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Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 1 D.P.R. 09/04/1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, S.O. Epigrafe TITOLO I Disposizioni generali Capo I Campo di applicazione 1. 2. 3. Capo II Competenza dell'autorità mineraria 4. 5. Capo III Obblighi degli imprenditori, dei direttori, dei capi servizio e dei sorveglianti - Obblighi dei lavoratori 6. 7. 8. 9. Capo IV Delegati alla sicurezza ed all'igiene - Servizio aziendale di sicurezza - Comitato aziendale per la sicurezza e l'igiene dei lavori Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Servizio di sicurezza aziendale. 18. Comitato aziendale per la sicurezza. 19. Capo V Addestramento Orario di lavoro - Retribuzione. 20. 21. Orario di lavoro.

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D.P.R. 09/04/1959, n. 128Norme di polizia delle miniere e delle cave.Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, S.O.Epigrafe

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I

Campo di applicazione

1.2.3.

Capo II

Competenza dell'autorità mineraria

4.5.

Capo III

Obblighi degli imprenditori, dei direttori, dei capi servizio e dei sorveglianti - Obblighi dei lavoratori

6.7.8.9.

Capo IV

Delegati alla sicurezza ed all'igiene - Servizio aziendale disicurezza - Comitato aziendale per la sicurezza e l'igiene dei lavori

Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene.

10.11.12.13.14.15.16.17.

Servizio di sicurezza aziendale.

18.Comitato aziendale per la sicurezza.

19.

Capo V

Addestramento

Orario di lavoro - Retribuzione.

20.21.

Orario di lavoro.

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22.Retribuzione.

23.

TITOLO II

Denunce. Piani dei lavori. Programmi. Disciplina interna del lavoro. Infortuni

Capo I

Denunce di esercizio.

24.25.26.27.

Disposizioni relative alle cave.

28.29.30.31.32.

Capo II

Piani dei lavori. Obbligo della compilazione dei piani

33.Modalità per la compilazione dei piani.

34.35.36.37.

Piani di miniere o cave confinanti.

38.Piani di miniere o cave abbandonate.

39.

Visione dei piani.

40.Capo III

Programmi generali dei lavori e delle coltivazioni nelle miniere.

41.42.43.

Capo IV

Disciplina interna del lavoro

Requisiti per l'impiego del personale.

44.Accesso ai lavori.

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45.46.47.

Controllo della presenza degli operai.

48.Sorveglianza.

49.50.

Regolamento interno.

51.Registro delle prescrizioni.

52.

Capo V

Infortuni

Denuncia degli infortuni e dei pericoli di danno.

53.54.

Inchiesta sugli infortuni.

55.56.

Registrazione e statistica degli infortuni.

57.58.59.

TITOLO III

Ricerca e coltivazione mediante perforazioni

Capo I

Disposizioni generali

Approvazione dei programmi di perforazione - Denunce.

60.61.

Distanza delle perforazioni.

62.63.64.65.66.

Giornale di sonda.

67.Chiusura delle falde acquifere.

68.

Manifestazioni di idrocarburi o vapori.

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69.

Ultimazione delle perforazioni.

70.Perforazioni all'interno dei sotterranei.

71.

Capo II

[Disposizioni particolari per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi]

Torre o antenna di perforazione.

72.Motori.

73.74.

Installazioni elettriche e di illuminazione.

75.76.77.

Circolazione del fango nelle perforazioni rotary.

78.79.80.81.82.

Attrezzature contro le eruzioni libere negli impianti rotary.

83.84.85.86.

Manovre negli impianti rotary.

87.Cementazioni.

88.89.90.

Protezione individuale.

91.92.93.

Provvedimenti contro gli incendi.

94.95.

Serbatoi di miniera.

96.

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97.98.

Comunicazioni.

99.100.101.

Coltivazione dei giacimenti.

102.Dispersioni.

103.

TITOLO IV

Escavazioni a cielo aperto e sotterranee

Capo I

Distanze - Autorizzazioni - Cauzione

104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.

Capo II

Escavazioni a cielo aperto

Ripari

114.Piazzali.

115.116.

Ispezioni alle fronti.

117.Terreni di copertura.

118.

Fronti di abbattimento.

119.Lavori su fronti ripide.

120.

Escavazioni meccaniche.

121.Escavazioni limitrofe.

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122.123.

Sparo delle mine ordinarie.

124.125.126.

Mine in vicinanza di strade.

127.Grandi mine e varate.

128.

Disgaggio.

129.Manovra, taglio e riquadratura dei massi.

130.131.

Discariche.

132.Denuncia di esercizio delle vie di lizza.

133.

Lizzatura a mano.

134.135.136.

Lizzatura meccanica.

137.Organi di attacco.

138.

Manutenzione delle vie di lizza.

139.Capo III

Escavazioni sotterranee. Uso dell'elmetto

140.

Vie d'uscita.

141.142.

Chiusura degli imbocchi.

143.Ripari agli imbocchi e sbocchi di pozzi, fornelli e discenderie.

144.

Abbandono dei lavori.

145.

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Ripari agli accessi a cantieri e vie abbandonati.

146.Cessazione dei lavori.

147.

Armature e rivestimenti.

148.149.150.151.152.153.

Lavori nei pozzi.

154.155.156.157.

Servizio di sorveglianza.

158.159.

Impiego degli operai.

160.161.

Provvista di legname ed altri materiali.

162.Ingombro delle vie sotterranee.

163.

Fornelli di gettito.

164.165.166.

Disgaggio.

167.Coltivazione.

168.169.170.171.172.

Motori nelle lavorazioni sotterranee.

173.TITOLO V

Trasporti e circolazione del personale

Capo I

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Disposizioni generali

Vagonetti.

174.

Deragliamento dei vagonetti.

175.Agganciatura.

176.177.

Illuminazione e segnali acustici.

178.Requisiti delle locomotive per l'impiego in sotterraneo.

179.180.181.182.183.184.

Mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna.

185.186.187.

[Stazioni di deposito delle locomotive a combustione interna nel sotterraneo].

188.Ferrovie in sotterraneo.

189.

Capo II

Trasporti sotterranei su vie orizzontali o poco inclinate. Inclinazioni consentite - Frenatura

190.Distanze.

191.192.193.

Trasporti con nastri.

194.195.196.

Capo III

Trasporti sotterranei su piani inclinati

Stazioni dei piani inclinati.

197.Attacchi.

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198.Trazione con funi o con catene continue.

199.

Segnalazioni.

200.201.

Capo IV

Estrazione e circolazione del personale nei pozzi

Guide ed accessi dei pozzi.

202.203.

Segnalazioni.

204.205.206.207.

Capo V

Macchine ed altre installazioni per l'estrazione e lacircolazione del personale nei pozzi e nei piani inclinati - Funi

Freni per argani a mano e sistemi automotori.

208.

Freni per argani a motore e macchine di estrazione.

209.210.

Indicatori di posizione nei pozzi.

211.Apparecchi di sicurezza per velocità superiori a 5 m/sec.

212.

Castelli di estrazione.

213.Frenatura delle gabbie nel castello di estrazione.

214.

Arganisti e sorveglianza degli apparecchi.

215.216.

Funi.

217.218.219.220.221.222.

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223.224.

Verifica delle macchine di estrazione.

225.Capo VI

Trasporti in superficie

Materiale fisso e mobile.

226.227.

Segnalazioni.

228.229.

Teleferiche.

230.Capo VII

Disposizioni generali per la circolazione del personale sotterraneo

231.232.233.

Divieti di circolazione a mezzo di impianti non appositamente attrezzati.

234.Circolazione mediante treni.

235.

Capo VIII

Circolazione a piedi

Circolazione a piedi nelle gallerie orizzontali e nei cantieri.

236.237.238.

Circolazione a piedi su vie inclinate.

239.Circolazione nei pozzi mediante scale.

240.241.242.243.244.245.

Capo IX

Circolazione nei pozzi con mezzi meccanici

246.Gabbie per circolazione del personale.

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247.248.249.

Impiego di benne.

250.Prolungamento dei pozzi sotto la stazione di fondo.

251.

Uso dei tacchetti.

252.Segnalazioni telefoniche.

253.254.

Norme di esercizio.

255.256.

Capo X

Circolazione del personale con mezzi meccanici sui piani inclinati interni ed esterni

257.TITOLO VI

Ventilazione

Requisiti della ventilazione.

258.

Idoneità dell'atmosfera del sotterraneo.

259.Attivazione e senso delle correnti di ventilazione.

260.

Velocità delle correnti d'aria.

261.Via di percorso dell'aria.

262.

Accertamenti delle caratteristiche delle correnti d'aria e dell'atmosfera del sotterraneo.

263.264.

Vie di entrata e di uscita degli operai dal sotterraneo.

265.Ventilazione dei sotterranei in presenza di motori a combustione interna.

266.267.

Ventilazione nei depositi per mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna,nei locali per la carica delle batterie di accumulatori e nelle riservette per esplosivi.

268.

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269.Porte e tende.

270.271.272.273.

Modifica ai circuiti di ventilazione.

274.Areazione per diffusione.

275.

Ventilazione ausiliaria.

276.Abbandono del lavoro per areazione irregolare o incompleta.

277.278.

Vie di ventilazione comuni a miniere vicine.

279.280.

Condizioni ambientali di lavoro.

281.282.283.284.285.286.

Relazioni annuali sul servizio di ventilazione.

287.TITOLO VII

Illuminazione

Illuminazione di lavori in superficie.

288.

Illuminazione di locali in superficie.

289.Illuminazione individuale.

290.

Controllo del personale presente nel sotterraneo.

291.Restituzione delle lampade.

292.

Illuminazione fissa.

293.294.

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Depositi di carburo di calcio.

295.TITOLO VIII

Esplosivi

Capo I

Disposizioni generali

Uso degli esplosivi nei lavori minerari.

296.

Idoneità all'impiego minerario - Classifica ed elenco degliesplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione.

297.298.299.300.301.302.303.

Modalità d'impiego degli esplosivi.

304.305.

Disgelamento e asciugamento degli esplosivi.

306.Distruzione della dinamite avariata.

307.

Controllo delle micce.

308.Capo II

Trasporti e distribuzione degli esplosivi

Trasporto degli esplosivi al deposito sotterraneo.

309.310.311.312.313.

Distribuzione.

314.315.316.

Personale incaricato del caricamento e sparo delle mine.

317.Trasporto della riservetta ai cantieri.

318.

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319.Conservazione del materiale esplosivo nei cantieri.

320.321.322.323.

Capo III

Depositi di esplosivo nei sotterranei di miniere o cave

Autorizzazione.

324.Quantitativi massimi di esplosivo consentiti.

325.

Ubicazione e caratteristiche costruttive delle riservette.

326.Sistemazione delle riservette.

327.

Aperture delle riservette e divieto di accesso.

328.Condizioni di temperatura e di umidità nella riservetta.

329.

Disposizione del materiale esplosivo nella riservetta.

330.Deposito dei mezzi detonanti.

331.

Locale di distribuzione.

332.Illuminazione.

333.

Divieto dell'uso di utensili di ferro e rimozione degli imballaggi

334.Divieto di far fuochi e di depositare materiali combustibili nelle vicinanze delle riservette.

335.

Capo IV

Preparazione e brillamento delle mine

Caricamento delle mine.

336.337.338.339.340.

Brillamento delle mine.

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341.342.343.344.345.346.347.348.349.

Misure precauzionali dopo lo sparo.

350.351.352.353.354.355.

TITOLO IX

Impianti elettrici

Norme applicabili e definizioni.

356.357.

Caratteristiche generali.

358.359.360.

Macchine ed apparecchi.

361.362.363.364.

Quadri.

365.Conduttori.

366.367.368.

Cavi flessibili per il collegamento di apparecchi portatili.

369.Limiti di impiego dei cavi.

370.

Impianti di illuminazione.

371.372.

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373.Impianti di trazione.

374.375.376.377.378.379.

Carica delle batterie di accumulatori.

380.Impianti di segnalazione e di comunicazione.

381.382.

Esercizio degli impianti.

383.384.385.386.387.388.

TITOLO X

Grisù e gas tossici o altrimenti nocivi

Capo I

Controllo delle miniere sospette

Miniere sospette per caratteristiche di giacimento.

389.Miniere con manifestazioni occasionali e deboli di grisù, gas tossici o altrimenti nocivi.

390.391.392.393.394.395.396.397.

Capo II

Classifica delle miniere per grisù, gas tossici o altrimenti nocivi

Miniere grisutose.

398.Definizione di accumulo di grisù.

399.

Miniere classificate per gas tossici o altrimenti nocivi.

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400.Miniere sospette o classificate per venuta istantanea di grisù, gas tossici o altrimenti nocivi.

401.402.

Dichiarazione di classifica.

403.404.405.406.

Capo III

Ventilazione delle miniere classificate per emanazioni di gas

407.Piani e registri di ventilazione.

408.409.

Continuità della ventilazione.

410.Intensità della corrente d'aria.

411.

Tenori di gas ammessi nei cantieri e tolleranza nei riflussi.

412.413.414.

Impianti di ventilazione principali.

415.416.417.418.419.420.421.422.

Ventilazione ausiliaria.

423.424.425.

Areazione per diffusione.

426.Ventilazione ascendente e sue deroghe.

427.

Circuiti indipendenti di ventilazione.

428.Limitazioni dei cantieri ventilati in serie.

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429.

Ventilazione dei lavori di ricerca e preparazione nelle miniere grisutose.

430.Ubicazione e ventilazione di particolari impianti di eduzione.

431.

Comunicazioni fra i collettori generali e fra le vie principali di entrata e di uscita d'aria.

432.Personale addetto al servizio di ventilazione.

433.

Indicatori di gas in dotazione al personale preposto ai controlli dell'atmosfera.

434.435.

Maschere ed altri mezzi di protezione per le ispezioni.

436.Ispezioni ai lavori.

437.

Controllo dell'atmosfera del cantiere.

438.Accertamenti di portata e qualità delle correnti d'aria.

439.440.441.442.

Misure per la sicurezza immediata.

443.Tenori limiti.

444.445.446.447.448.449.

Capo IV

Condotta dei lavori nelle miniere soggette a classifica a termine del presente titolo

Regolamento interno.

450.Programmi generali di coltivazione, a lunga e breve scadenza.

451.

Tracciamenti, preparazioni e coltivazioni.

452.453.

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454.Acque di drenaggio di miniere soggette ad emanazioni di idrogeno solforato.

455.456.457.

Riempimento dei vuoti e ripiena.

458.Lavori terminati o sospesi - Sbarramenti.

459.460.

Sondaggi di spia ed altre misure precauzionali.

461.462.463.

Telefoni.

464.Condotta dei lavori nelle miniere classificate a sviluppi istantanei di grisù o gas tossici o altrimenti nocivi.

465.466.467.468.

Mezzi di protezione degli operai per l'esecuzione di lavori inatmosfera di gas tossici o altrimenti nocivi o di gas infiammabili.

469.

Capo V

Uso degli esplosivi nelle miniere grisutose

470.Esplosivi antigrisutosi.

471.

Carica limite di impiego ed intasamento delle mine.

472.473.

Accensione.

474.Misure precauzionali prima dello sparo.

475.476.

Cautele nelle miniere a sviluppo istantaneo di grisù.

477.Capo VI

Lampade portatili nelle miniere grisutose

478.

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Lampade di sicurezza portatili.

479.Numero delle lampade di sicurezza.

480.

Lampisteria.

481.482.483.484.485.

Ritiro delle lampade.

486.Ispezioni alla lampisteria.

487.

Lampade di riserva.

488.Uso delle lampade.

489.490.

Capo VII

Impianti elettrici nelle miniere grisutose

Macchinari ed apparecchiature di sicurezza.

491.492.493.494.495.

Accumulatori.

496.Conduttori.

497.498.499.

Interruttori.

500.501.502.503.

Illuminazione.

504.Impianti fissi.

505.

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Trazione elettrica - Idoneità delle locomotive.

506.Trazione a filo.

507.

Trazione ad accumulatori.

508.Impiego dell'elettricità nelle miniere a sviluppo istantaneo di grisù.

509.510.

Sorveglianza e manutenzione.

511.512.513.

Misure per la sicurezza immediata.

514.Lavori sugli impianti elettrici.

515.516.517.

Capo VIII

Trasporti e circolazione del personale

518.Circolazione e trasporto meccanico del personale nei pozzi principali.

519.520.

Impiego di mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna.

521.522.523.523-bis.

Capo IX

Disposizioni varie

Espurgo delle condotte per aria compressa.

524.Cautele in corrispondenza degli sbarramenti.

525.

Divieto di fumo e di accesso al sotterraneo con mezzi di accensione.

526.Impianti elettrici nelle stazioni di eduzione di acque solfidriche.

527.

Capo X

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Squadre di salvataggio

Salvataggio.

528.529.530.531.532.533.

Posti di salvataggio.

534.535.536.537.

Prova degli apparecchi.

538.Associazione fra miniere vicine.

539.

Stazione centrale di salvataggio.

540.Operazioni di salvataggio.

541.

TITOLO XI

Polveri infiammabili

Capo I

Miniere di combustibili fossili

Applicabilità delle norme.

542.Classifica delle miniere a polveri infiammabili.

543.544.545.546.547.

Regolamento interno.

Programmi e condotta dei lavori.

548.Ventilazione.

549.

Illuminazione in atmosfera polverosa.

550.Eliminazione delle polveri.

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551.Mezzi per combattere le polveri infiammabili.

552.

Scistificazione.

553.554.555.

Spargimento delle polveri inerti.

556.Barriere.

557.558.

Innaffiamento.

559.Misure di protezione contro le polveri infiammabili nei cantieri.

560.

Cautele nel tiro delle mine.

561.Condotta delle operazioni contro le polveri.

Personale addetto.

562.

Estensione di altre misure di sicurezza.

563.564.

Registro della scistificazione.

565.Capo II

Miniere di zolfo

566.

TITOLO XII

Incendi e fuochi sotterranei

Capo I

Disposizioni comuni a tutte le miniere

567.568.569.570.571.

Mezzi di estinzione e prevenzione.

572.573.

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574.575.

Capo II

Misure per combattere gli incendi. Manifestazioni di un incendio

576.577.

Attacco diretto degli incendi.

578.Isolamento dell'incendio mediante sbarramenti.

579.580.581.582.583.584.

Capo III

Controllo e classifica delle miniere soggette a fuochi sotterranei

585.586.587.

Misure cautelative.

588.589.590.591.592.593.594.595.596.597.598.599.600.601.602.603.604.605.

TITOLO XIII

Irruzioni d'acqua

606.607.608.

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609.610.611.612.613.614.615.616.

TITOLO XIV

Polveri nocive alla salute dei lavoratori

Misure generali contro le polveri.

617.618.619.620.621.

Perforazione e abbattimento delle rocce con mezzi meccanici.

622.623.624.

Misure di prevenzione in relazione allo sparo delle mine.

625.Circolazione del personale.

626.627.

Inumidimento del materiale di scavo da rimuovere e da trasportare.

628.Trasporto del materiale polverulento.

629.630.

Frantumazione meccanica dei materiali.

631.Manutenzione.

632.633.

Controlli dell'atmosfera.

634.635.636.637.637-bis.

Mezzi individuali di protezione.

638.

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639.TITOLO XV

Minerali radioattivi

640.641.642.643.644.645.646.647.

TITOLO XVI

Controlli medici - Servizio medico aziendale

Salvataggio e pronto soccorso - Igiene Controlli medici e psicotecnici.

648.649.650.651.

Servizio medico aziendale.

652.653.654.655.

Operazioni di salvataggio.

656.657.658.

Obbligo dell'assistenza agli infortunati.

659.Organizzazione del pronto soccorso.

660.661.662.663.664.665.

Organizzazione del pronto soccorso all'interno.

666.Presìdi sanitari.

667.

Acqua potabile.

668.Latrine.

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669.TITOLO XVII

Diffide, denunce, interventi amministrativi vari, ricorsi

670.671.672.673.674.675.676.677.678.679.680.

TITOLO XVIII

Sanzioni

681.682.683.684.685.686.

TITOLO XIX

Disposizioni finali e transitorie

687.687-bis.687-ter.688.689.690.691.692.693.Allegato

D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 (1).Norme di polizia delle miniere e delle cave (2) (3).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, S.O.(2) Il decreto è stato emanato in base alla legge delega 4 marzo 1958, n. 198 . Con D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 , sono statedisposte integrazioni ed adeguamenti delle norme contenute nel presente decreto.(3) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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TITOLO IDisposizioni generali

Capo ICampo di applicazione

1. Le norme di polizia delle miniere e delle cave provvedono a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori,ad assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività dipreminente interesse generale ed a garantire il buon governo dei giacimenti minerari in quanto appartenential patrimonio dello Stato.Tali norme si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessidi ricerca e delle concessioni;

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell' art. 23 del regiodecreto 29 luglio 1927, n. 1443 (4), anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazionidi caricamento di tali prodotti dai piazzali.Non sono soggetti alle disposizioni del presente decreto:

a) i lavori negli stabilimenti non compresi nel ciclo produttivo minerario aventi per oggetto la utilizzazionedei prodotti minerari;

b) le escavazioni di sabbie e ghiaie effettuate in base ad autorizzazione dei competenti organi dello Statonell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge del mare e dei laghi, sempre che i giacimenti di tali sabbie eghiaie non formino oggetto di permesso di ricerca o concessione ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927,n. 1443 (5), modificato con la legge 7 novembre 1941, n. 1360 (6).Nulla è innovato circa la competenza del Ministero dell'interno in materia di tutela della pubblica incolumitàai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 , e del relativo regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, numero 635 (7).

(4) Recante norme di carattere legislativo, per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere.(5) Recante norme di carattere legislativo, per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere.(6) Recante norme in materia di classificazione delle sostanze minerali.(7) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

2. Nei lavori che si svolgono negli impianti di trattamento dei minerali e in quelli connessi con le miniere econ le cave, di cui all'ultimo capoverso dell' art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 198, nonché nei lavori che sisvolgono nelle pertinenze delle miniere, di cui al comma c) dell'articolo l del presente decreto, si applicano,ove non diversamente disposto, le norme emanate in esecuzione della legge 12 febbraio 1955, n. 51 ,contenente delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degliinfortuni e di igiene del lavoro e successive aggiunte o modificazioni.L'applicazione delle norme predette è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio e leattribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro sono devolute al Corpo delle miniere (8).

(8) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

3. Per gli impianti installati nei sotterranei delle miniere e delle cave, qualora non sia diversamente disposto,si applicano le norme di cui:

a) al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , contenente norme per laprevenzione degli infortuni sul lavoro, limitatamente ai seguenti titoli, capi o articoli:

titolo III, capi I, II, con esclusione dell'articolo 54, e III;titolo IV, capo I, con esclusione degli articoli 84 e 94; capo V, limitatamente agli artt. 107, 108, 109,

110; capo VII e capo XIII, limitatamente all'art. 167;

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titolo V, capo I, limitatamente agli articoli 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 e 178;titolo VI, capo IV;titolo XI per quanto pertinente;

b) al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 , contenente norme integrativedi prevenzione degli infortuni sul lavoro, limitatamente al titolo IV e al titolo V, per quest'ultimo per quantopertinente.L'applicazione delle norme predette è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio e leattribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro sono devolute al Corpo delle miniere (9).

(9) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo IICompetenza dell'autorità mineraria

4. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente decreto spetta al Ministero dell'industria e delcommercio che la esercita a mezzo dei prefetti e del Corpo delle miniere.L'ingegnere capo del distretto minerario e l'ingegnere capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario pergli idrocarburi e la geotermia (che nel testo saranno indicati con la denominazione di «ingegnere capo»)provvedono alle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impiantie nella lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere, avvalendosi per le incombenze di ordineigienico-sanitario dei medici delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , esuccessive modificazioni ed integrazioni (10).I sanitari suddetti non possono rifiutare la loro opera e gli Enti, da cui i sanitari stessi dipendono, sono tenutiad agevolare all'ingegnere capo l'esecuzione dei compiti predetti (11).

(10) Comma così sostituito dall' art. 11, L. 30 luglio 1990, n. 221.(11) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

5. Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, i medici nell'espletamento dei compiti loro affidati ai sensidell'articolo precedente, e, quando appositamente incaricati dal Ministro per l'industria ed il commercio, igeologi e i chimici del Corpo stesso hanno diritto di visitare le miniere e le cave. I direttori delle minieree delle cave e il personale dipendente hanno l'obbligo di agevolare tali visite e, quando richiesti, devonofornire ai suddetti funzionari le notizie ed i dati necessari.Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo leattribuzioni ad essi conferite dal presente decreto, sono ufficiali di polizia giudiziaria.Nell'esercizio delle loro funzioni gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere hanno facoltà di richiederel'assistenza della Forza pubblica (12).

(12) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo IIIObblighi degli imprenditori, dei direttori, dei capi servizio e dei sorveglianti - Obblighi dei lavoratori

6. Il titolare deve nominare un direttore responsabile in possesso delle capacità e delle competenzenecessarie all'esercizio di tale incarico sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro.Spetta al direttore responsabile l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative eregolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (13) (14).

(13) Così sostituito dall' art. 20, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(14) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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7. Gli imprenditori di miniere o di cave in quanto dirigano personalmente i lavori, i direttori, i capi servizio,i sorveglianti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, oltre ad attuare le misure di sicurezzapreviste dal presente decreto, devono:

a) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le normeessenziali di polizia mineraria mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti normee, quando non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;

b) fornire, mantenere in buono stato, rinnovare e, quando ciò venga riconosciuto necessariodall'ingegnere capo, aggiornare con i progressi della tecnica i mezzi di protezione individuale previsti dalpresente decreto;

c) disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi diprotezione individuale messi a loro disposizione, adottando, quando ne abbiano i poteri, o proponendo iprovvedimenti disciplinari del caso, fino al licenziamento in tronco, nei confronti dei lavoratori inadempienti(15).

(15) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

8. La coltivazione delle miniere deve essere eseguita secondo le regole della tecnica in modo da nonpregiudicare l'ulteriore sfruttamento del giacimento.Qualora la coltivazione della miniera non venga condotta nei modi di cui al comma precedente, il Ministroper l'industria ed il commercio, su proposta dell'Ingegnere capo, può imporre le prescrizioni del caso (16).Ai fini anzidetti è in facoltà dell'Ingegnere capo di prescrivere per determinate miniere la redazione diprogrammi anche poliennali (17).

(16) Comma così modificato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(17) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

9. I lavoratori devono:a) osservare, oltre le misure previste dal presente decreto, quelle disposte dai loro superiori ai fini della

sicurezza collettiva e individuale;

b) in base agli ordini del direttore, usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi protettivi eindossare gli indumenti di protezione e di lavoro prescritti;

c) segnalare al superiore più vicino le deficienze dei mezzi di sicurezza e di protezione ed ogni eventualecondizione di pericolo rilevata, con l'obbligo, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro possibilità, di eliminareo ridurre dette deficienze o pericoli;

d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senzaautorizzazione;

e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezzapropria e di altri (18).

(18) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo IV

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Delegati alla sicurezza ed all'igiene - Servizio aziendale disicurezza - Comitato aziendale per la sicurezza e l'igiene dei lavori

Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene.10. [Presso ogni miniera o cava che impieghi normalmente almeno 50 operai all'interno nel turno piùnumeroso, deve costituirsi un Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene col compito di coadiuvare ladirezione per l'applicazione delle norme di sicurezza e di igiene attraverso segnalazioni intese a garantirel'incolumità e la salute dei lavoratori] (19).

(19) Abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

11. [Il Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene è composto da tre dipendenti della miniera o cava, deiquali uno eletto dagli operai, l'altro dagli impiegati tecnici della miniera o cava, mentre il terzo è nominatodall'imprenditore.Le elezioni sono effettuate con votazione diretta e segreta e con esclusione di deleghe.I delegati alla sicurezza durano in carica due anni e possono essere confermati] (20).

(20) Abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

12. [Ogni delegato alla sicurezza ed all'igiene deve essere in possesso dei seguenti requisiti:a) età non inferiore ai 30 anni;

b) essere almeno operaio qualificato;

c) anzianità di almeno sette anni nelle lavorazioni minerarie in sotterraneo;

d) anzianità di almeno tre anni nella miniera o nella cava ove esplica le sue mansioni, tranne il caso di

miniera o di cava di più recente apertura;

e) sapere correntemente leggere e scrivere.Se tra i dipendenti della miniera e della cava mancano persone in possesso dei requisiti sopra elencati, siprocede ugualmente alle elezioni e alla designazione, dandone però atto nei relativi verbali] (21).

(21) Abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

13. [Entro dieci giorni dall'avvenuta elezione devono essere comunicati al Distretto minerario i nomi deidelegati eletti e di quello designato dall'imprenditore e devono essere trasmessi gli atti relativi alle elezioni.L'ingegnere capo procede al riscontro degli atti relativi alle elezioni e, riconosciutili regolari, provvede allaconvalida dei delegati, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti] (22).

(22) Abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

14. [I delegati alla sicurezza ed all'igiene hanno il diritto di essere esonerati dal lavoro, ogni settimana, peruna intera giornata lavorativa, al fine di potersi dedicare collegialmente alla visita di lavori ed installazioninell'ambito della miniera o cava.Durante l'esplicazione delle loro funzioni i delegati alla sicurezza ed all'igiene hanno diritto alla retribuzioneda loro normalmente percepita] (23).

(23) Abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

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15. [Il Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene, quando riconosca in atto una violazione alle normedel presente decreto o in genere manchevolezze o deficienze suscettibili di dar luogo a situazioni di pericolonei lavori o negli impianti, le segnala al direttore mediante annotazione sul registro.Le segnalazioni del Collegio sono effettuate a maggioranza, con annotazione del parere dell'eventualedissenziente.Il registro è tenuto, a cura della direzione, nel luogo stesso della miniera o cava, a disposizione del Collegio deidelegati, del Comitato consultivo di cui all'art. 19 del presente decreto, dell'Ingegnere capo e dei funzionaridel Distretto minerario.Entro il termine di tre giorni il direttore, o chi ne fa le veci, appone il suo visto in calce alla segnalazione deidelegati, unitamente ad una sommaria indicazione delle eventuali misure adottate.I delegati o i componenti il Comitato consultivo di cui all'art. 19 hanno diritto di conferire con il funzionariodel Distretto minerario in visita ispettiva alla miniera o alla cava] (24).

(24) Abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

16. [L'ingegnere capo od i funzionari del Distretto minerario, prima di effettuare le visite ispettive nellaminiera o nella cava, prendono visione del registro delle segnalazioni. Dell'avvenuto esame delle segnalazioniè presa nota sul registro] (25).

(25) Abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

17. [La tutela dei componenti del Collegio è assicurata da contratti collettivi da stipularsi entro sei mesidall'entrata in vigore del presente decreto] (26).

(26) Abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Servizio di sicurezza aziendale.18. [Nelle miniere o nelle cave di cui all'art. 10, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto,deve essere costituito un servizio o ufficio di sicurezza aziendale, dipendente direttamente dal direttore edavente per compito lo studio e l'elaborazione della misura di sicurezza che la direzione intende disporre edil controllo della retta applicazione di quelle già disposte] (27).

(27) Abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Comitato aziendale per la sicurezza.19. [Nelle miniere o nelle cave indicate all'art. 10 deve essere costituito un Comitato consultivo aziendaleper la sicurezza e l'igiene dei lavori avente funzioni di organo consultivo della direzione.Il Comitato è presieduto dal direttore e ne fanno parte, in ogni caso, il capo del servizio di sicurezza aziendale,il sanitario del servizio medico ed i delegati alla sicurezza ed all'igiene.I verbali delle riunioni devono essere esibiti ad ogni richiesta dell'ingegnere capo e dei funzionari del Distrettominerario.Il regolamento interno specifica la composizione del Comitato, la durata in carica dei suoi membri e laprocedura dei lavori] (28).

(28) Abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Capo VAddestramento

Orario di lavoro - Retribuzione.

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20. Gli imprenditori di miniere o di cave devono favorire la formazione professionale delle maestranze comeelemento di rilevante importanza ai fini della sicurezza del lavoro.A tal fine essi sono tenuti a collaborare con gli organi dello Stato e con gli appositi Enti pubblici per lo sviluppodell'istruzione professionale e per l'addestramento dei lavoratori dipendenti (29).

(29) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

21. È fatto obbligo di impiegare in posti che comportino autonomia di determinazione o di esecuzione soltantolavoratori che abbiano una formazione appropriata, che sappiano correntemente leggere e scrivere e cheabbiano pratica sufficiente (30).

(30) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Orario di lavoro.22. I contratti collettivi di lavoro devono informarsi al principio che per le lavorazioni in sotterraneo ladistribuzione dell'orario normale di lavoro sia fissato nel modo più appropriato per facilitare il lavoro stesso,diminuire la fatica e migliorare il recupero delle forze durante il riposo (31).

(31) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Retribuzione.23. I contratti collettivi di lavoro devono informarsi al principio che i salari ad incentivo per lavori insotterraneo siano determinati in modo da impedire che lo sforzo per conseguire eventuali maggiorazionisia tale da indurre il lavoratore a non tenere nel massimo conto le esigenze della sicurezza collettiva edindividuale (32).

(32) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

TITOLO IIDenunce. Piani dei lavori. Programmi. Disciplina interna del lavoro. Infortuni

Capo IDenunce di esercizio (33).

24. I lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciati all'autorità di vigilanzacompetente almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa.La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimentoe deve indicare, per ogni luogo di lavoro:

a) gli estremi del titolo minerario o dell'autorizzazione di cava;

b) l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;

c) il nome, cognome e domicilio del direttore responsabile;

d) il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.Nel caso di società regolarmente costituite deve essere indicato il legale rappresentante.Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale (34) (35).

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(33) Intestazione così modificata dall' art. 20, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(34) Così sostituito dall' art. 20, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(35) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

25. Le variazioni che si verificano per il direttore responsabile e per i sorveglianti debbono essere denunciateentro 8 giorni all'autorità di vigilanza competente.Le sostituzioni temporanee dei sorveglianti di durata inferiore a 40 giorni non sono soggette a denuncia madebbono risultare da un ordine di servizio del titolare o del direttore responsabile (36) (37).

(36) Così sostituito dall' art. 20, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(37) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

26. Le qualifiche attribuite al direttore responsabile e ai sorveglianti soggetti alla denuncia debbono risultareaccettate dai singoli interessati mediante controfirma apposta all'atto di denuncia (38) (39).

(38) Così sostituito dall' art. 20, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(39) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

27. In tutte le attività estrattive il direttore responsabile deve essere laureato in ingegneria ovvero in geologiaed abilitato all'esercizio della professione (40).Nelle attività estrattive, per luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno piùnumeroso, il direttore responsabile può essere in possesso di diploma universitario in Ingegneria Ambiente-Risorse ovvero in geologia, o equipollente, o di diploma di perito minerario industriale o equipollente (41).Nelle attività di cui al comma 2, con l'esclusione di quelle condotte mediante perforazione, può anche esserenominato direttore responsabile chi disponga di diploma in discipline tecniche industriali, purché in possessodi formazione specifica nel settore di cui è responsabile, acquisita a seguito della frequenza e del superamentodi corsi.Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoroe della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all' articolo 26 del decretolegislativo n. 626 del 1994, sono definiti i contenuti e la durata dei corsi di cui al comma 3 (42) (43).

(40) Comma così modificato dall' art. 114, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388.(41) Comma così modificato dall' art. 114, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388.(42) Così sostituito dall' art. 20, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(43) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Disposizioni relative alle cave.28. Per le attività estrattive relative a minerali di seconda categoria la denuncia di esercizio di cui all'articolo24 e le eventuali variazioni di cui all'articolo 25 sono trasmesse anche al Comune ove i lavori si svolgonomediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.Quando la cava sia tenuta in esercizio da persone non regolarmente costituite in società, deve esserenominato un rappresentante ai fini del presente decreto e di tutti i rapporti in genere con l'autorità mineraria.Qualora gli interessati non vi abbiano provveduto l'Ingegnere capo fissa un termine di tre mesi. In casodi mancato adempimento si applica la procedura prevista dall'articolo 28, comma 3, del regio decreto 29luglio 1927, n. 1143 (44) (45).

(44) Così sostituito dall' art. 20, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

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(45) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

29. Le qualifiche attribuite al personale direttivo e sorvegliante delle cave soggetto alla denuncia devonorisultare accettate dai singoli interessati mediante controfirma apposta all'atto di denuncia (46).

(46) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

30. Nel caso di variazione del personale dirigente o sorvegliante, ovvero del domicilio dell'imprenditore, sene deve fare denuncia al Comune nel termine di otto giorni (47).

(47) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

31. Su richiesta dell'ingegnere capo devono essere esibiti i titoli e i documenti comprovanti la capacitàtecnica delle persone alle quali è affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori della cava (48).

(48) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

32. Il sindaco trasmette al Distretto minerario, annualmente ed entro il primo mese dell'anno, l'elenco dellecave attive nel Comune con l'indicazione del proprietario, dell'imprenditore e della località dei lavori e, perle cave di nuova apertura, della data della denuncia di esercizio (49).

(49) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo IIPiani dei lavori. Obbligo della compilazione dei piani

33. Per ogni miniera o cava sotterranea devono essere compilati e tenuti aggiornati i piani topografici deilavori. In tali piani, oltre alle gallerie, ai fornelli e ai cantieri di coltivazione, devono essere riportati tutti glielementi significativi per la coltivazione e la sicurezza (50).Tale obbligo è esteso alle lavorazioni a cielo aperto quando ai fini della sicurezza esso sia riconosciutonecessario dall'ingegnere capo.In caso di inadempienza l'ingegnere capo prefigge un termine per la compilazione o l'aggiornamento dei piani.Trascorso inutilmente il termine suddetto, il prefetto su proposta dell'ingegnere capo e sentiti gli interessati,può vietare in tutto o in parte la continuazione dei lavori (51).

(50) Periodo aggiunto dall' art. 53, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(51) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Modalità per la compilazione dei piani.34. La rappresentazione dei lavori sui piani deve essere fatta a mezzo di proiezioni orizzontali quotate edi proiezioni e sezioni verticali.Le proiezioni orizzontali debbono avere una quadratura con lati di 10 cm., uno dei quali deve essere orientatoal nord astronomico.Sui piani debbono essere rappresentati i pozzi, le discenderie e in generale tutte le vie sotterranee, i lavoridi coltivazione in corso e le aree già coltivate le perforazioni con le relative quote. Inoltre debbono essereindicati:

a) l'andamento del giacimento e la natura dei terreni nei quali sono eseguiti i lavori;

b) l'ubicazione dei depositi interni di esplosivi, di locomotive e di combustibili liquidi;

c) i circuiti di ventilazione con la direzione e la portata delle correnti principali e derivate, la posizionedei ventilatori e i dispositivi per la distribuzione e la regolazione dell'aria e gli eventuali sbarramenti diisolamento;

d) il tracciato della rete principale di distribuzione dell'energia elettrica, l'ubicazione delle cabine ditrasformazione e quella degli impianti fissi più importanti;

e) le opere contro gli incendi e le venute d'acqua, la posizione degli impianti di estrazione, degli impiantidi educazione e distribuzione dell'acqua e di compressione dell'aria, nonché le relative condotte;

f) i depositi in sotterraneo di attrezzature di sicurezza, oltre che di indumenti e mezzi di protezione;

g) le costruzioni a giorno sovrastanti ai lavori o prossime ai medesimi, le vie esistenti alla superficie e icorsi d'acqua, nonché i limiti della miniera o della proprietà della cava.Gli elementi di cui all'elencazione precedente sono riportati, ove necessario, in copie del piano topograficogenerale (52).

(52) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

35. I piani sono redatti in scala di 1:500. Tuttavia sono consentiti piani d'insieme redatti in scala non inferiorea 1:200 purché accompagnati dai piani speciali dei cantieri di lavoro nella scala di 1:500 (53).

(53) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

36. I piani sono conservati in luogo della miniera o della cava accessibile in ogni tempo e, a richiesta, sonoesibiti ai funzionari del Corpo delle miniere. Altro esemplare completo di riserva degli stessi piani è conservatoin diverso sito della miniera o della cava e deve essere prontamente reperibile.Sui piani medesimi gli avanzamenti sono tenuti al corrente mensilmente. Sono altresì indicate le viesotterranee abbandonate, i cantieri incendiati nonché le opere eseguite per regolare la ventilazione e perassicurare la protezione dalle acque o dagli incendi (54).

(54) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

37. Entro il mese di marzo di ogni anno, è consegnata al Distretto minerario una copia dei piani topograficiaggiornati fino al 31 dicembre precedente con la firma del direttore e del topografo e può essere ritirata lacopia depositata l'anno precedente, purché i lavori rappresentati in questa siano riprodotti nel nuovo piano.

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In caso di nuovo esercizio la copia dei piani deve essere consegnata al Distretto minerario entro sei mesidall'inizio dei lavori (55).

(55) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Piani di miniere o cave confinanti.38. Quando i lavori sono suscettibili di arrecare pericolo ad una miniera o cava confinante, l'ingegnere capopuò prescrivere che venga eseguito un piano unico da un topografo scelto d'accordo tra le parti, fissandoun termine per la presentazione del piano.In caso di mancato accordo tra le parti e comunque scaduto inutilmente il termine, l'ingegnere capo conprovvedimento definitivo procede alla nomina del topografo ripartendo tra gli interessati l'onere della spesa(56).

(56) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Piani di miniere o cave abbandonate.39. Prima della cessazione o della sospensione dell'esercizio di una miniera o cava sotterranea, i pianiaggiornati dei lavori devono essere consegnati al Distretto minerario.A cura dell'imprenditore il sotterraneo deve essere tenuto in normale manutenzione e accessibile fino ache il Distretto minerario, nel termine di un mese dal ricevimento dei piani, non ne abbia constatata larispondenza (57).

(57) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Visione dei piani.40. I Distretti minerari lasciano prender copia o visione dei piani soltanto ai proprietari ed esercenti in generedelle cave, ai permissionari e concessionari delle miniere e loro procuratori, ed inoltre a chiunque ne abbiaavuto mandato dall'autorità giudiziaria.Quando sia cessata la concessione o scaduto il permesso di ricerca i piani delle miniere possono essereesaminati da chiunque ne faccia motivata richiesta al Distretto minerario (58).

(58) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo IIIProgrammi generali dei lavori e delle coltivazioni nelle miniere.

41. Devono essere presentati al Distretto minerario i programmi generali dei lavori e delle coltivazionida eseguire nelle miniere per periodi almeno annuali, con indicazione di tutti gli elementi utili alla lorovalutazione dal punto di vista della sicurezza (59).

(59) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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42. I piani illustrativi dei programmi devono contenere i riferimenti ai piani topografici e di ventilazionepresentati al Distretto minerario e rappresentare la configurazione topografica del sotterraneo conseguentealla esecuzione dei lavori e delle coltivazioni progettate. Essi devono altresì indicare le vie sotterranee,comprese quelle di comunicazione con la superficie, e i circuiti di areazione principali (60).

(60) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

43. Dalla relazione e dai piani allegati al programma deve risultare:a) la produzione annua prevista;

b) gli effettivi massimi di impiego nel sotterraneo, previsti per il turno più numeroso;

c) le misure preventive contro gli incendi ed il piano di lotta per combatterli;

d) l'organizzazione dei vari mezzi e servizi della miniera per la ventilazione, i trasporti, la circolazione

del personale e l'impiego degli esplosivi.La presentazione al Distretto minerario dei suddetti programmi deve essere effettuata non oltre il mese disettembre che precede il periodo cui il programma si riferisce.I programmi relativi alla difesa antincendi sono comunicati dal Distretto minerario al comando del Corpo deivigili del fuoco competente per territorio.Entro il successivo mese di dicembre l'ingegnere capo segnala, quando occorra, le deficienze di sicurezzariscontrate nei programmi ed invita ad apportarvi le modifiche opportune assegnando un termine nonsuperiore a due mesi.Qualora l'ingegnere capo non ravvisi inconvenienti per la sicurezza dalla realizzazione dei programmi dilavoro esibiti, ne dà comunicazione entro lo stesso termine.Trascorso il termine assegnato ogni ulteriore modifica di rilievo al programma deve essere comunicata unmese prima al Distretto minerario.L'ingegnere capo può, nel termine previsto dal comma precedente, vietare tali modifiche, ove lo giudichinecessario ai fini della sicurezza.I programmi di che trattasi sono impegnativi per l'attuazione delle misure, delle opere, dei lavori e perl'organizzazione dei servizi di sicurezza (61).

(61) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo IVDisciplina interna del lavoro

Requisiti per l'impiego del personale.44. È vietato impiegare per i lavori in sotterraneo persone che non sappiano correntemente leggere escrivere.Possono tuttavia essere assunti o mantenuti in servizio coloro che abbiano già prestato servizio in lavorazionisotterranee per almeno due anni, all'entrata in vigore del presente decreto. Tale requisito è attestato condocumentazione scritta (62).

(62) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Accesso ai lavori.45. È vietato ammettere al lavoro in sotterraneo operai che fino a 50 anni di età non siano statiprecedentemente addetti a lavori analoghi.

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È vietato impiegare in qualità di sorveglianti, di capi squadra, di addetti alla distribuzione degli esplosivi,di addetti alle macchine principali di estrazione e di ricevitori alle stazioni dei pozzi persone di età inferioreai 25 anni (63).

(63) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

46. L'accesso ai lavori ed agli impianti delle miniere e delle cave è vietato al pubblico a mezzo di recintio di appositi avvisi.Gli estranei ai lavori non possono accedere alle miniere e cave o negli impianti connessi senza autorizzazionedella direzione e senza essere accompagnati da persona all'uopo incaricata (64).

(64) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

47. È vietato trattenersi nei sotterranei di una miniera o cava al personale che ha ultimato il proprio turnodi lavoro nonché a persone comunque inoperose, salvo autorizzazione della direzione (65).

(65) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Controllo della presenza degli operai.48. [L'elenco delle persone che al momento si trovano al lavoro in una miniera o cava deve essere esibitoad ogni richiesta dei funzionari del Corpo delle miniere] (66).

(66) Abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Sorveglianza.49. Avuto riguardo alle caratteristiche del sotterraneo ed al numero degli operai presenti il direttore fissa ilnumero minimo di sorveglianti che per ogni turno di lavoro devono essere presenti e reperibili nel sotterraneo(67).

(67) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

50. Per ogni turno di lavoro, i cantieri in cui sono occupati operai devono essere ispezionati almeno unavolta dal sorvegliante (68).Al termine di ogni turno il sorvegliante ha l'obbligo di accertare prima di allontanarsi dalla miniera o cava,che nessun suo dipendente sia rimasto in sotterraneo senza autorizzazione (69).

(68) Vedi, anche, l' art. 27, comma 7, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(69) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Regolamento interno.51. [Nelle miniere o cave ove siano addetti in totale più di 50 operai e comunque in quelle che presentanoparticolari pericoli o complessità riconosciuti dall'ingegnere capo, deve essere redatto un regolamento internocontenente le disposizioni particolari per l'applicazione del presente decreto.Il regolamento predetto è sottoposto all'approvazione dall'ingegnere capo e distribuito agli interessati.Copia di esso deve essere consultabile in luogo frequentato dagli operai] (70).

