Tesi Dottorato_incidenza Del Dirirtto Comunitario Sulla Disciplina Interna Del Contratto

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    UNIVERSITADEGLISTUDIDINAPOLIFedericoII

    ISTITUTOITALIANODISCIENZEUMANE

    DottoratodiricercainDirittoedEconomia

    XXCiclo

    Tesididottorato

    LincidenzadeldirittocomunitariosulladisciplinainternadelcontrattoTutor DottorandoCh.moProf.LuigiSico GiovanniPagano

    AnnoAccademico2007/08

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    INDICEPremessa pag.4Introduzione pag.9

    Cap.1Lefontidelcontratto pag.161.Lacartacostituzionale2.Ilcodicecivile3.Ildirittoregionale4.Ildirittocomunitario

    Cap.2Gliinterventicomunitarisulladisciplinacontrattuale pag.321.Isettoridiinterventodeldirittocomunitario2.Perchiconsumatori?3.Nonsoloiconsumatori.Icontrattidiimpresa4. Segue. La tutela del contraente debole. Ricadute nellordinamentoitaliano5.Segue.Ilrapportodifranchising6.Conseguenzesullateoriainternadelcontratto7.Aperturadeldirittocomunitarioadistanzedicaratteresociale8.Laneutralitdelcontratto9.Lefasiattraversolequalisisviluppalatuteladelconsumatore10.Segue.Icontratticonclusiadistanza11.Segue.Lecommerce12.Segue.Icontrattinegoziatifuorideilocalicommerciali13.Lasecondafase13a.Laformacontrattuale13b.Icontrattiperiqualiricorronoleregolesullaformascritta14.Leclausolevessatorie

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    15.Segue.Ilcasodellapenalemanifestamenteeccessiva16.Laterzafase.Lesecuzione,ildirittodiregresso17.Segue.Ildirittodirecesso18.Linterpretazionedelcontratto19.Linterventodelgiudiceatuteladellequitdelcontratto20.Sanzioni,conseguenze,garanzie21.Laderogaallanullitcodicistica22.Lanullitrelativa23.Segue.Altricasidinullitrelativaprevistidaldirittocomunitario24.Sullampliamentodelleareediincidenzadelloschemacontrattuale25.Nuovefigurecontrattuali:laquestionedelpegnorotativo26.Valutazioniconclusive.Cap.3Imezzidituteladelconsumatoreeildirittocomunitario pag.1211.Gliinterventideldirittocomunitario.Lelimitatecompetenze2.Segue.Lepossibilitoffertedaltit.IVdeltrattatoCE3.Lemisureinibitorie4.Irimedialternativiallagiurisdizione5.Ilcasodelleastreintes6.Lepenalitprevistedalladirettiva98/27Cap.4Leproposteafavorediuncodicecivileeuropeo pag.1431.Lacodificazionedeldirittocivileeuropeo.Leopinionifavorevoli2.Segue.Lealtreposizioni3.Laposizionedelleistituzionicomunitarie4.Ilruolodeglistudiosi5.Segue.ValutazionifinaliBibliografia pag.164

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    Premessa

    La presente ricerca dedicata allo studio dellincidenza del diritto

    comunitariosulladisciplinacivilisticadelcontratto.

    Inquadrandosi nellambito del pi ampio contesto del diritto privato

    europeo,dicuivaaconsiderareunaspettospecifico,essasigiustificanon

    soloperilrilevantenumerodinormecomunitariechesioccupanoormai

    diquestequestionieperillorovaloreformalequantopericontenutieper

    le possibili conseguenze sulla teoria generale del contratto nel diritto

    interno. Seguendo il percorso delineato da Chin1, questo lavoro si

    proponediconsiderareseeinqualemisuralenovitintrodottedaldiritto

    comunitario hanno inciso, modificandole, sulle linee guida interne dei

    rapporti intersoggettivi e se sia proponibile come indispensabile una

    rifondazionedelprevigentedirittonazionaledeirapporticontrattuali.

    La normativa di derivazione comunitaria ha raggiunto ambiti e settori

    che,aprimavista,sembravanodovesserosfuggireallasuapresa:sipensi,

    adesempio,allapplicazionedelladisciplinavoltaatutelareiconsumatori

    nei rapporti con i professionisti anche a soggetti che non rivestono in

    sensoproprio laqualificadiconsumatoremasonougualmente inuna

    posizionepercosdiredebolerispettoallalorocontroparte2.

    1 G. Chin, Il diritto comunitario dei contratti, in Il diritto privato dellUnioneEuropea,acuradiA.Tizzano,Torino,I,2006,p.7542Suciv.G.Alpa,Dirittodeiconsumatori,RomaBari,2002.

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    Lespressione riferita al diritto europeo, utilizzata in questo lavoro,

    corrispondeaquellapropostadaAlpa3ilqualelacollegaallazionesvolta

    dallaComunitnellambitodeirapportidinaturacontrattuale.

    Con essa si fa riferimento, dunque, alla disciplina prodotta dallazione

    delleistituzionicomunitarieovveroalcomplessodiregolediderivazione

    comunitaria, composte dai regolamenti comunitari, dalle direttive

    comunitarie recepite e da quelle non attuate ma sufficientemente

    dettagliate eprecise talida istituirediritti equindipreteseazionabili in

    capo ai singoli,daiprincipideldiritto comunitario richiamatida regole

    deldiritto interno e, infine,daimodelligiurisprudenzialiaccreditatidai

    giudicicomunitari4.

    In alternativa a questo inquadramento, lespressione diritto privato

    europeopotrebbeessereriferita,invece,alcomplessodelletradizioni,ai

    valori, ai principi che sono propri, o si ritengono propri, della cultura

    giuridicaeuropeaechehannodatoluogoallecodificazionieallacaselaw,

    allecostituzionie,quindi,aiprincipicostituzionalisuiqualiriposaanche

    la stessa Unione europea. Queste regole presentano modelli tra loro

    3 G. Alpa, Problemi e prospettive del diritto privato europeo, in Diritto privatoeuropeo.Fontiedeffetti.Materialidelseminariodell89novembre2002raccoltidaG.AlpaeR.Danovi,Milano,2004,p.9ss.4Considerandoilproblemadaunotticainternacisichiedesequesteregolepurfacendoparteorganicadellordinamentointernoconservinounalorospecificitrispetto alle regole approvatedagli organidiproduzionedinormepropridelPaese membro, se possano essere considerate un corpus a s, e, quindi, serichiedanounainterpretazionechetengacontodellaloroorigineepossavalersidelcoordinamentoconlealtrenormeaventilamedesimaorigine

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    differenziati,siadalpuntodivistadellacoesione(modelliunitari,modelli

    misti),siadalpuntodivistadellaloroformazionestorica,siadalpuntodi

    vista dellapparato linguistico, concettuale e operazionale, che tuttavia

    stannoconvergendotraloroperimpulsiinternieperimpulsiesterni,sche

    allosservatore appaiono pi rilevanti gli aspetti di sovrapposizione, di

    contatto, di similitudine, che non quelli che ancora li distaccano e li

    distanziano.Dettoquesto,vaancheavvertito che idue riferimentinon

    sono tra loroassolutamentedistantieprividicollegamento:non solo le

    soluzioni realizzate sulpiano comunitario traggono, inultimaanalisi, la

    loro ragione dessere dalla comunanza di valori presenti nelle singole

    esperienzenazionali,quandancheperch in attouna forte spinta alla

    redazionedicodicedidirittoprivatoeuropeochesibasasiasuldirittodi

    formazionecomunitariachesulle tradizionicomunidegliStatimembrie

    alla cui realizzazionenon sono estranee le stesse istituzioni comunitarie

    (suciv.infracap.IV).

    E stato, infatti, evidenziato5 il carattere circolare, osmotico dei valori

    giuridici, nelleduedirezioni: non solodaldiritto comunitario aldiritto

    internoma anche viceversa.La granpartedelle regole oggi incluse nei

    trattati comunitari e create dalle fonti di produzione del diritto

    comunitarioriflettono,infatti,terminologie,concetti,istituti,appartenenti

    alle culture e quindi agli ordinamenti di singoli Paesi membri. E

    5G.Alpa,art.cit.,p.12.

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    altrettanto possibile rintracciare in ciascuna esperienza frammenti,

    principi,concettipropridialtre cultureedestraneiaquellaconsiderata,

    maormaiadessaconnaturatipereffettodellintroduzionedeiregolamenti

    odellattuazioneneldirittointernodellealtrefonticomunitarie6.

    Va ricordato che leuropeizzazione dei risultati sin qui raggiunta si

    inquadranelpigeneraleprocessodi armonizzazione ediunificazione

    deldirittocherispondeadunaesigenzachevaoltreiconfinidellEuropa

    comunitaria e che investe il fenomeno della globalizzazione della vita

    economica e sociale. Molte delle ragioni che sono alla base

    dellunificazione del diritto dei contratti in Europa sono, senza alcun

    dubbio, valide anche per ilmondo intero7. Per restare ai contratti, di

    tuttaevidenzache lintensificarsidegliscambi,checaratterizza lanostra

    epoca,richiederegolecerteecondivise.

    Vaprecisato,inoltre,cheirisultatiraggiuntinellEuropacomunitarianon

    hannoportatoadunaveraepropriaunificazionedeldirittomaterialedei

    contrattimaadunaunificazionearmonizzazioneparziale,nonancoradel

    tutto ben coordinata. Le legislazioni nazionali, infatti, restano ancora

    6 Per quanto riguarda lesperienza francese e quella tedesca, ovvero i riflessiprodottidalleregolecomunitarieneirispettivisistemagiuridici,v.P.Delebeque,IlcontrattodiderivazioneeuropeanelsistemafranceseeW.Rolland,TheInfluenceofEuropenLawPerspectivesontheReformofGermanContactLaw, inIlcontrattoe letutele. Prospettive di diritto europeo, a cura di S. Mazzamuto , Torino, 2002,rispettivamentep.83ss.ep.90ss.7 O. Lando, The Principles of European Contract Law and the lex mercatoria, inPrivate Law in the International Area, From National Confict Rules towardsHarmonizationandUnification.LiberAmicorumK.Siehr,TheHague,2000,p.392.

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    diversificatetraloro8,tantche,sullostessopianocomunitario,sidibatte

    sullopportunit di dare vita ad un vero e proprio codice europeo dei

    contratti9.

    Da ultimo vanno ancora ricordati i risultati raggiunti sul piano

    dellarmonizzazionedellenormesullasceltadeldirittoapplicabilechesi

    collocano, per, su di un piano diverso rispetto a quello oggetto della

    ricerca10,consideratechegli interventididiritto internazionaleprivatosi

    fermano a dettare regole condivise sulla scelta della legge regolatrice

    delleobbligazioni.

    8R.Zimmermann,CivilCode andCivil Law, inColumbia Jour.EuropeanLaw,1994,p.95.9 V. Relazione di P. Pollice, Unificazione e armonizzazione del diritto privato deicontratti, tenutaalConvegno italo tedescodiNapolidel78novembre2007, incorsodipubblicazione.Suquestoaspettov.infracap.IV.10J.D.GonzlezCampos,Dirittoprivatouniformeedirittointernazionaleprivato,inP. Picone (a cura di)Diritto internazionale privato e diritto comunitario, Padova,2004,p.33ss..

