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1 TESI IN DIRITTO ECCLESIASTICO L’EUTANASIA TRA NORMATIVA STATALE E CONFESSIONALE INTRODUZIONE CAPITOLO 1: I PROFILI STORICI DELL’EUTANASIA 1.1 IL SIGNIFICATO DEL TERMINE EUTANASI DALL’ANTICHITA’ ALL’EPOCA MODERNA 1.2 LE ORIGINI DELL’EUTANASIA 1.3 L’”EUTHANASIEPROGRAMM” NELLA GERMANIA NAZISTA 1.4 LA STAGIONE DELLE DICHIARAZIONI E LE ASSOCIAZIONI PRO-EUTANASIA CAPITOLO 2: GLI ASPETTI DELL’EUTANASIA 2.1 LA BIOETICA ED IL DIRITTO 2.2 LE DECISIONI SULLE CURE: LE DIRETTIVE ANTICIPATE E GLI STRUMENTI IN PREVISIONE DELL’INCAPACITA’ 2.3 LO STATO VEGETATIVO PERMANENTE 2.4 IL TESTAMENTO BIOLOGICO 2.5 L’ACCANIMENTO TERAPEUTICO 2.6 IL CONSENSO INFORMATO 2.7 I GIUDICI PENALI E L’EUTANASIA: IL CASO ENGLARO

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TESI IN DIRITTO ECCLESIASTICO

L’EUTANASIA TRA NORMATIVA STATALE E CONFESSIONALE

INTRODUZIONE

CAPITOLO 1: I PROFILI STORICI DELL’EUTANASIA

1.1 IL SIGNIFICATO DEL TERMINE EUTANASI DALL’ANTICHITA’ ALL’EPOCA

MODERNA

1.2 LE ORIGINI DELL’EUTANASIA

1.3 L’”EUTHANASIEPROGRAMM” NELLA GERMANIA NAZISTA

1.4 LA STAGIONE DELLE DICHIARAZIONI E LE ASSOCIAZIONI PRO-EUTANASIA

CAPITOLO 2: GLI ASPETTI DELL’EUTANASIA

2.1 LA BIOETICA ED IL DIRITTO

2.2 LE DECISIONI SULLE CURE: LE DIRETTIVE ANTICIPATE E GLI STRUMENTI IN

PREVISIONE DELL’INCAPACITA’

2.3 LO STATO VEGETATIVO PERMANENTE

2.4 IL TESTAMENTO BIOLOGICO

2.5 L’ACCANIMENTO TERAPEUTICO

2.6 IL CONSENSO INFORMATO

2.7 I GIUDICI PENALI E L’EUTANASIA: IL CASO ENGLARO

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CAPITOLO 3: L’EUTANANSIA DAL PUNTO DI VISTA DELLE CONFESSIONI

RELIGIOSE

3.1 L’EUTANASIA NELLE PRINCIPALI LEGISLAZIONI EUROPEE E NEL MONDO

3.2 LA POSIZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA RISPETTO ALL’EUTANASIA

3.3 LA BUONA MORTE SECONDO IL PENSIERO DI PAPA WOJTYLA

3.4 I PRINCIPI ESPRESSI DALLA TAVOLA VALDESE IN MERITO ALL’EUTANASIA

CONCLUSIONI

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(……….OMISSIS……….)

Nel corso degli anni il dibattito tra bioetica e diritto si è sviluppato in merito al

raggiungimento di significativi traguardi raggiunti in ambito scientifico. A tal proposito, è

opportuno pensare alla mappatura del genoma umano. Per quanto concerne i provvedimenti

normativi, sono state significative e molto importanti le leggi che nel 2001 e nel 2002 sono state

adottate in Olanda ed in Belgio ed hanno depenalizzato sia l’eutanasia sia il suicidio assistito.

Sin dagli albori della bioetica durante la metà degli anni Settanta del secolo scorso negli Stati

Uniti d’America, e negli ultimi anni in Europa ed in Italia, molte questioni oggetto di intenso e

vivace dibattito prendono le mosse dall’ambito del diritto attraversando tematiche quali la

fecondazione artificiale, per affrontare temi quali la sperimentazione sugli embrioni, l’aborto, il

testamento biologico fino all’eutanasia.1 Attualmente, una strada realisticamente percorribili è

quella che affida le questioni bioetiche prevalentemente, se non esclusivamente, ai giuridici nel

momento in cui si ritiene che un ruolo di primaria importanza debba essere ricoperto

dall’interpretazione estensiva delle norme esistenti in merito ai principi stabiliti dalla

Costituzione e dai documenti internazionali. Gli autorevoli pareri dei comitati etici e le grandi

dichiarazioni di principio come il Codice di Norimberga e la Dichiarazione di Helsinki sono

propensi ad orientare l’attività di scienziati ed operatori medici svolgendo un importante ruolo

formativo nei confronti dell’opinione pubblica. In tal senso, l’efficacia delle norme

deontologiche come strumenti di regolazione della pratica biomedica è fortemente limitata dal

fatto che gli operatori sanitari hanno conoscenza di regolare i rapporti interni tra gli appartenenti

alla categoria che non a garantire l’attività medica da svolgere conformemente nel rispetto

dell’interesse generale e dei diritti dei pazienti.2 Da un lato non si può dubitare che le questioni

bioetiche rilevanti facciano parte degli impegni del legislatore nazionale e dall’altro si deve

riconoscere che il rapporto tra la bioetica ed il diritto presentino i caratteri di tale questione. La

filosofia del diritto costituisce il ricco serbatoio dal quale attingere per poter affrontare e

