del contenitore.

Il contenitore del trasporto è responsabile della veridicità delle dichiarazioni relative al contenuto del container fermo restando la responsabilità del vettore per ammanchi od altro, accertati a destino nel caso di comprovata manomissione del sigillo d’origine.

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Pagina 277 di 441Cap. 4) USI NEI TRASPORTI AEREI (*)

(*) Non sono stati accertati usi.

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Pagina 278 di 441Cap. 5) USI NELLA CINEMATOGRAFIA (*)

(*) Non sono stati accertati usi.

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Pagina 279 di 441Cap. 6) INDUSTRIA ALBERGHIERA

915 - Durata del contratto.

Il contratto di alloggio, salvo contrario esplicito accordo, si considera concluso per una giornata. La disponibilità della camera ha inizio a partire dalle ore 14.00 del giorno di arrivo fino alle ore 12.00 del giorno successivo. È facoltà dell’albergatore, compatibilmente con le esigenze di servizio, anticipare o posticipare l’ora di disponibilità della camera.

Il cliente che richieda la disponibilità della camera prima delle ore 7.00 deve essere preavvisato che gli verrà addebitato il costo della medesima dal giorno precedente.

Il contratto si ritiene tacitamente rinnovato di giorno in giorno se entro le ore 12.00 il cliente non ha comunicato la sua partenza e rilasciata la camera o se l’albergatore non gli ha comunicato l’ulteriore indisponibilità della camera entro le ore 12.00 del giorno precedente.

L’albergatore, nel caso che il cliente già alloggiato receda in anticipo dalla permanenza pattuita - escluso il caso di forza maggiore documentato - può pretendere dal cliente la tariffa della camera per tutto il periodo indicato nella prenotazione, salvo i casi di colpa attribuibili all’albergatore o ai suoi preposti.

916 - Prenotazioni.

Il cliente che prenota una camera si impegna ad occuparla alla data convenuta. La prenotazione con caparra, pari almeno al prezzo della camera per un pernottamento, è valida fino alle ore 7.00 del giorno successivo a quello prenotato.

Nel caso di prenotazioni di durata non superiore a tre giorni, il cliente ha diritto alla restituzione della caparra solo se comunica la rinuncia almeno 24 ore prima della data di arrivo indicata.

Nel caso di prenotazione di durata superiore a tre giorni il cliente ha diritto alla restituzione della caparra solo se comunica la rinuncia in un termine congruo, in relazione alla località ed al periodo stagionale.

La prenotazione non garantita da caparra - se accettata dall’albergatore - è valida fino alle ore 17.00 del giorno indicato.

Qualora l’albergatore, per cause a lui imputabili, si trovi nell’impossibilità di rispettare l’accordo pattuito, deve proporre al cliente, limitatamente al periodo in cui

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Pagina 280 di 441perdura tale sua impossibilità, analoga sistemazione in un altro esercizio alberghiero di pari categoria o di categoria superiore, assumendo a suo carico l’eventuale differenza di costo restituendo al cliente l’eventuale caparra.917 - Prestazioni servizi extra.

Non vi è addebito di alcun supplemento per l’uso del “frigobar” (con esclusione dei prodotti consumati), della “radio” o “filodiffusione” della “TV”, in quanto facenti parte delle dotazioni della camera.

Se apparecchi vengono messi a disposizione dall’albergatore su richiesta del cliente, viene addebitato un supplemento preventivamente comunicato.

918 - Pensione.

Il contratto di pensione comprende la locazione di una camera singola o di un posto letto in una camera multipla con somministrazione di prima colazione continentale, colazione e pranzo; il contratto di mezza pensione si intende limitato alla somministrazione di uno dei due pasti, a scelta del cliente. Sono in ogni caso escluse dal prezzo dei pasti le bevande ed il caffè.

La durata minima del contratto di pensione o di mezza pensione è di tre giorni.

L’ albergatore ha la facoltà di subordinare l’accettazione della richiesta di contratto di pensione o mezza pensione al versamento di una caparra pari al prezzo relativo da uno a tre giorni del servizio richiesto.

La pensione e la mezza pensione iniziano con il primo pasto consumato dal cliente nel giorno dell’arrivo. Il pasto non consumato nel giorno dell’arrivo dà diritto al cliente di consumarlo nel giorno della partenza. Negli altri casi, i pasti non consumati per qualsiasi motivo non danno diritto al cliente alla scomputazione del prezzo relativo.

919 - Servizi.

La prima colazione ed i pasti devono essere consumati entro l’orario determinato dall’albergatore e nei locali a tale scopo destinati.

È facoltà dell’albergatore di servire in camera prima colazione, pasti, caffè, the, bevande, su richiesta del cliente, e di fissare per tale servizio un sovrapprezzo; è altresì in facoltà dell’albergatore richiedere al cliente un compenso per l’uso del bagno o della doccia che non sia annesso alla camera. Il sovrapprezzo, o compenso, deve essere portato a conoscenza del cliente mediante appositi avvisi o comunque comunicato preventivamente dall’albergatore.

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Quando ne abbia possibilità, è in facoltà dell’albergatore di somministrare la prima colazione ed i pasti su richiesta del cliente, in orario e/o modalità diversi da quelli determinati e di richiedere per tale servizio un sovrapprezzo purchè comunicato preventivamente all’interessato.

920 - Prezzi.

Se il cliente non richiede preventivamente i prezzi ed accetta la camera, i pasti, la pensione ed ogni altra prestazione, si intende che accetta le condizioni del prezzo indicate negli appositi affissi o normalmente praticate nell’esercizio; fermo l’obbligo dell’albergatore di portare preventivamente a conoscenza del cliente i sovrapprezzi per servizio o somministrazioni speciali.

921 -Pagamento conti.

I conti vengono pagati dal cliente alla presentazione.

Quando la prenotazione abbia durata superiore ad un giorno o il contratto si rinnovi tacitamente di giorno in giorno, è in facoltà dell’albergatore di chiedere giornalmente il pagamento delle prestazioni già fornite.

In caso di mancato pagamento, il contratto si risolve di diritto ed il cliente ha l’obbligo di lasciare immediatamente l’albergo.

I conti debbono essere pagati in moneta nazionale.

È in esclusiva facoltà discrezionale dell’albergatore di accettare in pagamento assegni o moneta straniera; ove accetti moneta straniera, essa deve essere valutata al cambio del giorno nelle banche della piazza.

922 - Divieti.

Il cliente non può:- cucinare cibi in camera e consumarvi pasti non forniti dall’albergatore;- lavare in camera indumenti e biancheria, ad eccezione di quella intima;- stirare in camera indumenti o biancheria, se l’albergo fornisce tali servizi;- introdurre in camera persone non alloggiate nell’albergo, salvo il preventivo consenso dell’albergatore;- introdurre animali nell’albergo, salvo il preventivo consenso dell’albergatore: in caso di consenso, l’albergatore può porre limitazioni all’accesso degli animali a locali diversi dalla camera del cliente, a parchi, a giardini, a piscine, a spiagge, ecc. fermi in ogni caso i divieti posti da organi sanitari o da altri organi pubblici e ferma in

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Pagina 282 di 441ogni caso la responsabilità del cliente per i danni eventualmente arrecati dall’animale; l’albergatore deve indicare inoltre preventivamente il sovrapprezzo per i pasti da somministrare all’animale;- usare abbigliamenti non conformi al decoro dell’albergo.

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Pagina 283 di 441Cap. 7 - USI PUBBLICITARI

Capo i - Pubblicità

923 - Principali forme di pubblicità

A) Pubblicità “tabellare” (advertisting);

B) Promozioni ed incentivazioni;

C) Sponsorizzazioni;

D) Pubblicità diretta;

E) Pubbliche relazioni;

F) Fiere e manifestazioni;

G) Prestazione ed informaizione tecnico-scientifica del prodotto o del servizio (merchandising);

H) Immagine coordinata di azienda (corporate image) o di prodotto (brand image).

924 - Informazione al cliente

Nei rapporti con i clienti ed ai fini dell’elaborazione dei messaggi pubblicitari le parti (cliente, agenzia e mezzi) si uniformano alle regole che disciplinano l’attività pubblicitaria ivi incluse quelle contenute nel codice di Auto disciplina.

Capo II - Contratti

- Contratto con rappresentanza

- Contratto senza rappresentanza925 - Preventiva approvazione dell’utente

Tutti gli aspetti di ideazione e progettazione della pubblicità e il preventivo dei costi vengono sottoposti alla approvazione dell’utente prima della loro effettuazione.

926 - Compenso dell’agenzia

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Pagina 284 di 441Il compenso assume di regola una delle seguenti forme:

a) “a commissione” percentuale su quanto fatturato all’utente da mezzi e fornitori, al netto di I.V.A., per la realizzazione delle azioni pubblicitarie. Tale commissione è per prassi consolidata del 15% (2) allorchè l’agenzia fornisca le seguenti prestazioni:

- l’analisi preliminare del mercato e del prodotto su dati forniti dal committente;

- strategia di comunicazione a sè stante;

- la pianificazione dell’investimento pubblicitario (budget) sui mezzi giudicati idonei agli scopi prefissi;

- l’ideazione e la progettazione della comunicazione (testi e visualizzazione dei messaggi);

- le trattative con i fornitori (per l’acquisto di quanto necessario per effettuare la comunicazione pubblicitaria);

- le trattative con i mezzi (per l’acquisto degli “spazi” pubblicitari destinati a veicolare il messaggio);

- i rapporti con i mezzi per la realizzazione della diffusione (traffico);

- il controllo dell’effettuazione della pubblicità;- il controllo delle fatturazioni dei mezzi di fornitori.

La commissione viene abitualmente fatturata dall’agenzia, via che i mezzi e fornitori emettono all’utente le relative fatture.

Tale commissione viene fatturata dall’agenzia all’utente anche nei casi in cui i mezzi non la prevedano o non la riconoscano, nonchè per la produzione.

b) a “fee”, cioè a corrispettivo fisso, generalmente corrisposto in quote mensili, dall’utente stesso.

c) a “onorari dei creativi”, riferiti, in assenza di specifica pattuizione, alla normativa e ai tariffari professionali vigenti.

927 - Prestazioni tecniche e specialistiche

I compensi di cui sopra non comprendono le prestazioni tecniche strettamente (2) Corrispondente agli Usi internazionali.

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Pagina 285 di 441inerenti l’approntamento dei materiali (esecutivi, patinate, fotocomposizioni, fotografie, fotolito, traduzioni , adattamenti o riduzioni e simili); nè specialistiche (ricerche di mercato espressamente concordate con l’utente, test sul prodotto o sulla distribuzione, attività promozionali e di pubbliche relazioni, di direct marketing, sponsorizzazioni, progettazione di marchi e confezioni, materiali per punto vendita, portfoli, soggetti speciali diversi dalla campagna ecc.) che l’utente remunera a parte, previo preventivo e senza responsabilità dell’Agenzia in ordine alla loro esecuzione, ove il fornitore sia stato concordato con l’utente.

Sono altresì rimborsate a parte le spese di viaggio e soggiorno autorizzate, nonchè altre spese straordinarie concordate.

928 - Gare di Committenti privati

È uso presso Committenti privati indire gare fra più agenzie o studi allo scopo di scegliere le proposte migliori. Se la gara è ad invitio è uso fissare un rimborso spese per i partecipanti; In ogni caso, i materiali e le idee dei partecipanti non sono divulgati, salvo diverso patto sottoscritto dai partecipanti stessi. I materiali vengono restituiti in buone condizioni ai partecipanti appena il committente abbia fatto la sua scelta.

929 - Ristorno

L’agenzia (o il professionista) già retribuita dall’utente secondo l’art. 941 punto b alla quale i mezzi o i loro concessionari riconoscano una commissione sui corrispettivi loro pagati dall’utente per la diffusione della pubblicità, ristorna, cioè accredita all’utente stesso, le commissioni che ha ricevuto.

930 - Esclusiva reciproca

Qualora non previsto dal contratto in corso, di norma, l’agenzia non offre prestazioni ad aziende concorrenti del settore; reciprocamente, di norma, il cliente non si serve di altra agenzia o professionista per tutte le prestazioni che rientrano nel contratto stesso.

931 - Riservatezza

Sulle informazioni, notizie e dati sull’utente e la sua attività, acquisiti in occasione del rapporto, l’agenzia ha l’obbligo di mantenere la riservatezza.

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Pagina 286 di 441capo iii

932 - Contratto per realizzazione di un’azione di comunicazione(decreto legislativo 25/1/92 n.74 art.2 “definizioni” capo A)

Con il contratto per la realizzazione di un’azione di comunicazione, il committente conferisce incarico all’agenzia, studio grafico o professionista della comunicazione, di realizzare dietro compenso, un messaggio da diffondere in qualsiasi modo, (visivo, fonico o altro), per la pubblicità di prodotti o servizi nell’ambito di attività commerciale, industriale, artigianale, professionale o pubblica.933 - Proprietà dei materiali

Tutto il materiale - elaborazioni strategiche, creative ed esecutive - necessario all’azione pubblicitaria resta di esclusiva proprietà e godimento dell’agenzia, studio grafico o professionista della comunicazione, che l’ha elaborato.

Quanto corrisposto dall’utente infatti remunera la sola attività professionale per il tipo di utilizzo e per il periodo stabilito dalle parti, non la cessione dei diritti di utilizzazione e/o di proprietà dei materiali, salvo espresso patto scritto.

Qualora l’utente intenda utilizzare tale materiale anche parzialmente, anche dopo lo scioglimento del rapporto per qualsiasi impiego dovrà essere stabilito un ulteriore compenso in accordo fra le parti.

Capo iv - Produzione di audiovisivi

934 - Nozione

Con il contratto per la produzione di audiovisivi la casa di produzione si obbliga, organizzando mezzi e persone, a produrre ed a fornire al committente un audiovisivo, verso corrispettivo.

935 - Prestazioni della casa di produzione

Sono prestazioni principali della casa di produzione.

- l’organizzazione della produzione;- la realizzazione di audiovisivi;- la cosegna del materiale ai mezzi (circuiti cinematografici ed emittenti radio televisive).

936 - Organizzazione della produzione

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Pagina 287 di 441

L’organizzazione della produzione comprende l’acquisizione e la retribuzione delle prestazioni del regista e del personale di ripresa (direttore di fotografia, tecnici vari, ecc. ), l’acquisto dei diritti di utilizzazione delle musiche, l’acquisizione e la retribuzione dei vari interpreti.Il soggetto e la sceneggiatura vengono forniti alla casa di produzione dall’agenzia di pubblicità del committente.

937 - Diritti del committente

Con il pagamento del corrispettivo, il committente acquisisce i diritti di utilizzazione pubblicitaria degli audiovisivi.

Salvo diversa pattuizione contrattuale, diverse utilizzazioni, anche parziali, degli audiovisivi daranno luogo ad un ulteriore compenso a favore della casa di produzione.

In difetto di pattuizione circa modalità e limiti di impiego, l’utilizzazione del materiale realizzato con la partecipazione del modello o interprete è estesa ad ogni utilizzazione pubblicitaria possibile.

938 - Esclusiva merceologica.

Il modello o interprete è tenuto a non prestarsi, per la durata dell’uttilizzazione prevista, alla pubblicità di prodotti concorrenti.

Capo v - Generali

939 - Conservazione del materiale.

Il fornitore (stampatore, case di produzione, fotografo, ecc.) custodisce gratuitamente il materiale tecnico esecutivo, negativi e supporti originali (masters) di audiovisivi, ecc., per un periodo di almeno tre anni dalla data della prima programmazione o pubblicazione.940 - Usi comuni.

Sono usi comuni nei contratti di diffusione pubblicitaria:

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Pagina 288 di 441a) l’onere del committente di fornire, nei tempi tecnici necessari al mezzo,

il materiale pubblicitario da diffondere;

b) la facoltà del mezzo di rifiutare il materiale fornito dal committente anche in relazione al contenuto;

c) la necessità, di espressa pattuizione per “posizioni” particolari.

N.B. Nell’ambito dei vari contratti di diffusione pubblicitaria si riscontrano pratiche negoziali particolari.

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Pagina 289 di 441Cap. 8) MERCI VENDUTE A PEZZO O A COLLO IN PROVINCIA DI

VENEZIA (*)

941 - Prodotti venduti ad unità o pezzo.

I prodotti sotto elencati vengono abitualmente contrattati ad unità o pezzo:

- prodotti solidi per la pulizia e manutenzione della casa (ad es. pagliette saponate, tavolette detergenti e coloranti per serbatoi W.C.);

- prodotti solidi insetticidi, insettifughi, deodoranti e disinfestanti (ad es. piastrine, spinali, tavolette per W.C., deodoranti solidi, carte moschicide, collari antiparassitari);

- salviette impregnate;

- dosi preconfezionate di prodotti concentrati per la preparazione estemporanea dei liquidi per uso domestico.

(*)L’uso di cui all’art. 956, sicuramente preesistente all’attuale raccolta, non venne inserito nelle precedenti edizioni in quanto non segnalato

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APPENDICE A - TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROVVIGIONI PER MEDIAZIONE

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Pagina 292 di 441

DalVenditore Dal Compratore Rif.

articolo

Alberghi, negozi, trattorieCessione:se mediatorese agenzia immobiliare

2%3%

2%3%

87“

Alcole:per quantità rilevanti riferite a cisternaper quantità minori riferite a fusti

L. 1.000per ettanidroL. 1.300per ettanidro

481

Bestiame:buoi, vacche e giovenche, sorane e sorani,vitelloni, vitelli da latte, capre e pecore, sui-ni e lattonzoli, cavalli comuni, puledri, sotto l’anno 0.80% 0.50% 154-164

muli, cavalli di lusso, asini libertà di forfait

Cereali e cruscami (1):di produzione nazionaledi provenienza esteraDistillato e grappaDroghe e spezieFarine (2)Fieno

L. 60 al qlL. 50 al ql.1%1%L. 50 al ql.1%

L. 50 al ql.---L. 50 al ql.1%

230“481317230268

Fondi rustici (3):

compravenditalocazioneForaggi verdiFormaggi

Frutta e verdura(compravendita all’ingrosso)Grappa e distillatoGrassi commesitibili e salumi

1%1%1%non superiore a L. 30 per kg.1%

1%1%

1%1%1%non superiore a L. 30 per Kg.1%

--

110125273439

243

481452

Immobili - compravendita:se mediatorese agenzia immobiliareImmobili - locazione (4)Immobili - permute (5)se mediatorese agenziaLaneLegname

2%3%5%

2%3%1%2%

2%3%5%

2%3%--

87“89

87-186574

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DalVenditore

Dal Compratore Rif. articolo

Negozi, alberghi, trattorieCessionese mediatorese agenzia immobiliare

2%3%

2%3%

87“

Negozi, case, appartamenti

Locazione (4) per il 1° annoLocazione (6) per anni successivi

5%1%

5%1%

89“

Olii commestibiliolii greggi

olii raffinati

Paglia Piante d’alto fusto

Piante da vivaioRiso pilato, risone e semi oleosiSalumi e grassi commesitibiliSementiSemi oleosi, riso pilato, risoneSpezie e drogheStramaglie e paglia

da L. 1 a L. 2al Kgda L. 4 al L. 5al KgL. 50 al ql.si aggira sulleL. 50 al ql1%L. 200 al ql.1%1%L. 200 al ql.1%L. 50 al ql.

da L. 1 a L. 2al Kg-

L. 50 al ql.si aggira sulleL. 50 al ql.0.50%--secondo accordi--L. 50 al ql.

445

278298

292230452286230317278

Trattorie, negozi, alberghiCessionese mediatorese agenzia immobiliare

Uve da vino

Vino (7)

2%3%

2/3varia da L.450 aL.600 per quintale

1.5%

2%3%

1/3

-

87

259

470

(1) Quando gli scambi di cereali avvengono tra commercianti e tra questi e aziende trasformatrici, la mediazione a carico di ciascuna delle parti contraenti è di L. 50 il ql.

(2) Salvo variazioni per quantità trattata.(3) La provvigione per la locazione è calcolata sull’ammontare dell’affitto dovuto per l’intera durata del

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Pagina 294 di 441contratto.

(4) La provvigione è calcolata sull’ammontare del fitto pattuito per un anno, trattandosi di contratti di locazione di durata inferiore all’anno, anche se stagionali, la provvigione viene corrisposta sull’ammontare complessivo del fitto pattuito.

(5) La provvigione è corrisposta sul bene di maggior valore.(6) 1% per ogni anno successivo fino alla prima scadenza del contratto.(7) Può superare detto importo nelle compravendite di vini di pregio. Per le compravendite di vini in

damigiana o bottiglia, la provvigione viene corrisposta dal venditore in percentuale variabile a seconda della qualità e del pregio del vino. Allorché la provvigione venga corrisposta al mediatore anche da parte del compratore, si aggira sulle 150/200 lire al ql. (accertato il 13/02/1992)

APPENDICE B - Nomi volgari di pesci allevati nelle Valli da pesca della Laguna Veneta.

N.B. i nomi italiani sono tratti dall’opera: “Catalogo dei nomi dei pesci dei molluschi e dei crostacei di importanza commerciale nel Mediterraneo” di Giorgio Bini edito in varie lingue da Vito Bianco Editore per conto della F.A.O. Conseil Général des pêches pour la Méditerranée. Tale opera riporta i nomi volgari dei seguenti paesi: Inghilterra, Egitto, Spagna, Francia, Grecia, Israele, Italia, Malta, Marocco, Monaco, Tunisia, Turchia e Jugoslavia

Nomi scientifici Nomi Italiani e Veneti

Anguilla anguilla Italiano Anguilla(L.) 1758

Veneto Bisato (generico)Femenale (adulto con ventre argentino)Marin, Bisato marin (anguilla giovane, col

ventre giallo)

Dicentrarchus Iabrax Italiano Spigola(L.) 1766

Veneto Branzin (esemplari grandi)

Mugil cephalus Italiano Cefalo(L.) 1758

Veneto Mecia o Volpina (generico ed esemplari grandi) Meciato (generico ed esemplari di media grandezza)

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Pagina 295 di 441Meciatin (esemplari piccoli e novellame)

Nomi scientifici Nomi Italiani e Veneti

Mugilo chelo Italiano Cefalo bosegaCuvier 1829

Veneto Bosega (esemplari grandi)Bosegheta (poco usato)Boseghin (esemplari piccoli e novellame)

Mugil capito Italiano Cefalo calamitaCuvier 1829

Veneto Caostelo (generico ed esemplari grandi)Botolo (generico ed esemplari medi)Botoleto (esemplari piccoli e novellame)

Mugil auratus Italiano Cefalo doratoRisso 1810

Veneto Otregan (esemplari grandi)Otregagnolo (esemplari piccoli e novellame)

Mugil saliens Italiano Cefalo verzelataRisso 1810

Veneto Verzelata (esemplari grandi)

Sparus auratus Italiano Orata(L.) 1758

Veneto Orà, Orada (generico)Orà de la corona (esemplari generalmente di 250-300 grammi portanti il tipico segno dorato)Orà vecie (generico per orate grandi, usato come sinonimo di Orà de la corona” e per gli esemplari più grandi - 300 grammi)Oradela (esemplari piccoli e novellame) e

oltre.Oradina (novellame)

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APPENDICE C - Incoterms-Regole internazionali per la interpretazione dei termini commerciali

Scopo degli Incoterms.

1. Gli Incoterms hanno lo scopo di fornire un insieme di regole internazionali, aventi carattere facoltativo, che permettano una precisa interpretazione dei termini commerciali più comunemente usati nella compravendita internazionale. Si evita, così, o quanto meno si riduce considerevolmente, l’incertezza dovuta alle diverse interpretazioni date agli stessi termini nei vari Paesi.

2. Spesso le parti contraenti ignorano le differenze tra gli usi commerciali dei rispettivi Paesi. Ciò può causare malintesi, controversie, liti che comportano perdita di tempo e di denaro. Per porre rimedio a questi problemi la Camera di Commercio Internazionale pubblicò nel 1936 una serie di regole internazionali per l’interpretazione dei termini commerciali, note sotto il nome di “Incoterms 1936”.

Integrazioni e modifiche a questi termini sono state apportate nel 1953, nel 1967, nel 1976, nel 1980 ed ora nel 1990, al fine di rendere tali regole più vicine alle pratiche commerciali internazionali correnti.

Perché i nuovi Incoterms?

3. Una delle principali ragioni di questa nuova revisione degli Incoterms è stato il desiderio di adattare tali termini al crescente utilizzo della trasmissione elettronica dei dati (EDI). La presente versione 1990 degli Incoterms rende possibile la trasmissione elettronica dei dati quando le parti sono tenute a fornire diversi documenti (quali la fattura commerciale, i documenti necessari per lo sdoganamento della merce o i documenti che provino la consegna della merce, come pure i documenti di trasporto).

Particolari problemi sorgono quando il venditore deve fornire un documento di trasporto negoziabile, quale la polizza di carico, che è usata frequentemente allo scopo di vendere la merce durante il trasporto. In questi casi è di grande importanza, qualora si faccia ricorso all’EDI, assicurarsi che il compratore abbia la stessa posizione giuridica che egli avrebbe potuto conseguire se avesse ricevuto la

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Pagina 297 di 441polizza di carico dal venditore.Nuove tecniche di trasporto.

4. Un’altra delle ragioni per cui si è proceduto alla revisione degli Incoterms è stato il cambiamento delle tecniche di trasporto, in particolare l’utilizzazione del carico in containers, il trasporto multimodale e il trasporto roll-on/roll-off con veicoli stradali e vagoni ferroviari nel trasporto marittimo a breve distanza. Negli Incoterms 1990, il termine “Franco vettore... luogo convenuto” è stato riformulato per adattarlo a tutti i tipi di trasporto indipendentemente dal modo e dalla combinazione dei differenti modi di trasporto usati. Ne è seguita la soppressione di due dei termini che nella precedente versione degli Incoterms si riferivano a particolari modi di trasporto (FOR/FOT e FOB aeroporto).

MODO DI TRASPORTO E INCOTERM 1990 CORRISPONDENTE

Qualsiasi EXW Franco fabbrica (... luogo convenuto)modo di FCA Franco vettore (... luogo convenuto)trasporto CPT Trasporto pagato fino a (... luogo di destinazione convenuto)compreso CIP Trasporto e assicurazione pagati fino aquello (... luogo di destinazione convenuto)multimodale DAF Reso frontiera (... luogo convenuto)

DDU Reso non sdoganato (... luogo di destinazione convenuto)DDP Reso sdoganato (... luogo di destinazione convenuto)

Trasporto FCA Franco vettore (... luogo convenuto)aereo

Trasporto FCA Franco vettore (... luogo convenuto)ferroviario

Trasporto FAS Franco lungo bordo (... porto di imbarco convemarittimo e nuto)per vie FOB Franco a bordo (... porto di imbarco convenuto)navigabili CFR Costo e nolo (... porto di destinazione convenuinterne to)

CIF Costo, assicurazione e nolo (... porto di destinazioneconvenuto)

DES Reso ex ship (... porto di destinazione convenuto) DEQ Reso banchina (... porto di destinazione convenuto)

Nuovo modo di presentazione degli Incoterms.

5. In occasione della revisione ad opera del Gruppo di lavoro della CCI, è stato suggerito di presentare i termini commerciali in modo diverso dalle precedenti edizioni per renderne più facile la lettura e la comprensione. I termini sono stati

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Pagina 298 di 441raggruppati in quattro diverse categorie di base designate dalla lettera iniziale delle rispettive sigle (v. tabella che segue): si comincia con l’unico termine secondo il quale il venditore deve mettere a disposizione del compratore la merce presso i propri locali (il termine-”E”: EXW); segue il secondo gruppo di termini, in base ai quali il venditore deve consegnare la merce al vettore nominato dal compratore (i termini-”F”: FCA, FAS e FOB); si continua con i termini-”C” in base ai quali il venditore deve stipulare il contratto di trasporto, ma non sopporta i rischi di perdita o danni alla merce o le spese addizionali derivanti da fatti avvenuti dopo l’imbarco e la spedizione (CFR, CIF, CPT e CIP); in fine vi sono i termini-”D” secondo i quali il venditore deve sopportare tutte le spese ed i rischi per portare le merci fino al paese di destinazione (DAF, DES, DEQ, DDU e DDP). Una tavola di questa nuova classificazione si trova di seguito.

INCOTERMS 1990

Gruppo E EXW Franco fabbricaPartenza

Gruppo F FCA Franco vettoreTrasporto FAS Franco lungo bordoprincipale FOB Franco a bordonon pagato

Gruppo C CFR Costo e noloTrasporto CIF Costo, assicurazione, noloprincipale CIPT Trasporto pagato fino a ...pagato CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a ...

Gruppo D DAF Reso frontieraArrivo DES Reso ex ship

DEQ Reso banchinaDDU Reso non sdoganatoDDP Reso sdoganato

Inoltre, per tutti questi termini, i rispettivi obblighi delle parti sono stati raggruppati sotto 10 titoli, ciascuno dei quali indica sotto la lettera A la posizione del venditore e sotto la lettera B quella del compratore sullo stesso oggetto. Così, per esempio, se in conformità dell’art. A.3 il venditore deve stipulare e pagare il contratto di trasporto, nell’art. B.3, dove si fa riferimento alla posizione del compratore, sotto il titolo “Contratto di trasporto” si leggerà “Nessun obbligo”. Ciò, ovviamente, non significa che il compratore non possa stipulare i contratti necessari

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Pagina 299 di 441per far arrivare la merce nel luogo di destinazione desiderato; egli, semplicemente, non ha alcun obbligo in tal senso nei confronti del venditore. Per quanto concerne la ripartizione tra le parti delle spese relative a dazi, tasse ed altri oneri ufficiali, come pure delle spese per l’espletamento delle formalità doganali, i termini chiariscono come tali spese si ripartiscano tra le parti sebbene, ovviamente, il venditore possa non aver alcun interesse in ciò che il compratore farà della merce dopo che egli gliel’abbia consegnata.

Altrettanto, in alcuni termini, quali quelli del Gruppo “D”, al compratore non interessa sapere in quali spese può incorrere il venditore per portare la merce al luogo di destinazione convenuto.

Usi del porto o di un particolare commercio

6. Dal momento che i termini commerciali devono necessariamente poter essere usati in commerci ed aree geografiche differenti, non è sempre possibile definire con precisione gli obblighi delle parti. In una certa misura è perciò necessario fare riferimento agli usi di quel particolare commercio o luogo o agli usi che le parti stesse possono aver instaurato nelle loro precedenti relazioni (V. l’art. 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci del 1980). È ovviamente auspicabile che il venditore ed il compratore assumano informazioni su tali usi commerciali al momento della stipula del loro contratto e che, in caso di incertezze, essi chiariscano la loro posizione giuridica inserendo delle clausole adeguate nel contratto stesso. Tali disposizioni particolari, inserite dalle parti nel loro contratto, prevarrebbero, sostituendole o modificandole, sulle corrispettive regole interpretative dei vari Incoterms.

Le opzioni del compratore.