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    Introduzione

    Leprimerealizzazionideldirittocomunitarionelcampodelletransazioni

    commerciali risalgono alle direttive sulla responsabilit per i prodotti

    difettosi(1985),sullavenditaportaaporta(1985),sulcreditoalconsumo

    (1987) alle quali si sono aggiunte qualche anno pi tardi, dopo lAtto

    Unico del 1987, quelle sui viaggi tutto compreso (1993), sulle clausole

    abusivenei contratti con i consumatori (1994), sullavenditaal consumo

    (1999)11.Atuttoggi,ilnumerodegliinterventisiaggirasullaquarantina;

    11Unaelencazionedegliattiriguardantiicontratticomprende:direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicit ingannevole, modificata dalla direttiva97/55/CEsullapubblicitcomparativaedalladirettiva2005/29relativaallepratichecommercialislealitraimpreseeconsumatorinelmercatointerno;direttiva 85/374/CEE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,regolamentarieamministrativedegliStatimembri inmateriadi responsabilitper danno da prodotti difettosi modificata dalla direttiva 1999/34/CE;successivamente il tema stato ripreso in considerazionedella relazionedellaCommissione (COM (2000)893) sullapplicazionedelladirettiva85/374 relativaallaresponsabilitperdannodaprodottidifettosi;direttiva85/577/CEEperlatuteladeiconsumatoriincasodicontrattinegoziatifuorideilocalicommerciali;direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito alconsumo,modificatadalledirettive90/88e98/7,edabrogatadalladir.2008/48;direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento della legislazione degli Statimembriconcernentilasicurezzadeigiocattoli;direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tuttocompreso;direttiva92/59/CEErelativaallasicurezzageneraledeiprodotti;

  • 10

    questi,ancheseriguardanoprevalentementeicontratticoniconsumatori,

    ovvero si riferiscono ad una sfera ben precisa di rapporti di tipo

    orizzontale che intercorrono con un non professionista che, per

    definizione, rappresenta la parte debole, non si esauriscono in questo

    ambito soltanto. Si considerino, infatti, i contratti di assicurazione e di

    intermediazione assicurativa, i contratti bancari e di intermediazione

    direttiva93/13/CEEconcernente leclausoleabusiveneicontrattistipulaticon iconsumatori;direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valorimobiliari;direttiva 94/47/CE concernente la tutela dellacquirente per taluni aspetti deicontrattirelativiallacquisizionediundirittodigodimentoa tempoparzialedibeniimmobili;direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia dicontrattiadistanza,modificatadallasopraccitatadirettiva2005/29;direttiva 98/6 /CE inmateria di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti aiconsumatori;direttiva 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni diconsumodirettiva99/93/CErelativaadunquadrocomunitarioperlefirmeelettroniche;direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridicidei servizidella societdellinformazione,inparticolaredelcommercioelettronico;direttiva2001/95/CErelativaallasicurezzageneraledeiprodotti;direttiva2002/65/CEsullacommercializzazioneadistanzadeiservizifinanziarideiconsumatori,modificatadallasopraccitatadir.2005/29/CE.Si consideri, inoltre, che ancora in corso di elaborazione la direttiva sullaresponsabilit del prestatore di servizi e sulla responsabilit e relativaassicurazioneperildannoambientale.Tuttoquestosenzaconsiderareledirettiveinmateriadiassicurazione(direttiva92/49chemodificaladirettiva73/239perlassicurazionevitaeladirettiva92/96chemodificaladirettiva79/267perlassicurazionediversadaquellavita),quellesuldirittobancario(2000/12e2000/28),quelleinmateriasocietariaodirapportidilavorochefuoriesconodalpresentestudio.

  • 11

    finanziaria o i contrattididistribuzione12.Tutti questi tipidi intervento

    sono, per, unificabili nel senso chemirano a realizzare e a tutelare la

    liberaconcorrenzaallinternodelmercato.Quelli,poi,chesiriferisconoai

    rapportidiconsumoea talunirapporti tra le impreseneiqualirileva la

    posizionesquilibratadiunadelleparti,quelladebole,presentanoanche

    lelementocomunerappresentatodallesigenzadiripristinareunminimo

    diequilibriotraisoggetti13.

    Avendo riguardoaquesti rapporti e risalendoaiprincipichenehanno

    ispirato il regime sipu cercaredi valutare la loro incidenza sulpiano

    interno e, in particolare, se essa debba rimanere circoscritta al settore

    direttamente considerato (come diritto speciale) oppure se possa aver

    influito sulla teoria generale del contratto. Questo implica che la

    normativa considerata abbia una sua autonomia e specificit gi

    allinternodellostessodirittocomunitario.Unabrevedisaminasuglialtri

    interventi inmateriacontrattuale:ades.contratti informatici,contrattidi

    12ComericordaP.Pollice,Unificazioneearmonizzazione,cit.,p.4,traleripartizioniproposte per inquadrare lintervento comunitario nellambito del dirittocontrattuale, quella pi comune individua larea del diritto dei consumatori,quelladeisistemidipagamento,quelladegliagenticommerciali,delcommercioelettronico e quella dei servizi bancari e finanziari, ma altre ne sono stateproposteesifondanosulladistinzionetradirittodellaconcorrenza,ildirittodeiconsumatori, il mercato del lavoro, i mercati pubblici e la competenzagiudiziaria.13A rapporti di questo tipo possono essere ricondotti anche quegli interventirealizzaticonriguardoarapportitraleimprese,comenelcasodelladirettivasuiritardidipagamentio sulla subfornitura,neiqualiugualmente si evidenzia lanecessitdioperareafavoredellapartedebole.

  • 12

    assicurazione e di intermediazione assicurativa, contratti bancari e di

    intermediazione finanziaria e contratti di distribuzione porta a ritenere

    chenonesistonoaffinitconirapportidiconsumo.

    Accanto aqueste e alle altre realizzazioni fino adoggi conseguite, sulle

    qualiciintratterremonelcorsodellindagine,vannoricordateleproposte

    volteallacreazionediunverocodiceeuropeodidirittocivile(o,almeno

    deicontratti)chehannovistoprotagonistileistituzionicomunitarie14ma

    anche rappresentantidelmondoaccademico,della cultura, finoallepi

    recentiiniziativetracuileConclusionidelConsiglioeuropeodiTampere

    del 1999 che, al puntoVII, intitolatoMaggiore convergenza nel settore del

    dirittocivile,invitavano:

    ilConsiglio e laCommissione a predisporre una nuova legislazione

    procedurale nelle cause transnazionali, in particolare sugli elementi

    funzionali ad una cooperazione agevole e ad un migliore accesso alla

    legislazione,adesempiomisurepreliminari,raccoltadelleprove,ordinidi

    pagamentoescadenze(punto38)

    14 Si ricordano, tra le altre iniziative, la Risoluzione del Parlamento B502280230/2000, doc. C377, lelaborazione di un quadro comune di riferimento(Comunicazione della Commissione su Maggiore coerenza nel dirittocontrattualeeuropeo),ilsecondoPianodazionepredispostodallaCommissione(doc. 2003/C63/01, in GUUE C 63, p. 1 ss) con lobiettivo di realizzare unamaggiore coerenza neldiritto contrattuale europeo, il ProgrammadellAja sulrafforzamento della libert, della sicurezza e della giustizia nellUE (2005/C53/01)inGUUE,C53del3marzo2005.Suciv.infracap.IV.

  • 13

    esistabilivache,Perquantoconcerneildirittomateriale,.

    procedere ad uno studio globale sulla necessit di ravvicinare le

    legislazionidegliStatimembri inmateriacivilepereliminaregliostacoli

    alcorrettosvolgimentodeiprocedimenticivili.

    Questi ulteriori traguardi sono prospettati partendo dalla constatazione

    dello stato di avanzamento del processo di integrazione e dalla

    consapevolezzacheitempisonomaturipernuovirisultati.

    Inquestaprospettivavannoinquadratelenovitintrodotteconiltrattato

    diAmsterdam relativeallaattribuzioneallaComunitdellacompetenza

    ad adottare regole di diritto internazionale privato in tutta la materia

    civilisticaaventeconnotazioni transfrontaliere (tit. IV,art.65,TCE).Tale

    competenzaestende, infatti, siapuredaunparticolarepuntodivista, il

    campo dazione del diritto comunitario dalla materia contrattuale,

    relativamenteallaquale leregolamentazionimateriali trovavanogiuna

    sufficienteedidoneabasegiuridicanegliartt.100e100A(oggiartt.94e

    95),a tutto ilcampodeldiritto civile. Lart.65consentediconsiderare,

    ovviamente sotto il profilo del dip, non solo quanto poteva gi essere

    valutato(masottoprofilidiversi!)inbaseallart.9515,maancheildirittodi

    famigliaeildirittosuccessorio16.

    15Inquestitermini,F.Pocar,Lacomunitarizzazionedeldirittointernazionaleprivato:unaEuropeanConflictofLawsRevolution?, in Riv. dir. int. priv. proc., 2000,p.876ss.; S. Bariatti , La cooperazione giudiziaria in materia civile dal terzo pilastrodellUnioneEuropeaal titolo ivdel trattatoCE, inDUE,2001,p.295;M.GardeesSantiago,EldesarrollodelderechointernacionalprivadotraseltratadodeAmsterdam:

  • 14

    Alla luce di queste norme, infatti, sono stati adottati regolamenti che

    hannoperoggettolaleggeregolatricedelleobbligazionicontrattuali(reg.

    593/2008) (gi regolata dalla convenzione di Roma del 1980) o delle

    obbligazioni extracontrattuali (reg. 864/2007). Lintervento che si

    concretizza nelladozione di regole di diritto internazionale privato ,

    ovviamente, cosa diversa e meno pregnante della regolamentazione

    materiale; in un certo senso evidenzia la difficolt a procedere con

    modalitpiincisive.Ildiscorsoinvecediversoperqueisettori,comeil

    dirittodifamiglia,incuisussistelaimpossibilitdiprocedere,dalpunto

    divistacomunitario,sulpianodellunificazionedeldirittomaterialenon

    avendoleistituzionicompetenzaadoperare.Nonpotendointervenirecon

    losarticulos61c)y65TCEcomobasejuridica,inRev.der.comun.eur.,2002,p.231ss;H.P.Mansel,ZumSystemwechselimeuropischenKollisionsrechtnachAmsterdamund Nizza, in Baur e Mansel (a cura di), Systemwechsel im europischenKollisionserecht,Mnchen,2002,p.5ss.;P.DeCesari,Dirittointernazionaleprivatocomunitario,Torino,2005,p.10ss.;O.Remien,EuropeanPrivateInternationalLaw,theEuropeanCommunityand itsEmergingAreaofFreedom,Securityand Justice, inCMLR,2001,p.74;E.Pagano,Lamateriacivileconimplicazionitransfrontaliereelecompetenze comunitarie di diritto internazionale privato, in DUE, 2008, p. 138 ss.secondoilqualelelementodimaggioredifferenzatraleduenormativestanellecircostanze in presenza delle quali le misure di diritto internazionale privatopossonoessereadottate.Mentre lart.95consentediprecisare,nelcorpostessadellanormativachevieneadottata,laportatadegliinterventi,lart.65giustificaladozione di regole di diritto internazionale privato autonome, sganciate damisureconcretechepossonoessere,poi, tantogenerali,di tipoorizzontalechespecificheerelativeaparticolariproblematiche.16 R. Baratta, Verso la comunitarizzazione dei principi fondamentali del diritto difamiglia,inRiv.dir.int.priv.proc.,2005,p.573ss

  • 15

    ladozione di regole materiali, esse devono accontentarsi di formulare

    soluzionididirittointernazionaleprivato.

    Le competenzeprevistedal tit. IVdelTCE (art. 65, lett.b) sonomeglio

    definite dal nuovo trattato di Lisbona (2007) che, allinterno del tit. IV

    relativo allo Spazio di libert, sicurezza e giustizia, sotto il capo 3,

    dedicato alla cooperazione giudiziaria in materia civile, riscrive le

    competenzedellUnionealriguardo17.

