Tar puglia

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N. 01053/2011 REG.PROV.COLL. N. 00757/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 757 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Giovanni Centrone, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Paccione e Giuseppe Delle Foglie, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Bari, via Quintino Sella, n. 120; contro Comune di Acquaviva delle Fonti in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Spinelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Di Cagno in Bari, via Putignani, n. 47; per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia quanto al ricorso introduttivo: - del decreto sindacale del Comune di Acquaviva delle Fonti n. 4 del 25.02.2009, notificato in data 26.02.2009; - della nota prot. n. 3584 del 26.02.2009 a firma del Direttore Generale del Comune di Acquaviva delle Fonti dott. Francesco Caporusso; - della nota prot. n. 3588 del 26.02.2009 a firma del Direttore Generale del Comune di Acquaviva delle Fonti dott. Francesco Caporusso; - di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo”;

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N. 01053/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00757/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 757 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giovanni Centrone, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Paccione e Giuseppe Delle Foglie, con

domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Bari, via Quintino Sella, n. 120;

contro

Comune di Acquaviva delle Fonti in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso dall'avv. Lorenzo Spinelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Di

Cagno in Bari, via Putignani, n. 47;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia

quanto al ricorso introduttivo:

“- del decreto sindacale del Comune di Acquaviva delle Fonti n. 4 del 25.02.2009, notificato in data

26.02.2009;

- della nota prot. n. 3584 del 26.02.2009 a firma del Direttore Generale del Comune di Acquaviva

delle Fonti dott. Francesco Caporusso;

- della nota prot. n. 3588 del 26.02.2009 a firma del Direttore Generale del Comune di Acquaviva

delle Fonti dott. Francesco Caporusso;

- di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo”;

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quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato l'11.11.2010:

- del decreto sindacale n. 2 del 19.7.2010 del Comune di Acquaviva delle Fonti, notificato al

ricorrente in data 20.7.2010, avente ad oggetto << Ridefinizione ed attribuzione incarichi

dirigenziali>>.

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 21 dicembre 2010:

- del decreto Sindacale n. 4 del 30.9.2010 del Comune di Acquaviva delle Fonti, notificato al

ricorrente in data 5.10.2010, avente ad oggetto << -Ridefinizione ed attribuzione incarichi

dirigenziali>>.

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 5 aprile 2011:

- del decreto sindacale n. 1 del 25.01.2011 del Comune di Acquaviva delle Fonti, notificato al

ricorrente in data 26.1.2011, avente ad oggetto <<Modifica decreto sindacale n° 4 del 30/09/2010 -

Ridefinizione ed attribuzione incarichi dirigenziali>>.

Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;

Visti i ricorsi per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acquaviva delle Fonti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza n. 312 del 27 maggio 2009, di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione

cautelare proposta con il ricorso introduttivo;

Vista l’ordinanza n. 62 del 14 gennaio 2011 con la quale si dà atto della rinuncia all’istanza

incidentale di sospensione cautelare proposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti e fissato

l'udienza pubblica del 25 maggio 2011 per la discussione del ricorso nel merito.

Vista l’ordinanza n. 390 del 28 aprile 2011 con la quale si dà atto della rinuncia all’istanza

incidentale di sospensione cautelare proposta con il terzo ricorso per motivi aggiunti e si conferma

l'udienza pubblica del 25 maggio 2011 per la discussione del ricorso nel merito;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per

le parti i difensori, gli avv.ti Luigi Paccione e Lorenzo Spinelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

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FATTO

Con ricorso ritualmente notificato il 27 aprile 2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 12

maggio 2009, il sig. Giovanni Centrone, Comandante della Polizia Municipale del Comune di

Acquaviva delle Fonti, ha chiesto l’annullamento del decreto sindacale del suddetto Comune n. 4

del 25 febbraio 2009, notificato in data 26 febbraio2009, avente per oggetto la “Ridefinizione ed

attribuzione degli incarichi dirigenziali” presso il Comune stesso; ha chiesto altresì l’annullamento

delle note direttoriali prot. n. 3584 e n. 3588 del 26 febbraio 2009 concernenti rispettivamente

l’affidamento dell’incarico di responsabile di “posizione organizzativa” e gli indirizzi operativi e di

gestione per l’espletamento dell’incarico stesso.