7. In certe situazioni può essere impossibile, al momento della conclusione del contratto di vendita, precisare il punto esatto o anche il luogo in cui la merce deve essere consegnata dal venditore al vettore o a destinazione. Per esempio, in quel momento, può essere solo possibile fare riferimento ad una zona o un luogo piuttosto esteso, come un porto di mare, e si può pertanto convenire che il compratore abbia il diritto o il dovere di designare successivamente un punto più preciso in tale zona o luogo. Se il compratore è obbligato a designare il punto preciso e omette di farlo, egli sopporterà i rischi e le spese addizionali derivanti da tale omissione.

Inoltre, il fatto che il compratore non eserciti il suo diritto di indicare il punto della consegna può dare al venditore il diritto di scegliere lui il punto che più gli conviene.

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Sdoganamento.

8. È consigliabile che lo sdoganamento venga effettuato dalla parte domiciliata nel paese dove tale sdoganamento deve essere eseguito o almeno da qualcuno che agisce per suo conto. Sarà, dunque, l’esportatore che normalmente sdoganerà la merce all’esportazione. Secondo alcuni termini commerciali, tuttavia, il compratore si impegna a sdoganare la merce all’esportazione nel paese del venditore (EXW, FAS) e, in altri termini, il venditore si impegna a sdoganare la merce all’importazione nel paese del compratore (DEQ e DDP). È superfluo dire che in tali casi il compratore ed il venditore, rispettivamente, devono sopportare ogni rischio derivante dal divieto di esportazione ed importazione. Essi devono anche assicurarsi che le autorità consentano che lo sdoganamento sia effettuato da una parte non domiciliata nel paese in questione o da altra persona che agisce per suo conto. Problemi particolari sorgono quando il venditore si impegna a consegnare la merce all’interno del paese del compratore in luoghi che non possono essere raggiunti se la merce non è stata precedentemente sdoganata all’importazione.

La consegna in tali luoghi può essere compromessa dal fatto che il compratore non adempie l’obbligo di sdoganamento (V. i commenti al termine DDU qui di seguito).

Può accadere che il compratore voglia prendere in consegna la merce presso i locali del venditore secondo quanto stabilito nel termine EXW o voglia ricevere la merce lungo il bordo della nave, secondo quanto stabilisce il termine FAS, ma voglia che sia il venditore a sdoganare la merce all’esportazione.

In questo caso le parole “sdoganato all’esportazione” dovrebbero essere aggiunte al termine commerciale scelto. Viceversa, può accadere che il venditore sia disposto a consegnare la merce secondo il termine DEQ o DDP, ma senza assumere, in tutto o in parte, l’obbligazione del pagamento dei dazi o di altre tasse o oneri ufficiali dovuti a causa dell’importazione della merce; nel caso di non pagamento totale, le parole “diritti doganali non pagati” dovrebbero essere aggiunte dopo il termine DEQ; se il venditore non vuole pagare determinate imposte od oneri, questi dovrebbero essere esclusi aggiungendo, ad es., “IVA esclusa” dopo DEQ o DDP.

È stato osservato, inoltre, che in molti paesi è difficile per i venditori stranieri non solo ottenere la licenza di importazione, ma anche sgravi dai diritti doganali (detrazione dell’IVA ecc.).

Il termine “Reso non sdoganato”, risolve tale problema per il venditore.

In certi casi, tuttavia, è il venditore, cui incombe l’obbligo di far trasportare la merce fino ai locali del compratore nel paese di importazione, che desidera espletare le formalità di sdoganamento senza però pagare i diritti doganali. In questo caso è necessario aggiungere al termine DDU una specificazione, per es. “DDU, formalità doganali espletate”.

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Imballaggio.

9. Nella maggior parte dei casi, le parti saranno anticipatamente qual è l’imballaggio idoneo per il trasporto della merce fino a destinazione. Tuttavia, poiché l’obbligo del venditore di imballare la merce può variare a seconda del tipo e della durata del trasporto scelto, si è ritenuto necessario stabilire che il venditore deve imballare la merce in modo idoneo a permettere il trasporto ma solo se le circostanze relative al trasporto gli sono state note prima che il contratto di vendita sia stato concluso (cfr. artt. 35.1 e 35.2.b della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci del 1980, che stabiliscono che la merce, incluso l’imballaggio, deve essere “idonea all’uso particolare espressamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, salvo che le circostanze indichino che il compratore non aveva fatto affidamento sulla competenza o sulla valutazione del venditore, o che non era da parte sua ragionevole farlo”).

Ispezione della merce.

10. In molti casi il compratore farà bene a prevedere un’ispezione prima o al momento in cui il venditore la rimette al vettore (cosiddetta ispezione prima della spedizione o PSI, da “Pre-Shipment Inspection”). Salvo che il contratto stabilisca diversamente, è il compratore che deve sopportare le spese di tale ispezione, eseguita nel suo interesse. Comunque, se l’ispezione viene eseguita perché il venditore deve ottemperare a disposizioni imperative del suo paese relative all’esportazione della merce, le spese di tale ispezione saranno a suo carico.

Franco vettore... (luogo convenuto) (FCA)

11. Come è stato già detto, il termine FCA può essere usato in tutti i casi in cui il venditore adempie il suo obbligo rimettendo la merce ad un vettore designato dal compratore. Si è previsto che questo termine possa essere utilizzato anche per il trasporto marittimo in tutti i casi in cui la merce non può essere caricata sulla nave nel modo tradizionale, cioè facendole oltrepassare la murata della nave. È superfluo osservare che non è appropriato usare il tradizionale termine FOB quando il venditore è tenuto a consegnare la merce presso un terminale di carico prima dell’arrivo della nave, perché, in tale caso, egli dovrebbe continuare a sopportare i rischi e le spese senza, però, poter più controllare la merce né dare istruzioni relativamente alla sua custodia.

È il caso di sottolineare che secondo i termini del Gruppo “F”, il venditore è tenuto a consegnare la merce per il trasporto conformemente alle istruzioni del compratore poiché è quest’ultimo a dover stipulare il contratto di trasporto e designare il vettore. Non è, perciò, necessario precisare nel termine commerciale il

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Pagina 302 di 441modo nel quale il venditore deve la merce al vettore.

Ciononostante, vengono fornite indicazioni sulle modalità abituali di consegna per i differenti modi di trasporto al fine di permettere agli operatori commerciali di usare il termine FCA come un termine del Gruppo “F” di applicazione generale.

Allo stesso modo può sembrare superfluo dare una definizione di “vettore” dal momento che spetta al compratore indicare al venditore la persona alla quale consegnare la merce affinché sia trasportata. Tuttavia, poiché il vettore ed il documento di trasporto sono molto importanti per gli operatori commerciali, il preambolo del termine FCA contiene una definizione di “vettore”. In questo contesto è da notare che il termine “vettore” non si riferisce solo ad imprese che effettuano realmente il trasporto, ma include anche imprese che si impegnano ad effettuare o a far effettuare il trasporto, assumendo la stessa responsabilità di un vettore. In altre parole, il termine “vettore” sta ad indicare sia chi effettua il trasporto sia chi si impegna a farlo effettuare. A questo riguardo, poiché la posizione degli spedizionieri varia da paese a paese e secondo gli usi della professione, nel preambolo si fa presente che il venditore deve ovviamente eseguire le istruzioni del compratore che gli impongono di consegnare la merce ad uno spedizioniere anche se lo spedizioniere si rifiuta di assumere la responsabilità tipica del vettore, rimanendo quindi fuori della definizione di “vettore”.

I termini del Gruppo “C” (CFR, CIF, CPT e CIP)

12. Nei termini del Gruppo “C”, il venditore deve stipulare il contratto di trasporto secondo le condizioni usuali a sue spese. Perciò, il punto fino al quale egli dovrà sopportare le spese. Perciò, il punto fino al quale egli dovrà sopportare le spese relative al trasporto deve necessariamente essere indicato dopo il termine del Gruppo “C” scelto. Nei termini CIF e CIP, il venditore deve anche stipulare un contratto di assicurazione e sopportare la relativa spesa.

Dal momento che il punto che segna la divisione delle spese si trova nel paese di destinazione, si crede di solito, a torto, che i termini del Gruppo “C” siano dei “contratti all’arrivo”, secondo i quali il venditore non è liberato da tutti i rischi o spese che dal momento in cui la merce arriva effettivamente al punto convenuto. È il caso di ripetere, invece, che i termini del Gruppo “C” sono della stessa natura dei termini del Gruppo “F”, secondo i quali il venditore adempie le obbligazioni contrattuali nel paese d’imbarco o di spedizione. Perciò, i contratti di vendita che rientrano nel Gruppo “C” fanno parte della categoria di “contratti alla partenza” come quelli che rientrano nel gruppo “F”.

Nei termini “C” il venditore è tenuto a pagare il prezzo del trasporto della merce, secondo l’itinerario usuale e le modalità abituali, fino al luogo di destinazione concordato, ma il rischio di perdita o di danni alla merce, come pure le spese

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Pagina 303 di 441addizionali che possono derivare da eventi posteriori alla rimessa della merce al fine del trasporto, sono a carico del compratore. I termini del Gruppo “C”, differenti in questo da tutti gli altri termini, contengono due momenti “critici”: la divisione delle spese e la divisione dei rischi? Per questo bisogna essere molto prudenti quando si aggiungono, nei termini del Gruppo “C”, obbligazioni a carico del venditore relative ad un periodo successivo al momento critico summenzionato, cioè il momento della divisione dei rischi. La vera essenza dei termini del Gruppo “C” è proprio quella di sollevare il venditore da ogni ulteriore rischio o spesa una volta che egli abbia adempiuto le sue obbligazioni stipulando il contratto di trasporto e rimettendo la merce al vettore e, nel caso dei termini CIF e CIP, stipulando, anche un contratto di assicurazione.

Può anche accadere che il venditore concordi con il compratore di incassare il pagamento a mezzo di un credito documentario, presentando alla banca i documenti di trasporto stabiliti. Sarebbe decisamente contraria a questo usuale modo di pagamento nel commercio internazionale l’eventualità che il venditore sopporti dei rischi e delle spese supplementari dopo che il pagamento sia stato effettuato secondo un credito documentario o in altro modo sulla base dell’imbarco o della spedizione della merce. Va da sé, comunque, che il venditore deve pagare tutto ciò che è dovuto al vettore, indipendentemente dal fatto che il prezzo del trasporto sia stato pre-pagato o sia da pagare a destinazione, ad eccezione delle spese addizionali che possono derivare da eventi successivi all’imbarco e alla spedizione.

Se è uso procurare più contratti di trasporto che includono il trasbordo della merce in luoghi intermedi al fine di raggiungere la destinazione convenuta, il venditore deve sopportare tutte queste spese comprese quelle di trasbordo della merce da un mezzo all’altro. Tuttavia, se il vettore esercita il suo diritto di trasbordo - una clausola simile - per superare ostacoli imprevisti (quali ghiaccio, congestioni, disordini sociali, scioperi, ordini governativi, guerra od operazioni militari), tutte le spese supplementari che ne risultano saranno a carico del compratore.

13. Accade abbastanza spesso che le parti desiderino chiarire entro quali limiti il venditore debba procurare un contratto di trasporto che includa le spese di scarico. Dato che tali spese sono normalmente incluse nel nolo, quando la merce è trasportata da linee di navigazione regolari, il contratto di vendita frequentemente stabilisce che la merce debba essere così trasportata o almeno che debba essere trasportata alle condizioni di traffico di linea (“liner terms”). In altri casi, la parola “messa a terra” è aggiunta ai termini CFR e CIF. Tuttavia, si raccomanda di non aggiungere abbreviazioni ai termini del Gruppo “C” salvo che, nel relativo commercio, il significato delle abbreviazioni sia chiaramente compreso ed ammesso dalle parti contraenti o dalla legge applicabile o dagli usi commerciali. In ogni caso, il venditore non dovrebbe - e anzi non potrebbe - assumere una qualsivoglia obbligazione da adempiere all’arrivo della merce nel luogo di destinazione senza snaturare i termini del Gruppo “C”, dato che i rischi per il ritardo accumulato durante

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Pagina 304 di 441il trasporto sono a carico del compratore. Di conseguenza, tutte le obbligazioni con scadenza devono riferirsi necessariamente al luogo di imbarco o di spedizione, per es. “imbarco (spedizione) non oltre il... “. Un accordo del tipo “CFR Amburgo non oltre il... “ è indubbiamente inappropriato e dà adito a diverse interpretazioni. Si potrebbe credere che le parti vogliano intendere che la merce debba effettivamente arrivare ad Amburgo alla data indicata, nel qual caso il contratto non sarebbe un “contratto alla partenza” ma un “contratto all’arrivo”, oppure si potrebbe pensare che il venditore debba imbarcare la merce sufficientemente in tempo perché essa possa arrivare ad Amburgo prima della data indicata, salvo che il ritardo del trasporto sia dovuto ad eventi imprevedibili.

14. Nel commercio di prodotti di base e derrate accade che la merce sia acquistata durante il trasporto per mare; in considerazione di casi, la locuzione “merce viaggiante” (“afloat”) è aggiunta al termine commerciale. Dato che il rischio di perdita o di danni alla merce, secondo i termini CFR e CIF, dovrebbe essere già passato dal venditore al compratore, possono sorgere problemi di interpretazione.

Una soluzione potrebbe essere quella di mantenere il significato usuale dei termini CFR e CIF relativamente al passaggio dei rischi dal venditore al compratore, il che comporterebbe l’assunzione da parte del compratore dei rischi eventualmente già verificatisi prima della conclusione del contratto di vendita di merci viaggianti. L’altra soluzione potrebbe essere quella di far coincidere il passaggio del rischio con il momento in cui il contratto è concluso. La prima soluzione potrebbe essere la più pratica poiché è, di solito, impossibile verificare la condizione della merce durante il trasporto. Per questa ragione la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci all’art. 68 dispone che “se così risulta dalle circostanze, il rischio è a carico del compratore già dal momento in cui la merce è stata consegnata al vettore che ha emesso i documenti relativi al contratto di trasporto”. Vi è tuttavia un’eccezione a questa regola quando “il venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere che la merce era perita o aveva subito avaria e non l’aveva notificato al compratore”. L’interpretazione dei termini CFR o CIF, perciò, con l’aggiunta della locuzione “merce viaggiante”, dipenderà dalla legge applicabile al contratto di vendita. Si consiglia, quindi, alle parti di accettare quale sia il diritto applicabile e le soluzioni che possono derivarne. In caso di dubbio, le parti dovranno chiarire tale questione nel loro contratto.

Incoterms e contratto di trasporto.

15. È da sottolineare che gli Incoterms si riferiscono solamente ai termini commerciali usati in un contratto di vendita e non riguardano, quindi, i termini - talvolta identici o simili - che possono essere usati nei contratti di trasporto, in particolare i termini dei diversi contratti di trasporto. I termini usati nei contratti di noleggio sono di solito più precisi relativamente alle spese di carico e di scarico e al tempo necessario per queste operazioni (cosiddette disposizioni di controstallia). Si

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Pagina 305 di 441consiglia alle parti di un contratto di vendita di tener conto di questo problema, introducendo delle disposizioni precise nel loro contratto in modo che sia specificato nel modo più chiaro ed esatto possibile quanto abbia a disposizione il venditore per caricare la merce a bordo di una nave o su altri mezzi di trasporto forniti dal compratore, come pure il tempo a disposizione del compratore per ricevere la merce dal vettore nel luogo di destinazione. È il caso di specificare, inoltre, se ed in quale misura il venditore debba sopportare i rischi e le spese delle operazioni di carico secondo i termini del Gruppo “F” e delle operazioni di scarico secondo i termini del Gruppo “C”.

Il solo fatto che il venditore possa avere stipulato un contratto di trasporto, per es. un contratto di noleggio, spese di scarico escluse (“free out”), secondo il quale il vettore, parte del contratto di trasporto, non dovrebbe procedere alle operazioni di sbarco, non significa necessariamente che secondo il contratto di vendita il rischio e le spese per tali operazioni debbano essere a carico del compratore, in quanto, dalle disposizioni del contratto di vendita o dagli usi del porto potrebbe desumersi che il venditore avrebbe dovuto stipulare il contratto di trasporto inclusivo delle operazioni di scaricamento.

L’esigenza di consegna “a bordo” secondo i termini FOB, CFR e CIF.

16. Il contratto di trasporto dovrebbe determinare le obbligazioni del caricatore relativamente alla rimessa della merce al vettore. Si osserva che i termini FOB, CFR e CIF rispettano l’uso tradizionale di consegnare la merce a bordo della nave. Se, tradizionalmente, il punto di consegna della merce, in conformità dei termini del contratto di vendita, coincideva con il punto di rimessa della merce per il trasporto, le attuali tecniche di trasporto creano un serio problema di “sincronizzazione” tra il contratto di trasporto e il contratto di vendita. Oggigiorno la merce è, di solito, consegnata dal venditore al vettore prima di essere messa a bordo o, talvolta, anche prima che la nave sia arrivata nel porto. In tali casi, si consigliano gli operatori di utilizzare i termini del Gruppo “F” o “C” che non subordinano la rimessa della merce per il trasporto al caricamento a bordo, e cioè i termini FCA, CPT o CIP invece dei termini FOB, CFR e CIF.

I termini del Gruppo “D” (DAF, DES, DEQ, DDU e DDP).

17. Come si è già detto, i termini del Gruppo “D” differiscono strutturalmente dai termini del Gruppo “C” in quanto, secondo i primi, il venditore è responsabile dell’arrivo della merce nel luogo o nel punto di destinazione convenuto e deve sopportare tutti i rischi e le spese relativi a tale obbligo. Ne deriva che i termini del Gruppo “D” indicano che si tratta di “contratti all’arrivo”, mentre i termini del Gruppo “C” indicano che si tratta di “contratti alla partenza”.

I termini del Gruppo “D” si dividono in due categorie. Secondo i termini DAF,

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Pagina 306 di 441DES e DDU il venditore non è obbligato a consegnare la merce sdoganata all’importazione, mentre secondo i termini DEQ e DDP tale obbligo sussiste. Dato che il termine DAF è usato frequentemente nel trasporto ferroviario, nel quale è uso ottenere dalle ferrovie un documento di trasporto diretto che copre l’intero trasporto fino alla destinazione finale e stipulare un contratto di assicurazione per lo stesso periodo, il termine DAF contiene nell’art. A.8 delle disposizioni a tale fine. Si deve sottolineare, però, che i rischi e le spese derivanti dall’obbligo del venditore di dare assistenza al compratore per l’ottenimento di un documento di trasporto diretto sono a carico di quest’ultimo. Allo stesso modo tutte le spese di assicurazione relative al periodo successivo a quello nel quale il venditore consegna la merce alla frontiera sono a carico del compratore.

Negli Incoterms ‘90 è stato aggiunto il termine DDU. Questo termine svolge una funzione importante allora quando il venditore è disponibile per consegnare la merce nel paese di destinazione senza dover sdoganare la merce all’importazione e pagare i diritti doganali. Ogni qual volta lo sdoganamento all’importazione non presenta alcun problema - come all’interno del Mercato Comune Europeo - l’uso di tale termine è auspicabile ed appropriato. Rispetto ai paesi dove lo sdoganamento all’importazione può risultare difficile e lungo, può essere invece rischioso per il venditore accettare di consegnare la merce al di là del punto di sdoganamento. Sebbene, in conformità degli artt. B.5 e B.6 del termine DDU, il compratore debba sopportare i rischi e le spese addizionali causate dal fatto che egli non adempia l’obbligo di sdoganare la merce all’importazione, si consiglia al venditore di non utilizzare il termine DDU rispetto a paesi dove lo sdoganamento della merce all’importazione può presentare delle difficoltà.

La polizza di carico e le procedure EDI.

18. Tradizionalmente, la polizza di carico per la merce a bordo era l’unico documento accettabile che il venditore potesse presentare secondo i termini CFR e CIF. La polizza di carico svolge tre importanti funzioni, cioè:

- prova la consegna della merce a bordo della nave,- dà prova del contratto di trasporto,- è un strumento di trasferimento dei diritti sulla merce viaggiante attraverso il

trasferimento del documento cartaceo ad altra parte.

I documenti di trasporto diversi dalla polizza di carico svolgono le prime due funzioni, ma non per mettono né di controllare la consegna della merce a destinazione né di rivenderla viaggiante, attraverso la rimessa del documento cartaceo al successivo compratore. A differenza della polizza di carico, gli altri documenti di trasporto indicano la parte legittimata a ricevere la merce a destinazione. Il fatto che la polizza di carico sia richiesta per ottenere la merce dal vettore a destinazione fa sì che sia particolarmente difficile sostituirla con tecniche

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Pagina 307 di 441di trasmissione elettronica di dati (EDI).

Inoltre, è uso emettere la polizza di carico in più originali; di conseguenza è di vitale importanza per il compratore o per la banca che agisce su sue istruzioni assicurarsi, nell’effettuare il pagamento al venditore, che egli abbia presentato tutti gli originali (il cosiddetto “gioco completo”). Ciò è richiesto anche dalle Regole della CCI sui crediti documentari (le cosiddette Norme ed Usi Uniformi, “NUU”, pubblicazione CCI n. 400).

Il documento di trasporto deve provare non solo la consegna della merce al vettore ma anche che la merce, per quanto il vettore abbia potuto accertare, sia stata ricevuta in buon ordine e in buono stato. Qualsiasi annotazione inserita nel documento di trasporto che indichi che la merce non era in buono stato fa sì che il documento non sia più “netto” e perciò esso diventa inaccettabile in base alle NUU (art. 18. V. anche la pubblicazione CCI n. 473).

Malgrado la particolare natura giuridica della polizza di carico, si prevede che essa venga sostituita dalle tecniche di trasmissione elettronica di dati (EDI) nel prossimo futuro. La versione 1990 degli Incoterms tiene conto, a giusto titolo, di questa prospettiva.

Documenti di trasporto non negoziabili in luogo della polizza di carico.

19. In questi ultimi anni si è raggiunta una considerevole semplificazione delle pratiche documentarie. Le polizze di carico sono frequentemente sostituite da documenti non negoziabili simili a quelli che si usano per modi di trasporto diversi dal trasporto marittimo.

Questi documenti non negoziabili sono chiamati lettere di trasporto marittimo (“sea waybills”), lettere di trasporto marittimo di linea (“liner waybills”), ricevute delle merce (“freight receipts”) o varianti di tali espressioni. Si può ricorrere all’uso di questi documenti non negoziabili in molti casi tranne quando il compratore desideri vendere la merce in viaggio, attraverso la rimessa del documento cartaceo al nuovo acquirente.

Al fine di rendere possibile tale rivendita, deve essere mantenuta l’obbligazione del venditore di fornire una polizza di carico.

In ogni caso, se le parti contraenti sanno che il compratore non intende vendere la merce in viaggio, esse possono concordare espressamente di sollevare il venditore dall’obbligo di fornire una polizza di carico.Il diritto di dare istruzioni al vettore.

20. Un compratore che paghi la merce secondo un termine del Gruppo “C” dovrebbe assicurarsi che il venditore, una volta che egli abbia pagato, non possa più disporre della merce dando nuove istruzioni al vettore. Alcuni documenti di trasporto, utilizzati per particolari modi di trasporto (aereo, stradale o ferroviario), offrono alle parti contraenti la possibilità di impedire al venditore di dare nuove

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Pagina 308 di 441istruzioni al vettore, fornendo al compratore un particolare originale o duplicato della lettera di trasporto contenente una clausola che preclude la possibilità di disporre delle merci. In ogni caso, i documenti usati in luogo della polizza di carico per il trasporto marittimo non contengono di solito tale clausola. Nell’ambito del Comitato Marittimo Internazionale si stanno facendo degli studi al fine di colmare la lacuna dei summenzionati documenti introducendo delle “Regole uniformi per le lettere di trasporto marittimo”. Comunque, fino a che questo lavoro non sia stato concluso e non abbia seguito nella pratica, il compratore dovrà evitare di pagare contro tali documenti non negoziabili se ha qualche motivo per diffidare del venditore.

Passaggio dei rischi e delle spese relativi alla merce.

21. Il rischio di perdita o di danni alla merce, come pure l’obbligo di sopportare le spese relative alla merce, passano dal venditore al compratore quando il venditore ha adempiuto l’obbligo di consegnare lea merce. Per evitare che il compratore possa ritardare il trasferimento dei rischi e delle spese possa precedere la consegna se il compratore non prende in consegna la merce come convenuto od omette di dare le istruzioni (circa il momento della spedizione e/o il luogo di consegna) necessarie al venditore per adempiere l’obbligo di consegnare la merce. Condizione perché questo trasferimento anticipato di rischi e delle spese possa verificarsi è che la merce sia stata individuata come quella destinata al compratore o, come stabilito nei termini commerciali, messa a parte per lui (assegnazione). Questa condizione è particolarmente importante per il termine EXW, dato che secondo tutti gli altri termini la merce dovrebbe essere normalmente identificata come quella destinata al compratore quando sono state prese le misure per l’imbarco o la spedizione della merce (termini del Gruppo “F” e “C”) o la sua consegna a destinazione (termini del Gruppo “F” e “C”) o la sua consegna a destinazione (termini del Gruppo “D”). In casi eccezionali, comunque, la merce può essere spedita dal venditore alla rinfusa senza identificazione della quantità destinata a ciascun compratore e così, in questo caso, il passaggio dei rischi e delle spese non avviene prima che la merce sia stata individuata come detto sopra (V. anche l’art. 69.3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci del 1980).

Riferimento agli Incoterms.

22. Gli operatori economici che desiderino utilizzare le presenti Regole devono precisare che i loro contratti saranno regolati dagli “Incoterms 1990”.

APPENDICE D – CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

Le parti contraenti che desiderano avere la possibilità di far ricorso all’arbitrato della

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Pagina 309 di 441Camera di Commercio Internazionale, nel caso di controversie con la loro controparte, dovranno includere specificatamente e chiaramente una clausola di arbitrato CCI nel loro contratto o, nel caso in cui non esista un solo documento contrattuale, nello scambio di corrispondenza che dà vita al loro contratto o, nel caso in cui non esista un solo documento contrattuale, nello scambio di corrispondenza che dà vita al loro accordo. Il fatto di incorporare uno o più Incoterms in un contratto o nella relativa corrispondenza, ovviamente non costituisce di per sé un accordo per il ricorso all’arbitrato CCI.

La CCI raccomanda alle parti che desiderino fare riferimento all’arbitrato della CCI di inserire nei loro contratti la seguente clausola:

“Tutte le controversie eventualmente derivanti saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento”. EXW - FRANCO FABBRICA (... luogo convenuto)

Nel termine “Franco Fabbrica” il venditore adempie l’obbligo di consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali (per es. stabilimento, fabbrica, deposito ecc.). In particolare - salvo diversa pattuizione fra le parti - il venditore non è tenuto né a caricare la merce sul veicolo fornito dal compratore né a sdoganare la merce all’esportazione. Il compratore sopporta tutte le spese e i rischi per portare la merce dai locali del venditore alla destinazione desiderata. Questo termine rappresenta, quindi, il livello minimo di obblighi per il venditore.

Quando il compratore non è in grado di espletare direttamente o indirettamente le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce sarebbe più appropriato usare il termine FCA.

A IL VENDITORE DEVE

a 1 Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.

Fornire la merce e la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente, in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni altra documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.

a 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Fornire al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali necessarie per l’esportazione della merce.

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Pagina 310 di 441a 3 Contratto di trasporto e di assicurazione.

a) Contratto di trasportoNessun obbligob) Contratto di assicurazioneNessun obbligo

a 4 Consegna.

Mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di consegna convenuto alla data o nel periodo stipulato o, se nessun luogo o tempo è stato concordato, nel luogo e nel tempo abituali per la consegna di tale merce.

a 5 Trasferimento dei rischi.

Fatto salvo quanto disposto nell’art. B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata messa a disposizione del compratore in conformità dell’articolo A.4.

a 6 Ripartizione delle spese.

Fatto salvo quanto disposto nell’art. B.6, sopportare tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata messa a disposizione del compratore in conformità dell’art. A.4.

a 7 Avviso al compratore.

Avvisare con sufficiente anticipo il compratore della data e del luogo in cui la merce sarà messa a sua disposizione.

a 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

Nessun obbligo

a 9 Controllo - imballaggio - marcatura

Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore.

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Pagina 311 di 441Provvedere a proprie spese all’imballaggio necessario per il trasporto della

merce oggetto del contratto (a meno che non sia consuetudinario in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio) se le condizioni di trasporto (modalità, destinazione) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

a 10 Altri obblighi.

Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti, emessi o trasmessi nel paese nel quale si effettua la consegna e/o nel paese di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’esportazione e/o l’importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

Fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B IL COMPRATORE DEVE

b 1 Pagamento del prezzo.

Pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

b 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Ottenere a proprio rischio e spese le licenze di esportazione e di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali per l’espropriazione e l’importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

b 3 Contratto di trasporto.

Nessun obbligo

b 4 Presa in consegna.

Prendere in consegna la merce non appena essa sia stata messa a sua

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Pagina 312 di 441disposizione in conformità dell’art. A.4.

b 5 Trasferimento dei rischi.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione in conformità dell’art. A.4.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo fissato per la presa in consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell’art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

b 6 Ripartizione delle spese.

Sopportare tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione in conformità dell’art. A.4.

Sopportare tutte le spese addizionali causate sia dal fatto che egli non prenda in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione, sia dal fatto che egli ometta di dare adeguate informazioni al venditore in conformità dell’art. B.7 a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

Sopportare tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali come pure le spese per l’espletamento delle formalità doganali gravanti sulla merce per il fatto dell’esportazione e dell’importazione e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

Rimborsare tutte le spese e gli oneri sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità dell’art. A.2.

b 7 Avviso al venditore.

Qualora egli abbia la facoltà di fissare il tempo preciso entro il periodo stipulato e/o il luogo per la presa in consegna della merce, informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

b 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

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Pagina 313 di 441Fornire al venditore la documentazione idonea ad attestare la presa in

consegna della merce.

b 9 Ispezione della merce.

Sopportare, salvo che sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettuate in funzione dell’esportazione (comprese quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

b10 Altri obblighi.

Sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti di cui all’art. A. 10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo.

FCA - FRANCO VETTORE (... luogo convenuto)

Nel termine “Franco Vettore” il venditore adempie l’obbligo di consegna col rimettere la merce, sdoganata all’esportazione, al vettore designato dal compratore nel luogo o nel punto convenuto. Qualora il compratore non abbia indicato un punto preciso, il venditore può scegliere, nell’ambito del luogo o della zona convenuta, il posto in cui il vettore dovrà prendere in consegna la merce.

Se è uso commerciale che il venditore presti la propria collaborazione per stipulare il contratto di trasporto con il vettore (per es. nel trasporto ferroviario o aereo), il venditore agirà a rischio e spese del compratore.

Questo termine può essere usato per qualsiasi modo di trasporto, compreso il trasporto multimodale.

“Vettore” sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna per contratto ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, marittimo, aereo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto. Se il compratore chiede al venditore di consegnare la merce ad una persona che non sia un “vettore”, per es. un mero spedizioniere, si reputa che il venditore abbia adempiuto l’obbligo di consegna quando la merce è stata rimessa a tale persona.

Per “terminale di trasporto” si intende un terminale ferroviario, una stazione merci, un terminale o deposito per containers, un terminale multiuso o altro simile punto di

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Pagina 314 di 441ricezione della merce.