    17Iltestodelnuovoarticolo65prevede:1. LUnione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili conimplicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciprocodelle decisioni giudiziarie e extragiudiziali. Tale cooperazione pu includereladozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative eregolamentaridegliStatimembri.2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberandosecondolaproceduralegislativaordinaria,adottano,inparticolaresenecessarioalbuonfunzionamentodelmercatointerno,misurevolteagarantire:a) ilriconoscimentoreciproco tragliStatimembridelledecisionigiudiziarieedextragiudizialie la loroesecuzione;b) lanotificazione transnazionaledegliattigiudiziariedextragiudiziali;c)lacompatibilitdelleregoleapplicabilinegliStatimembriaiconflittidileggiedigiurisdizione;d)lacooperazionenellassunzionedeimezzidiprova;e)unaccessoeffettivoallagiustizia; f) leliminazionedegliostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessariopromuovendo lacompatibilitdellenormediproceduracivileapplicabilinegliStati membri; g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione dellecontroversie; h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatorigiudiziari.3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventiimplicazionitransnazionalisonostabilitedalConsiglio,chedeliberasecondounaprocedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera allunanimit previaconsultazionedelParlamentoeuropeo.()

  • 16

    Capitoloprimo

    Lefontidelcontratto

    1. La carta costituzionale. 2. Il diritto regionale. 3. Il diritto comunitario. 4.Segue.Glieffettiprodottidaldirittocomunitario.

    1.Lacartacostituzionale

    Al fine di inquadrare il ruolo del diritto comunitario nel particolare

    contesto del diritto delle transazioni commerciali cui questo studio

    dedicato, va delineato il panorama delle fonti di riferimento di questa

    materia.Al riguardononvaesclusa la fonteprimariadeldiritto interno

    rappresentata dalla carta costituzionale con la quale anche il diritto

    comunitariochiamatoainlineadiprincipioaconfrontarsi18.

    La concezione che attribuisce alle regole contenute nella carta

    costituzionale un valore e una portata unicamente programmatica, cos

    come quella di rappresentare un mero limite alla legislazione

    18Alproblemadelrapporto tracostituzioneedirittocomunitariosardedicatosolo qualche cenno infra sub par. 4. Va subito detto che leventualit di uncontrastotraiduesistemirimane,allostato,soltantoteoricanelsensochefinorailproblemadiunoscontrononsiposto inmanieraconcreta(eprobabilmentenon siporrneanche in futuropena il rischiodi laceranti rotture chenessunovuole,ndaparteinternandapartedellaComunit).

  • 17

    ordinaria19, stata largamente superata e si riconosce ormai alle sue

    disposizioni lattitudine ad incidere direttamente nei rapporti

    intersoggettivi20.

    Ovviamente, la conclusione sarebbe diversa se si restasse ancorati alla

    visione secondo cui le norme costituzionali non possono direttamente

    incidere nei rapporti tra soggetti avendo, a tale scopo, bisogno della

    intermediazionedinormeordinarie.

    I riferimenti testuali interessanti la materia delle obbligazioni sono

    consideratiprincipalmente(manonsoltanto)gliartt.2,3,41e42cost.21.

    Perleconomiadiquestolavoromilimiterabrevicennirimandandoper

    lapprofondimentoastudispecificidibenaltrospessore22.Lart.2cost.

    19V.ades.N.Irti,Leggispeciali,inRiv.dir.civ.1979,I,p.150perilqualelanormacostituzionale (programmatica) non disciplina direttamente singole materie ocategorie di casi ma enuncia principi che esigono il tramite, necessario einsopprimibile, delle norme ordinarie. Sul punto, v. anche P. Rescigno,Introduzionealcodicecivile,RomaBari,1992,p.17ss.20P.Perlingieri,Ildirittocivilenellalegalitcostituzionale,Napoli,2006,p.535ss.ilqualecontrastaanche lopinionedichisi limitaavederenellacostituzioneunamera elencazione di principi giuridici generali da far valere soltanto in sededinterpretazionedi enunciatinormativi ordinari (p. 538 ss).Per questoA.unsimile inquadramento delle norme della costituzione non utilizza a pieno lepotenzialit(p.543).;F.Gazzoni,Manualedidirittoprivato,Napoli,2007,p.22ss.21 Per la materia civile in senso lato (ed anche per alcuni contratti, come adesempioquellodi lavoro, chequesto studionon considera) i riferimenti sonomoltopinumerosi.Sipensi, ad esempio, allamateriadeldiritto familiare, aidirittidellapersonalit,aidiritticivili.GiustamenteP.Perlingieri,Ildirittocivile,cit., p. 555 avverte che per il civilista si prospetta un vasto e suggestivoprogrammadiindagineeparladiundirittocivilecostituzionale.

  • 18

    stato considerato il nucleo essenziale dellintero sistema normativo e

    costituzionaledel quale racchiude i valori23.Ponendo alprimoposto la

    personaedilbisognodisvilupparnelapersonalitsiacomesingolochein

    senoalle formazionisocialiquestadisposizionedarebbecoperturaanche

    allautonomia contrattuale; la conclusione di contratti pu essere

    considerata,infatti,comeunmodoattraversoilquale ilsoggettorealizza

    lasuapersonalitepuestrinsecarsisiadandovitaastrutturecontrattuali

    aventi finieconomicicheponendo inesserecontratticon finalit idealie

    nonlucrative,comeicontrattiassociativi.

    Nellart.3,co.2,statavista lapremessastessadeldirittocostituzionale

    privato il cui svolgimento si trova nelle disposizioni del secondo e del

    terzo Titolo della Parte prima. E stato detto, infatti, che la

    regolamentazionecostituzionaledeirapportieconomici(chesonorapporti

    fra privati: tra lavoratore ed imprenditore; tra proprietario e non

    proprietario)acquista significato sevieneposta in relazionealprincipio

    fondamentale espresso dallart. 3 che individua e concretizza il

    perseguimentodiobiettividiliberazioneediemancipazione24.Sipensi,ad

    esempio, che, basandosi sullart. 3 (e sullart. 44) la corte ha dichiarato

    costituzionalmente legittima una norma di legge che disponeva la

    riduzione autoritativa del 30% del canone di affitto per eliminare o

    22 V. ad es. il pregevole studio di P. Perlingieri, Il diritto civile, cit., ed inparticolareilcapitoloundicesimo.23F.Galgano,Ildirittoprivatofracodiceecostituzione,Bologna,1980,p.58,108ss.24F.Galgano,op.cit.,p.58

  • 19

    attenuareildannochesarebbederivatoagliaffittuariinquantositrattava

    di ricondurre ad equit rapporti contrattuali sperequati a danno della

    partepidebole25.

    La rilevanza dellart. 41 secondo cui liniziativa economica privata

    liberaenonpusvolgersiincontrastoconlutilitsocialeoinmododa

    recaredannoallasicurezza,allalibert,alladignithasollevatoqualche

    problema inquanto si riferiscealliniziativaprivataenonallautonomia

    contrattuale;perquestosiparlatodiunasuarilevanzaindirettaessendo,

    liniziativaprivata,unostrumentodelliniziativaeconomica26.

    Lart.41cost.sulliniziativaeconomicastato,poi,messoinrelazionecon

    lart. 1322 c.c., che espressamente considera lautonomia contrattuale. In

    talmodo ledue regole si combinerebbero tradi loro:una sul contenuto

    contrattuale e laltra sulla creazione di nuove figure. Questa tesi, per

    quantopossaapparire ineccepibile, si esponea critiche.Sipudubitare

    sullidentificazionedelconcettodiiniziativaeconomicaprivataconquello

    di autonomia contrattuale, perch essi hanno un diverso ambito di

    incidenza. Liniziativa economica privata estrinsecazione dellattivit

    dellohomoeconomicus,dellimprenditore,mentre,lautonomiacontrattuale

    prerogativadi chiunque, anchedi chinon imprenditore.Perquesto

    motivo lancoraggio allart. 41 potrebbe finire per privilegiare solo una

    categoriadisoggetti,glioperatorieconomici;essopotrebbe,infatti,essere

    25IlcasoriferitodaF.Gazzoni,op.cit.,p.789.26F.Gazzoni,op.cit.,p.787.

  • 20

    utilizzato per ravvisare il fondamento costituzionale diretto

    dellautonomia contrattuale degli operatori economici che si estrinseca

    nella stipula dei contratti dimpresa (tutti quelli in cui il profilo

    fisionomico caratterizzato dal fatto che sono posti in essere da

    imprenditori) mentre non sarebbe idoneo a coprire il fondamento

    costituzionaledellinteraestrinsecazionediautonomiacontrattuale.

    Tuttavia non si possono escludere delle ricadute in termini di limiti

    allautonomianegozialeprodottedallart.41,co.2;cinonsoloperquel

    che si riferisce allutilit socialema ancheperquanto concerne la tutela

    della sicurezza,della libert edelladignitdellapersonaumana, e,per

    quellocheinteressapidavicinoquestostudio,delconsumatore.

    Asuavolta,lart.42,co.2faruotareilriconoscimentoelagaranziadella

    proprietprivatanellambitodelconcettodellafunzionesociale.Iconcetti

    diutilit socialeedifunzione sociale sonoelasticie risentonodella

    concezione politica del tempo in cui furono formulati; difficile

    individuarneconprecisioneilcontenutoprecettivo.

    Si consideri che, nellambito della tutela del consumatore, lart. 1 del

    codicedel consumo fa riferimentoproprio al rispettodella costituzione,

    dandoattodellarilevanzadirettadellesuedisposizioniedeisuoiprincipi

    fondamentali in tema di tutela dei diritti della persona, oltre che alle

    regolesoprannazionalidallequalistatapatrocinata27.

    27V.commentoart.1delCodicedelconsumoacuradiV.Cuffaro,Milano,2008,p.7.

  • 21

    Dellacostituzionesonostaticonsideraterilevantianchequellenormepi

    specifiche che esprimono valori corrispondenti agli interessi in

    discussione.Gli atti di autonomia negoziale che,per es., incidono sulla

    salute, gli atti di consenso o assenso a trattamenti sanitari (consenso

    informato negozio giuridico unilaterale, che si correla al diritto alla

    salute)nontroverebberosolotutelanellart.2onellart.41quantonellart.

    32,lacuiprecettivitormaiacquisita,enellart.13sullalibertpersonale

    del soggetto. Di qui il fondamento del danno biologico, che la

    conseguenza,appunto,dellaprecettivitdellart.32correlatoallart.2043

    c.c. sul danno ingiusto. La rilevanza cost. della risarcibilit del danno

    esistenziale che ruota intorno allart. 2 cost. deriva dalla compressione

    delleattivitrealizzatricidellapersona.

    Sesivuoleporreinessereunattoformativodiunaassociazionesindacale

    o politico si deve fare riferimento, oltre che allart. 2, agli artt. 39 e 49

    secondocuilalibertassociativasimanifestaneldarluogoasindacatiein

    partitipolitici,rispondentiaconnotazionidemocratiche.

    Secondolart.39,co.2condizioneperlaregistrazionecheglistatutidei

    sindacati sanciscanounordinamento internoabasedemocratica.Lart.

    49prescrivechetuttiicittadinihannodirittodiassociarsiliberamentein

    partitiper concorrere conmetododemocratico adeterminare lapolitica

    nazionale. La struttura dellorganizzazione partitica deve essere

    improntataacriteridemocratici;questoprincipioillimiteallautonomia

    associativa destinata alla creazione di partiti e sindacati. Principio

  • 22

    estensibile ben oltre lambito dei partiti e sindacati. Qualunque

    formazionesocialeancheacaratterelucrativo,ancheinmateriadisociet

    deve essere improntata allademocrazia interna;qualunque componente

    dellassociazionedevepartecipareallattiviteconcorrereallaformazione

    dellavolontdellente.