A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1. (4) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241 del 1990, violazione

dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa,

eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria in quanto il Comune non avrebbe comunicato ad

esso ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento ed avrebbe leso i suoi interessi

partecipativi;

2. (5) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 65 del 1986, violazione dei principi

costituzionali di buon andamento, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa in quanto il

provvedimento impugnato affiderebbe illegittimamente il ricorrente , nella qualità di Comandante

della Polizia Municipale, allo staff del Sindaco ed alla luce del provvedimento impugnato dovrebbe

svolgere la sua nuova mansione sotto la direzione del Direttore Generale dott. Francesco Caporusso.

Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Acquaviva delle Fonti chiedendo il rigetto del

gravame.

Alla camera di consiglio del 27 maggio 2009, con ordinanza n. 312, è stata respinta la domanda

incidentale di sospensione cautelare.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 3 novembre 2010 e depositato nella Segreteria del

Tribunale l’11 novembre 2010 il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto sindacale n. 2 del

19 luglio 2010 del Comune di Acquaviva delle Fonti, notificato in data 20 luglio 2010, avente ad

oggetto “Ridefinizione ed attribuzione incarichi dirigenziali”.

A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1. (7) violazione del C.C.N.L. Comparto Enti Locali in tema di partecipazione delle organizzazioni

sindacali alle procedure di macro organizzazione dell’ente; violazione e falsa applicazione degli

artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241 del 1990, violazione dei principi costituzionali di buon

andamento, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa, eccesso di potere per assoluto

difetto di istruttoria; il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto

sarebbe stato adottato in violazione delle norme sulla partecipazione nel procedimento di macro-

organizzazione, senza comunicazione di avvio del procedimento e senza concertazione con le

organizzazioni sindacali dei dipendenti;

2. (8) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 65 del 1986, violazione dei principi

costituzionali di buon andamento, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa in quanto il

provvedimento impugnato affiderebbe illegittimamente al ricorrente, nella qualità di Comandante

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della Polizia Municipale, la posizione di membro dello staff del Sindaco facendo insorgere una

situazione di subordinazione del primo al secondo.

Il Comune di Acquaviva delle Fonti con atto depositato in data 2 dicembre 2010 ha chiesto il rigetto

del gravame.

Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2010 il Presidente, su istanza della parte ricorrente, ha

disposto il rinvio della trattazione dell’istanza cautelare all’udienza di merito.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 4 dicembre 2010 e depositato nella

Segreteria del Tribunale il 21 dicembre 2010 il sig. Centrone ha chiesto l’annullamento del decreto

sindacale n. 4 del 30 settembre 2010 del Comune di Acquaviva delle Fonti, notificato in data 5

ottobre 2010, avente ad oggetto “Modifica decreto sindacale n° 2 del 12/07/2010 - Ridefinizione ed

attribuzione incarichi dirigenziali”.

Avverso questo successivo provvedimento il ricorrente ha riproposto le censure già dedotte con il

primo ricorso per motivi aggiunti.

L’ente locale resistente anche per il secondo ricorso per motivi aggiunti, con atto depositato in data

11 gennaio 2011 ha chiesto il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2011 questa Sezione, con ordinanza n. 62 ha dato atto della

rinuncia all’istanza incidentale di sospensione cautelare proposta con il secondo ricorso per motivi

aggiunti e fissato l'udienza pubblica del 25 maggio 2011 per la discussione del ricorso nel merito.

