TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL … biologico per... · Rischio Biologico Misure tecniche,...

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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Dalla Valutazione dei rischi…. ….alla gestione dei rischi Attuazione dell’art. 1 della L. 3 agosto 2007 n. 123 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Dalla Valutazione dei rischi….

….alla gestione dei rischi

Attuazione dell’art. 1 della L. 3 agosto 2007 n. 123

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

D.LGS. 81/08I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE

DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

MEDICO COMPETENTE

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

LAVORATORI

D.LGS. 81/08GLI STRUMENTI DELLA PREVENZIONE

Documento di Valutazione dei rischi

Riunione di prevenzione e protezione

PERICOLO

DANNO

Rischio (probabilità di accadimento)

1. Censimento dei pericoli2. Valutazione preliminare3. Valutazione approfondita

PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. Censimento dei pericoli

PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Identificazione di tutte le fonti di pericolo presenti nell’attività lavorativa che devono essere oggetto di valutazione

1. Censimento dei pericoli2. Valutazione preliminare

PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Identificazione di tutti i rischi che superano una soglia di azione tale da richiedere l’adozione di specifiche misure di prevenzione

1. Censimento dei pericoli2. Valutazione preliminare3. Valutazione approfondita

PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Valutazione quali-quantitativa dei rischi finalizzata a definire le misure di prevenzione da attuare e verificarne l’efficacia

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHIArt. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve contenere:a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attivita' lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHIArt. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita' professionale, specifica esperienza,

adeguata formazione e addestramento.

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Valutazione dei rischi: le novità PIANO ATTUATIVO DELLE MISURE DI

PREVENZIONE

LA DELEGA

Aggiornamento DVR

•Modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro

•Evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione

•Infortuni significativi

•Risultati della sorveglianza sanitaria

Art. 29 D.Lgs. 81/08

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D. Lgs. 81/2008

Titolo X

Esposizione ad agenti biologici

Art. dal 266 al 286 (comprese le sanzioni)

5 Allegati (dal XLIV al XLVIII)

Rischio da agenti biologici

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Definizioni:

1) Agente biologico: qualsiasi microrganismo (anche geneticamente modificato) o coltura

cellulare o parassita umano che può provocare infezioni, allergie e intossicazioni

2) Microrganismo: qualsiasi organismo microscopico che può riprodursi o trasferire

materiale genetico

3) Coltura cellulare: è il risultato della crescita in laboratorio (in vitro) di cellule

Rischio Biologico

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Il RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI può essere definito come la Probabilità che gli agenti biologici o parti di essi (tossine, spore ecc) incontrino e riescano ad entrare nell’organismo umano provocando una manifestazione patologica

 Tale PROBABILITA’ dipende: A) Dalle Proprietà degli AGENTI BIOLOGICI

B) Dalle Caratteristiche dell’ORGANISMO OSPITE (UOMO)

C) DALL’AMBIENTE in cui AVVIENE L’INCONTRO

Rischio Biologico

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1) Via respiratoria (aerosols, schizzi ecc.)

2) Via cutaneo-mucosa (contatto, schizzi) )

3) Via ematica (tagli, punture): infortunio

4) Via orale (ingestione, schizzi, fumo,mani o

oggetti contaminati in bocca ecc.)

Modalità di contagio

Rischio Biologico

Proprietà degli Agenti Biologici

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IMMUNITA’  L’INDIVIDUO in alcuni casi può rimanere IMMUNIZZATO e non contrarre più l’infezione   L’immunità può essere ottenuta anche con la somministrazione di VACCINI     *Nei casi previsti dalla legge il datore di lavoro, su parere del medico competente, ha l’obbligo di fornire tali vaccinazioni ai lavoratori esposti al rischio biologico e non già immunizzati (Art. 86 D. Lgs. 626/94)   

Caratteristiche dell’Organismo Ospite (UOMO)Rischio Biologico

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Attività lavorative coinvolte con il rischio biologico

Allegato XLIV: “elenco esemplificativo”

1. Attività in industrie alimentari2. Agricoltura3. Attività dove vi è contatto con animali o

prodotti di origine animale4. Servizi sanitari vari5. Laboratori clinici, veterinari e diagnostici 6. Impianti smaltimento rifiuti e rifiuti speciali

potenzialmente infetti7. Impianti per la depurazione delle acque di

scarico

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 Sono attività che prevedono il contatto con:

 -ANIMALI O CON PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE:allevamenti, attività veterinarie in genere; caseifici; cucine; attività legate alla pesca e alla lavorazione del pesce; concerie  -TERRA come agricoltori; giardinieri; forestali ecc. -PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE: prodotti alimentari o industriali; industria del legno ecc.    