(70) Abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Registro delle prescrizioni.52. Il direttore deve conservare in originale i provvedimenti del prefetto e dell'ingegnere capo curandone latrascrizione in registro da tenersi sul posto di lavoro (71).

(71) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo VInfortuni (72)

Denuncia degli infortuni e dei pericoli di danno.53. [I lavoratori sono tenuti a segnalare al più presto alla direzione ogni infortunio, anche se di piccola entitàloro occorso in occasione del lavoro] (73).

(72) Il Capo V del Titolo II è stato abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(73) Il Capo V del Titolo II è stato abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

54. [Il direttore denuncia al Distretto minerario ogni infortunio avvenuto nelle miniere, nelle cave o negliimpianti che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a trentagiorni.La denuncia deve essere fatta entro due giorni e deve essere corredata da certificato medico.Se si tratta di infortunio mortale la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro 24 ore.Se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in trenta giorni, deve essere fattadenuncia al Distretto minerario entro la settimana successiva con documentazione medica. La denuncia èaccompagnata da una relazione sulle cause e circostanze dell'infortunio.Debbono essere altresì comunicati al Distretto minerario tutti gli infortuni causati da emanazioni di gasinfiammabili, tossici o altrimenti nocivi, da accensione o scoppio di gas o di polveri, da fuochi, incendi oda allagamenti.Dei detti incidenti deve darsi comunicazione anche al comando del Corpo dei vigili del fuoco.Deve essere data comunicazione al Distretto minerario di qualsiasi fatto o manifestazione sospetta chemetta in pericolo la sicurezza delle persone o dei giacimenti. Il Distretto minerario dispone per gli opportuniaccertamenti] (74).

(74) Il Capo V del Titolo II è stato abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Inchiesta sugli infortuni.55. [Il funzionario del Corpo delle miniere incaricato della constatazione di un infortunio accerta, assistitodal comandante del Corpo dei vigili del fuoco o da un ispettore da lui delegato, le circostanze che lo hannodeterminato, raccoglie le testimonianze e redige processo verbale che è sottoscritto dal direttore o da chine fa le veci e dai testimoni sentiti.Il verbale, completato con una relazione sulle cause dell'infortunio redatta dallo stesso funzionarioverbalizzante, viene trasmesso a cura dell'ingegnere capo all'autorità giudiziaria ed al prefetto] (75).

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(75) Il Capo V del Titolo II è stato abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

56. [Senza pregiudizio dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e dell'autorità di pubblica sicurezza, lo statodelle cose nel luogo di un infortunio non può essere mutato fino all'arrivo del funzionario del Corpo delleminiere, salvo il caso di pericolo per la sicurezza delle persone o della lavorazione] (76).

(76) Il Capo V del Titolo II è stato abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Registrazione e statistica degli infortuni.57. [Entro i primi cinque giorni di ogni mese la direzione della miniera o della cava trasmette al Distrettominerario un prospetto riassuntivo degli infortuni verificatisi nel mese precedente che abbiano causato lesioniguaribili oltre i tre giorni. Tale prospetto deve essere trasmesso anche se negativo] (77).

(77) Il Capo V del Titolo II è stato abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

58. [Presso ogni miniera o cava è tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortunioccorsi ai lavoratori dipendenti, compreso il personale dirigente e sorvegliante, che comportino una assenzadal lavoro superiore ai tre giorni, incluso quello dell'evento.In detto registro sono indicate il nome, cognome e qualifica dell'infortunato, la causa e le circostanzedell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.Il registro infortuni è tenuto a disposizione dei funzionari del Corpo delle miniere sul luogo del lavoro] (78).

(78) Il Capo V del Titolo II è stato abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

59. [Il Ministero dell'industria e del commercio provvede alla rilevazione, elaborazione e pubblicazione distatistiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei lavoratori delle miniere e delle cave.Sono comunicate al Distretto minerario, nei termini e con le modalità stabilite dal Ministero dell'industria edel commercio, le malattie professionali verificatesi, nonché ogni elemento ritenuto necessario allo studiodel fenomeno infortunistico nelle miniere e nelle cave] (79).

(79) Il Capo V del Titolo II è stato abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

TITOLO IIIRicerca e coltivazione mediante perforazioni

Capo IDisposizioni generali

Approvazione dei programmi di perforazione - Denunce.60. I titolari di permesso di prospezione, di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione peridrocarburi liquidi e gassosi nonché per fluidi geotermici o gas diversi dagli idrocarburi, prima dell'inizio diogni perforazione superiore a 200 m di profondità sono tenuti ad inviare all'autorità di vigilanza competente,per l'autorizzazione alla perforazione, il relativo programma, mediante lettera raccomandata con avviso diricevimento (80) (81).Il programma di perforazione contiene le previsioni sulla profondità da raggiungere, l'indicazionedell'impianto di trivellazione da impiegare, della forza motrice prevista, del programma di tubaggio e diogni altro elemento di rilievo per l'esecuzione dell'opera. Esso è corredato da un piano topografico in scalanon minore a 1:2000 con l'indicazione della denominazione che contraddistingue il pozzo, delle coordinategeografiche relative all'ubicazione e della quota della perforazione (82).[Analoga istanza è inoltrata all'Ingegnere capo del Distretto minerario nel caso di perforazione per vaporiendogeni, gas diversi dagli idrocarburi ed acque termali o minerali, per profondità superiori a 200 m] (83).

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Tali obblighi non sussistono per le perforazioni per scopi geofisici, salvo il disposto dell'art. 66 (84).La Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o il Distretto minerario, nell'ambito dellerispettive competenze, per ragioni di tutela del giacimento o per altri motivi di sicurezza, può prescrivereche sia variata l'ubicazione della perforazione (85).Trascorsi quindici giorni dalla data di spedizione della istanza senza che gli uffici competenti abbianocomunicato le proprie decisioni, il programma di perforazione si intende approvato (86).

(80) Comma così sostituito dall' art. 65, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(81) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.(82) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.(83) Comma abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(84) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.(85) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.(86) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

61. Quando si intenda effettuare una perforazione meccanica per sostanze minerali solide a profonditàsuperiore a 200 m. deve esserne fatta preventiva denunzia al Distretto minerario.La denuncia è accompagnata da un piano topografico e da un'esposizione del programma della perforazione(87).

(87) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Distanza delle perforazioni.62. Sono subordinate ad autorizzazione del prefetto le perforazioni per ricerca o coltivazione di sostanzeminerali diverse dagli idrocarburi liquidi o gassosi, dai vapori endogeni o dai gas non idrocarburi da eseguirsia distanze, misurate in senso orizzontale, minori di:

a) 10 m.:da strade di uso pubblico non carrozzabili;da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;

b) 20 m.:da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade o tramvie;da elettrodotti, linee telegrafiche e telefoniche e da teleferiche;da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;da ferrovie;da opere di difesa dei corsi d'acqua, da dighe da sorgenti ed acquedotti;da oleodotti e gasdotti;da costruzioni dichiarate monumenti nazionali (88).

(88) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

63. Sono subordinate ad autorizzazione del prefetto le perforazioni per ricerca o coltivazione di idrocarburiliquidi e gassosi, di vapori endogeni e di gas diversi dagli idrocarburi, da effettuarsi a distanze minori di:

a) 30 m.:nei casi di cui alla lettera a) del precedente articolo;

b) 50 m.:

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nei casi di cui alla lettera b) del precedente articolo, salvo che per le opere di difesa dei corsi d'acqua;c) 100 m.:

dalle opere di difesa dei corsi d'acqua (89).

(89) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

64. Le autorizzazioni di cui agli articoli 62 e 63 sono concesse caso per caso, quando le esigenze dellasicurezza lo consentano, con decreto del prefetto, sentito l'Ufficio minerario competente e, quando occorra,gli altri organi interessati dello Stato, la Provincia e i Comuni interessati.L'autorizzazione a perforare a distanza minore di 100 m. dalle opere di difesa dei corsi d'acqua può essereaccordata solo quando si tratti di perforazione da eseguire tra l'argine ed il corso d'acqua e comunque perdistanze non inferiori a 30 m.La distanza della perforazione dalle opere elencate nell'art. 63 non deve risultare inferiore all'altezza dellatorre di perforazione.Il decreto di autorizzazione impone il versamento di una cauzione per i danni ai quali la perforazione possadar luogo (90).

(90) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

65. Il prefetto, su proposta dell'Ufficio minerario competente e sentiti gli interessati, può disporre condecreto, in casi particolari, che le perforazioni siano eseguite a distanze maggiori di quelle previste dagliarticoli 62 e 63, quando riconosca che esse siano insufficienti ai fini della sicurezza (91).

(91) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

66. Per le perforazioni a scopo di indagini geosismiche nelle quali sono impiegate cariche di esplosivo superioria 100 kg., si applicano le disposizioni di cui all'art. 60.Fuori dell'area di un permesso o di una concessione non possono essere eseguite perforazioni senzaautorizzazione del prefetto.Il prefetto provvede, in via definitiva, sentito l'Ufficio minerario competente, e, se del caso, altri organi delloStato, nonché la Provincia ed i Comuni interessati, dando le opportune prescrizioni ai fini della sicurezza (92).

(92) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Giornale di sonda.67. Per ogni perforazione di cui agli artt. 60 e 61 è tenuto un giornale di sonda nel quale sono annotatigiornalmente il diametro del foro, gli avanzamenti conseguiti, la natura dei terreni attraversati, le tubazionidi rivestimento poste in opera, le chiusure d'acqua e ogni altra operazione eventualmente eseguita ele manifestazioni incontrate, anche se trattasi di sostanze diverse da quelle per le quali è eseguita laperforazione. Nel giornale di sonda deve essere registrato ogni incidente di perforazione occorso.I campioni delle rocce attraversate e delle sostanze minerali incontrate debbono essere conservati finoalla fine della perforazione e non possono essere distrutti o dispersi prima di sei mesi dal termine dellatrivellazione senza autorizzazione del competente Ufficio minerario.Il giornale di sonda ed una parte di ciascun campione debbono, a richiesta, essere messi a disposizione delpredetto Ufficio minerario (93).

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(93) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Chiusura delle falde acquifere.68. Nelle perforazioni per ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, vapori endogeni e gas diversidagli idrocarburi, acque termali e minerali, i fluidi diversi da quelli ricercati o coltivati devono essere isolatinei loro orizzonti.Almeno 48 ore prima di procedere ad operazioni di chiusura delle acque, il direttore ne dà avviso all'Ufficiominerario competente (94).

(94) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Manifestazioni di idrocarburi o vapori.69. Il rinvenimento di idrocarburi o di sostanze minerali e fonti di energia, fra quelle indicate nel secondocomma dell' art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni, deve esseredenunciato al competente Ufficio minerario entro quindici giorni, mediante lettera raccomandata con avvisodi ricevimento.L'Ufficio predetto impartisce in via definitiva le prescrizioni dirette a contenere i fluidi nei loro orizzonti primache venga rimosso l'impianto di perforazione e recuperate anche parzialmente le tubazioni di rivestimento (95).

(95) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Ultimazione delle perforazioni.70. Entro trenta giorni dall'ultimazione della perforazione deve essere inviato all'Ufficio minerario competenteil profilo geologico del foro corredato da grafici e notizie relative alle operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti(96).

(96) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Perforazioni all'interno dei sotterranei.71. Le norme del presente capo non si applicano alle perforazioni eseguite all'interno dei sotterranei delleminiere o delle cave.Tuttavia deve essere data notizia al Distretto minerario delle caratteristiche delle perforazioni, dei terreniattraversati e dei risultati ottenuti.Alle perforazioni di lunghezza superiore ai 100 m. si applicano le disposizioni dell'art. 67 (97).

(97) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo II[Disposizioni particolari per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi] (98)

Torre o antenna di perforazione.

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72. Una tabella indicante la portata nominale della torre di perforazione deve essere apposta sul piano sonda.Nel documento di sicurezza e di salute devono essere indicati i provvedimenti necessari affinché l'operatoreall'argano possa conoscere in ogni momento il tiro massimo applicabile.Il datore di lavoro determina i sistemi e tipi di protezione dalle cadute dei lavoratori operanti su scale, pianie luoghi strutturalmente particolari della torre di perforazione, che garantiscano una protezione efficace intutte le condizioni di lavoro.In particolare, il piano sonda deve essere protetto con balaustre fisse, tranne sulle aperture che danno sulparco tubi e in corrispondenza degli scivoli di emergenza, dove devono essere apposte protezioni amovibilia seconda delle esigenze di lavoro.L'impianto deve essere comunque dotato di dispositivi per la pronta discesa del pontista in condizioni disicurezza in caso di emergenza, quali un cavo di discesa. In tal caso, non devono essere frapposti ostacolilungo il percorso del cavo fino al punto d'arrivo, che deve essere tenuto sgombro da materiali o altro.Le misure di prevenzione di cui ai commi precedenti sono riportate nel documento di sicurezza e di salute.La torre di perforazione deve essere collegata elettricamente a terra (99) (100).

(98) Dizione abrogata dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(99) Così sostituito dall' art. 65, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(100) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Motori.73. I tubi di scappamento dei motori a combustione interna devono essere prolungati fino a portare lo scaricodel gas all'esterno della tettoia di ricovero del macchinario e in ogni caso ad almeno 10 m. dal foro di sonda.Essi devono essere muniti di dispositivo tagliafiamma.Le condotte di aspirazione devono essere munite di dispositivi di sicurezza contro ritorni di fiamma (101).

(101) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

74. I serbatoi per deposito di carburante non devono essere ubicati a meno di 30 m. dal centro del pozzoné a meno di 20 m. dagli scappamenti dei motori e dai gruppi elettrogeni. Distanze minori, su richiestamotivata del titolare, possono essere consentite dall'autorità di vigilanza, purché siano adottate misure disicurezza equivalenti (102) (103).

(102) Così modificato dall' art. 82, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(103) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Installazioni elettriche e di illuminazione.75. [Le installazioni elettriche e di illuminazione poste entro trenta metri dal centro del pozzo devono esseredi tipo antideflagrante] (104).

(104) Abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

76. In ogni cantiere deve trovarsi a conveniente distanza dal foro un interruttore generale che tolga tensioneall'intero impianto elettrico al servizio della perforazione.Le linee che alimentano i dispositivi contro le eruzioni libere non devono essere comandate dal suddettointerruttore (105).

(105) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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77. All'illuminazione deve provvedersi mediante impianto elettrico.[Tuttavia, nel caso di cantieri di produzione, quando lo consenta la sicurezza delle persone e delle cose,la Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi può con proprio provvedimento consentirel'illuminazione a gas o con altri sistemi] (106) .Devono essere disponibili lampade elettriche portatili di sicurezza in numero almeno pari a quello degli operaipresenti nel turno (107).

(106) Comma abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(107) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Circolazione del fango nelle perforazioni rotary.78. Le vasche di circolazione del fango devono essere direttamente accessibili sia dal piazzale sia dal pianodi sonda (108).

(108) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

79. L'impianto di circolazione deve disporre di almeno due pompe per il fango.In caso di avarie che comportino la circolazione con l'uso di una sola pompa, le operazioni di perforazionepossono proseguire solo per pozzi di sviluppo qualora la conoscenza delle condizioni stratigrafiche egiacimentologiche, in base a quanto specificato nel documento di sicurezza e di salute e nel programma diperforazione, permetta di escludere ogni rischio derivante dall'eventuale arresto accidentale della pompaattiva; in tal caso il datore di lavoro ne dà comunicazione all'autorità di vigilanza competente (109).La vasca di circolazione del fango connessa con l'aspirazione delle pompe deve essere munita di indicatoredi livello (110).

(109) Comma così sostituito dall' art. 69, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(110) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

80. Le installazioni devono essere eseguite in modo da consentire la degassazione e la correzione del fangosenza interrompere la circolazione (111).

(111) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

81. In cantiere devono essere predisposte riserve di fango in quantità pari almeno al 50 per cento di quellacontenuta nel pozzo.Devono altresì essere disponibili acqua e materiali in modo da assicurare l'eventuale sostituzione completadel fango in circolazione (112).

(112) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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82. Il titolare prevede:a) le misure di controllo del fango e a testa pozzo in riferimento alle diverse situazioni operative;

b) i provvedimenti di sicurezza in caso di comportamenti anomali del pozzo, con l'indicazione del

personale incaricato di attuare le procedure;

c) un piano di emergenza per far fronte ad avvenute eruzioni di fluidi di strato indicando modalità diintervento, mezzi da coinvolgere, servizi e personale da utilizzare.Il direttore responsabile in caso di avvenuta eruzione ne dà immediata comunicazione all'autorità diprotezione civile e all'autorità di vigilanza. L'autorità di protezione civile provvede al coordinamento delleoperazioni necessarie a fronteggiare l'evento con riferimento alla tutela della pubblica incolumità, avvalendosidell'autorità di vigilanza per gli interventi di natura tecnica necessari alla messa in sicurezza del luogo dilavoro interessato ed alla ripresa del controllo del pozzo (113) (114).

(113) Così sostituito dall' art. 66, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(114) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Attrezzature contro le eruzioni libere negli impianti rotary.83. Le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni libere devono constare di dispositivi atti ad operare lachiusura del pozzo in ogni condizione operativa.Per le attività di perforazione per idrocarburi, deve essere previsto in particolare il montaggio di un sistemaa ganasce trancianti con dispositivo di comando doppio, nonché le relative modalità di azionamento.I comandi, oltre che sul piano sonda, devono essere dislocati lungo una delle vie di fuga o in altro luogoopportuno stabilito dal titolare.Ciascun impianto di perforazione deve essere corredato di tali attrezzature, le quali devono essere poste inopera previa cementazione dalla tubazione di ancoraggio. Durante le manovre della batteria di aste, dellatubazione di rivestimento, di attrezzi o di altri apparecchi, devono essere disponibili sul piano sonda testedi chiusura per le aste o per le tubazioni di manovra.L'eventuale linea elettrica per l'azionamento delle attrezzature contro le eruzioni deve essere collegata ancheall'impianto elettrico di emergenza, ove esistente (115) (116).

(115) Così sostituito dall' art. 66, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(116) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

84. Le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni libere devono essere munite di dispositivi di azionamentoservo-meccanico o, consentendolo il congegno meccanico, di dispositivi per l'azionamento a mano.I comandi devono essere ubicati in punti facilmente accessibili e quelli a mano devono essere rapidamenteazionabili.Il quadro dei comandi per l'azionamento servo-meccanico deve chiaramente recare la dicitura di «aperto»o «chiuso» di ciascuna leva o valvola di manovra.L'eventuale linea elettrica per l'azionamento delle attrezzature di sicurezza deve essere indipendente da ognialtro circuito (117).

(117) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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85. Le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni libere e le relative linee devono essere sottoposte a provedi tenuta dopo la loro installazione secondo modalità stabilite dal titolare. I risultati sono annotati sul giornaledi sonda.Le attrezzature di cui al comma 1 sono sottoposte a periodiche manutenzioni e revisioni per verificarne lostato di usura e deterioramento.In ogni caso tale controllo deve essere eseguito prima della messa in posto in ogni nuovo luogo di lavoro.Gli esiti sono annotati nel giornale di sonda (118) (119).

(118) Così sostituito dall' art. 66, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(119) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

86. Almeno tre persone della squadra di turno devono essere in grado di manovrare i dispositivi perl'azionamento delle attrezzature di sicurezza (120).

(120) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Manovre negli impianti rotary.87. Durante le manovre della batteria di aste, della tubazione di rivestimento, di attrezzi o di altri apparecchi,devono essere disponibili sul piano di sonda teste di chiusura per le aste o per le tubazioni di manovra (121).

(121) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Cementazioni.88. La cementazione della tubazione di ancoraggio deve essere effettuata fino alla superficie (122).

(122) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

89. Devono essere eseguite prove o controlli sulla riuscita delle cementazioni delle tubazioni di rivestimento,secondo le modalità stabilite nel documento di sicurezza e di salute; il metodo impiegato ed i risultati ottenutisono annotati sul giornale di sonda (123) (124).

(123) Così sostituito dall' art. 68, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(124) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

90. Prima di perforare i tappi di cementazione delle tubazioni di rivestimento, deve essere effettuata unaprova a pressione dopo il montaggio dell'attrezzatura di sicurezza contro le eruzioni libere (125).

(125) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Protezione individuale.91. Il personale in servizio nel cantiere deve sempre fare uso dell'elmetto e, quando occorra, di calzature,guanti, occhiali, maschere e indumenti adatti alle particolari condizioni di lavoro (126).

(126) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

92. Sul piano di sonda devono trovarsi soltanto gli operai addetti alle operazioni in corso.Il pontista, durante il lavoro sul ballatoio, deve fare uso di cintura di sicurezza.All'inizio di un «tipo» per svincolo di aste o tubazioni bloccate deve rimanere sulla sonda soltanto chi effettuala manovra dell'argano ed eventualmente un aiutante (127).

(127) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

93. Il personale di sonda qualificato deve essere sottoposto a visite mediche semestrali per accertarnela particolare idoneità psico-fisica. I referti relativi devono essere esibiti ad ogni richiesta della Sezionedell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi (128).

(128) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Provvedimenti contro gli incendi.94. Nell'intorno dei pozzi e nei luoghi ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato la possibilità di accumulodi gas, ed in ogni caso entro le aree pericolose è vietato accendere fuochi, usare lampade a fiamma libera,fumare e portare fiammiferi o altri mezzi di accensione e tenere accumuli di materiali combustibili (129) (130).I divieti predetti debbono essere resi manifesti mediante avvisi da affiggere in luoghi ben visibili (131).[Qualora si tratti di pozzo di produzione munito di gabbia metallica di protezione, la competente Sezionedell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi può consentire di ridurre fino alla metà la distanza di cuial primo comma] (132).Le operazioni indispensabili all'esecuzione ed all'esercizio del pozzo che comportino l'impiego di fiamme qualisaldature, tagli e simili, sono consentite con le modalità stabilite per iscritto dal datore di lavoro; durantetali lavori deve essere sempre disponibile sul posto un estintore (133) (134).

(129) Comma così modificato dall' art. 81, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(130) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.(131) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.(132) Il comma 3 dell'art. 94 e l'art. 95 sono stati abrogati dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(133) Comma così modificato dall' art. 81, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(134) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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95. [Ogni impianto di perforazione deve essere dotato di almeno cinque estintori di tipo e potenzialitàriconosciuti adeguati dalla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi in relazione all'usospecifico cui sono destinati.Ogni pozzo in produzione deve essere dotato di almeno due estintori.La direzione del cantiere deve curare l'addestramento del personale addetto ai pozzi sull'uso degli estintorie sulla lotta contro gli incendi] (135).

(135) Il comma 3 dell'art. 94 e l'art. 95 sono stati abrogati dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Serbatoi di miniera.96. Il progetto dell'impianto destinato alla raccolta ed allo smistamento degli idrocarburi direttamenteprovenienti dai campi di produzione è sottoposto all'approvazione della Sezione dell'Ufficio nazionaleminerario per gli idrocarburi.Il progetto è approvato con provvedimento definitivo se riconosciuto adeguato alle esigenze della sicurezzaed a quelle inerenti alla produzione dei pozzi serviti.L'obbligo della presentazione del progetto non sussiste per i serbatoi isolati di capacità non superiore ai 20cmc per i liquidi e 10 mc per i gas (136).

(136) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

97. È vietato depositare gli idrocarburi liquidi rinvenuti in scavi in terra non rivestiti e in recipienti suscettibilidi perdite, fughe ed evaporazioni che possono determinare incendi (137).

(137) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

98. È vietato accedere all'interno dei serbatoi prima che gli stessi siano stati completamente vuotati, isolatidalle condutture e bonificati.Le operazioni predette sono eseguite sotto la sorveglianza di personale responsabile (138).

(138) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Comunicazioni.99. Sono tenuti a disposizione della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, ed a richiestatrasmessi in copia, i diagrammi rilevati nei pozzi per idrocarburi, nonché, e fino al termine della perforazione,insieme con i campioni di idrocarburi, anche quelli delle acque di strato ottenuti durante le prove.I risultati delle analisi sono comunicati alla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi (139).

(139) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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100. Deve essere dato avviso immediato alla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburidelle eruzioni libere o degli incidenti di perforazione che mettano in pericolo i lavori, nonché degli incendiai pozzi o serbatoi.Analogo obbligo sussiste in caso di incidenti di perforazione e di ogni altro evento che possa provocaresostanziali modifiche nello svolgimento dei lavori (140).

(140) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

101. Quando sia ultimata la perforazione deve esserne data comunicazione entro 30 giorni alla Sezionedell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi con la specificazione dei risultati.Dell'inizio della produzione deve essere data preventiva comunicazione alla predetta Sezione (141).

(141) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Coltivazione dei giacimenti.102. La coltivazione deve essere condotta secondo i dettami della buona tecnica per quanto riguardal'ubicazione e lo spaziamento dei pozzi, l'utilizzazione dell'energia del giacimento e la estrazione,eventualmente anche con l'applicazione di metodi di recupero secondario, per conseguire la tutela delgiacimento ed il maggiore recupero finale compatibile con l'esigenza economica (142).

(142) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Dispersioni.103. Si devono adottare accorgimenti atti ad impedire la dispersione sul terreno di olio, acqua salata, fluidodi circolazione, residui e spurghi di serbatoio e lo scarico non necessario dei gas nell'atmosfera.È fatto altresì divieto di scaricare prodotti o residui infiammabili in corsi d'acqua, specchi di acqua e supubbliche strade (143).

(143) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

TITOLO IVEscavazioni a cielo aperto e sotterranee

Capo IDistanze - Autorizzazioni - Cauzione

104. Senza autorizzazione del prefetto sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanzeminerali a distanze minori di:

a) 10 m.:da strade di uso pubblico non carrozzabili;da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;

b) 20 m.:da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie;da corsi d'acqua senza opere di difesa;

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da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni diteleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;

da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;c) 50 m.:

da ferrovie;da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;da oleodotti e gasdotti;da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Le distanze predette s'intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione (144).

(144) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

105. L'autorizzazione è accordata con decreto, quando le condizioni di sicurezza lo consentano, sentitol'ingegnere capo ed altri organi interessati dello Stato, la Provincia ed i Comuni (145).

(145) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

106. Il prefetto, su proposta dell'ingegnere capo e sentiti gli interessati, può disporre con decreto che gliscavi siano mantenuti a distanze superiori a quelle indicate nell'art. 104, nei limiti riconosciuti appropriatialle esigenze della sicurezza in rapporto alle caratteristiche dei terreni e dei luoghi.Analoga misura può essere adottata dal prefetto su istanza delle pubbliche Amministrazioni o di privatisentito il Distretto minerario e gli interessati (146).

(146) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

107. Le lavorazioni sotterranee devono essere condotte in modo da non compromettere la sicurezza di:ponti e viadotti di strade carrozzabili, di autostrade e tramvie;ferrovie adibite al trasporto di persone;opere di difesa rigide dei corsi d'acqua, dighe di ritenuta;edifici pubblici ed edifici privati non disabitati;costruzioni dichiarate monumenti nazionali;sostegni di elettrodotti a tensione pari o superiore a 10.000 V;acquedotti destinati al servizio pubblico e relative opere di difesa e serbatoi;oleodotti e gasdotti;altre opere di riconosciuto interesse pubblico o il cui danno possa mettere in pericolo l'incolumità delle

persone (147).

(147) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

108. Nei confronti delle opere di cui all'articolo precedente non possono eseguirsi senza l'autorizzazione delprefetto coltivazioni minerarie in sotterraneo a distanze inferiori:

al doppio della differenza di quota tra i lavori di coltivazione e le opere da tutelare, quando si tratti diterreni sciolti o compressibili, quali argille, sabbie e simili;

ai due terzi della suddetta differenza di quota nel caso di terreni costituiti da rocce lapidee.L'autorizzazione è accordata con decreto secondo le modalità e le condizioni citate all'articolo 105 (148).

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(148) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

109. Il disposto dell'articolo precedente non si applica alle escavazioni per gallerie, pozzi e fornelli singoliné si applica quando si tratti di terreni costituiti da roccia lapidea e lo spessore verticale della parte coltivatasia ovunque inferiore a 1/20 della profondità nel caso di coltivazione senza ripiena o ad 1/4 della profonditànel caso di coltivazione con ripiena (149).

(149) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

110. Il prefetto, su proposta dell'ingegnere capo e sentiti gli interessati, quando abbia fondati motivi diritenere che le distanze stabilite dall'art. 108 non siano sufficienti a tutelare la sicurezza delle opere di cuiall'art. 107, può, in casi particolari, disporre con suo decreto che le distanze stesse siano aumentate nei limitiriconosciuti appropriati alle esigenze della sicurezza in rapporto alle caratteristiche dei terreni e dei luoghi (150).

(150) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

111. Le pubbliche Amministrazioni ed i privati che abbiano fondati motivi di ritenere che gli scavi insotterraneo per estrazione di sostanze minerali, ancorché eseguiti nel rispetto delle distanze stabilite dalpresente decreto, possano arrecare rilevante pregiudizio a luoghi ed opere diversi da quelli di cui all'art. 107,possono chiedere che il prefetto prescriva le necessarie distanze. Il prefetto provvede con decreto sentiti ilDistretto minerario e gli interessati (151).

(151) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

112. In caso di inosservanza del disposto degli artt. 104 e 107 l'ingegnere capo può ordinare la sospensionedei lavori.Analogamente l'ingegnere capo dispone in caso di danni arrecati ai luoghi ed alle opere di cui all'art. 104nonostante l'osservanza delle distanze prescritte dal presente decreto (152).

(152) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

113. Per il risarcimento dei danni che potrebbero derivare dai lavori a cielo aperto o in sotterraneo, il prefetto,sentiti l'ingegnere capo e gli interessati, può imporre una cauzione.Ogni contestazione nella misura della cauzione è decisa dall'autorità giudiziaria.Quando è stata imposta una cauzione, il versamento relativo è condizione necessaria per l'inizio e la ripresadei lavori sospesi (153).

(153) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Capo IIEscavazioni a cielo aperto

Ripari114. Gli scavi delle lavorazioni a cielo aperto che presentano pericoli per la sicurezza delle persone o deltraffico debbono essere protetti con ripari collocati alla distanza di almeno un metro dal ciglio superiore delloscavo stesso e ciò anche all'atto della sospensione o dell'abbandono dei lavori.Se la zona in cui si trovano gli scavi è molto estesa e poco frequentata è sufficiente disporre nei luoghi chevi adducono cartelli ammonitori.Nel caso di cave, quando l'imprenditore non abbia adempiuto alla norma del precedente comma e la cavasia tornata in disponibilità del proprietario, questi deve provvedere, salvi i diritti di rivalsa (154).

(154) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Piazzali.115. Ogni escavazione a cielo aperto deve essere provvista di un adeguato piazzale. Tale obbligo non sussistedurante la fase di apertura della cava, o quando trattasi di coltivazioni ad imbuto (155).

(155) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

116. Il piazzale deve essere tenuto sgombro da ogni materiale per un'ampiezza tale da consentirel'immediato allontanamento del personale in caso di pericolo.I treni di vagoncini stazionanti parallelamente alle fronti di abbattimento debbono presentare, a distanzanon maggiore di 10 m., passaggi liberi per vie di scampo al personale (156).

(156) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Ispezioni alle fronti.117. Prima dell'inizio di ogni turno di lavoro, nonché successivamente allo sparo delle mine o a forte pioggiao a disgelo, le fronti interessate dai lavori devono essere ispezionate dal personale di sorveglianza peraccertare che non sussistano pericoli (157).

(157) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Terreni di copertura.118. La coltivazione dei materiali utili si può effettuare soltanto quando i terreni di copertura checostituiscono motivo di pericolo siano stati asportati per una distanza non inferiore a 1,50 m. dal ciglio dellafronte di abbattimento dei materiali utili.Tale distanza deve essere adeguatamente aumentata se l'altezza e la possibilità di frammenti delle materiedi copertura lo rendano necessario.L'asportazione delle materie di copertura, qualora non sia eseguita con mezzi meccanici, è fatta con taglidall'alto in basso, a scarpata o, se occorre, a gradini (158).

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(158) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Fronti di abbattimento.119. È vietato tenere a strapiombo le fronti di escavazione.Quando le stratificazioni o le naturali fratture della roccia rendano gli strapiombi inevitabili, o quando la naturadella roccia renda comunque malsicuro il fronte di cava, la coltivazione deve essere condotta procedendodall'alto in basso con gradini di alzata riconosciuta idonea dall'ingegnere capo, oppure con l'impiego di altrimezzi atti ad evitare ogni pericolo e riconosciuti idonei dallo stesso ingegnere capo (159).

(159) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Lavori su fronti ripide.120. Coloro che sono addetti o accedono a lavori sul ciglio di cava o su fronti inclinate più di 40° devonoassicurarsi a mezzo di cinture, o bretelle o con altro sistema idoneo, ad una fune a sua volta assicuratasaldamente.Nelle stesse lavorazioni gli addetti devono portare l'elmetto (160).

(160) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Escavazioni meccaniche.121. Qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza del frontestesso non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice.L'ingegnere capo può consentire che il limite suddetto sia superato quando per l'idoneità dei mezzi impiegati,la sicurezza sia ugualmente tutelata.In tal caso l'imprenditore deve disporre una recinzione in modo che nessuno possa avvicinarsi al ciglio delloscavo.Prima che l'escavatrice sia messa in moto si deve dare un segnale acustico e gli operai non devono trattenersientro il raggio d'azione degli organi in movimento (161).

(161) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Escavazioni limitrofe.122. Nelle escavazioni a cielo aperto i diaframmi eventualmente lasciati fra due lavorazioni contigue, anchese effettuate da imprenditori diversi, devono avere spessore sufficiente a resistere alle spinte del materialeche eventualmente fosse accumulato a ridosso degli stessi diaframmi.Se due escavazioni condotte da differenti imprenditori avanzano l'una verso l'altra pervenendo ad undiaframma che non offra sufficiente garanzia di stabilità, l'ingegnere capo può ordinare che tale diaframmasia abbattuto mediante lavori disposti in comune (162).

(162) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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123. Se il piazzale di un'escavazione è sovrastante a quello di un'altra, i lavori debbono essere condotti inmodo da impedire la caduta accidentale di materiali nell'escavazione sottostante.Qualora si tratti di imprese diverse debbono essere presi accordi per regolare lo sparo delle mine.Quando le misure adottate non soddisfino alle esigenze della sicurezza, l'ingegnere capo impone, in viadefinitiva, prescrizioni in proposito (163).

(163) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Sparo delle mine ordinarie.124. Lo sparo delle mine deve essere eseguito in modo da non determinare pericoli per le persone o dannialle cose.Quando i lavori siano prossimi ad abitazioni, strade ad intenso traffico o a terreni coltivati devono essereadottate misure per impedire il lancio di materiali a distanza (164).

(164) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

125. Prima dello sparo delle mine debbono essere prese le precauzioni necessarie per la sicurezza deglioperai e delle persone che si trovano nei luoghi circostanti.A mezzo di un primo segnale acustico ed attraverso appositi incaricati, prima che si proceda all'accensionedelle mine, si devono avvertire gli operai e chiunque si trovi nelle vicinanze di allontanarsi o rifugiarsi inluoghi o dietro ripari predisposti.Il fuochino, trascorso il tempo sufficiente al ricovero delle persone, dà un altro segnale acustico e quindiprocede all'accensione delle mine.I ripari non debbono essere abbandonati prima che sia dato il segnale di cessazione di pericolo.Ognuno dei segnali predetti deve avere una caratteristica prestabilita (165).

(165) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

126. Se nonostante le misure di cui all'art. 124 non è possibile impedire la caduta di materiali in luoghi diproprietà altrui, il prefetto su proposta dell'ingegnere capo, valutati i preminenti interessi, può disporre cheil tiro delle mine avvenga ugualmente. Il decreto stabilisce altresì le ore e le modalità dello sparo.Durante le operazioni di brillamento è fatto divieto ai terzi di trattenersi fuori riparo nella zona di pericolo.Quando occorra, il decreto dispone che la forza pubblica intervenga per assicurare l'allontanamentotemporaneo delle persone dalla zona di pericolo e può imporre cauzione (166).

(166) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Mine in vicinanza di strade.127. Se lo sparo delle mine è effettuato in vicinanza di strade che possono essere raggiunte da proiezioni dimateriali, debbono essere disposte, a ciascun estremo della zona pericolosa, persone munite di segnale rossoper sospendere il transito. Il tratto di strada interessato deve essere preventivamente fatto sgombrare (167).

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(167) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Grandi mine e varate.128. Le mine a fornello, quelle a galleria ed anche quelle cilindriche che per dimensioni, disposizione eimportanza della carica sono in grado di produrre varate, cioè distaccare una considerevole quantità di roccianon circoscritta da lavori preparatori destinati a regolare l'azione delle mine e lo scarico dei materiali, nonpossono essere effettuate senza autorizzazione del prefetto il quale, sentito l'ingegnere capo, prescrive divolta in volta in via definitiva le opportune cautele.L'autorizzazione non è necessaria quando si tratti di coltivazione ad imbuto.Le stesse norme valgono per qualunque volata di mine suscettibile di distaccare presumibilmente un volumedi oltre 5000 mc di roccia in posto.Il brillamento può essere effettuato soltanto dopo tempestivo pubblico avviso con manifesti murali daaffiggersi a cura del direttore negli abitati e contenenti gli estremi del decreto prefettizio nonché le cauteleprescritte (168).

(168) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Disgaggio.129. Dopo ogni volata di mine, il disgaggio e la rimozione dei materiali che presentino pericolo di distaccodevono essere eseguiti prima di ogni altro lavoro ed impiegando attrezzi di adeguata lunghezza (169).

(169) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Manovra, taglio e riquadratura dei massi.130. La riquadratura dei massi deve essere eseguita in luoghi che abbiano un piano di appoggio stabile (170).

(170) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

131. Durante la manovra, il taglio e la riquadratura dei blocchi è fatto divieto di introdursi negli spazi angustiadiacenti o di approssimarsi alle parti da separarsi mediante tagli a meno che una puntellatura o altra misuragarantisca da pericolosi movimenti del masso o di parti di esso (171).

(171) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Discariche.132. Quando vengano gettati massi dai piazzali si devono prendere precauzioni affinché i massi stessi noncadano oltre i limiti del terreno destinato alla discarica. I limiti sono resi evidenti con appositi segnali.Quando le precauzioni di cui sopra non siano sufficienti deve essere predisposto dal sorvegliante un serviziodi vigilanza (172).

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(172) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Denuncia di esercizio delle vie di lizza.133. Per ogni via di lizza dei materiali di cava l'imprenditore di lizzatura deve presentare al sindaco unadenuncia di esercizio analoga a quella prescritta e regolata, per l'apertura delle cave dall'art. 28 e successividel presente decreto (173).

(173) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Lizzatura a mano.134. La lizzatura a mano deve essere eseguita con almeno tre funi di acciaio in modo che il carico sia sempreassicurato ad almeno due di esse. È ammessa la lizzatura con due funi quando la pendenza non superi iltrenta per cento.L'uso di altri tipi di funi che possiedano requisiti di resistenza e flessibilità egualmente soddisfacenti èsubordinato a preventiva autorizzazione dell'ingegnere capo il quale ne stabilisce le condizioni di impiego.È vietata la lizzatura dei massi su vie che abbiano pendenza superiore al cento per cento.In casi particolari, per alcuni tratti, l'ingegnere capo può autorizzare la lizzatura con pendenze maggiori,prescrivendo le opportune cautele (174).

(174) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

135. Il peso della «carica» nella lizzatura a mano con tre funi non deve essere superiore al valore indicatonella tabella allegata al presente decreto, in funzione dei carichi di rottura delle funi e delle pendenze dellevie di lizza.I pesi massimi indicati si intendono per funi nuove e devono essere diminuiti, in relazione alla presumibileusura delle funi, per ogni fune in tensione che sia stata impiegata per una percorrenza complessiva superioreai dieci chilometri, del cinque per cento per ogni dieci chilometri di uso.Le funi devono essere poste fuori servizio quando risultino dai controlli che esse presentano un numero difili rotti superiore al decimo del totale entro la lunghezza di due metri.Le pendenze sono misurate nel tratto più inclinato delle vie di lizza. Nel caso che la pendenza massima diuna via di lizza differisca sensibilmente dalla media e sia limitata a brevissimi tratti (balze) è consentito peressi porre in funzione una quarta fune anziché limitare il peso della carica al valore previsto per la pendenzamassima.L'aggiunta di una quarta fune consente di accrescere del 50 per cento i valori indicati nella tabella allegataal presente decreto.Le funi debbono consentire una flessibilità sufficiente per l'avvolgimento sui «pioli» pari a quella di una funecon formazione di 180 fili, 7 anime tessili ed una resistenza del filo elementare di 150 kg/mm² (175).

(175) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

136. Le operazioni di lizzatura devono essere eseguite sotto la diretta sorveglianza del capo lizza o del capocava (176).

(176) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Lizzatura meccanica.137. Per la lizzatura meccanica eseguita con una sola fune a mezzo di argano, i pesi massimi ammissibiliper la carica, a parità di resistenza della fune e di pendenza della via, sono la metà di quelli stabiliti per lalizzatura a mano nella tabella allegata (177).

(177) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Organi di attacco.138. Le staffe e i ganci metallici che collegano le funi alle braghe della carica debbono avere resistenza nonminore di quella globale di tutte le funi che ad essi fanno capo ed essere tali da escludere la possibilità diapertura accidentale. Le braghe devono rispondere agli stessi requisiti (178).

(178) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Manutenzione delle vie di lizza.139. Il capo lizza deve curare il buono stato della via di lizza, dei pioli e delle basi e assicurarsi della efficienzadel materiale impiegato.Gli operai addetti alle vie di lizza debbono avvertire immediatamente il capo lizza di ogni imperfezione,insufficienza o guasto che riscontrino nel materiale adoperato (179).

(179) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo IIIEscavazioni sotterranee. Uso dell'elmetto

140. Chiunque accede in sotterraneo deve essere provvisto e fare uso di elmetto per il tempo di permanenza(180).

(180) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Vie d'uscita.141. Ogni miniera o cava sotterranea deve essere progettata e realizzata in maniera tale che, in caso diinagibilità di una via di comunicazione con l'esterno, i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro daaltra via collegante il sotterraneo con l'esterno; tale disposizione non si applica ai lavori di tracciamento,preparazione e ricerca (181).Qualora le due vie d'uscita siano costituite da pozzi di transito del personale, devono essere munite anchedi scale.I pozzi profondi più di cento metri, attraverso i quali si effettua il normale transito del personale, devonoessere muniti di apparecchi di sollevamento atti al trasporto delle persone (182).

(181) Comma così sostituito dall' art. 54, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

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(182) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

142. [Si può derogare dalla disposizione del primo comma dell'articolo precedente:a) per i nuovi lavori, sino a quando non siano state fatte le comunicazioni fra le due uscite;

b) per le miniere o cave sotterranee, nelle quali non siano contemporaneamente occupati più di 20

operai, sempre che la via di uscita sia in roccia consistente e la stabilità della stessa via sia, per l'armamentoimpiegato, assicurata in ogni evenienza o sempre che non sia intervenuta diversa disposizione restrittivadell'ingegnere capo;

c) per le miniere o cave comunicanti fra di loro, aventi ciascuna la propria via di uscita, che abbianoformato oggetto di convenzione per la ventilazione comune e il passaggio degli operai in caso di pericolo;

d) quando si verifichino circostanze eccezionali che determinino la temporanea impraticabilità di unadelle vie di uscita.La deroga di cui alla lettera d) è autorizzata dall'ingegnere capo, limitatamente al tempo necessario peril ripristino delle condizioni normali e comunque per durata non superiore a quattro mesi. In tal casol'ingegnere capo prescrive in via definitiva le cautele necessarie e limita il numero degli operai da ammetterein sotterraneo] (183).

(183) Abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Chiusura degli imbocchi.143. Le bocche a giorno delle vie sotterranee debbono essere munite di porte o cancelli. Quelle delle vieadibite alla circolazione del personale o ai trasporti debbono tenersi chiuse quando non vi sia personale nelsotterraneo; le altre debbono restare costantemente chiuse, ma in modo da potersi aprire dall'interno versol'esterno (184).

(184) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Ripari agli imbocchi e sbocchi di pozzi, fornelli e discenderie.144. Gli imbocchi dei pozzi e delle vie inclinate più di 30° sull'orizzonte debbono essere muniti di ripari etenuti sgombri da materiali od oggetti pesanti che possano cadere.Gli imbocchi dei fornelli di gettito debbono avere idonea protezione ed i loro sbocchi nelle vie di carreggiodevono essere protetti in modo da evitare pericoli per caduta di materiali.Gli imbocchi di pozzetti o di fornelli debbono avere l'accesso in traverse o sul fianco della galleria, fuori dellasezione libera normale (185).

(185) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Abbandono dei lavori.145. L'abbandono di una sezione o di un livello del sotterraneo nonché di singoli pozzi, gallerie o altre arterieessenziali al funzionamento della miniera o cava sotterranea, è subordinato all'autorizzazione dell'ingegnerecapo il quale l'accorda se riconosce che dall'abbandono stesso non derivi pregiudizio alla sicurezza dei lavoriin corso ed al buon governo del giacimento.Tuttavia, nei casi in cui l'abbandono dei lavori sia stato esplicitamente previsto nei programmi annuali giàapprovati dall'ingegnere capo, è sufficiente una comunicazione al Distretto minerario da effettuarsi con

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almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data dell'abbandono, sempre che le altre condizioni connesse coni programmi siano state soddisfatte (186).

(186) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Ripari agli accessi a cantieri e vie abbandonati.146. Le vie sotterranee e i cantieri ove i lavori sono sospesi o abbandonati devono essere sbarrati e muniti dicartello che indichi il divieto di accesso. L'ingresso è consentito soltanto al personale autorizzato dal direttore(187).

(187) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Cessazione dei lavori.147. Prima della cessazione definitiva dei lavori in una miniera sotterranea, il direttore deve attuare le misuredi sicurezza prescritte dall'ingegnere capo e chiudere stabilmente le aperture dei pozzi e delle gallerie.La chiusura degli imbocchi di una cava sotterranea prima dell'abbandono è eseguita dall'imprenditore e incaso di inosservanza e su invito del Distretto minerario, dal proprietario, salvo il diritto di rivalsa (188).

(188) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Armature e rivestimenti.148. È fatto obbligo di armare o rivestire tempestivamente e solidamente le vie sotterranee, i cantieri edogni altro scavo quando la natura delle rocce lo richieda.Le caratteristiche degli eventuali sostegni e rivestimento speciali adottati devono essere comunicate alDistretto minerario.Nelle miniere di carbone, l'armatura dei cantieri nei quali ha inizio la coltivazione per lunghi fronti deve essereconvenientemente rinforzata per adeguarla alle spinte supplementari che vi si possono verificare, adottandopile in legname, longarine in ferro ed altri mezzi di analoga efficacia (189).

(189) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

149. L'armatura e il rivestimento dei pozzi in esercizio debbono essere sottoposti a verifica almeno ognimese da parte di personale appositamente incaricato.Nei pozzi dove ha luogo la circolazione del personale, la verifica è fatta almeno ogni quindici giorni ed irisultati devono essere registrati (190).

