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TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI E TARI-TASSA RIFIUTI Lodi 7 luglio 2014 www.studiomodolo.it N.B.: l'impostazione del materiale è stata attuata in modo analitico per costituire «dispensa» dell'incontro di studio e non come supporto di mera proiezione. In ogni caso, si pone in evidenza che l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze.

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TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI E TARI-TASSA RIFIUTI

Lodi

7 luglio 2014

www.studiomodolo.it

N.B.: l'impostazione del materiale è stata attuata in modo analiticoper costituire «dispensa» dell'incontro di studio e non comesupporto di mera proiezione. In ogni caso, si pone in evidenzache l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosaattenzione, non può comportare specifiche responsabilità pereventuali errori e/o inesattezze.

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Tasi-tassa servizi indivisibili e Tari-tassa rifiuti

Argomenti

Aspetti generali

Tasi: ambito soggettivo e oggettivo

Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni

Tari-tassa sui rifiuti4

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Service tax

CRONISTORIA DI UN’IMPOSTA COMUNALE

TaserTassa Servizi

TriseTassa rifiuti e

servizi

TucTributo unico

comunale

Iuc-Imposta unica comunale? ?

si basa su due presupposti di imposizione:• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro

natura e valore;• l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

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IUC Imposta

unica comunale

IMU(componente patrimoniale)

TASI(componente

servizi)

Possesso di beni immobili, conesclusione dell’abitazione principale edei cosiddetti beni merce

Erogazione di servizi comunali indivisibili(nuovo tributo) 

TARI(componente

servizi)

Erogazione di servizi comunali diraccolta e smaltimento rifiuti

(sostituisce Tarsu, Tia e Tares) 

CRONISTORIA DI UN’IMPOSTA COMUNALE

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IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE

PRESUPPOSTO

L'imposta unica comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi:• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e

valore• l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali

COMPONENTI DELLA IUC

La IUC si compone:• dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

• di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia delpossessore che dell'utilizzatore dell'immobile

• della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio diraccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

ALIQUOTA MASSIMA

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non puòsuperare i limiti prefissati per la sola IMU (aumentati, per il solo 2014,dello 0,8‰)

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Iuc‐Imposta unica comunale

IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa allaIUC entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio delpossesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili altributo.Nel caso di  occupazione in  Comune di  un'unità immobiliare,  la dichiarazione può essere presentata anche da  uno solo  degli

occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dalComune, ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificanomodificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diversoammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione deve esserepresentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sonointervenute le modificazioni.Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinariadevono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione

dell'immobile ed il numero dell'interno, se e esistente.

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ACCERTAMENTO

Ai fini dell’accertamento il funzionario responsabile può: inviare questionari al contribuente; richiedere dati e notizie a uffici pubblici o a enti di gestione

di servizi pubblici; disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo,

mediante personale debitamente autorizzato e con unpreavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altroimpedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puòessere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art.2729 del Codice Civile.

IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE

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IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE

SANZIONI

In caso di: omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica l'art.

13 D.Lgs. 471/1997. In caso di omessa presentazione dichiarazione ‐> sanzione dal100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50. Sanzione ridotta adun terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, intervieneacquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, dellasanzione e degli interessi;

infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo nonversato (minimo di € 50). sanzione ridotta ad un terzo se, entro il termine perla proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, conpagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di 60giorni dalla notifica dello stesso ‐> sanzione da € 100 a € 500. Sanzione ridottaad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, intervieneacquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, dellasanzione e degli interessi.

Il Comune può deliberare circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto deiprincipi stabiliti dalla normativa statale.

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IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE

Bene Imu Tasi Tari

ABITAZIONEPRINCIPALE

esente

è dovuta;

soggetti passivi sono sia iproprietari sia gli inquilini;

per gli inquilini ilpeso fiscale oscilla tra il10 ed il 30%;

la restante parte è acarico dei proprietari;

la base imponibile è lastessa dell’IMU e l’aliquotamassima può arrivarefino a 3,3‰.

• è dovuta,sostituisce laTARES

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IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE

Bene Imu Tasi Tari

SECONDACASA

è dovuta;

l’aliquota è stabilitadal Comune.

è dovuta; medesima base imponibile

dell’IMU; soggetti passivi sono sia i

proprietari sia gli inquilini; Per gli inquilini il peso

fiscale oscilla tra il 10 ed il30%;

aliquota massima del 3,3‰nel rispetto del vincolosecondo cui la somma dellealiquote della TASI e dell’IMU non può esseresuperiore all’aliquotamassima consentita.

è dovuta;

il Comunepuò utilizzarecriteripresuntivi per determinarele tariffe da applicare ainon residenti

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IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE

Bene Imu Tasi Tari

NEGOZI

è dovuta;

l’aliquota è stabilitadal Comune.

è dovuta stessa base imponibile

dell’IMU; soggetti passivi sono sia i

proprietari sia gli inquilini; per    gli inquilini il peso

fiscale oscilla tra il 10   edil 30%;

aliquota massima del 3,3‰nel rispetto del vincolosecondo   cui   la sommadelle aliquote della TASI e dell’IMU non può esseresuperiore all’aliquotamassima consentita.

è dovuta;

le   tariffevengonodecise dal  Comune inbase allecaratteristichedell’attivitàeconomicaesercitata

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IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE

Bene Imu Tasi Tari

IMMOBILID’IMPRESA

è dovuta;

aliquota dello 0,76% per  i fabbricatiappartenenti allacategoria catastaleD

è dovuta;

Medesima base imponibile dell’IMU.

è dovuta;

il Comunestabilisce le   tariffetenendo conto del tipo di attivitàesercitataavvalendosi deiparametri delD.P.R. n. 158/1999,ma può introdurrecriteri alternativi.

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IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE

Bene Imu Tasi Tari

TERRENIAGRICOLI

Per i terreni agricoli

anche non coltivati, 

posseduti e condotti

da coltivatori diretti il

moltiplicatore dal

2014 si riduce a  75, 

per  gli altri terreni è di

130.

• originariamente la base 

imponibile era quella

dell’IMU, successivamente

per effetto della nuova

formulazione del comma 

669 dell’art. 1 della L. 

147/2013 è stato previsto

«ad eccezione, in ogni caso, 

dei terreni agricoli».

• si applica

solo   ai

fabbricati

strumentali e 

non anche ai

terreni agricoli.

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TASI - POTESTA REGOLAMENTARE DEI COMUNI

la disciplina e l’entità delle riduzioni che possono essere applicate,tenendo in considerazione anche della capacità contributiva dellafamiglia, facendo anche ricorso all’applicazione dell’Isee;

l’individuazione dei servizi indivisibili, con possibilità di individuare inmaniera analitica - per ciascuno di tali servizi – gli inerenti costi checostituiscono oggetto di copertura con la Tasi.

I Comuni hanno la possibilità di procedere a regolamentare:

Ai fini operativi, il consiglio comunale è tenuto ad approvare le aliquote dellaTasi, in conformità con i servizi e i costi, tenendo presente che sussiste lapossibilità anche di differenziare le medesime in relazione:• del settore di attività;• della tipologia;• della destinazione dei beni immobili.

