Testo di sintesi licenziato favorevolmente dalla Commissione Affari Istituzionali del Senato.

8
1 1° giugno 2012 TESTO VIGENTE DELLA COSTITUZIONE TESTO DELLA COMMISSIONE Art. 56 La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Art. 56. Identico. Il numero dei deputati è di cinquecentootto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Art. 57 Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti Art. 57. Identico. Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquantaquattro, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno. Identico. Art. 58 Art. 58.

description

Testo di sintesi licenziato favorevolmente dalla Commissione Affari Istituzionali del Senato.

Transcript of Testo di sintesi licenziato favorevolmente dalla Commissione Affari Istituzionali del Senato.

Page 1: Testo di sintesi licenziato favorevolmente dalla Commissione Affari Istituzionali del Senato.

1

1° giugno 2012

TESTO VIGENTE DELLACOSTITUZIONE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragiouniversale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta,dodici dei quali eletti nella circoscrizioneEstero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettoriche nel giorno delle elezioni hanno compiuto iventicinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni,fatto salvo il numero dei seggi assegnati allacircoscrizione Estero, si effettua dividendo ilnumero degli abitanti della Repubblica, qualerisulta dall'ultimo censimento generale dellapopolazione, per seicentodiciotto e distribuendoi seggi in proporzione alla popolazione di ognicircoscrizione, sulla base dei quozienti interi edei più alti resti.

Art. 56.

Identico.

Il numero dei deputati è di cinquecentootto,otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettoriche nel giorno delle elezioni hanno compiuto iventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni,fatto salvo il numero dei seggi assegnati allacircoscrizione Estero, si effettua dividendo ilnumero degli abitanti della Repubblica, qualerisulta dall'ultimo censimento generale dellapopolazione, per cinquecento e distribuendo iseggi in proporzione alla popolazione di ognicircoscrizione, sulla base dei quozienti interi edei più alti resti.

Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a baseregionale, salvi i seggi assegnati allacircoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è ditrecentoquindici, sei dei quali eletti nellacircoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero disenatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, laValle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni,fatto salvo il numero dei seggi assegnati allacircoscrizione Estero, previa applicazione delledisposizioni del precedente comma, si effettuain proporzione alla popolazione delle Regioni,quale risulta dall'ultimo censimento generale,sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti

Art. 57.

Identico.

Il numero dei senatori elettivi è diduecentocinquantaquattro, quattro dei qualieletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero disenatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, laValle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

Identico.

Art. 58 Art. 58.

Page 2: Testo di sintesi licenziato favorevolmente dalla Commissione Affari Istituzionali del Senato.

2

I senatori sono eletti a suffragio universale ediretto dagli elettori che hanno superato ilventicinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori chehanno compiuto il quarantesimo anno.

I senatori sono eletti a suffragio universale ediretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori chehanno compiuto il trentacinquesimo anno».

Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprioregolamento a maggioranza assoluta dei suoicomponenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascunadelle due Camere e il Parlamento a Camereriunite possono deliberare di adunarsi in sedutasegreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e delParlamento non sono valide se non è presente lamaggioranza dei loro componenti, e se non sonoadottate a maggioranza dei presenti, salvo che laCostituzione prescriva una maggioranzaspeciale.

I membri del Governo, anche se non fannoparte delle Camere, hanno diritto, e se richiestiobbligo, di assistere alle sedute. Devono esseresentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 64

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

I regolamenti delle Camere garantisconole prerogative e i poteri del Governo e dellamaggioranza nonché i diritti delleopposizioni e delle minoranze in ogni fasedell'attività parlamentare.

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono unaindennità stabilita dalla legge.

Art. 69

I membri del Parlamento hanno il doveredi partecipare ai lavori delle Camere, anchenelle Commissioni, e ricevono un'indennitàstabilita dalla legge.

Art. 70

La funzione legislativa è esercitatacollettivamente dalle due Camere.

Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata dalle dueCamere.

Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad unaCamera è, secondo le norme del suoregolamento, esaminato da una Commissione epoi dalla Camera stessa, che l'approva articoloper articolo e con votazione finale.

Art. 72.

I disegni di legge sono presentati alPresidente di una delle Camere

Page 3: Testo di sintesi licenziato favorevolmente dalla Commissione Affari Istituzionali del Senato.

3

Il regolamento stabilisce procedimentiabbreviati per i disegni di legge dei quali èdichiarata l'urgenza.

La funzione legislativa è esercitata informa collettiva dalle due Camere quando laCostituzione prescrive una maggioranzaspeciale di approvazione, per le leggi inmateria costituzionale ed elettorale, perquelle concernenti le prerogative e le funzionidegli organi costituzionali e dei rispettivicomponenti, per quelle di delegazionelegislativa, di conversione in legge dei decreticon forza di legge, di approvazione di bilancie consuntivi. La funzione legislativa è altresìesercitata in forma collettiva dalle dueCamere quando, al fine di garantire l'unitàgiuridica o economica della Repubblica, ilGoverno presenta al Parlamento un disegnodi legge che, nel rispetto dei princìpi di lealecollaborazione e di sussidiarietà, intervienenelle materie attribuite alla potestà legislativaregionale.

L'esame dei disegni di legge ha inizio allaCamera presso la quale sono stati presentati,quando la funzione legislativa è esercitatacollettivamente dalle due Camere. Ha inizioal Senato della Repubblica, quando laCostituzione prevede una legge dellaRepubblica e quando i disegni di leggeriguardano prevalentemente le materie di cuiall'articolo 117, terzo comma, e all'articolo119, ha inizio alla Camera dei deputati intutti gli altri casi.

I disegni di legge sono assegnati a unadelle due Camere, con decisione nonsindacabile in alcuna sede, dai Presidentidelle Camere d’intesa tra loro secondo lenorme della Costituzione e dei rispettiviregolamenti.

Ogni disegno di legge è esaminato,secondo le norme dei regolamenti delleCamere, da una Commissione e poi dallaCamera stessa, che l’approva articolo perarticolo e con votazione finale. I regolamentipossono stabilire che un disegno di legge siaesaminato da una Commissione composta daun eguale numero di deputati e di senatoridesignati in modo da rispecchiare laproporzione dei gruppi parlamentari.

I regolamenti delle Camere stabilisconoprocedimenti abbreviati per i disegni di leggedei quali è dichiarata l'urgenza e prevedonole modalità per la discussione e la votazionefinale in tempi certi di proposte indicate dai

Page 4: Testo di sintesi licenziato favorevolmente dalla Commissione Affari Istituzionali del Senato.

4

Può altresì stabilire in quali casi e formel'esame e l'approvazione dei disegni di leggesono deferiti a Commissioni, anche permanenti,composte in modo da rispecchiare laproporzione dei gruppi parlamentari. Anche intali casi, fino al momento della suaapprovazione definitiva, il disegno di legge èrimesso alla Camera, se il Governo o un decimodei componenti della Camera o un quinto dellaCommissione richiedono che sia discusso evotato dalla Camera stessa oppure che siasottoposto alla sua approvazione finale con soledichiarazioni di voto. Il regolamento determinale forme di pubblicità dei lavori delleCommissioni.

La procedura normale di esame e diapprovazione diretta da parte della Camera èsempre adottata per i disegni di legge in materiacostituzionale ed elettorale e per quelli didelegazione legislativa, di autorizzazione aratificare trattati internazionali , di approvazionedi bilanci e consuntivi.

gruppi parlamentari di opposizione.Il Governo può chiedere che un disegno

di legge sia iscritto con priorità all’ordine delgiorno della Camera che lo esamina esottoposto alla votazione finale entro untermine determinato. Decorso il termine, iltesto proposto o accolto dal Governo, su suarichiesta, è messo in votazione senzamodifiche, articolo per articolo e convotazione finale.

