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IL TESTO UNICO AMBIENTALE IL TESTO UNICO AMBIENTALE e la legislazione in materia e la legislazione in materia
di rifiutidi rifiuti
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Parole chiaveParole chiave
Cosa Cosa èè un rifiuto?un rifiuto?
Come lo definiamo?Come lo definiamo?
Esiste una definizioneEsiste una definizionegiuridica di ambiente?giuridica di ambiente?
Come Come èè tutelato ltutelato l’’ambiente?ambiente?
RIFIUTIRIFIUTI
INQUINAMENTOINQUINAMENTO
AMBIENTEAMBIENTE
TUTELATUTELA
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Testo Unico Ambientale: D.lgs. 152/06Testo Unico Ambientale: D.lgs. 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
“Norme in materia ambientale”(Supp. Ord. G.U. n. 88 del 14/04/06)
Parte prima: ambiti di applicazione, finalità
Parte seconda: VAS, VIA e IPPC
Parte terza: difesa suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall’inquinamento, gestione risorse idriche
Parte quarta: gestione dei rifiuti, bonifica siti inquinati
Parte quinta: tutela dell’aria e riduzione emissioni in atmosfera
Parte sesta: tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente
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D.lgs. 152/06 D.lgs. 152/06 -- Parte QuartaParte QuartaDisciplina la gestione rifiuti e bonifica siti contaminati,
anche in attuazione di direttive comunitarie sui:
Rifiuti
Rifiuti pericolosi
Oli usati
Batterie esauste
Rifiuti di imballaggio
PCB (policlorobifenili)
Discariche
Inceneritori
Rifiuti elettrici ed elettronici
Rifiuti portuali
Veicoli fuori uso
Rifiuti sanitari
Rifiuti contenenti amianto
Fa salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi al decreto,adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano particolari
categorie di rifiuti
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D.lgs. 152/06 D.lgs. 152/06 -- Parte QuartaParte Quarta
TITOLO I: Gestione dei rifiuti
TITOLO II: Gestione imballaggi
TITOLO III: Gestione particolari categorie di rifiuti (veicoli fuori uso, prodotti contenenti amianto, rifiuti elettrici ed elettronici, sanitari, pneumatici fuori uso, CDR, rifiuti dalle attività di manutenzione delle infrastrutture, rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico)
TITOLO IV: Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
TITOLO V: Bonifica dei siti contaminati
TITOLO VI: Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali
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D.lgs. 152/06 D.lgs. 152/06 -- Parte Quarta, Titolo IParte Quarta, Titolo I
Capo I: Disposizioni generali (campo d’applicazione finalità, criteri di priorità e definizioni) artt. 177 - 194
Capo II: Competenze artt. 195 - 198
Capo III: Servizi di gestione integrata dei rifiuti artt. 199 - 207
Capo IV: Autorizzazioni, Iscrizioni artt. 208 - 213
Capo V: Procedure semplificate artt. 214 - 216
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DefinizioniDefinizioni
Cosa Cosa èè un rifiuto?un rifiuto?RIFIUTIRIFIUTI
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Definizione comune di Definizione comune di ““RifiutoRifiuto””
Dal dizionario Zanichelli (ed.1994)
“4. Avanzo, cosa o persona rifiutata di nessun valore: mettere o buttare tra i rifiuti; sbarazzarsi dei rifiuti; rifiuti della società …”
Non è il concetto giuridico di Rifiuto.
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Definizione filosofica di Definizione filosofica di ““RifiutoRifiuto””
Da “L’Ecosistema Rifiuti” ed. Enrico Guazzoni Hoepli (1991)
“I rifiuti sono le sostanze di risulta del metabolismo sociale ….”
Non è il concetto giuridico di Rifiuto.
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Definizione di rifiuto del DPR 915/82Definizione di rifiuto del DPR 915/82
Sono considerati rifiuti …. “… qualsiasi sostanza o oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonata o destinata all’abbandono”.
Concetto ABROGATO!
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Definizione di rifiuto del RonchiDefinizione di rifiuto del Ronchi
D. lgs. 05/02/1997 n.22art. 6 comma 1, lettera a)
“RIFIUTO: qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nella categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.
È il primo concetto GIURIDICO di Rifiuto
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Definizione di rifiuto del D. Definizione di rifiuto del D. LgsLgs. 152/06. 152/06
Testo Unico Ambientale D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 art. 184 c.1“RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nella categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente Decreto e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.
