Tesi Dottorato_incidenza Del Dirirtto Comunitario Sulla Disciplina Interna Del Contratto
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UNIVERSITADEGLISTUDIDINAPOLIFedericoII
ISTITUTOITALIANODISCIENZEUMANE
DottoratodiricercainDirittoedEconomia
XXCiclo
Tesididottorato
LincidenzadeldirittocomunitariosulladisciplinainternadelcontrattoTutor DottorandoCh.moProf.LuigiSico GiovanniPagano
AnnoAccademico2007/08
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INDICEPremessa pag.4Introduzione pag.9
Cap.1Lefontidelcontratto pag.161.Lacartacostituzionale2.Ilcodicecivile3.Ildirittoregionale4.Ildirittocomunitario
Cap.2Gliinterventicomunitarisulladisciplinacontrattuale pag.321.Isettoridiinterventodeldirittocomunitario2.Perchiconsumatori?3.Nonsoloiconsumatori.Icontrattidiimpresa4. Segue. La tutela del contraente debole. Ricadute nellordinamentoitaliano5.Segue.Ilrapportodifranchising6.Conseguenzesullateoriainternadelcontratto7.Aperturadeldirittocomunitarioadistanzedicaratteresociale8.Laneutralitdelcontratto9.Lefasiattraversolequalisisviluppalatuteladelconsumatore10.Segue.Icontratticonclusiadistanza11.Segue.Lecommerce12.Segue.Icontrattinegoziatifuorideilocalicommerciali13.Lasecondafase13a.Laformacontrattuale13b.Icontrattiperiqualiricorronoleregolesullaformascritta14.Leclausolevessatorie
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15.Segue.Ilcasodellapenalemanifestamenteeccessiva16.Laterzafase.Lesecuzione,ildirittodiregresso17.Segue.Ildirittodirecesso18.Linterpretazionedelcontratto19.Linterventodelgiudiceatuteladellequitdelcontratto20.Sanzioni,conseguenze,garanzie21.Laderogaallanullitcodicistica22.Lanullitrelativa23.Segue.Altricasidinullitrelativaprevistidaldirittocomunitario24.Sullampliamentodelleareediincidenzadelloschemacontrattuale25.Nuovefigurecontrattuali:laquestionedelpegnorotativo26.Valutazioniconclusive.Cap.3Imezzidituteladelconsumatoreeildirittocomunitario pag.1211.Gliinterventideldirittocomunitario.Lelimitatecompetenze2.Segue.Lepossibilitoffertedaltit.IVdeltrattatoCE3.Lemisureinibitorie4.Irimedialternativiallagiurisdizione5.Ilcasodelleastreintes6.Lepenalitprevistedalladirettiva98/27Cap.4Leproposteafavorediuncodicecivileeuropeo pag.1431.Lacodificazionedeldirittocivileeuropeo.Leopinionifavorevoli2.Segue.Lealtreposizioni3.Laposizionedelleistituzionicomunitarie4.Ilruolodeglistudiosi5.Segue.ValutazionifinaliBibliografia pag.164
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Premessa
La presente ricerca dedicata allo studio dellincidenza del diritto
comunitariosulladisciplinacivilisticadelcontratto.
Inquadrandosi nellambito del pi ampio contesto del diritto privato
europeo,dicuivaaconsiderareunaspettospecifico,essasigiustificanon
soloperilrilevantenumerodinormecomunitariechesioccupanoormai
diquestequestionieperillorovaloreformalequantopericontenutieper
le possibili conseguenze sulla teoria generale del contratto nel diritto
interno. Seguendo il percorso delineato da Chin1, questo lavoro si
proponediconsiderareseeinqualemisuralenovitintrodottedaldiritto
comunitario hanno inciso, modificandole, sulle linee guida interne dei
rapporti intersoggettivi e se sia proponibile come indispensabile una
rifondazionedelprevigentedirittonazionaledeirapporticontrattuali.
La normativa di derivazione comunitaria ha raggiunto ambiti e settori
che,aprimavista,sembravanodovesserosfuggireallasuapresa:sipensi,
adesempio,allapplicazionedelladisciplinavoltaatutelareiconsumatori
nei rapporti con i professionisti anche a soggetti che non rivestono in
sensoproprio laqualificadiconsumatoremasonougualmente inuna
posizionepercosdiredebolerispettoallalorocontroparte2.
1 G. Chin, Il diritto comunitario dei contratti, in Il diritto privato dellUnioneEuropea,acuradiA.Tizzano,Torino,I,2006,p.7542Suciv.G.Alpa,Dirittodeiconsumatori,RomaBari,2002.
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Lespressione riferita al diritto europeo, utilizzata in questo lavoro,
corrispondeaquellapropostadaAlpa3ilqualelacollegaallazionesvolta
dallaComunitnellambitodeirapportidinaturacontrattuale.
Con essa si fa riferimento, dunque, alla disciplina prodotta dallazione
delleistituzionicomunitarieovveroalcomplessodiregolediderivazione
comunitaria, composte dai regolamenti comunitari, dalle direttive
comunitarie recepite e da quelle non attuate ma sufficientemente
dettagliate eprecise talida istituirediritti equindipreteseazionabili in
capo ai singoli,daiprincipideldiritto comunitario richiamatida regole
deldiritto interno e, infine,daimodelligiurisprudenzialiaccreditatidai
giudicicomunitari4.
In alternativa a questo inquadramento, lespressione diritto privato
europeopotrebbeessereriferita,invece,alcomplessodelletradizioni,ai
valori, ai principi che sono propri, o si ritengono propri, della cultura
giuridicaeuropeaechehannodatoluogoallecodificazionieallacaselaw,
allecostituzionie,quindi,aiprincipicostituzionalisuiqualiriposaanche
la stessa Unione europea. Queste regole presentano modelli tra loro
3 G. Alpa, Problemi e prospettive del diritto privato europeo, in Diritto privatoeuropeo.Fontiedeffetti.Materialidelseminariodell89novembre2002raccoltidaG.AlpaeR.Danovi,Milano,2004,p.9ss.4Considerandoilproblemadaunotticainternacisichiedesequesteregolepurfacendoparteorganicadellordinamentointernoconservinounalorospecificitrispetto alle regole approvatedagli organidiproduzionedinormepropridelPaese membro, se possano essere considerate un corpus a s, e, quindi, serichiedanounainterpretazionechetengacontodellaloroorigineepossavalersidelcoordinamentoconlealtrenormeaventilamedesimaorigine
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differenziati,siadalpuntodivistadellacoesione(modelliunitari,modelli
misti),siadalpuntodivistadellaloroformazionestorica,siadalpuntodi
vista dellapparato linguistico, concettuale e operazionale, che tuttavia
stannoconvergendotraloroperimpulsiinternieperimpulsiesterni,sche
allosservatore appaiono pi rilevanti gli aspetti di sovrapposizione, di
contatto, di similitudine, che non quelli che ancora li distaccano e li
distanziano.Dettoquesto,vaancheavvertito che idue riferimentinon
sono tra loroassolutamentedistantieprividicollegamento:non solo le
soluzioni realizzate sulpiano comunitario traggono, inultimaanalisi, la
loro ragione dessere dalla comunanza di valori presenti nelle singole
esperienzenazionali,quandancheperch in attouna forte spinta alla
redazionedicodicedidirittoprivatoeuropeochesibasasiasuldirittodi
formazionecomunitariachesulle tradizionicomunidegliStatimembrie
alla cui realizzazionenon sono estranee le stesse istituzioni comunitarie
(suciv.infracap.IV).
E stato, infatti, evidenziato5 il carattere circolare, osmotico dei valori
giuridici, nelleduedirezioni: non solodaldiritto comunitario aldiritto
internoma anche viceversa.La granpartedelle regole oggi incluse nei
trattati comunitari e create dalle fonti di produzione del diritto
comunitarioriflettono,infatti,terminologie,concetti,istituti,appartenenti
alle culture e quindi agli ordinamenti di singoli Paesi membri. E
5G.Alpa,art.cit.,p.12.
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altrettanto possibile rintracciare in ciascuna esperienza frammenti,
principi,concettipropridialtre cultureedestraneiaquellaconsiderata,
maormaiadessaconnaturatipereffettodellintroduzionedeiregolamenti
odellattuazioneneldirittointernodellealtrefonticomunitarie6.
Va ricordato che leuropeizzazione dei risultati sin qui raggiunta si
inquadranelpigeneraleprocessodi armonizzazione ediunificazione
deldirittocherispondeadunaesigenzachevaoltreiconfinidellEuropa
comunitaria e che investe il fenomeno della globalizzazione della vita
economica e sociale. Molte delle ragioni che sono alla base
dellunificazione del diritto dei contratti in Europa sono, senza alcun
dubbio, valide anche per ilmondo intero7. Per restare ai contratti, di
tuttaevidenzache lintensificarsidegliscambi,checaratterizza lanostra
epoca,richiederegolecerteecondivise.
Vaprecisato,inoltre,cheirisultatiraggiuntinellEuropacomunitarianon
hannoportatoadunaveraepropriaunificazionedeldirittomaterialedei
contrattimaadunaunificazionearmonizzazioneparziale,nonancoradel
tutto ben coordinata. Le legislazioni nazionali, infatti, restano ancora
6 Per quanto riguarda lesperienza francese e quella tedesca, ovvero i riflessiprodottidalleregolecomunitarieneirispettivisistemagiuridici,v.P.Delebeque,IlcontrattodiderivazioneeuropeanelsistemafranceseeW.Rolland,TheInfluenceofEuropenLawPerspectivesontheReformofGermanContactLaw, inIlcontrattoe letutele. Prospettive di diritto europeo, a cura di S. Mazzamuto , Torino, 2002,rispettivamentep.83ss.ep.90ss.7 O. Lando, The Principles of European Contract Law and the lex mercatoria, inPrivate Law in the International Area, From National Confict Rules towardsHarmonizationandUnification.LiberAmicorumK.Siehr,TheHague,2000,p.392.
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diversificatetraloro8,tantche,sullostessopianocomunitario,sidibatte
sullopportunit di dare vita ad un vero e proprio codice europeo dei
contratti9.
Da ultimo vanno ancora ricordati i risultati raggiunti sul piano
dellarmonizzazionedellenormesullasceltadeldirittoapplicabilechesi
collocano, per, su di un piano diverso rispetto a quello oggetto della
ricerca10,consideratechegli interventididiritto internazionaleprivatosi
fermano a dettare regole condivise sulla scelta della legge regolatrice
delleobbligazioni.
8R.Zimmermann,CivilCode andCivil Law, inColumbia Jour.EuropeanLaw,1994,p.95.9 V. Relazione di P. Pollice, Unificazione e armonizzazione del diritto privato deicontratti, tenutaalConvegno italo tedescodiNapolidel78novembre2007, incorsodipubblicazione.Suquestoaspettov.infracap.IV.10J.D.GonzlezCampos,Dirittoprivatouniformeedirittointernazionaleprivato,inP. Picone (a cura di)Diritto internazionale privato e diritto comunitario, Padova,2004,p.33ss..