1 In tal senso, cfr. A. SANTOSUOSSO, Bioetica e diritto, Milano, Giuffrè, 2008, pag. 35, La bioetica italiana è stata realizzata, nella prima fase del suo sviluppo, sotto l’insegna della filosofia morale mentre non è stata fornita l’adeguata attenzione alle categorie giuridiche tradizionali rispetto ai nuovi scenari della vita umana venuti a delinearsi sotto la spinta di innovazioni tecnologiche. A partire dalla metà degli anni Ottanta del ventesimo secolo, il rapporto tra la bioetica ed il diritto costituisce un aspetto fondamentale per la riflessione del dibattito in corso sia a livello internazionale sia nel nostro Paese: tale mutamento è stato determinato dall’aumento del benessere a livello sociale accompagnato da un interesse crescente per la sensibilità individuale e sociale alle tematiche della salute e delle terapie medicalmente assistite. Tra coloro i quali sono perplessi in merito all’intervento del diritto nella materia della bioetica, vi sono coloro che confidano nell’adeguatezza e nella sufficienza di strumenti di autoregolamentazione della pratica e della ricerca biomedica come i codici di deontologia oppure coloro i quali hanno fiducia nelle dichiarazioni di principio adottate dalla comunità internazionale dei medici e degli scienziati e nei pareri dei comitati nazionali di bioetica. 2 C. CASONATO, Introduzione al biodiritto. La bioetica nel diritto costituzionale comparato, Torino, Giappichelli, 2009, pag. 42

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risolvere le molteplici questioni che debbono essere risolte nell’ambito della bioetica. Nella

filosofia del diritto rientrano le ricerche, gli indirizzi di pensiero e gli approcci metodologici

mutevoli e numerosi rispetto ai quali è necessario ricorrere alla significativa distinzione operata

da Norberto Bobbio tra filosofia del diritto dei filosofi e filosofia del diritto dei giuristi. Con la

prima espressione, Bobbio caratterizzava la prospettiva del filosofo del diritto che ritiene di

poter giungere a soluzioni appropriate per i problemi che si presentano nel campo

dell’esperienza giuridica applicando gli assunti principali di uno dei numerosi indirizzi che

concepiscono la filosofia come ricerca sui massimi problemi. Con l’espressione filosofia del

diritto dei giuristi, Bobbio individuava il diverso approccio del filosofo del diritto che si

impegna nell’adempimento di un più modesto compito critico e metodologico senza perdere di

vista il diritto anzi facendo proprio i discorsi sulle norme come l’oggetto specifico di una

riflessione finalizzata al chiarimento dei presupposti concettuali, dei modelli del diritto e dei

rapporti tra nome e morale in una determinata materia: quest’ultimo approccio costituisce la

prospettiva per poter considerare le principali questioni sollevate dal rapporto tra la bioetica ed il

diritto. Tra le categorie rispetto alle quali è possibile l’intervento sul corpo umano, c’è la

possibilità di ripensare i ruoli che spettano ai soggetti coinvolti soprattutto ai medici ed ai

pazienti in un contesto culturale sempre più segnato dal riconoscimento della libertà individuale

come valore, esistono anche nozioni giuridiche fondamentali come quella della capacità: a tal

proposito, bisogna partire dal presupposto che è necessario investire sulle scelte a favore delle

cure per i soggetti che hanno raggiunto la maggiore età anagrafica e non siano stati interdetti.

Nell’ambito della rigida contrapposizione tra la capacità e la incapacità esistono una serie di

condizioni soggettive intermedie tra i due estremi della piena riferibilità e della totale assenza di

ogni possibile riferimento alla volontà del soggetto stesso. In questa direzione si è giunti anche

grazie alle numerose conoscenze nell’ambito della genetica e dei test diagnostici che consentono

di acquisire le opportune informazioni genetiche relative ad un soggetto e a tutti coloro che ne

condividono i caratteri ereditari. Tra le nozioni giuridicamente rilevanti dal punto di vista della

bioetica c’è la nozione di persona che viene utilizzata per contestare la liceità morale e giuridica

dell’aborto e per giustificare la procreazione medicalmente assistita che contiene limitazioni e

divieti a fondamento dei quali c’è l’affermazione che l’embrione ed il feto sono persone. La

diffusa convinzione che la qualificabilità di un individuo come persona possa svolgere un ruolo

decisivo in relazione a molti dei più delicati problemi etici bisognosi di risposte dal punto di

vista giuridico non deve essere disgiunta da un trattamento della nozione di persona che

permette l’adesione ad un approccio di tipo realistico della vita embrionale, della vita del

nascituro, dei trapianti e della fine della vita. (……….OMISSIS……….)

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