Attività lavorative coinvolte con il rischio biologico

Rischio Biologico

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MATERIALI BIOLOGICI UMANI: ospedali; laboratori di analisi;studi odontoiatrici, imprese di pulizie; lavoratori di comunità; forze dell’ordine  RIFIUTI: addetti alla raccolta, smaltimento e riciclaggio; imprese di pulizie; impianti per la depurazione di acque di scarico MATERIALI DEGRADATI E/O NON SOGGETTI A REGOLARE PULIZIA: restauratori; addetti alle manutenzione in genere es. per impianti di condizionamento; archivisti; bibliotecari  -PRODUZIONI AGROALIMENTARI E INDUSTRIALI IN CUI E’ PREVISTO L’USO DI MICRORGANISMi: produzione di vino, prodotti caseari; biotecnologie

Rischio Biologico

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In base al D. Lgs. 81/08 (art. 268) gli agenti biologici sono classificati in

quattro classi:

Gruppo I: hanno poche probabilità di causare malattie all’uomo

Gruppo II: possono causare malattie per le quali però esistono metodi di cura e di prevenzione efficaci. Non si diffondono facilmente tra i lavoratori

Gruppo III: possono causare ai lavoratori malattie gravi; sono disponibili di norma metodi di cura e prevenzione; si propagano più facilmente tra le comunità

Gruppo IV: come quelle del gruppo III, ma non sono disponibili efficaci metodi di cura e prevenzione. Si possono inoltre propagare facilmente tra I vari individui

Rischio Biologico

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Esempi:

Gruppo II: tra i Batteri Bordetella pertussis (Pertosse), Clostridium tetani (Tetano), Legionella pneumophila; Staphilococcus aureustra i Virus i virus influenzali; il virus del morbillo e degli orecchioni

Gruppo III: tra i Batteri Bacillus anthracis (Carbonchio); Salmonella typhi (tifo); Mycobacterium tubercolosis (Tubercolosi); tra i Virus il Virus HIV, HBV, HCV; tra i PARASSITI (Protozoi) Plasmodium falciparum (malaria)

Gruppo IV: tra i Virus il Virus Ebola, il Virus della febbre emorragica di Crimea

Rischio Biologico

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Attività lavorative coinvolte con il rischio biologico

Rischio potenziale: presenza

involontaria / incognita

Uso deliberato

Misure di contenimento (all. XLVII e XLVIII)

Autorizzazione Ministero salute (agenti gruppo 4)

Comunicazione ASL (agenti gruppi 2,3,4)

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Uso deliberato: attività durante le quali Agenti Biologici di 2, 3, 4, Gruppo

vengono

1) Deliberatamente introdotti nel ciclo lavorativo per essere trattati, manipolati o trasformati ovvero per sfruttarne le proprietà biologiche

2) Volutamente isolati, coltivati o trattati per

accertarne la presenza, il tipo e/o la quantità nei campioni in esame

Rischio Biologico

Uso deliberato e potenziale esposizione ad agenti biologici

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Potenziale da esposizione: attività in cui si può

evidenziare la presenza di AB, anche in

concentrazioni elevate, ma come fatto episodico e

non volontario

Manca cioè il deliberato intento di farne oggetto dell’attività lavorativa

Rischio Biologico

Uso deliberato e potenziale esposizione ad agenti biologici

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-INFORMAZIONE E FORMAZIONE

-MISURE TECNICHE,ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

-MISURE IGIENICHE

-USO DI D.P.I

-SORVEGLIANZA SANITARIA

PREVENZIONE E PROTEZIONEPREVENZIONE E PROTEZIONE

Rischio Biologico

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Il datore di lavoro deve:  -EVITARE O RIDURRE il più possibile al minimo L’IMPIEGO DI AGENTI BIOLOGICI NOCIVI e il numero dei LAVORATORI ESPOSTI  -PROGETTARE ADEGUATAMENTE LE CONDIZIONI DILAVORO per evitare al minimo il rischio adottando IDONEE MISURE DI PREVENZIONE COLLETTIVE e MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