Per “container” si intende ogni mezzo usato ,in qualsiasi modo di trasporto, per unitizzare il crico, come per es. tutti i tipi di contenitori e/o chiatte, accettati o meno dall’ISO (International Organization for Standardization), rimorchi, casse mobili, attrezzature ro-ro, “igloos”.

A IL VENDITORE DEVE

a 1 Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.

Fornire la merce e la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente, in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.

a 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce.

a 3 Contratto di trasporto e di assicurazione.

a) Contratto di trasporto

Nessun obbligo. Comunque, se richiesto dal compratore o se è uso commerciale, e in tale caso il compratore non abbia dato in tempo istruzioni contrarie, il venditore può stipulare il contratto di trasporto alle condizioni usuali, a rischio e spese del compratore. Il venditore può rifiutarsi di stipulare il contratto, ma in tal caso deve prontamente avvisarne il compratore.

b) Contratto di assicurazione

Nessun obbligo

a 4 Consegna.

Consegnare la merce al vettore o ad altra persona (per es. uno spedizioniere) designata dal compratore o scelta dal venditore in conformità dell’art. A.3-a nel luogo o punto convenuto (per es. “terminale di trasporto” o altro punto di ricezione della merce) alla data o nel periodo stipulato per la consegna e nel modo concordato o d’uso in quel punto. Qualora nessun punto sia stato specificamente concordato, e ne sussista più di uno nel luogo di consegna, il venditore può scegliere quello tra di essi che più gli conviene. In mancanza di precise istruzioni del

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Pagina 315 di 441compratore, il venditore può consegnare la merce al vettore nella maniera appropriata al modo di trasporto di quel vettore ed alla quantità e/o al tipo di merce.

La consegna al vettore si perfeziona come segue:

i) Nel caso di trasporto ferroviario, qualora si tratti di merce che costituisca il carico completo di un vagone (o di un container trasportato per ferrovia) il venditore deve caricare il vagone o il container in modo idoneo. La consegna si perfeziona quando il vagone o il container, caricato, è preso in consegna dalle ferrovie o da un loro agente.

Qualora la merce non costituisca un vagone o un container completo, la consegna si perfeziona allorquando il venditore rimette la merce al deposito ferroviario o la carica su un veicolo fornito dalle ferrovie.

ii) Nel caso di trasporto stradale, qualora il caricamento della merce si effettui presso i locali del venditore, la consegna si perfeziona quando la merce viene caricata sul veicolo procurato dal compratore.

Quando la merce deve essere consegnata nei locali del vettore, la consegna si perfeziona quando la merce viene rimessa al vettore stradale o ad un suo agente.

iii) Nel caso di trasporto per vie navigabili interne, qualora il caricamento della merce si effettui presso i locali del venditore, la consegna si perfeziona quando la merce viene caricata a bordo della nave procurata dal compratore.

Quando la merce deve essere consegnata nei locali del vettore, la consegna si perfeziona quando la merce viene rimessa al vettore per vie navigabili interne o ad un suo agente.

iv) Nel caso di trasporto marittimo, qualora si tratti di merce che costituisca il carico completo di un container (FCL), la consegna si perfeziona quando il container caricato è preso in consegna dal vettore marittimo. Qualora il container sia stato rimesso ad un operatore di un terminale di trasporto che agisce per conto del vettore, si reputa che la consegna si sia perfezionata quando il container è entrato nell’area del terminale.

Qualora si tratti di merce che non costituisca il carico completo di un container (LCL) ovvero di merce non destinata ad essere containerizzata, il venditore deve portarla al terminale. La consegna si perfeziona quando la merce viene rimessa al vettore marittimo o ad un suo agente.

v) Nel caso di trasporto aereo la consegna si perfeziona quando la merce viene rimessa al vettore aereo o ad un suo agente.

vi) Nel caso in cui il modo di trasporto non sia stato concordato, la consegna si perfeziona quando la merce viene rimessa al vettore o ad un suo agente.

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vii) Nel caso di trasporto multimodale, la consegna si perfeziona quando la merce viene rimessa nei modi specificati nei punti da i) a vi), a seconda di quale sia il primo vettore.

a 5 Trasferimento dei rischi.

Fatto salvo quanto disposto nell’art. B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell’art. A.4.

a 6 Ripartizione delle spese.

Fatto salvo quanto disposto nell’art. B.6:• sopportare tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia

stata consegnata al vettore in conformità dell’art. A.4;• sopportare tutte le spese per l’espletamento delle formalità doganali,

come pure tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali cui è soggetta la merce per il fatto dell’esportazione.

a 7 Avviso al compratore.

Avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata al vettore. Se il vettore non prende in consegna la merce nel tempo convenuto, il venditore deve darne notizia al compratore.

a 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

Fornire a proprie spese al compratore, se consuetudinario, il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità dell’art. A.4.

Salvo che il documento a cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale, un documento di trasporto multimodale).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, i documenti ai quali si fa riferimento nei precedenti paragrafi possono essere sostituiti da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

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a 9 Controllo - imballaggio - marcatura.

Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce al vettore.

Provvedere a proprie spese all’imballaggio necessario per il trasporto della merce oggetto del contratto (a meno che non sia consuetudinario in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) se le condizioni di trasporto (modalità, destinazione) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

a10 Altri obblighi.

Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti, (diversi da quelli menzionati nell’art. A.8), emessi o trasmessi nel paese nel quale si effettua la consegna e/o nel paese di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

Fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B IL COMPRATORE DEVE

b 1 Pagamento del prezzo.

Pagare il prezzo, come stabilito nel contratto di vendita.

b 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

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b 3 Contratto di trasporto.

Stipulare a proprie spese un contratto per il trasporto della merce a partire dal luogo convenuto, salvo quanto disposto nell’articolo A.3-a.

b 4 Presa in consegna.

Prendere in consegna la merce in conformità dell’art. A.4.b 5 Trasferimento dei rischi.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità dell’art. A.4. Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo fissato per la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell’art. B.7 o il vettore da lui designato non prenda in consegna la merce, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale oggetto del contratto.

b 6 Ripartizione delle spese.

Sopportare tutte le spese addizionali causate sia dal fatto che egli ometta di designare il vettore, sia dal fatto che il vettore da lui designato non prenda in consegna la merce nel tempo convenuto e dal fatto che in conformità dell’art. B.7 a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrisecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

Sopportare tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali come pure le spese per l’espletamento delle formalità doganali gravanti sulla merce per il fatto dell’importazione e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

b 7 Avviso al venditore.

Comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome del vettore e, quando sia necessario, specificare il modo di trasporto come pure la data o il periodo e, se del caso, il punto nel luogo convenuto per la consegna della merce.

b 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

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Pagina 319 di 441Accettare la prova della consegna in conformità dell’art. A.8.

b 9 Ispezione della merce.

Sopportare, salvo che sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettuate in funzione dell’esportazione (eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

b10 Altri obblighi.

Sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti di cui all’art. A. 10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo e nello stipulare il contratto di trasporto in conformità dell’art. A.3-a.

Fornire al venditore adeguate istruzioni nel caso in cui sia richiesta la collaborazione di quest’ultimo nella stipulazione del contratto di trasporto in conformità dell’art. A.3-a.

FAS - FRANCO LUNGO BORDO (... porto di imbarco convenuto)

Nel termine “Franco Luno Bordo” il venditore adempie l’obbligo di consegna col mettere la merce sottobordo della nave sulla banchina o su mezzi galleggianti nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento.

Nel termine FAS lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del compratore. Esso non dovrebbe essere usato quando il compratore non può espletare, direttamente o indirettamente, le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce.

Questo termine può essere usato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.

A IL VENDITORE DEVE

a 1 Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.

Fornire la merce e la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente, in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni altra documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.

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a 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Fornire al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali necessarie per l’esportazione della merce.

a 3 Contratto di trasporto e di assicurazione.

a) Contratto di trasportoNessun obbligo

b) Contratto di assicurazioneNessun obbligo

a 4 Consegna.

Consegnare la merce sottobordo della nave nel luogo di caricamento indicato dal compratore nel porto di imbarco convenuto alla data e nel periodo stipulato, secondo le modalità d’uso del porto.

a 5 Trasferimento dei rischi.

Fatto salvo quanto disposto nell’art. B. 5, sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell’art. A.4.a 6 Ripartizione delle spese.

Fatto salvo qunto disposto nell’art. B.6, sopportare tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata sottobordo della nave.

a 7 Avviso al compratore

Avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata sottobordo della nave

a 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

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Pagina 321 di 441Fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la

consegna della merce in conformità dell’art. a 4.

Salvo che il documento a cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, prestare al compratore, se questi sia lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, i documenti ai quali si fa riferimento nei precedenti paragrafi possono essere sostituiti da un messaggio elettronico (EDI).

a 9 Controllo - imballaggio - marcatura.

Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore.

Provvedere a proprie spese all’imballaggio necessario per il trasporto della merce oggetto del contratto ( a meno che non sia consuetudinario in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) se le condizioni di trasporto (modalità, destinazione) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

a10 Altri obblighi.

Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati nell’art. A.8) emessi o trasmessi nel paese d’imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’esportazione e/o l'importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

Fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B IL COMPRATORE DEVE

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b 1 Pagamento del prezzo.

Pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

b 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Ottenere a proprio rischio e spese le licenze di esportazione e di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione e l’importazione della merce e, se del caso, per tutto il suo transito attraverso un altro paese.b 3 Contratto di trasporto.

Stipulare a proprie spese un contratto per il trasporto della merce a partire dal porto di imbarco convenuto.

b 4 Presa in consegna.

Prendere in consegna la merce in conformità dell’art. A.4.

b 5 Trasferimento dei rischi.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità dell’art. A.4.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per la consegna qualora egli non adempia i suoi obblighi in conformità dell’art. B.2, oppure ometta di avvisare il venditore in conformità dell’art. B.7, o la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo convenuto, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

b 6 Ripartizione delle spese.

Sopportare tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità dell’art. A.4.

Sopportare tutte le spese addizionali causate sia dal fatto che la nave da lui

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Pagina 323 di 441designata non si presenti in tempo, o non sia in condizioni di prendere la merce, oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo convenuto, sia dal fatto che egli non adempia i suoi obblighi in conformità dell’art. B.2, o che ometta di avvisare il venditore in conformità dell’art. B.7 a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

Sopportare tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali come pure le spese per l’espletamento delle formalità doganali gravanti sulla merce per il fatto dell’esportazione e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

Rimborsare tutte le spese e gli oneri sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità dell’art. A.2.

b 7 Avviso al venditore

Comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della nave, il luogo di caricamento e il momento in cui deve essere effettuata la consegna.

b 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

Accettare la prova della consegna in conformità dell’art. A.8.

b 9 Ispezione della merce.

Sopportare, salvo che sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettuate in funzione dell’esportazione (comprese quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

b10 Altri obblighi.

Sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti di cui all’art. A. 10 e rimborsare quelle sopportate dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo.FOB - FRANCO A BORDO (... porto di imbarco convenuto)

Nel termine “Franco a Bordo” il venditore adempie l’obbligo di consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni

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Pagina 324 di 441alla merce a partire da quel momento.

Nel termine FOB lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore.

Questo termine può essere usato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Quando la murata della nave non serve da linea discriminante, come può verificarsi nel trasporto “roll-on/roll off” o containerizzato, sarebbe più appropriato usare il termine FCA.

A IL VENDITORE DEVE

a 1 Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.

Fornire la merce e la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente, in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni altra documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.

a 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce.

a 3 Contratto di trasporto e di assicurazione.

a) Contratto di trasportoNessun obbligo

b) Contratto di assicurazione

Nessun obbligo

a 4 Consegna.

Consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore nel porto di imbarco convenuto alla data o nel periodo stipulato, secondo le modalità d’uso del porto.

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Pagina 325 di 441a 5 Trasferimento dei rischi.

Fatto salvo quanto disposto nell’art. B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d’imbarco convenuto.

a 6 Ripartizione delle spese

Fatto salvo quanto disposto nell’art. B.6:

• sopportare tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d’imbarco convenuto;

• sopportare tutte le spese per l’espletamento delle formalità doganali necessarie per l’esportazione come pure tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali cui è soggetta la merce per il fatto dell’esportazione.

a 7 Avviso al compratore.

Avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata a bordo.

a 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

Fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità dell’art. A.4.

Salvo che il documento a cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, un documento di trasporto multimodale).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, i documenti ai quali si fa riferimento nei precedenti paragrafi possono essere sostituiti da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

a 9 Controllo - imballaggio - marcatura.

Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per mettere la

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Pagina 326 di 441merce a disposizione del compratore.

Provvedere a proprie spese all’imballaggio necessario per il trasporto della merce oggetto del contratto (a meno che non sia consuetudinario in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) se le condizioni di trasporto (modalità, destinazione) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

a10 Altri obblighi.

Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati nell’art. A.8) emessi o trasmessi nel paese d’imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

Fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B IL COMPRATORE DEVE

b 1 Pagamento del prezzo

Pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

b 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

b 3 Contratto di trasporto.

Stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal porto di imbarco convenuto.

b 4 Presa in consegna.

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Prendere in consegna la merce in conformità dell’art. A.4.

b 5 Trasferimento dei rischi.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo fissato per la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell’art. B.7, o la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo convenuto, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

b 6 Ripartizione delle spese.

Sopportare tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto.

Sopportare tutte le spese addizionali causate sia dal fatto che la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce, oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo convenuto, sia dal fatto che ometta di avvisare il venditore in conformità dell’art. B.7 a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

Sopportare tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali come pure le spese per l’espletamento delle formalità doganali gravanti sulla merce per il fatto dell’importazione e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

b 7 Avviso al venditore.

Comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della nave, il luogo di caricamento e il momento in cui deve essere effettuata la consegna.b 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

Accettare la prova della consegna in conformità dell’art. A.8.

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Pagina 328 di 441b 9 Ispezione della merce.

Sopportare, salvo che sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettuate in funzione dell’esportazione (eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

b10 Altri obblighi.

Sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti di cui all’art. A. 10 e rimborsare quelle sopportate dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo.

CFR - COSTO E NOLO (... porto di destinazione convenuto)

Nel termine “Costo e Nolo” il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma il rischio di perdita o di danni alla merce, come pure ogni spesa addizionale dovuta per fatti accaduti dopo che la merce sia stata consegnata a bordo della nave, si trasferisce dal venditore al compratore nel momento in cui la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco.

Nel termine CFR lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore.

Questo termine può essere usato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Quando la murata della nave non serve da linea discriminante, come può verificarsi nel trasporto “roll-on/roll-off” o containerizzato, sarebbe più appropriato usare il termine CPT.

A IL VENDITORE DEVE

a 1 Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.

Fornire la merce e la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente, in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni altra documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.

a 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Page 329: Titolo II - casebibione.it · Pagina 3 di 441 RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI ANNO 1990-1995. La Commissione Provinciale per la Revisione

Pagina 329 di 441Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o altre

autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce.

a 3 Contratto di trasporto e di assicurazione.

a) Contratto di trasporto

Stipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l’itinerario normale, su nave di mare (o nave adatta al trasporto per vie navigabili interne) del tipo normalmente usato per il trasporto del genere di merce oggetto del contratto.

b) Contratto di assicurazione

Nessun obbligo

a 4 Consegna.

Consegnare la merce a bordo della nave nel porto di imbarco convenuto alla data o nel periodo stipulato.

a 5 Trasferimento dei rischi.

Fatto salvo quanto disposto nell’art. B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o i danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d’imbarco.

a 6 Ripartizione delle spese.

Fatto salvo quanto disposto nell’art. B.6:

• sopportare tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell’art. A.4 come pure il nolo e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto nell’art. A.3-a comprese le spese per il caricamento della merce a bordo e le spese di scaricamento al porto di sbarco che possano essere richieste dalle linee di navigazione regolari in funzione della stipula del contratto di trasporto;

• sopportare tutte le spese per l’espletamento delle formalità doganali necessarie per l’esportazione come pure tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali cui

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Pagina 330 di 441è soggetta la merce per il fatto dell’esportazione.

a 7 Avviso al compratore.

Avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata a bordo della nave e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

a 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

Salvo che sia stato diversamente stabilito, fornire a proprie spese al compratore, senza indugio, il documento di trasporto usuale per il porto di destinazione convenuto. Questo documento (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne) deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datato entro il termine stipulato per l’imbarco, deve permettere al compratore di reclamare la merce dal vettore nel porto di destinazione e, salvo che sia stato diversamente stabilito, deve permettere al compratore di vendere la merce viaggiante mediante il trasferimento del documento (polizza di carico negoziabile) al successivo acquirente o tramite notifica al vettore.

Qualora un documento di trasporto del tipo anzidetto sia rilasciato in più di un originale, il gioco completo di originali deve essere fornito al compratore. Se il documento di trasporto fa riferimento ad un contratto di noleggio, il venditore deve fornire anche una copia di quest’ultimo.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, i documenti ai quali si fa riferimento nei precedenti paragrafi possono essere sostituiti da un messaggio elettronico (EDI).

a 9 Controllo - imballaggio - marcatura.

Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità dell’art. A.4.

Provvedere a proprie spese all’imballaggio necessario per permettere il trasporto della merce come da lui organizzato (a meno che non sia consuetudinario in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

Page 331: Titolo II - casebibione.it · Pagina 3 di 441 RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI ANNO 1990-1995. La Commissione Provinciale per la Revisione

Pagina 331 di 441a10 Altri obblighi.

Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati nell’art. A.8) emessi o trasmessi nel paese di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

Fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B IL COMPRATORE DEVE

b 1 Pagamento del prezzo.

Pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

b 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della merce e, se del caso, per tutto il suo transito attraverso un altro paese.

b 3 Contratto di trasporto.

Nessun obbligo.b 4 Presa in consegna.

Accettare la consegna della merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell’art. A.4 e ritirarla dal vettore nel porto di destinazione convenuto.

b 5 Trasferimento dei rischi.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto di imbarco.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per l’imbarco, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell’art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata

Page 332: Titolo II - casebibione.it · Pagina 3 di 441 RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI ANNO 1990-1995. La Commissione Provinciale per la Revisione

Pagina 332 di 441individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

b 6 Ripartizione delle spese.

Fatto salvo quanto disposto nell’art. A.3-a, sopportare tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità dell’art. A.4 e - salvo che tali spese ed oneri siano stati richiesti dalle linee di navigazione regolari al momento della stipula del contratto di trasporto - sopportare tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo al porto di destinazione, come pure le spese per lo scaricamento comprese le spese per chiatte e messa a terra.

Sopportare tutte le spese addizionali dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per l’imbarco, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell’art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

Sopportare tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali gravanti sulla merce per il fatto dell’importazione e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

b 7 Avviso al venditore.

Qualora egli abbia la facoltà di fissare il tempo preciso entro il periodo stipulato per l’imbarco della merce e/o il porto di destinazione, informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

b 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

Accettare, nel rispetto dell’art. A.8, il documento di trasporto che sia conforme ai termini del contratto.

b 9 Ispezione della merce.

Sopportare, salvo che sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettuate in funzione dell’esportazione (eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

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b10 Altri obblighi.

Sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti di cui all’art. A.10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo.

CIF - COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO (... porto di destinazione convenuto)

Nel termine “Costo, Assicurazione e Nolo” il venditore ha gli stessi obblighi previsti dal termine CFR con l’aggiunta che deve fornire un’assicurazione marittima contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Il venditore stipula il contratto di assicurazione e paga relativo premio.

Il compratore noti che secondo il termine CIF il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima.

Nel termine CIF lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore.Questo termine può essere usato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne? Quando la murata della nave non serve da linea discriminante, come può verificarsi nel trasporto “roll-on/roll-off” o containerizzato, sarebbe più appropriato usare il termine CIP.

A IL VENDITORE DEVE

a 1 Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.

Fornire la merce e la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente, in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni altra documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.

a 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce.

a 3 Contratto di trasporto e di assicurazione.

Page 334: Titolo II - casebibione.it · Pagina 3 di 441 RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI ANNO 1990-1995. La Commissione Provinciale per la Revisione

Pagina 334 di 441a) Contratto di trasportoStipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto

della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l’itinerario normale, su nave di mare (o nave adatta al trasporto per vie navigabili interne) del tipo normalmente usato per il trasporto del genere di merce oggetto del contratto.

b) Contratto di assicurazioneOttenere a proprie spese un’assicurazione sulle merci, come previsto nel

contratto, in termini tali da dare al compratore o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell’assicuratore e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa. L’assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione e, salvo diverso accordo espresso, deve essere conforme alla copertura minima delle “Institute Cargo Clauses” (condizioni generali di assicurazione stabilite dall’Institute of London Underwiters) o clausole simili. La durata dell’assicurazione deve essere conforme a quanto stabilito negli articoli B.5 e B.4. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere, se possibile, all’assicurazione contro i rischi di guerra, scioperi, rivolte e guerra civile.

L’assicurazione minima deve coprire il prezzo contrattuale maggiorato del 10% (cioè 110%) e deve essere stipulata nella valuta dal contratto.

a 4 Consegna.

Consegnare la merce a bordo della nave nel porto di imbarco alla data o nel periodo stipulato.

a 5 Trasferimento dei rischi.

Fatto salvo quanto disposto nell’art. B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d’imbarco.

a 6 Ripartizione delle spese.

Fatto salvo quanto disposto nell’art. B.6:• sopportare tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia

stata consegnata in conformità dell’art. A.4 come pure il nolo e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto dall’art. A.3 comprese le spese per il caricamento della merce a bordo e le spese di scaricamento al porto di sbarco che possano essere richieste dalle linee di navigazione regolari in funzione della stipula del contratto di

Page 335: Titolo II - casebibione.it · Pagina 3 di 441 RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI ANNO 1990-1995. La Commissione Provinciale per la Revisione

Pagina 335 di 441trasporto;

• sopportare tutte le spese per l’espletamento delle formalità doganali necessarie per l’esportazione come pure tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali cui è soggetta la merce per il fatto dell’esportazione.a 7 Avviso al compratore.

Avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata a bordo della nave e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

a 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

Salvo che sia stato diversamente stabilito, fornire a proprie spese al compratore, senza indugio, il documento di trasporto usuale per il porto di destinazione.

Questo documento (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettere di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne) deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datato entro il termine stipulato per l’imbarco, deve permettere al compratore di reclamare la merce dal vettore nel porto di destinazione e, a meno che sia stato diversamente stabilito, deve permettere al compratore di vendere la merce viaggiante mediante il trasferimento del documento (polizza di carico negoziabile) all’acquirente successivo o tramite notifica al vettore.

Qualora un documento di trasporto del tipo anzidetto dia rilasciato in più di un originale, il gioco completo di originali deve essere fornito al compratore.

Se il documento di trasporto fa riferimento ad un contratto di noleggio, il venditore deve fornire anche una copia di quest’ultimo.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, i documenti ai quali si fa riferimento nei precedenti paragrafi possono essere sostituiti da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

a 9 Controllo - imballaggio - marcatura.

Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità dell’art. A.4.

Provvedere a proprie spese all’imballaggio necessario per permettere il trasporto della merce da lui organizzato (a meno che non sia consuetudinario in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio).

L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

Page 336: Titolo II - casebibione.it · Pagina 3 di 441 RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI ANNO 1990-1995. La Commissione Provinciale per la Revisione

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a10 Altri obblighi.

Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso , ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati nell’art. a8) emessi o trasmessi nel paese d’imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

B IL COMPRATORE DEVE

b 1 Pagamento del prezzo.

Pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

b 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

b 3 Contratto di trasporto.

Nessun obbligo.

b 4 Presa in consegna.

Accettare la consegna della merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell’art. a 4 e ritirarla dal vettore nel porto di destinazione convenuto.

b 5 Trasferimento dei rischi.

Sopportare tutti i rischi di perdita o i danni alla merce dal momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto di imbarco.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata

Page 337: Titolo II - casebibione.it · Pagina 3 di 441 RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI ANNO 1990-1995. La Commissione Provinciale per la Revisione

Pagina 337 di 441o dallo spirare del periodo stipulato per l’imbarco, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell’art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

b 6 Ripartizione delle spese.

Fatto salvo quanto disposto dall’art. A.3, sopportare tutte le spese relative alla merce dal momento in cui è stata consegnata in conformità dell’art. A.4 e - salvo che tali spese ed oneri siano stati richiesti dalle linee di navigazione regolari al momento della stipula del contratto di trasporto - sopportare tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo al porto di destinazione, come pure le spese per lo scaricamento comprese le spese per chiatte e messa a terra.

Sopportare tutte le spese addizionali dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per l’imbarco, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell’art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

Sopportare tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali come pure le spese per l’espletamento delle formalità doganali gravanti sulla merce per il fatto dell’importazione e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

b 7 Avviso al venditore.

Qualora egli abbia la facoltà di fissare il tempo preciso entro il periodo stipulato per l’imbarco della merce e/o il porto di destinazione, informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

b 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

Accettare, nel rispetto dell’art. A.8, il documento di trasporto che sia ai termini del contratto.

b 9 Ispezione della merce.

Sopportare salvo sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettate in funzione dell’esportazione (eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

Page 338: Titolo II - casebibione.it · Pagina 3 di 441 RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI ANNO 1990-1995. La Commissione Provinciale per la Revisione

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b10 Altri obblighi.

Sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti di cui all’art. A.10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo.

Fornire al venditore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

CPT - TRASPORTO PAGATO FINO A (... luogo di destinazione convenuto)

Nel termine “Trasporto pagato fino a...” il venditore deve pagare il prezzo (nolo/porto) relativo al trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto. Il rischio di perdita o di danni alla merce, come pure ogni spesa addizionale dovuta per fatti accaduti dopo che la merce sia stata consegnata al vettore, si trasferisce dal venditore al compratore nel momento in cui la merce sia stata consegnata al vettore.

“Vettore” sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna per contratto ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, marittimo, aereo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto.

Se per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto ci si avvale di più vettori, il rischio passa quando la merce sia stata consegnata al primo vettore.

Nel termine CPT lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore.

Questo termine può essere usato per tutti i modo di trasporto multimodale.

A IL VENDITORE DEVE

a 1 Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.

Fornire la merce e la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente, in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni altra documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.

Page 339: Titolo II - casebibione.it · Pagina 3 di 441 RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI ANNO 1990-1995. La Commissione Provinciale per la Revisione

Pagina 339 di 441a 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce.

a 3 Contratto di trasporto e di assicurazione.

a) Contratto di trasporto.

Stipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, secondo l’itinerario normale e con le modalità usuali. Se non è stato concordato alcun punto e se esso non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazioneNessun obbligo.

a 4 Consegna.

Consegnare la merce al vettore o, se più sono i vettori, al primo vettore, alla data o nel periodo stipulato, per il trasporto al luogo di destinazione convenuto.

a 5 Trasferimento dei rischi.

Fatto salvo quanto disposto nell’art. B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell’art. A.4.

a 6 Ripartizione delle spese.

Fatto salvo quanto disposto nell’art. B.6:• sopportare tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia

stata consegnata in conformità dell’art. A.4 come pure il prezzo del trasporto e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto nell’art. A.3-a comprese le spese per il caricamento della merce e le spese di scaricamento nel luogche gli possano venire richieste al momento della stipula del contratto;

• sopportare tutte le spese per l’espletamento delle formalità doganali necessarie per l’esportazione come pure tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali cui

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Pagina 340 di 441è soggetta la merce per il fatto dell’esportazione.

a 7 Avviso al compratore.

Avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità dell’art. A.4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

a 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

Fornire a proprie spese al compratore, se consuetudinario, il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne (una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, i documenti ai quali si fa riferimento nel precedente paragrafo possono essere sostituiti da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

a 9 Controllo - imballaggio - marcatura.

Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità dell’art. A.4.

Provvedere a proprie spese all’imballaggio necessario per permettere il trasporto della merce come da lui organizzato (a meno che non sia consuetudinario in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

a10 Altri obblighi.

Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati nell’art. A.8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

Fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

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B IL COMPRATORE DEVE

b 1 Pagamento del prezzo.

Pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

b 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

b 3 Contratto di trasporto.

Nessun obbligo.b 4 Presa in consegna.

Accettare la consegna della merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell’art. A.4 e ritirarla dal vettore nel luogo di destinazione convenuto.

b 5 Trasferimento dei rischi.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità dell’art. A.4.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per la consegna, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell’art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

b 6 Ripartizione delle spese.

Fatto salvo quanto disposto nell’art. A.3-a, sopportare tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità dell’art. A.4 e - salvo che tali spese ed oneri siano stati inclusi nel prezzo del trasporto o siano stati

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Pagina 342 di 441richiesti al venditore al momento della stipula del contratto di trasporto in conformità dell’art. A.3-a - sopportare tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo al luogo di destinazione concordato come pure le spese per lo scaricamento.

Sopportare le spese addizionali dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per la consegna, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell’art. B.7 a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

Sopportare tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali come pure le spese per l’espletamento delle formalità doganali cui è soggetta la merce per il fatto dell’importazione e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

b 7 Avviso al venditore.

Qualora egli abbia la facoltà di fissare il tempo preciso entro il periodo stipulato per la spedizione della merce e/o il luogo di destinazione, informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

b 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

Accettare, nel rispetto dell’art. A.8, il documento di trasporto che sia conforme ai termini del contratto.

b 9 Ispezione della merce.

Sopportare, salvo che sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effzione dell’esportazione (eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

b10 Altri obblighi.

Sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti di cui all’art. A.10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo.

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CIP - TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A (... luogo di destinazione convenuto)

Nel termine “Trasporto e assicurazione pagati fino a...” il venditore ha gli stessi obblighi previsti dal termine CPT ed in più deve fornire un’assicurazione contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto.Il venditore stipula il contratto di assicurazione e paga il relativo premio.

Il compratore noti che il termine CIP il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima.

Nel termine CIP lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore.

Questo termine può essere usato per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale.

A IL VENDITORE DEVE

a 1 Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.

Fornire la merce e la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente, in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni altra documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.

a 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce.

a 3 Contratto di trasporto e di assicurazione.

a) Contratto di trasporto

Stipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, secondo l’itinerario normale e con le modalità usuali.

Se non è stato concordato alcun punto e se esso non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere ul punto, nel luogo di destinazione, che più gli conviene.

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b) Contratto di assicurazioneOttenere a proprie spese un’assicurazione sulle merci, come previsto nel

contratto, in termini tali da dare al compratore o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell’assicuratore e rimette al compratore la polizza di assicurazione nella copertura assicurativa. L’assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione e, salvo diverso accordo espresso, deve essere conforme alla copertura minima delle “Institute Cargo Clauses” (condizioni generali di assicurazione stabilite dall’Institute of London Underwriters) o clausole simili. La durata dell’assicurazione deve essere conforme a quanto stabilito negli articoli B.5 e B.4. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere, se possibile, all’assicurazione contro i rischi di guerra, scioperi, rivolte e guerra civile.

L’assicurazione minima deve coprire il prezzo contrattuale maggiorato del 10% (cioè 110%) e deve essere stipulata nella valuta del contratto.

a 4 Consegna.