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Introduzione
Leprimerealizzazionideldirittocomunitarionelcampodelletransazioni
commerciali risalgono alle direttive sulla responsabilit per i prodotti
difettosi(1985),sullavenditaportaaporta(1985),sulcreditoalconsumo
(1987) alle quali si sono aggiunte qualche anno pi tardi, dopo lAtto
Unico del 1987, quelle sui viaggi tutto compreso (1993), sulle clausole
abusivenei contratti con i consumatori (1994), sullavenditaal consumo
(1999)11.Atuttoggi,ilnumerodegliinterventisiaggirasullaquarantina;
11Unaelencazionedegliattiriguardantiicontratticomprende:direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicit ingannevole, modificata dalla direttiva97/55/CEsullapubblicitcomparativaedalladirettiva2005/29relativaallepratichecommercialislealitraimpreseeconsumatorinelmercatointerno;direttiva 85/374/CEE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,regolamentarieamministrativedegliStatimembri inmateriadi responsabilitper danno da prodotti difettosi modificata dalla direttiva 1999/34/CE;successivamente il tema stato ripreso in considerazionedella relazionedellaCommissione (COM (2000)893) sullapplicazionedelladirettiva85/374 relativaallaresponsabilitperdannodaprodottidifettosi;direttiva85/577/CEEperlatuteladeiconsumatoriincasodicontrattinegoziatifuorideilocalicommerciali;direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito alconsumo,modificatadalledirettive90/88e98/7,edabrogatadalladir.2008/48;direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento della legislazione degli Statimembriconcernentilasicurezzadeigiocattoli;direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tuttocompreso;direttiva92/59/CEErelativaallasicurezzageneraledeiprodotti;
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questi,ancheseriguardanoprevalentementeicontratticoniconsumatori,
ovvero si riferiscono ad una sfera ben precisa di rapporti di tipo
orizzontale che intercorrono con un non professionista che, per
definizione, rappresenta la parte debole, non si esauriscono in questo
ambito soltanto. Si considerino, infatti, i contratti di assicurazione e di
intermediazione assicurativa, i contratti bancari e di intermediazione
direttiva93/13/CEEconcernente leclausoleabusiveneicontrattistipulaticon iconsumatori;direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valorimobiliari;direttiva 94/47/CE concernente la tutela dellacquirente per taluni aspetti deicontrattirelativiallacquisizionediundirittodigodimentoa tempoparzialedibeniimmobili;direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia dicontrattiadistanza,modificatadallasopraccitatadirettiva2005/29;direttiva 98/6 /CE inmateria di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti aiconsumatori;direttiva 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni diconsumodirettiva99/93/CErelativaadunquadrocomunitarioperlefirmeelettroniche;direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridicidei servizidella societdellinformazione,inparticolaredelcommercioelettronico;direttiva2001/95/CErelativaallasicurezzageneraledeiprodotti;direttiva2002/65/CEsullacommercializzazioneadistanzadeiservizifinanziarideiconsumatori,modificatadallasopraccitatadir.2005/29/CE.Si consideri, inoltre, che ancora in corso di elaborazione la direttiva sullaresponsabilit del prestatore di servizi e sulla responsabilit e relativaassicurazioneperildannoambientale.Tuttoquestosenzaconsiderareledirettiveinmateriadiassicurazione(direttiva92/49chemodificaladirettiva73/239perlassicurazionevitaeladirettiva92/96chemodificaladirettiva79/267perlassicurazionediversadaquellavita),quellesuldirittobancario(2000/12e2000/28),quelleinmateriasocietariaodirapportidilavorochefuoriesconodalpresentestudio.
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finanziaria o i contrattididistribuzione12.Tutti questi tipidi intervento
sono, per, unificabili nel senso chemirano a realizzare e a tutelare la
liberaconcorrenzaallinternodelmercato.Quelli,poi,chesiriferisconoai
rapportidiconsumoea talunirapporti tra le impreseneiqualirileva la
posizionesquilibratadiunadelleparti,quelladebole,presentanoanche
lelementocomunerappresentatodallesigenzadiripristinareunminimo
diequilibriotraisoggetti13.
Avendo riguardoaquesti rapporti e risalendoaiprincipichenehanno
ispirato il regime sipu cercaredi valutare la loro incidenza sulpiano
interno e, in particolare, se essa debba rimanere circoscritta al settore
direttamente considerato (come diritto speciale) oppure se possa aver
influito sulla teoria generale del contratto. Questo implica che la
normativa considerata abbia una sua autonomia e specificit gi
allinternodellostessodirittocomunitario.Unabrevedisaminasuglialtri
interventi inmateriacontrattuale:ades.contratti informatici,contrattidi
12ComericordaP.Pollice,Unificazioneearmonizzazione,cit.,p.4,traleripartizioniproposte per inquadrare lintervento comunitario nellambito del dirittocontrattuale, quella pi comune individua larea del diritto dei consumatori,quelladeisistemidipagamento,quelladegliagenticommerciali,delcommercioelettronico e quella dei servizi bancari e finanziari, ma altre ne sono stateproposteesifondanosulladistinzionetradirittodellaconcorrenza,ildirittodeiconsumatori, il mercato del lavoro, i mercati pubblici e la competenzagiudiziaria.13A rapporti di questo tipo possono essere ricondotti anche quegli interventirealizzaticonriguardoarapportitraleimprese,comenelcasodelladirettivasuiritardidipagamentio sulla subfornitura,neiqualiugualmente si evidenzia lanecessitdioperareafavoredellapartedebole.
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assicurazione e di intermediazione assicurativa, contratti bancari e di
intermediazione finanziaria e contratti di distribuzione porta a ritenere
chenonesistonoaffinitconirapportidiconsumo.
Accanto aqueste e alle altre realizzazioni fino adoggi conseguite, sulle
qualiciintratterremonelcorsodellindagine,vannoricordateleproposte
volteallacreazionediunverocodiceeuropeodidirittocivile(o,almeno
deicontratti)chehannovistoprotagonistileistituzionicomunitarie14ma
anche rappresentantidelmondoaccademico,della cultura, finoallepi
recentiiniziativetracuileConclusionidelConsiglioeuropeodiTampere
del 1999 che, al puntoVII, intitolatoMaggiore convergenza nel settore del
dirittocivile,invitavano:
ilConsiglio e laCommissione a predisporre una nuova legislazione
procedurale nelle cause transnazionali, in particolare sugli elementi
funzionali ad una cooperazione agevole e ad un migliore accesso alla
legislazione,adesempiomisurepreliminari,raccoltadelleprove,ordinidi
pagamentoescadenze(punto38)
14 Si ricordano, tra le altre iniziative, la Risoluzione del Parlamento B502280230/2000, doc. C377, lelaborazione di un quadro comune di riferimento(Comunicazione della Commissione su Maggiore coerenza nel dirittocontrattualeeuropeo),ilsecondoPianodazionepredispostodallaCommissione(doc. 2003/C63/01, in GUUE C 63, p. 1 ss) con lobiettivo di realizzare unamaggiore coerenza neldiritto contrattuale europeo, il ProgrammadellAja sulrafforzamento della libert, della sicurezza e della giustizia nellUE (2005/C53/01)inGUUE,C53del3marzo2005.Suciv.infracap.IV.
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esistabilivache,Perquantoconcerneildirittomateriale,.
procedere ad uno studio globale sulla necessit di ravvicinare le
legislazionidegliStatimembri inmateriacivilepereliminaregliostacoli
alcorrettosvolgimentodeiprocedimenticivili.
Questi ulteriori traguardi sono prospettati partendo dalla constatazione
dello stato di avanzamento del processo di integrazione e dalla
consapevolezzacheitempisonomaturipernuovirisultati.
Inquestaprospettivavannoinquadratelenovitintrodotteconiltrattato
diAmsterdam relativeallaattribuzioneallaComunitdellacompetenza
ad adottare regole di diritto internazionale privato in tutta la materia
civilisticaaventeconnotazioni transfrontaliere (tit. IV,art.65,TCE).Tale
competenzaestende, infatti, siapuredaunparticolarepuntodivista, il
campo dazione del diritto comunitario dalla materia contrattuale,
relativamenteallaquale leregolamentazionimateriali trovavanogiuna
sufficienteedidoneabasegiuridicanegliartt.100e100A(oggiartt.94e
95),a tutto ilcampodeldiritto civile. Lart.65consentediconsiderare,
ovviamente sotto il profilo del dip, non solo quanto poteva gi essere
valutato(masottoprofilidiversi!)inbaseallart.9515,maancheildirittodi
famigliaeildirittosuccessorio16.
15Inquestitermini,F.Pocar,Lacomunitarizzazionedeldirittointernazionaleprivato:unaEuropeanConflictofLawsRevolution?, in Riv. dir. int. priv. proc., 2000,p.876ss.; S. Bariatti , La cooperazione giudiziaria in materia civile dal terzo pilastrodellUnioneEuropeaal titolo ivdel trattatoCE, inDUE,2001,p.295;M.GardeesSantiago,EldesarrollodelderechointernacionalprivadotraseltratadodeAmsterdam:
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Alla luce di queste norme, infatti, sono stati adottati regolamenti che
hannoperoggettolaleggeregolatricedelleobbligazionicontrattuali(reg.
593/2008) (gi regolata dalla convenzione di Roma del 1980) o delle
obbligazioni extracontrattuali (reg. 864/2007). Lintervento che si
concretizza nelladozione di regole di diritto internazionale privato ,
ovviamente, cosa diversa e meno pregnante della regolamentazione
materiale; in un certo senso evidenzia la difficolt a procedere con
modalitpiincisive.Ildiscorsoinvecediversoperqueisettori,comeil
dirittodifamiglia,incuisussistelaimpossibilitdiprocedere,dalpunto
divistacomunitario,sulpianodellunificazionedeldirittomaterialenon
avendoleistituzionicompetenzaadoperare.Nonpotendointervenirecon
losarticulos61c)y65TCEcomobasejuridica,inRev.der.comun.eur.,2002,p.231ss;H.P.Mansel,ZumSystemwechselimeuropischenKollisionsrechtnachAmsterdamund Nizza, in Baur e Mansel (a cura di), Systemwechsel im europischenKollisionserecht,Mnchen,2002,p.5ss.;P.DeCesari,Dirittointernazionaleprivatocomunitario,Torino,2005,p.10ss.;O.Remien,EuropeanPrivateInternationalLaw,theEuropeanCommunityand itsEmergingAreaofFreedom,Securityand Justice, inCMLR,2001,p.74;E.Pagano,Lamateriacivileconimplicazionitransfrontaliereelecompetenze comunitarie di diritto internazionale privato, in DUE, 2008, p. 138 ss.secondoilqualelelementodimaggioredifferenzatraleduenormativestanellecircostanze in presenza delle quali le misure di diritto internazionale privatopossonoessereadottate.Mentre lart.95consentediprecisare,nelcorpostessadellanormativachevieneadottata,laportatadegliinterventi,lart.65giustificaladozione di regole di diritto internazionale privato autonome, sganciate damisureconcretechepossonoessere,poi, tantogenerali,di tipoorizzontalechespecificheerelativeaparticolariproblematiche.16 R. Baratta, Verso la comunitarizzazione dei principi fondamentali del diritto difamiglia,inRiv.dir.int.priv.proc.,2005,p.573ss
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ladozione di regole materiali, esse devono accontentarsi di formulare
soluzionididirittointernazionaleprivato.