(190) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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150. Gli organi di sostegno e di ancoraggio dei trasportatori meccanici devono essere indipendenti daipreesistenti sostegni del cantiere o della via a meno che questa ultima sia solidamente murata o che isostegni siano stati già proporzionati tenendo conto delle sollecitazioni causate dai trasportatori (191).

(191) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

151. Quando debba procedersi alla temporanea rimozione di un sostegno isolato, si deve provvederepreventivamente all'adozione di idoneo sostegno compensativo (192).

(192) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

152. L'armamento deve essere particolarmente curato e controllato quando i lavori si approssimano a faglieimportanti di posizione nota o a zone già coltivate.Analoghe cautele devono adottarsi per l'armatura in corrispondenza della comunicazione dei cantieri dicoltivazione con le vie di accesso e nelle biforcazioni ed incroci delle gallerie (193).

(193) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

153. È vietato procedere al ricupero di armature senza ordine del sorvegliante e senza che siano state preseadeguate misure di sicurezza (194).

(194) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Lavori nei pozzi.154. Gli operai che eseguono lavori nei pozzi, anche inclinati ove manchi un appoggio sicuro debbonopreventivamente legarsi con cinture, bretelle o altro sistema di sicurezza ad una fune assicurata a robustosostegno.L'operaio che per particolari motivi di lavoro si trovi sul tetto della gabbia di estrazione oppure sopra bennedeve essere assicurato con funi alle catene o alla fune di estrazione (195).

(195) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

155. Nell'escavazione e nell'approfondimento di un pozzo devono essere installati almeno due solidi impalcatiper proteggere il personale da eventuali cadute di materiali. L'impalcato prossimo al fondo deve seguirel'approfondimento del pozzo rimanendone a distanza non superiore a 20 m.Le benne non devono essere riempite fino all'orlo. Gli attrezzi ed oggetti ingombranti devono essere legatialla fune di estrazione (196).

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(196) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

156. Quando in un pozzo si debba procedere a riparazioni o ad altri lavori che richiedono la costruzione diuna impalcatura di servizio, si deve installare più in basso un impalcato di sicurezza (197).

(197) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

157. Gli impalcati mobili debbono essere assicurati alla fune d'estrazione con almeno quattro tirantiindipendenti (198).

(198) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Servizio di sorveglianza.158. Dopo il riposo festivo ed ogni altra sospensione del lavoro di durata rion inferiore a 24 ore i sorvegliantio altre persone appositamente incaricate debbono accertarsi, prima che il lavoro sia ripreso, delle condizionidi sicurezza dei cantieri (199).

(199) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

159. Il sorvegliante del turno smontante deve riferire a quello del turno montante sulle irregolaritàverificatesi nei cantieri durante il suo turno e sulle misure adottate (200).

(200) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Impiego degli operai.160. Ad ogni lavoro di abbattimento o di armatura debbono essere addetti almeno due operai. Tuttavia unoperaio vi può lavorare isolatamente se vi siano soddisfacenti condizioni di sicurezza o quando possa esserevisto o udito da altri.È vietato impiegare in lavori sotterranei operai di prima assunzione o non pratici del cantiere se non incompagnia di altra persona esperta e ciò fino a quando non abbiano acquisito sufficiente pratica (201).

(201) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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161. Gli operai, prima di accingersi al lavoro, debbono accertarsi dello stato di sicurezza del cantiere e dellevie di accesso.Essi hanno l'obbligo di eseguire le piccole riparazioni occorrenti alle scale, ai puntelli, ai tavolati, alle armaturedei pozzetti o delle gallerie che servono ai rispettivi cantieri e che avessero subito guasti durante il lavoro.Quando occorrano riparazioni che non possono eseguire essi stessi o che richiedano lungo tempo, ne devonoavvertire il sorvegliante. Devono inoltre avvertire il sorvegliante ove constatino l'esistenza di pericoli diqualsiasi genere (202).

(202) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Provvista di legname ed altri materiali.162. Nelle lavorazioni sotterranee delle miniere e delle cave il materiale occorrente per l'armatura devetrovarsi in quantità sufficiente in posti prestabiliti e vicino ai luoghi di impiego.È vietato usare per le armature legname impregnato di sostanze incendiabili o nocive alla salute (203).

(203) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Ingombro delle vie sotterranee.163. Il materiale da adoperarsi nei cantieri non deve ingombrare le vie sotterranee né costituire pericoliper le persone.È vietato l'accumulo in sotterraneo del materiale abbattuto qualora ciò costituisca pericolo (204).

(204) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Fornelli di gettito.164. Gli operai non debbono introdursi senza ordine del sorvegliante, nei fornelli o pozzetti che servono algettito dei materiali (205).

(205) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

165. È vietato gettare materiale nelle tramogge e nei fornelli di gettito non chiusi alla estremità inferiore,senza aver prima dato avvertimento agli operai che si trovano alla base e senza aver ricevuto risposta (206).

(206) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

166. È consentita la simultaneità dell'operazione di riempimento dei vagonetti all'estremità inferiore deifornelli di gettito e dell'operazione di versamento dei materiali nei fornelli stessi nel solo caso in cui in questiultimi si trovi materiale in quantità sufficiente per impedire la caduta immediata nel vagonetto di quanto èstato gettato dalla bocca superiore.

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In caso diverso gli addetti devono scambiarsi tempestivamente apposito segnale per evitare la simultaneitàdelle operazioni (207).

(207) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Disgaggio.167. Dopo ogni volata di mine l'operaio di ciò incaricato deve verificare il fronte, le pareti e la volta delloscavo. Qualora noti alcunché di anormale deve avvertire il sorvegliante il quale indica le misure cautelativeda seguire.Il disgaggio e la rimozione dei materiali che presentino pericolo di improvviso distacco devono essere eseguitiprima di qualsiasi altro lavoro e impiegando utensili adatti e di adeguata lunghezza (208).

(208) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Coltivazione.168. Nello scegliere i metodi di abbattimento e di ripiena e nel determinare la migliore velocità diavanzamento è fatto obbligo di tener conto delle preminenti esigenze di sicurezza in rapporto alla possibilitàdi distacchi o franamenti, di sviluppo di gas pericolosi, di formazioni di polveri e simili (209).

(209) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

169. Nei cantieri inclinati con pendenza superiore a 30°, coltivati per ripiena, è fatto obbligo di provvederealla installazione di robuste opere di ritegno della ripiena in corrispondenza della base del cantiere, e diaccertarsi che i vuoti siano completamente riempiti (210).

(210) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

170. Quando nelle coltivazioni per vuoti si lasciano in posto pilastri, questi devono avere dimensioni adeguatead assicurare la stabilità allo schiacciamento (211).

(211) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

171. Nelle coltivazioni per scoscendimento di minerale il lavoro deve procedere in modo che gli operai sianoprotetti dalle armature o dalla volta della galleria contro la caduta dei materiali ed abbiano una sicura viadi scampo (212).

(212) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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172. Il disarmo nei lavori a franamento di tetto deve essere fatto da operai esperti e con apparecchi idoneialla trazione dei legnami manovrati da opportuna distanza.È proibito l'accesso alla zona disarmata. L'ulteriore raccolta di materiale utile può farsi soltanto a distanzadi sicurezza (213).

(213) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Motori nelle lavorazioni sotterranee.173. Nei sotterranei delle miniere e delle cave è vietato usare motori a vapore.L'uso dei motori fissi a combustione interna è ammesso solo dietro autorizzazione dell'ingegnere capo, ilquale l'accorda quando abbia constatata l'avvenuta adozione di adeguate cautele contro l'inquinamentodell'aria del sotterraneo ed il pericolo d'incendio (214).

(214) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

TITOLO VTrasporti e circolazione del personale

Capo IDisposizioni generali

Vagonetti.174. È vietato impiegare vagonetti costruiti in modo che resti uno spazio minore di 6 cm. fra le pareti frontalidelle casse quando essi vengono a contatto nei tratti curvilinei a minimo raggio.Per il trasporto a mano è vietato l'uso di vagonetti non muniti di maniglie sulle pareti frontali (215).

(215) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Deragliamento dei vagonetti.175. Non devono essere rimessi sul binario da un solo operaio se non a mezzo di leva i vagonetti carichideragliati.Nel caso di trazione animale o meccanica la operazione deve essere eseguita soltanto dopo che sia statodistaccato il quadrupede dal convoglio o fermata la macchina motrice.I vagonetti, i contrappesi ed i carrelli trasportatori deragliati su piani inclinati possono essere rimessi a manosui binari o sulle guide soltanto dopo che essi siano stati assicurati contro la fuga, quando possibile, a mezzodi dispositivo indipendente dall'impianto di estrazione e frenatura. Gli operai addetti alla manovra si devonodisporre di fianco e mai a livello inferiore sullo stesso binario impegnato. Il trasporto non deve essere ripresoprima che gli operatori della manovra si siano messi al sicuro (216).

(216) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Agganciatura.176. È fatto obbligo di agganciare i vagonetti spinti insieme fatta eccezione nei posti di carico, scarico emanovra.

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Gli organi di agganciamento devono essere tali da evitare distacchi accidentali e strisciamenti sulla via dicorsa (217).

(217) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

177. L'agganciamento e il distacco devono effettuarsi solo quando i vagonetti sono fermi e i quadrupedidistaccati.I vagonetti fermi su vie inclinate devono essere bloccati (218).

(218) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Illuminazione e segnali acustici.178. Gli operai che spingono i vagonetti devono collocare la lampada portatile accesa, in modo che la lucesia visibile da chi procede in senso inverso.Il trasporto con quadrupedi deve essere effettuato al passo. Il guidatore deve procedere con la lampadaaccesa, vicino all'animale (219).

(219) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Requisiti delle locomotive per l'impiego in sotterraneo.179. Il posto di guida delle locomotive deve avere protezione fissa e consentire al conducente la visibilitàdel percorso nei due sensi di marcia senza bisogno di sporgersi (220).

(220) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

180. Le locomotive devono essere dotate di un sistema frenante da sottoporre a revisione ogni due mesi.Se i vagonetti sono muniti di freni e serviti da idoneo personale, si può ridurre in proporzione la potenzafrenante della locomotiva (221).

(221) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

181. Il carico massimo trainabile è stabilito in relazione alla velocità massima del convoglio e alla pendenzadella via in modo che il conducente abbia in qualunque circostanza il controllo della marcia del convoglio.La distanza di arresto di un convoglio non deve in ogni caso superare gli 80 m.Il conducente deve essere messo a conoscenza delle distanze di arresto in relazione alle caratteristiche deiconvogli ed alle condizioni di marcia (222).

(222) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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182. Le locomotive devono essere dotate di fari elettrici regolabili dal posto di guida e piazzati nei due sensidi marcia, atti a fornire una illuminazione sufficiente su una lunghezza corrispondente almeno alla distanzamassima di arresto del convoglio nelle condizioni di impiego, aumentata del 30 per cento.Esse devono essere munite di apparecchio per segnalazioni acustiche udibili alla stessa distanza (223).

(223) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

183. Le locomotive devono essere provviste di spandisabbia per ogni senso di marcia azionabile dal postodi guida (224).

(224) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

184. Le locomotive devono essere provviste di dispositivo di blocco atto ad impedire la messa in moto. Losblocco deve essere possibile solo a mezzo di attrezzi speciali da custodirsi dalle persone autorizzate ad usarli.È fatto divieto al conducente di mettere o mantenere in marcia la locomotiva stando fuori dal posto di guida,a meno che non sia provvista di telecomando.Il conducente non deve abbandonare la locomotiva se non dopo aver azionato i dispositivi di blocco ed ifreni (225).

(225) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna (226).185. I mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna, ed in genere i motori a combustioneinterna impiegati in sotterraneo, devono essere di tipo dichiarato idoneo e impiegare combustibile anch'essodichiarato idoneo (227) (228).

(226) Sottotitolo così sostituito dall' art. 1, L. 15 giugno 1984, n. 246.(227) Articolo così sostituito dall' art. 1, L. 15 giugno 1984, n. 246.(228) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

186. Prima dell'impiego di un mezzo da miniera azionato da motore a combustione interna in determinatevie del sotterraneo di una miniera e nel caso di successive modifiche, il direttore deve darne comunicazioneall'ingegnere capo precisando le caratteristiche del mezzo, i luoghi e le condizioni d'impiego (229) (230).

(229) Articolo così sostituito dall' art. 1, L. 15 giugno 1984, n. 246.(230) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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187. I gas di scappamento non diluiti di un mezzo da miniera azionato da motore a combustione interna inservizio in sotterraneo devono essere esaminati, per la loro composizione chimica, con motore in marcia avelocità massima e a pieno carico ed a velocità ridotta e a vuoto, almeno ogni trimestre.Quando tali gas rivelano all'analisi o ad un indicatore a lettura diretta percentuali volumetriche di ossido dicarbonio superiori all'1,5 per mille, il mezzo deve essere escluso dal servizio in sotterraneo (231) (232).

(231) Articolo così sostituito dall' art. 1, L. 15 giugno 1984, n. 246.(232) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

[Stazioni di deposito delle locomotive a combustione interna nel sotterraneo] (233).188. I locali per la stazione di deposito e manutenzione dei mezzi da miniera azionati da motori a combustioneinterna nei sotterranei delle miniere devono:

a) avere pavimento costituito da materiali che non trattengano e non assorbano oli combustibili;

b) essere rivestiti con materiali incombustibili;

c) essere provvisti di due porte di uscita di costruzione robusta in materiale incombustibile, atte adaprirsi verso l'esterno ed a chiudersi automaticamente. Le aperture del deposito devono potersi chiudereermeticamente dall'esterno (234);

d) essere muniti di recipienti metallici destinati alla conservazione dei residui grassi e degli olii di rifiutoche devono essere evacuati giornalmente;

e) essere provvisti all'interno ed all'esterno, nei dintorni immediati della stazione, di estintori in numeroe potenzialità adeguata e di altri materiali e mezzi idonei per l'estinzione di un incendio;

f) avere le gallerie di accesso armate con materiale incombustibile per almeno 10 m. a monte ed a valledella stazione;

g) essere provvisti di un impianto fisso di illuminazione di tipo stagno (235).

(233) Sottotitolo soppresso dall' art. 1, L. 15 giugno 1984, n. 246.(234) Comma così sostituito dall' art. 1, L. 15 giugno 1984, n. 246.(235) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Ferrovie in sotterraneo.189. Le vie percorse da convogli a trazione meccanica con velocità superiore a 2,5 m/sec. devono esserecorredate con sistemi di segnali ottici all'entrata, all'uscita, ai posti di manovra, di diramazione e agli incroci.La direzione stabilisce con proprio ordine di servizio le modalità di circolazione del personale in rapporto alsistema di segnalazione adottato.Le difficoltà di transito lungo la linea, come lavori in corso e simili, devono essere segnalate con mezziluminosi (236).

(236) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo IITrasporti sotterranei su vie orizzontali o poco inclinate. Inclinazioni consentite - Frenatura

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190. L'inclinazione dei piani di stazione e dei posti di carico e scarico deve essere limitata in modo daimpedire movimenti spontanei dei vagonetti.È vietata la circolazione di vagonetti isolati spinti a mano su vie aventi pendenza superiore al 10 per mille.Per brevi tratti è consentita la pendenza massima del 15 per mille.Per i treni di vagonetti scorrenti per gravità è fatto obbligo di adottare impianti fissi di frenatura od altridispositivi automatici atti ad arrestarne o limitarne la corsa (237).

(237) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Distanze.191. Nel trasporto a mano, gli operai che spingono i vagonetti devono mantenere fra di loro una distanzanon inferiore a quindici metri, salvo nelle stazioni e nei posti di carico, scarico e manovra.Fra i convogli trainati da locomotive si deve mantenere un intervallo di almeno una volta e mezzo la distanzadi arresto del convoglio (238).

(238) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

192. Le locomotive in marcia normale devono essere agganciate in testa al convoglio.Si può derogare da tale norma nei tratti percorsi in salita. In coda al convoglio che deve avere i fari accesideve essere posta una lampada a luce rossa.Devono essere date segnalazioni acustiche prima di mettere in moto il convoglio, agli incroci di vie nellecurve e quando si giunge alle stazioni.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle locomotive isolate (239).

(239) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

193. Nei traini a catene o a funi continue è vietato a chiunque prendere posto sui vagonetti.Nei trasporti con locomotive gli eventuali addetti all'accompagnamento possono prendere posto su vagonettipurché questi siano appositamente attrezzati (240).

(240) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Trasporti con nastri.194. Gli impianti di trasporto con nastri devono essere corredati da dispositivi atti ad arrestarne il movimentoda vari punti dell'impianto attraverso mezzi capaci di trasmettere il comando alla testa motrice. Tali mezzidevono essere disposti ad intervalli non superiori ai 30 m. In mancanza di tali dispositivi deve potersitrasmettere un segnale di arresto del nastro (241).

(241) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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195. Le teste motrici dei nastri trasportatori, se non sono vigilate dal personale, devono essere corredateda dispositivo automatico di arresto per lo slittamento del nastro sul tamburo (242).

(242) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

196. Le operazioni relative al trasporto del materiale con nastri trasportatori devono essere disciplinate conordine di servizio del direttore (243).

(243) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo IIITrasporti sotterranei su piani inclinati

Stazioni dei piani inclinati.197. Alla sommità ed alle stazioni intermedie dei piani inclinati devono essere installati dispositivi di arrestoo di sbarramento da azionarsi dagli operai addetti alla manovra dei vagonetti in modo che sia impedital'entrata accidentale di questi sul piano inclinato.Alla base di ogni piano inclinato deve essere predisposto un riparo per il personale addetto alla manovra deivagonetti contro il pericolo di fughe (244).

(244) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Attacchi.198. Le funi destinate alla trazione dei vagonetti o dei carrelli trasportatori e quelle in uso per i contrappesidevono presentare, prima dell'installazione, un carico di rottura almeno sestuplo del massimo carico statico.I dispositivi di collegamento della fune di trazione coi vagonetti, col carrello trasportatore o con i contrappesi,e dei vagonetti tra loro, devono essere tali da escludere la possibilità di distacco accidentale.Le funi e gli attacchi devono essere esaminati settimanalmente (245).

(245) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Trazione con funi o con catene continue.199. Nella trazione con funi o con catene continue si debbono applicare apparecchi di sicurezza contro lapossibilità di fuga dei vagonetti in caso di distacco del mezzo di trazione (246).

(246) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Segnalazioni.200. Nei piani inclinati adibiti al servizio di estrazione fra le diverse stazioni interne e quella di testa devonoessere installati mezzi permanenti di segnalazione. Apposite istruzioni debbono essere affisse nei luoghi ditrasmissione e di ricezione dei segnali (247).

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(247) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

201. Durante il trasporto nessuno deve trovarsi lungo i piani inclinati. Prima di dare il via alle operazionidi trasporto il ricevitore della stazione di testa deve essere certo, dalla segnalazione ricevuta, che nessunapersona si trovi lungo il piano inclinato.Le persone che transitano lungo il piano inclinato devono avvertire, a mezzo degli appositi segnali, del loroingresso e della loro uscita dal piano inclinato.È vietato l'accesso nel locale dell'argano al personale che non vi sia addetto. Tale divieto deve esseresegnalato da appositi avvisi (248).

(248) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo IVEstrazione e circolazione del personale nei pozzi

Guide ed accessi dei pozzi.202. Il trasporto nei pozzi deve essere eseguito mediante apparecchi guidati (249).[Se si impiegano guide flessibili, queste devono essere in numero di quattro] (250).[Solo nel caso di impianti provvisori sono consentite due guide. L'impiego di guide flessibili per impianti nonprovvisori non è consentito nei pozzi umidi] (251).Il complesso del guidaggio è sottoposto a controllo almeno una volta al mese ed i risultati sono riportatiin registro (252).Nella fase di approfondimento, o durante la riparazione dei pozzi o in installazioni provvisorie, è consentitol'uso di benne senza guida limitatamente ad una lunghezza di venti metri, purché siano impiegate funiantigiratorie (253).

(249) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.(250) Comma abrogato dall' art. 1, L. 15 giugno 1984, n. 246.(251) Comma abrogato dall' art. 1, L. 15 giugno 1984, n. 246.(252) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.(253) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

203. Gli accessi ai pozzi nelle stazioni interne ed esterne debbono essere illuminati e muniti di cancelli o dialtre chiusure adeguate apribili soltanto in presenza della gabbia.In caso di estrazione con benna libera, che debba essere sganciata e vuotata a bocca aperta del pozzo,deve essere applicata alla stazione di ricevimento una barra alla quale possa appoggiarsi il ricevitore permanovrare la benna. Il ricevitore deve essere assicurato con fune.Le piattaforme di lavoro fisse da installare nei pozzi devono essere previste per la massima sollecitazionecon coefficiente di sicurezza non inferiore a 6 (254).

(254) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Segnalazioni.

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204. Debbono installarsi apparecchi di segnalazione idonei a collegare le stazioni interne dei pozzi con lastazione esterna e con la stazione più alta quando l'estrazione si faccia fra i livelli interni.Devono essere altresì collegate la stazione esterna, o quella più alta, con il locale delle macchine (255).

(255) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

205. I movimenti delle gabbie e delle benne nei pozzi debbono essere regolati da segnalazioni convenzionalinettamente percepibili e tali da non dar luogo a confusione fra stazioni diverse.Speciale segnale convenzionale, ottico ed acustico, deve essere riservato e trasmesso quando si tratti ditrasporto di persone.Le segnalazioni debbono essere stabilite dalla direzione della miniera e chiaramente riportate su appositetabelle in ogni stazione.La segnalazione di fermata della gabbia deve essere data con un sol colpo.Nelle stazioni dove prestano servizio ingabbiatori, solo questi debbono trasmettere i segnali.I dispositivi elettrici di segnalazione devono essere tali da impedire la trasmissione simultanea di segnalida più stazioni (256).

(256) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

206. Quando il trasporto delle persone abbia luogo con gabbie a più piani, cui si acceda simultaneamentea mezzo di stazioni all'uopo attrezzate con corrispondenti ripiani, gli apparecchi di segnalazione del ripianoda cui si comandano i movimenti della gabbia devono essere tali da rimanere bloccati fino a quando tuttigli altri ripiani abbiano segnalato di essere pronti (257).

(257) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

207. I ricevitori addetti alle stazioni dei pozzi non debbono abbandonare il loro posto durante il servizio senon dopo avere avvertito la stazione di testa ed essersi fatti sostituire (258).

(258) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo VMacchine ed altre installazioni per l'estrazione e la

circolazione del personale nei pozzi e nei piani inclinati - FuniFreni per argani a mano e sistemi automotori.

208. Gli argani a mano debbono essere provvisti di congegni di frenatura nonché di organi di arrestoautomatico funzionanti con il semplice abbandono della manovella di comando.Le pulegge per i piani inclinati e per i pozzi automotori debbono essere munite di un freno a contrappesoche operi automaticamente quando venga a mancare l'azione del manovratore (259).

(259) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Freni per argani a motore e macchine di estrazione.209. Gli argani a motore e le macchine di estrazione adibiti al solo trasporto di materiali debbono essereprovvisti di un freno di servizio capace di arrestare il movimento in ogni posizione dell'argano o della macchinae di poter essere azionato anche in caso di mancanza della corrente elettrica o di fluido motore.Detto freno deve essere disposto in modo da restare serrato quando venga a mancare l'azione delmanovratore e, qualora non sia accompagnato dal freno di sicurezza di cui ai commi seguenti, deve essereapplicato direttamente sul tamburo dell'argano o sull'albero di esso.Gli argani a motore e le macchine di estrazione adibiti anche al trasporto del personale devono essereprovvisti, oltre che del freno di servizio di cui al primo comma, anche di un freno di sicurezza che agiscaa contrappeso direttamente sui tamburi dell'argano. L'azionamento del freno di sicurezza deve provocare ilsimultaneo annullamento dello sforzo motore.Il freno di sicurezza deve poter essere azionato dal posto di manovra.È ammesso un unico organo frenante, agente direttamente sui tamburi, che risponda a tutti i requisiti peril freno di servizio e per quello di sicurezza, con due distinti comandi.Il freno di sicurezza è obbligatorio anche per le macchine e gli argani adibiti al solo trasporto di materialequando la potenza sia superiore a 75 CV (260).

(260) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

210. Il freno applicato alle macchine di estrazione dei pozzi deve essere idoneo a sostenere almeno iltriplo della differenza massima di peso tra i due compartimenti nei quali si compie l'estrazione in servizio dicircolazione del personale e almeno il doppio in servizio di trasporto del materiale.Nelle macchine adibite alla circolazione del personale devono essere applicati freni tali che ognuno di essiassicuri una decelerazione di almeno 1,5 m/sec², ma non superiore a 5 m/sec²., nelle condizioni di caricoe per la posizione delle gabbie che rendono massima la differenza di peso fra il carico discendente e quelloascendente (261).

(261) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Indicatori di posizione nei pozzi.211. Nei pozzi ove si effettua il trasporto delle persone e in quelli nei quali si esegue la estrazione convelocità superiori a 2 m/sec., devono essere installati un indicatore di posizione delle gabbie ed una suoneriache dia tempestivo avviso dell'arrivo alle stazioni estreme.Per l'indicatore non devono applicarsi trasmissioni per attrito.Nei pozzi suddetti deve essere inoltre installato un dispositivo evitamolette automatico che liberi il freno disicurezza se la gabba sorpassi di un'altezza anormale il piano della stazione di arrivo (262).

(262) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Apparecchi di sicurezza per velocità superiori a 5 m/sec.212. Nei pozzi ove si effettua il trasporto di personale e materiale con macchine di estrazione che consentanouna velocità superiore a 5 m/sec., o solo trasporto di materiale con macchine che consentano velocitàsuperiori a 10 m/sec. oltre agli apparecchi di cui al precedente articolo, devono essere applicati i seguentiapparecchi sussidiari:

1) un indicatore registratore della velocità, disposto in modo da essere visibile dal posto di manovradell'arganista. I diagrammi giornalieri devono essere conservati per tre mesi;

2) un dispositivo ad azione regolabile che comanda il freno di servizio;

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3) un'apparecchiatura automatica per liberare il freno di sicurezza se manchi o diminuisca sensibilmentel'energia alimentatrice della macchina di estrazione, o se la velocità di marcia delle gabbie superi del 20 percento il valore massimo previsto rispettivamente per il servizio di estrazione o per il trasporto del personale.La velocità massima consentita per il trasporto del personale è di 10 m/sec (263).

(263) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Castelli di estrazione.213. L'altezza del castello di estrazione deve essere tale da permettere di arrestare la gabbia prima chel'organo di attacco giunga alle molette anche quando essa arrivi alla stazione superiore con la massimavelocità di marcia consentita, tenuto conto dei dispositivi di arresto (264).

(264) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Frenatura delle gabbie nel castello di estrazione.214. In tutte le installazioni previste negli articoli 211 e 212, al di sopra della stazione superiore deve essereeffettuato un ravvicinamento o un ingrossamento delle guide rigide, o applicato altro dispositivo che producauno sforzo progressivo di frenatura della gabbia quando questa oltrepassi di un'altezza anormale il pianodella stazione.Debbono inoltre essere applicati sopra la stazione superiore tacchetti automatici di sicurezza (265).

(265) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Arganisti e sorveglianza degli apparecchi.215. Gli arganisti addetti al trasporto del personale devono essere riconosciuti idonei mediante visite medichesemestrali (266).

(266) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

216. Gli arganisti o altri incaricati dalla direzione devono giornalmente controllare gli apparecchi e leinstallazioni che servono alla estrazione ed alla circolazione del personale nei piani inclinati e nei pozzi.Una verifica dettagliata degli apparecchi predetti deve essere fatta almeno ogni quindici giorni da personalespecificamente designato che è tenuto a farne rapporto alla direzione.Gli apparecchi automatici debbono essere revisionati almeno ogni sei mesi da un tecnico specializzato cheè tenuto a farne rapporto alla direzione (267).

(267) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Funi.

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217. Le funi metalliche non devono essere sottoposte a carico statico superiore ad 1/6 della loro resistenzaalla rottura nel trasporto di materiali e ad 1/8 nel trasporto di persone o nei trasporti misti.Le funi tessili non devono essere sottoposte a carico superiore ad 1/4 e ad 1/6 della loro resistenza allarottura nei casi rispettivamente previsti dal primo comma (268).

(268) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

218. Deve essere tenuto un registro per le funi impiegate nel trasporto del personale.Nel registro sono elencati, per ogni fune, le caratteristiche di fabbricazione, le condizioni di impiego, irisultati dei controlli periodici e delle prove eseguite ed ogni altro elemento caratteristico della fune richiestodall'ingegnere capo (269).

(269) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

219. Rispetto a ciascuna fune impiegata per apparecchi di trasporto delle persone debbono essere osservatele seguenti cautele:

1) prima dell'installazione deve essere accertata la resistenza a trazione della fune, o mediante certificatod'origine per le funi nuove, oppure, in ogni altro caso, mediante prove appositamente eseguite. Se la funeè metallica, devono essere anche accertate con le stesse modalità la resistenza a trazione dei fili che lacompongono e il loro comportamento alla flessione;

2) ogni sei mesi durante il primo anno di uso ed ogni quattro mesi durante gli anni successivi, si deveprocedere al taglio del tronco di fune sovrastante l'attacco della gabbia, ad un'altezza tale che comprendaalmeno un metro di fune libera al disopra del dispositivo di attacco e consenta l'asportazione di un trattodi fune di lunghezza non inferiore a due metri.La parte tagliata, dopo verifica, deve essere sottoposta a prova di resistenza a trazione e, se trattasi di funemetallica, anche a prova di flessione dei fili. Per le funi metalliche è ammesso determinare la resistenzadella parte tagliata mediante prova a trazione sui singoli fili che la compongono, valendosi poi dei dati diproporzionalità tra la resistenza della fune intera e quella dei singoli fili in possesso all'atto della installazionedella luce, ai sensi del precedente numero 1). Dal computo dei fili da considerare per il calcolo della resistenzanel modo anzidetto, oltre a quelli rotti devono essere esclusi i fili che, all'atto della prova, hanno rivelato unaresistenza a trazione che risulti del 10 per cento o più al di sotto della media riscontrata.Le disposizioni di cui al numero 2) non si applicano alle installazioni con sistema Koepe. Tuttavia i coefficientidi sicurezza delle funi al loro primo impiego devono essere superiori di una unità rispetto a quelli fissatidall'art. 217.Le prove di resistenza a trazione e di flessione suddette devono essere eseguite secondo le norme in vigore(270).

(270) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

220. Ogni fune, prima di essere impiegata nella circolazione del personale, deve essere provata almenoper venti viaggi a pieno carico di materiale e, dopo ogni taglio ed ogni rinnovamento dell'attacco, almenoper dieci viaggi (271).

(271) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

221. Ogni fune impiegata per la circolazione del personale deve essere verificata per l'intera lunghezza ogni30 giorni.

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La verifica deve essere eseguita in piena luce, dopo aver asportato il grasso che ricopre la fune e in modoche questa scorra con una velocità non superiore a 0,50 m/sec. Nel caso di funi spiroidali o chiuse, la verificaè eseguita con l'ausilio di idonee apparecchiature.Durante questa verifica è anche misurato in diversi punti il diametro della fune.Se a seguito della verifica lo stato apparente o il numero dei fili rotti della fune risulti tale da far dubitaredella sua sicurezza, si deve sospendere immediatamente l'esercizio della fune come trasporto di personalee sottoporla a più frequenti controlli.Per le funi impiegate a solo servizio di estrazione la verifica di cui sopra è obbligatoria per argani aventipotenza superiore a 50 CV (272).

(272) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

222. Le funi metalliche devono essere messe fuori uso quando si verifichi una delle seguenti condizioni:a) se il coefficiente di sicurezza scende al di sotto di sei rispetto al massimo carico statico;

b) se la fune presenti in una parte qualsiasi, su una lunghezza di due metri, un numero di fili rotti

superiore al decimo del numero totale;

c) se, a seguito dei più frequenti controlli disposti ai sensi del penultimo comma dell'articolo precedente,si riscontri un anormale progressivo aumento nel numero dei fili rotti o arrugginiti (273).

(273) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

223. Per ogni impianto adibito normalmente al trasporto del personale deve essere disponibile una funedi riserva (274).

(274) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

224. Al servizio di pozzi interni, di pozzi di riflusso o comunque di pozzi ove si riscontri elevata umiditàrelativa, devono impiegarsi funi metalliche ad elementi galvanizzati, oppure funi metalliche ordinarie coperteda un rivestimento protettivo di grasso lubrificante (275).

(275) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Verifica delle macchine di estrazione.225. Le macchine di estrazione devono essere sottoposte ad esame da parte di un tecnico qualificato primadella loro messa in servizio e successivamente ogni anno per accertarne la rispondenza ai requisiti prescrittidal presente decreto.I regolatori di velocità elettrici devono essere verificati ogni sei mesi.Le verifiche devono essere registrate (276).

(276) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Capo VITrasporti in superficie

Materiale fisso e mobile.226. Per i trasporti in superficie valgono, in quanto applicabili le norme per i trasporti interni su vie orizzontalio poco inclinate mediante vagonetti isolati o riuniti in treni (277).

(277) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

227. Se la ferrovia è fiancheggiata in ambo i lati da pareti o da cataste di materiali, tra la sagoma d'ingombrodel materiale rotabile ed una delle pareti o delle file di cataste deve intercorrere uno spazio libero di almeno0,60 m (278).

(278) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Segnalazioni.228. Le locomotive devono essere munite di idoneo apparecchio per segnalazione acustica. Di notte o incaso di nebbia si devono munire i treni di lampade a luce bianca in testa e a luce rossa in coda, e i postidi scambio o di manovra debbono essere illuminati (279).

(279) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

229. Per i piani inclinati esterni valgono le disposizioni relative ai piani inclinati interni, in quanto applicabili.Nei piani inclinati non rettilinei è consentita l'azione di addetti alla guida della fune, purché operino all'esternodelle curve (280).

(280) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Teleferiche.230. Per l'installazione e l'esercizio di teleferiche si applicano le norme vigenti in materia (281).

(281) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo VIIDisposizioni generali per la circolazione del personale sotterraneo

231. La circolazione del personale all'interno delle miniere e delle cave sotterranee deve svolgersi attraversovie prestabilite (282).

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(282) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

232. Nelle miniere e cave sotterranee estese la circolazione del personale deve essere facilitata con tabelleo altri segnali indicanti le vie normali di uscita e quelle di emergenza (283).

(283) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

233. Nel sotterraneo, ove sono presenti nel turno più numeroso settanta o più operai, deve essere installatoun impianto telefonico tra le stazioni interne dei pozzi o piani inclinati di estrazione, e quella terminalesuperiore o esterna (284).

(284) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Divieti di circolazione a mezzo di impianti non appositamente attrezzati.234. È vietato impiegare i nastri trasportatori per la circolazione del personale.Gli impianti destinati al trasporto dei materiali nelle gallerie, nei piani inclinati e nei pozzi non possono essereadoperati per la circolazione del personale, se non sono attrezzati a tale scopo, salvo che per esigenze divigilanza o manutenzione degli impianti predetti, ovvero in caso di emergenza. In tali casi il macchinistadeve essere preavvertito nei modi di cui all'art. 205, secondo comma (285).

(285) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Circolazione mediante treni.235. Nelle gallerie nelle quali è disposto il trasporto del personale mediante treni, debbono essere adoperaticarrelli muniti di sedili e di ripari adatti ad evitare urti del personale contro le pareti e il cielo della galleriao contro linee elettriche (286).

(286) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo VIIICircolazione a piedi

Circolazione a piedi nelle gallerie orizzontali e nei cantieri.236. Nelle gallerie ad un binario nelle quali si effettua il trasporto del materiale a mano o con quadrupedi,se la sezione è tale che al passaggio dei vagonetti una persona appoggiandosi alla parete non possa evitaredi essere investita, debbono essere predisposte, a distanza non maggiore di 50 m. l'una dall'altra, nicchiedi riparo. Nelle curve la suddetta distanza è ridotta a 20 m.Le nicchie devono avere dimensioni per ricovero di almeno due persone, essere mantenute sgombre edessere indicate con segnalazioni ottiche o tinteggiate in bianco.

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Il transito del personale in gallerie dove si effettuano trasporti meccanici è consentito subordinatamente alverificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni:

a) lungo uno dei lati delle gallerie sia sistemato un passaggio avente la larghezza di almeno 0,60 m.fra la sagoma del limite convoglio e la parete e altezza sufficiente oppure siano predisposte a distanza nonminore di 40 m. l'una dall'altra nicchie di riparo. Nelle curve tale disposizione deve essere ridotta a 20 m.;

b) la velocità del convoglio non sia superiore a 2 m/sec.Nelle gallerie di carreggio ove non si verifichino le condizioni predette la circolazione del personale èconsentita solo quando sia sospeso il trasporto del materiale.In ogni caso durante il cambio dei turni il carreggio deve essere sospeso (287).

(287) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

237. Nei punti di attraversamento obbligato dei nastri trasportatori devono essere predisposte opportunepasserelle (288).

(288) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

238. Nei cantieri di coltivazione a trasporto meccanico le operazioni devono svolgersi in maniera da lasciareun passaggio a fianco del suddetto mezzo di trasporto (289).

(289) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Circolazione a piedi su vie inclinate.239. Nelle vie destinate alla circolazione del personale, aventi inclinazione superiore a 20°, debbono esserepraticati scalini oppure collocate trasverse di legno atte a facilitare la salita e deve essere installato uncorrimano.Se l'inclinazione supera 45° debbono praticarsi piani di riposo lungo le vie almeno ogni 12 m. di dislivello (290).

(290) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Circolazione nei pozzi mediante scale.240. I pozzi che servono all'estrazione del materiale ed alla circolazione del personale debbono essereprovvisti di uno scomparto scale, separato da quello di estrazione a mezzo di un diaframma di protezione.Lo scomparto scale può essere eliminato, previo assenso dell'ingegnere capo, se esiste un sistema di gabbiaausiliaria o benna di soccorso azionata da un argano indipendente (291).Lo scomparto scale deve avere dimensioni tali da rendere agevole il transito anche a persone munite diautorespiratore.Qualora lo scomparto scale sia destinato esclusivamente al servizio di ispezione e manutenzione e non siaseparato dal diaframma l'estrazione deve essere sospesa durante il passaggio del personale e durante ilavori (292).

(291) Comma così sostituito dall' art. 1, L. 15 giugno 1984, n. 246.(292) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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241. Nei pozzi in escavazione con scomparto scale questo deve essere costruito fin dall'inizio dell'escavazionestessa e deve seguire a non più di 20 m. il fondo del pozzo.Qualora lo scomparto scale non sia stato attuato sin dall'inizio dell'escavazione si deve installare unimpianto di soccorso per il trasporto del personale azionato da sorgente di energia indipendente da quelladell'installazione principale (293).

(293) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

242. I pozzi verticali o inclinati più di 70° provvisti di scomparto scale debbono essere attrezzati con ripianidi riposo distanti l'uno dall'altro non più di 6 m (294).

(294) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

243. Le scale debbono essere assicurate stabilmente e sorpassare di almeno un metro i ripiani, salvo chelungo tale altezza siano applicate staffe d'appoggio.Fra un ripiano e l'altro le scale devono essere sistemate con inclinazione non maggiore di 80°. Se più scalesuccessive sono sovrapposte in pianta esse debbono coprire le aperture dei ripiani sottostanti.L'uso di scale verticali è consentito per profondità non superiore a 25 m., purché ad intervalli non superioria 3 m. sia possibile appoggiarsi sulla schiena.L'uso di scale non fisse è consentito soltanto negli ultimi dodici metri, dei pozzi in approfondimento (295).

(295) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

244. Nei pozzi principali ove l'entrata e l'uscita per squadre avviene mediante scale, è proibito agli operaidi portare con sé gli utensili. Questi debbono invece essere portati con altro mezzo, o prima che si inizi odopo che sia cessato il transito (296).

(296) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

245. L'efficienza delle scale, dei piani di riposo e delle piattaforme di lavoro deve essere prevista consufficiente larghezza rispetto al massimo carico sollecitante ed essere controllata periodicamente dalpersonale di sorveglianza in base a istruzioni del direttore.L'operaio che rilevi qualche anomalia nelle scale, nei piani di riposo ed in genere nelle vie di circolazione deveprovvedere, per quanto a lui possibile, e per prestazioni che non richiedono tempo notevole, alla relativasistemazione, ovvero deve disporre apposita segnalazione, dandone avviso al suo superiore diretto (297).

(297) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Capo IXCircolazione nei pozzi con mezzi meccanici

246. La circolazione del personale nei pozzi attrezzati con mezzi meccanici deve effettuarsi in conformitàdelle prescrizioni contenute in apposito ordine di servizio del direttore che stabilisce la velocità massima dellegabbie in relazione alle caratteristiche dell'impianto e fissa insieme con le altre eventuali cautele il numeromassimo delle persone che possono prendere posto nelle gabbie.Nello stesso ordine di servizio deve essere pure regolata con le modalità, gli orari e le cautele del caso, lacircolazione del personale a piedi o con trasporto meccanico nelle vie di carreggio, nei pozzi o piani inclinatiinterni ed esterni ed in genere in tutto il sotterraneo, anche in occasione dei cambi per il turno di lavoro (298).

(298) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Gabbie per circolazione del personale.247. Le gabbie debbono avere robusta copertura, fondo pieno, pareti di lamiera piena o traforata. Essedevono essere provviste di porte o cancelletti di riparo per i lavoratori, tali da evitare ogni possibilità diapertura accidentale. Devono inoltre essere munite di maniglie o sbarre di sostegno (299).

(299) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

248. Sono vietati i trasporti promiscui di persone e cose (300).

(300) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

249. Ogni mezzo di estrazione destinato al trasporto di personale nei pozzi in normale esercizio deve esseremunito di apparecchio paracadute o mosso da sistemi che, a parere dell'ingegnere capo, siano almeno diequivalente affidabilità e sicurezza (301).Gli apparecchi di cui al comma precedente devono essere provati, a mezzo di estrazione fermo, ognisettimana da un sorvegliante (302).L'efficienza degli apparecchi deve essere controllata almeno ogni mese da un meccanico e i risultati di taliprove devono essere riportati in registro (303).Una volta l'anno le molle devono essere smontate e verificate.Per i pozzi in escavazione non si applica la disposizione contenuta nel primo comma del presente articolo (304).

(301) Comma così sostituito dall' art. 1, L. 15 giugno 1984, n. 246.(302) Comma così sostituito dall' art. 1, L. 15 giugno 1984, n. 246.(303) Comma così sostituito dall' art. 1, L. 15 giugno 1984, n. 246.(304) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Impiego di benne.250. Nei pozzi di escavazione od in riparazione e nelle lavorazioni temporanee, il personale può discendereo salire con benne limitatamente al tratto lungo il quale le benne sono guidate.In tutti i casi deve adottarsi un gancio di sospensione di sicurezza.

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È vietato il trasporto del personale con benne piene. Le benne devono essere protette da una coperturacontro la caduta di corpi pesanti (305).

(305) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Prolungamento dei pozzi sotto la stazione di fondo.251. I pozzi devono essere approfonditi oltre il livello della stazione di fondo in modo che sia impedito ilbrusco arresto della gabbia. Lungo il prolungamento si debbono ravvicinare le guide o disporre altri mezziadatti a produrre la frenatura progressiva della gabbia.Quando nel prolungamento dei pozzi si raccoglie l'acqua, questa deve essere contenuta in modo da nonsuperare il livello a cui può giungere la gabbia (306).

(306) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Uso dei tacchetti.252. Durante il trasporto di personale è vietato fare uso dei tacchetti di appoggio delle gabbie (307).

(307) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Segnalazioni telefoniche.253. Nei pozzi che servono alla circolazione del personale devono essere installati apparecchi telefonicio portavoce che permettano lo scambio di intese fra i ricevitori delle stazioni interne e il ricevitore dellastazione esterna, o della stazione terminale superiore nel caso di pozzi interni, qualora i ricevitori non possanocomunicare direttamente a voce.Uguali dispositivi devono pur essere installati per lo scambio di intese fra il ricevitore della stazione terminalesuperiore ed il macchinista (308).

(308) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

254. Quando si effettua il trasporto delle persone, gli operai ricevitori devono dare gli appositi segnali otticied acustici, come indicato nell'art. 205 (309).

(309) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Norme di esercizio.255. L'entrata e l'uscita del personale dalla gabbia nel cambio di turno devono effettuarsi esclusivamentesotto gli ordini di appositi incaricati (310).

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(310) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

256. Durante la circolazione del personale, è vietato ai ricevitori delle stazioni ed ai macchinisti di lasciareil loro posto.Il freno di servizio deve essere mantenuto chiuso quando le gabbie sono al livello delle stazioni anche seappoggiano sui tacchetti (311).

(311) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo XCircolazione del personale con mezzi meccanici sui piani inclinati interni ed esterni

257. Per il trasporto del personale lungo piani inclinati interni si applicano le norme stabilite dall'art. 235per il trasporto in galleria.I carrelli devono essere provvisti di dispositivi per il tempestivo arresto in caso di rottura della fune o delgancio di attacco a meno che il carico statico sia uguale o inferiore ad 1/16 della resistenza a rottura dellafune.In nessun caso la velocità massima dei carrelli deve superare 3 m/sec.Per le macchine e le funi si osservano le disposizioni del presente titolo (312).

(312) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

TITOLO VIVentilazione

Requisiti della ventilazione.258. Tutte le vie ed i cantieri sotterranei cui hanno accesso i lavoratori devono essere adeguatamente aerati,tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori, al fine di garantire, conun margine di sicurezza sufficiente:

a) un'atmosfera in cui le condizioni di lavoro si mantengano adeguate durante l'orario di lavoro;

b) un'atmosfera in cui si riesca a tenere sotto continuo controllo i rischi d'esplosione (313).Salvo i luoghi per i quali è ammessa l'areazione per diffusione a termine dell'art. 275 le vie ed i cantieri nonventilati devono essere resi inaccessibili agli operai mediante sbarramenti fissi (314).

(313) Comma così sostituito dall' art. 57, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(314) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Idoneità dell'atmosfera del sotterraneo.259. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dellasanità, sentito il Consiglio superiore delle miniere, saranno stabiliti i limiti del contenuto in polveri espresso inrapporti ponderali e/o volumetrici e le altre caratteristiche dell'atmosfera ammissibile in sotterraneo (315) (316).

(315) Così sostituito dall' art. 1, L. 15 giugno 1984, n. 246.(316) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Attivazione e senso delle correnti di ventilazione.260. Le correnti di aria naturale, quando non provvedono efficacemente alle esigenze di cui al presentetitolo, devono essere integrate da correnti attivate da ventilatori meccanici.Le correnti d'aria principali, attivate da ventilatori, devono essere dirette nel senso prevalente delle correntid'aria naturali quando queste non siano trascurabili rispetto a quelle attivate meccanicamente.È ammessa deroga alla norma di cui al comma precedente quando l'ingegnere capo riconosca che difficoltàtecniche si oppongano e le esigenze della sicurezza lo consentano (317).