Consegnare la merce al vettore o, se più sono i vettori, al primo vettore, alla data o nel periodo stipulato, per il trasporto al luogo di destinazione convenuto.

a 5 Trasferimento dei rischi.

Fatto salvo quanto disposto nell’art. B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell’art. A.4.

a 6 Ripartizione delle spese.

Fatto salvo quanto disposto dall’art. B.6:• sopportare tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia

stata consegnata in conformità dell’art. A.4 come pure il prezzo del trasporto e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto nell’art. A.3 comprese le spese per il caricamento della merce e le spese di scaricamento nel luogo di destinazione che possano essere incluse nel prezzo di trasporto o che gli possano venire richieste al momento della stipula del contratto;

• sopportare tutte le spese per l’espletamento delle formalità doganali necessarie per l’esportazione come pure tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali cui è soggetta la merce per il fatto dell’esportazione.

Page 345: Titolo II - casebibione.it · Pagina 3 di 441 RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI ANNO 1990-1995. La Commissione Provinciale per la Revisione

Pagina 345 di 441a 7 Avviso al compratore.

Avvisare prontamente il compratore che la merceè stata consegnata in conformità dell’art. A.4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

a 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Fornire a proprie spese al compratore, se consuetudinario, il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera divettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, i documenti ai quali si fa riferimento nel precedente paragrafo possono essere sostituiti da un messaggio elettronico equivalente (EDI).a 9 Controllo - imballaggio - marcatura.

Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per consegnare la merce in conformità dell’art. A.4.

Provvedere a proprie spese all’imballaggio necessario per mettere il trasporto della merce come da lui organizzato (a meno che non sia consuetudinario in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

a10 Altri obblighi.

Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati nell’art. A.8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione delle merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

B IL COMPRATORE DEVE

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Pagina 346 di 441b 1 Pagamento del prezzo.

Pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

b 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

b 3 Contratto di trasporto.

Nessun obbligo.

b 4 Presa in consegna.

Accettare la consegna della merce non appena essa sia stata consegnata in conformità dell’art. A.4 e ritirarla dal vettore nel luogo di destinazione convenuto.

b 5 Trasferimento dei rischi.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità dell’art. A.4.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per la consegna, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell’art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

b 6 Ripartizione delle spese.

Fatto salvo quanto disposto nell’art. A.3, sopportare tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità dell’art. A.4 e - salvo che tali spese ed oneri siano stati inclusi nel prezzo del trasporto o siano stati richiesti al venditore al momento della stipula del contratto di trasporto in conformità dell’art. A.3-a - sopportare tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio, fino al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto come pure le spese per lo scaricamento.

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Pagina 347 di 441Sopportare le spese addizionali dalla data concordata o dallo spirare del

periodo stipulato per la consegna, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell’art. B.7 a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

Sopportare tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali come pure le spese per l’espletamento delle formalità doganali gravanti sulla merce per il fatto dell’importazione e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

b 7 Avviso al venditore.

Qualora egli abbia la facoltà di fissare il tempo preciso entro il periodo stipulato per la spedizione della merce e/o il luogo di destinazione, informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

b 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

Accettare, nel rispetto dell’art. A.8, il documento di trasporto che sia conforme ai termini del contratto.

b 9 Ispezione della merce.

Sopportare, salvo che sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettuate in funzione dell’esportazione (eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

b10 Altri obblighi.

Sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti di cui all’art. A.10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo.

Fornire al venditore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.DAF - RESO FRONTIERA (... luogo convenuto)

Nel termine “Reso frontiera” il venditore adempie l’obbligo di consegna col mettere la merce, sdoganata all’esportazione, a disposizione del compratore nel punto o nel

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Pagina 348 di 441luogo convenuto alla frontiera, ma prima della frontiera doganale del paese confinante.Il termine “frontiera” può essere usato per indicare qualsiasi frontiera, compresa quella del paese di esportazione.Per questo motivo è importante definire nel termine la frontiera in questione in modo preciso, specificando sempre il punto ed il luogo della consegna.

Questo termine è stato concepito essenzialmente per essere utilizzato quando la merce deve essere trasportata per ferrovia o per strada, ma può essere utilizzato per qualsiasi altro modo di trasporto.

A IL VENDITORE DEVE

a 1 Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.

Fornire la merce e la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente, in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni altra documentazioni di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.

a 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali o altro documento necessario per mettere la merce a disposizione del compratore. Espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce e, se del caso, per il suo previo transito attraverso un altro paese per poterla consegnare alla frontiera.

a 3 Contratto di trasporto e di assicurazione.

a) Contratto di trasporto

Stipulare a proprie spese un contratto per il trasporto della merce al punto convenuto nel luogo di consegna alla frontiera, secondo l’itinerario normale (incluso, se del caso, il transito attraverso un altro paese) e con le modalità usuali.

Se non è stato concordato alcun punto nel luogo di consegna convenuto alla frontiera e se non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere il punto, nel luogo di consegna convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Nessun obbligo

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a 4 Mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di consegna convenuto alla frontiera alla data o nel periodo stipulato.

a 5 Trasferimento dei rischi.

Fatto salvo quanto disposto dall’art. B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell’art. A.4.

a 6 Ripartizione delle spese.

Fatto salvo quanto disposto dall’art. B.6:

• sopportare tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell’art. A.4, come pure, oltre alle spese derivanti da quanto disposto nell’art. A.3-a, le spese delle operazioni di scaricamento (comprese le spese per chiatte e movimentazione), se è necessario o consuetudinario che la merce debba essere scaricata al suo arrivo nel luogo di consegna convenuto alla frontiera, al fine di metterla a disposizione del compratore;

• sopportare tutte le spese per l’espletamento delle formalità doganali necessarie per l’esportazione come pure tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali cui è stata soggetta la merce per il fatto dell’esportazione e, se del caso, per il suo previo transito attraverso un altro paese per poterla consegnare in conformità dell’art. A.4.

a 7 Avviso al compratore.

Avvisare prontamente il compratore che la merce è stata spedita al luogo convenuto alla frontiera e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

a 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

Fornire a proprie spese al compratore il documento di trasporto usuale o altra prova della consegna della merce nel luogo convenuto alla frontiera.

Fornire al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, un documento di trasporto diretto del tipo normalmente ottenibile nel paese di spedizione che consenta il trasporto della merce alle condizioni usuali dal punto di partenza in quel paese fino al luogo di destinazione finale nel paese di importazione designato dal compratore.

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Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, i documenti ai quali si fa riferimento nei precedenti paragrafi possono essere sostituiti da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

a 9 Controllo - imballaggio - marcatura.

Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per consegnare la merce in conformità dell’art. A.4.

Provvedere a proprie spese all’imballaggio necessario per permettere la consegna della merce oggetto del contratto alla frontiera e il trasporto successivo (a meno che non sia consuetudinario in quel particolare commercio mettere a disposizione quel genere di merce senza imballaggio) se le condizioni di trasporto (modalità, destinazione) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso.

L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

a10 Altri obblighi.

Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati nell’art. A.8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

Fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B IL COMPRATORE DEVE

b 1 Pagamento del prezzo.

Pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

Page 351: Titolo II - casebibione.it · Pagina 3 di 441 RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI ANNO 1990-1995. La Commissione Provinciale per la Revisione

Pagina 351 di 441b 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare, nel punto convenuto per la consegna alla frontiera o altrove, le formalità doganali necessarie per l’importazione della merce e, se del caso, per il suo trasporto ulteriore.b 3 Contratto di trasporto.

Nessun obbligo.

b 4 Presa in consegna.

Prendere in consegna la merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell’art. A.4.

b 5 Trasferimento dei rischi.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione in conformità dell’art. A.4.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per la consegna, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell’art. B.7 a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

b 6 Ripartizione delle spese.

Sopportare tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione in conformità dell’art. A.4.

Sopportare tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di prendere in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione in conformità dell’art. A.4., ovvero non avvisi il compratore in conformità dell’art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

Sopportare tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali come pure le spese per l’espletamento delle formalità doganali gravanti sulla merce per il fatto dell’importazione e, se del caso, per il suo trasporto ulteriore.

Page 352: Titolo II - casebibione.it · Pagina 3 di 441 RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI ANNO 1990-1995. La Commissione Provinciale per la Revisione

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b 7 Avviso al venditore.

Qualora egli abbia la facoltà di fissare il tempo preciso entro il periodo stipulato e/o il luogo per la presa in consegna della merce, informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

b 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

Accettare il documento di trasporto e/o altra prova della consegna in conformità dell’art. A.8.

b 9 Ispezione della merce.

Sopportare, salvo che sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettuate in funzione dell’esportazione (eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

b10 Altri obblighi.

Sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti di cui all’art. A.10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo.

Se necessario, e se il venditore lo richiede, fornirgli a proprio rischio e spese l’autorizzazione di carattere valutario, permessi, altri documenti o loro copie conformi o l’indirizzo della destinazione finale della merce nel paese di importazione allo scopo di ottenere il documento di trasporto diretto od ogni altro documento menzionato nell’art. A.8.

RESO EX SHIP (... porto di destinazione convenuto)

Nel termine “Ex Ship” il venditore adempie l’obbligo di consegna colmettere la merce, non sdoganata all’importazione, a disposizione del compratore a bordo della nave nel porto di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare tutte le spese ed i rischi relativi al trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto.

Questo termine può essere usato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.

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A IL VENDITORE DEVE

a 1 Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.

Fornire la merce e la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente, in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni altra documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.

a 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce, e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

a 3 Contratto di trasporto e di assicurazione.

a) Contratto di trasporto.

Stipulare a proprie spese un contratto per il trasporto della merce, secondo l’itinerario normale e secondo gli usi, fino al luogo concordato nel porto di destinazione convenuto. Se non è stato concordato alcun punto e se esso non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere il punto, nel porto di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Nessun obbligo.

a 4 Consegna.

Mettere la merce a disposizione del compratore a bordo della nave nel punto di scarico usuale nel porto di destinazione convenuto, non sdoganata all’importazione, alla data o nel periodo stipulato, in modo tale da permettere la sua rimozione con i mezzi di scarico adatti al tipo di merce.

a 5 TRasferimento dei rischi.

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Pagina 354 di 441Fatto salvo quanto disposto nell’art. B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o di

danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell’art. A.4.

a 6 Ripartizione delle spese.

Fatto salvo quanto disposto nell’art. B.6:

• sopportare, oltre alle spese derivanti da quanto disposto nell’art. A.3-a, tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell’art. A.4;

• sopportare tutte le spese per l’espletamento delle formalità doganali necessarie per l’esportazione come pure tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali cui è soggetta la merce per il fatto dell’esportazione e, se del caso, per il suo previo transito attraverso un altro paese per poterla consegnare in conformità dell’art. A.4.a 7 Avviso al compratore.

Avvisare con sufficiente anticipo il compratore circa la prevista data di arrivo della nave designata in conformità dell’art. A.4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

a 8 Prova della consegna, documento di trasporto elettronico equivalente.

Fornire a proprie spese al compratore l’ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, i documenti ai quali si fa riferimento nel precedente paragrafo possono essere sostituiti da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

a 9 Controllo - imballaggio - marcatura.

Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità dell’art. A.4.

Provvede a proprie spese all’imballaggio necessario per permettere la consegna della merce (a meno che non sia consuetudinario in quel particolare

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Pagina 355 di 441commercio consegnare quel genere di merce senza imballaggio). L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

a10 Altri obblighi.

Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati nell’art. A.8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce.

Fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B IL COMPRATORE DEVE

b 1 Pagamento del prezzo.

Pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

b 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della merce.

b 3 Contratto di trasporto.

Nessun obbligo.

b 4 Presa in consegna.

Prendere in consegna la merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell’art. A.4.

b 5 Trasferimento dei rischi.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione in conformità dell’art. A.4.

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Pagina 356 di 441Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata

o dallo spirare del periodo stipulato per la consegna, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell’art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

b 6 Ripartizione delle spese.

Sopportare tutte le spese relative alla merce, comprese le spese per lo scaricamento, dal momento in cui essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell’art. A.4.

Sopportare tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di prendere in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione in conformità dell’art. A.4, ovvero non avvisi il compratore in conformità dell’art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

Sopportae tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali come pure le spese per l’espletamento delle formalità doganali gravanti sulla merce per il fatto dell’importazione.

b 7 Avviso al venditore.

Qualora egli abbia la facoltà di fissare il tempo preciso entro il periodo stipulato e/o il luogo per la presa in consegna della merce, informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

b 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

Accettare l’ordine di consegna o il documento di trasporto in conformità dell’art.A.8.

b 9 Ispezione della merce.

Sopportare, salvo che sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettuate in funzione dell’esportazione (eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

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Pagina 357 di 441b10 Altri obblighi.

Sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei docementi o dei messaggi elettronici equivalenti di cui all’art. A.10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo.

DEQ - RESO BANCHINA (SDOGANATO) (... porto di destinazione convenuto)

Nel termine “Reso banchina (sdoganato)” il venditore adempie l’obbligo di consegna col mettere la merce, sdoganata all’importazione,a disposizione del compratoore sulla banchina nel porto di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare tutti i rischi e le spese, compresi i dazi, le tasse ed altri oneri, derivanti dalla consegna della merce.

Questo termine non dovrebbe essere usato se il venditore non può ottenere direttamente o indirettamente la licenza di importazione.

Se le parti desiderano che sia il compratore a sdoganare la merce all’importazione e a pagare i diritti di confine deve essere usata la locuzione “non sdoganato” invece di “sdoganato”.

Se le parti intendono escludere dagli obblighi del venditore alcune delle spese gravanti sulla merce per il fatto dell’importazione (come l’imposta sul valore aggiunto - IVA) ciò deve essere precisato mediante un’indicazione aprropriata, quale “Reso banchina (sdoganato, eccettuata l’IVA)... (porto di destinazione convenuto)”.Questo termine può essere usato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.

A IL VENDITORE DEVE

a 1 Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.

Fornire la merce e la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente, in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni altra documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.a 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Ottenere a proprio rischio e spese le licenze di esportazione e di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione e l’importazione della merce e, se del caso, per il suo

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Pagina 358 di 441transito attraverso un altro paese.

a 3 Contratto di trasporto e di assicurazione.

a) Contratto di trasporto

Stipulare a proprie spese un contratto per il trasporto della merce, secondo l’itinerario normale e secondo gli usi, fino alla banchina nel porto di destinazione convenuto. Se non è stato concordato alcun punto e se esso non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere il punto, nel porto di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Nessun obbligoa 4 Consegna.

Mettere la merce a disposizione del compratore sulla banchina nel porto di destinazione convenuto alla data o nel periodo stipulato.

a 5 Trasferimento dei rischi.

Fatto salvo quanto disposto nell’art. B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell’art. A.4.

a 6 Ripartizione delle spese.

Fatto salvo quanto disposto nell’art. B.6:• sopportare, oltre alle spese derivanti da quanto disposto nell’art. A.3-a, tutte

le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell’art. A.4;

• sopportare tutte le spese per l’espletamento delle formalità doganali come pure tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali cui è soggetta la merce per il fatto dell’esportazione e dell’importazione, a meno che non siano stato diversamente stabilito e, se del caso, per il suo previo transito attraverso un altro paese per poterla consegnare in conformità dell’art. A.4.

a 7 Avviso al compratore.

Avvisare con sufficiente anticipo il compratore circa la prevista data di arrivo

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Pagina 359 di 441della nave designata in conformità dell’art. A.4, e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

a 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

Fornire a proprie spese al compratore l’ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna e rimuoverla dalla banchina.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, i documenti ai quali si fa riferimento nel precedente paragrafo possono essere sostituiti da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

a 9 Controllo - imballaggio - marcatura.

Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per consegnare la merce in conformità dell’art. A.4.

Provvedere a proprie spese all’imballaggio necessario per permettere la consegna della merce (a meno che non sia consuetudinario in quel particolare commercio consegnare quel genere di merce senza imballaggio). L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

a10 Altri obblighi.

Sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici di cui all’art. B.10 e rimborsare quelli sopportati dal compratore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo.

Fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B IL COMPRATORE DEVE

b 1 Pagamento del prezzo.

Pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

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Pagina 360 di 441b 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Fornire al venditore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali necessarie per l’importazione della merce.

b 3 Contratto di trasporto.

Nessun obbligo.

b 4 Presa in consegna.

Prendere in consegna la merce non appena sia stata messa a sua disposizione in conformità dell’art. A.4.b 5 Trasferimento dei rischi.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione in conformità dell’art. A.4.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per la consegna, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell’art. B.7, a condizone, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

b 6 Ripartizione delle spese.

Sopportare tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione in conformità dell’art. A.4.

Sopportare tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di prendere in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione in conformità dell’art. A.4, oppure di avvisare il venditore in conformità dell’art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

b 7 Avviso al venditore.

Qualora egli abbia la facoltà di fissare il tempo preciso entro il periodo stipulato e/o il luogo per la presa in consegna della merce, informare il venditore con

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Pagina 361 di 441sufficiente anticipo delle scelte fatte.

b 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

Accettare l’ordine di consegna o il documento di trasporto in conformità dell’art. A.8.b 9 Ispezione della merce.

Sopportare, salvo che sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettuate in funzione dell’esportazione (eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

b10 Altri obblighi.

Prestare al venditore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti emessi o trasmessi nel paese di importazione di cui il venditore possa aver bisogno per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità di queste norme.

DDU - RESO NON SDOGANATO (... luogo di destinazione convenuto)

Nel termine “Reso non sdoganato” il venditore adempie l’obbligo di consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo convenuto nel paese di importazione. Il venditore deve sopportare i rischi e le spese per far giungere la merce in detto luogo (esclusi i dazi, le tasse e altri oneri ufficiali cui è soggetta la merce per il fatto dell’importazione come pure le spese ed i rischi per l’espletamento delle formalità doganali). Il compratore deve sopportare tutte le spese addizionali ed i rischi qualora ometta di sdoganare la merce all’importazione nel tempo dovuto.

Se le parti desiderano che sia il venditore ad espletare le formalità doganali e sopportarne i rischi e le spese, ciò deve essere precisato mediante un’indicazione appropriata.

Se le parti desiderano includere tra gli obblighi del venditore alcune delle spese gravanti sulla merce per il fatto dell’importazione (come l’imposta sul valore aggiunto-IVA), ciò deve essere precisato mediante un’indicazione appropriata, quale: “Reso non sdoganato, IVA pagata... “ (luogo di destinazione convenuto)”.

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Pagina 362 di 441Questo termine può essere usato per tutti i modi di trasporto.

A IL VENDITORE DEVE

a 1 Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.

Fornire la merce e la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente, in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni altra documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.

a 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

a 3 Contratto di trasporto e di assicurazione.

a) Contratto di trasporto

Stipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto secondo l’itinerario normale e con le modalità usuali.Se non è stato concordato alcun punto e se esso non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Nessun obbligo.

a 4 Consegna.

Mettere la merce a disposizione del compratore in conformità dell’art. A.3 alla data o nel periodo stipulato.

a 5 Trasferimento dei rischi.

Fatto salvo quanto disposto nell’art. B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o di

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Pagina 363 di 441danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell’art. A.4.

a 6 Ripartizione delle spese.

Fatto salvo quanto disposto nell’art. B.6:

• sopportare, oltre alle spese derivanti da quanto disposto nell’art. A.3-a, tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell’art. A.4;

• sopportare tutte le spese per l’espletamento delle formalità doganali come pure tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali cui è soggetta la merce per il fatto dell’esportazione e, se del caso, per il suo previo transito attraverso un altro paese per poterla consegnare in conformità dell’art. A.4.

a 7 Avviso al compratore.

Avvisare prontamente il compratore che la merce è stata spedita e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

a 8 Prova della consegna, documento, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

Fornire a proprie spese al compratore l’ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce.

Quando il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, i documenti ai quali si fa riferimento nel precedente paragrafo possono essere sostituiti da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

a 9 Controllo - imballaggio - marcatura.

Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per consegnare la merce in conformità dell’art. A.4.

Page 364: Titolo II - casebibione.it · Pagina 3 di 441 RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI ANNO 1990-1995. La Commissione Provinciale per la Revisione

Pagina 364 di 441Provvedere a proprie spese all’imballaggio necessario per permettere la

consegna della merce (a meno che non sia consuetudinario in quel particolare commercio consegnare quel genere di merce senza imballaggio). L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

a10 Altri obblighi.

Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati nell’art. A.8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce.

Fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B IL COMPRATORE DEVE

b 1 Pagamento del prezzo.

Pagare il prezzo come nel contratto di vendita.

b 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della merce.

b 3 Contratto di trasporto.

Nessun obbligo.b 4 Presa in consegna.

Prendere in consegna la merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell’art. A.4.

b 5 Trasferimento dei rischi.

Page 365: Titolo II - casebibione.it · Pagina 3 di 441 RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI ANNO 1990-1995. La Commissione Provinciale per la Revisione

Pagina 365 di 441

Sopportare tutti i rischi di perdita o i danni alla merce dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione in conformità dell’art. A.4.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per la consegna, qualora egli non adempia i suoi obblighi in conformità dell’art. B.2, oppure ometta di avvisare il venditore in conformità dell’art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

b 6 Ripartizione delle spese.

Sopportare tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione nel punto di destinazione in conformità dell’art. A.4.

Sopportare tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta o di adempiere i suoi obblighi in conformità dell’art. B.2, oppure di prendere in consegna la merce quando sia stata messa a sua disposizione in conformità dell’art. A.4, ovvero di avvisare il compratore in conformità dell’art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

Sopportare tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali come pure le spese per l’espletamento delle formalità doganali gravanti sulla merce per il fatto dell’importazione.b 7 Avviso al venditore.

Qualora egli abbia la facoltà di fissare il tempo preciso entro il periodo stipulato e/o il luogo per la presa in consegna della merce, informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

b 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

Accettare, nel rispetto dell’art. A.8, l’ordine di consegna o il documento di trasporto che sia conforme ai termini del contratto.

b 9 Ispezione della merce.

Sopportare, salvo che sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettuate in funzione dell’esportazione (eccettuate quelle disposte dalle

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Pagina 366 di 441autorità del paese di esportazione).

b10 Altri obblighi.

Sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti di cui all’art. A.10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo.

DDP - RESO SDOGANATO (... luogo di destinazione convenuto)

Nel termine “Reso sdoganato” il venditore adempie l’obbligo di consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo convenuto nel paese di importazione. Il venditore deve sopportare i rischi e le spese, compresi i dazi, le tasse ed altri oneri, per poter effettuare la consegna della merce in detto luogo, sdoganata all’importazione.Mentre con il termine EXW il venditore assume il livello minimo di obblighi, con il termine DDP egli li assume al livello massimo.

Questo termine non dovrebbe essere usato se il venditore non può ottenere direttamente o indirettamente la licenza di importazione.

Se le parti desiderano che sia il compratore a sdoganare la merce all’importazione ed a pagare conseguentemente i diritti di confine, deve essere usato il termine DDU.

Se le parti desiderano escludere dagli obblighi del venditore alcune delle spese gravanti sulla merce per il fatto dell’importazione (come l’imposta sul valore aggiunto-IVA), ciò deve essere precisato mediante un’indicazione appropriata, quale: “Reso sdoganato, eccettuata l’IVA...” (luogo di destinazione convenuto)”.

Questo termine può essere usato per tutti i modi di trasporto.

A IL VENDITORE DEVE

a 1 Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.

Fornire la merce e la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente, in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni altra

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Pagina 367 di 441documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.a 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Ottenere a proprio rischio e spese le licenze di esportazione e di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali per l’esportazione e l’importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

a 3 Contratto di trasporto e di assicurazione.

a) Contratto di trasporto

Stipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto secondo l’itinerario normale e con le modalità usuali. Se non è stato concordato alcun punto e se esso non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Nessun obbligo.

a 4 Consegna.

Mettere la merce a disposizione del compratore in conformità dell’art. A.3 alla data o nel periodo stipulato.

a 5 Trasferimento dei rischi.

Fatto salvo quanto disposto nell’art. B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell’art. A.4.

a 6 Ripartizione delle spese.

Fatto salvo quanto disposto nell’art. B.6:

• sopportare, oltre alle spese derivanti da quanto disposto nell’art. A.3-a, tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in

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Pagina 368 di 441conformità dell’art. A.4;

• sopportare tutte le spese per l’espletamento delle formalità doganali come pure tutti i dazi, le altre tasse o altri oneri ufficiali cui è soggetta la merce per il fatto dell’esportazione e dell’importazione, a meno che non sia diversamente stabilito e, se del caso, per il suo previo transito attraverso un altro paese per poterla consegnare in conformità dell’art. A.4.

a 7 Avviso al compratore.

Avvisare prontamente il compratore che la merce è stata spedita e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

a 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

Fornire a proprie spese al compratore l’ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, i documenti ai quali si fa riferimento nel precedente paragrafo possono essere sostituiti da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

a 9 Controllo, imballaggio, marcatura.

Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per consegnare la merce in conformità dell’art. A.4.

Provvedere a proprie spese all’imballaggio necessario per permettere la consegna della merce (a meno che non sia consuetudinario in quel particolare commercio consegnare quel genere di merce senza imballaggio). L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

a10 Altri obblighi.

Sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei

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Pagina 369 di 441messaggi elettronici equivalenti di cui all’art. B.10 e rimborsare quelli sopportati dal compratore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo.

Fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B IL COMPRATORE DEVE

b 1 Pagamento del prezzo.

Pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita

b 2 Licenze, autorizzazioni e formalità.

Fornire al venditore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali necessarie per l’importazione della merce.b 3 Contratto di trasporto.

Nessun obbligo.

b 4 Presa in consegna.

Prendere in consegna la merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell’art. A.4.

b 5 Trasferimento dei rischi.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione in conformità dell’art. A.4.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per la consegna, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell’art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

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Pagina 370 di 441b 6 Ripartizione delle spese.

Sopportare tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione in conformità dell’art. A.4.

Sopportare tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di prendere in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione in conformità dell’art. A.4., ovvero non avvisi il venditore in conformità dell’art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata nettamente o identificadola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

b 7 Avviso al venditore.

Qualora egli abbia la facoltà di fissare il tempo preciso entro il periodo stipulato e/o il luogo per la presa in consegna della merce, informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

b 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

Accettare, nel rispetto dell’art. A.8, l’ordine di consegna o il documento di trasporto che sia conforme ai termini del contratto.

b 9 Ispezione della merce.

Sopportare, salvo che sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettuante in funzione dell’esposizione (eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

b10 Altri obblighi.

Prestare al venditore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti emessi o trasmessi nel paese d’importazione di cui il venditore possa aver bisogno per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità di queste norme.

Regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale

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Pagina 371 di 441(in vigore dal 1° giugno 1975)

CLAUSOLA TIPO D’ARBITRATO DELLA CCI

La CCI raccomanda alle parti che desiderino far riferimento all’arbitrato della CCI di inserire nei loro contratti a carattere internazionale la seguente clausola:

“Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento”.

Francese“Tous différends découlant du présent contrat seront tranchés définitivement

suivant le Réglement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Réglement”.

Inglese“Alla disputes arising in connection with the present contract shall be finally

settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appoined in accordancre with the said Rules”.

Tedesco“Alle aus dem gegenwartige Vertage sich ergebenden Streitigkeiten werden

nach der Vergleichs und Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer von einem oder mehreren gemass dieser Ordung der Internationalen Handelskammer von einem oder mehreren gemass dieser Ordnung ernannten Schiedstrichtern endgultig entischieden”.Spagnolo

“Todas kas desavencias que deriven de este contrato serán resueltas definitivamente de acuredo con el Reglamento de Conciliacion y Arbitraye de la Camara de Comercio Internacional por uno ó más àrbitros nombrados conforme a este Reglamento”.

AVVERTENZE — Si richiama l’attenzione degli interessati sul fatto che, secondo la legislazione di alcuni Paesi, la clausola di arbitrati deve essere specificatamente accettata dalle parti e talvolta deve essere stipulata in precisi e particolari modi (per l’ordinamento italiano, cfr, artt. 1341 e 1342 cod. civ. e 806 ss. cod. civ.)

Qualora le parti desiderino, esse possono indicare nella clausola di arbitrato il diritto nazionale applicabile al contratto. Le parti sono anche libere di fissare, di

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Pagina 372 di 441comune accordo, il luogo dell’arbitrato.

Il Segretario Generale della Corte d’Arbitrato ha la propria sede al

n. 38, Cours Albert ler, 5008 Parigi.

CONCILIAZIONE FACOLTATIVA

Art. 1. - Commissione Amministrativa di Conciliazione — Comitato di Conciliazione.

1. Ogni vertenza di ordine commerciale avente carattere internazionale può essere oggetto di un tentativo di risoluzione amichevole a cura di una Commissione Amministrativa di Conciliazione istituita presso la Camera di Commercio Internazionale.

I membri della Commissione sono designati, in ragione da uno a tre, da ogni Comitato Nazionale fra i propri connazionali residenti a Parigi. Essi vengono nominati dal Presidente della Camera di Commercio Internazionale per due anni.

2. Per ogni vertenza il Presidente della Camera di Commercio Internazionale istituisce un comitato di Conciliazione di tre membri. Detto Comitato è formato da due conciliatori — per quanto possibile di nazionalità, rispettivamente, del richiedente e dell’altra parte in causa — e da un Presidente di nazionalità diversa da quella delle parti, scelto di massima in seno alla Commissione Amministrativa di conciliazione.

Art. 2 - Domanda di Conciliazione

La parte che desidera ricorrere alla conciliazione, rivolge domanda al Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale, tramite il suo Comitato Nazionale o direttamente; nel secondo caso il Segretario Generale ne informa il Comitato Nazionale interessato.

La domanda deve contenere l’esposizione del punto di vista del richiedente e deve essere accompagnata dai documenti inerenti alla controversia e da ogni altro documento utile, nonché dall’importo previsto nella Tariffa allegata, a titolo di anticipo per le spese del Segretario Generale, relative alla procedura di

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Pagina 373 di 441conciliazione.

Art. 3 - Funzioni del Comitato di Conciliazione.

1. Ricevuta la domanda di conciliazione, con i documenti prodotti a sostegno, e l’anticipo stabilito, il Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale si mette in contatto per corrispondenza con l’altra parte, direttamente o per il tramite del Comitato Nazionale competente, invitandola, nel caso accetti di tentare la conciliazione ad inviare al Comitato di Conciliazione una esposizione del suo punto di vista sulla controversia unitamente a ogni documento attinente ed all’importo previsto dalla Tariffa acclusa, a titolo di anticipo per le spese del Segretario Generale, relative alla procedura di conciliazione.

2. Il Comitato esamina l’incartamento, effettua gli accertamenti, si mette in comunicazione con le parti direttamente o tramite i rispettivi Comitati Nazionali e, se possibile, le ascolta.

3. Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti debitamente accreditati. Esse possono essere assistite da consulenti.Art. 4 - Formula di conciliazione.

1. Dopo l’esame dell’incartamento, lo studio della questione e, se è stato possibile, l’audizione delle parti, il Comitato propone alle parti una formula di conciliazione.

2. Se la conciliazione ha luogo il Comitato redige e sottoscrive un verbale che indica i termini dell’accordo fra le parti.