Le competenzeprevistedal tit. IVdelTCE (art. 65, lett.b) sonomeglio
definite dal nuovo trattato di Lisbona (2007) che, allinterno del tit. IV
relativo allo Spazio di libert, sicurezza e giustizia, sotto il capo 3,
dedicato alla cooperazione giudiziaria in materia civile, riscrive le
competenzedellUnionealriguardo17.
17Iltestodelnuovoarticolo65prevede:1. LUnione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili conimplicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciprocodelle decisioni giudiziarie e extragiudiziali. Tale cooperazione pu includereladozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative eregolamentaridegliStatimembri.2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberandosecondolaproceduralegislativaordinaria,adottano,inparticolaresenecessarioalbuonfunzionamentodelmercatointerno,misurevolteagarantire:a) ilriconoscimentoreciproco tragliStatimembridelledecisionigiudiziarieedextragiudizialie la loroesecuzione;b) lanotificazione transnazionaledegliattigiudiziariedextragiudiziali;c)lacompatibilitdelleregoleapplicabilinegliStatimembriaiconflittidileggiedigiurisdizione;d)lacooperazionenellassunzionedeimezzidiprova;e)unaccessoeffettivoallagiustizia; f) leliminazionedegliostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessariopromuovendo lacompatibilitdellenormediproceduracivileapplicabilinegliStati membri; g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione dellecontroversie; h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatorigiudiziari.3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventiimplicazionitransnazionalisonostabilitedalConsiglio,chedeliberasecondounaprocedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera allunanimit previaconsultazionedelParlamentoeuropeo.()
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Capitoloprimo
Lefontidelcontratto
1. La carta costituzionale. 2. Il diritto regionale. 3. Il diritto comunitario. 4.Segue.Glieffettiprodottidaldirittocomunitario.
1.Lacartacostituzionale
Al fine di inquadrare il ruolo del diritto comunitario nel particolare
contesto del diritto delle transazioni commerciali cui questo studio
dedicato, va delineato il panorama delle fonti di riferimento di questa
materia.Al riguardononvaesclusa la fonteprimariadeldiritto interno
rappresentata dalla carta costituzionale con la quale anche il diritto
comunitariochiamatoainlineadiprincipioaconfrontarsi18.
La concezione che attribuisce alle regole contenute nella carta
costituzionale un valore e una portata unicamente programmatica, cos
come quella di rappresentare un mero limite alla legislazione
18Alproblemadelrapporto tracostituzioneedirittocomunitariosardedicatosolo qualche cenno infra sub par. 4. Va subito detto che leventualit di uncontrastotraiduesistemirimane,allostato,soltantoteoricanelsensochefinorailproblemadiunoscontrononsiposto inmanieraconcreta(eprobabilmentenon siporrneanche in futuropena il rischiodi laceranti rotture chenessunovuole,ndaparteinternandapartedellaComunit).
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ordinaria19, stata largamente superata e si riconosce ormai alle sue
disposizioni lattitudine ad incidere direttamente nei rapporti
intersoggettivi20.
Ovviamente, la conclusione sarebbe diversa se si restasse ancorati alla
visione secondo cui le norme costituzionali non possono direttamente
incidere nei rapporti tra soggetti avendo, a tale scopo, bisogno della
intermediazionedinormeordinarie.
I riferimenti testuali interessanti la materia delle obbligazioni sono
consideratiprincipalmente(manonsoltanto)gliartt.2,3,41e42cost.21.
Perleconomiadiquestolavoromilimiterabrevicennirimandandoper
lapprofondimentoastudispecificidibenaltrospessore22.Lart.2cost.
19V.ades.N.Irti,Leggispeciali,inRiv.dir.civ.1979,I,p.150perilqualelanormacostituzionale (programmatica) non disciplina direttamente singole materie ocategorie di casi ma enuncia principi che esigono il tramite, necessario einsopprimibile, delle norme ordinarie. Sul punto, v. anche P. Rescigno,Introduzionealcodicecivile,RomaBari,1992,p.17ss.20P.Perlingieri,Ildirittocivilenellalegalitcostituzionale,Napoli,2006,p.535ss.ilqualecontrastaanche lopinionedichisi limitaavederenellacostituzioneunamera elencazione di principi giuridici generali da far valere soltanto in sededinterpretazionedi enunciatinormativi ordinari (p. 538 ss).Per questoA.unsimile inquadramento delle norme della costituzione non utilizza a pieno lepotenzialit(p.543).;F.Gazzoni,Manualedidirittoprivato,Napoli,2007,p.22ss.21 Per la materia civile in senso lato (ed anche per alcuni contratti, come adesempioquellodi lavoro, chequesto studionon considera) i riferimenti sonomoltopinumerosi.Sipensi, ad esempio, allamateriadeldiritto familiare, aidirittidellapersonalit,aidiritticivili.GiustamenteP.Perlingieri,Ildirittocivile,cit., p. 555 avverte che per il civilista si prospetta un vasto e suggestivoprogrammadiindagineeparladiundirittocivilecostituzionale.
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stato considerato il nucleo essenziale dellintero sistema normativo e
costituzionaledel quale racchiude i valori23.Ponendo alprimoposto la
personaedilbisognodisvilupparnelapersonalitsiacomesingolochein
senoalle formazionisocialiquestadisposizionedarebbecoperturaanche
allautonomia contrattuale; la conclusione di contratti pu essere
considerata,infatti,comeunmodoattraversoilquale ilsoggettorealizza
lasuapersonalitepuestrinsecarsisiadandovitaastrutturecontrattuali
aventi finieconomicicheponendo inesserecontratticon finalit idealie
nonlucrative,comeicontrattiassociativi.
Nellart.3,co.2,statavista lapremessastessadeldirittocostituzionale
privato il cui svolgimento si trova nelle disposizioni del secondo e del
terzo Titolo della Parte prima. E stato detto, infatti, che la
regolamentazionecostituzionaledeirapportieconomici(chesonorapporti
fra privati: tra lavoratore ed imprenditore; tra proprietario e non
proprietario)acquista significato sevieneposta in relazionealprincipio
fondamentale espresso dallart. 3 che individua e concretizza il
perseguimentodiobiettividiliberazioneediemancipazione24.Sipensi,ad
esempio, che, basandosi sullart. 3 (e sullart. 44) la corte ha dichiarato
costituzionalmente legittima una norma di legge che disponeva la
riduzione autoritativa del 30% del canone di affitto per eliminare o
22 V. ad es. il pregevole studio di P. Perlingieri, Il diritto civile, cit., ed inparticolareilcapitoloundicesimo.23F.Galgano,Ildirittoprivatofracodiceecostituzione,Bologna,1980,p.58,108ss.24F.Galgano,op.cit.,p.58
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attenuareildannochesarebbederivatoagliaffittuariinquantositrattava
di ricondurre ad equit rapporti contrattuali sperequati a danno della
partepidebole25.
La rilevanza dellart. 41 secondo cui liniziativa economica privata
liberaenonpusvolgersiincontrastoconlutilitsocialeoinmododa
recaredannoallasicurezza,allalibert,alladignithasollevatoqualche
problema inquanto si riferiscealliniziativaprivataenonallautonomia
contrattuale;perquestosiparlatodiunasuarilevanzaindirettaessendo,
liniziativaprivata,unostrumentodelliniziativaeconomica26.
Lart.41cost.sulliniziativaeconomicastato,poi,messoinrelazionecon
lart. 1322 c.c., che espressamente considera lautonomia contrattuale. In
talmodo ledue regole si combinerebbero tradi loro:una sul contenuto
contrattuale e laltra sulla creazione di nuove figure. Questa tesi, per
quantopossaapparire ineccepibile, si esponea critiche.Sipudubitare
sullidentificazionedelconcettodiiniziativaeconomicaprivataconquello
di autonomia contrattuale, perch essi hanno un diverso ambito di
incidenza. Liniziativa economica privata estrinsecazione dellattivit
dellohomoeconomicus,dellimprenditore,mentre,lautonomiacontrattuale
prerogativadi chiunque, anchedi chinon imprenditore.Perquesto
motivo lancoraggio allart. 41 potrebbe finire per privilegiare solo una
categoriadisoggetti,glioperatorieconomici;essopotrebbe,infatti,essere
25IlcasoriferitodaF.Gazzoni,op.cit.,p.789.26F.Gazzoni,op.cit.,p.787.
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utilizzato per ravvisare il fondamento costituzionale diretto
dellautonomia contrattuale degli operatori economici che si estrinseca
nella stipula dei contratti dimpresa (tutti quelli in cui il profilo
fisionomico caratterizzato dal fatto che sono posti in essere da
imprenditori) mentre non sarebbe idoneo a coprire il fondamento
costituzionaledellinteraestrinsecazionediautonomiacontrattuale.
Tuttavia non si possono escludere delle ricadute in termini di limiti
allautonomianegozialeprodottedallart.41,co.2;cinonsoloperquel
che si riferisce allutilit socialema ancheperquanto concerne la tutela
della sicurezza,della libert edelladignitdellapersonaumana, e,per
quellocheinteressapidavicinoquestostudio,delconsumatore.
Asuavolta,lart.42,co.2faruotareilriconoscimentoelagaranziadella
proprietprivatanellambitodelconcettodellafunzionesociale.Iconcetti
diutilit socialeedifunzione sociale sonoelasticie risentonodella
concezione politica del tempo in cui furono formulati; difficile
individuarneconprecisioneilcontenutoprecettivo.
Si consideri che, nellambito della tutela del consumatore, lart. 1 del
codicedel consumo fa riferimentoproprio al rispettodella costituzione,
dandoattodellarilevanzadirettadellesuedisposizioniedeisuoiprincipi
fondamentali in tema di tutela dei diritti della persona, oltre che alle
regolesoprannazionalidallequalistatapatrocinata27.
27V.commentoart.1delCodicedelconsumoacuradiV.Cuffaro,Milano,2008,p.7.
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Dellacostituzionesonostaticonsideraterilevantianchequellenormepi
specifiche che esprimono valori corrispondenti agli interessi in
discussione.Gli atti di autonomia negoziale che,per es., incidono sulla
salute, gli atti di consenso o assenso a trattamenti sanitari (consenso
informato negozio giuridico unilaterale, che si correla al diritto alla
salute)nontroverebberosolotutelanellart.2onellart.41quantonellart.
32,lacuiprecettivitormaiacquisita,enellart.13sullalibertpersonale
del soggetto. Di qui il fondamento del danno biologico, che la
conseguenza,appunto,dellaprecettivitdellart.32correlatoallart.2043
c.c. sul danno ingiusto. La rilevanza cost. della risarcibilit del danno
esistenziale che ruota intorno allart. 2 cost. deriva dalla compressione
delleattivitrealizzatricidellapersona.
Sesivuoleporreinessereunattoformativodiunaassociazionesindacale
o politico si deve fare riferimento, oltre che allart. 2, agli artt. 39 e 49
secondocuilalibertassociativasimanifestaneldarluogoasindacatiein
partitipolitici,rispondentiaconnotazionidemocratiche.
Secondolart.39,co.2condizioneperlaregistrazionecheglistatutidei
sindacati sanciscanounordinamento internoabasedemocratica.Lart.