I regolamenti delle Camere possonostabilire in quali casi e forme l'esame el'approvazione dei disegni di legge sono deferitia Commissioni, anche permanenti, composte inmodo da rispecchiare la proporzione dei gruppiparlamentari. Anche in tali casi, fino almomento della sua approvazione definitiva, ildisegno di legge è rimesso alla Camera, se ilGoverno o un decimo dei componenti dellaCamera o un quinto della Commissionerichiedono che sia discusso e votato dallaCamera stessa oppure che sia sottoposto alla suaapprovazione finale con sole dichiarazioni divoto. I regolamenti determinano le forme dipubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e diapprovazione è sempre adottata per i disegni dilegge in materia costituzionale ed elettorale, didelegazione legislativa, di conversione in leggedei decreti con forza di legge, diautorizzazione a ratificare trattati internazionali,di approvazione di bilanci e consuntivi e perquelli diretti all'adempimento degli obblighiderivanti dall'appartenenza all'Unioneeuropea.

I disegni di legge approvati da unaCamera sono trasmessi all'altra Camera e,salvo il caso di esercizio collettivo dellafunzione legislativa, sono da questa esaminatise, entro quindici giorni dalla trasmissione,ne è deliberato il riesame su proposta di unterzo dei suoi componenti. Il riesame haluogo anche su richiesta del Governo. Ildisegno di legge può essere approvato, anchecon modifiche, o respinto, entro i trentagiorni successivi alla deliberazione o allarichiesta di riesame. I disegni di legge siintendono definitivamente approvati quandosi forma una deliberazione conforme delledue Camere ovvero, nel testo approvato dauna Camera, in mancanza di deliberazione o

Page 5: Testo di sintesi licenziato favorevolmente dalla Commissione Affari Istituzionali del Senato.

5

richiesta di riesame o quando queste nonsono seguite dalla votazione finale sul disegnodi legge nel termine prescritto.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima dipromulgare la legge, può con messaggiomotivato alle Camere chiedere una nuovadeliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente lalegge, questa deve essere promulgata.

Art. 74.

Identico.

Se è nuovamente approvata, la legge deveessere promulgata.

Art. 75

È indetto referendum popolare perdeliberare la abrogazione, totale o parziale, diuna legge o di un atto avente valore di legge,quando lo richiedono cinquecentomila elettori ocinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per leleggi tributarie e di bilancio, di amnistia e diindulto, di autorizzazione a ratificare trattatiinternazionali.

Hanno diritto di partecipare alreferendum tutti i cittadini chiamati ad eleggerela Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum èapprovata se ha partecipato alla votazione lamaggioranza degli aventi diritto, e se èraggiunta la maggioranza dei voti validamenteespressi.

La legge determina le modalità diattuazione del referendum.

Art. 75

Identico.

Identico.

Hanno diritto di partecipare alreferendum tutti i cittadini elettori.

Identico.

Identico.

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto delPresidente del Consiglio e dei Ministri, checostituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina ilPresidente del Consiglio dei Ministri e, suproposta di questo, i Ministri.

Art. 92.

Identico.

Il Presidente della Repubblica nomina ilPresidente del Consiglio dei Ministri e, suproposta di questo, nomina e revoca iMinistri».

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle dueCamere.

Art. 94.

Il Presidente del Consiglio dei Ministrideve avere la fiducia delle due Camere.

Page 6: Testo di sintesi licenziato favorevolmente dalla Commissione Affari Istituzionali del Senato.

6

Ciascuna Camera accorda o revoca lafiducia mediante mozione motivata e votata perappello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione ilGoverno si presenta alle Camere per ottenernela fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe leCamere su una proposta del Governo nonimporta obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmatada almeno un decimo dei componenti dellaCamera e non può essere messa in discussioneprima di tre giorni dalla sua presentazione.

Ciascuna Camera accorda la fiduciamediante mozione motivata e votata per appellonominale.

Entro dieci giorni dalla formazione delGoverno, il Presidente del Consiglio deiMinistri si presenta alle Camere per ottenernela fiducia.

Identico.