3. Qualora le parti non siano potute comparire, il Comitato comunica la formula di conciliazione ai Presidenti dei Comitati Nazionali della CCI interessati, invitandoli ad adoperarsi per persuadere le parti ad accettare quanto il Comitato di Conciliazione propone.

Art. 5 - Diritti delle parti nel caso che il tentativo di conciliazione non vada a buon fine.

1. Se il tentativo di conciliazione fallisce, le parti hanno piena facoltà di ricorrere all’arbitrato, o di adire i tribunali competenti, a meno che non siano vincolate da una clausola di arbitrato.

2. Nulla di quanto sia stato fatto, detto o scritto ai fini della conciliazione può compromettere in alcun modo gli ulteriori diritti delle parti sia nel procedimento arbitrale, sia dinanzi ai tribunali.

Chiunque sia stato membro di un Comitato di Conciliazione per una data

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Pagina 374 di 441vertenza non può essere nominato arbitro per la stessa vertenza.

ARBITRATO

Art. 1 - Corte di arbitrato.

1. Presso la Camera di Commercio Internazionale è istituito un organismo internazionale di arbitrato i cui membri sono nominati dal Consiglio della Camera di Commercio Internazionale, è incaricato di provvedere, nel modo qui di seguito indicato, alla soluzione arbitrale delle controversie di carattere internazionale che possono insorgere nel campo di rapporti d’affari.

2. La Corte si riunisce di massima ogni mese. Essa scaturisce il proprio Regolamento interno.

3. Spetta al Presidente della Corte o al suo sostituto di prendere, in nome della Corte, le decisioni urgenti con riserva di informare la Corte alla prima riunione successiva.

4. La Corte può, in conformità alle modalità previste nel proprio Regolamento interno, delegare ad uno a più raggruppamenti dei suoi membri un potere di decisione, con riserva di essere informata delle decisioni prese alla prima riunione successiva.

5. Il Segretario della Corte è istituito negli uffici della Camera di Commercio Internazionale.

Art. 2 - Scelta degli arbitri.

1. La Corte di Arbitrato non decide le controversie. Essa nomina o conferma gli arbitri, secondo le disposizioni che seguono - a meno che le parti non vi abbiano derogato in tutto o in parte - tenendo conto della nazionalità, residenza e degli altri loro rapporti rispetto agli Stati, di cui le parti e gli arbitri sono soggetti.

2. Le controversie possono essere risolte da un arbitro unico o da tre arbitri. Negli articoli seguenti, l’espressione l’arbitro sta a significare, secondo i casi, l’arbitro o gli arbitri.

3. Quando le parti hanno pattuito che la controversia sia risolta da un arbitro unico, esse possono designarlo di comune accordo, salvo conferma della Corte. In mancanza di accordo fra le parti entro trenta giorni a partire dalla notifica all’altra parte della domanda di arbitrato, l’arbitro è nominato dalla Corte.

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Pagina 375 di 4414. Quando sono previsti tre arbitri, ciascuna parte designata, rispettivamente

nella domanda di arbitrato e nella risposta alla domanda, un arbitro indipendente, salvo conferma della Corte. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del Tribunale arbitrale, è nominato dalla Corte, a meno che le parti abbiano pattuito che siano gli arbitri da loro designati a dover scegliere il terzo arbitro, entro un termine prestabilito. In quest’ultimo caso spetta alla Corte confermare il terzo arbitro.Se alla scadenza del termine fissato dalle parti o concesso dalla Corte, gli arbitri designati dalle parti non si siano accordati sulla designazione, il terzo arbitro è nominato dalla Corte.

5. Qualora il numero degli arbitri non sia fissato, di comune accordo, dalle parti, la Corte nomina un arbitro unico, a meno che la Corte non ritenga che la controversia sia tale da rendere opportuna la nomina di tre arbitri. In quest’ultimo caso, le parti disporranno di un termine di quindici giorni per procedere alla designazione degli arbitri.

6. Quando spetta alla Corte nominare l’arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale, essa sceglie il Comitato nazionale della Camera di Commercio Internazionale al quale chiedere una proposta al riguardo. L’arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale è scelto in uno Stato diverso da quelli di cui le parti sono soggetti.

Tuttavia, se le circostanze lo giustificano e salvo che una delle parti non vi si opponga, l’arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale può essere scelto in uno degli Stati, di cui le parti sono soggetti.

Quando la Corte nomina un arbitro per conto e in luogo di una parte che non abbia fatto la propria designazione, essa chiede al Comitato nazionale dello Stato, di cui la parte è soggetto, di fare una proposta al riguardo.Se si tratta di uno Stato nel quale non esiste un Comitato nazionale, la Corte è libera di scegliere chiunque ritenga idoneo.

7. In caso di ricusazione di un arbitro ad opera di una delle parti, la Corte decide inappellabilmente, essendo lasciata al suo apprezzamento la valutazione dei motivi di ricusazione.

8. Se un arbitro muore o è impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni o deve dimettersi a seguito di ricusazione o per qualsiasi altro motivo, oppure se la Corte constata dopo averlo sentito, che non adempie alle proprie funzioni conformemente al Regolamento o nei termini stabiliti, egli viene sostituito.In tali casi si osservano i paragrafi 3, 4 e 6.Art. 3 - Domanda di arbitrato.

1. Chiunque desideri ricorrere all’arbitrato della Camera di Commercio Internazionale deve indirizzare la propria domanda al Segretario della Corte, per il

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Pagina 376 di 441tramite del proprio Comitato nazionale o direttamente; in quest’ultimo caso, il Segretario dà notizia della domanda al Comitato nazionale interessato.

La data di ricezione della domanda da parte del Segretario della Corte costituisce, a tutti gli effetti, la data d’inizio della procedura arbitrale.

2. La domanda deve contenere, in particolare:a) nome e cognome, qualificazione e indirizzo delle parti,b) illustrazione delle pretese della parte attrice,c) accordi intervenuti e in particolare la convenzione arbitrale, come pure i

documenti o i dati che possono servire a chiarire le circostanze del caso, d) ogni precisazione utile riguardo al numero degli arbitri ed alla loro nomina,

secondo le disposizioni del precedente art. 2.

3. Il Segretario trasmette copia della domanda e dei documenti allegati alla parte convenuta per la risposta.

Art. 4 - Risposta alla domanda

1. Entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione dei documenti menzionati al par. 3 dell’articolo 3, la parte convenuta deve pronunciarsi sulle proposte eventualmente formulate circa il numero degli arbitri e la loro nomina, procedendo ove del caso alla designazione dell’arbitro, e deve formulare la propria difesa fornendo la documentazione relativa.

La parte convenuta potrà, eccezionalmente, chiedere al Segretario un nuovo termine per formulare la propria difesa e fornire la relativa documentazione. Tuttavia, la domanda di un nuovo termine dovrà contenere la risposta della parte convenuta alle proposte eventualmente formulate circa il numero degli arbitri e la loro nomina, nonché l’eventuale designazione di un arbitro. In difetto, il Segretario ne nominerà la Corte che disporrà la prosecuzione dell’arbitrato in conformità del Regolamento.

2. Copia della risposta e dei documenti eventualmente allegati è trasmessa alla parte attrice per informazione.

Art. 5 - Domanda riconvenzionale.

1. La parte convenuta che desideri proporre una domanda riconvenzionale deve inoltrarla al Segretario contemporaneamente alla sua risposta, secondo quanto previsto all’art. 4.

2. La parte attrice può, entro trenta giorni dalla comunicazione di tale domanda riconvenzionata, presentare la propria replica.

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Art. 6 - Memorie e note scritte, notifiche e comunicazioni.

Ogni memoria e nota scritta presentata dalle parti, come pure tutta la documentazione allegata, deve essere fornita in tanti esemplari quante sono le parti, più uno per ciascun arbitro e un altro per il Segretario.

Le notifiche e comunicazioni del Segretario e degli arbitri sono eseguite validamente se sono consegnate contro ricevuta o spedite per lettera raccomandata all’indirizzo o all’ultimo indirizzo noto della parte stessa destinataria, secondo le precisazioni fornite al riguardo dalla parte stessa o dall’altra parte, secondo il caso.

Le notifiche e le comunicazioni si considerano eseguite alla data in cui sono ricevute dalla parte interessata o da un suo rappresentante, o avrebbero dovuto esserlo se effettuate validamente.

Art. 7 - Mancanza di convenzione arbitrale.

Quando, prima facie, non esista tra le parti alcuna convenzione arbitrale o quando esiste una convenzione che non contempli la Camera di Commercio Internazionale, se la parte convenuta non risponde entro il termine di trenta giorni, previsto al precedente art. 4, par. 1, o rifiuta l’arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, la parte attrice viene informata che l’arbitrato non può aver luogo.Art. 8 - Effetti della convenzione arbitrale.

1. Quando le parti convengono di ricorrere all’arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, esse accettano, per ciò stesso, il presente Regolamento.

2. Se una delle parti rifiuta o si astiene dal partecipare all’arbitrato, questo ha luogo nonostante tale rifiuto o tale astensione

3. Se una delle parti solleva una o più eccezioni relative all’esistenza o alla validità della convenzione arbitrale, la Corte, dopo aver constatato l’esistenza prima facie di tale convenzione, può decidere, senza con ciò pregiudicare l’ammissibilità o il fondamento delle eccezioni proposte, che l’arbitrato abbia luogo. In tal caso spetterà all’arbitro di decidere sulla propria competenza.

4. Salvo patto contrario, l’asserita nullità o inesistenza del contratto non determina l’incompetenza dell’arbitro, se questi ritiene valida la convenzione arbitrale. Egli resta competente, anche in caso di inesistenza o nullità del contratto, per accertare i diritti rispettivi delle parti e statuire sulle loro domande e conclusioni.

5. Le parti, prima della trasmissione del fascicolo all’arbitri ed

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Pagina 378 di 441eccezionalmente anche in seguito, possono richiedere all’autorità giudiziaria arbitrale che le vincola e senza pregiudizio dei poteri riservati all’arbitro a tale titolo.

Ogni richiesta del genere, nonché i provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria, dovranno essere portati a conoscenza del Segretariato della Corte d’Arbitrato, senza indugio. Quest’ultimo ne informerà l’arbitro.

Art. 9 - Deposito a copertura delle spese di arbitrato.

1. La Corte fissa il deposito di un ammontare che possa prevedibilmente coprire le spese di arbitrato conseguenti alle domande di cui è stata investita.

Nel caso in cui, indipendentemente alla domanda principale, siano proposte uno o più domande riconvenzionali, Corte può fissare depositi distinti per la domanda principale e per ciascuna delle domande riconvenzionali.

2. I depositi debbono essere di regola versati in parti eguali dalla parte attrice (o parti attrici) e dalla parte convenuta ( o parti convenute). Tuttavia, ciascuna delle parti potrà effettuare il versamento dell’intero deposito relativo alla domanda principale o alla domanda riconvenzionale nel caso in cui l’altra parte non provveda.

3. Il Segretariato può subordinare la trasmissione del fascicolo all’arbitro al versamento alla Camera di Commercio Internazionale di tutti l’ammontare del deposito o di parte di esso, a cura delle parti o di una di esse.

4. Quando l’atto di missione è trasmesso alla Corte, in conformità di quanto previsto all’art. 13, questa deve accertare se le richieste di deposito siano state soddisfatte.

L’atto di missione diventa efficace, e gli arbitri possono procedere, solo relativamente alle domande rispetto alle quali il deposito sia stato versato alla Camera di Commercio Internazionale.

Art. 10 - Trasmissione del fascicolo all’arbitrato.

Salvo quanto previsto all’art. 9, il Segretario trasmette il fascicolo all’arbitro immediatamente dopo il ricevimento della risposta della parte convenuta alla domanda di arbitrato e, al più tardi, alla scadenza dei termini fissati agli art. 4 e 5 per la presentazione di tali documenti.

Art. 11 - Regole applicabili alla procedura.

Le regole applicabili alla procedura davanti all’arbitro sono quelle contenute

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Pagina 379 di 441nel presente Regolamento e, nel silenzio del Regolamento, sono quelle stabilite dalle parti, o in difetto dall’arbitro, con un rinvio o meno ad una legge processuale nazionale applicabile di tali documenti.

Art. 12 - Luogo dell’arbitrato.

Il luogo dell’arbitrato è stabilito dalla Corte, a meno che le parti non si accordino al riguardo.

Art. 13 - Atto di missione.

1. Prima di dare inizio all’istruzione della causa, l’arbitro redige, sulla base della documentazione o in presenza delle parti e tenuto conto delle più recenti comunicazioni delle parti stesse, un atto che precisa il suo mandato. Questo atto deve contenere, in particolare:

a) nome e cognome e qualificazione delle parti;b) indirizzo delle parti ove potranno essere validamente fatte tutte le notifiche

o comunicazioni nel corso dell’arbitrato,c) esposizione sommaria delle pretese delle parti,d) determinazione delle questioni litigiose da risolvere,e) nome e cognome, qualificazioni e indirizzo dell’arbitro,f) luogo dell’arbitrato,g) precisazioni relative alle regole applicabili alla procedura e, ove del caso,

menzione del conferimento all’arbitro dei poteri di amichevole compositore,h) ogni altra indicazione necessaria affinchè il lodo sia suscettibile di

sanzione legale o ritenuta utile alla Corte di Arbitrato o dall’arbitro.

2. L’atto di cui al precedente par. 1 deve essere firmato dalle parti e dall’arbitro. Entro due mesi dal ricevimento del fascicolo, l'arbitro trasmette alla Corte tale atto, firmato dalle parti e da lui stesso. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato dalla Corte, su richiesta dell’arbitro.

Se una delle parti rifiuta di partecipare alla redazione dell’atto in questione o di firmarlo, la Corte, se ritiene che si tratti di uno dei casi previsti all’art. 8, par. 2 e 3, si pronuncerà sull’atto di missione ai fini della sua approvazione. La Corte impartirà in seguito alla parte in difetto un termine per firmare tale atto, all’espirazione del quale l’arbitrato continuerà il suo corso e il lodo sarà reso.

3. Le parti sono libere di pattuire il diritto che l’arbitro deve applicare al merito della controversia. In mancanza di determinazione ad opera delle parti circa il diritto applicabile, l’arbitro applica la legge indicata dalla norma di diritto internazionale privato che egli ritenga appropriata nel caso di specie.

4. L’arbitro riceve i poteri di amichevole compositore se le parti sono

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Pagina 380 di 441d’accordo di conferirglieli.

5. In tutti i casi l’arbitro tiene conto delle stipulazioni contrattuali e degli usi del commercio.

Art. 14 - Istruzione della causa.

1. L’arbitro istruisce la causa nei termini più brevi, con tutti i mezzi appropriati. Dopo l’esame delle memorie scritte delle parti e dei documenti prodotti dalle stesse, l’arbitro ascolta le parti in contraddittorio, se una di esse lo richiede; in difetto, egli può decidere d’ufficio la loro audizione.L’arbitro può inoltre decidere di ascoltare ogni altra persona, in presenza delle parti o dopo averle debitamente convocate.

2. L’arbitro può nominare uno o più esperti, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli.

3 L’arbitro può statuire in base ai documenti, se le parti lo domandavano o vi consentono.

Art. 15.

1. Su domanda di una delle parti, o se del caso di propria iniziativa, l’arbitro, dando un congruo preavviso, convoca le parti a comparirgli davanti nel giorno e nel luogo fissati e ne informa il Segretario della Corte.

2. Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, non si presenta, l’arbitro, dopo essersi assicurato che la convocazione le è prevenuta, ha il potere, in mancanza di valida giustificazione, di procedere ciò nonostante all’esecuzione del proprio incarico ed il dibattito si reputa in contraddittorio.

3. L’arbitro stabilisce la lingua e le lingue dell’arbitrato, tenendo conto delle circostanze ed in particolare della lingua del contratto.

4. L’arbitro disciplina lo svolgimento delle udienze. Queste si svolgono in contraddittorio. Salvo accordo dell’arbitro e delle parti, esse non sono aperte a persone estranee al procedimento.

5. Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti muniti di necessari poteri. Inoltre, esse possono farsi assistere da consulenti.

Art. 16.

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Le parti possono formulare davanti all’arbitro nuove domande, riconvenzionali o meno, a condizione che queste domande rientrino nei limiti fissati di missione previsto all’art. 13 o che formino oggetto di un addendum a tale documento, che deve essere firmato dalle parti e comunicato alla Corte.

Art. 17 - Lodo reso a seguito di accordo delle parti.

Se le parti raggiungono un accordo, tipo che il fascicolo è stato trasmesso all’arbitro in conformità dell’art. 10, se ne prende atto a mezzo di un lodo pronunciato sull’accordo delle parti.

Art. 18 - Termine per la pronuncia del lodo.

1. Il termine entro il quale l’arbitro deve rendere il lodo è di sei mesi a decorrere dal giorno della firma, da parte dell’arbitro, dell’atto previsto all’art. 13.

2. La Corte può, eccezionalmente e su domanda motivata dell’arbitro, e ove del caso d’ufficio, prorogare tale termine se lo ritiene necessario.

3. In mancanza di proroga, la Corte, eventualmente dopo aver applicato le disposizioni dell’art. 2 (8), decide in merito alle condizioni secondo le quali la controversia dovrà essere risolta.

Art. 19 - Deliberazione in caso di tre arbitri.

Quando la controversia è deferita a tre arbitri, il lodo è deliberato a maggioranza.

Qualora non si determini una maggioranza il Presidente del Tribunale arbitrale decide da solo.

Art. 20 - Decisione sulle spese di arbitrato.

1. Il lodo definitivo dell’arbitro, oltre alla decisione sul merito, liquida le spese dell’arbitrato e decide a quale delle parti ne incombe il pagamento o in quale proporzione esse debbono essere ripartite tra le parti.

2. Le spese dell’arbitrato comprendono gli onorari dell'arbitro e la tassa amministrativa, fissati dalla Corte di Arbitrato conformemente alla tariffa allegata al presente Regolamento, le eventuali spese dell’arbitro, gli onorari e le spese degli esperti in caso di perizia e le spese legali normali sostenute dalle parti per la loro

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Pagina 382 di 441difesa.

3. Se le circostanze nel caso concreto lo rendono eccezionalmente necessario, la Corte può fissare gli onorari dell’arbitro in un ammontare superiore o inferiore a quello che risulterebbe dall’applicazione della tariffa.

Art. 21 - Esame preventivo del lodo da parte della Corte di Arbitrato.

Prima di firmare un lodo parziale o definitivo l’arbitro deve sottoporne il progetto alla Corte di Arbitrato.

Questa può prescrivere modifiche di forma e, rispettando la libertà di decisione dell’arbitro, può richiamare la sua attenzione su punti inerenti al merito della controversia.

Il lodo non può essere firmato senza essere stato approvato, per quanto attiene alla sua forma, dalla Corte.

Art. 22 - Pronuncia del lodo.

Il lodo si considera pronunciato nel luogo dell’arbitrato e nel giorno in cui è firmato dall’arbitro.

Art. 23 - Notifica del lodo alle parti.

1. Quando il lodo è pronunciato, il Segretario della Corte ne notifica il testo firmato dall’arbitro alle parti, dopo però che le spese di arbitrato siano state interamente pagate alla Camera di Commercio Internazionale dalle parti o da una di esse.

2. Copie supplementari certificate conformi dal Segretario Generale della Corte sono rilasciate, in qualsiasi momento, esclusivamente alle parti che ne facciano richiesta.

3. A fronte della notifica fatta secondo il par. 1 di questo articolo, le parti rinunciano ad ogni altra notifica o deposito a carico dell’arbitro.

Art. 24 - Carattere definitivo ed esecutivo del lodo.

1. Il lodo è definitivo.

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Pagina 383 di 4412. Per il fatto di sottoporre la loro controversia all’arbitrato della Camera di

Commercio Internazionale, le parti si impegnano alla pronta esecuzione del conseguente lodo e rinunciano a tutti i mezzi d’impugnazione cui possono rinunciare.

Art. 25 - Deposito del lodo.

1. Ogni lodo pronunciato in conformità del presente Regolamento è depositato in originale presso il Segretariato della Corte.

2. L’arbitro e il Segretario della Corte prestano la loro collaborazione alle parti per l’adempimento di ogni altra formalità che possa essere necessaria.Art. 26 - Regola generale.

In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Regolamento, la Corte di Arbitrato e l’arbitro procedono ispirandosi al regolamento stesso ed adoperandosi perché il lodo sia suscettibile di sanzione legale.

APPENDICE 1

STATUTO DELLA CORTE

Art . 1 - Nomina dei membri.

I membri della Corte di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale sono nominati dal Consiglio della CI per due anni, in base all’Art. III 3 i dello Statuto della Camera di Commercio Internazionale, su proposta dei singoli Comitati Nazionali.

Art. 2 - Composizione.

La Corte di Arbitrato è formato da un Presidente, otto Vice-presidenti, un Segretario Generale ed uno o più Consiglieri Tecnici scelti dal Consiglio della CCI fra i membri della Corte o al di fuori di essa, nonché da un membro designato da ciascun Comitato Nazionale.

La Presidenza può essere retta da due Co-Presidenti; in tal caso gli stessi

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Pagina 384 di 441hanno uguali diritti e quanto nel Regolamento di Conciliazione e di Arbitro fa riferimento al Presidente vale distintamente per ambedue.

Nel caso di membri della Corte non residenti ove ha sede il segretario Generale della CCI, il Consiglio può nominare membri supplenti.

In caso di impossibilità del Presidente a presenziare una sessione della Corte, lo sostituisce un Vice-Presidente.

Art. 3 - Funzioni e poteri.

Scopo della Corte di Arbitrato è di assicurare l’applicazione del Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale. Essa dispone a tal fine di tutti i poteri necessari.

Ha inoltre il compito di interessare eventualmente la Commissione dell’arbitrato Commerciale Internazionale alle modifiche da apportare al Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, che dovesse giudicare necessarie.

Art. 4 - Delibere e numero legale.

Le decisioni della Corte sono prese a maggioranza di voti. In difetto di una maggioranza, il voto del Presidente decide.

Affinché le delibere siano valide la presenza la presenza di almeno sei membri.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale, il Segretario Generale della Camera di Commercio o i Consiglieri Tecnici hanno solo voto conclusivo.

APPENDICE II

REGOLAMENTO INTERNO DELLA CORTE DI ARBITRATO(in vigore dal 1° marzo 1980)

Campo di competenza della Corte di Arbitrato.

1. La Corte di Arbitrato può accettare di assumere in carico controversie che non siano di natura economica internazionale, purché esista una convenzione arbitrale che le attribuisca competenza.

Carattere confidenziale dei lavori della Corte di Arbitrato.

2. I lavori della Corte di Arbitrato hanno carattere confidenziale, che deve

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Pagina 385 di 441essere rispettato da chiunque vi partecipi a qualsiasi titolo.

3. Alle sessioni della Corte di Arbitrato, sia planetarie sia del Comitato ristretto, possono partecipare solo i suoi membri ed il personale del suo Segretario Generale. Tuttavia, il Presidente della Coorte di Arbitrato può, a titolo eccezionale e, se lo ritiene opportuno, dopo aver sentito il parere dei membri della Corte, invitare membri onorari della Corte nonché autorizzare osservatori ad assistere a tali sessioni. Costoro sono tenuti a rispettare il carattere confidenziale dei lavori della Corte.

4. I documenti sottoposti alla Corte di Arbitrato o redatti dalla stessa nel corso dei procedimenti ai quali soprintende sono comunicati esclusivamente ai membri della Corte ed al suo Segretario Generale.

Il Presidente o il Segretario Generale della Corte possono tuttavia autorizzare ricercatori che svolgano i lavori di carattere scientifico sul diritto commerciale internazionale a prendere conoscenza di taluni documenti d’interesse generale, fata eccezione per le memorie, note, comunicazioni e documenti sottoposti dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

La concessione di tale autorizzazione è subordinata all’impegno da parte di chi ne benefica di rispettare il carattere confidenziale dei documenti messi a disposizione e di astenersi dal pubblicare una qualsiasi cosa che vi si riferisca, senza aver previamente sottoposto il relativo testo all’approvazione del Segretario Generale della Corte.

Partecipazione dei membri della Corte di Arbitrato degli arbitri della CCI.

5. A motivo delle particolari responsabilità loro addossate dal Regolamento di Arbitrato della CCI, il Presidente, i Vice Presidenti ed i componenti del Segretariato Generale della Corte di Arbitrato non possono assumere la funzione di arbitro o di patrocinare nelle controversie sottoposte all’arbitrato della CCI.

Gli altri membri della Corte di Arbitrato non possono essere direttamente nominati dalla Corte di Arbitrato in qualità di co-arbitro, arbitro unico o presidente di tribunale arbitrale. Essi possono, tuttavia, essere designati per tali funzioni da uno o più delle parti, salvo conferma della Corte.

6. Qualora il Presidente, un Vice Presidente o altro membro della Corte di Arbitrato sia interessato, a qualsiasi titolo, ad un procedimento pendente dinanzi alla Corte, egli deve informare il Segretario della Corte non appena sia a conoscenza di tale situazione.

Egli deve astenersi dal partecipare alla discussioni o alle delibere della Corte in merito a tale procedimento e deve assentarsi dall’aula di riunione della Corte quando il procedimento in questione è oggetto di trattazione.

Egli non riceve comunicazione delle informazioni e dei documenti sottoposti alla Corte di Arbitrato nel corso del procedimento.

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Relazioni tra i membri della Corte e dei Comitati nazionali della CCI.

7. I membri della Corte, in tale loro veste, sono indipendenti rispetto al Comitato nazionale della CCI sulla base della cui proposta essi sono stati nominati dal Consiglio della CCI.

Inoltre essi devono mantenere il carattere di riservatezza nei confronti dello stesso Comitato nazionale, ad ogni informazione relativa a specifiche controversie di cui abbiano potuto avere conoscenza nella loro qualità di membri della Corte, ad eccezione del caso in cui essi siano stati richiesti dal Presidente o dal Segretario Generale della Corte di comunicare una data informazione quali rappresentanti dei rispettivi Comitati nazionali.

Comitato ristretto della Corte.

8. In conformità delle disposizioni dell’art. 14 del Regolamento di Arbitrato della CCI, la Corte di Arbitrato istituisce nel proprio seno un Comitato ristretto la cui composizione ed i cui poteri sono qui di seguito precisati.

9. Il Comitato ristretto si compone di un Presidente e di due membri. Il Presidente della Corte di Arbitrato presiede il Comitato ristretto. Egli può incaricare un Vice Presidente della Corte di sostituirlo durante una sessione del Comitato stesso.

Gli altri due membri del Comitato ristretto sono nominati dalla Corte di Arbitrato tra i Vice Presidenti e gli altri membri della Corte. A tale effetto, ad ogni sessione della Corte, questa nomina i membri incaricati di partecipare alle sedute del Comitato ristretto che debbono aver luogo prima della successiva sessione plenaria della Corte.

10. Il Comitato ristretto si riunisce normalmente due volte al mese su convocazione del suo Presidente.

11.a) Il Comitato ristretto ha i poteri di prendere tutte le decisioni di competenza della Corte di Arbitrato, ad eccezione delle decisioni concernenti le domande di ricusazione degli arbitri ( art. 2.7 del Regolamento di Arbitrato della CCI ), la constatazione che un arbitro non adempie le proprie funzioni ( art. 2.8 del Regolamento di Arbitrato della CCI e l’approvazione dei progetti di lodi diversi da quelli su accordo delle parti;

b) le decisioni del Comitato ristretto sono prese all’unanimità;c) quando il Comitato ristretto non può prevenire ad una decisione o ritiene

opportuno di non prenderla, esso rinvia la questione alla prossima sessione plenaria della Corte di Arbitrato con le eventuali proposte che esso ritenga opportune;

d) le deliberazioni del Comitato ristretto sono portate a conoscenza della

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Pagina 387 di 441Corte di Arbitrato alla sua sessione plenaria.

Mancanza di convenzione arbitrale.

12. Qualora, prima facie, non esista tra le parti una convenzione arbitrale o quando esista una convenzione che non contempli la CCI, spetta al Segretario Generale di attirare l’attenzione della parte attrice sulle disposizioni dell’art. 7 del Regolamento di Arbitrato. La parte attrice ha diritto di chiedere che la Corte di Arbitrato prenda una decisione al riguardo.

Una tale decisione è di natura amministrativa. Se la Corte decide che l’arbitrato sollecitato dalla parte attrice non può aver luogo, le parti conservano il diritto di domandare alla giurisdizione competente se, tenuto conto del diritto applicabile, esse siano o meno legate da una convenzione di arbitrato.

Se la Corte di Arbitrato ritiene, prima facie, che l’arbitrato può aver luogo, spetta all’arbitro nominato di statuire sulla propria competenza e, in caso positivo, di decidere sul merito della controversia.

Nomina e conferma degli arbitri.

13. Quando la Corte di Arbitrato è investita della nomina o della conferma di un arbitro in conformità delle disposizioni dell’art. 2 del Regolamento di Arbitrato della CCI, i motivi della sua decisione rientrano nel suo libero apprezzamento e non sono resi noti.

14. Gli arbitri nominati dalla Corte di Arbitrato, sia direttamente sia su proposta di un Comitato nazionale della CCI sia ancora su proposta delle parti, debbono essere e debbono rimanere indipendenti dalle parti in causa.

15. In occasione della loro nomina o conferma ad opera della Corte di Arbitrato, gli arbitri sono invitati a rendere noto al Segretario Generale della Corte i fatti che, a loro avviso, potrebbero essere di natura tale da rendere discutibile, agli occhi delle parti, la loro indipendenza.

Ricusazione degli arbitri.

16. Qualora una parte ricusi un arbitro (art. 2.7 del Regolamento di Arbitrato della CCI), il Segretario Generale invita quest’ultimo a far conoscere il suo punto di vista sui motivi di tale ricusazione entro un congruo periodo. In relazione alla natura di tali motivi, il Segretario Generale può inoltre interpellare l’altra parte e, se del caso, gli altri membri del tribunale arbitrale.

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Pagina 388 di 441La Corte di Arbitrato viene in seguito invitata a deliberare sulla ricusazione in

sessione planetaria, sentita la relazione di uno dei suoi membri.I motivi della decisione della Corte rientrano nel suo libero apprezzamento e

non sono resi noti.

Sostituzione degli arbitri.

17. Quando sorge la questione della sostituzione di un arbitro per il fatto che egli non adempie le proprie funzioni (art. 2.8 del Regolamento di Arbitrato della CCI), il Segretario Generale invita quest’ultimo, le parti, e, se del caso, gli altri membri del tribunale arbitrale a far conoscere il loro punto di vista entro un congruo termine.

La Corte di Arbitrato viene in seguito invitata a deliberare in sessione plenaria, sentita una relazione di uno dei suoi membri.

I motivi della decisione della Corte rientrano nel suo libero apprezzamento e non sono resi noti.

Riunione di domande di arbitrato.

18. Qualora una parte introduca una domanda di arbitrato relativa ad un rapporto giuridico che forma oggetto di un procedimento di arbitrato tra le stesse parti e che sia pendente dinanzi la Corte di Arbitrato, questa può decidere di riunire tale domanda al procedimento in corso, fatte salve le disposizioni dell’art. 16 del Regolamento di Arbitrato della CCI.