49prescrivechetuttiicittadinihannodirittodiassociarsiliberamentein
partitiper concorrere conmetododemocratico adeterminare lapolitica
nazionale. La struttura dellorganizzazione partitica deve essere
improntataacriteridemocratici;questoprincipioillimiteallautonomia
associativa destinata alla creazione di partiti e sindacati. Principio
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estensibile ben oltre lambito dei partiti e sindacati. Qualunque
formazionesocialeancheacaratterelucrativo,ancheinmateriadisociet
deve essere improntata allademocrazia interna;qualunque componente
dellassociazionedevepartecipareallattiviteconcorrereallaformazione
dellavolontdellente.
Illimitedicuiagliartt.39e49,testualmentefissatoperpartitiesindacati,
deveessereritenutovalidoperqualunqueformazionesociale.
Anche in sededidirittodi famiglia, vi sono limitiderivantidalla carta
cost., che pure in senso positivo tutela e salvaguardia in via diretta
lautonomia negoziale.Nel campo del diritto di famiglia si consideri il
principiodellaeguaglianzagiuridicaemoraledeiconiugi.Doporiforma
del 75sta riconosciutaaiconiugi lapossibilitdimodificare il regime
legaledei lororapportipatrimoniali.Se ilregime legalecostituitodalla
comunionelegale,essopu,entrocertilimiti,esseremodificatoperessere
meglioadattarloalleesigenzediqueldeterminatonucleofamiliare.Lart.
210c.c.valorizzalautonomianegozialenelcampodeldirittodifamiglia
finoadincideresulregimelegalepatrimonialedeiconiugi.Dalprincipio
delluguaglianzagiuridicaemoraledeiconiugiderivache iconiuginon
possano, invocando lart. 210 c.c., dar luogo ad una comunione
convenzionaledettauniversale,incuicadonoincomunioneancheibeni
personaliche,inbaseallart.179c.c.,nonpossonocadereincomunione.In
questomodo sarebbevulnerato ilprincipiodelluguaglianzagiuridica e
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moraledeiconiugiperchunodeiconiugipotrebbeapprofittarne e far
cadereincomunioneancheibenipersonalidellaltroconiuge.
Un altro limite, derivante sempre dalla carta e dal principio dellunit
della famiglia,riguardaunaccordosullaconduzionedellavita familiare
cheattentassealprincipiodellaunitdella famiglia;essonullo,perch
contrario al principio informatore del nostro diritto costituzionale della
famiglia.Cossarebbeperlaccordoconcuisistabiliscecheogniconiuge
conduceuna vita autonoma e che si vedono solouna volta ogni tanto.
Questo tipodiaccordomina lavitadella famigliaednulloperchnon
osservanteillimitecostituzionale.
Per concludere su questa tesi che estende lambito di operativit della
cartacostituzionaleatuttelemanifestazionidiautonomianegoziale,non
sidovrebbepiparlareal singolaredi fondamento cost.dellautonomia
contrattuale,madifondamenticostituzionalidellautonomianegoziale.
2.Ildirittoregionale
E controverso se anche il diritto regionale possa svolgere un ruolo
sullautonomiacontrattualeaseguitodellariformadeltitoloVdellaCost.
e dellart. 117. La riforma del titoloV dellaCostituzione attuata con la
leggecostituzionalen.3del18ottobre2001haridisegnatoladistribuzione
dellapotestlegislativatraStatoeRegioni.Inspecie,lart.117Cost.(nella
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24
suaattualeformulazione)haattribuitoalloStatocompetenzaesclusivain
materia, tra laltro,di ordinamento civile,maha conferitoalleRegioni
competenza legislativa, in via concorrente o esclusiva, inmoltematerie
aventidiretta attinenzaprivatistica (commercio con lestero,professioni,
ordinamentosportivo,tuteladellasalute,governodelterritorio,trasporti,
previdenza, beni culturali, casse di risparmio ecc.).Esiste, dunque, uno
spaziolegislativoregionaleinmateriaprivatistica.Lacortecostituzionale
hastatuitocheallegislatoreregionalenonpreclusoinmodoassolutodi
dettarenormedidirittoprivatoper cui anche ladisciplinadei rapporti
privatistici pu subire un qualche adattamento, ove questo risulti in
strettaconnessionecon lamateriadicompetenzaregionaleerispondaal
criteriodiragionevolezza(cortecost.,sentenzan.352del2002).
Siconsideri,poi,cheleRegionisonosemprepiinteressateinviadiretta
dalprocessodi integrazioneeuropea (sivedaades. l.4 febbraio2005n.
11).
Ancheinsistemidiversidalnostrosiconosciutolosviluppodiundiritto
privatoregionaleolocaleconsentediinquadrareinunaprospettivapi
ampiaancheitemieiproblemisortiinambitonazionale.
3.Ildirittocomunitario
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25
A questi riferimenti si aggiunge, poi, il diritto comunitario che ha
introdottolemaggiorinovitsulladisciplinadellautonomiacontrattuale,
da quando questa materia ha assunto un posto centrale nelle sue
competenze, per i suoi collegamenti con le finalit e con gli obiettivi
propridellaComunit.
Il rinnovato pluralismo delle fonti che incidono sul diritto dei contratti
rappresenta un fenomeno ormai acquisito e costituisce leffetto pi
evidentediun radicaleprocessodi trasformazione chemette in crisi la
tradizionalecostruzionecodicisticadeirapportieconomici.
Il compito del giudicante nazionale, gi aduso a districarsi tra
codificazione prerepubblicana, leggi speciali e principi costituzionali, si
arricchiscedicontenutoediresponsabilitconlirruzionedelladisciplina
comunitaria dei rapporti economici, che si traduce in una nuove
regolamentazione dei relativi contratti. Daltra parte, il futuro stesso
dellUnioneeuropeadipenderdalmodo incuiverrrecepitadaldiritto
viventelondariformatriceeduniformatricedellafontesovranazionale.Il
crescente interesse della legislazione comunitaria per i rapporti
interprivati si spiega proprio in termini di mutamento degli obiettivi
strategici avvenuta con lAtto Unico e con il trattato di Maastricht, in
quanto la necessit di creare unmercato unico interno coincidente con
lintero territoriodellUnione, in luogodiunmercato comunenelquale
fossero semplicemente facilitati gli scambi tra Paesi membri, ha
comportato la graduale ma inevitabile rivisitazione delle singole
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26
normative nazionali per renderle uniformi nel cammino verso
leliminazione delle distorsioni al meccanismo concorrenziale causate
dalledifferentiregolepositivedimercatoesistenti.
Inverounmercato internopu instaurarsi soltantoovevenga creatoun
complesso di regole uniformi che rappresenti un nucleo omogeneo del
diritto delle transazioni, in grado di assicurare una soddisfacente
allocazionedellerisorsemediante interventiriequilibratoricheeliminino
situazioni didebolezza negoziale e che assicurinoun effettivo esercizio
dellalibertdicontrattazioneinambitosovranazionale.
In questa ottica si spiega quella che a prima vista pu apparire una
inspiegabile anomalia del diritto di fonte comunitaria, consistente nel
privilegioaccordatoadalcuneareedellatradizionalemateriaprivatistica,
fatte oggetto di un intervento serrato (come quella dei contratti) a
discapitodialtre(comeildirittodifamigliaelesuccessioni)versolequali
siregistraun interessesolodaqualche tempo (siricordiperchealcuni
aspetti legati al diritto di famiglia sono stati da sempre presenti
allinteresse comunitario come quello del ricongiungimento del nucleo
familiare)einunacertaprospettiva(sialludeallatrattazionedalpuntodi
vista del diritto internazionale privato in coincidenza con le nuove
competenzeprevistedaltit.IVdeltrattato).
Siaggiunga,inoltre,che,allinternodeicontrattigliinterventicomunitari
sisonopressochconcentratisuicontratticoniconsumatori,considerati,a
giusta ragione, la parte debole del contratto meritevole di particolare
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27
attenzione.Questohadeterminato fortecritichee tentatividicolmare le
disuguaglianzechesideterminanoasvantaggiodiquanti,purtrovandosi
in una situazione di oggettivo svantaggio, non sono stati direttamente
tutelati.
Questi rilievi non sono del tutto ingiustificati, anche se la figura del
consumatorehaunruolocentralenellacostruzionedelmercatoalpunto
cheattraverso la sua tutela, ildirittocomunitario riuscitoaperseguire
lobiettivofondamentaledellatuteladellaconcorrenza.Nonacaso,infatti,
esigenze di giustizia hanno imposto interventi di riequilibrio anche di
altre situazioni, non direttamente riguardanti i consumatori, nelle quali
ugualmente si evidenziava una situazione sperequata. E, cos, si sono
avuti altri interventi comunitari che tentato di porre rimedio proprio a
questesituazioni(suciv.infracap.II).
4.Segue.Glieffettiprodottidaldirittocomunitario
Nellampio settore dei rapporti civilistici, la produzione normativa
comunitaria allorigine di un duplice effetto28: da una parte essa ha
promossolariformadiinterifilonidelladisciplinacontrattualecolmando
delle vere e proprie lacune lasciate dal legislatore nazionale o
28G.Chin,op.cit.,p.750.
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28
stravolgendo principi ed istituti appartenenti ad una determinata
tradizionegiuridica,dallaltra,ha introdottounasortadidoppiavelocit
nellevoluzionedeldirittoprivatopoich lo sviluppodelladisciplinadi
alcunisettori,qualiquellodeisoggetti,deibeni,delleobbligazioniedei
contratti, della tutela dei diritti non direttamente proporzionale al
processo di evoluzione sociale di altri settori quali quello del diritto di
famigliaosuccessorio.
Ma anche allinterno dello specifico settore dei rapporti contrattuali,
lattenzionedellegislatorecomunitariosiposatainviapreferenzialesu
alcune tecniche di contrattazione e su particolari tipi contrattuali,
seguendo le linee guida di unevoluzione normativa confacente
allobiettivodellacreazionediunmercatocomune.
La preferenza stata accordata ai contratti che, rappresentando il
momento di incontro tra domanda ed offerta di beni o servizi,
costituiscono ilvolanodiunamoderna economiadimercato: trattasidi
tutte quelle transazioni, spesso pi significative dal punto di vista
professionale, che sono mosse da bisogni spesso insopprimibili ed
indifferibilidelsoggettoechesonolegateallasuastessasopravvivenzaed
aquelladeimembridelsuonucleofamiliare.
Talitransazioni,dacuiscaturisconoicosiddettirapportidiconsumo,sono
stateoggettodinumerosi interventidel legislatorediBruxelleschesono
di efficaciadirettanegliordinamenti internio che sono stati recepitida
questi.Daqui laformazionediunveroeproprio jussingulareconnotato
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29
sia dal punto di vista soggettivo, per ci che concerne le parti del
rapporto,siadaquellooggettivo,relativamenteaibenioservizioggettodi
cessione.
Perquantoconcernegliatticomunitariadottabili,ilricorsoairegolamenti
oalledirettiveperlaregolamentazionediquestematerieinfunzionedei
risultati che si vogliono conseguire e tiene conto delle competenze
comunitarie29.
Per quanto riguarda, infine, il problema del rango dei regolamenti
nellordinamentointerno30equellodelrapportotraildirittocomunitarioe
le leggi interne configgenti, esso stato risolto, come noto, con la
sentenzedellaCortecost.dell8giugno1984n.170,Granital,chehachiuso
unaannosaquestionecheperventianniavevavistosuposizionidiverse
lanostraCortecost.elaCortedigiustiziadiLussemburgoautorizzandoi
giudici interni adisapplicare le norme nazionali in contrasto coldiritto
comunitario31.