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TARI - POTESTA REGOLAMENTARE DEI COMUNI

• i criteri e le modalità di determinazione delle tariffe;• la classificazione delle categorie di attività con omogenea e coerente

potenzialità di produzione di rifiuti;• la disciplina delle possibili riduzioni tariffarie;• la disciplina delle eventuali riduzioni e/o esenzioni, in relazione della

capacità contributiva della famiglia, nonché mediante l'applicazionedell'Isee;

• l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali allequali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici diproduzione dei rifiuti, specifiche percentuali di riduzione rispetto allacomplessiva superficie su cui l'attività risulta posta in essere.

I Comuni risulta delegato a procedere a regolamentare:

Il consiglio comunale deve necessariamente approvare le tariffe della Tari inconformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

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TASI – TERMINI DI VERSAMENTO – ANNO 2014

Abitazione principale

Acconto 2014 con delibera comunalepubblicata entro il 31 maggio 2014

16.6.2014

Acconto 2014 senza delibera comunalepubblicata entro il 31 maggio 2014

Nessun acconto

Saldo 2014 16.12.2014

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Immobili diversi

abitazione principale

Acconto 2014 con delibera comunalepubblicata entro il 31 maggio 2014

16.6.2014

Acconto 2014 con delibera comunalepubblicata dopo il 31 maggio 2014 edentro il 18 settembre 2014

16.10.2014

Saldo 2014 16.12.2014

Versamento complessivo entro il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata delibera allescadenze precedenti (applicando l'aliquota base dell'1‰).

TASI – TERMINI DI VERSAMENTO – ANNO 2014

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TASI –VERSAMENTI – CONSEGUENZE SANZIONATORIE

Con riguardo alle conseguenze sanzionatorie in caso di

insufficiente/tardivo versamento della prima rata Tasi 2014, 

il MEF evidenzia la possibilità per i contribuenti di regolarizzare spontaneamente iversamenti avvalendosi:

del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. 472/1997; del ravvedimento “breve” ex art. 23, comma 31, D.L. 98/2011.

Tuttavia, vista la “situazione di incertezza normativa” che ha caratterizzato il versamentodella prima rata Tasi 2014, il Ministero “apre” all’applicazione dell’art. 10 della L. 212/2000(“Statuto del contribuente”).Pertanto, si pone in rilievo che il MEF riconosce, quindi, la non sanzionabilità per iversamenti TASI insufficienti/omessi viste “le obiettive condizioni di incertezza” che hannocaratterizzato il tributo in esame.

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TASI – CODICI DI VERSAMENTO

Regola ‐> il versamento deve essere effettuato per ogni Comune nel cui territorio sonoubicati gli immobili, tenendo presente che:• se nell'ambito dello stesso Comune il contribuente possiede più immobili, il versamento

deve essere unico e cumulativo;• se l'abitazione è occupata da un soggetto diverso del titolare, ad esempio in caso di

affitto o di utilizzo da parte di familiari, l'occupante è tenuto a pagare una quotavariabile tra il 10% e il 30% dell'importo dovuto (a seconda delle delibere comunali).

I codici tributo per il modello F24 da utilizzare per le diverse tipologie di immobile sono: 3958 - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze; 3959 - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale; 3960 - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili; 3961 - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.

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TASI – TERMINI DI VERSAMENTO – A REGIME

Termini

Acconto 16.6

oppure in unica soluzione 16.6

Per disposto della legge finanziaria 2007, il versamento dei tributi locali deve risultareeffettuato con arrotondamento all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 49centesimi o per eccesso se superiore (attenzione: l’arrotondamento deve essere eseguitoper ciascun rigo del modello F24 o per importo del bollettino postale)

Saldo 16.12

Importo minimo

(non costituisce franchigia)

Entità espressamente prevista dal Comune interessato nelregolamento

€ 12,00 (art. 25 L. 289/2002) se non previsto dal Comune

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TASI – MODELLO F24

Il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, deve essereindicato nello spazio "Codice ente/codice comune" (es. "H501" per il Comune di Roma);

se il pagamento avviene con «ravvedimento», deve essere barrata la casella ("Ravv"); nello spazio «Numero immobili», deve essere annotato il numero degli immobili

(massimo 3 cifre); nello spazio «anno di riferimento», deve essere specificato l'anno d'imposta cui si

riferisce il pagamento (se si è barrato lo spazio "Ravv." rilevare l'anno in cui l'impostaavrebbe dovuto essere versata).

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TASI – BOLLETTINO POSTALE ORDINARIO

Il bollettino postale può essere reperito direttamente all'Ufficio Postale con il numero diconto corrente 1017381649.Con un singolo bollettino si può pagare il tributo relativo a più immobili, purché si trovinonello stesso, tenendo presente che nello spazio “codice catastale” si deve indicare il codicedel Comune in cui si trova l’immobile, nonché il codice fiscale e i dati anagrafici del soggettotenuto ad eseguire il pagamento e gli abituali dati di dettaglio (come per l’Imu).

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Per quanto attiene: codice catastale ‐> il codice del Comune in cui si trova si trovano gli immobili, per cui se

gli immobili si trovano in Comuni diversi di devono compilare bollettini separati; casella «ravv» ‐> barrare solo nel caso di un ravvedimento operoso; caselle di acconto (giugno o ottobre) e saldo (dicembre) ‐> da barrare singolarmente ‐ se

il pagamento è in un’unica soluzione è necessario barrare entrambe le opzioni; spazio “immobili variati” ‐> da barrare solo se sono state effettuate variazioni che

richiedono la presentazione di relativa dichiarazione; campo “numero di immobili” ‐> riportare quello per cui si paga; anno di riferimento ‐> quello a cui si riferisce il versamento, se ravvedimento operoso

specificare l’anno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato; importo da versare ‐> da indicare al rigo relativo alla tipologia di immobile (abitazione

principale, fabbricati rurali, aree fabbricabili, altri fabbricati); seconde case, immobili d’impresa, uffici, negozi ecc. ‐> sono “altri fabbricati”;spazio riservato all’importo della detrazione per l’abitazione principale ‐> nel rigo«abitazione principale» l’entità deve essere al netto della detrazione.

TASI – DATI DEL BOLLETTINO POSTALE

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TASI – BOLLETTINO POSTALE UTILIZZABILE DAI COMUNI CHE RIUSCIRANNO A INVIARE IL CONTO PRECOMPILATO

Il bollettino postale precompilato (numero di conto corrente 1017381649) può essereinviato direttamente agli interessati da parte dei Comuni.

Con un singolo bollettino si può pagare il tributo relativo a tutti gli immobili che sono ubicatinel Comune ineressato.

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TARI – TERMINI DI VERSAMENTO

Per la Tari-tassa sui rifiuti la norma consente di pagare in unica soluzioneentro il 16 giugno di ciascun anno, ma il Comune deve stabilire le scadenze dipagamento prevedendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e inmodo anche differenziato.

Quindi ufficialmente il versamento della Tari (in un'unica soluzione o della primarata) era stato fissato per il 16 giugno, salvo diversa scadenza determinata dalComune.

La Tari può essere pagata con il modello F24 o con le altre modalità di pagamentoofferte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Anche se non obbligatorio per legge, nella maggioranza dei Comuni la Tari si versasu liquidazione d'ufficio: quindi, il contribuente deve attendere il modelloprecompilato del Comune.

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TARI – TERMINI DI VERSAMENTO

Milano

Prima rata 16.9.2014

seconda rata 30.11.2014

Lodi

Prima rata 31.5.2014

seconda rata 30.9.2014

terza rata 30.11.2014

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Aspetti generali

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE

Il proprietario paga solo l’IMU o anche la TASI?