(317) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Velocità delle correnti d'aria.261. La velocità della corrente d'aria, calcolata come media nella sezione più ristretta della via percorsa, nondeve superare i 6 m/sec. salvo che nei pozzi sboccanti a giorno, nelle condotte di areazione e nelle gallerieche non servono normalmente al trasporto dei materiali ed alla circolazione del personale.Con ordine di servizio del direttore deve essere stabilita, per l'intero sotterraneo o per singoli scomparti esettori, la velocità minima delle correnti d'aria in base alle caratteristiche del giacimento, alle temperatureed allo stato igrometrico del sotterraneo, al fine di determinare soddisfacenti condizioni ambientali di lavoro.Eccezione fatta per i cantieri per i quali è consentita l'areazione per diffusione, a termini dell'art. 275, lavelocità minima delle correnti d'aria non deve essere inferiore a 10 cm/sec (318).

(318) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Via di percorso dell'aria.262. I tracciati dei collettori generali di entrata e di uscita d'aria a giorno della miniera e delle gallerieprincipali di entrata d'aria e di riflusso che se ne dipartono, devono essere distanziati, per tutto il percorso,in modo che fra le correnti d'aria convogliate non possano verificarsi interferenze o corti circuiti.Le stesse vie devono essere tenute in buono stato di manutenzione, ed essere accessibili, in tutte le loroparti, anche a persone munite di apparecchi respiratori autoprotettori (319).

(319) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Accertamenti delle caratteristiche delle correnti d'aria e dell'atmosfera del sotterraneo.263. Almeno una volta ogni sei mesi devono essere eseguite misure di portata, di temperatura e diumidità delle correnti principali, derivate e secondarie di ventilazione e prelevati campioni dell'atmosfera delsotterraneo da sottoporsi ad analisi per gli accertamenti dell'idoneità di cui all'art. 259.Le misure ed i prelevamenti sono ripetuti quando siano sopravvenute importanti modifiche o perturbazioniin qualcuno dei circuiti principali della corrente d'aria.L'ingegnere capo stabilisce con suo provvedimento i luoghi nei quali devono essere eseguite le misure diportata e i luoghi di prelievo di campioni dell'atmosfera e di controllo della temperatura ed umidità dell'aria,fissando le modalità operative e, quando lo riconosca necessario, può imporre, in casi particolari, una diversafrequenza per tutti o parte degli accertamenti di cui ai commi precedenti.Quando l'ingegnere capo decide un intervento di ufficio lo notifica al direttore. In tal caso il prelevamento deicampioni dell'atmosfera è eseguito in presenza di un funzionario tecnico del Distretto minerario. Il Distrettominerario invia i campioni al laboratorio di analisi e comunica al direttore della miniera i risultati. Le analisie gli accertamenti sono eseguiti a spese dell'imprenditore.L'annotazione dei risultati delle analisi con l'indicazione dei luoghi di raccolta dei campioni e della relativadata deve essere riportata in registro (320).

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(320) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

264. Quando a seguito delle analisi e degli accertamenti di cui all'articolo precedente, o di nuove esigenzemanifestatesi nell'esercizio della miniera, le condizioni di idoneità dell'atmosfera del sotterraneo non siano onon possano più essere soddisfatte, l'ingegnere capo, sentito il direttore, dispone le misure per il ripristinodelle condizioni di idoneità dell'atmosfera, fissa un termine per l'attuazione del provvedimento e prescriveper l'attuazione del provvedimento e prescrive l'adozione di misure cautelative per la sicurezza immediatae la salute dei lavoratori (321).

(321) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Vie di entrata e di uscita degli operai dal sotterraneo.265. Le vie per le quali gli operai accedono normalmente al sotterraneo e ne escono devono essere dientrata d'aria.Tale norma non si applica per il personale addetto ai servizi che si svolgono nelle gallerie o nei pozzi diriflusso e negli altri casi autorizzati dall'ingegnere capo (322) (323).

(322) Comma così sostituito dall' art. 1, L. 15 giugno 1984, n. 246.(323) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Ventilazione dei sotterranei in presenza di motori a combustione interna (324).266. La ventilazione dei sotterranei in cui operano mezzi da miniera azionati da motori a combustione internadeve essere attuata in modo da garantire all'atmosfera i limiti e le caratteristiche di cui all'articolo 259 (325) (326).

(324) Sottotitolo così sostituito dall' art. 1, L. 15 giugno 1984, n. 246.(325) Così sostituito dall' art. 1, L. 15 giugno 1984, n. 246.(326) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

267. Le misure di portata d'aria delle gallerie di carreggio servite da locomotive a combustione internadevono essere eseguite almeno ogni mese ed i risultati con la relativa data e firma del responsabile devonoessere annotati in registro (327).

(327) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Ventilazione nei depositi per mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna,nei locali per la carica delle batterie di accumulatori e nelle riservette per esplosivi (328).

268. Le stazioni di deposito e manutenzione dei mezzi da miniera azionati da motori a combustione internanel sotterraneo, quando siano anche destinate a deposito di combustibili liquidi per il rifornimento degli stessimezzi nei turni di lavoro, o comunque i depositi di combustibili liquidi devono essere inseriti in un circuito

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di ventilazione il cui ritorno d'aria deve immettere direttamente nel collettore principale di riflusso, senzaareare altri cantieri.Tale norma non si applica quando il combustibile liquido depositato corrisponde al fabbisogno di un turnodi lavoro in uno dei mezzi di cui al precedente comma ed il locale risponde ai requisiti di cui all'articolo188 (329) (330).

(328) Sottotitolo così sostituito dall' art. 1, L. 15 giugno 1984, n. 246.(329) Così sostituito dall' art. 1, L. 15 giugno 1984, n. 246.(330) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

269. La misura di cui all'articolo precedente è estesa alle riservette di esplosivi autorizzate.Tale norma non si applica alle riservette contenenti non più di 50 kg. di esplosivo, in miniere non soggettealla disciplina di cui ai titoli X, XI e XII.Tuttavia l'ingegnere capo avuto riguardo all'ubicazione della riservetta ed alle caratteristiche dellaventilazione e del giacimento può imporne l'applicazione quando le esigenze della sicurezza lo richiedano (331).

(331) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Porte e tende.270. Le porte di ventilazione, destinate a dirigere o ripartire la corrente d'aria nel sotterraneo, devono esseredi regola chiuse ed installate in modo da aprirsi contro il senso della corrente d'aria o da potersi chiudereautomaticamente.L'uso di tende in sostituzione di porte è consentito in quei luoghi nei quali l'installazione di porte non siatecnicamente conveniente ovvero in caso di momentaneo indispensabile ripiego.Quando, in dipendenza di modifiche del circuito di areazione, una porta di ventilazione deve esseretemporaneamente esclusa, essa deve essere distaccata dai cardini. Tale norma non si applica alle porteblindate (332).

(332) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

271. Le porte predisposte per far fronte a particolari evenienze, per il rapido isolamento di scomparti osettori della miniera soggetti a fuochi e quelle di soccorso destinate a preservare da pericoli di invasioni oesplosioni di grisù devono restare normalmente aperte ed essere provviste di dispositivi atti ad impedirneuna manovra incontrollata (333).

(333) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

272. È proibito rimuovere o apportare modifiche alle porte o tende di ventilazione ed alle altre portepredisposte ai fini di cui al precedente articolo, senza ordine della direzione dei lavori.Il personale di sorveglianza, nell'ambito delle zone di rispettiva competenza, o per incarico avuto, deveaccertare nel corso delle visite d'ispezione che le porte si trovino nelle condizioni regolari previste (334).

(334) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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273. Quando nelle gallerie di carreggio occorre procedere alla installazione di porte di ventilazione, essedevono essere in numero non inferiore a due, in modo che, durante il passaggio dei convogli, ve ne siasempre almeno una chiusa. Se attraverso le porte di ventilazione si svolge intenso traffico e l'apertura di unaporta può pregiudicare la ventilazione di una parte importante del sotterraneo, si devono installare più porteed adottare misure o dispositivi tali da consentire che esse non siano tutte aperte contemporaneamente.Nel caso di tende usate in sostituzione di porte, il loro numero e spaziamento deve essere sufficiente perconsentire che in qualsiasi circostanza due almeno di esse restino chiuse.Le comunicazioni dirette fra vie principali di entrata e di uscita d'aria, che per esigenze di lavoro non possonoessere sbarrate in modo permanente, devono essere munite di doppie porte che, con i relativi telai, devonoessere costruite con materiale incombustibile (335).

(335) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Modifica ai circuiti di ventilazione.274. È proibito apportare qualsiasi modifica al circuito di ventilazione senza ordine del direttore.In caso di inderogabile necessità ed urgenza, ai fini della sicurezza, il capo servizio presente nel sotterraneo,o chi ne fa le veci, può provvedere alle necessarie variazioni, informandone sollecitamente il direttore (336).

(336) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Areazione per diffusione.275. Salve le minori distanze prescritte per le miniere sottoposte alla disciplina di cui ai titoli X, XI e XII,l'areazione per diffusione è vietata per distanze superiori a 50 m.Tuttavia, sempre che le condizioni dell'atmosfera soddisfino ai requisiti di idoneità di cui all'art. 259, quandomotivi di sicurezza e le condizioni ambientali lo consentano, l'ingegnere capo può con suo provvedimentoautorizzare in casi particolari la ventilazione per diffusione a maggiori distanze (337).

(337) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Ventilazione ausiliaria.276. Nei cantieri a fondo cieco, nei quali l'areazione per diffusione non soddisfi alle condizioni volute dall'art.259 devono essere installati impianti di ventilazione ausiliaria.I suddetti impianti devono essere convenientemente dimensionati ed installati in modo da evitare accidentaliinversioni della corrente di ventilazione o dannosa ricircolazione dell'aria (338).

(338) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Abbandono del lavoro per areazione irregolare o incompleta.277. Gli operai che constatino una interruzione prolungata od altra irregolarità notevole nei circuiti diventilazione devono informarne subito il capo servizio o il sorvegliante che provvede a dare le opportunedisposizioni (339).

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(339) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

278. Quando gli operai avvertono malessere, causato da deficienza o inquinamento dell'aria, devonoabbandonare il lavoro e darne immediato avviso al sorvegliante (340).

(340) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Vie di ventilazione comuni a miniere vicine.279. Per miniere vicine, fra loro comunicanti e gestite da imprese diverse l'ingegnere capo può consentirel'adozione di vie di ventilazione comuni, approvando il relativo piano e disponendo, oltre le misure cautelativedel caso, il coordinamento dei servizi di ventilazione e di sicurezza in genere.È vietato disporre mutamenti nel circuito di ventilazione di una delle lavorazioni sotterranee suddette, talida ripercuotersi sulla areazione degli altri sotterranei collegati, senza avere data preventiva comunicazioneall'ingegnere capo che provvede, dopo aver sentito i direttori delle lavorazioni interessate (341).

(341) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

280. Nel caso previsto all'articolo precedente le miniere devono essere collegate da un sistema disegnalazione atto a consentire lo scambio immediato di segnali o comunicazioni di allarme quando unasituazione di pericolo determinatasi in una delle miniere possa turbare la ventilazione e in genere la sicurezzadell'altra (342).

(342) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Condizioni ambientali di lavoro.281. Nei cantieri del sotterraneo di una miniera sono consentiti lavori per la durata normale di otto ore,soltanto quando la temperatura dell'aria, misurata nel turno più numeroso con termometro a bulbo asciutto,non superi i 32 °C.Nei cantieri dove la temperatura dell'aria, misurata nel modo anzidetto, sia compresa fra 32 °C e 35 °C, lapermanenza degli operai deve essere limitata a cinque ore al giorno, salvo che una ulteriore permanenzanon si renda necessaria per lavori temporanei ai fini della sicurezza. In tale caso gli operai non possonorifiutare la loro opera.La limitazione di lavoro a cinque ore giornaliere è disposta quando la temperatura è stata riscontrata perdue giorni di lavoro consecutivi entro i limiti previsti.Se la temperatura dell'aria misurata nei modi anzidetti supera i 35° C, il personale può essere impiegatosoltanto per fronteggiare situazioni di pericolo o per altre gravi ragioni (343).

(343) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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282. È in facoltà del Ministro per l'industria ed il commercio, di determinare, con proprio decreto,da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, per singole miniere o gruppi di miniere, diminuzioni ai limiti ditemperatura di cui al precedente articolo, in relazione all'umidità e velocità dell'aria ed alle attitudini deilavoratori in rapporto alla situazione climatica locale (344).La riduzione di lavoro si applica all'intervallo delle corrispondenti temperature (345).

(344) Comma così modificato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(345) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

283. La durata normale di lavoro di otto ore viene ripristinata in un cantiere solo quando si sia constatatoche per due giorni lavorativi consecutivi la temperatura sia discesa al di sotto di 32 °C, o del corrispondentelimite stabilito ai sensi dell'art. 282 (346).

(346) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

284. L'ingegnere capo può disporre che vengano attuati cicli di avvicendamento nei confronti dei gruppi dioperai che prestino la loro opera in cantieri a temperatura elevata, ai sensi dell'art. 281 secondo comma, eche agli stessi lavori venga adibito personale riconosciuto particolarmente idoneo attraverso apposita visitamedica (347).

(347) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

285. In due giorni di lavoro consecutivi di ogni settimana deve essere misurata la temperatura dell'aria neivari cantieri di lavoro facendosi uso di termometro a bulbo asciutto o di altro indicatore riconosciuto idoneo,ed i dati relativi devono essere riportati in registro.Se si constata in un cantiere una temperatura di 30° C, o più, il rilevamento della temperatura nello stessocantiere deve essere eseguito tutti i giorni di lavoro.Su istanza del direttore, è consentita deroga al disposto di cui al presente articolo, primo comma, per l'interosotterraneo, o parte di esso, quando l'ingegnere capo abbia riconosciuto che le temperature raggiunte sianocostantemente discoste e più basse dei limiti di temperatura considerati all'art. 281, o di quelli eventualmentemodificati per il disposto dell'art. 282 (348).

(348) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

286. Senza pregiudizio per le prescrizioni speciali relative alle miniere soggette alla disciplina di cui ai titoliX, XI e XII, le attività e i controlli inerenti alla ventilazione devono essere affidati al tecnico responsabilepreposto al servizio di sicurezza della miniera (349).

(349) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Relazioni annuali sul servizio di ventilazione.287. Nel programma annuale dei lavori di cui all'art. 1, deve essere fatta particolare illustrazionedell'andamento del servizio di ventilazione della miniera, nell'anno precedente a quello cui si riferisce ilprogramma, degli inconvenienti verificatisi e delle misure adottate (350).

(350) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

TITOLO VIIIlluminazione

Illuminazione di lavori in superficie.288. Durante le ore di lavoro i cantieri e gli impianti in superficie debbono essere illuminati con luce artificialequando manchi o sia insufficiente la luce naturale (351).

(351) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Illuminazione di locali in superficie.289. I locali in superficie destinati a deposito di sostanze esplosive o infiammabili o dove si possonosviluppare gas e vapori infiammabili, devono essere muniti di impianto fisso di illuminazione elettricaantideflagrante (352).

(352) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Illuminazione individuale.290. Chiunque accede ai sotterranei delle miniere deve essere munito di lampada accesa portatile e, quandofaccia uso di lampada a fiamma libera, anche del relativo mezzo di accensione.La stessa norma vale per le cave non raggiunte da luce naturale (353).

(353) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Controllo del personale presente nel sotterraneo.291. Ogni lampada di sicurezza deve essere munita di un numero di contrassegno. All'atto del ritiro dellalampada deve essere segnato il nome del destinatario.La rispondenza fra il destinatario ed il numero della lampada a lui assegnata nell'elenco tenuto dal lampistaè accertata, a mezzo di controlli eseguiti da agenti designati dalla direzione, dopo la consegna della lampadae prima della discesa in sotterraneo (354).

(354) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Restituzione delle lampade.

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292. All'uscita dei sotterranei le lampade di sicurezza devono essere restituite al lampista il quale ne rilevae segnala gli eventuali guasti.Chi non riporta al lampista la stessa lampada che da questi ha ricevuto deve informarlo sulle cause dellasostituzione (355).

(355) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Illuminazione fissa.293. Le stazioni interne dei pozzi e dei piani inclinati di estrazione e gli impianti fissi che necessitano disorveglianza debbono essere illuminati con lampade elettriche fisse o con lampade a fiamma protetta.Le protezioni di vetro delle lampade fisse debbono essere difese contro rotture accidentali (356).

(356) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

294. In tutti i locali sotterranei dove si trovino materie facilmente infiammabili è vietata l'illuminazione conlampade a fiamma libera non protetta (357).

(357) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Depositi di carburo di calcio.295. Sono vietati nei sotterranei delle miniere depositi di carburo di calcio (358).

(358) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

TITOLO VIIIEsplosiviCapo I

Disposizioni generaliUso degli esplosivi nei lavori minerari.

296. Nei lavori delle miniere e delle cave l'uso degli esplosivi è consentito con le modalità e le limitazionidel presente decreto.Nei confronti degli imprenditori di miniere o di cave la concessione della licenza per il trasporto o il depositodi esplosivi, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regiodecreto 18 giugno 1931, n. 773 , è accordata su esibizione di un'attestazione rilasciata dal Distretto minerariocomprovante l'avvenuto adempimento dell'obbligo della denuncia di esercizio di cui agli articoli 24 e 28 delpresente decreto (359).

(359) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Idoneità all'impiego minerario - Classifica ed elenco degliesplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione.

297. Nelle miniere e nelle cave è vietato impiegare esplosivi da mina, accessori detonanti e mezzi diaccensione non compresi tra quelli riconosciuti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 53 del testo unicodelle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e riconosciuti idoneiper l'impiego minerario dal Ministro per l'industria ed il commercio (360).

(360) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

298. Ai fini delle idoneità di cui al precedente articolo, gli esplosivi da mina, gli accessori detonanti ed imezzi di accensione sono classificati in comuni o di sicurezza contro il grisù e le polveri infiammabili.Quelli comuni si distinguono in esplosivi da impiegarsi soltanto in lavori a cielo aperto ed esplosivi ammessianche nei lavori in sotterraneo.Sono considerati mezzi di accensione:

a) le micce non detonanti;

b) gli accenditori delle micce e gli accenditori elettrici senza capsula detonante;

c) le macchine di accensione elettrica (esploditori) (361).

(361) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

299. È istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio l'elenco degli esplosivi, degli accessoridetonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei per l'impiego minerario dallo stesso Ministero.Nell'elenco sono indicate le denominazioni degli esplosivi, accessori detonanti e mezzi di accensione nonchéi nomi delle rispettive ditte produttrici.L'elenco è approvato con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale (362) (363).

(362) Con D.M. 21 aprile 1979 , sono state emanate norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiroall'impiego estrattivo.L'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive è stato approvato:- per l'anno 2004, con D.Dirett. 21 gennaio 2004 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2004, n. 40, S.O.), modificato dal D.Dirett. 6 febbraio2004 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2004, n. 44), a sua volta modificato dal D.Dirett. 29 marzo 2004 (Gazz. Uff. 21 aprile 2004, n. 93),dal D.Dirett. 20 maggio 2004 (Gazz. Uff. 11 giugno 2004, n. 135), dal D.Dirett. 27 luglio 2004 (Gazz. Uff. 21 agosto 2004, n. 196)e dal D.Dirett. 16 novembre 2004 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2004, n. 288);- per l'anno 2005, con D.Dirett. 21 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2005, n. 40, S.O), modificato dal D.Dirett. 1° aprile 2005(Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96), dal D.Dirett. 10 giugno 2005 (Gazz. Uff. 24 giugno 2005, n. 145) e dal D.Dirett. 26 ottobre 2005(Gazz. Uff. 9 novembre 2005, n. 261);- per l'anno 2006, con D.Dirett. 10 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2006, n. 29, S.O), modificato dal D.Dirett. 14 febbraio 2006(Gazz. Uff. 24 febbraio 2006, n. 46), dal D.Dirett. 21 marzo 2006 (Gazz. Uff. 31 marzo 2006, n. 76) e dal D.Dirett. 18 settembre2006 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2006, n. 229);- per l'anno 2007, con D.Dirett. 15 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2007, n. 28, S.O.), modificato dal D.Dirett. 13 marzo 2007(Gazz. Uff. 26 marzo 2007, n. 71), dal D.Dirett. 12 aprile 2007 (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95), dal D.Dirett. 3 settembre 2007(Gazz. Uff. 13 settembre 2007, n. 213) e dal D.Dirett. 27 novembre 2007 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2007, n. 289);- per l'anno 2008, con D.Dirett. 27 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 8 aprile 2008, n. 83, S.O.), modificato dal D.Dirett. 4 giugno 2008(Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162), dal D.Dirett. 16 settembre 2008 (Gazz. Uff. 10 ottobre 2008, n. 238) e dal D.Dirett. 26 novembre2008 (Gazz. Uff. 16 dicembre 2008, n. 293);- per l'anno 2009, con D.Dirett. 20 marzo 2009 (Gazz. Uff. 16 aprile 2009, n. 88, S.O.);- per l'anno 2010, con D.Dirett. 12 aprile 2010 (Gazz. Uff. 30 aprile 2010, n. 100) - modificato dal D.Dirett. 16 giugno 2010 (Gazz.Uff. 10 luglio 2010, n. 159), dal D.Dirett. 10 settembre 2010 (Gazz. Uff. 23 settembre 2010, n. 223), dal D.Dirett. 22 ottobre 2010(Gazz. Uff. 13 novembre 2010, n. 266), dal D.Dirett. 19 novembre 2010 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2010, n. 295) e dal D.Dirett. 3dicembre 2010 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2010, n. 297);- per l'anno 2011, con D.Dirett. 14 aprile 2011 (Gazz. Uff. 5 maggio 2011, n. 103);- per l'anno 2012, con D.Dirett. 2 aprile 2012 (Gazz. Uff. 18 aprile 2012, n. 91, S.O.);- per l'anno 2013, con D.Dirett. 22 aprile 2013 (Gazz. Uff. 17 maggio 2013, n. 114, S.O.);- per l'anno 2014, con D.Dirett. 5 marzo 2014 (Gazz. Uff. 26 marzo 2014, n. 71, S.O.);- per l'anno 2015, con D.Dirett. 20 marzo 2015 (Gazz. Uff. 30 marzo 2015, n. 74, S.O.).Vedi, anche, l' art. 32, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

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(363) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

300. Le ditte produttrici, nell'avanzare domanda al Ministero dell'industria e del commercio per ilriconoscimento dell'idoneità e per la classifica degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi diaccensione, devono fornire i seguenti elementi:

a) denominazione degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione;

b) stabilimenti di produzione;

c) per gli esplosivi da mina, dati sulla natura e sulle caratteristiche particolarmente concernenti lostato di aggregazione, la densità, la percentuale in peso delle sostanze componenti e relative tolleranzedi fabbricazione, il bilancio di ossigeno, il normale volume calcolato dei gas d'esplosione, la temperaturacalcolata dei gas d'esplosione, la stabilità chimica, la sensibilità all'urto e all'innescamento, la distanza dicolpo, la velocità di detonazione e la potenza.Per gli esplosivi di sicurezza nei riguardi del grisù e delle polveri infiammabili, devono inoltre essere indicatele modalità ed i dati degli accertamenti eseguiti nella galleria di prova.Per gli esplosivi dichiarati antigelo dal fabbricante, devono essere comunicate, oltre ai suddetti elementi,anche la natura e la percentuale delle sostanze anticongelanti;

d) per gli accessori detonanti da mina e per i mezzi di accensione, dati sulla struttura e composizionenonché sulle caratteristiche funzionali.Il Ministro per l'industria ed il commercio può disporre che siano eseguiti nella Stazione mineraria stataledi prova esperimenti sugli esplosivi, sugli accessori detonanti e sui mezzi di accensione. Le spese relativesono a carico del fabbricante (364).

(364) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

301. Con successivi decreti del Ministro per l'industria ed il commercio sono approvate le aggiunte e variazioniall'elenco (365).

(365) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

302. Gli esplosivi, gli accessori detonanti e i mezzi di accensione riconosciuti idonei possono, anchelimitatamente ad un solo fabbricante, essere cancellati dall'elenco di cui all'art. 299 per i seguenti motivi;

a) se durante l'uso in miniera o cava abbiano dato luogo ad inconvenienti;

b) se non corrispondano più ai requisiti di idoneità.Alla cancellazione si provvede, previa revoca del riconoscimento di idoneità, con decreto del Ministro perl'industria ed il commercio, valutate le deduzioni del fabbricante interessato (366).

(366) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

303. Gli imprenditori sono tenuti a fornirsi degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi diaccensione destinati alle lavorazioni minerarie, eventualmente tramite imprese commerciali, soltanto dalleditte produttrici comprese nell'elenco di cui all'art. 299 (367).

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(367) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Modalità d'impiego degli esplosivi.304. È vietato impiegare nelle miniere e cave esplosivi, accessori detonanti e mezzi di accensione diversida quelli distribuiti dal direttore.Gli esplosivi, gli accessori detonanti e i mezzi di accensione non devono essere adoperati per impieghi diversida quelli consentiti dal presente decreto.È proibito portar fuori dalle miniere e dalle cave esplosivi, accessori detonanti e mezzi di accensione, salvodiversa disposizione della direzione (368).

(368) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

305. Le norme di cui al presente titolo sono riportate in ordine di servizio del direttore unitamente allemodalità con le quali sono condotte le singole operazioni.Tale ordine di servizio è sottoposto all'approvazione dell'ingegnere capo (369).

(369) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Disgelamento e asciugamento degli esplosivi.306. Il disgelamento degli esplosivi contenenti nitroglicerina deve farsi di giorno ed all'esterno da operaiesperti, sotto la direzione di un sorvegliante e a conveniente distanza dal luogo dove si eseguono altri lavori.Il disgelamento deve operarsi in appositi recipienti scaldati all'esterno con acqua calda, osservando cautelead evitare il contatto dell'acqua con gli esplosivi.In ogni caso è vietato asciugare o disgelare esplosivi esponendoli al fuoco, o collocandoli su fornelli, o adiretto contatto con la persona.Gli esplosivi congelati non devono mai essere manipolati o trattati con corpi duri ed il loro trasporto perprocedere al disgelamento deve essere eseguito con particolare precauzione (370).

(370) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Distruzione della dinamite avariata.307. Gli esplosivi alla nitroglicerina che trasudano oppure sviluppano odore acre o vapori rutilanti devonoessere rimossi con ogni cautela procedendo, appena possibile, alla distruzione di essi.Questa deve effettuarsi bruciando l'esplosivo per piccole quantità, all'aperto ed in luogo non pietroso,seguendo tutte le cautele atte ad evitare danni in caso di esplosione (371).

(371) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Controllo delle micce.

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308. Le partite di miccia devono essere fatte controllare a cura della direzione, prima dell'impiego, nellamisura di almeno un metro su cento metri al fine di accertare la velocità media di propagazione del fuoco.Il risultato degli accertamenti è annotato in registro (372).

(372) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo IITrasporti e distribuzione degli esplosivi

Trasporto degli esplosivi al deposito sotterraneo.309. Gli esplosivi devono essere trasportati e immessi nel deposito sotterraneo o riservetta e nei locali didistribuzione nell'imballaggio originario. Ove il trasporto avvenga a mezzo di vagonetti, questi devono esserea cassa fissa e muniti di segno di riconoscimento.È vietato trasportare esplosivi insieme con materiale di altro genere, apparecchi od utensili.Le capsule detonanti non devono essere trasportate congiuntamente ad altro esplosivo.Durante il trasporto gli operai addetti devono essere muniti di lampade elettriche a bulbo protetto (373).

(373) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

310. Il trasporto degli esplosivi nei pozzi deve essere effettuato a velocità non superiore a quella consentitaper il trasporto delle persone e la circolazione del personale deve essere sospesa.Gli uomini addetti al trasporto degli esplosivi possono viaggiare insieme con essi.Il macchinista ed i ricevitori, sia alla superficie sia in sotterraneo, debbono essere preavvertiti del movimentodegli esplosivi (374).

(374) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

311. Nella gallerie di carreggio i vagonetti contenenti gli esplosivi devono procedere a passo d'uomo.Qualora la trazione sia effettuata con mezzi meccanici che non escludano la formazione di scintille o fiamme,il primo vagonetto agganciato al mezzo di trazione deve essere vuoto.In coda al convoglio deve essere sistemata una lampada elettrica a luce rossa con bulbo protetto (375).

(375) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

312. È vietato effettuare il trasporto in convoglio dell'esplosivo durante i periodi di circolazione normaledel personale.Il transito del convoglio dell'esplosivo è segnalato con mezzi acustici o luminosi ed è fatto obbligo al personalepresente lungo il percorso di mettersi al riparo (376).

(376) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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313. Durante il trasporto gli esplosivi non devono essere lasciati senza sorveglianza (377).

(377) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Distribuzione.314. L'esplosivo è distribuito agli operai incaricati del prelevamento soltanto da chi è addetto alladistribuzione e negli appositi locali, dando la precedenza al materiale rimasto immagazzinato da maggiortempo.È vietata la distribuzione di esplosivi avariati, di esplosivi al nitrato di ammonio umidi, di esplosivi congelaticontenenti 10 per cento o più di nitroglicerina, o che comunque presentino tracce di trasudamento dei lorocomponenti liquidi.Quando si impiegano esplosivi di caratteristiche diverse e se il materiale non è distribuito in pacchicon le relative etichette, le cartucce debbono essere contraddistinte in modo da poterne riconoscere lecaratteristiche.La quantità di esplosivo che può essere consegnata ad un uomo è limitata per ciascun cantiere al consumodi un turno e comunque non deve eccedere i venticinque chilogrammi, salvo eccezione autorizzata dalladirezione (378).

(378) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

315. L'esplosivo, eventualmente non adoperato, deve essere restituito a fine turno all'addetto alladistribuzione (379).

(379) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

316. In ogni riservetta o locale di distribuzione è tenuto un registro nel quale sono annotate le operazionidi carico e scarico dell'esplosivo. Una copia aggiornata di tale registro è tenuta all'esterno della miniera.Ogni ventiquattro ore si effettuano i conteggi ed il controllo del materiale esistente (380).

(380) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Personale incaricato del caricamento e sparo delle mine.317. Il caricamento e lo sparo delle mine devono essere eseguiti soltanto da minatori, o da operai conformazione almeno equivalente, dopo che abbiano seguito appositi corsi di preparazione.Periodicamente la preparazione del suddetto personale deve essere aggiornata e l'idoneità controllata.Nell'ordine di servizio di cui all'art. 305 sono stabilite le attribuzioni dei lavoratori addetti al servizio degliesplosivi e allo sparo delle mine e quelle del personale appositamente incaricato della sorveglianza di talioperazioni.Nello stesso ordine di servizio è precisata la periodicità degli aggiornamenti e dei controlli di cui al secondocomma (381).

(381) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Trasporto della riservetta ai cantieri.318. Gli esplosivi distribuiti sono trasportati ai cantieri soltanto dagli operai incaricati del prelevamento. Seil trasporto è fatto a spalla deve effettuarsi per un quantitativo massimo di quindici chilogrammi per personain cassette o in borse.I recipienti predetti devono essere chiusi a chiave ed essere portabili a tracolla o a zaino.I detonatori e le micce possono essere trasportati nei recipienti predetti, sempre che siano posti in appositoscomparto rigido separato da quello delle cartucce di esplosivi (382).

(382) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

319. Coloro che trasportano a mano gli esplosivi non possono prendere posto nelle gabbie dei pozzi conaltre persone salvo che con gli addetti alla direzione e sorveglianza della miniera (383).

(383) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Conservazione del materiale esplosivo nei cantieri.320. Gli operai addetti allo sparo delle mine che esplicano il loro compito in più cantieri devono conservare,durante il turno di lavoro, gli esplosivi, gli accessori detonanti e i mezzi di accensione che non portano con séin un deposito provvisorio costituito da una camera e munito di porta con chiave. Può essere anche usata,come deposito provvisorio, una cassa di legno munita di chiusura a chiave, che è collocata nel posto indicatodal sorvegliante. Le capsule sono tenute separate in apposito scomparto.Il personale suddetto deve avere un registro di carico e scarico nel quale sono indicati i quantitativi diesplosivo prelevati e quelli consumati nei vari cantieri (384).

(384) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

321. Le chiavi dei depositi provvisori dei cantieri sono tenute esclusivamente dagli addetti allo sparo dellemine.È vietato porre utensili di qualsiasi specie nel deposito provvisorio (385).

(385) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

322. Gli operai addetti allo sparo delle mine non devono dare gli esplosivi avuti in consegna ad altri operaianche se questi ultimi siano pure addetti allo sparo.Gli stessi operai, alla fine del turno, devono riportare e consegnare alla riservetta le cassette anche se vuote,e versare il materiale esplosivo residuato (386).

(386) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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323. Chiunque constati smarrimento o sottrazione di esplosivo deve darne subito notizia al sorvegliantedi turno.La direzione è tenuta a darne immediata comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza (387).

(387) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo IIIDepositi di esplosivo nei sotterranei di miniere o cave

Autorizzazione.324. È vietato depositare esplosivi in quantità superiore a 50 kg. in riservette non autorizzate dall'ingegnerecapo (388).

(388) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Quantitativi massimi di esplosivo consentiti.325. Le riservette non devono contenere un quantitativo di esplosivi superiore al consumo di una settimanao, comunque, a mille chilogrammi (389).

(389) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Ubicazione e caratteristiche costruttive delle riservette.326. La riservetta deve essere ubicata in modo che una eventuale esplosione non comprometta, per quantoè dato tecnicamente prevedere, i cantieri di coltivazione, le vie principali di accesso, di circolazione o diventilazione nonché gli organi essenziali della ventilazione (390).

(390) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Sistemazione delle riservette.327. Le riservette per quantitativi di esplosivi inferiori a 50 kg. possono essere costituite in un unico localepurché provvisto di nicchie separate per il deposito rispettivamente dell'esplosivo e dei detonatori.Nei depositi per quantitativi compresi tra 50 e 100 kg. la galleria di accesso diramantesi da una via di serviziodeve presentare un gomito ad angolo retto. Se la capacità del deposito è maggiore di 100 kg. detta galleriadeve presentare un tracciato a due o più gomiti.Ognuno dei gomiti previsti dal comma precedente deve prolungarsi in una nicchia a fondo cieco di almenoquattro metri di profondità nel senso della spinta del gas di una eventuale esplosione proveniente dallariservetta (391).

(391) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Aperture delle riservette e divieto di accesso.328. Le riservette devono essere areate mediante aperture protette con mezzi atti ad impedire il passaggiodi fiamma.Una porta robusta, munita di serratura di sicurezza ed apribile verso l'esterno deve essere posta nel puntoin cui la galleria di accesso si dirama dalla galleria di servizio ed altra porta, anche essa munita di serraturaed egualmente apribile verso l'esterno, deve chiudere la camera della riservetta.Quando nella galleria di accesso sia ricavato un locale di distribuzione, come previsto dall'art. 332, la primaporta deve essere posta tra tale locale ed il primo gomito della galleria.L'ingresso alle riservette è vietato al personale non autorizzato (392).

(392) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Condizioni di temperatura e di umidità nella riservetta.329. La temperatura nella riservetta non deve essere superiore a 40° C e, qualora la riservetta contengaesplosivo col 10 per cento o più di nitroglicerina, non deve scendere al disotto di 8° C.Nella riservetta deve sempre tenersi un termometro a massima e minima.Devono essere adottate misure idonee a preservare gli esplosivi dall'umidità (393).

(393) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Disposizione del materiale esplosivo nella riservetta.330. Le casse contenenti esplosivi devono essere collocate in scaffali, o poste l'una sull'altra in forma dipile senza sorpassare in ogni caso un'altezza di 1,80 m. e devono essere disposte in modo che fra essepossa circolare l'aria.Ciascun tipo di esplosivo, raggruppato in pile o in scaffali, deve essere separato da spazi liberi dagli altriesplosivi e contraddistinto da un cartello (394).

(394) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Deposito dei mezzi detonanti.331. L'ingegnere capo stabilisce con provvedimento definitivo, sentito il direttore, il quantitativo massimodelle capsule detonanti, delle micce detonanti e degli accenditori con capsula che possono essere depositatinel sotterraneo della miniera e della cava.Nelle riservette per quantitativi di esplosivi superiori a 50 kg. i materiali suddetti sono collocati in appositanicchia o armadio chiusi da porta con chiave, e posti prima dell'ultimo gomito di accesso alla riservetta adistanza non inferiore a 10 m. da esso (395).

(395) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Locale di distribuzione.332. Nelle riservette contenenti più di 100 kg. di materie esplosive sono vietate la manipolazione e ladistribuzione degli esplosivi. Queste operazioni devono essere eseguite in appositi locali di distribuzione

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distinti dalle riservette che devono contenere non più di 50 kg. di esplosivo e soltanto il quantitativo di mezzidi accensione o accessori detonanti strettamente necessario.Tali locali devono trovarsi ad una distanza di almeno 15 m. dalla riservetta o comunque prima dei gomitida ricavarsi nella galleria di accesso.I locali di distribuzione devono essere muniti di porta (396).

(396) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Illuminazione.333. Nella riservetta e nel locale di distribuzione non provvisti di impianto di illuminazione fissa è vietatol'accesso a chi non è munito di lampada elettrica a bulbo protetto.L'impianto di illuminazione fissa deve essere di tipo antideflagrante con lampade poste in nicchia nelle paretio nel soffitto, chiuse da vetro protetto e i conduttori anche essi convenientemente protetti.Gli interruttori ed i dispositivi complementari debbono essere installati all'esterno della riservetta (397).

(397) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Divieto dell'uso di utensili di ferro e rimozione degli imballaggi334. È vietato introdurre nei depositi di esplosivi oggetti che non siano indispensabili al servizio del depositostesso.È vietato impiegare o introdurre nella riservetta e nel locale di distribuzione utensili o apparecchi di metalliferrosi o comunque suscettibili di provocare scintille.I recipienti vuoti, gli involucri ed ogni altro materiale da imballaggio debbono essere giornalmente asportatidalla riservetta e dal locale di distribuzione (398).

(398) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Divieto di far fuochi e di depositare materiali combustibili nelle vicinanze delle riservette.335. Nel retaggio di 50 m. dalla riservetta e dal locale di distribuzione è vietato depositare materialicombustibili.Nello stesso raggio è vietato fumare e accendere fuochi.È vietato accedere alla riservetta ed al locale di distribuzione recando fiammiferi o altri oggetti atti a far fuoco.Tali divieti devono essere resi noti al personale mediante cartelli (399).

(399) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo IVPreparazione e brillamento delle mine

Caricamento delle mine.336. Gli esplosivi allo stato granulare o pulverulento non possono essere versati sciolti nel foro da mina, madevono essere confezionati con involucro di conveniente resistenza (400).L'impiego di polvere nera sciolta è consentito solo nelle cave di materiali lapidei per mine con carica estesain superficie o mine a fendere.Il calcatoio deve essere di legno e può essere guarnito con rame, ottone, zinco o bronzo, ma non con materialiferrosi o altri che possono provocare scintille (401).

(400) Per una deroga alle norme del presente comma, vedi l' art. 36, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

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(401) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

337. Per assicurare le micce alla capsula di innesco devono essere usate idonee pinze oppure altri strumentidi sicurezza.Tale operazione è effettuata a distanza, o in condizioni di sicurezza, nei confronti di quantitativi anche minimidi esplosivo (402).

(402) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

338. I fori da mina debbono essere caricati immediatamente prima del brillamento. Le cartucce devonoessere innescate all'atto dell'impiego.Da ogni cartuccia innescata e non utilizzata deve essere tolto il detonatore (403).

(403) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

339. Prima del caricamento e dell'intasamento, gli operai non addetti devono allontanarsi a distanza taleda non essere colpiti da esplosioni premature.La miccia deve avere una lunghezza, misurata dalla cartuccia prossima all'orificio del foro da mina, noninferiore ad un metro e deve sporgere all'infuori del foro non meno di 50 cm.La lunghezza minima della miccia può essere ridotta a 70 cm. nel caso di piccole mine fatte brillareisolatamente.Qualora si faccia uso di micce ritardate o di dispositivi ritardatori, le lunghezze predette possono essereridotte in relazione al ritardo impiegato.La lunghezza delle micce, nel caso di spari in volata, è regolata in modo che sia possibile contare i colpidelle mine esplose (404).

(404) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

340. Ogni mina deve essere intasata in modo adeguato all'entità, al genere di carica ed alla natura delmateriale da abbattere. La lunghezza dell'intasamento non deve essere inferiore a 20 cm.Sono escluse dall'obbligo dell'intasamento le mine di cui all'art. 336, secondo comma.Per l'intasamento si deve adoperare materiale non combustibile e non suscettibile di produrre scintille (405).

(405) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Brillamento delle mine.341. Con l'ordine di servizio di cui all'art. 305 devono essere stabiliti gli orari e le modalità del brillamento,in modo da rendere minimo il numero delle persone esposte ai rischi del tiro. Lo stesso ordine di serviziostabilisce l'impiego di ripari fissi o mobili nei luoghi che non offrono una sufficiente protezione contro leproiezioni del tiro, dai gas o dai fumi (406).

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(406) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

342. Per l'accensione delle micce nelle volate con più di cinque colpi, deve essere adottato un sistema idoneoa regolare il tempo di accensione.Nei fornelli e nelle rimonte con inclinazione superiore a 45° quando la loro lunghezza superi i 20 m., ilbrillamento delle mine è eseguito elettricamente (407).

(407) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

343. Per il brillamento elettrico delle mine si deve far uso di esploditore di tipo riconosciuto idoneo, o dicorrente derivata da una linea di distribuzione.Nel caso di corrente derivata da una linea di distribuzione, il circuito di accensione deve essere separatodalla linea di alimentazione da due interruttori bipolari, di cui uno addizionale, con i comandi posti all'internodi due distinte cassette chiuse con chiavi da conservarsi dall'incaricato dell'accensione.Il circuito di brillamento delle mine deve essere sempre aperto, salvo al momento dell'accensione.Gli interruttori devono rendere impossibili chiusure accidentali del circuito e in particolare l'interruttoreaddizionale deve riaprirsi automaticamente appena viene abbandonato.Nel caso di volate con numero di 15 o più mine, la resistenza totale del circuito della volata è verificatamediante ohmetro di tipo riconosciuto idoneo (408).

(408) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

344. Nel tratto del circuito di brillamento prossimo alle mine, fino ad un massimo di 250 metri, si possonousare linee volanti costituite da conduttori isolati purché distanziati fra di loro e da altri circuiti elettrici.È vietato usare per il brillamento delle mine tratti di linee costruite per altri scopi.I conduttori per il brillamento delle mine non devono essere riuniti in uno stesso cavo con altri conduttori (409).

(409) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

345. Gli esploditori portatili devono essere azionabili a mezzo di un dispositivo da inserire nella propria sedesolo al momento del brillamento delle mine e che deve essere tenuto in custodia dal responsabile del tiro.Le parti attive degli esploditori sono chiuse in involucro stagno.Gli esploditori sono controllati almeno ogni sei mesi per accertarne la rispondenza delle caratteristicheelettriche essenziali ai requisiti. La verifica ha luogo in laboratori attrezzati.La frequenza e la natura di tali verifiche sono definite nell'ordine di servizio di cui all'articolo 305 (410).

(410) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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346. Gli addetti allo sparo delle mine, prima di procedere all'accensione delle micce o al collegamento degliinneschi elettrici alla linea di tiro, debbono curare che gli altri lavoratori, anche di cantieri prossimi, siano alriparo dalla esplosione e dai gas o fumi che si producono.Se i lavori non offrono al personale sufficiente protezione, devono essere predisposti idonei ripari fissi omobili.A tutti gli accessi dei cantieri dove ha luogo lo sparo devono essere disposti incaricati che vietano l'ingresso.Gli addetti allo sparo non devono procedere all'accensione prima di avere avvertito le persone che sianonelle vicinanze (411).

(411) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

347. Se le lavorazioni di cantieri attigui tendono ad avvicinarsi progressivamente, il sorvegliante deveindicare il termine a partire dal quale gli operai addetti alle stesse lavorazioni devono porsi in posizione disicurezza ogni qualvolta in uno di quei cantieri si proceda al brillamento delle mine (412).

(412) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

348. Nello scavo e nell'approfondimento dei pozzi e discenderie il tiro è effettuato elettricamente. Inoltredevono essere adottate le seguenti cautele:

1) le cartucce devono essere innescate in locale apposito stabilito dal capo servizio;2) l'esplosivo deve essere calato nel pozzo, soltanto dopo che il personale non necessario al caricamento

delle mine abbia abbandonato il fondo del pozzo stesso;3) il brillamento deve essere effettuato dal sorvegliante o da giorno o da una galleria di livello;4) per lo sparo si deve adoperare apposito cavo, la cui continuità deve essere controllata elettricamente

dal sorvegliante, prima del brillamento delle mine;5) prima di collegare i fili per il brillamento si deve togliere tensione all'eventuale impianto di illuminazione

di fondo pozzo;6) dopo lo sparo e prima di riprendere il lavoro il sorvegliante deve rendersi conto degli effetti dello

sparo (413).

(413) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

349. Nelle lavorazioni all'aperto è vietato il brillamento elettrico delle mine durante le manifestazionitemporalesche.Per le lavorazioni minerarie all'aperto vicine a stazioni radio emittenti, capaci di determinare correnti indottenei circuiti elettrici di accensione delle mine, con pericolo di esplosioni intempestive, il Ministro per l'industriaed il commercio, stabilisce con proprio decreto condizioni, modalità e distanze dalle predette stazioni, perl'uso autorizzato del tiro elettrico, in relazione alla potenza ed alle altre caratteristiche elettriche delle stazioni(414) (415).

(414) Comma così modificato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(415) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Misure precauzionali dopo lo sparo.350. Effettuato lo sparo delle mine, il minatore incaricato del brillamento non può consentire l'accesso alcantiere prima che i gas prodotti dalla esplosione si siano diradati ed in ogni caso non prima di dieci minutidall'ultima esplosione (416). Quando si abbia la certezza dell'avvenuto brillamento di tutte le mine e motivi

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di sicurezza lo esigano, l'accesso al cantiere dove si è effettuato il tiro può aver luogo in anticipo, purché ilpersonale faccia uso dei mezzi di protezione idonei.Nel caso di brillamento non elettrico, quando sia accertato od esista dubbio che una o più mine non sianoesplose, deve essere avvertito subito il sorvegliante. È fatto inoltre divieto a chiunque di accedere alla frontedi lavoro prima che siano trascorsi 60 minuti dall'esplosione, e senza ordine del sorvegliante che deve darele istruzioni del caso (417).

(416) Conforme a rettifica pubblicata sulla Gazz. Uff. 24 dicembre 1959, n. 311.(417) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

351. Il personale adibito al lavoro in un cantiere dopo lo sparo delle mine, deve provvedere al disgaggio disicurezza, alla ispezione della fronte di abbattimento per individuare eventuali mine inesplose e assicurarsiche non siano rimasti residui di materie esplosive nel fondo di mina. Tale lavoro è eseguito in presenza delcapo squadra.Ultimato il disgaggio di sicurezza il lavoro di avanzamento può essere ripreso soltanto dopo che il caposquadra abbia accertato che non siano rimaste mine inesplose.Quando lo sparo delle mine avviene a termine del turno di lavoro, il carichino o il minatore incaricato del tiro,con le modalità stabilite dall'ordine di servizio di cui all'art. 305, dà a chi lo sostituisce nel turno successivoi ragguagli sul numero dei colpi sparati e sulla posizione dei fori di mina, ed avverte il sorvegliante nel casodi sospetto di mina inesplosa (418).