29 Su ci, per tutti, v. F. Caruso, Considerazioni generali su unificazione euniformizzazione delle legislazioni statali in diritto comunitario, (a cura di Picone)Dirittointernazionaleprivatoedirittocomunitario,Padova,2004,p.3ss.30 v. F. Caruso, Unificazione del diritto, diritto uniforme e ravvicinamento dellelegislazioninellaCEE,inNov.modigesto,App.VII,Torino,1987,p.972ss.31 Analogotrattamentostatoriconosciuto,poi,conlasent.Cortecost.n.389/89,ancheallesentenze interpretativedellacortediLussemburgo.Sulladattamentodellordinamento al diritto comunitario e al travagliato percorso seguito dallanostracortecostituzionale,v.B.Conforti,Diritto internazionale,Napoli,2006,p.299ss.
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30
A sua volta, la riforma del titolo V cost., con la nuova formulazione
dellart. 117, ha ribadito il primato del diritto comunitario
nellordinamentoitaliano.
Nellinterpretazionedatadallacortecostituzionalealproblemadelrango
deldirittocomunitariorestasalvalaprevalenzadeiprincipicostituzionali
incasodicontrasto.Se,dunque,perlalegislazioneinternailrispettodel
diritto comunitario si configura come un limite, a loro volta, i valori
costituzionali interni irrinunciabili rappresentano il controlimite che il
dirittocomunitariononpusuperare.
Da notare che nel trattato costituzione (trattato che avrebbe voluto
adottare una costituzione per lEuropa) queste due opposte esigenze
avevano trovato una composizione negli artt. 5 e 6 della parte I. Nel
trattatodiLisbonadeldicembre2007(versioneconsolidata),cheincorso
di ratificadapartedegliStatimembri, invece,abbiamo lart.4,n.2 che
stabilisceche lUnionerispetta luguaglianzadegliStatimembrie le loro
identit nazionali, mentre il primato del diritto dellUnione negli
ordinamentiinterni(nellemateriedicompetenzadellUnione)oggettodi
una Dichiarazione, la n. 17, allegata allatto finale della conferenza
intergovernativa che ha adottato il trattato. In essa ricordato che, per
prassidellaCortedi giustizia, ildirittodellUnione32prevale suldiritto
32Danotareche,con lentrata invigoredel trattatodiLisbona,nonesisterannopiitrepilastrichecisonooggiedicuilaComunitilprimo;conlaComunit
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31
internodegliStati. Perquantoconcerne, invece, ledirettivevaricordato
che, in certi casi e aprecise condizioni, sipone anche ilproblemadella
loroefficaciadiretta33.
spariranche il secondopilastro (Pesc) e il terzo (GAI) e rester solo lUnioneEuropea.33G.Strozzi,DirittodellUnioneeuropea,Torino,2005,p.198ss;G.Tesauro,Dirittocomunitario, Padova, 2008, p. 145 ss. Sullefficacia delle direttive dettagliatenellord.it.v.sent.cortecost.,168/91.
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32
Capitolosecondo
Lerealizzazioni,isettoriarmonizzati,irisultaticonseguiti
1.Isettoridiinterventodeldirittocomunitario.2.Perchiconsumatori?3.Nonsoli i consumatori. I contratti di impresa. 4. Segue. La tutela del contraentedebole.Ricadutenellordinamentoitaliano.5.Segue.Ilrapportodifranchising.6. Conseguenze sulla teoria interna del contratto. 7. Apertura del dirittocomunitarioadistanzedicaratteresociale.8.Laneutralitdelcontrattorispettoallostatusdeicontraenti. 9.Le fasiattraverso lequalisisviluppa la tuteladelconsumatore.10.Segue.Icontratticonclusiadistanza.11.Segue.Lecommerce.12.Segue.Icontrattinegoziatifuorideilocalicommerciali.13.Lasecondafase.13a.Laformacontrattuale.13b.Icontrattiperiqualiricorronoleregolesullaforma scritta. 14. Le clausole vessatorie. 15. Segue. Il caso della penalemanifestamenteeccessiva.16.Laterzafase.Lesecuzione,ildirittodiregresso.17. Segue. Il diritto di recesso. 18. Linterpretazione del contratto. 19.Lintervento del giudice a tutela dellequit del contratto. 20. Sanzioni,conseguenze, garanzie. 21. La deroga alla nullit codicistica. 22. La nullitrelativa.23.Segue.Altricasidinullitrelativaprevistidaldirittocomunitario.24.Sullampliamentodelleareedi incidenzadelloschemacontrattuale. 25.Nuovefigurecontrattuali:laquestionedelpegnorotativo.26.Valutazioniconclusive.
1.Isettoridiinterventodeldirittocomunitario
Come gi detto, gli interventi comunitari in materia civile hanno
riguardatoprevalentementeaspettirelativiaidirittideiconsumatorieai
contratti (includendo tra questi anche quelli relativi al commercio
elettronico; ai rapporti bancari, dellintermediazione finanziaria, delle
assicurazioni, delle societ commerciali, delle associazioni, delle libere
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33
professioni;ai rapportidi lavoro eaquelli societari).Pervero, ildiritto
comunitariosioccupatoanchedialtriaspettideldirittocivilecome la
disciplinadeidatipersonali34,delletelecomunicazioni35,dellambiente,dei
beni culturali36, della famiglia37, del diritto internazionale privato38; ma
lattenzione principale (nel campo del diritto civile) stata rivolta ai
contratti39 che rappresentando ilmomentodi incontro tradomanda ed
offertadibenioservizi,costituisconoilvolanodiunamodernaeconomia
dimercato40chelaComunitsipropostadirealizzare.
Pur intervenendo principalmente in questo settore non pu dirsi, per,
che la Comunit abbia perseguito una politica di riforma generale del
34 Direttiva 95/46 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo altrattamentodeidatipersonalinonchallaliberacircolazioneditalidati.35F.Donati,Telecomunicazioni e televisione, inTrattatodidirittoprivato, (direttodaM.Bessone),vol.XXVI, IldirittoprivatodellUnioneeuropea (a curadiA.Tizzano),Torino,2006,I,p.571ss.36 M. Marletta, La restituzione dei beni culturali, Padova, 1997, p. 12; Id. I beniculturali,inTrattatodidirittoprivato,(direttodaM.Bessone),I,cit.,p.305ss;M.Cornu,LEuropedesbiensculturelsetlemarch,inClunet,2002,p.677ss.37Daultimov.AAVV.,DirittodifamigliaeUnioneEuropea,acuradiS.CarboneeI.Queirolo,Torino,2008.38E.Pagano,art.cit.,p.127ss.39Estataprospettatacomeunaanomaliadeldirittodifontecomunitariailfattochelapreferenzasiastatadaessoindirizzataversoquestaareadeldirittoprivatoadetrimentodialtre,comeildirittodifamigliaolesuccessioni.Sulpuntov.G.Pugliese,Aspettideldirittocomuneeuropeo,inStudiinmemoriadiG.Gorla,II,Milano, 1994, p. 1078 ss. Invero, sulla opportunit e la necessit di avviare ilprocessodiunificazionedeldirittocivilepartendodaicontratti,v.C.Castonovo,Iprincipideldiritto europeodeicontratti e lideadicodice, inBanca,borsa, titolidicredito,1995,I,p.30.40G.Chin,op.cit.,p.753.
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34
diritto materiale delle pattuizioni contrattuali. I suoi interventi, infatti,
sono stati settoriali e selettivi; e se, a volte, hanno introdotto regole di
carattere generale, come nel caso delle clausole abusive contenute nei
contratti dei consumatori (dir. 93/13) e alle garanzie nelle vendite (dir.
99/43), altre volte hanno disciplinato singoli tipi contrattuali, come la
disciplina della multipropriet (dir. 94/47 time share), dei contratti di
viaggio tutto compreso (dir.94/314)odellavenditadibenidi consumo
(dir.99/44)oppurehanno regolatomodalitdiconclusionedelcontratto
(ad es. vendite fuori dei locali commerciali, dir. 85/577), o tecniche di
contatto con il cliente e i mezzi di pagamento, come nel caso della
direttiva sullecommerce (dir. 2000/31) equella sui ritardideipagamenti
(dir. 2000/35). In questo modo spesso sono sorti problemi di
coordinamento delle nuove discipline con quelle esistenti negli
ordinamentiinterni,enonabrogate,colrischiodieffettidistorsivianchea
causa della mancata definizione dei termini adoperati41. Ci ha
comportato che nei diversi ordinamenti si avesse lapplicazione di una
disciplinadiversaallostessofenomeno,colrischiodifarveniremenogli
obiettividiuniformazioneperseguitidaltrattato42.
41 G. Alpa, Larmonizzazione del diritto contrattuale e il progetto di codice civileeuropeo,inGiur.civ.comm.,2003,II,p.174.42G.Chin,op.cit.,p.755ricordaildiversosignificatodellanozionedidannoneivariordinamentia frontediunatteggiamentodelle istituzioni che talvoltahannoadottatounadefinizioneconriferimentoalsingolo interventonormativo(ad es. direttiva n. 374 del 1985 sulla responsabilit per danno da prodotti
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Consideratoche laComunit,ginellasuaconcezioneoriginaria,poteva
attivarsi nel campo del diritto civile nellamisura in cui ci fosse risultato
necessarioper il raggiungimento ed il funzionamentodelmercato comune e si
fosseroconfigurateripercussionisulcommerciotragliStati(artt.100,101
e 103 del trattato originario), si affermato che le sue capacit di
intervento erano, sin dallinizio, enormi; in tal modo si inteso
evidenziare,conilsennodipoi,addiritturailritardoelesitazioneconcui
la Comunit sarebbe intervenuta. Come stato, invece, chiarito43, al
momentodellacreazionedellaComunit, lacapacitdipenetrazionedel
diritto comunitario nel dominio del diritto privato non era affatto
manifesta; per di pi, non era stata neppure intuita, e non certo per
incapacitdelladottrinaodelleistituzionicomunitarie.Perlungotempo,
lazione comunitaria stata finalizzata essenzialmente a rimuovere le
restrizioni alla libera circolazione dei fattori produttivi. Essa non ha
avvertito,quindi, lesigenzadidettare ladisciplinamaterialedeidiversi
settoridi sua competenzadovendoprovvederead eliminaregliostacoli
allo svolgimento transfrontaliero delle relative attivit, per quanto
necessario alla realizzazione del mercato comune. Di qui il carattere
difettosi)menteinaltreipotesihannolasciatoallinterpretelalibertdiriempirelanozionedeipidisparatisignificati(v.direttivan.314del1990suiviaggielevacanzetuttocompreso)(v.ancheinfracap.IV).43VediA.Tizzano,PresentazioneallaprimaedizionedelvolumeIldirittoprivatodellUnioneEuropea,vol.XXVI,TrattatodidirittoprivatodirettodaM.Bessone,(acura di A. Tizzano), Torino, 2006, I, p. VIII, che ribatte ai rilievi di Franzen,PrivatrechtsangleichungdurchdieeuropischenGemeinschaft,Berlin,1999,p.78s.