L’IMU non è stata sostituita dalla TASI, in quanto è stata abolita solo per leabitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).

Ne deriva, quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispettodel limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU perciascuna tipologia di immobile non deve essere di entità superiore all’aliquotamassima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al10,6‰ e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie diimmobile.

Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5‰, anche seper il solo anno 2014 il Comune può deliberare una maggiorazione di aliquotaTASI non superiore complessivamente allo 0,8‰ tra l’abitazione principale egli altri immobili.

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Aspetti generali

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE

Nel silenzio della norma, la TASI deve essere calcolata sui giorni di possesso o sui mesi,applicando, in quest’ultimo caso, le regole dell’IMU (ossia conteggiando per intero ilmesenel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni)?

Si ritiene che si possano applicare, in questo caso, le regole dell’IMU.

È legittimo ritenere che la rata d’acconto TASI deve essere calcolata seguendo le stesseregole dell’IMU e non sia, quindi, rapportata al periodo di riferimento (es.: trimestre,semestre, ecc.)?

Si ritiene che si possono applicare, anche in questo caso, le regole dell’IMU. 

Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50% dell’imposta dovuta su otto dodicesimi.

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Aspetti generali

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PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE

Qual è l’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali strumentali?

Può essere aumentata per il 2014 fino al 2,50‰?

L’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all’1‰ enon è possibile in alcun caso aumentarla, né applicare la maggiorazione dello0,80‰.

N.B.: il comma 678 dell’art. 1 della L. 147/2013, stabilisce che l’aliquota non può, comunque, superare l’1‰.

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Aspetti generali

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DICHIARAZIONE TASI

La dichiarazione Iuc, di cui la Tasi è una delle componenti, deve essere presentata daisoggetti passivi entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso odella detenzione dei locali e/o delle aree soggette al tributo (esplica effetti anche per glianni successivi, salvo modificazioni).

Nell’ipotesi di occupazione in comune di un’unità immobiliare, l’adempimentodichiarativo può essere effettuato anche da uno solo dei soggetti interessati.

Nell’adempimento dichiarativo, per i beni classificati nelle categorie catastali A, B e C,devono necessariamente essere rilevati: i dati catastali; l’indirizzo e il numero civico di ubicazione del bene immobile; il numero dell’interno (se esistente).

In pratica, si rendono operative le medesime regole previste per la dichiarazione Imu.

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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

SOGGETTI PASSIVI

Il presupposto impositivo della TASI è: il possesso;

o: la detenzione;a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa:‐ abitazione principale;‐ aree edificabili;come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso,dei terreni agricoli.

Comma 669 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)

I servizi indivisibili sono quelli erogati in favore della collettività, la cui quantità nonè misurabile singolarmente.In pratica si tratta di quei servizi rivolti a realizzare e a promuovere lo sviluppoeconomico, nonché alla realizzazione dei fini sociali.

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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

SOGGETTI PASSIVI

La TASI si rende dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unitàimmobiliari di cui al comma 669.Pertanto in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solidoall'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.Ne deriva, di conseguenza, che il soggetto passivo del tributo è: il possessore, dunque il titolare del diritto reale; il detentore (possessore di fatto) delle unità immobiliari (fabbricati e aree),

tenendo presente che se sussiste una pluralità di possessori (in caso dicomproprietà) o di detentori (più soggetti che possono disporre del bene) iltributo deve risultare assolto da un pagamento unico dovuta in solido.

Si tratta di un’unica obbligazione solidale a norma dell’art. 1292 c.c. «L’obbligazioneè in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, inmodo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità el’adempimento da parte di uno libera gli altri».

Comma 671 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)

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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

POSSESSO E DETENZIONE

Art. 1140 del codice civile:Possesso -> potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente

all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tenendo presenteche è possibile possedere direttamente o per il tramite di altrapersona, che ha la detenzione della cosa.

Art. 1140 del codice civile:Diritti del detentore -> il soggetto detentore esercita il potere di fatto sulla cosa in

nome e per conto del possessore (es.: contratto di locazione).

Ne deriva, che i diritti che determinano il presupposto per l’assoggettamentoalla Tasi sono:- proprietà:- diritti reali di godimento;- diritti personali di godimento.

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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo

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DIRITTI CHE DETERMINANO L’APPLICAZIONE DELLA TASI

Diritto di proprietà

Diritti di godimento

Personali Reali

LocazioneLocazione finanziaria

(leasing)Comodato

Usufrutto Uso

AbitazioneSuperficie

e

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Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE IN CASO DI LOCAZIONE

Regola -> nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare condotta in locazione da un coniugerisulti attribuita dal giudice all’altro coniuge, quest’ultimo subentracome conduttore nel contratto di locazione e, quindi, assumeconseguentemente anche la qualifica di soggetto passivo Tasi comesoggetto detentore dell’unità immobiliare (nella percentuale prevista dalComune: dal 10 al 30%).

ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE

Regola -> nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare di proprietà esclusiva di un coniugerisulti attribuita dal giudice all’altro coniuge, quest’ultimo subentra neldiritto personale di godimento e, quindi, dovrebbe assumereconseguentemente anche la qualifica di soggetto passivo Tasicome soggetto detentore dell’unità immobiliare (nella percentualeprevista dal Comune: dal 10 al 30%), mentre la rimanente partedovrebbe competere al coniuge proprietario.

(parere diverso da parte del Mef)

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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo

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PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE

ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALENel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniugeassegnatario è considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione; pertanto, inquanto titolare di un diritto reale, è soggetto passivo del tributo.La stessa conclusione vale anche per la TASI?

Il Mef conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI, in quanto ilconiuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota dipossesso dell’immobile, è il solo tenuto a pagare la TASI con l’aliquota e ladetrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale.Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitatadai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazionead uno di essi), la Tasi deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquotaprevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importoottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base allequote deliberate dal Comune.

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Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE

Per una unità immobiliare o per un appartamento in multiproprietà facente parte di unimmobile nel quale è presente una sala condominiale autonomamente accatastata, ècorretto affermare che:• il proprietario paga per la quota di possesso dell’appartamento?

e:• l’amministratore versa per la sala condominiale rivalendosi sui singoli?

No, si ritiene che l’amministratore è tenuto ad eseguire il versamentoriguardante sia dei locali di uso comune, sia di quelli utilizzati in regime dimultiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea conl’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari.

L’amministratore, a sua volta, procederà a rivalersi nei confronti dei singoliproprietari in ragione delle quote di possesso.

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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ / CENTRI COMMERCIALI

Regola -> nell’ipotesi in cui i beni immobili sono in multiproprietà o sono centricommerciali responsabile del pagamento della Tasi sia per i locali, siaper le aeree scoperte (in uso comune o in uso esclusivo a singolipossessori o detentori) è il soggetto che gestisce i servizi comuni.

(diverso il caso dell’Imu)

LOCAZIONE O COMODATO

Regola -> nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare dal proprietario locata o data incomodato, il soggetto locatore o comodatario assume anche la qualificadi soggetto passivo Tasi come soggetto detentore dell’unità immobiliare(nella percentuale prevista dal Comune: dal 10 al 30%), mentre larimanente parte compete al proprietario.

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PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE

Ai fini IMU, in caso di assimilazione dell’unità immobiliare concessa in comodato gratuitoad un parente in linea retta di primo grado che la abita, con riferimento alla quota direndita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500, tale limite è da riferirsi soloall’abitazione o anche alle pertinenze? Come si applica la TASI?