(418) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

352. È proibito scaricare, sia pure parzialmente, le mine mancate, o vuotare e approfondire i fori o fondidi mina dopo l'esplosione.È vietato lasciare abbandonate mine cariche inesplose. Di queste si deve provocare l'esplosione mediantenuova carica di esplosivo da collocarsi in nuovo foro prossimo a quello della mina mancata, oppureapplicando un'altra cartuccia nel foro stesso della mina mancata, purché si possa togliere facilmente partedell'intasamento senza fare uso di utensili ferrosi o suscettibili di dare scintille (419).

(419) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

353. I nuovi fori da intestare vicino alle mine mancate, o a quelle che hanno fatto cannone, o ad altri forinei quali non si possa escludere la presenza di esplosivo, devono essere effettuati a distanza non inferiorea 20 cm. da questi e diretti in modo da non avvicinarsi alla carica inesplosa.Lo sgombero del materiale abbattuto dopo il tiro dei nuovi colpi di cui al comma precedente deve essereeffettuato con precauzione in relazione alla possibilità che l'esplosivo sia stato proiettato all'esterno (420).

(420) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

354. I fori delle mine non demoliti dalle esplosioni possono essere ricaricati solo dopo un intervallo di almenomezz'ora e previa introduzione di tampone di argilla (421).

(421) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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355. Le operazioni di cui agli artt. 352, 353 e 354 sono eseguite alla presenza del sorvegliante (422).

(422) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

TITOLO IXImpianti elettrici

Norme applicabili e definizioni.356. Ai lavori a giorno delle miniere e delle cave sono estese le norme di cui al titolo VII del decretodel Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e successive modificazioni, in materia di impianti,macchine ed apparecchi elettrici.Le norme di cui al comma precedente si applicano anche ai lavori in sotterraneo, in quanto siano compatibilicon quelle del presente titolo (423).

(423) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

357. Ai fini del presente decreto sono considerati apparecchi portatili quegli apparecchi mobili che l'operatoredeve sostenere, in tutto o in parte, durante il funzionamento.Sono considerati apparecchi trasportabili quegli apparecchi mobili che, pur essendo destinati per l'usoa essere trasferiti da un luogo ad un altro, non richiedono di essere sostenuti dall'operatore durante ilfunzionamento (424).

(424) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Caratteristiche generali.358. Gli impianti elettrici in sotterraneo, indipendentemente dalla durata, anche se destinati a cantieri diavanzamento o di coltivazione, devono rispondere ai requisiti di sicurezza di cui al presente titolo o, quandone sia il caso, alle maggiori cautele previste in altri titoli (425).

(425) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

359. All'esterno della miniera o cava deve essere installato un interruttore generale, in modo da potersitogliere la tensione all'intero impianto sotterraneo. All'interno, ogni importante ramo derivato dall'impiantodeve essere provvisto di interruttore atto a mettere, in ogni momento, fuori tensione il ramo stesso.Tutti gli interruttori suddetti devono essere onnipolari.Gli apparecchi di interruzione devono essere chiaramente riconoscibili, facilmente accessibili e sistemati inposizione protetta da urti. Ciascuno di essi deve portare in modo evidente l'indicazione della parte di impiantoda esso comandata (426).

(426) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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360. Le parti metalliche degli impianti elettrici che per difetto di isolamento possono trovarsi sotto tensione,devono essere messe elettricamente a terra e collegate metallicamente tra loro se si trovano nello stessolocale o recinto.I sistemi di terra possono essere realizzati o in sotterraneo o in superficie.Per i collegamenti a terra si devono usare conduttori di materiale adatto, in relazione alle speciali condizioniambientali d'esercizio e di sezione elettricamente equivalente ad almeno 16 mm² di rame.Per impianti fissi possono essere tollerati, per i tratti visibili dei conduttori di terra, sezioni elettricamenteequivalenti inferiori a 16 mm² di rame, purché non inferiore alla sezione dei conduttori del circuito elettrico,fino ad un minimo di 5 mm².Le connessioni dei conduttori di terra devono essere eseguite in modo che esse abbiano stabilmente minimaresistenza (427).

(427) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Macchine ed apparecchi.361. Ogni motore di potenza superiore a 15 kW deve essere munito di dispositivo automatico atto adisinserirlo dalla linea quando la tensione di alimentazione venga a mancare anche su una sola fase (428).

(428) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

362. Ogni trasformatore (o gruppo di trasformatori funzionanti in parallelo e posti nello stesso localeo recinto) deve essere munito, tanto sul primario quanto sul secondario, di un interruttore onnipolareautomatico a massima corrente (429).

(429) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

363. Nell'installazione di una macchina o apparecchio con quantità di olio superiore a 50 kg. devono essereprese cautele perché in caso di spargimento accidentale d'olio, questo venga prontamente convogliato inpozzetti di estinzione, mediante canali che non permettano il propagarsi del fuoco nel caso di olio infiammato.I trasformatori in olio di potenza nominale superiore a 200 kVA devono essere installati in scompartimentiincombustibili, separati dal resto dell'impianto per mezzo di porte pure incombustibili. Uguale disposizionedeve usarsi per gli interruttori a grande massa d'olio, non corazzati né muniti di relè di massima corrente,nel caso di impianti a tensione superiore a 3000 V, se la corrente supera i 200 A (430).

(430) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

364. L'alimentazione degli apparecchi mobili deve essere fatta a bassa tensione. L'alimentazione dellemacchine mobili può essere fatta ad una tensione nominale non superiore a 1.000 volts; in tal caso ed inderoga all'articolo 366 i cavi dovranno essere di tipo riconosciuto idoneo (431).

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Per gli utensili ed altri apparecchi elettrici portatili la tensione non deve superare 50 V efficaci verso terra.Quando si è assicurato il loro disinserimento automatico in caso di messa in tensione degli involucri metallicio di guasti nel cavo flessibile, è consentita l'alimentazione con tensione fino a 200 V efficaci verso terra.Il disinserimento automatico deve ottenersi mediante il collegamento a terra degli involucri metallici el'adozione di interruttori a massima corrente sul circuito di alimentazione, oppure con interruttore dellostesso circuito di alimentazione azionato da un circuito ausiliario di sicurezza, o adottando altri mezzi osistemi di protezione di sicura efficacia (432).

(431) Comma così sostituito dall' art. 1, L. 15 giugno 1984, n. 246.(432) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Quadri.365. Il passaggio di servizio dei quadri ad alta tensione deve avere ad entrambe le estremità una portaapribile verso l'esterno. La apertura deve poter avvenire senza chiave dall'interno e solo con chiavedall'esterno.Ove il pericolo di contatto accidentale delle persone con le parti sotto tensione non sia eliminato mediantesufficienti ripari, oppure non sia disponibile per il transito uno spazio commisurato ai valori delle tensioni inatto, deve essere impedito l'accesso al passaggio quando il quadro è sotto tensione (433).

(433) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Conduttori.366. I conduttori nudi sono ammessi soltanto nell'interno delle cabine elettriche, per le linee di contattodegli impianti di trazione e nelle linee di messa a terra.Per l'alta tensione sono prescritti cavi sottopiombo o muniti di altro idoneo rivestimento protettivo quandole condizioni d'impiego siano tali che non vi sia da temere deterioramento dell'isolamento per effettodell'umidità o di azioni chimiche o meccaniche.Per la bassa tensione, nelle stesse condizioni d'impiego, sono ammesse linee a conduttori separati.Nei pozzi e discenderie, e dovunque possono temersi deterioramenti per cause meccaniche, si devono usare,tanto per la bassa quanto per l'alta tensione, cavi armati ubicati in modo da non essere esposti ad urti eprotetti da idonei ripari.I cavi di nuova installazione nei pozzi devono avere il rivestimento esterno tale da non poter propagare unincendio.Quando vi sia pericolo di azioni chimiche, il rivestimento metallico deve essere protetto con verniciatura orivestimenti inattaccabili dagli agenti chimici (434).

(434) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

367. Le linee a conduttori separati sono montate su isolatori.I cavi sono sostenuti da supporti adatti, tali da non danneggiare il rivestimento e distanziati in modo daevitare che il cavo sia assoggettato a sforzi dannosi anche per il solo effetto del proprio peso (435).

(435) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

368. Nei cavi muniti di rivestimenti metallici, almeno uno di questi deve essere messo a terra, salvo chenon si disponga di altri mezzi di protezione contro i pericoli derivanti da contatti accidentali.Il rivestimento messo a terra deve presentare una buona continuità metallica.

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Le giunzioni fisse fra cavi o fra singoli spezzoni di essi sono eseguite mediante apposita cassetta o muffola (436).

(436) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Cavi flessibili per il collegamento di apparecchi portatili.369. I cavi flessibili per il collegamento degli apparecchi portatili devono avere un rivestimento di spessoree qualità tali che sia assicurata una buona conservazione dell'isolamento, avuto riguardo alle condizioniambientali e d'esercizio.Qualora non sia attuato il disinserimento automatico di cui all'art. 364, il cavo flessibile di alimentazionedeve contenere un conduttore a ciò destinato, facilmente distinguibile dagli altri, che all'atto dell'inserimentodeve innestarsi per primo nella parte della presa destinata a messa a terra. In tal caso le prese a spina allaestremità del cavo flessibile devono essere tali da evitare il contatto accidentale con la parte in tensionedurante l'inserzione e la disinserzione.L'eventuale rivestimento metallico flessibile deve essere messo a terra.Subito a monte dell'innesto del cavo flessibile al cavo di alimentazione deve essere installato un interruttoreonnipolare se la potenza derivata supera un kW (437).

(437) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Limiti di impiego dei cavi.370. Nell'impiego dei cavi non devono essere superati i valori della tensione e della corrente indicati dalfabbricante come massimi ammissibili (438).

(438) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Impianti di illuminazione.371. Gli impianti fissi di illuminazione devono essere a tensione non superiore a 220 V verso terra.I circuiti devono essere protetti con valvole fusibili di tipo chiuso o con interruttori automatici a massimacorrente (439).

(439) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

372. Le lampade elettriche e i relativi portalampade devono essere costruiti in modo che il montaggio e losmontaggio delle lampade possa effettuarsi senza toccare le parti in tensione e a lampada smontata non visia possibilità di contatto con le parti sotto tensione.Se l'apparecchio è installato a portata di mano, la lampada deve essere posta entro globo di vetro protettoda gabbia metallica (440).

(440) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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373. Le lampade elettriche portatili devono essere alimentate a tensione non superiore a 25 V verso terraed essere provviste di impugnatura isolante e di involucro di vetro. Qualora la corrente di alimentazionesia fornita per il tramite di un trasformatore, questo deve avere gli avvolgimenti primario e secondarioadeguatamente isolati fra loro (441).

(441) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Impianti di trazione.374. Sono vietati impianti di trazione a terza rotaia. È proibito per gli impianti di trazione l'uso di tensionesuperiore a 600 V continui o efficaci (442).

(442) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

375. I fili di contatto devono trovarsi a una altezza di almeno 2,20 m. sopra il piano superiore delle rotaie,riducibile a 1,80 m. quando i fili siano efficacemente protetti contro contatti accidentali delle persone. In talcaso, specie negli attraversamenti e biforcazioni, devono essere disposti adatti segnali di pericolo.Durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione deve essere tolta tensione alla linea.Tale misura deve essere attuata anche durante l'entrata e l'uscita del personale a squadre, a meno che ilfilo di contatto sia montato esternamente al binario, sul fianco della galleria opposto a quello destinato alpassaggio del personale.I fili di contatto devono avere una sezione non inferiore a 50 mm².I ganci di sostegno vanno montati, se in rettilineo, a distanze tali che la freccia del filo fra due ganci consecutivinon sia maggiore di 8 cm. In curva, la distanza deve essere minore e tale che se il filo si stacca da un gancionon sussista pericolo di contatto con la locomotiva né con la parete della galleria (443).

(443) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

376. L'isolamento verso terra dei fili di contatto deve essere proporzionato a una tensione di almeno 2000V (444).

(444) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

377. Quando le rotaie vengono usate come conduttori di ritorno, il collegamento fra i vari tronchi deveessere tale da realizzare una buona continuità metallica mediante conduttori elettrici aventi una sezioneequivalente ad almeno 50 mm² di rame provvisti di capicorda e saldati.Si devono inoltre stabilire fra le rotaie, a distanza non maggiore di 100 m., dei collegamenti trasversali conbuoni conduttori (445).

(445) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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378. Le tubazioni, le armature dei cavi ed i fili di segnalazione meccanica, agli incroci con i conduttori dicontatto, debbono essere collegati elettricamente alle rotaie (446).

(446) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

379. Non possono essere impiegate locomotive a presa di corrente costruite in modo che il conducente siaesposto a toccare inavvertitamente il filo di contatto o le parti sotto tensione dell'organo di presa.Fra la presa di corrente e gli apparecchi elettrici della locomotiva deve essere installato un interruttorefacilmente accessibile che non interrompa il circuito di illuminazione. Inoltre la presa di corrente deve esseremunita di un dispositivo mediante il quale possa essere staccata dal filo di contatto e mantenuta staccata (447).

(447) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Carica delle batterie di accumulatori.380. I locali adibiti alla carica degli accumulatori devono essere ventilati in modo da consentire una sufficientediluizione dei gas che si sviluppano. L'impianto di illuminazione deve essere di tipo stagno (448).

(448) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Impianti di segnalazione e di comunicazione.381. I conduttori degli impianti di segnalazione e di comunicazione non devono essere riuniti in uno stessocavo con altri conduttori (449).

(449) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

382. La disposizione dei conduttori e la costruzione dei contatti devono essere tali da impedire la chiusuraaccidentale del circuito.Si devono prendere precauzioni per prevenire contatti fra i fili di segnalazione e di comunicazione e altreparti dell'impianto.Le linee di segnalazione e di comunicazione, nei tratti in cui incrociano linee elettriche per forza motrice eluce o linee di contatto, sono chiuse in custodie adatte.Se l'impianto elettrico di segnalazione è a servizio della estrazione, deve essere munito di dispositivo che,in caso di mancanza di tensione all'impianto stesso, ne dia avviso all'arganista. Inoltre l'impianto elettricodeve essere corredato di dispositivi e strumenti per il controllo dell'isolamento (450).

(450) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Esercizio degli impianti.

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383. Nelle cabine di trasformazione devono essere esposti cartelli recanti distintamente lo schemadell'impianto, le istruzioni da seguire in caso di incendio e quelle per i soccorsi di urgenza ai colpiti da correnteelettrica.I cartelli devono essere di materiale durevole e collocati in modo ben visibile.Nei locali dove siano apparecchi elettrici in olio e il macchinario abbia una potenza complessiva di 200 kWAo più, devono esservi almeno due estintori d'incendio di adeguata potenzialità, e secchi di sabbia (451).

(451) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

384. L'installazione, la manutenzione e la sorveglianza degli impianti elettrici devono essere affidati apersonale idoneo per preparazione tecnico-pratica, numero, capacità e conoscenza del sotterraneo.Ove l'importanza degli impianti lo richieda, a capo di tale personale deve essere preposto un tecnicoelettricista esperto della materia (452).

(452) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

385. Gli impianti devono essere mantenuti in buono stato di isolamento.L'isolamento, sia verso terra, sia fra conduttori di polarità e di fasi diverse, deve essere verificato almenoogni tre mesi.La continuità dei conduttori di terra ed i valori delle resistenze di terra devono essere verificati almeno ognitre mesi. In ogni caso la resistenza di terra non deve superare 5 Ohm.I risultati di tutte le verifiche e misure devono essere trascritti in registro.I cavi flessibili degli apparecchi portatili devono essere esaminati prima di ogni impiego dall'operatore cuil'apparecchio viene affidato. Nel caso che questi riscontri difetti ai cavi, non deve farne uso ma deve chiedernela sostituzione (453).

(453) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

386. Salvo casi di necessità non si debbono eseguire lavori su impianti sotto tensione quando questa superi25 V efficaci verso terra.Quando la suddetta necessità sia riconosciuta da un capo responsabile, ogni lavoro deve essere eseguitocon modalità e mezzi atti a garantire l'incolumità dell'operatore (454).

(454) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

387. Nel caso di intervento in prossimità di parti di impianti ad alta tensione, l'operaio deve disporre di unapedana isolante. Le parti sotto tensione dell'impianto con le quali l'operatore possa venire accidentalmentein contatto devono essere schermate o isolate.Durante i lavori nelle gallerie con trazione elettrica a filo di contatto, questo deve essere posto fuori tensione(455).

(455) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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388. Salvo i casi di cui all'art. 386, prima di eseguire qualunque lavoro sugli impianti elettrici è obbligatoriointerrompere la linea a monte e, ove occorra, anche a valle della parte sulla quale si eseguono lavori. Inogni caso deve essere collegata a terra la parte dell'impianto sulla quale si eseguono lavori e devono essereprese cautele atte ad impedire che l'impianto torni sotto tensione durante i lavori.Prima di toccare i conduttori di cavi ad alta tensione, di lunghezza considerevole, si devono disperdere leeventuali cariche elettrostatiche (456).

(456) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

TITOLO XGrisù e gas tossici o altrimenti nocivi

Capo IControllo delle miniere sospette

Miniere sospette per caratteristiche di giacimento.389. L'ingegnere capo, quando ravvisi che in una lavorazione mineraria, per le caratteristiche genetiche,stratigrafiche e tettoniche del giacimento o per analogie giacimentologiche con altre miniere già esistenti,possano verificarsi emanazioni di grisù o di gas tossici o altrimenti nocivi, sentito il direttore, sottopone consuo provvedimento tale lavorazione a controllo. Il controllo ha la durata di due anni.Col provvedimento sono disposte le seguenti misure:

a) prelevamento periodico di campioni dell'atmosfera del sotterraneo in condizioni di normaleventilazione, nel turno più numeroso, e relative analisi;

b) ispezioni metodiche a tutte le vie, cantieri e luoghi del sotterraneo, eseguite da sorveglianti conappositi indicatori di gas a lettura diretta;

c) eventuali prescrizioni cautelative di sicurezza riconosciute necessarie, specie per quanto ha attinenzaalla ventilazione ed all'illuminazione.Nel provvedimento sono indicati i luoghi e le modalità relative al prelevamento dei campioni di atmosfera edall'espletamento delle ispezioni, precisata la frequenza delle singole operazioni di controllo ed indicate altreeventuali misure da adottare per la sicurezza del personale.Per il prelevamento dei campioni e per le relative analisi, l'addebito delle spese di queste ultime e leannotazioni dei risultati in registro, si provvede a termini dell'art. 263.Nel provvedimento devono inoltre essere precisati i limiti del sotterraneo sottoposto a controllo e la natura efrequenza delle comunicazioni che il direttore deve fare al Distretto minerario, sia in merito al comportamentodella miniera per quanto riguarda le manifestazioni di grisù, gas tossici o altrimenti nocivi riscontrate, siasull'andamento dei vari servizi di controllo (457).

(457) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Miniere con manifestazioni occasionali e deboli di grisù, gas tossici o altrimenti nocivi.390. Le miniere nelle quali siano state rilevate manifestazioni, anche deboli, di grisù, gas tossici o altrimentinocivi sono sottoposte ad un regime di controllo, con provvedimento dell'ingegnere capo.Il regime di controllo ha la durata di due anni. Oltre le misure di cui alle lettere a), b) e c) dell'articoloprecedente, il provvedimento dispone periodiche misurazioni di portata delle correnti di aria principali ederivate, da eseguirsi nei modi di cui all'art. 263.I risultati delle misurazioni di portata devono essere registrati (458).

(458) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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391. Quando i tenori volumetrici di grisù rilevati in condizioni di normale ventilazione, risultano inferioria 0,3 per cento l'ingegnere capo dispone saltuari accertamenti sul regime grisutoso che si determina nelsotterraneo durante periodi di arresto della ventilazione appositamente predisposti, e nei periodi di ripresadella ventilazione normale.Con provvedimento dell'ingegnere capo da emanarsi sentito il direttore sono stabilite:

a) la scelta dei tempi per i controlli e le misure cautelative da adottare;

b) la durata dei periodi di arresto e di ripresa della ventilazione normale, nei quali sono effettuati gliaccertamenti;

c) la frequenza di rilevazione dei tenori di grisù da effettuare nel corso di tali periodi con l'ausilio di idoneiindicatori a lettura diretta, accompagnati da prelievi di campioni dell'atmosfera da sottoporre ad analisi.Nel provvedimento sono indicati altresì i luoghi per il rilevamento dei tenori di grisù, tanto nel riflusso generaleche in altre vie o cantieri del sotterraneo.Le operazioni predette sono eseguite nei modi indicati all'art. 263.Degli accertamenti suddetti è fatta annotazione in registro con la data e la firma del direttore (459).

(459) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

392. Il direttore di miniera sottoposta a controllo deve fare comunicazione scritta al Distretto minerariodi ogni nuova manifestazione di grisù, gas tossici o altrimenti nocivi, e di ogni rilevante variazione diquelle precedentemente note, verificatesi nella stessa miniera. Deve altresì segnalare il luogo, il tempo,le circostanze, nonché ogni dato alle stesse inerenti, e comunicare le eventuali misure provvisoriamenteadottate (460).

(460) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

393. L'ingegnere capo, quando lo ritenga necessario a seguito dei disposti accertamenti, sentito il direttore,stabilisce con suo provvedimento quali delle norme di sicurezza previste dal presente titolo devono essereapplicate in tutta o parte della miniera sottoposta a controllo, fissando un termine per l'attuazione (461).

(461) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

394. Le miniere sottoposte a controllo devono essere dotate di almeno quattro indicatori, di cui due diriserva, per il grisù e di almeno due indicatori, di cui uno di riserva, per ciascuno dei gas tossici o altrimentinocivi la cui presenza sia stata accertata o sia sospetta.L'ingegnere capo può ordinare una maggiore dotazione di indicatori.Gli indicatori, a lettura diretta, devono essere di tipo riconosciuto idoneo.L'efficienza degli indicatori deve essere controllata ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta se ne presentila necessità (462).

(462) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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395. L'ingegnere capo può disporre una sola proroga di un anno al periodo di tempo stabilito per il controllo,quando riconosca che gli elementi acquisiti nel precedente periodo non siano stati risolutivi ai fini dellaclassifica (463).

(463) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

396. Entro il periodo stabilito per il controllo, quando le manifestazioni di grisù, gas tossici o altrimentinocivi, si siano mantenute o aggravate, l'ingegnere capo procede alla classifica della miniera.Per le miniere non riconosciute classificabili, trascorso il periodo di controllo, l'imprenditore è esonerato dallemisure di sicurezza provvisoriamente disposte (464).

(464) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

397. L'ingegnere capo può disporre che venga instaurata ed affidata a persona tecnicamente preparata eresponsabile, una sorveglianza metodica del sotterraneo per svelare l'eventuale presenza di gas sospetti eche vengano fornite al riguardo periodiche comunicazioni al Distretto minerario.Le condizioni che definiscono tale vigilanza sono precisate in apposito ordine di servizio predisposto daldirettore.Il nome della persona responsabile incaricata della vigilanza suddetta deve essere comunicato al Distrettominerario (465).

(465) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo IIClassifica delle miniere per grisù, gas tossici o altrimenti nocivi

Miniere grisutose.398. Le miniere, o parti di esse, nelle quali siano state accertate emanazioni continue di grisù, sono dichiarategrisutose ed assegnate ad una delle seguenti categorie:

1ª categoria, o debolmente grisutosa, quando, attraverso gli accertamenti condotti nei modi e con i mezzidi cui ai precedenti articoli 389, 390 e 391 non siano mai stati riscontrati, durante il periodo di controllo,nel riflusso generale, in quelli principali, e nei circuiti derivati immediatamente a monte delle loro immissioninei riflussi principali, tenori di grisù superiori a 0,3 per cento in volume, rilevati in piena corrente d'aria, daindicatori a lettura diretta, di tipo riconosciuto idoneo e da analisi;

2ª categoria, o nettamente grisutosa, quando il tenore di grisù, accertato nei luoghi, con i mezzi e lemodalità sopra indicati, sia superiore a 0,3 per cento in volume.Alla stessa categoria è assegnata una miniera, o parte di essa, nella quale, pur essendosi accertati duranteil periodo di controllo e nei luoghi indicati nel presente articolo tenori di grisù non superiori a 0,3 per cento,si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

1° la presenza di accumuli di grisù sia stata riscontrata, non eccezionalmente, in condizioni di normaleventilazione, in cantieri di lavoro;

2° lo sprigionamento di grisù per tonnellata di minerale abbattuto nelle 24 ore, a regime produttivonormale, sia superiore a quattro metri cubi;

3° la presenza nel sotterraneo di accumuli di grisù venga accertata nella prima ora dall'arrestopredisposto della ventilazione principale (466).

(466) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Definizione di accumulo di grisù.399. Ai fini del presente titolo si ha accumulo di grisù quando la percentuale volumetrica di quest'ultimo,nell'atmosfera del luogo raggiunga l'uno per cento. Nei confronti dei gas tossici o altrimenti nocivi si haaccumulo di uno di tali gas quando la percentuale volumetrica del gas considerato raggiunge il limite di cuiall'art. 413.L'accumulo considerato pericoloso quando la percentuale volumetrica del grisù o degli altri gas tossici oaltrimenti nocivi, singolarmente considerati, raggiunga i limiti di cui agli articoli 444, 445 ed occorrendo446 (467).

(467) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Miniere classificate per gas tossici o altrimenti nocivi.400. Le miniere, o parti di esse, sono classificate per gas tossici o altrimenti nocivi quando, durante ilperiodo di controllo, gli accertamenti eseguiti abbiano rivelato emanazioni continue di tali gas, isolatamenteconsiderati o in miscela (468).

(468) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Miniere sospette o classificate per venuta istantanea di grisù, gas tossici o altrimenti nocivi.401. Quando l'ingegnere capo, sentito il direttore, riconosca che nei confronti di una miniera, avuto riguardoalle caratteristiche del giacimento o per analogie con altre miniere soggette a venute istantanee di gas,ovvero per altre manifestazioni sospette in essa verificatesi, possa presumersi la presenza nel minerale onelle rocce incassanti o vicine, di gas sotto pressione, in grado di dar luogo a irruzioni istantanee, dichiara laminiera stessa sospetta per venute istantanee di gas. Lo stesso provvedimento indica le norme di sicurezzadel presente titolo la cui adozione si rende necessaria in tutta o parte della miniera, fissa il termine entro ilquale le stesse norme devono essere realizzate e stabilisce le prime misure cautelative di adozione immediata(469).

(469) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

402. Le miniere, o parti di esse, nelle quali si siano verificate, almeno una volta, irruzioni istantanee di grisùo di altri gas tossici o altrimenti nocivi, isolatamente considerati o in miscela, sono classificate a sviluppoistantaneo di gas (470).

(470) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Dichiarazione di classifica.403. Le classifiche sono disposte dall'ingegnere capo sentito il direttore.L'assegnazione di una lavorazione sotterranea ad una delle classi di cui al presente titolo può essere fattaper l'intero sotterraneo o per scomparti indipendenti ai sensi del successivo art. 428.Nel provvedimento di classifica sono indicate le misure cautelative immediate da adottare e fissato il termineentro il quale le norme di sicurezza prescritte nel presente titolo per le miniere soggette a classifica devonoessere attuate (471).

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(471) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

404. La classifica di una lavorazione mineraria, o parte di essa, può essere soggetta a revisione dell'ingegnerecapo, a seguito di nuovi accertamenti e circostanze emersi nel corso di un successivo periodo di controllocui essa deve essere assoggettata per la durata di due anni.La revisione di classifica di una miniera o parte di essa a termini del presente capo, può essere promossacon istanza del direttore o d'ufficio (472).

(472) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

405. Il direttore deve fare rapporto al Distretto minerario di ogni manifestazione di gas infiammabili, tossicio nocivi, anche a sviluppo istantaneo, e così pure di ogni altra anormale manifestazione meccanica, comeproiezioni di rocce, colpi di tetto e simili, verificatesi in una lavorazione sotterranea sottoposta a controlloo a classifica (473).

(473) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

406. Nei confronti delle miniere che all'entrata in vigore del presente decreto risultino soggette ademanazioni continue di grisù, gas tossici o altrimenti nocivi, l'ingegnere capo, sentito il direttore, fissa consuo provvedimento la durata del periodo di controllo.Trascorso detto periodo, che può anche essere inferiore a due anni, procede alle operazioni di classifica.La definizione delle classifiche di cui sopra deve aver luogo entro il termine massimo di tre anni dall'entratain vigore del presente decreto (474).

(474) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo IIIVentilazione delle miniere classificate per emanazioni di gas

407. Oltre alle norme generali sulla ventilazione delle lavorazioni minerarie di cui al titolo VI, alle minieresoggette a classifica per emanazioni di gas, si applicano le disposizioni di cui al presente capo (475).

(475) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Piani e registri di ventilazione.408. Per le miniere grisutose o ad emanazioni di gas tossici o altrimenti nocivi di cui al presente titolo, ildirettore predispone e tiene aggiornati, in locale sempre accessibile nel luogo stesso della miniera:

A) un piano generale della ventilazione, nel quale devono essere indicati:1° i collettori generali di entrata e di uscita d'aria che sboccano a giorno, le vie principali di entrata

e di uscita di aria che da essi si dipartono in corrispondenza ad ogni scomparto indipendente, i circuiti di

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ventilazione derivati dalle vie principali di entrata e di uscita d'aria per l'areazione dei settori e quelli ausiliaridi ventilazione secondaria;

2° la direzione, il percorso e la portata della corrente generale di ventilazione e dei singoli circuitiprincipali, derivati o secondari;

3° l'ubicazione dei ventilatori principali e ausiliari, delle stazioni di misura delle portate, dei luoghi dicontrollo sistematico della qualità dell'atmosfera, e di tutte le porte, cortine e sbarramenti;

4° i limiti degli eventuali scomparti indipendenti, soggetti a classifiche diverse per gas infiammabili,tossici o altrimenti nocivi, oppure a sviluppo istantaneo dei gas suddetti;

5° ogni altra indicazione chiesta dall'ingegnere capo;B) un registro di ventilazione nel quale devono essere trascritti con la data e la firma dell'operatore, gli

accertamenti percentuali volumetrici dei gas presenti nell'atmosfera del sotterraneo, rilevati in condizionedi normale ventilazione o di arresto predisposto di questa ultima e relativa ripresa, le misure di portata edi risultati delle analisi dei campioni prelevati.Il piano ed il registro previsti dal presente articolo devono essere in ogni tempo consultabili dagli ingegnerie periti del Corpo delle miniere e dal personale di sorveglianza al sotterraneo. Essi devono essere vistatiogni mese dal capo del servizio ventilazione.Copia del piano di ventilazione aggiornato, firmato dal tecnico preposto al servizio di ventilazione e daldirettore, deve essere trasmessa all'inizio di ogni semestre al Distretto minerario (476).

(476) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

409. Per le miniere classificate a sviluppo istantaneo di gas, deve essere predisposto un piano in scala noninferiore ad 1: 1000 sul quale devono essere riportati per l'intero sotterraneo o per gli scomparti classificati,i cantieri nei quali si sono prodotti sviluppi istantanei di gas o sono state rilevate manifestazioni sospette.In apposito registro sono trascritti i rapporti redatti a cura del direttore e da lui firmati, per ogni sviluppoistantaneo di gas o manifestazione sospetta che si fosse verificata, con indicazione della situazionetopografica del cantiere, delle eventuali accidentalità geologiche vicine, dei volumi di gas sviluppati e delmateriale proiettato, della situazione dei luoghi prima e dopo le irruzioni di gas e delle altre manifestazionisospette verificatesi.Nello stesso registro devono essere riportati e firmati dai rispettivi incaricati i risultati delle ispezioni ordinarieed occasionali eseguite nei posti di lavoro sospetti per sviluppo istantaneo di gas.Per il piano di cui al primo comma e per quello previsto all'articolo precedente si osservano, in quantoapplicabili, le norme di cui al titolo II, capo II (477).

(477) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Continuità della ventilazione.410. La quantità d'aria immessa nel sotterraneo e riconosciuta sufficiente per il turno di lavoro più numerosonon deve essere diminuita negli altri turni e nei periodi di tempo durante i quali gli operai non siano presential lavoro (478).

(478) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Intensità della corrente d'aria.411. La corrente d'aria deve avere intensità tale che nei cantieri e nelle vie l'atmosfera, in piena corrente,non contenga tenori superiori all'uno per cento di anidride carbonica, al cinque per centomila di ossido dicarbonio, al due per centomila di idrogeno solforato, all'uno per centomila di anidride solforosa e al 2,5 percentomila di ossidi di azoto.[Gli accertamenti effettuati con l'ausilio di indicatori a lettura diretta, riconosciuti idonei, sono eseguiti neiluoghi e secondo modalità stabilite con ordine di servizio del direttore] (479).[Quando siano presenti in miscela, nell'atmosfera del sotterraneo, più gas tossici o altrimenti nocivi fraquelli sopra indicati, le percentuali volumetriche ammesse per ciascuno di essi in dipendenza di una loro

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azione sinergica e avuto riguardo anche della temperatura e umidità dell'aria devono essere ridotte in misurastabilita dall'ingegnere capo, sentito il direttore] (480) (481).

(479) Comma abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(480) Comma abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(481) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Tenori di gas ammessi nei cantieri e tolleranza nei riflussi.412. Nei cantieri di coltivazione delle miniere classificate grisutose la ventilazione e la velocità diabbattimento del minerale devono essere regolate in modo che il tenore di grisù, in piena corrente d'aria,non superi l'uno per cento.In ogni circuito derivato, immediatamente a monte della sua immissione nella via principale di riflusso, iltenore di grisù rilevato in piena corrente d'aria non deve essere superiore all'uno per cento.Nel riflusso generale delle stesse miniere il tenore di grisù, in piena corrente d'aria non deve superare l'unoper cento.È tollerata la presenza dell'1,5 per cento di grisù, immediatamente a monte dell'immissione al riflussoprincipale, soltanto per l'aria di ritorno da lavori di ricerca o tracciamento nelle miniere suddette (482).

(482) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

413. Nei sotterranei classificati per gas tossici o altrimenti nocivi, la percentuale volumetrica di ciascuno diessi, isolatamente considerato, rilevata in piena corrente d'aria con indicatori a lettura diretta riconosciutiidonei, o da analisi, tanto nel riflusso generale, che immediatamente a monte dell'immissione di un circuitoderivato di ventilazione in una via principale di riflusso, non deve superare l'1,5 per cento di anidridecarbonica, il dieci per centomila di ossido di carbonio, il cinque per centomila di idrogeno solforato, il dueper centomila di anidride solforosa.Per i gas presenti in miscela che possono esercitare azione sinergica, avuto riguardo anche alla temperaturae umidità dell'aria, le predette percentuali sono modificate in misura stabilita dall'ingegnere capo, sentitoil direttore (483).

(483) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

414. Nell'aria di riflusso di lavori di ricerca e di preparazione in miniere classificate per gas tossici o altrimentinocivi, sono ammessi tenori dei suddetti gas superiori ai limiti di cui all'articolo precedente, quando la stessaaria venga immessa direttamente in una via principale di riflusso, a valle di qualsiasi altra immissione. Ilpersonale addetto a tali lavori deve in tal caso fare uso di idonei mezzi di protezione individuale.Un sorvegliante, con l'ausilio di idonei indicatori a lettura diretta, tiene sotto controllo l'atmosfera dei cantieri.L'ingegnere capo stabilisce con suo provvedimento, sentito il direttore, il tenore massimo dei singoli gastossici o nocivi, presenti nell'atmosfera, al di sopra del quale non possono essere eseguiti lavori, neppurefacendo uso dei mezzi di protezione individuali (484).

(484) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Impianti di ventilazione principali.415. Nelle miniere di cui al presente titolo, la corrente di ventilazione deve essere ottenuta per attivazionemeccanica.

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Ogni miniera classificata per grisù o per gas tossici o altrimenti nocivi, servita da un ventilatore principale,deve essere provvista di un ventilatore di riserva, capace di assicurare da solo e senza discontinuità laventilazione normale della miniera.In luogo di un ventilatore di uguale potenzialità è ammessa l'installazione di un ventilatore di soccorsocapace, in caso di arresto del ventilatore principale, di assicurare senza discontinuità una ventilazione taleda consentire almeno lo sgombero di tutti gli operai dal sotterraneo in condizioni di sicurezza (485).

(485) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

416. Quando più ventilatori principali siano al servizio di unica lavorazione sotterranea classificata grisutosa,ovvero per gas tossici o altrimenti nocivi, l'ingegnere capo, sentito il direttore, può con suo provvedimentoconsentire l'installazione di un numero ridotto di ventilatori di riserva o di soccorso rispetto a quelli principali,in modo da assicurare la continuità della ventilazione in determinate zone della miniera.Nel provvedimento sono precisati la potenzialità di ciascuno dei ventilatori di riserva o di soccorso ed il luogodi installazione.Il direttore stabilisce con ordine di servizio il numero degli operai che in caso di ventilazione ridotta puòrimanere nel sotterraneo per assicurare manutenzioni indispensabili o servizi essenziali (486).

(486) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

417. I ventilatori di riserva e di soccorso devono poter essere azionati anche da sorgenti di energiaindipendenti da quelle che normalmente alimentano i ventilatori principali (487).

(487) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

418. Nelle miniere grisutose, i ventilatori principali devono essere installati in modo da non poter esseredanneggiati, per quanto sia tecnicamente prevedibile, da esplosioni od incidenti.Negli stessi impianti devono essere adottate le misure necessarie ad evitare l'accensione del gas all'uscitadel sotterraneo.Nelle miniere classificate per sviluppo istantaneo di gas infiammabili, tossici o altrimenti nocivi, devonoessere adottate porte che si chiudano spontaneamente in caso di inversione della corrente d'aria o altridispositivi di pari efficacia.Nelle miniere di cui al presente titolo l'installazione in sotterraneo di ventilatori principali non è ammessasenza autorizzazione dell'ingegnere capo (488).

(488) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

419. Quando le miniere occupano più di 25 persone nel turno più numeroso, i ventilatori principali devonoessere provvisti, oltre che di un manometro di acqua, di un apparecchio registratore della pressione.I fogli di registrazione devono essere datati al momento dell'impiego e conservati per una durata di almenotre mesi.Nelle miniere nelle quali non si abbia un registratore, la pressione del ventilatore deve essere rilevata almanometro ad acqua, almeno una volta per turno, da apposito incaricato (489).

(489) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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420. Ogni impianto di ventilazione principale deve essere sorvegliato con continuità da un operaio. Incaso diverso esso deve essere munito di dispositivo automatico capace di trasmettere, in un localepermanentemente occupato della miniera, segnale di allarme per qualsiasi perturbazione o arresto dellasua marcia.Quando manchi una sorveglianza continua, i ventilatori principali devono essere ispezionati da personalecompetente almeno una volta al giorno, secondo apposito ordine di servizio del direttore.Almeno ogni quindici giorni la persona preposta al servizio di ventilazione deve procedere ad ispezione ditutti i ventilatori principali della miniera.Annotazioni delle ispezioni e delle relative constatazioni devono essere riportate, a cura e firma della personaincaricata, nel registro della ventilazione (490).

(490) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

421. Con ordine di servizio da portare a conoscenza degli interessati, il direttore dispone i servizi in modoche verificandosi l'arresto accidentale di un ventilatore principale, siano adottate immediatamente le misurenecessarie per garantire la sicurezza del personale.Quando entri in opera il solo ventilatore di soccorso deve procedersi allo sgombero del sotterraneo.Il ritorno degli operai al lavoro deve effettuarsi soltanto in seguito ad ordine del direttore o secondo lemodalità da lui stabilite, previa ispezione dei lavori (491).

(491) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

422. È vietato fermare i ventilatori principali senza ordine del direttore (492).

(492) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Ventilazione ausiliaria.423. Nelle miniere dichiarate grisutose non è consentito areare un posto di lavoro con getto di ariacompressa.Gli impianti di ventilazione ausiliaria sono corredati da tubazione sufficientemente stagna, fino a convenientedistanza dalla fronte di lavoro. Il ventilatore è installato sul tratto di condotta che si trova nella correntedi entrata d'aria quando trattasi di ventilazione soffiante, ed in quella di riflusso nel caso di ventilazioneaspirante.L'insieme dell'impianto deve corrispondere inoltre alle condizioni previste all'art. 276.La ventilazione ausiliaria deve essere limitata ai lavori di preparazione dei cantieri e ai lavori dismantellamento nonché ai cantieri direttamente collegati al circuito di ventilazione principale (493).I cantieri di coltivazione potranno essere attrezzati con ventilazione ausiliaria unicamente qualora siano stateadottate misure complementari idonee a garantire la sicurezza o la salute dei lavoratori (494) (495).

(493) Comma aggiunto dall' art. 58, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(494) Comma aggiunto dall' art. 58, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(495) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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424. A cura del direttore, con apposito ordine di servizio, devono essere dettate per i ventilatori ausiliarile prescrizioni inerenti alla loro vigilanza, manutenzione ed eventuali arresti, con le misure cautelative daadottare (496).

(496) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

425. È vietato a coloro che non sono autorizzati interrompere la marcia di un ventilatore ausiliario persoddisfare esigenze di lavoro dei cantieri vicini.Nei cantieri a forte sviluppo di grisù, ove si verifichi una interruzione accidentale della ventilazione ausiliaria,gli operai devono dare immediato avviso al sorvegliante.Nel caso di cui al comma precedente gli operai devono abbandonare il cantiere.Quando l'interruzione sia predisposta, la persona incaricata deve preventivamente assicurarsi che tutti glioperai abbiano sgomberato il cantiere.Il ritorno del personale al posto di lavoro può effettuarsi solo quando, ripristinata la ventilazione ausiliaria,l'avvenuta bonifica dell'atmosfera nel cantiere sia stata accertata con indicatore idoneo a lettura diretta (497).

(497) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Areazione per diffusione.426. L'areazione per diffusione è consentita per una lunghezza massima di 15 m. nelle miniere classificategrisutose di prima categoria, ovvero per soli gas nocivi, quando, in base all'esperienza locale e adaccertamenti di controllo, si possa ritenere che in tali condizioni non si formino nei cantieri accumuli di grisùo di gas nocivi.L'areazione per diffusione non è consentita quando si tratti di avanzamenti lungo gallerie dirette verso vecchilavori e per esplorazione di nuove zone del giacimento per le quali sia riconosciuto possibile un aggravamentodelle emanazioni di grisù o di altri gas nocivi.Nelle miniere grisutose, l'areazione per diffusione non è consentita quando si tratti di lavori in rimonta.Nelle miniere, o parti di esse, classificate grisutose di 2ª categoria ovvero per gas tossici, l'areazione perdiffusione non è del pari consentita, salvo che negli avanzamenti che non si allontanino più dei sei metrida un circuito di ventilazione, sempre che in tali condizioni non sia da temere la formazione di accumulidei suddetti gas (498).

(498) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Ventilazione ascendente e sue deroghe.427. Nelle miniere classificate grisutose la ventilazione, salvo che nei collettori generali di entrata d'aria enei riflussi a valle di ogni cantiere, deve essere orizzontale o ascendente.Agli effetti del comma precedente sono considerati orizzontali i circuiti di ventilazione, o tratti di essi, aventimeno di 10° di inclinazione ed il cui profilo non si presti alla formazione di accumuli di grisù.La disposizione di cui al primo comma non si applica ai lavori di preparazione e tracciamento condotti inrimonta a fondo cieco.Per i lavori di non lunga durata, anche inerenti alla coltivazione di modesti lembi o pannelli di minerale,specie se in corrispondenza a riscontrate irregolarità di giacitura, il circuito di ventilazione può avere tratti indiscesa, sempre che i profili dei cantieri possano per la loro regolarità escludere la formazione di accumuli digrisù, la ventilazione sia attiva in ogni punto e se sia stata ottenuta autorizzazione dall'ingegnere capo (499).

(499) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Circuiti indipendenti di ventilazione.428. Nelle miniere classificate grisutose, la coltivazione deve essere attuata per scomparti e settori alimentatida circuiti indipendenti di ventilazione.Gli scomparti di miniera sono indipendenti quando essi abbiano in comune ai fini della ventilazione solo viegenerali di entrata e di uscita d'aria fra i lavori sotterranei e la superficie.I settori di miniera sono considerati indipendenti quando essi abbiano in comune ai fini della ventilazionesoltanto vie principali di entrata e di uscita d'aria.La corrente di ventilazione può attraversare a monte dei cantieri zone già coltivate soltanto attraverso vieefficacemente isolate (500).

(500) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Limitazioni dei cantieri ventilati in serie.429. Nelle miniere grisutose, i cantieri alimentati in serie dallo stesso circuito di ventilazione devono esserelimitati in modo che il numero complessivo degli operai in essi occupati nel turno più numeroso non superisettanta unità, sempre che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 411, 412 e 413.Per le miniere a gas tossici o altrimenti nocivi e per quelle a sviluppo istantaneo di grisù e dei gas suddetti,l'ingegnere capo, sentito il direttore, stabilisce caso per caso il numero massimo complessivo di operai chepossono essere adibiti al lavoro nel turno più numeroso in uno stesso settore, sempre che siano osservatele norme di cui agli articoli richiamati nel comma precedente (501).

(501) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Ventilazione dei lavori di ricerca e preparazione nelle miniere grisutose.430. Nelle miniere grisutose di 2ª categoria, ogni lavoro di ricerca e di preparazione deve essere aerato daun circuito indipendente di ventilazione non comprendente cantieri in coltivazione.La norma di cui al comma precedente si applica anche alle miniere grisutose assegnate alla 1ª categoria,quando l'ingegnere capo abbia riconosciuto che in taluni cantieri di ricerca o di preparazione di questa ultima,orientati verso zone nuove del giacimento o diretti verso vecchi lavori, possa verificarsi un aggravamentodel regime grisutoso.Nelle miniere grisutose di 1ª categoria, per le quali in base all'esperienza non si abbia motivo di temere laformazione di accumuli di grisù, un cantiere di ricerca o di preparazione può essere inserito a valle di altricantieri di coltivazione nel circuito di ventilazione di questi ultimi, sempre che il tenore di grisù rilevato inpiena corrente d'aria immediatamente a monte della immissione del circuito di areazione suddetto nella viaprincipale di riflusso non superi l'uno per cento (502).

(502) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Ubicazione e ventilazione di particolari impianti di eduzione.431. Nelle miniere classificate ad emanazioni di idrogeno solforato le vasche di raccolta delle acque didrenaggio e l'ambiente dove sono installate le pompe per l'eduzione devono ricavarsi in zona distanziata daicollettori generali di entrata e di uscita d'aria.L'aria che ha ventilato tali ambienti deve essere inviata direttamente al collettore principale di riflusso (503).