È l’attuale concetto giuridico di Rifiuto.
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NON SONO RIFIUTINON SONO RIFIUTI
Emissioni di effluenti gassosi in atmosfera
Parte Quinta D.lgs. 152/06 (art. 183 c. 1 lett. z)
Acque reflue di scarico
Parte Terza D.lgs
152/06 (art. 74 c. 1 lett. g, h, i)
Rifiuti radioattivi D.lgs 230/95 (Euratom)
Rifiuti da prospezione, estrazione, trattamento ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento di cave
Carogne D.Lgs. 508/92
Rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola, in particolare materiali litoidi o vegetali e terre di coltivo, anche fanghi da pulizia e lavaggio prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici ecc…)
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NON SONO RIFIUTINON SONO RIFIUTI
Residui ed eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14/10/1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa
Esplosivi in disuso
Materiali vegetali, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto purché non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti da D.M. Ambiente da emanarsi entro 90 gg dall’entrata in vigore della parte quarta del D. lgs. 152/06; fino all’emanazione del suddetto decreto si applicano i limiti di cui al D.M. 25.10.99 n. 471
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NON SONO RIFIUTINON SONO RIFIUTI
Coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo
Materiale litoide estratto da corsi d’acqua, bacini e alvei per manutenzione disposta da Autorità
Sistemi d’arma, mezzi, materiali e infrastrutture direttamente destinate alla difesa militare e alla sicurezza nazionale individuati con decreto dal Ministero della Difesa
Materiali e infrastrutture non ricompresi nel succitato decreto , finchè non viene emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del D.P.R. 5/06/1976 n. 1076 recante il regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi dell’esercito, della marina e dell’aeronautica.
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NON SONO RIFIUTINON SONO RIFIUTI
Terre e rocce da scavo, anche di gallerie, e i residui della lavorazione della pietra destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del D. lgs 152/06 solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA o nel progetto approvato dall’autorità amministrativa competente sempre che la composizione media dell’intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.
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NON SONO RIFIUTINON SONO RIFIUTI
Materiali, sostanze od oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino caratteristiche delle MPS, dei combustibili o dei prodotti individuati da art. 181 D.Lvo 152/06, a meno che il detentore se ne disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene
Sottoprodotti: prodotti dell’attività di impresa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono dal processo industriale e di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi, non abbia deciso di disfarsi, impiegati direttamente dall’impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo o per l’impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo.
In questo contesto: ceneri di pirite, polveri di ossidi di ferro, provenienti dal processo di arrostimento della pirite per la produzione dell’acido solforico (art. 183 comma 1 lett. n) D.Lvo 152/06.
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Analisi della definizione giuridica di rifiutoAnalisi della definizione giuridica di rifiuto
Prima parte definizionePrima parte definizione
qualsiasi sostanzao oggetto cherientra nella Categorieriportate
nell’allegato A
Elemento oggettivo Elemento oggettivo NellNell’’Allegato A Allegato A
cc’è’è un elenco apertoun elenco apertodi carattere di carattere
tecnicotecnico--politicopolitico
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LL’’Allegato AAllegato ACATEGORIE
Q1 Residui di produzione o consumo in appresso non spec.
Q2 Prodotti fuori norma
Q3 Prodotti scaduti
Q4 Sostanze riversate, perdute o che hanno subito incidenti
Q5 Sostanze contaminate o insudiciate volontariamente
Q6 Elementi inutilizzabili
Q7 Sostanze divenute inadatte all’impiego
Q8 Residui di processi industriali
Q9 Residui di procedimenti antinquinamento
Q10 Residui di lavorazione/sagomatura
Q11 Residui da estrazione e preparazione materie prime
Q12 Sostanze contaminate
Q13 Materie sostanze o prodotti il cui uso è vietato giuridicamente
Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più
Q15 Materie sostanze o prodotti contaminati da riattamento terreni
Q16 Materie sostanze o prodotti che non rientrano nelle categorie Q1/15
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LL’’Allegato DAllegato Dil CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti)
L’Elenco riprodotto nell’Allegato D è un elenco armonizzato, non esaustivo, oggetto a periodica revisione, contenente la nomenclatura di riferimento;
conforme alle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 2000/532/CE
Il Catalogo originario (approvato con Decisione 94/904/CE adottata in base all’art. 1 par. 4 Dir. 91/689/CEE) è stato poi modificato in seguito
a Decisioni Commissione Europea 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE.