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36
strumentale pi che materiale delle competenze comunitarie che ha
connotato il primo periodo di attivit. Questo spiega anche come gli
interventinelcampodeldirittoprivatononabbianoassuntoilcaratteredi
unaazionesistematica (lunicaeccezione riguarda ledirettive inmateria
societaria). Solo con il progredire del disegno comunitario e con
lampliamentodegliobiettivi edelleareedi competenze, laComunit
stata spintaadoccuparsidi settoriediprofiliche si collocanobenoltre
queldominiodelleconomia assunto inizialmente ad esclusivoorizzonte
del processo di integrazione e la sua azione si dispiegata verso altre
prospettive e ha consentito ladozione di pi organiche iniziative
normative.Come statomesso bene in evidenza, lapreferenza stata,
poi,accordataaicontrattiche,rappresentandoilmomentodiincontrotra
domanda e offerta di beni o servizi, costituiscono il volano di una
modernaeconomiadimercato44;alcentrodellattenzionedelleistituzioni
comunitariesitrova,infatti,losviluppoelatuteladellaconcorrenza45.
2.Perchiconsumatori?
Nellambitodeicontrattiemergeunapreferenzadeldirittocomunitarioa
trattare i rapporti tra operatori economici professionali e consumatori
44G.Chin,op.cit.,p.75345G.Chin,op.cit.,p.762.
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37
finali(quellodeirapportic.d.businesstoconsumer)46,senzaprestaretroppa
attenzione, almeno inunprimo tempo, ai rapporti verticali tra imprese
(rapportibusinesstobusiness).
Questa sceltapu apparirepoco comprensibile47.Al contrario, comegi
accennato,essa inperfetta lineacongliobiettivideltrattato,poich la
realizzazione del grande mercato unico deve muovere dalla
regolarizzazionedeisingolisegmentidimercato,connotatisiadalpunto
divistasoggettivochedeibenieservizicoinvolti,incuisianopresentipi
evidenti distorsioni e disfunzioni dello strumento concorrenziale48. In
questocontestoiconsumatorisvolgonounruolofondamentalechestato
definito di arbitri delmercato49.Un consumatore debole crea, infatti,
unadistorsioneedimpedisce,suomalgrado,lacostituzionediunmercato
46Sulladefinizionediconsumatorelabibliografiaamplissima.MilimitoacitareG. Cian, Il nuovo capo XIVbis del codice civile sulla disciplina dei contratti con iconsumatori, inStudium iuris,1996,p.411; G.AlpaG.Chin,voceConsumatore(protezionedel),inDig.disc.priv.sezciv,XV,Appendice,Torino,1997,p.545;G.Chin,Ilconsumatore, inTrattatodirittoprivatoeuropeo(acuradiN.Lipari),I,Padova,1997,p.173ss.;Id.,Ildirittocomunitariodeicontratti,cit.,p.761;L.Gatt,Ambitosoggettivodiapplicazionedelladisciplina.Ilconsumatoreedilprofessionista,inCommentarioalcapoXIVbisdelcodicecivile:deicontrattidelconsumatoreacuradiBiancaeBusnelli,Padova,1999.47 Al riguardo v., ad es., L. Bigliazzi Geri,Art. 1469bis. Clausole vessatorie nelcontratto tra professionista e consumatore, in Commentario al capo XIV bis delcodicecivile:deicontrattidelconsumatore.Art.1469bis1469sexies,acuradiBiancaeBusnelli,Padova,1999,p.84ss.48G.AlpaG.Chin,voceConsumatore(protezionedel),cit.,p.545.49CosilComitatoeconomicoesocialenelpareresulConsumatoreedilmercatointernodel24novembre1992inGUCEC19/22del25gennaio1993.
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veramente concorrenziale. Infatti, tra gli obiettivi di regolazione del
mercato e finalit di tutela del contraente debole non vi contrasto n
incompatibilit50. Ilperseguimentodi istanzeperequative edigiustizia
contrattualeunanecessitvitaleperlostessomercato,ponendosicomeil
migliore antidoto allinstaurarsi di meccanismi distorsivi di alterazione
del suo corretto e regolare funzionamento51. Dalla posizione del
consumatore e dal suo grado di tutela dipende anche quella
complementare dellimpresa che acquisir vantaggi in termini
concorrenzialisullealtreimprese52.
Questoconcettochiaramenteespresso,adesempio,nelconsiderandon.
20delladir.97/7sulcommercioadistanzaoveaffermatocheilmancato
rispettodelledisposizionidellapresentedirettivapurecarepregiudizio
aiconsumatorimaancheaiconcorrentio,ancoranelconsiderandon.8
delladir.2005/29relativaallepratichecommercialislealitraleimpreseei
consumatori dove, dopo aver detto che La presente direttiva tutela
direttamentegli interessieconomicideiconsumatoridallepratichesleali
tra imprese e consumatori, precisa che Essa, quindi, tutela
50G.Oppo,Categoriecontrattualiestatutidelrapportoobbligatorio, inIldirittodelleobbligazioni e dei contratti verso una riforma? Atti del convegno per ilcinquantenario della Rivista di diritto civile, Treviso 2325 marzo 2006, inRiv.dir.civ.2006,p.49.51V.Scalisi,Ildirittoeuropeodeirimedi:invaliditeinefficacia,inRiv.dir.civ.,2007,I,p.848.52AA.VV.Consumatori,dirittiemercato,Milano,1998;L.FerrariBravo,Lezionididirittocomunitario,II,Napoli,2002,p.125ss.
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indirettamenteleattivitlegittimedaquelledeirispettiviconcorrentiche
non rispettano le regole previste dalla presente direttiva e, pertanto,
garantiscenelsettoredaessacoordinatounaconcorrenzaleale.
Tutto questo non ha impedito che, come appena si vedr (infra par.
successivo), linteresse comunitario si estendesse oltre il contesto dei
consumatori in senso stretto, intesi come coloro che contraggono per
acquisireservizialdifuoridellesplicazionedellaspecificaattivit
professionale53,epotesseprendereinconsiderazioneanchequeirapporti
tra imprese nei quali ugualmente si evidenzia uno squilibrio tra i
contraenti54.
Estato fattonotareche in talmodo ildirittocomunitariohademolito il
mito del liberalismo dimercato fine a se stesso, considerato come un
sistema di trasmissione di informazioni neutrale rispetto ai fini, di un
mercatointesocomesistemapertentaredisepararelarealizzazionedelle
aspettative individuali dai valori della convivenza politica55 ed ha
perduto il carattere neutrale non condizionato dalle opzioni che
dominano il diritto statale. Esso ha, inoltre, demolito, o contribuito a
demolire anche il diritto contrattuale anteriore, legato alla tradizione
53L.Gatt,op.cit.,p.100.54Afavorediquestainterpretazione,L.BigliazziGeri,op.cit.,p.81.55R.Cubeddu,Atlante del liberalismo,Roma, 1997,p. 36 e 40 s. riportatodaA.Somma,Diritto comunitariov.diritto comune europeo, inDirittoprivato europeo.Fontiedeffetti.Materialidelseminariodell89novembre2002,Milano,2004,p.48.
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romanistica, ove la disciplina del contratto era indipendente dalla
regolazionedelmercato.E nelmercato che si andava configurando era
essenziale impedire agli imprenditori di abusare delle strutturali
asimmetrie informativedi cuigodononei confrontidei fruitori finalidi
beniediservizi56
3.Non solo i consumatori: i contratti di impresa: i ritardi dei pagamenti.Labuso di dipendenza economica: il caso della sub fornitura e quello delfranchising
Comeappenaaccennato, la tuteladeldiritto comunitarionel campodei
contrattinon limitataaicontratticoiconsumatorimahaguardatooltre
questo ambito mirando a parificare il consumatore utente e la piccola
media impresanel senso che la tutela assicurata in lineadiprincipio al
primo dovrebbe essere estesa anche a quei contratti tra gli operatori
economici di diversa consistenza economica per i quali ugualmente si
evidenzia lasimmetriadelpotere contrattuale avendounodeidueuna
forzacontrattualedecisamenteridottarispettoallaltro.
Questa tendenza trova anche riscontro in dottrina dove si registra una
certa convergenzanel ritenere che la asimmetriadelpotere contrattuale
56P.Sirena,Lacategoriadeicontrattidimpresaeilprincipiodellabuonafede,inRiv.dir.civ.,2006,I,p.418.
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merita di essere corretta anche quando si manifesta nei contratti tra
operatorieconomiciadiversaconsistenzaeconomica57.
Lelaborazionenormativamaturatainordineaicontrattideiconsumatori
tende, cos, ad estendersi anche ai contratti tra operatori economici, in
particolare tra una grande impresa ed un piccolomedio imprenditore,
laddove si evidenzia una posizione sperequata con un intervento
riequilibratore.
Ildirittocomunitariosimosso inquestaprospettivaedhaconsiderato,
tra i suoi obiettivi, la necessit di combattere lasimmetria del potere
contrattuale, che si verifica quando i soggetti del contratto hanno una
diversa forza contrattuale, al finedi garantire lequitdei rapporti edi
assicurare che il regolamento dinteressi non risulti eccessivamente
sbilanciato.
Laperturaversoquesteformeditutelahatrovatoriscontropositivonella
dir.2000/35suiritardineipagamenti(dicuiald.lgs.231/02)chepone in
essereunaseriedisoluzionidestinateadestenderelestessegaranzieche
spettanoalconsumatoreutenteanchealloperatoreeconomicomenoforte.
Essa miraa ridurre lasimmetriadeldebitore,cheparadossalmente in
57T.Longu,Ildivietodellabusodidipendenzaeconomicaneirapportitraleimprese,inRiv. dir. civ., 2000, II, p. 345; R. Calvo, Il concetto di consumatore, largomentonaturalisticoeilsonnodellaragione,inContattoeimpresa/Europa,2003,p.715ss.edancheC.Amato,Perundiritto europeodei contratti con i consumatori,Milano,2003, p. 23 ss. evidenziano lingiustizia che diversamente emergerebbe da untrattamento diseguale di situazioni tutto sommato corrispondenti; L. BigliazziGeri,o.u.c.,p.84ss.
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unaposizione fortedi frontealcreditore,che loperatorepidebole in
quanto costretto a subire il ritardo. Nel considerando n. 7 della citata
direttiva si legge che I periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di
pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle
impresee, inparticolare,aquelledipiccoleemediedimensioni. Inoltre
tali problemi costituiscono una tra le principali cause di insolvenza e
determinanolaperditadinumerosipostidilavoro.
Nellastessaprospettivavaconsideratalanormativaintrodottaconladir.
2007/64 relativaai servizidipagamentonelmercato interno58; lesigenzadi
tuteladeiconsumatoricontropraticheslealie ingannevoli(considerando
n.22), infatti,fascheessasiapplichi indistintamenteatutti ifruitoridi
questi servizi e, quindi, anche agli operatori professionali, oltre che ai
consumatoriinsensostretto59.
4.Segue.Latuteladelcontraentedebole:ricadutenellordinamentoitaliano
58InGUUE2007L31959Pervero,unapartedelladottrina(G.Chin,Ildirittocomunitario,cit.,p.766ss.che riporta L. Delli Priscoli, Consumatore, imprenditore debole e principio diuguaglianza, inContrattoe impresa/Europa,2003,p.749)rimanedellideache ildirittodei consumatoridebba restare circoscritto alla sferadei consumatori insenso stretto e che lobiettivo del riequilibrio dei rapporti nelle situazionisbilanciate riguardanti imprenditori professionisti possa essere perseguito aparte, come in realt avvenuto, con altre tecniche ed altremodalit (es. conpoteridiinterventogiudiziale).