-Adottare IDONEE MISURE IGIENICHE per EVITARE LA DIFFUSIONE ACCIDENTALE DELL’AGENTE, anche al di fuori del luogo di lavoro  

Rischio Biologico

Misure tecniche, organizzative e procedurali

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Il datore di lavoro deve:  -Usare il SEGNALE di

Pericolo Biologico 

Rischio Biologico

Misure tecniche, organizzative e procedurali

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Il datore di lavoro deve:  -Definire le MISURE PER EVENTUALI INCIDENTI O EMERGENZE

-Idonee PROCEDURE DI LAVORO   - Predispone di MEZZI ADEGUATI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI in contenitori idonei ed identificabili   

Rischio Biologico

Misure tecniche, organizzative e procedurali

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- Devono essere messe a disposizione DOCCE, se il tipo di attività lo richiede con acqua calda e fredda

- GABINETTI e LAVABI adeguati

- Se necessario presenza di dispositivi per lavaggi

oculari e antisettici per le mani   

Condizioni ambientaliAMBIENTI DI LAVORO e MISURE IGIENICHE

(Allegato II D. Lgs. 81/08)

Rischio Biologico

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- Spogliatoi e armadietti a due ante per il vestiario

civile e da lavoro indumenti e DPI contaminati

devono essere lasciati nella zona di lavoro,

conservati separatamente, ev. puliti-disinfettati-

distrutti

- Evitare di MANGIARE, BERE E FUMARE nei luoghi

di lavoro; è vietato nel caso di rischio biologico

nelle aree a rischio

Rischio Biologico

Condizioni ambientaliCondizioni ambientaliAMBIENTI DI LAVORO e MISURE IGIENICHE

(Allegato II D. Lgs. 81/08)

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REQUISITI

Conformi al D. Lgs. 475/92 (Marcatura CE) Idonei all’uso, senza comportare rischi aggiuntivi Adeguati, economici, comodi Utilizzabili anche nel caso di rischi multipli Conformi alla norma tecnica EN 374 per la

“protezione da microrganismi” Importanza dell’informazione e formazione Devono essere in classe III (Rischi elevati) -

Addestramento indispensabile (Art. 43 D. Lgs. 475/92)

Nota informativa sull’utilizzo

Rischio Biologico

DPI

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Rischio Biologico

DPI: Guanti

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Camici: comodi, protettivi, preferibilmente monouso, di vari materiali, meglio in tessuto a bassa permeabilità, più che in stoffa

Lunghezza almeno sotto il ginocchio, maniche lunghe con estremità aderenti ai polsi, chiusura dal retro

Stivali – sovrascarpe monouso

Copricapo, cuffie

Rischio Biologico

DPI: Protezione del corpo

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Tute, scafandri

Utilizzabili in presenza di agenti biologici di notevole pericolosità in condizioni favorevoli all’esposizione

Rischio Biologico

DPI: Protezione del corpo

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Occhiali eventualmente con ripari laterali antischizzo, visiere antischizzo, schermi facciali o mobili (non proteggono da aerosols)

Requisiti: Marcatura CE– Conformità requisiti EN 166 “Protezione da gocce e spruzzi di liquidi”

Rischio Biologico

DPI: Protezione degli occhi e del volto

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Mascherine, semimaschere, maschere facciali, autorespiratori

Filtri FFP2 o FFP3

Nell’FFP3 l’Efficienza del sistema filtrante deve essere del 99,99%

Marcatura CE–Conformità norme Uni EN 149

Mascherine chirurgiche (D. Lgs. 46/97) non sono DPI; sono indossate per evitare la contaminazione dell’ambiente (chirurgia, alimentaristi) e non del lavoratore

Rischio Biologico

DPI: Protezione delle vie aeree

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Cappe di sicurezza biologica:

costituiscono una barriera fisica

tra gli operatori e l’agente

Garantiscono protezione da

emissione di aerosol e liquidi

per pratiche come

centrifugazione, miscelazione,

agitazione, apertura contenitori

Rischio Biologico

Misure di prevenzione e protezione: laboratori

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Filtri HEPA (efficacia filtrante 99.97% per particelle con diametro > 0.3 um) – in grado anche di “raddrizzare” il flusso dell’aria

CLASSE I: scarsa protezione, filtro in uscita, poco utilizzate

CLASSE II: (Cappe a flusso laminare

verticale): flusso d’aria diretto verso l’alto costituisce una barriera fisica; protezione sia per l’operatore che per i materiali; filtrazione in entrata e uscita