Si tratta, in concreto, di un’equiparazione all’abitazione principale, che si estendeanche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale.Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI, tenendo presente che l’assimilazioneeffettuata dal Comune opera come una franchigia; per cui si deve prima di tuttosommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e, quindi,calcolare l’imposta nel seguente modo:

• fino al valore di € 500, si procede ad applicare l’aliquota e la detrazione,eventualmente prevista dal Comune, per l’abitazione principale;

• per la quota eccedente il valore di € 500, si rende operativa l’aliquotaordinaria.

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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo

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PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE

Nel caso in cui l’unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linearetta di primo grado, assimilata all’abitazione principale, è di proprietà di più soggetticome si ripartisce la detrazione ai fini Tasi?

La detrazione si applica in parti uguali tra i proprietari dell’immobile,indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà.

Quali sono i requisiti di alloggio sociale per poter beneficiare delle agevolazioni Tasi?

Sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinatiad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22aprile 2008.

Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal 

Comune.

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PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE

Come si ripartisce la TASI nel caso in cui l’immobile è locato?

Il comma 681 prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari diun’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa la Tasi nella misuracompresa tra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base allapercentuale stabilita dal Comune nel proprio regolamento, calcolata applicandol’aliquota determinata dal Comune e la restante parte dell’imposta deve esserecorrisposta dal titolare del diritto reale.In pratica, l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento allecondizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita traquest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune.

Es.: se un Comune che ha fissato l’1‰ per gli immobili locati e il 2,5‰ per l’abitazioneprincipale, nell’ipotesi di unità immobiliare locata, la Tasi deve essere determinataapplicando l’1‰, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione da parte dell’inquilino atitolo di abitazione principale. L’imposta così determinata deve essere ripartita traproprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal Comune.N.B.: il Comune può prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante.

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PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE

Se il Comune nella delibera non ha indicato la percentuale per il riparto dell’imposta traproprietario e inquilino, come si paga la TASI?

Il soggetto occupante deve versare il tributo nella misura minima del10%, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione acarico del detentore debba essere espressamente deliberata dal Comunestesso.

Se i fabbricati posseduti da ex IACP sono assoggettati a IMU, poiché non hanno i requisitidell’alloggio sociale, per l’IMU è prevista la sola applicazione della detrazione perabitazione principale. Come deve essere calcolata la TASI?

Se l’immobile non è equiparato ai fini IMU all’abitazione principale, la Tasi deveessere calcolata sul valore complessivo dell’immobile con l’aliquota prevista dalComune per gli immobili diversi dall’abitazione principale, sottraendo, poi, perintero l’eventuale detrazione prevista dal Comune (da versare in parte dalproprietario [Iacp] e in parte dall’assegnatario “occupante” secondo le quotedeliberate dal Comune).

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PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE

In caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell’inquilino, ilproprietario è responsabile del mancato pagamento?

No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria.La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge distabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore edetentore.

Ai fini TASI, in caso di abitazione principale parzialmente locata (es. viene locata unacamera) come deve essere considerato il locatario (occupante)?

L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni deltitolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupantesulla base delle percentuali stabilite dal Comune.In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale.

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ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

L’abitazione principale ai fini della Tasi è quella definita ai fini dell’IMU.Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, per abitazione principale si intendel’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare,nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedonoanagraficamente, tenendo presente che: non spettano i benefici per l’abitazione principale nei casi di più unità immobiliari

seppur adibite ad abitazione principale; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioniper l’abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare siapplicano per un solo immobile;

per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente i fabbricaticlassificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unitàpertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catastounitamente all’unità ad uso abitativo. Le pertinenze non sono, quindi, di numeroillimitato, ma al massimo tre, senza che rilevi, peraltro, il fatto che la pertinenza risultiautonomamente accatastata ovvero che non abbia un autonomo classamento catastale.

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DETRAZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Regola ‐> la detrazione Tasi spettante per abitazione principale, che deve risultaredeliberata dal Comune, deve essere ripartita in parti uguali tra icomproprietari, se questi utilizzano l’unità come abitazione principale.

Esempio ‐> un immobile di proprietà di A (30%) e B (70%), adibito da entrambi adabitazione principale, il cui valore ai fini Tasi è di € 84.000 (rendita catastale base = 500,rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000), è soggetto all’aliquota deliberato perl’abitazione principale del 2,8 per mille e beneficia della detrazione di € 200.Soluzione:• A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% =

25.200 Imponibile TASI) da cui l’importo lordo Tasi è uguale a (25.200 : 1.000 x 2,8 =70,56). Dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100).A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta;

• B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% =58.800 Imponibile TASI) da cui l’importo lordo Tasi è uguale a (58.800 : 1.000 x 2,8 =164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100).B paga la TASI per € 64,64.

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EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Il comune ha la possibilità di equiparare

all’abitazione principale ai fini Imu

unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo

ai parenti in linea retta entro il primo grado che viene utilizzata come

abitazione principale

con il limite massimo di una unità immobiliare per ciascun comodante

Il comune ha la possibilità di scegliere che l’agevolazione sirenda operativa alternativamente:• solo in presenza di rendita catastale non superiore a €

500;• nel solo caso di comodatario appartenente ad un

nucleo familiare con Isee non superiore a € 15.000.

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EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

I comuni possono considerare

direttamente adibita ad abitazione

principale l’unità immobiliare

(art. 13, c. 2, D.L. 201/2011)

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anzianio disabili che assumano la residenza in istituti diricovero o similari a seguito di ricovero permanente, acondizione che la medesima non venga locata.

posseduta dai cittadini italiani non residenti nelterritorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto inItalia, a condizione che la medesima non venga locata.

I comuni possono considerare

assimilate ex lege ad abitazione principale l’unità immobiliare(art. 13, c. 2, D.L.

201/2011)

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali

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EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Al personale:• in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 

ordinamento militare;• dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;• del  Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;• appartenente alta carriera prefettizia

Non sono richieste le condizioni:• della dimora abituale;• della residenza anagrafica;

tenendo, però, in considerazione che l’agevolazione di rendeoperativa solamente per un’unica unità immobiliare e acondizione che non risulti concessa in locazione.

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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

FABBRICATI RURALI

Fabbricati rurali strumentali

Tasi dovutaI comuni, però, non possono applicareun’aliquota maggiore dell’1‰

Fabbricati rurali abitativi Tasi dovutaOperativa l’eventuale agevolazioneper abitazione principale

Art. 9, comma 3‐bis, D.L. 557/1993:Il carattere di ruralità alle costruzioni strumentali viene riconosciuto se le medesime sononecessarie allo svolgimento delle attività agricole, comprese quelle destinate [spc]:• alla protezione delle piante;• alla conservazione dei prodotti agricoli;• all’allevamento e al ricovero degli animali;• all’agriturismo;• all’abitazione dei dipendenti esercenti attività agricola nell’azienda a tempo

indeterminato o a tempo determinato per un numero di giornate superiore a 100;nonché ad uso di ufficio per l’azienda agricola.

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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE

L’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che i possessori sonocoobbligati in solido al pagamento della TASI, a prescindere, quindi, dalla quota dipossesso.Se un fabbricato risulta posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse(es.: comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es.: ilsoggetto B) adibisce l’immobile ad abitazione principale, come devono pagare i duesoggetti se il Comune ha fissato un’aliquota del 3‰ per l’abitazione principale e dellozero‰ per gli altri immobili?