Dal 01/01/02 è in vigore una nuova nomenclatura “nuovi CER 2002”.
20 classi differenti identificate da codice numerico di 6 cifre es. 17.00.00 = rifiuti di costruzioni e demolizioni
I rifiuti pericolosi sono contraddistinti da un ASTERISCO
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Analisi della definizione giuridica di rifiutoAnalisi della definizione giuridica di rifiuto
Seconda parte definizioneSeconda parte definizione
Elemento soggettivo Elemento soggettivo Che deve essereChe deve essere
verificato nelleverificato nelletre previsioni tre previsioni
individuateindividuate
…e di cui il detentore
si disfi, abbia deciso o abbia
l’obbligo di disfarsi”.
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Analisi della definizione giuridica di rifiutoAnalisi della definizione giuridica di rifiuto
qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nella categorieriportate nell’allegato A e di cui il detentore …….
Azione oggettiva Azione oggettiva (flagranza sostanziale) (flagranza sostanziale)
Caso incerto, Caso incerto, come comportarci?come comportarci?
Fonte normativa/regolamentareFonte normativa/regolamentareche crea lche crea l’’obbligo (atto giuridico)obbligo (atto giuridico)
si disfi
abbia deciso
obbligo di disfarsi
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““Si disfiSi disfi””
Azione oggettiva (flagranza sostanziale)
Ai fini sanzionatori è determinante distinguere se:
il soggetto sia privato cittadino o titolare di impresa o responsabile di ente;
si tratta di rifiuti urbani di origine domestica o speciali (o assimilati agli urbani) derivanti da attività;
se rifiuti siano pericolosi o non pericolosi (caratterizzazione, campionamenti e analisi).
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““Abbia deciso Abbia deciso …….. di disfarsi.. di disfarsi””
Onere della prova grava su organo accertatore: elementi comportamentali soggettivi sono determinanti, ma almeno in via logica-induttiva vanno dimostrati in sede di accertamento e devono essere dimostrabili in sede di giudizio.
La decisione in atto deve essere “manifesta azione”
La dottrina rimanda all’Art. 56 C.P. (delitto tentato)
“Chi compie atti diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se
l’azione non si compie o l’evento non si verifica”
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““Abbia lAbbia l’’obbligo di disfarsiobbligo di disfarsi””
Esempi di obbligo giuridico:
oliiolii usati (ex artt. 3, 6 e 7 usati (ex artt. 3, 6 e 7 D.Lgs.D.Lgs. 95/92)95/92)
PCB usati (ex art. 5 PCB usati (ex art. 5 D.Lgs.D.Lgs. 209/99) 209/99)
sanitari pericolosi a rischio infettivo (ex art. 10 DM sanitari pericolosi a rischio infettivo (ex art. 10 DM 219/00)219/00)
part. pile e accumulatori (ex art. 4 c. 1 DM 194/03) part. pile e accumulatori (ex art. 4 c. 1 DM 194/03)
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Punto cardine del D.lgs. 152/06Punto cardine del D.lgs. 152/06
La Gestione La Gestione dei Rifiutidei Rifiuti
RaccoltaRaccolta
TrasportoTrasporto
Smaltimento Smaltimento
Recupero Recupero
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La gestione dei rifiutiLa gestione dei rifiuti
Art. 183 c. 1 d)
Raccolta (prelievo, cernita, raggruppamento per il trasporto)
Trasporto
Recupero (operazioni previste da All. C)
Smaltimento (operazioni previste da All. B)
Controllo operazioni suddette
Controllo discariche post chiusura
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Principi generaliPrincipi generali
Gestione rifiuti (accezione manageriale) =attività di pubblico interesse
I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericoli per la salute dell’uomo,
e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente
(senza rischi per acqua, aria, suolo, fauna, flora, senza inconvenienti da rumori o odori, senza
danni a paesaggio e siti tutelati)
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Principi generaliPrincipi generali
“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di
prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella
distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei
principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al
principio del “chi inquina paga”.