    Illimitedicuiagliartt.39e49,testualmentefissatoperpartitiesindacati,

    deveessereritenutovalidoperqualunqueformazionesociale.

    Anche in sededidirittodi famiglia, vi sono limitiderivantidalla carta

    cost., che pure in senso positivo tutela e salvaguardia in via diretta

    lautonomia negoziale.Nel campo del diritto di famiglia si consideri il

    principiodellaeguaglianzagiuridicaemoraledeiconiugi.Doporiforma

    del 75sta riconosciutaaiconiugi lapossibilitdimodificare il regime

    legaledei lororapportipatrimoniali.Se ilregime legalecostituitodalla

    comunionelegale,essopu,entrocertilimiti,esseremodificatoperessere

    meglioadattarloalleesigenzediqueldeterminatonucleofamiliare.Lart.

    210c.c.valorizzalautonomianegozialenelcampodeldirittodifamiglia

    finoadincideresulregimelegalepatrimonialedeiconiugi.Dalprincipio

    delluguaglianzagiuridicaemoraledeiconiugiderivache iconiuginon

    possano, invocando lart. 210 c.c., dar luogo ad una comunione

    convenzionaledettauniversale,incuicadonoincomunioneancheibeni

    personaliche,inbaseallart.179c.c.,nonpossonocadereincomunione.In

    questomodo sarebbevulnerato ilprincipiodelluguaglianzagiuridica e

  • 23

    moraledeiconiugiperchunodeiconiugipotrebbeapprofittarne e far

    cadereincomunioneancheibenipersonalidellaltroconiuge.

    Un altro limite, derivante sempre dalla carta e dal principio dellunit

    della famiglia,riguardaunaccordosullaconduzionedellavita familiare

    cheattentassealprincipiodellaunitdella famiglia;essonullo,perch

    contrario al principio informatore del nostro diritto costituzionale della

    famiglia.Cossarebbeperlaccordoconcuisistabiliscecheogniconiuge

    conduceuna vita autonoma e che si vedono solouna volta ogni tanto.

    Questo tipodiaccordomina lavitadella famigliaednulloperchnon

    osservanteillimitecostituzionale.

    Per concludere su questa tesi che estende lambito di operativit della

    cartacostituzionaleatuttelemanifestazionidiautonomianegoziale,non

    sidovrebbepiparlareal singolaredi fondamento cost.dellautonomia

    contrattuale,madifondamenticostituzionalidellautonomianegoziale.

    2.Ildirittoregionale

    E controverso se anche il diritto regionale possa svolgere un ruolo

    sullautonomiacontrattualeaseguitodellariformadeltitoloVdellaCost.

    e dellart. 117. La riforma del titoloV dellaCostituzione attuata con la

    leggecostituzionalen.3del18ottobre2001haridisegnatoladistribuzione

    dellapotestlegislativatraStatoeRegioni.Inspecie,lart.117Cost.(nella

  • 24

    suaattualeformulazione)haattribuitoalloStatocompetenzaesclusivain

    materia, tra laltro,di ordinamento civile,maha conferitoalleRegioni

    competenza legislativa, in via concorrente o esclusiva, inmoltematerie

    aventidiretta attinenzaprivatistica (commercio con lestero,professioni,

    ordinamentosportivo,tuteladellasalute,governodelterritorio,trasporti,

    previdenza, beni culturali, casse di risparmio ecc.).Esiste, dunque, uno

    spaziolegislativoregionaleinmateriaprivatistica.Lacortecostituzionale

    hastatuitocheallegislatoreregionalenonpreclusoinmodoassolutodi

    dettarenormedidirittoprivatoper cui anche ladisciplinadei rapporti

    privatistici pu subire un qualche adattamento, ove questo risulti in

    strettaconnessionecon lamateriadicompetenzaregionaleerispondaal

    criteriodiragionevolezza(cortecost.,sentenzan.352del2002).

    Siconsideri,poi,cheleRegionisonosemprepiinteressateinviadiretta

    dalprocessodi integrazioneeuropea (sivedaades. l.4 febbraio2005n.

    11).

    Ancheinsistemidiversidalnostrosiconosciutolosviluppodiundiritto

    privatoregionaleolocaleconsentediinquadrareinunaprospettivapi

    ampiaancheitemieiproblemisortiinambitonazionale.

    3.Ildirittocomunitario

  • 25

    A questi riferimenti si aggiunge, poi, il diritto comunitario che ha

    introdottolemaggiorinovitsulladisciplinadellautonomiacontrattuale,

    da quando questa materia ha assunto un posto centrale nelle sue

    competenze, per i suoi collegamenti con le finalit e con gli obiettivi

    propridellaComunit.

    Il rinnovato pluralismo delle fonti che incidono sul diritto dei contratti

    rappresenta un fenomeno ormai acquisito e costituisce leffetto pi

    evidentediun radicaleprocessodi trasformazione chemette in crisi la

    tradizionalecostruzionecodicisticadeirapportieconomici.

    Il compito del giudicante nazionale, gi aduso a districarsi tra

    codificazione prerepubblicana, leggi speciali e principi costituzionali, si

    arricchiscedicontenutoediresponsabilitconlirruzionedelladisciplina

    comunitaria dei rapporti economici, che si traduce in una nuove

    regolamentazione dei relativi contratti. Daltra parte, il futuro stesso

    dellUnioneeuropeadipenderdalmodo incuiverrrecepitadaldiritto

    viventelondariformatriceeduniformatricedellafontesovranazionale.Il

    crescente interesse della legislazione comunitaria per i rapporti

    interprivati si spiega proprio in termini di mutamento degli obiettivi

    strategici avvenuta con lAtto Unico e con il trattato di Maastricht, in

    quanto la necessit di creare unmercato unico interno coincidente con

    lintero territoriodellUnione, in luogodiunmercato comunenelquale

    fossero semplicemente facilitati gli scambi tra Paesi membri, ha

    comportato la graduale ma inevitabile rivisitazione delle singole

  • 26

    normative nazionali per renderle uniformi nel cammino verso

    leliminazione delle distorsioni al meccanismo concorrenziale causate

    dalledifferentiregolepositivedimercatoesistenti.

    Inverounmercato internopu instaurarsi soltantoovevenga creatoun

    complesso di regole uniformi che rappresenti un nucleo omogeneo del

    diritto delle transazioni, in grado di assicurare una soddisfacente

    allocazionedellerisorsemediante interventiriequilibratoricheeliminino

    situazioni didebolezza negoziale e che assicurinoun effettivo esercizio

    dellalibertdicontrattazioneinambitosovranazionale.

    In questa ottica si spiega quella che a prima vista pu apparire una

    inspiegabile anomalia del diritto di fonte comunitaria, consistente nel

    privilegioaccordatoadalcuneareedellatradizionalemateriaprivatistica,

    fatte oggetto di un intervento serrato (come quella dei contratti) a

    discapitodialtre(comeildirittodifamigliaelesuccessioni)versolequali

    siregistraun interessesolodaqualche tempo (siricordiperchealcuni

    aspetti legati al diritto di famiglia sono stati da sempre presenti

    allinteresse comunitario come quello del ricongiungimento del nucleo

    familiare)einunacertaprospettiva(sialludeallatrattazionedalpuntodi

    vista del diritto internazionale privato in coincidenza con le nuove

    competenzeprevistedaltit.IVdeltrattato).

    Siaggiunga,inoltre,che,allinternodeicontrattigliinterventicomunitari

    sisonopressochconcentratisuicontratticoniconsumatori,considerati,a

    giusta ragione, la parte debole del contratto meritevole di particolare

  • 27

    attenzione.Questohadeterminato fortecritichee tentatividicolmare le

    disuguaglianzechesideterminanoasvantaggiodiquanti,purtrovandosi

    in una situazione di oggettivo svantaggio, non sono stati direttamente

    tutelati.

    Questi rilievi non sono del tutto ingiustificati, anche se la figura del

    consumatorehaunruolocentralenellacostruzionedelmercatoalpunto

    cheattraverso la sua tutela, ildirittocomunitario riuscitoaperseguire

    lobiettivofondamentaledellatuteladellaconcorrenza.Nonacaso,infatti,

    esigenze di giustizia hanno imposto interventi di riequilibrio anche di

    altre situazioni, non direttamente riguardanti i consumatori, nelle quali

    ugualmente si evidenziava una situazione sperequata. E, cos, si sono

    avuti altri interventi comunitari che tentato di porre rimedio proprio a

    questesituazioni(suciv.infracap.II).

    4.Segue.Glieffettiprodottidaldirittocomunitario

    Nellampio settore dei rapporti civilistici, la produzione normativa

    comunitaria allorigine di un duplice effetto28: da una parte essa ha

    promossolariformadiinterifilonidelladisciplinacontrattualecolmando

    delle vere e proprie lacune lasciate dal legislatore nazionale o

    28G.Chin,op.cit.,p.750.

  • 28

    stravolgendo principi ed istituti appartenenti ad una determinata

    tradizionegiuridica,dallaltra,ha introdottounasortadidoppiavelocit

    nellevoluzionedeldirittoprivatopoich lo sviluppodelladisciplinadi

    alcunisettori,qualiquellodeisoggetti,deibeni,delleobbligazioniedei

    contratti, della tutela dei diritti non direttamente proporzionale al

    processo di evoluzione sociale di altri settori quali quello del diritto di

    famigliaosuccessorio.

    Ma anche allinterno dello specifico settore dei rapporti contrattuali,

    lattenzionedellegislatorecomunitariosiposatainviapreferenzialesu

    alcune tecniche di contrattazione e su particolari tipi contrattuali,

    seguendo le linee guida di unevoluzione normativa confacente

    allobiettivodellacreazionediunmercatocomune.

    La preferenza stata accordata ai contratti che, rappresentando il

    momento di incontro tra domanda ed offerta di beni o servizi,

    costituiscono ilvolanodiunamoderna economiadimercato: trattasidi

    tutte quelle transazioni, spesso pi significative dal punto di vista

    professionale, che sono mosse da bisogni spesso insopprimibili ed

    indifferibilidelsoggettoechesonolegateallasuastessasopravvivenzaed

    aquelladeimembridelsuonucleofamiliare.

    Talitransazioni,dacuiscaturisconoicosiddettirapportidiconsumo,sono

    stateoggettodinumerosi interventidel legislatorediBruxelleschesono

    di efficaciadirettanegliordinamenti internio che sono stati recepitida

    questi.Daqui laformazionediunveroeproprio jussingulareconnotato

  • 29

    sia dal punto di vista soggettivo, per ci che concerne le parti del

    rapporto,siadaquellooggettivo,relativamenteaibenioservizioggettodi

    cessione.

    Perquantoconcernegliatticomunitariadottabili,ilricorsoairegolamenti

    oalledirettiveperlaregolamentazionediquestematerieinfunzionedei

    risultati che si vogliono conseguire e tiene conto delle competenze

    comunitarie29.

    Per quanto riguarda, infine, il problema del rango dei regolamenti

    nellordinamentointerno30equellodelrapportotraildirittocomunitarioe

    le leggi interne configgenti, esso stato risolto, come noto, con la

    sentenzedellaCortecost.dell8giugno1984n.170,Granital,chehachiuso

    unaannosaquestionecheperventianniavevavistosuposizionidiverse

    lanostraCortecost.elaCortedigiustiziadiLussemburgoautorizzandoi

    giudici interni adisapplicare le norme nazionali in contrasto coldiritto

    comunitario31.