Ognuno dei possessori deve paga in base alla propria quota e applica l’aliquotarelativa alla propria condizione soggettiva.Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principalel’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3‰, e l’eventualedetrazione deliberate dal Comune.Attenzione ‐> il comma 671 citato, consente al Comune di rivolgersiindifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossionedell’intero debito tributario, in quanto la solidarietà non incide sulladeterminazione del tributo.

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SPECIFICHE ESENZIONI-1

gli immobili posseduti dallo Stato

gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali

i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio ed i bivacchi

i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9

i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5‐bis del DPR 601/1973, esuccessive modificazioni

i fabbricati e le relative pertinenze destinati esclusivamente all'esercizio del culto

i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del TrattatoLateranense

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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo

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SPECIFICHE ESENZIONI-2

i fabbricati appartenenti agli Stati esteri

i fabbricati appartenenti alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia

i fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lett. c) del TUIR (enti non commerciali) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), della L. n. 222/1985 [attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana].

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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo

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POTESTÀ REGOLAMENTARE DEL COMUNE: ESENZIONI

abitazioni con unico occupante

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo

abitazioni occupate da soggetti che risiedono per più di sei mesi annui all’estero

abitazioni occupate da soggetti che dimorano per più di sei mesi annui all’estero

locali ad uso non abitativo adibiti ad uso stagionale

locali ad uso non abitativo adibiti ad uso non continuativo, ma ricorrente

fabbricati rurali ad uso abitativo (se tali)

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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni

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la base imponibile della Tasi è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu).

Comma 675 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)

Tipologia del bene immobile Base imponibile ai fini Tasi

Fabbricati ordinari

Rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno diimposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata per gliappositi coefficienti Imu distinti per categoria diimmobile (ad esempio 160 per le abitazioni).

Fabbricati in categoria D, posseduti da imprese e non iscritti in catasto

Valore delle scritture contabili rivalutato concoefficienti annuali (D.M. 19.2.2014)

Aree fabbricabili Valore venale in comune commercio

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e fabbricati di interesse storico / artistico

Riduzione base imponibile 50%

BASE IMPONIBILE TASI

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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Comma 675 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)

Categoria del bene immobileCoefficiente moltiplicatore

Categoria A (escluso A/10) e C/2, C/6 e C/7 (abitazioni e pertinenze)160

Categoria B (caserme, comunità, edifici pubblici) e categorie C/3, C/4, C/5 (laboratori artigianali) 140

Categorie A/10 e D/5 (uffici e istituti finanziari) 80

Categoria D (edifici industriali e commerciali) escluso D/5 65

Categoria C/1 (negozi) 55

BASE IMPONIBILE TASI

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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

BASE IMPONIBILE TASI

FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO (art. 13, comma 4, D.L. 201/2011)

Valore del bene immobile(base imponibile Tasi)

Rendita catastale x 1,05

Coefficiente di capitalizzazione

Esempio: Immobile ‐> cat. castale A/2 ‐ Rendita effettiva e/o presunta ‐> € 500,00Soluzione: Calcolo base imponibile ‐> [(500,00 x 1,05) x 160] = € 84.000,00

FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO (esclusa cat. D appartenenti ad imprese)

Valore del bene immobile(base imponibile Tasi)

Rendita catastale presunta x 1,05

Coefficiente di capitalizzazione

CATEGORIA CATASTALE «D» SENZA RENDITA APPARTENENTI AD IMPRESE

Valore del bene immobile(base imponibile Tasi)

Costo da scritture contabili

Coefficiente fissati da apposito decreto

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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

BASE IMPONIBILE TASI

FABBRICATI DEL GRUPPO CASTALE «D» PROVVISTI DI RENDITA CATASTALE  

Rendita catastale x 1,05

Coefficiente di capitalizzazione «65»

posseduti sia da imprese sia da soggetti privati.

Valore del bene immobile(base imponibile Tasi)

FABBRICATI DEL GRUPPO CASTALE «D/5» PROVVISTI DI RENDITA CATASTALE  

Rendita catastale x 1,05

Coefficiente di capitalizzazione «80»

Istituti di credito, cambio, assicurazione con fini di lucro.

Valore del bene immobile(base imponibile Tasi)

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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni

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BASE IMPONIBILE TASI

Per i fabbricati o beni immobili: classificabili nel gruppo catastale «D»; non iscritti in catasto; interamente posseduti da esercenti attività d’impresa; distintamente contabilizzati;le modalità di calcolo devono necessariamente seguire le regole dettate dall’art. 5. comma3, del D.Lgs. 504/1992 e cioè:

IMMOBILI SENZA RENDITA O CON RENDITA ATTRIBUITA NEL CORSO DELL’ANNO(proprietà di esercenti attività d’impresa)

Valore di riferimento

(base imponibile 

Tasi)

Ammontare costi, al lordo quote di ammortamento risultanti da 

scritture contabili (libro cespiti o libro giornale) al 1° gennaio dell’anno di tassazione o, se 

successivo, alla data di acquisizione

a cui si devono applicare, per ciascun anno di 

formazione dei costi, i coefficienti stabiliti 

annualmente per decreto [2014 ‐> D.M. 19.2.2014]

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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

BASE IMPONIBILE TASI

FABBRICATI RURALI  

Rendita catastale x 1,05

Coefficiente di capitalizzazione

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E/O ARTISTICO

Valore del bene immobile(base imponibile Tasi)

Rendita catastale x 1,05

Coefficiente di capitalizzazione

trattamento come fabbricati «ordinari» ‐ aliquota massima strumentali: 0,1%  

50%

FABBRICATI DI INAGIBILI

Valore del bene immobile(base imponibile Tasi)

Rendita catastale x 1,05

Coefficiente di capitalizzazione

50%

Valore del bene immobile(base imponibile Tasi)

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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni

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BASE IMPONIBILE TASI

AREE EDIFICABILI

Valore commerciale dell’area al 1° gennaio dell’anno di imposizione

Per la determinazione della base imponibile è necessario fare riferimento alcosiddetto «valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno diimposizione» tenendo presente alcuni specifici parametri e cioè:

la zona territoriale di ubicazione; l’indice o il coefficiente di edificabilità; la destinazione d’uso previste e/o consentita; gli oneri che devono essere sostenuti per eventuali lavori di adattamento del

terreno indispensabili e/o necessari per la costruzione; i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendite di aree aventi analoghe

caratteristiche.

Valore di riferimento(base imponibile Tasi)

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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni

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PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE

Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e daimprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti allaprevidenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, laTASI è dovuta?

La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile.

L’eventuale detentore o utilizzatore del terreno – area edificabile ‐ (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dell’art.1, comma 681, della L. 147/2013?

L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizionidel proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o ilcomodatario sulla base delle percentuali stabilite dal Comune.

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ALIQUOTE ORDINARIE TASI

L’aliquota di base è pari all’1‰ e i Comuni possono azzerare del tutto il tributo, tenendopresente che:1. per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota della Tasi non può comunque

eccedere l’1 per mille;2. l’aliquota massima per il 2014 non può eccedere il 2,50‰;3. la normativa pone peraltro il vincolo che la somma della Tasi e dell’Imu non possa

eccedere il 10,60‰, che è l’aliquota massima di legge vigente per l’Imu. Questosignifica che se il comune ha deliberato l’aliquota massima della Tasi (2,50‰), l’Imunon potrà eccedere l’8,0‰;

4. se l’aliquota Imu altri immobili è già al 10,60‰, l’aliquota Tasi per gli altri immobilisarà pari a zero;

5. il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 consente, inoltre, ai Comuni di differenziarele aliquote: per settore di attività; per tipologia di immobile (gruppo e categoria catastale); per destinazione dell’immobile.