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Principi di Principi di ““responsabilizzazione e responsabilizzazione e cooperazionecooperazione””
Si attuano attraverso:
la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti in generale e della pericolosità dei rifiuti in particolare (sviluppo tecnologie pulite, promozione strumenti economici, ecobilanci, ecoaudit, ecolabel, sviluppo di tecniche idonee per l’eliminazione delle sostanze pericolose nei rifiuti ecc…);
la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti (promozione reimpiego e riciclaggio, forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti, misure economiche, utilizzo dei rifiuti come combustibile o per produrre energia);
l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
lo smaltimento dei rifiuti negli impianti più vicini, contenendo quindi anche i movimenti dei rifiuti, smaltimento che deve avvenire con metodi e tecnologie più idonee per la salvaguardia ambientale.
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Principi di Principi di ““responsabilitresponsabilitàà condivisacondivisa”” e e ““chi inquina, pagachi inquina, paga””
Su questi principi si fonda tutto il sistema sanzionatorio del D. Lgs. 152/06; derivano
dal diritto comunitario(e da quello statunitense prima ancora…)
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Classificazione rifiuti Classificazione rifiuti -- 11
Rifiuti UrbaniRifiuti Rifiuti UrbaniUrbani
Art. 184 c. 1 D.lgs. 152/06Art. 184 c. 1 D.lgs. 152/06secondo lsecondo l’’origineorigine
RifiutiSpeciali
RifiutiRifiutiSpecialiSpeciali
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Classificazione rifiuti Classificazione rifiuti –– 22
Rifiuti UrbaniRifiuti Rifiuti UrbaniUrbani
Art. 184 comma 5 Art. 184 comma 5 secondo caratteristiche secondo caratteristiche
di pericolositdi pericolositàà(rifiuti NON domestici,(rifiuti NON domestici,
contenuti in allegato D con asterisco)contenuti in allegato D con asterisco)
RifiutiSpecialiRifiutiRifiuti
SpecialiSpeciali
Rifiuti nonRifiuti nonpericolosipericolosi
Rifiuti Rifiuti pericolosipericolosi
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Classificazione rifiuti Classificazione rifiuti –– 33Sono rifiuti speciali (art. 184 comma 3):
se derivano da:• attività agricole e agro-industriali;• attività di demolizione, costruzione e rifiuti pericolosi da scavi;• lavorazioni industriali, eccezion fatta per il coke di petrolio utilizzato come
combustibile• lavorazioni artigianali;• attività commerciali;• attività di servizio;• attività di recupero e smaltimento rifiuti e i fanghi di potabilizzazione,
depurazione e abbattimento fumi• attività sanitarie;e i:• macchinari e apparecchiature deteriorate e obsoleti;• veicoli a motore dimessi;• combustibile derivato dai rifiuti (CDR)• rifiuti derivati da attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani
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Classificazione rifiuti Classificazione rifiuti –– 44
Sono rifiuti urbani (art. 184 comma 2):
• i rifiuti domestici anche ingombranti se da civile abitazione;• i non pericolosi da locali e luoghi diversi da civile abitazione,
assimilati agli urbani per quantità e qualità (ex art. 198 comma 2 lett. g)
• se derivano da spazzamento strade;• se giacciono su strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, su
spiagge e rive;• i rifiuti vegetali da aree verdi (giardini, parchi e cimiteri);• quelli provenienti da esumazioni, estumulazioni + altri rifiuti
cimiteriali
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Il sistema sanzionatorioIl sistema sanzionatorio
CARATTERISTICHE:
parte precettiva staccata dal sistema sanzionatorio
depenalizzazione di alcune fattispecie penali
aggravamento sanzioni penali
frequente previsione dell’obbligo del ripristino
sanzioni accessorie
introiti sanzioni amm.ve devolute alle Province e vincolate di destinazione all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale
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Il sistema sanzionatorioIl sistema sanzionatorio
PRINCIPALI ILLECITI AMMINISTRATIVI:
abbandono di rifiuti da parte di privato
sanzioni legate ai controlli c/o attività produttive e al trasporto (MUD, registri c/s, FIR)
imballaggi
sanzioni legate a particolari categorie di rifiuti (rifiuti urbani di imballaggi terziari, veicoli a motore e rimorchi, oli e grassi animali e vegetali esausti, rifiuti di beni in polietilene, batterie al Pb esauste, oli minerali usati)
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Il sistema sanzionatorioIl sistema sanzionatorioPRINCIPALI ILLECITI PENALI:
abbandono di rifiuti da parte di Ente o impresa
deposito incontrollato (tempo, prescrizioni tecniche)
sanzioni da controlli c/o attività produttive e al trasporto (assenza FIR per rifiuti pericolosi, certificati di analisi falsi)
sanzioni legate ai controlli delle attività gestione rifiuti (assenza Iscrizioni, Comunicazioni, Autorizzazioni, violazioni alle prescrizioni tecniche degli atti autorizzativi)
realizzazione e gestione discarica non autorizzata
sanzioni legate a particolari categorie di rifiuti
traffico illecito rifiuti
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Illeciti legali allo Illeciti legali allo ““smaltimentosmaltimento””
Abbandono Abbandono di rifiutidi rifiuti
Smaltimento Smaltimento irregolare irregolare
Deposito incontrollato Deposito incontrollato di rifiuti o immissionedi rifiuti o immissione
Realizzazione di una Realizzazione di una discarica abusivadiscarica abusiva
Da privato Da titolare di impresa
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Divieto di abbandonoDivieto di abbandonoART. 192
(Divieto di abbandono)
1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt.255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa,secondo le previsioni del D.Lvo 231/2001 in materia di responsabilità delle giuridiche, delle società e delle associazioni.