La mozione di sfiducia deve esserefirmata da almeno un terzo dei componentidi ciascuna delle due Camere, deve contenerel'indicazione del nuovo Presidente delConsiglio dei Ministri e non può essere messain discussione prima di tre giorni dalla suapresentazione.

La mozione di sfiducia deve essereapprovata dal Parlamento in seduta comunea maggioranza assoluta dei componenti diciascuna delle due Camere.

Il Presidente del Consiglio dei Ministripuò porre davanti a una delle Camere laquestione d fiducia

Qualora la richiesta sia respinta, ilPresidente del Consiglio dei Ministri sidimette e può chiedere al Presidente dellaRepubblica lo scioglimento delle Camere oanche di una sola di esse. Le Camere nonpossono essere sciolte se il Parlamento inseduta comune entro ventuno giorni dallarichiesta di scioglimento indica, amaggioranza assoluta dei componenti diciascuna delle due Camere, il Presidente delConsiglio da nominare

Quando è approvata una mozione disfiducia o il Parlamento indica un nuovoPresidente del Consiglio dei Ministri neiventuno giorni successivi alla richiesta discioglimento, il Presidente della Repubblicanomina il Presidente del Consiglio indicato esu proposta di questi i Ministri. In questi casisi intende che il Presidente del Consiglioindicato abbia già ottenuto la fiducia delledue Camere.

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente dellaRepubblica sono disposti lo scioglimento delConsiglio regionale e la rimozione del

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente dellaRepubblica sono disposti lo scioglimento delConsiglio regionale e la rimozione del

Page 7: Testo di sintesi licenziato favorevolmente dalla Commissione Affari Istituzionali del Senato.

7

Presidente della Giunta che abbiano compiutoatti contrari alla Costituzione o gravi violazionidi legge. Lo scioglimento e la rimozionepossono altresì essere disposti per ragioni disicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentitauna Commissione di deputati e senatoricostituita, per le questioni regionali, nei modistabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere lasfiducia nei confronti del Presidente dellaGiunta mediante mozione motivata, sottoscrittada almeno un quinto dei suoi componenti eapprovata per appello nominale a maggioranzaassoluta dei componenti. La mozione non puòessere messa in discussione prima di tre giornidalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducianei confronti del Presidente della Giunta eletto asuffragio universale e diretto, nonché larimozione, l'impedimento permanente, la morteo le dimissioni volontarie dello stessocomportano le dimissioni della Giunta e loscioglimento del Consiglio. In ogni caso imedesimi effetti conseguono alle dimissionicontestuali della maggioranza dei componenti ilConsiglio.

Presidente della Giunta che abbiano compiutoatti contrari alla Costituzione o gravi violazionidi legge. Lo scioglimento e la rimozionepossono altresì essere disposti per ragioni disicurezza nazionale. Il decreto è adottatosentita la Commissione paritetica per lequestioni regionali, costituita presso il Senatodella Repubblica.

Identico.

Identico.

(Disposizioni finali)

1. Presso il Senato della Repubblica èistituita la Commissione paritetica per lequestioni regionali, composta da unrappresentante per ciascuna Regione eProvincia autonoma, eletto, su proposta dellaGiunta, dai rispettivi Consigli tra i propricomponenti, e da un eguale numero disenatori designati in modo da rispecchiare laproporzione dei gruppi parlamentari. LaRegione Trentino - Alto Adige/Sudtirol èrappresentata dai componenti eletti daiConsigli delle Province autonome di Trento edi Bolzano. Il Presidente della Commissione ènominato tra i senatori dal Presidente delSenato. La Commissione, entro i termini e neimodi stabiliti dal Regolamento del Senato,esprime il parere sui disegni di leggeriguardanti le materie di cui all’articolo 117,terzo comma, e all'articolo 119 dellaCostituzione. Quando i pareri sono contrari ocondizionati a specifiche modificazioni, le

Page 8: Testo di sintesi licenziato favorevolmente dalla Commissione Affari Istituzionali del Senato.

8

corrispondenti disposizioni sono sottopostealla deliberazione del Senato con votazionenominale.