    29 Su ci, per tutti, v. F. Caruso, Considerazioni generali su unificazione euniformizzazione delle legislazioni statali in diritto comunitario, (a cura di Picone)Dirittointernazionaleprivatoedirittocomunitario,Padova,2004,p.3ss.30 v. F. Caruso, Unificazione del diritto, diritto uniforme e ravvicinamento dellelegislazioninellaCEE,inNov.modigesto,App.VII,Torino,1987,p.972ss.31 Analogotrattamentostatoriconosciuto,poi,conlasent.Cortecost.n.389/89,ancheallesentenze interpretativedellacortediLussemburgo.Sulladattamentodellordinamento al diritto comunitario e al travagliato percorso seguito dallanostracortecostituzionale,v.B.Conforti,Diritto internazionale,Napoli,2006,p.299ss.

  • 30

    A sua volta, la riforma del titolo V cost., con la nuova formulazione

    dellart. 117, ha ribadito il primato del diritto comunitario

    nellordinamentoitaliano.

    Nellinterpretazionedatadallacortecostituzionalealproblemadelrango

    deldirittocomunitariorestasalvalaprevalenzadeiprincipicostituzionali

    incasodicontrasto.Se,dunque,perlalegislazioneinternailrispettodel

    diritto comunitario si configura come un limite, a loro volta, i valori

    costituzionali interni irrinunciabili rappresentano il controlimite che il

    dirittocomunitariononpusuperare.

    Da notare che nel trattato costituzione (trattato che avrebbe voluto

    adottare una costituzione per lEuropa) queste due opposte esigenze

    avevano trovato una composizione negli artt. 5 e 6 della parte I. Nel

    trattatodiLisbonadeldicembre2007(versioneconsolidata),cheincorso

    di ratificadapartedegliStatimembri, invece,abbiamo lart.4,n.2 che

    stabilisceche lUnionerispetta luguaglianzadegliStatimembrie le loro

    identit nazionali, mentre il primato del diritto dellUnione negli

    ordinamentiinterni(nellemateriedicompetenzadellUnione)oggettodi

    una Dichiarazione, la n. 17, allegata allatto finale della conferenza

    intergovernativa che ha adottato il trattato. In essa ricordato che, per

    prassidellaCortedi giustizia, ildirittodellUnione32prevale suldiritto

    32Danotareche,con lentrata invigoredel trattatodiLisbona,nonesisterannopiitrepilastrichecisonooggiedicuilaComunitilprimo;conlaComunit

  • 31

    internodegliStati. Perquantoconcerne, invece, ledirettivevaricordato

    che, in certi casi e aprecise condizioni, sipone anche ilproblemadella

    loroefficaciadiretta33.

    spariranche il secondopilastro (Pesc) e il terzo (GAI) e rester solo lUnioneEuropea.33G.Strozzi,DirittodellUnioneeuropea,Torino,2005,p.198ss;G.Tesauro,Dirittocomunitario, Padova, 2008, p. 145 ss. Sullefficacia delle direttive dettagliatenellord.it.v.sent.cortecost.,168/91.

  • 32

    Capitolosecondo

    Lerealizzazioni,isettoriarmonizzati,irisultaticonseguiti

    1.Isettoridiinterventodeldirittocomunitario.2.Perchiconsumatori?3.Nonsoli i consumatori. I contratti di impresa. 4. Segue. La tutela del contraentedebole.Ricadutenellordinamentoitaliano.5.Segue.Ilrapportodifranchising.6. Conseguenze sulla teoria interna del contratto. 7. Apertura del dirittocomunitarioadistanzedicaratteresociale.8.Laneutralitdelcontrattorispettoallostatusdeicontraenti. 9.Le fasiattraverso lequalisisviluppa la tuteladelconsumatore.10.Segue.Icontratticonclusiadistanza.11.Segue.Lecommerce.12.Segue.Icontrattinegoziatifuorideilocalicommerciali.13.Lasecondafase.13a.Laformacontrattuale.13b.Icontrattiperiqualiricorronoleregolesullaforma scritta. 14. Le clausole vessatorie. 15. Segue. Il caso della penalemanifestamenteeccessiva.16.Laterzafase.Lesecuzione,ildirittodiregresso.17. Segue. Il diritto di recesso. 18. Linterpretazione del contratto. 19.Lintervento del giudice a tutela dellequit del contratto. 20. Sanzioni,conseguenze, garanzie. 21. La deroga alla nullit codicistica. 22. La nullitrelativa.23.Segue.Altricasidinullitrelativaprevistidaldirittocomunitario.24.Sullampliamentodelleareedi incidenzadelloschemacontrattuale. 25.Nuovefigurecontrattuali:laquestionedelpegnorotativo.26.Valutazioniconclusive.

    1.Isettoridiinterventodeldirittocomunitario

    Come gi detto, gli interventi comunitari in materia civile hanno

    riguardatoprevalentementeaspettirelativiaidirittideiconsumatorieai

    contratti (includendo tra questi anche quelli relativi al commercio

    elettronico; ai rapporti bancari, dellintermediazione finanziaria, delle

    assicurazioni, delle societ commerciali, delle associazioni, delle libere

  • 33

    professioni;ai rapportidi lavoro eaquelli societari).Pervero, ildiritto

    comunitariosioccupatoanchedialtriaspettideldirittocivilecome la

    disciplinadeidatipersonali34,delletelecomunicazioni35,dellambiente,dei

    beni culturali36, della famiglia37, del diritto internazionale privato38; ma

    lattenzione principale (nel campo del diritto civile) stata rivolta ai

    contratti39 che rappresentando ilmomentodi incontro tradomanda ed

    offertadibenioservizi,costituisconoilvolanodiunamodernaeconomia

    dimercato40chelaComunitsipropostadirealizzare.

    Pur intervenendo principalmente in questo settore non pu dirsi, per,

    che la Comunit abbia perseguito una politica di riforma generale del

    34 Direttiva 95/46 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo altrattamentodeidatipersonalinonchallaliberacircolazioneditalidati.35F.Donati,Telecomunicazioni e televisione, inTrattatodidirittoprivato, (direttodaM.Bessone),vol.XXVI, IldirittoprivatodellUnioneeuropea (a curadiA.Tizzano),Torino,2006,I,p.571ss.36 M. Marletta, La restituzione dei beni culturali, Padova, 1997, p. 12; Id. I beniculturali,inTrattatodidirittoprivato,(direttodaM.Bessone),I,cit.,p.305ss;M.Cornu,LEuropedesbiensculturelsetlemarch,inClunet,2002,p.677ss.37Daultimov.AAVV.,DirittodifamigliaeUnioneEuropea,acuradiS.CarboneeI.Queirolo,Torino,2008.38E.Pagano,art.cit.,p.127ss.39Estataprospettatacomeunaanomaliadeldirittodifontecomunitariailfattochelapreferenzasiastatadaessoindirizzataversoquestaareadeldirittoprivatoadetrimentodialtre,comeildirittodifamigliaolesuccessioni.Sulpuntov.G.Pugliese,Aspettideldirittocomuneeuropeo,inStudiinmemoriadiG.Gorla,II,Milano, 1994, p. 1078 ss. Invero, sulla opportunit e la necessit di avviare ilprocessodiunificazionedeldirittocivilepartendodaicontratti,v.C.Castonovo,Iprincipideldiritto europeodeicontratti e lideadicodice, inBanca,borsa, titolidicredito,1995,I,p.30.40G.Chin,op.cit.,p.753.

  • 34

    diritto materiale delle pattuizioni contrattuali. I suoi interventi, infatti,

    sono stati settoriali e selettivi; e se, a volte, hanno introdotto regole di

    carattere generale, come nel caso delle clausole abusive contenute nei

    contratti dei consumatori (dir. 93/13) e alle garanzie nelle vendite (dir.

    99/43), altre volte hanno disciplinato singoli tipi contrattuali, come la

    disciplina della multipropriet (dir. 94/47 time share), dei contratti di

    viaggio tutto compreso (dir.94/314)odellavenditadibenidi consumo

    (dir.99/44)oppurehanno regolatomodalitdiconclusionedelcontratto

    (ad es. vendite fuori dei locali commerciali, dir. 85/577), o tecniche di

    contatto con il cliente e i mezzi di pagamento, come nel caso della

    direttiva sullecommerce (dir. 2000/31) equella sui ritardideipagamenti

    (dir. 2000/35). In questo modo spesso sono sorti problemi di

    coordinamento delle nuove discipline con quelle esistenti negli

    ordinamentiinterni,enonabrogate,colrischiodieffettidistorsivianchea

    causa della mancata definizione dei termini adoperati41. Ci ha

    comportato che nei diversi ordinamenti si avesse lapplicazione di una

    disciplinadiversaallostessofenomeno,colrischiodifarveniremenogli

    obiettividiuniformazioneperseguitidaltrattato42.

    41 G. Alpa, Larmonizzazione del diritto contrattuale e il progetto di codice civileeuropeo,inGiur.civ.comm.,2003,II,p.174.42G.Chin,op.cit.,p.755ricordaildiversosignificatodellanozionedidannoneivariordinamentia frontediunatteggiamentodelle istituzioni che talvoltahannoadottatounadefinizioneconriferimentoalsingolo interventonormativo(ad es. direttiva n. 374 del 1985 sulla responsabilit per danno da prodotti

  • 35

    Consideratoche laComunit,ginellasuaconcezioneoriginaria,poteva

    attivarsi nel campo del diritto civile nellamisura in cui ci fosse risultato

    necessarioper il raggiungimento ed il funzionamentodelmercato comune e si

    fosseroconfigurateripercussionisulcommerciotragliStati(artt.100,101

    e 103 del trattato originario), si affermato che le sue capacit di

    intervento erano, sin dallinizio, enormi; in tal modo si inteso

    evidenziare,conilsennodipoi,addiritturailritardoelesitazioneconcui

    la Comunit sarebbe intervenuta. Come stato, invece, chiarito43, al

    momentodellacreazionedellaComunit, lacapacitdipenetrazionedel

    diritto comunitario nel dominio del diritto privato non era affatto

    manifesta; per di pi, non era stata neppure intuita, e non certo per

    incapacitdelladottrinaodelleistituzionicomunitarie.Perlungotempo,

    lazione comunitaria stata finalizzata essenzialmente a rimuovere le

    restrizioni alla libera circolazione dei fattori produttivi. Essa non ha

    avvertito,quindi, lesigenzadidettare ladisciplinamaterialedeidiversi

    settoridi sua competenzadovendoprovvederead eliminaregliostacoli

    allo svolgimento transfrontaliero delle relative attivit, per quanto

    necessario alla realizzazione del mercato comune. Di qui il carattere

    difettosi)menteinaltreipotesihannolasciatoallinterpretelalibertdiriempirelanozionedeipidisparatisignificati(v.direttivan.314del1990suiviaggielevacanzetuttocompreso)(v.ancheinfracap.IV).43VediA.Tizzano,PresentazioneallaprimaedizionedelvolumeIldirittoprivatodellUnioneEuropea,vol.XXVI,TrattatodidirittoprivatodirettodaM.Bessone,(acura di A. Tizzano), Torino, 2006, I, p. VIII, che ribatte ai rilievi di Franzen,PrivatrechtsangleichungdurchdieeuropischenGemeinschaft,Berlin,1999,p.78s.