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Edanotarechelordinamentoitalianononsilimitatoarecepire,come
era suo obbligo fare, le direttive comunitarie ma, autonomamente, sia
pure ispirandosi al diritto comunitario, ha stabilito ulteriori interventi
normativi finalizzati ad attenuare la asimmetriadelpotere contrattuale
quandounadelleparti lagrossa impresae laltraunapiccolaomedia
impresaoartigianale.
Cilohafattoconriguardoallasubforniturachericorrequandolapiccola
impresa,ovveroilsubfornitore,produce,sudirettivedelcommittente,un
determinatobenecheservepoialprodottoconfezionatodaquestultimo
e,inoltre,conriguardoalrapportodifranchising.
Dellaprimasituazionesioccupatalalegge192/98,dellasecondalalegge
129/04. In entrambi i casi non si trattato, come accennato, di dare
attuazioneadirettivecomunitariemaillegislatoreitalianohaagitodisua
iniziativa.
Invero,dapartedelle istituzionicomunitarie lesigenzadiprestaretutela
al contraente debole nel rapporto tra imprese era stata, in un primo
momento, considerata sia con riferimento alla figura del contratto di
subfornitura che sotto il profilo dei ritardi dei pagamenti (v.
Comunicazione della Commissione del 30 agosto 1989 sullo sviluppo
dellasubfornituranellaComunit).Successivamente,per,sidecisodi
separareleduequestionie,mentreallasecondastatadataunasoluzione
positiva con la dir. 2000/35, per la prima si avuta unicamente la
predisposizionediguidepratichesugliaspettiesuiregimigiuridicidella
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subfornitura industrialecon la formulazionedelleLineedirettriciper la
partnership di subfornitura industriale, che costituiscono una sorta di
codice deontologico, da parte dellUNICE (Union of Industrial and
EmployersConfederations ofEurope) che lorganizzazione europeadelle
impreseindustrialidipigrandidimensioni60.
Ora, lart.9della legge192/98sullasub fornitura (integratoemodificato
dallart.11della l.57/2001)ha introdotto ildivietodiabuso,dapartedi
unaopiimprese,dellostatodidipendenzaeconomicanelqualesitrova
una impresa cliente o fornitrice ed ha stabilito la nullit del patto
attraversoilqualesirealizzalabusodidipendenzaeconomica.
Questa disposizione ha introdotto nellordinamento italiano una figura
nuova61che,secondo ladottrina,vaaldi ldelrapportodisubfornitura
perapplicarsiadognitipodirelazionetraleimprese62.
60CosR.Caso,Luciedombredella leggesullabusodidipendenzaeconomicaesullasubfornitura industriale, in Atti del convegno La tutela del contraente debole neirapporti dimpresa, Trento 25 gennaio 2007 consultabile in www.Jus.unitn.it/users/caso/pubblicazioni/subfornitura/art/Caso_Abuso_dip_eco_Subfornitura.pdf61La legge 192/98, al 1 co. stabilisce che vietato labuso da parte di una o piimprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei lororiguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica lasituazione in cuiunimpresa sia ingradodideterminarenei rapporti commerciali conunaltraimpresauneccessivosquilibriodidirittiediobblighi.Ladipendenzaeconomicavalutatatenendocontoanchedellarealepossibilitperlapartecheabbiasubitolabusodireperiresulmercatoalternativesoddisfacenti;Al2co.continua:Labusopuancheconsisterenelrifiutodivendereonelrifiutodicomprare,nella imposizione di condizioni contrattuali gravose o discriminatorie,nellainterruzionearbitrariadellerelazionicommercialiinatto.
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Si ritiene, infatti, che il divieto di abuso di dipendenza economica sia
espressionedellanuovatendenzanormativavoltaasanzionare,sudiun
piano generale, oltre le ipotesi classiche del consumatore,
comportamentiscorrettineiconfrontidelcontraentepidebole63.
Lefattispeciechedannoluogoatalefiguradiabusosonovarie.
Illegislatoresanzionaereprimenonladipendenzaeconomica,cheuna
situazione insita nel mercato ed determinata inevitabilmente dalla
diversa consistenzaeconomicadelleaziende chevioperano,ma labuso
chesenepufare,comeildirittocomunitario,dapartesua,nonvietala
posizionedominantema labusodi taleposizione64. Infatti, il legislatore
vuole reprimere lapprofittamento di questa situazione di dipendenza
economica. Da notare come lespressione adoperata nella legge 192/98,
doveconsiderauneccessivosquilibriodidirittiedobblighi,corrisponde
praticamente a quella adoperata dallart. 33 del codice del consumo in
tema di clausole vessatorie dove sono considerate tali le clausole che
determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei
dirittiedegliobblighiderivantidalcontrattoasottolinearecomelatutela
62C.BertiB.Grazzini,Ladisciplinadellasubfornituranelleattivitproduttive,Milano,2003,p.18263CosancheF.Gazzoni,op.cit.,p.1206dove,dopoaverricordatoche la legge192/98 disciplina la subfornitura precisa che Lart. 9 prevede lipotesi didipendenza economica che riguarda per i rapporti tra imprese in generaleinquadrandosinelpiampiodiscorsosullalibertdiconcorrenza...64 G. Tesauro, op. cit., p. 691 ss.; E. Cannizzaro e E. Bozza, Le politiche diconcorrenza, inDirittodellunioneEuropea,Partespeciale (acuradiG.Strozzi),Torino,2006,p.311ss.
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riguardi non solo il consumatore in senso stretto ma anche, a certe
condizioni,ilprofessionista,partedeboledelrapportocontrattuale.
Altropuntoimportanteattienealco.3dellart.9ecioallasanzionedella
nullit.Madichenullitsitratta?relativaoassoluta?
Laddove il legislatorenonhadiversamentestabilitosiritienechericorra
una ipotesi di nullit relativa che pu essere fatta valere solo dal sub
fornitore.
Questa previsione emblematica del discorso di cui sopra. Infatti, la
protezionecheillegislatoreinternoocomunitarioriservaalconsumatore
utenteper laposizionedi svantaggio rispettoallimprenditore, tendead
essereestesaancheallapiccolaemedia impresacheugualmentesitrova
in una posizione svantaggiata rispetto a quella della grande impresa.
Lapplicazionegeneralizzatadiquestaleggeatuttiirapporticontinuativi
tra imprese consente di sanzionare anche quei contegni non
espressamentevietatimacherisultanocontrariaregoledibuonafede.
5.Segue.Ilrapportodifranchising
Unaltrocasoincuiillegislatoreitalianosiispiratoallenuovetendenze
riguarda la legge 129/2004 che introduce norme per la disciplina
dellaffiliazione commerciale (ovvero sul franchising). Con essa si
propostodi rimediareallabusodelpotere contrattualedel franchisor sul
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franchisee e allasimmetria delle due posizioni. Anche questa legge si
muove, infatti, nella logica della tutela del soggetto debole, la cui vita
dipende dalla persistenza del rapporto con laffiliante, e prevede delle
causedi invaliditche si riferiscono,per,alla sola faseprecontrattuale,
nella quale si fa obbligo allaffiliante di tenere un comportamento di
buonafedeneiconfrontidellaspiranteaffiliato65.Perilresto,ancheperil
rapportodifranchisingricorreildivietodiabusodidipendenzaeconomica
alquale,comesiaccennato,siriconosceilcompitodigarantirelabuona
fede e la correttezza nellesecuzione di qualsiasi contratto tra imprese
potendo comprendere anche contegni non espressamente stigmatizzati
dalregolamentocontrattualeodaprecisenorme66
6.Conseguenzesullateoriainternadelcontratto
Concentrando lindagine al campo delle transazioni commerciali
considereremogli aspettipi significatividella legislazione comunitaria
per le conseguenze prodotte sulla teoria generale del contratto
nellordinamentoitaliano.Atalescopo,oltreaicontenutidellenormative
65 F. Galgano,Diritto civile e commerciale, II, 1, Padova, 2004, p. 446 ss. C. M.Bianca,Dirittocivile,vol.3,Ilcontratto,Milano,2000,p.510.66G.Adamo,Contrattodifranchising,abusodidipendenzaeconomica,abusodeldirittoetuteladelcontraentedebole,www.diritto.it/materiali/commerciale/adamo1.pdf
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introdottevaricordatoancheilpesochelestessehannonellambitodella
disciplina ordinaria dei contratti dal momento che si connotano per il
caratterecogente rispettoallautonomianegozialeche tendenzialmente
molto ampia al punto che pu spingersi fino a consentire alle parti di
sceglierelaleggeregolatricedelcontratto67.
Le norme poste dal legislatore comunitario in questa materia hanno,
infatti, un carattere imperativo, sono inderogabili e comportano una
notevole riduzione dello spazio lasciato allautonomia privata68. Esse
riconoscono,poi,algiudice lapossibilitdiripristinare lequilibrio inun
rapporto contrattuale sbilanciato inuna seriedi ipotesidecisamentepi
numerosadiquelleconosciutenellordinamentoitalianotradizionale.
Lesistenzadinormeinderogabili,cogenti,imperative,diordinepubblico,
di applicazione necessaria, ecc. si riscontra, invero, in tutti i sistemi
legislativi, anche in quelli pi aperti. Nel caso del diritto comunitario,
67 Cos dispone la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge regolatriceobbligazionicontrattualiedribaditodallart.3delreg.593/2008.68 Esse escludono anche che le parti possano sottrarsi al loro impero conlespediente di scegliere la legge regolatrice del rapporto. S. Patti, Diversitarmonizzazione,unificazioneecodificazione:letappediundifficilepercorso,inDirittoPrivatoEuropeo,Fontiedeffetti.Materialidelseminariodell89novembre2002,raccoltidaG.AlpaeR.Danovi,Milano,2004,p.63;S.Grundmann,Lastrutturadel diritto europeo dei contratti, cit. p. 379 che collega questa caratteristica alfallimento del mercato. Per quanto concerne lincidenza di queste norme sulproblemadellasceltadella leggeregolatricedelcontrattoesullaconvezionediRomadel1980,citatanellanotaprecedente,v.M.M.Salvadori,Laprotezionedelcontraente debole (consumatori e lavoratori) nella Convenzione di Roma, in LaConvenzionediRomasuldirittoapplicabileaicontrattiinternazionali,acuradiSacerdotieFrigo,Milano,1994,p.121ss.
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per,gli interventihannounaportatamoltopi incisiva.Bastipensare,
per esempio, che nel sistema codicistico italiano la possibilit per il
giudicedisindacareleclausolesucuisifosseperfezionatoilconsensoera
ammessa solo eccezionalmente e per ragioni legate alla liceit del
contratto o a squilibri tra le prestazioni dovuti a vizi del consenso o a
fattori esterni non prevedibili, come nel caso dellinadempimento per
impossibilit sopravvenuta (artt. 1218 cc), delleccessiva onerosit (art.