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ALIQUOTA SUPPLEMENTARE TASI

Poiché con il limite al 2,50‰ per le abitazioni principali i Comuni potrebbero non riuscire aricostituire tutta la leva fiscale, in quanto non si riottiene tutto il gettito Imu venuto menose le aliquote Imu sono già:‐ verso i massimi per gli altri immobili;‐ e significativamente sopra lo standard per l’abitazione principale (4,50‰);con il D.L. 16/2014 è stato consentito ai Comuni per il 2014 di superare le aliquote previsteper un «ammontare complessivamente non superiore allo 0,80‰» a condizione cherisultino finanziate:

detrazioni o altri sconti per le abitazioni principali o equiparate.

L’aliquota supplementare dello 0,80‰ si deve, conseguentemente, intendere comeincremento massimo spendibile

interamente sulle abitazioni principali;o:

sugli altri fabbricati ed aree fabbricabili;oppure in combinazione sulle diverse fattispecie imponibili.

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ESEMPI APPLICAZIONI ALIQUOTE

Possibili soluzioni:

1) collocare tutto sull’abitazione principale:‐ Tasi 3,30‰; altri immobili 10,60‰ (Imu + Tasi);

2)  collocare tutto sulle seconde case:‐ Tasi 2,5‰; altri immobili 11,40‰ (Imu + Tasi);

3)  collocare l’aumento pro quota:‐ Tasi 2,90‰; altri immobili 11,00‰ (Imu + Tasi);

4) operare un mix:‐ Tasi abitazione principale (2,80‰ o 3,00‰); altri immobili 11,10‰ o 10,90‰ (Imu 

+ Tasi).

Non è invece possibile applicare lo 0,80‰ contemporaneamente sulle abitazioni principali (3,30‰ ) e sugli altri immobili (11,40‰ ).

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INTERVALLO DI ALIQUOTE APPLICABILI NEL 2014

Le aliquote massime sono indicate considerando lo 0,8 supplementare, nel qual caso i Comuni devono necessariamente prevedere detrazioni per abitazioni principali

Tipologia di bene immobile Tasi Imu Tasi + Imu

Abitazioni principali non di lusso e altre fattispecie assimilate da 0 a 3,3 0 da 0 a 3,3

Abitazioni principali di lusso (cat. A/1, A/8, A/9) da 0 a 3,3 da 2 a 6 da 2 a 6,8

Fabbricati rurali strumentali da 0 a 1,0 esenti da 0 a 1,0

Altri immobili da 0 a 3,3 da 4 a 10,6 da 4 a 11,4

Terreni agricoli esclusi da 7,6 a 10,6 da 7,6 a 10,6

Fabbricati «merce» costruiti per essere ristrutturati e invenduti da 0 a 3,3 esenti da 0 a 3,3

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ALIQUOTE TASI 2014

Aliquote Tasi2014

Base ‐> 1‰

Massima ‐> 3,30‰ [2,50‰ + 0,8‰]

Massima per fabbricati rurali strumentali ‐> 1‰

Aliquote Imu2013(MAX)

Abitazione principale ‐> 6,8‰

Altri immobili, comprese aree edificabili ‐> 11,40‰

Fabbricati rurali strumentali ‐> 2,80‰

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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni

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DELIBERE COMUNALI

Delibere comunali

Pubblicate sul sito internet entro il 28 ottobre (art. 1, comma 688, legge stabilità 2014 

dopo modifiche del D.L. 16/2014)

tenendo presente che il termine per l’invio al Mef scade il 21 ottobre

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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni

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DELIBERE COMUNALI

Delibere comunali

Pubblicate sul sito internet entro il 28 ottobre (art. 1, comma 688, legge stabilità 2014 

dopo modifiche del D.L. 16/2014)

tenendo presente che il termine per l’invio al Mef scade il 21 ottobre

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DETRAZIONI E RIDUZIONI

Commi 682 e 688 dell’art. 1 della L. 147/2013

Ai Comuni è attribuita la potestà di determinare oltre allealiquote, anche: riduzioni;

e/o: detrazioni.

In generale, la norma non specifica: in quale misura; per quali tipologie di immobili;i Comuni hanno la possibilità di deliberare riduzioni odetrazioni.

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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

ESEMPI DI CALCOLO E DI VERSAMENTO

Si ipotizzi un contribuente che possiede interamente una unità immobiliare eutilizza come abitazione principale (cat. cat. A/2 – rendita € 600) + 2 box aventirendita rispettivamente di € 105,20 e € 120,25. Le aliquote applicate dal Comunedello 0,15% quella ordinaria e dello 0,10% quella per l’abitazione principale, chebeneficia della detrazione di € 50.

CASO 1 – Abitazione principale con due pertinenze

Abitazione principale:‐ Base imponibile ‐> € [600 x 1,05 x 160] = € 100.800,00;‐ Tasi lorda annua dovuta ‐> 100% di [100.800,00 x 0,10%] = € 100,80;‐ Tasi netta annua dovuta ‐> € 100,80 – 50,00 (detrazione) = € 50,80 ‐> acconto € 25,40;Box-pertinenza agevolata:- Base imponibile -> € [120,25 x 1,05 x 160] = € 20.202,00;- Tasi annua dovuta -> 100% di [20.202,00 x 0,10%] = € 20,20 -> acconto € 10,10;Box-pertinenza non agevolata:- Base imponibile -> € [105,20 x 1,05 x 160] = € 17.673,60;- Tasi annua dovuta -> 100% di [17.673,60 x 0,15%] = € 26,51 -> acconto € 13,26.

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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

ESEMPI DI CALCOLO E DI VERSAMENTO

Si ipotizzi un contribuente che possiede interamente una unità immobiliare (cat.cat. A/2 – rendita € 600) + 2 box aventi rendita rispettivamente di € 105,20 e €120,25. Le aliquote applicate dal Comune dello 0,15% quella ordinaria e dello0,10% quella per l’abitazione principale, che beneficia della detrazione di € 50.

CASO 1 – Abitazione principale con due pertinenze

Modello F24 per acconti e saldi

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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

ESEMPI DI CALCOLO E DI VERSAMENTO

Si ipotizzi un contribuente che possiede interamente una unità immobiliare (cat.cat. A/2 – rendita € 600) + 2 box aventi rendita rispettivamente di € 105,20 e €120,25. Le aliquote applicate dal Comune dello 0,15% quella ordinaria e dello0,10% quella per l’abitazione principale, che beneficia della detrazione di € 50.

CASO 1 – Unità immobiliare tenuta a disposizione

Modello F24 per acconti e saldi

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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

ESEMPI DI CALCOLO E DI VERSAMENTO

Si ipotizzi un contribuente che possiede interamente una unità immobiliare tenutaa disposizione (cat. cat. A/2 – rendita € 600). Le aliquote applicate dal Comunedello 0,15% quella ordinaria e dello 0,10% quella per l’abitazione principale, chebeneficia della detrazione di € 50.