(503) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Comunicazioni fra i collettori generali e fra le vie principali di entrata e di uscita d'aria.432. Nelle comunicazioni di corto circuito fra i collettori generali di entrata e di uscita d'aria, devono adottarsiarmature incombustibili. In esse è vietato il carreggio, il transito degli operai ed il deposito di materiali.Quando si tratti di miniere grisutose o a sviluppo istantaneo di grisù, nelle vie di comunicazione di cui alprecedente comma devono essere interposte doppie porte di ferro, una almeno delle quali capace di resisterenei due sensi ad una pressione di 10 atmosfere. Almeno alla stessa pressione devono resistere i diaframmiche separano i collettori suddetti.Le comunicazioni stabilite fra le vie principali di entrata e di ritorno d'aria, che non siano più utilizzate, devonoessere sollecitamente e solidamente sbarrate (504).

(504) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Personale addetto al servizio di ventilazione.433. Nelle miniere soggette a classifica, il controllo del servizio di ventilazione deve essere affidato ad untecnico specificamente competente e responsabile al quale il direttore deve notificare l'ordine di servizio dicui all'art. 442.Quando si tratti di miniera avente oltre 300 operai all'interno nel turno più numeroso, allo stesso servizio diventilazione è assegnato anche un sorvegliante alle dipendenze del tecnico responsabile del servizio.Gli addetti al servizio di ventilazione e le altre persone alle quali vengono affidati per motivi di controllo edaccertamento, indicatori per gas infiammabili, tossici o altrimenti nocivi, devono essere addestrati all'usodi tali strumenti (505).

(505) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Indicatori di gas in dotazione al personale preposto ai controlli dell'atmosfera.434. Nei sotterranei grisutosi, i sorveglianti, il personale addetto al servizio della ventilazione o al brillamentodelle mine, e le altre persone incaricate di eseguire controlli dell'atmosfera in cantieri dove possonodeterminarsi accumuli di grisù, devono essere muniti di lampada di sicurezza a benzina o di altro apparecchioindicatore di grisù, a lettura diretta, di tipo riconosciuto idoneo.Nei sotterranei soggetti ad emanazioni di gas tossici o altrimenti nocivi, il personale suddetto deve esseremunito di adatti indicatori riconosciuti idonei (506).

(506) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

435. Nei cantieri in attività, nei quali la direzione dei lavori ha ragione di ritenere che possano determinarsitenori di grisù e gas tossici o altrimenti nocivi nella misura superiore a quella prevista agli articoli 412 e 413,devono essere messi a disposizione del capo squadra ivi impiegato adatti indicatori (507).

(507) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Maschere ed altri mezzi di protezione per le ispezioni.

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436. Il personale addetto alle ispezioni deve essere munito di maschere e di altri mezzi di protezione, quandosi tratti di miniere ad emanazione di gas tossici o altrimenti nocivi.Le maschere e gli altri mezzi di protezione devono essere di tipo riconosciuto idoneo (508).

(508) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Ispezioni ai lavori.437. Quando si sia verificata una sospensione di lavoro di almeno otto ore, al massimo tre ore primadell'inizio della discesa nel sotterraneo degli operai, il personale del servizio di ventilazione, coadiuvato dalpersonale di sorveglianza ai lavori, deve ispezionare i cantieri, le vie del sotterraneo ed ogni altro luogoaccessibile agli operai. Nella ispezione sono rilevate, con idonei indicatori a lettura diretta, le percentuali digrisù o gas tossici o altrimenti nocivi presenti. Nel caso di riscontrate irregolarità il direttore deve esserneinformato sollecitamente.I sorveglianti di servizio devono ispezionare durante il turno di lavoro almeno due volte i cantieri, le vie delsotterraneo ed in genere qualsiasi luogo ritenuto pericoloso o sospetto, accertandosi della presenza o menodi grisù, gas tossici o altrimenti nocivi e rilevandone le percentuali volumetriche.Prima della ripresa dei lavori nei cantieri dove si sia verificata una interruzione della ventilazione tale dafar temere la formazione di accumuli di gas, o dopo lo sgombero del personale, devono essere eseguite leispezioni di accertamento della bonifica dell'atmosfera, previste nell'ordine di servizio di cui all'art. 442 (509).

(509) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Controllo dell'atmosfera del cantiere.438. I capi squadra ai quali sia stato affidato un indicatore idoneo a lettura diretta devono in particolaremodo controllare l'atmosfera del cantiere prima dell'inizio e durante il lavoro, nella ripresa dopo le pause eprima del brillamento delle mine (510).

(510) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Accertamenti di portata e qualità delle correnti d'aria.439. Nelle miniere classificate a termine del presente titolo, le misure di portata del circuito generale e diquelli principali e derivati di ventilazione della miniera devono essere eseguite almeno una volta al mese eripetute ogni volta che si verifichino importanti modifiche o inconvenienti nella distribuzione e ripartizionedi qualcuna delle diramazioni principali della corrente d'aria.I risultati ottenuti sono annotati nel registro di ventilazione (511).

(511) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

440. Nelle miniere grisutose il tenore di grisù deve essere controllato in modo continuo nelle gallerie diriflusso a valle dei cantieri di coltivazione e di gallerie per lo spillamento del minerale nonché al fronte diabbattimento delle gallerie a fondo cieco e a monte della immissione dei circuiti derivati di ventilazione nellevie principali di riflusso (512).I risultati delle misure suddette sono annotati nel registro di ventilazione.Le misure predette e quelle previste dall'articolo precedente sono effettuate durante il turno di lavoro piùnumeroso (513).

(512) L'attuale primo comma così sostituisce gli originari primi 3 commi per effetto dell' art. 58, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

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(513) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

441. L'ingegnere capo, sentito il direttore, determina per ogni miniera o parte di essa classificata pergas tossici o altrimenti nocivi la frequenza con la quale devono essere ripetuti nei luoghi di cui all'articoloprecedente gli accertamenti a mezzo di idonei indicatori delle percentuali dei gas tossici o altrimenti nocivipresenti nell'atmosfera (514).

(514) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

442. Per ogni lavorazione sotterranea classificata per grisù o gas tossici o altrimenti nocivi, le modalitàe la frequenza dei controlli dell'atmosfera in applicazione delle norme del presente decreto sono stabilitein apposito ordine di servizio che, predisposto dal direttore ed approvato dall'ingegnere capo, deve essereportato a conoscenza del personale addetto a tale servizio, dei sorveglianti ai lavori e dei capi cantieri aiquali sono affidati apparecchi indicatori di gas (515).

(515) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Misure per la sicurezza immediata.443. Il lavoratore che riscontri che i tenori limiti di tolleranza del grisù o gas tossici o altrimenti nocivipresenti siano stati superati, deve darne immediato avviso al sorvegliante più vicino, che adotta i primiprovvedimenti (516).

(516) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Tenori limiti.444. Quando in un punto qualsiasi di un circuito di ventilazione in piena corrente d'aria si riscontranopercentuali di grisù in misura superiore al due per cento, lo scomparto od il settore servito da tale circuitodeve essere subito evacuato dal personale.Il sorvegliante ordina lo sgombero del sotterraneo, adotta le misure cautelative e informa la direzione.Uguale misura adotta quando gli accertamenti si riferiscono ad altri luoghi del sotterraneo comunqueaccessibili agli operai e quando si sia prodotta in qualsiasi punto dello stesso sotterraneo una infiammazionedi grisù (517).

(517) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

445. Se in un punto di un circuito di ventilazione, in piena corrente d'aria, per ciascuno dei seguenti gasisolatamente considerati, si riscontrino percentuali volumetriche superiori al 2,5% di anidride carbonica;venti per centomila di ossido di carbonio; dieci per centomila di idrogeno solforato; quattro per centomiladi anidride solforosa, i preposti al servizio devono ordinare ai lavoratori di fare uso immediato dei mezzi diprotezione o, se sprovvisti, di sgomberare il sotterraneo.

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Della misura adottata deve essere subito data notizia alla direzione che, quando lo riconosca necessario aifini della sicurezza, ordina lo sgombero totale o parziale dei lavori (518).

(518) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

446. L'evacuazione dei cantieri non ha luogo quando si tratti di eseguire, in atmosfera sottoposta a strettocontrollo di un sorvegliante e con l'ausilio di idonee maschere ed altri mezzi cautelativi per quanto riguardai gas tossici o altrimenti nocivi, i lavori di cui agli articoli 414 e 456 o altri lavori dichiarati indifferibili, ai finidella sicurezza, dalla direzione dei lavori, oppure nel caso di operazioni di salvataggio (519).

(519) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

447. In caso di evacuazione dei lavori, gli ingressi dello scomparto e del settore, nei quali sono stati raggiuntio superati i tenori limiti dei gas infiammabili, tossici o altrimenti nocivi, devono essere sbarrati per impedirnel'accesso. Tali sbarramenti non possono essere rimossi, né il personale essere riammesso al lavoro se nondietro esplicito ordine del direttore (520).

(520) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

448. Per i gas tossici o altrimenti nocivi in miscela, capaci di esercitare azione sinergica, avuto riguardoanche alla temperatura ed umidità dell'atmosfera, l'ingegnere capo stabilisce le percentuali di ciascuno diessi al di sopra delle quali il personale deve evacuare i lavori se sprovvisto di mezzi di protezione (521).

(521) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

449. Devono essere adottate misure affinché gli accumuli di grisù o di altri gas tossici o altrimenti nocivi lacui presenza sia stata accertata nel sotterraneo di una miniera o parte di essa, vengano eliminati con ogniprecauzione, quanto più presto sia possibile, seguendo il percorso più rapido verso l'esterno ed evitandoogni condizione di pericolo lungo il percorso di uscita degli stessi gas.Per l'eliminazione degli accumuli di grisù è vietato il ricorso a getti diretti di aria compressa.Tali operazioni sono eseguite soltanto dopo che siano state sgombrate dagli operai le zone interessate.Quando rivestano rilevante importanza per la consistenza degli accumuli o per l'estensione del sotterraneointeressato, le operazioni sono eseguite con l'intervento del direttore e del preposto al servizio di ventilazione.Delle operazioni suddette è data notizia al Distretto minerario ed apposita annotazione deve essere fattanel registro di ventilazione (522).

(522) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo IVCondotta dei lavori nelle miniere soggette a classifica a termine del presente titolo

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Regolamento interno.450. Il regolamento interno di cui all'art. 51 è obbligatorio per le miniere di cui al presente titolo, qualunquesia il numero degli operai in esse occupati (523).

(523) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Programmi generali di coltivazione, a lunga e breve scadenza.451. Per le miniere di cui al presente titolo, i programmi generali di lavoro e di coltivazione, di cui al titolo II,capo III, da sottoporre ogni anno al Distretto minerario devono essere a lunga e breve scadenza estendendosicioè a periodi non inferiori rispettivamente a cinque anni e ad un anno.Dalla relazione e dai piani allegati ai suddetti programmi deve inoltre risultare:

1° la suddivisione del giacimento in scomparti e settori di coltivazione;2° gli effettivi massimi previsti nel turno più numeroso in sotterraneo, per ogni scomparto o settore;3° la meccanizzazione dei tagli e l'elettrificazione del sotterraneo;4° il piano di difesa contro i gas di cui al presente titolo e contro le polveri infiammabili di cui al titolo

successivo (524).

(524) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Tracciamenti, preparazioni e coltivazioni.452. Nelle miniere, o loro comparti, classificati per grisù o gas tossici o altrimenti nocivi, anche a sviluppoistantaneo, i lavori di tracciamento, preparazione e coltivazione devono essere condotti nei modi e con lecautele previste in ordine di servizio del direttore (525).

(525) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

453. Nelle miniere grisutose e nei loro scomparti o settori, l'organizzazione dei lavori, la scelta dei metodidi abbattimento, i movimenti del tetto e la velocità di avanzamento devono essere determinati anche infunzione dello sviluppo di grisù e dei pericoli che ne derivano.La coltivazione deve eseguirsi di norma per livelli o strati di minerale presi in ordine discendente conspaziamento dei cantieri di coltivazione tale da rendere minime le influenze reciproche in conseguenza deimovimenti provocati nelle rocce incassanti e vicine, e in relazione al prevedibile apporto di grisù che puòderivarne.Ai fini di cui ai commi precedenti sono equiparati a quelli orizzontali gli strati la cui inclinazione non superi i10°. Nei confronti di giacimenti orizzontali soprapposti si applica il disposto di cui al secondo comma (526).

(526) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

454. È vietato sviluppare lavori di preparazione o iniziare coltivazioni in un livello, prima che sia statorealizzato un circuito di ventilazione per lo strato da coltivare.In ogni scomparto o settore della miniera il circuito di ventilazione deve essere realizzato prima di dare inizioalla coltivazione (527).

(527) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Acque di drenaggio di miniere soggette ad emanazioni di idrogeno solforato.455. Nelle miniere classificate per idrogeno solforato è vietato rimuovere, attingere o comunque servirsi perqualsiasi scopo di masse di acque di drenaggio raccolte in pozzi o cavità o comunque stagnanti in qualsiasiluogo del sotterraneo, senza apposito ordine del capo servizio preposto ai lavori.Le stesse acque di drenaggio devono essere convogliate, a mezzo di apposite tubazioni e non in cunette,lungo le vie della miniera.Opere di ritegno e cancelli, apribili solo per necessità di servizio, devono impedire al personale non autorizzatol'accesso a pozzetti, vasche, cavità o discenderie di preparazione quando vi si trovino o vi si possanoaccumulare acque di drenaggio.La direzione deve curare che le acque solfidriche di drenaggio, comunque stagnanti nelle vie di transito ocarreggio o in altri luoghi della miniera accessibili agli operai, siano eliminate (528).

(528) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

456. Quando si rendono necessari lavori per la rimozione ed il convogliamento di acque solfidriche, adunatenel sotterraneo, essi devono essere condotti con le cautele di cui all'art. 446 (529).

(529) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

457. Al fondo dei pozzi o delle discenderie ove si effettua la estrazione ed il transito del personale, è vietatala raccolta di acque solfidriche di drenaggio o l'installazione di impianti di eduzione. I luoghi destinati allaraccolta ed eduzione di acque solfidriche devono essere armati in modo da evitare improvvise frane dimateriale nelle stesse acque.Lungo le condotte di eduzione di acque solfidriche installate nel sotterraneo devono essere saltuariamenteinserite valvole di non ritorno.Le norme contenute nel presente decreto e relative al drenaggio ed eduzione delle acque solfidriche sonoriportate in ordine di servizio del direttore, unitamente alle modalità con le quali sono condotte le singoleoperazioni (530).

(530) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Riempimento dei vuoti e ripiena.458. Nelle miniere grisutose i vuoti a campana in corona e sulle pareti laterali delle gallerie devono essereriempiti o isolati con materiali incombustibili.Quando nelle stesse lavorazioni la coltivazione avvenga per ripiena, quest'ultima deve risultare per quantopossibile serrata contro la corona e, in prossimità delle vie d'aria, deve essere impermeabilizzata (531).

(531) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Lavori terminati o sospesi - Sbarramenti.

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459. Nei sotterranei delle miniere classificate grisutose o per gas tossici o altrimenti nocivi, le vie ed i cantieri,in corrispondenza dei quali ogni attività o la coltivazione siano già ultimate o temporaneamente sospese,devono essere isolati dagli altri lavori mediante appositi sbarramenti, oppure devono continuare ad essereventilati. In questo caso il circuito d'aria destinato ad alimentarli non deve rivelare immediatamente a montedella sua immissione nella via principale o generale di riflusso, percentuali di grisù o di altri gas tossici oaltrimenti nocivi presenti in misura superiore a quelle previste dagli articoli 412 e 413 (532).

(532) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

460. Gli sbarramenti sono costruiti in modo da risultare per quanto possibile stagni e sono corredati da tubidi prelevamento dei campioni dell'atmosfera della zona segregata.Eventuali operazioni di disarmo delle vie e dei cantieri da segregare devono essere condotti con mezziadeguati e senza interruzione, in modo da ridurre al minimo il ritardo nella costruzione degli sbarramenti.La impermeabilità degli sbarramenti deve essere frequentemente controllata e lo spazio ad essi antistantedeve essere mantenuto sgombro.La posizione di ogni sbarramento deve essere portata subito a conoscenza del Distretto minerario.Almeno dieci giorni prima della rimozione di uno sbarramento, analoga comunicazione scritta deve esserefatta pervenire dal direttore al Distretto minerario, precisando, oltre ai motivi, le cautele e le modalità conle quali si prevede di condurre l'operazione.Quando l'ingegnere capo lo riconosca necessario ai fini della sicurezza, può vietare la progettata operazioneo chiedere opportune varianti alle modalità di esecuzione (533).

(533) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Sondaggi di spia ed altre misure precauzionali.461. I cantieri che si dirigono verso vecchi lavori, cavità o zone in corrispondenza dei quali possa temersiun peggioramento nel regime grisutoso o nell'emanazione di gas tossici o altrimenti nocivi, devono esserepreceduti da fori esplorativi di spie di lunghezza appropriata.Deve essere dato avviso immediato al sorvegliante più vicino quando si riscontrino sensibili sviluppi di gasall'orificio di uno dei fori di spia (534).

(534) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

462. Nelle miniere, o parti di esse, classificate o sospette per venute istantanee di grisù o gas tossici oaltrimenti nocivi, le cautele di all'articolo precedente devono essere adottate nei lavori di preparazione e ditracciamento in strato di minerale, specie se questo manifesta dislocazioni.Quando sia stata riconosciuta la presenza di adunamenti di grisù o gas tossici o altrimenti nocivi sottopressione, capaci di provocare venute istantanee di gas, e spaziati in modo irregolare nello stesso stratodi minerale o nelle rocce incassanti o vicine, i fori di spia intesi ad individuarli devono essere orientati inpiù direzioni.La lunghezza dei fori esplorativi deve essere tale che anche dopo il brillamento dell'ultima volata precedanola fronte di almeno tre metri (535).

(535) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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463. Ai cantieri di miniere classificate per grisù o gas tossici o altrimenti nocivi sono estese le misure dicui all'art. 616 quando, avvicinandosi essi a vecchi lavori eseguiti in una zona limitrofa al perimetro dellaminiera, siano da prevedere invasioni di gas (536).

(536) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Telefoni.464. Nelle miniere grisutose assegnate alla 2ª categoria ed in quelle classificate per gas tossici, cheimpieghino più di 100 operai all'interno nel turno più numeroso, oltre ai collegamenti telefonici fra le stazionidei pozzi di estrazione e la superficie, devono essere stabiliti collegamenti telefonici fra i punti più importantidel sotterraneo secondo un piano predisposto dal direttore ed approvato dall'ingegnere capo.Per le miniere classificate a venute istantanee di gas, la norma suddetta deve essere applicata qualunquesia il numero degli operai impiegati nei lavori.L'ingegnere capo può estendere tale obbligo alle miniere di cui al primo comma del presente articolo,qualunque sia il numero degli operai addetti ai lavori del sotterraneo, quando lo riconosca necessario ai finidella sicurezza (537).

(537) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Condotta dei lavori nelle miniere classificate a sviluppi istantanei di grisù o gas tossici o altrimenti nocivi.465. Nelle miniere classificate per venute istantanee di grisù o gas tossici o altrimenti nocivi, il ritorno d'ariadai lavori alla via generale di riflusso deve essere il più diretto possibile e l'armamento delle gallerie all'uopodestinate deve essere particolarmente curato.Quando la coltivazione interessi un fascio di strati, i lavori devono essere condotti in modo da favorire ladistensione progressiva dei terreni (538).

(538) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

466. Quando i sondaggi di spia hanno determinato esattamente l'ubicazione di uno strato a sprigionamentoistantaneo di gas, le volate di avanzamento devono essere eseguite in modo che dopo ogni tiro sussistafra la fronte di lavoro e lo strato uno spessore sufficiente di roccia da non poter essere demolito sotto glisforzi ai quali esso è sottoposto.La volata finale destinata a scoprire interamente lo strato deve essere eseguita con tiri di scuotimento la cuicarica totale non deve essere inferiore ad un minimo fissato nell'ordine di servizio di cui all'art. 452 (539).

(539) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

467. I tracciamenti negli strati classificati o sospetti per sviluppi istantanei di gas, devono essere eseguitiesclusivamente a mezzo di volate di scuotimento, a meno che non possa escludersi il pericolo degli sviluppisuddetti in conseguenza dell'impiego di sondaggi di drenaggio del gas, di riconosciuta efficacia per ildegasamento del giacimento (540).

(540) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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468. Nelle lavorazioni soggette a sviluppi istantanei di gas:a) il servizio di vigilanza dell'atmosfera a mezzo di appositi indicatori a lettura diretta per i gas interessati

dalle lavorazioni, deve essere effettuato da un sorvegliante appositamente incaricato con la frequenzaindicata a tale scopo nell'ordine di servizio di cui all'art. 442;

b) devono essere stabilite comunicazioni telefoniche dirette fra la zona interessata, la base del pozzodi estrazione e la superficie;

c) devono essere installate porte di soccorso a tenuta per separare la rimanente parte del sotterraneodallo scomparto e dalla zona classificata o sospetta per venute istantanee di gas;

d) devono essere disposte in prossimità del fronte di lavoro bombole di ossigeno compresso, munite diinalatori in numero pari a quello degli operai addetti ai lavori di preparazione e tracciamento;

e) gli operai devono avvertire il sorvegliante di qualsiasi anormale manifestazione riscontrata nei rispettiviposti di lavoro;

f) il sorvegliante presente ai lavori deve dare notizia immediata al personale degli altri scomparti più vicinidella miniera, aventi uguale o diversa classifica od alla direzione dei lavori all'esterno, quando si verifichiuna notevole venuta istantanea di gas o altro segno premonitore (541).

(541) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Mezzi di protezione degli operai per l'esecuzione di lavori inatmosfera di gas tossici o altrimenti nocivi o di gas infiammabili.

469. Per l'esecuzione di lavori in gallerie o in cantieri particolarmente soggetti a invasioni di gas tossici oaltrimenti nocivi, gli operai devono sempre essere muniti di maschere od altri mezzi di protezione di tipodichiarato idoneo.Nelle miniere soggette ad emanazioni di gas infiammabili è fatto obbligo ai lavoratori di indossare indumentiche ricoprano almeno il tronco e le gambe (542).

(542) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo VUso degli esplosivi nelle miniere grisutose

470. Nelle miniere grisutose, oltre le norme di cui al precedente titolo VIII sugli esplosivi, si applicano ledisposizioni del presente capo (543).

(543) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Esplosivi antigrisutosi.471. Nelle miniere grisutose o parti di esse, assegnate alla 2ª categoria, è vietato impiegare esplosivi,accessori detonanti, e mezzi di accensione, che non siano stati classificati di sicurezza contro il grisù dalMinistro per l'industria e il commercio.Lo stesso Ministro determina con suo decreto, per gruppi di miniere, la carica limite di impiego.Nelle miniere di combustibili fossili classificate grisutose della 1ª categoria l'impiego di esplosivi antigrisutosiè obbligatorio per il tiro nello strato di minerale ed anche per il tiro in roccia, quando un tracciamento si

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avvicina ad uno strato di minerale o a vecchi lavori, la cui posizione deve essere rilevata dai piani di miniera,ovvero da appositi sondaggi di spia.Nelle miniere di altre sostanze minerali classificate grisutose di 1ª categoria, l'ingegnere capo determina consuo provvedimento i cantieri nei quali, ai fini della sicurezza, si impone l'impiego degli esplosivi antigrisutosi,quando riconosca che, per la loro ubicazione, per gli obiettivi perseguiti e per la presenza di disturbigeologici, possa determinarsi, col procedere dei lavori, un aggravamento del regime grisutoso tale da renderepericoloso l'impiego di esplosivi ordinari, specie se in presenza di polveri infiammabili.Per le miniere sottoposte a controllo per grisù, l'ingegnere capo stabilisce i cantieri nei quali egli riconoscache, ai fini della sicurezza, si debba fare uso di esplosivi antigrisutosi (544).

(544) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Carica limite di impiego ed intasamento delle mine.472. La carica limite di impiego deve essere notificata al personale interessato mediante ordine di serviziodel direttore (545).

(545) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

473. Prima di procedere al caricamento si deve pulire accuratamente il foro da mina per togliere ognieventuale residuo di polveri infiammabili.Nelle cariche dei fori da mina è vietato l'innescamento intermedio.L'intasamento deve essere fatto accuratamente, con esclusione di carta o di altre materie o polveriinfiammabili. Esso deve avere la lunghezza di almeno 50 cm. In caso di impossibilità, l'intasamento deveestendersi ad almeno la metà della profondità del foro praticato, con un minimo di 20 cm (546).

(546) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Accensione.474. Nei cantieri, per i quali sia prescritto l'impiego di esplosivi antigrisutosi, l'accensione delle mine deveavvenire elettricamente con l'impiego di detonatori istantanei o ritardati al millesimo di secondo. In questoultimo caso non è consentito sopprimere più di un ritardo per volta e il numero dei ritardi impiegati deveessere il più basso possibile. Tra due colpi suscettibili di reciproca influenza non deve intercorrere un ritardosuperiore a tre intervalli di tempo.Il brillamento delle mine deve essere effettuato esclusivamente con esploditore di tipo antideflagrante il cuiimpulso di corrente non deve avere durata superiore ad un centesimo di secondo (547).

(547) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Misure precauzionali prima dello sparo.475. Immediatamente prima di procedere al caricamento dei fori di mina, i preposti al tiro devono ispezionareaccuratamente il cantiere esaminando pure le eventuali cavità in corona, al fine di accertarsi che non visia raccolto grisù, rilevabile con la lampada di sicurezza a fiamma o con indicatore a lettura diretta, inproporzione superiore all'uno per cento.Qualora la percentuale di grisù superi in un cantiere il limite predetto, è vietato procedere allo sparo dellemine nello stesso cantiere ed in quelli che si trovano in serie nello stesso circuito di ventilazione a valle delcantiere predetto. Del fatto deve essere dato subito avviso al fuochino.

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Il caricamento e brillamento delle mine può essere in tal caso eseguito soltanto quando gli accumuli di grisùa tenori superiori all'uno per cento risultino eliminati (548).

(548) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

476. Per le miniere classificate a termini del presente titolo l'ordine di servizio di cui all'articolo 305 devestabilire gli orari di brillamento delle mine in modo da ridurre al minimo il numero delle persone esposte alrischio di una esplosione di grisù (549).

(549) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Cautele nelle miniere a sviluppo istantaneo di grisù.477. Nelle miniere a sviluppo istantaneo di grisù, l'ingegnere capo può autorizzare o imporre per i tiri discuotimento l'impiego di esplosivi diversi da quelli classificati antigrisutosi.Nelle stesse miniere in ogni caso il brillamento elettrico delle mine deve essere fatto tra un turno e l'altro,in assenza di personale e, di norma, dall'esterno.È ammesso tuttavia effettuare il brillamento dall'interno, purché i fuochini possano ripararsi in camere dirifugio solidamente rivestite, ubicate nelle vie principali di entrata d'aria, collegate telefonicamente con lasuperficie, dotate di robuste porte di ferro a tenuta, provviste di mezzi di respirazione idonei ad assicurareuna lunga permanenza del personale in esso rifugiato.Dopo ogni tiro deve trascorrere mezz'ora prima che gli operai ritornino al fronte di lavoro (550).

(550) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo VILampade portatili nelle miniere grisutose

478. Nelle miniere grisutose o sottoposte a controllo per il grisù oltre le norme di cui al precedente titoloVII, si applicano per l'illuminazione le disposizioni del presente capo (551).

(551) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Lampade di sicurezza portatili.479. Nelle miniere sottoposte a controllo e classifica per grisù devono essere fornite e adoperate perl'illuminazione individuale lampade di sicurezza elettriche portatili di tipo riconosciuto idoneo.Le lampade di sicurezza a fiamma, di tipo riconosciuto idoneo, devono essere impiegate soltanto comeindicatori di grisù ed essere affidate esclusivamente a personale appositamente addestrato (552).

(552) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Numero delle lampade di sicurezza.

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480. Il numero delle lampade di sicurezza disponibili per ogni sotterraneo grisutoso deve superare di almenoil dieci per cento il numero totale degli operai che lavorano giornalmente nel sotterraneo.Quando il lavoro si effettua in tre turni, il computo del numero delle lampade è riferito al numero totale deglioperai dei due turni più numerosi.Le lampade di riserva di cui all'art. 488 non rientrano nel computo suddetto (553).

(553) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Lampisteria.481. Le lampade di sicurezza devono essere tenute in apposito locale all'esterno (lampisteria), al quale deveessere addetto almeno un operaio appositamente addestrato (lampista).Nel detto locale è vietato introdurre lampade a fiamma libera accese, accendere fuochi e fumare.Appositi avvisi devono essere affissi agli ingressi (554).

(554) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

482. I locali destinati alla carica delle batterie di accumulatori delle lampade elettriche portatili devonoessere permanentemente areati (555).

(555) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

483. La pulizia ed il riempimento delle lampade a benzina devono essere fatti in locali separati e distinti.Tutti gli ambienti devono essere costruiti con materiali incombustibili, non comunicare direttamente con altrilocali di servizio ed essere dotati di:

a) una conveniente areazione, con aperture permanenti munite di reticelle a maglie strette;

b) impianto di illuminazione di sicurezza contro i vapori e gas infiammabili;

c) pavimento costituito da materiale che non trattenga od assorba la benzina;

d) porte e finestre apribili verso l'esterno;

e) vie di uscita in numero sufficiente per consentire al personale di allontanarsi immediatamente in casodi pericolo;

f) un congruo numero di estintori di adeguata potenzialità, di tipo riconosciuto idoneo.Quando si tratti di miniere aventi in uso un numero di lampade di sicurezza a fiamma inferiore a cinquanta,non è necessario che i due locali di cui al primo comma del presente articolo siano separati e distinti (556).

(556) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

484. Nei locali destinati al riempimento delle lampade, situati a meno di cinquanta metri dal pozzo, la benzinapuò essere tenuta soltanto in recipienti metallici chiusi.La capacità totale della benzina ivi immagazzinata non deve superare i venti litri (557).

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(557) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

485. Gli stracci ed ogni altro materiale occorrente alla pulizia delle lampade devono essere contenuti inrecipienti di lamiera chiusi.Analogamente si provvede per i rifiuti, che devono essere quotidianamente allontanati dai locali (558).

(558) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Ritiro delle lampade.486. Prima dell'entrata nel sotterraneo, ogni persona addetta ai lavori deve ritirare la lampada dal lampista.Questi deve consegnare la lampada in buono stato di manutenzione e debitamente chiusa. In caso contrariola lampada deve essere rifiutata.Chiunque riceva una lampada è tenuto ad assicurarsi che essa sia completa in tutte le sue parti, in buonostato di funzionamento, e chiusa.L'operaio è tenuto a fare buon uso della lampada ricevuta in consegna, secondo le norme del presentedecreto e le istruzioni della direzione (559).

(559) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Ispezioni alla lampisteria.487. Un capo servizio deve eseguire, per periodi non eccedenti la durata di due mesi, una ispezione allelampade ed agli impianti della lampisteria e redigerne rapporto scritto.Detti rapporti sono conservati dalla direzione della miniera e, su richiesta, devono essere esibiti ai funzionaridel Corpo delle miniere (560).

(560) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Lampade di riserva.488. In posti idonei del sotterraneo devono essere disponibili lampade di riserva, affidate ad un sorveglianteresponsabile della loro efficienza.Il numero di tali lampade deve corrispondere al cinque per cento del personale presente nel turno piùnumeroso, con un minimo di due ed un massimo di venti (561).

(561) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Uso delle lampade.489. È vietato forzare l'apertura o comunque manomettere le lampade di sicurezza nei sotterranei.Se una lampada a benzina si deteriora durante il lavoro deve essere subito spenta.Quando una lampada a benzina si spegne deve essere sostituita con altra lampada accesa. La lampadaspenta può essere riaccesa solo nei posti sotterranei stabiliti dal direttore, oppure a giorno.

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In nessun caso le lampade debbono essere abbandonate nei cantieri.Il sorvegliante deve prendere nota di ogni cambio di lampade (562).

(562) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

490. Le persone cui sono affidate per l'impiego lampade di sicurezza a benzina devono essere istruite sulloro uso quali indicatori di grisù (563).

(563) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo VIIImpianti elettrici nelle miniere grisutose

Macchinari ed apparecchiature di sicurezza.491. Oltre le norme generali sugli impianti elettrici, di cui a titolo IX, nelle miniere soggette a controllo oclassifica per grisù si applicano le disposizioni del presente capo (564).

(564) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

492. Nelle miniere classificate grisutose è vietato impiegare macchine ed apparecchiature elettriche che nonsiano di tipo speciale di sicurezza contro il grisù e le polveri infiammabili.Le macchine e le apparecchiature da impiegarsi devono essere conformi a tipi riconosciuti idonei (565).

(565) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

493. Nei sotterranei grisutosi della seconda categoria, devono essere muniti di involucri a prova di esplosioneinterna:

a) i motori per le macchine e gli apparecchi trasportabili adoperati nei cantieri di coltivazione;

b) i motori dei ventilatori applicati alle condotte di ventilazione ausiliaria;

c) le macchine ed i trasformatori per corrente nominale non superiore a 1 A, salvo che essi resistano acorti circuiti prolungati, senza che la temperatura oltrepassi 100 °C (566).

(566) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

494. Nelle macchine, nei trasformatori e negli apparecchi elettrici, le parti sotto tensione e quelle per lequali è necessaria la protezione contro le esplosioni non devono essere accessibili se non rimuovendo oallentando chiusure richiedenti attrezzi speciali che debbono essere custoditi solo dalle persone autorizzatead adoperarli (567).

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(567) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

495. Gli interruttori, i commutatori e simili apparecchi che siano muniti di involucri di protezione apribili,devono essere provvisti di dispositivi di blocco atti ad impedire il loro azionamento quando l'involucro èaperto, e l'apertura dell'involucro quando l'apparecchio trovasi in posizione di circuito chiuso.Allorché sia necessario lasciare aperto l'involucro di protezione di una macchina, si deve apporre un cartellodi avviso sul relativo interruttore, in modo da escludersi ogni indebita chiusura (568).

(568) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Accumulatori.496. Gli accumulatori ed i relativi involucri devono essere del tipo riconosciuto di sicurezza contro il grisùo le polveri infiammabili.I recipienti che contengono le batterie devono essere muniti di chiusure rispondenti al disposto dell'art. 494.Il cambio delle batterie deve essere fatto solo nelle vie di entrata d'aria (569).

(569) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Conduttori.497. Per alimentare gli impianti fissi sono consentiti soltanto cavi armati o aventi protezione meccanica diequivalente efficacia.Per l'alimentazione di apparecchi trasportabili e portatili si devono usare cavi semiflessibili e flessibili conprotezione particolarmente efficiente, avuto riguardo alle condizioni di impiego.Il rivestimento esterno dei cavi suddetti deve essere costituito da materiali tali da non propagare incendi (570).

(570) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

498. Le cassette di giunzione o derivazione e le prese a spina devono essere di tipo di sicurezza controil grisù (571).

(571) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

499. Le caratteristiche dei cavi elettrici armati e di quelli flessibili e semiflessibili da impiegarsi in sotterraneosono determinate dal Ministro per l'industria ed il commercio in relazione all'uso cui essi sono destinati edalle sollecitazioni meccaniche cui possono essere sottoposti (572).

(572) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Interruttori.500. I trasformatori ad immersione in olio devono essere muniti di interruttori onnipolari automatici amassima corrente, tanto sull'alta che sulla bassa tensione (573).

(573) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

501. Tutte le linee che alimentano gli impianti dei sotterranei classificati grisutosi devono essere provvistedi interruttori onnipolari automatici a massima corrente.Gli interruttori di cui all'art. 359 a servizio di linee che alimentano sotterranei grisutosi, devono essereautomatici a massima corrente e provvisti di dispositivi atti ad impedire la reinserzione dopo lo scatto, senzal'uso di mezzi speciali (574).

(574) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

502. Gli interruttori automatici devono essere regolati in modo da scattare quando sono attraversati da unacorrente che superi del venti per cento quella massima di esercizio e devono essere in grado di interromperein modo sicuro il più gravoso corto circuito prevedibile.Ogni altra parte dell'impianto deve essere in grado di sopportare la corrente di corto circuito per il temponecessario a che l'interruttore automatico operi l'interruzione (575).

(575) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

503. È vietato utilizzare apparecchi elettrici in bagno di olio nei cantieri di abbattimento e nelle immediatevicinanze di questi, a meno che non sia impiegato olio non combustibile (576).

(576) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Illuminazione.504. Le lampade fisse sia ad ampolla che a tubo devono essere poste sotto globi o lastre di protezionecostituite da vetro o altro materiale non infiammabile, di idonea resistenza meccanica. I globi e le lastredevono essere protetti con gabbia metallica.Gli apparecchi di illuminazione devono essere di tipo riconosciuto di sicurezza contro il grisù (577).

(577) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Impianti fissi.

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505. Nelle installazioni fisse possono essere impiegati macchinari ed apparecchiature elettriche non conformiai tipi speciali di sicurezza contro il grisù, quando concorrano le seguenti condizioni riconosciute dall'ingegnerecapo:

a) l'impianto sia lambito da una corrente di aria avente velocità non inferiore ad un m/sec.,immediatamente derivata da una via principale di entrata d'aria;

b) non esistano vecchi lavori, imperfettamente costipati da ripiena o scoscendimento di tetto, e nonareati, la cui atmosfera possa venire in comunicazione con il circuito di ventilazione, di cui alla precedentelettera a), a monte dell'impianto elettrico;

c) siano sottoposte a metodici controlli giornalieri le vie seguite, a monte dell'impianto, tanto dal circuitoderivato di ventilazione nel quale quest'ultimo è ubicato, che dal circuito principale di areazione che alimentail primo, per accertare, con indicatore a lettura diretta, che il grisù non raggiunga tenori superiori a 0,3per cento;

d) possa escludersi ogni pericolo di inversione di corrente di aria o di invasioni improvvise di grisù;

e) l'impianto fisso di illuminazione sia almeno di tipo stagno.I controlli giornalieri di cui alla lettera c), da eseguire nei luoghi e con le modalità previsti in apposito ordinedi servizio del direttore ed approvato dall'ingegnere capo, devono essere integrati, almeno una volta al mese,da analisi di campioni dell'atmosfera prelevati negli stessi luoghi.I risultati dei controlli e delle analisi suddette devono essere annotati, con la relativa data e firma dellapersona responsabile, nel registro della ventilazione (578).

(578) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Trazione elettrica - Idoneità delle locomotive.506. Salvo quanto disposto negli artt. 507 e 508, possono essere impiegate in sotterraneo soltanto lelocomotive elettriche di tipo protetto contro il grisù, riconosciute idonee (579).

(579) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Trazione a filo.507. Con limitazione alle sole vie principali di entrata d'aria è consentita l'installazione della trazione elettricaa filo nelle miniere grisutose, quando concorrano le seguenti condizioni riconosciute dall'ingegnere capo:

a) la galleria sia abbondantemente ventilata ed in qualsiasi tronco di essa la velocità media della corrented'aria, calcolata per la più grande sezione esistente, sia di almeno 1,5 m/sec.;

b) non esistano lungo tutta la via servita dalla trazione elettrica ed a monte di essa vecchi lavoriimperfettamente costipati da ripiena o franamento di tetto, e non areati, la cui atmosfera possa venire incomunicazione con il circuito di ventilazione al servizio della via stessa;

c) il rilevamento metodico del grisù, lungo la via percorsa dalla locomotiva elettrica, le sue immediatedipendenze e, a monte di essa, lungo le vie seguite dal circuito generale di ventilazione, sia eseguitogiornalmente, con indicatore a lettura diretta, da persona responsabile designata dal direttore, al fine diaccertare che il grisù non raggiunga tenori superiori a 0,3 per cento;

d) possa escludersi, attraverso le misure adottate ed in relazione alle caratteristiche della miniera o alladisposizione dei lavori e degli impianti, ogni pericolo di inversione della corrente di aria o di invasione dellavia di carreggio elettrificata, da accumuli di grisù a tenori pericolosi, in qualsiasi tratto della stessa via;

e) l'impianto fisso di illuminazione elettrica sia almeno di tipo stagno;

f) la trazione elettrica sia arrestata ad una distanza non inferiore a 5 m, a monte dell'ultimo circuito diventilazione derivato dalla via principale di entrata d'aria nella quale è installata la trazione elettrica;

g) sia stabilita attorno alla suddetta via una adeguata zona di protezione nei confronti di coltivazioni giàeseguite o di nuovi scavi da effettuare dai quali possa derivare in essa un afflusso di gas.

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L'ingegnere capo stabilisce i luoghi, le modalità e le frequenze giornaliere dei controlli grisumetrici di cui allalettera c) e la periodicità dei prelievi, in luoghi prescelti, di campioni di atmosfera da sottoporre ad analisi.I controlli grisumetrici, da eseguirsi mediante indicatori a lettura diretta, sono affidati a sorvegliantiresponsabili nei turni di servizio rispettivi.I risultati degli accertamenti grisumetrici giornalieri e delle analisi periodiche dei campioni di atmosfera sonoannotati nel registro della ventilazione.Agli interventi disposti d'ufficio dall'ingegnere capo ai fini del presente articolo si applicano le disposizionistabilite nell'art. 263.Il servizio di trazione elettrica a filo deve essere sospeso quando venga meno una qualsiasi delle condizionisopra elencate.La direzione deve dare sollecita comunicazione al Distretto minerario di ogni variazione determinatasi nellesuddette condizioni (580).

(580) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Trazione ad accumulatori.508. La trazione con locomotive ad accumulatori non protette contro il grisù è consentita nelle minieregrisutose quando concorrano le condizioni e limitazioni previste nell'articolo precedente.Quando le stesse locomotive siano invece del tipo speciale di sicurezza contro il grisù, è ammesso l'impiegoanche negli scomparti e settori di coltivazione, sempre che le vie percorse siano intensamente ventilate pertutta la loro lunghezza ed il tenore in grisù, metodicamente rilevato con indicatori a lettura diretta, nonsuperi lungo le vie suddette e nei cantieri serviti l'uno per cento (581).

(581) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Impiego dell'elettricità nelle miniere a sviluppo istantaneo di grisù.509. Nelle miniere, o loro parti classificate per sviluppo istantaneo di grisù, l'impiego dell'elettricità, salvoche per le lampade elettriche portatili di sicurezza e per l'accensione elettrica delle mine, è soggetto, casoper caso, ad autorizzazione dell'ingegnere capo, alle condizioni di cui all'art. 492 con l'obbligo di attenersiad ogni altra misura, cautela e limitazione necessaria che l'ingegnere capo impone nel provvedimento diautorizzazione (582).

(582) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

510. Le installazioni elettriche di cui all'articolo precedente devono essere ubicate sempre in corrispondenzadelle vie principali di entrata di aria, in punti che siano, per quanto tecnicamente prevedibili, al riparo dainvasioni di grisù conseguenti a venute istantanee.Nelle vie principali di ritorno d'aria, l'ingegnere capo può consentire l'installazione di cavi elettrici armati,telefoni ed altri mezzi di segnalazione di sicurezza contro il grisù.Il provvedimento col quale sono autorizzate le installazioni suddette precisa ogni altra condizione e cautelacui esse sono assoggettate (583).

(583) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Sorveglianza e manutenzione.511. Nelle miniere grisutose con servizi elettrificati, un tecnico elettricista di sperimentata capacità deveessere preposto ai servizi elettrici del sotterraneo (584).

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(584) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

512. Il personale che ha in consegna macchine e apparecchiature di tipo di sicurezza deve accertarsi, primadell'inizio del lavoro, che gli involucri siano chiusi ed in buono stato e che i cavi non presentino lesioni.Il responsabile del servizio elettrico in sotterraneo è tenuto ad effettuare, almeno ogni sei mesi, una verificagenerale degli impianti, ai fini della sicurezza specifica e riportare i risultati in registro (585).

(585) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

513. Gli operai che constatino un guasto nelle macchine e nelle apparecchiature elettriche, oppure difetti diisolamento o di messa a terra, devono darne subito avviso al sorvegliante che impartisce le istruzioni attead evitare pericoli ed avvertire il responsabile del servizio elettrico o il direttore (586).

(586) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Misure per la sicurezza immediata.514. Qualora in un cantiere si constati un tenore in grisù superiore all'1 per cento si deve togliere tensionealle macchine elettriche ivi impiegate, fatta eccezione per i ventilatori ausiliari.La tensione deve essere pure tolta negli impianti di cui agli artt. 505 e 507 quando venga meno una qualsiasidelle condizioni alle quali è subordinata la loro installazione.Uguale misura deve essere adottata nei confronti degli impianti di cui all'art. 509 e per i cavi elettrici armati,quando il tenore di grisù raggiunga l'uno per cento.Nell'ipotesi prevista dal comma precedente la tensione può essere mantenuta nel cavo armato che alimentaventilatori ausiliari, quando ogni altro impianto servito dallo stesso cavo sia stato distaccato.La tensione ai ventilatori ausiliari deve essere tolta quando si constatino nel punto di loro installazione tenorilimiti di grisù pari al 2 per cento.Qualora si constati un guasto o un difetto di isolamento nelle apparecchiature, nelle linee o nelle messe aterra, deve esser tolta la tensione alla parte di impianto interessata.La tensione deve essere distaccata da ogni installazione o canalizzazione quando a seguito di una frana puòverificarsi emanazione di grisù o guasto agli isolamenti.La tensione deve essere tolta da tutte le apparecchiature ed installazioni elettriche del sotterraneo nelleminiere, o parti di esse, soggette o sospette per sviluppi istantanei di grisù, durante il brillamento delle minee per il periodo di tolleranza previsto per l'accertamento di conseguenti sviluppi istantanei di gas.Analoga misura deve adottarsi quando si rilevino indizi premonitori di una venuta istantanea di gasinfiammabili, come nei casi di sensibili sprigionamenti degli stessi gas a debole pressione nei cantieri ed inparticolare dai fori di spia.La direzione deve stabilire, con ordine di servizio, le misure da adottarsi, con particolare riguardo all'impiantoelettrico, nel caso di arresto della ventilazione principale o nei casi di distacco della tensione, indicandoinoltre le persone incaricate del distacco e della reinserzione della tensione (587).

(587) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Lavori sugli impianti elettrici.515. Per tutti gli impianti elettrici in sotterraneo devono essere eseguite periodiche misure di isolamento,resistenza e controlli di efficienza, con le modalità e frequenze previste in ordine di servizio predisposto daldirettore e notificato al capo dei servizi del sotterraneo (588).

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(588) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

516. È fatto divieto di eseguire qualsiasi lavoro sugli impianti, compreso il ricambio delle lampade quandoessi si trovino sotto tensione.Negli impianti di segnalazione è consentita la apertura degli involucri di protezione, nonché il lavoro sottotensione, soltanto quando sia stata constatata da parte di un sorvegliante l'assenza di grisù. Durante illavoro l'atmosfera deve essere tenuta sotto controllo e si deve togliere la tensione non appena sia avvertitapresenza di grisù (589).

(589) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

517. Le prove ed i controlli su parti degli impianti elettrici, quali misure di isolamento, di resistenza, ditensione, di corrente e simili, possono essere eseguiti solo dopo che sia stata constatata l'assenza di grisùnell'ambiente ove le prove stesse si effettuano.Durante le prove e le misure l'atmosfera deve essere tenuta sotto controllo (590).