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Abbandono di rifiutiAbbandono di rifiutiART. 255ART. 255
(Abbandono di rifiuti)(Abbandono di rifiuti)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231, commi 1 e 2 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venticinque euro a centocinquantacinque euro.
2. Omissis3. Omissis.
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AttivitAttivitàà di gestione rifiuti non autorizzata (I)di gestione rifiuti non autorizzata (I)
ART. 256ART. 256(Attivit(Attivitàà di gestione rifiuti non autorizzata)di gestione rifiuti non autorizzata)
1. Chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali e sotterranee, in violazione dell’art. 192 comma 1 e 2.
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AttivitAttivitàà di gestione rifiuti non autorizzata di gestione rifiuti non autorizzata (II)(II)
ART. 256ART. 256(Attivit(Attivitàà di gestione rifiuti non autorizzata)di gestione rifiuti non autorizzata)
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
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Piccolo prontuario D.lgs. 152/06Piccolo prontuario D.lgs. 152/06
CONDOTTA ART. VIOLATO
ART. SANZION
E
SANZIONE PRINCIPALE
SANZIONE ACCESSORIA COMPETENZA
Abbandono o deposito in modo incontrollato i propri rifiuti (non pericolosi/ pericolosi) sul suolo, nel sottosuolo o immissione nelle acque, da parte di privato
Art. 192 comma 1 o 2
Art 255 c. 1 (abbandono o deposito) in rel. Art. 192 c. 1
Amministrativa da€ 105 a € 620
(PMR € 206,67)
Ipotesi minore per abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo da € 25 a € 155(PMR € 50)
Art. 192 comma 3Obbligo a carico del soggetto autore dei fatti di procedere alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa
PROVINCIA/COMUNE
Provincia competente a irrogare sanzione
Il Sindaco dispone con Ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate. Per omessa ottemperanza all’ordinanza è prevista la sanzione penale di cui all’art. 255, 3° comma (arresto fino ad un anno). Con la sentenza di condanna il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nell’ordinanza e/o contenuto sostanzialmente nell’obbligo stesso non attuato
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Piccolo prontuario D.lgs. 152/06Piccolo prontuario D.lgs. 152/06
CONDOTTA ART. VIOLATO
ART. SANZION
E
SANZIONE PRINCIPALE
SANZIONE ACCESSORIA COMPETENZA
Abbandono o deposito incontrollato sul suolo, nel sottosuolo o immissione nelle acque di rifiuti non pericolosi da parte di Titolare di impresa o responsabile di Ente
Art. 192 c. 1 o 2
Art. 256 c. 2in relazione alla pena di cui all’art. 256 c. 1 lett. a)
Penale con Arresto da 3 mesi ad un anno oppure ammenda da € 2.600 a € 26.000Oblazione ammessa(½ € 26.000)
Art. 192 comma 3Obbligo a carico del soggetto autore dei fatti di procedere alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa
Autorità Giudiziaria(Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario)idem come sopra per Ordinanza
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Piccolo prontuario D.lgs. 152/06Piccolo prontuario D.lgs. 152/06
CONDOTTA ART. VIOLATO
ART. SANZION
E
SANZIONE PRINCIPALE
SANZIONE ACCESSORIA COMPETENZA
Abbandono o deposito incontrollato sul suolo, nel sottosuolo o immissione nelle acque di rifiuti pericolosi da parte di Titolare di impresa o responsabile di Ente
Art. 192 c. 1 o 2
Art. 256 c. 2in relazione alla pena di cui all’art. 256 c. 1 lett. b)
Penale con Arresto da 6 mesi a due anni e ammenda da € 2.600 a € 26.000Oblazione non ammessa
Art. 192 comma 3Obbligo a carico del soggetto autore dei fatti di procedere alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa
Autorità Giudiziaria(Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario)idem come sopra per Ordinanza
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Esiste unaEsiste unadefinizionedefinizionegiuridicagiuridica
di ambiente?di ambiente?AMBIENTEAMBIENTE
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Definizione giuridica di Definizione giuridica di ““ambienteambiente””
Dir. CEE 85/337 del 27.06.1985
L’ambiente è “…un sistema biologico complesso interrelato di risorse naturali ed umane comprensivo, oltre che degli elementi dell’ecosistema, anche dei beni materiali e del patrimonio culturale, nonché delle componenti socio-economiche provocate dall’interazione fra attività antropiche ed ambiente naturale”.