  • 36

    strumentale pi che materiale delle competenze comunitarie che ha

    connotato il primo periodo di attivit. Questo spiega anche come gli

    interventinelcampodeldirittoprivatononabbianoassuntoilcaratteredi

    unaazionesistematica (lunicaeccezione riguarda ledirettive inmateria

    societaria). Solo con il progredire del disegno comunitario e con

    lampliamentodegliobiettivi edelleareedi competenze, laComunit

    stata spintaadoccuparsidi settoriediprofiliche si collocanobenoltre

    queldominiodelleconomia assunto inizialmente ad esclusivoorizzonte

    del processo di integrazione e la sua azione si dispiegata verso altre

    prospettive e ha consentito ladozione di pi organiche iniziative

    normative.Come statomesso bene in evidenza, lapreferenza stata,

    poi,accordataaicontrattiche,rappresentandoilmomentodiincontrotra

    domanda e offerta di beni o servizi, costituiscono il volano di una

    modernaeconomiadimercato44;alcentrodellattenzionedelleistituzioni

    comunitariesitrova,infatti,losviluppoelatuteladellaconcorrenza45.

    2.Perchiconsumatori?

    Nellambitodeicontrattiemergeunapreferenzadeldirittocomunitarioa

    trattare i rapporti tra operatori economici professionali e consumatori

    44G.Chin,op.cit.,p.75345G.Chin,op.cit.,p.762.

  • 37

    finali(quellodeirapportic.d.businesstoconsumer)46,senzaprestaretroppa

    attenzione, almeno inunprimo tempo, ai rapporti verticali tra imprese

    (rapportibusinesstobusiness).

    Questa sceltapu apparirepoco comprensibile47.Al contrario, comegi

    accennato,essa inperfetta lineacongliobiettivideltrattato,poich la

    realizzazione del grande mercato unico deve muovere dalla

    regolarizzazionedeisingolisegmentidimercato,connotatisiadalpunto

    divistasoggettivochedeibenieservizicoinvolti,incuisianopresentipi

    evidenti distorsioni e disfunzioni dello strumento concorrenziale48. In

    questocontestoiconsumatorisvolgonounruolofondamentalechestato

    definito di arbitri delmercato49.Un consumatore debole crea, infatti,

    unadistorsioneedimpedisce,suomalgrado,lacostituzionediunmercato

    46Sulladefinizionediconsumatorelabibliografiaamplissima.MilimitoacitareG. Cian, Il nuovo capo XIVbis del codice civile sulla disciplina dei contratti con iconsumatori, inStudium iuris,1996,p.411; G.AlpaG.Chin,voceConsumatore(protezionedel),inDig.disc.priv.sezciv,XV,Appendice,Torino,1997,p.545;G.Chin,Ilconsumatore, inTrattatodirittoprivatoeuropeo(acuradiN.Lipari),I,Padova,1997,p.173ss.;Id.,Ildirittocomunitariodeicontratti,cit.,p.761;L.Gatt,Ambitosoggettivodiapplicazionedelladisciplina.Ilconsumatoreedilprofessionista,inCommentarioalcapoXIVbisdelcodicecivile:deicontrattidelconsumatoreacuradiBiancaeBusnelli,Padova,1999.47 Al riguardo v., ad es., L. Bigliazzi Geri,Art. 1469bis. Clausole vessatorie nelcontratto tra professionista e consumatore, in Commentario al capo XIV bis delcodicecivile:deicontrattidelconsumatore.Art.1469bis1469sexies,acuradiBiancaeBusnelli,Padova,1999,p.84ss.48G.AlpaG.Chin,voceConsumatore(protezionedel),cit.,p.545.49CosilComitatoeconomicoesocialenelpareresulConsumatoreedilmercatointernodel24novembre1992inGUCEC19/22del25gennaio1993.

  • 38

    veramente concorrenziale. Infatti, tra gli obiettivi di regolazione del

    mercato e finalit di tutela del contraente debole non vi contrasto n

    incompatibilit50. Ilperseguimentodi istanzeperequative edigiustizia

    contrattualeunanecessitvitaleperlostessomercato,ponendosicomeil

    migliore antidoto allinstaurarsi di meccanismi distorsivi di alterazione

    del suo corretto e regolare funzionamento51. Dalla posizione del

    consumatore e dal suo grado di tutela dipende anche quella

    complementare dellimpresa che acquisir vantaggi in termini

    concorrenzialisullealtreimprese52.

    Questoconcettochiaramenteespresso,adesempio,nelconsiderandon.

    20delladir.97/7sulcommercioadistanzaoveaffermatocheilmancato

    rispettodelledisposizionidellapresentedirettivapurecarepregiudizio

    aiconsumatorimaancheaiconcorrentio,ancoranelconsiderandon.8

    delladir.2005/29relativaallepratichecommercialislealitraleimpreseei

    consumatori dove, dopo aver detto che La presente direttiva tutela

    direttamentegli interessieconomicideiconsumatoridallepratichesleali

    tra imprese e consumatori, precisa che Essa, quindi, tutela

    50G.Oppo,Categoriecontrattualiestatutidelrapportoobbligatorio, inIldirittodelleobbligazioni e dei contratti verso una riforma? Atti del convegno per ilcinquantenario della Rivista di diritto civile, Treviso 2325 marzo 2006, inRiv.dir.civ.2006,p.49.51V.Scalisi,Ildirittoeuropeodeirimedi:invaliditeinefficacia,inRiv.dir.civ.,2007,I,p.848.52AA.VV.Consumatori,dirittiemercato,Milano,1998;L.FerrariBravo,Lezionididirittocomunitario,II,Napoli,2002,p.125ss.

  • 39

    indirettamenteleattivitlegittimedaquelledeirispettiviconcorrentiche

    non rispettano le regole previste dalla presente direttiva e, pertanto,

    garantiscenelsettoredaessacoordinatounaconcorrenzaleale.

    Tutto questo non ha impedito che, come appena si vedr (infra par.

    successivo), linteresse comunitario si estendesse oltre il contesto dei

    consumatori in senso stretto, intesi come coloro che contraggono per

    acquisireservizialdifuoridellesplicazionedellaspecificaattivit

    professionale53,epotesseprendereinconsiderazioneanchequeirapporti

    tra imprese nei quali ugualmente si evidenzia uno squilibrio tra i

    contraenti54.

    Estato fattonotareche in talmodo ildirittocomunitariohademolito il

    mito del liberalismo dimercato fine a se stesso, considerato come un

    sistema di trasmissione di informazioni neutrale rispetto ai fini, di un

    mercatointesocomesistemapertentaredisepararelarealizzazionedelle

    aspettative individuali dai valori della convivenza politica55 ed ha

    perduto il carattere neutrale non condizionato dalle opzioni che

    dominano il diritto statale. Esso ha, inoltre, demolito, o contribuito a

    demolire anche il diritto contrattuale anteriore, legato alla tradizione

    53L.Gatt,op.cit.,p.100.54Afavorediquestainterpretazione,L.BigliazziGeri,op.cit.,p.81.55R.Cubeddu,Atlante del liberalismo,Roma, 1997,p. 36 e 40 s. riportatodaA.Somma,Diritto comunitariov.diritto comune europeo, inDirittoprivato europeo.Fontiedeffetti.Materialidelseminariodell89novembre2002,Milano,2004,p.48.

  • 40

    romanistica, ove la disciplina del contratto era indipendente dalla

    regolazionedelmercato.E nelmercato che si andava configurando era

    essenziale impedire agli imprenditori di abusare delle strutturali

    asimmetrie informativedi cuigodononei confrontidei fruitori finalidi

    beniediservizi56

    3.Non solo i consumatori: i contratti di impresa: i ritardi dei pagamenti.Labuso di dipendenza economica: il caso della sub fornitura e quello delfranchising

    Comeappenaaccennato, la tuteladeldiritto comunitarionel campodei

    contrattinon limitataaicontratticoiconsumatorimahaguardatooltre

    questo ambito mirando a parificare il consumatore utente e la piccola

    media impresanel senso che la tutela assicurata in lineadiprincipio al

    primo dovrebbe essere estesa anche a quei contratti tra gli operatori

    economici di diversa consistenza economica per i quali ugualmente si

    evidenzia lasimmetriadelpotere contrattuale avendounodeidueuna

    forzacontrattualedecisamenteridottarispettoallaltro.

    Questa tendenza trova anche riscontro in dottrina dove si registra una

    certa convergenzanel ritenere che la asimmetriadelpotere contrattuale

    56P.Sirena,Lacategoriadeicontrattidimpresaeilprincipiodellabuonafede,inRiv.dir.civ.,2006,I,p.418.

  • 41

    merita di essere corretta anche quando si manifesta nei contratti tra

    operatorieconomiciadiversaconsistenzaeconomica57.

    Lelaborazionenormativamaturatainordineaicontrattideiconsumatori

    tende, cos, ad estendersi anche ai contratti tra operatori economici, in

    particolare tra una grande impresa ed un piccolomedio imprenditore,

    laddove si evidenzia una posizione sperequata con un intervento

    riequilibratore.

    Ildirittocomunitariosimosso inquestaprospettivaedhaconsiderato,

    tra i suoi obiettivi, la necessit di combattere lasimmetria del potere

    contrattuale, che si verifica quando i soggetti del contratto hanno una

    diversa forza contrattuale, al finedi garantire lequitdei rapporti edi

    assicurare che il regolamento dinteressi non risulti eccessivamente

    sbilanciato.

    Laperturaversoquesteformeditutelahatrovatoriscontropositivonella

    dir.2000/35suiritardineipagamenti(dicuiald.lgs.231/02)chepone in

    essereunaseriedisoluzionidestinateadestenderelestessegaranzieche

    spettanoalconsumatoreutenteanchealloperatoreeconomicomenoforte.

    Essa miraa ridurre lasimmetriadeldebitore,cheparadossalmente in

    57T.Longu,Ildivietodellabusodidipendenzaeconomicaneirapportitraleimprese,inRiv. dir. civ., 2000, II, p. 345; R. Calvo, Il concetto di consumatore, largomentonaturalisticoeilsonnodellaragione,inContattoeimpresa/Europa,2003,p.715ss.edancheC.Amato,Perundiritto europeodei contratti con i consumatori,Milano,2003, p. 23 ss. evidenziano lingiustizia che diversamente emergerebbe da untrattamento diseguale di situazioni tutto sommato corrispondenti; L. BigliazziGeri,o.u.c.,p.84ss.

  • 42

    unaposizione fortedi frontealcreditore,che loperatorepidebole in

    quanto costretto a subire il ritardo. Nel considerando n. 7 della citata

    direttiva si legge che I periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di

    pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle

    impresee, inparticolare,aquelledipiccoleemediedimensioni. Inoltre

    tali problemi costituiscono una tra le principali cause di insolvenza e

    determinanolaperditadinumerosipostidilavoro.

    Nellastessaprospettivavaconsideratalanormativaintrodottaconladir.

    2007/64 relativaai servizidipagamentonelmercato interno58; lesigenzadi

    tuteladeiconsumatoricontropraticheslealie ingannevoli(considerando

    n.22), infatti,fascheessasiapplichi indistintamenteatutti ifruitoridi

    questi servizi e, quindi, anche agli operatori professionali, oltre che ai

    consumatoriinsensostretto59.

    4.Segue.Latuteladelcontraentedebole:ricadutenellordinamentoitaliano

    58InGUUE2007L31959Pervero,unapartedelladottrina(G.Chin,Ildirittocomunitario,cit.,p.766ss.che riporta L. Delli Priscoli, Consumatore, imprenditore debole e principio diuguaglianza, inContrattoe impresa/Europa,2003,p.749)rimanedellideache ildirittodei consumatoridebba restare circoscritto alla sferadei consumatori insenso stretto e che lobiettivo del riequilibrio dei rapporti nelle situazionisbilanciate riguardanti imprenditori professionisti possa essere perseguito aparte, come in realt avvenuto, con altre tecniche ed altremodalit (es. conpoteridiinterventogiudiziale).