Deposito a copertura della spese di arbitrato.

19. Quando, relativamente ad un procedimento, la Corte di Arbitrato fissa depositi distinti in applicazione dell’art. 9.1 secondo comma, del Regolamento di Arbitrato della CCI, il Segretario Generale invita ciascuna della parti a versare i depositi corrispondenti alle loro domande rispettive, senza pregiudizio per il diritto delle parti di versare tali depositi in parti uguali se esse lo stimano opportuno.

20. Quando una richiesta di deposito non è soddisfatta, il Segretario Generale può fissare un termine, non inferiore a 30 giorni, alla scadenza del quale la relativa domanda, principale o riconvenzionale, sarà considerata ritirata, senza pregiudizio per la parte che abbia presentato la domanda in questione di ripresentarla successivamente.

Qualora una parte intenda opporsi all’anzidetta misura, essa deve chiedere, entro il termine di cui sopra, che la questione sia decisa dalla Corte di Arbitrato.

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Pagina 389 di 441Il termine per rendere il lodo, contemplato dall’articolo 18.1 del Regolamento

di Arbitrato della CCI, comincia a decorrere soltanto dal momento in cui l’atto di missione sia divenuto operante a seguito del versamento del deposito, in conformità di quanto previsto all’art. 9.4 del Regolamento di Arbitrato della CCI.

21. Qualora una parte sollevi un’eccezione di compensazione rispetto ad una domanda principale o riconvenzionale, di tale eccezione di compensazione si tiene conto nel calcolo del deposito di arbitrato, come se si trattasse di una domanda distinta, quando essa sia suscettibile di comportare, per l’arbitro, l’esame di questioni supplementari.

Lodo: forma

22. in occasione dell’esame preventivo del progetto di lodo in conformità dell’art. 21 del Regolamento di Arbitrato della CCI, la Corte di Arbitrato vigila in modo particolare a che siano rispettati i requisiti di forma previsti dal diritto applicabile alla procedura e, se del caso, dalle norme imperative del luogo dell’arbitrato, particolarmente per quanto concerne la motivazione dei lodi, la loro firma e l’ammissibilità di opinioni dissenzienti.

Onorari degli arbitri.

23. Nel fissare gli onorari degli arbitri sulla base della tariffa allegata al Regolamento di Arbitrato della CCI, la Corte di Arbitrato prende in considerazione in tempo impiegato, la rapidità del procedimento e la complessità della controversia, in modo da stabilire una cifra entro i limiti previsti da tale tariffa ed eventualmente al di sopra o al di sotto di tali limiti, quando ciò è richiesto dalle circostanze (art. 20.3 del Regolamento di Arbitrato della CCI).

APPENDICE III

TARIFFA DELLE SPESE DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO(in vigore dal 1° marzo 1980)

1. Spese di conciliazione.

Prima che il Comitato di Conciliazione dia corso all’esame della pratica, ciascuna delle parti deve pagare, a titolo di partecipazione alle spese della procedura, metà delle spese amministrative calcolate sulla base della tariffa

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Pagina 390 di 441sottoriportata.

Se il valore della controversia non è dichiarato, l’ammontare delle spese amministrative è fissato dal Segretariato.

2. Spese di arbitrato.

a) Le spese di arbitrato comprendono gli onorari dell’arbitro (o degli arbitri) e le spese amministrative. A queste possono aggiungersi le spese personali dell’arbitro (o degli arbitri), e, dandosene il caso, le spese di perizia o altre del genere.

b) Prima che la domanda (o, se del caso, la domanda riconvenzionale) possa essere sottoposta all’arbitro (o gli arbitri) le parti — o, in difetto, la parte che ha avanzato la domanda di arbitrato o la domanda riconvenzionale — debbono depositare un importo destinato a coprire gli onorari dell’arbitro (o degli arbitri) e se le spese amministrative calcolate sulla base sottoriportata.

c) La Corte fissa gli onorari dell’arbitro (o degli arbitri) sulla base della tariffa sottoriportata.

d) Quando una controversia è deferita a più arbitri, la Corte ha facoltà di aumentare l’importo forfetario destinato al pagamento dei loro onorari fino al triplo dell’importo previsto per l'arbitro unico.

e) Qualora la procedura arbitrale sia stata preceduta dal tentativo di conciliazione, metà delle spese amministrative corrisposte per la conciliazione viene detratta da quelle dovute per la procedura arbitrale.

f) Prima dell’inizio di qualsiasi perizia, le parti, o una fra esse, devono depositare un importo, la cui entità è stabilita dall’importo dall’arbitro (o dagli arbitri), sufficiente a coprire gli onorari e le spese prevedibili, inerenti alla perizia stessa.

3. Anticipo sulle spese amministrative.

Tutte le parti che chiedono o accettino di sottoporre una controversia alla procedura di conciliazione o di arbitrato della CCI sono tenute a pagare un anticipo di 500 $ USA sulle spese amministrative.Nessuna domanda può essere presa in considerazione se non è accompagnata dal versamento di detto importo.

Tale importo può essere restituito ed è definitivamente incamerato dalla CCI. Esso è defalcato dall’ammontare delle spese amministrative calcolate sulla base della tariffa sottoriportata.

4. Nomina di arbitri.

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Nel caso di nomina di un arbitro chiamato ad intervenire al di fuori del Regolamento CCI, ciascuna delle parti è tenuta al pagamento di 100 $ USA.

Tariffa delle spese amministrative e degli onorari degli arbitri.

Per calcolare l’ammontare delle spese amministrative e degli onorari dell’arbitro (o degli arbitri) occorre applicare ad ogni scaglione progressivo del valore della controversia le percentuali indicate e addizionate quindi le cifre ottenute.Per un più rapido calcolo delle spese e degli onorari, V. il prontuario alle pagine successive.

a) Spese amministrative (in dollari USA)

Valore della lite Spese amministrative (*)

fino a 50.000 .............. 4,00% (min. 1.000 $)da 50.001 a 100.000 3,00%da 100.001 a 500.000 1,50%da 500.001 a 1.000.000 1,00%da 1.000.001 a 2.000.000 0,50%da 2.000.001 a 5.000.000 0,20%da 5.000.001 a 10.000.000 0,10%da 10.000.001 a 50.000.000 0,05%da 50.000.001 a 100.000.000 0,02%oltre 100.000.000 0,01%

b) Onorari degli arbitri ( in dollari USA)

Valore della lite Onorari (**) Minimo Massimofino a 50.000 .............. 1,00 10,00%da 50.001 a 100.000 1,50% 6,00%da 100.001 a 500.000 0,80% 3,00%da 500.001 a 1.000.000 0,50% 2,00%da 1.000.001 a 2.000.000 0,30% 1,50%da 2.000.001 a 5.000.000 0,20% 0,60%da 5.000.001 a 10.000.000 0,10% 0,30%da 10.000.001 a 50.000.000 0,05% 0,15%da 50.000.001 a 100.000.000 0,02% 0,10%

(*) v.n. 1,2 (b), 2 (e), 3.(**)v. n. 2 (c), 2 (d).

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Pagina 392 di 441oltre 100.000.000 0,01%0,05%

APPENDICE IV

Prontuario per il calcolo rapidodella tassa amministrativa e dell’onorario dell’arbitro

a) Diritti amministrativi (in dollari USA)

Valore della lite Tassa amministrativa

fino a 50.000 100.000 4,00% (con un minimo di 1000)da 50.001 a 500.000 2.000 + 3,00% sull’eccedenza dida 100.001 a 1.000.000 3.500 + 1,50% sull’eccedenza dida 500.001 a 2.000.000 9.500 + 1,00% sull’eccedenza dida 1.000.001 a 5.000.000 14.500 + 0,50% sull’eccedenza dida 2.000.001 a 10.000.000 19.500 + 0,20% sull’eccedenza dida 5.000.001 a 50.000.000 25.500 + 0,10% sull’eccedenza dida 10.000.001 a 100.000.000 30.500 + 0,05% sull’eccedenza dida 50.000.001 a 100.000.000 60.500 + 0,02% sull’eccedenza dioltre 100.000.000

b) Onorario dell’arbitro (*) (in dollari USA)

Onorario dell’arbitroValore della lite minimo massimo

fino a 50.000 100.000 1.000 10,00%da 50.001 a 500.000 1.000 + 1,50% 5.000 + 6,00% sull’ecced. dida 100.001 a 1.000.000 1.750 + 0,80% 8.000 + 3,00% sull’ecced. dida 500.001 a 2.000.000 4.950 + 0,50% 20.000 + 2,00% sull’ecced. dida 1.000.001 a 5.000.000 7.450 + 0,30% 30.000 + 1,50% sull’ecced. dida 2.000.001 a 10.000.000 10.450 + 0,20% 45.000 + 0,60% sull’ecced. dida 5.000.001 a 50.000.000 16.450 + 0,10% 63.000 + 0,30% sull’ecced. dida 10.000.001 a 100.000.000 21.450 + 0,05% 78.000 + 0,15% sull’ecced. dida 50.000.001 a 100.000.000 41.450 + 0,02% 138.000 + 0,10% sull’ecced. dioltre 100.000.000 51.450 + 0,01% 188.000 + 0,05% sull’ecced. di

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(*) Quando la controversia è deferita a più arbitri, l’importo può essere aumentato fino al triplo.

APPENDICE E - Norme uniformi relative agli incassi

A. Disposizioni generali e definizioni

Art. 1 - Ambito di applicazione delle norme

a) Le norme uniformi relative agli incassi, revisione 1995, pubbl. n. 522 della CCI, si applicano a tutte le operazioni di incasso come definite all’art. 2, a condizione che tali norme facciano parte integrante del testo della disposizione di incasso di cui all’art. 4, e sono vincolanti per tutte le parti interessate a meno che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso o che esse non siano in contrasto con le disposizioni di una legge o di un regolamento nazionale, statale o locale cui non sia possibile derogare.

b) Le banche non hanno alcun obbligo di eseguire un’operazione di incasso o una qualsiasi disposizione di incasso o connesse istruzioni fornite successivamente.

c) Se una banca decide, per qualsiasi motivo, di non eseguire un’operazione di incasso o di non dar seguito ad una qualsiasi delle connesse istruzioni ricevute essa deve avvisare senza ritardo la parte dalla quale ha ricevuto l’incasso o le istruzioni, a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido.

Art. 2 - Definizione di incasso

Ai fini di questi articoli :a) Per “incasso” si intende il trattamento da parte delle banche dei documenti

di cui al punto b) dell’art. 2, in conformità delle istruzioni ricevute, allo scopo di:i. ottenere il pagamento e/o l’accettazione

o

ii. consegnare i documenti contro pagamento e/o contro accettazione

oiii. Consegnare i documenti secondo altri termini e condizioni.

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b) Per “documenti” si intendono documenti finanziari e/o documenti commerciali:

i. per “documenti finanziari” si intendono tratte, pagherò, assegni o altri strumenti analoghi usati per ottenere il pagamento;

ii. per “documenti commerciali” si intendono fatture, documenti di trasporto, documenti rappresentativi o altri strumenti analoghi o qualsiasi altro documento che non sia un documento finanziario.

c) Per “incasso semplice” si intende l’incasso di documenti finanziari non accompagnati da documenti commerciali.

d) Per “incasso documentario” si intende l’incasso di:

i. documenti finanziari accompagnati da documenti commerciali;

ii. documenti commerciali non accompagnati da documenti finanziari.

Art. 3 - Parti che intervengono in un incasso

a) Ai fini di questi articoli le “parti interessate” sono:

i. l’ordinante, che è la parte che affida l’esecuzione di un incasso ad una banca;

ii. la “banca trasmittente”, che è la banca alla quale l’ordinante ha affidato l’esecuzione dell’incasso;

iii. la “banca incaricata dell’incasso”, che è qualsiasi banca, diversa dalla banca trasmittente, che interviene nello svolgimento dell’operazione di incasso;

iv. la “banca presentatrice”, che è la banca incaricata dell’incasso che effettua la presentazione al trassato.

b) Il “trassato” è colui al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità della disposizione di incasso.

B. Forma e struttura degli incassi

Art. 4 - Disposizione di incasso

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a) i. Tutti i documenti inviati per l’incasso devono essere accompagnati da una disposizione di incasso che indica che l’incasso è soggetto alle NUI 522, e che contiene istruzioni complete e precise. Le banche sono autorizzate ad operare soltanto in base alle istruzioni contenute in detta disposizione di incasso ed in conformità delle presenti norme.

ii. Le banche non esamineranno i documenti al fine di ricavarne istruzioni.

iii. A meno che non siano state diversamente autorizzate nella disposizione di incasso, le banche non terranno conto di istruzioni loro impartite da qualsiasi parte/banca diversa dalla parte/banca dalla quale esse hanno ricevuto l’incasso.

b) La disposizione di incasso deve contenere i seguenti elementi informativi, laddove appropriati.

i. Gli estremi della banca dalla quale l’incasso è stato ricevuto, ivi inclusi il nome completo, l’indirizzo postale e SWIFT, il numero telex, il numero di telefono, il numero di fax ed il riferimento.

ii. Gli estremi dell’ordinante, ivi inclusi il nome completo, l’indirizzo postale e, se del caso, il numero di telex, il numero di telefono e il numero di fax.

iii. Gli estremi del trassato, ivi inclusi il nome completo, l’indirizzo postale o il domicilio al quale la presentazione deve essere fatta e, se del caso, il numero di telex, il numero di telefono e il numero di fax.

iv. Gli estremi della banca presentatrice se c’è, ivi inclusi il nome completo, l’indirizzo postale e, se del caso, il numero di telex, il numero di telefono ed il numero di fax.

v. Lo/gli importo/i e la/e valute da incassare.

vi. La lista dei documenti inclusi e il numero di esemplari di ogni documento.

vii. a) I termini e le condizioni in base ai quali ottenere il pagamento e/o l’accettazione.

b) I termini di consegna dei documenti contro:

1) pagamento e/o accettazione 2) altri termini e condizioni.

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Pagina 396 di 441È responsabilità della parte che fornisce la disposizione di

incasso accertarsi che i termini per la consegna dei documenti siano stabiliti chiaramente e senza ambiguità; diversamente le banche non assumeranno alcuna responsabilità per le conseguenze che ne possano derivare.

viii. Le commissioni da incassare, indicando se esse possono essere abbandonate o meno.

ix. Gli interessi da incassare, se del caso, indicando se essi possono essere abbandonati o meno, ivi inclusi:

a) il tasso di interesseb) il periodo di interessec) la base di calcolo applicabile (es. 360 o 365 gg. all’anno).

x. Il metodo di pagamento e forma dell’avviso di pagamento.

xi. Le istruzioni in caso di mancato pagamento, mancata accettazione e/o mancata esecuzione di altre istruzioni.

c) i. Le istruzioni di incasso devono riportare l’indirizzo completo del trassato o del domicilio al quale la presentazione deve essre effettuata. Se l’indirizzo è incompleto o errato, la banca incaricata dell’incasso può, senza alcuna responsabilità da parte sua, tentare di accertare l’indirizzo esatto.

ii. La banca incaricata dell’incasso non assume alcuna responsabilità per qualsiasi eventuale ritardo derivante dal fatto che le sia stato fornito un indirizzo incompleto o errato.

C - Forma della presentazione

Art.5 - Presentazione

a) Ai fini di questi articoli, per presentazione si intende la procedura con la quale la banca presentatrice mette a disposizione del trassato i documenti secondo le istruzioni ricevute.

b) La disposizione di incasso deve riportare l’indicazione dell’esatto periodo di tempo entro il quale qualsiasi tipo di azione deve essere effettuata da parte del trassato.

Espressioni come “prima”, “pronta”, “immediata” e simili non devono essere usate in relazione alla presentazione o ad un qualsiasi periodo di tempo entro il quale i documenti devono essere ritirati o per qualunque altra azione che deve

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Pagina 397 di 441essere effettuata dal trassato. Se tali termini sono usati le banche non li terranno in considerazione.

c) I documenti devono essere presentati al trassato così come ricevuti; tuttavia le banche sono autorizzate ad applicarvi qualsiasi bollo necessario, a spese della parte dalla quale esse hanno ricevuto l’incasso, a meno di istruzioni diverse, e ad apporvi qualsiasi necessaria girata o timbro o qualsiasi altro contrassegno o simbolo di identificazione usuale o richiesto per l’operazione di incasso.

d) Al fine di eseguire le istruzioni dell’ordinante, la banca trasmittente utilizzerà la banca indicata dall’ordinante quale banca incaricata dell’incasso. In assenza di tale indicazione, la banca trasmittente utilizzerà qualsiasi banca, di scelta propria o scelta da altra banca, nel paese dove deve aver luogo il pagamento o l’accettazione o nel paese dove altri termini e condizioni devono essere adempiuti.

e) I documenti e la disposizione di incasso possono essere inviati direttamente dalla banca trasmittente alla banca incaricata dell’incasso o tramite altra banca in qualità di intermediaria.

f) Se la banca trasmittente non indica una specifica presentatrice, la banca incaricata dell’incasso può utilizzare come banca presentatrice una banca di propria scelta.

Art. 6 - Pagamento a vista/accettazione

Nel caso di documenti pagabili a vista la banca presentatrice deve effettuare la presentazione per il pagamento, senza ritardo. Nel caso di documenti pagabili ad una scadenza che non sia a vista, la banca presentatrice deve, quando è richiesta l’accettazione, effettuare la presentazione per l’accettazione, senza ritardo e, quando è richiesto il pagamento, effettuare la presentazione per il pagamento, non oltre la scadenza stabilita.

Art. 7 - Consegna dei documenti commercialiDocumenti contro accettazione (D/A) eDocumenti contro pagamenti (D/P)

a) Gli incassi non devono contenere tratte pagabili a scadenza accompagnate da istruzioni secondo le quali i documenti commerciali devono essere consegnati contro pagamento.

b) Se un incasso contiene una tratta pagabile a scadenza, la disposizione di incasso deve indicare se i documenti commerciali devono essere consegnati al trassato contro accettazione (D/A) o contro pagamento (D/P).

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In assenza di tale indicazione i documenti commerciali saranno consegnati solo contro pagamento e la banca incaricata dell’incasso non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da qualsiasi ritardo nella consegna dei documenti.

c) Se un incasso contiene una tratta pagabile a scadenza e la disposizione di incasso indica che i documenti commerciali devono essere consegnati soltanto contro tale pagamento e la banca incaricata dell’incasso non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da qualsiasi ritardo nella consegna dei documenti.

Art. 8 - Creazione di documenti

Qualora la banca trasmittente dia istruzioni che la banca incaricata dell’incasso o il trassato procedano alla creazione di documenti (tratte, pagherò, ricevute, lettere di impegno o altri documenti) che non sono contenuti nell’incasso, la banca trasmittente dovrà specificare la forma ed il contenuto di tali documenti; diversamente, la banca incaricata dell’incasso non assumerà alcuna responsabilità per la forma ed il contenuto di tali documenti creati dalla stessa o dal trassato.

D - Responsabilità

Art. 9 - Buona fede e ragionevole cura

Le banche devono operare in buona fede e con ragionevole cura

Art. 10 - Documenti e merci/servizi/adempimenti

a) Le merci non devono essere spedite direttamente all’indirizzo di una banca o all’ordine di quest’ultima o consegnate alla stessa senza il preventivo accordo da parte di tale banca. Ciononostante, qualora delle merci vengano spedite direttamente all’indirizzo di una banca o all’ordine di quest’ultima o consegnate alla stessa per la messa ai disposizione di un trassato contro pagamento o accettazione o secondo altri termini e condizioni senza il preventivo accordo da parte di tale banca, questa non ha alcun obbligo di prendere in cosegna le merci, le quali rimangono a rischio e sotto la responsabilità della parte che le ha spedite.

b) le banche non hanno alcun obbligo di prendere provvedimenti nei riguardi delle merci relative ad un incasso documentario, ivi inclusi l’immagazzinamento e l’assicurazione delle merci, anche quando siano date specifiche istruzioni di agire in tal senso. Le banche prenderanno tali provvedimenti solo se, quando e nella misura in cui esse, caso per caso, vi avranno acconsentito. In deroga alla disposizione di

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Pagina 399 di 441cui al punto c) dell’art. 1, la norma di cui al presente comma si applica anche in assenza di una specifica comunicazione in tal senso da parte della banca incaricata dell’incasso.

c) Ciononostante, se le banche prendono provvedimenti per la protezione della merce, abbiano o meno ricevuto istruzioni, esse non assumono alcuna responsabilità quanto alla sorte e/o alla condizione della merce, né per qualsiasi atto e/o omissione da parte di terzi incaricati della custodia e/o della protezione della merce. Tuttavia la banca incaricata dell’incasso deve avvisare senza ritardo la banca dalla quale ha ricevuto la disposizione di incasso di qualsiasi provvedimento del genere da essa preso.

d) Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a qualsiasi provvedimento preso per la protezione della merce sarà intesa a carico della parte dalla quale esse hanno ricevuto l’incasso.

e) i. Nonostante la norma di cui all’art. 10 (a), qualora le merci siano state consegnate alla banca incaricata dell’incasso o messe a sua disposizione e il trassato abbia onorato l’incasso contro pagamento, accettazione o secondo altri termini e condizioni e, qualora in tal caso la banca incaricata dell’incasso abbia provveduto al rilascio delle merci, è da intendersi che la banca trasmittente abbia autorizzato la banca incaricata dell’incasso ad operare il tal modo.

ii. Qualora la banca incaricata dell’incasso abbia disposto la consegna delle merci su istruzioni della banca trasmittente o secondo quanto disposto dall’art. 10 (e)i, la banca trasmittente avrà l’obbligo di risarcire la banca incaricata dell’incasso per tutti i danni subiti e le spese sostenute.

Art. 11 - Esonero da responsabilità per gli atti del mandatario

a) Le banche che si avvalgono dei servizi di altra (e) banca (che) per eseguire le istruzioni dell’ordinante lo fanno per conto e a rischio di quest’ultimo.

b) le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche se siano state esse stesse ad aver preso l’iniziativa della scelta dell’altra(e) banca(che).

c) La parte che dà istruzioni ad un’altra parte di eseguire incarichi sarà vincolata e tenuta a risarcire quest’ultima in relazione agli obblighi e responsabilità imposte da leggi ed usi vigenti all’estero.

Art. 12 - Esonero da responsabilità sui documenti ricevuti.

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Pagina 400 di 441a) Le banche devono accertare che i documenti ricevuti appaiono essere

quelli elencati nella disposizione di incasso e devono avvisare senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido, la parte dalla quale tale disposizione di incasso è stata ricevuta, circa un qualunque documento mancante ovvero riscontrato diverso da quelli elencati.

le banche non hanno alcun obbligo ulteriore al riguardo.

b) Se i documenti non appaiono elencati, la banca trasmittente non potrà contestare le affermazioni della banca incaricata dell’incasso circa il tipo e il numero dei documenti ricevuti.

c) Tenuto presente il punto c) dell’articolo 5 e i punti a) e b) dell’articolo 12, le banche presenteranno i documenti così come ricevuti senza esaminarli ulteriormente.

Art. 13 - Esonero da responsabilità circa la validità ed efficacia dei documenti.

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l’esattezza, l’autenticità, la falsificazione la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nel(i) documento(i); esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la qualità, il peso, la qualità, lo stato, l’imballaggio, la consegna, il valore o l’esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento né, infine, per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l’adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori, spedizionieri, consegnatari o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

Art. 14 - Esonero da responsabilità per ritardi, smarrimenti e traduzioni

a) Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e:o smarrimenti nell’inoltro di uno o più messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione o per errori di traduzione e/o interpretazione di termini tecnici.

b) Le banche non assumono alcuna responsabilità per i ritardi conseguenti alla necessità di ottenere chiarimenti in merito alle istruzioni ricevute.

Art. 15 - Forza maggiore

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti

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Pagina 401 di 441dall’interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre, o da qualsiasi altra causa indi pendete dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate.

E - Pagamento

Art. 16 - Pagamento senza ritardo

a) Le somme incassate (dedotte le commissioni e/o gli esborsi, e/o le spese, quando dovute) devono essere messe senza ritardo a disposizione della parte dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta, in conformità dei termini e delle condizioni della disposizione di incasso stessa.

b) In deroga alla norma di cui all’art. 1 (c), a meno che non sia stato diversamente concordato, la banca incaricata dell’incasso effettuerà il pagamento dell’importo incassato esclusivamente in favore della banca trasmittente.

Art. 17 - Pagamento in valuta locale

Nel caso in cui i documenti siano pagabili nella valuta del paese dove deve avvenire il pagamento (valuta locale), la banca presentatrice deve, a meno che non sussistano istruzioni diverse nella disposizione di incasso, rilasciare i documenti al trassato contro pagamento in valuta locale solo se tale valuta è immediatamente disponibile secondo le modalità riportate nella disposizione di incasso.

Art. 18 - Pagamento in valuta estera.

Nel caso in cui i documenti siano pagabili in valuta diversa da quella del paese dove deve avvenire il pagamento (valuta estera), la banca presentatrice deve, a meno che non sussistano istruzioni diverse nella disposizione di incasso, rilasciare i documenti al trassato contro pagamento nella valuta estera indicata solo se tale valuta estera può essere immediatamente rimessa secondo le istruzioni riportate nella disposizione di incasso.

Art. 19 - Pagamenti parziali

a) Nel caso di incassi semplici, i pagamenti parziali possono essere accettati se, nella misura e alle condizioni in cui i pagamenti parziali sono ammessi dalle norme in vigore nella piazza ove deve avvenire il pagamento. Il(i) documento(i) finanziario(i) sarà(nno) consegnato(i) al trassato solo quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.

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Pagina 402 di 441b) Nel caso di incassi documentari, i pagamenti parziali saranno accettati solo

se specificamente autorizzati nella disposizione di incasso.Tuttavia, a meno di istruzioni diverse, la banca presentatrice consegnerà i documenti al trassato soltanto dopo aver ricevuto il pagamento totale e in tal caso la banca presentatrice non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dal ritardo nella consegna dei documenti.

c) In ogni caso i pagamenti parziali saranno accettati soltanto a condizione che siano rispettate le disposizioni dell’articolo 17 o dell’articolo 18 a seconda del caso.

F - Interessi, commissioni e spese

Art. 20 - Interessi

a) Se la disposizione di incasso precisa che gli interessi devono essere incassati ed il trassato rifiuta di pagare tali interessi, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i) contro pagamento o accettazione o secondo altri termini e condizioni, a seconda del caso, senza incassare tali interessi, a meno che non si renda applicabile il punto c) dell’articolo 20.

b) Se tali interessi devono essere incassati, la disposizione di incasso deve precisare il tasso di interesse, il periodo di interesse e la base di calcolo.

c) Se la disposizione di incasso stabilisce espressamente che gli interessi non possono essere abbandonati ed il trassato rifiuta di pagarli, la banca presentatrice non consegnerà i documenti e non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dai ritardi nella consegna del(i) documento(i). Qualora il pagamento degli interessi sia stato rifiutato, la banca presentatrice deve informare senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido, la banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta.

Art. 21 - Commissioni e spese

a) Se la disposizione di incasso precisa che le commissioni e/o le spese di incasso devono essere a carico del trassato e questi rifiuta di pagarle, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i) contro pagamento o accettazione o secondo gli altri termini e condizioni, a seconda del caso, senza incassare le commissioni e/o le spese, a meno che non si applichi il punto b) dell’articolo 21.

Qualora le commissioni e/o le spese di incasso siano abbandonate, esse saranno considerate a carico della parte dalla quale l’incasso è stato ricevuto e

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Pagina 403 di 441potranno essere dedotte dall’importo incassato.

b) Se la disposizione di incasso stabilisce espressamente che le commissioni e/o le spese non possono essere abbandonate ed il trassato rifiuta di pagare tali commissioni e/o spese, la banca presentatrice non consegnerà i documenti e non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze risultanti dal ritardo nella consegna de(i) document(i). Qualora il pagamento delle commissioni e/o delle spese sia stato rifiutato, la banca presentatrice deve informare senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido, la banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta.

c) in tutti i casi in cui, secondo la disposizione di incasso o in conformità delle presenti norme, le spese, i costi e le commissioni di incasso siano a carico dell’ordinante, la(le) banca(che) incaricata(e) dell’incasso avrà(anno) diritto all’immediato recupero di tali spese, costi e commissioni nei confronti della banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta e la banca trasmittente avrà a sua volta diritto all’immediato rimborso da parte dell’ordinante relativamente a qualsiasi importo ad essa addebitato, assieme alle proprie spese, costi e commissioni, indipendentemente dall’esito dell’incasso.

d) Le banche si riservano il diritto di richiedere il pagamento anticipato di commissioni e/o spese alla parte dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta, allo scopo di coprire i costi da sopportare per l’esecuzione delle istruzioni e, in attesa della ricezione di tali pagamenti, si riservano il diritto di non eseguire tali istruzioni.

G - Altre disposizioni

Art. 22 - Accettazione

La banca presentatrice è tenuta ad accertare che la forma di accettazione di una tratta appaia essere completa e corretta, ma non assume alcuna responsabilità per l’autenticità di qualsiasi firma o per i poteri di qualsiasi firmatario di sottoscrivere l’accettazione.

Art. 23 - Pagherò ed altri strumenti

La banca presentatrice non assume alcuna responsabilità per l’autenticità di qualsiasi firma o per i poteri di qualsiasi firmatario di sottoscrivere un pagherò, una

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Pagina 404 di 441ricevuta o altro strumento.

Art. 24 - Protesto

La disposizione di incasso deve contenere specifiche istruzioni concernenti il protesto (o altro procedimento legale sostitutivo), per l’eventualità di mancato pagamento o mancata accettazione.

Art. 25 - “Occorrendo”

Se l’ordinante nomina un rappresentante perchè agisca come “occorrendo” in caso di mancato pagamento e/o mancata accettazione, la disposizione di incasso deve indicare in modo chiaro e completo i poteri di tale “occorrendo”. In assenza di tale indicazione, le banche non accetteranno alcuna istruzione dall’”occorrendo”.

Art. 26 - Avvisi

a) Forma dell’avvisoOgni avviso o informazione inviato dalla banca incaricata dell’incasso alla banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta deve riportare gli opportuni dettagli tra i quali, in ogni caso, il riferimento dato da quest’ultima banca così come specificato nella disposizione di incasso.

b) Modo per effettuare l’avvisoLa banca trasmittente ha la responsabilità di fornire istruzioni alla banca incaricata dell’incasso circa il metodo da seguire al fine di inviare gli avvisi indicati ai punti c), c)ii e c)iii, in assenza di tali istruzioni la banca incaricata dell’incasso invierà i relativi avvisi secondo modalità di sua scelta, a spese della banca dalla quale essa ha ricevuto la disposizione di incasso.

c) i. Avviso di pagamentoLa banca incaricata dell’incasso deve inviare senza ritardo l’avviso di

pagamento alla banca dalla quale ha ricevuto la disposizione di incasso precisando l’importo o gli importi incassati, le eventuali commissioni e/o gli esborsi e/o le spese dedotti, a seconda del caso, e le modalità della messa a disposizione dei fondi.

ii. Avviso di accettazioneLa banca incaricata dell’incasso deve inviare senza ritardo l’avviso di

accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto la disposizione di incasso.

iii. Avviso di mancato pagamento e/o mancata accettazioneLa banca presentatrice deve cercare di accertare le ragioni del

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Pagina 405 di 441mancato pagamento e/o della mancata accettazione ed avvisare conseguentemente, senza ritardo, la banca dalla quale essa ha ricevuto la disposizione di incasso.