Rischio Biologico Misure di prevenzione e protezione: laboratori

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CLASSE III (Glove box):

chiuse ermeticamente

sotto pressione negativa

garantiscono protezione totale

prevista una filtrazione in entrata e due in uscita

Rischio Biologico

Misure di prevenzione e protezione: laboratori

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Uso deliberato e strutture sanitarie e veterinarie: MISURE DI CONTENIMENTO A. Misure di contenimento   B. Livelli di contenimento 

2  3  4 1. La zona di lavoro deve essere separata

da qualsiasi altra attività nello stesso edificio  

No   Raccomandato  Sì 

2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate

attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile 

No  Sì, sull'aria estratta  Sì, sull'aria immessa e su quella estratta 

3. L'accesso deve essere limitato alle persone autorizzate  

Raccomandato  

Sì   Sì, attraverso una camera di

compensazione 

4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la

disinfezione  

No  Raccomandato  Sì 

5. Specifiche procedure di disinfezione   Sì  Sì  Sì 

6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa

rispetto a quella atmosferica 

No  Raccomandato  Sì  

7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti 

Raccomandato  

Sì   Sì 

8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura  

Sì, per il banco di lavoro  

Sì, per il banco di lavoro e il pavimento 

Sì, per il banco di lavoro, l'arredo, i muri, il pavimento e il soffitto  

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Uso deliberato e strutture sanitarie e veterinarie: MISURE DI CONTENIMENTO

A. Misure di contenimento   B. Livelli di contenimento 

2  3  4 9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti  

Raccomandato 

Sì  Sì 

10. Deposito sicuro per agenti biologici   Sì  Sì  Sì, deposito sicuro 

11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti  

Raccomandato 

Raccomandato  Sì 

12. I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessaria  

No  Raccomandato  Sì  

13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori  

Ove opportuno  

Sì, quando l'infezione è veicolata dall'aria 

Sì 

14. Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse di animali  

Raccomandato  

Sì (disponibile)  Sì, sul posto 

15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti 

Sì   Sì  Sì, con sterilizzazione  

16. Trattamento delle acque reflue   No  Facoltativo  Facoltativo  

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Specifiche per processi industriali: MISURE DI CONTENIMENTO Misure di contenimento   Livelli di contenimento 

2  3  4 

1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo

dall'ambiente 

Sì  Sì  Sì 

2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da: 

ridurre al mini. le emissioni  

evitare le emissioni 

evitare le emissioni  

3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi

vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:  

ridurre al min. le emissioni 

evitare le emissioni  

evitare le emissioni  

4. La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati:  

inattivati con mezzi collaudati  

inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati 

inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati  

5. I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da: 

ridurre al min. le emissioni 

evitare le emissioni 

evitare le emissioni  

6. I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata  

Facoltativo  Facoltativo   Sì e costruita all'uopo  

a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico 

Facoltativo   Sì   Sì 

b) È ammesso solo il personale addetto   Facoltativo  Sì   Sì, attraverso camere di

condizionamento  

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Specifiche per processi industriali: MISURE DI CONTENIMENTO Misure di contenimento   Livelli di contenimento 

2  3  4 

c) Il personale deve indossare tute di protezione  Sì, tute da lavoro  Sì  Ricambio completo 

d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale  

Sì  Sì  Sì  

e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata  

No  Facoltativo   Sì 

f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dell'emissione  

No  Facoltativo  Sì  

g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione

atmosferica  

Facoltativo  Facoltativo   Sì 

h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica  

No  Facoltativo  Sì 

i) L'aria in entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPA) 

No  Facoltativo  Sì 

j) La zona controllata deve essere concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema chiuso  

No   Facoltativo  Sì 

k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere possibile le fumigazioni 

No  Facoltativo  Sì 

l) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale 

Inattivati con mezzi collaudati 

Inattivati con mezzi chimici o fisici coll. 

Inattivati con mezzi fisici collaudati  

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Sorveglianza sanitaria

E’ prevista per i lavoratori per i quali la valutazione ha indicato una possibile esposizione ad agenti biologici

Il datore di lavoro può, sentito il parere del medico competente:

- Mettere a disposizione vaccini - Allontanare temporaneamente il lavoratore

per motivi sanitari connessi all’esposizionee assegnazione, per quanto possibile, ad un altro posto di lavoro nella stessa azienda

Rischio Biologico