  • 43

    Edanotarechelordinamentoitalianononsilimitatoarecepire,come

    era suo obbligo fare, le direttive comunitarie ma, autonomamente, sia

    pure ispirandosi al diritto comunitario, ha stabilito ulteriori interventi

    normativi finalizzati ad attenuare la asimmetriadelpotere contrattuale

    quandounadelleparti lagrossa impresae laltraunapiccolaomedia

    impresaoartigianale.

    Cilohafattoconriguardoallasubforniturachericorrequandolapiccola

    impresa,ovveroilsubfornitore,produce,sudirettivedelcommittente,un

    determinatobenecheservepoialprodottoconfezionatodaquestultimo

    e,inoltre,conriguardoalrapportodifranchising.

    Dellaprimasituazionesioccupatalalegge192/98,dellasecondalalegge

    129/04. In entrambi i casi non si trattato, come accennato, di dare

    attuazioneadirettivecomunitariemaillegislatoreitalianohaagitodisua

    iniziativa.

    Invero,dapartedelle istituzionicomunitarie lesigenzadiprestaretutela

    al contraente debole nel rapporto tra imprese era stata, in un primo

    momento, considerata sia con riferimento alla figura del contratto di

    subfornitura che sotto il profilo dei ritardi dei pagamenti (v.

    Comunicazione della Commissione del 30 agosto 1989 sullo sviluppo

    dellasubfornituranellaComunit).Successivamente,per,sidecisodi

    separareleduequestionie,mentreallasecondastatadataunasoluzione

    positiva con la dir. 2000/35, per la prima si avuta unicamente la

    predisposizionediguidepratichesugliaspettiesuiregimigiuridicidella

  • 44

    subfornitura industrialecon la formulazionedelleLineedirettriciper la

    partnership di subfornitura industriale, che costituiscono una sorta di

    codice deontologico, da parte dellUNICE (Union of Industrial and

    EmployersConfederations ofEurope) che lorganizzazione europeadelle

    impreseindustrialidipigrandidimensioni60.

    Ora, lart.9della legge192/98sullasub fornitura (integratoemodificato

    dallart.11della l.57/2001)ha introdotto ildivietodiabuso,dapartedi

    unaopiimprese,dellostatodidipendenzaeconomicanelqualesitrova

    una impresa cliente o fornitrice ed ha stabilito la nullit del patto

    attraversoilqualesirealizzalabusodidipendenzaeconomica.

    Questa disposizione ha introdotto nellordinamento italiano una figura

    nuova61che,secondo ladottrina,vaaldi ldelrapportodisubfornitura

    perapplicarsiadognitipodirelazionetraleimprese62.

    60CosR.Caso,Luciedombredella leggesullabusodidipendenzaeconomicaesullasubfornitura industriale, in Atti del convegno La tutela del contraente debole neirapporti dimpresa, Trento 25 gennaio 2007 consultabile in www.Jus.unitn.it/users/caso/pubblicazioni/subfornitura/art/Caso_Abuso_dip_eco_Subfornitura.pdf61La legge 192/98, al 1 co. stabilisce che vietato labuso da parte di una o piimprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei lororiguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica lasituazione in cuiunimpresa sia ingradodideterminarenei rapporti commerciali conunaltraimpresauneccessivosquilibriodidirittiediobblighi.Ladipendenzaeconomicavalutatatenendocontoanchedellarealepossibilitperlapartecheabbiasubitolabusodireperiresulmercatoalternativesoddisfacenti;Al2co.continua:Labusopuancheconsisterenelrifiutodivendereonelrifiutodicomprare,nella imposizione di condizioni contrattuali gravose o discriminatorie,nellainterruzionearbitrariadellerelazionicommercialiinatto.

  • 45

    Si ritiene, infatti, che il divieto di abuso di dipendenza economica sia

    espressionedellanuovatendenzanormativavoltaasanzionare,sudiun

    piano generale, oltre le ipotesi classiche del consumatore,

    comportamentiscorrettineiconfrontidelcontraentepidebole63.

    Lefattispeciechedannoluogoatalefiguradiabusosonovarie.

    Illegislatoresanzionaereprimenonladipendenzaeconomica,cheuna

    situazione insita nel mercato ed determinata inevitabilmente dalla

    diversa consistenzaeconomicadelleaziende chevioperano,ma labuso

    chesenepufare,comeildirittocomunitario,dapartesua,nonvietala

    posizionedominantema labusodi taleposizione64. Infatti, il legislatore

    vuole reprimere lapprofittamento di questa situazione di dipendenza

    economica. Da notare come lespressione adoperata nella legge 192/98,

    doveconsiderauneccessivosquilibriodidirittiedobblighi,corrisponde

    praticamente a quella adoperata dallart. 33 del codice del consumo in

    tema di clausole vessatorie dove sono considerate tali le clausole che

    determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei

    dirittiedegliobblighiderivantidalcontrattoasottolinearecomelatutela

    62C.BertiB.Grazzini,Ladisciplinadellasubfornituranelleattivitproduttive,Milano,2003,p.18263CosancheF.Gazzoni,op.cit.,p.1206dove,dopoaverricordatoche la legge192/98 disciplina la subfornitura precisa che Lart. 9 prevede lipotesi didipendenza economica che riguarda per i rapporti tra imprese in generaleinquadrandosinelpiampiodiscorsosullalibertdiconcorrenza...64 G. Tesauro, op. cit., p. 691 ss.; E. Cannizzaro e E. Bozza, Le politiche diconcorrenza, inDirittodellunioneEuropea,Partespeciale (acuradiG.Strozzi),Torino,2006,p.311ss.

  • 46

    riguardi non solo il consumatore in senso stretto ma anche, a certe

    condizioni,ilprofessionista,partedeboledelrapportocontrattuale.

    Altropuntoimportanteattienealco.3dellart.9ecioallasanzionedella

    nullit.Madichenullitsitratta?relativaoassoluta?

    Laddove il legislatorenonhadiversamentestabilitosiritienechericorra

    una ipotesi di nullit relativa che pu essere fatta valere solo dal sub

    fornitore.

    Questa previsione emblematica del discorso di cui sopra. Infatti, la

    protezionecheillegislatoreinternoocomunitarioriservaalconsumatore

    utenteper laposizionedi svantaggio rispettoallimprenditore, tendead

    essereestesaancheallapiccolaemedia impresacheugualmentesitrova

    in una posizione svantaggiata rispetto a quella della grande impresa.

    Lapplicazionegeneralizzatadiquestaleggeatuttiirapporticontinuativi

    tra imprese consente di sanzionare anche quei contegni non

    espressamentevietatimacherisultanocontrariaregoledibuonafede.

    5.Segue.Ilrapportodifranchising

    Unaltrocasoincuiillegislatoreitalianosiispiratoallenuovetendenze

    riguarda la legge 129/2004 che introduce norme per la disciplina

    dellaffiliazione commerciale (ovvero sul franchising). Con essa si

    propostodi rimediareallabusodelpotere contrattualedel franchisor sul

  • 47

    franchisee e allasimmetria delle due posizioni. Anche questa legge si

    muove, infatti, nella logica della tutela del soggetto debole, la cui vita

    dipende dalla persistenza del rapporto con laffiliante, e prevede delle

    causedi invaliditche si riferiscono,per,alla sola faseprecontrattuale,

    nella quale si fa obbligo allaffiliante di tenere un comportamento di

    buonafedeneiconfrontidellaspiranteaffiliato65.Perilresto,ancheperil

    rapportodifranchisingricorreildivietodiabusodidipendenzaeconomica

    alquale,comesiaccennato,siriconosceilcompitodigarantirelabuona

    fede e la correttezza nellesecuzione di qualsiasi contratto tra imprese

    potendo comprendere anche contegni non espressamente stigmatizzati

    dalregolamentocontrattualeodaprecisenorme66

    6.Conseguenzesullateoriainternadelcontratto

    Concentrando lindagine al campo delle transazioni commerciali

    considereremogli aspettipi significatividella legislazione comunitaria

    per le conseguenze prodotte sulla teoria generale del contratto

    nellordinamentoitaliano.Atalescopo,oltreaicontenutidellenormative

    65 F. Galgano,Diritto civile e commerciale, II, 1, Padova, 2004, p. 446 ss. C. M.Bianca,Dirittocivile,vol.3,Ilcontratto,Milano,2000,p.510.66G.Adamo,Contrattodifranchising,abusodidipendenzaeconomica,abusodeldirittoetuteladelcontraentedebole,www.diritto.it/materiali/commerciale/adamo1.pdf

  • 48

    introdottevaricordatoancheilpesochelestessehannonellambitodella

    disciplina ordinaria dei contratti dal momento che si connotano per il

    caratterecogente rispettoallautonomianegozialeche tendenzialmente

    molto ampia al punto che pu spingersi fino a consentire alle parti di

    sceglierelaleggeregolatricedelcontratto67.

    Le norme poste dal legislatore comunitario in questa materia hanno,

    infatti, un carattere imperativo, sono inderogabili e comportano una

    notevole riduzione dello spazio lasciato allautonomia privata68. Esse

    riconoscono,poi,algiudice lapossibilitdiripristinare lequilibrio inun

    rapporto contrattuale sbilanciato inuna seriedi ipotesidecisamentepi

    numerosadiquelleconosciutenellordinamentoitalianotradizionale.

    Lesistenzadinormeinderogabili,cogenti,imperative,diordinepubblico,

    di applicazione necessaria, ecc. si riscontra, invero, in tutti i sistemi

    legislativi, anche in quelli pi aperti. Nel caso del diritto comunitario,

    67 Cos dispone la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge regolatriceobbligazionicontrattualiedribaditodallart.3delreg.593/2008.68 Esse escludono anche che le parti possano sottrarsi al loro impero conlespediente di scegliere la legge regolatrice del rapporto. S. Patti, Diversitarmonizzazione,unificazioneecodificazione:letappediundifficilepercorso,inDirittoPrivatoEuropeo,Fontiedeffetti.Materialidelseminariodell89novembre2002,raccoltidaG.AlpaeR.Danovi,Milano,2004,p.63;S.Grundmann,Lastrutturadel diritto europeo dei contratti, cit. p. 379 che collega questa caratteristica alfallimento del mercato. Per quanto concerne lincidenza di queste norme sulproblemadellasceltadella leggeregolatricedelcontrattoesullaconvezionediRomadel1980,citatanellanotaprecedente,v.M.M.Salvadori,Laprotezionedelcontraente debole (consumatori e lavoratori) nella Convenzione di Roma, in LaConvenzionediRomasuldirittoapplicabileaicontrattiinternazionali,acuradiSacerdotieFrigo,Milano,1994,p.121ss.

  • 49

    per,gli interventihannounaportatamoltopi incisiva.Bastipensare,

    per esempio, che nel sistema codicistico italiano la possibilit per il

    giudicedisindacareleclausolesucuisifosseperfezionatoilconsensoera

    ammessa solo eccezionalmente e per ragioni legate alla liceit del

    contratto o a squilibri tra le prestazioni dovuti a vizi del consenso o a

    fattori esterni non prevedibili, come nel caso dellinadempimento per

    impossibilit sopravvenuta (artt. 1218 cc), delleccessiva onerosit (art.

    1467 cc) edella rescissione (artt. 1447 e 1448 cc).Lepossibilitpreviste,

    invece, dal diritto comunitario sono pi numerose e conferiscono al

    giudicemaggioripossibilitdiintervento;inquestomodocontribuiscono

    acaratterizzareilsistemacomunitarioinsensofortementesolidaristico69.