(590) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo VIIITrasporti e circolazione del personale

518. Oltre le norme generali sui trasporti e circolazione del personale contenute nel titolo V, nelle minieregrisutose o a gas tossici o altrimenti nocivi si applicano le disposizioni del presente capo (591).

(591) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Circolazione e trasporto meccanico del personale nei pozzi principali.519. A parziale modifica dell'art. 141, ultimo comma, nelle miniere soggette a classifica di cui al presentetitolo i pozzi principali, profondi oltre cinquanta metri, che servono normalmente per il transito del personalefra la superficie e le lavorazioni sotterranee, e quelli destinati quale seconda via di sicurezza di uscita a giornodevono essere muniti di apparecchi di estrazione meccanica, atti al trasporto delle persone e mantenutisempre in condizioni di efficienza e di pronta utilizzazione.Ai fini della disposizione del comma precedente sono considerati «pozzi principali» quelli che conducono allasuperficie e gli altri pozzi interni utilizzati per la circolazione normale del personale.La disposizione del primo comma non si applica alle miniere soggette a classifica per gas infiammabili, tossicio altrimenti nocivi, il cui personale addetto ai lavori del sotterraneo non superi cinquanta unità nel turno piùnumeroso. Nei confronti di queste ultime miniere gli impianti di trasporto meccanico del personale di cui aicommi precedenti, sono obbligatori per pozzi aventi profondità superiori a cento metri (592).

(592) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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520. Nei pozzi principali deve essere installato un impianto di segnalazione elettrica integrato da impiantodi segnalazione telefonica.Gli impianti elettrici di segnalazione, nei pozzi provvisti di stazioni intermedie, devono essere muniti didispositivo speciale che permetta, in qualunque momento, di fare comunicazioni dirette agli arganisti in casodi allarme (593).

(593) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Impiego di mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna (594).521. Nei sotterranei classificati grisutosi è vietato l'impiego dei motori a combustione interna, salvo cheper quelli a ciclo Diesel.Nei sotterranei grisutosi, quando concorrono congiuntamente le condizioni previste all'art. 507, lettere b),c), d), e), f) per la trazione elettrica a filo e dell'art. 266 per la ventilazione, è consentito l'impiego dilocomotive Diesel destinate al carreggio e sprovviste di dispositivo antideflagrante, qualora tale impiego siarigorosamente limitato alle sole vie di entrata d'aria a monte di ogni cantiere.Spetta all'ingegnere capo di riconoscere l'esistenza delle concorrenti condizioni di cui al comma precedente.Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimodell'art. 507.Con ordine di servizio il direttore precisa:

1) le caratteristiche ed i limiti della via di carreggio entro i quali si svolge il servizio di trazione;2) le prescrizioni relative all'esercizio, alle ispezioni normali ed alle verifiche di efficienza delle suddette

locomotive;3) le modalità e la frequenza degli accertamenti dei tenori di ossido di carbonio contenuti nei gas di

scappamento non diluiti dalle stesse locomotive;4) la potenza e la velocità massima della locomotiva;5) i luoghi, le modalità e la frequenza degli accertamenti di ossido di carbonio nei vari tronchi della via

di carreggio percorsa dalla locomotiva.I dati ed ogni altro elemento emersi dall'applicazione delle istruzioni di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 5)devono essere riportati, con la relativa data e firma della persona responsabile, in registro.L'ordine di servizio suddetto deve essere comunicato al Distretto minerario almeno un mese prima della suaentrata in vigore ed è soggetto ad approvazione dell'ingegnere capo.Il direttore notifica al personale preposto ai servizi di ventilazione e trasporto tale ordine di servizio (595).

(594) Sottotitolo così sostituito dall' art. 1, L. 15 giugno 1984, n. 246.(595) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

522. Per condizioni di impiego e vie diverse da quelle previste all'art. 521 le locomotive Diesel destinate alcarreggio nei sotterranei devono essere munite di dispositivo antideflagrante di tipo riconosciuto idoneo eprovviste di certificato rilasciato dal costruttore.In ogni caso il servizio di trazione con locomotive a ciclo Diesel munite di dispositivo antideflagrante deveessere sospeso quando in un punto qualsiasi del percorso venga accertata la presenza di concentrazioni digrisù superiori all'uno per cento (596).

(596) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

523. È vietato nei sotterranei grisutosi il deposito di combustibili liquidi, anche se destinati all'alimentazionedelle locomotive, in quantità superiori al fabbisogno di un turno di lavoro.Per l'ammissione nel sotterraneo delle suddette miniere dei combustibili liquidi ed il loro travaso nei serbatoidelle locomotive, vale il disposto dell'art. 571.

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Gli impianti elettrici installati nelle stazioni di deposito e manutenzione delle locomotive nei sotterraneigrisutosi devono essere di tipo antideflagrante.Alle suddette stazioni o depositi si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 188 e 268 (597).

(597) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

523-bis. Le disposizioni contenute negli articoli 521, 522 e 523 sono estese a qualsiasi tipo di mezzo daminiera azionato da motori a combustione interna (598) (599).

(598) Articolo aggiunto dall' art. 1, L. 15 giugno 1984, n. 246.(599) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo IXDisposizioni varie

Espurgo delle condotte per aria compressa.524. Quando si procede all'espurgo delle condotte per aria compressa installate nei sotterranei classificatigrisutosi, l'apertura della saracinesca di comando deve essere effettuata con gradualità e deve evitarsi didirigere il getto di aria verso zone di probabile concentrazione di grisù.Prima dell'operazione di espurgo l'atmosfera del cantiere deve essere controllata per assicurarsi dell'assenzadi grisù in prossimità della condotta (600).

(600) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Cautele in corrispondenza degli sbarramenti.525. La direzione è tenuta ad adottare misure idonee per evitare che aria contenente grisù in proporzionipericolose possa venire a contatto con la fronte degli sbarramenti stabiliti per isolare una zona dove sia inattività un incendio (601).

(601) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Divieto di fumo e di accesso al sotterraneo con mezzi di accensione.526. Nei sotterranei grisutosi è proibito fumare, portare tabacco, fiammiferi e qualunque oggetto atto adar fuoco.Controlli sulla persona degli operai addetti ai lavori sotterranei in ragione del 10 per cento delle unitàpartecipanti allo stesso turno di lavoro devono essere eseguiti ai fini predetti, prima dell'entrata degli operainel sotterraneo, da apposito personale incaricato dalla direzione.Per i turni di lavoro nei quali siano addetti al sotterraneo della miniera più di duecento operai i controllisuddetti possono essere limitati a venti operai (602).

(602) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Impianti elettrici nelle stazioni di eduzione di acque solfidriche.527. L'impianto elettrico per la eduzione delle acque cariche di idrogeno solforato deve essere di tipoantideflagrante. Agli stessi requisiti deve soddisfare l'impianto fisso di illuminazione delle vasche di raccoltadelle suddette acque di drenaggio e dell'ambiente dove sono installate le pompe per l'eduzione (603).

(603) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo XSquadre di salvataggio

Salvataggio.528. In ogni miniera classificata per gas infiammabili, tossici o altrimenti nocivi, deve essere costituita unasquadra di salvataggio, salvo il disposto dell'art. 539 (604).

(604) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

529. Gli uomini destinati alla squadra di salvataggio devono essere volontari, di età non inferiore a 24 anni enon superiore a 50, riconosciuti fisicamente idonei mediante visita medica da ripetersi ogni anno, di provatapadronanza di sé e particolarmente adatti a compiere i lavori che occorrono nelle operazioni di salvataggio.Essi devono avere buona conoscenza del sotterraneo.In caso di mancanza o di insufficienza numerica di personale volontario, i componenti della squadra sonoscelti dal direttore, sentito il Collegio dei delegati alla sicurezza.I lavoratori che fanno parte delle squadre di salvataggio devono partecipare alle esercitazioni e alle operazionidi soccorso.Alla squadra è preposto un capo servizio e deve essere designata persona idonea che lo sostituisca in casodi assenza (605).

(605) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

530. I componenti la squadra di salvataggio devono essere reperibili ed abitare preferibilmente in vicinanzadella miniera.Quando ciò non sia possibile la direzione della miniera deve disporre di mezzi idonei per adunare in brevetempo i componenti della squadra (606).

(606) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

531. Il numero minimo degli uomini che fanno parte di una squadra di salvataggio è stabilito in ragionedi uno per ogni venticinque operai addetti nel turno più numeroso ai lavori interni ed esso non può esserecomunque inferiore a cinque.Il gruppo di impiego degli addetti al salvataggio deve comprendere almeno due uomini (607).

(607) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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532. La direzione è tenuta ad aggiornare l'elenco dei componenti la squadra di salvataggio ed a farlo affiggerein luogo esterno della miniera, facilmente visibile e frequentato dai lavoratori (608).

(608) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

533. Gli uomini che fanno parte della squadra di salvataggio debbono essere convenientemente ripartiti neidiversi turni di lavoro (609).

(609) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Posti di salvataggio.534. Nelle miniere singole o associate di cui agli artt. 528 e 539, devono essere allestiti appositi locali perla custodia e manutenzione del materiale in dotazione alla squadra di salvataggio, rispondenti ai requisitiessenziali per il loro uso.Detti locali, che non possono essere adibiti ad altra destinazione, devono essere protetti contro gli incendi eubicati nelle vicinanze dell'imbocco a giorno della via per la quale gli operai accedono ed escono normalmentedal sotterraneo (610).

(610) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

535. Nei locali per la squadra di salvataggio debbono essere tenuti in costante e perfetto stato dimanutenzione e funzionamento:

a) apparecchi respiratori autoprotettori, con autonomia non minore di un'ora, in numero almeno pari aquello dei componenti la squadra di salvataggio;

b) apparecchi per respirazione artificiale;

c) maschere a filtro contro i gas nocivi dei quali è da temere lo sviluppo, in numero almeno doppio diquello dei componenti la squadra;

d) lampade di sicurezza elettriche in numero almeno pari a quello dei componenti la squadra, aumentatodel 50 per cento quando non esista la lampisteria, nonché lampade grisuscopiche e apparecchi indicatori innumero di almeno una unità per ogni gas presente o sospetto e per ogni gruppo di impiego;

e) cortine e tubazioni flessibili per sbarramenti di fortuna e per attivare i circuiti di ventilazione;

f) attrezzi, cordami e quanto altro possa occorrere in operazioni di salvataggio;

g) indumenti protettivi ed incombustibili.Gli apparecchi respiratori e le maschere devono essere corredati da idonea scorta di ricambi degli elementiesauribili.Il numero degli apparecchi e degli attrezzi di salvataggio, ove non sia tassativamente stabilito dalle presentinorme, deve essere determinato con provvedimento dall'ingegnere capo, sentito il direttore ed avutoriguardo alle caratteristiche della miniera.Gli apparecchi e gli attrezzi di salvataggio di cui alle lettere a), b), c) ed e) devono essere del tipo riconosciutoidoneo.

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A cura del Distretto minerario si deve procedere una volta l'anno alla verifica degli apparecchi e delleattrezzature di salvataggio, controllandone la consistenza e lo stato di manutenzione.[Alla manutenzione degli apparecchi autoprotettori deve essere adibito un operaio appositamente incaricato](611) (612).

(611) Comma abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(612) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

536. I componenti delle squadre di salvataggio devono essere resi edotti del funzionamento degli apparecchirespiratori e degli indicatori destinati al controllo dell'atmosfera del sotterraneo ed allenati ad eseguire,portando indosso gli apparecchi medesimi, le operazioni che possono necessitare in miniera in caso diaccidente (613).

(613) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

537. I componenti la squadra di salvataggio devono compiere periodi di istruzione e di esercitazione neiluoghi e nei modi indicati dal direttore.Le squadre di salvataggio devono, almeno una volta al mese, eseguire esercitazioni in sotterraneo.In apposito registro deve essere presa nota, con data e firma del capo servizio preposto alla squadra disalvataggio, delle esercitazioni eseguite, dei nomi delle persone che vi hanno preso parte e dei rilievi fattidurante le esercitazioni stesse (614).

(614) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Prova degli apparecchi.538. Il funzionamento degli apparecchi respiratori autoprotettori e di altri apparecchi e indumenti disalvataggio deve essere verificato a cura della direzione almeno ogni mese. Dei risultati è presa nota nelregistro (615).

(615) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Associazione fra miniere vicine.539. Gli imprenditori delle miniere che abbiano meno di 100 operai all'interno nel turno più numerosopossono essere autorizzati, con provvedimento dell'ingegnere capo, ad associarsi con gli imprenditori delleminiere vicine per la formazione di una comune squadra di salvataggio.Gli ordini di servizio relativi all'istruzione ed alle esercitazioni dei componenti la squadra comune devonoessere approvati dall'ingegnere capo (616).

(616) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Stazione centrale di salvataggio.540. Nei confronti delle miniere di cui all'articolo precedente, il Ministro per l'industria ed il commercio può,su proposta dell'ingegnere capo, stabilire l'istituzione di una stazione centrale comune di salvataggio (617).

(617) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Operazioni di salvataggio.541. Quando all'atto dell'impiego l'efficienza della squadra di salvataggio si riveli inadeguata, il direttorerichiede l'intervento delle squadre di altre miniere.I direttori cui è rivolta la richiesta devono mettere a disposizione le dipendenti squadre di salvataggio (618).

(618) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

TITOLO XIPolveri infiammabili

Capo IMiniere di combustibili fossili

Applicabilità delle norme.542. Le disposizioni del presente capo si applicano alle miniere di combustibili fossili ove si formano polveriche per quantità, stato di finezza, tenore di materie volatili, di umidità e di ceneri, sono suscettibili di formarein aria sospensioni atte a provocare un'esplosione (619).

(619) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Classifica delle miniere a polveri infiammabili.543. Alla classifica si perviene dopo un periodo di controllo della durata di sei mesi, al quale la miniera vienesottoposta con la procedura prevista nel capo I del titolo X.Nel provvedimento che istituisce il controllo l'ingegnere capo indica i cantieri, le vie e gli altri luoghi delsotterraneo nei quali deve essere fatto il prelevamento sistematico dei campioni delle polveri da sottoporread analisi.Nello stesso provvedimento sono pure indicati gli accertamenti ritenuti necessari per riconoscere l'eventualeregime grisutoso del sotterraneo e le caratteristiche della ventilazione. Sono precisate inoltre le misurecautelative provvisorie per la condotta dei lavori ai fini della sicurezza.Per gli interventi d'ufficio che l'ingegnere capo riconosca necessari ai fini del controllo, si segue la proceduraprevista dall'art. 263.La disposizione di cui all'art. 395 è estesa alle miniere sottoposte al controllo limitatamente alla durata disei mesi (620).

(620) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

544. Alle miniere sottoposte a controllo per polveri infiammabili sono estese le disposizioni di cui agli artt.393 e 397 secondo comma e quando ne ricorrano gli estremi, quelle di cui al capo I del titolo X.Per le miniere di combustibili fossili, anche se non sottoposte al controllo ed alla classifica, il direttoredeve dare comunicazione al Distretto minerario di qualsiasi infiammazione ed esplosione di polveri in esseverificatesi (621).

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(621) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

545. Sono classificate pericolose per polveri infiammabili le miniere di combustibili fossili per le quali lepolveri abbiano rivelato durante il periodo di controllo di possedere, allo stato fresco, un tenore in materievolatili infiammabili superiore al 14 per cento, riferito al peso del combustibile, fatta deduzione delle ceneried umidità, nonché di essere facilmente infiammabili e suscettibili di formare in aria sospensioni atte apropagare un'esplosione.La classifica di una miniera di combustibili fossili per polveri infiammabili può aver luogo riducendo oeliminando il periodo di controllo, quando in essa si siano già verificate infiammazioni ed esplosioni dellepolveri stesse (622).

(622) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

546. Quando la miniera a polveri infiammabili sia anche grisutosa, i tenori tollerabili e quelli limite per ilgrisù sono ridotti in relazione alla percentuale in materie volatili delle polveri ed alla loro finezza e quantità.L'ingegnere capo fissa tali limiti nel provvedimento di classifica (623).

(623) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

547. La dichiarazione di classifica è fatta con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 403 e puòessere limitata anche ad un solo strato di combustibile.Alle miniere soggette a classifica per polveri infiammabili si applica il disposto dell'art. 404.Alle miniere di cui al comma precedente anche se non grisutose sono estese le prescrizioni di cui all'art. 397,secondo comma, qualora l'ingegnere capo ne ravvisi la necessità ai fini della sicurezza (624).

(624) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Regolamento interno.Programmi e condotta dei lavori.

548. Alle miniere, o parti di esse, classificate a polveri infiammabili, si applicano le norme di cui agli artt.450, 451, 452 (625).

(625) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Ventilazione.549. Oltre le norme generali di ventilazione di cui al titolo VI, alle miniere non grisutose soggette allaclassifica di cui al presente capo si applicano anche le disposizioni sulla ventilazione contenute negli artt.408, 415 primo comma, 418 primo comma, 419, 421, 422, 432 secondo e terzo comma e 433 (626).

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(626) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Illuminazione in atmosfera polverosa.550. Nei sotterranei dichiarati polverosi devono adottarsi per l'illuminazione esclusivamente lampadeelettriche di sicurezza.Le lampade degli impianti di illuminazione fissi devono essere poste sotto globo o sotto altra idoneaprotezione (627).

(627) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Eliminazione delle polveri.551. Durante la coltivazione, i trasporti e la esecuzione di ogni altro lavoro sotterraneo, devono essereadottati accorgimenti per eliminare o ridurre al minimo possibile la formazione e la dispersione nell'aria dellepolveri infiammabili.I vagonetti destinati al trasporto del carbone devono avere pareti stagne.La polvere di carbone depositatasi lungo le vie di carreggio deve essere asportata almeno una volta al mese;quella accumulata lungo i trasportatori meccanici deve essere asportata ogni giorno (628).

(628) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Mezzi per combattere le polveri infiammabili.552. Per opporsi alla formazione di sospensioni nell'aria di polveri infiammabili, capaci di propagare unaesplosione, si deve far ricorso all'azione di polveri inerti (scistificazione) sia per spandimento nei cantieri enelle vie del sotterraneo, che per deposito ed accumuli su piattaforme (barriere) collocate lungo le gallerie,oppure ad innaffiamenti con acqua e soluzioni idonee (629).

(629) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Scistificazione.553. La polvere inerte per la scistificazione non deve contenere più del cinque per cento di sostanzecombustibili ed il tenore di silice libera non deve essere superiore al 10 per cento.Essa deve inoltre passare tutta allo staccio a 144 maglie per cm² e dare un rifiuto inferiore al 50 per centoallo staccio da 6400 maglie per cm².La stessa polvere deve avere una grande capacità di dispersione nell'aria ed al semplice soffio deve formarenube (630).

(630) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

554. Un campione di polveri di scistificazione pronte per l'impiego deve essere prelevato trimestralmenteed analizzato (631).

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(631) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

555. Per tenori di materie volatili infiammabili delle polveri fino al 20 per cento in peso del combustibile,deduzione fatta delle ceneri ed umidità, la scistificazione deve essere effettuata in quantità e frequenzatali che il miscuglio della polvere inerte con la polvere di combustibile depositata non contenga mai unapercentuale in peso di materie combustibili superiore al 50 per cento.Quando il tenore in materie volatili delle polveri riferito in peso sul carbone puro e secco sia superiore al 35 percento, la percentuale di materie combustibili di cui al precedente comma non deve superare il 25 per cento.Per tenori in materie volatili intermedi, la percentuale di materie combustibili del miscuglio è interpolatain proporzione.Oltreché in relazione con l'aumento del tenore delle materie volatili presenti nelle polveri infiammabili,l'ingegnere capo può imporre che la percentuale di polveri inerti nei miscugli scistificati di cui ai commiprecedenti sia aumentata in relazione alla presenza di grisù nel sotterraneo.Devono essere eseguite periodiche analisi per determinare la percentuale di sostanze combustibili presentinei miscugli scistificati, in vari luoghi della miniera, prelevando in ciascuno di essi il materiale dal quale deveessere tratto il campione da sottoporre ad analisi da varie sezioni continue trasversali intercalate su un trattodi galleria lungo almeno 10 m. La frequenza delle analisi è stabilita con ordine di servizio dal direttore.Le analisi devono essere eseguite su campioni medi, essiccati all'aria e passati attraverso lo staccio di 144maglie per cm².Nel registro di scistificazione deve essere riportata, con la relativa data e luogo di prelievo, annotazione delleanalisi suddette e di quelle previste all'articolo precedente (632).

(632) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Spargimento delle polveri inerti.556. Lo spargimento delle polveri inerti deve essere praticato nei turni con minor numero di operai presentiin sotterraneo.Quando si effettua la scistificazione meccanica devono essere sgombrati i cantieri ai quali la polvere inertepuò essere condotta dalla corrente d'aria.Lo spargimento delle polveri deve essere eseguito in tutte le vie che servono al trasporto, alla circolazionedel personale ed alla ventilazione.Gli addetti alla scistificazione devono essere muniti di maschere antipolvere.Non si effettua lo spargimento delle polveri quando le condizioni di umidità dell'atmosfera siano tali che lepolveri infiammabili non siano suscettibili di rapida dispersione nell'aria (633).

(633) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Barriere.557. Le barriere devono essere poste in opera nella sezione libera della galleria al terzo superiore dellasua altezza.Il cumulo di polvere deve distare dall'armatura del tetto almeno 10 cm.Le barriere devono essere costruite in modo che una eventuale esplosione sia in grado di portare indispersione nell'aria la polvere inerte accumulata sulle barriere stesse.Queste devono essere ubicate nelle vie principali di entrata e di uscita dell'aria, ai limiti dei singoli scompartidi ventilazione, in altri nodi importanti e nei punti di diramazione dei lavori di tracciamento.Ogni miniera, o scomparto indipendente, classificata a polveri infiammabili, deve rimanere divisa dallebarriere in sezioni isolate tali che una esplosione di polveri che si produca in una qualsiasi di esse troviefficace ostacolo a propagarsi nelle altre.Il numero degli operai che possono essere impiegati in uno stesso turno di lavoro, in ognuna delle sezioniisolate di cui al comma precedente, non deve essere superiore a 70 (634).

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(634) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

558. Le barriere principali, destinate ad isolare i pozzi principali, nelle vie che sboccano alle stazioni, adalmeno 100 m. di distanza da queste ultime, ovvero quelle destinate ad isolare gli scomparti lungo le vieprincipali di entrata ed uscita dell'aria, nonché le altre di isolamento dei lavori di tracciamento e preparazionedevono contenere almeno 400 kg. di polvere per m² di sezione della galleria dove esse son collocate edessere disposte in tratti rettilinei di gallerie di lunghezza, per quanto possibile non minore di 150 m.Le barriere secondarie destinate ad isolare i cantieri di coltivazione di uno stesso settore, distanziati almenotrenta metri, devono contenere almeno 400 kg. di polvere inerte per m² di sezione media della galleria doveesse sono ubicate.La polvere di combustibile che si deposita sulle barriere deve essere rimossa.Se le barriere presentano deficienze che non possono essere subito eliminate, il sorvegliante deve sospendereil brillamento delle mine (635).

(635) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Innaffiamento.559. Alle miniere di cui al presente capo si applica la norma di cui all'art. 600.L'innaffiamento dei cantieri con acqua e soluzioni deve essere effettuato bagnando il fronte, la corona, lepareti, le armature ed il combustibile abbattuto, in modo da assicurare la formazione di un miscuglio dipolvere di carbone ed acqua.La percentuale di acqua nel miscuglio deve essere indicata e controllata secondo le disposizioni contenutenell'ordine di servizio previsto all'art. 562. I risultati dei controlli sono registrati (636).

(636) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Misure di protezione contro le polveri infiammabili nei cantieri.560. Lo spandimento della polvere inerte deve essere spinto fino a 10 m. di distanza almeno dalla fronteda abbattere mediante esplosivo. Con particolare cura esso deve essere effettuato sul minerale abbattuto esui luoghi verso i quali sono orientate le proiezioni delle mine.Per ogni volata devono essere impiegati 5 kg. di polvere inerte per il primo colpo ed almeno 2 kg. perciascuno dei colpi successivi.Quando le misure per combattere le polveri infiammabili prevedono l'innaffiamento invece dellascistificazione, esso deve essere eseguito entro un raggio di almeno 15 m. dal luogo dove si effettua losparo delle mine (637).

(637) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Cautele nel tiro delle mine.561. Nei sotterranei o parti di essi dichiarati pericolosi per polveri infiammabili è vietato adoperare esplosiviche non siano stati classificati di sicurezza contro il grisù e le polveri infiammabili (638).

(638) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Condotta delle operazioni contro le polveri.Personale addetto.

562. Con ordine di servizio predisposto dal direttore da sottoporre all'approvazione dell'ingegnere capodevono essere indicati, alla stregua delle presenti norme, le prescrizioni, le modalità operative, i mezzi daadottare, i luoghi e le frequenze delle operazioni inerenti alla protezione contro le polveri infiammabili nelsotterraneo, precisando le cautele previste.Gli operai addetti alle operazioni di cui sopra devono essere appositamente addestrati.Al servizio ed al personale addetto alla protezione contro le polveri infiammabili, deve essere preposto unsorvegliante per la scistificazione e l'innaffiamento, avente formazione adeguata, al quale il direttore devenotificare l'ordine di servizio di cui al primo comma (639).

(639) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Estensione di altre misure di sicurezza.563. Alle miniere, e parti di esse, classificate pericolose per polveri infiammabili, sono applicabili le normepreviste per i sotterranei dichiarati grisutosi a termini degli artt. 454, 469 secondo comma, 476, 480 e526, quelle del capo VII e del capo X del titolo X, nonché quelle del capo VIII dello stesso titolo, di cuil'ingegnere capo riconosca necessaria l'applicazione, ai fini della sicurezza, avuto riguardo alle caratteristichedella miniera (640).

(640) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

564. Quando il sistema di lotta adottato contro le polveri non sia riconosciuto sufficiente a prevenire i pericoli,è in facoltà dell'ingegnere capo di prescrivere l'adozione del sistema di scistificazione e alternativamente diinnaffiamento ritenuto più appropriato (641).

(641) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Registro della scistificazione.565. Per ogni miniera o sezione indipendente si deve tenere il registro della scistificazione nel quale debbonoessere segnati la data e il luogo della installazione delle barriere, la data dello spargimento di polvere inertenelle gallerie di carreggio e del prelevamento dei campioni, nonché i risultati delle analisi (642).

(642) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo IIMiniere di zolfo

566. Le miniere di zolfo che per basso grado igrometrico, temperatura di sotterraneo, caratteristiche dimineralizzazione e friabilità di prodotto, diano luogo a formazioni di polveri suscettibili di formare in ariasospensioni atte a provocare un'esplosione, sono classificate pericolose per polveri infiammabili. A taledichiarazione si perviene con procedura analoga a quella prevista per le miniere di combustibili fossili,sottoponendo le polveri a prove nella Stazione mineraria statale.

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Nel provvedimento di classifica l'ingegnere capo, avuto riguardo alle caratteristiche della miniera,all'abbondanza delle polveri e al loro grado di dispersione, determina quali misure di sicurezza previste nelprecedente capo per le miniere di combustibili debbano essere applicate fissando un termine per l'attuazioneed indicando le misure e cautele da adottare.La dichiarazione di classifica può riguardare l'intero sotterraneo o essere limitata ad uno o più scomparti ostrati della miniera o a uno o più strati in essa coltivati (643).

(643) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

TITOLO XIIIncendi e fuochi sotterranei

Capo IDisposizioni comuni a tutte le miniere

567. Entro il raggio di 20 m. dall'imbocco delle vie di entrata d'aria è vietato eseguire costruzioni edincastellature in legname.Le costruzioni ed incastellature predette, esistenti all'entrata in vigore del presente decreto, sono mantenutepurché siano protette con vernice ignifuga.Entro il raggio di cui al primo comma è vietato l'installazione o il mantenimento di depositi di materialiinfiammabili (644).

(644) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

568. Negli imbocchi a giorno delle vie di entrata d'aria deve essere installato, e tenuto pronto per ilfunzionamento, un dispositivo per la loro rapida chiusura in caso di incendio in superficie.In vicinanza delle stazioni dei pozzi di entrata d'aria devono essere installate porte di incendio incombustibili,a tenuta e manovrabili da ambo le parti.Il funzionamento dei dispositivi di chiusura di cui ai commi precedenti deve essere provato almeno ognitre mesi (645).

(645) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

569. Fra i lavori del sotterraneo attraversati dal pozzo di entrata d'aria deve esistere una comunicazionedi collegamento con la superficie, tenuta in buone condizioni di manutenzione e sempre percorribile daglioperai, anche quando le porte di incendio di cui all'articolo precedente siano chiuse. Detta comunicazionepuò essere costituita da una via di riflusso (646).

(646) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

570. È vietato depositare nei sotterranei materiali facilmente infiammabili quali olii, prodotti petroliferi,sostanze lubrificanti, fieno o simili in quantità superiore al fabbisogno di due giornate lavorative.I locali di deposito in sotterraneo dei materiali suddetti devono essere collegati direttamente alle vie diriflusso in modo che l'aria da essi proveniente non attraversi alcun cantiere.Quando non sia possibile il collegamento, i depositi devono potersi chiudere ermeticamente con porteincombustibili.Gli stessi locali devono essere rivestiti ed armati con materiali incombustibili.Anche le vie che adducono o se ne dipartono devono essere armate con materiali incombustibili per unraggio di almeno 10 m.

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Quando i locali di deposito non siano costantemente sorvegliati devono essere provvisti di rivelatored'incendio e di dispositivo automatico di difesa (647).

(647) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

571. Il rifornimento in sotterraneo di combustibili liquidi e di lubrificanti deve essere fatto con fusti chiusidi metallo o con vagoni cisterna.Il travaso dell'olio combustibile destinato alle locomotive deve essere fatto per mezzo di una pompa o di unsifone in apposito locale o nella stazione di deposito e manutenzione della stessa locomotiva.Se la stazione è contemporaneamente adibita a deposito dell'olio combustibile che alimenta la locomotiva,si applicano ad essa le norme di cui all'articolo precedente.Con ordine di servizio la direzione deve regolare la disciplina del trasporto, del deposito e dell'impiego dell'oliocombustibile in sotterraneo (648).

(648) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Mezzi di estinzione e prevenzione.572. In ogni miniera devono trovarsi sempre disponibili a giorno, nelle stazioni dei pozzi di entrata d'aria, inpunti convenientemente scelti delle vie principali sprovvisti di condotte d'acqua, nelle scuderie, nei depositi difieno, di combustibili liquidi e di locomotive, ed a meno di 150 m. da qualsiasi punto dei nastri trasportatori,apparecchi e mezzi per combattere gli incendi come estintori, secchi di sabbia asciutta, serbatoi di acquae simili.È vietato l'uso di estintori suscettibili di produrre emanazioni tossiche.Le locomotive, sia a combustione interna che elettriche, devono essere munite di estintore a mano diadeguata potenzialità.Le locomotive a combustione interna impiegate in sotterraneo devono essere provviste di un impianto diestinzione a gas inerte, idoneo ad iniettare a comando tale gas nelle tubazioni di aspirazione e di scappamentoe di diffonderlo sotto il cofano del motore.Gli operai devono essere addestrati sull'uso degli apparecchi di estinzione. Questi debbono essere mantenutiin perfetta efficienza e periodicamente controllati (649).

(649) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

573. Per gli impianti di trasporto a nastro devono impiegarsi teste motrici, rulli portanti, tamburi di rinvioe nastri di tipo tale che sia evitato il surriscaldamento dei nastri stessi, degli oggetti vicini e delle polvericombustibili eventualmente giacenti su di essi.Agli stessi fini deve essere curata l'installazione, la manutenzione o la vigilanza di dette apparecchiature (650).

(650) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

574. I nastri dei freni e le guarnizioni dei tamburi o pulegge devono essere incombustibili e largamentedimensionati per evitare pericolosi surriscaldamenti (651).

(651) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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575. I lavori al cannello, alla saldatrice e con altri apparecchi analoghi possono essere eseguiti unicamentein via eccezionale, previa autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza, sulla base della valutazione delleesigenze tecniche e delle condizioni di sicurezza (652) (653).

(652) Così sostituito dall' art. 58, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(653) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo IIMisure per combattere gli incendi. Manifestazioni di un incendio

576. Ove si manifesti un incendio in sotterraneo, gli operai che lo constatino e tutti coloro che sono nellevicinanze devono intervenire per l'estinzione con i mezzi a disposizione e, in caso di impossibilità, devonosubito avvertire il sorvegliante più vicino.Il sorvegliante adotta i provvedimenti del caso ricorrendo, se necessario, alla squadra di pronto interventoantincendio, dandone immediata comunicazione alla direzione.In attesa dell'arrivo del sorvegliante, qualora si verifichi forte sviluppo di gas e di fumo, gli operaiinsufficientemente attrezzati devono portarsi subito a monte dell'incendio, rispetto al circuito di ventilazione,e porre un segnale di interdizione di accesso al cantiere.Di ogni manifestazione di incendio deve essere comunque data comunicazione al sorvegliante (654).

(654) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

577. Il personale non necessario alla lotta contro l'incendio deve essere subito allontanato dai cantieriminacciati dal fuoco o dai fumi di incendio e le corrispondenti vie di accesso devono essere sbarrate. I cantieripossono essere rioccupati solo dopo autorizzazione del direttore (655).

(655) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Attacco diretto degli incendi.578. Durante le operazioni per l'estinzione di un incendio devono essere costantemente controllati i tenoridi ossido di carbonio, di anidride solforosa e di altri gas tossici e nocivi sviluppati. Il personale deve far usodelle maschere o degli altri mezzi di protezione.Il controllo deve essere effettuato tanto sulle vie di entrata d'aria che sui riflussi normali, avuto riguardoalle possibili inversioni della ventilazione (656).

(656) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Isolamento dell'incendio mediante sbarramenti.579. La costruzione di sbarramenti per l'isolamento di incendi deve essere effettuata sotto la vigilanza diun sorvegliante.Durante l'operazione di cui sopra devono tenersi pronti mezzi di protezione contro i gas.

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Per l'esecuzione dei suddetti lavori, nelle miniere di combustibili fossili, il personale impiegato deve esseremunito di lampada di sicurezza.Si devono adottare precauzioni affinché i gas eventualmente sviluppati non possano infiammarsi nel percorsodella corrente d'aria (657).

(657) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

580. Se, a seguito di incendio, o di fuochi, una zona della miniera sia stata segregata, la tenuta della chiusurae la temperatura degli sbarramenti devono essere controllate almeno una volta al giorno da appositi incaricatianche quando non si esplica attività nel sotterraneo.Si devono inoltre prelevare e analizzare i campioni dell'atmosfera dei cantieri isolati, finché non sia accertatal'estinzione dell'incendio o del fuoco. All'uopo gli sbarramenti devono essere provvisti di tubi passanti.Le relative osservazioni sono registrate (658).

(658) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

581. Per il controllo dei fuochi spontanei e delle zone di incendio segregate della miniera, il direttore devepredisporre apposito ordine di servizio da notificarsi al preposto al servizio antincendio ed agli incaricati alleispezioni (659).

(659) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

582. L'apertura degli sbarramenti può avere luogo soltanto con ordine della direzione sotto la continuasorveglianza di un capo servizio.Quando si procede all'apertura devono essere disponibili, presso lo sbarramento, materiali occorrenti peruna eventuale nuova chiusura.Nel caso di incendi che interessino vaste zone della miniera, l'apertura degli sbarramenti e le operazioni diripresa delle zone segregate possono effettuarsi soltanto dopo autorizzazione dell'ingegnere capo, su istanzadel direttore, nella quale devono essere indicati i mezzi impiegati, le modalità operative e le cautele previste(660).

(660) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

583. Nei cantieri ove si sia verificato un incendio è fatto obbligo di stabilire la ventilazione in modo tale che,a sbarramenti rimossi e sino a che non sia scomparso ogni segno di possibile ripresa dell'incendio, l'aria diriflusso non passi attraverso cantieri in attività o vie aperte al transito (661).

(661) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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584. Nelle miniere di combustibili fossili, ancorché non grisutose, quando si eseguano lavori nelle vicinanzedi fuochi o cantieri incendiati, o si proceda all'ispezione ed all'apertura di sbarramenti, oppure si acceda acantieri precedentemente isolati, devono adoperarsi per l'illuminazione soltanto lampade di sicurezza.Il capo della squadra al lavoro deve essere inoltre munito di indicatori idonei a lettura diretta per ossido dicarbonio, grisù o altri gas nocivi, ed il personale addetto deve essere munito delle corrispondenti maschereed altri mezzi di protezione.Nelle miniere dove si sviluppa grisù devono essere adottate le misure necessarie affinché accumuli di talegas non vengano a contatto con gli sbarramenti (662).

(662) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Capo IIIControllo e classifica delle miniere soggette a fuochi sotterranei

585. Le miniere sospette per autocombustione od ossidazioni spontanee devono essere sottoposte acontrollo con procedura analoga a quella prevista al titolo X, capo I (663).

(663) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

586. Quando si riscontri un anormale innalzamento della temperatura devono essere eseguite ricerchesistematiche per accertare le percentuali volumetriche di ossido di carbonio o di altro prodotto gassoso dellacombustione presente e devono essere controllate le temperature.Gli accertamenti sono condotti con frequenza giornaliera a mezzo di indicatori idonei a lettura diretta.Campioni di atmosfera da sottoporre ad analisi completa devono essere prelevati ogni settimana nei luoghiprevisti per il controllo.Quando si tratti di combustibili fossili gli accertamenti vengono condotti nei modi di cui all'art. 589.Per gli accertamenti di ufficio, disposti durante il periodo di controllo dall'ingegnere capo, si segue laprocedura stabilita all'art. 263.Alle miniere sottoposte al controllo di cui sopra si applica il disposto dell'art. 392.Di ogni manifestazione di fuochi spontanei verificatisi in una lavorazione mineraria sottoposta o meno acontrollo e classifica deve essere fatto sollecito rapporto dal direttore al Distretto minerario (664).

(664) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

587. Quando a seguito dei risultati emersi dal periodo di controllo la miniera ha rivelato caratteristichefavorevoli alla formazione di fuochi per ossidazioni spontanee e si dimostra quindi particolarmente suscettibiledi incendi, l'ingegnere capo la classifica soggetta a fuochi e incendi sotterranei.Lo stesso provvedimento è adottato per le miniere che per le loro caratteristiche si sono rivelateparticolarmente suscettibili di incendi e quelle nelle quali sussistono vecchi fuochi o incendi segregati.Per le dichiarazioni di classifica di cui al presente capo si applica la procedura di cui agli articoli 403 e 404 (665).

(665) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Misure cautelative.588. Alle miniere classificate ai sensi dell'articolo precedente si applicano le norme di cui agli artt. 408, 451,454 e norme analoghe a quelle di cui agli artt. 452 e 526 per quanto attiene ai fuochi sotterranei, nonchéquelle di cui ai capi VIII e X del titolo X.

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Alle miniere soggette a fuochi sotterranei si applicano le norme di cui agli artt. 415 primo e terzo comma,416, 417, 418 primo comma, 420 e 42l anche quando le stesse miniere non siano sottoposte alla disciplinadelle miniere grisutose.L'ingegnere capo, avuto riguardo alle caratteristiche del giacimento, determina con suo provvedimento lealtre norme speciali di ventilazione contenute nel capo III del titolo X di cui sia necessaria l'applicazione neiconfronti di singole miniere soggette a fuochi sotterranei (666).

(666) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

589. Nelle miniere di combustibili fossili, soggette a classifica a termini del presente capo, si devono:a) effettuare misure quotidiane del tenore di ossido di carbonio nella corrente di riflusso di ogni cantiere,

usando indicatori di tipo dichiarato idoneo, a lettura diretta, atti a rivelare tenori di ossido di carbonio a partireda 0,001 per cento in volume, per accertare attraverso i dati registrati l'inizio ed il progredire di un fuoco;

b) effettuare settimanalmente analisi sulla atmosfera dei riflussi di ciascun settore indipendente diventilazione, per il calcolo del rapporto tra l'ossido di carbonio formatosi e l'ossigeno consumato, e della suavariazione rispetto al rapporto base dedotto per gli stessi settori in condizioni normali, in assenza di un fuoco.In luogo delle misure di cui sopra è consentita l'effettuazione di altri controlli la cui efficacia, in relazione allecaratteristiche del giacimento, sia riconosciuta ugualmente idonea ai fini suddetti (667).

(667) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

590. Nelle miniere soggette ad ossidazioni spontanee, ma di sostanze diverse dai combustibili fossili,l'ingegnere capo dispone i controlli dell'atmosfera del sotterraneo, con criteri analoghi a quelli previstinell'articolo precedente e ne determina la frequenza (668).

(668) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

591. Nelle miniere classificate a termini dell'art. 587 non è consentita la deroga di cui all'art. 567, secondocomma.È vietato l'impiego di fascine come guarnizione delle armature.Inoltre nelle stesse miniere, in tutti i pozzi con priorità per quelli di entrata d'aria, devono essere osservatele seguenti misure:

1° impiegare materiale incombustibile per le attrezzature accessorie quali calendaggi, scale, tettoie esimili;

2° impiegare liquidi incombustibili nei dispositivi ad azionamento idraulico;3° per le attrezzature accessorie in materiale combustibile esistenti all'entrata in vigore del presente

decreto e fino alla loro sostituzione nei tempi accordati dalla norma transitoria si deve installare un dispositivoper l'innaffiamento immediato delle attrezzature stesse, con comando dall'esterno e dalle stazioni intermedie.Nei nuovi pozzi e per quanto possibile in quelli in corso di rifacimento, si devono inoltre osservare le seguentimisure:

a) utilizzare materiale incombustibile per i supporti delle guide;

b) impiegare grasso incombustibile per la lubrificazione delle guide e delle funi;

c) adottare cavi elettrici il cui rivestimento esterno non sia atto a propagare la combustione.Nelle stesse miniere le gallerie d'accesso ai pozzi devono essere rese incombustibili su una distanza di almeno75 m. dall'asse del pozzo. La stessa cautela deve adottarsi nei confronti delle gallerie di collegamento direttotra pozzi gemelli ivi comprese le porte installatevi (669).

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(669) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

592. Nelle miniere di combustibili fossili classificate ai sensi del presente capo, si devono adottare, per quantopossibile, armature incombustibili nel tracciamento, nel rifacimento o nella riparazione delle vie principali inroccia che servono alla ventilazione, con precedenza per quelle di entrata d'aria.Quando le stesse vie sono armate in legname per tratti di notevole sviluppo, devono essere stabilite zonetagliafuoco incombustibili di lunghezza adeguata (670).

(670) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

593. Alle miniere classificate a termini del presente capo, oltre alle norme di cui all'art. 268, si applica ildisposto di cui all'art. 523. Quando i locali destinati al deposito dei materiali di cui all'art. 570 e così purequelli dove sono installati trasformatori o interruttori a bagno d'olio, non siano collegati direttamente con viedi riflusso, oltre che attrezzati nei modi di cui all'art. 570, devono essere provvisti di rivelatori di incendioo di dispositivi automatici di lotta contro quest'ultimo (671).

(671) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

594. Nell'ordine di servizio di cui all'art. 452 devono essere in particolare previste porte di isolamentoconvenientemente ubicate per la rapida segregazione di scomparti o settori sotto incendio (672).

(672) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

595. Devono essere effettuate periodiche rimozioni del minerale minuto e delle polveri infiammabilidepositatisi nei cantieri, nelle vie sotterranee e nei pozzi. La frequenza di tali rimozioni deve essere indicatanell'ordine di servizio di cui all'articolo precedente.Nei cantieri di coltivazione prima di dar luogo alle operazioni di scoscendimento o di ripiena devono essereasportati i minerali minuti o le polveri (673).

(673) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

596. Nelle coltivazioni per ripiena o per scoscendimento di tetto si deve procedere al ricupero del legnamenella massima quantità possibile.Il materiale di ripiena non deve essere suscettibile di combustione spontanea (674).

(674) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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597. Anche nel caso di prolungata sospensione delle lavorazioni è fatto obbligo di mantenere condizioninormali di ventilazione nei cantieri.Nel caso di abbandono di cantieri o di gallerie la zona interessata deve essere isolata dal circuito di ariamediante sbarramenti stagni. Ove si proceda al disarmo l'operazione deve essere condotta nel modo piùrapido e senza interruzioni (675).

(675) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

598. I lavori debbono essere condotti in modo da ridurre al minimo la dispersione d'aria attraverso la ripienao la frana, nonché la formazione di correnti d'aria vaganti.Quando sussista la possibilità che le zone già coltivate siano interessate da dispersioni d'aria o da correntid'aria vaganti, si deve evitare, per quanto possibile, l'abbandono di lembi mineralizzati suscettibili difessurarsi sotto l'azione della pressione (676).

(676) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

599. Nelle coltivazioni per ripiena quest'ultima deve essere costipata al massimo.Se il riempimento dei vuoti di coltivazione è effettuato per frana di tetto, oppure per ripiena non completa,lungo le vie di ventilazione che attraversano zone già coltivate si devono sistemare diaframmi di ripienapoco permeabili, mediante l'impiego di materiali fini e costipati, ovvero le pareti di dette vie debbono essereimpermeabilizzate con mezzi adatti (677).

(677) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

600. Nelle miniere di cui al presente capo deve essere installata in sotterraneo una rete forzata didistribuzione di acqua, permanentemente alimentata e corredata con prese unificate, opportunamenteubicate.Nel sotterraneo devono essere disponibili scorte di idranti, tubi flessibili ed altri mezzi necessari percombattere l'incendio.Debbono altresì essere disponibili in sotterraneo depositi opportunamente ubicati di materiali idonei allarapida costruzione di sbarramenti antincendi.Debbono altresì essere disponibili in sotterraneo depositi opportunamente ubicati di materiali idonei allarapida costruzione di sbarramenti antincendi (678).

(678) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

601. È fatto obbligo di stabilire collegamenti telefonici tra i punti più importanti del sotterraneo ed un centrodi guardia permanente, collegato a sua volta telefonicamente con l'esterno (679).

(679) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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602. Il personale addetto ai lavori in sotterraneo deve essere dotato di maschere ed altri mezzi di protezione,di tipo riconosciuto idoneo, contro le esalazioni di ossido di carbonio, anidride solforosa, o eventuali altri gastossici o nocivi, di cui è prevedibile lo sviluppo in caso di incendio.Il personale deve essere addestrato all'uso delle maschere (680).

(680) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

603. In ogni turno deve essere prevista la presenza al lavoro di un adeguato numero di operai appositamenteistruiti e già esercitati per costituire, in caso di necessità, una squadra di pronto intervento antincendio (681).

(681) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

604. A cura della direzione deve essere predisposto un piano generale per la lotta contro gli incendi.Tale piano deve essere sottoposto all'approvazione dell'ingegnere capo (682).

(682) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

605. Il servizio antincendio e l'addestramento del personale nella lotta contro gli incendi devono essereaffidati a persona specificatamente competente, con qualifica non inferiore a quella di sorvegliante.Nelle miniere classificate a termini del presente capo ed aventi oltre duecento operai in sotterraneo nel turnopiù numeroso, le suddette mansioni devono essere affidate ad un capo servizio (683).