La banca presentatrice deve inviare senza ritardo l’avviso di mancato pagamento e/o l’avviso di mancata accettazione alla banca dalla quale essa ha ricevuto la disposizione di incasso.

Ricevuto tale avviso, la banca trasmittente deve fornire opportune istruzioni circa il successivo trattamento dei documenti. Se tali istruzioni non sono ricevute dalla banca presentatrice entro 60 giorni dal suo avviso di mancato pagamento e/o mancata accettazione, i documenti potranno essere restituiti alla banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta, senza alcuna ulteriore responsabilità da parte della banca presentatrice.

APPENDICE F - Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari

A - Disposizioni generali e definizioni

Art. 1 - Applicazione delle NUU

Le norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, Revisione 1993, Pubblicazione N. 500 della CCI, ove costituiscano parte integrante del testo del credito, si applicheranno a tutti i crediti documentari (ivi comprese, nella misura in cui vi si possano applicare, le lettere di credito tandby), vincolando tutte le parti interessate, salvo che il credito disponga espressamente in modo diverso.

Art. 2 - Significato di “credito”

Ai fini dei presenti articoli le espressioni “credito(i) documentario(i)” e “lettera(e) di credito standby” (di seguito denominati “credito(i)”) comprendono qualsiasi pattuizione, comunque denominata o descritta, in base alla quale una banca (la “banca emittente”), operando su richiesta e istruzioni di un cliente (l’”ordinante”) o per conto proprio,

i. è tenuta ad effettuare un pagamento ad un terzo (il “beneficiario”), o a suo ordine, oppure ad accettare e pagare tratte emesse dal beneficiario,

oppure

ii. autorizza altra banca ad effettuare tale pagamento, oppure ad accettare e pagare tali tratte,

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Pagina 406 di 441oppure

iii. autorizza altra banca a negoziare,

contro consegna dei documenti prescritti ed a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito.

Ai fini dei presenti articoli, le filiali di una banca in paesi diversi sono da considerarsi altra banca.Art. 3 - Crediti e contratti

a) I crediti sono per loro natura operazioni distinte dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possono fondarsi; tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito. Conseguentemente, l’impegno di una banca a pagare, accettare e pagare una o più tratte o a negoziare e/o adempiere qualsiasi altra obbligazione derivante dal credito non soggetto ad azioni o eccezioni da parte dell’ordinante fondate sui rapporti con la banca emittente o con il beneficiario.

b) Il beneficiario non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti fra le banche o fra l’ordinante e la banca emittente.

Art. 4 - Documenti e merci/servizi/prestazioni

Nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.

Art. 5 - Istruzioni per emettere/modificare i crediti

a) Le istruzioni per l’emissione di un credito, il credito stesso, le istruzioni per una sua modifica e la modifica stessa devono essere complete e precise.

Al fine di evitare confusioni e malintesi, le banche scoraggeranno qualunque tentativo di:

i. inserire eccessivi dettagli nel credito o in qualsiasi sua modifica;

ii. impartire istruzioni di emettere, avvisare o confermare un credito facendo riferimento ad altro credito precedentemente emesso (credito analogo), qualora quest’ultimo credito sia stato oggetto di modifiche, accettate o meno.

b) Tutte le istruzioni relative all’emissione di un credito ed il credito stesso e,

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Pagina 407 di 441se del caso, tutte le istruzioni per una sua modifica e la modifica stessa, devono indicare con precisione i documenti a fronte dei quali deve essere effettuato il pagamento, l’accettazione o la negoziazione.

B - Forma e notifica dei crediti

Art. 6 - Crediti revocabili e irrevocabili

a) Un credito può essere:

i. revocabile,

oppure

ii. irrevocabile.

b) Il credito deve pertanto indicare chiaramente se stesso è revocabile o irrevocabile.

c) In assenza di tale indicazione il credito sarà considerato irrevocabile.

Art. 7 - Responsabilità della banca avvisante

a) Un credito può essere avvisato al beneficiario tramite altra banca (la “banca avvisante”), senza impegno per quest’ultima, ma detta banca, se decide di avvisare il credito, adotterà una ragionevole cura nel nel controllare l’apparente autenticità del credito che avvisa. Se la banca decide di non avvisare il credito, deve darne comunicazione alla banca emittente senza ritardo.

b) Qualora non sia in grado di verificare tale apparente autenticità, la banca avvisante dovrà informare, senza ritardo, la banca dalla quale le istruzioni appaiono essere state ricevute di non essere stata in grado di verificare l’autenticità del credito e se, ciò nonostante, decide di avvisare il credito, dovrà informare il beneficiario di non essere stata in grado di verificare l’autenticità del credito.

Art. 8 - Revoca del credito

a) Un credito revocabile può essere modificato o annullato dalla banca emittente in qualsiasi momento e senza previo avviso al beneficiario.

b) La banca emittente, tuttavia, deve:

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Pagina 408 di 441i. rimborsare altra banca - presso la quale un credito revocabile è stato

reso utilizzabile per pagamento a vista, accettazione o negoziazione - di ogni pagamento, accettazione o negoziazione effettuati da detta banca a fronte di documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente, notizia della modifica o dell’annullamento;

ii. rimborsare altra banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento differito, se detta banca ha ritirato documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente notizia della modifica o dell’annullamento.

Art. 9 - Responsabilità delle banche emittenti e confermanti

a) Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca designata o alla banca emittente e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito:

i. se il credito prevede il pagamento a vista: - pagare a vista;

ii. se il credito prevede il pagamento differito: - a pagare alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità delle prescrizioni del credito;

iii. se il credito prevede l’accettazione:a) da parte della banca emittente: - ad accettare le tratte emesse dal

beneficiario a carico della banca emittente ed a pagarle alla scadenza, oppure

b) da parte di altra banca trassata: - ad accettare e pagare alla scadenza le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca emittente nel caso in cui la banca trassata prescritta dal credito non abbia accettato le tratte emesse a suo carico, o a pagare le tratte accettate ma non pagate a scadenza da tale banca trassata;

iv. se il credito prevede la negoziazione: - a pagare senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse dal beneficiario e/o i documenti presentati a fronte del credito. Un credito non dovrebbe essere emesso utilizzabile con tratte a carico dell’ordinante. Se il credito, tuttavia, richiede una o più tratte a carico dell’ordinante, le banche considerano tali tratte come documenti addizionali.

b) La conferma di un credito irrevocabile da parte di altra banca (la “banca confermante”), su autorizzazione o richiesta della banca emittente, costituisce un impegno inderogabile della banca confermante, che si aggiunge a

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Pagina 409 di 441quello della banca emittente, sempre a condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca confermante o ad altra banca designata e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito:

i. se il credito prevede il pagamento a vista: - a pagare a vista;

ii. se il credito prevede il pagamento differito: - a pagare alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità delle prescrizioni del credito;

iii. se il credito prevede l’accettazione:

a) da parte della banca confermante: - ad accettare le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca confermante ed a pagarle alla scadenza,

oppureb) da parte di altra banca trassata: - ad accettare e pagare alla scadenza le

tratte emesse dal beneficiario a carico della banca confermante nel caso in cui la banca trassata prescritta dal credito non abbia accettato le tratte emesse a suo carico, o a pagare le tratte accettate ma non pagate a scadenza da tale banca trassata;

iv. se il credito prevede la negoziazione: - a negoziare senza rivalsa verso i clienti i traenti e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse dal beneficiario e/o i documenti presentati a fronte del credito. Un credito non dovrebbe essere emesso utilizzabile con tratte a carico dell’ordinante. Se il credito, tuttavia, richiede una o più tratte a carico dell’ordinante, le banche considereranno tali tratte come documenti addizionali.

c) i. Se altra banca viene autorizzata o richiesta dalla banca emittente di aggiungere la propria conferma ad un credito, ma non è disposta a farlo, deve darne comunicazione, senza ritardo, alla banca emittente.

ii. Salvo la banca emittente disponga diversamente nella propria autorizzazione o richiesta di aggiungere la conferma, la banca avvisante può avvisare il credito al beneficiario senza aggiungere la propria conferma.

d) i. Salvo quanto previsto diversamente dall’articolo 48, un credito irrevocabile non può essere né modificato né annullato senza l’accordo della banca emittente, dell’eventuale banca confermante e del beneficiario.

ii. La banca emittente sarà irrevocabilmente vincolata dalle modifiche da essa emesse dal momento dell’emissione di dette modifiche. La banca confermante può estendere la propria conferma ad una modifica e sarà irrevocabilmente vincolata dal momento in cui avvisa la modifica stessa. La banca confermante può, tuttavia, decidere di avvisare una modifica al beneficiario senza

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Pagina 410 di 441estendere alla stessa la propria conferma e in tal caso essa dovrà informare, senza ritardo, la banca emittente ed il beneficiario.

iii. Le condizioni del credito originario (o di credito soggetto ad una o più modifiche già accettate) rimangono in vigore per il beneficiario fino quando il beneficiario stesso non abbia comunicato la propria accettazione della modifica alla banca che ha avvisato tale modifica. Il beneficiario deve comunicare l’accettazione o il rifiuto della modifica. Se il beneficiario omette tale comunicazione, la presentazione alla banca designata o alla banca emittente di documenti conformi al credito e ad una o più modifiche non ancora accettate sarà considerata quale comunicazione di accettazione da parte del beneficiario di tale(i) modifica(che) e da quel momento il credito sarà modificato.

iv. L’accettazione parziale di modifiche contenute in un unico avviso di modifica non è consentita ed è, pertanto, priva di effetto.

Art. 10 - Tipologia dei crediti

a) Tutti i crediti devono indicare chiaramente se sono utilizzabili per pagamento a vista, pagamento differito, accettazione o negoziazione.

b) i. Salvo che il credito preveda l’utilizzo presso la sola banca emittente, tutti i crediti devono designare la banca (la “banca designata”) che è autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare. In un credito liberamente negoziabile qualunque banca è banca designata.

La presentazione dei documenti deve avvenire presso la banca emittente, l’eventuale banca confermante, o presso una qualunque altra banca designata.

ii. Per negoziazione si intende il riconoscimento di un corrispettivo da parte della banca autorizzata a negoziare a fronte di tratte e/o documenti. Il mero esame dei documenti senza il riconoscimento di un corrispettivo non costituisce negoziazione.

c) Salvo che la banca designata sia la banca confermante, la designazione da parte della banca emittente non comporta alcun impegno per la banca designata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare. Salvo che la banca designata vi abbia espressamente acconsentito ed abbia dato comunicazione in tal senso al beneficiario, la ricezione e/o l’esame e/o l’inoltro dei documenti da parte della banca designata non rende detta banca obbligata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare.

d) Designando altra banca, o consentendo la negoziazione da parte di una qualsiasi banca, o autorizzando o richiedendo ad altra banca di aggiungere la

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Pagina 411 di 441propria conferma, la banca emittente autorizza detta banca a pagare, accettare tratte o negoziare, a seconda dei casi, contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito e si impegna a rimborsare detta banca secondo quanto previsto nei presenti articoli.

Art. 11 - Crediti teletrasmessi e preavvisati

a) i. Quando la banca emittente incarica la banca avvisante, con un messaggio teletrasmesso autenticato, di avvisare un credito o una modifica ad un credito, tale messaggio teletrasmesso sarà considerato lo strumento operativo del credito o della modifica e nessuna lettera di conferma dovrebbe essere inviata. Qualora, tuttavia, venisse inviata lettera di conferma, la stessa non avrà effetto alcuno e la banca avvisante non sarà tenuta a verificare la concordanza tra tale lettera di conferma e lo strumento operativo del credito, o della modifica, pervenuto tramite messaggio teletrasmesso.

ii. Se il messaggio teletrasmesso contiene l’indicazione “seguono dettagli completi” (o espressione simile) o precisa che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica, in tal caso il messaggio teletrasmesso non è da considerarsi lo strumento operativo del credito o della modifica. La banca emittente deve inviare, senza ritardo, alla banca avvisante lo strumento operativo del credito o della modifica.

b) Se una banca si avvale dei servizi di una banca avvisante per avvisare il credito al beneficiario, essa deve avvalersi dei servizi della stessa banca anche per comunicare la(le) modifica(che).

c) L’avviso preliminare della emissione o della modifica di un credito irrevocabile (preavviso) sarà inviato dalla banca emittente solo qualora tale banca sia disposta ad emettere lo strumento operativo del credito o della modifica. Salvo quando diversamente stabilito in tale avviso preliminare, la banca emittente che lo abbia inviato sarà irrevocabilmente impegnata ad emettere o modificare il credito, senza ritardo, in termini che non contrastino con quelli contenuti nel preavviso.

Art. 12 - Istruzioni incomplete o non chiare

Se le istruzioni ricevute di avvisare, confermare o modificare il credito sono incomplete o non chiare, la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità. Tale avviso preliminare dovrà indicare chiaramente che esso viene effettuato a semplice titolo informativo e senza responsabilità per la banca avvisante. In ogni caso, la banca avvisante deve informare la banca emittente dell’iniziativa assunta e chiedere alla stessa di fornire le necessarie informazioni.

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La banca emittente deve fornire le informazioni necessarie senza ritardo. Il credito sarà avvisato, confermato o modificato solamente quando siano pervenute istruzioni complete e chiare e sempreché, al momento, la banca avvisante sia disposta ad operare conformemente a tali istruzioni.

C. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Art. 13 - Criteri generali per l’esame dei documenti

a) Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti prescritti dal credito, per accertare se, nella forma, essi appaiano conformi ai termini ed alle condizioni del credito. La conformità formale dei documenti prescritti ai termini e alle condizioni del credito sarà accertata secondo la prassi bancaria internazionale riflessa nei presenti articoli. I documenti che, nella forma, appaiono non conformi ai termini e alle condizioni del credito.

I documenti non prescritti dal credito non saranno esaminati dalle banche. Qualora le banche ricevano tali documenti, esse li restituiranno al presentatore o li inoltreranno senza responsabilità.

b) La banca emittente, l’eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, disporranno, ciascuna, di un ragionevole periodo di tempo - non eccedente i sette giorni lavorativi per le banche successivi al giorno di ricezione dei documenti - per esaminare i documenti stessi e per decidere se ritirarli o rifiutarli e per informarne la parte della quale i documenti sono pervenuti.

c) Se un credito prevede condizioni che non hanno indicato i documenti da presentare in relazione a tali condizioni, le banche considereranno tali condizioni come non previste e le ignoreranno.

Art. 14 - Documenti discordanti e relative comunicazioni.

a) Quando la banca autorizza altra banca a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, la banca emittente e l’eventuale banca confermante sono tenute a:

i. rimborsare la banca designata che ha pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato tratte o negoziato,

ii. ritirare i documenti.

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b) Alla ricezione dei documenti la banca emittente e/o l’eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, devono decidere, esclusivamente sulla base dei documenti, se questi, nella forma, appaiono o meno conformi ai termini e alle condizioni del credito. Se i documenti, nella forma, appaiono non conformi ai termini possono rifiutarsi di ritirarli.

c) Se la banca emittente decide che i documenti, nella forma, appaiono non conformi ai termini e alle condizioni del credito, essa può, a sua discrezione, contattare l’ordinante per accertare se è disposto a rinunciare ad avvalersi delle difformità riscontrate. Ciò non comporta, tuttavia, una proroga del termine di cui all’articolo 13 (b).

d) i. Se la banca emittente e/o l’eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, decide di rifiutare i documenti, essa deve darne comunicazione, a mezzo teletrasmissione o, in caso di impossibilità, con altro mezzo rapido, senza ritardo e comunque non oltre l’orario di chiusura del settimo giorno lavorativo per le banche successivo a quello di ricezione dei documenti. Essa deve inviare tale comunicazione alla banca dalla quale ha ricevuto i documenti o al beneficiario, se ha ricevuto i documenti direttamente da quest’ultimo.

ii. Tale comunicazione deve specificare tutte le discordanze in base alle quali la banca rifiuta i documenti e deve inoltre precisare se i documenti sono tenuti a disposizione del presentatore degli stessi o se gli vengono restituiti.

iii. La banca emittente e/o l’eventuale banca confermante avrà quindi diritto di chiedere alla banca rimettente la restituzione, con gli interessi, di qualsiasi rimborso effettuato a detta banca.

e) Se la banca emittente e/o l’eventuale banca confermante omette di attenersi a quanto previsto nel presente articolo e/o omette di tenere i documenti a disposizione del presentatore degli stessi o di restituirli, la banca emittente e/o l’eventuale banca confermante perderà il diritto di eccepire la non conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito.

f) Se la banca che trasmette i documenti attira l’attenzione della banca emittente e/o dell’eventuale banca confermante su una qualsiasi discordanza nei documenti o informa tali banche di aver pagato, di aver assunto impegno di pagamento differito, di aver accettato tratte o negoziato sotto riserva o contro garanzia per tali discordanze, la banca emittente e/o l’eventuale banca confermante non sono per tale fatto liberate da alcuno degli obblighi che derivano loro dal presente articolo. Tale riserva o garanzia concerne soltanto i rapporti fra la banca che trasmette i documenti e la parte nei confronti della quale sono state sollevate le riserve o dalla quale o per conto della quale la garanzia è stata ottenuta.Art. 15 - Esonero da responsabilità circa la validità ed efficacia dei documenti.

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Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l’esattezza, l’autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, nè per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la discrezione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l’esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento, nè, infine, per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l’adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori, spedizionieri, consegnatari o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

Art. 16 - Esonero da responsabilità circa la trasmissione dei messaggi.

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell’inoltro di uno o più messaggi, lettere o documenti, nè per i ritardi, mutilazioni o errori che possono verificarsi nella trasmissione di qualsiasi telecomunicazione.

Le banche non assumono alcuna responsabilità per gli errori di traduzione e/o interpretazione di termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.

Art. 17 - Forza maggiore.

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall’interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate.Salvo specifica autorizzazione, le banche, alla ripresa della propria attività, non effettueranno pagamenti, nè assumeranno impegni di pagamento differito, nè accetteranno tratte nè negozieranno a fronte di crediti che siano scaduti durante tale interruzione della propria attività.Art. 18 - Esonero da responsabilità per i servizi richiesti ad altre banche.

a) Le banche che, per eseguire le istruzioni dell’ordinante, si avvalgono dei servizi di altre banche agiscono per conto ed a rischio dell’ordinante stesso.

b) Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche se siano esse stesse ad aver preso l’iniziativa della scelta dell’altra(e) banca(che).

c) i. La parte che impartisce istruzioni ad un’altra parte di effettuare servizi è tenuta al pagamento delle competenze - incluse commissioni, compensi,

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Pagina 415 di 441costi od esborsi - concernenti l’esecuzione di servizi ad opera della parte destinataria delle istruzioni.

ii. Quando un credito prescrive che tali competenze sono a carico di una parte diversa da quella che ha impartito le istruzioni e le competenze non possono essere percepite, la parte che ha impartito le istruzioni sarà tenuta al pagamento delle stesse.

d) L’ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti da leggi ed usi vigenti all’estero ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.

Art. 19 - Disposizioni per i rimborsi fra le banche.

a) Se la banca emittente dispone che il rimborso al quale la banca pagante, accettante o negoziatrice ha diritto sia ottenuto da quest’ultima (la “banca richiedente”) tramite richiesta a terzi (la “banca rimborsante”), essa dovrà far pervenire alla banca rimborsante tempestive istruzioni od autorizzazione idonee ad onorare tali richieste di rimborso.

b) Le banche emittenti non dovranno disporre che la banca richiedente fornisca alla banca rimborsante un attestato di conformità ai termini e alle condizioni del credito.

c) La banca emittente non sarà sollevata da alcuno dei propri obblighi di provvedere al rimborso se e quando tale rimborso non sia ricevuto dalla banca richiedente da parte della banca rimborsante.

d) La banca emittente sarà responsabile nei confronti della banca richiedente per ogni perdita di interessi, se il rimborso non viene effettuato dalla banca rimborsante a prima richiesta o, a seconda dei casi, in base ad altra procedura prevista nel credito, ovvero secondo quanto convenuto tra le parti.

e) Le competenze della banca rimborsante sono a carico della banca emittente. Tuttavia, nei casi in cui le competenze siano a carico di terzi, la banca emittente è tenuta ad indicarlo nel credito originario nonchè nell’autorizzazione al rimborso. Nei casi in cui le competenze della banca rimborsante siano a carico di terzi, esse saranno incassate dalla banca richiedente all’atto dell’utilizzo del credito. Nei casi in cui il credito non venga utilizzato, le competenze della banca rimborsante rimarranno a carico della banca emittente.

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D. DOCUMENTI

Art. 20 - Ambiguità circa gli emittenti dei documenti.

a) Espressioni quali “di prim’ordine”, “ben conosciuto”, “qualificato”, “indipendente”, “ufficiale”, “competente”, “locale” e simili non devono essere utilizzate per indicare gli emittenti di un qualsiasi documento da presentare in utilizzo di un credito. Se espressioni del genere figurano nel credito, le banche accetteranno i relativi documenti così come presentati a condizioni che, nella forma, gli stessi appaiano conformi agli altri termini e condizioni del credito ed appaiano non essere stati emessi dal beneficiario.

b) Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno come documenti originali anche i documenti prodotti, o che appaiano essere stati prodotti:

i. con sistemi di riproduzione ottica, automatizzati o computerizzati;

ii. in copia carbone,a condizione che siano contrassegnati come originali e che, quando

necessario, appaiano firmati.

Un documento può essere firmato con scrittura a mano, con firma in facsimile, con firma perforata, mediante stampiglia, mediante apposizione di un simbolo ovvero utilizzando qualunque altro metodo meccanico o elettronico di sottoscrizione.

c) i. Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno quali copie documenti che rechino la dicitura “copia” ovvero non siano contrassegnati come “originale”. Le copie non necessitano di firma.

ii. La richiesta di documenti multipli in crediti nei quali appaiono espressioni del tipo “duplicato”, “due esemplari”, “due copie” e simili sarà considerata soddisfatta con la presentazione di un originale e del rimanente numero di documenti in copia, tranne nel caso in cui il documento stesso riporti indicazioni diverse.

d) Salvo che il credito disponga diversamente, la richiesta, prescritta dal credito, che un documento sia autenticato, convalidato, legalizzato, vistato, certificato o possegga un analogo requisito, sarà considerata soddisfatta con l’apposizione su tale documento di una qualunque firma, timbro o etichetta che, nella forma, appaia rispondere a tale richiesta.

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Pagina 417 di 441Art. 21 - Mancata precisazione degli emittenti o dei contenuti dei documenti.

Quando sono richiesti documenti diversi dai documenti di trasporto, dei documenti di assicurazione e dalle fatture commerciali, il credito deve prescrivere da chi devono essere emessi tali documenti, la loro formulazione o i dati che devono contenere. Se il credito non prescrive quanto precede, le banche accetteranno tali documenti così come presentati, a condizione che i dati in essi contenuti non siano in contrasto con qualsiasi altro documento prescritto e presentato.Art. 22 - Data di emissione dei documenti e data del credito.

Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento che rechi una data di emissione antecedente a quella del credito, a condizione che tale documento sia presentato nei termini di tempo indicati nel credito stesso e secondo quanto previsto nei presenti articoli.

Art. 23 - Polizza di carico marittima/oceanica.

a) Se un credito richiede una polizza di carico relativa ad una spedizione da porto a porto, salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento, comunque denominato, che:

i. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore, o

- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore o del comandante deve riportare la qualifica di vettore o comandante, a seconda del caso. L’agente che firmi o sottoscriva per il vettore o il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

ii. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla polizza di carico mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una

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Pagina 418 di 441determinata nave, nel qual caso la data di emissione della polizza di carico sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un’annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell’annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione.

Se la polizza di carico contiene l’indicazione “nave prevista” o espressione analoga riferita alla nave, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un’annotazione di messa a bordo la quale, oltre alla data in cui le merci sono state caricate a bordo, deve contenere anche il nome della nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate, anche se esse sono state caricate a bordo della nave indicata come “nave prevista”.

Se la polizza di carico indica un luogo di ricezione o di presa in carico diverso dal porto d’imbarco, l’annotazione di messa a bordo deve contenere anche l’indicazione del porto d’imbarco prescritto dal credito ed il nome della nave sulla quale sono state caricate le merci, anche se esse sono state caricate sulla nave menzionata nella polizza di carico. Questa disposizione si applica inoltre ogni qual volta la messa a bordo di una nave è indicata con dicitura prestampata sulla polizza di carico,

ed

iii. indica il porto d’imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito, anche se:

a) indica un luogo di presa in carico diverso dal porto d’imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco,

e/o

b) contiene l’indicazione “previsto” o espressione analoga riferita al porto d’imbarco e/o al porto di sbarco, sempreché il documento indichi anche il porto d’imbarco e/o di sbarco prescritti dal credito,

ediv. è costituito da un solo originale della polizza di carico o, se emessa

in più originali, dal gioco completo così come emesso,

ed

v. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni

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Pagina 419 di 441di tali termini e condizioni mediante riferimento a fronte o documento diverso dalla polizza di carico (polizza di carico in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,

e

vi. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione,

ed

vii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

a) Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da una nave e il caricamento su un’altra nave nel corso del trasporto via mare dal porto d’imbarco al porto di sbarco prescritti dal credito.

b) Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno una polizza di carico che indica che le merci saranno trasbordate, a condizione che l’intero trasporto via mare sia coperto da un’unica polizza di carico.

c) Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno una polizza di carico che:

i. indica che il trasbordo avrà luogo, a condizione che il relativo carico sia trasportato in containers, rimorchi e/o chiatte “LASH”, come attestato nella polizza di carico, purché l’intero trasporto via mare sia coperto da un’unica polizza di carico,

e/o

ii. contiene clausole attestanti che il vettore si riserva il diritto di trasbordo.

Art. 24 - Lettera di trasporto marittimo non negoziabile

a) Se un credito richiede una lettera di trasporto marittimo non negoziabile relativa ad una spedizione da porto a porto, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

i. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto:

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- dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, per conto del, vettore, o

- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore o del comandante deve riportare la qualifica di vettore o comandante, a seconda del caso. L’agente che firmi o sottoscriva per il vettore o il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera.

ed

ii. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della lettera di trasporto marittimo non negoziabile sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante un’annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell’annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione.

Se la lettera di trasporto marittimo non negoziabile contiene l’indicazione “nave prevista” o espressione analoga riferita alla nave, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante un’annotazione di messa a bordo la quale, oltre alla data in cui le merci sono state caricate a bordo, deve contenere anche il nome della nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate, anche se esse sono state caricate a bordo della nave indicata come “nave prevista”.

Se la lettere di trasporto marittimo non negoziabile indica un luogo di ricezione o di presa in carico diverso dal porto d’imbarco, l’annotazione di messa a bordo deve contenere anche l’indicazione del porto d’imbarco prescritto dal credito ed il nome della nave sulla quale sono state caricate le merci, anche se esse sono state caricate sulla nave menzionata nella lettera di trasporto marittimo non

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Pagina 421 di 441negoziabile. Questa disposizione si applica inoltre ogni qual volta la messa a bordo di una nave è indicata con dicitura prestampata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile,

ed

iii. indica il porto d’imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito, anche se:

a) indica un luogo di presa in carico diverso dal porto d’imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco,

e/o

b) contiene l’indicazione “previsto” o espressione analoga riferita alporto d’imbarco e/o al porto di sbarco, sempreché il documento indichi anche il porto d’imbarco e/o di sbarco prescritti dal credito,

ed

iv. è costituito da un solo originale della lettera di trasporto marittimo non negoziabile o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso,

ed

v. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dalla lettera di trasporto marittimo non negoziabile (lettera di trasporto marittimo non negoziabile in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,

e

vi. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione,

ed

vii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b) Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da una nave ed il caricamento su un’altra nave nel corso del trasporto via mare dal porto d’imbarco al porto di sbarco prescritti dal credito.

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Pagina 422 di 441c) Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni di credito, le banche

accetteranno una lettera di trasporto marittimo non negoziabile che indica che le merci saranno trasbordate, a condizione che l’intero trasporto via mare sia coperto da un’unica lettera di trasporto marittimo non negoziabile.

d) Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno una lettera di trasporto marittimo non negoziabile che:

i. indica che il trasbordo avrà luogo, a condizione che il relativo carico sia trasportato in containers, rimorchi e/o chiatte “LASH” come attestato nella lettera di trasporto marittimo non negoziabile, purché l’intero trasporto via mare sia coperto da un’unica lettera di trasporto marittimo non negoziabile,

e/o

ii. contiene clausole attestanti che il vettore si riserva il diritto di trasbordo.

Art. 25 - Polizza di carico per contratto di noleggio

a) Se un credito richiede o consente una polizza di carico per contratto di noleggio, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

i. contiene una qualsiasi indicazione che esso è soggetto ad un contratto ad un contratto di noleggio,

ed

ii. è apertamente firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante, o

- dal proprietario o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, proprietario.

Qualunque firma o sottoscrizione del comandante o del proprietario deve riportare la qualifica di comandante o proprietario, a seconda del caso. L’agente che firmi o sottoscriva per il comandante o il proprietario deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè comandante o proprietario, della parte per conto della quale detto agente opera,

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Pagina 423 di 441ed

iii. indica o meno il nome del vettore,

ed

iv. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla polizza di carico mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della polizza di carico sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un’annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo sarà considerata quale data di spedizione,

ed

v. indica il porto d’imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito,

ed

vi. è costituito da un solo originale della polizza di carico o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso,

e

vii. non contiene alcuna indicazione che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione,

ed

viii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b) Anche se il credito richiede la presentazione di un contratto di noleggio in relazione ad una polizza di carico per contratto di noleggio, le banche non esamineranno tale contratto e lo inoltreranno senza alcuna responsabilità da parte loro.

Art. 26 - Documento di trasporto multimodale.

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Pagina 424 di 441a) Se un credito richiede un documento di trasporto relativo ad almeno

due modi diversi di trasporto (trasporto multimodale), le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

i. apparentemente indica il nome del vettore o dell’operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal vettore o dall’operatore di trasporto multimodale o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore o dell’operatore di trasporto multimodale, o

- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore, dell’operatore di trasporto multimodale o del comandante deve riportare la qualifica di vettore, operatore di trasporto multimodale o comandante, a seconda del caso. L’agente che firmi o sottoscriva per il vettore, per l’operatore di trasporto multimodale o per il comandante, deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, operatore di trasporto multimodale o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

ii. indica che le merci sono state spedite, prese in carico o caricate a bordo.