CASO 2 – Unità immobiliare tenuta a disposizione

Abitazione principale:‐ Base imponibile ‐> € [600 x 1,05 x 160] = € 100.800,00;‐ Tasi annua dovuta ‐> 100% di [100.800,00 x 0,15%] = € 151,20 – Acconto ‐> € 76.Modello F24 per acconto e saldo

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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

ESEMPI DI CALCOLO E DI VERSAMENTO

Si ipotizzi un contribuente che possiede interamente un’area edificabile di mq800, situata in zona B, il cui valore è pari a € 124,00 al mq. Le aliquote applicatedal Comune dello 0,15% quella ordinaria e dello 0,10% quella perl’abitazione principale, che beneficia della detrazione di € 50.

CASO 3 – Area edificabile

Area edificabile:‐ Base imponibile ‐> € [124,00 x 800] = € 99.800,00;‐ Tasi annua dovuta ‐> 100% di [99.800,00 x 0,15%] = € 148,80 – Acconto ‐> € 74.Modello F24 per acconto e saldo

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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

COMUNE DI LODI - DETRAZIONI

Solo per le abitazioni principali e relative equiparazioni, quali unità: di anziani disabili; dei residenti all'estero; della casa assegnata al coniuge; delle forze armate; delle cooperative a proprietà indivisa; per l'uso gratuito;sono state previste le seguenti detrazioni:

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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

COMUNE DI LODI – DETRAZIONI – REGOLE PROCEDURALI

La detrazione è unica e non si applica a scaglioni di rendita.Pertanto, se l'unità immobiliare è posseduta da più soggetti la detrazione compete aciascuno in parti uguali e proporzionalmente al periodo di proprietà.Esempio:contitolarità di due coniugi al 50%:

Importo rendita catastale Detrazione complessiva prevista

Detrazione spettante a ciascun coniuge

290 120 60

350 100 50

450 70 35

800 60 30

950 50 25

1050 0 0

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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

COMUNE DI LODI – DETRAZIONI – REGOLE PROCEDURALI

Ai: proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze;

o: per i titolari di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa; che sono portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.

104/1992 o con percentuale di invalidità riconosciuta al 100%;nonché:

per coloro che hanno un familiare convivente portatore di handicap riconosciuto graveai sensi della citata normativa;

viene riconosciutauna detrazione fissa di € 200,00 

non cumulativa con quella prevista per le fasce di rendita.Attenzione ‐> la concessione dell'agevolazione prevede che i contribuenti interessati devonopresentare uno specifico modulo allegando copia della certificazione attestante la disabilitàgrave del proprietario o del familiare convivente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92entro il termine del 31/12/2014, pena la decadenza del beneficio.

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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

COMUNE DI LODI – DETRAZIONI – REGOLE PROCEDURALI

Ulteriore detrazioni di € 30,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni purchéresidente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delsoggetto passiva.

Se l'unità immobiliare è posseduta da più soggetti la detrazione spetta aciascuno in parti uguali e proporzionalmente al periodo per il quale ladetrazione si verifica.

Se l'unità immobiliare è posseduta da più soggetti la detrazione spetta aciascuno in parti uguali e proporzionalmente al periodo per il quale ladetrazione si verifica.

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Tari‐tassa sui rifiuti

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

Sono escluse dalla TARI: le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 C.C. che non siano detenute o

occupate in via esclusiva.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

TARI – AMBITO APPLICATIVO

La Tari si rende dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o areescoperte.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimentodell’unica obbligazione tributaria.

Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dellomedesimo anno solare, la Tari si rende dovuta soltanto dal possessore dei locali e dellearee a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

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Tari‐tassa sui rifiuti

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

Nell’ipotesi:

di locali in multiproprietà; di centri commerciali integrati; 

il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta:

per i locali e le aree scoperte di uso comune;nonché:

per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori;

fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

MULTIPROPRIETÀ E CENTRI COMMERCIALI

TARI – AMBITO APPLICATIVO

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Tari‐tassa sui rifiuti

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibilinel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla TARI si deve ritenere costituita daquella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani eassimilati.

Ai fini operativi, per l’applicazione della TARI si devono considerare le superficidichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Per quanto attiene all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliariiscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, ha la possibilità di considerarecome superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80% della superficiecatastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23marzo 1998, n. 138.

SUPERFICIE DA CONSIDERARE - FINO ALL’ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI INTERSCAMBIO TRA COMUNI E AGENZIA DELLE ENTRATE

TARI – SUPERFICIE ASSOGGETTATA

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Tari‐tassa sui rifiuti

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

Le regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l’Agenzia delleEntrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari adestinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sitoInternet dell’Agenzia delle Entrate.

Per la revisione del catasto, sono attivate le procedure per l’allineamento tra i daticatastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e quelliriguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna diciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficieassoggettabile alla TARI.

La superficie assoggettabile a TARI sarà pari all’80% di quella catastale,determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.I comuni dovranno comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili nel 

rispetto dell’art. 6 della L. 212/2000.

SUPERFICIE DA CONSIDERARE – OPERATIVE PROCEDURE DI INTERSCAMBIO TRA COMUNI E AGENZIA DELLE ENTRATE

TARI – SUPERFICIE ASSOGGETTATA

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Tari‐tassa sui rifiuti

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte oiscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie che deve essere assoggettata allaTARI è quella calpestabile.

UNITÀ NON A DESTINAZIONE ORDINARIA

TARI – SUPERFICIE ASSOGGETTATA

Nell’individuazione della superficie assoggettabile alla TARI non si deve tenereconto di quella parte di essa destinata ad accogliere, in via continuativa eprevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a propriespese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamentoin conformità alla normativa vigente.Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione dellaTARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della partevariabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avereavviato al recupero.

RIFIUTI SPECIALI

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Tari‐tassa sui rifiuti

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

Come regola, la Tari non si rende dovuta per le seguenti unità immobiliari: aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (balconi e le terrazze

scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi); aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree

scoperte operative; aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non sono detenute o occupate in

via esclusiva (androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzocomune tra i condomini);

locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per natura o per il particolare uso acui sono stabilmente destinati;

locali che si trovano in condizioni di inutilizzabilità.

TARI – ESCLUSIONI

I Comuni possono prevedere riduzioni/agevolazioni in merito al pagamento della TARI (persituazioni particolari, per raccolta differenziata, per abitazioni disabitate, per redditofamiliare, ecc.). La riduzione o agevolazione può anche essere applicata su richiesta, conapposite istanze da consegnare al Comune in cui è situato il bene immobile.

TARI – RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI

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Tari‐tassa sui rifiuti

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

TARI – PARAMETRI PER CONTEGGI

La tariffa deve risultare legata a due parametri e cioè:  numero dei componenti occupanti l’immobile, tenendo presente che Il

numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe delComune, tenendo presente che il regolamento potrebbe anche prevedere chesono si devono considerare parte del nucleo familiare, ai fini della Tari, lepersone che, anche se non risultano dall’anagrafe comunale, dimorano nellastessa unità immobiliare;

superficie dell’immobile. 

UTENZE DOMESTICHE

La tariffa deve risultare legata a due parametri e cioè:  superficie dell’immobile;  tipologia di attività svolta. 

UTENZE NON DOMESTICHE

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Tari‐tassa sui rifiuti

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

TARI – PARAMETRI PER CONTEGGI

Il tributo comunale TARI è costituito da una quota fissa  +  una quota variabile

a cui è necessario anche aggiungere il tributo provinciale per l'esercizio dellefunzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (art. 19 del D.Lgs. 30dicembre 1992, n. 504), tenendo presente che il tributo provinciale deve risultarecommisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo e deveessere applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importodel tributo (deve essere riscosso dai comuni contestualmente alla Tari).