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Definizione giuridica di Definizione giuridica di ““ambienteambiente””
Sent. Corte Cost. 28.05.1987 n. 210L’ambiente è “…bene immateriale, unitario che l’ordinamento prende in considerazione come valore primario ed assoluto, riconosciuto e tutelato dalle norme come bene giuridico”.
Comprende “…la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali, l’esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri o marini, di tutte le specie animali o vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni”.
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Definizione giuridica di Definizione giuridica di ““ambienteambiente””
Sentenza Corte Cost. n. 183 del 1987 “Si è creato un ministero (quello dell’Ambiente) che per le funzione attribuitegli assurge come centro di riferimento dell’……
…. interesse pubblico ambientale”.
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Definizione giuridica di Definizione giuridica di ““ambienteambiente””
Sentenza Corte Cost. n. 183 del 1987
“…… allo Stato è affidato in via principale, se non esclusiva, la cura e la tutela degli interessi che riguardano ……
…. un bene assoluto e primario: l’ambiente”
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Definizione giuridica di Definizione giuridica di ““ambienteambiente””
Sentenza Corte Cost. 30.12.1987 n. 641
“…bene immateriale unitario, anche se formato da varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e tutela”.
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Come lo definiamo?Come lo definiamo?INQUINAMENTOINQUINAMENTO
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Definizione Giuridica di InquinamentoDefinizione Giuridica di Inquinamento
Sentenza Corte Cost. n. 641 del 1987
…. inquinamento”.
“L’alterazione della componente inorganica tale da renderla indisponibile per la componente organica prende il nome di ……
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Definizione Giuridica di InquinamentoDefinizione Giuridica di Inquinamento
Art. 2 del D.P.R. 203 del 1988 (abrogato)“Per inquinamento atmosferico si intende ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanza in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria ….”
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Definizione Giuridica di InquinamentoDefinizione Giuridica di Inquinamento
Art. 183 comma 1 lett. bb) del D.lgs. 152/06
“inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all’introduzione nell’aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente”
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Come Come èètutelatotutelato
ll’’ambiente?ambiente?TUTELATUTELA
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Evoluzione normativa in campo Evoluzione normativa in campo ambientaleambientale
Principalitappe
nell’evoluzionenormativaambientale
in Italia
1. Legislazione antecedente la legge Merli
2. Legge Merli e omologhe “Leggi di Settore”L. 319/76 (Acque),
D.P.R. 915/82 (Rifiuti),D.P.R. 203/88 (Aria)
3. La disciplina sui rifiuti del D. lgs. 22/97
4. Il nuovo Testo Unico Ambientale
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Evoluzione dei Evoluzione dei principi ispiratori della principi ispiratori della normativa in campo ambientalenormativa in campo ambientale
Esempio nel SETTORE ACQUE
UTILIZZO DEL BENE OPERE IDRAULICHE, PESCA, IMPIANTI ELETTRICI
INCOLUMITA’ PUBBLICA AVVELENAMENTO, ADULTERAZIONE, COMMERCIO
PATRIMONIO DANNEGGIAMENTO
INQUINAMENTO SCARICHI PUBBLICI, PRIVATI, DIRETTI, INDIRETTI,
FOGNATURE
SALUTE PUBBLICA BALNEAZIONE, ACQUE DESTINATE AL CONSUMO
UMANO
RISORSA PUBBLICA SALVAGUARDIA, RISPARMIO
TUTELA AMBIENTALE INTEGRATA