Linvio, la presa in carico o la messa a bordo possono essere indicate sul documento di trasporto multimodale mediante una dicitura in tal senso, nel qual caso la data di emissione sarà considerata quale data di invio, presa in carico o messa a bordo e quale data di spedizione. Tuttavia, se il documento indica, mediante stampiglia o in altro modo, una data di invio, presa in carico o messa a bordo, questa data sarà considerata quale data di spedizione,

ed

iii. a) indica il luogo di presa in carico prescritto dal credito, che può essere diverso dal porto, aeroporto o luogo di carico ed il luogo di destinazione finale prescritto dal credito, che può essere diverso dal porto, aeroporto o luogo di scarico,

e/o

b) contiene l’indicazione “prevista(o)” o espressione analoga riferita alla nave e/o al porto d’imbarco e/o al porto di sbarco,

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ed

iv. è costituito da un solo originale del documento di trasporto multimodale o, se emesso in più originali, dal gioco completo così come emesso,

ed

v. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto multimodale (documento di trasporto multimodale in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,

e

vi. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone della vele quale unico mezzo di propulsione,

ed

vii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b) Anche il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto multimodale che indica che il trasbordo potrà avere luogo, a condizione che l’intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto multimodale.

Art. 27 - Documento di trasporto aereo

a) Se un credito richiede un documento di trasporto aereo, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

i. apparentemente indica il nome del vettore ed appare firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal vettore, o

- da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore.

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Pagina 426 di 441Qualunque firma o sottoscrizione del vettore deve riportare la qualifica

di vettore. L’agente che firmi o sottoscriva per il vettore deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

ii. indica che le merci sono state accettate per il trasporto,

e

iii. se il credito richiede un’effettiva data di invio, riporta tale data con specifica annotazione; la data di invio indicata sul documento di trasporto aereo sarà considerata quale data di spedizione.

Ai fini del presente articolo, l’annotazione che appare sul documento di trasporto aereo (nel riquadro contrassegnato con dicitura “ad uso esclusivo del vettore” od espressione simile) relativa al numero ed alla data di volo non sarà considerata quale specifica indicazione della suddetta data di invio.

In tutti gli altri casi la data di emissione del documento di trasporto aereo sarà considerata quale data di spedizione,

ed

iv. indica l’aeroporto di destinazione, prescritti dal credito,

ed

v. appare costituire l’originale destinato al mittente/speditore, anche se il credito richiede un gioco completo di originali, o riporta espressioni simili,

edvi. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto, o alcuni

di tali termini e condizioni, mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto aereo; le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,

edvii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b) Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da un aereo ed il caricamento su un altro aereo nel corso del trasporto dall’aeroporto di partenza a quello di destinazione prescritti dal credito.

c) Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un

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Pagina 427 di 441documento di trasporto aereo che indica che il trasbordo potrà avere o avrà luogo, a condizione che l’intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto aereo.

Art. 28 - Documenti di trasporto su strada, ferrovia e corsi d’acqua interni.

a) Se un credito richiede un documento di trasporto su strada, ferrovia o corsi d’acqua interni, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento del tipo richiesto, comunque denominato, che:

i. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore e/o reca il timbro di ricezione, o altra indicazione di ricezione, apposto dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore.

Qualunque firma, sottoscrizione, timbro di ricezione o altra indicazione di ricezione del vettore deve riportare la qualifica di vettore. L’agente che firmi o sottoscriva per il vettore deve anche indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

ii. indica che le merci sono state ricevute per la spedizione, per l’invio o per il trasporto, o reca un’espressione analoga. La data di emissione sarà considerata quale data di spedizione, salvo che il documento di trasporto contenga un timbro di ricezione, nel qual caso la data del timbro di ricezione sarà considerata quale data di spedizione,

ed

iii. indica il luogo di spedizione ed il luogo di destinazione prescritti dal credito,

ed

iv. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b) Se sul documento di trasporto non è indicato il numero dei documenti emessi, le banche accetteranno il(i) documento(i) di trasporto presentato(i) come costituente(i) il gioco completo. Le banche accetteranno come originale(i) il(i) documento(i) di trasporto contrassegnato(i) o meno come originale(i).

c) Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da un

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Pagina 428 di 441mezzo di trasporto ed il caricamento su un altro mezzo di trasporto, nell’ambito di ciascuno dei diversi modi di trasporto, nel corso del viaggio dal luogo di spedizione al luogo di destinazione prescritti dal credito.

d) Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto su strada, ferrovia o corsi d’acqua interni che indica che il trasbordo potrà avere o avrà luogo, a condizione che l’intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto e nell’ambito dello stesso modo di trasporto.

Art. 29 - Ricevuta del corriere e ricevuta postale.

a) Se un credito richiede una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, che:

ed

i. apparentemente è stato timbrato o in altro modo sottoscritto e datato nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite o inviate; tale data sarà considerata quale data di spedizione o invio,

ii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b) Se un credito richiede un documento emesso da un corriere o servizio di consegna rapida che riporti una dichiarazione di ricezione di merci per la consegna, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

i. apparentemente indica il nome del corriere/servizio ed appare timbrato, firmato o in altro modo sottoscritto da tale determinato corriere/servizio (salvo che il credito preveda espressamente un documento emesso da un corriere/servizio, indicato nominativamente, le banche accetteranno un documento emesso da un qualsiasi corriere/servizio,

ed

ii. indica una data di ritiro, ricezione, od espressione simile; tale data sarà considerata quale data di spedizione o invio,

ed

iii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

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Pagina 429 di 441Art. 30 - Documenti di trasporto emessi da spedizionieri.

Salvo che il credito autorizzi diversamente, le banche accetteranno un documento di trasporto emesso da uno spedizioniere, solo se esso apparentemente indica:

i. il nome dello spedizioniere in qualità di vettore o operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto dallo spedizioniere in qualità di vettore o di operatore di trasporto multimodale,

oppure

ii. il nome del vettore o dell’operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto dallo spedizioniere quale agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore o dell’operatore di trasporto multimodale.

Art. 31 - “Sopra coperta”, “quantità caricata a dire dello speditore”, nome del mittente

Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento di trasporto che:

i. non indica, in caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto che comprendono il trasporto via mare, che le merci sono o saranno caricate sopra coperta.

Tuttavia, le banche accetteranno un documento di trasporto che prevede che le merci possono essere trasportate sopra coperta, a condizione che in esso non sia espressamente indicato che le merci sono o saranno caricate sopra coperta,

e/o

ii. reca sul recto una clausola quale “ quantità caricata a dire dello speditore” o “dice contenere” o espressioni simili,

e/o

iii. indica quale mittente delle merci un soggetto diverso dal beneficiario del credito.Art. 32 - Documenti di trasporto netti.

a) Documento di trasporto netto è un documento sul quale non sono state aggiunte clausole o annotazioni attestanti espressamente lo stato difettoso delle merci e/o dell’imballaggio.

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Pagina 430 di 441b) Le banche non accetteranno documenti di trasporto che recano tali

clausole o annotazioni, salvo che il credito prescriva espressamente le clausole o annotazioni che possono essere accettate.

c) Le banche considereranno soddisfatta la richiesta nel credito di un documento di trasporto recante la clausola “netto a bordo”, se tale documento di trasporto soddisfa alle condizioni del presente articolo e degli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 o 30.Art. 33 - Documenti di trasporto con nolo pagabile a destino/prepagato.

a) Salvo che il credito disponga diversamente o salvo che siano in contrasto con uno qualsiasi dei documenti presentati a fronte del credito stesso, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano che il nolo o le spese di trasporto (di seguito denominati “nolo”) devono ancora essere pagati.

b) Se un credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare che il nolo è stato pagato o prepagato, le banche accetteranno un documento di trasporto sul quale appaiono, a mezzo stampiglia o in altro modo, espressioni indicanti chiaramente il pagamento o il prepagamento del nolo o sul quale il pagamento o il prepagamento del nolo è indicato in altro modo. Se il credito richiede che la tariffa del corriere sia pagata o prepagata, le banche accetteranno anche un documento di trasporto emesso da un corriere o servizio di consegna rapida che attesta che le tariffe di competenza del corriere sono a carico di un soggetto diverso dal destinatario.

c) Se l’espressione “nolo pagabile in anticipo” o “nolo da pagarsi in anticipo” o espressione simile figura sui documenti di trasporto, essa non sarà considerata prova dell’avvenuto pagamento del nolo.

d) Salvo che le indicazioni del credito vietino specificamente tale riferimento, le banche accetteranno documenti di trasporto che fanno riferimento, mediante stampiglia o in altro modo, a spese aggiuntive a quelle di trasporto, quali spese od esborsi connessi con operazioni di carico, scarico o con operazioni similari.

Art. 34 - Documenti di assicurazione.

a) I documenti di assicurazione devono, nella forma, apparire emessi e firmati da compagnie di assicurazione o assicuratori, o da loro agenti.

b) Se il documento di assicurazione indica che è stato emesso in più di un originale, tutti gli originali devono essere presentati, salvo che il credito autorizzi diversamente.

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Pagina 431 di 441c) Le note di copertura emesse da mediatori non saranno accettate, salvo

espressa autorizzazione del credito.

d) Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno certificati di assunzione o dichiarazioni di polizza aperta prefirmati da compagnie d’assicurazione o assicuratori, o da loro agenti. Se il credito richiede espressamente un certificato di assicurazione o una dichiarazione di polizza aperta, le banche accetteranno, in sostituzione, una polizza assicurativa.

e) Salvo che il credito disponga diversamente o salvo che appaia dal documento di assicurazione che la copertura decorre al più tardi dalla data di messa a bordo o di invio o di presa in carico delle merci, le banche non accetteranno un documento di assicurazione che reca una data di emissione posteriore alla data di messa a bordo o di invio o di presa in carico indicata in detto documento di trasporto.

f) i. Salvo che il credito disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere espresso nella stessa valuta del credito.

ii. Salvo che il credito disponga diversamente, il valore minimo per il quale il documento di assicurazione deve indicare la copertura assicurativa effettuata è il valore CIF (costo assicurazione e nolo ... “porto di destinazione convenuto”) o CIP (trasporto e assicurazione pagati fino a ... “luogo di destinazione convenuto”) delle merci, a seconda del caso, più il 10%, ma soltanto quando il valore CIF o CIP può essere determinato in base a quanto appare dai documenti.

Diversamente, le banche accetteranno come tale valore minimo l’importo maggiore tra il 110% dell’ammontare del pagamento, accettazione o negoziazione previsto dal credito e il 110% dell’importo lordo della fattura.

Art. 35 - Tipo di copertura assicurativa.

a) Nei crediti deve essere prescritto il tipo di assicurazione richiesto e, all’occorrenza, i rischi addizionali che devono essere coperti.Non dovranno essere usate espressioni imprecise quali “rischi usuali” o “rischi abituali”; se tali espressioni vengono usate, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

b) In assenza di specifiche prescrizioni del credito, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati, senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

c) Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento di assicurazione attestante che la copertura comporta una franchigia “in

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Pagina 432 di 441eccedenza” o “a dedurre”.

Art. 36 - Copertura assicurativa “tutti i rischi”.

Quando un credito prescrive “assicurazione contro tutti i rischi”, le banche accetteranno un documento di assicurazione - che rechi o meno l’intestazione “tutti i rischi” - in cui figuri una qualsiasi clausola od annotazione “tutti i rischi”, anche se il documento di assicurazione indica che alcuni rischi sono esclusi, senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.Art. 37 - Fatture commerciali.

a) Salvo che il credito disponga diversamente, le fatture commerciali:

i. devono, nella forma, apparire emesse dal beneficiario indicato nel credito (salvo quanto previsto dall’articolo 48),

e

ii. devono essere emesse a nome dell’ordinante (salvo quanto previsto dall’articolo 48(h),

e

iii. non necessitano di firma.b) Salvo che il credito disponga diversamente, le banche possono

rifiutare fatture commerciali emesse per importi superiori a quello consentito dal credito. Se, tuttavia, una banca autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare a fronte di un credito, accetta tali fatture, la sua decisione sarà vincolante per tutte le altre parti, a condizione che detta banca non abbia pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato tratte o negoziato per un importo superiore a quello consentito dal credito.

c) La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito. In tutti gli altri documenti le merci possono essere descritte con espressioni generiche che non siano in contrasto con la descrizione delle merci nel credito.

Art. 38 - Altri documenti.

Se il credito richiede un’attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi, le banche accetteranno una stampiglia di pesatura o una dichiarazione di peso che appare aggiunta sul documento di trasporto dal vettore o dal suo agente, salvo che il credito prescriva espressamente che l’attestazione o la certificazione di

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Pagina 433 di 441peso deve essere contenuta in un documento separato.

E. DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 39 - Tolleranze negli importi, quantità e prezzi unitari.

a) Le espressioni “intorno”, “approssimativamente”, “circa” o simili, riferite all’importo del credito o alla quantità o al prezzo unitario stabiliti nel credito, sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in più o in meno rispetto all’importo o alla quantità o al prezzo unitario ai quali tali espressioni fanno riferimento.

b) Salvo che il credito prescriva che la quantità delle merci non può essere né inferiore né superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno, sempre a condizione che l’ammontare degli utilizzi non superi l’ammontare del credito. Questa tolleranza non si applica quando il credito prescrive la quantità con l’indicazione di un numero determinato di colli o di singoli articoli.

c) Salvo che il credito, che vieta spedizioni parziali, disponga diversamente, o salvo che sia applicabile la precedente lettera (b), sarà ammissibile una tolleranza del 5% in meno nell’importo dell’utilizzo, a condizione che, se il credito stabilisce la quantità delle merci, questa venga spedita interamente e se il credito stabilisce un prezzo unitario questo non venga ridotto. Questa disposizione non si applica se nel credito vengono utilizzate le espressioni indicate alla precedente lettera (a).

Art. 40 - Spedizioni/utilizzi parziali.

a) Sono consentiti utilizzi parziali e/o spedizioni parziali, salvo che il credito disponga diversamente.

b) I documenti di trasporto che apparentemente indicano che la spedizione è stata fatta sullo stesso mezzo di trasporto e per lo stesso viaggio, purché indichino la stessa destinazione, non saranno considerati come riferitisi a spedizioni parziali, anche se tali documenti di trasporto riportano diverse date di spedizione e/o diversi porti di imbarco, luoghi di presa in carico o di invio.

c) Le spedizioni effettuate a mezzo posta o mediante corriere non saranno considerate spedizioni parziali se le ricevute postali o i certificati di spedizioni postale o le ricevute o le bolle di spedizione del corriere appaiono timbrati, firmati o in altro modo sottoscritti nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere inviate e se recano la stessa data.

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Art. 41 - Utilizzi parziali/spedizioni frazionate.

Se nel credito sono prescritti utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate entro periodi di tempo determinati ed una qualsiasi frazione non è utilizzata e/o spedita entro il termine consentito per tale frazione, il credito cessa di essere utilizzabile, salvo che il credito disponga diversamente.

Art. 42 - Data di scadenza e luogo di presentazione dei documenti.

a) Tutti i crediti devono prescrivere una data di scadenza e, ad eccezione dei crediti liberamente negoziabili, un luogo per la presentazione dei documenti per il pagamento, l’accettazione o la negoziazione. La data di scadenza prescritta per il pagamento, l’accettazione o la negoziazione sarà considerata data di scadenza per la presentazione dei documenti.

b) Salvo quanto previsto all’articolo 44(a), i documenti devono essere presentati alla predetta data di scadenza o prima di tale data.

c) Se la banca emittente stabilisce che il credito ha validità “un mese”, “sei mesi” o usa espressione analoga, senza precisare la data dalla quale il termine decorre, la data di emissione del credito sarà considerata da parte della banca emittente come primo giorno di decorrenza di detto termine. Le banche scoraggeranno un tale modo di indicare il termine di scadenza del credito.

Art. 43 - Limitazione concernente la data di scadenza.

a) Oltre a prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti, ogni credito che richiede la presentazione di uno o più documenti di trasporto dovrebbe anche prescrivere un determinato periodo di tempo dalla data di spedizione durante il quale deve aver luogo tale presentazione in conformità con i termini e le condizioni del credito. Se tale periodo di tempo non viene prescritto, le banche rifiuteranno documenti loro presentati oltre 21 giorni dalla data di spedizione. In ogni caso, i documenti devono essere presentati non oltre la data di scadenza del credito.

b) Nei casi in cui si applica l’articolo 40(b), si considererà quale data di spedizione l’ultima data di spedizione figurante sui documenti di trasporto presentati.

Art. 44 - Proroga della data di scadenza.

a) Se il termine di scadenza del credito e/o l’ultimo giorno del periodo di

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Pagina 435 di 441tempo per la presentazione dei documenti - prescritto dal credito o determinabile ai sensi dell’articolo 43 - cade in un giorno in cui la banca alla quale deve essere fatta la presentazione è chiusa per ragioni diverse da quelle indicate dall’articolo 17, il termine di scadenza prescritto e/o l’ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di spedizione per la presentazione dei documenti, a seconda del caso, sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo nel quale tale banca è aperta.

b) La data ultima di spedizione non è prorogata per effetto della proroga del termine di scadenza e/o del periodo di tempo decorrente dalla data di spedizione per la presentazione dei documenti, intervenuta in conformità della precedente lettera (a). Se nel credito o in una sua modifica non è prescritta tale ultima data di spedizione, le banche non accetteranno documenti di trasporto recanti una data di spedizione successiva a quella di scadenza prescritta dal credito o da una sua modifica.

c) La banca presso la quale viene effettuata la presentazione dei documenti nel suddetto primo giorno lavorativo successivo deve fornire una dichiarazione attestante l’avvenuta presentazione dei documenti entro i termini di tempo prorogati in conformità dell’articolo 44 (a) delle Norme e Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, Revisione 1993, Pubblicazione n. 500 della CCI.Art. 45 - Orario per la presentazione dei documenti.

Le banche non sono tenute ad accettare la presentazione di documenti in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

Art. 46 - Espressioni concernenti le date di spedizione.

a) Salvo che il credito disponga diversamente, l’espressione “spedizione” usata nelle stabilire una data iniziale e/o finale di spedizione si intenderà comprensiva delle espressioni del tipo “messa a bordo”, “invio”, “accettato per la spedizione”, “data di ricevuta postale”, “data di ritiro” e simili e, qualora il credito richiede un documento di trasporto multimodale, dell’espressione “presa in carico”.

b) Espressioni come “pronto”, “immediatamente”, “il più presto possibile” e simili non dovrebbero essere usate. Se usate, le banche le ignoreranno.

c) Se viene usata l’espressione “il o intorno al” o espressioni analoghe, le banche le interpreteranno come una precisazione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata nel periodo che comprende i 5 giorni precedenti e i 5 giorni successivi alla data indicata, ivi compresi il giorno iniziale e quello finale di detto periodo.

Art. 47 - Terminologia concernente i periodi di spedizione.

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a) Le espressioni “al”, “fino al”, “entro il”, “dal” ed espressioni analoghe riguardanti una qualsiasi data, o periodo di tempo, indicata nel credito con riferimento alla spedizione si intendono come comprensive della data indicata.

b) L’espressione “dopo” si intende come non comprensiva della data indicata.

c) Le espressioni “prima metà”, “seconda metà” di un mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a “dal primo al quindici” e “dal sedici all’ultimo giorno” del mese, comprese le date indicate.

d) Le espressioni “principio”, “metà”, o “fine” del mese si intendono come equivalenti, rispettivamente,a “dal primo al dieci”, “dall’undici al venti” e “dal ventuno all’ultimo giorno” del mese, comprese le date indicate.

F. CREDITO TRASFERIBILE

Art. 48 - Credito trasferibile.

a) Un credito trasferibile è un credito in base al quale il beneficiario (primo beneficiario) può richiedere alla banca autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare o negoziare (la “banca trasferente”) o, nel caso di un credito liberamente negoziabile, alla banca espressamente autorizzata nel credito ad operare come banca trasferente, di rendere il credito utilizzabile, totalmente o parzialmente, da parte di uno o più altri beneficiari (secondo(i) beneficiario(i)).

b) Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come “trasferibile” dalla banca emittente. Espressioni come “divisibile”, “frazionabile”, “cedibile” e “trasferibile” non rendono il credito trasferibile. Se queste espressioni sono usate, esse saranno ignorate.

c) La banca trasferente non sarà tenuta ad effettuare il trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentiti.

d) All’atto della richiesta di trasferimento del credito e prima del suo trasferimento, il primo beneficiario deve dichiarare il modo irrevocabile alla banca trasferente se egli intende conservare o meno il diritto di non consentire alla banca trasferente di avvisare modifiche al(i) secondo(i) beneficiario(i). Se la banca trasferente acconsente al trasferimento a queste condizioni, essa deve, all’atto del trasferimento, avvisare il (i) secondo(i) beneficiario(i) delle dichiarazioni del primo beneficiario riguardanti le modifiche.

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Pagina 437 di 441e) Se un credito viene trasferito ad uno o più secondi beneficiari, il rifiuto

di una modifica da parte di uno o più secondi beneficiari non rende invalida l’accettazione di tale modifica da parte dello(gli) altro(i) secondo(i) beneficiario(i) nei confronti del(i) quale (i) il credito sarà di conseguenza modificato. Per il (i) secondo(i) beneficiario(i), che abbia(abbiano) rifiutato la modifica, il credito rimarrà non modificato.

f) Le competenze della banca trasferente relative al trasferimento - incluse commissioni, compensi, costi ed esborsi - sono a carico del primo beneficiario, salvo che sia stato convenuto diversamente. Se la banca trasferente accetta di trasferire il credito, essa non avrà alcun obbligo di dare corso al trasferimento finché non le siano state corrisposte dette competenze.

g) Salvo che il credito disponga diversamente, un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta. Di conseguenza, il credito non può essere trasferito su richiesta del secondo beneficiario ad un terzo beneficiario. Ai fini del presente articolo, il ritrasferimento al primo beneficiario non costituisce un trasferimento vietato.

Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l’importo del credito) possono essere trasferite separatamente, a condizione che non siano vietate le spedizioni/gli utilizzi parziali e l’insieme di tali trasferimenti sarà considerato come un unico trasferimento del credito.

h) Il credito può essere trasferito soltanto nei termini e alla condizioni precisati nel credito originario eccezione per:

- l’importo del credito,

- gli eventuali prezzi unitari in esso indicati,

- la data di scadenza,

- il termine ultimo per la presentazione dei documenti previsto dall’articolo 43,

- il periodo per la spedizione,

elementi questi che possono essere singolarmente o congiuntamente ridotti o abbreviati.

La percentuale di copertura assicurativa può essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa per l’ammontare prescritto dal credito originario o dai presenti articoli.

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Pagina 438 di 441Inoltre, il nome del primo beneficiario può essere sostituito a quello

dell’ordinante ma, se il credito originario richiede espressamente che il nome di quest’ultimo deve apparire su un qualsiasi documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata.

i) Il primo beneficiario ha diritto di sostituire con propria(e) fattura(e) (e tratta(e)) quella(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i) per un importo che non ecceda quello del credito originario ed ai prezzi unitari originari se prescritti dal credito; quando si verifica tale situazione di una o più fatture (e tratte), il primo beneficiario può utilizzare per la differenza eventualmente esistente fra l’importo della(e) propria(e) fattura(e) e quello della(e) fattura(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i).

Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire la(e) propria(e) fattura(e) (e tratta(e)) in sostituzione della(e) fattura(e) (e tratta(e)) del(i) secondo(i) beneficiario(i) ma omette di farlo a prima richiesta, la banca trasferente ha diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito trasferito, compresa(e) la(e) fattura(e) (e tratta(e)) del(i) secondo(i) beneficiario(i), e ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario.

j) Il primo beneficiario può richiedere che il pagamento o la negoziazione al(i) secondo(i) beneficiario(i) avvenga nel luogo in cui il credito è stato trasferito entro e non oltre la data di scadenza del credito, salvo che il credito originario disponga espressamente che l’utilizzo per il pagamento o la negoziazione non possa essere effettuato il luogo diverso da quello prescritto dal credito stesso e ciò senza pregiudizio per il diritto del primo beneficiario di sostituire in seguito la(e) propria(e) fattura(e) (e tratta(e)) a quella(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i) e di pretendere qualsiasi differenza che gli fosse dovuta.

G. CESSIONE DEL RICAVO

Art. 49 - Cessione del ricavo.

Il fatto che il credito non sia stato denominato come trasferibile non pregiudica il diritto del beneficiario di cedere qualsiasi ricavo al quale abbia o possa acquisire titolo in base al credito, in conformità delle disposizioni del diritto applicabile. Il presente articolo si riferisce esclusivamente alla cessione del diritto di operare in conformità del credito stesso.

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UN BREVE PROFILO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE

LA CCI AL SERVIZIO DEL MONDO DEGLI AFFARI

La Camera di Commercio Internazionale (CCI) è un’organizzazione non-governativa al servizio degli ambienti economici internazionali. La CCI è rappresentata in 110 Paesi e conta tra i suoi membri decine di migliaia di società e di organizzazioni economiche. In 59 Paesi, Consigli e Comitati Nazionali ne organizzano e coordinano le attività a livello nazionale.

LA CCI- rappresenta la comunità economica mondiale a livello nazionale ed internazionale;

- promuove gli scambi e gli investimenti internazionali sulla base di una concorrenza libera e leale;- armonizza le pratiche commerciali ed elabora terminologie e direttive di base per importatori ed esportatori;- fornisce una crescente gamma di servizi pratici per gli operatori economici internazionali.

La CCI, inoltre, è autrice di numerose pubblicazioni (edite da ICC Publishing S.A.) ed organizza seminari e conferenze su termini economici in tutte le parti del mondo.

ALCUNI SERVIZI DELLA CCI

Commissione pratiche commerciali internazionali

Le varie serie degli Incoterms sono state elaborate dalla Commissione pratiche commerciali internazionali della CCI. Attualmente questa Commissione persegue i seguenti obiettivi principali:

-standardizzare gli usi commerciali esistenti ed elaborare definizioni internazionali per i nuovi termini commerciali introdotti a seguito del progresso tecnologico;- elaborare clausole tipo che siano di aiuto, ad esempio, agli operatori economici che incontrano difficoltà nel redigere contratti in un periodo di instabilità delle condizioni commerciali (v. clausole di “hardship”, di forza maggiore);- proporre, per conto della comunità economica, concrete soluzioni per i problemi derivanti dalle difformità esistenti tra i diritti nazionali;- rappresentare gli ambienti economici presso le agenzie intergovernative che si occupano dell’unificazione del diritto commerciale, in particolare, la Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).

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La Corte Internazionale di Arbitrato, fondata nel 1923, è il principale organismo di arbitrato commerciale a livello mondiale. Ogni anno le sono sottoposti circa 300 nuovi casi relativi ad accordi commerciali fra le parti di tutto il mondo e riguardanti tutti i settori dell’attività commerciale internazionale. Il Regolamento di Arbitrato della CCI prevede un arbitrato “amministrato” allo scopo di garantire il miglior svolgimento delle istanze delle parti e la validità dei lodi arbitrali resi. Gli arbitrati possono aver luogo in qualsiasi paese e in qualsiasi lingua.

L’ufficio Marittimo Internazionale (IMB) (Londra). La frode commerciale internazionale, commessa spesso in alto mare, è uno dei crimini in aumento negli anni ‘90. Le informazioni raccolte e trasmesse dall’IMB hanno aiutato le polizie nazionali ad effettuare un notevole numero di arresti. Istituito nel 1981, l’IMB è internazionalmente riconosciuto per la sua competenza.

Il Centro di Cooperazione Marittima (CMC) (Londra), fondato nel 1985, promuove e facilita la cooperazione economica internazionale in tutti i settori dell’industria marittima. Il CMC sostiene un approccio allo sviluppo marittimo fondato su un mercato aperto, favorisce le joint-ventures marittime, collabora con altri organismi governativi e non governativi che operano nel settore marittimo e contribuisce allo sviluppo della competenza professionale in tale settore attraverso sistemi di formazione sul luogo di lavoro.L’ufficio di Inchieste sulla Contraffazione (CIB) (Londra) è un punto di riferimento per le industrie e per tutti coloro che sono interessati alla lotta contro la piaga dilagante, a livello mondiale, della pirateria nel campo dei marchi. Il CIB raccoglie informazioni sull’attività di contraffattori, investiga sull’origine e sulla distribuzione nel mondo della merce contraffatta e fornisce alle autorità competenti le prove necessarie per procedere agli arresti ed al sequestro dei falsi. Un programma di seminari e di conferenze, organizzati in numerosi paesi, permette agli operatori economici ed ai responsabili governativi di discutere il problema e di individuare mezzi efficaci di prevenzione e di investigazione.

L’Ufficio Internazionale delle Camere di Commercio (BICC) (Parigi) è l’unico foro mondiale delle Camere di Commercio, delle quali costituisce un valido portavoce in tutto il mondo. Il BICC gestisce il sistema dei Carnets ATA, una misura di facilitazione del commercio istituita dalla CCI e dal Consiglio di Cooperazione Doganale (CCD) per l’importazione temporanea, in franchigia doganale, di campioni commerciali, di materiale scientifico ed educativo, e di merce destinata a fiere ed esposizioni (il valore delle merci coperte dai Carnets ATA supera i 10 miliardi di dollari US all’anno). Il BICC offre inoltre - sia autonomamente che in cooperazione con il Centro per il Commercio Internazionale UNCTAD/GATT (Ginevra) - seminari di formazione e programmi di assistenza tecnica per i dirigenti delle Camere di Commercio e per gli operatori economici dei paesi in via di sviluppo. Il BICC aiuta i dirigenti delle Camere di Commercio a risolvere i loro problemi amministrativi, legali e di natura di comune interesse delle Camere di Commercio di tutti i paesi.

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L’Istituto di Diritto e Pratiche degli Affari Internazionali, (Parigi) creato nel 1979, è presieduto dal Prof. Pierre lalive dell’Università di Ginevra. Ne fanno parte eminenti giuristi e consulenti legali provenienti da tutte le parti del mondo.Scopo dell’Istituto è di favorire una più ampia conoscenza e lo sviluppo del diritto e delle pratiche commerciali internazionali mediante una stretta cooperazione con consulenti e studiosi ed attraverso programmi di formazione e di ricerca sia in campi tradizionali come quello della contrattualistica internazionale e dell’arbitrato sia nel campo, più recente, del diritto “transnazionale” creatosi in funzione delle nuove tecnologie e delle nuove attività commerciali.Con l’aiuto delle organizzazioni membri sottoscritti, ed attraverso i suoi numerosi soci corrispondenti in 35 Paesi, l’Istituto della CCI rappresenta un forum per tutti quelli che, avvocati o no, sono interessati alla pratica, allo studio e allo sviluppo del diritto commerciale internazionale.

L’Ufficio Internazionale dell’Ambiente (IEB) (Ginevra) è un centro di scambi internazionali di informazioni in materia di ambiente relative all’attività industriale e commerciale. Fondato nel 1986, promuove il miglioramento della qualità dell’ambiente mettendo a disposizione delle imprese e di altri soggetti interessati esempi pratici di tecniche di controllo e di riduzione dell’inquinamento adottate dalle imprese ed organizzazioni proprie socie.

COME DIVENTARE MEMBRO DELLA CCI

Si diventa membri della Camera di Commercio Internazionale (CCI)aderendo alla Sezione Italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Sezione Italiana della CCI, Via XX Settembre 5 - 00187 Roma

Tel. 06/4882575 - Fax 06/4882677