Con un terzo ricorso per motivi aggiunti notificato il 26 e 28 marzo 2011 e depositato nella

Segreteria del Tribunale il 5 aprile 2011 il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto sindacale

n. 1 del 25 gennaio 2011 del Comune di Acquaviva delle Fonti, notificato in data 26 gennaio 2011,

avente ad oggetto “Modifica decreto sindacale n° 4 del 30/09/2010 - Ridefinizione ed attribuzione

incarichi dirigenziali”.

Il sig. Centrone a sostegno di questo ulteriore provvedimento ha dedotto le seguenti censure:

1. (11) violazione del C.C.N.L. Comparto Enti Locali in tema di partecipazione delle organizzazioni

sindacali alle procedure di macro organizzazione dell’ente; violazione e falsa applicazione degli

artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241 del 1990, violazione dei principi costituzionali di buon

andamento, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa, eccesso di potere per assoluto

difetto di istruttoria; 2. (12) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 65 del 1986,

violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e correttezza dell’azione

amministrativa.

Alla camera di consiglio del 28 aprile 2011 con ordinanza n. 390 si è dato atto della rinuncia

all’istanza incidentale di sospensione cautelare proposta con il terzo ricorso per motivi aggiunti e si

è confermata l'udienza pubblica del 25 maggio 2011 per la discussione del ricorso nel merito, già

fissata con l’ordinanza n. 62 del 14 gennaio 2011.

Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.

Alla udienza pubblica del 25 maggio 2011 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

DIRITTO

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Il Collegio deve innanzitutto dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del

ricorso introduttivo, del primo e secondo ricorso per motivi aggiunti.

Passando ad esaminare il terzo ricorso per motivi aggiunti con il quale il sig. Centrone ha

impugnato il decreto sindacale n. 1 del 25 gennaio 2011, avente ad oggetto “Modifica decreto

sindacale n° 4 del 30/09/2010 - Ridefinizione ed attribuzione incarichi dirigenziali” con il quale il

Sindaco del Comune di Acquaviva delle Fonti ha ribadito, tra l’altro, l’allocazione del servizio di

Polizia Municipale in posizione di staff al Sindaco stesso, esso deve ritenersi in parte inammissibile

ed in parte infondato.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione del C.C.N.L. Comparto Enti Locali

in tema di partecipazione delle organizzazioni sindacali alle procedure di macro organizzazione

dell’ente e la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241 del 1990,

violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e correttezza dell’azione

amministrativa, eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria; il ricorrente lamenta

l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto sarebbe stato adottato in violazione delle

norme sulla partecipazione nel procedimento di macro-organizzazione, senza invio della

comunicazione di avvio del procedimento e senza concertazione con le organizzazioni sindacali dei

dipendenti.

In riferimento alla asserita violazione delle suddette norme procedimentali della legge n. 241 del

1990 il Collegio deve precisare che l’atto impugnato, pur avendo natura mista di atto di macro

organizzazione, in quanto ridefinisce l’organizzazione dei servizi e dispone l’allocazione del

servizio di Polizia Municipale in posizione di staff al Sindaco e di atto di micro organizzazione, in

quanto oltre a definire le singole posizioni dirigenziali designa i singoli dirigenti quali titolari delle

posizioni dirigenziali dal decreto stesso individuate, nella fattispecie oggetto di gravame viene in

rilievo quale un atto di macro organizzazione, come peraltro qualificato dallo stesso ricorrente, in

quanto oggetto del presente giudizio è unicamente il riscontro della conformità a legge dell’assetto

organizzativo dell’amministrazione relativo alla posizione attribuita al Comandante della Polizia

Municipale; né potrebbe essere altrimenti in quanto qualora il “thema decidendum” avesse

riguardato la questione specifica di micro organizzazione il Collegio avrebbe dovuto dichiarare il

proprio difetto di giurisdizione trattandosi di atti di gestione del datore di lavoro sottoposti alla

giurisdizione del giudice ordinario.