REGOLE OPERATIVE

TARI Quota fissa

Tributo provinciale

Quota variabile

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Tari‐tassa sui rifiuti

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

TARI – VERSAMENTO

Il versamento della TARI è effettuato mediante: modello F24; apposito bollettino di conto corrente postale;o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso edi pagamento interbancari e postali.Con uno o più decreti saranno stabilite le modalità di versamento, assicurando inogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggettiinteressati, stabilendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamentopreventivamente compilati da parte degli enti impositori.

MODALITÀ

Il versamento della TARI tramite modello F24 può essere attuato con ledisposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (codice tributo; 3944),che consente la compensazione con un credito erariale.

CODICE VERSAMENTO CON MODELLO F24

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Tari‐tassa sui rifiuti

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

CALCOLO DELLA TARI

Si ipotizzi un’abitazione della superficie di 95 mq, occupa da 4 persone per l’interoanno. Il Comune interessato ha previsto le seguenti tariffe per un nucleo familiarecomposto da 4 persone: quota fissa ‐> € 1,25 + quota variabile ‐> € 108,35 ,+tributo provinciale del 6%, stabilendo le seguenti scadenze: acconto con scadenze30.9, pari al 50% della Tari complessivamente dovuta e saldo, pari al restante 50%,con scadenza 30.12.

CASO 1 ‐ Utenza domestica

TARI complessiva:[(1,25 x 95 mq x 365/365) + (108,35 x 365/365)] = [118,75 + 108,35] = € 227,10+ tributo provinciale pari a € 13,63 [6% di € 227,10].Acconto TARI da corrispondere entro il 30.9:[(227,10 + 13,63) : 2] = € 120,36;Saldo TARI da corrispondere entro il 30.12:[(227,10 + 13,63) : 2] = € 120,36;utilizzando contenete il bollettino precompilato inviato dal Comune o il modello F24precompilato (codice tributo “3944”).

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Tari‐tassa sui rifiuti

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

CALCOLO DELLA TARI

Si ipotizzi un locale commerciale della superficie di 120 mq, utilizzata perl’intero anno. Il Comune interessato ha previsto le seguenti tariffe per l’attivitàesercitata: quota fissa ‐> € 1,24 + quota variabile ‐> € 108,00 ,+ tributo provincialedel 4%, stabilendo le seguenti scadenze: acconti con scadenze 31.7 e 30.9, pari alun terzo ciascuno della Tari complessivamente dovuta e saldo, pari al restanteterzo, con scadenza 30.12.

CASO 2 ‐ Utenza non domestica

TARI complessiva:[(1,24 + 1,08) x 120 mq x 365 : 365] = € 278,40 + tributo provinciale pari a € 11,14 [4% di €278,40].Acconti TARI da corrispondere entro il 31.7 e il 30.9:[(278,40 + 11,37) : 3] = € 96,59;Saldo TARI da corrispondere entro il 30.12:[(278,40 + 11,37) : 3] = € 96,59;utilizzando contenete il bollettino precompilato inviato dal Comune o il modello F24precompilato (codice tributo “3944”).

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Tari‐tassa sui rifiuti

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

COMUNE DI LODI - TARI

E' prevista la riduzione del tributo a favore dei nuclei familiari come di seguito specificato:

20% con 2 figli a carico e con Isee del nucleo familiare inferiore a €25.000,00;

40% con 3 figli a carico e con Isee del nucleo familiare inferiore a €28.000,00;

100% con almeno 4 figli a carico e con Isee del nucleo familiare inferiorea € 33.000,00.

Per beneficiare di tale agevolazione è necessario presentare appositaistanza entro il 31 ottobre 2014 corredata dalla dichiarazione sostitutivasull'entità dell'indicatore Isee, secondo i nuovi parametri in vigore dal 1°luglio 2014.

AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE

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Tari‐tassa sui rifiuti

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

COMUNE DI LODI - TARI

Sono previste le seguenti riduzioni tariffarie: 60% per le utenze ubicate in zone in cui non è effettuata la raccolta se la distanza dal

più vicino punto di raccolta supera i 200mt e fino a 400mt; 70% per le utenze ubicate in zone in cui non è effettuata la raccolta se la distanza dal

più vicino punto di raccolta supera i 400mt; 10% per le abitazioni tenute a disposizione per uso discontinuo; 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno dimora, per più di 6

mesi l'anno, all'estero; 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo;Che competono a richiesta dall'anno successivo a quello dell’istanza.E' inoltre prevista una riduzione del 10% per gli utenti che documentino una diminuzionedella produzione dei rifiuti organici e non, tenendo presente che per poter godere di questariduzione è necessario presentare annualmente apposita istanza allegando documentazioneche dimostri la minor produzione di rifiuti (es.: copia della fattura di acquisto di attrezzaturaper il compostaggio, scontrino fiscale per l'acquisto di pannolini lavabili).Nel caso si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo una e sarà 

quella più favorevole.

ALTRE AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

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Tari‐tassa sui rifiuti

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

COMUNE DI LODI - TARI

Per le seguenti categorie è prevista un'agevolazione del 10% nel caso in cui vi siaun aumento, rispetto al tributo dell'anno 2013 in termini annuali, superiore al 20% ecomunque maggiore di € 250,00:

Categoria 7 "Albergo con ristorante" Categoria 8 "Albergo senza ristorante" Categoria 13 "Negozio abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ecc" Categoria 14 "Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza" Categoria 15 "Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, ecc" Categoria 24 "Bar, caffè, pasticcerie" Categoria 27 "Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio"

Il servizio tributario procederà al rimborso di tale agevolazione esclusivamente a seguito di presentazione di apposita istanza che dovrà pervenire entro il 31/10/2014.

AGEVOLAZIONI PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE

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06/07/2014

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Tari‐tassa sui rifiuti

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

COMUNE DI LODI - TARI

Per le seguenti categorie è prevista un'agevolazione del 10% nel caso in cui vi siaun aumento, rispetto al tributo dell'anno 2013 in termini annuali, superiore al 20% ecomunque maggiore di € 250,00:

Categoria 7 "Albergo con ristorante" Categoria 8 "Albergo senza ristorante" Categoria 13 "Negozio abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ecc" Categoria 14 "Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza" Categoria 15 "Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, ecc" Categoria 24 "Bar, caffè, pasticcerie" Categoria 27 "Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio"

Il servizio tributario procederà al rimborso di tale agevolazione esclusivamente a seguito di presentazione di apposita istanza che dovrà pervenire entro il 31/10/2014.

AGEVOLAZIONI PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE

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Tari‐tassa sui rifiuti

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

TARI – CODICI TRIBUTO

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06/07/2014

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Tari‐tassa sui rifiuti

Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti

SINTESI PROCEDURALE VERSAMENTO TRIBUTO

Soggetti che devono versare 

Ambito oggettivo del tributo

Come avviene il calcolo Come eseguire il pagamento

Possessore del bene immobile

Detentore del bene immobile

Locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 

urbani 

Tramite i bollettini 

precompilati o con il modello 

F24 (cod. tributo 3944). 

Utenze domestiche: tariffa (quota fissa e variabile) legata sia al numero occupanti sia 

alla superficie

Utenze non domestiche: tariffa 

(quota fissa e variabile) legata alla superficie del locale ed al tipo di 

attività svolta 

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Grazie per l’attenzione

prestata