(683) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

TITOLO XIIIIrruzioni d'acqua

606. I lavori in sotterraneo devono essere protetti contro le irruzioni di acque (684).

(684) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

607. Il direttore deve curare la raccolta di ogni dato inerente agli adunamenti o venute di acque giàriscontrate nel sotterraneo o eventualmente contenute in cantieri abbandonati o in serbatoi naturali prossimialle lavorazioni in corso o in progetto. Tali dati debbono essere riportati sui piani della miniera o cava (685).

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(685) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

608. Se in superficie esistano o possano formarsi raccolte di acqua, devono adottarsi le misure necessarieper prevenire qualsiasi irruzione delle stesse acque nei cantieri minerari aperti in zona ad esse sottostanteo vicina (686).

(686) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

609. Nei cantieri e nelle gallerie che si spingono verso lavori abbandonati e altri luoghi ove sia accertatao presunta l'esistenza di raccolte di acque e di terreni acquiferi, devono essere adottate le seguenti misuredi sicurezza:

1° guidare rigorosamente gli avanzamenti con rilievi topografici diretti;2° praticare fori di spia, il cui numero, ubicazione, lunghezza ed orientamento sono stabiliti dalla

direzione. In ogni caso la lunghezza dei fori deve essere tale che a brillamento avvenuto essi precedano dialmeno 4 m. la fronte di avanzamento. Il numero, l'ubicazione e la lunghezza dei fori devono essere annotatinel registro dei sondaggi di spia di cui all'art. 614 ed accompagnati da schizzo dimostrativo;

3° una via di scampo, sicura e bene illuminata, deve essere disponibile e preventivamente resa nota aglioperai addetti all'avanzamento e a quelli che operano nei cantieri in pericolo.Quando si abbia ragione di ritenere che l'avanzamento sia vicino alla zona acquifera, nei cantieri in pericolo,diversi dalla galleria in avanzamento, il lavoro deve essere sospeso;

4° apprestare sul posto i materiali idonei per consentire, in caso di necessità, l'efficace tamponamentodei fori di spia;

5° eseguire il brillamento delle mine nei cantieri sotto pericolo, dopo che gli operai si siano messi alsicuro contro eventuali irruzioni di acqua;

6° dotare ogni squadra di almeno due lampade elettriche portatili anche quando esista un impianto diilluminazione elettrica;

7° eseguire i lavori di rottura dell'ultimo diaframma alla presenza e sotto la guida di un sorvegliante;8° eseguire il lavoro di coltivazione soltanto dove non siano da temersi irruzioni d'acqua.

È vietato spillare acqua attraverso strati di combustibile fossile o di altri minerali di insufficiente compattezza(687).

(687) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

610. Prima del brillamento delle mine il capo squadra deve accertarsi dell'avvenuta esecuzione dei fori dispia, della loro lunghezza e dei risultati della loro esplorazione (688).

(688) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

611. Quando siano in pericolo interi scomparti o settori si devono predisporre opere e sbarramenti atti adimpedirne l'inondazione (689).

(689) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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612. Le bocche a giorno dei lavori sotterranei devono essere ubicate e protette in modo da evitare irruzionidi acque superficiali (690).

(690) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

613. Prima di procedere allo scarico di un accumulo di acque il direttore deve adottare le misure necessarieper mettere al riparo gli operai contro i pericoli derivanti dall'operazione.Di tali misure deve essere fatta annotazione, con data e firma del direttore, in registro (691).

(691) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

614. Deve essere istituito e tenuto aggiornato un registro per le annotazioni relative alla esecuzione,lunghezza e risultati conseguiti dai sondaggi di spia, spinti in esplorazione dalle gallerie o dai cantieri perprevenire eventuali irruzioni di acque. Il registro deve essere reperibile in apposito locale al personaledirettivo e di sorveglianza ai lavori e consultabile in ogni momento ai funzionari tecnici del Corpo delleminiere (692).

(692) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

615. Se per lo scarico delle acque sono previste pressioni uguali o superiori a 30 m. di colonna d'acqua,deve essere dato avviso all'ingegnere capo almeno dieci giorni prima che siano intraprese le operazioni didrenaggio. Devono altresì essere segnalate le modalità e le cautele con le quali le operazioni sono previste (693).

(693) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

616. Qualora il direttore sia venuto a conoscenza o abbia elementi per presumere che in una zona limitrofaesistano lavori sotterranei invasi dalle acque a distanza minore di 50 m. dal perimetro della concessione odel permesso di ricerca, oppure dal confine di proprietà nel caso di cava deve sospendere i lavori nelle zonesotto pericolo della propria area, prima di raggiungere una distanza di 50 m. dal perimetro o dal confinesuddetto, e darne immediata notizia al Distretto minerario.Oltre tale limite i lavori devono essere condotti con le misure e cautele previste in apposito ordine di servizioda sottoporsi all'approvazione dell'ingegnere capo (694).

(694) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

TITOLO XIV

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Polveri nocive alla salute dei lavoratoriMisure generali contro le polveri.

617. Nelle lavorazioni in sotterraneo si deve evitare, con appropriati metodi e mezzi di lavoro e con l'adozionedi idonei circuiti di ventilazione primaria e secondaria, che possano prodursi, accumularsi e propagarsi insospensione nell'aria polveri nocive in misura pericolosa alla salute dei lavoratori.Per gli stessi fini, misure appropriate devono essere adottate, occorrendo, nelle lavorazioni a cielo aperto (695).

(695) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

618. Per i sotterranei ove per lo stato igrometrico e per la natura dei materiali tendano a prodursi e propagarsiin sospensione nell'aria polveri nocive alla salute dei lavoratori, le norme di cui al presente titolo sonoriportate in apposito ordine di servizio del direttore unitamente alle modalità con le quali sono condotte lerelative operazioni.L'ordine di servizio è sottoposto ad approvazione dell'ingegnere capo e portato a conoscenza del personaleinteressato (696).

(696) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

619. L'attitudine fisica del personale già addetto o da destinare ai lavori nei sotterranei con formazione dipolveri nocive in misura pericolosa alla salute deve essere accertata da un medico di specifica competenza.Controlli periodici sull'attitudine fisica di cui sopra devono essere eseguiti sul personale anzidetto con lafrequenza prescritta dallo stesso medico, ed in ogni caso almeno una volta l'anno accertata da un medicodesignato dall'Ispettorato medico del lavoro (697).

(697) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

620. Quando per la lotta contro le polveri si impiega l'acqua, questa deve essere condotta ai posti diutilizzazione mediante impianto di distribuzione capace di assicurarne un rifornimento sufficiente.L'irrorazione delle rocce in posto o in cumuli deve essere eseguita facendo uso di idonei spruzzatori, evitandogetti violenti di acqua (698).

(698) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

621. Le sostanze usate in soluzione nell'acqua per ridurre la tensione superficiale, o comunque per impedirela dispersione delle polveri nell'atmosfera, non devono essere nocive alla salute dei lavoratori (699).

(699) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Perforazione e abbattimento delle rocce con mezzi meccanici.

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622. Nei lavori dove si producono polveri nocive, la perforazione meccanica a secco delle rocce deve essereeseguita mediante attrezzi muniti di dispositivo idoneo alla captazione delle polveri prodotte, alla loro raccoltao fissazione. Il funzionamento di tale dispositivo deve avere inizio contemporaneamente alla messa in marciadell'attrezzo e deve continuare per tutta la durata della perforazione.Le polveri aspirate attraverso il canale assiale del fioretto o dall'orificio del foro in escavazione devono essereimmesse in un separatore che ne impedisca la diffusione nell'aria (700).

(700) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

623. Nelle lavorazioni di cui al presente titolo si devono impiegare perforatrici e martelli perforatori odemolitori che rispondano ai seguenti requisiti:

a) lo scappamento deve essere provvisto di un deflettore oppure essere disposto in modo che l'aria nonpossa sollevare la polvere depositatasi sulle pareti degli scavi, né investire il lavoratore;

b) le parti della macchina funzionanti ad aspirazione e specialmente il porta-utensile devono essere talida assicurare una sufficiente tenuta delle polveri.L'ingegnere capo in relazione ad esigenze igieniche, può imporre che gli apparecchi di perforazione sianoimpiegati su sostegni (701).

(701) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

624. Gli apparecchi ad azionamento pneumatico provvisti di dispositivo per l'iniezione dell'acqua devonoessere costruiti in modo che l'aria compressa non possa penetrare nel canale assiale del fioretto (702).

(702) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Misure di prevenzione in relazione allo sparo delle mine.625. Salva l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 350 quando, per le particolari caratteristiche delmateriale da demolire, lo sparo delle mine possa dar luogo a produzione e sospensione di polveri nocive inmisura pericolosa, il ritorno del personale al posto di lavoro dopo lo sparo deve avvenire quando la polvereprodotta dall'esplosione sia stata sufficientemente diluita dalla corrente di ventilazione, ovvero dopo chesiano trascorsi almeno 15 minuti da una efficace e prolungata irrorazione di acqua del fronte di lavoro, dellepareti e del minerale abbattuto su una lunghezza non inferiore ai 15 m. dal fronte in avanzamento.La disposizione delle mine, la natura e la quantità di esplosivo devono essere adatte al tipo di roccia o diminerale da abbattere, al fine di contenere la quantità di polvere prodotta (703).

(703) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Circolazione del personale.626. Nelle gallerie e negli scavi sotterranei in genere, aperti in rocce asciutte, ove si svolgono le operazioni ditrasporto dei materiali ed il transito del personale, le polveri depositatesi al suolo devono essere giornalmenterimosse o consolidate mediante sostanze idonee.L'ingegnere capo può prescrivere che le squadre di lavoratori che devono percorrere lunghi tratti di galleriasiano trasportate mediante mezzi meccanici per evitare il sollevamento delle polveri (704).

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(704) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

627. Nelle vie normalmente percorse dal personale, la velocità dell'aria deve essere contenuta entro limitiatti a non sollevare la polvere depositata, e comunque non deve superare i 6 m/sec (705).

(705) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Inumidimento del materiale di scavo da rimuovere e da trasportare.628. Prima della rimozione e del trasporto, specie se questo ultimo comporta scivolamento o cadute libere,il materiale polverulento o capace di dar polvere deve essere inumidito.Se il materiale destinato alle ripiene è suscettibile a sua volta di dar luogo a polveri nocive, deve essereconvenientemente inumidito prima del suo trasporto e della sua messa a dimora (706).

(706) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Trasporto del materiale polverulento.629. Durante il trasporto di materiale polverulento, specie nei punti di trasbordo dai mezzi di trasporto,l'umidificazione deve essere, ove occorra, ripetuta.Le attrezzature di caricamento, trasbordo e scarico devono essere progettate e impiegate in modo da rendereminima la disgregazione del materiale.Le operazioni di trasporto devono ridurre al minimo salti o cadute libere dei materiali dai trasportatori (707).

(707) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

630. Le locomotive e gli automezzi con motori a combustione interna o ad aria compressa in circolazionenelle gallerie devono essere muniti di scappamento rivolto verso l'alto (708).

(708) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Frantumazione meccanica dei materiali.631. Qualora siano impiegate in sotterraneo macchine per la frantumazione dei materiali, queste debbonoessere munite di dispositivi per la captazione e raccolta o fissazione delle polveri (709).

(709) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Manutenzione.632. La pulizia dei filtri impiegati nella perforazione a secco con aspirazione delle polveri deve essere eseguitaall'esterno.I lavoratori incaricati del ricambio e pulizia dei filtri devono essere muniti e fare uso di maschera antipolvere(710).

(710) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

633. La manutenzione delle installazioni antipolvere deve essere affidata a personale all'uopo addestrato enelle lavorazioni molto polverose deve essere preposto al servizio di manutenzione un sorvegliante, aventeadeguata formazione (711).

(711) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Controlli dell'atmosfera.634. L'aria ambiente dei cantieri e delle vie deve essere sottoposta ai controlli di cui ai seguenti articoli 635e 636 e dell'atmosfera, almeno ogni sei mesi nei posti ove si riscontri il maggior grado di polverosità. Talicontrolli debbono pure essere effettuati ogni qualvolta, nel procedere dei lavori, siano mutate le condizionitecniche ambientali o la costituzione delle rocce incassanti e dei giacimenti (712).L'ingegnere capo può prescrivere più frequenti controlli in seguito ad un constatato aumento di rischio (713).

(712) Comma così modificato dall' art. 45, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(713) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

635. Campioni di polvere devono essere prelevati nei luoghi e con la frequenza stabilita nell'ordine di serviziodi cui all'art. 618.Su tali campioni deve essere determinata la percentuale in peso della silice libera.Negli stessi luoghi devono essere inoltre prelevati campioni di atmosfera per determinare la concentrazionedelle polveri (714).

(714) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

636. Le polveri con percentuale in silice superiore al 10 per cento ed in misura superiore a 2 mmg per mcd'aria sono considerate dannose.Il numero delle particelle per cmc d'aria, di diametro comprese fra 0,5 e 5 micron, deve essere inferiore a 650.Tale concentrazione è determinata come media delle misure effettuate su otto campioni prelevati, ad intervallidi tre minuti, in prossimità del fronte di lavoro, durante le operazioni di perforazione delle mine e di caricodel materiale abbattuto, in condizioni normali di lavoro.Quando nei cantieri in coltivazione o nei lavori di preparazione gli accertamenti fatti abbiano rilevatoconcentrazioni di polveri nell'aria che si avvicinano a meno di 1/5 al limite indicato nei precedenti commi, lemisure ed i controlli di cui all'art. 634 devono essere eseguiti almeno ogni trimestre (715).

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(715) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

637. I risultati degli accertamenti disposti dai precedenti articoli 634 e 635 con le indicazioni relative allasede ed al processo di lavoro, al metodo di rilevamento impiegato, nonché alle condizioni di ventilazione,devono essere registrati (716).

(716) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

637-bis. L'aria ambiente nelle attività estrattive dell'amianto ed impianti connessi deve essere sottopostaad un controllo periodico almeno trimestrale, secondo le modalità indicate nell'allegato al presente decreto.Il controllo è effettuato attraverso la misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria,espressa come media ponderata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore.Ai fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezzasuperiore a 5 micrometri e una larghezza inferiore a 3 micrometri ed il cui rapporto lunghezza/larghezzasia superiore a 3 : 1.Sono stabiliti i seguenti valori limite:

a) 1,0 fibra per cmc, nel caso in cui l'amianto non contenga né crocidolite, né amosite;

b) 0,2 fibre per cmc, nel caso in cui l'amianto sia costituito esclusivamente da crocidolite;

c) 0,5 fibre per cmc, nel caso in cui l'amianto sia costituito esclusivamente da amosite;

d) nel caso di miscuglio di crocidolite, amosite e di altre fibre di amianto, il valore limite si situa ad unlivello calcolato in base ai valori di cui alle lettere a), b), c) ed in proporzione della crocidolite, dell'amositee delle altre varietà di amianto contenute nel miscuglio.I risultati dei controlli devono essere registrati secondo quanto disposto dal precedente art. 637, integratidalle generalità dei lavoratori addetti agli ambienti di lavoro in cui sono stati effettuati i controlli stessi.Tale registro deve essere conservato per un periodo di trenta anni a partire dalla fine dell'esposizioneall'amianto dei singoli lavoratori (717) (718).

(717) Aggiunto dall'art. un., D.M. 16 ottobre 1986 (Gazz. Uff. 29 novembre 1986, n. 278). Peraltro, il citato D.M. 16 ottobre 1986è stato abrogato dall' art. 59, D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.(718) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Mezzi individuali di protezione.638. Quando se ne riconosca la necessità, in aggiunta agli altri mezzi di protezione messi in opera, puòessere imposto l'uso di maschere antipolvere di tipo riconosciuto idoneo delle quali il personale deve esseremunito ed al cui impiego deve essere addestrato (719).

(719) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

639. La dotazione delle maschere è strettamente individuale ed esse devono essere provviste di una piastrinacol contrassegno delle persone che le usano.Le maschere devono essere consegnate, alla fine di ogni turno di lavoro, ad apposito incaricato per la puliziaed il controllo di efficienza e per la loro custodia.

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Le maschere devono essere disinfettate periodicamente e comunque quando si verifichi l'allontanamentodalla miniera o cava del personale cui esse erano state prima affidate in dotazione (720).

(720) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

TITOLO XVMinerali radioattivi

640. Nelle lavorazioni in sotterraneo per sostanze minerali radioattive, oltre curare la regolarità e l'intensitàdella ventilazione, l'allontanamento delle acque e la lotta contro le polveri, si deve provvedere alla protezionedei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti.In particolare si provvede:

1) a delimitare le zone che sono sottoposte al controllo fisico, contrassegnandole con opportuni cartelli;2) a definire il campo di radiazione (dose assorbita in aria, dose di esposizione), mediante l'uso di

apparecchi riconosciuti idonei;3) a determinare le contaminazioni radioattive ambientali (concentrazione volumetrica; densità areale),

mediante l'uso di apparecchi riconosciuti idonei;4) a stimare per mezzo di personale specializzato le dosi assorbite dai singoli lavoratori;5) a controllare i dispositivi di protezione contro le radiazioni e gli strumenti di misura.

I risultati nei controlli di cui ai numeri 2), 3) e 4) sono registrati (721).

(721) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

641. Il personale da adibire alle lavorazioni di cui al presente titolo deve essere sottoposto all'attodell'assunzione a visita sanitaria da parte di un Collegio medico costituito dal medico provinciale, daun internista e da un radiologo o radiobiologo. Il controllo della integrità fisica deve essere ripetutoperiodicamente e comunque ogni volta che i lavoratori accusino segni patologici sospetti (722).

(722) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

642. La frequenza dei controlli fisici e sanitari deve essere tale da assicurare il rispetto delle norme sulledosi e concentrazioni massime ammissibili ai sensi degli articoli 643 e 644.Le dosi assorbite dai singoli lavoratori per irradiazione esterna devono essere determinate mediantedispositivo individuale portato in permanenza durante il lavoro, quali film sensibile, camera di ionizzazionea condensatore e simili.Le dosi assorbite dai singoli lavoratori per irradiazione interna devono essere determinate con opportunimetodi fisici e sanitari (723).

(723) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

643. Come dosi massime ammissibili per esposizione alle radiazioni si applicano i valori fissati con le normefondamentali stabilite dal Consiglio della Comunità Economica Europea in esecuzione dell' art. 30 del Trattato25 marzo 1957 ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 .I valori di cui al comma precedente sono pubblicati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio,da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, che stabilisce anche la data di entrata in vigore delle norme stesse.Quando i risultati della stima della dose assorbita da un singolo lavoratore superano i valori delle dosimassime ammissibili, il lavoratore cui le determinazioni si riferiscono deve essere allontanato dal posto dilavoro e sottoposto a controllo medico.

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Del fatto deve essere data sollecita notizia all'ingegnere capo per i provvedimenti di competenza (724).

(724) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

644. Le concentrazioni massime ammissibili di materiali radioattivi nell'atmosfera dei lavori sotterranei sonostabilite con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, in relazione alle raccomandazioni di cuiall'art. 38 del Trattato citato all'articolo precedente (725).Le modalità, i luoghi e la frequenza del prelievo dei campioni sono stabiliti da apposito ordine di serviziodel direttore.Quando si riscontrino valori di concentrazione superiori ai limiti ammissibili, si devono adottare le misurenecessarie per riportare le contaminazioni entro i limiti previsti.Quando non si riesca a contenere nei limiti massimi ammissibili le concentrazioni suddette, i lavori devonoessere sospesi e deve esserne dato immediato avviso all'ingegnere capo per i provvedimenti di competenza(726).

(725) Comma così modificato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(726) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

645. Le acque di miniera devono essere convogliate all'esterno per la via più breve ed in condotta chiusa,e scaricate in posti nei quali non diano luogo a pericolo di contaminazione.È vietato impiegare l'acqua di miniera per la perforazione ad umido, per l'irrorazione del minerale e perqualsiasi altra operazione che favorisca la diffusione nell'atmosfera sotterranea delle sostanze radioattivecontenute nelle acque stesse (727).

(727) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

646. I direttori di miniere di sostanze radioattive sono tenuti ad attuare le misure igienico-sanitarie atte apreservare i lavoratori da irradiazioni interne che superino i valori delle dosi massime ammesse.In particolare:

a) la perforazione deve essere eseguita ad umido;

b) i lavoratori non devono consumare i pasti o fumare nel sotterraneo;

c) il personale deve essere munito di guanti, maschere o indumenti contro il rischio di contaminazione;

d) gli indumenti di lavoro del personale devono essere sottoposti a processi di lavatura e bonifica;

e) sul luogo della miniera devono essere predisposti locali adeguatamente attrezzati per ladecontaminazione dei lavoratori all'uscita del sotterraneo (728).

(728) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

647. Al servizio di controllo e prevenzione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni nel sotterraneo deveessere preposto un tecnico responsabile specificamente competente coadiuvato da personale che abbiaricevuto adeguata formazione (729).

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(729) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

TITOLO XVIControlli medici - Servizio medico aziendale

Salvataggio e pronto soccorso - Igiene Controlli medici e psicotecnici.648. I lavoratori delle miniere e delle cave devono essere sottoposti a visita medica:

a) prima della loro assunzione in servizio per accertare che abbiano i requisiti di idoneità al lavoro cuisono destinati;

b) successivamente, a visite annuali per accertare la persistenza delle predette condizioni di idoneità.Le visite mediche sono effettuate, a spese dell'imprenditore, dal servizio medico aziendale di cui all'art. 652e seguenti nei casi in cui tale servizio sia costituito, e, in caso diverso, da medici designati dall'Ispettoratomedico del lavoro.Gli addetti ai lavori che comportino i rischi di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica19 marzo 1956, n. 303 , devono essere sottoposti a visite mediche periodiche con la frequenza previstanella tabella medesima (730).

(730) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

649. L'ingegnere capo, su conforme parere dell'ispettore medico del lavoro, può prescrivere particolari esamimedici integrativi della visita di cui all'articolo precedente (731).

(731) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

650. Per il personale da adibire a mansioni che richiedano qualità fisiche e psichiche particolari in determinatecategorie di miniere o cave, il Ministro per l'industria e il commercio può con suo decreto stabilire che levisite mediche di cui all'art. 648 siano integrate da un esame psicotecnico.Alla determinazione delle suddette attività ed alla specificazione degli esami psicotecnici si provvede sentitoil Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Ispettorato medico centrale del lavoro) (732).

(732) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

651. Nei confronti dei lavoratori soggetti alla disciplina della legge 12 aprile 1943, n. 455 (733), e deldecreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 (734), le visite mediche preventive ive previstesostituiscono le visite di cui al precedente art. 648, lettera a) (735).

(733) Recante l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi.(734) Recante norme modificatrici della L. 12 aprile 1943, n. 455 , di cui alla nota precedente.(735) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Servizio medico aziendale.652. Nelle miniere e nelle cave che occupano almeno cento lavoratori nel turno più numeroso deve esserecostituito un servizio medico avente il compito:

a) di eseguire le visite mediche di cui all'articolo 648;

b) di prestare opera di pronto soccorso;

c) di prestare le cure agli infortunati in grado di continuare il lavoro;

d) di segnalare i rischi igienici cui sono esposti i lavoratori ed eventualmente le misure atte a prevenirli;

e) di curare l'educazione igienica e prevenzionale dei lavoratori.Per più miniere o cave vicine gestite dallo stesso imprenditore è consentito costituire un servizio medicounico in sostituzione dei singoli servizi medici.Tra più miniere o cave non gestite dallo stesso imprenditore possono essere costituiti consorzi volontari perla istituzione di un servizio medico comune (736).

(736) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

653. Il nominativo dei medici incaricati del servizio medico di cui all'articolo precedente deve essere notificatoal Distretto minerario (737).

(737) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

654. In ogni miniera o cava priva di servizio medico si deve provvedere a che un pronto intervento sanitariosia disponibile in caso di gravi infortuni (738).

(738) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

655. In ogni miniera o cava ove il numero dei lavoratori impiegati nel turno più numeroso sia superiore a200 ed in quelle ove più di 500 lavoratori risiedono sul posto in alloggi di pertinenza della miniera o cava,l'ingegnere capo, sentito l'ispettore medico del lavoro, può richiedere che l'autorizzazione dei servizi siadisposta in modo che un medico risieda nella località (739).

(739) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Operazioni di salvataggio.656. Nelle miniere o nelle cave devono essere eseguite a cura del direttore le operazioni di salvataggio ei lavori necessari a prevenire pericoli imminenti.In caso di grave accidente i direttori delle miniere o cave vicine sono tenuti a mettere a disposizione mezzie personale di cui dispongono e, quando occorra, ad effettuare nell'ambito delle rispettive miniere o cave lemisure necessarie, restante salvo il diritto ai competenti rimborsi.Gli adempimenti previsti dai precedenti commi sono attuati sotto il controllo e con l'approvazionedell'ingegnere capo o di un suo dipendente incaricato, quando siano presenti (740).

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(740) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

657. Nei casi di cui all'articolo precedente il sindaco del Comune e l'autorità di pubblica sicurezza adottano iprovvedimenti indispensabili di loro competenza d'intesa con l'ingegnere ed il perito del Corpo delle minieree, fino all'arrivo di questi, sentita la direzione della miniera o della cava ove si effettuano i lavori di cuiall'articolo precedente (741).

(741) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

658. Le spese necessarie ai soccorsi immediati da apprestarsi agli infortunati e per l'esecuzione dei lavoridi salvataggio, come pure la indennità per le requisizioni di utensili, autovetture ed altri mezzi di soccorso,sono a carico dell'imprenditore della miniera o cava.Le note relative, su proposta dell'ingegnere capo, sono rese esecutorie dal Prefetto, sentiti gli interessati, equindi rimesse all'esattoria delle imposte dirette per la riscossione con la procedura privilegiata fiscale (742).

(742) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Obbligo dell'assistenza agli infortunati.659. Devono essere predisposti personale, medicamenti e mezzi adeguati per prestare pronto soccorso aglioperai infortunati o colpiti da malore e provvedere al loro trasporto al più vicino ospedale o altro luogo dicura, sempre che tale compito non sia assolto direttamente dall'Istituto assicuratore.Detti mezzi devono essere in relazione all'entità delle maestranze impiegate ed alla distanza dall'ospedaleo dal luogo di cura (743).

(743) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Organizzazione del pronto soccorso.660. In ogni miniera o cava che occupi almeno 100 lavoratori nel turno più numeroso, deve essere installatauna infermeria per il pronto soccorso.I locali dell'infermeria debbono trovarsi in prossimità del luogo di lavoro e rispondere ai requisiti igienicirichiesti dalla loro destinazione.Per più miniere o cave gestite dallo stesso imprenditore l'ingegnere capo, sentito l'ispettore medico dellavoro, può consentire di installare una unica infermeria centrale per il pronto soccorso.Analogamente l'ingegnere capo può provvedere nei riguardi di miniere o cave vicine quando sia costituitoun consorzio per un servizio medico comune (744).

(744) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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661. L'infermeria deve essere dotata dei presidii farmaceutici e degli oggetti di medicazione necessari percure mediche e chirurgiche, e deve essere affidata all'opera del sanitario del servizio medico ed a quelladi uno o più infermieri.Gli infermieri debbono permanere sul luogo della miniera o cava durante le ore di lavoro. Essi debbono tenereun giornale di servizio in cui debbono essere segnati i dati relativi ai casi di infortunio per i quali si è resonecessario l'intervento dell'infermeria (745).

(745) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

662. [Per le miniere o cave di cui all'art. 660 l'ingegnere capo, tenuto conto del numero degli operaioccupati, della frequenza o natura degli infortuni e della distanza dai luoghi di cura, può prescrivere consuo provvedimento che all'infermeria sia annesso un locale destinato alla temporanea degenza degli operaiinfortunati o colpiti da malore, stabilendo il relativo numero di letti] (746) (747).

(746) Abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(747) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

663. Nelle miniere o cave ove il numero totale dei lavoratori impiegati nel turno più numeroso sia superiorea 25, ma inferiore a 100, deve essere allestito all'esterno un apposito locale in cui le persone infortunatepossano ricevere i primi soccorsi.Nel locale suddetto deve trovarsi una cassetta o adeguato presidio di pronto soccorso, in custodia a personaincaricata, prontamente reperibile durante le ore di lavoro e in grado di prestare le prime cure agli infortunati(748).

(748) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

664. Nelle miniere e nelle cave ove siano occupati fino a 25 lavoratori nel turno più numeroso, deve esseretenuta una cassetta di pronto soccorso conservata in luogo protetto.La cassetta di pronto soccorso deve essere affidata ad uno dei lavoratori di ciascun turno in possesso dellenozioni per l'impiego appropriato del materiale sanitario in essa contenuto (749).

(749) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

665. Per ogni gruppo di miniere o cave di cui all'articolo precedente, l'ingegnere capo può con suoprovvedimento ordinare l'istituzione di un posto di pronto soccorso comune. Le spese per l'allestimento edil funzionamento del posto di pronto soccorso debbono essere ripartite fra gli imprenditori.Lo stesso provvedimento contiene il piano di riparto delle spese tra gli imprenditori, avuto riguardo allecaratteristiche delle varie miniere o cave ed al numero degli operai (750).

(750) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Organizzazione del pronto soccorso all'interno.666. Nei sotterranei delle miniere e delle cave debbono essere tenute cassette di pronto soccorsoopportunamente dislocate la cui custodia è affidata a persone edotte dell'uso del materiale in esse contenuto.I nomi di tali persone debbono essere resi noti ai lavoratori mediante avviso (751).

(751) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Presìdi sanitari.667. [L'ingegnere capo, sentito l'ispettore medico del lavoro, determina con suo provvedimento la quantitàe la specie dei presìdi sanitari indispensabili] (752) (753).

(752) Abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(753) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Acqua potabile.668. Nei luoghi di lavoro in sotterraneo deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantitàsufficiente per uso potabile.La norma di cui al comma precedente è estesa alle lavorazioni a cielo aperto quando, avuto riguardo allanatura delle lavorazioni ed alla distanza del più vicino posto di approvvigionamento di acqua potabile,l'ingegnere capo ne riconosca la necessità (754).

(754) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Latrine.669. L'ingegnere capo può prescrivere l'installazione di latrine in sotterraneo, fissandone le caratteristiche,ove ne riconosca la necessità in relazione alla natura ed importanza dei lavori, al numero dei lavoratorioccupati ed al rischio di trasmissione di malattie (755).

(755) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

TITOLO XVIIDiffide, denunce, interventi amministrativi vari, ricorsi

670. Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, quando accertano infrazioni alle norme del presentedecreto, provvedono a redigerne verbale.Il verbale deve descrivere i fatti e le relative circostanze, indicare le norme alle quali si è contravvenuto eriportare le dichiarazioni dell'interessato e le informazioni raccolte.Deve inoltre elencare gli oggetti eventualmente sequestrati.Il verbale è compilato in doppio esemplare e sottoscritto dal funzionario che lo ha redatto e dalle personeintervenute all'atto. In caso di rifiuto a sottoscrivere, se ne fa menzione.Nel caso di violazione commessa da lavoratori, una copia dell'atto è notificata anche all'imprenditore (756).

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(756) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

671. Per le infrazioni alle norme di cui agli articoli 6 primo comma, 9 lettera d) ed e), 24 primo comma,28 primo comma, 54, 66 secondo comma, 94 primo comma, 104, 108 primo comma, 125 primo comma,128 primo, terzo e quarto comma, 133, 140, 155 primo comma, 207, 233, 241, 248, 251 secondo comma,253, 256 primo comma, 262 primo comma, 265 primo comma, 266, 272, 274 primo comma, 276, 277,279 secondo comma, 280, 294, 297, 306, 324, 332 primo comma, 333 primo, secondo e terzo comma,335 primo, secondo e terzo comma, 337, 374, 408 primo comma lettera A) , 409 primo comma, 410, 414secondo comma, 415, 417, 421 secondo comma, 422, 425 primo e secondo comma, 429 primo comma,430 primo comma, 432, 437, 444 secondo comma, 445 primo comma, 447, 454, 455 primo e secondocomma, 457 primo e secondo comma, 471 primo e terzo comma, 479 primo comma, 492, 506, 507 primo esesto comma, 508, 513, 514 escluso ultimo comma, 516, 517, 520, 521 primo comma, 523 primo comma,526 primo comma 528, 534, 541, 561, 576 primo e secondo comma, 589 primo comma, 602, 656 primoe secondo comma, l'ingegnere capo inoltra rapporto all'autorità giudiziaria dandone avviso al Prefetto edall'interessato.Negli altri casi l'ingegnere capo, sentiti gli interessati, diffida gli inadempienti ad uniformarsi alle norme delpresente decreto, fissando all'uopo un termine di attuazione.L'atto di diffida deve contenere l'indicazione delle norme cui si riferisce l'inosservanza (757).

(757) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

672. Decorso il termine indicato nell'atto di diffida, l'ingegnere capo può ordinare una visita di controllo equando sia stato accertato l'adempimento della diffida, ne dispone annotazione nell'atto relativo.Nel caso in cui sia constatata la permanenza dell'infrazione, l'ingegnere capo può ordinare la sospensionedei lavori ai quali l'infrazione stessa si riferisce, per cantieri e sezioni singole della miniera o cava.Nell'ipotesi prevista dal comma precedente l'ingegnere capo inoltra denuncia all'autorità giudiziaria allegandocopia dell'atto di diffida.La ripresa dei lavori sospesi può avvenire su autorizzazione dell'ingegnere capo quando sia stata accertatal'ottemperanza all'atto di diffida (758).

(758) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

673. Qualora l'ingegnere capo ritenga necessaria la chiusura della miniera o cava in dipendenza dellapersistente infrazione alle norme del presente decreto per la quale sia stata inoltrata denuncia all'autoritàgiudiziaria, ne fa rapporto al Prefetto che provvede con suo decreto e prescrive le misure e i tempi diattuazione per il ripristino delle condizioni di sicurezza.La riapertura della miniera o cava è autorizzata dal Prefetto con proprio decreto, su proposta motivatadall'ingegnere capo, quando questi abbia constatato il ripristino delle condizioni di sicurezza nella minierao cava (759).

(759) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

674. Nel caso in cui sia riconosciuta una situazione di pericolo, sia pure non immediato, anche per causeche non costituiscono infrazione alle norme del presente decreto, o comunque ivi non previste, l'ingegnerecapo, sentito il direttore, impone un termine per ovviare a tale situazione.

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Quando le circostanze lo richiedano, l'ingegnere capo invita il direttore a redigere e presentare entro untermine stabilito un piano nel quale siano descritti i lavori occorrenti, le misure ed il tempo previsto perl'attuazione.Il direttore è tenuto all'esecuzione del piano qualora, entro venti giorni dall'inoltro, l'ingegnere capo non gliabbia comunicato rilievi.Quando l'ingegnere capo non riconosca idonei, in tutto o in parte, i lavori e le misure di sicurezza progettati,ne dà avviso al direttore e ordina le misure necessarie, stabilendo anche il termine di esecuzione. In modoanalogo provvede in caso di mancata presentazione del piano entro il termine stabilito.È in facoltà dell'ingegnere capo di prescrivere in via cautelare al direttore le misure di contingenza atte asalvaguardare la sicurezza, compresa la sospensione dei lavori ritenuti insicuri e pericolosi (760).

(760) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

675. Nei casi di imminente pericolo alle persone o alle cose, gli ingegneri e i periti del Corpo delle minieredevono, con ordine di immediata attuazione, impartire le prime misure di sicurezza, compresa l'eventualesospensione cautelare dei lavori pericolosi.L'ingegnere capo entro otto giorni conferma, revoca o modifica il suddetto provvedimento (761).

(761) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

676. Quando l'ingegnere capo riconosca numericamente insufficiente il personale dirigente o sorvegliantepreposto ai lavori della miniera o della cava, invita il direttore a provvedere.In caso di inottemperanza l'ingegnere capo fissa il numero e le qualifiche del personale occorrente (762).

(762) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

677. I provvedimenti emanati dal Prefetto a norma del presente decreto sono comunicati agli interessati amezzo del sindaco del Comune nel quale essi hanno il domicilio o la residenza (763).

(763) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

678. Contro i provvedimenti emanati dal Prefetto è ammesso ricorso al Ministro per l'industria ed ilcommercio entro venti giorni dalla comunicazione.Il ricorso è inoltrato al Ministro dall'ingegnere capo, che lo trasmette entro il termine massimo di trenta giornidalla presentazione, con le proprie osservazioni e deduzioni. Del ricorso è data immediata comunicazioneal Ministro ed al Prefetto.Il Ministro decide in ogni caso nel termine di sei mesi dalla comunicazione.Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo che il Ministro non disponga diversamente.[In tal caso il Ministro, prima di decidere sul ricorso gerarchico, può sentire il Consiglio superiore delleminiere] (764) (765).

(764) Comma abrogato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(765) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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679. I poteri conferiti dal presente decreto all'ingegnere capo sono esercitati con provvedimenti scritti emotivati, notificati agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e comunicatiper conoscenza al Ministro per l'industria ed il commercio ed al Prefetto.Qualora il provvedimento non sia esplicitamente dichiarato definitivo dal presente decreto, è ammesso ricorsoal Ministro per l'industria ed il commercio entro venti giorni dal ricevimento. Si osservano le norme stabilitenel precedente art. 678 (766).

(766) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

680. Quando trattasi di lavori per ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi le attribuzionidemandate all'ingegnere capo e ai funzionari del Distretto minerario, sono conferite all'ingegnere capopreposto alla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente per territorio e aifunzionari dipendenti (767).

(767) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

TITOLO XVIIISanzioni

681. È punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni laviolazione delle norme di cui agli articoli 6 primo comma, 24 primo comma, 28 primo comma e 133 (768) (769).

(768) Così modificato, da ultimo, dall' art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994,n. 758.(769) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

682. I direttori sono puniti:a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni (770), qualora

il fatto non costituisca reato più grave, per la violazione delle norme di cui agli articoli 128 primo, terzo equarto comma, 374, 415, 417, 421 secondo comma, 479 primo comma, 656 primo e secondo comma;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni (771) perla violazione delle norme di cui agli articoli 104, 108 primo comma, 125 primo comma, 155 primo comma,262 primo comma, 276, 279 secondo comma, 280, 294, 297, 324, 333 secondo e terzo comma, 429 primocomma, 430 primo comma, 432, 454, 457 primo e secondo comma, 471 primo comma, 492, 507 primo esesto comma, 508, 521 primo comma, 528, 541, 561, 589 primo comma;

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni (772) per laviolazione delle norme di cui agli articoli 54, 66 secondo comma, 233, 241, 253, 265 primo comma, 266,408 primo comma lettera A), 409 primo comma, 506, 520, 534, 602 primo e secondo comma (773) (774).

(770) Così modificato, da ultimo, dall' art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994,n. 758.(771) Così modificato, da ultimo, dall' art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994,n. 758.(772) Così modificato, da ultimo, dall' art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994,n. 758.(773) Così modificato, da ultimo, dall' art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994,n. 758.(774) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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683. I capi servizio, i sorveglianti e gli altri preposti sono puniti:a) con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni (775), qualora il

fatto non costituisca reato più grave, per la violazione delle norme di cui agli articoli 421 secondo comma,479 primo comma e 576 secondo comma, nonché per non aver esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratoridipendenti per l'osservanza da parte di questi ultimi delle norme indicate nella lettera a) dell'articoloseguente;

b) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per la violazionedelle norme di cui agli articoli 125 primo comma, 155 primo comma, 251 secondo comma, 276, 333 secondoe terzo comma, 410, 414 secondo comma, 422, 429 primo comma, 430 primo comma, 444 secondo comma,445 primo comma, 454, 471 terzo comma, 514 esclusa la disposizione dell'ultimo comma, 521 primo comma,561, 589 primo comma, nonché per non avere esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti perl'osservanza da parte di questi ultimi delle norme indicate nella lettera b) dell'articolo seguente (776);

c) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazionedelle norme di cui agli articoli 241 primo comma, 248, 272, 274 primo comma, 306, 332 primo comma, 335primo, secondo e terzo comma, 437, 447, 455 primo e secondo comma, 417, 523 primo comma, nonché pernon avere esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti per l'osservanza da parte di questi ultimidelle norme indicate nella lettera c) dell'articolo seguente (777) (778).

(775) Così modificato, da ultimo, dall' art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994,n. 758.(776) Così modificato, da ultimo, dall' art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994,n. 758.(777) Così modificato, da ultimo, dall' art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994,n. 758.(778) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

684. I lavoratori sono puniti:a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni (779), qualora

il fatto non costituisca reato più grave, per la violazione delle norme di cui agli articoli 479 primo commae 576 primo comma;

b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomilaper la violazione delle norme di cui agli articoli 9 lettere d) ed e), 207, 256 primo comma, 422 e 425 primoe secondo comma (780);

c) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per laviolazione delle norme di cui agli articoli 248, 272 primo comma, 277, 306, 332 primo comma, 335 primo,secondo e terzo comma, 337, 443, 455 primo comma, 513, 516 (781) (782).

(779) Così modificato, da ultimo, dall' art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994,n. 758.(780) Così modificato, da ultimo, dall' art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994,n. 758.(781) Così modificato, da ultimo, dall' art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994,n. 758.(782) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

685. Fuori delle ipotesi previste dagli articoli precedenti, chiunque violi le norme di cui agli articoli 94 primocomma, 140, 333 primo comma, 335 secondo e terzo comma, 526 primo comma, è punito con l'arresto finoa due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni (783) (784).

(783) Così modificato, da ultimo, dall' art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994,n. 758.(784) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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686. I direttori, i capi servizio, i sorveglianti e gli altri preposti, nonché i lavoratori che non ottemperinoalla diffida o ad altro provvedimento dell'ingegnere capo del Distretto minerario o del capo della Sezionedell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, emanato in applicazione del presente decreto, sono puniticon l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni (785).La stessa pena si applica nel caso di inosservanza dei provvedimenti emanati dal Prefetto in applicazionedel presente decreto (786).

(785) Così modificato, da ultimo, dall' art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994,n. 758.(786) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

TITOLO XIXDisposizioni finali e transitorie

687. Quando per gli strumenti, apparecchi, dispositivi, macchinari, esplosivi o materiali vari è richiesta dallenorme del presente decreto una specifica idoneità, il Ministro per l'industria e per il commercio stabilisce irequisiti per il riconoscimento di tale idoneità e, accertata attraverso prove di controllo la rispondenza deitipi ai requisiti previsti, li ammette all'impiego fissando il termine per l'adozione.Fino a quando non siano stati stabiliti i requisiti per il riconoscimento di idoneità previsto dal precedentecomma, l'ingegnere capo prescrive le misure di sicurezza eventualmente necessarie.I controlli sono eseguiti a spese degli interessati presso la Stazione mineraria statale di prova del Corpodelle miniere e, se questa non sia costituita o non sia ancora attrezzata per particolari incombenze, pressolaboratori, istituti, e servizi tecnici di riconosciuta competenza (787).

(787) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

687-bis. Se ragioni di progresso tecnico lo rendano opportuno, le norme contenute negli articoli 186, 187,188, 268, 281, 282, 411, 412, 413, 634, 635, 636 e 637 del presente decreto possono essere integrate,modificate o soppresse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emesso diconcerto con il Ministro della sanità (788) (789).

(788) Articolo aggiunto dall' art. 2, L. 15 giugno 1984, n. 246 e poi così modificato dall' art. 103, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.(789) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

687-ter. Quando, per l'esercizio di determinati servizi, è prescritta dalle norme del presente decretol'installazione di un determinato tipo di macchina o di impianto e lo sviluppo della tecnica mette a disposizionedegli operatori industriali nuovi differenti tipi di macchine o di impianti che offrano condizioni di sicurezzadel lavoro almeno pari a quelle del tipo prescritto, l'ingegnere capo del distretto minerario può autorizzarnel'installazione, ove riscontri che l'installazione dei nuovi differenti tipi di macchine o di impianti possamigliorare l'economicità dello sfruttamento del giacimento senza diminuire le condizioni di sicurezza dellavoro e degli impianti (790) (791).

(790) Articolo aggiunto dall' art. 2, L. 15 giugno 1984, n. 246.(791) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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688. Alle cave in sotterraneo si applicano le norme stabilite per le miniere, qualora l'ingegnere capo, sentitol'imprenditore, riconosca con suo provvedimento che sussistano caratteristiche di pericolo, per le quali puòassimilarsi la situazione delle dette cave a quella delle miniere (792).

(792) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

689. Il Ministro per l'industria e per il commercio, può concedere, su istanza degli interessati, un terminenon superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, per l'adeguamento delle lavorazioni,opere, mezzi, impianti ed attrezzature varie alle norme del decreto stesso, prescrivendo le misure di sicurezzaeventualmente necessarie (793).

(793) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

690. Gli ordini di servizio per i quali non sia prescritta l'approvazione da parte dell'ingegnere capo devonoessere comunicati al Distretto minerario almeno trenta giorni prima della loro attuazione, salvi diversi terministabiliti dalle altre disposizioni del presente decreto.La comunicazione è fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (794).

(794) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

691. Senza pregiudizio dell'applicazione delle norme stabilite nel presente decreto, per le miniere che almomento della relativa entrata in vigore risultino in regolare esercizio, la trasmissione degli ordini di serviziogià emanati deve essere effettuata entro il termine massimo di un anno dalla pubblicazione del decretostesso.Quando sia prevista l'approvazione dell'ingegnere capo, questi provvede non oltre il termine di sei mesi dalricevimento (795).

(795) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

692. Possono continuare nelle funzioni di direttore o di capo servizio coloro che all'entrata in vigore delpresente decreto esercitano già tali mansioni da due anni, anche se non posseggono i titoli indicati nelprecedente art. 27 (796).

(796) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

693. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1960 (797).

(797) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

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Allegato (798)

Tabella dei pesi massimi ammessi nella lizzatura con tre funi espressi in tonnellate

in funzione del carico di rottura delle funi e della pendenza della via di lizza +----------+-----+------+------+-----+------+------+-----+-----+ |Carico di | | | | | | | | | |rottura di| 24° | 27° | 30° | 33° | 36° | 39° | 42° | 45°| |ogni fune | 44% | 50% | 57% | 65% | 73% | 81% | 90% | 100%| +----------+-----+------+------+-----+------+------+-----+-----+ | 20 | 27,8| 23,6| 20,6| 18,4| 16,6| 15,1| 14,0| 13,0| | | | | | | | | | | | 22 | 30,6| 26,0| 22,7| 20,2| 18,2| 16,7| 15,4| 14,3| | | | | | | | | | | | 24 | 33,4| 28,4| 24,8| 22,0| 19,9| 18,2| 16,8| 15,6| | | | | | | | | | | | 26 | 36,1| 30,7| 26,8| 23,8| 21,5| 19,7| 18,2| 16,9| | | | | | | | | | | | 28 | 38,9| 33,1| 28,9| 25,7| 23,2| 21,2| 19,6| 18,2| | | | | | | | | | | | 30 | 41,7| 35,4| 31,0| 27,5| 24,9| 22,7| 21,0| 19,5| #----------#-----#------#------#-----#------#------#-----#-----#

(798) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutoindispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60,commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.