Chiarito quanto sopra, l’atto di macro organizzazione in quanto atto generale è espressamente

sottratto alle norme sulla partecipazione, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990 che al

comma 1 recita: “Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti

dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi

generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che

ne regolano la formazione.”.

In ordine, poi, alla lamentata illegittimità del provvedimento per la mancata concertazione con le

organizzazioni sindacali dei dipendenti, il Collegio deve dichiarare tale censura inammissibile per

carenza di legittimazione attiva del ricorrente; il ricorrente, infatti, fa valere non un interesse

proprio, ma un interesse delle Organizzazioni Sindacali.

Con il secondo motivo di ricorso il sig. Centrone deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.

9 della legge n. 65 del 1986, la violazione dei principi costituzionali di buon andamento,

imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa in quanto il provvedimento impugnato

affiderebbe illegittimamente al ricorrente, nella qualità di Comandante della Polizia Municipale, la

posizione di membro dello staff del Sindaco facendo insorgere una situazione di subordinazione del

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primo al secondo; inoltre la giurisprudenza sarebbe consolidata nel garantire la totale autonomia del

Corpo di Polizia Municipale per le competenze di cui alla suddetta normativa, ritenendo illegittima

ogni interposizione di altro funzionario tra il Comandante della Polizia Municipale ed il Sindaco nel

rispetto dell’autonomia dei due organi.

Il motivo è privo di pregio.

L’art. 9 della legge n. 65 del 1986 - Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale –

recita: “1. Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco

dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo. 2.

Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai

superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato

giuridico e delle leggi.”.

La giurisprudenza amministrativa dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, peraltro

richiamata anche da parte resistente, ha chiarito che secondo quanto dispone l'art. 9 della suddetta

legge n. 65 del 1986, il comandante della polizia municipale è responsabile verso il sindaco, il quale

a sua volta è l'organo titolare delle funzioni di polizia locale che competono al Comune (artt. 1 e 2)

(cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 616 del 17-02-2006).

Ne consegue che l’allocazione del servizio di Polizia Municipale in posizione di staff al Sindaco

non è in contrasto con l’art. 9 della legge n. 65 del 1986 che prevede la responsabilità del

Comandante della Polizia Municipale verso il Sindaco; di contro sarebbe illegittimo un

provvedimento che ponesse il comandante della polizia municipale alle dipendenze di un

funzionario del Comune in quanto equivarrebbe a trasferire a quest'ultimo funzioni di governo che

per legge competono al sindaco.

Il Collegio deve precisare che deve, quindi, ritenersi infondata in punto di fatto la doglianza con la

quale il ricorrente lamenta l’illegittimità per l’asserita interposizione di altro funzionario tra il

Comandante della Polizia Municipale ed il Sindaco, considerato che tale circostanza non si rinviene

nella fattispecie concreta oggetto di gravame; non bisogna, infatti, confondere l’attività dei singoli

dirigenti che svolgono attività procedimentale ed adottano gli atti nelle materie di loro competenza

con l’attività di vigilanza in senso lato, di controllo a 360°, di competenza della Polizia Municipale

che, in quanto posta dal decreto sindacale n. 1 del 25 gennaio 2011, in posizione di staff al Sindaco

pone il Comandante della Polizia Municipale stessa responsabile solo verso il Sindaco.

Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso introduttivo, il primo ed il secondo ricorso per

motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse ed il

terzo ricorso per motivi aggiunti deve ritenersi in parte inammissibile ed in parte respinto.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente,

nell’importo liquidato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando

sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso introduttivo, il primo ed il secondo ricorso

per motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse; dichiara il terzo ricorso per

motivi aggiunti in parte inammissibile ed in parte lo respinge.

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Condanna il sig. Giovanni Centrone al pagamento delle spese processuali e degli onorari di

giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) in favore del Comune di Acquaviva delle Fonti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con l'intervento dei

magistrati:

Pietro Morea, Presidente

Paolo Amovilli, Referendario

Rosalba Giansante, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)