    Perquelcheriguardalericadutenelsistemaitalianociinteressaverificare

    se leffetto del diritto comunitario sul contratto e sullautonomia

    contrattuale si sia risolta in un semplice arricchimento della normativa

    interna o, se si vuole, in un suo aggiornamento oppure se abbia

    comportato conseguenze pi profonde da imporre una revisione della

    teoriageneraledelcontrattoelaborataallinternodelcodicecivile.

    69Da notare che leccezione o il limite dellordine pubblico, che normalmentericorreintemadiliberalizzazioniediarmonizzazionedeipitradizionalisettoricomunitariqualiquellodella libera circolazionedellemerci edei servizi,oltrecheintemadifunzionamentodelprincipiodelmutuoriconoscimento,sirisolve,invece, inunvantaggiopergliordinamenti internie inun limiteallazionedeldirittocomunitario.

  • 50

    7.Laperturadeldirittocomunitarioversoistanzesociali

    Va ricordato che da tempo il diritto comunitario non si occupa pi

    soltantodiprofilimeramenteeconomiciechehaampliatoilsuoambitodi

    operativitmostrandounamaggioreattenzioneallapersonaeaquestioni

    di carattere sociale70.Questo cambiamentodi rotta lo sinota inmaniera

    evidentenellemodificheapportateal trattatooriginariocon il trattatodi

    Maastricht del 1992 e con quello di Amsterdam del 1997. Sotto questo

    profilononvatrascuratalacartadiNizzadeldicembre2000che,bench

    non sia ancora uno strumento giuridicamente vincolante, esprime il

    nucleoessenzialedivaloriediprincipi,peraltrogi largamentepresenti

    nellordinamentocomunitarioecometaliaffermatiegarantitidallaCorte

    di giustizia, intorno ai quali va a consolidarsi e a caratterizzarsi la

    costruzione europea. Questa Carta stata ripresa e solennemente

    (ri)proclamataaStrasburgoil12dicembre2007eiltrattatodiLisbonadel

    13dicembre 2007 la richiama espressamente71. Ilnuovo art. 6,n. 1TUE

    prevede, infatti, che LUnione riconosce i diritti, le libert e i principi

    sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea del 7

    70L.FerrariBravo,op.cit.,p.93ss.71E.Pagano,DallaCartadiNizzaallaCartadiStrasburgodeidirittifondamentali,inDir.pub.comparatoeuropeo,I,2008,p.94ss.

  • 51

    dicembre2000,adottatail12dicembre2007aStrasburgo,chehalostesso

    valoregiuridicodeitrattati.

    Nel campo dei contratti le ricadute di tutto questo si registrano, in

    particolaresulprincipiodellaneutralitdelcontrattorispettoallostatusdei

    contraentiesullapresuntasimmetriaouguaglianzaformaledeicontraentiche

    ha portato a prevedere particolari garanzie (nelle varie fasi che

    accompagnano la formazionedel contratto) con lintroduzionedinuove

    ipotesidiinvalidit,astabiliremodifichedellenormesullaforma,sulrecesso,

    sulprincipiodellintangibilitdelcontenutocontrattualedapartedelgiudice,

    sullinterpretazionedelcontratto,sulprincipiodibuonafede.

    Visonostate,poi,anchedellericaduteperquantoriguardalampliamento

    delleareedioperativitdelloschemacontrattuale.

    8.Laneutralitdelcontrattorispettoallostatusdeicontraenti

    Ilprincipiodellaneutralitdelcontrattorispettoallostatusdeicontraenti

    risulta oggi ampiamente superato grazie al diritto comunitario che,

    fondamentalmente nei contratti coi consumatori, ha dato rilevanza allo

    statuseconomicoegiuridicodeicontraenti.

    Unavolta il consumatore era consideratounmero soggettodimercato;

    oggi, invece, unapersonadepositariadivalori fondamentali. Ildiritto

    comunitario si prefissato, cos, il compito di riequilibrare le sorti del

  • 52

    contratto che si presentano eccessivamente sperequate quando da una

    partecunprofessionistaedallaltrounconsumatoreutentechehanno

    una forza economica diversa che si materializza in uno squilibrio del

    regolamentodiinteressi.

    9.Lefasiattraversolequalisisviluppalatutelacomunitariadelconsumatore:la

    fasepreliminare

    Occupandosi di contratti tra professionisti e consumatori il diritto

    comunitariohaprevistoun impattoper fasi.Nella fasepreliminare,nella

    quale il soggetto non ha ancora deciso se stipulare il contratto, sono

    previsti precisi obblighi di informazione a carico del professionista

    affinch ildestinatariodellapropostadispongadi tutti gli elementiper

    esprimereun consensomeditato e convinto. Ildiritto comunitario esige

    che le informazioni rese al soggetto non siano subdole, incomplete o

    inesatte72.Inquestomodoildirittocomunitariosiinseriscenellatendenza

    72Sugliobblighidi informazionev.pertuttiA.Jannarelli,Ladisciplinadellattoedellattivit:icontrattitraimpreseetraimpreseeconsumatori,inN.Lipari,(acuradi)Diritto privato europeo, I, Padova, 1997, p. 489 ss.; G. Grisi, Gli obblighi diinformazione,inIlcontrattoeletutele,cit.,p.144ss,ilqualeevidenziatralaltro(p. 149), come questi obblighi non rilevino solo nella fase precontrattuale maanchenelmomentodella conclusionedel contratto (quandonondeve colmareasimmetrie ma si pone al servizio della trasparenza in ordine a clausole econdizionidelcontrattomedesimo)edanchedopolasuaconclusione(confermascrittaeulteriori informazionidicuiallart.4deld.legs.vo185/1999eallart.8

  • 53

    inattogidatempocheevidenzalanecessitdidareunospaziosempre

    piampioaldoveredifornireinformazioni73.

    Unriferimentoaquestoobbligo lotroviamopresenteginellart.3della

    dir.87/102relativaalcreditoalconsumoinbasealqualechisiproponedi

    concedere un credito o di farsi intermediario per la conclusione di un

    contrattodicreditotenutoadindicareiltassoannuoeffettivoglobaledel

    credito. Il successivo art. 4 richiedeva, poi, una ulteriore serie di

    indicazioni74.

    d.lgs.vo111/1995)essendo,inquestultimocaso,funzionaleallarealizzazionedelpianoesecutivodelcontrattooppureallagestionedelrapportoinfasecritica.V.ancoraP.Gallo,Asimmetrie informative e doveri di informazione, inRiv.dir. civ.,2007, I, p. 656 ss.;V. Scalisi, art. cit., p. 851 per il quale linformazione ormaidilaga ed un bene grazie allEuropa. Egli aggiunge che linformazionecostituisceilveroprincipioassialedelnuovoordinesociale.73 Sullevoluzione che ha portato a configurare dei doveri di informazionenellambitodelletrattative,v.P.Gallo,o.u.c.,p.644ss.74 Essi concernono la consegna al consumatore di un esemplare del contrattoscritto che contenga gli elementi essenzialidel contratto con: lindicazionedeltasso annuo effettivo globale, espresso in percentuale; lindicazione dellecondizioni secondo cui il tasso annuo effettivo globale pu esseremodificato.Lart. 4 prevede, inoltre, che qualora non sia possibile indicare il tasso annuoeffettivoglobaleespresso inpercentuale,sianofornitealconsumatoreadeguateinformazionineldocumento scritto.Questeprevisioni sono state confermate eulteriormente precisate dalla dir. 2008/48 che ha abrogato la dir. 87/102. Alriguardov,G.DeCristofaro,Lanuovadisciplinacomunitariadelcreditoalconsumo:la direttiva 2008/48/CE e larmonizzazione completa delle disposizioni nazionaliconcernentitaluniaspettideicontrattidicreditoaiconsumatori,inRiv.dir.civ.2008,II,p.255ss.

  • 54

    Inseguito,questoobbligodiinformazioniassumercontornisemprepi

    precisiecontenutisemprepidettagliati.

    Cosnelladir.90/314suipacchettituristicituttocompreso, ilcuiart.4si

    dilungasuunalungaseriediinformazionicheilproponenteilviaggio

    tenutoafornire,tralaltro,sullenormativerelativeaipassaporti,aivistie

    alle visite sanitarie necessarie per effettuare il viaggio ed il soggiorno;

    sulle modalit del viaggio, sui nominativi e sui numeri telefonici di

    strutturechesulpostopossonoesserecontattateincasodibisogno;sugli

    orarideivarispostamenti;sullemodalitvariesunormativeapplicabilia

    minori;suiprezzideivariservizi;sullenotiziesultassodicambio,ecc.il

    tuttoinundocumentoscrittorilasciatoalconsumatore.

    La dir. 92/96 (d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174) relativa ai contratti di

    assicurazione del ramo vita impone allassicuratore di predisporre e

    trasmettere al consumatore una nota informativa, allegata alla polizza,

    contenenteunaseriediinformazioniaggiornaterelativeallacompagniadi

    assicurazione(denominazionesociale,formagiuridica,sedeprincipaleed

    eventualisedisecondarie)edalrapportoassicurativo(definizionediogni

    garanziaoopzioni,modidiversamentodeipremi,facoltdiscioglimento,

    esercizio del diritto di rinuncia e riscatto, modalit di calcolo ed

    assegnazionedegliutili,regimefiscale).Lostessofaladir.94/47(d.lgs.n.

    427/1998, artt. 6981del codicedel consumo) che si riferisce ai contratti

    relativi allacquisto di diritti di godimento a tempo parziale di beni

  • 55

    immobili.Ilvenditoretenutoafornireinformazionisullimmobileesulle

    condizioni di acquisto del diritto di godimento a chiunque ne faccia

    richiestamediantelaconsegnadiundocumentochedeveindicarealmeno

    quali siano le caratteristiche del bene offerto in vendita, le generalit

    dellofferente,ilprezzodiacquisto,iprincipiregolantiloscioglimentodel

    contratto.

    10.Segue.Icontratticonclusiadistanza

    Lobbligodapartedelfornitoredimettereadisposizionedelconsumatore

    un ampio ventaglio di informazioni precontrattuali contemplato, poi,

    dalla dir. quadro 97/7 relativa ai contratti a distanza, ripresa dalla dir.

    2002/65perquantoconcerne iservizi finanziari (GUUEL271) (v.codice

    del consumo sez. IV bis). La dir. 97/7 si riferisce a tutte le forme di

    contrattazione che si realizzano attraversomezzi di comunicazione che

    prescindono dalla presenza fisica e simultanea del fornitore e del

    consumatore; essa si riferisce, in pratica, alle tecniche moderne di

    contrattazione a distanza75 relativamente alle quali sussiste un concreto

    pericolo di asimmetrie informative e di insufficiente comprensione del

    75 F. Regoli, La direttiva n. 97/7/CE riguardane la protezione del consumatore neicontratti a distanza, inContratto e impresa/Europa, 1997, p. 76; F.Toriello, Icontratti di vendita stipulati dai consumatori, in Il diritto privato dellUnioneEuropea,I,cit.,p.820ss.

  • 56

    significato delloperazione negoziale in capo al contraente non

    professionale.

    Perovviareacisonoprevistiobblighidi informazioneminuziosamente

    elencati che riguardano lidentit del fornitore, il suo indirizzo, le

    caratteristiche essenziali del bene o del servizio offerto, il suo prezzo

    (incluse le spesedi spedizione e le tasse), lemodalitdipagamento,di

    consegnaodiesecuzionedelcontratto,lesist