1467 cc) edella rescissione (artt. 1447 e 1448 cc).Lepossibilitpreviste,
invece, dal diritto comunitario sono pi numerose e conferiscono al
giudicemaggioripossibilitdiintervento;inquestomodocontribuiscono
acaratterizzareilsistemacomunitarioinsensofortementesolidaristico69.
Perquelcheriguardalericadutenelsistemaitalianociinteressaverificare
se leffetto del diritto comunitario sul contratto e sullautonomia
contrattuale si sia risolta in un semplice arricchimento della normativa
interna o, se si vuole, in un suo aggiornamento oppure se abbia
comportato conseguenze pi profonde da imporre una revisione della
teoriageneraledelcontrattoelaborataallinternodelcodicecivile.
69Da notare che leccezione o il limite dellordine pubblico, che normalmentericorreintemadiliberalizzazioniediarmonizzazionedeipitradizionalisettoricomunitariqualiquellodella libera circolazionedellemerci edei servizi,oltrecheintemadifunzionamentodelprincipiodelmutuoriconoscimento,sirisolve,invece, inunvantaggiopergliordinamenti internie inun limiteallazionedeldirittocomunitario.
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7.Laperturadeldirittocomunitarioversoistanzesociali
Va ricordato che da tempo il diritto comunitario non si occupa pi
soltantodiprofilimeramenteeconomiciechehaampliatoilsuoambitodi
operativitmostrandounamaggioreattenzioneallapersonaeaquestioni
di carattere sociale70.Questo cambiamentodi rotta lo sinota inmaniera
evidentenellemodificheapportateal trattatooriginariocon il trattatodi
Maastricht del 1992 e con quello di Amsterdam del 1997. Sotto questo
profilononvatrascuratalacartadiNizzadeldicembre2000che,bench
non sia ancora uno strumento giuridicamente vincolante, esprime il
nucleoessenzialedivaloriediprincipi,peraltrogi largamentepresenti
nellordinamentocomunitarioecometaliaffermatiegarantitidallaCorte
di giustizia, intorno ai quali va a consolidarsi e a caratterizzarsi la
costruzione europea. Questa Carta stata ripresa e solennemente
(ri)proclamataaStrasburgoil12dicembre2007eiltrattatodiLisbonadel
13dicembre 2007 la richiama espressamente71. Ilnuovo art. 6,n. 1TUE
prevede, infatti, che LUnione riconosce i diritti, le libert e i principi
sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea del 7
70L.FerrariBravo,op.cit.,p.93ss.71E.Pagano,DallaCartadiNizzaallaCartadiStrasburgodeidirittifondamentali,inDir.pub.comparatoeuropeo,I,2008,p.94ss.
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dicembre2000,adottatail12dicembre2007aStrasburgo,chehalostesso
valoregiuridicodeitrattati.
Nel campo dei contratti le ricadute di tutto questo si registrano, in
particolaresulprincipiodellaneutralitdelcontrattorispettoallostatusdei
contraentiesullapresuntasimmetriaouguaglianzaformaledeicontraentiche
ha portato a prevedere particolari garanzie (nelle varie fasi che
accompagnano la formazionedel contratto) con lintroduzionedinuove
ipotesidiinvalidit,astabiliremodifichedellenormesullaforma,sulrecesso,
sulprincipiodellintangibilitdelcontenutocontrattualedapartedelgiudice,
sullinterpretazionedelcontratto,sulprincipiodibuonafede.
Visonostate,poi,anchedellericaduteperquantoriguardalampliamento
delleareedioperativitdelloschemacontrattuale.
8.Laneutralitdelcontrattorispettoallostatusdeicontraenti
Ilprincipiodellaneutralitdelcontrattorispettoallostatusdeicontraenti
risulta oggi ampiamente superato grazie al diritto comunitario che,
fondamentalmente nei contratti coi consumatori, ha dato rilevanza allo
statuseconomicoegiuridicodeicontraenti.
Unavolta il consumatore era consideratounmero soggettodimercato;
oggi, invece, unapersonadepositariadivalori fondamentali. Ildiritto
comunitario si prefissato, cos, il compito di riequilibrare le sorti del
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contratto che si presentano eccessivamente sperequate quando da una
partecunprofessionistaedallaltrounconsumatoreutentechehanno
una forza economica diversa che si materializza in uno squilibrio del
regolamentodiinteressi.
9.Lefasiattraversolequalisisviluppalatutelacomunitariadelconsumatore:la
fasepreliminare
Occupandosi di contratti tra professionisti e consumatori il diritto
comunitariohaprevistoun impattoper fasi.Nella fasepreliminare,nella
quale il soggetto non ha ancora deciso se stipulare il contratto, sono
previsti precisi obblighi di informazione a carico del professionista
affinch ildestinatariodellapropostadispongadi tutti gli elementiper
esprimereun consensomeditato e convinto. Ildiritto comunitario esige
che le informazioni rese al soggetto non siano subdole, incomplete o
inesatte72.Inquestomodoildirittocomunitariosiinseriscenellatendenza
72Sugliobblighidi informazionev.pertuttiA.Jannarelli,Ladisciplinadellattoedellattivit:icontrattitraimpreseetraimpreseeconsumatori,inN.Lipari,(acuradi)Diritto privato europeo, I, Padova, 1997, p. 489 ss.; G. Grisi, Gli obblighi diinformazione,inIlcontrattoeletutele,cit.,p.144ss,ilqualeevidenziatralaltro(p. 149), come questi obblighi non rilevino solo nella fase precontrattuale maanchenelmomentodella conclusionedel contratto (quandonondeve colmareasimmetrie ma si pone al servizio della trasparenza in ordine a clausole econdizionidelcontrattomedesimo)edanchedopolasuaconclusione(confermascrittaeulteriori informazionidicuiallart.4deld.legs.vo185/1999eallart.8
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inattogidatempocheevidenzalanecessitdidareunospaziosempre
piampioaldoveredifornireinformazioni73.
Unriferimentoaquestoobbligo lotroviamopresenteginellart.3della
dir.87/102relativaalcreditoalconsumoinbasealqualechisiproponedi
concedere un credito o di farsi intermediario per la conclusione di un
contrattodicreditotenutoadindicareiltassoannuoeffettivoglobaledel
credito. Il successivo art. 4 richiedeva, poi, una ulteriore serie di
indicazioni74.
d.lgs.vo111/1995)essendo,inquestultimocaso,funzionaleallarealizzazionedelpianoesecutivodelcontrattooppureallagestionedelrapportoinfasecritica.V.ancoraP.Gallo,Asimmetrie informative e doveri di informazione, inRiv.dir. civ.,2007, I, p. 656 ss.;V. Scalisi, art. cit., p. 851 per il quale linformazione ormaidilaga ed un bene grazie allEuropa. Egli aggiunge che linformazionecostituisceilveroprincipioassialedelnuovoordinesociale.73 Sullevoluzione che ha portato a configurare dei doveri di informazionenellambitodelletrattative,v.P.Gallo,o.u.c.,p.644ss.74 Essi concernono la consegna al consumatore di un esemplare del contrattoscritto che contenga gli elementi essenzialidel contratto con: lindicazionedeltasso annuo effettivo globale, espresso in percentuale; lindicazione dellecondizioni secondo cui il tasso annuo effettivo globale pu esseremodificato.Lart. 4 prevede, inoltre, che qualora non sia possibile indicare il tasso annuoeffettivoglobaleespresso inpercentuale,sianofornitealconsumatoreadeguateinformazionineldocumento scritto.Questeprevisioni sono state confermate eulteriormente precisate dalla dir. 2008/48 che ha abrogato la dir. 87/102. Alriguardov,G.DeCristofaro,Lanuovadisciplinacomunitariadelcreditoalconsumo:la direttiva 2008/48/CE e larmonizzazione completa delle disposizioni nazionaliconcernentitaluniaspettideicontrattidicreditoaiconsumatori,inRiv.dir.civ.2008,II,p.255ss.
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Inseguito,questoobbligodiinformazioniassumercontornisemprepi
precisiecontenutisemprepidettagliati.
Cosnelladir.90/314suipacchettituristicituttocompreso, ilcuiart.4si
dilungasuunalungaseriediinformazionicheilproponenteilviaggio
tenutoafornire,tralaltro,sullenormativerelativeaipassaporti,aivistie
alle visite sanitarie necessarie per effettuare il viaggio ed il soggiorno;
sulle modalit del viaggio, sui nominativi e sui numeri telefonici di
strutturechesulpostopossonoesserecontattateincasodibisogno;sugli
orarideivarispostamenti;sullemodalitvariesunormativeapplicabilia
minori;suiprezzideivariservizi;sullenotiziesultassodicambio,ecc.il
tuttoinundocumentoscrittorilasciatoalconsumatore.
La dir. 92/96 (d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174) relativa ai contratti di
assicurazione del ramo vita impone allassicuratore di predisporre e
trasmettere al consumatore una nota informativa, allegata alla polizza,
contenenteunaseriediinformazioniaggiornaterelativeallacompagniadi
assicurazione(denominazionesociale,formagiuridica,sedeprincipaleed
eventualisedisecondarie)edalrapportoassicurativo(definizionediogni
garanziaoopzioni,modidiversamentodeipremi,facoltdiscioglimento,
esercizio del diritto di rinuncia e riscatto, modalit di calcolo ed
assegnazionedegliutili,regimefiscale).Lostessofaladir.94/47(d.lgs.n.
427/1998, artt. 6981del codicedel consumo) che si riferisce ai contratti
relativi allacquisto di diritti di godimento a tempo parziale di beni
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immobili.Ilvenditoretenutoafornireinformazionisullimmobileesulle
condizioni di acquisto del diritto di godimento a chiunque ne faccia
richiestamediantelaconsegnadiundocumentochedeveindicarealmeno
quali siano le caratteristiche del bene offerto in vendita, le generalit
dellofferente,ilprezzodiacquisto,iprincipiregolantiloscioglimentodel
contratto.
10.Segue.Icontratticonclusiadistanza
Lobbligodapartedelfornitoredimettereadisposizionedelconsumatore
un ampio ventaglio di informazioni precontrattuali contemplato, poi,
dalla dir. quadro 97/7 relativa ai contratti a distanza, ripresa dalla dir.
2002/65perquantoconcerne iservizi finanziari (GUUEL271) (v.codice
del consumo sez. IV bis). La dir. 97/7 si riferisce a tutte le forme di
contrattazione che si realizzano attraversomezzi di comunicazione che
prescindono dalla presenza fisica e simultanea del fornitore e del
consumatore; essa si riferisce, in pratica, alle tecniche moderne di
contrattazione a distanza75 relativamente alle quali sussiste un concreto
pericolo di asimmetrie informative e di insufficiente comprensione del
75 F. Regoli, La direttiva n. 97/7/CE riguardane la protezione del consumatore neicontratti a distanza, inContratto e impresa/Europa, 1997, p. 76; F.Toriello, Icontratti di vendita stipulati dai consumatori, in Il diritto privato dellUnioneEuropea,I,cit.,p.820ss.
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significato delloperazione negoziale in capo al contraente non
professionale.
Perovviareacisonoprevistiobblighidi informazioneminuziosamente
elencati che riguardano lidentit del fornitore, il suo indirizzo, le
caratteristiche essenziali del bene o del servizio offerto, il suo prezzo
(incluse le spesedi spedizione e le tasse), lemodalitdipagamento,di
consegnaodiesecuzionedelcontratto,lesist